blog dirittopratico

3.711.960
documenti generati

v5.49
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 1064/2026 del 26-01-2026

... omologati e nella valenza probatoria non possono avere fede privilegiata e non possono reggere il confronto con le raccolte dichiarazioni testimoniali che sono rese “previo impegno e sotto ammonimento” e non possono essere messe in dubbio dalle risultanze di un dispositivo installato (senza garanzie per i terzi) nell'interesse dell'assicuratore in relazione al rapporto interno con l'assicurato. Esame del quantum. Esaminati: il preventivo di parte prodotto dall'attore, le foto del veicolo attoreo (dalle quali si rilevano danni al paraurti posteriore e al parafango sinistro), le dichiarazioni sopra riportate dei testi (il sig. ### ebbe a riconoscere i danni prodottisi nelle foto mostrategli), i prezzari e tempari ### gli esiti della ctu (danni coerenti, con correlabilità altimetrica e morfologica in relazione ai profili dei particolari venuti a contatto nella sezione posteriore laterale sinistra), il Giudice valuta i danni subiti dalla ### in € 388,20 (sostituzione paraurti per € 54,30, oltre manodopera comprensiva di risagomatura del parafango per € 234,00, materiale di consumo per € 99,90) alla data del 06-05-2021 a titolo di danno non patrimoniale complessivo e dunque (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 63244 / 2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA Il Giudice di ### di ### sez. Dott. ### ha emesso la seguente sentenza nel procedimento civile n. 63244 r.g. Affari contenzioso civile del 2021 avente per oggetto:” richiesta di risarcimento del danno a seguito di incidente stradale”, riservata a sentenza il 20 gennaio 2026, vertente TRA ### c.f. ### elettivamente domiciliato in Napoli alla ###. ### n. 169 presso lo studio dell'Avv. ### c.f.  ### che lo rappresenta e difende come da procura in atti. #### c.f. ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende come da mandato in atti. #### s.p.a. in persona del L.r.p.t. P.I. ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### c.f. ### dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti. 
Assicuratore della parte attrice ### Valore della causa: € 1.100,00.  ### la parte attrice: a) dichiarare l'esclusiva responsabilità, nell'incidente per cui è causa del #### quale proprietario dell'autoveicolo ### tg. ### b) condannare la ### S.p.A. già
S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della somma complessiva di € 600,00 per tutti i danni subiti, compreso quello da fermo tecnico, oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'incidente; c) condannare la ### S.p.A. già ### S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese e compenso professionale del presente giudizio e della fase stragiudiziale di negoziazione assistita con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. ### per anticipo fattone; d) ### la ### S.p.A. direttamente all'integrale pagamento delle spese di CTU del dott.  ### Per il sig. ### a) dichiarare la nullità dell'atto di citazione; b) rigettare la domanda inammissibile, improponibile, infondata in fatto e in diritto; c) con vittoria di spese, diritti e onorari.  ### s.p.a.: a) rigettare la domanda poiché improponibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto; b) in via gradata, ridimensionare la pretesa liquidando il giusto e il provato; c) con vittoria di spese, diritti e onorari o, in subordine, con spese compensate.  ### giorno 06-05-2021, alle ore 13:20 circa, in Napoli alla ### dopo la rotonda con ### la ### tg. ### di proprietà del sig. ### assicurato con la ### s.p.a.) e la ### tg. ### di proprietà del sig. ### assicurata con la ### s.p.a.) venivano in collisione. ### esponeva che la ### transitava in direzione ### allorquando veniva urtata e danneggiata alla parte posteriore sinistra dalla ### che proveniva da tergo nello stesso senso di marcia. Per effetto dell'urto, la ### riportava danni quantificati in € 885,00 oltre I.V.A. Attivata secondo legge la procedura di risarcimento diretto, la ### s.p.a. non dava riscontro; pertanto, l'attore adiva l'### giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno ed il pagamento delle spese di giudizio.  ### della competenza. La competenza: a) è per giurisdizione del giudice ordinario, b) per materia (risarcimento del danno), valore (€ 1.100,00) e territorio (l'incidente è accaduto in Napoli) è dell'adito ###
Esame della proponibilità. La domanda è proponibile per aver la parte attrice costituito in mora nei termini e con le modalità previste dalle vigenti leggi la ### s.p.a.. (assicuratore della parte attrice) sia la ### s.p.a. con pec del 18-05-21. 
Esame della procedibilità. La parte attrice ha proposto l'invito alla stipula della negoziazione assistita con pec del 01-07-21. ### introduttivo del giudizio è conforme alla legge. Sono stati rispettati sia lo spatium deliberandi sia i termini a comparire; entrambi i convenuti si sono costituiti. 
Esame delle legittimazioni. a) le legittimazioni attiva e passiva degli autoveicoli sono state provate con certificati cronologici rilasciati dal PRA di Napoli; b) il rapporto assicurativo con la ### s.p.a.. s.p.a. è pacifico. La citazione della ### s.p.a..  s.p.a. è legittimata dall'art. 149 della legge 209/05; c) l'applicabilità della procedura di indennizzo diretto trova riscontro nella corrispondenza in atti. 
Esame dei documenti prodotti. ### ha prodotto in atti: la citazione notificata con procura, la lettera di costituzione in mora con riscontro ### s.p.a., la comunicazione della ### s.p.a., l'invito alla stipula della negoziazione assistita, le prove documentali delle legittimazioni, le foto della vettura incidentata con i danni e dell'auto di controparte scattata al momento del sinistro, il preventivo di parte, la comparsa conclusionale, le note di trattazione scritta. Il responsabile civile ha prodotto: la comparsa di costituzione e risposta con procura in calce, la copia notificata dell'atto di citazione, il disconoscimento di sinistro. ### s.p.a. ha prodotto: la comparsa di costituzione e risposta con procura in calce, la copia notificata dell'atto di citazione, la denuncia cautelativa. 
Esame del tentativo di conciliazione. Inesperibile, sentite le parti. 
Esame istruttorio. E' comparso personalmente il sig. ### per rendere libere dichiarazioni. Sono stati escussi nell'ordine: 1) il sig. ### (nato a Napoli il ###, identificato con patente ### della ### indifferente); 2) il sig. ### (nato a Napoli il ###, identificato con C.I. ### del Comune di Napoli, figlio dell'attore). 
È stato nominato ctu tecnico il dott. P.I. ### con studio in Napoli alla ### F. Coppola n. 6. In suo favore veniva liquidata la complessiva somma di € 300,00.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento.
Esame del merito. ### risulta provato dall'espletata istruttoria. Il sig. ### è comparso personalmente in udienza e ha confermato il fatto storico, precisando “l'urto fu lieve ed il conducente dell'auto danneggiante era una persona di sesso maschile ed era anziana. Nell'immediatezza del sinistro ho scattato anche una foto dell'auto danneggiante per prendere il numero di targa” Il sig. ### ha dichiarato: “era il 6 maggio dell'anno 2021, verso le 13:15, 13:30 stavo tornando a casa perché abito a ### Stavo all'incrocio tra ### e ### Ero due macchine indietro la ### del sig. ### c'era traffico. All'incrocio proseguendo verso ### ho visto una ### tamponare l'auto del #### nella parte posteriore; io ero conducente del mio veicolo e tra me e la ### vi erano due veicoli. Preciso che la ### proveniva dalla nostra sinistra, salendo da ### ed urtava con la sua parte anteriore la parte laterale posteriore sinistra della ### Ho potuto vedere la sequenza avendone la piena visuale. Preciso che il sinistro è avvenuto dopo la rotonda, dopo che la ### aveva lasciato la rotatoria. Ho visto che il sig. ### si è fermato per scendere. Il conducente della ### benché sollecitato a fermarsi ha proseguito per la sua strada…non ho constatato i danni…”. Il teste ### trasportato a bordo della ### del padre, ha dichiarato: “era il 2021, verso le 13:30 stavamo tornando a casa. Ci troviamo in ### nei pressi della rotonda di ### Noi eravamo diretti verso ### Avevamo appena superato la rotonda quando siamo stati tamponati da una ### bianca. Una volta che le macchine si sono affiancate abbiamo cercato di chiedere al signore di poter verificare i danni. Abbiamo un po' seguito la ### fino alla rotonda successiva nella speranza che si fermasse ma il conducente ha proseguito per la sua strada. Un signore si è avvicinato e ci ha mostrato la foto con la targa dell'auto che ci ha tamponato; la macchina guidata da mio padre ha subito danni nella parte posteriore sinistra. Non siamo stati tamponati a tergo, la ### ha urtato con la sua parte anteriore la nostra parte laterale posteriore sinistra. Riconosco nelle foto esibite i danni riportati dalla Punto”. Il conducente della ### di parte convenuta ha disatteso le disposizioni dell'art. 140 e 149 del CdS in quanto, non rispettando un'adeguata distanza dalla ### causava il sinistro. Il ctu, all'esito delle operazioni peritali, concludeva per una “sufficiente assonanza dinamico -vettoriale con il tamponamento descritto in atti. Anche dal punto di vista altimetrico e conformativo, i succitati danneggiamenti trovano una certa rapportabilità con le fattezze della sezione anteriore destra del veicolo ### Micra”. In conclusione, quindi, il ctu ha “riscontrato corrispondenza tra gli esiti dannosi rinvenuti sulla ### danneggiamenti sulla ### Punto…si è rilevata anche la corrispondenza altimetrico-comparativa”. Peraltro le conclusioni del ctu sono condivise, per cinematica e quantificazione, dal fiduciario della ### s.p.a.. La modesta entità del contatto subito nell'urto tangenziale spiega come esso non sia stato rilevato dal dispositivo satellitare, il cui perfetto funzionamento, comunque, resta inficiato dall'annotazione sul report di livello di segnale “non disponibile”. Peraltro, tali dispositivi non sono omologati e nella valenza probatoria non possono avere fede privilegiata e non possono reggere il confronto con le raccolte dichiarazioni testimoniali che sono rese “previo impegno e sotto ammonimento” e non possono essere messe in dubbio dalle risultanze di un dispositivo installato (senza garanzie per i terzi) nell'interesse dell'assicuratore in relazione al rapporto interno con l'assicurato. 
Esame del quantum. Esaminati: il preventivo di parte prodotto dall'attore, le foto del veicolo attoreo (dalle quali si rilevano danni al paraurti posteriore e al parafango sinistro), le dichiarazioni sopra riportate dei testi (il sig. ### ebbe a riconoscere i danni prodottisi nelle foto mostrategli), i prezzari e tempari ### gli esiti della ctu (danni coerenti, con correlabilità altimetrica e morfologica in relazione ai profili dei particolari venuti a contatto nella sezione posteriore laterale sinistra), il Giudice valuta i danni subiti dalla ### in € 388,20 (sostituzione paraurti per € 54,30, oltre manodopera comprensiva di risagomatura del parafango per € 234,00, materiale di consumo per € 99,90) alla data del 06-05-2021 a titolo di danno non patrimoniale complessivo e dunque corrispondente a quello di € 455,36 all'attualità, operando la rivalutazione in base all'indice ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cd. “indice FOI”). Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi da computarsi sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796). Gli interessi sono valutati al tasso legale previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso, con divieto di anatocismo e ammontano ad € 48,21 per un totale di € 503,57. Alla somma liquidata vanno aggiunti gli interessi legali correnti dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
Governo delle spese. Le competenze di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate così come in dispositivo, in difetto di notula, ex D.M. 55/14 così come modificato dal D.M. 37/18, considerando lo scaglione per valore fino a 1.100,00 €, la partecipazione a cinque udienze utili, l'attività processuale svolta e quella preprocessuale. Le spese vive sono tutte documentate. Il procuratore dell'attore si è dichiarato anticipatario e pertanto ha diritto all'attribuzione. Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico della parte soccombente.   P.Q.M.  Il Giudice, pronunziandosi sull'odierno processo, così dispone: 1) dichiara la proponibilità della domanda; 2) dichiara la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta nella causazione dei danni alla parte posteriore; 3) condanna la ### s.p.a. in persona del L.r.p.t. al pagamento in favore dell'attore ### della somma di € 503,57 oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo; 4) condanna la ### s.p.a. in persona del L.r.p.t. al pagamento in favore dell'Avv.  ### dichiaratosi attributario, della somma di € 700,00 di cui € 150,00 per spese, € 550,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e cpa come per legge.  5) le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico della parte soccombente. 
La sentenza è esecutiva per legge. 
Così deciso in NAPOLI il ### Il Giudice di ####

causa n. 63244/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Gennaro Spinelli

