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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8047/2025 del 26-03-2025

... l'eccezione inerente la conclusione del contratt o da falsus procurator costituisce una mera dife sa, ha ritenuto che la stessa sarebbe stata ammissibile anche se fosse stata affacciata per la prima volta con la prima memoria di cui all'art. 183 comma 6; d'altronde ### fin dal primo atto difensivo aveva escluso la sussis tenza di qualsivoglia rapporto contr attuale con la ### ed aveva sostenuto che era stata la ### a concordare con la ### la provvigione del 10% sul premio impo nibile pagato dalla ### e) ha rite nuto che, quand'anche si volesse ritenere ammissibile (sia pure in difetto di formale domanda riconvenzionale) la deduzione (formulata da ### in sede di comparsa di costituzione) del rapporto di collaborazione direttamente intercorso con la compagnia, << lo stesso non sarebbe risultato di certo idoneo a dare riscontro della misura del compenso preteso in monitorio>>. 3.### articola in ricorso due motivi. 3.1. Con il pri mo motivo denunci a: <<violazione e falsa applicazione degli art. 112 cpc e 1362, 1366, 1371 e 1988 c.c. in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3>> nella parte in cui la corte di merito (p. 5, pu nto 4) ha affermat o <<che l'appellante, nella (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9447/2022 R.G. proposto da: ### nella persona del legale rappresentante in atti indicato, già rappresentata e difesa dagli avvocati ### e ### ed attualmente rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge; -ricorrente contro ### - ### L'### nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE ### di NAPOLI n. 310/2022, depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal #### 1. A seguito di ricorso monitorio della società ### s.p.a. (di seguito, per brevità, ###, il Tribunale di Napoli con de creto n. 1385/2016 ingiun geva alla societ à #### esentanza ### pe r l'### (di segu ito, per brevità, ###, il paga mento della complessiva somma di € 251.740,00, di cui € 243.500,00, a titolo di provvigioni (dovute per il contratto assicurativo “#### Centro”) ed € 8.240,00, a titolo di rimborso dei premi, an ticipati dalla V iras (per le po lizze cauzioni stipulate da quest'ultima con la ASL 5 Oristano e con gli ###). Le ragioni di credito trovavano fond amento, quanto alle provvigioni, nella scrittura privata del 28.03.2014, con la quale la ### quale ### della società ingiunta, (di seguito, per brevità, ### avrebbe impegnato direttamente quest'ultima al pagamento, in favore della ricorrente, di una provvigione del 10% sul premio imponibi le, per tutta la durata del contratt o assicurativo concluso con la ASL ### Centro, compreso proroghe e rinnovi, con espressa previsione che l'affidamento sarebbe stato risolto, qualor a l'ASL avesse sottoscritto un contratto di brokeraggio. 
Il decre to ingiuntivo veniva o pposto dalla ### la quale contestava che il titolo dedotto in monitorio la potesse vincolare nei confronti della ricorrente, in quanto estranea alla richiamata scrittura del 28.03.2014, (intercorsa, in via esclusiva, tra la ### e la ###. 
Eccepiva inoltre l'avvenuta interruzione del rapporto con la #### nel costituirsi, inv ocava anche u n accordo di libera collaborazione, da essa concluso con l'agente generale di A mtrust, oggetto di ratifica da parte della compagnia. 
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5496/2017, revocava il decreto ingiuntivo, rigett ando la domanda attorea in punto di provvigione, mentre condannava la società opponente al pagamento 3 della somma di € 8.240,00, a titolo di ripetizione di quanto anticipato dalla ### nell'interesse dell'opposta. 
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la ### articolando sei motivi. Con il p rimo lamentava: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c., con riferimento alla nota del 28.03.2014, dedotta in monitorio a titolo giustificativo della pretesa attorea. Con il secondo lamentava: v iolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dal momento che la ### con l'opposizione, si era limitata ad eccepire l'avvenuta interruzione del rapporto con la ### (e non anche il difetto di poteri rappresentativi di quest'ultima). Con il terzo motivo, denunciava: errone a valutazione delle risultanze istruttorie, avendo il Tribunale valorizzato la circostanza relativa al pagamento delle spettanze della ### per le semestralità precedenti a quella per cui è causa, direttamente dalla ### (e non già dalla ###. Con il quarto motivo denunciava omessa pronuncia in ordine all'eccezione di irrituali tà delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositate dalla controp arte. Con il qui nto mo tivo denunciava erronea declaratoria di in ammissibilità, in quanto integrante mutatio libelli, del rapporto di libera collaborazione tra le parti in causa (e che la stessa opponente avrebbe ratificato, ai sensi dell'art. 55 del Reg. IVASS n. 5/2006, in data ###), dedotto dall'opposta con la comparsa di costituzione e risposta. Con il sesto motivo denunciava violazione dell'art. 92 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente fatto carico all'opposta delle spese di li te, nonostante l'accoglimento, sia pure parziale, della domanda attorea. 
Si costit uiva nel giudizio di appe llo la ### contestando l'impugnazione avversaria e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. 
La Corte d 'appello di Napoli, con sentenza n. 310 /2022, confermava la sentenza d i primo gr ado, salvo che in punt o di 4 regolamentazione delle spese processuali, che compensava in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.  2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la ### Ha re sistito con controricorso la ### la quale - oltre a chiedere dichiararsi la inammissibilità del ricorso (per violazione del principio di autosufficienza e del principio della doppia conforme, per la natura di merito delle censure sostanzialmente proposte, per essere conforme alla giurisprudenza di legittimità il provve dimento impugnato) e comunque la sua infondatezza - ha inteso sottoporre all'attenzione di questa Corte (p. 18) <<che il caso in argomento vede una disput a territoriale tra le parti>>, p er quindi concl udere formulando anche una serie di richieste di merito (p. 23). 
Per l'odierna adunanza il ### non ha rassegnato conclusioni scritte. 
In data 6 marzo 202 5 i ### della ricorrente hanno depositato dichiarazione di rinuncia all'incarico e il giorno successivo la ricorrente si è costituita a mezzo di nuovo ### insistendo nelle domande già formulate. Il nuovo nom inato ### con n ota 10 marzo, ha chiesto rinvio dell'udienza al fine di esaminare gli atti ed i documenti contenuti nel fascicolo. 
La Corte si è riservata il depo sito de lla motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, il ### o respinge l'istanza di rinvio formulata dal nuovo ### della ricorrente, non potendo le parti disporre dei tempi del giudizio di legittimità neppure in conseguenza di vicende volontariamente causate e relative alla loro difesa tecnica.  2. Ciò posto, giova ripercorrere in sintesi il contenuto di entrambe le sentenze di merito. 5 2.1. Il Tribunale, qualificato il rapporto con la ### come un rapporto di sub-agenzia, ha rigettato la domanda attorea di pagamento delle provvigioni, così argomentando: a) <<a termini di contratto di agenzia, tra i poteri dell 'agente non rientrava di certo quello di impegnare la mandante al pagamento di compensi o provvigioni nei confronti di terzi, de i quali lo stesso agente si fosse avv also nell'esercizio della sua attività e per la stipula di contratti>>; b) <<… secondo la stessa ded uzione dell a parte opposta, ### riceveva direttamente da ### il pagamento delle provvigioni relative alle prime due semestralità di polizza (31.3.2014 e 30.9.2014). Tanto, del resto, oltre ad essere stato espressamente ammesso dall'opposta, è altresì confermato dal rilievo per cui l'estratto conto di ottobre 2014 veniva inviato da ### a ### e non invece ad ### come sarebbe stato logico attendersi, qualora l'impegno di corrispondere la provvigione avesse dovuto gravare direttamente sulla mandante>>; c) <<l'opposta ha poi invocato un accordo di libera collaborazione, da essa concluso con l'agente generale di ### oggetto di ratifica da parte dell a compagnia, ed ha sostenuto che l'attività sottesa alla domanda potesse essere inquadrata nell'ambito di applicazione dello stesso. Al riguardo si deve e videnziare come siffatta d eduzione, operata solo nella comparsa di costituzione, implichi una chiara mutatio libelli, atteso che, nel ricorso monitorio, ### non si era qualificata come b roker assicurativo, ma ave va invocato l'attività prestata nell'interesse di ### e, quindi, indirettamente di ### per la stipulazione della polizza con ### 1>>; d) << #### ha omesso di docume ntare l'attività in concreto svolta p er il perfezionamento della polizza e la successiva gestione del rapporto con ### fondando la domanda esclusivamente su di un atto, proveniente da terzo, ###>; e) <<… deve poi aggiungersi che, come pure è provato in atti, in data ###, ### revocava ### il mandato agenziale … dev e ritenersi estinto anche il vin colo d i 6 collaborazione intercorso tra ### e ### perché lo stesso, essendo riconducibi le alla fattispecie del contratto di sub-agenzia, segue le sorti del rapporto principale tra agente e preponente>>.  2.2. Nella qui impugnata sentenza la corte terr itoriale ha preliminarmente osservato che la ### non aveva formato oggetto di censura <<quant o rilevato dal Tribunale, con au tonoma portata decisoria, a pag. 7 dell'ordito motivazionale> > (si tratta dell'argomentazione posta nel periodo che precede sotto la lettera d)), con la conseguenza che, non essendo state impugnate tutte le rationes decidendi, già per questo la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere confermata. 
Quindi la corte d i merito , confermando la decisione di primo grado (salvo correggere la motivazione sul punto c) che precede): a) sulla base della scrittura 28 marzo 2014 ha a sua volta ricondotto il rapporto tra la ### e la ### ad un rapporto di sub-agenzia (e non di consulenza prestata nell'articolazione dell'offerta, che fu poi formulata da ### alla PA, come invece sostenuto dall'odierna ricorrente), con conseguente irrilevanza del r ichiamo alla disciplina gene rale della rappresentanza ed alle differenze strutturali con la figura affine del brokeraggio; b) ha dato atto che la ### aveva richiamato l'art. 12.3 del contratto di agenzia ### (in base al quale essa ### non avrebbe più potuto vincolare la compagnia a far data dalla cessazione dell'accordo), per sostenere che, dopo la revoca del mandato, non poteva che indirizzare le proprie pretese economiche direttamente alla mandante ### ma ha osserv ato che proprio tale riliev o era indicativo della insussistenza nella specie del brokeraggio, i cui oneri sarebbero ricaduti almeno in parte sul cliente (e non esclusivamente sulla compagnia); c) ha ritenuto insussistente la denunciata violazione dell'art. 183 c.p.c. quanto alla memoria di ### (che solo in quella sede aveva dedotto il difetto di poteri rappresentativi del suo agente, mentre in origine aveva invocato soltanto la cessazione del rapporto di 7 agenzia); d) sul presupposto che l'eccezione inerente la conclusione del contratt o da falsus procurator costituisce una mera dife sa, ha ritenuto che la stessa sarebbe stata ammissibile anche se fosse stata affacciata per la prima volta con la prima memoria di cui all'art. 183 comma 6; d'altronde ### fin dal primo atto difensivo aveva escluso la sussis tenza di qualsivoglia rapporto contr attuale con la ### ed aveva sostenuto che era stata la ### a concordare con la ### la provvigione del 10% sul premio impo nibile pagato dalla ### e) ha rite nuto che, quand'anche si volesse ritenere ammissibile (sia pure in difetto di formale domanda riconvenzionale) la deduzione (formulata da ### in sede di comparsa di costituzione) del rapporto di collaborazione direttamente intercorso con la compagnia, << lo stesso non sarebbe risultato di certo idoneo a dare riscontro della misura del compenso preteso in monitorio>>.  3.### articola in ricorso due motivi.  3.1. Con il pri mo motivo denunci a: <<violazione e falsa applicazione degli art. 112 cpc e 1362, 1366, 1371 e 1988 c.c. in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3>> nella parte in cui la corte di merito (p. 5, pu nto 4) ha affermat o <<che l'appellante, nella articolazione delle censure, omette di prendere posizione in ordine a quanto rilevato dal Tribunale, con autonoma portata decisoria, a pag.  7 dell'ordito motivazionale: “#### ha omesso di documentare l'attività in concreto svolta per il perfezionamento della polizza e la successiva gestione del rapporto con ### fon dando la do manda esclusivamente su di un atto, proveniente da terzo, ### Risk”, riportato sub 3.d) del punto che precede. Il rilievo risulterebbe da solo sufficiente per il rigetto del gravame, dal momento che la sentenza impugnata, quand'anche fossero fondate le censure veicola te con i rispettivi motivi, non risulta attinta in tutte le sue rationes decidendi>>. 8 Sostiene che dett o assunto è erroneo: sia perché in sede di appello era stata espressamente evidenziata la violazione degli artt.  1362, 1366, 1371 e 1988 c.c. (per il quale il riconoscimento di debito o la promessa di pagamento dispensano colui in favore del quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto sottostante) nella parte in cui il primo giudice aveva ricondotto il rapporto tra essa società e ### al contratto di sub-agenzia ed aveva ritenut o necessaria la p rova dell'attività svolta; sia perché quanto affermato dal giudice di primo grado non aveva autonoma portata decisoria, inserendosi nel profilo della motivazione relativo alla contestazione del rap porto di brokeraggio (che era stato da essa dedotto) per escludere che essa aveva rivestito la qualifica di broker. 
Quanto al primo profilo sottolinea che le affermazioni del primo Giudice (in ordine alla mancata prova dell'attività svolta) erano state oggetto di censura sul rilievo che la scrittur a del 28.03.20 14, che riporta, avendo natura di promessa di pagamento e/o di ricognizione del debit o, la dispensava dall'onere di provare il rapporto fondamentale. 
Quanto al secondo profilo, ripercorre la pronuncia del giudice di primo grado (e precisamente le pagine 5, 6 e 7) ed osserva che essa si fonda esclusivamente sulla inesistenza del potere di rappresentanza in capo a ### per la sottoscrizione della scrittura 28.03.2014, con la conseguenza che, contrariamente a quanto affermato dalla corte di merito (secondo la q uale l'assunto del Tribunale di ### aveva “autonoma portata decisoria”), il fatt o che e ssa società non aveva provato l'attività svolta era del tutto irrilevante rispetto al motivo della decisione. 
In defi nitiva, secondo la ricorrente, la cor te territoriale erroneamente: a) non ha qualificato come promessa di pagamento e/o riconoscimento di debito la scrittura 2 8.03.2014 , confermando implicitamente la ricostruzione del primo Giudice che aveva ricondotto 9 il rapporto tra le parti nella sub agenzia; b) ha ignorato la previsione dell'art. 1988 c.c. (in forza della quale il soggetto, in favore del quale il riconoscimento di debito e/o la promessa di pagamento è stata fatta, è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale); c) ha erroneamente interpretato il contratto di agenzia intercorso tra la ### e la ### (dal quale, in tesi difensiva, si evince che ### quale agente, era legittimata alla stipula della scrittura 28 marzo 2014, con conseguente impegno della mandante).  3.2. Con il secon do motivo denunc ia: <<violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc e artt. 13 88 e 1 988 c.c. in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3.>> nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto inammissibile il secondo motivo di appello (con il quale aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto ### non vincolata dalla scrittura 28 marzo 2014) - sull'erroneo presupposto che essa società non aveva contestato di non aver fornito la prova dell'attività in concreto svolta per il perfezionamento della polizza. 
Sostiene che: a) avendo la scritt ura 28.03. 2014 natura di promessa di pagamento e/o ricon oscimento di debito - la corte di merito avrebbe dovuto verificare se vi fosse in atti la prova del potere concesso alla mandataria da ### di sottoscrivere siffatto atto; b) tale prova era evidente leggend o nella sua interezza il testo del mandato conferito da ### a ### c) dalla documentazione in atti risulta che, secondo gli accordi intercorsi tra TRI e ### qualsiasi polizza, prima di essere em essa, avrebbe dovuto a vere espressa approvazione della compagnia, mediante un documento denominato “slip”; d) la corte di merito non ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte in materia di riconoscimento del debito e/o promessa di pagamento, che comp ortano una semplice inversione dell'onere della prova (in concreto non assolto dalla controparte, che si era limitat a ad opporre una diversa interpretaz ione del rapporto 10 sottostante la scrittura di ricognizione, riducendolo al rapporto di sub agenzia).  4. Il ricorso non è fondato. 
Come sopra già ril evato, nella impu gnata sentenza, la corte territoriale ha preliminarmente osservato che la ### non a veva censurato <<quanto rilevato dal ### e, con autonoma portata decisoria, a pag. 7 dell'ordito motivazionale>> e cioè che <<#### ha ome sso di do cumentare l'attività in concreto svolta per il perfezionamento della polizza e la successiva gestione del rapporto con ### fondando la domanda esclusivamente su di un atto, proveniente da terzo, ###>. 
Conseguentemente, ha ritenuto che, non essendo state impugnate tutte le rationes decidendi, già per questo la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere confermata. 
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente , la statuizione che precede è corrett a, in quanto la ### odierna ricorrente, in sede di atto di appello, come si evince dai relativi motivi (come riportati in ricorso, pp. 3 e 4, ed in sentenza, p. 4), non aveva in alcu n modo censurato la statuizione del ### le (quanto allo specifico profilo della mancata documentazione dello svolgimento effettivo di attività autonom a) e, d'altronde, soltanto dopo lo svolgimento dell'attività, avrebbe potuto essere se del caso configurarsi la ricognizione di debito o promessa di pagamento, dedotta da parte ricorrente. 
Il rilievo che precede, siccome di per sé assorbente in quanto idoneo a definire di per sé solo la controversia, esonera il ### dalla disamina del motivo secondo, che comunque presenta evidenti profili di inammissibilità. 
Invero, l'accertamento, anche in base al significato letterale delle parole, della v olontà degli stip ulanti, in rela zione al contenuto dei 11 negozi inter partes (cfr. Cass. n. 18509/2008), si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. 
Ne consegue che tale acce rtamento è censu rabile in sede di legittimità soltanto per viz io di motivazione (Cass. n. 164 6/2014), soltanto nel caso in cui la motivazione st essa risulti tal mente inadeguata da non consentire di ricost ruire l'iter logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negozial e un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche (tra le tante, Cass. n. 26683, n. 18375 e n. 1754 del 2006). Con la precisazione che il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall'esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito, e qual e risulta dalla stessa sente nza impugnat a, emerga la to tale obliterazione di elementi che po trebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il ### ice al suo convincimento (Cass. 13054/2014), ipotesi che nel caso di specie non ricorre. Donde la inammissibilità del motivo.  3. Al rige tto de l ricorso consegue, oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dall a controparte, la declaratoria della sussisten za dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).  P. Q. M.  La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 7.700 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; - ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, 12 ad opera della ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 19 marzo 2025, nella camera di consiglio 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Gianniti Pasquale

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 648/2025 del 01-12-2025

... saremmo di fronte alla costituzione in giudizio di un falsus procurator, privo di potere. Richiamando l'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. ord. 24329/2024) in base al quale “la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016). Nell'ipotesi in cui la notifica dell'atto sia avvenuta mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge ma abbia un collegamento con il destinatario, così da rendere possibile che esso, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario, essa deve essere considerata nulla, e, dunque, sanata dalla costituzione del convenuto (Cass. n. 621/2008; Cass. n. 10495/2004).” le eccezioni preliminari (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ### in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1166 /2024 R.G. 
OGGETTO: responsabilità aquiliana-risarcimento danni da sinistro stradale vertente tra ### nato a #### il ### (C.F.: ###) ed ivi residente ###, domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'Avv. ### giusto mandato in calce all'atto di citazione, -attore
E ### nata a ####, in data ### (C.F.: ###) ed ivi residente ###; -convenuta contumace
A.I.S. - ###.A. P. IVA ###, corrente in ### in Via della ### n 374, società rappresentante per la gestione dei sinistri in ### della ### de ### S.A. ### e di ### (###, in persona del Suo procuratore speciale, Dott. ### in virtù dei poteri conferitigli con procura per atti del ### in ### 20.105, atto n. 8.119 del 13/12/20022, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. ### che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione, -convenuto
Conclusioni delle parti: Attore: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare responsabile della collisione per cui è causa il #### conducente dell'autovettura di proprietà della ###ra #### targata ### dichiarare tenuti e condannare i convenuti, compagnia ### S.A. e la Sig.ra ### n.q. di proprietaria dell'autovettura ### targata ### veicolo danneggiante, in solido tra loro a risarcire i danni non patrimoniali subiti dal ricorrente in conseguenza del sinistro per cui è causa; per l'effetto, condannare i suddetti convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di €. 77.268,75 a titolo di danno non patrimoniale subito dal #### in conseguenza del sinistro del 07.11.2021, oltre ancora all'assistenza stragiudiziale prestata (€. 1.500,00), oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo; vinte le spese da distrarre in favore dei procuratori antistatari. 
