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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20576/2025 del 22-07-2025

... delle distanze legali ad oper a del proprietario del fondo vicino e a ottener e l'arretramento della sua costruzione, ha effetto anche nei confronti dell'acquirente a ti tolo particolare della costruzione, che sia stato parimenti convenuto nel giudizio instaurato contro il suo dante causa, così assumendo la qu alità di parte del processo, senza che la mancata trascr izione della do manda giudiziale a norma dell'art. 2653, n.1 o n. 5, cod. civ. conferisca al med esimo acquirente il diritto di mantenere la distanza inferiore a quella legale. ### etro e ### riassunser o il giudizi o nei confronti di #### e ### quali eredi di ### deceduto nelle more, e di tutti i terzi chiamati quali aventi causa a titolo particolare dei convenuti. Con la sentenza n. 818/2019, pu bblicata il ### 9, la Corte d'Appello di ### cond annò ### o e ### quali eredi di ##### etro, #### chio ###### Fav aró ##### io e ### in solido tra loro, al ripristino dello stato dei lu oghi n el rispetto delle distanze legali e, per l'effetto, a demolire le porzioni del fabbricato oggetto di causa esistenti a una distanza inferiore di mt. 5 dal confine col fondo di ### e ### e di mt. 10 dalla parete del fabbricato di proprietà di (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da #### E e #### rappre sentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### - ricorrenti contro ### rappresentato e di feso dall' avv. ### presso i l cui studio in ### via ### n. 19, è elettivamente domiciliato; -controricorrente ######### O, ######## e ### -intimati
Oggetto: Distanze 2 di 15 per la cassazione della sentenza n. 818/2019 resa dalla Corte di appello di ### il ###, pubb licata il ### e non notificata; udita la relazione della ca usa svolta alla pubblica udienza del 29/5/2025 dalla dott.ssa ### lette le concl usioni del ### procuratore generale ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie depositate da entrambe le parti; Fatti di causa 1. Con ricorso del 10 dicembre 1986 al ### di #### e ### denunciarono che, a seguito di una nuova opera intrapresa da ### e da ### consistente nello sbancamento di un terreno li mitrofo al fabbricato di loro proprietà, er ano stati causati danni all a struttu ra di questo immobile, e chiesero che dette lavorazioni venissero sospese e che venissero poste in essere opere che garantissero la stabilità. 
Venne disposta c.t.u., all'e sito della quale il ### ordinò la sospensione dei lavori limitatamente al muro di contenimento, al terrapieno retrostante e alle opere ad esso connesse, e ordinò alle parti, ciascuno per il proprio impegno, di provvedere alle attività di consolidamento. 
Con sentenza del 19 ottobre 1988, lo stesso ### dichiarò la propria incompetenza per valore a decidere il merito della causa, rimettendo le parti avanti al Tribunale di #### e ### riassunser o il giudizio nei confronti di ### e ### e, assum endo che i danni lamentati erano conseguenti allo sbancamento effettuato dai convenuti per la realizzazione di un fabbricato sul loro terreno, e che nella realizzazione di questo erano state violate le disposizioni relative alle distanze legali imposte dal piano di fabbricazione del 3 di 15 Comune di Mi silmeri, chi esero l'abbattimento delle fabbriche fino alla distanza prevista dallo strumento urbanisti co, nonch é il risarcimento dei danni subiti. 
I co nvenuti, costituitisi in giudizio, cont estarono l'assunto degli attori, as sumendo che gli asseriti d anni er ano conseguenza della carenza struttura le del fabbricato di questi ultimi e del maggior peso di cui essi lo avevano gravato, per aver costruito abusivamente un quarto pi ano non previsto nel progetto, e chiesero il rigetto del le domande. 
Nel corso del giudizio, gli attori chi esero e ottenner o di essere autorizzati a chiamare in gi udizio ### e ### na, ### e #### e #### cenzo e #### e ### o ### a, acquirenti degli app artamenti realizzati dai convenuti, i quali si costi tuirono, eccependo la loro mancanza di legittimazione passiva in re lazione al chiesto risarcimento del danno e concludendo per il rigetto delle domande attrici. 
Con sentenza n. 4714/2002 del 21 ottobre 2002, il Tribunale ordinò ai co nvenuti ### e ### di realizzare a propria cura e spese le opere indicate dal c.t.u. Ing. Benzi alle pagg. 21-22 della relazione, entro sei mesi dal la notifica della sentenza, e, in mancanza, diede facoltà agli attori di provvedervi a propria cura e a spese dei convenuti; condannò questi ultimi al risarcimento del danno e rigettò tutte le rimanenti domande formulate nei confronti dei convenuti e dei chiamati in giudizio, ivi compresa quella di demolizione delle parti di manufatto asser itamente realizzate in violazione delle distanze legali dal confine e tra gli edifici. 
Il giudizio di gravame, instaurato da ### e ### si concluse, nel la resistenza dei convenuti, che propos ero anche ap pello incidentale, con la sentenza n. 545/2009, con la 4 di 15 quale la Corte d'Appello di ### confermò la sentenza di primo grado, ril evando, quanto alla domanda di demolizione, che il ### di ### del Comune di ### prevedeva una distanza minima tra fabbricati con pareti finestrate di mt. 10 e una distanza dal confine di mt. 5, che la demolizione non poteva essere disposta, non essendo il fabbricato dei convenuti frontistante, ma posto in posizione obliqua rispetto a quello degli attori, con distanza dal confine variabile da mt. 5 a mt. 3, che il D.M. n. 1444 del 1968 non era immediata mente operativo nei rapporti tra privati e che la cond anna er a inopponibile ai terzi acquirenti, stante la mancata trascrizione della domanda giudiziale prima del loro atto di acquisto. 
Il gi udizio di legittimità, in staurato da ### etro e ### si concluse con la sentenza n. 10499 del 21/5/2015, con la quale questa Corte cassò la sentenza impugnata in relazione ai primi due motivi e rinviò alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione, enunciando i seguenti principi di diritto: 1) le norme dei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze tra le co struzioni, e di esse dal confi ne, sono volte non so lo ad evitare la fo rmazione di interc apedini nocive tra edi fici frontistanti, ma anche a tutelare l' assetto urban istico di un a data zona e la densi tà edifi catoria in relazione all'am biente, sicché, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che le costruzioni si fronteggino; 2) il D.M. n. 1444 del 1968, in quanto emanato su delega dell'art.  41-quinquies inserito nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, ha eff icacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di distanza tra i fabbricati, cui i ### sono tenu ti a conformar si nella redazione o revisione dei loro strumenti urbanistici, prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, alle 5 di 15 quali si sostitui scono per in serzione automatica, con conseguente loro diretta operatività nei rapporti tra privati; 3) la sentenza pronunziata sul la domanda di actio n egatoria servitutis, diretta a denunziare la violazione delle distanze legali ad oper a del proprietario del fondo vicino e a ottener e l'arretramento della sua costruzione, ha effetto anche nei confronti dell'acquirente a ti tolo particolare della costruzione, che sia stato parimenti convenuto nel giudizio instaurato contro il suo dante causa, così assumendo la qu alità di parte del processo, senza che la mancata trascr izione della do manda giudiziale a norma dell'art. 2653, n.1 o n. 5, cod. civ. conferisca al med esimo acquirente il diritto di mantenere la distanza inferiore a quella legale.  ### etro e ### riassunser o il giudizi o nei confronti di #### e ### quali eredi di ### deceduto nelle more, e di tutti i terzi chiamati quali aventi causa a titolo particolare dei convenuti. 
Con la sentenza n. 818/2019, pu bblicata il ### 9, la Corte d'Appello di ### cond annò ### o e ### quali eredi di ##### etro, #### chio ###### Fav aró ##### io e ### in solido tra loro, al ripristino dello stato dei lu oghi n el rispetto delle distanze legali e, per l'effetto, a demolire le porzioni del fabbricato oggetto di causa esistenti a una distanza inferiore di mt. 5 dal confine col fondo di ### e ### e di mt. 10 dalla parete del fabbricato di proprietà di questi ultimi; dichiarò che #### To marchio Gi useppe, ###### 6 di 15 ### e ### o Giu seppa avevano diritto ad essere garantiti da ### e ### quali eredi di ### e da ### in solido tra loro, degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla presente pronuncia e confermò per il resto l'impugnata sentenza.  2. Avve rso la suddetta sentenza ### o, ### onte ### e ### propongono ricors o per cassazione affidato a due motivi. ### resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, mentre ### etro, #### To marchio #### ura #### ncenzo, ##### Far inella ### e ### son o rimasti intimati. 
Entrambe le parti hanno depositato memorie. 
Motivi della decisione 1. Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal co ntroricorrent e, per non essere stato lo stesso notificato agl i eredi di ### decedut o il ###, prima della pubblicazione della sentenza impugnata, ma della cui morte - e dell'identità del relativo erede - i ricorrenti erano stati resi edotti in forma ufficiale attraverso la notificazione di atti giudiziari relativi a questo giudizio, ossia in seguito al ricorso per ese cuzione degli obblighi di far e derivanti dalla sentenza di primo grado, emessa dal Tr ibunale di Pal ermo n. 4/9 de l 21/10/2002, proposto da ### e ### quale erede di ### e notificato agli odierni ricorrenti, i quali si erano costituiti nel processo esecutivo con comparsa del 27/9/2017 anche nei confronti della medesima ### nella sua qualità di erede, co n conseguente in esistenza della notifica e ffettuata al procuratore costituito di ### non essendo applicabile il principio della c.d. ultrattività del mandato. 7 di 15 Tale eccezione non dà luogo all'inammissibilità del ricorso, essendo stato lo stesso c orrettamente notificato ad uno dei litisconsorti, ossia ### che si è difes o con controricorso, e dovendosi semmai disporre l'in tegrazione del contra ddittorio nei confronti degli eredi di ### Purtuttavia, il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizi one dello stesso, tra i qu ali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché no n giustificate dal la struttura dialettica del processo e, in parti colare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzi e di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti , disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la conces sione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giud izio di cassazio ne senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., Sez. 6-3, 17/6/201 9, n. 16141; Cass., Sez. 2, 21/5/2018, n. 12515). 
Quanto all a seconda ecce zione di inammissibilit à del ricorso, sollevata dal controricorrente, in ra gione della man cata applicazione dei criteri della sinteticità e specificità nella redazione dello stesso, si osserva che il ma ncato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, pur esprimendo un principio generale del diritto pro cessuale, espone 8 di 15 il ricorrente al risc hio di una declarator ia di inammi ssibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso, non essendo tale violazione normativame nte sanzionata, ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse all a sentenza gravata, rid ondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod.  proc. civ., ass istite - queste sì - da un a sanzione testuale di inammissibilità (in tal senso, Cass., Sez. 5, 21/03/2019, n. 8009). 
Il ricorso per cassazione deve, infatti, ess ere mo dulato, in conformità alle indicazioni della sentenza ### del 28 ottobre 2021 (causa Su cci ed altri c/###, secondo cri teri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'atti vità del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certe zza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte e il diritto di accesso del la parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez. 3, 14/3/2022, n. 8117). 
Quest'ultimo principio trova, tuttavia, concreta appli cazione nell'esame delle singole censure, non potendo la sua violazione per una sola di esse atting ere automaticamente l' intero ricorso, ancorché lungo e articolato, specie quando, come in questo caso, il ricorso dà conto dell'andamento dei diversi gradi del giudizio e delle questioni negli stessi affrontate. 
Stesso discorso vale anche con riguardo all a terza eccezione d i inammissibilità, fondata sulla natura meritale delle questioni proposte, dovendo la stessa essere verifi cata co n riguardo a ciascuna censura. 9 di 15 2.1 Venendo al merito, con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli ar tt. 872, 873 cod. civ., del D.M. 2 aprile 1968, n. 9, e dei ### comunali in vigore, in relazione all'art. 360, primo com ma, n. 3, cod. proc . civ., per violazione, falsa ed errata interpretazion e delle indicate norme legislative; l'erronea interpre tazione delle conseguenze derivanti dall'applicazione della sentenza della Corte di Cassazione 10499/2015 alla luce delle violazioni urbanistiche effettuate dagli appellanti in riassunzione e con riferi mento alla normativa di cui all'art. 31, comm a 3, d. P.R. 6 giugno 2001, n. 3 80, nonché dell'attuale inesistenza della titolarità del titolo giustificativo da parte di ### e ### I ricorrenti hanno in particolare rilevato che i du e edifici limitrofi formavano una “chiostrina” non accessibile da terzi e che in tale fattispecie non era rilevabile alcuna violazione di distanza a car ico dei convenuti in riassunzione, né dei loro aventi causa. 
Peraltro, er a venuta meno la titolarità dell'a zione in capo agli originari attori e la stessa possibilità di dare esecuzione al giudicato per quanto riguarda la riduzione in pristino e le relative demolizioni, in quanto la loro unità immobiliare, eseguita in difformità dal titolo edilizio, era stata investit a dall'ordin anza di demolizione n. 4 del 21/8/2018 emessa dal Comune di Mi silmeri (non sos pesa, né riformata dall'adito T.A.R. Sicilia), la quale, rimasta in esegui ta come da accer tamento del 2/4/2019, prot. 11716, era stata seguita dall'ordinanza n. 3 del 2/4/2019, con la quale il medesimo Comune aveva in giunto ai predetti il pagamento della sanzione amministrativa di euro 20.000,00, sicché il bene, a norma dell'art.  31 d.P.R. n. 380 del 2001, era divenuto ope legis di proprietà del Comune allo sca dere del t ermine fissato per la sua demolizione. 
Infine, ad avviso dei ricorrenti, l'accertamento della Corte d'Appello 10 di 15 era risultato lacunoso, erroneo e contraddittorio su punti fondamentali della controversia.  2.2 Il primo motivo è infondato. 
Quanto alla questione della chiostrina, il motivo non si confronta con la ratio decidendi fondata sulla violazi one della distanza tra pareti finestrate, la quale è stata accertata con efficacia di giudicato interno, senza che però sia stata formulata alcuna specifica censura sulla violazione del giudicato. 
