TRIBUNALE DI NAPOLI II sezione Civile Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero ### del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 7848/18 del 19.10.18 TRA ### S.r.l in liquidazione, con sede ###, cod. fisc. e P. I.V.A. ###, in persona del liquidatore p.t. Dott. ### rappresentato e difeso, dagli ### (cod. fisc. ###) e ### (cod. fisc. ###) (studio legale associato ### P. I.V.A. ###) numero fax 081/4104070, p.e.c. ###, ### presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via G.
Fiorelli n. 14, giusta procura alle liti rilasciata su foglio a parte e depositata unitamente al ricorso in riassunzione OPPONENTE E Fallimento della ### - ### S.r.l. (già S.p.A.) in liquidazione, cod. fisc. e P. I.V.A. ###, fallimento Tribunale di Napoli n. 43/2021, in persona del ### p.t., Avv. ### (cod. fisc. ###) OPPONENTE CONTUMACE E Fallimento della ### S.r.l. - società a socio unico in liquidazione, cod. fisc. e p. IVA ###, fallimento Tribunale di Napoli n. 60/2021, in persona del ### p.t. Avv. ### E ### S.p.a., rapp.to e difeso dall'Avv. ### (del ### di Napoli, e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via G. Verdi, n. 18, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, OPPOSTA CONCLUSIONI All'udienza del 23.01.23 celebrata con la modalità della trattazione scritta, le parti presenti, insistevano nelle note autorizzate per l'accoglimento delle proprie difese e istanze. Il GU con ordinanza comunicata alle parti in data ### assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione, notificato alla ### di ### S.p.a., in data ###, le società ### S.p.a. in Liquidazione, la ### S.r.l. nonché la ### S.r.l. in Liquidazione, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo a loro notificato il ###, concesso alla parte opposta dal Tribunale di Napoli il ###, pubblicato il ###, con n. 7848/18 - Rg. 25220/18, con cui era stato ingiunto loro, in solido, il pagamento della somma di € 898.710,27 -limitata fino alla concorrenza di € 715.000,00 per la ### S.r.l. in Liquidazioneoltre interessi al tasso convenzionale come indicato nei singoli contratti di finanziamento fino al soddisfo, nonché spese e competenze di procedura monitoria rispettivamente per € 870,00 ed € 5.441,00 oltre spese generali, cnpa ed iva come per legge.
Il suddetto credito derivava dall'inadempimento da parte della debitrice principale ### S.p.a. in Liquidazione - con posizione ceduta unitamente al ramo di azienda alla ### S.r.l. con atto notarile del 23.09.2013 - di tre rapporti di mutuo ed era così composto : 1. € 171.058,38, quale saldo debitore del finanziamento chirografario del 24.02.2010 dell'originario importo di € euro 350.000,00 da restituirsi in 60 rate costanti mensili, giusta contratto del 24.02.2010, con il quale le parti avevano pattuito ogni regolamento fra cui il tasso di interessi di ammortamento del 5% con una maggiorazione di 2 punti in caso di mora; 2. Euro 65.363,34, quale saldo debitore del finanziamento chirografario del 26.02.2013 dell'originario importo di €uro 50.000,00 da restituirsi in 60 rate costanti mensili, giusta contratto del 26.02.2013, con il quale le parti avevano pattuito ogni regolamento fra cui il tasso di interessi di ammortamento del 7% con una maggiorazione di 3 punti in caso di mora; 3. Euro 662.288,55, quale saldo debitore del finanziamento chirografario del 22.03.2013 dell'originario importo di €uro 500.000,00 da restituirsi in 60 rate costanti mensili, giusta contratto del 22.03.2013, con il quale le parti avevano pattuito ogni regolamento fra cui il tasso di interessi di ammortamento del 7% con una maggiorazione di 3 punti in caso di mora.
I crediti erano stati garantiti dalla fideiussione del 22.03.2013 rilasciata dalla ### s.r.l. per tutte le obbligazioni a carico della ### S.p.a. nei confronti della ### sino all'importo di €uro 715.000,00.
Con l'opposizione spiegata dalla debitrice principale, dalla cessionaria del ramo d'azienda e dal fideiussore venivano formulate le seguenti contestazioni : 1) incertezza dei crediti vantati dalla banca in quanto non provati documentalmente; 2) nullità dei contratti di finanziamento per vizi relativi all'usurarietà degli interessi pattuiti ed alla modalità di pattuizione degli interessi, oltre che all'indebita capitalizzazione ; 3) compensazione con le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni per omesso rispetto del mandato a vendere le azioni per acquistare le quali uno dei mutui era stato acceso ( doc. sub. 4 costituzione parte opposta); 3) compensazione con le somme dovute a seguito di ricalcolo di altri tre rapporti (conti correnti affidati : 228 del 10.###, n. 2710 del 31.03.2006 e 3081 del 11.06.2007) accesi tra le parti a seguito dell'accertamento di nullità di varia natura (interessi usurari; interessi ultralegali non previamente pattuiti; commissioni indeterminate; anatocismo non concordato); 5) nullità delle fideiussioni prestate per violazione della normativa antitrust.
Ritenendo non provati i crediti azionati o comunque fondati su titoli anche solo parzialmente nulli e compensati dai controcrediti di cui chiedeva l'accertamento in corso di giudizio, la debitrice principale spiegava altresì domanda riconvenzionale per la ripetizione degli addebiti illegittimamente trattenuti dalla banca nel corso degli anni.
Si costituiva la banca opposta contestando le avverse difese e deduzioni e allegando di aver compiutamente provato il proprio credito anche a mezzo di ulteriori documenti versati in atti ( piani di ammortamento dei mutui) e deducendo che le somme portate dal provvedimento monitorio non erano mai state contestate dalla debitrice principale che, anzi, aveva più volte riconosciuto la debitoria formulando in più occasioni ( relazione della gestione liquidatoria) istanza di moratoria ( nella quale riferiva che la vendita delle azioni era destinata al ceto creditorio e di difficile liquidazione) e che alcuna forma di incertezza nella determinazione degli interessi era rilevabile dai contratti in atti.
