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Giudice di Pace di Bolzano, Sentenza n. 106/2024 del 12-04-2024

... in blocco, rientra, quindi, anche il credito nei confronti del signor ### Ciò detto, va evidenziato che nel caso di specie, trattasi di cessione di credito e non di cessione di contratto. Ai sensi dell'art. 1260 codice civile il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore; il mutamento del soggetto attivo del rapporto obbligatorio, cioè del creditore, non ha bisogno della volontà del lato passivo dell'obbligazione e l'accettazione o la notifica richieste ai sensi dell'art. 1264 codice civile, hanno l'unica funzione di far conoscere al debitore il soggetto legittimato a ricevere il pagamento. La comunicazione al debitore ceduto non è quindi elemento costitutivo della cessione del credito. Ora, trattandosi nel caso di specie di (leggi tutto)...

N.RG 660 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Bolzano - ### 01 UNICA Il Giudice di ### di ### - #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 660 / 2023 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023 TRA Parte istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) E Controparte: ### S.R.L. UNIPERSONALE (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 20 settembre 2023 sulle seguenti ### del procuratore di parte istante, come in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 19.11.2022: “Voglia il Giudice di ### di ### accertato e dichiarato, per i motivi esposti in corso di causa, che l'importo indicato nel decreto ingiuntivo impugnato non è dovuto dal sig. ### in favore della società ### srl (P.IVA ###); revocare e/o dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. ### in favore della società ### srl (P.IVA ###); In subordine, In caso dovesse essere dimostrato in causa che società ### srl (P.IVA ###), abbia da ricevere minori somme rispetto a quelle richieste col decreto ingiuntivo opposto: revocare e/o dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiarare dovuto dal sig. ### in favore della società ### srl, l'importo che risulterà di giustizia, in seguito all'espletanda istruttoria; In ogni caso: spese legali rifuse.” ### del procuratore della convenuta opposta come in comparsa di costituzione e risposta di data 09.02.2023: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; Nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente 4.845,93 oltre interessi e spese, e per l'effetto condannare il signor ### al pagamento in favore dell'esponente dell'importo anzidetto, salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi di mora dal 17/06/2015 o oltre interessi legali, in ogni caso sino al saldo; in ogni caso, condannare parte al pagamento in favore di ### e di ### delle somme che verranno stabilite ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa e altresì al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.” Ragioni di ### e di ### della Decisione Con atto di citazione parte attrice signor ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 718/2022 emesso dal Giudice di ### di ### il ###, regolarmente notificato in data ###, eccependo la prescrizione del credito oggetto di ingiunzione, in particolare degli interessi, nonché la carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta. Nel merito evidenziava che la cessione del credito deriverebbe da un titolo invalido in quanto la cessione del credito del 23/12/2021 da ### a ### non esprimerebbe alcun riferimento al mutuatario né agli atti, ed inoltre nessuna comunicazione veniva data al signor ### della cessione del credito da parte dalla cessionaria ### alla convenuta ### s.r.l.; che conseguentemente non risulterebbe depositata la prova contrattuale che legittimerebbe la cessionaria ad agire quale creditrice verso il mutuatario e che la sola pubblicazione sulla ### non potrebbe costituire titolo per azionare il diritto esecutivo; che inoltre non risulterebbe nemmeno la prova della comunicazione al debitore della cessione da ### a ### avvenuta in data ###. Sosteneva in diritto che il contratto di cessione del credito avrebbe effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che quest'ultimo ne sia venuto a conoscenza ed in caso di espressa accettazione della cessione da parte del debitore ceduto o di notificazione della cessione allo stesso, e che l'art. 1264 del codice civile prevede una presunzione legale di conoscenza. Concludeva quindi come sopra riportato. 
Si costituiva in giudizio la convenuta ### s.r.l. (di seguito solo ### con comparsa di costituzione e risposta, laddove contestava integralmente tutto quanto ex adverso esposto in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Dava atto di aver compiutamente provato la sussistenza della propria legittimazione attiva, nonché la sussistenza del credito nei confronti dell'attore, come da documentazione dimessa in giudizio (anche già in sede monitoria). Concludeva come sopra riportato.
Non si svolgeva istruttoria e all'udienza del 20 settembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni. 
Ora, la vicenda sottesa alla presente causa trova la sua origine nel contratto di prestito personale di data 24/02/2011 tra l'attore ### e ### del ### per l'importo complessivo di € 4.630,65 da rimborsare in 48 rate mensili di € 117,00 ciascuna ad un TAN del 9,75% e un ### del 10,60%. Tale circostanza è pacifica e non viene contestata dall'attore. 
Successivamente, a fronte del mancato pagamento delle rate, in data ### la ### metteva in mora il debitore con lettera raccomandata, laddove gli veniva comunicato che le rate scadute e non pagate erano 10 e che restava scoperto un debito di € 3.371,54 (vedi doc. n. 1 del fascicolo della convenuta). 
In data #### cedeva il credito a ### s.p.a., autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della ### d'### in data 21 giugno 2018, ### n.###/18, iscritta al numero 222 dell'elenco di cui all'art. 106 del ### società con socio unico ### S.p.A., appartenente al ### e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ### S.p.A. Tale cessione del credito veniva comunicata con lettera R/R di data 25/06/2015 al debitore signor ### (vedi sub doc. n. 2 del fascicolo monitorio). 
In data ###, la ### S.p.A. cedeva a sua volta il credito nei confronti del signor ### - credito che faceva parte di un pacchetto di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli articoli 1 e 4 della ### 130 e dell'articolo 58 T.U.B. - alla odierna convenuta ### Tale cessione veniva resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 2 del 08/01/2022 (vedi sub doc. n. 3 del fascicolo monitorio). 
Risulta provato che il nominativo del signor ### è stato indicato negli allegati del contratto di cessione dei crediti formulata da ### a #### s.p.a. (vedi sub doc. 3 lista debitori ceduti - ultima pagina evidenziato in azzurro - del fascicolo della convenuta opposta): nell'ambito di questa cessione di crediti pecuniari individuati in blocco, rientra, quindi, anche il credito nei confronti del signor ### Ciò detto, va evidenziato che nel caso di specie, trattasi di cessione di credito e non di cessione di contratto. Ai sensi dell'art. 1260 codice civile il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore; il mutamento del soggetto attivo del rapporto obbligatorio, cioè del creditore, non ha bisogno della volontà del lato passivo dell'obbligazione e l'accettazione o la notifica richieste ai sensi dell'art. 1264 codice civile, hanno l'unica funzione di far conoscere al debitore il soggetto legittimato a ricevere il pagamento. La comunicazione al debitore ceduto non è quindi elemento costitutivo della cessione del credito. 
Ora, trattandosi nel caso di specie di un particolare tipo di cessione di credito - ossia quella c.d. cartolarizzata ai sensi della legge 130/1999 - la disciplina di riferimento circa la comunicazione della cessione del credito ai debitori ceduti è contenuta nell'art. 58 del D.lgs n. 385/1993, il cui comma 2 prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella ### della Repubblica Italiana”, e al comma 4 specifica che “nei confronti dei debitori ceduti, gli adempimenti pubblicitari previsti al comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”. 
Ciò premesso, dalla documentazione dimessa in atti dalla convenuta opposta risulta provata sia la sua legittimazione attiva sia la validità del credito oggetto di ingiunzione. Va rilevato, infatti, che entrambe le suddette cessioni del credito sono avvenute entrambe nel rispetto dell'art. 58 TUB, che stabilisce che l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cessione sulla ### produce l'effetto di rendere opponibile al debitore ceduto l'avvenuta cessione, a prescindere dalla notifica della stessa ai sensi dell'art. 1264 c.c.. Ed in ogni caso relativamente alla cessione intervenuta fra ### e ### è stata inviata al signor ### formale notifica della cessione a mezzo raccomandata contenente peraltro dichiarazione firmata proveniente da ### in cui veniva confermata la successione (vedi sub doc. n. 1 fascicolo convenuta). 
Sulla necessità o meno della comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto, tuttavia, la Corte di Cassazione si è espressa in questo senso “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della ### d'### il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (ordinanza n. 21821 dd. 20 luglio 2023). 
La prova della specifica enumerazione dei singoli crediti ceduti deve essere dunque valutata dal giudice. Ciò che rileva è la circostanza che le singole categorie raggruppino crediti i cui elementi comuni rendano possibile la chiara individuazione dei rapporti oggetto della cessione. Nel caso in cui, quindi, i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.) anche in ragione della loro origine e della qualifica dei relativi rapporti quali sofferenze, è compito del giudice valutare se la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite al cessionario ovvero sia riconducibile tra i crediti esclusi dalla cessione. 
Orbene, come sopra detto in atti risulta prova dell'origine del credito, delle intervenute cessioni del credito, della comunicazione al debitore della prima cessione. E' stata dunque verificata la natura del credito, l'origine dello stesso e le altre caratteristiche del rapporto sulla base delle prove documentali dimesse in giudizio dalla convenuta opposta, come sopra evidenziato. Conseguentemente ritiene questo giudicante che la legittimazione attiva di ITT sussiste e che il credito vantato nei confronti dell'attore è stato regolarmente ceduto in blocco nell'ambito della cessione cartolarizzata ai sensi della legge 130/1999 da ### a ### come sopra detto. 
Per quanto concerne l'asserita prescrizione del credito ed in particolare degli interessi, ai quali a dire dell'attore si dovrebbe applicare la prescrizione di anni 5, va evidenziato che trattasi nel caso di specie di un contratto di prestito personale, ossia di un finanziamento che costituisce un debito unico, rateizzato in più versamenti periodici, in riferimento al quale non opera la prescrizione quinquennale degli interessi. Invero, l'art. 2948 n. 4 codice civile trova applicazione solo con riguardo ai rapporti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno o in termini più brevi, e non, invece, con riferimento ai ratei dei contratti di finanziamento ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche, bensì di adempimenti parziali di un unico rapporto debitorio. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi. Sul punto si richiama la sentenza n. 4232 del 10/02/2023 della Corte di Cassazione, sezione ### “l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, codice civile.” Nel caso di specie opera quindi la prescrizione ordinaria di anni 10 da calcolarsi dalla data della comunicazione al debitore avvenuta il ###. 
Infine, i tassi di interesse applicati vanno in ogni caso ricondotti entro i c.d. tassi di soglia di cui alla legge n.108/1996 che ha introdotto, come noto, un limite ai tassi effettivi sulle operazioni di prestito il cui superamento determina casi di usura. I tassi sono quindi regolati da un automatismo stabilito dalla legge, a partire dai tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla ### d'### e pubblicati dal Ministero dell'### e delle ### I c.d. TEGM rilevati dalla ### d'### includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito così come richiesto altresì dall'art. 644 c.p. ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, non ricomprendono, nemmeno singolarmente intese, le spese di recupero stragiudiziale. 
Per tali ragioni l'atto di citazione in opposizione è infondato e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 718/2022 va confermato. 
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e parte attrice opponente va condannata al pagamento delle spese sostenute dalla convenuta opposta. 
Le spese di lite vengono liquidate in € 800,00, secondo i parametri medi del D.M.  n. 147/2022 parzialmente ridotti, considerato che non si è svolta la fase istruttoria e si sono tenute solo tre udienze (scaglione di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00).  P.Q.M.  Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### S.R.L. 
UNIPERSONALE, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 718/2022 di data 29/09/2022 nell'importo di € 4.845,93, oltre interessi di legge dalla scadenza delle fatture all'effettivo saldo, oltre alle spese della procedura ivi liquidate per € 450,00 per onorari, in € 76,00 per anticipazioni, oltre al 15% ristoro spese generali, oltre IVA e CAP come per legge e successive occorrende; condanna ### alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta, che liquida in € 800,00, oltre al rimborso del 15% per spese generali ed alla percentuale per CAP ed IVA sulle poste a ciò soggette, come per legge. 
Cosi deciso in ### - ### lì 20 settembre 2023 Il Giudice di #####

