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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 103/2026 del 28-01-2026

... settembre 2021, nonostante nella relativa busta paga fosse fittiziamente indicata per tale periodo la fruizione di permessi non retribuiti; di non avere goduto di ferie e di permessi ### di avere percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità in misura inferiore a quanto spettante; che il datore di lavoro versava i contributi previdenziali e assistenziali per sole 11 settimane, omettendo di versare quelli relativi alle due settimane lavorate del mese di settembre 2021. Tanto premesso in fatto ed affermata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, parte ricorrente evidenzia l'erroneità delle tabelle retributive applicate dalla convenuta, atteso che dalle buste paga si evince che è stata erogata al lavoratore, inquadrato nel 4° livello del suindicato ### per i lavoro ordinario prestato, la retribuzione di cui alle tabelle retributive del ### del 18.1.2014 e non del 8.2.2018. Deduce il mancato pagamento, con le maggiorazioni previste dal ### delle ore di lavoro straordinario prestato sistematicamente per tutta la durata del rapporto, ogni giorno della settimana ivi compresa la domenica, almeno nella misura di 128 ore mensili. Asserisce di avere diritto alla (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Cassino - Sezione Civile Area Lavoro Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. ### all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 21 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 427/2022 vertente tra ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ###Napoli, ### di ### n. 18 - parte ricorrente E ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ####### delle ### n. 20 ### - ### rappresentato e difeso dall'Avv.to ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Cassino, ### s.n.c.  - parti convenute Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
Oggetto: differenza retributive - lavoro straordinario - omissioni contributive - danno da mancata fruizione della ### Conclusioni: come in atti ### ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c. in data ### e ritualmente notificato, ### e ### quali rappresentanti legali del figlio minore ### hanno convenuto in giudizio la società ### S.r.l. e l'### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: − venga dichiarato inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto da ### che s'impugna ex art. 2113 c.c. e comunque per vizio di consenso ed illiceità di causa; − venga accertato e dichiarato che tra il sig. ### e l'### è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con l'espletamento, da parte del lavoratore, delle mansioni precisate, nell'arco temporale e con le modalità di svolgimento specificate in premessa; − venga accertato e dichiarato che, per quanto sopra esposto ed in relazione all'intero periodo di lavoro, al sig. ### inquadrato nel 4° livello del predetto ### in virtù dell'orario e dei giorni di lavoro svolto, gli compete il riconoscimento delle somme di €. 7.779,85; − venga accertato e dichiarato che la condotta della soc. ### and ### s.r.l.s, in p.l.r.p.t., ha provocato un grave danno economico al sig. ### nella misura pari alla negata ### che avrebbe dovuto percepire di diritto; − venga, quindi, condannata la soc. ### and ### s.r.l.s., in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di €. 7.779,85 (di cui €. 757,08 a titolo di ### o di quella somma diversa con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c., liquidando altresì il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione del valore dei suoi crediti con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate; − venga condannata l'### la soc. ### and ### s.r.l.s. in p.l.r.p.t., al pagamento del risarcimento del danno subito dal sig. ### per la negata ### nella misura pari alla somma di € 31.872,00 come determinata al precedente capo 11.2, o di quella somma diversa con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c.; − venga condannata la resistente al pagamento in favore dell'### dei contributi spettanti al sig. ### in relazione all'intero periodo di lavoro, in virtù della corretta retribuzione ed agli adeguamenti oggetto del presente ricorso con le eventuali maggiorazioni e venga, pertanto, dichiarato l'### tenuto a ricevere gli stessi; − venga trasmesso il fascicolo di causa, a seguito dell'emananda sentenza, alle ### competenti al fine di adottare i competenti provvedimenti sanzionatori conseguenti alle violazioni della normativa posta a tutela dei minori ex L. 977 del 17.10.1967 nei confronti dell'### and ### s.r.l.s. e/o del suo amministratore p.t.; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 − venga condannata la convenuta a pagare le spese - comprese quelle generali - e competenze di giudizio comprensive dell' IVA e dell'aliquota della ### da distrarsi in favore degli avv.ti ### e ### che se ne dichiarano anticipatari. 
Parte ricorrente espone che ### ha lavorato alle dipendenze della società ### S.r.l. dal 22.6.2021 al 21.9.2021, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato stagionale sottoscritto il ###, con inquadramento nel 4° livello del ### - ### e mansioni di aiuto cuoco svolte presso il bar - ristorante della convenuta, “### di Mare”, in ### di avere lavorato sette giorni su sette dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00/18.00 alle ore 1.00/2.00, per non meno di dieci ore al giorno, per tutto il periodo; di avere percepito la retribuzione indicata in busta paga, parametrata ad un orario di 40 ore settimanali, nella misura complessiva di euro 3.904,79; di avere prestato la propria attività lavorativa dal 1° al 21 settembre 2021, nonostante nella relativa busta paga fosse fittiziamente indicata per tale periodo la fruizione di permessi non retribuiti; di non avere goduto di ferie e di permessi ### di avere percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità in misura inferiore a quanto spettante; che il datore di lavoro versava i contributi previdenziali e assistenziali per sole 11 settimane, omettendo di versare quelli relativi alle due settimane lavorate del mese di settembre 2021. 
Tanto premesso in fatto ed affermata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, parte ricorrente evidenzia l'erroneità delle tabelle retributive applicate dalla convenuta, atteso che dalle buste paga si evince che è stata erogata al lavoratore, inquadrato nel 4° livello del suindicato ### per i lavoro ordinario prestato, la retribuzione di cui alle tabelle retributive del ### del 18.1.2014 e non del 8.2.2018. Deduce il mancato pagamento, con le maggiorazioni previste dal ### delle ore di lavoro straordinario prestato sistematicamente per tutta la durata del rapporto, ogni giorno della settimana ivi compresa la domenica, almeno nella misura di 128 ore mensili. Asserisce di avere diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie e permessi ROL non goduti, della indennità per festività non godute, dei compensi per lavoro domenicale, delle differenze sulla retribuzione ordinaria e sulle mensilità supplementari, del trattamento di fine rapporto, non corrisposto, nella misura indicata nei conteggi indicati in ricorso. Premesso che il lavoratore era minorenne all'epoca del dedotto rapporto di lavoro, parte ricorrente denuncia le plurime violazioni datoriale delle disposizioni contrattuali collettive e di legge a tutela del lavoro minorile, in materia di orario di lavoro e riposi, instando per la trasmissione degli atti alle competenti autorità. Sostiene, inoltre, di avere diritto al risarcimento del danno da mancata fruizione della ### atteso che il mancato raggiungimento del requisito contributivo minimo delle 13 settimane che ha determinato il rigetto dell'### è conseguenza dell'inadempimento datoriale che ha versato i Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 contributi per sole 11 settimane, omettendo di versare quelli relativi alle due settimane lavorate del settembre 2021. 
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la ### S.r.l. e l'### La società convenuta eccepisce che il ricorrente ha osservato un orario di 40 ore settimanali distribuite su sei giorni lavorativi, senza effettuare lavoro straordinario. Osserva che il lavoratore, in virtù del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c., avrebbe avuto diritto a percepire il trattamento di disoccupazione dall'### nonostante l'omesso versamento contributivo relativo al mese di settembre 2021, cosicché il lavoratore avrebbe dovuto agire nei confronti dell'### per l'erogazione della ### venendo così meno il presupposto per l'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro. In merito ai conteggi di controparte, la resistente ne evidenzia la erroneità sia perché sviluppati a partire da dati fattuali erronei, in particolare per quanto concerne lo straordinario, sia perché non tengono conto della compensazione tra il credito retributivo relativo alla mensilità di settembre 2021 e il controcredito della società per il pagamento del canone di locazione per conto del ricorrente per l'appartamento condotto in locazione in ### dal giugno 2021 al settembre 2021, sia infine perché nel computo delle mensilità supplementari si sono considerate anche le ore di lavoro straordinario asseritamente prestate. 
L'### ha chiesto, nel caso di accertamento del credito del ricorrente per le rivendicate differenze retributive, di accertare il corrispondente obbligo datoriale di versare all'### i contributi previdenziali e assistenziali nei limiti della prescrizione. 
In corso di causa si è costituito in proprio per la prosecuzione del giudizio ### nel frattempo divenuto maggiorenne. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'escussione dei testi addotti dal ricorrente, essendo parte convenuta decaduta dalla escussione dei propri testi ai sensi dell'art. 208 c.p.c. Il legale rappresentante della resistente, ritualmente intimato per rendere interrogatorio formale, non è comparso senza un giustificato motivo. Conclusa l'istruttoria, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza del 21 gennaio 2026 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente agisce in giudizio per la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive asseritamente maturate a titolo di maggior dovuto per le ore di lavoro ordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, compenso per il lavoro straordinario, per quello ordinario e straordinario domenicale, per festività non godute, per indennità sostitutiva di ferie e permessi ROL non goduti e trattamento di fine rapporto, oltre regolarizzazione contributiva con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi all'### sul presupposto di avere prestato attività lavorativa subordinata in favore della convenuta ininterrottamente dal 22.6.2021 al 21.9.2021, in forza di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato stagionale sottoscritto il ###, con inquadramento nel 4° livello del ### e ### e mansioni di aiuto cuoco disimpegnate presso il ristorante bar della resistente in ### Il ricorrente chiede inoltre la condanna della società convenuta al risarcimento del danno per la mancata fruizione della ### in conseguenza della condotta datoriale inadempiente, avendo la ### S.r.l. versato i contributi per sole 11 settimane anziché per le 13 per cui è stata realmente prestata l'attività lavorativa. 
