REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2795/2021 promossa da: ### in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F.-P.IVA: ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### presso il quale ha eletto domicilio ATTORE OPPONENTE contro ### (CF ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### presso la quale ha eletto domicilio CONVENUTO OPPOSTO ### (CF ###)), rappresentato e difeso dall'avv. ### presso la quale ha eletto domicilio ### CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 903/2021, il Tribunale di Piacenza ingiungeva alla società ### srl il pagamento della somma di € 130.000,00 oltre accessori e spese in favore della sig.ra ### A sostegno della domanda, la ricorrente, in sede monitoria, esponeva che: - nel corso degli anni 2011-2017, il sig. ### socio di ### S.r.l., aveva eseguito finanziamenti a favore della ### srl ed aveva inviato tempestivamente PEC alla predetta società informandola di ciascuna operazione e specificandone l'obbligo restitutorio; - tali finanziamenti eseguiti dal ### erano stati registrati nella contabilità interna della società e inseriti a bilancio come debiti verso soci (dovuti a finanziamento); - nel periodo 2014-2019 la società ### aveva effettuato rimborsi a favore del ### per un importo complessivo di euro 85.000,00; - la società AF aveva consegnato al ### assegno bancario di euro 10.000,00 (mai incassato) e l'amministratore ### aveva sottoscritto, in data ###, un documento attestante la posizione debitoria della società verso il socio ### - in data ###, ### aveva ceduto la propria quota di partecipazione sociale al ### senza tuttavia cedere il proprio credito verso la società; - in data #### aveva ceduto, pro soluto, alla sig.ra ### il proprio credito verso la società ### per un importo di euro 130.000,00 e le parti avevano comunicato alla società debitrice ceduta, a mezzo pec del 14/10/2021, l'intervenuto contratto di cessione di credito.
Avverso detto provvedimento monitorio, la società ### srl proponeva opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ### l'esecuzione provvisoria del ### ingiuntivo opposto in relazione alle eccezioni che legittimano la richiesta di sospensione immediata ex art. 649 cpc, previa, eventuale, fissazione di apposita udienza; Nel merito: dichiarare nullo e privo di qualsiasi efficacia giuridica e pertanto revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Piacenza in data ### 903/2021 R.G. n. 2300/2021 - ### N. 1144/2021 del 2/11/2021, notifica avvenuta, mediante ### in data ###, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con la spiegata opposizione, la società opponente deduceva, in fatto, che: - in realtà, il credito oggetto di cessione era maturato, in via quasi esclusiva, dall'iscrizione nel bilancio di ### di versamenti personali eseguiti dal ### a favore della ### (fallita in data ### - proc. n. 27/2020 Tribunale Piacenza) il cui legale rappresentate al tempo dei versamenti era proprio la ###ra ### -erano, quindi, il #### e la ###ra ### in accordo tra loro, ad aver eseguito versamenti a favore della ### ed aver “caricato” gli stessi sulla ### il tutto per scopi completamente estranei all'attività societaria; - i versamenti del #### infatti, erano stati eseguiti in autonomia e senza alcuna autorizzazione dell'amministratore, direttamente dal conto corrente del #### senza passare per il conto della ### e non informando il legale rappresentate della ### - invero, il sostenuto credito ceduto derivava, per la maggior parte, da versamenti diretti del #### (dal proprio conto corrente) alla ### somme poi che erano state impropriamente iscritte nella contabilità di AF ### mediante e.mail inviate dal ### allo studio delegato a gestire la contabilità di AF; -appariva dunque evidente che il #### aveva gestito direttamente la ### pur non essendone né l'amministratore, né il legale