Va, peraltro, ricordato che, in tema di distanze tra costruzioni, l'art.  9, comma 2, del d.m. n. 1444 del 1968, essendo stato emanato sulla base dell'art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942 (cd.  legge urbanistica), aggiunto dall'art. 17 del la legge n. 765 del 1967, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti ind erogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostitui scono per inserzione automatica (Cass., Sez. 2, 15/1/2021, n. 624), così come si estendono anche ai comuni dotati di regolamento edilizio, se esso è privo di norme disciplinanti i distacchi tra costruzi oni, fermo restando, per i regolamenti approvati dopo l'entrata in vigore della legge n. 765, l'obbligo di rispettare la norma sul distacc o minimo di dieci metri tra pareti finestrate, stabilito dal d.m. n.1444 del 1968, potend o detti regolam enti solo preveder e un distacco maggiore (Cass., Sez. 2, 07/06/2006, n. 13 338; Cass., Sez. 2, 10/09/2013, n. 2 0713). Ne consegue che sarebbe illegittima una previsione regolamentare che imponga il rispetto di una distanza minima di dieci metri tra pareti soltanto per i tratti dotati di fin estre, con esoner o di quelli ciechi (C ass., Sez. 2, 02/03/2018, n. 5017).  2.3 Con riguardo alla seconda questione proposta, va, innanzitutto, rilevato che i ricorrenti han no depositato, unitamente al ricorso, 11 di 15 l'ordinanza di demolizione n. 4 del 21/8/201 8 del Comune di ### l'ordinanza di rigetto della chiesta sospensiva sul ricorso 2012/2018 depositata dal T.A.R. Sicilia-Sez. ### pubblicata il ###; l'ord inanza di rigetto del Consiglio di ### zia ### della ### della chiesta riforma della superiore ordinanza cautelare del T.A.R. n. ###/2018, pubblicata il ###; la memoria di costituzione del Comune di ### nel giudizio 2012/2018 davanti al T.A.R., Sez. 2, di ### i motivi aggiunti al ricorso T.A.R. Rg. 2012/2018, depositati nell'interesse di ### tonino e consorti in d ata 30/5/2019, attestanti la mancata ottemperanza all'or dine di demolizione n. 4 del 21/8/2018, in virtù di accertamento de 2/4/2019, prot. 11716, documenti che non risultano prodotti nel giudizio di rinvio. 
In relazione a ciò, assume, dunque, rilievo l'ammissibilità (o meno) delle nuove produzioni documentali attinenti alla permanenza della proprietà, in capo ai controricorrenti, dell'immobile interessato dalla violazione delle distanze a opera della costruz ione realizzata nel fondo confinante dai ricorrenti. 
Al riguardo, si osserva che, come già affermato da questa Corte, nel giudi zio di legittimità, secondo quanto di sposto dall'art. 372 cod. proc. civ., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo (Cass., Sez. 1, 12/11/2018, n. 2 8999; Cass., Sez. 1, 31/03/2011, 7516), ove concernano la fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, cod. proc.  (Cass., Sez. L, 12/07/2018, n. 18464), mentre è ammesso quando i documenti riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernan o nullità inficianti direttam ente la decisione impugnata (Cass., Sez. 1, 12/11/2018, n. 2899 9; Cass., 12 di 15 Sez. 1, 31/03/2011; 7516), ov vero attengano, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibi lità del ricorso, alla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli di retti a evidenziare la cessazione del la materia del contendere per fatti so pravvenuti che elidano l'interesse alla pronuncia sul ricorso, pu rché riconosciuti e ammessi da tutti i contendenti (Cass., Sez. 2, 29/2/2016, n. 3934; conf.  25/5/1987, n. 4693; Cass., Sez. 1, 10/03/1980, n. 1579), nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 cod.  proc. civ., rim anendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difen siva di cui all'art. 378 cod. proc. civ. (Cass ., Sez. 1, 12/11/2018, n. 2 8999; Cass., Sez. 1, 31/03/2011, 7516). 
Nella specie, il sopravven uto difetto di interesse, alla cui valutazione tende la censura, non è riconosciuto e ammesso dai contendenti, come richiesto dai principi sopra ricordati, avendo essi contestato l'inammissibilità della questione dedotta, peraltro ancora soggetta, a loro dire, al vaglio del giudice amministrativo. 
Ne co nsegue l'inammissibili tà del motivo, potendo la questione essere sollevata in sede ###il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione, falsa ed errata interpretazione del D.M. 2 aprile 1968, n. 9, n onché dei ### comunali richi amati, con conseguente mancato accertamento istruttorio, per avere i giudici di merito ritenu to di non dover procedere ad alcun accertamento ulteriore, richiamando la preclusione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., e ritenendo irrilevante la dedotta inaccessibilità dell'in tercapedi ne esistente tra i fabbricati da parte di terzi e l'inferiorità del le distanze calcolate rispetto a quelle mini me previste dal 13 di 15 Regolamento edilizio del Comune di ### e dal D.M. n. 1444 del 1968, senza considerare che le risultanze dell'accertamento del c.t.u. ### dove vano essere integrate o considerate nella loro interezza, oltreché rivalutate, dopo trent'anni, alla luce di eventuali modifiche agli strumenti urbanistici. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, i giudici non avevano considerato che i due edifici formavano una chiostrina non accessibile da terzi, secondo le dimensioni descritte nel ### di ### del Comune, che non imponeva il rispetto di distanze e che avrebbe imposto un supplement o di perizia.  2.2 Il secondo motivo è parimenti inammissibile. 
Il giudizio di rinvio costituisce, infatti, un processo chiuso tendente ad un a nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, nel quale oggetto e limiti sono delimitati dalla sentenza di ann ullamento (ad es. da ultimo Cass. Sez. 5, 09/06/2020, n. 10953). 
In particolare, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o fal sa appli cazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a pu nti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod.  proc. civ., al principio di diritt o enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificar e l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statui zione da rendere in sostituzi one di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iu dicandi, oltre ad estrin secarsi nell'applicazione del principio di diritto, p uò comportare la 14 di 15 valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto del le preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. Sez. L., 6/4/2004, n. 6707; Cass. Sez. 1, 7/8/2014, n. 17790; conf. Cass. n. 13719 del 2006; Cass. Sez. L., 24/10/2019, n. 27337; Cass. Sez. 2, 14/1/2010, 448). 
Nella specie, rileva la prima situazione, avendo ques ta Corte espresso alcuni principi di diritto, ai quali i giudici del rinvio erano tenuti a uniformarsi alla stregua della situazione di fatto già rimasta accertata. 
La censura investe, peraltro, un tema non devoluto al giudice di rinvio ed è di tipo esplorativo, oltre che priva di specificità.  3. In conclusi one, dichiarata l'infondatezza del prim o motivo e l'inammissibilità del secondo, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, li quidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti. 
Considerato il tenore del la pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione del l'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso. ### i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfet tarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la 15 di 15 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Pirari Valeria

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20727/2025 del 22-07-2025

... situazione che comporti una manomissione del godimento del fondo stesso, o di chi vant i un preteso diritto configurabi le come ius in re aliena, (Cass., Sez. 2, 23/01/2009 , n. 1778). Nell'actio negatoria servitutis, in fatti, volta a senti r dichiarare l'inesistenza di un diritto di servitù sul fondo dell'attore (Cass., 2, 29/3/1999, n. 2982), la legittimazione attiva e passiva compete a co loro che sono titolari delle p osizioni giuridiche domi nicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù (Cass., Sez. 2, 17/03/2016, n. 5321; Cass., Sez. 2, 18/12/2014, 26769), senza che possa ad ess e equiparar si la posizione del creditore ipotecario, la cui tutela, in caso di diritti reali limi tati altrui, è apprestata dall'art. 2812 cod. civ., che gli consente di “far subastare il bene come libero”. Non ril evano neppure i principi affermati dalle ### e di questa Corte con la sentenza n. 1238 del 23/1/2015, come invece suggerito nella censura, in quanto attinenti alla diversa situazione in cui la reintegrazione o la manutenzione del possesso richiedano, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un'opera in proprietà o possesso di più persone, e in cui sono (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. ###/2020 R.G. proposto da G.M. ### S.R.L., rappresentata e difesa dag li avvocati ### e ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### - ricorrente - contro ### e ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### anni ### e ### i ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in ### piazza ### n. 27; -controricorrenti per la cassazione della sentenza n. 1563/2019 resa dalla Corte di appello di Genova il ###, pub blicata il 20/ 11/2019 e notificata il ###; udita la relazione della ca usa svolta alla pubblica udienza del 29/5/2025 dalla dott.ssa ### Oggetto: Distanze 2 di 20 lette le concl usioni del ### procuratore generale ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie depositate da entrambe le parti; sentiti i difensori presenti. 
Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato il ###, ### quale comproprietario, unitamente alla moglie ### di una villetta con circostante giardino, sita in ### di ### via ### n. 40, convenne in giudizio la società G.M. ### s.r.l., deducendo che originariamente insisteva sul terreno confinante una piccola costruzione unifamiliare costituita da un solo piano fuori terr a distante mt. 1,55 dal confine e mt. 2,80 dalla villetta, che il Comune di ### a, in data ###, aveva rilasciato alla dante causa della società un permesso di costruire per l'esecuzi one di un intervento di ristrutturazione edilizia che prevedeva l'ampliamento e la sopraelevazione di un piano della costruzione e approvato, in data 11/7/ 2007, una variante sostanziale per un ulteriore ampliamento e l'ottenimento di cinque unità immobiliari e che la società, negli anni 2006-2008, aveva eseguito l'intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento e sopraelevazione del preesist ente fabbricato i n contrasto, fin dal progetto, con l'art. 873 cod. civ. e con l'art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e chiedendo che la convenuta venisse condannata all'arretramento fino alla distanza legale, oltre al risarcimento dei danni. 
Costituitasi in giudizio, la G.M. ### s.r.l. contestò le pretese attoree e, deducendo che anche i ### avevano realizzato, oltre trent'anni prima, alcune opere illecite sul proprio fabbricato, chiese, in via riconvenzionale, la condanna dei predetti 3 di 20 alla riduzione in pristino, oltre al risarcimento dei danni anche per lite temeraria. 
Si costituì in giudizio anche ### , chiamata in causa dalla convenuta in qualità di comproprietaria del bene oggetto della domanda riconvenzionale, chi edendo il rigetto della stessa, proponendo, in via riconvenzionale, domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale e associandosi alle domande di riduzion e in pristino e di condanna per i danni, avanzate dal coniuge. 
Con sentenza n. 30/16 del 13/1/2016, il Tribunale dichiarò che il fabbricato realizzato dalla società violava le norme sulle distanze legali e, essendosi in presenza di una nuova costruzione e non di una fattispecie di ristrutturazione edili zia, condannò la società all'arretramento della costruzione a distanza di mt. 5 dal confine con il fondo di proprietà attorea, nonché al risarcimento dei danni. 
Il giudizio di gravame, instaurato dalla G.M. ### s.r.l. con atto d'appello notificato il ###, si concluse, nella resistenza di ### ancarlo e ### con la sentenza 1563/2019, pubblicata il ### 19, con la qual e la Corte d'Appello di Genova rigettò l'appello, cond annando le parti all e spese di lite. 
Per quanto qui interessa, i giudici di merito, dopo avere richiamato gli arres ti di questa Corte in merito alla di stinzione tra ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione, ritennero che lo strumento urbanistico vigente consentisse il manteniment o delle preesistenti distanze dai confini in misura inferiore ai mt. 5,00 in ipotesi diverse dalla totale demolizione dell'edificio preesistente e dalla sua so stituzione con un nuovo organismo edilizio; che nel nuovo edificio non fosse residuato, per sag oma, dimensi oni e superficie, alcun elemento di quello precedente; che la distanza di 4 di 20 mt. 5 dai confini prevista per le nu ove costruzioni dovesse considerarsi cogente in tutte le ipotesi in cui fosse stata accertata la re alizzazione di una nuova cost ruzione, os sia in caso di ampliamento, e che questa disposizione va lesse anche per il manufatto in esame, autorizzato ai sensi dell'art. 9, lett. d), delle N.T.A. quale Ru3 ampliamento, siccome eccedente i limiti stabiliti per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione descritti nelle lett. a), b) e c) del medesimo art. 9. 
I giudici di merito osservarono, inoltre, che la costruzione si poneva in contrasto con le disposizioni civilistiche e con l'art. 9 del d.m.  1444 del 1968, posto che le costruzioni si fronteggiavano tra loro per almeno un metro (oltre al portico per mt. 3,85) e che non era possibile sostituire la riduzione in pristino con il risarcimento per equivalente, come richiesto, non potendo applicarsi l'art. 2058 cod.   2. Avverso la suddetta sentenza la G.M. ### s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. ### e ### hanno resistito con controricorso. 
Motivi della decisione 1. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità, sollevate dai controricorrenti in ragione della genericità del ricorso e del la conformità del la sentenza ai principi affermati da questa Corte. 
Quanto al primo punto, si osserva che il req uisito dell'autosufficienza, corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpre tato in maniera elastica (Cass., Sez. 1, 2/5/2023, n. 1 1325), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021 (### e altri c. ###, che 5 di 20 lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della C.E.D.U., a condizione che, in os sequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass., Sez. 1, 19/4/2022, n. 1248 1); tra l'altro , esso non pu ò tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documen ti posti a fondamento del ricorso, ove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., Sez. 1, 7/11/2023, n. ###; vedi Cass. Sez. U, 18/3/2022, n. 8950). 
Nella specie, il ricorso è articolato in modo tale da far comprendere adeguatamente in che modo si siano svolte le fasi di merito e quali questioni siano state prospettate in quelle sedi, sicché l'eccezione non può che essere rigettata. 
I rilievi sollevati con la seconda eccezione saranno, invece, chiariti in sede di esame del la seconda censura, dovend o i principi d i questa Corte, cui fanno riferimento i cont roricorrenti , esser e riesaminati alla luce delle modifiche legislativ e medio tempore intervenute.  2.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge (art. 102 cod. proc. civ.) e la n ullità della sentenza o del procedimento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod.  proc. civ., per essere stata la sentenza inutiliter data, al pari di quella di primo grado, in quanto entrambe emesse a contraddittorio non integro, non essendo stato evocato in giudizio l'istituto bancario #### e ### il quale, in quanto creditore ipotecario in seguito a iscrizione del 2008 per la somma di un milione di euro, and ava considerato litisconsorte necessario.  2.2 Il primo motivo è inammissibile. 6 di 20 Nella sentenza impu gnata non vi è, infatti, alcun richiamo alla questione riguardante il prospettato difetto di integrità del contraddittorio, che non risulta né descritta nella parte relativa allo svolgimento del processo, né trattata nella parte rig uardante la decisione, con la conseguenza che, implican do ess a un accertamento di fatto, la rico rrente, nel propor la in sede di legittimità, avrebbe dovuto, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non so lo all egare l'avvenuta deduzione della stessa dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. ###; Cass., Sez. 6-1, 13/6/2018, 15430), non essendo consentit a la prospettazione di nuove questioni di di ritto o co ntestazioni che modifichino il thema decidendum e impl ichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ov e si tratti di qu estioni rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. 2, 15/3/2022, n. 12877; Cass., 2, 06/06/2018, n. 14477). 
