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Tribunale di Ascoli Piceno, Sentenza n. 481/2025 del 07-11-2025

... responsabilità del dott. ### nella causazione dell'evento morte occorso al sig. ### si chiede disporsi prova testimoniale (o l'interrogatorio formale ove ne venisse autorizzata la chiamata in causa) del dott. ### e del dott. ### sui seguenti capitoli: “a) ### che voi avete valutato il Paziente in ### ed avete fornito l'indicazione dell'intervento in urgenza?”; “b) ### che l'intervento non si sarebbe potuto eseguire in regime di elezione, oltre le 48 ore dall'evento della frattura al femore?”: “c) ### che l'indicazione dell'intervento in urgenza da eseguirsi entro le 48 ore dal verificarsi dell'evento di frattura al femore era indicato, all'epoca del fatti, dalle linee guida internazionali e nazionali?”; “d) ### che il figlio del sig. ### e anche questi vi hanno riferito che il secondo era affetto da cardiopatia o da altra patologia cardiaca? Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ### ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., i soggetti in epigrafe indicati chiedevano la condanna al risarcimento del danno, per responsabilità da prestazione di attività sanitaria, della convenuta ### quale struttura sanitaria presso la quale (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ASCOLI PICENO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1197/2024 promossa da: ######## tutti con il patrocinio dell'Avv. ### ATTORI ### - AST - ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### LLOY#### S.A (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### CONVENUTI oggetto: risarcimento del danno da responsabilità sanitaria.  ### gli attori: l'On.le Tribunale adìto voglia - ### che la mancanza di richiesta di una consulenza cardiologica e di un ecocardiogramma preoperatorio in relazione agli esiti degli esami strumentali eseguiti in PS al momento del ricovero e alle patologie cardiovascolari riportate in anamnesi, e dall'altra parte, una infusione di liquidi sproporzionato alla condizione ### in presenza di insufficienza renale hanno causato il decesso del sig. ### Caselli” - Dichiarare che a causa della suesposta negligente condotta omissiva l'AST 5 area vasta 5 in persona del legale rappresentante nonché i medici che hanno partecipato all'intervento e precisamente la dott. ### la ###s ### S.A. chiamata in causa e garanzia, il dott dott. ### e la dott.### che sono tutti il obbligati a risarcire gli attori iure proprio e iure hereditatis -E per l'effetto condannare l' AST 5 area vasta 5 in persona del legale rappresentante pro tempore ed i dott.ri ##### e la la ###s ### S.A. a risarcire gli attori nella misura di e. 1.389.000,00.o quella maggiore o minore di giustizia così come suddiviso e specificato in narrativa con interessi e rivalutazione dalla data del sinistro oltre le spesse occorse per l'espletamento dell'ATP che ammontano ad e 5.071,21. 
E quindi per l'effetto condannare i resistenti alle spese del presente giudizio come da nota spese depositata Per il convenuto ### - AST - di ### Voglia l'Ill.mo Tribunale di ###, adversis reiectis, in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la improcedibilità e/o la inammissibilità della domanda poiché i ricorrenti non hanno iniziato il giudizio di merito nel termine di sei mesi dalla conclusione del procedimento di mediazione ex d. lgs. 28 del 2010. Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la nullità di tutti gli atti processuali compiuti e da compiere per le vistose irregolarità nella fase introduttiva del giudizio esposte in narrativa. Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale gradata dichiarare la nullità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. di cui al ricorso per essere stata ammessa la c.t.u. preventiva e/o l'accertamento tecnico preventivo in difetto dei pressupposti che ne permettono l'ammissione. Riconoscere e dichiarare che la consulenza tecnica espletata è nulla, oppure annullarla e come ritenerla tamquam non esset ### per non essere stata espletata da un collegio interamente nominato dal giudice e composto da consulenti tecnici tutti iscritti al relativo ### nazionale o tenuto da ogni Tribunale; ### per non essere stata espletata anche da un c.t.u. specialista ortopedico; ### per la mancata risposta al quesito sul rispetto delle linee guida per gli interventi chirurgici ortopedici. Nel merito riconoscere e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto della domanda dei ricorrenti anche in virtù dell'art. 2236 cod. civ. In via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità e di aspetti di colpa in capo ai sanitari, previa esclusione del risarcimento per danni non provati, vorrà l'###mo Tribunale specificarne il grado (lieve, grave, gravissimo) e nel caso di ritenuta concorrente responsabilità di più sanitari vorrà graduare in misura percentuale l'apporto eziologico di ciascuno di essi ed il rispettivo grado della colpa (lieve, grave, gravissimo). In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi di giudizio. 
Per il convenuto ###S ### S.A.: Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: 1) In via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità, del ricorso non avendo i danneggiati azione diretta verso il garante della ### per colpa grave del medico strutturato e per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto; 2) In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza del ricorso verso la concludente ###s ### S.A. e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di condanna diretta al pagamento delle eventuali somme risarcitorie dovute in favore dei ricorrenti.  3) Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 
Per il convenuto ### Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) ### respingere ogni avversa pretesa da chiunque proposta nei confronti della Dr.ssa ### in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto; 2) ### nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dai ricorrenti, previa determinazione secondo giustizia dei danni risarcibili nei limiti di quanto effettivamente provato, graduare le responsabilità, tenendo conto del diverso apporto causale di ciascuno dei soggetti evocati in giudizio, ponendo a carico della Dr.ssa ### solo quota parte del risarcimento in proporzione all'accertato concorso di colpa e conseguentemente condannando la AST di ### in persona del commissario liq. p.t., già ### a manlevarla e tenerla indenne di tutto quanto dovesse essere condannata a pagare per capitale, interessi e spese in favore dei ricorrenti; 3) ### Con vittoria delle spese e competenze di lite.  ###: Senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede disporsi il rinnovo della CTU medico-legale sulla scorta dei rilievi critici esposti nel presente atto, al fine di accertare la eventuale sussistenza di una condotta colposa della Dr.ssa ### e/o degli ulteriori sanitari intervenuti in ordine alla vicenda per cui è causa e, solo in ipotesi di risposta affermativa, accertare la sussistenza di un nesso eziologico tra dette condotte asseritamente colpose, il peggioramento delle condizioni di salute del sig. ### ed il danno iatrogeno dal medesimo lamentato, provvedendo alla relativa stima del danno, tenuto comunque conto delle pregresse condizioni di salute del soggetto, specificando l'apporto causale riferibile all'operato di ciascuno dei sanitari e/o delle strutture intervenuti. In via subordinata, si chiede quantomeno la convocazione a chiarimenti del collegio peritale. 
Per il convenuto ### Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via principale: accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, l'inammissibilità della domanda avversaria per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti nella parte in cui agiscono quali eredi di ### e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori. 
In via principale, nel merito: dichiarare la nullità, e quindi l'inammissibilità, della domanda avversaria in quanto indeterminata e indeterminabile; accertare e dichiarare, in ogni caso, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla dott.ssa ### per tutto quanto esposto nella superiore parte motiva e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto. 
In via subordinata, nel merito: in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, graduare le eventuali responsabilità dei sanitari coinvolti accertando e dichiarando l'obbligo della “### - AST di ### in persona del ### p.t. che agisce quale direttore generale della ### e ### liquidatore della gestione liquidatoria delle ex ### ex art. 42 L.R.  19/2022” di rispondere, in forza della normativa e delle motivazioni di cui in premessa, delle condotte colpose e/o dolose del proprio ausiliario dipendente dott.ssa ### e, per l'effetto, condannare la predetta ### nella spiegata qualità, a garantire, manlevare e tenere indenne la dott.ssa ### da qualunque somma dovesse essere condannata a pagare ai ricorrenti, nessuna esclusa. 
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della precedente fase di ATP (R.G. 2025/2022) Per il convenuto ### Voglia il Tribunale adìto, respinte le contrarie domande, deduzioni ed eccezioni avversarie: - in via preliminare-pregiudiziale, in rito: accertato e dichiarato che si verte in fattispecie di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010 nonché accertato e dichiarato il suo mancato effettivo espletamento, fissare l'udienza di comparizione delle parti ad una data successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 6 D. Lgs. n. 28/2010, udienza alla quale verificare l'assolvimento della condizione di procedibilità legale; - in via preliminare-pregiudiziale, in rito: accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3) e 4), cod. proc. civ, e, per l'effetto, adottare apposito ordine all'indirizzo della parte ricorrente affinché provveda ad integrare la domanda; precede, accertare e dichiarare, in assenza dei presupposti che ne possano legittimare la chiamata in causa non avendo egli assunto alcun ruolo casuale e/o concausale, diretto e/o indiretto, nella causazione dell'evento quale secondo chirurgo (che non ha eseguito l'intervento né alcuna attività in sala operatoria), disporre l'estromissione dal presente giudizio del dott.  ### con ogni conseguenza di legge; - in via preliminare ed in ipotesi di rigetto della richiesta di cui al punto che precede: preso atto dell'istanza di chiamata in causa dei terzi, ritenuta ammissibile e rilevante, differire l'udienza di comparizione delle parti ad una data successiva nel rispetto dei termini di comparizione, assegnando all'odierno deducente il termine per provvedere alla notifica dell'atto di chiamata in causa dei predetti terzi; - in via preliminare, sempre in rito: accertare e dichiarare l'assenza degli elementi costitutivi della responsabilità personale e patrimoniale in capo al dott. ### per i fatti per cui è processo; accertare e dichiarare l'assenza del nesso di causalità diretta e/o indiretta in capo al dott. ### per i fatti per cui è processo e, quindi, dichiarare la domanda inammissibile e/o improcedibile; - nel merito: accertare e dichiarare il rispetto delle regole di diligenza media medica da parte del dott. ### per i fatti per cui è processo e l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità, diretta e/o indiretta, causale e/o concausale, in capo allo stesso; accertare e dichiarare l'infondatezza, per difetto di prova, della domanda risarcitoria formulata all'indirizzo del dott. ### per i fatti per cui è processo; in ogni caso, respingere il ricorso introduttivo nella misura in cui è rivolto al dott. ### - in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente e, quindi, in denegata ipotesi di condanna a carico dell'odierno deducente: esercitare il potere riduttivo ed attribuire al dott. ### stante la sua figura di chirurgo in seconda che non ha adottato alcuna decisione in intervento, una quota di responsabilità non superiore al 5% dell'importo che dovesse essere complessivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno; accertare e dichiarare il diritto del dott. ### ad essere manlevato e/o garantito da ### (nel frattempo divenuta ### e/o dalla ### di ###s ### S.A. per l'intero importo che in sentenza dovesse essere riconosciuto a suo carico. 
Vinte le spese di lite. 
In via istruttoria: si allegano i documenti indicati in narrativa (come da separato elenco); si chiede disporsi CTU medico legale finalizzata ad accertare se vi è stata una responsabilità del dott. ### nella causazione dell'evento morte occorso al sig. ### si chiede disporsi prova testimoniale (o l'interrogatorio formale ove ne venisse autorizzata la chiamata in causa) del dott. ### e del dott. ### sui seguenti capitoli: “a) ### che voi avete valutato il Paziente in ### ed avete fornito l'indicazione dell'intervento in urgenza?”; “b) ### che l'intervento non si sarebbe potuto eseguire in regime di elezione, oltre le 48 ore dall'evento della frattura al femore?”: “c) ### che l'indicazione dell'intervento in urgenza da eseguirsi entro le 48 ore dal verificarsi dell'evento di frattura al femore era indicato, all'epoca del fatti, dalle linee guida internazionali e nazionali?”; “d) ### che il figlio del sig. ### e anche questi vi hanno riferito che il secondo era affetto da cardiopatia o da altra patologia cardiaca? Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ### ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., i soggetti in epigrafe indicati chiedevano la condanna al risarcimento del danno, per responsabilità da prestazione di attività sanitaria, della convenuta ### quale struttura sanitaria presso la quale era stato operato il loro parente ### - deceduto a seguito dell'operazione -, nonché dei convenuti #### e ### quali medici intervenuti nel trattamento. 
Veniva convenuta in giudizio anche ###S ### S.A. in qualità di compagnia assicurativa della dott.ssa ### (certificato di polizza n. ###).  ### dell'odierno giudizio era stata preceduta, in un primo momento, da un tentativo di mediazione conclusosi con verbale negativo del 16/7/2020 e, poi, da un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696-bis, c.p.c., procedimento iscritto al N.R.G. 2025/2022 e conclusosi con il deposito della CTU in data ###. 
In data ###, il Giudice, vista l'istanza depositata in data ### dai ricorrenti, nella quale si dava atto dell'erronea indicazione del convenuto AST 5 anziché AST di ### in persona del commissario liquidatore, invitava il ricorrente a rinnovare il ricorso introduttivo indicando il convenuto corretto ed operando la notifica di conseguenza. Il ricorso veniva così tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza. 
Tutte le parti convenute si costituivano in giudizio, sollevando alcune eccezioni di rito, contestando la domanda nel merito e chiedendone il rigetto. I medici convenuti chiedevano, in subordine, accertarsi la graduazione delle eventuali rispettive colpe e condannarsi l'AST alla manleva nei propri confronti. I convenuti ### e ### svolgevano, altresì, domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia assicuratrice ###s ### S.A.  ###s ### S.A si costituiva in un primo momento in data ###; successivamente in data ### e in data ### depositava due atti di intervento volontario, il primo in forza del certificato ###-LB e il secondo in forza del certificato ###-
LB. Tali atti d'intervento - giustificati con il riferimento a due diversi certificati di assicurazione (uno della dott.ssa ### analogo a quello indicato nella originaria comparsa di costituzione, e l'altro del dott. ### non risultano, in realtà, strettamente necessari come tali. Ben avrebbe potuto ###s, infatti, semplicemente svolgere tutte le difese relative ai propri assistiti nel primo atto di costituzione e negli atti ad esso conseguenti, senza necessità di ulteriori separati atti d'intervento con relative costituzioni, posto che la qualità di parte è unitaria: la ###s è e rimane un soggetto giuridico unitario, indipendentemente dal numero delle posizioni di garanzia azionate nei suoi confronti. 
Pertanto, non risultano ammissibili eventuali atti duplicati (quali le duplici memorie ex art. 281 duodecies c. 4 depositate, essendo ammissibili solo le prime depositate per ciascun termine) e la posizione della convenuta ###S ### S.A sarà considerata, anche ai fini della condanna alle spese di lite, in modo unico ed unitario. 
Alla prima udienza, il Giudice, rilevato che il tentativo obbligatorio di mediazione non era stato svolto nei confronti del convenuto ###s ### S.A. e che, comunque, esso era stato svolto per una domanda risarcitoria generica e di valore inferiore rispetto a quello oggetto dell'odierno procedimento, e risultava comunque opportuno rimettere tutte le parti in mediazione, onde trattarvi anche le domande di garanzia/manleva ora svolte dai convenuti ### e ### nei confronti rispettivamente dell'AST ### e della ###s, ne ordinava il rinnovo. Il tentativo di conciliazione si concludeva con esito negativo, come da verbale del 28/1/2025 (dep. di parte attrice del 4/2/2025). 
Alla successiva udienza del 10/4/2025 venivano assegnati i termini di cui all'art. 281-duodecies, comma IV, c.p.c. Con ordinanza a seguito di note di trattazione scritta del 19.9.2025 - da intendersi qui trascritta -, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rigettava le istanze istruttorie e fissava l'udienza del 6/11/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. in trattazione scritta. Entro il termine perentorio assegnato tutte le parti ad eccezione del convenuto ### depositavano le rispettive note scritte. 
In via pregiudiziale, il convenuto ###S ### S.A., in riferimento al certificato n. ###-LB (riguardante la dott.ssa ###, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti, non avendo i danneggiati azione diretta verso il garante della ### per colpa grave del medico strutturato.  ### appare fondata. Ai sensi dell'art. 12, comma I, L. n. 24/2017, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10. Il tenore letterale della norma è chiaro nel riconoscere al danneggiato il diritto di agire per il risarcimento del danno direttamente nei confronti della società assicuratrice sia della struttura sanitaria (art. 10, comma I), che del singolo medico che svolge la propria opera al di fuori della struttura sanitaria o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 10, comma II). 
Nel caso in esame, gli attori hanno agito direttamente nei confronti di ###S #### S.A quale società assicuratrice della dott.ssa ### (certificato ###-LB), medico coinvolto nella vicenda oggetto di giudizio, ma non rientrante nelle categorie indicate dall'art. 10, comma II, L. n. 24/2017, in quanto medico “strutturato” (la circostanza, allegata da ###s, non è stata contestata da parte attrice) del convenuto nosocomio. Va da sé, dunque, che gli odierni attori non abbiano alcun titolo per agire direttamente nei confronti della convenuta ###S ### S.A. per la posizione della dott.ssa ### In via parimenti pregiudiziale, il convenuto ### ha ribadito l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda a causa della tardiva introduzione dell'odierno giudizio rispetto alla conclusione del primo tentativo di mediazione (conclusosi in data ###). In sintesi, il convenuto ritiene applicabile la disposizione di cui all'art. 8, comma ### L. n. 24/2017 anche al caso in cui la condizione di procedibilità venga soddisfatta con l'esperimento del tentativo di conciliazione e non attraverso l'introduzione del procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., ipotesi quest'ultima espressamente presa in considerazione dalla norma. 
Posto che nel caso in esame la condizione di procedibilità di cui all'art. 8, comma I, L. n. 24/2017, risulta soddisfatta con l'introduzione del procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., deve comunque rilevarsi che in tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'art. 8, comma 3, della l.  n. 24 del 2017, nella parte in cui prevede il termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di cognizione, al fine di assicurare la persistenza degli "effetti della domanda", non si applica nel caso in cui la condizione di procedibilità sia stata assolta con l'esperimento della mediazione, in relazione alla quale una preclusione processuale - non prevista espressamente dalla norma - non può essere giudizialmente individuata praeter legem, a limitazione dell'accesso alla tutela giurisdizionale (Cassazione, ### 3 - , ordinanza n. 15466 del 10/06/2025). ### in esame appare, dunque, infondata in diritto. 
Sempre in via preliminare, ### ha eccepito la nullità del ricorso e degli atti conseguenti del giudizio di merito. ### non appare meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti. 
Con ricorso ex art. 281-decies, c.p.c. depositato in data ###, l'attore individuava erroneamente il convenuto ### quale struttura sanitaria responsabile. Su istanza dello stesso attore, in data ### il Giudice invitava il ricorrente a rinnovare il ricorso introduttivo indicando il convenuto corretto e al contempo autorizzava la notifica entro i termini come già assegnati. Il ricorso corretto e il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati nei confronti di ### in data ###, così come dalla stessa dichiarato con la propria comparsa di costituzione. ### di nullità non appare fondata in quanto, fermo quanto già disposto con la citata ordinanza del 7/10/2025, il ricorso corretto e il relativo provvedimento di fissazione dell'udienza risultano essere stati notificati in data ###, dunque entro il termine previsto dall'art. 281-undecies, c.p.c., ovvero almeno quaranta giorni liberi prima dell'udienza, quest'ultima fissata in data ###. Non si ravvisa, dunque, alcuna lesione del diritto difesa del convenuto ### - il quale si è costituito e difeso nel merito - e pertanto, dal momento che l'atto ha raggiunto il proprio scopo, non ricorrono i presupposti per la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo. 
Non è meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità della consulenza tecnica preventiva, così come sollevata dal medesimo convenuto. Sul punto ### sostiene che l'eccezione di inammissibilità non sia stata affrontata dal Giudice designato per l'### o comunque che la decisione sul punto non fosse minimamente motivata, in quanto nell'ordinanza riservata del 15/6/2022 si leggeva soltanto: ritenuta l'ammissibilità del procedimento. 
Posto che, ai sensi dell'art. 698 c.p.c., l'assunzione preventiva di mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, l'osservazione di parte impone un'analisi più approfondita dell'eccezione in esame. In primo luogo, è privo di fondamento normativo l'argomento secondo cui l'inammissibilità dell'ATP deriverebbe dal fatto che la condizione di procedibilità era già stata esperita con il tentativo di mediazione. In secondo luogo, non appare meritevole di accoglimento nemmeno l'ulteriore argomento secondo cui non vi era alcuna urgenza e il provvedimento richiesto non appariva essere lo strumento per accertare un unico punto di discussione, risolto il quale la lite potesse dirsi risolta. Da un primo punto di vista, come anche sostenuto dallo stesso convenuto nel prosieguo delle proprie difese, lo strumento processuale di cui all'art. 696-bis, c.p.c. è per sua natura del tutto svincolato dal presupposto dell'urgenza di procedere all'accertamento richiesto. Inoltre, il tenore letterale della norma non giustifica la lettura della stessa posta a fondamento dell'eccezione: pur nella consapevolezza della riscontrabilità di diversi indirizzi giurisprudenziali sviluppatisi sul punto, è stata ritenuta più coerente con la ratio deflattiva della norma una lettura della stessa volta a non escludere dal proprio campo di applicazione i casi di contestazione dell'an della pretesa, oltre che del quantum (cfr., fra tanti, Tribunale di Catanzaro, Ordinanza del 2/5/2019). 
A sostegno dell'asserita inammissibilità e conseguente inutilizzabilità dell'### inoltre, AST ### ritiene che la finalità della consulenza tecnica preventiva è certamente quella di evitare giudizi di merito quando la controversia riguarda la quaestio facti e la quantificazione del dovuto, che una volta ricostruite attraverso l'espletamento della consulenza tecnica, esauriscono la materia del contendere prestandosi a divenire oggetto di accordo tra le parti (pag. 5, memoria conclusionale). 
Ebbene, il principio diritto esposto appare, oltre che condivisibile, del tutto compatibile con l'ATP in atti, in quanto esso non ha ad oggetto questioni giuridiche, ma piuttosto la valutazione di circostanze di natura tecnica relative alla condotta dal personale sanitario nell'ambito delle prestazioni di cura tenute nei confronti di ### valutazione da compiersi alla luce degli atti ed i documenti presenti negli atti di causa e solo questi (così come da ordinanza di nomina del CTU del 15/6/2024 nell'ambito dell'ATP n. R.G.2025/2022). 
Ancora in via preliminare, il convenuto ### chiede che venga dichiarata la nullità della consulenza tecnica espletata in sede ###primo luogo per non essere stata espletata da un collegio interamente nominato dal giudice e composto da consulenti tecnici tutti iscritti al relativo ### nazionale o tenuto da ogni Tribunale; in secondo luogo, per non essere stata espletata anche da un c.t.u. specialista ortopedico; in terzo luogo, per la mancata risposta al quesito sul rispetto delle linee guida per gli interventi chirurgici ortopedici.  ### dell'eccezione in esame non può che partire dalla constatazione per cui, ai sensi dell'art. 696- bis, comma VI, c.p.c., all'ATP finalizzata alla composizione della lite si applicano gli articoli da 191 a 197 c.p.c., in quanto compatibili. Di fatto, dunque, la consulenza tecnica disposta in sede di accertamento preventivo è disciplinata delle stesse norme codicistiche che disciplinano la consulenza tecnica disposta in sede di giudizio merito. Risulta, quindi, giustificata, ancorché non espressamente richiamata dall'art. 696-bis, c.p.c., l'applicazione analogica dell'art. 22, disp. att. c.p.c., a norma del quale il Giudice, previa comunicazione al Presidente del Tribunale, può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo; l'eventuale mancata comunicazione del provvedimento al Presidente ###assenza di espressa sanzione, non può costituire causa di nullità della consulenza. ###. 15, comma I, L. 24/2017, dunque, laddove prescrive, senza alcuna sanzione espressa, che i CTU debbano essere scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non può che essere letto in combinato disposto con il citato art. 22, disp. att. c.p.c. Peraltro, nel caso di specie, non vi è prova alcuna del fatto che il giudice dell'a.t.p. non abbia effettuato la previa comunicazione (che può essere anche in forma orale) al presidente del tribunale. 
Quanto ai motivi di doglianza legati alla mancata presenza di un medico ortopedico nel collegio peritale, nonché alla mancata risposta al quesito relativo al rispetto delle linee guida per gli interventi chirurgici ortopedici, entrambe le questioni appaiono attenere non tanto alla validità/utilizzabilità della ### quanto più al valore probatorio e all'attendibilità da riconoscersi alla stessa, questione, come noto, rimessa al libero apprezzamento del Giudice e che verrà affrontata più avanti in sede di esame del merito. 
Nel merito, le domande attoree appaiono meritevoli di accoglimento nei confronti della struttura sanitaria; al contrario, le stesse non appaiono fondate nei confronti dei singoli medici convenuti. 
In primo luogo deve osservarsi che gli odierni attori/danneggiati hanno omesso di qualificare le fattispecie di responsabilità oggetto della domanda. Rientra, comunque, tra i poteri del Giudice quello di procedere all'autonoma qualificazione della domanda, ferma in ogni caso l'immutabilità dei fatti allegati e posti a fondamento della stessa (sul punto, ex multis, vedasi Cassazione, sez. 3 - , ordinanza 10402 del 17/04/2024 secondo cui: il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse riqualificare la domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi dell'art. 141 c.ass., nell'azione ex art. 2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della prima, il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il danno patito, ed occorrendo invece, nell'azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso)). 
Quanto alla posizione della struttura sanitaria convenuta ### come noto, la materia della responsabilità civile da professione sanitaria è stata da ultimo riformata con legge n. 24/2017, il cui art.  7 dispone che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La norma colloca inequivocabilmente nell'ambito della responsabilità da inadempimento contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria. In materia di responsabilità da inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […] (Cassazione, ### U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001), salvo trattarsi di obbligazioni negative, nel quale caso, in virtù del principio di vicinanza della prova, il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale) del suo diritto, anche l'inadempimento del debitore (Cassazione, ### 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022). 
In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato l'onere della prova in merito al nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno, trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova (Cassazione, ### 3, ordinanza n. 20707 del 17/07/2023). Il principio di diritto appena esposto, riferibile al c.d. nesso di causalità giuridica tra danno evento e danno conseguenza, necessita tuttavia di alcune precisazioni: in materia di responsabilità sanitaria, infatti, grava sul creditore/danneggiato l'onere di provare anche la sussistenza del nesso causale tra condotta inadempiente e danno evento. 
Vista la natura professionale dell'obbligazione, infatti, è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore (la vittoria della causa nel contratto concluso con l'avvocato; la guarigione dalla malattia nel contratto concluso con il medico), distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art.1174 c.c. (interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis): viene dunque in chiara evidenza il nesso di causalità materiale tra inadempimento e danno evento, che rientra nel tema di prova di spettanza del creditore/danneggiato, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cassazione, ### 3, sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Cassazione, ### 6, ordinanza n. 18102 del 31/08/2020). In altre parole, in materia di responsabilità sanitaria della struttura ospedaliera, pur a fronte della natura contrattuale della citata responsabilità, è stato specificato che grava sul danneggiato/creditore l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento del danneggiante/debitore (del quale, in linea con i principi generali in materia di responsabilità contrattuale, è sufficiente la mera allegazione) e il danno evento patito. Infatti, sebbene debba ritenersi superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, sia in tema di responsabilità contrattuale che in tema di responsabilità extracontrattuale, l'indagine volta all'accertamento del nesso di causalità deve comporsi di due distinti momenti: l'uno volto all'accertamento del nesso di casualità materiale (tra condotta e danno c.d. evento) e l'altro volto all'accertamento della c.d. causalità giuridica (tra danno evento e danno c.d. conseguenza). In merito agli obblighi di natura professionale, l'interesse del creditore non si risolve nella mera condotta diligente del debitore, bensì in un interesse ulteriore (nel caso di specie, il diritto alla salute) la cui lesione soltanto determina il sorgere del c.d. danno evento: quest'ultimo, dunque, non si risolve nel mero inadempimento. Nell'ambito della responsabilità professionale, a differenza di quanto accade nei restanti casi di responsabilità contrattuale, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento (Cass., Sez. 6, ordinanza n. 26907 del 26/11/2020) e, conseguentemente, non è sufficiente la mera allegazione dello stesso: l'onere della prova relativo alla causalità materiale grava sul creditore/danneggiato.  ### prodotta in atti, espletata in sede di procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., emerge la prova di tutti gli elementi costitutivi per ritenere integrata la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi degli artt. 1218, c.c. e 7, L. 24/2017. 
Ferma l'ammissibilità della procedura di ATP per i motivi sopra esposti, appare necessario chiarire le questioni sollevate dai convenuti in merito all'utilizzabilità delle sue risultanze nell'odierna sede ###primo luogo, la difesa della convenuta dott.ssa ### ha osservato che i ricorrenti avrebbero omesso di produrre qualsivoglia documentazione sanitaria necessaria a comprovare le doglianze sollevate; in secondo luogo, tutti i convenuti eccepiscono il carattere esplorativo della consulenza tecnica in atti, lamentando che la consulenza tecnica preventiva, inoltre, soggiace allo stesso divieto di formulazione dei quesiti “esplorativi” che la giurisprudenza consolidata e riconosciuta ritiene sussistere in merito alla c.t.u. in corso di causa. Lo strumento, cioè, può essere utilizzato soltanto per verificare e approfondire sotto il profilo tecnico tesi già compiutamente formulate da chi lo richiede e non, viceversa, per affidare al perito la ricerca di dati, elementi o circostanze che sarebbe stato onere della parte indicare. 
Ebbene, appare fuor di dubbio che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cassazione, ### 3 - , ordinanza n. 8498 del 31/03/2025). In altri termini, l'ammissibilità e la conseguente utilizzabilità della CTU non possono prescindere da un'adeguata produzione documentale e da una puntuale allegazione dei fatti costitutivi della pretesa vantata. Nel caso in esame è certamente vero che gli attori si sono limitati alla produzione della relazione di c.t.u. svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, omettendo di produrre qualsivoglia documentazione sanitaria. Tuttavia, sebbene nell'odierna sede non sia stata prodotta la documentazione sanitaria, l'accertamento tecnico preventivo non può essere definito esplorativo in quanto esso risulta essere stato eseguito sulla base della documentazione sanitaria allegata dalle parti nella relativa sede ###sede di accertamento tecnico preventivo, infatti, il Giudice ha espressamente disposto che la consulenza deve esaminare gli atti ed i documenti presenti negli atti di causa e solo questi (pag. 1, Ordinanza del 15/6/2023, ### 10, comparsa di costituzione di parte convenuta, ###. Il carattere esplorativo o meno della consulenza tecnica va riferito alla fase di giudizio in cui la stessa viene espletata: in assenza di prova contraria, a fronte dell'espresso e inequivocabile ordine del Giudice, non può che presumersi che la consulenza in atti sia stata eseguita sulla base della documentazione allegata dalle parti. Sarebbe, peraltro, stata sufficiente la semplice produzione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., per provare il contrario. 
Escluso il carattere esplorativo dell'accertamento tecnico preventivo in atti, non può del tutto ignorarsi che l'assenza di qualsivoglia documentazione sanitaria possa avere ripercussioni sulla verifica e sulla determinazione in concreto del valore probatorio della consulenza tecnica, attività rimessa al prudente apprezzamento del giudicante. Come noto, infatti, la consulenza tecnica di ufficio non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, in quanto trattasi di strumento volto ad aiutare il giudice nella valutazione di altri elementi acquisiti in giudizio o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze (ex multis, Cassazione, ### 3 - , ordinanza n. 3717 del 08/02/2019). Nel caso in esame, tuttavia, i rilievi alla ATP formulati dei convenuti non attengono, se non in minima parte, alla fedeltà della stessa rispetto alla documentazione medica esaminata, quanto più alle valutazioni in merito alla conformità della condotta dei sanitari rispetto alle linee guida applicabili. 
Ebbene, i ### fondano le proprie conclusioni sugli argomenti di seguito esposti. 
In primo luogo osservano che le ### citate [ossia quelle predisposte nel 2014 e nel 2017 dalle maggiori società scientifiche di cardiologia per la valutazione e il trattamento di pazienti da sottoporre a chirurgia non cardiaca, n.d.r.] prevedono specificamente, per i pazienti da sottoporre a chirurgica non cardiaca ad alto rischio, oltre all'ECG (### 5), anche una valutazione ecocardiografica preoperatoria (pag. 18, elaborato peritale in atti). Le linee guida appaiono, in primo luogo, correttamente individuate ed applicate dai cc.tt.uu. Infatti, l'applicabilità nel caso di specie delle linee guida ortopediche - non messa in discussione e certamente attuata dagli operanti nel fatto oggetto di causa - non esime dalla pari necessità di conoscenza e applicazione delle linee guida cardiologiche per chirurgia non cardiaca. 
In base alle citata linee guida, dunque, ### avrebbe dovuto essere sottoposto ad una consulenza cardiologica e ad un ecocardiogramma per la valutazione sia clinica del suo stato di compenso cardiocircolatorio e della adeguatezza della terapia farmacologica in atto; e ciò non solo poiché si trattava di un intervento ad alto rischio (viste le condizioni generali e l'età del paziente), ma a maggior ragione alla luce del fatto che il paziente, per i rilievi anamnestici e per gli esiti degli esami strumentali (elettrocardiogramma da cui risultava “##### ventricolare e sopra-ventricolare”, e RX torace da cui risultava una “cardiomegalia”) eseguiti all'accesso in ### era da considerarsi verosimilmente in una condizione di disfunzione asintomatica del ventricolo sinistro intesa sia come disfunzione sistolica (### - ### sia come disfunzione diastolica (### - ###(pag. 19, elaborato peritale in atti). Infatti, la presenza di cardiomegalia all'Rx-torace e di impegno atriale sinistro, di extrasistolia ventricolare e sopraventricolare e di emiblocco anteriore sinistro ### all'ECG sono tutte espressioni di una cardiopatia, verosimilmente secondaria ad ipertensione arteriosa non trattata farmacologicamente e già con segni di danno d'organo. 
Il tempo intercorso fra l'ingresso del paziente nella UO di ### (avvenuto alle ore 15:15 del 21.02.2018) e l'ingresso in sala operatoria (avvenuto alle ore 14:50 del 22.02.2018), è stato condivisibilmente giudicato dai cc.tt.uu. del tutto compatibile con l'espletamento di una consulenza cardiologica. All'esito di un'attenta analisi dei fattori di rischio, i cc.tt.uu. hanno ritenuto che il ### sia stato sottoposto ad un intervento di chirurgia ortopedica, classificabile come ad alto rischio, in una condizione quo ante di ridotta capacità funzionale sia fisica (per l'età, l'ipoacusia e l'ipovisione da maculopatia degenerativa) sia cardiaca (insufficienza cardiaca asintomatica). Mentre una valutazione del rischio cardiovascolare, come previsto dalle ### avrebbe permesso di identificare una condizione di disfunzione asintomatica del LV e consentire di prospettare le ulteriori indagini e gli opportuni adeguamenti terapeutici in previsione dell'intervento chirurgico e del periodo del postintervento (eventuale adeguamento della terapia farmacologica, della quantità delle infusioni e.v. da utilizzare ed un monitoraggio delle funzioni vitali, in particolare del bilancio idrico). 
La convenuta ### ha eccepito che i cc.tt.uu. avrebbero dedotto la presenza di una presunta patologia cardiaca del paziente dai resoconti di due visite cardiologiche e di un ecocardiogramma, effettuati tra giugno e settembre del 2016, esami la cui documentazione non era però depositata nel fascicolo dell'ATP (né era stata visionata dai medici al momento del fatto) e che, dunque, non potevano essere utilizzati (pag. 10, note scritte in sostituzione d'udienza del 7/10/2025 della convenuta ###. ### appare infondata in quanto poggia su presupposti erronei: la valutazione dei cc.tt.uu. sopra esposta in merito all'opportunità di sottoporre il paziente ad una consulenza cardiologica e a un ecocardiogramma prescinde dall'esame della documentazione relativa alle visite a cui il paziente si era sottoposto nel 2016; le citate visite, infatti, vengono menzionate solo successivamente in sede di chiarimenti alle osservazioni dei ### Prova ne è che la stessa difesa della convenuta ### nell'esporre le proprie argomentazioni rimanda alla lettura delle pagg. 7,8,10,18,21 e 23 del supplemento di CTU (pag. 10, note scritte in sostituzione d'udienza del 7/10/2025 della convenuta ###. In sintesi, dunque, i cc.tt.uu. sono giunti alle proprie conclusioni basandosi esclusivamente sullo stato clinico del paziente e sulle risultanze degli esami eseguiti all'accesso in ### in occasione dell'evento, e prescindendo dagli esiti delle visite a cui il paziente si era sottoposto nel 2016, che sono stati utilizzati solo successivamente ad ulteriore conferma delle valutazioni già espresse. 
I cc.tt.uu. hanno, poi, proseguito ritenendo che nell'insufficienza cardiaca fenotipicamente definita come ### (### - ###, ossia l'insufficienza cardiaca acuta dovuta ad una malattia/cardiomiopatia preesistente, una delle cause che possono determinarla è proprio il sovraccarico di liquidi (### FO). Ed hanno indicato, sulla base dei documenti versati in atti, che al sig. ### considerato il suo peso corporeo (80 Kg), il volume di fluidi somministrati (3200 mL) e la quantità di diuresi registrata in cartella clinica (1000 mL) è stato registrato un valore FO del 27,5%, ossia ben 5,5 volte oltre il limite considerato normale, circostanza che avrebbe così determinato la destabilizzazione dell'insufficienza cardiaca asintomatica (### favorendo la sua evoluzione verso una insufficienza cardiaca acuta (### C/D dello scompenso cardiaco) sintomatica per edema polmonare acuto (ipossia, ipotensione arteriosa) e successivo arresto cardiaco asistolico. In particolare, secondo i consulenti, il FO del 27,5%, quale conseguenza di un bilancio idrico positivo di 2200 mL (in particolare per la somministrazione rapida di un volume di circa 2000 mL fra cristalloidi e colloidi in un tempo di circa 1h 40m), ha determinato, nella condizione di ### in cui si trovava verosimilmente il sig. ### un brusco incremento del volume plasmatico, del volume di ritorno venoso e della pressione telediastolica del LV che, superati i limiti della pressione oncotica plasmatica, ha condizionato la comparsa dell'edema polmonare (riscontrato in sede autoptica), la contestuale progressiva riduzione del riempimento diastolico e la conseguente depressione della gittata sistolica ### sino all'instaurarsi dello shock cardiogeno. 
I consulenti concludono, dunque, sostenendo che, alla luce del quadro clinico di ### sarebbero state necessarie, come raccomandato dalle ### delle predette società scientifiche per la valutazione ed il trattamento dei pazienti da sottoporre a chirurgia non cardiaca, una consulenza cardiologica, un ecocardiogramma e/o un test di ### si ritiene che dall'analisi della vicenda sanitaria oggetto di valutazione emergano condotte censurabili poste in essere dai DM di ### e i DM della UOC di ### del P.O. “Madonna del Soccorso” di ### del ### che hanno direttamente gestito il caso del sig. ### per non aver richiesto una consulenza cardiologica e un ecocardiogramma durante la fase pre-operatoria, nonché per non aver adeguatamente gestito il bilancio idrico nel periodo peri-procedurale (pag. 36, elaborato peritale in atti). 
Posto che qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione, nel caso in esame si impone a questo Giudice una puntuale analisi delle osservazioni formulate dai ### e inerenti alla posizione del convenuto ### unica parte in concreto interessata (infatti, come già anticipato, non ricorrono gli estremi per la condanna al risarcimento del danno degli altri convenuti e, dunque, le osservazioni formulate dai relativi consulenti tecnici di parte riguardanti non la c.t.u. in generale ma la posizione dei singoli medici non saranno esaminate, poiché irrilevanti). 
Nel merito, i cc.tt.pp. sostengono che il rinvio dell'intervento chirurgico per eseguire un'ecografia non fosse un motivo idoneo a giustificare la procrastinazione di un intervento urgente, quale quello cui sottoporre un paziente anziano con frattura al femore (memoria conclusionale ### pag 16, che a sua volta richiama pag. 3 delle osservazioni alla CTU dei dottori ### e ###. Ebbene, tale osservazione non appare idonea a smentire le conclusioni cui giungono i cc.tt.uu.: gli stessi, infatti, evidenziano che le tempistiche del ricovero e della conseguente esecuzione delle operazioni erano del tutto compatibili con la sottoposizione del caso clinico ad una consulenza cardiologica. A fronte dell'ingresso del paziente al pronto soccorso alle ore 15:15 del 21.02.2018, l'ingresso in sala operatoria è avvenuto il giorno successivo alle ore 14:50. Il punto nevralgico dalla valutazione dei cc.tt.uu., dunque, non sta tanto nell'opportunità o meno di rinviare l'operazione, quanto nella mancata richiesta di una consulenza cardiologica nel tempo effettivamente intercorso tra l'ingresso al pronto soccorso e l'operazione. Né la struttura sanitaria ha dimostrato - e, a monte, neppure allegato - che, in tale lasso di tempo, sarebbe stato impossibile svolgere una consulenza cardiologica con ecocardiogramma e che l'intervento avrebbe dovuto essere necessariamente rinviato. 
In secondo luogo, i consulenti di parte osservano che l'intervento di osteosintesi con chiodo gamma fosse da classificare tra quelli a basso rischio e non ad alto rischio e neppure a rischio intermedio, e, pertanto, esso non richiedeva la necessità di una ecocardiografia preoperatoria. In merito al rilievo in esame, i cc.tt.uu. offrono una puntuale risposta al punto n. 3 della relazione integrativa (pag. 4), ove osservano che l'intervento chirurgico ortopedico per frattura prossimale di femore nell'anziano risulta già definito a rischio intermedio per l'### (1-5%, valutando solo l'intervento chirurgico specifico di per se, senza considerare la presenza delle comorbilità del paziente) o a rischio alto per l'###### e la ### (6%, dedotto dalla combinazione sia delle caratteristiche dell'intervento chirurgico sia delle comorbilità del paziente). ### dei cc.tt.uu. tiene conto di diversi fattori presenti e conosciuti ex ante, tutti puntualmente indicati, quali quello anagrafico e nosografico, nonché quello relativo alla tipologia di operazione eseguita (pagg. da 14 a 18 della relazione). Solo in un secondo momento, in risposta alle osservazioni aventi ad oggetto la documentazione depositata dal c.t.p. di parte ricorrente relativa ad una visita cardiologica del 6.6.2016 e ad una successiva visita con ECG ed ### del 1° settembre 2016 presso la casa di cura ### di ### del ### i cc.tt.uu. hanno fatto riferimento a tale documentazione evidenziando che le osservazioni di parte poggiavano su una lettura parziale della stessa. Alla luce dei fattori appena esposti e delle linee guida richiamate dai cc.tt.uu. appare condivisibile la valutazione sull'entità del rischio operatorio dagli stessi esposta, non essendo ex adverso dimostrate specifiche ragioni per discostarsene. 
Infine, i c.t.p. hanno ritenuto che non vi fosse stata una infusione intraoperatoria eccessiva di liquidi. 
Sul punto, ancora una volta, non ricorrono elementi tali da suggerire un discostamento dalle valutazioni esposte dai cc.tt.uu. Al punto 4 della relazione integrativa, infatti, i consulenti d'ufficio offrono esaustivi argomenti a sostegno delle proprie conclusioni in merito alla gestione perioperatoria delle infusioni, parametrando le proprie valutazioni a indicazioni ### sul farmaco in concreto utilizzato, nonché al quadro clinico del paziente. 
In chiusura, preme osservare che, come dagli stessi precisato, i cc.tt.uu. hanno fatto riferimento a linee guida applicabili al caso di specie in quanto precedenti ai fatti: nello specifico, se da un lato è vero che sono state citate per una sola volta, tra le altre, ### 2022 ### and ### of ### Surgery25 (pag. 19 della ###, tali ### hanno semplicemente ribadito quanto già raccomandato nelle precedenti ### del 2014 in merito alle indicazioni all'ecocardiografia nei pazienti da sottoporre a chirurgia non cardiaca. E in tutta la relazione i consulenti hanno fatto riferimento solo ed esclusivamente alle linee guida del 2014 e 2017, dunque vigenti al momento dei fatti di causa. 
Deve, altresì, precisarsi che corretta appare la scelta (operata dal giudice dell'a.t.p.) di inserire nel collegio peritale, oltre al medico legale, uno specialista cardiologo. Infatti, pur essendosi trattato nel caso di specie di un intervento chirurgico di osteosintesi, non si discute della corretta esecuzione del medesimo (né è mai emerso in giudizio alcun profilo di scorretta esecuzione) dal punto di vista strettamente ortopedico. Pertanto, considerato anche che la morte del paziente è avvenuta per uno scompenso cardio-circolatorio e arresto cardiaco, inutile ai fini dell'indagine sarebbe stato l'inserimento nel collegio peritale di uno specialista ortopedico. 
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, dunque, quanto alla posizione di ### devono ritenersi provati sia la condotta inadempiente che il nesso di causalità materiale tra la stessa e il danno evento, ovvero il decesso del paziente ### A conclusioni opposte deve giungersi in riferimento alle posizioni dei singoli medici. In diritto, ai sensi dell'art. 7, comma ### L. 24/2017, il singolo esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, circostanza che non ricorre nel caso di specie. Spetta, dunque, all'attore/danneggiato l'obbligo di provare e, a monte, allegare in maniera specifica la condotta del medico, dimostrarne la natura dolosa o colposa e il nesso di causalità tra la condotta medesima e l'evento. Ebbene, considerato che sono i cc.tt.uu. in sede di relazione integrativa, ad affermare a chiare lettere che nessuno dei CTU attribuisce delle specifiche responsabilità a singoli medici individuabili nominalmente (pag. 2, relazione integrativa) - cosa che, del resto, non sarebbe spettato ai consulenti tecnici fare in assenza di specifiche e puntuali allegazioni di parte - , ed in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento probatorio, non vi sono elementi per ritenere provate condotte colpose specificatamente ascrivibili in capo ai singoli medici convenuti (i quali, peraltro, non sono gli unici ad essersi occupati del trattamento del sig. ### nel periodo di degenza). Già a monte, infatti, le stesse allegazioni delle parti attrici appaiono quantomeno generiche nell'individuare condotte colpose riferibili ai singoli medici. Al di là di una generica affermazione di responsabilità della struttura e del personale sanitario, per lo più fondata su pedissequi richiami della ### le condotte contestate ai medici non risultano specificamente indicate. Non ricorrono, dunque, gli estremi per l'accoglimento della domanda nei confronti dei singoli sanitari convenuti. 
Ne discende l'assorbimento delle domande svolte da questi ultimi nei confronti dell'AST e della compagnia assicurativa. 
Passando all'esame dei danni-conseguenza, le domande attoree hanno ad oggetto due distinte voci di danno: una prima voce, iure hereditatis, ha ad oggetto il c.d. danno tanatologico; la seconda voce di danno, iure proprio, ha invece ad oggetto il danno da perdita del rapporto parentale subito dai singoli attori. 
Quanto alla prima, la domanda non appare meritevole di accoglimento. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cassazione, ### 3 - , sentenza n. 7923 del 23/03/2024). 
Nel caso in esame gli attori si limitano a domandare il risarcimento del danno c.d. catastrofale, quale risarcimento per il danno morale “di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (pag. 13 del ricorso). 
A sostegno della domanda gli attori allegano che il referto dell'autopsia versato in atti dimostrerebbe il dolore che il paziente ha dovuto soffrire ed anche questa circostanza può essere testimoniata solo dal fratello e dal figlio medico che erano presenti e chiamavano i soccorsi ma inutilmente e comunque anche se per sole due ore il ### ha avvertito l'inevitabilità della morte. Ebbene, da un lato non vi è mai stata alcuna tempestiva richiesta di testimonianza né capitolo formulato sulla indicata circostanza (i capitoli formulati in ricorso riguardavano tutt'altri fatti e nell'unica memoria ex art. 281 duodecies c. 4 depositata - peraltro inammissibilmente prima che i relativi termini fossero concessi dal giudice - nulla si dice); dall'altro, la testimonianza del figlio del de cuius sarebbe stata comunque inammissibile, essendo egli parte del giudizio. Infine e comunque nulla è stato allegato in merito allo stato del paziente nelle ultime ore di vita: non essendo stata allegata la cartella clinica, ad esempio, non è dato sapere neppure se lo stesso fosse o meno vigile, o per quanto tempo lo sia stato; del pari non è noto se nelle ultime due ore le sofferenze siano state o meno alleviate, con inevitabili ripercussioni sulla consapevolezza della situazione. 
A conclusioni opposte deve giungersi in merito alla risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, quantomeno in riferimento alla posizione di #### e ### (rispettivamente moglie e figli del de cuius). 
Quanto ai presupposti di risarcibilità, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) (Cass. ordinanza n. 5769 del 04/03/2024). A specificazione di quanto appena esposto, la Corte di Cassazione ha precisato che in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario) (Cassazione, ### 3 - , sentenza n. 21988 del 30/07/2025). 
Nel caso in esame ad agire in giudizio sono: la moglie convivente ### i figli ### e ### i nipoti #### e ### I citati rapporti di parentela risultano provati alla luce dei tre certificati dello stato di famiglia allegati al ricorso introduttivo. In assenza di circostanze atte a suggerire una valutazione in senso contrario, può legittimamente presumersi l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in riferimento alle posizioni di #### e ### membri della famiglia nucleare originaria. 
In merito al quantum, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di ### e ### e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva tenuto in debito conto che il de cuius era stato sequestrato e crudelmente torturato per più giorni da terroristi prima di morire in conseguenza delle acute sofferenze fisiche e psichiche) (Cassazione, ### L - , ordinanza n. 6981 del 16/03/2025). Ai fini della valutazione sull'eccezionalità del caso concreto, grava sull'attore ai sensi del combinato disposto degli artt. 2697 e 1223 c.c. la prova delle circostanze del suo rapporto con il soggetto e cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'intensità del vincolo familiare e della relazione affettiva con il defunto, la cadenza della frequentazione e ogni ulteriore circostanza utile a definire l'integrità del rapporto, inteso come comunione di vita e di affetti della famiglia (Cassazione, ### 3, sentenza n. 15760 del 12/07/2006). 
Nel caso in esame, quanto alla posizione della coniuge ### la stessa allega di essere da tempo affetta da diabete mellito e di non poter camminare né guidare autonomamente, per cui la necessaria assistenza le veniva fornita dal marito, anche per gli spostamenti necessari ai fini della propria attività lavorativa. A sostegno di quanto appena esposto, la ricorrente allega certificazione medica dalla quale, tuttavia, non emerge alcunché in merito allo stato di salute della stessa alla data del decesso del marito, o, comunque, negli anni antecedenti: il certificato medico a firma del dottor ### infatti, riporta la data del 26/8/2024 e nulla accerta in merito alla data di insorgenza della patologia o del venir meno della completa indipendenza dell'attrice. La prova testimoniale articolata sul punto era del tutto generica. Pertanto, alla luce dei richiamati principi in punto di onere della prova, non ricorrono i presupposti per la personalizzazione del danno da riconoscersi alla ricorrente ### salva in ogni caso la presunzione di convivenza. 
Per la relativa liquidazione, da effettuarsi necessariamente in via equitativa (cfr. Cassazione, ### 3, sentenza n. 15760 del 12/07/2006), appare opportuno applicare il valore all'uopo previsto dalle tabelle elaborate dal Tribunale di ### poiché l'applicazione di tali tabelle garantisce la parità di trattamento, essendo esse già ampiamente diffuse sul territorio nazionale e costituendo un criterio di calcolo ripetutamente avallato dalla Corte di Cassazione (Cass. 10725/2000; 6616/2000; 4852/99; 5134/98) e adottato ormai da vari ### di merito, e poiché non sussistono in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. sez. 3, n. 12408/2011). In applicazione, dunque, delle tabelle come da ultimo aggiornate, considerato che i valori monetari base ivi indicati per la perdita del parente sono valori medi (si veda la nota accompagnatoria delle relative tabelle, la quale indica anche che non esiste un “minimo garantito” da applicarsi in ogni caso), si ritiene opportuno liquidare la somma di € 262.037,00 (valori medi, età della vittima 78, età coniuge 75, convivenza, altri familiari del nucleo familiare primario 2 ovvero i figli). 
Quanto alla posizione dei figli, ### e ### gli stessi non richiedono alcuna personalizzazione del danno lamentato. Pertanto, si ritiene opportuno liquidare in favore di ### la somma di € 230.749,00 (valori medi, età della vittima 78, età figlio 43, no convivenza, altri familiari del nucleo familiare primario 2, ovvero la madre e la sorella). 
Relativamente a ### dalla documentazione in atti allegata al ricorso (### _### la stessa risulta essersi sposata in ### il ### e, del pari, il figlio ### risulta nato nello stesso ### È lecito ritenere, dunque, che la stessa risiedesse stabilmente all'estero, in ### Tale circostanza non può essere ignorata in sede di valutazione del quantum debeatur, in quanto inevitabilmente influente sulla valutazione di intensità del legame affettivo. Pertanto, in riferimento alla posizione di ### appare opportuna l'applicazione dei parametri minimi previsti dalle citate ### di ### così riconoscendo alla stessa il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in misura pari a € 179.906,00 (valori minimi, età vittima 78, età congiunto 37, no convivenza, altri familiari del nucleo familiare primario 2, ovvero il fratello e la madre). 
Quanto, infine, alla posizione dei nipoti, deve rilevarsi che la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cassazione, ### 3 - , ordinanza n. 17208 del 26/06/2025). Ciò non toglie che non possa operare in favore dei nipoti la presunzione di intensità del vincolo affettivo (cfr. Trib. di Civitavecchia, sent. del 15.11.2023, n. 1295), essendo necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva (Cassazione n. 21988 citata). Nel caso in esame, i nipoti ricorrenti non hanno adeguatamente provato la sussistenza di un vincolo affettivo di tale intensità da giustificare il risarcimento del danno da rapporto parentale, né le circostanze allegate e fatte oggetto di istanza di prova testimoniale avrebbero potuto condurre a conclusioni differenti, poiché del tutto generiche (le stesse, peraltro, erano relative ai soli minori ### e ###. Inoltre, con specifico riferimento alla posizione di ### che all'epoca dei fatti aveva un anno, deve considerarsi che in tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la risarcibilità dei danni invocati dalla nipote di un uomo deceduto in un sinistro stradale che, all'epoca della perdita del nonno, aveva otto mesi) (Cassazione, ### 3 -, sentenza n. 12987 del 26/04/2022). 
Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario. Considerato che i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ### (Cass. sez. 3, 5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995). In merito all'applicabilità dell'art 1284 al caso in esame, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la citata disposizione deve essere ritenuta applicabile a obbligazioni di ogni natura (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e, dunque, anche al caso in esame. 
Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, 9711/2004). 
Considerato che la domanda attorea è stata accolta solo in parte e solo in favore di alcuni degli attori, le spese di giudizio tra attori e convenuto ### devono essere compensate per ½ e poste per il resto a carico del convenuto, maggiormente soccombente. 
Quanto alle posizioni degli altri convenuti, ##### e ### vista l'infondatezza delle domande formulate nei loro confronti, le rispettive spese di lite vengono poste a carico della parte attrice. 
Del pari, quanto alla posizione di ###S ### S.A, l'inammissibilità della domanda diretta di risarcimento - e comunque il rigetto della domanda nei confronti dei medici assistiti dalla garanzia - determina la condanna alle spese di lite a carico della parte attrice. Pur a fronte dei distinti interventi della cui ammissibilità/necessità si è già detto, la liquidazione in favore di ###S ### S.A avviene in via unitaria, trattandosi di unica parte. 
Le spese per i giudizi di mediazione (richieste dalla sola parte attrice) non vengono liquidate, essendo la condizione di procedibilità già esaurita con lo svolgimento dell'a.t.p. ed essendo lo svolgimento della duplice mediazione addebitabile ad errore della difesa attorea, la quale nel primo tentativo aveva proceduto per una domanda risarcitoria generica e di valore inferiore rispetto a quello oggetto dell'odierno procedimento. 
La quantificazione delle spese di giudizio tiene conto dell'assenza di attività istruttoria relativa a prove costituende. Il compenso relativo alla fase istruttoria/trattazione viene quindi liquidato secondo i parametri minimi. Le spese non documentate vengono escluse.  P.Q.M.  Il Tribunale così dispone: - Condanna il convenuto ### al pagamento delle seguenti somme a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale: € 262.037,00 in favore di ### € 230.749,00 in favore di ### € 179.906,00 in favore di ### il tutto oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ### fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.  - Rigetta ogni altra domanda svolta dagli attori.  - Dichiara assorbite le domande svolte dai medici convenuti nei confronti della ### e della ###s ### S.A.  - Compensa per ½ e condanna il convenuto ### al pagamento, in favore degli attori, del restante ½ delle spese di giudizio, liquidate per l'intero: per il giudizio di a.t.p. in € 19.227,50 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap; per il presente giudizio in € 56.065,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap, ed in € 1.713,00 per spese.  - Condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore dei convenuti ###### e ###S ### S.A., delle spese di giudizio, liquidate per ciascuno di essi: per il giudizio di a.t.p. in € 19.227,50 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap; per il presente giudizio in € 56.065,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.  ### 7/11/2025 

