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Tribunale di Benevento, Sentenza n. 1501/2025 del 11-12-2025

... riproduttiva del modello ABI e si estende anche alle fideiussioni specifiche; tale schema contrattuale è illegittimo in riferimento anche ad altri tipi di fideiussione, perché posto in essere in violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990. (cfr. Corte di Appello di Torino n. 728 del 20.07.2020 - Trib. Matera 6.7.2020). Si segnala, al riguardo, che la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994 delle ### della Corte di Cassazione, con la quale è stato sancito che "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del ### sul funzionamento dell'### sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti". Ciò si estende anche alle fideiussioni specifiche, e non omnibus, per mezzo della recente pronunzia n. 27243 del 2024. Lapalissiana appare la riproduzione di tale schema nel caso de quo: (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO II sezione civile - in persona del Giudice Onorario di ###. ### - in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 922 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, proposta con atto di citazione datato 08.03.24, e vertente TRA ### elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. ### che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto introduttivo ### 1 ### S.R.L., quale mandataria di ### S.P.A., già ### s.p.a., elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. ### che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione ###: Opposizione a decreto ingiuntivo ### All'udienza del 20.10.25 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti ### presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit. 
Preliminarmente, si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento in data ###.  #### citava in giudizio, in opposizione a decreto ingiuntivo n. 68-24 emesso dal Tribunale di Benevento in data ###, regolarmente notificato, la società ### 1 ### S.R.L. per far dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo opposto in conseguenza della eccepita carenza di legittimazione attiva; decadenza ex art. 1957 c.c. derivante da parziale nullità del contratto di fideiussione perché rispondente ai modelli e schemi ABI sanzionati dalla ### d'### con provvedimento 55 del 2005 e/o per violazione della disciplina consumeristica; con vittoria di spese, diritti ed onorari. La richiesta di pagamento alla base del decreto ingiuntivo opposto traeva origine dal contratto di mutuo per ### di ### del 26 settembre 2007, repertorio numero 214397 e raccolta numero 51753, erogato dalla ### di ### S.p.a. in favore della predetta I.M.S. ### S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Benevento in data 13 aprile 2022; la società debitrice si è resa morosa nel pagamento dei numerosi ratei mutuo, sicchè essendo decaduta dal beneficio del termine, con pignoramento del 9 febbraio 2011 è stata avviata in suo danno la procedura esecutiva immobiliare iscritta al numero 49/2011 R.G.E. del Tribunale di Benevento, risultando al 15 marzo 2023 un debito complessivo di euro 677.586,00. 
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta contestava tutto l'avverso dedotto ed eccepiva la sua legittimazione attiva, la regolarità del contratto di fideiussione specifica, la sua natura di contratto autonomo di garanzia che sfuggiva al regime dell'art. 1957 c.c., l'assenza di contestazioni specifiche e la genericità dell'avverso dedotto; chiedeva la provvisoria esecuzione d.i. opposto ed, inoltre, condannarsi le parti alla maggiore o minore somma accertata in istruttoria. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari. 
Nel corso delle memorie ex art. 171 c.p.c., tra le altre cose, parte opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale del credito se fosse stata accertata la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione in atti; eccezione aspramente contestata da parte opponente che segnalava l'applicabilità dell'art. 1301 c.c. alla fattispecie. 
Alla prima udienza del 08.01.25, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed era rinviata sino al 20.10.25 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Come da giurisprudenza granitica, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge come un ordinario giudizio di cognizione ed il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU. 7-7-93 n. 7448), ma involge anche, se non soprattutto, il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice riscontro della legittimità della pronunzia del decreto (Cass. 16-11-92 n. 12278). Data l'inversione formale dei ruoli, nell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposto dovrà fondare le ragioni del proprio credito e l'opponente dovrà dimostrare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del diritto dell'opposto. Si deve ricordare, al riguardo, che la Suprema Corte ha da tempo stabilito il seguente principio: “### che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella spese l'opponente), il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi” (Cass. n. 15107-2004; 6666-2004; 9285-2003). ### 1 ### s.r.l. ha precisato e dimostrato i presupposti del credito vantato, ma vi sono diverse considerazioni da fare in merito alla genesi ed all'esecuzione del rapporto e, precipuamente, alla posizione dell'opponente fideiussore ### che hanno riverberi esiziali sul provvedimento monitorio opposto. 
Preliminarmente, è necessario spendere qualche parola in merito alla legittimazione attiva dell'opposta ### 1 ### s.r.l. in ragione dell'eccepita cessione in blocco, più volte ripetuta, del credito. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024, sulla scia delle precedenti decisioni in materia, ha stabilito che, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, la cessione vada provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in ### ex art.  58 TUB: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla ### ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla ### peraltro assente nella produzione di parte opposta: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione. Peraltro, con la sentenza n. 21821 del 20 luglio scorso, gli ### sono intervenuti nuovamente sul tema della prova che il cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB deve fornire in giudizio per dimostrare la propria legittimazione: “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della ### d'### il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”. Quindi, la mancanza tra gli atti del giudizio del contratto di cessione o dell'elenco dei crediti ceduti non esonera il ### dal compito di verificare se, a fronte delle emergenze di fatto, il credito azionato fosse, in ragione del titolo e del tempo della sua origine, compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o fosse, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione. Alla luce di tale granitica giurisprudenza, in ragione della documentazione depositata da parte opposta, questo ### è in grado di verificare l'effettiva cessione del credito e, di conseguenza, si deve ritenere provata la legittimazione attiva della ### 1 ### S.R.L.: tale altre cose, è stato anche prodotto il contratto ceduto, ed è stato atto di tutti i passaggi del credito sino all'ultimo, azionato nel presente giudizio. La dichiarazione agli atti della ### s.p.a., infatti, lungi dall'essere un elemento di prova legale, viene confermato da altri elementi provano inequivocabilmente la legittimazione dell'opposta che, in questo caso, può essere sostenuta senza alcuna ombra di dubbio. Tale eccezione deve essere, pertanto, rigettata in quanto infondata. 
Nondimeno, alla luce delle restanti eccezioni sollevate, l'opposizione deve ritenersi accolta. 
Invero, deve ritenersi accoglibile l'eccezione circa la qualificazione del contratto di fideiussione in un contratto autonomo di garanzia. ### 1 ### S.R.L ha dedotto la natura di contratto autonomo di garanzia del contratto sia per sostenere l'impossibilità di eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c. che per sostenere la legittima pattuizione delle clausole in violazione delle norme anticoncorrenziali. Ed, invero, in materia di distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione vi è ampia e recente giurisprudenza, di cui si può citare la recentissima ordinanza n. 17073 del 20.06.24 della Suprema Corte. In quest'ultima pronunzia, in particolare, la Cassazione ha consolidato il proprio orientamento teso a promuovere un'“interpretazione funzionale” dei contratti di garanzia, che attribuisce rilievo alla loro “ragione pratica”, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare, “'non arrestandosi al mero dato letterale costituito dalla dizione letterale di ‘fideiussioni'” contenuto nel contratto oggetto della controversia, ha ritenuto che lo stesso “costituisse in concreto un contratto autonomo di garanzia”. In particolare, secondo la Corte l'autonomia del contratto si può evincere dall'obbligo per il garante “di pagare “immediatamente” ed a “semplice richiesta scritta” della banca, anche in caso di opposizione del debitore, ma anche dalla espressa deroga all'art. 1957 c.c. ed alla impossibilità, per il garante, di opporre eccezioni relative al momento in cui la banca avesse deciso di esercitare la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”. Tuttavia, questo ### non può non tenere in debito conto i più recenti sviluppi della giurisprudenza, in particolare quello della Corte di Appello di Napoli in seno alle ultime pronunzie, in particolare quella del 8 febbraio 2023. La Corte napoletana, prendendo le mosse dalla celebre sentenza in materia delle ### della Cassazione n. 3947-10 sottolinea la funzione indennitaria del contratto autonomo di garanzia: “il contratto autonomo di garanzia…ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante; inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un ‘vicario' del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita (e non necessariamente sovrapponibile ad essa), perché non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”. La Corte di Appello di Napoli pone precipua attenzione nella definizione del contratto alla causa, che, nel rapporto di garanzia di che trattasi, non può di certo identificarsi nella funzione cauzionale o indennitaria che è caratteristica della garanzia autonoma. Difatti, la fideiussione ha funzione “satisfattoria”, nel senso che è diretta a garantire proprio l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale, non essendo preventivamente definito il quantum da corrispondersi. In base al principio della solidarietà, tipico della fideiussione, il creditore ha la possibilità di chiedere l'adempimento sia al debitore principale che al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito è esigibile; per converso, la garanzia autonoma assiste normalmente prestazioni infungibili e può essere azionata solo all'esito dell'inadempimento del debitore principale, garantendo al beneficiario una sorta di risarcimento sotto forma di indennizzo o penale, per un importo che risulta, a priori, al momento della sottoscrizione della garanzia, già predeterminato. Ulteriori elementi che militano nel senso di ricondurre la fattispecie ad una fideiussione e non ad una garanzia autonoma sono rappresentati: a) dal fatto che la fideiussione è normalmente ricevuta da una ### mentre quella autonoma vede la stessa ### nel ruolo di garante; b) la fideiussione concerne obbligazioni future, mentre la garanzia autonoma accede ad obbligazioni contestuali all'assunzione della garanzia; c) la garanzia autonoma, nei rapporti garantedebitore principale, ha un carattere necessariamente oneroso, a differenza del carattere normalmente gratuito della fideiussione. Inoltre, fondamentale è l'orientamento che concede rilievo della presenza della rinunzia alle eccezioni da parte del garante autonomo: tale criterio è ampiamente seguito dalla giurisprudenza più recente, come si può vedere nelle sentenze nn. 847/2010 SS.UU., 22233 del 2014, ### del 2018 e 27619 del 2020. In questo senso, nel contratto citato si tratta certamente di un pagamento “a prima richiesta” ma non segue la rinunzia alle eccezioni, in quanto vi è soltanto il caso della possibile pendenza di opposizione da parte del debitore che, al contrario, rafforza ancora una volta la tesi di una fideiussione: fideiussione pacificamente specifica ma non omnibus, come incontestato da ambo le parti. 
Come si può chiaramente ed evidentemente leggere nell'ambito dei documenti forniti nel corso del giudizio, non vi è alcun elemento che possa far ricondurre la fideiussione prestata dall'opponente allo schema del contratto autonomo di garanzia; peraltro, la Cassazione, in merito alla nullità speciale afferente alle tre clausole conformi al modello ABI dichiarate illecite dalla ### (fra cui la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.) ha chiarito che essa discende dalla loro natura, in quanto attuative dell'intesa “a monte” vietata, di disposizioni restrittive, in concreto, della libera concorrenza, e non certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema di fideiussione (Cass. sent. n. 41994/2021). La nullità per violazione della normativa antitrust, benché parziale, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio. Tale caratteristica sussiste in relazione a qualsiasi tipologia di fideiussione riproduttiva del modello ABI e si estende anche alle fideiussioni specifiche; tale schema contrattuale è illegittimo in riferimento anche ad altri tipi di fideiussione, perché posto in essere in violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990. (cfr. Corte di Appello di Torino n. 728 del 20.07.2020 - Trib. Matera 6.7.2020). Si segnala, al riguardo, che la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994 delle ### della Corte di Cassazione, con la quale è stato sancito che "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del ### sul funzionamento dell'### sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti". Ciò si estende anche alle fideiussioni specifiche, e non omnibus, per mezzo della recente pronunzia n. 27243 del 2024. 
Lapalissiana appare la riproduzione di tale schema nel caso de quo: alla luce di tanto, si sarebbe sostanziata la nullità parziale delle clausole nn. 2, 3 e 6 del contratto di garanzia per conformità al modello ### ingenerando la possibile applicazione dell'art. 1957 c.c., con accoglimento delle istanze di parte opponente in tali termini. Tale nullità, ciononostante, si è certamente sostanziata anche in ragione della violazione della normativa consumeristica che è fondata in relazione alla più recente giurisprudenza di legittimità, che considera un socio fideiussore come consumatore sino a prova contraria offerta dall'altra parte; nel caso specifico il ### non ha mai rivestito la qualità di rappresentante legale della società garantita e quindi sfugge alla previsione più recente stabilita dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29746-25, sostanziando invece il principio affermato dalle ### con la pronunzia n. 5868 del 2023: “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di riflesso”, non essendo quindi tale solo perché lo sia il “debitore garantito””. 
Tale nullità delle clausole summenzionate, che escludevano tra le altre cose la possibilità di applicare il termine semestrale decadenziale di cui all'art. 1957 I co. c.c., assume rilievo precipuo nel presente contendere giacché la decadenza dell'art. 1957 c.c. si è pienamente configurata nel caso specifico, atteso che parte opposta ha ampiamente dimostrato di aver agito nei confronti del debitore ma non altrettanto nei confronti del garante nei termini previsti dalla summenzionata normativa, neppure in via meramente stragiudiziale. Si ricordi, infatti che, pur trattandosi di fideiussione, la stessa è intesa “a prima richiesta”. Al riguardo, l'indirizzo della giurisprudenza è pacifico: “Ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.” (Cass. n. 22346/2017, più risalente Cass. 13078/2008). Di conseguenza, stabilita la natura di fideiussione della garanzia ad oggetto e la configurabilità dell'art. 1957 c.c. per inazione nel termine previsto - altra circostanza incontestata -, in ragione della citata nullità parziale del contratto dovrà essere revocato il decreto ingiuntivo in quanto l'opponente non può essere chiamato a rispondere in solido col debitore ### S.R.L. 
Ad abundantiam, si sottolinea che, anche nel caso in cui il contratto fosse stato qualificato quale contratto autonomo di garanzia, l'eccezione di prescrizione decennale ordinaria, tempestivamente formulata nel I termine ex art. 171 c.p.c. in quanto esclusivamente dipendente dalle difese di parte opposta, e pacificamente sostanziata per inazione nel termine di legge, sarebbe certamente fondata; il contratto autonomo di garanzia non rende, difatti, il garante coobbligato solidalmente col debitore in ragione di granitica giurisprudenza di legittimità, come di recente sostanziato dalla Suprema Corte con sentenza n. 8874-21 che ha escluso nella fattispecie sia la presenza dell'eadem causa obligandi che dell'eadem res debita. Da qui, l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1301 c.c. sollevata da parte opposta e l'evidente revoca, in ogni caso, del decreto ingiuntivo opposto per prescrizione intervenuta. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenendo conto degli scaglioni medi per il valore di riferimento del contendere applicati in ragione della vigente legge professionale, al netto della fase istruttoria non tenutasi.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da #### nei confronti di ### 1 ### S.R.L., ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e revoca il d.i. n. 68-24 emesso dal Tribunale di Benevento in data ###, ad ogni effetto di legge; 2) Accerta e dichiara, per quanto definito in parte motiva, la nullità parziale della fideiussione prestata da ### nei confronti di ### 1 ### S.R.L. in relazione alle clausole nn. 2, 3 e 6; 3) Accerta e dichiara l'intervenuta decadenza dal diritto di far valere la fideiussione nei confronti di ### da parte di ### 1 ### S.R.L., ai sensi dell'art. 1957, co. I, c.c., in ragione di quanto precisato in motivazione; 4) Rigetta ogni altra eccezione e domanda formulate nel corso del giudizio da parte opposta e da parte dell'opponente; 5) Condanna la società ### 1 ### S.R.L. al pagamento delle spese di lite in favore di ### che liquida in € 1.772,00 per la fase di studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva, € 3.082,00 per la fase decisoria, per un complessivo di € 6.023,00, oltre € 1.241,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario spese generali ex art 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge. 
Benevento, lì 09 dicembre 2025 

