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Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 805/2023 del 21-06-2023

... oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari. Frosinone, 21.6.2023 Il Giudice del #### n. (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n.1565/2022 TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro Il Giudice del ### presso il Tribunale di Frosinone, Dott. ### all'udienza del 21.6.2023, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al ### per l'anno 2022 al numero 1565, promossa con ricorso depositato in data ### da ### rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv.  ### e dall'Avv. ### con cui elettivamente domicilia ricorrente contro ###'ISTRUZIONE convenuto contumace ### ricorrente, premesso di aver prestato servizio in qualità di docente non di ruolo su supplenze brevi e saltuarie nel periodo dal 9.5.2017 all'8.6.2018, ha dedotto di aver diritto all'emolumento denominato retribuzione professionale docente (###, che è pari ad €.5,46 giornalieri per il periodo sino al 1°.3.2018 e a €.5,81 giornalieri per il periodo dopo il 1°.3.2018. 
Tale compenso è stato invece riconosciuto, con discriminazione ai suoi danni, ai colleghi che hanno svolto identiche mansioni e che hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato al 30.06 o 31.08 ovvero ai colleghi di ruolo. Avendo lavorato prima del 1.3.2018 per 78 giorni e dopo il ### per 98 giorni, ha quindi rivendicato il diritto a percepire la somma complessiva di €.995,26.   Su queste premesse parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto a percepire la retribuzione professionale docente (### in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo nel periodo dal 9.5.2017 all'8.6.2018, con condanna del Ministero al pagamento della somma di €.995,26 o di quella ritenuta equa, oltre accessori e con vittoria di spese di lite, da distrarsi.   ###.I.U.R., ritualmente citato, non si è costituito ed è stato pèertanto dichiarato contumace.   Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per i motivi appresso indicati.   Va osservato che la Cassazione (sentenza n.20015/2018; conf. Cass. n.2924/2020) ha chiarito che la retribuzione professionale docenti spetta a tutto il personale docente, compresi gli assunti a tempo determinato. Invero, l'art.7, comma 1, del ### per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.   Invero, l'articolo 7 del ### del 15.03.2001, sotto la rubrica "###, prevede: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. 2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella ### C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del ### 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del ### 4.8.1995”.   La Suprema Corte ha poi chiarito che: le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del ### 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.   Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020).   Ebbene nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente abbia prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di supplenze. Si tratta di contratti temporanei, ma per i quali il Ministero convenuto non ha esposto significative differenze nella prestazione professionale resa rispetto al personale a tempo indeterminato e rispetto ai supplenti annuali (con incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai quali tali indennità viene pacificamente attribuita.   Alla luce delle considerazioni sopra svolte la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.   Va, in definitiva, affermato il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente (### in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo dal 9.5.2017 all'8.6.2018.   Si osservi che parte ricorrente ha dedotto che nel periodo in questione aveva prestato servizio per 78 giorni, prima del 1.3.2018, e per 98 giorni, dopo il ###. ### convenuto, rimasto contumace, non ha potuto contestare la durata delle supplenze richiamate dall'attrice, peraltro provata dalla documentazione versata in atti (doc. n.1). Avendo lavorato prima del 1.3.2018 per 78 giorni e dopo il ### per 98 giorni, ha quindi rivendicato il diritto a percepire la somma complessiva di €.995,26.   Su queste premesse parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto a percepire la retribuzione professionale docente (### in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo, con condanna del Ministero al pagamento della somma di €.995,26 ### convenuto va quindi condannato al pagamento della somma di €.995,26, ottenuta moltiplicando la misura giornaliera della RPD - pacificamente pari ad €.5,46 giornalieri per il periodo sino al 1°.3.2018 e a €.5,81 giornalieri per il periodo dopo il 1°.3.2018 - per i 78 giorni di servizio svolti dalla ricorrente prima del 1°.3.2018 e per i 98 giorni di servizio svolti dopo il 1°.3.2018.   Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero e si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri posti dal D.M. n.147/2022 (competenza: cause di lavoro; valore della causa: fino a €.1.100; compenso fase di studio della controversia, valore minimo: €.105,00; compenso fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 63,00; compenso fase decisionale, valore minimo: € 90,00; compenso complessivo: €.258,00) P.Q.M.   Il Giudice del ### definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara il diritto della ricorrente ### a percepire la retribuzione professionale docente (### in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo dal 9.5.2017 all'8.6.2018; 2) condanna il Ministero convenuto al pagamento della somma di €.995,26, per i titoli di cui al capo 1), oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo; 3) pone a carico di parte resistente le spese di lite, liquidate in €.258,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.   Frosinone, 21.6.2023 

Il Giudice
del #### n. 1565/2022


causa n. 1565/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Lisi Massimo

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Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 337/2023 del 13-02-2023

