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Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 1237/2025 del 15-11-2025

... rappresentante senza poteri (lo spedizioniere ### vincolasse il falso rappresentato (### s.r.l.), così statuiva: “Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione: 1. Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna ### rati S.r.l. al pagamento in favore di ### S.p.A. della somma di USD 145.477,50 (pari a 176.987,92 euro al cambio del 13.1.2021), oltre interessi dalla domanda al saldo; 2. ### S.r.l. al pagamento in favore di ### tima ### S.p.A. delle spese di lite liquidate in euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e oneri di legge” Avverso tale decisione interponeva appello ### srl, con atto di citazione ritualmente notificato in data 24 giugno 2024, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto. Si costituiva ritualmente in giudizio ### spa (già ### spa), con comparsa depositata in data 26 novembre 2024, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt. 348 bis e 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, la reiezione. Con ordinanza 12 febbraio 2025 il Collegio sospendeva l'esecutività della decisione impugnata e fissava l'udienza del 29 ottobre 2025 avanti il ### per la (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 661/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### dai ### Dott. ###. #### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da: ### srl, in persona de legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in ### V. Mazzini 44 bis, è elettivamente domiciliata, ### contro ### spa (già ### spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv. ### e #### sio Iannelli, presso il cui studio in ### V. ### 2/44, è elettivamente domiciliata, #### la parte ### “piaccia all'###ma Corte di Appello di ### respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: nel merito, di rigettare, per le motivazioni espresse in narrativa, le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta alla società appellata per le causali spiegate con l'atto introduttivo del presente giudizio; • di rite nere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente poiché non ha mai sottoscritto alcun contratto di trasporto e\o spedizione con la società attrice ovvero con la società spedizioniere ### né li ha mai conclusi con le stesse. Con vittoria di spese e dei compensi difensivi di entrambi i gradi del giudizio.”. 
Per la parte ### “### all'###ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, a conferma della sentenza N. 761/2023 emessa dal Tribunale di ### in data ### e pubblicata in data ###: In via principale: - ### inammissibile l'appello proposto da ### per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa; - Rigettare l'appello proposto da ### in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare pienamente la sentenza N. 3294/2023, emessa dal Tribunale di ### in data ###; In ogni caso Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE ### spa (ora ### spa, nel prosieguo anche soltanto ### spa) evocava in giudizio ### lara ### srl deducendo di aver stipulato con la convenuta, tramite lo spedizioniere ### srl, un contratto per il trasporto di merce consistente in un impianto per la produzione di cemento; di aver emesso in data ### la definitiva conferma booking n. ###; che la merce, destinata alla società ### co, era stivata all'interno di tre contenitori, imbarcati a bordo della m/v ### con destinazione ### di Al ‘### e ivi sbarcati in data ###; che la merce non era stata ritirata da parte del ricevitore e, pertanto, al termine del periodo di free time, erano maturati i costi di conteiner demurrages per USD 145.447,50, che l'attrice chiedeva le venissero rimborsati dalla convenuta.  ### srl (nel prosieguo anche soltanto ### srl) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea per non aver concluso alcun contratto di trasporto/spedizione con parte attrice, non aver mai conferito mandato per tale contratto alla società attrice o allo spedizioniere CCS e, comunque, non essere mai stata proprietaria della merce oggetto del contratto. 
Con sentenza n. 3294 del 29 dicembre 2023 il Tribunale di ### ritenuto che al caso di specie dovessero applicarsi l'istituto della rappresentanza apparen te e che il contratto concluso in nome altrui dal rappresentante senza poteri (lo spedizioniere ### vincolasse il falso rappresentato (### s.r.l.), così statuiva: “Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione: 1. Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna ### rati S.r.l. al pagamento in favore di ### S.p.A. della somma di USD 145.477,50 (pari a 176.987,92 euro al cambio del 13.1.2021), oltre interessi dalla domanda al saldo; 2. ### S.r.l. al pagamento in favore di ### tima ### S.p.A. delle spese di lite liquidate in euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e oneri di legge” Avverso tale decisione interponeva appello ### srl, con atto di citazione ritualmente notificato in data 24 giugno 2024, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto. 
Si costituiva ritualmente in giudizio ### spa (già ### spa), con comparsa depositata in data 26 novembre 2024, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt.  348 bis e 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, la reiezione. 
Con ordinanza 12 febbraio 2025 il Collegio sospendeva l'esecutività della decisione impugnata e fissava l'udienza del 29 ottobre 2025 avanti il ### per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, primo comma, numeri 1, 2 e 3 c.p.c., al 30 luglio 2025 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, al 29 settembre e al 14 ottobre 2025 per il deposito di memorie conclusionali e repliche. 
Con provvedimento 22 settembre 2025 il Presidente, visto il programma per il raggiungimento degli obiettivi del P.N.N.R, disponeva l'assegnazione della controversia a ### ferma la già disposta udienza del 29 ottobre 2025. 
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisavamo le conclusioni e, con ordinanza 3 novembre 2025, il ### istruttore tratteneva la causa a decisione per riferirne al Collegio. 
KKK 1. Le eccezioni preliminari ### di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis, sebbene coltivata da ### spa in sede di precisazione delle conclusioni, è già stata rigettata da questa Corte con la citata ordinanza 12 febbraio 2025.  ### di inammissibilità del gravame ec art. 342 c.p.c. si palesa infondata atteso che, come affermato dalla Suprema Corte a ### (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L.  n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021). 
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'atto di appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, posto che parte appellante, con l'articolato motivo d'appello di cui appresso, ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.  2. #### censura la decisione di primo grado con un unico articolato motivo con cui, in sintesi, deduce che il primo ### è pervenuto a ritenere sussistenti, nella fattispecie, i presupposti per l'applicazione del principio della rappresentanza apparente a seguito dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie. 
Il primo ### ha ritenuto che sussistessero, nella fattispecie, a) l'apparenza di poteri rappresentativi (cioè indici esteriori e obiettivi tali da legittimare l'impressione che i poteri rappresentativi esistessero; b) l'imputabilità di tale apparenza al falso rappresentato; c) l'affidamento incolpevole del terzo contraente circa l'esistenza dei poteri rappresentativi. 
In realtà, evidenzia l'appellante, ### srl non aveva conferito alcun potere al falsus procurator CCS ###. ###, contenuta a pag. 5 della decisione impugnata, secondo cui l'odierna appellante non avrebbe contestato in corso di rapporto di essere mandante della CCS è, ad avviso dell'appellante, incomprensibile perché ### aveva invece costantemente contestato la circostanza, smentita anche dalle risultanze istruttorie ### al primo presupposto (apparenza di poteri rappresentativi), l'appellante osserva che il teste ### amministratore e spedizioniere che ha gestito il trasporto (escusso all'udienza del 16 febbraio 2022), ha dichiarato di averlo fatto in nome e per conto del cliente giordano, affermando che CCS non ha operato per conto di ### ma direttamente su mandato del cliente giordano interessato al trasporto per ### La circostanza è stata confermata anche dalla teste ### che ha affermato di essere stata contattata da uno spedizioniere giordano, la ### e che ### fu contattata come shipper, ovvero come caricatore, riferendo altresì: “ “in data ### ricevemmo da ### la dichiarazione dual use necessaria per la spedizione”.  ### non ha inoltre affermato che la merce sia stata caricata dagli stabilimenti di ### bensì di non ricordare la circostanza (che non poteva ricordare, posto che i beni vennero caricati non dagli stabilimenti della ### ma dai locali della società ### dove si trovavano). 
A pagina due della comparsa di costituzione la convenuta/ odierna appellante aveva detto che la merce era stata smontata dal cliente finale giordano presso gli stabilimenti della ### in contrada ### di ### - in provincia di ### e a proprie spese e cure trasportato al porto di Palermo (come confermato dal teste ### in sede di prova delegata). 
Il primo ### ha ciò nonostante affermato che i beni oggetto del trasporto erano allocati presso gli stabilimenti della ### ubicati in ### e non a ### in provincia di #### ha poi ammesso di avere fatto inserire ### quale shipper/spedizioniere motu proprio, senza che vi fosse specifica indicazione di ### medesima e senza che vi fosse un rapporto tra quest'ultima e ### Contrariamente a quanto opinato dal primo ### non sussistevano dunque indici esteriori e obiettivi tali da legittimare l'impressione che i poteri rappresentativi esistessero in capo al rappresentante senza poteri CCS (lo spedizioniere).
Difetterebbe poi anche, prosegue l'appellante, il secondo presupposto invocato dal ### di prime cure, ovverosia l'imputabilità di tale apparenza al falso rappresentato, che abbia colposamente concorso a crearla o tollerarla. 
Il teste ### e la teste ### hanno ammesso di avere avuto incarico da un soggetto giordano di curare la spedizione e di avere inserito autonomamente ### quale shipper. ### ha anche ammesso di avere ricevuto la documentazione dual use da parte di ### e che tutta la documentazione relativa alla spedizione era su carta intestata ### Tale documentazione, sebbene intestata a ### proveniva dalla mail di ### e per questa ragione, ha asserito la teste ### gno, ella ha ritenuto di indicare quest'ultima come shipper. 
Ad avviso dell'appellante, tuttavia, da questo insieme di circostanze non poteva desumersi che ### avesse colposamente concorso a creare e tollerare l'apparenza del potere di rappresentanza. 
Vi è stata piuttosto superficialità dello spedizioniere ### vero responsabile della vicenda, che per propria comodità ha ritenuto di creare un caricatore/shipper diverso da quello che lo aveva incaricato o che risultava dai documenti allo stesso pervenuti. 
Il teste ### ha dichiarato di non avere mai ricevuto incarico da parte di ### di prendere contatti con la società ### che non ha mai sentito nominare e gli unici rapporti li ha avuti con l'### cui ha trasmesso la fattura del ### Il teste ha chiarito che non vi erano rapporti tra ### la proprietaria dei beni trasferiti in ### e la ### né tanto meno tra quest'ultima e #### decisione avrebbe pertanto, ad avviso dell'appellante, sovvertito i principi che depongono per la sussistenza di una rappresentanza connessa alla rappresentanza apparente.  ### è infondato e l'impugnata decisione va esente da censure. 
Il primo ### ha correttamente riportato (a pag. 4 dell'impugnata decisione) le tre condizioni in presenza delle quali, secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, sez. II, Sentenza n. 11036 del 5 maggio 2017; sez. II, Sentenza n. 17243 del 22 luglio 2010; sez. III, Sentenza 9328 del 8 maggio 2015; sez. III, Sentenza n. 1451 del 27 gennaio 2015), opera l'istituto della rappresentanza apparente e il contratto, pur concluso da soggetto che non aveva potere di rappresentanza, produce effetti nei riguardi dell'apparente rappresentato. 
I tre elementi che, per l'operatività della rappresentanza apparente, devono ricorrere congiuntamente, sono: a) l'esistenza di una situazione apparente che non corrisponde alla realtà giuridica; b) il comportamento colposo del falso rappresentato, che deve avere posto in essere un comportamento, non meramente omissivo, oggettivamente idoneo a ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione dell'effettivo conferimento del potere rappresentativo; c) la buona fede del terzo contraente, che deve aver fatto un affidamento ragionevole e incolpevole sull'esistenza dei poteri rappresentativi .  ### decisione ha verificato la sussistenza delle citate condizioni attraverso la scrupolosa valutazione delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, valutazione che questa Corte condivide appieno. 
Nessun dubbio può infatti esservi sull'esistenza dell'apparenza dei poteri rappresentativi, desumibile dall'inserimento di ### quale schipper nella polizza di carico (doc. 6 fascicolo primo grado appellata), mentre non possono essere condivisi gli assunti dell'appellante circa il fatto che detto inserimento sia avvenuto per decisione unilateralmente assunta dallo spedizioniere CCS. 
Dalle deposizioni di ### legale rappresentante dello spedizioniere, e di ### impiegata di CCS che ha materialmente curato la predisposizione dei documenti di trasporto, è infatti emerso che vi era confusione tra due soggetti, ### e ### perché i rapporti erano curati da ### (cfr. deposizione ### escussa all'udienza del 16 febbraio 2022: “ ... io ho sempre intrattenuto rapporti con la ### e, più precisamente, con il sig. ### che credo fosse l'### o il ### cialista” e ancora: “Ho menzionato indifferentemente ### o ### ra perché non solo la fattura, ma tutte le comunicazioni provenivano da e.mail ### pur essendo su carta intestata ### ... “, nonché “la fattura che mi viene mostrata - n.d.r.: il doc. 1 fascicolo di parte odierna appellante - indica la merce oggetto di trasporto, ma quella su cui lavorai io aveva intestazione conforme, ma timbro Pullara”). 
Escusso come teste a mezzo prova delegata, in data 18 ottobre 2023, ### cipato ha a propria volta chiarito di essere stato, all'epoca dei fatti, dipendente proprio di ### e di avere “usato la casella email di ### rati per conto di ### srl esclusivamente per trasmettere la docu mentazione allo spedizioniere #### mi aveva indicato di usare la email della ### Conglomerati”.  ### si apprende dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, è il legale rappresentante dell'odierna appellante. 
La confusione tra i due soggetti è dunque stata colpevolmente determinata dall'odierna appellata e anche circa la sussistenza del secondo elemento appare pertanto pienamente condivisibile l'impugnata decisione (cfr. pag. 5) laddove afferma appunto, che ### ha creato “l'apparenza della rappresentanza di ### per fatto di suo dipendente, autorizzato dal suo legale rappresentante”.   Non possono esservi dubbi circa l'incolpevole affidamento dell'odierna appellata in ordine al potere di rappresentanza di #### spa non aveva ragioni per dubitare che quanto riportato nei documenti di spedizione fosse corretto, a maggior ragione perché l'odierna appellata, allorché lo spedizioniere le comunicò ripetutamente che la merce non veniva ritirata e che ciò comportava il maturare di costi di conteiner demurrage (cfr. deposizione ###, non si curò di rispondere per chiarire l'equivoco circa il proprio ruolo nella vicenda, così come non diede riscontro alcuno alle messe in mora del legale e all'invito alla negoziazione assistita.  ###, a pag. 8 dell'atto introduttivo del presente giudizio, assume che non sarebbe dato capire come il Tribunale abbia potuto affermare che l'appellante non avesse contestato in corso di rapporto di non essere mandante della ### laddove tale circostanza era invece stata contestata sia in comparsa che in memoria istruttoria. 
Occorre allora osservare che il Tribunale, a pag. 5 dell'impugnata decisione, ha invece correttamente valorizzato il fatto che la convenuta non avesse contestato di essere lo shipper o il mandante di CCS “in costanza di rapporto ... neppure a fronte delle comunicazioni indirizzate direttamente dalla parte attrice a ### in data ### (doc. 8 attore) e in data 15.7. 2019 (cfr. doc. 9 attore).”. 
Il primo ### con tutta evidenza, non argomenta in relazione a una mancata contestazione nell'ambito del processo ma si riferisce al fatto che, con il silenzio serbato non rispondendo alle diverse missive e per tutta la fase antecedente all'introduzione del giudizio, ### ha alimentato l'apparenza del potere di rappresentanza in capo allo spedizioniere.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e l'impugnata decisione integralmente confermata.  3. Le spese di lite Le spese di lite, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al DM 147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e della natura della controversia: 1. fase di studio € 2.977,00 2. fase introduttiva € 1.911,00 3. fase di trattazione € 4.326,00 4. fase decisionale € 5.103,00 Totale complessivi € 14.317,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e ### fini dell'art. 1 comma 17 della ### 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (### unico in materia di spese di giustizia), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente rigettato.  P.Q.M.  La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando: 1) Rigetta l'appello; 2) Dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge; 3) Dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto; 4) Manda alla ### per quanto di competenza.   Così deciso in camera di consiglio alli 6 novembre 2025 ### rel.   ####