Quanto alla dedotto usura il CTP di parte opponente aveva utilizzato metodi di calcolo non in linea con i criteri previsti dalla ### d'### con conseguente non affidabilità delle risultanze di essa mentre con riguardo agli altri rapporti la domanda era nulla per indeterminatezza e, comunque non provata ed infondata.
Invero, la ### s.p.a. in liquidazione aveva volutamente omesso la documentazione contrattuale a fondamento dei rapporti tra le parti che la banca aveva depositato unitamente alla costituzione in giudizio, dalla quale emergeva la regolarità e validità delle pattuizioni in materia di interessi, cms, capitalizzazione trimestrale e variazioni ex art. 118 TUB, in quanto molte di esse corredate anche dalla doppia sottoscrizione ex art. 1341 e 1342 Quanto al fideiussore, alcuna contestazione poteva essere mossa riguardo ai rapporti di finanziamento, in considerazione della natura di garanzia autonoma prestata dall'### s.r.l., mentre negava che alcuna invalidità sui contratti a valle potesse derivare dalla nullità dell'intesa anticoncorrenziale a monte, peraltro inesistente anche in considerazione della datazione del contratto (2013).
Ciò premesso, chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione come da istanza formulata e nel merito confermare il decreto opposto con il rigetto delle domande riconvenzionali spiegate.
Rigettata l'istanza ex. art. 648 c.p.c. in prima udienza, il GU disponeva la mediazione a carico della parte opponente, fallita la quale le parti erano ammesse al deposito delle note ex art. 183 VI co. c.p.c.
Depositate le note, rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c. come formulata dalle parti opponenti avendo la banca depositato gli estratti conto relativi a tutti i rapporti contestati dalla ### s.p.a., il GU ammetteva la CTU richiesta dagli opponenti e volta a verificare le censure spiegate sia in tema di rapporti di finanziamento che in tema di rapporti di conto corrente alla base della domanda riconvenzionale di ripetizione. ### l'espletamento della ### il tecnico riferiva al Giudice dell'intervenuto fallimento della ### s.p.a. e della ### s.r.l.; il GU sospendeva le operazioni peritali e alla successiva udienza dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con ricorso tempestivamente depositato la ### s.r.l. chiedeva la prosecuzione del giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto opposto e di coltivare le domande ed eccezioni spiegate dalla debitrice principale.
Mentre rimanevano contumaci le curatele, depositava memoria difensiva la ### s.p.a. nella quale, oltre che insistere in tutte le difese spiegate, deduceva il difetto di legittimazione attiva del garante a coltivare le azioni e le eccezioni della debitrice principale (domande riconvenzionali di risarcimento e ripetizione).
Disposta la prosecuzione della CTU sui soli rapporti di finanziamento a cura del Dott. ### depositata la relazione peritale, il GU all'udienza del 23.01.24, raccolte nelle note autorizzate le conclusioni delle parti, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica dalla data di comunicazione dell'ordinanza (24.01.24).
In via preliminare e di rito, va dichiarata la tempestività della riassunzione del giudizio ad opera del garante ### s.r.l. (deposito del ricorso in data ###) rispetto alla declaratoria di interruzione del giudizio (16.11.21) e la contumacia delle curatele del ### s.p.a. e del ### s.r.l., destinatarie di regolare notificazione a mezzo pec del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
Ancora, va dichiarata la tempestività dell'opposizione per essere la stessa stata notificata alla parte odierna opposta entro il termine di 40 giorni (28.11.18 ) dalla notifica del ricorso e del decreto a ciascuna delle parti odierne opponenti ( 19.10.18) e la sua procedibilità, essendo il giudizio stato iscritto a ruolo nel successivo termine di giorni 10 ( 05.12.18).
Va altresì dichiarata l'improcedibilità della domanda di pagamento formulata in via monitoria dalla ### s.p.a. verso le due società debitrici principali dichiarate fallite in virtù del noto assunto per cui “Il rito fallimentare gode di una "vis attractiva" in virtù della quale esso si sostituisce al rito ordinario non solo per le azioni che originano dallo stato di dissesto, ma per tutte quelle che sono comunque destinate ad incidere sul patrimonio del fallito. Pertanto nel caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori, previa domanda di ammissione al passivo, attesa l'inopponibilità al fallimento di un decreto non ancora definitivo. Di conseguenza la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche in cassazione, derivando da norme dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum" ( ex multis Tribunale Bari sez. IV, 28/07/2023, n.3181).
Ne consegue che la mancata costituzione in giudizio delle curatele, anche solo per coltivare le domande riconvenzionali spiegate (risarcimento dei danni; ripetizione delle somme indebitamente trattenute stante la nullità dei contratti di accensione di conto corrente e conto anticipi), ha comportato che sulle stesse il Giudice abbia perso potestas iudicandi, difettando in capo al fideiussore la legittimazione attiva a proporle ed a proseguirle in assenza del soggetto realmente legittimato.
Il dato rileva ai fini della mancata istruzione delle stesse a seguito della declaratoria di fallimento ( ordinanza del 22.04.22) che in questa sede ###rigetto dell'istanza della parte opponente di riapertura dell'istruttoria con remissione della causa sul ruolo): invero, ferma la facoltà del fideiussore di eccepire in compensazione giudiziale l'eventuale controcredito del debitore principale, l'assenza in giudizio del legittimato attivo a far accertare tale posta attiva a mezzo dell'esperimento di domande di nullità e di ripetizione, ha reso inammissibile da parte del Tribunale l'esame delle censure mosse in opposizione dalla ### s.p.a. anche solo al fine di istruire l'eccezione di compensazione inizialmente formulata da quest'ultima.
Ciò premesso, va esaminata la posizione della ### s.r.l. ed in primis valga qualificare il contratto del 26.03.13.
Sul punto la scrivente, in difformità ad un consolidato orientamento personale, sulla scorta delle motivazioni di cui infra ed in adesione all'orientamento della sezione nonché della locale sezione specializzata delle ### (cfr. ex multis sentenza del 17.02.23) ne esclude la natura di contratto autonomo, pure in presenza di clausole derogatorie da quelle proprie del contratto di fideiussione.