Convenuto: ### il Tribunale preliminarmente ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, essendo stata citata in giudizio la ### S.A. in proprio, e non anche la AIS - ### S.a., per conto di ### de ### S.A., il tutto con necessità di ogni conseguente e/o relativa statuizione; preliminarmente ancora, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della (citata in giudizio) ### S.A, con necessità di ogni conseguente statuizione, ivi compresa la dichiarazione di inammissibilità, e/o improcedibilità e/o improponibilità delle domande attrici tutte, così come proposte e, in subordine, ma sempre preliminarmente, e senza recesso, la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ed ancora, in ulteriore subordine, e sempre senza recesso alcuno da quanto precede, l'infondatezza delle stesse nei confronti della ### S.A. in proprio. Preliminarmente ancora, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della AIS - ### S.a., per conto di ### de ### S.A, atteso che, essendo stati accertati (a seguito di relazione medico-legale eseguita), postumi permanenti nella misura dell'8%, nella fattispecie per cui è procedimento, opera la normativa di cui al c.d. “indennizzo diretto” (postumi inferiori al 9%), con conseguente provata carenza di legittimazione passiva dell'odierna comparente, e comunque di improponibilità e/o improcedibilità nei suoi confronti, delle domande attrici, tutte così come formulate. Preliminarmente, ancora, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande, così come formulate, per mancata allegazione di alcun danno differenziale risarcibile, con ogni relativa e/o conseguente statuizione di legge. In subordine, senza recesso, nel merito delle domande attrici, rigettarle, perché infondate in fatto ed in diritto, e, comunque, carenti di prova. In ulteriore subordine, e sempre senza recesso, ridurle nei limiti del giusto e/o del provato e, comunque, eliminarle e/o ridurle, occorrendo anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 1227 c.c., attesa la responsabilità, e la certa concorsualità dell'attore nella determinazione dell'evento per cui è causa, così come verificatosi, il tutto con necessità di ogni conseguente e/o relativa statuizione; vinte le spese. 
OMISSISS MOTIVI DELLA DECISIONE ### agisce in giudizio al fine di ottenere il ristoro integrale del danno non patrimoniale subito in occasione del sinistro occorso in ### in data ###. 
Afferma che, quel giorno, intorno alle ore 12.45, mentre percorreva una strada senza denominazione della contrada ### rimaneva coinvolto in un sinistro stradale causato dall'autovettura ### targata ### di proprietà della ###ra ### e nell'occasione condotta da #### lesivo si sarebbe verificato per la condotta colposa posta in essere dal ### il quale, dopo aver percorso, con senso di marcia vietato, una via perpendicolare a quella percorsa dall'### giunto all'incrocio, avrebbe posto in essere una manovra di svolta a sinistra, così invadendo la corsia di marcia dell'attore ed impattando, con la parte anteriore destra con la parte anteriore del motociclo condotto dall'### provocandone la caduta a terra. 
Dunque, ritenendo che la responsabilità del sinistro vada integralmente imputata al conducente del veicolo danneggiante, il quale, peraltro, avrebbe a tal uopo sottoscritto il modello di constatazione amichevole, chiede il ristoro del danno biologico riportato, quantificato pari ad € 77.268,75, oltre le spese legali per la fase stragiudiziale, tenuto conto dell'invalidità permanente riportata, pari al 14% ed all'invalidità temporanea assoluta pari a giorni 40, dell'invalidità temporanea relativa al 75% di giorni 35, al 50% di giorni 30 ed al 25% di giorni 40. 
Nella contumacia del convenuto ### proprietario del veicolo danneggiante, si è costituita la compagnia assicurativa A.I.S. - ### S.A. eccependo preliminarmente la nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto eseguita nei confronti della convenuta in proprio piuttosto che, correttamente, nella qualità di rappresentante in ### della ### de ### S.A e di ###. 
Sempre in via preliminare ha eccepito il difetto di legittimazione passiva ritenendo che il sinistro rientri tra quelli di cui al c.d. “indennizzo diretto” e, comunque, l'inammissibilità ed infondatezza della domanda risarcitoria per avvenuto ristoro da parte di istituti che gestiscono ### sociali obbligatorie. 
Contestata infine la sussistenza del nesso causale tra la dinamica del sinistro e le lesioni lamentate, contestata altresì l'esistenza stessa del sinistro e la dedotta responsabilità in capo al proprio assicurato, ha chiesto il rigetto dell'azione o, comunque, la rideterminazione e riduzione del lamentato danno. 
Il procedimento, ammessa la documentazione allegata dalle parti, è stato istruito attraverso l'assunzione delle prove orali, per come articolate dalle parti ed ammesse con ordinanza del 14 gennaio 2025, nonché l'accertamento medico legale volto a verificare le lesioni riportate dall'attore. 
Chiusa la fase istruttoria, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.  ******* 
Le domande avanzate dall'attore sono fondate e meritano di essere accolte nei limiti di seguito esposti. 
Sulle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta Del tutto infondata è l'eccepita nullità della notifica dell'atto di citazione: parte convenuta, correttamente, evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva in proprio, trattandosi di società terza, incaricata da altri, della gestione dei propri sinistri. 
Tuttavia, la costituzione in giudizio di A.I.S. - ### S.A. è avvenuta proprio nella qualità di società rappresentante per la gestione dei sinistri in ### della ### de ### S.A. ### e di ### (###, come peraltro viene specificatamente indicato anche nella procura conferita al difensore; dunque l'atto ha perfettamente raggiunto lo scopo, tenuto conto che, ragionando a contrario, saremmo di fronte alla costituzione in giudizio di un falsus procurator, privo di potere. 
Richiamando l'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. ord. 24329/2024) in base al quale “la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016). 
Nell'ipotesi in cui la notifica dell'atto sia avvenuta mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge ma abbia un collegamento con il destinatario, così da rendere possibile che esso, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario, essa deve essere considerata nulla, e, dunque, sanata dalla costituzione del convenuto (Cass. n. 621/2008; Cass. n. 10495/2004).” le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta vanno integralmente rigettate. 
Passando dunque al merito della vicenda oggetto di controversia, dalle prove orali assunte è emersa prova chiara della dinamica del sinistro, per come descritta dall'attore: il teste ### ha confermato che “l'autovettura proveniva in senso contrario di marcia e. giunta all'incrocio ha impattato la moto sul lato destro.” Anche il teste ### giunto sui luoghi a seguito del sinistro, ha confermato la presenza dell'autovettura e del motociclo nel punto descritto in citazione. 
Ad ogni modo, proprio per l'estraneità del teste ### non legato da alcun vincolo all'attore, e testimone oculare dell'impatto, le dichiarazioni rese appaiono genuine ed idonee a fornire prova inconfutabile della dinamica e dell'effettiva verificazione del sinistro. 
Sempre con riguardo al sinistro stesso ed all'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine alla sua verificazione alla luce del contenuto del verbale redatto dal dott. ### medico addetto al ### dell'### di ### del ### va rilevato innanzitutto che lo stesso teste ha testualmente riferito che “ confermo l'articolato precisando che, pur non ricordando l'episodio specifico, ciò che verbalizzo è quello che mi dichiara il paziente all'atto dell'ingresso in sala visite. (….) ripeto che non ricordo l'episodio e posso solo riferire cosa abitualmente accade.” Dunque, tenuto conto che le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, c.c., alla luce delle dichiarazioni rese dal refertante, escusso all'udienza del 12 marzo 2025, il contenuto del suddetto verbale si ritiene superato e sconfessato da quanto riferito dal teste ### Acclarata la veridicità del sinistro, in punto alla responsabilità dell'evento, la stessa va integralmente imputata al veicolo danneggiante: risulta infatti confermata la violazione, da parte del veicolo danneggiante, della primaria regola di condotta (guida contromano), integrando così una ipotesi di circostanza imprevista ed imprevedibile da parte dell'### che lo esonera da ogni responsabilità. 
Viene pertanto accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro oggetto di lite. 
Stabilita l'esatta dinamica del sinistro e, conseguentemente, l'imputabilità dello stesso, con riferimento al danno riportato dall'attore il procedimento è stato istruito attraverso la consulenza medico legale all'esito della quale il nominato ctu ha accertato la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento descritto in atti e le lesioni riscontrate sulla persona del danneggiato. 
Ha inoltre stabilito che, a cagione di tali lesioni l'### ha riportato un danno biologico pari all'8% (otto per cento) ed un danno biologico temporaneo di complessivi 90 giorni (ITT è quantificabile in giorni 30; ITP gg 20 al 75%, gg 20 al 50% e gg 20 al 25%). 
Ha infine verificato che le spese mediche congrue ed ammissibili ammontano ad euro 504,00. 
Le risultanze dell'accertamento peritale, scevre da vizi logico giuridici, sono state implicitamente condivise dalle parti in causa che non hanno formulato alcuna osservazione. 
Sulla scorta di tali emergenze processuali, applicando alle percentuali invalidanti stabilite dal ctu gli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, di cui all'art. 139 del codice delle ### (d. lgs. 209/2005) aggiornati alla data del sinistro, si accerta e dichiara che l'attore ### ha riportato un danno biologico quantificato pari ad € 15.434,76 e, precisamente, € 12.585,36 per danno da invalidità permanente ed € 2.849,40 per danno da invalidità temporanea. 
Non può invece riconoscersi alcun ristoro a titolo di danno morale, non sussistendo alcun elemento, neppure di natura indiziaria, che dimostri quest'ulteriore lesione al bene della vita, in termini di sofferenza e turbamento oltre l'ordinario patimento insito in una lesione fisica. 
Stabilito dunque il complessivo danno subito dall'attore e, considerato che lo stesso ha già ricevuto dall'### per l'invalidità temporanea, il complessivo importo di € 2.518,00, gli odierni convenuti, in solido tra loro, l'uno quale danneggiante e l'altro quale società rappresentante in ### della ### de ### S.A e di ### vanno condannati al pagamento, in favore dell'attore, del residuo importo a titolo di ristoro integrale del danno non patrimoniale subito, pari ad € 12.916,76, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. 
All'attore vanno altresì rimborsare le spese mediche nella misura di € 504,00. 
Non può invece trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali stragiudiziali: per orientamento univoco della S.C. infatti: “in caso di sinistro stradale, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio; b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale. (cfr. Cass. 9849/2025). 
Nel caso specifico, premesso che agli atti vi è solo una nota pro forma, assolutamente inidonea a dimostrare l'avvenuto esborso, tutta l'attività stragiudiziale documentata è strettamente connessa a quella giudiziale e, dunque, la chiesta liquidazione costituisce una duplicazione delle voci delle spese legali. 
All'accoglimento delle domande segue la condanna dei convenuti alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore. 
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.  P. Q. M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, nella causa n. 1166 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di proprietà della convenuta ### nella causazione del sinistro occorso in data ###; per l'effetto, condanna i convenuti in solido, ### n.q. di proprietaria dell'autovettura ### targata ### veicolo danneggiante, e A.I.S. - #### S.A., quale società rappresentante in ### della ### de ### S.A e di ### a risarcire il danno non patrimoniale subite da ### quantificato, al netto delle somme già liquidate dall'### in € 12.916,76, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo; condanna i convenuti in solido e ciascuno per il proprio titolo a rimborsare all'attore le spese mediche, quantificate pari ad € 504,00; condanna i convenuti in solido e ciascuno per il proprio titolo a rifondere all'attore le spese di lite, quantificate pari ad € 786,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi di procuratore (€ 700,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisionale); oltre spese forfettarie ed oneri di legge; il tutto distratto in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari; pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di ctu; Così deciso in ### in data ### Il Giudice Dott.ssa ### presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal ### della Giustizia 21/02/2011 n. 44.  

causa n. 1166/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Filippetta Signorello

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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 1327/2019 del 07-05-2019

... né con essa concordate: egli avrebbe operato come falsus procurator, con conseguente applicabilità dell'art. 1398 c.c. alle obbligazioni dallo stesso assunte, da considerarsi prive di effetti giuridici nei confronti di essa convenuta. All'udienza del 14.01.2016 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo #### il quale si costituiva in giudizio domandando, in principalità, il rigetto delle domande svolte dalla convenuta nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto; e in via riconvenzionale la condanna di ### al pagamento della somma di € 11.741,54, a titolo di compensi professionali residui per prestazioni eseguite in suo favore e non previste dal disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti. Infine, il terzo intervenuto formulava domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno per le affermazioni offensive contenute nella comparsa di risposta e in ordine alle quali veniva altresì formulata istanza di cancellazione. In particolare, il #### evidenziava che la convenuta avrebbe già esercitato il diritto di recedere dal contratto di prestazione d'opera, con la conseguenza che non potrebbe (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRESCIA ### nella persona del giudice monocratico dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13718/2015 del ruolo generale ### e promossa ### D ### in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ### con il patrocinio dell'avv. ### del ### di ##### con il patrocinio degli avv.ti ### e ### del ### di #### Con la chiamata in causa di #### con il patrocinio degli avv.ti ### e ### del ### di ### Causa trattenuta in decisione all'udienza del 07 febbraio 2019 sulle conclusioni di cui al verbale. 
Registrato il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 ### atto di citazione ritualmente notificato, la società ### D ### conveniva in giudizio ### chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore della somma di € 62.043,81 di cui alla fattura n. 211 del 31.12.2013. 
A sostegno della propria domanda, la società attrice deduceva di aver eseguito una serie di opere edili di ampliamento di un fabbricato residenziale con realizzazione di una nuova unità abitativa, commissionate dalla convenuta e oggetto dei contratti di appalto del 06.04.2012 e del 15.10.2012, oltre che dell'accordo scritto del 22.03.2013. Esponeva i corrispettivi ad essa spettanti per le opere realizzate, come risultanti dai computi metrici e dalle fatture, lamentando il mancato pagamento del saldo finale di cui alla fattura n. 211/2013 e affermando pertanto di vantare un credito per il relativo importo nei confronti di ### La convenuta ### si costituiva in giudizio, dichiarando di voler chiamare in causa il terzo #### Con la comparsa di costituzione e risposta la convenuta chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande formulate da parte attrice nel proprio atto introduttivo, in quanto infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale domandava l'accertamento e la declaratoria di illegittimità delle opere eseguite dall'appaltatrice non previste nei contratti di appalto stipulati tra le parti e, per l'effetto, la condanna di ### D ### alla ripetizione della somma indebitamente percepita per tali opere, pari ad € 83.502,70. 
La convenuta chiedeva inoltre di accertare la responsabilità da inadempimento di ### D ### con conseguente condanna della predetta società attrice alla eliminazione dei vizi riscontrati, ovvero a corrispondere la somma necessaria per la loro eliminazione, nonché al pagamento della penale da ritardo per l'importo di € 59.000,00, oltre che al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa in € 50.000,00. 
Registrato il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25
In subordine, previo accertamento della responsabilità per inadempimento in capo a parte attrice, domandava la condanna della stessa alla riduzione del prezzo delle opere eseguite, nella misura determinata in corso di causa. 
Quanto al terzo chiamato #### la convenuta formulava domanda di accertamento della sua responsabilità contrattuale da inadempimento, la conseguente declaratoria di risoluzione del contratto d'opera concluso in data ### per fatto e colpa del predetto ### con condanna dello stesso alla restituzione delle somme indebitamente percepite per l'ammontare di € 22.000,00, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa in € 30.000,00. Chiedeva infine l'accertamento del difetto di rappresentanza in capo al terzo chiamato #### in relazione all'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto opere realizzate da ### D ### ma non autorizzate dalla committenza, dichiarando tale attività priva di effetti giuridici in capo ad essa convenuta. 
A sostegno delle proprie domande, quanto ai rapporti con la società ### D ### la convenuta ### deduceva di aver stipulato con l'attrice contratti di appalto per l'esecuzione di opere di ampliamento di un fabbricato residenziale e di realizzazione di una nuova unità abitativa. Sosteneva che l'appaltatrice avesse realizzato opere non previste nei suddetti contratti di appalto, in assenza della necessaria autorizzazione scritta da parte di essa committente; contestava dunque di essere tenuta a corrispondere i relativi corrispettivi, il cui pagamento avrebbe costituito un indebito oggettivo, formulando di conseguenza domanda di ripetizione delle relative somme ex art. 2033 c.c.. 
Allegava inoltre ritardi dell'appaltatrice nella consegna delle opere, nonché la presenza di vizi e difetti nelle stesse: tali circostanze, da un lato, ai sensi dell'art. 1460 c.c. avrebbero giustificato il rifiuto di essa committente di pagare il saldo alla società appaltatrice; dall'altro, venivano poste a fondamento della domanda di condanna della ### D ### al pagamento della penale contrattualmente prevista per il ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 ritardo, nonché di eliminazione dei vizi o corresponsione della somma necessaria a emendarli, oltre che di risarcimento dell'ulteriore danno, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c.. 
Quanto ai rapporti con il #### parte convenuta evidenziava di aver stipulato con lui un contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto la progettazione e la direzione lavori relativi alla realizzazione del fabbricato sopra citato; sosteneva che lo stesso si sarebbe reso responsabile di plurimi inadempimenti, elencati nell'atto di citazione e posti a fondamento delle domande di risoluzione, restituzione e risarcimento sopra richiamate.  ### rappresentava inoltre che il #### avrebbe approvato opere non autorizzate dalla committenza, né con essa concordate: egli avrebbe operato come falsus procurator, con conseguente applicabilità dell'art. 1398 c.c. alle obbligazioni dallo stesso assunte, da considerarsi prive di effetti giuridici nei confronti di essa convenuta. 
All'udienza del 14.01.2016 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo #### il quale si costituiva in giudizio domandando, in principalità, il rigetto delle domande svolte dalla convenuta nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto; e in via riconvenzionale la condanna di ### al pagamento della somma di € 11.741,54, a titolo di compensi professionali residui per prestazioni eseguite in suo favore e non previste dal disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti. Infine, il terzo intervenuto formulava domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno per le affermazioni offensive contenute nella comparsa di risposta e in ordine alle quali veniva altresì formulata istanza di cancellazione. 
In particolare, il #### evidenziava che la convenuta avrebbe già esercitato il diritto di recedere dal contratto di prestazione d'opera, con la conseguenza che non potrebbe esserne pronunciata la risoluzione e che ### sarebbe tenuta al pagamento delle prestazioni professionali eseguite in suo favore ai sensi dell'art. 2237 c.c..  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 #### sosteneva inoltre di aver svolto in modo diligente l'incarico affidatogli, recependo le varianti e modifiche al progetto iniziale che venivano ordinate dalla convenuta, o comunque dalla stessa accettate per fatti concludenti, così che egli non avrebbe agito come falsus procurator. Evidenziava infine di vantare un credito nei confronti della convenuta dell'ammontare di € 11.741,54, in quanto ### avrebbe pagato solo in parte il corrispettivo di € 22.000,00 previsto nel disciplinare di incarico dell'aprile 2011, cui avrebbero dovuto aggiungersi i compensi per le attività professionali svolte e non comprese nel predetto disciplinare. 
Venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.. 
Con ordinanza del 27.10.2016, questo Giudice - ritenuto opportuno esperire CTU al fine di “1) Descrivere sulla scorta dei documenti contrattuali prodotti quali opere avrebbero dovuto essere realizzate; 2) ### l'esecuzione di dette opere; 3) ### l'esecuzione di opere non richieste né ratificate dalla ### con atto scritto; 4) ### se dette opere fossero o meno necessarie per l'esecuzione dell'opera; 5) ### il costo di dette; 6) ### la sussistenza dei vizi lamentati; 7) Indicare se detti vizi possano essere addebitati anche al terzo chiamato; 8) ### il costo per la loro eliminazione o, qualora ciò non fosse possibile, determinare il minor valore dell'opera; 9) Determinare l'eventuale credito dell'attrice” - nominava CTU l'#### All'esito della ### veniva ammessa la prova per testi in relazione al capitolo 10), paragrafo 2 (limitatamente al tetto) della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c. di parte attrice e all'udienza del 04.12.2017 aveva luogo l'audizione del sig. ### e del sig. ### La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 07.02.2019 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.  MOTIVI DELLA DECISIONE I rapporti tra l'attrice ### D ### e la convenuta ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 1. Nel corso del giudizio è emerso che la società attrice e la convenuta avevano stipulato due contratti d'appalto, relativi all'ampliamento di un fabbricato residenziale con formazione di una nuova unità abitativa: il primo, del 06.04.2012, aveva ad oggetto la realizzazione opere strutturali e di finitura esterna di facciata (doc. 1 parte attrice); il secondo, del 15.10.2012, riguardava il completamento delle opere edili (doc. 10 parte attrice). Era seguita una ulteriore tranche di lavori inerenti alle sistemazioni esterne senza contratto d'appalto, ma ratificata con atto scritto del 22.03.2013 (doc. 14 parte attrice).  ### D ### ha allegato il mancato pagamento del saldo dei lavori di cui alla fattura n. 211 del 31.12.2013 da parte della convenuta (circostanza dalla stessa non contestata), che, per parte sua, ha lamentato la realizzazione di plurime opere extra contratto, non concordate né autorizzate dalla committenza con atto scritto, contrariamente a quanto previsto nel contratto di appalto del 06.04.2012.  ### la prospettazione di ### la società appaltatrice e il ### dei #### avrebbero dunque illegittimamente formato i relativi computi metrici e ### D ### avrebbe così conseguito dei pagamenti non dovuti (in quanto attinenti ad opere non previste) per l'ammontare di € 83.502,70, di cui è stata chiesta la ripetizione. 
