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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 815/2025 del 30-09-2025

... ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle ASL per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile; conforme, in ordine al principio affermato, Cass. n. 26161/06). C. Accreditamento e contratto; giudicato interno. Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del ### è necessario non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti, integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato. A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e 1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione (cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo 6, comma (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE La Corte di Appello - ### - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: 1) Dott.ssa ### 2) Dott. ### 3) Dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 406\2022 RG, vertente TRA ### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura generale alle liti per notaio ### dell'1\6\2023 rep. 27360, elettivamente domiciliat ###, presso la ### “##### srl (già ### di ### & C snc), con sede ###persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### D'### e con questi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  #### come da procura conferito in atto separato in calce all'atto di citazione di primo grado; ###: appello avverso la sentenza n. 347\2022 del 25\1\2022, pubblicata in data 28\1\2022 dal Tribunale di ### in materia di ### e obbligazioni varie (contratti atipici); CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 22\5\2025.  RAGIONI IN FATTO E ### Con atto di citazione notificato in data 8\10\2018 il ### srl (già #### di ### & C snc) adiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### l'### (di seguito, per brevità, solo ### al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 116.852,15, trattenuta dall'### per lo “sconto” applicato dalla stessa ex art. 1, comma 786, lett. o), Lege n. 296\2006 per gli anni 2010-2012 (€ 40.713,78 per il 2010; € 39.606,59 per il 2011; € 36.531,78 per il 2012), oltre interessi moratori ex ### 231\2002. In via subordinata, la società attrice chiedeva la condanna dell'### al pagamento dell'indennizzo o del danno derivatone nella misura maggiore o minore dell'importo reclamato, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc o di fatto illecito ex art. 2043 cc. Vinte le spese processuali. 
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l'### eccependo: il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito; la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cc; l'operatività dell'applicato “sconto” per il periodo in questione, quanto meno, per la previsione contrattuale; l'infondatezza della pretesa per il superamento del tetto di spesa di branca per il periodo in questione, tanto che con le comunicazioni a consuntivo, ai sensi dall'art. 5 del contratto, veniva chiesto all'opposta di emettere le note di credito, onde ricondurre il suo fatturato nei limiti di spesa determinato a seguito di RTU - le nota di credito richieste non erano state emesse-; l'inammissibilità e\o infondatezza delle domande ex artt. 2041 e 2043 cc; infondatezza della pretesa di interesse moratori ex ### 231\2002. 
Quindi, sulla base dell'istruttoria documentale, la causa, riservata all'udienza del 6\7\2021 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, era decisa con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 347\22 del 25-28\1\2022, notificata il 2\5\2022), con la quale il Tribunale di ### accoglieva la domanda attorea, condannando l'### al pagamento della somma di € 116.852,15, oltre interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif. e spese di lite. 
In particolare, il giudice di primo grado, dopo aver ritenuto la propria giurisdizione e respinto l'eccezione di prescrizione - la quale ultima attiene “alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale” - affermava la non applicabilità dello sconto, limitato normativamente al solo triennio 2007\2009 e non contrattualizzato dalle parti nell'accordo prodotto in atti. In riferimento all'eccepito superamento dal tetto di spesa, poi, il giudice di prime cure riteneva che, a prescindere dall'adeguatezza della prova offerta dall'### il superamento appariva in realtà un falso problema, in quanto non sarebbe stato in grado di eliminare il diritto della società opposta ad ottenere il pagamento delle somme indebitamente decurtate dall'ASL a titolo di sconto tariffario: non si tratterebbe di remunerare prestazioni extra budget, ma di garantire l'integrale remunerazione di prestazioni già rese ed accettate dall'### senza contare, inoltre, che il limite di spesa è un inconveniente di fatto conseguente ad una non corretta condotta della stessa ### sulla quale gravava l'onere di rielaborare tutta la programmazione finanziaria della macroarea nell'anno in valutazione per stabilire una nuova data di sforamento del budget, con conseguente non remunerabilità delle prestazioni rese successivamente a tale data e possibilità per l'ASL di recuperare le somme indebitamente versate. Dovuti, infine erano per il giudice di prime cure anche gli interessi moratori ex ### 231\2002 trattandosi di accordi contrattuali stipulati dopo il 2002. 
Con l'impugnazione in esame (cfr. appello notificato via PEC in data 13\5\2022), previa richiesta di sospensiva e di ### l'### censurava la sentenza di appellata per i seguenti motivi: - Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistere la giurisdizione del Giudice Ordinario adito, sia per la genericità della motivazione sia per l'errata interpretazione della normativa in esame, in ragione della peculiarità del caso specifico, afferente alla materia dello sconto tariffario; - il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata, nonostante la periodicità delle prestazioni e del pagamento relativo; - Inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel concludere per la non operatività dell'applicato sconto tariffario anche oltre il triennio 2007-2009, benchè solo col ### commissariale n. 32 del 27\3\2013 si fosse previsto che le prestazioni di specialistica ambulatoriale avessero assorbito il valore dello sconto fino ad allora vigente, stante peraltro il chiaro tenore letterale dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296\2006 che non parrebbe ancorare la norma ad alcun dato temporale finale; - Il Tribunale avrebbe, poi, illegittimamente escluso l'operatività dello sconto su base negoziale, nonostante l'espressa previsione di cui agli artt. 4-5 del contratto; - Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere l'eccepito e dimostrato superamento del tetto di spesa un falso problema, atteso che l'eventuale corresponsione delle somme trattenute a titolo di sconto avrebbe, invece, aumentato lo sforamento del tetto già accertato; - Infine, non sarebbero dovuti i richiesti interessi moratori ex ### 231\2002, perché non si tratta di transazioni commerciali di scambio merci\prezzo, e, comunque, errata sarebbe la riconosciuta decorrenza in base a detta normativa, pur essendo i debiti delle ASL “querables”. 
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: <A) In via pregiudiziale, ### e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quella del Giudice Amministrativo. 
B) In via preliminare, ### e dichiarare la prescrizione del credito ex art.2948 n.4 ### e dichiarare l'inesistenza dei fatti costituitivi della domanda principale e delle subordinate spiegate. C) Nel merito ### la domanda principale. ### la domanda subordinata ex art.2041 c.c. ### la domanda subordinata ex art.2043 c.c. D) In via subordinata, ### e dichiarare che non sono dovuti gli interessi moratori di cui D.L.vo 231/02>. Spese del doppio grado vinte. 
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il ### srl, contestando gli assunti avversi e chiedendo, in via subordinata, la condanna dell'### al pagamento della somma corrispondente a quella non remunerata a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc, oltre interessi ex ### 231\2002 e spese. 
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado e accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata (cfr. ordinanza del 20\10\2022), la causa era riservata una prima volta a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc (60+20) con provvedimento del 4\5\2023. 
Tuttavia, con ordinanza del 12\9\2023 la causa era rimessa sul ruolo per invitare le parti ad interloquire riguardo <1) alla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata; 2) alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di stipula dei contratto> Di seguito, dopo una nuova riserva in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc (cfr. ordinanza del 10\10\2024), la causa era nuovamente rimessa sul ruolo in ragione dell'esonero totale dal lavoro ordinario del presidente del collegio a decorrere dal 18\11\2024, in quanto componente della commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio, indetto con DD del 12\6\2024 (cfr. ordinanza del 9\1\2025). 
Infine, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22\5\2025, la causa era definitivamente riservata per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc (cfr. provvedimento del 27\5\2025). 
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno. 
A.Giurisdizione. 
Con il primo motivo di appello l'### eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, così come sollevato già in primo grado. 
Ritiene la Corte che il motivo sia privo di pregio. 
Premesso che a norma dell'art. 5 cpc la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e che il rapporto che intercorre tra la ### e la struttura privata accreditata si inquadra nello schema della concessione amministrativa di pubblico servizio, il riferimento normativo in punto di giurisdizione era dato (al momento della proposizione della domanda) dall'art. 133, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”. 
Per stabilire quando la controversia tra l'ASL e la struttura privata è sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto concerne la pretesa della struttura di pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli assistiti del servizio sanitario nazionale, occorre fare riferimento al c.d. petitum sostanziale della domanda, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Unite, n. 13178 del 28\5\2013). Nella specie, occorre stabilire se la pretesa alla remunerazione delle prestazioni si basa esclusivamente sull'esecuzione del rapporto che accede alla concessione amministrativa, laddove il privato vanti un diritto soggettivo su un piano di parità, o se invece dipende dall'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Nel primo caso appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia che abbia ad oggetto soltanto l'effettiva debenza del corrispettivo in favore del concessionario, senza implicare la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti accreditati viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. S.U. n. 2294/2014; Cass. S.U.  22094/2015; Cass. S.U. n. 22646/2016; Cass. S.U. n. 26200/2019). Di conseguenza, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il versamento del corrispettivo delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati (e prima, dai soggetti convenzionati) viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass. S.U. n. 1771/2011; Cass. S.U. n.10149/2012). 
Sulla base di tali condivise premesse è stato affermato che, in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la ASL e la struttura privata concessionaria; peraltro, qualora la ASL opponga alla domanda di pagamento (“petitum” formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il “petitum” sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte “replicationes”, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla ### in quest'ultimo caso, infatti, poiché il “petitum” sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. S.U.  28053/18). 
Poiché la domanda proposta ha ad oggetto il pagamento delle ulteriori somme, rispetto ai corrispettivi già erogati dall'ASL per gli anni 2010-2012, non versate dall'opponente in applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006, senza che, a fronte delle eccezioni sollevate dall'ASL in ordine alla sussistenza dei decreti regionali che tale sconto avrebbero previsto, la struttura privata abbia formulato richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'annullamento di tali provvedimenti amministrativi posti a fondamento dell'eccezione sollevata dalla medesima ### non è dubitabile la riconducibilità della domanda alla giurisdizione ordinaria.  ### parte, la giurisdizione del giudice ordinario, determinata sul petitum sostanziale della domanda, non si trasferisce al giudice amministrativo per il fatto che l'ASL abbia eccepito l'esercizio di un potere autoritativo che avrebbe disposto, con i decreti commissariali, l'applicazione dello sconto tariffario. La replica a tale eccezione non pone questioni che riguardano la legittimità dell'esercizio del potere autoritativo espresso nei decreti ma la loro influenza sulla remunerazione delle prestazioni dettata dal regolamento contrattuale (di cui all'art. 8-quinquies). 
Va, pertanto, ritenuta la giurisdizione del Giudice Ordinario. 
B. Prescrizione.  ### di prescrizione sollevata dall'appellante ### è infondata e, quindi, deve essere disattesa. 
Ed invero, l'opponente deduceva il decorso del termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4), Tuttavia, tale norma è applicabile, come si desume dall'interpretazione letterale e dalla ratio della disposizione, solo in ipotesi in cui la relativa obbligazione si riferisca a crediti da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale, e cioè nel caso in cui sia previsto, per legge o per contratto, che il creditore possa ottenere il pagamento a cadenze annuali o inferiori, con la conseguenza che, in assenza di una previsione legale e contrattuale che disponga il pagamento delle prestazioni con cadenze periodiche, come nel caso in esame, si applica la prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 E' noto, infatti, che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. n. ###/17, che ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle ASL per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile; conforme, in ordine al principio affermato, Cass. n. 26161/06). 
C. Accreditamento e contratto; giudicato interno. 
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del ### è necessario non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti, integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato. 
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e 1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione (cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10), l'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili - da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge (cfr., Cass. n. 17711/14). Peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili (cfr. Cass. n. 23657/15). 
Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria, fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., Cass. n. 14335/05), poteri che attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal ### in relazione all'impossibilità, da parte delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente (cfr. Cons. Stato n. 454/10). 