... per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 7186/2017, ogni differente domanda ed eccezione disattesa o assorbita, come da parte motiva: 1) rigetta tutte le domande del convenuto; 2) accerta e dichiara che ### in forza del contratto concluso con ### in data ###, è divenuto pieno proprietario della quota indivisa di 1/6 degli immobili siti in ### catastalmente identificati come segue: Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 13 e sub. 6; Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 7, sub. 8, sub. 9 e sub. 10, nonché delle relative parti comuni, catastalmente identificate come segue: Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 11 e sub. 12; (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA ### Il Tribunale di Vicenza, ### in composizione collegiale in persona dei magistrati dr. ### dr.ssa ### rel.  dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 7186/2017 promosso da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### e dell'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### n. 2 CONVENUTO con la chiamata in giudizio di #### parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ### conveniva in giudizio il fratello ### Il giudizio così promosso, oggi in scrutinio, veniva iscritto in data ### al n. R.G.  7186/2047.   1.1. Veniva dedotto in atto di citazione: - che in data ### era deceduto ### - che erede legittimi del de cuius erano la moglie ### ed i figli ### e ### - che il compendio relitto dal de cuius comprendeva la piena proprietà quanto alla quota indivisa di 1/2 di beni immobili siti in ### ed ivi catastalmente censiti (in esito a frazionamento avvenuto nel corso del 2015) al ### 7 del ### con i mappali n.ro n.ro 303 sub. 7 (locale commerciale); n.ro 303 sub. 8, 9 e 10 (locale deposito e abitazione); n.ro 303 sub. 13 e 6 (abitazione con annesso garage); n.ro 303 sub. 11 e 12 (corte e scala comuni); - che i predetti immobili, in forza dell'apertura della successione di ### erano di proprietà di ### (quanto alla quota indivisa di 4/6: 1/2, già di sua proprietà, + 1/6 pervenutole per successione al marito) e di ### e ### (quanto, rispettivamente, alla quota indivisa di 1/6, ereditata dal padre); - che in data #### ed i figli ### e ### avevano sottoscritto un “preliminare di compravendita”, nel quale ### si era impegnata a donare ai figli la predetta quota di 4/6 di piena proprietà degli immobili di ### e, da par sua, ### si era impegnato a vendere al fratello ### la propria quota di 3/6 di piena proprietà degli immobili medesimi: quota derivante dalla sommatoria della quota di 1/6 di cui egli era divenuto proprietario iure hereditatis e della quota di 2/6 donata dalla madre (doc. 5 attore); - che per la vendita della quota di 3/6 da parte di ### a ### le parti avevano pattuito il prezzo di € 250.000,00, da corrispondere come segue: € 10.000,00 alla firma del contratto; € 40.000,00 a titolo di acconto entro il ###; € 100.000,00 a titolo di ulteriore acconto entro il ###; € 100.000,00 a titolo di saldo entro il ### (doc. 5 attore); - che ### aveva proceduto al pagamento degli importi di € 10.000,00, di € 40.000,00 e di € 100.000,00; - che con raccomandata del 09.02.2016 ### aveva invano invitato il fratello ### a presentarsi davanti al ### “per la stipula dei previsti atti notarili (donazione e compravendita) e il pagamento del saldo finale” (atto di citazione, pag. 3, con rinvio al doc. 9 attore); - che l'attore aveva dunque provveduto a fissare un nuovo incontro, invitando il fratello odierno convenuto a presentarsi innanzi al ### in data ### (doc. 10 attore); - che ### non si presentava innanzi al ### “senza addurre giustificazione alcuna” (atto di citazione, pag. 3); - che “tale essendo lo stato di fatto” e “atteso il comportamento concludente del figlio Raffaello”, in data ###, per atto a rogito del ### in #### aveva alienato la quota indivisa di 4/6 di cui era come detto proprietaria quanto agli immobili di ### a ### e ### figli di ### il quale aveva da par sua donato ai figli medesimi la quota di 1/6 di cui era proprietario quanto ai beni (doc. 11 attore); - che in data ### l'attore, per il tramite del proprio difensore, aveva chiesto al convenuto ### di addivenire al “perfezionamento della vendita della propria quota” o “alla immediata restituzione degli importi ricevuti, oltre al raddoppio della caparra per l'ingiustificato inadempimento”, senza ricevere tuttavia alcun riscontro (atto di citazione, pag. 4, con rinvio al doc. 12 attore).   1.2. Tanto premesso, l'attore invocava l'art. 2932 c.c. e chiedeva l'esecuzione in forma specifica “dell'obbligo di concludere il contratto di Compravendita” che a suo dire il fratello ### “s'era obbligato” a concludere, avente ad oggetto “la quota di sua proprietà (1/6) dei beni di cui si tratta”, al contempo chiedendo la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di € 66.666,00 (pari alla differenza tra il prezzo già versato in acconto ed il valore della quota di 1/6 del compendio immobiliare1, oggetto dell'invocata sentenza ex art. 2932 c.c.); al pagamento dell'importo di € 2.451,35, pari alla quota del 50% degli esborsi sostenuti per la regolarizzazione degli immobili oggetto di causa; alla rifusione degli esborsi sostenuti per “l'eventuale registrazione della scrittura privata 22.04.2013 (…) resasi necessaria per l'utilizzo in sede giudiziale” - chiedendo infine in via gradata la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di € 150.000,00, oltre interessi calcolati dalla data del suo versamento.   2. ### si costituiva in giudizio, confermando quanto dedotto in atto di citazione in ordine alla sottoscrizione del contratto del 22.04.2013 ed al suo contenuto, al contempo non contestando di aver percepito dal fratello ### l'importo di € 150.000,00.  1 Valore quantificato in € 83.333,33: importo ottenuto dividendo per tre l'importo di € 250.000,00, pari come detto al prezzo pattuito nel 2013 per il trasferimento della quota di 3/6. La differenza tra € 150.000,00 (prezzo versato in acconto) ed € 83.333,33 è pari all'importo di € 66.666,00 indicato in atto di citazione.   2.1. In comparsa di costituzione veniva tuttavia dedotto: - che ### e ### nel corso della loro vita, avevano “continuamente nutrito espresse e ripetute preferenze per il figlio primogenito Giorgio”, il quale aveva beneficiato “dei comportamenti preferenziali” dei genitori (comparsa, pag. 2); - che, deceduto ### la moglie ### ed i figli ### e ### avevano sottoscritto l'accordo menzionato in atto di citazione, volto sostanzialmente allo scioglimento della comunione, in parte ereditaria ed in parte ordinaria, tra di loro esistente sugli immobili di ### - che “la stipula dell'atto” che avrebbe dovuto dar seguito all'accordo predetto non era tuttavia “mai avvenuta perché nel frattempo il convenuto ### Raffaello” aveva scoperto che il fratello ### “aveva beneficiato negli anni di cospicue donazioni di denaro” (comparsa, pag. 3); - che il convenuto aveva infatti scoperto che i genitori “avevano nel tempo accumulato ingenti somme di denaro che quando era ancora in vita il padre, e precisamente nel 2008, erano state donate tutte al fratello Giorgio”, per un importo “non inferiore ad € 1.200.000,00” (comparsa, pag. 3); - che, in particolare (comparsa, pagg. 4, 5, 6 e 7), il convenuto: aveva “scoperto in tempi recenti (successivamente alla sottoscrizione del contratto preliminare)” che “tra il 2004 e il 2008” i genitori “disponevano di notevoli risparmi ed investimenti presso le #### di ### del ### e ### Intesa”; che “questi soldi, prima della morte del de cuius”, erano stati “prelevati e donati evidentemente a Giorgio”, com'era dimostrato dal fatto che ### non disponeva “di contanti”; che i predetti risparmi ammontavano alla data del 01.08.2007 ad € 1.232.000,00, com'era dimostrato dal fatto che in quella data risultavano essere stati accreditati “interessi su alcun BTP relativi a due cedole rispettivamente pari ad € 225.000,00 e ad € 1.007.000,00” sul conto corrente che il de cuius e la moglie intrattenevano presso ### (doc. 6b convenuto); che risultava essere stato nella titolarità del de cuius e della moglie un conto corrente presso ### di ### del ### il cui saldo creditore, alla data del 30.09.2008, ammontava ad “€ 1.227,294,44” (docc. 5 e 5a convenuto); che “successivamente il conto ### divenne Friuladria”; che ### nel corso del 2017 aveva chiesto informazioni a ### su una serie di “prelievi a contanti relativo al ### Giorgio” (doc. 8 convenuto); che il conto corrente presso ### di ### era stato chiuso nel 2010 ma “prima il ### la somma di € 255.000,00 è stata bonificata tramite giro conto al conto deposito n. ###”; - che “tale ingente patrimonio mobiliare” si era “volatilizzato poco prima della morte del de cuius” ed era stato “evidentemente donato al figlio ### con esclusione del fratello Raffaello”, sì da fargli credere che il compendio relitto dal de cuius comprendesse soltanto beni immobili, in coerenza con un atteggiamento sempre serbato dai genitori, che sin dal 1980 avevano “esercitato forti pressioni sul figlio minore ### affinché lo stesso se ne andasse ad abitare per conto proprio così da non consentirgli di scoprire l'esistenza del cospicuo patrimonio mobiliare”; - che, “ad ulteriore riprova” di quanto dedotto, erano state rinvenute talune ricevute di acquisto di obbligazioni sottoscritte dall'attore presso ### il che dimostrava che egli “disponeva della delega sui conti intestati ai genitori con ampia facoltà di gestione” (doc. 9); - che, sempre a dimostrazione di quanto dedotto, erano state rilevate “ripetute liquidazioni parziali di investimenti in titoli e altrettanti prelievi ripetuti di denaro, con liquidazione contestuale a fronte di investimenti programmati asseritamente in contanti, evidentemente consegnati a ### perché i due genitori” non disponevano di alcuna somma in contanti e, d'altro canto, “i soldi sono tutti spariti dai conti”.   2.2. Sulla scorta dei rilievi predetti, il convenuto deduceva che “la donazione complessiva mobiliare effettuata dal padre a favore del figlio maggiore Giorgio” si era “realizzata in più riprese prima della morte del de cuius (per evidenti ragioni di modalità bancarie)” e che “tali donazioni complessive” erano state tuttavia il “frutto di un'unica originaria volontà e decisione concordata dei due genitori e del figlio maggiore” (comparsa, pag. 7).   