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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3240/2025 del 21-09-2025

... cadeva in un fossato sul lato destro, poiché quella strada è sprovvista di guardrail. ### dire che l'auto non stava compiendo alcuna manovra d sorpasso ma si trovava in marcia dietro la bicicletta e dopo l'urto si fermò alcuni metri più avanti accendendo le 4 frecce ma nessuno è sceso dall'auto per prestare soccorso” ) precisando ulteriormente le circostanze che avevano impedito l'identificazione del veicolo coinvolto nel sinistro (“preciso che quando siamo scesi dall'auto per vedere la persona caduta nel fossato, la ### che lo aveva colpito era ancora ferma un po' più avanti con le 4 frecce accese, ma il tempo di vedere le condizioni del ciclista che quando siamo risaliti la macchina non c'era più”). A tale ultimo proposito, ai fini della ricostruzione della vicenda per cui è causa, giova anche richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati. In caso di azione proposta per il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa designata dal ### di ### per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ### nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 168 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “lesione personale”, e vertente TRA ### nato a #### il 07 maggio 1969, C.F. ###, attualmente residente ad #### alla ### nr.08, rapp.to e difeso dall'avv. ### C.F. ###, ed elett.te dom.to presso il suo studio in #### alla ###. Coppola nr.12 #### S.P.A., (C.F. ###) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in #### via ### 14, rappresentata e difesa dall'avv.to ### (c.f. ### - p.i. ###) con studio in ### n. 257, ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura generale alle liti, allegata, per ### di ### del 26 luglio 2017, rep. n. 3999 / racc. n. 2141, conferita dal dr. ### n.q. di ### & ### and ### di ### S.p.A. e procuratore, e dal dr. ### n.q di Dirigente e procuratore di ### S.p.###: per parte attrice: a) accogliere la domanda, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata nella produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare la convenuta compagnia di assicurazione ###ni ### al risarcimento di tutti i danni, in favore dell'attore, diretti e indiretti, patrimoniali e non, comunque consequenziali all'evento lesivo descritto, nella misura di euro 567.976,00 di cui €.1.752,00 per spese mediche documentate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., dalla data del sinistro al soddisfo.  b) condannare, inoltre, la convenuta compagnia di assicurazione ###ni ### al pagamento delle spese di ### c) condannare, inoltre, la convenuta compagnia di assicurazione ###ni ### al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre ### CPA e 15,00 % spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.  per parte convenuta: a)rigettare ogni avversa pretesa formulata nei confronti di ### nella spiegata qualità, essendo la domanda infondata in fatto e diritto nonché sfornita di prova certa e rigorosa. b) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, l'eventuale condanna dovrà esser contenuta entro i limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale del danneggiato, nonché nei limiti di cui all'art. 283 del D.Lgs. 209/2005, escludendo per le causali sopra esposte, il pagamento dei danni non patrimoniali non provati. Con vittoria di spese e compenso di lite.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, ### s.p.a. quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del ### di ### della ### al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale) da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo ### per le lesioni personali riportate nel sinistro verificatosi in data ###, alle ore 16:30 circa, in ### via ### per esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.
A fondamento della domanda, l'attore esponeva che mentre percorreva la detta strada in direzione ### tenendosi sul margine destro, a bordo della propria bicicletta di colore bianco modello ### 20, veniva tamponato da un veicolo rimasto sconosciuto che percorreva la stessa strada nella medesima direzione; che a seguito dell'impatto, l'istante veniva scaraventato in avanti e finiva nel fossato sulla destra della strada; che a seguito del sinistro il conducente del veicolo pirata prima faceva cenno di fermarsi ma poi, invece, proseguiva la propria marcia verso la ### verso #### senza fermarsi e senza prestare il dovuto soccorso, e senza dare la possibilità ad alcuno di rilevare il numero di targa rimanendo sconosciuto; che in conseguenza del sinistro il signor ### è stato soccorso ed accompagnato al pronto soccorso dell'### “### Moscati” di ### dove, giunto verso le ore 17:06 i sanitari lo ricoveravano immediatamente, con codice giallo, per: “trauma cranico commotivo, escoriazioni al volto, alla mano dx e al ginocchio destro, flc avambraccio dx con perdita di sostanza e sospetta interessamento vascolo nervoso e tendineo, episodio convulsivante con movimenti tonico clonici, accesso venoso e prelievi, si assiste a progressiva scomparsa dei movimenti atipici si procede a toilette della ferita e rimozione dei corpi estranei, frammenti di vetro"; che l'istante veniva sottoposto a ### poiché a seguito di consulenza ortopedica lo specialista riscontrava: “vasta flc in sede ###presenza di corpi estranei - vetro - con sospetta lesione nervosa, tendinea e vascolare, si pratica emostasi, rimozione di corpi estranei visibili, sutura per strati, contusione escoriate multiple per il corpo, episodio di lipotimia, medicazione e bendaggio, si richiedono esami strumentali e si propone ricovero”; che nella diagnosi di uscita, veniva prescritto e raccomandato un controllo ortopedico e soprattutto un controllo neurochirurgico a causa della crisi epilettica che aveva aggredito l'istante durante il ricovero, il quale non ne aveva mai sofferto in precedenza; che, in seguito, l'attore si è sottoposto a varie visite mediche specialistiche, trattamenti diagnostici e terapie anche a causa dell'aggravarsi dei sintomi legati alle crisi epilettiche; che in data 21 maggio 2018 l'istante sporgeva denuncia querela depositandola alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con protocollo n. 2402/18, segnalando, oltre la dinamica del sinistro, il furto della propria bicicletta e il procedimento è stato archiviato come risulta dalla certificazione del 23/01/2020; infine che con lettera raccomandata trasmessa a mezzo pec del 17 febbraio 2019 l'attore denunciava formalmente il sinistro e inviava la richiesta risarcimento danni alla ### ed alla ### ma nonostante l'apertura del sinistro l'impresa designata non provvedeva alla liquidazione dei danni. 
Si costituiva in giudizio la ### s.p.a. eccependo l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 283, I comma, lettera b), 287, 145 e 148 del CdA e nel merito l'infondatezza della domanda attesa la mancata prova della legittimazione passiva del fondo di garanzia, la genericità della descrizione della dinamica del sinistro, la mancata prova del nesso di causalità tra le lesioni riportate e il sinistro descritto in citazione nonchè delle lesioni riportate e infine, dei presupposti per la personalizzazione del risarcimento. 
In via preliminare, va rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, stante l'ottemperanza al disposto dell'art. 287 del ### 7 settembre 2005, n. 209, dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia delle richieste inviate a mezzo pec con relativo avviso di ricevimento, inviate all'impresa designata convenuta in giudizio del 17.2.2019, dunque, più di novanta giorni prima della proposizione della domanda giudiziale, avvenuta mediante atto di citazione notificato in data 31 dicembre 2021. 
Le predette missive risultano redatte in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dello stesso art. 148 del ### 7 settembre 2006, n. 209, con la conseguenza che l'impresa designata è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice (cfr. in tal senso, Cass. civ., III, 5 maggio 2011, n. 9912). Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di merito, “La condizione di proponibilità della domanda prevista dall'art. 145 del d.lg. 7 settembre 2005 n. 209 (cod. ass.) deve ritenersi rispettata, ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 148, tali da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi non “ex ante”, bensì “ex post”, alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare ex fide bona.” [cfr., all'uopo, Tribunale di Palermo, sez. dist. di Bagheria ###, 23 aprile 2012, n. 43, che ha altresì posto in rilievo come “l'incompletezza non sia espressamente prevista dall'art. 145 cod. ass. come causa d'improponibilità della domanda. Difatti, tale disposizione detta in capo al danneggiato un onere di osservanza in ordine a “modalità e contenuti” previsti dall'art. 148. 
Ora, é vero che l'art. 148 contiene l'elenco dei dati da comunicare all'assicuratore; ma è anche vero che, quanto alle modalità, tale norma al comma 5 statuisce che in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni, ed in tal caso i termini entro cui l'assicuratore dovrà presentare una proposta, decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Da ciò consegue che il combinato disposto di cui agli art. 145 e 148 cod. ass., ha ampliato la portata della condizione di proponibilità precedentemente prevista dall'art. 22 della l. n. 990/69, ma non tanto in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo, richiedendo una partecipazione attiva dell'assicurazione, il cui comportamento non può essere inerte, dovendo senz'altro conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale rilevante ex artt. 1337 c.c.”]. Tale interpretazione risulta conforme alla “ratio” ispiratrice della norma che introduce la condizione di proponibilità, che è quella di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico ed “a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n. 9912). 
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. 
Orbene, le circostanze di fatto descritte, con riguardo alla dinamica del sinistro stradale, nell'atto di citazione introduttivo della presente controversia, sono state tutte ampiamente confermate dalle risultanze documentali versate in atti nonché dalle deposizioni fornite dai testimoni escussi nel corso della fase istruttoria. 
Sotto quest'ultimo profilo, osserva il ### che i testimoni escussi in corso di causa (### e ###, da ritenere attendibili per avere fornito una deposizione circostanziata, immune da contraddizioni e sostanzialmente concorde con la dinamica esposta in citazione, hanno assistito al sinistro mentre si trovavano in auto a percorrere la strada teatro del sinistro nella direzione opposta di marcia rispetto a quella percorsa dalla bicicletta. Riferiva infatti, il teste ### “### che era fine aprile del 2018 intorno alle 16.30 e mi trovavo a bordo della mia auto a percorrere via ### in ### in direzione da ### verso ### Si tratta di una strada con carreggiata a due corsie una che va verso ### e una verso ### Ad un certo punto ho notato sulla corsia dell'opposto senso di marcia un ciclista che percorreva la strada tenendosi a destra che veniva tamponato dal conducente di un'auto, modello punto grigia il quale inizialmente si fermava un po' più avanti mettendo le quattro frecce e poi riprendeva la marcia allontanandosi. ADR subito dopo essersi accorto del tamponamento il conducente della punto ha sterzato quasi invadendo la corsia da me percorsa e mi stava quasi venendo addosso. Poi mi sono fermato e sono andato a soccorrere il ciclista il quale era caduto nel fossato sopra bicicletta e noi l'abbiamo aiutato a mettersi sul ciglio della strada. Non c'è guard rail sui lati della strada. ADR la bici era una mountain bike bianca e nera. ADR il ciclista non aveva il casco e dopo l'urto è caduto in avanti nel fossato. ADR il ciclista lamentava dolore al braccio destra da cui usciva sangue e infatti ho usato una maglietta per tamponarlo. Si sono fermate diverse persone che dicevano che l'ambulanza sarebbe arrivata con ritardo e allora insieme a un amico ### che era in macchina con me lo abbiamo accompagnato in ospedale. ADR la bici l'abbiamo lasciata sul posto abbiamo caricato solo il ciclista. ADR alla guida della punto vi era una persona adulta di circa sessanta anni e come ho detto procedeva nello stesso senso di marcia del ciclista e ricordo che non andava a velocità sostenuta ma forse di circa 50 km orari. Il ciclista si trovava nel senso di marcia opposto a quello da me percorso. ADR lo abbiamo accompagnato al pronto soccorso di ### e poi appena preso in carico dagli infermieri siano andati via non abbiamo assistito alle dichiarazioni ivi rese. ADR il ciclista perdeva sangue dalla testa e aveva dolore ed era semicosciente. Nessuno ci ha chiesto al ### soccorso cosa fosse successo”. 
Sostanzialmente concorde risulta la dichiarazione del teste ### il quale ha confermato le circostanze relative alla dinamica del sinistro e al tamponamento subito dalla bicicletta da parte della ### grigia rimasta sconosciuta (“### mi trovavo in auto ho visto che vi era una bicicletta che percorreva la stessa strada percorsa da noi, ma nell'opposto senso di marcia, tenendosi sul lato destro e una ### che la seguiva del tipo vecchio di colore grigio, che urtava con la propria parte anteriore destra la parte posteriore della bici la quale a seguito dell'impatto cadeva in un fossato sul lato destro, poiché quella strada è sprovvista di guardrail. ### dire che l'auto non stava compiendo alcuna manovra d sorpasso ma si trovava in marcia dietro la bicicletta e dopo l'urto si fermò alcuni metri più avanti accendendo le 4 frecce ma nessuno è sceso dall'auto per prestare soccorso” ) precisando ulteriormente le circostanze che avevano impedito l'identificazione del veicolo coinvolto nel sinistro (“preciso che quando siamo scesi dall'auto per vedere la persona caduta nel fossato, la ### che lo aveva colpito era ancora ferma un po' più avanti con le 4 frecce accese, ma il tempo di vedere le condizioni del ciclista che quando siamo risaliti la macchina non c'era più”). 
A tale ultimo proposito, ai fini della ricostruzione della vicenda per cui è causa, giova anche richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati. 
In caso di azione proposta per il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa designata dal ### di ### per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa. 
La mancata denunzia (ovvero la denunzia incompleta) non può costituire, a priori un elemento ostativo al risarcimento del danno, ma solo una circostanza che unita ad altri elementi consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e quindi la fondatezza dell'azione. Ciò comporta anche che non è consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante". Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi.  (cfr. Cass. Civ. nn. 9939/2012; 24449/2005); la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal ### di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato ( Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014). 
Tali essendo i principi ai quali il ### ritiene di doversi attenere, giova rilevare che, nella specie, il danneggiato ha indubbiamente fatto quanto nelle sue possibilità per permettere l'identificazione del responsabile del sinistro denunciando il fatto dell'investimento e dell'omissione di soccorso nonché del furto della biciletta alla procura della repubblica il ###. 
Né del resto, la mancata indicazione dei testimoni nella denuncia presentata alla procura costituisce indice di inattendibilità delle relative dichiarazioni, dal momento che dall'istruttoria espletata è emerso che l'istante è venuto a conoscenza del nominativo delle persone che lo avevano soccorso dopo la presentazione della denuncia (cfr. dichiarazione del teste ### “poi è successo che dopo il periodo estivo dello stesso anno, ho visto il ciclista che si recava in farmacia proprio di fronte la pescheria dove lavoro e gli ho chiesto come stava e lui sul momento non mi ha riconosciuto. Poi gli ho spiegato che lo avevo soccorso quando aveva avuto l'incidente e allora mi ha fatto parlare con la moglie la quale mi ha chiesto di lasciare i miei dati e si è fatto la foto del mio documento e mi ha chiesto i dati della persona che era con me in macchina. ADR è la prima volta che rendo testimonianza in un giudizio”). 