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.  ### di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del ### della Repubblica numero 37 del 1997, a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato -in via definitiva, provvisoria o transitoriadella struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti. 
Quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al ### è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento - unitamente ai presupposti che lo rendono operante - della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. n. 26689/14).  ### 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del ### a corrispondere la remunerazione delle prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del ### è subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992. 
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone, tra l'altro, la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del ### e, conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. n. 17588/18). 
Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere - al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento - redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 9165/02). 
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11; Cass. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei, come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione). 
In assenza della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, della nullità, non è possibile, inoltre, concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01). E l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02; Cass. n. 25999/18). 
Orbene, nel caso di specie, riscontrata la mancanza - in relazione al periodo in hac sede ###esame - di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, e preso atto, quanto al contratto versato in atti, dell'epoca della sua sottoscrizione, avvenuta nel corso - e non antecedentemente - all'anno di riferimento, le parti, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, sono state invitate, con ordinanza del 12\9\2023, ad interloquire.  ### ad interloquire era stato fatto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia giudicato interno formatosi sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati tra la struttura privata e l'### anche con riferimento alle prestazioni eseguite antecedentemente alla relativa sottoscrizione, giacché, nella sentenza impugnata, non era rinvenibile alcun riferimento, ex professo, al rapporto di accreditamento, né era stata dibattuta dalle parti o trattata dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottoscritti dalle parti. 
Invero, codesta Corte si era da tempo determinata in tal senso sul presupposto che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione -anche implicitasulla domanda o sull'eccezione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta una domanda o un'eccezione (cfr. Cass. 18713/16; Cass. n. 24358/18; Cass. n. 40276/21; Cass. n. 18241/24 e Cass. n. ###/24), essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali e le premesse logicogiuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. n. 21566/17; Cass. n. 20951/22 e Cass. n. 27246/24, nonché ### Stato n. 6348/18 e ### Stato n. 421/23).  ### parte, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto è vero che un appello che investa uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. 7073/24). 
Nel caso di specie, la questione relativa alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità degli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti - come si è precedentemente accennato - non è stata esaminata ex professo dal Tribunale di ### né le parti al riguardo hanno formulato un'eccezione o una domanda, suscettibile di essere decisa e di costituire, quale questione controversa, un capo autonomo della decisione, fermo restando che l'### con l'atto di gravame ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia delle statuizioni emesse in prime cure -ed, ancora prima, del convincimento ad esse sottesecon riferimento ad uno degli elementi della sequenza fatto, norma ed effetto ed, in particolare, con riferimento allo “effetto” costituito dalla condanna al pagamento della somma indicata nella sentenza impugnata, in tal modo riaprendo la cognizione sull'intera questione ed espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non erano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dai motivi di gravame, quali, segnatamente, il “fatto”, costituito dalla sussistenza o meno di un accordo contrattuale, indispensabile -unitamente agli ulteriori altri presupposti costitutiviai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma de qua, e la “norma”, costituita, in senso lato, dalla disciplina che regolamenta la stipula di un contratto da parte della pubblica amministrazione ed, ancora prima, dell'acquisizione di un provvedimento di accreditamento. 
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa -poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto, ma altrettanto dovrebbe dirsi dell'accreditamentoimplichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. n. 8753/24). 
Né, per la Corte di Appello di ### rilevava che il Giudice di primo grado si fosse pronunciato presupponendo la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto di accreditamento e contrattuale dedotto in giudizio - anche perché, a voler ritenere diversamente, in tutte le cause di adempimento contrattuale definite con una pronuncia di accoglimento o di rigetto non fondato sull'invalidità del contratto sarebbe precluso il rilievo officioso della nullità - in quanto, tra l'altro, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte: il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr., da ultimo, Cass. n. 814/25). 
Infatti, in applicazione di detti principi, la Suprema Corte di Cassazione ha in passato confermato le sentenze della Corte salernitana, la quale aveva rilevato di ufficio la nullità del contratto stipulato dall'### con le strutture private per assenza della necessaria forma scritta e per la mancanza di valido accreditamento (cfr. da ultimo, Cass., ordinanza 8753\2024; Cass., ordinanza n. 8722\2024; Cass. ordinanza, sez. 6-1, n. 27310\2022; Cass., ordinanza, sez. 6-1, n. 13020; tutte con espresso richiamo a Cass. ### 26242 e 26243 del 2014; Cass., ###, n. 7294\2017; Cass. n. 19251\2018; Cass. n. 26495\2019; Cass. n. 19161\2020). 
Cionondimeno, la Suprema Corte recentemente, in vicende analoghe a quella in esame, ha reputato che sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati dalla struttura privata con l'### si sia formato il giudicato, pur in assenza di specifica domanda e\o eccezione ovvero di una prospettazione e valutazione della questione in esame, individuando “una chiara presa di posizione del Giudice di primo grado sia sull'esistenza dell'accreditamento, sia sull'esistenza dei contratti scritti e sull'interpretazione di questi ritenuta corretta” laddove il primo giudice abbia analizzato le clausole contrattuali, ritenendo fondata la pretesa creditoria sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. civ.  ###/24 e, in senso sostanzialmente conforme, n. ###/24 e successive). Di talché la Corte d'Appello di ### considerato appunto formato anche nel caso di specie il giudicato interno, in adesione a quest'ultimo orientamento, ritiene di non dover esaminare la questione precedentemente menzionata e di procedere oltre nella disamina delle ulteriori questioni dibattute dalle parti, a cominciare da quella inerente all'applicabilità o meno, nel caso di specie, dello sconto tariffario. 
D. Applicabilità del cd. “sconto”. 
Con gli ulteriori motivi di gravame, incentrati su più ragioni di doglianza, l'### richiamate le difese già articolate in prime cure, ha messo in rilievo che: l'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296\2006 prevedeva espressamente che, dalla propria entrata in vigore, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del ### praticassero uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche di cui al decreto del Ministero della ### del 22 luglio 1996 e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio; l'applicazione dello sconto era stata recepita nei contratti stipulati con i centri privati nel rispetto dei decreti del ### ad ### per l'### del ### di ### del ### che avevano forza e valore di legge; la disciplina istitutiva dello sconto non era ancorata ad un dato temporale finale di efficacia certo e, quindi, non poteva essere censurata, a posteriori, la scelta di applicare lo sconto anche successivamente al triennio 2007-2009, in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solamente con il decreto numero 32 del 2013. 
Il motivo non è fondato. 
Il giudice di prime cure, dopo aver ricordato la norma dettata dall'art. 1, co. 796, lett. o), l.  296/2006 1, precisava che tale disposizione espressamente disciplinava “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009” e, non essendo stata prorogata dal d.l.  n. 248/07, conv. in l. n. 31/08, non poteva trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, come 1 “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del ### sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla ### n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. ### restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”.  sostenuto dalla più recente, e ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità ed amministrativa (cfr. Cass n. 22742/24; Cass. n. 3175/22; Cass. n. 27007/21; Cass. n. 13765/21; Cass. 13763/21; Cass. n.297/2021; Cass. n. 27366/20; Cass. n. 22317/20; Cass. n. 3676/20; Cass. 10582/18; ### Stato n. 439/2017). 
Tale conclusione, peraltro, risultava coerente con quanto rilevato da Corte cost. n. 94/2009, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionalità sollevata in ordine a tale norma, richiamava il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dettata dalla stessa in tema di sconto tariffario. Peraltro, il ### di Stato aveva condiviso l'interpretazione già fornita dalla Suprema Corte in ordine alla non applicabilità dello sconto tariffario oltre il triennio 2007-2009 e, riformando la sentenza del ### n. 5805/17, aveva annullato il decreto del ### “ad acta” della ### n. 35/2010 che aveva previsto l'applicazione dello sconto “de quo” anche per l'anno 2010 (cfr. sentenza 6522 del 28/09/21). 
Non è possibile sostenere, parimenti, che lo sconto de quo sia stato contrattualizzato e, cioè, recepito, a prescindere dalla vigenza della norma, nei contratti stipulati dalle parti, in quanto l'inciso “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, rinvenibile in siffatti contratti, implicava esclusivamente la possibilità di tener conto di eventuali interventi normativi a diminuzione o in aumento delle tariffe (cfr. Cass. n. 20758/22). Non a caso, il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dall'articolo 1, comma 796, della legge 296\2006, è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha inteso procedere tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull'intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, onde l'imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale (cfr. Cass. n. 14778/20). 
Senza considerare che non è nemmeno ipotizzabile, avuto riguardo alla valenza temporanea della norma, che, in relazione ai contratti successivamente stipulati dalle parti, possa operare il meccanismo, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, di inserzione automatica di clausole, se del caso in sostituzione di quelle contra legem apposte dalle parti (cfr. Cass. n. 20758/22). 
Orbene, ritiene codesta Corte di condividere le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, con la conseguenza che la decurtazione a titolo di sconto tariffario come operata dall'### sulle somme richieste dalla struttura privata per le prestazioni rese negli anni 2010-2012 è illegittima. 
E. Tetto di spesa. 
Le doglianze formulate dall'### in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa in conseguenza dell'applicazione delle tariffe senza alcuno “sconto”, di contro, devono ritenersi fondate. 
Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (### attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti, delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs.  502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle ### (che, unitamente alle ###, sono tenute a contrattare con le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con la ASL di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della ### della ### n. 1268/08.  ### tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo ### privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun ### il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti della ASL in cui opera il ### da parte dei ### che operano in quella ### il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei ### che operano in quella ### Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per ASL con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo ### che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa della ASL in cui opera quel #### conseguentemente, è tenuto ad emettere alla ASL nota credito per tale importo, che costituisce la ### (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053). 
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget. 
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del ### il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell'ASL (Cass. n. 26234\19; Cass. 23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021; Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). ### parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il ### può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e 1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti - come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte, ### Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. ### Stato n. 4540\13 e ### Stato n. 679\13). 
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget (artt. 3 e 4) e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. ### sez. IV, del 31/05/2023 n.2191). 
Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nei contratti stipulati con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, l'### doveva comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art. 5.3 dei contratti). Peraltro, nei contratti stipulati tra il ### per gli anni 2010-2012 (cfr. contratti dell'8\07\2010, 14\04\2011 e 13\08\2912) era espressamente prevista l'istituzione di un ### (art. 6), costituito da dieci membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall'### con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalla singola struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4), rappresentanti, in ogni caso, un limite invalicabile anche nelle ipotesi (art. 5.2) di modifica delle tariffe o di “riduzione o eliminazione dello sconto”, avuto riguardo al fine - definito apertis verbis “inderogabile” dall'art. 5.4 - “di rispettare l'equilibrio economicofinanziario programmato”. 
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della ### a tutte le prestazioni di quella ###branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati; mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa; b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla ### nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa. 
Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che l'ASL abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa per gli anni 2010 e 2011, avendo indicato il termine oltre il quale non potevano essere remunerate le prestazioni, tanto è vero che, poi, a consuntivo, confermava il superamento del tetto tariffario in ossequio alla sopra descritta disciplina negoziale (cfr. note prot. N. 985\11 del 2\5\2011 per l'anno 2010 e n. 63312 del 27\4\2012 per l'anno 2011), dando atto dei risultati dal ### e della ### (### per l'anno 2010\2011 a consuntivo, rispettivamente pari ad € 7.037,21 ed € 4.401,63, con conseguente onere dell'odierna appellante di emettere le relative note di credito, di cui non vi è alcuna contezza. 
