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Tribunale di Pesaro, Sentenza n. 33/2026 del 20-01-2026

... che il signor ### richiedeva (assegno circolare o fideiussione bancaria) non era disponibile a darle il signor Francini”; - “la bozza inviata dal dott. ### a me ### non so se è stata condivisa con il signor ### né se è stata da questi accettata” (ed infatti, lo stesso ### nella mail ###, aveva rilevato che, la bozza non era stata ancora condivisa con ###; “il signor ### per l'anno 2022 non ha stipulato altro contratto di affitto, se non per la parte del bar” (quindi non ha concesso in affitto lo stabilimento a terzi, ma ha dovuto frettolosamente provvedere a gestirlo direttamente, come dedotto in comparsa di costituzione per escludere che il recesso dalle trattative fosse motivato dalla volontà di concludere un contratto con altro contraente). La deposizione del ### non ha pertanto confermato la ricostruzione di ### srl perché, se inizialmente il dott. ### ha riferito dell'appuntamento presso il suo studio per la stipulazione del contratto, ha poi precisato di non sapere se le parti avessero concordato i suoi elementi essenziali (avendo interloquito solo con il dott. ### e, comunque, ha riferito che non sussisteva l'accordo sulle garanzie richieste da ### s.a.s. e le (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO Sezione Civile Il Giudice, dott.ssa ### pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2855/2022 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### presso il cui studio in ### 2 elegge domicilio ### contro ### & C. ### (C.F. ### ), con il patrocinio dell'avv. #### e ### presso il cui studio in ### 65 61032 FANO elegge domicilio ### attrice ### srl: “Voglia l'###mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertati i fatti esposti in atti e, quindi, il comportamento contrario a buona fede e correttezza tenuto dalla ### & C ### nonché in palese violazione dell'art. 1337 c.c., condannare la convenuta a risarcire all'attrice il danno subito, liquidabile in € 140.000,00 a titolo di lucro cessante e € 1.800,00 a titolo di danno emergente, o in quella diversa misura che risulterà di giustizia o equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
Previa revoca/modifica della ordinanza del 13.02.2024, insiste per l'ammissione della prova orale formulata, ammettendo l'audizione dei testi indicati anche sui capitoli formulati e non ammessi, Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori come per legge” Parte convenuta ### e C. sas: “Voglia l'###mo Tribunale di Pesaro, ogni contraria istanza disattesa o comunque respinta, - respingere la richiesta avversaria di modifica dell'ordinanza 13.2.2024 e/o di ammissione di ulteriori prove; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta avversaria, ammettere la prova contraria richiesta dalla convenuta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c.; - rigettare ogni domanda formulata nei confronti della convenuta ### & C. S.a.s. in quanto infondata in fatto ed in diritto; - in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una qualche sua responsabilità, ridurre il danno richiesto a quanto rigorosamente provato; - con vittoria di spese” Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato il ###, ### S.r.l. chiedeva che venisse accertato che la ### & C. S.a.s. aveva violato i principi di buona fede e correttezza e, comunque, l'art. 1337 c.c. nelle trattative relative alla concessione in affitto del ramo di azienda destinato a stabilimento balneare sito in località ### via A. ### per la stagione estiva 2022 e che, quindi, la stessa convenuta venisse condannata al risarcimento del danno, indicato in euro 140.000,00 per lucro cessante ed €. 1.800,00 per danno emergente, oltre interessi e rivalutazione monetaria.  ### S.r.l. esponeva a tal fine di essere “controllata ed amministrata” da ### e di svolgere attività di consulenza aziendale, mentre la convenuta gestiva lo stabilimento balneare “### Verde” con annesso ristorante; che, alla fine dell'estate '21, ### - ### “per conto di Nicotom” - aveva avviato trattative con ### e ### per affittare il ramo di azienda dello stabilimento per la stagione '22, così modificando l'attività della società; che i signori ### sarebbero stati interessati all'affitto d'azienda e le trattative sarebbero proseguite sino a gennaio '22; che il #### inviava a ### il contratto di affitto d'azienda stipulato nel 2015, come bozza per il nuovo contratto da stipulare; che ### S.r.l. aveva appositamente ampliato il proprio oggetto sociale e comunicato ai suoi clienti che, a partire da aprile '22, avrebbe cessato l'attività di consulenza; che intercorrevano diversi contatti con i signori ### in funzione dell'affitto, durante i quali gli stessi avevano comunicato a ### l'elenco dei clienti ed il listino prezzi applicato; che ### aveva conseguito il brevetto di bagnino e che ### il ###, inviava a ### una bozza del contratto di affitto, su cui poi avevano lavorato quest'ultimo ed il ### che le parti convenivano l'entità del canone, la durata del contratto e le altre condizioni, riportate nella bozza di contratto che il ### inviava loro; che le parti avrebbero dovuto sottoscrivere il contratto in data ### ma, poiché il signor ### non aveva aggiornato l'elenco delle attrezzature, l'incontro veniva rinviato all'8.4.2022; che il signor ### disdettava tale incontro comunicando a ### di non essere più disposto ad affittare l'azienda; che il signor ### non aveva fornito giustificazioni al suo comportamento e che a nulla era valsa la diffida a lui inviata.  ### S.r.l. sosteneva quindi che il comportamento della convenuta aveva violato l'art. 1337 c.c., perché era receduta senza giusta causa da trattative giunte ad uno stadio tale da ingenerare un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto. Tale comportamento era, a dire dell'attrice, da sanzionare con il risarcimento del danno, sia a titolo di danno emergente, inteso quale esborsi sopportati da ### srl in vista della conclusione del contratto (la parcella del ### per l'ampliamento dell'oggetto sociale ed il costo del corso da bagnino), sia a titolo di lucro cessante consistente nel mancato guadagno per la cessazione dell'attività di consulenza aziendale, stimato in €. 140.000,00 (ossia nella differenza tra il fatturato 2021 e quello minore previsto per il 2022). 
Ritualmente costituitasi in giudizio ### & C. s.a.s. contestava la ricostruzione della vicenda offerta dall'attrice e chiedeva, pertanto, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti perché infondata in fatto ed in diritto. 
Sosteneva, dal canto suo, la convenuta che effettivamente, alla fine dell'estate '21 il dott. ### cliente della spiaggia “### Verde”, aveva manifestato a ### e ### il desiderio di prendere in gestione lo stabilimento balneare della loro società ### & C. S.a.s.  per la stagione successiva, senza tuttavia mai precisare di agire “per conto di ### srl”, tanto che i rappresentanti della convenuta ritenevano di trattare con il signor ### come persona fisica. 
Nell'ambito delle trattative, ### & C. s.a.s. forniva al signor ### le informazioni necessarie per valutare l'investimento, compreso il listino prezzi e la lista dei clienti e, in data ### il signor ### inviava al signor ### la bozza del contratto di affitto d'azienda utilizzato per i precedenti affittuari (salvo che nella bozza era previsto anche l'affitto del bar-ristorante, mentre il ### era interessato solo allo stabilimento balneare). Il contratto era stato inviato all'indirizzo mail fornito dal dott. ### ossia “###”, così come tutte le successive comunicazioni mail, per cui non era intuibile il coinvolgimento di ### S.r.l.. 
Nella bozza di contratto inviata (relativa ad una precedente annualità) la durata dell'affitto era dal 19.3.2015 sino al 31.10.2015 (ossia per la stagione estiva '15) ed il contratto era rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta (come tutti i contratti stipulati sino a quel momento dalla convenuta); il contratto prevedeva altresì anche l'affitto del bar-ristorante, oltre allo stabilimento balneare, e non era indicato l'importo della locazione. I successivi contatti intercorrevano solo tra il dott. ### ed il ### (compreso lo scambio di bozze del 24.3.2022 e dei giorni successivi), sì che a ### & C. s.a.s.  non era stato comunicato l'ampliamento dell'oggetto sociale di ### S.r.l. o, comunque, di dover contrarre con tale società. Il #### inviava al dott. ### solo l'elenco clienti e non, come dedotto da controparte, una nuova bozza del contratto di affitto. Le parti non avevano affatto concordato né la durata del contratto di affitto, né il prezzo; anzi solo con l'invio della prima bozza da parte del ### & C. s.a.s. apprendeva che il dott. ### non avrebbe assunto la gestione personalmente, bensì tramite ### S.r.l.. ### & C. s.a.s. non avrebbe mai stipulato un contratto di affitto d'azienda con una società di capitali, specie perché l'importo di €.  50.000,00 annui era troppo basso (dal 2015 al 2018 compreso aveva affittato a società di persone ad €.  105.000,00 annui) e perché il primo pagamento era previsto per il ###, ossia a metà stagione: tale contratto avrebbe significato per la ### & C. s.a.s., cedere lo stabilimento a metà del canone sino a quel momento percepito e senza alcuna garanzia di pagamento. Ancora, sosteneva la convenuta che non avrebbe mai accettato di concedere l'affitto “fino al 15 febbraio 2036” (14 anni), impegnandosi inoltre ad adoperarsi a salvaguardare l'investimento della controparte in caso di applicazione della “direttiva Bolkestein”. Il ### non avrebbe pertanto dovuto essere sottoscritto alcun contratto e, dunque, l'incontro non è stato rinviato per poter fornire l'elenco delle attrezzature aggiornato (come ex adverso affermato): al contrario, la convenuta in quella circostanza manifestava il suo stupore nell'apprendere di avere come contraente una società di capitali e la sua assoluta contrarietà al prezzo, alla durata ed agli impegni indicati nella bozza di contratto trasmessa, tutti elementi essenziali dell'accordo. Il dott. ### era infatti persona conosciuta dai ### anche quale proprietario di un immobile di pregio (che già di per sé costituiva una garanzia), mentre ### S.r.l.  non aveva beni intestati. Non vi era stato pertanto alcun recesso ingiustificato dalle trattative, come evidenziato nella comunicazione 5.7.2022. ### & C. s.a.s. non aveva provocato alcun danno alla convenuta e, anzi, preso atto dell'impossibilità di affittare l'azienda al dott. ### ha dovuto reperire dipendenti per la gestione diretta dello stabilimento nella stagione 2022. 
La causa istruita con produzioni documentali e l'assunzione del teste indotto da parte attrice, dott.  ### (notaio di entrambe le parti in causa), era stata posta in decisione all'udienza cartolare del 25.9.2025 con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 
La domanda non può essere accolta. 
Si premette che costituisce, principio consolidato in materia che la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 cod. civ., a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, integri una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, grava non su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (Cass., sez. 2, 03/10/2019, n. 24738; Cass., sez. 3, 29/07/2011, n. 16735; Cass., sez. 3, 05/08/2004, n. 15040). 
Ciò premesso, l'attrice contestava alla controparte di aver interrotto le trattative in una fase in cui era legittimo attendersi la conclusione del contratto di affitto, senza spiegare le motivazioni dell'interruzione e, l'assenza di ogni giustificazione costituiva prova di per sé della malafede del soggetto da cui proveniva. 
Ora, per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale, occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; la verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato (cfr. Cass., sez. 2, 15/04/2016, n. 7545; Cass., sez. 2, 16/11/2021, n. ###). 
La responsabilità precontrattuale richiede, pertanto, che l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà; che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile alla parte che ha interrotto le trattative; che il privato provi sia il danno-evento intesa quale lesione della libertà di autodeterminazione negoziale, sia il danno-conseguenza e cioè le perdite economiche subite a causa della condotta delle scelte negoziali illecite, sia il nesso eziologico tra il danno e il comportamento scorretto che si imputa alla parte. 
Sempre su un piano di inquadramento generale della questione, è opportuno, inoltre, evidenziare che, in presenza di una domanda risarcitoria, trova applicazione il principio generale dell'onere della prova ex artt.2697 c.c., sicché, l'attore è gravato dell'onere di dimostrare tutti i presupposti della domanda. 
A monte, grava poi in capo al ricorrente l'onere della allegazione dei suddetti presupposti. 
Nel presente giudizio, il ricorrente ha omesso di assolvere tale onere probatorio, dovendosi ritenere giustificata e, quindi, non contraria ai doveri di correttezza e buona fede, la condotta della ### & C. s.a.s. nel sottrarsi alla conclusione del contratto di affitto di ramo di azienda per cui è causa. 
Nel quadro così delineato si rileva infatti quanto segue. 
All'esito dell'istruttoria svolta può affermarsi che in effetti vi siano state trattative tra la ### & C. s.a.s. in persona dei signori ### e ### ed il signor ### per l'affitto del ramo di azienda dello stabilimento balneare appartenente a questi ultimi per la stagione estiva 2022. Per la verità, i signori ### hanno in proposito affermato anche nel corso della prova per interpello deferita loro, di conoscere il signor ### e di essere convinti di trattare con lui quale persona fisica, non certo con lui quale amministratore e responsabile di una società di capitali quale la ### srl. 
Tale circostanza peraltro non risulta sia stata contestata. 
Risulta documentalmente che ### srl produceva bozze di contratto di affitto (cfr. allegati 16 e 17 allegati all'atto di citazione), diverse da quello che è stato dimostrato essere l'usuale contratto di affitto d'azienda adottato da ### & C. s.a.s., con riferimento sia alla durata (quattordici anni invece di uno), sia al canone annuale (€ 50.000,00 piuttosto che € 90.000,00); l'attrice ha inoltre prodotto una serie di mail aventi ad oggetto tale contratto, ma indirizzate unicamente al ### dott.  ### mentre l'unica mail inviata all'indirizzo personale del ### (cfr. doc. 10 allegato alla citazione) è priva di oggetto e di allegato, per cui non è dato sapere a cosa si riferisse.  ### srl non ha pertanto dimostrato che la bozza di contratto di affitto allegata all'atto di citazione era stata concordata con ### & C. s.a.s, e che le parti avrebbero dovuto sottoscriverla dal ### Peraltro, tale bozza neppure risulta sia mai stata condivisa con la convenuta, come neppure è stato dimostrato che le parti avrebbero verbalmente trovato un accordo su elementi contrattuali essenziali, quali le parti contraenti, la durata del contratto ed il prezzo.  ### unico teste escusso all'udienza 15.5.2024, ha fornito una significativa deposizione sulla mancanza di un concreto accordo tra le parti, ricordando che il ### le parti si erano incontrate nel suo studio, ma la ### s.a.s. avrebbe dovuto aggiornare l'elenco delle attrezzature da allegare al contratto; - sarebbe stato il “contratto standard” stipulato da ### “presso il nostro studio tutti gli anni”, quindi un contratto con durata annuale diverso dalle bozze allegate da ### srl alla citazione (con durata 2022/2036); - il giorno successivo ### gli riferiva che “non era stato trovato l'accordo per le garanzie del pagamento del canone che sarebbe stato da rateizzare” ed “eccepì che la garanzia offerta dalla ### srl equivalente al capitale sociale della srl non era sufficiente”; - il contratto doveva essere stipulato unicamente con la ### srl; - ### stipulava il contratto di affitto “tutti gli anni” (a conferma dell'usuale durata annuale); - ### inviava al ### una mail con la bozza del contratto ed il ### il ###, gli raccomandava di condividerla con il signor ### tutte le comunicazioni successive le ebbe unicamente con ### “invitavo il signor ### a condividere con la controparte le modifiche apportate poi non so dire altro” (perché, come già rilevato, tutta la corrispondenza prodotta dall'attrice è intercorsa unicamente tra lei ed il ###; - ### gli ribadì che non avrebbe firmato perché non aveva garanzie sufficienti per il pagamento del canone e “le garanzie che il signor ### richiedeva (assegno circolare o fideiussione bancaria) non era disponibile a darle il signor Francini”; - “la bozza inviata dal dott. ### a me ### non so se è stata condivisa con il signor ### né se è stata da questi accettata” (ed infatti, lo stesso ### nella mail ###, aveva rilevato che, la bozza non era stata ancora condivisa con ###; “il signor ### per l'anno 2022 non ha stipulato altro contratto di affitto, se non per la parte del bar” (quindi non ha concesso in affitto lo stabilimento a terzi, ma ha dovuto frettolosamente provvedere a gestirlo direttamente, come dedotto in comparsa di costituzione per escludere che il recesso dalle trattative fosse motivato dalla volontà di concludere un contratto con altro contraente). 
La deposizione del ### non ha pertanto confermato la ricostruzione di ### srl perché, se inizialmente il dott. ### ha riferito dell'appuntamento presso il suo studio per la stipulazione del contratto, ha poi precisato di non sapere se le parti avessero concordato i suoi elementi essenziali (avendo interloquito solo con il dott. ### e, comunque, ha riferito che non sussisteva l'accordo sulle garanzie richieste da ### s.a.s. e le garanzie dei pagamenti. La convenuta ### s.a.s. ha invece dimostrato di aver interrotto le trattative solo quando ha riscontrato di non poter aderire alle richieste di ### srl sul soggetto contraente, sull'importo del canone, sulla durata del contratto e sulle garanzie offerte. Non risulta che il signor ### abbia mai precisato che avrebbe voluto prendere in affitto lo stabilimento balneare con una società di capitali, priva di beni intestati; neppure è stato dimostrato inoltre, l'intervenuto accordo tra le parti in ordine alla durata del contratto ed il prezzo convenuto.  ### s.r.l. non poteva avere alcun legittimo affidamento sulla conclusione del contratto, posto che dovevano essere discussi e concordati gli elementi essenziali dello stesso, quali la durata ed il prezzo. 
Difficile credere che la ### s.a.s. abituata a concludere contratti di durata annuale ad un prezzo di euro 90.000,00 annui, avrebbe stipulato un contratto con una società di capitali che non concedeva garanzie, per una durata di quattordici anni ed al minor prezzo di € 50.000,00 annui. 
Nel caso concreto, quindi, gli elementi essenziali del contratto dovevano essere ancora concordati, per cui non si vede come ### S.r.l. possa rivendicare un ragionevole affidamento. ### canto, può ritenersi ragionevole che la ### & C. s.a.s. si sia ### determinata a non prestare il proprio consenso una volta: - appresa l'intenzione del ### di indicare quale parte contraente del contratto di affitto, la propria società di capitali senza offrire le garanzie richieste dalla concedente; - appresa l'intenzione del ### di concludere un contratto di affitto per la durata di anni 14, quando fino a quel momento i contratti in affitto conclusi avevano sempre avuto durata annuale ed, infine, - appresa la proposta del signor ### di pagare un affitto di euro 50.000,00 annui, sensibilmente inferiore al prezzo dell'affitto degli anni precedenti. 
Nessuna condotta contraria a correttezza e buona fede è dato ravvisare nei confronti della ### & C. s.a.s. quanto piuttosto un giustificato recesso dalla trattative intercorse con il signor ### Le spese processuali liquidate come in dispositivo in aderenza ai parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche seguono la soccombenza di parte attrice.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr.2855/2022 di R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge la domanda; condanna ### srl al pagamento nei confronti di ### & C. sas delle spese processuali che liquida in euro 14.103,00 oltre iva cpa e rimb. forf. come per legge per compensi professionali. 
Pesaro, 20 gennaio 2026 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 2855/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Flavia Mazzini