M
7

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1156/2026 del 20-01-2026

... della ### d'accesso presso l'ASP avesse agito in buona fede e, dall'altro, per avere escluso che lo stesso giornalista avesse diligentemente e adeguatamente svolto il lavoro di verifica delle proprie fonti; il motivo è infondato; osserva il Collegio, come gli odierni ricorrenti non sembrino aver colto con esattezza il senso dell'esposizione contenuta nel provvedimento impugnato, con particolare riguardo al punto concernente la c.d. buona fede quale esimente dalla responsabilità della diffamazione, essendosi gli stessi limitati ad estrapolare strumentalmente solo un passaggio della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma: «### parte, pur volendo per assurdo assimilare tale relazione ad un atto avente fonte privilegiata come un atto giudiziario - cosa che non è, in virtù delle ragioni poc'anzi affermate - si giungerebbe comunque alla conclusione che il giornalista ha operato un mero copia e incolla dell'atto senza verificare la verità di ciò che in essa veniva affermato e facendo pieno affidamento, probabilmente in buona fede, su di essa» (cfr. pagg. 6-7 della sentenza impugnata); è del tutto evidente che in tale passaggio la nozione di buona fede in concreto (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22875/2023 proposto da: ### S.R.L., in persona del legale rappresentante, e ### rappresentati e difesi dall'avv.  ### M. FAILLACE, con domicilio digitale ex lege; - ricorrenti - contro ### rappresentato e difeso dalle avv.sse ### e ### con domicilio digitale ex lege; - controricorrente e ricorrente incidentale - e ### - intimato - Adunanza del 17 dicembre 2025 - R.G. n. 22875/2023 - ### Rel. ### avverso la sentenza n. 425/2023 della CORTE D'###, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal ### dott. ### ritenuto che, con sentenza resa in data ###, la Corte d'appello di Catanzaro, tra le restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la ### s.r.l., ### e ### al risarcimento dei danni subiti da ### in conseguenza della pubblicazione, sul giornale ### della ### (edito dalla ### s.r.l. e accertato come diretto da ###, di un articolo attribuito a ### nel quale si dava conto ### della persona del ### come pregiudicato per reati concernenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti; a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto sussistente l'illecito ascritto ai convenuti; in particolare, secondo il giudice d'appello, la notizia diffusa nella pubblicazione contestata doveva ritenersi effettivamente priva del requisito della c.d. verità putativa, essendosi l'### limitato a riprodurre pedissequamente il contenuto di un atto amministrativo endoprocedimentale (una relazione della ### d'accesso presso l'### di ### nella quale era comparsa la notizia del ### come pregiudicato per reati concernenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti) senza procedere ai doverosi approfondimenti indispensabili al fine di impedire la lesione dell'integrità morale e della reputazione del ### 3 Adunanza del 17 dicembre 2025 - R.G. n. 22875/2023 - ### Rel. ### con la stessa sentenza, la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla ### s.r.l., ### e ### ha condannato il ### al rimborso delle spese di lite in favore di ### avendo il ### originariamente convenuto quest'ultimo in giudizio sulla base dell'erronea indicazione dello stesso quale direttore della pubblicazione denunciata; avverso la sentenza d'appello, la ### s.r.l. e ### propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; ### resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d'impugnazione; ### non ha svolto difese in questa sede; il controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 595 c.p. e dell'art.  10 CEDU (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che la fedele trascrizione della relazione della ### d'accesso presso l'### di ### in quanto atto idoneo, per l'autorevolezza della fonte, a fornire adeguata attendibilità delle notizie in essa contenute, non fosse sufficiente a integrare gli estremi per il riconoscimento del requisito della c.d. verità putativa in relazione all'impegno di controllo e di verifica incombente sull'autore dell'articolo contestato in relazione alla notizia diffusa sulla persona del ### con la conseguente considerazione della pubblicazione ex adverso contestata come legittimo esercizio del diritto di cronaca; il motivo è infondato; 4 Adunanza del 17 dicembre 2025 - R.G. n. 22875/2023 - ### Rel. ### secondo quanto tradizionalmente sostenuto dal consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di esercizio del diritto di cronaca, il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma c.p., ossia la sua buona fede. A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati (### 1, ordinanza n. 29265 del 7/10/2022, Rv. 665893 - 01; ### 3, sentenza n. 20139 del 18/10/2005, Rv. 585237 - 01; ### 3, sentenza n. 2271 del 4/2/2005, Rv. 579526 - 01); come specificamente riportato nel principio di diritto così richiamato, dunque, in tanto il giornalista potrà utilmente richiamare la portata scriminante della propria buona fede, in quanto dimostri, non già la mera verosimiglianza dei fatti narrati, quanto piuttosto l'involontarietà dell'errore, ossia la persistenza dello stesso a seguito dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati; nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio sopra richiamato, avendo escluso che la fonte utilizzata dal giornalista potesse mai aver assunto l'attendibilità propria dell'atto 5 Adunanza del 17 dicembre 2025 - R.G. n. 22875/2023 - ### Rel. ### proveniente da una fonte giudiziaria o investigativa (in quanto autorità istituzionalmente preposte all'accertamento della verità dei fatti), «perché qui la fonte delle informazioni - la relazione della commissione d'accesso presso l'ASP - oltre che non avere natura giudiziale, poiché non proviene da un organo giurisdizionale, non ha neanche natura provvedimentale. 
«È fondamentale rammentare, difatti, la distinzione tra un provvedimento amministrativo, adottato a conclusione di un procedimento eseguito secondo le regole dettate dalla L. 241/90 e caratterizzato, in particolare, dal requisito dell'autoritatività, ovvero l'essere espressione di un potere pubblico che incide unilateralmente sulle posizioni giuridiche soggettive altrui senza bisogno di consenso, e un mero atto amministrativo, avente soltanto una funzione strumentale e accessoria rispetto ai provvedimenti. 
«Come correttamente previsto dal Giudice di prime cure, la relazione in questione consiste in un mero atto amministrativo che esaurisce la sua funzione nella descrizione dell'attività istruttoria svolta al fine di fornire elementi utili alla redazione di una relazione indirizzata al Ministero dell'### ciò posto - ferma la correttezza di quanto statuito dal giudice a quo in relazione all'obiettiva attendibilità dell'atto amministrativo considerato (non potendo attribuirsi alla ### per l'accesso all'ASP alcun compito istituzionale di accertamento della verità relativa ai precedenti giudiziari delle persone menzionate) - la Corte territoriale è giunta ad escludere l'invocabilità, da parte del giornalista, della scriminante della buona fede, avendo sottolineato come lo stesso si fosse, comunque, totalmente sottratto (essendosi piuttosto limitato ad operare un mero ‘copia e incolla') ai propri doveri di verifica e di controllo della verità della notizia; 6 Adunanza del 17 dicembre 2025 - R.G. n. 22875/2023 - ### Rel. ### afferma correttamente il giudice a quo: «pur essendo vero che il dovere di accertare la veridicità dei fatti è tanto meno accurato quanto più autorevole sia la fonte dell'informazione, ciò non giustifica comunque il giornalista che si limita a riportare quanto detto da altri, per quanto attendibile, senza operare alcun controllo. 
«Al riguardo, la Cassazione indica che la verità putativa del fatto, distinta dalla verosimiglianza, ricorre quando il giornalista dimostri in giudizio l'involontarietà dell'errore, l'avvenuto controllo professionale della fonte e l'attendibilità della stessa, ritenendo non sufficiente il semplice affidamento in buona fede sulla fonte della notizia (cfr.  civ., 4 febbraio 2005, n. 2271; Cass. civ., 7 ottobre 2022, n. 29265). 
«Pertanto, non essendo l'atto in questione un atto privilegiato, ed altresì in assenza di qualsivoglia operazione di controllo preventivo da parte del giornalista, l'esimente della verità putativa non può essere applicata» (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); si tratta di una motivazione correttamente elaborata dal giudice d'appello, in quanto idonea a dar conto della corretta esclusione del carattere privilegiato della fonte amministrativa citata e della puntuale attestazione dell'impossibilità di evocare l'applicabilità dell'esimente della buona fede in capo al giornalista, essendosi quest'ultimo totalmente sottratto ai propri doveri di controllo e di verifica delle notizie diffuse; da tanto deriva l'accertamento dell'infondatezza della censura in esame; con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale dettato una motivazione illogica e contraddittoria in relazione al punto concernente il requisito della c.d. verità putativa a fondamento della notizia diffusa 7 Adunanza del 17 dicembre 2025 - R.G. n. 22875/2023 - ### Rel. ### con riguardo alla persona del ### avendo la Corte territoriale, da un lato, affermato che autore dell'articolo, facendo pieno affidamento sulla relazione della ### d'accesso presso l'ASP avesse agito in buona fede e, dall'altro, per avere escluso che lo stesso giornalista avesse diligentemente e adeguatamente svolto il lavoro di verifica delle proprie fonti; il motivo è infondato; osserva il Collegio, come gli odierni ricorrenti non sembrino aver colto con esattezza il senso dell'esposizione contenuta nel provvedimento impugnato, con particolare riguardo al punto concernente la c.d. buona fede quale esimente dalla responsabilità della diffamazione, essendosi gli stessi limitati ad estrapolare strumentalmente solo un passaggio della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma: «### parte, pur volendo per assurdo assimilare tale relazione ad un atto avente fonte privilegiata come un atto giudiziario - cosa che non è, in virtù delle ragioni poc'anzi affermate - si giungerebbe comunque alla conclusione che il giornalista ha operato un mero copia e incolla dell'atto senza verificare la verità di ciò che in essa veniva affermato e facendo pieno affidamento, probabilmente in buona fede, su di essa» (cfr. pagg. 6-7 della sentenza impugnata); è del tutto evidente che in tale passaggio la nozione di buona fede in concreto richiamata non è altro che l'ipotizzata inconsapevolezza o comunque il riconoscimento dell'assenza di alcuna volontà del giornalista di nuocere il ### infatti, subito dopo tale rilievo, la Corte territoriale prosegue: «### pur essendo vero che il dovere di accertare la veridicità dei fatti è tanto meno accurato quanto più autorevole sia la fonte dell'informazione, ciò non giustifica comunque 8 Adunanza del 17 dicembre 2025 - R.G. n. 22875/2023 - ### Rel. ### il giornalista che si limita a riportare quanto detto da altri, per quanto attendibile, senza operare alcun controllo. 
«Al riguardo, la Cassazione indica che la verità putativa del fatto, distinta dalla verosimiglianza, ricorre quando il giornalista dimostri in giudizio l'involontarietà dell'errore, l'avvenuto controllo professionale della fonte e l'attendibilità della stessa, ritenendo non sufficiente il semplice affidamento in buona fede sulla fonte della notizia (cfr.  civ., 4 febbraio 2005, n. 2271; Cass. civ., 7 ottobre 2022, n. 29265). 
«Pertanto, non essendo l'atto in questione un atto privilegiato, ed altresì in assenza di qualsivoglia operazione di controllo preventivo da parte del giornalista, l'esimente della verità putativa non può essere applicata» (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); appare dunque evidente l'inesistenza di alcuna contraddizione nell'esposizione della Corte territoriale, avendo quest'ultima avuto cura di sottolineare come il giornalista, pur avendo ritenuto ‘in buona fede' di non ledere le ragioni del ### (ossia confidando colpevolmente nella verosimiglianza della notizia), si sia poi sottratto ad alcuna verifica dell'informazione, per ciò stesso manifestando la colpevolezza della propria buona fede (non identificabile in nessun modo come mera verosimiglianza della notizia), proprio per essersi sottratto al doveroso controllo e alle necessarie verifiche in ordine all'autenticità della notizia così reperita; non avendo compreso il significato attribuito dalla Corte territoriale al richiamo alla buona fede del giornalista - come mero ### affidamento sulla verosimiglianza della notizia appresa, ma non seguita dal doveroso controllo della sua attendibilità concreta - i ricorrenti sono incorsi nell'erronea convinzione della contraddittorietà della motivazione dettata dal giudice a quo; contraddittorietà e illogicità, 9 Adunanza del 17 dicembre 2025 - R.G. n. 22875/2023 - ### Rel. ### viceversa, da escludersi in radice, con il conseguente accertamento dell'infondatezza della doglianza in esame; con l'unico motivo di impugnazione incidentale proposto, il ### censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente disposto la condanna dell'istante al rimborso delle spese di lite in favore di ### (originariamente convenuto in giudizio sulla base dell'erronea indicazione dello stesso quale direttore della pubblicazione denunciata), senza tener conto delle obiettive ragioni volte a giustificarne la compensazione, come peraltro già disposto dal giudice di primo grado; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come, ai fini della risoluzione della doglianza in esame, sia appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (### U, sentenza 14989 del 15/7/2005, Rv. 582306 - 01 e succ. conformi); sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione al rapporto tra i ricorrenti principali e il controricorrente ### 10 Adunanza del 17 dicembre 2025 - R.G. n. 22875/2023 - ### Rel. ### non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese di lite in relazione al rapporto tra il ### e ### non avendo quest'ultimo svolto alcuna difesa in questa sede; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. 
Condanna i ricorrenti principali al rimborso, in favore di ### delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. 
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### della Corte Suprema di Cassazione del 17 dicembre 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Dell'Utri Marco