Il Giudice
dott. ### n. 1197/2024


causa n. 1197/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Sirianni

M
1

Tribunale di Paola, Sentenza n. 855/2025 del 28-10-2025

... ### s.r.l. responsabile insieme all'ASP di ### della morte della loro congiunta. Rappresentava che la ### s.r.l., con propria comunicazione del 16 giugno 2016 aveva già avvertito la compagnia del ricorso che all'epoca avevano presentato gli stessi eredi per accertamento tecnico preventivo, evidenziando che la procedura si era conclusa con una CTU con la quale veniva ravvisata una minima responsabilità della struttura. A detta mail l'avvocato della ### allegava l'accertamento tecnico preventivo, le memorie costitutive della ### la CTU del dottor ### espletata in sede di ### il ricorso notificato il 28 gennaio 2020, il decreto di fissazione udienza dell'11.3.2020 e la comunicazione all'### documenti che risultano tutti allegati in calce alla mail e così denominati. In riscontro a detta mail la compagnia assicurativa confermava la ricezione e chiedeva prendersi nota di aver già provveduto a inoltrare il tutto all'ufficio sinistri competente. Nominato un collegio peritale nel presente giudizio di merito, i ### hanno depositato la relazione definitiva in data ###. Nell'elaborato peritale, i consulenti, ripercorsa la storia clinica della sig.ra ### a partire dall'intervento al femore sino al (leggi tutto)...