Né la questione deve essere soll evata d'uff icio in questa sede, posto ch e ### questa Corte ha già avuto modo di affermar e, l'azione diretta al rispetto delle distanze legali, volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera, è modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis, ess endo rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore , bensì a respingere l'imposizione di limitazion i a carico della proprietà, suscettibili di dar lu ogo a servitù, sicché è esperibil e esclusivamente nei confronti del proprietario con finante in considerazione del carattere reale dell'azione medesima (Cass., Sez. 6 -2, 16/2/2022, n. 5 078; Cass., Sez. 2, 12/12/ 2016, n. 7 di 20 25342; Cass., Sez. 2, 24.3.2015 , n. 5899; Cass., Sez. 2, 01/03/2001, n. 2998) oppure di chi si affermi proprietario della porzione immobiliare oggetto dell'azione pur non avendone il possesso, in quanto fin alizzata a rimuovere una situazione che comporti una manomissione del godimento del fondo stesso, o di chi vant i un preteso diritto configurabi le come ius in re aliena, (Cass., Sez. 2, 23/01/2009 , n. 1778). 
Nell'actio negatoria servitutis, in fatti, volta a senti r dichiarare l'inesistenza di un diritto di servitù sul fondo dell'attore (Cass., 2, 29/3/1999, n. 2982), la legittimazione attiva e passiva compete a co loro che sono titolari delle p osizioni giuridiche domi nicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù (Cass., Sez. 2, 17/03/2016, n. 5321; Cass., Sez. 2, 18/12/2014, 26769), senza che possa ad ess e equiparar si la posizione del creditore ipotecario, la cui tutela, in caso di diritti reali limi tati altrui, è apprestata dall'art. 2812 cod. civ., che gli consente di “far subastare il bene come libero”. 
Non ril evano neppure i principi affermati dalle ### e di questa Corte con la sentenza n. 1238 del 23/1/2015, come invece suggerito nella censura, in quanto attinenti alla diversa situazione in cui la reintegrazione o la manutenzione del possesso richiedano, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un'opera in proprietà o possesso di più persone, e in cui sono litisconsorti necessari il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio, ossia soggetti che vantano per l'appunto un di ritto dominicale o una situazione di fatto ad esso riconduci bile, e non certo il creditore ipotecario, il quale non può vantare alcun potere immediato sulla cosa, contrariamen te a quanto sancito dall'art.  1140 cod. civ., non essendo ipotizz abile un possesso del bene corrispondente al diritto reale di garanzia (i n questi termini d i recente anche Corte Cost. 3/10/2024, n. 160). 8 di 20 3. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 9 e 10 Norme tecni che di attuazione del ### stico del Comune di ### in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito erroneamente affermato che l'intervento realizzato aveva superato, in volume e altezza, i limiti assentiti col titolo abilitativo, posto ch e, in luogo di un ampli amento in linea orizzontal e, era stata real izzata una palazzin a di tre pia ni, senza, invece, considerare che l'ultimo piano era costituito da un sottotetto non abitabile, che lo strumento edilizio consentiva per gli edifici ###, come quello di specie, una sopraelevazione fino all'altezza massima di mt. 7,5, come quella realizzata nel caso in esame, che l'edificio costruito era conforme ai titoli edili zi acquisiti e costituiva una ristrutturazione urbanistica, come affermato dal dirigente del settore urbanistico del Comune, e non una nuova c ostruzione e che, in ragione di ciò, la società aveva diritto a mantenerlo all a distanza preesistente, come di fatto avvenuto.  4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e l'errata interpretazione delle norme regolamentari (art. 9 N.T.A. del ### edilizio) del Comune di ### in materia di distanze, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che fosse stata integrata la violazione delle distanze sancita dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, senza co nsiderare che l' edificio realizzato non poteva considerarsi come nuova c ostruzione, ma come ristrutturazione edilizia, per la quale erano consent ite mo difiche di sagome e incrementi di volume, che l'art. 9 del le N.T.A. del ### edilizio comunale prevedeva il rispetto della distanza di mt. 5 dal confine per le sol e nuov e costruzioni e per gli interventi av enti dimensioni eccedenti i limiti previsti per quelli di manutenzione e di ristrutturazione ordinaria descritti nelle lett. a), b), c), che per gli 9 di 20 interventi in ampliamento del tipo Ru3, come quello in esame, era possibile il man tenimento della distanza preesistente, la cui violazione soltanto avrebbe imposto il rispetto della distanza di mt.  5 dal confine, e che la nuova struttura er a stata real izzata per adeguarla alla normativa antisismica.  5.1 Il secondo e terzo motivo, da esami nare congiuntamente in quanto afferenti alla nozione di nuova costruzi one e di ristrutturazione ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile in tema di distanze, sono fondati.  5.2 Occorre innanzitutto respingere i rilievi di inammissibilità delle censure, so llevati dai controricorrenti e fondati sulla mancata impugnazione, da parte della ricorrente, del la qu alificazione del fabbricato in termini di nuo va co struzione operata dal giudice di primo grado, con conseguente giudicato formatosi sul punto, e sulla natura meritale delle censure. 
Questa Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare che l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibi le, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non solt anto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modi ficativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad ess o succes sivi e a quelli comportant i un mutamento del petitum e d ella causa peten di, fer mo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass., Sez. 1, 9/11/2022, ###). 
La preclusione per effetto di giudica to sostanzi ale può scaturire , invero, solo da una statuizione che abbia at tribuito o negato "il bene del la vita" preteso e non anche da un a pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pu r se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso, 10 di 20 non ess endo suscettibili di passar e in giudicato qu ei capi della pronuncia che, sebbene non impugnati, sono strettamente collegati da ra pporto pregiudiziale o conseguenziale (C ass., Sez. 1, 17/1/2022, n. 1252), atteso che il giudicato interno si forma solo su di un capo a utonomo di sentenza che, restando del tu tto indipendente, risolva una questione avente una propria individualità e autonomia, la quale non può dirsi sussistente allorché consista in una mera argomentazione, ossia nella semplice esposizione di un'astratta tesi gi uridica, pur se funzionale a risolvere questioni strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso. In quest'ultimo caso, infatti, l' impugnazione della pronunzia di merito coi nvolge necessariament e anche il ragionamento giuridico - esatto o errato che sia - che la sostiene, lasciando libero il giudice dell'impugnazi one di confer mare la decisione anche sul la base di una diversa motivazione in di ritto (Cass., Sez. 1, 30/6/2022, n. 20951; Cass., Sez. 3, 05/09/2005, 17767; Cass., Sez. 1, 28/10/2005, n. 21092; Cass., Sez. 2, 03/07/2003, n. 10527; Cass., Sez. 3, 23/01/2002, n. 738; Cass., Sez. 3, 17/05/2001, n. 6757; Cass., Sez. 3, 02/10/1997, n. 9628). 
In particolare, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in app ello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la sta bilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costitu ita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giurid ico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (fra le 11 di 20 tante Cass., Sez. 3, 19/10/2022, n. 3072 8; Cass., Sez. 6-L, 12/8/2018, n. 24783, non massimata). 
Orbene, risulta dalla sentenza impugnata che la società ebbe a contestare, con l'atto di appello, la re putata illegittimi tà dell'intervento edilizio realizzato anche con riguardo alla violazione delle distanze e l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, dell'applicabilità del limite di distanza di mt. 5 dai confini a tutte le “nuove costruzioni”, benché ne dovessero restare esclusi gli interventi di ristrutturazione urbanistica con parziale o totale demolizione e ampliamento. 
Dal tenore delle censure appare allora evidente come la ricorrente abbia inteso rimettere in discussione anche la quali ficazione dell'intervento edilizio operata dai giudici di merito, dal la quale sarebbe derivata una diversa disciplina in tema di distanze, senza che possa dirsi di carattere meritale la dedotta falsa applicazione della norma in tema.  5.3 Venendo al merito, si osserva innanzitutto che, nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto che l'intervento edilizio realizzato dalla società fo sse stato autorizzato ai sensi del l'art. 9, lett. d), delle N.T.A. del Comune di ### quale (ru3) am pliamento, sostenendo che anche in tale cas o fosse cog ente il rispetto del limite di distanza di mt. 5 dal confine, atteso che la disposizione di chiusura imponeva il rispetto della di stanza minima per ogni intervento che realizzasse un manufatto dalle dimensioni eccedenti i limiti stabiliti per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione descritti alle lett. a), b) e c) della medesima norma.  5.4 Or bene, partendo dal principio iura novit curia, o perante in materia di distanze, in virtù del quale spetta al giudice e quin di anche a questa Corte di legittimità acquisire conoscenza d'ufficio, quando la violazione sia dedotta dalla parte, delle prescrizioni che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con rig uardo ai 12 di 20 confini, in quanto integrative del codice civile (art. 873 cod. civ.) e valenza, pertanto, di no rme giuridiche (anche se di natu ra secondaria) (cfr. Cass., Sez. 2, 5/2/2020, n. 2661; Cass., Sez. 2, 02/12/2014, n. 2 5501; Cass., Sez. 2, 15/06/2010, n. 14446), occorre evidenziare che la nozione di ristrutturazione urbanistica ha subito importanti cambiamenti in seguito alla modifica della lett. d) dell'art. 3, T.U. dell'Edilizia intervenuta con l'art. 10, comma 1, lett.  b), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., dalla legge 11 settembre 2020 , n. 120, dettato "al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a caric o dei cittadini e delle imp rese, nonch é di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edil izio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarboni zzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo", oltreché con il d.l. 1 marzo 2022, n. 17, conv., con modif., dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 - che ha posto come eccezione gli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del medesimo codice - e con il d.l. 17 maggio 2022, n. 50, conv., con modif., dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 - che ha sostituito il richiamo all'art. 142 con l'indicazione degli artt.  136, comma 1, lett. c) e d), e 142 -, in quanto, in virtù di essa, la ricostruzione non riguarda più i soli interventi di “demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le so le innovazioni necess arie per l'adeguamento alla normativa anti sismica”, ma contempla anche i casi in cui l'intervento sia avvenuto con modifica di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento all a normativa antisismi ca, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico e altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla leg islazione vigente o dagli 13 di 20 strumenti urbanistici comunali, con incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.  ### os servato dalla ### 3, penale, di questa Corte, con la sentenza n. 1669 del 18/1/2023 , il riportato ampli amento dell'ambito di operatività della nozione attuale di ristrutturazione, quand'anche riguardante manufatti crollati o demoliti e soggetti poi a "rip ristino", non ha fatto venir meno la ratio qualificante del suddetto intervento edilizio, ossia quella del recupero del fabbricato preesistente, con la conseguenza che esso non può fare a meno di una certa continuità con l'edificato pregresso, come affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (T.A.R. ###. H n. 660 del 2 maggio 2022; T.A.R. #### II, 16 febbraio 2022, n. 183; Consiglio di Stato, ### II, 6 marzo 2020 n. 1641), nonché, analogamente, da questa Suprema Corte (Cass., Sez. 3 - n. 23010 del 10/01/2020 Rv. 28033 8-01), lad dove ha precisato, ancorché rispetto a un quadro normativo non inclusivo ancora del citato d. l. del luglio 2020 n. 76, che l' art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001 , che gli "i nterventi di ristrutturazione edilizia" non prescindono, né potrebbero, dalla necessità che venga conservato l'immobile preesisten te, del quale deve essere comunque garantito il recuper o, e che l'interpre tazione della definizione di intervento di ristrutturazione edili zia deve essere aderente (e non tradire) la finalità di conservazione del patrimonio edilizio esistente, che lo contraddistingue rispetto all'intervento di "nuova costruzione" di cui alla successiva lettera e), senza prestarsi all'elusione degli standard urbanistici vigenti al momento della riedificazione e appli cabili in caso di nuova costruzione, come confermato dallo stesso ar t. 10, integrati vo dell'art. 3 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2001, laddove premette che le novelle introdotte rispondono "al fine di semplifica re e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle 14 di 20 imprese, nonché d i assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di p rocessi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficie ntamento energetico, messa in sicurezza sismica e cont enimento del consumo di suolo". 
Proprio c on specifico riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, la suddetta disposizione va correlata, per quanto qui interessa, al comma 1-ter dell'art. 2-bis, del medesimo d.P.R.  380 del 2001, aggiunto dall'art. 5, comma 1, legge n. 55 del 2019 poi così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), legge n. 120 del 2020, il quale stabilisce che “In ogni caso di intervento che preveda la demoli zione e ricostruzione di edifici, anche qu alora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini , la rico struzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente prees istenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il sup eramento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti”. 
Con circolare, a firma congiunta del Ministero delle ### e ### e della ### del 2 dicembre 2020, sono stati forniti alcuni chiarimenti interpretativi sulle modi fiche al T.U.  edilizia in materia di distanze in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici già esistenti e sulla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, precisandosi, innanzitutto, che «###ambito degli interventi di ristruttu razione edil izia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e sistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipolog iche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per 15 di 20 l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energet ico», che «l'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dall a legislazione vigente o dagli strumenti urban istici comunali, incrementi di volumetria anche per promuover e interventi di rigenerazione urban a» e che «costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibil e accertarne la preesistente consistenza». 
Si è poi chiarito che «la modifica di cui sub a) amplia l'area degli interventi ricadenti nella nozione di ristruttu razione edilizia, individuando i parametri la cui modifica - a differ enza di quanto previsto dall a previgente disciplin a - non risulta rilevante ai fini della qualificazione di un intervento di demolizione e ricostruzione come ristruttura zione edilizia, piuttosto che come nuova costruzione», e che sono possibili ora «incrementi di volumetria non solo per l'adeguamento alla normativa antisismica, ma anche per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di im pianti tecnologici e per l'efficientamento energeti co», salv o che si tratti di edifici vinco lati ovvero ricadent i in zona A o assimilate, o per previsioni legislative e degli strumenti urbanistici che co ntemplino siffatti incrementi per finalità di “rigenerazione urbana”. 