causa n. 661/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Silvestri Rosella, Roberta Di Maggio

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1830/2025 del 25-11-2025

... di contraffazione, escludendo pertanto l'ipotesi di falso documentale, restringendo il campo all'accertamento di un eventuale falso scritturale. Con riferimento poi alle sottoscrizioni apposte sul documento a nome apparente “### Vincenzo”, le stesse sono state vergate con penna a sfera di colore nero. Riferisce il CTU che le firme in verifica si presentano omogenee tra loro ed automatizzate, in tutte e tre è vergato prima il cognome e poi il nome, sono eseguite con movimento rapido, che evidenzia una buona abilità grafica. Inoltre, il cognome “Ieppariello” mostra un maggior grado di definizione letterale, mentre nel nome “Vincenzo” spicca l'esteso ed ampolloso allungo inferiore della “z”, ed i restanti grafemi del corpo centrale sono quasi filiformi. Di poi il consulente ha proseguito con lo studio analitico e dinamico delle firme in verifica, rappresentando che le stesse presentano un andamento fluido ed agevole, le forme si presentano evolute e personalizzate e la direzione delle verificande alterna gesti progressivi e regressivi. I primi “sospingono” il tracciato verso destra, presenti sia nel cognome “Ieppariello”, laddove l'asta delle “p” si “apre” (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO ### in composizione monocratica in persona del giudice onorario dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al N. 2793 R.G. dell'anno 2019 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” vertente TRA ### C.F ###, rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'avv. ### presso lo studio del quale sito in ####, al ### S. ### n. 65, ##### S.p.A. (p. I.V.A. ###), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'avv. ### e dall'avv. ### sia unitamente che disgiuntamente ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### sito in #### n. 10 ###: Le parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta.  MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 588/2019 con cui il Tribunale di ### gli ha ingiunto di pagare, in favore di ### S.p.A. la somma complessiva di € 5.827,41, oltre interessi come richiesti nel ricorso e le spese di lite n virtù del mancato pagamento di alcuni ratei del contratto di finanziamento n.1076770, concluso nel 2008 con ### e successivamente ceduto dapprima a ### s.r.l. e da ultimo a ### Parte opponente, nel proprio atto introduttivo, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di ### l'inesistenza del credito ingiunto in quanto apocrifa la sottoscrizione apposta al contratto azionato in sede monitoria, l'usurarietà degli interessi nonché la prescrizione del credito. 
Ha, dunque, concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto in via preliminare dichiararsi la nullità dell'atto di citazione in quanto privo di procura alle liti e di volersi avvalere del documento contrattuale di cui parte opponente ha disconosciuto la sottoscrizione, proponendo istanza di verificazione e nel merito il rigetto della spiegata opposizione, in quanto infondata con conferma del decreto ingiuntivo. 
Alla prima udienza, il Giudice rigettava la richiesta ex art. 648 c.p.c. ed assegnava il termine per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria. 
Esperita la mediazione e depositate le memorie istruttorie, il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, istruiva la causa mediante l'espletamento di CTU grafologica. 
Depositato l'elaborato peritale, la causa è stata rinviata per precisazioni delle conclusioni all'udienza del 07.10.2025, introitata in decisione in pari data con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti della metà, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
DIRITTO Sulla nullità dell'atto di citazione in opposizione a DI per assenza di procura alle liti. 
In via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata dall'opposta circa la nullità dell'atto introduttivo di parte opponente in quanto mancherebbe la procura alle liti. 
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che l'opponente si dal proprio atto introduttivo ha versato in atti la procura alle liti. 
Nello specifico nell' ingiunzione n. 588/2019 emessa dal tribunale di ### e notificata all'opponente in calce è stata apposta la procura a lite come, correttamente, indicato espressamente nella opposizione notificata da parte dell'odierno opponente. 
Dunque, nessuna invalidità caratterizza l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, come sostenuto dall'opposta. 
Sul difetto di legittimazione attiva di ### A fondamento della propria domanda l'opposta ha allegato la propria qualità di cessionaria del credito. 
La cessione del credito è un fatto costitutivo del diritto della cessionaria.  ### la Corte di cassazione “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ. n. 24798/2020; Cass. Civ. n. 4116/2016). 
La contestazione del difetto di titolarità del credito attiene quindi alla legittimazione attiva del soggetto che si afferma creditore, e cioè alla titolarità attiva del rapporto. Tale contestazione configura non un'eccezione bensì una mera difesa (cfr. Cass. Civ., 3765/2021; Cass. Civ., n. ###/2017), poiché non introduce un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto, bensì contesta l'esistenza di uno dei fatti costitutivi presupposti, ossia, come detto, la titolarità attiva del rapporto (cfr.  Civ., S.U., n. 2951/2016). 
La carenza di legittimazione attiva può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. S.U. cit.). 
Nel caso di specie, secondo la prospettazione di parte opponente ### non sarebbe legittimata ad agire in giudizio in quanto la documentazione prodotta non comproverebbe l'avvenuta cessione del credito. 
Orbene, parte opposta fin dal ricorso monitorio ha depositato in atti: 1)### del 22.10.2010 n.112, attestante la cessione del credito da ### a ### S.r.l., ### del 10.01.2013, foglio inserzioni n.4, attestante la cessione avvenuta tra ### s.r.l. e ### odierna opposta, il contratto azionato in sede monitoria, il piano di ammortamento, nonché la comunicazione di intervenuta cessione. 
Risulta altresì infondata, poi, l'avversa eccezione in ordine all'inidoneità degli atti allegati dall'opposta a rendere inidonea la cessione, atteso che, la Cassazione con sentenza n. 22151/2019 nel disciplinare la cessione "in blocco" di beni e rapporti giuridici, ha affermato che l'art. 58, comma 2, TUB prescrive che "la banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella ### della ###"; il successivo comma 4 aggiunge che "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile", in particolare, dunque, dispensando, il cedente dal notificare la cessione al debitore ceduto nelle forme ordinarie, avendo pertanto un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione ad personam. 
Ne discende, pertanto, valutata la documentazione offerta dalla cessionaria del credito, già illustrata in premessa, che la stessa abbia dato adeguata prova della cessione e, per l'effetto, della propria legittimazione attiva. 
Sulle risultanze della CTU grafologica ### già esposto in fatto parte opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento stipulato con ### s.p.a. in data ###. 
Pertanto, al fine di determinare se la sottoscrizione fosse o meno autografa, il giudice ha disposto consulenza grafologica. 
Il perito in premessa ha specificato che scopo della consulenza è quello di stabilire se la scrittura posta alla base dell'indagine possa essere ricondotta alla mano dell'odierno opponente. 
Nel caso in esame oggetto di verifica sono state “le 3 firme a nome apparente “### Vincenzo” apposte sul contratto denominato “richiesta di prestito personale” stipulato tra ### e ### family S.p.A., con n. pratica 48036, datato 2.08.2008”, le quali sono state comparate con le “firme certamente autografe del sig. ### Ieppariello”, apposte rispettivamente sul ### d'### relativo alla carta di identità n. ### rilasciata dal Comune di ### in data ###, alla procura alle liti rilasciata all'avv. ### per l'introduzione del presente giudizio di opposizione al d.i. n. 588/2019, acquisita agli atti in copia fotostatica, al saggio grafico rilasciato in data 18 maggio 2023 nonché a quelle apposte sul verbale n. 2 di prosieguo delle operazioni peritali del 18 maggio 2023. 
In consulente ha specificato altresì che Il contratto in verifica, denominato “richiesta di prestito personale”, stipulato tra ### e ### family S.p.A., con n. pratica 48036, datato 2.08.2008, è stato visionato in originale, preliminarmente ad occhio nudo (analisi immediata), e poi esaminato attraverso diversi tipi di illuminazione (a luce radente e per trasparenza). 
Successivamente è stato ispezionato (analisi mediata o strumentale) con strumentazione ad hoc (lenti, microscopio digitale ### - ####, microscopio digitale ### munito di sorgente IR con radiazioni a 850 e 940 nanometri, lampada di ### a raggi U.V.) al fine di verificare la presenza di aloni, macchie, abrasioni, inchiostri sottostanti, tracce di grafite o di sostanze decoloranti. 
Il supporto cartaceo del documento in esame è risultato del tutto integro e privo di qualsiasi segno di contraffazione, escludendo pertanto l'ipotesi di falso documentale, restringendo il campo all'accertamento di un eventuale falso scritturale. 
Con riferimento poi alle sottoscrizioni apposte sul documento a nome apparente “### Vincenzo”, le stesse sono state vergate con penna a sfera di colore nero. 
Riferisce il CTU che le firme in verifica si presentano omogenee tra loro ed automatizzate, in tutte e tre è vergato prima il cognome e poi il nome, sono eseguite con movimento rapido, che evidenzia una buona abilità grafica. 
Inoltre, il cognome “Ieppariello” mostra un maggior grado di definizione letterale, mentre nel nome “Vincenzo” spicca l'esteso ed ampolloso allungo inferiore della “z”, ed i restanti grafemi del corpo centrale sono quasi filiformi. 
Di poi il consulente ha proseguito con lo studio analitico e dinamico delle firme in verifica, rappresentando che le stesse presentano un andamento fluido ed agevole, le forme si presentano evolute e personalizzate e la direzione delle verificande alterna gesti progressivi e regressivi. 
I primi “sospingono” il tracciato verso destra, presenti sia nel cognome “Ieppariello”, laddove l'asta delle “p” si “apre” in zona inferiore formando un peculiare collegamento in pince con la zona media, sia nel nome “Vincenzo”, nel quale l'asta della “z” compie il medesimo movimento leggero e progressivo per connettersi alla “o” finale. 
Con riferimento ai secondi si segnalano: nel cognome, le piccole “asole” formate sugli apici del tratto superiore a conca e alla base della “I” iniziale e il movimento esecutivo della “a”, vergata a partire dal tratto ascendente di collegamento della seconda “p” con movimento che si inanella in senso antiorario. 
Successivamente il consulente ha confrontato le firme in verifica con le firme certamente autografe del sig. ### apposte, come già precisato rispettivamente sul ### d'### relativo alla carta di identità n. ### rilasciata dal Comune di ### in data ###, alla procura alle liti rilasciata all'avv. ### per l'introduzione del presente giudizio di opposizione al D.I. n. 588/2019, acquisita agli atti in copia fotostatica, al saggio grafico rilasciato in data 18 maggio 2023 nonché a quelle apposte sul verbale n. 2 di prosieguo delle operazioni peritali del 18 maggio 2023. 
Sul punto precisa il CTU che le firme autografe del sig. ### acquisite per lo svolgimento dell'incarico consentono un dettagliato studio della sua natura grafomotoria. 
Il loro esame longitudinale (osservazione in ordine cronologico), più in particolare, ha permesso di valutare il decorso grafomotorio (evoluzione del grafismo nel tempo) nonché l'ambito di variabilità della scrivente, ossia le sue “costanti” (elementi peculiari ricorrenti) e le sue “variabili” (modificazioni cicliche dei parametri grafici). 
