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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 144/2026 del 02-01-2026

... ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regol are s volgimento della vita finanziaria dello Stato. (Cass. 9866/20243, 28872/2018, 12089/2016). 4. Il secondo motivo è infondato. 4.1 Invero, in tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, secondo un principio applicabile anche alla notifica delle intimazioni di pagamento, la consegna del plico al domicilio del destinatar io risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell' art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prov a, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non 7 di 8 conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato d ella relativa dimostrazione. (Cass. 6251/2025) 5. Il terzo motivo è infondato. ###.t.r. ha valutato correttame nte che la cartella ###291177 non aveva format o oggetto del preceden te giudizio e tale circostanza è pacificament e ammessa anche dalla ricorrente laddove afferma, in ricorso, che, a causa di un refuso di stampa, non indi cava correttamente il numero di cartella di pagamento impugnata; (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28442/2017 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dal l'### ed elettivamente domicil iata presso lo studio di quest'ultima in #### n. 15.   - ricorrente - contro ### in persona d el ### pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvo cato ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ### Via del ### di ### n. 21.   - controricorrente - nonché contro ### - ### in persona del Presidente pro temp ore, ra ppresentata e difesa dall'### ed elettiva mente d omiciliata presso lo studio di quest'ultimo in #### n. 39.   - controricorrente - ####-
IVA-IRAP 1993/2010 2 di 8 ### in persona del ### pro tempore, con sede ### C/D, rappresentata e difesa dall' Avvoc atura generale dello Stato, con domicilio legale in ### via dei ### esi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato.   - resistente - e ### - intimata - Avverso la sentenza della ### REG. del LAZIO 2301/2017, depositata in data 26 aprile 2017. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal ### dott.ssa ### Rilevato che: 1. ### emetteva, in riferimento agli anni di impo sta 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 e nei confronti della sig.ra ### gli avvisi di accertamento nn. 144476, 244699, ###, 444973 e 542760. Successivamente, l'### iscriveva a ruolo le so mme dedotte e, in data ###, notificava alla contribuente la c artella di pag amento ###274655000, per la complessiva somm a di € 3.800,38. 
L'### delle ### - ### notificava, in data ###, alla contrib uente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. ### emess a a seguito del mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali (e contenente, tra le altre, la cartella di pagamento n. 0972 ###55000 anzi detta).  2. Con due separati ricorsi, la contribuente impugnava il suddetto avviso (nonché le cartelle prodromiche relative a ##### diritti annuali alla ### di commercio per gli anni 2002, 2006, 3 di 8 2007, 2009 e 2010 e relative a ### ICI dal 1993 al 1997, add. reg.  ### 2000, ICI dal 1993 al 1996 , diritti annuali alla ### di commercio per il 2001, 2003, 2004, 2005, canone RAI 2009, ### e ritenute alla fonte anno 2008 e add. ### 2008) dinanzi la C.t.p.  di ### lamentand o l'in tervenuta prescrizione della pretesa tributaria, nonché i vizi di notificazione della cartella di pagamento; si costi tuivano in entrambi i giud izi l'### delle ### - ### e ### chi edendo la conferma del proprio operato.  3. ###.t.p. di ### con sentenza n. 27030/15, disponeva la riunione dei ricorsi proposti dalla contribuente e, contestualmente, li rigettava.  4. Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C. t.r. del Lazio; si costituiva anche l'### delle Ent rate ### chiedendo il rigetto dell'appello.  5. ###.t.r. del La zio, con sentenza n. 2301/2017, depositata in data 26 aprile 20 17, rigettava l'app ello della co ntribuente, così confermando la sentenza di primo grado.  6. Avve rso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la cont ribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. ### e l'### delle ### - ### hanno resistito con controricorso, l'### delle ### ha depositato mera nota di costituzione ai fini della partecipazione al l'eventuale udienza pubblica e la ### di ### è rimasta intimata. 
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 settembre 2025. 
Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «### esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, 5, c.p.c., in relazione alla dedotta nullità della notifica delle cartelle di pagamento, per violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 2, comma 2, c.p.c. e dell' art. 48 disp. att. c.p.c.», la 4 di 8 contribuente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento a causa della mancata attestazione delle vane ricerche dei soggetti rientranti nelle categorie co ntemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale dalla norma stabilita.  1.2. Con il secondo moti vo di ricorso, co sì rubricato: «### esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'ar t. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla dedotta inidoneità del solo avviso di ricevimento della raccomandata a comprovare l'effettiva notifica dell'atto e, dunque, ad interrompere validamente il termine di prescrizione», la contribuente lamenta l' omesso esam e di un fatto decisivo per il giudizi o nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato l'intervenuta prescrizione in assenza di un valido atto interruttivo della prescrizione stessa.  1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «### esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in re lazione al mancato esame delle specifich e contestazioni sollevate dal ricorrente con riferimento alla cartella di pagamento n. ###291177000», la contribuente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impug nata, la C.t.r. ha escluso dall'esame del giudizio la cartella di pag amento n. ###291177000, a causa dell'errata indicazione del solo numero identificativo.  1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «### esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla dedotta intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di p agamento richiamate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria», la contribuente lamenta l'omesso esame di un fatto deci sivo per il giud izio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato 5 di 8 l'intervenuta prescrizione di alcune delle cart elle di pagamento notificate alla contribuente e la prescrizione della pretesa erariale sottesa ad altre cartelle di pagamento.  2. Preli minarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ### in controricorso; essa è fondata. 
Risulta dagli atti che ### non risulta evocata innanzi alla C.t.r. del Lazio, per come si evince anche dalla intestazione della sentenza impugnata, e che, quindi, non ha partecipato al giudizio di appello, a tacer del fatto che le operazioni di emissione e notifica delle cartelle esattoriali sono di com petenza dell'### del le ### Conseguentemente il ricorso va dichiarato inamm issibile nei confronti di ### 3. Il primo motivo è inammissibile ed infondato. 
Anzitutto, rileva l'applicazione, nella fattispecie, della previsione di cui all'art. 348 ter ultimo comma c.p.c., così come riformulato dal d.l. 22/6/2012, n. 83 conv. nella legge 11/8/2012, n. 143 che, per l'ipotesi di cd. doppia co nforme, avendo il giudice di appello confermato la sentenza di p rimo grado di rige tto del ricorso del contribuente, sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della sentenza di primo grado, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, primo comma cod. pro c. civ. Tale nu ova norma è sicuramente applicabile alla fattispecie in oggetto atteso che l'atto di appello è stato depositato in data 5 luglio 2016 e, quindi, ben oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. 
Inoltre, co stituisce principio giurisprudenziale pacifico qu ello secondo cui, nel l'ipotesi di “d oppia conforme”, il ricorrent e in cassazione, per evitar e l'in ammissibilità del motivo di cui all'art.  360, n. 5, cod. proc. civ. nel testo riformulato, deve indicare le 6 di 8 ragioni di fatto poste a base, rispetti vamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell' appello, dimostrand o che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774).  3.1. Nella fattispecie in esame, non solo la ricorrente non deduce - né prova - che le due statuizioni non siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, ma emerge ex actis, ossia da una lettura combinata del fatto e dei motivi del la sentenza im pugnata che la C.t.r. ha condiviso la decisione del giudice di prime cure, argomentandola e facendola propria.  3.2. Il motivo è anche infondato, ove si voglia intendere denunziata la violazi one delle norme in tema di notifica del le car telle di pagamento. 
Questa Corte ha già precisato che, in tema di riscossi one delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di un a raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concer nenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubb licistica svolta dal l'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regol are s volgimento della vita finanziaria dello Stato. (Cass. 9866/20243, 28872/2018, 12089/2016).  4. Il secondo motivo è infondato.  4.1 Invero, in tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, secondo un principio applicabile anche alla notifica delle intimazioni di pagamento, la consegna del plico al domicilio del destinatar io risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell' art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prov a, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non 7 di 8 conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato d ella relativa dimostrazione. (Cass. 6251/2025) 5. Il terzo motivo è infondato.  ###.t.r. ha valutato correttame nte che la cartella ###291177 non aveva format o oggetto del preceden te giudizio e tale circostanza è pacificament e ammessa anche dalla ricorrente laddove afferma, in ricorso, che, a causa di un refuso di stampa, non indi cava correttamente il numero di cartella di pagamento impugnata; vieppiù che, in violazione del principio della specificità dei motivi, di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod.  proc. civ., la contribuente avrebbe dovuto indicare quale cartella, fra quelle citate, sarebbe stata errata.  6. Il quarto motivo è fondato e va accolto. 
Sebbene invocato la censura di cui all'art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 5, in realtà, la doglianza si riferisce all'omesso esame dell'eccezione relativa alla prescrizione delle cartelle n. ### 467827456 000, notificata in data ###; n. #### 000, n otificata in data ###; n. #### 000, n otificata in data ###; n. #### 000, noti ficata i n data 12/07/2005 e n. #### 000, n otificata in data ###, n onché alla questione del decorso dei termini di prescrizione delle cartelle di pagamento n. #### 000; n. 0 97 2009 ### 000. 
Invero, risulta pacifico che le cartelle si riferiscano a diversi tributi tra cui ICI e tributi camerali, che si prescrivono con il decorso del quinquennio ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2948, n. 4 cod.  civ. e 20, secondo comma, d.lgs. 472/1997 e ai sensi del comma 171 dell'articolo unico della legge n. 201/2006. 
Inoltre, anche interessi e sanzioni, per consolidato orientamento di questa Corte, si prescrivono in cinque anni. 8 di 8 Nella sentenza impugnata, tuttavia, manca ogni esame sul punto, nonostante l'eccezione di prescrizione del la contribuent e fosse relativa anche a tali crediti.  5. In conclu sione, va dichiar ato inammissibile il ricorso propos to contro ### e, per il resto, va accolto il quarto motivo di ricorso e, rigettati i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giud ice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricor so proposto contro ### e, per il re sto, accoglie il quarto motivo di ricorso e, rigettati i restanti, cas sa la sentenza impugnata con rin vio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del La zio, aff inché, in diversa comp osizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il 23 settembre 2025. 
La Presidente Andreina Giudicepietro 