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la responsabilità per la produzione causale del sinistro deve attribuirsi, in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 cod. civ., al conducente del veicolo non identificato, dovendosi escludere qualsivoglia condotta colposa del velocipede il quale è stato tamponato mentre percorreva la strada tenendosi strettamente a destra. 
Invero, il conducente del veicolo non identificato non osservava il disposto di cui agli artt. 140,141, e 149 Codice della strada, a tenore dei quali gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art 140); il conducente deve regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, nonché regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata e nelle curve (art 141); durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono (149). 
Come chiarito dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs.  n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr. da ultimo Cass. civ., Ordinanza 31 maggio 2017 n. 13703). 
Nella specie, in applicazione dei principi appena riportati, deve ritenersi che la condotta del conducente del veicolo ### rimasto sconosciuto abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso urtando alla parte posteriore la bicicletta condotta dall'attore. 
Passando alla quantificazione dei danni, dalla documentazione in atti e dall'espletata ### del medico nominato dal Tribunale, dott.  ### cui questo Tribunale ritiene di prestare adesione per la correttezza dei criteri seguiti, risulta che, a seguito del sinistro stradale dedotto in lite, al ### sono residuati i seguenti postumi “ In seguito all'incidente stradale occorso al #### si riconosce una epilessia generalizzata con cadenza pluri-mensile nonostante il trattamento antiepilettico bi-farmacologico. Un grave danno sensitivomotorio dei nervi mediano e ulnare da localizzare al terzo medio dell'avambraccio destro, con relativa cicatrice ben visibile trasversale a tale livello”. 
Le suddette lesioni, pienamente corroborate dagli esami strumentali (TC e RM) i cui referti sono stati depositati in atti e da tutte le certificazioni rese da medici di struttura sanitaria pubblica e privata e sulla cui genuinità non vi è motivo di dubitare, sono state ritenute dal CTU compatibili con le modalità del sinistro descritte dall'attore. 
Il dott. ### ha, poi, descritto i postumi permanenti residuati a carico dell'attore quantificandoli nella misura complessiva del 53%, ed indicando in 60 giorni il periodo di invalidità temporanea totale e in giorni 120 il periodo di invalidità temporanea parziale al 75%. 
Ciò posto, ai fini della liquidazione, deve darsi conto dell'adozione, avvenuta con ### del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla ### n. 40 del 18 febbraio 2025, del ### recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la cui entrata in vigore risale al 5 marzo 2025. 
A riguardo, sebbene la disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, - a tenore della quale “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” - sia ostativa rispetto ad un'applicazione diretta delle dette tabelle alla fattispecie in esame, il Tribunale osserva, in adesione ad un recente arresto del Giudice di legittimità, che non sia preclusa la possibilità di fare delle dette tabelle un utilizzo indiretto “.. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011) ..” (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 11319 del 29/04/2025; nonché nella giurisprudenza di merito Corte di Appello di Napoli 4213 del 12.09.2025). 
Del resto, come affermato dalla condivisibile giurisprudenza di merito appena poco sopra richiamata, se la liquidazione da parte del Giudice del danno non patrimoniale deve necessariamente essere operata in via equitativa, trattandosi di tradurre in termini monetari le conseguenze delle lesioni dell'integrità psicofisica e della sofferenza morale patita dal leso, il ricorso all'applicazione analogica della tabella unica nazionale, anche a sinistri ratione temporis esclusi dal suo ambito di applicazione diretta, appare conforme ad equità. 
Infatti, tra i possibili criteri di liquidazione utilizzabili, quello che si richiama ad una tabella approvata dal legislatore è per definizione il più equo, tenuto anche conto del fatto che la tabella unica nazionale è, per espressa previsione legislativa, stata adottata in continuità "dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità", prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi. 
È stato poi ancora osservato (Corte di Appello di Napoli cit. 4213/2025) che la suddetta tabella unica nazionale, recependo le indicazioni dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha confermato la distinzione tra punto del danno biologico ed incremento per danno morale, prevedendo un meccanismo in base al quale il valore monetario del punto di invalidità può variare in funzione della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o massimo); questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale, che cresce più che proporzionalmente all'aumentare della percentuale di invalidità. Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata nella misura minima, media o massima o del tutto negata. Per la invalidità temporanea, analogamente, è previsto un incremento ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo (art. 3, co. 2, D.P.R. n. 12 del 2025). 
Peraltro, come stabilito dall'art. 138, comma 3 del CAP novellato, il Giudice può aumentare l'importo del risarcimento calcolato in base alla ### fino al 30% nel caso in cui la menomazione accertata incida in "maniera rilevante" su specifici aspetti "dinamico-relazionali" personali del danneggiato, purché documentati e obiettivamente accertati. Si tratta, a ben vedere, del meccanismo che consente eventualmente l'ulteriore personalizzazione del risarcimento per tenere conto e valorizzare l'irripetibile singolarità del caso concreto.
È evidente, dunque, che il legislatore abbia affermato il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato ( nello stesso senso la giurisprudenza ha ritenuto che la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. 28989/2019). 
Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 25164 del 2020) nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza ### di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di ### che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni. (…) In questo campo la prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento). Con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). Ad un così puntuale onere di allegazione - la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale che, a sua volta, deriva dall'ampiezza contenutistica dei diritti della persona investiti dalla lesione ingiusta - non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio. 
Esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione - sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione). 
Nel caso che qui ci occupa, può riconoscersi all'istante l'incremento, da calcolarsi in misura media, al fine di ristorare il danno corrispondente alla sofferenza soggettiva interiore di cui l'attore ha specificamente domandato il risarcimento, e la sussistenza di tale pregiudizio deve ritenersi, anche in via presuntiva, sussistente, in considerazione dell'entità delle lesioni, del trauma connesso al verificarsi del sinistro, della sottoposizione a plurimi interventi chirurgici, del lungo periodo di convalescenza. 
Non compete, invece, ad avviso del Tribunale alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte del danneggiato, di una incidenza dei postumi permanenti ad esso residuati maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788). 
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 53%, questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (48 anni), applicando il punto base pari ad euro 4.202,60, incrementato del 36,6% (valore medio per una IP del 22%), pari ad euro 1.538,15, per compensare il danno morale, e stimato, quindi, in euro 5.740,75 il punto base del danno non patrimoniale, tenuto conto del coefficiente di riduzione per età pari allo 0,871, il Tribunale ritiene di determinare il “quantum debeatur”, all'attualità per il danno biologico residuato all'istante nella somma di €. 298.041,11 di cui € 77.490,68 per il pregiudizio morale. 
Venendo al danno biologico temporaneo, applicando per ciascun giorno di ITT l'importo di euro 80,10, ottenuto applicando l'indennità giornaliera di base di euro 55,24 incrementata per il danno morale del 45% (valore medio tra il 30 ed il 60%) e le proporzionali riduzioni per il periodo di ### va riconosciuta la somma di € 4.805,88 per 60 giorni di ### di € 7.208,82 per 120 giorni di ITP al 75 % per complessivi € 12014,70. 
All'istante compete, inoltre, a titolo di danno patrimoniale, la rifusione dell'importo di euro 1752,00, per il rimborso delle spese medico sanitarie documentate. 
Non vi è poi spazio per il risarcimento del danno per perdita della capacità lavorativa generica sia in quanto la stessa non è stata specificamente allegata in citazione sia in quanto di essa il CTU non ha operato alcun riconoscimento deducendo invece che il danno subito dall'attore per effetto del sinistro occorso incide sulla capacità lavorativa specifica (voce di danno neppure richiesta), non determinando però in che percentuale. 
A riguardo bisogna distinguere l'incapacità lavorativa generica che impedisce, anche potenzialmente, ad una persona di svolgere una qualsiasi attività e, quindi, di produrre un reddito dall' incapacità lavorativa specifica che colpisce chi non può più continuare a fare il lavoro svolto fino a quel momento. 
Risponde ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che all'interno del risarcimento del danno alla persona il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia (in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto) in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico (v. Cass., 25/8/2014, n. 18161; Cass., 6/8/2004, n. 15187). Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è viceversa generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass., 9/8/2007, n. 17464 e Cass., 27/1/2011, n. 1879), precisandosi peraltro al riguardo che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444). La Suprema Corte ha altresì prospettato che allorquando trattasi di postumi di lieve entità, o comunque manchino elementi concreti dai quali desumere una incidenza della lesione sulla attività di lavoro attuale o futura del soggetto leso, vanno escluse l'esistenza e la risarcibilità di qualsiasi danno da riduzione della capacità lavorativa, mentre va privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) idoneo a cogliere, nella sua totalità, il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrità psicofisica (v. Cass., 24/2/2011, n. 4493). La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito (ordinanza 12 giugno 2023, n. 16628) che il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312, e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931). 
La Suprema Corte ha tuttavia evidenziato come - se è esatto affermare che il danno derivante dalla lesione della capacità lavorativa generica deve essere risarcito in termini di danno biologico, eventualmente con un appesantimento del punto - tale criterio non è sempre utilizzabile quando il danno alla salute supera una certa soglia. La Corte di Cassazione, con la pronuncia 17411/19, ha ritenuto che tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 % del danno biologico, va liquidata omnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il Giudice - che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità - anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto. 
Sulla base di tali principi si è affermato che in tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e/o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, pur integrando (non già la lesione di un modo di essere del soggetto rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bensì) un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, costituisce, tuttavia, un danno patrimoniale ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica (e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica), il quale, sempre che ne sia accertata la sussistenza, anche in base ad elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo prospettati dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art.  1226 cod. civ. (cfr., tra le più recenti, Cass. 13/06/2023, n. 16844; 12/07/2023, n. 19922; Cass. 15/9/2023, n. 26641). Invece, il distinto danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri in relazione al lavoro svolto al momento dell'evento dannoso, va provato dal danneggiato mediante la dimostrazione che il sinistro abbia determinato la cessazione del rapporto lavorativo in atto e la riduzione del reddito. 
Ciò posto, nel caso di specie - esclusa la possibilità di riconoscere la riduzione della capacità lavorativa generica come appesantimento del danno biologico per l'elevata percentuale di invalidità riconosciuta - è da ritenersi che il difetto di adeguate allegazioni e prova impedisca l'accoglimento della richiesta attorea di risarcimento della detta voce di danno atteso che - al netto della circostanza che non è stato neppur chiarito quale fosse l'attività lavorativa svolta dall'attore al momento del sinistro o se fosse disoccupato - non è stato dedotto quale fosse il suo titolo di studio e profilo professionale, né il percorso di studio seguito, né se in precedenza avesse svolto attività lavorativa e percepito redditi, né sono state addotte circostanze concrete per potersi affermare che il danneggiato in assenza della menomazione avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale e che i postumi residuanti all'infortunio non consentono invece lo svolgimento di un lavoro al detto profilo confacente. Tale difetto di allegazioni rende impossibile un giudizio anche prognostico sulla capacità futura di guadagno e la sua eventuale riduzione determinando il rigetto della domanda in parte qua. 
Del resto, dal tenore della parte motiva e delle conclusioni dell'atto di citazione (e delle note conclusionali) è evidente che parte attrice abbia inteso richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale) e patrimoniale per spese mediche simulando anche la relativa liquidazione mediante il ricorso alle tabelle di ### In definitiva, dunque, il risarcimento spettante all'attore ascende a complessivi € 389.298,49. 
All'importo sopra indicato deve, poi, aggiungersi il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte ( diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712 con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796). 
Giova, infine, rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali ### sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, n. 5144). 
Nel caso di specie, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, competono all'attore gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici ### al 26/04/2018, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 26.4.2019 sino alla pubblicazione della presente sentenza. 
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030). 
In applicazione del principio della soccombenza, la convenuta va condannata alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 con attribuzione in favore dell'avv.to ### dichiaratosi antistatario. 
Pone l'acconto riconosciuto al CTU definitivamente a carico della parte soccombente. Non si fa luogo alla liquidazione del saldo in difetto di tempestiva istanza depositata nel fascicolo telematico.  PQM Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, condanna ### s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., quale ### designata per la
Campania alla definizione dei sinistri a carico del ### di ### della ### al pagamento, in favore di ### dell'importo di euro € 389.298,49, oltre interessi computati dalla data dell'evento dannoso sull'importo pari al capitale devalutato, in base all'indice ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice ###, alla data del decesso e rivalutata anno per anno in base all'indice ### fino al momento della pubblicazione della presente decisione, nonchè su tale importo interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, fino all'effettiva corresponsione; b) condanna ### s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., quale ### designata per la ### alla definizione dei sinistri a carico del ### di ### della ### al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che liquida in euro 1713,00 per esborsi, euro 22.457,00 per compenso, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario; a) Pone a carico della convenuta l'acconto liquidato al #### 12.9.2025 