Aggiungeva il convenuto che la sottoscrizione del contratto del 22.04.2013 era avvenuta sulla scorta della convinzione, poi rivelatasi errata, che il patrimonio relitto dal ### comprendesse soltanto i beni immobili di ### e che, in ogni caso, l'esecuzione del contratto era ormai divenuta impossibile, in ragione del fatto che ### aveva alienato ai nipoti la quota degli immobili di ### che essa avrebbe dovuto donare al figlio ### 2.3. Ciò detto, ### chiedeva a questo Tribunale di accertare “che il de cuius (…) unitamente alla madre” aveva donato “al figlio ### tutto il suo patrimonio mobiliare” e che “tale donazione” aveva leso “la quota di legittima” a lui spettante, al contempo chiedendo la riduzione “della/e donazioni fino alla reintegra” della sua quota ereditaria; la condanna dell'attore “alla restituzione alla massa delle somme di denaro ricevute in eccedenza”; la stima “dei beni caduti in successione”, la ricostruzione dell'asse ereditario paterno e lo scioglimento della comunione ereditaria: il tutto previa declaratoria di annullamento, per errore essenziale o per dolo, del contratto preliminare del 22.04.2013 o, in via gradata, previa sua risoluzione per impossibilità sopravvenuta.   3. Il convenuto chiedeva altresì la chiamata in causa della madre ### che, evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza di prima comparizione del 12.06.2018.   3.1. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 19.04.2021 il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.   3.2. Le parti precisavano infine le conclusioni all'udienza del 01.06.2021.   #### insisteva per l'accoglimento delle conclusioni che qui si ritrascrivono: “1) ### il Tribunale disporre la separazione dei giudizi sulle rispettive domande delle parti non essendovi tra le stesse connessione per l'oggetto o per il titolo, né dipendendo le stesse dalla soluzione di identiche questioni, ed essendo istruite e mature per la decisione le domande di parte attrice per cui l'unione delle cause ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo. In via principale:2) pronunciarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita che tenga luogo dell'inadempimento di ### e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così all'attore la quota di proprietà di 1/6, appartenente al convenuto, sugli immobili di cui alla scrittura privata del 22.04.2013, oggi accatastati come segue: ### residenziale censito al ### del Comune di ### foglio 7, part. 303-sub.13 (Abitaz. civ.) con annesso garage part. 303-sub.6; Immobili censiti al ### di ### foglio 7, part. 303-sub.7 (Locale commerciale), -sub.8 (Locale deposito), -sub.9 (###.); -sub.10 (###. ), unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, pertinenze e parti comuni, tra cui al Fg.7° part. 303 sub 11 e 12. 3) Determinarsi proporzionalmente il prezzo della quota dei beni da trasferirsi in ragione della riduzione dell'oggetto della vendita rispetto al prezzo originariamente pattuito con la scrittura 22.04.2013 (trattandosi del trasferimento della sola quota di 1/6 dei beni suddetti -anziché dei 3/6- per tutte le ragioni esposte in causa e con atto introduttivo) . Per l'effetto condannarsi il convenuto ### alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza: somma che sin d'ora si indica in € 66.666,00= (sessantaseimilaseicentosessantasei/00) oltre interessi a far data dalle scadenze in cui detta somma in eccedenza venne corrisposta (31.12.2014). 4) Condannarsi il sig. ### al pagamento del 50% delle somme e degli oneri in genere sostenuti per la regolarizzazione degli immobili oggetto di causa, nonché dei lavori resisi necessari a tal fine, quantificati in € 2.451,35 (equivalente al 50%). 5) Condannarsi ancora il convenuto al pagamento dei costi per l'eventuale ### della scrittura privata 22.04.2013 (V.doc.3) conseguente all'utilizzo in sede giudiziale dovuto al suo inadempimento.6) In via del tutto subordinata - nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sovra formulate - condannarsi il convenuto alla restituzione della somma di € 150.000,00= versatagli dall'attore, oltre interessi e rivalutazione dalle date dei singoli versamenti come precisate in narrativa . Confermandosi anche in tal caso la domanda sub 4. 7) spese e competenze di lite rifuse. ###: ### le istanze istruttorie del convenuto: In particolare i capitoli di prova testimoniale di cui alla ### n.2 di parte convenuta essendo : -i capp. da 1 a 4 : ### e generici , sostanzialmente a prova negativa (2-3-4) e da provarsi solo documentalmente (4) - i capp. da 5 a 10 : si tratta di circostanze da provarsi documentalmente. - Il cap. 11 -circostanza disconosciutanon può esser oggetto di prova per testimoni !! - I capp. da 12 a 14 riguardano fatti da provarsi solo documentalmente. - La richiesta di CTU è generica e inammissibile in ordine alla prova di “donazioni”.- Le produzioni (relative a ##### del ###... ) relative a ### e ### , si riferiscono a documentazione cui la controparte può avere autonomamente accesso”.   Il convenuto ### insisteva per l'accoglimento delle domande che qui si ritrascrivono: “1) In via principale: rigettarsi le domande attoree perché infondate e improponibili, disponendo l'annullamento del contratto del 22.4.13 per errore essenziale o per dolo a mente degli artt.1429 e 1439 c.c. o, in subordine, dichiarandone la risoluzione per impossibilità sopravvenuta a mente dell'art.1256 c.c.; 2) In via riconvenzionale: accertarsi che il de cuius ha donato, unitamente alla madre ### al figlio ### tutto il suo patrimonio mobiliare e che tale donazione la leso la quota di legittima spettante al convenuto ### disporsi a mente dell'art. 555 c.c. la riduzione della/e donazioni fino alla reintegra della quota ereditaria spettante al convenuto, condannando l'attore alla restituzione alla massa delle somme di denaro ricevute in eccedenza; provvedersi alla stima dei beni caduti in successione, sia mobili che immobili (donatum e relictum), previo accertamento del patrimonio mobiliare, e previa collazione, ricostruirsi l'intero asse ereditario; disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria assegnando al convenuto la quota spettante per legge previa redazione di un progetto divisionale e con attribuzione al convenuto dei beni, sia mobili che immobili. 3) Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte dal convenuto nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 CPC depositata in data ### e non ammesse e ci si oppone all'ammissione di quelle avversarie”.   La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  * * *  4. Le domande attoree meritano accoglimento, nei limiti e per le ragioni che seguono.   5. Si impone, logicamente, il vaglio delle domande svolte in via riconvenzionale dal convenuto.   5.1. ### in effetti, evocato in giudizio dal fratello odierno attore, che verso di lui ha proposto domande aventi titolo nel contratto del 22.04.2013, ha innanzitutto chiesto a questo Tribunale di annullare tale contratto, lamentando di averlo sottoscritto per errore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1429 c.c., o in ragione del dolo perpetrato ai suoi danni dal fratello e della madre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1439 ### (o il dolo) posti a fondamento della domanda avrebbero riguardo al fatto che ### avrebbe sottoscritto il contratto non sapendo (o venendo tenuto all'oscuro del fatto) che il padre ### in vita, aveva beneficiato il fratello ### con ingentissime donazioni di denaro, atte di per sé a depauperare il patrimonio che egli, morendo, ha poi effettivamente relitto: patrimonio che, lungi dal comprendere i soli beni immobili oggetto del contratto che ci occupa, in mancanza delle predette donazioni avrebbe invero potuto comprendere anche denaro e valori mobiliari di ragguardevole valore.   Da qui la prima domanda svolta dal convenuto, che ha chiesto come detto l'annullamento del contratto, asserendo che se avesse saputo dell'esistenza delle predette donazioni mai avrebbe sottoscritto il contratto qui fatto valere dell'attore, con il quale gli eredi di ### e dunque, i suoi figli ### e ### e sua moglie ### hanno sostanzialmente proceduto alla regolamentazione (tra l'altro) dell'assetto dei rispettivi diritti rinvenienti titolo dalla successione di ### Da qui, d'altro canto, le domande ulteriormente svolte dal convenuto che, come pure già ricordato, ha svolto domanda di accertamento delle donazioni con le quali il de cuius avrebbe beneficiato l'attore: e ciò al fine di esperire conseguente azione di riduzione e, quindi, di divisione del patrimonio relitto da ### previa sua “ricostituzione” mediante condanna del fratello a versare in favore della massa quanto ricevuto in vita dal padre.   5.2. ### nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. (pag. 1) ha revocato in dubbio l'esistenza di una connessione, rilevante ai sensi dell'art. 36 c.p.c., tra la propria domanda e quelle svolte dal convenuto in via riconvenzionale e ha poi chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, la separazione “dei giudizi” aventi ad oggetto le rispettive domande delle parti.   ### non coglie nel segno.   Le domande del convenuto, come sopra passate in rassegna, sono in effetti oggettivamente connesse a quella attorea, giacché l'attore agisce nel giudizio in scrutinio facendo valere un titolo di cui il convenuto chiede l'annullamento, sulla scorta della allegazione di fatti (l'avvenuta conclusione di donazioni) che egli poi pone a fondamento delle domande di accertamento di lesione della quota di legittima, di riduzione e di divisione ereditaria.   Né può dirsi che sussistano i presupposti per addivenire ad una separazione delle rispettive azioni dell'attore e del convenuto, essendo la prima matura per la decisione al contrario della seconda: ché, secondo quanto si sta per rilevare, entrambe le azioni, che necessariamente vanno conosciute contestualmente, sono mature, allo stato degli atti, per la decisione.  *  6. Ciò detto, va rigettata la domanda del convenuto avente ad oggetto l'accertamento della donazione (o delle donazioni) che ### avrebbe concluso, in vita, in favore del figlio odierno attore ### 6.1. A dire del convenuto, ### e la moglie ### avrebbero donato al figlio ### ingenti somme di denaro.   Sempre a dire del convenuto la donazione effettuata dal de cuius si sarebbe invero compendiata in una pluralità di donazioni successive, frutto di una unitaria volontà dei genitori ### e del figlio #### e realizzate per il tramite di operazioni bancarie con le quali, a più riprese, si sarebbe proceduto a liquidazioni parziali di investimenti in titoli, seguite da prelievi in denaro: operazioni che avrebbero comportato la donazione, in favore di ### dell'intero patrimonio mobiliare dei genitori.   6.2. Ebbene, ritiene il Collegio che il convenuto non abbia assolto all'onere di allegare quale sia la donazione (o quali siano le donazioni) che dovrebbero qui essere accertate.   6.3. Si legge in effetti in comparsa di costituzione che i coniugi ### sarebbero stati titolari, in vita, di un ingente patrimonio mobiliare investito anche in titoli, del valore complessivo stimato dal convenuto in circa 1.200.000,00 euro, alla data del 01.08.2007, ed in € 1.227.294,44, alla data del 30.09.2008.   