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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 821/2020 promossa da: ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 11 FERRARApresso il difensore avv. ### APPELLANTE contro B.P.E.R. ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 21 44121 FERRARApresso il difensore avv. #### S.P.A. ###À ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 21 44121 FERRARApresso il difensore avv. #### punto a: appello avverso la Sentenza n. 675/2019 pubblicata in data ### del Tribunale di Ferrara.
Le parti hanno concluso come da note depositate. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ### S.P.A. adiva in via monitoria il Tribunale di ### ottenendo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1674/2016 nei confronti del debitore principale ### S.R.L. e dei garanti ###### e ### recante la somma di € 343.887,75, oltre interessi dal 05.04.2016 al saldo, in forza dello scoperto di conto corrente n. 10069/1 e del mancato pagamento delle rate di cui ai mutui fondiari ipotecari accesi in data ### e in data ###. 2. Avverso il decreto ingiuntivo n. 1674/2016 proponevano opposizione #### S.R.L. nonché ###### e ### domandando la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, la revoca dello stesso e formulando domande riconvenzionali. 3. Si costituiva ### S.P.A. chiedendo il rigetto dell'opposizione la conferma del decreto ingiuntivo. 4. Nel corso del giudizio avveniva l'incorporazione da parte di ### S.P.A. di #### S.P.A. . 5. Interveniva in giudizio ### S.P.A. in qualità di mandataria di ### S.R.L., la quale aveva stipulato con ### di ### di ### S.p.A. un contratto di cessione di crediti “in blocco”, tra i quali rientrava quello di cui al decreto ingiuntivo n. 1674/2016 per complessivi € 152.347,74 oltre interessi dal 05/04/2016 al saldo, per il mancato pagamento delle rate di cui al mutuo fondiario ipotecario del 07.05.2008. 6. Il Tribunale riteneva che l'opposizione fosse parzialmente fondata. 7. Il credito ingiunto era così composto: - € 43.246,92 in forza dello scoperto sul c/c n. 10069/1 acceso in data ###, assistito da apertura di credito per complessivi € 52.000,00 del 26.03.2014; - € 148.293,09 a titolo di mancato pagamento delle rate di cui al mutuo fondiario ipotecario concluso in data ###, a mezzo del quale l'### di ### ingiungente aveva concesso alla società ### la somma di € 464.811,21; - € 152.347,74 a titolo di mancato pagamento delle rate di cui al mutuo fondiario ipotecario concluso in data ###, a mezzo del quale l'### di ### ingiungente aveva concesso alla società ### la somma di € 200.000,00.
In relazione al rapporto di conto corrente, nonché a garanzia di qualsivoglia altra obbligazione maturata e maturanda in capo alla società ####### e ### avevano prestato fideiussione omnibus sino alla concorrenza della somma di € 805.673,00.
Sulla base di queste premesse ### di ### di ### S.p.A. aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1674/16 per la somma di € 343.887,75 oltre interessi dal 05.04.2016 al saldo. 8. Con riferimento al rapporto di conto corrente, gli opponenti, sulla base degli estratti conto prodotti dalla ### relativi al periodo dal 31.03.2006 al 30.06.2015 avevano allegato il superamento del tasso soglia usura in 13 trimestri. Lamentavano altresì l'applicazione di interessi anatocistici (per € 33.280,50) e illegittima applicazione di cms per € 8.003,30 e di oneri e spese per € 6.423,25.
Deducevano l'esistenza di un loro credito nei confronti della ### pari a € 57.729,10 in luogo del debito ingiunto pari a € 43.246,92.
A riguardo, il Tribunale osservava che gravava sulla ### l'onere di provare il credito ingiunto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturiva il saldo debitorio. Osservava ancora il Tribunale che ### di ### di ### S.p.A. aveva prodotto il contratto di accensione del rapporto di conto corrente n. 10069/1 datato 09.11.2000 completo del documento di sintesi. Vi erano, poi, gli estratti conto e gli estratti scalari corredati dei prospetti inerenti le competenze di liquidazione trimestrali addebitate e il contratto di affidamento del 26.03.2014 che attestava la concessione di un affidamento temporaneo di € 12.000,00 per apertura di credito in conto corrente con scadenza 30.04.2014 oltre alla concessione di un affidamento, sempre per apertura di credito in conto corrente, a tempo indeterminato per l'importo di € 40.000,00.
