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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 2069/2025 del 05-12-2025

... giudice onorario Avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 4120/2013 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliat ###/C, FOGGIA, presso il difensore Avv. ### giusta mandato in atti ATTORE/I contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliat ###, FOGGIA, presso il difensore Avv. ### giusta mandato in atti ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. #### elettivamente domiciliat ###, FOGGIA, presso il difensore Avv. #### giusta mandato in atti CONVENUTO/I ### parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 11.11.2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 21.11.2024, con provvedimento del 13.03.2025 , veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### - ### Il Tribunale di Foggia, ### in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 4120/2013 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliat ###/C, FOGGIA, presso il difensore Avv. ### giusta mandato in atti ATTORE/I contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliat ###, FOGGIA, presso il difensore Avv. ### giusta mandato in atti ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv.  #### elettivamente domiciliat ###, FOGGIA, presso il difensore Avv. #### giusta mandato in atti CONVENUTO/I ### parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 11.11.2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 21.11.2024, con provvedimento del 13.03.2025 , veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.  ### ha esposto di aver affidato alla società ### s.r.l., con contratto del 12.4.2005, la ristrutturazione dell'immobile di proprietà sito in ### dei ### piazza ### n. 4, progetto e direzione lavori essendo stati assunti dal geom. #### aveva ad oggetto la radicale ristrutturazione dell'edificio, con interventi sia interni che esterni, fra cui il rivestimento a lastre lapidee della facciata prospiciente via dei #### veniva ultimata ed accettata nell'estate del 2005, con immissione dell'attrice nel possesso dell'immobile, senza riserve formali sulla regolare esecuzione dei lavori.
In data ###, a distanza di circa otto anni dalla consegna, si verificava il distacco di una porzione del rivestimento esterno in lastre lapidee applicate sulla facciata prospiciente via dei ### le lastre precipitate al suolo colpivano un'autovettura ### targata ### di proprietà di un terzo, parcheggiata lungo la strada, cagionando rilevanti danni al veicolo.  ###, oltre ad esporre a responsabilità verso il terzo proprietario del mezzo, evidenziava - secondo parte attrice - gravi difetti costruttivi dell'opera, tali da comprometterne la sicurezza e l'uso normale.  ### denunciava l'accaduto al Comune di ### dei ### che attestava la sussistenza di condizioni meteorologiche avverse in zona nello stesso periodo, con raffiche di vento e danni diffusi ad altri edifici. Contestualmente provvedeva a far riparare l'autovettura danneggiata presso la carrozzeria ### sopportando il costo di € 3.146,00 come da fattura n. 95/2013, ed incaricava la ditta G.R.A. Costruzioni di eseguire opere urgenti di messa in sicurezza e rimozione del materiale pericolante, per un corrispettivo di € 400,00, documentato in atti. 
Assumendo che il distacco delle lastre fosse dovuto alla non corretta esecuzione del rivestimento esterno da parte dell'impresa appaltatrice ed alla carente direzione dei lavori da parte del tecnico, l'attrice ha convenuto in giudizio ### s.r.l. e il geom. ### chiedendo accertarsi la loro responsabilità - in via contrattuale e, segnatamente, ai sensi dell'art. 1669 c.c. - per i gravi difetti dell'opera, con condanna solidale al risarcimento dei danni subiti: costi di ripristino dell'immobile, costi di riparazione del veicolo, spese di messa in sicurezza, nonché ogni ulteriore voce di pregiudizio, oltre interessi e rivalutazione, e spese di lite.  ### s.r.l., costituitasi con comparsa depositata il ###, ha in via preliminare eccepito la decadenza dell'attrice dalla garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. per mancata denuncia entro sessanta giorni dalla scoperta, nonché l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento, assumendo l'applicabilità del termine biennale decorrente dalla consegna dell'opera. Nel merito ha negato qualsiasi responsabilità, sostenendo che i danni fossero dovuti a caso fortuito costituito da un evento meteorologico eccezionale (raffiche di vento, trombe d'aria) che aveva colpito l'intero territorio comunale, come emergerebbe dalla missiva del Comune prodotta dall'attrice. Ha aggiunto che l'opera era stata eseguita a regola d'arte, senza contestazioni per oltre otto anni dalla consegna. 
La società convenuta ha altresì spiegato domanda riconvenzionale, deducendo di essere ancora creditrice nei confronti della committente della somma di € 7.000,00 a saldo del prezzo contrattuale e di ulteriori importi per lavori extra contratto (pavimento in pietra al piano rialzato in sostituzione di quello previsto, realizzazione di tappeto nella pavimentazione, demolizione e rifacimento scala, fornitura e posa di nuova scala in ferro rivestita in legno, demolizione e ripristino di un vano w.c., chiusura di un vano porta, posa di ringhiere su prospetto, demolizione canna fumaria), per un totale di € 29.050,00, chiedendo la condanna di ### al pagamento di tale complessiva somma oltre accessori. 
Il geom. ### costituitosi con comparsa del 17.1.2014, ha chiesto la propria estromissione dal processo, ritenendosi estraneo alla vicenda e deducendo che l'eventuale responsabilità per vizi dell'opera doveva imputarsi esclusivamente all'impresa esecutrice. Ha in ogni caso eccepito, analogamente ad ### la decadenza dell'attrice dalla garanzia e la prescrizione dell'azione, insistendo per il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e diritto. 
Nel corso del giudizio, espletata la fase ex art. 183, comma 6, c.p.c., le parti hanno articolato prove orali. 
Con memoria istruttoria del 20.11.2014, l'attrice ha chiesto l'escussione, tra gli altri, del coniuge ### sulle circostanze della denuncia del vizio e dei successivi sopralluoghi dell'impresa, del legale rappresentante della G.R.A. 
Costruzioni sul sopralluogo, preventivo ed esecuzione delle opere urgenti di messa in sicurezza, del titolare della carrozzeria ### sulla riparazione dell'autovettura e sul pagamento della fattura, nonché la prova per testi su modalità di posa del rivestimento e mancata pronta eliminazione del vizio nonostante le segnalazioni. ### ha, a sua volta, richiesto prova testimoniale sul contenuto del contratto di appalto, sulla consegna dell'opera nell'agosto 2005 senza contestazioni, sulla richiesta da parte dell'attrice di numerosi lavori extra contratto e sul mancato pagamento di parte del corrispettivo e delle opere aggiuntive, articolando capitoli in tal senso. 
Con ordinanza resa all'udienza del 12.5.2015 il Giudice Istruttore ha ammesso le prove ritenute rilevanti e non superflue, rinviando per l'escussione dei testi e per l'interrogatorio formale deferito all'attrice all'udienza del 1.12.2015. 
Alle udienze del 1.12.2015 e dell'8.3.2016 veniva espletato l'interrogatorio formale dell'attrice ### ed escussi i testi ammessi; alle udienze del 31.5.2016 e dell'8.11.2016 le parti rinunciavano reciprocamente all'escussione di alcuni dei testi originariamente indicati. 
Dai verbali di prova emergono, in particolare, le dichiarazioni del titolare della carrozzeria ### sig. ### che ha confermato l'avvenuta riparazione dell'autovettura ### danneggiata dalla caduta delle lastre e l'integrale pagamento, da parte dell'attrice, della fattura n. 95/2013 di € 3.146,00; le dichiarazioni del rappresentante della G.R.A. Costruzioni circa l'esecuzione di opere urgenti di messa in sicurezza per l'importo di € 400,00; nonché le dichiarazioni del coniuge dell'attrice in ordine alla dinamica del distacco del rivestimento, ai primi interventi posti in essere ed ai contatti con l'impresa ed il geom. ### All'udienza dell'8.11.2016 il Giudice disponeva CTU tecnica, nominando l'arch. ### la quale ha svolto le operazioni peritali con sopralluoghi in contraddittorio, deposito di relazione ed allegati.  ### ha esaminato la facciata, le modalità di posa delle lastre, i materiali e la stratigrafia degli strati di rivestimento, nonché la documentazione tecnica e fotografica prodotta. 
Valutati gli esiti dell'istruttoria e della ### il Giudice, all'udienza del 3.10.2017, disponeva mediazione demandata ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, richiamando anche il limitato valore economico della controversia. ### attivava il procedimento presso organismo di mediazione in data ###; il tentativo si concludeva con esito negativo il ###.  ### la fase istruttoria, con decreto del 11.11.2024 veniva disposta per l'udienza del 20.11.2024, la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art.127- ter c.p.c.; rilevata la regolare comunicazione del decreto e preso atto delle note di udienza depositate dalle parti, con ordinanza del 13.03.2025 il giudice riservava la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica. 
Il Tribunale ritiene, in via preliminare, di dover esaminare l'eccezione, sollevata da parte attrice, di tardività della costituzione del convenuto geom. ### con la correlata richiesta di dichiarare improponibili tutte le eccezioni da lui formulate, ivi comprese quelle di decadenza dalla garanzia e di prescrizione dell'azione. 
Dagli atti risulta che l'udienza di prima comparizione era originariamente fissata, nell'atto di citazione, per il giorno 15 gennaio 2014 e che il convenuto ### ha depositato la propria comparsa di risposta in data 17 gennaio 2014, dunque oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. (venti giorni liberi prima dell'udienza indicata in citazione). Non risulta, né è stato provato, che alla data del deposito della comparsa fosse già intervenuto un provvedimento di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, c.p.c., tale da spostare in avanti il dies a quo per il computo del termine per la costituzione del convenuto. Deve pertanto ritenersi che la costituzione del geom. ### sia avvenuta tardivamente, con le conseguenze previste dall'art. 167, secondo comma, c.p.c. 
Quest'ultima disposizione impone al convenuto di proporre nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e le eventuali domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la costituzione oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. non comporta la nullità della comparsa, né l'estromissione del convenuto dal giudizio, ma determina soltanto la decadenza dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni in senso stretto, nonché la preclusione alla deduzione di nuovi mezzi istruttori, ferma la possibilità di svolgere mere difese e di partecipare alle successive attività processuali (così, originariamente nel rito del lavoro, Cass. 24 gennaio 1997, n. 717; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2571; Cass. 28 marzo 2008, n. 8134, che afferma espressamente la decadenza dall'eccezione di prescrizione in caso di tardiva costituzione; in termini generali, con riguardo al rito ordinario, Cass. 6 febbraio 2019, n. 3467; Cass. 7 marzo 2019, n. 6623). 
In applicazione di tali principi, le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dal geom. ### - pacificamente qualificabili come eccezioni in senso stretto, non rilevabili d'ufficio dal giudice - devono ritenersi tardive e, come tali, inammissibili, con conseguente impossibilità di esaminarle nella prospettiva autonoma del medesimo convenuto. Analoga sorte subisce ogni altra eccezione in senso stretto eventualmente formulata dal ### ove non riconducibile alla categoria delle mere difese, ossia alla semplice contestazione dei fatti allegati dall'attrice a fondamento della propria pretesa. 
Diversamente, non può essere accolta la tesi dell'attrice nella parte in cui pretende di far discendere dalla tardiva costituzione una sorta di nullità insanabile della partecipazione del convenuto al giudizio, tale da imporne l'estromissione. 
Né il dato normativo né l'elaborazione giurisprudenziale consentono una simile conclusione. La tardività della costituzione del convenuto incide sul regime delle preclusioni processuali (impedendogli di introdurre eccezioni in senso stretto, domande riconvenzionali e nuovi mezzi di prova), ma non determina alcuna carenza di legittimazione processuale, né alcun difetto di valida instaurazione del contraddittorio. Il rapporto processuale con il geom. ### si è, infatti, validamente instaurato con la notifica dell'atto di citazione; la successiva costituzione, ancorché oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., vale comunque quale atto di difesa che consente al convenuto di partecipare al giudizio, di svolgere deduzioni difensive di natura meramente oppositiva, di interloquire sulle istanze istruttorie avversarie, di prendere parte alle udienze, alla consulenza tecnica d'ufficio ed alla mediazione demandata, nonché di avvalersi dei rimedi impugnatori conseguenti alla decisione. 
Va, pertanto, precisato che la tardiva costituzione del convenuto, da un lato, comporta la decadenza dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio - sicché le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal ### non possono essere esaminate e restano irrilevanti ai fini del decidere - e, dall'altro lato, non determina la sua estromissione né impedisce al giudice di pronunciarsi nel merito anche nei suoi confronti, alla luce dei fatti allegati dall'attrice e delle prove ritualmente acquisite, potendosi valorizzare le sole difese non soggette a preclusione (mere contestazioni dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa attorea). Coerentemente, le eccezioni di decadenza e prescrizione saranno valutate esclusivamente in quanto tempestivamente proposte dalla co-convenuta ### s.r.l., la quale si è costituita nei termini di cui all'art. 166 c.p.c.; quanto, invece, alla posizione del geom. ### il giudizio sul merito della domanda potrà svolgersi solo sulla base delle deduzioni difensive ammissibili e delle risultanze istruttorie regolarmente formatesi nel contraddittorio delle parti. 
Il Tribunale ritiene infondata anche l'eccezione con cui l'attrice ha dedotto la nullità, se non addirittura l'inesistenza, della procura alle liti rilasciata da ### s.r.l. in favore dell'avv. ### per asserita mancata indicazione del legale rappresentante della società e per l'illeggibilità della relativa sottoscrizione. 
In fatto, risulta che la comparsa di costituzione di ### reca, in epigrafe, l'indicazione della società con esatta denominazione sociale e sede ###persona del suo legale rappresentante pro tempore”, nonché la dichiarazione di elezione di domicilio presso lo studio del difensore. A margine del medesimo atto è apposta la procura alle liti, con la consueta formula di conferimento di ampio mandato al difensore “### in pers. leg. rappresentante”, sottoscritta dal rappresentante della società e seguita dalla dicitura “Per autentica” con la sottoscrizione dell'avv. ### La firma del conferente, pur non essendo calligraficamente perfetta, è leggibile come “###”; in ogni caso, la difesa convenuta ha prodotto in atti visura camerale dalla quale risulta che, alla data di conferimento della procura, l'amministratore unico e legale rappresentante di ### s.r.l. era appunto il sig. #### non ha mai allegato in concreto che quella sottoscrizione provenisse da soggetto diverso dal predetto amministratore, limitandosi a prospettare un vizio meramente formale di leggibilità. 
Sul piano del diritto, va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata nella sua denominazione, non determina di per sé invalidità della procura, quando l'identità e la carica del sottoscrittore siano comunque ricostruibili dal testo della procura, dall'atto cui essa accede, dalla certificazione di autografia resa dal difensore, ovvero dall'indicazione di una specifica funzione o carica che consenta di identificarne il titolare tramite i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese. ### hanno chiarito che solo quando la firma illeggibile non sia accompagnata da nessun elemento idoneo a consentire l'individuazione del soggetto che l'ha apposta - e neppure mediante il richiamo ad una funzione o carica specifica - si configura una nullità relativa della procura, eccepibile dalla controparte ai sensi dell'art. 157 c.p.c., che può essere sanata mediante successiva, tempestiva integrazione del dato mancante. 
In questo solco si colloca, tra le altre, l'ordinanza della Corte di Cassazione 27 giugno 2017, n. 16005, che - richiamando precedenti quali Cass. 4199/2012, 24112/2013, 7179/2015 e 27403/2014 - ha ribadito che l'illeggibilità della firma non è causa di nullità quando il nome del conferente e la sua qualità di legale rappresentante siano desumibili dal contesto dell'atto o da documenti come la visura camerale; solo in mancanza di tali elementi si ha nullità relativa, sanabile mediante chiara indicazione del nominativo nella prima difesa utile. 
Applicando tali principi al caso di specie, non ricorrono i presupposti della nullità prospettata dall'attrice. La società è esattamente individuata in atti; la procura è effettivamente esistente, rilasciata “in persona del legale rappresentante pro tempore”, regolarmente autenticata dal difensore; l'identità del sottoscrittore è oggettivamente riconducibile al sig. ### sia in base alla grafia della firma, sia - e soprattutto - in base alla visura camerale prodotta, che ne attesta la qualità di amministratore unico. In una simile situazione, la possibile difficoltà di lettura immediata della sottoscrizione non incide sulla validità della procura, poiché l'identità e la carica del conferente sono pienamente verificabili aliunde, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata. 
Ne consegue che non è configurabile né un'inesistenza della procura (che presupporrebbe la totale assenza del conferimento di mandato difensivo), né una nullità in senso tecnico, trattandosi al più di una irregolarità formale comunque superata dalla chiara individuazione, in atti, del soggetto che ha rilasciato il mandato e della sua qualità rappresentativa.  ### di nullità o inefficacia della procura alle liti di ### s.r.l. va, pertanto, disattesa, con conseguente piena legittimazione del difensore costituito a rappresentare la società nel presente giudizio. 
Quanto alla qualificazione giuridica della fattispecie, il Tribunale osserva che il distacco delle lastre del rivestimento lapideo dei cantonali non integra un mero vizio di finitura ai sensi dell'art. 1667 c.c., ma un “grave difetto” dell'opera ai sensi dell'art. 1669 La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha chiarito che rientrano nella previsione dell'art. 1669 non solo i vizi che incidono direttamente sulla stabilità dell'edificio, ma anche quelli che riguardano elementi secondari o accessori (impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, pavimentazioni, impianti), quando tali difetti pregiudichino in modo apprezzabile la funzionalità globale del bene, la sua sicurezza o il suo normale godimento, compromettendone la durata e il valore economico. ###, con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7756, hanno espressamente affermato che sono gravi difetti “anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.), purché tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa”, estendendo l'ambito applicativo dell'art. 1669 anche ad interventi di ristrutturazione e manutenzione su immobili preesistenti. In linea con tale impostazione, la successiva Cass. 24 aprile 2018, n. 10048, ha ribadito che la gravità del difetto va valutata in relazione alle conseguenze sulla fruibilità e sulla sicurezza dell'immobile, e non già in base alla sola entità materiale del vizio, includendo fra i “gravi difetti” infiltrazioni, distacchi di rivestimenti ed altre alterazioni che rendano necessario un intervento di rifacimento significativo. 
Nel caso concreto, il distacco di lastre lapidee di notevole peso, applicate a tutta altezza sui cantonali della facciata prospiciente la pubblica via, ha determinato un oggettivo pericolo per l'incolumità di persone e cose e ha imposto la rimozione integrale del rivestimento e la sua ricostruzione con criteri tecnicamente corretti. Si tratta, dunque, di un difetto che incide in modo rilevante sulla sicurezza e sulla normale utilizzazione dell'immobile, rientrando a pieno titolo nella nozione di “grave difetto” elaborata dalla giurisprudenza in applicazione dell'art. 1669 c.c. e non di un semplice vizio di finitura soggetto alla disciplina più ristretta dell'art. 1667 In presenza di gravi difetti ex art. 1669 c.c., il termine di responsabilità dell'appaltatore (e del progettista-direttore dei lavori, cui la giurisprudenza riconosce posizione di garanzia autonoma) è decennale dal compimento dell'opera; la denuncia deve essere effettuata entro un anno dalla scoperta e l'azione si prescrive entro un anno dalla denuncia. Il dies a quo del termine di decadenza annuale non coincide con la mera percezione di inconvenienti di scarsa rilevanza, ma con il momento in cui il committente acquisisce una “conoscenza sicura” della gravità del difetto e delle sue cause, conoscenza che può richiedere, secondo Cassazione, anche l'espletamento di accertamenti tecnici necessari a comprendere la reale portata del fenomeno e il nesso causale. In tal senso, la Corte ha più volte affermato che “il termine per la denuncia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e delle loro cause, e tale consapevolezza può essere postergata all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale”. 