M
1

Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 560/2024 del 02-08-2024

... del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. Civ. SS.UU. n. 17355/09; Cass. Civ. SSUU 12545/92). Per ciò che concerne la veridicità delle dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. Sez. Lav., n. 6110/98, Cass. Sez. Lav., n. 3973/98, 6847/87; cfr. Trib. ### Civ., n. 2829/2023). Ed ancora, l'efficacia probatoria privilegiata dei verbali di accertamento “non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare ai fini probatori devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale” (Cass. Sez. Lav., (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Unica Sezione Civile Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, Dott.ssa ### rilevato che l'udienza originariamente fissata per il ### è stata sostituita, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. 20.05.2024, dal deposito di note scritte; viste le note di trattazione depositate da entrambe le parti, le quali hanno precisato le conclusioni insistendo nelle proprie domande, deduzioni ed eccezioni; pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1638/2014 R.G., promossa da ### (c.f. ###), nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in ####, ###. Manzoni n. 24, giusta procura in atti; -opponente contro ### del ### già ### del ### di ### in persona del Dirigente pro tempore, Dott. ### rappresentato e difeso dal funzionario Dott. ###, ed elettivamente domiciliato presso la sede ###### alla ### n. 29/B, giusta delega in atti; -opposto
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/81 ed ex art. 6 Dlgs 150/2011. *** 
Con ricorso in opposizione ex art. 22 e ss. L. 689/91 regolarmente depositato in data ###, ### proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione di seguito indicate, notificate in data ###, emesse dalla ### del ### - già ### del ### di ### -, con le quali gli è stato ingiunto il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative: - Ordinanza ingiunzione n. 14/0774 del 27.10.2014 prot. n. 2598 relativa all'illecito 09/1961, di euro 333,32, oltre euro 7,20 per notifica, a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 bis, comma II legge 28.11.1996 n. 608, per “non aver inviato alla ### competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, ovvero di tirocinio di formazione e di orientamento o di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad esso assimilato, la comunicazione, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 bis, comma 2 bis. A far data dall'1/03/2008 la trasmissione dei dati va fatta per via telematica ai servizi informatici competenti con i modelli predisposti come da D.M. del 30/10/2007”; - Ordinanza ingiunzione n. 14/0775 del 27.10.2014 prot. n. 2597 relativa all'illecito 09/1962, di euro 9.650,00 oltre euro 7,20 per notifica, a titolo di sanzione amministrativa per violazione di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73, così come modificato dall'art.  36 bis, comma 7 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con mod. legge 4 agosto 2006+, n. 248, “per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria”; - Ordinanza ingiunzione n. 14/0776 del 27.10.2017 prot. n. 2599 relativa all'illecito 09/1963, di euro 8.000,00 oltre euro 7,20 per notifica, a titolo di sanzione amministrativa per violazione di cui all'art. 20, comma 1, punti 1) e 2) del D.P.R.  30/06/1965, n. 1124, correlato con l'art. 1, comma 1178 della legge 296/06 “per non aver istituito i libri matricola e paga”, il tutto per la somma complessiva di euro 17.983,32, oltre euro 21,60 per spese di notifica. 
A fondamento dell'opposizione, l'odierno opponente, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione delle ordinanze opposte, eccepiva l'illegittimità di quest'ultime per intervenuta decadenza del diritto dell'opposta alla riscossione delle sanzioni amministrative oggetto delle ordinanze ingiunzione opposte per intervenuta prescrizione di cui all'art. 28 della ### 689/81, in quanto le predette ordinanze risulterebbero notificate all'opponente oltre il termine di cinque anni decorrente dal giorno delle violazioni commesse, precisamente dall'accesso ispettivo operato dalla ### di ### in data ###. Altresì, eccepiva l'incompetenza dell'organo accertato della ### di ### di comminare sanzioni al momento dell'accesso ispettivo, come si evince dal provvedimento di annullamento prot. n. 1197 del 17.04.2013, con il quale la ### del ### di ### aveva annullato l'ordinanza ingiunzione 09/0997 dell'11.02.2010 - con la quale era stata contestata a ### la violazione di cui all'art. 21, comma 1 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, correlato con l'art.  1, comma 1178 della legge 296/06 “per non avere esibito, nel luogo in sui si esegue il lavoro, i libri matricola e paga agli organi di vigilanza (quando non sia possibile verificare, attraverso altra documentazione presente sul luogo di lavoro, la regolare costituzione del rapporto di lavoro)” - ordinanza oggetto di opposizione ex art. 22 e ss. l.  689/81 e succ. mod. dinanzi al Tribunale di ### giudizio conclusosi con sentenza n. 117/2014, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento dell'atto opposto (cfr. allegato). Nel merito, invece, l'opponente contestava la legittimità delle ordinanze opposte poiché, in qualità di soggetto iscritto all'### delle ### presso la C.C.I.A.A. di ### al n. 258619 con p.iva ###, non aveva alcun obbligo di tenuta dei libri matricola e paga, né tantomeno aveva alcun obbligo di tenuta dei libri né di effettuare alcuna comunicazione per assenza di qualsiasi rapporto di lavoro, poiché i suoi fratelli non avevano mai svolto attività lavorativa subordina o autonoma riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 9 bis, comma 2 della legge 608/96, mod. dall'art. 1, comma 80 legge 296/06, presso la sua ditta.
Al riguardo, ### evidenziava, così come emerge anche dalle stesse dichiarazioni rilasciate dai fratelli, ### e ### ai militari, di avere prestato esclusivamente attività di natura occasionale, per qualche ora nelle giornate di sabato mattina - quando maggiore era la richiesta di autovettura da lavare presso l'autolavaggio dell'opponente - e ciò a titolo di mutuo aiuto senza corresponsione di alcun compenso. Ad ogni modo, tale circostanza troverebbe conferma nella costituzione dell'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c. e art. 9 legge 576/75 - avente ad oggetto attività artigiana di autolavaggio - con decorrenza dal 01.01.2008, come documentata dalla scrittura privata autenticata del 28.12.2007, Rep. n. 45045, notaio ### di ### registrata a ### il ### al n. 3846 (cfr. allegato 8). 
In conclusione, l'opponente - previa istanza di sospensione dell'esecutività delle ordinanze opposte - insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare illegittime ed annullare le ordinanze ingiunzione n. 14/0774 prot. n. 2598 del 27.10.2014, n. 1470775 prot. n. 2597 del 27.10.2014 e n. 14/0776 prot. n. 2599 del 27.10.2014, qui impugnate, per tutti i motivi espressi in premessa; in subordine e senza recesso della superiore richiesta, accogliere l'opposizione ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 150/2011 per l'assenza di prove sufficienti della responsabilità del ricorrente; condannare la ### del ### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente opponente, disponendone la distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”. 
Con ordinanza del 10.03.2015, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti e la causa veniva rinviata per la comparizione delle parti all'udienza già fissata del 02.07.2015. 
All'udienza del 02.07.2015, parte opponente contestava la legittimità della costituzione della ### del ### in assenza di espressa delega da parte dell'Avvocatura dello Stato e domandava l'estromissione del fascicolo di parte depositato.  ### del ### di ### si costituiva in giudizio in data ###, depositando il proprio fascicolo di parte unitamente alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 6 D.l.gs. n. 150/2011, e chiedeva il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto destituita di ogni fondamento. 
La causa veniva istruita documentalmente e tramite l'assunzione di prova testimoniale.  *** 
Preliminarmente, in merito all'eccezione sollevata dall'opponente alla prima udienza del 02.07.2015, fissata per la comparizione delle parti, relativa alla legittimità della costituzione della ### del ### di ### - eccezione che potrebbe ritenersi implicitamente rinunciata per mancata sua reiterazione nei successivi scritti difensivi - si ricorda che, l'art. 6, comma IX, del D.lgs. n. 150/2011 prevede espressamente che “nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. ###à che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati […]”. Tale disposizione si riferisce a qualsiasi giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione e la facoltà di stare in giudizio personalmente nel primo grado del giudizio può essere esercitata mediante delega interna ad un funzionario della stessa amministrazione che ha emesso l'atto impugnato. 
Nel caso di specie, come risulta dagli atti, la ### del ### di ### deve considerarsi ritualmente costituita, nel presente giudizio, per il tramite del funzionario, Dott. ###, appositamente delegato dal Dirigente del ### Dott. ### come da delega in atti. 
Nel merito, l'opposizione è fondata e pertanto va accolta per i motivi e nei limiti che seguono. 
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a sanzioni amministrative, emesse da parte dell'### del ### di ### per le violazioni indicate nelle singole ordinanze ingiunzione opposte, ove trova applicazione la disciplina generale prevista dalla legge n. 689/81, e il rito di cui all'art. 6 D.lgs. 150/2011. 
Giova preliminarmente evidenziare che l'irrogazione della sanzione amministrativa rappresenta la conseguenza di un procedimento amministrativo, il cui oggetto è rappresentato dalla verifica del rispetto della normativa posta a presidio della corretta instaurazione ed esecuzione dei rapporti di lavoro. La sanzione viene irrogata mediante una procedura composta e disciplinata da varie fonti, tra cui il D.lgs. n. 124/04 e soprattutto la legge n. 689/81. 
Quanto al dedotto mancato rispetto del termine di cui all'art. 28 della legge 689/81 secondo il quale “il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. ### della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”, da tale disposizione - in assenza di altri termini specifici previsti dalla legge n. 689/81 - deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione sia quello di cinque anni decorrenti appunto dal giorno in cui la violazione è stata commessa.  ### un consolidato orientamento della Suprema Corte, “in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'### alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della potestà sanzionatoria, è idoneo a costituire in more il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione” (Cass. Sez. II, ord. n. 787/2022; Cass. Civ. Sez. II, n. 28238/2008; Cass. Civ. Sez. II, 1081/2007). Ed ancora, “la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'### alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (Cass. Civ. Sez. V, n. 14886/2016). 
Nel caso di specie, il termine di prescrizione decorrente dalla commissione della violazione - avvenuta in data ### - risulta essere stato interrotto, prima, dalla notifica del processo verbale di constatazione del 20.12.2007 (consegnato al trasgressore in pari data, come risulta dall'allegato n. 2 di parte opposta) e, dopo, dalla notifica del verbale conclusivo degli accertamenti e notifica degli illeciti del 18.11.2009 emesso dall'### del ### di ### e notificato in data ###. 
Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta, atteso che dalla notifica del verbale conclusivo degli accertamenti e notifica degli illeciti avvenuta in data ### (cfr. allegato 3 di parte opposta) alla notifica delle ordinanze ingiunzione opposte avvenute tutte in data ### (cfr. allegati 5, 6 e 7 di parte opposta) - non essendo intervenuto altro atto interruttivo - non è decorso il termine di prescrizione quinquennale. 
Per ciò che attiene all'eccezione di incompetenza della ### di ### al momento dell'accesso ispettivo, la stessa deve essere rigettata. 
Dalla documentazione prodotta dall'opposta, si evince che la segnalazione delle violazioni oggetto delle ordinanze ingiunzione opposte traggono origine da un'indagine eseguita dalla ### di ### in materia di assolvimento degli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.P.R. n. 600/1973 e legge n. 4/1929, iniziata in data ### - giorno dell'accesso ispettivo presso la ditta individuale “### Salvatore” - e terminata il ### con conseguente redazione del processo verbale di constatazione, il cui esito è stato prontamente comunicato agli uffici, ##### del ### di ### e ### delle ### - ciascuno per le rispettive competenze - in data ### prot. n. 10494/8217 (cfr. allegato 2 di parte opposta). 
Il processo verbale di constatazione (### - a differenza del processo verbale di accertamento con contestazione e notificazione di illecito amministrativo - contiene una cronologia delle operazioni di verifica effettuate dall'### finanziaria - ovvero la ### di ### -, esso è un atto endoprocedimentale, non automaticamente impugnabile dinanzi agli organi giurisdizionali, che si inserisce nell'iter delle operazioni di accertamento e, come tale, non è idoneo ad incidere sulla posizione del contribuente e assume un valore probatorio in ordine a tutti i fatti emersi e ai documenti reperiti nel corso delle operazioni di verifica.  ###à che ha giuridicamente il potere di accertare, valutare e sanzione le violazioni contestate è la ### del ### e non la ### di ### come illegittimamente operato da parte di quest'ultima con il processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo del 20.12.2007, con il quale era stato contestato al trasgressore la sanzione di cui all'art. 20 e 21, comma 1 D.P.R. 1124/65, correlato con l'art. 1, comma 1178 della legge 296/06, a cui ha fatto seguito l'ordinanza ingiunzione 09/0997 dell'11.02.2010 prot. n. 3708, annullata in autotutela, non essendo la ### di ### ritenuta soggetto legittimato a comminare sanzioni (cfr. provvedimento di annullamento del 17.04.2013 allegato da parte opponente).
Passando al merito della controversia, giova ricordare che in relazione alla natura del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative “l'amministrazione pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatti integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all'intimato, mentre, compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, le prove dei fatti impeditivi od estintivi. Con l'ulteriore precisione che l'### può avvalersi di presunzioni (essendo anche questi mezzi di prova dei fatti giuridici), che trasferiscono a carico dell'opponente l'onere della prova contraria” (Cass. Civ. Sez. VI - II, ord.  4424/2018; Cass. Civ. Sez. II, n. 5122/2011; Cass. Civ. Sez. II, n. 17615/2007). 
Dall'esame delle difese, della documentazione allegata in atti e dell'attività istruttoria espletata, ritiene codesto ### che non è stato assolto l'onere probatorio gravante sull'### A fondamento della propria pretesa sanzionatoria, la ### del ### di ### ha posto gli accertamenti operati dalla ### di ### in sede di accesso ispettivo presso la ditta individuale di ### di cui al verbale di accertamento prot. n. 10494/8217 del 21.12.2007 e i verbali, ad esso allegati, contenenti le dichiarazioni rilasciate da ### e ### quali fratelli dell'opponente, senza esplicare ulteriore attività accertativa al riguardo. 
Il verbale contenente le dichiarazioni rese dai sigg. ### e ### è composto da una parte preimpostata, debitamente compilata sulla base delle informazioni assunte dal personale ispettivo e da una parte ove vengono riportate le dichiarazioni rese dagli stessi.  ### quanto prospettato dall'### sarebbe emerso che ### e ### avrebbero prestato la loro attività lavorativa, come lavoratori dipendenti - rispettivamente con inizio dal 01.07.2007 e dal 01.01.2007 sino al giorno dell'ispezione - nelle giornate di sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, percependo una retribuzione mensile di euro 150,00, ricevendo ordini, direttive e di essere sottoposti al potere disciplinare di ### di non essere stati regolarizzati, né di aver ricevuto la busta paga e lettera d'assunzione, di utilizzare l'attrezzatura del fratello. 
Dinanzi il personale ispettivo, ### ha dichiarato: “Ho iniziato nel mese di luglio 2007 ad aiutare, occasionalmente e solo il sabato, mio fratello ### ad effettuare i lavaggi delle autovetture. Non ho altro da aggiungere”, invece, ### ha dichiarato: “Ho lavorato occasionalmente nei sabati, non tutte le volte, da gennaio 2007 fino a questo periodo, per conto di mio fratello a cui ho dato una mano”. 
Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio sulla valenza probatoria dei verbali di accertamento, secondo il quale “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziale (al pari di quelli redatti da altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. Civ. SS.UU. n. 17355/09; Cass. Civ. SSUU 12545/92). 
Per ciò che concerne la veridicità delle dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. Sez. Lav., n. 6110/98, Cass. Sez. Lav., n. 3973/98, 6847/87; cfr. Trib. ### Civ., n. 2829/2023). Ed ancora, l'efficacia probatoria privilegiata dei verbali di accertamento “non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare ai fini probatori devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale” (Cass. Sez. Lav., n. 9963/2002). Infatti, “le dichiarazioni provenienti da terzi - quali i lavoratori - rese agli organi ispettivi, costituiscono un materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile del giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. Sez. Lav. n. 9251/2010). 
Quanto rappresentato dall'### non ha trovato conferma nell'istruttoria espletata nel presente giudizio. 
Difatti, dall'escussione dei testi #### e ### - quest'ultima moglie di ### - le cui dichiarazioni sono risultate lineari e prive di contraddizioni, è chiaramente emerso che l'attività prestata da ### e ### consisteva nell'aiutare il fratello, ### nel lavaggio delle autovetture per un paio di ore nelle giornate del sabato mattina - non tutti i sabati del mese - in maniera gratuita e saltuaria, non potendo costituire la presunta corresponsione di euro 150,00 mensili quale retribuzione agli stessi spettanti per l'attività svolta, ma soltanto un piccolo rimborso spese. 
In virtù della preesistenza di una collaborazione familiare, in data ### ( allegato di parte opponente), veniva istituita l'impresa familiare ex art. 230 bis c.c. tra #### e ### con suddivisione delle quote di partecipazione agli utili tenuto conto della quantità e qualità del lavoro prestato e da prestare all'interno dell'impresa familiare, non essendo configurabile - rispetto al titolare dell'impresa - un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o altro diverso rapporto giuridico, se non quello della collaborazione familiare. 
Di contro, l'opposta si è limitata a produrre in giudizio il processo verbale di constatazione e i verbali contenenti le dichiarazioni sopra menzionate, senza rafforzare le proprie deduzioni con ulteriori elementi idonei a dimostrare i requisiti indefettibili dell'onerosità e della subordinazione gerarchica tra ### quale presunto datore di lavoro, e ### e ### quali presunti dipendenti ### la natura dell'attività lavorativa prestata da ### e ### quali collaboratori familiari dell'opponente nell'impresa familiare ex art. 230 bis c.c. istituita poi a far data dal 01.01.2008, per ciò che concerne la tenuta dei libri matricola e paga, l'opponente ritiene, da una parte, di non avere alcun obbligo di tenuta poiché essendo titolare di un'azienda individuale artigiana, quindi come tale è soggetto esonerato da tale obbligo, e dall'altra parte, di non aver mai instaurato alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con i propri fratelli - ### e ### - i quali avrebbero prestato occasionalmente la propria attività per alcune ore nelle giornate del sabato al solo fine di aiutare il fratello quando maggiore era la richiesta di lavaggio di autovetture, senza alcuna corresponsione di compenso, se non solo un rimborso spese. 
Prima dell'istituzione del libro unico del lavoro - avvenuta con il D.L. n. 112/2008 - i datori di lavoro, committenti e assicuranti erano tenuti all'istituzione, compilazione, tenuta e conservazione dei libri matricola e paga. ### dei soggetti esonerati da tale obbligo era tassativo e comprendeva: i datori di lavoro titolari di aziende individuali artigiane che svolgevano la loro attività da soli, cioè senza l'impiego di lavoratori dipendenti o collaboratori familiari (si precisa che l'obbligo di tenuta dei libri paga e matricola non si applicava agli artigiani quali soggetti assicurati di cui all'art. 4 n. 3 del D.P.R. 1124/64 “gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese”); soci e familiari coadiuvanti di impresa artigiana a condizione che l'azienda artigiana non occupava dipendenti (come previsto dalla circolare n. 70 del 22.07.1997, con la quale l'### estendeva l'esonero dalla iscrizione sui libri paga e matricola - già previsto per il solo titolare - anche per i soci e familiari del datore di lavoro); i soggetti che si avvalevano dell'elaborazione e conservazione dei dati su supporti informatici, come previsto dalla ### n. 33/2003 del Ministero del ### e delle ###; le imprese italiane con lavoratori italiani operanti presso sedi ubicate all'estero (vedasi ### n. 5306/1991 del Ministero del ### e le pubbliche amministrazioni che provvedevano alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli paga. 
Dunque, da una parte, l'opponente risulta essere titolare di una impresa artigiana, iscritta alla C.C.I.A.A. di ### al n. 258619 con p.iva ###, circostanza riscontrabile nella visura camerale allegata dall'opposta del 26.01.2015 (cfr. allegato 4 di parte opposta), ove si rileva la data di iscrizione dell'impresa artigiana - piccolo imprenditore (sezione speciale) a far data dal 18.07.2001, e per tale circostanza, lo stesso non è soggetto obbligato alla tenuta dei libri matricola e paga; dall'altra, stante il mancato svolgimento di attività subordinata od autonoma da parte dei fratelli dell'opponente, ### e ### non ricorrono i presupposti per un tale obbligo in capo all'opponente. 
In conclusione, alla luce dei principi sopra esposti, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio posto a carico dell'### opposta, sulla quale grava appunto l'onere di fornire la prova dell'esistenza degli elementi integranti le violazioni contestate e la loro imputabilità all'opponente. 
Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione è accolta. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e parte opposta dovrà rifondere a favore dell'### (essendo parte opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato) le spese del presente giudizio, che verranno liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessiva della causa, dell'attività effettivamente espletata, secondo i parametri medi.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa: - annulla le ordinanze ingiunzione impugnate per le motivazioni sopra esposte; - condanna parte opposta, alla refusione in favore dello Stato, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### il 31 luglio 2024 