La domanda di ripetizione dell'indebito non merita accoglimento e i pagamenti per le opere extra contratto risultano dovuti, seppur nei limiti e per gli importi di seguito precisati.  1.1. Nelle proprie conclusioni il CTU ha precisato che “alcune opere eseguite per totali € 21.403,92 erano extracontrattuali ma comunque necessarie per la corretta esecuzione dell'opera anche in funzione della vicinanza della limitrofa porzione immobiliare abitata”. 
In tema di varianti necessarie, la giurisprudenza ha chiarito che l'art. 1660 c.c. deve essere interpretato nel senso che “le variazioni non previste nel progetto, ove strettamente necessarie per la realizzazione dell'opera, possono essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente ma, in tal caso, ove manchi l'accordo tra le parti, spetta al giudice accertarne la necessità e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti” (Cass. ### sez. II, n. 10891/2017). Tale conclusione si giustifica in quanto l'appaltatore assume nei confronti del committente una obbligazione di risultato ed è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, con la diligenza qualificata di cui all'art.  1176, II comma, c.c.. Egli deve dunque osservare i criteri generali della tecnica e verificare la bontà del progetto e delle istruzioni che gli vengono impartite dal committente, se del caso apportando varianti che appaiono necessarie affinché l'opera sia effettivamente realizzata a regola d'arte: diversamente egli, attenendosi pedissequamente alle indicazioni ricevute eventualmente erronee, potrebbe incorrere in responsabilità nei confronti del committente medesimo per i vizi da queste derivanti. 
Stante la ratio di tutela dell'appaltatore sottesa all'interpretazione dell'art. 1660 c.c. appena richiamata, in base al principio di interpretazione del contratto secondo buona fede si deve escludere che le clausole dell'appalto 06.04.2012 in ordine all'autorizzazione scritta delle varianti (art. 5 contratto e punto 2 delle disposizioni del computo allegato) non possano considerarsi riferite a quelle necessarie per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, bensì a quelle non indispensabili. 
Alla luce dei rilievi del CTU e delle considerazioni che precedono, si deve dunque concludere che le opere extra-contratto, necessarie per la corretta realizzazione dell'opera, sono state poste in essere legittimamente dall'impresa appaltatrice. La circostanza che esse siano state realizzate senza previa autorizzazione o comunque ratifica scritta della committente appare dunque irrilevante; così come non appare necessario approfondire l'esistenza di un consenso espresso verbalmente o per fatti concludenti da parte della ### posto che la giurisprudenza cui si ritiene di aderire, come già evidenziato, ammette che le varianti necessarie possano essere realizzate dall'appaltatore senza preventiva autorizzazione del committente, scritta o orale che sia. 
Gli importi relativi alle opere extra contratto necessarie sono pertanto dovute dalla convenuta e il loro pagamento non costituisce un indebito.  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 1.2. Diversa considerazione merita la variante relativa alla realizzazione del tetto in legno lamellare, anziché in laterocemento: il CTU ha evidenziato come tale variante non fosse necessaria e abbia comportato una differenza di prezzo pari a € 2.500,00. 
Sul punto sono stati escussi i due testimoni ### e ### entrambi collaboratori della ### D ### all'epoca della realizzazione delle opere: il primo ha dichiarato di essere stato autorizzato verbalmente alla realizzazione del tetto in legno lamellare sia dalla committente ### (alla quale era stato sottoposto un preventivo) sia dal ### dei ### il secondo ha dichiarato di essere stato incaricato di eseguire il lavoro verbalmente, precisando che l'ordine gli era stato dato dal #### e che la committente era presente alla realizzazione del tetto e non aveva mosso contestazioni. 
Le testimonianze in questione, tuttavia, devono essere dichiarate d'ufficio inammissibili ex art.  2725, II comma, c.c., in quanto tese a dimostrare il perfezionamento di un accordo in relazione al quale le parti hanno previsto il requisito della forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1352 c.c.. In tali casi, il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità è pacificamente consentito dalla giurisprudenza, dal momento che i limiti alla prova testimoniale stabiliti dal citato art. 2725, II comma, c.c. risultano dettati da ragioni di ordine pubblico. 
In particolare, nell'appalto del 06.04.2012, cui la variante del tetto deve ritenersi riconducibile (la copertura dell'edificio costituisce infatti un'opera di natura strutturale e risulta richiamata nel capitolato - doc. 2 attrice), è stabilito che “eventuali nuovi prezzi dovranno essere preventivamente concordati con la direzione lavori e con la parte committente ed approvati per iscritto” (art. 5 contratto) e “l'esecuzione, la modalità e le categorie di lavoro non contemplate nel presente computo saranno oggetto di nuova analisi ed offerta, il tutto da autorizzarsi per iscritto con la parte committente e la ### lavori e comunque prima dell'inizio di ogni nuova lavorazione” (punto 2 delle Disposizioni del computo allegato al contratto).  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25
Atteso che le clausole contrattuali devono essere interpretate “nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, il requisito di forma stabilito dalle parti per le varianti non può essere inteso come richiesto ad probationem: in tal caso, le previsioni contrattuali richiamate risulterebbero meramente ripetitive di quanto già stabilito a livello normativo dall'art. 1659, II comma, c.c. e, dunque, prive di qualsivoglia utilità. Appare ragionevole ritenere che le parti abbiano voluto imporre la forma scritta ai fini della validità (e non solo della prova) degli accordi relativi alle varianti non necessarie. 
Ne discende che la prova testimoniale sul punto è inammissibile e le deposizioni dei testi non devono essere tenute in considerazione. In giudizio non è stata fornita la prova scritta dell'accordo, con la conseguenza che non possono essere posti a carico della convenuta i maggiori costi derivanti dalla variante realizzata.  1.3. Tenuto conto che l'ammontare complessivo dei lavori (comprensivo delle opere contrattuali e di quella extra, necessarie e non) come revisionato dal CTU facendo riferimento al prezziario delle opere edili della provincia di ### in vigore nel marzo 2012 (p. 14 CTU) è pari a € 197.018,89; che la convenuta risulta aver corrisposto acconti per la somma di € 186.500,00; che alla stessa non possono essere addebitati i maggiori costi per la realizzazione del tetto in legno lamellare (pari a € 2.500,00), la società attrice ### D ### risulta creditrice nei confronti della convenuta dell'importo residuo di € 8.018,89 (€ 197.018,89 - € 186.500,00 - € 2.500,00 = € 8.018,89).  ### determinazione dei rapporti di dare e avere tra le parti impone tuttavia di esaminare le doglianze espresse dalla convenuta circa asseriti inadempimenti della società appaltatrice, peraltro oggetto di eccezione ex art. 1460 c.c..  2. In primo luogo la convenuta ha lamentato che le opere promesse non sarebbero state eseguite dalla società appaltatrice entro il termine convenuto. Ciò, da un lato, ai sensi dell'art. 1460 c.c., avrebbe giustificato il mancato pagamento del saldo da parte della ### dall'altro, imporrebbe la condanna ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 della parte attrice al pagamento in favore di essa convenuta della penale da ritardo prevista nel contratto del 06.04.2012.  2.1. Quanto ai termini, il contratto di appalto del 06.04.2012 fissava l'inizio dei lavori in data ### e la loro conclusione il ###, prevedendo una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna. I lavori in concreto avevano inizio il ###, data di presentazione della denuncia di inizio lavori ai competenti uffici da parte della committenza (doc. 8 terzo chiamato), con un ritardo di ventuno giorni rispetto a quanto contrattualmente stabilito. Trattasi di ritardo non imputabile all'impresa appaltatrice, estranea all'esecuzione degli adempimenti burocratici necessari per poter intraprendere i lavori. 
Il contratto di appalto del 15.10.2012 nulla statuiva in ordine all'inizio dei lavori, da concludersi entro il ###. Nessuna penale era prevista. 
Infine, l'accordo del 22.03.2013, non indicava alcun termine per la conclusione dei lavori, né alcuna penale per il ritardo.  ### ha chiarito che “i lavori commissionati risultano ultimati”.  2.2. Come noto, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta a giustificazione del mancato pagamento del saldo delle opere realizzate comporta che sia “il creditore che agisce in giudizio a dover provare il proprio adempimento, mentre al debitore eccipiente basterà allegare l'inadempimento della controparte” (Cass. ### sez. I, n. 12501/2015). 
Sul punto, parte attrice si è limitata ad allegare di aver terminato i lavori secondo i tempi stabiliti dalle parti. 
Tuttavia, atteso che ad oggi, a prescindere da eventuali pregressi ritardi, le opere risultano completate, la convenuta non potrà rifiutare ex art. 1460 c.c. il pagamento di eventuali crediti residui accertati in questa sede a favore di parte attrice.  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 2.3. Quanto alla penale da ritardo, come anticipato essa risulta prevista solo dal contratto del 06.04.2012 e, in mancanza di apposita pattuizione, non appare estensibile agli accordi successivi, aventi ad oggetto opere diverse. 
Al fine di decidere sulla domanda di condanna al pagamento della penale, il ritardo deve dunque essere accertato esclusivamente in relazione alle opere strutturali e di finitura esterna di facciata dell'immobile. 
Conformemente ai consolidati principi in tema di onere della prova, la parte che invoca il pagamento della penale può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte (in questo caso il ritardo); è il debitore, che, per contro, per evitare la condanna è tenuto a dimostrare il proprio esatto adempimento (cfr. Cass. ### S.U., n. 13533/2001). 
A fronte della contestazione del ritardo da parte della committente, come già evidenziato la società appaltatrice si è limitata a dichiarare di aver concluso i lavori nei tempi contrattualmente previsti, sostenendo che, se le opere di cui al primo contratto non fossero state già concluse, ### non avrebbe stipulato il secondo appalto del 15.10.2012. 
Trattasi di circostanza che non appare tuttavia indicativa in modo univoco della effettiva conclusione delle prima tranche di lavori strutturali riferibili all'appalto del 06.04.2012 e pertanto risulta inidonea a fondare una presunzione in tal senso. La società appaltatrice non ha dunque dimostrato di aver effettivamente concluso le opere del primo appalto entro il termine del 30.09.2012. 
Quanto alla durata del ritardo, in assenza di prove di segno diverso da parte dell'appaltatrice, è possibile fare riferimento all'“### unico di collaudo statico” relativo alle opere strutturali (doc. 12 terzo chiamato), nel quale si attesta che il “02/05/2013 l'edificio risultava completato in ogni sua parte”. 
Il ritardo, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, si è dunque complessivamente protratto dal 01.10.2012 al 02.05.2013; da tale periodo devono essere detratti ventuno giorni di ritardo ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 non ascrivibili all'appaltatrice, bensì alla tardiva presentazione della denuncia di inizio lavori, già sopra evidenziata. ### effettivamente imputabile a ### D ### ha avuto dunque una durata globale di 192 giorni (213 - 21 di ritardo imputabile alla committenza). 
Alla luce di quanto precede, ### D ### è tenuta a corrispondere a ### a titolo di penale contrattualmente prevista dall'appalto del 06.04.2012, la somma di € 9.600,00 (€50,00 x 192 giorni).  3. In secondo luogo, la convenuta ha lamentato che le opere realizzate sarebbero affette da vizi e difetti. 
Sul punto la CTU ha rilevato che “si è verificata l'effettiva presenza di vizi e difetti che tuttavia non comporta un minor valore dell'immobile, infatti per la riparazione e sistemazione degli stessi si stima un importo pari a € 3.300,00”; i difetti in questione sono stati definiti “minimi meramente esecutivi”.  3.1. Detti vizi sono stati posti a fondamento di una eccezione di inadempimento da parte della convenuta, asseritamente legittimata a rifiutarsi di adempiere l'obbligazione di pagamento relativa al saldo delle opere proprio in virtù dei difetti riscontrati. 
Come noto, “il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art.  1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c.” (Cass. ### sez. III, 22626/2016).  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25
Nella vicenda ora in esame detta eccezione risulta infondata e contraria a buona fede, atteso che, come evidenziato nella ### i vizi riscontrati appaiono minimi, facilmente emendabili con costi contenuti, in particolare se rapportati al valore complessivo delle opere realizzate dall'appaltatrice. 
Si ritiene dunque che ### non possa invocare i vizi in questione a giustificazione del mancato pagamento del saldo in favore dell'attrice.  3.2. Sotto altro profilo, in relazione ai vizi parte convenuta ha azionato in questa sede la garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., chiedendone l'eliminazione da parte dell'appaltatrice o la condanna della stessa a corrispondere la somma necessaria a tal fine. 
Sul punto l'attrice ### D ### ha obiettato che la denuncia dei difetti sarebbe tardiva e che, pertanto, la controparte sarebbe decaduta dalla garanzia. A sostegno di tale assunto, ha allegato di aver concluso i lavori già nel luglio 2013 e che da allora l'immobile sarebbe abitato da ### la quale mai avrebbe sollevato doglianze circa la regolarità dell'esecuzione delle opere; ha evidenziato inoltre che l'odierno giudizio sarebbe stato introdotto oltre due anni dopo la consegna del bene, così alludendo inequivocabilmente all'intervenuta prescrizione del diritto di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c.. 
Si tratta di allegazione contestata dalla convenuta, che ha evidenziato come la società ### D ### avrebbe comunicato agli uffici comunali di aver ultimato i lavori in data ### (doc. 11 convenuta); come nel luglio 2013 l'unità residenziale fosse priva del certificato di agibilità; come l'opera non sia mai stata accettata o collaudata. Ha inoltre sottolineato di aver contestato tempestivamente all'appaltatrice le difformità e i vizi e che verso la metà del 2015 ### D ### sarebbe intervenuta a sistemare alcuni risvolti della guaina posata sulla terrazza (circostanza, quest'ultima, indimostrata e comunque contestata dall'attrice che, in ordine alle infiltrazioni ha dichiarato di essersi limitata a effettuare un intervento di rilevazione termografico, che non implica riconoscimento dei vizi).  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25
A proposito del doc. 11 citato, parte convenuta ha sottolineato come la data di ultimazione dei lavori “che la scrivente difesa contesta poiché unilateralmente dichiarata dall'appaltatore e non dimostrata - sia comunque solo riferita all'ultimazione dei lavori e non anche alla consegna delle opere”, sostenendo, in definitiva, che in mancanza di consegna, i termini di decadenza e prescrizione mai avrebbero cominciato a decorrere (p. 11 comparsa). 
In sintesi, vi è contrasto tra le parti in ordine all'avvenuta consegna dell'immobile, presupposto indefettibile per il decorso dei termini di cui all'art. 1667 c.c.. Tale norma, all'ultimo comma, stabilisce infatti che il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano trascorsi due anni dalla consegna. Quest'ultima costituisce un atto puramente materiale, che consiste nella messa a disposizione del bene a favore del committente. 
In tema di onere della prova sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “il committente che, ai sensi dell'art. 1667 cod. civ., agisca nei confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte; pertanto, qualora l'appaltatore eccepisca la prescrizione biennale del diritto di garanzia, la prova della data di consegna dell'opera, da cui il termine di garanzia decorre, incombe sul committente stesso e non sull'appaltatore” (Cass. ### sez. II, 14039/2007). 
Nella vicenda in esame, la committente, a fronte dell'eccezione di decadenza e prescrizione formulata dall'appaltatrice, ha allegato che l'opera non sarebbe mai stata consegnata. Tale circostanza risulta smentita dalla ### che ha attestato come “l'unità abitativa realizzata appare ultimata ed è attualmente abitata” (p. 9 CTU), ossia nella materiale disponibilità della committente. 
Ciò comporta che i termini di cui all'art. 1667 c.c. abbiano iniziato a decorrere. La convenuta non ha adempiuto l'onere di provare il preciso momento di avvenuta consegna (negando anzi che ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 questa fosse avvenuta), così non consentendo di valutare la tempestività delle asserite denunce dei vizi e non contrastando adeguatamente l'eccezione di prescrizione e decadenza formulata dalla convenuta, che merita dunque accoglimento. Si deve concludere che ### sia decaduta dalla garanzia per i vizi: la domanda di condannare la parte attrice alla loro eliminazione o alla corresponsione della somma necessaria a emendarli deve essere rigettata.  4. In relazione ai vizi e difetti la convenuta, oltre ad azionare la garanzia, ha altresì formulato domanda di risarcimento del danno da inadempimento, da ricondurre alla previsione di cui all'art.  1668, I comma, ultima parte, c.c..  ### risarcitoria, comunque riferibile alla responsabilità connessa alla garanzia per i vizi o le difformità dell'opera, è soggetta ai medesimi termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art.  1667 c.c. per la garanzia (Cass. ### sez. II, n. 20839/2017): alla luce delle osservazioni già svolte quanto alla mancata prova del momento di consegna dell'immobile, la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento, dal momento che la convenuta risulta decaduta dall'azione, comunque prescritta. 
In ogni caso, anche a prescindere da decadenza e prescrizione, la pretesa risarcitoria non avrebbe potuto trovare accoglimento, considerato che la convenuta non ha fornito la prova del pregiudizio asseritamente subito nemmeno nell'an. Oltre alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi, già coperte dalla garanzia non più azionabile, non è infatti dato comprendere quali siano gli ulteriori danni patrimoniali e non asseritamente patiti da ### né sul punto sono stati formulati capitoli di prova. Va inoltre evidenziato che il CTU ha escluso che i vizi e difetti riscontrati abbiano determinato un minor valore dell'immobile. 
A fronte di tali carenze probatorie non è ipotizzabile una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., dal momento che tale norma presuppone quantomeno che siano introdotte in giudizio le circostanze di fatto dalle quali poter dedurre, almeno in via presuntiva, l'esistenza del danno medesimo.  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25
La richiesta di risarcimento del danno da inadempimento deve pertanto essere rigettata.  5. In sintesi, la convenuta è tenuta a versare all'appaltatrice la somma di € 8.018,89, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02, decorrenti dal 01.02.2014 (giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della fattura n. 211/2013 relativa al saldo dei compensi dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs.  231/02) e sino alla domanda del 16.08.2015, per un importo complessivo pari a € 9.021,64. 
Per contro, l'appaltatrice è tenuta a corrispondere a ### la somma di € 9.600, 00 a titolo di penale (fino alla domanda su tale somma non sono maturati interessi, atteso che il credito risultava incerto e illiquido). 
Gli importi possono essere compensati e in questa sede l'attrice deve dunque essere condanna al pagamento in favore della committente della somma residua di €578,36 (€ 9600,00 - € 9.021,64), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. 
I rapporti tra la convenuta ### e il terzo chiamato #### 6. Quanto alle domande svolte dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato #### alla luce delle considerazioni svolte al precedente punto 1, deve in primo luogo essere evidenziata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di accertamento del difetto di rappresentanza il capo al predetto ### per l'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto le opere extra contratto, eseguite dall'appaltatrice e non autorizzate dalla committenza. La questione risulta pertanto assorbita. 
Invero, per quanto attiene alle varianti necessarie, la convenuta è tenuta al pagamento dei corrispettivi a favore dell'appaltatrice in virtù della previsione di cui all'art. 1660 c.c. e non certo in forza del fatto che dette opere sarebbero state autorizzate dal ### dei ### in veste di rappresentante della committenza (soltanto in tale secondo caso, accertato il difetto di rappresentanza, avrebbe potuto trovare accoglimento la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla convenuta).  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25
Quanto alla variante non necessaria relativa al tetto, si è già escluso che i maggiori costi possano essere addebitati a ### stante il difetto di sua autorizzazione scritta.  ### di un eventuale difetto di rappresentanza in capo al #### non produrrebbe dunque alcuna utilità pratica nella sfera giuridica della convenuta.  7. La convenuta ha formulato domanda di risoluzione del contratto di prestazione d'opera di cui al disciplinare di incarico del 21.04.2011 (doc. 3 convenuta) per asseriti inadempimenti del #### chiedendo la restituzione delle somme a questo versate in virtù di tale contratto. 
Il terzo chiamato ha obiettato che la risoluzione del contratto non potrebbe essere pronunciata, in quanto la convenuta avrebbe già esercitato il diritto di recesso da tale negozio ai sensi dell'art. 2237 c.c.. 
Per contro, nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1) ### ha sostenuto di aver inviato formale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. al #### (doc. 5 convenuta) e che, stante il perdurare dell'inadempimento, il contratto si sarebbe già risolto di diritto, con la conseguenza che in questa sede dovrebbe essere adottata una pronuncia di accertamento e dichiarazione dell'effetto risolutivo già prodottosi.  7.1. La questione merita una più precisa ricostruzione. 