Dall'analisi delle autografe del sig. ### (firme ### e ### del 2015, firma ### del 2019 e firme ###-### acquisite in occasione del saggio grafico del 2023), è emersa la presenza di innumerevoli costanti di valore dinamico-esecutive, accanto ad una variazione, intercorsa dopo il 2015, nella sola morfologia delle iniziali di cognome e nome, “I” e “V”. Mentre, invero, le due sottoscrizioni eseguite nel 2015 (epoca di rilascio della carta di identità n. ### emessa dal Comune di ### il ###) presentano entrambe l'iniziale “I” del cognome vergata in corsivo, e con avvio dal basso, e l'iniziale “V” del nome semplificata e conforme al carattere stampatello, la firma vergata nel 2019 (in calce al mandato) e quelle vergate nel 2023 (durante l'esecuzione del saggio grafico), hanno iniziali dallo stile diverso, essendo la “I” tracciata in stampatello e la “V” ispirata al modello scolastico corsivo, ferma restando la caratteristica destrutturazione del corpo centrale del grafismo ed il carattere pronunciato degli allunghi inferiori, riscontrati anche nelle comparative ### e ###. 
Accanto alla sola variazione delle iniziali si è rilevata, invero, in tutte le autografe del sig. ### la presenza delle medesime gestualità, automatizzate e ricorrenti. 
Inoltre, prosegue il CTU le firme in verifica sono pienamente convergenti con alcune varianti esecutive delle firme autografe del sig. ### nel ductus e nel grado di evoluzione grafomotoria. 
Infatti, tanto nelle verificande che nella maggior parte delle comparative, invero, sono presenti i medesimi agili collegamenti in pince, che connettono, nel cognome “Ieppariello”, le “p” alla zona media e, nel nome “Vincenzo” la peculiare “z” alla “o” finale ed inoltre, tanto nelle autografe che nelle firme in verifica è sempre vergato prima il cognome e poi il nome. 
Prosegue il CTU riferendo che le firme in verifica sono pienamente convergenti con alcune varianti esecutive delle firme autografe del sig. ### nelle forme e negli aspetti strutturali e gestuali. 
Invero, le forme e gli schemi costruttivi delle sottoscrizioni autografe vergate nel 2015, in occasione della richiesta di rilascio della carta di identità n. ### del sig.  ### risultano pienamente convergenti con quelli delle firme in verifica. 
Più nel dettaglio, nel cognome “Ieppariello” si rilevano le seguenti concordanze sostanziali: la “I” iniziale, vergata in corsivo, trae orgine dal basso, laddove il movimento parte tracciando un profilo d'avvio lungo e ascendente, per poi eseguire il raccordo superiore a conca, annodato agli apici, ed infine discendere vergando il dorso della lettera, collegato alla successiva “e” con gesto che forma un piccolo inanellamento alla base; le due “p” presentano aste decise e prolungate, non solo verso il basso ma anche in zona superiore, e sono connesse alla zona media con un leggerissimo e peculiare collegamento in pince (eseguito, cioè, da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto); la “a” seguente è vergata a partire dal tratto ascendente di collegamento della seconda “p” con movimento che si inanella in senso antiorario; la “o” finale ha l'occhiello ovalizzato (più lungo che largo). 
Nel nome “Vincenzo” si rilevano le seguenti convergenze morfo-strutturali e gestuali: la “V” iniziale è vergata in stampatello ed è seguita da un'alzata di penna; quanto alle lettere della zona media, tanto nella firma ### che in ### e ### sono identificabili solo la “i”, la “n” e la “o”; la “z” ha la medesima morfologia e dinamica esecutiva originale, ossia un nodo in zona superiore, un'asta obliqua decisamente prolungata verso il basso e, in ### - ### ed in ###, anche il peculiare collegamento in pince con la seguente “o”, vergato col medesimo gesto osservato nelle “pp” del cognome; la “o” finale è più schiacciata di quella del cognome, tanto nelle verificande che in ### e ###. 
Con riguardo alle firme autografe eseguite dal sig. ### nel 2019 e nel 2023 (### - ###) il CTU ha già evidenziato che esse presentano iniziali morfologicamente diverse dalle comparative ### e ### e, quindi, da quelle delle firme in accertamento. 
Tuttavia, ciò non inficia minimamente il giudizio circa l'autografia di queste ultime, non solo perché vi è piena convergenza tra esse e le autografe ### e ###, vergate in un tempo relativamente più vicino all'epoca delle contestate (ossia il 2008) e precedente rispetto all'instaurarsi del presente giudizio, ma anche perché, a parte la forma delle iniziali, tutti gli altri parametri grafologici delle sottoscrizioni - risultano convergenti con quelli osservati e descritti per le verificande. 
Di poi, il CTU riferisce che le firme in verifica sono pienamente convergenti con alcune varianti esecutive delle firme autografe del sig. ### nella direzione e nella tenuta del rigo, in quanto le comparative dell'odierno opponente alternano gesti progressivi e regressivi, così come le firme in accertamento e sono altresì convergenti nei rapporti dimensionali. 
Sul punto il CTU specifica che sussiste “una piena convergenza tra tutte le sottoscrizioni autografe del sig. ### e le verificande, atteso che sia nelle prime che nelle seconde si riscontra una accentuata sproporzione tra le zone grafiche: le lettere della zona media tendono alla destrutturazione (o sono addirittura omesse), mentre gli allunghi superiori ed inferiori sono del tutto prevalenti, essendo particolarmente estesi (in alto e in basso, con riferimento alle “p” del cognome, e soltanto in zona in feriore, con riguardo alla “z” del nome)”. 
Da ultimo il perito rappresenta che le firme in verifica e le firme autografe sono convergenti nel ritmo di inclinazione, presentandosi le une e le altre prevalentemente pendenti verso destra, nel ritmo di continuità, alternando stacchi e raggruppamenti, nel tratto e nella distribuzione della forza pressoria, in quanto il tratto delle autografe è rapido nella conduzione e prevalentemente curvilineo, così come quello delle firme in verifica. 
La pressione, invece, è in rilievo, tanto nelle comparative che nelle contestate, alternando, nelle une e nelle altre, tratti discendenti più appoggiati e tratti ascendenti più leggeri. 
Ciò chiarito, conclude il ### “dai confronti tra le firme contestate e le comparative del sig. ### vergate sul ### d'### relativo alla richiesta di rilascio della carta di identità del 12.02.2015, sono emerse concordanze oggettive che concernono le componenti più qualitative del grafismo, cioè quei contrassegni identificativi quali: il ductus e la velocità esecutiva, il livello grafomotorio, evoluto e personalizzato, la morfologia e l'iter ideativo e formativo delle lettere, i rapporti dimensionali, l'inclinazione, la direzione del tracciato, il ritmo di continuità, la qualità del tratto e la distribuzione della forza pressoria. 
Sono peraltro emerse concordanze sostanziali anche con riguardo alle autografe vergate dall'opponente nel 2019 e nel 2023, differendo queste ultime dalle firme in verifica soltanto per la morfologia delle iniziali di cognome e nome, ma risultando pienamente convergenti nella strutturazione degli altri grafemi ed in altri significativi parametri, quali: la fluidità del ductus, la morfologia delle lettere minuscole, la presenza di peculiari collegamenti progressivi in pince e di gesti regressivi (nodi ed inanellamenti), l'inclinazione, i rapporti dimensionali, il tratto e la pressione. 
Ciò conferma la convergenza delle firme contestate con le autografe, certamente riconducibili alla medesima fonte grafomotoria, atteso che due grafie devono considerarsi senz'altro omografe ... in presenza di sufficienti analogie o in assenza di fondamentali differenze ... (Osborn, 1929) o, ancor meglio, ... se i riscontri sono tanti e tali da escludere coincidenze casuali, in assenza di fondamentali differenze ...  (Hilton, 1981)”. 
Da quanto detto ne discende che le tre sottoscrizioni in verifica sono autografe, in quanto vergate dalla mano del sig. ### Sul petitum e sulla causa petendi ### opponente lamenta del tutto genericamente profili di nullità del contratto imputabili in tesi alla ritenuta applicazione di interessi usurari.  ###, oltre vagamente invocata, è risultata del tutto priva di riscontro documentale ed in ogni caso infondata nel merito. 
Invero, vaghe risultano le doglianze in punto di usura non essendo stato precisato alcunché con riferimento al criterio di calcolo, alla formula adoperata, alla clausola negoziale, al tasso (corrispettivo o moratorio) in concreto applicato, alla misura del T.E.G.M. nel periodo considerato con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. 
Per costante giurisprudenza, infatti, “in tema di oneri di allegazione e prova la deduzione in ordine alla usurarietà degli interessi deve avvenire attraverso l'indicazione specifica dei tassi superiori alla soglia, con applicazione delle formule e metodologie di calcolo utilizzate per il rilievo del ### dalla ####”. (vedi Cassazione civile ### 20/06/2018, n.16303; Cass. ### 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. Civ. Sent. N. ###/2022). 
Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è stato allegato, con la conseguenza che la richiesta CTU contabile avrebbe avuto finalità esclusivamente esplorative e suppletive del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'istante. 
Sulla prescrizione del credito Da ultimo priva di fondamento è l'intervenuta prescrizione del credito vantato. 
Ed infatti, nei rapporti di finanziamento il termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata contrattualmente stabilita. Nel caso di specie il contratto è stato sottoscritto in data ### e successivamente sono stati gli interessi fino al 2011. Inoltre, risulta documentato in atti che è stato poi comunicato all' opponente sollecito di pagamento in data ###, tramite raccomanda A/R che si è perfezionato in data ### per compiuta giacenza. 
Orbene, l'unicità del debito, seppur frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che decorre dalla data pattuita in contratto per il pagamento dell'ultima rata. 
Quanto appena detto è stato confermato a più riprese dalla Corte di Cassazione la quale ha così chiarito: ove l'obbligazione per interessi attenga ad un debito unico, rateizzato in prestazioni periodiche di eguale o di diverso importo, che costituiscano adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, giacche' unicamente in tale caso, che nella specie non ricorre, dovendo le varie prestazioni essere considerate nel loro insieme ai fini dell'adempimento, l'identità della causa debendi della prestazione principale e di quella accessoria comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi anche per gli interessi con quello ordinario decennale (Cass. 03/05/2011, n. 9695; Cass. 27/11/2009, n. 25047). 
In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa e considerate le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, l'opposizione va rigettata e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo.  ### alle spese di lite, le stesse liquidate come in dispositivo secondo i parametri del d. m. 147/2022, seguono la soccombenza dell'opponente, valutati il valore della lite e le fasi effettivamente espletate. 
Anche le spese della ### già liquidate con separato decreto sono poste a definitivo carico di parte opponente.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa ### definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 2793/2019 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1. RIGETTA l'opposizione, e, per l'effetto, ### il decreto ingiuntivo opposto (D.I. 588/2017) e ### al pagamento della somma di euro 5.827,41 oltre interessi; 2. ### al pagamento di euro 5.077,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; 3. PONE a definitivo carico dell'opponente le spese delle CTU già liquidate con separato decreto. 
Così deciso in data 25 novembre 2025 

