testo integrale
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. ###/2020 R.G. proposto da G.M. ### S.R.L., rappresentata e difesa dag li avvocati ### e ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### - ricorrente - contro ### e ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### anni ### e ### i ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in ### piazza ### n. 27; -controricorrenti per la cassazione della sentenza n. 1563/2019 resa dalla Corte di appello di Genova il ###, pub blicata il 20/ 11/2019 e notificata il ###; udita la relazione della ca usa svolta alla pubblica udienza del 29/5/2025 dalla dott.ssa ### Oggetto: Distanze 2 di 20 lette le concl usioni del ### procuratore generale ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie depositate da entrambe le parti; sentiti i difensori presenti.
Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato il ###, ### quale comproprietario, unitamente alla moglie ### di una villetta con circostante giardino, sita in ### di ### via ### n. 40, convenne in giudizio la società G.M. ### s.r.l., deducendo che originariamente insisteva sul terreno confinante una piccola costruzione unifamiliare costituita da un solo piano fuori terr a distante mt. 1,55 dal confine e mt. 2,80 dalla villetta, che il Comune di ### a, in data ###, aveva rilasciato alla dante causa della società un permesso di costruire per l'esecuzi one di un intervento di ristrutturazione edilizia che prevedeva l'ampliamento e la sopraelevazione di un piano della costruzione e approvato, in data 11/7/ 2007, una variante sostanziale per un ulteriore ampliamento e l'ottenimento di cinque unità immobiliari e che la società, negli anni 2006-2008, aveva eseguito l'intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento e sopraelevazione del preesist ente fabbricato i n contrasto, fin dal progetto, con l'art. 873 cod. civ. e con l'art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e chiedendo che la convenuta venisse condannata all'arretramento fino alla distanza legale, oltre al risarcimento dei danni.
Costituitasi in giudizio, la G.M. ### s.r.l. contestò le pretese attoree e, deducendo che anche i ### avevano realizzato, oltre trent'anni prima, alcune opere illecite sul proprio fabbricato, chiese, in via riconvenzionale, la condanna dei predetti 3 di 20 alla riduzione in pristino, oltre al risarcimento dei danni anche per lite temeraria.
Si costituì in giudizio anche ### , chiamata in causa dalla convenuta in qualità di comproprietaria del bene oggetto della domanda riconvenzionale, chi edendo il rigetto della stessa, proponendo, in via riconvenzionale, domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale e associandosi alle domande di riduzion e in pristino e di condanna per i danni, avanzate dal coniuge.
Con sentenza n. 30/16 del 13/1/2016, il Tribunale dichiarò che il fabbricato realizzato dalla società violava le norme sulle distanze legali e, essendosi in presenza di una nuova costruzione e non di una fattispecie di ristrutturazione edili zia, condannò la società all'arretramento della costruzione a distanza di mt. 5 dal confine con il fondo di proprietà attorea, nonché al risarcimento dei danni.
Il giudizio di gravame, instaurato dalla G.M. ### s.r.l. con atto d'appello notificato il ###, si concluse, nella resistenza di ### ancarlo e ### con la sentenza 1563/2019, pubblicata il ### 19, con la qual e la Corte d'Appello di Genova rigettò l'appello, cond annando le parti all e spese di lite.
Per quanto qui interessa, i giudici di merito, dopo avere richiamato gli arres ti di questa Corte in merito alla di stinzione tra ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione, ritennero che lo strumento urbanistico vigente consentisse il manteniment o delle preesistenti distanze dai confini in misura inferiore ai mt. 5,00 in ipotesi diverse dalla totale demolizione dell'edificio preesistente e dalla sua so stituzione con un nuovo organismo edilizio; che nel nuovo edificio non fosse residuato, per sag oma, dimensi oni e superficie, alcun elemento di quello precedente; che la distanza di 4 di 20 mt. 5 dai confini prevista per le nu ove costruzioni dovesse considerarsi cogente in tutte le ipotesi in cui fosse stata accertata la re alizzazione di una nuova cost ruzione, os sia in caso di ampliamento, e che questa disposizione va lesse anche per il manufatto in esame, autorizzato ai sensi dell'art. 9, lett. d), delle N.T.A. quale Ru3 ampliamento, siccome eccedente i limiti stabiliti per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione descritti nelle lett. a), b) e c) del medesimo art. 9.