Invero, va ritenuto maggiormente significativo ai fini di tale qualificazione, piuttosto che il criterio letterale, il profilo della causa che, nel caso del rapporto controverso, esaminando il testo del contratto, non può coincidere con la funzione indennitaria propriamente caratterizzante il ### quanto invece con quella satisfattiva, propriamente fideiussoria, di adempimento della medesima obbligazione pecuniaria dovuta dal debitore principale, rispetto la quale risulta infatti del tutto sovrapponibile e qualitativamente omogenea quella dovuta dal fideiussore.
Come parimenti ritenuto da altre decisioni di merito condivise dal Tribunale, gli ulteriori elementi rinvenibili nella controversia de qua che inducono a far rientrare il contratto intercorso tra le parti nell'ambito delle fideiussioni omnibus sono rappresentanti dal fatto che a) la fideiussione è stata ricevuta da una banca (fid. attiva), mentre quella autonoma vede la stessa banca nel ruolo di garante (fid. passiva), b) la fideiussione concerne obbligazioni future, mentre la garanzia autonoma dovrebbe accedere ad obbligazioni contestuali all'assunzione della garanzia, c) la garanzia autonoma nei rapporti garante-debitore principale ha un carattere necessariamente oneroso, a differenza del carattere gratuito della fideiussione acclusa agli atti, non potendosi evincere per essa alcuna onerosità (su tutte, sent. Corte d'Appello di Napoli, 3378/2022).
Ciò chiarito, il contratto de qua è una fideiussione omnibus ossia quella garanzia di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della cd clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri che il debitore ha assunto o abbia da assumere, entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1398 c.c. Tanto si evince senza dubbio dalla previsione in forza della quale la garanzia è stata prestata dagli opponenti a favore della società garantita per “l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca (ossia la convenuta) dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” (allegato n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta). ###, la presenza di una clausola a prima richiesta come nel caso di specie, ( art. 7 “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”) non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita. Per poter configurare un negozio fideiussorio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto - anche in un secondo momento - eccezioni (cfr. Cass. n. 16825 del 9.8.2016).
Sebbene l'inserimento dell'inciso “a semplice richiesta” possa, in astratto, essere un indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione, al fine di operare una più corretta qualificazione giuridica dell'impegno assunto dal garante è necessario esaminare l'intero contesto delle pattuizioni (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3947/2010; ### Firenze, n. 1722/2020; Corte Appello Venezia, 2.7.2020). In tal senso, quindi assumono rilevanza le ulteriori clausole previste nella fideiussione; infatti, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. ### canto, sarebbe incompatibile con un contratto autonomo una garanzia che, come la fideiussione omnibus, non predetermini in maniera precisa l'oggetto della prestazione del garante, ma lo individui in relazione al debito del debitore principale (limitatamente all'importo massimo garantito), che può variare nel tempo: l'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione del garantito, che vale ad escludere la sua accessorietà e la possibilità di proporre le eccezioni del debitore principale, richiede la sussistenza di un contratto (anziché un atto unilaterale di prestazione di garanzia) e la predeterminazione della somma di denaro che il garante in via autonoma si obbliga a corrispondere, in via sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Tale contenuto, che risponde al requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.), richiesto a pena di nullità (art. 1418 comma II c.c.), è incompatibile con una fideiussione omnibus che indica solo l'importo massimo garantito e che comporta, da parte del garante, l'impossibilità di conoscere preventivamente la prestazione che si obbliga ad effettuare a semplice richiesta.
In altri termini, una garanzia personale che, come quella di cui si discute, indica un importo massimo garantito - e la prestazione alla quale sarà tenuto il garante non ha alcun carattere di autonomia rispetto all'obbligazione principale, dalla quale dipende il quantum garantito - può qualificarsi solo come fideiussione per obbligazioni future.
Alla luce di quanto esposto, il contratto posto all'esame del ### concreta indubbiamente la fattispecie giuridica della fideiussione omnibus, che consente all'opponente di usufruire del regime di eccezioni del debitore principale ( art. 1945 c.c.).
Va, a questo punto, esaminata la contestazione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Intanto, va rigettata l'eccezione di incompetenza funzionale in favore del ### delle ### come formulata dalla parte opposta sin dal primo atto difensivo, in considerazione del fatto che “Il giudizio che decide circa la nullità delle clausole di un contratto di fideiussione "omnibus" contrarie al diritto antitrust, in specie perché riproduttive dello schema contrattuale Abi contrastanti con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/1990, è di competenza del tribunale specializzato delle imprese, in quanto l'accertamento della nullità di tali clausole comporta quello della contrarietà alla normativa antitrust dell'intesa. Diversamente, nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui venga proposta eccezione riconvenzionale con cui si chiede l'accertamento della nullità delle clausole per i medesimi presupposti descritti, in quanto in questo caso il giudice ordinario conosce delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla banca opposta con riferimento all'eccezione "de qua", in quanto, avendo l'opponente sollevato tale ultima eccezione in via riconvenzionale, ben poteva, pertanto, essere valutata incidentalmente la validità delle fideiussioni in esame onde verificare se potessero essere poste a fondamento della domanda monitoria in virtù della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto)”( cfr. ex multis ### sez. II, 01/06/2022, n.1310).
Ciò premesso, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta non vi sia la prova della illiceità della condotta della banca per violazione della normativa antitrust.
Invero, nel caso di specie, la parte opponente sin dall'atto di citazione in opposizione ha sostenuto che il contratto di fideiussione stipulato in data ### fosse nullo perché contenente le tre clausole, di deroga del termine di decadenza ex art. 1957 c.c., di c.d. “reviviscenza” e di c.d. “sopravvivenza”, contenute nel modello ABI e censurato dal provvedimento di ### d'### n. 55/2005, con cui è stato, come noto, appurato che «gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90».
Orbene, il ### rileva che la fideiussione prodotta dall'opponente quale documento contenga, effettivamente, tutte le clausole nn. 2, 6 e 8 dell'archetipo ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie; segnatamente, all'identica numerazione utilizzata in quello schema corrisponde il medesimo contenuto precettivo.
In tal caso, tuttavia, la produzione in giudizio del provvedimento della ### d'### non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di oltre otto anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005.
Come chiarito anche dal ### di Milano, sez. specializzata ### con la decisione del 14/02/2023, n.1171 in un caso similare “La specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. “follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore”.