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti. 
È circostanza pacifica e incontestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., prima ancora che riscontrata documentalmente (cfr. contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato stagionale sub all. 2 ric.; buste paga sub all. 4 ric.), che il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato in forza di contratto di lavoro stagionale in favore della ### S.r.l. dal 22.6.2021 al 21.9.2021, con mansioni di aiuto cuoco svolte presso il ristorante bar della convenuta “### di Mare” in ### ed inquadramento nel 4° livello del ### Sebbene nella busta paga di settembre 2021 siano indicati come non lavorati per fruizione di permessi non retribuiti e riposi settimanali domenicali i giorni dal 1 al 21, in primo luogo è la stessa convenuta ad ammettere nella memoria difensiva (cfr. pag. 6, 1° cpv.) che “il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore del deducente dal 22/06/2021 al 21/09/2021 per un totale di 13 mesi”, in secondo luogo tutti i testi escussi hanno confermato la effettiva prestazione lavorativa del ricorrente fino al 21 settembre 2021. È altrettanto incontestato che per l'attività lavorativa prestata il ricorrente ha percepito la somma complessiva pari ad euro 3.904,79. La convenuta non ha comunque provato, come era suo onere, di avere corrisposto al lavoratore somme maggiori. 
È invece controverso l'effettivo orario di lavoro osservato da ### Il ricorrente sostiene infatti di avere sempre lavorato sette giorni su sette non meno di 10 ore al giorno, dalle ore 9.00 alle ore Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 13.00 e dalle ore 17.00/18.00 alle ore 1.00/2.00. La convenuta replica che controparte ha osservato l'orario di lavoro contrattuale normale di 40 ore settimanali distribuito su sei giorni lavorativi (per un totale, dunque, di 6,67 ore giornaliere) con riposo domenicale. Si ricorda che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell' “an”, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del “quantum” di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150; Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ.  6623/2001). Tale rigoroso onere probatorio può ritenersi pienamente assolto dal lavoratore nel caso di specie. 
Tutti i testi escussi hanno confermato gli orari di lavoro dedotti in ricorso, con deposizioni puntuali, circostanziate e convergenti, frutto di conoscenza diretta dei fatti riferiti, direttamente percepiti dai dichiaranti che erano colleghi di lavoro del ### nello stesso locale della convenuta e dunque hanno quotidianamente lavorato fianco a fianco con lo stesso nel periodo oggetto di causa. Il teste ### ha così dichiarato: “Ho lavorato nel ristorante ### di ### in ### da metà giugno 2021 al 21 settembre 2021. Io e il ricorrente lavoravamo insieme. Confermo che il ricorrente ha lavorato sette giorni su sette senza riposo settimanale. Il ricorrenze iniziava a lavorare alle 9.00. Terminava alle 13.00, 13.30. Faceva una pausa e riprendeva a lavorare alle ore 17.00 fino all'1.00/1.30. Questo tutti i giorni. La cucina chiudeva verso le 23.30. Il ricorrente restava fino all'1.00/.1.30 per la pulizia della cucina. Io andavo via alle 18.00, 19.00, lavoravo come aiuto cameriere. So che il ricorrente che si tratteneva fino all'1.00 all'1.30 perché attendevo che terminasse di lavorare per bere qualcosa con lui. Questo accadeva ogni giorno. Io dormivo in una villetta, dove alloggiava anche il ricorrente”. Di analogo tenore la deposizione del teste ### “Ho lavorato come cameriera alle dipendenze della società convenuta dal 2 giugno al 20 settembre del 2021. Non ho contenziosi con la predetta società. Il sig. ### attuale ricorrente, ha iniziato a lavorare per la società convenuta una ventina di giorni dopo il giorno in cui ho iniziato io. Abbiamo terminato di lavorare insieme. Il ricorrente lavorava in cucina come aiuto cuoco. Io lavoravo in sala come cameriera. Il ricorrente lavorava sette giorni su sette, non aveva alcun giorno di riposo. Il ricorrente iniziava a lavorare verso le ore 9.00. Io iniziavo due ore prima, verso le 7.00. 
Il ricorrente terminava circa verso le 13.00. Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il ricorrente si occupava di aiutare il cuoco a preparare la “linea”, cioè le pietanze che vengono poi servite a pranzo o per la tavola calda. Il ricorrente riprendeva a lavorare verso le 17.00/18.00, dipendeva dal flusso dei clienti. Il ricorrente andava via verso l'una di notte. Questo tutti i giorni della settimana. All'interno della cucina il personale iniziava a lavorare verso le 9.00. Per i clienti la cucina apriva verso le Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 12.00. Il ricorrente ha terminato di lavorare il 21 settembre 2021, come me. Io ho visto personalmente il ricorrente lavorare in cucina”. Tenuto conto degli esiti della prova testimoniale, si ritiene possa valorizzarsi in chiave confessoria degli orari dedotti in ricorso (cfr. capitolo di prova “f/1”) ai sensi dell'art. 232 c.p.c. la circostanza che il legale rappresentante della convenuta, ritualmente intimato per rendere interrogatorio formale all'udienza del 31.1.2024, non è comparso senza un giustificato motivo (cfr. verbale di udienza). 
Può in conclusione ritenersi accertato che per tutto il periodo lavorativo sopra indicato il ### ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per 10 ore giorno, sette giorni su sette, effettuando così sistematicamente circa 4,3 ore di lavoro straordinario giornaliero, 30 ore di lavoro straordinario settimanale e 128 ore di lavoro straordinario mensile. 
Ciò posto, è possibile esaminare partitamente i singoli titoli retributivi oggetto della domanda e analiticamente quantificati nei conteggi inseriti nel ricorso. La quantificazione merita di essere recepita, perché i calcoli sono stati sviluppati in coerenza con i fatti rilevanti accertati (durata del rapporto, orario di lavoro effettivamente osservato con la prestazione dello straordinario, inquadramento del dipendente) e con le pertinenti previsioni del ### - ### salvo quanto si osserverà in punto di tredicesima e quattordicesima mensilità e conseguente rettifica nella determinazione del trattamento di fine rapporto. 
In ordine alla retribuzione spettante per il lavoro ordinario prestato, i minimi retributivi previsti dal #### ratione temporis applicabile al rapporto (cfr. ### del 8.2.2018 e relative tabelle retributive sub all. 6 ric.) per i lavoratori inquadrati come il ricorrente nel 4° livello ammontano per il periodo in esame, ad euro 1.539,03, di cui euro 1.014,39 quale paga base ridotta (la riduzione è prevista per i pubblici esercizi minori - quale è quello della convenuta - dall'art. 162 ### ed euro 524,64 quale contingenza, cui corrisponde una retribuzione oraria pari ad euro 8,95, atteso che il divisore orario è 172 ai sensi dell'art. 160 ### Nelle buste paga risulta invece corrisposta al lavoratore una retribuzione inferiore, pari ad euro 1.459,03, (ed oraria pari ad euro 8,48), corrispondente ai minimi retributivi previsti nel ### del 18.1.2014 (all. 5), non aggiornati con i successivi incrementi contrattuali. Ne scaturisce una differenza mensile pari ad euro 134 ed oraria pari ad euro 0,47 (euro 8,95 - euro 8,48). Inoltre, dall'esame della busta paga di settembre 2021 risulta l'indicazione del tutto fittizia di giornate non lavorate per permessi non retribuiti dal 1°al 21 settembre 2021, mentre si è visto che tali giornate, per cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione (cfr. la busta paga, ove il netto indicato corrisponde ad altri emolumenti, ossia mensilità supplementari e trattamento di fine rapporto), sono state lavorate e devono quindi essere retribuite, dovendo disattendersi l'eccezione della resistente, del tutto generica e non provata, della estinzione del credito del lavoratore relativo alla retribuzione ordinaria del mese di settembre 2021 per compensazione con il controcredito della società per il pagamento del canone di locazione per conto del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ricorrente per l'appartamento condotto da quest'ultimo in locazione in ### dal giugno 2021 al settembre 2021. Vanno quindi retribuite secondo l'indicata retribuzione tabellare mensile o oraria le 53 ore prestate nel mese di giugno (il rapporto è iniziato il 22 giugno 2021), i mesi di luglio e agosto e le 119,16 ore prestate nel mese di settembre 2021 (il rapporto è cessato il 21 settembre 2021), per un importo totale pari ad euro 4.618,53. 
In merito alla retribuzione per il lavoro straordinario diurno, l'art. 126 del ### prevede una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria, spettante al ricorrente per tali ore di straordinario prestato, nella misura di 27 ore a giugno, 88 ore a luglio, 88 ore ad agosto e 60,84 ore a settembre (considerando, come esposto supra, che sono state provate le 30 ore di lavoro straordinario settimanali e le 128 ore di lavoro straordinario mensili), nella misura di euro 3.069,03 Con riferimento al lavoro ordinario domenicale, l'art. 130 del ### prevede una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestata di domenica. 
Al ricorrente spetta dunque tale maggiorazione per le ore ordinarie prestate nella giornata di domenica, pari a 6,62 ore a giugno, 33,10 ore a luglio, 26,48 ore ad agosto e 19,86 ore a settembre, nella misura di euro 847,06. 
Per quanto concerne il lavoro straordinario domenicale, dal combinato disposto dei menzionati artt. 126 e 130 si ricava l'applicazione di una maggiorazione sulla retribuzione oraria pari al 40%, cumulandosi la maggiorazione per il lavoro straordinario diurno del 30% e quella per il lavoro ordinario domenicale del 10%. Spetta quindi il compenso per il lavoro straordinario domenicale con applicazione della maggiorazione del 40% per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica, pari a 3,38 ore a giugno, 16,90 ore a luglio, 13,52 ore ad agosto e 10,14 ore a settembre, nella misura di euro 550,44. 
