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n. 8/2024 r.g.
Tribunale di ### composizione monocratica nella persona del giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8/2024 #### s.n.c. di ### & C. (P. Iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliati press o il suo studio, sito in #### n. 10; #### s.r.l. (codice fiscale e iscrizione al Registro delle ### di ####), per mezzo della mandataria ### S.p.a. (codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di ####), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il ### sito ###### n. 14;
OGGETTO: Contratti di mutuo ### di parte attrice: “### l'###mo Tribunale adito, contraiis rejectis, In via preliminare, - denegare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi espressi in narrativa; - demandare le parti all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a ### S.r.l.. e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto; In via principale, - accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria di parte opposta. stante l'applicazione di interessi usurari e/o anatocistici, con rideterminazione del rapporto di dare/avere tra le parti derivante dal il contratto di mutuo del 24.11.2008 e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto; - ridurre l'importo delle ipoteche iscritte in considerazione dell'effettivo debito residuo degli opponenti nei confronti dell'opposta, previa rideterminazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti sulla base dei motivi espressi in narrativa, con ogni conseguente provvedimento; In ogni caso con condanna di parte opposta al pagamento di spese e compensi professionali per il presente giudizio di opposizione, di cui l'odierno difensore si dichiara antistatario”. ### di parte convenuta: “### il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa, eccezione e produzione, in via ### -### ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo dal momento che l'opposizione, ad oggi, non è fondata su prova scritta e non risulta suffragata da alcun documento probatorio idoneo a provare il fatto modificativo, estintivo o impeditivo dell'obbligazione; -In subordine, concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo; In via principale e nel merito - ### e dichiarare che ### S.N.C. ### & C (C.F. ###); il sig. ### (C.F. ###); e la sig.ra ### (C.F. ###) sono debitori nei confronti di ### della somma ingiunta oltre interessi contrattualmente previsti; - e, per l'effetto, rigettare l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, per tutto quanto sopra esposto, dedotto ed eccepito, confermando il decreto ingiuntivo opposto; In via subordinata nel merito - ### e dichiarare che ### S.N.C. ### & C (C.F. ###); il sig. ### (C.F. ###); e la sig.ra ### (C.F. ###) sono debitori nei confronti di ### Della minor somma che venisse accertata in corso di causa, oltre interessi contrattualmente previsti e, per l'effetto, emettere sentenza di condanna al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia; Con il favore delle spese di lite e condanna di parte attrice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”. ### atto di citazione ritualmente notificato la ### s.n.c. di ### & C., ### e ### hanno proposto opposizione avverso il d.i. n. 846/2023 del 14/11/2023 (R.G. 2070/2023) emesso dal Tribunale di Spoleto in favore della odierna convenuta, per il pagamento di somme derivanti da un contratto di mutuo stipulato dalla ### s.n.c. di ### & C. con la ### delle ### s.p.a., in relazione al quale gli altri attori erano terzi datori di ipoteca e fideiussori.
In particolare, gli istanti hanno evidenziato: - l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione; - il difetto di legittimazione attiva di ### s.r.l.; - l'applicazione di interessi corrispettivi e moratori usurari nel corso del rapporto; - la sproporzione della garanzia rilasciata in relazione al saldo effettivo, depurato dagli addebiti illegittimi.
Si è costituita la società convenuta, contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma del decreto monitorio.
All'esito della prima udienza, è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed è stato concesso termine per l'esperimento del procedimento di mediazione.
Ritenuta, poi, la causa matura per la decisione senza l'assunzione di prove costituende, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02/10/2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, occorre evidenziare come parte attrice abbia insistito nel corso del giudizio e anche nelle memorie conclusionali per la declaratoria di improcedibilità della domanda formulata, in quanto il procedimento di mediazione sarebbe stato introdotto dalla opposta tardivamente rispetto al termine concesso dal Tribunale.