Si è infine chiarito che «le previsioni contenute nel comma 1-ter dell'articolo 2-bis del testo unico vanno lette nel contesto della disposizione in questione, che è specificamente intesa a disciplinare i cas i in cui siano og getto di demolizione e rico struzione edifici preesistenti che risultino “legittimamente” ubicati rispetto ad altri immobili in posizione tale da non rispettare specifiche norme in materia di distanze (ivi co mprese quelle co ntenute nel d.m. n. 16 di 20 1444/1968), di guisa che non ne sarebbe consentita l'edificazione ex novo», sicché la ricostruzione è possibile col mantenimento delle distanze preesistenti «se non è possibile la modifica dell'originaria area di sedime e pur ché l'edificio ori ginario fosse stato “legittimamente” realizzato» (i ntendendosi con ciò realizzato alla stregua di un ti tolo edilizio), che «la previsi one è testualmente riferita ad “ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici”, e quindi indipendentemente dall'ascrivibilità degli in terventi alla categoria della ristruttura zione edilizia o a quella della nu ova costruzione» e che «in questi casi son o consentiti gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciut i per l'intervento, anche fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell 'edificio demolito, purché sia sempre rispettata la distanza preesistente», intendendosi con tale previsione «non ogni incremento volumetrico, ma solo quelli aventi carattere di “incentivo”, ad esempio perché attribuiti in forza di norme di “piano casa” ovvero aventi natura premiale per in terventi di riqualificazione». 
In so stanza, in virtù del la ratio della lett. d) dell'art. 3, T.U.  dell'Edilizia, così come modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b), del d.l. 16 luglio 2020, n. 7 6, conv., con modif., dalla leg ge 11 settembre 2020 , n. 120, data d all'esigenza di recuperare il patrimonio edilizio preesistente, il ripristino di edifici eventualmente crollati o demoliti e la loro ricostruzione, quando ne sia accertabile la prees istente consistenza e non sia possibile modificare l'originaria area di sedime, può avvenire nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, ossia quelle rig uardanti un edificio realizzato sulla base di un titolo edilizio, anche quando siano stati realizzati ampliamenti fuor i sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, purché questi avvengano nell'ambito di incrementi volumetrici aventi carattere di 17 di 20 incentivo (ad es. piano casa) o natura premiale (come in caso di adeguamento alla normativa antisismi ca, applicazione del la normativa sul l'accessibilità, installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico) o il fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana, salvo che si tratti di edifici vincolati ovvero ricadenti in zona A o assimilate. 
Ebbene, posto che sia le norme tecni che di attuazione dei pi ani regolatori generali, sia i regolamenti edilizi comunali hanno valenza integrativa dell'art. 873 cod. civ. e natura regolamentare o di atti amministrativi generali e che sono, pertanto, subordinati solamente alle norme di rango prim ario in esecuzi one delle quali sono stati emanati (Cass., Sez. 2, 2/2/2002, n. 3241; Cass., Sez. 2, 23/7/2009, n. 1733 8), deve ritenersi che qu este debbano adeguarsi anche alle novità normative sopra ri portate, alle quali deve essere volta anche l'ermeneusi delle stesse. 
Ciò comporta che i giudici di merito, partendo dal dato pacifico che le di stanze dal confine e dal le costruzioni so no rimaste invariate (rispettivamente mt. 1,55 e mt. 2,80) e che il manufatto in siste sullo stesso sedime e tenendo conto del tipo di intervento edilizio realizzato, sono tenuti ad accertare non solo se l'edificio sia stato posto in essere alla distanza stabilita dal N.T.A. del ### edilizio del Comune di ### sia se l' aumento di volume del nuovo manufatto rientri nell'ambito di quegl i incentivi che consentono comunque la sua ubicazione nel luogo in cui preesisteva l'immobi le demolito alla stregua delle nuove disposizioni di cui si è dato conto, onde calcolare il rispetto delle distanze nei termini sopra precisati. 
Deriva da quanto detto la fondatezza delle censure.  6. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., 18 di 20 per av ere i giudici di merito trascurato il fatto che l'edificio dei ### fosse affetto da numerosi abusi edilizi e violazioni delle distanze e che, pur avendo i predetti maturato il periodo utile per usucapi re, come accertato in prim o grado, sarebbe stato aberrante e contra legem condannare all'arretramento co lui che avesse effettuato un intervento edilizio nel rispetto della normativa, a favore di chi quelle regole aveva invece violato. Ad avviso della ricorrente, l' arretramento era stato ordinato perché il proprio edificio fronteggiav a per un metro lineare la veranda -cucina dei convenuti, abusiva e non sanabile, che non avrebbe nepp ure dovuto esistere e che avrebbe dovuto essere demolita.  7. Con il qu into motivo di ricorso, si lamenta, in fine, «l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La sostituzione della condanna al ripristino con il risarcimento del danno, abuso del diritto e mancato esercizio del diritt o secondo buona fed e», in relazione all 'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito respinto la domand a formulata dall'app ellante circa l a sostituzione della riduzione in pristino con il risarcimento del danno per equivalente, senza tener conto della situazione di grave irregolarità urbanistica e di grave violazione della normativa in materia di distanze in cui versava l'immobile dei convenuti, come accertata dal c.t.u. 
Ad av viso della ricorrente, coloro che av evano invocato la tutela ripristinatoria avevano costruito in spregi o al vincolo di inedificabilità sussistente nel proprio terreno, i n assenza di ti tolo abilitativo e in violazione delle distanze che ora pretendevano violate dalla controparte, situazione questa che la Corte d'Appello avrebbe dovuto valutare, onde acc ertare il sacrificio imposto alla società e la sproporzione di esso con l'interesse delle controparti a ottenere l'arre tramento, costituente in sé abuso del diritto e comportamento contrario a buona fede e correttezza. 19 di 20 8. Il quarto e quinto motivo sono entrambi inammissibili. 
Infatti, nell'ipotesi di c.d. «doppia confor me», prevista dal l'art.  348-ter, qu into comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richi esta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 ), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pub blicate d al giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di prim o grado e del la sentenza di rigetto dell'app ello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., 3, 28/2/2023, n. 5947; Cass., Sez. 3, 20/9/2023, n. 26934;Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016 , n. 26774; Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 2686 0), onere che non vie ne meno in caso di successione nel diritto cont roverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenu to mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implic a necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello (Cass., Sez. 3, 20/9/2023, n. 26934, cit.). 
Pertanto, non avendo la ricorrente ottemperato a tale incombente, deve dichiararsi l'inammissibilità delle censure.  9. In conclusi one, dichiarata la fondatezza del secondo e terzo motivo, l'inammissibilità del primo, quarto e quinto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità. 20 di 20 P.Q.M.  La Corte accogli e il secondo e terzo motivo di ricor so, cassa la sentenza im pugnata e rinvia alla Corte d'Ap pello di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Pirari Valeria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22907/2025 del 08-08-2025

... stabilire se fosse possibile costruire in aderenza al fondo confinante e realizzare l'intera volumetria indicata nel preliminare, ed aveva contestato per la prima volta la documentazione posta a base dell a sentenza di primo grado, chiedendo di accertare l a corretta esecuzione del preliminare. Il motivo è infondato. La possi bilità di realizzare un complesso immobiliare con una volumetria complessiva di mc 2741 era tema discusso sin dal primo grado e già posto a fondamento della pronuncia del tribunale, che aveva dichiarato l'ineseguibilità del preliminare; la riproposizione in appello non sollevava una q uestione nuova o una deduzione difensiva preclusa ai sensi dell'art. 345 c.p.c. ###à del preliminare integrava, comunque, una mera difesa, volta a ne gare i fatti costitutivi del le domande introdotte dalla società, al pari della richiesta di accertare che la società, non ### aveva disatteso gli obblighi contrattuali, tema strettamente connesso alle questioni oggetto della riconvenzionale di risarcimento del danno per mancata stipula del preliminare, che presupponeva che ### non fosse a sua volta inadempiente. Erano state legittimamente contestate la pertinenza e la rilevanza (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28912/2020 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dag li avvocati ### e ### con domicilio digitale in atti.   -RICORRENTE contro ### rappresentata e dife sa dall'avvocato #### con domicilio digitale in atti.   -CONTRORICORRENTE avverso la SENTENZA della CORTE ### di VENEZIA 2291/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal #### 1. Con contratto preliminare del 24.11.2004 la ### s.r.l. aveva promesso di acquistare da ### il terreno edificabile sito nel Comune di ### per il corrispettivo di €. 560.000, sottoposto alla condizione del rilascio di un permesso a costruire una volumetria complessiva di mc 2741; con separato preliminare redatto in pari data, la società aveva promess o in vendita alla ### due appartamenti e due garage nel costruendo complesso residenziale, 2 di 8 per il prezzo di € 230.000 ciascuno. Sebbene fossero insorti contrasti in merit o alla possibilità d i ottenere il rilascio del permesso a costruire e di utilizzare l'intera cubatura, possibile solo costruendo in aderenza ad un muro posto sul confine, la promissaria acquirente era stata diffidata a concludere il definitivo. 
Decorso vanamente il termine assegnato, ### ritenendo il preliminare di vendita del terreno ormai risolto, ha alienato il terreno a terzi.  ### ha adito il tribunale di Vicenza per far accertare la nullità o inefficacia dei contratti o per far dichia rare la risoluz ione per inadempimento del preli minare di vendita del terreno, con restituzione della caparra versata, pari ad € 90.000,00.  ### o ha resistito, propo nendo riconvenzionale per il risarcimento del danno causato dall'aver venduto l'immobile a terzi per un prezzo inferiore a quello concordato con la ### Il Tribunale ha accolto la domanda della società e ha ordinato la restituzione della caparra, respingendo le riconvenzionali. 
In accoglimento dell'appello di ### la Corte distrettuale di ### ha invece dichiarato la risoluzione del preliminare avente ad oggetto il terreno, per inadempimento della promissaria acquirente, ritenendo che non sussistesse alcun ostacolo per lo sfruttamento edificabile del suolo per l'intera volumetria e che il contratto fosse regolarmente eseguibile; ha condannato la società al risarcimento del danno, liquidato in € 90.000,00, pari alla differenza tra il prezzo concordato dalle parti e quello, inferiore, al quale il bene era stato alienato ad altra società (### s.r.l.), regolando le spese. 
La cassazione della sentenza è chiesta dalla ### s.r.l.  con rico rso in sei motiv i, cui h a resistito con controricorso ### la quale, in prossimità dell'adunanza camerale, ha depositato memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 8 1. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. e vizio di motivazione, per non av er la Corte d'Appello dichiarato l'inammissibilità dei motivi di gravame con cui erano state proposte domande e questioni nuove. Si evidenzia che la resistente aveva chiesto solo in secondo grado di verificare lo stato dei luoghi per stabilire se fosse possibile costruire in aderenza al fondo confinante e realizzare l'intera volumetria indicata nel preliminare, ed aveva contestato per la prima volta la documentazione posta a base dell a sentenza di primo grado, chiedendo di accertare l a corretta esecuzione del preliminare. 
Il motivo è infondato. 
La possi bilità di realizzare un complesso immobiliare con una volumetria complessiva di mc 2741 era tema discusso sin dal primo grado e già posto a fondamento della pronuncia del tribunale, che aveva dichiarato l'ineseguibilità del preliminare; la riproposizione in appello non sollevava una q uestione nuova o una deduzione difensiva preclusa ai sensi dell'art. 345 c.p.c.  ###à del preliminare integrava, comunque, una mera difesa, volta a ne gare i fatti costitutivi del le domande introdotte dalla società, al pari della richiesta di accertare che la società, non ### aveva disatteso gli obblighi contrattuali, tema strettamente connesso alle questioni oggetto della riconvenzionale di risarcimento del danno per mancata stipula del preliminare, che presupponeva che ### non fosse a sua volta inadempiente. 
Erano state legittimamente contestate la pertinenza e la rilevanza probatoria della documentazione utilizzata dal c.t.u. (non essendovi alcuna preclusione alle facoltà di sollevare osservazioni e ril ievi anche in comparsa conclusionale o in appello: Cass. SU 5624/2022), non un'eccezione di nullità della consulenza poiché fondata su elementi acquisiti irritualmente, atti di cui la sentenza di appello non ha comunque tenuto conto, aven do semplicemente rilevato, a confutazione di quanto sin dall'inizio sostenuto dalla società, che la 4 di 8 costruzione realizzata dal successivo acquirente era posta in aderenza al muro posto sul confine il che provava che era possibile utilizzare a fini edificatori l'intera cubatura di mc. 2471.  2. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 904, 874 e 873 c.c., assumendo che il regolamento edilizio del Comune di ### nel richiamare l'art. 9 DM 6 8/1444 , che prescrive una distanza minima di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, imponeva il rispetto di tale distanza anche in presenza di luci, con disposizione inderogabile che escludeva la facoltà di chiudere le luci in applicazione dell'art. 904 Il motivo è infondato. 
La sentenza ha aderito all'insegnamento di questa Corte, da cui non si ha ragione di dissentire, che ha stabilito che l'obbligo di rispettare la dist anza di dieci metri tra pare ti finestrate sussiste solo in presenza di vedute e non di luci. 
La dizione "pareti finestrate" contenuta in un strumento urbanistico che si ispiri all'art. 9 del D.M. 2 ap rile 196 8, n. 1444 - il qua le prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antis tanti - non potrebbe che riferirsi esclu sivamente alle pareti munite di finestre qualific abili come "ve dute", se nza ricomprendere quelle sulle quali esistano apertura "lucifere" (Cass. 6604/2012; Cass. 26383/2016). 
Proprio su tale premessa la sentenza ha accertato che il complesso realizzato dal successivo acquirente era posto in aderenza al muro posto sul confine, conformemente al permesso rilasciato, negando l'obbligo di rispetto della distanz a di dieci metri contemplata dal regolamento edilizio.  3. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 1220 e 1227, primo comma, c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio , lame ntando che la senten za non abbia escluso la responsabilità della GEC nonostante detta società avesse proposto una soluzione transattiva del tutto ragionevole, ossia di 5 di 8 avviare i lavori in aderenza al muro confinante riservandosi la scelta tra proseguirli o sospenderli in caso di opposizione del confinante, con d ifferimento del pagamento del prezzo alla defi nizione dell'eventuale contenzioso. Il fatto che in loco fosse stat a successivamente realizzata una costruzione in aderenza al muro, non provava che il progetto originario fosse eseguibile, né poteva trascurarsi che ### aveva taciuto dell'esistenza di conflitti con i vicini e che, quando tale circostanza era divenuta nota, non aveva voluto prestare garanzia , comunic ando falsamente di aver composto ogni ragione di contrasto con i confinanti. 
Il motivo è inammissibile poiché attinge profili in fatto cui la sentenza ha dato soluzione con motivazione esente da vizi. 
La Corte di merito ha ritenuto la società inadempiente per essersi sottratta all'obbligo di concludere il definitivo nonostante la diffida ad adempiere, affermando che l'intera cubatura edificabile prevista dal contratto era utilizzabile, come provava il fatto che il complesso successivamente costruito in loco era posto in aderenza al muro sul confine. 
Era, quindi, irrilevante che la controparte avesse rifiutato la proposta di differ ire il pagamento qualora fosse insorto contrast o sulla possibilità di costruire in aderenza sul confine, o che non avesse inteso garantire l'eseguibilità d el preliminare, data l'accertata possibilità di realizzare l'intera volumetria programmata. 
