blog dirittopratico

3.659.434
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
6

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25178/2022 del 23-08-2022

... avendo la Corte motivato in ordine alla prova della falsità dei testamenti impugnati. È corretto premettere che, seguendo il principio affermato da Cass. Unite 15 giugno 2015, n. 12307, poiché la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, grava proprio su di essa l'onere della relativa p rova, secondo i p rincipi generali dettati in tema di accertamento negativo. Peraltro, la violazione dell'art. 2697 c.c., che la ricorrente ipotizza, si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare, e non anche per dedurre che le risultanze istruttorie non erano sufficienti a d ire adempiuto detto onere, in quanto spet ta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincim ent o, valut are le prove, controllarne la at tendibi lità e la concludenza, scegliere quelle ritenu te idonee o dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, rientrando ciò nel suo potere discrezionale ai sensi dell'art 116 c.p.c. La Corte d'appello (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 25718-2021 proposto da: ### G ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro #### A ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### - controricorrenti - nonché contro ### - intimato - 2 di 7 avverso la sentenza n. 1099/2021 della CORTE ### di PALERMO, depositata il ###; udita la relazione d ella causa sv olta nella camera d i consiglio del 14/07/2022 dal ##### 1. ### ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d'appe llo di Pa lermo n.1099/2021, pubblicata il 1° luglio 2021.  2. Resistono con controricorso ### e #### non ha svolto attività difensive.  3. La Corte d'appello di Palermo ha respinto l'appello proposto da ### contro la sentenz a n. 487 7/2018 del Tribunale di Palermo, che aveva dichiarato la nullità de i due testamenti olografi di ### (deceduto il 29 aprile 2015) pubblicati ad istanza della #### rte d'appello ha escluso la ne cessità di ri nnovare la CTU grafologica, ha evidenz iato che la prova della falsità dei testamenti derivava soltanto dalla stessa ### che i due atti risultavano scritti con carattere stampatello e mancavano scritture di comparazione con t ale carattere (di tal che poteva dubitarsi che tale fosse la grafia abituale di ###, che i due testamenti erano apparsi all'ausiliare redatti da una stessa mano, ch e le firme risultavano apocrife per le ragioni indicate a pagina 9 e ss. di sentenza, che il primo testamento era altresì sprovvisto di data. 
Il primo m otivo d el ricorso di ### den uncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., avendo la Corte di Pa lermo “fret tolosamente e superficialmente, ritenuto erroneamente superato l'onere probatorio gravante su controparte che aveva proposto l'accertamento negativo di autenticità dei due testamenti, nonostante, quindi non tenendone conto, le conclusioni, totalmente dubitative, del ### peralt ro in relazione alle sole sottoscrizioni”. La 3 di 7 censura evidenzia poi che la Corte di ### h a poi “grossolanamente errato, nel ritenere assorbito, la circostanza decisiva, accertata dal ### cioè che sempre in relazione alle schede testamentarie, stante l'assenza di scritture di comparazione, non può esprimersi alcun giudizio”. Inoltre, la Corte di Pa lermo avrebbe dovuto rilevare ch e era pacifico e non controverso tra le parti ch e il te stato re scriveva abitu almente a stampatello. Ed ancora, il dubbio, sulla presenza o meno di un soggetto estraneo che possa avere aiutato il testatore nella mera apposizione delle firme (“…probabile …non esclusiva mano del te statore…” secondo le conclusioni ### avrebbero dovuto indurre a ritenere non superato l'onere probatorio incombente sugli attori. 
Il secondo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per “omessa trattazione del motiv o pag. 41 dell'atto di appello sul m ancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.”. Viene riportato nelle pagine 17 e ss. del ricorso l'intero motivo di appello in questione, ove si sosteneva che “la regola de l più probabil e ch e non … riguarda esclusivamente il nesso causale”. 
Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione. 
Su propost a del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. 
La ricorrente ha presentato memoria. 
Sono inammissibili i documenti prodotti dalla ricorrente in data 13 luglio 2022 (verbale di udienza penale del 16 giugno 2022 dinanzi al Tribunale di ###, atteso che, in forza dell'art. 372 c. p.c., nel giudizio di cassazione non è consentito produrre alcun documento nuovo che tenda a dimostrare la fondatezza dei mo tivi di im pugnazione e non concerna, 4 di 7 piuttosto, la nullità della sentenza o l'ammissi bilità del ricorso o de l controricorso. 
I tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili, in quanto non superano lo scrutinio ex art. 360 bis 1 c.p.c. 
La sentenza della Corte d'appello di ### contiene le argomentazioni rilevanti per individu are e comprende re le ragioni, in fatto e in dir itto, della decisione, né sussiste la lamentata om essa pron uncia, avendo la Corte motivato in ordine alla prova della falsità dei testamenti impugnati. 
È corretto premettere che, seguendo il principio affermato da Cass. Unite 15 giugno 2015, n. 12307, poiché la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, grava proprio su di essa l'onere della relativa p rova, secondo i p rincipi generali dettati in tema di accertamento negativo. 
Peraltro, la violazione dell'art. 2697 c.c., che la ricorrente ipotizza, si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare, e non anche per dedurre che le risultanze istruttorie non erano sufficienti a d ire adempiuto detto onere, in quanto spet ta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincim ent o, valut are le prove, controllarne la at tendibi lità e la concludenza, scegliere quelle ritenu te idonee o dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, rientrando ciò nel suo potere discrezionale ai sensi dell'art 116 c.p.c. La Corte d'appello di ### non si è limitata acriticamente a far proprie le considerazioni della relazione peritale, visto che nella sentenza impugnata sono spiegate le ragioni del convincimento raggiunto dai giudici e dell'adesione alle conclusioni prospettate dall'ausiliare. Tale valut azione non può essere sindacata in sede di legittimità invocando dalla Corte di cassazione, come auspica la 5 di 7 ricorrente, un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in maniera da perve nire ad una nuova validazione e legi ttimazion e inferenziale dell'adesione prestata dal giudice di me rito ai risultati dell'esp letata consulenza tecnica d'ufficio. Spetta, del resto, al giudice di merito esaminare e valutare le nozioni t ecniche o scientifiche intro dotte nel processo mediante la ### e dare conto dei motivi di consenso, come di quelli di eventuale dissenso, in ordine alla congruità dei risultati d ella consulenza e delle ragioni che li sorreggono. Rientra del pari notoriamente nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disp orre indagini tecniche supple tive o integrative di quell e già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità. Tali principi sono trascurati dalla ricorrente che, ancora nella memoria presentata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., invita questa Corte, con enfasi nei richiami giurisprudenziali, arricchiti dall'utilizzo di caratteri ing randiti, sottolineati ed in grasset to, a rimedi tare prudenzialmente la consist enz a probatoria della ### comparando la stessa con una serie di elementi fattuali privi di decisività, e cioè di idoneità a comportare ex necess e una diversa decisione. 
Si ha riguardo nella specie, del resto, ad una consulenza tecnica volta ad accertare l'autenticit à della grafia di un documento , ovvero ad una consulenza calligrafica (meglio che grafologica, che è quella, p iuttosto, volta a dedurre dati di rilievo psicologico dall'analisi della scrittura) e la stessa notoriamen te non è suscettiva di conclusioni obiet tivamente ed assolutamente certe, e perciò esige il gi udice fornisca un'adeg uata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal perito, come avvenuto nell'impugnata sentenza (Cass. 2 febbraio 2009, n. 2579; Cass. 28 aprile 2005, n. 8881). 6 di 7 Avendo, peraltro, la Corte d'app ello ritenuto sufficiente la p rova della falsità delle firme apposte sui testamenti, sono prive d i decis ività le critiche che la ricorrente volge alla motivazione inerente al restante testo dei docume nti, circa in particolare all'uso del lo stampatello. Requisito dell'olografo, previsto a pena di nullità ex art. 606, comma 1, c.c., è la manoscrittura «per intero» ad opera del testatore. E l'art. 602 impone, quali requisiti d i forma-sostanza dell'olografo: a) la scrittura di mano del testatore; b) la data; c) la sottoscrizione. Dunque, l'accertata falsità della sottoscrizione rende superflua ogni considerazione sulla prova dell'autografia (Cass. 10 settembre 2013, n. 20703; Cass. 24 aprile 2009, n. 9905; Cass. 7 luglio 2004, n. 12458). 
Il ricorso va perciò dichia rato inamm issibile, regola ndosi secondo soccombenza in favore dei controricorrenti ### e ### le spese del giu dizio di cassazione n ell'ammontare liquidato in dispositivo. 
Non deve provvedersi al riguardo quanto a ### il quale non ha svolto attività difensive ### i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore impo rto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte d ichiara inam missibile il ricorso e c ondanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrent i le spese sosten ute nel giudizio di cassazione, che liq uida in complessivi € 6.200,00, di cu i € 200 ,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. 
Ai sensi d ell'art. 1 3, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 20 02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q uello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 7 di 7 Così deciso in ### nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile 