Per il rapporto in esame, quindi, non erano presenti tutti gli estratti conto. Infatti, dall'accensione del rapporto, avvenuta nel novembre 2000, al 2004 risultavano allegati unicamente quelli relativi al mese di dicembre di ciascuna annualità e per l'annualità 2004 non era presente neanche l'estratto conto relativo al mese di dicembre. Per l'anno 2000, inoltre, non era presente nemmeno l'estratto scalare e il prospetto competenze di liquidazione relative al quarto trimestre. Infine, mancavano i contratti di affidamento anteriori a quello del 26.03.2014.
Con riferimento alla dedotta illegittima applicazione di interessi anatocistici, il Tribunale osservava che il contratto di conto corrente era stato stipulato nel novembre 2000 e che, pertanto, la disciplina ad esso applicabile era quella contenuta nella ### 09.02.2000. ###, agli artt. 2 e 6 fissava le condizioni per la valida capitalizzazione degli interessi. ###. 2, in particolare, stabiliva che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nei conteggio degli interessi creditori e debitori” e l'art. 6 che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato”.
Il Tribunale riteneva che nel contratto risultasse pattuito il criterio di capitalizzazione trimestrale e i tassi debitore e creditore. Non vi era, dunque, dubbio della regolare capitalizzazione di interessi anatocistici per il periodo in cui la disciplina di riferimento era quella della ### del 2000. Anche per il periodo che andava dal 01.01.2014 al 30.06.2015 l'applicazione della capitalizzazione trimestrale non presentava profili di illegittimità. Infatti, a partire dalla data del 01.01.2014 era entrato in vigore l'art. 1 comma 629 della L. n. 147/2013 ma tale modifica non aveva mai spiegato efficacia precettiva e, comunque, la pattuizione tra le parti aveva continuato a spiegare validamente i suoi effetti. 9. Relativamente al conto corrente n. 10069/1 gli opponenti chiedevano altresì accertarsi l'applicazione da parte della ### di interessi in violazione della legge antiusura n. 108/1996, di interessi superiori al tasso soglia.
Osservava il Tribunale che, ai fini dell'individuazione del valore da confrontare al tasso soglia, esso andava diversamente calcolato a seconda che si trattasse di finanziamenti con utilizzo flessibile del fido oppure che si trattasse di finanziamenti con piano di rientro concordato. ### aveva, dunque, fatto corretta applicazione della formula riferibile al caso di specie, in quanto il contratto sottoscritto in data ### era un contratto di apertura di conto corrente che non indicava alcun affidamento. Parte attrice, poi, pur allegando l'usurarietà dello stesso, non aveva prodotto documenti dai quali fosse possibile desumere un affidamento antecedente al 26.03.2014. ### non aveva riscontrato usura contrattuale con riferimento al contratto di accensione del rapporto di conto corrente datato 09.11.2000 in quanto il TEG determinato nel 14,75% non risultava essere superiore al tasso soglia per aperture di credito in conto corrente oltre ### 10.000.000 relativo al 4° trimestre 2000 pari al 15,285%. Relativamente al contratto di affidamento del 26.03.2014, il tasso contrattualmente pattuito del 12,750% oltre C.M.D.F. trimestrale del 0,500% portava a quantificare un TEG del 14,75% inferiore al tasso soglia aperture di credito in c/c oltre € 5.000,00 del 4° trimestre 200 pari al 16.575%. non vi era, quindi, usura contrattuale.
Trattandosi di finanziamento con utilizzo flessibile del fido e in assenza di documentazione contrattuale attestante l'entità degli affidamenti concessi antecedentemente al 26.03.2014, la verifica trimestrale dal 1° trimestre 2001 al 4° trimestre 2004 era stata effettuata adottando il picco trimestrale su cui era stata determinata la C.M.S. quale accordato per la determinazione del TEG e dal 1° trimestre 2005 al 4° trimestre 2013 sull'entità degli affidamenti tempo per tempo concessi al correntista sulla base degli estratti scalari e dei prospetti competenze presenti agli atti e successivamente dal primo trimestre 2014 in relazione agli affidamenti documentati.
