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Tribunale di Catania, Sentenza n. 5687/2025 del 24-11-2025

... norme inderogabili, regolatrici della famiglia. Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni indicate dalle parti. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto. P.Q.M. Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al 3024/2024 RG; Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi ### e ### in #### in data ### (trascritto al registro di matrimonio dello ### del Comune di ### al n. 140, parte 2, serie A, anno 1993) alle condizioni specificate in motivazione; Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati: Dott.ssa ### Dott.ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3024/2024 R.G., promossa ### nato a ### in data ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv.  ### giusta procura in atti; - ricorrente - CONTRO ### nata a #### il ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. #### giusta procura in atti; - resistente - E PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ### - interventore ex lege - Oggetto: Ricorso cumulativo ex art. 473 bis.49 c.p.c. 
Precisate le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. RAGIONI DI FATTO E ### Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato in data #### - premesso di avere contratto con ### matrimonio concordatario in #### in data ### (trascritto al registro di matrimonio dello ### del Comune di ### al n. 140, parte 2, serie A, anno 1993) - ha chiesto al Tribunale di pronunciare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
Ha resistito ### In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo, datato 03/10/2024. 
Con sentenza n. 5814/2024 emessa nel presente giudizio è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ### e ### alle condizioni concordate tra le parti. 
Con separata ordinanza, emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra ### e ### merita accoglimento, in quanto ricorrono le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970. 
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.  ###. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”. 
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza 5814/2024 di questo Tribunale).  ###à della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. 
Si dà atto che le parti hanno chiesto congiuntamente di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sempre in conformità all'accordo del 03/10/2024, avente il contenuto di seguito riportato: “1) I coniugi presenti, da questo momento, reciprocamente, si autorizzano a vivere separati, nel reciproco rispetto; 2) Nulla convengono i coniugi in ordine alla ex casa coniugale, atteso che da gran tempo tra i due è cessata ogni qualsiasi forma di convivenza o coabitazione; 3) ###.   I coniugi, in ordine alle rispettive posizioni e pretese economiche, dichiarano di non avere - in tale ambito - null'altro a pretendere od a ricevere ad alcun titolo e ragione. 4) La signora ### consapevole e cosciente della propria dichiarazione di volontà e delle sue implicazioni, dichiara di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento da parte del signor ### dichiarando la stessa - in argomento - di disporre di un lavoro stabile che le permette di mantenere uno stile di vita tanto attuale quanto paritario a quello goduto durante gli anni di matrimonio; 5) Il signor ### consapevole e cosciente della propria dichiarazione di volontà e delle sue implicazioni, dichiara di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento da parte della signora ### dichiarando lo stesso - in argomento - di disporre di pensione di inabilità e/o invalidità al lavoro che gli permette di mantenere uno stile di vita consono alle sue esigenze; 6) Le parti, infine, dichiarano di rilasciarsi, rispettivamente e reciprocamente, con effetto immediato e liberatorio, lo spontaneo consenso e la libera autorizzazione alla richiesta e/o al rinnovo del passaporto; 7) Tra i procuratori delle parti si conviene che l'onere al deposito presso il fascicolo telematico della procedura in epigrafe resterà a carico dell'Avv. ### 8) Spese tra le parti compensate ex lege”. 
Ritiene il Collegio che le superiori pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.   Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni indicate dalle parti. 
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.  P.Q.M.  Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al 3024/2024 RG; Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi ### e ### in #### in data ### (trascritto al registro di matrimonio dello ### del Comune di ### al n. 140, parte 2, serie A, anno 1993) alle condizioni specificate in motivazione; Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000; Compensa le spese di giudizio. 
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025 ### dott.ssa

causa n. 3024/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Di Gesu Sonia Carmelita Nicoletta

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Tribunale di Patti, Sentenza n. 1930/2025 del 06-11-2025

... una diminuzione del trattamento di famiglia erogato sulla pensione IO del ### dal ché l'indebito contestato. Orbene, al fine di poter operare un controllo sul dato reddituale certo e consuntivo (non presunto) dei periodi anzidetti, l'### non poteva che attendere l'invio delle dichiarazioni reddituali del 2022 (che si presenta nel 2023) e del 2023 (che si presenta nel 2024) da parte dei coniugi ### e ### al fine di sommare i redditi ivi dichiarati a quelli, già di sua conoscenza, derivanti da prestazioni pensionistiche. In tale ottica appare senza dubbio rispettato il termine decadenziale disegnato dalla sopra citata normativa, avendo l'### notificato l'indebito tempestivamente, entro l'anno 2024. Appare pertanto corretta e legittima l'azione dell'### volta al recupero di somme (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. ### all'udienza del 06/11/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 746 /2025 R.G., promossa da: ### , nato a #### il ### cf: ### , rappresentato e difeso dall'avv. ### , giusta procura in atti; - ricorrente - contro ### della ### (###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### , elettivamente domiciliat ###### via ### 100; - resistente - OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.  ###: come da atti e verbali. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il ### , il ricorrente adiva questo Giudice del ### premettendo di essere titolare della prestazione n. 002-###6 cat. IO. 
Lamentava che l'### con provvedimento del 3.7.2024 aveva comunicato che da Luglio 2022 a Luglio 2024 sulla pensione di cui sopra, era stato corrisposto un pagamento superiore al dovuto per un importo lordo complessivo di €. 433,80 (pratica indebito n. 18839928).chiedendone la restituzione.   Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo. 
Eccepiva prescrizione, illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente. 
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. 
L'### resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi. 
La causa veniva istruita documentalmente. 
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.  ### chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui è titolare, che l'### chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. 
Premesso che il presente giudizio verte sul rapporto e non sull'atto, sicché in questa sede non possono essere esaminati presunti vizi formali del provvedimento amministrativo, il caso che occupa, avendo ad oggetto un indebito pensionistico da superamento di soglie reddituali, esula dall'accertamento della buona fede o del dolo dell'interessato, come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'### di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'### rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cass. civ., Sez. 6 - L, Ord. n. 15039/2019). 
Ai fini del corretto inquadramento normativo della questione, poi, la legge n. 412, art. 13, comma 2, dispone che l'I.N.P.S. “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. 
La norma è stata oggetto di interpretazione da parte della Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare che “l'obbligo dell'I.N.P.S. di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017). 
È stato anche affermato che la norma non ha riguardo ### al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi (Cass. n. 3802/2019), e che il significato dell'avverbio “annualmente” è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. 
Precisa la ### corte che, “per un verso, la decadenza dì cui all'art. 13, comma 2 riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. 
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi” (Cass. civ., Sez. L - , n. 13918/2021). 
Il suddetto quadro normativo viene completato con la disposizione di cui all'art. 21 D.L.  144/2022 che così dispone: “Il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023”. 
Orbene, applicando il dato normativo ed i suesposti principi ermeneutici al caso di specie, va evidenziato che il ### e la coniuge ### hanno riportato, nelle annualità dall'1/07/2022 al 30/06/2023 e dall' ### al 31.07/2024, redditi aggregati in misura tale da determinare una diminuzione del trattamento di famiglia erogato sulla pensione IO del ### dal ché l'indebito contestato. 
Orbene, al fine di poter operare un controllo sul dato reddituale certo e consuntivo (non presunto) dei periodi anzidetti, l'### non poteva che attendere l'invio delle dichiarazioni reddituali del 2022 (che si presenta nel 2023) e del 2023 (che si presenta nel 2024) da parte dei coniugi ### e ### al fine di sommare i redditi ivi dichiarati a quelli, già di sua conoscenza, derivanti da prestazioni pensionistiche. 
In tale ottica appare senza dubbio rispettato il termine decadenziale disegnato dalla sopra citata normativa, avendo l'### notificato l'indebito tempestivamente, entro l'anno 2024. 
Appare pertanto corretta e legittima l'azione dell'### volta al recupero di somme indebitamente versate al ricorrente a causa del superamento di limiti reddituali. 
In considerazione di quanto sopra, la domanda appare infondata e va rigettata. 
Vista la presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c., il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio.  P.Q.M.  il Giudice del ### udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### , contro l'I.N.P.S., con ricorso depositato il ### , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - Rigetta la domanda; - Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali. 
Così deciso in ### 06/11/2025 .   ### n. 746/2025

causa n. 746/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Cinzia Gabriella Cafarelli, Pietro Paolo Arena

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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 814/2024 del 16-12-2024

... adempiuto anche da parte di persone di famiglia o persone di sua fiducia scelte dalla parte cessionaria in sua vece… provvedere alla pulizia della casa della parte cedente, della sua biancheria e suppellettili… fare tutto quanto rientri nella normale assistenza e servimento secondo le Tribunale di ### condizioni sociali della parte cedente ed anche se qui non specificatamente indicato”. ### svolta, essenzialmente vertente sulle escussioni testimoniali, depone nel senso dell'insussistenza del denunciato inadempimento. Meritano infatti di essere valorizzate le convergenti e precise deposizioni testimoniali dei testi ##### e ### (ed in parte anche quella del teste ### che risultano quantitativamente e qualitativamente predominanti rispetto alla testimonianza resa da ### le cui dichiarazioni (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di Trapani Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2672 dell'anno 2021 del ### degli ### civili contenziosi vertente TRA ### (C.F. ###) nata ad ### il ###, con l'avv. ### (pec domiciliazione ###) #### (C.F. ###) nato ad ### il ### e ### (c.f. ###) nato ad ### il ### con gli avv.ti ### e ### (pec domiciliazione: ###) ###: Altri istituti e leggi speciali ### come da note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data #### avanza nei confronti dei nipoti ### e ### domanda di risoluzione del contratto di “cessione onerosa” rogato il ### dal Dott. ### notaio in ### con il quale si è resa cessionaria in favore dei nipoti (cessionari pro Tribunale di ### indiviso in egual quota) della piena proprietà di un fabbricato civile per uso abitazione sito nel Comune di ### tra la via ### n°75 e il ### di ### n°4 (censito in catasto al Fg. n°61), composto da più elevazioni, e di un appezzamento di terreno, diviso in tre spezzoni, sito nel territorio di ### c.da Abita, tutti meglio descritti nel rogito in questione. 
Allega, in particolare, il grave inadempimento dei nipoti cessionari rispetto agli obblighi dedotti in contratto, che non hanno ottemperato alla controprestazione concordata all'art. 4 del patto, consistente nel “curare, assistere e servire la parte cedente per tutto il tempo della sua vita, sia di giorno che di notte ed ininterrottamente, con amore e dedizione… pernottare con la parte cedente, particolarmente in occasione di malattie sia in casa che in ospedale o case di cura… provvedere alla pulizia della casa della parte cedente, della sua biancheria e suppellettili… fare tutto quanto rientri nella normale assistenza e servimento secondo le condizioni sociali della parte cedente ed anche se qui non specificatamente indicato…”. 
Chiede conseguentemente la restituzione degli immobili ceduti ai convenuti ed anche il risarcimento del danno connesso all'indisponibilità dei beni in questione.  *.*.* I convenuti avversano l'avversa domanda svolgendo, in primo luogo, le tre seguenti eccezioni preliminari in rito: Tribunale di ### 1) Sopravvenuta interruzione del procedimento essendo intervenuto nel corso del procedimento, in data ###, il decesso di parte attrice.  ### è infondata giacché il procuratore della parte costituita interessata dall'evento interruttivo non ha comunicato la verificazione dell'evento medesimo e dunque alcuna fattispecie interruttiva può dirsi integrata. Anche le ### della Suprema Corte, con la sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014, hanno affermato che "in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione”.  2) Sopravvenuta interruzione del procedimento essendo intervenuto nel corso del procedimento apertura del procedimento di ADS a favore dell'attrice, con relativa nomina di amministratore di sostegno.  ### è infondata per due ordini di ragioni. In primo luogo, la circostanza non è stata comunicata dal procuratore della parte attrice colpita dall'evento in questione (valgono dunque le argomentazioni poc'anzi svolte). In ogni caso, l'amministrazione di Tribunale di ### sostegno si distingue dall'interdizione per non produrre come "effetto automatico" la perdita della capacità di agire e per conservare e preservare, nei limiti del deficit psico-fisico riscontrato, la capacità di autodeterminarsi dell'amministrato (la "flessibilità" e la "modellazione" sulle esigenze dell'amministrato e sulla sua capacità di autodeterminarsi, rappresentano il tratto caratteristico e distintivo dell'amministrazione di sostegno, rispetto all'interdizione): pertanto, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, l'assistenza dell'amministratore di sostegno non esclude che il beneficiario possa promuovere o continuare personalmente un giudizio, se ciò non è espressamente escluso dal decreto di nomina. Nella specie una tale esclusione non si evince in alcun modo dal decreto di nomina dell'ADS (### che è stato acquisito nel corso del giudizio.  3) Sopravvenuta rinuncia all'azione da parte dell'attrice che, con dichiarazione sottoscritta del 05.02.2022, prodotta in giudizio dai convenuti, ha dichiarato “…con riferimento al contratto di cessione onerosa stipulato il 13 settembre 2018… che non è più mia intenzione richiederne la restituzione, né lo è mai stata… ### che non ho più alcuna intenzione di chiedere la risoluzione contrattuale e la conseguente restituzione degli immobili, precisando che i miei nipoti hanno sempre sinora adempiuto alle obbligazioni contenute nell'atto notarile…”.  ### è infondata: molteplici elementi inducono a ritenere che l'atto agitato dai convenuti non sia sorretto da reale volontà abdicativa. Si ritengono rilevanti sul punto le seguenti Tribunale di ### circostanze: i) che la dichiarazione di rinuncia reca la sottoscrizione di parte attrice, ma non è autografa essendo redatta mediante un programma di video-scrittura; ii) che la dichiarazione in questione risulta smentita, oltreché dal contegno processuale della parte (che ha continuato a dar corso al procedimento) da una controdichiarazione dell'attrice (dal contenuto diametralmente opposto alla prima) integralmente autografa recante la data del 29.03.2022; iii) che questo giudice nel corso dell'interrogatorio libero dell'anziana attrice - svolto in data ### col precipuo fine di chiarirne l'effettiva volontà in ordine alla prosecuzione o meno dell'azione - ha constatato l'assoluta incapacità della parte in questione ad orientarsi nel tempo e nello spazio, che non è nemmeno riuscita a rispondere a semplici domande (l'esigenza di tutela è stata ravvisata anche dalla ### della Repubblica che ha chiesto l'apertura di un'###.  *.*.* I convenuti contestano altresì nel merito la domanda attorea, deducendo di essere stati adempienti rispetto agli obblighi dedotti nel contratto di cessione onerosa. 