Giudice/firmatari: Giudicepietro Andreina, De Rosa Maria Luisa

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17928/2021 del 23-06-2021

... applicabile alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Tali questioni sono state proposte come appello incidentale avverso la sentenza della ### tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente. In realtà, non v'è stata alcuna violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. quattro del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. La proroga biennale di quell'art. 10 della legge n. 289 del 2002 non riguarda le violazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale, che non erano regolarizzabili ai sensi della legge 289 del 2002. ###. 8, quinto comma, della ### D' razio RGN ### legge n. 289 del 2002 consentiva di definire i redditi prodotti all'estero con il versamento dell'imposta sostitutiva del 6%, ma ciò non rileva, in quanto l'istituto del condono di cui all'art. 8 (integrativa semplice) non consentiva ai soggetti persone fisiche non tenuti alla redazione delle scritture contabili di regolarizzare eventuali omissioni riguardanti monitoraggio fiscale. Pertanto, le violazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale non potevano essere (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3657/2015 R.G. proposto da ### e ### in qualità di eredi di ### rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.  ### dall'Avv. ### e dall'Avv. ### elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ### in ### via dei ### n. 39 - ricorrenti principali - contro ### rappresentato e difeso, in forza di procura conferita margine ### . RGN ### del ricorso, dall'Avv. ### con il quale elettivamente domicilia in ### alla via della ### in ### n. 33, presso l'Avv. ### ' -ricorrente-incidentale nonchè ### delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato e presso i cui uffici domicilia in ### alla Via dei ### n. 12.  - controricorrente - avverso la sentenza della ### tributaria regionale della ### 3176/45/2014, depositata il 16 giugno 2014. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal ### D'####: 1.### tributaria regionale della ### accoglieva l'appello proposto dall'### delle entrate avverso la sentenza della ### tributaria provinciale di ### (n.50/43/2013), che aveva accolto i ricorsi, poi riuniti, presentati da #### e ### contro gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti, quali eredi di ### per l'anno 2002, essendo stata rinvenuta documentazione presso il tutore della deceduto ### da cui emergeva il versamento di due assegni per l'importo complessivo di euro 1.050.000,00, emessi da una banca estera in favore del conto corrente denominato" ###, acceso presso la banca ### di ### (###, riconducibile appunto al ### La riprese a tassazione è avvenuta, ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, senza irrogazione delle sanzioni in quanto non trasmissibili agli eredi. I contribuenti avevano sostenuto che, in realtà, gli importi dei versamenti per euro 1.050.000,00 si riferivano a dazioni di pagamento sottratte a tassazione in quanto relative ad una cessione di quote societarie, per un prezzo superiore a quello indicato nel contratto definitivo di cessione, trattandosi, dunque di somme ### D'#### di provenienza italiana, con esclusione della provenienza estera del reddito. Il giudice d'appello evidenziava che la presunzione di produzione all'estero di redditi ivi depositati, ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2009, poteva essere vinta solo da idonea prova contraria da parte dei contribuenti, i quali, invece, non avevano fornito documentazione sufficiente. In particolare, rilevava che le cifre del prezzo che sarebbe stato occultato in relazione alla cessione di quote societarie, avvenuta in ### non corrispondevano all'importo dei versamenti che erano stati rinvenuti sul conto corrente "###, riconducibile al de cuius. 
Tra l'altro i versamenti dell'importo complessivo di euro 1.050.000,00, erano inferiori alla somma che sarebbe derivata dall'occultamento di quanto ottenuto con la cessione delle quote societarie pagate per euro 1.196.634,0, per una differenza di euro 146.134,00, che non poteva certo essere ritenuto un mero arrotondamento. Tra l'altro il soggetto ordinante era "### presso la ### di ### Nessun riferimento vi era, invece, all'acquirente delle quote societarie oggetto della transazione commerciale, sig. 
Giussani. Una volta accertata la provenienza estera delle somme ne conseguiva l'impossibilità di ricomprendere tali redditi nella definizione agevolata di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002. ### aveva aderito al "condono tombale" per gli anni dal 1997 al 2002, ma l'art. 9 della legge n. 289 del 2002 escludeva espressamente dalla definizione i redditi esteri. Tali redditi potevano essere definiti solo ai sensi dell'art. 8, comma quinto, con il versamento dell'imposta sostitutiva del 6%, mediante dichiarazione integrativa che, però, il soggetto contribuente non aveva presentato. Si applicava la proroga biennale dei termini per l'accertamento, quindi, dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2009 e, in pendenza dei termini per effettuare tale accertamento, era stato emanato il d.l. n. 78 2009 che, art. 12, prevedeva il "raddoppio" dei termini per gli accertamenti basati sulla presunzione di cui al comma 2 dell'art. 12 del medesimo decreto legge.  2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione ### e ### depositando memoria scritta.  3. Analogo ricorso per cassazione viene proposto da #### '#### 4. L'### delle entrate resiste con separati controricorsi ai due distinti ricorsi per cassazione.  ### 1.Anzitutto, si provvede alla riunione "formale", ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei due procedimenti, trattandosi di impugnazione distinte avverso la medesima sentenza.  1.2.Inoltre, il ricorso per cassazione presentato congiuntamente da ### e ### in qualità di eredi di ### spedito per la notifica il 28 gennaio 2015 e notificato ad ### il 2 febbraio 2015 ed alla ### delle entrate il 4 febbraio 2015, deve essere qualificato ricorso principale.  1.3. Il ricorso per cassazione articolato da ### anch'egli erede di ### spedito per la notifica il 30 gennaio 2015, deve essere qualificato come ricorso incidentale.  1.4.Invero, per questa Corte, nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (Cass., sez. 6-5, 19 dicembre 2019, n. ###). 
Si è anche chiarito che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, ### i D'#### indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione (Cass., sez. L, 20 marzo 2015, n. 5695).Pertanto, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; quest'ultima modalità, tuttavia, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2020, n. 448).  1.5. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti principali ### e ### quali eredi di ### deducono la "violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 289 del 2009-ai sensi dell'art. 160, primo comma, n. 3, c.p.c.". Invero, i ricorrenti, sin dal ricorso originario, hanno evidenziato che le somme rinvenute sul conto corrente "###, intestato ai de cuius, ### costituivano redditi sorti in ### quali corrispettivi in nero, derivanti dalla cessione di quote da parte di ### Non si trattava, quindi, di redditi conseguiti all'estero. Pertanto, era del tutto legittimo il condono di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2009, essendo, quindi, validi i condoni effettuati sia dalla persona fisica del de cuius, sia dalla compagine societaria ### s.r.I., di cui ### era amministratore. Trattandosi di condono "tombale", ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2009, quindi ricomprendente anche le somme corrisposte in nero dall'acquirente delle quote #####, poi rinvenute sul conto corrente in ### ne consegue che entrambi non fossero più passibili di avvisi di accertamento.  2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono della "violazione e falsa applicazione dell'art. 8, quinto comma, legge 289 del 2002, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.". Invero, nel ricorso introduttivo i contribuenti hanno ritenuto inapplicabile la procedura di condono di cui all'art.  8, quinto comma, legge n. 289 del 2002, che, con riferimento ai redditi esteri, non dichiarati in ### prevedeva il versamento dell'imposta sostitutiva del 6%, mediante dichiarazione integrativa. Il giudice d'appello nel ritenere che i redditi potevano essere definiti ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge 289 del 2002, non avrebbe, dunque, considerato che tale definizione "integrativa" era esclusa dalla circostanza che i redditi "nazionali" erano definibili ed erano stati definiti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2009.  3. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la "violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 289 del 2002, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c." in quanto, anche in questo caso, i contribuenti sin dal ricorso introduttivo avevano eccepito l'inapplicabilità della proroga biennale dei termini di cui all'art. 10 della legge n. 289 del 2002 (due anni in più), essendo intervenuta decadenza dell'### finanziaria dal potere di accertamento. Non è, poi, possibile cumulare i prolungamenti previsti da due successive disposizioni di legge e, in particolare, prima, dall'art. 10 della legge n. 289 del 2002 (proroga biennale) e, successivamente, dall'art. 12, comma 2- bis del d.l. n. 78 del 2009 (raddoppio dei termini), come del resto affermato dalla sentenza n. 247 del 25 luglio 2011 della Corte costituzionale. Inoltre, la proroga biennale non può essere utilizzata dai soggetti che non si sono avvalsi delle disposizioni agevolative di cui alla legge n. 289 del 2002, mentre, nella specie, il ### aveva aderito al condono tombale di quell'art. 9 della legge n. 289 del 2002.  4. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la "violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 2009. Violazione del principio della irretroattività sancito dall'art. 3 della legge n. 212 2000 (statuto del contribuente) e del principio generale contenuto nell'art. 11 delle preleggi #### (disposizioni sulla legge in generale, provate preliminarmente al codice civile con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.". In particolare, si evidenzia l'irretroattività della presunzione legale relativa di evasione di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2009. Inoltre, trattasi di redditi di impresa, realizzati in ### non riconducibili ai redditi conseguiti all'estero, con conseguente validità del condono tombale di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002, presentato dai contribuenti.  