Le giustificazioni addotte dalla societ à sono state respinte anche riguardo alla pretesa conflittualità con i confinanti, con cui era cessata ogn i materia del conte ndere, non potendo la società sospendere l'esecuzione del preliminare o differ irne l'integrale esecuzione.  4. Deve anteporsi, per ragioni di ordine logico, l'esame dei motivi quinto e sesto. 
Il quin to motivo deduce la nu llità della sentenza per vi olazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte t erritorial e abbia 6 di 8 condannato l'appellata al risarcimento de l danno in un importo superiore a quanto richiesto, riconoscendo il diritto della resistente a trattenere la caparra confirmatoria in assenza di domanda. 
Il motivo è infondato. 
La domanda di risarcimento non era contenuta entro un importo pari o non superiore ad € 9 0.000: la resistente aveva esplicitamente precisato, anche in appello, di voler ottenere il risarcimento integrale del pregiudizio, tenendo conto di quanto già percepito, pretendendo una somma aggiuntiva rispetto all'ammontare della caparra che già le era stata corrisposta: la pronuncia non ha ecceduto dai limiti della domanda e non ha riconosciuto alla promittente venditrice la facoltà di trattenere la caparra pur avendo esercitat o un'azione di risoluzione e non di recesso, come è esplicitamente affermato a pag.  8 della sentenza. 
Se ne trae conferma dal fatto che la Corte di merito ha escluso che sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spettasse la rivalutazione monetaria proprio perché gli importi liquidati, pari alla differenza tra il prezzo concordato dalle parti e quello ricavato dalla vendita a terzi (solo nominalmente corrispondente all'importo della caparra), erano stati già incamerati dalla promittente venditrice, a conferma del fatt o che null'alt ro quest'ultima avrebbe potuto pretendere.  5.Il sesto motivo deduce la violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per aver la Corte d'App ello quantificato il risarcimento nella differenza tra il prezzo pattuito con il preliminare del 24.11.2006 ed il prez zo ricavato dalla successiva vendita, senza considerare il collegamento tra i due preliminari per effetto del quale la promittente venditrice avrebbe percepito non € 560.000,00, ma il mino r importo di € 277.000,00, dovendo corrispondere anticipatamente alla società € 283.000,00 per gli appartamenti e i box da realizzare e, successivamente, anche l'Iva sui trasferimenti e le imposte catastali 7 di 8 e di registro. Occorreva tener conto del fatto che, con la vendita ad altra società, la resistente aveva ottenuto il vantaggio di ricevere immediatamente il pagamento di € 470.000,00 senza attendere anni per la costruzione degli immobili da realizzare, e che con l'originario preliminare la società acquirente non avrebbe sostenuto il costo di € 560.000,00 ma un importo minore, avendo titolo al pagamento del il prezzo che la ### era obbligata a corrispondere anticipatamente. 
La censura, che contesta la correttezza del metodo di quantificazione del danno da inadempimento, è fondata. 
La Corte d i merito ha liquidato il danno da inadempi mento nella differenza tra quanto la ### o avrebb e ottenuto dalla corre tta esecuzione del preliminare ed il prezzo incassato dalla vendita del terreno a terzi, pari ad € 90.000,00. 
Tale automatism o non è però condivisibile: l'ent ità del danno va ancorata alla perdita o al mancato conseguimento di un utile provocato dall'inadempim ento e si traduce nella differenza tra il prezzo concordato nel preliminare e quello che il medesimo bene aveva al momen to in cui l'in adempi mento è divenuto definitivo, coincidente con la scadenza del termine fissato con la diffida ad adempiere o, in generale, con quello di proposizione della domanda di risoluzione ovvero altro anteriore, accertato in concreto, potendosi tener conto anche di ulteriori circostanze, suscettibili di determinare un incremento o una riduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegate e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate (Cass. 8905/2025; Cass. ###/2022; Cass. 18498/2021, Cass. 28375/2017; Cass. 17688/2010). 
Dalla fondatez za del sesto motivo discende l'assorbime nto del quarto, con cui si denuncia la nullità della sentenza ex art. 156 , comma 2, c.p.c., pe r contrasto tra dispositivo e mot ivazione, sostenendo che la Corte distrettuale abbia affermato in motivazione che ### o non aveva titolo per tratten ere la caparra di € 90.000.00, avendo agito per la risoluzione, ma che poi, riconoscendo 8 di 8 la società responsabile per non aver eseguito il preliminare, l'abbia condannata a versare € 90.0 00, qu ale differenza tra il pre zzo previsto dal preliminare e quello versato dal terzo acquirente, senza ordinare in dispositivo la restituzione della caparra, con il risultato di aver imposto l'obbligo di corrispondere un importo complessivo di € 180.000,00. 
Il giudice di rinvio deve procedere ad una quantificazione del danno e poi, se del caso, compensare il credito, parzialmente o totalmente, con la caparra versat a dalla società, disponendo l'eventuale restituzione della differenza. 
In conclusione, è accolto il sesto motivo, è assorbito il quarto e sono respinte le altre censure. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di ### in diversa composizione , anche per la pronuncia sulle spese d i legittimità.  P.Q.M.  accoglie il sesto motivo di ricorso, di chiara assorbito il quarto e respinge le restanti censure, cas sa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Fortunato Giuseppe

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 26318/2025 del 29-09-2025

... “spese accessorie sost enute per l'acquisto del fondo (notarili, imposte, tecniche, amministrative relative alla sdemanializzazione)”. La ricorrente lamenta pertanto il mancato riconoscimento, come interesse negativo risarcibile, di spese il c ui rimborso, in concreto, non è ne cessariamente consequenziale all'evizione parziale. La violazione di legge prospettata dalla società ricorrente con il motivo in esame pertanto non sussiste. 4. Il quarto profilo di critica propone la violazione art.1479 co 3 c.c., per avere la sentenza escluso la colpa del venditore nonostante l'espressa garanzia di libertà del bene rilasciata in sede contrattuale da parte venditrice. La Corte di merito non avrebbe considerato che la ricognizione della colpa o mala fede della p arte venditrice non avr ebbe dovuto prescindere dall a verifica della presenza di un'espressa gara nzia, nel negozio giuridico, di libertà dell'immobil e ceduto e dall'esame del rilievo che assumerebbe detta clausola pattizia, rafforzativa dell'obbligo di legge. La se ntenza impugnata non d arebbe inve ce conto dell'effettuazione di detta verifica, neanche per escluderne la rilevanza, nonostante la ricorrente avesse evidenziato e (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27404/2020 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### 141, presso lo studio dell'avvocato ### GIANNANTONIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ### -ricorrente contro ### rappresentato dal procuratore generale ### e ### quali eredi di ### LIZZANO, elettivamente domiciliati in ### 115, presso lo studio dell'avvocata ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### -controricorrenti, ricorrenti incidentali avverso la ### di CORTE D'### n. 2075/2019 depositata il ###. 
Udita la relazion e della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05 /2025 dal ### sentiti il ### dott. ### che ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale, e i difensori delle parti presenti, avv. ### per ### s.r.l., in liquidazione, e avv. ### per gli eredi di ### di ### che hanno richiamato le tesi difensive già svolte.  ### vicende che hanno portato a l sorgere del pre sente contenzioso si possono riassumere, in fatto, come segue: in data ### era stato concluso un contratto di compravendita immobiliare tra ### di ### quale venditrice, e ### s.r.l., quale acquirente, avente ad oggetto un appezzamento di terreno di 175.000 mq sito in ### confinante a ovest con il ### la società era rappresentata da due amministratori, uno dei quali era la stessa venditrice, pure socia; nella stessa data dell'atto pubblico le parti avevano redatto una scrittura privata nella qua le intervenivano sull'estensione dell'area compravenduta e sul prezzo; nel 1983 il ### aveva introdotto una causa, alla quale aveva partecipato anch e ### di ### 2 di 11 rivendicando la proprietà di circa 82.000 mq, ricompresi secondo la compravendita del 1973 nel terreno ceduto; l'az ione di rivendica, respinta con sentenza del Tribunale di Lamezi a T erme nel 1986, era stata accolt a all'esito della propo sta impugnazione con sentenza n.549/2004, passata in giudi cato il ###, dalla Corte d'Appello di Catanzaro che, dopo una c omplessa istruttoria articolatasi in diverse consulenze tecniche d'ufficio, aveva accertato la proprietà dell'### del ### sull'immobile di mq 82.000 rivendicato.  ### s.r.l. a veva quindi introdotto la pre sente contro versia nei confronti della vendit rice lamentando l'evizione parz iale dell'immobile compravenduto, con richiesta di restituzione del prezzo pagato per la parte evitta e di risarcimento di tutti i danni subiti. ### di ### (deceduta in corso di causa e per ella, ora, gli eredi) si era costituita facendo valere la scrittura privata coeva all'atto, attestante nella sua prospettazione difensiva la simulazione relativa dello stesso quanto ad estensione e prezzo, indicata la prima nell'atto pubblico in misura superiore a l reale ma pagata in relazione alla minor estensione ef fettiva risultante dalla scrittura; la convenuta aveva quindi chiesto il pagamento del residuo dovutole, da calcolare in base alle indicazioni della scrittura privata e da compensare con il c redito eventual e della controparte c onseguente all'evizione. ### s.r.l. aveva eccepito la prescrizione delle pretese di controparte correlate alla prospettata simulazione. Nel c orso del giudizio di primo grado i l Tribunale di ### aveva pronunciato ordinanza-ingiunzione in data ###, con la quale avev a ingiunto alla convenuta il paga mento di € 45.715,00 a titolo di restituzione di parte del prezzo versato e, all'esito, accolte l'eccezione di prescrizione in re lazione alla prospetta ta simulazione e la domanda risarcit oria della società attrice, aveva infine condannato la venditrice, e per lei gli eredi, a pagare a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 786.701,51, respingendo tutte le altre domande ed eccezioni proposte. 
Proposta impugnazione da ### e ### liano ### , eredi di ### di ### all'esito del giudizio di appello, per quanto ancora interessa, la Corte d'### llo di ### aveva : -confermato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quanto alle prete se c orrelate dalle appellanti all a prospettata simulazione; -preso atto dell'evizione definitivamente accertata, con la precisazione che la superficie evitta era stata edificata per circa 9.000 mq sui mq 82.000 circa da restituire al ### -riconosciuto il diritto della società alla restituzione del prezzo corrispondente alla parte di terreno evitta, corrispondente all'importo di € 45.715,00 già ric onosciuto in primo gra do c on ordinanz a- ingiunzione (pur non richiamata nella sentenza); -riconosciuto il diritto di ### s.r.l. al risarcimento del danno da interesse negativo, ridotto al prezzo richiesto dal ### per la cessione, previa sdemanializzazione, di parte dell'area da retrocedergli corr ispondente alla porzione di essa già edificata dalla società (€ 175.920,00, oltre accessori, a fronte del maggior importo riconosciuto dal primo Giudice, che aveva tenuto conto anche delle spese di edificazione); il CTU aveva infatti accertato che dei metri quadrati evitti, cica 9000 mq erano stati edificati e, su questi, vi era stata la proposta di un accordo transattivo da parte del ### con richiesta di pagamento di € 175.920,00, che dalle risulta nze processuali, comprensive del comportamento difensivo della società, si considerava andato a buon fine o comunque in via di definizione; il danno subito da ### s.r.l. doveva c omunque esser e limitato all'importo indi cato perc hè, ove l'accordo non si fosse perfezionato, sarebbe ricorsa l'ipotesi di cui all'at.1227 co 2 c.c. (la transazione proposta non sarebbe rientrata tra le attività gravose o eccezionali o tali da c omportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici esulanti dall'or dinaria 3 di 11 diligenza), eccezione da considerare tempestivamente formulata; -respinto la rinnovata richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante sul presupposto che vi fosse la prova della mancanza di colpa della venditrice idonea a superare la contraria presunzione ex art.1218 c.c., rilevando al riguardo che il fatto che la società fosse pienamente a conoscenza della questione della delimitazione del demanio fin dalla stipula emergeva da una serie di circostanze, e cioè: nella compravendita del 1973 vi era alla fine un articolo aggiunto del se guente contenuto: “I c ompratori e la venditrice dichiarano di essere a conoscenza della linea di demarcazione di confine indicata dal ### e di tanto si è tenuto conto nella pattuizione del prezzo”; da ciò emergeva che la società acquirente era a conoscenza della questione della delimitazione demaniale interessante il terreno compravenduto e la circostanza trovava conferma nel fatto che la venditrice era anche coamministratrice e socia della società acquirente; dalla memoria ex art.183 c.p.c. della convenuta, emerge il fatto, non contestato specificamente, che la società ha avuto conoscenza dell'evizione fin dal 1982 quando due soc i della C alabro ### ist s.r.l. furono sot toposti a procedimento penale per occ upazione abusiva di suolo demaniale, conclusosi favorevolmente per loro; il ### ave va proceduto ad una re ttifica catastale con intestazione a sé della parte di terreni in contestazione nel 1981 e, in risposta, ### s.r.l. aveva nel giugno 1982 richiesto all'### di ### il riconoscime nto della proprietà dei suoi danti causa sull'area con le conseguenti rettifiche catastali ; l'edificazione di mq 9.000 sull'area e vitta è stata iniziata nel gennaio 1982 ed ha interessato il periodo 1982/1985; -del resto, non risulta che Ca labro ### s.r.l. nelle circostanze descritte tempora lmente successive alla stipula abbia sollevato lamentele in ordine ad una possibile evizione; -non si può opporre neppure che si sarebbe formato il giudicato sulla pretesa buona fede della so cietà, per l'intervenuto rigett o della domanda risarcitori a proposta dall'### poiché ciò era avvenuto nei soli rapporti tra quest'ultima e la società con la precisazione, nella sentenza n.549/2004, che l'arbitraria occupazione del terreno “la cui demanialità viene riconosciuta nella presente sentenza” era stata accertata “sulla base di difficoltose indagini tecniche”; del resto nella stipula del 1973 la venditrice aveva messo al corrente la società “della linea di demarcazione di confine indicata dal ### Marittimo”. 
Avverso la senten za della Corte d'### di Catanza ro ha proposto ricorso pe r cassazione ### s.r.l. affidandolo ad otto motivi.  ### e ### hanno depositato controricorso e proposto ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo.  ### ha depositato requisitoria scritta e, in pubblica udienza, ha reiterato la richiesta di rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale. 