testo integrale

##### di #### in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 36 /2020 R.G. 
TRA ### CF ###, nella sua qualità di marito della deceduta sig.ra #### CF ###, nella sua qualità di figlio della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di figlia della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di madre della predetta deceduta; #### CF ###, nella sua qualità di fratello della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di sorella della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di sorella della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di sorella della predetta deceduta; elettivamente domiciliati in ### via ### 43 , presso lo studio dell'avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura posta in calce al ricorso ### E ### (P.I. ###), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ### NONCHE' ### S.R.L. (C.F./P.I.V.A.: ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### giusta procura in calce alla memoria costitutiva ### NONCHE' ### S.P.A. (partita IVA ###), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### in #### alla ### 16 ### in atti.  #### Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., proposto in data ### e ritualmente notificato alle convenute, i sig.ri ### (C.F. ###), nella sua qualità di marito della deceduta #### (C.F. ###), nella sua qualità di figlio della predetta; ### (C.F. ###), nella sua qualità di figlia della predetta; ### (C.F. ###), nella sua qualità di madre della predetta; ### (C.F. ###), nella sua qualità di fratello della predetta; ### (C.F.  ###), nella sua qualità di sorella della predetta; ### (C.F.  ###), nella sua qualità di sorella della predetta; ### (C.F.  ###) nella sua qualità di sorella della predetta, tutti rappresentati e difesi dell'avv.  ### convenendo in giudizio lo ### di ### A.S.P. di ### in persona del legale rappresentante p.t., e la Casa di riabilitazione ### in persona del legale rappresentante p.t., deducevano che: in seguito al decesso della sig.ra ### gli odierni istanti hanno preventivamente adito il ### di ### mediante procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, iscritto al n. 761/2016 r.g.; il giudizio, caratterizzato da ritardi dovuti all'omesso deposito della relazione da parte del primo ### si concludeva soltanto dopo la sostituzione del dott. ### con il dott. ### medico legale, che in data ### depositava telematicamente la relazione definitiva; dalle risultanze istruttorie emerse nel giudizio di ### si può affermare che la storia clinica della paziente si suddivide in tre momenti fondamentali: il primo, riguardante il ricovero presso l'### di ### (###, il secondo, riguardante il ricovero presso l'### di ### il terzo, relativo al ricovero presso la struttura convenzionata di riabilitazione della ### di ### con riguardo al primo ricovero, si evidenzia che, a causa dell'infortunio domestico occorso in #### alla sig.ra ### giorno 12/07/2015, la stessa era trasportata d'urgenza con il servizio di autoambulanza del 118 presso l'### di ### al fine di effettuare rx; all'esito dell'accertamento strumentale la paziente era dimessa e trasferita presso il reparto di ortopedia dell'### di ### con diagnosi di frattura basicervicale femore destro; per la particolarità del trauma subito, era programmato intervento chirurgico di riduzione della frattura mediante sintesi con chiodo endomidollare ### 3; l'intervento (inizialmente fissato per il giorno 15 luglio) era eseguito il successivo 17/07/2015; nella fase post operatoria, sin dal risveglio, la paziente manifestò da subito segni di stanchezza e stordimento; in riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata dai familiari, da parte del personale sanitario fu sempre risposto che tali sintomi erano del tutto normali in quanto associabili alla fase post operatoria; dopo l'intervento, le condizioni di salute della sig.ra ### subivano un progressivo peggioramento per poi precipitare giorno 20 luglio, allorquando, alle ore 10,45 circa, mentre era in compagnia della figlia ### smetteva improvvisamente di parlare e la mandibola assumeva una posizione innaturale; nonostante quella sintomatologia così evidente e ricollegabile, verosimilmente, secondo le linee guida, ad una ischemia in atto, da parte dei sanitari nulla fu fatto per prevenire l'aggravamento delle condizioni di salute della paziente; alle ore 12.15 circa, dopo altre due ore, giungeva in ospedale il marito della sig.ra ### sig. ### il quale notava che la moglie non stava affatto bene, non riusciva a masticare e le cadeva il cibo dalla bocca; il predetto allarmava gli infermieri, ma questi, ancora una volta, lo tranquillizzavano; alle ore 13.20 (dopo altre tre ore dalla manifestazione ischemica delle ore 10:45 circa), le condizioni di salute della sig.ra ### precipitavano improvvisamente; le persone che erano presenti riferivano che sembrava fosse in coma; veniva finalmente disposto un controllo mediante Tac all'encefalo; alle ore 15:00, dopo altre 5 ore, giungeva il referto della Tac che confermava l'ischemia celebrale con deviazione della rima buccale con ipostenia brachiale sinistra; la sig.ra ### restava ricoverata nel reparto di ### senza alcuna cura sino alle ore 17.25, allorquando, per come si legge in cartella, veniva finalmente attuato il trasferimento presso il reparto di ### dell'ospedale di ### alle ore 18:15, da ### la paziente giungeva in ### a ### a mezzo autoambulanza del 118; soffermandoci sul ricovero della sig.ra ### presso lo ### di ### da esso si ricava il nesso di causalità materiale tra la condotta della convenuta e il danno subito dalla sig.ra ### nonché la causalità giuridica tra il danno e la sua risarcibilità; con riferimento al ritardo diagnostico e all'omesso trasferimento della paziente entro la tempistica prevista dalle linee guida, si eccepisce la responsabilità professionale dello ### di ### nel caso de quo, ciò che emerge è una sostanziale discrepanza fra i tempi raccomandati dalle linee guida (4-5 ore) ed i tempi realmente constatati nella vicenda clinica della signora ### (oltre le 9 ore); si apprezza il notevole ritardo che si è consumato nell'approntare una corretta diagnosi, sino a ridurre considerevolmente le possibilità terapeutiche praticabili nella fattispecie, nonostante la stessa sig.ra ### si trovasse già in ospedale; l'enorme ritardo ha condotto la signora ### verso una severa forma di ischemia, descritta, al momento dell'accettazione nel reparto di ### del PO di Cs del 20/7/2015, in: “vasta lesione ischemica cortico sottocortico insulo temporo frontale destra” paresi centrale del ### nervo cranico ed uno stato di plegia dell'emisoma di sinistra”, nonché, al momento delle dimissioni del 25/07/2015, in: “emiplegia facio-brachio-crurale sinistra”; oltre a tali dati anamnestici, a comprovare ulteriormente la responsabilità dei sanitari dello ### di ### contribuisce la circostanza che, al momento dell'accettazione della paziente presso l'### di ### proprio a causa dell'inutile decorso del tempo, fosse oramai pregiudicata la possibilità di intervenire con trattamento trombolitico; nessuna condotta omissiva può essere imputata ai sanitari della divisione di ### di fatto esclusa dal ### l'ischemia (per gravità) iniziò a manifestarsi non alle ore 13:20, come riportato nella cartella dell'### di ### bensì molto tempo prima, ad esempio alle ore 10:45 come dichiarato dagli istanti e come riportato nella cartella clinica dell'### di ### ciò che emerge dalla disamina della cartella clinica dello ### di ### è, senza dubbio, la totale assenza di “annotazioni”; in nessuna parte del documento, infatti, si fa accenno alla somministrazione di terapie salva vita né, tantomeno, ad attività sanitarie dirette al monitoraggio della paziente nel periodo post operatorio, dal 17/7/2015, data dell'intervento chirurgico; le uniche annotazioni si rinvengono il giorno 20/7/2015, quando alle ore 13:20 l'ischemia si aggrava e le condizioni di salute della paziente precipitano irrimediabilmente; con riguardo al terzo ricovero, giorno 25 luglio, la paziente veniva dimessa da ### e trasferita, a spese e cure dei familiari, presso la ### che accettava il ricovero della paziente ritenendo la propria organizzazione sanitaria adeguata allo scopo; durante la degenza erano somministrati soltanto dei farmaci mentre nessun'altra terapia era praticata alla paziente; stando al racconto dei familiari, vi era come l'impressione che la struttura si trovasse in quel momento carente di personale adeguato; la de cuius sudava tanto e mangiava pochissimo, aveva bruciore e tanto fastidio al punto da piangere ogni volta che urinava; questa difficoltà ad urinare è durata diversi giorni; nonostante la loro richiesta, nessun neurologo venne a visitare la sig.ra ### anzi, era impedito ai parenti di portare un medico esterno alla struttura specialista in neurologia; la giustificazione di chi lavorava all'interno della clinica, infermieri e medici, era che la paziente era pigra e non aveva voglia di collaborare; la sig.ra ### in tutti quei giorni era sempre in dormiveglia; la sig.ra ### riferiva sempre forti stati di ansia sia prima che durante il sonno, ma nessuno psicologo era venuto a visitarla; dopo tante notti insonni, giorni di inappetenza e sofferenze sempre più crescenti, la mattina del 19 agosto la sorella ### andava in clinica verso le ore 10,00 e le riferivano che la sig.ra ### dopo aver fatto colazione aveva avuto diversi episodi di vomito (in cartella vengono riportati soltanto due episodi, quello delle 9.00 e quello delle 13.00, e con la dicitura “vomito alimentare”); intorno le ore 15,30 arrivarono in clinica ### (la figlia) e ### (la madre); i presenti riferivano che la sig.ra ### era irrequieta, sudava in continuazione e presentava segni di tremore accompagnati da dolori all'addome; alle ore 16,20 circa, la sig.ra ### sentitasi male, veniva trasferita d'urgenza nuovamente al pronto soccorso dell'ospedale di ### dove non le prestarono alcuna cura adeguata; soltanto alle ore 20.10, dopo molte ore dall'ischemia, da ### la paziente viene trasferita d'urgenza presso l'### di ### da parte dell'### andrà risarcito, iure hereditatis, il danno non patrimoniale causato alla ### dall'ischemia che, secondo le tabelle di invalidità permanente, si attesta in una percentuale dal 71 all'80%; da parte della ### andrà risarcito, iure proprio, il danno da perdita parentale per aver questa, con la propria condotta negligente, causato la morte della paziente. 
Gli attori, pertanto, domandavano accertarsi e dichiararsi “la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per il quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli, nonché iure proprio, in favore della totalità degli istanti, del danno da perdita parentale causato dalla convenuta ### Chiara”; per l'effetto, condannarsi le convenute, sia con riguardo al danno iure hereditatis che al danno iure proprio, al risarcimento del danno secondo le tabelle del ### di Milano, edizione 2018, ovvero, ### di ### edizione 2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 20/07/2015, con condanna al pagamento delle spese di lite, nonché alla refusione delle spese già sostenute, incluso quelle dei procedimenti di ATP e di mediazione. 
Con memoria di costituzione, tempestivamente depositata in data ###, si costituiva in giudizio la ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., la quale chiedeva, preliminarmente, autorizzarsi per come richiesto la chiamata del terzo ### s.p.a., in persona del l.r.p.t., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 702 bis co 5 c.p.c., disponendo lo spostamento della prima udienza al fine di consentire la chiamata del suddetto terzo; nel merito, rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e, come tale non meritevole di accoglimento, con vittoria di spese di lite da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario; in via subordinata, ed in relazione alla richiesta di chiamata in causa del terzo, per il caso di accoglimento della domanda spiegata nei confronti della resistente ### s.r.l., dichiararsi e ritenersi la ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, che all'epoca del fatto copriva i rischi, tenuta a manlevare, a tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e/o, comunque, ordinarsi e condannarsi la compagnia ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla resistente ### s.r.l.  ogni e qualsiasi somma che quest'ultima fosse tenuta a pagare alla parte attrice anche con riferimento alle spese di lite e accessori. 
Stante la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 06/05/2020, assegnando al terzo un termine per costituirsi sino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo che parte resistente notificasse il ricorso, in uno al decreto, alla controparte almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del terzo chiamato. 
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato a mezzo pec alla ### s.p.a., in p.l.r.p.t., in data ###, come da ricevute pec allegate, la ### s.r.l., nel riportare pedissequamente il ricorso introduttivo del giudizio, il decreto di fissazione udienza, la propria memoria costitutiva e il decreto con il quale, autorizzata la chiamata in causa, si fissava la nuova udienza del 6.5.2020, conveniva in giudizio la predetta terza chiamata compagnia assicurativa rassegnando le medesime conclusioni di cui in memoria. 
Con comparsa di risposta ex art. 702-bis c.p.c., depositata in data ###, si costituiva in giudizio la resistente ### di ### in persona del legale rappresentante protempore, la quale chiedeva accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti con tutte le conseguenze di legge; accertarsi la carenza di legittimazione passiva dell'### di ### e per l'effetto dichiararne l'estromissione dal presente giudizio; rigettarsi il ricorso nei confronti dell'### di ### poiché infondato in fatto ed in diritto; in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento del medesimo ricorso, accertarsi la responsabilità della clinica di riabilitazione neuromotoria “Santachiara” s.r.l. nella produzione dell'evento lesivo e per l'effetto condannarla al ristoro dei danni subiti dai ricorrenti; in via ulteriormente gradata, accertarsi il concorso della condotta dei sanitari della clinica di riabilitazione neuromotoria “Santachiara” s.r.l. nella produzione dell'evento lesivo, determinarne il grado della colpa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente quanto l'### di ### sia condannata a pagare in favore dei ricorrenti, con vittoria di spese di lite. 
Con memoria di costituzione, tempestivamente depositata in data ###, si costituiva in giudizio la ###ni s.p.a., in p.l.r.p.t., la quale chiedeva statuirsi e dichiararsi che la compagnia assicurativa andava estromessa dal giudizio sommario attivato come prosecuzione del giudizio di ATP già svolto; statuirsi e dichiararsi che il presente giudizio sommario è comunque improcedibile poiché attivato oltre il termine perentorio dei 90 giorni dal deposito della ### statuirsi e dichiararsi che il procedimento è improcedibile e nullo nei confronti di ### s.p.a. che non è stata parte nel procedimento di ### statuirsi e dichiararsi che il diritto di cui al contratto di polizza della S.r.l. ### con ### è ampiamente estinto per intervenuta prescrizione; statuirsi e dichiararsi che nessun rimborso sarà dovuto da ### in favore della ### S.r.l. per le spese legali; statuirsi e dichiararsi che ### s.r.l. va condannata a pagare a ### s.p.a. le spese di lite. 
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 24.06.2020, a seguito di richiesta delle parti, il precedente Giudice sul ruolo concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. 
I ricorrenti, con le note conclusionali depositate il ###, nel precisare le proprie conclusioni, chiedevano condannare le convenute al risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio, per come dettagliatamente calcolato nelle note, con il favore delle spese di lite da liquidarsi con distrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. ### e, in particolare, chiedevano, in via principale, che il danno da perdita parentale venisse liquidato per intero, secondo le ### di ### tempo per tempo vigenti, iure proprio in favore dei prossimi congiunti, parti ricorrenti, e per un quantum proporzionato al rapporto parentale che legava il superstite alla vittima; in via del tutto subordinata, nel caso il giudice avesse voluto identificare il danno non già con la perdita di un risultato, ma piuttosto con la possibilità di conseguire un risultato utile o comunque migliore, chiedevano il risarcimento del danno da perdita di chance. Ad ogni modo, qualora ritenuto necessario, precisavano di non opporsi alla nomina di un consulente d'ufficio al fine di confermare quella quantificazione già fornita in termini percentuali dal CTP degli attori. 
Con ordinanza del 25.5.2022, il Giudice, lette le note depositate dalle parti, rilevato che, in materie richiedenti conoscenze tecnico-specialistiche è possibile disporre una ctu non solo deducente, ma anche percipiente e che si può sempre disporre, ove lo si ritenga opportuno, una nuova ctu; ritenuto, dunque, opportuno disporre ctu medico-legale, previa formulazione dei quesiti, provvedeva alla nomina di un consulente d'ufficio. 
Le parti, dopo aver depositato note conclusionali, autonome e distinte dalle note in sostituzione di udienza, precisavano le conclusioni e la causa, in data ###, veniva assunta in decisione. 
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente ASP di ### in quanto “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso; costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (### Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo Cass. n. 14243 del 2012)” (Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. ###).
Parimenti dicasi con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, sollevata dalla medesima parte resistente. Si rileva, innanzitutto, come l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti sollevata dall'ASP di ### debba essere riqualificata in eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio. Il difetto di legittimazione attiva sussiste, infatti, qualora l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quantomeno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione. Circostanza che non ricorre nel caso di specie. La titolarità attiva, invece, attiene al merito della causa e, quindi, alla fondatezza della domanda. La stessa rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio e consiste nella prova dell'effettiva titolarità attiva in capo all'attore del rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cassazione - ###, sentenza del 16.02.2016, n. 2951). 
Nel caso di specie, parte ricorrente, stante le deduzioni ed eccezioni dei resistenti, in allegato alla memoria 183, VI comma c.p.c. n. 2, produce dai nn. 3 a 12, facendo seguito alla richiesta di ### compagnia assicurativa della AO di ### (cfr. all. 3 memoria 183, VI comma c.p.c. n. 2 di parte ricorrente), certificato di morte della sig.ra ### del 25.08.2015, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del ### di ### dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'08.09.2015, con autenticazione di sottoscrizione, sottoscritto da ### nella quale la medesima dichiara che a seguito di decesso della madre, gli eredi legittimi erano ### marito, ### e ### figli; certificato di famiglia storico del 14.09.2020, rilasciato dal Comune di ### da cui risultano, oltre alla de cuius, anche i predetti soggetti. I ricorrenti allegano anche il certificato di stato di famiglia storico, del 7.09.2020, rilasciato dall'anagrafe del Comune di ### da cui risultano i seguenti soggetti: ### deceduto, #### deceduta, ##### e #### anagrafe del predetto Comune, in data ### rilascia a richiesta anche certificato di residenza da cui risulta che la sig.ra ### nata a ### era ivi residente ### Sono, altresì, allegati i certificati di residenza di ### nata a ### ed ivi residente in Via dei ### 8, int. 5, datato 7.9.2020; ### nata a ### ed ivi residente in via ### 2 Trav. 11, datato 7.9.2020; ### nato a ### ed ivi residente in Via dei ### 19, int. 2, datato 2.9.2020 e ### nata a ### ed ivi residente ###via preliminare, si ritiene priva di pregio, indi meritevole di rigetto l'eccezione di improcedibilità del giudizio, sollevata dalla terza chiamata ### s.p.a., la quale lamenta il non aver partecipato al giudizio di ### “La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell'accertamento tecnico ante causam non può utilmente disinteressarsene per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione (v. Cass. n. 8459 del 2020, là dove segnala che la categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio)”. 
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28855 del 05/12/2008). 
Peraltro, trattandosi di fatti avvenuti nel 2015, rispetto al caso di specie, non trova applicazione la cosiddetta legge ### sicché i ricorrenti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., “iscritto all'NRG 761/2016”, non avevano l'obbligo di convenire in giudizio anche la predetta compagnia assicuratrice. 
Non applicandosi la cosiddetta legge ### va rigettata anche l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia assicurativa “per non essere stato introdotto il giudizio di merito nel termine di giorni 90 dal deposito della perizia”. 
Il principio è stato graniticamente affermato dalla Suprema Corte: “le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi” (cfr. Cass. civ., sent.  n. 28994/2019). 
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, si rileva che il consulente d'ufficio, dott. ### incaricato nel procedimento di ATP promosso dai ricorrenti in conseguenza del decesso della sig.ra ### avvenuto in data ### presso l'U.O. di Rianimazione dell'### di ### nel sintetizzare, in base alla documentazione in atti, la storia clinica della sig.ra ### relaziona che al primo accesso, alle ore 11.57 del 12.07.2015 presso il ### dell'### di ### per sospetta frattura del femore destro, aveva poi fatto seguito successivo trasferimento all'### di ### per il ricovero presso l'U.O. di ### In data ###, richiesti esame Rx del torace, consulenza cardiologica e diabetologica, quest'ultima evidenziava uno scompenso glicometabolico con disidratazione ipertonica per cui veniva prescritta reidratazione e ripristino dell'equilibrio idrosalino, passaggio a terapia insulinica a 4 somministrazioni, mentre quella cardiologica non evidenziava patologie di pertinenza cardiaca in atto. ### prosegue evidenziando che “In data ### la ### viene sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura del femore destro. Null'altro viene segnalato in cartella clinica sino alle ore 13.20 del 20.07.2015 quando la paziente presenta deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra. Viene pertanto richiesto, ed eseguito, esame TC urgente dell'encefalo che evidenzia un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica con prescrizione di esame TC di controllo a distanza di 24 ore. Alle ore 15.00 del 20.07.2015 la ### viene sottoposta a consulenza internistica all'esito della quale viene proposto immediato trasferimento presso reparto di ### o neurologia. Dopo ripetuti tentativi telefonici per reperire istituto ospedaliero atto al proposto ricovero ed individuata nell'U.O. di ### dell'### di ### struttura atta ad accogliere la paziente, alle ore 17.25 del 20.07.2015 la stessa lascia l'### di ### per il trasferimento in ambulanza al nosocomio cosentino. Alle ore 18.15 del 20.07.2015 la ### giunge nel reparto di ### dell'### di #### obiettivo all'ingresso segnala una paresi centrale del VII nervo cranico ed uno stato di plegia dell'emisoma di sinistra. Stabilizzate le condizioni cliniche della paziente seppur in assenza di miglioramenti dell'obiettività neurologica, eseguito in data ### esame TC di controllo dell'encefalo che evidenzia vasta lesione ischemica cortico - sottocorticale insulo - temporo - frontale destra, la ### viene dimessa il ###, per essere inviata in riabilitazione estensiva extraospedaliera, con diagnosi di ischemia cerebrale insulo temporo parietale di destra, ipertensione arteriosa, diabete mellito. In pari data la ### viene ricoverata presso la ### di ### struttura per la riabilitazione neuromotoria in Paola”. Esaminata anche la cartella clinica di detta struttura riabilitativa, il CTU ripercorre il quadro clinico della paziente, sino al 19.08.2015, allorquando, verificatisi episodi di vomito alimentare, crisi tonico clonica con perdita di coscienza, alle ore 20.10 del 19.08.2015, la ### veniva ricoverata presso l'U.O. di Anestesia e ### dell'### di ### all'esito del quale decede. 
Esaminata, dunque, tutta la documentazione, il CTU nominato, al fine di rispondere ai quesiti postigli dal Giudice in sede di ATP volti a individuare profili di responsabilità professionale, nelle proprie considerazioni medico legali afferma: “Non si ravvisano elementi di responsabilità professionale nella fase clinica inerente alla gestione della paziente sin dall'ingresso al ### dell'### di ### avvenuto il ### sino al successivo trasferimento all'### di ### ed il ricovero presso l'U.O. di ### per il trattamento chirurgico della frattura del collo femore dx avvenuto il ###. Adeguata ed appropriata la terapia farmacologica instaurata prima dell'intervento chirurgico mentre non v'è traccia alcuna della terapia prescritta ed eventualmente somministrata alla ### dopo l'intervento chirurgico del 17.07.2015. Dato indiretto si desume dalla scheda relativa alla richiesta di trasferimento presso l'### di ### del 20.07.2015 dove nelle cure cui la paziente è stata sottoposta risulta oltre all'intervento di osteosintesi, la somministrazione di terapia con ### 4000 1 fl. s.c. / die. Non vi sono elementi certi per affermare se la somministrazione della terapia con ### faccia riferimento al solo periodo preoperatorio e/o anche al periodo post operatorio. Costituendo la somministrazione della terapia eparinica capo saldo della terapia post operatoria è ragionevole credere che i riferimenti anamnestici contenuti nella scheda di trasferimento presso l'### di ### siano riferiti alla somministrazione dell'eparina nel periodo antecedente e successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi del 17.07.2015. In caso contrario la mancata somministrazione della terapia eparinica costituirebbe sicuramente un elemento di responsabilità professionale in quanto sarebbe concausa determinante nel verificarsi dell'episodio ischemico verificatosi in data ###”.  ### prosegue affermando che “relativamente al trattamento dell'ictus non si ravvisano profili di responsabilità professionale relativamente al tempo intercorso dall'insorgenza del quadro neuorologico segnalato in cartella alle ore 13,20 del 20.07.2015 ed il trasferimento presso l'### di ### avvenuto alle ore 16.45 della stessa data. Il trattamento trombolitico, infatti, non poteva essere attuato all'interno dell'### di ### e può essere somministrato con buoni risultati entro una finestra temporale lunga sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018. Esente da censure l'operato dei sanitari nel corso del periodo relativo al ricovero presso l'U.O. di ### dell'### di ### dove le strategie diagnostiche e terapeutiche risultano essere in linea con una corretta gestione del paziente. 
Va attentamente esaminata la gestione della paziente da parte della struttura sanitaria che ebbe in affido la paziente per la riabilitazione neuromotoria, la casa di ### S. ### di ### Una scrupolosa disamina del diario clinico relativo al periodo di degenza della ### nella ### di ### S. ### di ### consente di apprezzare una insufficiente gestione della paziente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico, sia sotto il profilo terapeutico. … Dal diario clinico della ### di ### S. ### di ### è possibile evidenziare le seguente criticità gestionali della ### 1) ### di dati relativi alle cure riabilitative prestate alla ### 2) In terza giornata di ricovero (27/07/2015) comparsa di ematuria con giustificata prescrizione empirica di terapia antibiotica (### 500 cp 1 cp x 2/die) ma senza contestualmente predisporre alcun accertamento strumentale al fine di individuare e/o escludere le possibili cause dell'ematuria (in primis neoplasie renali e/ovescicali); 3) ### agitazione notturna il ### con prescrizione di terapia ansiolitica ma anche in questo caso senza alcun approfondimento clinico specifico; 4) In data ### prescrizione di empirica terapia antibiotica specifica per infezioni delle vie urinarie ma anche in questo caso in assenza di alcun accertamento strumentale per lo studio delle vie urinarie (in primis esame ecografico di reni e vescica); 5) In data ### segnalato nuovo episodio di agitazione notturna ed episodio di vomito alimentare ma anche in questo caso i sanitari della di ### decidono di non intervenire nell'accertamento delle possibili cause dei sintomi; 6) ### di vomito alimentare che si riverifica alle ore 13.00 dello stesso giorno ma che ci si ostina solamente ad osservare dal punto di vista clinico senza preoccuparsi di trattare terapeuticamente il sintomo con somministrazione di antiemetico e/o antispastico, predisporre una consulenza chirurgica atta a svelare patologie di specifica pertinenza (ad es. colica biliare?); 7) ### tonico clonica con perdita di conoscenza verificatasi alle ore 16.45 del 19.08.2015 con successivo trasferimento all'### di ### senza comunque nel frattempo procedere ad alcun accertamento strumentale (###. Non v'è alcun dubbio che inadeguata appare la gestione della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Il mantenimento di tale atteggiamento di fatto ha comportato un progressivo ulteriore scadimento delle precarie condizioni di salute della stessa, una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente, non potendosi escludere in assoluto, in assenza comunque di dati certi, un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ### È ragionevole ammettere sotto il profilo medico legale che le suddette criticità, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015. Non si ravvisano profili di responsabilità professionale da parte dei sanitari dell'U.O. di ### dell'### di ### nel corso del ricovero dal 19.08.2015 al 21.08.2015”.  ###, dott. ### nominato in sede di ### nel rispondere alle osservazioni critiche, formulate dal CTP della resistente ### dott. ### il quale affermava che la tempistica di trasferimento della ### dall'### di ### all'### di ### appariva eccessiva, quantificando tale lasso di tempo in otto ore e trenta minuti, evidenzia che “i dati documentali consentono di affermare che alle ore 13.20 del 20.07.2015 la paziente presentava deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra con esecuzione di urgente esame TC dell'encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica, con effettuazione di una consulenza internistica eseguita alle ore 15.00 ed il trasferimento in ambulanza alle ore 17.25 del 20.07.2015. La tempistica di trasferimento documentalmente accertata è quindi di quattro ore e non di otto ore e trenta minuti per come affermato dal dott. ### E la tempistica di trasferimento rientra in quella per poter candidare il paziente all'esecuzione della trombolisi. Trombolisi che è da escludere poter essere eseguita presso l'ospedale di ### dovendosi effettuare in centri esperti. Trombolisi che è consigliabile eseguire entro tre ore dalla sintomatologia e/o dall'accertamento del verificarsi dell'insulto ischemico ma che in virtù dei recenti risultati dell'### può essere estesa sino a sei ore (anche sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018)”. ###, in sede di ### osservava che “relativamente al mancato trattamento farmacologico con terapia antiaggregante (acido acetilsalicilico) presso l'ospedale di ### si specifica che la ### non era candidata alla somministrazione di acido acetilsalicilico in quanto in trattamento con #### seppur esistano delle evidenziate criticità documentali riferibili alla cartella clinica dell'### di ### sulla somministrazione della stessa eparina. Nella cartella clinica dell'### di ### in effetti non risulta allegata la scheda terapeutica e per tale motivo documentalmente non v'è certezza della mancata somministrazione del ### nel periodo post operatorio. Nella scheda di trasferimento presso l'### di ### è però riportata la somministrazione dell'eparina che deve intendersi fino a prova contraria sia nel preoperatorio che nel post operatorio. Se fosse poi accertata e dimostrata documentalmente la mancata somministrazione dell'eparina nel post operatorio non v'è dubbio alcuno che costituirebbe un elemento di responsabilità professionale che sicuramente andrebbe a modificare le valutazioni medico legali espresse…” il CTU “non è in possesso di alcun elemento documentale certo per poter asserire che non fosse somministrata la terapia eparinica nel post operatorio … Relativamente alla gestione della paziente durante il periodo di degenza della ### nella ### di ### S. ### di ### si ribadisce l'insufficiente gestione della paziente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico, sia sotto il profilo terapeutico. Afferma il dott. ### che un episodio di ematuria in terza giornata in paziente cateterizzata è cosa frequente e non richiede alcun approfondimento clinico potendo essere risolta con la semplice somministrazione di terapia antibiotica ad ampio spettro. ### corrisponde alla presenza di sangue nelle urine ed è la manifestazione clinica di un'emorragia avvenuta potenzialmente in ogni punto dell'apparato urinario: rene, pelvi renale, uretere, vescica, prostata, uretra. È sempre necessario eseguire appropriati esami per accertarne la causa. … Nel caso della signora ### è pur vero che alcuni esami non potevano essere eseguiti in quanto cateterizzata ma è altrettanto vero che non fu eseguito nessuno di essi”. Relativamente, poi, all'episodio di agitazione notturna verificatosi presso il ### il ### e ripetutosi il ###, rispetto al quale il dott. ### muove note critiche ritenendoli episodi tali da non destare particolare preoccupazione, il dott. ### afferma: “si rammenta al dott. ### che non si trattò di una notte insonne ma di una vera e propria agitazione notturna e si rammenta allo stesso dott. ### che l'assistenza di un paziente colpito da ictus dopo la stabilizzazione della condizione clinica ad opera dell'unità operativa d'emergenza ha lo scopo e soprattutto la responsabilità di prendere in carico il paziente avendo cura in particolar modo di valutare lo stato di salute dello stesso, valutare attentamente eventuali comorbilità, accertare sotto il profilo diagnostico eventuali potenziali complicanze che si possono e/o si stanno verificando al fine di predisporre i necessari interventi atti a riportare le condizioni cliniche dell'assistito alla stabilità clinica. Per tale motivo lo stato di agitazione (non singolo episodio) era meritevole di una maggiore attenzione clinica, sicuramente meritevole di una valutazione specialistica neurologica e non meritevole della semplice somministrazione di terapia ansiolitica. 
Così come per le stesse motivazioni era bisognevole di adeguati accertamenti, ai fini di una diagnosi differenziale per l'esclusione di eventuali comorbilità, gli episodi di vomito alimentare. Nessun approfondimento clinico e diagnostico fu posto in essere per le su citate manifestazioni cliniche….  non v'è alcun dubbio che la gestione clinica della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 è sicuramente inadeguata ed insufficiente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Inadeguata ed insufficiente gestione che ha sicuramente influito negativamente sulle già precarie condizioni di salute della stessa determinando una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente. Tale inadeguata gestione non è da escludere che, seppur in assenza comunque di dati certi, abbia avuto un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ###”. In risposta, dunque, alle osservazioni mosse dal CTP della casa di cura ### il CTU ha concluso affermando: “alla luce di dette considerazioni si ribadiscono le valutazioni espresse ammettendo sotto il profilo medico legale che le criticità gestionali riscontrate, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire seppur in termini di concausalità nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015” (cfr. all. 4 - CTU risposte critiche a CTP - fascicolo parte resistente ###. 
Tra la documentazione allegata dai ricorrenti si rinviene la cartella clinica n. 2652, anno 2015, rilasciata dallo ### “### di Paola” - ### di ### e ### relativa al ricovero della sig.ra ### avvenuto in data ###, ore 15.43, con diagnosi clinica di entrata “### femore dx”, e sue dimissioni il ###, ore 17.25. 
Nella sezione relativa a “diagnosi accertata” è riportato “### basicervicale femore dx, lesione ischemica cerebrale”. In cartella viene riportata la data e la natura dell'intervento, ossia “17.7.2015 Riduzione e sintesi con chiodo EM gamma 3”. Nel diario clinico di detta cartella si rinvengono le consulenze, diabetologica e cardiologica espletate, per come riportate dal CTU dott. ### nominato in sede ###data ###, alle ore 13.30 si registra “deviazione rima buccale con ipotonia arti superiore sinistra. TC encefalo urgenti”; alle ore 14.40 “visionato referto TAC encefalo eseguito in urgenza. Si richiede consulenza internistica urgente; alle ore 15 si ritiene necessario il trasferimento in reparto di ### ore 15.30 si registra “si effettuano ripetuti tentativi telefonici per organizzare trasferimento c/o reparto di ### ore 16.30, come da accordi telefonici con il dott. ### si organizza il trasferimento c/o il reparto di ### di Cosenza…ipostenia avambraccio e mano sinistra, deviazione emirima buccale, eloquio conservato, respirazione autonoma” (cfr. pagg. 7-8 cartella clinica all. 2 ricorso introduttivo). Nella richiesta di trasferimento, datata 20/07/2015 16:45, trasmessa a mezzo fax alle ore 15 e 19, nella sezione diagnosi è riportato “ictus ischemico in paziente operata per frattura di femore”, servizio richiesto “trasferimento U.O.  neurologia Cosenza”, “urgente”. Nella successiva “richiesta trasferimento secondario pazienti”, datato 20.07.2025, ore 17.15, nella parte relativa al trattamento è registrato “inchiodamento endomidollare per f. femore; clexane 4000 …”. Nella scheda di dimissioni (cfr. pag. 28 cartella clinica all. 2 ricorso), si registra la data del 20.7.2015, ore 17:25. 
È allegata la cartella clinica dell'U.O. Complessa di ### dello ### ospedaliero dell'### di ### n. 15062, anno 2015 da cui risulta il ricovero in data ###, ore 18.15, con dimissioni il ###, ore 12.30. La diagnosi di entrata ivi riportata è “ictus”, mentre quella di uscita “ischemia cerebrale …”. Nella sezione della cartella “eventi che hanno portato al ricovero attuale si registra “### alle ore 10.40 è comparsa emiparesi sin. La paziente è stata sottoposta a TC cranio e quindi trasferita presso la nostra U.O.” Nella cartella infermieristica, alla voce “diagnosi di ingresso” si rileva “ischemia cerebrale”, “diagnosi di dimissione ischemia cerebrale insulo temporo - paretale destra, ipertensione arteriosa - diabete mellito”. 
Si rinviene in atti cartella medica n. 2573 del 25.7.2015, rilasciata dalla clinica “### - riabilitazione neuromotoria”. Il ricovero, avvenuto il ###, con la diagnosi di accettazione “ischemia cerebrale insulotemporoparietale ds frattura femore ds tratt. chirurg.”, mentre la data di dimissione è il ### con la seguente diagnosi “La pz viene trasferita tramite 118 c/o ### soccorso ### di ### per crisi …” (cfr. pag. 2 cartella S. ### all. 4 al ricorso). 
È allegata la cartella clinica n. 16574, anno 2025 rilasciata dalla U.O. complessa di anestesia e rianimazione (terapia intensiva), dello stabilimento ospedaliero dell'### di ### La diagnosi di ricovero, avvenuto il ###, ore 20:10, provenienza P.S. di ### è la seguente “stato soporoso in pregresso ictus”, “diagnosi all'ingresso insufficienza cardiorespiratoria e neurologica in paziente con pregressa ischemia cerebrale”, data delle dimissioni 21/08/2015, ora 06:50. Diagnosi di uscita episodi tachicardia ventricolare, con evoluzione in FV…”, esito “exitus”. Nella sezione “anamnesi patologica prossima e motivo del ricovero: 19.08.2015. La pz giunge in P.S. proveniente dal P.O. di ### accompagnata dai sanitari del 118 per stato soporoso in pz con riferita crisi convulsiva (crisi riferita dal medico di guardia della clinica riabilitativa ### in cui la pz era degente). Al nostro arrivo pz soporosa, pupille isocoriche, isocicliche, con RFM presente allo stimolo doloroso, movimenti finalistici arti sup. dx. Grave insufficienza respiratoria con valore di ### 79%. 
Si procede a ioT, si accompagna in sala TC per TC encefalo di controllo e dopo l'esame diagnostico si trasferisce nella nostra UOC per le cure del caso”. 
È allegato verbale di mediazione, relativo all'istanza presentata il ###, con esito negativo, stante l'assenza dell'A.O. di ### e di #### s.r.l. - realizzazione e gestione strutture sanitarie, con missiva datata 15.6.2016, indirizzata alla compagnia assicurativa ### s.p.a., ricevuta il ###, come da timbro apposto, avente ad oggetto “accertamento tecnico preventivo richiesto dai sig.ri ########## Luca”, comunicava alla predetta compagnia che i signori citati avevano manifestato la volontà di agire nei confronti della ### s.r.l. al fine di ottenere il risarcimento degli eventuali danni patiti in occasione del ricovero presso la struttura sanitaria della loro congiunta signora ### deceduta il ###. Evidenziavano che, avendo la struttura sottoscritto polizza assicurativa con la compagnia, polizza avente numero 747259312, si procedeva alla comunicazione nei termini di legge rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
È allegato atto di variazione generica n. polizza 1/52534/65/747259312/1, stipulata dalla ### s.r.l. con la ### ove la data dell'effetto di variazione è il ###, la data di scadenza della polizza 31.12.2015, con frazionamento premio annuale, con tacito rinnovo, con scadenza prima rata 31.12.2015, premio annuo in euro 4.400,00. Si specifica in detto estratto che al contratto era stato assegnato il nuovo numero di polizza 747259312 che sostituiva il precedente numero ###32. Nella parte relativa alla descrizione del rischio, la compagnia assicurativa attesta che “### è prestata per la responsabilità civile gravante, ai sensi di legge, sull'### nella sua qualità di Esercente in centri di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo (###”, “garanzie prestate ### di garanzia - responsabilità civile verso terzo (R.C.T.). Si specifica che l'assicurazione valeva fino alla concorrenza massima complessiva, per capitale, interessi e spese di: “per ogni sinistro 1.000.000,00, con il limite di 1.000,000,00 per ogni persona; per danneggiamento a cose e animali euro 1.000.000,00”; ### verso i ### (R.C.O.), per ogni sinistro euro 1.000.000,00, per ogni dipendente con limite di euro 1.000.000,00”. 
All'art. 11 delle condizione speciali di assicurazione, datate 30.12.2010, rubricato “### di cura private - ricoveri - La garanzia si estende alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'### iscritti nei registri obbligatori per danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni e pertanto la ### rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali convenuti in polizza ed ogni sinistro è da considerare unico a tutti gli effetti anche nel caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'### o fra loro”.
All'art. 1 delle condizioni generali di assicurazioni - oggetto dell'assicurazione - si statuisce che “la ### si obbliga a tenere indenne l'assicurato fino alla concorrenza dei massimali convenuti, delle somme che l'assicurato stesso, nella sua qualità dichiarata in polizza, è tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile, ai sensi di legge anche per fatto di persona dalle quali o con le quali debba rispondere a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e ad animali. ### vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da fatto doloso di persona delle quali debba rispondere”. Seguono: atto di variazione rate future, n. polizza 1/52534/65/747259312/3, recante effetto variazione 15.11.2016, scadenza 31/12/2016, frazionamento annuale, premio annuo euro 4.000,00; atto di quietanza dell'11.01.2019, relativo al pagamento del premio annuale di polizza; atto di regolazione premio del 30.5.2018, sottoscritto il ###, di euro 3.599,18; atto di regolazione premio dell'11.04.2019, per il periodo 31.12.2017 al 31.12.2018, di euro 3.599,18; schema informazioni riservate all'agenzia recanti i medesimi dati generali già indicati e con indicazione effetto quietanza del 31.12.2019 e scadenza polizza al 31.12.2020; atto di quietanza datato 3.1.2020; atto di regolazione premio del 6.4.2016, per il periodo 31.12.2014 al 31.12.2015, di euro 3.599,18.  ###. ### in data 30 gennaio 2020, inoltrava mail alla ### avente ad oggetto “### s.r.l. c. eredi ### - sinistro n. 1- 8101- 2019- ### del 21/08/2015” con la quale trasmetteva in allegato la documentazione relativa al sinistro indicato in oggetto. Evidenziava che, con ricorso notificato il 28 gennaio 2020, gli eredi della signora ### deceduta il 21 agosto 2015, chiedevano il risarcimento dei danni ritenendo la ### s.r.l. responsabile insieme all'ASP di ### della morte della loro congiunta. Rappresentava che la ### s.r.l., con propria comunicazione del 16 giugno 2016 aveva già avvertito la compagnia del ricorso che all'epoca avevano presentato gli stessi eredi per accertamento tecnico preventivo, evidenziando che la procedura si era conclusa con una CTU con la quale veniva ravvisata una minima responsabilità della struttura. A detta mail l'avvocato della ### allegava l'accertamento tecnico preventivo, le memorie costitutive della ### la CTU del dottor ### espletata in sede di ### il ricorso notificato il 28 gennaio 2020, il decreto di fissazione udienza dell'11.3.2020 e la comunicazione all'### documenti che risultano tutti allegati in calce alla mail e così denominati. In riscontro a detta mail la compagnia assicurativa confermava la ricezione e chiedeva prendersi nota di aver già provveduto a inoltrare il tutto all'ufficio sinistri competente. 
Nominato un collegio peritale nel presente giudizio di merito, i ### hanno depositato la relazione definitiva in data ###. 
Nell'elaborato peritale, i consulenti, ripercorsa la storia clinica della sig.ra ### a partire dall'intervento al femore sino al decesso, in anamnesi affetta da diabete da 20 anni, ipertensione arteriosa, allergia ai farmaci antidolorifici, esaminata la documentazione medica in atti, evidenziano che, ricoverata presso l'ortopedia dell'### di ### era “posta in terapia con ### 4000 U.I.  fl s.c. / die + soluzione fisiologica 5000 + antra, tachipirina al bisogno. Il ### venivano richiesti: Rx torace, consulenza cardiologica e diabetologia. La consulenza diabetologia eseguita subito, evidenziava uno scompenso glico-metabolico con disidratazione, per cui veniva prescritta reidratazione e passaggio a terapia insulinica per quattro somministrazioni die. Il ### era richiesta consulenza anestesiologica per intervento. Una consulenza cardiologica non evidenziava patologie in atto, in particolare l'esame EGG non registrava fibrillazioni atrio-ventricolari. Il 17/7 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura del femore dx. Il ###, alle ore 13:30, comparve la deviazione della rima buccale e ipostenia emisoma sn. Era eseguita una TAC encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica (scarsa differenziazione cortico-sottocorticale con verosimile appiattimento dei solchi locoregionali). Non segnalata la presenza di versamento emorragico. - si richiedeva controllo TAC a distanza di 24 h. Alle ore 15:00 del 20.7.2015 effettuava consulenza internistica che proponeva il trasferimento immediato presso reparto di ### o Neurologia”. … trasferita alle ore 17.25 presso il reparto di ### dell'### di ### dove giungeva alle ore 18.15 del 20.7.2015. ### obiettivo, all'ingresso, segnalava una emiplegia sn. “Esame neurologico: nervi cranici VII paralisi a sin di tipo centrale - arti superiori - forza - sinistro - plegia - inferiori - forza - destro - impotenza funzionale da frattura - sinistro - grave paresi … sensibilità: ipoestesia emisoma sin … 21.07.2015 “paziente vigile, collaborante, emiplegia sinistra”. Era richiesto ecodoppler vasi epiaortici che evidenziava “ispessimento medio-intimale a carico della biforcazione con regolare regime di flusso. Arterie vertebrali pervie con regolare regime di flusso”. Il ### effettuava controllo TAC dell'encefalo che rilevava una vasta lesione ischemica corticosottocorticale insulo temporo frontale dx per cui, essendo stabilizzate le condizioni cliniche con emiplegia sn, dopo tre giorni era dimessa, il ###, per essere trasferita in terapia estensiva, presso la ### di ### di ### con la diagnosi di: “### sn da ictus ischemico, ipertensione arteriosa, diabete mellito. Al ricovero i sanitari della casa di ### rilevavano clinicamente uno stato di normalità”. ### passano, poi, all'esame della cartella clinica redatta durante il ricovero della ### presso la ### di ### di ### rilevando come dalla stessa emerge: “il 27/7/ 2015 comparsa di ematuria per cui viene instaurata terapia antibiotica con ### 500. Il 29/ 7/2015 rimuove il catetere vescicale; Il 19/8 viene segnalata uno stato di ansia generalizzato, soprattutto notturna. Ore 9.00 vomito alimentare. 
Ore 13.00 nuovo episodio di vomito. Esame obiettivo neurologico invariato. Alle 16.45 presenta episodio convulsivante con crisi tonico-clonica e perdita di conoscenza. Si somministra valium i.m. e si trasferisce la paziente tramite 118. Alla 20.10 del 19/8 la sig.ra ### viene trasferita presso l'U.O. di anestesia e rianimazione del nosocomio di ### All'ingresso del reparto appare soporosa con pupille isocoriche, isocicliche, RFM presenta allo stimolo doloroso grave insufficienza respiratoria con valori di Sp02 79%. Si procede a intubazione. Reparto di anestesia ### in reparto con ### ventilata con ossigeno-terapia, sedata. Dopo una serie di manovre rianimatorie, alle 6.50 del 28/8/15 si constata l'exitus”. 