5. Con il primo motivo di ricorso incidentale per cassazione ### deduce la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, del d.l. 78 del 2009, dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 3, primo comma, della legge n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, 3, c.p.c.". Invero, il giudice d'appello ha errato nel ritenere che l'art. 12, secondo comma, del d.l. n. 78 2009, entrato in vigore il 1 luglio 2009, potesse applicarsi in via retroattiva alla detenzione di attività finanziarie all'estero nell'anno 2002.La norma ha una chiara portata sostanziale, sicché non può che operare per gli anni d'imposta successivi all'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2009.  6. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, secondo comma, del d.l. n. 78 del 2009, degli articoli 7,8, 9 e 10 della legge n. 289 del 2002, dell'art. 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.". Nelle controdeduzioni del giudizio di appello il ### ha riproposto anche il motivo di ricorso relativo alla decadenza dell'### dal potere accertativo, in quanto la proroga biennale di cui all'art. 10 della legge n. 289 del 2002, non era applicabile alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Tali questioni sono state proposte come appello incidentale avverso la sentenza della ### tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente. In realtà, non v'è stata alcuna violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. quattro del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. La proroga biennale di quell'art. 10 della legge n. 289 del 2002 non riguarda le violazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale, che non erano regolarizzabili ai sensi della legge 289 del 2002. ###. 8, quinto comma, della ### D' razio RGN ### legge n. 289 del 2002 consentiva di definire i redditi prodotti all'estero con il versamento dell'imposta sostitutiva del 6%, ma ciò non rileva, in quanto l'istituto del condono di cui all'art. 8 (integrativa semplice) non consentiva ai soggetti persone fisiche non tenuti alla redazione delle scritture contabili di regolarizzare eventuali omissioni riguardanti monitoraggio fiscale. Pertanto, le violazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale non potevano essere oggetto di condono per cui, con riguardo alla mancata compilazione del quadro RW, relativa al periodo d'imposta 2002, non operava la proroga biennale dei termini per l'accertamento prevista dall'art. 10 della legge n. 289 2002. Nel 2009, quando era entrato in vigore il d.l. n. 78 del 2009, l'### era già decaduta dal potere di contestare a ### l'eventuale omessa o infedele compilazione del quadro RW relativo al 2002, violazione commessa nel 2003 e contestabile, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era avvenuta la violazione, ossia entro il 31 dicembre 2008. ###. 12, comma secondo, del d.l. n. 78 del 2009 non poteva trovare, dunque, applicazione alla fattispecie in esame.  7. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 289 del 2002, dell'art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2009 e del loro combinato disposto, in relazione all'art.  160, primo comma, n. 3, c.p.c.". Infatti, non è consentito applicare alla medesima fattispecie, prima il prolungamento stabilito dall'art. 10 della legge 289 2002 e, poi, quello stabilito dall'art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 2009. Il susseguirsi ininterrotto di norme che prolunghino i termini ordinari di accertamento renderebbe irragionevolmente lunghi tempi dello stesso. Inoltre, art. 10 della legge n. 289 del 2002 opera solo "per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge" e, quindi, per coloro che non si sono avvalsi di alcuna delle predette disposizioni agevolative ed è, pertanto, in applicabile al caso in esame, avendo il de cuius aderito al condono tombale di quell'art. 9 della citata legge.  8. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente incidentale deduce la "illegittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.l. n. 78 del 2009, ### D'#### nella misura in cui pone in capo all'erede del contribuente un onere probatorio impossibile da assolvere", in quanto il decesso di ### ha reso impossibile all'erede di fornire la prova contraria per superare la presunzione prevista dall'art. 12, comma secondo, del d.l. n. 78 2009, con applicazione determina, quindi, una grave insanabile violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della costituzione e del principio della capacità contributiva di quell'art. 53 della costituzione.  9. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente deduce la "violazione dell'art. 12, secondo comma, del d.l. n. 78 del 2009, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c." in quanto il giudice d'appello muove dall'erronea interpretazione dell'art. 12, secondo comma, del d.l. n. 78 del 2009. In realtà, tale norma si limita a stabilire che i capitali detenuti in ### a regime fiscale privilegiato in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale "si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione". La norma, quindi, non introduce alcuna presunzione di produzione all'estero ditali redditi.  10. I motivi primo, secondo e quarto del ricorso principale, ed i motivi primo e quinto del ricorso incidentale, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono infondati.  10.1. Invero, la prima questione da dirimere attiene alla natura dei redditi rinvenuti sul conto corrente estero "### intestato al de cuius ### essendo indispensabile accertare se trattasi di redditi prodotti in ### e, successivamente, trasferiti all'estero, quindi non assoggettabili al condono tombale di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002, oppure se rappresentano redditi esteri sottratti a tassazione in ### in quanto non dichiarati dal contribuente nel quadro RW della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2002.  10.2. I dati di fatto pacifici sono rappresentati dalla presentazione da parte del de cuíus ### della dichiarazione di condono tombale di cui all'art.  9 della legge n. 289 del 2002, con riferimento a tutti i redditi dell'anno 2002. Il medesimo condono è stato effettuato anche dalla società ### s.r.I., di cui il ### era amministratore. Inoltre, è altrettanto pacifico, come risulta peraltro dall'avviso di accertamento trascritto integralmente ricorso per cassazione presentato da ### che la ### di ### ha svolto indagini ### D' razio RGN ### di polizia giudiziaria nell'ambito di due procedimenti penali (n. 2817/09 e 7587/2010) aperti dinanzi alla ### della Repubblica di ### con autorizzazione all'utilizzazione dei dati ai fini fiscali. Sono stati acquisiti documenti presso la dott.ssa ### del ### tutrice di ### come da nomina del tribunale di ### del 27 gennaio 2005, da cui risultano due distinte di versamento e relativi estratti conto in relazione al conto corrente denominato "### n. 0172-213922-8, riconducibile al de cuius, ### presso la banca ### di ### Un assegno è stato versato in data 29 aprile 2002, per la somma di euro 600.000 e l'altro è stato versato in data 18 luglio 2002 per la somma di euro 450.000,00, per complessivi euro 1.050.000,00.  10.3. Da tali elementi di fatto emerge inequivocabilmente, come affermato dal giudice d'appello, che nell'anno 2002 ### non ha dichiarato al fisco, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, i redditi provenienti dall'estero. Va però corretta la motivazione del giudice d'appello, che ha fondato il proprio assunto sulla sussistenza della presunzione legale relativa di cui all'art. 12, secondo comma, del d.l. n. 78 del 2009.  11.Invero, l'art. 12 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (contrasto ai paradisi fiscali), convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede al comma 1 che "le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli ### aderenti alla ### per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in ### aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambìo di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra ###. 
Al comma 2, si dispone che "in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute degli ### o territori a regime fiscale privilegiato..., in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli finì fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'art. 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate".  ### '#### 11.1.Per questa Corte l'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009, ha carattere sostanziale, sicché non può trovare applicazione a fattispecie, come quella in oggetto, verificatesi prima del 1 luglio 2009, non avendo efficacia retroattiva (Cass., sez. 6-5, 18 settembre 2020, n. 19446; Cass., sez. 5, 25 febbraio 2020, n. 4984; Cass., sez. 6-5, 28 febbraio 2019, n. 5885; Cass., sez. 5, 30 gennaio 2019, n. 2562; Cass., sez. 5, 21 dicembre 2018, n. ###; Cass., sez. 6-5, 2 febbraio 2018, n. 2662; Cass., sez. 5, 14 novembre 2019, nn. 29632 e 29633; Cass., sez.5, 28 novembre 2019, n. ###). 
Pertanto, tale disposizione non può trovare applicazione con riferimento all'atto impugnato che si riferisce all'anno 2002.  11.2.Si è tuttavia ribadito, segnatamente nelle ultime pronunce sopra richiamate, quanto già specificamente affermato ìn tema di lista ### dalle citate ordinanze gemelle nn. 8605 e 8606 del 2015, che l'### finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un "unico indizio", se grave preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica. 