I giudici di merito osservarono, inoltre, che la costruzione si poneva in contrasto con le disposizioni civilistiche e con l'art. 9 del d.m. 1444 del 1968, posto che le costruzioni si fronteggiavano tra loro per almeno un metro (oltre al portico per mt. 3,85) e che non era possibile sostituire la riduzione in pristino con il risarcimento per equivalente, come richiesto, non potendo applicarsi l'art. 2058 cod. 2. Avverso la suddetta sentenza la G.M. ### s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. ### e ### hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione 1. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità, sollevate dai controricorrenti in ragione della genericità del ricorso e del la conformità del la sentenza ai principi affermati da questa Corte.
Quanto al primo punto, si osserva che il req uisito dell'autosufficienza, corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpre tato in maniera elastica (Cass., Sez. 1, 2/5/2023, n. 1 1325), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021 (### e altri c. ###, che 5 di 20 lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della C.E.D.U., a condizione che, in os sequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass., Sez. 1, 19/4/2022, n. 1248 1); tra l'altro , esso non pu ò tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documen ti posti a fondamento del ricorso, ove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., Sez. 1, 7/11/2023, n. ###; vedi Cass. Sez. U, 18/3/2022, n. 8950).
Nella specie, il ricorso è articolato in modo tale da far comprendere adeguatamente in che modo si siano svolte le fasi di merito e quali questioni siano state prospettate in quelle sedi, sicché l'eccezione non può che essere rigettata.
I rilievi sollevati con la seconda eccezione saranno, invece, chiariti in sede di esame del la seconda censura, dovend o i principi d i questa Corte, cui fanno riferimento i cont roricorrenti , esser e riesaminati alla luce delle modifiche legislativ e medio tempore intervenute. 2.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge (art. 102 cod. proc. civ.) e la n ullità della sentenza o del procedimento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata la sentenza inutiliter data, al pari di quella di primo grado, in quanto entrambe emesse a contraddittorio non integro, non essendo stato evocato in giudizio l'istituto bancario #### e ### il quale, in quanto creditore ipotecario in seguito a iscrizione del 2008 per la somma di un milione di euro, and ava considerato litisconsorte necessario. 2.2 Il primo motivo è inammissibile. 6 di 20 Nella sentenza impu gnata non vi è, infatti, alcun richiamo alla questione riguardante il prospettato difetto di integrità del contraddittorio, che non risulta né descritta nella parte relativa allo svolgimento del processo, né trattata nella parte rig uardante la decisione, con la conseguenza che, implican do ess a un accertamento di fatto, la rico rrente, nel propor la in sede di legittimità, avrebbe dovuto, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non so lo all egare l'avvenuta deduzione della stessa dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. ###; Cass., Sez. 6-1, 13/6/2018, 15430), non essendo consentit a la prospettazione di nuove questioni di di ritto o co ntestazioni che modifichino il thema decidendum e impl ichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ov e si tratti di qu estioni rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. 2, 15/3/2022, n. 12877; Cass., 2, 06/06/2018, n. 14477).
Né la questione deve essere soll evata d'uff icio in questa sede, posto ch e ### questa Corte ha già avuto modo di affermar e, l'azione diretta al rispetto delle distanze legali, volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera, è modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis, ess endo rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore , bensì a respingere l'imposizione di limitazion i a carico della proprietà, suscettibili di dar lu ogo a servitù, sicché è esperibil e esclusivamente nei confronti del proprietario con finante in considerazione del carattere reale dell'azione medesima (Cass., Sez. 6 -2, 16/2/2022, n. 5 078; Cass., Sez. 2, 12/12/ 2016, n. 7 di 20 25342; Cass., Sez. 2, 24.3.2015 , n. 5899; Cass., Sez. 2, 01/03/2001, n. 2998) oppure di chi si affermi proprietario della porzione immobiliare oggetto dell'azione pur non avendone il possesso, in quanto fin alizzata a rimuovere una situazione che comporti una manomissione del godimento del fondo stesso, o di chi vant i un preteso diritto configurabi le come ius in re aliena, (Cass., Sez. 2, 23/01/2009 , n. 1778).