Rapportando tali principi alla vicenda in esame, va rilevato che l'opera è stata ultimata nel 2005 e che il distacco delle lastre, con manifestazione esterna del difetto strutturale del rivestimento, è avvenuto il 2 febbraio 2013, dunque entro il termine decennale di operatività della garanzia. È solo in tale data che l'attrice ha potuto percepire la gravità del fenomeno (distacco e caduta di lastre su pubblica via, con danno a veicolo di terzo) e la sua riferibilità ad un vizio costruttivo dell'opera; la successiva comunicazione ai convenuti e l'introduzione del presente giudizio nel corso del 2013 risultano pertanto eseguite entro il termine annuale di decadenza e di prescrizione previsto dall'art. 1669 c.c. Le eccezioni di decadenza e prescrizione fondate sui termini di cui all'art. 1667 c.c. (sessanta giorni per la denuncia e due anni dalla consegna per l'azione) non possono trovare ingresso, perché muovono da una qualificazione della fattispecie come “vizi semplici” che il Tribunale non condivide; e, comunque, anche volendo in astratto richiamare l'art. 1667, la decorrenza del termine dalla “scoperta” del vizio imporrebbe di riferirsi al momento in cui il difetto si è esteriorizzato in modo apprezzabile, e cioè proprio all'episodio del 2 febbraio 2013, sicché anche sotto tale diverso profilo la denuncia risulta tempestiva. 
Neppure può accogliersi la tesi difensiva che vorrebbe far decorrere i termini di garanzia dalla consegna dell'opera nel 2005, assumendo che l'attrice avrebbe potuto accorgersi sin da subito della non corretta posa delle lastre. Come chiarito dalla giurisprudenza, il committente non è tenuto ad una indagine tecnica specialistica sull'opera, ma solo ad una diligenza ordinaria; pertanto, non può ritenersi “scoperto” un vizio che si manifesta solo nel tempo e che, per essere compreso nelle sue cause, richiede accertamenti tecnici. Nel caso di specie, la posa delle lastre e la mancanza di ancoraggi erano circostanze di natura tecnica, non percepibili dal mero esame visivo della facciata da parte del committente medio, sicché la scoperta del vizio coincide con il momento del distacco e con gli accertamenti conseguenti. 
Quanto all'esimente del caso fortuito, evocata dai convenuti sul presupposto dell'esistenza, il 2 febbraio 2013, di condizioni meteorologiche avverse (raffiche di vento, trombe d'aria) nel territorio comunale, il Tribunale ritiene che non siano stati allegati né provati i requisiti necessari perché l'evento atmosferico possa qualificarsi come causa esclusiva del danno, idonea ad interrompere il nesso causale. In linea generale, la giurisprudenza ritiene che i fenomeni naturali possano integrare caso fortuito solo quando presentino congiuntamente i caratteri della eccezionalità, dell'imprevedibilità e della inevitabilità, da accertarsi in concreto, sulla base di dati oggettivi (statistici, meteorologici, pluviometrici, ecc.), e purché l'evento si presenti come unica causa efficiente del danno, non già come mera occasione che si innesta su una situazione di originaria inadeguatezza o pericolosità della cosa. 
In materia di responsabilità da cose in custodia, ma con principio estensibile anche all'inadempimento dell'appaltatore, la Corte ha ripetutamente affermato che non basta invocare genericamente piogge intense o raffiche di vento per escludere la responsabilità, ma occorre dimostrare l'eccezionale deviazione dell'evento dai normali parametri statistici e la sua assoluta imprevedibilità, unitamente alla prova di aver adottato tutte le cautele esigibili in relazione alla natura e funzione dell'opera. Nel caso di specie, i convenuti si sono limitati a richiamare una nota del Comune che segnala danni diffusi nel territorio, senza fornire alcun elemento oggettivo da cui desumere il carattere davvero eccezionale del vento rispetto alle condizioni meteorologiche normalmente prevedibili nella zona e nel periodo considerato. 
Soprattutto, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che il distacco delle lastre non è stato determinato da un improvviso evento esterno incidente su un'opera intrinsecamente solida, bensì dalla progressiva perdita di aderenza del rivestimento, dovuta alla posa su strato di pittura al quarzo non idoneo, alla carenza di fughe e, soprattutto, alla mancanza degli ancoraggi meccanici prescritti per lastre di quelle dimensioni e peso. Il vento ha agito, in questa prospettiva, come mera occasione scatenante di un fenomeno che era già in atto per effetto del vizio costruttivo originario: esso ha inciso su un rivestimento che si trovava già in condizioni di instabilità, determinandone la caduta, ma non ha creato il pericolo né lo ha reso imprevedibile. 
In assenza di prova di un evento meteorologico eccezionale, e alla luce degli accertati difetti di progettazione/esecuzione, non può ritenersi integrato il caso fortuito idoneo ad esonerare l'appaltatore e il direttore dei lavori da responsabilità. Grava infatti su chi invoca il caso fortuito l'onere di dimostrare che l'evento naturale, per intensità e imprevedibilità, si ponga come causa esclusiva del danno, spezzando il nesso eziologico tra l'opera difettosa e l'evento lesivo; onere che nella specie non è stato assolto. 
Ne consegue il rigetto dell'esimente dedotta dai convenuti. 
Quanto al profilo soggettivo della responsabilità, il Tribunale osserva che gli inadempimenti accertati in causa coinvolgono, a diverso titolo ma in modo concorrente, sia l'impresa appaltatrice ### s.r.l., sia il geom. ### quale progettista e direttore dei lavori dell'intervento di ristrutturazione. 
Per quanto riguarda l'impresa, ### era tenuta, in base al contratto di appalto intercorso con l'attrice, ad eseguire le opere commissionate “a regola d'arte”, con la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., assumendo il rischio tecnico dell'intervento e garantendo il risultato finale promesso. In presenza di gravi difetti dell'opera, come quelli accertati nel caso di specie, trova applicazione la disciplina speciale dell'art. 1669 c.c., che - come chiarito dalle ### con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7756 - si estende non solo alle nuove costruzioni ma anche alle opere di ristrutturazione e manutenzione su immobili preesistenti, ove sussistano vizi idonei a compromettere in modo serio la funzionalità e la sicurezza del bene. ### ha accertato che le lastre lapidee furono posate su uno strato di pittura al quarzo non idoneo a garantire l'adesione del collante, senza adeguate fughe e soprattutto in assenza degli ancoraggi meccanici previsti dalla regola dell'arte per elementi di quelle dimensioni e peso. Si tratta di carenze macroscopiche, relative non a dettagli marginali ma al sistema stesso di ancoraggio del rivestimento, tali da incidere direttamente sulla sicurezza del manufatto. A fronte di tali risultanze, l'impresa appaltatrice non ha fornito alcuna prova dell'esatto adempimento né ha dimostrato che il vizio derivi da causa ad essa non imputabile: si è limitata ad invocare generiche condizioni meteorologiche avverse, che, come già rilevato, non integrano un caso fortuito idoneo a spezzare il nesso causale, non essendo dimostrata né la loro eccezionalità, né la loro idoneità a determinare da sole il distacco di un rivestimento tecnicamente corretto. 
In applicazione dei principi generali in tema di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), una volta che il committente abbia allegato e provato il difetto dell'opera e il danno subito, incombe sull'appaltatore l'onere di provare che l'inadempimento sia stato determinato da causa a lui non imputabile; onere che ### non ha assolto. La responsabilità dell'impresa per i gravi difetti ex art. 1669 c.c. deve, dunque, ritenersi pienamente integrata. 
Diverso ma complementare è il profilo della responsabilità del geom. ### Dagli atti risulta che egli non si è limitato a svolgere un ruolo meramente formale, ma ha assunto l'incarico di progettazione e di direzione dei lavori, ponendosi come figura tecnica di riferimento dell'intervento. In tale veste, il direttore dei lavori è tenuto ad una prestazione professionale di mezzi ma connotata da elevata specializzazione tecnica: egli deve controllare che l'esecuzione dell'opera avvenga in conformità al progetto ed alla regola dell'arte, vigilando sulle fasi costruttive più critiche e intervenendo per impedire o far eliminare tempestivamente le difformità e i vizi che rientrano nel suo ambito di controllo. 
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la responsabilità per i gravi difetti dell'immobile ex art. 1669 grava non solo sull'appaltatore, ma anche su tutti coloro che, avendo partecipato alla realizzazione dell'opera “con propria gestione diretta e sotto la propria responsabilità”, abbiano assunto una posizione di garanzia nei confronti del committente, tra cui il progettista e il direttore dei lavori. 
In particolare, con ordinanza 19 luglio 2022, n. 22575, la Corte di Cassazione ha ribadito che, qualora il danno rientri nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (quest'ultimo per omessa vigilanza sull'operato dell'impresa), entrambi rispondono in via solidale dei danni subiti dal committente, trovando il vincolo di solidarietà il proprio fondamento nell'art. 2055 c.c. e nel concorso efficiente delle rispettive condotte, anche se riconducibili a titoli di responsabilità diversi. 
Nel caso in esame, il grave difetto riscontrato dal CTU - posa di lastre pesanti su supporto inidoneo e senza ancoraggi - investe esattamente l'ambito nel quale il direttore dei lavori è tenuto ad esercitare una vigilanza qualificata: si tratta di una scelta esecutiva che incide in modo diretto sulla stabilità del rivestimento e sulla sicurezza dei luoghi, e che un tecnico diligente non può non valutare e, se del caso, vietare o correggere. Non risulta che il geom. ### abbia impartito specifiche prescrizioni in ordine alle modalità di fissaggio delle lastre, né che abbia contestato le scelte esecutive dell'impresa, né, soprattutto, che abbia adottato alcuna iniziativa per imporre l'uso di idonei sistemi di ancoraggio meccanico. Le deduzioni difensive circa possibili interventi di terzi successivi alla consegna restano prive di riscontro probatorio e non scalfiscono il nucleo dell'addebito, che riguarda il difetto originario del sistema di posa. 
In un contesto siffatto, l'omessa vigilanza del direttore dei lavori non può essere considerata un profilo secondario: essa integra una violazione degli obblighi di controllo che la giurisprudenza individua come contenuto tipico dell'incarico di direzione lavori, obbligando il professionista ad un'attività di “alta sorveglianza” sull'esecuzione dell'opera e non alla sola verifica contabile o formale.
Il Tribunale ritiene, in definitiva, che il geom. ### debba rispondere in via solidale con l'impresa appaltatrice del danno subito dall'attrice. Il fatto dannoso è unico (distacco e caduta delle lastre del rivestimento con conseguenti danni al veicolo di terzo e necessità di rifacimento dell'opera), ma è riconducibile al concorso di più condotte colpose: da un lato, l'esecuzione a regola d'arte mancata da parte di ### dall'altro, l'omessa vigilanza del direttore dei lavori sulle modalità di posa del rivestimento e sull'adozione di idonei sistemi di ancoraggio. 
Sia l'appaltatore che il direttore dei lavori hanno assunto una posizione di garanzia nei confronti del committente, partecipando, con proprie autonome scelte tecniche e gestionali, alla realizzazione dell'opera; le loro condotte, seppure riconducibili a distinti rapporti obbligatori (contratto d'appalto per l'impresa, contratto d'opera intellettuale per il professionista), hanno concorso in modo efficiente alla produzione del medesimo evento lesivo. In applicazione dell'art.  2055 c.c., la responsabilità di più soggetti per il medesimo danno, determinato dal concorso di azioni od omissioni, comporta l'obbligazione solidale degli stessi verso il danneggiato, il quale può pretendere l'integrale risarcimento da ciascuno di essi, restando la ripartizione interna delle rispettive quote di responsabilità affidata ad eventuali azioni di regresso. 
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel riconoscere la configurabilità della responsabilità solidale di appaltatore e direttore dei lavori per i gravi difetti dell'opera, allorché il danno rientri nell'ambito applicativo dell'art. 1669 c.c. ed emerga che il progettista/direttore dei lavori, omettendo la dovuta vigilanza sull'esecuzione, abbia concorso con la propria condotta colposa alla produzione del vizio (cfr., tra le altre, Cass. 27 marzo 2017, n. 7756; Cass. 19 luglio 2022, n. 22575). 
In questa prospettiva, la condanna in solido di ### s.r.l. e del geom. ### discende non da una mera “responsabilità per fatto altrui” del professionista, ma dal concorso di autonome condotte colpose che si sono cumulate nella determinazione del medesimo pregiudizio in capo all'attrice. 
Quanto alla determinazione del pregiudizio risarcibile, il Tribunale osserva che, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., sono rimborsabili, a titolo di danno emergente, le sole spese che costituiscono conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso e del grave difetto dell'opera, adeguatamente provate nel loro an e nel loro quantum. 
In primo luogo, è documentalmente e oralmente provato che l'attrice ha sostenuto il costo di € 3.146,00 per la riparazione dell'autovettura ### colpita dalla caduta delle lastre. In atti è prodotta la fattura n. 95/2013 dell'officina “### Roma”, intestata a ### per l'importo anzidetto; il titolare dell'officina, escusso come teste, ha confermato di avere eseguito le riparazioni sul veicolo danneggiato in occasione del distacco del rivestimento e di avere ricevuto dall'attrice il pagamento integrale della fattura. La deposizione, precisa e coerente con la documentazione, non è stata infirmata da elementi di segno contrario e consente di ritenere pienamente dimostrato l'esborso, che è direttamente riconducibile all'evento dannoso, essendo il danno al veicolo effetto immediato della caduta delle lastre. 
Parimenti dimostrata è la spesa di € 400,00 per le opere urgenti di messa in sicurezza della facciata e rimozione del materiale pericolante. ### ha prodotto quietanza rilasciata dalla ditta G.R.A. Costruzioni; il rappresentante della stessa, escusso come teste, ha dichiarato di essere intervenuto, su incarico dell'attrice, subito dopo l'episodio del 2 febbraio 2013, per rimuovere le parti instabili del rivestimento e mettere in sicurezza l'area sottostante, al fine di prevenire ulteriori cadute e danni a persone o cose. Anche tali dichiarazioni trovano riscontro nella documentazione in atti e nella stessa logica della vicenda, sicché l'importo sostenuto per la messa in sicurezza deve essere integralmente rimborsato, trattandosi di spesa necessaria imposta dalla situazione di pericolo determinata dal vizio dell'opera. 
Quanto, infine, ai costi di ripristino definitivo dell'immobile, il consulente tecnico d'ufficio ha stimato in € 3.469,83 la spesa necessaria per la realizzazione di un nuovo rivestimento lapideo a regola d'arte, previa idonea preparazione del supporto, utilizzo di materiali adeguati e installazione dei necessari sistemi di ancoraggio meccanico, comprensiva delle opere accessorie di finitura. La stima è fondata su un'analitica ricostruzione delle lavorazioni occorrenti e sui correnti prezzi di mercato; le censure mosse dai convenuti hanno carattere meramente assertivo e non scalfiscono l'affidabilità tecnica delle conclusioni peritali, cui il Tribunale ritiene di aderire. Tale importo rappresenta il costo indispensabile per riportare il bene in condizioni di normale fruibilità e sicurezza e va, quindi, riconosciuto in favore dell'attrice quale danno emergente futuro. 
Non risultano allegati e provati ulteriori pregiudizi patrimoniali (quali, ad esempio, mancato godimento dell'immobile o danni da mancato reddito locativo), né sono state dedotte e circostanziate voci di danno non patrimoniale; la pretesa risarcitoria deve, pertanto, arrestarsi alle tre voci sopra indicate, che trovano adeguato supporto nelle risultanze istruttorie. 
In conclusione, il danno patrimoniale direttamente imputabile al grave difetto dell'opera ed all'evento del 2 febbraio 2013 è quantificabile nella somma complessiva di € 7.015,83, così composta: - € 3.146,00 per la riparazione dell'autovettura; - € 400,00 per la messa in sicurezza urgente della facciata; - € 3.469,83 per il rifacimento del rivestimento a regola d'arte. 
Trattandosi di pregiudizi incidenti su beni e costi di ripristino, il relativo credito ha natura di debito di valore; ne consegue che sulle somme riconosciute spetta la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### dalla data dell'evento dannoso o, in coerenza con la domanda attorea, dalla data di messa in mora (1° marzo 2013) fino al saldo, oltre interessi legali, con funzione compensativa, calcolati sulle somme via via rivalutate fino all'effettivo soddisfo. 
Resta da esaminare la domanda riconvenzionale proposta da ### s.r.l., con la quale la società assume di essere ancora creditrice nei confronti di ### della complessiva somma di € 29.050,00, di cui € 7.000,00 a titolo di residuo saldo del corrispettivo contrattuale ed il resto quale compenso per numerosi lavori “extra contratto” che sarebbero stati richiesti in corso d'opera dalla committente. 
La riconvenzionale non può essere accolta. 
In linea generale, l'impresa appaltatrice che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del prezzo (o del saldo) è gravata dall'onere di provare non solo l'esistenza del contratto e l'esecuzione dei lavori, ma anche l'ammontare del corrispettivo convenuto e, soprattutto, l'esatto adempimento delle prestazioni dovute ovvero, in presenza di contestazioni del committente, la non gravità degli eventuali inadempimenti. ###. 2697 c.c. impone, infatti, che sia il creditore a dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto, mentre al debitore compete la prova di fatti estintivi o impeditivi; nel contratto d'appalto, tuttavia, quando è l'appaltatore ad agire per il prezzo, l'esistenza di vizi e difformità dell'opera - come nel caso di specie - si traduce in un problema di prova del corretto adempimento, che resta a carico dell'impresa. In giurisprudenza è costante l'affermazione secondo cui l'appaltatore, per ottenere il pagamento del corrispettivo, deve dimostrare di avere eseguito l'opera a regola d'arte e conformemente al contratto, mentre il committente, che eccepisce la presenza di vizi, può legittimamente opporre l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sino alla rimozione o eliminazione di tali vizi. 
Applicando tali principi al caso concreto, va ricordato che in questa sede è stato accertato, sulla base della CTU e delle complessive risultanze istruttorie, un grave difetto dell'opera imputabile all'impresa appaltatrice e al direttore dei lavori, tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. e da imporre addirittura il rifacimento integrale del rivestimento lapideo. 
Un'opera affetta da un vizio così rilevante non può reputarsi “eseguita a regola d'arte”, sicché già solo sotto questo profilo difetta uno dei presupposti necessari perché l'impresa possa pretendere il saldo del corrispettivo; l'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice è, pertanto, fondata e legittima. 
Quanto alla specifica pretesa di ### di ottenere € 7.000,00 a titolo di residuo prezzo sul contratto originario, la società si è limitata a richiamare in modo generico il corrispettivo pattuito e a dedurre che la committente avrebbe versato soltanto parte delle somme dovute. Non è però stato prodotto un quadro contabile analitico, né documentazione fiscale (stato avanzamento lavori, fatture, ricevute) da cui risulti con certezza l'ammontare complessivo del prezzo, gli acconti incassati e il residuo effettivamente rimasto insoluto. ###, dal canto suo, ha contestato di dovere ulteriori somme in presenza di un'opera viziata; l'istruttoria orale non ha offerto elementi univoci in senso contrario. Alcuni testi hanno confermato che, nel corso del rapporto, vi furono pagamenti e accordi per stati di avanzamento, ma nessuno ha fornito un riscontro puntuale dei conteggi richiamati in via riconvenzionale dalla società. In mancanza di una contabilità di cantiere precisa, e a fronte del grave inadempimento dell'appaltatrice, non può ritenersi dimostrato il credito di € 7.000,00 per residuo prezzo. 