La verifica eseguita dal CTU aveva permesso di riscontrare l'insussistenza di superamento dei tassi soglia tempo per tempo vigenti. 10. Era, invece, parzialmente fondata la domanda relativa all'illegittima applicazione di commissioni non pattuite.
Per quanto concerneva la ### il Tribunale riteneva che questa fosse stata validamente pattuita.
Invece, a partire dall'anno 2010, era stata applicata una “commissione per la messa a disposizione fondi” in assenza di una valida pattuizione scritta fino al 26.03.2014, quando era intervenuto il contratto di affidamento ed era stata espressamente pattuita la #### aveva, pertanto, ricalcolato il saldo debitore del conto, considerando l'eliminazione della ### sino al 26.03.2014, pervenendo al totale di € 35.976,81. 11. Con riferimento al contratto di mutuo fondiario ipotecario del 2008, gli opponenti deducevano che il contratto prevedeva un piano di ammortamento cd. alla francese e l'usurarietà del tasso di mora. Con riferimento al piano di ammortamento alla francese, il Tribunale riteneva che nessuna illegittimità potesse derivare dal semplice utilizzo di tale metodologia di calcolo delle rate. Con riferimento all'usurarietà degli interessi di mora, il Tribunale osservava che la stessa consulenza di parte attrice escludeva l'usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti e che l'allegazione degli opponenti era fondata sull'usurarietà del tasso di mora ultra soglia pattuito.
A riguardo, il Tribunale rilevava che il tasso degli interessi moratori pattuito era pari al 10,75% e che era superiore al tasso soglia pari al 9%.
Il Tribunale riteneva, però, che occorresse verificare quale fosse la conseguenza di tale accertamento.
Parte attrice invocava l'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. ma la sua tesi non poteva condividersi. La norma di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., infatti, si riferiva solo agli interessi corrispettivi. Dovevano, quindi, applicarsi le regole generali: di fronte alla nullità della clausola, andavano attribuiti al danneggiato gli interessi al tasso legale.
Era onere gravante sul cliente provare che il concreto svolgimento del rapporto aveva avviato il contratto sul sentiero dell'usura. Gli opponenti, secondo il Tribunale, avrebbero dovuto provare il pagamento di interessi moratori, ma questa circostanza non era stata né allegata né provata e dalle rielaborazioni contenute nella consulenza tecnica di parte attrice non emergevano pagamenti di somme a titolo di interessi di mora. Il Tribunale riteneva irrilevante la richiesta di CTU volta a rideterminare il piano di ammortamento, vista l'inapplicabilità dell'art. 1815 comma 2 c.c. ed essendo dovuta la somma di € 152.347,74 oltre interessi dal 05.04.2016 al saldo per il mancato pagamento delle rate di cui al mutuo fondiario ipotecario del 07.05.2008. 12. Con riferimento al contratto di mutuo fondiario ipotecario del 2001, gli opponenti domandavano l'accertamento della mancata indicazione del TAE e conseguente violazione dell'art. 117 TUB.
Osservava il Tribunale che era incontestata l'individuazione del TAN nella misura del 6,85% nonché l'### Gli opponenti deducevano l'inesattezza dell'indicazione del TAE senza, tuttavia, indicare il profilo di inesattezza. Andava, pertanto, riconosciuta a ### di ### di ### S.p.A. (ora ### S.p.A.) anche la somma di € 148.293,09 oltre interessi legali dal 14.07.2016 al saldo, per il mancato pagamento delle rate di cui al mutuo fondiario ipotecario del 24.01.2001. 13. Con riferimento, infine, alle fideiussioni, gli opponenti deducevano che le eccezioni relative alla contrarietà a norme imperative e all'illiceità della causa si comunicavano al contratto autonomo di garanzia.
Il Tribunale rilevava che la fondatezza della sola eccezione relativa all'illegittima applicazione della commissione di disponibilità fondi non rientrava nell'ambito delle eccezioni che potevano essere fatte valere dal garante autonomo. In ogni modo, doveva ritenersi che la statuizione circa l'effettivo ammontare del credito facesse stato anche riguardo ai fideiussori.