I dife nsori della ricorrente e dei controricorrenti -ricorrenti incidentali, presenti all'udienza, hanno richiamato le difese già svolte.  RAGIONI DELLA DECISIONE Si premette che non è questione sul fatto che ### s.r.l. abbia subito l'evizione parziale de l terreno compravenduto il ### per una parte corrispondente a mq 82.000,00, riconosciuta di proprietà del ### con sentenza n.459/2005, passata in giudic ato, de lla Corte d'### o di C atanzaro. 
Nemmeno è in contestazione il riconosciut o dirit to della società alla restituzione della parte di prezzo pagato in relazione alla porzione di terreno evitta, quantificata in € 45.720,00. 
I motivi di ricorso principale proposti contestano per vari profili la decisione della Corte d'### in ordine all'identificazione e alla quantificazione dei danni, che si 4 di 11 affermano essere stati subiti dalla società ricorrente anche per il lucro cessante e comunque in misura molto maggiore del liquidato.   1. C on il primo moti vo ### s.r.l. lamenta la violazione degli artt.115 e 112, in relazione all'art.360 n.4 c.p.c. per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione un fatto (la stipula del contratto con l'### del demanio) non allegato e non provato da alcuna parte. 
La Corte di merito avrebbe da to per avvenuta la stipula della transazione con il ### -che avrebbe dovuto essere provata per iscritto-, in concreto mai intervenuta, che avrebbe avuto ad oggetto la cessione alla ricorrente della porzione di terreno evitta già edificata; la conclusione del contratto indicato non sarebbe mai stata neppure allegata dalle parti e quindi la Corte, in base al disposto dell'art.115 c.p.c., non avrebbe potuto darla per avvenuta; sarebbe stato violato pure il disposto dell'art.112 c.p.c. perché, decidendo su un'allegazione mai proposta dalla venditrice, la Corte d'### si sarebbe sostituita ad essa nel prospettare un fatto modificativo del diritto fatto valere dal compratore.   2. Con il secondo motivo, la ricorrente prospetta la falsa applicazione dell'art.1227 co 2 c.c ., in re lazione all'art.360 c o 1 n.3 c.p.c., e motivazione apparente in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c. per avere la sentenza gravata applicato la norma ad una fattispecie che non ne presentava gli elementi costitutivi (condotta gravosa e non discrezionale del creditore) ### la Corte d'### s.r.l. avrebbe potuto concludere il contratto con il ### con la semplice adesione alla proposta ricevuta, con la conseguenza che la ricorrente, in a ssenza di consenso e quindi pe r mancata conclusione dell'accordo per sua responsabilità, non potrebbe avere il risarcimento di un da nno superiore a lla somma che il De manio le aveva proposto di pa gare, in pretesa applicazione del disposto dell'art.1227 co 2 c.c. La Corte avrebbe a tal fine tenuto c onto solo della proposta de l demanio, senza consider are che per la sdemanializzazione dell'area avrebbe dovuto intervenire e consentire la ### di P orto, e senza in alcun modo mot ivare la pretesa insussistenza dei caratteri generali di gravosità o eccezionalità.   I due motivi di ricorso illustrati si esaminano unitariamente, perché colpiscono le due ragioni alternative sulla cui base la Corte di merito ha ridotto l'importo del risarcimento del danno da interesse negativo liquidato in primo grado, limitandolo a quanto ### o ### s.r.l. avrebbe dovuto pa gare al ### per mantenere/acquisire la proprietà della porzione di area evitta già edificata, e debbono essere respinti. 
La Corte d'### di ### non dà propriamente per già avvenuto l'accordo transattivo tra la società ricorrente e il ### comportante l'acquisto, da parte della prima, dell'area evitta edificata -previa sua sdemanializzazionema desume, anche dalla posizione difensiva della ricorrente, che l'accordo, seriamente proposto, se non già concluso lo sarebbe verosimilmente stato, identificando quindi l'interesse negativo nell'esborso da sostenere per il riacquisto. 
La Corte di merito fonda detta valutazione su elementi emergenti dagli atti di parte del giudizio di primo grado, volti a dimostrare l'esistenza di trattative in tal senso, senza valorizzare il fatto che in appello (comparsa di costituzione in appello, della quale sono riportati in ricorso i passaggi che escludono l'intervento dell'accordo con il #### s.r.l. aveva negato che l'accordo fosse in concreto intervenuto; nemmeno la venditrice aveva mai alle gato l' effettivo intervento dell'accordo, preso a riferimento, per le tratt ative in c orso, quale criterio per la quantificazione del danno. 5 di 11 Appare dubbio che dalla pendenza delle trattative si possa dedurre che la transazione si sa rebbe comunque conclusa, perc hé una tale c onclusione non appar e consequenziale e si fonda su valutazioni logiche di c onvenienza per la società ricorrente più che su concreti elementi indiziari -la questione della forma, necessaria ad probationem per la transazione, non appare invece di per sé rilevante, perchè nel giudizio l'esistenza o meno del contratto viene in rilievo solo in via di fatto, ai fini della quantificazione d el danno correlato alla subita evizione-: si dev e peraltro rilevare una potenziale contraddizione tra le argomentazioni a sostegno del primo motivo di ric orso e la richiesta , articolata c on il terz o motivo di ricorso pur subordinato al rigetto dei primi due, di rimborso delle “spese accessorie sostenute per l'acquisto del fondo (notaril i, imposte, tec niche, amministra tive relative alla sdemanializzazione)”, che presuppone necessariamente l'effettuazione concreta delle spese indicate. 
Non appare necessario, comunque, un approfondimento della questione, essendo da sola suff iciente a giustificare la decisione, in modo assorbente, in ordine all'individuazione della misura del danno da interesse negativo subito da ### s.r.l., la seconda ratio decidendi fatta valere dalla Corte di merito, previo rilievo che “alla medesima conclusione dovrebbe, comunque, pervenirsi nel caso in cui, invece, si ritenga che la transazione non sia andata a buon fine”. 
La Corte di merito fa riferimento al disposto dell'art.1227 co 2 c.c., di cui accerta la tempestiva allegazione (senza rilievi critici in questa sede), rilevando come sarebbe emerso dagli a tti che la conclusione dell'accordo dipendeva dalla scelt a dell'acquirente evitta e che il versamento del prezzo richiesto sarebbe stato per essa un impegno non rientrante tra le “attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici che esulano quindi dall'ordinaria diligenza”. 
La ricorrente valorizza il fatto che per procedere all'accordo sarebbe stata invece necessaria la sdemanializzazione dell'area coinvolgente la ### di ### il fatto che essa aveva dovuto fermare la realiz zazione del progetto iniziale di edificazione turistica a metà degli anni ‘80, concluso solo per un quarto, perdendo a metà degli anni '90 il finanziamento pubblico che aveva ricevuto, il fatto che era stata destinataria di numerosissime iniziative giudiziarie da parte dei terzi acquirenti, a loro volta evitti, il fatto che la venditrice, pur richiesta, non aveva dato disponibilità a sostenere l'esborso, il fatto che dopo la sentenza n.549/2004, impossibilitata a far fronte alle richieste dei terzi compratori, aveva posto in essere nel 2006 la fase di liquidazione: da tutto c iò deriverebbe , secondo C alabro ### s.r.l., che l'impegno di pagare il prezzo richiesto dal ### non si poteva affatto considerare poco gravoso ai fini dell'applicazione del disposto dell'art.1227 co 2 Si rileva peraltro che, anc he tenendo conto delle circostanze evidenz iate dalla ricorrente, le conseguenze risarc itorie dell'evizione a carico della ricorrente n ei rapporti con i terzi acq uirenti possono essere lette come un motivo che avrebbe dovuto favorire il perseguimento e la conclusione in tempi rapidi dell'accordo con il ### per l'acquisto dell'area evitta -cfr. la sentenza, a pag.31/32, che riporta le difese di ### ist s.r.l. riguardanti anche que sto profiloe che, comunque, l'importo richiesto dal ### era, di per sé, oggettivamente contenuto rispetto alle proporzioni de ll'impegno edificatorio che C alabro ### s.r.l. -società di capitaliaveva progettato con una verosimile previsione di spesa congruente a monte, e cominciato a realizzare; la ricorrente nemmeno correla concretamente l'interruzione dell'edificazione e la perdita del finanziamento all'evizione subita, riguardante comunque solo una parte del terreno acquistato nel 1973, parte in relazione alla quale poteva rendersi conto quantomeno dal 1981 -con 6 di 11 la rettificazione catastale operata da parte del ###, che avrebbero potuto esserci contestazioni sulla proprietà. 
Non a ppaiono pertanto sussistenti violazioni nell'applicazione del disposto dell'art.1227 co 2 c.c. -come interpr etato dalla giurisprudenza di legittimità : Cass. N.25750/2018: “###. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno c he il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ulti mo una c ondotta attiva, espressione dell' obbligo ge nerale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito de ll'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o ril evanti sacrifici”; Cass.n. 22352/2021- da parte della Corte d'### di ### la quale ha dato una motivazione effettiva, logica e non contraddittoria idonea a costituire quel nucleo minimo richiesto ex art.111 Cost.: la rivalutazione nel merito della correttezza e sufficienza del percorso argomentativo seguito dalla Corte d'### nell'interpretazione e verifica, tipicamente meritali, delle emergenze istruttorie esula invece dai limiti imposti al vaglio di legittimità che questa Corte deve operare -cfr., in proposito, Cass. N.3319/2020, secondo la quale “In tem a di risarcime nto del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. - che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sot tratta al sindacato di legit timità, se sorretta da congrua motivazione”: è in termini Cass. N.16484/2017-.   3. C on il terzo motivo la società ricorrente afferma la falsa appli caz ione degli art.1479 co 2 e 1483 co 2 c.c., rilevanti ex art.360 co 1 n.3 c.p.c., per avere la sentenza erroneamente escluso le voci di danno rientranti nel risarc imento della lesione dell'interesse negativo. 
La censura -subordinata al rigetto delle prime duesi fonda sulla considerazione che l'interesse negativo dev e comprendere anche le spese e i pagamenti f atti per il contratto e quanto la società abbia dovuto rimborsare a terzi: non quindi le sole spese di riacquisto ma tutte le spese notarili, le spese di trasferimento a terzi, le spese legali per le azioni intentate dai terzi acquirenti per evizione totale, nonché tutte le spese accessorie per la sdemanializzazione dell'area e il risarcimento danni ulteriori. 
La società ricorrente non considera correttamente il contenuto delle norme richiamate e il limite della loro applicazione in ipotesi di evizione parziale.  ###.1479 c.c. disciplina l'ipotesi in cui, in caso di vendita di cosa altrui (art.1478 c.c.) il compratore abbia in buona fede ignorato, al momento della conclusione del contratto, che il bene compravenduto non era di proprietà del venditore: se questi non gliene abbia nel frattempo procurato la proprietà, il compratore in buona fede può chiedere la risoluzione del contratto e i rimborsi e il risarcimento del danno sono in tal c aso regolati dai commi successivi della norma -che fa salvo, quanto al risarcimento dei danni, l'art.1223 c.c.-. ###.1480 c.c., disciplinante la vendita di cosa parzialmente altrui, fa riferimento al risarcimento del danno secondo il disposto dell'art.1479 c.c. per la sola ipotesi in cui la parz iale proprietà altrui della c osa compravenduta giustifichi la risoluzione del contratto concluso perché, “secondo le circostanze”, il compratore non avrebbe acquistato la cosa senza la parte evitta. 
Nel caso di specie il contratto di compravendita non è stato risolto per la parziale altruità del terreno compravenduto ma è stato ridotto il prezzo concordato (nella misura, ormai incontesta ta, di € 45.720,00): il danno, in questa ipotesi, segue le ordinarie regole di allegazione e prova. 7 di 11 ###.1483 c.c. discipl ina le conseguenze dell'e vizione totale e non è quindi confacente al caso di specie.  ###.1484 c.c., per l'evizione parziale, rimanda alle disposizioni dettate dall'art.1480 c.c., che sono nei termini sopra esposti, e alle disposizioni dell'art.1483 comma 2 c.c., che prevede che il venditore “deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fat to per la den uncia della li te e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore”. 
Quest'ultimo richiamo operato all'art.1483 co 2 c.c. limita le spese rimborsabili in caso di evizione parziale a quelle descritte: non comprende tutte le spese sostenute e, in particolare, non richiama le spese sostenute per il risarcimento del danno ai terzi compratori, né le “spese accessorie sost enute per l'acquisto del fondo (notarili, imposte, tecniche, amministrative relative alla sdemanializzazione)”. 
La ricorrente lamenta pertanto il mancato riconoscimento, come interesse negativo risarcibile, di spese il c ui rimborso, in concreto, non è ne cessariamente consequenziale all'evizione parziale. 
La violazione di legge prospettata dalla società ricorrente con il motivo in esame pertanto non sussiste.   4. Il quarto profilo di critica propone la violazione art.1479 co 3 c.c., per avere la sentenza escluso la colpa del venditore nonostante l'espressa garanzia di libertà del bene rilasciata in sede contrattuale da parte venditrice. 
La Corte di merito non avrebbe considerato che la ricognizione della colpa o mala fede della p arte venditrice non avr ebbe dovuto prescindere dall a verifica della presenza di un'espressa gara nzia, nel negozio giuridico, di libertà dell'immobil e ceduto e dall'esame del rilievo che assumerebbe detta clausola pattizia, rafforzativa dell'obbligo di legge. La se ntenza impugnata non d arebbe inve ce conto dell'effettuazione di detta verifica, neanche per escluderne la rilevanza, nonostante la ricorrente avesse evidenziato e specificamente ribadito con l'appello incidentale che “l'intero fondo era stato alienato con espressa assunzione … di tutte le maggiori garanzie di legge, pe r franco e libero da ce nsi, ipoteche ed altri gr avami”, e nonostante risultasse la conoscenza de lla prete sa del ### da parte della venditrice fin dal 1970/1971.   5. Il quinto motivo di doglianza prospetta la violazione degli art.115 co 1, 112 c.p.c in relazione all'art.360 n.4 c.p.c., per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione un fatto (l'informativa al compratore) non allegato e non provato dalle parti; violazione dell'art.1363 c.c., in relazione all'art.360 co 1 n.3 c.p.c., per avere la sentenza interpretato l'“articolo aggiunto” del rogito di vendita in maniera avulsa dal contratto, con motivazione apparente in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c.; ### la ricorrente, non si capirebbe da dove la Corte di merito abbia desunto che l'acquirente conosceva la situazione di contrasto con il ### ritenendo sussistente un fatto che nemmeno la controparte avrebbe allegato; il riferimento al confine demaniale contenuto nell'atto non rileverebbe , perchè non potrebbe comportare affatto che fosse anche noto che detto confine era all'interno dell'area compravenduta. La sentenza si discosterebbe pure dai canoni legali dell'art.1363 c.c., date le dimensioni indicate per il terreno e la dichiarazione di libertà dello stesso contenuta nell'atto: in sostanza, le clausole del contratto non sarebbero state lette in relazione tra loro.   6. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt.1394, 1395 e 2391 c.c. in relazione art.360 co 1 n.3 c.p.c. e motivazione apparente in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c., per aver 8 di 11 la se ntenza equiparato la conoscenza personale della ### a di ### partecipante al rogito di vendita sia come venditrice che come amministratrice della società acquirente, all'informativa sull'altruità del bene compravenduto. 