La sussumibilità della controversia tra le cause “stand alone” fa sì che la parte eccipiente sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa. In tal senso, la Corte Suprema di Cassazione con la decisione a ### del 2021: • ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio 2005 secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della ### d'### hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005; • ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'### Il caso di specie si colloca invece a oltre otto anni di distanza dall'accertamento della ### d'### circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale.
Nel caso di specie, il fideiussore si è limitato a produrre la decisione della ### d'### del 2005 senza curarsi di provare che la diffusione delle fideiussioni del tenore sanzionato dall'### di controllo ( poi sostituito dall'### per il ### e la ### si fosse perpetrata su tutto il territorio da istituti bancari di varie dimensioni anche a distanza di anni dalla censura e senza che le parti eccipienti abbiano fornito la prova idonea a dimostrare che nel 2013 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Essendo stata affermata, come è noto, dalle ### n. 41994/2021 la sola eventuale nullità parziale del contratto relativamente alle clausole n. 2, 6 e 8 ( eccezione riconvenzionale pure formulata in via subordinata dai ### nel caso concreto, si può ritenere, in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario, che il fideiussore avrebbe, in ogni caso, prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia ( nel medesimo senso anche ### spec. ### 17/02/2023, secondo cui “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole (le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ### non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” ; ma in tal senso, ### Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche ### Siena 12 febbraio 2022 131; ### Prato 16 gennaio 2021 n. 28; ### Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; ### Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; ### Torino 17 aprile 2019 n. 1970; ### Roma 11 settembre 2019 n. 17243; ### Roma 3 maggio 2019 n. 9354; ### Velletri 14 maggio 2019 n. 921).
Di qui il rigetto dell'eccezione riconvenzionale ed affermazione della validità sotto questo profilo della garanzia prestata dall'### s.r.l., compresa la deroga all'art. 1957 c.c. che può validamente operare diversamente da come sostenuto dall'opponente - pervero tardivamente e non in sede di opposizione - sulla scorta del superamento del termine semestrale tra la scadenza dell'obbligazione (risoluzione dei contratti di mutuo ) e l'azione monitoria.
A questo punto valga affrontare le doglianze mosse dalla parte opponente in ordine alla validità dei contratti di mutuo oggetto di giudizio, partendo dalla censura di usurarietà.
Intanto, va puntualizzato che in ossequio all'onere probatorio su di essa gravante la banca ha provato il suo credito derivante da ciascuno dei contratti in atti, depositando per ciascuna le convenzioni e gli estratti conto ex art. 50 TUB ed essendo rimasta incontestata l'erogazione delle somme.
Invero, è noto che “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attivato dal debitore, essendo strutturato come un ordinario giudizio di cognizione, è regolato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere probatorio. ###, pur assumendo formalmente la posizione di convenuta, in senso sostanziale riveste la qualità di attrice essendo tenuta a provare il suo diritto di credito. La società opposta producendo a sostegno della propria pretesa creditoria i contratti di mutuo, l'atto di erogazione, la quietanza e la certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 t.u.b. ha assolto l'onere probatorio gravante su di essa, fornendo prova tanto del titolo negoziale quanto dell'erogazione delle somme mutuate” (ex multis cfr. ### sez. III, 19/05/2023, n.2075). ###, se è vero che “In presenza di contratto di mutuo con piano di ammortamento predeterminato o predeterminabile, non è necessario che la banca creditrice che agisce in monitorio debba fornire gli estratti conto, posto che questi sono necessari solo per i rapporti di conto corrente.
Nel caso di mutuo, invece, è sufficiente che il mutuante dimostri il proprio credito allegando il contratto ed il piano di ammortamento e, di contro, sul mutuatario incombe l'onere di provare o l'inesistenza dell'obbligazione per cause di invalidità del contratto o l'avvenuto adempimento o la sussistenza di altri fatti estintivi dell'obbligazione, in quanto detta documentazione avendo natura negoziale costituisce non solo una ricognizione del debito, ma anche una promessa di pagamento "titolata" e, come tale, sufficiente ad attestare l'obbligazione restitutoria ed è assolutamente irrilevante la circostanza che la ### depositi, o meno, attestazione contabile relativa allo svolgimento del rapporto. (…)” ( ex multis ### sez. I, 27/02/2023, n.414; ### sez. I, 22/12/2021, n.1699), la banca ha depositato in giudizio unitamente ai contratti, in sede di merito, i piani di ammortamento ( docc. n. ###, ### allegati alla comparsa di costituzione, ###) allegato alla II memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.) chiarendo e provando - senza necessità di una specifica delle somme richieste - definitivamente l'ammontare del dovuto. ### a fugare ogni dubbio, non deve dimenticarsi che la parte opponente ha depositato in atti tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente bancario n. 228 su cui sono stati erogati i tre finanziamenti ( cfr. estratti al 24.02.10, al 26.02.13 e al 22.03.13) e sui cui i medesimi sono stati regolati e ciò anche a voler tenere in considerazione l'ultimo arresto sul tema della Suprema Corte di Cassazione n. 5373/24 del 29.02.24 ( non massimata ) per cui “la produzione del solo estratto conto finale del conto corrente su cui è regolato il finanziamento non può dare adeguatamente prova dell'annotazione del contratto di finanziamento nel conto corrente prima, e nel conto sofferenza, poi” essendo necessaria la produzione integrale degli estratti.
Procedendo all'esame della contestazione di usurarietà, in via di metodo, è opportuno chiarire la disciplina di riferimento in tema di usura che, ad onta dell'estremo tecnicismo della materia, impone il rigoroso rispetto di criteri oggettivi e prestabiliti.
La declaratoria di nullità degli interessi usurari impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal ### ossia il ### risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla ### d'### per conto del Ministero dell'### e delle #### riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito.
La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal ### purché contenuti entro uno spread limitato, che all'attualità è calcolato aumentando il ### di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali: solo il superamento di questo tasso soglia, così calcolato, dà luogo ad usura. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, ed è applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il ###; prima di questa data, il tasso soglia si otteneva aumentando il ### del 50 per cento.
La determinazione del ### è quindi momento imprescindibile e cruciale per l'accertamento dell'usura.
