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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 1644/2024 del 26-06-2024

... dalla documentazione depositata nel fascicolo telematico (cfr. comunicazione di liquidazione in atti) Circa le spese di lite va osservato quanto segue. Come noto, l'attuale sistema normativo condiziona la proponibilità e la procedibilità delle domande giudiziali contro gli istituti di assistenza e previdenza obbligatorie in funzione deflattiva del contenzioso. La previsione di ricorsi amministrativi contro i provvedimenti negativi o l'inerzia degli enti previdenziali comporta che la mancata proposizione di essi, o il mancato decorso del termine fissato per la loro Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/06/2024 definizione, determina l'improcedibilità della domanda e la sospensione del processo fino alla decisione del ricorso o al decorso dei termini previsti, o comunque al termine di (leggi tutto)...

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO #### E ### Il Giudice del lavoro, dott.ssa ### all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 24.06.2024 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8070/2023 R.G. ### avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliat ###atti presso il suo studio legale sito in #### alla ### 39, RICORRENTE E INPS - ### sociale - in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dal funzionario ### ed elettivamente domiciliati in ### alla via ### FATTO E DIRITTO Presentata istanza di atp ed ottenuto il decreto di omologa positivo, la ricorrente, in epigrafe indicata, ha notificato il decreto medesimo all'### al fine di ottenere il pagamento dei rati dovuti a titolo di assegno di indennità di accompagnamento dal mese di giugno 2021. 
In mancanza di adempimento spontaneo ha adito successivamente l'autorità giudiziaria per il pagamento della prestazione assistenziale rivendicata. 
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'### che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che l'### aveva provveduto alla liquidazione della prestazione rivendicata. 
All'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione. 
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso il pagamento della provvidenza economica oggetto di causa, come da univoca dichiarazione resa dal procuratore di parte ricorrente, confermata dalla documentazione depositata nel fascicolo telematico (cfr. comunicazione di liquidazione in atti) Circa le spese di lite va osservato quanto segue. 
Come noto, l'attuale sistema normativo condiziona la proponibilità e la procedibilità delle domande giudiziali contro gli istituti di assistenza e previdenza obbligatorie in funzione deflattiva del contenzioso. 
La previsione di ricorsi amministrativi contro i provvedimenti negativi o l'inerzia degli enti previdenziali comporta che la mancata proposizione di essi, o il mancato decorso del termine fissato per la loro Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/06/2024 definizione, determina l'improcedibilità della domanda e la sospensione del processo fino alla decisione del ricorso o al decorso dei termini previsti, o comunque al termine di 180 giorni (art. 443cpc). 
La giurisprudenza ha rilevato che la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale, prevista dall'art. 443 cpc., presuppone che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'ante, avverso la quale deve essere proposto il ricorso amministrativo, traendone la conseguenza che l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della richiesta non comporta la mera improcedibilità, bensì l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con nullità di tutti gli atti del processo (Cass. civ., 22/03/2001, n.4155, Sez.lav.; Cass. lav., 16.1.96, n. 317; Cass. SS.UU., 5.8.94, n. 7269; lav., 2.7.92, n. 8111; Cass., 21.8.87, n. 6988; Cass., 27.2.84, n. 1407; Cass., 4.11.83, n. 6526). 
Ebbene, l'unica possibile modalità di presentazione della domanda di liquidazione dei ratei a titolo di indennità di accompagnamento è quella telematica, come correttamente richiesto dall'istituto in fase amministrativa. 
Infatti, l'art. 38, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla ### n. 122 del 30 luglio 2010 dispone: “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le ### fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del ### dell'### delle entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge e' sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".” In ottemperanza a quanto stabilito da tale norma di legge, è stata emanata la circolare ### n. 173/2011 - “### n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla ### n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazioni presidenziali n.75 del 30 luglio 2010 e n. 277 del 24 giugno 2011.” Con la determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 “### e servizi ### - ### telematica in via esclusiva - Decorrenze”, pubblicata in ### n. 227 del 29.9.2011, sono state stabilite le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva delle prestazioni, recepite con circolare n. 110 del 30.08.2011 secondo cui: “In relazione a quanto sopra, a decorrere dal 30 settembre 2011, viene attivata la modalità di presentazione telematica in via esclusiva, salvo il periodo transitorio, delle domande inerenti le seguenti prestazioni previdenziali ed assistenziali : ### • supplementi • assegni familiari • ricostituzioni documentali • ricostituzioni contributive • ricostituzioni reddituali ### di anzianità e vecchiaia Assegni Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/06/2024 sociali ###assegni di invalidità e inabilità (esclusi quelli di invalidità civile, cecità civile, sordità civile che sono già telematizzati) ### ai superstiti - reversibilità” Pertanto la modalità telematica di presentazione delle istanze di liquidazione delle prestazioni di assistenza sociale, in particolare di invalidità civile, è stata instaurata e prevista dal legislatore con il citato art. 38, comma 5, e successivamente disciplinata nei suoi aspetti pratici ed operativi dalle circolari citate. Poiché la norma di legge parla espressamente di “utilizzo esclusivo” della modalità telematica, le circolari che a tale disposizione di legge si sono attenute non possono essere tacciate di illegittimità. Di conseguenza a decorrere dal 1-1-2012 l'unica modalità ammessa per la presentazione all'### delle istanze in esame è quella mediante il canale telematico accessibile tramite pin sul portale dell'### e contact center integrato. 
Ebbene, tanto premesso, nella fattispecie in esame, l'unica possibile modalità di presentazione della domanda di liquidazione dei ratei a titolo di indennità di accompagnamento è quella telematica ovvero mediante l'utilizzo del web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite pin dispositivo attraverso il portale dell'### e mediante l'invio, in tale modalità, dell'apposito modello ###. 
Per tali ragioni la domanda di richiesta del pagamento ratei presentata a mezzo pec, come nella fattispecie in oggetto, è tamquam non esset.  ### del ### in relazione alle spese di lite, viene, tuttavia, parzialmente rivisto in considerazione di quanto evidenziato nella sentenza della C.d.A. di Napoli del 16.02.22. 
In particolare, non si condividono in toto le conclusioni ivi raggiunte in ordine alla perdurante possibilità di invio delle richieste con modalità alternativa al canale telematico, in ragione del fatto che, diversamente da quanto statuito nella sentenza richiamata, la determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 espressamente fa riferimento alle prestazioni assistenziali, definendole “già telematizzate”. 
Del resto, tale orientamento ha trovato conforto in altre pronunce, pure di secondo grado (ex plurimis C.d.A. Roma n. 4067/21 che conferma la necessità di invio telematico). 
Nondimeno, le spese sono compensate solo per ¾ tenuto conto del fatto che, per come condivisibilmente rilevato dalla C.d.A. di Napoli, l'### non ha rilevato tale circostanza, non indicandola come ostativa al pagamento. 
In ragione di tali considerazioni le spese di lite vanno compensate tra le parti per ¾, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  ### di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/06/2024 1) dichiara cessata la materia del contendere 2) compensa per ¾ le spese di lite e condanna ### al pagamento della restante parte, che liquida in euro 450,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione in favore dell'avvocato ### comunichi ### deciso in ### data di deposito Il Giudice del ###ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/06/2024

causa n. 8070/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gambardella Roberta

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 15392/2024 del 26-06-2024

... a d.i., il d.i. 9535/23, documenti fascicolo monitorio (ricorso per decreto ingiuntivo; procura; lettera contratto n. ###, stipulata in esecuzione nella delibera del direttore generale 2041 del 22.10.2018; lettera contratto prot. n. 3118 del 2.3.2018 e delibera n. 163 del 31.1.2018; lettera contratto prot. n. 3044 del 1.3.2018 e delibera n. 133 del 29.1.2018; contratto rdo n. 1752927 e decreto del direttore dell'U.O.C. acquisizione beni e servizi n. 2488 del 14.12.2017; fatture per forniture emesse dalla E.### s.r.l. e pagate in ritardo, relative alla nota di debito n. 3/Y del 29.9.2022; estratti del libro i.v.a. autenticati dal notaio dott. ### relativi alle suddette fatture; fattura elettronica/nota di debito n. 3/Y del 29.9.2022 con estratto del libro i.v.a. della E.### s.r.l. autenticato (leggi tutto)...