causa n. 660/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giatti Maria Costanza

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Tribunale di Piacenza, Sentenza n. 520/2024 del 13-06-2024

... n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004). In tal senso va altresì specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2795/2021 promossa da: ### in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F.-P.IVA: ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### presso il quale ha eletto domicilio ATTORE OPPONENTE contro ### (CF ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### presso la quale ha eletto domicilio CONVENUTO OPPOSTO ### (CF ###)), rappresentato e difeso dall'avv. ### presso la quale ha eletto domicilio ### CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 903/2021, il Tribunale di Piacenza ingiungeva alla società ### srl il pagamento della somma di € 130.000,00 oltre accessori e spese in favore della sig.ra ### A sostegno della domanda, la ricorrente, in sede monitoria, esponeva che: - nel corso degli anni 2011-2017, il sig. ### socio di ### S.r.l., aveva eseguito finanziamenti a favore della ### srl ed aveva inviato tempestivamente PEC alla predetta società informandola di ciascuna operazione e specificandone l'obbligo restitutorio; - tali finanziamenti eseguiti dal ### erano stati registrati nella contabilità interna della società e inseriti a bilancio come debiti verso soci (dovuti a finanziamento); - nel periodo 2014-2019 la società ### aveva effettuato rimborsi a favore del ### per un importo complessivo di euro 85.000,00; - la società AF aveva consegnato al ### assegno bancario di euro 10.000,00 (mai incassato) e l'amministratore ### aveva sottoscritto, in data ###, un documento attestante la posizione debitoria della società verso il socio ### - in data ###, ### aveva ceduto la propria quota di partecipazione sociale al ### senza tuttavia cedere il proprio credito verso la società; - in data #### aveva ceduto, pro soluto, alla sig.ra ### il proprio credito verso la società ### per un importo di euro 130.000,00 e le parti avevano comunicato alla società debitrice ceduta, a mezzo pec del 14/10/2021, l'intervenuto contratto di cessione di credito. 
Avverso detto provvedimento monitorio, la società ### srl proponeva opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ### l'esecuzione provvisoria del ### ingiuntivo opposto in relazione alle eccezioni che legittimano la richiesta di sospensione immediata ex art. 649 cpc, previa, eventuale, fissazione di apposita udienza; Nel merito: dichiarare nullo e privo di qualsiasi efficacia giuridica e pertanto revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Piacenza in data ### 903/2021 R.G. n. 2300/2021 - ### N. 1144/2021 del 2/11/2021, notifica avvenuta, mediante ### in data ###, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto. Con vittoria di spese e compensi di causa”. 
Con la spiegata opposizione, la società opponente deduceva, in fatto, che: - in realtà, il credito oggetto di cessione era maturato, in via quasi esclusiva, dall'iscrizione nel bilancio di ### di versamenti personali eseguiti dal ### a favore della ### (fallita in data ### - proc. n. 27/2020 Tribunale Piacenza) il cui legale rappresentate al tempo dei versamenti era proprio la ###ra ### -erano, quindi, il #### e la ###ra ### in accordo tra loro, ad aver eseguito versamenti a favore della ### ed aver “caricato” gli stessi sulla ### il tutto per scopi completamente estranei all'attività societaria; - i versamenti del #### infatti, erano stati eseguiti in autonomia e senza alcuna autorizzazione dell'amministratore, direttamente dal conto corrente del #### senza passare per il conto della ### e non informando il legale rappresentate della ### - invero, il sostenuto credito ceduto derivava, per la maggior parte, da versamenti diretti del #### (dal proprio conto corrente) alla ### somme poi che erano state impropriamente iscritte nella contabilità di AF ### mediante e.mail inviate dal ### allo studio delegato a gestire la contabilità di AF; -appariva dunque evidente che il #### aveva gestito direttamente la ### pur non essendone né l'amministratore, né il legale rappresentante; - la ### a fronte dei pagamenti eseguiti personalmente dal ### aveva emesso fatture negli anni 2015 e 2016 per l'esecuzione di opere, in realtà, mai eseguite, ovvero per presunte opere di urbanizzazione per un importo di oltre 130.000,00 euro; -per l'appunto, tali opere non erano mai state eseguite dalla ### ma erano state realizzate dalla stessa società ### di cui il professor ### era, all'epoca dei fatti, detentore del 98% delle quote ed amministratore di fatto; -appariva evidente, per questi motivi, che l'importo fatto iscrivere nel bilancio della ### dal #### come credito e ceduto alla ### di fatto non esisteva, in quanto si riferiva a somme versate a ### a titolo personale dal ### senza alcuna autorizzazione da parte dell'amministratore della società ### e non riconducibili a nessuna lavorazione eseguita da ### a favore di ### -in ogni caso, le somme versate dal #### non potevano essere considerate come un prestito ma, semmai, come un versamento stante, da un lato, le modalità con le quali i pagamenti erano stati eseguiti -ovvero direttamente dal conto corrente del #### senza passare nel conto di ### e dall'altro stante il fatto che il presunto credito di € 130.000,00 era stato ceduto alla ### per l'importo di € 8.000,00 pari al solo 6,15% del presunto valore; -anche qualora il credito fosse stato ritenuto riconducibile alla categoria dei finanziamenti, valevano, per il suo rimborso, le condizioni previste dall'art. 2467 in tema di postergazione; - nessuna somma era dovuta ex art. 2467 c.c., nel caso di specie, attesa la situazione economica e finanziaria della ### la quale, negli anni dal 2012 al 2017, aveva registrato importanti perdite; - la cessione del credito alla ###ra ### era da considerarsi comunque inefficace per precedente cessione ancora valida, posto che in data ###, il socio ### aveva sottoscritto una scrittura privata con il ### obbligandosi a cedere allo stesso il medesimo credito, stabilendo che detta cessione doveva perfezionarsi entro il termine di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della scrittura - entro il giorno 28/05/2021 - salvo proroga automatica di mesi 12 se “nel periodo stabilito di 24 mesi la cessione avrà raggiunto almeno il 50% del valore” (lettera d); - l'assegno di € 10.000,00, era stato consegnato dall'#### al ### in ragione di quanto espressamente previsto alla lettera f) della scrittura in parola e non, come sostenuto dalla controparte, come acconto sulla maggior somma dovuta di € 130.000,00, ovvero come anticipo sul credito vantato dal #### -il ### inoltre, aveva provveduto a consegnare un ulteriore assegno al ### sempre di € 10.000,00 in adempimento all'obbligo assunto con la scrittura in parola, prorogando così la cessione per ulteriori 12 mesi e dunque fino al 28/05/2022. 