Pertanto, premesso che, come già chiarito in precedenza (Cass., sez. 6-5, ord.  13 maggio 2015, n. 9760), la c.d. scheda clienti non può essere valutata alla stregua di foglio anonimo, l'onere di giustificare l'incoerenza tra l'ammontare delle disponibilità in paese estero a fiscalità privilegiata secondo il ### facenti capo al contribuente sulla base delle risultanze della lista ### incombe al contribuente, stante la valenza presuntiva degli elementi desumibili dalla lista ### (Cass., sez. 5, n. 4984/2020 cit.).  11.3. Pertanto, i due assegni, di importo elevatissimo, versati da parte di un ordinante straniero, "###, presso la ### dì ### e poi trasferiti sul conto della banca svizzera, costituiscono un indizio particolarmente grave della sussistenza di redditi di fonte estera, non dichiarati dal contribuente nell'anno 2002.  11.4. Il giudice d'appello, poi, con motivazione congrua e logica, suffragata dall'esame degli elementi istruttori in atti, ha ritenuto che i contribuenti non abbiano fornito la prova contraria. Ne è possibile chiedere a questo giudice una nuova rivalutazione dei fatti, già compiuta in modo attento e accurato dal giudice d'appello, non consentita in questa sede ###particolare, secondo la ricostruzione dei fatti operata dai contribuenti, nell'anno 2002 è stato stipulato un contratto preliminare di cessione di quote della società ### s.r.l. da parte di ### suo amministratore, per la somma di lire 5 miliardi, pari ad euro 2.582.285,00, in favore di ### Con tale scrittura privata, ### si impegnava a pagare la somma complessiva in modo rateale: lire 400 milioni alla firma del preliminare, quale caparra confírmatoría; lire 1 miliardo entro 10 giorni dalla firma del preliminare, quindi entro il 18 aprile 2002; lire 1 miliardo entro la fine di giugno 2002; lire 2.600.000.000,00 al momento del rogito notarile. ### definitivo di cessione è stato stipulato il 4 dicembre 2002, con cessione da parte di ### s.r.l. dell'intera sua quota di compartecipazione nella società immobiliare ### s.r.I., alla ### S.r.l., per la somma di lire 2.682.994.462,00, pari ad euro 1.385.651,00. Pertanto, la somma che non risulta pagata in favore della ### pari ad euro 1.196.634,00 (la differenza tra la somma concordata nel preliminare pari ad euro 2.582.285,00 meno la somma effettivamente risultante dal contratto definitivo pari ad euro 1.385.151,00), sarebbe stata in realtà trasferita presso il conto corrente svizzero e corrisponderebbe alla somma dei due assegni versati, il primo il 29 aprile 2002, per la somma di euro 600.000 ed il secondo, il 18 luglio 2002, per la somma di euro 450.000. La differenza sarebbe, dunque, di appena 146.000,00.  11.6. Il giudice d'appello, però, come detto, ha esaminato in modo puntuale la documentazione ed è giunto ad evidenziare la differenza tra le somme risultanti dagli assegni versati sul conto corrente estero svizzero di ### e quelle conseguite dalla ### s.r.l. a seguito della stipulazione del contratto definitivo di cessione di quote societarie. In particolare, secondo la ### regionale "la differenza di euro.... 1.196.334 non corrisponde alla cifra del versamento sul conto del ### di ### parì ad euro (600.000,00 + 450.000,00) 1.050.000,00", con la precisazione che "non si tratta di una differenza (euro 146.334,00) che può essere ritenuta un arrotondamento". 
Inoltre, la ### regionale ha evidenziato che non vi è nessuna prova della "provenienza italiana" delle somme, in quanto dai documenti risulta che "gli importi complessivi di euro 1.050.000,00 versati sul conto "### blu", infatti, ### D' razio RGN ### risultano tratti presso ### di ### ordinante il soggetto di ###. Si è anche aggiunto che "nessun riferimento all'acquirente delle quote societarie oggetto della transazione, sig. ### viene rilevato nella documentazione bancaria, né i contribuenti portano elementi che possono giustificare il collegamento del soggetto estero che ha effettuato i versamenti con il citato ### soggetto che si pretende essere il pagatore delle somme occultate al fisco italiano".  12. Va anche chiarito che il condono tombale cui ha aderito ### come pure la società ### S.r.l., per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002, non ha sicuramente coperto i redditi di provenienza estera, ossia i due assegni versati per la somma complessiva di euro 1.050.000,00 presso la banca ### di chiasso, sul conto personale "### intestato a ### 12.1. Invero, l'art. 9 della legge n. 289 del 2002 (definizione automatica per gli anni pregressi) prevede, a I comma 1, "i contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'art. 8, concernente, a pena di decadenza, tutti i periodi di imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002". Tuttavia, sempre nel comma 1 dell'art. 9, si legge che "non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui al comma 5 dell'art. 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo art. 8, secondo le modalità ivi indicate".  ###. 8, quinto comma, della legge n. 289 del 2002 (integrazioni degli imponibili per gli anni pregressi), stabilisce che "per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per cento". 
Inoltre, l'art. 14 della legge n. 289 del 2002 (regolarizzazione delle scritture contabili) dispone che "le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché #### le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 8, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse". 
Al secondo comma dell'art. 14 si precisa che "sulla base delle quantità e valori evidenziati sensi del comma 1, í soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni dell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002... le quantità e i valori così evidenziati si considerano riconosciutì ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 8, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio".  12.2.Pertanto, non è condivisibile quanto affermato dai ricorrenti in ordine alla piena validità del condono tombale effettuato dalla de cuius ### ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002, in quanto non sono stati ricompresi in tale dichiarazione integrativa i redditi di provenienza estera. Con riferimento a tali redditi, conseguiti all'estero, il de cuius avrebbe dovuto optare per la dichiarazione integrativa di cui all'art. 8, quinto comma, della legge n. 289 del 2009; ma ciò non è avvenuto.  12.3. Peraltro, la circolare dell'### delle entrate n. 25 E del 30 aprile 2003 scolpisce la nozione di redditi "conseguiti" all'estero. 
Al paragrafo 2.2. si legge che il reddito conseguito all'estero "si qualifica in relazione al fondamentale criterio che trattasi di reddito che, indipendentemente dalla sua fonte di produzione, sia percepito all'estero da parte dello stesso soggetto che accede alla sanatoria, o da parte di un soggetto fittiziamente adesso interposto". 
I presupposti per ritenere sussistente un reddito conseguito all'estero, imponibile in ### sono: derivazione dei redditi da qualsiasi fonte, quindi redditi di fonte sia italiana che estera; "percezione" dei redditi direttamente all'estero, sicché non rientrano in tale nozione i reddìti incassati in ### nonché quelli imputati , ### '#### per competenza e ancora non manifestatisi monetariamente in ### percezione dei redditi da parte dello stesso soggetto titolare dei redditi che si avvale della regolarizzazione, con la precisazione che tale presupposto non è integrato nel caso in cui attività siano confluite in un conto estero intestato a un soggetto terzo rispetto al contribuente-società (ad esempio, amministratore); costituzione di attività o realizzazione di investimenti all'estero, attraverso i redditi percepiti all'estro, con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte. In assenza di uno di tali presupposti, il reddito non corrispondente a tale definizione è pertanto da intendersi conseguito in ### non ricompreso nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 5, e quindi regolarizzabile, per esempio, con il condono tombale di quell'art. 9. 
Nella specie, sussistono tutti i presupposti, perché si tratta di redditi "percepiti" direttamente all'estero, tra l'altro, da parte dello stesso soggetto titolare dei redditi che si avvale della regolarizzazione. Infatti, ### il de cuius, si è avvalso della regolarizzazione in ### con la richiesta di condono di cui all'art. 9 della legge n. 289 2009 ed è lo stesso soggetto intestatario del conto estero su cui sono confluite le somme ("###).  13. Il terzo motivo del ricorso principale ed i motivi secondo e terzo del ricorso incidentale, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.  13.1. Invero, l'art. 10 della legge n. 289 del 2002 (proroga di termini), come modificato dall'art. 5-bis del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, così come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, prevede che "per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di quell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni.  13.2 Effettivamente, il contribuente non poteva usufruire del condono di cui all'art. 9 della legge 289/2002, con riferimento ai redditi "conseguiti" all'estero, dovendo utilizzare la definizione di cui all'art. 8, comma 5, della legge 289/2002 ### '#### (cfr. art. 9, primo comma, "non possono essere oggetto di definizione automatica.. .i redditi di cui al comma 5 dell'art. 8"). 
Per questa Corte, peraltro, in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dall'art. 10 della I. n. 289 del 2002, opera, "in assenza di deroghe contenute nella legge", sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell'entrata in vigore della legge (Cass., sez. 5, 19 dicembre 2019, ###; Cass., sez. 5, 23 luglio 2010, n. 17395).11 meccanismo di proroga è finalizzato a tutelare il preminente interesse dell'### finanziaria all'accertamento e alla riscossione delle imposte (Cass., sez. 5, 11 agosto 2016, n. 16964). Infatti, secondo la Corte costituzionale la ratio dell'art. 10 della legge n. 289 del 2002, che provvede a prorogare gli ordinari termini previsti per l'esercizio del potere di accertamento, non ha natura punitiva, ma è rivolta a consentire agli uffici una migliore organizzazione del lavoro in vista dell'esame delle istanze di definizione, al fine di evitare inutili ritardi e disservizi dell'ordinario disbrigo delle pratiche (Corte cost., 22 ottobre del 2008, n. 356). 
Per la Corte, dunque, la proroga è "diretta a tutelare il preminente interesse dell'amministrazione finanziaria al regolare accertamento e riscossione delle imposte nei confronti del contribuente che non si avvalga dell'agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultimo non si sia avvalso, per qualche ragione (giuridica o di fatto), dell'agevolazione medesima". 