Il Giudice
dott. ssa


causa n. 168/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Limongelli Dora Alessia

M
1

Giudice di Pace di Frattamaggiore, Sentenza n. 766/2025 del 03-07-2025

... lettera b) del comma 1: 1. ### di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la ### risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione. #### 276 C.P.C.- “###” La legittimazione delle parti risulta accertata,“per tabulas”,ovvero attraverso l'esibizione di opportuna documentazione,agli atti depositata,nonché dalle risultanze istruttorie. ###' ###'ART. 102 C.P.C. Va dato atto della regolarità dell'azione promossa nei confronti di tutti i convenuti . “ ###144 D.LGS 209/05 -### 1 Regolare risulta,infatti,l'azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice ex art.144 d.lgs 209/05. Così Il comma 1 : Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. “###” ### 287 - D.LGS 209/05 Nel caso che ci occupa tale legittimazione spetta al fgvs, ex 287 (leggi tutto)...

testo integrale

Dr. ### D'### -Giudice di ### di Frattamaggiore ### - n.r.g. 183/23 ###### di ### di ####, nella persona del dr. ### D'### ha pronunciato la seguente: ### nella causa civile avente ad oggetto:risarcimento danni derivante da incidente stradale,ex art. 283 comma I lett. b) d.lgs 209/05,iscritta a ruolo con il n.r.g. 183/23 e riservata per la decisione, all'udienza del 26.06.25 con termine per il deposito di note fino al giorno 21.06.25,vertente: #### C.F. ###,nata il ### a S.### di ####, rapp.ta e difesa dall'Avv. ### cf:### ,Avv. stabilito in ### e che agisce d'intesa con l'avv.  ### (CF:###) e presso lo stesso elettivamente domiciliata in ### di #### alla via Tevere 2.   #### Compagnia di #### s.p.a.,quale impresa designata per la regione ### dal F.G.V.S.,in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. ### CF ###,presso la quale elett.te domicilia in Napoli, al ### V.### 122.  ####.
Dr. ### D'### -### di ### di #### - n.r.g. 183/23 ###'ARTICOLO 132 C.P.C. ###'ART. 45- CO 17 -### 69/09 ### in primis rileva osservare,altresì,che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in puntuale applicazione della norma dettata dall'articolo 132, c.p.c.,come novellato dall'articolo 45 comma 17 della legge 69 del 18.06.09, entrata in vigore il ###,con applicazione immediata anche ai giudizi pendenti in primo grado, ai sensi dell'articolo 585 2° comma, della citata legge. 
DECISIONE BASATA SULL'### “CD. ###Ù LIQUIDA” ### 276 C.P.C. 
Inoltre rileva che, per le pregiudiziali,per motivi di economia processuale, al fine di consentire una più rapida ed agevole soluzione della controversia, seguirà il principio della “cd. ragione più liquida” .Sicchè per esse di carattere assorbente,sintetizzerà l'analisi delle questioni logicamente preordinate dall'art. 276 c.p.c. 
Ordunque : ### : Con atto di citazione,regolarmente notificato,### conveniva in giudizio,innanzi a questo ### ex art. 283 comma I lett. b) d.lgs 209/05,###proprietario del veicolo ### tg: ### /privo di copertura assicurativa) e per tale la ### di #### s.p.a.,quale impresa designata per la regione ### dal F.G.V.S.,in persona del suo legale rapp.te p.t., per ottenere il risarcimento delle lesioni riportate alla propria persona,nel sinistro verificatosi il ### alle ore 08:30 circa, in ### d'#### lungo la via delle #### sgombrare il campo da ogni equivoco,va precisato,che l'interpretazione della domanda è operazione riservata al giudice del merito,il cui giudizio,risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire. Cass. 19 08.00 n. 11010. 
In altri termini il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, non è in alcun modo condizionato dalle formule adottate in concreto dalla parte, dovendo egli tener conto, al fine di identificare correttamente l'oggetto sostanziale della emananda pronuncia (desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio), del solo contenuto effettivo della pretesa (oltre che del provvedimento richiesto in concreto), senza conoscere altri limiti che quelli del rispetto del principio di consonanza tra il chiesto ed il pronunciato. Cass. civ. sez. I 15.01.99, n. 383.
Dr. ### D'### -### di ### di #### - n.r.g. 183/23 Rebus sic stantibus ,questo ### annuncia che l'azione presente ,così come proposta, va inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 283 comma 1 lett. b) dlgs 209/05 . 
Così la lettera b) del comma 1: 1. ### di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la ### risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione.  #### 276 C.P.C.- “###” La legittimazione delle parti risulta accertata,“per tabulas”,ovvero attraverso l'esibizione di opportuna documentazione,agli atti depositata,nonché dalle risultanze istruttorie.  ###' ###'ART. 102 C.P.C. 
Va dato atto della regolarità dell'azione promossa nei confronti di tutti i convenuti .  “ ###144 D.LGS 209/05 -### 1 Regolare risulta,infatti,l'azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice ex art.144 d.lgs 209/05. 
Così Il comma 1 : Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.  “###” ### 287 - D.LGS 209/05 Nel caso che ci occupa tale legittimazione spetta al fgvs, ex 287 - d.lgs 209/05 Invero ,n base ad esso disposto,in caso di veicoli non assicurati,l'azione risarcitoria va proposta nei confronti del ### ed è esercitabile purchè siano decorsi 60 giorni (anche per le lesioni) dalla data in cui il danneggiato abbia richiesto alla ### designata ed alla ### il risarcimento del danno.  “### -### 3 Regolare risulta il necessario litisconsorzio nei confronti del responsabile del danno ex art.144 (c.d.a.). 
Così il comma 3 : 3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno. 
Invero:”Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno,che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume
Dr. ### D'### -### di ### di #### - n.r.g. 183/23 la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato,assicuratore e responsabile) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato,sia quello assicurativo,con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. 
Cass. n. 25770/19.  ###'ART. 318 C.P.C. 
Va dato atto della regolarita' del rispetto dei termini previsti dall'art. 318 c.p.c. 
Così l'art. 318 c.p.c. al comma I e II : 1. La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.  2. Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà.  “### CONTUMACIA” Or ora va dichiarata la contumacia del convenuto ###regolarmente citato e non comparso.  ### ex art. 182 c.p.c.  ### risulta,invece,la costituzione della ### di #### s.p.a.,quale impresa designata per la regione ### dal F.G.V.S. così come voluto dall'art. 182 c.p.c.  ### giurisdizione rientra nei paramenti di questo giudicante (R.D. n. 12/41= titolo I -### I-art. 1: lett. a).  ###- ### E ### Risultano centrate,altresì : a) la competenza per materia - ex art. 7 comma 2 d.gs 205/05 ; b) la competenza territoriale - ex art. 18.19.20 e 1182 c.p.c. (III e IV comma) ; c) la competenza per valore - ex art. 7 comma 2 d.gs 205/05 .   “### PROPONIBILITÀ-AMMISSIBILITÀ -PROCEDIBILITÀ ### ” La domanda,al vaglio del presente ###risulta proponibile,ammissibile e procedibile,atteso che l'istante ha fornito la prova di aver adempiuto agli obblighi di cui agli 145-148-144-143 d.lgs. 209/05.  ### 145 D.LGS 109/05. 
Va dato atto del regolare invio della richiesta di risarcimento voluta dall'art. 145 d.lgs 209/05 (c.d.a.).
Dr. ### D'### -### di ### di #### - n.r.g. 183/23 Così il comma 1 : ### delle ### (artt. 145-148-149 d.lgs. n. 209/05) dispone che, prima di agire in giudizio per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, sia necessario inviare all'assicurazione la richiesta di risarcimento del danno a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno.  ####. 148 D.LGS 109/05. 
Va dato atto del regolare invio della richiesta di risarcimento voluta dall'art. 148 d.lgs 209/05 (c.d.a.): Così il comma 1 : Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno .  ### 143 D.LGS 209/05. 
Va dato atto del modulo CAI allegato alla richiesta di risarcimento voluto dall'art. 143 d.lgs 209/05.  ##### 142 ### 2 D.LGS 209/05 . 
Altrettanto vale circa l'art. 142 comma 2 d.lgs 209/05 regolarmente rispettato . 
Così il secondo comma : 2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione e' tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione e' tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potra' procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare. 
Così il terzo comma : 3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potra' disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. ### di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.  ### D.L. 132/14 ### 162/14. 
Risulta regolarmente eseguita la negoziazione assistita voluta nel caso di specie dall'art. 2 del d.l. 132/14 conv nella legge 162/14, (ai fini della procedibilità ex art. 3 di detto decreto),regolarmente avanzata e del tutto disattesa nel termine di gg. 30 secondo il disposto di cui all'art. 4 del detto decreto.
Dr. ### D'### -### di ### di #### - n.r.g. 183/23 Atteggiamento che sarà ,ovviamente valutato, da questo giudicante ai fini delle spese del giudizio circa l'applicazione dell'articolo 96 comma III c.p.c.  ### Uguale a dirsi circa l'indicazione del teste ### presente sul luogo teatro del sinistro realizzata nel verbale di ammissione della prova. 
Invero :l'art. 244 c.p.c. stabilisce che la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna deve essere interrogata.   “### 148 ### 1 D.LGS 209/05 “. 
Agli atti,poi,non risulta prodotto invito da parte della convenuta assicurazioni a provvedere alla visita medica dell'istante nei termini voluti dalla legge (gg. 5 dalla richiesta di risarcimento ex art. 148 co. 1 d.lgs 209/05). 
Da qui il : “MERITO” ### fa rilevare che nel merito la domanda è fondata ed in pari misura va accolta .  ### deposizioni del teste di parte attorea,apparso attendibile,la documentazione prodotta ed il grafico (eseguito,su richiesta di questo giudicante) hanno consentito di ricostruire la reale dinamica del sinistro ed hanno permesso di accertare che effettivamente il sinistro ebbe a verificarsi secondo il dettato esposto dall'istante.  circa l'accadimento:”…. il sinistro per cui è causa è avvenuto all'inizio di marzo del 2017 verso le ore 08:30 circa lungo la via delle ### in ### d'####....ho visto una bici da passeggio.....che procedeva in direzione centro, la quale veniva tamponata violentemente da una ###....condotta da un ragazzo.....il quale proveniva da tergo a forte velocità....in seguito al tamponamento subito la bici veniva sbalzata in avanti e cadeva a terra unitamente alla conducente....” ; circa la velocità :”…. la ### aveva una velocità di circa 50-60 km orari....la bici aveva una velocità moderata…...” ; circa la manovra di emergenza:”.… la conducente della bici nulla potè fare poichè il veicolo ### proveniva da tergo….”; circa le lesioni riportate:”…. la donna conducente della bici lamentava dolori alla parte bassa della schiena e non riusciva ad alzarsi da terra. …...” ;
Dr. ### D'### -### di ### di #### - n.r.g. 183/23 circa la copertura assicurativa del veicolo investitore:” ### questio ! ### circostanza isulta provata in via documentale (missiva ###.  ###'ATTENDIBILITA' ### Va,all'uopo osservato che,il testimone di un sinistro è attendibile anche se ricorda pochi dettagli, specie se nessuno gli pone delle domande più dirette (Cass. Civ. sentenza n. 17981/2020)”. 
In altri termini,il ### deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza stessa, partendo però dal presupposto che, il teste fino a prova contraria riferisce fatti obiettivamente veri o da lui ragionevolmente ritenuti tali” (Cass. Civ. sentenza n. 27185/2014). 
Del resto cosa hanno fornito i convenuti a loro carico ?. ### di chè ! Invero:“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire elemento di valutazione delle risultanze processuali acquisite specialmente nell'ambito di procedimenti (nella specie: giudizio davanti al giudice di pace) caratterizzati da un più immediato contatto tra le parti ed il giudice e miranti alla formazione di un giudizio secondo equità,o quando la prova verta su rapporti giuridici di modesto valore o su pratiche piccolonegoziali per le quali non si richieda la presenza di testimoni o la formazione di precostituite prove documentali. (Cass. Civ. sez. II - 04.04.00, n. 4085). Del resto:“###deve desumere argomenti già dal contegno delle parti nel processo,(mancata comparizione delle parti,mancato interrogatorio libero o formale ecc.) che assurge a dignità di prova, né tanto meno, il ### è obbligato a dare spiegazione di tutti gli elementi probatori offerti dalle risultanze processuali." (Cass. civ. n. 58/98). Insomma tutto fa pensare (o perlomeno questo è il convincimento di questo giudicante) che effettivamente la collisione ebbe a verificarsi,secondo la dinamica prospettata dall'attore. In ogni caso va rilevato che:”E' devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove,il controllo della loro attendibilità e concludenza,nonché la scelta,fra le risultanze istruttorie,di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri,in ragione del loro diverso spessore probatorio,con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente,ai fini di una corretta decisione,il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali,né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti. Cass. civ. sez. ###.04.01 n. 5964.  ###' ### Va,infine ricordato che,in tema di responsabilità da sinistri stradali, il nesso di causalità può essere dimostrato anche in via di "qualificata probabilità" che va verificata attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in
