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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ### nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 168 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “lesione personale”, e vertente TRA ### nato a #### il 07 maggio 1969, C.F. ###, attualmente residente ad #### alla ### nr.08, rapp.to e difeso dall'avv. ### C.F. ###, ed elett.te dom.to presso il suo studio in #### alla ###. Coppola nr.12 #### S.P.A., (C.F. ###) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in #### via ### 14, rappresentata e difesa dall'avv.to ### (c.f. ### - p.i. ###) con studio in ### n. 257, ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura generale alle liti, allegata, per ### di ### del 26 luglio 2017, rep. n. 3999 / racc. n. 2141, conferita dal dr. ### n.q. di ### & ### and ### di ### S.p.A. e procuratore, e dal dr. ### n.q di Dirigente e procuratore di ### S.p.###: per parte attrice: a) accogliere la domanda, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata nella produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare la convenuta compagnia di assicurazione ###ni ### al risarcimento di tutti i danni, in favore dell'attore, diretti e indiretti, patrimoniali e non, comunque consequenziali all'evento lesivo descritto, nella misura di euro 567.976,00 di cui €.1.752,00 per spese mediche documentate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., dalla data del sinistro al soddisfo. b) condannare, inoltre, la convenuta compagnia di assicurazione ###ni ### al pagamento delle spese di ### c) condannare, inoltre, la convenuta compagnia di assicurazione ###ni ### al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre ### CPA e 15,00 % spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. per parte convenuta: a)rigettare ogni avversa pretesa formulata nei confronti di ### nella spiegata qualità, essendo la domanda infondata in fatto e diritto nonché sfornita di prova certa e rigorosa. b) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, l'eventuale condanna dovrà esser contenuta entro i limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale del danneggiato, nonché nei limiti di cui all'art. 283 del D.Lgs. 209/2005, escludendo per le causali sopra esposte, il pagamento dei danni non patrimoniali non provati. Con vittoria di spese e compenso di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, ### s.p.a. quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del ### di ### della ### al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale) da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo ### per le lesioni personali riportate nel sinistro verificatosi in data ###, alle ore 16:30 circa, in ### via ### per esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.
A fondamento della domanda, l'attore esponeva che mentre percorreva la detta strada in direzione ### tenendosi sul margine destro, a bordo della propria bicicletta di colore bianco modello ### 20, veniva tamponato da un veicolo rimasto sconosciuto che percorreva la stessa strada nella medesima direzione; che a seguito dell'impatto, l'istante veniva scaraventato in avanti e finiva nel fossato sulla destra della strada; che a seguito del sinistro il conducente del veicolo pirata prima faceva cenno di fermarsi ma poi, invece, proseguiva la propria marcia verso la ### verso #### senza fermarsi e senza prestare il dovuto soccorso, e senza dare la possibilità ad alcuno di rilevare il numero di targa rimanendo sconosciuto; che in conseguenza del sinistro il signor ### è stato soccorso ed accompagnato al pronto soccorso dell'### “### Moscati” di ### dove, giunto verso le ore 17:06 i sanitari lo ricoveravano immediatamente, con codice giallo, per: “trauma cranico commotivo, escoriazioni al volto, alla mano dx e al ginocchio destro, flc avambraccio dx con perdita di sostanza e sospetta interessamento vascolo nervoso e tendineo, episodio convulsivante con movimenti tonico clonici, accesso venoso e prelievi, si assiste a progressiva scomparsa dei movimenti atipici si procede a toilette della ferita e rimozione dei corpi estranei, frammenti di vetro"; che l'istante veniva sottoposto a ### poiché a seguito di consulenza ortopedica lo specialista riscontrava: “vasta flc in sede ###presenza di corpi estranei - vetro - con sospetta lesione nervosa, tendinea e vascolare, si pratica emostasi, rimozione di corpi estranei visibili, sutura per strati, contusione escoriate multiple per il corpo, episodio di lipotimia, medicazione e bendaggio, si richiedono esami strumentali e si propone ricovero”; che nella diagnosi di uscita, veniva prescritto e raccomandato un controllo ortopedico e soprattutto un controllo neurochirurgico a causa della crisi epilettica che aveva aggredito l'istante durante il ricovero, il quale non ne aveva mai sofferto in precedenza; che, in seguito, l'attore si è sottoposto a varie visite mediche specialistiche, trattamenti diagnostici e terapie anche a causa dell'aggravarsi dei sintomi legati alle crisi epilettiche; che in data 21 maggio 2018 l'istante sporgeva denuncia querela depositandola alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con protocollo n. 2402/18, segnalando, oltre la dinamica del sinistro, il furto della propria bicicletta e il procedimento è stato archiviato come risulta dalla certificazione del 23/01/2020; infine che con lettera raccomandata trasmessa a mezzo pec del 17 febbraio 2019 l'attore denunciava formalmente il sinistro e inviava la richiesta risarcimento danni alla ### ed alla ### ma nonostante l'apertura del sinistro l'impresa designata non provvedeva alla liquidazione dei danni.