Con comunicazione del 23.10.2013 la convenuta ha in effetti rivolto formale diffida ad adempiere nei confronti del professionista, invitandolo a presentare entro il ### variante postuma o variante di fine lavori presso i competenti uffici e, in mancanza, a ritenersi esonerato dall'incarico (doc. 5 convenuta). 
Ciò premesso, il terzo chiamato ha prodotto in giudizio documenti che attesterebbero la predisposizione della variante richiesta già in data ###; essa non risulta tuttavia depositata (doc.  14 terzo chiamato). #### a giustificazione della mancata presentazione della variante agli uffici comunali, ha allegato la circostanza che l'appaltatrice avrebbe rifiutato di sottoscrivere tale ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 documentazione, trattenendola presso di sé. Tali allegazioni risultano provate dalla comunicazione con la quale la ### intimava a ### D ### di sottoscrivere e depositare le varianti postume “così come predisposte dal ### dei Lavori” (doc. 16): dalla documentazione prodotta si evince dunque come l'inadempimento contestato al #### non possa considerarsi allo stesso imputabile e, di conseguenza, come non possa ritenersi prodotto l'effetto risolutivo ex art. 1454 c.c., in quanto il mancato deposito della documentazione è da ricondurre al fatto del terzo (### D ###. 
Agli atti è altresì presente il verbale di sopralluogo tecnico del 22.11.2013 (successivo allo spirare del termine di cui alla diffida ad adempiere) effettuato dal #### alla presenza della convenuta presso l'immobile oggetto dell'appalto (doc. 17 terzo chiamato): lo svolgimento di tale sopralluogo da parte del terzo chiamato fa ragionevolmente ritenere che il rapporto di prestazione d'opera tra le parti fosse proseguito nonostante la diffida e che, anche a voler considerare perfezionato l'effetto risolutivo, lo stesso sia stato oggetto di rinuncia da parte della ### (“il contraente che abbia intimato diffida ad adempiere, dichiarando espressamente che allo spirare del termine fissato, il contratto sarà risolto di diritto, può rinunciare, anche dopo la scadenza nel termine indicato nella stessa e anche attraverso comportamenti concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo” - Cass. ### sez. II, n. 9317/2016). 
Alla luce di quanto precede si deve escludere che il contratto si sia risolto di diritto. 
Agli atti è tuttavia presente una comunicazione della convenuta del 03.07.2014 (doc. 22 terzo chiamato) nella quale ### dichiarava al #### di aver “già revocato il mandato per non aver adempiuto correttamente l'incarico conferito e questo con più raccomandate e numerose mails”. 
Nei documenti prodotti non vi è traccia di tali precedenti comunicazioni, tuttavia dal tenore della missiva appare inequivocabile l'intento della convenuta di porre fine al rapporto con il #### e, dunque, di esercitare la facoltà di recesso riconosciuta al cliente nell'ambito del contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2237 c.c..  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 ### recesso preclude dunque una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento, essendosi già determinato lo scioglimento del rapporto.  ### recesso impone comunque di verificare ai sensi dell'art. 2237 c.c. quale sia l'opera svolta dal professionista e di determinare il relativo compenso, al fine di accertare se il #### possa vantare un credito nei confronti della convenuta. Peraltro, tale necessità si sarebbe posta anche nell'ipotesi di dichiarazione di risoluzione del contratto, atteso che, ai sensi dell'art. 1458 c.c., in caso di contratti ad esecuzione periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. 
In altre parole, la convenuta non può ottenere una integrale ripetizione delle somme corrisposte al professionista che risultino riferibili a prestazioni dallo stesso effettivamente eseguite. Per contro, il #### non ha diritto di conseguire il pagamento di prestazioni che non abbiano avuto luogo a seguito del recesso o oggetto di suoi precedenti inadempimenti.  7.2. ### esplicita pattuizione delle parti in ordine ai compensi spettanti al #### si ravvisa nel disciplinare di incarico professionale del 21.04.2011 (doc. 1 convenuta). Tale atto contiene l'elenco delle prestazioni che il professionista si è obbligato ad eseguire e l'indicazione del corrispettivo globalmente pattuito per l'importo di € 22.000,00. 
La convenuta non ha fornito la prova dell'integrale pagamento di tale somma, della quale chiede in questa sede la ripetizione. Per contro, il #### ha sostenuto di aver conseguito dalla ### il pagamento della somma imponibile di € 15.073,46, con produzione delle fatture corrispondenti (doc. 25 terzo chiamato). Ha inoltre dichiarato di aver ricevuto € 500,00 per prestazioni acustiche (extra contratto) e € 200,00 per anticipazioni catastali. Tali circostanze risultano non contestate dalla convenuta. 
Delle prestazioni indicate nel disciplinare di incarico, alcune risultano non eseguite per stessa ammissione del #### desumibile dal doc. 26 del terzo chiamato; si tratta, in particolare, ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 della “liquidazione lavori e controllo contabilità”, della “pratica completa di accatastamento”, della “pratica di fine lavori e agibilità e certificazioni”. La mancata esecuzione delle due prestazioni da ultimo elencate non costituisce inadempimento imputabile al professionista, trattandosi per definizione di attività da compiersi all'esito del completamento dei lavori, che secondo il doc. 11 della convenuta sarebbe intervenuto in data ###, ossia successivamente alla revoca dell'incarico al #### È comunque di tutta evidenza che dal compenso globalmente pattuito nel disciplinare di incarico devono essere detratte le somme relative a tali attività, in quanto, sebbene non sia configurabile un inadempimento, le stesse risultano in concreto non eseguite. 
Quanto alla “liquidazione lavori e controllo contabilità”, indicata nel doc. 26 citato come non eseguita, occorre precisare che il terzo chiamato nei propri atti ha chiarito di aver svolto l'attività in questione, ma che i relativi compensi gli sarebbero stati corrisposti dall'appaltatrice per espressa previsione contrattuale. Si tratta di allegazione che trova riscontro: nel computo metrico estimativo allegato al contratto di appalto del 06.04.2013 (doc. 2 attrice - negli oneri a carico dell'appaltatore si legge che “sarà a carico dell'appaltatore la contabilità dell'opera”; ciò è confermato dall'art. 7 del contratto); nei vari consuntivi prodotti che recano il timbro del #### e che attestano lo svolgimento dell'attività in questione (docc. 5, 6, 8, 9, 12, 13, 26 parte attrice); nelle fatture emesse dal #### nei confronti della ### D ### (doc. 27 terzo chiamato). 
Le prestazioni in questione risultano dunque eseguite e non si ravvisa un inadempimento imputabile. Tuttavia, posto che i relativi compensi, per accordo delle parti, sono stati posti a carico dell'appaltatrice, essi devono essere detratti dal compenso globalmente pattuito a favore del professionista con il disciplinare di incarico del 2011.  7.3. Oltre alle prestazioni non eseguite o comunque poste a carico dell'appaltatrice sopra individuate, la convenuta ha lamentato ulteriori inadempimenti del #### che, per contro, ha sostenuto di aver svolto con diligenza l'incarico che gli è stato attribuito.  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25
Si ritiene che gli inadempimenti in questione non siano provati, o, comunque che gli stessi non abbiano prodotto alcun danno. In particolare: - La convenuta lamenta che il professionista abbia pattuito con l'appaltatore un compenso a proprio favore per la contabilità dell'opera, nella misura del 3% della contabilità stessa, così agendo in conflitto di interessi e violando la natura fiduciaria dell'incarico assunto, oltre ai doveri di buona fede e trasparenza. 
Invero, a prescindere dai profili deontologici della condotta del #### irrilevanti in questa sede ###è dato ravvisare alcuna violazione di doveri di correttezza, buona fede e trasparenza, in quanto la pattuizione in questione è stata espressamente inserita nel contratto di appalto sottoscritto dalla committente e, dunque, risultava perfettamente nota e accettata. 
Peraltro, il #### ha allegato che i compensi a lui versati dall'appaltatrice sarebbero stati calcolati sui corrispettivi individuati nel contratto iniziale e non sul costo finale dell'opera determinato dalle varianti, che secondo la prospettazione della convenuta sarebbe stato “gonfiato”. In effetti, dalle fatture prodotte sub doc. 27 dal terzo chiamato, egli risulta aver percepito da ### D ### la somma di € 4.000,00 oltre oneri; tale importo si attesta al di sotto del 3% del valore globale dell'appalto come inizialmente pattuito con i contratti del 06.04.2012 e del 15.10.2012 (valore complessivo pari a € 183.726,00). Di conseguenza si deve escludere che il #### possa aver tratto un qualche vantaggio economico in conseguenza dell'incremento del valore dell'opera rispetto a quanto inizialmente ipotizzato.  - ### di parte convenuta secondo la quale il #### non avrebbe adempiuto all'obbligazione di redigere i capitolati risulta smentita dai documenti prodotti dal terzo chiamato (doc.  10).  - Quanto ai consuntivi, si è già evidenziato come questi siano presenti in atti e rechino il timbro del professionista. È del tutto irrilevante che gli stessi siano stati asseritamente predisposti dall'impresa ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 appaltatrice e non dal #### posto che, come si evince proprio dal timbro apposto e dalla sottoscrizione, egli risulta comunque averli sottoposti al proprio vaglio.  - In relazione all'approvazione di opere mai concordate con la committenza, si ritiene che non sussista l'interesse della ### ad accertare tale inadempimento del professionista: da un lato, in ogni caso, non può essere pronunciata in questa sede la risoluzione del contratto per inadempimento per le ragioni già evidenziate; dall'altro, stante quanto già osservato in ordine alle varianti necessarie (a carico della committente ex art. 1660 c.c.) e non (per le quali la ### nulla deve corrispondere), non è ravvisabile alcun danno risarcibile in capo alla convenuta per le condotte contestate al professionista. 
Sul punto si ricorda che è necessario che l'allegazione del creditore riguardi un inadempimento “qualificato”, ossia astrattamente idoneo alla produzione di un danno; tale condizione non è soddisfatta nel caso di specie.  - La contestazione circa la “grave violazione degli obblighi di diligenza derivanti dall'accertata carenza strettamente tecnica in termini di preventivi, particolari esecutivi, rilievi, minute, libretti di misure, documentazione contabile in genere”, richiamata nel provvedimento disciplinare emesso nei confronti del #### appare del tutto generica, non essendo accompagnata dall'allegazione delle circostanze di fatto che integrerebbero tale inadempimento, così che ne risulta precluso l'accertamento in questa sede.  - ### inerzia del #### a fronte delle contestazioni della committenza appare smentita dal doc. 17 del terzo chiamato, che attesta lo svolgimento di un sopralluogo da parte del professionista, volto proprio ad accertare vizi lamentati dalla committente. Accertamento che, peraltro, non pare rientrare negli obblighi del professionista, atteso che secondo la CTU i vizi riscontrati nell'immobile non sono addebitabili alla direzione lavori.  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25
Alla luce di quanto precede, non essendo ravvisabile alcun inadempimento imputabile al #### produttivo di danno, la richiesta di condanna del terzo chiamato al risarcimento a favore della convenuta a titolo di responsabilità contrattuale non può trovare accoglimento.  7.4. Chiarito che non sussistono gli inadempimenti contestati e che le uniche prestazioni non eseguite o comunque già poste a carico dell'appaltatrice riguardano la liquidazione dei lavori e contabilità, la pratica di accatastamento e la pratica di fine lavori, è possibile ora determinare l'importo spettante al #### per l'attività effettivamente svolta ex art. 2237 c.c.. 
Detto importo è desumibile dal doc. 26 prodotto dal terzo chiamato, al quale è possibile rifarsi in assenza di contestazioni della convenuta sugli importi, che rende altresì superfluo l'espletamento di CTU sul punto. 
Il documento in questione costituisce la “compilazione delle specifiche per prestazioni professionali” ed elenca i corrispettivi riferibili a ciascuna delle attività effettivamente svolte di cui al disciplinare di incarico del 2011, per un totale di € 15.220,00: la differenza rispetto agli € 22.000,00 originariamente pattuiti nel disciplinare di incarico del 2011 (differenza pari a € 6.780,00) deve considerarsi riferita alle attività non svolte dal #### o comunque già remunerate dall'impresa appaltatrice e, dunque, essa non spetta al professionista.  7.5. Il terzo chiamato ha sostenuto di aver svolto attività ulteriori rispetto a quelle contemplate nel disciplinare di incarico del 2011, chiedendo in questa sede la condanna della convenuta al pagamento dei relativi corrispettivi. Dette attività risultano elencate nel doc. 26 già citato. 
Parte convenuta ha compiutamente contestato lo svolgimento di tali attività tardivamente, ossia soltanto nella comparsa conclusionale, mentre nulla ha dedotto nelle proprie memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.. Nella prima memoria la convenuta si è limitata a contestare lo svolgimento di attività successive all'asserita risoluzione del contratto, identificate esclusivamente con l'approvazione da parte del direttore dei lavori di opere mai concordate.  ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25
La tardività della contestazione impone dunque l'accoglimento della domanda formulata dal terzo chiamato, che risulta creditore dell'ulteriore somma di € 12.295,00.  7.6. In sintesi, il #### per le prestazioni professionali svolte ha diritto a un compenso complessivo pari a € 27.515,00 (€ 15.220,00 per le opere eseguite di cui al disciplinare del 2011 + € 12.295,00 per le opere extra). Dalla somma così determinata va sottratto quanto già versato da ### (€ 15.073,46 + € 500,00 + € 200,00 = 15.773,46) e la stessa va condanna al pagamento della somma residua pari a € 11.741,54, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla data della domanda al saldo, come richiesto.  8. Infine, non merita accoglimento la domanda formulata in via riconvenzionale dal terzo chiamato, volta a conseguire la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni per gravi affermazioni asseritamente contenute nella sua comparsa di risposta, in relazione alle quali è stata formulata altresì istanza di cancellazione. 
Come noto, l'art. 89, II comma, c.p.c. subordina il risarcimento del danno derivante dell'utilizzo di espressioni sconvenienti o offensive negli scritti presentati al giudice al fatto che tali espressioni non riguardino l'oggetto della causa. Pertanto “l'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice” (Cass. ### sez. III, 14552/2009); in tali ultimi casi, il loro impiego risulta scriminato dall'art. 598 c.p., da intendere come applicazione estensiva della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., e ciò a prescindere dalla veridicità delle affermazioni (Cass. Penale, sez. V, n. 8421/2019). 
Nel caso di specie, le censure del terzo chiamato investono frasi formulate dalla controparte evidentemente funzionali alla tesi da questa sostenuta circa infedeltà e inadempimenti nello ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 svolgimento dell'incarico professionale da parte del #### le espressioni utilizzate dalla convenuta, seppur dispregiative, appaiono pur sempre immediatamente correlate all'oggetto del giudizio e devono ritenersi riconducibili alla normale dialettica difensiva. 
Si ritiene pertanto che non ricorrano i presupposti per disporre la loro cancellazione e per la condanna della ### al risarcimento del danno a favore del terzo chiamato. 
Le spese 9. Nei rapporti tra la società attrice e la convenuta, stante la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate. 
Per contro, nei rapporti tra la convenuta ### e il terzo chiamato, stante la soccombenza della prima, ### deve essere condannata al pagamento in favore della controparte delle spese processuali. Esse si liquidano - applicando come valore della controversia quello corrispondente all'entità della condanna inflitta (pari a € 11.741,54) - in complessivi in € 237,00 per anticipazioni (contributo unificato), nonché in € 4.835,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA per compensi professionali, come da nota spese riepilogativa dell'avv. ### a favore del quale viene disposta la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c..  10. Le spese di ### come definitivamente liquidate con decreto del 19.09.2017 depositato il ###, vengono definitivamente poste a carico della parte attrice e della convenuta, nella misura della metà ciascuna nei rapporti interni; nulla è dovuto dal terzo chiamato, atteso che la consulenza in questione ha accertato che “i vizi e i difetti riscontrati non possono essere attribuiti ad errori di progettazione o negligenze nella D.L. da parte del #### Malzani”.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe menzionata, ogni contraria istanza disattesa, così giudica: ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25 condanna l'attrice ### D ### al pagamento in favore della convenuta ### della somma di € 578,36, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condanna la convenuta al pagamento in favore del terzo chiamato #### della somma di € 11.741,54 oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla data della domanda al saldo; dichiara integralmente compensate le spese tra l'attrice ### D ### e la convenuta ### condanna la convenuta ### al pagamento in favore del difensore antistatario avv. ### della somma di € 237,00 per anticipazioni e di € 4.835,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA per compensi professionali; pone definitivamente a carico dell'attrice ### D ### e della convenuta ### le spese di CTU (nella misura della metà ciascuna nei rapporti interni), come liquidate con decreto del 19.09.2017. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott. ### redatto con la collaborazione del ### in tirocinio Dr.ssa ### il: 06/12/2019 n.a ruolo importo 550,25

causa n. 13718/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Canali Gianluigi

M

Corte d'Appello di Brescia, Sentenza n. 1131/2024 del 09-12-2024

... opere non preventivate, è inconferente il tema del falsus procurator, ossia del difetto di rappresentanza in capo al direttore dei lavori nell'autorizzazione della loro esecuzione. A pagina 16 della sentenza di primo grado si legge che <<### alle domande svolte dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato #### alla luce delle considerazioni svolte al precedente punto 1, deve in primo luogo essere evidenziata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di accertamento del difetto di rappresentanza in capo al predetto ### per l'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto le opere extra contratto, eseguite dall'appaltatrice e non autorizzate dalla committenza. La questione risulta pertanto assorbita. Invero, per quanto attiene alle varianti necessarie, la convenuta è tenuta al pagamento dei corrispettivi a favore dell'appaltatrice in virtù della previsione di cui all'art. 1660 c.c. e non certo in forza del fatto che dette opere sarebbero state autorizzate dal ### dei ### in veste di rappresentante della committenza (soltanto in tale secondo caso, accertato il difetto di rappresentanza, avrebbe potuto trovare accoglimento la domanda di ripetizione (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d'Appello di Brescia, ### civile, composta dai ###: Dott. ### rel.   Dott. #### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile n. 869/###.G. promossa con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 12 giugno 2024 d a ### con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv.  ### c o n t r o ### con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv.  ### In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1317/2019 pubblicata in data 07 maggio 2019. 
R. Gen. N. 869/2019 OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e s.s.  (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.) CODICE: ###'appellante “### contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa, previe le più opportune declaratorie di legge e del caso, in parziale riforma della sentenza Tribunale di Brescia, R.G. n. 13718/2015, n. 1327/2019, pronunciata dal dott.  ### in data 3 maggio 2019, depositata in data 7 maggio 2019 e notificata in data 27 maggio 2019, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure nei confronti del #### come qui precisate e riportate: In via principale ### e dichiarare la responsabilità contrattuale da inadempimento del geom. ### per i motivi esposti in atti e da intendersi qui integralmente richiamati e per l'effetto ### e/o ### la risoluzione del contratto d'opera concluso in data 21 aprile 2011 tra la signora ### e il geom. ### per fatto e colpa di quest'ultimo e per l'effetto ### il geom. ### alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte come accertato dal Tribunale, oltre interessi di legge, e ogni conseguente statuizione, oltre al risarcimento dei danni derivanti dagli inadempimenti allegati da quantificarsi in via equitativa nella somma di euro 30.000,00 e/o della diversa somma maggiore o minore risultante di giustizia, ciò per tutti i motivi esposti in atti e da intendersi qui integralmente richiamati, il tutto oltre interessi per legge dall'evento dannoso sino all'effettivo soddisfo.  ### e dichiarare il difetto di rappresentanza in capo al geom. ### per l'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto le opere eseguite da ### ma mai concordate né autorizzate dalla committente e conseguentemente ritenere la suddetta attività priva di qualsivoglia giuridico effetto nei confronti della signora ### Respingere le domande formulate dal ### per tutti i motivi esposti in atti e qui da intendersi integralmente richiamati. 
In via subordinata Nel denegato e non creduto caso di accertato recesso, quantificare il valore delle prestazioni effettivamente eseguite dal geom. ### e regolarmente commissionate dalla signora ### In via ulteriormente subordinata Nel denegato e davvero non creduto caso di condanna al pagamento di somme a titolo di compensi, dichiarare inapplicabile il D.Lgs. 231/2002 in materia di interessi moratori. 