Dell'esistenza del patrimonio cui allude il convenuto ben poco è dato evincersi sulla scorta delle scarne allegazioni del convenuto medesimo che, invero, in comparsa di costituzione si è limitato a segnalare che sul conto corrente intrattenuto dai coniugi ### presso ### sarebbero stati accreditati, in data ###, interessi su investimenti mobiliari del valore complessivo pari ad 1.232.000,00 euro (doc. 6b convenuto); che in data ### l'estratto conto del conto corrente intrattenuto dai coniugi ### presso ### di ### del ### (si tratta, a quanto è dato comprendere, del medesimo conto corrente prima intrattenuto dai coniugi presso ### avrebbe segnalato un saldo pari ad € 1.227.294,44; che dal conto corrente intrattenuto presso ### di ### del ### in data ### (e dunque prima della morte del de cuius) sarebbe fuoriuscita la somma di € 255.000,00, accreditata al conto deposito n.ro ### (doc. 5b convenuto).   Nulla il convenuto ha tuttavia allegato in ordine agli investimenti evidenziati nell'estratto conto del conto corrente ### alle movimentazioni che li hanno riguardati ed alla evoluzione che essi hanno conosciuto dal 01.08.2007 (data valorizzata in comparsa di costituzione) al 15.11.2009 (data del decesso del de cuius). Il convenuto ha del resto valorizzato, come detto, una specifica risultanza dell'estratto conto del conto corrente ### di ### del ### alla data del 30.09.2008: valorizzazione, tuttavia, dalla quale nulla è dato evincersi ai fini che ci occupano, dal momento che l'importo valorizzato dal convenuto (€ 1.227.294,44), lungi dal rappresentare il saldo creditore del conto corrente alla data del 30.09.2008, indica i “numeri creditori” (così, testualmente, l'estratto conto, sub doc. 5a convenuto) del conto corrente che, come noto, costituiscono la mera elaborazione contabile dei saldi creditori via via conosciuti da un conto corrente, effettuata dalla ### per il calcolo degli interessi attivi. Il convenuto ha infine dato conto di una movimentazione che ha riguardato il conto corrente ### di ### del ### ove sarebbe stato effettuato un giro conto disposto in favore di un “conto deposito”: conto deposito in ordine al quale, tuttavia, nulla è stato dedotto dal convenuto.   All'evidenza, dunque, il convenuto non ha in alcun modo assolto all'onere di descrivere il patrimonio mobiliare del quale il de cuius sarebbe stato titolare in vita e, offrendo di tale patrimonio una descrizione per così dire diacronica, del tutto frammentaria e generica e non sostenuta da una analisi condotta sulla scorta di oggettivi riscontri, non ha indicato quale sarebbe stata la sua consistenza nel momento in cui, in tesi, si sarebbero verificate le donazioni lamentate in comparsa di costituzione.   6.4. Il convenuto, del resto, non ha omesso la sola identificazione e quantificazione del patrimonio che, per così dire, sarebbe stato depauperato mediante le donazioni lamentate in comparsa di risposta.   Il convenuto, invero, ha omesso di indicare quando le ### donazioni sarebbero state concluse, con quali operazioni esse sarebbero state realizzate e quale sarebbe stato l'ammontare di ciascuna di esse.   Riferito che il padre sarebbe stato titolare di un patrimonio immobiliare ingente, il convenuto, senza ricostruire e indagare, come detto, l'evoluzione che tale patrimonio ha conosciuto nel corso del tempo, si è limitato a rilevare che di tale patrimonio non v'era traccia alla data della morte del de cuius: da ciò inferendo che “evidentemente” (comparsa, pag. 5) tale patrimonio era stato donato dal padre al figlio ### per il tramite di non meglio precisate operazioni bancarie di disinvestimento e conseguente prelievo di contante, effettuate “a più riprese” in attuazione di “un'unica originaria volontà e decisione” (comparsa, pag. 7) che si sarebbe compiuta “precisamente nel 2008”, quando le “ingenti somme di denaro” accumulate in vita dal de cuius sarebbero “state donate tutte al fratello Giorgio” (comparsa, pag. 4).   Posto che non rileva, qui, quel che il convenuto ritenga essere “evidente”, ciò che va piuttosto sottolineato è che sulla scorta delle allegazioni del convenuto non è possibile né identificare e quantificare il patrimonio oggetto di “aggressione”, né identificare e collocare temporalmente le operazioni bancarie genericamente lamentate dal convenuto, né quantificare l'ammontare del denaro che ne ha in tesi costituito oggetto. E va da sé che da tanto discende, a fortiori, la completa impossibilità di stabilire se, nel caso di specie, il de cuius abbia effettivamente concluso una qualsivoglia donazione in favore del figlio ### 6.5. V'è da aggiungere che il convenuto nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. non ha corroborato le proprie asserzioni con deduzioni ulteriori rispetto a quelle spese in comparsa di costituzione, qui passate in rassegna: dal che discende che egli, entro il termine di preclusione per lo svolgimento dell'attività assertiva, non ha offerto in giudizio le allegazioni che era suo onere offrire, a sostegno della domanda qui in scrutinio.   6.6. Nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., del resto, il convenuto ha formulato sul punto capitoli di prova inammissibili, siccome vertenti su circostanze da provarsi documentalmente, di per sé irrilevanti ai fini della decisione2 o generiche ed inconferenti rispetto al thema decidendum3 e, 2 Così i capitoli n.ro 5, 6, 7 e 8, volti a provare il fatto che il de cuius e sua moglie nel corso del tempo sono stati titolari di conti correnti.  3 Così il capitolo di prova n.ro 9, riferito alla fuoriuscita dal conto corrente dei coniugi ### dell'importo di € 255.000,00 sopra menzionato: circostanza di per sé documentale ed in ordine alla quale nulla ha dedotto né offerto di provare il convenuto, che non ha offerto in giudizio alcuna indicazione in ordine al conto deposito sul quale la somma è stata accreditata; il capitolo di prova n.ro 10, riferito a pretesi accrediti di somme (non identificate) dal conto corrente dei coniugi ### ad un dossier titoli intestato all'attore: circostanza genericamente dedotta, priva del conforto di oggettivo riscontro e per altro inerente a non meglio identificati accrediti effettuati (in un momento non precisato, a partire) “dal 2004” e, dunque, in un periodo del tutto differente rispetto a quello che qui ci occupa; il capitolo di prova n.ro 12, per il tramite del quale il convenuto (che in comparsa di costituzione ha allegato come detto che il padre avrebbe donato all'attore l'importo di circa € 1.200.000,00 nel corso del 2008) ha chiesto di provare una circostanza completamente differente (e complessivamente, del tutto inidonee sia a colmare la mancata, previa identificazione delle operazioni per cui è causa, sia, a fortiori, a provare che simili operazioni, se mai compiute, hanno compendiato donazioni.   Il convenuto, al contempo, nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. ha avanzato un'istanza ex art. 210 c.p.c. inammissibile in quanto esplorativa, siccome avente ad oggetto da un lato l'identificazione del titolare del conto n. ### beneficiario dell'accredito del predetto importo di € 255.000,00 (identificazione non previamente verificata dal convenuto, che ha in effetti richiesto di dar altresì corso all'esibizione della intera movimentazione del conto, per il solo caso in cui esso fosse risultato intestato all'attore) e, dall'altro lato, tutta la movimentazione di un dossier titoli intestato a ### “dal 2004 in poi, nonché tutta la documentazione relativa ai conti e depositi intestati al ### ivi compresi i movimenti”: così, all'evidenza, chiedendo di dare ingresso ad un accertamento del tutto disancorato rispetto alla collocazione temporale dei fatti genericamente lamentati in comparsa di costituzione e manifestamente esplorativo, in quanto non previamente preceduto da una rigorosa indagine intorno al conto (o ai conti) e ai depositi titoli (o ai non meglio precisati investimenti) già nella titolarità del de cuius - imprescindibile al fine di identificare le operazioni sulle quali, se del caso, concentrare l'approfondimento istruttorio4.   6.7. Priva di rilevanza ai fini che ci occupano è infine l'ulteriore allegazione del convenuto, che ha inteso valorizzare il fatto che l'attore avrebbe avuto la delega per operare sui conti correnti dei genitori e che egli, avvalendosi di tale delega, avrebbe effettuato l'acquisito di obbligazioni (comparsa di costituzione, pag. 6, con rinvio al doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione).   La deduzione non vale a corroborare la domanda del convenuto.   Sub doc. 9, in effetti, si rinviene la documentazione afferente ad un acquisto di titoli avvenuto nel luglio del 2007. ### risulta sottoscritto da ### che ha qui disconosciuto la propria sottoscrizione,.   Il disconoscimento operato dal convenuto deve dirsi tardivo, siccome effettuato non in prima udienza, ma soltanto nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. Ciò detto, l'ordine (rispetto al quale mai dedotta in giudizio), cioè a dire il fatto che il padre avrebbe donato all'attore “dal 2000 … una somma pari a lire 1.200.000,00 al figlio Giorgio” (capitolo n.ro 12).  4 La genericità delle allegazioni del convenuto trova conferma anche nel fatto che egli ha dedotto in comparsa di costituzione di aver avanzato un'istanza di esibizione di documentazione a ### Ebbene, l'istanza, prodotta dal convenuto sub doc. 8, ha ad oggetto movimentazioni in ordine alle quali il convenuto non ha offerto in giudizio alcuna spiegazione e che, per altro, con la sola esclusione di una sola movimentazione, sono state eseguite tra il 2003 ed il 2007 e, dunque, in un periodo irrilevante ai fini del decidere, facendosi questione nel caso di specie di asserite donazioni in tesi effettuate dal de cuius nel 2008.  nulla ha ulteriormente dedotto, né argomentato il convenuto) non costituisce di per sé prova del fatto che nel 2008 il de cuius abbia in tesi donato al ### somme quantificate dal convenuto nell'approssimativo importo di 1.200.000,00.   6.8. Concludendo sul punto, dunque, la domanda di ### avente ad oggetto l'accertamento della donazione o delle donazioni asseritamente concluse da ### in favore di ### va rigettata.   Ne discende, de plano, il rigetto della domanda volta all'accertamento della asserita lesione della quota riservata a ### con riguardo all'eredità del padre ### giacché tale lesione, in tesi, sarebbe discesa dalla conclusione di quelle donazioni oggetto della domanda di accertamento qui rigettata.   Dal rigetto della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima discendono, ancora, il rigetto della domanda di riduzione e della domanda di condanna dell'attore alla restituzione alla massa ereditaria delle somme asseritamente ricevute in donazione.  *  7. Il rigetto delle predette domande conduce altresì al rigetto della domanda svolta dal convenuto per l'annullamento del contratto del 22.04.2013 ai sensi dell'art. 1429 c.c. o, in via gradata, ai sensi dell'art. 1439 7.1. Come già rilevato, in effetti, a dire del convenuto il contratto predetto dovrebbe essere annullato poiché ### l'avrebbe sottoscritto ignorando (per errore o in ragione dei raggiri perpetrati ai suoi danni dal fratello e dalla madre) che il padre sarebbe stato titolare in vita di un ingentissimo patrimonio mobiliare interamente donato al figlio prediletto ### e, dunque, ignorando la lesione dei diritti ereditari subita in ragione di tale donazione.   7.2. La domanda di annullamento si fonda pertanto sull'allegazione per la quale la prestazione del consenso da parte di ### sarebbe stata perturbata dalla mancata conoscenza di un fatto (la predetta donazione) che è stato qui accertato come insussistente, non avendo ### assolto all'onere di allegarlo e di provarlo in giudizio.   ### dell'insussistenza di tale fatto priva allora, e irrimediabilmente, di contenuto la domanda di annullamento e conduce pertanto al suo rigetto, con assorbimento della valutazione di ogni ulteriore suo profilo di fondatezza o infondatezza: ché, all'evidenza, ### non può pretendere di veder annullato un contratto in tesi sottoscritto versando in una condizione di non conoscenza di un fatto che egli non ha assolto all'onere di allegare e provare in giudizio e la cui sussistenza va per l'effetto esclusa.  *  8. Si tratta, ora, di prendere in esame le ulteriori domande delle parti aventi ad oggetto l'attuazione (invocata dall'attore) o la risoluzione (invocata dal convenuto) del contratto del 22.04.2013, depositato dall'attore sub doc. 5.   8.1. Ebbene, non è contestato in giudizio il fatto che in seguito alla morte di ### intervenuta in data ###, è venuta ad esistenza tra sua moglie ### ed i suoi figli ### e ### una comunione, in parte ordinaria, in parte ereditaria, avente ad oggetto un compendio immobiliare sito in ### in parte alla via ### ed in parte alla via ### già censito al ### 7 del ### con i mappali n.ro 303, sub. 1, 2, 5 e 6, ed ivi attualmente censito come segue (docc. 3 e 4 attore5): #### 7, mappali n.ro 303, sub. 13 e 6; #### 7, mappali n.ro 303, sub. 7, 8, 9 e 10.   8.2. Posto che l'attore, in difetto di contestazione del convenuto, ha altresì dedotto che il predetto compendio comprende una corte ed una scala comuni, catastalmente qualificati quali beni comuni non censibili ed identificati al ### 7 del ### con i mappali n.ro 303, sub. 11 e 12, pacifiche devo dirsi parimenti le quote di proprietà nella rispettiva titolarità dei comproprietari: quote pari a 4/6, quanto a ### (già proprietaria dei beni quanto alla quota di 1/2 e divenuta proprietaria della quota ulteriore di 1/6 per successione al marito) e a 1/6 quanto, rispettivamente, a ### e ### (eredi legittimi del padre, quanto alla complessiva quota di 2/3 della quota di 1/2 di proprietà dallo stesso relitta).   8.3. Non è nemmeno contestato (e risulta in ogni caso per tabulas) il fatto che #### e ### in data ###6 abbiano sottoscritto il contratto qui prodotto dall'attore, come detto, sub doc. 5.   Nel contratto le parti, dato atto di essere comproprietarie del predetto compendio immobiliare e rilevato che erano “maturi i tempi per una definizione della proprietà”, hanno pattuito quanto segue: “La sig.ra ### dona la sua quota di proprietà dei sopracitati beni ai due figli ### e ### i quali accettano, a sua volta, ### cede le sue quote al 5 ### catastale dei beni immobili per cui è causa, indicata dall'attore in atto di citazione, non è stata contestata dal convenuto.  6 Il contratto non è datato. Le parti hanno tuttavia concordemente collocato la sua sottoscrizione nel giorno 22.04.2013, data di effettuazione, da parte di ### del pagamento della prima tranche di prezzo (docc. 5 e 6 attore).  fratello ### o suoi famigliari per il prezzo ogni comprensivo a corpo di € 250.000,00”.   Quanto al pagamento del prezzo, le parti hanno stabilito che “la parte acquirente” (### avrebbe versato l'importo di € 10.000,00 a titolo di caparra; l'importo di € 40.000,00 entro il ###; l'importo di € 100.000,00 entro il ###; l'importo di € 100.000,00, a saldo, al “rogito notarile”, da decidere “in comune accordo fra le parti”.   8.4. Risulta per tabulas (e, ancora, non è stato contestato dal convenuto) il fatto che ### ha corrisposto al fratello ### la complessiva somma di € 150.000,00, con versamenti effettuati in data ###, 16.12.2013 e 07.01.2015 (docc. 6, 7 e 8 attore).   8.5. V'è prova documentale, parimenti, del fatto che in data ### e poi in data #### ha invitato il fratello ### a presentarsi innanzi al ### per formalizzare i trasferimenti immobiliari di cui all'atto del 22.04.2013, senza ottenere, tuttavia, alcun riscontro.   In data ###, infine, per atto a rogito del ### in ### (doc. 11 attore), nell'ordine: ### ha venduto al nipote (ex filio #### la quota di 4/6 di sua proprietà degli immobili siti in ### alla via ### ed ivi censiti al ### 7 del ### fabbricati con i mappali n.ro 303, sub. 13 e 6; ### ha venduto al nipote (ex filio #### la quota di 4/6 di sua proprietà degli immobili siti in ### alla via ### ed ivi censiti al ### 7 del ### fabbricati con i mappali n.ro 303, sub. 7, 8, 9 e 10; ### ha donato al figlio ### la quota di 1/6 di sua proprietà degli immobili siti in ### alla via ### ed ivi censiti al ### 7 del ### fabbricati con i mappali n.ro 303, sub. 13 e 6; ### ha donato al figlio ### la quota di 1/6 di sua proprietà degli immobili siti in ### alla via ### ed ivi censiti al ### 7 del ### fabbricati con i mappali n.ro 303, sub. 7, 8, 9 e 10.   All'esito del predetto atto, dunque, i figli dell'attore, ### e ### sono divenuti proprietari, rispettivamente, della quota di 5/6 degli immobili di via ### e della quota di 5/6 degli immobili di via ### 8.6. Ebbene, si fa questione nel presente giudizio della “sorte” della rimanente quota di 1/6 dei predetti immobili, che l'attore ha chiesto di veder trasferita in proprio favore, per il tramite della pronuncia di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 La domanda dell'attore non può trovare accoglimento, in ragione del fatto, invero dirimente, che ### ha già trasferito al fratello ### la proprietà della quota medesima, per il tramite del contratto del 22.04.2013.   Valga considerare, a tal riguardo, quanto segue.   8.7. Le parti hanno denominato il contratto del 22.04.2014 “preliminare di compravendita”.   Nel contratto, tuttavia, ### lungi dall'assumere l'obbligo di concludere un contratto definitivo di compravendita, ha dichiarato di “cedere” al fratello ### “le sue quote” degli immobili di ### Alla data di conclusione del contratto, egli non era ancora proprietario della quota di 2/6 degli immobili, oggetto della donazione disposta in suo favore in contratto dalla madre: donazione che, all'evidenza, avrebbe dovuto essere formalizzata per atto pubblico, nel rispetto delle forme di legge.   Alla data di conclusione del contratto, tuttavia, ### era già proprietario, come detto, della quota indivisa di 1/6 degli immobili.   Se, dunque, ### per il tramite del contratto del 22.04.2013 non ha trasferito al fratello la quota di 2/6 degli immobili, che egli avrebbe dovuto, prima del trasferimento, ricevere in donazione dalla madre, per il tramite del medesimo contratto egli ha a tutti gli effetti trasferito al fratello la quota di 1/6 degli immobili medesimi, già di sua proprietà: e tanto si desume dal tenore letterale del contratto nel quale ### come detto, ha dichiarato di “cedere” al fratello “le sue quote” degli immobili; nel quale le parti hanno pattuito che “la vendita” veniva fatta a corpo e con “ampia garanzia di assoluta libertà e piena proprietà”; nel quale la “parte venditrice” ha dichiarato che “gli immobili” erano “già da ora liberi e completamente disponibili”; nel quale, infine, il pagamento del prezzo è stato imputato alla “parte acquirente” (###.   Il contratto, con riguardo alla quota di 1/6 che qui ci occupa, va dunque ricondotto alla figura del contratto preliminare c.d. improprio che, come noto, ha “immediata efficacia reale inter partes” e nel quale “le parti non si limitano ad assumere l'obbligazione di concludere un successivo contratto definitivo, ma dichiarano di voler immediatamente vendere ed acquistare la proprietà di un bene immobile, con la conseguenza che il trasferimento dei diritti si produce per effetto del consenso legittimamente manifestato dai contraenti e la riproduzione del consenso innanzi al notaio diviene necessaria soltanto al fine di dotare l'atto della forma prescritta per la trascrizione, da cui consegue l'effetto pubblicitario verso i terzi” (Tribunale Belluno, 21/12/2016).   E' dunque vero che i fratelli ### avrebbero dovuto addivenire alla stipula di un rogito notarile, non a caso previsto in contratto e sollecitato, invano, da ### Tale stipula, tuttavia, quanto al trasferimento della proprietà della quota indivisa di 1/6 per cui è causa avrebbe avuto il mero scopo di dare al contratto di trasferimento della proprietà (già perfezionato in data ###) la veste dell'atto pubblico, necessaria a fini di trascrizione 8.8. E' parimenti vero, d'altro canto, che i fratelli ### con la madre, avrebbero dovuto addivenire alla stipula della donazione innanzi ad un ### e che alla stipula di tale donazione avrebbe dovuto far seguito il trasferimento, da parte di ### in favore di ### della quota di 2/6 ricevuta in donazione dalla madre. Tanto dimostra che, in parte qua, il contratto del 22.04.2013 aveva regolamentato un trasferimento della quota di proprietà di 2/6 degli immobili, da ### a ### da attuarsi per steps successivi - il che giustifica, per altro, la pattuizione di un pagamento rateale del prezzo complessivamente pattuito.   Pacificamente, la stipula della donazione non è mai avvenuta.   Ebbene, a dire del convenuto la mancata stipula della donazione (della quota di 2/6 degli immobili, da parte di ### in favore di ### e, con essa, il fatto che ### nel 2016 abbia poi venduto ai nipoti la quota che essa avrebbe dovuto donare al figlio, dovrebbe condurre alla risoluzione del contratto del 22.04.2013 per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art.  1256 c.c., perché “### era addivenuto alla decisione di vendere la propria quota al fratello ### solo a condizione che la madre gli donasse metà del suo patrimonio immobiliare e quindi a condizione di ricevere la somma di € 250.000,00” (comparsa, pag. 9).   La domanda non può trovare accoglimento.   