La lettura del contratto costitutivo di "cessione onerosa" (così l'intestazione) consente di concludere - avuto riguardo agli obblighi assunti dai vitalizianti ### e ### - per la sua sussunzione nella fattispecie di matrice giurisprudenziale del c.d. “vitalizio assistenziale”, connotata per l'atipicità e per l'autonomia rispetto al contratto disciplinato dall'art. 1872 c.c..  Tribunale di ### fa riferimento a quel peculiare contratto atipico, in cui il vitaliziante assume (come nel caso di specie) obblighi di assistenza morale e materiale verso il vitaliziato, che non si concretizzano in prestazioni di dare fungibile, bensì in prestazioni di facere infungibile ed incoercibile, consistenti preminentemente nella prestazione di vitto, alloggio, pulizia, assistenza medico sanitaria, e “di fare tutto quanto rientri nella normale assistenza e servimento secondo le condizioni sociali della parte cedente" (così il contratto questione). 
La giurisprudenza (v. tra le altre Cass. n° 1502.1998, n° 1503.1998, n° 8854.1998, n° 5342.1997, n° 1280.1996) è solita affermare che l'elemento che accomuna il contratto tipico di contratto di vitalizio oneroso ed il contratto di vitalizio alimentare è costituito dall'alea, ossia "l'esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto" (così n°117.1999; v. anche la chiara Cass. n°1502.1998, secondo cui nel contratto di vitalizio alimentare "…l'alea si correla ad un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitaliziato e della variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute"). 
Nello specifico, la prestazione di assistenza non ha solo contenuto materiale, né può essere periodica e predeterminata, poiché deve essere collegata alla condizione del vitaliziato e alle sue esigenze. Le prestazioni che si sostanziano in obblighi di fare, quali quelle relative all'assistenza, si basano sulla fiducia e su peculiarità Tribunale di ### proprie dei rapporti e delle qualità personali. Per l'accentuata spiritualità le prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto sono eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle proprie qualità personali (Corte di Cass., Sez. 2, Ord. n. 27914 del 2017). Per cui non può avere rilievo la circostanza che altri soggetti siano in grado di assicurare quanto previsto nel contratto di vitalizio. La naturale infungibilità della persona del vitaliziante può essere convenzionalmente derogata ed è ammessa la possibilità che l'assistenza venga prestata anche da terzi se emerge dal contratto (Cass. Ordin. n. 1080 del 2020). 
Orbene, le sopra esposte premesse permettono di affrontare più agevolmente la domanda di risoluzione per inadempimento proposta in relazione al medesimo contratto. 
In merito, la Suprema Corte è chiara e univoca nell'affermare che al contratto c.d. “vitalizio alimentare” è senz'altro applicabile il rimedio della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 (C. Cass. n. 24287 del 2015, C. Cass., Sez. U, Sent. n. 8432 del 1990 , C. Cass. 04/6395 e C. Cass. 04/18229). In questo caso, l'inadempimento del vitaliziante dovrà essere valutato alla stregua dell'art. 1455 c.c. sulla rilevanza riguardo all'interesse dell'altra parte. Naturalmente, la pronuncia di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1458 c.c., ha effetto retroattivo tra le parti, sicché la restituzione dell'immobile diviene così un effetto automatico della decisione (### Cass. sent. n. 10859/2010).  Tribunale di ### base di tali decisioni è stato posto il principio secondo il quale il vitalizio alimentare è un negozio atipico distinto dalla rendita vitalizia e a cui non è applicabile l'art. 1878 c.c. In effetti, mentre nella rendita vitalizia l'inadempimento della obbligazione si presta alla esecuzione coattiva, lo stesso non può dirsi nel caso di vitalizio alimentare. 
Valgono, dunque, i principi generali per cui la parte che ha eseguito la propria prestazione può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per inadempimento dell'altra parte (determinante una tipica alterazione sopravvenuta del rapporto contrattuale, che attiene alla fase di esecuzione e non di formazione), che non deve avere scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (art. 1455 c.c.). 
È altresì necessario che l'inadempimento sia a lui imputabile al debitore a titolo di dolo o colpa. ###.C. ha precisato che, ove ricorrano circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole e non può pronunziarsi la risoluzione del contratto (C. Cass. 19.11.2002, n. 16291). Di conseguenza, in mancanza di colpa del debitore, non sarà possibile agire per la risoluzione del contratto (né ottenere il risarcimento del danno). 
Alla stregua di pacifici principi in materia contrattuale ex art. 1218 c.c., la colpa dell'inadempiente è presunta fino a prova contraria (Cass. civ. n. 2853/2005). La nozione di causa non imputabile ex art.  Tribunale di ### 1218 c. c. si specifica come evento esterno alla cerchia di attività del debitore, imprevedibile ed inevitabile (Cass. 4372/2012). 
Per liberare il debitore, la giurisprudenza esige l'esistenza di una specifica causa dell'impossibilità. 
Ciò comporta farsi carico del rischio per cause ignote (Cass, sez. III, Sent. N°17143 del 9.10.2012). Così come avviene nel campo extracontrattuale con l'applicazione delle presunzioni di imputabilità del danno e una visione oggettiva del caso fortuito. La colpa può essere esclusa a fronte di risultanze di fatto relative all'inadempimento contestato e positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore (Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 17540 del 2018). Non potrà essere riscontrato l'elemento della colpa allorché sia dimostrato che l'obbligato, nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili. La prova contraria può consistere anche nella dimostrazione del rifiuto ingiustificato della controparte di ricevere la prestazione. Quindi, se è il vitaliziato a non accettare o a rendere oltre modo difficoltosa la prestazione dovuta, l'obbligato non può essere qualificato inadempiente. In una tale evenienza, non sarà rilevante che lo stesso sia stato diffidato o meno ad adempiere, ex art. 1454 c.c., mediante richiesta fatta per iscritto dal creditore. 
In tema, la S.C. ha affermato “che non può essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente, ove questa superi la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, dimostrandone la non imputabilità a causa dell'ingiustificato rifiuto della controparte di Tribunale di ### ricevere la prestazione”. Anche se il vitalizio alimentare prevede la forma scritta per la sua esistenza, la prova di eventi concernenti la vita e l'esecuzione del contratto può essere fornita per testimoni. In una tale evenienza, non sarà rilevante nemmeno che lo stesso sia stato diffidato ad adempiere, ex art. 1454 c.c., mediante richiesta fatta per iscritto dal creditore. ### della colpa dell'inadempimento non è condizionata ad un'offerta reale della prestazione, secondo la procedura prevista dagli artt. 1209 e segg.  c.c.. Infatti, questa offerta costituisce una facoltà della quale il debitore può avvalersi al diverso fine di determinare gli effetti della mora credendi e di conseguire la propria liberazione. (C.  11.02.2005, n. 2853 ; Cass. n. 12760 del 1999 - Cass. n. 522 del 1995). 
Nella fattispecie concreta, deve dunque verificarsi se i convenuti si sono resi inadempienti rispetto agli obblighi di assistenza previsti dall' art. 4 del contratto di “cessione onerosa” concluso il ###, con cui i cessionari si sono, specificamente, obbligati a “curare, assistere e servire la parte cedente per tutto il tempo della sua vita, sia di giorno che di notte ed ininterrottamente, con amore e dedizione… pernottare con la parte cedente, particolarmente in occasione di malattie sia in casa che in ospedale o case di cura. Tale obbligo potrà essere adempiuto anche da parte di persone di famiglia o persone di sua fiducia scelte dalla parte cessionaria in sua vece… provvedere alla pulizia della casa della parte cedente, della sua biancheria e suppellettili… fare tutto quanto rientri nella normale assistenza e servimento secondo le Tribunale di ### condizioni sociali della parte cedente ed anche se qui non specificatamente indicato”.  ### svolta, essenzialmente vertente sulle escussioni testimoniali, depone nel senso dell'insussistenza del denunciato inadempimento. 
Meritano infatti di essere valorizzate le convergenti e precise deposizioni testimoniali dei testi ##### e ### (ed in parte anche quella del teste ### che risultano quantitativamente e qualitativamente predominanti rispetto alla testimonianza resa da ### le cui dichiarazioni risultano (per come si dirà appresso) inattendibili e smentite dalle concordi deposizioni degli altri testi. 
Dalle prove testimoniali dei primi quattro testi sopra richiamati è emerso che in seguito alla stipula del contratto (avvenuta nel settembre 2018), i convenuti hanno regolarmente adempiuto agli obblighi contrattuali di assistenza nei confronti della cessionaria, sia personalmente che (come previsto dal medesimo contratto) mediante i loro familiari prossimi congiunti, ed in particolare a mezzo del padre ### (deceduto nel dicembre 2020), della madre ovvero mediante personale di servizio dagli stessi incaricato. Ciò risulta essere avvenuto quantomeno fino ai primi mesi del 2021, è, infatti, incontestato (oltreché documentato dai referti di visita domiciliare presso la residenza dei convenuti) che da gennaio a marzo 2021 l'attrice è stata ospitata presso l'abitazione dei convenuti, che le hanno così garantito la migliore Tribunale di ### assistenza nel periodo di degenza successivo ad una frattura al femore dalla stessa accusata. A partire da marzo del medesimo anno (2021), invece, risulta che gli attori, sono stati impossibilitati a dar corso alla propria prestazione contrattuale, per divieto espresso dello zio ### che appena ritrasferitosi ad ### presso la casa della madre, odierna attrice (in seguito alla separazione dal proprio coniuge, con la quale viveva in ###, ha, con atteggiamento autoritario, preteso di occuparsi esclusivamente della propria genitrice ultra novantunenne, che, peraltro, verosimilmente versava in una condizione di fragilità e di minorata capacità. 
La teste ### madre dei convenuti, ha dichiarato, tra l'altro, “fino al 2020 era vivo mio marito e accudiva personalmente sua madre, la sig.ra ### anche i mie i figli andavano a trovarla. 
Dopo la morte di mio marito avvenuta il 4 dicembre 2020, della sig. ### se ne sono presi cura solamente i miei figli. Dal mese di gennaio del 2021 al mese di marzo del 2021 mia suocera è stata a casa nostra in piazza ### avendo sofferto la fattura del femore, mi pare destro.… La sig.a ### dormiva nella mia camera da letto… i miei figli le facevano la spesa, chiamavano la signora per fare le pulizie, tale ### le facevano compagnia anche di notte, tanto che dormivano lì. ### suocera era molto affezionata ai miei figli… anche io sono intervenuta per assistere mia suocera… [i miei figli] l'hanno accompagnata dal medico, una volta anche ad una visita agli occhi. Il medico che faceva le ricette era tale dott. ### di ### poi sostituito da una dott.ssa di Trapani di cui non ricordo il nome, all'epoca dei fatti era ancora vivo mio marito…”.  Tribunale di ### riferimento all'impedimento opposto da ### rispetto all'esecuzione da parte dei convenuti della prestazione assistenziale convenuta in favore dell'attrice, la teste ha riferito che: “A fine marzo del 2021 è venuto mio cognato che ha voluto il ### ed ha cacciato dalla casa della sig.a ### sia me che i miei figli, da allora loro non hanno più potuto adempiere ai loro obblighi… mio cognato ### è venuto a stare stabilmente ad ### dalla fine del mese di Marzo 2021. Prima non aveva mai prestato assistenza a mia suocera, di lei se ne occupava esclusivamente mio marito, poi dopo il suo decesso i miei figli. Il sig. ### stava in ### dove era sposato con tre figli, si è divorziato”. 