In via istruttoria ### prova per interrogatorio formale delle parti e per testimoni con i testi sotto indicati dei seguenti capitoli da intendersi depurati di eventuali espressioni negative o valutative e premesso “vero che”: 1) La signora ### e ####.r.l. concludevano due contratti di appalto rispettivamente in data 06 Aprile 2012 e 15 Ottobre 2012 aventi ad oggetto l'ampliamento di fabbricato residenziale con realizzazione di nuova unità abitativa come da doc. 1 e doc. 10 di parte attrice che si rammostrano.  2) Nel mese di Marzo 2013 ### aveva eseguito in parte le opere pattuite.  3) In data 22 Marzo 2013 si teneva un incontro tra la committente, il signor ### il signor ### per ####.r.l. accompagnato dai tecnici della società geom. ##### e signor ### nonché il direttore lavori geom. ### 4) In occasione dell'incontro di cui al punto precedente le parti verificavano le opere previste nel contratto ancora da realizzare. Specifichi il teste, se a conoscenza, la tipologia delle opere che ####.r.l. doveva eseguire.  5) In occasione dell'incontro di cui al punto 3) l'impresa appaltatrice si impegnava a fornire alla committente la contabilità generale del totale delle opere appaltate.  6) Come previsto in occasione dell'incontro di cui al capitolo 3) la committente rimaneva in attesa di ricevere la contabilità generale delle opere che ### affermava di aver eseguito.  7) In occasione dell'incontro di cui al punto 3) ### D ### si obbligava a svolgere a proprie spese una serie di attività meglio individuate al doc. 14 di parte attrice che si rammostra e che si conferma integralmente.  8) Nel mese di Maggio 2013 ### contestava a ### D ### una serie di inadempimenti, vizi e difformità delle opere commissionate, come da doc.  3 che si rammostra. Descriva il teste, se a conoscenza, le opere ancora da eseguirsi da parte di ### nonché i vizi e le difformità di quelle già realizzate e divenute oggetto di contestazione da parte della signora ### 9) La signora ### rimaneva in attesa che ### eseguisse le attività che ella aveva richiesto al punto precedente. Dica il teste se ### è intervenuta per completare le opere nonché per sistemare quelle realizzate ma viziate e/o difformi rispetto a quanto previsto.  10) Nel mese di Settembre 2013 la signora ### riscontrava infiltrazioni di acqua sulla parete est dell'immobile e sul soffitto delle camere da letto. Dica il teste, se a conoscenza, i giorni in cui tali fenomeni sono stati riscontrati dalla signora ### 11) La signora ### contestava a ### D ### la presenza di infiltrazioni di cui al punto precedente. Specifichi il teste quando e con quali modalità la signora ### provvedeva a formulare tali contestazioni all'appaltatore.  12) In data 08 Ottobre 2013 si teneva un incontro presso l'abitazione della signora ### alla presenza di quest'ultima, del ### e dell'appaltatore.  13) In occasione dell'incontro di cui al punto precedente la signora ### formulava specifica contestazione delle opere ancora da terminarsi da parte di ### D ### come individuate al doc. 5 che si rammostra.  14) In occasione dell'incontro di cui al punto 12) la signora ### formulava specifica contestazione dei vizi e delle difformità delle opere eseguite da ### D ### come individuate al doc. 5 che si rammostra.  15) ### D ### si impegnava a eseguire le opere di cui al doc. 5 che si rammostra.  16) La signora ### rimaneva in attesa che ### D ### intervenisse per eseguire le opere di cui al doc. 5 che si rammostra. Dica il teste se l'appaltatore ha eseguito siffatte opere specificando in tal caso le date in cui è la ditta ### è intervenuta in loco e ha compiuto le attività.  17) Nel mese di Aprile 2013, la signora ### contestava al geom.  ### l'inadempimento agli obblighi assunti con la conclusione del conferimento di incarico del 21 Aprile 2011 come da doc. 2 che si rammostra. 
Descriva il teste, se a conoscenza, il contenuto delle lamentele rivolte dalla signora ### al geom. ### 18) In data 14 Novembre 2013 il #### faceva sottoscrivere al signor ### e alla signora ### dichiarazione di assunzione di responsabilità in relazione alla regolarizzazione delle opere eseguite presso l'immobile come da doc. 15 prodotto dal terzo chiamato. 
Specifichi il teste il contenuto di tale dichiarazione indicando se e quando il geom. ### ha provveduto a depositare presso la ### di ### la documentazione volta a regolarizzare le opere realizzate.  19) La signora ### conferiva incarico all'### Fausti avente ad oggetto la realizzazione di opere professionali relative all'immobile sito in via ### della ### n. 22, Cologne ###. Dica il teste quando è stato conferito il predetto incarico, l'oggetto delle attività richieste dalla signora ### e di quelle in seguito svolte nell'interesse di quest'ultima nonché, se a conoscenza, le ragioni per le quali quest'ultima aveva deciso di revocare l'incarico al precedente professionista geom. ### 20) Nell'anno 2014 venivano organizzati alla presenza della signora ### dell'ing. Fausti e dei soggetti incaricati da ### incontri presso l'immobile oggetto del contratto di appalto. Indichi il teste il numero degli incontri, nonché i giorni in cui sono avvenuti e il contenuto di ciascuno dei predetti incontri.  21) In occasione degli incontri di cui al punto precedente la signora ### lamentava il mancato completamento da parte dell'appaltatore delle opere pattuite nonché la presenza di vizi e difformità delle opere eseguite. 
Descriva il teste, se a conoscenza, il contenuto di ciascuna delle contestazioni sollevate dalla committente.  22) In occasione degli incontri di cui al punto 21) l'appaltatore ### D ### si impegnava ad eseguire le opere oggetto delle contestazioni sollevate dalla signora ### Dica il teste, se a conoscenza, ciascuna delle obbligazioni assunte da ### D ### 23) La signora ### rimaneva in attesa che ### eseguisse le opere promesse di cui al capitolo precedente.  24) Nel mese di Giugno 2014 la signora ### incaricava l'ing. 
Fausti di formare relazione tecnica avente ad oggetto i vizi e le difformità delle opere eseguite da ### all'interno del bene immobile oggetto del contratto di appalto.  25) Nel mese di Agosto 2014 l'ing. Fausti redigeva relazione tecnica di cui al punto precedente come da doc. 7 che si rammostra.  26) La signora ### comunicava a ### i vizi e le difformità delle opere individuati nella relazione tecnica formata dall'ing. Fausti. Indichi il teste, se a conoscenza, in che momento temporale e con quali modalità la signora ### comunicava a ### le contestazioni in parola. 
Si indicano come testi: 1) Il signor ### nato a ### il ###, C.F.  ###, residente ###, ####, dal capitolo n. 1 al capitolo n. 18; 2) ###. ### nato a ### il ###, C.F. ###, con studio in via ### n. 44, Marcheno ### dal capitolo n. 18 al capitolo n. 26. Senza inversione alcuna dell'onere della prova si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli eventualmente formulati da controparte, con riserva di indicare ulteriori e diversi testi qualora informati sulle diverse circostanze. 
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”. 
Dell'appellato “In via principale e nel merito: respingere integralmente l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza di I° grado del Tribunale di ### 1327/19, R.G. n. 13718/15, pronunciata dal G.U. Dr. ### in data ###, depositata in data ###; in via istruttoria: tenuto conto che il punto n. 4 del quesito conferito al C.T.U.  rimetteva, ad avviso degli scriventi erroneamente, all'### Provezza anche la valutazione dell'esistenza e del fondamento delle asserite eccezioni ### d'inadempimento (cfr: “… se tenuto conto delle attività concordate nel disciplinare d'incarico, sia dovuto il distinto compenso preteso per le attività specificando: se si tratti di attività da ritenersi già ricomprese in quelle oggetto del disciplinare d'incarico; se si tratti di attività che sono attinte dagli doglianze di inadempimento….”) senza alcuna distinzione tra eccezioni tempestive ex adverso proposte in I° grado ed eccezioni nuove tardive ed inammissibili ex adverso proposte per la prima volta solo in atto di citazione d'appello. Il tutto senza tenere conto della tardività e della conseguente intervenuta decadenza dell'appellante nell'eccepire. ### che, inoltre, proponeva istanze istruttorie da dichiarare inammissibili in appello a seguito dell'intervenuta decadenza per mancata istanza in sede di precisazione delle conclusioni giudizio di I° grado; considerato, altresì, che l'appellato ha contestato ed eccepito la tardività ed inammissibilità di alcune delle predette eccezioni, in quanto nuove, tardività sulla quale l'On.le Corte adita è chiamata a pronunciarsi in punto di diritto, si chiede che in esito al predetto vaglio, il C.T.U. sia se del caso chiamato a chiarimenti, nel contradditorio delle parti, affinchè ridetermini il corrispettivo dovuto in favore dell'appellato tenendo conto della predetta novità e tardività; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga respinta l'eccezione di tardività e di inammissibilità stante la novità delle deduzioni/eccezioni svolte dalla sig.a ### per la prima volta solo in atto di citazione d'appello, si chiede che, in parziale riforma della sentenza, l'appellante sia condannata al pagamento della minore somma ritenuta di Giustizia; in ogni caso: l'appellato chiede dichiararsi/eccepisce la nullità dell'elaborato peritale essendo stata rimessa al C.T.U. la valutazione sulla fondatezza e tempestività delle tardive e nuove eccezioni d'inadempimento svolte per la prima volta solo in appello dall'appellante ### con ogni più ampia riserva, anche di diversamente dedurre, produrre, concludere e quant'altro consentito dal rito; con vittoria di spese ed anticipazioni/compenso ### di causa d'appello con distrazione in favore degli antistatari ### scriventi.”.  ### 1. ### è stato chiamato in causa da ### nel procedimento in cui questa è stata convenuta dalla ####.r.l. per il pagamento del saldo del corrispettivo d'appalto per lavori di ampliamento di un fabbricato e creazione di una nuova unità abitativa. 
La convenuta ha evidenziato di aver stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto la progettazione e la direzione dei predetti lavori; ha lamentato una serie di inadempimenti, elencati nell'atto di citazione, posti a fondamento delle domande di risoluzione del contratto, di restituzione delle somme già corrisposte e di risarcimento del danno; inoltre, ha rappresentato che il ### avrebbe approvato opere non autorizzate e con essa non concordate, chiedendo l'accertamento del difetto di rappresentanza in capo allo stesso in relazione all'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto opere realizzate dall'appaltatore, ma non autorizzate.  ### ha evidenziato l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto, avendo la convenuta già esercitato il diritto di recesso e, deducendo di avere svolto in modo diligente l'incarico, ha chiesto il pagamento di € 11.741,54 a titolo di saldo del compenso per attività non previste nel disciplinare d'incarico.  1.1. Il Tribunale, disposta CTU ed escussa prova testimoniale, ha condannato l'attrice ####.r.l. Unipersonale al pagamento in favore della convenuta ### della somma di € 578,36, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; ha condannato la convenuta al pagamento in favore del terzo chiamato #### della somma di € 11.741,54, oltre interessi ex D.Lgs.vo. 231/02 dalla data della domanda al saldo.  1.2. In relazione ai rapporti tra attrice e convenuta il Tribunale ha ritenuto che: dalla CTU è emerso che “alcune opere eseguite per totali € 21.403,92 erano extracontrattuali ma comunque necessarie per la corretta esecuzione dell'opera anche in funzione della vicinanza della limitrofa porzione immobiliare abitata” e che la previsione nel contratto di appalto circa la necessità dell'autorizzazione scritta delle varianti, avuto riguardo alla ratio dell'art. 1660 c.c., si riferisca a quelle non indispensabili; il pagamento degli importi corrisposti in relazione alle opere extracontratto necessarie non costituisca indebito; la realizzazione del tetto in legno lamellare anziché in laterocemento non costituisca variante necessaria; la prova testimoniale escussa riguardo all'autorizzazione verbalmente concessa sia inammissibile in quanto le parti nel contratto di appalto hanno previsto la preventiva autorizzazione per iscritto da parte della committente di eventuali nuovi prezzi e circa “la esecuzione, la modalità e le categorie di lavoro non contemplate nel presente computo”, prevedendo quindi la necessità di forma scritta ad substantiam; l'ammontare complessivo dei lavori (comprensivo delle opere contrattuali e di quella extra, necessarie e non), come revisionato dal CTU facendo riferimento al prezziario delle opere edili della provincia di ### in vigore nel marzo 2012 (p. 14 CTU), sia pari a € 197.018,89; tenuto conto che la convenuta risulta aver corrisposto acconti per la somma di € 186.500,00, che alla stessa non possono essere addebitati i maggiori costi per la realizzazione del tetto in legno lamellare (pari a € 2.500,00), la società attrice ### D ### risulta creditrice nei confronti della convenuta dell'importo residuo di € 8.018,89 (€ 197.018,89 - € 186.500,00 - € 2.500,00 = € 8.018,89); la contestazione del ritardo nell'esecuzione dei lavori non possa costituire legittima eccezione ex art. 1460 c.c. in quanto attraverso l'espletata CTU si è accertato che le opere sono state completate; la penale da ritardo di € 50,00 al giorno pattuita nel solo contratto di appalto del 06 aprile 2012 risulti dovuta per ventuno giorni, accertando un credito a tale titolo in favore della ### di € 9.600,00; l'esistenza di vizi, accertati dal ### ma minimi e facilmente emendabili con costi contenuti rispetto al valore complessivo delle opere, non possa costituire giustificazione dell'eccezione ex art. 1460 c.c. e del mancato pagamento del saldo; non sia stato provato il preciso momento della consegna dell'opera (benché ultimata e nella disponibilità della committente) al fine di contrastare le eccezioni di prescrizione e decadenza in ordine alle domande di eliminazione o di pagamento delle somme dovute per l'eliminazione stessa ed alla domanda risarcitoria, quest'ultima anche indimostrata. 
Pertanto, il Tribunale, operata la compensazione dei reciproci crediti come accertati, ha condannato la società attrice al pagamento in favore della convenuta di € 578,36, oltre interessi legali, compensando tra le parti le spese del giudizio.  1.3. In relazione ai rapporti tra ### ed il terzo chiamato ### il Tribunale ha ritenuto che: alla luce delle considerazioni svolte in punto di autorizzazione alle varianti necessarie via sia una sopravvenuta carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di accertamento del difetto di rappresentanza in capo al predetto ### per l'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto le opere extra contratto necessarie eseguite dall'appaltatrice e non autorizzate dalla committenza, essendo la committente tenuta al loro pagamento in favore dell'appaltatore in forza dell'art. 1460 c.c. e non in relazione all'autorizzazione prestata dal direttore dei lavori; la variante non necessaria relativa al tetto è stata esclusa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore e quindi l'accertamento del difetto di rappresentanza in capo al ### non rivesta alcuna utilità; il contratto di prestazione professionale non si sia risolto di diritto in quanto l'inadempimento contestato con diffida dell'8 novembre 2013 (mancata presentazione delle varianti postume) è dipeso dall'appaltatore e la presenza del direttore dei lavori ad un sopralluogo dopo la diffida ad adempiere comporta comunque la rinuncia all'effetto risolutivo; la committente abbia comunque manifestato, con missiva del 3 luglio 2014, l'intento di porre fine al rapporto e di esercitare la facoltà di recesso ex art.  2237 c.c.; al professionista competa il compenso in relazione alle attività espletate ai sensi degli artt. 2237 e 1458 c.c.; dal compenso omnicomprensivo previsto nel disciplinare d'incarico vadano detratte le opere non eseguite per ammissione dello stesso ### (“liquidazione lavori e controllo contabilità”, “pratica completa di accatastamento”, “pratica di fine lavori e agibilità e certificazioni”) e quelle pagate dall'appaltatore (“liquidazione lavori e controllo contabilità”). 
Il Tribunale ha, poi, escluso la fondatezza della domanda risarcitoria; in particolare: ha escluso che il professionista abbia agito in conflitto d'interessi nell'avere pattuito con l'appaltatore un compenso per la contabilità dell'opera, essendo prevista nel contratto di appalto la clausola per cui la spesa per la contabilità è a carico dell'appaltatore e l'importo percepito (€ 4.000,00 pari a meno del 3% rispetto al valore globale iniziale del contratto di appalto) documenta che alcun vantaggio è stato conseguito dall'incremento di valore dell'opera per l'esecuzione delle varianti inserite; ha escluso l'inadempimento in ordine alla redazione dei capitolati ed ai consuntivi (in quanto vagliati dal professionista che vi ha apposto il proprio timbro); ha escluso l'esistenza di un danno risarcibile in relazione alle varianti necessarie (poste a carico della committente ex art. 1660 c.c.) e non necessarie (escluse da quanto dovuto all'appaltatore); ha ritenuto generica la contestazione circa la “grave violazione degli obblighi di diligenza derivanti dall'accertata carenza strettamente tecnica in termini di preventivi, particolari esecutivi, rilievi, minute, libretti di misure, documentazione contabile in genere”, richiamata nel provvedimento disciplinare emesso nei confronti del ### non essendovi allegazione delle circostanze di fatto che integrano l'inadempimento; ha ritenuto che l'accusa di inerzia sia smentita dall'effettuazione di un sopralluogo per l'accertamento dei vizi lamentati dalla committente, sebbene non si tratti di vizi addebitabili al direttore dei lavori in base a quanto accertato dal ### In ordine all'importo spettante al ### per l'attività effettivamente svolta ex art. 2237 c.c. ha ritenuto che esso sia desumibile dal doc. 26 prodotto dal terzo chiamato, in assenza di contestazioni della convenuta sugli importi, rendendo altresì ciò superfluo l'espletamento di CTU sul punto; tale documento <<costituisce la “compilazione delle specifiche per prestazioni professionali” ed elenca i corrispettivi riferibili a ciascuna delle attività effettivamente svolte di cui al disciplinare di incarico del 2011, per un totale di € 15.220,00: la differenza rispetto agli € 22.000,00 originariamente pattuiti nel disciplinare di incarico del 2011 (differenza pari a € 6.780,00) deve considerarsi riferita alle attività non svolte dal #### o comunque già remunerate dall'impresa appaltatrice e, dunque, essa non spetta al professionista>>. 
Il Tribunale ha poi ritenuto tardiva, in quanto effettuata solo in comparsa conclusionale, la contestazione circa lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle contemplate nel disciplinare di incarico del 2011, pure elencate nel citato doc. 26. 
Pertanto, ha accertato che il ### ha diritto <<a un compenso complessivo pari a € 27.515,00 (€ 15.220,00 per le opere eseguite di cui al disciplinare del 2011 + € 12.295,00 per le opere extra). Dalla somma così determinata va sottratto quanto già versato da ### (€ 15.073,46 + € 500,00 + € 200,00 = 15.773,46) e la stessa va condanna al pagamento della somma residua pari a € 11.741,54, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla data della domanda al saldo, come richiesto>>. 
Ha, infine, rigettato la domanda di risarcimento del danno e di cancellazione formulata in relazione alla gravità ed offensività di alcune affermazioni contenute nella comparsa di risposta, escludendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 89 c.p.c.  2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello ### sulla scorta di cinque motivi.  3. Si è costituito in giudizio ### chiedendo il rigetto del gravame. 4. All'udienza del 7 luglio 2023, la Corte ha rimesso la causa sul ruolo per lo svolgimento di attività istruttoria, emettendo la seguente ordinanza: << ### è stato chiamato in causa da ### nella causa in cui questa è stata convenuta dalla ####.r.l. per il pagamento del saldo del corrispettivo d'appalto per lavori di ampliamento di un fabbricato e creazione di una nuova unità abitativa. 