Nell'actio negatoria servitutis, in fatti, volta a senti r dichiarare l'inesistenza di un diritto di servitù sul fondo dell'attore (Cass., 2, 29/3/1999, n. 2982), la legittimazione attiva e passiva compete a co loro che sono titolari delle p osizioni giuridiche domi nicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù (Cass., Sez. 2, 17/03/2016, n. 5321; Cass., Sez. 2, 18/12/2014, 26769), senza che possa ad ess e equiparar si la posizione del creditore ipotecario, la cui tutela, in caso di diritti reali limi tati altrui, è apprestata dall'art. 2812 cod. civ., che gli consente di “far subastare il bene come libero”.
Non ril evano neppure i principi affermati dalle ### e di questa Corte con la sentenza n. 1238 del 23/1/2015, come invece suggerito nella censura, in quanto attinenti alla diversa situazione in cui la reintegrazione o la manutenzione del possesso richiedano, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un'opera in proprietà o possesso di più persone, e in cui sono litisconsorti necessari il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio, ossia soggetti che vantano per l'appunto un di ritto dominicale o una situazione di fatto ad esso riconduci bile, e non certo il creditore ipotecario, il quale non può vantare alcun potere immediato sulla cosa, contrariamen te a quanto sancito dall'art. 1140 cod. civ., non essendo ipotizz abile un possesso del bene corrispondente al diritto reale di garanzia (i n questi termini d i recente anche Corte Cost. 3/10/2024, n. 160). 8 di 20 3. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 9 e 10 Norme tecni che di attuazione del ### stico del Comune di ### in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito erroneamente affermato che l'intervento realizzato aveva superato, in volume e altezza, i limiti assentiti col titolo abilitativo, posto ch e, in luogo di un ampli amento in linea orizzontal e, era stata real izzata una palazzin a di tre pia ni, senza, invece, considerare che l'ultimo piano era costituito da un sottotetto non abitabile, che lo strumento edilizio consentiva per gli edifici ###, come quello di specie, una sopraelevazione fino all'altezza massima di mt. 7,5, come quella realizzata nel caso in esame, che l'edificio costruito era conforme ai titoli edili zi acquisiti e costituiva una ristrutturazione urbanistica, come affermato dal dirigente del settore urbanistico del Comune, e non una nuova c ostruzione e che, in ragione di ciò, la società aveva diritto a mantenerlo all a distanza preesistente, come di fatto avvenuto. 4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e l'errata interpretazione delle norme regolamentari (art. 9 N.T.A. del ### edilizio) del Comune di ### in materia di distanze, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che fosse stata integrata la violazione delle distanze sancita dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, senza co nsiderare che l' edificio realizzato non poteva considerarsi come nuova c ostruzione, ma come ristrutturazione edilizia, per la quale erano consent ite mo difiche di sagome e incrementi di volume, che l'art. 9 del le N.T.A. del ### edilizio comunale prevedeva il rispetto della distanza di mt. 5 dal confine per le sol e nuov e costruzioni e per gli interventi av enti dimensioni eccedenti i limiti previsti per quelli di manutenzione e di ristrutturazione ordinaria descritti nelle lett. a), b), c), che per gli 9 di 20 interventi in ampliamento del tipo Ru3, come quello in esame, era possibile il man tenimento della distanza preesistente, la cui violazione soltanto avrebbe imposto il rispetto della distanza di mt. 5 dal confine, e che la nuova struttura er a stata real izzata per adeguarla alla normativa antisismica. 5.1 Il secondo e terzo motivo, da esami nare congiuntamente in quanto afferenti alla nozione di nuova costruzi one e di ristrutturazione ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile in tema di distanze, sono fondati. 5.2 Occorre innanzitutto respingere i rilievi di inammissibilità delle censure, so llevati dai controricorrenti e fondati sulla mancata impugnazione, da parte della ricorrente, del la qu alificazione del fabbricato in termini di nuo va co struzione operata dal giudice di primo grado, con conseguente giudicato formatosi sul punto, e sulla natura meritale delle censure.