Giudice/firmatari: Lombardo Luigi Giovanni, Scarpa Antonio

M
6

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30287/2023 del 31-10-2023

... sito dell'istrut toria, dichiarava la nullità del testamento, in quanto privo di sottoscrizione autografa. Avverso tale sentenza proponeva appello la ### cui resisteva l‘attore, anche quale erede di ### nel frattempo deceduto, che insisteva per il rigetto dell'appello. Ric. 2018 n. 10393 sez. ### - ud. 19-10-2023 -3- ### d 'Appello di ### con la sentenza n. 1 94 del 29 gennaio 2018 ha rigetta to l'appello dell a ### ponen do a carico della stessa anche le spese del grado di appello. Dopo aver preso atto della rinuncia da parte della ### alla domanda avanzata nei confron ti dell'appellante, il c he determinava tra l e stesse la cessaz ione della m ateria del contendere, nell'esaminare i primi qu attro motivi di appello li reputava infondati. Dopo avere richiamato l'intervento delle ### del 2015 in ordine al rimedio pe r fare accertare l'invalidità de ll'olografo, rilevava che il Tribunale aveva ritenuto che l‘attore avesse assolto all'onere probatorio circa la falsità della sottoscrizione de l testamento apparentemente riferibile al genitore. Infatti, erano state prodotte delle valide scritture di comparazione che erano state adeguatamente prese in esame da parte del ### le cui (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 10393-2018 proposto da: ### elettivamente domiciliata in #### SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato B ### SASSANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### - ricorrente - contro ### elettivamente domicili ato in #### 1/B, p resso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e d ifeso dall'avvocato ### - controricorrente - Ric. 2018 n. 10393 sez. ### - ud. 19-10-2023 -2- nonché contro ### - intimato - avverso la senten za n. 1 94/2018 della ####'APPELLO di VENEZIA, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal ###. ### Lette le memorie delle parti; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con citazione del 18 ottobre 2008 ### figlio di ### conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di #### e ### quest'ultima seconda moglie del defunto genitore, per sentire accertare la nullità, invalidità ed inefficacia del testamento olografo dell '8 settembre 2006, con il quale il padre aveva attribuito l‘usufrutto di un immobile in ### alla ### ed un magazzino, sempre in ### al ### chiedendo in via sub ordinata che, in caso di validità d el testamento, fosse accertata la lesione della propria quota di legittima. 
Nella resistenza della ### e dell a ### spiegav a intervento anche ### f ratello d el testatore , che aderiva alla domanda proposta.  ### ale di ### all'e sito dell'istrut toria, dichiarava la nullità del testamento, in quanto privo di sottoscrizione autografa. 
Avverso tale sentenza proponeva appello la ### cui resisteva l‘attore, anche quale erede di ### nel frattempo deceduto, che insisteva per il rigetto dell'appello. Ric. 2018 n. 10393 sez. ### - ud. 19-10-2023 -3- ### d 'Appello di ### con la sentenza n. 1 94 del 29 gennaio 2018 ha rigetta to l'appello dell a ### ponen do a carico della stessa anche le spese del grado di appello. 
Dopo aver preso atto della rinuncia da parte della ### alla domanda avanzata nei confron ti dell'appellante, il c he determinava tra l e stesse la cessaz ione della m ateria del contendere, nell'esaminare i primi qu attro motivi di appello li reputava infondati. 
Dopo avere richiamato l'intervento delle ### del 2015 in ordine al rimedio pe r fare accertare l'invalidità de ll'olografo, rilevava che il Tribunale aveva ritenuto che l‘attore avesse assolto all'onere probatorio circa la falsità della sottoscrizione de l testamento apparentemente riferibile al genitore. 
Infatti, erano state prodotte delle valide scritture di comparazione che erano state adeguatamente prese in esame da parte del ### le cui conclusioni, supportate da un valido metodo scientifico, non potevano essere poste in dubbio per effetto dei rilievi del perito di parte. 
Una prima consule nza d'ufficio aveva infatti ver ificato se le agendine ed i preventivi in carat tere stampat ello prodotti dalla appellante potessero essere ricondotti al de cuius, e la consulenza aveva ritenuto che la grafia fosse riconducibile ad un'unica mano. 
La seconda CTU aveva invece appurato che la sottoscrizione della scheda era apocrifa, pur no n essendo stato possib ile anche appurare l'autografia del t esto della stessa scheda, redatt o in carattere stampatello, sebbene vi fossero elementi per ritenere che il tratt o grafico della scheda e quello delle ag endine e dei preventivi fossero differenti. Ric. 2018 n. 10393 sez. ### - ud. 19-10-2023 -4- Ad avviso dei giudici di appello la valutazione del CTU sul punto era da condividere, atteso che la sottoscrizione del testamento si connotava per l'assenza di naturalezza e spontaneità, essendo il frutto di una mano che operava un controllo della gestualità. 
Al contrario , le fi rme di comparazione avevano d elle caratteristiche totalmente diverse dalla firma contestata. 
Era p oi irrilevante appurare la riferibilità delle age ndine e dei preventivi al de cuius, e ciò in q uanto il carat tere stampatello rende più difficile una verifica circa l‘effettiva appartenenza della scrittura alla mede sima persona ( e ciò sebbene vi fossero seri elementi per ritenere che lo stampatello d el testament o fosse differente da quello delle scritture prodotte dall'appellante). 
Aggiungeva la ### d'App ello che la CTU si era perit ata di esaminare e confutare i rilievi di parte, avendo evidenziato come il controllo che connotava la firma contestata non consentiva di invocare le pre carie cond izioni di salute del de cuius, che avrebbero invece dovuto portare ad una sottoscrizione con un tratto deteriorato. Ancora le critiche del perito di parte non erano ancorate al richiamo a p rincipi prot ocollari o scientifici il che le rendeva poco idonee a confutare il lavoro del consulente d'ufficio. 
In merit o al mancato utilizzo delle agendine come scritture di comparazione, la ### d istrettu ale, olt re a richiamare la discrezionalità del giudice nell'individuare le scrittu re d i comparazione, dovendo essere utilizzate quelle la cui autenticità sia stata già accertata, in assenza di accordo delle parti, rilevava che si trattava di documenti scritti in stampatello e che quindi non offrivano validi elementi di valutazione per la sottoscrizione che era invece in carattere corsivo. Ric. 2018 n. 10393 sez. ### - ud. 19-10-2023 -5- L‘assenza di interesse in capo all'app ellante a sentire accertare l'autenticità delle agen dine discendeva, quindi, da tale considerazione, oltre che dal fatto che già la CTU si era espressa nel senso della differenza tra la grafia di tali documenti e quella invece del testo della scheda impugnata. 
Infine, era reputato am missibile l'intervento del fratello del de cuius, dovendosi reputare, in dissenso rispetto alle censure mosse con il quinto motivo di appello, un concreto interesse dell'interventore alla sorte del presente giudizio, in quanto titolare di un rapporto giuridico connesso, stante la comproprietà con il de cuius di alcuni beni immobili.  2. Per la cas sazione di ta le sentenza prop one ricorso ### sulla base di due motivi.  ### resiste con controricorso.  ### non ha svolto difese in questa fase. 
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.  3. Preliminarmente rileva la ### che il ricorso, sebbene relativo all'impugnazione di una sentenza avente ad ogg etto un'impugnativa di testamento, non risulta essere stato notificato nei confronti di tutti i soggetti che hann o preso parte al precedente giudizio di merito, non essendo stato infatti indirizzato anche nei confront i di ### trova, e cioè del coniuge del de cuius (verosimilmente sul presupposto che tra la ricorrente e la det ta parte era interven uta la cessazione della materia del contendere). 
E' bensì vero che nella specie si versa in un caso di litisconsorzio necessario, anche nel grado di impugnazione, dovendo al giudizio nel quale si controverte della vali dità del testamento pren dere parte tut ti gli eredi legittimi, per cui sarebb e indispensabile ### 2018 n. 10393 sez. ### - ud. 19-10-2023 -6- l'impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti; con la conseguenza che dovrebbe disporsi, ai sensi dell' , l'int egrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, a cui il ricorso non è stato in precedenza notificato. 
Senonché, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata d el processo (derivante dall' e dagli artt. 6 e 13 della ### europea dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi deg li artt. e ) di e vitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si tradu cono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché n on giustificate dalla struttu ra dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall', da sostanziali garanzie di difesa () e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità ( ) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto final e è destinato ad esplicare i suoi effe tti ( Cass. 17 giugno 2013 15106; Cass. 8 febbraio 201 0 n. 2 723; ; ; ; ). 
In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragi oni che andranno ad esporsi nel p rosieguo) prima facie infondato, appare superflua la fissazione di un termine per l'integrazione del contradditt orio nei con fronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un ### 2018 n. 10393 sez. ### - ud. 19-10-2023 -7- aggravio di spese , in un allungamento dei termini pe r la definizione del giudizio di cassazione senz a comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.  4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 602 c.c., per avere la ### d'Appello confuso la “sottoscrizione” di cui all'art. 602 c.c., con la “sottoscrizione notarile” e con la “firma”, avendo quindi omesso di far svolgere la CTU sulla b ase delle scritture di comparazione offerte dalla ricorrente. 
Si deduce che la giurisprudenza di legittimità ha inteso in senso ampio la n ozione di sot toscrizione prescritta pe r il test amento olografo, avendo quindi ritenuto che sia tale anche l‘utilizzo di indicazioni diverse dal nome e cogno me, sempre che le stesse consentano di riferire l'atto al testatore senza margini di incertezza. 
Ben diversa è la nozione di sottoscrizione invece prescritta per gli atti notarili.  ### si è avvalsa come scritture di comparazione di documenti nei quali la firma è imposta con car atteristich e formali, invece superflue per il test amento, e tale errore ha q uindi in ficiato l'accertamento del ### che avrebbe invece dovuto avv alersi anche delle scritture di comparazione prodotte dalla ricorrente. 
Il motivo è manifestamente infondato. 
I g iudici d i appello hanno correttamente richiamato il p rincipio affermato da questa ### secondo cui, in tema di nul lità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dal l'autografia delle disposizioni in esso contenute, h a la final ità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta cer tezza non solo ### 2018 n. 10393 sez. ### - ud. 19-10-2023 -8- della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l'accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell'atto di ultima volontà a l testatore (Cass. 18616/2017; Cass. n. 11195/2012). 
Il richiam o di parte ricorrente al diverso principio second o cui l'art. 602 c.c., respingendo ogni rigore formale, riconosce valore alla sottoscrizione del testamento olografo anche se non è fatta con l'in dicazione del nome e cogn ome, purché d esigni con certezza la persona del testatore, sicché deve ritenersi valida la manifestazione della volontà testament aria effettuata me diante uno scritto avente forma di lettera, quando risulti con certezza la persona del testatore e l'espressio ne della di lui volontà testamentaria (cfr. Cass. n. 26791/ 2016; Cass. n. 13 4/1964), non risulta però pertinente rispetto alla vi cenda in esame, in quanto avrebbe potut o avere incidenza nel caso in cui la sottoscrizione da parte del testatore non fosse avvenuta con la riproduzione del nome e del cognome, ma tramite l'utilizzo di espressioni verbali diverse, ma comunque in ipotesi idonee a ricondurre all'autore la paternità dell'atto. 
Come ha correttamente rilevato la sentenza impugn ata la sottoscrizione del testamento è avvenuta da parte dell'apparente autore in maniera formale, e cioè con l'indicazione del nome e del cognome, e con l'utilizzo, a differenza del testo e della datazione, con carattere corsivo e non in stampatello. 
Anche a voler ipotizzare che il de cuius fosse solito ricorrere alla redazione di testi i n stampat ello (cfr. Cass. n. ###/20 18, a ### 2018 n. 10393 sez. ### - ud. 19-10-2023 -9- mente della quale l'abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formal i del testament o olografo ai sensi dell'art . 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell'o ttica dell'attribuz ione della scheda al testat ore, così c he l'uso dello stampatello non può escludere di per sé l'autenticit à della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di e sclusiva com petenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità), emerge che tuttavia la sottoscrizione è avvenuta con modalità conformi a quanto prescritto p er la cd. “sottoscrizione notarile“ (per usare l'e spressione di cui a l motivo di ricorso), e che peraltro il confronto ai fini della verifica dell'autenticità non poteva che avvenire con scrittur e aventi le m edesime caratteristiche, essendo infondata la pretesa de lla rico rrente di avvalersi di documenti che risultavano redatti in stampatello e che quindi non potevano fungere da valido riferimento per il confronto (avendo lo stesso CTU messo in dubbio la corrispondenza tra il tratto a stampate llo del te stamento con quello dei documenti prodotti dalla ricorrente). 
La differenza di carattere tra l'elemento di cui occorreva verificare l'autenticità (la sottoscrizione della sche da) e le scritt ure da valorizzare in chiave comparat iva rende quindi incensurabile la conclusione della ### d'Appello, che ha reputato di condividere il giudizio del Tribunale a sua volta fondato sulla consulenza che si era avvals a di scritture comparativ e assolut amente omogenee rispetto allo scritto in conte stazione, per la parte relativa alla sottoscrizione, la cui falsità rende nullo l‘intero testamento. Ric. 2018 n. 10393 sez. ### - ud. 19-10-2023 -10- 5. Il second o motivo di ricorso den uncia la violazione dell'art.  2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la ### d‘Appello violato il principio di disponibilit à e valutazione delle prove. 
Si deduce che la sentenza impugnata si basa solo sulla ### che però non può da sola fondare l'accertamento della falsità. 
Il motivo è inammissibile. 
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era one rata secondo le regole di scomposi zione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituiv i ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art.  115 è necessario d enunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve av ere giudicato o contraddicendo espressamente la rego la di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osser vare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciu to un pot ere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.) , mentre dett a violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove propost e dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto ch e ad alt re, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a ### 2018 n. 10393 sez. ### - ud. 19-10-2023 -11- caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016). 
In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implic ita con la prescrizione della norma, abbia post o a fondamento de lla decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilit à di ricorre re al no torio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia att ribuito magg ior forza di convincimento ad alcune piuttosto ch e ad alt re, essendo tale attività valutativa consentita d all'art. 116 c.p.c. (Cass. S.U.  20867/2020, secondo cui i t ema di ricorso pe r cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanz a probatoria, non abbia op erato - in assen za di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prude nte apprezzamento", pretendendo di attribuirle u n altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore att ribuisce ad u na differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), op pure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di va lutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprez zamento , mentre, ove si deduca che il giud ice ha solamente m ale eserci tato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione). Ric. 2018 n. 10393 sez. ### - ud. 19-10-2023 -12- Ala luce di t ali princi pi emerge in maniera evi dente come non ricorra alcuna v iolazione dell'art. 26 97 c.c., avendo la sentenza chiaramente affermato che dal mat eriale probatorio in atti emergesse il pieno assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attore, e ciò anche attraverso il richiamo alle conclusioni del ### dovendosi reputare che l'indagine aff idata all'ausiliario avesse anche in parte carattere percipiente. 
Nel motivo la parte si limita a richiamare una pretesa regola di minore affidabilità de lla perizia grafologica rispetto ad alt ri accertamenti di carattere tecnico , ma t rascura di ricordare che anche nei casi in cui tale principio è stato espresso, si è altresì specificato che la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni ob iettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente, ma anche che egli valuti l'aute nticità della sott oscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame. 
A tale dovere la sentenza impugnata non si è sottratta, avendo ricordato come la consulenza fosse stata redatta nel rispetto delle regole maggiormen te accreditate nella comunità scientifica di riferimento, aggiungendo che invece le critiche del perito di parte non indicavano quali diversi principi, sempre di caratt ere scientifico, fossero stati violati. 
Inoltre, anche in relazione ad alcune delle osservazioni, quali quelle concernenti lo stat o di salute del testatore alla da ta dell'atto, la sentenza ha sottolineato come proprio la tesi di parte appellante avrebbe dovuto portare ad una sottoscrizione con delle ### 2018 n. 10393 sez. ### - ud. 19-10-2023 -13- connotazioni ben diverse da quelle della firma apposta sula scheda, che invece era espressione dell'attività di un soggetto che l‘aveva vergata in maniera controllata, prevalendo lo scopo della costruzione di un a firma che fosse simile a que lla autent ica, e priva quin di della spontaneit à del gesto che conno ta la firma autentica.  ### anche del secondo mo tivo comporta quindi il rigetto del ricorso.  7. Le spese se guono la socco mbenza e si liquidano come da dispositivo. 
Nulla a disporre quanto alla parte rimasta intimata.  8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi d ell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicem bre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurie nnale dello Stato - ### di stabilità 20 13), che h a aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P. Q. M.  ### rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/1 2, dichiara la sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo ### 2018 n. 10393 sez. ### - ud. 19-10-2023 -14- a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023  