Dr. ### D'### -### di ### di #### - n.r.g. 183/23 certezza giuridica le conclusioni espresse in termini probabilistici. Ciò significa che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile, non già una mera possibilità astratta. Invero, il rapporto causalistico è improntato alla logica del "più probabile che non", diversamente da quella penale che è invece fondata sul principio della credibilità razionale e dell'oltre ogni ragionevole dubbio.” (Corte d'Appello di ### 22 .08.18, n. 808).  “RESPONSABILITÀ” In definitiva,alla luce di quanto è emerso dalla ricostruzione delle modalità dell'incidente, nessun dubbio può esservi circa la condotta colposa di guida del conducente il veicolo ### tg: ### Rebus sic stantibus va conclamata la validità della procedura ex art. 283 comma I lett. b) d.lgs 209/05 e per converso la legittimazione passiva della ### di #### s.p.a.,quale impresa designata per la regione ### dal F.G.V.S.,che va condannata pertanto,al risarcimento delle lesioni subite dall'istante.  ###À ### 2054 Resta,quindi,superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c.,essendo risultata incontestabile l'esclusiva colpa di ###nella qualità ut sopra. 
Non è emerso,infatti, alcun elemento di colpa concorrente da parte del veicolo investito,che,nella fattispecie non ebbe a creare alcun intralcio all'auto antagonista. Invero: La presunzione di colpa, posto dall'art. 2054 del c.c., a carico dei conducenti dei veicoli in caso di scontro dei medesimi, ha funzione meramente sussidiaria e opera solo se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità. Qualora si accerti che lo scontro si è verificato per colpa di uno dei conducenti e che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, il medesimo resta esonerato dalla presunzione e non è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 5250/97).  “###”. 
Va,intanto,annunciato che ,in questo caso,il criterio di liquidazione utilizzato sarà quello equitativo . 
In merito alla scelta di tale criterio ,va ricordato che la giurisprudenza della S.C. in tema di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. ha chiarito che:"### deve anche d'ufficio procedere alla liquidazione equitativa dei danni di cui riconosca l'esistenza, tanto nell'ipotesi in cui sia completamente mancata la prova nel loro ammontare, a causa dell'impossibilità di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nella ipotesi in cui pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi,per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia” (Cass. 09.10.97 n. 9817), e che “nella
Dr. ### D'### -### di ### di #### - n.r.g. 183/23 liquidazione equitativa del danno per evitare che la relativa decisione -ancorché fondata su valutazioni discrezionali - sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e sia pure con l'elasticità propria dell'istituto e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che lo caratterizza,i criteri che egli ha seguito per determinare l'entità del danno”(Cass. 96 n°6082/96).  ### poi,va precisato che il criterio utilizzato come parametro di liquidazione sarà quello previsto ex art. 139 dlgs 209/05 relativo al calcolo del danno biologico di lieve entita' (sotto i 9 punti di invalidità permanente).  ### Per la ### III del 26.05.20 n. 9865) l'esame clinico strumentale non è l'unico mezzo utilizzabile dal medico legale, salvo che ciò si correli alla natura della patologia (Cass. Civ. Sez. III n. 1272 del 19.01.18 -Sez. III n. 5820 del 28.02.19). Restando esclusa solo una valutazione di tipo meramente probabilistico, la Corte ribadisce il principio di diritto secondo cui, in tema di risarcimento del danno biologico da cd. micropermanente, ai sensi dell'art. 139, co. 2 del d.lgs. n. 209 del 2005, la sussistenza dell'invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto di non essere documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un mero automatismo che ne vincoli il riconoscimento ad una verifica strumentale, ferma restando la necessità che l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica avvenga secondo criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi (Cass. Civ n. 22066/18- Cass. Civ n. 5820/19- Civ. n. 10816/19- Cass. Civ. n. 11218/19- Cass. Civ. n. 26249/19): ovvero anamnesi, esame obiettivo, ispezione, palpazione, percussione, auscultazione, esame strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro. 
RISARCIBILITÀ ###. 2059 CC. ###'### 185 C.P. 
Relativamente al danno morale va osservato che,la Corte Suprema nella sentenza del 28.02.19 n. 5820 ha ribadito quanto già affermato il ### nella sentenza n 7513 ovvero che...” costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale”, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)”.... 
Tuttavia, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno morale”, ossia quel pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (quale, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 
Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.La stessa Corte Costituzionale nella pronuncia n. 235/14, predicativa
Dr. ### D'### -### di ### di #### - n.r.g. 183/23 della legittimità costituzionale dell'art. 139 del codice delle assicurazioni ,precisamente: “....la norma denunciata non è chiusa … alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incrementare l'ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 (aumento del 20%). 
Ancora...” l'introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno - attinente al solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità - lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio risultante dall'applicazione delle predisposte tabelle eventualmente maggiorandolo fino a 1/5 in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato...”. 
Cosi anche l' ordinanza n. 6443 del 03.03.23. 
Quanto al tipo di prova da fornire poi, la sentenza chiarisce che “il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza”. Cass. ### sez. n° 5243. del 06.03.14.  ### 1/5 ###. 
Va anche detto che ai sensi dell'art. 139 co. 3 d.lgs. n. 209/05,per i danni di lieve entità,il danno morale è riducibile ad 1/5 del danno biologico,criterio che questo giudicante intende applicare nel caso di specie,considerato lo status lavorativo ,tipo di lesione riportate e sofferenze patite dall'istante.  “###.T.U.I” Va,all'uopo,osservato che gli esiti invalidanti,sono stati valutati a mezzo C.T.U. medico legale redatta dalla dr.ssa ###nominata che questo ### ritene far sua per l'obiettività con cui è stata redatta. ### stessa è stato riconosciuto esistente il nesso di causalità ed indicati il danno biologico e la invalidità (temporanea e permanente) in questi termini:danno biologico:danno biologico : 7.0 %- 30 gg. di I.T.T. al 100%, 30 gg. di I.T.P. al 75%,20 gg. di I.T.P. al 50% e 0 gg di I.T.P. al 25% e € 0,00 per spese.   “###”. 
La scelta del punto fu stata partorita da elementi quali:l'età dell'istante-(anni 65 circa )-(24.09.51) all'epoca del sinistro 04.03.17 (tipo di lesione riportate,status lavorativo e sofferenze patite).  ### ,alla luce di quanto operato questo giudicante ritiene equo liquidare la somma di € 14.586,84.
Dr. ### D'### -### di ### di #### - n.r.g. 183/23 Essa somma è scaturita dal seguente prospetto : ### per 7.0 % - € 9.134,34 ### relativo (30 gg. di I.T.T. al 100% (€ 55,24) gg.) € 1.657,20 ### relativo a (30 gg. di I.T.P. al 75% (€ 55,24) gg.) € 1.242,90 ### relativo a (20 gg. di I.T.P. al 50% (€ 55,24) gg.) € 552,40 ### relativo a (0 gg di I.T.P. al 25% (€ 55,24) gg.) € 0,00 ### (1/5 del danno biologico) ex art. 139 co. 3 d.lgs. n. 209/05 2.000,00 Spese documentate 0,00 ### € 14.586,84 ### Ebbene ,alla luce di quanto operato questo giudicante ritiene equo liquidare la somma di € 14.586,84.   “#### Ad essa somma,poi,(liquidata all'attualità) vanno aggiunti i soli interessi legali dalla presente.  #### tale liquidazione,va osservato il DM 55/2014,facendo uso della locuzione "di regola",conferisce carattere assolutamente non vincolante alle variazioni minimi e massimi,che non sono espressamente indicati nelle tabelle allegate al DM,ma sono stati ottenuti applicando ai "valori medi" tabellari le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall' art. 4, comma 1, vale a dire: -diminuzione fino al 50% e aumento fino all'80%, -diminuzione fino al 70% (**) e aumento fino al 100% per la sola fase istruttoria.  ### concetto è stato ribadito più volte anche nella relazione illustrativa ministeriale. 
Dal chè appare assolutamente possibile determinare liberamente l'importo di ciascuna fase modificando il valore della colonna "compenso". Proprio in virtù del carattere non vincolante delle variazioni,il valore del compenso può anche superare gli importi suggeriti come minimo e massimo. 
Del resto tale principio è stato ribadito anche dalla sez. III della Suprema Corte nella sentenza del 29.01.14.  n. 1972. In essa sentenza viene precisato che,il quinto comma dell'art. 60 al ###.D.L. n. 1578 del 1933, consente al giudice di liquidare importi superiori al massimo od inferiori al minimo tariffario purchè tale decisione sia motivata. 
Ad ogni modo,nel caso di specie,tale principio non viene disatteso. 
In pratica le spese di giudizio vengono determinate secondo il criterio del compenso unico voluto sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 13.08.22 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.22 ed in vigore dal 23.10.22, applicando i "valori nei limiti " dello scaglione di riferimento di seguito specificato.
Dr. ### D'### -### di ### di #### - n.r.g. 183/23 ### In ogni caso,il secondo comma dell'articolo 2233 del codice civile,vieta di liquidare compensi irrisori stabilendo che "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione".(####.-ordinanza 30.11.16 n. 24492). ### aveva già osservato che la facoltà di ridurre fino alla metà il compenso del difensore per l'opera prestata nelle controversie incontra un limite nell'art. 2233, comma 2, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. Civ. Sez. VI 22 dicembre 2015 n. 25804). In altra pronuncia (Cass. Civ. Sez. VI 31 marzo 2016 n. 6306), aveva aggiunto che i compensi del professionisti, quando sono riferiti a più fasi del giudizio, devono essere liquidati distinguendo ciascuna fase di esso, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle.  ### Pertanto,questo giudicante,tenuto conto dello scaglione di valore dell'opera prestata,nonché degli esiti raggiunti, determina tale compenso sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 13.08.22 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.22 ed in vigore dal 23.10.22. 
Precisamente: fase di studio € 425,00 fase introduttiva € 352,00 fase istruttoria € 851,00 fase decisoria € 746,00 ### € 2374,00 Aumento 30% su 2374,00 (per ogni presenza in più nel processo (art. 4 co. 1 D.M. 55/14) € 710,78 ### 3084,78 spese, (ivi compreso contributo di pertinenza, se versato). € 300,00 Per gli aumenti applicati ,va rimarcato quanto segue : 1) circa l'aumento del 30%:la regola del compenso unico aumentabile in caso di difesa di più parti è stata estesa dall'art. 4, comma 2,del decreto n. 55/14 (mod. dal D.M. 08.03.18 n. 37),anche al caso della difesa di una parte contro più parti. Infatti la norma statuisce che “la disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più oggetti”.
Dr. ### D'### -### di ### di #### - n.r.g. 183/23 ### C.T.U. 
Alle spese liquidate dovrà aggiungersi anche la somma occorsa per la c.t.u. già liquidata in € 450,00 a favore della dr.ssa ### e posta carico della ### di #### s.p.a.,quale impresa designata per la regione ### dal F.G.V.S. 
MAGG. 15 % ### A tale compenso,dovrà essere aggiunta la maggiorazione reinserita dall'art. 2 del menzionato decreto. Essa voce accessoria,intesa quale ulteriore riconoscimento sulle spese generali,viene determinata nella misura del 15 %. Importo dovuto anche in assenza di espressa richiesta e menzione nel dispositivo della sentenza.  n. 17046 del 20.08.15.  ### riconosciuta,su richiesta,l'attribuzione,all'Avv. ### I.V.###.P.A. 
Vanno aggiunti,infine, (solo se dovuti “ope legis”) ,l'I.V.A. e C.P.A.  ### : che va da € 5.200,01 ad € 26.000,00. 
Per quanto attiene il criterio di valutazione e di applicazione del compenso liquidato,questo giudicante si è attenuto allo scaglione dettato dalla nuova normativa e che va da € 5.200,01 ad € 26.000,00.  P. Q. M.  ### di ### di ####, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### contro ### e ### di #### s.p.a.,quale impresa designata per la regione ### dal F.G.V.S.,in persona del suo legale rapp.te p.t., nella causa civile avente ad oggetto:risarcimento danni derivante da incidente stradale,ex art. 283 comma I lett. b) d.lgs 209/05,iscritta a ruolo con il n.r.g. 183/23, reiectis contrariis ,così provvede: 1. accoglie la domanda ; 2. dichiara,###unico ed esclusivo responsabile del sinistro; 3. dichiara,la legittimazione passiva della ### di #### s.p.a.,quale impresa designata per la regione ### dal F.G.V.S.; 4. per converso condanna la stessa, a pagare a ### la somma di € € 14.586,84 ; 5. Ad essa somma,poi,(liquidata all'attualità) vanno aggiunti i soli interessi legali dalla presente; 6. condanna,altresì,essa soccombente,al pagamento di € 3084,78 per compenso ed € 300,00 per spese, (ivi compreso contributo di pertinenza, se versato) .
Dr. ### D'### -### di ### di #### - n.r.g. 183/23 7. A tale compenso,dovrà essere aggiunta la maggiorazione,nella misura del 15 %.  8. Viene riconosciuta,su richiesta,l'attribuzione,all'Avv. ### .  9. Vanno aggiunti,infine, (solo se dovuti “ope legis”) ,l'I.V.A. e C.P.A.  10. Alle spese liquidate dovrà aggiungersi anche la somma occorsa per la c.t.u. già liquidata in € 450,00 a favore della dr.ssa ### e posta carico della ### di #### s.p.a.,quale impresa designata per la regione ### dal F.G.V.S.  11. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva, ex lege . 
Così deciso in #### il #### di ### di #### dr. ### D'