Questa Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare che l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibi le, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non solt anto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modi ficativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad ess o succes sivi e a quelli comportant i un mutamento del petitum e d ella causa peten di, fer mo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass., Sez. 1, 9/11/2022, ###).
La preclusione per effetto di giudica to sostanzi ale può scaturire , invero, solo da una statuizione che abbia at tribuito o negato "il bene del la vita" preteso e non anche da un a pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pu r se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso, 10 di 20 non ess endo suscettibili di passar e in giudicato qu ei capi della pronuncia che, sebbene non impugnati, sono strettamente collegati da ra pporto pregiudiziale o conseguenziale (C ass., Sez. 1, 17/1/2022, n. 1252), atteso che il giudicato interno si forma solo su di un capo a utonomo di sentenza che, restando del tu tto indipendente, risolva una questione avente una propria individualità e autonomia, la quale non può dirsi sussistente allorché consista in una mera argomentazione, ossia nella semplice esposizione di un'astratta tesi gi uridica, pur se funzionale a risolvere questioni strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso. In quest'ultimo caso, infatti, l' impugnazione della pronunzia di merito coi nvolge necessariament e anche il ragionamento giuridico - esatto o errato che sia - che la sostiene, lasciando libero il giudice dell'impugnazi one di confer mare la decisione anche sul la base di una diversa motivazione in di ritto (Cass., Sez. 1, 30/6/2022, n. 20951; Cass., Sez. 3, 05/09/2005, 17767; Cass., Sez. 1, 28/10/2005, n. 21092; Cass., Sez. 2, 03/07/2003, n. 10527; Cass., Sez. 3, 23/01/2002, n. 738; Cass., Sez. 3, 17/05/2001, n. 6757; Cass., Sez. 3, 02/10/1997, n. 9628).
In particolare, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in app ello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la sta bilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costitu ita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giurid ico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (fra le 11 di 20 tante Cass., Sez. 3, 19/10/2022, n. 3072 8; Cass., Sez. 6-L, 12/8/2018, n. 24783, non massimata).
Orbene, risulta dalla sentenza impugnata che la società ebbe a contestare, con l'atto di appello, la re putata illegittimi tà dell'intervento edilizio realizzato anche con riguardo alla violazione delle distanze e l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, dell'applicabilità del limite di distanza di mt. 5 dai confini a tutte le “nuove costruzioni”, benché ne dovessero restare esclusi gli interventi di ristrutturazione urbanistica con parziale o totale demolizione e ampliamento.
Dal tenore delle censure appare allora evidente come la ricorrente abbia inteso rimettere in discussione anche la quali ficazione dell'intervento edilizio operata dai giudici di merito, dal la quale sarebbe derivata una diversa disciplina in tema di distanze, senza che possa dirsi di carattere meritale la dedotta falsa applicazione della norma in tema. 5.3 Venendo al merito, si osserva innanzitutto che, nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto che l'intervento edilizio realizzato dalla società fo sse stato autorizzato ai sensi del l'art. 9, lett. d), delle N.T.A. del Comune di ### quale (ru3) am pliamento, sostenendo che anche in tale cas o fosse cog ente il rispetto del limite di distanza di mt. 5 dal confine, atteso che la disposizione di chiusura imponeva il rispetto della di stanza minima per ogni intervento che realizzasse un manufatto dalle dimensioni eccedenti i limiti stabiliti per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione descritti alle lett. a), b) e c) della medesima norma. 