Peraltro, non è possibile dubitare dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall'### che è del tutto idonea a suffragare gli assunti da essa perorati. Infatti, nel nostro ordinamento giuridico vige il principio della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridico mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria, giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell'autorità competente; la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. ### di Stato sez. IV 26 agosto 2024 n. 7236). E su questa scia è stato sostenuto che gli atti ed i certificati della P.A., essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa (cfr.  n. 3253 del 02/03/2012; Cass. n. 3654 del 24/02/2004). 
La valenza probatoria della suddetta documentazione, peraltro, si evince dal fatto di essere il precipitato di un iter procedimentalizzato, come descritto in precedenza, che attribuiva - in virtù di accodi formalmente e specificamente assunti dalle parti - proprio all'### l'onere di effettuare il monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate, in uno ai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei cd. ### (cfr. art. 6 del contratto), costituendo i tetti di spesa un vincolo ineludibile, stante il dovere di rispettare i parametri pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento (cfr. Cass. n. 13884 del 06/07/2020; Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021). 
Se allora, al netto dello sconto illegittimamente applicato dall'### l'attuale società appellata aveva già ricevuto il pagamento per somme superiori al tetto di spesa per la branca di ### tanto da dover emettere le citate note di credito per ### a maggior ragione il riconoscimento delle ulteriori somme a titolo di sconto non farebbe che aumentare lo sforamento già acclarato. 
Nulla, pertanto, è dovuto al ### srl per gli anni 2010 e 2011, con assorbimento del motivo di appello sulla debenza e la decorrenza degli interessi moratori. 
Discorso diverso deve farsi per l'anno 2012. 
Invero, per questa annualità, non è possibile ritenere che l'### abbia reso la dimostrazione che era tenuta a dare: la documentazione prodotta in giudizio entro i termini all'uopo stabiliti dall'ordinamento processuale non è sufficiente, infatti, a fornire la prova che, in relazione alle prestazioni de quibus (rientranti nella branca definita “branche a visita” della macroarea “specialistica ambulatoriale”), i tetti di spesa fissati per l'anno 2012 fossero stati, già al netto dello sconto tariffario, superati con il pagamento del relativo ammontare o che comunque sarebbero stati superati qualora, tenuto conto degli importi già complessivamente corrisposti, le tariffe applicate fossero state maggiorate delle somme illegittimamente trattenute. Né tampoco è stata dimostrata l'entità del presunto sforamento, avuto riguardo a tutti i pagamenti effettuati in favore dei centri privati operanti nella medesima branca e macroarea, e dell'incidenza che, in termini quantitativi, avrebbero avuto su di esso gli importi pretesi dal ### srl, ben potendo avere contribuito i suddetti importi nella loro totalità o solamente in parte al suddetto -e meramente eventuale, essendo rimasto indimostrato sforamento. 
Giova evidenziare, infatti, che nella nota a consuntivo n. 684\13 del 23\5\2013 la regressione tariffaria unica per la macroarea di “specialistica ambulatoriale” è pari a “0”. 
Per inciso, nessun rilievo può essere riconosciuto alla nota n. 217086 del 25\10\21, allegata dall'### all'atto di appello: il documento deve ritenersi inutilizzabile, in quanto non sussistono i presupposti per la rimessione in termini - mai richiesta - ai fini del deposito tardivo, oltre i termini di legge, di tale documento. Peraltro, si tratta di una nota interna a scopo ricognitivo e non frutto di quell'iter procedimentalizzato previsto nei contratti con l'ausilio dei ### che assegna al documento un particolare valore probatorio. 
Comunque, anche a voler considerare utilizzare detto documento, si perverrebbe allo stesso risultato, emergendo l'assenza di un corrispettivo da riconoscere ai centri privati a seguito dell'eventuale restituzione delle somme trattenute a titolo di sconto. 
F. Domanda subordinata di indebito arricchimento. 
La società appellata riproponeva la domanda subordinata di indennizzo per l'indebito arricchimento dell'amministrazione sanitaria. 
Premesso che le domande subordinate, non esaminate dal primo giudice perché assorbite dall'accoglimento della domanda principale, possono essere riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., non occorrendo un appello incidentale, è escluso che possa configurarsi un indebito arricchimento rispetto a prestazioni che, se pure rese in assenza dei fatti costitutivi del corrispondente obbligo di corrispettivo (l'accreditamento e il contratto scritto, per le prestazioni anteriori), ma accettate dalla P.A. (a differenza delle prestazioni “imposte” eccedenti il tetto di spesa), risultano, però, già remunerate sia pure con la decurtazione prevista dalla legge finanziaria del 2007. 
Lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c. serve a ripianare una situazione di squilibrio determinatasi, al di fuori di un rapporto contrattuale e senza altra giusta causa, tra chi, eseguendo una prestazione, ha subito un depauperamento (la casa di cura che ha sostenuto i costi della prestazione) e chi ha tratto un oggettivo arricchimento da quella prestazione (l'amministrazione sanitaria, che ha risparmiato la spesa che avrebbe dovuto sostenere per procurarsi quella prestazione utile). La situazione di squilibrio è riparabile indennizzando esclusivamente la “diminuzione patrimoniale” subita, consistente nelle spese affrontate per effettuare la prestazione, comprese spese generali e imposte, con esclusione del margine di utile contemplato dalla remunerazione prevista dal tariffario. Diversamente, lo strumento ex art.  2041 c.c. si presterebbe all'aggiramento dei presupposti e dei limiti che circoscrivono rigorosamente l'assunzione di obbligazioni per forniture o servizi da parte della P.A. 
Comunque, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Carenza che, nel caso di specie, non c'è, stante il giudicato interno rilevato. Peraltro, non è stata neppure allegata l'esistenza di uno scarto tra i costi sostenuti dalla struttura sanitaria per le prestazioni effettuate nel 2013 e la remunerazione decurtata dello sconto tariffario, che avrebbe potuto giustificare un indennizzo diretto a coprire interamente i costi sostenuti. 
Pertanto, la domanda ex art. 2041 c.c. va rigettata. 
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve rideterminarsi la somma dovuta dall'### al ### srl nella minor somma di € 36.531,78, oltre interessi di mora ex ### 231\2002, come mod. dal ### n. 192\2012. 
H. Spese processuali. 
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo della somma come rideterminata2, vanno poste a carico dell'ASL 2 “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. da ultimo, Cass. Ordinanza n. ### del 19/12/2024). 
SA, secondo il principio della soccombenza, con attribuzione in favore degli avv.ti ### e ### D'### per dichiarato anticipo.  PQM La Corte d'Appello di ### prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'#### nei confronti del ### srl, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in ### della sentenza 347\2022 del 25\1\2022, pubblicata dal Tribunale di ### in data 28\1\2022, ### parzialmente la domanda del ### srl e ### l'### al pagamento in favore del ### srl della minor somma di € 36.531,78, oltre interessi di mora ex ### 231\2002, come mod. dal ### n. 192\2012; 2. ### l'### al pagamento in favore del ### spa delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 759,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti ### e ### D'### per dichiarato anticipo; 3. ### l'### al pagamento in favore del ### spa delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in € 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti ### e ### D'### per dichiarato anticipo. 
Così deciso in ### lì 10 luglio 2025 ### estensore ### -Dott.ssa ### - - Dott.ssa ### - 

causa n. 406/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Balletti Maria, Mainenti Marina

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34837/2022 del 25-11-2022

... avrebbe escluso il ricorso all'utilizzo di dipendenti farmacisti. Aggiunge inoltre che i figli, nell'anno d'imposta 2007, si erano laureati ed avevano concluso pertanto gli studi, in costanza dei quali , difettando l'obbligo di frequenza obbligatoria (richiesto dal piano di studi della facoltà solo per i pr imi due ann i), avrebbero comunque potuto assicurare una collaborazione continuativa e prevalente. 4 Ancora, il rico rrente assume che la predetermina zione doc umentale (in particolare tramite il contratto di costituzione dell'impresa familiare e la dichiarazione dei redditi per l'anno 2007) dimostrava la collaborazione dei figli all'impresa familiare. L'### sostiene il ricorrente, non aveva contestato tali elementi. Il motivo è infondato. 2.1. Va preme sso che, dal punto di vista fisca le, l'applicazione del regime dell'impresa familiare, contenuto nell'art. 5, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 917 del 1986, postula che ricorrano le seguenti condizioni: a) l'indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività d'impresa, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27209/2016 R.G. proposto da: ### rappresen tato e difeso, per procura specia le, dall'A vv.  ### con domicilio presso lo studio dell'Avv. ### in ### viale ### n. 290.  - ricorrente contro ### in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato, con domicilio legale in ### via dei ### n. 12, presso l'### dello Stato.  - controricorrente
Avverso la sentenza della ### e tributaria regional e della ### 191/02/16, depositata il 20 aprile 2016. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2022 dal ### Rilevato che: 1. L'### delle ### ha notificat o a ### avviso d'accertamento, relativo all'anno d'impo sta 2007, con il q uale ha imputato al contribuente il maggior imponibile, oltre alle sanzioni, derivante dal disconoscimento dell'attribuzione di quote di reddito ai figli ### ed ### a ### studenti universitari della facoltà di farmacia dell'### “la Sapienza” di ### e con residenza in ### non riconoscendo a questi ultimi, ai fini fiscali, la qualità di prestatori d'opera in favore dell'impresa familiare - di cui agli artt. 230-bis cod.  e 5, quarto e quinto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917-di gestione della farmacia sita in ### in provincia di ### Avverso l'atto impositivo il contribuente ha presentato ricorso innanzi alla ### tributaria provinciale di ### che lo ha accolto. 
Contro tale decisione l'### ha proposto appello, che l'adita ### tributaria regionale della ### ha accolto con la sentenza in epigrafe.  ### ha infat ti ritenuto che difettasse l'effettiva collabor azione, continuativa e prevalente, dei figli del con tribuente all'impresa familiare, in qua nto studenti universitari, che - dal 2001 al 2007- per il completamento degli studi universitari di farmacia, avevano trasferito la loro residenza in ### mentre l'esercizio commerciale della farmacia, dove veniva esercitata l'attività imprenditoriale familiare, si trovava a ### Il contribuente ha quindi proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della predetta sentenza d'appello.  ### si è costituito con controricorso. 
Considerato che: 1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per la m era apparenza de lla sua motivazione. 
Il motivo è infondato. 
Invero va ricordato che « La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.  civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazion e in sé, purché il vizio risulti dal testo della sent enza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si 3 esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affer mazioni in conciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sempl ice di fetto di "sufficienza" della motivazio ne.» (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053). 
Nessuna delle predette anomalia si riscontra nel caso di specie, nel quale la ### dopo aver esposto i fatti salienti processuali e sostanziali, ha illustrato gli elementi costitutivi della fattispecie legale dell'impresa familiare, opportunamente evidenziandone la differenza ai fini fiscali rispetto a quelli me ramente civilistic i e lavoristici, ovvero sottolineando che l'art. 5, comma quarto, d.P.R. n. 917 del 1986 annovera l'ulteriore specifico requisito della prevalenza del lavoro, comunque necessariamente continuativo, del collaboratore all'interno dell'azienda familiare. 
Tanto premesso il giudice a quo ha poi esaminato le caratteristiche della fattispecie concreta sub iudice ed ha escluso che la distanza tra il luogo di esercizio dell'attività imprenditoriale e quello di residenza per motivi di studio dei figli del contribuente fosse compatibile con la loro collaborazione effettiva, continuativa e prevalente, all'impresa familiare. 