In sintesi, secondo l'opponente: a) i versamenti eseguiti dal #### sarebbero stati, per la maggior parte, compiuti a titolo personale ed a favore della ### (direttamente o indirettamente mediante il pagamento di fornitori di ### per scopi estranei all'attività della ### senza l'avvallo dell'amministratore e dell'assemblea dei soci; b) il credito in questione aveva natura di versamento -incassabile dunque solo a seguito della liquidazione della società- e non di finanziamento; c) anche laddove si ritenesse che le somme versate dal #### costituiscano dei prestiti, le stesse non erano rimborsabili, in quanto la situazione economica e finanziaria della ### al momento dei versamenti, era tale da determinare la postergazione del credito; d) la cessione del credito alla ###ra ### era da considerarsi inefficace per precedente cessione ancora valida Si costituivano in giudizio con il patrocinio del medesimo difensore l'opposta ### ed il sig. ### in qualità di intervenuto, quale avente causa dell'opposta, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, in quanto ritenuto infondato. 
A tal fine la difesa ### e ### replicava che: -il sig. ### socio della ### S.r.l. fino al novembre 2018, aveva effettuato finanziamenti a favore di detta società dal momento della sua costituzione fino al momento del trasferimento delle proprie quote all'#### attuale socio ed amministratore di AF; -tutti i finanziamenti effettuati dal socio ### a favore di AF erano prestiti infruttiferi ed erano stati inseriti tra i debiti della società nei vari bilanci annuali, regolarmente approvati; -i prestiti provenienti dal ### venivano versati sul conto bancario della società ### oppure corrisposti direttamente dal ### ai fornitori/creditori della società, secondo le istruzioni fornite dall'#### con il benestare dell'amministratore ### -l'Ing. ### era direttore lavori e progettista per la società ### sin dalla sua costituzione e si era sempre occupato di tutte le attività di AF, svolgendo anche mansioni ulteriori rispetto a quelle tipiche di direttore lavori quali, ad esempio, conclusione di contratti con i fornitori, incluso intese e tempistiche dei pagamenti, rapporti con il consulente contabile, accordi con il Comune e gestione dei rapporti della AF con i terzi in genere; -la società ### S.r.l. aveva effettuato per ### lavori edili, sia di costruzione di fabbricati che opere di urbanizzazione, dal 2011 al 2016; -tali lavori erano sottoposti al controllo e vigilanza del direttore dei lavori incaricato da ##### -in data ### il ### aveva ceduto alla ### il proprio credito di euro 200.000,00 vantato verso la ### S.r.l; -tale credito era stato utilizzato dalla ### a parziale pagamento di immobili in ### acquistati con rogito del 29/09/2011 concluso tra AF ### ed ### -in data ### la società AF aveva ottenuto dal ### restrizione ipotecaria su un proprio bene immobile a fronte del versamento di euro 230.067,64; -tale somma era stata versata a mezzo assegno circolare emesso da ### su fondi del conto personale di ### -in data ### la società AF aveva rimborsato al ### euro 15.000,00 a mezzo bonifico bancario; -in data ### la società aveva rimborsato al ### euro 70.000,00 a mezzo assegno circolare; -i pagamenti per le opere di urbanizzazione fatturate da ### erano stati eseguiti dalla stessa società ### nonostante, secondo la tesi avversaria, la ### non avesse mai effettuato tali lavori; pertanto considerato che tali pagamenti non sono riconducibili al ### nessuna eccezione poteva essere sollevata al socio creditore in riferimento a tali opere fatturate (ed eseguite) da ### per AF; -in data ### l'amministratore di AF e il socio avevano sottoscritto una scrittura di riconoscimento di debito da cui risultava ancora un credito di ### verso ### di euro 130.000,00; -l'amministratore di AF, ### aveva consegnato nel maggio 2019 assegno bancario al socio ### di euro 10.000,00 quale acconto sulla maggior somma dovuta da AF per i prestiti ricevuti dal socio; -in data ### il sig. ### aveva ceduto alla sig. ra ### il proprio credito di euro 130.000,00 vantato verso la società AF, alla quale veniva notificata in data ### detta cessione di credito; -con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 903/2021 il Tribunale di Piacenza, su richiesta di ### aveva intimato ad ### il pagamento di euro 130.000,00 oltre interessi e spese; -in data ###, la sig. ra ### aveva ceduto il credito al sig ### e di tale cessione era stata data tempestiva comunicazione a mezzo PEC alla società debitrice; - pertanto, considerato che, nelle more del termine per il deposito della comparsa di costituzione e risposta, il credito vantato dalla ### era stato trasferito al sig.  ### appariva opportuna la partecipazione di entrambi al presente procedimento, in pari posizione, in virtù del medesimo interesse perseguito ex art.  100 c.p.c. 
I convenuti rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale di Piacenza, respinta ogni contraria istanza: in via principale: accertare il diritto di credito del socio ### e aventi causa, rigettare le domande avversarie e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n 903/2021 del 2/11/2021; in via subordinata: accertato il diritto di credito di euro 130.000,00 derivante dai finanziamenti erogati dal socio ad ### rigettare le domande avversarie e condannare l'opponente al pagamento di tale importo oltre interessi in favore di parte convenuta; in via ulteriormente subordinata: accertare, in ogni caso, l'esistenza del diritto di credito di euro 130.000,00 a favore della parte convenuta opposta, come derivante da finanziamenti del socio. 
In ogni caso, condannare l'attrice al pagamento di un indennizzo in favore di parte convenuta ai sensi dell'art 96 c.p.c., in ragione della pretestuosità dell'azione di opposizione promossa e delle accuse mosse avverso i convenuti opposti. 
Con vittoria di spese ed onorari”. 
Il GOP, in sostituzione della scrivente - assente per congedo di maternità- fissava per la discussione in merito all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto l'udienza del 3.02.2022. 
A scioglimento della riserva assunta, il GOP accoglieva l'istanza ex art. 649 cpc. 
All'udienza del 7.04.2022 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc. 
Questo GU, a scioglimento delle riserva assunta all'udienza del 4.10.2022, ritenendo la causa documentalmente istruita e matura per la decisione fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30/1/2024. 
All'esito di detta udienza, svoltasi nelle forme di cui all'art. 16 comma 1 e 2 Dl. 228 del 30/12/2021 (conv. Con L. 25 febbraio 2022, n. 15), sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, questo Giudice così decideva.  ***** 
In punto di diritto, giova rammentare che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e allegare il fatto d'inadempimento, spettando poi al debitore convenuto allegare e dimostrare fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004). 
In tal senso va altresì specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore. 
Con specifico riferimento, poi, al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali. 
Nella fattispecie, applicando i principi ora citati, è quindi, onere dell'opposta (attore in senso sostanziale) che agisce per l'adempimento provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte. 
Al debitore-opponente spetta la dimostrazione del fatto estintivo della pretesa azionata col ricorso al decreto ingiuntivo (ex multis, Cassazione del 12.06.2018 15328 Cass. Civ., Sez. 3^, 12 aprile 2006, n. 8615). 
La sig.ra ### ha ottenuto il decreto ingiuntivo ivi impugnato, ponendo a fondamento della propria pretesa creditoria la cessione di credito intercorsa con il sig. ### avente ad oggetto un credito sorto in forza di finanziamenti che il ### aveva effettuato a favore della società ### srl (doc. 1 fascicolo monitorio ). 