Ebbene, vale ricordare quale sia il più recente approdo interpretativo di cui al revirement della Cassazione del 2021, la quale, con sentenza del 14/12/2021, n. 40035, ha approfonditamente analizzato il dibattito interpretativo sorto sul punto e le rispettive posizioni, con le seguenti considerazioni che si ritiene opportuno riportare: “### concreta operatività di tale parentesi non giurisdizionale all'interno del processo, il legislatore si è limitato a prevedere che il giudice, indicate le suddette ragioni, fissi l'udienza successiva alla scadenza del termine (inizialmente di quattro ma dopo la riforma del 2013) di tre mesi previsto per la durata della mediazione dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6 e, ove essa non sia stata già avviata, assegna altresì il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda. 16. La giurisprudenza di merito, chiamata a pronunciarsi su come debba essere inteso il suddetto termine, sulle conseguenze del mancato rispetto dello stesso, ha assunto differenti posizioni interpretative. 17. In alcuni casi è stato ritenuto che il termine di quindici giorni sia ordinatorio, in altri che sia perentorio, in altri ancora che non si tratti di un termine endoprocessuale con conseguente inapplicabilità dell'art. 152 c.p.c.. 18. Anche la dottrina ha approfondito la questione della natura del termine e le conseguenze del suo mancato rispetto, pervenendo in prevalenza alla soluzione che l'inutile decorso del termine di quindici giorni per l'attivazione del tentativo di mediazione non determini l'improcedibilità della domanda giudiziale ove il procedimento sia stato, comunque, attivato in tempo utile o si sia concluso prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio. 19. La soluzione che si adotta ha, inevitabilmente, differenti ricadute sul riconoscimento della prevista condizione di procedibilità e sulla relativa declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale, ricollegandola cioè alla mancata presentazione della domanda nel suddetto termine, ove ritenuto perentorio, passando in secondo piano la circostanza dell'effettivo svolgimento della mediazione” … “21. In questo contesto giurisprudenziale viene ora all'attenzione della Corte la fattispecie della mediazione delegata, in cui cioè non si verte nelle materie indicate nel D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, ma sempre nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel corso del quale, decisa la sospensione della provvisoria esecutorietà, assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., comma 6, all'esito della decisione sulla provvisoria esecutorietà e dello svolgimento della ctu, il giudice ha discrezionalmente disposto l'avvio delle parti in mediazione (cfr. Cass. 2775/2020), fissando l'udienza successiva ed assegnando il termine di 15 giorni dal deposito della ctu per la presentazione della domanda di avvio del procedimento di mediazione. 21. Ebbene, ritiene la Corte che in tale evenienza, al fine di stabilire se si sia verificata o meno la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, debba aversi riguardo alla specifica prescrizione di legge secondo la quale "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda" (D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, seconda parte del primo periodo,) e ancora "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo" (D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2 bis). 22. Si tratta di univoche indicazioni con le quali il legislatore ha inteso riconnettere la statuizione giudiziale sulla procedibilità della domanda al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione e non al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di mediazione. 23. Esse appaiono la chiave di volta per la ricostruzione interpretativa della normativa sulla mediazione demandata perchè indicano il necessario parametro di riferimento cui agganciare la declaratoria giudiziale di improcedibilità della domanda giudiziale. 24. Tale lettura appare coerente con la riconosciuta natura non perentoria del termine di quindici giorni, fissato dal giudice ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, e tale rimasto anche nella disciplina risultata a seguito della riforma legislativa del 2013, che non è intervenuta sul punto. 25. La diversa conclusione non ha il conforto dell'art. 152 c.p.c., comma 2, non essendovi indicazione legislativa in tal senso. 25.1. ###.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, non prevede poi espressamente l'adozione di pronuncia di improcedibilità a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di quindici giorni. 25.2. ### della mediazione delegata non costituisce peraltro attività giurisdizionale e, quindi, appare effettivamente impropria l'applicazione di termini perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso. 25.3. Inoltre, l'adozione della sanzione della decadenza richiede una manifestazione di volontà espressa dal legislatore non desumibile dalla disciplina sulla mediazione. 25.4. Ancora, la natura non perentoria trova conforto nella previsione che il giudice deve fissare una successiva udienza tenendo conto della scadenza del termine massimo della durata della mediazione. 26. Anche la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis e cioè la ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche, mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perchè tardivamente attivate, e così escludendo in un procedimento deformalizzato qual è quello di mediazione l'operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo. 27. Appare, pertanto, più coerente con la sistematica interpretazione delle disposizioni sulla mediazione e con la finalità della mediazione demandata dal giudice in corso di causa privilegiare la verifica dell'effettivo esperimento della mediazione. 28. Tale verifica deve svolgersi all'udienza fissata dal giudice con il provvedimento con cui aveva disposto l'invio delle parti in mediazione. 29. Se in quella udienza risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo (D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2 bis), il giudice non potrà che accertare l'avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio. 30. Così intesa, la norma raggiunge lo scopo cui è rivolta e cioè faorire, ove possibile ed in termini effettivi, forme alternative ma altrettanto satisfattive di tutela mediante la composizione amichevole delle liti ed al contempo conferma il carattere di extrema ratio che il legislatore della mediazione riconosce, in prospettiva deflattiva, alla tutela giurisdizionale. 31. Tale interpretazione risulta altresì conforme al principio della ragionevole durata del processo, perchè la verifica all'udienza fissata D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2, è già ricompresa nell'intervallo temporale delimitato dalla previsione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 7, a mente del quale "Il periodo di cui all'art. 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2". 32. Resta inteso, nel quadro interpretativo così delineato, che ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge. 33. In tale prospettiva ermeneutica la Corte si è già posta, riconoscendo rilevanza all'effettivo esperimento della mediazione delegata a seguito dell'invito in tale senso rivolto dal giudice ed a prescindere dalla specifica indicazione del termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, osservando che esso costituisce un termine fisso la cui mancanza può costituire al più una formale irregolarità (cfr. Cass. 2775/2020). 34. In conclusione, dunque, ritiene il collegio che le considerazioni sin qui sviluppate conducano ad elaborare il seguente principio di diritto: Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione”. Posizione interpretativa, poi, fatta propria anche da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 14/02/2024, n. 4133.