Ancor più carente è la prova in ordine ai pretesi lavori extra contratto. ### ha indicato, in modo sommario, una serie di interventi ulteriori (pavimentazione in pietra del piano rialzato in luogo di quella originariamente prevista, realizzazione di “tappeto” nella pavimentazione, demolizione e rifacimento della scala interna, nuova scala in ferro rivestita in legno, demolizione e ripristino di vano w.c., chiusura di una porta, posa di ringhiere, demolizione di canna fumaria, ecc.), ma non ha fornito, per ciascuno di essi, la prova specifica: - della richiesta della committente (o comunque di un accordo, anche solo per facta concludentia, idoneo a giustificare una variazione del corrispettivo rispetto al contratto originario); - dell'effettiva esecuzione delle singole opere; - del relativo valore economico, distinto per voci, e del mancato integrale pagamento.  ### orale, pur dando conto del fatto che in corso d'opera vi furono modifiche e qualche “miglioria” rispetto al progetto iniziale, non consente di ricostruire, con sufficiente attendibilità, un vero e proprio pactum de pretium exceptionis per i lavori extra né di verificare che le somme già pagate non li abbiano in tutto o in parte ricompresi. I testi escussi (anche quelli indicati dall'impresa) hanno riferito, in termini generici, di varianti e richieste dell'attrice, ma senza precisare il contenuto dettagliato di tali accordi, né l'entità dei maggiori corrispettivi pattuiti, né lo stato dei pagamenti; in particolare, nessuno ha confermato in modo chiaro e circostanziato la pretesa quantificazione di € 22.050,00 per extras, né la sussistenza di un saldo complessivo di € 29.050,00 ancora dovuto. 
In mancanza di documenti (preventivi firmati, ordini di variazione, fatture specifiche per extras riferibili al presente immobile) e a fronte di una prova orale così generica, la domanda riconvenzionale si fonda su mere allegazioni di parte, prive del necessario supporto probatorio. Va aggiunto che parte della documentazione contabile richiamata da ### è stata espressamente riferita, dalle stesse parti, ad altro immobile (“### Merletti”) oggetto di autonoma vicenda, con ulteriore motivo di inidoneità a dimostrare il credito rivendicato nel presente giudizio. 
In questo quadro, non è possibile procedere ad una liquidazione equitativa del preteso credito, mancando il presupposto stesso dell'an debeatur: il Tribunale non può colmare, con l'equità, un vuoto probatorio strutturale sulla sussistenza e consistenza del credito azionato, specie in presenza di un grave inadempimento dell'appaltatore che, se del caso, avrebbe semmai giustificato una riduzione del corrispettivo in favore del committente. 
Ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta da ### s.r.l. deve essere integralmente rigettata, sia per difetto di prova in ordine al dedotto residuo prezzo e alle poste relative ai lavori extra contratto, sia perché, in presenza di gravi difetti dell'opera imputabili all'impresa, l'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice è idonea, in ogni caso, a paralizzare la pretesa creditoria. 
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste integralmente a carico, in solido, di ### s.r.l.  e del geom. ### non ricorrendo i presupposti per compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. La relativa liquidazione è effettuata avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato, con riferimento allo scaglione di valore corrispondente all'importo riconosciuto (sino ad € 26.000,00) e ai valori medi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva, istruttoria e decisoria. 
Restano a carico dei medesimi convenuti, in solido, anche gli esborsi documentati, comprese le spese per il procedimento di mediazione demandata e le spese di CTU già liquidate con separato decreto. 
Si da atto che allo studio della pratica e alla redazione della comparsa conclusionale di parte attrice hanno partecipato il ### e la Dott.ssa ### per l'espletamento della pratica forense.  P. Q. M.  Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 4120/2013 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, - accerta che i vizi lamentati da ### in relazione al rivestimento lapideo dei cantonali della facciata dell'immobile sito in ### dei ### piazza ### n. 4, integrano gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art.  1669 c.c.; - dichiara ### s.r.l. e il geom. ### responsabili, in solido tra loro, dei danni derivati all'attrice dal distacco del rivestimento verificatosi in data 2 febbraio 2013; - per l'effetto, condanna ### s.r.l. , in persona del legale rappresentante p.t., e il geom. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### della somma di € 7.015,83 (settemilaquindici/83), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### dalla data di messa in mora (1 marzo 2013) sino al saldo e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla medesima data fino all'effettivo soddisfo; - rigetta la domanda riconvenzionale proposta da ### s.r.l.; - rigetta ogni ulteriore domanda ed eccezione proposta dalle parti; - condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e il geom. ### in solido tra loro, a rifondere a ### le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché in € 768,86 per esborsi di cui €. 554,86 per spese di mediazione demandata) , con distrazione in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario; - pone definitivamente a carico di ### s.r.l. , in persona del legale rappresentante p.t. , e del geom. ### in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto. 
Foggia, 5 dicembre 2025 

Il Giudice
onorario Avv.


causa n. 4120/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Siciliani

M
8

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4471/2025 del 25-09-2025

... preliminare, sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza 2808/21, emessa in data ###, dal Tribunale Civile di ###, ###, Giudice dott.ssa ### nella causa recante il numero di R.G. 9037/18, pubblicata in data ###, in questa sede appellata; 2) nel merito, rigettare la stessa domanda formulata in primo grado dalla ### siccome inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto o, comunque, non provata, oltreché carente dei necessari presupposti di legge; 3) accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità del Comune di ### in ### nella fattispecie de qua; 4) accertare e dichiarare conseguentemente l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda proposta da “### Sociale” contro il Comune di ### in ####, l'insussistenza dei presupposti di legge, nonché il difetto di legittimazione passiva in capo al Comune di ### in ####; 5) accertare e dichiarare l'esistenza del precedente giudicato (Sentenza n. 14148/2014, del Tribunale di Napoli) sulla vicenda per cui è causa e rigettare ogni avversa domanda formulata nei confronti del Comune di ### in ####, anche per violazione del principio del ne bis in idem; 6) accertare e dichiarare il difetto di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### composta dai seguenti ### dott. ### dott. ### dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 4476 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra Comune di ### in ### C.F. ###, in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. #### di ### c.f. ###, P.I. n.### in persona del ### L.R. p.t., ### rappresentato e difeso dall'Avv.  #### società cooperativa sociale c.f. ###, con sede in #### alla via G. ### n.54, in persona del suo legale rapp.te p.t. 
Dott.ssa ### rappresentata e difesa avv.ti ### e #### pagamento retta per ricovero minore. 
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa della parte appellante in data ###, dalla difesa del Comune di ### in data ###, dalla difesa di ### società cooperativa sociale in data ###.  ###. Giudizio di primo grado Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società attrice chiedeva al Comune di ### e al Comune di ### in ### il pagamento delle rette per il ricovero della minore ### dal 05/08/2010 al 21/03/2018 per un importo complessivo di € 334.320,00 oltre ### In sede di memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice limitava la domanda nei confronti del Comune di ### in ### chiedendo escludersi dal computo del dovuto le spettanze relative al periodo compreso tra il ### ed il mese di agosto 2011. 
In particolare, deduceva: - che in data ###, il Tribunale per i ### di Napoli, inviava ai ### seguito del Comune di ### la richiesta di procedere ad una verifica delle condizioni socio-ambientali in cui versava la minore ### nata a ### in ### il ### da ### e ### - che il ###, l'### “S.O.S. il ###”, faceva pervenire ai ### del Comune di ### in persona della Dott.ssa ###, la segnalazione di aiuto da parte della minore ### - che il Tribunale per i ### di Napoli, previa verifica delle condizioni di cui sopra, ordinava che la minore fosse collocata in un luogo protetto; - che il ### del Comune di ### in ottemperanza alla richiesta del Tribunale, accertati i presupposti di legge e rilevato l'urgenza, in via provvisoria collocava la minore ### presso la ### a ### “###”; - che con provvedimento del 16/05/2011, il Tribunale per i minorenni di Napoli confermava il collocamento della minore ### presso la ### nonché sospendeva dalla potestà genitoriale i genitori della minore; - che con provvedimento del 22/10/2012 il Tribunale per i ### di Napoli, comunicava alla “Libellula” la decadenza dalla potestà genitoriale dei genitori della minore ### - che la ### dal 21/03/2018 per dimissioni volontarie non è più ospite della “###”, come da verbale di trasferimento prot. 15409/2018 del 21/03/2018 del Comune di ### - che all'istante per il ricovero della ### che si è protratto ininterrottamente dal 05/08/2010 al 21/03/2018, in virtù delle tariffe di cui all'art. 27 del ### n. 6 del 18/12/2006, spetta l'importo complessivo di € 334.320,00,oltre oneri così suddiviso: € 17.880,00 per l'anno 2010; € 43.800,00 per l'anno 2011; € 43.920,00 pe l'anno 2012 (anno bisestile); € 43.800,00 per l'anno 2013; € 43.800,00 per l'anno 2014; € 43.800,00 per l'anno 2015; € 43.800,00 per l'anno 2016 (anno bisestile); € 43.800,00 per l'anno 2017; € 9.600,00 per l'anno 2018; - che tale importo è stato calcolato in € 120,00 al dì, al di sotto della tariffa minima giornaliera prevista dalla normativa vigente; - che l'art. 6, comma 4 della ### n.328/2000 così statuisce: “…..per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quali essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”; - che la minore ### alla data del ricovero presso la struttura “###”, avvenuta in data ###, aveva la residenza nel Comune di ### in ### ma il domicilio nel Comune di ### - che l'istante per il recupero delle rette di mantenimento relative al periodo dal 05/08/2010 all'agosto del 2011 proponeva decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di ### in ### - che in virtù dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Comune di ### in ### con R.G. n. 92494/2011, il Tribunale di Napoli, ### di ### di Napoli, con sentenza n. 14148/2014 del 02- 24/10/14, accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto 486/2011, dichiarando competente a provvedere al mantenimento della minore il Comune di ### - che le raccomandate a.r. e le PEC inviate al Comune di ### ed al Comune di ### in ### al fine di ottenere il pagamento delle somme spettanti all'attrice per il periodo di ricovero della minore dal 05/08/2010 al 21/03/2018, non sortivano esito positivo. 
Pertanto, così concludeva: “a) condannare i convenuti, nelle rispettive qualità e nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, separatamente e/o in solido tra loro o anche soltanto quelli che il giudicante riterrà responsabili dei fatti per cui è causa, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 334.320,00 o di quell'altra somma che il ### riterrà opportuno liquidare, oltre iva come per legge relativa al rimborso delle rette mensili per il ricovero della minore dal 05/08/2010 al 21/03/2018, con esclusione, in caso di condanna del Comune di ### in ### al pagamento di quanto dovuto in riferimento al periodo che va dal 05/08/2010 all'agosto 2011 (sentenza passata in cosa giudicata n. 14148/2014); b) condannare in ogni caso i convenuti, nelle rispettive qualità e nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, separatamente e/o in solido tra loro o anche soltanto quelli che il giudicante riterrà responsabili al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P., con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo”. 
Si costituiva il Comune di ### contestando la carenza di legittimazione passiva e, in sede di memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. eccepiva la prescrizione del diritto di credito. 
Si costituiva anche il Comune di ### il quale eccepiva il giudicato in ordine alle prestazioni che sarebbero state rese in favore della minore ### per gli anni 2010 e 2011, data la revoca del decreto ingiuntivo n. 486/11 emesso nei confronti del Comune di ### dal Tribunale di Napoli ex sezione distaccata di ### con sentenza passata in giudicato (sentenza n. 14148/2014); contestava, in modo generico, l'effettiva prestazione in favore della minore dei servizi dedotti dalla cooperativa sociale; eccepiva la carenza di legittimazione passiva. 
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di ### con sentenza n. 2808 pubblicata l'8/10/2021 così provvedeva:“- rigetta la domanda nei confronti di Comune di ### - accoglie la domanda nei confronti di Comune di ### in ### e, per l'effetto: 1. Condanna il Comune di ### in ### in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di “### società cooperativa sociale” della somma di euro 272.640,00, oltre ### 2. Condanna il Comune di ### in ### in persona del l.r.p.t., al rimborso in favore di “### società cooperativa sociale” delle spese di lite che liquida in euro 1.250,00 per esborsi, euro 8.030,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti ### e ### procuratori antistatari; 3. Condanna “### società cooperativa sociale” al rimborso in favore del Comune di ### in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in euro 8.030,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge.” In motivazione il giudice di prime cure affermava: - che la domanda era infondata nei confronti del Comune di ### e fondata nei confronti del Comune di ### in ### - l'eccezione di prescrizione formulata dal Comune di ### è tardiva; - che la contestazione formulata dal Comune di ### in ordine alla effettiva prestazione da parte della società attrice delle prestazioni assistenziali in oggetto fosse pretestuosa, alla luce della documentazione versata in atti dall'attrice; - in ordine all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento di quanto richiesto da parte attrice, sulla scorta della normativa in materia (meglio descritta in sentenza), andava considerato il criterio che coniugava ai fini della regolazione dei profili finanziari il presupposto temporale del “ricovero” con quello spaziale della “residenza”, volto ad evitare talune macchinosità dovute alla necessità di verificare la situazione dei soggetti interessati alla scadenza del biennio, e di rendere, segnatamente, ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di tali trasferimenti; - la competenza andava individuata nel Comune nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio; - andava affermata la legittimazione passiva in capo al Comune di ### atteso che il collocamento presso la struttura avveniva in data ### ed in quel momento il nucleo familiare aveva la residenza nel Comune di ### in ### come da certificato in atti datato 16/08/2010; - che non appariva fondata la doglianza del Comune di ### sull'omessa notizia in via preventiva del collocamento della minore presso la struttura de qua, non essendo questo elemento ostativo al riconoscimento in capo al creditore di quanto dovuto per legge ma atteneva semmai al rapporto tra i ### B. Giudizio d'appello ### di ### in ### ha proposto appello chiedendo: “1) in via preliminare, sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza 2808/21, emessa in data ###, dal Tribunale Civile di ###, ###, Giudice dott.ssa ### nella causa recante il numero di R.G. 9037/18, pubblicata in data ###, in questa sede appellata; 2) nel merito, rigettare la stessa domanda formulata in primo grado dalla ### siccome inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto o, comunque, non provata, oltreché carente dei necessari presupposti di legge; 3) accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità del Comune di ### in ### nella fattispecie de qua; 4) accertare e dichiarare conseguentemente l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda proposta da “### Sociale” contro il Comune di ### in ####, l'insussistenza dei presupposti di legge, nonché il difetto di legittimazione passiva in capo al Comune di ### in ####; 5) accertare e dichiarare l'esistenza del precedente giudicato (Sentenza n. 14148/2014, del Tribunale di Napoli) sulla vicenda per cui è causa e rigettare ogni avversa domanda formulata nei confronti del Comune di ### in ####, anche per violazione del principio del ne bis in idem; 6) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al Comune di ### in ####, il difetto di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo al medesimo e la non debenza delle somme richieste anche per difetto di prova; 7) dichiarare in ogni caso come non dovuta alcuna somma da parte del Comune di ### in #### in favore della società cooperativa attrice; 8) rigettare ogni avversa domanda; 9) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'azione proposta nei confronti del Comune di ### in ####; 10) emettere ogni ulteriore provvedimento opportuno; 11) condannare gli odierni appellati, tutti in solido tra loro ovvero ognuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e ### in favore del Comune di ### 12) condannare in ogni caso le parti appellate, tutte in solido tra loro ovvero ognuna per quanto di ragione, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e ###” Con il primo motivo d'appello parte appellante censura la sentenza di primo grado nella misura in cui applica erroneamente le norme di legge. 
In particolare, l'appellante lamenta l'errato collegamento tra la L. n. 328 del 2000 con la disciplina di cui alla L. n. 6972 del 1890. 
Aggiunge che volendo effettuare una comparazione tra le due normative, tenendo conto del concetto di residenza e non di dimora, nel caso di specie, deve essere dichiarata l'assenza di titolarità del rapporto in capo al Comune di ### È stato dimostrato infatti che all'atto della sua collocazione presso la comunità ### in data ###,la minore dimorava abitualmente e di fatto risiedeva e viveva già da svariati mesi nel Comune di ### (come confermato dal fax inviato dal Tribunale dei ### di Napoli ai servizi sociali di ### del 30.07.2010 e dal decreto di conferma del Tribunale dei minorenni di Napoli del 16.05.2011). 
Oltretutto, aggiunge il Comune appellante, di non essere mai stato “previamente informato” (come prevederebbe invece l'art. 6 della l. 328/2000 per il comune che deve sostenere il carico economico della relativa spesa) della necessità di collocare la minore presso apposita struttura autorizzata; né ha mai scelto di collocare la minore proprio presso la comunità “la Libellula”.
Contrariamente a quanto motivato in primo grado, il Comune su cui deve cadere l'obbligo di pagamento deve essere informato dalla ### e/o dal Tribunale dei ### Inoltre, asserisce che la ### appellata depositava documenti (comunicazione via e-mail ###; verbale del Comune di ### prot. N. 15409/18) atti a dimostrare che la residenza della minore fosse a ### anche prima della sua collocazione presso la struttura de qua. 
Con il secondo motivo d'appello l'appellante lamenta l'omessa dichiarazione di difetto di legittimazione passiva e difetto di titolarità dell'obbligo di pagamento in capo al Comune di ### da parte del Tribunale. 
Sostiene che sulle medesime questioni di fatto e di diritto proposte nel giudizio di primo grado, esistesse un precedente giudicato ex art. 2909 c.c., poiché era già intervenuta la sentenza n. 14148/2014 del Tribunale di Napoli (passata in giudicato), che aveva rigettato le domande formulate nei confronti del Comune di ### in ### evidenziando la carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo, alla luce del criterio utilizzato per fini decisionali ovvero quello della dimora abituale della minore. 
Tale decreto ingiuntivo era stato emesso per il pagamento delle somme riferite alla retta della minore ### per gli anni 2010 e 2011; somme che in una prima fase del giudizio di primo grado sono state richieste nuovamente, con domanda poi rinunciata spontaneamente dall'attrice solo a seguito della costituzione in giudizio del Comune di ### Oltretutto aggiunge - come sopra menzionato e trascurato dal Giudice di prime cure - detta sentenza è passata in giudicato con la conseguenza che tutte le questioni, di fatto e/o di diritto che avrebbero potuto essere oggetto di eccezione sulla questione su cui si è formato il giudicato non possono essere più riproposte. 
Con il terzo motivo chiede la riforma della sentenza di primo grado in ordine alle spese di giudizio. 
Con il quarto motivo d'appello chiede la restituzione delle somme percepite dalla ### in attuazione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata. 
Con il quinto motivo d'appello chiede la sospensione della sentenza impugnata: - individuando il fumus boni iuris nella fondatezza delle ragioni fattuali e giuridiche sottese a supporto dell'appello in relazione all'esistenza di un precedente giudicato ex art. 2909 c.c.; - individuando il periculum in mora non nella insolvibilità del Comune, bensì, nella specificità delle procedure e dei controlli previsti per gli impegni di spesa e per la redazione di bilanci, nell'utilizzo di soldi dei cittadini per erogare servizi pubblici essenziali e nella impossibilità di recuperare le somme versate essendo il patrimonio della ### de qua di 3.300 euro, dunque, di molto insufficiente a fronte dei 272.640,00 euro dovuti. 
Con il sesto motivo d'appello ripropone tutte le difese, eccezioni, deduzioni e domande già svolte in primo grado. 