Tali dichiarazioni trovano puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste ### (ex coniuge di ###, la quale ha riferito: “il #### è venuto a risiedere ad ### stabilmente dal marzo-aprile 2021 andando a vivere da sua madre. Prima stava ad ### anche se noi non convivevamo più dal 2015 o forse 2016.... Non c'era bisogno che il sig. ### scendesse ad occuparsi della madre perché era in vita suo fratello, il sig. ### e badava a lei, l'aiutava con la spesa, a cucinare ecc…”, ed anche in quelle rese dal teste ### (che all'epoca dei fatti frequentava assiduamente lo stabile ove viveva l'attrice, prestando assistenza ai propri genitori che ivi risiedevano): “il padre dei signori ### e ### era presente con sua madre tutti i giorni, a volte si portava sua madre a casa propria e la signora ### stava con suo figlio ### e i suoi nipoti anche 15 giorni. Da quando è morto ### alla signora ### hanno prestato assistenza i suoi figli e la loro madre, moglie di Tribunale di ### Si tratta di persone a cui la sig.a ### è stata sempre affezionata… i fratelli ### R.F. e A. erano sempre presenti per le necessità della nonna, non so se rimanevano anche a dormire la notte con lei. Mi pare di ricordare che anche dopo la morte di ### è capitato che la signora ### ebbe un problema alla gamba, forse si è rotta il femore, e la stessa signora ### si è trasferita per qualche tempo presso la casa dei signori ### R.F. e A…. Quando stava male è stata sempre assistita anche per quanto riguarda la pulizia della casa e degli indumenti dalla sig.a ### madre dei fratelli ### e Antonino… . 
Io ho sempre saputo che era la famiglia dei fratelli scurto R.F. e A. a prendersi cura della nonna,.. So quanto ho riferito avendone contezza quando mi recavo a casa di mia madre in viale ### la signora ### ogni volta che passavo mi apriva la porta di casa sua… So per certo che la nonna ### era molto legata ai nipoti, poi ho saputo che ci sono stati contrasti con ### che non voleva che i nipoti andassero a trovare la nonna.   Si consideri però che la nonna da circa sei mesi non mi riconosce più quando mi presento, quindi non è più lucida.” A fronte di tali, concordi deposizioni, la testimonianza resa da ### è certamente gravemente imprecisa nella parte in cui il teste ha reiteratamente dichiarato di essersi trasferito prevalentemente ad ### presso l'abitazione della madre, e di aver iniziato a fornirle assistenza in via esclusiva “dal gennaio 2020” in epoca in cui “mio fratello (### era già deceduto”. Invero, considerato che il decesso di ### è pacificamente Tribunale di ### intervenuto nel dicembre 2020 e che v'è prova documentale dell'esecuzione di visite domiciliari dell'attrice presso la residenza dei convenuti nel mese di febbraio 2021, il rientro presso la casa della madre di ### non può che risalire, al più presto, al marzo 2021, come dichiarato dagli altri testi escussi. 
Al di là di ciò, ### ha riferito (in contrasto con le altre molteplici testimonianze e documentazioni acquisite) in ordine alla mancata assistenza da parte dei convenuti in favore dell'attrice, ed ha anche additato costoro di aver tenuto nei confronti della nonna condotte dal chiaro rilievo penale (essi avrebbero “rubato [a ### suppellettili e i soldi della pensione col bancomat”). Appare significativo, però, che tali fatti non risultano essere mai stati denunciati innanzi alle competenti autorità.  ###à e, soprattutto la buonafede, del teste ### risulta definitivamente sconfessata dalle dichiarazioni rese dalla teste ### (una signora che in alcune occasioni di lontananza da ### del medesimo ### è stata da quest'ultimo incaricata di consegnare a domicilio all'attrice i pasti): “da quello che mi ha riferito la signora ### da quando è venuto a mancare il figlio ### nessuno può entrare in casa, nemmeno per fare le pulizie perché l'altro figlio ### non vuole. Inoltre la signora ### mi ha raccontato che mentre il figlio ### passava da lei ogni giorno, dopo la morte di questi, il figlio ### le ha buttato tutte le foto di ### io ho visto pure una foto di ### e sua moglie, insieme con la signora ### col vetro rotto, ### mi ha confermato di averlo rotto lui Tribunale di ### perché la signora ### piange ogni giorno dicendogli che lui, ### non la tratta come la trattava l'altro figlio Giuseppe… preciso che la signora ### non ha cellulare da 3 anni, da quando è arrivato ### che gli ha tolto la scheda, perché da quanto mi ha detto lo stesso ### chiamava sempre i suoi nipoti, i figli di ### e loro chiamavano sempre lei e lui, ### non voleva questa situazione. Le diceva di andarli a trovare di presenza, ma tanto in realtà non la lascia andare mai”. 
In definitiva, certamente non può dirsi raggiunta la prova che i convenuti siano venuti colpevolmente meno ai propri doveri di assistenza e di aiuto nei confronti della propria nonna odierna attrice. Per di più, appare legittimo sospettare che l'iniziativa giudiziaria intrapresa da ### all'età di novantuno anni, sia in realtà riconducibile al figlio ### che, una volta rientrato ad ### con atteggiamento autoritario, ha preteso di occuparsi esclusivamente della propria genitrice, e che in tale contesto non può escludersi che non abbia profittato della condizione di fragilità e di verosimile minorata capacità di costei (palesata nel corso dell'interrogatorio libero dell'11.10.2022). 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminato, complessità bassa, dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 (applicando la massima riduzione percentuale per le fasi introduttiva e decisoria).  P.Q.M.  Tribunale di ### uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando: rigetta le domande di cui all'atto di citazione; ### al pagamento in favore di ### e ### delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.562,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta; Pone definitivamente a carico di ### le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il Giudice Dott.

causa n. 2672/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Carlo Maria Bucalo

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Tribunale di Civitavecchia, Sentenza n. 1176/2025 del 22-10-2025

... della competenza della sezione famiglia, con decisione da assumersi in composizione collegiale. Sebbene, infatti, il danno endofamiliare tradizionalmente viene attratto nell'orbita della competenza della sezione civile ordinaria in composizione monocratica, nel caso di specie, tuttavia, le parti attrici hanno richiesto anche il riconoscimento di un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, non autosufficiente, che radica la competenza al ### in composizione collegiale ex art. 337 septies c.c., secondo cui “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. A ciò non osta la (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa ### dott. ### relatore dott. ### riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3975 del ### degli ### dell'anno 2020, e vertente TRA ### nata a ### (### il ### (c.f.  ###) e ### nata a ### (### il ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###### del ### 78 presso lo studio professionale dell'avv. ### che le rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti; - parte attrice E ### nato a ### (### il ### (c.f.  ###), elettivamente domiciliato in ### alla ### 28 presso lo studio professionale dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. ### giusta procura speciale in atti; - parte convenuta ### di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data ### le parti attrici convenivano avanti l'intestato ### al fine di accertare e dichiarare il suo inadempimento agli obblighi genitoriali di assistenza, educazione e mantenimento della figlia ### nata in costanza del vincolo matrimoniale con ### e per l'effetto condannarlo ### alla ripetizione di quota parte delle somme sostenute dalla madre per il mantenimento, istruzione ed educazione della figlia a far data dall'anno 1999 e quantificate in complessivi euro € 73.500,00, oltre intessi maturati e maturandi, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, ### al pagamento di un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 350,00 al mese in quanto non economicamente autosufficiente, ### al risarcimento del danno extra patrimoniale subito per la violazione dei doveri genitoriali di assistenza morale nei riguardi della figlia e da liquidarsi in via equitativa nella misura da accertarsi in corso di causa, con vittoria delle spese del giudizio. 
A fondamento della domanda proposta le parti attrici deducevano: - che ### aveva contratto matrimonio con ### in ### nell'anno 1996; - che dall'unione delle parti era nata in ### la figlia ### il ###; - che nel 199 coniugi si erano trasferito con la figlia in ### - che pochi mesi dopo il trasferimento dall'### il marito aveva abbandonato la casa familiare ed era andato a convivere con un'altra donna; - che negli anni il padre si era disinteressato totalmente della figlia; - che il convenuto non aveva provveduto al mantenimento di ### e non aveva rapporti con la madre; - che la figlia, divenuta maggiorenne, conviveva tuttora con la madre, non aveva un'occupazione lavorativa e frequentava con profitto la facoltà di lettere e filosofia indirizzo scienze per il turismo; - che sin dal suo arrivo in ### lavorava come badante presso abitazioni private; - che la stessa non aveva un contratto di lavoro regolare, percepiva un compenso di circa 500,00 al mese e sostegno economico dalla propria madre; - che ### era altresì madre di altri due figli nati da un nuovo rapporto sentimentale; - che ### lavorava stabilmente come operaio e percepiva una retribuzione mensile di circa 1.300,00 euro; - che la madre si era sempre occupata delle necessità della figlia in via esclusiva.  2. Con memoria del 29.04.2021 si costituiva in giudizio il convenuto che contestava le avverse deduzioni, eccepiva il difetto di giurisdizione del ### italiano in favore di quello ucraino, la violazione del principio del ne bis in idem internazionale in quanto nel 2012 vi era già stato, su impulso dell'attrice, un provvedimento da parte dell'### ucraina in merito al mantenimento di ### deduceva l'infondatezza in fatto delle domande attoree poiché aveva intrattenuto per molti anni rapporti con la figlia in seguito ostacolati dalla madre ed aveva contribuito al suo sostentamento per quanto possibile in relazione alle sue condizioni economiche. 
Tanto premesso e contestato, il convenuto chiedeva in via pregiudiziale di rito dichiararsi il difetto di giurisdizione del ### italiano in favore di quello ucraino, in via preliminare nel merito, dichiararsi la violazione del principio del ne bis in idem e, in via subordinata nel merito, il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e diritto, con avversa condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed al pagamento delle spese di lite.  3. All'udienza del 05.05.2021 il ### sentiti i difensori, concedeva termine alle parti per il deposito di memorie autorizzate a mezzo delle quali le stesse insistevano nelle loro istanze e in particolare la parte convenuta per l'accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e preliminari. 
Con ordinanza del 07.12.2021 il ### respingeva le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla parte convenuta, assegnava i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c. e rinviava la causa all'udienza di amissione dei mezzi istruttori. 
La causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale e prova per testi alle udienze del 18.01.2023 e 29.09.2023 e, esaurito l'espletamento delle prove, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con trattazione scritta all'udienza del 15.11.2024 e rimessa in decisione al Collegio previa concessione dei termini di cui art. 190 c.p.c.  4. La domanda di parte attrice deve essere parzialmente accolta nei limiti di seguito indicati.  4.1. Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del ### italiano in favore di quello ucraino. Con riferimento alla questione pregiudiziale di rito deve essere confermato quanto già disposto con ordinanza emessa in data ###. Deve premettersi che parte convenuta ha sollevato questione di difetto di giurisdizione del ### italiano a favore del ### ucraino richiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione In particolare, il convenuto ha dedotto nella comparsa di costituzione e risposta che: “Il matrimonio tra il signor ### e la signora ### fu sciolto ricorrendo al ### del rione di ### della città di ### in ### il 21 aprile 2004, nonostante entrambe le parti vivevano in ### Successivamente, nel 2012, la signora ### pur vivendo in ### ricorreva nuovamente ### del rione di ### della città di ### in ### per veder riconosciuto il diritto al mantenimento della figlia ### e ciò in ragione del fatto che l'ordinamento ### non stabilisce in sede di divorzio il mantenimento per i figli. ### accoglieva il ricorso dell'attrice e condannava nella causa n. 2- 567/12 (procedimento n. 2/2410/523/12) il convenuto al “versamento di un assegno alimentare mensile da versarsi alla signora ### per il sostentamento della figlia ### pari a ½ parte di tutti i tipi di suo guadagno a partire dal 11.10.12 e finché la figlia non arriva alla maggiore età ma non meno del 30% del minimo di sussistenza per un bambino della relativa età” (doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Con provvedimento del 25 settembre 2017, il ### deliberava la terminazione del procedimento esecutivo a carico del convenuto n. 4429218 (mandato esecutivo n. 2-567/12 del 30.7.2014) teso proprio alla riscossione delle somme stabilite dal ### in favore della signora ### per il mantenimento della figlia ### (doc. 2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Tale provvedimento accertava non solo la maggiore età dell'attrice ### ma anche che a carico del signor ### non pendeva di alcun debito”. 
Occorre rilevare che, secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione 22828 del 12/09/2019 (Rv. 655332 - 01) : “In tema di provvedimenti in favore dei minori, ai sensi degli artt. 1 e 4 della ### dell'Aja del 1961, resa esecutiva con la l. 24 ottobre 1980, n. 742, applicabile "ratione materia", la competenza giurisdizionale internazionale è attribuita, in via generale, allo Stato di dimora abituale del minore, operando il criterio dello Stato di cittadinanza in via del tutto residuale e sussidiaria quando lo Stato di dimora abituale risulti impossibilitato ad adottare i provvedimenti o resti al riguardo inerte e sia stata avviata una preventiva interlocuzione formale tra i due ### Ne consegue che non può essere riconosciuta in ### una sentenza dello Stato di cittadinanza di una minore, che ne disponga il trasferimento nello Stato estero (###, ove la minore abbia dimora abituale in ### presso il padre convivente, in assenza degli elementi eccezionali e derogatori sopra indicati, atteso che, secondo quanto stabilito nell'art. 64 lettera a) l. n. 218 del 1995, il provvedimento giurisdizionale estero può essere riconosciuto solo se pronunciato secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano”. 