N.RG 51771 / 2023 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA Il Giudice di ### di Napoli X ### Dott. ### ha emesso la seguente sentenza nel procedimento civile n. 51771 r.g. Affari contenzioso civile del 2023, avente per oggetto: “### a decreto ingiuntivo”, riservata a sentenza il 17 giugno 2024, vertente TRA ASL Napoli 1 Centro in pers. del L.r.p.t. dott. Ing. ### P.I. ###, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### Falco (###) OPPONENTE CONTRO E ### s.r.l., P. Iva ###, in persona del L.r.p.t. sig. ### C.F.  ###, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (###) e ### (###) ### Valore della causa: € 7.384,56 CONCLUSIONI Per l'opponente: a) dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, farne revoca; b) in subordine, nel prosieguo, procedere comunque alla rideterminazione degli interessi sulla scorta delle effettive scadenze dei singoli pagamenti dovuti dalla opponente ### revocando comunque, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto; c) non riconoscere, infine, gli ulteriori interessi per come richiesti e liquidati, con conseguente revoca del decreto opposto anche sotto tale profilo; d) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di opposizione od, in subordine, con loro compensazione.
Verbale di prima udienza n. cronol. 4651/2024 del 17/06/2024
Per l'opposto: a) previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo rigettare l'opposizione, infondata per i motivi descritti in premessa e condannare l'opponente al pagamento, in favore della società concludente, della somma di euro 7.384,56 (ovvero € 6.203,10 secondo il calcolo dell'### oltre interessi legali maturandi dalla domanda fino al saldo; b) condannare la controparte al pagamento delle spese e delle competenze professionali, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari.   FATTO La E ### s.r.l. in pers. del L.r.p.t. chiedeva al Giudice di ### di Napoli di emettere decreto ingiuntivo nei confronti dell'ASL Napoli 1 Centro per la somma di € 7.384,56 stante l'omesso pagamento di fatture per forniture di apparecchiature elettromedicali e diagnostiche. Il Giudice di ### di Napoli Dott. M.G. Caruso emetteva in data 05- 10-23 il decreto ingiuntivo n. 9535/23 (notificato il ###), col quale si ingiungeva il pagamento di € 7.384,56 oltre interessi, € 145,50 per spese ed € 800,00 per competenze di patrocinio oltre oneri di legge.  ### Napoli 1 Centro proponeva opposizione al decreto eccependo: a) non dovuti gli interessi, in difetto di un formale atto di costituzione in mora; b) erronea determinazione della data di scadenza delle fatture e, quindi, errata indicazione del dies a quo; c) erronea liquidazione di interessi legali ulteriori “come richiesti”. 
ESAME DEGLI ATTI PROCESSUALI Esame della competenza: la competenza è dell'adito ### per materia, valore (€ 7.384,56) e per territorio ###. 
Esame della proponibilità: la domanda non è soggetta a condizioni di proponibilità. 
Il ricorso in opposizione è stato depositato entro i quaranta giorni dalla notifica del d.i.  (31-10-23/07-12-23). 
Esame della procedibilità: la domanda è procedibile, l'atto introduttivo del giudizio è conforme alla legge, non è manchevole di nessuno dei requisiti previsti dalla stessa e non sono riscontrabili in esso nullità; esso è stato notificato il ### per l'udienza di prima comparizione del 17-06-24. 
Esame delle legittimazioni: le legittimazioni delle parti sono pacifiche e non oggetto di contestazione. 
Esame dei documenti prodotti: ### ha prodotto: 1) ricorso ex art. 318 c.p.c.  in opposizione al D.I. n. 9535/23; 2) procura alle liti; 3) decreto di fissazione di udienza con ricorso notificato, nota ### del 17.11.2023. E ### s.r.l. ha prodotto:
Verbale di prima udienza n. cronol. 4651/2024 del 17/06/2024 comparsa di costituzione e risposta con procura, atto di opposizione a d.i., il d.i.  9535/23, documenti fascicolo monitorio (ricorso per decreto ingiuntivo; procura; lettera contratto n. ###, stipulata in esecuzione nella delibera del direttore generale 2041 del 22.10.2018; lettera contratto prot. n. 3118 del 2.3.2018 e delibera n. 163 del 31.1.2018; lettera contratto prot. n. 3044 del 1.3.2018 e delibera n. 133 del 29.1.2018; contratto rdo n. 1752927 e decreto del direttore dell'U.O.C. acquisizione beni e servizi n. 2488 del 14.12.2017; fatture per forniture emesse dalla E.### s.r.l. e pagate in ritardo, relative alla nota di debito n. 3/Y del 29.9.2022; estratti del libro i.v.a. autenticati dal notaio dott. ### relativi alle suddette fatture; fattura elettronica/nota di debito n. 3/Y del 29.9.2022 con estratto del libro i.v.a. della E.### s.r.l. autenticato dal notaio dott. ### prospetto di calcolo della nota debito n. 3/Y del 29.9.2022; fatture per forniture emesse dalla E.### s.r.l. e pagate in ritardo, relative alla nota di debito n. 12/Y del 15.12.2022; estratti del libro i.v.a. autenticati dal notaio dott. ### relativi alle suddette fatture; fattura elettronica/nota di debito n. 12/Y del 15.12.2022 con estratto del libro i.v.a. autenticato dal notaio dott. ### prospetto di calcolo della nota debito n. 12/Y del 15.12.2022; sollecito di pagamento con nota trasmessa a mezzo pec il ###; visura camerale della E.### s.r.l.). 
Esame del tentativo di conciliazione. Inesperibile, sentite le parti. 
Esame istruttorio. È stata acquisita la documentazione della fase monitoria.   MOTIVI DELLA DECISIONE ### instaura un giudizio di merito (risolutivo della controversia insorta fra le parti) sul quale il giudice è tenuto a pronunciarsi. La fornitura di varie apparecchiature e materiale sanitario destinati all'UOC di ### dell'### del ### e gli avvenuti pagamenti in ritardo, non sono oggetto di contestazione fra le parti.  ### reclama il pagamento degli interessi moratori (come da D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.), l'opponente sostiene: a) che, in mancanza di espressa richiesta e costituzione in mora, essi non sono dovuti, ovvero che il debito insorge all'atto e dalla data della formale costituzione in mora (avvenuta il ###, come da nota di sollecito di pagamento note di debito n. 3/Y del 29-09-22 e n. 12/Y del 15-12-22); b) che la scadenza dei pagamenti per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria è fissato in 60 gg. e non in 30 gg., come assunto dall'opposta; c) che, se dovuti, il termine di adempimento deve essere individuato, come per la pubblica amministrazione, con
Verbale di prima udienza n. cronol. 4651/2024 del 17/06/2024 l'emissione del mandato di pagamento e non con l'incasso da parte del creditore; d) che per alcune fatture non è dovuto alcun interesse moratorio; e) che, erroneamente, nell'opposto d.i. sono stati liquidati interessi su interessi, assolutamente non dovuti sia per il divieto di anatocismo previsto dalla legge, sia perché le fatture erano state pagate e l'oggetto del ricorso per d.i. erano i soli interessi. 
Il giudice giunge alla determinazione che l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato, al fine di sostituire detto titolo con la presente pronunzia. Tale convincimento ha la sua ragione nella valutazione che l'emesso titolo non è più adeguato alla soluzione della controversia insorta fra le odierne parti. 
Il giudice osserva che fra le parti vi è stato un rapporto di natura commerciale, il che giustifica il riconoscimento dei richiesti interessi moratori. Questi vanno calcolati dalla scadenza delle singole fatture, fissata in 30 giorni (perché si tratta di forniture commerciali) e fino all'emissione del mandato di pagamento (e non dell'incasso). 
Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che i pagamenti sono avvenuti tutti in ritardo. Pertanto, gli interessi moratori sono dovuti secondo i criteri appena enunciati.   Esame del quantum. Fissati sopra i criteri per il computo dei periodi sui quali calcolare gli interessi moratori, segue il calcolo degli stessi, esplicitati nella seguente tabella.  fattura data fattura capitale scadenza fattura 30 gg data pagamento giorni di ritardo interessi 39/w 23/07/2018 15.680,00 22/08/2018 23/10/2019 427 1.467,47 63/w 17/12/2018 816,01 16/01/2019 08/03/2019 36 6,44 64/w 21/12/2018 211.600,96 20/01/2019 27/03/2019 66 3.060,97 19/w 03/04/2019 197,14 03/05/2019 24/07/2019 55 2,38 16/w 14/09/2017 46.559,90 14/10/2017 29/05/2018 227 2.318,51 34/w 29/12/2017 7.900,00 28/01/2018 29/05/2018 121 209,51 1/j 07/03/2018 784 07/04/2018 29/05/2018 52 8,94 6/w 07/03/2018 25.676,00 07/04/2018 29/05/2018 52 292,64 31/w 08/06/2018 8.400,00 08/07/2018 11/07/2018 3 5,52 Pertanto, la somma complessiva dovuta è di € 7.372,38 sulla quale devono essere calcolati gli interessi legali correnti dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
Governo delle spese. Le competenze di lite e le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai medi tabellari D.M. 55/14 così come
Verbale di prima udienza n. cronol. 4651/2024 del 17/06/2024 modificato dal D.M. 37/18, considerando lo scaglione per valore fino a 26.000,00 €, l'attività preprocessuale e processuale svolta, con attribuzione.   P.Q.M.  Il Giudice, pronunziandosi sull'odierno processo, così provvede: 1) respinge l'opposizione; 2) revoca l'emesso decreto ingiuntivo; 3) dichiara che l'ASL Napoli 1 Centro, in persona del L.r.p.t., deve alla E. ### s.r.l.  in pers. del L.r.p.t., € 7.372,38 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo; 4) condanna l'ASL Napoli 1 Centro in persona del L.r.p.t., al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in € 1.250,00 di cui € 150,00 per spese, € 1.100,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e ### con attribuzione al solo Avv.  ### che curerà la ripartizione con l'altro difensore. 
La sentenza è esecutiva per legge.   Così deciso in NAPOLI il ### Il Giudice di ####
Verbale di prima udienza n. cronol. 4651/2024 del 17/06/2024

causa n. 51771/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Spinelli Gennaro

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3061/2024 del 25-06-2024

... n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. (leggi tutto)...