IL GIUDICE
ONORARIO Dott.ssa ###


causa n. 2793/2019 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Daniela, Maila Casale

M

Tribunale di Marsala, Sentenza n. 13/2026 del 13-01-2026

... testi escussi, sigg.ri ### e ### testi non tacciati di falso, hanno dichiarato di avere assistito al sinistro ed hanno confermato le modalità di verificazione dello stesso come indicate in citazione. In particolare, ### escusso all'udienza del 22.04.2024, dopo aver precisato di essere il nipote dell'attrice e di abitare accanto all'abitazione della stessa, ha dichiarato: “mi trovavo nel piazzale adiacente a casa mia, ci trovavamo lì io e mio zio e stavamo parlando dei lavori di costruzione di casa mia”; il teste ### invece, escusso all'udienza dell'1.07.2024, dopo aver precisato di “avere domicilio a circa 50 mt dall'abitazione dell'attrice ed un terreno vicino casa della stessa” ha dichiarato che il giorno dell'incidente, alle ore 10:00 circa “si trovava a parlare con il ### che è il marito della ### in data ### ed unitamente a noi c'era pure il nipote della ### tale sig. ### Casano”. In ordine all'incidente i testi hanno così riferito: “### la conversazione mio zio con la macchina di mia cugina ha fatto retromarcia ed ha urtato la scala sulla quale c'era mia zia che puliva una finestra ed urtando la scala con la parte posteriore dell'auto l'ha fatta cadere; è caduta (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica ed in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n.947/2023 R.G.AA.CC. 
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale #### C.F. ###, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura in atti //###/ E -A.I.S. ###.A., già ###, P.I.###), rappresentante per la gestione dei sinistri in ### della compagnia ### de ### S.A. ### e di ### (###, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliat ###, presso lo studio dall'Avv. ### (c.f. ###, indirizzo p.e.c.: ###, fax 091.###), dal quale è rappr.ta e difesa, giusta procura speciale in atti -### codice fiscale ###; -### codice fiscale #### //Convenuti, contumaci i sigg.ri ###/ Conclusioni delle parti ### da note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc, depositate in sostituzione dell'udienza del 22.12.2025, da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice agiva nei confronti degli odierni resistenti al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni dalla stessa subiti, in seguito al sinistro del 09.06.2010, allorquando, nel mentre si trovava all'esterno della propria abitazione su una scala a forbice, intenta a pulire una finestra, improvvisamente la scala veniva urtata dalla parte posteriore del veicolo ### 500, tg. ### di proprietà della figlia ### assicurata per la RCA con la ###it del marchio ### S.A., condotto dal di lei marito ### che stava effettuando manovra di retromarcia per immettersi nella ### (SS 115) di ### quando appunto urtava la scala in questione. 
Nell'occorso, l'attrice cadeva rovinosamente a terra, urtando violentemente il tallone del piede sinistro e la schiena e riportava lesioni fisiche permanenti. 
Si costituiva in giudizio la sola compagnia convenuta, la quale contestava la domanda della quale chiedeva il rigetto; in subordine, chiedeva l'accoglimento parziale della stessa, dichiarando la corresponsabilità attorea ex art. 2054, II comma In sede istruttoria, veniva ammessa prova documentale, escussi testi ed espletata CTU medico-legale; quindi la causa veniva rinviata per discussione-decisione ex art.281 sexies c.p.c. 
La domanda della sig.ra ### è fondata e pertanto va accolta.  ### della compiuta istruttoria ha permesso infatti di accertare, in ordine alla dinamica del sinistro, che il giorno 09.04.2022, alle ore 10:00 circa, la sig.ra ### si trovava all'esterno della propria abitazione su una scala a forbice, intenta a pulire una finestra, quando improvvisamente la scala veniva urtata dalla parte posteriore del veicolo ### 500 tg. ### di proprietà della sig.ra ### e condotta nell'occorso dal sig. ### il quale stava effettuando una manovra di retromarcia quando urtava la scala. 
Detta dinamica, come esposta in citazione, è stata infatti confermata dalle prove documentali offerte in atti , nonchè dalle prove orali assunte nel corso dell'istruttoria. 
E' infatti in atti documentazione fotografica non contestata (cfr -all. 5 atto introduttivo) riproducente lo stato dei luoghi subito dopo il sinistro ed è altresì in atti la denuncia di sinistro mod. CID (vd all.1 memoria n.1 depositata il ###) in seno alla quale il ### ha dichiarato: “l'autovettura faceva retromarcia ed urtava la scala a forbice sulla quale si trovava la sig.ra ### (madre dell'ass.ta e moglie del conducente) intenta a fare le pulizie”). 
Depongono in tal senso poi le prove orali assunte. 
Pur infatti senza valutare ex art.232 cpc la mancata resa all' interrogatorio formale da parte del convenuto ### resta il fatto che i testi escussi, sigg.ri ### e ### testi non tacciati di falso, hanno dichiarato di avere assistito al sinistro ed hanno confermato le modalità di verificazione dello stesso come indicate in citazione. 
In particolare, ### escusso all'udienza del 22.04.2024, dopo aver precisato di essere il nipote dell'attrice e di abitare accanto all'abitazione della stessa, ha dichiarato: “mi trovavo nel piazzale adiacente a casa mia, ci trovavamo lì io e mio zio e stavamo parlando dei lavori di costruzione di casa mia”; il teste ### invece, escusso all'udienza dell'1.07.2024, dopo aver precisato di “avere domicilio a circa 50 mt dall'abitazione dell'attrice ed un terreno vicino casa della stessa” ha dichiarato che il giorno dell'incidente, alle ore 10:00 circa “si trovava a parlare con il ### che è il marito della ### in data ### ed unitamente a noi c'era pure il nipote della ### tale sig. ### Casano”. 
In ordine all'incidente i testi hanno così riferito: “### la conversazione mio zio con la macchina di mia cugina ha fatto retromarcia ed ha urtato la scala sulla quale c'era mia zia che puliva una finestra ed urtando la scala con la parte posteriore dell'auto l'ha fatta cadere; è caduta prima all'impiedi e dopo la caduta ha anche urtato la schiena, cioè la parte posteriore dell'auto ha urtato la scala, la zia è caduta all'impiedi sul piede sinistro e successivamente ha urtato la schiena….quando mio zio è salito in macchina mia zia si trovava già sulla scala, quando ha iniziato la manovra non poteva vedere la scala dopo che ha girato l'angolo si….quando mio zio ha finito di parlare con me e si è recato in macchina nel tragitto per andare in macchina è passato da davanti la scala” (teste ###. 
Anche il teste ### ha confermato che, non appena terminava la conversazione con il ### quest'ultimo saliva in macchina, una ### 500 tg. ### e nell'effettuare una manovra di retromarcia urtava con la parte posteriore sinistra del veicolo la scala a forbice sulla quale si trovava la ### intenta a pulire una finestra della sua abitazione; il teste ha inoltre precisato: “quando noi parlavamo la sig.ra ### era già sulla scala. Il marito mentre andava verso la macchina è passato davanti la moglie, cioè l'ha vista sulla scala. Da come era posizionata la macchina all'inizio della manovra il ### non vedeva la scala però nell'effettuare la manovra girando sulla sinistra ha urtato la scala”. 
Con riferimento agli attimi successivi all'incidente il teste ### ha dichiarato di aver soccorso la sig.ra ### “ci sono state un poco di grida di paura mia cugina è uscita ed ha aiutato me e mio zio a mettere sul divano mia zia che urlava dal dolore. ### cugina ha chiamato l'ambulanza e mentre aspettavamo l'ambulanza le abbiamo applicato del ghiaccio perché si era già gonfiato”; il teste ### invece ha confermato che a seguito dell'urto la sig.ra ### rovinava al suolo ed urtava il piede sinistro e la schiena, precisando: “non ho soccorso la ### ho assistito alla scena erano già in tre a soccorrerla e cioè il marito che era sceso dalla macchina, il nipote e la figlia che nel frattempo era sopraggiunta, si trovava a casa ed è uscita”. 
Risulta quidi evidente che l'attrice ha così assolto all'onere probatorio ex art.2967 cc sulla stessa gravante, avendo di tal guisa dimostrato l'an debeatur ed il nesso causale tra la condotta di guida del ### e l'evento lesivo. 
Emerge poi altrettanto chiaramente, dalla compiuta istruttoria, l'esclusiva responsabilità del sig. ### nella causazione dell'evento in questione; di contro, nessuna colpa può essere addossata all'attrice, che sulla scala, intenta a pulire la finestra, nulla poteva fare per evitare l'accaduto. 
Il sig. ### invece ha tenuto una condotta di guida imprudente e contraria alle norme generiche e specifiche che regolano la circolazione stradale (artt. 140 e 154 C.d.S.). 
Egli avrebbe dovuto prestare la dovuta attenzione nel retrocedere per come imposto dall'art. 154 ### la pena al riguardo richiamare la recente sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 23939 del 27/06/2025, che, in merito alla manovra di retromarcia, sottolineando gli obblighi di cautela a cui ogni conducente è tenuto, ha ribadito con fermezza un principio cardine del ### della ### la manovra di retromarcia deve essere eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante. Ciò significa che il conducente non può limitarsi a un rapido sguardo o a un affidamento generico sulla visibilità. Al contrario, è richiesto un impegno attivo e costante per assicurarsi che l'area dietro il veicolo sia completamente libera da ostacoli, pedoni o altri veicoli. 
La mancata attuazione delle dovute cautele nel procedere in retromarcia da parte del convenuto ### ha cagionato la caduta dell'attrice e le conseguenti lesioni personali. 
Così accertato l'an, non resta che procedere ad analizzare e quantificare i danni riportati nell'occorso dall'attrice, non senza aver prima osservato che le superiori inequivoche risultanze probatorie non appaiono minimamente scalfite dalle eccezioni sollevate dalla compagnia convenuta; in primis, in relazione alla circostanza della mancata comunicazione in fase stragiudiziale del rapporto di parentela fra le parti in causa, non può non rilevarsi che detto legame era stato da subito portato a conoscenza della compagnia convenuta, come emerge dalla denuncia di sinistro - modello CAI (cfr all.1 memoria attorea 171 ter n.1 cpc depositata il ###) in cui il conducente ### ha dichiarato: “l'autovettura faceva retromarcia ed urtava la scala a forbice sulla quale si trovava la sig.ra ### (madre dell'assicurata e moglie del conducente) intenta a fare pulizie . ### riportava lesioni tant'è che veniva condotta la locale P.S. e da lì trasferita all'### di Castelvetrano” e come peraltro emerge dallo stesso referto del ### dell'### di ### (cfr documentazione medica -all.3 atto introduttivo) ove nella voce cause e circostanze dell'evento si legge: “riferisce di essere caduta dalla scala a forbice mentre faceva le pulizie di ### sulla scala e l'auto della figlia l'ha urtata facendo retromarcia” . E ciò senza sottacere che il convenuto ### ed il teste ### sentiti, rispettivamente in data ### e 26.05.2022, dall'accertatore incaricato dalla compagnia assicurativa, Dott. ### hanno dichiarato il rapporto di parentela tra essi intercorrente. Il teste ### si è qualificato nipote della ### e del ### (cfr. all.ti 4 e 5 prima memoria attorea del 06.10.2023). Tali circostanze peraltro sono state confermate dal teste ### escusso all'udienza del 04.11.2025 il quale ha dichiarato di avere raccolto le dichiarazioni del teste ### e del sig.  ### il quale si è reso subito disponibile a fargli visionare il luogo del sinistro, l'autovettura ### 500 e la scala (cfr verbale d'udienza del 04.11.2025). 