Ebbene, la pronuncia sopra citata (che, in verità si è occupata di un caso di mediazione delegata facoltativa), con motivazioni che si condividono nel merito, ha affermato come, seppur non sia rispettato il termine i 15 giorni per l'introduzione del procedimento, comunque, ai fini della procedibilità, deve essere stato esperito il primo incontro di mediazione entro l'udienza di verifica fissata dal giudice.
Nel caso di specie, appunto, ancorché la convenuta si sia attivata tardivamente, alla successiva udienza del 20/11/2024 il tentativo di mediazione risultava esperito senza esito positivo, per la mancata comparizione degli attori.
La doglianza, pertanto, è infondata. 2. Occorre ora analizzare, dunque, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta.
Preliminarmente, occorre precisare che la doglianza in parola non è tecnicamente un'eccezione pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata. Infatti, devesi ricordare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto; diverso il caso, come quello in questione, in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, in astratto, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio.
Nel caso di specie, la società ### S.r.l. ha agito in via monitoria asserendo di essere titolare del diritto di credito azionato in virtù di un contratto di cessione del credito; dunque, alcun difetto di legittimazione attiva potrà rinvenirsi, ma, al limite, difetto di titolarità di tale diritto per inefficacia o inesistenza della cessione, che porterebbe tuttavia ad un rigetto nel merito della pretesa creditoria. 2.1 In proposito, occorre rilevare che secondo un primo orientamento, ad oggi in via di superamento, l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla ### ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore, a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco. Con le parole della Corte di Cassazione “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.###; anche, recente Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15884; Cassazione Civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17110).
Il principio affermato dalla Suprema Corte si fonda su due ordini di ragioni. ### un argomento, il legislatore ha voluto distinguere la cessione di crediti in blocco dalle altre forme di cessione, tant'è, che l'ha assoggettata alla disciplina speciale del ### che deroga alle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dal codice civile (art. 1264 c.c.).
Invero, la ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede proprio nella natura di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie. La finalità, perseguita dall'art. 58 T.U.B., sarebbe completamente vanificata qualora si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente. Tale aggravio dell'onere probatorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova ed il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. La Suprema Corte aggiunge che “a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della ### d'### la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999)”.
Il secondo argomento riguarda il raccordo tra la disciplina speciale a cui sono sottoposti i contratti di cessione di crediti in blocco e la disciplina generale del contratto prevista dal codice civile. ### la Corte, non vi è alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., poiché, la disposizione, nel prevedere che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non richiede alcuna indicazione specifica, e pertanto, può ritenersi sufficiente che il credito ceduto in blocco possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obbiettivi e prestabili risultanti dallo stesso contratto. 2.2 Occorre però dare atto della diffusione sempre maggiore di un orientamento più severo, che ritiene che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla ### esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione (Cass., Sez. III, 13/09/2018, n. 22268).