8.9. La documentazione di causa mostra che la stipula della donazione da parte di ### in favore di ### non è avvenuta per fatto e colpa del medesimo ### che, pur a più riprese invitato, non si è mai presentato innanzi al ### senza motivazione alcuna (se sol si consideri che ### per quanto consta dagli atti di causa, non ha in alcun modo riscontrato gli inviti formalmente inoltratigli dal fratello per addivenire al rogito notarile) o, a tutto voler concedere, avanzando la - ingiustificata e infondata - pretesa di annullare il contratto del 22.04.2013: pretesa, questa, che egli tuttavia per quanto consta non ha mai formalizzato, se non dopo essere stato qui evocato in giudizio dal fratello.   Non ha dunque ragion d'essere la pretesa di ### che, invocando l'art. 1256 c.c., chiede di porre tout court nel nulla gli effetti discesi dal contratto del 22.04.2013.   ###. 1256 c.c. è in effetti chiaro nel conferire il diritto di sottrarsi agli effetti del contratto al solo contraente che risenta, senza sua colpa, di una impossibilità sopravvenuta.   Ebbene, una simile impossibilità sopravvenuta e “non imputabile” a ### non è qui rinvenibile: ché, come accertato, la mancata attuazione del contratto del 22.04.2013, nella parte in cui esso aveva riguardo alla donazione e al successivo trasferimento delle quote di proprietà della madre, è stata cagionata, esclusivamente, dalla condotta del ### medesimo, che tale attuazione (che richiedeva la sua collaborazione) ha volontariamente impedito.   8.10. Al contempo, non coglie nel segno il riferimento fatto dal convenuto all'istituto della “condizione”, cui egli allude laddove deduce di aver deciso di trasferire al fratello la quota di 1/6 degli immobili di ### a condizione che la madre gli donasse la quota di 2/6 degli immobili medesimi.   Nessuna condizione è stata invero formalizzata nel contratto del 22.04.2013, ove le parti non hanno affatto assoggettato a condizione (vuoi sospensiva, vuoi risolutiva) il trasferimento della proprietà della quota di 1/6 da parte di ### in favore di ### Ben diversamente, nel contratto del 22.04.2013 i fratelli ### hanno pattuito due trasferimenti che, effettivamente, sommandosi avrebbero dovuto disegnare il definitivo assetto dei loro rapporti quanto agli immobili di ### un primo trasferimento, avente ad oggetto la quota di 1/6 a quell'epoca già proprietà di ### ed un secondo trasferimento, avente ad oggetto la quota di 2/6 all'epoca ancora di proprietà della madre.   Il primo trasferimento si è immediatamente prodotto, come detto, per effetto del consenso manifestato dalle parti nel contratto del 22.04.2013. Il secondo trasferimento, che si sarebbe dovuto produrre all'esito della donazione conclusa da ### con la madre, non si è perfezionato per esclusiva volontà di ### E' dunque vero che il complessivo assetto disegnato dalle parti nel contratto del 22.04.2013 ha avuto solo parziale attuazione, giacché al trasferimento della quota di 1/6 non ha fatto seguito il trasferimento della quota di 2/6.   Il convenuto deve tuttavia imputare solo a se stesso tale parziale attuazione e, a tal riguardo, e proprio in ragione del fatto che il convenuto ha evocato come detto l'istituto della condizione, merita fare rinvio ai principi che si traggono dagli articoli 1358 e 1359 c.c. dettati con riguardo alla condizione, ma che possono essere valorizzati, mutatis mutandis ed in via analogica, anche con riguardo alla fattispecie in esame, in cui non di contratto condizionato si fa questione, ma di attuazione progressiva di un programma negoziale.   Ebbene, gli articoli 1358 e 1359 c.c. impongono ai contraenti, in pendenza di condizione, di comportarsi secondo buona fede per “conservare integre le ragioni dell'altra parte” e stabiliscono che la condizione si considera avverata, quando è mancata per causa imputabile al contraente che aveva interesse contrario al suo avveramento.   8.11. Ritiene allora il Collegio che sulla scorta dell'art. 1256 c.c. (che codifica il presupposto della non imputabilità della impossibilità sopravvenuta) letto in uno ai principi ritraibili dagli articoli 1358 e 1359 c.c. (per i quali i contraenti, anche nell'ambito del contratto condizionato, devono agire secondo buona fede, astenendosi dal tenere condotte che siano scientemente volte ad impedire che il contratto divenga, o permanga, efficace) debba escludersi che ### abbia titolo per ottenere l'invocata, integrale risoluzione del contratto del 22.04.2013, facendo leva sul fatto che il programma negoziale in esso stabilito non si sia interamente attuato, giacché tale mancata, completa attuazione è discesa, esclusivamente, dalla mancata conclusione del secondo trasferimento immobiliare - da par sua discesa, esclusivamente, dalla volontà del medesimo ### 8.12. La domanda del convenuto volta alla dichiarazione della integrale risoluzione del contratto del 22.04.2013 per impossibilità sopravvenuta va pertanto rigettata.   Va al contempo dichiarato che la sopravvenuta impossibilità di esecuzione del contratto del 22.04.2013, nella parte in cui esso ha avuto ad oggetto i trasferimenti delle quote degli immobili di ### di proprietà di ### non determina la caducazione degli effetti che il contratto ha immediatamente prodotto, sin dal momento della sua conclusione, con riguardo al trasferimento in favore di ### della quota indivisa di 1/6 degli immobili di ### di proprietà del fratello.   Deve, allora e in conclusione, dichiararsi che sulla scorta del contratto sottoscritto da ### e ### in data #### è divenuto pieno proprietario della quota indivisa di 1/6 degli immobili siti in ### catastalmente identificati come segue: Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 13 e sub. 6; Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 7, 8, 9 e 10, nonché delle relative parti comuni, catastalmente identificate come segue: Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 11 e 12.  *  9. Ciò detto, merita accoglimento la domanda attorea di condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di € 66.666,00.   9.1. Come già rammentato, in effetti, in seguito alla conclusione del contratto del 22.04.2013 l'attore ha corrisposto al fratello la complessiva somma di € 150.000,00, a valere quale quota del prezzo complessivamente dovuto per l'acquisto della proprietà della quota indivisa di 1/6 degli immobili di ### nonché per l'acquisto della proprietà della ulteriore quota indivisa di 2/6 degli immobili medesimi.   ### quanto sopra rilevato, ### ha tuttavia trasferito al fratello la proprietà della sola quota indivisa di 1/6.   Poiché le parti hanno concordato in contratto un prezzo pari ad € 250.000,00 per l'acquisto da parte di ### della proprietà della complessiva quota indivisa di 3/6 degli immobili, così pattuendo un prezzo determinato a corpo, secondo quanto dedotto dall'attore (in difetto di rilievi mossi dal convenuto) il prezzo della quota di 1/6 effettivamente acquistata dall'attore va quantificato in € 83.333,33 (€ 250.000,00 : 3).   ### ha tuttavia corrisposto al fratello la maggior somma di € 150.000,00, ### va condannato a restituire all'attore l'importo di € 66.666,00 (€ 150.000,00 - € 83.333,33) che egli, in difetto del trasferimento di quote ulteriori rispetto a quella effettivamente trasferita, non ha titolo per trattenere.   9.2. ### va dunque condannato a corrispondere a ### l'importo capitale di € 66.666,67, oltre interessi legali calcolati dalla data della promozione del presente giudizio7 e sino al saldo.  *  10. ### ha infine chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € 2.451,35, pari alla quota del 50% degli esborsi in tesi sostenuti per la non meglio precisata regolarizzazione e manutenzione degli immobili per cui è causa, nonché la sua condanna al pagamento dei costi “per l'eventuale registrazione della scrittura provata 22.04.2013”.   10.1. Le domande vanno rigettate, non essendovi chiara allegazione (né prova) in atti degli esborsi menzionati dall'attore e della loro causale.  7 ### ha invero chiesto la corresponsione di interesse calcolati a far data dal versamento dell'importo eccedente, collocata nel 31.12.2014. La domanda non può trovare accoglimento, in applicazione del principio per il quale “in tema di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1458 c.c., lo scioglimento del contratto comporta, in ogni caso, sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per le obbligazioni che siano state già eseguite ed in relazione alle quali sorge per l'"accipiens" l'obbligo di restituzione”, con la precisazione che “se l'obbligazione di restituzione ha per oggetto prestazioni pecuniarie, il ricevente è tenuto a restituire le somme maggiorate degli interessi, calcolati dal giorno della domanda di risoluzione” (Cass. civ. n. 6911/2018): principio che si attaglia anche al caso di specie, nel quale il diritto di ### alla restituzione dell'importo di € 66.666,67 discende dal venir meno, di cui egli ha qui chiesto l'accertamento, della causa che ha sostenuto il versamento dell'importo.  *  11. Resta infine da rilevare che il convenuto ha altresì avanzato domanda di divisione della comunione ereditaria determinatasi tra le parti in ragione del decesso di ### nonché conseguente domanda di divisione dei beni dallo stesso relitti.   ### del giudizio impone il rigetto della domanda, non essendovi contezza in atti dell'esistenza di beni ereditari ulteriori, rispetto agli immobili per cui è causa, relitti dal de cuius ed ancora in comproprietà tra i suoi eredi.  *  12. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, che va ravvisata in capo al convenuto.   ### va dunque condannato a rifondere a ### le spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi minimi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), vanno liquidate in € 786,00 per esborsi ed in € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.  P.Q.M.  Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 7186/2017, ogni differente domanda ed eccezione disattesa o assorbita, come da parte motiva: 1) rigetta tutte le domande del convenuto; 2) accerta e dichiara che ### in forza del contratto concluso con ### in data ###, è divenuto pieno proprietario della quota indivisa di 1/6 degli immobili siti in ### catastalmente identificati come segue: Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 13 e sub. 6; Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 7, sub. 8, sub. 9 e sub. 10, nonché delle relative parti comuni, catastalmente identificate come segue: Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 11 e sub. 12; 3) condanna ### a corrispondere a ### l'importo capitale di € 66.666,00, oltre interessi legali calcolati dalla data della promozione del presente giudizio e sino al saldo; 4) rigetta le ulteriori domande attoree; 5) condanna ### a rifondere a ### le spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi ed in € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023.  ### estensore dr.ssa ### dr. ### de ### 