5.4 Or bene, partendo dal principio iura novit curia, o perante in materia di distanze, in virtù del quale spetta al giudice e quin di anche a questa Corte di legittimità acquisire conoscenza d'ufficio, quando la violazione sia dedotta dalla parte, delle prescrizioni che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con rig uardo ai 12 di 20 confini, in quanto integrative del codice civile (art. 873 cod. civ.) e valenza, pertanto, di no rme giuridiche (anche se di natu ra secondaria) (cfr. Cass., Sez. 2, 5/2/2020, n. 2661; Cass., Sez. 2, 02/12/2014, n. 2 5501; Cass., Sez. 2, 15/06/2010, n. 14446), occorre evidenziare che la nozione di ristrutturazione urbanistica ha subito importanti cambiamenti in seguito alla modifica della lett. d) dell'art. 3, T.U. dell'Edilizia intervenuta con l'art. 10, comma 1, lett. b), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., dalla legge 11 settembre 2020 , n. 120, dettato "al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a caric o dei cittadini e delle imp rese, nonch é di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edil izio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarboni zzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo", oltreché con il d.l. 1 marzo 2022, n. 17, conv., con modif., dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 - che ha posto come eccezione gli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del medesimo codice - e con il d.l. 17 maggio 2022, n. 50, conv., con modif., dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 - che ha sostituito il richiamo all'art. 142 con l'indicazione degli artt. 136, comma 1, lett. c) e d), e 142 -, in quanto, in virtù di essa, la ricostruzione non riguarda più i soli interventi di “demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le so le innovazioni necess arie per l'adeguamento alla normativa anti sismica”, ma contempla anche i casi in cui l'intervento sia avvenuto con modifica di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento all a normativa antisismi ca, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico e altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla leg islazione vigente o dagli 13 di 20 strumenti urbanistici comunali, con incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. ### os servato dalla ### 3, penale, di questa Corte, con la sentenza n. 1669 del 18/1/2023 , il riportato ampli amento dell'ambito di operatività della nozione attuale di ristrutturazione, quand'anche riguardante manufatti crollati o demoliti e soggetti poi a "rip ristino", non ha fatto venir meno la ratio qualificante del suddetto intervento edilizio, ossia quella del recupero del fabbricato preesistente, con la conseguenza che esso non può fare a meno di una certa continuità con l'edificato pregresso, come affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (T.A.R. ###. H n. 660 del 2 maggio 2022; T.A.R. #### II, 16 febbraio 2022, n. 183; Consiglio di Stato, ### II, 6 marzo 2020 n. 1641), nonché, analogamente, da questa Suprema Corte (Cass., Sez. 3 - n. 23010 del 10/01/2020 Rv. 28033 8-01), lad dove ha precisato, ancorché rispetto a un quadro normativo non inclusivo ancora del citato d. l. del luglio 2020 n. 76, che l' art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001 , che gli "i nterventi di ristrutturazione edilizia" non prescindono, né potrebbero, dalla necessità che venga conservato l'immobile preesisten te, del quale deve essere comunque garantito il recuper o, e che l'interpre tazione della definizione di intervento di ristrutturazione edili zia deve essere aderente (e non tradire) la finalità di conservazione del patrimonio edilizio esistente, che lo contraddistingue rispetto all'intervento di "nuova costruzione" di cui alla successiva lettera e), senza prestarsi all'elusione degli standard urbanistici vigenti al momento della riedificazione e appli cabili in caso di nuova costruzione, come confermato dallo stesso ar t. 10, integrati vo dell'art. 3 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2001, laddove premette che le novelle introdotte rispondono "al fine di semplifica re e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle 14 di 20 imprese, nonché d i assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di p rocessi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficie ntamento energetico, messa in sicurezza sismica e cont enimento del consumo di suolo".
Proprio c on specifico riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, la suddetta disposizione va correlata, per quanto qui interessa, al comma 1-ter dell'art. 2-bis, del medesimo d.P.R. 380 del 2001, aggiunto dall'art. 5, comma 1, legge n. 55 del 2019 poi così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), legge n. 120 del 2020, il quale stabilisce che “In ogni caso di intervento che preveda la demoli zione e ricostruzione di edifici, anche qu alora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini , la rico struzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente prees istenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il sup eramento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti”.