Gli opponenti avevano, poi, dedotto un ulteriore motivo di nullità della fideiussione, negli scritti conclusionali, per violazione degli schemi contrattuali uniformi predisposti dall'### Data la tardività dell'eccezione, il Tribunale riteneva che questa potesse esaminarsi solo in quanto rilevabile d'ufficio. La rilevabilità d'ufficio era, però, subordinata alla circostanza che la nullità emergesse dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa. Il Tribunale osservava che, nel caso di specie, non era stato tempestivamente prodotto lo schema predisposto dall'ABI né il provvedimento della ### d'### del 02.05.2005. Il deposito dei predetti documenti in sede di comparsa conclusionale era da ritenersi tardivo in quanto i documenti erano di formazione antecedente allo scadere delle preclusioni istruttorie. 14. Infine, il Tribunale respingeva le domande riconvenzionali formulate dagli opponenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno e quella relativa all'illegittima segnalazione alla ### per difetto di prova del presupposto giuridico del comportamento illegittimo imputabile alla ### Il decreto ingiuntivo andava revocato, stante il minor credito accertato e stanti le vicende successorie intervenute. Il Tribunale accertava il credito pari a € 184.269,90 a favore di ### S.p.A. per lo scoperto sul conto corrente n. 10069/1 e per il pagamento delle rate del mutuo fondiario del 2001.
Accertava altresì il credito pari a € 152.347,74 in favore di ### S.p.A. per il pagamento delle rate del mutuo fondiario del 2008. Gli opponenti non avevano contestato il tasso e la decorrenza degli interessi richiesti in sede monitoria al tasso legale dal 14.07.2016 al saldo. 15. Il Tribunale riteneva che la revoca del decreto ingiuntivo e il minor credito accertato, nonché le vicende successorie dell'istituto bancario con conseguente parcellizzazione dei soggetti coinvolti, costituissero ragioni per la compensazione delle spese di lite. 16. Il Tribunale di ### così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 1674/16 emesso il ###, proposta da ### S.R.L. nonché da ####### E ### nei confronti di ### S.P.A. ora ### S.P.A., con l'intervento di ### S.P.A. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - revoca il decreto ingiuntivo opposto; - dichiara tenuti e condanna gli opponenti in solido fra loro al pagamento in favore di ### di ### di ### s.p.a. ora ### s.p.a. della somma di euro 184.269,90, oltre interessi al tasso legale dal 14/07/2016 al saldo; - dichiara tenuti e condanna gli opponenti in solido fra loro al pagamento in favore di ### s.p.a. della somma di euro 152.347,74, oltre interessi al tasso legale dal 14/07/2016 al saldo; - rigetta le residue domande; - compensa le spese di lite; - pone le spese di c.t.u. a carico degli opponenti.” 17. Avverso la Sentenza resa dal Tribunale di ### proponevano appello #### S.R.L., ###### e ### 18. Con il primo motivo di appello, gli appellanti impugnavano la Sentenza resa dal Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto una carenza nel rispetto dell'onere probatorio da parte della ### ma non aveva revocato integralmente il decreto ingiuntivo. Il Tribunale aveva così violato l'art. 633 c.p.c. perché il solo “saldo-conto” depositato ex art. 50 TUB non era sufficiente per provare il credito vantato dalla ### e la lacuna probatoria non era stata sopperita neanche nel corso del giudizio di opposizione.
Deducevano anche la carenza degli estratti conto trimestrali, della cui produzione ritenevano onerata la banca. 19. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti impugnavano la statuizione resa dal Tribunale con riferimento all'anatocismo. ### di clausole anatocistiche al contratto di conto corrente non poteva ritenersi corretta perché si poneva in contrasto con l'art. 1283 c.c.. A riprova di questo, l'art. 1 comma 629 della L. n. 147/2013 aveva confermato l'illegittimità, a decorrere dal 01.01.2014, di qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari e aveva vietato l'addebito di interessi passivi anatocistici. 20. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti censuravano la Sentenza nella parte in cui aveva escluso l'usura del conto corrente, basandosi su una errata disamina della problematica da parte del ### sia in termini di corretta applicazione al contratto della formula di matematica finanziaria usata da ### d'### per accertare l'usurarietà dello stesso sia in termini di prova della tipologia di contratto.