IL GIUDICE
ONORARIO DI PACE Avv.


causa n. 922/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Molino Rosario

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 202/2025 del 07-01-2025

... ricorrenti si limitano ad invocare la nullità delle fideiussioni da loro prestate in maniera assertiva e generica, d ato che, in primo luogo, trascurano che con l'arresto del 30/12/2021, n. 41994 le ### di questa Suprema Corte hanno avuto modo di affermare che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dich iarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citat a e dell'art. 14 19 c.c., in relaz ione alle sole clausole che riprod ucono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una d iversa volontà delle parti” ed in secondo luogo omettono di confrontarsi con i principi posti dalla già citata Cass., Sez. Un., 26242/2014 in tema di valutazione del potere di rilevazione off icioso del giudice in relazione alla fattispecie della nullità parziale (secondo cui, in partic olare, “il giudice innanzi al quale sia stata proposta d omanda d i nullità integrale del (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9514/2021 R.G. proposto da: #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###) rappresentati e difesi dall'avvocato ### L ### (###) giusta procura speciale allegata al ricorso.   -ricorrenti contro ### S. P.A., rappresentata dalla società ### 2 di 7 ### s.p.a., in p ersona del procuratore pro te mpore, rappresentata e difesa dall 'avvocato ### (###), giusta procura speciale allegata al controricorso.   -controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 155/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere dr.ssa #### 1. ### e ### in qualità di fideiussori della società ### s.r.l., proponevano opposizione al decreto ingiuntivo richiesto nei loro confronti dalla ### di ### di ### (di seguito, per brevità, ###. 
Per quan to ancora rileva in questa sede, la CRF aveva concesso alla società un finanziamento chirografo da rimborsarsi in sessanta mesi, con rate trimest rali; a fronte dell'inadempimento all'obbligo di restituzione delle rate, la banca aveva richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, non solo nei confronti della società, ma anche dei fideiussori.  2. Con sentenza n. 1477/2017 del 5 febbraio 2017 -dopo che nelle more del giudizio ### s.r.l. era stata dichiarata fallita ed il giud izio, inte rrotto, era stato riassunto senza che si costituisse il fallimento - il ### ale di ### rigettava l'opposizione proposta dai fideiussori ### e ### 3. Avverso tale sentenza i fideiussori proponevano appello; si costituiva, resistendo al gravame, la ### 3.1. Con sentenza n. 155/2021 del 26 gennaio 2021 la Corte 3 di 7 d'Appello di ### rigettava l'appello.  4. Avverso tale sentenza ### e ### propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad u n unico motivo. 
Resiste con controricorso ### s.p.a., legittimata passiva a seguito di fusione per incorporazione di #### non ha depositato conclusioni. 
La banca controricorrente ha depositato memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo i ricorrenti denunciano “### o falsa applicazione dell'art. 1418 cod. civ.”. 
Lamentano che la corte d'appello ha omesso di rilevare d'ufficio la nullità delle fideiussioni prodotte da CRF a fondamento dell'ingiunzione di pagamento loro rivolta in qualità di fideiussori. 
Deducono espressamente che “dalla lettura delle fideiussioni in que stione (prodotte sub d occ. 4,5 del fascicolo monitorio prodotto da CRF in primo grado che si producono nuovamente prodotte sub docc. 1 e 2 in allegato al presente ricorso) si evince che all'inte rno di entrambi i contratti sono previst e le seguent i pattuizioni: punto B) reviviscenza fideiussione; punto F) dispensa termini art. 1957 cod. civ.; punto G pagamento a prima richiesta; punto H invalidità obbl igazioni garantite-sopravvivenza fideiussione” (v. p. 5 del ricorso) e che, pertanto, le fideiussioni in que stione ricalcano il modell o di fideiussione stilat o dall'### all'esito delle intese interbancarie, che, dalla ### d'### prima, dall'### del ### e d el ### poi, e dalla ### in u ltimo, è stato ritenuto in contrasto con la normativa antitrust e dun que nullo per violazione di no rme imperative.  1.1. Il motivo, per come viene dedotto, è infondato.  1.2. Giova al riguardo rammen tare che, se è vero che la 4 di 7 nullità del contratto per contrasto con n orme imperative costituisce eccezione in senso lato , come tal e rilevabi le anch e d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ex art. 1421 cod. civ., è anche vero, però , che la rilevabilit à officiosa delle eccezioni in senso lato, cioè della rilevanza in iure dei fatti che le integrano, se n on è condizionata all'one re di all egazione -della parte che dell'eccezione può beneficiaredei detti fatti, né tanto meno al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti circa le c.d. eccezioni in senso stretto, è pur sempre però condizionata alla emergenza ex actis degli elementi fattuali sulla cui base que lla eccezione possa essere rilevat a d'ufficio o dedotta dalla parte interessata (v. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242; Cass., Sez. Un., 07/05/2013, n. 10531; di recente v. Cass., 23/02/2024, n. 4687). 
Si è ulteriormente precisato che la valutazione della eccezione di nullità del contratto in sede di legittimità presuppone che in sede di g iudizio di merito siano stati accer tati i rela tivi presupposti di fatto, risultino cioè introdotti e acquisiti quei fatti, anche se non ne sia stata rilevata la valenza in iure né dalla parte interessata, né dallo stesso giud ice del merit o. La nullità può, infatti, essere bensì rileva ta d'ufficio in og ni stato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza (v. 
Cass., Sez. Un. n. 26242/2014, cit., ove è precisato, anche con richiamo al precedente arresto, sul punto confermato, di Cass., Sez. Un. 04/09/2012, n. 14828, che «nell'ambito di un giudizio di risoluzione contrattuale, il giudice può rilevare d'ufficio la nullità: a) solo se questa emerge dai fatti allegati e provati, o comunque ex actis …»).  1.3. Nel caso di specie, invece, gli odierni ricorrenti omettono di indicare se, dove e come i fatti integratori della pretesa nullità fossero stati introdotti nel processo e sarebbero stati rilevati. 5 di 7 Infatti, sebbene i ricorrenti si premurino di specificare: “… Ai sensi del l'art. 366 n. 6 c.p.c., parte ricorrente p recisa che il presente ricorso si fonda su gli atti e documen ti che sono numerati in atti con l'indicazione della fase processuale in cui gli stessi sono stati prodotti nel corso del giudizio e della sede ove essi sono attualmente rinvenibili. Tali atti e documenti vengono in questa sede depositati nuovamente e, al fine di non appesantire la narrativa, gli stralci di detti atti e documenti saranno riportarti in apposite note a piè di pagina …” (v. p. 2 del ricorso), il ricorso non contiene alcuna nota che riproduce gli stralci di detti atti e documenti, non ritrascrive il contenuto delle clausole dei contratti di fideiussione, non precisa se e quando, nei precedenti gradi di merito, sia stato prodotto il modello stilato dall'### come pure il provvedimento della ### d'#### ed il parere dell'### della ### e del ### per i quali, essendo atti amministrativi, non vale il principio iura novit curia e che le parti interessate sono tenute a produrre in giudizio a sostegno dei loro assunti (v. Cass., 01/02/2000, n. 1073; Cass., 19/03/2020, 7469). 
I ricorrenti omettono quindi di adempiere agli oneri prescritti dell'art. 366, n. 4 e n. 6, interpretato alla luce dei principi dettati dalla sentenza Su cci, e dunque no n in chiave astrattamente formalistica, ma alla luce del principio per cui la valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno "standard" di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permetten do, in quel perimetro, l'apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., Sez. Un., n. ### del 2018); si tratta, come evidente, di una ricaduta del principio di specificità 6 di 7 del gravame, calato nel giudizio a critica vincolata qual è quello della presente sede di legittimità (Cass., 8117/2022).  1.4. Va infine rilevato che gli odierni ricorrenti si limitano ad invocare la nullità delle fideiussioni da loro prestate in maniera assertiva e generica, d ato che, in primo luogo, trascurano che con l'arresto del 30/12/2021, n. 41994 le ### di questa Suprema Corte hanno avuto modo di affermare che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dich iarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citat a e dell'art. 14 19 c.c., in relaz ione alle sole clausole che riprod ucono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una d iversa volontà delle parti” ed in secondo luogo omettono di confrontarsi con i principi posti dalla già citata Cass., Sez. Un., 26242/2014 in tema di valutazione del potere di rilevazione off icioso del giudice in relazione alla fattispecie della nullità parziale (secondo cui, in partic olare, “il giudice innanzi al quale sia stata proposta d omanda d i nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale, e, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potend o inammissibilmente sovrapporsi alla loro valut azione ed alle loro determinazioni espresse nel processo”, mentre, per altro verso, “I poteri officiosi di rilevazione di una nullità negoziale non possono estendersi alla rilevazione di una possibile conversione del contratto, ostandovi il dettato dell'art. 1424 cod. civ., - secondo il quale il co ntratto nullo può, non deve, produrre gli effetti di un contratto diverso - atteso che, altri menti, si dete rminerebbe un'inammissibile 7 di 7 rilevazione di una diversa efficacia , sia pur ridotta, di quella convenzione negoziale”).  2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.  3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna i ricorrenti al pagamento in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquid a in euro 10.000,00 p er compensi , oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame nto, d a parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst o per il ricorso , a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Tassone Stefania

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Tribunale di Lucca, Sentenza n. 747/2023 del 04-07-2023

... indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza. Le fideiussioni successive al provvedimento della ### d'### non possono considerarsi ex se anticoncorrenziali e quindi nulle, essendo parte attrice onerata dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula delle fideiussioni del 2013 e 2017, di una intesa anticoncorrenziale specifica e perdurante al momento della loro stipula, non potendosi desumere la prova di tale fatto dai soli contratti versati in atti (cfr. Tribunale di Pordenone, sentenza n. 28/2021). E, invero, nel caso in esame, gli opponenti si sono limitati a produrre i contratti sottoscritti, senza svolgere alcuna attività. “Il provvedimento della ### d'### 55/2005 (qui, peraltro, non depositato) non è sufficiente ad assolvere all'onere probatorio in quanto l'istruttoria alla base di tale provvedimento copre un arco temporale che si conclude nel 2005 e ignora inevitabilmente il periodo successivo. In altri termini, il rilevante iato temporale tra l'accertamento della ### d'### e la sottoscrizione delle fideiussioni di cui si deduce la nullità, fa venir meno Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/07/2023 qualunque presunzione di dipendenza delle fideiussioni (leggi tutto)...