rappresentante; - la ### a fronte dei pagamenti eseguiti personalmente dal ### aveva emesso fatture negli anni 2015 e 2016 per l'esecuzione di opere, in realtà, mai eseguite, ovvero per presunte opere di urbanizzazione per un importo di oltre 130.000,00 euro; -per l'appunto, tali opere non erano mai state eseguite dalla ### ma erano state realizzate dalla stessa società ### di cui il professor ### era, all'epoca dei fatti, detentore del 98% delle quote ed amministratore di fatto; -appariva evidente, per questi motivi, che l'importo fatto iscrivere nel bilancio della ### dal #### come credito e ceduto alla ### di fatto non esisteva, in quanto si riferiva a somme versate a ### a titolo personale dal ### senza alcuna autorizzazione da parte dell'amministratore della società ### e non riconducibili a nessuna lavorazione eseguita da ### a favore di ### -in ogni caso, le somme versate dal #### non potevano essere considerate come un prestito ma, semmai, come un versamento stante, da un lato, le modalità con le quali i pagamenti erano stati eseguiti -ovvero direttamente dal conto corrente del #### senza passare nel conto di ### e dall'altro stante il fatto che il presunto credito di € 130.000,00 era stato ceduto alla ### per l'importo di € 8.000,00 pari al solo 6,15% del presunto valore; -anche qualora il credito fosse stato ritenuto riconducibile alla categoria dei finanziamenti, valevano, per il suo rimborso, le condizioni previste dall'art. 2467 in tema di postergazione; - nessuna somma era dovuta ex art. 2467 c.c., nel caso di specie, attesa la situazione economica e finanziaria della ### la quale, negli anni dal 2012 al 2017, aveva registrato importanti perdite; - la cessione del credito alla ###ra ### era da considerarsi comunque inefficace per precedente cessione ancora valida, posto che in data ###, il socio ### aveva sottoscritto una scrittura privata con il ### obbligandosi a cedere allo stesso il medesimo credito, stabilendo che detta cessione doveva perfezionarsi entro il termine di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della scrittura - entro il giorno 28/05/2021 - salvo proroga automatica di mesi 12 se “nel periodo stabilito di 24 mesi la cessione avrà raggiunto almeno il 50% del valore” (lettera d); - l'assegno di € 10.000,00, era stato consegnato dall'#### al ### in ragione di quanto espressamente previsto alla lettera f) della scrittura in parola e non, come sostenuto dalla controparte, come acconto sulla maggior somma dovuta di € 130.000,00, ovvero come anticipo sul credito vantato dal #### -il ### inoltre, aveva provveduto a consegnare un ulteriore assegno al ### sempre di € 10.000,00 in adempimento all'obbligo assunto con la scrittura in parola, prorogando così la cessione per ulteriori 12 mesi e dunque fino al 28/05/2022.
In sintesi, secondo l'opponente: a) i versamenti eseguiti dal #### sarebbero stati, per la maggior parte, compiuti a titolo personale ed a favore della ### (direttamente o indirettamente mediante il pagamento di fornitori di ### per scopi estranei all'attività della ### senza l'avvallo dell'amministratore e dell'assemblea dei soci; b) il credito in questione aveva natura di versamento -incassabile dunque solo a seguito della liquidazione della società- e non di finanziamento; c) anche laddove si ritenesse che le somme versate dal #### costituiscano dei prestiti, le stesse non erano rimborsabili, in quanto la situazione economica e finanziaria della ### al momento dei versamenti, era tale da determinare la postergazione del credito; d) la cessione del credito alla ###ra ### era da considerarsi inefficace per precedente cessione ancora valida Si costituivano in giudizio con il patrocinio del medesimo difensore l'opposta ### ed il sig. ### in qualità di intervenuto, quale avente causa dell'opposta, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, in quanto ritenuto infondato.