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 7850/2025 del 23-12-2025

... prevede la deroga all'art. 1957 c.c., il contratto di fideiussione sottoscritto da ### in data ###, sia nulla in ragione di quanto accertato dalla ### d'### con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, con cui si è statuito che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. ### da parte della ### S.p.A. nel proprio modello di fideiussione di un testo difforme, e non sovrapponibile a quello, non consente di affermare che il contratto di fideiussione per cui è causa sia il precipitato di un ambito dell'accordo violativo della concorrenza, e quindi non è possibile ritenere la nullità delle previsioni contrattuali dello stesso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990, seppure di contenuto sostanzialmente coincidente con quelle ritenute in contrasto con la disciplina antitrust dall'### preposta. La non corrispondenza del contratto di fideiussione per cui è causa rispetto al modello A.B.I. richiamato da parte appellante è (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### così composta: ### de ### rel.  riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1728 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ai sensi degli artt.  281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 15.12.2025 tra ### (cod. fisc.: ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (cod. fisc.: ###), che lo rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello; -appellante e ### 2018 S.R.L. (cod. fisc.: ###), e per essa la procuratrice ### S.P.A. (già ### S.p.A.) (cod. fisc.: ###), in persona del procuratore speciale, dott. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (cod. fisc.: ###), che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello; -appellata
OGGETTO: contratti bancari.  ### per ### “### all'###ma Corte d'Appello adìta, in riforma della Sentenza n. 1732/2024 emessa dal Tribunale di ### in esito al procedimento portante n. R.G. 49581/2021, depositata e resa pubblica in data ###, non notificata, confermata la revoca del decreto ingiuntivo 9179/2021 e disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione: 1) in via preliminare nel merito: accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito relativo al rapporto dedotto in narrativa e conseguentemente di legittimazione ad agire di ### 2018 ### e per essa della mandataria ### S.p.A., a socio unico e conseguentemente riformare la sentenza n. 1732/2024 revocando ogni provvedimento in favore delle predette in danno dell'appellante ### per le motivazioni e quanto eccepito in narrativa; 2) nel merito in via principale: accertare e dichiarare la nullità della fideiussione del 29.01.2002; 28.10.2002; 14.04.2003; 28.07.2003; 2.08.2005 per falsità delle sottoscrizioni disconosciute, ovvero: 3) in via subordinata, in quanto redatte conformemente agli schemi contrattuali ABI applicati in modo uniforme e dichiarati in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90. In ogni caso dichiarare per l'effetto l'intervenuta decadenza di ### 2018 ### o chi per essa, ai sensi dell'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione dell'appellante ### da ogni obbligo relativo al rapporto dedotto: 4) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento del presente appello, stante il parziale accoglimento del giudizio di opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto, comunque disporre la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado a carico di ### 2018 ### ovvero in via subordinata compensarle. In ogni caso con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio dei quali il procuratore si dichiara antistatario”; per ### 2018 S.r.l.: “### all'###ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, Preliminarmente: Accertare e dichiarare la violazione e la non integrità del contraddittorio per mancanza di citazione in giudizio del litisconsorte necessario ### S.r.l.  in liquidazione in persona del liquidatore p.t., parte del giudizio di primo grado, e conseguentemente dichiarare l'impugnazione inammissibile e/o improcedibile con conseguente estinzione del procedimento. 
In via principale: Voglia rigettare tutto quanto ex adverso dedotto, spiegato e richiesto, in quanto generico, illogico, defatigatorio, nonché infondato, sia in via fattuale sia in punto di diritto, con totale ed indiscussa conferma di quanto statuito dal Tribunale di ### nella sentenza n. 1732/2024 pubblicata il ### nel giudizio rg. N. 49581/2021; Con vittoria delle spese, competenze et onorari del doppio grado di giudizio, gravati dei tributi come per IVA e CAP e del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali”. 
FATTO e DIRITTO 1. ### ha proposto - unitamente alla ### S.r.l., debitrice principale - opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9179/2021 emesso dal Tribunale di ### il ###, con il quale è stato condannato a pagare alla ### 2018 S.r.l. (cessionaria della ### dei ### di ### S.p.A. con contratto in data ###), e per essa alla ### S.p.A., la somma di € 211.971,79, quale scoperto del conto corrente n. 631013 (già n. ###) intestato alla società debitrice principale, in virtù di fideiussione omnibus del 2.8.2005. In particolare, gli opponenti hanno dedotto che: - in via pregiudiziale, la litispendenza o la continenza tra il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Rieti, con cui la ### S.r.l. e ### avevano chiesto, in prevenzione, l'accertamento negativo e alla verifica del reale dare/avere tra le parti relativamente al rapporto di conto corrente ### (dal 2008 divenuto n. 63101339) presso la ### di ### della ### dei ### S.p.A., e la domanda di condanna proposta dall'opposta con il ricorso in accoglimento era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto; e che, pertanto, la sussistenza e l'entità del presunto credito fatto valere in sede monitoria dalla ### 2018 S.r.l. era stata precedentemente devoluta ad altro giudice; - in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire in capo alla ### 2018 S.r.l. per non essere titolare del diritto di credito nei confronti degli opponenti, in quanto la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla ### UfÌiciale era insufÌiciente a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, rendendosi necessaria la prova da parte del cessionario del contenuto del contratto di cessione (in buon sostanza, dell'inclusione del credito azionato in sede monitoria nella cessione); - nel merito, l'inesistenza del presunto credito di € 211.971,79: nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di ### gli opponenti avevano convenuto la ### dei ### di ### S.p.A., deducendo la nullità o assenza del contratto, anche per mancanza di forma scritta o assenza di pattuizioni; sull'illegittima applicazione di tassi ultralegali e la sussistenza di interessi usurari; l'illegittima applicazione di capitalizzazione di interessi passivi; l'illegittimità delle variazioni unilaterali peggiorative del rapporto; la previsione dei giorni di valuta in danno del correntista; la nullità/illegittimità delle commissioni di massimo scoperto; e, quindi, chiedendo l'accertamento della rideterminazione del dare/avere del conto corrente n. 631013 (già ### fino al 2008), con eventuale compensazione - integrale o parziale - di quanto dovuto; - nel suddetto giudizio innanzi al Tribunale di ### il c.t.u. ha ritenuto come il saldo al 30.9.2014 del rapporto di dare/avere tra la ### S.r.l. e la ### S.p.A. in ordine al conto corrente n. 631013.39 (già n. ### presso la ### dovesse essere rielaborato in complessivi € 41.708,52 a debito della correntista nei confronti della ### (rispetto al debito di € 142.766,07 esposto quale saldo finale dell'estratto conto bancario al 30.9.2014); - in relazione alla fideiussione omnibus del 2.08.2005, e dei documenti denominati “### omnibus con limitazione di importo #### N. 1 del 2.08.2005” e “### omnibus con limitazione di importo ###”, alcune sottoscrizioni apposte erano false, per cui ### ha dichiarato di volerne disconoscere l'autenticità e provenienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c.; - la nullità del contratto di fideiussione omnibus in data ### per violazione delle norme antitrust, con conseguente venire meno dell'obbligazione di garanzia assunta dall'ing. ### Nel corso del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. era infine intervenuta la decisione del Tribunale di ### sul giudizio sopra indicato, e segnatamente con sentenza n. 467/2021 del 16.9.2021 è stato accertato il saldo debitore relativo al conto corrente n. 631013.39 (già ###) nella misura di € 41.708,52 alla data del 30.9.2014 e parte opponente ha depositato la stessa, non impugnata e passata in giudicato, con la propria memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. 
Con sentenza n. 1732/2024 del 15.11.2024 il Tribunale di ### in composizione monocratica, ha così statuito: “- accoglie parzialmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n° 9179/2021, R.G.  26928/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di ### in data ### e, per l'effetto, in revoca del decreto monitorio medesimo, condanna la ### sino s.r.l. in liquidazione e il #### in solido tra loro, al pagamento, in favore della ### s.r.l., della somma di € 41.708,52 oltre interessi legali sul predetto importo dal dì della ricezione della notifica di copia del decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo; - condanna la ### s.r.l. in liquidazione e il #### in solido tra loro, a rifondere in favore della ### s.r.l. le spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.738,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge”. 
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello ### che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in epigrafe. 
Si è costituita nel presente grado di giudizio la ### 2018 S.r.l., per essa la procuratrice ### S.p.A. (già ### S.p.A.), che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.  2. ### 2018 S.r.l. ha preliminarmente eccepito, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, “l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 332 c.p.c. e degli articoli 101 e 102 C.p.c. atteso che l'atto di appello non risulta essere stato notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado, nonostante la causa presentasse carattere inscindibile e/o dipendente e richiedesse litisconsorzio necessario”. In particolare, l'appellata rileva che l'appellante ha omesso di procedere alla notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della ### S.r.l. in liquidazione; e deduce che questo determinerebbe un difetto del contraddittorio e violazione del principio del litisconsorzio processuale.  ### è priva di pregio.  ### solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede ###quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito (cfr.  civ., Sez. III, ord. 21.8.2018, n. 20860). Pertanto, il giudice di appello non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (e non dell'art. 332 c.p.c., a cui fa riferimento parte appellata), nei confronti del condebitore al quale non sia stato notificato l'atto di impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16.11.2006, n. 24425). 
Con specifico riguardo al caso dell'azione proposta dal creditore nei confronti del debitore principale e del fideiussore coobbligato solidale, la Suprema Corte ha ritenuto che non ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale in fase di impugnazione giacché il creditore ha titolo per richiedere l'intero nei confronti di ciascun debitore, sicché è sempre possibile la scissione del rapporto processuale. Ne consegue che, in caso di appello promosso da parte del fideiussore - il quale, senza porre in questione profili relativi alla cosiddetta solidarietà dipendente, lamenti il presunto inadempimento da parte della banca creditrice agli obblighi derivanti dal rapporto di fideiussione, tale da inficiare in ipotesi la validità o l'efÌicacia dell'obbligazione fideiussoria, ma non dell'obbligazione principale -, la mancata impugnazione della sentenza anche nei confronti del debitore principale, che abbia partecipato al giudizio di primo grado, non rende necessaria l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.2.2005, n. 3028). 
Nel caso in esame neanche si pone un problema di litis denuntiatio, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., essendo abbondantemente decorso, alla data della prima udienza di trattazione dell'appello (15.12.2025), in cui la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il termine c.d. lungo per impugnare, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., che è venuto a scadere il ###.  3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di ### per avere ritenuto che la ### 2018 S.r.l. sia titolare del credito, di cui era già titolare la ### dei ### di ### S.p.A., azionato in sede monitoria nei confronti dell'odierno appellante. In particolare, ### ha dedotto che “In nessun caso (…) risulta provata la titolarità e la legittimazione ad agire in capo alla cessionaria ### 2018 ### in favore della quale il Giudice del primo grado ha erroneamente disposto la condanna di ### e di luciano ### al pagamento della accertata somma (nel precedente giudizio RG 561/2016 Tribunale di ### di euro 41.708,52, oltre interessi dalla notifica del d.i.”. 
Il motivo non è fondato.  3.1. Come ha ritenuto la Suprema Corte, “In caso di contestazione, (…) spetta (…) al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, 4116). 
Nel caso in esame, la cessionaria ### 2018 S.r.l, e per essa la procuratrice ### S.p.A., ha provato, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. VI-1, ord.  5.11.2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. L, 26.10.2017, n. 25471; Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116). Infatti, già nel proporre la domanda di condanna nei confronti della ### S.r.l. e di ### con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data ###, ha allegato e documentato che: - la ### 2018 S.r.l. ha acquistato pro soluto dall'originario creditore, la ### dei ### di ### S.p.A. (ex ### S.p.A.), ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, co. 1 e 6) della legge 30.4.1999, n. 130, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data ###, un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: ### rapporti giuridici regolati dalla legge italiana; ### rapporti giuridici sorti in capo a ### dei ### di ### S.p.A. (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31.12.2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme; ### rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; ### rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31.12.2016 sia alla data del 20.12.2017; ### rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'### di servizi per il mercato agricolo e alimentare (###, costituito ai sensi del d.P.R. 28.5.1987, n. 278, come successivamente modificato e riorganizzato; ### rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da ### S.p.A.; ### rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da ### s.coop. a r.l., con ogni accessorio e garanzia allo stesso connesso; - detta cessione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/99 e 58 T.U.B., sulla ### UfÌiciale della ### del 23.12.2017 - Parte seconda n. 151; - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.: “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente» ### «conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità od annotazione» e che «restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti» (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte del procedimento monitorio); - con procura autentica dal notaio ### di ### in data ### (rep. 57298; racc. 29003), la ### 2018 S.r.l. ha nominato la ### S.p.A. quale mandataria per la gestione ed il recupero dei crediti relativi alla suddetta cessione (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte del procedimento monitorio). 
Dalla suddetta pubblicazione in ### UfÌiciale è possibile evincere come nel perimetro della predetta cessione sia inclusa la posizione creditoria originariamente vantata dalla ### dei ### di ### S.p.A. nei confronti della ### S.r.l., e quindi nei confronti di ### Ciò non soltanto in ragione dell'individuazione dei crediti ceduti, che consente di ricondurre il credito azionato nell'ambito della cessione, sulla scorta della documentazione contrattuale in atti; ma anche perché, nell'avviso suddetta è stato indicato che i dati che contrassegnano i crediti ceduti sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet (pubblicamente accessibile) https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html, ai sensi dell'art. 7.1, co. 6, della legge n. 130/1999; 3.2. Come ha osservato la Suprema Corte, “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella ### UfÌiciale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufÌicientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla ### UfÌiciale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023 …)” (così sempre civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944). 