Il criterio di rilevazione dei tassi medi trova legittimazione nella legge, essendo stato recepito dall'art. 2 L. 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà mediante un parametro largamente condiviso. Si intendeva in questo modo superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario che, dipendendo da variabili contingenti ed indeterminate, rischiava di promuovere domande al buio, accertamenti differenziati ed esiti aleatori. ###à del giudizio impone necessariamente che il calcolo del ### sia affidato alle formule adottate dalla ### d'### che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie ### le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito. E infatti “Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della ### n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi soglia sia quello con cui viene calcolato l'eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presuppore che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio" (cfr. ### Monza, 20/07/2016 n. 2205; negli stessi termini ### di Ferrara, 13/12/2016 n. 1123). ### della ### d'### in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate da disposizioni della legge ordinaria (L. 108/1996, art. 1815 c.c. e art. 644 c.p.), che da queste sono periodicamente integrate, e “se è pur vero che il giudice non sia vincolato al rispetto delle ### della ### d'### quali fonti di diritto, tuttavia, occorre considerare che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette ### un eventuale calcolo del TEG applicato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da ### d'### rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato… il criterio di calcolo in esse indicato, infatti, appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di ### sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia, come nel caso di specie, frutto di scelte razionali e ragionevoli” (### sez. I, 20/07/2016, n.2205; in termini anche ### di Milano 3/6/2014 n. 7234; ### 09/03/2018, n.299; ### 04/03/2019, n.619; ### 27/01/2020, n.77).
Del resto, come si è osservato nella giurisprudenza di merito, la mancata applicazione delle ### della ### d'### nella determinazione del TEG condurrebbe, oltre ad un tradimento del dettato normativo, anche ad un “risultato inattendibile e ingiusto” (### sez. VI, 08/06/2017, n.6505).
Nel sistema così ricostruito ed apparentemente lineare, non si è mancato di registrare alcune criticità, attinenti principalmente la verifica di usurarietà degli interessi diversi da quelli corrispettivi. Gli interessi di mora, infatti, non rientrano tra i parametri adottati dai decreti ministeriali per la definizione del ### e, quindi, del tasso soglia, per cui a lungo si è dubitato della effettiva possibilità per il giudice di accertarne il carattere usurario, pena la violazione del principio di simmetria tra TEG e ### Inoltre gli interessi moratori rappresentano un costo per il debitore soltanto eventuale, incertus nell'an e nel quando, per cui appariva di dubbia utilità una pronuncia giudiziale di accertamento sul superamento del tasso soglia degli interessi pattuiti nel caso di esatto adempimento delle prestazioni.
Anche a voler ammettere l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora, si nutrivano forti dubbi in merito al parametro da adottare per procedere a tale verifica. Era solida però la convinzione che il tasso soglia non potesse in ogni caso essere confrontato con una mera sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, trattandosi di tassi dovuti in via alternativa tra loro, in momenti diversi, con funzioni diverse (remuneratoria e risarcitoria) e basi di calcolo diverse: infatti gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere in una fase fisiologica del rapporto, mentre l'interesse moratorio sostituisce il corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto, al verificarsi della mora, quindi in una fase patologica del rapporto (### di Cremona, 9/1/2015; ### di Treviso, 9/12/2014; ### di Roma, 16/9/2014; ### di ### 15/9/2014; ### di Sciacca 13/8/2014; ### di Parma 25/7/2014; ### di Verona 27/4/2014; ### 31/1/2019 n. 85; Cass. 17/10/2019 n. 26286, ### 11/01/2019, n.6, ### 09/09/2020, n.673).
Restava comunque in dubbio l'esatta quantificazione del parametro da adottare per la verifica del superamento del tasso soglia; in particolare, si dubitava della supposta applicabilità al ### della maggiorazione del 2,1%, elaborata su base statistica in base alle rilevazioni di mercato per gli interessi di mora generalmente applicati dagli operatori (tra i più recenti, ex multis, ### Lecce 905/2020).
In senso favorevole si è pronunciata definitivamente la giurisprudenza a ### della Corte di Cassazione che, risolvendo un annoso dibattito giurisprudenziale sul punto, ha evidenziato come la primordiale ratio di tutela del risparmiatore imponga l'applicabilità della disciplina antiusura a tutte le voci di costo, ivi compresi gli interessi moratori. In caso contrario, ha argomentato la Corte, si vanificherebbe lo sforzo di offrire al debitore una tutela quanto più possibile oggettiva ed uniforme sul piano nazionale e tale tutela non può essere garantita dal rimedio, ormai diffusosi nella giurisprudenza di merito, della riduzione officiosa di cui all'art. 1384 c.c. Ad analoghe conclusioni concorrono anche le altre rationes legis, quali “la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario”, tutte rivolte a contenere normativamente il fenomeno usurario (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 19597).
Una simile prospettiva non è preclusa dalla mancata considerazione degli interessi moratori nel calcolo del ### contenuta nei decreti ministeriali. ### è stata motivata dall'esigenza di evitare un incremento sproporzionato delle soglie tramite inclusione di operazioni anomale, in danno della clientela, ma non può risolversi in uno strumento di legittimazione di surrettizi fenomeni usurari, in spregio alla ratio legis di tutela del debitore. Il problema è stato superato in quanto, a partire dal D.M. 25/3/2003, questi decreti hanno riportato a fini meramente statistici la media delle maggiorazioni a titolo di interessi moratori praticata dagli operatori del settore e rilevata sul mercato: tale valore, ancorché non incluso nel ### può fornire un criterio oggettivo valido per la verifica di usurarietà delle singole operazioni in caso di mora. Tra l'altro, a partire dal D.M. del 21 dicembre 2017, la rilevazione di questo tasso a fini conoscitivi è stata declinata in funzione di tre diverse categorie contrattuali: mutui ipotecari ultraquinquennali, operazioni di leasing e complesso degli altri prestiti, sicché “nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno; è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali; si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla ### d'### da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti”. I decreti ministeriali forniscono così “il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione” (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n. 19597).
Il calcolo della soglia usuraria dovrà pertanto tener conto della predetta maggiorazione, calcolata sul ### per il trimestre di riferimento; su questa base andrà applicato poi lo spread previsto dall'art. 2 L. 108/1996, incrementando i tassi medi di un quarto più altri 4 punti percentuali (o aumento della metà prima del d.l. 70/2011). Tale valore andrà posto in raffronto con il valore percentuale degli interessi di mora convenzionalmente pattuiti o, nel caso, di quelli effettivamente applicati perché, ove al verificarsi della mora sia stato applicato in concreto un interesse diverso, è con riferimento a quest'ultimo che deve accertarsi l'usura.
