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Tribunale di L'Aquila, Sentenza n. 34/2020 del 11-02-2020

... i) in data ###, il contratto di fideiussione omnibus limitata a € 650.000,00, quindi estesa ad € 1.040.000,00 con atto del 2.08.2011; ii) in data ###, con l'allora ### S.p.A., contratto di fideiussione specifica a garanzia del finanziamento (mutuo chirografario) 55184195 del 5.03.2012; y in data ###, i coniugi avrebbero stipulato il descritto atto di costituzione di fondo patrimoniale in virtù del quale ### pur mantenendo in capo a sé il diritto di proprietà, avrebbe conferito nel fondo in parola la disponibilità dei beni oggetto dello stesso e meglio descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio; y il richiamato atto dispositivo, in quanto successivo al sorgere del credito, risulterebbe lesivo delle ragioni creditorie; y ricorrerebbero nel caso di specie i presupposti di (leggi tutto)...

R.G. N. 3181/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI L'#####  * * * * * * * 
Il Giudice, Dott. Christian Corbi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3181 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016 - procedimento assegnato a questo giudice il 2 novembre 2017 - trattenuta in decisione all'udienza del 10.10.2019 con l'assegnazione, in favore delle parti, dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e di replica, scaduti in data ###, vertente TRA ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a L'### loc. Coppito, ### n. 8, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione. 
Parte attrice E ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. 
Parte convenuta E ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. 
Parte convenuta ### il: 21/04/2020 n.965/2020 importo 200,00
OGGETTO: revocatoria ordinaria ex art. 2901 CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle parti concludevano come da verbale del 10.10.2019.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ### S.p.A. (di seguito, breviter, anche “Intesa”) conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, ### e ### al fine di sentir dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e nei loro confronti, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, stipulato tra i coniugi ### e ### in data ###, per atto (### n. 122.647; Racc. n. 26.898) a rogito del notaio, ### trascritto presso l'### delle #### di L'#### di ### in data ### (R.G. n. 3987 e R.P. n. 3093), avente a oggetto i beni immobili meglio enucleati nell'atto revocando. 
A sostegno di tale domanda, l'attrice deduceva che: y essa sarebbe creditrice di ### della somma di € 476.870,64, oltre interessi e accessori, per aver quest'ultimo sottoscritto, in favore di ### e a garanzia delle obbligazioni assunte da #### S.r.l. (di seguito, breviter, anche “###”): i) in data ###, il contratto di fideiussione omnibus limitata a € 650.000,00, quindi estesa ad € 1.040.000,00 con atto del 2.08.2011; ii) in data ###, con l'allora ### S.p.A., contratto di fideiussione specifica a garanzia del finanziamento (mutuo chirografario) 55184195 del 5.03.2012; y in data ###, i coniugi avrebbero stipulato il descritto atto di costituzione di fondo patrimoniale in virtù del quale ### pur mantenendo in capo a sé il diritto di proprietà, avrebbe conferito nel fondo in parola la disponibilità dei beni oggetto dello stesso e meglio descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio; y il richiamato atto dispositivo, in quanto successivo al sorgere del credito, risulterebbe lesivo delle ragioni creditorie; y ricorrerebbero nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., cosicchè tale atto dovrebbe essere dichiarato inefficace nei confronti dell'attrice. 
Si costituivano in giudizio ### e ### contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e insistendo per il rigetto della domanda attorea.  ### il: 21/04/2020 n.965/2020 importo 200,00
La causa veniva istruita mediante il deposito e lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e quindi trattenuta in decisione all'udienza del 10.10.2019, con l'assegnazione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono nel caso di specie e sono suscettibili di prova per tabulas, tutti i requisiti di cui all'art.  2901 1. Il diritto di credito e la sua anteriorità rispetto al compimento dell'atto dispositivo. 
Dalla disamina dei documenti versati in atti (cfr. docc. 1, 2, 3, 4 indice di parte attrice), è emerso che il credito vantato da ### nei confronti, tra gli altri, di ### sia antecedente al compimento del revocando atto dispositivo del 11.02.2013, in quanto il convenuto ha sottoscritto, i) in data ###, il contratto di fideiussione omnibus, poi esteso a € 1.040.000,00 con atto del 2.08.2011 e ii) in data ### il contratto di fideiussione specifica in favore di ### e a garanzia delle obbligazioni assunte da ### Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., nn. 762/2016, 27117/13, 3676/11) ha chiarito che “con riguardo alla posizione del fideiussore, l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole (nella specie, costituzione di un fondo patrimoniale) sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della c.d. dolosa preordinazione”. 
Sempre relativamente alla revocatoria dell'atto dispositivo posto in essere dal fideiussore, la S.C. di Cassazione (sent. nn. 7250/13) ha insegnato che “per l'ipotesi della fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio di escussione (secondo comma), quale ipotesi eccezionale che necessita di espressa convenzione, il debito del fideiussore sorge nello stesso momento in cui sorge la fideiussione”. 
Applicando tali principi al caso di specie, si ricava quindi l'anteriorità del diritto di credito rispetto all'atto dispositivo revocando.  2. Il revocando atto dispositivo e la natura giuridica dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale. 
In ordine alla natura giuridica di siffatto atto, il Giudice di legittimità (sent. n. 3568/15) ha, in modo ormai costante, ritenuto di poterlo qualificare come atto “a titolo gratuito”, atteso che “l'attribuzione in favore dei disponenti non trova alcuna contropartita”. E ciò anche ove esso risulti avere struttura bilaterale in virtù dei conferimenti eseguiti da entrambi i coniugi (così Cass. civ., 29298/2017).  ### il: 21/04/2020 n.965/2020 importo 200,00
Nel caso di specie, poiché ### si è limitato a conferire nel predetto fondo patrimoniale la mera disponibilità dei beni che ne costituiscono l'oggetto, riservandosi la titolarità del diritto di proprietà, tale atto è di tipo “dispositivo non traslativo”, in quanto idoneo a imprimere sui beni che ciascuna parte ha conferito ad sustinenda onera matrimonii - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 167 e 2645 ter c.c. - un vincolo di destinazione funzionale ai bisogni della famiglia. In altre parole, i beni destinati al fondo patrimoniale, pur rimanendo di proprietà della singola parte conferente, risultano enucleati e separati dagli altri beni che compongono i rispettivi patrimoni, cosicché gli stessi vengono di conseguenza sottratti alla garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 3. ### damni. 
In ordine al pregiudizio delle ragioni creditorie (eventus damni), giova osservare come esso non consista nella totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto nel compimento di un atto che renda più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito, secondo una valutazione operata ex ante con riferimento alla data dell'atto dispositivo e che può determinare anche solo una variazione in peius di tipo qualitativo e non quantitativo del patrimonio del debitore (Cass. civ., nn. 13172/17, 26151/14, 1896/12). 
Tanto premesso, il Tribunale ritiene sussistente, nel caso di specie, il requisito dell'eventus damni, in quanto la rilevanza e quantità dei beni oggetto dell'atto revocando determina una riduzione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore così come emerso anche alla stregua delle ispezioni ipotecarie in atti (cfr. doc. 10 indice di parte attrice).  4. Il consilium fraudis. 
La natura di atto a titolo gratuito dell'atto revocando richiede al Tribunale di accertare solamente la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio da esso arrecato al creditore tramite il compimento dell'atto dispositivo (e non anche l'intento fraudolento dei convenuti in giudizio). Siffatta prova, che deve riguardare lo stato soggettivo de quo al tempo in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo per cui è causa, può essere fornita tramite presunzioni (Cass. civ., n. 18315/15). 
Il Tribunale ritiene sussistente siffatto requisito. 
In primo luogo, l'atto dispositivo in sé, per qualità e quantità dei beni che ne costituiscono l'oggetto, esprime la consapevolezza del debitore, cui era già noto di essere tale a seguito della precedente stipulazione dei contratti di fideiussione, di rendere quantomeno più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'attrice. 
In secondo luogo, preme osservare come dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 5 indice di parte attrice) sia emerso che il fideiussore sia attualmente e a far data dal 26.1.2011 amministratore ### il: 21/04/2020 n.965/2020 importo 200,00 della società debitrice in via principale, nonché socio della stessa al 50%. Da siffatte circostanze si ricava che ### fosse a conoscenza dello stato di decozione in cui versava la società garantita. 
Trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito non è richiesta in capo ai terzi la consapevolezza, pur sussistente ai fini che qui interessano in ragione del rapporto di coniugio tra ### e ### del consilium fraudis del debitore.  5. Conclusioni. 
La sussistenza dei prospettati requisiti impone al Tribunale l'accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto, la declaratoria di inefficacia, nei confronti di ### del descritto atto di costituzione di fondo patrimoniale. 
Non può essere accolta la domanda con cui si chiede di ordinare giudizialmente al ### di trascrivere la presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tale ordine può essere impartito solo nelle ipotesi di cui all'art. 2668, comma 2, Deve infine essere rideterminato il valore della controversia in € 476.870,64 in luogo del valore indeterminabile della stessa. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di L'### definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G.  n. 3181/2016 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede: y in accoglimento della domanda attorea, dichiara inefficace, nei confronti di ### S.p.A., l'atto di costituzione di fondo patrimoniale, stipulato tra i coniugi ### e ### in data ###, per atto (### n. 122.647; Racc. n. 26.898) a rogito del notaio ### trascritto presso l'### delle #### di L'#### di ### in data ### (R.G. n. 3987 e R.P.  n. 3093); y condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla refusione in favore di ### S.p.A.  delle spese di lite del presente giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 18.958,00, di cui € 545,00 per spese materiali e € 18.413,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%). 
L'### 2.01.2020 Il Giudice Dott. ### il: 21/04/2020 n.965/2020 importo 200,00

causa n. 3181/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Corbi Christian