Analizzando i singoli motivi di oposizione, si osserva quanto segue. 
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che AF, pur avendo contestato il credito della controparte sotto il profilo della sua esistenza, non lo ha invece contestato sotto il profilo della sua quantificazione, con conseguente applicazione, in ordine a detto aspetto, dell'art. 115 cpc. 
Tanto premesso, l'opponente, in primo luogo, sostiene che il credito vantato dalla controparte sarebbe inesistente in quanto, i versamenti eseguiti dal #### sarebbero stati, per la maggior parte, compiuti a titolo personale ed a favore della ### (direttamente o indirettamente mediante il pagamento di fornitori di ### per scopi estranei all'attività della ### senza l'avvallo dell'amministratore e dell'assemblea dei soci.  ### non ha pregio in quanto dall'esame della documentazione in atti emerge che in tutti i bilanci di esercizio depositati dalla società ### -lo si evidenzia, regolarmente approvati dall'assemblea dei socie e mai impugnatiè sempre stato riportato il credito vantato dal ### imputandolo a debiti verso soci per finanziamenti. 
Invero, nella nota integrativa allegata ai bilanci risulta puntualmente specificato sia il nome del socio creditore, che l'entità del credito, che la sua natura di prestito infruttifero (v. doc. ti da n 5 a n 11 opposta). 
È noto peraltro che l'art 2709 cc preveda espressamente che “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore”; pertanto, dal punto di vista della loro valenza probatoria, i bilanci depositati da ### srl hanno valore confessorio e fanno prova contro la predetta società. 
La tesi secondo cui la ### a fronte dei pagamenti eseguiti personalmente dal ### aveva emesso fatture negli anni 2015 e 2016 per l'esecuzione di opere, in realtà, mai eseguite, ovvero per presunte opere di urbanizzazione per un importo di oltre 130.000,00 euro risulta non solo indimostrata bensì contrastata da elementi probatori di segno opposto, non specificatamente contestati dalla difesa attorea. 
Al riguardo, infatti, parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta ha allegato che i pagamenti delle fatture di ### per le opere di urbanizzazione erano stati eseguiti direttamente dalla società ### dal proprio conto corrente e non già dal conto del sig. ### (v. 16, 21, 22, 23 e 24 opposta). 
Inoltre dal doc. 18 prodotto dalla convenuta (dichiarazione di fine lavori depositata presso il Comune di ### si evince che l'esecuzione di lavori era stata svolta dalla ### su commissione di ### e sotto la direzione e controllo, in qualità di DL dell' ### Con il secondo motivo di opposizione la difesa AF sostiene che il credito in questione aveva natura di versamento ed era incassabile dunque solo a seguito della liquidazione della società. 
Sul punto l'opponente deduce che le modalità con le quali i pagamenti erano stati eseguiti -ovvero direttamente dal conto corrente del #### senza passare nel conto di ### ed il fatto che il presunto credito di € 130.000,00 era stato ceduto alla ### per l'importo di € 8.000,00 pari al solo 6,15% del presunto valore, con conseguente consapevolezza in capo alle parti dell'accordo di cessione che il credito sarebbe stato onorato solo con la liquidazione della società, costituivano indici idonei ad avvallare la natura di versamento, in conto capitale ovvero non soggetto a restituzione. 
Ebbene, detta tesi appare non solo indimostrata ma contraria alle risultanze probatorie acquisite, in quanto, come sopra esposto i bilanci di esercizio depositati dalla società ### riportano sempre il credito vantato dal ### imputandolo a debiti verso soci per finanziamenti. 
Ulteriore elemento a conferma del fatto che si tratta di prestiti da restituire è rappresentato dalle rinunce del ### alla restituzione di quota parte dei finanziamenti, nei casi in cui si era reso necessario contenere le perdite di esercizio della società. 
Tale circostanza, risulta documentata nelle delibere di approvazione dei bilanci (doc 35 opposta). 
Invero, diversamente opinando, ovvero qualificando tali finanziamenti come capitale (cioè somme a perdere per il finanziatore), non si comprenderebbe la ragione dell'avvenuta rinuncia al rimborso da parte del socio in sede ###virtù del fatto che i versamenti in conto capitale non sono per loro natura rimborsabili. 
Quanto all'applicabilità nel caso di specie della disciplina prevista in tema di postergazione del credito, occorre svolgere alcune necessarie considerazioni preliminari.  ###. 2467 c.c. stabilisce espressamente che, qualora il socio di una società a responsabilità limitata conceda alla società, in qualsiasi forma, un finanziamento e la società medesima si trovi in un momento in cui, anche in relazione al tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, il rimborso del finanziamento è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. 
La finalità della norma richiamata è infatti quella di evitare una impropria traslazione del rischio di impresa dai soci, sui quali grava in condizioni di equilibrio finanziario della società, ai creditori sociali. 
In via esemplificativa, in assenza della norma in commento, in caso di fallimento, i creditori subirebbero non solo il danno derivante da una riduzione della garanzia patrimoniale cagionato dalla continuazione dell'impresa (pregiudizio, questo, che si produrrebbe anche nel caso in cui il socio si comportasse «ragionevolmente» ed eseguisse un conferimento nella società ormai decotta), ma anche il danno derivante da una riduzione della «quota» di attivo fallimentare in ragione del concorso del credito del socio. 
La ratio del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci, dunque, viene individuato dalla giurisprudenza consolidata nella volontà di contrastare il fenomeno di sottocapitalizzazione, determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento (cfr. Cass., 7.7.2015, n. 14056; conf. Trib. Milano, 6.2.2015, n. 1658). 
Si è così affermato che “la natura postergata di un credito deve affermarsi ex art. 2467 c.c. ### ogniqualvolta il credito sia sorto in favore del socio a fronte di prestazione di beni o servizi in un periodo in cui la società versava in situazione di squilibrio finanziario, tanto che sarebbe stato ragionevole un conferimento, ovvero in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” (### Padova, 28.10.2015; conf. ### Bologna, 9.5.2017, n. 800) e che le espressioni utilizzate dall'art. 2467 c.c., “eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” e “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”, pur potendo consistere in situazioni diverse e più variegate, identificano principalmente una situazione di insolvenza o di crisi della società finanziata (cfr. #### 10.6.2015). 
Quanto al riparto dell'onere probatorio, spettava all'opponente produrre idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi del diritto del socio finanziatore, ovvero gli squilibri economici richiesti ex art 2467 c.c per la non rimborsabilità dei finanziamenti. 
Come infatti correttamente evidenziato da ### spec. ### 24/11/2017 “la parte interessata a far valere la postergazione è gravata dell'onere di provare che, al momento dell'erogazione, la società versava in una situazione di squilibrio finanziario tale per cui sarebbe stato ragionevole un conferimento ovvero in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto”. 