testo integrale

Udienza del 4-7-2023 Il giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui ai preverbali in atti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. ### ha pronunciato la seguente ### causa n. 4482/2019 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da: F.A.L. srl, con sede in ### di ### Via del ### n. 2, partita iva ###, in persona del legale rappresentante #### (###) e ### (###), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ### (###) giusta procura speciale in calce alla citazione ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in ### di ### via ### n. 30 - attori opponenti - CONTRO ### dei ### di ### S.p.A. con sede ###- CF/P.IVA e numero iscrizione al registro delle ### di ####, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del ### a ciò autorizzato Dott. ### (###) nato A #### il 21 marzo 1958 giusta procura speciale del 12 luglio 2018 a rogiti ### di ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###) giusta procura alle liti depositata e presso il suo studio elettivamente domiciliat ### - convenuta opposta e con l'intervento ex art. 111 c.p.c di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/07/2023
AMCO - ### S.p.A., con sede ###, C.F. ###, e per essa ### S.P.A. con sede in ##### 6/A , codice fiscale e #### in forza di procura della Dott.ssa ### in qualità di ### della #### autenticata nella sottoscrizione dal ### in ### in data ###, in persona del Suo procuratore Dott. ### nato il ### a Salerno (###) giusta procura in data ### rep. 22298, racc. 10843 ### in ### rappresentata e difesa, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato dall'avv. ### del foro di ### (###), ed elettivamente domiciliat ###0 #### n.780. 
Conclusioni delle parti: per gli Attori opponenti: "### il Tribunale di ###mo, ogni eventuale contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa sospensione della provvisoria esecuzione, dichiarare nullo, invalido o inefficace e/o revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1364/2019, emesso dal medesimo Tribunale di ### in data ###, e notificato ai ricorrenti il successivo 6/8/2019, in quanto totalmente infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui alla premessa del presente atto. Per l'effetto, ### - In tesi, accertare e statuire che F.A.L. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, ed i signori ### e ### nulla devono a ### dei ### di ### per i motivi di cui in premessa. 
In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da F.A.L. srl, voglia condannare ### dei ### di ### al pagamento a favore di F.A.L. srl dell'importo di euro 205.861,25, o di quello maggiore o minore che risulterà provato in corso di causa, pari al saldo del conto corrente n. 631728, rideterminato secondo quanto indicato in premessa, con eliminazione degli addebiti illegittimi in premessa indicati, detratti gli importi accreditati sul medesimo conto dalla banca per fatture anticipate ed insolute e ricevute bancarie insolute.  - In ipotesi, ### il Tribunale adito. ### s.r.l.  - rideterminare il saldo corretto del conto corrente n. 631728 alla data del 9/4/2019, eliminati gli addebiti illegittimi come in premessa indicati, nella misura di euro 398.265,34 o in quella maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa; - compensare integralmente il saldo di cui al punto precedente con i crediti oggetto del decreto ingiuntivo 1364/2019, opposto, accertando e dichiarando che F.A.L. srl nulla deve a ### dei ### di ### in relazione ai crediti di cui al decreto ingiuntivo opposto; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/07/2023 - in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da ### s.r.l., condannare la banca ### dei ### di ### al pagamento a favore di F.A.L. srl del residuo credito risultante all'esito della compensazione, pari ad euro 205.861,25, o alla somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa; ### e ### in accoglimento della spiegata eccezione riconvenzionale - rideterminato il saldo corretto del conto corrente n. 631728 alla data del9/4/2019, eliminati gli addebiti illegittimi come in premessa indicati, nella misura di euro 398.265,34, o in quella maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa; - compensato integralmente il saldo di cui al punto precedente con i crediti oggetto del decreto ingiuntivo 1364/2019, opposto, accertare e dichiarare che i signori ### e ### nulla devono a ### dei ### di ### in relazione ai crediti di cui al decreto ingiuntivo opposto; - In ogni caso con vittoria di compensi professionali da devolversi a favore del difensore, che si dichiara distrattario".  “Chiedono disporsi integrazione della ### con formulazione del quesito secondo quanto già indicato nella memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c, in forza delle argomentazioni contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 e n. 3 c.p.c., anche in punto di prescrizione”. 
Per la convenuta opposta: ### l'###mo Tribunale adito: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo 1364/2019 in quanto infondata in fatto e in diritto (precisando che al riguardo già vi è stato il provvedimento di Giudice Dott. Capozzi del 05.02.2020 di reiezione dell'istanza avversaria); nel merito: respingere, per tutti i motivi e le eccezioni formulati in atti, la proposta opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1364/2019 in ogni sua parte e così accertare e dichiarare esistente il credito di complessivi euro 192.404,09 oltre interessi come da domanda monitoria che ### dei ### di ### S.p.a vanta nei confronti di F.A.L. S.r.l. e per l'effetto dichiarare tenuti al pagamento in via solidale di detta somma a favore della banca, F.A.L. S.r.l. nonché i garanti sigg.ri ### e ### in forza delle fideiussioni da quest'ultimi prestate a favore della società. 
Riguardo alla domanda riconvenzionale e alle eccezioni riconvenzionali avversarie: in via preliminare: in accoglimento dell'eccezione di prescrizione - in via principale quinquennale o in subordine decennale ex art. 2948 c.c.- sollevata in atti, rigettare la domanda riconvenzionale e ogni eccezione riconvenzionale spiegate dagli opponenti, stante l'intervenuta estinzione per prescrizione dei supposti crediti per tutte le ragioni illustrate in atti. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/07/2023 sempre in via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di ### a favore del Tribunale di ### specializzata in materia d'### a conoscere della domanda di nullità avanzata dai fideiussori per violazione della normativa antitrust.  nel merito: respingere ogni domanda riconvenzionale e ogni eccezione riconvenzionale nonché ogni eccezione, richiesta e pretesa di qualsivoglia natura avanzata dagli opponenti con l'atto di citazione in opposizione, perché tutte infondate in fatto e in diritto. 
In ogni caso con vittoria di spese di lite e competenze professionali sia relative alla fase monitoria sia relative alla causa a cognizione piena. 
La convenuta, in via subordinata e nella denegatissima ipotesi l'ill.mo ### ravvisasse di accogliere in tutto o in parte la domanda/eccezione attorea relativa al ricalcolo del saldo del cc n. 631728, ### dei ### di ### reitera l'eccezione di compensazione parziale della somma di euro 13.833,54 relativa al conto corrente n. 631728 per presunti indebiti relativi al periodo 10.10.2009- 18.09.2017, così come rilevata dal CTU in corso di causa, con il maggior credito di euro 192.404,09 portato dal D.I. n. 1364 del 24.07.2019, e comunque in ogni caso chiede che sia riconosciuto in capo a ### dei ### di ### S.p.a e per essa ora in capo alla cessionaria ### S.p.a, il credito di euro 178.720,55 oltre interessi come da contratto (euro 192.404,09 - 13.833,54= euro 178.720,55), nei confronti di F.A.l. ### in solido con i garanti ### e ### e conseguentemente che gli stessi siano dichiarati tenuti al pagamento in via solidale di detta somma di euro 178.720,55 oltre interessi come da contratto, a favore di ### dei ### di ### S.p.a e per essa, ora, a favore della cessionaria ### S.p.a. 
In via istruttoria: [omissis] Per la parte intervenuta: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1364/2019 in quanto infondata in fatto e in diritto (precisando che al riguardo già vi è stato il provvedimento di ### Capozzi del 05.02.2020 di reiezione dell'istanza avversaria); nel merito: respingere, per tutti i motivi e le eccezioni formulati in atti, la proposta opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1364/2019 in ogni sua parte e così accertare e dichiarare esistente il credito di complessivi euro 192.404,09 oltre interessi come da domanda monitoria che ### dei ### di ### S.p.a vanta nei confronti di F.A.L. S.r.l. e per l'effetto dichiarare tenuti al pagamento in via solidale di detta somma a favore della banca, F.A.L. S.r.l. nonché i garanti sigg.ri ### e ### in forza delle fideiussioni da quest'ultimi prestate a favore della società. 
Riguardo alla domanda riconvenzionale e alle eccezioni riconvenzionali avversarie: in via preliminare: in accoglimento dell'eccezione di prescrizione - in via principale quinquennale o in subordine decennale ex art. 2948 c.c.- sollevata in atti, rigettare la domanda riconvenzionale e ogni eccezione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/07/2023 riconvenzionale spiegate dagli opponenti, stante l'intervenuta estinzione per prescrizione dei supposti crediti per tutte le ragioni illustrate in atti.  sempre in via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di ### a favore del Tribunale di ### specializzata in materia d'### a conoscere della domanda di nullità avanzata dai fideiussori per violazione della normativa antitrust.  nel merito: respingere ogni domanda riconvenzionale e ogni eccezione riconvenzionale nonché ogni eccezione, richiesta e pretesa di qualsivoglia natura avanzata dagli opponenti con l'atto di citazione in opposizione, perché tutte infondate in fatto e in diritto. 
In ogni caso con vittoria di spese di lite e competenze professionali sia relative alla fase monitoria sia relative alla causa a cognizione piena. In via istruttoria: ### controparte insistesse nella richiesta di CTU contabile, la ### opposta al riguardo si riporta alle contestazioni già formulate in atti e, in denegata ipotesi, a quanto illustrato nella memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c.” ### S.p.A chiede che la statuizione giudiziale che sarà resa all'esito del presente giudizio (causa rg 4482/2019) sia pronunciata ed abbia effetti direttamente anche nei confronti di ### S.p.A. e che nei confronti di quest'ultima parte attrice sia tenuta al pagamento. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.  ### data 24.7.2019 ### dei ### di ### (d'ora in poi, ### otteneva dall'intestato Tribunale il D.I. provvisoriamente esecutivo n. 1364/2019 avverso la società ### nonché i garanti ### e ### per un credito complessivo di euro 192.404,09, oltre interessi e spese della procedura. 
La domanda monitoria era fondata sui seguenti rapporti: 1) rapporto di mutuo chirografario n° 741538594 del 13.05.2010 (per un credito residuo di euro 36.843,00 - docc. 13 e 14/14 bis fascicolo monitorio); 2) rapporto di anticipo ricevute bancarie s.b.f. (n. 10 ricevute bancarie anticipate “salvo buon fine” e rimaste insolute alle scadenze, per un credito residuo di euro 19.537,32 - doc. 4 fascicolo monitorio; 3) rapporto di anticipi s.b.f. export n. 80972015/4 e import n. 80972415/16 (per un credito residuo rispettivamente di euro 136.023,77 e di euro 566,17 - docc. 6, 10, 11 fascicolo monitorio). 
Con citazione del 10.10.2019 gli ingiunti proponevano opposizione sostenendo che nulla era dovuto alla ### Incentravano le loro contestazioni sul conto corrente ordinario n. 631728 (intestato a F.A.L.  ### già c/c n. 3143 F.A.L. s.n.c./### acceso il ###; doc. 12 fascicolo monitorio), su cui confluivano tutti i rapporti azionati in monitorio, che presentava asseriti illegittimi addebiti per euro 398.265,34 (come da perizia di parte rag. ###. Gli opponenti chiedevano, quindi, in via Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/07/2023 riconvenzionale, la rideterminazione del conto e la condanna della banca al pagamento della somma residua di euro 205.861,25 (euro 398.265,34 detratto l'importo del D.I. 192.404,09 = 205.861,25) o, in subordine, la compensazione, integrale o parziale, con le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto. 
I soli garanti personali eccepivano la nullità delle fideiussioni prestate in favore della banca, per violazione della normativa antitrust. 
La banca si costituiva tempestivamente contestando integralmente le domande attoree: chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del titolo attesa l'iscrizione di ipoteca giudiziale nei confronti dei garanti e della società (iscrizione 31.7.2019 ### del ### di ### reg. gen. 12625, reg. part. 1923 sub ###E); eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di ### in favore di quello di ### - ### delle ### deduceva l'autonomia dei rapporti bancari sui quali si fondava il credito oggetto del D.I. e il loro mancato impatto sul conto corrente oggetto della domanda riconvenzionale; depositava copiosa documentazione (oltre a quella già prodotta nel procedimento sommario), fra cui anche una perizia di parte a firma dott. ### (### G e H); eccepiva la prescrizione delle rimesse di “pagamento” annotate sul conto corrente n. 631728 (già 3143) nel periodo 01/01/2002 - 10/10/2009 (periodo antecedente il decennio anteriore alla data di notifica dell'atto di citazione), da considerarsi solutorie (e non ripristinatorie) nel momento in cui vengano eseguite quando il conto corrente de quo presenta un'esposizione extra fido o risulta non affidato. 
Con ordinanza del 5.2.2020 il precedente giudice designato respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ed in data ### la causa veniva assegnata allo scrivente che, con ordinanza del 21.7.2020 rigettava la richiesta di CTU contabile e disponeva la trasmissione degli atti al PM “perché valuti se chiedere il fallimento di F.A.L. s.r.l”, su un ritenuto sussistente stato di insolvenza. 
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, depositate comparse conclusionali e repliche, con ordinanza del 29.4.2022 questo giudicante, rilevato che il contratto del 1.2.1990 non prevedeva affidamento né vi era prova scritta che fosse stato successivamente affidato e che la prescrizione era stata interrotta con la notifica della citazione, considerava solutorie, e quindi prescritte, le rimesse anteriori al 10.10.2009. Disponeva, pertanto, ### affidata alla dott.ssa ### allo scopo di determinare quanto indebitamente percepito da parte convenuta per interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto, corrispettivo per l'accordato e commissione di istruttoria veloce dal Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/07/2023 10/10/2009 al 16/08/2017 (rectius, dal 10/10/2009 - 18/09/2017) e di rideterminare il saldo finale del conto corrente (n. 631728). 
In data #### quale cessionaria del credito ipotecario portato dal titolo esecutivo/D.I.  1364/2019 (avviso di cessione in “blocco” ex art. 58 TUB: G.U. parte II n. 151 del 29 dicembre 2020, doc. 4 ###, nonchè di successore a titolo particolare di ### interveniva ex art. 111 comma 3 c.p.c.  - a mezzo della sua mandataria con rappresentanza ### - nel presente giudizio, al fine di subentrare nella stessa posizione sostanziale e processuale di ### dei ### di ### S.p.A. (e senza con ciò chiederne l'estromissione), reiterando tutte le difese avanzate dalla convenuta. 
Istruita con prove documentali e ### la causa veniva rinviata all'udienza del 23.5.2023 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termini per note.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio deve avere riguardo alle sole poste maturate in relazione al conto corrente 631728 (ex n. 3143), risultando estraneo quanto maturato su conti e/o rapporti di natura diversa da quello in oggetto, ma su questo annotati. 