Giudice/firmatari: Giusti Alberto, Criscuolo Mauro

M
13

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9523/2025 del 11-04-2025

... dichiaratasi erede universale di ### in virtù del testamento olografo del 25.05.2016, ha convenuto in giudizio ### chiedendo il rilascio per occupazione sine titulo di talune unità immobiliar i facenti parte dell'asse ereditario. Il convenuto ha proposto in via in cidentale querela di falso del testamento. Sono intervenuti vo lontariamente ########## eredi legittimi della de cuius, instando per la falsità della scheda. Il Tribunale di Milano ha accolto la querela e ha respinto la domanda di rilascio. ### della ### è stato rigettato dalla Corte distrettuale, che ha cond iviso le conclusioni del c.t .u. espresso si per la falsità del testamento, evidenziando che sia il convenuto che gli intervenuti avevano interesse a pro porre querela di falso del testament o, il primo per far accertare l'inesistenza del diritto in base al quale era stato chiesto il rilascio del bene, e gli intervenuti per far accertare la falsità del testamento volto ad ottenere la condanna della ### alla ricostruzione dell'asse ereditario e, per l'effetto, l'apertura della successione legittima. ### ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Hanno resistito con controricorso ### nonché ########### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 219/2024 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dagli avvocati #### e ### con domicilio digitale in atti.   -RICORRENTE contro ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### con domicilio digitale in atti.   -CONTRORICORRENTE nonché ############ rappresentati e difesi dagli avvocati ### e ### con domicilio digitale in atti.   -CONTRORICORRENTI avverso la SENTENZA della CORTE ### di MILANO 2908/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal #### 2 di 5 1. ### dichiaratasi erede universale di ### in virtù del testamento olografo del 25.05.2016, ha convenuto in giudizio ### chiedendo il rilascio per occupazione sine titulo di talune unità immobiliar i facenti parte dell'asse ereditario. Il convenuto ha proposto in via in cidentale querela di falso del testamento. Sono intervenuti vo lontariamente ########## eredi legittimi della de cuius, instando per la falsità della scheda. 
Il Tribunale di Milano ha accolto la querela e ha respinto la domanda di rilascio.  ### della ### è stato rigettato dalla Corte distrettuale, che ha cond iviso le conclusioni del c.t .u. espresso si per la falsità del testamento, evidenziando che sia il convenuto che gli intervenuti avevano interesse a pro porre querela di falso del testament o, il primo per far accertare l'inesistenza del diritto in base al quale era stato chiesto il rilascio del bene, e gli intervenuti per far accertare la falsità del testamento volto ad ottenere la condanna della ### alla ricostruzione dell'asse ereditario e, per l'effetto, l'apertura della successione legittima.  ### ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Hanno resistito con controricorso ### nonché ########### delegato, ravvisati profili di infondatezza del ricorso per cassazione, ha proposto la definizione del giudizio a norma dell'art.  380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022. 
Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. 
In pro ssimità dell'adunanza camerale le parti hanno dep ositato memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 5 1. Il pri mo motivo denuncia l a violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che il convenuto no n aveva in teresse e non era legittimato a pro porre la querela per far dichi arare la fal sità del testamento, non potendo vantare diritti successori. 
Il motivo è infondato. 
La domanda introdotta in causa si fondava sulla pretesa qualità di unica erede vantata da ### qualità che dipendeva dalla validità del testamento, condizionando il diritto al rilascio.  ### aveva interesse a proporre la querela, potendo contestare l'efficacia probatoria del documento su cui si basava l'azione proposta nei suoi con fronti (Cass. 8575/ 2019; 3260/1971; Cass. 3305/1997). 
Non ha rilievo che il convenuto occupasse il bene sine titulo poiché la sente nza poteva esser emessa so lo a favore del titolare della qualità in base alla quale era stato chiesto il rilascio. 
A nulla rilevano le deduzioni svolte dalla ricorrente sul rapporto di amicizia che la legava alla de cuius, data l'accer tata falsità della scheda, né ha rilievo la sentenza penale che ha assolto la ricorrente dal reato di cui all'ar t. 591 c.p., ritenendo indimostrata la falsificazione, non risultandone il passaggio in giudicato.  2. Il second o motivo denunci a la violazione dell'art. 329 c.p.c. e l'omesso esame di un fat to decisivo p er il giu dizio, pe r aver la sentenza omesso di conside rare che il tr ibunale, con statuizione passata in giudicato, aveva ritenuto proponibile la querela di falso in virtù dell'interv ento in causa degli eredi legittimi della de cuius, negando che il resistente potesse proporla autonomamente. 
Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 105 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte d'appello qualificato l'intervento in causa dei parenti della de cuius , ter zi chiamati all'eredità, come “adesivo autonomo” e non come “adesivo dipendente”, non tenendo conto degli elementi allegati da ### pot endo gli intervenuti assum ere solo una p osizione 4 di 5 subordinata a quella della parte che però non era legit timata ad agire.   I motivi sono infondati. 
Le censure ripropongono, infondatamente, la questione dell'inammissibilità della querela per carenza di interesse ad agire di ### rit enuta ostacolo per l'interve nto dei terzi, privi di autonoma legittimazione a contraddire.  ### della sentenza di primo grado conduce ad escludere che il Tribunale abbia negato in capo a ### un autonomo interesse a contestare l'autenticità del testamento (cfr. sentenza, pag. 9); la carenza di interesse a proporre la querela di falso era stata oggetto dei motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, soccombente in primo grado, e su tale aspetto la Corte era tenuta a pronunciare con cognizione estesa ad ogni aspetto rilevante. 
In ogni caso, i terzi intervenuti potevano vantare la qualità di eredi legittimi ove il testamento fosse ritenuto falso ed erano litisconsorti necessari del giudizio di falso, dovendo essere comunque chiamati in causa qua lora no n fossero intervenuti: nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento (anche se con querela di falso) sono litisco nsorti necessari, oltre agli eredi istituiti dal "de cuius", anche tutte le persone che gli succederebbero per legge in seguito alla caducazion e dell'atto di ultim a volontà, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio e l'efficacia erga omnes della sentenza dich iarativa della falsità (Cass. 2671/ 2001; 4533/1986; Cass. 8575/2019). 
Il ricorso è quindi respinto. 
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione il terzo ed il quarto comma dell'art.  96 c.p.c., ai sensi dell'art. 38 0-bis, comma 3, c.p.c. ### e conformità dell'esito decisorio alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.  costituisce, invero, indice della colpa grave della cond otta processuale della ricorrente, per lo svolgimento di un giudizio di 5 di 5 cassazione rivelatosi del tutto superfluo, con conseguente condanna dello stesso al pagamen to di una som ma equ itativamente determinata in favore dei controricorrenti nonché di altra somma in favore della cassa delle ammende, negli importi indicati in dispositivo (Cass. SU 9611/2024; Cass. ###/2023; Cass. 27195/2023). 
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre3 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versame nto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore import o a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  rigetta il ricorso e con danna parte ricorrente al pagamen to del le spese processuali che si liquidano in €. 4700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre ad €. 2000,00 ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., e Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% in favore dei controricorrenti, ed € 2.000,00 in favore della ### delle ammende. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti p er il versamen to, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Fortunato Giuseppe