Con riguardo alle festività non godute, l'art. 131, punto 4, del ### prevede che, nel caso di coincidenza di una delle festività indicate dalla disposizione contrattuale con la giornata di riposo settimanale, “dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione”. Il giorno del 15 agosto 2021 cadeva di domenica, cosicché per tale giornata, considerato l'orario effettivamente osservato dal ricorrente pari a 10 ore giornaliere, deve essergli corrisposta la ordinaria retribuzione contrattuale per le 10 ore di lavoro, pari ad euro 89,48 (retribuzione oraria pari a 8,948 x ore 10). 
Passando all'esame delle richieste indennità sostitutive delle ferie e dei permessi ROL non goduti, il ricorrente, come emerso dall'istruttoria espletata, avendo lavorato tutti i giorni della settimana per tutto il periodo lavorativo, non ha fruito di alcun giorno di ferie e di alcuna riduzione oraria. ###. 134 del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ### prevede che tutto il personale di diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni, considerandosi la settimana lavorativa di sei giorni. Al punto 9 è stabilito che “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”. Al ricorrente spetta l'indennità sostitutiva dei 6,5 giorni di ferie non godute (ottenuti dalla riparametrazione, secondo il criterio indicato al citato punto 9, dei 26 giorni spettanti in un anno in ragione della durata del rapporto di lavoro per cui è causa, vale a dire giorni 26/ mesi 4). La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26 (art. 159 ### ed è dunque pari ad euro 59,20 (euro 1.539,03 : 26), importo che va moltiplicato per 6,5 per determinare la somma dovuta a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, pari ad euro 384,76. I permessi per riduzione dell'orario di lavoro (### sono previsti dall'art. 114, punto 1, del ### nella misura pari a 104 ore. Al punto 7 è stabilito che “Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera”. Al punto 13 è precisato: “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al presente articolo, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà riconosciuta”. Riparametrando il numero dei ROL alla durata del rapporto di lavoro del ricorrente si ottiene il numero di ore di permesso ROL spettante al ricorrente pari a 26 ore (104/4). La relativa indennità sostitutiva è pari ad euro 232,64 (retribuzione oraria pari ad euro 8,948 x 26). 
La tredicesima mensilità può essere determinata dividendo per 12 e moltiplicando per 4 la retribuzione lorda mensile pari ad euro 1.539,03, in ossequio al criterio di cui all'art. 183, punto 2, del ### (“In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”), ottenendosi così l'importo pari ad euro 513,01. Non vanno invece computati i compensi per il lavoro straordinario prestato (cfr. punto 1 dell'art. citato), come correttamente eccepito dalla resistente, cosicché non possono essere valorizzate le somme indicate nei conteggi di parte per le 43 ore di straordinario domenicale. Poiché dalla busta paga di settembre 2021 risulta corrisposta a titolo di tredicesima mensilità la somma lorda di euro 243,17, al ricorrente spetta a titolo di differenza sulla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 tredicesima la somma di euro 269,84 (513,01 - 243,17). Identico ragionamento può essere replicato per la quattordicesima mensilità (cfr. art. 184 ###, per la quale analogamente il datore di lavoro ha corrisposto la somma lorda di euro 243,17 come da busta paga. Le differenze dovute al ricorrente a titolo di quattordicesima ammontano dunque ad euro 269,84. 
Il trattamento di fine rapporto dovuto al ricorrente, che il datore di lavoro non ha provato di avere corrisposto, può essere determinato, in applicazione dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 217 ### dividendo la retribuzione complessiva spettante al ricorrente, comprensiva della retribuzione per lo straordinario effettuato sistematicamente (euro 9.085,05), oltre tredicesima (euro 243,17) e quattordicesima (243,17), per 13,5: si ottiene l'importo complessivo di euro 709,00. 
Tenuto conto che il datore di lavoro ha complessivamente corrisposto al ricorrente la somma pari ad euro 3.904,79, la società convenuta è debitrice nei confronti del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per tutti i titoli indicati, della somma complessiva pari ad euro 6.426,83 (euro 10.331,62 - euro 3.904,79), oltre trattamento di fine rapporto per euro 709,00. 
Sulle differenze retributive spettanti al lavoratore, la società convenuta deve versare all'### in accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva formulata in ricorso, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai sensi degli artt. 2115 c.c. e 19 L. n. 218 del 1952. 
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno subito dal ricorrente per mancata fruizione della ### dovuta al mancato versamento datoriale di due settimane di contribuzione (relative al mese di settembre 2021), così che il ricorrente, vantando solo 11 settimane di contributi versati (cfr. estratto contributivo sub all. 3), si è visto rigettare dall'### la domanda di ### per difetto del requisito contributivo minimo delle 13 settimane di contributi ( domanda di ### e comunicazione di rigetto dell'### sub all.ti 7 e 8 ric.). Osta all'accoglimento della domanda il principio di automaticità delle prestazioni, atteso che, ai sensi dell'art. 2116 c.c., “Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”. Il principio di automaticità non può operare in caso di prescrizione dei contributi, atteso che l'art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995 detta in materia di prescrizione una disciplina di rilevanza pubblicistica, sancendo la indisponibilità e irrinunciabilità della prescrizione (“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati…”), mentre il secondo comma dell'art. 2116 stabilisce che, nei casi in cui le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro. Nel caso di specie i contributi previdenziali omessi, relativi alla mensilità di settembre 2021, non sono prescritti, per mancato decorso del termine quinquennale, tenuto conto che la prescrizione è stata interrotta dall'### il quale, nel costituirsi in giudizio con memoria del 27.11.2022, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi che dovessero risultare dovuti sulle maggiori retribuzioni spettanti al lavoratore. Certamente i contributi previdenziali non erano dunque prescritti allorché è stata rigettata la domanda di ### presentata dal ricorrente. Ne discende che il ricorrente aveva l'onere di contestare e impugnare il rigetto della domanda per ottenere dall'ente previdenziale l'erogazione della prestazione ### a lui spettante, ed è invece rimasto inerte, così elidendo il nesso causale tra inadempimento datoriale e mancata erogazione del trattamento di disoccupazione, che peraltro non si è consolidato come danno patrimoniale definitivo nel patrimonio del ricorrente, il quale potrà proporre in altro giudizio domanda di condanna dell'### alla erogazione della prestazione. La domanda di condanna contro l'### proposta nel presente giudizio, nelle note autorizzate depositate il ###, è invece inammissibile, in quanto domanda nuova proposta tardivamente. Per tutte le considerazioni esposte, va rigettata la domanda risarcitoria in esame. 
I fatti accertati nel presente giudizio, in ordine all'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente, che all'epoca dei fatti era minorenne (cfr. carta di identità), evidenziano plurime violazioni delle norme poste a tutela del lavoro minorile, atteso che l'art. 119 del ### prevede che l'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa tra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali, mentre il ricorrente ha sistematicamente lavorato per almeno dieci ore al giorno e sette giorni su sette, senza fruire di alcun riposo settimanale, con ulteriore violazione anche dell'art. 120 del ### il quale stabilisce che ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica e solo per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo il periodo di riposo può essere ridotto ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali disposizioni contrattuali sono riproduttive di specifiche disposizioni di legge, a tutela del lavoro minorile, nello specifico dell'art. 18 della L. n. 977 del 1967, ai sensi del quale “Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali” e dell'art. 22 della medesima legge, ai sensi del quale “Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. 
Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata”. Per tali violazioni, punite con sanzioni sia amministrative che penali dall'art. 26 delle predetta legge, si ritiene Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 doveroso disporre la trasmissione degli atti all'### del ### di ### e alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, per le determinazioni di competenza. 
Le spese processuali, compensate nella misura di un quarto per il rigetto della domanda risarcitoria, per i restanti tre quarti vanno poste a carico della società convenuta e liquidate in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi previsti per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, nonché in favore dell'### con applicazione dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − accerta e dichiara che il ricorrente è creditore nei confronti della società convenuta della somma di euro 7.135,83 per i titoli di cui in motivazione, di cui euro 709,00 per trattamento di fine rapporto; − per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 7.135,83, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; − condanna la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali all'### sulle maggiori retribuzioni dovute al ricorrente ai sensi del capo che precede; − rigetta la domanda risarcitoria; − compensate le spese processuali nella misura di un quarto, condanna la società convenuta a corrispondere ai difensori antistatari del ricorrente i restanti tre quarti, che liquida in euro 4.041,00 e all'### in euro 1.300,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, #### − dispone la trasmissione degli atti all'### del ### di ### e alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per le determinazioni di competenza. 
Cassino, data del deposito telematico ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026