Nel caso in esame, in cui è stata contestata dall'odierno appellante non l'avvenuta cessione del credito, ma espressamente e chiaramente la prova che il credito originariamente vantato dalla ### dei ### di ### S.p.A.  nei confronti della ### S.r.l. fosse compreso tra quelli ceduti ### 2018 S.r.l., quest'ultima ha fornito la prova che il credito in questione sia compreso tra quelli ceduti in blocco. Si deve ritenere, allora, che per effetto della suddetta cessione di crediti la ### 2018 S.r.l. sia subentrata nella posizione creditoria facente capo originariamente alla ### dei Paschi di ### S.p.a. nei confronti dell'odierno appellante, divenendone quindi la titolare.  4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal ### bunale di ### nella parte in cui ha condannato ### a pagare, in solido con la ### S.r.l., la somma che la sentenza n. 467/2021 emessa dal Tribunale di ### il ### ha accertato dovuta da tale società alla ### dei ### di ### S.p.A., e quindi alla cessionaria ### 2018 S.r.l. In particolare, l'appellante rileva che il Tribunale di ### con sentenza passata in giudicato, ha così disposto. “1. in accoglimento della domanda principale, accerta e dichiara che, alla data del 30.09.2014 (ultimo estratto conto prodotto), ### S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., risulta debitrice di ### S.P.A. dell'importo pari ad € 41.708,52, quanto al saldo relativo al conto corrente n. 631013.39 (già n. ### presso la ###”; e che, pertanto, “il fideiussore, odierno appellante, ben poteva - come ha fatto -, mettere in discussione il rapporto di garanzia sottostante al rapporto principale intestato alla società, eccependo nei termini di legge sia la falsità delle sottoscrizioni rinvenute sui contratto di fideiussione depositati da ### 2018 SRL”. 
Il motivo non merita accoglimento.  4.1. ### nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., ha dedotto che “alcune sottoscrizioni apposte sul documento depositato in fotocopia dalla banca, sono apocrife ed in massima parte non riferibili al signor ### che ne disconosce l'autenticità. Sicuramente quelle evidenziate in giallo (doc. 8), salvo altre in esito all'esibizione dei documenti originali”. Nel proporre appello deduce che “### circostanza rende del tutto nullo il documento artefatto, evidentemente modificato e riadattato per mano estranea rispetto a quella del signor ### Petrongari”. 
All'udienza del 9.5.2022, il giudice designato del Tribunale di ### a fronte del disconoscimento di firme e dell'istanza di verificazione riservato ogni provvedimento, ha invitato parte opposta a versare in atti gli originali dei documenti in ordine ai quali è stata formalizzata richiesta di disconoscimento di sottoscrizione. Parte opposta provvedeva puntualmente a ridepositare la documentazione richiesta unitamente alle memorie 183, co. 6, n. 2) mentre, stante l'emergenza ### non essendo stata fissata l'udienza in presenza non era possibile esibirli direttamente al Giudice (cfr. all. provvedimento del giudice del 06.12.2022). 
Ad ogni modo, e in via del tutto assorbente, nel giudizio innanzi al Tribunale di ### che ha emesso la sentenza n. 467/2021 del 16.9.2021, ### - parte anche di quel giudizio - ha espressamente dichiarato di essersi costituito fideiussore della ### S.r.l. sino alla concorrenza di € 560.000,00, vale a dire l'importo della garanzia rilasciata in data ### e che reca le sottoscrizioni che lo stesso, nel primo grado del presente giudizio, ha disconosciuto. 
Con la propria memoria 183, co. 6, n. 1) c.p.c. la ### 2018 S.r.l. ha depositato la copia integrale della sentenza n. 467/2021 emessa dal ### nale di ### in composizione monocratica, in data ###, in cui risulta che parte attrice di quel giudizio era anche l'ing. ### oltre alla ### sino S.r.l. Soprattutto, nel riassumere il giudizio il giudice ha rilevato che “###, con il proprio atto introduttivo, assumeva quanto segue: 1. Di avere sottoscritto con l'istituto bancario convenuto un contratto di c/c n. 63101339, con afÌidamenti, in relazione ai quali l'#### prestava garanzia a mezzo fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 560.000,00”. 
Condivisibilmente, dunque, il giudice di prime cure ha ritenuto che “La pronuncia de qua non è stata fatta oggetto di impugnazione nei termini di legge e, pertanto, ai sensi dell'art. 324 c.p.c., deve ritenersi irretrattabile, con valore vincolante tra le parti, i suoi eredi e gli aventi causa (siccome risultante dalla pertinente certificazione di passaggio in giudicato versata in atti). ###à del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito)”. 
Ne consegue che con la suddetta sentenza del ### di ### è stata accertata la qualità di fideiussore di ### che peraltro deduce il passaggio in giudicato della stessa.  4.2. Parte appellante deduce, inoltre, che “l'opposta afferma che il documento del 2.08.2005 rappresenterebbe l'estensione delle precedenti fideiussioni del 29.01.2002; 14.04.2003 e 21.07.2003. Fideiussioni di cui non v'è traccia”. 
A prescindere da quanto indicato dall'odierna appellata con il ricorso ex art.  633 c.p.c. in data ###, è sufÌiciente esaminare la fideiussione omnibus sottoscritta in data ### da ### per verificare come la stessa non costituisca una mera estensione dell'importo della garanzia già prestata in precedenza dallo stesso, ma di una vera e propria nuova fideiussione. Infatti, si tratta di un contratto contenente tutte le condizioni che disciplinano lo stesso, e non soltanto l'importo - diverso e maggiore - rispetto a precedenti fideiussioni che pure la ### 2018 s.r.l. allega essere state prestate dall'odierno appellante, e che dunque non aveva onere di produrre.  5. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere accertato e dichiarato la nullità del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto in data ### da ### per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, laddove le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 sono state ritenute predisposte in violazione delle norme antitrust con provvedimento di ### d'### n. 55 del 2.5.2005. 
Il motivo non merita accoglimento.  5.1. Nel giudizio di primo grado l'odierno appellante ha dedotto che “### tata la nullità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di fideiussione allegato, la ### convenuta, avendone avuto tutte le possibilità, risulterebbe ormai decaduta dalla possibilità di proporre azioni nei confronti dei fideiussori”. ### di decadenza per violazione del termine di cui all'art.  1957 c.c. risulta dunque effettuata, seppure del tutto genericamente, ma non ritiene questo giudicante che per questo la stessa possa essere ritenuto inammissibile. 
Non ignora questo giudicante che, secondo un risalente precedente di legittimità, la formulazione di un'eccezione in senso proprio (e, segnatamente, l'eccezione di decadenza) costituisce manifestazione del potere dispositivo delle parti, che deve essere posta in essere mediante specifica deduzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.11.1969, n. 3751). Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (soprattutto della ### della Suprema Corte) è però nel senso di distinguere tra il potere di allegazione della parte e quello di rilevazione, che può essere effettuato anche dal giudice nell'ambito della circostanze di fatto ritualmente allegate e provate dalle parti. 
In conformità ai principi sopra enunciati, la Suprema Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione, proposta senza l'indicazione del dies a quo, non è generica né impedisce di farne valere gli effetti in giudizio poiché, una volta sollevata la questione dell'estinzione del diritto per il protrarsi dell'inattività del suo titolare, l'intera fattispecie resta devoluta al giudice, il quale ha il potere di valutare d'ufÌicio, in base agli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, mentre la determinazione della relativa durata si configura come quaestio iuris connessa all'identificazione di questo e del regime prescrizionale delineato dalla legge (cfr. Cass. civ., Sez. L, ord. 16.8.2025, n. 23352). 
Nel proporre appello ### deduce che “E' infatti evidente che l'ingiunzione emessa in data ### e notificata a ### in data ### ed in data ### all'Ing. ### sia da collocarsi ben oltre il termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c., dovendosi individuare, secondo il noto principio di diritto, il momento dell'istanza contro il debitore con quello dell'azione giudiziale (Cass. n. 25197/2023)”.  5.2. Nel caso in esame, tuttavia, il confronto tra il testo delle clausole censurate art. 2, 6 e 8 del modello A.B.I. con le clausole contenute nella fideiussione sottoscritta dall'odierno appellante evidenzia - come ha dedotto parte appellante, già nel costituirsi nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. - che la ### odierna opposta non ha utilizzato il modello A.B.I. predisposto nel 2002, e diffuso nel 2003, richiamato da controparte. 
In particolare, partendo proprio dalla previsione di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto da ### in data ###, quello che prevede la deroga all'art. 1957 c.c., la modulistica utilizzata dalla ### S.p.A. prevedeva: “I diritti derivanti alla ### dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o me/noi stesso/i qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.  1957 cod. civ., cui espressamente deroga/deroghiamo”. ###. 6 dello schema prevedeva, invece, che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 cod. civ., che si intende derogato” (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). 
I due testi sono sicuramente di contenuto identico, ma non sono sovrapponibili, e quindi non è possibile ritenere che la previsione di cui all'art. 6 che prevede la deroga all'art. 1957 c.c., il contratto di fideiussione sottoscritto da ### in data ###, sia nulla in ragione di quanto accertato dalla ### d'### con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, con cui si è statuito che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.  ### da parte della ### S.p.A. nel proprio modello di fideiussione di un testo difforme, e non sovrapponibile a quello, non consente di affermare che il contratto di fideiussione per cui è causa sia il precipitato di un ambito dell'accordo violativo della concorrenza, e quindi non è possibile ritenere la nullità delle previsioni contrattuali dello stesso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990, seppure di contenuto sostanzialmente coincidente con quelle ritenute in contrasto con la disciplina antitrust dall'### preposta. 
La non corrispondenza del contratto di fideiussione per cui è causa rispetto al modello A.B.I. richiamato da parte appellante è evidente soprattutto qualora si abbia riguardo all'art. 8 dello schema A.B.I., che, nel prevedere l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponeva: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; l'art. 8 del contratto di fideiussione sottoscritto in data ### da ### prevede, invece, che “###iamo che la garanzia da me/noi rilasciata è astratta ed autonoma, e che pertanto la sua efÌicacia prescinde dalla validità ed efÌicacia degli atti generanti le obbligazioni principali, anche nel caso di incapacità o di irregolarità dei poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale. Prendo/prendiamo atto che, ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti, inefÌicaci o invalide, la garanzia è sin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori”. 
Alla luce della previsione del contratto in data ### appena riportata, è di tutta evidenza come la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nello stesso non possa essere ricondotta sic et simpliciter a un'attività associativa di conformazione degli schemi applicati dagli istituti di credito associati. Infatti, non è possibile affermare che, con riguardo al contratto per cui è causa e alla posizione contrattuale della ### S.p.A., il modello A.B.I. abbia avuto l'effetto di “precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto”. Infatti, se - come si legge nel provvedimento della ### d'### - “### che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare - attraverso la standardizzazione contrattuale - una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”, nel caso in esame difetta proprio tale presupposto per poter ritenere che il contratto in data ### si ponga a valle dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005.  6. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante a rimborsare all'opposta le spese del giudizio di primo grado. In particolare, ### deduce che la decisione assunta dal ### di ### in ordine alle spese di lite sarebbe non soltanto contraddittoria, ma anche errata in diritto, in quanto “Del tutto temeraria è risultata ed è da ritenersi, l'ingiunzione richiesta da ### 2018 ### nei confronti degli opponenti ed in particolare dell'odierno appellante. Tanto è vero che l'opposizione ha trovato accoglimento nei limiti del giudicato intervenuto, ####OPPOSTA”. 
Il motivo è privo di pregio. 
Se è vero che il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato, ma la domanda di condanna proposta dalla ### è stata comunque accolta, peraltro nei limiti della domanda proposta nei confronti dei fideiussori dalla ricorrente (per € 48.100,00). ### conferma la fondatezza della pretesa creditoria azionata con l'ingiunzione, sia pure per un minor importo rispetto alla somma domandata, sicché l'onere delle spese ben rimane a carico del debitore intimato, secondo il normale criterio della soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. L, 8.6.1985, n. 3482; Cass. Civ., S.U., 7.7.1993, n. 7448; Cass. Civ., Sez. III, 25.5.1999, n. 5074; Cass. Civ., Sez. I, 22.5.2008, n. 13085; Cass. civ., VI-2, 16.11.2017, n. 27234). 
In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., con la conseguenza che il creditore opposto, il quale veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sia pure in parte rispetto a quanto richiesto e ottenuto col monitorio, deve qualificarsi come parte vittoriosa agli effetti dell'art. 91 c.p.c. (anche qualora legittimamente subisca la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività: cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 19.6.2019, 16431; Cass. civ., Sez. III, 12.5.2015, n. 9587). 
La soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. va, del resto, determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, all'esito della quale - nel caso in esame - la ### opposta ha visto accolta la domanda di condanna proposta con il proprio ricorso ex art. 633 c.p.c., seppure nella misura della garanzia personale assunta dall'odierno appellante (indicata nel ricorso stesso, seppure omessa nelle conclusioni dello stesso), mentre sono state disattese tutte le eccezioni (in primo luogo, quella di decadenza ex art. 1957 c.c.) e tutte le sue domande riconvenzionali. Appare dunque evidente che egli sia la parte sostanzialmente soccombente.  7. ### appellata ha dedotto che, “nel caso che ci occupa ove sicuramente il contegno di controparte è illegittimo e contrario a correttezza e buona fede non potrà esimersi la Corte d'Appello dal condannare controparte per lite temeraria ex art. 96, co. 1 e 2, c.p.c.”. 
Anche qualora si ritenesse - come deduce la ### 2018 S.r.l. - che la presente impugnazione sia temeraria, in quanto “E' del tutto palese che controparte stia abusando della macchina della giustizia, ovvero sta instaurando una moltitudine di giudizi solo per opporre un'inutile resistenza”, e quindi la sussistenza dei presupposti della lite temeraria, la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata proposta da parte appellata non può trovare accoglimento. La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383). Nel caso in esame, invece, la ### 2018 S.r.l.  non ha allegato, ancora prima che provato, di avere effettivamente patito un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'amministrazione straordinaria. 
Anche con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, 13355; nonché Cass. civ., Sez. III, 8.6.2007, n. 13395; Cass. civ., Sez. II, 15.2.2007, n. 3388). Né osta all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383; Cass. civ., Sez. I, 4.11.2005, n. 21393; Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902).  8. In conclusione, l'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 1732/2024 emessa dal ### di ### in composizione monocratica, il ### deve essere rigettato. 
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla decisione della causa alla prima udienza.  ### il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (anche qualora consista nel rigetto dell'impugnazione, come nel caso in esame), non si configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può essere disposta la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. 
Mutando il proprio precedente orientamento (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, 14.10.2016, n. 20838), infatti, la Suprema Corte attribuisce alla domanda di lite temeraria una natura meramente accessoria, e non autonoma. ### rigetto di tale domanda, pertanto, in quanto trattasi di un'istanza non in contrapposizione con la domanda principale avanzata dallo stesso istante ex art. 96 c.p.c., si deve ritenere assorbito dall'accoglimento della domanda principale medesima (nel caso in esame, quella di rigetto dell'appello). 
Con la conseguenza che non è configurabile una soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. ( Cass. civ., Sez. VI-3, ord.12.4.2017, n. 9532; Cass. civ., Sez. II, ord. 6.6.2022, n. 18036). 
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.  P.Q.M.  La Corte di appello di ### definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da ### avverso la sentenza 1732/2024 emessa dal ### di ### in composizione monocratica, il ###; condanna ### a rimborsare alla ### 2018 S.r.l., per essa alla mandataria ### S.p.A., le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge; dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.  ### 15.12.2025 