Si costituisce il Comune di ### chiedendo: “in via principale rigettare l'appello proposto dal Comune di ### in ### poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza n.2808/2021 su R.G.9037/2018, emessa dal Tribunale Civile di ###. II sez., nella persona del Giudice, dr.ssa ### pubblicata in data ###, con vittoria di diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.” Deduce parte appellante: - in via preliminare il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, infondato ed improcedibile, con conferma della sentenza di primo grado; - che il criterio da individuare ai fini del pagamento in esame è rappresentato dal concetto di residenza ufficiale, in quanto, il legislatore ha voluto radicare la competenza sempre nel comune nel quale gli interessati o, nel caso dei minori, i genitori esercenti la potestà hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio confermando, dunque, la legittimazione passiva del Comune di ### in ### - avallando la sua tesi, il Comune appellante avrebbe dovuto provare l'elemento oggettivo della permanenza e l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente e depositare documenti attestante il trasferimento della residenza al Comune di ### in data antecedente il collocamento della minore, cosa che non è avvenuta; - la ricostruzione fatta dall'appellante in ordine all'onere economico è errata in quanto nel caso di specie, il Comune di ### era obbligato per legge ad intervenire immediatamente a tutela della minore indipendentemente dalla residenza del nucleo familiare; - la modifica al testo normativo (legge n.328/2000) nasceva proprio dall'esigenza di creare uno strumento volto a tutelare i soggetti più deboli della società, tra cui i minori non economicamente autosufficienti e per questo motivo veniva introdotto il criterio della residenza, per scongiurare l'eventualità di conflitti che potevano insorgere tra gli enti potenzialmente chiamati all'integrazione economica; - contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il Comune appellato veniva informato, con nota n. 46128 in data ###, alla quale il Comune appellante rispondeva negativamente in ordine al pagamento della retta della minore in quanto domiciliata nel Comune appellato; - la sentenza citata dall'appellante individuava la residenza anagrafica della minore nel Comune di ### in ### al momento in cui la prestazione ha avuto inizio; - l'istanza di sospensione venga rigettata in quanto non ricorrono i presupposti sottesi del fumus boni iuris e del periculum in mora. 
Si costituisce la ### la ### proponendo appello incidentale e chiedendo:“1°) In via preliminare rigettare l'appello come proposto da parte convenuta perché infondato, inammissibilità e carente di ogni ragionevole probabilità di accoglimento; 2°) confermare la sentenza n. 2808/21 resa dal Tribunale di ### in data ###, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; in virtù dell'appello incidentale, 3°) condannare il convenuto Comune di ### in ### al pagamento della differenza dei compensi come chiesti in premessa, pari a € 19.770,00 (27.800,00 - 8.030,00) oltre spese di € 1.250,00 già riconosciute e oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P. con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo; 4°) compensare le spese di giudizio liquidate nei confronti del Comune di ### 5°) condannare il Comune di ### in ### alle spese e compensi del presente giudizio di appello oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P. con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo; in subordine, nella malaugurata ipotesi di accoglimento dell'appello, chiede a) condannare il Comune di ### al pagamento della somma di € 334.320,00 (comprensiva dell'importo di € 17.880,00 per l'anno 2010 e € 43.800,00 per l'anno 2011, somme che erano state decurtate nei solo confronti del Comune di ### in virtù della sentenza n. 14148/2014), il tutto oltre ### interessi legali e rivalutazione monetaria; b) condannare il Comune di ### al pagamento delle competenze pari a € 27.800,00 così come richieste nell'appello incidentale, oltre € 1.250,00 per spese e oltre rimborso forfettario ex art.15 L.P: con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo; c) condannare il Comune di ### al pagamento delle spese e competenze relative al secondo grado in virtù dei parametri di cui al DM 55/2014, oltre rimborso forfettario ex art.15 L.P: con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo; d) compensare le spese di giudizio di primo e secondo grado nei confronti della ###” Deduce che l'appello è infondato e non merita accoglimento: - in quanto utilizzando il criterio della residenza secondo la normativa vigente, la minore al momento del ricovero era residente ###### - in ordine al secondo motivo d'appello, poiché la sentenza citata dalla controparte (n. 1414872014) si riferisce all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in un periodo diverso per il quale si chiede la condanna de qua; - in ordine al quinto motivo, essendo la sentenza di primo grado correttamente motivata. 
Con l'appello incidentale tale parte appellata deduce che: - il Giudice pur applicando i criteri medi di cui al dm 55/2014, liquidava un importo inferiore a quello spettante; - in ordine alla richiesta di compensazione delle spese e compensi liquidate nei confronti del Comune di ### le stesse così come liquidate in sentenza sono ingiuste ed illegittime. 
Con ordinanza del 1.3.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.11.2023, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al 22.4.2025.
Con decreto presidenziale del 26.3.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 22.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma ### e 127- ter cod. proc. civ.. 
E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 23.4.2025 (ritualmente comunicata alle parti in data ###), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica. 
C. Esame dei motivi di appello 1. Appello principale Preliminarmente, va disattesa, perché infondata, la censura di inammissibilità del gravame principale formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.  (concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art.  348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa - come nel caso di specie ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 ( Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; ### L, n. 10409 del 01/06/2020). 
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - L, Ord. N. ### del 29/11/2021). 
Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello principale, va detto che lo stesso è in parte fondato in fatto e in diritto e va accolto in parte, per i motivi di seguito esposti.
Deve essere accolta l'eccezione di giudicato formatosi tra ### e la ### a ### formulata da parte appellante in via principale per effetto della sentenza n. 14148/2024 del Tribunale di Napoli non impugnata che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal ### di ### in ### revocando il decreto ingiuntivo n. 486/2011 emesso in data 27 ottobre 2011 per l'importo di euro 46.920,00 oltre interessi per il periodo 5 agosto 2010 ad agosto 2011 su istanza della ### a ### sul presupposto che unico soggetto tenuto alla contribuzione della minore collocata presso la ### a ### fosse non il ### bensì il diverso ### di ### In accoglimento del motivo di appello inerente il formatosi giudicato tra ### e la ### a ### occorre, dunque, rideterminare la somma cui il ### di ### è stato condannato in forza della sentenza impugnata detraendo dall'ammontare complessivo l'importo del decreto ingiuntivo revocato per effetto della sentenza n. 14148/2024 del Tribunale di Napoli (euro 272.640,00 cui detrarre euro 46.920,00). 
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, va annullata la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il ### di ### in ### in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di “### società cooperativa sociale” della somma di euro 272.640,00 anziché della somma di euro 225.720,00. 
Pertanto, la Corte accoglie parzialmente l'appello proposto dal ### di ### in ### in persona del l.r.p.t. nei confronti di “### società cooperativa sociale” annullando la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il ### di ### in ### in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di “### società cooperativa sociale” della somma di euro 272.640,00 oltre iva anziché della somma di euro 225.720,00 oltre iva e per l'effetto, condanna il ### di ### in ### in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di “### società cooperativa sociale” della somma di euro 225.720,00 oltre iva. 
Quanto agli ulteriori motivi di appello formulati da parte appellante in via principale ### di ### in ### volti a contestare la responsabilità del predetto ### ed ad invocare la sua assenza di legittimazione passiva, per effetto della erronea applicazione da parte del giudice di primo grado delle norme di legge, in particolare l'errato collegamento tra la L. n. 328 del 2000 con la disciplina di cui alla L. n. 6972 del 1890, essendo dimostrato -secondo l'appellanteche all'atto della sua collocazione presso la comunità ### in data ###, la minore dimorava abitualmente e di fatto risiedeva e viveva già da svariati mesi nel ### di ### non essendo peraltro il ### appellante mai stato “previamente informato” (come prevederebbe invece l'art. 6 della l. 328/2000 per il comune che deve sostenere il carico economico della relativa spesa) della necessità di collocare la minore presso apposita struttura autorizzata, gli stessi si palesano infondati in fatto e in diritto per le motivazioni di seguito espresse, con assorbimento degli ulteriori motivi di appello. 
Orbene, corretta appare sul punto la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato sussistente legittimazione passiva in capo al ### di ### atteso che il collocamento della minore presso la struttura è avvenuto in data ### ed in quel momento il nucleo familiare aveva la residenza nel ### di ### in ### come da certificato in atti datato 16/08/2010, ritenendo che in ordine all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento di quanto richiesto da parte attrice, sulla scorta della normativa in materia (L. 8 novembre 2000, n. 328, art 6), andava considerato il criterio che coniugava ai fini della regolazione dei profili finanziari il presupposto temporale del “ricovero” con quello spaziale della “residenza”, volto ad evitare talune macchinosità dovute alla necessità di verificare la situazione dei soggetti interessati alla scadenza del biennio, e di rendere, segnatamente, ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di tali trasferimenti. 
Correttamente, inoltre, il giudice di prime cure ha ritenuto non fondata la doglianza del ### di ### in base alla quale l'ente non sarebbe stato informato in via preventiva del collocamento della minore presso la struttura de qua, emergendo peraltro, osserva la Corte, che risulta agli atti del procedimento di primo grado che lo stesso sia stato informato ( cfr. nota n. 46128 del 18.8.2010). 
Orbene, osserva il Collegio, che l'art. 6 della legge 8/11/2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), prevede, al comma 4, che "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il ### nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica". 
Si è ritenuto che in caso di ricovero stabile del disabile presso strutture residenziali, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L. n. 328 del 2000, al pagamento delle spese è tenuto il ### della residenza effettiva del soggetto prima del ricovero e non quello della residenza anagrafica, in quanto, essendo più prossimo ai bisogni della persona, se previamente informato dell'intenzione di ricovero, è in condizione di valutare meglio le modalità della presa in carico da parte della struttura (Cass., L, 10/8/2022, n. 24631). 
La predetta legge ha introdotto il criterio della residenza, fissando in tal modo "un criterio di imputazione delle spese" "semplice ed univoco, in modo da evitare accertamenti, spesso complessi, in e, quindi rendendo ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di tali trasferimenti. 
Il legislatore, dunque, ha voluto radicare la competenza sempre nel comune nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio. 
Ne consegue che l'ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria e ospitati in struttura residenziale, è quello nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la responsabilità hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi mutamenti anagrafici. 
Sul punto il Consiglio di Stato ha ritenuto che "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali il ### nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica a norma dell'art. 6, comma 4, L.  n. 328 del 2000. Tale disposizione prevede solo la previa conoscenza e non il preventivo assenso del ### che assume gli obblighi connessi all'integrazione della retta" (### Stato n. 46/17). 
Ciò che rileva è, pertanto, l'effettiva presa a carico dei disabili e dei minori in difficoltà. Deve individuarsi il ### di residenza prima del ricovero, dove effettivamente risiedeva il soggetto debole al tempo del primo ingresso nella struttura residenziale (Cass., 10/8/2022, n. 24631; Cass., 31/1/2024, n. 2912; Cass., sez. 3, 25/7/2024, n. 20820). 
Si è chiarito che la legge n. 328 del 2000 ha inteso sostituire al principio del domicilio di soccorso enunciato dall'art. 72 della legge n. 6972 del 1890, che imponeva di aggiornare alla scadenza di ogni biennio l'imputazione degli oneri finanziari conseguenti, con le connesse estreme difficoltà pratiche, il principio della residenza (Cass., sez. 1, 8/2/2019, n. 3791). 
Il criterio così introdotto, che coniuga ai fini della regolazione dei profili finanziari il presupposto temporale del "ricovero" con quello spaziale della "residenza", persegue il deliberato scopo di evitare talune macchinosità dovute alla necessità di verificare la situazione dei soggetti interessati alla scadenza del biennio, e di rendere, segnatamente, ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di tali trasferimenti (Cass., sez. 1, 8/2/2019, n. 3791; Cass., sez. 1, 4/2/2016, n. 2183). 
In tal senso il legislatore ha voluto perciò radicare la competenza sempre nel comune nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione inizio (Cass., sez. 1, 8/2/2019, n. 3791). 
Ciò che rileva dunque è il concetto di residenza effettiva - e quindi della dimora o del domicilio - quale luogo più prossimo ai bisogni della persona e quale luogo, perciò, più idoneo a valutare le modalità della sua presa in carico (Cassazione civile sez. I, 12/02/2024, n.3872; Cass., sez. 1, 30/12/2024, n. ###; Cassazione civile sez. I, 04/06/2025, n.15014). 
Dunque, va affermata la legittimazione passiva in capo al ### di ### atteso che il collocamento presso la struttura è avvenuto in data ### ed in quel momento il nucleo familiare aveva la residenza nel ### di ### in ### come da certificato in atti datato 16/08/2010 e rigettato il motivo di appello sul punto.  2. Appello incidentale Con appello incidentale la ### la ### ha chiesto: - condannare il convenuto ### di ### in ### al pagamento della differenza dei compensi come chiesti in premessa, pari a € 19.770,00 (27.800,00 - 8.030,00) oltre spese di € 1.250,00 già riconosciute e oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P. con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo; - compensare le spese di giudizio liquidate nei confronti del ### di ### Orbene, si osserva l'appello incidentale proposto da ### società cooperativa sociale” in persona del l.r.p.t. nei confronti del ### di ### in ### in persona del l.r.p.t.. avente ad oggetto la condanna del convenuto ### di ### in ### al pagamento della differenza dei compensi come chiesti in premessa, pari a € 19.770,00 (27.800,00 - 8.030,00) oltre spese di € 1.250,00 già riconosciute e oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P. con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo, va dichiarato assorbito dalla rideterminazione delle spese di lite secondo il diverso esito della lite. 
Quanto all'appello incidentale proposto da ### società cooperativa sociale” in persona del l.r.p.t. nei confronti del ### di ### in persona del l.r.p.t. avente ad oggetto richiesta formulata dalla ### la ### di compensazione delle spese di giudizio liquidate nei confronti del ### di ### deve ritenersi che lo stesso sia infondato in fatto e in diritto, non indicando l'appellante in via incidentale i motivi legittimanti la compensazione delle spese di lite e non ricorrendo, ad avviso del Collegio, la sussistenza dei predetti motivi nel caso in esame. 
Orbene, in materia di compensazione delle spese di lite, fuori dalle ipotesi di soccombenza reciproca, la riforma dell'art. 92, comma 2 c.p.c., introdotta dalla legge n. 162 del 10 novembre 2014 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 132 del 12 settembre 2014), abbandonata l'idea di affidare a clausole generali l'individuazione dei motivi di compensazione, ne individua tassativamente due soli, ossia la «assoluta novità della questione trattata o [il] mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Ne consegue la necessità di una giustificazione puntuale che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In altri termini, le ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (v., tra tante, Cass. 05/07/2017, 16473; 14/07/2016, n. 14411). 
In base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, infatti, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza ( civ., Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. ###; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992). 
Tutte situazioni, queste, non ricorrenti nel caso di specie, con la conseguenza che deve essere rigettato il motivo di appello incidentale sul punto. 
Va, dunque, rigettato l'appello incidentale proposto da ### società cooperativa sociale” in persona del l.r.p.t. nei confronti del ### di ### in persona del l.r.p.t. e dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da ### società cooperativa sociale” in persona del l.r.p.t. nei confronti del ### di ### in ### in persona del l.r.p.t.. 
C. Le spese processuali ### alla regolamentazione delle spese di lite, è opportuno distinguere il rapporto tra ### società cooperativa sociale” e il ### di ### e il rapporto tra ### società cooperativa sociale” in persona del l.r.p.t. e il ### di ### di ### in ### Orbene, quanto al rapporto tra ### società cooperativa sociale e il ### di ### essendo stato rigettato l'appello incidentale proposto da ### società cooperativa sociale nei confronti del ### di ### va confermata la sentenza impugnata quanto alla regolamentazione delle spese di primo grado tra di “### società cooperativa sociale” e il ### di ### e deve essere condannata ### società cooperativa sociale al pagamento nei confronti del ### di ### delle spese di lite del secondo grado di giudizio secondo il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. 
In particolare, i compensi professionali del secondo grado di giudizio spettanti al ### di ### vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura (trattandosi di un appello solo sulle spese di lite regolate dal primo giudice) e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito complessivo di questo grado di giudizio, in base ai parametri medi (per tutte le fasi, anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 5.200,01 ad euro 26.000,00 (avendo riguardo all'importo attribuito alla parte vittoriosa in relazione al capo delle spese, ossia in relazione all'unico capo che ha formato oggetto di impugnazione; cfr. in argomento, Cass. civ., Sez. I, Ord., 02/08/2022, n. 23982). 
Quanto al rapporto tra la ### società cooperativa sociale” in persona del l.r.p.t. e il ### di ### di ### in ### la Corte deve dunque procedere, in conseguenza della riforma ### della sentenza impugnata, anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio tra il ### di ### di ### in ### in persona del l.r.p.t. nei confronti di “### società cooperativa sociale” in persona del l.r.p.t., in base all'esito complessivo della lite, sulla base del valore del decisum ovvero in base alla minor somma di euro 225.720,00 dovuta alla parte vincitrice, considerato l'accoglimento soltanto parziale dell'appello sensi degli artt-91 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord.  9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; ### 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; ### 3, n. 27606 del 29/10/2019; ### III, 11/06/2008, n. 15483). 
Va, dunque condannato il ### di ### di ### in ### in persona del l.r.p.t. al pagamento nei confronti di “### società cooperativa sociale” in persona del l.r.p.t, delle spese di lite del doppio grado di giudizio. 
I compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi (per tutte le fasi, anche in assenza di fase istruttoria in appello; cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. ### del 16/11/2021; anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M.  55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale per il primo grado e alla Corte d'Appello per il secondo, con riferimento allo scaglione fino a 52.001 a 260.000 euro in base al valore della controversia. 
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, 19989).  PQM La Corte d'Appello di Napoli, ### definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da ### di ### in ### in persona del l.r.p.t. nei confronti di “### società cooperativa sociale” in persona del l.r.p.t. e ### di ### in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 2808 pubblicata l'8/10/2021 , ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede: 1. accoglie parzialmente l'appello principale proposto dal ### di ### in ### in persona del l.r.p.t. nei confronti di “### società cooperativa sociale”e di ### di ### in persona del l.r.p.t., e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il ### di ### in ### in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di “### società cooperativa sociale” della somma di euro 225.720,00 oltre iva; 2. rigetta l'appello incidentale proposto da ### società cooperativa sociale” in persona del l.r.p.t. nei confronti del ### di ### in persona del l.r.p.t. e dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da ### società cooperativa sociale” in persona del l.r.p.t. nei confronti del ### di ### in ### in persona del l.r.p.t.; 3. conferma la sentenza impugnata quanto alla regolamentazione delle spese di primo grado tra di “### società cooperativa sociale” e il ### di ### e condanna ### società cooperativa sociale in persona del l.r.p.t. al pagamento nei confronti del ### di ### in persona del l.r.p.t. delle spese di lite del secondo grado di giudizio liquidate complessivamente in euro 5.809,00 (per compensi professionali) il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge; 4. dichiara tenuto e condanna il ### di ### in ### in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di “### società cooperativa sociale” in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 15.344,00 ( di cui euro 1.241,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi professionali) per il primo grado ed in euro 14.317,00 (per compensi professionali) per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge e con attribuzione in favore dei difensori antistatari. 
Napoli, 25.9.2025 ### relatore ### dott.ssa ### dr.