Dopo tale excursus, i consulenti hanno disquisito sull'importanza della terapia eparinica, affermando che “la trombosi venosa profonda e le conseguenze cardiopolmonari che ne conseguono, rappresentano una complicanza severa e spesso fatale e, per questo motivo si impone la necessità di una profilassi anti-trombo-embolica nel trattamento dei pazienti sottoposti a terapie conservative o chirurgiche, ortopediche o traumatologiche. ### della terapia di profilassi con eparina, necessaria per la riduzione del rischio trombo embolico legato a fattori di rischio individuali, in questo caso, non è chiara per la mancanza di una scheda infermieristica, dove viene segnalata la somministrazione giornaliera dell'eparina, anche se è stata riportata come terapia praticata, al momento del trasferimento presso l'### di ### “### 4000 U.###” nella scheda stilata dai sanitari di Paola”. 
Anche il collegio peritale nominato nel giudizio di merito, come il dott. ### CTU in sede di ### rileva una carenza documentale nella cartella clinica dell'ospedale di ### e, dunque, la difficoltà di accertare i tempi di somministrazione dell'eparina. 
Tuttavia, i consulenti affermano: “comunque, l'eventuale omessa impostazione corretta della terapia antitrombotica, mediante eparina frazionata sottocutanea, non si ritiene possa essere la causa diretta dell'evento trombotico, bensì dello scompenso metabolico, ipertensione arteriosa e stress operatorio.  ### previene essenzialmente la trombosi venosa profonda e, quindi, l'embolia polmonare. 
Ancora la profilassi con eparina è necessaria per la prevenzione dell'ictus cerebrale embolico dovuto a fibrillazione atriale. Dalla documentazione cardiologica agli atti non vi è evidenza di fibrillazione atriale”. 
Nella propria discussione e considerazioni medico - legali, i consulenti, pur rilevando che “l'operato dei sanitari di ### è carente per la non chiara compilazione della cartella clinica”, ciononostante ritengono fosse “ininfluente per quanto concerne l'avvenuto evento ictale che può essere correlato alle precarie condizioni di salute della ### (diabete, ipertensione arteriosa) e stress operatorio. 
Di fronte all'irrisolvibile dubbio su una regolare somministrazione dell'eparina, pur se nel foglio di trasferimento della paziente era indicata come in atto la terapia anticoagulante, è più probabile che non che le predisponenti condizioni di salute della attrice abbiano comportato un valido elemento causale dell'ictus cerebrale, in un nosocomio sprovvisto di ### e ### interventistica”. In ragione di tanto ritenevano non emergere “profili di responsabilità professionale medica da parte dei sanitari dello stabilimento ospedaliero ### di ### (###. 
Per quanto riguarda la possibilità di un intervento di disostruzione con fibrinolisi, non era praticabile poiché la paziente era giunta al nosocomio di ### alle ore 18.15” e fino all'effettuazione delle “necessarie indagini la paziente non sarebbe rientrata nella finestra temporale necessaria. Pertanto, l'operato dei sanitari dell'### ospedaliera di ### appare corretto, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico”. 
Al contrario, i consulenti hanno ravvisato delle carenze nell'operato della struttura S. ### sostenendo che “si evince chiaramente dalla cartella clinica relativa ai 25 giorni di ricovero della paziente ### sintetizzati in sole 2 pagine di diario clinico, il manchevole, inadeguato e generico trattamento a cui fu sottoposta la paziente: assenza di visite fisiatriche-neurologiche all'ingresso e piani terapeutici riabilitativi, omissione di accertamenti strumentali (### siero ematici e colturali - ecografie - RM - TC - ### specialistiche urologiche - ###. 
Pertanto, per quanto concerne la gestione della paziente ### il periodo intercorrente dal 25/7 al 19/8/2015, presso la ### di cura S. ### di ### ci permette di individuare diverse criticità e omissioni nella gestione della paziente sotto il profilo clinico, diagnostico e terapeutico. 
La struttura sanitaria doveva possedere le competenze e il dovere innanzitutto di valutare e riabilitare il paziente colpito da ictus, dopo l'avvenuta stabilizzazione neurologica, offrendo piani di cura riabilitativa e disponendo per l'ammalato, nel corso del ricovero, tutte quelle tecnologie e capacità per diagnosticare e valutare eventuali rilevanti eventi inattesi attraverso accertamenti clinici e strumentali. … Dal diario clinico emergono una serie di eventi patologici: ematuria, agitazione notturna, episodi di vomito che dal 27/7 al 19/8/2015, che sono segnalati in cartella e “trattati” con sintomatici e antibiotici, in assenza di qualsiasi approfondimento specialistico clinico e strumentale. Il ### compare una crisi tonico-clonica con perdita di conoscenza e successivo trasferimento presso la rianimazione dell'### di ### e quindi l'exitus avvenuto 2 giorni dopo il ricovero”. 
Hanno, dunque, concluso affermando che “sulla base delle suddette considerazioni, in merito alle inadempienze della struttura sanitaria ### e dalla preponderanza delle evidenze emerse, si ritiene più probabile che non che la mancanza di un corretto iter diagnostico e terapeutico, durante la degenza della ### abbia pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle sue condizioni di salute determinando una perdita di chances: “una possibilità perduta per un risultato migliore”. Non avendo elementi per conoscere le probabili patologie a corredo del quadro sintomatologico delle sopravvenute comorbilità, insorte durante la degenza fino all'exitus, perché non diagnosticate, non è possibile a questo collegio poter fornire una quantificazione alla perdita di chances di sopravvivenza”. 
Il collegio peritale, poi, alle osservazioni mosse dal CTP di parte attrice e di parte convenuta ### risponde che “pur in presenza di una deplorevole condotta della gestione della cartella clinica, riguardante la parte infermieristica delle trascrizioni farmacologiche, tralasciando anche l'importanza della eparina a basso peso molecolare nel determinismo dell'ictus, non si può dimostrare che non siano stati somministrati farmaci antiaggreganti dal momento che in cartella essi sono annotati all'ingresso e sul foglio di trasferimento come terapia in corso. Gli accertamenti sieroematici, cardiologici e radiografici risultano eseguiti, come pure gli accertamenti TC che hanno permesso di diagnosticare l'ictus e predisporre, nei tempi che ha richiesto la mancanza di posti e disponibilità di altre strutture specialistiche, di trasferire la paziente (come annotato in cartella clinica già alle 15.30, trovando accessibilità alle 16:30 presso l'### di ###. 
In merito alla gestione della paziente da parte della ### di ### il collegio non identifica nessuna causalità diretta tra morte della paziente e il ruolo della struttura sanitaria, bensì riscontra la sussistenza di evidenti profili di responsabilità in termini di negligenza e imperizia per carente e inadeguato apporto medico-specialistico di tipo diagnostico di fronte al molteplice corredo sintomatologico comparso alla paziente durante la degenza. Si conferma pertanto, sulla base alla preponderanza dell'evidenza, che tale condotta abbia pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle condizioni di salute determinando una perdita di chances”. In ordine poi alla richiesta di percentualizzazione della perdita di chances, i ### hanno affermato che “in assenza di elementi diagnostici certi, in assenza di accertamenti autoptici e in presenza di rilevanti preesistenze, il parere che può essere ragionevolmente espresso da questo collegio peritale colloca al di sotto del 50% la quantificazione della perdita di chances”.  ### peritale, convocato a chiarimenti, resi per iscritto, ritenendo sostanzialmente di aver già risposto a quanto richiesto dalle parti in sede di formulazione delle osservazioni, con riguardo ai chiarimenti chiesti dall'avv. ### in ordine all'esistenza o meno di un piano terapeutico e alla modalità di somministrazione di terapie cardiologiche e diabetologiche durante il ricovero della de cuius, il Collegio ha ribadito che “in cartella è ben documentato che in data ###, per scompenso glico-metabolico e disidratazione, era stata prescritta terapia insulinica ed eseguiti i controlli clinici specialistici, sierologici, radiologici e cardiologici, previsti dai protocolli, in preparazione all'intervento principale, consistito nella riduzione chirurgica della frattura basi cervicale del femore dx con sintesi di chiodo endomidollare gamma 3. Successivamente la paziente ha continuato ad assumere gli stessi ipoglicemizzanti per via orale sia al ricovero a ### e sia alla casa di cura S. ### Per quanto riguarda la terapia eparinica si ribadisce che è documentato in cartella la somministrazione al primo accesso e trascritta poi sul foglio di trasferimento presso l'Az. ### di ### come terapia in atto”. Ribadiva nuovamente che, anche nel caso di deplorevole assenza in cartella del diario infermieristico, si riteneva più possibile che non che il farmaco antitrombotico fosse stato regolarmente somministrato durante la degenza nel nosocomio paolano. ### peritale proseguiva affermando che “in merito al “colpevole” ritardo di trasferimento della paziente per trattamento, dalla cartella clinica si apprende che alle ore 13.20 del 20.07.2015 la paziente presentava deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra. Era pertanto richiesto, e subito eseguito, un esame TC urgente dell'encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica con prescrizione di esame TC di controllo a distanza di 24 ore”. 
I ### nel ripercorrere ancora una volta la vicenda clinica a partire dal manifestarsi del primo sintomo ischemico, affermano che: “dalla stessa cartella si evince che alle ore 15.00, dello stesso giorno, la ### veniva sottoposta a consulenza internistica all'esito della quale era predisposto immediato trasferimento presso reparto di ### È trascritto in cartella che, da quel momento, siano stati effettuati dagli stessi sanitari ripetuti tentativi telefonici per reperire un istituto ospedaliero adatto più vicino (riportato in cartella) per affrontare la patologia in atto e soltanto alle 16:30 perveniva la disponibilità al ricovero presso l'U.O. di ### dell'AZ. ### di ### Struttura con U.O. Neurologica idonea ad affrontare quella patologia cerebrale. Alle ore 17.25 partiva dall'### di ### per il trasferimento in ambulanza 118 al nosocomio cosentino e alle ore 18.15 del 20.07.2015 la paziente giungeva nel reparto di ### dell'### di ### … Si conferma pertanto che, sulla base della documentazione agli atti, non viene identificato nella vicenda alcun colposo ritardo dei sanitari dell'### di ### nella gestione del caso clinico”. 
Con riguardo poi alle contestazioni mosse dal ### dott. ### per la ### s.r.l., il Collegio replica che “tali affermazioni non trovano alcun reale riscontro nella succinta cartella clinica n. 2573 del 25/7/2015 dove, a fronte di 25 giorni di ricovero, sono rilevati e riportati nel diario clinico i parametri per soli 10 giorni in 3 pagine (pressione arteriosa frequenza cardiaca e glicemia e somministrazione di farmaci). Non vi è traccia di programmi riabilitativi e di protocolli con report di esercizi e schemi terapeutici rieducativi con valutazioni quotidiane che la paziente avrebbe eseguito quotidianamente. Né di visite specialistiche e di accertamenti strumentali”. Ancora una volta, i consulenti rilevano profili di criticità nella gestione della paziente, evidenziando: “la struttura sanitaria, che non è un ambulatorio di fisiokinesiterapia, come affermato in udienza, bensì un ### con ricovero di pazienti fragili che, oltre a valutare e riabilitare il paziente colpito da ictus, dopo l'avvenuta stabilizzazione neurologica, offrendo piani di cura riabilitativa, dovrebbe disporre per ogni degente, seppur indirettamente, nel corso del ricovero, anche la possibilità di poter diagnosticare e valutare eventuali rilevanti eventi inattesi attraverso una rete di consulenze specialistiche e accertamenti strumentali per la individuazione per eseguire diagnosi di patologie che si potrebbero appalesare durante la degenza. Tutto ciò al fine di predisporre i più adeguati trattamenti terapeutici o trasferirla ed evitare o ridurre le complicanze, le sofferenze e gli inevitabili peggioramenti dello stato di salute già invalidato dalla patologia neurologica. Dal diario clinico, emergono una serie di eventi patologici: ematuria, agitazione notturna, episodi di vomito che dal 27/7/2015 al 19/8/2015, che sono segnalati in cartella e “trattati” empiricamente con farmaci sintomatici e antibiotici, in assenza di qualsiasi approfondimento specialistico clinico e strumentale. 
Il ### compare, infine, una crisi tonico-clonica con perdita di conoscenza e successivo trasferimento presso la rianimazione dell'### di ### dove giungeva affetta da grave insufficienza cardio-respiratoria. ### dopo soli 2 giorni dal ricovero giunge all'exitus per arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare e dissociazione elettromeccanica in assenza di una diagnosi eziologica certa. Sulla base delle suddette considerazioni, in merito alle inadempienze della struttura sanitaria ### e dalla preponderanza delle evidenze emerse, si ritiene, più probabile che non, che la mancanza di un corretto approccio e approfondimento clinico e diagnostico-terapeutico, durante la degenza della ### sulla base del corredo sintomatologico evidenziato, possa aver pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato sul piano diagnostico e successivamente terapeutico e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle sue condizioni di salute determinando una perdita di chances: “una possibilità perduta per un risultato migliore”. 
Con riguardo alla quantificazione della perdita di chances, in risposta a quanto già osservato da parte attrice, i consulenti affermano che “nel determinare eventuale possibilità di conseguimento di risultato favorevole, in assenza di elementi diagnostici certi, assenza di accertamenti autoptici e in presenza di rilevanti preesistenze, si ribadisce e si conferma il parere valutativo in termini percentuali che può essere ragionevolmente espresso da questo collegio peritale al di sotto del 50%”. 
Nella terza risposta ai chiarimenti il Collegio ribadisce già quanto affermato in ordine alle tempistiche. 
Va evidenziato che la fattispecie in esame è stata oggetto di due ### che hanno entrambe escluso la responsabilità della convenuta A.S.P. di ### e riconosciuto un mero danno da perdita di chance imputabile alla convenuta ### s.r.l.
La domanda attorea, contenuta nelle conclusioni di cui al ricorso, diretta ad “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per la quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli”, va rigettata.  ### nominato in sede di ATP ha evidenziato che “non si ravvisano elementi di responsabilità professionale nella fase clinica inerente alla gestione della paziente sin dall'ingresso al ### dell'### di ### avvenuto il ### sino al successivo trasferimento all'### di ### ed il ricovero presso l'U.O. di ### per il trattamento chirurgico della frattura del collo femore dx avvenuto il ###. Adeguata ed appropriata la terapia farmacologica instaurata prima dell'intervento chirurgico mentre non v'è traccia alcuna della terapia prescritta ed eventualmente somministrata alla ### dopo l'intervento chirurgico del 17.07.2015. Dato indiretto si desume dalla scheda relativa alla richiesta di trasferimento presso l'### di ### del 20.07.2015 dove nelle cure cui la paziente è stata sottoposta risulta oltre all'intervento di osteosintesi, la somministrazione di terapia con ### 4000 1 fl. s.c. / die. 
Non vi sono elementi certi per affermare se la somministrazione della terapia con ### faccia riferimento al solo periodo preoperatorio e/o anche al periodo post operatorio. Costituendo la somministrazione della terapia eparinica capo saldo della terapia post operatoria è ragionevole credere che i riferimenti anamnestici contenuti nella scheda di trasferimento presso l'### di ### siano riferiti alla somministrazione dell'eparina nel periodo antecedente e successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi del 17.07.2015… relativamente al trattamento dell'ictus non si ravvisano profili di responsabilità professionale relativamente al tempo intercorso dall'insorgenza del quadro neurologico segnalato in cartella alle ore 13,20 del 20.07.2015 ed il trasferimento presso l'### di ### avvenuto alle ore 16.45 della stessa data. Il trattamento trombolitico, infatti, non poteva essere attuato all'interno dell'### di ### e può essere somministrato con buoni risultati entro una finestra temporale lunga sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018. Esente da censure l'operato dei sanitari nel corso del periodo relativo al ricovero presso l'U.O. di ### dell'### di ### dove le strategie diagnostiche e terapeutiche risultano essere in linea con una corretta gestione del paziente… Non si ravvisano profili di responsabilità professionale da parte dei sanitari dell'U.O. di ### dell'### di ### nel corso del ricovero dal 19.08.2015 al 21.08.2015”.   ###, dott. ### nominato in sede di ### nel rispondere alle osservazioni critiche, formulate dal CTP della resistente ### dott. ### il quale affermava che la tempistica di trasferimento della ### dall'### di ### all'### di ### appariva eccessiva, quantificando tale lasso di tempo in otto ore e trenta minuti, evidenzia che “i dati documentali consentono di affermare che alle ore 13.20 del 20.07.2015 la paziente presentava deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra con esecuzione di urgente esame TC dell'encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica, con effettuazione di una consulenza internistica eseguita alle ore 15.00 ed il trasferimento in ambulanza alle ore 17.25 del 20.07.2015. La tempistica di trasferimento documentalmente accertata è quindi di quattro ore e non di otto ore e trenta minuti per come affermato dal dott. ### E la tempistica di trasferimento rientra in quella per poter candidare il paziente all'esecuzione della trombolisi. Trombolisi che è da escludere poter essere eseguita presso l'ospedale di ### dovendosi effettuare in centri esperti. Trombolisi che è consigliabile eseguire entro tre ore dalla sintomatologia e/o dall'accertamento del verificarsi dell'insulto ischemico ma che in virtù dei recenti risultati dell'### può essere estesa sino a sei ore (anche sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018)”. ###, in sede di ### osservava che “relativamente al mancato trattamento farmacologico con terapia antiaggregante (acido acetilsalicilico) presso l'ospedale di ### si specifica che la ### non era candidata alla somministrazione di acido acetilsalicilico in quanto in trattamento con #### seppur esistano delle evidenziate criticità documentali riferibili alla cartella clinica dell'### di ### sulla somministrazione della stessa eparina. Nella cartella clinica dell'### di ### in effetti non risulta allegata la scheda terapeutica e per tale motivo documentalmente non v'è certezza della mancata somministrazione del ### nel periodo post operatorio. Nella scheda di trasferimento presso l'### di ### è però riportata la somministrazione dell'eparina che deve intendersi fino a prova contraria sia nel preoperatorio che nel post operatorio” … il CTU “non è in possesso di alcun elemento documentale certo per poter asserire che non fosse somministrata la terapia eparinica nel post operatorio”. 
Anche la CTU espletata nel presente giudizio ha accertato che “l'operato dei sanitari dell'### ospedaliera di ### appare corretto, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico”. 
Sebbene “l'operato dei sanitari di Paola” sia “carente per la non chiara compilazione della cartella clinica”, i nominati ### ritengono fosse “ininfluente per quanto concerne l'avvenuto evento ictale che può essere correlato alle precarie condizioni di salute della ### (diabete, ipertensione arteriosa) e stress operatorio. Di fronte all'irrisolvibile dubbio su una regolare somministrazione dell'eparina, pur se nel foglio di trasferimento della paziente era indicata come in atto la terapia anticoagulante, è più probabile che non che le predisponenti condizioni di salute della attrice abbiano comportato un valido elemento causale dell'ictus cerebrale, in un nosocomio sprovvisto di ### e ### interventistica”. In ragione di tanto non ravvisano “profili di responsabilità professionale medica da parte dei sanitari dello stabilimento ospedaliero ### di ### (###. Per quanto riguarda la possibilità di un intervento di disostruzione con fibrinolisi, non era praticabile poiché la paziente era giunta al nosocomio di ### alle ore 18.15”. 
Dunque, entrambe le CTU espletate escludono responsabilità della convenuta A.S.P. di ### Nonostante le evidenziate criticità documentali riferibili alla cartella clinica dell'### di ### sulla somministrazione dell'eparina, il CTU dott. ### evidenzia che “nella scheda di trasferimento presso l'### di ### è però riportata la somministrazione dell'eparina che deve intendersi fino a prova contraria sia nel preoperatorio che nel post operatorio” e che “non v'è certezza della mancata somministrazione del ### nel periodo post operatorio”. 
Anche il Collegio peritale nominato nel presente giudizio ha rilevato, nei chiarimenti resi, che “per quanto riguarda la terapia eparinica si ribadisce che è documentato in cartella la somministrazione al primo accesso e trascritta poi sul foglio di trasferimento presso l'Az. ### di ### come terapia in atto”, ritenendo più probabile che non che il farmaco antitrombotico fosse stato regolarmente somministrato durante la degenza nel nosocomio paolano, dopo aver esposto, nella ### che “l'operato dei sanitari di ### è carente per la non chiara compilazione della cartella clinica che, comunque, è ininfluente per quanto concerne l'avvenuto evento ictale che può essere correlato alle precarie condizioni di salute della ### (diabete, ipertensione arteriosa) e stress operatorio”.  ### espletate e le riportate controdeduzioni dei consulenti d'ufficio appaiono condivisibili, anche con riguardo agli ulteriori profili inerenti all'A.S.P. di ### incluso il rilevo dei ### secondo cui, “sulla base della documentazione agli atti, non viene identificato nella vicenda alcun colposo ritardo dei sanitari dell'### di ### nella gestione del caso clinico” e quello del CTU dott. ### secondo cui “la tempistica di trasferimento documentalmente accertata è quindi di quattro ore e non di otto ore e trenta minuti per come affermato dal dott. ### E la tempistica di trasferimento rientra in quella per poter candidare il paziente all'esecuzione della trombolisi. Trombolisi che è da escludere poter essere eseguita presso l'ospedale di ### dovendosi effettuare in centri esperti. Trombolisi che è consigliabile eseguire entro tre ore dalla sintomatologia e/o dall'accertamento del verificarsi dell'insulto ischemico ma che in virtù dei recenti risultati dell'### può essere estesa sino a sei ore (anche sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018)”.  ### espletate, che si ritiene di condividere, pervengono alle medesime conclusioni non solo in ordine all'esclusione della responsabilità della convenuta A.S.P. di ### ma anche con riguardo al riconoscimento di un mero danno da perdita di chance imputabile alla convenuta ### s.r.l. 
Come evidenziato dal CTU dott. ### “va attentamente esaminata la gestione della paziente da parte della struttura sanitaria che ebbe in affido la paziente per la riabilitazione neuromotoria, la casa di ### S. ### di ### Una scrupolosa disamina del diario clinico relativo al periodo di degenza della ### nella ### di ### S. ### di ### consente di apprezzare una insufficiente gestione della paziente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico, sia sotto il profilo terapeutico. … Dal diario clinico della ### di ### S. ### di ### è possibile evidenziare le seguente criticità gestionali della ### 1) ### di dati relativi alle cure riabilitative prestate alla ### 2) In terza giornata di ricovero (27/07/2015) comparsa di ematuria con giustificata prescrizione empirica di terapia antibiotica (### 500 cp 1 cp x 2/die) ma senza contestualmente predisporre alcun accertamento strumentale al fine di individuare e/o escludere le possibili cause dell'ematuria (in primis neoplasie renali e/ovescicali); 3) ### agitazione notturna il ### con prescrizione di terapia ansiolitica ma anche in questo caso senza alcun approfondimento clinico specifico; 4) In data ### prescrizione di empirica terapia antibiotica specifica per infezioni delle vie urinarie ma anche in questo caso in assenza di alcun accertamento strumentale per lo studio delle vie urinarie (in primis esame ecografico di reni e vescica); 5) In data ### segnalato nuovo episodio di agitazione notturna ed episodio di vomito alimentare ma anche in questo caso i sanitari della ### di ### decidono di non intervenire nell'accertamento delle possibili cause dei sintomi; 6) ### di vomito alimentare che si riverifica alle ore 13.00 dello stesso giorno ma che ci si ostina solamente ad osservare dal punto di vista clinico senza preoccuparsi di trattare terapeuticamente il sintomo con somministrazione di antiemetico e/o antispastico, predisporre una consulenza chirurgica atta a svelare patologie di specifica pertinenza (ad es. colica biliare?); 7) ### tonico clonica con perdita di conoscenza verificatasi alle ore 16.45 del 19.08.2015 con successivo trasferimento all'### di ### senza comunque nel frattempo procedere ad alcun accertamento strumentale (###. Non v'è alcun dubbio che inadeguata appare la gestione della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Il mantenimento di tale atteggiamento di fatto ha comportato un progressivo ulteriore scadimento delle precarie condizioni di salute della stessa, una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente, non potendosi escludere in assoluto, in assenza comunque di dati certi, un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ### È ragionevole ammettere sotto il profilo medico legale che le suddette criticità, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015”.
Parimenti, dalla CTU espletata nel presente giudizio emerge che “si evince chiaramente dalla cartella clinica relativa ai 25 giorni di ricovero della paziente ### sintetizzati in sole 2 pagine di diario clinico, il manchevole, inadeguato e generico trattamento a cui fu sottoposta la paziente: assenza di visite fisiatriche-neurologiche all'ingresso e piani terapeutici riabilitativi, omissione di accertamenti strumentali (### siero ematici e colturali - ecografie - RM - TC - ### specialistiche urologiche - ###. Pertanto, per quanto concerne la gestione della paziente ### il periodo intercorrente dal 25/7 al 19/8/2015, presso la ### di cura S. ### di ### permette di individuare diverse criticità e omissioni nella gestione della paziente sotto il profilo clinico, diagnostico e terapeutico. La struttura sanitaria doveva possedere le competenze e il dovere innanzitutto di valutare e riabilitare il paziente colpito da ictus, dopo l'avvenuta stabilizzazione neurologica, offrendo piani di cura riabilitativa e disponendo per l'ammalato, nel corso del ricovero, tutte quelle tecnologie e capacità per diagnosticare e valutare eventuali rilevanti eventi inattesi attraverso accertamenti clinici e strumentali. … Dal diario clinico emergono una serie di eventi patologici: ematuria, agitazione notturna, episodi di vomito che dal 27/7 al 19/8/2015, che sono segnalati in cartella e “trattati” con sintomatici e antibiotici, in assenza di qualsiasi approfondimento specialistico clinico e strumentale. Il ### compare una crisi tonico-clonica con perdita di conoscenza e successivo trasferimento presso la rianimazione dell'### di ### e quindi l'exitus avvenuto 2 giorni dopo il ricovero”. 
I ### hanno, dunque, concluso affermando che “sulla base delle suddette considerazioni, in merito alle inadempienze della struttura sanitaria ### e dalla preponderanza delle evidenze emerse, si ritiene più probabile che non che la mancanza di un corretto iter diagnostico e terapeutico, durante la degenza della ### abbia pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle sue condizioni di salute determinando una perdita di chances: “una possibilità perduta per un risultato migliore”. 
Le conclusioni delle CTU espletate sono ulteriormente rafforzate dalle sopra riportate controdeduzioni dei consulenti d'ufficio. 
Va precisato che “l'incertezza del risultato è destinata ad incidere non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (cioè la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante… Sul medesimo piano d'indagine, che si estende dal nesso al danno, ove quest'ultimo venisse morfologicamente identificato, in una dimensione di insuperabile incertezza, con una possibilità perduta, tale possibilità integra gli estremi della chance, la cui risarcibilità consente (come scelta, hic et nunc, di politica del diritto, condivisa, peraltro, anche dalla giurisprudenza di altri ### di ### e di ### law) di temperare equitativamente il criterio risarcitorio del cd. all or nothing, senza per questo essere destinata ad incidere sui criteri di causalità, né ad integrarne il necessario livello probatorio.” (Cass. civ. n. 28993/19).  “In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta)” ( Sez. 3, Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025). 
La domanda di perdita della chance “può ritenersi implicita in una certa richiesta dell'attore, nel senso che costui non deve esplicitamente utilizzare il termine chance …, essendo sufficiente che tale riferimento alla chance sia implicito nella domanda o si possa ricavarlo dalla interpretazione di quest'ultima” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024).  “Nell'indagine diretta all'individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito come di legittimità non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta” (ex multis, Cass. Sez. 3, ### n. 8107 del 06/04/2006). 
Nell'atto introduttivo del procedimento in epigrafe i ricorrenti chiedono l'accertamento, “iure proprio, in favore della totalità degli istanti, del danno da perdita parentale causato dalla convenuta ### Chiara”, dopo aver dedotto che “da parte della ### andrà risarcito, iure proprio, il danno da perdita parentale per aver questa, con la propria condotta negligente, causato la morte della paziente”, in quanto “tali comportamenti hanno aggravato le condizioni di salute della paziente, che, in presenza di condotte perite, accorte e tempestive sarebbero state evitate ovvero, a tutto voler concedere, avrebbero avuto conseguenze meno gravi”. 
Non appare dubitabile che i ricorrenti, in seguito ad una CTU che, nel procedimento di A.T.P., aveva espressamente riconosciuto, a carico della ### di ### S. ### di ### una “riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015” (cfr. pag. 14 del ricorso), non abbiano inteso riferirsi alla chance, su cui parametrare il chiesto risarcimento del danno da perdita parentale iure proprio. 
In ogni caso, nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., tempestivamente depositata, gli attori hanno espressamente precisato la domanda anche con riguardo al danno parentale, “in subordine, di perdita di chance”, esponendo che “in subordine, nella denegata ipotesi si voglia inquadrare la condotta della convenute come causa di un evento di danno incerto, la questione dovrà essere trattata nell'ambito della perdita di chance”. 
Anche qualora la si consideri non una mera precisazione della domanda, ma una sua modificazione, essa è ammissibile, attesa la formulazione della domanda in via subordinata, nella memoria ex art.  183 VI comma n. 1 c.p.c., tempestivamente depositata, sulla base di fatti costitutivi già dedotti nell'atto introduttivo.  “La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 28/11/2019; ### U, ### n. 12310 del 15/06/2015). 
Infine, nelle note conclusionali depositate il ###, gli attori ribadiscono che “in via del tutto subordinata”, chiedono “il risarcimento del danno da perdita di chance”, deducendo che “in tale ipotesi, il pregiudizio sarà risarcibile equitativamente prendendo a base i valori” ivi “riportati ed emergenti dall'applicazione delle ### di ### con una diminuzione del 50% (###” e che “il danno secondo le ### di ### tempo per tempo vigenti dovrà essere liquidato iure proprio in favore dei prossimi congiunti e per un quantum proporzionato al rapporto parentale che legava il superstite alla vittima”. 
La giurisprudenza di merito ha ormai consolidato il riconoscimento del danno da perdita di chance di un più lungo rapporto parentale con il congiunto, da richiedere iure proprio, affermandone la risarcibilità ogniqualvolta vi sia prova che, in assenza dell'errore medico, il rapporto familiare avrebbe potuto prolungarsi. 
In particolare, la lesione del diritto del congiunto di godere di un tempo di vita più lungo con il proprio familiare può essere liquidata applicando il criterio del danno parentale tabellare, ridotto in proporzione alla chance effettivamente compromessa. 
In tal senso si è pronunciato il ### di Prato, con sentenza n. 64/2025, che ha distinto nettamente il danno iure hereditatis da perdita di chance del paziente rispetto a quello iure proprio subito dai familiari. Quest'ultimo è stato liquidato con un abbattimento proporzionale (40%) sul danno parentale standard, proprio in relazione alla chance riconosciuta di sopravvivenza più lunga. 
Analogo criterio è stato adottato dal ### di Bari, con sentenza n. 1636/2025, che ha liquidato il danno iure proprio ai figli della paziente deceduta, rapportandolo alla probabilità - accertata dal CTU - di sopravvivenza residua e quindi di prosecuzione del rapporto genitoriale. 
Posto che il danno da perdita del rapporto parentale può essere liquidato in via equitativa facendo ricorso alle apposite tabelle del ### di ### e che, nel caso di specie, si tratta di un mero danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, in considerazione della incertezza sulla effettiva sopravvivenza della deceduta, detto danno sofferto dagli attori va riconosciuto nella sola percentuale corrispondente all'entità della chance perduta, quindi riducendo alla medesima gli importi calcolati applicando le predette ### del ### di ### (cfr. ### di Avellino, ordinanza del 20-03-2025). 
La perdita di chance è risarcibile anche se inferiore al 50%. 
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3, ### n. 7195 del 2014), “pur mostrando di condividere il corollario per il quale il danno non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo, il giudice ha introdotto un criterio di valutazione di questa possibilità, che non trova riscontro nei richiamati precedenti giurisprudenziali, e che sposta sul piano della causalità quella che, tutt'al più, è una delibazione riservata al piano della quantificazione del danno risarcibile. Ha introdotto, infatti, una sorta di distinzione tra chance la cui perdita è risarcibile e chance la cui perdita non sarebbe risarcibile a seconda che la possibilità di conseguire il risultato utile sia superiore o inferiore al 50% ed ha ritenuto "giuridicamente risarcibili soltanto le perdite di occasioni favorevoli aventi un grado di probabilità statisticamente consistente, o quanto meno non irrilevante", quantificato nella misura dal 50% in su”. 
Nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dagli attori nelle note conclusionali depositate il ###, secondo cui nel caso di risarcimento del danno da perdita di chance “il pregiudizio sarà risarcibile equitativamente prendendo a base i valori” ivi “riportati ed emergenti dall'applicazione delle ### di ### con una diminuzione del 50%”, i ### nel presente giudizio hanno affermato che “in assenza di elementi diagnostici certi, in assenza di accertamenti autoptici e in presenza di rilevanti preesistenze, il parere che può essere ragionevolmente espresso da questo collegio peritale colloca al di sotto del 50% la quantificazione della perdita di chances”. 
Va rimarcato che nella CTU espletata nel procedimento di A.T.P. si accerta che “non v'è alcun dubbio che inadeguata appare la gestione della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Il mantenimento di tale atteggiamento di fatto ha comportato un progressivo ulteriore scadimento delle precarie condizioni di salute della stessa, una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente, non potendosi escludere in assoluto, in assenza comunque di dati certi, un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ### È ragionevole ammettere sotto il profilo medico legale che le suddette criticità, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015”. 
In ordine alla richiesta di percentualizzazione della perdita di chances, i ### nel presente giudizio hanno invece quantificato la perdita di chance collocandola “al di sotto del 50%” Sulla scorta dell'intero compendio probatorio in atti e delle CTU espletate, considerando anche l'età della vittima al momento del decesso (60 anni) e le già “precarie condizioni di salute” della paziente, “in presenza di rilevanti preesistenze”, si ritiene di quantificare la perdita di chance nella misura del 40%. 
Applicando le tabelle attualmente vigenti elaborate dal ### di ### per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale, si ottengono i seguenti importi: 1) con riguardo al coniuge ### di anni 59 all'epoca del decesso della moglie, deceduta a 60 anni, tenendo conto della convivenza con la vittima e della presenza nel nucleo familiare primario di altri due familiari, oltre al predetto e alla deceduta, giusto certificato allegato di residenza della famiglia abitante in ### in via ### 1 e considerato che la deduzione compiuta dagli attori a pag. 4 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., contenente l'esplicito riferimento alla convivenza con la vittima del marito ### e dei figli ### e ### non è stata contestata dalle controparti nella prima difesa successiva, si ottiene l'importo di € 308.969,00; 2) con riguardo al figlio ### di anni 26 all'epoca del decesso della madre, tenendo conto della convivenza con la vittima e della presenza nel nucleo familiare primario di altri due familiari, oltre al predetto e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 332.435,00; 3) con riguardo alla figlia ### di anni 34 all'epoca del decesso della madre, tenendo conto della convivenza con la vittima e della presenza nel nucleo familiare primario di altri due familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 324.613,00; 4) con riguardo alla madre ### di anni 82 all'epoca del decesso della figlia, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 160.351,00; 5) con riguardo al fratello ### di anni 53 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo al medesimo, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre al predetto e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 66.222,00; 6) con riguardo alla sorella ### di anni 56 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 66.222,00; 7) con riguardo alla sorella ### di anni 54 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 66.222,00; 8) con riguardo alla sorella ### di anni 46 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 69.618,00. 
Alla luce delle esposte considerazioni, va liquidato in favore degli attori il risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance nella misura del 40% delle somme sopra calcolate, con conseguente importo di: 1) € 123.587,60 in favore di ### 2) € 132.974,00 in favore di ### 3) € 129.845,20 in favore di ### 4) € 64.140,40 in favore di ### 5) € 26.488,80 in favore di ### 6) € 26.488,80 in favore di ### 7) € 26.488,80 in favore di ### 8) € 27.847,20 in favore di ### Sui predetti importi, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi dalla data dell'evento dannoso (21.08.2015) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale, calcolati sulle somme che, previa devalutazione sino al momento dell'evento (21.08.2015), devono essere poi via via rivalutate fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo gli interessi al tasso legale devono essere computati sulle somme già attualizzate in sentenza (quindi sui predetti importi). Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, in quanto i predetti importi risultano già attualizzati.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea formulata in subordine, si condanna la convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t., a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance, al pagamento in favore degli attori degli importi sopra calcolati, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate. 
In accoglimento della domanda formulata dalla convenuta ### s.r.l. nei confronti della terza chiamata, si dichiara la ### s.p.a., in p.l.r.p.t., che all'epoca del fatto copriva i rischi, tenuta a manlevare e tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e, per l'effetto, si condanna la compagnia ### s.p.a., in p.l.r.p.t., a rifondere alla convenuta ### s.r.l. ogni somma che quest'ultima sia tenuta a pagare agli attori in base alla presente sentenza, anche con riferimento alle spese di lite e accessori. 
In base agli atti di causa, la domanda di garanzia è meritevole di accoglimento e va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla terza chiamata nella memoria di costituzione depositata il ###.   “La sospensione del termine di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c. relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica con la comunicazione all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, e tale comunicazione è efficace anche se perviene dallo stesso danneggiato o addirittura da un terzo” (Cass. civ. n. 10598/2001).  “Nell'assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell'assicurato all'assicuratore, della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell'azione in giudizio, il decorso della prescrizione breve prevista dall'art. 2952 c.c., anche in relazione al diritto fatto valere dall'assicurato ad essere tenuto indenne di quanto deve pagare al terzo in dipendenza del comportamento dell'assicuratore integrante la c.d. mala gestio e la responsabilità ultramassimale, è sospeso, a norma del quarto comma del medesimo art. 2952, fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto” (Cass. civ. n. 50/2004).  “In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato” (Cass. civ.  17834/2007). “Premesso che la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, sicché - con specifico riferimento all'assicurazione della responsabilità civile - il termine iniziale della decorrenza della prescrizione va individuato nella data in cui il danneggiato, per la prima volta, ha proposto - in via giudiziale o stragiudiziale - la sua richiesta, deve ritenersi idonea ai fini della decorrenza della prescrizione la richiesta di risarcimento anche in forma specifica e non solo per equivalente monetario” (Cass. civ. n. 6296/2013).  “In tema di assicurazione, l'effetto sospensivo della prescrizione disciplinato dall'art. 2952, comma 4, c.c., si verifica anche se la comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del danneggiato provenga da quest'ultimo, o da un terzo, invece che dall'assicurato, senza, peraltro, che possa negarsi l'operatività di tale effetto qualora sia stata omessa l'esatta determinazione del "quantum" risarcitorio, sempreché l'atto sia univoco nell'esplicitare la volontà di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato stesso” (Cass. civ. n. 18317/2015).  “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art.  2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo” (Cass. civ.  11581/2020). 
Peraltro, la ### s.r.l. - realizzazione e gestione strutture sanitarie, con missiva datata 15.6.2016, indirizzata alla compagnia assicurativa ### s.p.a., ricevuta il ###, come da timbro apposto, avente ad oggetto “accertamento tecnico preventivo richiesto dai sig.ri ########## Luca”, comunicava alla predetta compagnia che i signori citati avevano manifestato la volontà di agire nei confronti della ### s.r.l. al fine di ottenere il risarcimento degli eventuali danni patiti in occasione del ricovero presso la struttura sanitaria della loro congiunta signora ### deceduta il ###. Evidenziava che, avendo la struttura sottoscritto polizza assicurativa con la compagnia, polizza avente numero 747259312, si procedeva alla comunicazione nei termini di legge rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
Dunque, qualora si ritenga che la citata missiva, ricevuta il ###, contenga la comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria dei danneggiati, esplicitando la volontà dei medesimi di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, essa ha prodotto l'effetto sospensivo della prescrizione. 
In caso contrario, deve rilevarsi che la prescrizione non è nemmeno iniziata a decorrere, non risultando un'esplicita richiesta risarcitoria formulata dai danneggiati prima dell'introduzione del presente giudizio di merito, non decorrendo il termine di prescrizione anzidetto dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo (Cass. civ. n. 11581/2020; Cassazione civile ### II sentenza n. 2971 del 31 gennaio 2019, secondo cui “in tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento”). 
Dalla mera lettura del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., depositato il ### nel proc. n. 761/2016 R.G., in cui la relazione tecnica risulta depositata soltanto il ###, non emerge, comunque, che nello stesso gli attori abbiano formulato esplicite, concrete e dirette richieste risarcitorie nei riguardi della ### s.r.l., con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato stesso, avanzate soltanto con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il ###. 
Si rammenta, altresì, che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024). 
Sulla scorta di tutto quanto rilevato ed argomentato, si rigetta la domanda attorea, contenuta nelle conclusioni di cui al ricorso, diretta ad “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per la quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli”. 
In accoglimento della domanda attorea formulata in subordine, si condanna la convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t., a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance, al pagamento in favore degli attori degli importi sopra calcolati, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate. 
In accoglimento della domanda formulata dalla convenuta ### s.r.l. nei confronti della terza chiamata, si dichiara la ### s.p.a., in p.l.r.p.t., che all'epoca del fatto copriva i rischi, tenuta a manlevare e tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e, per l'effetto, si condanna la compagnia ### s.p.a., in p.l.r.p.t., a rifondere alla convenuta ### s.r.l. ogni somma che quest'ultima sia tenuta a pagare agli attori in base alla presente sentenza, anche con riferimento alle spese di lite e accessori. 
La soccombenza parziale di parte attrice e le oggettive particolarità e complessità della fattispecie e delle relative questioni giuridiche (Cass., ordinanza n. 4360/2019) inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, anche con riguardo al procedimento 761/2016 R.G. di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. nonché rispetto al procedimento di mediazione. 
Le spese delle CTU espletate, indi sia di quella nel presente giudizio che di quella svolta nel procedimento n. 761/2016 R.G., atteso l'esito delle stesse, vanno poste per ½ a carico degli attori, in solido tra loro, e per ½ a carico della convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t.  P.Q.M.  ### di #### in persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 36 /2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda attorea, contenuta nelle conclusioni di cui al ricorso, diretta ad “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per la quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli”; 2) in accoglimento della domanda attorea formulata in subordine, condanna la convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t., a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance, al pagamento in favore degli attori dei seguenti importi: -€ 123.587,60 in favore di ### -€ 132.974,00 in favore di ### -€ 129.845,20 in favore di ### -€ 64.140,40 in favore di ### -€ 26.488,80 in favore di ### -€ 26.488,80 in favore di ### -€ 26.488,80 in favore di ### -€ 27.847,20 in favore di ### il tutto oltre agli interessi da calcolare con le modalità indicate in parte motiva; 3) in accoglimento della domanda formulata dalla convenuta ### s.r.l. nei confronti della terza chiamata, dichiara la ### s.p.a., in p.l.r.p.t., tenuta a manlevare e tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e, per l'effetto, condanna la compagnia ### s.p.a., in p.l.r.p.t., a rifondere alla convenuta ### s.r.l. ogni somma che quest'ultima sia tenuta a pagare agli attori in base alla presente sentenza, anche con riferimento alle spese di lite e accessori; 4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, anche con riguardo al procedimento 761/2016 R.G. di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., nonché rispetto al procedimento di mediazione; 5) pone le spese delle CTU espletate, indi sia di quella nel presente giudizio che di quella svolta nel procedimento n. 761/2016 R.G., per ½ a carico degli attori, in solido tra loro, e per ½ a carico della convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t.  ### lì 28.10.25 Il Giudice dott.