A tal fine la difesa ### e ### replicava che: -il sig. ### socio della ### S.r.l. fino al novembre 2018, aveva effettuato finanziamenti a favore di detta società dal momento della sua costituzione fino al momento del trasferimento delle proprie quote all'#### attuale socio ed amministratore di AF; -tutti i finanziamenti effettuati dal socio ### a favore di AF erano prestiti infruttiferi ed erano stati inseriti tra i debiti della società nei vari bilanci annuali, regolarmente approvati; -i prestiti provenienti dal ### venivano versati sul conto bancario della società ### oppure corrisposti direttamente dal ### ai fornitori/creditori della società, secondo le istruzioni fornite dall'#### con il benestare dell'amministratore ### -l'Ing. ### era direttore lavori e progettista per la società ### sin dalla sua costituzione e si era sempre occupato di tutte le attività di AF, svolgendo anche mansioni ulteriori rispetto a quelle tipiche di direttore lavori quali, ad esempio, conclusione di contratti con i fornitori, incluso intese e tempistiche dei pagamenti, rapporti con il consulente contabile, accordi con il Comune e gestione dei rapporti della AF con i terzi in genere; -la società ### S.r.l. aveva effettuato per ### lavori edili, sia di costruzione di fabbricati che opere di urbanizzazione, dal 2011 al 2016; -tali lavori erano sottoposti al controllo e vigilanza del direttore dei lavori incaricato da ##### -in data ### il ### aveva ceduto alla ### il proprio credito di euro 200.000,00 vantato verso la ### S.r.l; -tale credito era stato utilizzato dalla ### a parziale pagamento di immobili in ### acquistati con rogito del 29/09/2011 concluso tra AF ### ed ### -in data ### la società AF aveva ottenuto dal ### restrizione ipotecaria su un proprio bene immobile a fronte del versamento di euro 230.067,64; -tale somma era stata versata a mezzo assegno circolare emesso da ### su fondi del conto personale di ### -in data ### la società AF aveva rimborsato al ### euro 15.000,00 a mezzo bonifico bancario; -in data ### la società aveva rimborsato al ### euro 70.000,00 a mezzo assegno circolare; -i pagamenti per le opere di urbanizzazione fatturate da ### erano stati eseguiti dalla stessa società ### nonostante, secondo la tesi avversaria, la ### non avesse mai effettuato tali lavori; pertanto considerato che tali pagamenti non sono riconducibili al ### nessuna eccezione poteva essere sollevata al socio creditore in riferimento a tali opere fatturate (ed eseguite) da ### per AF; -in data ### l'amministratore di AF e il socio avevano sottoscritto una scrittura di riconoscimento di debito da cui risultava ancora un credito di ### verso ### di euro 130.000,00; -l'amministratore di AF, ### aveva consegnato nel maggio 2019 assegno bancario al socio ### di euro 10.000,00 quale acconto sulla maggior somma dovuta da AF per i prestiti ricevuti dal socio; -in data ### il sig. ### aveva ceduto alla sig. ra ### il proprio credito di euro 130.000,00 vantato verso la società AF, alla quale veniva notificata in data ### detta cessione di credito; -con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 903/2021 il Tribunale di Piacenza, su richiesta di ### aveva intimato ad ### il pagamento di euro 130.000,00 oltre interessi e spese; -in data ###, la sig. ra ### aveva ceduto il credito al sig ### e di tale cessione era stata data tempestiva comunicazione a mezzo PEC alla società debitrice; - pertanto, considerato che, nelle more del termine per il deposito della comparsa di costituzione e risposta, il credito vantato dalla ### era stato trasferito al sig. ### appariva opportuna la partecipazione di entrambi al presente procedimento, in pari posizione, in virtù del medesimo interesse perseguito ex art. 100 c.p.c.
I convenuti rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale di Piacenza, respinta ogni contraria istanza: in via principale: accertare il diritto di credito del socio ### e aventi causa, rigettare le domande avversarie e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n 903/2021 del 2/11/2021; in via subordinata: accertato il diritto di credito di euro 130.000,00 derivante dai finanziamenti erogati dal socio ad ### rigettare le domande avversarie e condannare l'opponente al pagamento di tale importo oltre interessi in favore di parte convenuta; in via ulteriormente subordinata: accertare, in ogni caso, l'esistenza del diritto di credito di euro 130.000,00 a favore della parte convenuta opposta, come derivante da finanziamenti del socio.