In termini algebrici, la nuova formula per la determinazione del tasso soglia di mora può essere più sinteticamente espressa così: (T.e.g.m. + spread ) x 1,25 + 4 o ante 2011 ( ### + spread) + ½.
Quanto alle conseguenze in caso di positivo accertamento dell'usura, anche per gli interessi moratori si deve ritenere applicabile il disposto di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. che, a differenza di altri ordinamenti europei, commina la nullità parziale della sola clausola del mutuo attinente agli interessi.
Diverse però sono le conseguenze rispetto agli interessi corrispettivi: di norma infatti, in caso di accertata nullità usuraria della pattuizione di questi interessi, il mutuo si converte da oneroso in gratuito e alla banca non sono dovuti interessi, con un meccanismo sanzionatorio che pone il debitore al riparo da esorbitanti richieste di restituzione del capitale. Per gli interessi moratori invece non è concepibile analogo meccanismo, perché la nullità di ogni interesse premierebbe l'inadempimento e lo renderebbe più appetibile per il debitore moroso, lasciando insoddisfatto il creditore danneggiato: pertanto deve ritenersi operante il disposto dell'art. 1224 c.c. che, in caso di mancata pattuizione di interessi moratori (o, come in questo caso, di nullità della relativa pattuizione), li presume dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi dal giorno della mora. ### è una riduzione del costo del denaro e non il suo totale azzeramento. Naturalmente, tale risultato può essere perseguito in giudizio sul presupposto che il debitore vanti un concreto interesse ad agire. Qualora le somme a titolo di interessi moratori usurari siano state effettivamente versate, emerge con tutta evidenza l'utilità pratica per il debitore di agire per la restituzione dell'indebito e chiedere la condanna del mutuante alla restituzione del maltolto; diversamente, qualora l'inadempimento non si sia ancora verificato, è difficile immaginare un'utilità pratica in capo al debitore, perché non è possibile ripetere ciò che non si è pagato. ### hanno chiarito però che anche in tali ipotesi il debitore vanta un interesse ad agire in giudizio, sebbene per un risultato pratico diverso e minore, consistente nell'accertamento di una res dubia, in specie dell'usurarietà della clausola determinativa degli interessi di mora: infatti l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva circa la titolarità dei diritti oggetto di giudizio.
In questo caso, la sentenza di mero accertamento non produce l'effetto immediato di riduzione degli interessi moratori, ma rappresenta un titolo spendibile pro futuro per il caso di mora, per impedire al finanziatore condotte illecite ed inibire l'applicazione della clausola usuraria dichiarata nulla.
In altre parole, seguendo la motivazione della Suprema Corte, “ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato”.
Tanto premesso in punto di diritto, è possibile ora esaminare nel dettaglio il contratto censurato dagli attori e spiegare le ragioni per le quali non si ravvisa alcun profilo usurario.
Invero, la domanda è sostenuta da premesse di metodo non pienamente condivisibili.
A tal proposito, va ribadita la precipua importanza del rispetto dei criteri di calcolo stabiliti dalla ### d'### che ricevono legittimazione normativa nell'art. 2 L. 108/1996, affinché il giudizio di usurarietà sia condotto in maniera uniforme e condivisa sul piano nazionale. ### di metodi e formule diverse si pone contra legem e determina l'infondatezza delle censure avanzate.
Preso atto che il criterio della “usura additiva”, prospettato in sede ###conflitto con i criteri di calcolo largamente condivisi e con la unanime giurisprudenza di merito, che ha evidenziato l'illogicità del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, di natura diversa e tra loro alternativi, non può essere condiviso neanche il rilievo di una “usura soggettiva”, come fenomeno patologico alternativo al matematico superamento del tasso soglia perché, come già ribadito, l'evoluzione normativa spinge nel senso di oggettivizzare la valutazione di usurarietà su parametri certi e predeterminati.
Orbene, va premessa una breve descrizione delle condizioni contenute nei tre finanziamenti oggetto di controversia evincibile dalla CTU depositata in atti: 1. Finanziamento chirografario di € 350.000,00: Relativamente a tale finanziamento, erogato in un'unica soluzione il ### sul conto corrente ordinario n. 228-2, è presente agli atti di causa il relativo contratto datato 24.02.2010 (cfr. all.to n. 3) le cui pattuizioni rilevanti ai fini della presente perizia sono le seguenti: ✓ il tasso annuo nominale di interesse fisso: TAN 5,00%; ✓ la durata del preammortamento: i giorni intercorrenti tra il ### (data di erogazione) e il ###; ✓ la durata dell'ammortamento e le modalità di rimborso: 60 mesi con il pagamento di altrettante rate mensili posticipate di € 6.604,93 cadauna a decorrere dal 01.03.2010 (con prima scadenza, quindi, il ###); ✓il tasso di mora: 7% (pari al tasso corrispettivo maggiorato del 2%); ✓ le spese d'istruttoria una tantum: € 500,00; ✓ la penale di estinzione anticipata: 1% da applicarsi sul capitale residuo; ✓ l'imposta sostitutiva, pari allo 0,25% dell'importo finanziato; ✓ il TAEG (###, ovvero il costo totale dell'operazione, pari al 5,17%; 2. Finanziamento chirografario di € 50.000,00 Relativamente a tale finanziamento, erogato in un'unica soluzione il ### sul conto corrente ordinario n. 228-2, è presente agli atti di causa il relativo contratto datato 26.02.2013 (cfr. all.to n. 8) le cui pattuizioni rilevanti ai fini della presente perizia sono le seguenti: ✓ il tasso annuo nominale di interesse fisso: TAN 7,00%; ✓ la durata del preammortamento: i giorni intercorrenti tra il ### (data di erogazione) e il ###; ✓ la durata dell'ammortamento e le modalità di rimborso: 60 mesi con il pagamento di altrettante rate mensili posticipate a decorrere dal 01.03.2013 (con prima scadenza, quindi, il ###); ✓ il tasso di mora: 