causa n. 183/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi D'Aniello

M
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Tribunale di Nola, Sentenza n. 2487/2025 del 23-09-2025

... esame attiene ad un'ipotesi di danno da circolazione stradale imputabile a veicolo rimasto ignoto -in questo caso, motociclopertanto la legittimazione passiva della relativa domanda risarcitoria si radica in capo all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del ### di ### per le ### della strada che, nella specie, risulta essere la convenuta nella predetta qualità. Piuttosto, le contestazioni sollevate dalla ### afferiscono alla titolarità passiva del rapporto oggetto di giudizio e, pertanto, attengono al merito della controversia, su cui ci si soffermerà nel prosieguo. Ed infatti, passando al merito della res controversa, in base alla prospettazione attorea, nel caso de quo si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 283, co. 1, lett. a) C.d.A., atteso che parte attrice deduceva che ### aveva subito lesioni alla persona a seguito di un incidente causato da un motoveicolo non identificato. In virtù della disciplina invocata, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sul danneggiato grava l'onere di provare: 1) le modalità del sinistro, 2) l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, 3) (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 6653/2017 Tribunale Ordinario di ### 23.9.2025 Il Giudice preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza; letti gli atti e i documenti di causa; P.Q.M.  si ritira in camera di consiglio. 
È verbale. 
Nola, 23.9.2025 Il Giudice Dr.ssa ### all'esito della ### di Consiglio, letto l'art. 127 ter c.p.c., decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### in composizione monocratica, in persona del ### dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  nella causa iscritta al n. R.G. 6653/2017 TRA ##### E ### nella qualità di eredi di ### rappresentate e difese dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domiciliano in ### d'####, alla ### n. 125, come da procura in calce alla comparsa di intervento volontario ### E ### S.P.A., nella qualità di ####, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ### in ### alla ###. A. ### n. 30
Oggetto: risarcimento danni. 
Conclusioni delle parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 23.9.2025.  RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ### conveniva in giudizio la società ### S.p.A., nella qualità di impresa designata per la ### per la gestione dei sinistri a carico del ### di ### per le ### della ### (nel prosieguo, semplicemente ### o ###, innanzi al Tribunale di ### onde ottenere il risarcimento dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data ###, alle ore 19:15 circa, in ### d'####, alla ### allorché, in qualità di pedone, mentre era intenta ad attraversare la suddetta strada utilizzando l'attraversamento ivi presente, nei pressi della scuola “Ponte”, veniva investita da un motociclo non identificato, che procedeva lungo la medesima via in direzione di Napoli. 
Per effetto dell'investimento e della caduta rovinosa, l'istante riportava lesioni che ne rendevano necessario il ricovero, dapprima presso il ### della ### di ### “### dei Fiori” di ### in data ###, dove le veniva diagnosticato “trauma contusivo al bacino” e “frattura basicervicale del femore sinistro”; successivamente, l'attrice veniva trasferita presso l'### “### di Dio” di Frattamaggiore, con diagnosi di “frattura del femore” e prognosi di 30 giorni. Presso il tale nosocomio la ### veniva ricoverata fino al 13.3.2016, per poi essere nuovamente trasferita, stavolta presso l'### “### Moscati” di ### prima al ### e poi nel reparto di ### e ### fino al 30.3.2016, dove veniva sottoposta ad intervento di endoprotesi biarticolare cementata all'anca sinistra e dimessa con diagnosi di frattura sottocapitata del femore sinistro. 
Si costituiva in giudizio la ### che contestava la domanda attorea, per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Istruita la causa mediante escussione testimoniale e nomina di C.T.U. medico-legale, interveniva, nelle more, il decesso dell'attrice, cui faceva seguito, mediante il deposito di comparsa di intervento volontario, in data ###, la costituzione in giudizio di ##### e ### quali eredi di ### Completata la fase istruttoria con la consulenza tecnica d'ufficio del dott. ### espletata sulla documentazione medica versata in atti, all'odierna udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa giunge alla decisione dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale). 
Preliminarmente, va dichiarata la proponibilità della domanda risarcitoria, atteso che risulta ottemperato il disposto dell'art. 287 del D.lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle ### private), con il deposito della prova della tempestiva e rituale richiesta di risarcimento rivolta all'impresa assicuratrice, con pec del 13.5.2016 (all. n. 2 produzione di parte attorea) ed avendo l'attrice atteso il decorso del termine di sessanta giorni prima di instaurare il presente giudizio. La suddetta missiva è, altresì, idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c., non secondo, bensì terzo comma, trattandosi dell'allegazione di un fatto previsto dalla legge come reato (lesioni colpose). 
Va, poi, vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla ### A tal proposito, occorre rilevare che la legitimatio ad causam dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale. Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non già di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la “legitimatio ad causam”, bensì dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore, con conseguenze in termini di accoglimento o rigetto nel merito della domanda. 
Ebbene, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta è infondata, poiché, alla luce della domanda proposta dall'istante, la fattispecie in esame attiene ad un'ipotesi di danno da circolazione stradale imputabile a veicolo rimasto ignoto -in questo caso, motociclopertanto la legittimazione passiva della relativa domanda risarcitoria si radica in capo all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del ### di ### per le ### della strada che, nella specie, risulta essere la convenuta nella predetta qualità. 
Piuttosto, le contestazioni sollevate dalla ### afferiscono alla titolarità passiva del rapporto oggetto di giudizio e, pertanto, attengono al merito della controversia, su cui ci si soffermerà nel prosieguo. 
Ed infatti, passando al merito della res controversa, in base alla prospettazione attorea, nel caso de quo si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 283, co. 1, lett. a) C.d.A., atteso che parte attrice deduceva che ### aveva subito lesioni alla persona a seguito di un incidente causato da un motoveicolo non identificato. 
In virtù della disciplina invocata, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sul danneggiato grava l'onere di provare: 1) le modalità del sinistro, 2) l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, 3) che tale veicolo è rimasto sconosciuto (si cfr. in tema, ex plurimis, Cass., sez. III, 19.9.1992, n. 10762; in senso conforme Cass., III, 25.7.1995 n. 8086; Cass., sez. III, 01.8.2001 n. 10484; Cass., sez. III, 10.6.2005 n. 12304). 
Come sintetizzato dalla Suprema Corte (Cass., sez. III, 24.3.2016, n. 5892), in ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui «la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto», ma, in tale ottica, «al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”» (Cass., sez. III, 18.11.2005, n. 24449). 
Va ulteriormente precisato che «la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa» (Cass., sez. III, 03.9.2007, n. 18532). Infine, per quanto riguarda la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto «è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi» (Cass., sez. III, 13.7.2011, n. 15367). In altre parole, ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo pirata. 
Occorre, infatti, partire dal presupposto, come innanzi detto, che il danneggiato è tenuto a provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto non identificato (si cfr. Corte appello ### sez. II, 04.02.2021, n. 86, in ###è 2021). 
In particolare, è stato condivisibilmente affermato che, quanto alla prova dell'accadimento del fatto storico, «nel caso in cui si deduca che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato, con successivo intervento del ### di ### per le ### della ### e dell'impresa da esso designata alla liquidazione dei danni, ex art.  19 e ss., l. n. 990 del 1969, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria» (Tribunale Bari, sez. III, 10.04.2008, n. 917, in Giurisprudenzabarese.it 2008).
Ciò chiarito, nel caso de quo l'attrice ha presentato una tempestiva denuncia-querela in data ### alla ### della Repubblica presso il Tribunale di ### Inoltre, in ordine alla dinamica, il teste di parte attrice, ### escusso all'udienza del 22.9.2020, ha riferito: “era inizio di marzo 2016, prima serata, circa le 19:30, io mi trovavo a ### in ### D'### alla guida della mia auto e circolavo dietro una moto scura, percorrendo la ### in direzione di Napoli, allorché giunti nei pressi della scuola elementare vidi una vecchietta che attraversava sulle strisce e si trovava già a metà carreggiata, quando la moto la colpì sul lato destro e lei cadde sul lato opposto. Il conducente della moto fuggì senza prestare soccorso. Quindi io mi accostai, prestai soccorso alla vecchietta e aspettai che arrivassero i suoi parenti, ai quali lasciai i mei dati e andai via. (…) Non ricordo nulla del conducente della moto, ricordo solo che la moto era scura, forse nera. (…) Quando mi avvicinai a prestare soccorso vidi che la vecchietta piangeva per il dolore, in particolare lamentava dolori alla gamba sinistra e al bacino. (…) Preciso che la vecchietta attraversava andando verso la scuola, che guardando la direzione verso Napoli, si trova sul marciapiede di destra della carreggiata”. 
A sostegno della dinamica così descritta si pone anche la documentazione in atti, con particolare riguardo ai referti medici depositati da parte istante, che confermano l'accesso in ### della ### in orario compatibile con quello indicato dal teste e per lesioni congruenti con il descritto evento. 
Più precisamente, dal referto di ### del 06.3.2016 presso la ### di ### dei ### di ### emerge che ### riferì ai sanitari del già menzionato nosocomio di essere stata investita da un motorino in ### a ### d'### con conseguente menzione dell'omissione di soccorso ( referto di ### della ### di cura ### dei ### del 06.3.2016, ore 20:17, in all. n. 3 nella produzione attorea, ove si legge: “Incidente stradale” e “### di essere stata investita da un motorino a ### a ### con omissione di soccorso”). 
Né può attribuirsi rilievo in senso contrario alla ricostruzione della dinamica offerta da parte attrice al secondo verbale di ### dove si legge che la paziente riferiva ai sanitari: “caduta accidentale” (cfr. cartella clinica dell'ospedale ### di ### in all. n. 4). Ritiene, infatti, la scrivente di dover attribuire maggior rilievo alle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, piuttosto che a quelle rese a distanza di giorni, potendosi verosimilmente ipotizzare tanto una errata verbalizzazione dei sanitari dell'ospedale di ### tanto una approssimativa narrazione da parte della paziente anziana (77 anni all'epoca del fatto). 
Pertanto, ritiene il Tribunale che, sulla scorta della acquisita prova orale e della documentazione in atti, emerga un comportamento negligente ed imprudente, quindi colposo, del conducente del motoveicolo rimasto sconosciuto, nonché la sua mancata incolpevole identificazione ad opera dell'attrice, atteso che il conducente del motoveicolo pirata si è dileguato mentre la ### era a terra ferita. Invero, quanto alla responsabilità del veicolo investitore va rimarcato che ### nell'accadimento, rivestiva la qualità di pedone. Ebbene, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 8487 del 16.3.2022, ha escluso il concorso di colpa nel caso di investimento del pedone, presumendo la responsabilità del conducente del veicolo che non dimostri di aver fatto il possibile per evitare il sinistro, affermando che la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento è presunta e può essere esclusa solo quando l'investitore abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o quando risulti con certezza dalla modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità da parte sua di evitare il sinistro. 
Quanto, invece, alla mancata identificazione del veicolo, l'allontanamento dell'investitore, che ha proseguito la marcia senza fermarsi, e la rovinosa caduta dell'attrice, nonché l'interesse immediato del soccorritore per le sue condizioni, giustificano l'impossibilità da parte sia dell'una che dell'altro di rinvenire la targa del danneggiante. 
Dalle risultanze processuali, in definitiva, emerge chiaramente che la responsabilità della verificazione del sinistro è da ascrivere esclusivamente al conducente del mezzo investitore, rimasto sconosciuto. 
Venendo al quantum debeatur, sulla scorta della C.T.U. medico-legale depositata in data ### a firma del dott. ### - cui questo ### ritiene di prestare adesione, in quanto immune da vizi logici e congruamente motivata - i danni subiti dalla ### possono stimarsi nella misura che segue: 15% di danno biologico permanente per un soggetto di 77 anni al momento del sinistro; ITT di 24 giorni; ITP al 75% di giorni 20, ITP al 50% di giorni 30 e ITP al 25% di giorni 30. In definitiva, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni personali), il risarcimento del danno subito dall'istante può essere, sulla base delle ### elaborate dal Tribunale di Milano, quale parametro nazionale per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona (Cassazione civile sez. III, 25.02.2014, n. 4447; tra le ultime, si cfr. Cassazione civile sez. VI, 23.6.2022, n. 20292), specificamente individuato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità: € 34.347,05 per danno biologico permanente nel grado del 15% per un soggetto di 77 anni al momento del sinistro; € 2.760,00 per ITT di giorni 24; € 1.725,00 per ITP al 75% di giorni 20; € 1.725,00 per ITP al 50% di giorni 30; € 862,50 per ITP al 25% di giorni 30. 
Con la precisazione che l'importo di € 34.347,05 a titolo di danno da invalidità permanente è stato calcolato operando l'incremento nella misura del 15% del valore monetario di base previsto dalla ### di ### in relazione alla percentuale di invalidità permanente come dinanzi calcolata, e pari nella specie ad € 29.867,00, allo scopo di adeguare il risarcimento all'effettiva entità del pregiudizio. 
Infatti, il predetto aumento è finalizzato a garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, tramite la c.d. personalizzazione, ai fini della ricomprensione nell'unitaria voce di danno non patrimoniale anche del c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d'animo), alla luce dei principi espressi dalle ### della Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/2008. 
In particolare, nel caso di specie, occorre evidenziare che ricorrono certamente i presupposti per procedere all'anzidetta personalizzazione, ove si consideri che il fatto dannoso integra astrattamente gli estremi del reato di lesioni colpose. Vanno, altresì, considerate la sottoposizione dell'attrice ad intervento chirurgico, la degenza ospedaliera e l'entità significativa del tempo occorso per la stabilizzazione dei postumi (si cfr. documentazione medica, in atti nella produzione attorea). 
Pertanto, il ### convenuto va condannato al pagamento, in favore di ##### e ### n.q. di eredi di ### in solido tra loro, della somma di € 41.419,55. ### appena liquidato, già calcolato all'attualità, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del c.d. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dalla parte danneggiata per la ritardata corresponsione di quanto ad essa dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento della Suprema Corte, mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale dall'1.01.2021 al saldo, individuata come data intermedia (a titolo di interessi compensativi, lucro cessante: si cfr.no sentenze Cass. n. 25571/2011 e Cass. 3931/2010, nonché ord. Cass. n. 7267/2018, secondo cui: «In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato»). 
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita. 
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate a suo carico ed in favore di ##### e ### in solido, come in dispositivo, in base al decisum ed in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, ai valori medi, tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo, del comportamento processuale delle parti, nonché degli esiti complessivi dell'istruttoria, con attribuzione all'avv. ### dichiaratosi antistatario (si cfr.no conclusioni comparsa di intervento volontario). 
Infine, le spese di C.T.U., liquidate come da decreti emessi in corso di causa, vanno poste per l'intero a definitivo carico della convenuta. P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: 1. Accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna la ### S.p.A. n.q.  di ### per la ### dei ### a carico del ### di ### per le ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ##### e ### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro, per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 41.419,55, oltre interessi legali dall'1.01.2021 e sino al soddisfo.  2. Condanna la ### S.p.A., n.q. di ### per la ### dei ### a carico del ### di ### per le ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese processuali del presente giudizio in favore di ##### e ### nella qualità di eredi di ### in solido, che liquida in € 520,00 per spese ed in € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. ### 3. Pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per l'intero, a carico della ### S.p.A., n.q. di ### per la ### dei ### a carico del ### di ### per le ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore. 
Così deciso in ### il ####ssa