Peraltro, a detto orientamento è stata data continuità da una parte della giurisprudenza, sostenendo che “tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2780) e dichiarando, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito secondo un accertamento più o meno rigido. Dunque, in base ad una valutazione più rigorosa, la prova della titolarità del credito passerebbe necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione. 2.3 Infine, occorre dare atto di un orientamento intermedio, secondo il quale, qualora vi sia contestazione, non è sufficiente di per sé la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione, ma è possibile per il giudice valorizzare ogni elemento probatorio in suo possesso, anche presuntivamente, ivi inclusa la notificazione della cessione (cfr Cass. civ. Sez. ###., 22/06/2023, n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla ### ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”, conf. Cass. civ. Sez. ###., 16/02/2024, n. 4260 e giurisprudenza di merito Tribunale Firenze Sez. ###., 20/07/2023).
Più di recente, sul punto, Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 19/11/2024) 06/04/2025, n. 9073, la quale ha ribadito che “questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. ###detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal ### civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla ### cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024).
Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede ###mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277). La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come dettolimitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla ### cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è anche affermato che in tema di cessione di crediti in blocco exart. 58delD.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla ### ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziata pubblicazione “ sotto altro profilo sottolineato che exart 111cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58delD.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Andrebbe, in conclusione, tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. ### base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella ### può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla ### in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, in motivazione; nonché, sempre in motivazione, Cass. Civ., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella ### ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. ### parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità. 2.4 Ciò precisato in punto di diritto, nel caso di specie non è chiaro se ad essere contestata sia l'esistenza della cessione in sé o l'inclusione del credito all'interno di quelli ceduti; è stato comunque prodotto, con riferimento alla cessione fra ### delle ### s.p.a. e ### S.r.l., l'avviso di cessione di crediti pubblicato sulla ### della ### n. 52 del 04/05/2017, dalla quale si evince che la ### S.r.l. ha acquistato: “ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i “### BM”): ### siano di titolarità di ### alla ### di ### salvo per i crediti che erano a tale data di titolarità di ciascuna delle seguenti società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi della ### n. 130 del 30 aprile 1999: #### 4 S.r.l. che siano stati riacquistati in data 25 gennaio 2017, ##### S.r.l. che siano stati riacquistati in data 25 gennaio 2017 e in data 22 febbraio 2017 e ##### S.r.l. siano stati riacquistati tempo per tempo dal 9 gennaio 2017 al 22 febbraio 2017 da ### e che comunque in tutti i casi sopra richiamati siano di titolarità di quest'ultima alla data del 31 marzo 2017; ### siano denominati in #### i cui relativi ### sono regolati dalla legge italiana; ### i cui relativi ### sono stati stipulati per il tramite di filiali o succursali, anche di banche non appartenenti al ### delle ### aventi sede sul territorio della #### i cui debitori abbiano dichiarato nel relativo ### di essere residenti o di avere sede ####### i cui relativi debitori siano stati classificati e segnalati alla ### di ### e alla data del 30 giugno 2016 come “inadempienze probabili” o “in sofferenza” nella ### dei ### di ### d'### da parte di #### i cui relativi debitori risultino alla data del 31 marzo 2017 classificati e segnalati come “in sofferenza” nella ### dei ### di ### d'### da parte di ### fatta eccezione per i crediti che sono stati medio tempore estinti; ### i cui relativi debitori non sono banche; ### il cui debito residuo sommato al debito residuo derivante da tutte le esposizioni debitorie dovute a ### dallo stesso debitore alla ### di ### non sia superiore ad ### 75 milioni; ### il cui debitore, in accordo con i criteri di classificazione di ### d'### definiti dalla ### n. 140 dell'11 febbraio 1991, come di tempo in tempo modificata ed integrata, rientra in una delle seguenti categorie SAE (### di ###: ### SAE 268 (“### finanziarie”); ### SAE 280 (“### agenti e consulenti di assicurazione”); ### SAE 284 (“### ausiliari finanziari”); ### SAE 288 (“### di partecipazione ### di gruppi non finanziari”); ### SAE 430 (“### produttive”); ### SAE 