Si costituiva in giudizio la ### s.p.a. eccependo l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 283, I comma, lettera b), 287, 145 e 148 del CdA e nel merito l'infondatezza della domanda attesa la mancata prova della legittimazione passiva del fondo di garanzia, la genericità della descrizione della dinamica del sinistro, la mancata prova del nesso di causalità tra le lesioni riportate e il sinistro descritto in citazione nonchè delle lesioni riportate e infine, dei presupposti per la personalizzazione del risarcimento.
In via preliminare, va rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, stante l'ottemperanza al disposto dell'art. 287 del ### 7 settembre 2005, n. 209, dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia delle richieste inviate a mezzo pec con relativo avviso di ricevimento, inviate all'impresa designata convenuta in giudizio del 17.2.2019, dunque, più di novanta giorni prima della proposizione della domanda giudiziale, avvenuta mediante atto di citazione notificato in data 31 dicembre 2021.
Le predette missive risultano redatte in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dello stesso art. 148 del ### 7 settembre 2006, n. 209, con la conseguenza che l'impresa designata è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice (cfr. in tal senso, Cass. civ., III, 5 maggio 2011, n. 9912). Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di merito, “La condizione di proponibilità della domanda prevista dall'art. 145 del d.lg. 7 settembre 2005 n. 209 (cod. ass.) deve ritenersi rispettata, ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 148, tali da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi non “ex ante”, bensì “ex post”, alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare ex fide bona.” [cfr., all'uopo, Tribunale di Palermo, sez. dist. di Bagheria ###, 23 aprile 2012, n. 43, che ha altresì posto in rilievo come “l'incompletezza non sia espressamente prevista dall'art. 145 cod. ass. come causa d'improponibilità della domanda. Difatti, tale disposizione detta in capo al danneggiato un onere di osservanza in ordine a “modalità e contenuti” previsti dall'art. 148.
Ora, é vero che l'art. 148 contiene l'elenco dei dati da comunicare all'assicuratore; ma è anche vero che, quanto alle modalità, tale norma al comma 5 statuisce che in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni, ed in tal caso i termini entro cui l'assicuratore dovrà presentare una proposta, decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Da ciò consegue che il combinato disposto di cui agli art. 145 e 148 cod. ass., ha ampliato la portata della condizione di proponibilità precedentemente prevista dall'art. 22 della l. n. 990/69, ma non tanto in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo, richiedendo una partecipazione attiva dell'assicurazione, il cui comportamento non può essere inerte, dovendo senz'altro conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale rilevante ex artt. 1337 c.c.”]. Tale interpretazione risulta conforme alla “ratio” ispiratrice della norma che introduce la condizione di proponibilità, che è quella di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico ed “a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n. 9912).
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Orbene, le circostanze di fatto descritte, con riguardo alla dinamica del sinistro stradale, nell'atto di citazione introduttivo della presente controversia, sono state tutte ampiamente confermate dalle risultanze documentali versate in atti nonché dalle deposizioni fornite dai testimoni escussi nel corso della fase istruttoria.