Non avrebbe potuto essere valorizzato, secondo la ricorrente, per escludere la colpa il fatto che la venditrice partecipò all'atto anche quale amministratrice di ### s.r.l., perché questa circostanza confermerebbe invece l'esistenza della colpa, presunta dall'aver agito in conflitto di interessi non escluso dalla presenza di un altro amministratore per la società.   7. I l settimo mot ivo colpisce la decisione per violaz ione dell'art.2909 c.c. in relazione all'art.360 co 1 n.3 c.p.c. e motivazione apparente o perplessa in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c., per aver la sentenza escluso la rilevanza di giudicato esterno formatosi sulla buona fede del compratore e ritenuto che lo stesso sarebbe stato in buona fede verso l'### del ### ma sarebbe stato informato dall a ve nditrice della linea di demarcazione del confine indicata dall'### demaniale. 
La buona fede dell'acquirente risulterebbe, secondo ### s.r.l., dal giudicato esterno costituito dalla sentenza n.549/2004, che non potrebbe essere limitato, come vorrebbe la Corte di merito, ai rapporti tra la società e il ### I quattro motivi sintetizzati sopra si esaminano congiuntamente, perché esaminano, sotto diversi profili, questioni a naloghe che prospett ano, con più censu re ognuna delle quali è pe raltro autonomamente leggibile nelle argomentazioni svolte e riferibile alle specifiche ipotesi dell'art.360 co 1 c.p.c. indicate, sia sotto il profilo della violazione di legge , sia sotto il profilo della viola zione dell'obbligo motivazionale configurata come rilevante ex artt.132 co 2 n.4 e 360 co 1 n.4 c.p.c. 
Si deve prima di tutto escludere che si possa conside rare viola tiva del disposto dell'art.112 c.p.c. la considerazione dell'articolo aggiunto sopra riportato perché, a prescindere dalla valorizzazione puntuale che ne abbiano dato le parti, si tratta di una clausola negoziale facente parte del contenuto del contratto di compravendita del 24.12.1973, in relazione al quale si lamenta l'evizione parziale del bene compravenduto: la valutazione delle garanzie fornite dalla venditrice all'acquirente, per la valutazione dell'elemento soggettivo della prima in relazione all'altruità della porzione di terre no risult ata di proprietà del ### deve esser e effettuata pertanto tenendo conto del regolamento negoziale emergente dal contratto, valutato in rapporto all'insieme delle condizioni che lo caratterizzano, quindi anche all'articolo aggiunto. 
La Corte di merito ha esami nato il regolamento negoziale de l 24.12.1973 ed ha ritenuto di valoriz zar e il contenuto dell'articolo aggiunto, pattuito proprio in relazione alla c ompravendita di cui si d iscute, in cui, a prescindere dall'identificazione dei confini pure necessariamente c ontenuta nell'atto, si prevedeva che “i compratori e la venditrice dichiarano di essere a conoscenza della linea di demarcazione di confine indicato dal ### e di tanto si è tenuto c onto nella deter minazione del prezzo” (che , a fronte dell'indicazione dei confini già contenuta appunto nel contratto, ha un senso se sottintende una situazione non del tutto chiarita con il ### quanto alla linea di confine stessa, valutata di conseguenza nella determinazione del prezzo); l'articolo aggiunto ed il suo contenuto non sono del resto in contraddizione con la clausola richiamata dalla ricorrente, in base alla quale l'intero fondo era stato alienato con “espressa assunzione … di tutte le maggiori garanzie di legge , per franco e libero da ce nsi, ipoteche ed altri gravami” perché, semplicemente, ne circoscrive la portata quanto alla demarcazione del confine con il ### 9 di 11 La Corte d'### ha quindi interpretato le clausole negoziali ve rificandone l a portata complessiva, ed ha altresì tratto conferma in ordine alla conoscenza della situazione del confine verso il ### in capo alla società dal fatto che essa fu rappresentata nel corso della compravendita anche dalla stessa ### di ### quale socia e amministratrice, assieme ad altro a mministratore. La valorizzazione di questa rappresentanza della società è stata effettuata dalla Corte di merito come circostanz a di fatto, volta a offrire supporto all'interpre taz ione del contratto di compravendita offe rta, a prescindere dalla legittimità dell a “doppia posizione” di ### ca di ### e dall'esistenza di un conflitto di interessi tra la stessa e la soc ietà rapprese ntata che non sono state ritenute significative per affermare il comportamento reti cente della venditrice -come prospettato invece dalla ricorrente-. 
Dagli elementi e sposti la Corte ha tratto la conclusione c he si dovesse ritenere superata la presunzione di colpa a carico della venditrice al fine del riconoscimento a favore della compratrice del danno da lucro cessante, con esclusione in concreto della stessa, dovendo consi derarsi ac certata la c onoscenza della situazione di potenziale contrasto sul confine in essere con il ### Nel contesto delineato la Corte non ha ritenuto di valorizzare la pronuncia di rigetto della domanda di risarcime nto dei danni, pu re propo sta nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza n.549/2004 dal ### nei confronti di ### s.r.l., che a veva escluso “l'elemento di dolo o colpa in relazione all'arbitraria occupazione di terreno la cui demanialità viene riconosc iuta ne lla presente sentenza sulla base di difficoltose indagini tecniche”: secondo la Corte di merito la sentenza ave va statuito sui rapporti tra società e ### senza coinvolgimento della posizione della venditrice nei rapporti con la società evitta. 
La questione appare posta in modo suggesti vo, perché il rilievo contenuto nella pronuncia di rigetto richiamata dalla ricorrente è compatibile anche con l'avvenuta comunicazione, da parte della venditrice, della situazione del bene compravenduto con riferimento alla particolarità del caso concreto: la demanialità dell'area evitta a ### s.r.l. è stata accertata all'esito di un contenzioso complesso - nel giudizio erano state disposte più consulenze tecniche d'ufficio per la necessità di “difficoltose indagini tecniche”- e di esito non affatto scontato -in primo grado la domanda del ### era stata respinta-, con la conseguenz a che la buona fede nell'occupazione dell'area poi risultata demaniale da parte della società acquirente evitta poteva coesis tere con l'informazione proveniente dalla venditric e sull'esistenza di una situazione fluida, con convinzione di entrambi della bontà della loro posizione rispetto alle pretese demaniali. 
Anche il contesto dei motivi in esame non offre alcun riscontro per le prospettate violazioni di legge e, per contro, la decisione della Corte d'### si fonda su una motivazione effettivame nte esistente, comprensibile e priva di insanabil i contraddizioni, che non appare violativa del disposto degli artt.132 co 2 n.4 c.p.c. e 111 Cost.: in concreto, lo sviluppo dei motivi di ricorso è nel senso di una rimessa in discussione della valutazione degli elementi di prova acquisiti effettuata dalla Corte di mer ito, alla quale la società ricorrente vorrebbe sostituire la propria diver sa valutazione, in modo inammissibile in sede di legitt imità -cfr. Cass. a SSUU n.8053/2014; n.###/2019; n5987/2021-.   8. Con l'ottavo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art.1483 co 2 in re lazione all' art.360 co 1 n.3 c.p.c. per a vere la sentenza compensato integralmente le spese di lite e diviso in modo paritario le spese di ### 10 di 11 Anche questo motivo è infondato, non essend o stata violata dalla pronunc ia di compensazione delle spese contestata la norma dell'art.1483 co 2 c.c., richiamata dall'art.1484 Il diritto a l rimborso delle spese è dispo sto a favore del compratore anc he parzialmente evitto e a carico del venditore per le “spese che egli [il compratore] abbia fat to per la den unzia della li te e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore” -così l'art.1483 co 2 c.c.- Ha condivisibi lmente evidenziato la Corte di Cassazione nell a sentenza n.18829/2023 che “La formula letterale della norma menziona, più esattamente, le somme rimborsate all'attore e le spese fatte dal compratore “per la denunzia della lite”. Ma il fondamento della pretesa di rimborso non consente di escludere dal diritto al rimborso le spese fatte per la lite stessa, trattandosi di un effetto dannoso tipicamente conseguente all'inadempimento dell'impegno traslativo. Questa Corte ha, sul punto, affermato (v. Cass., n. 21625 del 12 ottobre 2009) che in caso di evizione parziale, qualora sia accertat o il fatto c he rende operante la relativa garanzia, all'acquirente, convenuto in giudizio, compete, ai sensi degli artt. 1483, secondo comma, e 1484 cod. civ., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dov uto rimborsare al terzo vittorioso; tale diri tto c ompete all'ac quirente chiamante in garanzia anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e, segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell'evizione stessa”. 
Risulta chiaro dal contenuto della norma in esame, nell'interpretazione che ne offre questa Corte di legittimità, che le spese a cui fa riferimento l'art.1483 co 2 c.c., che debbono sempre essere riconosciute, sono quelle sostenute nel giudizio coinvolgente il terzo che pretende la proprietà di parte del bene compravenduto, con chiamata in garanzia del venditore che deve sostenere, in base alla norma, sia le spese processuali del compratore evitto, sia le spese da que sti rimborsate al terz o vittorioso, indipendentemente dal fatto che sia stata accolta o negata la tutela risarcitoria. Non del presente giudizio si tratta quindi ma di quello introdotto per rivendica da l ### nei confronti di ### s.r.l., con la partecipazione di ### di ### che si è concluso con la sentenza n.459/2004 della Corte d'### di ### _ Con un unico motivo di ricorso incidentale gli eredi di ### di ### lamentano la “violazione dell'art.360 comma 1 n.3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli art.35, 36, 112, 113 c.p.c. e degli art.1241, 1242, 1243, 1460 c.c. non avendo ritenuto la Corte d'### di ### i fatti addot ti a sostegno della domanda riconv enzionale valutabili in termini di eccezione di compensazione, poiché ritenuto prescritto il diritto sotteso quantunque rif eribile ad una compensazione impropri a o ate cnica; nonché violazione o falsa applicazione dell'art.360 comma 1 n.4 c.p.c. in relazione agli art.132 comma 2 n.4 c.p.c. e 111 Cost., essendo la motivazione sul punto mancante o comunque apparente o comunque perplessa, incomprensibile e contraddittoria”. 
Nella sostanza i ri correnti incidentali lamentano che non sia stata porta ta in compensazione con l'importo dovuto alla controparte il credito loro derivante dalla scrittura privata del 24.12.1973, pur dichiarato prescritto. 
La Corte di merito aveva respinto la richiesta rilevando che il principio secondo cui la c ompensazione può operare anch e re lativamente ad una ragione creditoria già prescritta, desumibile dall'art.1242 c.c., non è applicabil e alla compensazione giudiziale, come è qualificata quella invocata, “potendo questa aver luogo soltanto 11 di 11 ope iudicis, con la conseguenza che l'effetto dell'estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza non può verificarsi”. 
Nel caso di specie i crediti re stitutorio e risarcitorio fatti valer e da ### s.r.l. sono sorti con il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la parziale evizione del bene compravenduto il ###, quando il preteso credito della parte venditrice per il residuo prezzo dovuto, calcolato sulla base della scrittura privata del 24.12.1973 , era già e stinto per matur ata prescrizione de cenna le (definitivamente accertata). 
Anche se si intendesse ritenere applicabile il disposto dell'art.1242 co 2 c.c. pure nell'ipotesi di compensazione impropr ia o a tecnica (cfr., a fronte di n.23078/2005 che è nel senso evidenziato dalla Corte di merito, Cass.n.7018/20, che è di opposto avviso), come è quella di specie, non vi sono quindi i presupposti di applicazione della norma richiamata la quale evidenzia che “la pre scrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza tra i due debiti”.   In conclusi one, debbono essere respinti sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale. 
Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità ### il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazion e, se dovuto, sia da parte de lla ricorrente principale che da parte del ricorrente incidentale.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione respinge il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese processuali del giudizio di legittimità. 
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### li 8 maggio 2025.   ####  

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Maccarrone Tiziana

M
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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 1490/2025 del 12-12-2025

... buon andamento della pubblica amministrazione e di garanzia della qualità dell'insegnamento, ed avessero, in secondo luogo, statuito la prevalenza delle norme stabilite dalla contrattazione nazionale sulle disposizioni della legge n. 107/2015, in forza della riserva di competenza in materia di formazione professionale attribuita dal d.lgs. n. 165/2001 alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro. Ha citato, a sostegno della propria tesi, i recenti interventi sul tema della Suprema Corte di Cassazione (sentenze n. ### del 31.10.2022 e n. 29961 del 27.10.2023) oltre a svariati arresti della giurisprudenza di merito. Ha precisato di aver inviato in data ### all'amministrazione resistente una missiva di posta elettronica certificata, contenente apposita diffida ad adempiere, regolarmente pervenuta a controparte ma rimasta priva di riscontro (docc. 1, 2 ricorso). Ha concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del Ministero alla concessione della ### docente ed all'accreditamento su di essa di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, per un importo totale pari ad euro 2.000,00 ovvero, in via (leggi tutto)...

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N. 138/2025 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA #### E ### in composizione monocratica e in funzione di Giudice del ### in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ###. 127-ter C.P.C.  nella controversia di primo grado promossa da ### con l'avv. ### - RICORRENTE contro ###'#### in persona del ### pro tempore ### in persona del ### pro tempore ### - ### in persona del Dirigente pro tempore tutti costituiti con la dott.ssa ### il dott. CHIARANDÀ ### la dott.ssa ### la dott.ssa MACRÌ ### la dott.ssa ### la dott.ssa ### ex art. 417-bis c.p.c.  - ###: Carta docente MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ### ha adito l'intestato Tribunale rappresentando di essere, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### - in servizio sino al 30.06.2025 presso l'### d'istruzione superiore “### - Ghislandi” di #### (doc. 4) - e di avere stipulato con il convenuto contratti a tempo determinato così dettagliati (doc. 5): - nell'a.s. 2021/2022 dal 13/11/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso l'IIS “### - ### Ghislandi” di ####; - nell'a.s. 2022/2023 dal 09/09/2022 al 30/06/2023 (ossia fino al termine delle attività didattiche) in virtù di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento comune ed entrambi espletati presso l'IIS “### Antonietti” di ####: il primo dal 09/09/2022 al 30/06/2023 per dieci ore settimanali ed il secondo dal 27/09/2022 al 30/06/2023 per ulteriori sei ore settimanali; - nell'a.s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024 (ossia fino al termine delle attività didattiche) in virtù di otto incarichi di supplenza: il primo espletato dal 01/09/2023 al 30/06/2024 a copertura di un posto di insegnamento comune per dieci ore settimanali, presso l'IIS “### Antonietti” di ####; gli altri espletati dal 23/11/2023 al 09/02/2024, dal 10/02/2024 al 09/03/2024, dal 10/03/2024 al 27/03/2024, dal 03/04/2024 al 13/04/2024, dal 14/04/2024 al 15/04/2024, dal 16/04/2024 al 24/04/2024, dal 29/04/2024 al 08/06/2024 a copertura di un posto di insegnamento di sostegno per otto ore settimanali, presso l'IIS “### Beretta” di ####; - nell'a.s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di scienze matematiche applicate per tredici ore settimanali, presso l'IIS “### - ### Ghislandi” di ####. 