Infatti, i titoli azionati in monitorio (contratto di finanziamento, contratto anticipi su import e export, ricevute bancarie insolute) conservano una loro autonomia rispetto al contratto di conto corrente 631728 oggetto della domanda riconvenzionale di parte opponente, in quanto, come risulta dalle condizioni economiche allegate ai contratti, ogni singolo rapporto è specificamente e diversamente regolato: l'unico “contatto” con il conto corrente bancario è l'accredito/addebito, sullo stesso, di somme già predeterminate altrove nel loro ammontare. 
Parte opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di ### al pagamento delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, ### e CIV in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 631728 acceso il ### (e chiuso il ### con un passivo di € 67.380,96 (v. pag. 2 CTU) con l'allora ### Il rapporto n. 631728 (ex 3143) si è articolato dapprima con i contratti del 7.1.1985 e del 1.2.1990 (doc.  12 All. D fascicolo monitorio) e poi con il contratto del 19.9.2017 (doc. 20): i contratti del 7.1.1985 e del 1.2.1990 rinviano, per la determinazione delle voci di costo del denaro sopra indicate, agli usi su piazza (art. 7 comma 5), con previsione affetta da nullità ex art. 117 comma V ### il contratto del 19.9.2017 contiene, nel documento di sintesi (doc. 21), tutte la condizioni economiche del rapporto. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/07/2023 ipotesi di tassi ultralegali, l'art. 117 VII comma TUB prevede che gli interessi dovuti debbano essere ricalcolati al tasso sostitutivo BOT minimi/massimi. 
L' eccezione di prescrizione ###ambito di un rapporto di conto corrente, si prescrivono solo le rimesse c.d. solutorie, ossia quelle operate su un conto in passivo che si riferiscono a pagamenti effettuati dal correntista a titolo di interessi, spese ecc… e non le c.d. rimesse ripristinatorie, ossia quelle che non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà dell'indebitamento del correntista, e che presuppongono un affidamento bancario, per cui i versamenti del correntista hanno solo funzione ripristinatoria della provvista, che può essere continuamente riutilizzata, con conseguente assenza di effetto solutorio. 
Il termine di prescrizione decorre dalla data delle singole rimesse solutorie, mentre in caso di rimesse ripristinatorie dalla data di chiusura del conto corrente; è onere del correntista dimostrare la natura ripristinatoria dei versamenti e dunque l'esistenza dell'affidamento. 
Ai fini della valida proposizione dell'eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo dies a quo, emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione (cfr. Cass. 18144/2018; Cass. 1388/2022) Ed ancora, la Suprema Corte ha ribadito che “La banca - in subjecta materia - deve solo eccepire il decorso del tempo e far valere la prescrizione dall'annotazione delle singole rimesse, senza dunque alcun onere di indicare il dies a quo del decorso della prescrizione, di specificare le singole rimesse, né di provare l'inesistenza di un contratto di apertura di credito” (Cass. 5610/2020). 
Al riguardo ha richiamato la sentenza n. 15895/2019 delle ### laddove viene affermato che “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”. 
Nel caso de quo, il contratto del 1.2.1990 non prevede affidamento né vi è prova scritta che venne successivamente affidato; la prescrizione è stata interrotta il ### con la notifica della citazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/07/2023
Ne consegue che, non avendo l'attore superato l'eccezione di prescrizione, le rimesse anteriori al 10.10.2009 vanno ritenute solutorie, con applicazione della prescrizione decennale. 
La nullità delle fideiussioni ### opponente ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, in quanto conformi allo schema ABI (così come censurato dalla ### d'### nel provvedimento 55 del 2 maggio 2005); parte opposta ha eccepito l'incompetenza dell'intestato Tribunale a pronunciarsi sul capo di domanda proposto in via d'eccezione dagli opponenti, stante, al riguardo, la competenza funzionale e inderogabile del Tribunale delle ### di ### (art. 33 II comma L. 287/1990). 
È necessario coordinare la disciplina sulla competenza funzionale a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo (### giudiziario di emissione), con quella relativa alla nullità dei contratti per violazione delle norme antitrust (Tribunale delle ###. A questo proposito va rilevato che la questione della nullità delle fideiussioni è sollevata dai garanti in termini di eccezione riconvenzionale (anche per loro stessa esplicita affermazione, v. pagg. 16 e 21 citazione) e non quale domanda riconvenzionale. 
Tale rilievo consente di superare la pronuncia sull'eccezione di incompetenza avanzata dalla banca opposta. Infatti, quanto al coordinamento tra le due competenze inderogabili: se l'opponente formula una vera e propria domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione omnibus, indicata quale modalità di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, quindi con pronuncia destinata a fare stato, sussiste la competenza, sul punto, delle ### in materia di ### La domanda riconvenzionale dovrebbe quindi essere separata ed oggetto di declaratoria di incompetenza del Tribunale adito. Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo andrebbe quindi sospeso ex art. 295 c.p.c., in attesa del pronunciamento sulla nullità della fideiussione. 
A conclusioni diverse si perviene, invece, se, come nel caso in esame, la questione della nullità è sollevata unicamente in via di eccezione riconvenzionale al mero fine di bloccare la pretesa creditoria dell'opposto (ad es. Tribunale di Verona 1.10.2018, Tribunale Verona 23.1.2020, Tribunale di Padova 29.1.2019). 
La qualifica della difesa dell'opponente in termini di “eccezione” trova conferma nella tradizionale distinzione tra eccezione riconvenzionale e domanda riconvenzionale, ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21472/2016), nel senso che ciò che distingue l'eccezione riconvenzionale dalla domanda riconvenzionale sono le conseguenze giuridiche che il deducente intende ottenere e cioè il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/07/2023 provvedimento che chiede al ### in base a tale fatto (nel primo caso, il rigetto della domanda proposta dall'attore).  ### di incompetenza per materia sollevata da parte opposta, per quanto esposto, va respinta. 
Quanto alla eccezione, in punto di merito, di parte opponente, la ### d'### con provvedimento 55/2005, ha dichiarato contrarie alla disciplina antitrust tre clausole contenute nello schema negoziale predisposto dall'ABI per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus); “il provvedimento ### d'### fa esplicito ed univoco riferimento esclusivamente allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, e non è automaticamente estensibile alle fideiussioni specifiche attesa la diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia ” (Corte Appello di ### sentenza n. 3082/2022). 
Pertanto: in relazione al finanziamento chirografario n. 741538594 del 14.5.2010, la questione non si pone perché lo stesso è assistito da una “garanzia autonoma”, rilasciata nel corpo dello stesso contratto di finanziamento, (art. 5 doc.13 fascicolo monitorio): per costante orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 4717/2019; Cass. n. 12152/2016; Cass. n. 16213/2015) la sussistenza nel contratto fideiussorio della clausola “di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni” riqualifica il negozio come contratto autonomo di garanzia, con la conseguente impossibilità per il garante di opporre eccezioni (prima di aver pagato); quanto alle fideiussioni omnibus in atti, si rileva che esse sono state stipulate nel 2013 e nel 2017 (docc. 27 -28 fascicolo monitorio), ovvero in un periodo di molti anni successivo a quello oggetto dell'indagine antitrust del 2005 (ottobre 2002-maggio 2005), rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza. Le fideiussioni successive al provvedimento della ### d'### non possono considerarsi ex se anticoncorrenziali e quindi nulle, essendo parte attrice onerata dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula delle fideiussioni del 2013 e 2017, di una intesa anticoncorrenziale specifica e perdurante al momento della loro stipula, non potendosi desumere la prova di tale fatto dai soli contratti versati in atti (cfr. Tribunale di Pordenone, sentenza n. 28/2021). E, invero, nel caso in esame, gli opponenti si sono limitati a produrre i contratti sottoscritti, senza svolgere alcuna attività. “Il provvedimento della ### d'### 55/2005 (qui, peraltro, non depositato) non è sufficiente ad assolvere all'onere probatorio in quanto l'istruttoria alla base di tale provvedimento copre un arco temporale che si conclude nel 2005 e ignora inevitabilmente il periodo successivo. In altri termini, il rilevante iato temporale tra l'accertamento della ### d'### e la sottoscrizione delle fideiussioni di cui si deduce la nullità, fa venir meno Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/07/2023 qualunque presunzione di dipendenza delle fideiussioni impugnate dall'intesa accertata ormai nel 2005. 
Spetta così al garante fornire la prova del principale elemento costitutivo della nullità del contratto “a valle”, ovvero l'applicazione uniforme, all'epoca della sottoscrizione dell'atto fideiussorio, delle clausole 2, 6, e 8 (cd. di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c.) dello schema predisposto dall'ABI”. (Tribunale di Bari, sentenza n. 3590/2022). 
Pertanto, anche l'eccezione di nullità sollevata dagli opponenti deve essere rigettata. 
Il rapporto di c/c n. 631728 Gli opponenti lamentano che il rapporto di conto corrente n. 631728 sia viziato dalla illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, ### e commissioni di istruttoria veloce.  ### è fondata in relazione alla illegittimità delle ### e commissioni di istruttoria veloce, che nei contratti del 1985 e 1990 non sono state oggetto di specifica pattuizione. 
È altresì fondata in relazione al tasso di interesse, in mancanza di valida pattuizione scritta (clausola d'interessi d'uso). 
È fondata in relazione al lamentato anatocismo, atteso che i contratti in questione non prevedono la clausola di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori nel rispetto dell'art. 120 TUB e delle ### 9.2.2000. 
La domanda riconvenzionale degli opponenti Gli opponenti chiedono, in via riconvenzionale, la rideterminazione del saldo di c/c n. 631728 e, per l'effetto, la condanna della banca al pagamento delle somme dovute. 
Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica, affidata alla dott.ssa ### per determinare quanto indebitamente percepito da parte convenuta per interessi ultralegali, anatocismo, ### CIV e rideterminare il saldo finale del conto corrente (n. 631728). Sono dunque rimasti estranei gli altri conti e/o rapporti azionati dalla banca. 
La dott.ssa ### ha, preliminarmente, rettificato il periodo di indagine (periodo 10/10/2009 - 18/09/2017 anziché per il periodo 10/10/2009 - 16/08/2017) in quanto nel quesito peritale era stata erroneamente indicata la data di stipula del contratto doc. 21 (data di stipula19/09/2017 anziché 17/08/2017). 
Per il periodo in oggetto, la consulente, con una metodologia non contestata dai consulenti di parte: ha azzerato gli accrediti di interessi attivi e gli addebiti di interessi passivi e di commissioni non pattuite (### commissioni su accordato e commissioni d'istruttoria veloce); ha ricalcolato gli interessi con i tassi ex art. 117 TUB comma 7; ha capitalizzato gli interessi ricalcolati alla data del 18.9.2017. Per il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/07/2023 periodo successivo al 18.9.2017, sui nuovi saldi ricalcolati ha applicato i tassi passivi medi annui applicati in costanza di rapporto; per i tassi creditori, non essendo contenuta nessuna pattuizione degli stessi neppure nel documento n. 21 di parte convenuta, ha continuato ad utilizzare i tassi ex art. 117 TUB, comma 7; ha mantenuto la stessa capitalizzazione degli interessi applicata dall'istituto di credito; gli addebiti di commissioni di massimo scoperto, corrispettivo sull'accordato e commissioni di istruttoria veloce sono stati mantenuti sulla base di quanto applicato. 
Sulla scorta della documentazione così come rielaborata (e comprensiva della pag. 5 dell'e/c marzo 2014, acquisita con il consenso di tutte le parti), la dott.ssa ### ha concluso che quanto indebitamente percepito dalla parte convenuta, ### dei ### di ### per interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto, corrispettivo per l'accordato e commissione di istruttoria veloce dal 10/10/2009 al 18/9/2017 ammonta ad euro 81.214,50. Di conseguenza, il saldo del rapporto di conto corrente n. 631728 alla data del 10/4/2019 è passato da un saldo a debito per il correntista di euro 67.380,96 ad un saldo a credito per il correntista di euro 13.833,54. ### di euro 13.833,54 rappresenta quindi il credito vantato dalla F.A.L. ### così come rideterminato. 
Tali conclusioni vanno integralmente condivise in quanto congruamente motivate, immuni da vizi giuridici e tecnici e frutto del contraddittorio instaurato con i consulenti delle parti. 
Poiché la banca ha documentalmente provato - depositando i contratti bancari, le fideiussioni, le certificazioni ex art. 50 TUB nonché gli estratti conto integrali c/c n. 631728 (anni 2018-2019, ### F) - di avere un credito complessivo di euro192.404,09 nei confronti del debitore principale e dei fideiussori, la differenza algebrica tra il saldo ricalcolato ed il credito portato dal D.I. opposto, riconosce in capo alla F.A.L. ### e ai suoi fidiussori ### e ### una complessiva esposizione debitoria, nei confronti di ### di € 111.189,59 (detraendo dall'importo del D.I. opposto pari ad € 192.404,09 il nuovo saldo di c/c 631728). 
Conclusioni e spese Per le motivazioni di cui sopra, il saldo del conto corrente viene rideterminato nella somma di euro 13.833,54 a credito del correntista, ma la domanda riconvenzionale di condanna della banca deve essere rigettata, perché gli opponenti rimangono debitori della (minor somma) di euro 111.189,59. 
Si precisa, altresì, che la sentenza viene pronunciata nei confronti del cedente originario titolare del credito ex art. 111 c.p.c., non essendo stata la sua estromissione richiesta da tutte le parti. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/07/2023
Pertanto, in accoglimento parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 1121/2014 emesso il ### dal Tribunale di ### deve essere revocato (art. 653 2 comma c.p.c. Cass. S.U. 7448/93) e F.A.L. srl, ### e ### in solido tra loro, vanno condannati al pagamento della minor somma di euro € 111.189,59 oltre interessi convenzionali. 
Le spese di giudizio, avuto riguardo all'accoglimento parziale dell'opposizione e alla sostanziale esistenza del credito della banca, possono essere compensate. 
Per le stesse ragioni le spese di CTU vanno poste a carico definitivo solidale delle parti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente decidendo, così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1364/2019 emesso il ### dal Tribunale di ### 2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente e per l'effetto condanna F.A.L. srl, ### e ### in solido tra loro, a pagare all'opposta ### dei ### di ### S.p.a. la somma di euro € 111.189,59 oltre interessi come da domanda; 3) compensa tra le parti le spese di giudizio; 4) pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti.  ### 4-7-2023 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/07/2023