Nella specie, il contribuente, con specifico riferimento ai redditi "conseguiti" all'estero, non si è avvalso della definizione automatica di cui all'art. 8, comma 5, della legge n. 289 del 2002, avendo dovuto, invece, dichiarare tali redditi con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 6 per cento.  13.3. Con riferimento, poi, alla dedotta violazione dell'art. 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (" decadenza e prescrizione"), in relazione all'atto di contestazione delle sanzioni di cui all'art. 16 oppure all'atto di irrogazione delle stesse, da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto ### D'### //f #### per l'accertamento dei singoli tributi, si rileva che, trattandosi di eredi del contribuente deceduto, le sanzioni non sono trasmissibili e non sono state contemplate nell'avviso di accertamento.  14. Con riferimento poi alla cumulabilità della proroga biennale di quell'art. 10 della legge n. 289 del 2002, con il "raddoppio dei termini" di quell'art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2009, deve evidenziarsi che il raddoppio deì termini di cui all'art. 12 trova applicazione anche retroattiva, avendo contenuto processuale.  14.1.Invero, l'art. 12, comma 2 bis, del d.l. 78/2009, dispone sul punto che "per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'art.  43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'art. 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazìoni, sono raddoppiati".  14.2.Per questa Corte (Cass., sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29632), infatti, la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli ### o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla I. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore ### i D'#### (il 10 luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in ### o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2.  14.3. Inoltre, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 247 del 25 giugno 2011 ha evidenziato "per completezza" che "non rientrano, pertanto, nel computo dei termini da raddoppiare ai sensi delle disposizioni denunciate né la proroga biennale di cui all'art. 10 della legge n. 289 del 2002, né il diverso raddoppio dei termini dei medesimi primi due commi dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 previsto, nell'ambito degli interventi antievasione e antielusione internazionale nazionale, dal comma 2-bis dell'art. 12 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78". Si è aggiunto, che "nel caso in cui i prolungamenti di termini previsti dalle disposizioni denunciate e da altre disposizioni siano astrattamente applicabili in relazione alla medesima fattispecie, l'### finanziaria non potrà mai utilizzarli in modo cumulativo al fine di superare il massimo dell'ampliamento temporale previsto dalla singola normativa più favorevole per l'amministrazione. Questa interpretazione esclude che le disposizioni denunciate possono concorrere a rendere irragionevolmente lunghi tempi di accertamento". 
Tuttavia, deve evidenziarsi che l'anno di imposta è il 2002, sicché, anche applicandosi esclusivamente il "raddoppio" dei termini di cui all'art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 2009, il termine di scadenza dell'avviso di accertamento sarebbe stato l'anno 2011. Infatti, il termine di quattro anni di cui all'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, all'epoca vigente, avrebbe portato il termine alla data del 31 dicembre 2007 (4 anni, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi), con il raddoppio si giunge alla data del 31 dicembre 2011. La dichiarazione per l'anno 2002, infatti, deve essere presentata nell'anno 2003, che costituisce il dies a quo per il computo del primo quadriennio. 
La "singola normativa più favorevole per l'### e dunque quella del "raddoppio" dei termini di cui all'art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2009.  ### di accertamento, relativo all'anno 2002, è stato notificato in data 19 dicembre 2011, quindi nel rispetto del "raddoppio" dei termini di cui agli articoli #### 43 d.P.R. n. 600 del 1973, e 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 2009 (il termine finale di decadenza dal potere di accertamento era il 31 dicembre 2011). 
Né si può ritenere, come prospettato dai ricorrenti nella memoria, che, poiché il termine "breve" di decadenza dal potere impositivo era scaduto (per l'anno di imposta 2002) nel dicembre 2007, non poteva essere applicato il "raddoppio" dei termini che era stato introdotto solo dall'art. 12 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78. 
In realtà, per la Corte Costituzionale (sentenza 25 luglio 2011, n. 247), che si è pronunciata sulla analoga fattispecie di "raddoppio" per le condotte costituenti reato di cui al d.l. 223/2006 (art. 37 comma 25), i termini "raddoppiati" non costituiscono una proroga di quelli ordinari, ma sono termini "fissati direttamente dalla legge". Non si innestano, dunque, sui termini ordinari "brevi", ma operano autonomamente. Pertanto, è irrilevante che i fatti posti a base dell'avviso di accertamento siano stati verificati, e siano quindi "venuti in rilievo", successivamente al decorso del termine "breve", quindi dopo il dicembre 2007, con notifica dell'avviso di accertamento avvenuta il ###. 
Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., trattandosi di questione di diritto di particolare importanza: "In caso di raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento fondati sulla presunzione di evasione di cui al comma 2 dell'art. 12, del d.l.  78/2009 (investimenti e attività finanziarie detenuti negli ### a regime fiscale privilegiato), con applicazione retroattiva del comma 2 bis, dell'art. 2, del medesimo d.I., stante la natura procedimentale della relative previsioni, non è consentita l'applicazione cumulativa anche della proroga biennale di cui all'art.  10 della legge n. 289 del 2002 per i soggetti che non si sono avvalsi del condono o che non abbiano potuto farlo, non coprendo il condono tombale di cui all'art.  9 della legge n. 289 del redditi conseguiti all'estero non dichiarati, per i quali era dovuta l'imposta sostitutiva di cui all'art. 8, quinto comma, della stessa legge. Va, invece, considerato, ai fini della decadenza dal potere impositivo della ### il massimo dell'ampliamento temporale previsto dalla singola normativa più favorevole per l'###.  15. Il quarto motivo del ricorso incidentale è infondato.  ### i D'#### 15.1. Anzitutto, si rileva che la questione di costituzionalità è irrilevante ai fini del decidere, in quanto non v'è stata alcuna lesione del diritto di difesa degli eredi di ### ai sensi dell'art. 24 Cost. Quest'ultimo, è stato infatti sottoposto a tutela giudiziale con sentenza del tribunale di ### del 2005, sicché tutta la documentazione necessaria per la difesa in giudizio si trovava presso la tutrice. Tanto è vero, che gli assegni versati sul conto corrente "### che si trovava presso la ### in chiasso, sono stati rinvenuti dagli organi accertatori proprio presso la tutrice. 
La questione è anche manifestamente infondata, sia sotto il profilo della violazione del diritto di difesa di quell'art. 24 della ### sia in relazione alla pretesa violazione dell'art. 53 della ### in ordine al principio di capacità contributiva. 
Va premesso che le sanzioni tributarie sono intrasmissibile agli eredi, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (Cass., sez. 5, 24 luglio 2019, n. 19988, per la quale in trasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie è una questione rilevabile d'ufficio dal giudice; Cass., sez. 5, 15 ottobre 2018, 25644, in relazione alle soprattasse, anche se trasmissibili agli eredi), come peraltro accaduto nella specie, ove l'### finanziaria nell'avviso di accertamento ha escluso la sussistenza di sanzioni nei confronti degli eredi ("senza l'irrogazione di sanzioni art. 8 decreto legislativo n. 472/97"). 
Si è, poi, ritenuto che, in tema di motivazione "per relationem" degli atti di imposizione tributaria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è legittimo l'avviso di accertamento notificato all'erede, che rinvii integralmente al prodromico processo verbale ricevuto in copia e sottoscritto dal "de cuius", senza che sia necessario allegarlo, trattandosi di atto facente parte della documentazione amministrativa dell'impresa e come tale presumibilmente in possesso dell'avente causa (Cass., sez. 5, 17 dicembre 2014, n. 26527). 
Inoltre, non v'è violazione del principio di capacità contributiva di quell'art. 53 della ### Infatti, gli eredi, cui si trasferisce la relativa obbligazione tributaria per effetto della mera accettazione, anche implicita (Cass., sez. 5, 29 febbraio 2008, 5473), possono, però, accettare l'eredità con beneficio d'inventario. In tal caso, 7 ### D'#### ia limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere il pagamento dell'imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell'eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede (Cass., sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., sez. 5, 21 febbraio 2008, n. 4419). 
Per questa Corte, a sezioni unite, del resto, ia giurisdizione tributaria, avendo ad oggetto sia '"an" che il "quantum" della pretesa tributaria, comprende anche l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato; ne consegue che, qualora tra i debiti ereditari rientri un debito di imposta (nella specie, imposta di registro ed ### e l'erede abbia accettato con beneficio di inventario, spetta alle commissioni tributarie conoscere dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione con cui esso erede con beneficio d'inventario, adducendo la propria responsabilità per il debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti ("ex" art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ.), faccia valere il vizio proprio di tale atto impositivo, ad esso destinato, in quanto volto a conseguire il pagamento dell'intera imposta, e non di quanto possibile per effetto della accettazione beneficiata. Del resto, se così non fosse, qualsiasi forma di tutela, concernente la ridotta responsabilità dell'erede accettante con beneficio di inventario per il debito d'imposta imputabile al "de cuius", sarebbe, nella sede ordinaria, preclusa dalla definitività dell'avviso di liquidazione (Cass., sez.un., 15 aprile 2005, 7792). 
Né, peraltro, il termine di decadenza entro il quale deve essere notificato l'avviso di accertamento è interrotto dal decesso del contribuente e dal subentro dell'erede nel rapporto giuridico tributario, perché tali eventi non incidono sull'esercizio della potestà impositiva (Cass., sez. 6-5, 6 marzo 2019, n. 6432, in tema di ###. 
Il raddoppio dei termini, quindi, non determina alcuna violazione né del diritto di difesa degli eredi, né del principio di capacità contributiva, sia perché si L.  ### D'#### presume che gli eredi siano nella disponibilità della documentazione del de cuius e siano in grado, quindi, di difendere i loro diritti, sia perché, una volta accertata l'eredità, senza beneficio d'inventario, i loro averi aumentano in proporzione ai beni facenti parte del compendio ereditario, con conseguente necessità del pagamento delle imposte anch'essa in misura proporzionale a tale aumento, secondo il principio di progressività.  16. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti principali, in solido tra loro, e del ricorrente incidentale, per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.  P.Q. M.  rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale. 
Condanna i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale a rimborsare in favore della ### delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano, quanto ai ricorrenti principali, in solido tra loro, in complessivi euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito, e quanto al ricorrente incidentale, in complessivi C 4000,00, oltre spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di© siglio del 27 aprile 2021 22 