Pertanto, solo laddove fosse stata raggiunta detta prova, l'opposta, al fine di dimostrare, al contrario, l'esigibilità della propria pretesa creditoria, avrebbe dovuto fornire elementi da cui poter desumere che AF abbia superato la situazione di difficoltà economicofinanziaria che aveva reso anomalo il finanziamento. 
Tuttavia, nella vicenda in esame l'opponente non ha allegato prove, nemmeno indiziarie, idonee a consentire una valutazione sul livello di indebitamento sociale di AF al momento dei finanziamenti eseguiti dal socio, posto che la stessa ha del tutto omesso di fornire elementi specifici e circostanziati da cui poter desumere la sussistenza di un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero di una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole un conferimento da parte dei soci.  ### si è infatti limitata genericamente ad allegare che nessuna somma era dovuta ex art. 2467 c.c. attesa la situazione economica e finanziaria della #### la quale, negli anni dal 2012 al 2017, aveva registrato importanti perdite. 
Tuttavia, si ritiene che in assenza di ulteriori specificazioni, tale dato possa unicamente rappresentare una condizione del tutto fisiologica in cui versava la società AF, al momento dell'erogazione dei finanziamenti, per nulla assimilabile a quanto previsto dall'art. 2467 Di conseguenza, non può affermarsi che, al momento dell'erogazione dei finanziamenti, la società versasse nelle condizioni di crisi di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. e, quindi, nemmeno può operarsi la riqualificazione imperativa del finanziamento in prestito postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. 
Al riguardo, come ben chiarito dalla pronuncia resa dal ### 13/10/2016, n.11243 “la regola della postergazione è circoscritta alle sole ipotesi di finanziamenti realizzati nelle circostanze anomale previste dal comma 2, mentre non si estende al finanziamento concesso in condizioni "fisiologiche", non rilevando eventuali successivi peggioramenti della situazione patrimoniale della società. 
Pertanto, è onere della parte che intende far valere la postergazione la prova della sussistenza dei relativi presupposti”. 
Né può sottacersi come la società opponente, a distanza di ben 7 anni (ultimo finanziamento eseguito nel 2017), sia tuttora esistente ed operante e non versi in situazione di insolvenza, dovendosi così escludere, ancora una volta, la ricorrenza delle condizioni normativamente imposte per l'asserita inesigibilità del credito oggetto della revocata ingiunzione. 
Al contrario dall'analisi dei bilanci 2019 e 2020 prodotti in atti, così come dall'analisi del questionario e memoria difensiva di AF depositata nella procedura prefallimentare RG 32/2022 (doc 179, doc 182 e 183 opposta), non pare che l'attrice si trovi in una situazione economica sfavorevole. 
Invero, nel bilancio 2019 compare un utile di esercizio di ### 106.000,00, così come anche il bilancio 2020 evidenzia un utile di 11.000 e una riduzione dei debiti complessivi da euro 973.000 a euro 934.000,00; nella memoria difensiva di AF depositata nella procedura prefallimentare RG 32/2022 la società stessa afferma che “### non si trova in stato di insolvenza, non risultano posizioni di sofferenza nei confronti dei debitori ed, infine, la ### ha un patrimonio attivo di € 1.530.543,43”, così come nel questionario, l'opponente conferma di non avere debiti superiori ad euro 500.000,00. 
Facendo quindi applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra enunciati, non può che giungersi all'esclusione della disciplina della postergazione invocata da parte attrice, non avendo quest'ultima dimostrato la sussistenza dei presupposti per affermare l'inesigibilità del credito derivante dai finanziamenti in questione. 
Infine, infondata è altresì la doglianza secondo cui la cessione del credito alla ###ra ### sarebbe da considerarsi inefficace per precedente cessione ancora valida tra il socio ### ed il sig. ### Per tesi dell'opponente il ### non poteva, infatti, cedere il proprio credito alla ### in quanto ancora vigente l'impegno assunto con l'#### In primo luogo, si evidenzia che le vicende concernenti parti differenti rispetto a quelle in causa - ovvero la società ### e gli aventi causa del socio ### non assumono in questa sede alcuna rilevanza. 
Inoltre, anche qualora si volesse attribuire rilevanza o validità all'accordo tra ### e ### si rammenta che ai fini dell'opponibilità di una cessione di credito alla debitrice ceduta e pertanto il suo obbligo verso il cessionario, rileva la prima comunicazione/notificazione trasmessa ai sensi dell'art 1264 Nel caso di specie non risulta che alcuna cessione di credito tra ### e ### sia stata notificata o accettata alla/dalla debitrice ceduta ### mentre è agli atti l'avvenuta notifica in data ### (doc. 2 convenuta) della cessione intercorsa tra il ### e la ### così come quella successiva tra la ### ed il ### (doc. 3 e 4 convenuta). 
In ogni caso, coglie nel segno l'argomentazione avanzata da parte opposta secondo cui la difesa avversaria sarebbe contraddittoria nella misura in cui, da un lato, ritiene insussistente il credito, mentre, dall'altro, ritiene che questo sia stato oggetto di cessione tra i sig.ri ### e ### Da ultimo evidenzia il ### che, in ordine alla prova circa l'effettiva sussistenza del credito di cui si discute, assumano particolare rilevanza, oltre alle registrazioni di bilancio, due diverse circostanze: il fatto che la società opponente non abbia mai contestato le missive inviate dal socio ### in cui questi dava atto degli avvenuti emolumenti, sempre espressamente qualificati come “finanziamento soci” (doc. 25 convenuta); il fatto che non risulti alcuna contestazione proveniente da Af in ordine alla cessione di credito dal ### alla ### a seguito dell'avvenuta notifica della cessione. 
In definitiva, alla luce delle emergenze probatorie descritte e dei principi di diritto sopra esposti, consegue la reiezione dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato. 
Quanto alla domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art 96 cpc avanzata dalla difesa di parte convenuta, la stessa non merita accoglimento in quanto la scorrettezza del comportamento processuale dell'attore, nei termini allegati dall'opposta, non integra la colpa grave richiesta dall'art. 96 c.p.c., giacché si ritiene che non sussistano elementi tali da cui inferire che AF abbia distorto intenzionalmente i fatti di causa e dunque, si sia opposta all'ingiunzione di pagamento a fini unicamente pretestuosi; tale condotta, quindi, non costituisce abuso dello strumento processuale. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.  P.Q.M.  il ### di Piacenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così dispone: -rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo numero 903/2021 emesso dal ### di Piacenza in data ### e pertanto lo dichiara definitivamente esecutivo; -condanna l'opponente a rifondere alla convenuta opposta e al terzo intervenuto le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. 
Piacenza, 12 giugno 2024 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 2795/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Iaquinti Evelina, Aufieri Vincenzo