causa n. 4476/2021 R.G. - Giudice/firmatari: De Tullio Giuseppe, Francesca Sicilia

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 791/2025 del 12-01-2025

... 2. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc . civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l'appartenenza delle aree occupate alla contribuente, la quale aveva specificamente dedotto che «le aree su cui insis tono le infr astrutture autostradali accertate non rientrano né nel demanio né nel patrimonio indisponibile del Comune, in quanto sono gestite in regime di concess ione statale dalla ### intestate catastalmente alla stessa e fanno parte del perimetro della rete autostradale”». 2.1 Il predetto motivo è infondato. 2.2 D ifatti, premesso che la formulazione della censura soddisfa il canone dell'autos ufficienza ( in ragione della trascrizione letterale in ricorso del motivo di appello che si assume ignorato), è evidente che lo scrutinio ### dei motivi inerenti, r ispettivamente, all'insussistenza del presupposto previsto dall'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ed al riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. a, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, comporta un (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13722/2023 R.G., proposto DA “Autostrade per l'### S.p.A.”, con sede ###persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### con studio in ### e dall'Avv. ### con studio in ### ove elettivamente domiciliat ###margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Comune di ####, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### con studio in ####, e dall'Avv. ### con studio in ### ove elettivamente domiciliat ###allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE #### avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di sec ondo grado della ### il 9 ge nnaio 2023, 149/02/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2024 dal Dott. ### udito il P.M., nella persona del ### Dott. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi per la ricorrente l'Avv. ### per delega dell'Avv.  ### archi, e l'Avv. ### a, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso; preso atto che nessuno è comparso per il controricorrente.  ### 1. La “Autostrade per l'### S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### il 9 gennaio 2023, n. 149/02/ 2023, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento emanato dal Comune di #### col n. 1260/2021 per omesso versamento della ### relativa all'anno 2016, per l'importo complessivo di € 54.145,76, con riguardo ad occupazioni e ffettuate mediante viadotti dell'autostrada A/16 sul soprassuolo inerente a strade comunali, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del mede simo Comune avverso la sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di ### il 13 dicembre 2021, n. 892/02/2021, con compensazione delle spese giudiziali.  2. ### tributaria regionale ha c onfermato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricors o originario della contribuente - sul presupposto che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta a tassazione, sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti 3 un'area pubblica, non spettando al concessionario privato di opera pubblica l'esenzione prevista per gli enti pubblici.  3. ### di #### ha resistito con controricorso.  4. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.  5. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.  2. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc . civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l'appartenenza delle aree occupate alla contribuente, la quale aveva specificamente dedotto che «le aree su cui insis tono le infr astrutture autostradali accertate non rientrano né nel demanio né nel patrimonio indisponibile del Comune, in quanto sono gestite in regime di concess ione statale dalla ### intestate catastalmente alla stessa e fanno parte del perimetro della rete autostradale”».  2.1 Il predetto motivo è infondato.  2.2 D ifatti, premesso che la formulazione della censura soddisfa il canone dell'autos ufficienza ( in ragione della trascrizione letterale in ricorso del motivo di appello che si assume ignorato), è evidente che lo scrutinio ### dei motivi inerenti, r ispettivamente, all'insussistenza del presupposto previsto dall'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ed al riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art.  49, comma 1, lett. a, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, comporta un implicito rigetto del motivo inerente alla proprietà 4 delle aree occupate dalla contribuente, giacché lo scrutinio di entrambi postula proprio l'accertamento dell'occupazione cum o sine titulo dello spazio sovrastante la strada comunale e, quindi, l'appartenenza del soprassuolo al demanio comunale.  2.3 Invero, è pacifico che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta l a mancanza di un'espres sa statuizione del giudice, essendo necess aria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzi one del caso concreto; ta le vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione , ado ttata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. 3^, 29 ge nnaio 2021, 2151; Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Trib., 13 agosto 2024, n. 22775). Ed è stato, quindi, ritenuto che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudic e in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decis ione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendos i ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., Sez. 6^- 1, 4 giugno 2019, n. 15255). Per cui, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omissione di pronuncia non è ravvisabile quando una decisione resa in grado di appello, ancorché mancante di un'espressa statuizione su un motivo di impugnazione, sia giustificata da argomentazioni logicamente e giuridicamente incompatibili con detto motivo, sì da comportarne l'i mplic ita reiezione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8710; Cass., Sez. 5 5^, 24 maggio 2022, nn. 16672 e 16673; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 18253; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2022, 19502; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2022, n. ###; Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2023, n. 18153; Cass., Sez. Trib., 27 maggio 2024, n. 14811).  3. Con il secondo motivo, in subordine, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 1 e 2 della legge 21 maggio 1955, n. 463, 1, 2, 6, 7, 8 e 12 della legge 24 luglio 1961, n. 729, nonché della legge 28 marzo 1968, n. 385, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal gi udice di secondo grado che la care nza di autorizzazione o concessione per l'occupazione dello spazio sottostante ai viadotti è irrilevante ai fini della debenza della ### essendo sufficiente la mera occupazione di fatto di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di ### e ### laddove, a suo dire, lo spazio sovrastante le strade comunali non appartiene più al demanio del Comune, ma è stato acquisito al demanio dello Stato. Difatti, secondo la ricorrente, non si tratta né di un'occupazione di fatto, né tantomeno di una detenzione abusiva, trattandosi piuttosto di un'occupazione che trova fondamento nella legge statale ed in particolare nelle disposizioni della legge 21 maggio 1955, 463, e della le gge 24 luglio 1961, n. 729, avendo lo Stato sottratto all'uso generalizzato della comunità locale i predetti spazi al fine di realizzare la rete autostr adale ed offr ire compiutamente un servizio a favore della col lettivi tà di riferimento nazionale, segnalando che lo stesso Comune non ha mai provveduto non sol o a richied ere alc una tassa, ma neppure rimuovere le opere autostradali se ritenute abusive.  3.1 Il predetto motivo è infondato. 6 3.2 A dispetto della prospettazione sostenuta dalla ricorrente circa una presunta “ablazione” delle aree occupate mediante la costruzione dei viadotti autostradali, trasfer endosene la proprietà allo Stato e conservandosene il mero uso al Comune, questa Corte ha più volte ribadito che la costruzione della rete autostradale prevista ed approvata con provvedimenti legislativi non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di qu elle comunali e provinciali al demanio statale, tenuto conto che l'art. 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729, prevedeva l'esecuzione di procedure espropriative per la realizzazione delle opere necessarie per la costruzione delle autostrade previste dalla predetta legge, mentre l'art. 12, comma 4, de lla medesima legg e, nel prevedere che gli enti proprie tari potevano prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere, conferma la possibile appartenenza del tratto di strada ad amministrazioni diverse dallo Stato, quali gli enti territoriali. 
Del resto, l'art. 822 cod. civ. prevede che le s trade, le autostrade e le strade ferrate fanno parte del demanio pubblico se appartengon o allo Stato e, cioè, rientrano ne l demanio pubblico statale me ramente eventuale, il che non esclude, quindi, che la strada su cui insiste il cavalcavia dell'autostrada appartenga ad altro ente (da ultime: Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2024, 2255; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, n. 2395; Cass., Trib., 30 maggio 2024 , nn. 15162, 15167, 15171, 15173, 15186, 15201, 15204).  3.3 Occorre, quindi, distinguere la proprietà della strada su cui insiste il pontone o cavalcavia dell 'autostrada da quella di 7 quest'ultimo manufatto: la prima resta di titolarità dell'ente territoriale, in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo la seconda di proprietà statale. Non si configura, infatti, una ipotesi di accessione invertita a favore dello Stato, che non è contemplata dalla legge (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164). 
Difatti, in linea di principio, sul piano civilistico, per quanto concerne le strade, vale il regime generale dell'art. 840 cod.  civ., con estensione usque ad sideras et ad inferos della relativa proprietà, da nulla risultando che alla proprietà pubblica si applichi, sul punto, un regime diverso da quello della proprietà privata (Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157). Rimane, tuttavia, fermo che l'art. 840 cod. civ. si riferisce al sottosuolo, nel signi ficato comune della parola, che indica lo strato sottostante alla superficie del terreno, ossia la zona esistente in profondità al di sotto de ll'area s uperficiale del piano di campagna. La nozione, quindi, non comprende l'area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto. In questo caso, qualora la proprietà pubblica del suolo non risulti positivamente, si tratta di stabilire se sia operante la presunzione iuris tantum di demanialità delle aree accessorie alle strade pubbliche , quali pertinenze stradali (Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157), che, peraltro, non può opera re in relazione all'area occupata dal pe rcorso di un'altra strada pubblica. Per cui, si deve escludere qualsiasi apprensione allo Stato del tratto di strada comunale che sia perpendicolarmente sottostante al viadotto autostradale.  3.4 Sicuramente, non è significativo il richiamo alla previsione dell'art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui: «Le strade urbane (...) sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade 8 statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti», giacché tale disposizione si riferisce alla diversa ipotesi di “incrocio” sul medesimo livello (o a raso) di strade situate alla medesima altezza, ma appartenenti ad enti diversi, che ai fini della ### è espr essamente regolamentata dall'art. 38, comma 4, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (a tenore del quale: «4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il ce ntro abitat o di ### con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei ### medesimi»), non avendo alcuna attinenza con la fattispecie eterogenea dell'occupazione del soprassuolo inerente alla strada comunale.  3.5 Inoltre, la presunzione di demaniali tà, che è stabilita dall'art. 22 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l'immediata accessibilità, integrano la funzione viaria della rete stradale, in guis a da costituire pertinenza della strada; ne lle altre ipotesi, inv ece, affinché un'area privata venga a far parte del demanio, è necessario che essa sia destinata all'uso pubblico e che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla pubblica amministrazione (Cass., Sez. 2^, 2 febbraio 2017, n. 2795; Cass., Sez. 2^, 21 maggio 2018, n. 12497; Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157; Cass., Se z. 1^, 17 lu glio 2024, 19784). 
Per cui, si deve escludere qualsiasi apprensione allo Stato del tratto di strada comunale c he sia perpendi colarmente sottostante al viadotto autostradale . A mag gior ragione, quindi, non si può ammettere un'acquisizione - per interposta persona - a fav ore della conces sionaria dell'autostrada, che 9 non opera quale longa manus dello Stato (Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, n. 2463).  3.6 Né la previsione dell'art. 25, comma 1-ter, lett. a, del d.lgs.  30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'art. 49, comma 5, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, contraddice in alcun modo la ricostruzi one de lla permanenza della proprietà comunale sulla strada sottostante il viadotto autostradale. 
Difatti, sancendo che «le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la c oncessione all'attraversamento», tale disposizione - che regolamenta la c.d. “intersezione” a livelli sfalsati di strade situate a diverse altezze - riconosce la sola appartenenza dei sottopassi o sovrappassi delle strade di tipo A ( autostrade) e B (strade e xtraurbane principali ) agl i enti indicati dall'art. 2, comma 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (tra i quali, lo Stato) , esclude ndo ogni incidenza sull'appartenenza delle strade di tipo inferiore, vale a dire quelle di tipo C ( strade extraurbane secondarie), D ( strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), E-bis (strade urbane ciclabili), F (strade locali) e F-bis (itinerari ciclopedonali), la cui proprietà rim ane ferma in capo agli enti d'origine. 
Analogamente, il d.m. 30 novembre 2021, n. 485, contenente in allegato, «in relazione agli attraversamenti tra le strade di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione inferiore ai sensi dell'articolo 2 del ### della strada (...), l'elenco delle strutture delle opere d'ar te dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicur ezza nei sovrappass i, con 10 l'indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, commi 1-bis e 1-ter, del medesimo ### della strada», si riferisce alla esclusiva proprietà dei sovrappassi, ma non anc he alla proprietà de lle sottostanti strade di tipo inferiore, che continuano ad appartenere agli enti d'origine (al pari dell'inerente soprassuolo).  3.7 Neppure l'inserimento dell'opera autostradale ne llo strumento urbanistico ge nerale può equivalere ad un tac ito riconoscimento da parte del Comune di essere stato privato della disponibi lità di tali aree, anche in corris pondenza dell'intersezione con le viabilità locali, per la destinazione alla viabilità statale dell'intera fascia di territorio che è oggetto di occupazione. 
Difatti, è vero che, in base all'art. 7, comma 2, n. 1, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. “legge urbanistica”), il piano regolatore generale di un ente locale non può prescindere, nella programmazione urbanistica, dalla «rete delle principali vie di com unica zione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti» (e, quindi, anche dal le infrastrutture autostradali), che sono stati realizzati sul territorio comunale anche per effetto della previsione di fonti superiori, e non può prevedere né imporre opere che siano paesaggisticamente ed urbanisticamente incoerenti c on le superiori determinazioni (del resto, secondo la gerarchia delle fonti, le norme primarie prevalgono sugli strumenti urbanistici adottati dagli enti locali con provvedimenti di natura regolamentare), ma si tratta di una me ra ed inevitabile conseguenza dell 'immanenza delle opere autostradali, che non comporta il riconoscimento della perdita della proprietà demaniale né tange il potere impositivo dell'ente locale sugli spazi sovrastanti le strade comunali per 11 effetto della loro apprensione da parte dello Stato (o del suo concessionario).  3.8 Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi enunciati, affermando che: «(...) le SS.UU. sono pervenute alla conclusione che “in punto di individuazione del presupposto applicativo che determina oggettivamente il momento genetico dell'obbligazione tributaria e venendo, ora, all'individuazione del soggetto s ul quale grava tale obbligazione, il successivo art. 39 non può e ssere letto altrimenti, se non nel senso che il soggetto passivo di imposta è, in primo luogo, il soggetto titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, qualora questo manchi, l'occupante di fatto (…), il criterio di tassazione che legittima la richiesta del tributo a c arico dell'occupante di fatto rappresenta, nel testo e secondo la ratio della legge, chiaramente un'ipotesi residuale, che ricorre, n el solo cas o, in cui vi sia “mancanza” di un provvedimento concessorio o autorizzazione”. E' evidente che l'appellante compie un salto logico quando vuole far discendere dalla deci sione citata la conseguenza che, dovendo considerarsi concessionario del Comune lo Stato ed essendo quest'ultimo esente dal pagamento della ### e x art. 39 citato, tale esenzione riguarderebbe anche l'### Di contro, nella fattispe cie, è indiscusso che manchi un atto di autorizzazione all'occupazione dello spazio pubblico attuato tramite il cavalcavia, sicché il soggetto passivo su cui grava la ### non può che essere l'occupante di fatto, utilizzatore del bene, ossia l'#### che ci occu pa è stata espressamente esaminata da ultimo dalla S.C. nella decisione n. 385/2022 nella quale così si è espressa: “Questa Corte ( Cass. nn. 20974/2020; 18385/2019; Cass. n. 19693/2018, 11886/2017, 11689/2017) ha già statuito che il presupposto 12 impositivo della ### è costituito - ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39 - dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed ar ee, anche soprastanti o sottosta nti il suolo, appartenenti al demanio o al patr imonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Pertanto, ai fini della ### rileva il fatto in sè della predetta occupazi one, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione (cfr. Cass. nn. 11553/2 003, 2555/20 02), salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49. Nel caso in esame vi è la sottrazione o la limitazione dell'uso del suolo pubblico da parte della società ### S.p.A. a mezzo del viadotto autostradale sopraelevato in assenza della concessione od autorizzazione comunale prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39 e si è realizzata, perciò, una occupazione di fatto che è comunque tassabile, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione. Va rilevato, invero, che non può esservi dubbio alcuno sul fatto che il viadotto impedisce l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante. Inoltre, va considerato che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, c omma 2, preve de che "sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con e sclusione dei balconi, verande, bow-windows e s imili infiss i di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa". Detta norma non può c he esse re interpretata nel sens o che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta alla tassa sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti lo spazio pubblico, be n potendo esistere impianti che si 13 sviluppano sopra il suolo per i quali non si giustificherebbe un diverso trattamento normativo. Infine, non può revocarsi in dubbio che il viadotto autostradale costituisca un impianto ai fini della norma di che trattasi in quanto esso è costituito da una c ostruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l'utilità».  4. Con il terzo motivo, in subordine, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 49, comma 1, lett. a, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 822 cod. civ. e 1 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.  proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la società concessionaria di autostrade non po teva beneficiare dell 'esenzione previs ta per gli enti pubblici in relazione ai ponti ed ai cavalcavia autostradali in gestione, non tenendo conto della destinazione pubblicistica dei beni, la cui appartene nza a s oggetti privati non poteva escludere la titolarità di un diritt o assimilabile a quello spettante all'ente concedente ed il c ui sfruttame nto per la percezione di un profitto economico da parte di soggetti privati non po teva prescinde re dall'utilizzazione nell'interesse esclusivo dell'ente concedente. 
A tal proposito, dopo aver richiamato l'art. 345 del Trattato sul funzionamento dell'### (secondo cui: «I tratta ti lasciano del tutto impregiudic ato il regime di prop rietà esistente negli ### membri») per soste nere il princ ipio di neutralità rispetto alla proprietà pubblica o privata delle imprese operanti nell'ordinamento europeo ed evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'### ha c hiarito che l'indifferenza ris petto alla natura pub blica o privata del regime proprietario non deve tradursi in forme di discriminazione, la ricorrente ha sollecitato, in caso di diverso 14 avviso, la sottoposizione, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'### all a Corte di Giustizia dell'### della «[… ] questione di compatibilità comunitaria volta a stabilire se gli artt. 49, 56, 63 e 345 TFUE ed in ogni caso il diritto dell'unione consentano nei confronti dei concessionari di infrastrutture pubbliche l'applicazione di un trattamento differenziato e discriminatorio rispetto ai rapporti con gli enti locali interessati in funzione della proprietà pubblica o privata del c oncessionario s tesso» (alla pagina 19 del ricorso).  4.1 Il predetto motivo è infondato.  4.2 Infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, la ### trova appli cazione nell'ipote si di utilizzazione di strade comunali o provi nciali per la realizzazione della ret e autostradale in regime di concessione amministrativa, per cui non può configurarsi l'ipotesi dell'esenzione prevista dall'art.  49, lett. a, del d.lgs. 30 dice mbre 1993, n. 507, giacché l'occupazione medesima deve considerarsi propria della società concessionaria e va, dunque, assoggettata alla tassa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 507: la società concessionaria è, infat ti, l'esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista; a nulla, peraltro, rileva il fatto che il viadotto sia di pro prietà del d emanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello 15 sfruttamento dei beni (Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2022, 385; Cass., Sez. 6^-Trib., 10 febbraio 2023, n. 4116; Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2024, n. 2255; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, 2395; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2024, nn. 15162, 15167, 15171, 15173, 15186, 15201, 15204; nello stesso senso, in tema di ### Cass. Sez. 1^, 29 maggio 2023, n. 15010; Cass. Sez. 1^, 18 aprile 2023, nn. 13051 e 10345; Cass. 1^, 24 luglio 2023, n. 22183; Cass. Sez. 1^, 25 luglio 2023, n. 22219).  4.3 È, dunque, sufficiente l'utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare, mentre risulta indifferente la strumentalità di ta le util izzazione alla realizzazione di un pubblico interesse, in as senza di una specifica ipotesi di esenzione (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164).  4.4 Dirimenti, al riguardo, sono le considerazioni spese dalle ### di questa Corte (Cass., Sez. Un, 7 maggio 2020, n. 8628), secondo cui, in aderenza al dettato normativo di cui all'art. 39, come sopra interpretato, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione per indivi duare il sog getto passivo della ### diventa, infatti, irrilevante indagare a chi sia riconduc ibile l'interesse privato ritratto dall' occupazione, essendo sufficiente e, anzi, assorbente il rapporto esistente tra l'ente territoriale e il contribuente autorizzato, quale specifico destinatario dei provvedim enti con cui l'amminis trazione territoriale ha allo stesso tr asferito, previo controllo della sussistenza dei necessari requisiti, facoltà e diritti sulla cosa pubblica alla stessa riservati.  4.5 A tal riguardo, le concessioni autostradali - nella duplice variante della “concessione di esercizio e di gestione” (artt. 3, 16 comma 1, della legge 21 maggio 1955, n. 463, 16, comma 1, della legge 24 luglio 1961, n. 729, e 5, comma 2, della legge 7 febbraio 1961, n. 59), e della “concessione di solo esercizio” (art. 17, comma 1, della legge 24 lugl io 1961, n. 729) - sembrerebbero essere attratte nella tipologi a della “concessione di lavori” [che è stata introdotta dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “### dei contratti pubblici”)], nella misura in cui il corrispettivo, al pari del rischio operativo, deriva al concessionario esclusivamente dallo sfruttamento dell'opera e, quindi, dalla sua gestione , sebbene s i siano manifes tate perplessità in merito a questa ricostruzione dogmatica, che hanno indotto a classificare tali concessioni come un “ibrido”, giacché esse contengono tanto il profilo della progettazione e della costruzione di nuove infrastrutture, quanto il momento della gestione di un servizio di trasporti. In altri termini, la compresenza di due attività distinte, legate l'una all a costruzione dell'opera, l'altra alla sua gestione, determina per le conc essioni autostradali la configurabilità di un regime giuridico “speciale”, c he è alla base dell'en ucleazione di specifiche disposizioni all'interno del c.d. “### dei contratti pubblici”. Non a caso, l'art. 178 del medesimo d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha espressamente dettato “### in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio”, a conferma della loro natura sui generis. 