IL GIUDICE
Dott.ssa


causa n. 1638/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Oriana Calvo

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25711/2024 del 26-09-2024

... v iolazione dei principi di corr ettezza e b uona fede regolanti la materia. 1.2. Esaurita l'istruttoria, nel corso della quale sopravvenne il fallimento dell'attrice, si costituì la curatela della stessa e fu disposta ed espletata una c.t.u. contabile, l'adito tribunale, con sentenza del 10 febbraio 2017, n. 113, così dispose: «### dei ### di ### s.p.a. al pagamento, in favore del ### A.### s.r.l., della somma di € 73.771,81, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo; condanna ### dei ### di ### s.p .a. al pagamento, a titolo d i maggior danno, della somma di € 691,73, oltre interessi dal deposito del presente provvedi mento e fino al saldo; condanna ### dei ### di ### alla refusione delle spese di lite in favore del ### A.### s.r.l. liquidate in € 10.000,00, oltre iva, cpa e spese generali co me per legge; condann a ### dei ### d i ### alla refusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati, liquidate in € 12.000 oltre iva, cpa e spese generali come per legge». 2. Definendo il gravame promoss o da MPS avverso quella decisione, l'adita Corte di appello di Ancona, con sentenza del 13 aprile 2022, n. 481, pronunciata nel contraddittorio con il ### ento A.### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 15831/2022 r.g. proposto da: ### S.P.A., con sede ###, in persona del legale ra ppresenta nte pro tempore, rappresentata e d ifesa, in vir tù di procura speciale allegata al ricorso, dall'### presso il cui indirizzo p.e.c.  () elettivamente domicilia.  - ricorrente - contro ###.### S.R.L., in persona del curatore Avv. ### rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall'### presso il cui indirizzo p.e .c.  (###) elettivamente domicilia.  - controricorrente - e ### quale curatore dell'eredità giacente di ### rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall'### con cui elettivamente domicilia in ### alla via ### n. 670, presso lo studio dell'Avvocat o ### - controricorrente - e ##### - intimati - avverso la sentenza , n. cron. 481/2022, della ###, pubblicata il giorno 13/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11/09/2024 dal ### dott. #### 1. Con atto ritualmente notif icato A.### s.r.l. citò ### d ei ### di ### s. p.a. (d' ora in ava nti, anche, breviter, MPS ) innanzi al Tribunale di ### al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “### all'adito Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere e statuire: 1) accertata e d ichiarata l'inesistenza e/o la nullità de i contratti di conto corrente, di apertura di credito e di quelli in premessa specificati, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità, condannare la ### convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice delle somme versate e non dovute, per le causali di cui in premessa, ovvero per interessi ultra legali, commissione m assimo scoperto, spese ed interessi in misu ra illegittima, siccome determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell'anatocismo, nonché il sistema delle valute fittizie e quant'altro evidenziato nella premessa del presente atto (girocontazione illegittima), il tutto in violazione dell'obbligo di trasparenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche sugli interessi attiv i, ovvero a co mpensarle con quell e eventualmente dovute, ad ogni titolo nessuno escluso, alla banca convenuta, da determinarsi nel corso della espletanda istruttoria mediante apposita c.t.u.  contabile […]; 2) in subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse 3 trovare accoglimento l'eccezione di invalidità di cui al pun to 1) delle conclusioni, accertato e dichiarato che la convenuta ### per l'intera durata dei rapporti bancari intercorsi ed analiticamente specificati in premessa, in forza delle esplicitate, illegittime causali e clausole contrattuali invalide, nulle, annullabili e, comunque, improduttive di effetti giuridici, ha applicato in danno dell'attrice voci di debito effettivamente non dovute per interessi ultra legali, commissione massimo scop erto, spese ed interessi in misur a illegittima, siccome determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell'anatocismo, nonché il sistema delle valute fittizie e quant'altr o evidenziato nella premessa del presente atto (girocontazione illegittima), il tutto in violazione dell'obbligo di trasparenza, condannarla alla restituzione, in fav ore dell'attrice delle somme v ersate e non dovute, oltre in teressi e rivalutazione monetaria, anche sugli interessi attivi, ovvero a compensarle con quelle eventualmente dovute ad ogni titolo, nessuno escluso, alla banca convenuta, da determinar si nel corso dell'espl etanda istruttoria mediante apposita c.t.u. […]; 3) condannare, in ogni caso, controparte al risarcimento, in fav ore dell'attrice, dei magg iori danni subiti e subendi, a causa della illegittima condotta inadempiente assunta ex adverso, danni da determinarsi nel corso della espletanda istruttoria e rimessi al prudente apprezzamento del Tribunale e, finanche in via equitativa: […]”.  1.1. Costituendosi ritualmente e tempestivamente in giudizio, la banca convenuta chiese ed ottenne , innanzitu tto, di chia mare in causa ##### e ### quali fideiussori dell'attr ice. Concluse, poi, per il r igetto delle avverse pretese perché infondate e, comunque, prescritte, e domandò, in riconvenzionale, la condanna di A.### s.r.l., nonché dei suoi menzionati fideiussori, in solido fra loro, al pag amento, in suo favore , di € 53.238,41, oltre interessi convenzionali come specificamente ind icati. In via subordinata, chiese effettuarsi il cong uaglio o la parziale com pensaz ione delle somm e eventualmente riconosciute come dovute all'attrice, con la maggior somma dovuta alla convenuta e, per l'effetto, condannare tutte le controparti (attrice 4 e chia mati in causa), in solido fr a loro, a pagarle l'importo eccedente, comprensivo di interessi fino al saldo.  1.1.1. Si costituirono pure i chiamati in causa, chiedendo dichiararsi: i) invalide, inefficaci o estinte le fideiussioni da essi prestate in favore di ### relativamente alla apertura di credito ed alle facilitazioni concesse all'attrice; ii) non dovute, quantomeno nella misura richiesta, le somme reclamate in forza del rapporto di garanzia, atteso che la banca, nel corso del rapporto, aveva applicato alla debitrice principale condizioni e tassi non dovuti siccome in violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 del ### del divieto dell'anatocismo, a titolo di commissione di massimo scoperto ed in violazione delle valute e delle spese concordate. Domandarono, inoltre, la condanna della convenuta al risarcim ento dei danni subiti e subend i, a causa della sua illegittima condotta assunta in v iolazione dei principi di corr ettezza e b uona fede regolanti la materia.  1.2. Esaurita l'istruttoria, nel corso della quale sopravvenne il fallimento dell'attrice, si costituì la curatela della stessa e fu disposta ed espletata una c.t.u. contabile, l'adito tribunale, con sentenza del 10 febbraio 2017, n. 113, così dispose: «### dei ### di ### s.p.a. al pagamento, in favore del ### A.### s.r.l., della somma di € 73.771,81, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo; condanna ### dei ### di ### s.p .a. al pagamento, a titolo d i maggior danno, della somma di € 691,73, oltre interessi dal deposito del presente provvedi mento e fino al saldo; condanna ### dei ### di ### alla refusione delle spese di lite in favore del ### A.### s.r.l. liquidate in € 10.000,00, oltre iva, cpa e spese generali co me per legge; condann a ### dei ### d i ### alla refusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati, liquidate in € 12.000 oltre iva, cpa e spese generali come per legge».  2. Definendo il gravame promoss o da MPS avverso quella decisione, l'adita Corte di appello di Ancona, con sentenza del 13 aprile 2022, n. 481, pronunciata nel contraddittorio con il ### ento A.### s.r.l., #### nterubbianesi ed ### e nella contumacia ### così statuì: «1) In parziale riforma della sentenza di primo 5 grado, dispone che le spese processuali liquidate a carico di ### dei ### di ### in favore di ### A.### s.r.l. siano compensate nella misura di 1/3, rimanendo i residui 2/3 a carico di ### dei ### di ### 2) Conferma, nel resto, la sentenza appellata; 3) ### l'appellante alle spese di lite in favore di ciascuna delle due parti costituite, rispettivamente a) ### A.### s.r.l. e b) #### e ### spese che compensa nella misura di 1/3, rimanendo i residui 2/3 a carico di ### dei ### di ### e che liquida, per l'intero, in euro 2.835 per la fase di studio della controversia; in euro 1.820,00 per la fase introduttiva, euro 4.860,00 per la fase di d ecisione, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa».  2.1. In particolare, quella corte: i) pur avendo accertato che il conto corrente per cui è causa era aperto al momento dell'introduzione del giudizio con saldo debitore di € 53.238,41, rigettò l'eccezione di inammissibilità della domanda attrice di ripetizione d i indebito; ii) r espinse l'eccezione di prescrizione ivi ribadita dalla banca a ppellante, ritenendo di aderire a lla ricostruzione del rapporto effettuata dal c.t.u. sul presupposto della esistenza di un'apertura di credito per facta concludentia (cd. fido di fatto); iii) confermò la sentenza di primo grad o nella par te in cui aveva dichiarato illegittima l'applicazione della capitalizza zione trimestra le degli interessi, stante l'assenza di prov a in att i di una negoziazione specifica d elle condizioni contrattuali successiva alla delibera ### e degli addebiti operati dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto, siccome non pattuita o pattuita senza la specificazione del criterio di calcolo, oltreché riconosciuto il maggior danno; iv) accolse il motivo di gravame relativo alla liquidazione delle spese, disponendo la parziale compensazione di quelle di entrambi i gradi.  3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso ### dei ### di ### s.p.a., affidandosi a sette motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, il ### nto A.NI.LA s. r.l. , che ha depositato a nche memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., e l'Avv. ### qualificatosi curatore dell'eredità giacente di ### Non hanno svolto difese in questa sede #### ed ### 6 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I primi tre motivi di ricorso sono rubricati, rispettivamente: I) «(Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. Insussistenza dei presupposti d ell'azione di ripeti zione dell'indebito ex art. 2033 c.c. ed inammissibilità della relativa domanda»; II) «(Art. 360, comma , 1, n. 4, c.p.c. ): nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 909 c.c. e 324, 329 c.p.c. Violazione del giudicato interno»; III) «(Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c .): nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e/o motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile». 
Essi, sotto i r iporta ti dif ferenti profili, investono tutti la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di gravame, col quale MPS aveva censurato la decisione del tribunale per avere omesso di statuire in ord ine alla (dirim ente) eccezione di ina mmissibilità d ella domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla A.### s.r.l. (poi ribadita dal curatore fallimentare, costituitosi in prosecuzione) nei confr onti della prima, con riguardo al contratto di c/c n. ### (rinumerato ### c/o BAV e 10110,88 c/o ###), per l'effetto condannando il predetto istitut o di credito al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € 73.771,81 (di cui € 73.234,25 per somme asseritamente illegittime percepite dalla banca con riferimento al predetto rapporto di c/c), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in aperta violazione dell'art. 2033 cod. civ. interpretato alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali. Lamenta la ricorrente che la corte dorica, a fronte dello specifico motivo di appello formulato da ### dopo aver accertato (conformemente alla sentenza di primo grado) che il conto corrente per cui è cau sa risul tava ancora a perto al momento dell'introduzione d el giudizio con saldo debitore d i € 53.238 ,41 (cfr. pag . 4 della decisione impugnata: «essendovi da un lato, effettivamente, la somm a di euro 53.238,41 quale saldo debitore del c/c n. 10110.88, non pagata dalla A.### s.r.l.»), ha apodit ticamente rig ettato l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione fornendo una motivazione contraddittoria ed in aperto 7 contrasto con la pi ù rece nte e press oché unanime giurispr udenza di legittimità, oltreché con le risultanze di causa. Si assume, tra l'altro, che la sentenza impugnata, «da una parte, viola il giudicato formatosi con riguardo all'accertamento del saldo debitore del c/c 10110.88 alla data del 03/12/2020 (compiuto dalla sent. 113/17 Tribunale di ###, dall'altra, ### qualifica come pagamenti quegli stessi importi che la sentenza di primo grado ha accertato come meri indebiti (per complessivi euro 127.010,22, di cui euro 126.472,66 relativi al c/c 10110.88 ed euro 537,56 relativi al c/c ###), così erroneamente supponendo che: ### il c/c 10110.88 fosse chiuso alla data dell'introduzione del giudizio di primo grado; ### la ### correntista avesse effettuato pagamenti. Così pervenendo al risultato di rigettare l'eccezione (peraltro rilevabile d'ufficio) di inammissibilità della domanda di ripetizione, nonostante fosse irrevocabilmente accertato che il c/c 10110.88 era ancora aperto alla data della introduzione del giudizio con un saldo debitore di euro 53.238,41, per cui non sussiste alcun pagamento ripetibile». In definitiva, quindi, la ricorrente insiste nel proprio assunto secondo cui la domanda di ripetizione di indebito della originaria attrice non poteva essere proposta, dal momento che, all'atto dell' introduzione del giud izio, il c/c 10110. 