Premesso che la convenuta ha evidenziato di aver stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto la progettazione e la direzione dei predetti lavori ha lamentato una serie di inadempimenti, elencati nell'atto di citazione posti a fondamento delle domande di risoluzione del contratto, di restituzione delle somme già corrisposte e di risarcimento del danno; inoltre ha rappresentato che il ### avrebbe approvato opere non autorizzate e con essa concordate chiedendo l'accertamento del difetto di rappresentanza in capo allo stesso in relazione all'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto opere realizzate dall'appaltatore ma non autorizzate; che ### ha evidenziato la inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto avendo la convenuta già esercitato il diritto di recesso e deducendo di avere svolto in modo diligente l'incarico ha chiesto il pagamento di € 11.741,54 a titolo di saldo del compenso previsto nel disciplinare d'incarico; che il Tribunale ha condannato l'attrice ### D ### al pagamento in favore della convenuta ### della somma di € 578,36, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; ha condannato la convenuta al pagamento in favore del terzo chiamato #### della somma di € 11.741,54 oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla data della domanda al saldo; che, per quel che qui rileva, il Tribunale dopo avere accertato in relazione ai rapporti tra attrice e convenuta che <<alcune opere eseguite per totali € 21.403,92 erano extracontrattuali ma comunque necessarie per la corretta esecuzione dell'opera>> mentre <<la realizzazione del tetto in legno lamellare anziché in laterocemento non costituisca variante necessaria>> e non vi sia prova della preventiva autorizzazione per iscritto da parte della committente prevista in contratto; l'ammontare complessivo dei lavori (comprensivo delle opere contrattuali e di quella extra, necessarie e non) come revisionato dal CTU facendo riferimento al prezziario delle opere edili della provincia di ### in vigore nel marzo 2012 (p. 14 CTU)>> sia pari a € 197.018,89 a fronte dell'approvazione di computi metrici a consuntivo da parte del direttore lavori per € 246.157,51 (IVA esclusa) e di pagamenti già eseguiti per € 186.500,00; rilevato che, in relazione ai rapporti tra ### e ### il Tribunale ha ritenuto che: alla luce delle considerazioni svolte in punto di autorizzazione alle varianti necessarie via sia una sopravvenuta carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di accertamento del difetto di rappresentanza il capo al predetto ### per l'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto le opere extra contratto necessarie eseguite dall'appaltatrice e non autorizzate dalla committenza, essendo la committente tenuta al loro pagamento in favore dell'appaltatore in forza dell'art. 1460 cod.civ. e non in relazione all'autorizzazione prestata dal direttore dei lavori; la variante non necessaria relativa al tetto è stata esclusa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore e quindi l'accertamento del difetto di rappresentanza in capo al ### non riveste alcuna utilità; il contratto di prestazione professionale non si sia risolto di diritto in quanto l'inadempimento contestato con diffida dell'08 novembre 2013 (mancata presentazione delle varianti postume) è dipeso dall'appaltatore e la presenza del direttore dei lavori ad un sopralluogo dopo la diffida ad adempiere comporta comunque la rinuncia all'effetto risolutivo; la committente abbia comunque manifestato con missiva del 03 luglio 2014 l'intento di porre fine al rapporto e di esercitare la facoltà di recesso ex art. 2237 cod.civ.; al professionista competa il compenso in relazione alle attività espletate ai sensi dell'art. 2237 cod.civ e 1458 cc e dal compenso onnicomprensivo previsto nel disciplinare d'incarico vadano detratte le opere non eseguite per ammissione dello stesso ### (“liquidazione lavori e controllo contabilità”, della “pratica completa di accatastamento”, della “pratica di fine lavori e agibilità e certificazioni”) e quelle pagate dall'appaltatore (“liquidazione lavori e controllo contabilità”); sia infondata la domanda risarcitoria proposta dalla ### in quanto è escluso che il professionista abbia agito in conflitto di interessi; non vi sia inadempimento in ordine alla redazione dei capitolati e dei consuntivi; non vi sia un danno risarcibile in relazione alle varianti necessarie (poste a carico della committente ex art. 1660 cod.civ.) e non necessarie (escluse da quanto dovuto all'appaltatore); sia generica la contestazione circa la “grave violazione degli obblighi di diligenza derivanti dall'accertata carenza strettamente tecnica in termini di preventivi, particolari esecutivi, rilievi, minute, libretti di misure, documentazione contabile in genere”, richiamata nel provvedimento disciplinare emesso nei confronti del ### non essendovi allegazione delle circostanze di fatto che integrano l'inadempimento; i vizi non siano addebitabili al direttore dei lavori in base a quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio.  l'importo spettante al ### per l'attività effettivamente svolta ex art. 2237 c.c. sia desumibile dal doc. 26 prodotto dal terzo chiamato, in assenza di contestazioni della convenuta sugli importi, rendendo ciò superfluo l'espletamento di CTU sul punto, trattandosi di documento che <<costituisce la “compilazione delle specifiche per prestazioni professionali” ed elenca i corrispettivi riferibili a ciascuna delle attività effettivamente svolte di cui al disciplinare di incarico del 2011, per un totale di € 15.220,00: la differenza rispetto agli € 22.000,00 originariamente pattuiti nel disciplinare di incarico del 2011 (differenza pari a € 6.780,00) deve considerarsi riferita alle attività non svolte dal #### o comunque già remunerate dall'impresa appaltatrice e, dunque, essa non spetta al professionista>>.  sia tardiva, in quanto effettuata solo in comparsa conclusionale, la contestazione circa lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle contemplate nel disciplinare di incarico del 2011 pure elencate nel citato doc.  26; rilevato che nei motivi di gravame l'appellante, in sintesi, evidenzia che: dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio è emersa la effettuazione di opere necessarie ex art. 1660 cod.civ., realizzate dall'appaltatore ma non indicate nei capitolati e nei computi metrici estimativi, con conseguente erroneità del capitolato; il Tribunale, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, ha rettificato il valore delle opere di € 246.157,50 risultante dai computi metrici consuntivi redatti dal direttore dei lavori contabilizzando le opere in € 194.518,89 pari al 20% in meno; il ### ha approvato opere mai concordate con la committente, in contrasto con il suo dovere di riferire le “progressive ma non preventivate modifiche eseguite dall'appaltatore in corso d'opera”; il ### non ha provveduto al deposito della variante postuma, cui ha provveduto altro professionista incaricato dall'appellante, ma lo stesso ha prodotto la variante postuma recante la data dell'08 novembre 2013 e recante anche la sottoscrizione dell'appaltatore ####.r.l. (doc. 14); tale circostanza è stata dedotta dalla stessa società e non è stata contestata, il ### ha pure prodotto “dichiarazione di assunzione di responsabilità” anche da lui sottoscritta datata 14 novembre 2013 nella quale si dichiara che la variante postuma è “pronta alla sua regolarizzazione e presentazione al protocollo comunale”; riguardo alle attività extradisciplinare in relazione alle quali il Tribunale ha riconosciuto l'importo di € 12.295,00 per i “progetti di massima di villa bifamiliare anno 2010” non vi è prova che si tratti di attività diversa rispetto a quella già prevista nel disciplinare, la variante postuma non è stata depositata, la redazione della “relazione tecnica” in relazione a vizi è stata redatta tardivamente, in quanto è stato omesso il rilievo e la contestazione all'appaltatore e la sua redazione rientrava nell'espletamento dell'incarico già conferito quale direttore dei lavori così come le “assistenze tecniche”; rilevato che dalla consulenza tecnica già espletata in primo grado è già emerso che: a fronte della liquidazione dei computi metrici consuntivi per € 246.157,51 (Iva esclusa) l'ammontare complessivo dei lavori revisionato è di € 197.018,89; vi sono opere extracontrattuali che “erano necessarie per la esecuzione e il corretto completamento dell'opera o dal punto di vista funzionale o comunque dal punto di vista estetico per cercare di dare una sorta di continuità e somiglianza di finiture con l'esistenza di fabbricato adiacente” il cui valore è di € 21.403,92; in luogo del previsto giardino pensile è stata realizzata “una terrazza piastrellata il cui costo è pressoché analogo a quello di contratto” (rileva il Collegio che si tratta della terrazza oggetto di dichiarazione di “assunzione di responsabilità” di cui al doc. 15 fascicolo di primo grado dell'appellato); i vizi accertati dal consulente d'ufficio “non sono attribuibili ad una errata progettazione da parte del geom. ### né a negligenza durante la direzione dei lavori, la maggior parte di essi non erano neppure comodamente individuabili in fase di direzione lavori in quanto emergono solo con l'utilizzo dell'immobile”; ritenuto che, ferme tali risultanze, non oggetto di contestazione ad opera delle parti in questo grado, è necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare: • se le opere di cui è stata ravvisata la necessità di realizzazione (pg. 21/22 della relazione tecnica depositata in primo grado) andavano previste dal progettista/direttore dei lavori nei capitolati/computi metrici estimativi/contratti ed essere comunque oggetto di informativa alla committente; • se avendo riguardo alla differenza tra l'importo liquidato nei computi metrici estimativi redatti dal direttore dei lavori e il valore accertato delle opere nella consulenza tecnica d'ufficio già espletata, nonché alla mancata previsione delle opere necessarie di cui al punto a) che precede, la relativa attività di redazione dei computi metrici estimativi, dei capitolati e contratti possa ritenersi di utilità per la committente e, in caso positivo, quale sia il compenso per tali attività dovuto; • se, tenendo conto della documentazione in atti e della documentazione tecnica che il consulente d'ufficio acquisirà, ove necessario, presso l'ente comunale, in relazione alla mancata presentazione della “variante postuma” sia ravvisabile inadempimento del professionista, quale sia l'eventuale compenso dovuto per la correlativa voce esposta nel doc. 26; • se, tenuto conto delle attività concordate nel disciplinare d'incarico, sia dovuto il distinto compenso preteso per le attività ulteriori specificando: se si tratti di attività da ritenersi già ricomprese in quelle oggetto del disciplinare d'incarico; se si tratti di attività che sono attinte dalle doglianze di inadempimento (di cui il consulente d'ufficio accerterà la fondatezza o meno) che la committente rivolge al direttore dei lavori; quale sia il compenso per esse dovuto tenendo conto dell'esito dei primi due accertamenti; • in esito alle risposte date ai quesiti che precedono, il consulente d'ufficio dovrà determinare il compenso complessivo dovuto tenendo conto del valore accertato delle opere e delle sole attività espletate e di utilità per la committente; • se in relazione agli inadempimenti accertati del professionista l'appellante abbia subito eventuali danni, in nesso di causa con detti inadempimenti, di cui vi sia deduzione e prova agli atti di causa, procedendo il consulente d'ufficio alla relativa quantificazione>>.  5. Espletata la disposta ### all'udienza del 20 marzo 2024 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.  6. All'udienza del 12 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza del Tribunale nella parte in cui, pur riconoscendo l'esistenza degli inadempimenti, le attribuisce l'onere di provarli. Deduce che gli stessi, contestati sin dall'aprile 2013, sarebbero imputabili alla condotta negligente del ### il quale li ha ignorati, persistendo nel suo contegno, rendendo necessaria la risoluzione contrattuale per inadempimento. 
Di conseguenza, il Tribunale non avrebbe adeguatamente affrontato la questione della corretta esecuzione di ciascuna delle attività contrattualmente pattuite, riconoscendo al ### il credito integralmente preteso. 
Anzitutto, sarebbe errata la conclusione per cui sarebbe smentita dalla produzione effettuata la deduzione di inadempimento del ### in ordine all'obbligazione di redigere i capitolati, essendo il capitolato un documento redatto dal progettista prima dell'inizio dei lavori e recante il dettaglio di spese, modalità realizzative, materiali da utilizzare e riferimenti economici, questi ultimi rilevanti per la valutazione economica che il committente deve compiere.  ### espone come il giudizio sia stato introdotto da ### D s.r.l. per il mancato pagamento di opere non previste in capitolato ed il CTU ha accertato l'esistenza di innumerevoli ulteriori opere, peraltro necessarie, non inserite nei capitolati e nei computi metrici estimativi. Tale circostanza è stata riconosciuta dal Tribunale, che ha applicato l'art. 1660 c.c. e riconosciuto all'appaltatore il valore per le opere eseguite in assenza di pattuizione.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto provato l'esatto adempimento <<nei vari consuntivi prodotti che recano il timbro del geom. ### e che attestano lo svolgimento dell'attività in questione>>; tuttavia, il professionista non è esentato dall'assicurare alla committente il livello di diligenza richiesto dalla natura dell'incarico e dell'attività svolta. ### è stata riconosciuta anche dal Tribunale, che, aderendo alle risultanze della ### ha rettificato il valore iniziale delle opere calcolato dal ### riducendolo ad € 194.518,89. Tale inadempimento sarebbe rilevante, considerata la centralità che tale attività riveste per la committente, tenuta a corrispondere la somma effettivamente dovuta all'appaltatore, e che l'avrebbe costretta a resistere in giudizio per ottenere una riduzione dell'importo dovuto. 
Lamenta, poi, come il Tribunale abbia considerato la condotta del ### integrante il conflitto di interessi rilevante ai soli fini deontologici. 
Infine, censura la statuizione con cui il primo Giudice, ritenendo che la committente fosse comunque tenuta a pagare i corrispettivi in favore dell'appaltatore ex art. 1660 c.c. per la realizzazione di opere non concordate, l'ha ritenuta carente d'interesse a far accertare l'inadempimento del progettista/direttore lavori. ### l'appellante sarebbe inaccettabile ritenere che, in caso di realizzazione di opere ritenute necessarie ma non previste, non si debba indagare se la committente sia stata adeguatamente informata in merito 2. Con il secondo motivo l'appellante critica la statuizione di rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento, basata sul mancato deposito della variante per causa non imputabile al professionista e sulla prosecuzione dell'attività da parte di questi, nonostante l'intervenuta diffida, desunta dal sopralluogo del 22 novembre 2013, da cui è stata erroneamente ricavata la rinuncia all'effetto risolutivo da parte della committente. 
Il Tribunale non avrebbe considerato l'avvenuta produzione del documento di variante postuma sottoscritta dall'appaltatrice, ed avrebbe valutato solamente il doc. 16, ossia l'intimazione tempestivamente rivolta all'appaltatrice dall'avv. ### di sottoscrivere la variante, diffida, peraltro nulla, perché proveniente da difensore privo di idonea procura scritta. 
Avrebbe dovuto, invece, considerare ulteriori e più rilevanti elementi, cioè: il doc. 14 (prodotto dalla difesa del ###, ossia la variante postuma redatta dal geom. ### e sottoscritta da tutte le parti, datata 8 novembre 2013, come confermato dalla difesa dell'appaltatrice, senza contestazioni da parte del terzo chiamato; il doc. 15 (prodotto dal ### contenente la dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta da ### ed ### oltre che dallo stesso ### in cui si legge che al 14 novembre 2013 la variante postuma era “pronta alla sua regolarizzazione e presentazione al protocollo comunale”. Tali atti avrebbero un evidente valore confessorio con efficacia contra se per il professionista. Dunque, nessuna impossibilità di eseguire l'attività richiesta dalla committente può essere considerata fatto ostativo dell'inadempimento contestato al geometra. 
Tuttavia, egli non ha mai depositato la predetta variante, presentata, invece, solo successivamente dal nuovo professionista da lei incaricato.  ### sarebbe quindi unicamente imputabile al ### e da ciò sarebbe dipeso lo scioglimento del contratto. 
La prosecuzione dell'attività del professionista, a seguito dell'intervenuta diffida, non si dovrebbe ricavare dal verbale redatto dal medesimo dopo il sopralluogo dell'8 ottobre 2013, (riguardante la presa d'atto di vizi e/o difetti già contestati, ma rilevati tardivamente dopo svariati solleciti), in quanto esso, al più, dimostrerebbe il tentativo del ### di rimediare alle proprie negligenze nello svolgimento dell'attività per non aver sorvegliato l'esecuzione dei lavori ed omesso i propri controlli. Inoltre, anche la propria condotta tenuta successivamente alla diffida depone in favore dell'avvenuto scioglimento del rapporto.  3. Con il terzo motivo l'appellante impugna la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto non puntuali le contestazioni sollevate in ordine alle attività svolte dal ### ed alla relativa pretesa creditoria, pari ad € 12.295,00, oltre accessori di legge, ritenendo, invece, di aver contrastato puntualmente e a vario titolo le ulteriori attività. Deduce che la contestazione in radice della pretesa creditoria la esimerebbe dallo sconfessare i conteggi allegati e che nemmeno la controparte abbia provato di aver eseguito le attività di cui pretende il pagamento. 
Tra i crediti oggetto di contestazione, vi è la somma di € 2.500,00 oltre accessori chiesta dal professionista per “progetti di massima di villa bifamiliare anno 2010”, attività, però, non provata da quest'ultimo, che nemmeno avrebbe dimostrato che la prestazione era diversa da quella pattuita ai punti “A) - “redazione del progetto di massima” - e B) - “### del progetto esecutivo/architettonico e pratica autorizzazione paesaggistica”” come da disciplinare di incarico concluso il 21 aprile 2011.  ### contesta, inoltre, una serie di errori, difetti ed omissioni relativi alla fase di progettazione, che avrebbero causato un aumento dei costi di realizzazione e la sostituzione del giardino pensile con una terrazza divenuta necessaria in corso d'opera e nemmeno sanata dal professionista e tali doglianze non sarebbero state contrastate dal ### A fronte della richiesta di pagamento del geometra di € 2.800,00 oltre accessori per i progetti redatti per la variante, l'appellante precisa che la diffida del 23 ottobre 2013 riguarderebbe proprio il deposito della “variante postuma o variante di fine lavori”, poi divenuta la causa della risoluzione del contratto. 
Parte appellante evidenzia come il Tribunale abbia riconosciuto al ### € 650,00 oltre accessori per compensi asseritamente maturati per la “relazione tecnica” svolta a fronte delle contestazioni sollevate dalla committente, ma anche in relazione a tale attività sarebbe evidente l'inesatto e/o tardivo adempimento, come contestato sin dalla fase stragiudiziale. 
Precisa come il direttore lavori, nell'esecuzione dell'incarico, debba assicurare la piena conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e alle regole della tecnica delle costruzioni, verificare che i materiali da utilizzare introdotti in cantiere siano idonei e corrispondenti alle caratteristiche contrattuali, riferire al responsabile del procedimento le circostanze che possano influire sulla corretta esecuzione dell'opera, per consentire l'assunzione delle misure necessarie; considerato che tale attività sarebbe stata eseguita dal professionista nell'esecuzione dell'incarico già ricevuto, non sussisterebbe alcuna ulteriore pretesa creditoria. 
Il Tribunale ha poi riconosciuto al ### € 850,00 oltre accessori quale compenso per assistenze tecniche in cantiere ed accertamenti di difformità delle opere, prestazioni che, secondo l'appellante, rientrerebbero nelle obbligazioni assunte con il disciplinare di incarico e per le quali non potrebbero essere riconosciuti ulteriori compensi; tali prestazioni, peraltro, sarebbero state contestate, essendo la loro esecuzione parziale, tardiva e non provata dal professionista.  4. Con il quarto motivo l'appellante deduce che il direttore lavori sarebbe venuto meno ai propri doveri di coscienza, imparzialità, diligenza, correttezza e trasparenza ogni qualvolta ha commissionato opere in variante senza ottenere previamente l'autorizzazione della committente.  5. ### ritiene di dover affrontare le questioni dedotte nei suesposti motivi di gravame, a partire dalle questioni la cui analisi risulta essere logicamente preliminare rispetto alle altre proposte ai fini della decisione.  6. Anzitutto, occorre esaminare il secondo motivo di gravame avente ad oggetto la questione relativa alla domanda di risoluzione del contratto, in quanto, appunto, preliminare rispetto all'esame degli ulteriori motivi.  6.1. Il motivo è infondato. ### rileva che dalle deduzioni delle parti e dagli atti di causa emergono due dati contrastanti: da un lato, vi è il fatto che il ### ha prodotto il documento relativo alla variante postuma, recante, oltre alla propria firma e a quella della committenza, la firma ed il timbro della società appaltatrice ### D s.r.l., datato 8 novembre 2013, mentre, dall'altro lato, vi è in atti una diffida ad adempiere, datata 26 novembre 2011, inviata dal legale incaricato dalla ### con sollecito alla società appaltatrice ad apporre la firma alla predetta pratica in variante (la Corte considera irrilevante la questione della mancanza di procura scritta conferita al legale dell'appellante, posto che in causa non si discute degli effetti sostanziali di tale diffida, e l'invio di tale missiva ed il suo contenuto rilevano solo quale fatto storico). 
Se, in effetti, come, peraltro, evidenziato dal CTU (p. 32 della consulenza), non appaiono comprensibili le ragioni per le quali il direttore lavori, pur essendo in possesso di un documento firmato da tutte le parti necessarie, abbia omesso di provvedere al suo deposito, predisponendo poi successivamente una pratica in sanatoria che non necessitava di firma (anch'essa non depositata, a seguito della revoca dell'incarico), comunque il Collegio ritiene che il rigetto della domanda di accertamento della risoluzione del rapporto sia fondato su una ulteriore ratio decidendi del Tribunale, autonoma rispetto alla vicenda della sottoscrizione della pratica in variante, e che non risulta essere stata fatta oggetto di adeguata censura da parte dell'appellante. In particolare, il Tribunale, dopo aver ritenuto che il mancato deposito della variante non sia imputabile al direttore dei lavori, ha evidenziato che <<### atti è altresì presente il verbale di sopralluogo tecnico del 22.11.2013 (successivo allo spirare del termine di cui alla diffida ad adempiere) effettuato dal #### alla presenza della convenuta presso l'immobile oggetto dell'appalto (doc. 17 terzo chiamato): lo svolgimento di tale sopralluogo da parte del terzo chiamato fa ragionevolmente ritenere che il rapporto di prestazione d'opera tra le parti fosse proseguito nonostante la diffida e che, anche a voler considerare perfezionato l'effetto risolutivo, lo stesso sia stato oggetto di rinuncia da parte della ### (“il contraente che abbia intimato diffida ad adempiere, dichiarando espressamente che allo spirare del termine fissato, il contratto sarà risolto di diritto, può rinunciare, anche dopo la scadenza nel termine indicato nella stessa e anche attraverso comportamenti concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo” - Cass. Civile, sez. II, n. 9317/2016). Alla luce di quanto precede si deve escludere che il contratto si sia risolto di diritto. ### atti è tuttavia presente una comunicazione della convenuta del 03.07.2014 (doc. 22 terzo chiamato) nella quale ### dichiarava al #### di aver “già revocato il mandato per non aver adempiuto correttamente l'incarico conferito e questo con più raccomandate e numerose mails”. Nei documenti prodotti non vi è traccia di tali precedenti comunicazioni, tuttavia dal tenore della missiva appare inequivocabile l'intento della convenuta di porre fine al rapporto con il #### e, dunque, di esercitare la facoltà di recesso riconosciuta al cliente nell'ambito del contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2237 c.c.. ### recesso preclude dunque una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento, essendosi già determinato lo scioglimento del rapporto>> (pag. 17 e 18 della sentenza impugnata). 