causa n. 6653/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Astarita Giovanna

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 26584/2023 del 14-09-2023

... contenzioso che occupa nasce, invero, da un equivoco di fondo, ingenerato dalla stessa ### terzo pignorato, all'atto della dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., poi precisata nel corso del giudizio di merito: ossia quello per cui il credito di cui all'ordinanza di assegnazione in favore di ### benché oggetto di pignoramento da parte del ### non fosse “disponibile”, perché asseritamente vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione, ossia, proprio quello che aveva emesso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., nella procedura N. ###/2007 R.G.E. In altre parole, la ### rendendo la dichiarazione, ha manifestato la presunta indisponibilità del credito in discorso, perché a suo dire il pagamento avrebbe dovuto necessariamente effettuarsi in favore del ### salva diversa disposizione dell'A.G. In tal modo, però, essa odierna ricorrente non ha tenuto conto che il credito spettante al ### era da considerare quale bene rientrante nel suo patrimonio, alla stessa stregua (tra l'altro) di ogni altro suo credito, e dunque soggetto alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. in favore dei suoi creditori, tra cui lo stesso ### Ciò perché N. 24899/21 R.G. “### di assegnazione resa (leggi tutto)...

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N. 24899/21 R.G. 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli ###mi Sigg.ri ###: Pignoramento presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo ante riforma del 2012 - ### del giudizio - ### al pagamento del credito accertato - ### 11.7.2023 ###. 
R.G.N. 24899/2021 ### - ### ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 24899/2021 R.G. proposto da: CONSAP - ### s.p.a. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro ### domiciliato in #### presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.   - controricorrente - e contro N. 24899/21 R.G.  ### - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di ### recante il n. 5649/2021 e depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale dell'11.7.2023 dal ### relatore dr. ####'anno 2011, ### effettuò un pignoramento presso terzi nei confronti di ### dinanzi al Tribunale di ### (N. 16073/2011 R.G.E.), pignorando le somme a questi dovute dalla ### a seguito di ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa a carico di quest'ultima, in altra procedura, per l'importo di € 52.058,61. Il terzo pignorato rese dichiarazione ex art. 547 c.p.c., rilevando che le somme non erano state ancora riscosse dal ### e che, senza provvedimento del giudice, le stesse non fossero disponibili, essendo vincolate al soddisfacimento dell'originario creditore; il giudice dell'esecuzione, ritenuta negativa la dichiarazione, dispose il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex art.  549 c.p.c. Nelle more, ### avviò altro pignoramento presso terzi (N. ###/2012 R.G.E.), azionando il medesimo titolo verso il ### e nuovamente pignorando il medesimo credito da questi vantato verso ### il giudice dell'esecuzione, stavolta, assegnò il credito in favore del ### per l'importo di € 27.127,20. Tenendo conto di tale ultimo evento, nel giudizio ex art. 549 c.p.c. il Tribunale di ### rigettò la domanda di accertamento del ### con sentenza n. 4509/2015, compensando le spese. Proposto appello N. 24899/21 R.G.  dal creditore pignorante, la Corte d'appello di ### con sentenza del 4.8.2021, lo accolse, condannando la ### al pagamento, in favore del ### dell'importo di € 52.058,61, oltre interessi. Osservò il giudice d'appello che, pur vero essendo che l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. determina la definitiva fuoriuscita del credito dal patrimonio dell'esecutato, nella specie era sfuggito al primo giudice che il creditore delle somme portate dalla ordinanza il cui credito era stato oggetto del pignoramento presso terzi, iscritto al 16073/2011 R.G.E., era proprio l'esecutato ### e poiché la ### nel corso del giudizio di accertamento e contrariamente a quanto dichiarato ex art. 547 c.p.c., aveva pure affermato di essere nella disponibilità di somme spettanti allo stesso ### il Tribunale non avrebbe che potuto assegnare le somme stesse al pignorante ### Né poteva assumere alcuna rilevanza il pagamento successivo di € 27.127,20 in favore del ### (rectius, del ###, nell'ambito del pignoramento iscritto al N. ###/2012 R.G.E., perché le somme già pignorate dal ### erano vincolate al suo esclusivo soddisfacimento. 
Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione la ### s.p.a. ### affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso #### le parti hanno depositato memoria. Ai sensi dell'art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi all'odierna adunanza camerale. 
N. 24899/21 R.G.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art.  342, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver il giudice d'appello rilevato l'inammissibilità del gravame del ### per genericità.  1.2 - Con il secondo e il terzo motivo si denuncia, complessivamente, la violazione dell'art. 112 e dell'art. 549 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte capitolina reso una pronuncia in ultrapetizione, addirittura assegnando il credito in favore del ### senza neppure tener conto delle sue richieste e conclusioni, limitate appunto all'accertamento dell'obbligo del terzo e per la minor somma ancora dovuta da essa ### per effetto dell'ordinanza di assegnazione resa nella seconda procedura (N. ###/2012 R.G.E.), per l'importo di € 27.127,20.  1.3 - Con il quarto motivo, infine, si denuncia l'omessa motivazione su fatto storico decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione degli artt. 132 e 484 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn.  3 e 5, c.p.c., per aver il giudice d'appello ritenuto che l'ordinanza di assegnazione nella procedura N. ###/2012 R.G.E. fosse stata resa in favore di ### mentre invece questi ne era l'esecutato, giacché l'ordinanza era stata resa in favore del creditore pignorante ### 2.1 - Il primo motivo è infondato. ### dell'odierno controricorrente - specie a fronte della assai problematica tenuta logica della decisione di primo grado - è da considerare sufficientemente specifico e comunque conforme alla N. 24899/21 R.G.  disciplina dettata dall'art. 342 c.p.c., per come interpretato da questa Corte. 
In proposito, è stato anche di recente affermato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., Sez. Un., ###/2022). 
Ora, col gravame proposto, il ### s'è fondamentalmente doluto della violazione, da parte del Tribunale di ### dell'art. 543 c.p.c., nonché dell'erronea valutazione del contenuto della dichiarazione resa dal terzo pignorato, laddove in particolare non s'è considerato che, a fronte dell'ordinanza di assegnazione di circa € 55.000,00 in favore del ### questi era creditore della somma nei confronti della ### e dunque il credito era certamente pignorabile ed avrebbe dovuto essere assegnato ad esso creditore pignorante. Ciò tanto più che il Tribunale aveva pure mostrato di confondere la posizione del ### (esecutato nelle procedure NN.  16073/2011 R.G.E. e ###/2012 R.G.E.) con quella del debitore esecutato nella procedura N. ###/2007 R.G.E., in cui invece il ### figurava come N. 24899/21 R.G.  creditore pignorante (tanto da aver poi ottenuto in suo favore l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.). 
Pertanto, è evidente che le censure mosse con l'appello erano pienamente in linea col dettato dell'art. 342 c.p.c., donde l'infondatezza della censura in esame.  3.1 - I restanti motivi, da esaminare congiuntamente stante l'intima connessione, sono evidentemente fondati (tanto da indurre il controricorrente, singolarmente, non meno che correttamente, a riconoscerne le ragioni). 
Il contenzioso che occupa nasce, invero, da un equivoco di fondo, ingenerato dalla stessa ### terzo pignorato, all'atto della dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., poi precisata nel corso del giudizio di merito: ossia quello per cui il credito di cui all'ordinanza di assegnazione in favore di ### benché oggetto di pignoramento da parte del ### non fosse “disponibile”, perché asseritamente vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione, ossia, proprio quello che aveva emesso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., nella procedura N. ###/2007 R.G.E. 
In altre parole, la ### rendendo la dichiarazione, ha manifestato la presunta indisponibilità del credito in discorso, perché a suo dire il pagamento avrebbe dovuto necessariamente effettuarsi in favore del ### salva diversa disposizione dell'A.G. In tal modo, però, essa odierna ricorrente non ha tenuto conto che il credito spettante al ### era da considerare quale bene rientrante nel suo patrimonio, alla stessa stregua (tra l'altro) di ogni altro suo credito, e dunque soggetto alla garanzia patrimoniale generica ex art.  2740 c.c. in favore dei suoi creditori, tra cui lo stesso ### Ciò perché N. 24899/21 R.G.  “### di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi determina, dal momento della sua emissione, la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato attivo, in quanto, con la sostituzione dell'assegnatario all'originario creditore, muta il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere per liberarsi dal vincolo” (ex multis, Cass. n. 17441/2018): per effetto dell'ordinanza in discorso, dunque, ### avrebbe dovuto adempiere nei confronti del ### l'obbligazione in essa portata; ma ciò non escludeva che il relativo credito potesse essere aggredito in via esecutiva dai creditori di quest'ultimo, ove all'atto del pignoramento esso non fosse stato già estinto dalla stessa ### come appunto avvenuto nella specie. Con la conseguenza che, in caso di assegnazione del credito in favore del ### con il relativo pagamento essa ### si sarebbe ad un tempo liberata dall'obbligazione sia nei confronti di quest'ultimo, sia dello stesso ### restando così escluso ogni rischio di duplicazione dell'adempimento. 
Pertanto, introdotto dal ### il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex artt. 548 e 549 c.p.c. (nel testo antecedente alla riforma di cui alla legge n. 228/2012), il giudice del merito era solo tenuto ad accertare se il credito pignorato fosse sussistente o meno, ed eventualmente quale ne fosse la misura (Cass. n. 3987/2019), restando demandato al giudice dell'esecuzione, una volta riassunto il procedimento, adottare ogni più conseguente statuizione (così recitava, infatti, l'art. 549 c.p.c. previgente: “Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all'articolo precedente, il giudice, se accerta N. 24899/21 R.G.  l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo”). 
È del tutto evidente, poi, che il giudice del merito avrebbe dovuto tener conto di quanto eventualmente esatto dal creditore procedente nelle more del giudizio, a deconto della propria posizione creditoria, considerando in primo luogo le allegazioni dello stesso ### che aveva dedotto di aver incassato - nell'ambito della procedura N. ###/2012 R.G.E. - l'importo di € 27.127,20, oltre spese.  3.2 - La Corte d'appello romana, tuttavia, non ha fatto buon governo delle regole suesposte: sia perché, una volta accertata la sussistenza originaria del credito pignorato, non l'ha decurtato delle somme frattanto ottenute dal ### (per come dallo stesso dedotto); sia perché, anziché limitarsi al detto accertamento, la Corte è addirittura giunta ad emettere statuizione di condanna della ### al pagamento della somma (pure erroneamente) accertata, per di più imputando alla ### di aver già pagato la sorte capitale di € 27.127,20 a ### anziché - come è indiscusso - a ### Una simile pronuncia, però, è in ogni caso da ritenersi preclusa al giudice dell'accertamento dell'obbligo del terzo (avuto riguardo all'assetto ante riforma; quanto a quello successivo, il problema non si pone, perché l'accertamento è demandato allo stesso giudice dell'esecuzione, com'è noto), in quanto essa si risolve in una inutile e non consentita complicazione procedurale, destinata ad una altrettanto inutile e non consentita proliferazione di titoli esecutivi: nel sistema previgente, come già evidenziato, N. 24899/21 R.G.  spetta esclusivamente al giudice dell'esecuzione - una volta riassunto dinanzi a lui il processo a seguito della definizione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - provvedere all'assegnazione del credito ai sensi dell'art.  553 c.p.c., con ordinanza che costituisce essa stessa titolo esecutivo nei confronti del terzo (ex multis, Cass. n. 7231/2022). Non v'è, dunque, alcuna ragione per cui il giudice dell'accertamento debba contestualmente adottare una statuizione di condanna, perché ciò finirebbe con l'alterare la struttura e lo stesso iter del pignoramento presso terzi, come compendiati con l'incidente di cognizione ex artt. 548 e 549 c.p.c. (si ripete, nel testo previgente alla novella del 2012). 
Si impone, dunque, la cassazione in parte qua della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio proceda ad un nuovo accertamento del credito pignorato, che tenga conto della sua consistenza originaria, per come dichiarata dalla ### nonché, se del caso o comunque in esito agli accertamenti eventualmente necessari al riguardo, del sopravvenuto pagamento parziale, come da allegazioni del creditore pignorante, ferma la competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione per il prosieguo.  4.1 - In definitiva, il primo motivo è rigettato, mentre i restanti sono accolti. 
La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.  P. Q. M.  La Corte rigetta il primo motivo e accoglie i restanti. 
N. 24899/21 R.G.  ### la gravata sentenza in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 11.7.2023.   ### 