Le a rgomentazioni spese dalla CTR e sprimono dunque una ratio decidendi comprensibile, non illogica, non contra ddittoria nel suo interno e comunque n on inferiore al c.d. “minimo costituzionale”, i cui elementi giuridici e (nei limiti in cui sia ammesso) fattuali possono eventualmente essere censurati con altri motivi, senza che però ricorra il vizio assoluto di motivazione denunziato con il mezzo in esame.  2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 230-bis cod.  civ.; 5, quarto comma, d.P.R. n. 917 del 1986; e 115 cod. proc.  Assume il contribuente che, come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la qualità di studenti in farmacia dei figli non esclu derebbe la lo ro collaborazione all'impresa familiare, concretandosi invece in un investimento ne lla formazione professionale che avrebbe escluso il ricorso all'utilizzo di dipendenti farmacisti. 
Aggiunge inoltre che i figli, nell'anno d'imposta 2007, si erano laureati ed avevano concluso pertanto gli studi, in costanza dei quali , difettando l'obbligo di frequenza obbligatoria (richiesto dal piano di studi della facoltà solo per i pr imi due ann i), avrebbero comunque potuto assicurare una collaborazione continuativa e prevalente. 4 Ancora, il rico rrente assume che la predetermina zione doc umentale (in particolare tramite il contratto di costituzione dell'impresa familiare e la dichiarazione dei redditi per l'anno 2007) dimostrava la collaborazione dei figli all'impresa familiare. 
L'### sostiene il ricorrente, non aveva contestato tali elementi. 
Il motivo è infondato.  2.1. Va preme sso che, dal punto di vista fisca le, l'applicazione del regime dell'impresa familiare, contenuto nell'art. 5, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 917 del 1986, postula che ricorrano le seguenti condizioni: a) l'indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività d'impresa, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nel periodo di imposta; c) l'attestazione di ciascun partecipante, nella propria dichiarazione dei redditi, di avere prestato l'attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.   La r icorrenza degli elementi documentali appena elencati è indis pensabile alla dimostrazione della sussistenza dell'impresa familiare ai fini fiscali (Cass. 31/01/2017, n. 2472; Cass. 28/03/2017, n. 799 5) e l'oner e della relativa pr ova spetta al contribuente imprenditore che, in ragione di tale collaborazione e della sussistenza dell'impresa familiare, voglia avvalersi del regime fiscale apposito di cui al ridetto art.  5, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 917 del 1986. 
Deve tutt avia escludersi ch e, come pare voler sostenere il ricorrente, la predeterminazione ai fini fiscali (nella forma documentale delle richieste dichiarazioni di verità) degli elementi dell'impresa familiare, e la stessa scrittura privata costitutiva di tale impr esa, precludano all'### finanziaria di contestarne , tram ite l'accertamento e poi in giudizio, l'effettiva sussistenza in concreto, o che a tal fine debba esercitarsi azione di simulazione del rapporto intercorrente tra i familiari. 
Esclusa infatti l'applicabilità di soluzioni giurisprudenziali che riguardano piuttosto pretese di natura civilistica tra le parti del rapporto derivante dall'impresa familiare ( Cass. 05/09/2012, n. 14908, richiamata nel ricorso), deve considerarsi che, in generale, in tema di accertamento delle imposte, l'Amm inistrazione finanziaria, a ssumendo il correlativo onere probatorio - che in quanto terzo, può fornire con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici (Cass. 27/01/2014, n. 1568, ex plurimi)-, ha il potere di riqualificare , prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa, i contratti 5 sottoscritti dal contribuente, ovvero di farne rilevare la simulazione o altri profili di invalidità, quale la nullità per mancanza di causa, e, conseguentemente, applicare un trattamento fiscale meno favorevole di quello conseguente agli effetti ricollegabili allo schema negoziale impiegato (Cass. 19/05/2010, n. 12249, ex plurimis), senza che a tal fine sia necessario esperire previa azione civile di simulazione (Cass. 24/01/2007, n. 1549, ex plurimis). 
Nel caso di specie, pertanto, nonostante i requisiti documentali degli elementi della fattispecie ex art. 5, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 917 del 1986, non era precluso all'### di contestare, come ha fatto con l'accertamento ed in giudizio, la sussistenza in con creto di un a collaborazione effettiva, continuativa e prevalente, dei figli del contribuente all'impresa familiare, sulla base del dato, indiziante, che essi, nell'anno d'imposta accertato (ed a far data dal 2001) erano studenti della facoltà di farmacia dell'### di ### ove avevano residenza.  2.2. Tanto premesso, questa Corte ha già sottolineato che « In tema di imposte sui redditi, ai fini dell'applicabilità del regime fiscale dell'impre sa familiare, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, è richiesto, tra l'altro, che il lavoro prestato dal collaboratore all'interno dell'impresa familiare sia prevalente rispetto alle altre attività eventualmente svolte.» (Cass. 21/12/2021, n. 40934). Tale decisione ha così evidenziato la ratio e la specificità di tale ulteriore requisito costitutivo dell'impresa familiare, ai fini della disciplina fiscale, rispetto alla normativa civilistica e lavoristica: « il T. u.i.r. (art.5, co.4, lett. c) richiede espressam ente la prevalenza del lavoro del collaboratore all'interno dell'impresa familiare rispetto ad altre attività eventualmente esercitate, requisito che non è invece contemplato nell'ar t. 230bis cod. civ.; la specificazione fu appositamente introdotta, a fini antielusivi, dall'art. 3, comma 12, DL 853/1984, in base al quale l'indicazione delle quote di partecipazione dei collaboratori viene effettuata a consuntivo e cioè, contestualmente all'attestazione dell'imprenditore in ordine alla corrispondenza delle quote attribuite ai collaboratori alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente;[…]».  2.3. Quanto al requisito della continuità, comune alla fattispecie civilistica ed a quella fiscale, questa Corte ha ritenuto che «La continuità dell'apporto richiesto dall'art.  230 bis cod. civ. per la configurabilità della partecipazione all'impresa familiare non esige la continuità della presenza in azienda, richiedendo invece soltanto la continuità dell'apporto» (Cass. 23/09/2002, n. 13849). La configurabilità di un apporto continuo del collaboratore, che prescinda dalla presenza continuativa dello stesso nei luoghi in 6 cui l'attività dell'azienda viene esercitata, presuppone ovviamente l'accertamento della forma nella quale viene concretament e prestata la c ollaborazione e della sua compatibilità con la natura e l'organizzazione dell'attività oggetto dell'impresa. 
Tanto la continuità, quanto la prevalenza della prestazione di lavoro del collaboratore nell'impresa familiare presuppongono, necessariamente, che tale attività sia comunque effettivamente prestata. 
Non può condividersi la tesi del ricorrente, secondo cui l'attività dei figli di collaborazione alla gestione della farmacia oggetto dell'impresa familiare coincida con il mero fatto che essi erano studenti universitari della facoltà di farmacia. 
Il contri buente richiama al rigu ardo Cass. 27/01/2000, n. 901, pronun ciata in una controversia di lavoro, secondo cui «###ipotesi in cui una farmacia sia gestita in regime di impresa familiare l'attività di studio del familiare (nella specie: coniuge) al fine di conseguire il diplom a di laurea in farmacia integra il r equisito della partecipazione all'impresa ai fini dell'art. 230 bis cod. civ. in quanto soltanto con il conseguimento della qualifica professionale di farmacista è possibile vendere i farmaci, sicché l'attività in argomento costituisce un investimento nella formazione professionale economicamente valutabile in quanto può escludere la necessità del l'oneroso ricorso dell'impresa familiare alla prestazione di dipendenti farmacisti. Né assume rilievo in contrario la circostanza che di fatto l'impresa non si sia avvantaggiata del suddetto investimento in quanto una tale evenienza, rientrante nel normale rischio di impresa, non esclude che esso sia stato finalizzato all'interesse aziendale.». 
Invero la pronuncia appare isolata rispetto all'orientamento consolidato di legittimità secondo cui, ai sensi dell'art. 230-bis cod. civ, costituisce titolo per partecipare all' impresa la prestazione continuativa dell'attività di lavoro nella famiglia che sia correlata all'accrescimento della produttività dell'impresa, procurato dall'apporto dell'attività del partecipante, necessario per determinare la quota di parte cipazione agli utili e ag li incrementi (Cass., Sez. U n., 04/01/1995, n. 89; conformi, ex plurimis , 18/04/2002, n. 5603; Cass. 16/12/2005, n. 27839), sicché la mera attività di studio non costituisce, con riferimento al periodo temporale che qui interessa, di per sé sola un contributo effettivo all'azienda. 
Tanto meno, poi, il ricorrente allega in questa sede ###riferimento anche al contributo istruttorio nei giudizi di merito) lo svolgimento di altre specifiche attività dei figli che, a prescindere dallo studio universitario ed in assen za del titolo abilitativo, a bbiano concretato, nell'anno d'imposta in questione, un apporto, continuativo e prevalente, alla produttività dell'impresa famil iare, r ivendicando anzi di non aver mai introdo tto in 7 giudizio il tema del c.d. “telelavoro”, e quindi della collaborazione a distanza dei figli, (cfr. infra a proposito del terzo motivo).  ### dell'ipotetico apporto dei figli, già sufficiente ad escludere l'applicazione del regime fiscale invocato, si aggiunge all'assenza della sua prevalenza (incompatibile nel caso di specie proprio con l'attività di studio universitario, da presumersi tanto più assorbente in prossimità della sua conclusione) e continuità (non coerente con la distanza della sede dell' azienda dalla residenza del collaboratore, una volta che si escluda una collaborazione a distanza). 
Al riguardo, la circostanza che gli studi universitari siano stati completati nello stesso anno d'imposta accertato (peraltro dedotta senza puntuale riferimento alla collocazione processuale nel merito della documentazione prodotta a supporto) non è comunque decisiva, non essendo specificata nel mezzo la data del conseguimento del titolo e quindi l'effettiva incidenza del fatto sul complessivo periodo d'imposta.  ### circostanza dell'assunta inesistenza di un obbligo di frequenza universitaria è priva di indicazione della relativa documentazione istruttoria, non essendo indicato se, ed in quale fase e grado di merito, essa sia stata indicata, sicché è inammissibile la sua deduzione. In ogni caso, neppure si tratta di circostanza decisi va, posto che l'impegno universitario presso la facoltà, specie nel periodo conclusivo e di preparazione della tesi, non può presumersi logicamente dipendente dal mero obbligo formale di presenza. 
Resta poi fermo che la residenza in ### dei figli del contribuente costituisce un dato anagrafico che, per quanto indiziario, trova origine nella stessa volontà dei predetti e non è stato smentito dalla deduzione di specifiche risultanze contrarie. 
Infine, la presenza di uno dei figli del contribuente al momento dell'accesso presso la sede della farmacia da parte dei verificatori, avvenuto anni dopo il periodo d'imposta controverso, non è logicamente presuntivo della pregressa collaborazione, continuativa e prevalente, di nessuno dei figli nel periodo d'imposta accertato.  3. Con il terzo motivo il contribuente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc.  Assume il ricorrente che la ### si sarebbe pronu nciata ultra petita, escludendo la ricorrenza del c.d. “telelavoro” dei figli, circostanza che egli non aveva mai introdotto in giudizio. 
Il motivo è inammissibile, giacché non coglie la ratio decidendi espressa sul punto dalla sentenza impugnata, che aveva espressamente premesso che non era mai stato 8 introdotto, come tema d'indagine, quello di «un modo di lavorare indipendente dalla localizzazione geografica dell'ufficio o dell'azienda”. 
Nonostante ciò, la CTR aveva trattato la questione a titolo esemplicativo, anche perché considerazioni al riguardo erano state espresse dalla stessa sentenza di primo grado. 
Pertanto, l'estraneità del fatto al thema decidendum rilevante, assunta nel motivo, era stata rilevata già dalla ### Ferma qui ndi l'inammissibilità del motivo, esso rappresenta comunque la diretta conferma che il contribuente non rivendica in fatto forme di apporto dei figli all'azienda “da r emoto”, che prescindano dalla presenza presso la sede di quest'ultima o che comunque ne rendano irrile vante la distanza geografi ca dalla residenza dei pretesi collaboratori.  4. Le spese seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 10 novembre 2022.   