causa n. 427/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaele Iannucci

M

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 354/2026 del 22-01-2026

... rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte sarebbe da ravvisare nella riunione delle medesime ( n. 9488/14) o nella liquidazione delle spese di lite, da effettuarsi “come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine” (Cass. n. 8381/15, n. 10488/11). La Suprema Corte si è spinta anche oltre il dictum delle ### del 2017, arrivando a configurare il divieto di frazionamento anche nel caso in cui, al momento della proposizione della prima domanda giudiziale, siano già maturati i crediti inerenti ai diversi rapporti negoziali oggetto delle successive domande giudiziali. Ad es., nel caso trattato da Cass. n. ###/19, un avvocato, dopo la revoca da parte della banca del mandato conferitogli, aveva richiesto ed ottenuto vari decreti ingiuntivi relativi ai distinti crediti riguardanti le diverse prestazioni professionali svolte nell'interesse della banca. Uno di tali decreti veniva opposto dalla banca ingiunta e il giudice di pace rigettava l'opposizione; il tribunale, adito in secondo grado, accoglieva il gravame della banca e dichiarava l'improponibilità della domanda dell'avvocato, condannandolo anche alla (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno, #### U.O., in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. sa ### ha pronunciato, la seguente ### nella causa iscritta al n. 9593/2021 del ###, nella causa civile in primo grado avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2372/21, emesso dal Tribunale di Salerno il ###, notificato in data ###. 
TRA ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, (C.F. e P.IVA ###), rapp.ta e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto ### dall'avv. ### (###). Pec: g.verderosa@avvocatinocera-pec.  ###.###. ###. ### S.R.L. - P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede ###, rappresentato e difeso dall'avv.  ### (C.F. ###) (pec: ###) giusta mandato in calce al ricorso monitorio (rg 7899/21 Trib. ###.  ### da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. 
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data ### l'attuale parte convenuta ha chiesto emettersi ingiunzione di pagamento nei confronti della ASL ### della somma di euro € 42.946,08, a saldo delle prestazioni erogate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, oltre interessi moratori ex D. L. vo n°231/02, spese e competenze della procedura monitoria. 
Con atto di citazione iscritta a ruolo il ### l'### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2372/2021 reso dal Tribunale di ### in data ###, notificato in copia conforme il ###, con cui si ingiungeva nei suoi confronti il pagamento della somma di €. 42.946,08 relativa alla remunerazione ancora dovuta per prestazioni sanitarie afferenti alla branca di patologia clinica erogate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, oltre interessi come riconosciuti e spese della procedura monitoria. L'### ha inteso opporsi al provvedimento monitorio eccependo una preliminare inammissibilità della domanda, la fondatezza del credito dedotto in giudizio per presunto (e non provato) superamento del tetto di spesa trimestrale/annuale della branca (laboratorio analisi) di appartenenza dell'opposta struttura accreditata, obiettando (quindi anche ammettendolo) che osta alla sua liquidazione la determinazione del consuntivo, e contestando la misura degli interessi sì come richiesta e riconosciuta. 
Con comparsa depositata telematicamente il ### si è costituita la società convenuta, chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione. 
Acquisita documentazione varia, nel termine assegnato del 20.10.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni ed il giudizio veniva trattenuto in decisione con i termini ex art. 190 CPC con decreto del 28.10.2025. 
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di intervenuto frazionamento del credito, sollevata dall'opponente in sede di note di udienza (“…La domanda è inammissibile per frazionamento del credito. Si deposita il decreto ingiuntivo n. 2188/2020 R.G.6657/20 reso da questo Tribunale con il quale è stato ingiunto all'Ente il pagamento della complessiva somma di € 21.970,20 per prestazioni rese nei mesi di luglio ed agosto 2018; 2 ### decreto ingiuntivo è stato notificato in data ### quando il credito reclamato con il decreto ingiuntivo del presente giudizio era ampiamente maturato. Si deposita, altresì, il ### Ing. n.102/2020 R.G.  154/2020 reso dal Tribunale di ### con il quale è stato ingiunto all'Ente il pagamento della somma di €. 22.104,94 per prestazioni asseritamente rese dal 29.10.2018 al 13 novembre 2018. ### decreto ingiuntivo è stato notificato il ### quando il credito reclamato con il decreto ingiuntivo del presente giudizio era ampiamente maturato. ### domanda è inammissibile in quanto parte convenuta ha frazionato il credito nei confronti dell'###”), ma rilevabile anche ex officio. 
In proposito, è opportuno operare una premessa in ordine all'evoluzione giurisprudenziale registratasi negli ultimi anni sulla questione sollevata dall'ASL opponente. 
Con la sentenza, resa a ### del 15 novembre 2007, n. 23726 (conformi Cass. n. 15476/08 e Cass. n. 1706/10), la Suprema Corte, ribaltando il proprio precedente orientamento, che ammetteva la parcellizzazione in plurime e distinte domande dell'azione giudiziaria per l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, ha statuito invece che “è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Costituzione, e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario”. 
In sintesi, secondo le ### la parcellizzazione giudiziale del credito non è in linea con il precetto inderogabile (cui l'interpretazione della normativa processuale deve viceversa uniformarsi) del processo giusto, che sarebbe altresì violato dalla formazione di giudicati contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto. Inoltre, “l'effetto inflattivo riconducibile ad una siffatta (ove consentita) moltiplicazione di giudizi ne evoca ancora altro aspetto di non adeguatezza rispetto all'obiettivo, costituzionalizzato nello stesso art. 111, della “ragionevole durata del processo”, per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata”. 
La violazione del divieto di promuovere separati giudizi per domandare il riconoscimento di differenti pretese creditorie derivanti da un unitario rapporto contrattuale - oltre ad essere rilevabile d'ufficio dal giudice, attenendo alla proponibilità della domanda (Cass. n. 27089/21) - ha per conseguenza, secondo la tesi ormai prevalente, l'inammissibilità della sola domanda di pagamento proposta per seconda, mentre è sempre ammissibile la domanda di pagamento proposta per prima, anche se abbia ad oggetto una parte soltanto del credito vantato dall'istante, in quanto è sempre facoltà del creditore chiedere l'adempimento parziale dell'obbligazione (Cass. n. 17019/18; Cass. n. 22503/16). Risulta, invece, superata la diversa tesi, pur sostenuta in alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte sarebbe da ravvisare nella riunione delle medesime ( n. 9488/14) o nella liquidazione delle spese di lite, da effettuarsi “come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine” (Cass. n. 8381/15, n. 10488/11). 
La Suprema Corte si è spinta anche oltre il dictum delle ### del 2017, arrivando a configurare il divieto di frazionamento anche nel caso in cui, al momento della proposizione della prima domanda giudiziale, siano già maturati i crediti inerenti ai diversi rapporti negoziali oggetto delle successive domande giudiziali. 
Ad es., nel caso trattato da Cass. n. ###/19, un avvocato, dopo la revoca da parte della banca del mandato conferitogli, aveva richiesto ed ottenuto vari decreti ingiuntivi relativi ai distinti crediti riguardanti le diverse prestazioni professionali svolte nell'interesse della banca. Uno di tali decreti veniva opposto dalla banca ingiunta e il giudice di pace rigettava l'opposizione; il tribunale, adito in secondo grado, accoglieva il gravame della banca e dichiarava l'improponibilità della domanda dell'avvocato, condannandolo anche alla restituzione delle somme percepite, poiché riteneva fondato il motivo dell'appellante relativo all'illegittima parcellizzazione del credito. Avverso tale decisione l'avvocato proponeva ricorso per cassazione, che veniva rigettato in quanto, se è vero che i suoi crediti trovavano origine in distinti rapporti professionali, è pur vero che gli stessi erano riferiti a prestazioni rese nell'interesse del medesimo cliente, ossia la banca; quindi, i titoli per i quali erano state intraprese le procedure giudiziali erano del tutto omogenei e si riferivano ad attività svolte in favore del medesimo soggetto, ragion per cui non v'era ragione di frazionare le relative azioni, né l'avvocato aveva dedotto di aver prospettato in sede di merito che vi erano state delle concrete esigenze tali da giustificare la separazione delle iniziative giudiziali sostanziatesi in plurimi procedimenti monitori. 
Sulla stessa scia, più recentemente, in un caso in cui l'avvocato di una società cooperativa aveva chiesto un decreto ingiuntivo per ogni specifico incarico professionale che la medesima società gli aveva affidato e non pagato, per un totale di 38 procedimenti monitori avviati, fondati, peraltro, non già su crediti dei quali accertare l'an e il quantum, ma su altrettanti ed identici atti di riconoscimento di debito, tutti liquidi ed esigibili già al momento della proposizione del primo dei 38 ricorsi monitori, Cass. n. 14143/21 (interamente conformi risultano Cass. 17813/21, Cass. n. 24172/21 e Cass. n. 24371/21, riferite, peraltro, alla medesima vicenda sostanziale) - a differenza dei giudici di merito, che avevano dato ragione al legale, sottolineando che l'assenza di un accordo per la definizione unitaria di spese e compensi deponesse per l'autonomia dei mandati e, dunque, per la pluralità dei rapporti giuridici - ha sostenuto che le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria. 
In sostanza, secondo tale ultimo arresto della Suprema Corte, il principio (affermato da Cass. S.U. n. 4090/17) in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione “medesimo rapporto di durata” va letta in senso storico/fenomenologico: alla parola “rapporto” va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una delle cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione “medesimo fatto costitutivo”, l'aggettivo “medesimo” va inteso come sinonimo di “analogo” e non di “identico”. 
Nel caso trattato da Cass. n. 14143/21, l'interesse sostanziale del creditore poteva essere adeguatamente tutelato anche con una domanda unitaria, trattandosi di pretese sì distinte sul piano giuridico ma, in definitiva, pur sempre concernenti la medesima vicenda esistenziale e sostanziale, la cui trattazione dinanzi a giudici diversi incideva negativamente non solo sulla “giustizia” sostanziale della decisione, che poteva essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata, ma anche sulla durata ragionevole dei relativi processi, in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale su vicende fattualmente distinte ma tra loro simili, e, spesso, connotate dall'esecuzione di prestazioni analoghe in contesti temporali ristretti. 