M
8

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10080/2025 del 04-11-2025

... di ### e da quest'ultima prodotta in un giudizio di falsità del testamento olografo 18.12.2020 attribuito alla madre ### (deceduta il ###). ### la rappresentazione dell'attrice, il convenuto non aveva titolo e competenza per lo svolgimento della perizia e la perizia stessa, concludendo per la falsità del testamento, le avrebbe ingiustamente cagionato gravissimi danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi i ritardi delle operazioni successorie della de cuius e della liquidazione della propria quota ereditaria. Orbene, va innanzitutto rilevato, quanto alla doglianza circa la mancanza di titoli e competenze del convenuto, che quest'ultimo ha invece dimostrato con idonea documentazione di esercitare legittimamente e con competenza, oltre alla professione di avvocato e criminologo investigativo, altresì la professione di grafo analista della scrittura e perito grafico a base - 5 - psicologica, regolarmente iscritto in entrambi gli albi (c.t.u. e periti) del tribunale di ### (cfr. certificazioni e incarichi svolti, in produzione convenuto). E' quindi manifestamente infondata la doglianza dell'attrice secondo cui il convenuto avrebbe redatto la perizia 10.3.20220, peraltro su (leggi tutto)...

testo integrale

N. 10530/2022 R.Gen.Aff.Cont. 
Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10530/2022 R.Gen.Aff.Cont.  ###, c.f.: ###, elett.te dom.ta in Via del ##### presso lo studio dell'Avv. ### c.f.: ###; - #### c.f.: ###, elett.te dom.to in VIA ### 9 ### presso lo studio dell'Avv. #### c.f.: ###; - ###: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale; Conclusioni: parte attrice: “1. accertare e dichiarare il diritto della signora ### di ottenere dal convenuto il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per le causali in fatto, da liquidarsi in separata sede. 2.  condannare il convenuto alle spese di lite, da attribuirsi al sottoscritto difensore anticipatario”; - 2 - parte convenuta: “a) dichiarare la domanda inammissibile per difetto di interesse ad agire; b) dichiarare la carenza di legittimazione attiva e passiva; c) dichiarare l'improcedibilità dell'azione per aver il difensore utilizzato una procura alle liti già servita per altro giudizio, il n° 2510/22 r.g. del Tribunale civile di ### d) in ogni caso rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto; e) condannarsi l'attrice in solido con l'avvocato ### (ex art. 94 c.p.c.) alle spese legali somma da maggiorarsi con il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per aver attivato un'azione temeraria con abuso del processo (anche ex art. 17 della ### frutto di mala fede e colpa grave. f) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia della sentenza di rigetto della domanda attorea, ex art. 88 c.p.c., all'autorità disciplinare forense per quanto di competenza”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe esponendo, in sintesi, quando segue: - il ### decedeva la signora ### che, con testamento olografo del 18.2.2017 pubblicato il 10.8,2021, ha riservando alla unica figlia ### soltanto la quota di legittima e ha designato per quota del 5% della disponibile sua erede l'attrice; - tale decisione era stata già presa da decenni dalla de cuius con testamento pubblico del.2.10991e analogamente aveva fatto il signor ### marito della ### e padre della ### premorto alla moglie il ### (tutto ciò a causa di risalenti gravissimi dissidi e conflitti familiari fra essi genitori e la loro unica figlia); - le vicende successorie dei coniugi ### e ### hanno dato il via a molteplici procedimenti sia in sede ###sede civile, ad iniziativa della loro unica figlia ### con l'assistenza degli avv.ti ### e ### - la predetta ### in data 2 luglio 2020, aveva presentato innanzi al Tribunale di ### ricorso per sottoporre la madre ad amministrazione di sostegno, impedendole di impugnare ai sensi dell'art. 739 - 3 - cpc il provvedimento di tutela emesso il 25-26 novembre 2020, di nomina di un amministratore di sostegno estraneo; - durante la “segregazione” risulta che la signora ### ha vergato 3 testamenti olografi: in data 3 novembre 2020 e 8 dicembre 2020, di analogo tenore, con i quali revoca i suoi precedenti testamenti e modificando integralmente le sue precedenti volontà ultradecennali, nomina la unica figlia sua erede universale e un ultimo testamento del 18 dicembre 2020 ove testualmente si legge: “confermo il mio testamento del 2017 revoco ogni disposizione in favore di mia figlia 18-12- 2020 ### Chianese”; - l'attrice ha appreso che in almeno due giudizi civili pendenti innanzi al Tribunale di ### la ### per il tramite del suo avvocato civilista ### tenta di rimuovere la validità dell'ultimo testamento della de cuius del 18 dicembre 2020 e così, facendo valere il penultimo dell'8 dicembre 2020, tenta di negare alla attrice la propria qualità di erede della de cuius, o quantomeno impedisce di dar luogo alle attività successorie e quindi alla liquidazione della quota ereditaria; - l'avv. ### infatti ha fatto oggetto delle sue istanze difensive, allegandola agli atti di causa, una relazione peritale datata 10.3.2022 a firma del convenuto avv.  ### in cui si conclude che “il testamento olografo di ### recante la data 18 dicembre 2020 - senza luogo - è con altissima probabilità apocrifo”; - le competenze professionali del ### in materia grafologica sono perlomeno, non essendo questi perito grafologo, avendo conseguito un diploma post laura in grafologia presso la ### di ### privo di valore legale; - la predetta relazione peritale 10 marzo 2022 non ha quindi alcun valore e attraverso la stessa il convenuto si è reso compiacentemente responsabile del fatto che l'avv. ### vada depositando in varie sedi innanzi al Tribunale di ### detta sua cartula, pomposamente denominata “elaborato peritale”, al fine di tentare di far conseguire ingiusti vantaggi processuali alla propria cliente ### in danno dell'attrice; - con tale relazione il convenuto ha ingiustamente cagionato all'attrice gravissimi danni, patrimoniali e non, ivi - 4 - compresi i ritardi delle operazioni successorie della de cuius e della liquidazione della propria quota ereditaria, dei quali è responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c.; - è interesse dell'attrice sentir accertare e dichiarare il diritto di ottenere dall'avv. ### il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per le causali di cui sopra, da quantificarsi in separata sede ###giudizio, l'avv. ### impugnava in fatto e in diritto la domanda e ne chiedeva il rigetto, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.   Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e prodotta documentazione, la causa, pervenuta per la prima volta sul ruolo dello scrivente all'udienza del 14.1.2025 è stata riservata in decisione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17.6.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.   La domanda è infondata.   ### ha instaurato il presente giudizio azionando, ex art. 2043 c.c., il diritto al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti per effetto della perizia di parte grafologica redatta dal convenuto in data ###, quale consulente di ### e da quest'ultima prodotta in un giudizio di falsità del testamento olografo 18.12.2020 attribuito alla madre ### (deceduta il ###).   ### la rappresentazione dell'attrice, il convenuto non aveva titolo e competenza per lo svolgimento della perizia e la perizia stessa, concludendo per la falsità del testamento, le avrebbe ingiustamente cagionato gravissimi danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi i ritardi delle operazioni successorie della de cuius e della liquidazione della propria quota ereditaria.   Orbene, va innanzitutto rilevato, quanto alla doglianza circa la mancanza di titoli e competenze del convenuto, che quest'ultimo ha invece dimostrato con idonea documentazione di esercitare legittimamente e con competenza, oltre alla professione di avvocato e criminologo investigativo, altresì la professione di grafo analista della scrittura e perito grafico a base - 5 - psicologica, regolarmente iscritto in entrambi gli albi (c.t.u. e periti) del tribunale di ### (cfr. certificazioni e incarichi svolti, in produzione convenuto).   E' quindi manifestamente infondata la doglianza dell'attrice secondo cui il convenuto avrebbe redatto la perizia 10.3.20220, peraltro su incarico di un soggetto terzo e in lite giudiziaria con l'attrice stessa, non avendone titolo e competenza.   Né, tantomeno, l'attrice ha fornito alcuna prova dell'assunto, invero peculiare, secondo cui la consulenza di parte in questione, una volta prodotta come documento di parte nel giudizio di falsità del testamento indicato nell'atto di citazione, avrebbe prodotto i “gravissimi danni patrimoniali e non patrimoniali ivi compresi i ritardi delle operazioni successorie della de cuius e della liquidazione della propria quota ereditaria”.   Del resto, pur avendo l'attrice mostrato di essere ben consapevole dell'orientamento del giudice di legittimità circa la limitata consistenza probatoria della CTU in materia grafologica - avendo richiamato e riportato nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., il principio secondo cui “In tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso ad essa ove tale accertamento possa essere effettuato sulla base degli elementi acquisiti o mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori» (Cass. 8881/2005; 2579/2009) - nulla ha invece ritenuto di allegare o almeno dedurre circa l'incidenza dannosa nella sua sfera patrimoniale e non patrimoniale determinata da una mera consulenza di parte, ### prodotta dal suo contraddittore in giudizio. - 6 - E ciò, in disparte il noto principio secondo cui la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di alcun autonomo valore probatorio (cfr., per tutte, Cass. 259/2013; 4833/2012).   Inoltre, l'attrice si è disposta ad azionare il presente giudizio (in data ###) nulla specificando in ordine ai “due giudizi” in cui la perizia redatta dal convenuto (in data ###) sarebbe stata prodotta e all'esito degli stessi ovvero nulla specificando in ordine al nesso eziologico tra l'asserito comportamento illecito (redazione della perizia) prodotta “nei due giudizi” e gli asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali .   Gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano di cui alla disposizione dell'art. 2043 c.c. invocata dall'attrice, sono la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso di causalità. Nella specie, alcuno di tali elementi costitutivi sussiste, soltanto evincendosi in atti che il convenuto, nell'ambito della sua regolare attività professionale, ha svolto un incarico di consulenza grafologica ricevuto da ### ad oggetto un testamento olografo attribuito alla madre, ritenuto falso dal convenuto nell'ambito e all'esito della sua indagine tecnica di parte.   Il tutto, in assenza di alcun comportamento antigiuridico del convenuto nei confronti dell'attrice, fonte di responsabilità ex art. 2043 Come ha più volte ribadito la Corte di Cassazione, ove il giudice ritenga insussistente uno qualsiasi degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza necessità di accertare la sussistenza degli altri (Cass. 2422/2014).   ### una corretta applicazione dei principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per responsabilità aquiliana deve dare prova del fatto e della sua responsabilità esclusiva o concorrente, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento.   Nella specie, il mancato assolvimento da parte dell'attrice di tale onere - 7 - probatorio determina, in definitiva, il rigetto della domanda con assorbimento di ogni altra eccezione.  * * *  Nella fattispecie viene in rilievo la condotta processuale dell'attrice ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 96 c.p.c.   Va infatti stigmatizzata la condotta dell'attrice, che, già incorrendo nell'inescusabile omissione circa la verifica che il convenuto, a differenza di quanto dedotto in citazione, esercita legittimamente l'attività di consulente grafologo. Ha inteso instaurare il presente giudizio non altro che sulla mera supposizione che la perizia tecnica di parte redatta dal convenuto in data ###, su incarico di un soggetto estraneo al presente giudizio, per il mero fatto di essere da quest'ultimo prodotta a fini difensivi in due procedimenti civili (che la vedono parte in lite nei confronti dell'attrice medesima) costituisca fatto illecito e fonte di responsabilità del convenuto nella produzione di asseriti generici danni patrimoniali e non patrimoniali e “ritardi delle operazioni successorie della de cuius e della liquidazione della propria quota ereditaria”. Il tutto, senza alcuna specificazione dei danni invocati e in rapporto di causalità con l'ipotetico comportamento antigiuridico.   Tale condotta processuale integra i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., che sanziona la responsabilità aggravata per lite temeraria. 
In particolare, l'art. 96, comma 1, c.p.c. prevede che "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per la liquidazione separata, nella misura di cui al comma terzo".  ###. 96, comma 3, c.p.c. dispone che "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della parte vittoriosa, di una somma equitativamente determinata". - 8 - Nel caso di specie, la totale assenza nella difesa dell'attrice di alcuna individuazione degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana - in disparte la mancanza di alcuna allegazione e prova di un fatto illecito fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c. - dimostra una colpa grave nell'aver intrapreso e proseguito un'azione giudiziaria palesemente infondata.   Pertanto, ricorrono i presupposti per la condanna dell'attrice ex art. 96, comma 3, c.p.c. determinandosi il relativo importo secondo equità nella somma di euro 2.000,00 (pari ad un terzo delle spese di lite). ### va pertanto condannata al pagamento del predetto importo in favore del convenuto, a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria.  * * *  Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ. mm.ii. tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività svolta.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta e disattesa, così provvede: - rigetta la domanda; - condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv.  ### che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; - condanna l'attrice, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore dell'avv. ### della somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata. 
Così deciso in ### 4.11.2025 Il Giudice Onorario dr. #### di questo provvedimento è un documento informativo sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.