Giudice/firmatari: Cirillo Ettore, Cataldi Michele

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6399/2025 del 10-12-2025

... ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle ASL per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile”). In relazione al motivo di appello inerenti lo sconto tariffario, va detto che questa Corte si è già occupata più volte della questione, inerente l'applicazione dello sconto tariffario in oggetto oltre il limite triennale 2007/2009, affermandone la temporaneità nel triennio suddetto, con interpretazione che ha poi ricevuto l'autorevole avallo della Suprema Corte, che con ordinanza n. 10582/2018 ha affermato che “###. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009", conseguendone che le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009” (nello stesso senso anche Cass. n. 27007/2021). Non può dunque essere la norma statale sopra richiamata la fonte della applicazione dello sconto alle prestazioni rese dall'appellata, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: 1) dott. ### rel.  2) dott. ### 3) dott. ### riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di S. ### 3779/2021, pubblicata il ###, iscritto al n. 2095/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente tra ### (p.i. ###), con sede in ####à Italiana n° 28, in persona del ### dott. ### rappresentata e difesa, in virtù di procura da intendersi in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. ### (c.f. ###), appellante e ### S. ### s.a.s. di ### (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra ### rappresentata e difesa, in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. ### (c.f.  ###), appellata #### Con atto notificato in data ###, la ### di ### ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 3779/2021, pubblicata il ###, con cui il Tribunale di S. ### aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 669/2018 dell'importo di 16.102,35 € oltre interessi moratori, ottenuto dalla ### S. ### s.a.s. di ### per saldo di prestazioni sanitarie rese nell'anno 2013 in favore di utenti del servizio sanitario nazionale. 
Aveva affermato il Tribunale, dopo aver ritenuto la giurisdizione del G.O., che era infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito per essere la prescrizione decennale in quanto discendente da contratto, che era parimenti infondata l'eccezione di applicazione dello sconto tariffario di cui alla legge 296/2006, non essendo la scontistica applicabile oltre il triennio di scadenza del 2009 e non essendo stata contrattualizzata e che era infine infondata l'eccezione di inapplicabilità degli interessi moratori di cui al d. lgs. 231/2002. 
Deduceva l'appellante con un primo motivo di appello l'erroneità della sentenza per non essere stata riconosciuta la giurisdizione del G.A., con un secondo motivo per non essere stata riconosciuta la durata quinquennale della prescrizione, per essere il contratto ad esecuzione periodica e soggiacere al termine prescrizionale di cinque anni stabilito dall'art. 2948 n. 4 c.c., con un terzo motivo per non aver correttamente valutato l'eccezione di applicazione della scontistica di cui alla legge n. 296/2006, quantomeno per essere lo sconto tariffario stato contrattualizzato, come rilevabile dalla lettura del contratto, con un quarto motivo per non essere stato valutato l'altrimenti superamento del tetto di spesa, con un quinto motivo per essere stati ritenuti applicabili gli interessi moratori. 
Concludeva pertanto per l'integrale rigetto della domanda del ### sanitario, con vittoria di spese di lite. 
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Alla udienza collegiale del 29.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa sostituzione del consigliere relatore, per esigenze di ruolo, e concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è infondato e va respinto. 
È infondato il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. ###/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
E' inammissibile il secondo motivo, relativo alla prescrizione quinquennale, essendo svolto in maniera generica e senza neanche l'indicazione della data di decorrenza della prescrizione e di quella in cui sarebbe maturata. ### della riconducibilità della fattispecie a quella dei contratti ad esecuzione periodica di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. appare immotivata e comunque infondata, non riscontrabile nella fattispecie (cfr. Cass. n. ###/2017, secondo cui “La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle ASL per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile”). 
In relazione al motivo di appello inerenti lo sconto tariffario, va detto che questa Corte si è già occupata più volte della questione, inerente l'applicazione dello sconto tariffario in oggetto oltre il limite triennale 2007/2009, affermandone la temporaneità nel triennio suddetto, con interpretazione che ha poi ricevuto l'autorevole avallo della Suprema Corte, che con ordinanza n. 10582/2018 ha affermato che “###. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009", conseguendone che le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009” (nello stesso senso anche Cass. n. 27007/2021). 
Non può dunque essere la norma statale sopra richiamata la fonte della applicazione dello sconto alle prestazioni rese dall'appellata, ed invero la ASL ha richiamato in motivo di appello la fonte contrattuale, costituita dal contratto con cui le parti avevano previsto i criteri di remunerazione delle prestazioni. La interpretazione in ordine alla portata della fonte contrattuale depone però nel senso della sua inutilizzabilità ai fini dell'applicazione dello sconto per cui è causa. 
Recita infatti l'art. 5 del contratto che “La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario - al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/2006 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/2006”. Il precedente art. 4, intitolato “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, aveva individuato i limiti di spesa della totalità delle prestazioni, richiamando espressamente la applicazione dello sconto di cui alla legge 296/2006. 
Sostiene dunque l'ASL che con detto contratto le parti avevano richiamato la scontistica della legge 296/2006, che doveva quindi ritenersi applicabile per volontà pattizia sia come fissazione del tetto di spesa a monte, sia a valle per la remunerazione di ogni singola prestazione. ### non è condivisibile. Dalla interpretazione letterale dell'art. 5 emerge, infatti, che lo sconto ex lege 296/2006 si riferiva unicamente all'importo fissato come limite di spesa, e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni; le parti si erano limitate cioè a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa determinato con l'applicazione dello sconto ex lege 296/2006.   Appare evidente come il richiamo allo sconto ex legge 296/2006 sia avvenuto, nell'art. 4 e nell'art. 5, in maniera espressa e ripetuta esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, mentre quando si è definita la remunerazione delle singole prestazioni si è fatto riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta di “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, che richiama come clausola di salvaguardia la possibilità di tener conto di interventi normativi in diminuzione o aumento sulle tariffe -sempre entro i limiti di spesa fissatima certo non quello di cui alla non più vigente legge 296/2006 (che sarebbe altrimenti stato espressamente richiamato, come più volte si era fatto quando si era trattato di determinare i limiti di spesa). 
Il mancato richiamo in contratto, dunque, nella determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto ex lege 296/2006, impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare detta scontistica alle retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale. 
Nessuna contraddizione è poi ravvisabile con la necessità che la spesa delle ASL sia contenuta nei limiti delle risorse disponibili, posto che trattasi di una affermazione di principio che nella fattispecie concreta è mancata di prova, alla luce anche della possibilità per l'### in caso di superamento dei tetti di spesa, di operare la regressione tariffaria, del cui esperimento non è stata fornita prova. Invero, ai sensi dell'art. 5 dei contratti sottoscritti dalle parti, solo l'esecuzione di prestazioni dopo la data comunicata di presunto esaurimento dei budget di spesa avrebbe potuto comportare la mancata retribuzione delle prestazioni, altrimenti dovendosi operare con il meccanismo della regressione tariffaria, del cui espletamento non è stata fornita prova.
Appare infine infondato anche l'ultimo motivo di appello, inerente il riconoscimento degli interessi commerciali, alla luce dell'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17665/2019, secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs.  231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”). 
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 147/2022.  ### è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione della impugnazione.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Napoli, ###, decidendo sull'appello proposto dalla ### di ### avverso la sentenza del Tribunale di S. ### n. 3779/2021, pubblicata il ###, in contraddittorio con la ### S. ### s.a.s. di ### così provvede: 1) Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata.  2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 3.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario.  3) Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione della impugnazione. 
Così deciso in Napoli, il ###.   ### est.   dr.

causa n. 2095/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Dacomo Fulvio

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34702/2022 del 24-11-2022

... dell'imp resa familiare alla prestazione di dipendenti farmacisti. Né assume rilievo in contrario la circostanza che di fatto l'impresa non si sia avvantaggiata del suddetto investimento in quanto una tale evenienza, rientrante nel normale rischio di impresa, non esclude che esso sia stato finalizzato all'interesse aziendale.». Al medesimo precedente, pur non citandolo espressamente, pare riferirsi la motivazione della ### Invero la pronu ncia invocata appare isolata rispetto all'orienta mento consolidato di legittimità secondo cui, ai sen si dell'art . 230-bis cod. civ, costituisce titolo per partecipare all' impresa la prestazione continuativa dell'attività di lavoro nella famiglia che sia correlata all'accrescimento della produttività dell'impresa, procurato dall'apporto dell'attività del partecipante, necessario per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi (Cass., Sez. Un., 04/01/1995, n. 89; conformi, ex plurimis, 18/04/2002, n. 5603; Cass. 16/12/2005, n. 27839), sicché la mera attività di studio non costituisce, con riferimento al periodo temporale che qui interessa, di per sé sola un contributo effettivo all'azienda. Tanto meno, poi, lo stesso (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14260/2014 R.G. proposto da: ### in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato, con domicilio legale in ### via dei ### n. 12, presso l'### dello Stato.  - ricorrente contro ### rappresentato e difeso, per procura speciale, dall'Avv. ### con domicilio presso lo studio legale ### in ### via E.Q. Visconti, n. 20.  - controricorrente
Avverso la sentenza della ### sione tributaria regionale della ### , 261/03/13, depositata il 25 novembre 2013. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2022 dal ### Rilevato che: 1. L'### delle ### te ha notificato a ### o avviso d'accertamento, relativo all'anno d'imposta 2006, con il qua le ha imputato a l contribuente il maggior imponibile, oltre alle sanzioni, derivante dal disconoscimento dell'attribuzione di quote di reddito ai figli ### so ### ed ### studenti universitari della facoltà di farmacia dell'### “la Sapienza” di ### e con residenza in ### non riconoscendo a questi ultimi, ai fini fiscali, la qualità di prestatori d'opera in favore dell'impresa familiare - di cui agli artt. 230-bis cod.  e 5, quarto e quinto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917- di gestione della farmacia sita in ### in provincia di ### Avverso l'atto impositivo il contribuente ha presentato ricorso innanzi alla ### tributaria provinciale di ### che lo ha rigettato. 
Contro tale d ecisione il contr ibuente ha proposto appello, che l'adita ### tributaria regionale della ### ha accolto con la sentenza in epigrafe.  ### ha infatti ritenuto che la collaborazione del familiare all'impresa di cui all' art.  230-bis cod. civ. possa consistere in «qualsiasi tipo di attività […] che sia astrattamente idonea a cos tituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonom o» e comprenda l'attività di studio universitario volta a conseguire la laurea in farmacia. 
Inoltre, secondo la ### la collaborazione del familia re deve essere continua tiva, carattere che «non implica e non va confuso con quello della prevalenza», e non è incompatibile con la distanza geograf ica tra la residenza «del socio» e quella dell'impresa in quanto «la prestazione può essere fornita con il telelavoro».  ### ha quindi proposto ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della predetta sentenza d'appello. 
Il contribuente si è costituito con controricorso. 
Considerato che: 1. Con l'unico motivo l'### denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 230-bis cod. civ. e 5, quarto comma, d.P.R. n. 917 del 1986.; e dell'art. 115 cod. proc.  Assume la ricorrente che il giudice a quo ha errato sia nel non considerare che, ai fini fiscali, l'apporto del familiare all'impresa deve essere non solo continuativo, ma anche prevalente rispetto ad altre attività svolte dal preteso collaboratore; sia nel valutare meramente in astratto ed in potenza la collaborazione dei familiari in questione, rispetto alla concreta fattispecie oggetto della lite, ed in particolare riguardo alla circostanza che 3 i f igli del contribuente nell'an no d'imposta erano studenti universitar i e per tal e circostanza avevano residenza in un luogo distante dalla sede dell'azienda familiare. 