88 era ancora aperto, a nulla rilevando che esso, eventualmente, fosse stato chiuso in pendenza di lite.  1.1. Questi motivi, scrutina bili congiuntam ente perché chiaramente connessi, si rivelano fondati, nei limiti di cui si dirà, alla stregua delle seguenti considerazioni.  1.2. Giova premettere che: i) le descritte domande proposte in citazione dall'originaria attrice riguardavano il contratto di c/c n. ### (rinumerato ### c/o BAV e 10110,88 c/o ### e quello n. ###; ii) dalla sentenza impugnata si desume, tra l'altro: ii-a) che «Il Tribunale di ### emetteva sentenza n. 113/2017, pubblicata il ###, con cui veniva condannata la ### appellante alla restituzione in favore del ### s.r.l., della somma di €. 73.771,81, al netto del saldo debitore del c/c n. 10110.88, di €.  53.238,41 reclamato in via riconvenzionale dalla ### (cfr. pag. 2). In altri termini, il tribunale, sulla base dei calcoli effettuati dal nominato c.t.u. , 8 ritenne la banca ivi convenuta tenuta alla restituzione, in fav ore del ### A.### s.r.l. (costituitosi in giudiz io dopo il fallimento della medesima società, originaria attrice), in relazione al predetto conto corrente n. 10110.88, dell'importo di € 126.472,66 (a titolo di interessi ultralegali ed anatocistici, oltre che di commissione di massimo scoperto, illegittimamente applicati), sottraendo, tuttavia, da esso, € 53.238,41, quale saldo passivo del medesimo conto, il cui credito era stato domandato, in via riconvenzionale, da MPS al momento della sua costituzione in giudizio (si era trattato, in sostanza, di una cd. compensa zione atecnica); ii-b) la ritenuta natura ripristinatoria delle rimesse affluite su quel conto (ragione per la quale è stato respinto il motivo d i gr avame concernente il mancato ac coglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in primo grado).  1.3. Nella medesima sentenza della corte distrettuale si legge pure che «### appellante si duole, in primo luogo, che sia stata disattesa la sua eccezione di inammissi bilità d ella domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla A.NI.LA s.r .l. (poi dall'amm.ne fall imentare, costituitasi in prosecuzione) nei confronti della ### dei ### di ### con riferimento al contratto di c/c n. ###, specificando che nessun pagamento è stato eseguito dalla A.### s.r.l. (allorché in bonis) anche in considerazione del credito (incontestato ed accertato in sentenza) vantato dalla ### nei suoi confronti (per ### 53.238,41) quale saldo debitore del c/c n. 10110.88 al 03/12/2010. Sul punto, peraltro, viene fatta confusione, essendovi da un lato, effettivamente, la somma di euro 53.238,41 quale saldo debitore del c/c n. 10110.88, non pagata dalla A.### s.r.l., dall'altro quanto effettivamente pagato da quest'ultima, di cui v'è prova attraverso la produzione del contratto e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale. Non si tratta di mere contabilizzazioni ma di pagamenti effettivi che il c.t.u. in primo grado ha calcolato proprio sulla base della documentazione prodotta. In ogni caso, poiché è indubbio che il correntista - come è accaduto nel caso in esame - può far valere la nullità delle clausole negoziali relati ve agli in teressi, commissioni e spese, anche nella formale pendenza del conto corrente al momento della citazione, a nulla giova eccepire l'inammissibilità della 9 domanda di ripetizione, quando questa conseguirebbe alla rilevata nullità. La giurisprudenza che ritiene possibile l'azione di ripetizione dell'indebito per pagamenti eseguiti dal correntista in virtù di annota zioni in conto illegittimamente eseguite dalla banca, solo una volta estinto il conto corrente - sulla premessa che i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista non costituiscono pagamenti ma costituiscono semplici rimesse che hanno il carattere di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente - fa salva, infatti, proprio la richiesta di declaratoria di nullità e le conseguen ti domande di ripetizione».  1.3.1. Queste argomentazioni, tuttavia, non persuadono.  1.3.2. Invero, come affatt o condivisibilmente osservato da Cass. 16602 del 2024 (cfr. in motivazione, pag. 16 e ss.), nel rapporto di conto corrente bancario la periodica chiusura del conto assolv e alla fun zione di consentire la liquidazione del saldo; la chiusura del conto non implica, cioè, lo scioglimento del rapporto, giacché questo si protrae alle condizioni pattuite dopo la data di chiusura, con riporto «a nuovo» del saldo del periodo ( Cass. 28 febbraio 2024, n. 5282, in motivazione): infatti, l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, previsto dall'art. 1832, comma 2, cod.  civ., non è soltanto quello che esprime la situazione finale del rapporto, al momento in cui esso ha termine, ma anche quello che rappresenta il risultato di tutte le operazioni verificatesi fino ad una certa data e la contabilizzazione delle medesime, con l'indicazione di un saldo attivo o passivo, comprensivo di ogni ragione di dare ed avere, e tale da costituire la prima posta della successiva fase del conto (cfr., per tutte, Cass. 3 dicembre 2018, n. ###).  1.3.3. Orbene, il saldo a debito (€ 53.238,41) del conto n. 10110.88 - già intestato ad A.### s.r.l. in bonis - rimasto accertato in giudizio ed il cui pagamento è stato richiesto, in via riconvenzionale, da MPS allorquando si è tempestivamente costituita in primo grad o (con comparsa depositata il 4 ottobre 2011), doveva considerarsi, dunque, riferito ad una di tali chiusure intermedie del conto, dal mom ento che della chiusura definitiva del menzionato rapporto di conto corrente non vi è evidenza nella sentenza impugnata, essendo ragionevole ritener e, peraltro, che detto r apporto 10 successivamente terminò per effetto della sopr avvenuta dichia razione di fallimento della correntista, in d ata 13 marzo 2012, che determin ò lo scioglimento del rap porto stesso. Ora, è vero che nel rapporto d i conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi mom ento delle somme risultanti a suo credito, salvo l'o sservanza del ter mine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852, comma 1, cod. civ.): ciò non implica, però, che il medesimo correntista possa aspirare, per ciò solo, alla pronuncia, in proprio favore, della condanna al pagamento di quanto eventualmente risultante come da lui non dovuto per effetto del ricalcolo del saldo del suo conto ad una certa data.  1.3.4. ### la giurisprudenza di questa Corte, è senz'alt ro ammissibile, prima della chiusura del conto, l'azione volta all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistich e e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, posto che il correntista ha un interesse giuridicamente apprezzabile al conseguimento di un risultato utile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affid amento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rap porto (cfr. Cass. n. 21646 del 2018). Per ottenere la pronuncia di condanna corrispondente ad un tale accertamento non basta, però, che sia data dimostrazione del saldo ricalcolato, a credito o, come nella specie, a minor debito del cliente, ad una certa data di chiusura intermedia del conto: poiché tale saldo è suscettibil e d i modificarsi, visto che esso costituisce la par tita contabile su cui si innestano le successive movimentazioni del rapporto, occorre che sia allegato e provato, o altrimenti non contestato, che quel saldo sia restato, nel tempo, invariato. Ed onerato della prova in questione non può che essere il correntista stesso: soggetto ― quest'ultimo ― che, agendo in giudizio per il soddisfacimento di una propria pretesa, ha l'onere di dar ragione dell'attualità di questa.  1.3.5. Alla strega di tali argomentazioni, Cass. n. 16602 del 2024 ha stabilito che «la domanda del correntista proposta prima della chiusura del 11 conto, e diretta all'ottenimento di una condanna della banca al pagamento del saldo intermedio rideterm inato per effetto dello storno di addebi ti illegittimi operati nel corso del rapporto, non può essere a ccolta ove il correntista stesso non alleghi e inoltre dimostri, in caso di contestazione, l'attualità di quel saldo al momento in cui la causa è posta in decisione».  1.4. È intuitivo che questa conclusione postula l'esistenza di un saldo attivo del conto all'esito della sua rideterminazione previa espunzione delle voci (interessi, ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto) già ivi illegittimamente addebitate.  1.4.1. Nella vicenda all'esame del Collegio, invece, emerge chiaramente che, all'esito della rideterminazione del saldo del menzionato conto corrente n. 10110.88, lo stesso era rimasto comunque passivo (- € 53.238,41) e che sullo stesso erano stati contabilizzati circa € 126.472,66 a titolo di interessi ultralegali ed anatocistici, oltre che di commissione di massimo sco perto, illegittimamente applicati.  1.4.2. Va osservato, allora, che, come sancito da Cass. n. 16112 del 2024, «secondo la consolidata giurisprud enza di questa Corte, a i fini dell'azione di ripetizione d i indebito, proposta dal cliente di una ba nca in relazione alla nullità della clausola di cap italizzazione trimestrale d egli interessi anatocistici ma turati con riguardo a un contr atto di a pertura d i credito regolato in conto corrente, occorre distinguere l'ipotesi di esistenza di versamenti con funzione ripristinatoria della provvista e l'ipotesi di esistenza di versam enti in funzione solutoria. Solo codesti second i portano all'accoglimento della domanda di ripetizione d'ind ebito (che è altra dalla domanda ex art. 1852 cod. civ. di immediato pagamento del saldo a credito), perché nel caso di versamenti ripristinatori ciascun versamento non configura un pagamento, essendo tale solo quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazion e da parte del solvens con conseguen te spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (Cass. Sez. U n. 24418-10; recentemente Cass. Sez. 1 n. 4214-24). Di nessuna rilevanza è la circostanza che un simile versamento avvenga per atto spontaneo del debitore o meno, perché ciò che conta , ai fin i dell'accoglimento dell'azione di ripetizione, è 12 unicamente il fatto che si sia trattato gi ustappunto di un vers amento in funzione solutoria».  1.4.3. Si è già detto, tuttavia, che la sentenza impugnata ha confermato la natura meramente “ripristinatoria” delle rimesse affluite sul conto de quo.  1.4.4. Nella specie, dunque, l'errore della corte distrettuale è stato quello di condann are la banca al pagamento delle som me illegittimamente addebitate alla correntista, qualif icandole come indebiti pagamenti di quest'ultima, senza verificare, tutta via, se la medesima avesse, o meno, versato alcunché (q uale pagamento o anche quale mera rim essa ripristinatoria) a copertura di tali addebiti.  1.4.5. In definitiva, e facendo proprie il Collegio le considerazioni, affatto condivisibili, rinvenibili in Cass. n. 15149 del 20 24 - pronunciatasi su questione giuridica assolutamente analoga a quella posta dai motivi di ricorso in esame - «manca, nell'odierna vicenda, l'accertamento, da parte dei giudici di merito, del presupposto stesso d ell'azione di ripetizione di indebito, espressamente esercitata dall'originaria attrice e accolta dai giudici, vale a dire l'accertamento dell'esistenza di un “pagamento” in senso tecnico (nel senso chi arito da Cass. S.U. 24418/201 0); anzi, ma nca del tutto l'accertamento del versamento, da parte della correntista - sia pure a titolo mero ripr istino della provvista del fido - delle somm e illegittimamente addebitatele dalla banca».  1.4.6. In altri termini, l'azione di ripetizione dell'indebito - che, come si è visto, è quella che il ### odierno controricorrente ha ribadito essere stata concretamente promossa da A.### s.r.l. in bonis, attrice originaria - può essere e sercitata anch e in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria; in caso cont rar io, non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista (cfr. Cass. n. 4214 del 2024), il quale «potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, 13 per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore d isponibilità di credito entro i limiti del fid o concessogli. Ma non può agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo» (cfr. la già menzionata Cass., SU, n. 24418/2010, pag. 10-11).  2. I motivi di ricorso da quarto al settimo sono rubricati, rispettivamente: IV) «(Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., anche in relazione all'art. 2697 c.c.»; V) «(Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.): nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine ai motivi di gravame con riguardo alla erroneità della c.t.u.»; VI) «(Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.): nullità della sentenza per acritico richiamo alle conclusioni rassegnate dal c.t.u.»; VII) «(Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 e ss. cod. civ.». 