IL GIUDICE
EST. #### de ###


causa n. 1728/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Benedetta Thellung De Courtelary, Mario Montanaro

M

Tribunale di Spoleto, Sentenza n. 477/2025 del 09-10-2025

... della società stessa con riferimento a tale credito. Fideiussione rilasciata, appunto, nel medesimo contratto di mutuo. La doglianza, pertanto, pare superata. 4. Passando, dunque, alle censure di merito relative alle clausole dei sopra detti contratti, occorre rilevare quanto segue. Ebbene, partendo dalla censura attinente alla presunta usurarietà dei tassi corrispettivi e dei tassi moratori pattuiti nel contratto del 2010, e ritenendo superfluo soffermarsi sui diversi orientamenti esistenti sul punto sino al 2020, basti ricordare come in tale anno le ### chiamate appunto a risolvere il suesposto conflitto interpretativo e nella consapevolezza delle contrapposte argomentazioni che sostenevano ciascun opzione ermeneutica, hanno affermato “pur riconoscendo, come esposto, che il dato letterale ed i diversi argomenti sovente si equivalgano tra loro, quanto a persuasività e ### definitività, il Collegio ha ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela. Questa, invero, non sarebbe equivalente ove operata ex art. 1384 c.c.: il quale potrebbe sempre (leggi tutto)...