432 (“### operative private”); ### SAE 450 (“### fra imprese non finanziarie”); ### SAE 477 (“### controllate da altre ### pubbliche”); ### SAE 480 (“### - società non finanziarie artigiane - ### o società con 20 o più addetti”); ### SAE 481 (“### - società non finanziarie artigiane - ### o società con più di 5 e meno di 20 addetti”); ### SAE 482 (“### - società non finanziarie artigiane - ### con meno di 20 addetti”); ### SAE 490 (“### - società non finanziarie altre - ### o società con 20 o più addetti”); ### SAE 491 (“### - società non finanziarie altre - ### o società con più di 5 e meno di 20 addetti”); ### SAE 492 (“### - società non finanziarie altre - ### con meno di 20 addetti”); ### SAE 501 (“### ed enti con finalità di assistenza, beneficenza, istruzione, culturali, sindacali, politiche, sportive, ricreative e simili”); ### SAE 600 (“### consumatrici”); ### SAE 614 (“Artigiani”); ### SAE 615 (“### Produttrici”); ### cui ### abbia attribuito il codice identificativo “### (###”, ### come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro il 7 aprile 2017 a mezzo PEC o ### A.R. e, in ogni caso, ### come risultante da apposita lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) ### depositata presso il ### avente sede in ### 7, 20121 Milano, con atto di deposito ### n. 3465 Raccolta n. 2017 e ### pubblicata sul seguente sito internet www.bancamarche.it; con esclusione di tutti i crediti che, pur rispettando i criteri sopraelencati rispettino uno o più dei seguenti criteri: ### derivanti da contratti di leasing; ### facenti capo a contratti di prestito su pegno (prestiti fruttiferi contro pegno di oggetti preziosi); ### i cui relativi debitori siano dipendenti, dirigenti o amministratori di alcuna banca appartenente al ### delle #### che derivano da mutui personali da rimborsarsi mediante cessione del quinto o delegazione di pagamento effettuata dal debitore in favore di #### crediti definiti come “### d'onore Regionale” i cui debitori hanno ottenuto un supporto per il pagamento degli interessi ovvero che siano assistiti da una garanzia rilasciata a valere su un fondo di garanzia costituito dalla #### derivanti da ### la cui provvista finanziaria sia stata messa a disposizione di ### da parte della ### degli ### Sono altresì esclusi dalla cessione i crediti che, sebbene rispettino tutti i criteri (di inclusione ed esclusione) sopra richiamati, abbiano ricevuto da ### il codice identificativo “### (### - ###”, comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro il 27 aprile 2017”.
Dunque, la descrizione contenuta nell'estratto non pare effettivamente essere generica, avendo elencato numerosi criteri distintivi per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione; peraltro, tale elemento probatorio, come sostenuto dalla migliore giurisprudenza, deve essere valutato unitamente alle altre risultanze istruttorie al fine di valutare l'adeguatezza della prova in relazione alla questione della titolarità del credito. ### convenuta, invero, pur non avendo allegato il contratto di cessione, ha prodotto in giudizio: - il contratto di mutuo alla base del credito ceduto; - le iscrizioni delle garanzie relative al credito per cui è causa; - le missive di risoluzione inviate dal precedente titolare del credito alla debitrice; - soprattutto, estratto notarile della lista dei crediti ceduti e dichiarazione di cessione da parte del cedente.
Ebbene, alla luce di tale ricco quadro probatorio documentale, ed in particolare dalla disponibilità di documentazione che in assenza di cessione l'opposta non avrebbe avuto ragione di avere ma soprattutto dall'estratto notarile richiamato anche in ### appare possibile ritenere sussistente la detta cessione e la ricomprensione all'interno dei crediti ceduti di quello oggetto del presente procedimento.
Invero, a prescindere dalla valenza astratta del medesimo in quanto atto proveniente da pubblico ufficiale, è anche possibile ricondurre i numeri di cui all'allegato ai rapporti per cui è causa. Nello specifico, viene indicato il rapporto con numero identificativo ###. Ebbene, nelle missive dell'originario titolare del credito, in cui sono riportati tutti gli estremi del rapporto bancario, compare appunto quale numerazione la medesima.
Appare chiaro, dunque, come vi sia corrispondenza fra tali numerazioni.
Inoltre, ad ulteriore conferma di sufficiente prova della detta cessione, si evidenzia come sia stata prodotta anche dichiarazione rilasciata dal soggetto cedente ### delle ### s.p.a., con la quale questo dichiara che, tra i crediti ceduti all'odierna opposta rientra anche il credito vantato nei confronti dell'opponente, indicandone specificamente i rapporti da cui deriva il credito qui azionato (cfr. doc. all. 12 alla citata comparsa).
Sul punto, occorre anche considerare quanto affermato da Cass. Civ., ord. n. 10200 del 2021: “la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in ### ufficiale, offerta in produzione nel giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” … “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello…”.
Infine, occorre dare anche atto del fatto che la cessione è stata anche iscritta nel registro delle imprese.