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di euro 500,00 (infra “### docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali. 
Ha precisato che, secondo quanto indicato dalle disposizioni attuative della normativa di rango primario - art. 2 d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. ### e d.p.c.m. 28 novembre 2016 - il beneficio in contesa veniva riconosciuto anche agli insegnanti di ruolo: assunti a tempo parziale; in periodo di formazione e prova; inidonei per motivi di salute ex art. 514 d.lgs. n. 297/1994; in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati; esercitanti il servizio in scuole militari oppure in scuole ubicate all'estero. 
Ha fatto riferimento all'ordinanza emessa il ### dalla Corte di Giustizia dell'### (causa C-450/21) che ha sancito l'illegittimità della condotta avversaria per violazione della clausola 4, punto 1, dell'### sul lavoro a tempo determinato, recepito con ### europea 1999/70/CE, la quale impone il divieto di discriminazione del personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza di ragioni oggettive, dovendosi intendere queste ultime quali elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto d'impiego in maniera specifica, in base al contesto ed a criteri oggettivi e trasparenti. 
Ha evidenziato in particolare, per quanto di interesse in questa sede, come il diritto/dovere di formazione - strettamente collegato alla ### docente - sia previsto ed imposto, senza distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, dagli artt. 63 e 64 CCNL 29.11.2007. 
Ha richiamato i principi affermati dal Consiglio di Stato, ### VII, nella sentenza n. 1842 del 16.03.2022, ricordando come i ### avessero, in primo luogo, censurato il mancato riconoscimento del beneficio da parte del Ministero convenuto, per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e dei connessi principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di garanzia della qualità dell'insegnamento, ed avessero, in secondo luogo, statuito la prevalenza delle norme stabilite dalla contrattazione nazionale sulle disposizioni della legge n. 107/2015, in forza della riserva di competenza in materia di formazione professionale attribuita dal d.lgs. n. 165/2001 alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro. 
Ha citato, a sostegno della propria tesi, i recenti interventi sul tema della Suprema Corte di Cassazione (sentenze n. ### del 31.10.2022 e n. 29961 del 27.10.2023) oltre a svariati arresti della giurisprudenza di merito. 
Ha precisato di aver inviato in data ### all'amministrazione resistente una missiva di posta elettronica certificata, contenente apposita diffida ad adempiere, regolarmente pervenuta a controparte ma rimasta priva di riscontro (docc. 1, 2 ricorso). 
Ha concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del Ministero alla concessione della ### docente ed all'accreditamento su di essa di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, per un importo totale pari ad euro 2.000,00 ovvero, in via subordinata, la condanna di parte convenuta al pagamento del medesimo importo, a titolo risarcitorio. 2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata il Ministero dell'### e del ### ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto illegittimo o comunque infondato ed il rigetto di tutte le domande in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale nelle more delineatosi. 
Ha confermato appieno lo svolgimento dei servizi esposti dal ricorrente, precisando che, al momento del deposito della memoria difensiva, il docente risultava assegnatario di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al 31.08.2026 ed espletato presso l'IIS “### - Ghislandi” di ####. 
Ha rilevato come la propria condotta fosse conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 121, legge 107/2015 e dai successivi provvedimenti attuativi, sulla base dei quali il beneficio in esame poteva essere riconosciuto esclusivamente ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato. 
Ha richiamato, altresì, la disciplina nelle more introdotta con decreto-legge n. 69/2023, il quale ha previsto l'attribuzione del beneficio invocato per l'anno 2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e la recente novella legislativa prevista dai commi 572 ss. dell'art. 1 della legge n. 207/2024 che, parimenti, ha attribuito a decorrere dal 2025 il diritto a percepire la ### sia ai docenti di ruolo sia ai supplenti, limitatamente, quanto a questi ultimi, ai titolari di incarichi annuali su posto vacante e disponibile aventi quindi durata sino al 31 agosto di ogni anno scolastico ed ha altresì affidato ad appositi decreti ministeriali, da emanarsi di anno in anno, l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione del beneficio come pure la determinazione del suo ammontare. 
Ha ampiamente menzionato i principi di diritto affermati, anche in materia di prescrizione del diritto, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 emessa nell'ambito del procedimento ex art. 363-bis c.p.c. instaurato da altro Tribunale. 
Ha evidenziato che la formazione viene disciplinata dalla clausola numero 6 dell'### secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato “nella misura del possibile”; quindi, nel caso di specie, anche tenendo conto della compatibilità finanziaria della relativa spesa, oltreché delle ulteriori occasioni di crescita professionale già garantite anche ai docenti cd. precari. 
Ha osservato che, in via generale, l'esclusione legislativa dei docenti assegnatari di incarichi di supplenza aventi scadenza diversa dal 31 agosto dal godimento del bonus non sarebbe motivata da intenti discriminatori, ma troverebbe il proprio fondamento nella necessità di assicurare la formazione e l'aggiornamento al personale docente il cui rapporto di lavoro sia caratterizzato da una maggiore stabilità. 
Ha segnalato, in ogni caso, la necessità di sottoporre l'eventuale riconoscimento del beneficio ai medesimi vincoli previsti per il personale di ruolo - onde evitare una discriminazione cd. alla rovescia - e di non applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016, né alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 ed art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. 
Ha rimarcato che l'eventuale ammissibilità di una domanda risarcitoria, pur se formulata in via subordinata, è condizionata sia dal requisito della fuoriuscita della parte istante dal sistema scolastico sia dall'allegazione di circostanziati elementi di prova attestanti l'effettiva sussistenza e l'entità delle spese sostenute o, comunque, dei danni patiti dalla parte ricorrente appunto in conseguenza del mancato riconoscimento della ### 3. Con note di trattazione scritta del 19.11.2025 parte ricorrente ha integralmente reiterato le domande già avanzate nell'atto introduttivo ed ha prodotto il contratto a tempo determinato stipulato per l'a.s.  2025/2026. 
Anche il Ministero convenuto si è interamente riportato ai propri scritti difensivi.  4. ### di discussione è stata celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata posta in decisione.  4.1. Pacifici i servizi svolti dalla parte ricorrente, il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti. 
Come puntualmente osservato dalla parte ricorrente, la ### docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale di euro 500,00 all'anno, venga riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc.). 
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte “la ### ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cassazione civile ### Lav. del 27/10/2023, n. 29961). 
Tanto premesso in ordine alle finalità del beneficio richiesto, deve osservarsi come l'art. 282 d.lgs.  297/1994 preveda che l'aggiornamento - inteso come “adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” - sia un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 - nel frattempo abrogati e sostituiti dall'art. 36 CCNL comparto ### e ### del 18.01.2024 - prevedevano, senza differenze tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisse “una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo manifesta “un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta … la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo” è altrettanto innegabile che “la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura ‘annua' e per ‘anno scolastico' evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cass. 29961 cit.). 
A fronte di tale quadro normativo, non può dunque negarsi il potenziale contrasto della normativa nazionale con la clausola n. 4 dell'### posto che, secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione, “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura … ### infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (Cass. 29961 cit.). 
La stessa ### in effetti - le cui interpretazioni delle norme comunitarie hanno efficacia ultra partes (ex multis Cassazione civile ### Lav., 15/10/2020, n. 22401) - con ordinanza del 18.05.2022 richiamata in ricorso ha affermato che la clausola 4 più volte citata osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso ai fini di accrescimento formativo; fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la ### docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nel corso del medesimo periodo (punto 42).  4.2. Riconosciuto, per i motivi esposti, che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 si presti a una possibile disapplicazione per contrarietà ad una disposizione europea self executing - come evidentemente è la clausola 4, laddove introduce un divieto di discriminazione che non necessita di ulteriori attuazioni di carattere nazionale - è necessario verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per ritenere che la parte ricorrente abbia subito un trattamento deteriore esclusivamente a causa della propria assunzione a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive. 
Giova a questo proposito richiamare i principi recentemente espressi sul punto dalla Suprema Corte - il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia - con la sentenza n. 29961 più volte richiamata. 
Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi: a) che non appaiono criteri idonei “quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari” (docenti di ruolo a tempo parziale verticale o orizzontale, inidonei per motivi di salute, comandati, distaccati, etc.) perché così la “connessione dell'attribuzione della ### ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi … il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso … Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali”; b) che analogamente non sia idoneo il dato normativo dei centottanta giorni, valorizzato da “norme riguardanti specifici fenomeni … che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica”; c) che possa invece essere utile il disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 4, legge n. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d.  vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario; d) che, nei casi di cui alla lett. c), la relazione tra supplenza e didattica annua è chiaramente enunciata, trattandosi di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”; e) che rispetto alle citate tipologie di incarico “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. Risulta dirimente, dunque, la tipologia di incarico che, per poter determinare una assimilazione - ai fini dell'attività formativa alla quale è connessa la ### docenti - deve avere una taratura annuale. In altri termini, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della ‘didattica annua' non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”. 
Al riguardo occorre sottolineare, in replica alle difese del Ministero, che non costituisce adeguamento alla normativa europea l'introduzione dell'art. 15 decreto-legge n. 69/2023, il quale prevede l'attribuzione della ### soltanto ai docenti con “contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, escludendo quindi i docenti che abbiano comunque prestato la loro attività con una taratura annuale. Viene infatti in tal modo introdotta un'ingiustificata discriminazione ai danni di coloro che hanno espletato la loro supplenza per tutta la durata delle attività didattiche cessando la prestazione al 30 giugno e dunque ai danni dei docenti “che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale … risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili”. 
Pertanto, anche tale disposizione, contrastante con il diritto dell'### va disapplicata con conseguente riconoscimento in favore della parte ricorrente del beneficio in parola anche per gli aa.ss.  2022/2023 e 2023/2024, nel corso dei quali ha svolto supplenze fino al termine delle attività didattiche (doc. 3 della memoria di costituzione). 
Si precisa, quanto all'orario di lavoro, eventualmente ridotto, che possa essere assegnato al supplente, che i principi espressi dalla Corte - non pronunciatasi specificamente sul punto per ragioni di irrilevanza nella fattispecie concreta - laddove focalizzano l'attenzione sulla taratura annuale della didattica, inducono a ritenere irrilevante una eventuale incompletezza oraria della cattedra, rispetto alle diciotto ore standard. ### canto, è la stessa Corte di Cassazione a specificare che il lavoro a tempo indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di comparazione perché comunque “si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica ‘annua' … che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”; con la conseguenza che, a contrario, laddove la supplenza sia calibrata sull'intero anno scolastico, anche per il lavoratore a tempo determinato dovrebbe risultare irrilevante il minor impegno orario, ai fini del riconoscimento del beneficio della ### docente.  4.3. Applicando i principi enunciati al caso di specie, deve essere riconosciuta la violazione del diritto europeo da parte del Ministero dell'### consistente nell'omessa disapplicazione della normativa nazionale e nella mancata corresponsione della ### docente, considerato che parte ricorrente ha effettivamente svolto, negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999.  5. In ordine alle conseguenze di quanto accertato al precedente paragrafo, la Corte, con l'arresto citato, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis” in quanto: le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti; secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati. 
Queste caratteristiche, da considerarsi unitamente agli ordinari principi in materia di obbligazioni, impongono secondo la Corte di accogliere le domande di adempimento, mediante attribuzione della ### perché “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”; ciò ovviamente solo laddove sia tecnicamente possibile e vi sia ancora interesse delle parti. 
In ordine a tali due ultimi aspetti, ha innanzitutto evidenziato che, vista l'esistenza attuale dell'istituto nell'ordinamento, “non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi” mediante la semplice concessione di un accesso “ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”. Né rilevano in senso ostativo i termini e le modalità procedurali imposte dai d.p.c.m. citati (registrazione sulla piattaforma web, sulla base di un'autenticazione attraverso il sistema “Spid”) anche perché “i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito”. Analogamente irrilevante è il tema della decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, anch'essa prevista dai relativi decreti, non potendo la stessa operare per fatto del creditore; dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. 
Inoltre, la stessa Corte ha sottolineato: come la natura “continua del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento” e l'inserirsi di esso “nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo … ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato” portino a ritenere “che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte supplenze, non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”; e come analogamente non venga meno neanche l'interesse datoriale, proprio perché “l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”. 
È stato infine specificato che la nozione di “cessazione dal servizio” quale causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio debba essere “adattata” con riferimento al personale precario, che non fuoriesce necessariamente dal sistema scolastico al momento della fine della supplenza. In altri termini “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla ### sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
Solo in questo secondo caso residua l'azione risarcitoria, ma tale situazione non ricorre nell'ipotesi in esame, nella quale parte ricorrente - come dichiarato dalla stessa amministrazione resistente e come si evince dalla documentazione versata in atti (doc. 3 memoria, contratto depositato con le note del 19.11.2025) - ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di scienze matematiche applicate ad orario completo di cattedra, presso l'### d'istruzione superiore “### - ### Ghislandi” di ####. 
Ne consegue che, accolta la domanda di accertamento del diritto all'ottenimento della ### per cui è causa, per gli anni scolastici indicati, il Ministero deve essere altresì condannato al riconoscimento dei corrispondenti importi, ma nella medesima forma e con gli stessi vincoli di destinazione previsti dalla legge per il personale a tempo indeterminato.  6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e tenendo conto, nella valutazione dell'attività difensiva delle parti, anche della serialità del contenzioso; con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1 - in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; 2 - per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### a consentire, per i periodi di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente; 3 - condanna il Ministero dell'### e del ### a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e ### con distrazione a favore del difensore antistatario. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice del

causa n. 138/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Chiara Desenzani

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