causa n. 10530/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Aldo Aratro

M
8

Corte di Cassazione, Sentenza n. 26/2025 del 02-01-2025

... padre, ### deceduto il ###, e regolata la stessa dal testamento olografo del 25.9.1993, pubblicato al notaio ### il ###, e non dal testamento olografo a sua volta datato 25.9.1993, redatto in stampatello e con firma apocrifa, pubblicato su richiesta di tutti gli eredi il ### dal notaio Pez zolla di ### contenente disposizioni parzialmente divers e, del quale ultimo chiedeva no di accertare la falsità ed inesistenza con co nseguente nullit à della convalida relativa da parte degli eredi. Aggiungevano gli attori che ### i n forza di contratti di affitto di fondo rustico conclusi col padre ### er a stato immesso nel possesso anche delle quote del la masseria ### ta, destinate dal de cuiu s proprietario ai fr atelli ### e e ### 3 di 23 ### Chiedevano, quindi, di assegnare le quote (rectius porzioni, essendo stati istituiti gli eredi ex re certa) secondo il testamento pubblicato dal notaio ### il ###, con con danna del convenuto al rilascio degli immobili spettanti a ### e ### ed al risarcimento dei danni da loro subiti per il mancato godimento dei beni, o in subordine a rendere il conto del godimento degli stessi beni ed a pagare il relativo pr ofitto agli aventi diritto. Si costituiva in (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26531/2019 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ##### 1, presso lo studio dell'avvo cato ### (M ###), che lo rappre senta e difende unita mente e di sgiuntamente all'avvocato ### ROSIELLO (####) per procu ra a margine del ricorso, -ricorrente contro #### e #### -intimati 2 di 23 nonché contro ### elettivamente domicil iato in ### VIA ### 57, presso lo studio dell'avvocato ### CARO (###), rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) per procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, -controricorrente e ricorrente incidentale avverso la ### della CORTE D'### di ### n.517/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.12.2024 dal #### citazi one notificata il 1 0.3.2008 i germani ### o ##### e ### convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Brindisi il fratello ### la per sentire dichiarare aperta la successione del padre, ### deceduto il ###, e regolata la stessa dal testamento olografo del 25.9.1993, pubblicato al notaio ### il ###, e non dal testamento olografo a sua volta datato 25.9.1993, redatto in stampatello e con firma apocrifa, pubblicato su richiesta di tutti gli eredi il ### dal notaio Pez zolla di ### contenente disposizioni parzialmente divers e, del quale ultimo chiedeva no di accertare la falsità ed inesistenza con co nseguente nullit à della convalida relativa da parte degli eredi. Aggiungevano gli attori che ### i n forza di contratti di affitto di fondo rustico conclusi col padre ### er a stato immesso nel possesso anche delle quote del la masseria ### ta, destinate dal de cuiu s proprietario ai fr atelli ### e e ### 3 di 23 ### Chiedevano, quindi, di assegnare le quote (rectius porzioni, essendo stati istituiti gli eredi ex re certa) secondo il testamento pubblicato dal notaio ### il ###, con con danna del convenuto al rilascio degli immobili spettanti a ### e ### ed al risarcimento dei danni da loro subiti per il mancato godimento dei beni, o in subordine a rendere il conto del godimento degli stessi beni ed a pagare il relativo pr ofitto agli aventi diritto. 
Si costituiva in primo grado ### che sosteneva che il testamento pubbli cato il ### era stato redatto dal padre assegnando a ciascuno dei figli i beni che alla data del 25.9.1993 essi aveva no dichiarato di avere int eresse a ricevere; che il testamento apocrifo pubblicato dal notaio ### il ### era stato in vece ideato di comu ne accordo dagli eredi, con l'autorizzazione anche del padre, che per motivi di infermità fisica non aveva potuto provvedervi personalmente, allo scopo di evitare gli oneri fiscali che sarebber o scaturiti dall 'esecuzione del testamento autentico e per assecondare volon tà sopravvenu te di alcuni eredi sulle porzioni da attribuire.  ### e ccepiva che l'azione volta a fare dichiarare la nullità del testamento pubb licato dal notai o ### doveva ritenersi prescritta, che c omunque l'esecuzione vo lontar ia di un testamento falso che riproduceva fedelm ente la volontà del testatore era prevista dal l'art. 590 cod. civ. e che egli poteva invocare l'usucapione abbreviata ex ar t. 1159 cod. civ. per il fabbricato da lui posseduto. In via riconvenzionale, per l'ipotesi in cui invece avessero trovato accoglimento le domande degli attori, ### chi edeva che gli fosse ric onosciuto il diritto alle indennità di cui all'art. 17 della L. n. 203/1982 per la masseria ### e gli annessi terreni di oltre trenta ettari che gli erano stati affittati dal padre ed al rimborso delle spese per le migliorie apportate al fabbricato in s uo possesso, oltre al risar cimento dei 4 di 23 danni subiti per la cessazione dell'attività agrituristica esercit ata nell'immobile. 
Escussi testimoni ed espletata ### il ### ale di ### in composizione collegiale, con la sentenza n. 1587/2014 del 9.6/3.10.2014, respingeva l'eccezione di prescrizione; riteneva non convalidabile ex art. 590 cod. civ. il testamento pub blicato dal notaio ### il ### in quanto apocrifo; dichiarava aperta la successione di ### da regolare sulla base del testamento olografo pu bblicato dal notaio ### il ###; rigettava l'eccezione di usucapione abbreviata di ### che condannava a rilasciare a favore di ### l'alloggio ed il ristorante al pi ano terra col pi azzale di pertinenza a lu i assegnati con quel testamento; determinava i crediti indennitari di ### per i miglioramenti apportati al fabbricato di proprietà di ### ed il credito indennitario di quest'ultimo verso ### per il mancato godimento della sua porzione della masser ia ### condannando ### previa compensazione, al pagamento in favore di ### della differenza di € 14.839,97, rigettava ogni altra domanda e compensava le spese processuali. 
Tale sentenza veniva appell ata in via principale da ### che col primo motivo sosteneva che il ### ale avrebbe dovuto proc edere nell'interpretare il verbale di pubblicazione del notaio ### del 27.8.1998 ad una distinta valutazion e delle dichiarazioni con le quali gli eredi avevano conf ermato i l testamento apocrifo, rispetto a quelle con le quali avevano invece manifestato la volontà di convalidare le intese da loro raggiunte per una ripartizione del patrimonio paterno diversa da quella prevista nel testamento olografo del 25.9.1993, in seguito pubblicato dal notaio ### il ###. Col secondo motivo l'appellante principale lamentava la reiezione della sua domanda di usucapione abbreviata per mancato decorso del termine decennale 5 di 23 e per avere posseduto in mala fede. Col terzo motivo l'appellante principale lamentava che a suo carico, ed a favore di ### fosse stato riconosciuto un inde nnizzo per mancato godimento dei beni a lui assegnati dal de cuius per € 129.527,49, omettendo di applicare l' art. 1227 cod. civ. benché egl i fosse consapevole della falsità del testamento al quale gli eredi avevano dato vol ontaria esecuzione, avess e volontariamente dato esecuzione allo scambi o dei beni assegnati a lui ed a ### (con conseguente c ompensazione) e non avesse mai richiesto prima del gi udizio il rilasc io dei beni, c he peraltro ### deteneva in base ai contratti di affitto conclusi col padre. Lamentava, alt resì, che dall'indennizzo per le mi gliorie riconosciuto in suo favo re, sulla base del la CTU espl etata, fosse stato detratto l'importo di £ 232.708.000 del contributo regionale per la masseria ### trasformata in agriturismo, che a lui solo competeva per avere intrapreso tale attività, chiedendo quindi di riconoscere il suo diritto alle migliorie per € 15.533,75 oltre rivalutazione monetaria, con conse guente d iritto alla ritenzione della masseria fino all'avvenuto pagamento delle migliorie. 
Contro la sentenza di prim o grado proponeva p oi appello incidentale ### che lamentava che nel la determinazione del credito per le migliorie riconosciuto in favore di ### non si fosse tenuto conto della scrittura privata del 17.11.1995, con la quale i germani ### col consenso del padre, avevano a ccertato l'entità delle spese sosten ute per la ristrutturazione della masseria ### da ### e ### del costo dei lavori effettuati all o scopo dall'impresa di ### etro, dell'ammon tare del co ntributo regionale erogato per la tras formazione in agri turismo del la masseria, della destinazione data al relativo importo di £ 232.708.000, ed avevano determinato il residuo credito vantato da ### per avere in via prevalente finanziato la 6 di 23 ristrutturazione in £ 112.000.000, dichiarando di essere soddisfatti per le migliorie apportate e di non pretendere ulteriori compensi e stabilendo le somme di denaro che #### e ### avrebbero dovuto versare alla massa ereditaria al momento dell'apertura della successione di ### per soddisfare l'accertato suo residuo credito verso i figli. Avendo quindi la suddetta scri ttura privata regolato la sorte dei miglioramenti e del contributo regionale per la ristrutturazione, che era stato erogato a ### dotato dei requisiti soggettivi necessari, col consenso dei germani e del padre so lo per poter beneficiare di quel cont ributo, a ### o ### la andavano riconosciute secondo l'appell ante incidentale so lo le migliorie per interventi successivi al 17.11.1995, per un importo stimato dal CTU in € 15.533,75. Pertanto, ### doveva ess ere condannato, operata la compensazione tra il credito per mancato godimento di € 129.527 ,49 ed il cre dito per i miglioramenti di €15.533,75, al ver samento in suo favore della differ enza di €113.993,74 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della stima del CTU (7.2.2013) al saldo. 