Giudice/firmatari: Cirillo Ettore, D'Orazio Luigi

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21872/2025 del 29-07-2025

... contribuente in tanto non ha diritto all'agevolazione fiscale in quanto si tratta pro prio di una di quelle ipotesi espressamente previste cui la normativa fa discendere la concessione o meno del beneficio. 2.9. Nel caso in esame, a fronte della specifica richiesta di riduzione della tariffa presentata dalla contribuente mediante relativa autodichiarazione, il Comune era dunque tenuto a motivare la pretesa tributaria esplicitando anche i motivi del diniego dell'agevolazione tariffaria ed illustrandone le ragioni, ovvero l'### era tenuto ad indicare in modo compiuto (e non mediante semplici clausole di stile) le ragioni per cui le richieste del contribuente non potessero essere accolte, pena l'illegittimità dell'atto stesso. 2.10. D iversamente opinando, il c ontribuente non sarebbe, infatti, posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quin di, di contestare efficacement e l'an ed il quantum dell'imposta, come imposto dal l'art. 7 dello ### del contribuente e dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 162, laddove è previsto che, ai fini dell'esercizio della potestà impositiva degli enti locali, per i tributi di loro competenza, «gli avvisi di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso nr. 4726-2023 R.G. proposto da: ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pr o tempore, rappresentata e difesa dall'### giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente contro ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dagli ### e ### giusta procura speciale allegata al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5991/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA ### depositata il ###; lette le conclusioni scritte del ###, in persona del ###. ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di con siglio non partecipata del 11/6/2025 dal ###.ssa ### DEL###.   #### S.p.A., propone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sen tenza indicata in e pigrafe, con cui la ### tributaria regionale del ### aveva parzialmente accolto l'appello proposto avverso la sentenza n. 98/2019 emessa dalla C ommissione ### taria ### di ### in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento in rettifica emesso dal Comune di ### per la tassazione rifiuti (###, relativa al periodo di imposta 2014—2017.  ### resiste con controricorso. 
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per vi olazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in rela zione all'eccezione sollevata dalla ### contribuente circa il periodo temporale in cui dovevano sussistere i requisiti per beneficiare della riduzione della ### 1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in rela zione all'eccezione sollevata dalla ### contribuente circa il termine iniziale per dotarsi dei requisiti necessari per beneficiare della riduzione della ### 1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per vi olazione 3 dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in rela zione all'eccezione sollevata dalla ### contribuente circa il difett o di motivazione dell'avviso impugnato per non aver lo stesso indicato specificamente i comportamenti che avrebbero determinato la violazione dell'art. 14 del ### approvato dal Comune di ### 1.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione «dell'art. 1, comma 162, della ### n. 296/20 06 e dell'art. 7 della ### n. 212 /2000 (### del ###» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente «considerato l'avviso di accertamen to impugnato come completo e corretto».  1.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in rela zione all'eccezione sollevata dalla ### contribuente circa l'errata indicazione della norma sanzionatoria applicata e la conseguente violazione dell'art. 16 del D.lgs. n. 472/1997».  1.6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «nullità della sentenza ... per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per totale illogicità della pronuncia in relazione all'ecce zione sollevata dalla società contribuente circa l'errata indicazione della norma sanzionatoria applicata e la conseguente violazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 472/1997».  1.7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione a falsa applicazione dell'art. 16 del D.lgs. n. 472/1997» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente «ritenuto che l'indicazione di una norma sanzionatoria errata non inf iciasse la valid ità dell'avviso nella parte relativa alle sanzioni».  1.8. Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per vi olazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per totale inesistenza della motivazione 4 in relazione all'eccezione sollevata dalla ### contribuente circa la non applicabilità delle sanzioni».  1.9. Con il nono motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. «violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 2, della Co stituzione, dell'art. 1, comma 162, della ### 296/2006 e dell'art. 7 della ### n. 212/2000 (### del ### in relazione all'eccezione sollevata dalla ### contribuente circa il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato nella parte relativa alla determinazione degli interessi».  2.1. Dei suddetti motivi occorre vagliare preliminarmente il terzo ed il quarto, con assorbimento dei primi due.  2.2. In fatto, dall'esame della sentenza impugnata e degli atti difensivi emerge che, a seguito di presentazione, da parte della contribuente, di autodichiarazione relativa alla sussistenza dei presupposti per la riduzione del 30% della tariffa rifiuti, prevista per i concessionari degli stabilimenti balneari dall'art. 14, comma 3 del ### amento ### comunale, l'Ente locale, con l'a tto impugnato, ritenne la «infedeltà della denuncia per mancanza dei requisiti» in oggetto, con recupero dei relativi importi, sulla scorta della seguente motivazione:« ... considerato che, a seguito di controlli effettuati è stata rilevata l'infedeltà della denuncia per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 14 comma 3 del ### approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 04/09/2014 e successive modifiche ed in tegrazioni, dichiarati ai fini dell'ott enimento della riduzione per i concessionari degli stabilimenti balneari per le annualità e per gli immobili di seguito indicati...».  2.3. In diritto, è opportuno dunque precisare quanto segue.  2.4. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7002/2024 in motiv.) in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art.  71, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 15 novembre 1993, n. 507 obbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicat a e la relativa delibera, con la con seguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, 5 né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo ( Cass. n. 22470/2019; Cass. n. 24267/2011).  2.5. Con riguardo alla ### che ha sostituito la ### la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento, nel caso in esame, va condotta ratione temporis in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base d ella variazione della superf icie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale success iva fase contenziosa (Cass. 20620/2019).  2.6. C iò non comporta, quindi, un obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, a meno che non ricorrano specifich e sit uazioni che, nel caso concreto, rendano indispensabile una motivazione espressa.  2.7. Nel caso in esame la norma regolamentare (art. 14, comma 3, ### comunale, allegata al ricorso) prevede e specifica che «la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30%, ai concessionari degli stabilimenti balneari e dei locali ad essi funzionali, a condizione che si siano dotati dei seguenti servizi per l'utenza: portale internet con informazioni sia turistiche che sui servizi offerti dalla struttura, con traduzione in almeno qu attro lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo); wi-fi free per i clienti; prenotazione dei servizi offerti dalla struttura via internet e an che via email e sms; defibrillatore cardiaco»).  2.8. La concessione della riduzione è subordinata alla sussistenza dei requisiti espressamente previsti, il che non consente quindi di ritenere che 6 la motivazione sia soddisfatta con il mero richiamo della norma, perché il contribuente in tanto non ha diritto all'agevolazione fiscale in quanto si tratta pro prio di una di quelle ipotesi espressamente previste cui la normativa fa discendere la concessione o meno del beneficio.  2.9. Nel caso in esame, a fronte della specifica richiesta di riduzione della tariffa presentata dalla contribuente mediante relativa autodichiarazione, il Comune era dunque tenuto a motivare la pretesa tributaria esplicitando anche i motivi del diniego dell'agevolazione tariffaria ed illustrandone le ragioni, ovvero l'### era tenuto ad indicare in modo compiuto (e non mediante semplici clausole di stile) le ragioni per cui le richieste del contribuente non potessero essere accolte, pena l'illegittimità dell'atto stesso.  2.10. D iversamente opinando, il c ontribuente non sarebbe, infatti, posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quin di, di contestare efficacement e l'an ed il quantum dell'imposta, come imposto dal l'art. 7 dello ### del contribuente e dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 162, laddove è previsto che, ai fini dell'esercizio della potestà impositiva degli enti locali, per i tributi di loro competenza, «gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati ... ».  2.11. Inoltre, l' obbligo di m otivazione deve essere rispettato ab origine e non nel cors o del giudizio, essendo un requisito intrinseco dell'atto impositivo, per cui non è ammessa la motivazione postuma ( Cass. n. ###/2018).  2.12. Considerato quindi che l'### — come attestato dai giudici di merito - in sede di emissione dell'avviso di accertamento è venuto meno all'obbligo di motivazione dell'atto impositivo, non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto al diniego della richiesta riduzione, limitandosi ad un generico riferimento alle disp osizioni regolamentari e rendendo evidenti solo nel giudizio i presupposti di fatto alla base della maggiore pretesa tributaria [«... risulta la mancanza di due dei requisiti previsti nel citato art. 14, comma 3, e cioè la traduzione in 7 quattro lingue (inglese, francese, t edesco e spagnolo) e la mancanza dell'indicazione di un telefono cellulare per effettuare le prenotazioni via sms …», pag. 3 controdeduzioni del Comune in primo grado, ritualmente trascritte nel controricorso], ne consegue che l'avviso in questione non era dotato di motivazione conforme a quanto stabilito dell'art. 7, comma 1, della legge 212/2000 e dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 162.  3.1. Vanno parimenti accolti il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi.  3.2. Con segue, invero, alla ca renza di motivazion e sul disconoscimento della richiesta riduzione della ### l'annullamento anche delle rela tive sanzioni per infedele dichiarazione fondate ### sulla dichiarazione di possedere i requisiti previsti per detta riduzione.  3.3. Questa Corte ha affermato, in tema di sanzioni amministrative tributarie, che l'obbligo d i motivaz ione dell'atto di contestaz ione della sanzione collegata al tributo, imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato, e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, tale obbligo viene assolto per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali (cfr. Cass. nn.  20999/2024, 25633/2021, 11610/2021).  3.4. N on essendo s tate esplicitate le ragioni dell'insussistenza dei presupposti della riduzione, ne consegue, tuttavia, che non sono state indicate neppure le ragioni con riferimento alle s anzioni applicate, con conseguente annullamento in parte qua dell'atto impugnato.  4. All'accoglimento dei predetti motivi di ricorso consegue l'assorbimento del nono motivo circa il di fetto di moti vazione degli interessi applicati nell'atto impugnato.  5. In conclusione, vanno accolti il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo, assorbiti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.  6. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, 8 ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l'accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.  7. Mentre le spese dei gradi di merito vanno compensate, tra le parti, quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte controricorrente.  P.Q.M.  La Corte accoglie i motivi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il Comune di ### al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in ### 3.300,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da 