Inoltre, l'attrice ha redatto e sottoscritto una dichiarazione, inviata al Dott. ### tramite mail il ###, ove ha dichiarato espressamente di essere la moglie del conducente e la madre della proprietaria del veicolo antagonista (cfr. all. 3 prima memoria attorea del 06.10.2023 ). 
In secundis, irrilevante è la circostanza che l'evento si sarebbe verificato dentro il cortile di casa ### posto che l'obbligo assicurativo vale ovunque l'auto circoli; così come irrilevante è la circostanza che la figlia dell'attrice, in relazione alla chiamata al 118, ebbe solo a dire “…praticamente mia madre è caduta….”, essendo in effetti la madre caduta e non potendosi pretendere, nella concitazione del momento, una descrizione dettagliata della caduta, soprattutto in assenza di specifiche domande sul punto da parte degli stessi operatori del 118 . 
Né può assumere rilievo alcuno l'eccezione relativa al fatto che “non vi è alcuna traccia dell'urto tra la vettura e la scala”; basti al riguardo pensare che non è strano che una spinta, sicuramente modesta, non abbia lasciato segni evidenti né sulla scala a forbice ove si trovava l'attrice, né sul veicolo investitore. 
Ciò detto, passando quindi ad esaminare i danni riportati dall'attrice nell'occorso per cui è causa, si parte dalla relazione del ctu dott.ssa ### alle cui conclusioni, peraltro non contestate dalle parti, questo giudice aderisce, non avendo motivo, per la metodologia d'indagine usata dal ctu, di discostarsene.  ###.ssa ### che ha ammesso il nesso causale tra le lesioni e le prospettate dinamiche di produzione e tra le lesioni e le menomazioni residuate, perchè è soddisfatto il criterio cronologico in quanto le lesioni vennero obiettivate nell'immediatezza del fatto anche a mezzo di indagini strumentali radiografiche; è soddisfatto il criterio modale e di adeguatezza qualitativa e quantitativa perché le lesioni sono espressione di un violento trauma da impatto del piede con superfici dure a seguito di caduta in piedi dall'alto; è soddisfatto il criterio della continuità fenomenologica perché è indubbio che gli attuali effetti sono legati da una evoluzione logica delle lesioni stesse; è soddisfatto il criterio topografico perché gli esiti attuali si sono instaurati nelle sedi delle iniziali lesioni; è soddisfatto il criterio dell'esclusione di altre cause perché non sono stati denunciati, traumi preesistenti o successivi al trauma di cui si discute né obiettivate anomalie preesistenti nello stesso distretto articolare, ha condotto un esame obiettivo che ha messo in evidenza un appianamento della volta plantare longitudinale del piede sinistro, dolore diffuso alla palpazione del calcagno, deficit di una terzo della motilità della sottoastragalica, impossibilità a deambulare sui talloni per plausibile dolore e sui bordi per deficit articolare. 
Il ctu ha quindi, all'esito dell'esame condotto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Nel sinistro del 09.4.22 la sig.ra ### casalinga, attualmente di anni 64, ha riportato: “ frattura pluriframmentaria del calcagno di sinistra. Tali lesioni hanno determinato: una malattia che si è protratta per 165 giorni nei quali il danno biologico temporaneo è stato totale per 65 giorni (dal 10.4.22 fino alla data di fine divieto carico, 14.6.22), parziale al 75% per giorni 30 (dal 15.6.22 alla data rimozione tutore, 15.7.22), parziale al 50% per giorni 35 e parziale al 25% per ulteriori 35 giorni tutti relativi alle 70 sedute di ### l'instaurarsi di postumi consistenti in sequele algiche e deficit funzionale di grado moderato a carico della sottoastragalica. Tali postumi possono considerarsi permanenti e configurano un danno biologico, inteso come riduzione dell'efficienza psicofisica e comprensivo del danno estetico ed alla vita di relazione che in Responsabilità Civile, tenuto conto dell'età del soggetto e di quanto previsti dalle più accreditare tabelle valutative (### - Bargagna - ### et alias e di legge), che può equamente valutarsi nella misura del 10%. Tali esiti sono compatibili con le attività di una casalinga. Il danno emergente documentato relativo alle spese sostenute per le cure ammonta a euro 1.609,44 tali spese (FKT € 721,75, ### Medico legale + visite ortopediche € 512,91, acquisto farmaci + app. ### € 285,53, esami diagnostici € 89,25) sono ritenute congrue e relative a cure necessarie per il trattamento delle lesioni”. 
Pertanto, facendo propria la suddetta valutazione ed applicando le “tabelle milanesi” in uso presso la quasi totalità dei ### d'### considerando ogni giorno di ITT pari ad € 115,00 e tenuto conto dell‘età che l'attrice aveva al tempo del sinistro (61 anni), si avrà la seguente quantificazione: IP 10% € 23.041,00 ITT per giorni 65 € 7.475,00 ITP al 75% per giorni 30 € 2.587,50 ITP al 50% per giorni 35 € 2.012,50 ITP al 25% per giorni 35 € 1.006,25 In totale € 36.122,50. 
Può inoltre riconoscersi all'attrice la c.d. “personalizzazione del danno”, ossia un'integrazione nella liquidazione del danno biologico , poiché vi è prova, anche documentale, di circostanze particolari idonee a giustificare un aumento del predetto danno. 
Invero, è documentale che la sig.ra ### nell'immediatezza dell'incidente ha subito un periodo di sofferenza ed immobilizzazione, si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura pluriframmentaria che ha necessitato di un trattamento cruento. 
E' lo stesso ctu Dott.ssa ### a precisare “il danno morale sarà liquidato equitativamente dal sig. Giudice al quale si precisa che le lesioni hanno necessitato di trattamenti cruenti in anestesia generale e che le cure sono state lunghe e fonte di indubbia sofferenza”. 
Inoltre, dalle dichiarazioni di tutti I testi escussi, sigg.ri #### e ### può ritenersi provato che, a causa del sinistro, l'attrice ha subito uno sconvolgimento della propria vita psichica e relazionale, dovuto rinunciare ad attività sportive e ricreative, che, prima dell'occorso, era solita praticare. 
Tutti i testi hanno infatti confermato che ### prima dell'incidente del 09.04.2022 era una donna allegra, organizzava una/due volte a settimana pranzi e cene con i familiari, usciva ogni giorno e frequentava amici e parenti, si occupava del piccolo nipote ### e faceva 3-4 volte a settimana lunghe passeggiate, e che invece dopo l'incidente ha mutato la propria qualità di vita, mostrandosi dolorante, taciturna ed irascibile. 
In particolare, la teste ### escussa all'udienza del 01.07.2022, dopo aver precisato di essere la sorella dell'odierna concludente, ha dichiarato “io con mia sorella siamo sempre stati insieme, prima organizzava lei i pranzi e le cene per la famiglia, adesso organizzo io anche se a casa sua, visto che la sua casa è più grande; inoltre siccome io lavoro lei prima mi aiutava anche con i miei figli che ha cresciuto lei ma adesso non può fare più le stesse cose; inoltre io quando mi ritiro passo a trovarla per sapere come sta e so che continua ad avere problemi, a volte piange, cambia il suo umore, perché si lamenta di non potere più camminare bene, di affaticarsi”. 
Anche il teste ### escusso all'udienza del 01.07.2024, ha dichiarato che la sig.ra ### “spesso organizzava pranzi e cene con i familiari; non so se usciva ogni giorno ma usciva spesso; si occupava del nipotino ma adesso non più perché prima il bambino lo vedevo spesso lì ed adesso non lo vedo quasi più; si faceva passeggiate molte volte la vedevo in tuta con delle amiche che faceva delle passeggiate. 
Oggi cammina ancora zoppicando, non solleva carichi e non fa più le passeggiate, passo ogni giorno da casa sua e la vedo che si lamenta spesso”. 
Il teste ### escusso all'udienza del 22.04.2024, ha dichiarato “noi siamo come una famiglia allargata sempre tutti, mia madre è sua sorella e mia zia organizzava almeno 2 volte a settimana delle cene oltre a fare i pranzi per le feste, ma dopo il sinistro non ha più organizzato con la stessa frequenza, adesso ci riuniamo solo per le festività perché lei non deambula bene e comunque quando ci riuniamo ha bisogno dell'aiuto di mia mamma; prima era sua abitudine fare delle lunghe passeggiate pomeridiane con mia madre che adesso non può più fare se non per piccoli passi e comunque avverte sempre dolore”. Con riferimento al post incidente il teste ha precisato: “Il suo carattere è cambiato, è molto più nervosa frequentemente piange anche perché non può più badare al nipote perché ad un bambino di sei anni non può starci dietro….” Trattasi di circostanze tutte che complessivamente valutate fanno ritenere equa un'integrazione nella misura del 25% e, pertanto, a tal titolo, spetta all'attrice l'ulteriore somma di € 5.000,00. 
E cosi' in totale i danni non patrimoniali che possono riconoscersi all'attrice ammontano ad € 41.122,50 all‘attualità. 
Sulla predetta somma, proprio perché calcolata all'attualità, andrà calcolata la devalutazione alla data del sinistro e la successiva rivalutazione col calcolo degli interessi legali sulla somma via via rivalutata, in conformità a quanto statuito da ### 1712/1995 e Cass. 2203/1997. 
Alla sig.ra ### va, inoltre, riconosciuto il danno patrimoniale rappresentato dalle spese mediche che, concordemente col ctu, sono ritenute congrue nella documentata misura di € 1.609,44, oltre rivalutazione dalla data dei singoli pagamenti ala liquidazione, nonché gli interessi sulle somme via via rivalutate ( 2203/1977). 
Va a questo punto dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea di condanna della ### S.A per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.,, poiché trattasi di domanda avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale, la quale notoriamente serve a riepilogare le difese ed i motivi giuridici, non ad introdurre nuove domande risarcitorie per lite temeraria, che presuppongono una specifica allegazione e prova. 
Né si ritiene meritevole d'accoglimento l'istanza attorea di trasmissione dell'emananda sentenza all'### ex art. 148, comma 10 Cod. Ass.ni Priv, poiché non si ritengono sussistenti i presupposti per la sua applicazione, attesa l'avvenuta comunicazione dei motivi per i quali la ### non ha ritenuto di fare offerta (cfr. all.ti 5 e 6 comparsa responsiva). 
Alla soccombenza segue come corollario la condanna alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, ex DM 147/2022 (valori medi per ogni fase), tenuto conto del valore della controversia come risultante dalla presente statuizione, dell'attività effettivamente posta in essere dalle parti e della natura non particolacmente omplessa delle questioni giuridiche affrontate, con distrazione in favore dell'avv.### procuratore dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  ###.O.T. del Tribunale di ### Dott.ssa ### definitivamente pronunciando nel giudizio portante il n. 947/2023 R.G., respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi' decide: -Dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del sig. ### conducente del veicolo ### 500 tg. ### di proprietà della ###ra ### assicurata per la RCA con la compagnia ### S.A.; -### per l'effetto, i convenuti , in solido fra loro, al risarcimento dei danni tutti, in favore dell'attrice, che liquida complessivamente in € 42.731,94 (41.122,50 danno non patrimoniale + 1.609,44 danno patrimoniale), su cui calcolare devalutazione, rivalutazione ed interessi, come in parte motiva.  -### i convenuti, in solido fra loro, al pagamento, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 7.616,00 per compensi (fase studio € 1.701,00; introduttiva € 1.204,00; trattazione € 1.806,00; decisionale € 2.905,00) oltre rimb. Forf., iva e cpa, come per legge. 
Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro, le spese di ### come in atti liquidate.  ###13.01.2026 ### 