La doglianza in esame, pertanto, risulta infondata. 3. Quanto alla questione rilevata d'ufficio, ossia il difetto di titolarità della situaizone soggettiva passiva in capo agli opponenti ### e ### in quanto indicati nel ricorso quali meri datori di ipoteca, occorre rilevare come la medesima sia superata dalla produzione del contratto di mutuo dal quale emerge (circostanza che è stata poi puntualmente allegata nelle note autorizzate dalla contenuta) che gli stessi erano anche soci, illimitatamente responsabili per i debiti societari, ma soprattutto fideiussori della società stessa con riferimento a tale credito. Fideiussione rilasciata, appunto, nel medesimo contratto di mutuo.
La doglianza, pertanto, pare superata. 4. Passando, dunque, alle censure di merito relative alle clausole dei sopra detti contratti, occorre rilevare quanto segue.
Ebbene, partendo dalla censura attinente alla presunta usurarietà dei tassi corrispettivi e dei tassi moratori pattuiti nel contratto del 2010, e ritenendo superfluo soffermarsi sui diversi orientamenti esistenti sul punto sino al 2020, basti ricordare come in tale anno le ### chiamate appunto a risolvere il suesposto conflitto interpretativo e nella consapevolezza delle contrapposte argomentazioni che sostenevano ciascun opzione ermeneutica, hanno affermato “pur riconoscendo, come esposto, che il dato letterale ed i diversi argomenti sovente si equivalgano tra loro, quanto a persuasività e ### definitività, il Collegio ha ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela. Questa, invero, non sarebbe equivalente ove operata ex art. 1384 c.c.: il quale potrebbe sempre consentire una riduzione casistica e difforme sul piano nazionale, oltre che, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso degli interessi corrispettivi, come oltre, invece, si indicherà; mentre, poi, il diritto positivo non impedisce una interpretazione che riconduca anche gli interessi moratori nell'alveo della tutela antiusura, con maggiore protezione del debitore, che sembra anzi consigliare.
Certamente esiste, infatti, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti. ### base del diritto positivo antiusura - attese le modalità di individuazione del tasso soglia, che dallo stesso mercato viene desunto - da un lato non è smentita la logica dell'autonomia contrattuale, dall'altro viene confermato il fine di assicurare la “sana e prudente gestione” del soggetto bancario negli impieghi (cfr D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 5), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse “fuori mercato”. Nella normativa antiusura si possono rintracciare una pluralità di rationes legis, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario. Dalla riforma del 1996 sono stati, quindi, riaffermati i principi di ordine pubblico concernenti la direzione del mercato del credito e la protezione degli utenti: sanzionare le pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale persegue, nel contempo, le finalità d'interesse pubblicistico, volto all'ordinato funzionamento del mercato finanziario ed alla protezione della controparte dell'impresa bancaria. La severità del legislatore nel trattamento degli interessi usurari è palesata dalla disciplina ad essi riservata nell'art. 1815 c.c., comma 2”.
Tali argomentazioni di tenore generale e sistemistico si ritengono convincenti, così come si riteneva convincente l'orientamento estensivo che già si condivideva.
Quanto alla concreta applicazione della disciplina antiusura agli interessi di mora, la stessa intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. Non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni, tuttavia non può sottacersi, come rilevato dalle S.U. come sia “del tutto ragionevole l'osservazione, secondo cui diversa è la stessa intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall'altro lato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione - onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell'attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto; proprio in relazione a tale rischio, l'intermediario può determinare i tassi applicabili (cfr. D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 120-undecies e 124-bis). Ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura”.
Dunque, si ritiene come tale verifica dovrà compiersi necessariamente al momento della stipula o, meglio, della mera pattuizione degli interessi moratori sulla base del loro valore nominale, a prescindere dall'effettivo pagamento degli stessi e del loro concreto atteggiarsi a seconda dell'evoluzione (fisiologica o meno) del rapporto contrattuale. Infatti, sicuramente non è condivisibile l'opinione di chi ritiene che, comprendendo gli interessi di mora nella base della determinazione del T.E.G., ritiene che detta verifica debba essere condotta tenendo conto dell'effettivo sviluppo del rapporto. 4.1 Il punto sopra indicato risulta decisivo nel caso di specie.
Invero, sono gli stessi opponenti che rilevano come il tasso, sia corrispettivo che moratorio, all'epoca della stipula, non fosse usurario, ma lo sia stato solamente in limitati periodi temporali in virtù della diminuzione del parametro soglia.