Il motivo, al contrario di quanto eccepito dal controricorrente, è ammissibile (essendo autosufficiente e specifico) e fondato.  1.1. Va p remesso che, dal punto di vista fiscale, l'ap plicazione del regime dell'impresa familiare, contenuto nell'art. 5, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 917 del 1986, postula che ricorrano le seguenti condizioni: a) l'indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività d'impresa, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le stesse sono proporzionate alla qualità e quant ità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nel periodo di imposta; c) l'attestazione di ciascun partecipante, nella propria dichiarazione dei redditi, di avere prestato l'attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. 
La ricorrenz a degli elementi documentali a ppena elencati è ind ispensabile alla dimostrazione della sussistenza dell'impresa familiare ai fini fiscali (Cass. 31/01/2017, n. 2472; Cass. 28/03/2017, n. 7995) e l'onere della relativa prova spetta al contribuente imprenditore che, in ragione di tale collaborazione e della sussistenza dell'impresa familiare, voglia avvalersi del regime fiscale apposito di cui al ridetto art. 5, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 917 del 1986. 
Deve tu ttavia escludersi che, come par e voler sostenere il controricorrente, la predeterminazione ai fini fiscali (nella forma documentale delle richieste dichiarazioni di verità) degli elementi dell'impresa familiare, e la stessa scrittura privata costitutiva di tale impr esa, precludano all'### finanziaria di contestarne, tram ite l'accertamento e poi in giudizio, l'effettiva sussistenza in concreto, o che a tal fine debba esercitarsi azione di simulazione del rapporto intercorrente tra i familiari. 
Esclusa infatt i l'applicabilità di soluzioni g iurisprudenziali che riguardano piuttosto pretese di natura civilistica tra le parti del rapporto derivante dall'impresa familiare ( Cass. 05/09/2012, n. 14908, richiamata nel ricorso), deve considerarsi che, in generale, in tem a di accertam ento delle im poste, l'### finanziaria, a ssumendo il correlativo onere probatorio - che in quanto terzo, può fornire con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici (Cass. 27/01/2014, n. 1568, ex plurimis)-, ha il potere di riqualificare , prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa, i contratti sottoscritti dal contribuente, ovvero di farne rilevare la simulazione o altri 4 profili di invalidità, quale la nullità per mancanza di causa, e, conseguentemente, applicare un trattamento fiscale meno f avorevole di quello conseguente agli effetti ricollegabili allo schema negoziale impiegato (Cass. 1 9/0 5/2 010, n. 12249, ex plurimis), senza che a tal fine sia necessario esperire previa azione civile di simulazione (Cass. 24/01/2007, n. 1549, ex plurimis). 
Nel caso di specie, pertanto, nonostante i requisiti documentali degli elementi della fattispecie ex art. 5, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 917 del 1986, non era precluso all'### di contestare, come ha fatto con l'accertamento ed in giudizio, la sussistenza in concret o di una collaborazione effettiva , continuativa e preva lente, dei figli del contribuente all'impresa familiare, sulla base del dato, indiziante, che essi, nell'anno d'imposta accertato (ed a far data dal 2001) erano studenti della facoltà di farmacia dell'### di ### ove avevano residenza.  ### del contribuente secondo cui tale allegazione dell'### sarebbe il frutto di un'illegittima doppia presunzione non è specifica in ordine ai termini di tale presunto duplice ragionamento inferenziale, ed è comunque infondata, atteso che nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, a ccerta to in via presuntiva, costituire la prem essa di un'ulteriore presunzione idonea, in quanto a sua volta adeguata a fonda re l'accertamento del fatto ignoto (Cass. 01/0 8/2019, n. 2 0748; Cass. 2 9/10/2020 23860; Cass. 07/12/2020, n. 27982). 
Resta poi fermo che la residenza anagrafica in ### dei figli del contribuente costituisce un dato anagrafico che, per quanto indiziario, trova origine nella stessa volontà dei predetti e non è stato smentito in questa sede dalla deduzione di specifiche risultanze contrarie.  1.2. Tanto premesso, questa Corte ha già sottolineato che « In tema di imposte sui redditi, ai fini dell'applicabilità del regime fiscale dell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, è richiesto, tra l'altro, che il lavoro prestato dal collaboratore all'interno dell'impresa familiare sia prevalente rispetto alle altre attività eventualmente svolte.» (Cass. 21/12/2021, n. 40934). 
Tale decisione ha così evidenziato la ratio e la specificità di tale ulteriore requisito costitutivo dell'impresa familiare, ai fini della disciplina fiscale, rispetto alla normativa civilistica e lavoristic a: « il T.u.i.r. (art.5, co.4, lett. c) r ichiede espressam ente la prevalenza del lavoro del collaboratore all'interno dell'impresa familiare rispetto ad altre attività eventualmente esercitate, requisito che non è invece contemplato nell'art. 230-5 bis cod. civ.; la specificazione fu appositamente introdotta, a fini antielusivi, dall'art. 3, comma 12, DL 853/1984, in base al quale l'indicazione delle quote di partecipazione dei collaboratori viene effettuata a consuntivo e cioè, contestualmente all'attestazion e dell'imprenditore in ordine alla corrispondenza delle quote attribuite ai collaboratori alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente;[…]». 
E' q uindi errata la sentenz a impugnata che, dopo a ver individua to la «prevalenza» dell'apporto quale elemento costitutivo d ella fatt ispecie normativa astratta fiscale, tuttavia ne p rescinde nell'esame del caso concreto, condotto esclusivamente alla stregua della norma civilistica di cui all'art. 230-bis cod. civ., limitandosi ad argomentare che la stessa «prevalenza» non va confusa con la «continuità» e non è in quest'ultima implicito.  1.3. Quanto al requisito della continuità, comune alla fattispecie civilistica ed a quella fiscale, questa Corte ha ritenuto che «La continuità dell'apporto richiesto dall'art.  230 bis cod. civ. per la configurabilità della partecipazione all'impresa familiare non esige la continuità della presenza in azienda, richiedendo invece soltanto la continuità dell'apporto» (Cass. 23/09/2002, n. 13849). La configurabilità di un apporto continuo del collaboratore, che prescinda dalla presenza continuativa dello stesso nei luoghi in cui l'attività dell'azienda viene esercitata, presuppone ovviamente l'accertamento della forma nella quale viene concretamente prestata la collabo razione e d ella sua compatibilità con la natura e l'organizzazione dell'attività oggetto dell'impresa.  1.4. Sia la continuità che la prev alenza dell'apporto del collaborator e nell'impresa familiare presuppongono, necessariamente, che tale attività di lavoro sia comunque effettivamente prestata. 
Non può condividersi, al riguardo, la tesi della CTR e del controricorrente, secondo cui l'attività dei figli di collaborazione a lla gestione della far macia oggetto dell'impresa familiare coinciderebbe con il mero fatto che essi erano studenti universitari della facoltà di farmacia. 
Il contr ibuente richiama al rig uardo Cass. 27/01/2000, n. 901, pronunciata in una controversia di lavoro, secondo cui «###ipotesi in cui una farmacia sia gestita in regime di impresa familiare l'attività di studio del familiare (nella specie: coniuge) al fine di conseguire il diplom a d i laurea in farmacia integra il requisito della p artecipazione all'impresa ai fini dell'art. 230 bis cod. civ. in quanto soltanto con il conseguimento della qualifica professionale di farmacista è possibile vendere i farmaci, sicché l'attività in argomento costituisce un investimento nella formazione professionale economicamente 6 valutabile in quanto può escludere la necessità dell'oneroso ricorso dell'imp resa familiare alla prestazione di dipendenti farmacisti. Né assume rilievo in contrario la circostanza che di fatto l'impresa non si sia avvantaggiata del suddetto investimento in quanto una tale evenienza, rientrante nel normale rischio di impresa, non esclude che esso sia stato finalizzato all'interesse aziendale.». 
Al medesimo precedente, pur non citandolo espressamente, pare riferirsi la motivazione della ### Invero la pronu ncia invocata appare isolata rispetto all'orienta mento consolidato di legittimità secondo cui, ai sen si dell'art . 230-bis cod. civ, costituisce titolo per partecipare all' impresa la prestazione continuativa dell'attività di lavoro nella famiglia che sia correlata all'accrescimento della produttività dell'impresa, procurato dall'apporto dell'attività del partecipante, necessario per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi (Cass., Sez. Un., 04/01/1995, n. 89; conformi, ex plurimis, 18/04/2002, n. 5603; Cass. 16/12/2005, n. 27839), sicché la mera attività di studio non costituisce, con riferimento al periodo temporale che qui interessa, di per sé sola un contributo effettivo all'azienda. 
Tanto meno, poi, lo stesso controricorrente allega in questa sede ###riferimento anche al contributo istruttorio nei giudizi di merito) lo svolgimento di altre specifiche attività dei figli che, a prescindere dallo studio universitario ed in assenza del titolo abilitativo, abbiano concretato, nell'anno d'imposta in questione, un apporto, continuativo e prevalente, alla produttiv ità dell'impresa familiare, limitandosi ad un elencazione astratta e meramente esemplificativa di ipotetiche forme di collaborazione. 
Altrettanto astratta, e m eramente potenziale, è a sua v olta l'argomentazione della sentenza impugnata secondo cui « la prestazione di lavoro può essere fornita anche con il telelavoro», scissa dalla previa individuazione dell'effettiva forma di collaborazione che sarebbe stata prestata nel caso concreto.  ### sostanza, dunque, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi in questione, non avendo valutato in concreto né la sussistenza dell'effettivo apporto dei figli alla produttività dell'azienda nell'anno d'imposta in questione; né la prevalenza dello stesso rispetto ad altre attività svolte dai pretesi collaboratori (ed in particolare con l'at tività di studio universita rio in corso) ; né la sua continuità (da verificare considerando, una volta accertate le specifiche modalità dell' eventuale apporto, anche con riferimento alla compatibilità di queste ultime con la distanza della sede dell' azienda dalla residenza dei familiari collaboratori). 7 La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice a quo per l'applicazione di tali principi.  P.Q.M.  Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.   Così deciso in ### nella camera di consiglio del 10 novembre 2022.   