Pur con tali peculiarità, la concessione è un contratto a titolo oneroso che ha per oggetto l'affid amento, da parte della stazione appaltante, della esecuzione di lavori o della fornitura e della g estione di servizi in cui il concess ionario ric ava il corrispettivo ad esso spettante per l'esecuzione del contratto esercitando il diritto a gestire le opere o i servizi e a trattenere i ric avi della gestione , assumendosi i rischi connes si a tale 17 gestione (e principalmente, nella concessione di servizi o in cui la part e relativa ai servizi è prevalente ris pett o ai lavori, il rischio derivante dalla domanda del servizio). La concessione, sia di lavo ri pubblici che di s ervizi pubblici, s i caratterizza, pertanto, per un dato: la remune razione de gli inves timenti compiuti dall'operatore economico privato e delle prestazioni rese nell'esecuzione della concessione è costituita dal diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio (o i servizi) erogati attraverso le opere pubbliche realizzate (### St., Sez. 5^, 4 febbraio 2022, n. 795). I n sostanza, la caratteristica principale della concess ione, ossia l'autorizzazione a gestire o sfruttare un'opera pubblica o un servizio pubblico, im plica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riusc ire a recuperare gli investimenti effettuati ed i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi , rischio che non s ussiste quando la pubbl ica amministrazione si obbliga a coprire eventuali perdite occorse nell'esercizio dell'attività nell'interesse pubblico (### St., Ad. 
Plen., 30 gennaio 2014, n. 7). 
Si è, dunque, in presenza di una concessione quando, in base al titolo, l'operatore si assume i rischi economici della gestione dell'opera pubblica o del servizi o pubblico, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si sarà in presenza di un c ontratto di appalto pubblico quando l'onere d ell'opera pubblica o del servizi o pubb lico venga a gravar e sostanzialmente sulla pubblica amministrazione. 
La nozione (di fonte unionale) è stata ribadita anche da questa Corte, secondo la quale la caratteristica principale della concessione, ossia l'autorizzazione a gestire o sfruttare 18 un'opera o un servizi o, im plica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riusc ire a recuperare gli investimenti effettuati ed i costi sostenuti per realizzare i lavori o i serv izi, rischi o dal quale il concessionario si garantisce rifacendosi essenzialme nte sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa (Cass., 5^, 11 agosto 2020, n. 16889; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n. 24977; Cass., Sez. 6^-2, 17 marzo 2022, n. 8692; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 22062; Cass. Sez. 3^, 11 aprile 2024, n. 9818; Cass., Se z. Un., 27 agos to 2024, 23155). 
Ad ul teriore conferma della q ualificazione privatistic a della società autostradale, si può ric hiamare anche il principio enunciato da questa ### e, secondo cui, sia in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica sia in tema di concessione di servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, suc cessiva all'aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione (e la gestione) dell'opera pubblica, sia se non colle gate all'esecuzione di un'opera pubblica, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Un., 13 s ettembre 2017, n. 21200; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2018, n. ###; Cass., Sez. Un., 8 luglio 2019, 18267; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2019, n. ###; Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2020, n. 5594; Cass., Sez. Un., 11 marzo 2020, n. 7005; Cass., Sez. Un., 4 luglio 2022, n. 21139; Cass., Sez. Un., 11 marzo 2023, n. 7735; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2023, n. 18374; Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2023, n. ###; Cass., Sez. Un., 22 luglio 2024, n. 20088), venendo in rilievo una rel azione paritaria di tipo contratt uale con 19 l'amministrazione statale in ordine all'attuazione del rapporto concessorio. 
Parimenti, la giurisprudenza di questa ### ha costantemente affermato che le società concessionarie per la costruzione e/o la gestione di opera pubblica ovvero per la gestione di servizio pubblico, anche s e partecipate (in forma maggioritaria o totalitaria) da enti pubblici, sono s oggette allo statuto dell'imprenditore commerciale (artt. 2082 ss . cod. civ.) e, quindi, all'apertura delle procedure concorsuali (artt. 1 ss. del r.d. 16 marzo 1942, n. 267), sottolineando che la circostanza di essere affidatarie di servizi di interesse pubblico o gestori di beni di natura de maniale non c rea un rapport o di immedesimazione con l'ente pubblico (tra le tante: Cass., 1^, 27 settembre 2013, n. 22209; Cass., Sez. 1^, 2 luglio 2018, n. Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2019, n. 956; Cass., 1^, 22 febbraio 2019, n. 5346; Cass., Sez. 1^, 4 marzo 2022, n. 7260; Cass., Sez. 1^, 28 marzo 2023, n. 8794; Cass., 1^, 28 aprile 2023, n. 11273).  4.6 R estando sempre alle fattispecie tipizzate dal diritto unionale, la società autostr adale non è certamente riconducibile alla figura dell'“organismo di diritto pubblico”, che gli artt. 2, par. 1, lett. a, della citata direttiva n. 2004/17/CE e 1, comma 9, della citata direttiva n. 2004/18/CE, definiscono come «organismo (...) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale» (nozione recepita a livello nazionale dall'art. 3, comma 1, lett. d, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), potendo al più, ove ne ricorrano le condizioni (ma non nella fattispecie in disamina), rientrare tra le “imprese pubbliche”, c he si configurano, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. a, della citata direttiva n. 20 04/17/CE, come «le impres e su cui le 20 amministrazioni aggiudicatrici pos sono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione» (nozione recepita a livello nazionale dall'art. 3, comma 1, lett.  t, de l citato d.lgs . 18 aprile 2016, n. 50), esse ndo caratterizzate dallo svolgimento di attività econom ica a carattere, per definizione, imprenditoriale e, quindi, qualificata dalla presenza sintomatica dei seguenti indici (che rivelano la qualità di impresa e, al contempo, escludono il carattere non industriale o commerciale de i bi sogni): l'agire in normali condizioni di mercato, il perseguimento di uno scopo di lucro e l'assunzione del rischio.  4.7 In questo quadro, perdono evidentemente rilievo, ai fini impositivi, quei profili di asserita divergenza rispetto a quella giurisprudenza amministrativa (Con s. St., Sez. 5^, 22 novembre 2023, nn. 10010, 10 011, 10012, 10013 , 10014, 10015, 10016, 10017 e 10018; ### St. , Sez. 5^, 27 novembre 2024, n. 10130), la quale, incidendo (nell'ambito del ### sul diverso terreno de i presupposti autoritativi di legittimo esercizio del po tere concessorio, ha cura di evidenziare la inconcepibilità del rilascio di una concess ione comunale di occupazione in relazione ad un bene “occupante” appartenente al demanio de llo Stato (permanendo tale demanialità statale anche ne ll'ipotesi di gestione lucrativa dell'infrastruttura), atteso che - sempre nell'ottica dell a disciplina tributaria di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sempre interpretata, da ultimo, anche dalle ### - il presupposto impositivo richiama sì la relazione concessoria, senza, però, al contempo farne elemento imprescindibile, cioè senza escludere che, in assenza di questa (e dunque dei relativi 21 presupposti amministrativi), il tributo debba essere, comunque, corrisposto da chi, anche in linea di fatto (ed anche se in maniera non abusiva), oc cupi il suolo comunale o provinciale, fatte naturalmente salve le previste esenzioni; con conseguente irrilevanza del fatto che, in forza di un diverso titolo concessorio, l'occupazione si attui attraverso la (o al fine della) gestione e conomica di un bene pacificamente appartenente al demanio statale. 
Diversamente da quanto osservato dalla me nzionata giurisprudenza amministrativa, non sembra, dunque, rilevare ai fini impositivi la supremazia dello Stato sul Comune o sulla ### dal momento che que sta può, p er l'appunto, interferire, neutralizzandola, s ulla necessità di un provvedimento concessorio, ma non s ul materializzarsi del presupposto del tributo costituito dal fatto in sé dell'occupazione; a meno che, ben inteso, non s i vert a di occupazione posta “direttamente” in esser e dallo Stato nell'esercizio di quella supremazia. 
Parimenti ininfluenti ai fini di causa devono ritenersi quelle fonti legislative ed amministrative (ad esempio, la legge 21 maggio 1955, n. 463, e la legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardanti la realizzazione della rete autostradale, o anche la nota resa dal Ministero delle ### e dei ### il 21 giugno 2023, n. 15776, recante disposizioni secondarie sulle procedure di autorizzazione e realizzazione di infrastrutture pubbliche in conferenza dei s ervizi) che regolano le procedure di costruzione della rete autostradal e, così come l'attribuzione allo Stato della relativa proprietà, risultando esse - ancora una volta - indifferenti a quel presupposto; almeno fino a quando non venga dal legislatore affermato ciò che al momento non è (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164), cioè l'attrazione 22 (per access ione invertita) allo Stato, per il solo fatto della costruzione del sovrappasso, della proprietà delle sottostanti strade comunali o provinciali occupate.  4.8 È il caso, poi, di sottolineare - ad ulteriore confutazione delle difese della ricorrente - la pratica ininfluenza del tema esonerativo, quantomeno se impostato e risolto nei termini che si sono detti, rispetto alle disposizioni del ### sul funzionamento dell'### (§ 108) che concernono la libera concorrenza ed il divieto degli aiuti di Stato. 
Difatti, la questione non assume alcuna rilevanza, allorquando, come nel caso di specie, l'esenzione (quand'anche davvero qualificabile, appunto, come “aiuto di ### o”) viene negata proprio sul presupposto unionale della non discriminazione concorrenziale in ragione della natura econom icoimprenditoriale dell'attività parimenti svolta dagli operatori, sia pubblici sia privati. In ciò il ragionamento svol to dalla contribuente sembra, anzi, viziato da un ribaltamento logico di partenza, non ponendos i all'evi denza alcun dubbio di alterazione delle regole di libero mercato mediante il riconoscimento di aiuti di ### ( sub specie di ese nzione fiscale) non comunicati ed autorizzati, in un contesto nel quale tanto i primi quanto i secondi siano esclusi dal beneficio. 
Né sarebbe fondatamente sostenibile un contrasto con il diritto unionale avendo riguardo, non già al rapporto competitivo tra le società pubbliche e le società private, bensì a quello in ipotesi stabilito tra le società (pubbliche e private), da un lato, e lo ### (e gli altri enti contemplati dall'art. 49, comma 5, del d.l.  16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), dall'altro. Dal momento che, se la natura dell'a ttività in concreto svolta è amminis trativa, ad essere disattivata in radice è l'intera disciplina concorrenziale 23 di mercato, mentre se è paritetica ed imprenditoriale (come tale svolta at traverso i vari strumenti a tal fine predisposti dall'ordinamento) si ritorna a quanto appena osservato circa il fatto che nessun contrasto con il diritto unionale potrebbe originarsi da un sistema normativo nazionale che, come quello qui in esame, neghi indistintamente il beneficio, tranne che in ipotesi di attività “direttamente” svolta dallo ### nell'ambito di potestà di tipo autoritativo. 
Ed è per questo che si è affermato (Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2017, n. 2396; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018 , n. 3163; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, nn. 19778 e 19779) che: «In tema di recupero di aiuti di ### dichiarati incompatibili con il mer cato comune dalla decisione della ### n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, l'### delle entrate, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv., con modif., dalla 1. n. 46 del 2007, ha l'obbligo di proc edere mediante ingiunzione al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo previsto dall'art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, e dall'art. 3, comma 70, della l. n. 549 del 1995 anche nei confronti delle società "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evitare che le imprese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei cd. servizi pubblici locali, che è un mercato aperto alla concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti». 
A maggior ragione si giunge a questa conclusione considerando la pi ù ampia nozione euro-unitaria di impresa che, per giurisprudenza della ### di Giustizia dell'### include qualsiasi e ntità che eserciti un'attività economic a a 24 prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di funzionamento, laddove costituis ce attività economic a qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (###, 23 aprile 1991, causa C- 41/90, Hofner & ### vs. Macrotron GmbH., par. 21; ###, 16 novembre 1995 , causa C-244/94, ### française des sociétés d'as suranc e et alii vs. Ministère de l'### et de la ### par. 14; ###, 11 dicembre 1997, causa C-55/96, ### coop, a r.l.; ###, 26 marzo 2009, causa C-113/07 P, ### S.p.A.  vs ### delle ### europee, par. 116). 
Il che si raccorda sia con la normativa fiscale europea, per la quale è soggetto passivo ai fini dell'IVA «chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (art. 9, § 1, D irettiva UE, n. 2006/112/###; conf. art. 4, ###, n. 77/388/CE)» (Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2019, n. 27577), sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, lad dove si stabilisce che «"i termin i imprenditore , fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubb lico o un rag gruppame nto di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispe ttivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi”» (art. 1, § 8, della ### n. 2004/18/CE del ### e del ### del 31 marzo 2004).  ### parte, la que stione della pos sibi le interferenza dell'esenzione da ### in parola con il diritto unionale della concorrenza non è nuova, in quanto già re centemente affrontata (Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2024, n. 15204, con richiamo a Cass., Sez. 5^, 22 gennaio 2024, n. 2164) nel senso che: «(…) quanto alla com patibilità di tale soluzione con il 25 diritto unionale va osservato che questa ### ha già ritenuto che non sussis ta alc una incertezza sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale alla ### di ### dell'### (v. Cass. Sez. T. 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i ### lasciano del tutto impregiudic ato il regime di prop rietà esistente negli ### membri, come pre cisa l'art. 345 del ### sul funzionamento dell'### mentre l'art.  106 vieta agli ### membri di emanare o mante nere, nei confronti delle im prese pubbliche o de lle imprese cui riconoscono diritti spec iali o esclus iva, misure contrarie alle norme dei tr attati, s icché, anche sotto questo profilo, ### per l'### non potrebbe beneficiare dell'esenzione riconosciuta allo ### (cfr. sul punto, anche Cass., Sez. T, 22 gennaio 2024, n. 2164)».  4.9 Quanto, infine, alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale, va osservato che questa ### ha già ritenuto che non sussis ta alc una incertezza sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvi o pregiudiziale alla ### di ### dell'### a (vedasi: Cass., Sez. Trib., 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli ### membri, come precisa l'art. 34 5 del ### sul funzionamento dell'### mentre l'art.  106 del medesimo ### vieta agli ### membri di emanare o mante nere, nei confronti delle im prese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritt i speciali o es clusiva, misure contrarie alle norme dei trattati, sicché, anche sotto profilo, la “### per l'### S.p.A .” non po trebbe beneficiare dell'esenzione riconosciuta allo ### (Cass., Sez. Trib., 22 26 gennaio 2024, n. 2164; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2024, 15162).  4.10 Ne discende che la sentenza impugnata sì è uniformata ai principi enunciati con l'argomentazione che: «Con riguardo poi all'eventuale esenzione per l'occupazione effettuat a dall'impresa che ha provvedu to, in forza di conc ess ione conferita dallo ### all'esecuzione del lavoro pubblico costituito dalla rete autostradale di cui fa parte il viadotto in questione, questa ### ritiene che l'occupazione medesima debba conside rarsi propria dell'ente concessionario e vada, dunque, assoggettata alla tassa ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 2, in quanto la società concessionaria è l'esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 143, comma 1) a fronte del corrisp ettivo costit uito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfr uttare ec onomic amente tutti i lavori realizzati (art. 143, comma 2) per la durata, di regola, non superiore a trenta anni (art. 143, comma 6); a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprie tà de l demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello ### nello sfruttamento dei beni. Ne deriva che l'esenzione prevista dal cit. decreto, art. 49, lett. a, non spetta in quanto non si configura l'occupazione da parte dello ### 5. Con il quarto motivo, in subordine, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per ess ere stato omesso dal giudic e di secondo grado di 27 pronunciarsi sul motivo di appello circa l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative per obiettiva incertezza normativa ex artt. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.  5.1 Il predetto motivo è infondato.  5.2 P remesso ancora una volta che la formulazione dell a censura soddisfa il canone dell'autosufficienza (in ragione della trascrizione letterale in ricorso del motivo di appello che si assume ignorato), si ramme nta che l'incertezza normativa oggettiva è prevista, come causa di esenzione del contribuente dalla respons abilità amministrativa tributaria, da varie disposizioni: a) l'art. 8, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 20222, n. 130, il quale prevede che: «La c orte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiara non applicabili le sanzioni non penali pre viste dalle leggi tr ibutarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce»; b) l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per il quale «Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione de lle dispos izioni alle quali si riferiscono, nonché da indetermi natezza delle richieste d i informazioni o dei model li per la dichiarazione e per il pagamento»; c) l'art. 10, comma 3, della legge 27 agosto 2000, n. 212, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 17 giugno 2005, 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, secondo cui «Le sanzioni non sono comunque irrogate 28 quando la violazione dipe nde da obiettive cond izioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di impo sta; in o gni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria».  5.3 Ciò posto, è indubbio che la sentenza impugnata non si è neppure implicita mente pronunziata sull'applicabilità delle sanzioni amministrative, astenendosi dall'esame dello specifico motivo di app ello. Per c ui, non essendo ipotizzabi le una decisione implicita sul punto, si ravvisano senz'altro gli estremi dell'omessa pronuncia.  5.4 Il che non esclude c he il giudi ce di legittimità possa pronunciarsi sulla questione o sull'eccezione pretermessa dal giudice di appello ne l caso in cui non occorra rinnovare o integrare l'accertamento in fatto della fattispecie in disamina. 
In tal senso, questa ### è costante nell'affermazione che, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del proc esso di cui all'art. 111 Cost., nonché di una le ttura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la ### di cass azione può evitare la cassazione con rinvio de lla sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritt o che non ric hiede ulteriori accertamenti di fatto ( Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2015, n. 21968; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2016, n. 14878; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16171; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10217; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, nn.  13128 e 13136; Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 2020, n. 28903; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14208; Cass., Sez. 6^-29 5, 19 luglio 2022, n. 22605; Cass., Sez. 3^, 16 giugno 2023, n. 17416; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28794; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2024, nn. 6128, 6138 e 6186; Cass., Trib., 4 ottobre 2024, nn. 26047 e 26055).  5.5 Nella specie, è indubbio che la valutazione delle «obiettive condizioni di incertezza sulla port ata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria» sia una questione di mero diritto, presupponendo l'insorgenza di dubbi o contrasti nella relativa interpretazione (Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2021, 15866). 
Difatti, secondo la giurisprudenza di questa ### in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di ese nzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, 212, e dell'art. 8 del d.l.gs 31 dicembre 1992, n. 546, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinata ri della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a que i contribuenti che, pe r loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'amministrazione finanziaria, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attr ibuito il potere - dovere di acce rtare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (tra le ta nte: Cass. , Sez. 6^-5, 11 febbraio 2013, n. 3254; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2013, n. 4522; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2018, n. 10662; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, 3108; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2019, n. ###; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, nn. 20670, 20671, 20672 e 20673; Cass., Sez. 5^, 17 febbraio 2022, nn. 5162, 5164, 5165, 5166 30 e 5167; Cass., Sez. 6^-Trib., 22 febbraio 2023, n. 5530; Cass., Sez. Trib., 9 settembre 2024, n. 24161). 