Con circolare, a firma congiunta del Ministero delle ### e ### e della ### del 2 dicembre 2020, sono stati forniti alcuni chiarimenti interpretativi sulle modi fiche al T.U. edilizia in materia di distanze in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici già esistenti e sulla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, precisandosi, innanzitutto, che «###ambito degli interventi di ristruttu razione edil izia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e sistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipolog iche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per 15 di 20 l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energet ico», che «l'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dall a legislazione vigente o dagli strumenti urban istici comunali, incrementi di volumetria anche per promuover e interventi di rigenerazione urban a» e che «costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibil e accertarne la preesistente consistenza».
Si è poi chiarito che «la modifica di cui sub a) amplia l'area degli interventi ricadenti nella nozione di ristruttu razione edilizia, individuando i parametri la cui modifica - a differ enza di quanto previsto dall a previgente disciplin a - non risulta rilevante ai fini della qualificazione di un intervento di demolizione e ricostruzione come ristruttura zione edilizia, piuttosto che come nuova costruzione», e che sono possibili ora «incrementi di volumetria non solo per l'adeguamento alla normativa antisismica, ma anche per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di im pianti tecnologici e per l'efficientamento energeti co», salv o che si tratti di edifici vinco lati ovvero ricadent i in zona A o assimilate, o per previsioni legislative e degli strumenti urbanistici che co ntemplino siffatti incrementi per finalità di “rigenerazione urbana”.
Si è infine chiarito che «le previsioni contenute nel comma 1-ter dell'articolo 2-bis del testo unico vanno lette nel contesto della disposizione in questione, che è specificamente intesa a disciplinare i cas i in cui siano og getto di demolizione e rico struzione edifici preesistenti che risultino “legittimamente” ubicati rispetto ad altri immobili in posizione tale da non rispettare specifiche norme in materia di distanze (ivi co mprese quelle co ntenute nel d.m. n. 16 di 20 1444/1968), di guisa che non ne sarebbe consentita l'edificazione ex novo», sicché la ricostruzione è possibile col mantenimento delle distanze preesistenti «se non è possibile la modifica dell'originaria area di sedime e pur ché l'edificio ori ginario fosse stato “legittimamente” realizzato» (i ntendendosi con ciò realizzato alla stregua di un ti tolo edilizio), che «la previsi one è testualmente riferita ad “ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici”, e quindi indipendentemente dall'ascrivibilità degli in terventi alla categoria della ristruttura zione edilizia o a quella della nu ova costruzione» e che «in questi casi son o consentiti gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciut i per l'intervento, anche fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell 'edificio demolito, purché sia sempre rispettata la distanza preesistente», intendendosi con tale previsione «non ogni incremento volumetrico, ma solo quelli aventi carattere di “incentivo”, ad esempio perché attribuiti in forza di norme di “piano casa” ovvero aventi natura premiale per in terventi di riqualificazione».
In so stanza, in virtù del la ratio della lett. d) dell'art. 3, T.U. dell'Edilizia, così come modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b), del d.l. 16 luglio 2020, n. 7 6, conv., con modif., dalla leg ge 11 settembre 2020 , n. 120, data d all'esigenza di recuperare il patrimonio edilizio preesistente, il ripristino di edifici eventualmente crollati o demoliti e la loro ricostruzione, quando ne sia accertabile la prees istente consistenza e non sia possibile modificare l'originaria area di sedime, può avvenire nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, ossia quelle rig uardanti un edificio realizzato sulla base di un titolo edilizio, anche quando siano stati realizzati ampliamenti fuor i sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, purché questi avvengano nell'ambito di incrementi volumetrici aventi carattere di 17 di 20 incentivo (ad es. piano casa) o natura premiale (come in caso di adeguamento alla normativa antisismi ca, applicazione del la normativa sul l'accessibilità, installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico) o il fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana, salvo che si tratti di edifici vincolati ovvero ricadenti in zona A o assimilate.
Ebbene, posto che sia le norme tecni che di attuazione dei pi ani regolatori generali, sia i regolamenti edilizi comunali hanno valenza integrativa dell'art. 873 cod. civ. e natura regolamentare o di atti amministrativi generali e che sono, pertanto, subordinati solamente alle norme di rango prim ario in esecuzi one delle quali sono stati emanati (Cass., Sez. 2, 2/2/2002, n. 3241; Cass., Sez. 2, 23/7/2009, n. 1733 8), deve ritenersi che qu este debbano adeguarsi anche alle novità normative sopra ri portate, alle quali deve essere volta anche l'ermeneusi delle stesse.