In dettaglio, deve rilevarsi che la legge n. 218/95 determina l'ambito di applicazione della giurisdizione italiana fissandolo in primis in ragione della residenza e/o domicilio del convenuto nello stato italiano (art. 3) ma tale criterio può essere derogato, per scelta delle parti, in favore di un giudice straniero. Inoltre, l'art. 36 della predetta legge stabilisce espressamente che i rapporti personali e patrimoniali tra figli, compresa la potestà dei genitori, vadano regolati però dalla legge nazionale del figlio. Infine, l'art.  8 del Protocollo dell'Aja firmato il 23 novembre 2007 (sottoscritto anche l'### consente la scelta della legge applicabile specificando che può selezionarsi anche la legge designata in sede di divorzio e/o separazione. 
Nel caso di specie, deve ribadirsi che non sussiste una piena coincidenza tra il giudizio svoltosi in ucraina, dapprima di divorzio e in seguito finalizzato ad ottenere il mantenimento della figlia fino alla maggiore età, e quello intentato con il presente giudizio che riguarda il riconoscimento del mantenimento a favore di figlia maggiorenne, non autosufficiente (peraltro non previsto nell'ordinamento ucraino) o del diritto agli alimenti ed il risarcimento dei danni per omesso mantenimento ed inosservanza degli obblighi genitoriali di cura ed assistenza.  4.2. Nel merito, le parti attrici hanno richiesto la condanna di parte convenuta ### alla ripetizione di quota parte delle somme sostenute dalla madre per il mantenimento, istruzione ed educazione della figlia a far data dall'anno 1999 e quantificate in complessivi euro € 73.500,00, oltre intessi maturati e maturandi, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, ### al pagamento di un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 350,00 al mese in quanto non economicamente autosufficiente, ### al risarcimento del danno extra patrimoniale subito per la violazione dei doveri genitoriali di assistenza morale nei riguardi della figlia e da liquidarsi in via equitativa nella misura da accertarsi in corso di causa. 
Il convenuto ha eccepito, in via preliminare, la violazione del principio del ne bis in idem internazionale in quanto nel 2012 vi era già stato, su ricorso dell'attrice, un pronunciamento da parte dell'### ucraina in merito al mantenimento di ### e, in subordine, l'infondatezza in fatto delle domande attoree con richiesta di rigetto delle domande proposte. 
Preliminarmente, il Collegio ritiene che la presente controversia rientri nell'ambito della competenza della sezione famiglia, con decisione da assumersi in composizione collegiale. Sebbene, infatti, il danno endofamiliare tradizionalmente viene attratto nell'orbita della competenza della sezione civile ordinaria in composizione monocratica, nel caso di specie, tuttavia, le parti attrici hanno richiesto anche il riconoscimento di un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, non autosufficiente, che radica la competenza al ### in composizione collegiale ex art. 337 septies c.c., secondo cui “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. 
A ciò non osta la circostanza per cui il ricorso è stato introdotto con atto di citazione atteso che, nel regime ante riforma ### anche le azioni di stato venivano introdotte con atto di citazione e la competenza è sempre stata ritenuta del ### in composizione collegiale. 
Infine, deve rilevarsi, esclusivamente per completezza di ricostruzione del sistema, che con il cd. Correttivo ex D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, alla riforma ### l'art.  473 bis c.p.c. è stato modificato nel senso che “Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente” con la conseguenza che, attualmente, anche le controversie in materia di danno endofamiliare sono rientranti nella competenza del ### ordinario, sezione famiglia, con applicazione della nuova disciplina alle cause introdotte dal 28 febbraio 2023. Sebbene tale disposizione non sia applicabile ratione temporis al presente giudizio, tale innovazione legislativa si inserisce nel solco della tendenza da parte del legislatore di concentrare la tutela in caso di scioglimento del vincolo matrimoniale o di convivenza more uxorio, anche per le questioni risarcitorie derivanti dalla violazione dei doveri nascenti dal rapporto familiare, nell'ambito di un giudizio unitario dinanzi al ### in composizione collegiale.  4.3. Nel merito, deve rilevarsi che i fatti relativi al presente giudizio devono essere così ricostruiti: - con sentenza emessa dal ### ucraino il ### è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra ### e ### - con sentenza emessa in data ### il ### ucraino ha disposto, su ricorso di ### che il ### debba corrispondere un assegno alimentare per il mantenimento della figlia minorenne pari alla metà del suo guadagno e comunque non inferiore al 30% del minimo di sussistenza per un bambino della relativa età (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di risposta); - dalla documentazione depositata dal convenuto risulta che l'obbligo di mantenimento si è concluso con la maggiore età della figlia senza che risultino ulteriori debiti in corso, come attestato dal ### ucraino che si è pronunciato con delibera sulla terminazione del procedimento esecutivo in data ### (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di risposta).  4.4. Con riferimento alla richiesta di mantenimento a favore della figlia maggiorenne non autosufficiente, il Collegio ritiene che la medesima debba essere accolta. Infatti, è risultato provato in corso di causa che la figlia tuttora frequenta gli studi universitari e non lavora. Il difensore delle parti attrici ha depositato in atti il certificato di iscrizione presso l'università la ### in scienze del turismo nonché le ricevute di pagamento delle tasse universitarie e, da ultimo, il conseguimento della laurea in 20.03.2024 con certificato di iscrizione nell'anno 2024/2025 al corso di laurea magistrale in risorse umane, scienze del lavoro e innovazione. Dunque, deve ritenersi che parte attrice ha dato piena prova che la figlia sta proseguendo gli studi, peraltro anche con profitto avendo già conseguito la laurea ed avendo intrapreso anche un corso di studi post universitario.  ### rileva che, di recente, la Cassazione con ordinanza n. 17183 del 2020 si è pronunciata sull'argomento dell'autonomia economica del figlio maggiorenne, ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei genitori: “4.2.1. - In via generale, si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni; si veda pure Cass. 12 marzo 2018, n. 5883). Si è pure condivisibilmente osservato come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni; concetto ripreso es. da Cass. 22 giugno 2016, 12952)”. 
Ed ancora, più in dettaglio, secondo la Suprema Corte: “Riassuntivamente, tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci; b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso; c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sè idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro; d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale”. 
Deve ritenersi pertanto che la figlia ### abbia proseguito gli studi universitari con diligenza e sta tuttora seguendo un percorso di studi finalizzato a realizzare le proprie aspirazioni ed attitudini che giustifica la corresponsione di un mantenimento da parte del padre, fino a quando la medesima non avrà trovato un lavorio idoneo alle proprie aspirazioni con una stabilità occupazionale che le consenta di mantenersi in maniera autonoma. 
Ai fini della determinazione dell'importo del mantenimento deve farsi riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti. 
A seguito dell'istruttoria svolta, è risultato che il convenuto lavora alle dipendenze della ditta ### con contratto a tempo indeterminato e percepisce mensilmente euro 1.500,00 / 1.600,00 circa ed ha dichiarato redditi lordi per l'anno 2023 di euro 24.842,09 e per l'anno 2022 di euro 24.243,00. Il convenuto ha anche allegato un contratto di locazione con canone di euro 700,00 mensili ma con scadenza nel mese di ottobre dell'anno 2019.  ### ha dichiarato di lavorare in maniera saltuaria come badante percependo circa 500,00 euro mensili, di essere sostenuta economicamente dalla propria madre e di avere avuto altri due figli nati da successiva relazione sentimentale. 
Deve ritenersi equo disporre un assegno di mantenimento mensile da parte del convenuto di euro 350,00 mensili con decorrenza dal raggiungimento della figlia della maggiore età, ossia dal mese di aprile 2018, entro il giorno 5 di ciascun mese, e con aggiornamento annuale ### 4.5. Con riferimento alla richiesta di rimborso delle somme sostenute dalla madre per il mantenimento, istruzione ed educazione della figlia a far data dall'anno 1999 e quantificate in complessivi euro € 73.500,00, oltre intessi maturati e maturandi, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, la domanda non può essere accolta. 
In primo luogo, deve rilevarsi che la eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte convenuta con riferimento alle spese di mantenimento ordinario e straordinario, deve ritenersi tardiva, come eccepito da parte attrice, in quanto esclusivamente con la memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c. ### la Cassazione U, sentenza n. 3567 del 14/02/2011 “ove l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il thema decidendum” (in senso conforme cfr.  ordinanza n. 22688 anno 2025). 
Nel merito, tuttavia, la domanda non può essere accolta. 
Risulta documentalmente provato che sull'assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia si è già pronunciato il ### ucraino su ricorso della ### che ha condannato il ### alla corresponsione di un assegno alimentare per il mantenimento della figlia minorenne pari alla metà del suo guadagno e comunque non inferiore al 30% del minimo di sussistenza per un bambino della relativa età. 
Deve ritenersi fondata, pertanto, la eccezione preliminare di merito di violazione del principio del ne bis in idem in quanto la pronuncia del ### ucraino ha già disposto sul mantenimento a carico del padre per la figlia, fino al raggiungimento della maggiore età e - tenuto conto dell'entità del mantenimento - lo stesso deve ritenersi relativo sia le spese ordinarie che le spese straordinarie per la figlia. Inoltre, parti attrici non hanno dato piena prova delle spese sostenute dalla madre per la figlia negli anni precedenti al raggiungimento della maggiore età, salvo per le spese di danza e di studi universitari sostenuto dalla madre.  5.3. Con riguardo alla richiesta del danno endofamiliare per privazione del rapporto parentale deve osservarsi quanto segue. 
Dalla istruttoria svolta è risultato che il convenuto si è sostanzialmente disinteressato della cura e, in parte, del mantenimento della figlia, violando in tal modo i doveri, previsti dall'art. 143 cod. civ. in tema di collaborazione, coabitazione, assistenza e fedeltà e, più in generale, sanciti dall'art. 30 della ### che, individuando entrambi i genitori come soggetti obbligati a mantenere, istruire ed educare i figli, pone non solo il dovere di ciascuno nei confronti del figlio ma anche un dovere reciproco dei genitori, la cui violazione cagiona anche al genitore rimasto solo ad accudire la prole un danno non patrimoniale risarcibile. 
In tema di responsabilità genitoriale, il sistema normativo prevede un “automatismo” fra procreazione e responsabilità genitoriale. ### dei genitori di mantenere, educare e prendersi cura dei figli sorge infatti dalla nascita, costituisce un elemento fondamentale del rapporto familiare e dipende dal fatto stesso della procreazione, ed a tale dovere corrisponde il diritto della prole alla protezione ed alle cure necessarie al proprio benessere, di intrattenere e godere della relazione e del contatto diretto con i propri genitori. 
In merito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'obbligo di mantenimento di un figlio persiste sin dalla procreazione, ed anche se il riconoscimento avviene anni dopo la nascita del bambino, il dovere di versare gli alimenti inizia dalla data della sua nascita” (cfr. Cass. ordinanza n. 28442 del 13 ottobre 2023 ed in senso conforme cfr. Cass. n. 7960/2017 e Cass. 15100/2005, nonché ####, sentenza n. 1417/2021). 
Inoltre, la Cassazione ha anche affermato che: “### dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento”. (cfr. Cass. n. 26205 del 22/11/2013). 
In punto di diritto deve osservarsi che il danno endofamiliare, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ex art. 2043, cod. civ. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, richiede che il danneggiato provi che il pregiudizio allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato (cfr. Cassazione civile sez. I - 09/03/2020, n.6518). 
Tutto ciò premesso, quanto alla domanda di condanna di risarcimento del danno a favore della figlia ### maggiorenne non autosufficiente, per la violazione dei doveri genitoriali di assistenza morale nei riguardi della figlia, il medesimo è risultato provato a seguito dell'istruttoria svolta. 
Infatti, i testi sentiti testi hanno dichiarato che la figlia ### non ha avuto contatti con il padre da quando era piccola, ad eccezione di limitate occasioni e che questi si è disinteressato alla educazione, mantenimento ed istruzione della figlia. 
La teste ### ha dichiarato che il convenuto non ha incontrato la figlia “da quando aveva 11 mesi” fatta eccezione per due o tre occasioni e che “non ha mai dato nulla” per il suo mantenimento e che “dalla età di tre o quattro anni non ha neppure più chiesto di lei”.  ### in sede di interrogatorio formale ha affermato che il convenuto, quando la figlia era ancora piccola, le ha impedito di contattarlo bloccando il telefono. Infine, anche la figlia ### in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che il padre la chiamava raramente fino a 10, 12 anni e che in seguito l'ha chiamata per qualche compleanno anche in ritardo e che la madre non ha ostacolato la frequentazione del padre con la figlia. 