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 9886/2024 del 10-06-2024

... 2005 e nel 2007. Trattasi, dunque, di fideiussione risalente a data posteriore all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla ### d'### in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2002 ed in parte modificato nel 2003, avendo la ### d'### intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2002. Dal provvedimento della ### d'### n. 55/2005 emerge che ad ottobre 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori: ### (###, ### e Ambiente (###, ### per la ### e l'### dei ### (###, (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVII CIVILE ### Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. ### - Presidente dr. ### - Giudice dr. ### - Giudice relatore/estensore S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 7844/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 28/02/2024 e promosso da: ### c.f.: ###, in proprio e nella propria qualifica di procuratore generale di ### c.f.: ### (giusta procura generale notarile allegata); ### c.f.: ###, rappresentati e difesi dall'### codice fiscale #####, e dall'### C.F. ###, entrambi del ### di ### congiuntamente e disgiuntamente tra loro; ATTORI ### dei ### di ### S.p.A., Sede legale: ### 3, ### P.IVA ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### (pec: ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in ### via ### 48; CONVENUTA
OGGETTO: Antitrust - azione di nullità di fideiussione.  CONCLUSIONI: per la parte attrice: “### l'###mo Tribunale di Roma - ### in materia di ### contrariis rejectis: nel merito in via principale: accertare e dichiarare la nullità assoluta della fideiussione omnibus rilasciata dagli odierni attori in data ###, con un importo garantito di ### 160.000, e della fideiussione in data ###, con un importo garantito di ### 100.000, entrambe in favore di ### (oggi ### dei ### di ### S.p.A.), per contrarietà a norma imperativa, ovvero alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e quindi per tutte le ragioni espresse nel corpo del presente atto; in via subordinata: nell'ipotesi di mancato accoglimento delle richieste avanzate in via principale, accertare e dichiarare la nullità relativa - limitata alla clausola di reviviscenza, alla clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. ed alla clausola di sopravvivenza - della fideiussione omnibus rilasciata dagli odierni attori in data ###, con un importo garantito di ### 160.000, e della fideiussione in data ###, con un importo garantito di ### 100.000, entrambe in favore di ### (oggi ### dei ### di ### S.p.A.), per contrarietà a norma imperativa, ovvero alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e quindi per tutte le ragioni espresse nel corpo del presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. Con ogni riserva. Si dichiara che il valore della controversia è di ### 260.000,00 ed il contributo unificato, in ragione del raddoppiamento per la sezione specializzata, ascende ad € 1.518,00 (759,00 x 2).” per l'opposta: “### all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili, improcedibili, e comunque rigettare tutte le domane attrici. Con condanna dei sig.ri #### e ### alle spese di giudizio.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I signori #### e ### convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di ### dei ### di ### poiché ritenevano nulle le ### omnibus rilasciate dagli stessi (una in data ###, con un importo garantito di ### 160.000 e una in data ###, con un importo garantito di ### 100.000), in forza del provvedimento della ### d'### n. 55 del 2005, in quanto la garanzia era stata rilasciata su moduli conformi alle condizioni generali per la fidejussione a garanzia delle operazioni bancarie, in violazione dell'art. 2 della legge 287/1990. Nello specifico, a detta degli attori, tali fidejussioni erano “vietate dall'art. 2, l. 10 ottobre 1990 n. 287”. 
Si costituiva in giudizio ### dei ### di ### contestando le domande attrici ed eccependo, preliminarmente, la incompetenza del Tribunale adito. 
Con ordinanza 29.10.2020 il Tribunale di ### dichiarava la propria incompetenza “essendo competente il Tribunale di Roma, ### in materia di Impresa” ed assegnava ai sensi dell'art. 50 c.p.c. termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinnanzi al giudice competente. 
Riassunto il giudizio dinanzi ###le Tribunale si costituiva ### dei ### di ### con comparsa 26.4.2021. 
Il Giudice, all'udienza cartolare del 29.02.2024, lette le note di trattazione scritta con cui le precisavano le conclusioni, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190, 2 comma, con assegnazione del termine di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale e di ulteriori giorni venti per il deposito dell'eventuale replica.  *** 
Si rileva in via pregiudiziale la competenza della sezione specializzata in materia di impresa dell'adito Tribunale. 
Invero, ai sensi dell'art. 33, co. II, L. n. 287/1990, “Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”.  ###. 4, co. 1-ter, D.Lgs. n. 163/2003, così come inserito dall'art. 18, co. I, dispone che, per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) D.Lgs. n. 168/2003, anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: a) la sezione specializzata in materia di impresa di ### per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di ########## e ### (sezione distaccata); b) la sezione specializzata in materia di impresa di ### per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di #### L'###### e ### (sezione distaccata); c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, ###### (sezione distaccata), ######### La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art.  33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'### europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'### contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr.  civ. n. 6523 del 10/03/2021). 
Viene, quindi, in rilievo nella fattispecie la competenza della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale Ordinario di ### avendo l'opposta sede in ### Rilevata la competenza di questo Tribunale, esaminando nel merito la domanda di parte attrice relativamente alla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 in materia di antistrust, si rileva quanto segue. 
Gli attori deducono la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust: la questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla ### d'### in funzione di ### garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'### per effetto della legge n. 262/2005. 
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari; 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…); 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.” Nel provvedimento l'### ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma I, della legge n. 287/90, laddove recita: “### considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. 
L'### ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'### A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la ### d'### invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'### di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la ### d'### incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione. 
All'esito del procedimento, la ### d'### disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. 
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. 
L'### di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti; - precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto. 
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare - attraverso la standardizzazione contrattuale - una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”. L'### di ### precisa quindi che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.  ### d'### concludeva nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla ### d'### secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'art. 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'### di ### al contrario, la ### d'### afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”. Il provvedimento dell'### di vigilanza dispone pertanto che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”. 
A tutela della concorrenza in ambito eurounitario, l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'### che ha sostituito l'art. 81 del Trattato CE, che a sua volta aveva sostituito l'art. 85 del Trattato di ### in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'### ha competenza esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; [...]» - dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra ### membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. E' previsto, inoltre, che accordi o decisioni vietati dal citato art. 101 del TFUE sono “nulli di pieno diritto”. 
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, la legge “antitrust” del 10/10/1990, 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod.  civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005). 
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone la nullità ad ogni effetto delle “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche; il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente “unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle “intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999). 
Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust. 
Ciò posto, come affermato dal recente arresto delle ### della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale». 
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il «contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. s.u. n. 22437 del 24/09/2018). 
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.  ### protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno. 
Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust. 
La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art. 101 (ex 81 Trattato CE) del ### sul funzionamento dell'### non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C- 319/82, Societè de Vente de Cimentes; ###, 21/01/1999, T- 190/96, ###. 
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte Giustizia.  10/07/1997, C-261/95, ### Corte Giustizia, 20/09/2001, C-453/99, ### v. 
Crehan; Corte Giustizia, 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04, ### Corte Giustizia, 14/06/2011, C-360/09, ### v. Bundemskartellant; Corte Giustizia 06/06/2013, 28 C- 536111###. 
La direttiva ### n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli ### membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'### al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4). 
La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli ### membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali. Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art.  1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale. Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice; al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673). 
E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. Il fideiussore, tuttavia, salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti. 
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ### dichiarati nulli dal provvedimento della ### d'### 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole. 
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. sez. u., 2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza - ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. 
E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienticontraenti e incidendo negativamente sul mercato. 
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'«ordine pubblico economico. 
Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la ### d'### nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ### I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del ### sul funzionamento dell'### sono, dunque, parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).  * 
Venendo al caso di specie, è fondata la domanda di nullità -parziale - delle fideiussioni omnibus prestate dagli odierni attori in data ###, con un importo garantito di ### 100.000 ed in data ###, con un importo garantito di ### 160.000. 
Invero, a prescindere dal fatto che la Suprema Corte, pronunziatasi ex professo sulla questione in esame, ha respinto la tesi della nullità totale delle fideiussioni stipulate conformemente allo schema predisposto dall'ABI e sottoposto all'esame della ### d'### come autorità garante della concorrenza, avendo predicato la nullità parziale delle sole clausole che riproducono il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del suddetto schema, quanto alla dedotta nullità parziale del contratto, si rileva che la fideiussioni in oggetto sono state stipulate nel 2005 e nel 2007. 
Trattasi, dunque, di fideiussione risalente a data posteriore all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla ### d'### in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2002 ed in parte modificato nel 2003, avendo la ### d'### intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2002. 
Dal provvedimento della ### d'### n. 55/2005 emerge che ad ottobre 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori: ### (###, ### e Ambiente (###, ### per la ### e l'### dei ### (###, ### e ### (###, #### dei ### (###, ### - #####, ### del ### (###, ### dei ### (###, quindi il ### ha comunicato all'organo di controllo lo schema contrattuale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90. 
Nei mesi di aprile e di maggio 2003 la ### d'### ha invitato l'ABI a eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale, quindi, con lettera pervenuta l'11/7/2003, l'ABI ha trasmesso una nuova versione dello schema di contratto e, al fine di accertare se quest'ultimo potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, la ### d'### - considerati anche gli orientamenti dell'### garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del 22/8/2003 - ha aperto l'8/11/2003 l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90. 
E', pertanto, evidente che la fideiussione in oggetto risale ad una data posteriore (2005 e 2007) alla predisposizione dello schema di fideiussione omnibus da parte dell'### previo concerto con le organizzazioni sopra menzionate, sottoposto alla ### d'### che ne ha riscontrato la parziale invalidità per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, oltre che al periodo oggetto di istruttoria da parte della ### d'### ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita ai sensi dell'art. 2 L. n. 287/1990: può pertanto trarsi dal provvedimento n. 55/2005 dell'organo di vigilanza lo spunto probatorio ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita da cui la parte attrice desume la nullità delle suddette fideiussioni. 
Nello specifico, le fideiussioni, così come qualificate, contengono al loro interno delle clausole che riflettono il contenuto dello schema contrattuale predisposto dall'ABI e denominato “norme per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, dichiarato contrario alla normativa antitrust (agli artt. 2, 6 e 8) dal provvedimento della ### d'### sopra menzionato. 
Occorre, in particolare, porre il riferimento all'art. 6, in deroga all'art. 1957 c.c., che testualmente prevede: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Nelle fideiussioni oggetto del presente giudizio, si noti, all'art. 6, sotto la dicitura “### del fideiussore”, che si è pur sempre in presenza di una deroga alla disciplina ordinaria prevista dall'art. 1957 c.c., con conseguente aggravio della posizione dei fideiussori medesimi, senza che agli stessi sia riconosciuto alcun diritto corrispondente. 
Occorre poi chiarire che in via generale, l'art. 1957 c.c. subordina la permanenza dell'obbligazione di garanzia del fideiussore, dopo la scadenza dell'obbligazione principale, alla circostanza che il creditore abbia proposto e diligentemente continuato le sue istanze nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi; a questo proposito, la deroga allo stesso configurata dall'art. 6 dello schema ### ha proprio la funzione di esonerare la banca dal proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze, nei confronti del debitore e del fideiussore, entro i termini previsti da detta norma, apparendo pertanto suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà - come ritiene l'ABI - quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria. 
Questa corte ritiene di dover richiamare sul punto il principio, recentemente espresso dalla suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 41994/2021, per cui «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della ### 287 del 1990 e 101 del ### sul funzionamento dell'### sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.». Dunque, nei casi (come quelli di specie), in cui nei contratti di fideiussione (a valle) siano riprodotte le clausole dichiarate nulle dalla ### d'### (nel caso oggetto dell'odierno giudizio, in particolare, si fa riferimento all'art. 6 in deroga all'art. 1957 c.c.), opera il "principio di conservazione" degli atti negoziali, con la conseguenza che il contratto di fideiussione a valle è nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, nullità che dipende dal fatto che tale schema sia adottato in violazione della disciplina antitrust (interna ed europea). In definitiva, nel caso di specie, la fideiussione è pienamente valida, ma viene depurata ai sensi dell'art. 1419 c.c. dalle clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla ### d'### in quanto anticoncorrenziali. 
Per tale motivo, merita accoglimento la questione relativa alla nullità parziale delle fideiussioni oggetto del giudizio odierno, in quanto le stesse contengono delle disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della ### n. 287/90. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa.  P.Q.M.  visto l'art. 275 c.p.c.; il ### di ### sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio tra le parti, alla luce di un attento giudizio di comparazione, così provvede: I) d ichiara la nullità parzialelimitata alla clausola di reviviscenza, alla clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. ed alla clausola di sopravvivenza - della fideiussione omnibus rilasciata dagli odierni attori in data ###, con un importo garantito di ### 160.000, e della fideiussione in data ###, con un importo garantito di ### 100.000, entrambe in favore di ### (oggi ### dei ### di ### S.p.A.); II) ### dei ### di ### S.p.A. al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 2906,00 oltre imposte, oneri e accessori come per legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 6.6.2024 

Il Giudice
estensore ###


causa n. 7844/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Pedrelli Claudia, De Lorenzo Maria Pia, Bruno Elena