In merito alla formula di matematica finanziaria necessaria per verificare l'usurarietà del contratto di conto corrente, il consulente degli odierni appellanti aveva utilizzato e comparato 6 formule stilate nel corso degli anni da ### d'### per accertare l'usurarietà del contratto, ma le stesse erano state disattese dal ### il quale non aveva utilizzato i dettami previsti ex lege per la corretta verifica dell'usurarietà del conto corrente. Tale scelta metodologica aveva influenzato il giudice di primo grado, il quale si era limitato a definire “corretta” l'applicazione della formula di matematica finanziaria usata dal ### Era, poi, onere gravante sulla ### quello di produrre il contratto di affidamento ante 26.03.2014 e non sugli odierni appellanti come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
Al riguardo, gli appellanti deducevano la necessità di una nuova consulenza tecnica, in quanto il CTU non aveva provveduto a reperire le mensilità mancanti. 21. Con il quarto motivo di appello, gli appellanti impugnavano la Sentenza per non aver il Tribunale espletato una CTU sul contratto di mutuo del 2008 e perché, nonostante avesse qualificato come “usuraio” il contratto di mutuo, non aveva, poi, applicato la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c.. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto in ordine alle conseguenze della mancata prova del pagamento di interessi di mora: l'onere probatorio doveva considerarsi assolto mediante la produzione del contratto di mutuo, a prescindere dalla prova del pagamento di interessi di mora. 22. Con il quinto motivo di appello, gli appellanti impugnavano la Sentenza nella parte relativa all'eccezione di nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ### In particolare, il Tribunale aveva errato nel ritenerla tardiva, perché si trattava di una nullità rilevabile d'ufficio. Inoltre, il Tribunale aveva errato anche perché gli odierni appellanti avevano richiesto la remissione della causa in istruttoria al fine di poter integrare la CTU con l'analisi delle fideiussioni prestate e la verifica della validità delle stesse. 23. Gli appellanti così formulavano le proprie conclusioni: “Voglia l'###ma Corte di Appello di Bologna adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, in riforma della sentenza di primo grado: - ### ogni e più opportuno provvedimento in merito all'ammissione di ctu così come già richiesto nel corso del giudizio di primo grado, essendo stata rigettata dal relativo giudice senza congrua ed adeguata motivazione; in via principale e nel merito: - ### integralmente la sentenza n. 675/2019 emessa dal Tribunale di ### per i motivi in fatto e diritto indicati nel presente atto. - Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio nonché del primo grado, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.” 24. Si costituiva nel presente giudizio di appello ### S.P.A. . 25. ### S.P.A. così formulava le proprie conclusioni: “Voglia l'###ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare in toto l'appello avversario, anche con riferimento alle istanze di rimessione in istruttoria, in quanto infondati, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, e così confermare la sentenza n. 675/2019 resa dal Tribunale di ### nella persona del G.I.
Dott.ssa ### e pubblicata in data ###.Il tutto, oltre alle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di rimb. forf. 15% , Iva e ### come per legge.” 26. Nelle more, con atto del 12/2/2019 si costituiva la società ### S.p.a. quale mandataria di ### srl, dando atto dell'intervenuta cessione, in favore di quest'ultima, del credito di € 152.347,74 (sempre portato ad ingiunzione mediante il decreto opposto) originariamente vantato da ### e derivante dal rapporto di mutuo fondiario n. ### Rep. - n. 13733 Racc. del 07/5/2008. 27. ### S.P.A. in qualità di mandataria di ### S.R.L. così formulava le proprie conclusioni: “Voglia l'### ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa,rigettare l'appello avversario, anche con riferimento alle istanze di rimessione in istruttoria, in quanto infondati, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, e così confermare la sentenza n. 675/2019 resa dal Tribunale di ### nella persona del G.I. Dott.ssa ### e pubblicata in data ###.Il tutto, oltre alle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di rimb. forf. 15% , Iva e ### come per legge.” 28. ### è infondato e deve essere rigettato. 29. Il primo motivo di gravame è infondato.