Sotto quest'ultimo profilo, osserva il ### che i testimoni escussi in corso di causa (### e ###, da ritenere attendibili per avere fornito una deposizione circostanziata, immune da contraddizioni e sostanzialmente concorde con la dinamica esposta in citazione, hanno assistito al sinistro mentre si trovavano in auto a percorrere la strada teatro del sinistro nella direzione opposta di marcia rispetto a quella percorsa dalla bicicletta. Riferiva infatti, il teste ### “### che era fine aprile del 2018 intorno alle 16.30 e mi trovavo a bordo della mia auto a percorrere via ### in ### in direzione da ### verso ### Si tratta di una strada con carreggiata a due corsie una che va verso ### e una verso ### Ad un certo punto ho notato sulla corsia dell'opposto senso di marcia un ciclista che percorreva la strada tenendosi a destra che veniva tamponato dal conducente di un'auto, modello punto grigia il quale inizialmente si fermava un po' più avanti mettendo le quattro frecce e poi riprendeva la marcia allontanandosi. ADR subito dopo essersi accorto del tamponamento il conducente della punto ha sterzato quasi invadendo la corsia da me percorsa e mi stava quasi venendo addosso. Poi mi sono fermato e sono andato a soccorrere il ciclista il quale era caduto nel fossato sopra bicicletta e noi l'abbiamo aiutato a mettersi sul ciglio della strada. Non c'è guard rail sui lati della strada. ADR la bici era una mountain bike bianca e nera. ADR il ciclista non aveva il casco e dopo l'urto è caduto in avanti nel fossato. ADR il ciclista lamentava dolore al braccio destra da cui usciva sangue e infatti ho usato una maglietta per tamponarlo. Si sono fermate diverse persone che dicevano che l'ambulanza sarebbe arrivata con ritardo e allora insieme a un amico ### che era in macchina con me lo abbiamo accompagnato in ospedale. ADR la bici l'abbiamo lasciata sul posto abbiamo caricato solo il ciclista. ADR alla guida della punto vi era una persona adulta di circa sessanta anni e come ho detto procedeva nello stesso senso di marcia del ciclista e ricordo che non andava a velocità sostenuta ma forse di circa 50 km orari. Il ciclista si trovava nel senso di marcia opposto a quello da me percorso. ADR lo abbiamo accompagnato al pronto soccorso di ### e poi appena preso in carico dagli infermieri siano andati via non abbiamo assistito alle dichiarazioni ivi rese. ADR il ciclista perdeva sangue dalla testa e aveva dolore ed era semicosciente. Nessuno ci ha chiesto al ### soccorso cosa fosse successo”.
Sostanzialmente concorde risulta la dichiarazione del teste ### il quale ha confermato le circostanze relative alla dinamica del sinistro e al tamponamento subito dalla bicicletta da parte della ### grigia rimasta sconosciuta (“### mi trovavo in auto ho visto che vi era una bicicletta che percorreva la stessa strada percorsa da noi, ma nell'opposto senso di marcia, tenendosi sul lato destro e una ### che la seguiva del tipo vecchio di colore grigio, che urtava con la propria parte anteriore destra la parte posteriore della bici la quale a seguito dell'impatto cadeva in un fossato sul lato destro, poiché quella strada è sprovvista di guardrail. ### dire che l'auto non stava compiendo alcuna manovra d sorpasso ma si trovava in marcia dietro la bicicletta e dopo l'urto si fermò alcuni metri più avanti accendendo le 4 frecce ma nessuno è sceso dall'auto per prestare soccorso” ) precisando ulteriormente le circostanze che avevano impedito l'identificazione del veicolo coinvolto nel sinistro (“preciso che quando siamo scesi dall'auto per vedere la persona caduta nel fossato, la ### che lo aveva colpito era ancora ferma un po' più avanti con le 4 frecce accese, ma il tempo di vedere le condizioni del ciclista che quando siamo risaliti la macchina non c'era più”).
A tale ultimo proposito, ai fini della ricostruzione della vicenda per cui è causa, giova anche richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati.
In caso di azione proposta per il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa designata dal ### di ### per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa.
La mancata denunzia (ovvero la denunzia incompleta) non può costituire, a priori un elemento ostativo al risarcimento del danno, ma solo una circostanza che unita ad altri elementi consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e quindi la fondatezza dell'azione. Ciò comporta anche che non è consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante". Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi. (cfr. Cass. Civ. nn. 9939/2012; 24449/2005); la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal ### di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato ( Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014).
Tali essendo i principi ai quali il ### ritiene di doversi attenere, giova rilevare che, nella specie, il danneggiato ha indubbiamente fatto quanto nelle sue possibilità per permettere l'identificazione del responsabile del sinistro denunciando il fatto dell'investimento e dell'omissione di soccorso nonché del furto della biciletta alla procura della repubblica il ###.