causa n. 36/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Ruggiero Maurizio

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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 814/2024 del 16-12-2024

... nel periodo di degenza successivo ad una frattura al femore dalla stessa accusata. A partire da marzo del medesimo anno (2021), invece, risulta che gli attori, sono stati impossibilitati a dar corso alla propria prestazione contrattuale, per divieto espresso dello zio ### che appena ritrasferitosi ad ### presso la casa della madre, odierna attrice (in seguito alla separazione dal proprio coniuge, con la quale viveva in ###, ha, con atteggiamento autoritario, preteso di occuparsi esclusivamente della propria genitrice ultra novantunenne, che, peraltro, verosimilmente versava in una condizione di fragilità e di minorata capacità. La teste ### madre dei convenuti, ha dichiarato, tra l'altro, “fino al 2020 era vivo mio marito e accudiva personalmente sua madre, la sig.ra ### anche i mie i figli andavano a trovarla. Dopo la morte di mio marito avvenuta il 4 dicembre 2020, della sig. ### se ne sono presi cura solamente i miei figli. Dal mese di gennaio del 2021 al mese di marzo del 2021 mia suocera è stata a casa nostra in piazza ### avendo sofferto la fattura del femore, mi pare destro.… La sig.a ### dormiva nella mia camera da letto… i miei figli le facevano la spesa, chiamavano la (leggi tutto)...