La Corte d'Ap pello di ### nella contumacia di ### E ugenia e ### con la sentenza n. 517/2019 del 12.2/24.5.2019, rigettava i primi due motivi dell'appello principale, ed in parziale accoglimento del terzo motivo di appello principale e dell'appello incidentale, rigettava la domanda di ### di condanna al pagamento dell'indennizzo per le migliorie apportate alla masseria ### fino al 17.11.1995, determinava il credito del predetto per le migl iorie realizzate dopo quella data in €15,533,75 ed il credito di ### per il mancato godimento della casa e del sottostant e ristorante della suddetta masseria in € 65.432,08, ed operata la parziale co mpensazione, condannava ### al pagamento in favore di ### della differenza di € 49.898,33, oltre rivalutazione monetaria 7 di 23 secondo le variazi oni degli indici ### dalla data del l'impugnata sentenza fino a quella della sentenza di appello e con gli interessi legali da quest'ultima data al saldo. 
In parti colare, la sentenza di sec ondo grado escludeva che il verbale di pubblicazione del testamento pubblicato dal notaio ### il ###, nel quale le parti avevano espresso la volontà di confermare il testamento “convalidandolo e accettandolo in ogni sua disp osizione”, av esse manifestato una volontà negozi ale ulteriore rispetto alla mera conferm a di un testamento la cui apocrifia era già stata accertata con sentenza passata in giudicato per mancata impugnazione, apocrifia che, impedendo di ricondurre al defunto il documento, da ritenere inesistente, era ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte ostativa all'applicazione dell'art. 590 cod. civ. (Cass. n. 1689/1964). La sentenza sottolineava che l'espressione “accettandolo in ogni sua disposizione”, non poteva essere decontestualizzata ed enfatizzata al punt o da costitui re manifestazione della vo lontà di dar vita ad un non meglio qualificato negozio inter vivos, per la dirim ente ragi one che i coeredi avevano semplicem ente espresso la volontà di conferma delle disposizioni testamentarie e non altro. 
La Corte d'### riteneva infondata la riproposta domanda di usucapione abbreviata della masseria ### di ### sia per il mancato decorso del termine decennale dell'art.  1159 cod. civ., sia perché il testamento falso, e quindi nu llo ed inesistente, non poteva costitui re atto idoneo ai fini del trasferimento (in tal senso Cass. n. 3466/1982; n.3255/1971). 
Veniva poi esclusa la nullità della scrittura privata del 17.11.1995 per violazione dei patti successori sanzionata dall'art. 458 cod. civ., in quanto l'oggetto della scrittura privata veniva individuato nell'accertamento dei rapporti di dare/avere tra il de cuius ed i figli, nell'imputazione del contributo region ale ricevuto per la 8 di 23 ristrutturazione della masseria ### dai medesimi compiuta col prevalente contributo economico di ### e nella determinazione dei residui crediti di quest'ultimo verso i figli, con differimento del loro soddisfacimen to al momento dell'aper tura della successione di ### con espressa dichiarazione di soddisfacimento delle parti e di insussistenza di residue pretese per i lavori di ristrutturazione effettuati. Non era, invece, in contestazione nella causa il cr edito restitutorio del de cuius, del quale con la scrittura privata erano stati regolati soltanto i temp i di soddisf acimento, differendol i all'apertura della successione paterna, per cui non c'era stata una regolamentazione diretta, o indiretta di diritti nascenti dalla successione di ### Data la validità di tale s crittura privata, che aveva stabilito anche la sorte dei migl ioramenti apportati da ### o ### fino al 17.11.199 5, oltre che del contrib uto regionale erogato, l'inde nnizzo per i miglioramenti spettante a ### veniva ridotto ad € 15.533,75, secondo la stima del ### riferita ai soli miglioramenti successivi al 17.11.1995. 
Quanto all a domanda di S emeraro ### vo lta ad ottenere d a ### l'indennizzo per il mancato godimento dei beni a lui assegnati nel testamento valido, che erano stati oggetto di contratti di affitto stipulati dal de cuius con ### e che riguardavano la masseria ### ed i terreni annessi, la Corte d'### rilevava che non erano stati forniti elementi di prova del loro carattere simu lato, smenti to anche dalla sentenza del ### di ### n. 360/2015, confermata dalla sentenza della Corte d'appello di ### n. 110/2016, pronunciata nel giudizio che vedeva contrapposto a ### il fratello ### e che pertanto, essendo opponibili i contratti di affitto stipulati dal de cuiu s con ### anche all'erede di #### quest'ultimo aveva diritto all'indennizzo in questione da parte di ### non dalla data di apertura 9 di 23 della successione (12.3.1998), ma dalla successiva data di scadenza dei contra tti di affit to (11.11.2005), che aveva fatto scattare l'obblig o di rilascio anziché a favore dell 'originario concedente dell'erede al quale i beni erano stati assegnati, ### non essendovi quindi spazio in quel contesto di tempo e di titoli per l'applicazione dell'art. 1227 cod. civ. invocata da ### o ### Sulla scorta dell'espletata e non co ntestata CTU del l'ing. Cito, la Corte d'### rid eterminava, quindi, il credito per l'indennizzo da mancato godimento dei beni vantato da ### nei co nfronti di ### per il periodo successivo al novembre 2005 in € 65.432,08, e detratto il controcredito vantato da ### per le migliorie apportate (€15.533,75), condannava quest'ultimo al pagamento in favore di ### della differenza di € 49.898,33, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul credito rivalutato mediante applicazione degli indici ### con decorrenza dalla sentenza di primo grado. 
Avverso tale sentenza, notificata l'11.6.2019, ha proposto ricorso a questa ### affidand osi a tre motivi. Ha proposto contro ricorso e ricorso incidentale ### al quale ha resistito con controricorso ### Sono rimasti intimati #### e ####, in persona del ### ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. 
Nell'imminenza della pubblica udienza ### e ### hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col prim o motivo del ricorso principale ### lamenta, in re lazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli ar ticoli 1362, 1366, 1367 e 1424 cod. civ., nonché degli articoli 112 e 113 c.p.c. e l'omesso 10 di 23 esame di atti, fatti e documenti decisivi della controversia oggetto di discussione. 
Si duole il ricorrente che la ### d'### non abbia individuato nel verbale di pubblicazione del notai o ### del 27.8.1998, relativo al testamento a stamp atello falsamente a ttribuito a ### accanto alla volontà degli eredi di confermare il suddetto testamento, un autonomo patto dei medesimi, volto a manifestare la volontà degl i eredi di distribuire diversa mente tra loro gli stessi beni ereditari dei quali il de cuius aveva disposto col testamento olografo autentico del 25.9.1993 pubblicato dal notaio ### il ###, secondo un'intesa che avrebbe raccolto anche il consenso del padre, che però non avrebbe potuto sottoscrivere, per ra gioni di salute impedienti, la modifica delle sue precedenti volontà testamentarie. 
Anzitutto va rilevato che la doglianza ai sensi dell'art. 360 comma primo n.5) c.p.c. è inamm issibile ex ar t. 348 ter ultimo comma c.p.c. per l'esistenza di una “doppia conforme”, ed in quanto non risulta individuato un fatto storico primario, o secondario decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che non sia stato considerato. 
Ed invero il ricorrente principale si è limitato a dolersi che non sia stato attr ibuito peso probatorio alla testi monianza di ### che avrebbe riconosciuto l' esistenza di un accordo verbale per la modifica delle disposizioni del testamento autentico del de c uius; ma la testi monianza su un accordo relativo alla distribuzione di beni immobili, che dovrebbe avere la forma scritta a pena di nullità ex art. 1350 n. 1) cod. civ., non può certamente ritenersi decisiva, risultando un mero accordo verbale di divisione di beni immobi li improduttivo di effetti giuridici. In re altà, il ricorrente punta, inammissibilmente, ad ottenere, in questa sede di legittimità, una diversa ricostruzione del fatto , che ravvisi l'esistenza del patto aggiunto rispetto all a mera vo lontà confermativa invalida del testamento falso, manifestata dai coeredi 11 di 23 nel verbale di pubblicazione del notaio ### del 27.8.1998 del testamento a stampatello di ### e motivatamente ravvisata dalla ### d'### Quest'ultima, basandosi sul criterio della comune intenzione della parti fond ata sul dato letterale, secondo il dettato dell'art. 1362 cod. civ., e sul collegamento logico della disposizione convenzionale con l'atto nel quale era contenuta, secondo il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole dettato d all'art. 1363 cod. civ., app licando criteri interpretativi prioritari rispetto ai criteri sussidiari del princi pio dell'interpretazione secondo buona fede dell'art. 1366 cod. civ. e del principio di conservazione del contratto dell'art. 1367 cod. civ., invocati dal ricorrente, ed utilizzabili solo quando dall'applicazione dei criteri degli articoli 1362 e 1363 cod. civ. residui un dubbio tra opposte interpretazioni (vedi in tal senso Cass. sez. lav. 8.10.2024 n.26244; Cass. 30.4.2024 n.1156 8; Cass. n. 5595/2014; n.27564/2011; Cass. n. 9780/2010; Cass. n. 7972/2007; 18.9.1986 n. 5657), ha riconosciuto che i coeredi, con l'espressione “accettandolo in ogni sua disposizione”, rif erita al testamento pubblicato col verbale del notaio ### del 27.8.1998, non hanno espresso alcuna volontà ulteriore rispetto a quella di confermare le disposizioni contenute nel testamento falso e non convalidabile (in tal senso richiamando Cass. n.1689/1964). Ed ha escluso che tale espressione potesse essere decontestualizzata ed enfatizzata nel senso auspicato da ### implicitamente tenendo conto che tale dichiarazione era contenuta nel verbale notarile destinato specificamente alla pubbl icazione del notaio ### del testamento apocrifo in questione. 
Tale in terpretazione è senz'altro plausibile e conforme ai criteri interpretativi degli articoli 1362 e 1363 cod . civ. Ad essa il ricorrente non può co ntrapporre la propria autonoma interpretazione del verbale di pubblicazione del notaio ### del 27.8.1998, circa l'esistenza di un autonomo patto di divisione dei 12 di 23 coeredi per una diversa distribuzione tra loro dei beni, rispetto alle disposizioni del testamento autentico di ### (vedi sull'inammissibilità della contrapposizione di un'interpretazione autonoma a quell a pl ausibile seguita dai giud ici di merito 6.11.2024 n.28522; Cass. ord. 9.4.2021 n. 9461 ; 28.11.2017 n. 28319). 