Proc. n. 14498/2017 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Nord - II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa ### pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 14498 dell'anno 2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra #### (C.f. ###) nato a #### il ###, elettivamente domiciliato in #### alla ### 112, presso lo studio dell'Avv. ### (C.f. ###; p.e.c.: ###), che lo rappresenta e difende come da procura in atti - Attore e DOTT. ### (C.f. ###) nato a Napoli il ###, elettivamente domiciliato in Napoli alla ### di ### 260, presso lo studio dell'Avv.  ### (C.f. ###; p.e.c.: ###), che lo rappresenta e difende come da procura in atti - Convenuto e DOTT. ### (C.f. ###) nato a ### de' #### il ###, elettivamente domiciliato in ### alla ### 173, presso lo studio dell'Avv. ### (C.f.: ###; p.e.c.: avvvincenzomaz###), che lo rappresenta e difende come da procura in atti - Convenuto e ### C.G. ### S.p.A. (P.i. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. ### elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Sanfelice, 24, presso lo studio legale degli Avv.ti ### (C.f. ###; p.e.c.: ###) e ### (C.f. ###; p.e.c.: ###), che la rappresentano e difendono come da procura in atti - ### e ### S.r.l. (P.IVA ###) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Napoli alla ### 42 - ### contumace nonché ### in persona del procuratore speciale Dott. ### elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Orsini, 46, presso lo studio dell'Avv.  ### che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti - ### in causa ####udienza dell'11/03/2024, tenutasi in forma cartolare, le parti concludevano mediante deposito di note riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei rispettivi atti difensivi. 
Ragioni in fatto e diritto della decisione La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit. 
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto presso l'intestato Tribunale (notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione d'udienza) ### conveniva in giudizio il Dott.  ### il Dott. ### la ### di ### C.G. ### S.p.A. (di qui in avanti “Ruesch”) e la ### S.r.l. (di qui in avanti “###”) al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale del primo o, in subordine, la malpractice del sanitario e di tutti gli altri convenuti, nonché dell'illiceità dell'intervento sanitario effettuato in difetto di valido consenso informato e, per l'effetto, la condanna in proprio favore al pagamento di €. 26.000,00 a titolo di risarcimento del danno, o della diversa somma determinata secondo equità dal giudicante. 
Specificamente, secondo la ricostruzione elaborata dall'attore, egli, da sempre affetto da leggera miopia e astigmatico, iniziando a riscontrare difficoltà visive per l'insorgenza di cataratta e glaucoma ad entrambi gli occhi, con l'aggravante della presenza di puker maculare a quello destro, si era sottoposto ad una visita specialistica presso lo studio medico del Dott. ### il quale, messo da subito al corrente dal ### dei suoi timori di non poter riuscire a continuare a leggere da vicino senza occhiali di correzione a causa dell'insorta patologia, rassicurava il paziente circa la curabilità della medesima e della possibilità di continuare a leggere senza occhiali anche successivamente all'intervento chirurgico di cataratta, di cui gli comunicava la necessità; la precisa volontà di ### di voler continuare a leggere libri senza occhiali, inoltre, veniva riportata anche nelle cartella cliniche del 20/03/2012 e del 29/10/2013 redatte dal Dott. ### il quale, tra l'altro, illustrava al paziente le caratteristiche del cristallino che gli sarebbe stato impiantato per assecondare le esigenze manifestategli. 
All'esito dell'intervento chirurgico, proseguiva il ricorrente, invece aveva riportato il temuto danno di non riuscire più a leggere libri e scopriva, dalla disamina della cartella clinica della ### di ### di Napoli, di non esser stato operato dal Dott. ### in cui aveva riposto tutta la sua fiducia, bensì dal Dott. ### il ricorrente, dunque, deduceva che il danno si sarebbe prodotto a causa dell'impianto di un cristallino diverso da quello convenuto, delineando profili di responsabilità sia nei confronti del Dott. ### (per la “malpractice” in quanto autore materiale dell'intervento chirurgico o per la mancata esecuzione da parte del medesimo delle indicazioni impartitegli dal Dott. ### sulla scelta del cristallino) sia della clinica ### (per una disorganizzata pianificazione dell'intervento che non avrebbe permesso agli esecutori del medesimo la fruizione/trasmissione delle indicazioni sul cristallino da impiantare) sia della ### (fornitrice del cristallino sbagliato) e sia del Dott. ### (per aver ceduto, senza il consenso del paziente, la gestione di un caso da lui ben conosciuto ad altri professionisti, nonostante il diverso accordo con il ricorrente circa l'esecuzione dell'intervento da parte dello stesso Dott. ###. 
Il ricorrente, infine, lamentava il difetto di consenso informato propedeutico all'intervento chirurgico. 
In data ### costituitosi in giudizio la convenuta ### chiedeva il rigetto della domanda o, nella denegata ipotesi di accoglimento, la condanna esclusiva al risarcimento dell'asserito danno nei confronti degli altri convenuti e, in ogni caso, dichiararsi il proprio diritto di rivalsa per qualsiasi somma essa fosse risultata soccombente all'esito del giudizio, con vittoria di spese e competenze di giudizio, rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. 
La convenuta ### contestava la sussistenza di una sua responsabilità per i danni che l'attore asseriva di aver riportato, sia perché il petitum e il quantum debeatur, in violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., erano stati genericamente rappresentati (rectius, non era stato specificato il nocumento in termini di “danno biologico” e dedotta meramente “la non conformità del risultato ottenuto alle aspettative iniziali”), sia perché essi non erano causalmente correlati ad alcuna sua condotta, evincendosi dalla domanda giudiziale la completa estraneità della ### ad un rapporto professionale che, di contro, era intercorso esclusivamente con tutti gli altri convenuti (con i sanitari, che avevano valutato, in via autonoma e al di fuori dei locali della ### di ### le condizioni cliniche del ### la scelta della tipologia d'intervento e delle fasi post-operatorie, e con la ###, che aveva fornito il cristallino sbagliato), avendo ricevuto dal ricorrente solo la somma di €. 402,00 “per la camera occupata”. Inoltre, la ### sosteneva la regolare acquisizione del consenso informato, deducendo, altresì, che, quand'anche ritenuto non prestato, per il risarcimento derivante dalla sua violazione sarebbe stato necessario il verificarsi di un danno all'integrità psico-fisica in rapporto di causalità con il trattamento medico eseguito, e che, in ogni caso, la manchevole o non corretta compilazione del relativo modulo era imputabile esclusivamente al sanitario operante, ossia al convenuto Dott. ### concludeva affermando che nel caso di specie l'operazione non rientrava tra quelle per le quali il consenso informato è prescritto ex lege. 
In data ### si costituiva in giudizio il convenuto Dott. ### il quale chiedeva, preliminarmente, di essere autorizzato alla chiamata in causa in garanzia della ### (in qualità di istituto garante per la copertura assicurativa dei suoi rischi professionali) e, nel merito, di rigettarsi la domanda, per infondatezza in fatto ed in diritto, e, in via ulteriormente gradata e subordinata alla denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannarsi la chiamata in causa a manlevarlo da ogni conseguenza derivante da una sua condanna, con riferimento sia alla sorta capitale che alle spese giudiziali. 
Specificamente, secondo il convenuto Dott. ### il ### era pienamente consapevole del fatto che l'intervento sarebbe stato eseguito, in presenza del Dott. ### dal Dott.  ### circostanza evincibile dal modulo di consenso informato recante la sottoscrizione di quest'ultimo sotto la dicitura “Il responsabile del trattamento medicochirurgico”. Inoltre, il Dott. ### eccepiva che l'eventuale accertamento del difetto di consenso informato non sarebbe stato, comunque, sufficiente a dimostrare automaticamente una sua responsabilità, essendo necessario, in ogni caso, l'accertamento del nesso causale tra il mancato assenso e la produzione del danno; altrettanto indimostrato, poi, era il nesso eziologico eventodanni, atteso che ### neanche aveva specificato la tempistica entro la quale i problemi sarebbero insorti, limitandosi genericamente a collocarli temporalmente “dopo l'intervento” e senza che fosse presa in considerazione la sua età anagrafica di 73 anni al tempo dell'operazione, ritenuta dal convenuto la principale causa dei disturbi lamentai. Inoltre, il Dott. ### contestava la natura complessa, tutt'altro che routinaria, dell'intervento chirurgico praticato e che, pertanto, poteva sussistere una propria responsabilità solo in caso di accertamento di dolo o colpa grave, in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 2236 c.c. Il resistente eccepiva ai sensi dell'art. 1228 l'esclusiva o concorrente responsabilità della ### in qualità di clinica all'interno della quale egli aveva prestato la propria opera professionale. Infine, attesa l'operatività della polizza assicurativa per rischi professionali, il Dott. ### chiedeva di esser tenuto indenne dalla chiamata in causa ### da ogni conseguenza pregiudizievole conseguente all'eventuale accoglimento della domanda. 
In data ### si costituiva in giudizio il convenuto Dott. ### il quale chiedeva rigettarsi la domanda per infondatezza in fatto e in diritto e, in caso di accoglimento della stessa, condannarsi la chiamata in causa a manlevarlo da ogni conseguenza pregiudizievole, con vittoria di spese e competenze di lite. 
Specificamente, secondo la ricostruzione del convenuto Dott. ### l'intervento cui sarebbe stato sottoposto l'attore era necessario e sarebbe stato eseguito a regola d'arte, essendo stato impiantato il preciso cristallino indicato in biometria senza che ciò avesse comportato alcuna complicanza, dato il regolare decorso post-operatorio; ribadiva, anch'egli, la piena consapevolezza dell'attore su chi sarebbe stato l'esecutore materiale dell'intervento, stante la sua personale sottoscrizione del consenso informato, nonché la consapevolezza che gli sarebbe stato impiantato un cristallino “17”, come da biometria eseguita presso la ### Inoltre, attesa l'operatività della polizza assicurativa per rischi professionali, chiedeva di esser tenuto indenne dalla chiamata in causa ### da ogni conseguenza pregiudizievole conseguente all'eventuale accoglimento della domanda. 