Giudice/firmatari: Paolitto Liberato, Dell'Orfano Antonella

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 4431/2025 del 20-02-2025

... “risultanze fin ali”, co nfligge con il criterio fiscale della corretta valutazione delle rimanenze, che nell'inventario è imposto dall'art. 59, primo comma, ### (oggi art. 92 ###; detta valutazione «deve in tal senso confluire nel conto dei profitti e delle perdite» e «l'eventuale errore presente nella redazione dell'inventario si deve ritenere corretto soltanto dall'esposizione delle rimanenze nel conto dei profitti e delle 8 perdite secondo le modalità indi cate dalla detta norma» (cos ì Cass. n. 8879/2007). In alt ri termini, il libro degli inventari deve consentire la ricostruzione della valu tazione delle rimanenze secondo i richiamati criteri legali; va così esente da censure, sul punto, la sentenza im pugnata, secondo la quale non era possibile addivenire ad alcuna ricostruzione poiché il libro inventari della società contribuente ometteva di indicare le rimanenze iniziali e finali. 12. Il qu into motivo è inamm issibile per la genericità e incoerenza della sua formulazione. Anche in questo caso, infatti, la censura si artico la nella denunzia di plurime violazioni di legge, difetto di motivazione e omesso esame di un fatto controverso che la rendono difforme dal (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7267/2016 R.G. proposto da: ### s.r.l. a socio unico in liquidazione, in persona del liquidatore ### rappresentata e difesa, per procu ra in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 4 novembre 2020, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo - ricorrente - contro ### ACCERTAMENTO ### in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'### dello Stato presso la quale è domiciliata in #### PORTOGHESI 12 - controricorrente avverso la sentenza della ### tributaria regionale della ### n. 8249/51/15, depositata il 18 settembre 2015; udita la relazione svolta dal consigliere dott. ### nella pubblica udienza del 24 gennaio 2025; sentito il ###, in persona del ### dott. ### il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; sentiti l'### per i ricorrenti e l'### dello ### per la controricorrente.  ### 1. L'### delle ### notificò a ### s.r.l. (in seguito mutata in ### a socio unico s.r.l., poi posta in liquidazione ) un avviso di accertamento che rip rendeva a tassazione, ai fini #### e ### un maggior reddito accertato in relazione all'anno d'imposta 2004.  ### im positivo, emesso a seguito di accertamento con metodo induttivo, traeva origine dal rilievo di costi non inerenti e non di competenza, del la mancata contabi lizzazione di ricavi , appostati come finanziamenti soci, e, più in generale, dell'inattendibilità delle scritture contabili. 
La soci età impugnò vittoriosamente l'av viso di accertamento innanzi alla ### tributaria provinciale di Napoli.  2. Il successivo appello dell'### fu accolto con la pronunzia indicata in epigrafe. 3 I giudici regionali, ritenuta in premessa l'ammissibilità del gravame, osser varono che l'### aveva dimostrato l'inattendibilità delle scritture contabili della contribuente, poiché, in particolare, i libri inventari recavano il solo valore globale della merce, senza in dicare le riman enze iniziali e finali ; né tale omissione poteva ritenersi sanata dalla tenuta del bilancio. 
Rilevarono, inoltre, che più voci di costo, corrispondenti a fatture di tipologia generica, giustificavano i rilievi per difetto di competenza e inerenza. Di qu i la legittimità dell'acce rtamento induttivo, con la conseguente ril ettura in guisa di ricav i dei versamenti ottenuti in conto finanziamento soci.  3. La sentenza d'appello è stata im pugnata da ### s.r.l. in liquidazione con ricorso per cassazione affidato a sette motivi, il lustrati da successiva memoria.  ### finanziaria ha depositato controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunziando «errata interpretazione dell'art. 1, comma 2, del d.lg.vo 546/92 in riferimento all'art. 324 c.p.c. ed omessa insufficiente specifica esplicitazione nell'atto di appello dei motivi di gravame», la ricorrente assume che i giudici d'appello avrebbero omess o di dichiarare inammissibile il gravame erarial e in quanto articolato con «unico, compless o motivo», anzi ché mediante moti vi separati e specifici come prescritto dalla disposizione invocata.  2. Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 112 cod.  proc.  ###.T.R. avrebbe infatti errato nell'accogliere l'appello, in presenza di una mera richiesta di «totale riforma» della sentenza di primo grado, in ruolo della rituale indicazione «di quali fossero i termini della riforma da effettuarsi». 4 3. Il t erzo motivo è rubricato «errata interpretazion e ed erronea applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 in tema di accertamento induttivo, anche in riferimento all'art. 2697 in tema di distribuzione dell'onere della prova ed in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». 
La ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata, nel ritenere fondato il rilievo di inattendibilità delle scritture contabili, non ha motivato tale affermazione, in particolare omettendo di indicare le «circo stanze gravi, precise e concordanti» che, sulla base di consolidata giurisprudenza, legittimano il ricorso dell'### all'accertamento con metodo induttivo.  4. Il quarto motivo concerne la specifica statuizione sulle scritture contabili; la società contribuente, denunziando «errata interpretazione degli artt. 2214 ss. c.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», sostiene che il libro inventari deve recare annotate le sole “risultanze finali” - afferendo i dati analitici sulle operazioni ai diversi registri vendite e acquisti - e che la C.T.R. avrebbe perciò errato nel ritenere fondati, sul punto, i rilievi erariali.  5. Con il quinto motivo, deducendo «errata interpretazione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa analitica indicazione nella sentenza dei motivi posti a sostegno del la decisione in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo 5 del giudizio» , la ricorrente denunzia nuovamente un difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte concernente l'indebita deduzione di costi.  6. Il sesto moti vo è rubr icato «errata interpretazione dell'art. 2467 c.c. in tema di finanziamento dei soci in relazione all'art. 2697 e ss. c.c. ed in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 e 5. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». 
La società critica la sentenza nella parte in cui ha disconosciuto la sussistenza di un finanziamento soci, ritenendo operativa la presunzi one di ricavi; lamenta, in particolare, il mancato esame di «tutta una serie di documenti, documentazione non impugnata e/o altrimenti superata, agli atti cui si rimanda», prodotta (in separato giudizio) dal socio ### idonea a dimostrare la bontà dei assunti.  7. Infin e, con il settimo motivo, rubricato «errata interpretazione dell'art. 109 del TUIR per errata omessa interpretazione della norma sulla deducibilità e detraibilità delle spese in riferimento all'art. 1599 c.c. in tema di locazione ed agli artt. 2697 e ss. c.c. in tema di ass olvimento del l'onere della prova», la ricor rente si duole nuovamente della statuizione concernente i costi, dei quali, parti tamente e analiticamente, rappresenta invece il poss esso dei requisiti di certezza ed inerenza.  8. I pri mi due motivi si app untano sull'ammissibil ità dell'appello erariale e possono, pertanto, esser e esaminati congiuntamente in quanto connessi. 
Gli stessi sono infondati. 
La ricorrente fa consistere le proprie censure nella denunzia del fatto che l'appello erariale sarebbe stato articolato mediante 6 «un unico, complesso motivo», ovvero con semplice richiesta di «integrale riforma della sentenza im pugnata», e perciò in violazione del principio di specificità dei motivi di gravame. 
Tale assunto non può essere condiviso. 
Questa Corte ha affer mato che il rispetto del principio di specificità si traduce nella necessità che la parte appellante ponga il giudice del gravame nella co ndizione di co mprendere con chiarezza il contenuto delle censure proposte, ferma restando la natura del giudizio d'appello, che resta inequivocabilmente nell'alveo di una revisio prioris instantiae (così Cass. 13535/2018); e tanto è compatibile anche con la deduzione di un motivo unico, purché idoneo a con sentire il sindacato de l provvedimento impugnato nei termini esposti. 
In ogni caso - e con particolare riguardo al secondo motivo, che atti nge le conclusioni dell' appello erariale - la ric orrente trascura di co nfrontarsi co n il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specif ici dell'impugnazione, che determinano l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, non sono ravvi sabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco; gli elementi di specificità dei motivi si possono infatti ricavare, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (così, fra le altre, Cass. n. 15519/2020; Cass. n. 707/2019).  9. Il terzo motivo è inammissibile sotto diversi profili. 
Innanzitutto, esso solleva un coacervo di censure senza il rispetto del canone della specificità, ciò che determina, nella parte argomentativa, la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno 7 dell'uno o dell'altro vizio e, dunque, di effettuare puntualmente l'operazione di interpretazione e di sussunzione del le censure stesse (in tal sen so, per la ra dicale inammissibilità , fra le numerose altre, Cass. n. 4616/2020; Cass. n. 21239/2015). 
Ancora, esso finisce con il sollecitare un riesame nel merito degli appre zzamenti compiuti dai giudici d'appello, lad dove, in particolare, evoca il mancato esame «della documen tazione prodotta come da foli ario» che poi omette di indicare specificamente, in aperta violazione dell'art. 366, num. 6), cod.  proc.  Infine, per la parte in cui denunzia una violazione dell'art.  2697 cod. civ., la censura si risolve in una critica al fatto che i giudici d'appello abbiano ritenuto maggiormente persuasive alcune prove anziché altre; con il che essa si disallinea rispetto all'unico modello di sindacato cons entito in questa sede con riferimento alla disciplina dell'onere della prova, che va limitato al caso in cui il giudice abbia fatto gravare tale onere su una parte diversa da quella alla quale spettava, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differ enza tra fatti costitutivi ed eccezioni (in questo senso, da ultimo, Cass. 26739/2024).  10. Il quarto mezzo non è fondato. 
La tesi esposta in ricorso, secondo la quale il libro inventari dovrebbe annotare le sole “risultanze fin ali”, co nfligge con il criterio fiscale della corretta valutazione delle rimanenze, che nell'inventario è imposto dall'art. 59, primo comma, ### (oggi art. 92 ###; detta valutazione «deve in tal senso confluire nel conto dei profitti e delle perdite» e «l'eventuale errore presente nella redazione dell'inventario si deve ritenere corretto soltanto dall'esposizione delle rimanenze nel conto dei profitti e delle 8 perdite secondo le modalità indi cate dalla detta norma» (cos ì Cass. n. 8879/2007). 
In alt ri termini, il libro degli inventari deve consentire la ricostruzione della valu tazione delle rimanenze secondo i richiamati criteri legali; va così esente da censure, sul punto, la sentenza im pugnata, secondo la quale non era possibile addivenire ad alcuna ricostruzione poiché il libro inventari della società contribuente ometteva di indicare le rimanenze iniziali e finali.  12. Il qu into motivo è inamm issibile per la genericità e incoerenza della sua formulazione. 
Anche in questo caso, infatti, la censura si artico la nella denunzia di plurime violazioni di legge, difetto di motivazione e omesso esame di un fatto controverso che la rendono difforme dal canone di specificità e non consentono di ricondurla in modo chiaro e inequiv ocabile ad un a delle ragioni tassative di impugnazione stabilite dall'art. 360 cod. proc.  13. Anche il sesto motivo non supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni appena esposte; esso appare, inoltre, inammissibile per difetto di autosufficienza. 
La ricorrente censura, infatti, la decisione della C.T.R. in punto alla ripresa concernente i versamenti in conto finanziamento soci, lamentando l'omesso esame di «tutta una serie di documenti, documentazione non impugnata e/o altrimenti superata, agli atti cui si rimanda»; ma di tale documentazione - non allegata al ricorso, né oggetto di richiamo individualizzante - essa non riporta né il cont enuto, n é altre indi cazioni utili a rinvenirne elementi significativi dell'affermato valore probatorio.  13. Lo stesso è a dirsi, in fine, del settimo moti vo, che si traduce nel la denunzia di omess a valutazione dei do cumenti 9 relativi ai costi non deducibili, tutti menzionati in modo generico e cumu lativo, senza indicazione del contenuto o degli atti del giudizio di merito nei quali gli stessi sarebbero riprodotti. 
La censura, inoltre, sollecita espressamente un riesame della menzionata documentazione, in termini propri di una forma di sindacato estranea al perimetro del giudizio di legittimità.  14. In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto. 
Le spese seguono la soccom benza e so no li quidate in dispositivo. 
Sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.  P.Q.M.  La Corte rigetta il rico rso e cond anna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 4.500,00 oltre spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della Corte di 