Anche la teste di parte convenuta, pur avendo dichiarato che il padre ha cercato invano di consegnare alla figlia vestiti da bambina e peluche ma che tornava a casa “senza che la madre li avesse presi” si è evidentemente riferita all'età dell'infanzia della figlia ma non a quella dell'adolescenza avendo attualmente ### 27 anni. Lo stesso convenuto ha dichiarato in sede di interrogatorio formale di andare a trovare la figlia quando poteva, ma di non ricordare di preciso e di avere pagato quanto disposto dal ### ucraino. Infine, le foto allegate in atti riguardano la figlia quando era piccola, salvo una fotografia in cui la medesima è ritratta con il fratello, nato dalla relazione del padre con la nuova compagna. 
Dunque, deve essere accolta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice per lesione del “rapporto parentale” per la figlia che sarebbe stata privata dell'apporto morale e materiale della figura paterna e, dunque, per la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione tutelati dagli articoli 2 e 30 della ### oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento. Infatti, tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile, sulla scorta del totale disinteresse mostrato dal convenuto nei confronti della figlia naturale. 
Va evidenziato che secondo una recente sentenza del ### di ### sez. I civ., sentenza 19 maggio 2017 (### Mangano, rel. Velletti), il diritto del figlio di avere cura, assistenza morale e materiale, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori costituisce un diritto fondamentale dalla cui violazione discende il diritto al risarcimento del danno. Dalla nozione di illecito endo-familiare elaborata dalla giurisprudenza di merito (### Venezia, 30 giugno 2004; Corte app. Bologna, 10 febbraio 2004) e di legittimità (Cass., 7 giugno 2000, n. 7713; Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, Cass., 15 settembre 2011, n. 18853), discende che la violazione dei relativi doveri genitoriali non trova necessariamente sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma qualora cagioni una lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.. A seguito della decisione delle ### unite della Suprema Corte, n. 26972/2008, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., può essere disposta la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, che abbiano tutela costituzionale. Qualora venga provato il totale disinteresse del genitore nei confronti del figlio, estrinsecatosi nella violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (cura, istruzione, educazione, mantenimento), ciò genera un vulnus dei diritti fondamentali del figlio che trovano nella carta costituzionale (art. 2 e 30) e nelle norme di diritto internazionale richiamate un elevato grado di riconoscimento e tutela. 
Con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale deve essere rammentato quanto ribadito di recente dalla giurisprudenza secondo cui “Il danno non patrimoniale deve comunque essere allegato e provato dal danneggiato. Nel caso di specie il figlio ha lamentato danni al suo corretto sviluppo psico fisico, derivanti dalla mancata presenza del genitore nel percorso evolutivo. ….. deve ritenersi sussistente il danno non patrimoniale derivante dal dolore del figlio, dal suo turbamento, derivante dalla mancanza della figura paterna nell'intero arco della vita. 
Trattandosi di pregiudizio a beni immateriali, particolare rilievo assume la prova presuntiva, attraverso la quale il giudice deduce dal fatto noto quello ignoto secondo un principio di probabilità” ( sent.13 maggio 2011, n.10527). 
Nel caso di specie il fatto noto, come accertato all'esito dell'istruttoria è la quasi totale assenza del padre, che non ha partecipato né alla cura, né all'istruzione né al sostegno morale della figlia ### Applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza dalle quali discende che l'assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale. 
Accertata la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona deve farsi ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 A tal fine può farsi ricorso ai criteri di liquidazione del danno connessi alla morte del genitore, infatti se anche la morte del genitore è situazione sostanzialmente diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità della seconda (potendo i rapporti tra padre e figlio seppure interrotti riprendere), tuttavia tale parametro debitamente corretto è quello che più si presta all'individuazione di elementi che per quanto possibile consentano di oggettivizzare la liquidazione. 
Ritenuto quindi sussistente l'an della pretesa risarcitoria, si deve ora valutare il quantum di essa, in relazione al quale, stante la particolare tipologia di pregiudizio sofferto, non può che riconoscersi l'applicabilità del giudizio in via equitativa di cui all'art. 1226 Nel caso di specie, utilizzando per la liquidazione del danno non patrimoniale le tabelle in uso nel 2025 presso il ### di ### che determinano in € 11.549,20 il valore di punto per il danno non patrimoniale da morte di un congiunto, individuando in 20 punti il punteggio nel caso di morte di un genitore, aumentato di 7 punti in relazione all'età del genitore e del figlio ed applicando i suddetti parametri, il danno da morte del genitore, deve essere quantificato in € 311.828,4 (valore del singolo punto per 27). 
Tuttavia, va apportato al suddetto criterio un adeguamento in diminuzione in ragione della minore gravità della fattispecie in esame rispetto a quella oggetto delle tabelle. La liquidazione ivi contemplata per il danno da perdita del rapporto parentale, infatti, postula la irreversibile perdita del rapporto per la morte del congiunto e va al di là del mero dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono. Diverso è il caso del genitore che, non riconoscendo il figlio e facendogli mancare i mezzi di sussistenza, si sottragga al ruolo genitoriale e colpevolmente impedisca il sorgere in concreto del rapporto parentale che deriva dalla procreazione (cfr. Cass. n. 16657/2014). Conseguentemente, non può che riconoscersi la necessità di rideterminazione verso il ribasso del parametro liquidatorio previsto dalle tabelle milanesi per l'ipotesi di perdita definitiva del genitore per decesso. 
Nel caso di specie, tale valore deve essere diminuito sia in quanto non vi erano rapporti di convivenza tra il ### e la figlia e per la mancanza di un serio vincolo affettivo determinato dalla circostanza per cui il padre è stato assente in maniera quasi totale e continuativa, pur essendovi state talune occasioni di incontro con lo stesso e la figlia (come risulta dalla documentazione depositata dal difensore di parte convenuta). 
Pertanto, il danno deve essere quantificato nella misura del 25% del danno da morte, dovendosi quantificare l'ammontare complessivo per i danni non patrimoniali in euro 77.957,1 somma già attualizzata e sul cui importo devono decorrere gli interessi nella misura legale dalla decisione al saldo. 
Tra l'altro, dall'istruttoria svolta non è emerso che la mancata instaurazione del rapporto parentale del padre con ### sia stato determinato dalle condotte tenute dalla ### che ne abbia ostacolato la frequentazione negli anni. 
Deve essere rigettata la domanda di condanna di parte attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non essendo emerso in giudizio che le medesime abbiano agito con mala fede o colpa grave. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in capo al convenuto, per controversia di valore indeterminato complessità media per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e con compensazione nella misura di 1/3 in ragione della soccombenza delle parti attrici con riferimento alla domanda di rimborso delle spese sostenute dalla madre dall'anno 1999 fino al raggiungimento della maggiore età della figlia.  P.Q.M.  ### pronunciando sul ricorso ex art. 737 c.p.c., depositato da ### iscritto al n. 3975/2020 R.G.A.C., così decide: - rigetta la domanda di parti attrici alla ripetizione di quota parte delle somme sostenute dalla madre per il mantenimento, istruzione ed educazione della figlia a far data dall'anno 1999 per i motivi sopra esposti; - accoglie la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre e, per l'effetto, attribuisce mensilmente a ### un assegno di euro 350,00 per il mantenimento della figlia, maggiorenne non autosufficiente da corrispondersi da parte del ### dal mese di aprile 2018 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'### relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati; - accoglie la domanda di parte attrice nei confronti del convenuto risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di ### per perdita del rapporto parentale e, per l'effetto, condanna ### a corrispondere alla figlia euro 77.957,1 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino a quella dell'effettivo soddisfo; - rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti; -condanna il convenuto a rifondere a parti attrici le spese di giudizio con compensazione nella misura di 1/3 che liquida in euro 6.000,00 per onorari oltre spese per contributo unificato e marca da bollo e rimborso per spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. ### dichiarato antistatario. 
Si comunichi. 
Così deciso in ### il ###.  ### relatore Dott.ssa #### n. 3975/2020

causa n. 3975/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Gelso Gianluca, Roberta Nardone

M
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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 2070/2025 del 24-11-2025

... essenzialmente a screditare la sua famiglia; ### che il complessivo comportamento tenuto dalla convenuta negli anni successivi alla nascita del piccolo ### aveva causato all'attrice un disagio clinicamente significativo, portando anche, tra le altre cose, alla separazione con il marito. Aveva chiesto dunque il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che sosteneva di aver patito in conseguenza dei fatti dianzi elencati, sottolineando la sussistenza del nesso causale tra i predetti comportamenti tenuti dalla ### e le lesioni asseritamente residuate alla propria integrità psicofisica; danni di cui aveva chiesto la liquidazione in via equitativa al giudice di prime cure. Con comparsa depositata in data ### si era costituita in giudizio ### deducendo - per quanto ancora (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei magistrati: Dott. ssa ###ssa ###ssa ### pronunciato la seguente ### nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 1601/2023 promossa da: ### (c.f. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### è elettivamente domiciliat ###atti ### contro ### (c.f. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###atti #### parte appellante: “Voglia l'### ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa riforma della sentenza impugnata, n. 570/2023, del 20.06.2023, pubbl. il ###, emessa nel procedimento RG n. 3278/2017 - Tribunale di Grosseto (dott.  ###, notificata in data ###: nel merito accertare e dichiarare l'illiceità dei comportamenti tenuti dalla ### nei confronti dell'odierna attrice e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, nonché al rimborso di tutte le spese sostenute e sostenende, nulla escluso ed eccettuato, dalla sig.ra ### da liquidarsi nella misura di cui all'espletata CTU e/o in via equitativa ex art. 1226 c.c; condannare la sig.ra ### al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, nonché al pagamento integrale delle spese relative all'espletata ### di ### In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge, quindi di entrambi i gradi di giudizio.” Per parte appellata: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per tutti i motivi di cui in narrativa voglia l'###ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'appello e per l'effetto confermare in ogni suo punto la sentenza n. 570/2023, emessa dal Tribunale di Grosseto in data ### e pubblicata in data ###, a conclusione del procedimento R.G. 3278/2017. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”. 
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 570/2024 del Tribunale di Grosseto, in materia di risarcimento del danno endofamiliare.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le domande proposte. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### aveva citato in giudizio innanzi al Tribunale di ### affinché quest'ultima venisse condannata al risarcimento di tutti i danni causatile. 
A sostegno della domanda l'attrice aveva dedotto: ### di aver conosciuto la convenuta nell'anno 2010, quando la ### e ### figlio della ### vivevano una relazione sentimentale dalla quale, in data ###, nasceva il piccolo #### che subito dopo la nascita di ### nipote dell'attrice, inspiegabilmente la convenuta aveva iniziato ad assumere atteggiamenti ostili ed immotivati rifiuti, oltre ad esplicite minacce di non farle vedere più il bambino, il tutto con conseguente pregiudizio al rapporto tra il minore e la nonna materna; ### che l'ostracismo della ### aveva procurato alla ### una deflessione del tono dell'umore con gravi disagi dello stato psico-fisico, aggravatisi dopo la separazione della ### dal figlio della ### a seguito della presentazione di diverse denunce-querele proposte dalla convenuta nei confronti del compagno figlio, di procedimenti giudiziari instaurati anche nei confronti dell'attrice e di diversi altri comportamenti volti essenzialmente a screditare la sua famiglia; ### che il complessivo comportamento tenuto dalla convenuta negli anni successivi alla nascita del piccolo ### aveva causato all'attrice un disagio clinicamente significativo, portando anche, tra le altre cose, alla separazione con il marito. 
Aveva chiesto dunque il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che sosteneva di aver patito in conseguenza dei fatti dianzi elencati, sottolineando la sussistenza del nesso causale tra i predetti comportamenti tenuti dalla ### e le lesioni asseritamente residuate alla propria integrità psicofisica; danni di cui aveva chiesto la liquidazione in via equitativa al giudice di prime cure. 
Con comparsa depositata in data ### si era costituita in giudizio ### deducendo - per quanto ancora d'interesse in questo grado - l'infondatezza delle pretese e sottolineando l'assenza di nesso causale tra i propri comportamenti, tutti comunque leciti, e le lesioni lamentate. 
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, prova testimoniale e prove documentali. 
All'esito, con sentenza n. 570 del 2024, il Tribunale di ### aveva rigettato le domande di parte attrice e disposto la compensazione delle spese di lite ponendo -inoltrele spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.  ### ha appellato tale sentenza, deducendo che era ingiusta per plurimi motivi: ###. 
Era errato il capo della sentenza nel quale il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova di un comportamento illecito tenuto dalla ### tale da potersi ritenere realmente antigiuridico; ### Parimenti, la sentenza era contraddittoria nella parte in cui il giudice di prime cure aveva, in un primo momento, escluso il nesso causale tra la condotta posta in essere dalla ### e le lesioni lamentate dall'odierna appellante e, in un secondo momento, affermato che all'esito dell'istruttoria era stato dimostrato che in capo alla ### sussistevano esiti di carattere permanente “in qualche modo” connessi e conseguenti ai fatti di causa, e che a difettare era la sola prova del comportamento antigiuridico della #### Aveva errato il primo giudice nel ritenere non fruibili ai fini della decisione le dichiarazioni dei testi ### (figlio dell'attrice) e ### (ex marito dell'attrice da lei separato legalmente) in quanto direttamente coinvolti nei fatti di causa e pertanto incapaci ex art. 246 c.p.c.; ### Infine, la ### ha impugnato il capo della sentenza nel quale il giudice di prime cure aveva ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, ponendo le spese della espletata CTU a carico delle parti in solido, ma non per vizi suoi propri, bensì in conseguenza della pretesa riforma del merito, cui avrebbe dovuto seguire la condanna della ### alle spese di lite.  ### si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e per l'effetto la conferma della sentenza n. 570/2023. 