In ogni caso, condannare l'attrice al pagamento di un indennizzo in favore di parte convenuta ai sensi dell'art 96 c.p.c., in ragione della pretestuosità dell'azione di opposizione promossa e delle accuse mosse avverso i convenuti opposti.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Il GOP, in sostituzione della scrivente - assente per congedo di maternità- fissava per la discussione in merito all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto l'udienza del 3.02.2022.
A scioglimento della riserva assunta, il GOP accoglieva l'istanza ex art. 649 cpc.
All'udienza del 7.04.2022 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc.
Questo GU, a scioglimento delle riserva assunta all'udienza del 4.10.2022, ritenendo la causa documentalmente istruita e matura per la decisione fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30/1/2024.
All'esito di detta udienza, svoltasi nelle forme di cui all'art. 16 comma 1 e 2 Dl. 228 del 30/12/2021 (conv. Con L. 25 febbraio 2022, n. 15), sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, questo Giudice così decideva. *****
In punto di diritto, giova rammentare che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e allegare il fatto d'inadempimento, spettando poi al debitore convenuto allegare e dimostrare fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
In tal senso va altresì specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore.
Con specifico riferimento, poi, al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali.
Nella fattispecie, applicando i principi ora citati, è quindi, onere dell'opposta (attore in senso sostanziale) che agisce per l'adempimento provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte.
Al debitore-opponente spetta la dimostrazione del fatto estintivo della pretesa azionata col ricorso al decreto ingiuntivo (ex multis, Cassazione del 12.06.2018 15328 Cass. Civ., Sez. 3^, 12 aprile 2006, n. 8615).
La sig.ra ### ha ottenuto il decreto ingiuntivo ivi impugnato, ponendo a fondamento della propria pretesa creditoria la cessione di credito intercorsa con il sig. ### avente ad oggetto un credito sorto in forza di finanziamenti che il ### aveva effettuato a favore della società ### srl (doc. 1 fascicolo monitorio ).
Analizzando i singoli motivi di oposizione, si osserva quanto segue.
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che AF, pur avendo contestato il credito della controparte sotto il profilo della sua esistenza, non lo ha invece contestato sotto il profilo della sua quantificazione, con conseguente applicazione, in ordine a detto aspetto, dell'art. 115 cpc.
Tanto premesso, l'opponente, in primo luogo, sostiene che il credito vantato dalla controparte sarebbe inesistente in quanto, i versamenti eseguiti dal #### sarebbero stati, per la maggior parte, compiuti a titolo personale ed a favore della ### (direttamente o indirettamente mediante il pagamento di fornitori di ### per scopi estranei all'attività della ### senza l'avvallo dell'amministratore e dell'assemblea dei soci. ### non ha pregio in quanto dall'esame della documentazione in atti emerge che in tutti i bilanci di esercizio depositati dalla società ### -lo si evidenzia, regolarmente approvati dall'assemblea dei socie e mai impugnatiè sempre stato riportato il credito vantato dal ### imputandolo a debiti verso soci per finanziamenti.
Invero, nella nota integrativa allegata ai bilanci risulta puntualmente specificato sia il nome del socio creditore, che l'entità del credito, che la sua natura di prestito infruttifero (v. doc. ti da n 5 a n 11 opposta).
È noto peraltro che l'art 2709 cc preveda espressamente che “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore”; pertanto, dal punto di vista della loro valenza probatoria, i bilanci depositati da ### srl hanno valore confessorio e fanno prova contro la predetta società.
La tesi secondo cui la ### a fronte dei pagamenti eseguiti personalmente dal ### aveva emesso fatture negli anni 2015 e 2016 per l'esecuzione di opere, in realtà, mai eseguite, ovvero per presunte opere di urbanizzazione per un importo di oltre 130.000,00 euro risulta non solo indimostrata bensì contrastata da elementi probatori di segno opposto, non specificatamente contestati dalla difesa attorea.