Più in particolare, in tema di sanzioni amministrative tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - che deve es sere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dall'art.  6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni "indici", quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula di chiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministr ative o la loro contraddittorietà; 5) l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l'e sistenza di orientamenti giurisprude nziali contras tanti, specie se sia s tata sollevata que stione di legittim ità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi ammin istrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o me ramente esplicative di una dis posizione implicita preesistente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2018, 15452; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2021, n. 1893).  5.6 Su tali premesse, alla lu ce dei richiamati indirizzi della giurisprudenza di legittimità, è evidente che nessuno di tali indici si palesano con riguardo all'applicabilità della ### in relazione all'occupazione delle strade comunali o provinciali da parte dei viadotti autostradali, essendo costante l'affermazione della sussi stenza del presupposto impositivo con il conseguente diniego dell'esenzione. 31 6. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.  7. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.  8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese g iudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 20 0,00 per esborsi e di € 7.000,00 per compe nsi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri corrente, d ell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat o pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio del 22 ottobre 

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Lo Sardo Giuseppe

M
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 787/2025 del 12-01-2025

... proc. civ.), sia in relazione alla conformità della sentenza impugnata all'orientamento del giudice di legittimità ed all a carente offert a di elementi suscettibili di confermare o mutare tale orie ntamento (ar t. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. ), dacché le argomentazioni 4 sostanzianti le censure non sono manifestamente destituite di fondamento logico-giuridico. 3. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc . civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la carenza del presupposto impositivo per la ### con riguardo alla occupazione dell'area comunale, essendosi limitato a decidere in relazione all'esenzione prevista per gli enti pubblici. 3.1 Il predetto motivo è infondato. 3.2 Difatti, premesso che la formulazione d ella censura soddisfa il canone dell'autos ufficienza ( in ragione della trascrizione letterale in ricorso del motivo di appello che si assume ignorato), è evidente che lo scrutinio ### del motivo inerente al riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. a, del d.lgs. (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29407/2022 R.G., proposto DA “Autostrade per l'### S.p.A.”, con sede ###persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dalla ###ssa Avv. ### con studio in ### dall'Avv. ### con studio in ### e dall'Avv.  ### useppe ### a, con studio in ### ove elettivamente domiciliat ###margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Comune di ####, in persona del ### pro tem pore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### e dall'Avv. ### entrambi con studio in ### ove elettivamente domiciliato (indirizzi pec, per la prima: ###; per il s econdo: ###), giusta #### procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla ### tributaria regionale per la ### il 25 mag gio 2022, 4381/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2024 dal Dott. ### udito il P.M., nella persona del ### Dott. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi per la ricorrente la ###ssa Avv. ### e l'Avv.  ### che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso; udito per il controricorrente, l'Avv. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso.  ### 1. La “Autostrade per l'### S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla ### tributaria regionale per la ### a il 25 maggio 2022, 4381/02/2022, che, in contr oversia su impugnazione dell'avviso di acce rtamento n. 250/2021 per omesso versamento della ### relativa all'anno 2020, con riguardo ad occupazioni e ffettuate mediante viadotti dell'autostr ada A/16 sul soprassuolo di strade comunali in ####, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del mede simo Comune avverso la sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di ### il 17 maggio 2021, n. 429/02/2021, con compensazione delle spese giudiziali.  2. ### tributaria regionale ha c onfermato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricors o 3 originario della contribuente - sul presupposto che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta a tassazione, sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti un'area pubblica, non spettando al concessionario privato di opera pubblica l'esenzione prevista per gli enti pubblici.  3. Eccepita con primo controricorso del Comune di #### l'inammissibilità del ricorso per l'erronea indicazione della sentenza impugnata e del destinatario della notifica, la “### per l'### S.p.A.” è stata rimessa in termini per la rinnovazione della notifica alla controparte; 4. All'esito, il Comune di #### ha resistito con secondo controricorso.  5. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.  6. Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.  2. Pr eliminarmente, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità, che il controricorrente ha solle vato sia in relazione alla carenza di autosufficienza, dacché la prospettazione delle censure (con la quale non è s tata specificamente lamentata l'inosservanza di pattuizioni relative a c onvenzioni stipulate con l'amminis trazione statale) non esigeva la trascrizione né la localizzazione di atti processuali (art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.), sia in relazione alla conformità della sentenza impugnata all'orientamento del giudice di legittimità ed all a carente offert a di elementi suscettibili di confermare o mutare tale orie ntamento (ar t.  360-bis, n. 1, cod. proc. civ. ), dacché le argomentazioni 4 sostanzianti le censure non sono manifestamente destituite di fondamento logico-giuridico.  3. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc . civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la carenza del presupposto impositivo per la ### con riguardo alla occupazione dell'area comunale, essendosi limitato a decidere in relazione all'esenzione prevista per gli enti pubblici.  3.1 Il predetto motivo è infondato.  3.2 Difatti, premesso che la formulazione d ella censura soddisfa il canone dell'autos ufficienza ( in ragione della trascrizione letterale in ricorso del motivo di appello che si assume ignorato), è evidente che lo scrutinio ### del motivo inerente al riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. a, del d.lgs. 15 novembre 1993, 507, comporta un implicito rigetto del mo tivo inerente alla insussistenza del presupposto previsto dall'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, atteso che la fr uizione dell'agevolazione presuppone (come requisito oggettivo) proprio l'occupazione cum o sine titulo dello spazio sovrastante la strada comunale e, quindi, l'appartenenza del soprassuolo occupato al demanio comunale.  3.3 Invero, è pacifico che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta l a mancanza di un'espres sa statuizione del giudice, essendo necess aria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzi one del caso concreto; ta le vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione , ado ttata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non 5 esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. 3^, 29 ge nnaio 2021, 2151; Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Trib., 13 agosto 2024, n. 22775). Ed è stato, quindi, ritenuto che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudic e in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decis ione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dove ndosi ritener e che tale vizi o sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., Sez. 6^- 1, 4 giugno 2019, n. 15255). Per cui, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omissione di pronuncia non è ravvisabile quando una decisione resa in grado di appello, ancorché mancante di un'espressa statuizione su un motivo di impugnazione, sia giustificata da argomentazioni logicamente e giuridicamente incompatibili con detto motivo, sì da comportarne l'implicita reiezione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8710; Cass., 5^, 24 maggio 2022, nn. 16672 e 16673; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 18253; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2022, 19502; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2022, n. ###; Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2023, n. 18153; Cass., Sez. Trib., 27 maggio 2024, n. 14811).  4. Con il secondo motivo, in subordine, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 1 e 2 della legge 21 maggio 1955, n. 463, 1, 2, 6, 7, 8 e 12 della legge 24 luglio 1961, n. 729, nonché della legge 28 marzo 1968, n. 385, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente 6 ritenuto dal gi udice di secondo grado che la care nza di autorizzazione o concessione per l'occupazione dello spazio sottostante ai viadotti è irrilevante ai fini della debenza della ### essendo sufficiente la mera occupazione di fatto di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di ### e ### laddove, a suo dire, lo spazio sovrastante le strade comunali non appartiene più al demanio del Comune, ma è stato acquisito al demanio dello Stato. Difatti, secondo la ricorrente, non si tratta né di un'occupazione di fatto, né tantomeno di una detenzione abusiva, trattandosi piuttosto di un'occupazione che trova fondamento nella legge statale ed in particolare nelle disposizioni della legge 21 maggio 1955, 463, e della le gge 24 luglio 1961, n. 729, avendo lo Stato sottratto all'uso generalizzato della comunità locale i predetti spazi al fine di realizzare la rete autostr adale ed offr ire compiutamente un servizio a favore della col lettivi tà di riferimento nazionale, segnalando che lo stesso Comune non ha mai provveduto non sol o a richied ere alc una tassa, ma neppure rimuovere le opere autostradali se ritenute abusive.  4.1 Il predetto motivo è infondato.  4.2 A dispetto della prospettazione sostenuta dalla ricorrente circa una presunta “ablazione” delle aree occupate mediante la costruzione dei viadotti autostradali, trasfer endosene la proprietà allo Stato e conservandosene il mero uso al Comune, questa Corte ha più volte ribadito che la costruzione della rete autostradale prevista ed approvata con provvedimenti legislativi non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di qu elle comunali e provinciali al demanio statale, tenuto conto che l'art. 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729, prevedeva l'esecuzione di procedure 7 espropriative per la realizzazione delle opere necessarie per la costruzione delle autostrade previste dalla predetta legge, mentre l'art. 12, comma 4, de lla medesima legg e, nel prevedere che gli enti proprie tari potevano prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere, conferma la possibile appartenenza del tratto di strada ad amministrazioni diverse dallo Stato, quali gli enti territoriali. 
Del resto, l'art. 822 cod. civ. prevede che le s trade, le autostrade e le strade ferrate fanno parte del demanio pubblico se appartengon o allo Stato e, cioè, rientrano ne l demanio pubblico statale me ramente eventuale, il che non esclude, quindi, che la strada su cui insiste il cavalcavia dell'autostrada appartenga ad altro ente (da ultime: Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2024, 2255; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, n. 2395; Cass., Trib., 30 maggio 2024 , nn. 15162, 15167, 15171, 15173 , 15186, 15201, 15204).  4.3 Occorre, quindi, distinguere la proprietà della strada su cui insiste il pontone o cavalcavia dell 'autostrada da quella di quest'ultimo manufatto: la prima resta di titolarità dell'ente territoriale, in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo la seconda di proprietà statale. Non si configura, infatti, una ipotesi di accessione invertita a favore dello Stato, che non è contemplata dalla legge (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164). 
Difatti, in linea di principio, sul piano civilistico, per quanto concerne le strade, vale il regime generale dell'art. 840 cod.  civ., con estensione usque ad sideras et ad inferos della relativa proprietà, da nulla risultando che alla proprietà pubblica si applichi, sul punto, un regime diverso da quello della proprietà 8 privata (Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157). Rimane, tuttavia, fermo che l'art. 840 cod. civ. si riferisce al sottosuolo, nel signi ficato comune della parola, che indica lo strato sottostante alla superficie del terreno, ossia la zona esistente in profondità al di sotto de ll'area s uperficiale del piano di campagna. La nozione, quindi, non comprende l'area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto. In questo caso, qualora la proprietà pubblica del suolo non risulti positivamente, si tratta di stabilire se sia operante la presunzione iuris tantum di demanialità delle aree accessorie alle strade pubbliche , quali pertinenze stradali (Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157), che, peraltro, non può opera re in relazione all'area occupata dal pe rcorso di un'altra strada pubblica. Per cui, si deve escludere qualsiasi apprensione allo Stato del tratto di strada comunale che sia perpendicolarmente sottostante al viadotto autostradale.  4.4 Sicuramente, non è significativo il richiamo alla previsione dell'art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui: «Le strade urbane (...) sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti», giacché tale disposizione si riferisce alla diversa ipotesi di “incrocio” sul medesimo livello (o a raso) di strade situate alla medesima altezza, ma appartenenti ad enti diversi, che ai fini della ### è espr essamente regolamentata dall'art. 38, comma 4, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (a tenore del quale: «4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di ### con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei ### medesimi»), non avendo alcuna attinenza 9 con la fattispecie eterogenea dell'occupazione del soprassuolo inerente alla strada comunale.  4.5 Inoltre, la presunzione di demaniali tà, che è stabilita dall'art. 22 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l'immediata accessibilità, integrano la funzione viaria della rete stradale, in guis a da costituire pertinenza della strada; ne lle altre ipotesi, inv ece, affinché un'area privata venga a far parte del demanio, è necessario che essa sia destinata all'uso pubblico e che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla pubblica amministrazione (Cass., Sez. 2^, 2 febbraio 2017, n. 2795; Cass., Sez. 2^, 21 maggio 2018, n. 12497; Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157; Cass., Se z. 1^, 17 lu glio 2024, 19784). 
Per cui, si deve escludere qualsiasi apprensione allo Stato del tratto di strada comunale c he sia perpendi colarmente sottostante al viadotto autostradale . A mag gior ragione, quindi, non si può ammettere un'acquisizione - per interposta persona - a fav ore della conces sionaria dell'autostrada, che non opera quale longa manus dello Stato (Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, n. 2463).  4.6 Né la previsione dell'art. 25, comma 1-ter, lett. a, del d.lgs.  30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'art. 49, comma 5, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, contraddice in alcun modo la ricostruzi one de lla permanenza della proprietà comunale sulla strada sottostante il viadotto autostradale. 
Difatti, sancendo che «le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli 10 enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la c oncessione all'attrave rsamento», tale disposizione - che regolamenta la c.d. “intersezione” a livelli sfalsati di strade situate a diverse altezze - riconosce la sola appartenenza dei sottopassi o sovrappassi delle strade di tipo A ( autostrade) e B (strade extraurbane principali ) agli enti indicati dall'art. 2, comma 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (tra i quali, lo Stato) , esclude ndo ogni incidenza sull'appartenenza delle strad e di tipo inferiore, vale a dire quelle di tipo C ( strade extr aurbane secondarie), D (str ade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), E-bis (strade urbane ciclabili), F (strade locali) e F-bis (itinerari ciclopedonali), la cui proprietà rim ane ferma in capo agli enti d'origine. 
Analogamente, il d.m. 30 novembre 2021, n. 485, contenente in allegato, «in relazione agli attraversamenti tra le strade di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione inferiore ai sensi dell'articolo 2 del ### della strada (...), l'elenco delle strutture delle opere d'ar te dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicur ezza nei sovrappass i, con l'indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, commi 1-bis e 1-ter, del medesimo ### della strada», si riferisce alla esclusiva proprietà dei sovrappassi, ma non anc he alla proprietà de lle sottostanti strade di tipo inferiore, che continuano ad appartenere agli enti d'origine (al pari dell'inerente soprassuolo).  4.7 Neppure l'inserimento dell'opera autostradale ne llo strumento urbanistico ge nerale può equivalere ad un tac ito riconoscimento da parte del Comune di essere stato privato della disponibi lità di tali aree, anche in corris pondenza dell'intersezione con le viabilità locali, per la destinazione alla 11 viabilità statale dell'intera fascia di territorio che è oggetto di occupazione. 
Difatti, è vero che, in base all'art. 7, comma 2, n. 1, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. “legge urbanistica”), il piano regolatore generale di un ente locale non può prescindere, nella programmazione urbanistica, dalla «rete delle principali vie di com unica zione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti» (e, quindi, anche dal le infrastrutture autostradali), che sono stati realizzati sul territorio comunale anche per effetto della previsione di fonti superiori, e non può prevedere né imporre opere che siano paesaggisticamente ed urbanisticamente incoerenti c on le superiori determinazioni (del resto, secondo la gerarchia delle fonti, le norme primarie prevalgono sugli strumenti urbanistici adottati dagli enti locali con provvedimenti di natura regolamentare), ma si tratta di una me ra ed inevitabile conseguenza dell 'immanenza delle opere autostradali, che non comporta il riconoscimento della perdita della proprietà demaniale né tange il potere impositivo dell'ente locale sugli spazi sovrastanti le strade comunali per effetto della loro apprensione da parte dello Stato (o del suo concessionario).  5. Con il terzo motivo, in subordine, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 49, comma 1, lett. a, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 822 cod. civ. e 1 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.  proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la società concessionaria di autostrade non po teva beneficiare dell 'esenzione previs ta per gli enti pubblici in relazione ai ponti ed ai cavalcavia autostradali in gestione, non tenendo conto della destinazione pubblicistica dei beni, la cui appartene nza a s oggetti privati non poteva 12 escludere la titolarità di un diritto assimilabile a que llo spettante all'ente concedente ed il cui sfruttamento per la percezione di un profitto economico da parte di soggetti privati non po teva prescinde re dall'utilizzazione nell'interesse esclusivo dell'ente concedente. 
A tal proposito, dopo aver richiamato l'art. 345 del Trattato sul funzionamento dell'### (secondo cui: «I tratta ti lasciano del tutto impregiudic ato il regime di prop rietà esistente negli ### membri») per soste nere il princ ipio di neutralità rispetto alla proprietà pubblica o privata delle imprese operanti nell'ordinamento europeo ed evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'### ha c hiarito che l'indifferenza ris petto alla natura pub blica o privata del regime proprietario non deve tradursi in forme di discriminazione, la ricorrente ha sollecitato, in caso di diverso avviso, la sottoposizione, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'### all a Corte di Giustizia dell'### della «[… ] questione di compatibilità comunitaria volta a stabilire se gli artt. 49, 56, 63 e 345 TFUE ed in ogni caso il diritto dell'unione consentano nei confronti dei concessionari di infrastrutture pubbliche l'applicazione di un trattamento differenziato e discriminatorio rispetto ai rapporti con gli enti locali interessati in funzione della proprietà pubblica o privata del c oncessionario s tesso» (alla pagina 18 del ricorso).  5.1 Il predetto motivo è infondato.  5.2 Infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, la ### trova appli cazione nell'ipote si di utilizzazione di strade comunali o provi nciali per la realizzazione della ret e autostradale in regime di concessione amministrativa, per cui non può configurarsi l'ipotesi dell'esenzione prevista dall'art. 13 49, lett. a, del d.lgs. 30 dice mbre 1993, n. 507, giacché l'occupazione medesima deve considerarsi propria della società concessionaria e va, dunque, assoggettata alla tassa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 507: la società concessionaria è, infatti, l'esec utrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista; a nulla, peraltro, rileva il fatto che il viadotto sia di pro prietà del d emanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni (Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2022, 385; Cass., Sez. 6^-Trib., 10 febbraio 2023, n. 4116; Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2024, n. 2255; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, 2395; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2024, nn. 15162, 15167, 15171, 15173, 15186, 15201, 15204; nello stesso senso, in tema di ### Cass. Sez. 1^, 29 maggio 2023, n. 15010; Cass. Sez. 1^, 18 aprile 2023, nn. 13051 e 10345; Cass. 1^, 24 luglio 2023, n. 22183; Cass. Sez. 1^, 25 luglio 2023, n. 22219).  5.3 È, dunque, sufficiente l'utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare, mentre risulta indifferente la strumentalità di ta le util izzazione alla realizzazione di un pubblico interesse, in as senza di una specifica ipotesi di esenzione (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164). 14 5.4 Dirimenti, al riguardo, sono le considerazioni spese dalle ### di questa Corte (Cass., Sez. Un., 7 maggio 2020, n. 8628), secondo cui, in aderenza al dettato normativo di cui all'art. 39, come sopra interpretato, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione per indi viduare il soggett o passivo della ### diventa, infatti, irrilevante indagare a chi sia riconduc ibile l'interesse privato ritratto dall' occupazione, essendo sufficiente e, anzi, assorbente il rapporto esistente tra l'ente territoriale e il contribuente autorizzato, quale specifico destinatario dei provvedim enti con cui l'amminis trazione territoriale ha allo stesso tr asferito, previo controllo della sussistenza dei necessari requisiti, facoltà e diritti sulla cosa pubblica alla stessa riservati.  5.5 A tal riguardo, le concessioni autostradali - nella duplice variante della “concessione di esercizio e di gestione” (artt. 3, comma 1, della legge 21 maggio 1955, n. 463, 16, comma 1, della legge 24 luglio 1961, n. 729, e 5, comma 2, della legge 7 febbraio 1961, n. 59), e della “concessione di solo esercizio” (art. 17, comma 1, della legg e 24 luglio 19 61, n. 729) - sembrerebbero essere attratte nella tipologi a della “concessione di lavori” [che è stata introdotta dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “### dei contratti pubblici”)], nella misura in cui il corrispettivo, al pari del rischio operativo, deriva al concessionario esclusivamente dallo sfruttamento dell'opera e, quindi, dalla sua gestione , sebbene s i siano manifes tate perplessità in merito a questa ricostruzione dogmatica, che hanno indotto a classificare tali concessioni come un “ibrido”, giacché esse contengono tanto il profilo della progettazione e della costruzione di nuove infrastrutture, quanto il momento della gestione di un servizio di trasporti. In altri termini, la compresenza di due attività distinte, legate l'una all a 15 costruzione dell'opera, l'altra alla sua gestione, determina per le conc essioni autostradali la configurabilità di un regime giuridico “speciale”, c he è alla base dell'en ucleazione di specifiche disposizioni all'interno del c.d. “### dei contratti pubblici”. Non a caso, l'art. 178 del medesimo d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha espressamente dettato “### in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio”, a conferma della loro natura sui generis. 