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Tribunale di Trapani Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2672 dell'anno 2021 del ### degli ### civili contenziosi vertente TRA ### (C.F. ###) nata ad ### il ###, con l'avv. ### (pec domiciliazione ###) #### (C.F. ###) nato ad ### il ### e ### (c.f. ###) nato ad ### il ### con gli avv.ti ### e ### (pec domiciliazione: ###) ###: Altri istituti e leggi speciali ### come da note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data #### avanza nei confronti dei nipoti ### e ### domanda di risoluzione del contratto di “cessione onerosa” rogato il ### dal Dott. ### notaio in ### con il quale si è resa cessionaria in favore dei nipoti (cessionari pro Tribunale di ### indiviso in egual quota) della piena proprietà di un fabbricato civile per uso abitazione sito nel Comune di ### tra la via ### n°75 e il ### di ### n°4 (censito in catasto al Fg. n°61), composto da più elevazioni, e di un appezzamento di terreno, diviso in tre spezzoni, sito nel territorio di ### c.da Abita, tutti meglio descritti nel rogito in questione. 
Allega, in particolare, il grave inadempimento dei nipoti cessionari rispetto agli obblighi dedotti in contratto, che non hanno ottemperato alla controprestazione concordata all'art. 4 del patto, consistente nel “curare, assistere e servire la parte cedente per tutto il tempo della sua vita, sia di giorno che di notte ed ininterrottamente, con amore e dedizione… pernottare con la parte cedente, particolarmente in occasione di malattie sia in casa che in ospedale o case di cura… provvedere alla pulizia della casa della parte cedente, della sua biancheria e suppellettili… fare tutto quanto rientri nella normale assistenza e servimento secondo le condizioni sociali della parte cedente ed anche se qui non specificatamente indicato…”. 
Chiede conseguentemente la restituzione degli immobili ceduti ai convenuti ed anche il risarcimento del danno connesso all'indisponibilità dei beni in questione.  *.*.* I convenuti avversano l'avversa domanda svolgendo, in primo luogo, le tre seguenti eccezioni preliminari in rito: Tribunale di ### 1) Sopravvenuta interruzione del procedimento essendo intervenuto nel corso del procedimento, in data ###, il decesso di parte attrice.  ### è infondata giacché il procuratore della parte costituita interessata dall'evento interruttivo non ha comunicato la verificazione dell'evento medesimo e dunque alcuna fattispecie interruttiva può dirsi integrata. Anche le ### della Suprema Corte, con la sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014, hanno affermato che "in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione”.  2) Sopravvenuta interruzione del procedimento essendo intervenuto nel corso del procedimento apertura del procedimento di ADS a favore dell'attrice, con relativa nomina di amministratore di sostegno.  ### è infondata per due ordini di ragioni. In primo luogo, la circostanza non è stata comunicata dal procuratore della parte attrice colpita dall'evento in questione (valgono dunque le argomentazioni poc'anzi svolte). In ogni caso, l'amministrazione di Tribunale di ### sostegno si distingue dall'interdizione per non produrre come "effetto automatico" la perdita della capacità di agire e per conservare e preservare, nei limiti del deficit psico-fisico riscontrato, la capacità di autodeterminarsi dell'amministrato (la "flessibilità" e la "modellazione" sulle esigenze dell'amministrato e sulla sua capacità di autodeterminarsi, rappresentano il tratto caratteristico e distintivo dell'amministrazione di sostegno, rispetto all'interdizione): pertanto, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, l'assistenza dell'amministratore di sostegno non esclude che il beneficiario possa promuovere o continuare personalmente un giudizio, se ciò non è espressamente escluso dal decreto di nomina. Nella specie una tale esclusione non si evince in alcun modo dal decreto di nomina dell'ADS (### che è stato acquisito nel corso del giudizio.  3) Sopravvenuta rinuncia all'azione da parte dell'attrice che, con dichiarazione sottoscritta del 05.02.2022, prodotta in giudizio dai convenuti, ha dichiarato “…con riferimento al contratto di cessione onerosa stipulato il 13 settembre 2018… che non è più mia intenzione richiederne la restituzione, né lo è mai stata… ### che non ho più alcuna intenzione di chiedere la risoluzione contrattuale e la conseguente restituzione degli immobili, precisando che i miei nipoti hanno sempre sinora adempiuto alle obbligazioni contenute nell'atto notarile…”.  ### è infondata: molteplici elementi inducono a ritenere che l'atto agitato dai convenuti non sia sorretto da reale volontà abdicativa. Si ritengono rilevanti sul punto le seguenti Tribunale di ### circostanze: i) che la dichiarazione di rinuncia reca la sottoscrizione di parte attrice, ma non è autografa essendo redatta mediante un programma di video-scrittura; ii) che la dichiarazione in questione risulta smentita, oltreché dal contegno processuale della parte (che ha continuato a dar corso al procedimento) da una controdichiarazione dell'attrice (dal contenuto diametralmente opposto alla prima) integralmente autografa recante la data del 29.03.2022; iii) che questo giudice nel corso dell'interrogatorio libero dell'anziana attrice - svolto in data ### col precipuo fine di chiarirne l'effettiva volontà in ordine alla prosecuzione o meno dell'azione - ha constatato l'assoluta incapacità della parte in questione ad orientarsi nel tempo e nello spazio, che non è nemmeno riuscita a rispondere a semplici domande (l'esigenza di tutela è stata ravvisata anche dalla ### della Repubblica che ha chiesto l'apertura di un'###.  *.*.* I convenuti contestano altresì nel merito la domanda attorea, deducendo di essere stati adempienti rispetto agli obblighi dedotti nel contratto di cessione onerosa. 
La lettura del contratto costitutivo di "cessione onerosa" (così l'intestazione) consente di concludere - avuto riguardo agli obblighi assunti dai vitalizianti ### e ### - per la sua sussunzione nella fattispecie di matrice giurisprudenziale del c.d. “vitalizio assistenziale”, connotata per l'atipicità e per l'autonomia rispetto al contratto disciplinato dall'art. 1872 c.c..  Tribunale di ### fa riferimento a quel peculiare contratto atipico, in cui il vitaliziante assume (come nel caso di specie) obblighi di assistenza morale e materiale verso il vitaliziato, che non si concretizzano in prestazioni di dare fungibile, bensì in prestazioni di facere infungibile ed incoercibile, consistenti preminentemente nella prestazione di vitto, alloggio, pulizia, assistenza medico sanitaria, e “di fare tutto quanto rientri nella normale assistenza e servimento secondo le condizioni sociali della parte cedente" (così il contratto questione). 
La giurisprudenza (v. tra le altre Cass. n° 1502.1998, n° 1503.1998, n° 8854.1998, n° 5342.1997, n° 1280.1996) è solita affermare che l'elemento che accomuna il contratto tipico di contratto di vitalizio oneroso ed il contratto di vitalizio alimentare è costituito dall'alea, ossia "l'esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto" (così n°117.1999; v. anche la chiara Cass. n°1502.1998, secondo cui nel contratto di vitalizio alimentare "…l'alea si correla ad un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitaliziato e della variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute"). 
Nello specifico, la prestazione di assistenza non ha solo contenuto materiale, né può essere periodica e predeterminata, poiché deve essere collegata alla condizione del vitaliziato e alle sue esigenze. Le prestazioni che si sostanziano in obblighi di fare, quali quelle relative all'assistenza, si basano sulla fiducia e su peculiarità Tribunale di ### proprie dei rapporti e delle qualità personali. Per l'accentuata spiritualità le prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto sono eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle proprie qualità personali (Corte di Cass., Sez. 2, Ord. n. 27914 del 2017). Per cui non può avere rilievo la circostanza che altri soggetti siano in grado di assicurare quanto previsto nel contratto di vitalizio. La naturale infungibilità della persona del vitaliziante può essere convenzionalmente derogata ed è ammessa la possibilità che l'assistenza venga prestata anche da terzi se emerge dal contratto (Cass. Ordin. n. 1080 del 2020). 
Orbene, le sopra esposte premesse permettono di affrontare più agevolmente la domanda di risoluzione per inadempimento proposta in relazione al medesimo contratto. 
In merito, la Suprema Corte è chiara e univoca nell'affermare che al contratto c.d. “vitalizio alimentare” è senz'altro applicabile il rimedio della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 (C. Cass. n. 24287 del 2015, C. Cass., Sez. U, Sent. n. 8432 del 1990 , C. Cass. 04/6395 e C. Cass. 04/18229). In questo caso, l'inadempimento del vitaliziante dovrà essere valutato alla stregua dell'art. 1455 c.c. sulla rilevanza riguardo all'interesse dell'altra parte. Naturalmente, la pronuncia di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1458 c.c., ha effetto retroattivo tra le parti, sicché la restituzione dell'immobile diviene così un effetto automatico della decisione (### Cass. sent. n. 10859/2010).  Tribunale di ### base di tali decisioni è stato posto il principio secondo il quale il vitalizio alimentare è un negozio atipico distinto dalla rendita vitalizia e a cui non è applicabile l'art. 1878 c.c. In effetti, mentre nella rendita vitalizia l'inadempimento della obbligazione si presta alla esecuzione coattiva, lo stesso non può dirsi nel caso di vitalizio alimentare. 
Valgono, dunque, i principi generali per cui la parte che ha eseguito la propria prestazione può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per inadempimento dell'altra parte (determinante una tipica alterazione sopravvenuta del rapporto contrattuale, che attiene alla fase di esecuzione e non di formazione), che non deve avere scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (art. 1455 c.c.). 
È altresì necessario che l'inadempimento sia a lui imputabile al debitore a titolo di dolo o colpa. ###.C. ha precisato che, ove ricorrano circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole e non può pronunziarsi la risoluzione del contratto (C. Cass. 19.11.2002, n. 16291). Di conseguenza, in mancanza di colpa del debitore, non sarà possibile agire per la risoluzione del contratto (né ottenere il risarcimento del danno). 
Alla stregua di pacifici principi in materia contrattuale ex art. 1218 c.c., la colpa dell'inadempiente è presunta fino a prova contraria (Cass. civ. n. 2853/2005). La nozione di causa non imputabile ex art.  Tribunale di ### 1218 c. c. si specifica come evento esterno alla cerchia di attività del debitore, imprevedibile ed inevitabile (Cass. 4372/2012). 
Per liberare il debitore, la giurisprudenza esige l'esistenza di una specifica causa dell'impossibilità. 
Ciò comporta farsi carico del rischio per cause ignote (Cass, sez. III, Sent. N°17143 del 9.10.2012). Così come avviene nel campo extracontrattuale con l'applicazione delle presunzioni di imputabilità del danno e una visione oggettiva del caso fortuito. La colpa può essere esclusa a fronte di risultanze di fatto relative all'inadempimento contestato e positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore (Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 17540 del 2018). Non potrà essere riscontrato l'elemento della colpa allorché sia dimostrato che l'obbligato, nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili. La prova contraria può consistere anche nella dimostrazione del rifiuto ingiustificato della controparte di ricevere la prestazione. Quindi, se è il vitaliziato a non accettare o a rendere oltre modo difficoltosa la prestazione dovuta, l'obbligato non può essere qualificato inadempiente. In una tale evenienza, non sarà rilevante che lo stesso sia stato diffidato o meno ad adempiere, ex art. 1454 c.c., mediante richiesta fatta per iscritto dal creditore. 
In tema, la S.C. ha affermato “che non può essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente, ove questa superi la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, dimostrandone la non imputabilità a causa dell'ingiustificato rifiuto della controparte di Tribunale di ### ricevere la prestazione”. Anche se il vitalizio alimentare prevede la forma scritta per la sua esistenza, la prova di eventi concernenti la vita e l'esecuzione del contratto può essere fornita per testimoni. In una tale evenienza, non sarà rilevante nemmeno che lo stesso sia stato diffidato ad adempiere, ex art. 1454 c.c., mediante richiesta fatta per iscritto dal creditore. ### della colpa dell'inadempimento non è condizionata ad un'offerta reale della prestazione, secondo la procedura prevista dagli artt. 1209 e segg.  c.c.. Infatti, questa offerta costituisce una facoltà della quale il debitore può avvalersi al diverso fine di determinare gli effetti della mora credendi e di conseguire la propria liberazione. (C.  11.02.2005, n. 2853 ; Cass. n. 12760 del 1999 - Cass. n. 522 del 1995). 
Nella fattispecie concreta, deve dunque verificarsi se i convenuti si sono resi inadempienti rispetto agli obblighi di assistenza previsti dall' art. 4 del contratto di “cessione onerosa” concluso il ###, con cui i cessionari si sono, specificamente, obbligati a “curare, assistere e servire la parte cedente per tutto il tempo della sua vita, sia di giorno che di notte ed ininterrottamente, con amore e dedizione… pernottare con la parte cedente, particolarmente in occasione di malattie sia in casa che in ospedale o case di cura. Tale obbligo potrà essere adempiuto anche da parte di persone di famiglia o persone di sua fiducia scelte dalla parte cessionaria in sua vece… provvedere alla pulizia della casa della parte cedente, della sua biancheria e suppellettili… fare tutto quanto rientri nella normale assistenza e servimento secondo le Tribunale di ### condizioni sociali della parte cedente ed anche se qui non specificatamente indicato”.  ### svolta, essenzialmente vertente sulle escussioni testimoniali, depone nel senso dell'insussistenza del denunciato inadempimento. 
Meritano infatti di essere valorizzate le convergenti e precise deposizioni testimoniali dei testi ##### e ### (ed in parte anche quella del teste ### che risultano quantitativamente e qualitativamente predominanti rispetto alla testimonianza resa da ### le cui dichiarazioni risultano (per come si dirà appresso) inattendibili e smentite dalle concordi deposizioni degli altri testi. 
Dalle prove testimoniali dei primi quattro testi sopra richiamati è emerso che in seguito alla stipula del contratto (avvenuta nel settembre 2018), i convenuti hanno regolarmente adempiuto agli obblighi contrattuali di assistenza nei confronti della cessionaria, sia personalmente che (come previsto dal medesimo contratto) mediante i loro familiari prossimi congiunti, ed in particolare a mezzo del padre ### (deceduto nel dicembre 2020), della madre ovvero mediante personale di servizio dagli stessi incaricato. Ciò risulta essere avvenuto quantomeno fino ai primi mesi del 2021, è, infatti, incontestato (oltreché documentato dai referti di visita domiciliare presso la residenza dei convenuti) che da gennaio a marzo 2021 l'attrice è stata ospitata presso l'abitazione dei convenuti, che le hanno così garantito la migliore Tribunale di ### assistenza nel periodo di degenza successivo ad una frattura al femore dalla stessa accusata. A partire da marzo del medesimo anno (2021), invece, risulta che gli attori, sono stati impossibilitati a dar corso alla propria prestazione contrattuale, per divieto espresso dello zio ### che appena ritrasferitosi ad ### presso la casa della madre, odierna attrice (in seguito alla separazione dal proprio coniuge, con la quale viveva in ###, ha, con atteggiamento autoritario, preteso di occuparsi esclusivamente della propria genitrice ultra novantunenne, che, peraltro, verosimilmente versava in una condizione di fragilità e di minorata capacità. 
La teste ### madre dei convenuti, ha dichiarato, tra l'altro, “fino al 2020 era vivo mio marito e accudiva personalmente sua madre, la sig.ra ### anche i mie i figli andavano a trovarla. 
Dopo la morte di mio marito avvenuta il 4 dicembre 2020, della sig. ### se ne sono presi cura solamente i miei figli. Dal mese di gennaio del 2021 al mese di marzo del 2021 mia suocera è stata a casa nostra in piazza ### avendo sofferto la fattura del femore, mi pare destro.… La sig.a ### dormiva nella mia camera da letto… i miei figli le facevano la spesa, chiamavano la signora per fare le pulizie, tale ### le facevano compagnia anche di notte, tanto che dormivano lì. ### suocera era molto affezionata ai miei figli… anche io sono intervenuta per assistere mia suocera… [i miei figli] l'hanno accompagnata dal medico, una volta anche ad una visita agli occhi. Il medico che faceva le ricette era tale dott. ### di ### poi sostituito da una dott.ssa di Trapani di cui non ricordo il nome, all'epoca dei fatti era ancora vivo mio marito…”.  Tribunale di ### riferimento all'impedimento opposto da ### rispetto all'esecuzione da parte dei convenuti della prestazione assistenziale convenuta in favore dell'attrice, la teste ha riferito che: “A fine marzo del 2021 è venuto mio cognato che ha voluto il ### ed ha cacciato dalla casa della sig.a ### sia me che i miei figli, da allora loro non hanno più potuto adempiere ai loro obblighi… mio cognato ### è venuto a stare stabilmente ad ### dalla fine del mese di Marzo 2021. Prima non aveva mai prestato assistenza a mia suocera, di lei se ne occupava esclusivamente mio marito, poi dopo il suo decesso i miei figli. Il sig. ### stava in ### dove era sposato con tre figli, si è divorziato”. 
Tali dichiarazioni trovano puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste ### (ex coniuge di ###, la quale ha riferito: “il #### è venuto a risiedere ad ### stabilmente dal marzo-aprile 2021 andando a vivere da sua madre. Prima stava ad ### anche se noi non convivevamo più dal 2015 o forse 2016.... Non c'era bisogno che il sig. ### scendesse ad occuparsi della madre perché era in vita suo fratello, il sig. ### e badava a lei, l'aiutava con la spesa, a cucinare ecc…”, ed anche in quelle rese dal teste ### (che all'epoca dei fatti frequentava assiduamente lo stabile ove viveva l'attrice, prestando assistenza ai propri genitori che ivi risiedevano): “il padre dei signori ### e ### era presente con sua madre tutti i giorni, a volte si portava sua madre a casa propria e la signora ### stava con suo figlio ### e i suoi nipoti anche 15 giorni. Da quando è morto ### alla signora ### hanno prestato assistenza i suoi figli e la loro madre, moglie di Tribunale di ### Si tratta di persone a cui la sig.a ### è stata sempre affezionata… i fratelli ### R.F. e A. erano sempre presenti per le necessità della nonna, non so se rimanevano anche a dormire la notte con lei. Mi pare di ricordare che anche dopo la morte di ### è capitato che la signora ### ebbe un problema alla gamba, forse si è rotta il femore, e la stessa signora ### si è trasferita per qualche tempo presso la casa dei signori ### R.F. e A…. Quando stava male è stata sempre assistita anche per quanto riguarda la pulizia della casa e degli indumenti dalla sig.a ### madre dei fratelli ### e Antonino… . 
Io ho sempre saputo che era la famiglia dei fratelli scurto R.F. e A. a prendersi cura della nonna,.. So quanto ho riferito avendone contezza quando mi recavo a casa di mia madre in viale ### la signora ### ogni volta che passavo mi apriva la porta di casa sua… So per certo che la nonna ### era molto legata ai nipoti, poi ho saputo che ci sono stati contrasti con ### che non voleva che i nipoti andassero a trovare la nonna.   Si consideri però che la nonna da circa sei mesi non mi riconosce più quando mi presento, quindi non è più lucida.” A fronte di tali, concordi deposizioni, la testimonianza resa da ### è certamente gravemente imprecisa nella parte in cui il teste ha reiteratamente dichiarato di essersi trasferito prevalentemente ad ### presso l'abitazione della madre, e di aver iniziato a fornirle assistenza in via esclusiva “dal gennaio 2020” in epoca in cui “mio fratello (### era già deceduto”. Invero, considerato che il decesso di ### è pacificamente Tribunale di ### intervenuto nel dicembre 2020 e che v'è prova documentale dell'esecuzione di visite domiciliari dell'attrice presso la residenza dei convenuti nel mese di febbraio 2021, il rientro presso la casa della madre di ### non può che risalire, al più presto, al marzo 2021, come dichiarato dagli altri testi escussi. 
Al di là di ciò, ### ha riferito (in contrasto con le altre molteplici testimonianze e documentazioni acquisite) in ordine alla mancata assistenza da parte dei convenuti in favore dell'attrice, ed ha anche additato costoro di aver tenuto nei confronti della nonna condotte dal chiaro rilievo penale (essi avrebbero “rubato [a ### suppellettili e i soldi della pensione col bancomat”). Appare significativo, però, che tali fatti non risultano essere mai stati denunciati innanzi alle competenti autorità.  ###à e, soprattutto la buonafede, del teste ### risulta definitivamente sconfessata dalle dichiarazioni rese dalla teste ### (una signora che in alcune occasioni di lontananza da ### del medesimo ### è stata da quest'ultimo incaricata di consegnare a domicilio all'attrice i pasti): “da quello che mi ha riferito la signora ### da quando è venuto a mancare il figlio ### nessuno può entrare in casa, nemmeno per fare le pulizie perché l'altro figlio ### non vuole. Inoltre la signora ### mi ha raccontato che mentre il figlio ### passava da lei ogni giorno, dopo la morte di questi, il figlio ### le ha buttato tutte le foto di ### io ho visto pure una foto di ### e sua moglie, insieme con la signora ### col vetro rotto, ### mi ha confermato di averlo rotto lui Tribunale di ### perché la signora ### piange ogni giorno dicendogli che lui, ### non la tratta come la trattava l'altro figlio Giuseppe… preciso che la signora ### non ha cellulare da 3 anni, da quando è arrivato ### che gli ha tolto la scheda, perché da quanto mi ha detto lo stesso ### chiamava sempre i suoi nipoti, i figli di ### e loro chiamavano sempre lei e lui, ### non voleva questa situazione. Le diceva di andarli a trovare di presenza, ma tanto in realtà non la lascia andare mai”. 
In definitiva, certamente non può dirsi raggiunta la prova che i convenuti siano venuti colpevolmente meno ai propri doveri di assistenza e di aiuto nei confronti della propria nonna odierna attrice. Per di più, appare legittimo sospettare che l'iniziativa giudiziaria intrapresa da ### all'età di novantuno anni, sia in realtà riconducibile al figlio ### che, una volta rientrato ad ### con atteggiamento autoritario, ha preteso di occuparsi esclusivamente della propria genitrice, e che in tale contesto non può escludersi che non abbia profittato della condizione di fragilità e di verosimile minorata capacità di costei (palesata nel corso dell'interrogatorio libero dell'11.10.2022). 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminato, complessità bassa, dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 (applicando la massima riduzione percentuale per le fasi introduttiva e decisoria).  P.Q.M.  Tribunale di ### uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando: rigetta le domande di cui all'atto di citazione; ### al pagamento in favore di ### e ### delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.562,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta; Pone definitivamente a carico di ### le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il Giudice Dott.

causa n. 2672/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Carlo Maria Bucalo

M
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Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 2277/2020 del 10-09-2020

... progressivo … Nel 2004 la de cuius patì frattura di femore a seguito di caduta domestica con necessità di intervento chirurgico di endoprotesi cementata e di lì il peggioramento delle sue abilità deambulatorie; a questo seguì episodio di ictus cerebri associato a una sindrome ansioso depressiva. ### aveva determinato la comparsa di una paresi dell'emisoma destro (brachio crurale destra) volere" 20 febbraio 2006 altro certificato dello stesso medico in cui dichiara che ### è capace di intendere e volere un ulteriore certificato del 12 aprile 2006 redatto dallo stesso medico indica che la ### è capace di intendere e volere>>; 4) <<18/10/06 ricovero per sindrome ipocinetica in paziente con encefalopatia vascolare degenerativa con parkinsonismo. Esiti di frattura del femore sinistro. Cardiopatia ischemica post infarto miocardico acuto. Depressione … ### cartella clinica raccordo anamnestico si legge: "… Successivamente a domicilio abbastanza bene; negli ultimi due mesi peggioramento progressivo sia cognitivo che motorio (la signora vive con una badante che però negli ultimi due mesi era stata sostituita momentaneamente con un'altra. La paziente si ricovera in terapia (leggi tutto)...