In data ### si costituiva in giudizio la chiamata in causa ### la quale chiedeva, nel merito, di accertarsi e dichiararsi la totale assenza di responsabilità ascrivibile ai resistenti e, per l'effetto, rigettarsi la domanda proposta, poiché infondata. Vinte le spese. 
Non si costituiva in giudizio la convenuta ###, la cui contumacia viene dichiarata nel dispositivo del presente provvedimento.  1. Questioni preliminari Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda formulata dalla ### per violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c., in ossequio al consolidato principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui la nullità per mancata o lacunosa esposizione dei fatti può essere comminata solo laddove l'esplicitazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sia stata, tenuto conto dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati, del tutto obliterata o risulti assolutamente incerta, pregiudicando, in tal modo, il diritto di difesa del convenuto. Tale esigenza difensiva costituisce, dunque, parametro di valutazione dell'invalidità dell'atto, la cui declaratoria di nullità si giustifica solo ove le incertezze nella descrizione degli elementi fattuali precludano al convenuto l'esplicazione di un'adeguata difesa. 
Nel caso di specie, tutte le parti convenute, nonché parte chiamata in causa, hanno apprestato puntuali difese, con ciò dimostrando di disporre di ogni elemento utile a siffatto scopo e, dunque, di non aver subito alcun pregiudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019; Cass. n. 11751 del 15/05/2013; Cass. n. 365 del 14/01/2003), sicché l'atto introduttivo non può essere sanzionato dalla comminatoria di nullità.  2. Nel merito L'#### agisce nei confronti del Dott. ### per un inadempimento consistente nell'aver affidato l'operazione chirurgica di cataratta, consigliatagli da detto luminare in occasione delle visite e consulenze mediche avvenute presso il suo studio, al suo collaboratore Dott. ### inoltre, delinea ulteriori profili di responsabilità sia nei confronti di quest'ultimo, per aver mal condotto l'operazione chirurgica di cataratta o, in ogni caso, per non aver seguito le direttive presumibilmente impartitegli dal Dott. ### circa il cristallino da impiantare, sia nei confronti delle ### per una disorganizzata pianificazione dell'intervento che potrebbe non aver permesso all'esecutore del medesimo di poter fruire delle indicazioni sul cristallino da impiantare, sia nei confronti della ###, per la possibile fornitura del cristallino sbagliato.  2.1 Sulla specificazione del bene della vita che ### assume esser stato leso Preliminarmente, al fine di definire le diverse posizioni delle parti evocate in giudizio, risulta necessario specificare quale sia il bene della vita che l'attore assume leso; egli, in buona sostanza, lamenta un “danno” consistente nella necessità di dover utilizzare gli occhiali per leggere da vicino, dovuto all'insorgere di una presbiopia come conseguenza di un intervento chirurgico di cataratta con il quale gli veniva impiantato un cristallino monofocale; ed è proprio dal tipo di cristallino impiantatogli che prendono le mosse tutte le sue doglianze, atteso che, l'attore, alla luce dell'esigenza di voler continuare a leggere da vicino senza l'ausilio delle lenti (che sarebbe stata manifestata al Dott. ### durante le visite sostenute presso il suo studio e posta come condizione fondamentale dell'assenso all'intervento chirurgico) sostiene che avrebbe dovuto essergli impiantato un cristallino multifocale con il quale si sarebbe curata la cataratta senza la correlata insorgenza della presbiopia; dunque, risulta dirimente comprendere come sia stato possibile l'impianto di un cristallino che il ### asserisce diverso rispetto a quello occorrente a soddisfare le sue esigenze, prontamente manifestate al Dott. ### 2.2 Sull'assenza di responsabilità della convenuta ### premesso, relativamente alla posizione dalla convenuta ### dall'analisi della cartella clinica formata da quest'ultima e, in particolare, della “cartella ambulatoriale n. 2295/2014” può agevolmente evincersi che l'attore non avesse alcun contatto pregresso con la ### di ### (alla quale, non essendo stata individuata personalmente dall'attore come il luogo in cui sarebbe stato eseguito l'intervento chirurgico, alla quale non sarebbero stati pagati i costi dell'opera professionale che di lì a poco sarebbe stata posta in essere), ivi leggendosi che “il sottoscritto/a ### dichiara di volersi avvalere, per l'esecuzione dell'attività chirurgica e, comunque, di qualsivoglia atto medico da compiersi sulla propria persona, dell'opera professionale del dott. ### con il quale intrattiene un rapporto di fiducia e della equipe medica facente capo allo stesso precisando che provvederà, in proprio, a sostenere i costi della suddetta opera professionale riservandosi di regolare, gli stessi, direttamente con i suddetti professionisti; dichiara altresì, espressamente, di aver preso atto che la individuazione della ### di ### è stata effettuata dal suddetto sanitario e, pertanto, anche ai fini del disposto di cui all'art. 1228 c.c., il/la scrivente esonera la stessa ### di ### da qualsivoglia obbligazione ed onere dovesse derivare dalla condotta dello stesso sanitario o dei componenti delle equipe facente capo ad esso, essendo stati, gli stessi, dallo stesso individuati; nel contempo il/la sottoscritto/a esonera la ### di ### da qualsivoglia onere economico nei confronti del professionista e/o dei componenti della equipe di cui innanzi” (cfr. “cartella clinica Ruesch”, pag. 2, allegata al ### ex art. 702 bis c.p.c.); dunque, trova piena conferma quanto dedotto dalla ### circa la circostanza della mera messa a disposizione della camera occupata per il ricovero e, in generale, della struttura clinica con annessi mezzi e strumenti. 
Va escluso, pertanto, ogni addebito di responsabilità nei confronti della ### 2.3 Sull'assenza di responsabilità del convenuto Dott. ### merito alla posizione del convenuto Dott. ### va rilevato che quest'ultimo provvedeva ad impiantare esattamente il cristallino monofocale indicato a seguito di esame biometrico condotto sulla persona di ### presso la sede della ### (cfr. “BIOMETRIA CON ### CRISTALLINO” allegata alla comparsa di costituzione e risposta di ### e, stando a quanto affermato dai consulenti tecnici di ufficio, il risultato dell'intervento chirurgico è stato esattamente quello atteso. Difatti, nella relazione tecnica redatta dai Dott.ri ### e ### si legge che “[…] la misurazione preoperatoria del cristallino da impiantare è stata precisa, la scelta del cristallino da impiantare è stata quella standard, ovvero quella con uno standard cristallino artificiale monofocale, l'intervento risulta essere stato eseguito in maniera corretta in assenza di complicanze peri, intra e post-operatorie. 
Il risultato è stato quello normalmente atteso da tale tipologia di intervento (ottimo visus da lontano, necessità di lenti per la lettura) […]” (cfr. relazione di c.t.u., pag. 7). 
Alla luce di tutto quanto esposto, può escludersi ogni addebito di responsabilità nei confronti del Dott. ### al quale nulla era stato riferito circa le necessità manifestate dall'odierno attore.  2.4. Sull'assenza di responsabilità della convenuta ### nell'analisi della posizione della convenuta ###, deve rilevarsi che nemmeno nei confronti di quest'ultima è possibile configurare alcuna responsabilità, poiché detta società, in vista dell'intervento chirurgico volto ad eliminare la cataratta da cui era affetto l'attore, effettuava l'esame biometrico sulla persona di ### in ossequio alle indicazioni che le forniva il Dott. ### sulla scorta della diagnosi personalmente effettuata da quest'ultimo sul paziente, senza che la stessa avesse mai un contatto diretto con l'attore; non può, dunque, imputarsi a quest'ultima la scelta di fornire un cristallino monofocale, anziché multifocale. 
Pertanto, può escludersi ogni addebito di responsabilità nei confronti della ### S.r.l.  2.5 Sulla responsabilità del convenuto Dott. ### merito alla dedotta responsabilità del convenuto Dott. ### occorre rammentare che la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute (tra le tante, Cass. n. 2854/2015; Cass. 24220/2015; Cass. n. 24074/2017; Cass. n. 16503/2017). ### è a dirsi nell'ottica della legittima pretesa, per il paziente, di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze probabili (ma non anche quelle assolutamente eccezionali ed altamente improbabili) dell'intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, atteso che la nostra ### sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive (###: Cass. n. 21748/2007; Cass. n. 23676/2008, in tema di trasfusioni salvavita eseguite al testimone di ### contro la sua volontà). Ad una corretta e compiuta informazione consegue, difatti: a) il diritto, per il paziente, di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico; b) la facoltà di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari; c) la facoltà di scelta di rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze postoperatorie; d) il diritto di rifiutare l'intervento o la terapia - e/o di decidere consapevolmente di interromperla; e) la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell'intervento, ove queste risultino, sul piano post-operatorio e riabilitativo, particolarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili (per il medico) quanto inaspettate (per il paziente) a causa dell'omessa informazione. Possono, pertanto, prospettarsi le seguenti situazioni. Anzitutto l'omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi nelle medesime condizioni, hic et nunc: in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale (sul punto, Cass. n. 901/2018). Inoltre, l'omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente. Ed ancora, l'omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento, sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all'intervento e quella (comunque patologica) antecedente ad esso. Infine, l'omessa informazione in relazione ad un intervento che non ha cagionato danno alla salute del paziente (e che, di conseguenza, sia stato correttamente eseguito): in tal caso, la lesione del diritto all'autodeterminazione costituirà oggetto di danno risarcibile, sul piano puramente equitativo, tutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse. Condizione di risarcibilità di tale tipo di danno non patrimoniale sarà quella che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni dettati dagli arresti del 2008 della Suprema Corte (###: Cass., S.U., n. 26972/2008 e Cass., S.U., 26975/2008; ma v. anche Cass. n. 16133/2014), predicativi del principio per cui il diritto leso, per essere oggetto di tutela risarcitoria, deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento con il principio di solidarietà secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. Il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, potrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, onerato della relativa prova (###: Cass. n. 2874/2010), che potrà essere fornita anche mediante presunzioni (###: Cass. n. 16503/2017), fondate, in un rapporto di proporzionalità inversa, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione (###: Cass. Ord. Sez. 3 n. 15749/2018). 