Sotto un primo profilo, deve evidenziarsi che la contestazione inerente alla carenza di adeguata prova del quantum del credito scaturente dal saldo di conto corrente è stata effettuata solo nel giudizio di appello, con ogni conseguente decadenza dalla facoltà di allegazione medesima.
In ogni caso, anche a voler diversamente opinare, vale quanto segue.
Nella fattispecie, il credito per saldo di conto corrente azionato risulta documentato a decorrere dall'accensione in data 9 novembre 2000 nel seguente modo.
Il rapporto risulta documentato da tutti gli estratti conto trimestrali integrali dal gennaio 2005 alla chiusura in data 5 aprile 2016.
In relazione al periodo, invece, che va dall'accensione il ### al dicembre 2004, il rapporto è documentato da tutti gli estratti conto scalari ###, contenenti i riassunti scalari trimestrali, e dagli estratti conto trimestrali integrali del mese di dicembre per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003.
In particolare, i riassunti scalari indicano dettagliatamente tutti i saldi per valuta relativi ai giorni in cui vi sono stati movimenti nonché i giorni in cui non vi sono stati movimenti: vi è poi il saldo finale del trimestre (essendo un conteggio trimestrale, viene poi riportato, come partenza per il calcolo, il saldo del conto corrente all'ultimo giorno del trimestre precedente, quindi 31/12 o 31/03 o 30/06 o 30/09).
Le risultanze documentali suddette, riportanti tutti i saldi per valuta del periodo contemplato da ciascuno scalare, non sono mai state contestate in corso di rapporto ma soltanto in sede di giudizio di appello.
Deve, dunque, ritenersi che le risultanze dei riassunti scalari trimestrali siano del tutto idonee alla ricostruzione del rapporto di dare e avere in relazione al periodo coperto soltanto da tali “scalari” (dall'accensione al gennaio 2005).
Nel caso concreto, le risultanze degli estratti conto scalari trimestrali appaiono idonee ad integrare quelle degli estratti conto trimestrali completi.
In sostanza, l'integrale documentazione dei movimenti saldi per valuta, desumibile dagli scalari trimestrali in relazione a tutto il periodo che dall'accensione del rapporto precede quello integralmente documentato dagli estratti conto trimestrali veri e propri, induce a ritenere provato il saldo negativo del primo estratto conto trimestrale della serie continua degli estratti conto trimestrali, decorrente dal gennaio 2005 fino alla chiusura del rapporto.
In tal senso risulta adempiuto l'onere probatorio descritto dalla seguente massima (sez. 1 , Sentenza n. 11543 del 02/05/2019): “Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta”.
Anche a voler equiparare la fattispecie che ci occupa [caratterizzata da ampie lacune della produzione degli estratti conto trimestrali integrali (non scalari), in relazione ai primi anni di rapporto] a quella della totale mancanza di tali estratti conto in relazione a tali primi anni, la disponibilità integrale degli estratti conto scalari relativamente a quel periodo iniziale, come si è già detto, appare idonea a determinare la prova completa di tutti i saldi per valuta e dunque a comprovare la veridicità o attendibilità del saldo di conto corrente documentato dal primo estratto conto.
Ciò è tanto più vero se si considera che la banca non è onerata della prova di ciascuna movimentazione bensì soltanto di quella del saldo negativo relativo al primo estratto conto integrale disponibile.
In particolare, la documentazione del periodo 2000 - 2004 soddisfa l'esigenza evidenziata nel suddetto principio di diritto, consacrato nella suddetta massima: “l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto”.
Nel senso della valorizzazione del conto scalare e in particolare dei riassunti scalari, si veda anche 10293/23, secondo il cui principio di diritto «La produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e delle altre risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato».
È tanto più rilevante tale pronuncia nel caso di specie, in cui la banca attrice non è onerata, come invece il correntista attore in ripetizione di indebito, della prova di ciascuna rimessa astrattamente oggetto di ripetizione: qui alla banca è sufficiente fornire “giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto”.