causa n. 7186/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Zambelli Elisa, De Giovanni Massimiliano

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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 658/2022 del 18-03-2022

... 1.782,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e ### 3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13. ### 18 marzo 2022 Il giudice ### n. (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - ### - Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14532/2021 R.G. promossa da ### s.r.l. (avv. ### APPELLANTE contro Comune di ### d/G (avv. #### parti hanno concluso come da atti introduttivi. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. 
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.   Trattasi di controversia in materia di violazioni del codice della strada.   In data 16 dicembre 2020 l'### di ### del Comune di ### d/G ha elevato a carico di ### s.r.l. tre verbali per inosservanza dell'art. 23 commi 4 e 11 c.d.s., per avere collocato in via ### sul lato destro in direzione ### tre locandine pubblicitarie, al km 7 + 238, al km 7 + 206 e al km 7 + 284, senza averne autorizzazione.   Le sanzioni sono state opposte dinanzi al Giudice di ### di ### sulla base di tre motivi: errata qualificazione della fattispecie; mancata applicazione dell'art. 198 c.d.s.; carenza di motivazione. In via subordinata, l'opponente ha chiesto la riduzione degli importi nel minimo edittale.   Con sentenza n. 1127/2021 la sanzione è stata rideterminata in euro 431,00 per ciascun verbale. Le spese sono state compensate.   Avverso tale sentenza ha proposto appello ### s.r.l., riproponendo le eccezioni del primo grado e aggiungendovi un motivo di nullità della decisione gravata per difetto di motivazione.   La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello.   La causa viene ora decisa all'esito di udienza ex art. 437 c.p.c. svoltasi nelle forme della trattazione scritta.   2.   Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.   3.   I primi due motivi di appello si fondano su un presupposto comune: che le locandine fossero parte di un'unica struttura e fossero deputate a promuovere un'unica campagna pubblicitaria. Da ciò l'appellante pretende di derivare due possibili conseguenze: in via principale, la nullità di tutti i verbali; in via subordinata, l'operatività del cumulo giuridico di cui all'art. 198 c.d.s.   Non si comprende come l'appellante possa sostenere che le locandine fossero inserite in un solo impianto. La circostanza è smentita dalle risultanze dei verbali di contestazione, dove viene chiaramente specificato che i tre manufatti erano distinti ed erano posizionati in punti diversi della via ### distanziati di 46 e 32 mt. Questi accertamenti non sono soggetti a margini di apprezzamento o valutazione, sicché fanno piena prova fino a querela di falso, che l'appellante non ha proposto. Si deve concludere, pertanto, che l'installazione di ciascun manufatto - la quale avrebbe richiesto una specifica autorizzazione - costituisca una condotta materialmente distinta dalle altre.   A detta dell'appellante, però, il dato ontologico dell'alterità delle condotte sarebbe eliso dal profilo teleologico dell'unità della campagna pubblicitaria. La tesi non è condivisibile. Un simile elemento finalistico potrebbe semmai assumere rilievo per porre, eventualmente, in continuazione fra loro le condotte distinte, non per configurarle come un'azione sola. Tuttavia, la continuazione opera solo «in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie» (art. 8 comma 2 l. n. 689/1981), mentre l'art. 198 comma 1 c.d.s., invocato dall'appellante, postula che la pluralità di violazioni avvenga «con una azione od omissione».   Bene hanno fatto, quindi, l'amministrazione prima ed il giudice a quo poi a considerare distinti i manufatti, le condotte e le violazioni e, conseguentemente, a ritenere irrogabili tre sanzioni diverse, da porre in cumulo materiale.   Gli altri due motivi di appello sono anch'essi infondati, in quanto: i verbali sono motivati in modo succinto, ma contengono tutti gli elementi per identificare il trasgressore, la condotta sanzionata nonché la data e il luogo di commissione dell'illecito. Sono presenti tutti gli elementi necessari a consentire al trasgressore di comprendere puntualmente l'addebito che gli viene mosso e ad esercitare il suo correlato diritto di difesa; la sentenza appellata ha preso specificatamente posizione sulle censure mosse dall'opponente, motivando le ragioni del mancato riconoscimento dell'unicità di azione. 
Non si ravvisano di certo profili di carenza motivazionale tali da comportarne la nullità, come vorrebbe l'appellante.   In definitiva, l'appello deve essere respinto.   4.   Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.   Poiché l'appello viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che ha aggiunto il comma 1- quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1. rigetta l'appello; 2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in euro 1.782,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e ### 3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.  ### 18 marzo 2022 