Il Tribunale ha ritenuto ricavabile dall'attività svolta nel corso del sopralluogo del 22 novembre 2013 (cui è seguito un ulteriore sopralluogo del 12 dicembre 2013) la conferma della volontà della committente di proseguire il rapporto con il professionista, malgrado la precedente diffida; al riguardo, l'appellante censura tale statuizione, facendo, però, riferimento ad un sopralluogo svolto in data diversa, l'8 ottobre 2013, anteriormente alla diffida, il cui svolgimento, che secondo l'appellante sarebbe di natura rimediale rispetto al mancato rilievo dei vizi dell'opera dell'appaltatore, non inficia la statuizione del Tribunale, che, come già evidenziato, fa riferimento ad un sopralluogo che si è svolto successivamente alla diffida ad adempiere e al quale il ### ha riconosciuto evidenza della volontà della committente di prosecuzione del rapporto professionale, ritenendo che <<anche a voler considerare perfezionato l'effetto risolutivo, lo stesso sia stato oggetto di rinuncia da parte della ###>.  6.2. In ogni caso, il Tribunale, esaurita la disamina della domanda di risoluzione, ha ritenuto che <<### recesso impone comunque di verificare ai sensi dell'art. 2237 c.c. quale sia l'opera svolta dal professionista e di determinare il relativo compenso, al fine di accertare se il #### possa vantare un credito nei confronti della convenuta. Peraltro, tale necessità si sarebbe posta anche nell'ipotesi di dichiarazione di risoluzione del contratto, atteso che, ai sensi dell'art. 1458 c.c., in caso di contratti ad esecuzione periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. In altre parole, la convenuta non può ottenere una integrale ripetizione delle somme corrisposte al professionista che risultino riferibili a prestazioni dallo stesso effettivamente eseguite. Per contro, il #### non ha diritto di conseguire il pagamento di prestazioni che non abbiano avuto luogo a seguito del recesso o oggetto di suoi precedenti inadempimenti>>. 
Al di là della sua condivisibilità, tale statuizione non è stata in alcun modo censurata dall'appellante e in base ad essa il professionista, comunque, avrebbe diritto ad ottenere il compenso per l'attività svolta nei limiti in cui essa venga accertata. 
Va quindi fatta applicazione della regola per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla riforma della decisione stessa.  7. Proseguendo, la Corte intende ora esaminare le doglianze dell'appellante relative agli inadempimenti inputati al geom. ### che si reputano in parte fondate. 7.1. Il doc. 26 (prodotto dal geom. ### “compilazione delle specifiche per prestazioni professionali” è stato predisposto solamente all'atto della sua costituzione in giudizio (esso è datato 26 maggio 2016) e non era quindi già noto alla committente la quale ha, comunque, sin dal primo grado di giudizio, specificamente contestato una serie di prestazioni in quanto eseguite e non pattuite, oppure previste, ma non adempiute o non correttamente adempiute. 
Effettivamente il CTU ha riscontrato il non corretto adempimento di una serie di prestazioni, ossia l'errata redazione dei computi metrici estimativi, l'errata liquidazione dei lavori (effettuata con una differenza di circa € 50.000,00 rispetto a quanto poi quantificato in contraddittorio tra le parti) e la mancata richiesta di assenso della committente per le opere “extra” non comprese nei capitolati e nei progetti.  7.2. Riguardo l'errata redazione dei computi metrici svolta dal professionista, oggetto del secondo punto del quesito dell'espletata consulenza d'ufficio, ricordato che la funzione dei computi metrici estimativi è quella di <<calcolare in modo preciso e puntuale … il costo dell'opera>> e <<fungere da capitolato e fornire la base per poter raccogliere le offerte economiche delle imprese>>, il CTU afferma che la loro redazione <<nel caso specifico… mostra un certo grado di approssimazione sia nelle quantità che appaiono esposte senza misure di dettaglio sia per la mancata previsione di alcune opere>>, precisando che <<l'utilità per la committente è stata solo parziale e per questo motivo si ritiene che le voci capitolati, contratti e computo estimativo debbano essere liquidate al 50%>>. ### del 50% era stato, peraltro, già indicato in parcella dal geometra stesso e tale riduzione è stata ritenuta congrua dal CTU e la Corte, pur confermando la sussistenza del parziale inadempimento, non può che condividere tale conclusione, non essendo stati forniti elementi per operare una diversa quantificazione.  7.3. Circa la questione dell'errata liquidazione dei lavori dell'appaltatrice, che ha comportato in primo grado ad un abbattimento da parte del CTU dell'importo dei lavori di circa € 50.000,00, si dà atto che il ### non ha richiesto alcun compenso per tale prestazione e che la committente, già nel corso del giudizio di prime cure, ha ottenuto, per mezzo della CTU ivi espletata, la corretta ricostruzione della liquidazione delle opere.  7.4. Unitamente a tale questione, la Corte ritiene di dover affrontare anche la doglianza relativa all'asserito conflitto di interessi in cui sarebbe incorso il geometra a fronte della previsione di un compenso del 3% calcolato sull'importo globale dell'opera per la tenuta ed il controllo della contabilità. 
Tale doglianza è infondata. 
In merito, il Tribunale ha così statuito: <<La convenuta lamenta che il professionista abbia pattuito con l'appaltatore un compenso a proprio favore per la contabilità dell'opera, nella misura del 3% della contabilità stessa, così agendo in conflitto di interessi e violando la natura fiduciaria dell'incarico assunto, oltre ai doveri di buona fede e trasparenza. Invero, a prescindere dai profili deontologici della condotta del #### irrilevanti in questa sede ###è dato ravvisare alcuna violazione di doveri di correttezza, buona fede e trasparenza, in quanto la pattuizione in questione è stata espressamente inserita nel contratto di appalto sottoscritto dalla committente e, dunque, risultava perfettamente nota e accettata. Peraltro, il #### ha allegato che i compensi a lui versati dall'appaltatrice sarebbero stati calcolati sui corrispettivi individuati nel contratto iniziale e non sul costo finale dell'opera determinato dalle varianti, che secondo la prospettazione della convenuta sarebbe stato “gonfiato”. In effetti, dalle fatture prodotte sub doc.  27 dal terzo chiamato, egli risulta aver percepito da ### D ### la somma di € 4.000,00 oltre oneri; tale importo si attesta al di sotto del 3% del valore globale dell'appalto come inizialmente pattuito con i contratti del 06.04.2012 e del 15.10.2012 (valore complessivo pari a € 183.726,00). Di conseguenza si deve escludere che il #### possa aver tratto un qualche vantaggio economico in conseguenza dell'incremento del valore dell'opera rispetto a quanto inizialmente ipotizzato>> (pag. 21 della sentenza).  ### ripropone anche in questa sede il tema del conflitto d'interessi e del compenso garantito al professionista per il controllo della contabilità, ed il cui pagamento era posto a carico dell'appaltatore, prospettando che il direttore dei lavori avesse per ciò stesso un interesse ad una liquidazione “gonfiata” delle opere, lamentando come il Tribunale abbia considerato tale profilo solamente dal punto di vista deontologico; non vi è quindi alcuna censura riguardo l'argomentazione esposta dal Giudice per cui in concreto non vi è alcuna correlazione tra l'importo percepito dal professionista ed il maggior valore dell'opera conseguente alla realizzazione delle opere ulteriori e diverse da quelle previste nei capitolati e negli ulteriori documenti predisposti, considerato, che il compenso richiesto è pari ad € 4.000,00 e che quindi, come evidenziato dal Tribunale, risulta essere inferiore alla percentuale del 3% del valore iniziale globale dell'opera.  ### valorizzato dal primo Giudice contrasta con la prospettazione dell'asserita “finalità illecita - o quantomeno gravemente colposa - perseguita dal geom. Malzani”. 
Ora, posto che il CTU afferma che al punto G del disciplinare d'incarico era prevista tra le prestazioni assunte dal geometra quella di controllo della contabilità dell'esecuzione della prestazione e che <<per quanto attiene alla errata liquidazione dei lavori si ravvisa inadempimento da parte del geom.  ### in quanto nel disciplinare al punto G era previsto “liquidazione lavori e controllo contabilità”; il compenso per tale prestazione non deve essere riconosciuto e lo stesso geom. ### lo esclude dalla propria parcella>> (pagg. 16 e 17 della consulenza), non può aver rilievo il prospettato conflitto di interessi nei termini indicati dall'appellante. 
Inoltre, come evidenziato nella sentenza impugnata, ulteriore argomento, peraltro dirimente, a conforto della ritenuta insussistenza di un conflitto di interessi in capo al direttore dei lavori, è la circostanza che la clausola riguardante il compenso del 3% fosse prevista nel contratto d'appalto stipulato tra la società ### D s.r.l. e la ### all'art. 7 “oneri e incombenza a carico dell'appaltatore” è previsto che “l'appaltatore si obbliga e si impegna: … a corrispondere al direttore lavori l'onere per la contabilità lavori valutata in ragione del =3% ###= dell'importo lordo globale” (doc.7 prodotto da ###. Pertanto, la committente sin dall'inizio era a conoscenza del compenso previsto a carico dell'appaltatore per la prestazione relativa alla contabilità dei lavori ed ha accettato tale previsione sottoscrivendo il contratto.  7.5. Circa il tema delle opere “extra” di cui non era stato richiesto l'assenso alla committente da parte del professionista, in primo luogo occorre sintetizzare la risposta fornita dal CTU in ordine al primo punto del quesito sottopostogli, relativo alla necessità ed alla previsione degli interventi effettuati ed alla relativa informativa, ove ha operato una distinzione di tali opere. 
In particolare, sono state ritenute opere “extra” non preventivabili: -le opere idrauliche per modificare gli impianti di gas e acqua, perché rientranti negli <<imprevisti di cantiere che emergono in fase di esecuzione>>; -la formazione della viabilità di cantiere e l'esecuzione delle opere all'interrato in assenza di gru, in quanto le difficoltà di accesso sono emerse con il tentativo di installare fisicamente la gru e tali difficoltà rientrano <<negli imprevisti di cantiere che emergono in fase di esecuzione e allestimento del cantiere stesso>>; -le varianti per spostamento di finestre e porte; -la realizzazione di un basamento per i climatizzatori, perché <<il posizionamento fisico delle macchine per i climatizzatori solitamente viene stabilito in fase esecutiva>>; -la realizzazione di una piastra in ferro e la sistemazione della cinta, in quanto <<problematica emersa in fase esecutiva>>. 
Sono state, invece, ritenute preventivabili le seguenti opere “extra”: -la fornitura e posa di dime in legno per i pilastri, in quanto ritenuta <<prassi consolidata per un ottimale risultato dal punto di vista estetico>> stante le caratteristiche sia dell'edificio limitrofo sia dell'edificio da realizzarsi; -la demolizione e lo smaltimento del muro in mattoni a vista, in quanto il fatto che esso <<non fosse idoneo come parete interna della zona giorno era una circostanza rilevabile già in fase di progettazione>>; -il rimodellamento del terreno, perché tali sistemazioni sono <<inevitabili quando si va a costruire in aderenza>>; -la realizzazione del marciapiede esterno, (non previsto in quanto <<quest'ultimo è stato poi appaltato solamente con l'ultima tranche di lavori>>), perché <<nel progetto di una casa singola con un giardino importante la realizzazione del marciapiede di accesso merita uno studio preciso e approfondito>>; -la sistemazione dell'area ingresso, perché <<non era pensabile costruire una cosa di pregio lasciando le aree esterne in condizioni precarie>>; -la realizzazione di un muretto con nicchie e contatori; -l'assistenza alla posa di velux.
Alla luce di tali accertamenti, la Corte osserva che la committente non ha pagato alcun ulteriore compenso per le opere “extra” non ritenute necessarie ed il pagamento delle stesse in favore dell'appaltatore è già stato escluso dal Tribunale; sicché, a fronte dell'esecuzione di tali opere, la committente non ha subito alcun danno, come evidenziato anche dallo stesso CTU (pag. 34). 
Per quanto concerne, invece, le opere necessarie, il cui valore è pari ad € 21.403,92 (la metà di tale importo corrisponde al valore dei lavori necessari e preventivabili, in base a quanto accertato dal ###, non era necessaria la relativa preventiva comunicazione da parte dell'appaltatore. La mancata informazione non ha inciso sul profilo economico dell'opera nè ha condotto a risultati diversi, considerato che <<In tema di appalto, le variazioni non previste nel progetto, ove strettamente necessarie per la realizzazione dell'opera, possono essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente ma, in tal caso, ove manchi l'accordo tra le parti, spetta al giudice accertarne la necessità e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti>> (Cass. n. 10891/2017). Va, poi, osservato che l'art. 1659 c.c. dispone che l'autorizzazione scritta della committente è richiesta soltanto per le << variazioni alle modalità convenute dell'opera>> e apportate ad iniziativa dell'appaltatore e non necessarie ai sensi dall'art. 1660 La mancata informativa non ha arrecato danno alla committente, alla luce della necessità delle opere non preventivate e del loro valore rispetto all'importo globale dell'opera; pertanto, l'inadempimento in cui è incorso il professionista deve ritenersi di non grave entità, considerato che la necessità delle opere fa escludere che siano prospettabili profili di negligenza in capo al professionista riguardo alla loro esecuzione. 
Va, peraltro, osservato che già il primo Giudice in sentenza aveva qualificato le opere “extra” ai sensi dell'art. 1660 c.c. (<<la convenuta è tenuta al pagamento dei corrispettivi a favore dell'appaltatrice in virtù della previsione di cui all'art. 1660 c.c.>>, pag. 16) e tale statuizione non è stata fatta oggetto di impugnazione da parte dell'appellante.  7.6. Con riferimento all'esecuzione di opere non preventivate, è inconferente il tema del falsus procurator, ossia del difetto di rappresentanza in capo al direttore dei lavori nell'autorizzazione della loro esecuzione. 
A pagina 16 della sentenza di primo grado si legge che <<### alle domande svolte dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato #### alla luce delle considerazioni svolte al precedente punto 1, deve in primo luogo essere evidenziata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di accertamento del difetto di rappresentanza in capo al predetto ### per l'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto le opere extra contratto, eseguite dall'appaltatrice e non autorizzate dalla committenza. La questione risulta pertanto assorbita. Invero, per quanto attiene alle varianti necessarie, la convenuta è tenuta al pagamento dei corrispettivi a favore dell'appaltatrice in virtù della previsione di cui all'art.  1660 c.c. e non certo in forza del fatto che dette opere sarebbero state autorizzate dal ### dei ### in veste di rappresentante della committenza (soltanto in tale secondo caso, accertato il difetto di rappresentanza, avrebbe potuto trovare accoglimento la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla convenuta). ### alla variante non necessaria relativa al tetto, si è già escluso che i maggiori costi possano essere addebitati a ### stante il difetto di sua autorizzazione scritta.  ### di un eventuale difetto di rappresentanza in capo al #### non produrrebbe dunque alcuna utilità pratica nella sfera giuridica della convenuta>>. 
Come poc'anzi osservato, il profilo dell'obbligo di informazione a carico del professionista nei confronti della committente non integra grave inadempimento perché, per un verso, le opere erano comunque necessarie e tale necessità per alcune di queste si è presentata nel corso dell'esecuzione dei lavori, mentre le altre opere erano preventivabili, tuttavia non vi sono elementi per ritenere che, ove inserite nei capitolati e nei progetti, la committente “avrebbe altrimenti compiuto scelte diverse nell'ottica di contenimento delle spese, non potendo ella sopportare ulteriori aggravi” (come dedotto dall'appellante), tanto più in considerazione della loro necessità e della loro contenuta entità (per un valore pari a circa la metà del totale stimato in € 21.403,92) rispetto all'importo totale dei lavori (€ 194.518,89 quale stimato dal ###.  8. Per quanto riguarda i vizi ed i difetti costruttivi, va precisato come questi siano imputabili all'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice e non al direttore lavori, considerato che gli stessi attengono alla fase meramente esecutiva, come affermato dal CTU sia in primo che in secondo grado, il quale, nel replicare alle osservazioni della difesa dell'appellante, ha precisato che: <<al geometra ### non sono poi state liquidate le prestazioni extra richieste, imputabili e conseguenti a difetti di realizzazione dell'opera; la direzione lavori è stata svolta fino al compimento dell'opera e gli inadempimenti (peraltro relativi a documenti progettuali quali computi, contratti, particolari costruttivi, liquidazione lavori) nulla hanno a che vedere con la direzione lavori; quanto ai difetti costruttivi questi sono imputabili a cattiva esecuzione da parte dell'impresa e non ascrivibili a responsabilità della direzione lavori; sul punto non sono state liquidate prestazioni extra richieste afferenti attività di verifica esistenza vizi proprio perché ritenuti rientranti nella direzioni lavori>> (p. 36). Il compenso liquidato in favore del professionista non riguarda, pertanto, attività inerenti ai vizi dell'opera. 
Rileva il Collegio che il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera. Il direttore dei lavori per conto del committente, infatti, presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato e la sua attività si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Da questo, tuttavia, non deriva a carico del direttore dei lavori ne' una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ne' un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione a profili marginali (cfr. da ultimo Cass. 14456/2023, Cass. 20557/2014, 10728/2008, 15255/ 2005). Nel caso di specie, come esposto, dalla espletata consulenza tecnica è emerso che i vizi accertati dal consulente d'ufficio non rientrano nell'ambito della sfera di controllo del direttore dei lavori e tale accertamento non è stato oggetto di motivata smentita.  9. In merito alla responsabilità per l'avvenuta sostituzione del giardino pensile oggetto di progettazione con la realizzazione di una terrazza, la Corte osserva che nel primo grado di giudizio, a fronte della deduzione della per cui “A causa di inadempimenti di carattere progettuale-esecutivo, anche il giardino pensile veniva sostituito con una terrazza” (p. 10 della comparsa di primo grado), il ### ha esposto come tale variazione (pag. 17 e ss.  della comparsa in primo grado) sia stata richiesta dalla committenza e non a fronte dell'impossibilità di realizzare il giardino pensile: “a contrario di quanto dedotto dalla convenuta, la terrazza non fu eseguita per porre rimedio ad asseriti vizi progettuali, bensì in quanto variante espressamente richiesta e voluta dalla convenuta già nelle primarie fasi del cantiere, così come si dimostrerà a mezzo testimoniale. Ed infatti, benchè nel progetto iniziale fosse prevista la realizzazione del giardino pensile, la convenuta, successivamente alla sottoscrizione del contratto, ordinava in più occasioni al terzo chiamato nonché all'impresa appaltatrice di modificare il progetto iniziale e di realizzare la terrazza in luogo del giardino pensile, con conseguente aggravio di costi di realizzazione”. 
Anche in questo grado di giudizio l'appellante espone che la costruzione della terrazza in luogo del giardino pensile sarebbe frutto di un errore di progettazione del geometra e non una variante richiesta e/o resasi necessaria per ragioni tecniche che, pur non avendo comportato variazioni di prezzo, avrebbe comportato una serie di disagi estetici e strutturali, quali le infiltrazioni nelle zone attigue al terrazzo. 
Tuttavia, vanno considerate due circostanze. 
La prima: in atti è presente un documento in cui i proprietari dell'immobile, genitori della ### dichiarano di assumere la responsabilità della realizzazione del terrazzo, in quanto opera difforme rispetto a quanto previsto dal progetto presentato (doc. 15): “I signori ### si assumono la completa responsabilità delle opere in variante innazi citate effettuate in forza di loro ordinanza e senza alcun titolo edificatorio ### scagionando di fatto lo stesso tecnico da ogni qualsiasi conseguente responsabilità civile e penale; ordinano perciò al tecnico di presentare al protocollo comunale la così difforme variante postuma”. In ordine al contenuto di tale dichiarazione, che smentisce la sussistenza di un errore progettuale o di un'opera rimediale, l'appellante non ha preso posizione. 
La seconda: il ### già nella consulenza espletata in primo grado (pag. 22), elencando tra i vizi lamentati quello di “ritinteggiatura di due stanze a seguito di una perdita di acqua dal terrazzo”, ha precisato che <<<i vizi lamentati non sono attribuibili ad una errata progettazione da parte del #### né a negligenza durante la direzione lavori, la maggior parte di essi non erano neppure comodamente individuabili in fase di direzione lavori in quanto emergono solo con l'utilizzo dell'immobile; trattasi di difetti minimi meramente esecutivi per lo più dovuti a imperfezioni da parte dell'impresa costruttrice o come nel caso del trave in legno corto di errore da parte della ditta fornitrice>>. 