testo integrale

N. 4072/2017 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI VENEZIA SEZIONE TERZA CIVILE La Corte d'Appello di Venezia nelle persone dei magistrati: Dott.ssa ##### est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 4072/2017 r.g. promossa da: ### (c.f. ###), difesa dal professor avvocato ### e dagli avvocati ### e ### domiciliata presso il terzo difensore in ### N. 22, MESTRE - #### contro ### (c.f. LCD ####) e ### (c.f. ###), eredi di ### difesi dall'avvocato domiciliat ###studio in ### 11, ### Registrato il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 ### OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno 14 settembre 2017, n. 447 ### voglia ###ma Corte d'appello di ### contrariis reiectis, in riforma della sentenza N. 447/2017, N. rep.  590/2017, pronunciata inter partes dal Tribunale di Belluno, già ### distaccata di ### di ### in data ###, nel procedimento R.G. 10000092/2011, in via principale, nel merito: previa occorrendo rinnovazione della C.T.U. per le ragioni tutte esposte in atto d'appello e qui ulteriormente approfondite nella perizia del #### - che si produce quale atto difensivo di parte -, in accoglimento dei motivi di appello, rigettare l'avversa domanda di annullamento ex art. 428, co. 2, c.c., del contratto di compravendita di porzione di fabbricato intercorso tra le ###re ### e ### con firme autenticate dal ###ssa ### in data 12 aprile 2006, ### n. 5399 Raccolta n. 1975, registrato a ### di ### il ### al n. 37 serie ###; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed accessori per entrambi i gradi di giudizio, nonché con condanna degli appellati alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado (v. docc. 23-25). In via istruttoria: Si dimettono ammissibilmente, trattandosi di documenti sopravvenuti alla proposizione del gravame o comunque di argomentazioni di parte1, con numerazione progressiva rispetto a quella utilizzata entro l'atto di citazione d'appello: ### 18) atto di denuncia-querela depositato dalla ###ra ### nei confronti del dr. ### d.d. 16.2.2018 (di cui si era offerta la produzione di copia informale nel corso dell'udienza del 19.2.2018, come risulta dal relativo verbale, senza che il Collegio ne avesse tuttavia ritenuta ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 opportuna l'acquisizione in attesa di copia con timbro di deposito); ### 19) provvedimento del P.M. che dispone una perizia di parte nell'ambito delle indagini preliminari, d.d. 19.2.2018; Doc. 20) perizia di parte del #### Ordinario di Neuropsicologia e ### nell'### di #### 21) curriculum vitae ##### 22) PEC 25.1.2019 avv. ### / avv. #### 23) PEC 31.1.2019 avv. ### / avv.  ### con allegato bonifico di data 29.1.2019 per € 6.532,00; Doc. 24) PEC 15.2.2019 avv. ### / avv. ### con allegato bonifico di data 13.2.2019 per € 6.532,00; Doc. 25) PEC 14.3.2019 avv. ### / avv. ### con allegato bonifico di data 11.3.2019 per € 6.752,00; disporsi rinnovazione integrale della ### affidandola a medico con specifica specializzazione in ### a fronte dei gravissimi vizi metodologici e scientifici da cui è inficiata la consulenza assunta in primo grado; - disporsi interrogatorio formale degli attori ### e ### nonché ammettersi prova testimoniale sui capitoli in calce all'atto di citazione d'appello, senza inversione dell'onere della prova: 1. “Vero che quando il sig. ### vide le migliorie apportate all'appartamento dal locatario sig. ### gli affidò il rifacimento dell'impianto elettrico degli altri appartamenti di sua proprietà, ovvero quelli al primo piano e al piano terra, tutt'ora abitati dal sig.  ### e dal sig. ### amministratore del condominio”; 2. “Vero che il contratto di locazione ad uso foresteria, stipulato in data ###, venne rinnovato tacitamente di anno in anno”; 3. “Vero che un giorno di ottobre 2004 la sig.ra ### chiamò il sig. ### invitandolo a casa sua, e in tale occasione gli disse che sarebbe stata sua intenzione lasciare in eredità l'appartamento di #### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 37 allo stesso ### e alla convenuta”; 4. “Vero che il sig. ### dopo aver sollecitato la sig.ra ### a parlare di questa sua decisione con i parenti più stretti, le palesò la sua contrarietà a ricevere l'appartamento gratuitamente, manifestando il desiderio di riconoscerle una certa cifra per l'acquisto dell'immobile a seguito di una valutazione peritale”; 5. “Vero che nei primi giorni di febbraio 2005 si presentò presso il bar ### il geometra ### il quale disse al sig. ### e alla convenuta di essere stato formalmente incaricato dalla sig.ra ### di effettuare perizia di stima dell'immobile di ### in Pecol”; 6. “Vero che alla dimissione dall'### della sig.ra ### avvenuta il ###, la signora ### era in “stato mentale lucido”, “condizioni generali buone” e “stato di cosci enza vigile/lucido” (doc. 5)” 7. “Vero che nell'aprile del 2005 la sig.ra ### comunicò al sig. ### che il geometra ### le aveva consegnato la perizia di stima dell'appartamento, che stimava l'immobile del valore di € 475.000,00”; 8.  “Vero che a fine maggio 2005 il sig. ### e la sig.ra ### comunicarono alla sig.ra ### che non sarebbero stati in grado di acquistare l'immobile alle cifre indicate nella perizia e, ad ogni modo, la ringraziarono per il disturbo”; 9. “Vero che la sig.ra ### disse al sig. ### e alla sig.ra ### che, non avendo problemi economici, avrebbe venduto loro l'immobile ad una cifra concordata sulla base delle loro disponibilità”; 10. “Vero che nel giugno del 2005 il sig. ### e la sig.ra ### contattarono il notaio dott.ssa ### e la chiesero assistenza nella formalizzazione dell'accordo raggiunto con la sig.ra ### Rita”; 11. “Vero che il ### suggerì loro di procedere con l'acquisto della nuda proprietà, lasciando l'usufrutto alla sig.ra ### che così avrebbe continuato a godere del canone ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 di locazione”; 12. “Vero che nel mese di settembre 2005 il sig. ### e la sig.ra ### fecero preparare dalla dott.ssa ### una bozza di un possibile di compravendita, la quale fu immediatamente fatta leggere alla sig.ra ### Rita”; 13. “Vero che il ### visto che il suo studio si trovava al terzo piano e sarebbe stato scomodo per la sig.ra ### raggiungerlo, si mise a disposizione a recarsi personalmente nella di lei abitazione e, vista l'età avanzata della signora, chiesa un certificato medico attestante la sua piena capacità di intendere e di volere”; 14. “Vero che in seguito al primo slittamento della data prevista per la stipula, il ### chiese un nuovo attestato medico che attestasse la piena capacità di intendere e di volere della sig.ra ### Rita”; 15. “Vero che la richiesta di cui al punto precedente fu rinnovata dal ### in occasione dello secondo slittamento della data prevista per formalizzazione dell'accordo di compravendita”; 16. “Vero che in data ### la sig.ra ### in occasione del suo compleanno, telefonò alla cognata ### per invitarla fuori a pranzo”; 17. “Vero che dalla cartella infermieristica emerge che alla data delle dimissioni dall'### avvenute il ###, lo stato di coscienza della sig.ra ### era “vigile/lucido” (doc. 9)”; 18. “Vero che la vita sociale della sig.ra ### seppur limitata dall'uso della sedia a rotelle, specie nell'ultimo periodo, è sempre stata attiva: in particolare era solita recarsi in ### al cimitero e al supermercato per la spesa quotidiana” Si indicano a testimoni i sigg.ri: ##### dott. ##### geom. ### dott. ### dott.  ####ra ### badante della sig.ra ### dott. ##### parroco del paese; ##### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 ### La difesa degli appellati #### e ### richiamate tutte le eccezioni, deduzioni e conclusioni già svolte, dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove e/o modificate domande e/o eccezioni proposte dalla controparte, come pure ribadendo la più ferma opposizione ex art. 345 c.p.c. all'inammissibile nonché tardiva produzione dell'appellante in questo giudizio di nuovi documenti, quindi contestando fermamente la produzione degli ulteriori nuovi documenti n. 18 e 19 depositati nel fascicolo telematico dalla difesa di parte appellante in allegato al “foglio di precisazione delle conclusioni” del 15 marzo 2019 - il cui contenuto comunque qui si contesta integralmente, trattandosi rispettivamente di denuncia querela dell'appellante nei confronti del CTU nel giudizio di I° grado dr. ### e di successivo provvedimento del P.M. che dispone attività di indagine nel procedimento conseguente a detta denuncia querela la quale invero rappresenta fatti, circostanze ed eccezioni chiaramente di parte che, seppur si contestano fermamente, non hanno niente a che fare con il presente giudizio e che avrebbero semmai dovuto essere rappresentati e contestati dalla medesima parte nel giudizio di I° grado nei termini e modi processuali ivi previsti (in occasione della nomina, giuramento, svolgimento e deposito della CTU espletata), mentre così allora non è stato fatto e, pertanto, risultano inammissibilmente proposti e dedotti per la prima volta unicamente in appello ove l'appellante così cerca di introdurre fatti, documenti, circostanze, contestazioni, prove ed eccezioni nuove, non proposte o non ammesse nel giudizio di I° grado, che sono invece oggi, tardivamente, sollevate dalla parte appellante in diverso giudizio penale, che si svolge in assenza di contraddittorio con ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 gli appellati, ma che poi tale parte tenta di introdurre nel presente giudizio - rassegna (come già precisate nella comparsa di costituzione e risposta del 29 gennaio 2018) le seguenti ### l'###ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa: nel merito per le motivazioni ed eccezioni di cui in narrativa: rigettare e/o comunque dichiarare inammissibile e/o illegittimo l'appello proposto anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; e/o comunque ritenere e dichiarare infondati i motivi di gravame proposti e, conseguentemente, respingere l'appello proposto confermando la sentenza impugnata; in ogni caso condannare l'appellante al pagamento di tutte le spese e compensi legali del presente grado di giudizio, oltre alle spese generali, CPA MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Belluno ha accolto la domanda di annullamento ex art. 428 c.c. del contratto di compravendita immobiliare 12 aprile 2006 fra la venditrice ### e l'acquirente ### e condannato la compratrice a restituire l'immobile. ### e ### avevano riassunto il processo quali di eredi dell'originario attore ### deceduto in corso di causa. Il Tribunale non ha accolto la richiesta di risarcimento del danno né ha disposto - in assenza di domanda - la restituzione del prezzo. La venditrice ### morta il 12 febbraio 2010, aveva redatto un testamento olografo il 25 febbraio 2003, con il quale aveva lasciato al nipote ### - unitamente ad un altro nipote premorto - “l'attico della casa a ### n. 37 se non sono stata costretta per eventuali necessità di denaro a venderlo prima”. Con la scrittura privata 12 aprile 2006 la ### aveva ceduto la nuda proprietà dell'immobile ad ### che ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 già lo occupava in forza del contratto di locazione 1 dicembre 2001 a uso foresteria intestato alla società ### s.n.c. di ### s.n.c.. ### è il marito di ### Il prezzo della compravendita era stato concordato in euro 100.000,00, da pagarsi in rate mensili di euro 1.432,00 senza interessi. Alla data 31 marzo 2006, pochi giorni prima della compravendita, ### disponeva di liquidità per euro 142.448,03 e di titoli per un valore di euro 541.641, 23.  1.1 Escluso che i capitoli di prova orale di parte convenuta potessero apportare nuovi elementi utili per la decisione, il Tribunale ha ampiamente richiamato il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio 18 marzo 2016. Il medico legale dott.  ### con una metodologia d'indagine diligente e rigorosa, aveva accertato che l'ottantenne ### fosse affetta da uno stato d'incapacità che aveva pregiudicato la possibilità di comprendere l'importanza del negozio e autodeterminarsi liberamente. Nella venditrice sussisteva un'erronea e patologica rappresentazione della realtà, compatibile e secondaria rispetto alla documentata condizione fisio-psichica. Nella relazione medico legale del consulente tecnico d'ufficio era riportato1: <<… Il punto cruciale nel caso di specie è analizzare la ragione 1 Il contenuto della relazione medico legale - di seguito ripreso solo in parte - è riportato virgolettato da pag. 10 a pag. 16 della motivazione della sentenza. I dati sanitari più significativi individuati dal c.t.u. e ricordati nella sentenza erano stati: 1) <<7/3/05 ricovero inviata dalla neurologia per proseguire le cure riabilitative in esiti di emiparesi destra da infarto lacunare sottocorticale in paziente con recente frattura di femore sinistro ipertensione arteriosa dislipidemia encefalopatia vascolare degenerativa con possibile parkinsonismo stenosi di canale cervicale tromboflebite profonda arto inferiore destro, anemia sideropenica. Raccordo anamnestico: paziente nota al nostro reparto per numerosi altri ricoveri ultimi due ricoveri agosto 2004: vasculopatia cerebrale con possibile iniziare sindrome psicoorganica sindrome depressiva reattiva>>; 2) <<25/3/05 diagnosi di dimissione "esiti di ictus cerebrale in encefalopatia vascolare degenerativa con possibile parkinsonismo. ### obiettivo era il seguente: "condizioni generali discrete, lucida, collaborante, orientata spazio temporalmente. Tono dell'umore un po' depresso esame neurologico e deficit a destra soprattutto arto inferiore un po' ridotta la funzione all'arto superiore destro”>>; 3) <<23 gennaio 2006 il dott. ### redige certificato per ### e scrive "… Per quanto riguarda la vendita dell'appartamento in località ### è consapevole di capace di intendere e di ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 di questa vendita non tanto la '"capacità" della ### nel manifestare tale sua decisione. È proprio a partire dall'analisi del testamento che si può inferire, con il grado dell'elevatissima probabilità, che tale persona era preoccupata prevalentemente della questione economica come se i risparmi e i beni in dotazione fossero qualcosa di totalmente staccato dalle necessità di vita quotidiana, il soddisfacimento delle quali doveva essere garantito da una entrata mensile … È qui evidente la discrasia, lo iato tra la situazione di ansia e angoscia irrealistica (e dunque patologica) di non poter sostenere le spese correnti e una copertura economica notevole … Nel periodo intercorrente tra la redazione del testamento olografo (2003) e quello della sottoscrizione del contratto di compravendita per cui è causa (2006) la de cuius ha subito una involuzione sotto il profilo clinico caratterizzata da polipatologia con deterioramento cognitivo progressivo … Nel 2004 la de cuius patì frattura di femore a seguito di caduta domestica con necessità di intervento chirurgico di endoprotesi cementata e di lì il peggioramento delle sue abilità deambulatorie; a questo seguì episodio di ictus cerebri associato a una sindrome ansioso depressiva. ### aveva determinato la comparsa di una paresi dell'emisoma destro (brachio crurale destra) volere" 20 febbraio 2006 altro certificato dello stesso medico in cui dichiara che ### è capace di intendere e volere un ulteriore certificato del 12 aprile 2006 redatto dallo stesso medico indica che la ### è capace di intendere e volere>>; 4) <<18/10/06 ricovero per sindrome ipocinetica in paziente con encefalopatia vascolare degenerativa con parkinsonismo. Esiti di frattura del femore sinistro. Cardiopatia ischemica post infarto miocardico acuto. Depressione … ### cartella clinica raccordo anamnestico si legge: "… Successivamente a domicilio abbastanza bene; negli ultimi due mesi peggioramento progressivo sia cognitivo che motorio (la signora vive con una badante che però negli ultimi due mesi era stata sostituita momentaneamente con un'altra. La paziente si ricovera in terapia riabilitativa motoria. Vive da sola assistita da una badante riduzione dell'appetito negli ultimi due mesi… ### condizioni generali. Rallentamento psicomotorio. Vigile ma confusa e disorientata...>>; 5) <<25/10/2006 visita neurologica di controllo: encefalopatia vascolare degenerativa con parkinsonismo. La paziente è molto rallentata. Si può modificare la terapia per correggere il rallentamento ideomotorio>>.  ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 con diffuso rallentamento motorio e ideo-motorio con ipertono di tipo extrapiramidale.  ### cerebrale mostrava leucoencefalopatia a genesi mista vascolare degenerativa con ipodensità focali a carico dei nuclei della base e diffusa atrofia cerebrale; su questo terreno si è determinato l'ictus cerebri con esito in infarto lacunare sottocorticale. La lesione encefalica risultava pertanto estesa sia alla componente corticale spiegando l'esito in emiparesi sia alla componente sottocorticale spiegandosi così l'esito depressivo poiché a livello sottocorticale è concentrata la parte emotiva…. 
Le condizioni cliniche di ### al momento della sottoscrizione contrattuale di compravendita dell'appartamento di ### erano quelle di persona che, per quanto "capace" di esprimersi e quindi dichiarare una propria "volontà", non era comunque in grado di effettuare un ragionamento ad ampio raggio poiché erano sicuramente prevalenti gli aspetti di angoscia, ansia, dipendenza da terzi nel contesto di uno sconvolgimento "emotivo" causalmente correlato agli esiti di infarto lacunare sottocorticale ed alla radicale perdita di autonomia funzionale dovuta all'emiparesi destra, ai gravi disturbi di deambulazione e difficoltà a compiere da sé gli atti quotidiani della vita … Che a fronte di tale stato di "coscienza" vi fosse contestualmente una condizione degenerativa lo afferma lo stesso CTP quando scrive "nonostante la TAC dell'epoca dimostrasse già leucoencefalopatia a genesi mista (evidentemente degenerativa e vascolare)" … i certificati richiamati [i tre certificati del medico curante dott. ### 23.1.06, 20.2.06 e 12.4.06] sono assolutamente privi di un esame clinico obiettivo e rappresentano pertanto un parere personale del curante, non specialistico >>.  ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 1.2 Gli ulteriori elementi indiziari che confermano l'esistenza di un'alterazione del processo volitivo e decisionale sono costituiti dal documentato proposito di ### di lasciare l'immobile al nipote e dall'assenza di ragioni economiche che potessero giustificare un ripensamento. Esisteva un progetto “solido”, “condiviso”, “radicato e inveterato” dei coniugi ### - ### di lasciare l'attico di ### ai nipoti ### e ### e quindi, secondo la mentalità tipica degli ambienti montani, di non farlo uscire dal patrimonio di famiglia. ### era stato acquisito da ### a seguito della morte del marito ### Il nipote ### era stato avvisato dai parenti della loro intenzione di beneficiarlo dell'appartamento. Nell'incipit del testamento 25 febbraio 2003 - redatto esattamente a distanza di un anno dalla morte di ### - per suggellare l'accordo nel primo anniversario della scomparsa del coniuge, la ### aveva testato “come d'accordo con mio marito Giulio”. Nessuna ragione economica avrebbe giustificato la vendita dell'appartamento. Eppure la ### era preoccupata di non avere risorse economiche per garantirsi l'assistenza quotidiana, tanto che aveva mantenuto anche il contratto di locazione. La patologica interpretazione della propria condizione economica aveva indotto la ### ad accettare un prezzo che, secondo la stessa perizia di stima del geom. ### prodotta dall'acquirente, era di quasi cinque volte inferiore a quello di mercato e, secondo la perizia prodotta da parte attrice, di sette o otto volte.  1.3 Indici di mala fede dell'acquirente, intesa come consapevolezza della menomazione della sfera intellettiva e volitiva della venditrice, sono costituiti dal prezzo nemmeno lontanamente comparabile con i valori di mercato per di più con ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 pagamento dilazionato in 70 rate e senza interessi; dall'allegato rapporto di conoscenza con la vedova ### dall'illogica determinazione, in assenza di necessità, della venditrice di svendere a un prezzo vile un pregevole immobile in una località turistica di fama mondiale e dalla richiesta, in un brevissimo lasso di tempo, di tre certificati medici al medico curante. Considerando il rapporto di amicizia, il quadro di decadenza psico-fisica della venditrice e il prezzo non congruo, le richieste dei certificati sono interpretabili non come segno di diligenza ma di grave dubbio se non certezza della incapacità d'intendere e volere.  2. #### chiede che, in riforma della sentenza impugnata, sia rigettata la domanda di annullamento del contratto di compravendita2. La difesa della ### ha lamentato: 2.1 che il Tribunale ha fondato la decisione circa l'incapacità d'intendere e volere su una consulenza tecnica d'ufficio assolutamente inconsistente dal punto di vista tecnico-scientifico. Il consulente ha eseguito un approccio verificazionista, “liquidando” l'ipotesi che ### volesse beneficiare gli acquirenti con improbabili considerazioni meta giuridiche. Dinanzi al rilievo della mancanza di certificazioni anteriori al 12 aprile 2006 che attestassero una minore capacità di ragionamento, il consulente aveva invocato una tendenziale situazione degenerativa che invero colpisce un'elevatissima percentuale di anziani. Il dott. ### non sapeva di cosa stesse parlando perché è un medico legale generico con una specializzazione in criminologia clinica. Ha violato regole basilari del metodo 2 Le conclusioni in via subordinata nel merito non sono collegate ad alcun motivo d'impugnazione: “in via subordinata, nel merito: disporre la restituzione alla convenuta dell'immobile in ### d'### oggetto del contratto di cui è causa” ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 scientifico come messo in evidenzia dalla perizia dello psichiatra dott. ### La “prova regina” è costituita dalla visita neurologica 30 ottobre 2006, dove si attestava: “orientata nel tempo, orientata nel luogo e consapevole della propria situazione”. Fino alla conclusione del contratto, gli unici certificati sono quelli del dott. ### che si suppone a conoscenza della situazione. Solo nel ricovero dell'ottobre 2006 era stato registrato un peggioramento cognitivo negli ultimi due mesi ossia a partire dall'agosto 2006. ### aveva dimostrato di aver fatto bene i conti. Alla sua morte aveva già riscosso una buona parte del prezzo pattuito e si era garantita una rendita. Era del tutto libera di prendere una strada diversa da quella del testamento perché i documenti medici depongono per un fisiologico invecchiamento mentale. Il consulente tecnico d'ufficio non aveva chiarito in cosa consistesse la patologia comportamentale di una persona che, proiettata a garantirsi una rendita che le consentiva di non intaccare i depositi bancari, aveva ottenuto il risultato mediante l'alienazione della nuda proprietà di un immobile, così aumentando le entrate mensili (canone di locazione e rateo del prezzo). Il proposito di vendere l'immobile era stato coltivato a lungo perché la perizia “Filippi” era stata commissionata dalla ### ancora nel febbraio 2005; 2.2 che il contratto 12 aprile 2006 non aveva arrecato un pregiudizio all'alienante perché esprimeva un negotium mixtum cum donatione. La cessione della nuda proprietà all'età della venditrice comportava un'incidenza dell'usufrutto nella misura del 20% e pertanto il “delta” tra il valore della perizia di stima del geom. ### e il corrispettivo pattuito era inferiore al rapporto 1:4. ### l'inziale proposito della ### era quello di lasciare l'appartamento per via successoria a ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 titolo di liberalità. Era stato a causa della riluttanza dei beneficiari a ricevere l'appartamento gratuitamente che le parti avevano concordato una vendita, con prezzo determinato - a conferma dello spirito di liberalità - in relazione alle capacità economiche degli acquirenti. Il fine dell'alienante era di beneficiare l'acquirente, pur sempre nell'orizzonte della necessità di procurarsi un'aggiuntiva disponibilità economica, per far fronte ai costi di una badante. La clausola di rescissione del contratto qualora non fossero state pagate tre rate mensili non escludeva ma concorreva a qualificare il contratto come negotium mixtum cum donatione. Nella vendita non poteva esplicitarsi la volontà liberale per il rischio di applicazione dell'imposta sulle donazioni. Menzionare obblighi di assistenza non avrebbe avuto senso perché i contraenti aveva scelto un diverso contratto con una clausola risolutiva in caso di mancato pagamento dei ratei. La disponente era pronta a una parziale liberalità ma anche a riprendere l'immobile nel caso la beneficiaria non avesse rispettato i propri ridotti impegni; 2.3 che ### fosse in buona fede. Il ragionamento che pone in connessione la familiarità esistente fra i coniugi ### e la ### è errato perché i rapporti risalivano a un momento in cui ### non soffriva di particolari patologie. Se prima era nata una consuetudine fra le parti e solo poi vi era stata la decisione di vendere l'immobile non si può far derivare dalla vicenda più prossima una presunzione di mala fede. La richiesta dei certificati medici proveniva dal notaio ed era stata ripetuta perché la stipula era stata differita più volte. Nessun sentore della millantata incapacità avevano avuto né il medico curante né il notaio. Se vi fosse stato un processo patologico occulto, non si vede come possa addebitarsi ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 all'acquirente di non essersi accorta di quegli aspetti riservati e intimi che il consulente tecnico d'ufficio ritiene di aver scovato all'esito di una lunga indagine; 2.4 che le prove testimoniali non ammesse erano rilevanti per provare l'assenza di pregiudizio e la buona fede. La decisività dei testimoni è in re ipsa perché la ricostruzione dei fatti di ### è palesemente incompatibile con quella attorea 3. Nel chiedere la conferma della sentenza di primo grado gli appellati ### e ### hanno replicato: 3.1 che il consulente tecnico d'ufficio è attaccato con l'atto di appello in modo infondato. Non ha ingannato nessuno sulla sua specializzazione in criminologia clinica ad indirizzo psicologico e psichiatrico forense, specializzazione che rende il professionista qualificato sul tema della capacità per gli insegnamenti presenti nel relativo corso di studi (psicopatologia generale; psichiatria clinica; psicodiagnostica; neurologia e psichiatria forense; prevenzione della patologia del comportamento). La perizia stragiudiziale del dott. ### non ha alcun valore perché non è prevista la precostituzione fuori dal giudizio di un simile mezzo di prova. Le argomentazioni svolte dal nuovo illegittimo c.t.p. sono smentite dal c.t.p. attoreo prof. ### Già nel corso del ricovero presso l'ospedale di ### fra agosto e settembre 2004 era emersa una “vasculopatia cerebrale con possibile sindrome psicorganica, sindrome depressiva reattiva …”. Dal novembre 2004 ### era stata ricoverata più volte finché alla dimissione del marzo 2005 era stata posta la diagnosi “esiti di ictus cerebrale in encefalopatia vascolare degenerativa ...  sd. Depressiva”: era completamente dipendente da terzi per quanto attiene alle ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 normali attività della vita quotidiana. Stando alla ricostruzione di ### il comportamento di ### è interpretabile nel senso che l'alienante non fosse in grado comprendere egli effetti del negozio e intendesse assicurarsi “costi quel che costi” la disponibilità dei coniugi ### È plausibile che l'ansia e le note involutive avessero determinato un oblio della disposizione testamentaria. Mentre i certificati del medico curante sono privi di qualsiasi valutazione clinica, il ricovero dell'ottobre 2006 consente di constatare retrospettivamente che la situazione fosse nel frattempo peggiorata. Nella cartella era stato annotato che negli ultimi due mesi vi fosse stato un peggioramento progressivo sia cognitivo che motorio. All'ingresso in reparto al personale era apparso vigile ma confusa e disorientata. Se la diagnosi del 2004 indicava l'avvio di un processo degenerativo irreversibile del tessuto cerebrale tipico delle demenze, i ricoveri d'inizio 2005 documentavano un'incipiente sindrome dementigena. In questi casi il decadimento intellettivo è generale e i deficit nella fase iniziale sono soprattutto a carico della memoria e della capacità di programmare e pianificare. ### non poteva non aver colto tale ingravescente dipendenza. 
Dopo l'ictus e l'infarto miocardico vi era stato un progressivo peggioramento cognitivo e motorio; 3.2 che, ai fini del pregiudizio patrimoniale e della mala fede della ### occorre evidenziare, oltre alle argomentazioni del giudice di primo grado, che il notaio in una compravendita stipulata con firme autenticate non accerta la capacità delle parti; che le firme erano state raccolte non, come normalmente avviene, in uno studio professionale, ma presso l'abitazione dell'alienante; che l'acquirente della nuda proprietà già disponeva dell'immobile; che il valore della sola nuda proprietà ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 oscillava fra euro 693.000,00 ed euro 792.000,00 perché la venditrice aveva compiuto 80 anni; 3.4 che i capitoli dell'atto di appello sono stati ridotti da 74 a 18, risultano in gran parte diversi da quelli formulati in primo grado e contengono apprezzamenti e giudizi.  4. Ricadendo la trattazione del processo nel periodo di sospensione delle ordinarie udienze civili prevista dall'art. 83, I co. D.L. 17.3.20, n. 18, conv., con mod., nella L.  30.4.20, n. 28 sulle misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da ###19, l'udienza del 27 aprile 2020 si è svolta, come comunicato alle parti con decreto 26 aprile 2020 del ### del collegio, tramite il deposito di note scritte autorizzate, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 83, VII co. lett. h) D.L. 18/20. 
La causa è stata dichiarata urgente con il medesimo decreto per contenere la durata del processo in un tempo ragionevole e quindi è stata possibile trattarla anche nel periodo di sospensione dei termini per il compimento di atti nei processi civili. Nel corso del giudizio di appello parte appellante ha depositato due nuove relazioni tecniche: la prima, con l'atto di appello, predisposta dallo psichiatra dott. ### e la seconda, precisando le conclusioni, del prof. ### ordinario di Neuropsicologia e psicopatologia forense. Nessuno dei due nuovi elaborati tecnici giustifica, come si spiegherà esaminando i singoli motivi di appello, una rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. Non si prendono in esame i documenti allegati dalla difesa dell'appellato alla comparsa conclusionale perché (cfr. Cass., sez. II, 10.5.19, n. 12574) la causa era già rimessa in decisione. ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 consulenza del c.t. del P.M. dott. ### non può essere considerata una difesa tecnica degli appellati.  5. Occorre innanzitutto valutare se debba essere riaperta l'istruttoria perché con il quarto motivo d'impugnazione ### lamenta che non siano state ammesse le prove testimoniali richieste. Il relativo motivo d'impugnazione deve essere dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché non individua in modo circostanziato capitoli rilevanti e ammissibili in grado di modificare sostanzialmente la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.  5.1 All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale 14 settembre 2017 la difesa di ### aveva chiesto l'ammissione dei capitoli “… sulle circostanze capitolate in memoria ex art. 183, VI co. n. 1 (che richiama la comparsa di costituzione e risposta) nonché a contrario sui capitoli di prova dedotti dalla controparte ed eventualmente ammessi” e indicato 15 testimoni. La comparsa di costituzione e risposta riporta i fatti da fg. 3 a fg. 12 suddividendoli in 75 punti. In calce all'atto di appello sono riportati 18 capitoli con una numerazione che non rispetta l'ordine dei punti contenuto nell'atto di citazione. Non solo dunque l'appellante non ha precisato quali sarebbero le circostanze di fatto che potrebbero portare a una decisione diversa da quella adottata ma ha strutturato l'atto di appello in modo da non consentire un immediato controllo della corrispondenza fra i capitoli richiesti in sede d'impugnazione e quelli su cui aveva insistito nel giudizio di primo grado in sede di precisazione delle conclusioni.  5.2 I capitoli riportati nell'atto di appello diretti a dimostrare che ### avesse espresso la volontà di lasciare tramite testamento l'immobile a ### e a ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 ### e che successivamente avesse detto loro di essere disposta a cederlo per una somma concordata sulla base delle loro disponibilità economiche (nuovi cap. 3 e 8-9 dell'atto di appello che appaiono corrispondere ai precedenti capitoli 27 e 44-45) correttamente non sono stati ammessi perché non adeguatamente circostanziati nel tempo (nuovi cap. 3 e 8-9) e nello spazio (nuovi cap. 8-9), rendendo impossibile la prova contraria. ### del contesto spazio-temporale degli incontri nonché dei partecipanti sarebbe stato necessario per consentire alla parte attrice di predisporre un'adeguata difesa.  5.3 Occorre dunque muovere dal presupposto che non sia stato dimostrato che ### volesse testare in favore dei conoscenti ### e ### e che, a fronte a fronte della loro ritrosia, avesse concordato di porre in essere un negozio misto con donazione. ### la vendita non è disposta in favore dei coniugi ### e ### ma della sola ### Nella propria relazione il c.t. prof. ### muove da premesse indimostrate quando si sofferma sul particolare legame affettivo e di amicizia che legava la “coppia di acquirenti”3 - l'acquirente è in realtà unica - alla anziana donna.  6. Il primo e centrale motivo di appello sullo stato d'incapacità della venditrice non merita accoglimento.  6.1 Non ci si sofferma sulla questione dei titoli professionali del c.t.u. dott.  ### - professionista denunciato in sede penale dagli appellanti per la consulenza svolta come ausiliario del giudice - perché si dà per scontato che le sue specializzazioni (medicina legale e delle assicurazioni e criminologia clinica ad 3 V. relazione c.t.p. prof. ### 24.4.20, fg. 10 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 indirizzo psicologico e psichiatrico forense) gli consentissero di assumere l'incarico. 
Si discute dell'annullabilità di un contratto per incapacità naturale e non di chi fra consulente tecnico d'ufficio e i nuovi consulenti nominati dagli appellanti vanti un maggiore numero di titoli professionali e accademici per esprimere un parere tecnico. Anche perché più che i titoli conta l'effettiva aderenza dei pareri espressi ai fatti provati e la partecipazione (o nel caso di specie la mancata partecipazione) dei consulenti alle operazioni peritali. La partecipazione alle operazioni è la “modalità naturale” con cui un consulente sottopone al contraddittorio tecnico degli altri esperti in medicina legale o psichiatria le proprie valutazioni.   6.2 Il precedente di legittimità (Cass., sez. II, 28.3.02, n. 4539) richiamato dal Tribunale ricorda che costituiscono “… principi pacificamente acquisiti alla giurisprudenza di questa Corte, quelli per cui: 1) al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale ed assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente; 2) la prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo … in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, specie quando i risultati dei mezzi istruttori espletati trovino rispondenza nella realtà dei fatti e delle situazioni giuridiche … 4) l'apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità”. Altra affermazione ricorrente in giurisprudenza (cfr. Cass., sez. III, ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 8.2.13, n. 1770) è che l'incapacità naturale al tempo della stipula del contratto “si connota non già per la totale o sensibile privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la sola menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere … è necessario e sufficiente che per tale menomazione le facoltà intellettive e volitive risultino diminuite in modo tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente, facendo quindi venire meno la capacità di piena autodeterminazione del soggetto e la completa consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere”.  6.3 Il motivo di appello si fonda soprattutto su una nuova perizia stragiudiziale prodotta in sede d'impugnazione. La relazione 18.3.16 del c.t.u. ### riporta e risponde4 alle osservazioni del precedente c.t.p. dott. ### evidenziando a) che il fatto che ### fosse “lucida” significa solo che fosse “cosciente”; b) che il consulente riconosce l'esistenza di una condizione generativa, indicativa di una costante riduzione di autonomia sul piano cognitivo; c) che i certificati del medico curante sono privi di un esame obiettivo; d) che il problema non è costituito dal desiderio della ### di vendere l'immobile ma dall'ansia irrealistica e quindi patologica di non poter sostenere le spese correnti; d) che l'analisi comportamentale è fondamentale a fini diagnostici. La produzione di una perizia stragiudiziale è ammissibile perché secondo la giurisprudenza (Cass., sez. II, 24.8.17, n. 20347) la consulenza di parte costituisce una “semplice allegazione 4 V. relazione c.t.u. ### fg. 7-10 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 difensiva”, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione è regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.. 
Resta il fatto che si tratta di una “difesa tecnica”, che deve essere di per sé dotata di particolare forza persuasiva perché è stata volutamente sottratta alla prova di resistenza costituita dal contraddittorio tecnico previsto dall'art. 195 c.p.c.. Appunto perché il metodo scientifico muove con approccio falsificazionista5, è singolare che chi rivendica che la conoscenza umana non debba procedere con verità assolute, ma sempre con ipotesi e congetture, sottragga le proprie argomentazioni al confronto dialettico con gli altri consulenti tecnici nei tempi processuali stabiliti nel rispetto delle norme processuali dal giudice. Un'ipotesi può ritenersi scientifica se è possibile metterla continuamente in discussione attraverso un contraddittorio tecnico, che nel processo si realizza precipuamente per i consulenti tecnici nel sub procedimento delle operazioni peritali. La difesa dell'appellante ha depositato anche una seconda nuova consulenza precisando le conclusioni all'udienza 27 aprile 2020. In questo caso l'intento di sottrarsi al contraddittorio tecnico raggiunge il climax perché la relazione è prodotta con l'ultimo atto con cui una parte del processo può depositare nuova documentazione. Se si trattasse di una prova e non di una difesa tecnica sarebbe sicuramente inammissibile.  6.4 ### medico legale e le prove presuntive già acquisite consentono di affermare che le facoltà intellettive e volitive di ### fossero, a causa di una malattia, perturbate al punto da impedirle una seria valutazione del contenuto e degli effetti del contratto di compravendita. Gli elementi da valorizzare sono a) le 5 V. atto di appello, fg. 15 dove si contesta al c.t.u. di avere un approccio verificazionista, facendo violenza al metodo scientifico ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 condizioni di salute dell'alienante; b) la volontà testamentaria espressa in un testamento mai espressamente revocato; c) le disponibilità economiche dell'alienante al momento della vendita; d) la differenza fra prezzo di vendita e valore di mercato; e) l'assenza di prove idonee a dimostrare l'intento di liberalità. Si sottolinea che i diversi elementi presuntivi devono essere valutati unitariamente perché si rafforzano e si riscontrano reciprocamente. Non si può, in altri termini, argomentare in ordine alle diminuite facoltà mentali della venditrice senza tener conto del contenuto e degli effetti del negozio compiuto.  6.5 Nel corso del ricovero del 18 ottobre 2006 - a distanza di sei mesi della compravendita - furono documentati un'encefalopatia vascolare degenerativa con parkinsonismo, un peggioramento progressivo della condizione negli ultimi due mesi sia cognitivo che motorio, il fatto che la persona apparisse confusa e disorientata e una condizione di depressione. Posto che nel mese di marzo 2005 la diagnosi era stata di encefalopatia vascolare degenerativa con possibile parkinismo e sindrome depressiva appare più che un'ipotesi che la volontà negoziale nell'aprile 2006 possa essere stata condizionata dalle condizioni patologiche. La difesa sostiene che una tendenziale situazione degenerativa colpisce un'elevatissima percentuale di anziani6 ma si discute di una paziente parkinsoniana. Il c.t.p. dott. ### afferma7 che debba supporsi che il medico curante conoscesse la situazione aggiornata della propria anziana paziente ma in realtà i certificati medici depositati non chiariscono affatto se il medico abbia, e con quali modalità, visitato la paziente e nessuno dei capitoli di prova elencati in calce all'atto di appello è diretto a chiarire quali 6 V. atto di appello, fg. 16 7 V. atto di appello, fg. 23 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 accertamenti il medico avesse eseguito e quale fosse il suo grado di conoscenza della paziente. Non si condivide che la “prova regina”8 sia costituita dalla visita neurologica del 30 ottobre 2006 e che sarebbe bastato l'esito di quella visita per giungere a opposte conclusioni. Nella cartella del ricovero del 18 ottobre 2006 si legge anche che l'anziana sia confusa e disorientata9 e soprattutto vanno esaminati ragioni e contenuto dell'atto negoziale compiuto. La circostanza che nella cartella, evidentemente su indicazione di qualche accompagnatore, fosse stato evidenziato che il decadimento era stato notato negli ultimi due mesi non significa che fosse iniziato solo in quel momento. È piuttosto documentato un decadimento cognitivo di una certa rilevanza - decadimento che si verifica per gradi - proprio a distanza di pochi mesi dalla conclusione di un contratto che presenta evidenti anomalie. Le valutazioni medico legali, spesso complesse quando si tratta di ricostruire a distanza di tempo la condizione di una persona all'epoca del compimento di un atto negoziale, vanno inoltre valutate insieme alle altre prove disponibili.  6.6 Non può nemmeno concordarsi con la seconda nuova relazione del prof.  ### Il consulente asserisce che non vi sia traccia documentale di una condizione morbosa10. Segni di decadimento intellettivo - cognitivo erano invece presenti anche prima dell'ottobre 2006 a partire dal ricovero del marzo 2005. Non è solo una sindrome ansioso depressiva a dover essere presa in considerazione al fine di valutare la corretta formazione della volontà negoziale.  8 V. atto di appello, fg. 26 9 V. relazione c.t.u., fg. 3 e le considerazioni del c.t.p. di parte appellata riportate a fg. 47 e 48 della comparsa di costituzione e risposta 10 V. relazione c.t.p. prof. ### 24.4.20, fg. 12 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 6.7 Per apprezzare se la condizione patologica di ### possa aver condizionato la volontà negoziale appare fondamentale il comportamento della venditrice. I due campanelli d'allarme posti in evidenza anche dal consulente tecnico d'ufficio sono: - l'abnorme sproporzione fra prezzo e valore di mercato dell'immobile. La sproporzione è francamente inspiegabile senza ipotizzare un atto di liberalità che però si sarebbe voluto celare ricorrendo allo schema negoziale di una compravendita; - l'incoerenza fra la condizione economica della ### idonea a garantirle una vecchiaia assolutamente tranquilla, e la decisione di disfarsi della proprietà immobiliare, come se si trovasse nella necessità di procurarsi una rendita per potersi mantenere. 
La compravendita non risponde ad alcun interesse economico di ### La venditrice non aveva bisogno di alienare l'immobile per provvedere alla propria assistenza quotidiana e tanto meno di svenderlo a un prezzo fuori mercato. 
Dopo aver attribuito al consulente tecnico d'ufficio un “brancolare fantasioso”11, il c.t.p. dr. ### dimostra scarsa considerazione per un importante dato di fatto, quando sostiene che la ### avesse fatto bene i conti e centrato l'obiettivo di garantirsi una rendita12. ### non era stato semplicemente sottostimato. 
Il prezzo era talmente fuori mercato che i legali di ### sono stati costretti a ricorrere all'argomento del negozio misto con donazione. Le modalità di pagamento del prezzo (settanta rate senza interessi) aggiungono pregiudizio al pregiudizio. Nello 11 V. atto di appello, fg. 25 12 V. atto di appello, fg. 28 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 stesso tempo, il patrimonio mobiliare della ### le avrebbe consentito di vivere i suoi ultimi anni in modo agiato senza cedere le proprietà.  6.8 Nel giudizio sulla condizione psichica influisce anche il contrasto fra il testamento olografo 25 febbraio 2003 e la decisione di cedere l'immobile. Nessuno ha mai dubitato - diversamente da quanto sostiene il prof. Sartori13 e i difensori dall'appellante - che una disposizione testamentaria possa sempre essere revocata e che la revoca possa avvenire anche attraverso l'alienazione del bene a terzi. ### appare però essersi semplicemente “dimenticata” del precedente testamento. 
Il Tribunale ha correttamente posto l'accento sull'anomalia del comportamento perché la ### aveva voluto attribuire solennità al testamento ricordando l'accordo con il marito proprio il giorno dell'anniversario della morte dello stretto congiunto. Sostenere che si tratti di un accordo nullo per violazione del divieto di patti successori significa eludere il problema. Non si tratta di stabilire se la ### fosse libera di cedere l'immobile ma di comprendere le ragioni che la indussero a farlo. Non si è in presenza di un “dogma” costituente l'asse portante delle conclusioni peritali14. Si tratta d'interpretare un comportamento umano e di cercare di comprendere quale specialissimo legame si fosse instaurato tra la vedova ### e la barista ### per giustificare la decisione della prima di venir meno al patto con il marito e far uscire il bene dal patrimonio familiare. I pareri tecnici dei consulenti dell'appellante non aiutano a comprendere perché una vedova ottantenne che nel testamento del 25 febbraio 2003 si era mostrata così attenta e ossequiosa verso i legami familiari si fosse scordata del testamento tre anni più tardi. I tentativi 13 V. relazione c.t.p. prof. ### 24.4.200, fg. 7 e 9 14 V. atto di appello, fg. 11 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 non riusciti di far apparire la vendita come un comportamento coerente si rivelano controproducenti perché confermano che l'unica ragionevole spiegazione sia una condizione mentale confusa. Che il pensiero di un anziano possa essere proiettato a svendere un appartamento per procurarsi una rendita piuttosto che servirsi della liquidità - “questo è il pensiero degli anziani, di tutti gli anziani”15 si asserisce nell'appello - non risponde alla comune esperienza perché semmai è molto più frequente il desiderio di non intaccare il patrimonio immobiliare. Altrettanto importante è ribadire che la venditrice non avesse affatto bisogno di procurarsi una rendita.  7. Nemmeno il secondo motivo di appello relativo alla mancanza di un pregiudizio patrimoniale per la venditrice può essere accolto.  7.1 La difesa dell'appellante cerca di ridimensionare la differenza fra prezzo concordato e valore del bene. Anche considerando che il valore della nuda proprietà non coincide con quello dell'intera proprietà e anche prendendo come riferimento la più favorevole e contestata perizia di stima del geom. ### Filippi16 risulta che la nuda proprietà dell'appartamento potesse essere stimata in circa euro 380.000,00: il valore di mercato di euro 475.000,00 va abbattuto del 20% perché l'usufruttuaria aveva 80 anni. La nuda proprietà era stata invece ceduta per euro 100.000,00 con pagamento dilazionato in oltre cinque anni (70 rate) senza interessi. La sproporzione rimane talmente ampia, nonostante il diverso parere di uno dei difensori tecnici17, 15 V. atto di appello, fg. 31 16 V. doc. 4 appellante 17 V. relazione 24.4.20, fg. 10 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 da rendere incomprensibile e ingiustificabile - partendo da presupposto che la ### fosse in grado di valutare il contenuto del negozio - la scelta compiuta.  7.2 Nel cosiddetto negotium mixtun cum donatione la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore (Cass., sez. II, 30.1.07, n. 1955 e Cass., sez. II, 7.6.06, n. 13337). Si è già evidenziato che l'intento di compiere un negozio per arricchire la compratrice non sia stato dimostrato e che il Tribunale non sia incorso in errore nel non ammettere i capitoli di prova riguardanti questa circostanza. ### difensiva è anche poco plausibile. Nella stessa ricostruzione della appellante, la decisione della ### di beneficiare i coniugi ### (non solo la ### di un lascito18 di così grande valore economico non appare preceduta da fatti particolarmente significativi. Il disbrigo di alcune commissioni nell'interesse dell'anziana donna non appare un motivo sufficiente per premiare la ### in danno del nipote. Incoerente è dichiararsi contrario a un lascito ereditario19 e poi proporre una donazione indiretta comportante la cessione dell'immobile prima della morte. Più che sospetta è la vendita di un appartamento di una rinomata località turistica - non una donazione - al prezzo voluto dall'acquirente. Alla venditrice-donante non veniva lasciata nemmeno la soddisfazione di esternare la propria gratitudine in modo pubblico con una 18 V. comparsa di costituzione e risposta di primo grado, punto 24 19 V. comparsa di costituzione e risposta di primo grado, punto 32 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 donazione, anche per “spiegare” al nipote il motivo della decisione. Se la ### avesse voluto premiare chi le stava vicino e punire chi si dimostrava poco interessato alle sue esigenze non avrebbe cercato di nasconderlo. Del tutto inverosimile è prospettare che il negozio potesse contemperare gli interessi di entrambe le parti e che in particolare un'anziana vedova fosse interessata a procurarsi una rendita con un contratto che appare immediatamente fortemente sospetto.  8. Il terzo motivo d'impugnazione concerne la mala fede di ### 8.1 Il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto - ricorda la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 8.2.12, n. 1770) - costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente. Nel caso di specie il prezzo è un solidissimo indice rivelatore perché il divario è macroscopico ed ### non era solo in grado di apprezzarlo ma lo conosceva perfettamente perché aveva letto - e lei stessa a riferirlo20- la perizia del geometra ### prima di concludere il contratto.  8.2 La difesa dell'appellante non coglie il significato attribuito dal giudice di primo grado alle frequentazioni fra i coniugi ### e l'anziana vedova. Due stretti amici soliti trascorrere del tempo in sua compagnia dovevano essere nelle migliori condizioni per cogliere il decadimento cognitivo e comprendere che con il trascorrere del tempo l'anziana fosse sempre meno in grado di apprezzare la convenienza dell'affare in rapporto al suo patrimonio complessivo e alle esigenze di spesa. Più si conosce una persona, maggiori sono le occasioni in cui è possibile constatare il 20 V. comparsa di costituzione e risposta di primo grado, punto 44 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 decadimento cognitivo. I coniugi ### avrebbero dovuto conoscerla molto bene: la ### afferma che la ### avrebbe voluto lasciare loro in legato il costoso appartamento revocando il testamento in favore del nipote.  8.3 Nel rispondere alle osservazioni presentate nel corso delle operazioni peritali21 il c.t.u. ha spiegato che i tre certificati del medico curante sono privi di un esame clinico obiettivo, non contengono informazioni sulle effettive condizioni psichiche ma solo sulla volontà della ### di procedere alla vendita. Non consentono di stabilire se tale volontà fosse libera da influenze patologiche. La valenza probatoria dei tre certificati medici rilasciati dal medico curante è effettivamente poco significativa. 
Non è noto quanto il medico conoscesse le condizioni di salute della ### Il ruolo avuto dal notaio nella vicenda appare molto modesto. La plausibile ripetuta richiesta di certificati appare indice della preoccupazione del professionista di cautelarsi dietro un parere medico. ### il notaio non era tenuto a indagini sulle condizioni patrimoniali della disponente, sui concreti motivi che la inducessero a cedere l'immobile a un prezzo vile, sulla coerenza del comportamento rispetto a un precedente testamento e sui legami esistenti fra le parti della compravendita.  9. ### deve pertanto essere respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza. Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 13.560,00 (euro 4.180,00 + euro 2.430,00 + euro 6.950,00) nel rispetto dei parametri dello scaglione applicabile in relazione al valore della causa. Il compenso è aumentato ex art. 4, II co. D.M.  55/14, come richiesto con la notula del difensore della parte appellata, per 21 V. relazione c.t.u., fg. 9 e 10 ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00 l'assistenza di più soggetti con la stessa posizione processuale. ### viene contenuto nel 20% sino a euro 16.272,00. Lunghezza e complessità degli atti depositati unitamente a nuovi pareri medico legali fatti valere in sede di appello giustificano il riconoscimento di compensi superiori ai valori medi. ### appellante è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello interamente respinto ai sensi dell'art.13, co. I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### terza sezione civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide: a) rigetta l'appello proposto da ### e conferma la sentenza del Tribunale di Belluno 14 settembre 2017, n. 447; b) condanna l'appellante ### a rimborsare agli appellati ### e ### le spese del gravame, che si liquidano in euro 16.272,00 per compensi, oltre spese generali (15%) i.v.a. e c.p.a.; c) ### è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art.13, I quater co. D.P.R.  30.5.02, n. 115.  ### 21 luglio 2020 ### estensore ### dott. ### dott.ssa ### il: 01/06/2021 n.3404/2021 importo 200,00