causa n. 947/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Marchesina Palermo

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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 3825/2025 del 09-12-2025

... disconoscimento, sia la proposizione di querela di falso" (Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1995; Cass. Sez. Un. 15.6.2015 n. 12307). Ed invero, componendo un contrasto giurisprudenziale che riteneva annullabile il testamento solo con querela di falso (cfr. Cass. Civ. sez. 2, Sentenza n. 8272 del 24/05/2012, secondo cui "pur potendo le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite essere liberamente contestate dalle parti, un diverso trattamento deve riservarsi a quelle, come il testamento olografo, la cui natura conferisce loro un'incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità"), le ### citate hanno, alla fine, dato prevalenza alla natura sostanziale di atto privato del testamento olografo, vieppiù considerando che l'onere probatorio incombente sulla parte che chiede dichiararsi la nullità non verrebbe alterato, riqualificando la domanda come ‘accertamento negativo'. Quindi, può ritenersi che l'attore, con la dichiarazione di disconoscimento della grafia utilizzata per la redazione del testamento, abbia proposto un'azione di accertamento negativo della provenienza della (leggi tutto)...

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N. 4945/2018 R.G.A.C.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di ###, ### composto dai seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott.ssa ### rel.  ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4945/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 19.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c., TRA ### (c.f.: ###), elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.: ###) e dell'Avv. ### (###) ### dai quali è rappresentato e difeso; #### (c.f.: ###), elettivamente domiciliat ###4014 ###, presso lo studio dell'Avv.  #### (c.f.: ###), dal quale è rappresentata e difesa; ###: Cause di impugnazione dei testamenti. Conclusioni: ### in atti.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### ha contestato l'autenticità del testamento olografo apparentemente redatto e sottoscritto da ### in data 20 settembre 2015. 
La giurisprudenza, in tema di contestazione dell'autenticità del testamento olografo, ha chiarito che "la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo ed essendo inadeguati, al fine di superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento, sia la proposizione di querela di falso" (Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1995; Cass. Sez. Un. 15.6.2015 n. 12307). 
Ed invero, componendo un contrasto giurisprudenziale che riteneva annullabile il testamento solo con querela di falso (cfr. Cass. Civ. sez. 2, Sentenza n. 8272 del 24/05/2012, secondo cui "pur potendo le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite essere liberamente contestate dalle parti, un diverso trattamento deve riservarsi a quelle, come il testamento olografo, la cui natura conferisce loro un'incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità"), le ### citate hanno, alla fine, dato prevalenza alla natura sostanziale di atto privato del testamento olografo, vieppiù considerando che l'onere probatorio incombente sulla parte che chiede dichiararsi la nullità non verrebbe alterato, riqualificando la domanda come ‘accertamento negativo'. 
Quindi, può ritenersi che l'attore, con la dichiarazione di disconoscimento della grafia utilizzata per la redazione del testamento, abbia proposto un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura dal de cuius. 
Passando ora al merito della res controversa, ritiene il Collegio che la domanda giudiziale di accertamento negativo di autenticità del testamento per difetto di autografia sia fondata e meriti pertanto accoglimento. 
È stata espletata ctu grafologia ed alla luce degli accertamenti effettuati dal ctu è possibile affermare che il testamento olografo a nome di ### datato 20.9.2015 è apocrifo. 
Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU possono senz'altro essere condivise perché sorrette da argomentazioni puntuali, esaustive e persuasive, rassegnate dopo una scrupolosa ### 3 di 4 verifica delle firme in contestazione e di quelle di comparazione e perché neppure specificatamente confutate dalle parti. 
Va, pertanto, dichiarata la non autenticità del testamento oggetto di causa. 
Quanto alla domanda attorea volta ad ottenere un'indennità di occupazione dei beni ereditari, si osserva quanto segue.  ###. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. 
Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione dell'intero bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune; la ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente si compie, in tal caso, in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista: cfr. Cass. 18458/2022; 7019/2019; Cass. 14213/2012).  ### è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, e sempre che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; il danno va allora quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'utilizzo solitario del bene (Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023). 
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la suddetta prova e pertanto, la relativa domanda va rigettata. 
Le spese di lite, comprese quelle della ctu seguono la soccombenza della convenuta e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede: ### 4 di 4 1) dichiara che il testamento olografo apparentemente riconducibile a ### del 20.9.2015 non è autentico; 2) rigetta la domanda di risarcimento del danno; 3) condanna ### al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti ### e ### difensori dell'attore dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 271,95 per spese vive ed euro 4.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%; 4) pone definitivamente a carico di ### le spese della ctu come liquidate con separato decreto; Così deciso in ### 28/11/2025 ### rel. 
Dott.ssa ### dott. #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..  

causa n. 4945/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Fontanarosa Stefania, Di Lonardo Salvatore