Orbene, nella fattispecie in esame sicuramente si versa in tale ultima ipotesi, essendo stato leso il diritto di autodeterminazione del ### che mai avrebbe prestato il consenso ad una operazione che andava a pregiudicare una sua esigenza imprescindibile, quella di poter continuare a leggere senza occhiali ed essendo stato l'intervento eseguito correttamente, come esplicitato nella memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. n. 1. 
Dalle deduzioni difensive del luminare non si evince alcuna contestazione circa il fatto che egli stesso, all'esito di varie visite eseguite presso il proprio studio, abbia consigliato a ### di sottoporsi all'intervento chirurgico di cataratta che gli aveva provocato l'insorgere della leggera presbiopia di cui l'attore si duole nel presente giudizio; dunque, di fatto, tra il ### e il Dott. ### intercorreva un rapporto di prestazione d'opera intellettuale, consistente nella messa a disposizione da parte di un professionista, iscritto ad apposito albo, delle proprie competenze e risorse intellettuali specifiche ai fini della realizzazione di un risultato utile per il proprio cliente, il quale trova la propria disciplina negli artt. 2230 e ss. c.c.; in particolare, per quanto attiene al presente giudizio, assume rilievo il disposto di cui all'art. 2232 c.c., secondo il quale “Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione”; dunque, uno degli aspetti che caratterizzano il contratto d'opera intellettuale è l'impronta strettamente fiduciaria che intercorre tra il professionista e il proprio cliente, che fa di questo un contratto fondato sull'intuitus personae; ciò non implica, tuttavia, che al professionista sia precluso di avvalersi dell'ausilio di collaboratori, i quali, però, possono svolgere la loro attività solo sotto la direzione e responsabilità del professionista stesso, restando la loro utilizzazione un fatto che assume rilievo solo internamente al rapporto professionista/collaboratore, in quanto il primo è l'unico responsabile a tutti gli effetti nel rapporto con il cliente. 
Chiarita la natura e la sostanza del rapporto intercorrente tra ### e il Dott. ### passando all'esame delle risultanze istruttorie, deve rilevarsi che all'esito della visita medica del 29/10/2013 veniva effettuata un'anamnesi oculare da cui emerge che il paziente “Non ha cambiato lente per vicino perché non le usa” (cfr. “cartella clinica Magli”, pag. 9, allegata al ### ex art. 702 bis c.p.c.); orbene, detta dicitura conferma, se non altro, l'assunto secondo il quale prima dell'intervento chirurgico il ### sicuramente non necessitasse degli occhiali per la lettura, circostanza, questa, confermata anche dai testi ### e ### avendo dichiarato, la prima, che “Mio padre a me ha detto che non avrebbe fatto l'intervento se successivamente questo gli avesse comportato la perdita della facoltà di leggere senza occhiali” e, la seconda, che “Mio padre ha sempre detto a noi familiari che non avrebbe mai fatto l'intervento se ciò avesse comportato la necessità di utilizzare occhiali” (cfr. verbale d'udienza del 05/04/2022). 
Dunque, ritenuto accertato, quantomeno, il mancato utilizzo di lenti per la vicinanza precedentemente all'intervento chirurgico, ai fini del riconoscimento di una responsabilità del Dott. ### risulta necessaria qualche riflessione sul valore che debba attribuirsi ad altre due espressioni riportate nelle anamnesi oculari effettuate con le visite del 20/03/2012 e del 29/10/2013, ossia, rispettivamente, quelle secondo le quali il paziente “OO preferisce asse in uso; OD con forma peggiore” e “Non ha cambiato lente per vicino perché non le usa […] preferisce leggere senza correzione; forame OS 6/10”; esse, lasciano ragionevolmente presumere che il Dott. ### sia stato effettivamente messo al corrente della preminente esigenza del paziente. 
Tale conclusione non è in contrasto con la condotta processuale tenuta dal ### il quale sia in sede di comparsa di costituzione che di memorie ex art. 183 co 6 c.p.c. non ha negato espressamente la circostanza che l'#### gli aveva rappresentato l'esigenza di continuare a leggere senza occhiali anche dopo l'intervento. 
Dunque, premessa e ritenuta sufficientemente dimostrata la consapevolezza da parte del luminare della preminente volontà del ### di voler continuare a leggere senza lenti, destano certamente perplessità sia la circostanza che all'esito dall'esame biometrico effettuato in data ### (dunque, successivamente alle due visite nelle quali il paziente manifestava la proprie volontà) sia stata ordinata la fornitura di un cristallino monofocale (e non quello multifocale, funzionale al soddisfacimento delle esigenze dell'attore) e sia la circostanza che da nessuno degli atti di causa si evince che il luminare fosse presente all'interno della clinica ### nel giorno dell'intervento chirurgico che egli stesso aveva precedentemente consigliato al ### comparendo in tutti i documenti presenti nella cartella clinica della ### solo ed esclusivamente il nominativo del Dott. ### quale esecutore materiale dell'operazione (cfr. “cartella clinica Ruesch” allegata al ### ex art. 702 bis c.p.c.); traspare, in buona sostanza, che il Dott. ### nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale, abbia affidato parte dell'incarico personalmente assuntosi nei confronti del ### ad alcuni propri collaboratori (rectius, la ### per l'esame biometrico e la conseguente fornitura del cristallino e il Dott. ### per l'esecuzione materiale dell'intervento chirurgico) abdicando all'attività di direzione, controllo e coordinamento dei medesimi che, qualora compiutamente svolta, avrebbe potuto forse evitare l'erroneo impianto del cristallino monofocale in luogo di quello multifocale. Per dette ragioni, restando il professionista l'unico responsabile a tutti gli effetti nel rapporto con il cliente, può ritenersi sussistente la responsabilità del Dott. ### nei confronti dell'attore per aver violato il diritto del ### all'autodeterminazione e a non avergli fatto conseguire il “risultato utile” a cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale era finalizzato e a cui poteva astrattamente pervenirsi, atteso che, in ogni caso, la sua effettiva realizzazione rimane una mera possibilità (benché probabile), esclusa in radice dalla condotta del medico; e a nulla rileva, al fine di escludere il detto addebito di responsabilità nei confronti del Dott. ### il diverso concetto di “risultato atteso” dell'intervento chirurgico esaustivamente specificato dai c.t.u. nella loro relazione tecnica (cfr. pagina 10), riferendosi esso, per giunta, ad un intervento correttamente eseguito ma che, stando alla dimostrata volontà dell'attore, mai avrebbe neanche dovuto essere programmato; così come, parimenti, risulta irrilevante il consenso informato prestato dall'attore a detto intervento, atteso che non può certamente imputarglisi di non aver saputo compiutamente leggere e interpretare documenti dal contenuto tecnico (quale la biometria indubbiamente è) prima di prestare il proprio assenso ad un'operazione che, in concreto, si sarebbe poi rivelata diversa da quella ripetutamente prospettatagli dal Dott. ### durante le visite sostenute presso il suo studio medico (rectius, ad un'operazione finalizzata ad impiantare un cristallino monofocale in luogo di uno multifocale). 
Alla luce delle superiori considerazioni può ritenersi sussistente la responsabilità del Dott.  ### In merito alla quantificazione del pregiudizio subito dall'attore, come rilevato poc'anzi il giudice deve procedere ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. Difatti, la liquidazione equitativa al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno. Dunque, nel caso concreto potendosi sostenere l'esistenza di un'oggettiva difficoltà del danneggiato a fornire la prova dell'entità del pregiudizio patito (non potendosi stabilire in che misura possa incidere il nocumento di non poter più leggere da vicino senza occhiali), può riconoscersi all'#### un risarcimento del danno quantificato in via equitativa in €. 6.000,00, al cui pagamento va condannato il convenuto ### 3. Sulla copertura assicurativa della chiamata in causa ### merita accoglimento la domanda di garanzia avanzata dal Dott. ### nei confronti del proprio assicuratore. È incontroversa la validità e l'efficacia della polizza ######3, per la responsabilità professionale sottoscritta dal Dott. ### con la ### tant'è che sin dalla comparsa costitutiva la compagnia assicuratrice non ha negato la sussistenza del contratto di assicurazione. Pertanto, la ### va condannata a tenere indenne il proprio assicurato Dott. ### dalla soccombenza e, quindi, a rimborsare al medico convenuto quanto dovuto all'#### sulla base della presente sentenza.  4. Sulle spese di lite ### gravi motivi per compensare tra le parti costituite le spese di giudizio, stante la pluralità delle situazioni giuridiche coinvolte in giudizio e la complessità di addivenire ad un accertamento di responsabilità nei confronti di una parte, piuttosto che dell'altra. 
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico del convenuto Dott. ### P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli Nord II Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 14498/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### professionale, pendente tra #### Dott. ### Dott.  #### di ### C.G. ### S.p.A., ### S.r.l. e ### ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1. Dichiara la contumacia della convenuta ### S.r.l.; 2. Accoglie parzialmente la domanda proposta dall'#### nei confronti del Dott.  ### per le causali di cui in motivazione e per l'effetto condanna il Dott. ### al pagamento in favore dell'#### della somma di €. 6.000,00 (seimila/00) a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali a decorrere dalla data del 01/10/2014 (dell'intervento chirurgico) e fino al soddisfo; 3. Rigetta le domande proposte dall'#### nei confronti del Dott. #### di ### C.G. ### S.p.A. e ### S.r.l. per le causali di cui in motivazione; 4. Condanna il Dott. ### al pagamento delle spese dei consulenti tecnici di ufficio liquidate con separato decreto; 5. In accoglimento della domanda di garanzia avanzata dal Dott. ### condanna ### a tenere indenne il predetto assicurato da ogni conseguenza patrimoniale derivante nei suoi confronti dalla presente sentenza ivi comprese le spese di ### 6. Tutte le altre spese compensate. 
Così deciso in ### 24/06/2024 Il Giudice Onorario Dott.ssa #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.  