Al riguardo, infatti, parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta ha allegato che i pagamenti delle fatture di ### per le opere di urbanizzazione erano stati eseguiti direttamente dalla società ### dal proprio conto corrente e non già dal conto del sig. ### (v. 16, 21, 22, 23 e 24 opposta).
Inoltre dal doc. 18 prodotto dalla convenuta (dichiarazione di fine lavori depositata presso il Comune di ### si evince che l'esecuzione di lavori era stata svolta dalla ### su commissione di ### e sotto la direzione e controllo, in qualità di DL dell' ### Con il secondo motivo di opposizione la difesa AF sostiene che il credito in questione aveva natura di versamento ed era incassabile dunque solo a seguito della liquidazione della società.
Sul punto l'opponente deduce che le modalità con le quali i pagamenti erano stati eseguiti -ovvero direttamente dal conto corrente del #### senza passare nel conto di ### ed il fatto che il presunto credito di € 130.000,00 era stato ceduto alla ### per l'importo di € 8.000,00 pari al solo 6,15% del presunto valore, con conseguente consapevolezza in capo alle parti dell'accordo di cessione che il credito sarebbe stato onorato solo con la liquidazione della società, costituivano indici idonei ad avvallare la natura di versamento, in conto capitale ovvero non soggetto a restituzione.
Ebbene, detta tesi appare non solo indimostrata ma contraria alle risultanze probatorie acquisite, in quanto, come sopra esposto i bilanci di esercizio depositati dalla società ### riportano sempre il credito vantato dal ### imputandolo a debiti verso soci per finanziamenti.
Ulteriore elemento a conferma del fatto che si tratta di prestiti da restituire è rappresentato dalle rinunce del ### alla restituzione di quota parte dei finanziamenti, nei casi in cui si era reso necessario contenere le perdite di esercizio della società.
Tale circostanza, risulta documentata nelle delibere di approvazione dei bilanci (doc 35 opposta).
Invero, diversamente opinando, ovvero qualificando tali finanziamenti come capitale (cioè somme a perdere per il finanziatore), non si comprenderebbe la ragione dell'avvenuta rinuncia al rimborso da parte del socio in sede ###virtù del fatto che i versamenti in conto capitale non sono per loro natura rimborsabili.
Quanto all'applicabilità nel caso di specie della disciplina prevista in tema di postergazione del credito, occorre svolgere alcune necessarie considerazioni preliminari. ###. 2467 c.c. stabilisce espressamente che, qualora il socio di una società a responsabilità limitata conceda alla società, in qualsiasi forma, un finanziamento e la società medesima si trovi in un momento in cui, anche in relazione al tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, il rimborso del finanziamento è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
La finalità della norma richiamata è infatti quella di evitare una impropria traslazione del rischio di impresa dai soci, sui quali grava in condizioni di equilibrio finanziario della società, ai creditori sociali.
In via esemplificativa, in assenza della norma in commento, in caso di fallimento, i creditori subirebbero non solo il danno derivante da una riduzione della garanzia patrimoniale cagionato dalla continuazione dell'impresa (pregiudizio, questo, che si produrrebbe anche nel caso in cui il socio si comportasse «ragionevolmente» ed eseguisse un conferimento nella società ormai decotta), ma anche il danno derivante da una riduzione della «quota» di attivo fallimentare in ragione del concorso del credito del socio.
La ratio del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci, dunque, viene individuato dalla giurisprudenza consolidata nella volontà di contrastare il fenomeno di sottocapitalizzazione, determinato dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento (cfr. Cass., 7.7.2015, n. 14056; conf. Trib. Milano, 6.2.2015, n. 1658).