Giudice/firmatari: Cataldi Michele, Cortesi Francesco

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16457/2023 del 09-06-2023

... contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali dell'agevolazione tariffaria possano t rarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurazione dell'istituto in oggetto nell'ambito del rapporto di lavoro. Anal ogamente, nel senso dell'irrilevanza ai fini della questione controversa, depone la circostanza dell'assoggettamento a contribuzione del beneficio, ai sensi dell'art. 12 Legge n. 153/1969, atteso ch e il princip io invocato dai ricorrenti, secondo il quale l'ammontare della retribuzione assog gettata a contribuzione assicurativa obbligatoria è sottratto all'autonomia negoziale delle parti ed è direttamente determinato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, il quale, dopo aver incluso in esso ogni importo che il lavoratore riceva dal datore di lavoro "in dipendenza del rapporto di lavoro " (cioè in adempimento di obbligazioni che trovano titolo nel contratto di lavoro, anche senza sp ecifica correlazione con la prestazione lavorativa), introduce, con elencazione tassativa, una serie di eccezioni (ex plurimis Cass. Sez. Un. 3232 del 1985), non interferisce con la possibilità di disdettare il beneficio che (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28559/2021 R.G. proposto da: #################### I, ### I ###### , ################ elettivamente domiciliati in ### 60, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### -ricorrente contro ### E-###### in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., elettivamente domiciliati in ### 25-B, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### -controricorrenti avverso la SENTENZA della CORTE D'### di ### n. 1769/2021 pubblicata il ### RGN 2994/2018. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal ###. ### Rilevato che 1. la Corte d i ### o di Ro ma, con la sentenza impugnata, dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti degli appellanti di cui al dispositivo, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati, o loro eredi, indicati in epigrafe, g ià dipen denti del ### volto ad ottenere nei confronti di ### E-##### l'accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro; 2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con sei motivi; han no resistito con cont roricorso le società intimate; 3. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art.  380- bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 d. lgs n. 562/1996, dell'art. 12, comma 1 legge n. 153/1 969, dell'art. 48, comma 3, d.P.R.  917/1986 , censurando la sentenza impugnata per avere escluso la natura retributiva del beneficio in questione, in ragione del difetto di corrispettività tra il beneficio in oggetto e l'obbligazione gravante sul lavoratore; sostengono che la qualificazione come non retributivo del 3 beneficio in questione si po neva in contrasto con il principio di causalità di cui all'art. 12 legge n. 153/1969 in base al quale nel concetto di retribuzione rientrano anche gli importi che pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa costituiscono adempimenti di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o convenzioni ed aventi titolo ed origine dal contratto di lavoro ( Cass. SS. UU. 3292/1985); 2. con il secondo motivo di ricorso deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1 l. n. 153/1969, come modificato dal d. lgs n. 314/1997 e degli artt. 49 e 50 d.P.R. n. 917/1986, per avere, in sintesi, affermato la rilevanza ai soli fini fiscali della qualificazione come reddito di lavo ro, dello scont o sui costi dell'energia elettrica consumata in quanto concessa dal datore di lavoro ai propri dipendenti; 3. con il terzo motivo di ricorso deducono vi olazione e falsa applicazione degli artt. 117 5-345, degli artt. 1372, 1373, 137 5, 1965, 2113, 2077 cod. civ. nonché dell'art. 33 c.c.n.l. ### 21 febbraio 1989 e dell'art. 30 c.c.n.l. ### 7 giugno 1976 ,nella parte in cui la Corte territoriale aveva escluso la natura di diritto quesito dell'agevolazione tariffaria in oggetto; 4. con il quarto motivo deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 2077 cod. civ., dell'art. 36 cod. civ. dell'art. 1703 cod.  degli artt. 1175-1345 cod. civ. nella parte in cui la Corte territoriale aveva affermato la legittimità della disde tta del l'agevolazione tariffaria formalizzata da ### con lettera del 12.10.2015; 5. con il quinto motivo di ricorso i rico rrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 421 c.p.c e dell'art. 437 c.p.c.  censurando la sentenza impugnat a per avere respinto, per decadenza della parte, la ist anza di ammissione di docume nti , reiterata in seconde cure; 6. con il sesto motivo di ricorso deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 comm a 2 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per avere respinto il motivo di appello relativo 4 alla condanna d ei soccombenti alle spese di lit e di primo grado, nonostante la dedotta sussistenza di “altre analoghe , gravi ed eccezionali ragioni” dedotte con il ricorso in appello; 7. ragion i di ordine logicogiuridico impongono l'esame con priorità del quinto motivo di ricorso, il quale risulta inammissibile per difetto di trascrizione, in violazione dell'art. 366, comma 1 , n. 6 cod.  proc. civ. dei d ocumenti de i quali si d enunzia la mancata ammissione; esso è inoltre infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Nel rito del lavoro è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e sulla cui esibizione sia intervenuta una decadenza, né in tal caso può essere esercitato il potere officioso del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova, che opera sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi a seguito del contraddittorio delle stesse” ( Cass. n. 23651 del 2016); 8. il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso devono essere r espinti in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si richiama anc he ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la quale nello scrutinare le medesime questioni poste dai motivi in esame ha confermat o la infondatezza della pretesa degli ex dipendenti alla conservazione del beneficio della agevolazioni tariffarie su i consumi dell'energia elettrica, dopo la disdetta dell'ottobre 2015 da parte di ### ( nn. 1281, 1289, 1296, 1309, 1596, 1597, 9513 del 2023); 8.1. invero, dalla ricostruzione emergente d agli atti di causa risulta che, da un punto di vista storico, l'ag evolazione tariffaria sull'energia elettrica venne introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corpo rativo a favore dei dip endenti delle aziend e elettriche private con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipend enti che si servivano per uso domestico della energia erogata dal proprio d atore di lavoro . La misura in ogget to fu strettamente collegata all'uso familiare dell'abitazione principale del dipendente tanto che in presenza di più dip endent i ### 5 componenti del medesimo nucleo familiare, l'agevolazione tariffaria spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti; essa venne est esa agli ex dipendenti posti in quiescenza e riconosciuta anche in favore di sogg etti non dipende nti quali le vedove e i vedovi dei dipendenti. Tanto premesso, in relazione alle specifiche questioni poste dai m otivi in esame si osserva che è condivisibile la sentenza impugnat a laddo ve esclude la natura retributiva del beneficio; la relativa verifica, condotta alla luce delle caratteristiche dell'istituto qual e regolato dalle norme collettive induce ad escludere infatt i ogni rapporto di corrispettività tra l'agevolazione tariffaria e la prestazione del singolo lavorato re; il riconoscimento del relativo diritto e della sua misura, prescindeva, infatti, del tutto dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipen dente nonché dal la durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; in conseguenza, tale istituto risultava sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost. configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione della prestazione resa d al dipendente. In senso contrario a tale app rodo non sono uti lmente invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 242 68 del 2013 e Cass. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, in quanto nelle richiamate decisioni l'affermazione della natura ret ributiva dell'agevolazione tariffaria concessa ai lavoratori si connetteva al carattere alternativo che tale agevolazione aveva assunto rispetto al riconoscimento di un assegno ad personam non assorbibile, di pacifica natura retributiva. Neppure può valere a sorreggere l'affermazione della natura retributiva dell'agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come reddito da lavoro ai fini ### (Cass. n. 586 del 2017; Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una 6 determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali dell'agevolazione tariffaria possano t rarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurazione dell'istituto in oggetto nell'ambito del rapporto di lavoro. Anal ogamente, nel senso dell'irrilevanza ai fini della questione controversa, depone la circostanza dell'assoggettamento a contribuzione del beneficio, ai sensi dell'art. 12 Legge n. 153/1969, atteso ch e il princip io invocato dai ricorrenti, secondo il quale l'ammontare della retribuzione assog gettata a contribuzione assicurativa obbligatoria è sottratto all'autonomia negoziale delle parti ed è direttamente determinato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, il quale, dopo aver incluso in esso ogni importo che il lavoratore riceva dal datore di lavoro "in dipendenza del rapporto di lavoro " (cioè in adempimento di obbligazioni che trovano titolo nel contratto di lavoro, anche senza sp ecifica correlazione con la prestazione lavorativa), introduce, con elencazione tassativa, una serie di eccezioni (ex plurimis Cass. Sez. Un. 3232 del 1985), non interferisce con la possibilità di disdettare il beneficio che trovi il suo riconoscimento nella fonte collettiva; 8.2. invero è da escludere la configurabilità di un diritto quesito al mantenimento del beneficio. A riguardo occorre premettere che, secondo l'orientamento d el giudice di legittimità, nell'am bito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dall a contrattazione collettiva i n mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scat urisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o cont inuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso 7 di successione di contratti collettivi (Cass. n. 14944 del 2014; n 20838 del 2009). Pertanto, gli unici diritti intangibili sono quelli che sono già entrati a far parte del patrimonio d el la vorato re, qual e corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già eseguita, situazioni queste non configurabili in relazione alla pretesa azionata dagli odierni ricorrenti, espressione di una mera aspettativa al mantenimento nel te mpo della più favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto. ### tariffaria in questione trova, infatti, la propria fonte nelle disposizioni del contratto col lettivo le quali, come ripetutamente chiarito dal giudice di legittimità, non si incorporano nel contenuto del contratto individuale dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano sul singolo rapporto come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, concorrente con la fonte individuale, con la conseguenza che, in caso di successione dei contratti collettivi, si realizza una sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamen to più favorevole, restando la conservazione di quel t rattamento affidata all'auton omia contrattuale delle parti co llettive stipulanti, le quali po ssono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018; Cass. n. 1298 del 2000; Cass. n. 11466 del 1997; Cass. 11052 del 1995), volontà nello specifico non rinvenibile; 8.3. una volta esclu so il consolidarsi di un diritto q uesito al mantenimento del beneficio in capo ai lavoratori per effetto delle richiamate pattuizioni collettive, il recesso di ### s.p.a. risulta senz'altro consentito alla luce dell'orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att . cod. proc. civ., secondo il quale qu alora il cont ratto collettivo n on abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finire bbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrat tazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali 8 non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavorato ri, derivanti dal la pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in q uanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo de lle mere aspettative sorte alla stregua dell a precedente più favorevole regolam entazione (tra m olte: Cass. 14961 del 2022; Cass n. 40409 del 2021; Cass. n. 23105 del 2019; Cass. n. 18548 del 2009; Cass. n. 19351 del 2007); 9. il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il qu ale le ste sse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi ( Cass. n. 24502 del 2017, Cass. n. 8421 del 2017); 10. alla streg ua delle argomentazioni esp oste il ricorso deve essere respinto nel suo complesso; 11. le spese liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza; 12. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussis tenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore 9 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr.  SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso. Condanna parte ricorre nte al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 15.000,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.   Ai sensi d ell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 Così deciso in ### nella camera di consiglio del 7 marzo 2023  

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Pagetta Antonella

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