10% (pari al tasso corrispettivo maggiorato del 3%); ✓ le spese d'istruttoria una tantum: 1% dell'importo erogato, pari ad € 500,00; ✓ commissione di gestione una tantum: 1% dell'importo erogato, pari ad € 500,00; ✓ spese per avviso scadenza rata, pari ad € 2,00 mensile; ✓ la penale di estinzione anticipata: 1% da applicarsi sul capitale residuo; ✓ l'imposta sostitutiva, pari allo 0,25% dell'importo finanziato, pari ad € 125,00; ✓il TAEG (###, ovvero il costo totale dell'operazione, pari al 8,49%; 3. Finanziamento chirografario di € 500.000,00 Relativamente a tale finanziamento, erogato in un'unica soluzione il ### (con data valuta il ###) sul conto corrente ordinario n. 228-2, è presente agli atti di causa il relativo contratto datato 22.03.2013 (cfr. all.to n. 14) le cui pattuizioni rilevanti ai fini della presente perizia sono le seguenti: ✓ il tasso annuo nominale di interesse fisso: TAN 7,00%; ✓ la durata del preammortamento: i giorni intercorrenti tra il ### (data di stipula) e il ###; ✓ la durata dell'ammortamento e le modalità di rimborso: 60 mesi con il pagamento di altrettante rate mensili posticipate a decorrere dal 01.04.2013 (con prima scadenza, quindi, il ###); ✓ il tasso di mora: 10% (pari al tasso corrispettivo maggiorato del 3%); ✓ le spese d'istruttoria una tantum: 1% dell'importo erogato, pari ad € 5.000,00; ✓ commissione di gestione una tantum: 1% dell'importo erogato, pari ad € 5.000,00; ✓ spese per avviso scadenza rata, pari ad € 2,00 mensile; ✓ la penale di estinzione anticipata: 1% da applicarsi sul capitale residuo; ✓ l'imposta sostitutiva, pari allo 0,25% dell'importo finanziato, pari ad € 1.250,00; ✓ il TAEG (###, ovvero il costo totale dell'operazione, pari al 8,49%.
Orbene, per ciascuno di essi il ### applicando la formula della ### d'### ed escludendo altre metodologie di computo, ha negato il superamento del cd. tasso soglia di periodo sia per gli interessi corrispettivi nominali che per il tasso di mora nominale: 1. Relativamente al contratto del 24.02.10 “il TEG applicato dalla banca, pari al 5,17%, NON ha superato la soglia usuraria TEG bancario 5,17% minore ### soglia 8,145%; Per quanto attiene alle verifiche richieste sul tasso nominale di mora convenuto pari al 7,00%, ovvero al tasso corrispettivo convenuto (TAN 5,00%) maggiorato di uno spread del 2%, si può affermare che esso risulta essere inferiore al tasso soglia applicabile alla fattispecie, pari all'11,295% (determinato sommando al ### del 5,43% la maggiorazione del 2,1%, il tutto incrementato della metà). Infatti: ### mora contrattuale 7% minore ### soglia 11,295%” ( cfr. pagg. 9 e 10 relazione peritale); 2. Relativamente al contratto del 26.02.13, “Come si evince dalla ### allegata (cfr. all.to 10), si può affermare che il TEG applicato dalla banca, pari all'8,34%, NON ha superato la soglia usuraria. TEG bancario 8,34% minore ### soglia 17,65%; Per quanto attiene agli accertamenti richiesti sul tasso nominale di mora convenuto pari al 10,00, ovvero al tasso corrispettivo convenuto (TAN 7,00%) maggiorato di uno spread del 3%, si può affermare che esso risulta essere inferiore al tasso soglia applicabile alla fattispecie, pari al 20,275% (determinato sommando al ### del 10,92% la maggiorazione del 2,1%, il tutto maggiorato di1/4 + ulteriori 4 punti percentuali). Infatti: ### mora contrattuale 10% minore ### soglia 20,275%”( cfr. pagg. 14 e 15 relazione peritale); 3. Relativamente al contratto del 22.02.13, “Come si evince dalla ### allegata (cfr. all.to 16), si può affermare che il TEG applicato dalla banca, pari all'8,25%, NON ha superato la soglia usuraria TEG bancario 8,25% minore ### soglia 17,65%. Per quanto attiene agli accertamenti richiesti sul tasso nominale di mora convenuto pari al 10,00%, ovvero al tasso corrispettivo convenuto (TAN 7,00%) maggiorato di uno spread del 3%, si può affermare che esso risulta essere inferiore al tasso soglia applicabile alla fattispecie, pari al 20,275% (determinato sommando al ### del 10,92% la maggiorazione del 2,1%, il tutto maggiorato di1/4 + ulteriori 4 punti percentuali). Infatti: ### mora contrattuale 10% minore tasso soglia 20,275%”( cfr. pag. 20 relazione peritale).
Per ciò che riguarda, invece, la verifica dell'usurarietà della mora in concreto il CTU per tutti i contratti in atto non è stato in grado di effettuare l'esame delle singole voci di mora in assenza sia delle date di incasso delle rate pagate ( pervero evincibili dagli estratti conto in atti), ma soprattutto del periodo considerato e delle le modalità utilizzate dalla banca per la determinazione dei citati interessi moratori ex art. 50 TUB (ad es.: se calcolati sul capitale residuo ovvero su ciascuna rata scaduta e non pagata, ecc.), con impossibilità di determinazione del tasso di mora in concreto applicato da comparare al cd. tasso soglia di mora.
La circostanza ridonda sull'impossibilità della verifica della censura le cui allegazioni, però, spettavano alla parte eccipiente e non alla banca.
Passando, invece, alla contestazione di indeterminatezza dei tassi di interesse, se il contratto del 24.02.10 è andato esente da censure da parte del CTU ( “### verifica delle clausole determinative degli interessi non si ravvede alcun carattere di indeterminatezza in quanto : a) la rata viene indicata chiaramente, sia in ordine al tasso applicato che all'importo della stessa; riferimento temporale di calcolo risulta individuato nell'anno commerciale (360/360 giorni) sia nel contratto all'art. 3 che nel documento di sintesi; c) il tasso di mora, pari al 7%, ovvero al tasso contrattuale maggiorato del 2%, risulta chiaramente indicato” cfr. pagg. 8 e 9 relazione peritale), negli altri due il CTU ha ravvisato l'assenza di determinatezza - per quel che qui rileva - del days count convention, recando sia il contratto del 26.02.13 che del 22.03.13 una discrasia tra il metodo della base di calcolo degli interessi, ovvero anno civile nel frontespizio del documento di sintesi e anno commerciale nell'art. 3 n. 1 del contratto.