Si è così affermato che “la natura postergata di un credito deve affermarsi ex art. 2467 c.c. ### ogniqualvolta il credito sia sorto in favore del socio a fronte di prestazione di beni o servizi in un periodo in cui la società versava in situazione di squilibrio finanziario, tanto che sarebbe stato ragionevole un conferimento, ovvero in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” (### Padova, 28.10.2015; conf. ### Bologna, 9.5.2017, n. 800) e che le espressioni utilizzate dall'art. 2467 c.c., “eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” e “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”, pur potendo consistere in situazioni diverse e più variegate, identificano principalmente una situazione di insolvenza o di crisi della società finanziata (cfr. #### 10.6.2015).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, spettava all'opponente produrre idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi del diritto del socio finanziatore, ovvero gli squilibri economici richiesti ex art 2467 c.c per la non rimborsabilità dei finanziamenti.
Come infatti correttamente evidenziato da ### spec. ### 24/11/2017 “la parte interessata a far valere la postergazione è gravata dell'onere di provare che, al momento dell'erogazione, la società versava in una situazione di squilibrio finanziario tale per cui sarebbe stato ragionevole un conferimento ovvero in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto”.
Pertanto, solo laddove fosse stata raggiunta detta prova, l'opposta, al fine di dimostrare, al contrario, l'esigibilità della propria pretesa creditoria, avrebbe dovuto fornire elementi da cui poter desumere che AF abbia superato la situazione di difficoltà economicofinanziaria che aveva reso anomalo il finanziamento.
Tuttavia, nella vicenda in esame l'opponente non ha allegato prove, nemmeno indiziarie, idonee a consentire una valutazione sul livello di indebitamento sociale di AF al momento dei finanziamenti eseguiti dal socio, posto che la stessa ha del tutto omesso di fornire elementi specifici e circostanziati da cui poter desumere la sussistenza di un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero di una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole un conferimento da parte dei soci. ### si è infatti limitata genericamente ad allegare che nessuna somma era dovuta ex art. 2467 c.c. attesa la situazione economica e finanziaria della #### la quale, negli anni dal 2012 al 2017, aveva registrato importanti perdite.
Tuttavia, si ritiene che in assenza di ulteriori specificazioni, tale dato possa unicamente rappresentare una condizione del tutto fisiologica in cui versava la società AF, al momento dell'erogazione dei finanziamenti, per nulla assimilabile a quanto previsto dall'art. 2467 Di conseguenza, non può affermarsi che, al momento dell'erogazione dei finanziamenti, la società versasse nelle condizioni di crisi di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. e, quindi, nemmeno può operarsi la riqualificazione imperativa del finanziamento in prestito postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Al riguardo, come ben chiarito dalla pronuncia resa dal ### 13/10/2016, n.11243 “la regola della postergazione è circoscritta alle sole ipotesi di finanziamenti realizzati nelle circostanze anomale previste dal comma 2, mentre non si estende al finanziamento concesso in condizioni "fisiologiche", non rilevando eventuali successivi peggioramenti della situazione patrimoniale della società.
Pertanto, è onere della parte che intende far valere la postergazione la prova della sussistenza dei relativi presupposti”.
Né può sottacersi come la società opponente, a distanza di ben 7 anni (ultimo finanziamento eseguito nel 2017), sia tuttora esistente ed operante e non versi in situazione di insolvenza, dovendosi così escludere, ancora una volta, la ricorrenza delle condizioni normativamente imposte per l'asserita inesigibilità del credito oggetto della revocata ingiunzione.
Al contrario dall'analisi dei bilanci 2019 e 2020 prodotti in atti, così come dall'analisi del questionario e memoria difensiva di AF depositata nella procedura prefallimentare RG 32/2022 (doc 179, doc 182 e 183 opposta), non pare che l'attrice si trovi in una situazione economica sfavorevole.