Quanto alla lamentata violazione di legge dell'art. 1424 cod. civ., la doglianza è inammissibile, in quanto il ricorrente principale non ha indicato in quale atto del giudizio di primo grado avrebbe invocato la co nversione dell'atto di convalida del testamento apocrifo, e quindi nullo, di ### convers ione per la quale occorre una specifica domanda di parte (vedi in tal senso Cass. 18729/2023; Cass. n. 22466/2018; Cass. sez. un. n.26242/2014); e comunque non si vede come ### possa invocare la conversione del contratto nullo ex art. 1424 cod. civ., posto che pacificamente egli era a conoscenza, al pari degli altri coeredi, della falsità d el testamento a stamp atello attribuito al padre , ma elaborato di comune accor do dai figli, e pubblicato dal notaio ### il ### 8, mentre l'art. 1424 cod. civ. presuppone, invece, che le parti non fossero a conoscenza della nullità dell'atto al momento del suo compimento.  2) Col secondo motivo il ricorrente principale lamenta, in relazione all'art. 360 comm a primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 458 cod. civ. e dell'art. 1362 cod. civ., e degli articoli 112 e 113 c.p.c., ed in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p. c., la nullit à della sentenza per violazione degli articoli 112 e 116 c.p.c. 
Si duole ### o ### c he la ### d'### abbia limitato l'indennizzo a lui riconosciuto per le miglio rie appor tate alla masseria ### al periodo successivo al 17.11.1995, ritenendo valida la scrittura privata del 17. 11.1995 (sul cui contenuto vedi l'accertamento della ### d'### lo riportato 13 di 23 all'ultimo capoverso di pagin a 5 ed inizio di pag ina 6 di questa sentenza), sottoscritta dai germani ### ma non firmata dal padre, ### to ### per violazione del divieto dei patti successori dell'art. 458 c od. civ., ed assume che con quella scrittura privata non ci sia stata alcuna ripartizione tra i germani ### del contributo regionale di £ 232.798.000 erogato per la trasformazione della masseria ### in agriturismo, e non sia stato a lui attribuito alcun mandato per incassare quel contributo anche pe r conto del padre e dei fratelli, ### e ### spettando quindi a lui per intero quel contributo perché unico in possesso, in virtù dei contratti di affitto stipulati col padre, dei requisi ti soggettivi occorrenti per accedere a quel contributo. 
Anzitutto non è sindacabile, co n una dogl ianza di violazione di legge, la circostanza di fatto, per la prima volta dedotta in questa sede, della mancata firma della scrittura privata del 17.11.1995 da parte di ### e manca l'argomentazione riferita alle lamentate violazioni degli articoli 112 e 113 c.p.c. 
Quanto all a lamentata violazi one dell'art. 116 c.p.c., essa è inammissibile perché “la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza p robatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppu re, qualora la prova sia soggetta ad un a specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha sola mente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato ar t. 360, primo c omma, n. 5, c.p.c ., solo nei rigoros i 14 di 23 limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (vedi in tal senso Cass. 21.6.2024 n. 17157; sez. un. n. 20867/2020). 
Il ricor rente, invece, lamenta che l'in terpretazione data alla scrittura privata del 17.11.1995 dalla ### d'Ap pello non sia conforme alle sue aspirazioni, sia in punto di riparti zione del contributo regionale tra il de cuius ed i figli #### e ### e, sia in punto di riconoscimento che ### dotato del la necessaria quali fica soggettiva, aveva richiesto il contributo regionale per la trasformazione del la masseria ### a lui affittata in agriturismo anche per conto del padre ### e dei fratelli ### e ### (ass egnatari di terreni della masseria), in quanto i cospicu i e costosi lavo ri di ristrutturazione erano stati da lor o e da lui stesso finanzi ati (prevalentemente dal padre), per cui la scrittura privata in questione aveva anche stabilito come dovesse essere ripartito tra gli aventi diritto quel contributo, e come dovesse essere soddisfatto l'accertato credito da finanziamento residuo di ### nei confronti dei figli #### e ### Orbene, la ricostruzione in fatto compete al giudice di merito, ed il ricorrente principale non ha neppure chiarito, al di là del formale richiamo alla viola zione dell'art. 1362 cod. civ., in che modo la ### d'### avrebbe violato, nella ricostruzione del fatto sopra indicata, il criterio dell'interpretazione del contratto sulla base della comune intenzione delle parti, ancorata al dato lett erale della scrittura privata del 17.11.1995, limitandosi ad ipotizzare che quest'ultima avrebbe avuto solo uno scopo di regolare la futura successione dei figli del de cuius #### e ### vietata dall'art. 458 cod.  Resta da esaminare la doglianza relativa alla violazion e dell'art.  458 cod. civ. 15 di 23 Sul punt o l'impugnata sentenza ha riconosciuto che la clausola della scrittu ra privata del 17.11.1995, con la quale i germani #### e e ### con l'esplicito co nsenso del genitore, avevano stabi lito che per il credito residuo di £112.000.000 di spettanza del padre (der ivante dal fatto che ### aveva in prevalenza fin anziato la ristrutturazione della masseria Sp etterrata, ottenendone sol o parziale restituzi one, con la percezione di parte del cont ributo regionale, erogato a nome di ### la, per la trasformazione effettuata, di comune intesa, della masseria in un agriturismo) #### e ### in qualità di eredi, avrebbero provveduto al pagamento rispettiva mente di £39.000.000, di £ 40.600.000 e di £ 32.386.000 all'apertura della successione del padre ### o ### presentava profili di problematicità rispetto al divieto di patti successo ri del l'art. 458 cod.  ### d'### ha però ritenuto che, poiché la scrittura privata del 17.11.1995 aveva la finalità prevalente di accertare i rapporti di dare/avere tra ### ed i figli #### e ### e lo scopo di stabilire la ripartizione del contributo regionale dando atto del la reciproca sod disfazione dei sottoscriventi e della mancanza di ulteriori pretese legate ai lavori di ristrutturazione della masseria ### effettuati, e poiché l'ammontare del credito restitutorio va ntato dal de cuius non er a oggetto di contestazione in causa, si doveva ritenere che la scrittura privata del 17.11.1995 non avesse avuto ad oggetto la regolamentazione diretta e/o indiretta della successione paterna e che fosse quindi fuori dal divieto dei patti successori dell'art. 458 cod.  Tale motivazione però non esamina, in concreto, la ragione della validità della pattuizione, che evident emente non può discendere dal fatto che l'ammontare del credito restitutorio di ### di £ 112.000.000 non sia contestato in giudizio, perché ciò 16 di 23 non modifica il contenuto della scrittura privata del 17.11.1995, e sembra ravvisarla nel fatto che le parti si sar ebbero limitate a prevedere un differimento temporale del pagamento del credito di £ 112.000.000 di ### da parte dei figli #### e ### secondo l'importo da ciascuno dovuto, all'apertura della successione paterna. Ma se così fosse da un lato non si spiegherebbe perché #### e ### si sono espressamente qualificati nel la scrittura privata del 17.11.1995 come eredi (il padre sarebbe deceduto solo nella successiva data del 12.3.1998) ed hanno previsto il pagame nto delle so mme da ciascuno dovute alla massa ereditaria, e dall' altro si avrebbe comunque una pattuizione coi figli #### e ### vincolante su un credito di ### i, che vedrebbe menomata la propria li bertà di disporr e liberamente del suo patrimonio fino al momento della morte in violazione dell'art. 458 cod.  Dal momento che il ricorso al criterio dell'interpretazione letterale della pattuizione in questione non permette di stabilire se i germani ### evidenziando la lor o qualità di eredi e parlan do di estinzione del ric onosciuto credito paterno di £ 112.000.000 al momento successivo dell' apertura della successione paterna, abbiano inteso fare riferimento ad un semplice termine coincidente con l'apertura del la successione, o piut tosto ad una co ndizione sospensiva rappresentata dalla delazione e successiva accettazione dell'eredità paterna da parte di ### la, Pi etro e ### soccorre il principio di conservazione del contratto dell'art. 1367 cod. civ., secondo il quale, nel dubbio, la pattuizione dev'esse re intesa nel senso in cui sia in grado di produrre qualche eff etto, piuttosto che nel senso in cui non produrrebbe alcun effetto. 
Se si trattasse di un semplice termine coincidente con l'apertura della successione, da un lato non si spiegherebbe il riferimento dei germani ### alla propria qualità di coer edi dell'azienda 17 di 23 agrituristica, e dall'altro la vo lontà del de cuiu s di disporre del proprio cr edito verrebbe ad essere vincolata per effetto dell'obbligazione già assunta con la scrittura privata in questione, in contrasto col principio garantito dal divieto dell'art. 458 cod. civ., che è quello di preservare la libertà del testatore di disporre dei propri beni (e quindi anche dei propri crediti) per tutta la durata della vita, per cui la pattu izione sarebb e nulla per violazi one dei patti successori ed occorrerebbe poi valutare, in base ai principi sulla nullità parziale (art. 1419 cod. civ.), in ordine agli effetti delle residue pattuizioni della scrittura privata del 17.11.1995. Se invece il pattuito differimento del pagament o del residuo credito di ### di £ 112.000.000 da parte degli er edi #### e e ### per gli importi so pra indicati da ciascuno dovuti, viene inteso come sospensivamente condizionato alla delazione e successiva accettazione dell'eredità paterna, con la quale sola i germani ### hanno assunto la qualità di eredi, in caso di verificazione della condizione sospensiva a ciascuno riferita con l'accettazione dell'eredità paterna, che peraltro non costituisce un obbligo per il chiamato all 'eredità, deve ritenersi scattato l'obbligo di imputare come debito alla propria quota ereditaria la somma dovuta al de cuiu s con effetto favo revole per gl i altri coeredi, mentre in caso di mancata accettazione del l'eredi tà paterna, e quin di di mancata verificazione della condizi one sospensiva, sarebbe comunque rim asta la facoltà degli eredi di ### di agire in tale veste per il pagamento degli importi rispettivam ente dovuti al defunto da #### e ### e nelle more tra la scrittura privata del 17.11.1995 e la morte di ### non producendo eff etto la pattuizione sospensivamente cond izionata senza la verificazione della condizione, il predetto avrebbe comunque potuto validamente disporre del suo credito di £ 112.000.000, senza vedere limitata la 18 di 23 facoltà di di sporre liberamente dei suoi beni e crediti fino alla morte. 