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5676/2024 del 03-06-2024

... sono rappresentanti dal fatto che a) la fideiussione è stata ricevuta da una banca (fid. attiva), mentre quella autonoma vede la stessa banca nel ruolo di garante (fid. passiva), b) la fideiussione concerne obbligazioni future, mentre la garanzia autonoma dovrebbe accedere ad obbligazioni contestuali all'assunzione della garanzia, c) la garanzia autonoma nei rapporti garante-debitore principale ha un carattere necessariamente oneroso, a differenza del carattere gratuito della fideiussione acclusa agli atti, non potendosi evincere per essa alcuna onerosità (su tutte, sent. Corte d'Appello di Napoli, 3378/2022). Ciò chiarito, il contratto de qua è una fideiussione omnibus ossia quella garanzia di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della cd clausola estensiva impone al (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI NAPOLI II sezione Civile Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero ### del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 7848/18 del 19.10.18 TRA ### S.r.l in liquidazione, con sede ###, cod.  fisc. e P. I.V.A. ###, in persona del liquidatore p.t. Dott. ### rappresentato e difeso, dagli ### (cod. fisc. ###) e ### (cod. fisc.  ###) (studio legale associato ### P. I.V.A. ###) numero fax 081/4104070, p.e.c. ###, ### presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. 
Fiorelli n. 14, giusta procura alle liti rilasciata su foglio a parte e depositata unitamente al ricorso in riassunzione OPPONENTE E Fallimento della ### - ### S.r.l. (già S.p.A.) in liquidazione, cod. fisc. e P. I.V.A. ###, fallimento Tribunale di Napoli n. 43/2021, in persona del ### p.t., Avv. ### (cod. fisc. ###) OPPONENTE CONTUMACE E Fallimento della ### S.r.l. - società a socio unico in liquidazione, cod. fisc. e p. IVA ###, fallimento Tribunale di Napoli n. 60/2021, in persona del ### p.t. Avv.  ### E ### S.p.a., rapp.to e difeso dall'Avv. ### (del ### di Napoli, e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via G. Verdi, n. 18, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, OPPOSTA CONCLUSIONI All'udienza del 23.01.23 celebrata con la modalità della trattazione scritta, le parti presenti, insistevano nelle note autorizzate per l'accoglimento delle proprie difese e istanze. Il GU con ordinanza comunicata alle parti in data ### assegnava la causa in decisione con i termini ex art.  190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione, notificato alla ### di ### S.p.a., in data ###, le società ### S.p.a. in Liquidazione, la ### S.r.l. nonché la ### S.r.l. in Liquidazione, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo a loro notificato il ###, concesso alla parte opposta dal Tribunale di Napoli il ###, pubblicato il ###, con n. 7848/18 - Rg. 25220/18, con cui era stato ingiunto loro, in solido, il pagamento della somma di € 898.710,27 -limitata fino alla concorrenza di € 715.000,00 per la ### S.r.l. in Liquidazioneoltre interessi al tasso convenzionale come indicato nei singoli contratti di finanziamento fino al soddisfo, nonché spese e competenze di procedura monitoria rispettivamente per € 870,00 ed € 5.441,00 oltre spese generali, cnpa ed iva come per legge. 
Il suddetto credito derivava dall'inadempimento da parte della debitrice principale ### S.p.a. in Liquidazione - con posizione ceduta unitamente al ramo di azienda alla ### S.r.l. con atto notarile del 23.09.2013 - di tre rapporti di mutuo ed era così composto : 1. € 171.058,38, quale saldo debitore del finanziamento chirografario del 24.02.2010 dell'originario importo di € euro 350.000,00 da restituirsi in 60 rate costanti mensili, giusta contratto del 24.02.2010, con il quale le parti avevano pattuito ogni regolamento fra cui il tasso di interessi di ammortamento del 5% con una maggiorazione di 2 punti in caso di mora; 2. Euro 65.363,34, quale saldo debitore del finanziamento chirografario del 26.02.2013 dell'originario importo di €uro 50.000,00 da restituirsi in 60 rate costanti mensili, giusta contratto del 26.02.2013, con il quale le parti avevano pattuito ogni regolamento fra cui il tasso di interessi di ammortamento del 7% con una maggiorazione di 3 punti in caso di mora; 3. Euro 662.288,55, quale saldo debitore del finanziamento chirografario del 22.03.2013 dell'originario importo di €uro 500.000,00 da restituirsi in 60 rate costanti mensili, giusta contratto del 22.03.2013, con il quale le parti avevano pattuito ogni regolamento fra cui il tasso di interessi di ammortamento del 7% con una maggiorazione di 3 punti in caso di mora. 
I crediti erano stati garantiti dalla fideiussione del 22.03.2013 rilasciata dalla ### s.r.l. per tutte le obbligazioni a carico della ### S.p.a. nei confronti della ### sino all'importo di €uro 715.000,00. 
Con l'opposizione spiegata dalla debitrice principale, dalla cessionaria del ramo d'azienda e dal fideiussore venivano formulate le seguenti contestazioni : 1) incertezza dei crediti vantati dalla banca in quanto non provati documentalmente; 2) nullità dei contratti di finanziamento per vizi relativi all'usurarietà degli interessi pattuiti ed alla modalità di pattuizione degli interessi, oltre che all'indebita capitalizzazione ; 3) compensazione con le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni per omesso rispetto del mandato a vendere le azioni per acquistare le quali uno dei mutui era stato acceso ( doc. sub. 4 costituzione parte opposta); 3) compensazione con le somme dovute a seguito di ricalcolo di altri tre rapporti (conti correnti affidati : 228 del 10.###, n. 2710 del 31.03.2006 e 3081 del 11.06.2007) accesi tra le parti a seguito dell'accertamento di nullità di varia natura (interessi usurari; interessi ultralegali non previamente pattuiti; commissioni indeterminate; anatocismo non concordato); 5) nullità delle fideiussioni prestate per violazione della normativa antitrust. 
Ritenendo non provati i crediti azionati o comunque fondati su titoli anche solo parzialmente nulli e compensati dai controcrediti di cui chiedeva l'accertamento in corso di giudizio, la debitrice principale spiegava altresì domanda riconvenzionale per la ripetizione degli addebiti illegittimamente trattenuti dalla banca nel corso degli anni. 
Si costituiva la banca opposta contestando le avverse difese e deduzioni e allegando di aver compiutamente provato il proprio credito anche a mezzo di ulteriori documenti versati in atti ( piani di ammortamento dei mutui) e deducendo che le somme portate dal provvedimento monitorio non erano mai state contestate dalla debitrice principale che, anzi, aveva più volte riconosciuto la debitoria formulando in più occasioni ( relazione della gestione liquidatoria) istanza di moratoria ( nella quale riferiva che la vendita delle azioni era destinata al ceto creditorio e di difficile liquidazione) e che alcuna forma di incertezza nella determinazione degli interessi era rilevabile dai contratti in atti. 
Quanto alla dedotto usura il CTP di parte opponente aveva utilizzato metodi di calcolo non in linea con i criteri previsti dalla ### d'### con conseguente non affidabilità delle risultanze di essa mentre con riguardo agli altri rapporti la domanda era nulla per indeterminatezza e, comunque non provata ed infondata. 
Invero, la ### s.p.a. in liquidazione aveva volutamente omesso la documentazione contrattuale a fondamento dei rapporti tra le parti che la banca aveva depositato unitamente alla costituzione in giudizio, dalla quale emergeva la regolarità e validità delle pattuizioni in materia di interessi, cms, capitalizzazione trimestrale e variazioni ex art. 118 TUB, in quanto molte di esse corredate anche dalla doppia sottoscrizione ex art. 1341 e 1342 Quanto al fideiussore, alcuna contestazione poteva essere mossa riguardo ai rapporti di finanziamento, in considerazione della natura di garanzia autonoma prestata dall'### s.r.l., mentre negava che alcuna invalidità sui contratti a valle potesse derivare dalla nullità dell'intesa anticoncorrenziale a monte, peraltro inesistente anche in considerazione della datazione del contratto (2013). 
Ciò premesso, chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione come da istanza formulata e nel merito confermare il decreto opposto con il rigetto delle domande riconvenzionali spiegate. 
Rigettata l'istanza ex. art. 648 c.p.c. in prima udienza, il GU disponeva la mediazione a carico della parte opponente, fallita la quale le parti erano ammesse al deposito delle note ex art. 183 VI co. c.p.c. 
Depositate le note, rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c. come formulata dalle parti opponenti avendo la banca depositato gli estratti conto relativi a tutti i rapporti contestati dalla ### s.p.a., il GU ammetteva la CTU richiesta dagli opponenti e volta a verificare le censure spiegate sia in tema di rapporti di finanziamento che in tema di rapporti di conto corrente alla base della domanda riconvenzionale di ripetizione.  ### l'espletamento della ### il tecnico riferiva al Giudice dell'intervenuto fallimento della ### s.p.a. e della ### s.r.l.; il GU sospendeva le operazioni peritali e alla successiva udienza dichiarava l'interruzione del giudizio. 
Con ricorso tempestivamente depositato la ### s.r.l. chiedeva la prosecuzione del giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto opposto e di coltivare le domande ed eccezioni spiegate dalla debitrice principale. 
Mentre rimanevano contumaci le curatele, depositava memoria difensiva la ### s.p.a. nella quale, oltre che insistere in tutte le difese spiegate, deduceva il difetto di legittimazione attiva del garante a coltivare le azioni e le eccezioni della debitrice principale (domande riconvenzionali di risarcimento e ripetizione). 
Disposta la prosecuzione della CTU sui soli rapporti di finanziamento a cura del Dott. ### depositata la relazione peritale, il GU all'udienza del 23.01.24, raccolte nelle note autorizzate le conclusioni delle parti, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica dalla data di comunicazione dell'ordinanza (24.01.24). 
In via preliminare e di rito, va dichiarata la tempestività della riassunzione del giudizio ad opera del garante ### s.r.l. (deposito del ricorso in data ###) rispetto alla declaratoria di interruzione del giudizio (16.11.21) e la contumacia delle curatele del ### s.p.a.  e del ### s.r.l., destinatarie di regolare notificazione a mezzo pec del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. 
Ancora, va dichiarata la tempestività dell'opposizione per essere la stessa stata notificata alla parte odierna opposta entro il termine di 40 giorni (28.11.18 ) dalla notifica del ricorso e del decreto a ciascuna delle parti odierne opponenti ( 19.10.18) e la sua procedibilità, essendo il giudizio stato iscritto a ruolo nel successivo termine di giorni 10 ( 05.12.18). 
Va altresì dichiarata l'improcedibilità della domanda di pagamento formulata in via monitoria dalla ### s.p.a. verso le due società debitrici principali dichiarate fallite in virtù del noto assunto per cui “Il rito fallimentare gode di una "vis attractiva" in virtù della quale esso si sostituisce al rito ordinario non solo per le azioni che originano dallo stato di dissesto, ma per tutte quelle che sono comunque destinate ad incidere sul patrimonio del fallito. Pertanto nel caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori, previa domanda di ammissione al passivo, attesa l'inopponibilità al fallimento di un decreto non ancora definitivo. Di conseguenza la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche in cassazione, derivando da norme dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum" ( ex multis Tribunale Bari sez. IV, 28/07/2023, n.3181). 
Ne consegue che la mancata costituzione in giudizio delle curatele, anche solo per coltivare le domande riconvenzionali spiegate (risarcimento dei danni; ripetizione delle somme indebitamente trattenute stante la nullità dei contratti di accensione di conto corrente e conto anticipi), ha comportato che sulle stesse il Giudice abbia perso potestas iudicandi, difettando in capo al fideiussore la legittimazione attiva a proporle ed a proseguirle in assenza del soggetto realmente legittimato. 
Il dato rileva ai fini della mancata istruzione delle stesse a seguito della declaratoria di fallimento ( ordinanza del 22.04.22) che in questa sede ###rigetto dell'istanza della parte opponente di riapertura dell'istruttoria con remissione della causa sul ruolo): invero, ferma la facoltà del fideiussore di eccepire in compensazione giudiziale l'eventuale controcredito del debitore principale, l'assenza in giudizio del legittimato attivo a far accertare tale posta attiva a mezzo dell'esperimento di domande di nullità e di ripetizione, ha reso inammissibile da parte del Tribunale l'esame delle censure mosse in opposizione dalla ### s.p.a. anche solo al fine di istruire l'eccezione di compensazione inizialmente formulata da quest'ultima. 
Ciò premesso, va esaminata la posizione della ### s.r.l. ed in primis valga qualificare il contratto del 26.03.13. 
Sul punto la scrivente, in difformità ad un consolidato orientamento personale, sulla scorta delle motivazioni di cui infra ed in adesione all'orientamento della sezione nonché della locale sezione specializzata delle ### (cfr. ex multis sentenza del 17.02.23) ne esclude la natura di contratto autonomo, pure in presenza di clausole derogatorie da quelle proprie del contratto di fideiussione. 
Invero, va ritenuto maggiormente significativo ai fini di tale qualificazione, piuttosto che il criterio letterale, il profilo della causa che, nel caso del rapporto controverso, esaminando il testo del contratto, non può coincidere con la funzione indennitaria propriamente caratterizzante il ### quanto invece con quella satisfattiva, propriamente fideiussoria, di adempimento della medesima obbligazione pecuniaria dovuta dal debitore principale, rispetto la quale risulta infatti del tutto sovrapponibile e qualitativamente omogenea quella dovuta dal fideiussore. 
Come parimenti ritenuto da altre decisioni di merito condivise dal Tribunale, gli ulteriori elementi rinvenibili nella controversia de qua che inducono a far rientrare il contratto intercorso tra le parti nell'ambito delle fideiussioni omnibus sono rappresentanti dal fatto che a) la fideiussione è stata ricevuta da una banca (fid. attiva), mentre quella autonoma vede la stessa banca nel ruolo di garante (fid. passiva), b) la fideiussione concerne obbligazioni future, mentre la garanzia autonoma dovrebbe accedere ad obbligazioni contestuali all'assunzione della garanzia, c) la garanzia autonoma nei rapporti garante-debitore principale ha un carattere necessariamente oneroso, a differenza del carattere gratuito della fideiussione acclusa agli atti, non potendosi evincere per essa alcuna onerosità (su tutte, sent. Corte d'Appello di Napoli, 3378/2022). 
Ciò chiarito, il contratto de qua è una fideiussione omnibus ossia quella garanzia di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della cd clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri che il debitore ha assunto o abbia da assumere, entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1398 c.c. Tanto si evince senza dubbio dalla previsione in forza della quale la garanzia è stata prestata dagli opponenti a favore della società garantita per “l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca (ossia la convenuta) dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” (allegato n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta).  ###, la presenza di una clausola a prima richiesta come nel caso di specie, ( art. 7 “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”) non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita. Per poter configurare un negozio fideiussorio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto - anche in un secondo momento - eccezioni (cfr. Cass. n. 16825 del 9.8.2016). 
Sebbene l'inserimento dell'inciso “a semplice richiesta” possa, in astratto, essere un indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione, al fine di operare una più corretta qualificazione giuridica dell'impegno assunto dal garante è necessario esaminare l'intero contesto delle pattuizioni (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3947/2010; ### Firenze, n. 1722/2020; Corte Appello Venezia, 2.7.2020). In tal senso, quindi assumono rilevanza le ulteriori clausole previste nella fideiussione; infatti, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.  ### canto, sarebbe incompatibile con un contratto autonomo una garanzia che, come la fideiussione omnibus, non predetermini in maniera precisa l'oggetto della prestazione del garante, ma lo individui in relazione al debito del debitore principale (limitatamente all'importo massimo garantito), che può variare nel tempo: l'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione del garantito, che vale ad escludere la sua accessorietà e la possibilità di proporre le eccezioni del debitore principale, richiede la sussistenza di un contratto (anziché un atto unilaterale di prestazione di garanzia) e la predeterminazione della somma di denaro che il garante in via autonoma si obbliga a corrispondere, in via sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Tale contenuto, che risponde al requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.), richiesto a pena di nullità (art. 1418 comma II c.c.), è incompatibile con una fideiussione omnibus che indica solo l'importo massimo garantito e che comporta, da parte del garante, l'impossibilità di conoscere preventivamente la prestazione che si obbliga ad effettuare a semplice richiesta. 
In altri termini, una garanzia personale che, come quella di cui si discute, indica un importo massimo garantito - e la prestazione alla quale sarà tenuto il garante non ha alcun carattere di autonomia rispetto all'obbligazione principale, dalla quale dipende il quantum garantito - può qualificarsi solo come fideiussione per obbligazioni future. 
Alla luce di quanto esposto, il contratto posto all'esame del ### concreta indubbiamente la fattispecie giuridica della fideiussione omnibus, che consente all'opponente di usufruire del regime di eccezioni del debitore principale ( art. 1945 c.c.). 