Essi, sotto i riportati differenti profili, criticano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il secondo motivo di gravame con il quale MPS aveva censurato la decisione del tribunale per aver omesso ogni decisione sull'eccezione di p rescrizione f ormulata dalla stessa fin dalla propria tempestiva costituzione in giudizio. Assum e la ricorrente che: i) la corte distrettuale ha disatteso le propr ie censure ritenend o di aderire alla ricostruzione del rapport o operata da l c.t.u. del primo grado, benché contestata da ###, sull'unico presupp osto della esistenza, per il periodo antecedente al 15 giugno 1993 (data del primo contratto di fido agli atti) di un'apertura di credito conclusa per facta concludentia; ii) la medesima corte ha omesso di considerare che, nel caso di specie, non risulta prodotta agli atti alcuna documentazione contrattuale attestante la natura affidata dei rapporti bancari in contestazione, se non esclusivamente con riguardo al c/c ordinario n. 10110.88 per il periodo successivo al 15 giugno 1993; iii) l'apertura di credito è un contratto bancario tipico, soggetto alla disciplina dettata in tema di trasparenza bancaria dal ### quindi deve essere redatto per iscritto a 14 pena di nullità; iv) il fatto che una banca abbia (in ipotesi) talvolta consentito il superamento del limite del fido, in relazione ad importi accreditati ma non ancora effettivamente incassati ed acquisiti, di per sé non integra una manifestazione di volontà idonea a sostituire le clausole pattuite tra le parti, con difformi “clausole d'uso”, ben potendo costituire espressione di tolleranza ed esplicazione di una facoltà discrezionale di volta in volta esercitata dalla banca secondo le circostanze del caso concreto; v) considerato il rigoroso orientamento giurisprudenziale in merito alla necessità della forma scritta ad substantiam per la contrattualizzazione delle aperture di credito, alla carenza probatoria circa la natura af fidata d ei rapport i per cui è causa giammai potrebbe sopperirsi con strument i probatori diversi da un documento sottoscritto da entr ambi i contraenti; vi) in dif etto d i prova della natur a affidata del rapporto di c/c (quanto meno fino alla predetta data del 15 giugno 1993), tutte le rimesse registrate sul conto devono ritenersi, quindi, solutorie e, come tali, soggette a p rescrizione decorr ente dal giorno stesso d el pagamento; vii) sott o un diverso profilo, p osto che il giudizio di appello continua ad ispirar si ad una logica devolutiva e, quindi, di revisio prioris istantiae sebbene nei limiti della specificità dei motiv i di appel lo, si deve ritenere affetta da nullità ai sensi dell'art. 1 32 c.p.c., comma 2, n. 4 , la sentenza di appello con cui la corte, pur sollecitata dall'appellante a controllare la decisione del giudice di primo grado in quanto adagiatasi sulle conclusioni di una c.t.u., con critiche rivolte sia sotto il profilo della mancata considerazione della c.t.p. di parte, sia sotto il profilo della intrinseca congruenza, proceda all'esame dell'appello limitandosi ad evocare la c.t.u.  dichiarando genericamente di condivid erne gli assunti, così finendo per omettere l'adempimento del dovere motivazionale; viii) la corte territoriale ha inteso valorizzare elementi ### ritenuti idonei ad integrare la fattispecie del cd. “fido di fatto”, da una parte recependo acriticamente quelli evidenziati dal c.t.u. nella relazione integrativa e, dall'altra, fornendo una distorta interpretazione della “### contratto di fido” del 15 giugno 1993, desumendo da quest'ultima una volontà pattizia difforme da quella risultante dal tenore letterale delle par ole, mediante l'e rronea attribuzione del 15 significato di “proroga” di una linea di credito già in essere, ad una pattuizione che, con tutta evidenza, costituisce una concessione (ex novo) di una linea di credito prima inesistente, per questa via escludendo la natura solutoria delle rimesse fino ad all ora effettuate, che assume valore decisivo ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritualmente formulata.  2.1. Questi motivi, scrutina bili congiuntam ente perché chiaramente connessi, si rivelan o compless ivamente inammissibili alla str egua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.  2.2. Giova ricordare, innanzitutto, che, come ricordato da Cass. n. 15073 del 202 4 (cfr. in motiv azione) , secondo la giurisprudenza di legittimità, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, il contratto di apertura di credito poteva essere stipulato per fatti concludenti e non esigeva la forma scritta (cfr. Cass. n. 14470 del 2005; Cass. nn. 6090 e 17090 del 2008; Cass. n. 15782 del 2010). Il predetto principio è stato ribadito da questa Corte con l'af fermare ch e, in tem a di prescrizione d el diritto alla ripetizione di somme af fluite sul conto corr ente, la prov a della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere f ornita dand o riscontro, a ttraverso presunzioni, d ella conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (cfr. Cass. n. ### del 2023).  2.2.1. In quest'ultimo arresto è stato osserva to, affatto condivisibilmente, che: i) nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art.  3 della legge n. 154 del 1992, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratt i relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce d el comportam ento rilevante della banca; ii) non è preclusa la dimostrazione per presunzioni del contratto di apertura di credito, poiché le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove, disciplinate nel titolo II 16 del libro VI del codice civile, dedicato appunto alle prove; iii) l'art. 2725 cod.  civ. è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità; iv) è pur vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto ( Cass. n. 816 0 del 19 99) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto p assivo con adempi menti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratt o di apert ura di cred ito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguir e operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (cfr. Cass. n. 12947 del 1992); v) ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito, ma solo che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non può trarsi dalle descritte situazioni.  2.3. Tanto premesso, i motivi di ricorso in esame sconfinano apertamente nel merito, laddove, sostanzialmente, finiscono con il chiedere a questa Corte di legittimità di rivaluta re il fatto e le prove per concludere che, invece, anteriormente al 15 giugno 1993, il negozio di apertura di credito per fatti concludenti non era stato concluso.  2.3.1. Si dimentica, tuttavia, che: i) la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, può essere for nita dand o riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista non faccia valere, a norma dell'art.  127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (cfr. Cass. n. ### del 2023); ii) la corte distrettuale ha chiaramente indicato le ragioni da cui ha 17 tratto il proprio conv incimento circa la infondatezza della eccezione di prescrizione ivi ribadita dall'ap pellante, dov endosi qui ricordare - con specifico riferim ento alla doglianza di cui al quinto motivo - che, come ripetutamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni contr ollo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 18079, 16117, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn.  ### e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn.  23684 e 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). 
Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espr essioni assolutament e generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offert a, bensì un icamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 16117 del 2024; Cass. nn. ### e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017); iii) quanto all'invocato vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. sesto motivo), avuto riguardo alla regola di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod.  proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis (giusta l'art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dalla odierna ricorrente con atto notificato il 7 marzo 2017, come emerge dalla pa gina 11 del ricorso. Cfr. Cass. n. 1 1439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell'ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l'integrale conferma della decisione di primo grado (cd. “doppia conforme”), - come innegabilmente accaduto nella 18 vicenda in esame, avendo la corte d'appello modificato la decisione di primo grado esclusivamente in punto di statuizione sulle spese processuali - questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. “doppia conforme” in facto (Cass. n. 772 4 del 20 02 ha precisato, inoltre, che «### l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art.  348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di prim o grado, ma anche quando le due statuizioni siano f ondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforz are o pr ecisare la statuizione già assunta dal prim o giudice»), sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo, ha l'onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. ###, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. 26774 del 2016; Cass. n. 2686 0 del 2014): onere rimas to, invece, inadempiuto stando alle argoment azioni concretamente rinv enibili nella doglianza di cui al sesto motivo. Inoltre, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.  civ. - nel te sto introdotto dal d.l. n. 8 3 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 13 aprile 2022) - riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprend ente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 17021, 6127 e 2607 del 2024; Cass., SU, 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 19 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); iv) quanto al settimo motiv o, che, com e ancora recente mente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, nn. 18079, 13621, 10786 e 2607 del 2024; Cass. n. ### del 2023; n. 13408 del 2023; Cass. n. 13005 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; n. ### del 2022; Cass. n. ### del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; n. 19146 del 2022; Cass. n. 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018; Cass. n. 25470 del 2019), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei cont raenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutich e che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per g iungere alla decisione in sé (occo rrend o, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interp retazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni ###, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., tra le tante, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018; Cass. n. 9461 del 2021; Cass. nn. ###, 13408 e 7978 del 2023; Cass. nn.  2607, 10786, 13621 e 18079 del 2024). In altri termini, il sindacato suddetto 20 non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016). La censura, poi, neppure può essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essend o imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizion e tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, p oiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr.  n. 13408 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013). Nel quadro dei riportati princìpi, risulta chiaro che il motivo de quo si r isolve in una sostanz iale, inammissibile, rivisitazione del merito , attraverso la proposizione di una interpretazione di clausole contrattuali, in senso favorev ole alla istante, diversa da quella, dalla stessa contestata, preferita dalla corte distrettuale.  2.3.2. Non resta, dunque, che prendere atto dei relativi accertamenti compiuti dalla corte predetta, chiaramente di natura fattuali, rispetto ai quali le co mplessive argomentazioni delle censure in esame, appaiono sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così mostrando di non considerare che: i) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.  deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del m otivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in c ontrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla 21 giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. ### del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. 
Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art.  360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimost rare che queste ultim e contrastano col precetto nor mativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»); ii) un 'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche q uando, a seguito di un'eventu ale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), se concretamente proponibile, da rapportarsi, peraltro, al già richiamato testo novellato di cui alla citata norma e con il rispetto (qui mancato) degli oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014; iii) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione 22 impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, ### del 2019; Cass. nn. ### e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, ###, ### e ### del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, ### e ### del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118 e 17201 del 2024).  3. In definitiva, quindi, l'odierno ricorso di ### dei ### di ### s.p.a. deve essere accolto, nei limiti di cui si è detto, con riguardo ai suoi p rimi tre motivi, dichia randosene in ammissibili gli altri. La sentenz a impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, per il corr ispondente nuovo esame e per la r egolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.  PER QUESTI MOTIVI La Corte accoglie il ricorso di ### dei ### di ### s.p.a., nei sensi d i cui in motiv azione, limita tamente ai suoi primi tre motivi, dichiarandone inammissibili gli altri.  ### la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello d i ### in diversa comp osizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile 