Vale premettere, sul punto, come il fondamento normativo del divieto d'usura è costituito dall'art. 644 del c.p., la cui operatività, in forza dell'interpretazione autentica fornita dal d. l. n. 394/2000, è limitata al solo momento in cui gli interessi usurari sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. ###. 1815 del c.c., infatti, presuppone la nozione di interessi usurari, che è definita altrove, ossia nell'art. 644 c.p.. Mentre l'art. 2 della legge n. 108 del 1996 assolve a una funzione integrativa del precetto statuito dall'art. 644 del c.p., che rappresenta una norma penale in bianco, in quanto si completa in base al meccanismo previsto dalla citata legge integrativa, a cui è demandato il compito di fissare la misura del tasso d'usura.
Ebbene, l'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la sentenza della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla, né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie non prospettate.
Dunque, di tasso usurario si può parlare, solo quando la clausola determinativa degli interessi preveda ab origine un saggio superiore al tasso soglia dell'usura. ###, invece, in cui il saggio degli interessi, così come concordato tra le parti del contratto di mutuo, originariamente pattuito nel limite del tasso soglia, superi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell'usura, così come rilevata in base al meccanismo di cui alla legge n. 108 del 1996, non è ricompresa nella fattispecie di cui all'art. 644 del c.p., poiché l'usura in tale ipotesi si realizza indipendente dalla volontà del mutuante, essendo causata esclusivamente dall'andamento di mercato dei tassi di interesse, sul quale si modella il tasso soglia stabilito dalla citata legge n.108 del 1996. Per cui sarebbe ingiusto far gravare sull'incolpevole mutuante le conseguenze penali e civili poste dalla legge per il divieto d'usura. Né potrebbe, come una parte della giurisprudenza ha affermato, parlarsi di usura sopravvenuta come illecito civile e non penale, in quanto l'unica disposizione normativa che stabilisce il divieto d'usura è costituita dalla norma penale. ### 1815 c.c., infatti, si occupa di stabilire le sanzioni civili dell'usura, rinviando per relationem implicitamente al precetto stabilito dall'art. 644 c.p.. ###, l'applicazione all'usura sopravvenuta della sanzione prevista dall'art. 1815 c.c. porterebbe all'assurda conseguenza, essendo la nullità un vizio originario del contratto, che incide sull'atto e non sul rapporto, di considerare il contratto di mutuo allo stesso tempo valido ab origine e invalido successivamente, per effetto della caduta dei tassi di interesse sul mercato, che ha determinato un mutamento del tasso soglia dell'usura.
Né potrebbe essere invocato a soccorso, nel caso di specie, l'istituto della inefficacia sopravvenuta con effetti ex nunc e sostituzione automatica della clausola contrattuale ai sensi dell'art 1339 c.c., secondo taluni con il tasso soglia, secondo altri con il tasso legale. Quest'ultima figura giuridica si può applicare ai contratti di durata solo se espressamente prevista da una specifica norma, così come accade per la condizione risolutiva (art. 1360, 2° comma, c.c. ), per il recesso unilaterale (art. 1373, 2°comma, c.c.), per la risoluzione per inadempimento (art. 1458 c.c. ) e per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c. ). Dalle norme richiamate si ricava solo il principio generale, così come pacificamente e concordemente ammesso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, della non retroattività dell'inefficacia sopravvenuta nei contratti di durata, qual è pure il mutuo, che non travolge le prestazioni già eseguite. Ma l'invalidità del contratto o l'inefficacia se pur sopravvenuta, deve essere prevista da una specifica norma, che manca nell'ipotesi di usura sopravvenuta.
Infine, non potrebbe farsi utilmente ricorso al criterio della buona fede in senso oggettivo, principio correlato al dovere di solidarietà sancito dell'art. 2 Cost., secondo il quale, indipendentemente dalla previsione di divieti di legge, la pretesa del pagamento degli interessi leciti al momento della pattuizione, ma divenuti usurari successivamente, sarebbe contraria al principio di buona fede, che impone alle parti di un contratto reciproci doveri comportamentali improntati al rispetto dei canoni della correttezza e lealtà.
Poiché la violazione del principio della buona fede deve essere rilevata non in modo aprioristico e in relazione ai diritti, così come scaturiti dal complesso delle clausole contrattuali, ma solo con riferimento alle singole circostanze del caso concreto nella fase di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Pertanto, la pretesa del mutuante non può ritenersi contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, se il superamento della soglia dell'usura sia intervenuta nel corso del rapporto a causa del mutamento dei tassi di mercato, quando gli interessi siano stati concordati validamente al momento della conclusione del contratto.