Va, a questo punto, esaminata la contestazione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. 
Intanto, va rigettata l'eccezione di incompetenza funzionale in favore del ### delle ### come formulata dalla parte opposta sin dal primo atto difensivo, in considerazione del fatto che “Il giudizio che decide circa la nullità delle clausole di un contratto di fideiussione "omnibus" contrarie al diritto antitrust, in specie perché riproduttive dello schema contrattuale Abi contrastanti con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/1990, è di competenza del tribunale specializzato delle imprese, in quanto l'accertamento della nullità di tali clausole comporta quello della contrarietà alla normativa antitrust dell'intesa. Diversamente, nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui venga proposta eccezione riconvenzionale con cui si chiede l'accertamento della nullità delle clausole per i medesimi presupposti descritti, in quanto in questo caso il giudice ordinario conosce delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla banca opposta con riferimento all'eccezione "de qua", in quanto, avendo l'opponente sollevato tale ultima eccezione in via riconvenzionale, ben poteva, pertanto, essere valutata incidentalmente la validità delle fideiussioni in esame onde verificare se potessero essere poste a fondamento della domanda monitoria in virtù della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto)”( cfr. ex multis ### sez. II, 01/06/2022, n.1310). 
Ciò premesso, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta non vi sia la prova della illiceità della condotta della banca per violazione della normativa antitrust. 
Invero, nel caso di specie, la parte opponente sin dall'atto di citazione in opposizione ha sostenuto che il contratto di fideiussione stipulato in data ### fosse nullo perché contenente le tre clausole, di deroga del termine di decadenza ex art. 1957 c.c., di c.d. “reviviscenza” e di c.d. “sopravvivenza”, contenute nel modello ABI e censurato dal provvedimento di ### d'### n. 55/2005, con cui è stato, come noto, appurato che «gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90». 
Orbene, il ### rileva che la fideiussione prodotta dall'opponente quale documento contenga, effettivamente, tutte le clausole nn. 2, 6 e 8 dell'archetipo ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie; segnatamente, all'identica numerazione utilizzata in quello schema corrisponde il medesimo contenuto precettivo. 
In tal caso, tuttavia, la produzione in giudizio del provvedimento della ### d'### non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di oltre otto anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005. 
Come chiarito anche dal ### di Milano, sez. specializzata ### con la decisione del 14/02/2023, n.1171 in un caso similare “La specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. “follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore”. 
La sussumibilità della controversia tra le cause “stand alone” fa sì che la parte eccipiente sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa. In tal senso, la Corte Suprema di Cassazione con la decisione a ### del 2021: • ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio 2005 secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della ### d'### hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005; • ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'### Il caso di specie si colloca invece a oltre otto anni di distanza dall'accertamento della ### d'### circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale. 
Nel caso di specie, il fideiussore si è limitato a produrre la decisione della ### d'### del 2005 senza curarsi di provare che la diffusione delle fideiussioni del tenore sanzionato dall'### di controllo ( poi sostituito dall'### per il ### e la ### si fosse perpetrata su tutto il territorio da istituti bancari di varie dimensioni anche a distanza di anni dalla censura e senza che le parti eccipienti abbiano fornito la prova idonea a dimostrare che nel 2013 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. 
Essendo stata affermata, come è noto, dalle ### n. 41994/2021 la sola eventuale nullità parziale del contratto relativamente alle clausole n. 2, 6 e 8 ( eccezione riconvenzionale pure formulata in via subordinata dai ### nel caso concreto, si può ritenere, in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario, che il fideiussore avrebbe, in ogni caso, prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia ( nel medesimo senso anche ### spec. ### 17/02/2023, secondo cui “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole (le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ### non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” ; ma in tal senso, ### Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche ### Siena 12 febbraio 2022 131; ### Prato 16 gennaio 2021 n. 28; ### Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; ### Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; ### Torino 17 aprile 2019 n. 1970; ### Roma 11 settembre 2019 n. 17243; ### Roma 3 maggio 2019 n. 9354; ### Velletri 14 maggio 2019 n. 921). 
Di qui il rigetto dell'eccezione riconvenzionale ed affermazione della validità sotto questo profilo della garanzia prestata dall'### s.r.l., compresa la deroga all'art. 1957 c.c. che può validamente operare diversamente da come sostenuto dall'opponente - pervero tardivamente e non in sede di opposizione - sulla scorta del superamento del termine semestrale tra la scadenza dell'obbligazione (risoluzione dei contratti di mutuo ) e l'azione monitoria. 
A questo punto valga affrontare le doglianze mosse dalla parte opponente in ordine alla validità dei contratti di mutuo oggetto di giudizio, partendo dalla censura di usurarietà. 
Intanto, va puntualizzato che in ossequio all'onere probatorio su di essa gravante la banca ha provato il suo credito derivante da ciascuno dei contratti in atti, depositando per ciascuna le convenzioni e gli estratti conto ex art. 50 TUB ed essendo rimasta incontestata l'erogazione delle somme. 
Invero, è noto che “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attivato dal debitore, essendo strutturato come un ordinario giudizio di cognizione, è regolato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere probatorio. ###, pur assumendo formalmente la posizione di convenuta, in senso sostanziale riveste la qualità di attrice essendo tenuta a provare il suo diritto di credito. La società opposta producendo a sostegno della propria pretesa creditoria i contratti di mutuo, l'atto di erogazione, la quietanza e la certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 t.u.b. ha assolto l'onere probatorio gravante su di essa, fornendo prova tanto del titolo negoziale quanto dell'erogazione delle somme mutuate” (ex multis cfr. ### sez. III, 19/05/2023, n.2075).  ###, se è vero che “In presenza di contratto di mutuo con piano di ammortamento predeterminato o predeterminabile, non è necessario che la banca creditrice che agisce in monitorio debba fornire gli estratti conto, posto che questi sono necessari solo per i rapporti di conto corrente. 
Nel caso di mutuo, invece, è sufficiente che il mutuante dimostri il proprio credito allegando il contratto ed il piano di ammortamento e, di contro, sul mutuatario incombe l'onere di provare o l'inesistenza dell'obbligazione per cause di invalidità del contratto o l'avvenuto adempimento o la sussistenza di altri fatti estintivi dell'obbligazione, in quanto detta documentazione avendo natura negoziale costituisce non solo una ricognizione del debito, ma anche una promessa di pagamento "titolata" e, come tale, sufficiente ad attestare l'obbligazione restitutoria ed è assolutamente irrilevante la circostanza che la ### depositi, o meno, attestazione contabile relativa allo svolgimento del rapporto. (…)” ( ex multis ### sez. I, 27/02/2023, n.414; ### sez. I, 22/12/2021, n.1699), la banca ha depositato in giudizio unitamente ai contratti, in sede di merito, i piani di ammortamento ( docc. n. ###, ### allegati alla comparsa di costituzione, ###) allegato alla II memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.) chiarendo e provando - senza necessità di una specifica delle somme richieste - definitivamente l'ammontare del dovuto.  ### a fugare ogni dubbio, non deve dimenticarsi che la parte opponente ha depositato in atti tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente bancario n. 228 su cui sono stati erogati i tre finanziamenti ( cfr. estratti al 24.02.10, al 26.02.13 e al 22.03.13) e sui cui i medesimi sono stati regolati e ciò anche a voler tenere in considerazione l'ultimo arresto sul tema della Suprema Corte di Cassazione n. 5373/24 del 29.02.24 ( non massimata ) per cui “la produzione del solo estratto conto finale del conto corrente su cui è regolato il finanziamento non può dare adeguatamente prova dell'annotazione del contratto di finanziamento nel conto corrente prima, e nel conto sofferenza, poi” essendo necessaria la produzione integrale degli estratti. 
Procedendo all'esame della contestazione di usurarietà, in via di metodo, è opportuno chiarire la disciplina di riferimento in tema di usura che, ad onta dell'estremo tecnicismo della materia, impone il rigoroso rispetto di criteri oggettivi e prestabiliti. 
La declaratoria di nullità degli interessi usurari impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal ### ossia il ### risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla ### d'### per conto del Ministero dell'### e delle #### riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L.  108/1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito. 
La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal ### purché contenuti entro uno spread limitato, che all'attualità è calcolato aumentando il ### di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali: solo il superamento di questo tasso soglia, così calcolato, dà luogo ad usura. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, ed è applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il ###; prima di questa data, il tasso soglia si otteneva aumentando il ### del 50 per cento. 
La determinazione del ### è quindi momento imprescindibile e cruciale per l'accertamento dell'usura. 
Il criterio di rilevazione dei tassi medi trova legittimazione nella legge, essendo stato recepito dall'art.  2 L. 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà mediante un parametro largamente condiviso. Si intendeva in questo modo superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario che, dipendendo da variabili contingenti ed indeterminate, rischiava di promuovere domande al buio, accertamenti differenziati ed esiti aleatori.  ###à del giudizio impone necessariamente che il calcolo del ### sia affidato alle formule adottate dalla ### d'### che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie ### le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito. E infatti “Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della ### n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi soglia sia quello con cui viene calcolato l'eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presuppore che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio" (cfr. ### Monza, 20/07/2016 n. 2205; negli stessi termini ### di Ferrara, 13/12/2016 n. 1123).  ### della ### d'### in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate da disposizioni della legge ordinaria (L. 108/1996, art. 1815 c.c. e art. 644 c.p.), che da queste sono periodicamente integrate, e “se è pur vero che il giudice non sia vincolato al rispetto delle ### della ### d'### quali fonti di diritto, tuttavia, occorre considerare che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette ### un eventuale calcolo del TEG applicato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da ### d'### rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato… il criterio di calcolo in esse indicato, infatti, appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di ### sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia, come nel caso di specie, frutto di scelte razionali e ragionevoli” (### sez. I, 20/07/2016, n.2205; in termini anche ### di Milano 3/6/2014 n. 7234; ### 09/03/2018, n.299; ### 04/03/2019, n.619; ### 27/01/2020, n.77). 
Del resto, come si è osservato nella giurisprudenza di merito, la mancata applicazione delle ### della ### d'### nella determinazione del TEG condurrebbe, oltre ad un tradimento del dettato normativo, anche ad un “risultato inattendibile e ingiusto” (### sez. VI, 08/06/2017, n.6505). 
Nel sistema così ricostruito ed apparentemente lineare, non si è mancato di registrare alcune criticità, attinenti principalmente la verifica di usurarietà degli interessi diversi da quelli corrispettivi. Gli interessi di mora, infatti, non rientrano tra i parametri adottati dai decreti ministeriali per la definizione del ### e, quindi, del tasso soglia, per cui a lungo si è dubitato della effettiva possibilità per il giudice di accertarne il carattere usurario, pena la violazione del principio di simmetria tra TEG e ### Inoltre gli interessi moratori rappresentano un costo per il debitore soltanto eventuale, incertus nell'an e nel quando, per cui appariva di dubbia utilità una pronuncia giudiziale di accertamento sul superamento del tasso soglia degli interessi pattuiti nel caso di esatto adempimento delle prestazioni. 
Anche a voler ammettere l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora, si nutrivano forti dubbi in merito al parametro da adottare per procedere a tale verifica. Era solida però la convinzione che il tasso soglia non potesse in ogni caso essere confrontato con una mera sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, trattandosi di tassi dovuti in via alternativa tra loro, in momenti diversi, con funzioni diverse (remuneratoria e risarcitoria) e basi di calcolo diverse: infatti gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere in una fase fisiologica del rapporto, mentre l'interesse moratorio sostituisce il corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto, al verificarsi della mora, quindi in una fase patologica del rapporto (### di Cremona, 9/1/2015; ### di Treviso, 9/12/2014; ### di Roma, 16/9/2014; ### di ### 15/9/2014; ### di Sciacca 13/8/2014; ### di Parma 25/7/2014; ### di Verona 27/4/2014; ### 31/1/2019 n. 85; Cass. 17/10/2019 n. 26286, ### 11/01/2019, n.6, ### 09/09/2020, n.673). 
Restava comunque in dubbio l'esatta quantificazione del parametro da adottare per la verifica del superamento del tasso soglia; in particolare, si dubitava della supposta applicabilità al ### della maggiorazione del 2,1%, elaborata su base statistica in base alle rilevazioni di mercato per gli interessi di mora generalmente applicati dagli operatori (tra i più recenti, ex multis, ### Lecce 905/2020). 
In senso favorevole si è pronunciata definitivamente la giurisprudenza a ### della Corte di Cassazione che, risolvendo un annoso dibattito giurisprudenziale sul punto, ha evidenziato come la primordiale ratio di tutela del risparmiatore imponga l'applicabilità della disciplina antiusura a tutte le voci di costo, ivi compresi gli interessi moratori. In caso contrario, ha argomentato la Corte, si vanificherebbe lo sforzo di offrire al debitore una tutela quanto più possibile oggettiva ed uniforme sul piano nazionale e tale tutela non può essere garantita dal rimedio, ormai diffusosi nella giurisprudenza di merito, della riduzione officiosa di cui all'art. 1384 c.c. Ad analoghe conclusioni concorrono anche le altre rationes legis, quali “la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario”, tutte rivolte a contenere normativamente il fenomeno usurario (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 19597). 
Una simile prospettiva non è preclusa dalla mancata considerazione degli interessi moratori nel calcolo del ### contenuta nei decreti ministeriali. ### è stata motivata dall'esigenza di evitare un incremento sproporzionato delle soglie tramite inclusione di operazioni anomale, in danno della clientela, ma non può risolversi in uno strumento di legittimazione di surrettizi fenomeni usurari, in spregio alla ratio legis di tutela del debitore. Il problema è stato superato in quanto, a partire dal D.M. 25/3/2003, questi decreti hanno riportato a fini meramente statistici la media delle maggiorazioni a titolo di interessi moratori praticata dagli operatori del settore e rilevata sul mercato: tale valore, ancorché non incluso nel ### può fornire un criterio oggettivo valido per la verifica di usurarietà delle singole operazioni in caso di mora. Tra l'altro, a partire dal D.M. del 21 dicembre 2017, la rilevazione di questo tasso a fini conoscitivi è stata declinata in funzione di tre diverse categorie contrattuali: mutui ipotecari ultraquinquennali, operazioni di leasing e complesso degli altri prestiti, sicché “nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno; è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali; si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla ### d'### da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti”. I decreti ministeriali forniscono così “il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione” (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n. 19597). 
Il calcolo della soglia usuraria dovrà pertanto tener conto della predetta maggiorazione, calcolata sul ### per il trimestre di riferimento; su questa base andrà applicato poi lo spread previsto dall'art.  2 L. 108/1996, incrementando i tassi medi di un quarto più altri 4 punti percentuali (o aumento della metà prima del d.l. 70/2011). Tale valore andrà posto in raffronto con il valore percentuale degli interessi di mora convenzionalmente pattuiti o, nel caso, di quelli effettivamente applicati perché, ove al verificarsi della mora sia stato applicato in concreto un interesse diverso, è con riferimento a quest'ultimo che deve accertarsi l'usura. 