Né del resto, la mancata indicazione dei testimoni nella denuncia presentata alla procura costituisce indice di inattendibilità delle relative dichiarazioni, dal momento che dall'istruttoria espletata è emerso che l'istante è venuto a conoscenza del nominativo delle persone che lo avevano soccorso dopo la presentazione della denuncia (cfr. dichiarazione del teste ### “poi è successo che dopo il periodo estivo dello stesso anno, ho visto il ciclista che si recava in farmacia proprio di fronte la pescheria dove lavoro e gli ho chiesto come stava e lui sul momento non mi ha riconosciuto. Poi gli ho spiegato che lo avevo soccorso quando aveva avuto l'incidente e allora mi ha fatto parlare con la moglie la quale mi ha chiesto di lasciare i miei dati e si è fatto la foto del mio documento e mi ha chiesto i dati della persona che era con me in macchina. ADR è la prima volta che rendo testimonianza in un giudizio”).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la responsabilità per la produzione causale del sinistro deve attribuirsi, in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 cod. civ., al conducente del veicolo non identificato, dovendosi escludere qualsivoglia condotta colposa del velocipede il quale è stato tamponato mentre percorreva la strada tenendosi strettamente a destra.
Invero, il conducente del veicolo non identificato non osservava il disposto di cui agli artt. 140,141, e 149 Codice della strada, a tenore dei quali gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art 140); il conducente deve regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, nonché regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata e nelle curve (art 141); durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono (149).
Come chiarito dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr. da ultimo Cass. civ., Ordinanza 31 maggio 2017 n. 13703).
Nella specie, in applicazione dei principi appena riportati, deve ritenersi che la condotta del conducente del veicolo ### rimasto sconosciuto abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso urtando alla parte posteriore la bicicletta condotta dall'attore.
Passando alla quantificazione dei danni, dalla documentazione in atti e dall'espletata ### del medico nominato dal Tribunale, dott. ### cui questo Tribunale ritiene di prestare adesione per la correttezza dei criteri seguiti, risulta che, a seguito del sinistro stradale dedotto in lite, al ### sono residuati i seguenti postumi “ In seguito all'incidente stradale occorso al #### si riconosce una epilessia generalizzata con cadenza pluri-mensile nonostante il trattamento antiepilettico bi-farmacologico. Un grave danno sensitivomotorio dei nervi mediano e ulnare da localizzare al terzo medio dell'avambraccio destro, con relativa cicatrice ben visibile trasversale a tale livello”.
Le suddette lesioni, pienamente corroborate dagli esami strumentali (TC e RM) i cui referti sono stati depositati in atti e da tutte le certificazioni rese da medici di struttura sanitaria pubblica e privata e sulla cui genuinità non vi è motivo di dubitare, sono state ritenute dal CTU compatibili con le modalità del sinistro descritte dall'attore.
Il dott. ### ha, poi, descritto i postumi permanenti residuati a carico dell'attore quantificandoli nella misura complessiva del 53%, ed indicando in 60 giorni il periodo di invalidità temporanea totale e in giorni 120 il periodo di invalidità temporanea parziale al 75%.
Ciò posto, ai fini della liquidazione, deve darsi conto dell'adozione, avvenuta con ### del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla ### n. 40 del 18 febbraio 2025, del ### recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la cui entrata in vigore risale al 5 marzo 2025.
A riguardo, sebbene la disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, - a tenore della quale “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” - sia ostativa rispetto ad un'applicazione diretta delle dette tabelle alla fattispecie in esame, il Tribunale osserva, in adesione ad un recente arresto del Giudice di legittimità, che non sia preclusa la possibilità di fare delle dette tabelle un utilizzo indiretto “.. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011) ..” (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 11319 del 29/04/2025; nonché nella giurisprudenza di merito Corte di Appello di Napoli 4213 del 12.09.2025).
Del resto, come affermato dalla condivisibile giurisprudenza di merito appena poco sopra richiamata, se la liquidazione da parte del Giudice del danno non patrimoniale deve necessariamente essere operata in via equitativa, trattandosi di tradurre in termini monetari le conseguenze delle lesioni dell'integrità psicofisica e della sofferenza morale patita dal leso, il ricorso all'applicazione analogica della tabella unica nazionale, anche a sinistri ratione temporis esclusi dal suo ambito di applicazione diretta, appare conforme ad equità.
Infatti, tra i possibili criteri di liquidazione utilizzabili, quello che si richiama ad una tabella approvata dal legislatore è per definizione il più equo, tenuto anche conto del fatto che la tabella unica nazionale è, per espressa previsione legislativa, stata adottata in continuità "dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità", prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
È stato poi ancora osservato (Corte di Appello di Napoli cit. 4213/2025) che la suddetta tabella unica nazionale, recependo le indicazioni dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha confermato la distinzione tra punto del danno biologico ed incremento per danno morale, prevedendo un meccanismo in base al quale il valore monetario del punto di invalidità può variare in funzione della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o massimo); questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale, che cresce più che proporzionalmente all'aumentare della percentuale di invalidità. Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata nella misura minima, media o massima o del tutto negata. Per la invalidità temporanea, analogamente, è previsto un incremento ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo (art. 3, co. 2, D.P.R. n. 12 del 2025).