causa n. 14498/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Carmela Esposito

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Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 515/2024 del 27-05-2024

... veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di ### la causa veniva istruita con prova per testi e con CTU medico-legale affidata al Dott. ### il quale depositava il proprio elaborato peritale. La causa era poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi con sentenza del 05/03/2019 il Tribunale ha così deciso: “### l'inammissibilità delle domande nei confronti del Comune di ### e dell'### del ### 2. Accoglie le domande dell'attore, nei limiti di cui in motivazione, nei confronti dell'### e Ambiente della ### per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento in favore di ### della somma di ### il: 28/05/2024 n.3877/2024 importo 200,00 € 36.449,65, all'attualità, oltre interessi come in motivazione; 3. Condanna (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA ### civile Composta dai magistrati: dott. ### dott. #### dott. ### ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 232 dell'anno 2019 posta in decisione con ordinanza comunicata il ###, vertente TRA ### ed Ambiente della ### (cod. fis.  ###) in persona dell'### pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ### presso i cui ### in ### dei ### is. 221, è ope legis domiciliato ### E ### nato a ### il ### (cod. fis. ###) elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta unitamente e disgiuntamente agli avv.ti ### e ### in virtù di mandato allegato in atti ### Comune di #### in persona del ### pro tempore (cod. fis.  ###) elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti ### ed ### Avverso la sentenza n. 537/2019 del Tribunale di ### del 05/03/2019 nel procedimento R.G.6991/2010. 
Registrato il: 28/05/2024 n.3877/2024 importo 200,00
OGGETTO: risarcimento danni. 
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa ### del processo Con atto di citazione del 09/11/2007 ### conveniva in giudizio il Comune di ### innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di ### chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso il ###; l'attore esponeva che si trovava sulla spiaggia di ### ed alle ore 14.30 circa, e mentre era sdraiato a prendere il sole, veniva colpito alla gamba da un masso di circa 25 cm staccatosi dalla scogliera. ###, a sostegno delle domande, allegava di avere raggiunto la spiaggia di ### spiaggia libera consigliata dall'azienda turistica e dalle agenzie di viaggio, dopo avere percorso con un motorino la strada asfaltata e a piedi il residuo tratto di sentiero sterrato, in assenza di segnalazioni di pericolo, ostacoli di sorta o divieti di accesso; esponeva inoltre che dopo l'incidente non era riuscito più a muoversi ed era stata chiamata sia la ### di ### sia il 118 ma che non essendo intervenuti i soccorsi, aveva chiesto aiuto ad alcuni sommozzatori che erano giunti sulla spiaggia con un gommone, i quali lo trasportavano con il gommone fino al porticciolo di #### era poi trasportato in elicottero presso l'### di ### dove veniva diagnosticata la frattura pluriframmentaria della rotula e del terzo distale del femore ma ove era dimesso il giorno successivo con una prognosi di quaranta giorni, senza essere sottoposto ad intervento chirurgico per la mancanza di disponibilità di chirurghi e per le liste di attesa molto lunghe. ### esponeva altresì che la moglie era stata costretta a noleggiare un'autovettura per tornare a casa e che il ### veniva sottoposto agli interventi chirurgici necessari presso l'### di ### e ### di ### a seguito dei quali non aveva potuto esercitare attività lavorativa per la lunga convalescenza.  ### affermava la responsabilità del Comune di ### e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti. 
Nell'instaurato giudizio si costituiva il Comune di ### eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed indicando quali soggetti legittimati l'### del ### e l'### e Ambiente, che chiedeva di chiamare in giudizio; nel merito chiedeva il rigetto delle domande, affermando ### il: 28/05/2024 n.3877/2024 importo 200,00 che il ### si era recato nella spiaggia di ### il cui accesso era vietato, precisando che vi sono due spiagge di ### una accessibile e raggiungibile dopo avere percorso una ripida scalinata e un'altra, nella quale si era recato il ### non pubblicizzata, con accesso vietato ed impedito da transenne oltre che da segnali di divieto, raggiungibile percorrendo a piedi un sentiero sterrato ed un dirupo e dopo aver superato le varie transenne ivi esistenti. Dichiarava che la spiaggia dove si era recato il ### non era raggiungibile dai mezzi di soccorso e riteneva quindi la responsabilità esclusiva dell'attore per i danni riportati per essersi recato in un luogo vietato. In ogni caso affermava l'appartenenza della spiaggia al ### con conseguente responsabilità di quest'ultimo o dell'### e Ambiente, che ne aveva la gestione. 
Autorizzata la chiamata in giudizio, si costituivano l'### e Ambiente e l'### per il ### eccependo, ai sensi dell'art.  25 c.p.c. e dell'art. 6 R.D. n. 1611/1933, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Barcellona Pozzo di #### di ### nel merito chiedevano il rigetto delle domande avendo il ### riportato le lesioni in una spiaggia non aperta al pubblico e il cui accesso era vietato da appositi cartelli, che segnalavano il pericolo di caduta massi, e da transenne. 
All'udienza del 19/07/2010 l'attore aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale e veniva quindi dichiarata l'incompetenza in favore del Tribunale di ### ove il procedimento veniva poi riassunto. 
All'udienza del 22/06/2011 innanzi al Tribunale di ### verificata la regolare instaurazione del contraddittorio in seguito alla riassunzione, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di ### la causa veniva istruita con prova per testi e con CTU medico-legale affidata al Dott. ### il quale depositava il proprio elaborato peritale. 
La causa era poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi con sentenza del 05/03/2019 il Tribunale ha così deciso: “### l'inammissibilità delle domande nei confronti del Comune di ### e dell'### del ### 2. Accoglie le domande dell'attore, nei limiti di cui in motivazione, nei confronti dell'### e Ambiente della ### per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento in favore di ### della somma di ### il: 28/05/2024 n.3877/2024 importo 200,00 € 36.449,65, all'attualità, oltre interessi come in motivazione; 3. Condanna l'### e Ambiente della ### alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi, ed € 550,00 per esborsi, oltre i.v.a. e cpa, come per legge, e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore degli avvocati ### e ### 4. ### alla rifusione in favore del Comune di ### delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi oltre i.v.a. e cpa, come per legge, e spese generali nella misura del 15%; 5. Compensa le spese di lite tra il Comune di ### e l'### del ### 6. Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'### e Ambiente della ### Siciliana”. 
Il Tribunale ha ritenuto esservi legittimazione passiva solo dell'### e quindi ritenuta fondata e provata la domanda attorea, ha condannato il suddetto Ente al risarcimento del danno. 
Avverso la suddetta sentenza l'### ed ### della ### ha proposto impugnazione; nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituito ### chiedendo il rigetto dell'appello come pure il Comune di ### che ha chiesto il rigetto del gravame ed ha proposto appello incidentale. 
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza comunicata il ### con successivo deposito di scritti conclusionali. 
Motivi della decisione 1) Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta la decisione del giudice di prime cure sostenendo che vada invece affermata la piena legittimazione passiva del Comune di ### sia in quanto titolare del potere di vigilanza sulle strade comunali, che in quanto titolare della funzione di polizia locale, che in quanto assuntore (con provvedimenti amministrativi formalizzati e comunque di fatto) di una posizione di garanzia nei confronti dell'utenza per effetto dell'emissione e dell'esecuzione di ordinanze comunali; in particolare l'appellante si riferisce alla circostanza che, a seguito di accessi sui luoghi con propri tecnici sin dal 1995, la ### aveva delegato al Comune l'adozione di ulteriori misure attuative del divieto di accesso alla spiaggia e che il comune adottò tali misure con l'ordinanza n. 6/1996. In ragione di ciò la mancata ### il: 28/05/2024 n.3877/2024 importo 200,00 esecuzione di tale ordinanza e quindi l'eventuale mancanza o comunque non manutenzione della segnaletica finalizzata alla segnalazione del pericolo ed alla inibizione al passaggio, determinerebbero l'esclusiva responsabilità del Comune. 
Sul punto l'appellato Comune chiede il rigetto di tale domanda richiamando correttamente i principi già formulati dal ### di prime che, dopo una disamina della normativa vigente in materia, è giunto alla conclusione che la proprietà e, quindi, anche la custodia delle spiagge in ### appartiene all'### ed ### ed in conseguenza va esclusa ogni responsabilità a carico del Comune di ### come pure dell'### del ### dovendosi piuttosto affermare la responsabilità esclusiva dell'### ed ### in forza dell'art . 6, settimo comma, ### 172/2003 per il quale “a decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione ### ai sensi del decreto del ### della Repubblica 1° luglio 1977, 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.”. 
La fattispecie per cui è causa è afferente una ipotesi ex art. 2051 cod. civ. che pone a carico del custode la responsabilità per i danni causati dal bene in custodia secondo il principio della culpa in vigilando superabile solo con l'esimente del caso fortuito. 
Soggetto custode rimane pur sempre l'### e ### potendosi sul punto affermare che la natura di custode e gli obblighi conseguenziali, soprattutto nei rapporti con i terzi, non possono ritenersi trasferiti a terzi a seguito della delega delle attività di controllo, così come accaduto laddove il Comune di ### con l'ordinanza sopra indicata e con le precedenti ordinanze della ### di ### ha assunto solo le funzioni di polizia locale per il controllo dei luoghi mentre l'unico soggetto proprietario e custode è rimasto sempre e solo l'### Correttamente, quindi, la condanna risarcitoria è stata posta a carico dell'### il cui primo motivo di appello va pertanto rigettato.  2) Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante contesta la valutazione del Tribunale secondo il quale dall'esame dell'istruttoria espletata in giudizio sarebbe possibile affermare che il sinistro si è verificato con le modalità allegate ### il: 28/05/2024 n.3877/2024 importo 200,00 dall'attore. ### ritiene invece, al contrario, che sarebbe stata raggiunta piena prova del fatto che il ### raggiunse la spiaggia nella consapevolezza che l'accesso era vietato e che quindi le ordinanze avevano in concreto raggiunto lo scopo di rendere nota l'esistenza del divieto il giorno del fatto; in proposito si richiama al contenuto delle prove testimoniali, con particolare riferimento a quelle del teste ### medico che raggiunse e prestò il primo soccorso al ### nel porticciolo di ### il quale ha dichiarato “ricordo di aver parlato con il ### mentre eravamo in ambulanza e di avergli chiesto le circostanze dell'infortunio. A questo punto il ### mi ha detto dove era avvenuto il fatto e io gli ho chiesto come avesse fatto a raggiungere la spiaggia e se sapesse che era vietato entrarvi. ### mi ha risposto che lo sapeva ma che aveva sperato non accadesse nulla”. 
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, come pure dal Comune di ### nel suo appello incidentale di cui infra, a tale dichiarazione non può darsi il valore di confessione stragiudiziale data a un terzo: sul punto l'articolo 2735 cod. civ. dispone che l a confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale ma se essa è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento è liberamente apprezzata dal giudice. 
Nella fattispecie in esame trattasi di una dichiarazione resa verosimilmente in un momento concitato, nel quale il ### si trovava in una condizione di disagio e di dolore fisico, nella imminenza di un evento traumatico anche dal punto di vista psicologico stante la particolarità dell'accaduto ed il fatto che solo per pochi centimetri di distanza l'evento avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche; in tal contesto è altrettanto verosimile che le dichiarazioni del ### possano essere state fraintese dal medico o comunque male interpretate, con la conseguenza che quanto eventualmente dichiarato, nella libera valutazione del giudice, non può essere considerato al pari di una vera confessione stragiudiziale tale da assumere piena valenza probatoria ai fini di causa.  ###, come pure l'appellante incidentale, si sofferma sulle dichiarazioni degli altri testi e cioè ### e ### i quali se da un lato hanno affermato di avere apposto transenne e segnaletica, in tal modo prospettando una situazione di luoghi nella quale l'avviso del pericolo era ben chiaro, dall'altro non sono stati tuttavia nelle condizioni di potere affermate che proprio al momento del fatto ### il: 28/05/2024 n.3877/2024 importo 200,00 cartelli e segnaletica erano effettivamente presenti sui luoghi; in proposito, piuttosto, è stato dichiarato che spesso tutti i deterrenti posti sui luoghi erano rimossi da terzi avventori, dovendosi di conseguenza intervenire con la loro sostituzione, e pertanto è verosimile potere ritenere che proprio al momento del sinistro per cui è causa le transenne o altro tipo di segnale, erano stati oggetto di rimozione senza che nel frattempo si fosse provveduto a sistemare quanto necessario, per di più tenuto conto che l'evento è accaduto ad ottobre e quindi già a stagione balneare conclusa, potendo quindi immaginare a quel punto un controllo dei luoghi meno assiduo. 
A ciò si aggiunga che la circostanza della emanazione di circolari interdittive da parte della ### di ### non può far ritenere esistente una presunzione di conoscenza da parte del ### sia per la natura non normativa dei provvedimenti in questione, sia perché è possibile immaginare che l'appellato potesse non essere a conoscenza delle ordinanze e del pericolo in quanto non abitante sui luoghi ma turista in vacanza residente in ### Può quindi affermarsi che non risulta provato che al momento del fatto vi fossero sui luoghi segnali o transenne che indicavano il pericolo ed impedivano il libero accesso;: osserva la Corte che, invece, le altre dichiarazioni testimoniali portano a ritenere che l'odierno appellato ha dimostrato la fondatezza di quanto dedotto, risultando provato, così come affermato dagli altri testimoni #### e ### che il transito verso la spiaggia era libero e che pertanto nessuna responsabilità, nemmeno concorsuale, può essere attribuita al ### Anche il secondo motivo di appello è infondato e va rigettato.  3) Il terzo e quarto motivo di appello risultano di conseguenza assorbiti senza necessità di specifica trattazione.  4) Viene all'esame della Corte l'appello incidentale proposto dal Comune di ### che richiede volersi dichiarare la responsabilità del ### in ordine all'accaduto. 
Il motivo di appello incidentale propone sostanzialmente le medesime considerazioni esposte dall'appellante principale nel suo secondo motivo di impugnazione, e pertanto per lo stesso può ritenersi qui richiamato per intero il contenuto del superiore punto 2 delle motivazioni formulate dalla Corte. 
Anche l'appello incidentale è infondato e va rigettato.  ### il: 28/05/2024 n.3877/2024 importo 200,00
Va infine osservato che l'appellato ### se da un lato nel contenuto dei suoi scritti difensivi si duole della circostanza che il ### di prime cure lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di ### da lui ingiustamente citato, sul punto non formula poi alcuna specifica domanda incidentale.  ### sentenza va pertanto confermata. 
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza e stante le rispettive domande giudiziali vanno poste a carico, in solido, dell'### e ### e del Comune di ### in favore di ### ed a carico dell'### e ### in favore del Comune di ### Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della ### 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «### l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. 
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante incidentale per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento. 
Con riferimento, invece, al rigetto dell'appello principale, nonostante l'integrale rigetto dello stesso, la citata norma non è applicabile atteso che l'appellante principale è pubblica amministrazione parificata allo Stato per la quale può richiamarsi anche il principio espresso in tale senso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza ### n. 9938/2014.  P. Q. M.  La Corte di Appello di #### civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'### ed ### della ### e sull'appello incidentale del Comune di ### avverso la sentenza ### il: 28/05/2024 n.3877/2024 importo 200,###/2019 del Tribunale di ### del 05/03/2019 nel procedimento R.G.6991/2010, così provvede: 1) Rigetta l'appello principale e rigetta l'appello incidentale, e pertanto conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza; 2) ### l'### e ### della ### in persona dell'### pro tempore ed il Comune di ### in persona del legale rappresentante p.t. al rimborso in solido in favore di ### di spese e compensi del giudizio che liquida in complessivi ### 4.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; 3) ### l'### e ### della ### in persona dell'### pro tempore al rimborso in favore del Comune di ### di spese e compensi del giudizio che liquida in complessivi ### 4.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; 4) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della ### 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante incidentale Comune di ### al versamento in favore dell'### dell'importo pari al contributo unificato versato per la proposizione della domanda incidentale.  ### camera di consiglio del 09/05/2024.   ### ausiliario estensore ##### il: 28/05/2024 n.3877/2024 importo 200,00

causa n. 232/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Oliveri Arturo Maria Domenico, Giuseppe Minutoli