In termini algebrici, la nuova formula per la determinazione del tasso soglia di mora può essere più sinteticamente espressa così: (T.e.g.m. + spread ) x 1,25 + 4 o ante 2011 ( ### + spread) + ½. 
Quanto alle conseguenze in caso di positivo accertamento dell'usura, anche per gli interessi moratori si deve ritenere applicabile il disposto di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. che, a differenza di altri ordinamenti europei, commina la nullità parziale della sola clausola del mutuo attinente agli interessi. 
Diverse però sono le conseguenze rispetto agli interessi corrispettivi: di norma infatti, in caso di accertata nullità usuraria della pattuizione di questi interessi, il mutuo si converte da oneroso in gratuito e alla banca non sono dovuti interessi, con un meccanismo sanzionatorio che pone il debitore al riparo da esorbitanti richieste di restituzione del capitale. Per gli interessi moratori invece non è concepibile analogo meccanismo, perché la nullità di ogni interesse premierebbe l'inadempimento e lo renderebbe più appetibile per il debitore moroso, lasciando insoddisfatto il creditore danneggiato: pertanto deve ritenersi operante il disposto dell'art. 1224 c.c. che, in caso di mancata pattuizione di interessi moratori (o, come in questo caso, di nullità della relativa pattuizione), li presume dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi dal giorno della mora.  ### è una riduzione del costo del denaro e non il suo totale azzeramento. Naturalmente, tale risultato può essere perseguito in giudizio sul presupposto che il debitore vanti un concreto interesse ad agire. Qualora le somme a titolo di interessi moratori usurari siano state effettivamente versate, emerge con tutta evidenza l'utilità pratica per il debitore di agire per la restituzione dell'indebito e chiedere la condanna del mutuante alla restituzione del maltolto; diversamente, qualora l'inadempimento non si sia ancora verificato, è difficile immaginare un'utilità pratica in capo al debitore, perché non è possibile ripetere ciò che non si è pagato.  ### hanno chiarito però che anche in tali ipotesi il debitore vanta un interesse ad agire in giudizio, sebbene per un risultato pratico diverso e minore, consistente nell'accertamento di una res dubia, in specie dell'usurarietà della clausola determinativa degli interessi di mora: infatti l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva circa la titolarità dei diritti oggetto di giudizio. 
In questo caso, la sentenza di mero accertamento non produce l'effetto immediato di riduzione degli interessi moratori, ma rappresenta un titolo spendibile pro futuro per il caso di mora, per impedire al finanziatore condotte illecite ed inibire l'applicazione della clausola usuraria dichiarata nulla. 
In altre parole, seguendo la motivazione della Suprema Corte, “ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato”. 
Tanto premesso in punto di diritto, è possibile ora esaminare nel dettaglio il contratto censurato dagli attori e spiegare le ragioni per le quali non si ravvisa alcun profilo usurario. 
Invero, la domanda è sostenuta da premesse di metodo non pienamente condivisibili. 
A tal proposito, va ribadita la precipua importanza del rispetto dei criteri di calcolo stabiliti dalla ### d'### che ricevono legittimazione normativa nell'art. 2 L. 108/1996, affinché il giudizio di usurarietà sia condotto in maniera uniforme e condivisa sul piano nazionale. ### di metodi e formule diverse si pone contra legem e determina l'infondatezza delle censure avanzate. 
Preso atto che il criterio della “usura additiva”, prospettato in sede ###conflitto con i criteri di calcolo largamente condivisi e con la unanime giurisprudenza di merito, che ha evidenziato l'illogicità del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, di natura diversa e tra loro alternativi, non può essere condiviso neanche il rilievo di una “usura soggettiva”, come fenomeno patologico alternativo al matematico superamento del tasso soglia perché, come già ribadito, l'evoluzione normativa spinge nel senso di oggettivizzare la valutazione di usurarietà su parametri certi e predeterminati. 
Orbene, va premessa una breve descrizione delle condizioni contenute nei tre finanziamenti oggetto di controversia evincibile dalla CTU depositata in atti: 1. Finanziamento chirografario di € 350.000,00: Relativamente a tale finanziamento, erogato in un'unica soluzione il ### sul conto corrente ordinario n. 228-2, è presente agli atti di causa il relativo contratto datato 24.02.2010 (cfr. all.to n. 3) le cui pattuizioni rilevanti ai fini della presente perizia sono le seguenti: ✓ il tasso annuo nominale di interesse fisso: TAN 5,00%; ✓ la durata del preammortamento: i giorni intercorrenti tra il ### (data di erogazione) e il ###; ✓ la durata dell'ammortamento e le modalità di rimborso: 60 mesi con il pagamento di altrettante rate mensili posticipate di € 6.604,93 cadauna a decorrere dal 01.03.2010 (con prima scadenza, quindi, il ###); ✓il tasso di mora: 7% (pari al tasso corrispettivo maggiorato del 2%); ✓ le spese d'istruttoria una tantum: € 500,00; ✓ la penale di estinzione anticipata: 1% da applicarsi sul capitale residuo; ✓ l'imposta sostitutiva, pari allo 0,25% dell'importo finanziato; ✓ il TAEG (###, ovvero il costo totale dell'operazione, pari al 5,17%; 2. Finanziamento chirografario di € 50.000,00 Relativamente a tale finanziamento, erogato in un'unica soluzione il ### sul conto corrente ordinario n. 228-2, è presente agli atti di causa il relativo contratto datato 26.02.2013 (cfr. all.to n. 8) le cui pattuizioni rilevanti ai fini della presente perizia sono le seguenti: ✓ il tasso annuo nominale di interesse fisso: TAN 7,00%; ✓ la durata del preammortamento: i giorni intercorrenti tra il ### (data di erogazione) e il ###; ✓ la durata dell'ammortamento e le modalità di rimborso: 60 mesi con il pagamento di altrettante rate mensili posticipate a decorrere dal 01.03.2013 (con prima scadenza, quindi, il ###); ✓ il tasso di mora: 10% (pari al tasso corrispettivo maggiorato del 3%); ✓ le spese d'istruttoria una tantum: 1% dell'importo erogato, pari ad € 500,00; ✓ commissione di gestione una tantum: 1% dell'importo erogato, pari ad € 500,00; ✓ spese per avviso scadenza rata, pari ad € 2,00 mensile; ✓ la penale di estinzione anticipata: 1% da applicarsi sul capitale residuo; ✓ l'imposta sostitutiva, pari allo 0,25% dell'importo finanziato, pari ad € 125,00; ✓il TAEG (###, ovvero il costo totale dell'operazione, pari al 8,49%; 3. Finanziamento chirografario di € 500.000,00 Relativamente a tale finanziamento, erogato in un'unica soluzione il ### (con data valuta il ###) sul conto corrente ordinario n. 228-2, è presente agli atti di causa il relativo contratto datato 22.03.2013 (cfr. all.to n. 14) le cui pattuizioni rilevanti ai fini della presente perizia sono le seguenti: ✓ il tasso annuo nominale di interesse fisso: TAN 7,00%; ✓ la durata del preammortamento: i giorni intercorrenti tra il ### (data di stipula) e il ###; ✓ la durata dell'ammortamento e le modalità di rimborso: 60 mesi con il pagamento di altrettante rate mensili posticipate a decorrere dal 01.04.2013 (con prima scadenza, quindi, il ###); ✓ il tasso di mora: 10% (pari al tasso corrispettivo maggiorato del 3%); ✓ le spese d'istruttoria una tantum: 1% dell'importo erogato, pari ad € 5.000,00; ✓ commissione di gestione una tantum: 1% dell'importo erogato, pari ad € 5.000,00; ✓ spese per avviso scadenza rata, pari ad € 2,00 mensile; ✓ la penale di estinzione anticipata: 1% da applicarsi sul capitale residuo; ✓ l'imposta sostitutiva, pari allo 0,25% dell'importo finanziato, pari ad € 1.250,00; ✓ il TAEG (###, ovvero il costo totale dell'operazione, pari al 8,49%. 
Orbene, per ciascuno di essi il ### applicando la formula della ### d'### ed escludendo altre metodologie di computo, ha negato il superamento del cd. tasso soglia di periodo sia per gli interessi corrispettivi nominali che per il tasso di mora nominale: 1. Relativamente al contratto del 24.02.10 “il TEG applicato dalla banca, pari al 5,17%, NON ha superato la soglia usuraria TEG bancario 5,17% minore ### soglia 8,145%; Per quanto attiene alle verifiche richieste sul tasso nominale di mora convenuto pari al 7,00%, ovvero al tasso corrispettivo convenuto (TAN 5,00%) maggiorato di uno spread del 2%, si può affermare che esso risulta essere inferiore al tasso soglia applicabile alla fattispecie, pari all'11,295% (determinato sommando al ### del 5,43% la maggiorazione del 2,1%, il tutto incrementato della metà). Infatti: ### mora contrattuale 7% minore ### soglia 11,295%” ( cfr. pagg. 9 e 10 relazione peritale); 2. Relativamente al contratto del 26.02.13, “Come si evince dalla ### allegata (cfr. all.to 10), si può affermare che il TEG applicato dalla banca, pari all'8,34%, NON ha superato la soglia usuraria. TEG bancario 8,34% minore ### soglia 17,65%; Per quanto attiene agli accertamenti richiesti sul tasso nominale di mora convenuto pari al 10,00, ovvero al tasso corrispettivo convenuto (TAN 7,00%) maggiorato di uno spread del 3%, si può affermare che esso risulta essere inferiore al tasso soglia applicabile alla fattispecie, pari al 20,275% (determinato sommando al ### del 10,92% la maggiorazione del 2,1%, il tutto maggiorato di1/4 + ulteriori 4 punti percentuali). Infatti: ### mora contrattuale 10% minore ### soglia 20,275%”( cfr. pagg. 14 e 15 relazione peritale); 3. Relativamente al contratto del 22.02.13, “Come si evince dalla ### allegata (cfr. all.to 16), si può affermare che il TEG applicato dalla banca, pari all'8,25%, NON ha superato la soglia usuraria TEG bancario 8,25% minore ### soglia 17,65%. Per quanto attiene agli accertamenti richiesti sul tasso nominale di mora convenuto pari al 10,00%, ovvero al tasso corrispettivo convenuto (TAN 7,00%) maggiorato di uno spread del 3%, si può affermare che esso risulta essere inferiore al tasso soglia applicabile alla fattispecie, pari al 20,275% (determinato sommando al ### del 10,92% la maggiorazione del 2,1%, il tutto maggiorato di1/4 + ulteriori 4 punti percentuali). Infatti: ### mora contrattuale 10% minore tasso soglia 20,275%”( cfr. pag. 20 relazione peritale). 
Per ciò che riguarda, invece, la verifica dell'usurarietà della mora in concreto il CTU per tutti i contratti in atto non è stato in grado di effettuare l'esame delle singole voci di mora in assenza sia delle date di incasso delle rate pagate ( pervero evincibili dagli estratti conto in atti), ma soprattutto del periodo considerato e delle le modalità utilizzate dalla banca per la determinazione dei citati interessi moratori ex art. 50 TUB (ad es.: se calcolati sul capitale residuo ovvero su ciascuna rata scaduta e non pagata, ecc.), con impossibilità di determinazione del tasso di mora in concreto applicato da comparare al cd. tasso soglia di mora. 
La circostanza ridonda sull'impossibilità della verifica della censura le cui allegazioni, però, spettavano alla parte eccipiente e non alla banca. 
Passando, invece, alla contestazione di indeterminatezza dei tassi di interesse, se il contratto del 24.02.10 è andato esente da censure da parte del CTU ( “### verifica delle clausole determinative degli interessi non si ravvede alcun carattere di indeterminatezza in quanto : a) la rata viene indicata chiaramente, sia in ordine al tasso applicato che all'importo della stessa; riferimento temporale di calcolo risulta individuato nell'anno commerciale (360/360 giorni) sia nel contratto all'art. 3 che nel documento di sintesi; c) il tasso di mora, pari al 7%, ovvero al tasso contrattuale maggiorato del 2%, risulta chiaramente indicato” cfr. pagg. 8 e 9 relazione peritale), negli altri due il CTU ha ravvisato l'assenza di determinatezza - per quel che qui rileva - del days count convention, recando sia il contratto del 26.02.13 che del 22.03.13 una discrasia tra il metodo della base di calcolo degli interessi, ovvero anno civile nel frontespizio del documento di sintesi e anno commerciale nell'art. 3 n. 1 del contratto. 
Senonchè come chiarisce la giurisprudenza di merito, “con riferimento a tale aspetto (c.d. days count convention), si può stabilire che i mesi siano tutti composti da 30 giorni e che un anno sia formato da 360 giorni (“anno commerciale” o “360/360”). Esistono però numerose modalità alternative attraverso cui è possibile determinare il numero di giorni, rapportati ad anno, intercorrenti tra due date di pagamento consecutive. Quando si impiega il metodo di ammortamento “alla francese”, per stabilire l'importo della rata costante, si utilizza una formula che presuppone un anno commerciale. Per tale via in genere si riesce ad affermare la determinabilità del criterio in esame, qualora nel mutuo sia espressamente convenuto l'utilizzo dell'ammortamento “alla francese”( cfr. ### di Udine 04.01.21). 
Orbene, proprio a differenza del caso la cui massima è stata supra riportata, invece, in entrambi i contratti era bene esplicito che il metodo di ammortamento delle rate era mediante “rate costanti e consecutive e posticipate comprensive di capitale crescente e interessi decrescenti” ovvero “alla francese” con impiego pertanto come da testo contrattuale dell'anno commerciale. 
Quanto, poi, all'assenza di indicazione dell'ammontare della rata, la stessa non risulta elemento essenziale del contratto essendo, piuttosto, il mutuo bancario determinato con l'indicazione del capitale finanziato, della durata e del tasso di interesse nominale ed essendo la rata ricavabile a mezzo di formule matematiche e, nel caso di specie, evincibile anche dai piani di ammortamento la cui consegna all'atto della conclusione del contratto non è stata mai oggetto di contestazione della debitrice nel corso del giudizio. 
Ne consegue che alcun ricalcolo ai sensi dell'art. 117 TUB ( come pure ipotizzato dal ### può essere eseguito neanche per la rideterminazione del saldo dei contratti di finanziamento del 26.02.13 e del 22.03.13. 
Passando, poi, all'ultima censura relativa ai predetti rapporti (violazione dell'art. 1283 c.c.; violazione della trasparenza del metodo di capitalizzazione), la stessa si appalesa ugualmente infondata. 
Ebbene, intanto va evidenziato che dalla lettura combinata dei singoli contratti di mutuo, documento di sintesi e piano di ammortamento era ben comprensibile ( anche a soggetti non esperti nella materia bancaria) che lo sviluppo del mutuo prevedeva una rata costante con inziale deconto prevalente degli interessi e successivo maggiore peso del capitale nella composizione della rata. 
Trattasi - come prima anticipato - del cd. piano di ammortamento alla francese. 
Invero, in ogni contratto di mutuo in cui è previsto, il piano di ammortamento “alla francese” è caratterizzato dalla predisposizione di un piano di pagamento a rata costante, all'interno delle quali la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente. 
Nel mutuo cd. “all'italiana”, invece, il pagamento di ogni rata abbatte il capitale in misura uguale e mantenendosi il capitale costante, la rata è per forza di cose crescente con il passare del tempo. 
Come illustrato chiaramente dal ### di Roma, “Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa” (### sez. XVII, 26/08/2020, n.11741). 
Questo meccanismo però non implica in alcun modo la produzione di interessi ulteriori sugli interessi già scaduti: il piano di ammortamento non presenta profili di illiceità perché stabilito con il consenso dei contraenti nel rispetto dell'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti. Pertanto la concorde volontà dei contraenti consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto e, se da un lato consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità. Del resto, è costante l'affermazione nella giurisprudenza di merito secondo cui “la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso” (ex multis, Corte d'Appello di ### 19/02/2020, n.772). 
Dunque, nel contratto di mutuo, l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporta l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacchè la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i): non vi è, pertanto, una capitalizzazione composta degli interessi. 
In assenza di prova circa l'applicazione di interessi su interessi non autorizzata e non espressamente prevista in contratto, alcun ricalcolo ai sensi dell'art. 117 TUB è stato necessario conferire al ### Proprio da ultimo (Cass. ### 29.05.23 del 15130/24) - ponendo fine a una questione controversa - la Suprema Corte a ### ha affermato che «In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti». 
Per tali ragione anche tale doglianza di parte attrice non merita accoglimento e va rigettata. 
In definitiva, denegate tutte le contestazioni mosse ai rapporti oggetto di procedimento monitorio, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto opposto, nei limiti del valore della fideiussione prestata (euro 715.000,00). 
Le spese di lite, liquidate secondo il suo valore e la complessità e pregio dell'attività processuale svolta sulla base dei parametri ex DM 147/22, seguono la soccombenza. 
Le spese di ### liquidate come da separato decreto in atti, sono poste per il medesimo principio definitivamente in capo a parte opponente soccombente.  PQM ### di ### II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Dichiara la contumacia nel giudizio riassunto della ### s.p.a. in liquidazione e della ### s.r.l.; 2. Dichiara improcedibile la domanda di pagamento formulata da ### di ### s.p.a. verso la ### s.p.a. in liquidazione e della ### s.r.l.; 3. Rigetta il difetto di legittimazione attiva della ### s.r.l. relativamente alle domande riconvenzionali spiegate in opposizione dalla ### s.p.a. e dalla ### s.r.l.; 4. Rigetta l'opposizione e, conferma per l'effetto il d.i. n. 7848/2018 del 18.10.18 nei limiti della fideiussione prestata da ### s.r.l. ( euro 715.000,00); 5. Condanna per l'effetto ### s.r.l. al pagamento in favore di ### di ### s.p.a. in persona del legale rappresentante delle spese di lite che si liquidano ed euro 23.668,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15% ; 6. Pone le spese di CTU come liquidate da separato decreto definitivamente in atti in capo a ### s.r.l.  ### 30.05.24 Il GU Dott.ssa ### 