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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 424/2024 del 14-06-2024

... 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. Civ., sez. I, 22/02/2022, n.5857); ancora "è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei (leggi tutto)...

Tribunale di Trapani Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2153 del Ruolo Generale degli ### civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA ### nato a ####, in data ###, con gli avv.ti ### e ### - opponente - CONTRO ### S.P.A. con sede ###, CF ###, , che - in forza di procura ai rogiti Not. ### di ### del 19.10.2010 (Rep. 127925/5186) - agisce nella sola qualità di mandataria di ### 10-7 ### con sede in ####, alla Via V. Alfieri n. 1, CF ###, con l'Avv. ### - opposta - E ### S.r.l., con sede #######, via V. Alfieri n. 1, CF ###, per il tramite della procuratrice speciale ### - 2 - Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 2153/2021 ### 106 S.p.A., con sede ####### n. 5, P IVA ###; - intervenuta - OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, contratto di mutuo.  CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte opponente e intervenuta concludevano come da note in sostituzione dell'udienza del giorno 28.5.2024.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 553/2021 emesso da questo Tribunale in data ###, con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore di ### dei ### di ### nella qualità di mandataria di ### 10-7 ### della somma di € 164.454,00, oltre interessi come da domanda e spese del monitorio. Il credito derivava dal contratto di mutuo fondiario stipulato tra ### e il debitore per l'importo di € 250.000,00 (mutuo n. 554049133), rimborsabile in 15 anni, mediante il pagamento di 180 rate mensili posticipate, aventi ciascuna l'importo di € 1.836,72. 
Lamentava l'attore la nullità del mutuo fondiario per violazione della normativa di cui all'art. 38 TUB, l'erronea indicazione del ### in contratto, la mancata indicazione del ### la nullità del tasso di interesse corrispettivo in assenza di determinazione del regime di capitalizzazione, la mancanza del piano di ammortamento con conseguente nullità del contratto di finanziamento. 
Si costituiva in giudizio ### dei ### di ### nella qualità di mandataria di ### 10-7 ### contestando le pretese - 3 - Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 2153/2021 avverse e chiedendo il rigetto delle domande. 
Con comparsa del giorno 18.4.2024, interveniva in giudizio la #### S.r.l., per il tramite della procuratrice speciale ### 106 S.p.A., ex art. 111 cpc, quale asserita cessionaria del credito in contestazione.  ### contestava nelle conclusioni rese la legittimazione attiva sia dell'intervenuta che dell'opposta, in assenza di prova della cessione. 
La causa viene, quindi, in decisione. 
Va, in primo luogo, dichiarata l'inammissibilità dell'intervento di #### Il credito oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo risulta, per quanto esposto in ricorso monitorio, derivare da un mutuo stipulato da ### na ### (incorporata poi in ### dei ### di ###. La posizione creditoria in questione, però, secondo quanto esposto dalla opposta sarebbe stata ceduta con contratto stipulato il ### per la cessione dei crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 del TUB e pubblicato per estratto sulla G.U. del 26.2.2009, 23, alla ### 10-7 ### Nel caso di specie, invece, l'intervento risulta spiegato da parte della ### per un credito vantato direttamente da ### dei ### di ### nei confronti dell'opponente ceduto, per asserzione dell'intervenuto medesimo. Conseguentemente, non può dirsi raggiunta la prova della legittimazione all'intervento da parte della società in parola nel presente giudizio. 
Ma, a ben vedere, neppure è stata provata la titolarità del credito da - 4 - Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 2153/2021 parte dell'opposta, non avendo depositato ### dei ### di ### na (che agisce, è bene sottolinearlo, nella sola qualità di mandataria di ### 10-7 ### il contratto di cessione e l'estratto della ### del 26.2.2009, n. 23 dove sarebbe stato pubblicato l'avviso di cessione per come indicato in ricorso. 
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. Civ., sez. I, 22/02/2022, n.5857); ancora "è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr Cass. ### del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884, Cassazione civile III - 10/02/2023, n. 4277). 
Nel caso di specie, la mancanza in atti dell'avviso pubblicato su G.U. e del contratto di cessione, in presenza di contestazione sull'esistenza della cessione da parte del debitore ceduto, non consente di ritenere provata la - 5 - Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 2153/2021 titolarità del credito da parte dell'opposta. 
Da ciò consegue la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.  PQM Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza eccezione o difesa disattesa, così provvede: - revoca il decreto ingiuntivo n. 553/2021 emesso da questo Tribunale in data ###; - dichiara inammissibile l'intervento di ### - condanna l'opposta e l'intervenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in euro 4.560,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### in data ###.

causa n. 2153/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Hamel Carlo Salvatore

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 15812/2023 del 02-11-2023

... da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi; di conseguenza l'erronea quantificazione del ### non comporta una maggiore onerosità del contratto, essendo il ### inidoneo ad incidere sul costo totale del finanziamento. Inoltre la mancata corrispondenza del costo effettivo del finanziamento rispetto al ### dichiarato in contratto non potrebbe incidere sulla validità del negozio in quanto nel diritto positivo non si rinviene alcuna disposizione legislativa che sancisca la nullità della fattispecie in esame. Alla luce di tali considerazioni appare evidente l'incoerenza del parametro normativo invocato dalla parte attrice a (leggi tutto)...