Nel corso del presente grado è stato espletato un tentativo di conciliazione che tuttavia ha avuto esito negativo.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 4.11.2025 mediante ordinanza emessa dal ### istruttore ex art. 127 ter c.p.c.  in data ###, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.  2. Il terzo motivo d'appello. 
Da un punto di vista logico-giuridico, appare opportuno procedere in via preliminare alla disamina del terzo motivo d'appello, perché esso è rivolto contro il capo della sentenza che ha escluso dal materiale probatorio la deposizione di due dei testi escussi, ### e ### e dunque la decisione sul punto è prodromica a quella sul merito della controversia, che si basa anche sulla sorte di tali deposizioni. 
Con tale motivo l'odierna appellante ha impugnato il capo della sentenza col quale il Tribunale ha ritenuto non fruibili ai fini della decisione le dichiarazioni dei testi ### (figlio dell'attrice) e ### (ex marito dell'attrice da lei separato legalmente), rilevando che la difesa della ### non aveva proposto eccezione ex art. 246 c.p.c., e che al giudice era precluso il rilievo ufficioso. 
In particolare, il primo giudice sul punto ha affermato che: “Va innanzitutto rilevato che non possono ritenersi fruibili ai fini della decisione le dichiarazioni dei testi ### (figlio dell'attrice) e ### (ex marito dell'attrice da lei separato legalmente), i quali, pur avendo confermato diverse circostanze dedotte dalla parte attrice, segnatamente gli episodi dell'estate del 2014 ed i rifiuti della ### di lasciare l'attrice prendersi cura del bambino nel periodo successivo, devono ritenersi incapaci a testimoniare nel presente giudizio in quanto direttamente coinvolti nei fatti di causa. Più precisamente, le parti hanno ampiamente documentato le plurime denunce-querele presentate reciprocamente dalla convenuta e dal teste ### (figlio dell'attrice ed ex compagno della ### nei rispettivi confronti (cfr. docc. 8,9 e 10 in produzione ### e docc. 3 e 4 in produzione ###, una delle quali è peraltro dimostrativa dell'apertura di un procedimento penale nei confronti del teste ### proprio su impulso della convenuta (cfr. doc 4 in produzione ###. Tali vicende giudiziarie, le quali appaiono inserirsi in un più ampio contesto di conflittualità tra i genitori del piccolo ### inducono a ritenere che il teste ### abbia un significativo interesse nella causa. Parimenti è a dirsi con riferimento del teste ### (ex marito dell'attrice da lei separato legalmente), sia perchè la ### addebita alla ### tra le altre cose, anche la separazione intervenuta con il predetto teste, inficiando così la neutralità delle sue dichiarazioni, sia perché lo stesso risulta anch'esso coinvolto, sebbene a diverso titolo, nelle complesse vicende familiari per cui è causa, essendo il padre dell'ex compagno della convenuta e destinatario anch'egli, stando a quanto allegato, del riferito ostracismo della ### quanto alla realizzazione del rapporto nonni-nipote.” Tale motivo in sé considerato è fondato, per l'assorbente ragione che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, e come confermato autorevolmente dalle ### (cfr. Sez. U 06/04/2023 n. 9456), «l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c.  non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova»; «ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità»; «la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede ###6/2023). 
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha inammissibilmente rilevato d'ufficio l'incapacità a testimoniare dei testi ### e ### in assenza di alcun impulso di parte convenuta, che non ne aveva eccepito l'incapacità al momento della loro ammissione e non aveva eccepito la nullità della prova una volta espletata. 
Tuttavia, le suddette deposizioni, pur non essendo radicalmente inutilizzabili, hanno comunque un ben limitato valore probatorio perché provengono da due soggetti - il marito ed il figlio della ### - che sono essi stessi coinvolti in prima persona nel complessivo conflitto con la ### (l'### ne è addirittura il primo protagonista) e che dunque tendono con ogni evidenza a dipingere la medesima in termini assolutamente negativi e la ### quale vittima, laddove certamente la situazione è stata ben più complessa, ambivalente e sfumata. 
Ad ogni modo, per quanto si va ad esporre nel prossimo paragrafo, si deve escludere che sia dimostrata la dedotta radicale estromissione della nonna dal rapporto con il nipotino.  3. Il primo motivo d'appello.  ### appellante ha censurato il capo della sentenza di primo grado in cui si è affermato che non risulta raggiunta la prova in ordine alla illiceità dei comportamenti posti in essere dalla ### e specificatamente sul fatto che gli stessi abbiano raggiunto e superato la soglia dell'antigiuridicità. 
Tale censura non è fondata.  ### ha addebitato la responsabilità dei pretesi danni ad una serie di comportamenti tenuti dalla ### negli anni successivi alla nascita di ### nipote dell'odierna appellante, consistiti in: ### ostracismo al rapporto tra il minore e la nonna paterna in quanto a quest'ultima era negato di prendersi cura del nipote e di frequentarlo; ### presentazione di diverse denunce-querele proposte dalla convenuta nei confronti del figlio della ### (suo ex compagno), nelle quali tra le altre cose sarebbero state riferite circostanze inveritiere e lesive della reputazione della famiglia #### instaurazione di procedimenti giudiziari anche nei confronti dell'odierna appellante, tra cui: un procedimento per il reintegro nel possesso di alcuni beni mobili rimasti in appartamento di proprietà della ### un'azione revocatoria del contratto di compravendita del predetto immobile ed un ricorso di urgenza volto ad ottenere il godimento dell'immobile adibito a casa familiare. 
Procedendo con ordine, con riguardo ai rapporti tra la ### e il nipote, l'odierna appellante ha lamentato il fatto che la ### con i suoi comportamenti, le avrebbe impedito di “prendersi cura del nipote”. 
Sul punto, il primo giudice ha intanto così valutato le prove espletate e riassunto i fatti rilevanti: “Di limitata utilità appaiono le dichiarazioni rese dai testi ### e ### (entrambi amici della ###, i quali hanno unicamente confermato di aver visto durante l'estate dell'anno 2014 la ### insieme ad ### e ai tre bambini (#### e ### recarsi al mare, dove i suoceri hanno una casa, per trascorrere il periodo estivo (cfr. verbale del 16.07.2019). Quanto alla testimonianza della teste ### (figlia dell'attrice), essa ha confermato che in diverse occasioni, nell'estate del 2014, la ### “negò reiteratamente alla nonna paterna di prendersi cura nel nipotino” e che nei mesi successivi la ### “impose all'attrice di vedere il nipote nei giorni e con gli orari dalla stessa predeterminati, obbligandola ad aspettare il bambino per strada”, precisando che in tali occasioni la ### dava ai nonni il bambino ma questi non si potevano allontanare dall'area circostante ai campi da tennis e che la stessa teste doveva prendere permessi quando la ### concedeva di vedere il bambino, sempre a condizione di non allontanarsi dai campi da tennis (cfr. verbale del 18 febbraio 2020). Di limitata utilità appaiono anche le dichiarazioni del teste ### (vicino di casa della ### e suo ex collega ###, il quale, per quanto in questa sede interessa, ha riferito di aver accompagnato l'attrice e l'ex marito ### ai campi da tennis di via ### “dove andava a giocare la Grechi” e che “in tali occasioni la ### dava ai nonni il bambino ma questi non si potevano allontanare dall'area circostante ai campi da tennis” (cfr. verbale del 18 febbraio 2020). Quanto al teste ### (padre della convenuta), per esso valgono le medesime considerazioni svolte per il teste ### (ex marito dell'attrice) circa la sua incapacità a testimoniare, posto che egli risulta aver rilasciato sommarie informazioni nell'ambito del giudizio penale aperto a carico di ### (cfr. doc. 13 in produzione ###, nelle quali viene evidenziato un comportamento intrusivo della ### nei confronti della ### in occasione della sua terza gravidanza, indice di un suo fattivo coinvolgimento nelle vicende familiari per qui occupano e dunque di un interesse nella causa, il quale si riflette inevitabilmente sull'attendibilità delle sue dichiarazioni. Di alcuna utilità risulta poi la deposizione della teste ### (### dell'attrice), per non avere la teste, per sua stessa ammissione, assistito ad alcun episodio rilevante posto a base dell'azione risarcitoria e per aver appreso le residue circostanze riferite soltanto de relato, in particolar modo dalla stessa attrice (cfr. verbale del 18 febbraio 2020). 
Quanto alla teste ### (sorella dell'attrice), la stessa ha confermato che ### durante l'estate dell'anno 2014 ### ospite presso la casa al mare dei “suoceri”, negò reiteratamente alla nonna paterna di prendersi cura nel nipotino, precisando che la ### impediva “a tutti” di vedere il bambino; ### in concomitanza ad un episodio febbrile del piccolo #### nonostante la disponibilità dei nonni paterni a prendersi cura del ragazzino anche per far riposare la madre, a insaputa dei padroni di casa contattò i propri genitori facendoli venire a ### per prendere e portare via con loro il figlio; ### nei mesi successivi all'episodio precedente, ### impose all'attrice di vedere il nipote nei giorni e con gli orari dalla stessa predeterminati, obbligandola ad aspettare il bambino per strada, precisando che la ### e l'ex marito “erano costretti ad andare al parcheggio del tennis dove lavorava la ### e aspettavano che gli consegnassero Federico”, con divieto di portarlo a casa e di muoversi da lì “sennò non gli avrebbe dato più il bambino”; ### anche dopo il 16 Aprile 2015 ### impedì all'attrice ### e al nonno paterno di poter frequentare o tener con loro il nipote ### (cfr. Verbale del 23.09.2020). Quanto all'ultimo teste ### (amico della ###, egli ha confermato che durante la stagione estiva dell'anno 2014 la ### insieme ad ### e ai tre bambini (#### e ### si trasferiva nella casa al mare della ### per trascorrere il periodo estivo e che nel medesimo periodo, avendo la convenuta ripreso l'attività lavorativa di maestra di tennis nel circolo di via ### in ### lasciava il figlio ### a casa dei genitori per poterlo allattare, mentre le altre due figlie (che all'epoca avevano 7 anni), con la ### presso l'abitazione della famiglia ### di ### di ### (cfr. Verbale del 23.09.2020).” Ha poi argomentato che: “### alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di causa, valutate in uno alla documentazione in atti ed alla CTU sopra richiamata, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova di un comportamento illecito tenuto dalla ### che possa ritenersi realmente antigiuridico e che si ponga in nesso causale con le lesioni lamentate. 
Andando con ordine, quanto i fatti narrati in citazione riguardanti il rifiuto opposto alla ### di lasciarla “prendersi cura del nipote” da parte della ### si osserva quanto segue. Deve in proposito osservarsi che il legame tra nonni e nipoti, ritenuto altamente significativo per quanto concerne l'educazione, la crescita e il sostegno del minore, può essere tutelato come “vita familiare” ex art. 8 Cedu (cfr. Corte europea diritti dell'uomo, 05/03/2019, n.###) anche a prescindere dall'eventualità di separazione tra i genitori, e trova riconoscimento anche nell'art. 317 c.c., che riconosce ai nonni il diritto di mantenere significativi con i nipoti minorenni e la possibilità per loro di ricorrere all'autorità giudiziaria qualora tale l'esercizio di tale diritto venga loro impedito. 