Peraltro, come stabilito dall'art. 138, comma 3 del CAP novellato, il Giudice può aumentare l'importo del risarcimento calcolato in base alla ### fino al 30% nel caso in cui la menomazione accertata incida in "maniera rilevante" su specifici aspetti "dinamico-relazionali" personali del danneggiato, purché documentati e obiettivamente accertati. Si tratta, a ben vedere, del meccanismo che consente eventualmente l'ulteriore personalizzazione del risarcimento per tenere conto e valorizzare l'irripetibile singolarità del caso concreto.
È evidente, dunque, che il legislatore abbia affermato il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato ( nello stesso senso la giurisprudenza ha ritenuto che la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. 28989/2019).
Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 25164 del 2020) nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza ### di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di ### che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni. (…) In questo campo la prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento). Con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). Ad un così puntuale onere di allegazione - la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale che, a sua volta, deriva dall'ampiezza contenutistica dei diritti della persona investiti dalla lesione ingiusta - non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio.
Esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione - sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione).
Nel caso che qui ci occupa, può riconoscersi all'istante l'incremento, da calcolarsi in misura media, al fine di ristorare il danno corrispondente alla sofferenza soggettiva interiore di cui l'attore ha specificamente domandato il risarcimento, e la sussistenza di tale pregiudizio deve ritenersi, anche in via presuntiva, sussistente, in considerazione dell'entità delle lesioni, del trauma connesso al verificarsi del sinistro, della sottoposizione a plurimi interventi chirurgici, del lungo periodo di convalescenza.
Non compete, invece, ad avviso del Tribunale alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte del danneggiato, di una incidenza dei postumi permanenti ad esso residuati maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 53%, questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (48 anni), applicando il punto base pari ad euro 4.202,60, incrementato del 36,6% (valore medio per una IP del 22%), pari ad euro 1.538,15, per compensare il danno morale, e stimato, quindi, in euro 5.740,75 il punto base del danno non patrimoniale, tenuto conto del coefficiente di riduzione per età pari allo 0,871, il Tribunale ritiene di determinare il “quantum debeatur”, all'attualità per il danno biologico residuato all'istante nella somma di €. 298.041,11 di cui € 77.490,68 per il pregiudizio morale.
Venendo al danno biologico temporaneo, applicando per ciascun giorno di ITT l'importo di euro 80,10, ottenuto applicando l'indennità giornaliera di base di euro 55,24 incrementata per il danno morale del 45% (valore medio tra il 30 ed il 60%) e le proporzionali riduzioni per il periodo di ### va riconosciuta la somma di € 4.805,88 per 60 giorni di ### di € 7.208,82 per 120 giorni di ITP al 75 % per complessivi € 12014,70.
All'istante compete, inoltre, a titolo di danno patrimoniale, la rifusione dell'importo di euro 1752,00, per il rimborso delle spese medico sanitarie documentate.
Non vi è poi spazio per il risarcimento del danno per perdita della capacità lavorativa generica sia in quanto la stessa non è stata specificamente allegata in citazione sia in quanto di essa il CTU non ha operato alcun riconoscimento deducendo invece che il danno subito dall'attore per effetto del sinistro occorso incide sulla capacità lavorativa specifica (voce di danno neppure richiesta), non determinando però in che percentuale.
A riguardo bisogna distinguere l'incapacità lavorativa generica che impedisce, anche potenzialmente, ad una persona di svolgere una qualsiasi attività e, quindi, di produrre un reddito dall' incapacità lavorativa specifica che colpisce chi non può più continuare a fare il lavoro svolto fino a quel momento.
Risponde ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che all'interno del risarcimento del danno alla persona il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia (in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto) in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico (v. Cass., 25/8/2014, n. 18161; Cass., 6/8/2004, n. 15187). Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è viceversa generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass., 9/8/2007, n. 17464 e Cass., 27/1/2011, n. 1879), precisandosi peraltro al riguardo che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444). La Suprema Corte ha altresì prospettato che allorquando trattasi di postumi di lieve entità, o comunque manchino elementi concreti dai quali desumere una incidenza della lesione sulla attività di lavoro attuale o futura del soggetto leso, vanno escluse l'esistenza e la risarcibilità di qualsiasi danno da riduzione della capacità lavorativa, mentre va privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) idoneo a cogliere, nella sua totalità, il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrità psicofisica (v. Cass., 24/2/2011, n. 4493). La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito (ordinanza 12 giugno 2023, n. 16628) che il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312, e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931).