Si tratta, quindi, di un'evidente dilatazione del perimetro applicativo del divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale, che, inizialmente coniato dalla giurisprudenza (nel 2007) in relazione ad un unico rapporto obbligatorio, è stato dapprima esteso alla pluralità di rapporti creditori aventi fonte in un unico contratto di durata (nel 2017), ed infine applicato anche nel caso di pluralità di titoli costitutivi intercorsi tra le stesse parti, posto che la “medesimezza del fatto costitutivo” va intesa come fatto (sia pur storicamente diverso, ma) della stessa natura di quello che, nell'ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio, il che avviene, ad es., proprio in relazione ai compensi dovuti per l'esecuzione di diversi incarichi nell'ambito di un unitario rapporto contrattuale. 
In altri termini, il passo ulteriore compiuto da Cass. n. 14143/21 consiste nell'estensione del divieto di frazionamento a quelle fattispecie in cui il rapporto di durata, dal quale hanno avuto origine i distinti diritti di credito, si sia sviluppato in via di mero fatto, non traendo la propria fonte da un contratto che ne disciplini gli effetti. 
Anche in questo caso, infatti, i doveri inderogabili di correttezza e buona fede, che derivano dal più ampio “contatto sociale” e che devono improntare, in termini di salvaguardia e protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito, impongono la trattazione unitaria degli stessi (purché esigibili), che restituisca alla cognizione del giudice un quadro fattuale organico e completo, idoneo a scongiurare i rischi di giudicati contrastanti e ad evitare di aggravare (si pensi, ad es., alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte.  ### la Suprema Corte, ad es., il rischio di giudicati contrastanti può configurarsi nel caso dell'eccezione del convenuto relativa all'imputazione ai diversi crediti dei pagamenti effettuati, la quale, evidentemente, può essere senz'altro meglio apprezzata dal giudice di merito proprio se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio a prescindere dalla loro riconducibilità allo stesso o a distinti contratti, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l'oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio. 
Più recentemente le ### (sent. n. 7299/2025) hanno così statuito: “a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”. 
Nel caso oggetto del presente giudizio, si osserva quanto segue. 
Con l'ingiunzione di pagamento, emessa a seguito di ricorso depositato in data ###, la società opposta reclamava il pagamento di fatture per prestazioni asseritamente rese in ragione del rapporto di accreditamento in essere nelle mensilità gennaio, febbraio e marzo anno 2019. All'atto della iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta riteneva che, in ragione del rapporto di accreditamento e delle prestazioni rese, avesse maturato il credito reclamato per le predette mensilità dell'anno 2019, a titolo di retribuzioni dovute per le prestazioni eseguite; già all'epoca della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo di cui innanzi, la parte opposta aveva depositato altri due ricorsi per d.i. (nel gennaio 2020 e nel settembre 2020) per il pagamento di alcune mensilità relative all'anno 2018. In sostanza, in relazione al medesimo rapporto contrattuale intercorrente fra le parti, la società opposta ha frazionato il proprio asserito credito proponendo - sotto forma del ricorso per monitorio - distinte domande pur di fronte alla sostanziale unicità del rapporto ed alla già maturata esigibilità degli allegati crediti. 
Tale frazionamento, tuttavia, alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, appare del tutto giustificato, in quanto alla data di proposizione dei due ricorsi ingiuntivi nel gennaio e nell'ottobre dell'anno 2020 non risultava, ancora, sottoscritto fra le parti il contratto relativo all'anno 2019 (sottoscritto solamente in data ###), sicché il credito oggetto del ricorso monitorio conclusosi con l'emissione del d.i. in questa sede opposto (credito riferito alle mensilità dell'anno 2019) non avrebbe avuto la necessaria prova scritta dell'obbligazione. 
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata. 
La qualità in capo all'opposta di soggetto accreditato presso il ### sanitario regionale è una circostanza non contestata dalla controparte (cfr. art. 115 c.p.c.) e comunque documentalmente provata. ### delle prestazioni indicate nelle fatture in atti deve ritenersi circostanza non contestata dall'### anzi espressamente ammessa, e come tale non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: l'opponente non disconosce le prestazioni effettuate dall'opposta ma sostiene che l'importo richiesto dalla società ricorrente, relativo alle predette mensilità dell'anno 2019, non sia esigibile, dovendo disporsi la sospensione della liquidazione delle prestazioni di patologia clinica erogate nel primo trimestre 2019, differendo la corresponsione delle eventuali somme residue al saldo del consuntivo 2020, ovvero all'esito dai controlli posti in essere dai competenti ### finalizzati all'applicazione della regressione tariffaria e, quindi, all'abbattimento del fatturato, per rientrare entro i limiti di spesa complessivamente pattuiti. 
Occorre ora verificare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi/estintivi del diritto di credito vantato dalla parte opposta come sopra indicati, con la precisazione che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. ### finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore incombe la prova in ordine ad un eventuale pagamento del debito, ciò in considerazione delle difese articolate dalle parti. Le peculiarità dell'odierna fattispecie comportano un riparto dell'onere della prova a carico delle odierne parti processuali, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni per cui si domanda il corrispettivo mentre l'Asl opponente è gravata della prova circa l'inosservanza dei due limiti di natura pubblicistica (capacità operativa massima ed il tetto di spesa) sopra indicati. Certo non si ignora che secondo una parte della giurisprudenza di merito tali presupposti rientrerebbero nell'onere probatorio dei soggetti accreditati. ### questa tesi, che non si condivide, il mancato superamento della Com non costituisce un fatto impeditivo della pretesa fatta valere dalla parte attrice. Ne discende che il corrispondente riscontro probatorio graverebbe necessariamente sul centro opposto, poiché quest'ultimo sarebbe l'unico edotto delle prestazioni rese sino al mese indicato in ricorso. Questo tribunale ritiene, invece, di aderire alla tesi secondo cui lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea è circostanza impeditiva del diritto di credito azionato dal concessionario e come tale deve essere provato dalla debitrice Asl (vedi in tal senso Cass. n. 17437 del 31/08/2016, Cass. n. 15516 del 13/06/2018, Cass. n. 17735 del 06/07/2018). In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico. Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente conforme al principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all'ASL il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa ( artt. 5 e 6), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale; inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in mancanza di comunicazioni preventive da parte dell'### non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa. 
Così inquadrata la tematica e ritornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'esecuzione da parte dell'opposta di prestazioni aventi ad oggetto patologia clinica in favore degli assistiti del ### nell'ambito del rapporto di accreditamento esistente con l'ASL e per l'importo ingiunto deve ritenersi circostanza pacifica tra le parti, non essendo stata oggetto di contestazione da parte dell'ASL che, a fronte della richiesta di pagamento delle prestazioni erogate nelle mensilità del primo trimestre dell'anno 2019, deduce che vi sarebbe stato un superamento dei tetti di spesa per una parte delle prestazioni. Parte opposta sostiene di non aver mai ricevuto la comunicazione di superamento del tetto di spesa. A tale riguardo va premesso che con l'emanazione della delibera della ### della ### n.1272/03 è stato introdotto il principio per cui ai singoli centri accreditati fossero assegnati tetti di branca/macroarea e non di struttura; detto principio è stato recepito nelle delibere regionali successive di fissazione dei tetti di spesa per gli anni successivi e nei successivi protocolli d'intesa sottoscritti tra l'ASL e le associazioni di categoria, prevedendosi, in sostanza, l'obbligo per il centro interessato di rispettare il limite finanziario di branca/macroarea in concorso con tutte le altre strutture, della medesima area assistenziale (cfr. ###, 7.7.2011, n. 3621; ###, 21.9.2011, n. 4469; ###, 28.9.2011, n. 4513; ###, 28.9.2011, n. 4515). 
Tale prescrizione è stata oggetto di accordi contrattuali stipulati con i vari centri. 
Seguendo l'impostazione del tetto di branca/macroarea e non per singola struttura, ciò che rileva è il contributo di ciascun ### provvisoriamente accreditato al superamento del tetto di spesa assegnato dalla ### a ciascuna ASL e sulla base di questo contributo si determina la regressione tariffaria unica da applicare al ### Pertanto, come chiaramente espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ###, 28.9.2011, n. 4515), nel dettaglio, ai fini di stabilire il contributo di ciascun ### al superamento del tetto di spesa, si guarda: 1) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti dell'ASL in cui opera il ### da parte dei centri che operano in quell'### 2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di ciascun'altra ### da parte dei ### che operano in quell'### 3) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei centri che operano in quel l'### Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi per ASL con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato del singolo centro che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa dell'ASL in cui opera quel ### La società opposta, ha dedotto che nessun tetto di spesa le era stato comunicato prima di effettuare le prestazioni relative alle mensilità di cui richiede il pagamento, impedendo di evitare l'effettuazione di prestazioni che non sarebbero state, poi, riconosciute interamente. Ed invero, dalla disamina dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti emerge che l'ASL si è obbligata a comunicare a ciascun centro privato con lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo pec la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa; la data prevedibile di raggiungimento del 100% del consumo di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento delle percentuali di consumo. 
Incombe sull' ### l'onere di provare di aver tempestivamente effettuato la comunicazione prevista dall'art. 5 del contratto. In definitiva l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e relativo al superamento del tetto di spesa di macroarea e della comunicazione di tale circostanza alla opposta, sicché l'opposizione deve essere rigettata. 
Le spese giudiziali seguono la soccombenza.  PER QUESTI MOTIVI Il Tribunale di #### in persona del giudice dott. sa ### definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 9593/21 R.G., così provvede: a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 2372/21, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva.   b) Condanna la ### in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento delle spese di lite nei confronti della convenuta opposta, liquidate in euro 5800,00 per compensi professionali, oltre accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. ### per dichiarazione di antistatarietà.   Così deciso in ### lì 22 gennaio 2025.  