Il diritto dei nonni ad instaurare e mantenere una relazione affettiva con i propri nipoti, è stata delineata anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. n. 21895/22), secondo la quale il legame instaurato tra i nonni e i nipoti deve essere salvaguardato in nome del superiore interesse del minore, con ciò richiamando le più recenti pronunce della Corte europea (cfr. CGE n. 21052 del 13 gennaio 2021) ribadendo che il legame fra gli ascendenti e i nipoti rientra certamente nella nozione di vita familiare ai sensi dell'art. 8 della
Europea dei diritti dell'uomo e rappresenta un legame da tutelare e preservare attraverso misure idonee, tra le quali certamente rientra il diritto sancito dall'art. 317-bis c.c. Sul punto, va comunque chiarito che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., non ha, però, valore assoluto e incondizionato, essendo il suo esercizio subordinato ad una valutazione del Giudice avente di mira l'esclusivo interesse del minore, ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore nell'ambito del quale possa trovare spazio anche un'attiva partecipazione degli ascendenti quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote (cfr. Cass. n. 15238/2018). In altre parole, il diritto degli ascendenti va garantito fintanto che il coinvolgimento dei nonni nella crescita del minore si sostanzi in un fruttuoso progetto educativo e formativo, idoneo ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità dei nipoti, essendo tale diritto “strumentale alla piena realizzazione della personalità del minore” e, pertanto, “recessivo rispetto allo speculare e preminente diritto di quest'ultimo di crescere in maniera serena ed equilibrata” in armonia con tutte le figure affettive ed identitarie del proprio contesto familiare. Ne consegue che tale diritto ben potrebbe essere compresso qualora, in caso di conflittualità fra le figure di riferimento e di provata inidoneità degli ascendenti, venga messo in pericolo il preminente interesse del minore, ciò che giustifica un provvedimento limitativo o interruttivo dei rapporti con i nipoti, qualora non risulti funzionale ad una crescita serena ed equilibrata per il minore o quando la frequentazione con i nonni comporti per lo stesso un turbamento e disequilibrio affettivo (cfr. Cass. 19/05/2020, n.9145). Ciò posto, nel caso di specie, deve evidenziarsi innanzitutto come il diritto della ### ad avere rapporti significativi con il nipote, a far data dalla sua nascita (aprile 2014) sino all'interruzione della relazione tra l'### e la ### (aprile 2015) poiché recessivo rispetto al preminente interesse di quest'ultimo, non poteva che essere vagliato dal Giudice a ciò espressamente investito sulla scorta dell'art. 317-bis c.c. e, dunque, non nella presente sede risarcitoria ed a distanza di anni dai fatti, necessitando di una specifica istruttoria volta a ricostruire la particolare condizione familiare dove il minore è inserito, onde valutare se tale diritto fosse compatibile con l'interesse del minore. Non è infatti dato a questo Giudice ritenere raggiunta la prova di un comportamento antigiuridico della ### sotto questo profilo, trattandosi di questione che doveva, in concomitanza dei fatti di causa, essere posta al competente Giudice opportunamente investito, e che dunque non può essere ricavata in questa sede sulla base delle allegazioni attoree. Pertanto, non risulta fornito a questo Giudice alcun elemento per ritenere che il rifiuto della ### di lasciare la ### prendersi cura del bambino (o anche solo di frequentarlo) fosse realmente antigiuridico, nella misura in cui si poneva in contrasto con un diritto dell'ascendente, in quanto tale diritto non poteva ritenersi “in re ipsa” ma andava preliminarmente vagliato dal Giudice competente, il tutto in epoca coeva ai fatti di causa. Va poi rilevato che i fatti narrati in citazione relativi all'estate del 2014 e successivi, attinenti al rifiuto di lasciare la ### “prendersi cura del bambino” da parte della ### oltre che irrilevanti giuridicamente se presi singolarmente, sono in ogni caso avvenuti quando il nipote dell'attrice ### aveva pochissimi mesi, posto che lo stesso è nato nel 30.04.2014. 
Sul punto, è appena il caso di rilevare che in tenera età (ed in special modo in fase di allattamento), il dovere di “prendersi cura” del bambino spetta innanzitutto ai genitori di quest'ultimo, destinatari della relativa responsabilità genitoriale, nell'ambito di un rapporto di cura dove - peraltro - la madre risulta essere l'unico soggetto in grado di garantire al neonato le cure indispensabili alla sua crescita, da prestare continuativamente ad a distanza di poche ore, tra cui l'allattamento naturale al seno. 
In tale fase, il diritto al coinvolgimento dei nonni paterni nella vita della nipote è da ritenersi certamente molto più sfumato, trattandosi di diritto funzionale alla fruttuosa cooperazione degli ascendenti all'adempimento degli obblighi educativi e formativi dei genitori la quale, se è certamente auspicabile nella fase di crescita del minore, non può certamente essere “imposta” nei primissimi mesi di vita del bambino, potendo anzi andare addirittura ad interferire - potenzialmente - con le prerogative genitoriali, naturalmente prioritarie per il suo preminente interesse. Peraltro, un tale coinvolgimento non risulta essere stato negato in radice, essendo stato dimostrato in corso di causa che la ### consentiva ai nonni paterni di vedere il piccolo ### sebbene a condizioni molto limitative, presso i campi da tennis dove la stessa lavorava. Il tutto sino a quando, dopo la fine della relazione tra la ### e l'### nell'aprile 2015 (quindi quando il minore aveva appena un anno), i predetti hanno instaurato tra loro una serie di contenziosi, sia di natura civile che penale, che hanno riguardato proprio le complesse vicende familiari evocate in questo giudizio.” Come ha correttamente osservato il tribunale, il diritto dei nonni ad instaurare e mantenere una relazione affettiva con i propri nipoti trova un duplice fondamento legislativo, nazionale e sovranazionale. 
In particolare, a livello sovranazionale, il legame tra nonni e nipoti, ritenuto altamente significativo per quanto concerne l'educazione, la crescita e il sostegno del minore, può essere tutelato come “vita familiare” ex art. 8 Cedu anche a prescindere dall'eventualità di separazione tra i genitori (cfr. Corte europea diritti dell'uomo, 05/03/2019, n.###). 
A livello nazionale, il diritto degli ascendenti è riconosciuto espressamente all'art 317 bis c.c., secondo cui “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (comma 1) e, proprio in ragione della scelta di tutelare giuridicamente tale interesse, si prevede una tutela giurisdizionale specifica al secondo comma dell'articolo citato stabilendo che “### al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma”. 
Tuttavia, il diritto degli ascendenti non è scevro da limiti. 
La giurisprudenza nazionale, in plurime occasioni, ha affermato che “l'art. 317-bis stabilisce il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconoscendo loro la possibilità di ricorrere al giudice al fine di tutelare tale diritto, sempre subordinato al prevalente interesse del minore (ex multis Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/02/2025, n. 3539)”. 
Dunque, tale diritto deve essere bilanciato con il prevalente interesse del minore e, infatti, la giurisprudenza ha precisato che “Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., non è incondizionato ma subordinato alla valutazione del superiore interesse del minore. Il giudice deve accertare non solo l'assenza di pregiudizio, ma anche il vantaggio concreto per il minore derivante dalla partecipazione degli ascendenti al suo progetto educativo e formativo” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/05/2025, n. 12317). 
In altre parole, “l'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante e, a seconda della propria natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori o degli altri familiari. È fuor di dubbio che ciascun minore ha un rilevante interesse a fruire di un legame, relazionale ed affettivo, con la linea articolata delle generazioni che, per il tramite dei propri genitori, costituiscono la sua scaturigine. Queste relazioni, d'ordinario, funzionano secondo linee armoniche e spontanee, perciò fruttuose per tutti gli attori in campo. Ciò però non può far escludere che, in casi particolari, esse generino situazioni limite che esigono l'intervento giudiziale, quando non sia sufficiente il buon senso a far superare le frizioni fra gli adulti, allo scopo di assicurare il beneficio di una frequentazione fra ascendenti e nipoti di carattere biunivoco e capace di reciproco arricchimento spirituale ed affettivo. ### del giudice in questo ambito deve tenere conto del fatto che l'art. 317-bis cod. civ., nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l'esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno o entrambi i genitori, a una valutazione del giudice avente di mira l'esclusivo interesse del minore, ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell'ambito del quale possa trovare spazio anche un'attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/01/2023, n. 2881). 
Ciò posto, si deve intanto chiarire che l'affermazione del primo giudice - secondo cui, non avendo la ### azionato il proprio diritto ad avere rapporti significativi con il nipote, a far data dalla sua nascita (aprile 2014) sino all'interruzione della relazione tra l'### e la ### (aprile 2015), ex art 317 bis c.c., non potrebbe oggi lamentare la lesione del diritto medesimo - nella sua assolutezza non è condivisibile. 
Invero, l'azione ex art. 317 bis c.c. se certamente avrebbe potuto dimostrarsi utile nel gestire la complessa situazione familiare, tuttavia non è posta da alcuna norma come pregiudiziale ad un'azione risarcitoria, tanto più che il diritto che la ### assume leso è un diritto che discende dalla legge, e non dall'ipotetico riconoscimento delle sue ragioni da parte del giudice investito della regolamentazione dei rapporti familiari.
Tuttavia, effettivamente, il fatto che alcun giudice fosse stato chiamato a regolamentare le concrete modalità di esercizio di tale diritto, e in particolare delle visite della nonna al nipote, rende oggi più complessa la valutazione della vicenda - in mancanza di un puntuale paradigma precostituito cui raffrontare i comportamenti della ### Ad ogni modo, nel valutare tali contegni si deve partire dalla considerazione, effettuata anche dal primo giudice, che i fatti di causa si collocano quando il figlio della ### aveva pochissimi mesi, ed era dunque comprensibile che la madre faticasse a separarsene e fosse comunque particolarmente ansiosa nel lasciarlo solo con la nonna paterna, in ipotesi preferendo contare sulla propria madre. 
Non si intende dire che la valutazione della ### fosse corretta dal punto di vista umano, ma che certamente essa non violava alcuna disposizione normativa né costituiva inadempimento di un qualche obbligo giuridico. 
E' poi comunque emerso dall'istruttoria che la ### poteva tenere con sé il bambino, seppur restando in prossimità del luogo di lavoro della madre, ciò che però lungi dal rappresentare un capriccio di lei era giustificato dall'esigenza di allattamento al seno, nell'esclusivo interesse del piccolo. 
Del resto, come già anticipato, il diritto dei nonni non è senza limiti, ma deve essere bilanciato con il prevalente interesse del minore e tale interesse, nei primi mesi di vita, è individuato dai genitori, destinatari della relativa responsabilità genitoriale, e soprattutto dalla madre, quale principale soggetto in grado di garantire al neonato le cure indispensabili alla sua crescita e compiere le scelte più confacenti all'interesse del figlio. Tra l'altro, pare opportuno evidenziare che all'epoca tali scelte erano di fatto condivise anche dall'### che in alcuna occasione, per quanto emerso dall'istruttoria, s'è contrapposto alla compagna nell'organizzazione del menage quotidiano. 
Quando, poi, i rapporti tra la ### e l'### hanno iniziato a deteriorarsi, e la ### è stata inevitabilmente coinvolta nella vicenda, finendo per prendere le parti del figlio, è parimenti comprensibile che la ### abbia in un primo momento evitato per quanto le era possibile le occasioni di incontro e confronto con lei, che tra l'altro, si sottolinea, avrebbero potuto trasformarsi in momenti di tensioni dannosi per lo stesso ### Ovviamente, si trattava di una situazione temporanea, che è stata risolta al momento in cui i genitori di ### hanno disciplinato le modalità di affidamento, collocamento e frequentazione del piccolo da parte dell'### genitore non collocatario, nel cui ambito ha potuto trovare attuazione anche la giusta aspirazione della sig. ### a godere di un adeguato spazio per coltivare il suo rapporto con il nipote.  ** 
Procedendo oltre, con riferimento alla presentazione di diverse denunce-querele da parte della ### nei confronti del figlio della ### (suo ex compagno), nelle quali, tra le altre cose, per l'odierna appellante, sarebbero state riferite circostanze inveritiere e lesive della reputazione della famiglia ### il giudice di primo grado ha così argomentato: “### le denunce querele promosse nei confronti del figlio dell'attrice, basti osservare che trattasi di iniziative promosse, per quanto possa presumersi in questa sede e fino a prova contraria, legittimamente dalla ### nei confronti dell'ex compagno, sulla base di circostanze in fatto oggetto di accertamento in altra sede giudiziaria e che, nell'odierno giudizio, non sono state oggetto di prova specifica, essendo rimaste allo stadio di semplice allegazione. Ne deriva che per tali procedimenti, a prescindere dalla loro idoneità a realizzare un qualche tipo di disagio in capo alla madre del soggetto coinvolto, riguardano quest'ultimo e non l'attrice, sicchè non pare potersi ricavare da tali condotte un comportamento antigiuridico della convenuta, vieppiù considerando che esse attengono a circostanze che, ancora una volta, sono oggetto di istruttoria in altra sede ###possono pertanto essere ritenute in questa sede ###assenza di specifica prova sul punto. Peraltro, risulta dagli atti che tali denunce furono reciproche, posto che lo stesso ### (figlio della ### propose denuncia nei confronti della ### per “abbandono del tetto coniugale” il ### (quindi a breve distanza dalla rottura della relazione). Inoltre, non pare oggetto di specifica contestazione che le querele presentate dall'### contro la ### siano state tutte archiviate, mentre a seguito di quelle sporte dalla ### nei confronti dell'ex compagno è pendente un procedimento penale (cfr. doc. 4 in produzione parte convenuta), sicchè alcun elemento pare potersi trarre dall'esame degli atti circa la riferita “strumentalità” delle querele proposte dalla ### nè circa la dedotta “falsità” dei fatti ivi allegati.” Certamente, si deve condividere l'affermazione del tribunale, da un canto, di estraneità della ### a tali denunce, non essendo lei ma il proprio figlio il destinatario delle medesime (e dunque l'unico legittimato, in linea di massima, a dolersene) e, dall'altro, di sussistenza del diritto in via di principio della ### di denunciare alle autorità contegni asseritamente illeciti del compagno (con rimessione ad altra sede, rispetto al presente giudizio, di valutare tali contegni). 