testo integrale

n. 8/2024 r.g. 
Tribunale di ### composizione monocratica nella persona del giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8/2024 #### s.n.c. di ### & C. (P. Iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliati press o il suo studio, sito in #### n. 10; #### s.r.l. (codice fiscale e iscrizione al Registro delle ### di ####), per mezzo della mandataria ### S.p.a. (codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di ####), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il ### sito ###### n. 14;
OGGETTO: Contratti di mutuo ### di parte attrice: “### l'###mo Tribunale adito, contraiis rejectis, In via preliminare, - denegare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi espressi in narrativa; - demandare le parti all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a ### S.r.l.. e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto; In via principale, - accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria di parte opposta.  stante l'applicazione di interessi usurari e/o anatocistici, con rideterminazione del rapporto di dare/avere tra le parti derivante dal il contratto di mutuo del 24.11.2008 e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto; - ridurre l'importo delle ipoteche iscritte in considerazione dell'effettivo debito residuo degli opponenti nei confronti dell'opposta, previa rideterminazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti sulla base dei motivi espressi in narrativa, con ogni conseguente provvedimento; In ogni caso con condanna di parte opposta al pagamento di spese e compensi professionali per il presente giudizio di opposizione, di cui l'odierno difensore si dichiara antistatario”.  ### di parte convenuta: “### il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa, eccezione e produzione, in via ### -### ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo dal momento che l'opposizione, ad oggi, non è fondata su prova scritta e non risulta suffragata da alcun documento probatorio idoneo a provare il fatto modificativo, estintivo o impeditivo dell'obbligazione; -In subordine, concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo; In via principale e nel merito - ### e dichiarare che ### S.N.C. ### & C (C.F.  ###); il sig. ### (C.F. ###); e la sig.ra ### (C.F. ###) sono debitori nei confronti di ### della somma ingiunta oltre interessi contrattualmente previsti; - e, per l'effetto, rigettare l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, per tutto quanto sopra esposto, dedotto ed eccepito, confermando il decreto ingiuntivo opposto; In via subordinata nel merito - ### e dichiarare che ### S.N.C. ### & C (C.F.  ###); il sig. ### (C.F. ###); e la sig.ra ### (C.F. ###) sono debitori nei confronti di ### Della minor somma che venisse accertata in corso di causa, oltre interessi contrattualmente previsti e, per l'effetto, emettere sentenza di condanna al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia; Con il favore delle spese di lite e condanna di parte attrice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.  ### atto di citazione ritualmente notificato la ### s.n.c. di ### & C., ### e ### hanno proposto opposizione avverso il d.i. n. 846/2023 del 14/11/2023 (R.G. 2070/2023) emesso dal Tribunale di Spoleto in favore della odierna convenuta, per il pagamento di somme derivanti da un contratto di mutuo stipulato dalla ### s.n.c. di ### & C. con la ### delle ### s.p.a., in relazione al quale gli altri attori erano terzi datori di ipoteca e fideiussori. 
In particolare, gli istanti hanno evidenziato: - l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione; - il difetto di legittimazione attiva di ### s.r.l.; - l'applicazione di interessi corrispettivi e moratori usurari nel corso del rapporto; - la sproporzione della garanzia rilasciata in relazione al saldo effettivo, depurato dagli addebiti illegittimi. 
Si è costituita la società convenuta, contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma del decreto monitorio. 
All'esito della prima udienza, è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed è stato concesso termine per l'esperimento del procedimento di mediazione.
Ritenuta, poi, la causa matura per la decisione senza l'assunzione di prove costituende, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02/10/2025, tenutasi nelle forme di cui all'art.  127ter c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, occorre evidenziare come parte attrice abbia insistito nel corso del giudizio e anche nelle memorie conclusionali per la declaratoria di improcedibilità della domanda formulata, in quanto il procedimento di mediazione sarebbe stato introdotto dalla opposta tardivamente rispetto al termine concesso dal Tribunale. 
Ebbene, vale ricordare quale sia il più recente approdo interpretativo di cui al revirement della Cassazione del 2021, la quale, con sentenza del 14/12/2021, n. 40035, ha approfonditamente analizzato il dibattito interpretativo sorto sul punto e le rispettive posizioni, con le seguenti considerazioni che si ritiene opportuno riportare: “### concreta operatività di tale parentesi non giurisdizionale all'interno del processo, il legislatore si è limitato a prevedere che il giudice, indicate le suddette ragioni, fissi l'udienza successiva alla scadenza del termine (inizialmente di quattro ma dopo la riforma del 2013) di tre mesi previsto per la durata della mediazione dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6 e, ove essa non sia stata già avviata, assegna altresì il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda. 16. La giurisprudenza di merito, chiamata a pronunciarsi su come debba essere inteso il suddetto termine, sulle conseguenze del mancato rispetto dello stesso, ha assunto differenti posizioni interpretative. 17. In alcuni casi è stato ritenuto che il termine di quindici giorni sia ordinatorio, in altri che sia perentorio, in altri ancora che non si tratti di un termine endoprocessuale con conseguente inapplicabilità dell'art. 152 c.p.c.. 18. Anche la dottrina ha approfondito la questione della natura del termine e le conseguenze del suo mancato rispetto, pervenendo in prevalenza alla soluzione che l'inutile decorso del termine di quindici giorni per l'attivazione del tentativo di mediazione non determini l'improcedibilità della domanda giudiziale ove il procedimento sia stato, comunque, attivato in tempo utile o si sia concluso prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio. 19. La soluzione che si adotta ha, inevitabilmente, differenti ricadute sul riconoscimento della prevista condizione di procedibilità e sulla relativa declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale, ricollegandola cioè alla mancata presentazione della domanda nel suddetto termine, ove ritenuto perentorio, passando in secondo piano la circostanza dell'effettivo svolgimento della mediazione” … “21. In questo contesto giurisprudenziale viene ora all'attenzione della Corte la fattispecie della mediazione delegata, in cui cioè non si verte nelle materie indicate nel D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, ma sempre nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel corso del quale, decisa la sospensione della provvisoria esecutorietà, assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., comma 6, all'esito della decisione sulla provvisoria esecutorietà e dello svolgimento della ctu, il giudice ha discrezionalmente disposto l'avvio delle parti in mediazione (cfr. Cass. 2775/2020), fissando l'udienza successiva ed assegnando il termine di 15 giorni dal deposito della ctu per la presentazione della domanda di avvio del procedimento di mediazione. 21. Ebbene, ritiene la Corte che in tale evenienza, al fine di stabilire se si sia verificata o meno la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, debba aversi riguardo alla specifica prescrizione di legge secondo la quale "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda" (D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, seconda parte del primo periodo,) e ancora "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo" (D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2 bis). 22. Si tratta di univoche indicazioni con le quali il legislatore ha inteso riconnettere la statuizione giudiziale sulla procedibilità della domanda al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione e non al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di mediazione. 23. Esse appaiono la chiave di volta per la ricostruzione interpretativa della normativa sulla mediazione demandata perchè indicano il necessario parametro di riferimento cui agganciare la declaratoria giudiziale di improcedibilità della domanda giudiziale. 24. Tale lettura appare coerente con la riconosciuta natura non perentoria del termine di quindici giorni, fissato dal giudice ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, e tale rimasto anche nella disciplina risultata a seguito della riforma legislativa del 2013, che non è intervenuta sul punto. 25. La diversa conclusione non ha il conforto dell'art. 152 c.p.c., comma 2, non essendovi indicazione legislativa in tal senso. 25.1. ###.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, non prevede poi espressamente l'adozione di pronuncia di improcedibilità a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di quindici giorni. 25.2. ### della mediazione delegata non costituisce peraltro attività giurisdizionale e, quindi, appare effettivamente impropria l'applicazione di termini perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso. 25.3. Inoltre, l'adozione della sanzione della decadenza richiede una manifestazione di volontà espressa dal legislatore non desumibile dalla disciplina sulla mediazione. 25.4. Ancora, la natura non perentoria trova conforto nella previsione che il giudice deve fissare una successiva udienza tenendo conto della scadenza del termine massimo della durata della mediazione. 26. Anche la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis e cioè la ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche, mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perchè tardivamente attivate, e così escludendo in un procedimento deformalizzato qual è quello di mediazione l'operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo. 27. Appare, pertanto, più coerente con la sistematica interpretazione delle disposizioni sulla mediazione e con la finalità della mediazione demandata dal giudice in corso di causa privilegiare la verifica dell'effettivo esperimento della mediazione. 28. Tale verifica deve svolgersi all'udienza fissata dal giudice con il provvedimento con cui aveva disposto l'invio delle parti in mediazione. 29. Se in quella udienza risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo (D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2 bis), il giudice non potrà che accertare l'avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio. 30. Così intesa, la norma raggiunge lo scopo cui è rivolta e cioè faorire, ove possibile ed in termini effettivi, forme alternative ma altrettanto satisfattive di tutela mediante la composizione amichevole delle liti ed al contempo conferma il carattere di extrema ratio che il legislatore della mediazione riconosce, in prospettiva deflattiva, alla tutela giurisdizionale. 31. Tale interpretazione risulta altresì conforme al principio della ragionevole durata del processo, perchè la verifica all'udienza fissata D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2, è già ricompresa nell'intervallo temporale delimitato dalla previsione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 7, a mente del quale "Il periodo di cui all'art. 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2". 32. Resta inteso, nel quadro interpretativo così delineato, che ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge. 33. In tale prospettiva ermeneutica la Corte si è già posta, riconoscendo rilevanza all'effettivo esperimento della mediazione delegata a seguito dell'invito in tale senso rivolto dal giudice ed a prescindere dalla specifica indicazione del termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, osservando che esso costituisce un termine fisso la cui mancanza può costituire al più una formale irregolarità (cfr. Cass. 2775/2020). 34. In conclusione, dunque, ritiene il collegio che le considerazioni sin qui sviluppate conducano ad elaborare il seguente principio di diritto: Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione”. Posizione interpretativa, poi, fatta propria anche da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 14/02/2024, n. 4133. 
Ebbene, la pronuncia sopra citata (che, in verità si è occupata di un caso di mediazione delegata facoltativa), con motivazioni che si condividono nel merito, ha affermato come, seppur non sia rispettato il termine i 15 giorni per l'introduzione del procedimento, comunque, ai fini della procedibilità, deve essere stato esperito il primo incontro di mediazione entro l'udienza di verifica fissata dal giudice. 
Nel caso di specie, appunto, ancorché la convenuta si sia attivata tardivamente, alla successiva udienza del 20/11/2024 il tentativo di mediazione risultava esperito senza esito positivo, per la mancata comparizione degli attori. 
La doglianza, pertanto, è infondata.  2. Occorre ora analizzare, dunque, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta. 
Preliminarmente, occorre precisare che la doglianza in parola non è tecnicamente un'eccezione pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata. Infatti, devesi ricordare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto; diverso il caso, come quello in questione, in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, in astratto, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio. 
Nel caso di specie, la società ### S.r.l. ha agito in via monitoria asserendo di essere titolare del diritto di credito azionato in virtù di un contratto di cessione del credito; dunque, alcun difetto di legittimazione attiva potrà rinvenirsi, ma, al limite, difetto di titolarità di tale diritto per inefficacia o inesistenza della cessione, che porterebbe tuttavia ad un rigetto nel merito della pretesa creditoria.  2.1 In proposito, occorre rilevare che secondo un primo orientamento, ad oggi in via di superamento, l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla ### ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore, a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco. Con le parole della Corte di Cassazione “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.###; anche, recente Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15884; Cassazione Civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17110). 
Il principio affermato dalla Suprema Corte si fonda su due ordini di ragioni.  ### un argomento, il legislatore ha voluto distinguere la cessione di crediti in blocco dalle altre forme di cessione, tant'è, che l'ha assoggettata alla disciplina speciale del ### che deroga alle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dal codice civile (art. 1264 c.c.). 
Invero, la ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede proprio nella natura di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie. La finalità, perseguita dall'art. 58 T.U.B., sarebbe completamente vanificata qualora si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente. Tale aggravio dell'onere probatorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova ed il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. La Suprema Corte aggiunge che “a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della ### d'### la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999)”. 
Il secondo argomento riguarda il raccordo tra la disciplina speciale a cui sono sottoposti i contratti di cessione di crediti in blocco e la disciplina generale del contratto prevista dal codice civile. ### la Corte, non vi è alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., poiché, la disposizione, nel prevedere che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non richiede alcuna indicazione specifica, e pertanto, può ritenersi sufficiente che il credito ceduto in blocco possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obbiettivi e prestabili risultanti dallo stesso contratto.  2.2 Occorre però dare atto della diffusione sempre maggiore di un orientamento più severo, che ritiene che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla ### esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione (Cass., Sez. III, 13/09/2018, n. 22268). 
Peraltro, a detto orientamento è stata data continuità da una parte della giurisprudenza, sostenendo che “tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2780) e dichiarando, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito secondo un accertamento più o meno rigido. Dunque, in base ad una valutazione più rigorosa, la prova della titolarità del credito passerebbe necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione.  2.3 Infine, occorre dare atto di un orientamento intermedio, secondo il quale, qualora vi sia contestazione, non è sufficiente di per sé la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione, ma è possibile per il giudice valorizzare ogni elemento probatorio in suo possesso, anche presuntivamente, ivi inclusa la notificazione della cessione (cfr Cass. civ. Sez. ###., 22/06/2023, n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art.  58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla ### ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”, conf. Cass. civ. Sez. ###., 16/02/2024, n. 4260 e giurisprudenza di merito Tribunale Firenze Sez. ###., 20/07/2023). 
Più di recente, sul punto, Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 19/11/2024) 06/04/2025, n. 9073, la quale ha ribadito che “questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. ###detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal ### civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla ### cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024). 
Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede ###mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277). La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come dettolimitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla ### cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è anche affermato che in tema di cessione di crediti in blocco exart. 58delD.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla ### ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziata pubblicazione “ sotto altro profilo sottolineato che exart 111cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58delD.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. 
Andrebbe, in conclusione, tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. ### base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella ### può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla ### in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, in motivazione; nonché, sempre in motivazione, Cass. Civ., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944). 