N. R.G.### /2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVII CIVILE Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r. g. ###/2021 promossa da: ### ( C.F.###) con il patrocinio dell'Avv. ### , - ### telematico ATTORE contro IBL (C.F.### ) Con il patrocinio dell'Avv. ### , - ### telematico ### OGGETTO: ###udienza del 21 marzo 2023 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta, ### ha convenuto in giudizio ### -### del ### S.P.A- al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare ### E ### - accertare e dichiarare nel contratto di mutuo stipulato in data ### l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e in particolare del tasso contrattualmente pattuito, per effetto del combinato disposto ex art. 1346, 1418 e 1284 c.c e art. 117 cc.4-7 D.lgs 385/1993; - per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione degli interessi addebitati illegittimamente all'attore per € 2630,92 in applicazione del ricalcolo del mutuo con i piani di ammortamento alla francese tasso ### salvo diversa somma accertanda; - in via subordinata per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione degli interessi addebitati illegittimamente all'attore per € 2.035.22 in applicazione del ricalcolo del mutuo con i piani di ammortamento all'italiana tasso legale, salvo diversa somma accertanda; - in via di estremo subordine per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione degli interessi addebitati illegittimamente all'attore per € 1977,68 in applicazione del ricalcolo del mutuo con i piani di ammortamento alla francese tasso legale, salvo diversa somma accertanda Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre oneri fiscali e previdenziali” Parte convenuta ha contestato integralmente la domanda, concludendo come segue: “Piaccia all'###mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - rigettare tutte le domande di parte istante, in quanto nulle, improcedibili, non provate ed infondate in fatto e diritto; - rigettare la richiesta istruttoria di CTU Nella denegata ipotesi della ammissione di CTU (alla quale ci si oppone essendo richiesta in via meramente esplorativa) sin da ora si indica quale CTP la dott.ssa ### con ### in #### n. 288 (email: ### - tel.: ### Si contesta ovviamente la perizia di parte attrice errata sia nei presupposti che nelle modalità di svolgimento” A confutazione della domanda attorea la convenuta ha altresì prodotto i seguenti documenti:. 
Doc. 1) richiesta di mutuo.pdf; Doc. 2) foglio informativo.pdf; Doc. 3) contratto e documento di sintesi.pdf;Doc. 4) piano di ammortamento.pdf; Doc. 5) conferimento incarico.pdf; Doc. 6) estinzione anticipata.pdf Su richiesta delle parti sono state assegnati i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e produzione documentale. 
All'udienza fissata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova il giudice, ritenuta la causa di natura documentale, ha disposto l'invio per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 21 Marzo 2023 la causa è stata trattenuta indecisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di repliche punto $$$ ### letti gli atti del giudizio ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, ritiene infondata la domanda di ### per le motivazioni che seguono: Il mutuatario ha lamentato la violazione dell'art. 117 TUB per indeterminatezza, in ragione del fatto che l'ISC dichiarato in contratto risulterebbe inferiore a quello verificato dal consulente di parte. 
Il sig. ### inoltre ha dedotto l'illegittima pattuizione e applicazione di interessi anatocistici contra legem quale conseguenza del sistema di ammortamento a rate costanti (cd. ammortamento alla francese) previsto nel contratto.  ### ha, quindi, affermato il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso; alla restituzione o comunque alla compensazione con quanto ancora dovuto per le rate in scadenza. 
Ha concluso formulando le domande riportate in epigrafe. 
Le domande proposte dall'attore sono tutte infondate. 
E' provato per tabulas e comunque non contestato che con contratto del 16 dicembre 2010 il signor ### ha stipulato con l'odierna convenuta un contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio; ed in particolare il contratto prevedeva la corresponsione di un capitale pari ad euro 28.248,27 da restituirsi col versamento di 120 rate mensili di euro 286 cadauna, per un capitale lordo complessivo di euro 34.320,00. 
Risulta che l' attore si sia avvalso in sede di stipula dell'ausilio di un intermediario (cfr. doc. 5 di p.  convenuta) e che il contratto veniva anticipatamente estinto e che l'attore ha ricevuto la restituzione degli interessi e dei costi non maturati secondo il metodo contrattualmente pattuito (### 6 parte convenuta) estinzione anticipata.pdf). 
Contrariamente a quanto affermato dall'attore, nel documento di sintesi allegato al contratto, è riportato il tasso applicato e, nel frontespizio è esposto il ### il ### ed il ### sono altresì esposti gli interessi moratori, le commissioni e gli oneri.   Parte convenuta ha altresì evidenziato che il contratto di sintesi da lei prodotto è quello riferito al contratto del 16 Dicembre 2010 mentre parte attrice ha depositato il contratto di sintesi successivamente richiesto nell'anno 2014. 
Infatti nel mutuo oggetto di causa tanto gli interessi corrispettivi quanto gli interessi di mora, singolarmente considerati, non superano il tasso soglia antiusura all'epoca della stipulazione del contratto. 
In mancanza di specifiche allegazioni dell'incidenza delle spese e degli oneri accessori collegati al mutuo rispetto ai soli interessi corrispettivi, allo stato non vi sono elementi per ritenere che detti costi aggiuntivi abbiano determinato un innalzamento del TEG ( correttamente calcolato sulla base del tasso corrispettivo) tale da superare la soglia usuraria. 
Il mutuatario ha poi dedotto che l' ISC dichiarato nel contratto sarebbe inferiore a quello effettivo rilevato dal proprio consulente e di conseguenza ha denunciato la nullità parziale del contratto (ovvero della clausola relativa alla determinazione del tasso convenzionale) ai sensi dell'articolo 117 co 6 TUB. 
Anche tale doglianza è priva di pregio giuridico; a riguardo è bene premettere che il tasso annuo effettivo globale (### e l'indice sintetico di costo ( ### sono concetti finanziari sostanzialmente equivalenti che esprimono in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. 
Si tratta di un indice introdotto dalla ### 90/88/CEE e recepito nel sistema normativo italiano per la prima volta dalla deliberazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio n, 10688 del 4/ 3/ 2003 , che, l'articolo 9, comma2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla ### d'### l'obbligo per tutti gli intermediari,” a rendere noto un indicatore sintetico di costo” (### comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla ### d'### medesima” ### non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi; di conseguenza l'erronea quantificazione del ### non comporta una maggiore onerosità del contratto, essendo il ### inidoneo ad incidere sul costo totale del finanziamento. 
Inoltre la mancata corrispondenza del costo effettivo del finanziamento rispetto al ### dichiarato in contratto non potrebbe incidere sulla validità del negozio in quanto nel diritto positivo non si rinviene alcuna disposizione legislativa che sancisca la nullità della fattispecie in esame. 
Alla luce di tali considerazioni appare evidente l'incoerenza del parametro normativo invocato dalla parte attrice a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza della asserita erronea indicazione del ### Ed invero l'articolo 117,VI comma TUB sanziona con la nullità “le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicati”. 
Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame nella quale non è messo in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario bensì l'ISC che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento ed ha una funzione meramente informativa. 
Va peraltro posto in evidenza che l'attore non ha neppure fornito idonea prova della discrasia tra l'ISC indicato in contratto e i costi complessivi del finanziamento.  ### ha altresì denunciato l'applicazione di interessi anatocistici contra legem quale conseguenza del sistema di ammortamento a rate costanti ( cosiddetto ammortamento alla francese ) previsto nel contratto. 
La contestazione di parte attrice è fondata sull'assunto fatto proprio da qualche isolato precedente della giurisprudenza di merito, secondo cui il sistema di ammortamento cosiddetto alla francese basato su rate di importo costante costituite da una quota di interesse decrescente da una quota capitale crescente, implicherebbe per se stesso l'applicazione di un interesse effettivo superiore al tasso indicato nel contratto. 
La tesi di partenza non è condivisibile perché nel sistema di ammortamento alla francese come quello nel caso di specie, gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo che corrisponde a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva che sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. 
Il piano di ammortamento alla francese non comporta, quindi, né una indeterminatezza del tasso di interesse né, come sostenuto dall'attore, un' illecita capitalizzazione composta dagli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in seguito al principio previsto dall'articolo 1194 cc. 
In ordine all'applicazione di interesse contra legem , la prova non può essere ovviata con la consulenza tecnica d'ufficio sollecitata dal mutuatario; infatti tale strumento processuale non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto affermato a sostegno della propria domanda. 
Per quanto fin qui esposto tutte le domande proposte da parte attrice vanno disattese, compresa la declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo e la ripetizione di somme cui non è stata in alcun modo provata la natura indebita. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con riferimenti ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto altresì del valore della causa P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:  Respinge la domanda proposta dall'attore;  Condanna altresì la parte attrice al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate a favore della parte convenuta - nella misura di € 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge. 
Così deciso in ### lì 31 ottobre 2023 ### (### 

causa n. 37917/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Silvana Cerenzia, Mercante Manuela