Senonchè come chiarisce la giurisprudenza di merito, “con riferimento a tale aspetto (c.d. days count convention), si può stabilire che i mesi siano tutti composti da 30 giorni e che un anno sia formato da 360 giorni (“anno commerciale” o “360/360”). Esistono però numerose modalità alternative attraverso cui è possibile determinare il numero di giorni, rapportati ad anno, intercorrenti tra due date di pagamento consecutive. Quando si impiega il metodo di ammortamento “alla francese”, per stabilire l'importo della rata costante, si utilizza una formula che presuppone un anno commerciale. Per tale via in genere si riesce ad affermare la determinabilità del criterio in esame, qualora nel mutuo sia espressamente convenuto l'utilizzo dell'ammortamento “alla francese”( cfr. ### di Udine 04.01.21).
Orbene, proprio a differenza del caso la cui massima è stata supra riportata, invece, in entrambi i contratti era bene esplicito che il metodo di ammortamento delle rate era mediante “rate costanti e consecutive e posticipate comprensive di capitale crescente e interessi decrescenti” ovvero “alla francese” con impiego pertanto come da testo contrattuale dell'anno commerciale.
Quanto, poi, all'assenza di indicazione dell'ammontare della rata, la stessa non risulta elemento essenziale del contratto essendo, piuttosto, il mutuo bancario determinato con l'indicazione del capitale finanziato, della durata e del tasso di interesse nominale ed essendo la rata ricavabile a mezzo di formule matematiche e, nel caso di specie, evincibile anche dai piani di ammortamento la cui consegna all'atto della conclusione del contratto non è stata mai oggetto di contestazione della debitrice nel corso del giudizio.
Ne consegue che alcun ricalcolo ai sensi dell'art. 117 TUB ( come pure ipotizzato dal ### può essere eseguito neanche per la rideterminazione del saldo dei contratti di finanziamento del 26.02.13 e del 22.03.13.
Passando, poi, all'ultima censura relativa ai predetti rapporti (violazione dell'art. 1283 c.c.; violazione della trasparenza del metodo di capitalizzazione), la stessa si appalesa ugualmente infondata.
Ebbene, intanto va evidenziato che dalla lettura combinata dei singoli contratti di mutuo, documento di sintesi e piano di ammortamento era ben comprensibile ( anche a soggetti non esperti nella materia bancaria) che lo sviluppo del mutuo prevedeva una rata costante con inziale deconto prevalente degli interessi e successivo maggiore peso del capitale nella composizione della rata.
Trattasi - come prima anticipato - del cd. piano di ammortamento alla francese.
Invero, in ogni contratto di mutuo in cui è previsto, il piano di ammortamento “alla francese” è caratterizzato dalla predisposizione di un piano di pagamento a rata costante, all'interno delle quali la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente.
Nel mutuo cd. “all'italiana”, invece, il pagamento di ogni rata abbatte il capitale in misura uguale e mantenendosi il capitale costante, la rata è per forza di cose crescente con il passare del tempo.
Come illustrato chiaramente dal ### di Roma, “Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa” (### sez. XVII, 26/08/2020, n.11741).
Questo meccanismo però non implica in alcun modo la produzione di interessi ulteriori sugli interessi già scaduti: il piano di ammortamento non presenta profili di illiceità perché stabilito con il consenso dei contraenti nel rispetto dell'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti. Pertanto la concorde volontà dei contraenti consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto e, se da un lato consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità. Del resto, è costante l'affermazione nella giurisprudenza di merito secondo cui “la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso” (ex multis, Corte d'Appello di ### 19/02/2020, n.772).
Dunque, nel contratto di mutuo, l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporta l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacchè la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i): non vi è, pertanto, una capitalizzazione composta degli interessi.
In assenza di prova circa l'applicazione di interessi su interessi non autorizzata e non espressamente prevista in contratto, alcun ricalcolo ai sensi dell'art. 117 TUB è stato necessario conferire al ### Proprio da ultimo (Cass. ### 29.05.23 del 15130/24) - ponendo fine a una questione controversa - la Suprema Corte a ### ha affermato che «In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti».
Per tali ragione anche tale doglianza di parte attrice non merita accoglimento e va rigettata.
In definitiva, denegate tutte le contestazioni mosse ai rapporti oggetto di procedimento monitorio, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto opposto, nei limiti del valore della fideiussione prestata (euro 715.000,00).
Le spese di lite, liquidate secondo il suo valore e la complessità e pregio dell'attività processuale svolta sulla base dei parametri ex DM 147/22, seguono la soccombenza.
Le spese di ### liquidate come da separato decreto in atti, sono poste per il medesimo principio definitivamente in capo a parte opponente soccombente. PQM ### di ### II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Dichiara la contumacia nel giudizio riassunto della ### s.p.a. in liquidazione e della ### s.r.l.; 2. Dichiara improcedibile la domanda di pagamento formulata da ### di ### s.p.a. verso la ### s.p.a. in liquidazione e della ### s.r.l.; 3. Rigetta il difetto di legittimazione attiva della ### s.r.l. relativamente alle domande riconvenzionali spiegate in opposizione dalla ### s.p.a. e dalla ### s.r.l.; 4. Rigetta l'opposizione e, conferma per l'effetto il d.i. n. 7848/2018 del 18.10.18 nei limiti della fideiussione prestata da ### s.r.l. ( euro 715.000,00); 5. Condanna per l'effetto ### s.r.l. al pagamento in favore di ### di ### s.p.a. in persona del legale rappresentante delle spese di lite che si liquidano ed euro 23.668,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15% ; 6. Pone le spese di CTU come liquidate da separato decreto definitivamente in atti in capo a ### s.r.l. ### 30.05.24 Il GU Dott.ssa ###
causa n. 33477/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Auriemma Rocco, De Falco Maria Carolina