A fronte di tali circostanze non può, dunque, imputarsi al professionista alcun profilo di responsabilità per la realizzazione di tale opera e a nulla valgono le doglianze esposte dall'appellante circa i disagi che da essa ne sono conseguiti, considerato che la committenza ha autorizzato ed assunto la responsabilità della messa in opera della variante e che i vizi riscontrati attengono alla fase meramente esecutiva e non sono frutto di una omessa o inadeguata vigilanza.  10. In ordine al tema del compenso per la redazione della “variante postuma” ed al suo mancato deposito da parte del professionista, il Collegio ribadisce che: il ### non ha provveduto al deposito della relativa documentazione, cui ha provveduto altro professionista incaricato dall'appellante; lo stesso ha prodotto la variante postuma recante la data dell'08 novembre 2013 e recante anche la sottoscrizione dell'appaltatore ####.r.l. (doc. 14); tale circostanza è stata dedotta dalla stessa società, parte in causa del giudizio di primo grado, e non è stata contestata; il ### ha pure prodotto la citata “dichiarazione di assunzione di responsabilità” anche da lui sottoscritta e datata 14 novembre 2013, nella quale si dichiara che la “variante postuma” è “pronta alla sua regolarizzazione e presentazione al protocollo comunale”. 
Avendo riguardo a tali elementi di fatto, va rilevato che la questione del mancato deposito della variante postuma, dell'eventuale inadempimento del professionista e dell'eventuale compenso a lui spettante per tale attività è stata fatta oggetto del terzo punto del quesito della consulenza tecnica d'ufficio. ### il CTU il geometra aveva preparato una variante postuma (anno 2013) mai presentata, perché i documenti necessari non erano stati firmati dall'appaltatrice, come dimostrato dal sollecito per la firma inviato dal difensore della committente in data 26 novembre 2013 e dalla circostanza che poi sia stata predisposta una pratica in sanatoria, non necessitante firme dell'impresa, anch'essa, però, mai presentata, essendo stato il ### sollevato dall'incarico. ### evidenzia che la variante postuma e la sanatoria si discostano tra loro per la modulistica, la dicitura e la data apposta sul cartiglio delle tavole e precisa che << il compenso dovuto è per un'unica pratica e non per due; in relazione alla natura e al contenuto della pratica … si ritiene congrua la cifra di € 1.400 esposta dal geom.>>. I difensori dell'appellante, invocando tale documento, hanno osservato che il ### sarebbe stato rimosso dall'incarico per il mancato deposito della variante postuma entro il termine indicato dalla committente, la quale, ritenendo cessato il rapporto, non avrebbe incaricato il predetto di redigere e depositare la pratica in sanatoria. Sul punto il CTU ha replicato che <<per prassi tecnica vengono preparate, datate e stampate le tavole progettuali e una volta raccolte le firme si procede al deposito presso gli uffici preposti; la mancata firma da parte dell'impresa su detti elaborati … è avvalorata … dal fatto che il ### la stessa parte attrice … sollecitava l'impresa per la firma dei documenti e dal fatto che poi si è optato per una pratica in sanatoria … che non prevede firme da parte dell'impresa. Non si capirebbe del resto quale interesse avesse il progettista una volta depositata tale variante a non presentarla in comune anche in pendenza di una scadenza con revoca del mandato imposta dalla committente; appare senz'altro più plausibile che mancasse la firma dell'impresa>>. 
Va poi evidenziato che il Tribunale, accogliendo la ricostruzione dei fatti proposta dal professionista (“nell'ottobre 2013 il terzo chiamato, su incarico della convenuta sig.a ### che pure lo sollecitava a mezzo raccomandata a.r. 23.10.13 (doc. n°13), redigeva D.I.A. in variante postuma al progetto approvato (doc. n°14)… in conseguenza dei contrasti sorti con l'impresa appaltatrice per il pagamento del residuo corrispettivo, l'attrice si rifiutava di sottoscrivere la D.I.A., trattenendo la relativa documentazione. 
Tant'è che con raccomandata a.r. del precedente difensore la convenuta intimava all'impresa appaltatrice la sottoscrizione di detta documentazione (doc. n°16);” pag. 13 della comparsa di costituzione in primo grado), ha affermato in sentenza che <<il #### a giustificazione della mancata presentazione della variante degli uffici comunali, ha allegato la circostanza che l'appaltatrice avrebbe rifiutato di sottoscrivere tale documentazione, trattenendola presso di sé. Tali allegazioni risultano provate dalla comunicazione con la quale la ### intimava a ### D ### di sottoscrivere e depositare le varianti postume “così come predisposte dal ### dei Lavori” (doc. 16)>>. 
La Corte non condivide le considerazioni esposte dal CTU in merito alle ragioni per le quali il professionista ha omesso di depositare la variante postuma, considerato che lo stesso geometra non ha fornito alcuna giustificazione del perché non abbia portato a termine tale prestazione, se non semplicemente dedurre la mancanza della firma della società appaltante, circostanza smentitata sia dai documenti 14 e 15 da egli stesso prodotti. 
La Corte, pertanto, ritiene che non sia dovuto il compenso di € 1.400,00 quantificato dal CTU per l'attività di redazione della variante, che, seppur predisposta, non è stata depositata, essendo evidente che da tale attività, rimasta incompiuta nel suo iter, la committente non ha tratto alcuna utilità, essendosi dovuta rivolgere ad altro professionista per il relativo compimento.  11. Proseguendo con la questione relativa al progetto e alla direzione lavori delle opere in cemento armato, sul punto, il CTU ha precisato che si tratta di <<prestazione svolta da altro professionista (ing. ### anche se ricompresa nel disciplinare di incarico del ###>, la cui incidenza sull'importo del disciplinare è stata calcolata nella misura del 25% per un importo di € 5.500,00. Per tale importo, il CTU ha rimesso alla Corte la relativa valutazione circa il suo riconoscimento o meno al ### <<laddove lo stesso dimostri di essersi fatto carico di tale prestazione avendola pagata in luogo del committente al professionista che l'ha svolta>>.  ###, senza nulla replicare alla deduzioni del ### ha solamente dedotto come l'esecuzione della prestazione da parte di un soggetto terzo fosse stata pattuita già in contratto e non ha, però, in alcun modo provato di aver anticipato il pagamento per l'esecuzione di tale prestazione (esorbitante dalle proprie competenze, in quanto riservata alla figura professionale di un ingegnere terzo, con la conseguenza che per essa alcun compenso è dovuto ex art. 2231 c.c.) né ha dimostrato di essersi obbligato al relativo pagamento in luogo della committente. Pertanto, il Collegio ritiene di non riconoscere l'importo di € 5.500,00 in favore del professionista.  12. Alla luce delle motivazioni suesposte, il residuo compenso spettante al CTU ammonta ad € 2.371,00 (dovendosi detrarre dall'importo di € 3.771,00 stimato dal CTU l'importo di € 1.400,00 relativo alla redazione della variante postuma).  13. Con il quinto motivo l'appellante deduce l'illegittima applicazione del d.lgs. 231/2002 relativo all'attuazione della ### 2000/35/CE riguardante la lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, a fronte della qualità di consumatore da essa rivestita nel rapporto negoziale.  13.1. Il motivo è infondato. 
Il presente giudizio è stato instaurato in primo grado nell'agosto 2015, mentre la normativa relativa agli interessi è stata riformata precedentemente dalla L.  n. 162/2014, pubblicata in ### il 10 novembre 2014 ed entrata in vigore trascorsi 30 giorni da tale data, dunque, certamente, prima dell'iscrizione a ruolo della causa in primo grado. 
Nel caso di specie trova, quindi, applicazione l'art. 1284 co. 4 c.c. in base al quale <<Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali>>. Inoltre, sul punto la Corte di Cassazione ha statuito che <<Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione>> (Cass. n. 28409/2018). 
Il Tribunale ha, quindi, correttamente richiamato il tasso di interessi in materia di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, stabilendone la decorrenza dalla data della domanda.  14. Pertanto, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata va parzialmente riformata, con condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato della minor somma, in luogo di quella quantificata dal Tribunale in € 11.741,54, di € 2.371,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 dalla data della domanda giudiziale al saldo. 
Con la precisazione che. ove vi sia stata esecuzione della sentenza impugnata, il credito del ### deve intendersi accertato in tale minore misura e lo stesso va condannato alla restituzione della maggior somma (a titolo di capitale, interessi e spese) eventualmente conseguita in esecuzione della predetta sentenza.  15. Con riferimento al regime delle spese di lite, la parziale riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite ( 27606/2019, 1775/2017).  15.1. Vi è tra le parti una reciproca soccombenza che vede, per un verso, ### soccombente in ordine alle domande di risoluzione del contratto e di accertamento del difetto di rappresentanza, e, per altro verso, il ### soccombente nell'accertamento del diritto al compenso per talune delle attività per le quali ha preteso il pagamento, derivandone la quantificazione, anche in ragione di alcun inadempimenti accertati, di un credito di gran lunga inferiore rispetto a quello azionato. 
Pertanto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 
In applicazione del medesimo criterio, le spese relative alla c.t.u. espletata in questo grado vanno poste definitivamente e per l'intero a carico di entrambe le parti.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### - ### definitivamente pronunciando: 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 1317/2019 del Tribunale di ### pubblicata in data 07 maggio 2019, condanna ### al pagamento in favore di ### della somma di € 2.371,00 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo, con la precisazione che, ove vi sia stata esecuzione della sentenza impugnata, il credito di ### deve intendersi accertato in tale minore misura e lo stesso va condannato alla restituzione della maggior somma (a titolo di capitale, interessi e spese) eventualmente conseguita in esecuzione della predetta sentenza; 2) rigetta nel resto l'appello; 3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio; 4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna ed in solido per l'intero verso il ### Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.   ### est.   dott.

causa n. 869/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Gabriele Vittoria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 469/2024 del 08-01-2024

... conseguente responsabilità risarcitoria in capo al falsus procurator, a prescindere dalla possibilità di ratifica da parte degli altri comproprietari), nell'altro caso, si sarebbe trattato di un preliminare di vendita di cosa altrui, idoneo a far sorgere il diritt o d el mediatore alla p rovvigione…, ovvero di un contratto di vendita di un bene in comunione stipulato da uno solo dei comproprietari, comunque valido ma inopponibile ai comproprietari che non abbi ano preso parte all'atto…» (pag. 17 della sentenza, ultimi 9 righi, e pag. 18, primi 2 righi). Il giud ice distrettuale ha quin di giustificato la propria decisione sulla base di due motivazioni alternative. Nell'impugnata sentenza viene, infatti, chiarito che, ai fini dell'art. 1755, comma 1, c.c., l'affare intermed iato dovrebb e ritenersi concluso anche q ualora risultasse accertat o che il promittente alienante ### si obbligò a trasferire l'immobile di via ### alla ### in mancanza della procura a vendere degli agli altri comproprie tari o senza spendere il loro nome, giacchè in questa eventualità sarebbe pur sempre venuto ad esistenza fra le parti contraent i un preliminare di vend ita concluso da falsus procurator o (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12204/2020 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo stu dio dell'avvocato ### (###), rappresentata e dife sa dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 114/B, presso lo studio dell'av vocato ### (###), rappresentato e difeso dall'av vocato ### (###) -controricorrente nonchè contro ##### CARABELLI, ### O ##### e ### -intimati avverso la SENTENZA della CORTE ### di MILANO 94/2020 pubblicata il ###.  2 di 8 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal #### sentenza n. 94/2020 pubblicata il 13 gennaio 2010, per quanto qui ancora int eressa, la Corte d'Appello di Milano riformava la decisione di primo grado assun ta dal Tribunale meneghino, condannando ####### e ### eredi di ### abelli, nonchè ### a pagare all'appellan te ### s.r.l. le somme a questa spettanti a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta in favore dei sunnominati nella compravendita di un immobile sito nel capoluogo lombardo alla via ### to ### n. 10 ; somme quantificate nella misura di 59.200 euro a carico dei ### elli### e di ulteriori 59.200 euro a carico della sola ### il tutto oltre IVA e interessi legali. 
Contro tale sentenza, notificata ai sensi dell'art. 285 c.p.c. il 1 3 gennaio 2020, la ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti con controricorso dalla ### s.r.l.. 
Sono rimasti intimat i i litisconsorti M ariangela #### G iuliana ##### e ### La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022. 
Le parti costituite hanno depositato memorie.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso vengono lamentati i vizi di violazione e falsa ap plicazione degli artt. 1387, 1388, 13 92 e 2697 c.c., nonché di omesso esame di <fatti essenziali su un punto decisivo 3 di 8 della controversia>. 
Si contesta alla Corte ambrosiana di avere a torto ritenuto che tra i ### e la ### sia intercorsa la stipula di un valido ed efficace contratto preliminare di compravendita dell'immobile sito in ### alla via ### n. 10 e che, conseguentemente, in capo alla ### cciola ### s.r. l. sia maturato il diritto al la provvigione per l'attività di mediazione svolta in favore delle parti, essendosi verificato il presupposto fondamentale all'uopo richiesto dall'art. 1755, comm a 1, c.c., costituito dall a conclusione dell'affare. 
Al collegio milanese sarebbe, infatti, sfuggito che il preliminare in questione, recante la dat a dell'11 settembre 20 14, er a stato sottoscritto, oltre che dalla promissaria acquirente ### dal solo promittente alienante ### comproprietario dell'immobile promesso in vendita, il quale non aveva espressamente dichiarato nell'atto di agire anche in nome e per conto dei comp roprietari ### ela ###### e ### ma si e ra semplice mente limit ato ad apporre la propria firma in calce alle parole <accettazione del venditore X ###. 
In mancanza della spendita del nome dei predetti comproprietari, <da i ndicarsi individualmente>, il con tratto non poteva ritenersi produttivo di effetti vincolanti nei conf ronti de lle parti, sicchè la pretesa avanzata dalla ### s.r.l. andava respinta, in quanto priva di fondamento. 
Con il second o motiv o vengono dedot te la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., nonché l'omessa valut azione di <documenti, atti e presunzioni>. 
Si rimprovera al giudice di appello di avere, in difetto di indizi gravi, precisi e concordanti e in presenza di elementi documentali e logici di segno contrario, erron eamente presunto l'esistenza di una procura scritta a vendere rilasciata a ### T orrani dagli 4 di 8 altri comproprietari dell'immobile promesso in vendita; procura non allegata al contratto né successivamente prodotta in atti. 
Con il terzo motivo è denunciata la <nullità e/o annullabilità> della sentenza per contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la Corte t erritoriale ha affermato che, quand'anche il ### risultasse aver contrattato con la ### in mancanza della procura a vendere degli altri comproprietari o senza operare la spendita del loro nome, si sarebbe ugualmente perfezionato un affare rilevante ai fini applicativi della norma di cui all'art. 1755, comma 1, c.c.. 
A sosteg no della censura si eviden zia che, a voler s eguire il ragionamento <incoerente e illogico> del collegio m ilanese, il negozio di cui trattasi integre rebbe alternat ivamente, a seconda delle ipotesi prosp ettate: a)un contratto preliminare di vendita valido ed efficace inter partes; b) un preliminare concluso da falsus procurator; c) un prelimin are di vendita di cosa altrui; d) un preliminare di vendita di bene in comunione stipulato da uno solo dei comproprietari. 
Ciò non consentirebbe di compren dere <sulla base di quale d ei diversi ed inconci liabili ”con tratti“ dichiarati dalla Corte di merito rispetto all'unico dell'11.9.2014… è stata decisa la controversia>. 
Conviene esaminare con priorità il terzo motivo, che per la sua infondatezza rende superfluo il vaglio degli altri due mezzi. 
Come inequivocab ilmente emerge dalla sua lettura, la sentenza impugnata si fonda su due autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali sufficiente, di per sé sola, a sorreggerla. 
Invero, la Corte d'Appello di ### ha affermato, in prima battuta, che in data 11 sette mbre 2014 ebbe luogo la conclusione di un contratto preliminare di compr avendita produttivo di effe tti vincolanti nei confronti tant o della ### quanto dei #### comproprietari dell'im mobile promesso in vendita, proveniente dall'eredità della defunta ### A giudizio del collegio meneghino, nella citata occasione il 5 di 8 promittente alienante ### agì anche in veste di rappresentante degli altri eredi ### dei quali spese il nome, risultando munito di procu ra scritta a vendere dagli stessi rilasciatagli. 
In line a gradata, la Co rte ambrosiana ha messo in rilievo che, «quand'anche il dott. ### (d iversamente da qu anto sin qui ritenuto) avesse accettato la proposta di acqui sto senza avere poteri rappresentativi o senza spendere il nome dei comproprietari, ciò nondi meno si sarebbe comunque concluso un affare e, cioè, un'operazione economica generatrice di un rapporto obbl igatorio tra le parti, posto che, in un caso, si sarebbe trattato del contratto concluso dal fal sus procurator (con conseguente responsabilità risarcitoria in capo al falsus procurator, a prescindere dalla possibilità di ratifica da parte degli altri comproprietari), nell'altro caso, si sarebbe trattato di un preliminare di vendita di cosa altrui, idoneo a far sorgere il diritt o d el mediatore alla p rovvigione…, ovvero di un contratto di vendita di un bene in comunione stipulato da uno solo dei comproprietari, comunque valido ma inopponibile ai comproprietari che non abbi ano preso parte all'atto…» (pag. 17 della sentenza, ultimi 9 righi, e pag. 18, primi 2 righi). 
Il giud ice distrettuale ha quin di giustificato la propria decisione sulla base di due motivazioni alternative. 
Nell'impugnata sentenza viene, infatti, chiarito che, ai fini dell'art.  1755, comma 1, c.c., l'affare intermed iato dovrebb e ritenersi concluso anche q ualora risultasse accertat o che il promittente alienante ### si obbligò a trasferire l'immobile di via ### alla ### in mancanza della procura a vendere degli agli altri comproprie tari o senza spendere il loro nome, giacchè in questa eventualità sarebbe pur sempre venuto ad esistenza fra le parti contraent i un preliminare di vend ita concluso da falsus procurator o altri menti un preliminare di vendit a di cosa ### altrui o, ancora, un preliminare di vendita della cosa 6 di 8 comune stipulato da uno solo dei comproprietari. 
In ognuna delle ipotesi formulate andrebbe comunque riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione, essendosi in presenza di operazioni di natura economica ido nee a cost ituire un vincolo giuridico che abilita le parti ad agire per l'adempimento dei patti stipulati ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato uti le del negozio p rogrammato (si vedano, sull'argomento, in ag giunta alle pronunce citate nella sentenza d'appello, Cass. n. 2385/2023, Cass. n. 2887 9/2022 , Cass. n. 17396/2022, Cass. n. ###/2021, Cass. n. 6815/2021, Cass. n. 7781/2020, Cass. n. ###/2019). 
Ciò posto, giova rammentare che la sentenza con la quale il giudice di merit o, dopo aver aderito a u na prima ragione di decisi one, esamini e accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la pronuncia nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione -sussistente nella diversa ipot esi di contrasto t ra argomenti confluenti ne lla stessa ”ratio decidendi“-, né contiene, qu anto alla ”ratio“ alternativa o subordinata, un mero ”obiter dictum“, insuscettibile di trasformarsi in giudicato. 
Detta senten za configura, invece, un a pronuncia basata su due distinte ”rationes decidendi“, ciascuna di per sé sola sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con la conseguenz a che il soccombente è onerato di impu gnarle en trambe, a pena di inammissibilità del grava me (cfr. Cass. n. 3454/2023 , Cass. 13880/2020, Cass. n. 10815/2019, Cass. n. 6045/2010 e Cass. 21490/2005); sanzione, questa, scaturente dall'acquisi ta definitività della decisione retta dall'autonoma ratio non impugnata, che giammai potrebbe essere intaccata dall'eventuale accoglimento delle censure relative all'altra (cfr. Cass. Sez. Un. n. 10852/2022, Cass. n. 15399/2018, Cass. n. 18641/2017). 
Sulla scorta di quanto precede, va senz'altro escluso che la 7 di 8 motivazione della sentenza d 'appello sia affetta da contraddittorietà. 
Nel contem po, deve rilevarsi che la seconda ratio decide ndi prospettata dalla Corte ambrosiana, in alternativa a quella incentrata sulla ritenuta conclusione di un contratto preliminare di compravendita valido ed efficace nei confronti della ### e di tutti gli eredi ### non risulta attinta da alcuna specifica censura. 
In un simile contesto, una volta acclar ata l'infondatezza della doglianza mossa con il terzo motivo, diviene ultronea la disamina degli ulteriori mez zi di gravame, afferenti alla prima motivazione posta a base del decisum. 
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. 
Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombe nza e si liquidano come in dispositivo. 
Nulla va disposto in ordine alle dette spese nei confronti delle parti rimaste intimate. 
Stante l'esito del giudizio, deve essere resa a carico della ricorrente l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (### delle spese di giustizia), inserito dal l'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 6.200 euro, di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spe se generali nella misu ra del 15% e agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte d ella ricorr ente di un ult eriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. 8 di 8 Così deciso i n ### nella camera di consig lio della ### 

Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Chieca Danilo

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