Ciò comporta che i giudici di merito, partendo dal dato pacifico che le di stanze dal confine e dal le costruzioni so no rimaste invariate (rispettivamente mt. 1,55 e mt. 2,80) e che il manufatto in siste sullo stesso sedime e tenendo conto del tipo di intervento edilizio realizzato, sono tenuti ad accertare non solo se l'edificio sia stato posto in essere alla distanza stabilita dal N.T.A. del ### edilizio del Comune di ### sia se l' aumento di volume del nuovo manufatto rientri nell'ambito di quegl i incentivi che consentono comunque la sua ubicazione nel luogo in cui preesisteva l'immobi le demolito alla stregua delle nuove disposizioni di cui si è dato conto, onde calcolare il rispetto delle distanze nei termini sopra precisati.
Deriva da quanto detto la fondatezza delle censure. 6. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., 18 di 20 per av ere i giudici di merito trascurato il fatto che l'edificio dei ### fosse affetto da numerosi abusi edilizi e violazioni delle distanze e che, pur avendo i predetti maturato il periodo utile per usucapi re, come accertato in prim o grado, sarebbe stato aberrante e contra legem condannare all'arretramento co lui che avesse effettuato un intervento edilizio nel rispetto della normativa, a favore di chi quelle regole aveva invece violato. Ad avviso della ricorrente, l' arretramento era stato ordinato perché il proprio edificio fronteggiav a per un metro lineare la veranda -cucina dei convenuti, abusiva e non sanabile, che non avrebbe nepp ure dovuto esistere e che avrebbe dovuto essere demolita. 7. Con il qu into motivo di ricorso, si lamenta, in fine, «l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La sostituzione della condanna al ripristino con il risarcimento del danno, abuso del diritto e mancato esercizio del diritt o secondo buona fed e», in relazione all 'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito respinto la domand a formulata dall'app ellante circa l a sostituzione della riduzione in pristino con il risarcimento del danno per equivalente, senza tener conto della situazione di grave irregolarità urbanistica e di grave violazione della normativa in materia di distanze in cui versava l'immobile dei convenuti, come accertata dal c.t.u.
Ad av viso della ricorrente, coloro che av evano invocato la tutela ripristinatoria avevano costruito in spregi o al vincolo di inedificabilità sussistente nel proprio terreno, i n assenza di ti tolo abilitativo e in violazione delle distanze che ora pretendevano violate dalla controparte, situazione questa che la Corte d'Appello avrebbe dovuto valutare, onde acc ertare il sacrificio imposto alla società e la sproporzione di esso con l'interesse delle controparti a ottenere l'arre tramento, costituente in sé abuso del diritto e comportamento contrario a buona fede e correttezza. 19 di 20 8. Il quarto e quinto motivo sono entrambi inammissibili.
Infatti, nell'ipotesi di c.d. «doppia confor me», prevista dal l'art. 348-ter, qu into comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richi esta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 ), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pub blicate d al giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di prim o grado e del la sentenza di rigetto dell'app ello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., 3, 28/2/2023, n. 5947; Cass., Sez. 3, 20/9/2023, n. 26934;Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016 , n. 26774; Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 2686 0), onere che non vie ne meno in caso di successione nel diritto cont roverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenu to mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implic a necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello (Cass., Sez. 3, 20/9/2023, n. 26934, cit.).
Pertanto, non avendo la ricorrente ottemperato a tale incombente, deve dichiararsi l'inammissibilità delle censure. 9. In conclusi one, dichiarata la fondatezza del secondo e terzo motivo, l'inammissibilità del primo, quarto e quinto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità. 20 di 20 P.Q.M. La Corte accogli e il secondo e terzo motivo di ricor so, cassa la sentenza im pugnata e rinvia alla Corte d'Ap pello di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in ### il ###.