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella ### ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. ### parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.  2.4 Ciò precisato in punto di diritto, nel caso di specie non è chiaro se ad essere contestata sia l'esistenza della cessione in sé o l'inclusione del credito all'interno di quelli ceduti; è stato comunque prodotto, con riferimento alla cessione fra ### delle ### s.p.a. e ### S.r.l., l'avviso di cessione di crediti pubblicato sulla ### della ### n. 52 del 04/05/2017, dalla quale si evince che la ### S.r.l. ha acquistato: “ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i “### BM”): ### siano di titolarità di ### alla ### di ### salvo per i crediti che erano a tale data di titolarità di ciascuna delle seguenti società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi della ### n. 130 del 30 aprile 1999: #### 4 S.r.l. che siano stati riacquistati in data 25 gennaio 2017, ##### S.r.l. che siano stati riacquistati in data 25 gennaio 2017 e in data 22 febbraio 2017 e ##### S.r.l. siano stati riacquistati tempo per tempo dal 9 gennaio 2017 al 22 febbraio 2017 da ### e che comunque in tutti i casi sopra richiamati siano di titolarità di quest'ultima alla data del 31 marzo 2017; ### siano denominati in #### i cui relativi ### sono regolati dalla legge italiana; ### i cui relativi ### sono stati stipulati per il tramite di filiali o succursali, anche di banche non appartenenti al ### delle ### aventi sede sul territorio della #### i cui debitori abbiano dichiarato nel relativo ### di essere residenti o di avere sede ####### i cui relativi debitori siano stati classificati e segnalati alla ### di ### e alla data del 30 giugno 2016 come “inadempienze probabili” o “in sofferenza” nella ### dei ### di ### d'### da parte di #### i cui relativi debitori risultino alla data del 31 marzo 2017 classificati e segnalati come “in sofferenza” nella ### dei ### di ### d'### da parte di ### fatta eccezione per i crediti che sono stati medio tempore estinti; ### i cui relativi debitori non sono banche; ### il cui debito residuo sommato al debito residuo derivante da tutte le esposizioni debitorie dovute a ### dallo stesso debitore alla ### di ### non sia superiore ad ### 75 milioni; ### il cui debitore, in accordo con i criteri di classificazione di ### d'### definiti dalla ### n. 140 dell'11 febbraio 1991, come di tempo in tempo modificata ed integrata, rientra in una delle seguenti categorie SAE (### di ###: ### SAE 268 (“### finanziarie”); ### SAE 280 (“### agenti e consulenti di assicurazione”); ### SAE 284 (“### ausiliari finanziari”); ### SAE 288 (“### di partecipazione ### di gruppi non finanziari”); ### SAE 430 (“### produttive”); ### SAE 432 (“### operative private”); ### SAE 450 (“### fra imprese non finanziarie”); ### SAE 477 (“### controllate da altre ### pubbliche”); ### SAE 480 (“### - società non finanziarie artigiane - ### o società con 20 o più addetti”); ### SAE 481 (“### - società non finanziarie artigiane - ### o società con più di 5 e meno di 20 addetti”); ### SAE 482 (“### - società non finanziarie artigiane - ### con meno di 20 addetti”); ### SAE 490 (“### - società non finanziarie altre - ### o società con 20 o più addetti”); ### SAE 491 (“### - società non finanziarie altre - ### o società con più di 5 e meno di 20 addetti”); ### SAE 492 (“### - società non finanziarie altre - ### con meno di 20 addetti”); ### SAE 501 (“### ed enti con finalità di assistenza, beneficenza, istruzione, culturali, sindacali, politiche, sportive, ricreative e simili”); ### SAE 600 (“### consumatrici”); ### SAE 614 (“Artigiani”); ### SAE 615 (“### Produttrici”); ### cui ### abbia attribuito il codice identificativo “### (###”, ### come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro il 7 aprile 2017 a mezzo PEC o ### A.R. e, in ogni caso, ### come risultante da apposita lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) ### depositata presso il ### avente sede in ### 7, 20121 Milano, con atto di deposito ### n. 3465 Raccolta n. 2017 e ### pubblicata sul seguente sito internet www.bancamarche.it; con esclusione di tutti i crediti che, pur rispettando i criteri sopraelencati rispettino uno o più dei seguenti criteri: ### derivanti da contratti di leasing; ### facenti capo a contratti di prestito su pegno (prestiti fruttiferi contro pegno di oggetti preziosi); ### i cui relativi debitori siano dipendenti, dirigenti o amministratori di alcuna banca appartenente al ### delle #### che derivano da mutui personali da rimborsarsi mediante cessione del quinto o delegazione di pagamento effettuata dal debitore in favore di #### crediti definiti come “### d'onore Regionale” i cui debitori hanno ottenuto un supporto per il pagamento degli interessi ovvero che siano assistiti da una garanzia rilasciata a valere su un fondo di garanzia costituito dalla #### derivanti da ### la cui provvista finanziaria sia stata messa a disposizione di ### da parte della ### degli ### Sono altresì esclusi dalla cessione i crediti che, sebbene rispettino tutti i criteri (di inclusione ed esclusione) sopra richiamati, abbiano ricevuto da ### il codice identificativo “### (### - ###”, comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro il 27 aprile 2017”. 
Dunque, la descrizione contenuta nell'estratto non pare effettivamente essere generica, avendo elencato numerosi criteri distintivi per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione; peraltro, tale elemento probatorio, come sostenuto dalla migliore giurisprudenza, deve essere valutato unitamente alle altre risultanze istruttorie al fine di valutare l'adeguatezza della prova in relazione alla questione della titolarità del credito.  ### convenuta, invero, pur non avendo allegato il contratto di cessione, ha prodotto in giudizio: - il contratto di mutuo alla base del credito ceduto; - le iscrizioni delle garanzie relative al credito per cui è causa; - le missive di risoluzione inviate dal precedente titolare del credito alla debitrice; - soprattutto, estratto notarile della lista dei crediti ceduti e dichiarazione di cessione da parte del cedente. 
Ebbene, alla luce di tale ricco quadro probatorio documentale, ed in particolare dalla disponibilità di documentazione che in assenza di cessione l'opposta non avrebbe avuto ragione di avere ma soprattutto dall'estratto notarile richiamato anche in ### appare possibile ritenere sussistente la detta cessione e la ricomprensione all'interno dei crediti ceduti di quello oggetto del presente procedimento. 
Invero, a prescindere dalla valenza astratta del medesimo in quanto atto proveniente da pubblico ufficiale, è anche possibile ricondurre i numeri di cui all'allegato ai rapporti per cui è causa. Nello specifico, viene indicato il rapporto con numero identificativo ###. Ebbene, nelle missive dell'originario titolare del credito, in cui sono riportati tutti gli estremi del rapporto bancario, compare appunto quale numerazione la medesima. 
Appare chiaro, dunque, come vi sia corrispondenza fra tali numerazioni. 
Inoltre, ad ulteriore conferma di sufficiente prova della detta cessione, si evidenzia come sia stata prodotta anche dichiarazione rilasciata dal soggetto cedente ### delle ### s.p.a., con la quale questo dichiara che, tra i crediti ceduti all'odierna opposta rientra anche il credito vantato nei confronti dell'opponente, indicandone specificamente i rapporti da cui deriva il credito qui azionato (cfr. doc. all.  12 alla citata comparsa). 
Sul punto, occorre anche considerare quanto affermato da Cass. Civ., ord. n. 10200 del 2021: “la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in ### ufficiale, offerta in produzione nel giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” … “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello…”. 
Infine, occorre dare anche atto del fatto che la cessione è stata anche iscritta nel registro delle imprese. 
La doglianza in esame, pertanto, risulta infondata.  3. Quanto alla questione rilevata d'ufficio, ossia il difetto di titolarità della situaizone soggettiva passiva in capo agli opponenti ### e ### in quanto indicati nel ricorso quali meri datori di ipoteca, occorre rilevare come la medesima sia superata dalla produzione del contratto di mutuo dal quale emerge (circostanza che è stata poi puntualmente allegata nelle note autorizzate dalla contenuta) che gli stessi erano anche soci, illimitatamente responsabili per i debiti societari, ma soprattutto fideiussori della società stessa con riferimento a tale credito. Fideiussione rilasciata, appunto, nel medesimo contratto di mutuo. 
La doglianza, pertanto, pare superata.  4. Passando, dunque, alle censure di merito relative alle clausole dei sopra detti contratti, occorre rilevare quanto segue. 
Ebbene, partendo dalla censura attinente alla presunta usurarietà dei tassi corrispettivi e dei tassi moratori pattuiti nel contratto del 2010, e ritenendo superfluo soffermarsi sui diversi orientamenti esistenti sul punto sino al 2020, basti ricordare come in tale anno le ### chiamate appunto a risolvere il suesposto conflitto interpretativo e nella consapevolezza delle contrapposte argomentazioni che sostenevano ciascun opzione ermeneutica, hanno affermato “pur riconoscendo, come esposto, che il dato letterale ed i diversi argomenti sovente si equivalgano tra loro, quanto a persuasività e ### definitività, il Collegio ha ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela. Questa, invero, non sarebbe equivalente ove operata ex art. 1384 c.c.: il quale potrebbe sempre consentire una riduzione casistica e difforme sul piano nazionale, oltre che, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso degli interessi corrispettivi, come oltre, invece, si indicherà; mentre, poi, il diritto positivo non impedisce una interpretazione che riconduca anche gli interessi moratori nell'alveo della tutela antiusura, con maggiore protezione del debitore, che sembra anzi consigliare. 
Certamente esiste, infatti, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti. ### base del diritto positivo antiusura - attese le modalità di individuazione del tasso soglia, che dallo stesso mercato viene desunto - da un lato non è smentita la logica dell'autonomia contrattuale, dall'altro viene confermato il fine di assicurare la “sana e prudente gestione” del soggetto bancario negli impieghi (cfr D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 5), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse “fuori mercato”. Nella normativa antiusura si possono rintracciare una pluralità di rationes legis, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario. Dalla riforma del 1996 sono stati, quindi, riaffermati i principi di ordine pubblico concernenti la direzione del mercato del credito e la protezione degli utenti: sanzionare le pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale persegue, nel contempo, le finalità d'interesse pubblicistico, volto all'ordinato funzionamento del mercato finanziario ed alla protezione della controparte dell'impresa bancaria. La severità del legislatore nel trattamento degli interessi usurari è palesata dalla disciplina ad essi riservata nell'art. 1815 c.c., comma 2”. 
Tali argomentazioni di tenore generale e sistemistico si ritengono convincenti, così come si riteneva convincente l'orientamento estensivo che già si condivideva. 
Quanto alla concreta applicazione della disciplina antiusura agli interessi di mora, la stessa intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. Non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni, tuttavia non può sottacersi, come rilevato dalle S.U. come sia “del tutto ragionevole l'osservazione, secondo cui diversa è la stessa intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall'altro lato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione - onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell'attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto; proprio in relazione a tale rischio, l'intermediario può determinare i tassi applicabili (cfr. D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 120-undecies e 124-bis). Ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura”. 
Dunque, si ritiene come tale verifica dovrà compiersi necessariamente al momento della stipula o, meglio, della mera pattuizione degli interessi moratori sulla base del loro valore nominale, a prescindere dall'effettivo pagamento degli stessi e del loro concreto atteggiarsi a seconda dell'evoluzione (fisiologica o meno) del rapporto contrattuale. Infatti, sicuramente non è condivisibile l'opinione di chi ritiene che, comprendendo gli interessi di mora nella base della determinazione del T.E.G., ritiene che detta verifica debba essere condotta tenendo conto dell'effettivo sviluppo del rapporto.  4.1 Il punto sopra indicato risulta decisivo nel caso di specie. 
Invero, sono gli stessi opponenti che rilevano come il tasso, sia corrispettivo che moratorio, all'epoca della stipula, non fosse usurario, ma lo sia stato solamente in limitati periodi temporali in virtù della diminuzione del parametro soglia. 
Vale premettere, sul punto, come il fondamento normativo del divieto d'usura è costituito dall'art. 644 del c.p., la cui operatività, in forza dell'interpretazione autentica fornita dal d. l. n. 394/2000, è limitata al solo momento in cui gli interessi usurari sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.  ###. 1815 del c.c., infatti, presuppone la nozione di interessi usurari, che è definita altrove, ossia nell'art.  644 c.p.. Mentre l'art. 2 della legge n. 108 del 1996 assolve a una funzione integrativa del precetto statuito dall'art. 644 del c.p., che rappresenta una norma penale in bianco, in quanto si completa in base al meccanismo previsto dalla citata legge integrativa, a cui è demandato il compito di fissare la misura del tasso d'usura.
Ebbene, l'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la sentenza della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla, né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie non prospettate. 
Dunque, di tasso usurario si può parlare, solo quando la clausola determinativa degli interessi preveda ab origine un saggio superiore al tasso soglia dell'usura. ###, invece, in cui il saggio degli interessi, così come concordato tra le parti del contratto di mutuo, originariamente pattuito nel limite del tasso soglia, superi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell'usura, così come rilevata in base al meccanismo di cui alla legge n. 108 del 1996, non è ricompresa nella fattispecie di cui all'art. 644 del c.p., poiché l'usura in tale ipotesi si realizza indipendente dalla volontà del mutuante, essendo causata esclusivamente dall'andamento di mercato dei tassi di interesse, sul quale si modella il tasso soglia stabilito dalla citata legge n.108 del 1996. Per cui sarebbe ingiusto far gravare sull'incolpevole mutuante le conseguenze penali e civili poste dalla legge per il divieto d'usura. Né potrebbe, come una parte della giurisprudenza ha affermato, parlarsi di usura sopravvenuta come illecito civile e non penale, in quanto l'unica disposizione normativa che stabilisce il divieto d'usura è costituita dalla norma penale. ### 1815 c.c., infatti, si occupa di stabilire le sanzioni civili dell'usura, rinviando per relationem implicitamente al precetto stabilito dall'art. 644 c.p.. ###, l'applicazione all'usura sopravvenuta della sanzione prevista dall'art. 1815 c.c. porterebbe all'assurda conseguenza, essendo la nullità un vizio originario del contratto, che incide sull'atto e non sul rapporto, di considerare il contratto di mutuo allo stesso tempo valido ab origine e invalido successivamente, per effetto della caduta dei tassi di interesse sul mercato, che ha determinato un mutamento del tasso soglia dell'usura. 
Né potrebbe essere invocato a soccorso, nel caso di specie, l'istituto della inefficacia sopravvenuta con effetti ex nunc e sostituzione automatica della clausola contrattuale ai sensi dell'art 1339 c.c., secondo taluni con il tasso soglia, secondo altri con il tasso legale. Quest'ultima figura giuridica si può applicare ai contratti di durata solo se espressamente prevista da una specifica norma, così come accade per la condizione risolutiva (art. 1360, 2° comma, c.c. ), per il recesso unilaterale (art. 1373, 2°comma, c.c.), per la risoluzione per inadempimento (art. 1458 c.c. ) e per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c. ). Dalle norme richiamate si ricava solo il principio generale, così come pacificamente e concordemente ammesso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, della non retroattività dell'inefficacia sopravvenuta nei contratti di durata, qual è pure il mutuo, che non travolge le prestazioni già eseguite. Ma l'invalidità del contratto o l'inefficacia se pur sopravvenuta, deve essere prevista da una specifica norma, che manca nell'ipotesi di usura sopravvenuta. 
Infine, non potrebbe farsi utilmente ricorso al criterio della buona fede in senso oggettivo, principio correlato al dovere di solidarietà sancito dell'art. 2 Cost., secondo il quale, indipendentemente dalla previsione di divieti di legge, la pretesa del pagamento degli interessi leciti al momento della pattuizione, ma divenuti usurari successivamente, sarebbe contraria al principio di buona fede, che impone alle parti di un contratto reciproci doveri comportamentali improntati al rispetto dei canoni della correttezza e lealtà. 
Poiché la violazione del principio della buona fede deve essere rilevata non in modo aprioristico e in relazione ai diritti, così come scaturiti dal complesso delle clausole contrattuali, ma solo con riferimento alle singole circostanze del caso concreto nella fase di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Pertanto, la pretesa del mutuante non può ritenersi contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, se il superamento della soglia dell'usura sia intervenuta nel corso del rapporto a causa del mutamento dei tassi di mercato, quando gli interessi siano stati concordati validamente al momento della conclusione del contratto. 
Non si disconosce che la Suprema Corte, con ### del 28/09/2023, n. 27545, ha affermato che “i saggi di interesse usurari - che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa - costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto”. 
Tuttavia, si tratta di pronuncia rimasta sostanzialmente isolata; invero, nella di poco antecedente Cass. civ., Sez. III (medesima sezione di quella di cui sopra), ### del 17/08/2023, n. 24743, si affermava, seppur in un caso parzialmente differente avente ad oggetto l'applicabilità della disciplina anti-usura a contratti anteriori al 1996, che “il risalente contrasto sulla questione dell'applicabilità o meno della L. n. 108 del 1996 anche ai contratti di mutuo stipulati come quello di cui trattasi antecedentemente alla sua entrata in vigore (c.d. usura sopravvenuta) è stato composto già da diversi anni dalle ### di questa Corte, le quali hanno affermato il principio secondo il quale, allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, nè la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto; ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2001), della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospettata illegittimità, in riferimento alla ### artt. 3, 24, 47, e 77, con la sentenza n. 29 del 2002”. 
Ancora più rilevante la recente Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/07/2025, n. 18838, la quale ha affermato “impropriamente i ricorrenti accordano rilievo all'usura sopravvenuta infatti, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Sez. U. 19 ottobre 2017, 24675). Ebbene, quel che rileva, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà, è il passaggio della sentenza impugnata ove si è dato atto che il TEG (tasso effettivo globale) del mutuo era pari al 5,56% e risultava inferiore al tasso soglia dell'usura, il quale, al momento della stipula, si collocava al 6,36%” (conf. Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 17137/2025; Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/07/2024, n. 18499). 
Quanto detto vale ad escludere sul punto dell'usura sopravvenuta qualsiasi profilo di illiceità in merito al contratto oggetto di causa.  5. Il rigetto dei motivi di opposizione di cui sopra conduce anche al rigetto dell'ultimo profilo di doglianza, relativo all'asserita sproporzione fra la garanzia concessa e l'ammontare del debito. 
In primo luogo, infatti, la stessa sarebbe fondata sulla considerazione per la quale, all'esito dei riconteggi derivanti dall'accoglimento delle censure relative all'applicazione di condizioni economiche illegittime (come detto, infondate), si verificherebbe una tale sproporzione (cfr pag. 10 dell'atto di citazione: “valore di gran lunga superiore degli stessi rispetto al presunto credito vantato, nonché dunque dell'effettivo quantum debeatur che gli attori devono in ipotesi a ### all'esito delle dovute rettifiche per effetto della necessaria rideterminazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti in ragione di quanto sopra rilevato”); invero, essendo state rigettate le suddette domande, asseritamente legittimanti la riduzione del debito effettivo, tale questione non risulta neppure astrattamente fondata. 
In secondo luogo, e in via assorbente, comunque parte attrice non ha fornito prova della dedotta sproporzione, non avendo indicato a quanto ammonterebbe il debito effettivo, a quanto il valore del bene ipotecato, a quanto il presunto surplus del valore della garanzia.
Anche tale motivo di opposizione, dunque, merita integrale rigetto.  6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m.  147/2022, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale) e della complessità delle questioni affrontate che giustificano la liquidazione secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento.  P.Q.M.  Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa ▪ ### l'opposizione di parte attrice e, per l'effetto, conferma il d.i. del Tribunale di Spoleto n. 846/2023 del 14/11/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo; ▪ ### s.n.c. di ### & C., ### e ### al pagamento, in solido fra loro ed in favore dell'opposta, delle spese di lite da liquidarsi nella somma di euro 12.046,00 (euro 3.544,00 per la fase di studio, euro 2.338,00 per la fase introduttiva, euro 6.164,00 per la fase decisionale), per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge. 
Spoleto, 09/10/2025 Il giudice Dott. ###' Il sottoscritto Avv. ### (C.F. ###) procuratore di ### S.R.L.., attesta, ai sensi di legge, che la ### n. 477/2025 pubbl. il ### è conforme alla copia informatica dalla quale è estratta, presente nel fascicolo informatico RG 8/2024 -
Contenzioso civile - Tribunale di ### lì 07/11/2025 Avv. ### Greco