Resta dunque soltanto da valutare se effettivamente taluno degli esposti presentati, pur essendo rivolto contro l'### avessero contenuti lesivo della reputazione della #### è sufficiente leggere i passaggi dei suddetti esposti “incriminati” per escludere che la ### abbia effettuato dichiarazioni diffamatorie e/o calunniose in danno della ### Come riportato nell'atto di appello, i passaggi sono i seguenti: a) Nella denuncia del 04.06.2015 (Doc. n.8), “a fronte di una falsa ricostruzione dei fatti occorsi presso l'ambulatorio della pediatra del piccolo ### ove i genitori si erano unitamente recati”, la ### dichiarava che “questo è uno dei tanti episodi che sono stata costretta a subire da quando l'### mi ha buttato fuori di casa, in quanto in data ### si è presentato sul luogo dove io lavoro e precisamente al CTE di via ### l'### e i suoi genitori i quali nel parlare con il ### volevano sapere i giorni in cui avevo lavorato e in particolare quel giorno con chi avessi giocato e quali orari avevo impegnato [..]; l'### rivolgendosi a quest'ultimo gli riferiva che se non gli avrebbe dato queste informazioni, gli avrebbe fatto venire tutti i giorni la finanza. […] Sono stata vittima di molestie o disturbo alle persone il ###, alle ore 18,00 [..] il fatto è avvenuto a ### in via ####III”. 
Emerge con ogni evidenza che l'unica frase astrattamente lesiva è quella dedicata all'### (cui si imputa che avrebbe abusato della sua posizione di finanziere facendo sottoporre il CTE a serrati controlli), mentre alcuna frase diffamatoria è rivolta contro la persona della ### b) Nella denuncia-querela del 13.08.2015 (Doc. n.9), la ### dichiarava che : “nonostante gli accordi presi e le comunicazioni scambiate tra i relativi legali, il #### con la madre (###ra ### a cui l'### ha venduto l'appartamento dopo la fine della convivenza), non acconsentivano allo svolgimento delle operazioni di verbalizzazione, asserendo che la nuova proprietaria dell'immobile (la madre del ####, non era stata preventivamente informata della presenza del mio avvocato e del suo collaboratore”. Ed ancora è dato leggere che: “stante l'atteggiamento assunto e l'ostilità dimostrata, il #### e la ###ra ### venivano successivamente diffidati dallo spostare e dal prendere i beni di mia proprietà presenti nell'immobile”. 
Si tratta di frasi che si limitano a dar conto di una situazione (pacificamente esistente) di conflittualità, prive di contenuto lesivo della reputazione della ### c) Ed ancora, nella denuncia-querela del 09.07.2015 (Doc. n. 10) la ### dichiarava che: “le circostanze descritte mi hanno fatto ricordare che nel settembre 2014 ho ricevuto a casa dei miei genitori una lettera anonima nella quale oltre a porre in essere delle velate minacce nei miei riguardi mi si faceva presente che la famiglia ### “non sia gente da farsi da parte. Pertanto, medita e ridimensionati”. All'epoca non sporsi denuncia, ma il mio compagno, alla quale mostrai la lettera anche la busta con l'indirizzo scritto a mano, riconobbe in quella scrittura la grafia del padre e mi disse che ne avrebbe parlato con i suoi genitori per avere spiegazioni”. 
Nessun riferimento offensivo è ravvisabile in danno dell'appellante, né tanto meno si dice che a scrivere la lettera sarebbe stata la ### d) Infine, il verbale di sommarie informazioni del 07.09.2015 (Doc. n.13) rese dal sig.  ### dove è dato leggere che: “### comunicò ai genitori di ### che stavano insieme, la prima cosa che disse è che stavano insieme perchè gli voleva bene. Evidentemente qualcosa è scattato da parte dei genitori e che la situazione ha cominciato a gravarsi quando ### è rimasta incinta di ### La mamma di ### a questo punto, dato che lei ha una malattia genetica che non ho ben capito di quale natura, costrinse mia figlia a fare degli esami, portandola a ### In quell'occasione, oltre ad ### andarono anche i genitori di ### e che già lì la cosa appariva anomala. Fatti gli esami con riscontro naturalmente negativi, la mamma di ### non contenta, obbligò ### a fare ulteriori accertamenti inviando i risultati in ### e che anche in questo caso i risultati erano negativi. Fatta questa premessa che spiega a sommi capi che tutto è partito dallo stato interessante di poiché in quella occasione la mamma di ### arrabbiata, disse che prima di fare un figlio, dovevano avere il loro benestare, i guai sono cominciati e degenerati poi da quando si sono lasciati”; “[..] ancora posso dire che ### ha subito percosse dall'### infatti la prima volta che successe, io venni chiamato da mia figlia la quale mi diceva di correre a casa in via ### di ### n.17, perchè ### l'aveva picchiata. ### figlia non ha mai prodotto denunce in tal senso perchè ha sempre detto che era la sua parola contro quella di ### il quale oltretutto è anche un agente della ### di ### e che la cosa poteva andare a suo favore”. 
In questo caso per escludere la ravvisabilità di un contegno illecito dell'appellata appare dirimente la considerazione che tali dichiarazioni non provengono dalla ### ma dal di lei padre.  ** 
Con riguardo alle iniziative civili promosse dalla ### nei confronti dell'odierna appellante e dell'ex compagno ### si tratta di: ### un procedimento per il reintegro nel possesso dei beni mobili di proprietà della ### (R.G. 2358/2015) ### un'azione revocatoria del contratto di compravendita dell'immobile di via ### 17 (R.G. 3376/2015). 
Parte appellante prospetta che tali azioni promosse dalla ### integrino quel particolare fenomeno che la dottrina e la prevalente giurisprudenza qualificano come “abuso del processo”, ossia una species del più ampio genus dell'”abuso del diritto”. 
Il divieto di abuso del diritto non è espressamente disciplinato nel nostro ordinamento e, tuttavia, si ritiene che lo stesso trovi fondamento nel generale principio di buona fede, che avrebbe plurime basi normative, ossia l'art 833 c.c., gli art. 1175 e 1375 c.c. e l'art. 2 Cost. 
Per comprendere cosa si intenda per “abuso del processo”, si deve prima svolgere alcune considerazioni con riguardo alla figura dell'”abuso del diritto” che, per l'opinione prevalente, sussiste in presenza: a) della titolarità di un diritto, b) della possibilità di esercitare tale diritto con una pluralità di modi, c) della scelta da parte del titolare di esercitare il diritto in modo formalmente corretto, ma tale da recare a terzi un danno sproporzionato rispetto al beneficio dal quale il titolare ha tratto giovamento, d) della volontarietà di tale condotta. 
Come ha precisato la giurisprudenza di legittimità, “l'abuso del diritto non presuppone una violazione in senso formale, ma si realizza quando nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto e il suo esercizio, ne risulti alterata la funzione obiettiva rispetto al potere che lo prevede ovvero lo schema formale del diritto sia finalizzato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore” (cass., sez. 3, n. 26541/2021).
Successivamente, sulla scorta di tali elaborazioni dottrinali e della giurisprudenza, è stata applicata tale figura al processo conformemente all'idea che il divieto di abuso del diritto, quale espressione del principio di buona fede, trovi applicazione anche in ambito processuale con la conseguenza che il titolare di poteri, diritti o interessi non può esercitare un'azione giurisdizionale con modalità tali da implicare un aggravio della controparte. 
Tale divieto di abuso del processo trova un fondamento normativo negli artt. 2, 24, 111 e 113 Cost. 
Si deve sottolineare che il divieto di abuso del processo non è violato qualora un soggetto proponga plurime azioni per tutelare diritti diversi ancorché afferenti alla medesima vicenda della vita. 
Orbene, nel caso di specie, la ### ha effettivamente esperito una pluralità di azioni verso il suo ex compagno e la ### ma per tutelare situazioni giuridiche differenti ed anche obiettivamente rilevanti, aventi ad oggetto la casa familiare, con la conseguenza che non sussistono gli elementi costitutivi della figura dell'abuso del processo. 
Pertanto, il primo giudice correttamente ha affermato che “###esame degli atti, anche in questo caso non può ritenersi raggiunta la prova che tali iniziative integrino un comportamento antigiuridico, essendo inibito in questa sede sindacare la legittima proposizione delle relative domande (spettante al Giudice a ciò investito) e non sussistendo in atti alcuna prova che tali procedimenti siano stati proposti in mala fede.” (pagina 9 della sentenza) *** 
Quanto alla ulteriore circostanza, lamentata dall'odierna appellante, per cui il complessivo svolgersi dei fatti di causa avrebbe comportato, tra le altre cose, anche la separazione della ### da suo marito, si deve intanto escludere che la ### si sia direttamente intromessa nel rapporto di coppia dei suoceri. 
Se poi invece la tesi dell'appellante fosse che a causa della crisi personale nella quale la ### era entrata per i fatti oggetto del giudizio era addivenuta ad una frattura del suo rapporto col marito, si dovrebbe rilevare che, poiché tutti i fatti imputati alla ### sono stati esaminati e ritenuti giuridicamente leciti, comunque non potrebbe imputarsi all'appellata alcuna conseguenza di tali fatti - come s'andrà a dire più in generale nel prossimo paragrafo; il tutto, ammesso e non concesso che la separazione tra la ### ed il marito sia davvero correlata alla più ampia crisi tra la ### e la famiglia ### e ammesso e non concesso che tale separazione si sia veramente realizzata (posto che secondo la ### in realtà si sarebbe trattato di un escamotage per sottrarre a lei la casa coniugale, ceduta “con tale pretesto” dal figlio alla madre).  *** 
Un'ultima notazione: secondo l'appellante, finanche qualora i singoli contegni dell'appellata fossero giuridicamente leciti, l'illiceità dovrebbe discendere da una loro valutazione complessiva.
Tale tesi, priva di ogni aggancio normativo e di ogni concreto supporto argomentativo, non è fondata: se la ### non ha violato alcuna norma in alcuno dei suoi singoli contegni, non si vede come il loro cumulo potrebbe rendere antigiuridico ciò che antigiuridico non è.  4. Il secondo motivo d'appello.  ### appellante ha infine censurato con il secondo motivo di impugnazione la parte della sentenza in cui il Tribunale di ### avrebbe dapprima escluso un nesso causale tra la condotta della ###ra ### e le lesioni lamentate dalla ### e poi, contraddittoriamente, asserito che tali lesioni in qualche modo erano connesse e conseguenti ai fatti di causa. 
Tale motivo, tuttavia, è assorbito, una volta escluso che i contegni della ### fossero antigiuridici.  ###. 2043 c.c. pone infatti un principio generale, in base al quale si risponde di un danno ingiusto quando questo è commesso con colpa o dolo, e i presupposti dell'azione sono: - il fatto illecito, ossia un comportamento antigiuridico, contrario ad una norma di legge; - l'imputabilità dell'azione; - l'assenza di cause di giustificazione; - il fatto compiuto deve essere connotato dalla colpevolezza dell'azione, la quale può declinarsi nella colpa o nel dolo; - la determinazione di un danno ingiusto (ossia la lesione di una situazione giuridicamente rilevante per l'ordinamento) cagionato dal comportamento illecito dell'agente; - il nesso causale che deve legare eziologicamente il comportamento illecito all'evento dannoso. 
Orbene, nel caso di specie, per quanto già illustrato, non sussiste il primo elemento della fattispecie della responsabilità ex art. 2043 c.c. con l'effetto di essere privo di rilievo l'accertamento dei danni e del nesso di causalità. 
Pertanto, come affermato anche dal primo giudice, “pur avendo l'istruttoria dimostrato che in capo all'attrice sussistono esiti di carattere permanente in qualche modo connessi e conseguenti ai fatti di causa, difetta nella specie la prova di un comportamento antigiuridico della parte convenuta, che giustifichi la pretesa risarcitoria”. 
Detto in altre parole: può anche essere che la crisi coniugale del figlio abbia scatenato nella madre una sindrome depressiva, ma ciò non è imputabile ad un contegno antigiuridico e colpevole della ### 6. ### motivo. 
In primo grado la ### integralmente soccombente, avrebbe potuto essere condannata alle spese di lite della ### ma considerati i rapporti tra le parti è stata disposta la compensazione integrale delle spese del giudizio e la ### non ha proposto al riguardo impugnazione incidentale. 
Ad impugnare tale capo è stata la ### che ovviamente non s'è lamentata della compensazione in sé considerata (che costituiva il provvedimento più favorevole al quale poteva ambire quale soccombente), ma ha chiesto una nuova regolamentazione solo quale conseguenza della riforma nel merito della decisione impugnata. Stante la conferma della valutazione nel merito del giudice di prime cure, il motivo in punto di spese è pertanto assorbito.  7. Le spese di giudizio. 
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellata ### dall'appellante ### Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione valore indeterminabile-complessità bassa (che peraltro coincide con quello da 26.001 a 52.000 in cui si inserirebbe il preteso credito applicando un'invalidità del 10%, come chiesto dalla ### tramite il rinvio alla ctu medico-legale), in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase di trattazione-istruttoria, non espletata, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata ### la somma di euro 6.946,00.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 570/23 del Tribunale di ### ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello; condanna ### a corrispondere a ### le spese del presente grado, che liquida nella somma di euro 6.946,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge. 
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.  13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 4.11.2025.  ### estensore ### dott.ssa ### dott. ssa ### redatto con la collaborazione del ### in ### generico, dott.ssa ###
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1601/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Conte Giulia, Carla Santese

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