causa n. 33477/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Auriemma Rocco, De Falco Maria Carolina

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 22492/2018 del 21-11-2018

... c) i rapporti erano assistiti da fideiussione prestata da ### d) l'esposizione debitoria nei confronti dell'### di credito era stata negativamente influenzata dalla applicazione di: spese di gestione e costi non preventivamente pattuiti; interessi ultralegali; commissioni di massimo scoperto, spese e valute bancarie prive di specifica pattuizione scritta; addebito di operazioni passive con data anticipata e accredito di operazioni attive con valuta posticipata; anatocismo e superamento del tasso soglia; e) il consulente di parte aveva quantificato, alla data del 31.12.2012, una differenza a favore del cliente di € 52.167,35=, elevata a € 65.991,58= con l'applicazione del tasso legale. Tutto ciò premesso, le parti attrici chiedevano che venisse rideterminato il saldo attuale dei conti (leggi tutto)...

R.G. n.52610/2013 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE ### 21/11/2018 Innanzi al Giudice dott. ### è comparso per la parte attrice l'Avv. ### in sostituzione dell'Avv.  ### D'### la quale discute la causa riportandosi alle note conclusive già depositate telematicamente ed insiste per l'accoglimento della domanda di parte attrice con condanna della banca al pagamento delle spese di Ctu e di lite da distrarsi in favore dell' Avvocato antistatario. 
Per la parte convenuta è presente l'Avv. ### in sostituzione dell'Avv. ### il quale si riporta alle note e chiede il rigetto della domanda attice. 
IL GIUDICE visto l'art.281 sexies c.p.c., all'esito della discussione orale della causa ha dato lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della seguente sentenza che fa parte integrante del verbale di udienza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.  ### ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.52610 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2013, vertente T R A ### nato a ### il #### nata a ### il ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### - ### - E “### S.P.A.”, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv.to ### - ### - OGGETTO: contratti bancari MOTIVI DELLA DECISIONE 1 - Con atto di citazione ritualmente notificato ### e ### esponevano che: a) la ditta individuale di ### aveva acceso un conto corrente bancario, con apertura di credito presso l'agenzia n.15 di ### della “### di ### S.p.a.” (ora “### S.p.a.”) nonché un contratto di conto anticipi presso lo stesso ### bancario; b) sui predetti conti la ### aveva acceso delle linee di credito; c) i rapporti erano assistiti da fideiussione prestata da ### d) l'esposizione debitoria nei confronti dell'### di credito era stata negativamente influenzata dalla applicazione di: spese di gestione e costi non preventivamente pattuiti; interessi ultralegali; commissioni di massimo scoperto, spese e valute bancarie prive di specifica pattuizione scritta; addebito di operazioni passive con data anticipata e accredito di operazioni attive con valuta posticipata; anatocismo e superamento del tasso soglia; e) il consulente di parte aveva quantificato, alla data del 31.12.2012, una differenza a favore del cliente di € 52.167,35=, elevata a € 65.991,58= con l'applicazione del tasso legale. 
Tutto ciò premesso, le parti attrici chiedevano che venisse rideterminato il saldo attuale dei conti correnti, depurandoli dagli interessi (ovvero applicando il tasso legale), dalle commissioni massimo scoperto e dalle spese nonché applicando correttamente la valuta. 
Costituitasi in giudizio la società convenuta, contestava in fatto ed in diritto la domanda proposta nei suoi confronti.  2 - Nella relazione depositata il ### il consulente tecnico d'ufficio ha esposto quanto segue: A) Per il conto corrente n. 400234826 le condizioni contrattuali risultano convenute a partire dal 24.08.2006, pertanto il periodo che va dall'apertura del conto e sino al 23.08.2006 non risulta coperto da alcuna valida pattuizione; B) Per il conto corrente n. 400031248 le condizioni contrattuali risultano convenute a partire dal 24.08.2006, pertanto il periodo che va dall'apertura del conto e sino al 23.08.2006 non risulta coperto da alcuna valida pattuizione. 
C) Il conto anticipi n. 400031248 evidenzia il primo movimento in data ###, in data successiva all'entrata in vigore della delibera ### del 9.2.2000. Gli interessi creditori e debitori risultano liquidati con medesima cadenza trimestrale; D) Il conto corrente n. 400234826 evidenzia il primo movimento in data ###: pertanto, la capitalizzazione di interessi attivi e passivi è risultata non reciproca fino al 30.06.2000 e reciproca da tale data in avanti. 
E) Le condizioni contrattuali (comprese le commissioni di massimo scoperto) sono risultate pattuite per entrambi i conti a partire dal 24.08.2006. 
Sino al 23.08.2006 non risulta pattuita alcuna condizione economica, compresa la commissione di massimo scoperto. 
F) Anche i giorni valuta sono risultati pattuiti a partire dal 24.8.2006, mentre non risultavano convenuti nel periodo precedente tale data. 
G) Sono stati rilevati i seguenti superamenti delle soglie usurarie: - C.c. n. 4000312448 (già n. 211/99): terzo trimestre 2000; - C.c. n. 400234826 (già n. 3516/52): primo trimestre 2006. 
Nell'ambito del ricalcolo del saldo del conto corrente, è stata applicata la sanzione di cui all'art. 1815 c.2 cc nei due trimestri indicati. 
H) A seguito delle indagini condotte e dei risultati ottenuti, si è provveduto a ricalcolare le competenze del conto corrente 400234826 e del conto anticipi n. 400031248. 
Gli effetti del ricalcolo si sono manifestati sul solo conto corrente n. 400234826, su cui erano state capitalizzate anche le competenze relative al conto anticipi n. 400031248. 
I) Il saldo finale del conto corrente n. 400234826 ammonta al 31.12.2012 a € -8.638,35= in luogo del saldo evidenziato sugli estratto conto pari ad € - 94.744,58=, con una differenza in favore del correntista pari ad € 86.106,23=.  3 - Gli accertamenti e le conclusioni esposte dal C.T.U., adeguatamente motivate e immuni da vizi logici, devono essere necessariamente condivise. 
La domanda proposta dagli attori, quindi, deve essere accolta sulla base delle risultanze della stessa consulenza, con sentenza di accertamento della situazione di dare/avere alla data del 31.12.2012 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo P. Q. M.  il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ### e ### nei confronti della ”### S.P.A.”, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) determina in € -8.638,35=, alla data del 31.12.2012, la situazione di dare/avere tra le parti in luogo del saldo evidenziato sugli estratto conto pari ad € - 94.744,58=; 2) condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti attrici, spese che si liquidano in € 8.468,00=, di cui € 468,00= per esborsi e € 8.000,00= per compensi, oltre spese di C.T.U., spese generali, I.V.A. e contributi come per legge, somme da distrarsi in favore dell'avv. ### procuratore antistatario ### 21 novembre 2018 IL GIUDICE (### 

causa n. 52610/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Curatola Eugenio

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Tribunale di Lucca, Sentenza n. 696/2024 del 23-05-2024

... con cui si censura lo schema ABI di fideiussione, concordato con una associazione di consumatori ed applicato negli anni 2003 e 2004 dalle banche aderenti all'accordo, perché contenente clausole lesive della concorrenza dell'### Cass. ### del 28-11-2018 ha precisato che il provvedimento ### del 2 maggio 2005 ha vietato l'uso uniforme, non già occasionale, dello schema di fideiussione suggerito dall'### pertanto la dimostrazione del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate, in attuazione di una illecita intesa anticompetitiva, essendo elemento costitutivo del diritto vantato, deve essere provato dall'attore, secondo la regola generale dell'art. 2697 Anche gran parte della giurisprudenza di merito, sia prima che dopo Cass. S.U. 41994/21 (#### sez. spec. impresa del (leggi tutto)...