causa n. 2070/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Falfari Federico

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7930/2025 del 25-03-2025

... legislativo prevedevano già allora la possibilità che la fideiussione fosse «rilasciata dai consor zi di garanzia collettiva dei fid i (### iscritti negli elenchi p revisti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; dunque considerando indistintamente sia i «confidi minori» che i «confidi maggiori» (art. 1, commi da 124 a 127, della legge n. 244 del 2007; art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 3-bis, comma 1, d.lgs. n. 462 del 1997). 3.4. A tale rilievo, riferito in mod o specifico alle fideiussioni in favore dell'amministrazione finanziaria, subentra ora il più generale principio di diritto sancito dalle sezioni unite, secondo cui «la fideiussione prestata da un c.d. “confidi minore” … iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, T.U.B. (ratione temporis applicabile), nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la 6 nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione s econdo la quale detti soggetti svolgono “esclusivamente” la “attività di garanzia collettiva (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20391/2021 R.G. proposto da ### S.p.A., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### - ricorrente - contro ### operativa di ### S.c. a r.l. in li quidazione, elettiv amente domiciliato in ### via di ### de' ### n. 3, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso il decreto cron. n. 5121/2021 del Tribunale di Messina, depositato il ###; udita la relaz ione svolta n ella camera di consig lio del 13.2.2025 dal ##### S.p.A. propose domanda di ammissione al passivo del fallimento di ### - ### di ### S.c.a r.l. [### di un complessivo importo a credito, riferito in parte a debiti propri della societ à fallita e in part e a imposte e accessori dovuti, in via principale, da altra contribuente, nel cui interesse la cooperativa poi fallita aveva prestato garanzia fideiussoria in favore dell'erario. 
Il giudice delegato respinse la domanda, ritenendo - per quanto qui ancora di interesse - che fosse nulla la fideiussione rilasciata dalla fallita, in quanto questa, all'epoca, rientrava tra i cd. «confidi minori»; soggetti giuridici ai quali la legg e consentiva il rilasc io di garanzie per conto de lle imp rese associate, ma esclusivamente in favore delle banche disposte a finanziarle e non anche in favore d i altri soggetti, quali le agenzie di riscossione delle entrate degli enti pubblici.  ### S.p.A. propose contro il decreto del giudice delegato opposizione, che venne accolta in parte, ma del tutto respinta con riguardo ai crediti vantati sulla base della fideiussione, ritenuta nulla anche dal Tribunale in formazione collegiale. 
Contro il decreto del ### S.p.A.  ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.  ### si è difeso con controricorso. 
Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data inizialmente fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'ar t. 380 -bis.1 c.p.c. e ulteriore memoria ha depositato prima della nuova data fissata per la camera di consiglio, a seguito di rinvio disposto su congiunta richiesta delle parti, in pendenza di trattative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 3 1. Con il primo motivo di ricorso ### S.p.A.  censura il d ecreto im pugnato per «### o falsa applicazione dell'art. 13, comma 55, del d.l. n. 269 del 2003 conv. in legge n. 326 del 2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».  2. Un'unica illustrazione è dedicata nel ricorso al primo e al seco ndo motivo, il qual e den uncia «### o falsa applicazione dell'art. 1, commi 125, 126, 127 e 144, della legge finanziaria n. 244 del 2007 per il 2008 , di modific a rispettivamente dell'art. 8 del d.lgs. n. 218 del 1997, dell'art.  19 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, ratione temporis vigenti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».  3. I due motivi - che sono volti entrambi a contestare la nullità della fideiussione posta dal ### a fondamento della decisione di rigetto dell'opposizione - risultano fondati, seppure in esito a un diverso percorso motivazionale, perché la decisione impugnata non è conforme alla corretta applicazione delle norme di diritto in mat eria, così come recentemente interpretate dalle ### unite di que sta Corte (sentenza 8472/2022), affer mando un principio di diritto ch e questo Collegio fa proprio e condivide.  3.1. I presupposti di fatto e cronologici della vicenda non sono in discussione. 
All'epoca del rilascio della fideiussione per cui è cau sa (7.10.2010) ### era una società cooperativa iscritta all'«elenco generale » dell'art. 106 T.U.B. (d .lgs. n. 385 del 1993) e, in particolare, nella «apposita sezione» riservata ai «confidi» ai sensi dell'art. 155, comma 4, T.U.B. 4 La fideiussione venne prestata nell'interesse di impresa socia della cooperativa.  3.2. ### le norme allora vigenti, ### rientrava nella categoria dei «confidi minori» (detti anche «a vigilanza attenuata»), così chiamati per distinguerli da quelli che - sulla base di determinati «criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali» (art. 155, comma 4-bis, T.U.B.) - venivano iscritti «nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107» (sempre T.U.B.). A tali «confidi maggiori» («a vigilanza piena») era consentito di svolgere, tra le altre attività, anche la «prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimbo rsi di imposte alle imprese consorziate o socie» (art. 155, comma 4- quater, T.U.B., introdotto dall'art. 13, comma 32, del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003). 
Ai «confid i minori» doveva int endersi invece riferito il comma 2 del medesimo art. 13 del d.l. n. 269 del 2009, in forza del quale «I conf idi, salvo quanto st abilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servi zi a essa connessi o strume ntal i, nel rispett o delle riserve di attività previste dalla legge». 
Non viene in rilievo nella presente controversia, ratione temporis, la riscrittura degli art. 106 e s. T.U.B. introdotta dal d.lgs. n. 141 del 2010 («### della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merit o alla disciplina dei soggetti operant i nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei 5 mediatori creditizi»), perché - pur essendo entrato in vigore il citato d.lgs. il ###, il suo art. 10, comma 1, dispone che «i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legi slativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 … possono continuare a operare per un pe riodo di 12 mesi successivi al completamen to deg li adempimenti indic ati al comma 3».  3.3. La ricorrente ritiene non applicabile nel caso di specie il limite desumibile dalla disciplina del T.U.B. e del d.l. n. 269 del 2003, in quanto, proprio con riguardo alle «garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato», diverse norme fiscali di rango legislativo prevedevano già allora la possibilità che la fideiussione fosse «rilasciata dai consor zi di garanzia collettiva dei fid i (### iscritti negli elenchi p revisti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; dunque considerando indistintamente sia i «confidi minori» che i «confidi maggiori» (art. 1, commi da 124 a 127, della legge n. 244 del 2007; art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 3-bis, comma 1, d.lgs. n. 462 del 1997).  3.4. A tale rilievo, riferito in mod o specifico alle fideiussioni in favore dell'amministrazione finanziaria, subentra ora il più generale principio di diritto sancito dalle sezioni unite, secondo cui «la fideiussione prestata da un c.d. “confidi minore” … iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, T.U.B. (ratione temporis applicabile), nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la 6 nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione s econdo la quale detti soggetti svolgono “esclusivamente” la “attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa conne ssi o strumentali ” per favorire il finanziamento da parte d elle b anche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario». Ciò, in quanto «Il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli interme diari finanziari ex art. 107 T.u.b.)» (Cass. s.u.  8472/2022 cit.). 
Sulla scorta di una compiuta ricostruzione dei presupposti e dei principi sottostanti all'accertamento della nullità virtuale del contratto (alla quale si rinvia, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.) , le ### unite han no statuito che le «previsioni limitative delle attività dei confidi non fanno perdere al ### di ### la capacità di agire che gli è propria quale società cooperativa e, dunque, la capacità di rilasciare garanzie non dirette a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri operatori finanziari». Ciò anche perché «La fideiussione non è un contratto indefettibilmente “bancario”, né tale la considera il codice civile; non è corredata di una disciplina negoziale ad hoc allorché uno dei suoi contraenti sia una banca o altro soggetto autorizzato dal ### ad eccezione che per le regole di trasparenza (titolo VI del T.u.b.) che qui non vengono in rilievo». 
In definitiva, «### richiamate disposizioni …, secondo le quali i c.d. “confidi minori” svolgono “esclusivamente” l'attività di garanzia col lettiva dei fid i, al fine di favorire l'accesso al credito bancario delle piccole e medie imprese associate, non è possibile - come s i è detto - desumere implicitament e un divieto assoluto di svolgere attività diverse. Si dovre bbe 7 altrimenti postulare che, secondo il codice civile, chiunque possa rilasciare fideiussioni, ad eccezione delle cooperative, alle quali sarebbe inibito di prestarle a favore dei propri associati». 
Con l'ulteriore precisazione che, una volta stabilito che «non vi è nullità del contratto, non serve interrogarsi su quali siano i meccani smi ido nei a realizzare gli effetti volut i dal precetto che impropriamente si assume violato e su quali siano i rimed i». Infatti, dalla validità de lla fideiussione discende l'esistenza del diritto del creditore garantito nei confronti del fideiussore e la fondatezza della domanda del primo di ammissione del credito al passivo del fallimento del secondo.  4. Con l'accoglimen to dei primi due motivi di ricorso, rimane assorbito il terzo motivo («### o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 91 c.p.c.»), che riguarda solo la decisione sulle spese di lite, che dovranno essere regolate in sede di rinvio.  5. Accolto il ricorso, il decre to impugnato deve essere cassato, con rinvio al medesimo ### di Messina, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cas sa il decre to impugnato e rinvia al ### di Messina, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consig lio del 