Invero, nel bilancio 2019 compare un utile di esercizio di ### 106.000,00, così come anche il bilancio 2020 evidenzia un utile di 11.000 e una riduzione dei debiti complessivi da euro 973.000 a euro 934.000,00; nella memoria difensiva di AF depositata nella procedura prefallimentare RG 32/2022 la società stessa afferma che “### non si trova in stato di insolvenza, non risultano posizioni di sofferenza nei confronti dei debitori ed, infine, la ### ha un patrimonio attivo di € 1.530.543,43”, così come nel questionario, l'opponente conferma di non avere debiti superiori ad euro 500.000,00.
Facendo quindi applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra enunciati, non può che giungersi all'esclusione della disciplina della postergazione invocata da parte attrice, non avendo quest'ultima dimostrato la sussistenza dei presupposti per affermare l'inesigibilità del credito derivante dai finanziamenti in questione.
Infine, infondata è altresì la doglianza secondo cui la cessione del credito alla ###ra ### sarebbe da considerarsi inefficace per precedente cessione ancora valida tra il socio ### ed il sig. ### Per tesi dell'opponente il ### non poteva, infatti, cedere il proprio credito alla ### in quanto ancora vigente l'impegno assunto con l'#### In primo luogo, si evidenzia che le vicende concernenti parti differenti rispetto a quelle in causa - ovvero la società ### e gli aventi causa del socio ### non assumono in questa sede alcuna rilevanza.
Inoltre, anche qualora si volesse attribuire rilevanza o validità all'accordo tra ### e ### si rammenta che ai fini dell'opponibilità di una cessione di credito alla debitrice ceduta e pertanto il suo obbligo verso il cessionario, rileva la prima comunicazione/notificazione trasmessa ai sensi dell'art 1264 Nel caso di specie non risulta che alcuna cessione di credito tra ### e ### sia stata notificata o accettata alla/dalla debitrice ceduta ### mentre è agli atti l'avvenuta notifica in data ### (doc. 2 convenuta) della cessione intercorsa tra il ### e la ### così come quella successiva tra la ### ed il ### (doc. 3 e 4 convenuta).
In ogni caso, coglie nel segno l'argomentazione avanzata da parte opposta secondo cui la difesa avversaria sarebbe contraddittoria nella misura in cui, da un lato, ritiene insussistente il credito, mentre, dall'altro, ritiene che questo sia stato oggetto di cessione tra i sig.ri ### e ### Da ultimo evidenzia il ### che, in ordine alla prova circa l'effettiva sussistenza del credito di cui si discute, assumano particolare rilevanza, oltre alle registrazioni di bilancio, due diverse circostanze: il fatto che la società opponente non abbia mai contestato le missive inviate dal socio ### in cui questi dava atto degli avvenuti emolumenti, sempre espressamente qualificati come “finanziamento soci” (doc. 25 convenuta); il fatto che non risulti alcuna contestazione proveniente da Af in ordine alla cessione di credito dal ### alla ### a seguito dell'avvenuta notifica della cessione.
In definitiva, alla luce delle emergenze probatorie descritte e dei principi di diritto sopra esposti, consegue la reiezione dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Quanto alla domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art 96 cpc avanzata dalla difesa di parte convenuta, la stessa non merita accoglimento in quanto la scorrettezza del comportamento processuale dell'attore, nei termini allegati dall'opposta, non integra la colpa grave richiesta dall'art. 96 c.p.c., giacché si ritiene che non sussistano elementi tali da cui inferire che AF abbia distorto intenzionalmente i fatti di causa e dunque, si sia opposta all'ingiunzione di pagamento a fini unicamente pretestuosi; tale condotta, quindi, non costituisce abuso dello strumento processuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. P.Q.M. il ### di Piacenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così dispone: -rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo numero 903/2021 emesso dal ### di Piacenza in data ### e pertanto lo dichiara definitivamente esecutivo; -condanna l'opponente a rifondere alla convenuta opposta e al terzo intervenuto le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Piacenza, 12 giugno 2024 Il Giudice
dott. ###
causa n. 2795/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Iaquinti Evelina, Aufieri Vincenzo