Inoltre, non deve dimenticarsi che alla serie continua di estratti conto scalari (riassunti scalari) si aggiunge la sussistenza di quattro estratti conto integrali relativi ai mesi di dicembre del 2000, 2001, 2002 e 2003: tali risultanze corroborano ulteriormente la valenza probatoria dei riassunti scalari completi.
Sotto diverso profilo, deve evidenziarsi che la contestazione inerente alla carenza di adeguata prova del quantum del credito scaturente dal saldo di conto corrente è stata dedotta solo nel giudizio di appello, con ogni conseguente decadenza dalla facoltà di allegazione medesima. 30. Infondato è il secondo motivo di gravame.
Il Tribunale ha correttamente accertato la sussistenza di una clausola contrattuale, implicante la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi.
Il Tribunale ha inoltre correttamente ritenuto la non immediata vigenza della nuova formulazione dell'art. 120 TUB, implicante il divieto di capitalizzazione degli interessi.
Così la sentenza appellata: “Nel contratto, prodotto dalla ### nel fascicolo monitorio e regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante della ### s.r.l, con sottoscrizione non disconosciuta, risulta pattuito il criterio di capitalizzazione ### e i tassi debitore e creditore. Non v'è dubbio, quindi, della regolare capitalizzazione di interessi anatocistici per tutto il periodo in cui la disciplina di riferimento era quella di cui alla citata delibera ### 9.2.2000. Anche per il periodo che va dal 1/01/2014 al 30/06/2015 (data degli ultimi estratti conto), successivo all'entrata in vigore in data ### dell'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147,m l'applicazione della capitalizzazione trimestrale non presenta profili di illegittimità, dovendosi ritenere che, soprattutto tenuto conto dell'ultima modifica intervenuta nel 2016 e di chiare esigenze di coerenza del sistema, la modifica in questione non abbia mai spiegato efficacia precettiva e che comunque la pattuizione tra le parti abbia continuato a spiegare validamente i suoi effetti”.
Tale interpretazione della norma da parte del Tribunale viene qui condivisa. Così l'art. 120 TUB novellato: 2. ### stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Evidenziano la natura di non immediata vigenza ed efficacia delle norme dell'art. 120 TUB, prima e in assenza del delibera attuativa del ### sia il contenuto della norma che rimette ad una delibera ### la determinazione di modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie, sia la norme transitorie della delibera de qua, disponenti l'applicazione della normativa agli interessi maturati a partire dal primo ottobre 2016, oltre alla previsione di un termine per l'adeguamento dei contratti in essere: “Art. 5: 1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016. 2. I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'art. 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126- sexies del #### costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 del TUB. Sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'art. 4, comma 5, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 1, del ### Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del ### gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016.
Pertanto, nel periodo intercorrente tra la riforma attuata con la L. n. 147/2013 e la ### di attuazione del ### del 03.08.2016, era certamente operante la disciplina precedente, in base alla quale non sussisteva anatocismo vietato nel caso di espressa pattuizione di pari periodicità degli interessi. 31. Il terzo motivo di gravame è infondato. In primo luogo, emerge la genericità della censura, avente ad oggetto la presunta erroneità dell'adozione da parte del c.t.u. della formula di matematica finanziaria necessaria per la verifica dell'usurarietà del contratto di conto, erroneamente mutuata, secondo parte appellante, dai criteri sanciti dalla ### d'### Il motivo di appello si rivela apodittico e non adeguatamente sorretto da idonea motivazione sul punto.
Errata è poi anche la censura, secondo cui l'onere probatorio in tema di usura spetterebbe alla banca. ### di dimostrare l'usura spetta al soggetto che la eccepisce, rientrando in tale onere anche quello della produzione della documentazione atta a tale dimostrazione. 32. Infondato, il quarto motivo di gravame.
Con tale motivo di gravame parte appellante rivendica l'applicazione dell'art. 1815 secondo comma c.c. implicante la gratuità del mutuo, quale conseguenza dell'accertamento della usurarietà del tasso di mora.