Udienza “cartolare” del 13-5-2024 Il giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa n. 4344/2022 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1388/2022, in materia di diritto bancario, promossa da: ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliat ####### 583, come da procura allegata all'atto di citazione. 
ATTORE OPPONENTE CONTRO ### S.P.A (C.F. ### e P.IVA ###), con sede ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliat ####### A. Diaz 1, come da procura allegata al ricorso monitorio. 
CONVENUTA OPPOSTA Conclusioni delle parti: per l'opponente: “previo accertamento e conseguente declaratoria, revocare e/o dichiarare nullo o comunque privo di efficacia, il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni esplicate nella narrativa del presente atto; Nel rito - ### e dichiarare il mancato assolvimento in capo all' attrice sostanziale (convenuta opposta) della mediazione obbligatoria così come sancito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19596 e per l'effetto revocare il ### opposto. - Sospendere il presente procedimento in attesa che venga definita la causa pendente dinanzi al Tribunale di ### 1249/2023. 
Nel merito, previa revoca del ### opposto: In riferimento al contratto di leasing nr.  ### - ### e dichiarare all'esito dell'espletanda istruttoria che la parte convenuta non vanta alcun credito nei confronti dell'attore opponente; - ### e dichiarare la nullità della clausola dell'interesse ultra-legale o comunque la non debenza del medesimo per violazione dei canoni di trasparenza, correttezza, buona fede e determinatezza ex. art. 117 TUB e 1284 c.c. e conseguentemente ricalcolare il rimborso al tasso legale e/o BOT di volta in volta in vigore imputando la parte eccedente la rata precedentemente pagata a quella successiva con conseguente rideterminazione del dare avere tra le parti e, conseguentemente, rimettere in termini la parte opponente non sussistendo i requisiti di cui all'art.1186 c.c. per la risoluzione del contratto; - ### e dichiarare la nullità della clausola di cui all' articolo 17 del contratto per cui è causa è conseguentemente rideterminare il rapporto dare/avere tra le parti; - ### e dichiarare la nullità e/o l'eccessiva onerosità della clausola di cui all' articolo 17 del contratto per cui è causa è conseguentemente ridurre la medesima nell' importo che sarà ritenuto di giustizia rideterminando per l'effetto il rapporto dare/avere tra le parti; - ### e dichiarare che il bene oggetto di leasing è stato venduto ad un “prezzo vile” in disprezzo delle regole di condotta di correttezza e buona fede e per l'effetto accertare il dare avere tra le parti tenuto conto del reale prezzo di mercato alla data di restituzione del bene o, in subordine, alla data di vendita del bene stesso; - ### e dichiarare che il bene oggetto di leasing è stato venduto ad un “prezzo vile” in disprezzo delle regole di condotta di correttezza e buona fede e per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento del danno da quantificarsi nella differenza tra il prezzo di compravendita del bene concesso a leasing e quello di mercato al momento della restituzione o, in subordine della vendita in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto compensare l'importo con le somme che dovessero essere ritenute dovute e conseguentemente rideterminare il rapporto dare/avere tra le parti; - In tutti i casi con vittoria di competenze professionali, otre spese generali Iva e ### - In riferimento al contratto di leasing nr. ### - ### e dichiarare all'esito dell'espletanda istruttoria che la parte convenuta è debitrice della parte attrice della somma di ### 44.260,10 oltre interessi ex. art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria se dovuta dalla domanda al saldo o comunque di quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia da porre anche in compensazione su eventuali somme dovute derivanti dal contratto di leasing nr. ###; - ### e dichiarare la nullità della clausola dell'interesse ultra-legale o comunque la non debenza del medesimo per violazione dei canoni di trasparenza, correttezza, buona fede e determinatezza ex.  art. 117 TUB e 1284 c.c. e conseguentemente ricalcolare il rimborso al tasso legale e/o BOT con conseguente rideterminazione del dare avere tra le parti, - In tutti i casi con vittoria di competenze professionali, otre spese generali Iva e ### In via istruttoria • -### ammettersi CTU tecnico contabile in relazione ai contratti di leasing per cui è causa. • -### ammettersi CTU estimativa del bene oggetto di leasing di cui al contratto nr. ### al momento della restituzione e della vendita”.  per l'opposta: “### le domande avversarie poiché del tutto infondate in fatto come in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararlo esecutivo. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 17 delle c.g.c. condannare ### omissis al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 105.370,61 in linea capitale oltre interessi convenzionali di mora da mantenersi entro i limiti dei tassi soglia previsti dalla legge in materia di usura o della diversa somma che verrà ritenuta dovuta in conseguenza dell'intervenuta risoluzione contrattuale intimata a fronte del perdurante inadempimento da parte dell'utilizzatrice delle obbligazioni contrattuali. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA ### gravame, premesso l'accertamento di cui al capo che precede, in denegata ipotesi di accoglimento delle doglianze attoree circa l'operato dell'opposta nella ricollocazione del cespite, portare le somme liquidate a titolo di risarcimento a favore dell'opponente a parziale compensazione del credito vantato dalla ### S.p.A. e, conseguentemente, condannare ### a pagare alla ### S.p.A. la somma risultante a credito di quest'ultima, maggiorata degli interessi convenzionali di mora. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi di causa da maggiorarsi del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/10 in considerazione dell'uso di collegamenti ipertestuali e di un indice navigabile inseriti dalla scrivente difese nel corpo dell'atto.”.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data ###, questo tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 1388/2022, con il quale veniva ingiunto a ### di pagare €. 105.370,61, oltre interessi e spese, in favore di #### aveva infatti rilasciato n. 2 fideiussioni a favore della ### & ### la prima in data ### relativamente al contratto di leasing n. ### (n. 123195) fino all'importo massimo di € 191.790,00 e la seconda in data ### relativamente al contratto di leasing n. ### ( 823711) fino all'importo massimo di € 249.719,65 (doc. 9 di parte opponente).  ### & ### si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni relativi al contratto n. ###; pertanto, la società concedente le aveva comunicato la risoluzione del contratto e, rientrata in possesso del bene di sua proprietà, lo aveva alienato al prezzo di € 90.000,00. 
Il credito della ### al netto del ricavato dalla vendita a terzi del bene, ammontava ad € 105.370,61 (in linea capitale), di cui € 95.819,41 a titolo di canoni non ancora scaduti maggiorati dell'importo per l'esercizio del diritto d'opzione (valore di riscatto) attualizzati al tasso ufficiale di sconto ed € 9.551,20 per spese immobiliari.  ### proponeva opposizione, contestando l'indeterminatezza delle condizioni del contratto di locazione finanziaria e in particolare: la mancata indicazione del tasso annuo effettivo (### e del tasso leasing in violazione dell'art. 117 TUB; l'indeterminatezza delle condizioni di calcolo del piano di ammortamento e dei canoni leasing e l'applicazione del regime finanziario di calcolo più oneroso del regime composto, in violazione degli articoli 117, 120 TUB e 1284c.c; la mancata indicazione del criterio di calcolo e composizione del canone iniziale; l'indeterminatezza e nullità dell'indicizzazione del parametro ### Eccepiva inoltre la violazione dei parametri di correttezza e buona fede in ordine al prezzo stabilito dall'attrice concedente per la vendita del bene concesso in leasing, chiedendo il risarcimento del danno in compensazione rispetto alle somme ingiunte; l'eccessività della penale applicata e la nullità della clausola che prevede la corresponsione degli interessi a scadere ex art. 1526 Con riferimento al contratto di fideiussione, eccepiva la violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e la conseguente decadenza ex. art. 1957 Si costituiva la ### S.P.A, sostenendo l'infondatezza delle domande avversarie in punto di fatto, di rito e di merito, chiedendone il rigetto.
Nelle note di trattazione scritta relative all'udienza del 03.04.23, parte attrice chiedeva la sospensione ex. art. 295 c.p.c del procedimento in attesa che venisse definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale di ### nei confronti della debitrice principale (R.G.  1249/2023) o in subordine la riunione dei procedimenti per la sussistenza di un rapporto di connessione tra le cause. Inoltre, il ### eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Lucca, in quanto l'art. 13 del contratto di fideiussione prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di ### Nelle note conclusive, l'opponente eccepiva altresì l'esistenza di un rapporto di continenza tra il presente giudizio e quello instaurato davanti al Tribunale di ### La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies cpc con termine per note.  MOTIVI DELLA DECISIONE Le eccezioni di rito In via pregiudiziale, il ### eccepisce l'esistenza di un rapporto di continenza tra il presente giudizio e il procedimento pendente innanzi al Tribunale di ### (R.G. n. 1249/2023); in subordine chiede la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e in ulteriore subordine la riunione del presente giudizio con quello preventivamente instaurato dinanzi al Tribunale di ### Il Tribunale di ### su istanza di ### ha emesso il decreto ingiuntivo n. 17976/2022 nei confronti di ### & ### (debitore principale), avverso il quale è stato introdotto il giudizio di opposizione recante R.G. n. 1249/23, nel quale è intervenuto il ### È pacifico che le due controversie si riferiscono allo stesso titolo (il contratto di leasing finanziario) e sono volte ad ottenere, sulla base degli stessi motivi, l'accertamento del credito di ### nei confronti del fideiussore (nel presente giudizio) e nei confronti del debitore principale e del fideiussore (nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di ###. 
La Corte di Cassazione ha tuttavia precisato che: “In tema di continenza tra cause, l'obbligazione di garanzia, pur essendo sussidiaria rispetto a quella garantita, in quanto diretta ad assicurare l'adempimento di una prestazione risultante da un rapporto a cui il fideiussore è rimasto estraneo, è tuttavia caratterizzata da una propria individualità giuridica, cioè da un oggetto e un titolo distinti dall'obbligazione principale, potendo la fideiussione semplice farsi valere non appena il debitore si sia reso inadempiente, senza che sia necessario escuterlo inutilmente in tutto o in parte esperendo un separato giudizio per conseguire la prestazione principale; ne consegue che non sussiste pregiudizialità tra la domanda proposta nei confronti del debitore principale e quella proposta nei confronti del fideiussore, legate al più da un rapporto di connessione impropria, in quanto la diversità dei soggetti delle due cause, impedendo alla decisione dell'una di spiegare efficacia di giudicato nei confronti dell'altra, può evidenziare una mera comunanza di questioni, inidonea a giustificare lo spostamento di competenza in favore del giudice del rapporto principale” (Cass. 16077/2019). 
Pertanto, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tra la domanda proposta nei confronti nel fideiussore e quella proposta nei confronti del debitore principale, l'eccezione di continenza deve essere rigettata e, per lo stesso motivo, non risulta meritevole di accoglimento l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc. 
Per quanto attiene all'istanza di riunione dei giudizi per la sussistenza di un rapporto di connessione, trattandosi di connessione impropria e stante il differente stato dei procedimenti (nel giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di ### è stata disposta la ###, le ragioni di economia processuale giustificano il rigetto dell'istanza.  ### eccepisce, inoltre, l'incompetenza del Tribunale di Lucca a favore del Tribunale di ### ma tale eccezione risulta tardivamente proposta, in quanto contenuta nelle note di trattazione scritta relative alla prima udienza del 03.04.23.  ###. 38 cpc prevede infatti che l'eccezione di incompetenza per territorio debba essere proposta nella comparsa di costituzione a pena di decadenza. 
E' infine da rigettare l'eccezione di mancato assolvimento della condizione di procedibilità relativa alla mediazione obbligatoria, in quanto tale procedimento è stato correttamente introdotto e si è concluso con la sottoscrizione del verbale di mancato accordo (all. 20 di parte opposta). 
Nello specifico, all'incontro di mediazione del 19.05.2023 per BNP era presente l'Avv. ### al quale era stata conferita procura speciale dal Dott. ### procuratore di BNP ### affinché in suo nome, vece e conto intervenisse dinanzi all'### di ### dell'Ordine degli Avvocati di ### nel procedimento di mediazione n. 168/23 promosso da BNP ### nei confronti di ### “conferendo ai nominati procuratori ogni più ampio potere, compresi quelli di promuovere la mediazione/aderire alla procedura di mediazione, intervenire al primo incontro e agli eventuali successivi omissis, assumere impegni finalizzati alla composizione amichevole della controversia…. omissis” (doc. 22 di parte opposta).
Inoltre, al Dott. ### era stata conferita procura speciale con atto notarile del 30.05.2022 (doc. allegato alla comparsa di costituzione) dal Dott. Philippe Denis Francis De Sgeans, quale direttore generale del di ### munito dei necessari poteri in virtù di delibera del consiglio di amministrazione del 3.10.2019, conferendogli il potere di agire in nome e per conto della società nelle controversie stragiudiziali e giudiziali di ogni tipo e grado.  ### indicazione del tasso leasing ### contesta, da un lato, l'omessa indicazione del tasso leasing e, dall'altro lato, che il tasso effettivamente applicato sia diverso da quello pattuito nel contratto in violazione dell'art. 117 TUB. 