causa n. 4072/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Rigoni Rita, Bordon Gianluca

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3613/2025 del 22-09-2025

... ### ove veniva diagnostica la frattura scomposta del femore destro; - che in data 30 settembre veniva disposto intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi e si evinceva la complessità del quadro ortopedico caratterizzato dalla frattura sovracondiloidea del femore destro; - che in data 8 ottobre 2016 veniva dimessa con prescrizione di terapia antibiotica cui la paziente si atteneva; - che nei giorni seguenti alla dimissione accusava disturbi all'arto inferiore destro che appariva tumefatto e dolente e, per questo, effettuava diversi accessi al pronto soccorso; - che in seguito a complicanze insorte nel periodo post operatorio si rendevano necessari ulteriori accessi presso la stessa struttura con aggravamento progressivo del quadro clinico (edema dell'arto inferiore, sospetta embolia polmonare, accorciamento e extraruotamento dell'arto, presenza di una soluzione di continuo a livello della superficie del ginocchio in regione postero mediale del cavo popliteo, drenante materiale siero purulento che imponevano il ricovero presso la divisione di medicina II dell'### - che in data 7 Dicembre 2016 la sig. ra ### veniva sottoposta ad intervento per sospetta osteomielite in sede di (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 ###.P.C. 
Il giorno 22/09/2025, innanzi al Giudice dott. ### viene chiamata la causa R.G. n. 12930 dell'anno 2020 promossa da ############## (avv. ### ); CONTRO ### N.Q. (avv. ### ) ### (avv. ### ) #### (avv. ### ); Si da atto che sono presenti l'avv. ### per ############ e #### l'avv. ### sostituzione dell'avv. ### per #### N.Q. l'avv. ### per #### l'avv. ### per #### . I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti. 
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. 
Il Giudice dr. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### all'udienza del 22/09/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12930 dell'anno 2020 del ### degli ### civili contenziosi vertente TRA ######## , ###### e #### tutti elettivamente domiciliati in ### 9 PALERMO, presso l'Avv. ### che li rappresenta e difende per mandato in atti; - attore - CONTRO ### N.Q elettivamente domiciliata in ### 5 PALERMO, presso l'Avv. ### che la rappresenta e difende per mandato in atti; ### elettivamente domiciliata in ### FARINA,13/C 90141 PALERMO, presso l'Avv. ### che la rappresenta e difende per mandato in atti; ### elettivamente domiciliato in C/###. L.  ###.11 ###, presso l'Avv.  ### che lo rappresenta e difende per mandato in atti; - convenuti - ### all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato gli odierni attori, tutti congiunti della sig.ra ### hanno citato in giudizio #### e la ### assicurazioni s.p.a., nella qualità di ### designata alla gestione dei sinistri a carico del ### di ### per le ### della strada, ed hanno chiesto la loro solidale condanna al risarcimento dei danni patiti a causa delle lesioni mortali subite dal proprio congiunto a seguito di un sinistro stradale. 
Più precisamente gli attori esponevano: - che in data 24 Settembre 2016, alle ore 18,00 circa in ### la sig.ra ### si trovava ferma sul marciapiede limitrofo alla via ### fra i numeri civici 4 e 6 intenta a conversare con la amica sig.ra ### - che in tale frangente veniva violentemente attinta in corrispondenza degli arti inferiori dalla autovettura ### tg ### di proprietà della sig.ra ### e condotta da ### il quale perdeva il controllo del veicolo investendo con la parte anteriore la sig.ra ### che, per effetto dell'urto, rovinava al suolo; - che la donna veniva immediatamente trasportata, con ambulanza, presso il ### soccorso dell'### la ### di ### ove veniva diagnostica la frattura scomposta del femore destro; - che in data 30 settembre veniva disposto intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi e si evinceva la complessità del quadro ortopedico caratterizzato dalla frattura sovracondiloidea del femore destro; - che in data 8 ottobre 2016 veniva dimessa con prescrizione di terapia antibiotica cui la paziente si atteneva; - che nei giorni seguenti alla dimissione accusava disturbi all'arto inferiore destro che appariva tumefatto e dolente e, per questo, effettuava diversi accessi al pronto soccorso; - che in seguito a complicanze insorte nel periodo post operatorio si rendevano necessari ulteriori accessi presso la stessa struttura con aggravamento progressivo del quadro clinico (edema dell'arto inferiore, sospetta embolia polmonare, accorciamento e extraruotamento dell'arto, presenza di una soluzione di continuo a livello della superficie del ginocchio in regione postero mediale del cavo popliteo, drenante materiale siero purulento che imponevano il ricovero presso la divisione di medicina II dell'### - che in data 7 Dicembre 2016 la sig. ra ### veniva sottoposta ad intervento per sospetta osteomielite in sede di frattura; - che nel corso dell'intervento veniva riscontrato un vasto ematoma in sede di focolaio di frattura e quindi venivano allertati i chirurghi vascolari per emorragia da aneursisma dell'arteria femorale; -che quindi veniva trasferita presso la prima rianimazione con diagnosi di shok settico; - che dato il peggioramento del quadro clinico in data 20 gennaio 2017 si rendeva necessaria la amputazione dell'arto destro; - che dato l'ulteriore aggravamento veniva disposto il trasferimento al reparto ### ove in data 20 aprile la sig.ra ### decedeva per arresto cardiaco. 
Alla luce dei fatti narrati gli attori ritenevano responsabile della morte della loro congiunta il conducente del veicolo investitore ### e dunque anche la proprietaria ### nonché la ### assicurazioni s.p.a., nella qualità di ### designata alla gestione dei sinistri a carico del ### di ### per le vittime della strada per la ricorrenza della ipotesi prevista dall'art. 283 lettera B del codice delle assicurazioni, dato che il veicolo investitore era sprovvisto di garanzia assicurativa. 
Chiedevano pertanto di accertare e dichiarare la responsabilità del #### nella causazione dell'evento di danno per cui è causa e di “(…) condannare il medesimo in solido con ### e la ### S.P.A.,in qualità di ### designata dal ### di ### per le ### della ### per il territorio della ###in persona del legale rappresentante pro-tempore,a risarcire i danni di qualsivoglia natura, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti,”iure proprio” e ### hereditatis”, arrecati ai ###ri #### (### 1.5.1935-MARITO), #### (### 8.5.1969 FIGLIA) ,#### (### 2.12.1970-FIGLIO), #### 13.5.1974-FIGLIO), #### (### 19.7.1978-FIGLIO), e #### (### 8.10.1982-FIGLIA), tutti ### ed in qualità di ### e prossimi congiunti della compianta ### (nata a ### il ###,deceduta in ### il ###), danni qui di seguito elencati: a) Euro 261.900,00,”iure proprio” a titolo di danno da perdita parentale,in favore di ### marito convivente della de cuius; b) Euro 261.900,00,”iure proprio” a titolo di danno da perdita parentale, in favore di ### ,figlia convivente della de cuius; c) Euro 180.000,00, ”iure proprio” a titolo di danno da perdita parentale,in favore di ### figlia non convivente della de cuius; d) Euro 180.000,00,”iure proprio” a titolo di danno da perdita parentale,in favore di ### figlio non convivente della de cuius; e) Euro 180.000,00,”iure proprio” a titolo di danno da perdita parentale,in favore di ###figlio non convivente della de cuius; f) Euro 180.000,00,”iure proprio” a titolo di danno da perdita parentale, in favore di ### figlio non convivente della de cuius; g) Euro 106.882,75,“iure hereditatis” in favore degli eredi pro-quota, anche a titolo di danno biologico terminale e danno morale terminale patito dalla de cuius per il periodo dal sinistro al decesso; h) Euro 5.000,00 , in favore degli eredi pro-quota a titolo di spese funerarie ,o quelle maggiori o minori somme accertande in corso di causa, calcolata la intercorsa svalutazione monetaria e gli interessi di legge. Vinte le spese di causa con distrazione a favore del procuratore costituito.” Si costituiva in giudizio la ### assicurazioni s.p.a., nella qualità di ### designata alla gestione dei sinistri a carico del ### di garanzia per le ### della strada, contestando la pretesa risarcitoria degli attori sia riguardo all'an sia al quantum debeatur e ne chiedeva il rigetto. 
Si costituivano in giudizio anche il conducente del veicolo sprovvisto di garanzia assicurativa, sig. ### e la proprietaria del suddetto veicolo, sig.ra ### i quali negavano che il veicolo indicato in atto di citazione, la ### tg ### fosse rimasto coinvolto nel sinistro, esponendo che la vettura era ferma da parecchio tempo e sostanzialmente in disuso. 
La causa, istruita attraverso prova per testi, interrogatorio formale del ### e CTU medico legale, dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione tramite proposta ex art. 185 bis c.p.c. alla quale ### gli attori non avevano aderito, veniva infine discussa e decisa all'udienza odierna. 
Così compendiati i fatti di causa occorre subito dire che la domanda non può essere accolta essendo mancata la prova che i fatti si siano svolti come narrato in citazione e che il veicolo investitore fosse la ### tg ### A tal proposito basti constatare che nessuno dei testi escussi è stato in grado di identificare con certezza tanto la macchina investitrice quanto il guidatore sebbene tutti concordino sul fatto che dopo l'incidente la macchina non si diede alla fuga. 
I testi ### e ### (e quest'ultimo non ha nemmeno assistito direttamente al sinistro) hanno visto una non meglio identificata “macchina grigia” ferma sul marciapiedi e la signora ### in terra. 
Il teste Ragona ha invece riferito per quel che qui rileva: “ (…) la signora ### stava parlando con una signora più anziana quando all'improvviso è arrivata una vettura grigia che è salita sul marciapiedi dove le due donne stavano parlando. 
La signora ### è riuscita a spingere via la signora ### che ha evitato lo scontro, ma la macchina l'ha investita. 
Ho visto la scena direttamente, stavo fumando davanti al panificio attendendo un mio parente. 
Subito sono entrata nel panificio e chiedere soccorsi ed a prendere acqua, ho anche annotato il numero di targa della macchina che ho dato ad una delle figlie della signora ### (almeno credo che fossero le figlie). 
Non ho neanche capito chi fosse l'investitore perché c'era grande confusione e molte persone sono accorse. 
Ho lasciato la signora ### che era a terra e gridava, non saprei dire dove fosse ferita, io sono andata via perché altri la stavano soccorrendo ed avevano chiamato l'ambulanza. (…) Non so spiegare perché questa macchina è salita velocemente sul marciapiede, non c'erano altre macchine e non ci sono stati altri urti. 
La macchina è salita sul marciapiede sterzando verso sinistra”. 
Pertanto il teste, pur avendo visto tutta la scena del sinistro, non è stata in grado di individuare il guidatore della vettura che, a suo dire, era confuso tra la gente accorsa a prestare soccorso alla sig.ra ### e tuttavia avrebbe annotato la targa della vettura per consegnarla ad una delle figlie salvo poi andare subito via mentre la povera vittima era ancora a terra ferita che gridava per il dolore in attesa dell'ambulanza. 
Tale ricostruzione non convince e non sembra attendibile. 
Appare infatti illogico che nel contesto di un grave incidente con la vettura investitrice certamente ancora sul posto (nessuno teste, e nemmeno gli attori in citazione hanno riferito che il conducente si sia allontanato dal luogo dell'incidente con o senza veicolo), un testimone di passaggio abbia ritenuto necessario fornire il numero di targa della vettura investitrice ad una delle figlie della vittima che erano già sui luoghi e che, certamente, non avevano alcuna difficoltà ad individuare la macchina responsabile del sinistro. 
La testimonianza della ### è poco attendibile perché l'annotazione del numero di targa da parte di un terzo estraneo alla vicenda con la consegna ad un familiare dell'interessato, appare una cautela del tutto superflua quando non vi sono problemi di identificazione di un veicolo investitore fermo sul luogo del sinistro, tanto più che i parenti della vittima erano già sul posto (la teste ha detto di aver consegnato il numero di targa ad una delle figlie ) e mentre la vittima era ancora a terra. 
Ma c'è di più. 
Nella missiva di messa in mora datata 31.10.2016 (in atti) gli attori descrivono una dinamica del sinistro completamente diversa -facendo riferimento ad una manovra di retromarcia del veicolo investitore - rispetto a quanto prospettato in citazione. 
Inoltre appare francamente inspiegabile che il nome del conducente del veicolo sia rimasto “coperto” sino all'instaurazione del presente giudizio anche nelle lettere di messa in mora in cui non è stato mai menzionato il ### e che non vi sia stata alcuna denunzia all'autorità nei suoi riguardi, pur nell'evidenza della gravità dell'incidente e delle sue conseguenze dalle quali sarebbe poi direttamente derivata, secondo gli attori, la morte della signora ### Va ancora detto che il convenuto ### ha fermamente contestato il verificarsi del sinistro come fatto storico in sé, negando di aver mai avuto alcun incidente con la ### tg ### di proprietà della sig.ra ### che, all'epoca del sinistro, non era nemmeno marciante e per questo priva di assicurazione. 
Ora, sebbene tutti questi elementi separatamente non appaiono decisivi, essi unitariamente considerati dipingono un quadro decisamente opaco che fanno fortemente dubitare della effettiva presenza del ### e della ### tg ### sulla scena del sinistro. 
Nessun testimone ha identificato il guidatore né la macchina, indicata da tutti genericamente come una “macchina grigia”, mentre l'unico teste che ha annotato la targa ### cautela come detto singolare e certamente superflua date le circostanze) potrebbe in teoria aver annotato un numero di targa sbagliato corrispondente a quello della ### dei convenuti, ma non quello del veicolo realmente responsabile. 
In questo quadro di obiettiva incertezza la parte attrice ha anche autonomamente rinunciato ad ascoltare il teste ### che era stata coinvolta anch'essa nel sinistro pur non riportando conseguenze e che, forse, meglio degli altri testi, avrebbe potuto chiarire i fatti. 
Va poi considerato che, come nel caso di specie, quando si verte in tema di risarcimento a carico del ### di ### per le ### della strada per i sinistri causati da veicoli privi di copertura assicurativa, va tenuta ben presente la funzione sociale dell'istituto che prevede riparto degli oneri risarcitori a carico di tutta la collettività. 
Ciò determina e necessita una più rigorosa verifica delle richieste risarcitorie che, per loro intrinseca natura, maggiormente si prestano a possibili intenti fraudolenti. 
In conclusione vista la mancanza di solide prove che dimostrino ### l'esistenza e responsabilità del veicolo investitore, ### il nesso causale tra la condotta di quest'ultimo ed il danno e ### una ricostruzione ineccepibile della dinamica dei fatti, la domanda non può essere accolta. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi parametrati al valore della causa per come stabilito dagli stessi attori (euro 1.355.682,75) anche in ragione della loro mancata adesione alla proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. che, se accolta, sarebbe stata maggiormente favorevole data la prevista compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando: rigetta tutte le domande attoree, e condanna ######## , ###### e #### al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 18.977,00 oltre I.V.A. e C.P.A. oltre al rimborso delle spese forfetarie in favore di ciascuno dei convenuti: ### N.Q, ### e ### Pone definitivamente a carico degli stessi attori le spese della consulenza tecnica d'ufficio. 
Così deciso in ### all'udienza del 22/09/2025.  

Il Giudice
dott. ###


causa n. 12930/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Catanzaro Enrico

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