La motivazione addotta dalla ### d'A ppello per giustificare la validità della pattuizione in questione della scr ittura privata del 17.11.1995, e quindi la limitazione dell'indenn izzo per i miglioramenti in favore di ### al periodo successivo al 17.11.1995, va quin di co rretta ex art. 384 ultimo comma c.p. c., ritenendo che il differimento del pagamento del credito residuo di £112.000.000 di ### sia stato sospensivamente condizionato alla delazione e successiva accettazione della sua eredità da parte dei figli #### e ### 3) Col terzo motivo di ricor so ### la lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artico li 1127, 1150 e 1152 cod. civ., nonché dell'art. 20 della L. n. 203/1982 e degli articoli 112 e 113 c.p.c., ed in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza im pugnata per omessa pronuncia in violazione dell'art.  112 c.p.c. sul diritto di ritenzione vantato da ### sulla masseria ### e sui terreni annessi, oggetto delle migliorie da lui apportate, e sul concorso di colpa di ### ex art.  1227 cod. civ., incidente sull'indenni zzo riconos ciutogli, per il mancato godimento degli immobili a lui assegnati per testamento dal padre, posseduti da ### che aveva fatto va lere con specifico motivo di appello. 
Il moti vo è infondato, in qu anto la ### d'### ha ritenuto superflua e quindi implicitamente assorbita la pronuncia sul diritto di ritenzione della masseria ### e dei terreni ann essi affittati a ### dal padre ### dopo la scadenza dei contra tti di affit to, avvenuta l'11.11.2005, dopo la morte del de cuiu s, poiché in ra gione della compensazio ne tra il credito per i miglioramenti appo rtati spettante all'affittuario 19 di 23 ### legittimante la ritenzione, ed il maggior credito di ### per il mancato godimento degli st essi beni immobili per la parte a lui assegnata col testamento valido da parte del padre, ma posseduti dal fratello ### senza alcun titolo dopo la scadenza dei contratti di affitto conclusi col de cuius, il credito per i miglioramenti di ### si è estinto totalmente, difettando quindi la causa giustificativa dell' invocato diritto di ritenzione. 
Quanto alla violazione dell'art. 1227 cod. civ., non è dedotto che sia stata eccepita da ### nel giudizio di primo grado, essendo stato inv ocata per la prima volta nell'atto di appello, e quindi tardivamente, e neppure è stato opposto da ### nel giudi zio di prim o grado, in compensazione, il controcredito da lui vantato nei confronti del fr atello ### per avere temporaneamente goduto, al posto di ### dei beni immobili a quest'ultim o assegnati in forza del testamento paterno vali do, sul la base dello scambio di beni immobili pattuito dai due fratelli, riportato nel testamento apocrifo pubblicato dal notaio ### il ###, controcredito che quindi non può essere fatto valere in sede di legittimità, sia per tardività dell'eccezione, sia perché richiederebbe accertamenti di fatto ormai preclusi. 
In or dine alla violazione dell' art. 1227 c od. civ. lamentata dall'appellante, comunque, la ### d'### non ha omesso di pronunciarsi, in quanto alla fine di pagina 7 ed alla pagina 8, ha ritenuto fondata la richi esta di ### e di rilascio dei terreni, a lui assegnati in proprietà dal padre defun to col testamento valido, e posseduti da ### sulla base della scadenza in data ### dei contratti di affitto dal predetto conclusi con ### per la masseria ### ed i terreni annessi, e del subentro di ### quale erede del padre nei diritti del concedente, e dall'obbligo contrattuale gravante 20 di 23 sull'affittuario dei beni ### in base a contratti scaduti ha fatto discendere il rilascio dei beni a favore dell'assegnatario, senza resi dui spazi applicativi per l'art. 1227 cod. civ., e tale motivazione non risulta censurata dal ricorrente.  ###) Col primo motivo di controricorso ### lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazio ne dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. 
Si duole ### confondendo la successione nel processo di ### con la successi one nel contra tto di affitto concluso da suo padre, ### con ### che la ### d'### avrebbe attribuito efficacia di giudicato nei suoi co nfronti quale erede di ### i, che non era parte proc essuale, alla sentenza del ### di ### n.360/2015, poi confermata dalla sentenza della ### d'appello di ### n. 110/2016, pronunciata nel giud izio che vedeva contrapposto a ### il fratello ### che aveva negato carattere simulato al contratto di affitto concluso da ### col figlio ### avente ad oggetto i terreni della masseria ### che erano stati poi assegnati dal de cuius col testamento valido a ### Tale motivo è inammissibile, perché non coglie la motivazione della sentenza im pugnata, che ha ritenuto non simulati i co ntratti di affitto della masseria ### e dei terreni annessi di circa 37 ettari com plessivi conclusi da ### i col figlio ### perché non erano stati forniti da quest'ul timo elementi probatori a conforto della tesi della simulazione, trovando ciò conferma nella sentenza del ### di ### n.360/2015, che in relazione ad un o di quei contratti , quel lo concernente i terreni poi assegnati per testamento a ### aveva escluso, in contraddittorio con ### la natura simulata. 
Quindi, la ### territoriale ha tratto le conseguenze del fatto che ### come erede del concedente, ### 21 di 23 poteva far val ere, nei confronti del fratello ### cola, il diritto al rilascio dei fo ndi rustici a lui assegnati , a seguito dell'intervenuta scadenza del contratto a suo tempo concluso dal suo dante causa.  ###) Col sec ondo motivo di ricorso incidentale ### e lamenta, in re lazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa appli cazione degli artico li 734 e 2909 c.p.c.  (rectius cod. civ.). 
Si duole ### che la ### d'Ap pello violando il giudicato nei termini già il lustrati nel precedente motivo, e non tenendo conto che i contratti di affitto dei fondi rustici sarebbero stati re lativi ai terreni assegnati (col testamento del de cuius valido) a ### nel riconoscere il diritto alle migliorie di ### nei confronti di ### per detti terreni, sarebbe incorsa anche nella violazione dell'art. 734 cod. civ., per avere ritenuto che si fosse determinata una comunione ereditaria tra ### e ### da ritenersi esclusa per via dell'institutio di erede ex re certa sia di Sem eraro ### , che di ### e ####) Col terzo motivo del ricorso incidentale, da esami nare congiuntamente al precedente motivo, per connessione, ### lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazi one e falsa appli cazione degli articoli 111 c.p.c., 1292, 1306 e 2909 cod.  Si duole ### che sarebbe stata applicat a nei suoi confronti la sentenza del ### di ### n. 360/2015, relativa ad un a causa tra ### e ### inerente all'affitto di terreni poi ass egnati a S emeraro ### ipotizzando una successione nel processo ex art. 111 c.p.c. in realtà inapplicabile perché ### non ne era parte, ed ipotizzando la nascita di o bbligazioni co ntratte dal ge nitore, in 22 di 23 ragione di un'in sussistente comu nione dei beni oggetto del rapporto agrario in violazione degli articoli 1292 e 1306 cod.  Il sec ondo ed il terzo motivo del rico rso incidentale son o inammissibili, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza im pugnata, che non ha esteso a ### e il giudicato della sentenza del ### di ### n. 360/2015, poi confermata dalla sentenza della ### d'appello di ### n.110/2016, che si riferiva ai terreni affittati da ### a ### aro ### poi asse gnati per testamento a ### mai ipotizzando una successione in quel processo ex art .  111 c.p. c. di ### e, che piutto sto quale erede è subentrato nei diritti che competevano al defunto ### concedente, per la parte in cui si riferivano a terreni dallo stesso validamente assegnati per testamento a ### La sentenza im pugnata si è basata, piuttosto, sul contenut o de i contratti di affitto prodotti, che si riferivano, al contrario di quanto assume il controricor rente, all'i ntero complesso costituito dalla masseria ### e da circa 37 ettari di terreno annesso, per la parte in cui erano relativi a terr eni assegnati dal de cuiu s col testamento valido a ### e per quei medesimi terreni ha considerato da un lato il diritto all'indennizzo per i miglioramenti apportati di ### e da ll'altro il diritto di ### all'inde nnizzo per il mancato godimento per il periodo successivo alla scadenza del contratto di affitto di fond i rustici (11.11.2005) per essere lo stesso succeduto al padre defunto nei diritti discendenti da quel contratto nei confronti del fratello ### che ne era stato affittuario. Ne deriva che è del tutto inconferente il richiamo del controricorrente alla violazione delle norme in materia di obbligazioni solidali, mai applicate dalla sentenza impugnata, la quale, al co ntrario, ha co rrettamente ritenuto che gli eredi assegnatari di singoli beni specificamente individuati dal testatore 23 di 23 siano subentrati, fin dall'inizio, nei diritti relativi a tali beni, senza che si determinasse una comunione ereditaria tra i coeredi. 
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, mentre nulla va disposto quanto alle spese per le parti intimate. 
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 c omma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, se dovuto.  P.Q.M.  ### di Cassazione, res pinge il ricor so princi pale ed i ricorsi incidentali, dichiarando comp ensate tra le parti le spese processuali. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comm a 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2024  

Giudice/firmatari: Manna Felice, Picaro Vincenzo

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22493 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.126 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 3365 utenti online