Giudice/firmatari: Ferro Massimo, Zuliani Andrea

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7869/2025 del 25-03-2025

... Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2025 leggi in materia bancaria e creditizia …”; - inoltre, i commi 125, 126 e 127 del suddetto art. 1 hanno rispettivamente emendato l'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997, l'art. 19, comma 1°, del d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 48, comma 3, del d.lg s. 546/1992, mediante l'inserimento nei rispettivi testi normativi della medesima previsione volta a specificare che la fideiussione a g aranzia dei cred iti tributari pu ò essere "… rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva de i fidi (### ) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia …"; - analoga previsione risulta nel testo dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997, in materia di pagamenti rateali a seguito di comun icazioni de gli esit i della liquidazione automatica e dei controlli formali, inserito ad opera del comma 144 dell'art. 1 d ella cit ata legge; - l'espresso riferimento ad entrambe le categ orie di ### di cui agli “elenchi previsti dagli art. 106 e 107” cit., inserito dalla legge finanziaria per il 2008 nella disciplina fiscale, è espressione della volontà di consen tire ai ### già iscritti ne ll'elenco di cui (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 22336-2021 proposto da: ### -### rappresent ata e difesa dall'### dello Stato; - ricorrente - contro ### SOCIETÀ #### S .C. ###.L. ### , rappresentato e difeso dall'### per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il ### N. 5179/2021 DEL TRIBUNALE DI MESSINA, depositato il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/2/2025 dal ### iere ### DONGIACOMO; ### 1.1. L'### delle entrate-### ha prop osto opposizione avverso lo stato passivo del ### nto ### s.c. a r.l. in liquidazione, chiedendo di esservi ammessa per la somma di €. 43.481,72, oltre interessi, in ragione del ### 2021 n. 22336 - Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2025 contratto di fideiussione con il quale la società poi fallita, in data ###, aveva garantito all'### delle entrate il pagamento dei debiti derivanti da cartelle di pagamento emesse nei confronti dei suoi soci.  1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l'opposizione.  1.3. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto, per quanto ancora rileva, ch e il credito van tato dall'opponente dovesse essere escluso dall o stato passivo del ### o opposto in ragione dell'invalidità delle polizze fide iussorie emesse dalla società poi fall ita a norma de gli artt. 2 e 3 bis del d.lgs.  462/1997, nel testo applicabile ratione temporis.  1.4. ### il tribunale, infatti, l'art. 3 bis cit., lì dove ha previ sto che l'idonea garanzia prestata dai contribuent i doveva essere rilasciata, tra l'altro, da “un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aveva voluto, in realtà, escludere “i confidi non vigilati e i confidi minori dalla possib ilità di costit uire garanzie a favore di obbligazioni tributarie”, trattandosi di facoltà riservata ai “confidi … i scritti contemporaneamente n ell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. e nell'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U.B.” e non, invece, ai confidi iscritti, come la società fallita, in uno soltanto dei suddetti elenchi.  1.5. ### d'### del resto, ha concluso il tribunale, ha disposto la cancellazione della società poi fallita dall'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 155, comma 4, del T.U.B. proprio per l'illecita emissione di polizze fideiussorie in favore di amministrazioni p ubbliche e segnatamente dell'### delle entrate. 3 Ric. 2021 n. 22336 - Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2025 2.1. L'### delle entrate-### con ricorso notificato il ###, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.  2.2. ### ha resistito con controricorso.  2.3. Le parti hanno depositato memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con l'unico motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la fals a applicazione degli artt . 106 e 107 del d.lgs. n. 385/19 93, in rela zione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso il credito azionato d allo stato passivo in ragione dell'affermata nullità d elle fideiussioni rilasciate dalla società fallita in quanto non iscritta negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs. n. 385 cit.  3.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, il tribunale ha omesso di considerare che: - l'art. 155, comma 4- bis, del d.lgs. n. 385 cit., che consentiva solo ai ### iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 cit. di rilasciare garanzie a favore dell'### finanziaria dello ### o ai sensi dell'art. 155 comma 4-quater, lett. a), del d.lgs. n. 385 cit., non era di possibile immediata applicazione; - l'art. 1, comma 124, della l. n. 244/2007, infatti, ha modificato il testo dell'art. 38-bis del d.P.R . n. 633/1972, che prevede va la possibi lità per i contribuenti di presentare garanzie ri lasciate da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 cit., sostituendo, a partire dal 1/1/2008, le parole “iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del d ecreto legislati vo 1 settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del ### ro delle finanz e”, con le seguenti: “iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle 4 Ric. 2021 n. 22336 - Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2025 leggi in materia bancaria e creditizia …”; - inoltre, i commi 125, 126 e 127 del suddetto art. 1 hanno rispettivamente emendato l'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997, l'art. 19, comma 1°, del d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 48, comma 3, del d.lg s.  546/1992, mediante l'inserimento nei rispettivi testi normativi della medesima previsione volta a specificare che la fideiussione a g aranzia dei cred iti tributari pu ò essere "… rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva de i fidi (### ) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia …"; - analoga previsione risulta nel testo dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997, in materia di pagamenti rateali a seguito di comun icazioni de gli esit i della liquidazione automatica e dei controlli formali, inserito ad opera del comma 144 dell'art. 1 d ella cit ata legge; - l'espresso riferimento ad entrambe le categ orie di ### di cui agli “elenchi previsti dagli art. 106 e 107” cit., inserito dalla legge finanziaria per il 2008 nella disciplina fiscale, è espressione della volontà di consen tire ai ### già iscritti ne ll'elenco di cui all'art. 106 cit. la possi bilità di rilasciare garanzie a favore dell'### finanziaria dello ### anch e al fine di agevolare i contribuenti richiedenti le rateazioni dei debiti erariali di varia natura; - la normativa tributaria sopra citata, dunque, ha, da un lato, le gittimato i debitori a farsi garantire verso l'### sia dai ### iscritti nell'elenco generale di cui all'art.  106, sia da quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 cit., e, d'altro lato, obbligato l'### finanziaria ad accettare le garanzie da questi rilasciate, le quali sono pertanto valide ed efficaci; - la normativa tributaria in materia di garanzie rilasciate dai ### è stata, peraltro, modificata con il d.lgs.  141/2010, con l'istituzione di un nuovo ### degli intermediari finanziari e, al tempo ste sso, la modifica dell'art. 38-bis del 5 Ric. 2021 n. 22336 - Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2025 d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997 e dell'art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992; - la disciplina transitoria di cui al suddetto decreto legislativo ha, comunque, stabilito che i confidi, come A scom ### , che alla data d i entrata in vigore de l decreto (19/9/2010) risult avano iscritti nell'apposita sezione di cui all'art. 155, comma 4, del d.lgs.  385 cit. (che fa riferimento all'elenco di cui all'art. 106 cit.), potevano continuare ad operare per un periodo di dodici mesi successivi al completam ento d egli adempimenti richiesti per l'attuazione della riforma (cfr. art. 10 del d.lgs. n. 141/2010); - nel caso di specie, la ### era iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 cit. mentre le polizze di cui è ca usa sono state rilasciate nel 2009 e, quindi, nel pieno vigore della normativa ora richiam ata (in particolare art. 8, comm a 2, del d.lgs.  218/1997 vigente ratione temporis), che abi litava la As com ### a rilasciare le fideiussioni di cui è causa.  3.3. Il motivo è fondato. ### di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 8472 del 2022, hanno affermato il principio per cui, in tema di attività di prestazione di garanzie a opera di soggett i vigilat i, la fideiussione prestat a da un cd.  confidi minore, iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, del d.lgs. n. 385 /1993, nel testo vigente ratione temporis, nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non b ancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale de tti sogget ti svolgono esclusiva mente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in quanto il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti 6 Ric. 2021 n. 22336 - Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2025 autorizzati, come gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385 cit., né è precl usa alle socie tà cooperative che operino in coerenza con l'oggetto sociale.  3.4. Il decre to impugnato ha viola to tale principio: lì dove, in p articolare, ha riten uto che le polizze fideiussorie emesse dalla società poi fallita a norma degli artt. 2 e 3 bis del d.lgs. n. 462/1997, nel testo applicabile ratione temporis, erano nulle sul mero rilievo che i “confidi non vigilati e i confidi minori” non avevano la “possibilità di costituire garanzie a fav ore di obbligazioni tributarie”, trattandosi di facoltà riservata ai “confidi … i scritti contemporaneamente n ell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. e nell'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U.B.” e non, invece, ai confidi iscritti, come la società fallita, in uno soltanto dei suddetti elenchi.  4. Il ricorso dev'essere, q uindi, accolto e il decreto impugnato, per l'effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Messina che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuo vo esam e, al tribunale di Messina che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 
Così deciso a ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Ferro Massimo, Dongiacomo Giuseppe

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