Tribunale di Messina, Sentenza n. 537/2019 del 12-03-2019

... veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Barcellona P. G., ### distaccata di ### la causa veniva istruita oralmente, veniva altresì disposta CTU medico-legale e all'udienza del 15.6.2016 veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.12.2017. Infine, all'udienza del 4.7.2018, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. RITENUTO IN DIRITTO Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio, formulata dal Comune di ### nella memoria di replica, in quanto al presente giudizio si applica, ratione temporis, l'art. 307 c.p.c. nella formulazione (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6991 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010, vertente TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati ### e ### per procura in atti - ATTORE - E COMUNE DI MALFA (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato in ### via S. ### is. 225, presso lo studio dell'avv.  ### che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. ### per procura in atti -CONVENUTO - NONCHÈ ### E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA (C.F. ###), in persona dell'### pro tempore, e ### DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ### via dei ### is. 221, presso gli ### dell'Avvocatura dello Stato di ### che li rappresenta e difende per legge -### - OGGETTO: Risarcimento danni.  CONCLUSIONI: come da verbale in atti. 
CONSIDERATO IN FATTO Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato ### riassumeva presso questo Tribunale il giudizio inizialmente instaurato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di #### distaccata di ### nel quale aveva convenuto in giudizio il Comune di ### al fine di ottenere - previo accertamento della responsabilità di quest'ultimo - il risarcimento dei danni subiti in seguito all'incidente occorsogli a ### sulla spiaggia di ### il ###, alle ore 14.30 circa, allorquando, mentre si trovava sdraiato a prendere il sole, era stato colpito alla gamba da un masso di circa 25 cm staccatosi dalla scogliera.  ###, a sostegno delle domande, allegava: di avere raggiunto la spiaggia di ### spiaggia libera consigliata dall'azienda turistica e dalle agenzie di viaggio, dopo avere percorso con un motorino la strada asfaltata e a piedi il residuo tratto di sentiero sterrato, in assenza di segnalazioni di pericolo, ostacoli di sorta o divieti di accesso; che dopo l'incidente non era riuscito più a muoversi ed era stata chiamata sia la ### di ### sia il 118; che non essendo intervenuti i soccorsi, il ### aveva chiesto aiuto ad alcuni sommozzatori che erano giunti sulla spiaggia con un gommone; che i sommozzatori l'avevano trasportato con il gommone fino al porticciolo di ### e da lì, con l'elicottero, era stato trasportato presso l'### di ### dove gli era stata diagnosticata la frattura pluriframmentaria della rotula e del terzo distale del femore, ed era stato dimesso il giorno successivo con una prognosi di quaranta giorni, senza essere sottoposto ad intervento chirurgico per la mancanza di disponibilità di chirurghi e per le liste di attesa molto lunghe; che la moglie era stata costretta a noleggiare un'autovettura per tornare a casa; che il ### era stato sottoposto agli interventi chirurgici necessari presso l'### di ### e ### di ### che durante il periodo di convalescenza, protrattosi fino al marzo 2006, ed anche successivamente non aveva potuto più svolgere le attività lavorative prima svolte; che egli, titolare di uno stabilimento balneare d'estate, era stato costretto ad avvalersi di collaboratori per l'espletamento delle attività prima assicurate personalmente, mentre non aveva potuto svolgere l'attività di rappresentante nell'inverno successivo all'intervento, con conseguenti perdite patrimoniali.  ### affermava la responsabilità del Comune di ### e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, di cui € 58.000,00 per danno biologico, inabilità temporanea, danno alla capacità lavorativa generica, alla vita di relazione, € 1.864,90 per le spese sostenute, € 30.000,00 per danni patrimoniali o, comunque, delle somme dovute all'esito del giudizio, con vittoria delle spese di lite. 
Si costituiva in giudizio il Comune di ### eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed indicando quali soggetti legittimati l'### del ### e l'### e Ambiente, che chiedeva di chiamare in giudizio. 
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande, affermando che il ### si era recato nella spiaggia di ### il cui accesso era vietato. Al riguardo precisava che vi sono due spiagge di ### una accessibile e raggiungibile dopo avere percorso una ripida scalinata e un'altra, nella quale si era recato il ### non reclamizzata, con accesso vietato ed impedito da transenne oltre che da segnali di divieto, raggiungibile percorrendo a piedi un sentiero sterrato ed un dirupo e dopo aver superato le varie transenne ivi esistenti. Dichiarava che la spiaggia dove si era recato il ### non era raggiungibile dai mezzi di soccorso, ma solo dal mare, diversamente dall'altra. 
Riteneva quindi la responsabilità esclusiva dell'attore per i danni da esso riportati per essersi recato in un luogo vietato. 
In ogni caso affermava l'appartenenza della spiaggia al ### con conseguente responsabilità di quest'ultimo o dell'### e Ambiente, che ne aveva la gestione. 
Contestava infine le richieste risarcitorie, affermando la mancata prova della causa del sinistro, riteneva che le spese sostenute dal ### fossero imputabili a scelte autonome di costui, che aveva deciso di noleggiare un'auto invece di aspettare l'intervento chirurgico presso l'### di ### e che la durata della convalescenza dovesse ricondursi all'operato dei sanitari che l'avevano avuto in cura. 
Autorizzata la chiamata in giudizio, si costituivano l'### e Ambiente e l'### per il ### eccependo, ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e dell'art. 6 R.D.  1611/1933, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Barcellona Pozzo di #### di ### Nel merito chiedevano il rigetto delle domande avendo il ### riportato le lesioni in una spiaggia non aperta al pubblico e il cui accesso era vietato da appositi cartelli, che segnalavano il pericolo di caduta massi, e da transenne. 
All'udienza del 19.7.2010 l'attore aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale; veniva quindi dichiarata l'incompetenza in favore di questo Tribunale. 
All'udienza del 22.6.2011, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio in seguito alla riassunzione, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Barcellona P. G., ### distaccata di ### la causa veniva istruita oralmente, veniva altresì disposta CTU medico-legale e all'udienza del 15.6.2016 veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.12.2017. 
Infine, all'udienza del 4.7.2018, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
RITENUTO IN DIRITTO Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio, formulata dal Comune di ### nella memoria di replica, in quanto al presente giudizio si applica, ratione temporis, l'art. 307 c.p.c. nella formulazione anteriore alla novella di cui alla l. n. 69/2009. 
Invero, con la riassunzione si ha una mera prosecuzione del giudizio già introdotto.  ###. 307 c.p.c. nella vecchia formulazione prevedeva che l'estinzione non potesse essere rilevata d'ufficio, ma dovesse essere eccepita dalla parte prima di ogni sua difesa. Ebbene, dall'esame della comparsa del Comune presso questo Tribunale non emerge l'esistenza di una tale eccezione di estinzione, né è stata formulata a verbale nella prima udienza. In ogni caso, dovendo considerare che all'epoca la sospensione feriale si protraeva per 46 giorni, la riassunzione appare tempestiva. 
Il Comune di ### ha pure sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. 
È noto che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso; essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. 
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito (Cass., Sez. III, n. 20819/2006; n. 13756/2006).  ### ha lamentato il danno subito in seguito alla caduta di un masso mentre si trovava sulla spiaggia di ### ed ha invocato l'applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c.. 
Occorre, quindi, stabilire quale degli ### in giudizio debba essere chiamato a rispondere per lesioni del tipo in questione, avvenute su una spiaggia. 
Le spiagge, ai sensi dell'art. 822 c.c. e dell'art. 28 cod. nav., appartengono al demanio marittimo. ###. 30 cod. nav. ha attribuito all'amministrazione delle ### e dei ### l'uso e la polizia del demanio marittimo. La disposizione in esame, tuttavia, deve coordinarsi con le riforme successivamente varate (in particolare, le leggi n. 59/97 e n. 127/97, il d.lgs. n. 112/1998). 
In Sicilia, l'art. 32 dello ### della ### ha espressamente previsto che i beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella ### sono assegnati alla ### eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale. 
Infine, considerata l'epoca del fatto oggetto di causa, l'art. 6, c. 7, l. 8 luglio 2003, n. 172, ha disposto: a decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, gia' trasferite alla regione ### ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale. 
La ricostruzione delle disposizioni richiamate permette, quindi, di affermare che avendo la ### l'assegnazione dei beni del demanio dello Stato e la gestione degli stessi, la legittimazione passiva in merito ad eventi dannosi riconducibili alla gestione delle spiagge va attribuita alla ### dunque nel caso di specie all'### chiamato in giudizio. 
Deve infine precisarsi che l'### e l'### del ### sono stati chiamati in giudizio dal Comune di ### che ha escluso la propria legittimazione passiva, affermando quella degli ### di cui sopra.  ### non ha formalmente esteso le proprie domande nei confronti dei terzi chiamati, tuttavia, come ha affermato la Suprema Corte, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia "impropria", in quanto, da un lato, tale condotta è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia (la quale, di per sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva) e, dall'altro, va privilegiata l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità del danno. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato (C. Cass., Sez. I., n. 24294/2016; n. 22050/2018). 
Sulla scorta delle considerazioni esposte va dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti del Comune di ### e dell'### del ####. 2051 c.c. disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito. 
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del bene da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass., civ. Sez. III, n. 4495/2011). 
Dall'esame dell'istruttoria espletata in giudizio è possibile affermare che il sinistro si è verificato con le modalità allegate dall'attore. 
In particolare, la teste ### moglie dell'attore, presente al momento del fatto, ha affermato di avere raggiunto la spiaggia di ### insieme al marito, di avere “lasciato lo scooter dove terminava la strada asfaltata e di avere percorso a piedi il sentiero sterrato, così come altre persone presenti”, precisando che “non vi era alcun cartello che segnalasse situazioni di pericolo o divieto di transito”, e di avere raggiunto la spiaggia “senza affrontare alcun dirupo”; ha, poi, aggiunto: “confermo che la spiaggia era raggiungibile sia via terra sia via mare” e che sulla spiaggia vi erano anche famiglie con bambini. Ha riferito che “mentre eravamo sdraiati sulla spiaggia mio marito è stato colpito da un masso che si è staccato dalla scogliera e lo ha colpito al ginocchio” e che il marito è stato soccorso da alcuni sommozzatori e trasportato con un tender sino a #### teste, ### assente al momento del fatto, ha dichiarato di essersi recata anch'essa nel 2005 a ### ed il sentiero era agevolmente percorribile, non vi erano segnalazioni di pericolo o di interdizione al passaggio. 
Il teste ### ha riferito di conoscere “il sentiero che dalla strada asfaltata giunge alla spiaggia di ### e di sapere che lo stesso è accessibile ai pedoni e privo di segnalazioni o delimitazioni”. Ha escluso l'esistenza di due spiagge a ### raggiungibili dal sentiero indicato nonché l'esistenza di calette raggiungibili via mare “in quanto, da entrambi i lati la spiaggia è delimitata da dirupi”. 
Il teste ### all'epoca dei fatti dipendente del Comune di ### ha dichiarato che “dalla strada asfaltata comunale si dipanano due sentieri, uno che va verso i magazzini dei pescatori e l'altro che arriva fino alla spiaggia. Il sentiero è percorribile anche se non asfaltato. 
Circa 10 metri prima della spiaggia vi sono le transenne e i segnali di pericolo […]. Dopo le transenne il sentiero è più scosceso ma comunque percorribile. ### alla spiaggia da questo sentiero è interdetto in quanto le transenne impediscono totalmente l'accesso, anche se spesso vengono rimosse. ### modo per accedere alla spiaggia è via mare”. 