causa n. 4482/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Lucente Giacomo

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Corte d'Appello di Bologna, Sentenza n. 362/2024 del 16-02-2024

... contraenti potessero considerare essenziali le clausole nulle in modo da determinare l'estensione della nullità all'intero rapporto contrattuale. In tal senso si vedano le considerazioni versate nella motivazione della sentenza e che di seguito si riportano: “Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673). 2.15.3. E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicchè la loro eliminazione ne (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 821/2020 promossa da: ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 11 FERRARApresso il difensore avv. ### APPELLANTE contro B.P.E.R. ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 21 44121 FERRARApresso il difensore avv. #### S.P.A. ###À ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 21 44121 FERRARApresso il difensore avv. #### punto a: appello avverso la Sentenza n. 675/2019 pubblicata in data ### del Tribunale di Ferrara. 
Le parti hanno concluso come da note depositate.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ### S.P.A. adiva in via monitoria il Tribunale di ### ottenendo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1674/2016 nei confronti del debitore principale ### S.R.L. e dei garanti ###### e ### recante la somma di € 343.887,75, oltre interessi dal 05.04.2016 al saldo, in forza dello scoperto di conto corrente n. 10069/1 e del mancato pagamento delle rate di cui ai mutui fondiari ipotecari accesi in data ### e in data ###.  2. Avverso il decreto ingiuntivo n. 1674/2016 proponevano opposizione #### S.R.L. nonché ###### e ### domandando la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, la revoca dello stesso e formulando domande riconvenzionali.  3. Si costituiva ### S.P.A. chiedendo il rigetto dell'opposizione la conferma del decreto ingiuntivo.  4. Nel corso del giudizio avveniva l'incorporazione da parte di ### S.P.A. di #### S.P.A. .  5. Interveniva in giudizio ### S.P.A. in qualità di mandataria di ### S.R.L., la quale aveva stipulato con ### di ### di ### S.p.A. un contratto di cessione di crediti “in blocco”, tra i quali rientrava quello di cui al decreto ingiuntivo n. 1674/2016 per complessivi € 152.347,74 oltre interessi dal 05/04/2016 al saldo, per il mancato pagamento delle rate di cui al mutuo fondiario ipotecario del 07.05.2008.  6. Il Tribunale riteneva che l'opposizione fosse parzialmente fondata.  7. Il credito ingiunto era così composto: - € 43.246,92 in forza dello scoperto sul c/c n. 10069/1 acceso in data ###, assistito da apertura di credito per complessivi € 52.000,00 del 26.03.2014; - € 148.293,09 a titolo di mancato pagamento delle rate di cui al mutuo fondiario ipotecario concluso in data ###, a mezzo del quale l'### di ### ingiungente aveva concesso alla società ### la somma di € 464.811,21; - € 152.347,74 a titolo di mancato pagamento delle rate di cui al mutuo fondiario ipotecario concluso in data ###, a mezzo del quale l'### di ### ingiungente aveva concesso alla società ### la somma di € 200.000,00. 
In relazione al rapporto di conto corrente, nonché a garanzia di qualsivoglia altra obbligazione maturata e maturanda in capo alla società ####### e ### avevano prestato fideiussione omnibus sino alla concorrenza della somma di € 805.673,00. 
Sulla base di queste premesse ### di ### di ### S.p.A. aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1674/16 per la somma di € 343.887,75 oltre interessi dal 05.04.2016 al saldo.  8. Con riferimento al rapporto di conto corrente, gli opponenti, sulla base degli estratti conto prodotti dalla ### relativi al periodo dal 31.03.2006 al 30.06.2015 avevano allegato il superamento del tasso soglia usura in 13 trimestri. Lamentavano altresì l'applicazione di interessi anatocistici (per € 33.280,50) e illegittima applicazione di cms per € 8.003,30 e di oneri e spese per € 6.423,25. 
Deducevano l'esistenza di un loro credito nei confronti della ### pari a € 57.729,10 in luogo del debito ingiunto pari a € 43.246,92. 
A riguardo, il Tribunale osservava che gravava sulla ### l'onere di provare il credito ingiunto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturiva il saldo debitorio. Osservava ancora il Tribunale che ### di ### di ### S.p.A. aveva prodotto il contratto di accensione del rapporto di conto corrente n. 10069/1 datato 09.11.2000 completo del documento di sintesi. Vi erano, poi, gli estratti conto e gli estratti scalari corredati dei prospetti inerenti le competenze di liquidazione trimestrali addebitate e il contratto di affidamento del 26.03.2014 che attestava la concessione di un affidamento temporaneo di € 12.000,00 per apertura di credito in conto corrente con scadenza 30.04.2014 oltre alla concessione di un affidamento, sempre per apertura di credito in conto corrente, a tempo indeterminato per l'importo di € 40.000,00. 
Per il rapporto in esame, quindi, non erano presenti tutti gli estratti conto. Infatti, dall'accensione del rapporto, avvenuta nel novembre 2000, al 2004 risultavano allegati unicamente quelli relativi al mese di dicembre di ciascuna annualità e per l'annualità 2004 non era presente neanche l'estratto conto relativo al mese di dicembre. Per l'anno 2000, inoltre, non era presente nemmeno l'estratto scalare e il prospetto competenze di liquidazione relative al quarto trimestre. Infine, mancavano i contratti di affidamento anteriori a quello del 26.03.2014. 
Con riferimento alla dedotta illegittima applicazione di interessi anatocistici, il Tribunale osservava che il contratto di conto corrente era stato stipulato nel novembre 2000 e che, pertanto, la disciplina ad esso applicabile era quella contenuta nella ### 09.02.2000.  ###, agli artt. 2 e 6 fissava le condizioni per la valida capitalizzazione degli interessi.  ###. 2, in particolare, stabiliva che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nei conteggio degli interessi creditori e debitori” e l'art. 6 che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato”. 
Il Tribunale riteneva che nel contratto risultasse pattuito il criterio di capitalizzazione trimestrale e i tassi debitore e creditore. Non vi era, dunque, dubbio della regolare capitalizzazione di interessi anatocistici per il periodo in cui la disciplina di riferimento era quella della ### del 2000. Anche per il periodo che andava dal 01.01.2014 al 30.06.2015 l'applicazione della capitalizzazione trimestrale non presentava profili di illegittimità. Infatti, a partire dalla data del 01.01.2014 era entrato in vigore l'art. 1 comma 629 della L. n. 147/2013 ma tale modifica non aveva mai spiegato efficacia precettiva e, comunque, la pattuizione tra le parti aveva continuato a spiegare validamente i suoi effetti.  9. Relativamente al conto corrente n. 10069/1 gli opponenti chiedevano altresì accertarsi l'applicazione da parte della ### di interessi in violazione della legge antiusura n. 108/1996, di interessi superiori al tasso soglia. 
Osservava il Tribunale che, ai fini dell'individuazione del valore da confrontare al tasso soglia, esso andava diversamente calcolato a seconda che si trattasse di finanziamenti con utilizzo flessibile del fido oppure che si trattasse di finanziamenti con piano di rientro concordato.  ### aveva, dunque, fatto corretta applicazione della formula riferibile al caso di specie, in quanto il contratto sottoscritto in data ### era un contratto di apertura di conto corrente che non indicava alcun affidamento. Parte attrice, poi, pur allegando l'usurarietà dello stesso, non aveva prodotto documenti dai quali fosse possibile desumere un affidamento antecedente al 26.03.2014.  ### non aveva riscontrato usura contrattuale con riferimento al contratto di accensione del rapporto di conto corrente datato 09.11.2000 in quanto il TEG determinato nel 14,75% non risultava essere superiore al tasso soglia per aperture di credito in conto corrente oltre ### 10.000.000 relativo al 4° trimestre 2000 pari al 15,285%. Relativamente al contratto di affidamento del 26.03.2014, il tasso contrattualmente pattuito del 12,750% oltre C.M.D.F. trimestrale del 0,500% portava a quantificare un TEG del 14,75% inferiore al tasso soglia aperture di credito in c/c oltre € 5.000,00 del 4° trimestre 200 pari al 16.575%. non vi era, quindi, usura contrattuale. 
Trattandosi di finanziamento con utilizzo flessibile del fido e in assenza di documentazione contrattuale attestante l'entità degli affidamenti concessi antecedentemente al 26.03.2014, la verifica trimestrale dal 1° trimestre 2001 al 4° trimestre 2004 era stata effettuata adottando il picco trimestrale su cui era stata determinata la C.M.S. quale accordato per la determinazione del TEG e dal 1° trimestre 2005 al 4° trimestre 2013 sull'entità degli affidamenti tempo per tempo concessi al correntista sulla base degli estratti scalari e dei prospetti competenze presenti agli atti e successivamente dal primo trimestre 2014 in relazione agli affidamenti documentati. 
La verifica eseguita dal CTU aveva permesso di riscontrare l'insussistenza di superamento dei tassi soglia tempo per tempo vigenti.  10. Era, invece, parzialmente fondata la domanda relativa all'illegittima applicazione di commissioni non pattuite. 
Per quanto concerneva la ### il Tribunale riteneva che questa fosse stata validamente pattuita. 
Invece, a partire dall'anno 2010, era stata applicata una “commissione per la messa a disposizione fondi” in assenza di una valida pattuizione scritta fino al 26.03.2014, quando era intervenuto il contratto di affidamento ed era stata espressamente pattuita la #### aveva, pertanto, ricalcolato il saldo debitore del conto, considerando l'eliminazione della ### sino al 26.03.2014, pervenendo al totale di € 35.976,81.  11. Con riferimento al contratto di mutuo fondiario ipotecario del 2008, gli opponenti deducevano che il contratto prevedeva un piano di ammortamento cd. alla francese e l'usurarietà del tasso di mora. Con riferimento al piano di ammortamento alla francese, il Tribunale riteneva che nessuna illegittimità potesse derivare dal semplice utilizzo di tale metodologia di calcolo delle rate. Con riferimento all'usurarietà degli interessi di mora, il Tribunale osservava che la stessa consulenza di parte attrice escludeva l'usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti e che l'allegazione degli opponenti era fondata sull'usurarietà del tasso di mora ultra soglia pattuito. 
A riguardo, il Tribunale rilevava che il tasso degli interessi moratori pattuito era pari al 10,75% e che era superiore al tasso soglia pari al 9%. 
Il Tribunale riteneva, però, che occorresse verificare quale fosse la conseguenza di tale accertamento. 
Parte attrice invocava l'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. ma la sua tesi non poteva condividersi. La norma di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., infatti, si riferiva solo agli interessi corrispettivi. Dovevano, quindi, applicarsi le regole generali: di fronte alla nullità della clausola, andavano attribuiti al danneggiato gli interessi al tasso legale. 
Era onere gravante sul cliente provare che il concreto svolgimento del rapporto aveva avviato il contratto sul sentiero dell'usura. Gli opponenti, secondo il Tribunale, avrebbero dovuto provare il pagamento di interessi moratori, ma questa circostanza non era stata né allegata né provata e dalle rielaborazioni contenute nella consulenza tecnica di parte attrice non emergevano pagamenti di somme a titolo di interessi di mora. Il Tribunale riteneva irrilevante la richiesta di CTU volta a rideterminare il piano di ammortamento, vista l'inapplicabilità dell'art. 1815 comma 2 c.c. ed essendo dovuta la somma di € 152.347,74 oltre interessi dal 05.04.2016 al saldo per il mancato pagamento delle rate di cui al mutuo fondiario ipotecario del 07.05.2008.  12. Con riferimento al contratto di mutuo fondiario ipotecario del 2001, gli opponenti domandavano l'accertamento della mancata indicazione del TAE e conseguente violazione dell'art. 117 TUB. 