Il giudice
### n. 14532/2021


causa n. 14532/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Tinelli Andrea

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 29-01-2024

... € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese gene rali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della N. ###/22 R.G. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### di cassazione, il giorno (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso N. ###/2022 R.G. proposto da: ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato in Rom a, ### presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro ### domiciliata in #### presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in calce al controricorso - controricorrente - e contro ### g.e.i.e.  - intimato - N. ###/22 R.G.  avverso la sentenza n. 466/2022 della Corte d'appello di Cagliari, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 29.11.2023 dal Consigliere relatore dr. ##### e d'appello di Ca gliari, con sentenza del 25.10.2022, dich iarò inammissibile l'appello proposto da ### di ### del ### s.r.l.  e da ### del ### g.e.i.e. - perché tardivo - avverso la sent enza del Tribunale di Or istano del 5.3.2020, che aveva a sua volta rigettato l'opposizione all'esecuzi one da essa società appellante proposta in relazione al pignoramento immobiliare promosso in suo danno da ### cui aveva aderito lo stesso ### (quale preteso effettivo proprietario dell'immobile pignorato). Osservò il giudice d'appello che - anche a voler considerare che le appellanti avessero effettivamente voluto avanzare un appello revocatorio, ai sensi dell'art. 396 c.p.c., la pretesa scoperta di documenti falsi non autorizzava, comunque, ad operare una proroga di 30 giorni al termine lungo ex art. 327 c.p.c., ne lla specie cadent e il ### (trattandosi di controversia in materia di opposizione esecut iva, non soggetta dunque a sospensione feriale dei termini, e tenendo conto della “sospensione Covid”), giacché la pretesa scoperta era comunque avvenuta ben prima della scadenza (maggio o al più luglio 2020); pertanto, il meccanismo di cui all'art. 396, comma 2, c.p.c. (secondo cui se la scoperta della falsità dei documenti avviene durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno della N. ###/22 R.G.  scoperta, in modo da raggiungere i 30 giorni dalla scoperta stessa), non avrebbe potuto operare. 
Avverso detta sentenza ha p roposto ricorso per cassazione la ### ra d i ### del ### s.r.l., sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso ### Entrambe le p arti hanno depos itato memoria. ### del ### g.e.i.e. non ha svolto difese. 
Ai sensi dell'art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi all'odierna adunanza camerale.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con l'unico motivo si denuncia “violazione ed erronea interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 327 c.p.c. in ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 396, 2° comma, c.p.c. che ha determinato il giudizio di inammissibilità dell'atto di appello relativo al proc. N. RG 470/2020 definito con l'impugnanda sentenza n. 466/2022 emes sa in d ata 19.10.2022 e pubblicat a in data ###”.  2.1 - Il ricorso è palesemente inammissibile, per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.  2.2 - Anzitutto, le vicende processuali e sostanziali, per come esposte in ricorso, sono praticamente inintellegibili; per poter comprendere ciò è accaduto nel corso del giudizio di merito (e a ben vedere, quale ne sia l'oggetto), occorre leggere ### la sentenza impug nata, il che de nota, indiscut ibilmente, il deficit espositivo in cui è incorsa la ricorrente. 
Del resto, è noto che il requisito dell'autosufficienza è posto a presidio della possibilità che la ### abbia di “percepire con una certa immediatezza il fatto N. ###/22 R.G.  sostanziale e lo svolgimento d el fatto processual e e, quindi, acquisire l'indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso” (così, Cass. n. 593/2013, in motivazione). Può anche aggiungersi, sul punto, come sia ben noto che gli elementi di contenuto-forma di cui all'art. 366, comma 1, c.p.c., sono propri del ricorso e non possono ricavarsi aliunde (come appunto, nella specie, dalla sentenza impugnata), “perché la causa di inammissibilità non può esser e trattata come una causa di nul lità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo” (così, Cass. n. 18623/2016).  2.3 - Il ricorso, poi, è inammissibile per difetto di specificità. 
Invero, la ### e sarda ha espresso un chiaro ed ineccepibi le percorso motivazionale, o nde escludere la sostenibilità della semplicistica tesi della odierna ricorrente (ossia quella per cui, nel caso di sco perta di docum enti suscettibili di giustificare il c.d. appello revocatorio, ex art. 396, comma 2, c.p.c., il termi ne di proposizione dell o stesso andrebbe computato mediante sommatoria del termine lungo ex art. 327 c.p.c. oltre ulteriori trenta giorni). 
Ebbene, ciononostante, in ricorso non viene svolta una chiara e precisa critica alle statuizioni del giudice d'appello, con cui la ricorrente neppure si confronta. 
La ricorrente stessa solo si limita a contrapporre una tesi diversa ed utile a giustificare la pretesa tempestività del proprio appello, senza affatto chiarire perché la ### territoriale sarebbe incorsa nell'errore pure denunciato.  3.1 - Davvero solo ad abundantiam, può aggiungersi come la tesi che - da quanto è dato comprendere - emerge dal ricorso è palesemente destituita di fondamento, p erché il preteso fatt o revocato rio non è stato scoperto né a N. ###/22 R.G.  termine scaduto (il che avrebbe giustificato la revocazione, ex art. 395 c.p.c.), né a te rmi ne prossimo alla scadenz a per l'impugnaz ione, al lorquando mancavano meno di tr enta giorni: so lo in tale ultimo caso avre bbe potuto giustificarsi la proroga del termine per l'appello, come appunto previsto dall'art.  396, comma 2, c.p.c., fino a raggiungere i trenta giorni dalla scoperta del fatto, ai fini della proposizione del gravame, come correttamente statuito dalla ### territoriale. Ciò perché scopo della previsione in parola è quello di determinare la conversione del motivo di revocazione in motivo d'appello, non certo quello di ampliare il termine per l'impugnazio ne sic et simpl iciter, o ve nel suo cor so emerga un fatto revocatorio, come pretenderebbe la ricorrente.  4.1 - In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla va dis posto nei confronti dell'intimata, questa non avendo svolto difese. 
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, com ma 1-quater, d el D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo int rodott o dall'art. 1, comm a 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).  P. Q. M.  la ### dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese gene rali in misura del 15%, oltre accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della N. ###/22 R.G.  ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### di cassazione, il giorno 

Giudice/firmatari: Rubino Lina, Saija Salvatore

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Tribunale di Vallo della Lucania, Sentenza n. 136/2025 del 20-02-2025

... complessivi € 2.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario; - liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento a carico di parte resistente. Così deciso in ### della ### 20 febbraio 2025 ### Dott. ### n. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Vallo della #### e ### in persona del dott. ### in funzione di Giudice del ### ha emesso la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 2289 del ### degli affari contenziosi dell'anno 2019 ### avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertente TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in #### alla via ### n. 6 presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti; RICORRENTE E ### (C.F: ###), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in #### alla via ### di belvedere n. 18 presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti; RESISTENTE CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note all'udienza del 20.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.  ### ricorso depositato in data ###, il ricorrente ### conveniva in giudizio la società ### di ### srl al fin di sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di euro 24.939,55 quali differenze paga, (retribuzione di lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di ferie non godute, ###, non corrisposte, oltre interessi e vittoria di spese di giudizio. 
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la resistente società, contestando la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, e concludendo per il rigetto del ricorso. Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. 
La domanda va accolta nei limiti della motivazione che segue. 
Dall'esame della documentazione in atti ed all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che il ricorrente ### ha prestato la propria attività lavorativa con vincolo di subordinazione alle dipendenze della resistente ditta limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “commesso di banco”. I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta convenuta con mansioni di commesso di banco per le ore e i giorni indicati in ricorso. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ.  lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. 
Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e delle differenze retributive relativamente ai titoli richiesti in ricorso. 
In particolare il teste ### all'udienza del 30.6.2022 ha affermato:”### riferire con certezza che il sig. ### ha prestato la propria attività lavorativa sia presso la sede di ### sia presso il negozio sito alla fraz. Licusati”; “### riferire che era presente sempre il sig. ### il quale si occupava dell'intera gestione della macelleria, dal taglio della carne alla vendita”. “### confermare il punto n.3) poiché era sempre presente sia la mattina che il pomeriggio, tutti i giorni dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 17:30 alle 20:30, compresa la domenica mattina”; “posso riferire che qualche giorno prima del licenziamento ho assistito ad un diverbio tra il #### e il sig. ### titolare della macelleria. Il sig. ### chiedeva il pagamento delle mensilità arretrate ed il sig. ### chiedeva di pazientare”. Anche il teste ### ha confermato le dichiarazioni del teste ### dichiarando di aver visto lavorare presso la sede di ### della macelleria il solo ricorrente, occupandosi di tutte le attività dal pagamento dei fornitori alla vendita della carne. 
Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente. 
Quindi, ritenendo corrette e immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile Dott.ssa ### rese nella relazione peritale, ritualmente depositata e rimasta incontestata, le differenze retributive dovute al ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi di € 22.482,61(di cui € 2.449,70 per TFR ed € 2.133,05 per ferie non godute). 
La società resistente, pertanto, va condannata al pagamento in favore del ricorrente ### delle somme sopra indicate, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente così come liquidate in dispositivo. 
Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico della società resistente.  P.Q.M.  Il Tribunale di Vallo della #### in persona del Giudice del #### definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 02.12.2019 da ### nei confronti di ### di ### in persona del l.r.p.t, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: - dichiara che tra il ricorrente ### e la ditta resistente ### di ### in persona del l.r.p.t, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso, con mansioni di “commesso di banco”, e per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente ### della somma complessiva di € 22.482,61(di cui € 2.449,70 per TFR ed € 2.133,05 per ferie non godute), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo; - condanna ### di ### in persona del legale rapp.te p.t, alla rifusione delle spese di lite, in favore del ricorrente ### che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario; - liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento a carico di parte resistente. 
Così deciso in ### della ### 20 febbraio 2025 ### Dott. ### n. 2289/2019

causa n. 2289/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Miele Mario

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