Il teste ### ha riferito di avere collocato, su richiesta del ### nei primi anni '90 le transenne che impedivano l'accesso alla spiaggia e di averle ricollocate ogni volta che erano state divelte. Ha poi aggiunto che “già prima del 2005 era stata collocata rete elettrosaldata che chiudeva da una parte all'altra precludendo totalmente l'accesso, per cui la spiaggia era percorribile solo dal mare. ### parte del sentiero porta alla zona delle balate, che non finisce con una spiaggia ma tufo e roccia dove, comunque, si può fare il bagno. Ho provveduto anche a collocare i cartelli già nei primi anni del '90 nel tratto in cui il sentiero si divide. Da allora i cartelli sono sempre stati presenti”. 
Infine, il teste ### medico, con riguardo alle modalità di accesso ha affermato: “non so dire se l'accesso alla spiaggia fosse all'epoca vietato in qualche modo”. 
Le dichiarazioni dell'unica teste che ha assistito al fatto, ovvero la moglie dell'attore - della cui attendibilità sul punto non v'è motivo di dubitare - permettono di affermare che l'attore, sdraiato sulla spiaggia di ### è stato colpito da un masso staccatosi dalla scogliera ivi esistente. 
Ciò consente di dichiarare la responsabilità dell'### titolare della gestione della spiaggia (cfr. C. Cass., n. 16226/2005, applicabile al caso di specie). Peraltro, proprio le dichiarazioni dei testi e la documentazione versata in atti dalle ### permettono di escludere la ricorrenza del caso fortuito, essendo noto agli ### in questione il pericolo esistente sulla spiaggia di ### Deve comunque verificarsi se la condotta dell'attore possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere, o quantomeno ridurre, i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014). 
Al riguardo si evidenzia che non vi è alcuna prova certa dell'esistenza delle transenne e dei segnali di pericolo proprio il giorno dell'incidente. 
Anche ove si volessero valorizzare le dichiarazioni dei testi del Comune di ### non può non considerarsi che il teste ### ha ammesso che le transenne vengono divelte e il teste ### non è stato in grado di affermare l'esistenza di divieti all'epoca dei fatti. ### teste ### si è limitato ad affermare genericamente che i cartelli di divieto e gli ostacoli fisici atti ad impedire l'accesso alla spiaggia sono sempre stati presenti, ma in tal modo ha contraddetto in parte le dichiarazioni del teste ### che, come riportato, ha riferito degli atti di vandalismo. 
Per converso, risulta priva di valore probatorio la deposizione resa sul punto dal teste ### in merito alla consapevolezza dei divieti in capo all'attore, in quanto risulta essere de relato ex parte. Com'è noto, una tale deposizione può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità (C. Cass., Sez. I, 11844/2006). Ma come chiarito ciò non è emerso, vista l'assenza di prova certa in ordine all'esistenza dei divieti e delle transenne il giorno del fatto, tale da impedire di attribuire rilievo all'eventuale condotta negligente dell'attore, che li avrebbe ignorati per raggiungere la spiaggia di ### Anche i provvedimenti con i quali le ### via via interessate hanno disposto l'interdizione della spiaggia non assumono rilievo dal momento che non è stato dimostrato che la concreta attuazione di detti provvedimenti fosse stata assicurata il giorno del fatto. 
Dunque, l'### va condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di seguito indicata. 
In ordine al quantum debeatur il CTU nominato, dott. ### ha constatato che ### in seguito alla caduta, ha riportato: “frattura pluriframmentaria di rotula, frattura III distale di femore sovra condiloidea”, tali da determinare una invalidità permanente nella misura del 10%, e un'invalidità temporanea di 130 giorni (dei quali 40 giorni al 100%, 20 al 75%, 20 al 50% e 50 al 25%). 
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di un attento esame degli atti di causa, ben motivate e non seriamente contestate, fatta eccezione per l'entità delle spese mediche, di cui si dirà infra. 
Il danno subito dall'attore deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive degli infortunati, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn..  26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008). 
La Suprema Corte ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…### in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… ### tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.” Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore va equitativamente determinato ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso nel caso di specie le tabelle del Tribunale di Milano 2018, nella seguente misura: € 30.361,00 all'attualità (di cui € 22.766,00 per il 10% di danno biologico in un soggetto di 38 anni all'epoca del fatto; € 3.920,00 per 40 giorni di inabilità assoluta, computando € 98,00 per ogni giorno, € 1.470,00 per 20 giorni di inabilità al 75%, € 980,00 per 20 giorni di inabilità al 50%; € 1.225,00 per 50 giorni al 25%). 
Il CTU ha poi affermato che l'invalidità in questione espone “il periziando al progressivo deterioramento delle superfici articolari del ginocchio destro (rotula, femore distale e tibia prossimale) riconducibile ad un quadro clinico di “artrosi post-traumatica” che, in un soggetto ancora in età relativamente giovane, sfocerà verosimilmente in una riduzione della propria capacità lavorativa”. 
Le conseguenze individuate dal CTU vanno ricondotte nella c.d. “cenestesi lavorativa” e, come affermato dalla Suprema Corte, possono dar luogo ad un appesantimento del punto di invalidità: il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (C. Cass., 15272/2018). 
In applicazione del superiore principio è possibile riconoscere al ### una personalizzazione del solo danno biologico (non anche del danno da inabilità permanente) nella misura del 20%, pertanto a tale titolo gli va attribuita la somma di € 27.319,20. 
Vi sono spese documentate per € 1.535,45 - già rivalutata all'attualità la somma di € 1.301,23 - dovendo escludere talune ricevute ticket prodotte in atti in quanto non vi è alcuna prova della loro riconducibilità ai fatti di causa (in particolare ricevute ### 57647 e 57649 del 4.7.2006, e le successive, nonchè tutti gli scontrini depositati, ad eccezione di quello del 18.10.2005, laddove sono leggibili i farmaci acquistati, in quanto privi di qualsiasi riscontro). 
Il pregiudizio estetico è incluso nella valutazione compiuta dal ### come anche il danno alla vita di relazione, posto che la liquidazione già operata comprende un certo grado di sofferenze e di rinunce connesse alle lesioni riportate. Nel caso di specie, peraltro, il danno alla vita di relazione è stato genericamente allegato. 
Non possono invece essere riconosciute all'attore le spese di viaggio sostenute per il ricovero presso l'### di ### dal momento che non è emerso dai documenti in atti che l'### di ### non avesse assicurato l'intervento chirurgico necessario per le lesioni riportate, anzi dal certificato di ### si evince che era stato disposto il ricovero presso la ### di ### In ogni caso il ### e la moglie avrebbero dovuto fare rientro nel luogo di residenza, affrontando le relative spese, mentre non è stato richiesto il rimborso del biglietto di ritorno, ove già acquistato in precedenza.  ### ha poi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per la necessità di avvalersi di collaboratori nella gestione del lido, fino a quel momento assicurata da lui in via esclusiva, e per non aver potuto svolgere l'attività di rappresentante nell'inverno 2005. 
Le circostanze indicate non sono emerse con certezza dall'istruttoria orale, in quanto le dichiarazioni della moglie del ### sul punto sono in parte contraddette dalle dichiarazioni della teste ### che ha riferito: “ricordo che lo stesso” [il ### “si avvaleva di collaboratori nella gestione del lido. Ricordo in particolare del sig. ### che svolgeva le stesse attività del sig. ### Credo che questa persona gestisse il lido insieme al sig. ### ma non so dire se fosse inquadrato come dipendente”. Il teste ### ha affermato che “solo dopo il sinistro oggetto di causa” [il ### “ha avuto necessità di avere un collaboratore per le attività che prima svolgeva autonomamente nello stabilimento. So che era il cugino ad aiutarlo ma non so se in cambio o meno di un compenso”. 
Dunque non è possibile affermare con certezza che il ### si occupasse del lido in via esclusiva prima del sinistro, in ogni caso egli non ha prodotto alcuna prova del danno patrimoniale subito, mediante per es. la dichiarazione dei redditi degli anni precedenti e successivi al periodo di riferimento, da cui desumere l'eventuale entità della contrazione dei suoi guadagni o le buste paga degli eventuali dipendenti assunti e retribuiti dopo il sinistro per documentare l'eventuale esborso a tale titolo. 
Trattandosi di un danno patrimoniale che l'attore avrebbe potuto agevolmente provare la perdita economica non può ritenersi dimostrata. 
Né nel caso di specie può procedersi ad una liquidazione equitativa del danno, potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., solo per i danni risarcibili di cui sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrarne il preciso ammontare (cfr. C. Cass., n. 127/2016). Il ricorso alla liquidazione equitativa consente di superare una tale intrinseca obiettiva difficoltà di quantificazione, che tuttavia non ricorre nella fattispecie in esame per le ragioni illustrate. 
Pertanto al ### va liquidata la somma di € 36.449,65 (ovvero 27.319,20 per danno biologico, € 7.595,00 per inabilità temporanea, € 1.535,45 per spese mediche), all'attualità, su cui riconoscere anche il c.d. lucro cessante, e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario. 
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c.. 
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (5.10.2005) per il danno biologico e l'inabilità e alla data dei singoli pagamenti per le spese mediche, rivalutato anno per anno secondo gli indici ### con esclusione degli interessi sugli interessi. 
Dopo la pubblicazione della presente sentenza sull'importo liquidato sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito. 
L'### va, quindi, condannato al pagamento in favore di ### della somma di € 36.449,65, all'attualità, oltre interessi come sopra specificato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, nei rapporti tra l'attore, l'### ed il Comune di ### dunque l'### va condannato al pagamento di dette spese in favore dell'attore, che a sua volta va invece condannato al pagamento delle spese in favore del Comune di ### privo di legittimazione. 
Si ritiene di compensare le spese di lite tra il Comune e l'### del ### in quanto quest'ultima si è costituita unitamente all'### svolgendo difese analoghe. 
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 52.000,00, parametri medi) nel seguente modo: € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 7.254,00, oltre € 550,00 a titolo di contributo unificato e bollo, in favore dell'attore. 
Le spese liquidate all'attore vanno distratte in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. 
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'### P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 6991/2010, vertente tra ####, Comune di ### in persona del ### pro tempore, ###, ### e Ambiente della ### in persona dell'### pro tempore e ### del ### in persona del legale rappresentante pro tempore (terzi chiamati), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. Dichiara l'inammissibilità delle domande nei confronti del Comune di ### e dell'### del ### 2. Accoglie le domande dell'attore, nei limiti di cui in motivazione, nei confronti dell'### e Ambiente della ### per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento in favore di ### della somma di € 36.449,65, all'attualità, oltre interessi come in motivazione; 3. Condanna l'### e Ambiente della ### alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi, ed € 550,00 per esborsi, oltre i.v.a. e cpa, come per legge, e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore degli avvocati ### e ### 4. ### alla rifusione in favore del Comune di ### delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi oltre i.v.a. e cpa, come per legge, e spese generali nella misura del 15%; 5. Compensa le spese di lite tra il Comune di ### e l'### del ### 6. Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'### e Ambiente della ### Così deciso in ### il ###.  ##### S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6579693897c9ad7dba2d390750eedd33

causa n. 6991/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Aucelluzzo Milena

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