Osservava il Tribunale che era incontestata l'individuazione del TAN nella misura del 6,85% nonché l'### Gli opponenti deducevano l'inesattezza dell'indicazione del TAE senza, tuttavia, indicare il profilo di inesattezza. Andava, pertanto, riconosciuta a ### di ### di ### S.p.A.  (ora ### S.p.A.) anche la somma di € 148.293,09 oltre interessi legali dal 14.07.2016 al saldo, per il mancato pagamento delle rate di cui al mutuo fondiario ipotecario del 24.01.2001.  13. Con riferimento, infine, alle fideiussioni, gli opponenti deducevano che le eccezioni relative alla contrarietà a norme imperative e all'illiceità della causa si comunicavano al contratto autonomo di garanzia. 
Il Tribunale rilevava che la fondatezza della sola eccezione relativa all'illegittima applicazione della commissione di disponibilità fondi non rientrava nell'ambito delle eccezioni che potevano essere fatte valere dal garante autonomo. In ogni modo, doveva ritenersi che la statuizione circa l'effettivo ammontare del credito facesse stato anche riguardo ai fideiussori. 
Gli opponenti avevano, poi, dedotto un ulteriore motivo di nullità della fideiussione, negli scritti conclusionali, per violazione degli schemi contrattuali uniformi predisposti dall'### Data la tardività dell'eccezione, il Tribunale riteneva che questa potesse esaminarsi solo in quanto rilevabile d'ufficio. La rilevabilità d'ufficio era, però, subordinata alla circostanza che la nullità emergesse dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa. Il Tribunale osservava che, nel caso di specie, non era stato tempestivamente prodotto lo schema predisposto dall'ABI né il provvedimento della ### d'### del 02.05.2005. Il deposito dei predetti documenti in sede di comparsa conclusionale era da ritenersi tardivo in quanto i documenti erano di formazione antecedente allo scadere delle preclusioni istruttorie.  14. Infine, il Tribunale respingeva le domande riconvenzionali formulate dagli opponenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno e quella relativa all'illegittima segnalazione alla ### per difetto di prova del presupposto giuridico del comportamento illegittimo imputabile alla ### Il decreto ingiuntivo andava revocato, stante il minor credito accertato e stanti le vicende successorie intervenute. Il Tribunale accertava il credito pari a € 184.269,90 a favore di ### S.p.A. per lo scoperto sul conto corrente n. 10069/1 e per il pagamento delle rate del mutuo fondiario del 2001. 
Accertava altresì il credito pari a € 152.347,74 in favore di ### S.p.A. per il pagamento delle rate del mutuo fondiario del 2008. Gli opponenti non avevano contestato il tasso e la decorrenza degli interessi richiesti in sede monitoria al tasso legale dal 14.07.2016 al saldo.  15. Il Tribunale riteneva che la revoca del decreto ingiuntivo e il minor credito accertato, nonché le vicende successorie dell'istituto bancario con conseguente parcellizzazione dei soggetti coinvolti, costituissero ragioni per la compensazione delle spese di lite.  16. Il Tribunale di ### così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 1674/16 emesso il ###, proposta da ### S.R.L. nonché da ####### E ### nei confronti di ### S.P.A. ora ### S.P.A., con l'intervento di ### S.P.A. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - revoca il decreto ingiuntivo opposto; - dichiara tenuti e condanna gli opponenti in solido fra loro al pagamento in favore di ### di ### di ### s.p.a. ora ### s.p.a. della somma di euro 184.269,90, oltre interessi al tasso legale dal 14/07/2016 al saldo; - dichiara tenuti e condanna gli opponenti in solido fra loro al pagamento in favore di ### s.p.a. della somma di euro 152.347,74, oltre interessi al tasso legale dal 14/07/2016 al saldo; - rigetta le residue domande; - compensa le spese di lite; - pone le spese di c.t.u. a carico degli opponenti.” 17. Avverso la Sentenza resa dal Tribunale di ### proponevano appello #### S.R.L., ###### e ### 18. Con il primo motivo di appello, gli appellanti impugnavano la Sentenza resa dal Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto una carenza nel rispetto dell'onere probatorio da parte della ### ma non aveva revocato integralmente il decreto ingiuntivo. Il Tribunale aveva così violato l'art. 633 c.p.c.  perché il solo “saldo-conto” depositato ex art. 50 TUB non era sufficiente per provare il credito vantato dalla ### e la lacuna probatoria non era stata sopperita neanche nel corso del giudizio di opposizione. 
Deducevano anche la carenza degli estratti conto trimestrali, della cui produzione ritenevano onerata la banca.  19. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti impugnavano la statuizione resa dal Tribunale con riferimento all'anatocismo. ### di clausole anatocistiche al contratto di conto corrente non poteva ritenersi corretta perché si poneva in contrasto con l'art. 1283 c.c.. A riprova di questo, l'art. 1 comma 629 della L. n. 147/2013 aveva confermato l'illegittimità, a decorrere dal 01.01.2014, di qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari e aveva vietato l'addebito di interessi passivi anatocistici.  20. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti censuravano la Sentenza nella parte in cui aveva escluso l'usura del conto corrente, basandosi su una errata disamina della problematica da parte del ### sia in termini di corretta applicazione al contratto della formula di matematica finanziaria usata da ### d'### per accertare l'usurarietà dello stesso sia in termini di prova della tipologia di contratto. 
In merito alla formula di matematica finanziaria necessaria per verificare l'usurarietà del contratto di conto corrente, il consulente degli odierni appellanti aveva utilizzato e comparato 6 formule stilate nel corso degli anni da ### d'### per accertare l'usurarietà del contratto, ma le stesse erano state disattese dal ### il quale non aveva utilizzato i dettami previsti ex lege per la corretta verifica dell'usurarietà del conto corrente. Tale scelta metodologica aveva influenzato il giudice di primo grado, il quale si era limitato a definire “corretta” l'applicazione della formula di matematica finanziaria usata dal ### Era, poi, onere gravante sulla ### quello di produrre il contratto di affidamento ante 26.03.2014 e non sugli odierni appellanti come erroneamente ritenuto dal Tribunale. 
Al riguardo, gli appellanti deducevano la necessità di una nuova consulenza tecnica, in quanto il CTU non aveva provveduto a reperire le mensilità mancanti.  21. Con il quarto motivo di appello, gli appellanti impugnavano la Sentenza per non aver il Tribunale espletato una CTU sul contratto di mutuo del 2008 e perché, nonostante avesse qualificato come “usuraio” il contratto di mutuo, non aveva, poi, applicato la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c.. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto in ordine alle conseguenze della mancata prova del pagamento di interessi di mora: l'onere probatorio doveva considerarsi assolto mediante la produzione del contratto di mutuo, a prescindere dalla prova del pagamento di interessi di mora.  22. Con il quinto motivo di appello, gli appellanti impugnavano la Sentenza nella parte relativa all'eccezione di nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ### In particolare, il Tribunale aveva errato nel ritenerla tardiva, perché si trattava di una nullità rilevabile d'ufficio. Inoltre, il Tribunale aveva errato anche perché gli odierni appellanti avevano richiesto la remissione della causa in istruttoria al fine di poter integrare la CTU con l'analisi delle fideiussioni prestate e la verifica della validità delle stesse.  23. Gli appellanti così formulavano le proprie conclusioni: “Voglia l'###ma Corte di Appello di Bologna adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, in riforma della sentenza di primo grado: - ### ogni e più opportuno provvedimento in merito all'ammissione di ctu così come già richiesto nel corso del giudizio di primo grado, essendo stata rigettata dal relativo giudice senza congrua ed adeguata motivazione; in via principale e nel merito: - ### integralmente la sentenza n. 675/2019 emessa dal Tribunale di ### per i motivi in fatto e diritto indicati nel presente atto. - Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio nonché del primo grado, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.” 24. Si costituiva nel presente giudizio di appello ### S.P.A. .  25. ### S.P.A. così formulava le proprie conclusioni: “Voglia l'###ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare in toto l'appello avversario, anche con riferimento alle istanze di rimessione in istruttoria, in quanto infondati, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, e così confermare la sentenza n. 675/2019 resa dal Tribunale di ### nella persona del G.I. 
Dott.ssa ### e pubblicata in data ###.Il tutto, oltre alle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di rimb. forf. 15% , Iva e ### come per legge.” 26. Nelle more, con atto del 12/2/2019 si costituiva la società ### S.p.a. quale mandataria di ### srl, dando atto dell'intervenuta cessione, in favore di quest'ultima, del credito di € 152.347,74 (sempre portato ad ingiunzione mediante il decreto opposto) originariamente vantato da ### e derivante dal rapporto di mutuo fondiario n. ### Rep. - n. 13733 Racc. del 07/5/2008.  27. ### S.P.A. in qualità di mandataria di ### S.R.L. così formulava le proprie conclusioni: “Voglia l'### ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa,rigettare l'appello avversario, anche con riferimento alle istanze di rimessione in istruttoria, in quanto infondati, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, e così confermare la sentenza n. 675/2019 resa dal Tribunale di ### nella persona del G.I. Dott.ssa ### e pubblicata in data ###.Il tutto, oltre alle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di rimb. forf. 15% , Iva e ### come per legge.” 28. ### è infondato e deve essere rigettato.  29. Il primo motivo di gravame è infondato. 
Sotto un primo profilo, deve evidenziarsi che la contestazione inerente alla carenza di adeguata prova del quantum del credito scaturente dal saldo di conto corrente è stata effettuata solo nel giudizio di appello, con ogni conseguente decadenza dalla facoltà di allegazione medesima. 
In ogni caso, anche a voler diversamente opinare, vale quanto segue. 
Nella fattispecie, il credito per saldo di conto corrente azionato risulta documentato a decorrere dall'accensione in data 9 novembre 2000 nel seguente modo. 
Il rapporto risulta documentato da tutti gli estratti conto trimestrali integrali dal gennaio 2005 alla chiusura in data 5 aprile 2016. 
In relazione al periodo, invece, che va dall'accensione il ### al dicembre 2004, il rapporto è documentato da tutti gli estratti conto scalari ###, contenenti i riassunti scalari trimestrali, e dagli estratti conto trimestrali integrali del mese di dicembre per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003. 
In particolare, i riassunti scalari indicano dettagliatamente tutti i saldi per valuta relativi ai giorni in cui vi sono stati movimenti nonché i giorni in cui non vi sono stati movimenti: vi è poi il saldo finale del trimestre (essendo un conteggio trimestrale, viene poi riportato, come partenza per il calcolo, il saldo del conto corrente all'ultimo giorno del trimestre precedente, quindi 31/12 o 31/03 o 30/06 o 30/09). 
Le risultanze documentali suddette, riportanti tutti i saldi per valuta del periodo contemplato da ciascuno scalare, non sono mai state contestate in corso di rapporto ma soltanto in sede di giudizio di appello. 
Deve, dunque, ritenersi che le risultanze dei riassunti scalari trimestrali siano del tutto idonee alla ricostruzione del rapporto di dare e avere in relazione al periodo coperto soltanto da tali “scalari” (dall'accensione al gennaio 2005). 
Nel caso concreto, le risultanze degli estratti conto scalari trimestrali appaiono idonee ad integrare quelle degli estratti conto trimestrali completi. 