causa n. 24899/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Fantini Simone, De Stefano Franco

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 2195/2024 del 15-11-2024

... richiedere il risarcimento dei danni direttamente al fondo di garanzia vittime della strada ( in tal senso Cass. sentenza n. 4353 del 21.02.2013). Nella fattispecie in esame, tuttavia, non si discute di un omesso pagamento del premio (pagamento, anzi, presupposto del rilascio del contrassegno assicurativo e da ritenersi, pertanto, effettuato il ###), bensì del fatto che, decorsa la data del 6.2.2005, la copertura assicurativa non era più operante. Né sono stati offerti elementi di segno contrario alla ricostruzione sin qui operata (e fatta propria anche dalla sentenza impugnata): nello specifico, non è stato prodotto il contratto di assicurazione, sì da poter verificare se le condizioni del medesimo prevedessero un rinnovo automatico alla scadenza (consentito all'epoca di verificazione dei fatti di causa), e, dunque, se, dovendosi intendere la polizza n. 77614163 rinnovata automaticamente alla data del 6.2.2025, si ricadesse nell'ambito di applicabilità del primo o del secondo comma dell'art. 1901 c.c. e, comunque, nulla è stato dedotto in ordine all'effettivo pagamento del premio. Anzi, come correttamente rilevato nel provvedimento qui censurato, la mancata produzione dei (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 a 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. ### all'esito dell'udienza del 15.11.2024, ha pronunciato, ex art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 167 del R.G.A.C. dell'anno 2014, vertente TRA ### (c.f.: ###), con l'avvocato ### -appellante
E - ###.A., in persona del l.r.p.t., con l'avvocato ### -appellata/appellante in via incidentale - ### S.P.A., in persona del l.r.p.t. (c.f. ###), con l'avvocato ### -appellata - ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###), con l'avvocato ### -appellati/appellanti in via incidentale - ### 2 a 12 -appellato avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di ### di ### responsabilità extracontrattuale. 
Conclusioni delle parti: come da verbale redatto all'odierna udienza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### e ### evocavano in giudizio, dinanzi al Giudice di ### di ### l'### s.p.a. (quale impresa designata ex art. 20 l.  n. 990/1969), ### e ### al fine di ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali e delle lesioni personali subite dagli attori in occasione del sinistro occorso in data ###, alle ore 20,30 circa, allorquando l'autovettura ### targata ### di proprietà del ### e su cui viaggiava la ### -, mentre percorreva ### di ### veniva tamponata dal veicolo ### 156 targato ### di proprietà di ### e condotto da ### risultato sprovvisto di copertura assicurativa (in quanto la polizza n. 77614163 con la ### s.p.a. era scaduta).   Nella contumacia di ### e nel contraddittorio con #### s.p.a. e ### s.p.a. (della quale era stata ordinata la chiamata in causa - cfr. ordinanza del 18.3.2009), previo espletamento di istruttoria orale e di ctu medico-legale, il Giudice di ### di ### con la sentenza n. 1400/2012: - rigettava la domanda svolta nei confronti della ### s.p.a., ritenendo che la copertura assicurativa non fosse operante al momento del sinistro; - dichiarava la responsabilità esclusiva dei convenuti ### e ### nella causazione dell'incidente e, per l'effetto, condannava la ### - ### d'### s.p.a., quale impresa designata ex art. 20 l.  990/1969, al pagamento, a titolo risarcitorio, delle somme di € 5.986,00 in favore di ### e di € 2.272,91 in favore di ### - condannava, altresì, la predetta ### alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, ponendo a suo carico anche le spese di ctu; - in accoglimento della domanda proposta da ### condannava i convenuti ### e ### in solido tra loro, a rivalere l'impresa di tutte le ### 3 a 12 somme che sarebbero state versate agli attori, in esecuzione del provvedimento di primo grado; - compensava, infine, le spese di lite tra il chiamante ed la terza chiamata ### Avverso la predetta statuizione, ha proposto appello ### impugnando: a) la parte della sentenza che non ha ritenuto l'operatività della copertura assicurativa: in particolare, posto che l'autovettura dell'appellante era provvista di un contrassegno di assicurazione che recava la data di scadenza del 6.2.2005 e che il sinistro si era verificato il ###, avrebbe dovuto essere applicato alla fattispecie l'art. 1901 c.c., che prevede la sussistenza della copertura assicurativa, anche laddove il sinistro si sia verificato entro quindici giorni dalla scadenza della rata del premio; b) la parte della sentenza che, conseguentemente, ha escluso la legittimazione passiva della ### s.p.a., ritenendo che tenuta a risarcire il danno fosse esclusivamente l'### c) la parte della sentenza che ha accolto la domanda di rivalsa proposta dall'### invece di dichiararla inammissibile. 
Si è costituita la ### S.A., argomentando per l'infondatezza dell'avverso atto d'appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale, chiedendo: 1) la declaratoria di prescrizione di ogni diritto dei danneggiati; 2) la condanna dei danneggianti a rivalere la ### delle somme che dovesse essere tenuta a pagare in relazione al sinistro per cui è causa; 3) la declaratoria di inopponibilità delle risultanze della ctu medico-legale, espletata prima del suo ingresso nel processo. 
Si è, altresì, costituita la ### s.c.p.a., la quale, dando atto di aver eseguito la sentenza impugnata, corrispondendo la somma di € 9.843,49 a titolo di capitale in favore dei danneggiati e l'importo di € 1.786,48 a titolo di spese legali distratte in favore del loro procuratore, ha aderito all'appello proposto dal ### ed ha chiesto (senza, tuttavia, proporre appello incidentale) la riforma del provvedimento di primo grado, nella parte in cui ha addossato le conseguenze risarcitorie alla ### designata ex ### 4 a 12 art. 20 l. n. 990/1969, nonostante la piena validità ed operatività della copertura da parte della ### nonché, in ipotesi di rigetto dell'appello principale, la conferma del capo della sentenza che ha accolto la domanda di rivalsa nei confronti dei danneggianti. 
Si sono, infine, costituiti ### e ### eccependo l'infondatezza dell'appello principale e proponendo appello incidentale per i seguenti motivi: i) errata liquidazione del danno materiale: il Giudice di ### in particolare, in applicazione della franchigia di € 500,00, prevista dall'art. 19 l. n. 990/1969, avrebbe dovuto liquidare, a fronte di una fattura per la riparazione del messo pari ad € 4.382,44, un danno materiale di € 3.882,44, anziché di € 2.500,00; ii) errata liquidazione degli onorari legali: la sentenza impugnata non ha tenuto conto della lunghezza del giudizio di primo grado, svoltosi per un arco di tempo di quasi 6 anni e per 25 udienze ed ha liquidato un importo non congruo rispetto all'attività prestata. 
Nonostante la rituale notifica dell'appello principale, non si è costituito ### sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.   A seguito di alcuni rinvii determinati, in parte, dalla turnazione dei magistrati sul ruolo e, in parte, dal gravosissimo carico dell'ufficio distrettuale, la causa veniva differita all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281-sexies cod. proc. civ.; al termine della discussione e all'esito della camera di consiglio, veniva pronunciato il presente provvedimento con lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.   2. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla ### per violazione dell'art. 342 c.p.c., ovvero per mancanza di specificità dei motivi di appello, atteso che l'appellante ha sufficientemente descritto le parti della decisione di primo grado censurate, nonché le critiche ad essa, e ha altresì indicato le modifiche richieste. Ciò considerato, inoltre, che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto ### 5 a 12 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass., S.U., sent.  27199/2017).   2.1. Analogamente, deve essere, altresì, disattesa l'eccezione - sempre sollevata dalla ### - inerente alla asserita mancanza di fondamento giuridico del proposto atto di appello e, dunque, l'inammissibilità di esso ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c.   Orbene, sul punto giova effettuare un richiamo all'art. 348-bis c.p.c. il quale prevede che, fuori dai casi in cui dev'essere pronunciata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di accoglimento.   ### della richiamata disposizione fatta propria dalle ### della Suprema Corte, con la pronuncia n. 10409/2020, in uno con quella delle ### 27199/2017, ha stabilito che: «è da ritenere che la pronuncia dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. debba collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello e previo invito del giudice ad un confronto mirato, nell'ottica di quel contradditorio “allargato” ai difensori delle parti e al giudice, del quale l'art. 102 co. 2, pone un riconoscimento normativo di portata generale».   ###. 348-ter, comma 1, c.p.c. dispone che: «all' udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più aƫti di causa e il riferimento a precedenti conformi».   Dunque, la previsione secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere una ragionevole probabilità di essere accolta, debba essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, corrisponde alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste.   Venendo al caso di specie, l'eccezione sollevata dev'essere respinta in quanto superata perché implicitamente disattesa da questo Tribunale con l'ordinanza con cui è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (c.d. “ordinanza filtro”). Di talchè non può che osservarsi che i motivi di appello svolti dagli odierni appellanti meritino un'approfondita disamina, procedimento incompatibile, in ogni caso, con una pronunzia preliminare di natura sommaria. 
Pag. 6 a 12 2.2. ### è, dunque, ammissibile.   3. Nel merito, i primi due motivi dell'appello principale, proposto da ### possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro intima connessione, e devono reputarsi infondati.   Agli atti di causa, risulta prodotto il contrassegno della polizza n. 77614163, emessa il ###, con indicazione del seguente periodo di validità della garanzia: dalle 12,30 del 6.8.2004 alle 24,00 del 6.2.2005.   Dal documento in esame, dunque, emerge che, al momento della verificazione del sinistro per cui è causa (7.2.2005), la copertura assicurativa era già scaduta.   Né appare conferente il richiamo al disposto dell'art. 1901 c.c., ai sensi del quale l'assicurazione è sospesa sino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'assicurato paga il premio o la prima rata di premio ed è sospesa anche dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo alla scadenza se l'assicurato non paga i premi successivi al primo.   Tale norma regolamenta l'eventuale inadempimento dell'assicurato che non versi il premio iniziale ovvero quelli successivi. Nel primo caso, l'assicurazione rimane sospesa sino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'assicurato adempie la propria prestazione pagando il premio; tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, nell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale l'inadempimento dell'assicurato, qualora si verifichi il sinistro, non è opponibile al terzo danneggiato (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 2017 n. 4112); al riguardo si rileva che l'art. 127 cod. ass. stabilisce che l'impresa di assicurazione è sempre obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato di assicurazione e che questa regola è derogata, e l'assicuratore può rifiutarsi di risarcire il danno solo se ricorre l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 1901 c.c., ma non anche quella di cui al comma 1 dell'art. 1901 c.c. Nel caso di omesso pagamento dei premi successivi al primo, invece, l'assicuratore è obbligato a risarcire il danno solo se il sinistro si è verificato nel periodo di “tolleranza”, e cioè entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, indipendentemente dall'effettivo pagamento del premio o della rata di premio (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2017 n. 17207).   