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22718/2025 del 06-08-2025

... alla fattispecie la p rescrizione quinquennal e sul falso assunto che la responsabilità di COM fosse extracontrattuale derivante da reato e che la stessa responsabilità dovesse essere inquadrata nei tipi dell'art. 2049 c.c. 11 ### l'### la Corte di merito non si è avveduta che la responsabilità di COM discende dall'inadempimento all'obbligo di custodia traente fonte dal contratto di assuntoria (fatto pacifico ed incontroverso tra le parti), con la conseguenza che la prescrizione è decennale ed è stata sospesa e interrotta per le ragioni espresse nei motivi di controricorso (sospensione per dolo del debitore che ha simulato il furto, interruzione per effetto della ricezione del provvedimento di fermo amministrativo del 01/10/1997 e, poi, della richiesta di pagamento di ### del 25/10/2005). Quanto alla configurabilità della responsabilità di COM ai sensi dell'art. 2049 c.c., la ### ha ritenuto non condivisibile la tesi estensiva della Corte d'appello, trattandosi, come appena evidenziato, di responsabilità diretta da inadempimento contrattuale e non di responsabilità indiretta da fatto illecito. 3. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, ### e ### hanno dedotto la violazione (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 25648/2019 promosso da C.O.M. - ### a r.l., in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in #### RANDACCIO 1, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro AG.E.A. - ### per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### PORTOGHESI 12, presso l'###, che la rappresenta e difende ex lege; controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro ### e ### in qualità di eredi beneficiati di ### elettivamente domiciliati in ##### 49, presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### e ### in virtù di procura speciale in atti; controricorrenti e ricorrenti incidentali e contro ### intimata nei confronti di AG.E.A. - ### per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### PORTOGHESI 12, presso l'###, che la rappresenta e difende ex lege; controricorrente al ricorso incidentale degli eredi ### avverso la sentenza della Corte d'appello di ### n. 4516/2018, pubblicata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal ### sigliere ### letta la memoria del ###, nella persona del ### ratore ### che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale di ### e ### con accoglimento del ricorso incidentale condizionato di #### atto di citazione del 02/12/2005 il C.O.M. - ###- ridionale a r.l. (di seguito, ### - conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rom a l'AG.E.A.- ### per le ### in A gricoltura (di seguito, ### per sentirla condannare al pagamento in suo favore di € 278.755,96, oltre interessi dalle rendicontazioni periodiche fino al soddisfo, a titolo di compensi per il servizio di stoccaggio (introduzione, custodia e vendita) di 3 cui al contratto stipulato con l'A.l.M.A. (ora ### il ###, più volte prorogato, relativo al periodo 01/11/2004-31/10/2005 e alle giacenze di magazzino di 351,00+83,600 tonnellate di olio, rispettivamente provenienti dalle campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993. 
Costituitasi in giudizio il ###, l'### chiedeva che, previo differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 169, comma 2, c.p.c., il Giudice adito respingesse la domanda e, accogliendo la riconvenzionale, condannasse il terzo chiamato ### e il COM a pagare, in solido tra loro, la somma di € 877.076,73 per capitale e € 380.897,58 per interessi, oltre gli ulteriori interessi dovuti fini al saldo con la rivalutazione monetaria, a titolo di danno, pari al quantitativo di olio sottratto per appropriazione indebita da ### con la responsabilità solidale di COM per inadempimento dell'obbligazione di custodire l'olio, sorta con il contratto di assuntoria del 28/11/1994. 
Alla base della chiamata del terzo, la convenuta deduceva i fatti illeciti accertati con la sentenza penale n. 395/2000 resa dal Tribunale di Brindisi (### distaccata di ###, a carico di ### Presidente del ### per appropriazione indebita di 3950 quintali di olio di proprietà dell'A.I.M.A. (ora ###, depositati nello stabilimento della ### s.r.l. (società consorziata al ###, che il ### aveva falsamente denunciato come oggetto di furto il ###. 
Costituitosi in giudizio, ### dedotta preliminarmente la decadenza dell'### dalla chiama in causa del terzo, eccepiva la prescrizione estintiva del credito risarcitorio da fatto illecito, essendo trascorsi non solo il termine ordinario ma anche quello più lungo derivante dalla sentenza penale di condanna passata in giudicato, peraltro non opponibile all'### che non aveva partecipato al processo. Deduceva, inoltre, che le somme richieste non corrispondevano al prezzo di mercato dell'olio al momento della sottoscrizione. 4 Con sentenza n. 3332/2011, il Tribunale di ### pronunziando sulla domanda principale e su quella riconvenzionale, condannava ### nio, in solido con il ### questo però fino a concorrenza di € 1.131.201,60, al pagamento in favore della ### di € 1.258.874,31, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria in base agli indici ### nonché al pagamento delle spese, operando una compensazione tra l'importo preteso dal COM e quello richiesto in via riconvenzionale. 
Avverso detta pronuncia il ### rappresentato da ### e ### in proprio. Successivamente anche il ### in persona del liquidatore pro tempore, proponevano autonomi appelli con distinti atti di citazione. 
Con la prima impugnazione veniva richiesto che, previa sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, la Corte di Appello: 1) condannasse l'### al pagamento in favore del COM della somma di € 278.755,96, oltre interessi dal 2005 fino all'effettivo soddisfo; 2) dichiarasse inammissibile la domanda riconvenzionale dell'### e la chiamata di terzo, entrambe per tardività della costituzione in giudizio della chiamante; 3) accertasse l'estinzione del diritto fatto valere dall'### per avvenuta prescrizione; 4) rigettasse comunque la domanda riconvenzionale perché non provata; 5) dichiarasse la temerarietà della lite promossa dalla convenuta. 
Con la seconda impugnazione il ### in persona del liquidatore pro tempore, conveniva davanti alla Corte d'appello di ### l'### e #### adducendo quattro motivi di gravame: 1) nullità della sentenza impugnata per la violazione dell'art. 112 c.p.c., stante l'omessa valutazione dell'eccezione di prescrizione; 2) errata valutazione del giudice di prime cure in ordine al quantitativo di olio in uscita dal magazzino al netto dei cali naturali e delle dispersioni verificate durante il periodo di conservazione, fino al limite massimo delle tolleranze comunitarie; 3) inoppo nibilità al COM della sentenza penale di condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi - 5 ### distaccata di ### nei confronti di ### 4) errata valutazione operata dal giudice di prime cure, nel riconoscere il nesso causale tra la responsabilità contrattuale del COM con la responsabilità extracontrattuale del ### Chiedeva quindi: a) che fosse accertata e dichiarata la nullità della prima sentenza per mancata pronuncia sull'eccezione di prescrizione; b) che fosse dichiarato estinto il diritto azionato dall'### c) che fossero comunque rigettate le eccezioni e la domanda riconvenzionale proposte dall'### in primo grado; d) che l'### fosse condannata al pagamento in favore del ### della somma richiesta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nonché degli interessi fino al saldo. 
Riuniti i due giudizi, con ordinanza del 23/12/2012 la Corte di merito sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata esclusivamente nei confronti del COM e rinviava la causa all'udienza per la precisazione delle conclusioni, ove il processo veniva interrotto per la sopravvenuta morte di ### Riassunto il giudizio, la causa veniva trattenuta per la decisione. 
Con sentenza n. 4516/2018 del 03/07/2018, la Corte d'appello di ### definitivamente pronunciando, respingeva le impugnazioni, condannando gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali. 
In primo luogo, la menzionata Corte respingeva le eccezioni formulate in rito, compresa quella di inammissibilità della domanda riconvenzionale, sollevata in ragione della ritenuta non dipendenza dal titolo dedotto in giudizio dal ### evidenziando che la ### «aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il ### per aver arrecato all'allora ### - ora ### -, quale presidente del ### il danno pari al quantitativo di olio sottratto per € 877.976,73 oltre agli interessi pari a € 380.897,58 e successivi al saldo, deducendo che la responsabilità era da estendersi al COM per inadempimento all'obbligo di custodire l'olio in base al contratto di assunto-6 ria; pertanto, aveva eccepito in compensazione, ed in via di condanna riconvenzionale per la differenza, il proprio controcredito nei confronti del ### assumendo che il compenso richiesto con la citazione non fosse dovuto "fino alla concorrenza di € 121.728,67 pari al controvalore dell'olio mancante" già detratto il calo dello 0,6%, oltre accessori.» Sulla scorta di tale rilievo, la Corte escludeva che «la pretesa possa definirsi estranea al thema decidendum introdotto dalla domanda principale, essendo stato opposto un controcredito in compensazione pur sempre fondato su un inadempimento contrattuale - ancorché derivato da un fatto illecito - ma strettamente connesso, poiché addebitabile al soggetto persona fisica che rappresentava il ### e che avrebbe dovuto curare l'esatto adempimento del contratto. … omissis… Se ne trae il convincimento che in ogni caso in cui, come quello di specie, l'oggetto della pretesa della parte convenuta derivi dal medesimo rapporto sostanziale, vi sia quella dipendenza dal medesimo titolo di cui all'art. 36 cpc che rende opportuna la trattazione in unico procedimento.» Esaminando il merito della vertenza, la Corte d'appello riteneva che non poteva dirsi maturata la prescrizione, eccepita dagli appellanti rispetto alla riconvenzionale dell'### considerato che in atti era prodotta un'attestazione proveniente dal direttore di cancelleria del ### della ### della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi del 10/12/2004, con la quale si dichiarava che la sentenza penale a carico di ### del 10/11/2000 (confermata in appello il ###) era passata in giudicato in data ###, con la conseguenza che le pretese in via di compensazione e condanna proposte da ### non potevano dirsi prescritte, poiché azionate nel 2006 (a meno di due anni di distanza dalla possibilità di far valere i diritti nascenti dalla pronuncia di condanna in sede ###applicazione dell'art. 2947, comma 3, c.c., che, per le domande risarcitorie, 7 quale era quella di cui è causa, prevede l'applicazione del termine quinquennale a far data dalla irrevocabilità della sentenza di condanna. 
La Corte d'appello rilevava, poi, che non era stata attinta da specifica censura la qualificazione operata della domanda nei confronti del ### quale responsabile civile per il fatto-reato di appropriazione indebita, commesso dal proprio Presidente in virtù del rapporto organico intercorrente. 
Quanto all'ammanco riscontrato dopo la vendita, la Corte di merito evidenziava che il COM aveva invocato la previsione di cui all'art. 1780 c.c., sull'assunto che la perdita dell'olio non era ad esso imputabile, e tuttavia nulla aveva obiettato rispetto al passaggio argomentativo della sentenza, laddove aveva ritenuto che sarebbe stato onere dell'assuntore provare che la differenza nel quantitativo in entrata e in uscita fosse stata determinata da un eccezionale calo del prodotto o da altre circostanze esterne, non riconducibili al potere di controllo sulla merce depositata per contratto. 
La stessa Corte precisava, inoltre, che, in ordin e ai fatti costitutivi dell'eccezione di compensazione e de lla richiesta d i condanna (quantità dell'olio sottratto, ammanco riscontrato nel deposito di ### al momento dell'asporto per la consegna all'acquirente, percentuale di calo ponderale annuo stabilito in via negoziate nello 0,6%) non erano state articolate specifiche censure. 
Richiamando le difese del COM e degli eredi di ### che avevano eccepito la mancanza di prova che sia l'olio sottratto sia quello non rinvenuto (facente parte della vendita in seguito a gara) fossero di proprietà dell'### posto che il ### svolgeva attività assuntoria anche per altri soggetti, la Corte distrettuale riteneva trattarsi di eccezione nuova, formulata inammissibilmente in violazione dell'art. 345 c.p.c., aggiungendo che non era neppure stato dimostrato che le note di contestazione dell'### fossero state riscontrate ovvero contestate in termini idonei. 8 Avverso tale sentenza il COM ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di doglianza. 
L'### si è difesa con controricorso e ha formulato ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo di censura.  ### e ### in qualità di eredi beneficiati di ### si sono difesi con controricorso, formulando anche ricorso incidentale affidato ad un motivo di impugnazione. 
L'### si è difesa con controricorso al ricorso incidentale degli eredi beneficiati di ####, nella persona del ### in data ### ha depositato la propria memoria, chiedendo il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale di #### e ### con accoglimento del ricorso incidentale condizionato di ### Il ricorrente principale e i ricorrenti in via incidentale ### fonso e ### hanno depositato memorie difensive.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo m otivo d i ricorso principale è ded otta la violazione dell'art. 2947 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'### non tenendo conto che l'art. 2947, comma 3, c.c. opera solo nel caso in cui per il reato sia stabilito un termine di prescrizione più lungo di quello previsto dal diritto civile, mentre, ove il termine di prescrizione penale sia uguale, o più breve di quello civile, il diritto al risarcimento del danno è soggetto alla prescrizione fissata nei primi due commi dello stesso articolo e decorre dal giorno del fatto. 
In tale ottica, secondo il ricorrente, tenuto conto che il reato di appropriazione indebita (in base alla legge vigente ratione temporis) si prescrive 9 nel termine di cinque anni, l'azione di risarcimento si era prescritta decorsi cinque anni dall'appropriazione e, quindi, il ###, ovvero decorsi dieci anni, ove si volesse configurare la responsabilità indiretta del ### e quindi il ###, comunque prima della chiamata in causa della ### effettuata con la comparsa del 04/05/2006. 
Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto che non fosse stata attinta da specifica censura la qualificazione della domanda di ### nei confronti del COM quale responsabile civile per il fatto-reato del suo Presidente, in virtù del rapporto organico esistente, mentre, invece, la COM aveva effettuato una specifica censura con il terzo motivo di doglianza con cui era stata censurata la decisione del primo giudice, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità civile del COM per il reato commesso da ### Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 2602, comma 2, n. 4, e 2613 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che il ### potesse ritenersi responsabile civile del fatto commesso dal Presidente ###base alle norme sopra richiamate, il Presidente ###è anche Amministratore, se tale potere non gli è conferito dallo ### e solo con il conferimento del potere di amministrare e gestire può ritenersi esistente il rapporto organico fonte della menzionata responsabilità.  ### il ricorrente, dunque, il ### aveva per legge solo ed esclusivamente la rappresentanza processuale del ### circostanza che aveva trovato inconfutabile conferma in due circostanze: 1) il fatto/reato era stato commesso dal ### quale depositario di un ingente quantitativo di olio, nonché quale amministratore e legale rappresentante della ### s.r.l.; 2) 10 con ordinanza resa il ###, la Corte di Appello di ### aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata solo ed esclusivamente nei confronti del ### La parte ha aggiunto che i ### non svolgono attività d'impresa, avendo la funzione di mettere in comune singole fasi delle attività delle imprese consorziate o di coordinare le attività di queste ultime. Nel caso di specie, il COM annoverava solo società cooperative ed aveva preso in locazione dalla ### s.r.l. di ### le cisterne presenti presso la sede di quest'ultima società per lo stoccaggio dell'olio in questione, sicché il ### sorzio doveva ritenersi piuttosto il principale danneggiato del fatto-reato commesso. 