In sostanza, l'integrale documentazione dei movimenti saldi per valuta, desumibile dagli scalari trimestrali in relazione a tutto il periodo che dall'accensione del rapporto precede quello integralmente documentato dagli estratti conto trimestrali veri e propri, induce a ritenere provato il saldo negativo del primo estratto conto trimestrale della serie continua degli estratti conto trimestrali, decorrente dal gennaio 2005 fino alla chiusura del rapporto. 
In tal senso risulta adempiuto l'onere probatorio descritto dalla seguente massima (sez. 1 , Sentenza n. 11543 del 02/05/2019): “Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta”. 
Anche a voler equiparare la fattispecie che ci occupa [caratterizzata da ampie lacune della produzione degli estratti conto trimestrali integrali (non scalari), in relazione ai primi anni di rapporto] a quella della totale mancanza di tali estratti conto in relazione a tali primi anni, la disponibilità integrale degli estratti conto scalari relativamente a quel periodo iniziale, come si è già detto, appare idonea a determinare la prova completa di tutti i saldi per valuta e dunque a comprovare la veridicità o attendibilità del saldo di conto corrente documentato dal primo estratto conto. 
Ciò è tanto più vero se si considera che la banca non è onerata della prova di ciascuna movimentazione bensì soltanto di quella del saldo negativo relativo al primo estratto conto integrale disponibile. 
In particolare, la documentazione del periodo 2000 - 2004 soddisfa l'esigenza evidenziata nel suddetto principio di diritto, consacrato nella suddetta massima: “l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto”. 
Nel senso della valorizzazione del conto scalare e in particolare dei riassunti scalari, si veda anche 10293/23, secondo il cui principio di diritto «La produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e delle altre risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato». 
È tanto più rilevante tale pronuncia nel caso di specie, in cui la banca attrice non è onerata, come invece il correntista attore in ripetizione di indebito, della prova di ciascuna rimessa astrattamente oggetto di ripetizione: qui alla banca è sufficiente fornire “giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto”. 
Inoltre, non deve dimenticarsi che alla serie continua di estratti conto scalari (riassunti scalari) si aggiunge la sussistenza di quattro estratti conto integrali relativi ai mesi di dicembre del 2000, 2001, 2002 e 2003: tali risultanze corroborano ulteriormente la valenza probatoria dei riassunti scalari completi. 
Sotto diverso profilo, deve evidenziarsi che la contestazione inerente alla carenza di adeguata prova del quantum del credito scaturente dal saldo di conto corrente è stata dedotta solo nel giudizio di appello, con ogni conseguente decadenza dalla facoltà di allegazione medesima.  30. Infondato è il secondo motivo di gravame. 
Il Tribunale ha correttamente accertato la sussistenza di una clausola contrattuale, implicante la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi. 
Il Tribunale ha inoltre correttamente ritenuto la non immediata vigenza della nuova formulazione dell'art. 120 TUB, implicante il divieto di capitalizzazione degli interessi. 
Così la sentenza appellata: “Nel contratto, prodotto dalla ### nel fascicolo monitorio e regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante della ### s.r.l, con sottoscrizione non disconosciuta, risulta pattuito il criterio di capitalizzazione ### e i tassi debitore e creditore. Non v'è dubbio, quindi, della regolare capitalizzazione di interessi anatocistici per tutto il periodo in cui la disciplina di riferimento era quella di cui alla citata delibera ### 9.2.2000. Anche per il periodo che va dal 1/01/2014 al 30/06/2015 (data degli ultimi estratti conto), successivo all'entrata in vigore in data ### dell'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147,m l'applicazione della capitalizzazione trimestrale non presenta profili di illegittimità, dovendosi ritenere che, soprattutto tenuto conto dell'ultima modifica intervenuta nel 2016 e di chiare esigenze di coerenza del sistema, la modifica in questione non abbia mai spiegato efficacia precettiva e che comunque la pattuizione tra le parti abbia continuato a spiegare validamente i suoi effetti”. 
Tale interpretazione della norma da parte del Tribunale viene qui condivisa.   Così l'art. 120 TUB novellato: 2. ### stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». 
Evidenziano la natura di non immediata vigenza ed efficacia delle norme dell'art. 120 TUB, prima e in assenza del delibera attuativa del ### sia il contenuto della norma che rimette ad una delibera ### la determinazione di modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie, sia la norme transitorie della delibera de qua, disponenti l'applicazione della normativa agli interessi maturati a partire dal primo ottobre 2016, oltre alla previsione di un termine per l'adeguamento dei contratti in essere: “Art. 5: 1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016. 2. I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'art. 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126- sexies del #### costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 del TUB. Sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'art. 4, comma 5, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 1, del ### Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del ### gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016. 
Pertanto, nel periodo intercorrente tra la riforma attuata con la L. n. 147/2013 e la ### di attuazione del ### del 03.08.2016, era certamente operante la disciplina precedente, in base alla quale non sussisteva anatocismo vietato nel caso di espressa pattuizione di pari periodicità degli interessi.  31. Il terzo motivo di gravame è infondato.   In primo luogo, emerge la genericità della censura, avente ad oggetto la presunta erroneità dell'adozione da parte del c.t.u. della formula di matematica finanziaria necessaria per la verifica dell'usurarietà del contratto di conto, erroneamente mutuata, secondo parte appellante, dai criteri sanciti dalla ### d'### Il motivo di appello si rivela apodittico e non adeguatamente sorretto da idonea motivazione sul punto. 
Errata è poi anche la censura, secondo cui l'onere probatorio in tema di usura spetterebbe alla banca.  ### di dimostrare l'usura spetta al soggetto che la eccepisce, rientrando in tale onere anche quello della produzione della documentazione atta a tale dimostrazione.  32. Infondato, il quarto motivo di gravame. 
Con tale motivo di gravame parte appellante rivendica l'applicazione dell'art. 1815 secondo comma c.c. implicante la gratuità del mutuo, quale conseguenza dell'accertamento della usurarietà del tasso di mora. 
Il motivo è infondato.  ### la Suprema Corte, sez. 3 - , Ordinanza n. 8103 del 21/03/2023: “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.. Massime precedenti ### N. 14214 del 2022 Rv. 664963 - ###assime precedenti ### N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 01 Infondata è dunque la pretesa di accertamento della gratuità del mutuo, dovendosi applicare semmai gli interessi corrispettivi, ove, come nel caso di specie, non usurari. 
In tale contesto, dirimente, come correttamente ritenuto dal primo giudice, è poi la mancata allegazione di pagamento avvenuto di interessi moratori di natura usuraria. 
In tal senso si veda ### 6 - 1, Ordinanza n. 1818 del 28/01/2021, secondo cui “In tema di mutuo, la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori, allorché manchino i presupposti della mora per avere l'obbligato adempiuto al pagamento di tutti i ratei, di modo che possa escludersi che possano trovare applicazione detti interessi”. Massime precedenti ### N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 02 La Suprema Corte propende dunque per il difetto di interesse ad agire, in caso di mancata prova del pagamento di interessi moratori. 
Tale considerazione è dirimente, ancorché debba evidenziarsi che, con statuizione non fatta oggetto di impugnazione incidentale ha accertato un'usura inesistente, ritenendo la inapplicabilità del principio di diritto poi affermato dalle ### unite (19597 del 18/09/2020), secondo cui, in caso di verifica della natura usuraria dei tassi di mora del mutuo, “il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato”.  33. Infine, è infondato il quinto motivo di gravame incentrato su modello ABI e sulla pretesa conseguente nullità integrale della fideiussione omnibus. 
Parte appellante ha chiesto dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus prestata, costituente titolo della propria responsabilità solidale, in quanto contenente clausole nulle, in violazione del divieto di intese restrittive la concorrenza ex art. 2 L. 287/1990 (cd. Legge antitrust). 
Sul punto, la Corte di ### a ### con la pronuncia n. 41994/2021 si è espressa nel senso di ritenere la nullità parziale della fideiussione: “I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. A) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. 
Nella motivazione della sentenza la Corte ha inoltre precisato la sussistenza, a carico dell'eccipiente, dell'onere della prova dell'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale: “Va osservato che la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. ….... La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. …Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata.” La Suprema Corte ha, dunque, affermato che spetta alla parte che invoca la nullità integrale del contratto provare che la nullità parziale delle singole clausole travolge tutto il contratto, stante la correlazione inscindibile delle clausole illecite con le altre in sé lecite. 
Tale onere non è stato adempiuto, nel caso di specie. 
Peraltro, secondo la Suprema Corte, in casi come quello di specie, deve escludersi che le parti contraenti potessero considerare essenziali le clausole nulle in modo da determinare l'estensione della nullità all'intero rapporto contrattuale. 
In tal senso si vedano le considerazioni versate nella motivazione della sentenza e che di seguito si riportano: “Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673). 2.15.3. E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. ### canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”. 
Nel caso di specie, i fideiussori erano soci della società debitrice principale, come si evince dalla visura camerale in atti, così applicandosi il principio di diritto appena riportato. 
Deve conclusivamente escludersi che la nullità delle clausole riproducenti il contenuto delle clausole 2, 6 e 8 del modello ABI implichi la nullità dell'intera fideiussione. 
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di nullità integrale delle fideiussioni dedotte in giudizio. 
In ogni caso, la nullità delle clausole predette non preclude l'azione fondata sui diritti nascenti dalla fideiussione. 
In particolare, la nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non implica conseguenze rilevanti. In ogni caso, dalla suddetta nullità parziale non può derivare una statuizione di estinzione ex art. 1957 c.c. della fideiussione, in considerazione della mancata tempestiva eccezione di estinzione ex art. 1957 c.c.. Tale eccezione ex art. 1957 c.c. poteva essere ritualmente fatta soltanto in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado, data la natura di eccezione in senso stretto.  34. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla ### n. 228 del 2012, art.  1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I - rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata; II - condanna ### S.R.L., ###### e ### in solido tra loro, alla refusione in favore di B.P.E.R ### e ### S.P.A. in qualità di mandataria di ### S.R.L. delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascuna parte, in € 10.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge. 
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla ### n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###, il ###.  ### estensore ### dott. ### dott. ### n. 821/2020