Il giudice
dott. sa ###


causa n. 9593/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Ronga Valerio, Maria Stefania Picece

M
2

Tribunale di L'Aquila, Sentenza n. 829/2025 del 17-12-2025

... del 4 % annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia che appare equo fissare al 1° gennaio 1945 sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione e sino al giorno di pubblicazione della presente sentenza. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa così provvede: - dichiara la responsabilità della ### della ### per ingiusta detenzione e deportazione e per aver adibito ai lavori forzati il fu #### dall'12/09/1943 fino al 08/05/1945 e per l'effetto, - condanna la ### della ### al risarcimento dei danni pari ad € 50.000,00 a favore dell'erede del danneggiato, ### oltre il risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, mediante il riconoscimento alla stessa erede del danneggiato, odierna attrice, degli interessi al tasso che, in via equitativa, fissa nel 4% annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia del 1° gennaio 1945 sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione all'1.1.1945 e sino al giorno del pagamento. - condanna la ### di ### a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in complessivi euro 7.616,00 oltre spese (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI L'### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. ### ha pronunciato la seguente ### causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1951/22 promossa da: ### nella sua qualità di discendente in linea retta superstite del defunto #### figlia del de cuius, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### del ### di ### e ### del ### de L'####, in persona del legale rappresentante pro tempore ###, in persona del Presidente p.t. , rappresentata e difesa ex lege dall'### dello Stato di L'####'#### in persona del ### p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di L'### OGGETTO: responsabilità extracontrattuale per crimini di guerra #### Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### in qualità di discendente in linea retta, superstite del defunto ### ha intrapreso azione per risarcimento extracontrattuale per danni da crimini di guerra perpetrati a carico del padre ###14 ### 52612, che fu catturato, durante la seconda guerra mondiale sul fronte greco, da forze militari tedesche del ### e deportato in ### presso il campo di internamento di ### B ### nord della ### come da ### caratteristico dell'### rilasciato dal ### di ### (### n. 1 atto di citazione), per essere adibito ai lavori forzati dall'12/09/1943 fino al 29/06/19452. Che veniva trattenuto poi liberato dalle forze alleate il ###; Che il signor ### decedeva in data ### come da certificato di morte rilasciato dal Comune di #### (### n. 2 atto di citazione).  ### ha concluso pertanto: “### l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertare e dichiarare la responsabilità della ### della ### per ingiusta detenzione e deportazione e per essere stato adibito ai lavori forzati nei confronti del danneggiato fu #### dall'12/09/1943 fino al 29/06/1945 e per l'effetto condannarla ad un risarcimento dei danni pari ad € 50.000,00 a favore della sua erede ### cui deve aggiungersi anche il risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, mediante il riconoscimento agli eredi del danneggiato degli interessi al tasso che, in via equitativa, appare giusto fissare nel 4% annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia che appare equo fissare al 1° gennaio 1945 (in questo senso Corte d'appello ### sent. 480/2011), sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione (contra Corte d'Appello di ### cit.) all'1.1.1945 e sino al giorno del pagamento. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.” Si è costituito il ###'#### in persona del ### p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di L'### in persona del legale rapp.te pro tempore. 
Ha dedotto che trattandosi - nel caso di specie - di un'azione giudiziaria introdotta dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, essa avrebbe dovuto essere proposta esclusivamente nei confronti del Ministero dell'### nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio originariamente contratto dallo Stato tedesco. 
Ha eccepito la prescrizione del diritto ad agire, la decadenza e l'infondatezza della domanda pertanto così concludendo: Ha così concluso: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ritenuta e affermata la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'### e delle ### giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e - per l'effetto - escludendola in capo alla ### di ### dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile e conseguentemente rigettarle; - nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere - in sede di quantificazione del danno - l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, come per legge; ” ### è rimasta contumace.  ### ha visto prova documentale. 
Precisate le conclusioni, il giudizio è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc. con concessione dei termini per le rispettive difese.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta. 
Infondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato sul difetto di legittimazione passiva. 
La Cassazione confermato che l'art. 43 D.L. 36/2022 non crea una surrogazione del MEF nella legittimazione passiva, né esclude la possibilità di convenire in giudizio la ### per l'accertamento del danno: l'effetto dell'art. 43 è confinato alla fase esecutiva, mediante il meccanismo del ### che si attiva solo una volta ottenuta la condanna dello Stato tedesco. 
Quanto all'eccezione di prescrizione, va detto che l'azione risarcitoria per i crimini di guerra e contro l'umanità non è soggetta a prescrizione; sia la ### (1968) che lo ### di ### (1998) stabiliscono l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, impegno recepito dallo stata italiano; la Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito riconoscono l'imprescrittibilità, estendendo il principio anche all'azione civile per il risarcimento, ritenendo incostituzionale l'applicazione della prescrizione. 
Del resto proprio con riferimento ai crimini di guerra, la giurisprudenza ha chiarito che anche se il reato fosse stato commesso prima dell'entrata in vigore delle norme internazionali sull'imprescrittibilità, il principio si applica retroattivamente per ragioni di diritto internazionale e costituzionale, specialmente per il risarcimento. 
La prigionia ed il trattamento subito dal de cuius integra un crimine juris gentium in netta violazione con quanto statuito già dalla ### dell'Aja del 18 ottobre 1907, recettiva delle preesistenti e cogenti norme consuetudinarie, e pertanto fa nascere il diritto al risarcimento dei conseguenti danni non patrimoniali richiesti. 
Sulla natura di crimine di guerra e contro l'umanità si è già espressa la costante giurisprudenza di merito nel motivare la rilevanza del rinvio alla Corte Costituzionale, richiamando il puntuale argomento adottato dalla Corte di Cassazione . Si legge infatti in Cassazione Sez. Un. Civili , 29 maggio 2008, n. 14202 che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato “ è un crimine contro l'umanità , venendo in particolare, sempre a livello di comunità internazionale, così considerata come inequivocabilmente, tra l'altro, emerge dallo ### delle ### firmato a ### l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b); dalla ### 95 dell'11 dicembre 1946 della ### delle N.U., dai Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla ### delle N.U., sub 6^, dalle ### del Consiglio di ### n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex ### (artt. 2 e 5) e lo ### del Tribunale penale internazionale per il ### (art. 3); sia, infine, dalla ### con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a ### il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8)). 
Risulta perciò accertato che la condotta responsabile del trattamento disumano cui è stato sottoposto il signor ### integri un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. .  ### di ### in nessun giudizio, tantomeno in questo in cui è rimasta contumace, ha contestato la responsabilità del ### né la continuità giuridica con esso. ### va dichiarata responsabile dell'illecito subito dal sig. ### illecito che ha prodotto un grave pregiudizio non patrimoniale conseguente alle orrende sofferenze fisiche e psichiche da lui stesso narrate e non contestate: sofferenze che si sono concretizzate nel totale, ancorché temporaneo, annientamento della sua dignità di persona. 
In atti vi è prova delle circostanze di fatto indicate, cattura e prigionia del sig. ### ; Benché si tratti di fatti risalenti nel tempo la memoria storica ha, non senza fatica, portato sino all'attualità la conoscenza precisa delle condizioni disumane sopportate nei lager del ### Senza che si possa fare distinzione tra deportati per ragioni di razza, deportati per ragioni politiche, deportati appartenenti alle forze armate italiane come il padre dell'attrice.   Giurisprudenza di merito costante, cui questo giudice si rifà, ritiene che tra i profili risarcibili perché fortemente lesivi della personalità e della salute psicofisica vi sia in primo luogo l'aver assistito di persona all'orrore del programmato sterminio. Aver assistito direttamente alla estrema sofferenza fisica e morale di centinaia di persone contemporaneamente, aver assistito alla sopraffazione umana delle vittime ed alla morte dei sopraffatti costituisce di per sé una ferita morale che ha certamente prodotto per lunghissimo tempo un dolore morale lancinante in ogni vittima e dunque nel sig. ### Sulle condizioni materiali subite direttamente dal ### non è necessario soffermarsi troppo. Si pensi solamente al protrarsi per mesi della condizione di terrore per la propria sopravvivenza. Si pensi alla sofferenza psichica e fisica al momento nella deportazione in territorio di guerra dove le condizioni erano già pesanti e dove sarebbero rimaste tali per il periodo in cui il signor ### è stato segregato. 
Per quanto sopra va accolta la richiesta di risarcimento e liquidazione del danno come avanzata e pertanto all'attrice, che agisce quale erede legittima del ### va riconosciuto il danno patito dal suo dante causa e che si liquida in euro 50.000,00, cui deve aggiungersi gli interessi di mora nella percentuale del 4 % annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia che appare equo fissare al 1° gennaio 1945 sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione e sino al giorno di pubblicazione della presente sentenza.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa così provvede: - dichiara la responsabilità della ### della ### per ingiusta detenzione e deportazione e per aver adibito ai lavori forzati il fu #### dall'12/09/1943 fino al 08/05/1945 e per l'effetto, - condanna la ### della ### al risarcimento dei danni pari ad € 50.000,00 a favore dell'erede del danneggiato, ### oltre il risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, mediante il riconoscimento alla stessa erede del danneggiato, odierna attrice, degli interessi al tasso che, in via equitativa, fissa nel 4% annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia del 1° gennaio 1945 sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione all'1.1.1945 e sino al giorno del pagamento.  - condanna la ### di ### a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in complessivi euro 7.616,00 oltre spese vive, rimborso forfetario e accessori di legge ### deciso in L'### il 18 dicembre 2025 