Giudice/firmatari: Cirillo Ettore, Cataldi Michele

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 203/2025 del 07-01-2025

... forniture di protesi e presidi medici da parte dei farmacisti, sul rilievo che la materia de qua ricade a pieno titolo nella reg olamentazione della stat uizione di cui alla citata pronuncia delle ### e del 2020, avent e, come ratio portante, l'estraneità della prest azione alla fattispeci e della transazione commerciale. E' stato, di conseguenza, affermato che, anche nell'ipot esi di fornitura di dispositivi medici, e non solo in quella di dispensaz ione dei farmaci di classe A, opera “il meccanismo per cui il farmacista, al pari del ### dispensa u n presidio medico senza richie derne il corrispettivo al l'assistito, essendo questo titolare del diritto a riceverlo quale concretizzazione del fondamentale diritto alla salute di cui all'ar t. 32 Cost. ( sentenza delle SU, p. 31): per cui il farmacista si presenta, agli occhi dell'utente, come un alter ego dell'erogatore della prestazione assistenziale a carico del SSN”. Infine, occorre puntualizzare che, contrariamente a quanto sostiene parte ricorre nte nella memoria illustrativa, le ### di questa Corte, con la citata sentenza n .###/20 23, non hanno scrutinato la fattispecie concernente il servizio di fornitura di protesi, presidi e (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso iscritto al n. 1189/2024 R.G. proposto da: ### S.P.A., già ### dit ### s.r.l., rappresentata e dife sa dall'Avv. ### per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente contro ### 1 CENTRO, difesa e rappresentata dall'Avv. ### per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE ### di ### 2332/2023 depositata il ###; 2 di 14 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal #### 1. Con decreto ingiuntivo n. 4765/ 2018 emesso in data ### il Tribunale di ### ingiungeva all'### 1 Centro di pagare in favore de lla ### oring s.p.a. la somma di € 12.055,55, a titolo di interessi dovuti su compensi per prestazioni sanitarie consistite in fornitura di ausili ortopedici. Con atto di citazione in opposi zione a decreto ingiu ntivo de l 20.12.2018, la ASL conveniva in giudizio la ### F actoring S.p.a., nel la qualità di mandat aria all'incasso della “### i ### S.r.l.” , chiedendo al Tribunale adito di dichiarare nulla e infondata la pretesa creditoria dell'opposta e, conseguentemente, illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo. Con sentenza 8473/2021 il Tribunale di ### revocava il suddett o decreto ingiuntivo, sul rilievo che gli interessi ex d.lgs. n . 231/200 2, seppure dovuti dal le pubbliche amminist razioni che erog ano prestazioni sanitarie, segnatame nte le ### locali, spettano sul presupposto - carente nella specie - che vi sia in atto tra le parti un a transazione commerc iale, ovvero un contratto a prestazioni corrispettive.  2. Con sentenza 2332/2023 pubblicata il ### 3 la Corte d'appello di ### rigettava l'appel lo proposto d alla ### s.p.a. avverso la sentenza citata. La Corte di merito, sul rilievo che la fonte del rapporto non fosse contrattuale, richiamava la giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti di assistenza tra il S ervizio naziona le e le farmacie pub bliche e private - asserendone l'identità di disciplina ris petto al caso di specie - e quindi affermava che il saggio di interessi p revisto d al D. lgs.  231/2002 era inapplicabile ai crediti d erivanti dal rapporto in scrutinio, in quanto derivante da una fonte non negoziale, ossia dal D.M. 332/199 9, che ne escludeva la riconducibilità al paradigma 3 di 14 della transazione commerciale. Pertanto, correttamente il Tribunale aveva ritenuto che per l'applicazione della disciplina in esame non fosse richiesto soltanto un presupposto di carattere soggettivo, ma fosse altresì necessario un eleme nto oggettivo , ossia che la prestazione, consistente nella consegna di merci o nell'esecuzione di un servizio, fosse stata eseguita nell'ambito di una “transazione commerciale”, ovvero di un contratto a prestazioni corris pettive . 
Altrettanto correttamente, ad av viso de lla Corte territoriale, il Tribunale aveva rilevato, nel caso di specie, proprio la mancanza del presupposto oggettivo di applicazione de l d.lgs. n. 231 del 2002, rappresentato da un accordo commerciale tra le parti. 
Rilevava la Corte d'appello che in o gni caso, “anche a voler dar credito alla costruzione dell'appellante che un contratto si concluda - di volta in volta - con i l visto di approvazione de lla fornitura, mancherebbe la statuizione proveniente dal legale rappresentante della ### o da soggetto all'uopo delegato, sicché anche sotto tale profilo la correttezza d ella d ecisione del tribunale non è scalfita dalle argomentazion i della ### s.p.a.”. Infin e la Corte di merito dichiarava inammis sibile, in quanto alle gazione nuova, l'argomento dell'app ellante secondo cui vi sarebbe stata una contrattazione tra la reg ione, la ASL e le organizzazioni delle imprese fornitrici di ausili ortopedici, oltre a non meglio specificati protocolli d'intesa, essendo, peraltro, detta deduzione - anche alla stregua della docume ntazione depositata nel fascicolo di primo grado - del tutto sfornita di prova.  3. Avverso tale sentenza ### s.p.a. ha prop osto ricorso per cassa zione, affidato a un motivo, re sistito con controricorso dall'### 1 Centro.  4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 
Le parti hanno depositato memorie illustrative.  ### 5. La ricorre nte denuncia con u nico articolato motivo ai sensi 4 di 14 dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violaz ione e/o fal sa applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2002, nonché la viol azione e/o falsa applicazione de ll'art. 17 n. 4 del Re gio ### n. 2440/1 923. Deduce la sussistenza del rapporto contrattuale, formalizzato per iscritto e concluso “a distanza”, e la natura commerciale d ella transazione, e di conseguenza assume dovuti gli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002. Ad avviso della ricorrente nella specie ricorre la tipologia del contratto a distanza, disciplinato dall'art 17 R.D. 2440 /1923, poiché i contratti con la P.A. sono stipulabili anche “per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”. 
Richiama la giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 6827/2010 e Cass. 2 70/201 5), deduce che il caso di specie (riguardante presidi ortopedici) è si mmetrico a quelli scrutinati ne lle citat e pronunce, poiché è stato dimostrato che per ogni attività fatturata veniva redat to un preventivo specific o per il sin golo articolo protesico con la corrispondente e successiva autorizzazione, in uno a t utti gli allegati di legge afferenti alla esecuzione delle at tività oggetto del preventivo autorizzat o, seguen do alla consegna del presidio ortopedico all'assis tito beneficiario l'emission e della relativa fattura, quale atto finale conclusivo d ella articolata procedura. In dette ipotesi avviene una deroga non al la forma scritta ad substantiam, ma alla consacrazione dell'accordo in unico atto. Rileva poi la ricorrente che non vi è alcu na nego ziazione anche in relazione all'attività svolta in favore degli assistiti del ### che è per definizione attività disciplinata da regole predisposte dalla P.A. per la tu tela degli interessi pubblici alla stessa con nessi, se non quella di scegliere se eseguire o m eno la prestazione in relazione alle condizioni d ate, m a tali condizioni non hanno impedito alla giurisprudenza di legittimità di pervenire al logico riconoscimento della applicabilità degli interessi moratori alle prestazioni eseguite da impre nditori commerciali in favore dell e 5 di 14 ASL per l'attività sanitaria svolta in favore degli assistiti del ### Rimarca che l'un ica attività di libera negoziazione nel settore di specie è quella di non contrarre con la P.A., ma tanto non esclude il carattere contrattuale dell a fonte dell'obbligazione. Infine la ricorrente censura la sentenza impugnata in ordine alla presunta mancata statuizione da parte del legale rappresentante dell'ente, sia perché la ASL non aveva m ai contestato l'inte rvenuta autorizzazione all'erogazione dei presid i ortopedici, provvedendo anche al pagamen to dell a sorte capitale delle forniture, essend o tale contegno incompatibile con una diversa tesi processuale, sia perché sono proprio le modalità regolamentari citate dal giudice del secondo grado a non prevedere tale specifica formalità ai fini del perfezionamento della procedura prevista.  ### 6. La que stione posta dall'unico mot ivo di ricorso riguarda la riconducibilità al paradigma della transazione commerciale, ai fini del riconoscimento degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, delle prestazioni consisti te in fornitura di ausili ortopedici, nella specie rese dalla “### S.r.l.”, manda nte all'incasso dell'odierna ricorrente, all'### 1 Centro. 
La Corte d'appello ha ritenuto che il saggio di interessi previsto dal D. lgs. 231/2002 fosse inapplicabile ai crediti derivanti dal rapporto in scrutinio, in quanto derivante da una fonte non negoziale, ossia dal D.M. 3 32/1999, e d oveva escludersi ogni riconducibilità del rapporto stesso ad un accordo contrattuale. In particolare la Corte di merit o precisava che la fornit ura di protesi trovava la sua completa regolamentazione nel citato decreto ministeriale e l'art. 4, rubricato “modalità di erogazione”, prevedeva un a specifica procedura amministrati va per la fornitura delle protesi a carico della ### artic olata in quattro fasi: a) prescrizione del presidio ortopedico da parte del medic o special ista del servizio sanitario nazionale; b) autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico 6 di 14 da parte d ella As l competente; c) fo rnitura del disposi tivo al paziente da parte di azienda iscritta nell'apposito elenco di quelle convenzionate; d) collaudo del disposit ivo da parte de ll'### La Corte territoriale rilevava che soltanto a seguito di collaudo positivo sorgeva il diritto della fornitrice al pagamento del corrispettivo, ed inoltre, ad escludere la natura di t ransazione commerciale della fornitura militava la p revisione (art. 9 del D. M. 332 /1999) che demandava alla legislazione regionale la fissazione del livello massimo delle tariffe d a corrispondere i soggett i erogatori e ad accordi (art. 9, co. 3) tra ###, ### e d o rganizzazioni dei fornitori le modalità e condizion i delle forniture. Pertant o, nel la specie difettava n ella specie un elemento oggett ivo, ossia che la prestazione, consistente nella consegna di merci o nell'esecuzione di un servizio, fosse stata eseguita nell'ambito di una “transazione commerciale”, ovvero di un contratto a prestazioni corris pettive , poiché non vi era contratto scritto, né un accordo commerciale tra le parti. 
La ricorre nte, nel richiamare la giurisprudenza di questa Co rte (Cass. S.U. 6827/2010 e Cass. 270/2015), deduce che si verte in ipotesi di contratto concluso a distanza, in cui avviene una deroga non alla forma sc ritta ad sub stantiam, ma alla consacrazione dell'accordo in unico atto. R imarca che il caso di specie (riguardante forniture di presidi ortopedici) è sovrapponibile a quelli scrutinati nelle citate pronunce, in quanto per ogni attività fatturata veniva redat to un preventivo specific o per il sin golo articolo protesico con la corrispondente e successiva autorizzazione, in uno a t utti gli allegati di legge afferenti alla esecuzione delle at tività oggetto del preventivo autorizzato. Dopo la consegna del presidio ortopedico all'assistito beneficiario era emessa la relativa fattura, quale atto finale conclusivo della articolata procedura. 
Parte resist ente, per contro, deduce che si tratta di un procedimento amministrativo che non può farsi rientrare 7 di 14 nell'ambito delle forniture contrattuali commissionate dalla ASL per i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle strutture sanitarie pubbliche, forniture per le quali l'Asl è tenuta a seguire le regole in materia di evidenza pubblica a tutela della concorrenza, mentre ciò non era avvenuto nella fatt ispecie in esame. Ag giunge l'ASL che l'inquadramento delle forniture di protesi in termini di transazioni commerciali presupporrebbe la sussistenza del potere di concludere contratti in nome e per conto dell'ASL in capo ai sog getti che autorizzano la fornitura, ossia in cap o al resp onsabile dell'‘unità operativa riabilitazione', m a di tale potere non vi era prova sia perché la rapprese ntanza legal e dell'Asl spetta per legge al suo direttore generale (cfr. art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 5 02 del 1992), sia perché l'opposta, odierna ricorrente, non aveva prodotto l'atto di organizzazione aziendale d i diritto privato, previst o dal comma 1 bis dell'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del quale i poteri rappresent ativi potrebbero, in ipot esi, essere stati delegati ad altri s oggetti face nti parte dell'organico aziendale.  ### l'### la peculiarità della prestazione resa dalla ricorrente si inqu adra nella tipologia de lla natura concessoria della prestazione, e non nell e mere transazioni tra privati di natura commerciale. Nello specifico, nessun potere contrattuale sussisteva in capo ai medici addetti alla prescrizione, in favore dei cittadini, delle protesi riabili tative e in capo al responsab ile della U.O. 