Non si disconosce che la Suprema Corte, con ### del 28/09/2023, n. 27545, ha affermato che “i saggi di interesse usurari - che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa - costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto”.
Tuttavia, si tratta di pronuncia rimasta sostanzialmente isolata; invero, nella di poco antecedente Cass. civ., Sez. III (medesima sezione di quella di cui sopra), ### del 17/08/2023, n. 24743, si affermava, seppur in un caso parzialmente differente avente ad oggetto l'applicabilità della disciplina anti-usura a contratti anteriori al 1996, che “il risalente contrasto sulla questione dell'applicabilità o meno della L. n. 108 del 1996 anche ai contratti di mutuo stipulati come quello di cui trattasi antecedentemente alla sua entrata in vigore (c.d. usura sopravvenuta) è stato composto già da diversi anni dalle ### di questa Corte, le quali hanno affermato il principio secondo il quale, allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, nè la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto; ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2001), della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospettata illegittimità, in riferimento alla ### artt. 3, 24, 47, e 77, con la sentenza n. 29 del 2002”.
Ancora più rilevante la recente Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/07/2025, n. 18838, la quale ha affermato “impropriamente i ricorrenti accordano rilievo all'usura sopravvenuta infatti, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Sez. U. 19 ottobre 2017, 24675). Ebbene, quel che rileva, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà, è il passaggio della sentenza impugnata ove si è dato atto che il TEG (tasso effettivo globale) del mutuo era pari al 5,56% e risultava inferiore al tasso soglia dell'usura, il quale, al momento della stipula, si collocava al 6,36%” (conf. Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 17137/2025; Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/07/2024, n. 18499).
Quanto detto vale ad escludere sul punto dell'usura sopravvenuta qualsiasi profilo di illiceità in merito al contratto oggetto di causa. 5. Il rigetto dei motivi di opposizione di cui sopra conduce anche al rigetto dell'ultimo profilo di doglianza, relativo all'asserita sproporzione fra la garanzia concessa e l'ammontare del debito.
In primo luogo, infatti, la stessa sarebbe fondata sulla considerazione per la quale, all'esito dei riconteggi derivanti dall'accoglimento delle censure relative all'applicazione di condizioni economiche illegittime (come detto, infondate), si verificherebbe una tale sproporzione (cfr pag. 10 dell'atto di citazione: “valore di gran lunga superiore degli stessi rispetto al presunto credito vantato, nonché dunque dell'effettivo quantum debeatur che gli attori devono in ipotesi a ### all'esito delle dovute rettifiche per effetto della necessaria rideterminazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti in ragione di quanto sopra rilevato”); invero, essendo state rigettate le suddette domande, asseritamente legittimanti la riduzione del debito effettivo, tale questione non risulta neppure astrattamente fondata.
In secondo luogo, e in via assorbente, comunque parte attrice non ha fornito prova della dedotta sproporzione, non avendo indicato a quanto ammonterebbe il debito effettivo, a quanto il valore del bene ipotecato, a quanto il presunto surplus del valore della garanzia.
Anche tale motivo di opposizione, dunque, merita integrale rigetto. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale) e della complessità delle questioni affrontate che giustificano la liquidazione secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento. P.Q.M. Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa ▪ ### l'opposizione di parte attrice e, per l'effetto, conferma il d.i. del Tribunale di Spoleto n. 846/2023 del 14/11/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo; ▪ ### s.n.c. di ### & C., ### e ### al pagamento, in solido fra loro ed in favore dell'opposta, delle spese di lite da liquidarsi nella somma di euro 12.046,00 (euro 3.544,00 per la fase di studio, euro 2.338,00 per la fase introduttiva, euro 6.164,00 per la fase decisionale), per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Spoleto, 09/10/2025 Il giudice Dott. ###' Il sottoscritto Avv. ### (C.F. ###) procuratore di ### S.R.L.., attesta, ai sensi di legge, che la ### n. 477/2025 pubbl. il ### è conforme alla copia informatica dalla quale è estratta, presente nel fascicolo informatico RG 8/2024 -
Contenzioso civile - Tribunale di ### lì 07/11/2025 Avv. ### Greco
causa n. 2070/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Falfari Federico