Il Giudice
Onorario (avv. ###


causa n. 1951/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giuliani Annarita

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2

Tribunale di L'Aquila, Sentenza n. 828/2025 del 17-12-2025

... del 4 % annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia che appare equo fissare al 1° gennaio 1945 sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione e sino al giorno di pubblicazione della presente sentenza. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa così provvede: - dichiara la responsabilità della ### della ### per ingiusta detenzione e deportazione e per aver adibito ai lavori forzati il fu #### dall'12/09/1943 fino al 08/05/1945 e per l'effetto, - condanna la ### della ### al risarcimento dei danni pari ad € 50.000,00 a favore dell'erede del danneggiato, ### oltre il risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, mediante il riconoscimento alla stessa erede del danneggiato, odierna attrice, degli interessi al tasso che, in via equitativa, fissa nel 4% annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia del 1° gennaio 1945 (in questo senso Corte d'appello ### sent. 480/2011), sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione (contra Corte d'Appello di ### cit.) all'1.1.1945 e sino al giorno del pagamento. - condanna la ### di ### a (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI L'### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. ### ha pronunciato la seguente ### causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1989/22 promossa da: ### nella sua qualità di discendente in linea retta superstite del defunto ### figlia del de cuius, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### del ### di ### e ### del ### de L'### dom.ta come in atti ####, in persona del legale rappresentante pro tempore ###, in persona del Presidente p.t. , rappresentata e difesa ex lege dall'### dello Stato di L'#### OGGETTO: responsabilità extracontrattuale per crimini di guerra #### Con atto di citazione ritualmente notificato la ### in qualità di discendente in linea retta, superstite del defunto ### ha intrapreso azione per risarcimento extracontrattuale per danni da crimini di guerra perpetrati a carico del padre ### 2° ##### che fu catturato, durante la seconda guerra mondiale in ### da forze militari tedesche del ### e deportato in ### presso il campo di internamento di ### A ### vicino ### come da ### caratteristico dell'### rilasciato dal ### di ### (### n. 1 atto di citazione), per essere adibito ai lavori forzati dall'12/09/1943 fino al 08/05/1945; 2. Che veniva trattenuto poi liberato dalle forze alleate il ###; il signor ### decedeva in data ### come da certificato di morte rilasciato dal Comune di ### (### n. 2 atto di citazione).  ### ha concluso pertanto: “### l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertare e dichiarare la responsabilità della ### della ### per ingiusta detenzione e deportazione e per essere stato adibito ai lavori forzati nei confronti del danneggiato fu #### dall'12/09/1943 fino al 08/05/1945 e per l'effetto condannarla ad un risarcimento dei danni pari ad € 50.000,00 a favore della sua erede ### cui deve aggiungersi anche il risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, mediante il riconoscimento agli eredi del danneggiato degli interessi al tasso che, in via equitativa, appare giusto fissare nel 4% annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia che equo fissare al 1° gennaio 1945 (in questo senso Corte d'appello ### sent.  480/2011), sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione (contra Corte d'Appello di ### cit.) all'1.1.1945 e sino al giorno del pagamento. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.”. 
Si è costituita la ###, in persona del Presidente p.t., , rappresentata e difesa ex lege dall'### dello Stato di L'### in persona del legale rapp.te pro tempore, deducendo il difetto di legittimazione passiva; la prescrizione del diritto ad agire e l'infondatezza della domanda pertanto così concludendo: “### codesto On.le Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'### e delle ### giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e - per l'effetto - dichiararne il difetto in capo alla ### del Consiglio; b) in ogni caso, rigettarle nel merito le domande proposte, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile; c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa; d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.” ### è rimasta contumace.  ### ha visto prova documentale. 
Precisate le conclusioni, il giudizio è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc. con concessione dei termini per le rispettive difese.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta. 
Infondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato sul difetto di legittimazione passiva. 
La Cassazione confermato che l'art. 43 D.L. 36/2022 non crea una surrogazione del MEF nella legittimazione passiva, né esclude la possibilità di convenire in giudizio la ### per l'accertamento del danno: l'effetto dell'art. 43 è confinato alla fase esecutiva, mediante il meccanismo del ### che si attiva solo una volta ottenuta la condanna dello Stato tedesco. 
Quanto all'eccezione di prescrizione, va detto che l'azione risarcitoria per i crimini di guerra e contro l'umanità non è soggetta a prescrizione; sia la ### (1968) che lo ### di ### (1998) stabiliscono l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, impegno recepito dallo stata italiano; la Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito riconoscono l'imprescrittibilità, estendendo il principio anche all'azione civile per il risarcimento, ritenendo incostituzionale l'applicazione della prescrizione. 
Del resto proprio con riferimento ai crimini di guerra, la giurisprudenza ha chiarito che anche se il reato fosse stato commesso prima dell'entrata in vigore delle norme internazionali sull'imprescrittibilità, il principio si applica retroattivamente per ragioni di diritto internazionale e costituzionale, specialmente per il risarcimento. 
La prigionia ed il trattamento subito dal de cuius integra un crimine juris gentium in netta violazione con quanto statuito già dalla ### dell'Aja del 18 ottobre 1907, recettiva delle preesistenti e cogenti norme consuetudinarie, e pertanto fa nascere il diritto al risarcimento dei conseguenti danni non patrimoniali richiesti. 
Sulla natura di crimine di guerra e contro l'umanità si è già espressa la costante giurisprudenza di merito nel motivare la rilevanza del rinvio alla Corte Costituzionale, richiamando il puntuale argomento adottato dalla Corte di Cassazione . Si legge infatti in Cassazione Sez. Un. Civili , 29 maggio 2008, n. 14202 che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato “ è un crimine contro l'umanità , venendo in particolare, sempre a livello di comunità internazionale, così considerata come inequivocabilmente, tra l'altro, emerge dallo ### delle ### firmato a ### l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b); dalla ### 95 dell'11 dicembre 1946 della ### delle N.U., dai Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla ### delle N.U., sub 6^, dalle ### del Consiglio di ### n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex ### (artt. 2 e 5) e lo ### del Tribunale penale internazionale per il ### (art. 3); sia, infine, dalla ### con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a ### il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8)). Risulta perciò accertato che la condotta responsabile del trattamento disumano cui è stato sottoposto il signor ### integri un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. .  ### di ### in nessun giudizio, tantomeno in questo in cui è rimasta contumace, ha contestato la responsabilità del ### né la continuità giuridica con esso. ### va dichiarata responsabile dell'illecito subito dal sig. ### illecito che ha prodotto un grave pregiudizio non patrimoniale conseguente alle orrende sofferenze fisiche e psichiche da lui stesso narrate e non contestate: sofferenze che si sono concretizzate nel totale, ancorché temporaneo, annientamento della sua dignità di persona. 
In atti vi è prova delle circostanze di fatto indicate, cattura e prigionia del #### si tratti di fatti risalenti nel tempo la memoria storica ha, non senza fatica, portato sino all'attualità la conoscenza precisa delle condizioni disumane sopportate nei lager del ### Senza che si possa fare distinzione tra deportati per ragioni di razza, deportati per ragioni politiche, deportati appartenenti alle forze armate italiane come il padre dell'attrice.   Giurisprudenza di merito costante, cui questo giudice si rifà, ritiene che tra i profili risarcibili perché fortemente lesivi della personalità e della salute psicofisica vi sia in primo luogo l'aver assistito di persona all'orrore del programmato sterminio. Aver assistito direttamente alla estrema sofferenza fisica e morale di centinaia di persone contemporaneamente, aver assistito alla sopraffazione umana delle vittime ed alla morte dei sopraffatti costituisce di per sé una ferita morale che ha certamente prodotto per lunghissimo tempo un dolore morale lancinante in ogni vittima e dunque nel sig. ### Sulle condizioni materiali subite direttamente dal ### non è necessario soffermarsi troppo. Si pensi solamente al protrarsi per mesi della condizione di terrore per la propria sopravvivenza. Si pensi alla sofferenza psichica e fisica al momento nella deportazione in territorio di guerra dove le condizioni erano già pesanti e dove sarebbero rimaste tali per il periodo in cui il signor ### è stato segregato. 
Per quanto sopra va accolta la richiesta di risarcimento e liquidazione del danno come avanzata e pertanto all'attrice, che agisce quale erede legittima del ### va riconosciuto il danno patito dal suo dante causa e che si liquida in euro 50.000,00, cui deve aggiungersi gli interessi di mora nella percentuale del 4 % annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia che appare equo fissare al 1° gennaio 1945 sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione e sino al giorno di pubblicazione della presente sentenza.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa così provvede: - dichiara la responsabilità della ### della ### per ingiusta detenzione e deportazione e per aver adibito ai lavori forzati il fu #### dall'12/09/1943 fino al 08/05/1945 e per l'effetto, - condanna la ### della ### al risarcimento dei danni pari ad € 50.000,00 a favore dell'erede del danneggiato, ### oltre il risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, mediante il riconoscimento alla stessa erede del danneggiato, odierna attrice, degli interessi al tasso che, in via equitativa, fissa nel 4% annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia del 1° gennaio 1945 (in questo senso Corte d'appello ### sent. 480/2011), sulla somma rivalutata anno per anno, previa devalutazione (contra Corte d'Appello di ### cit.) all'1.1.1945 e sino al giorno del pagamento.  - condanna la ### di ### a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in complessivi euro 7.616,00 oltre spese vive, rimborso forfetario e accessori di legge ### deciso in L'### il 18 dicembre 2025 