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4414/2024 del 12-06-2024

... per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. Per quanto riguarda le spese di lite, in considerazione della sopravvenienza in corso di causa della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 29961/2023 e della intervenuta prescrizione per l'A/S 2017-2018, possono essere compensate per la metà e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### all'assegnazione della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” a favore della #### per (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI ### La dott.ssa ### in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data ### all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero ### e ### 15442/2023 avente ad #### carta docente TRA ### rappresentate e difese dall'avv. stabilito ### e dall'avv.  ### giusta procura in atti RICORRENTE E MINISTERO DEL### E ### - ### REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in persona del Dirigente dott. #### E ### Con ricorso depositato in data ### il ricorrente ha dedotto di essere docente precario, destinatario di incarichi di supplenza annuale per gli a.s. 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e di non avere percepito per tale annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui. Il ricorrente, sulla base di articolate considerazioni giuridiche, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo gli incombenti di rito, nel merito, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria; in ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari”. 
Si è costituito tempestivamente parte resistente eccependo il difetto di giurisdizione, l'intervenuta prescrizione e nel merito l'infondatezza della domanda, concludendo nel modo seguente: “• in via pregiudiziale in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, devolvendo la controversia all'### • nel merito, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.”. 
La causa veniva quindi rinviata per la discussione, da svolgersi mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste per le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti dall'art. 127 ter cpc, introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149. 
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 
La questione sottoposta all'attenzione del ### scaturisce dalla mancata erogazione a parte ricorrente, quale docente precario, assegnatario di incarichi di supplenza per gli anni dedotti in giudizio, della cd “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, pari ad € 500,00 annui. 
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario. 
E' costante in giurisprudenza il principio che “nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A.  con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 15 gennaio 2021 n. 616. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. ###). 
Nel caso in esame, come già detto, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del medesimo sostegno economico alla luce della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'### derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 condivisibile orientamento costante dei ### di ### questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. 
La ricostruzione del quadro normativo è utile alla valutazione della meritevolezza delle domande formulate.  ###. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. 5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121». 
Il D.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il ### ha quindi confermato che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno. 
La normativa suddetta impone al Ministero dell'### un preciso obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del Ministero) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del Ministero, di spendere Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre - come si evince dalla dizione dell'art.  6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017). 
Il ricorrente per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato di durata annuale, pur svolgendo, sul punto non v'è contestazione, mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali. 
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. ### del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del ### del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. 
Inoltre, al fine di valutare possibili contrasti con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, scaturente dal diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla ### la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è ### tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A ### presso il Ministero ….  il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- ### una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”. 
Può quindi desumersi, alla luce dell'orientamento della ### la sussistenza di un contrasto della normativa nazionale con l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, ove Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 interpretata nel senso di ostare al riconoscimento del beneficio anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
Pertanto, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine, discende da una doverosa estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121 della l. n. 107 del 2015 ad opera delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario. 
Del resto, l'art. 63 del ### del 29/11/2007 stabilisce che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.  ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …» e il successivo art. 64 del ### del ### del 29/11/2007 prevede che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento ….”. 
Le suesposte considerazioni risultano recepite anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha di recente pronunciato la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 a seguito di rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c. 
I giudici di legittimità, nella citata sentenza, hanno ritenuto che “l'art. 1, co. 121 della L.  107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.  ### i ### di legittimità, l'obbligazione ha natura pecuniaria. In proposito, essi osservano che “la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal Ministero o da chi per lui. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 ### ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art.  1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. 
Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento. 
Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione. 
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.  12.2 ### operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. 
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”. 
Quanto alla rilevanza del decorso del tempo, la Cassazione ha ritenuto che “La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. 
Ciò posto, al fine di orientare le decisioni dei giudici di merito, la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) …4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica…”. 
Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero, la Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 ha osservato che “nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. il pagamento “di scopo” di cui consiste la ### deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. La domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'### allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)… ### alla decorrenza, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'### La prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al ### del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. Nel caso in esame, considerando gli anni scolastici dedotti dal #### va fissata la decorrenza del diritto dal momento dell'immissione in servizio mancando l'allegazione a carico della ricorrente di una data successiva in cui procedere alla registrazione telematica, non risulta avverata la prescrizione l'obbligazione relativa alle seguenti annualità 2018- 2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022. Va invece dichiarato estinto il diritto di credito relativo all'obbligazione relativa all'a.s. 2017/2018 per decorso del termine prescrizionale quinquennale, considerato che per tale annualità l'immissione in servizio è avvenuta in data ### e il ricorso è stato notificato in data ### e la diffida presentata dal ricorrente risulta essere stata notificata al Ministero solo in data ###, oltre il termine di intervenuta prescrizione ### riguardo al caso in esame, come argomentato al punto 7.6 e dal principio di diritto n.1) della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, è possibile configurare il conferimento di supplenze annuali per ciascuno anno scolastico dal momento che gli incarichi risultano conferiti in conformità alle tipologie di supplenze di cui all'art. 4, 1 e 2° comma della legge n. 124/1999, come ritenuto dalla Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 (cfr. punto 7.6 dei motivi e n.1 dei principi di diritto), ritenendo compresi nelle tipologie di supplenze di cui innanzi anche le supplenze c.d. brevi in quanto l'attività lavorativa risulta da contratto di assunzione espletata fino al termine dell'anno scolastico ossia il 30 giugno. 
Inoltre, al momento della decisione, il ricorrente risulta ancora interna al sistema scolastico, avendo allegato di essere iscritto alle GPS della ### di Napoli, circostanza idonea a concretizzare il suo interesse attuale al conseguimento del beneficio in oggetto.   Il ricorso deve essere, pertanto accolto con condanna del M.I.U.R. all'assegnazione in favore della #### per gli a.s. 2018-2019; 2019-2020; 2020/2021; 2021/2022; con conseguente emissione in loro favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art.  16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della ### 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.   Per quanto riguarda le spese di lite, in considerazione della sopravvenienza in corso di causa della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 29961/2023 e della intervenuta prescrizione per l'A/S 2017-2018, possono essere compensate per la metà e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### all'assegnazione della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” a favore della #### per gli a.s. 2018-2019; 2019-2020; 2020/2021; 2021/2022 con conseguente emissione in loro favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - Rigetta per il resto; - Condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento delle spese di lite che, compensate per la metà, si liquidano in € 657,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. 
Si comunichi Napoli, 12.06.2024 Il Giudice del lavoro Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024

causa n. 15442/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Correggia Marta

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