Inoltre, secondo il ricorrente, il ### non poteva rispondere delle obbligazioni assunte dalle consorziate nei confronti dei terzi, come era la ### s.r.l., che aveva concesso in locazione le cisterne per lo stoccaggio. 
Con il quarto motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte d'appello colto le argomentazioni articolate dal COM nel secondo motivo di appello, ove aveva ravvisato un errore del Tribunale nel calcolare gli ammanchi, che invece non erano presenti, perché avrebbe dovuto tenere conto del calo ponderale, evidenziando, comunque, che spettava ad ### dimostrare la quantità complessivamente stoccate, in modo tale da consentire il calcolo dei cali e quindi dell'ultima giacenza dell'olio.  2. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, l'### ha dedotto la falsa applicazione dell'art. 2947, comma 2, c.c. e dell'art. 2049 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere La Corte d'appello erroneamente applicato alla fattispecie la p rescrizione quinquennal e sul falso assunto che la responsabilità di COM fosse extracontrattuale derivante da reato e che la stessa responsabilità dovesse essere inquadrata nei tipi dell'art. 2049 c.c. 11 ### l'### la Corte di merito non si è avveduta che la responsabilità di COM discende dall'inadempimento all'obbligo di custodia traente fonte dal contratto di assuntoria (fatto pacifico ed incontroverso tra le parti), con la conseguenza che la prescrizione è decennale ed è stata sospesa e interrotta per le ragioni espresse nei motivi di controricorso (sospensione per dolo del debitore che ha simulato il furto, interruzione per effetto della ricezione del provvedimento di fermo amministrativo del 01/10/1997 e, poi, della richiesta di pagamento di ### del 25/10/2005). 
Quanto alla configurabilità della responsabilità di COM ai sensi dell'art.  2049 c.c., la ### ha ritenuto non condivisibile la tesi estensiva della Corte d'appello, trattandosi, come appena evidenziato, di responsabilità diretta da inadempimento contrattuale e non di responsabilità indiretta da fatto illecito.  3. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, ### e ### hanno dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2497 c.c. e degli artt. 157 (testo previgente alla l. n. 251 del 2005) e 646 (testo previgente alla l. n. 3/2019) c.p., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione nella ipotesi in cui il fatto contestato è considerato dalla legge come reato, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.  ### le parti, l'art. 2947, comma 3, c.c. opera solo nel caso in cui per il reato sia stabilito un termine di prescrizione più lungo, mentre, ove il termine di prescrizione penale sia uguale o più breve di quello civile, il diritto al risarcimento del danno è soggetto alla prescrizione fissata nei primi due commi dello stesso articolo e decorre dal giorno del fatto. 
Nel caso di specie, dunque, tenuto conto che la prescrizione penale per il reato di appropriazione indebita (in base alla legge vigente ratione temporis) era di cinque anni, doveva applicarsi il termine di prescrizione civile, 12 che era di cinque anni dal fatto-reato, sicché l'azione di risarcimento si era prescritta, essendo l'azione risarcitoria promossa con la comparsa depositata nel primo grado di giudizio il ###.  4. La controricorrente ### ha eccepito la tardività del ricorso incidentale di ### e ### in quanto obbligati in solido con il ricorrente principale, la cui posizione dava origine a cause scindibili, con la conseguenza che avrebbero dovuto proporre l'impugnazione nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c.  ### è infondata. 
Come precisato di recente dalle ### di questa Corte, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/03/2024). 
Nel caso di specie si verifica proprio quest'evenienza, poiché ### gelo ### e ### hanno proposto ricorso incidentale tardivo, formulando una censura che ricalca quella formulata nel primo motivo di ricorso principale, all'esito della presentazione del ricorso incidentale condizionato dell'### che, con il suo motivo di doglianza, ha attinto lo stesso capo della decisione censurato dal ### riguardante la statuizione sulla prescrizione, ma sotto un diverso profilo, al fine di ottenere una statuizione dagli effetti opposti a quelli che avrebbe prodotto l'accoglimento del ricorso principale.  5. Il primo motivo di ricorso principale può essere esaminato unitamente ai motivi di ricorso incidentale, formulati rispettivamente da ### e dai germani ### rivelandosi tutti fondati, sia pure nei limiti di seguito evidenziati. 13 5.1. Come sopra evidenziato, la Corte d'appello ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale formulata da ### perché con essa era stato «opposto un controcredito in compensazione pur sempre fondato su un inadempimento contrattuale - ancorché derivato da un fatto illecito - ma strettamente connesso, poiché addebitabile al soggetto persona fisica che rappresentava il ### e che avrebbe dovuto curare l'esatto adempimento del contratto», aggiungendo che «in ogni caso in cui, come quello di specie, l'oggetto della pretesa della parte convenuta derivi dal medesimo rapporto sostanziale, vi sia quella dipendenza dal medesimo titolo di cui all'art. 36 cpc che rende opportuna la trattazione in unico procedimento.» ### la Corte di merito, dunque, la domanda riconvenzionale formulata da ### aveva titolo in una responsabilità contrattuale del ### derivante dall'inadempimento dello ### al contratto da quest'ultimo azionato, anche se il dedotto inadempimento scaturiva da un fatto-reato commesso dal ### Ciò posto, la stessa Corte d'appello ha escluso che fosse maturata la prescrizione del credito vantato dalla ### ritenendo di dover applicare il disposto dell'art. 2947, comma 3, c.c., con la conseguenza che, essendo intervenuta la sentenza irrevocabile di condanna del ### per il fatto di appropriazione indebita in data ###, il credito era stato tempestivamente azionato il ### con la costituzione in primo grado nel presente giudizio. 
La stessa Corte ha, poi, aggiunto che non era stata attinta da specifica censura la qualificazione della domanda nei confronti del ### quale responsabile civile per il fatto-reato di appropriazione indebita commesso dal proprio Presidente in virtù del rapporto organico intercorrente.  5.2. La Corte territoriale ha, in sintesi, esaminato il decorso della prescrizione, guardando al comportamento del ### il quale non era legato in sé da alcun rapporto contrattuale con il ### e, considerando il fatto-14 reato da quest'ultimo commesso, ha ritenuto di poter applicare il disposto dell'art. 2947, comma 3, c.c., estendendo la stessa disciplina anche al ### sorzio, inteso come responsabile civile per il fatto-reato commesso obbligato in solido con il reo. 
Tale soluzione non può essere condivisa.  5.3. Questa Corte ha già precisato che la possibilità d'invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno, se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alle sole ipotesi di azioni per responsabilità extracontrattuale (dovendo altrimen ti trovare applicazione la disci plina generale della prescrizione o quella di volta in volta contemplata dalla legge per il singolo contratto) e presuppone che vi sia identità tra il fatto costituente reato e quello dal quale scaturisce la responsabilità dedotta in sede ###la conseguenza che l'indicato termine di prescrizione non è invocabile nel caso in cui l'imputazione penale si riferisca a fatti connessi, ma non identificabili con quello addotto a fondamento dell'azione risarcitoria in sede civile (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2432 del 21/03/1996). 
Occorre, peraltro tenere presente che, quando vi siano più soggetti tenuti al risarcimento del danno, obbligati in solido tra loro, ai sensi dell'art.  2055 c.c., la diversa natura del titolo di responsabilità, che fonda la pretesa risarcitoria azionata, condiziona l'individuazione del termine di durata della prescrizione per ciascuno e, in caso di coincidenza tra fatto costituente reato e fatto determinativo dell'illecito civile, si applica la più lunga durata stabilita per il primo, in base all'art. 2947, ultimo comma, c.c., ma la diversità dei titoli di responsabilità non esclude l'interruzione del termine di prescrizione per ciascun responsabile rilevante, essendo in tal caso applicabile la regola di cui all'art. 1310, comma 1, c.c., che rende l'atto interruttivo compiuto dal creditore contro uno dei debitori in solido efficace anche nei confronti degli altri debitori solidali (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22524 del 10/09/2019). 15 Tale principio di applica anche nel caso in cui a cagionare l'evento dannoso concorrano condotte che integrino responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, poiché, come precisato dalle ### di questa Corte, ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13143 del 27/04/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1070 del 17/01/2019). 
In sintesi, la possibilità di configurare una responsabilità solidale di soggetti obbligati al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2055 c.c., anche in forza di titolo diversi - non solo extracontrattuali, ma anche contrattuali - non esclude che ciascun titolo di responsabilità mantenga la propria disciplina, e con essa le regole che attengono al termine di prescrizione, ferma restando l'applicabilità delle norme che regolamentano le obbligazioni solidali, primo tra tutti il disposto dell'art. 1310, comma 1, c.c., in forza del quale l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno degli obbligati in solido produce effetto anche nei confronti dei coobbligati.  5.4. Nel caso di specie, dunque, non può essere condivisa la decisione del Giudice di merito, nella parte in cui ha applicato a entrambi i destinatari dell'azione risarcitoria promossa dall'### la disciplina prevista per la responsabilità da fatto illecito di cui all'art. 2947 c.c., sebbene la stessa Corte d'appello abbia qualificato la responsabilità del COM come responsabilità contrattuale e quella del ### derivante dal fatto illecito costituente reato. 
Il Giudice di merito avrebbe dovuto verificare la decorrenza del termine di prescrizione in conformità ai diversi titoli di responsabilità - contrattuale per COM ed extracontrattuale del ### - tenendo conto delle cause di 16 sospensione o di interruzione dedotte ovvero emergenti dagli atti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9810 del 13/04/2023 e Cass., Sez. 2, Sentenza 19567 del 30/09/2016) e considerando che gli eventi interruttivi, anche se riferiti ad uno solo dei coobbligati, ai sensi dell'art. 1310 c.c., hanno effetto nei confronti di tutti.  5.5. Infine, con riferimento alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti degli eredi di ### la Corte di merito non risulta avere dato corretta applicazione all'art. 2947 Com'è noto, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.  2947 c.c., «1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. … 3. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. 
Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.» La Corte d'appello non risulta avere considerato che il termine di prescrizione del reato di appropriazione indebita, commesso dal ### nel 1995, risultante dal previgente art. 157 c.p. (non trovando, nella specie, applicazione le modifiche apportate dall'art. 6 l. n. 251 del 2005), è di cinque anni. 
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., si riferisce, tenuto conto della formulazione letterale e collocazione nel complessivo contesto di detto terzo comma, nonché della finalità perseguita di tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa 17 punitiva dello Stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento. A tale stregua, ove la prescrizione del reato sia viceversa uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, la norma in argomento resta inoperante, ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c., con decorrenza dal giorno del fatto (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2694 del 04/02/2021; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11775 del 15/05/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17142 del 09/10/2012). 
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, dunque, nella specie non può darsi applicazione al disposto dell'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., perché la prescrizione prevista per il reato di cui all'art.  646 c.p., in base alla disciplina applicabile ratione temporis, non è superiore al termine di prescrizione previsto dall'art. 2947, comma 1, c.c. per il fatto illecito.  5.6. In conclusione, ai fini dell'accertamento della prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato da ### occorre tenere conto del termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., in mancanza dei presupposti per l'applicazione di un diverso termine in relazione al tipo di contratto intercorso tra le parti, con riferimento all'azione contrattuale proposta nei confronti di ### e occorre tenere conto del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 c.c., con riferimento all'azione proposta nei confronti degli eredi di ### tenendo conto però che gli eventuali eventi interruttivi, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., si applicano a tutti gli obbligati in solido.  6. ### del primo motivo di ricorso principale e dell'unico motivo di entrambi i ricorsi incidentali, nei limiti di cui in motivazione, comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, per il compimento degli 18 accertamenti in fatto conseguenti, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori censure, che presupp ongono la risoluzione della questione relativa all'eccepita prescrizione, da ritenersi, pertanto, assorbiti.  7. In conclusione, devono essere accolti, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso principale, l'unico motivo di ricorso incidentale di ### e l'unico motivo di ricorso incidentale di ### e ### in applicazione ai seguenti principi di diritto: «In tema di risarcimento del danno, la responsabilità solidale dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 2055 c.c., sussiste anche quando vi sono titoli di responsabilità diversi, siano essi contrattuali o extracontrattuali, ma ciascun titolo di responsab ilità mantiene la prop ria disciplina, compresa quella che attiene al termine di prescrizione, ferma restando l'applicazione delle norme che regolamentano le obbligazioni solidali, primo tra tutti il disposto dell'art. 1310, comma 1, c.c., in forza del quale l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno degli obbligati in solido produce effetto anche nei confronti dei coobbligati.» «In materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che costituisce anche reato, l'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., nella parte in cui prevede l'applicazione della prescrizione prevista per l'illecito penale, si riferisce alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella prevista per l'esercizio del diritto al risarcimento, mentre, ove la prescrizione del reato sia uguale o più breve, la norma in argomento resta inoperante e il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. con decorrenza dal giorno del fatto.» Dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso principale, la decisione deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità. 19 P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, l'unico motivo di ricorso incidentale di ### e l'unico motivo di ricorso incidentale di ### e ### nei limiti indicati in motivazione, e, dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso principale, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, 

Giudice/firmatari: Mercolino Guido, Reggiani Eleonora

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