causa n. 821/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Lama Andrea, Simili Alessandra, De Cristofaro Anna

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 5759/2024 del 27-11-2024

... fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del ### sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U., n. 41994/2021). La riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI non determina la nullità totale del contratto di garanzia, ma la nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità» ex art. 1419, primo comma, c.c.. Ciò posto, emerge che i contratti di fideiussione contengono condizioni coincidenti con le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ### Nondimeno l'eccezione non può essere (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO - ### - in composizione monocratica in persona del ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n° 9921 del ### degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra ### S.R.L., in persona dell'#### E ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### ATTORI e ### S.p.a. (già ### S.p.a), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. #### - ### S.P.A., mandataria e gestore, in ### del ### pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. ### CONVENUTE nonché ### - ### della ### coop., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. ##### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del giudizio gli attori hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c.  avverso la cartella di pagamento n. 296 2023 ### 21 000 emessa da ### delle #### S.p.a., Agente della riscossione - prov. di Palermo, con la quale è stato intimato agli opponenti, in via solidale, il pagamento del complessivo importo di € 226.077,78, derivante dai ruoli n. n. 2023/### e n. 2023/### emessi dalla ### del ### - ### s.p.a. a seguito di “### di contributo” concesso da ### della ### Gli opponenti hanno eccepito l'inesistenza di un valido titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo del credito portato dalla cartella esattoriale; ha rilevato poi la nullità del ruolo esattoriale per mancanza della necessaria sottoscrizione da parte del funzionario incaricato nonché l'invalidità dell'iscrizione a ruolo per carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, essendo pendente un giudizio di accertamento negativo del credito avente ad oggetto i medesimi rapporti per i quali è stata escussa la garanzia del ### Con la memoria integrativa ex art. 171ter, n. 1, c.p.c. gli opponenti hanno chiesto dichiarare “la nullità assoluta dei contratti e/o lettere contratto riferite a tutte le fideiussioni prodotte in quanto posti in palese violazione della ### solo ed esclusivamente, nella non temuta ipotesi in cui l'On.le Decidente non dovesse dichiarare la nullità assoluta delle predette fideiussioni, si chiede voler ritenere e dichiarare la nullità relativa delle fideiussioni per tutti i motivi meglio argomentati nella presente nota e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta decadenza di cui all'art. 1957 c.c.; in conseguenza, accertare e dichiarare che nessun importo è comunque dovuto dai ###ri ### e ### nella qualità di fideiussori”.  ### delle ### S.p.a., costituitasi, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di ### il proprio difetto di legittimazione passiva. 
Si è costituita in giudizio la ### del ### - ### S.p.A., rilevando l'infondatezza dell'avversa opposizione e chiamando in causa - previa autorizzazione del Tribunale - ### Si è infine costituita ### chiedendo il rigetto delle avverse pretese in ragione della loro ritenuta infondatezza.  *****  1) Devono, preliminarmente, essere rigettate le eccezioni sollevate da ### delle #### S.p.a. di difetto di legittimazione attiva di ### e di difetto di legittimazione passiva. 
Quanto alla prima, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva di ### atteso che lo stesso è indicato nella cartella di pagamento quale responsabile in solido del pagamento. 
Quanto alla seconda, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva di ### delle #### S.p.a., atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti (ad eccezione dell'ipotesi di riscossione dei crediti previdenziali ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999) è sempre legittimato passivo l'agente della riscossione, in quanto la contestazione dell'opponente si rivolge in via immediata contro un suo atto (nel caso di specie la cartella di pagamento), fatta salva la facoltà dell'opponente stesso di valutare se limitare l'ambito della sua azione alla contestazione dell'atto esattoriale in sé considerato, ovvero se estenderlo, coinvolgendo anche l'ente creditore. 
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che, in assenza di disposizioni specifiche, “è proprio l'applicazione dell'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999 a prospettarsi, secondo questa Corte, come soluzione più ragionevole. Tanto si ricava dalla portata generale di tale ultima norma processuale e dalla natura speciale delle altre discipline processuali appena richiamate, nonché dalla maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione (che, nella specie, è appunto l'agente della riscossione), lasciando a quest'ultimo l'onere di estendere o meno il contraddittorio nei confronti dell'ente creditore a seconda del contenuto delle contestazioni, ma pure all'opponente quello di valutare se limitare l'ambito della sua azione alla contestazione dell'atto esattoriale in sé considerato, ovvero se estenderlo, coinvolgendo anche l'ente creditore e rendendo solo così anche a questo opponibile l'esito del giudizio, alla stessa ontologica spettanza del credito azionato” (Cass. Ordinanza n. ###/2023).  2) Il primo motivo di opposizione è infondato. 
Deve evidenziarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 100 L. n. 662/1996 (“### di razionalizzazione della finanza pubblica”), il ### di ### costituito presso il ### s.p.a. ha lo scopo di "assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese", e che la concessione di credito agevolato mediante prestazione di garanzia da parte dell'apposito ### ex L. n. 662/1996 costituisce una mera specie del più ampio genere delle sovvenzioni previste dal D.lgs. n. 123/1998.  ###. 9 del D.Lgs. n. 123/1998, commi 4 e 5, disciplina una speciale procedura di recupero delle sovvenzioni concesse in favore delle piccole e medie imprese, stabilendo che non si proceda per le vie ordinarie ma mediante iscrizione a ruolo delle somme oggetto di restituzione, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 
Il gestore del ### di garanzia per le piccole e medie imprese, che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, potrà recuperare il credito rivalendosi sulle imprese inadempienti, secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998, cui fa rinvio l'art. 2 del D.M.  n. 18456 del 20/6/2005, ai sensi del quale "### svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del ### di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46". 
Infine, il legislatore è intervenuto nuovamente in materia con l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, prevedendo espressamente che: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal ### di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 -bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, 46, e successive modificazioni”. 
Tale norma ha, da un lato, superato ogni eventuale problematica interpretativa inerente l'applicabilità alla fattispecie in esame della procedura di riscossione forzata mediante iscrizione a ruolo, e, dall'altro, espressamente previsto che il diritto di surroga acquisito ex lege dall'### del ### che ha liquidato la perdita subita dal creditore principale possa essere esercitato non solo nei confronti dell'impresa beneficiaria (debitrice principale) ma anche dei terzi prestatori di garanzie. 
Quanto poi alla efficacia nel tempo dell'art. 8 bis comma 3 del D.L. n. 3/2015, è opportuno richiamare il costante orientamento della Suprema Corte (Cass., n. 14915/2019) la quale ha avuto modo di precisare che la norma non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», trattandosi, in effetti, di disposizione solo ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente. 
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di ### determina la surrogazione del predetto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass. n. 1005/2023). 
Si è in presenza, infatti, non di un credito di natura privatistica, bensì di natura pubblicistica, connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (Cass. 6508/2020), sicché non opera il disposto dell'art. 21 d. lgs. n.46/99, secondo il quale, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo solo quando risultino da titolo avente efficacia esecutiva.  3) Il secondo motivo di opposizione, relativo alla mancata sottoscrizione del ruolo, è infondato. 
La Suprema Corte ha chiarito che (Cass. n. 1545/2018), fatta eccezione per alcuni limitati e specifici atti fiscali, come ad esempio l'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che «è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato» (Cass. n. 18758/2014), vige il principio che «l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso» (Cass. n. 11458/2012). 
Quindi il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio - al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'### da cui promana - non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo e delle ulteriori entrate patrimoniali riscuotibili mediante procedura esattoriale, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (Cass. n. 19671/2016 che richiama Cass. n. 26053/15, n. 6199/15, n. 6610/13, nonché Corte cost.  n. 117/2000, secondo cui sostituisce “diritto vivente” il principio in base al quale «l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene»).  4) Gli attori hanno eccepito l'invalidità dell'iscrizione a ruolo per carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, essendo pendente un giudizio di accertamento negativo del credito avente ad oggetto i medesimi rapporti per i quali è stata escussa la garanzia del ### Anche tale motivo di contestazione appare infondato. 
Dalla documentazione in atti emerge che in data ### la ### ha comunicato alla società attrice la revoca anticipata dai contratti di finanziamento garantiti dal ### ed in data ### ha chiesto l'attivazione del fondo (v. doc. 6, 7, 8, 9, produzione ###. 
Quindi il Consiglio di ### del ### nella riunione del 30/11/2021, ha deliberato la liquidazione della perdita per gli importi di € 64.000,00 e di € 160.000,00 (v. doc. 10 e 11, produzione ###. 
Il gestore del ### di garanzia, avendo subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore, potrà recuperare il credito rivalendosi sulla impresa inadempiente e sui terzi fideiussori. 
La circostanza che penda un giudizio di accertamento negativo dei crediti derivanti dai medesimi rapporti non mina la certezza e liquidità del credito, atteso che, come la Suprema Corte ha chiarito (Cass. 9657/2024), in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di ### determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese. Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. ### spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (Cass. n. 1453/2022). 
Ne deriva che, nella presente sede, sono irrilevanti le contestazioni sollevate dagli opponenti in ordine al rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria (relative alla quantificazione del credito) in quanto estranee al titolo portato in esecuzione costituito dalla surroga ex lege, per il recupero del fondo di garanzia erogato, e inopponibili al fondo di garanzia gestito dalla ### del ### - ### S.p.a..  5) Quanto all'eccepita nullità della fideiussione per violazione della L. 287/1990, deve premettersi che, in ordine alla sorte dei contratti stipulati “a valle”, il cui contenuto riproduca le clausole del modello di fideiussione omnibus oggetto di censura da parte della ### d'### la Suprema Corte di Cassazione ha affermato, in applicazione del principio di conservazione del contratto, che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del ### sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U., n. 41994/2021). 
La riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI non determina la nullità totale del contratto di garanzia, ma la nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità» ex art.  1419, primo comma, c.c.. 
Ciò posto, emerge che i contratti di fideiussione contengono condizioni coincidenti con le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ### Nondimeno l'eccezione non può essere accolta. 
Invero, le suddette fideiussioni, stipulate nel 2017 e nel 2019, si collocano in un periodo successivo a quello (ottobre 2002-maggio 2005) oggetto di accertamento da parte della ### d'### col provvedimento n.55 del 2 maggio 2005, rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza.  ### la prevalente giurisprudenza, che si condivide, l'accertamento della ### d'### non può estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002- 2005), gravando sull'attore l'onere della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle clausole contrattuali censurate. 
Invero, il provvedimento numero 55/2005 della ### d'### vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della banca medesima, mentre diversa conclusione deve essere tratta per le fideiussioni stipulate in epoca successiva. In questo ultimo caso, infatti, il garante dovrà dimostrare la persistenza della intesa antitrust fino alla sottoscrizione del proprio contratto, per mezzo di una prova, specifica e puntuale, dell'utilizzo seriale, sull'intero territorio nazionale, del modello ABI da parte di diversi istituti bancari. 
In altri termini, dovrebbe essere il garante a comprovare che un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione.  ### questa impostazione, nessun indizio di una intesa anticoncorrenziale può essere tratto dal solo fatto che nella singola fideiussione siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate dalla ### d'### nel 2005, tanto più considerando che dette clausole non sono contrarie a norme imperative, ma la nullità deriva unicamente dalla violazione dell'art. 2 L. n. 297/1990. 
La Suprema Corte ha ribadito la necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamate, chiarendo che “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della ### d'### su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. n.###/2018). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 13846/2019). 
In conclusione, “la mera produzione del contratto di fideiussione contenente clausole analoghe a quelle dello schema ABI censurato, non consente di ritenere provato né che l'intesa anticoncorrenziale accertata da ### d'### nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione della fideiussione contestata (e ciò tanto più la stipulazione della fideiussione si allontani nel tempo rispetto all'anno 2005, potendosi viceversa presumere che in prossimità di quell'anno i modelli contrattuali fossero ancora frutto della intesa sanzionata, ma successivamente sempre in misura minore o nulla), né che l'utilizzo di tali clausole sia l'effetto di quella specifica intesa accertata da ### d'### all'epoca piuttosto che espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore - di per sé non contrario a norme imperative - per la parte predisponente le condizioni generali di contratto” (Collegio di coordinamento dell'### decisione n. 16511/2022). 
Nel caso di specie, l'onere probatorio a carico dei fideiussori in ordine all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale negli anni 2017/2019 non può ritenersi assolto, atteso che gli attori hanno prodotto in giudizio tre contratti di fideiussione risalenti agli anni 1992, 1997 e 2014, che non possono dimostrare un comportamento concordato ed omogeneo da parte degli istituti di credito, posto in essere nel periodo in cui gli attori hanno stipulato le fideiussioni. 
Stante il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, la domanda di nullità della fideiussione non può essere accolta. 
Infine, non può ritenersi condivisibile l'assunto secondo cui le fideiussioni rilasciate vadano ritenute inefficaci ai sensi delle ### approvate con ### del Ministero dello ### D.M. 23 settembre 2005, il quale prevede che “### quota di finanziamento garantita dal ### non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”. 
Deve invero rilevarsi che nel caso in esame risulta applicabile il ### ministeriale 12 febbraio 2019, il quale prevede inequivocabilmente che “### operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale; b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”, con conseguente validità ed efficacia delle fideiussioni rilasciate dagli attori. 
Del resto, nella vigenza delle precedenti disposizioni operative, secondo la prevalente e condivisibile interpretazione, la previsione secondo cui “### quota di finanziamento garantita dal ### non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria” aveva la finalità di salvaguardare la ricchezza dell'impresa garantita vietando l'ipoteca e il pegno sui beni della stessa società e il ricorso a garanzie bancarie e assicurative, ma non escludeva la prestazione di garanzie fideiussorie da parte di soggetti terzi rispetto alla società, che, non comportando oneri a carico della stessa, dovevano ritenersi valide.  6) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e succ. modifiche, applicando i parametri dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.00), medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, tenuto conto dell'attività effettivamente svolte da ciascuna parte.  P. Q. M.  Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta le domande proposte da ### s.r.l., ### e ### condanna ### s.r.l., ### e ### in solido, alla rifusione in favore di ### - ### del ### S.p.A., mandataria e gestore, in ### del ### pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96 e di #### della ### coop., delle spese del giudizio, che liquida in € 11.268,00, per ciascuna parte, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; condanna ### s.r.l., ### e ### in solido, alla rifusione in favore di ### delle ### S.p.a. delle spese del giudizio, che liquida in € 8.433,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. 
Palermo, 25 novembre 2024 ### 

causa n. 9921/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ceraolo Flavia, Ferreri Cinzia

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