Giudice/firmatari: Marulli Marco, Campese Eduardo

M
1

Tribunale di Patti, Sentenza n. 1151/2025 del 27-11-2025

... la ### ha violato i principi di correttezza e buona fede e risulta inadempiente agli obblighi connessi con il proprio mandato, ed in conseguenza dichiarare la nullità e/o l'estinzione del contratto di fideiussione; 8). Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione rilasciata dall'attore, o in subordine la sussistenza del beneficio di escussione ex art. 1957 cod. civ.” Nella resistenza delle opposte, regolarmente costituitesi anche nella causa n. 526- 1/2017 R.G. avente per oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia della cartella, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e con provvedimento del 19 aprile 2020 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Pervenuto dinnanzi allo scrivente - insediatosi il 30 novembre 2022 - all'udienza del 9 febbraio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte) e dopo alcuni differimenti resi necessari per la riorganizzazione del ruolo istruttorio e la definizione di liti più risalenti, il giudizio era interrotto all'udienza 16 gennaio 2025 per la morte dell'attore. Tempestivamente riassunta da #### e ### n.q. di eredi beneficiati di ### la causa all'odierna (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI PATTI VERBALE di ### (artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.) Il Giudice, dott. ### alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 526/2017 R.G. (27 novembre 2025 ore 8:30) lette le note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ha pronunciato la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. ### in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'### ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 526/2017 R.G. 
TRA ### nato ad ### il 24 maggio 1974 (c.f. ###), residente in ### D'#### nato ad ### il 2 giugno 1979 (c.f. ###), residente in ### e ### nato ad ### il 31 maggio 1971 (c.f. ###), residente in ### D'### quali eredi beneficiati di ### nato a ### il 22 maggio 1948 (c.f. ###), elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in ### di ####, ### n. 2, presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende come da procura in atti ### CONTRO ### S.P.A.  (c.f. ### e c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. ### presso cui è elettivamente domiciliata E ### già ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende come da procura in atti ### avente per ### opposizione a cartella di pagamento.  ### procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con citazione del 25 marzo 2017 ### proponeva opposizione alla cartella n. 295 2016 ### 79 002 con cui ### del ### - ### S.p.A. gli intimava - a mezzo di ### S.p.A. (oggi, senza soluzione di continuità, ### delle ### - ### - il pagamento di € 216.570,72 a titolo di ### L. 662/96 - comunicazione di surroga MCC a seguito di escussione di ### sull'Op.ne 159842, chiedendo di: “1). In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del ruolo e della cartella di pagamento opposta, meglio indicata in epigrafe, sussistendone tutti i presupposti di legge; 2). Ritenere e dichiarare l'illegittimità del ruolo e della cartella opposta, meglio indicata in epigrafe, in quanto erronea e comunque emessa per un credito insussistente; 3). Ritenere e dichiarare l'estinzione della fideiussione rilasciata dall'attore, ovvero la liberazione dalla garanzia prestata, per tutte le motivazioni ut supra esposte.  4). Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'attore alla ### del ### - ### S.p.A.; 5). Ritenere e dichiarare la nullità del contratto di mutuo oggetto del credito fatto valere con la cartella di pagamento opposta per tutti i motivi sopra esposti; 6). Ritenere e dichiarare la nullità derivata del contratto di mutuo per il quale il ### di ### ha prestato fideiussione, per tutti i motivi sopra esposti ed in particolare: 6.a). per la nullità e/o l'inefficacia delle clausole determinative della capitalizzazione degli interessi passivi; 6.b). per l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia della clausola contrattuale che prevedeva la C.M.S., le relative spese e commissioni, nonché della clausola relativa alle valute applicate al rapporto; 6.c). per usurarietà degli interessi pattuiti o pretesi nel corso del rapporto di conto corrente; 6.d). per difetto di causa o per sviamento della causa tipica, ovvero per assenza di traditio.  7). Ritenere e dichiarare che nell'esecuzione del rapporto di mutuo oggetto del credito fatto valere con la cartella di pagamento opposta la ### ha violato i principi di correttezza e buona fede e risulta inadempiente agli obblighi connessi con il proprio mandato, ed in conseguenza dichiarare la nullità e/o l'estinzione del contratto di fideiussione; 8). Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione rilasciata dall'attore, o in subordine la sussistenza del beneficio di escussione ex art. 1957 cod. civ.” Nella resistenza delle opposte, regolarmente costituitesi anche nella causa n. 526- 1/2017 R.G. avente per oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia della cartella, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e con provvedimento del 19 aprile 2020 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
Pervenuto dinnanzi allo scrivente - insediatosi il 30 novembre 2022 - all'udienza del 9 febbraio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte) e dopo alcuni differimenti resi necessari per la riorganizzazione del ruolo istruttorio e la definizione di liti più risalenti, il giudizio era interrotto all'udienza 16 gennaio 2025 per la morte dell'attore. 
Tempestivamente riassunta da #### e ### n.q. di eredi beneficiati di ### la causa all'odierna udienza viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.  2. - Emerge documentalmente che ### S.p.A. ha stipulato con ### S.p.A. un mutuo chirografario dell'importo di € 300.000 (n. ###); che tale mutuo era garantito dal ### di ### per le ### e ### istituito con ### n. 662/1996; che ### si è obbligato a prestare a sua volta garanzia in favore della ### S.p.A. sino alla concorrenza dell'importo di € 400.000,00; che ### S.p.A., a fronte dell'inadempimento del debitore principale, ha escusso la garanzia del ### (v.  documentazione allegata al fascicolo di ### del ### - ### S.p.A.). 
Il corretto inquadramento della questione passa per l'esame del decreto del ### dello ### del 23 novembre 2012, il cui art. 1, comma 1 approva le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del ### di garanzia indicate dall'allegato 1 che, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, “costituisce parte integrante” del provvedimento. 
In particolare. il par. H.6, comma 1, dell'appena richiamato allegato 1 prevede che, “ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del ### delle attività produttive e del ### per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il ### acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al finanziatore soggetto richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al paragrafo E.3.12”. 
Non ci si può dunque dolere del difetto di uno specifico rapporto obbligatorio con ### del ### giacché il diritto di quest'ultima alla ripetizione delle somme sorge in forza della legge (Cass., n. 15485/2024, Cass. 9657/2024, alla cui stregua “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di ### determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”). 
Infatti, il ### del fondo ex ### n. 662/1996, pur agevolando l'accesso al credito, non diviene parte del rapporto tra banca che eroga il finanziamento e cliente finanziato, ma interviene in caso di insolvenza del secondo e sempre nella misura in cui la prima escuta la relativa garanzia. 
Tale intervento si risolve nell'operatività del già richiamato meccanismo di surroga che opera in forza di un titolo distinto e autonomo fondato sulla legge (sia essa l'art.  1203 n. 5 ovvero - come pure è stato sostenuto nella giurisprudenza di merito - n. 3 c.c.) e che impedisce a ### (ovvero ai suoi successori) di opporre a ### del ### eccezioni o difese (relative al rapporto con ### S.p.A.) volte a sostenere l'inesistenza del credito azionato dall'opposta. 
Conferma la correttezza di questa ricostruzione anche allegato 1 al decreto del ### dello ### nella parte in cui qualifica la garanzia diretta prestata da ### del ### come “esplicita, incondizionata e irrevocabile”. 
Detto altrimenti, il diritto azionato dal ### ossia dalla ### del ### non è il medesimo diritto della banca erogatrice e, dunque, un credito di natura privatistica derivante dal finanziamento, bensì un credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive e volto a recuperare il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive (Cass., 21841/2017) La diversità dei rapporti e, in particolare, la giustapposizione di quello privatistico di garanzia a quello pubblicistico comporta che le vicende dell'uno non possono avere incidenza sulle sorti dell'altro. Ne discende che le nullità relative al contratto di mutuo ed alla fideiussione avrebbero dovuto al più essere fatte valere nei confronti della banca mutuataria e non nei confronti di ### e di ### delle ### - ### (v. anche Corte App. Messina, n. 951/2024). 
Né, peraltro, il gestore del ### surrogatosi in virtù del descritto meccanismo fondato su autonomo titolo, avrebbe potuto opporsi alla richiesta di pagamento che ### s.p.a. aveva formulato, attraverso l'attivazione della garanzia in seguito all'inadempimento della ### e ### Tanto più che la garanzia prestata da ### in favore della banca finanziatrice era da ritenersi - come prima indicato - “esplicita, incondizionata, irrevocabile” e caratterizzata, quindi, dall'assunzione dell'obbligo di eseguire la prestazione, che ne costituiva l'oggetto a semplice richiesta, senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed in genere alle vicende dell'operazione garantita (### Cosenza, n. 2111/2022, ### Napoli n. 3657/2025; ### Patti, 491/2025). 
Alla luce di queste coordinate, il debitore originario è destinatario unicamente della notifica dell'intimazione di pagamento (lett. H.1), dies a quo del termine dilatorio di 60 giorni dopo il quale, se inutilmente spirato, il creditore può richiedere l'attivazione della garanzia (lett. H.3). Anche l'utilizzo della procedura di riscossione erariale, prevista dall'art. 2 comma 4 D.M. attività produttive 20/06/2005 (“### svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del ### di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ì così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”), correttamente attivata da ### denota la natura pubblicistica del rapporto di garanzia, e dunque la sua autonomia rispetto all'obbligazione garantita (v., anche, ### Patti, 491/2025). 
Occorre infine evidenziare che all'opponente sarebbe comunque preclusa ogni censura del rapporto nei confronti dell'originario creditore - peraltro non evocato in lite - anche in ragione della qualificazione dalla garanzia dallo stesso assunta, che va inquadrata come autonoma e non già alla stregua di una fideiussione. 
Infatti, in base a quanto previsto dal modulo “fideiussorio”: - “i diritti derivanti alla ### dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che s'intende derogato” (art. 6); - “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (art. 7); - “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (art. 8). 
Vero è che non è espressamente stabilito che il pagamento debba avvenire senza eccezioni, nondimeno - proprio in forza dell'art. 8 - il patto realizza il medesimo effetto, configurandosi come un contratto autonomo di garanzia (v., e.g., Cass., 4661/2007, alla cui stregua “[c]ostituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni, onde tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. Per distinguere le suddette figure contrattuali non si profila decisivo l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze, infatti, devono essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale (risolvendosi in una clausola di "solve et repete", ai sensi dell'art. 1462 cod. civ.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia”) che, appunto, impedisce al garante di opporre al creditore le eccezioni astrattamente spettanti al debitore principale in deroga all'art. 1945 In altre parole, l'obbligo di ### di pagare a semplice richiesta scritta della banca finanziatrice e la permanenza della validità dell'obbligazione del predetto perfino in caso di invalidità di quelle principali evidenziano la natura autonoma della garanzia, nonostante la contraria denominazione in termini di fideiussione, costituendo il nomen juris un elemento meramente formale, contraddetto dal tenore sostanziale dell'atto. 
In sintesi, venendo in ogni caso in rilievo una garanzia autonoma e non essendo stati dedotti vizi propri del procedimento di riscossione, l'opposizione va rigettata poiché non risultano fondate le doglianze relative al rapporto di garanzia (mancata conoscenza ed omesso coinvolgimento del debitore) e sono inammissibili le eccezioni fondate sul rapporto garantito. 
Né può pervenirsi a epilogo diverso a seguito della sentenza n. 961/2024 di questo ### con cui il debito di ### quale fideiussore della ### e ### S.r.l., nei confronti di ### S.p.A. è stato estinto per compensazione, si noti, giudiziale. 
Va infatti ribadito che il contratto autonomo di garanzia ha come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale (sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no) e che l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cass., S.U., n. 3947/2010, enfasi aggiunta). 
Beninteso, il ### non ignora il recente principio secondo cui “lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non può spingersi fino a reputare indifferente rispetto alla obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidità del contratto (diversi dalla illiceità della causa e dalla contrarietà a norme imperative) anche la inesistenza del rapporto principale, giacché ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra in ogni caso potersi prescindere dalla «esistenza» del rapporto obbligatorio che costituisce termine di riferimento (ovvero il presupposto esterno) della garanzia autonoma, atteso che la inesistenza - originaria o sopravvenuta - del rapporto principale di valuta, venendo ad escludere la stessa (astratta verificabilità della) perdita patrimoniale che - dall'inadempimento di quel rapporto - sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza che tale inesistenza (originaria o sopravvenuta) bene può costituire oggetto di eccezione idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad ottenere (quando anche non ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della «exceptio doli») una attribuzione patrimoniale «sine causa»” (v., per tutte, Cass, n.. 8342/2017 richiamata da Cass., n. 23434/2024, enfasi aggiunta). 
Nondimeno, nel caso di specie, la causa del contratto autonomo persiste. 
Infatti, l'accertamento contenuto nella sentenza definitiva riguarda - per quanto qui di interesse - “€ 59.625,91 oltre interessi maturati al 19.1.2015 di € 14,90, relativamente al prestito chirografario n. ### intrattenuto presso la filiale ### di Ucria” (oltre che - € 44.394,95 più interessi maturati al 19.1.2015 per € 11,24 per scopertura di conto corrente n. ### intrattenuto presso la filiale di ### e non già la verifica negativa dell'intera pretesa creditoria vantata da ### S.p.A. nei confronti del debitore principale. 
Infatti, la decisione non ha statuito né che l'originario contratto era invalido né che, come invero sostenuto da parte opponente, “al momento della concessione del finanziamento, la società non era debitrice, bensì creditrice nei confronti di ### per un importo di € 189.780,52” (v. note del 26 novembre 2025), ma ha dichiarato l'inesistenza del debito all'esito della compensazione con il controcredito emerso dopo la C.T.U. rispetto ad altro rapporto. 
In particolare il provvedimento afferma che “[a]lla luce dei ricalcoli eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio in adempimento del mandato ricevuto e dell'acclarato collegamento tra i conti intrattenuti dalla ### & ### srl (il conto anticipi oggetto dell'ingiunzione è collegato al conto ordinario ### così come l'altro conto anticipi 500000715, oggetto di domanda riconvenzionale) il decreto ingiuntivo va certamente revocato non sussistendo il debito allegato (la correntista, infatti, a fronte di un debito ingiunto di € 104.047,00 è risultata creditrice di € 189.780,52 essendo anche creditrice dell'importo di € 95.861,29 quale saldo creditorio del conto corrente ###15)” e precisa come “[o]perando la compensazione, come chiesta dagli opponenti, essendo il credito della ### & ### maggiore di quello della banca opposta, il decreto ingiuntivo va revocato” (enfasi aggiunta).  ### ha pagato e si è surrogato a ### S.p.A. in difetto di frode: la vicenda concreta esclude l'inesistenza della perdita patrimoniale che, come visto, priverebbe di causa il contratto autonomo di garanzia.  3. - Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza. 
Quelle relative al rapporto tra #### E #### N.Q. e ### - #### S.P.A. vanno pertanto poste a carico dei primi, in solido, e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 260.000 ridotti del 25 % avuto riguardo all'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa e alla natura documentale della lite. 
Le spese nei confronti di ### - ### vanno invece integralmente compensate, essendo stata quest'ultima evidentemente evocata in lite per mere esigenze di integrità del contraddittorio e in difetto di alcuna censura specifica nei suoi confronti (v. anche Corte App. Messina cit.).  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando nella causa n. 526/2017 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide: 1) rigetta l'opposizione; 2) condanna #### e ### N.Q. #### a rifondere a #### - ### S.P.A. le spese di lite, che liquida in € 10.577,25, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge; 3) compensa integralmente le spese nei confronti di ### - ### Manda alla ### per quanto di competenza. 
Così deciso in ### lì 27 novembre 2025

causa n. 526/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Puglisi Giuseppe

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23276 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.138 secondi in data 28 gennaio 2026 (IUG:L9-9B5EF1) - 1048 utenti online