La Suprema Corte ha tuttavia evidenziato come - se è esatto affermare che il danno derivante dalla lesione della capacità lavorativa generica deve essere risarcito in termini di danno biologico, eventualmente con un appesantimento del punto - tale criterio non è sempre utilizzabile quando il danno alla salute supera una certa soglia. La Corte di Cassazione, con la pronuncia 17411/19, ha ritenuto che tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 % del danno biologico, va liquidata omnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il Giudice - che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità - anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto.
Sulla base di tali principi si è affermato che in tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e/o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, pur integrando (non già la lesione di un modo di essere del soggetto rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bensì) un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, costituisce, tuttavia, un danno patrimoniale ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica (e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica), il quale, sempre che ne sia accertata la sussistenza, anche in base ad elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo prospettati dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ. (cfr., tra le più recenti, Cass. 13/06/2023, n. 16844; 12/07/2023, n. 19922; Cass. 15/9/2023, n. 26641). Invece, il distinto danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri in relazione al lavoro svolto al momento dell'evento dannoso, va provato dal danneggiato mediante la dimostrazione che il sinistro abbia determinato la cessazione del rapporto lavorativo in atto e la riduzione del reddito.
Ciò posto, nel caso di specie - esclusa la possibilità di riconoscere la riduzione della capacità lavorativa generica come appesantimento del danno biologico per l'elevata percentuale di invalidità riconosciuta - è da ritenersi che il difetto di adeguate allegazioni e prova impedisca l'accoglimento della richiesta attorea di risarcimento della detta voce di danno atteso che - al netto della circostanza che non è stato neppur chiarito quale fosse l'attività lavorativa svolta dall'attore al momento del sinistro o se fosse disoccupato - non è stato dedotto quale fosse il suo titolo di studio e profilo professionale, né il percorso di studio seguito, né se in precedenza avesse svolto attività lavorativa e percepito redditi, né sono state addotte circostanze concrete per potersi affermare che il danneggiato in assenza della menomazione avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale e che i postumi residuanti all'infortunio non consentono invece lo svolgimento di un lavoro al detto profilo confacente. Tale difetto di allegazioni rende impossibile un giudizio anche prognostico sulla capacità futura di guadagno e la sua eventuale riduzione determinando il rigetto della domanda in parte qua.
Del resto, dal tenore della parte motiva e delle conclusioni dell'atto di citazione (e delle note conclusionali) è evidente che parte attrice abbia inteso richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale) e patrimoniale per spese mediche simulando anche la relativa liquidazione mediante il ricorso alle tabelle di ### In definitiva, dunque, il risarcimento spettante all'attore ascende a complessivi € 389.298,49.
All'importo sopra indicato deve, poi, aggiungersi il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte ( diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712 con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Giova, infine, rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali ### sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, n. 5144).
Nel caso di specie, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, competono all'attore gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici ### al 26/04/2018, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 26.4.2019 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
In applicazione del principio della soccombenza, la convenuta va condannata alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 con attribuzione in favore dell'avv.to ### dichiaratosi antistatario.
Pone l'acconto riconosciuto al CTU definitivamente a carico della parte soccombente. Non si fa luogo alla liquidazione del saldo in difetto di tempestiva istanza depositata nel fascicolo telematico. PQM Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, condanna ### s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., quale ### designata per la
Campania alla definizione dei sinistri a carico del ### di ### della ### al pagamento, in favore di ### dell'importo di euro € 389.298,49, oltre interessi computati dalla data dell'evento dannoso sull'importo pari al capitale devalutato, in base all'indice ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice ###, alla data del decesso e rivalutata anno per anno in base all'indice ### fino al momento della pubblicazione della presente decisione, nonchè su tale importo interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, fino all'effettiva corresponsione; b) condanna ### s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., quale ### designata per la ### alla definizione dei sinistri a carico del ### di ### della ### al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che liquida in euro 1713,00 per esborsi, euro 22.457,00 per compenso, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario; a) Pone a carico della convenuta l'acconto liquidato al #### 12.9.2025 Il Giudice
dott. ssa
causa n. 168/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Limongelli Dora Alessia