Dunque, il mancato pagamento alla scadenza, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'art. 1901, comma 2, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma solo dopo il decorso del periodo di tolleranza di quindici giorni; né la legge subordina questa ulteriore efficacia del contratto ### 7 a 12 al fatto che il premio sia pagato entro il termine medesimo, per cui, nella ipotesi di protratta inadempienza dell'assicurato e di successiva risoluzione del contratto a norma del comma 3 del citato art. 1901, l'effetto retroattivo della risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza» ( in tal senso Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2016 n. 26104). Qualora, invece, il sinistro si verifichi dopo le ore ventiquattro del quindicesimo giorno dalla scadenza, il mancato pagamento del premio sarà opponibile ai terzi danneggiati, trovando applicazione il secondo comma dell'art 127 cod. ass. che ha ulteriormente precisato che il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento dei danni direttamente al fondo di garanzia vittime della strada ( in tal senso Cass. sentenza n. 4353 del 21.02.2013).   Nella fattispecie in esame, tuttavia, non si discute di un omesso pagamento del premio (pagamento, anzi, presupposto del rilascio del contrassegno assicurativo e da ritenersi, pertanto, effettuato il ###), bensì del fatto che, decorsa la data del 6.2.2005, la copertura assicurativa non era più operante.   Né sono stati offerti elementi di segno contrario alla ricostruzione sin qui operata (e fatta propria anche dalla sentenza impugnata): nello specifico, non è stato prodotto il contratto di assicurazione, sì da poter verificare se le condizioni del medesimo prevedessero un rinnovo automatico alla scadenza (consentito all'epoca di verificazione dei fatti di causa), e, dunque, se, dovendosi intendere la polizza n. 77614163 rinnovata automaticamente alla data del 6.2.2025, si ricadesse nell'ambito di applicabilità del primo o del secondo comma dell'art. 1901 c.c. e, comunque, nulla è stato dedotto in ordine all'effettivo pagamento del premio.   Anzi, come correttamente rilevato nel provvedimento qui censurato, la mancata produzione dei contrassegni di assicurazione relativi ai periodi successivi alla data del 6.2.2005 costituisce, ex art. 116 c.p.c., ulteriore argomento di prova a sostegno del fatto che, a tale data, la copertura assicurativa non fosse più operante per scadenza del contratto (e non che la stessa fosse meramente sospesa in attesa del pagamento del premio, circostanza comunque non provata).   Ne consegue che, non operando il disposto di cui all'art. 1901 c.c., il sinistro verificatosi il ### deve ritenersi escluso dalla copertura assicurativa fornita dalla ### e rientrante, dunque, nelle ipotesi di operatività del ### di ### per le ### della ### Pag. 8 a 12 3.1. È, invece, fondato il motivo di appello con il quale viene cesurata la sentenza resa dal Giudice di ### di ### per aver condannato i responsabili del sinistro, in solido tra loro, a rivalere l'### - ### d'### s.p.a., quale impresa designata ex art. 20 l. n. 990/1969, di tutte le somme da versare ai danneggiati, ### e ### La domanda di rivalsa spiegata, ex art. 292 d.lgs. n. 209/2005 dalla ### assicurativa, infatti, deve essere dichiarata inammissibile.   Occorre premettere che «In caso di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, l'impresa designata dal ### di garanzia per le vittime della strada può agire, con la speciale azione prevista dall' art. 292, comma 1, del d.lgs.  209 del 2005 (d.lg. 7 settembre 2005 n. 209 ), nei confronti del responsabile civile - o dei responsabili, proprietario e conducente, in caso di sinistro causato da quest'ultimo - per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato e, quindi, non solo per la quota gravante sul soggetto inadempiente all'obbligo assicurativo, non trovando applicazione l' art.  1299 c.c., né l' art. 2055 c.c., con l'ulteriore conseguenza che ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l'intero anche nell'eventualità che uno degli altri sia insolvente» (cfr. Cassazione civile , sez. un. , 07/07/2022 , n. 21514).   Poiché, quindi, l'azione in parola - autonoma ed esperibile anche nei riguardi del conducente responsabile (ove diverso dal proprietario del veicolo investitore privo di copertura assicurativa) - annovera, tra i suoi requisiti - i quali rendono, la relativa obbligazione sottesa, autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato - la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l'avvenuto pagamento del danno da parte dell'impresa assicurativa designata consegue, nella specie, la inammissibilità della stessa (salva la sua riproponibilità a seguito del perfezionarsi di entrambi i presupposti cui è agganciato l'obbligo previsto ex lege).   Sebbene, infatti, sia pacifico il presupposto della mancata copertura della autovettura di proprietà dell'odierno appellante, tuttavia, non può dirsi perfezionato il presupposto legale dell'avvenuto pagamento del danno da parte dell'impresa assicurativa designata.   Il risarcimento del danno da parte dell'impresa designata - non avvenuto all'epoca della instaurazione del giudizio di prime cure - a ben vedere risulta soltanto allegato, ma non dimostrato nel presente grado di giudizio, non essendo stata prodotta documentazione attestante l'esborso delle somme indicate nella comparsa costitutiva. 
Pag. 9 a 12 Di qui, pertanto, la improponibilità/inammissibilità della domanda in via di regresso ai sensi dell'art. 292, d.lgs. n. 209 del 2005.   3.2. ### principale deve essere, pertanto, accolto limitatamente a tale ultimo profilo.   4. Il rigetto dell'impugnazione nella parte in cui chiedeva la modifica della sentenza di primo grado nel senso di individuare, quale soggetto tenuto al risarcimento dei danni, la ### S.A., esime dall'affrontare l'appello incidentale proposto da quest'ultima e subordinato espressamente all'accoglimento dell'avverso gravame.   5. Residua da esaminare l'appello incidentale proposto da ### e ### 5.1. Quanto alla sua ammissibilità, l'art. 334 c.p.c. stabilisce che le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse - come nel caso di specie, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata in data ### - è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.   Sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (Cassazione civile sez. III, 29/05/2024, n.15100).   ### è stato, inoltre, proposto ritualmente nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata il ###, mediante comparsa costitutiva depositata il ###.   5.2. Ciò posto, nel merito, è fondato il primo motivo dell'appello incidentale. 
Pag. 10 a 12 Sul punto del risarcimento del danno materiale, il Giudice di ### di ### ha, così, motivato: «### al danno al mezzo può farsi riferimento alla fattura allegata in atti, che, pur non essendo stata confermata in giudizio dalla persona che l'ha redatto, assume un valore indiziario, in quanto non contrastata da elementi probatori di segno contrario. Per tale voce di danno, può, quindi, essere liquidata, tenuto conto dei limiti sanciti dall'art. 31 legge 19 febbraio 1992 n.142 (lett.b art. 19 L. 24 dicembre 1969, n.990), la somma di euro 2.500,00».   Dagli atti di causa, tuttavia, emerge che la fattura quietanza n. 373 del 3.10.2005, emessa dalla carrozzeria “### s.r.l.” e posta a base della liquidazione dei danni materiali (con motivazione non oggetto di censure delle parti processuali e, dunque, ormai coperta da giudicato), espone un importo complessivo di € 4.382,44.   Detraendo da tale importo la franchigia di 500 unità di conto europee (ex art. 19, l.  n. 990/1969, applicabile ratione temporis), pari ad € 500,00 (cfr. Trib. Avellino, sent.  2313/2017), i danni materiali ammontano ad € 3.882,44.   Essendo stata liquidata per tale titolo, nel provvedimento impugnato, la somma di € 2.500,00, ne consegue che residua da accordare al danneggiato, a titolo di ristoro dei danni al veicolo, l'importo finale di € 1.382,44, da porre a carico dell'impresa designata ex art. 20 l. n. 990/1969.   5.3. È, invece, infondato il secondo motivo di appello incidentale.   Deve essere, preliminarmente, precisato che, alla fattispecie in esame, è applicabile, quanto alla liquidazione degli onorari di avvocato, il DM n. 140/2012: l'art. 41 del citato DM, infatti, va letto nel senso che i nuovi parametri si applicano quando la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto e si riferisca al compenso spettante all'avvocato che, a quella data, non abbia ancora completato la sua attività professionale, anche se essa abbia già avuto inizio e sia stata in parte svolta in epoca precedente, quando erano ancora in vigore le tariffe professionali abrogate (Cassazione civile sez. lav., 14/09/2020, n.19068).   Ora, poiché il DM n. 140/2012 è entrato in vigore il ### (ossia, il giorno successivo rispetto alla sua pubblicazione nella ### ex art. 42 DM cit.) e la sentenza impugnata è stata emessa in data ###, trovano applicazione i parametri di cui al suddetto DM. 
Pag. 11 a 12 Ciò posto, deve essere precisato che, nel vigore dei decreti ministeriali n. 140 del 2012 e 55 del 2014, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 37 del 2018, la quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, poiché venuta meno l'inderogabilità dei minimi tariffari del precedente sistema, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale. La liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non è sottoposta al controllo di legittimità, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Al riguardo, inoltre, non ha fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cassazione civile sez. II, 13/12/2023, n.###).   Nel caso di specie, la liquidazione effettuata dal Giudice di ### a titolo di onorari (€ 1.050,00) è di poco inferiore ai compensi medi previsti dal DM n. 140/2012 (€ 1.260,00), tenendo conto della tipologia di controversia (causa dinanzi al giudice di pace), del suo valore (da € 5.001,00 ad € 25.000,00) e delle singole fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).   Sicché, essendo lo scostamento dai parametri medi assai contenuto, non sono ravvisabili profili di irragionevolezza nella liquidazione discrezionale effettuata dal Giudice di prime cure, non essendo rilevante - diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti incidentali - la lunghezza del procedimento: trattasi, invero, di un elemento che la normativa applicabile al caso di specie non valorizza al fine della liquidazione degli onorari spettanti al difensore.   Nello specifico, l'art. 4 del DM n. 140/2012, nel prendere in considerazione esclusivamente le fasi in cui è suddivisa l'attività giudiziale civile, afferma che, nella liquidazione, occorre tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione; nonché, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.   È esclusa, dalla valutazione di adeguatezza del compenso, la eventuale durata del procedimento in cui l'opera defensionale è stata prestata. Sicché, anche in assenza di ### 12 a 12 deduzione di elementi dai quali poter ritenere ingiustificata la liquidazione effettuata nella sentenza impugnata, l'appello incidentale deve essere, sul punto, respinto.   6. ### al governo delle spese di lite, non risultando intaccato, all'esito dell'impugnazione, il sostanziale assetto di interessi sotteso alla sentenza di primo grado (ossia, l'accertata responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro e la condanna della ### quale impresa designata, al risarcimento dei danni), deve essere confermata la statuizione sulle spese di lite contenuta nel provvedimento di prime cure.   6.1. ### alle spese di lite del presente grado di giudizio, la complessità delle questioni affrontate e la soccombenza reciproca ne giustificano l'integrale compensazione tra le odierne parti processuali.  P.Q.M.   il Tribunale di ### prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ### definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 1400/2012 del Giudice di ### di ### nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1. dichiara la contumacia di ### 2. accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto da ### e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda di rivalsa proposta, ex art. 292 d.lgs. n. 209 del 2005, dalla ### s.c.p.a.; 3. accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto da ### e ### e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la generali ### s.c.p.a. al pagamento dell'ulteriore importo di € 1.382,44, a titolo di risarcimento dei danni materiali; 4. conferma nel resto l'impugnata sentenza; 5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.   Si comunichi.   ### 15 novembre 2024 ### 

causa n. 167/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Stefano Costarella

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