Il motivo è infondato. ### la Suprema Corte, sez. 3 - , Ordinanza n. 8103 del 21/03/2023: “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.. Massime precedenti ### N. 14214 del 2022 Rv. 664963 - ###assime precedenti ### N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 01 Infondata è dunque la pretesa di accertamento della gratuità del mutuo, dovendosi applicare semmai gli interessi corrispettivi, ove, come nel caso di specie, non usurari.
In tale contesto, dirimente, come correttamente ritenuto dal primo giudice, è poi la mancata allegazione di pagamento avvenuto di interessi moratori di natura usuraria.
In tal senso si veda ### 6 - 1, Ordinanza n. 1818 del 28/01/2021, secondo cui “In tema di mutuo, la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori, allorché manchino i presupposti della mora per avere l'obbligato adempiuto al pagamento di tutti i ratei, di modo che possa escludersi che possano trovare applicazione detti interessi”. Massime precedenti ### N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 02 La Suprema Corte propende dunque per il difetto di interesse ad agire, in caso di mancata prova del pagamento di interessi moratori.
Tale considerazione è dirimente, ancorché debba evidenziarsi che, con statuizione non fatta oggetto di impugnazione incidentale ha accertato un'usura inesistente, ritenendo la inapplicabilità del principio di diritto poi affermato dalle ### unite (19597 del 18/09/2020), secondo cui, in caso di verifica della natura usuraria dei tassi di mora del mutuo, “il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato”. 33. Infine, è infondato il quinto motivo di gravame incentrato su modello ABI e sulla pretesa conseguente nullità integrale della fideiussione omnibus.
Parte appellante ha chiesto dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus prestata, costituente titolo della propria responsabilità solidale, in quanto contenente clausole nulle, in violazione del divieto di intese restrittive la concorrenza ex art. 2 L. 287/1990 (cd. Legge antitrust).
Sul punto, la Corte di ### a ### con la pronuncia n. 41994/2021 si è espressa nel senso di ritenere la nullità parziale della fideiussione: “I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. A) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della sentenza la Corte ha inoltre precisato la sussistenza, a carico dell'eccipiente, dell'onere della prova dell'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale: “Va osservato che la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. ….... La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. …Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata.” La Suprema Corte ha, dunque, affermato che spetta alla parte che invoca la nullità integrale del contratto provare che la nullità parziale delle singole clausole travolge tutto il contratto, stante la correlazione inscindibile delle clausole illecite con le altre in sé lecite.
Tale onere non è stato adempiuto, nel caso di specie.
Peraltro, secondo la Suprema Corte, in casi come quello di specie, deve escludersi che le parti contraenti potessero considerare essenziali le clausole nulle in modo da determinare l'estensione della nullità all'intero rapporto contrattuale.
In tal senso si vedano le considerazioni versate nella motivazione della sentenza e che di seguito si riportano: “Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673). 2.15.3. E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. ### canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.
Nel caso di specie, i fideiussori erano soci della società debitrice principale, come si evince dalla visura camerale in atti, così applicandosi il principio di diritto appena riportato.
Deve conclusivamente escludersi che la nullità delle clausole riproducenti il contenuto delle clausole 2, 6 e 8 del modello ABI implichi la nullità dell'intera fideiussione.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di nullità integrale delle fideiussioni dedotte in giudizio.
In ogni caso, la nullità delle clausole predette non preclude l'azione fondata sui diritti nascenti dalla fideiussione.
In particolare, la nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non implica conseguenze rilevanti. In ogni caso, dalla suddetta nullità parziale non può derivare una statuizione di estinzione ex art. 1957 c.c. della fideiussione, in considerazione della mancata tempestiva eccezione di estinzione ex art. 1957 c.c.. Tale eccezione ex art. 1957 c.c. poteva essere ritualmente fatta soltanto in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado, data la natura di eccezione in senso stretto. 34. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla ### n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I - rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata; II - condanna ### S.R.L., ###### e ### in solido tra loro, alla refusione in favore di B.P.E.R ### e ### S.P.A. in qualità di mandataria di ### S.R.L. delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascuna parte, in € 10.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla ### n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###, il ###. ### estensore ### dott. ### dott. ### n. 821/2020
causa n. 821/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Lama Andrea, Simili Alessandra, De Cristofaro Anna