Riabilitazione che autorizzava la p restazione, trattand osi di autorizzazione di natura tecnica, con cui era solo controllata la conformità della protesi alla prescrizione effettuata dallo specialista e la congruità dei costi in base al tariffario regionale.  7. Occorre rilevare, con riguardo alle pronunce di legittimità sulle questioni oggetto del contendere, comprese quelle richiamate dalla ricorrente, che la sentenza delle ### n.6827/2010 ha affermato che i contratti conclusi dalla P. A. richiedono la forma scritta ad substantiam e devono, di regola, essere consacrati in un 8 di 14 unico documento, salvo che la legge non ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a me zzo di corrispondenza, come nell'ipotesi, prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2 440, di contratti conclu si con imprese commerciali; detta pronun cia, tuttavia, richiama il d.m. del Ministero della ### 28 dicembre 1992 n. 197100 e precisa, che sulla scorta dell e previsioni de l citato d.m., “la scheda-progetto redatta dal costrutto re e l'autoriz zazione rilasciata dall'unità sanitaria sono documenti scrit ti idonei a manifestare la volontà delle parti, con modalità corrispondenti alle esigenze di forma dei contratti della P.A. relativi alla fornitura di tali protesi”. 
Sempre in tema di deroga al principio generale della consacrazione in unic o documento del cont ratto concluso dalla P.A. si sono espresse affermando lo stesso principio di cui si è det to, valorizzando l'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, le pronunce di questa Corte n.6555/2014 (in fattispecie di contratto d'opera professionale), n.2 70/2015 (in ipotesi di regolamento di competenza) e n.12316/2015 (in fattispecie di fornitura di merci), con le quali è stato, tuttavia, espressamente precisato che “occorre in ogni c aso che il perfezi onament o del contratt o risulti d allo scambio di proposta e accettazione , non potendo ritene rsi sufficiente che la forma scritta investa l a sola dichi arazione negoziale della ### ione, né che la conc lusione del contratto avvenga per "facta conclu dentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte de l privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secon do il modell o dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.”. 
E' st ato altresì affermato (Cass. 7284/2015) che “in tema d i prestazioni assistenziali a carico de l ### sanitario nazionale, l'approvvigionamento di ausili terapeutici per l'incontinenza p uò avvenire esclusiva mente nelle forme dell'erogazione diret ta da parte del la ditta aggiudicatar ia di apposita gara con procedura 9 di 14 pubblica di acquisto, secondo quanto disposto dal d.m. 27 agosto 1999, n. 332, che, innovando rispetto alla precedente disciplina di cui al d.m. 28 dicembre 1992, ha previsto in via obbligatoria ed esclusiva tale forma pe r i dispositivi cd. "standard", t ra i quali rientrano i suddet ti prod otti, dovendosi ritenere tale modalità idonea a conciliare il di ritto alla salute degli ass istiti - ai quali è assicurato il diritto a ricevere gratuitamente i dispositivi confacenti alla particolare patologia cui sono affetti e la cui tutela non pu ò estendersi fino a ricomprendere la facoltà di scegliere una specifica marca o for nitore - con l e esigenze di bilancio pubblic o, il cui contenimento consegue alla tutela dell' affidamento dell'aggiudicatario del servizio su una determinata platea di assistiti quale elemento essenziale ai fini della formulazione dell'offerta”. 
Con la citata sentenza è stato precisato che l'approvvigionamento dei prodot ti “standard” (ossia in serie, quali q uelli per l'incontinenza) in favore dei pazienti aventi dirit to “può avvenire astrattamente sia attraverso forme di distribuzione indiretta, ossia tramite le farmacie che poi otte ngono il rimborso del prezz o di vendita dal servizio sanitario nazionale sulla base delle tariffe del nomenclatore tariffario o di convenzioni, sia attraverso forme di distribuzione diretta, con erogazione del servi zio da parte della stessa ASL (che acquista i presi di direttament e dalle imprese produttrici tramite pubbliche gare e li distribuisce tramite i distretti ospedalieri, le farmacie comunali o con consegna a domicil io). Il decreto del ministro della ### n. 332 del 27 agosto 1999, innovando rispetto al sistem a previgente dettato dal D.M. 28 dicembre 1992, distinguendo tra dispositivi su misura e dispositivi standard, ha confermato il si stema di distribuzione in diretta a tariffa solo per i primi, introducendo invece per la seconda tipologia di prodot ti la procedura pubblica di acquist o. I prod otti per l'incontinenza (pannoloni, traverse, ecc.) rientrano nella seconda tipologia, essendo prodotti in serie e non su misura, sicché essi non 10 di 14 richiedono, per l'applicazione o la consegna, l 'intervento di un tecnico abilitato. ### modalità di dist ribuzione diretta per i dispositivi standard è divenuta obbligatoria ed esclusiva, come si desume dalla previsione di un termine massimo per la conservazione del precedente sistema, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del citato decreto (termine peraltro necessario per l'espletamento delle gare di fornitu ra costituenti il fulcro del nuovo sistema), e come conf ermato dalla ### dell'###, sanità ed assistenza sociale della ### one ### 4 maggio 2006… ###à (oltre che l'obbli gatorietà) del ricorso da parte della ASL alla modalità di erogazione del servizio di assistenza protesica mediante la procedura pubblica di acquis to emerge anche dalla stessa natura della procedura che fa ricorso allo strumento della gara per determinare il prezzo dei singoli prodotti, prezzo che non è un mero indicatore, come ritiene la sentenza impugnata, ma è il corrispettivo della fornitura. L a previsione di una pro cedura pubblica di acquisto deve infatti garanti re anche l'affidamento dell'aggiudicatario del servizio su una platea di assistiti, pur definita in linea di massima, quale elemento essenziale dei calcoli economici dei parte cipanti alla gara: questi infatti non possono pervenire alla stessa offerta di un prezzo per i presidi se non considerando il numero potenziale di assistiti che acquisteranno i prodotti e dunque i possibili margini di ricavo”. 
In ordine all'erogazione di farmaci e di presidii medicochirurgici dispensati dalle farmacie le ### (sentenza n.26496/2020) hanno affermato che “Il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, Riordino della disciplina i n materia sanitaria a norma dell'artico lo 1 dell a legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha stabilito al second o comma dell'articolo 8, ### dei rap porti per l'e rogazione delle prestazioni assistenziali - come modificato dall'articolo 9 del d.lgs.  7 dicembre 1993 n. 517 -: "Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi 11 di 14 agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art.4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991 , n. 412, con le o rganizzazioni sindacali di categoria maggiorme nte rappresentati ve in campo nazionale"; il comma prosegue indican do i "princi pi" cui de vono improntarsi detti accordi, tra i quali si rinviene che "le farmacie pubbliche e private erogano l'assiste nza farmaceuti ca per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, sp ecialità medicinal i, preparati galenici, prod otti dietetici, presidii me dico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal ### sanitario nazionale ..." (lettera a); che per tale servizio "l'unità sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito"; che per la liquidazione "la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bolli no o di altra d ocumentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistit o"; che "non possono essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali" qualora il pagamento dovuto superi "il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c)" (lettera b); che (lettera c) viene affidata ad accordi regionali la "disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi ...". Con la citata sentenza è stato espresso il seguente principio di diritto : “qualora la pubblica amministrazione competente, nella vigenza del d.lgs.  231 del 2002 nel testo anteriore alla novellazione di cui al d.lgs.  192 nel 201 2, abbia tardivame nte corrisposto al farmacist a la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, sulla relativa somma sono dovuti gli interessi all'ordinario tasso legale, non essendo applicabili gli i nteressi moratori d i cui all'articolo 5 del sudde tto d. lgs. n. 231 d el 2002, in quanto limitatamente a tale dispensazione il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale". 
Con successiva p ronuncia della ### di questa Corte 12 di 14 (Cass. 8994/2022 - non massimata -), è stata esclusa la debenza di interessi commerciali per forniture di protesi e presidi medici da parte dei farmacisti, sul rilievo che la materia de qua ricade a pieno titolo nella reg olamentazione della stat uizione di cui alla citata pronuncia delle ### e del 2020, avent e, come ratio portante, l'estraneità della prest azione alla fattispeci e della transazione commerciale. E' stato, di conseguenza, affermato che, anche nell'ipot esi di fornitura di dispositivi medici, e non solo in quella di dispensaz ione dei farmaci di classe A, opera “il meccanismo per cui il farmacista, al pari del ### dispensa u n presidio medico senza richie derne il corrispettivo al l'assistito, essendo questo titolare del diritto a riceverlo quale concretizzazione del fondamentale diritto alla salute di cui all'ar t. 32 Cost. ( sentenza delle SU, p. 31): per cui il farmacista si presenta, agli occhi dell'utente, come un alter ego dell'erogatore della prestazione assistenziale a carico del SSN”. 
Infine, occorre puntualizzare che, contrariamente a quanto sostiene parte ricorre nte nella memoria illustrativa, le ### di questa Corte, con la citata sentenza n .###/20 23, non hanno scrutinato la fattispecie concernente il servizio di fornitura di protesi, presidi e disposit ivi medici, ma la diversa fattispecie concernente le prestazioni sanitarie dell e strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A.  dopo l'8 agosto 2002.  8. Alla luce del suesposto pan orama giurisprudenz iale, nella fattispecie ora in scrutinio si pone la questione di stabilire se e in che modo si possa pervenire ad u na ricostruzione duplice del rapporto che si instaura media nte la specifica procedura amministrativa per la fornitura di dispositivi, presidi e ausili medici disciplinata dal D.M. 332/1999, ossia se si possa ricostruire una scansione bifasica, provvedimentale e contrattuale, sovrapponibile 13 di 14 a q uella che le ### te, con la cit ata sent enza del 2023, hanno delineato i n relazione alle fattispecie concernenti le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N., cioè mediante la sequenza che nella dottrina amministrativa è stata definita come il regime delle tre A: autorizzazione, accreditamento, accordo. 
Si tratta, inoltre, di stabilire se occorra differenziare la ricostruzione suddetta a seconda della tipolog ia dei d ispositivi come pre vista dall'art. 3 del D.M. 332/1 999 (su mis ura o in serie, inclusi negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, in ragione della necessità, quanto ai seco ndi, della stipulazione di contr atti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto). 
Si tratta, sotto ulteriore profilo, di stabilire se sussista una diversità di fondo tra le dispensaz ioni di dispositivi, ausili e presidi medici operate dalle farmacie e quelle operate da strutture private, e se anche per quest e ultime no n si evidenzi “quella prevalenza dell a funzione pubblicistica sulla struttura di società commerciale che eroga una prestazione dietro corrispettivo, costruita dalle ### n. 26496 del 2020 fino a far scolorare il carattere imprenditoriale dell'attività svolte dalle farmacie, in cui prevale il profilo funzionale, assorbente, che le fa rappresentare come un segmento del ### sanitario nazionale (del resto circoscritta alla erogazione di farmaci di fascia A)” (così la sentenza delle ### del 2023 citata, in relazione alla diversità tra la fattispecie di prestazioni sanitarie erogat e dalle strutture private accre ditate e quella di erogazione di farmaci di fascia A da parte delle farmacie sulla base di accordi normativizzati). 
Si pon e, da ultimo ma non per rileva nza, la questione di individuare, tra le varie opzioni ermeneu tiche i n risposta agli interrogativi che precedono, l'interpretazione p iù conforme alla nozione oggettiva e ampia di “transazione commerciale” che detta la direttiva UE di cui il d.lgs.n.231/2002 costituisce recepimento. 14 di 14 9. Le suespost e questioni, di particolare rilevanza e su cui n on constano precedenti s pecifici di questa Corte, con pa rticolare riferimento alla debenza deg li interessi comm erciali sui crediti maturati da strutture private per la fornitura di dispositivi, presidii e ausil i medici, dispe nsata secondo la procedura amministrat iva disciplinata dal D.M. 332/1999, sono meritevoli di approfondimento e rendono opportuna la discussione della causa in pubblica udienza.  P.Q.M.  La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile.   Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe, Parise Clotilde

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