Tali contestazioni risultano del tutto contraddittorie, oltre che infondate.  ###. 4 del contratto prevede l'applicazione di un tasso nominale del 5,496%, risultando conforme alla normativa vigente; inoltre, nella seconda parte delle condizioni particolari del contratto è specificato il metodo di calcolo del tasso stesso (doc. 1 di parte opposta, pag. 1-4).  ### indicazione del tasso annuo effettivo (#### contesta la mancata indicazione del TAE (o ###, ed eccepisce di conseguenza la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, in riferimento alle condizioni economiche applicate al finanziamento. 
La contestazione è infondata in quanto il contratto contiene tutte le condizioni generali ed economiche del rapporto, regolarmente visionate e sottoscritte dal mutuatario. 
Quanto alla dedotta divergenza tra il tasso indicato in contratto e quello effettivamente applicato, si evidenzia che un ### errato o diverso da quello pattuito potrebbe comportare solo il risarcimento dei danni (se provato e, tra l'altro, qui non richiesto) e non la nullità della clausola contrattuale con l'applicazione dell'interesse sostitutivo ex art. 117 TUB, in quanto la sua indicazione assolve solo ad una funzione di informazione e trasparenza, mostrando al mutuatario il costo complessivo dell'operazione (cfr. Corte Appello Venezia sentenza 2.2.2021; Trib. ### sentenze n. 10832/2017 e n. 8427/2017), comunque “pur sempre determinabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto” (v. Cass. ###/2021 e nello stesso senso, ### Catania sez. IV, 28/02/2018, n.957, in dejure.it). 
La mancata indicazione del regime finanziario di calcolo del canone ### l'opponente, il contratto non definisce compiutamente le condizioni di calcolo del piano di ammortamento e del canone leasing.
Inoltre, il ### ritiene che la modalità di ammortamento utilizzata da BNP consista nel regime composto e sia illegittima, poiché in contrasto con l'art. 1284 Tale contestazione è infondata, dal momento che nel contratto sono individuati tutti gli elementi che consentono di determinare il regime finanziario adottato: il capitale finanziato, la data di inizio dell'ammortamento, la durata o il numero di rate o la data di scadenza finale, la frequenza dei pagamenti, il tasso di interesse, il parametro di variabilità del tasso e la formula per il calcolo dell'indicizzazione. 
Le parti hanno concordemente adottato un piano di ammortamento “alla francese”, cioè un piano di rimborso con rata fissa costante: le rate periodiche sono composte da una quota capitale crescente e una quota di interessi decrescente. 
Copiosa giurisprudenza ha escluso che nel piano di ammortamento alla francese possa esserci capitalizzazione degli interessi poiché con il pagamento di ogni singola rata si azzerano gli interessi maturati fino a quel momento; manca dunque, in questo meccanismo, il presupposto dell'anatocismo e cioè la presenza di interessi scaduti su cui operare il ricalcolo (ex multis, Cass. 9237/2020). 
Il piano di ammortamento a rate costanti, e cioè “alla francese,” non comporta né indeterminatezza del tasso, né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò in contrasto con il divieto di anatocismo e con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresca progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) sia via via decrescente. 
La nullità del tasso ### contesta l'applicabilità del tasso ### di cui sostiene l'indeterminatezza, invocando altresì la decisione ### del 4-12-2013 che ha ritenuto sussistente un cartello volto a violare la concorrenza tra le banche che hanno aderito all'accordo ### tra il settembre 2005 ed il maggio 2009.  ### è infondata, dal momento che il tasso ### quale parametro di riferimento per la determinazione dell'interesse superiore a quello legale, ne garantisce un criterio di calcolo certo, oggettivo ed intrinsecamente affidabile. 
Pertanto, sebbene la fissazione giornaliera del tasso sia affidata a un'associazione di banche, essa avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee) che si assumono come oggettivi e che sono estranei allo specifico rapporto contrattuale fra le parti interessate. 
In difetto di una normativa di segno diverso il tasso, così determinato, non produce alcun effetto riflesso né sulla determinatezza né sulla validità della relativa clausola contrattuale, poiché l'indice è comunque richiamato quale dato oggettivo estraneo al contenuto dell'accordo, salvo che la parte attrice non offra la prova specifica di un'azione sottostante, diretta a provocare un preordinato squilibrio del contratto a vantaggio dell'istituto che eroga il credito. 
Ne consegue che il riferimento all'### soddisfa la necessità che la clausola del contratto di finanziamento consenta, nel rispetto della previsione di cui all'art. 1346, c.c., la necessaria determinazione dell'interesse corrispettivo, mediante il richiamo a criteri prestabiliti ed estrinseci obiettivamente individuati e funzionali alla corretta determinazione del saggio d'interesse. 
All'accertamento dell'illegittimità del cartello tra alcune banche europee, diretto alla manipolazione del tasso ### di cui alle note decisioni della ### del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, non consegue dunque la nullità della clausola di riferimento all'### per la determinazione del tasso variabile degli interessi, sotto il profilo della contrarietà all'art. 101 TFUE (che peraltro contempla le intese a monte e non i contratti a valle fra le banche e i singoli clienti) e all'art. 2 della Legge 287 del 1990. 
Il cliente che adduca un pregiudizio patrimoniale in suo danno conseguente all'applicazione di tali intese potrà, semmai, invocare solamente una tutela risarcitoria, ai sensi dell'art. 33, L. n. 287 del 1990, o di ripetizione dell'indebito (### Sassari n. 637 del 20.06.2023, ### Sciacca n. 150 del 16.04.2021, #### n. 334 del 23.04.2021, ### Torino n. 322 del 22.09.2020, ### Parma n. 1873 del 19.12.2018, ### Roma n. 17550 del 19.09.2018, ### Piacenza n. 821 del 13.12.2018). 
La violazione dei canoni di correttezza e buona fede in ordine al prezzo del bene venduto da parte opposta ### afferma che, dopo la risoluzione del contratto di leasing n. ###, il bene immobile è stato venduto nel 2017 dalla ### al prezzo di € 90.000,00, importo totalmente irrisorio e fuori mercato rispetto ai prezzi vigenti al momento della compravendita, ed a sostegno della sua tesi, allega una perizia estimativa redatta dal ### Bonuccelli, il quale ritiene che alla data del 01.06.2017 il valore di mercato dell'immobile fosse di € 184.500,00 (doc. 12 di parte opponente).
Tuttavia, la quantificazione del valore dell'immobile attribuita dal perito di parte non risulta condivisibile, in quanto il ### Bonuccelli ha operato una valutazione “a tavolino”, sulla base degli atti, non potendo visionare lo stato di conservazione dell'immobile al momento della sua restituzione ed essendo impossibilitato ad effettuare un sopralluogo nei locali interni, che in ogni caso sarebbe risultato privo di rilevo, tenuto conto delle modifiche intervenute nel corso degli anni. 
Inoltre, la vendita è avvenuta in un periodo di stagnazione del mercato immobiliare, caratterizzato da una contrazione dei volumi di compravendita, la BNP ha ricevuto infatti una sola offerta di acquisto, regolarmente comunicata alla ### & ### (all. 24 e 25 di parte opponente). 
Non risulta pertanto sussistente alcuna violazione contestabile alla società opposta. 
La violazione dell'art. 1526 ### contesta la nullità ex art. 1526 c.c. della clausola (art. 17 condizioni generali di contratto) che prevede il pagamento dei canoni a scadere, in quanto la risoluzione del contratto è stata effettuata in data antecedente alla L. 124/2017, che ha tipizzato gli effetti della risoluzione del contratto di leasing. 
La tesi è infondata, in quanto questo tribunale ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale per cui anche nelle fattispecie in cui non è ancora applicabile la L. 124/2017, l'art. 1526 c.c. non è applicabile al contratto di leasing. 
E' irrilevante la qualificazione del singolo leasing come contratto di godimento o traslativo, in quanto rileva unicamente la finalità del finanziamento, intesa come causa del contratto, lecita e meritevole di tutela secondo l'ordinamento a caratterizzare il contratto in entrambe le ipotesi. Pertanto devono ritenersi vincolanti le norme pattizie previste dai singoli contratti, con l'unico limite della non contrarietà a norme imperative di cui all'art. 1332 c.c. (### Bergamo 3-5-2016, estensore ##### 1-10-2009, #### 5-11-2002). 
La nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 ### eccepisce la nullità delle fideiussioni prestate per violazione della disciplina della l. 10 ottobre 1990 n. 287, ma i contratti in questione devono essere qualificati non come fideiussioni, ma come contratti autonomi di garanzia, in quanto contengono all'art. 5 la clausola del pagamento “a prima richiesta” (cfr. doc. 10 di parte opposta). 
Per costante giurisprudenza infatti: “Al fine della configurabilità del contratto autonomo di garanzia è decisiva l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, in deroga, quindi, alla disciplina legale dell'obbligazione fideiussoria tipica e accessoria di quella principale, in cui il fideiussore ha l'onere di preavvisare il debitore principale che intende procedere al pagamento allo scopo di metterlo in condizione di fare tempestiva opposizione, ove sussistano idonee ragioni da eccepire al creditore opponibili al fideiussore che abbia pagato senza osservare l'onere del preavviso” (Cass. 16213/2015, in senso conforme anche Cass. n. 12152/2016; Cass. n. 4717/2019).  ###. 5 dei contratti in esame prevede una espressa rinuncia del debitore garante alla facoltà di opporre eccezioni nei confronti del creditore prima di procedere al pagamento, è infatti pattuito “vi pagheremo immediatamente, a vostra semplice richiesta scritta”; l'inciso è sufficiente per qualificare il contratto in questione come di garanzia autonoma, dato che si evince chiaramente la volontà dell'opponente di offrire alla società creditrice opposta sicura soddisfazione del credito vantato nei confronti della ### & ### scindendo il rapporto di accessorietà col debito principale.  ### è pertanto infondata, ma ne va comunque evidenziata la natura tralaticia, quasi di stile; invoca infatti il risalente provvedimento ### d'### (con funzioni all'epoca di ### 55 del 2-5- 2005, con cui si censura lo schema ABI di fideiussione, concordato con una associazione di consumatori ed applicato negli anni 2003 e 2004 dalle banche aderenti all'accordo, perché contenente clausole lesive della concorrenza dell'### Cass. ### del 28-11-2018 ha precisato che il provvedimento ### del 2 maggio 2005 ha vietato l'uso uniforme, non già occasionale, dello schema di fideiussione suggerito dall'### pertanto la dimostrazione del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate, in attuazione di una illecita intesa anticompetitiva, essendo elemento costitutivo del diritto vantato, deve essere provato dall'attore, secondo la regola generale dell'art. 2697 Anche gran parte della giurisprudenza di merito, sia prima che dopo Cass. S.U. 41994/21 (#### sez. spec. impresa del 19/01/2022, ### Napoli sez. spec. impresa del 24-5-2022, ### Livorno 1-4- 2021 n. 249, ### Roma 3-5-2019 n. 9354, ### Verona 1-10-2018,### Treviso 26-7-2018 n. 1623) ha sottolineato l'esigenza che il fideiussore fornisca la prova dell'intesa asseritamente illecita e del danno subito, e quindi della lesione della propria libertà contrattuale, cioè del proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti, ma di tali circostanze parte attrice non ha offerto prova alcuna. 
La nullità della clausola di deroga all'art. 1957 E' priva di fondamento anche la generica eccezione relativa alla nullità della clausola di deroga all'art.  1957 c.c. prevista dall'art. 4 del contratto autonomo di garanzia: “la garanzia rimane efficace fino all'integrale adempimento delle obbligazioni garantite ### senza che, in deroga all'art. 1957 Cod.Civ., siate tenuti, entro alcun limite di tempo, ad escutere in qualsiasi forma il Cliente, i fideiussori o qualsiasi altro coobbligato o garante”.  ###. 1957 c.c. prevede l'obbligo per il creditore di provvedere preventivamente ad escutere il debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ma tale disposizione non è applicabile al contratto autonomo di garanzia - corretta qualificazione della fideiussione de quo, come già sopra evidenziato - (cfr. ex multis, Cass. sent. n. 2762/2015 a conferma dell'orientamento espresso dalle ### con sentenza n. 3947/2010), salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti (Cass. 25914/2019). 
In ogni caso, in presenza di clausola di pagamento a semplice richiesta, “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare «a prima richiesta» l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.” (Cass. civ. sez. III, 26/09/2017 22346; Cass. civ. sez. III, 21/05/2008, n.13078). 
La prescrizione del credito ### contesta, infine, la prescrizione del credito per decorso del termine decennale, affermando di non aver ricevuto alcuna comunicazione dopo la risoluzione del contratto inviata con raccomandata del 28.02.2012, ma l'eccezione è infondata, in quanto il termine è stato interrotto dall'intimazione di pagamento inviata alla ### & ### in data ### (all. 19 di parte opposta). 
Conclusioni e spese Per quanto sopra, l'opposizione risulta infondata e da rigettare; le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente decidendo, rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto. 
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre ### CAP e maggiorazione spese generali come per legge.

causa n. 4344/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Lucente Giacomo

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