Il Giudice
Onorario (avv. ###


causa n. 1989/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giuliani Annarita

M
1

Tribunale di Isernia, Sentenza n. 17/2023 del 14-02-2023

... la prestazione di lavoro straordinario, la natura fittizia della sua prestazione a tempo parziale, nonché la diversa qualifica di “educatrice” di asilo nido. 3.1. In primo luogo, posto che non è effettivamente discussa (se non dalle altre socie della cooperativa in sede di audizione, circostanza che non è stata valorizzata negli scritti processuali) la natura subordinata del rapporto, è opportuno analizzare l'asserito superiore inquadramento richiesto dalla ricorrente. ### in disparte il fatto che il non poter svolgere la mansione di educatrice non significa che se l'abbia fatto in concreto non abbia diritto ad essere retribuita per quell'inquadramento, la lavoratrice nel ricorso non ha in alcun modo descritto le mansioni effettivamente svolte e le differenze tra queste e quelle proprie del suo ufficiale inquadramento contrattuale, né ha indicato dei parametri del contratto collettivo da prendere come riferimento; non si capisce neanche quale siano le differenze retributive vantate per questo aspetto, sulla base dei conteggi prodotti. Non è possibile, dunque, per questo giudice, valutare un diverso inquadramento. 3.2. Neppure la prestazione di lavoro per ore superiori a quelle (leggi tutto)...

testo integrale

Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua Il Giudice del ### Dott.ssa ### ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al numero 243 del ### degli ### dell'anno 2018, discussa e decisa all'udienza del giorno 14/02/2023 e vertente TRA ### elettivamente domiciliata in ###, 86 Isernia, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E #### elettivamente domiciliat ###c/o avv. #### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE Oggetto: qualificazione e differenze retributive ### in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il ###, la sig.ra ### premettendo di essere stata una dipendente della società resistente con le mansioni di maestra nell'asilo “l'###” sito in ### ha adito il Tribunale di Isernia per vedere riconosciuto ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ l'inquadramento della propria prestazione in quella di “educatrice” e a tempo pieno, con 30 ore lavorative invece che 15, come da lettera di assunzione. A riprova di ciò, depositava un “certificato di servizio” asseritamente proveniente da parte datoriale, e chiedeva l'ammissione di prove orali. In subordine, rivendicava il pagamento di tredicesima, quattordicesima e tfr, non corrisposti a conclusione del rapporto. 
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “a. In via preliminare disporre, ai sensi e per l'effetto dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio da parte della ditta resistente della busta paga di ottobre - novembre - dicembre 2015, nonché il contratto di assunzione stipulato in data ###; b. nel merito, accertare che tra la sig.ra ### e la ditta ### S.E.L.F. Soc. Coop.  ### nel periodo ricompreso tra il giorno 20.10.2015 ed il ###, data delle dimissioni presentate dalla ricorrente, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato; c. per l'effetto, dato atto che parte resistente non ha ancora corrisposto in favore della ricorrente quanto esattamente maturato a titolo di retribuzioni per l'intero periodo lavorato, nonché l'importo dovuto a titolo di ### di ### condannare la ditta S.E.L.F. Soc. Coop. ### in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###(C.F.: ###), al pagamento in favore della sig.ra ### per le causali tutte meglio specificate nelle premesse del presente atto, della complessiva somma di € 7.717,40= settemilasettecentodiciasette/40=), al lordo delle ritenute di legge, o di quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di giudizio o comunque ritenuto di giustizia; d. il tutto maggiorato degli interessi legali sulla predetta somma da rivalutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze; e. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfettario e c.p.a. come per legge.” Si è costituita la resistente, ### avversando tutti gli assunti della ricorrente, e in particolare affermando la correttezza dell'inquadramento della dipendente, che non avrebbe avuto titolo per ricoprire la qualifica di educatrice, nonché la veridicità degli orari osservati. Disconosceva espressamente, nella memoria di costituzione, l'attestazione di servizio prodotta dalla ricorrente. 
La causa, inizialmente più volte rinviata su richiesta delle parti per tentativi di bonario componimento, veniva istruita, oltre che documentalmente, con l'escussione dei testimoni ###### per giungere alla decisione all'udienza, trattata in modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c., del 14.02.2023.  ***  2. Il ricorso può essere accolto solo nella domanda avanzata “in estremo subordine”, ossia per il pagamento di tredicesima e quattordicesima mensilità e ### in parte perché generico nelle sue statuizioni ed in parte perché non è stata raggiunta la prova di quanto affermato dalla ricorrente. 
Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. 
Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le differenze retributive orarie e le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art.  2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. 
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. 
In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. 
Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che "Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.” (cfr. Sent. n. 13150/2018 Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.). 
Qualora poi il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate. 
La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore; b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria; c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte. 
Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale. Inoltre, "ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento" (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Civ.n. 7007/1987n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999).  3. Nel caso di specie, quello che la ricorrente vorrebbe far valere è, più che la prestazione di lavoro straordinario, la natura fittizia della sua prestazione a tempo parziale, nonché la diversa qualifica di “educatrice” di asilo nido.  3.1. In primo luogo, posto che non è effettivamente discussa (se non dalle altre socie della cooperativa in sede di audizione, circostanza che non è stata valorizzata negli scritti processuali) la natura subordinata del rapporto, è opportuno analizzare l'asserito superiore inquadramento richiesto dalla ricorrente.  ### in disparte il fatto che il non poter svolgere la mansione di educatrice non significa che se l'abbia fatto in concreto non abbia diritto ad essere retribuita per quell'inquadramento, la lavoratrice nel ricorso non ha in alcun modo descritto le mansioni effettivamente svolte e le differenze tra queste e quelle proprie del suo ufficiale inquadramento contrattuale, né ha indicato dei parametri del contratto collettivo da prendere come riferimento; non si capisce neanche quale siano le differenze retributive vantate per questo aspetto, sulla base dei conteggi prodotti. Non è possibile, dunque, per questo giudice, valutare un diverso inquadramento.  3.2. Neppure la prestazione di lavoro per ore superiori a quelle della lettera di assunzione può dirsi provata. 
Innanzitutto, non assume alcun valore la certificazione di servizio prodotta dalla ricorrente, che è stata formalmente disconosciuta dalla resistente nella memoria di costituzione e della quale non è stata chiesta la verificazione ex art. 216 c.p.c.; peraltro, non è stato neppure ottemperato l'ordine del giudice di depositarne la copia originale in modo che il documento potesse essere quantomeno leggibile.  ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Deve, pertanto, porsi attenzione esclusivamente alle prove testimoniali, che tuttavia non corroborano la tesi della ricorrente. In particolare, pur prescindendo dalla testimonianza di ### e dall'interrogatorio di ### che parlano di un rapporto pari tra le socie della cooperativa per cui il contratto di lavoro subordinato maschererebbe una prestazione resa in autonomia, l'ex dipendente ### ha parlato di turni di lavoro di quattro ore giornaliere (8-12/12-16), e non di cinque come asserito dalla ricorrente, senza peraltro riuscire a collocare nel tempo la prestazione della ### La sig.ra ### madre di una delle alunne dell'asilo, qualifica la ricorrente come “maestra” e afferma di aver spesso visto sia all'entrata che all'uscita da scuola la stessa, ma in modo del tutto generico e senza specificare se nella stessa giornata; anzi, da questa testimonianza emerge piuttosto una grande flessibilità di orari della ### nella resa della prestazione lavorativa. Il testimone ### peraltro cognato della ricorrente, non dà alcuna indicazione specifica sugli orari della medesima (“mi risulta che la ricorrente svolgesse lo stesso orario di lavoro di mia moglie pari a circa 30 ore settimanali”).  4. Non è contestato da parte resistente, tuttavia, il mancato versamento della retribuzione accessoria costituita da tredicesima e quattordicesima mensilità (previste dal contratto collettivo pacificamente applicato), nonché il pagamento del ### che era stato asseritamente offerto alla lavoratrice (ma di questa offerta non c'è prova fra gli allegati della memoria di costituzione). Non possono tuttavia essere considerati, al fine della liquidazione, i conteggi prodotti da parte ricorrente, che prendono a parametro un orario a tempo pieno non provato; la condanna, quindi, prenderà come riferimento piuttosto lo stipendio pacificamente corrisposto alla ### posto alla base dei conteggi per differenze retributive. Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui sopra.  5. Le spese devono essere compensate, in ragione della soccombenza reciproca.  P.Q.M.  Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società ### a corrispondere a ### tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché il trattamento di fine rapporto, sulla base della retribuzione, pacifica agli atti, corrisposta in virtù della lettera di assunzione; - Compensa le spese di lite. 
Isernia, 14.02.2023 ### n. 243/2018

causa n. 243/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Puleio Elvira

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