Pur con tali peculiarità, la concessione è un contratto a titolo oneroso che ha per oggetto l'affid amento, da parte della stazione appaltante, della esecuzione di lavori o della fornitura e della g estione di servizi in cui il concess ionario ric ava il corrispettivo ad esso spettante per l'esecuzione del contratto esercitando il diritto a gestire le opere o i servizi e a trattenere i ric avi della gestione , assumendosi i rischi connes si a tale gestione (e principalmente, nella concessione di servizi o in cui la part e relativa ai servizi è prevalente ris pett o ai lavori, il rischio derivante dalla domanda del servizio). La concessione, sia di lavo ri pubblici che di s ervizi pubblici, s i caratterizza, pertanto, per un dato: la remune razione de gli inves timenti compiuti dall'operatore economico privato e delle prestazioni rese nell'esecuzione della concessione è costituita dal diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio (o i servizi) erogati attraverso le opere pubbliche realizzate (### St., Sez. 5^, 4 febbraio 2022, n. 795). I n sostanza, la caratteristica principale della concess ione, ossia l'autorizzazione a gestire o sfruttare un'opera pubblica o un servizio pubblico, implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riusc ire a recuperare gli investimenti effettuati ed i costi sostenuti per realizzare i lavori 16 o i servizi , rischio che non s ussiste quando la pubblic a amministrazione si obbliga a coprire eventuali perdite occorse nell'esercizio dell'attività nell'interesse pubblico (### St., Ad. 
Plen., 30 gennaio 2014, n. 7). 
Si è, dunque, in presenza di una concessione quando, in base al titolo, l'operatore si assume i rischi economici della gestione dell'opera pubblica o del servizi o pubblico, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si sarà in presenza di un c ontratto di appalto pubblico quando l'onere d ell'opera pubblica o del servizi o pubb lico venga a gravar e sostanzialmente sulla pubblica amministrazione. 
La nozione (di fonte unionale) è stata ribadita anche da questa Corte, secondo la quale la caratteristica principale della concessione, ossia l'autorizzazione a gestire o sfruttare un'opera o un servizi o, im plica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riusc ire a recuperare gli investimenti effettuati ed i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi , rischio dal quale il c oncessionario si garantisce rifacendosi essenzialmente sull'utenza per me zzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa (Cass., 5^, 11 agosto 2020, n. 16889; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n. 24977; Cass., Sez. 6^-2, 17 marzo 2022, n. 8692; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 22062; Cass. Sez. 3^, 11 aprile 2024, n. 9818; Cass., Se z. Un., 27 agos to 2024, 23155). 
Ad ul teriore conferma della q ualificazione privatistic a della società autostradale, si può ric hiamare anche il principio enunciato da questa ### e, secondo cui, sia in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica sia in 17 tema di concessione di servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, suc cessiva all'aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione (e la gestione) dell'opera pubblica, sia se non colle gate all'esecuzione di un'opera pubblica, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Un., 13 s ettembre 2017, n. 21200; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2018, n. ###; Cass., Sez. Un., 8 luglio 2019, 18267; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2019, n. ###; Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2020, n. 5594; Cass., Sez. Un., 11 marzo 2020, n. 7005; Cass., Sez. Un., 4 luglio 2022, n. 21139; Cass., Sez. Un., 11 marzo 2023, n. 7735; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2023, n. 18374; Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2023, n. ###; Cass., Sez. Un., 22 luglio 2024, n. 20088), venendo in rilievo una rel azione paritaria di tipo contratt uale con l'amministrazione statale in ordine all'attuazione del rapporto concessorio. 
Parimenti, la giurisprudenza di questa ### ha costantemente affermato che le società concessionarie per la costruzione e/o la gestione di opera pubblica ovvero per la gestione di servizio pubblico, anche s e partecipate (in forma maggioritaria o totalitaria) da enti pubblici, sono s oggette allo statuto dell'imprenditore commerciale (artt. 2082 ss . cod. civ.) e, quindi, all'apertura delle procedure concorsuali (artt. 1 ss. del r.d. 16 marzo 1942, n. 267), sottolineando che la circostanza di essere affidatarie di servizi di interesse pubblico o gestori di beni di natura de maniale non c rea un rapport o di immedesimazione con l'ente pubblico (tra le tante: Cass., 1^, 27 settembre 2013, n. 22209; Cass., Sez. 1^, 2 luglio 2018, n. Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2019, n. 956; Cass., 1^, 22 febbraio 2019, n. 5346; Cass., Sez. 1^, 4 marzo 2022, 18 n. 7260; Cass., Sez. 1^, 28 marzo 2023, n. 8794; Cass., 1^, 28 aprile 2023, n. 11273).  5.6 R estando sempre alle fattispecie tipi zzate dal diritto unionale, la società autostr adale non è certamente riconducibile alla figura dell'“organismo di diritto pubblico”, che gli artt. 2, par. 1, lett. a, della citata direttiva n. 2004/17/CE e 1, comma 9, della citata direttiva n. 2004/18/CE, definiscono come «organismo (...) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale» (nozione recepita a livello nazionale dall'art. 3, comma 1, lett. d, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), potendo al più, ove ne ricorrano le condizioni (ma non nella fattispecie in disamina), rientrare tra le “imprese pubbliche”, c he si configurano, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. a, della citata direttiva n. 20 04/17/CE, come «le impres e su cui le amministrazioni aggiudicatrici pos sono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione» (nozione recepita a livello nazionale dall'art. 3, comma 1, lett.  t, de l citato d.lgs . 18 aprile 2016, n. 50), esse ndo caratterizzate dallo svolgimento di attività econom ica a carattere, per definizione, imprenditoriale e, quindi, qualificata dalla presenza sintomatica dei seguenti indici (che rivelano la qualità di impresa e, al contempo, escludono il carattere non industriale o commerciale de i bi sogni): l'agire in normali condizioni di mercato, il perseguimento di uno scopo di lucro e l'assunzione del rischio.  5.7 In questo quadro, perdono evidentemente rilievo, ai fini impositivi, quei profili di asserita divergenza rispetto a quella giurisprudenza amministrativa (Con s. St., Sez. 5^, 22 19 novembre 2023, nn. 10010, 10 011, 10012, 10013 , 10014, 10015, 10016, 10017 e 10018; ### St. , Sez. 5^, 27 novembre 2024, n. 10130), la quale, incidendo (nell'ambito del ### sul diverso terreno de i presupposti autoritativi di legittimo esercizio del po tere conce ssorio, ha cura di evidenziare la inconcepibilità del rilascio di una concessione comunale di occupazione in relazione ad un bene “occupante” appartenente al demanio de llo Stato (permanendo tale demanialità statale anche ne ll'ipotesi di gestione lucrativa dell'infrastruttura), atteso che - sempre nell'ottica dell a disciplina tributaria di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sempre interpretata, da ultimo, anche dalle ### - il presupposto impositivo richiama sì la relazione concessoria, senza, però, al contempo farne elemento imprescindibile, cioè senza escludere che, in assenza di questa (e dunque dei relativi presupposti amministrativi), il tributo debba essere, comunque, corrisposto da chi, anche in linea di fatto (ed anche se in maniera non abusiva), occupi il suolo comunale o provinciale, fatte naturalmente salve le previste esenzioni; con conseguente irrilevanza del fatto che, in forza di un diverso titolo concessorio, l'occupazione si attui attraverso la (o al fine della) gestione economica d i un bene pacificamente appartenente al demanio statale. 
Diversamente da quanto osservato dalla me nzionata giurisprudenza amministrativa, non sembra, dunque, rilevare ai fini impositivi la supremazia dello Stato sul Comune o sulla ### dal momento che que sta può, p er l'appunto, interferire, neutralizzandola, s ulla necessità di un provvedimento concessorio, ma non s ul materializzarsi del presupposto del tributo costituito dal fatto in sé dell'occupazione; a meno che, ben inteso, non s i vert a di 20 occupazione posta “direttamente” in esser e dallo Stato nell'esercizio di quella supremazia. 
Parimenti ininfluenti ai fini di causa devono ritenersi quelle fonti legislative ed amministrative (ad esempio, la legge 21 maggio 1955, n. 463, e la legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardanti la realizzazione della rete autostradale, o anche la nota resa dal Ministero delle ### e dei ### il 21 giugno 2023, n. 15776, recante disposizioni secondarie sulle procedure di autorizzazione e realizzazione di infrastrutture pubbliche in conferenza dei s ervizi) che regolano le procedure di costruzione della rete autostradal e, così come l'attribuzione allo Stato della relativa proprietà, risultando esse - ancora una volta - indifferenti a quel presupposto; almeno fino a quando non venga dal legislatore affermato ciò che al momento non è (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164), cioè l'attrazione (per access ione invertita) allo Stato, per il solo fatto della costruzione del sovrappasso, della proprietà delle sottostanti strade comunali o provinciali occupate.  5.8 È il caso, poi, di sottolineare - ad ulteriore confutazione delle difese della ricorrente - la pratica ininfluenza del tema esonerativo, quantomeno se impostato e risolto nei termini che si sono detti, rispetto alle disposizioni del ### sul funzionamento dell'### (§ 108) che concernono la libera concorrenza ed il divieto degli aiuti di Stato. 
Difatti, la questione non assume alcuna rilevanza, allorquando, come nel caso di specie, l'esenzione (quand'anche davvero qualificabile, appunto, come “aiuto di ### o”) viene negata proprio sul presupposto unionale della non discrim inazione concorrenziale in ragione della natura econom icoimprenditoriale dell'attività parimenti svolta dagli operatori, sia pubblici sia privati. In ciò il ragionamento svol to dalla 21 contribuente sembra, anzi, viziato da un ribaltamento logico di partenza, non ponendos i all'evi denza alcun dubbio di alterazione delle regole di libero mercato mediante il riconoscimento di aiuti di ### ( sub specie di ese nzione fiscale) non comunicati ed autorizzati, in un contesto nel quale tanto i primi quanto i secondi siano esclusi dal beneficio. 
Né sarebbe fondatamente sostenibile un contrasto con il diritto unionale avendo riguardo, non già al rapporto competitivo tra le società pubbliche e le società private, bensì a quello in ipotesi stabilito tra le società (pubbliche e private), da un lato, e lo ### (e gli altri enti contemplati dall'art. 49, comma 5, del d.l.  16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), dall'altro. Dal momento che, se la natura dell'a ttività in concreto svolta è amminis trativa, ad essere disattivata in radice è l'intera disciplina concorrenziale di mercato, mentre se è paritetica ed imprenditoriale (come tale svolta at traverso i vari strumenti a tal fine predisposti dall'ordinamento) si ritorna a quanto appena osservato circa il fatto che nessun contrasto con il diritto unionale potrebbe originarsi da un sistema normativo nazionale che, come quello qui in esame, neghi indistintamente il beneficio, tranne che in ipotesi di attività “direttamente” svolta dallo ### nell'ambito di potestà di tipo autoritativo. 
Ed è per questo che si è affermato (Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2017, n. 2396; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018 , n. 3163; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, nn. 19778 e 19779) che: «In tema di recupero di aiuti di ### dichiarati incompatibili con il mer cato comune dalla decisione della ### n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, l'### delle entrate, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv., con modif., dalla 1. n. 46 del 2007, ha l'obbligo di proc edere 22 mediante ingiunzione al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo previsto dall'art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, e dall'art. 3, comma 70, della l. n. 549 del 1995 anche nei confronti delle società "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evitare che le imprese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei cd. servizi pubblici locali, che è un mercato aperto alla concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti». 
A maggior ragione si giunge a questa conclusione considerando la pi ù ampia nozione euro-unitaria di impresa che, per giurisprudenza della ### di Giustizia dell'### include qualsiasi e ntità che eserciti un'attività economic a a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di funzionamento, laddove costituis ce attività economic a qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (###, 23 aprile 1991, causa C- 41/90, Hofner & ### vs. Macrotron GmbH., par. 21; ###, 16 novembre 1995 , causa C-244/94, ### française des sociétés d'as suranc e et alii vs. Ministère de l'### et de la ### par. 14; ###, 11 dicembre 1997, causa C-55/96, ### coop, a r.l.; ###, 26 marzo 2009, causa C-113/07 P, ### S.p.A.  vs ### delle ### europee, par. 116). 
Il che si raccorda sia con la normativa fiscale europea, per la quale è soggetto passivo ai fini dell'IVA «chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (art. 9, § 1, D irettiva UE, n. 2006/112/###; conf. art. 4, 23 ###, n. 77/388/CE)» (Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2019, n. 27577), sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, lad dove si stabilisce che «"i termin i imprenditore , fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubb lico o un rag gruppame nto di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispe ttivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi”» (art. 1, § 8, della ### n. 2004/18/CE del ### e del ### del 31 marzo 2004).  ### parte, la que stione della pos sibi le interferenza dell'esenzione da ### in parola con il diritto unionale della concorrenza non è nuova, in quanto già re centemente affrontata (Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2024, n. 15204, con richiamo a Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164) nel senso che: «(…) quanto alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale va osservato che questa ### ha già ritenuto che non sussis ta alc una incertezza sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiud iziale alla ### di ### dell'### (v. Cass. Sez. T. 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i ### lasciano del tutto impregiudic ato il regime di prop rietà esistente negli ### membri, come pre cisa l'art. 345 del ### sul funzionamento dell'### mentre l'art.  106 vieta agli ### membri di emanare o mant enere, nei confronti delle im prese pubbliche o de lle imprese cui riconoscono diritti spec iali o esclus iva, misure contrarie alle norme dei trattati, sicché, anche sotto questo profilo, ### per l'### non potrebbe beneficiare dell'esenzione riconosciuta allo ### (cfr. sul punto, anche Cass., Sez. T, 22 gennaio 2024, n. 2164)». 24 5.9 Quanto, infine, alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale, va osservato che questa ### ha già ritenuto che non sussis ta alc una incertezza sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvi o pregiudiziale alla ### di ### dell'### a (vedasi: Cass., Sez. Trib., 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli ### membri, come precisa l'art. 34 5 del ### sul funzionamento dell'### mentre l'art.  106 del medesimo ### vieta agli ### membri di emanare o mante nere, nei confronti delle im prese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritt i speciali o es clusiva, misure contrarie alle norme dei trattati, sicché, anche sotto profilo, la “### per l'### S.p.A.” non po trebbe beneficiare dell'esenzione riconosciuta allo ### (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2024, 15162).  5.10 Ne discende che la sentenza impugnata sì è uniformata ai principi enunciati con l'argomentazione che «in tema di ### la esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507/93 art. 49 c.1 lett. a) postula che l'occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello ### da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad e seguire la costruzione dell'opera e la sua g estione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello ### al quale ritornerà la gestione al termine della conc essione», conclu dendo nel senso affermare «la soggettività passiva ai fini della ### da parte della so c.  ### (...) nella considerazione decisiva prevalenza della attività di gestione economica e funzionale del bene effettuata 25 dalla società concessionaria e le sue finalità lucrative proprie della attività di impresa».  6. Con il quarto motivo, in subordine, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per ess ere stato omesso dal giudic e di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative per obiettiva incertezza normativa ex artt. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.  6.1 Il predetto motivo è infondato.  6.2 Premesso ancora una volta che la formulazione dell a censura soddisfa il canone dell'autosufficienza (in ragione della trascrizione letterale in ricorso del motivo di appello che si assume ignorato), si ramme nta che l'incertezza normativa oggettiva è prevista, come causa di esenzione del contribuente dalla respons abilità amministrativa tributaria, da varie disposizioni: a) l'art. 8, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 20222, n. 130, il quale prevede che: «La c orte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiara non applicabili le sanzioni non penali pre viste dalle leggi tr ibutarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce»; b) l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per il quale «Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione de lle dispos izioni alle quali si riferiscono, nonché da indetermi natezza delle richieste d i 26 informazioni o dei model li per la dic hiarazione e per il pagamento»; c) l'art. 10, comma 3, della legge 27 agosto 2000, n. 212, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 17 giugno 2005, 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, secondo cui «Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipe nde da obiettive cond izioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di impo sta; in o gni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria».  6.3 Ciò posto, è indubbio che la sentenza impugnata non si è neppure implicita mente pronunziata sull'applicabilità delle sanzioni amministrative, astenendosi dall'esame dello specifico motivo di app ello. Per c ui, non esse ndo ipotizzabile una decisione implicita sul punto, si ravvisano senz'altro gli estremi dell'omessa pronuncia.  6.4 Il che non esclude c he il giudi ce di legittimità possa pronunciarsi sulla questione o sull'eccezione pretermessa dal giudice di appello ne l caso in cui non occorra rinnovare o integrare l'accertamento in fatto della fattispecie in disamina. 
In tal senso, questa ### è costante nell'affermazione che, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del proc esso di cui all'art. 111 Cost., nonché di una le ttura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la ### di cass azione può evitare la cassazione con rinvio de lla sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritt o che non ric hiede 27 ulteriori accertamenti di fatto ( Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2015, n. 21968; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2016, n. 14878; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16171; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10217; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, nn.  13128 e 13136; Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 2020, n. 28903; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14208; Cass., Sez. 6^- 5, 19 luglio 2022, n. 22605; Cass., Sez. 3^, 16 giugno 2023, n. 17416; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28794; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2024, nn. 6128, 6138 e 6186; Cass., Trib., 4 ottobre 2024, nn. 26047 e 26055).  6.5 Nella specie, è indubbio che la valutazione delle «obiettive condizioni di incertezza sulla port ata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria» sia una questione di mero diritto, presupponendo l'insorgenza di dubbi o contrasti nella relativa interpretazione (Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2021, 15866). 
Difatti, secondo la giurisprudenza di questa ### in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di ese nzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, 212, e dell'art. 8 del d.l.gs 31 dicembre 1992, n. 546, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinata ri della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a que i contribuenti che, pe r loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'amministrazione finanziaria, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attr ibuito il potere - dovere di acce rtare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (tra le ta nte: Cass. , Sez. 6^-5, 11 febbraio 2013, n. 3254; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2013, n. 4522; 28 Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2018, n. 10662; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, 3108; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2019, n. ###; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, nn. 20670, 20671, 20672 e 20673; Cass., Sez. 5^, 17 febbraio 2022, nn. 5162, 5164, 5165, 5166 e 5167; Cass., Sez. 6^-Trib., 22 febbraio 2023, n. 5530; Cass., Sez. Trib., 9 settembre 2024, n. 24161). 
Più in particolare, in tema di sanzioni amministrative tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - che deve es sere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dall'art.  6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni "indici", quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula di chiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministr ative o la loro contraddittorietà; 5) l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l'e sistenza di orientamenti giurisprude nziali contras tanti, specie se sia s tata sollevata que stione di legittim ità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi ammin istrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o me ramente esplicative di una dis posizione implicita preesistente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2018, 15452; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2021, n. 1893).  6.6 Su tali premesse, alla lu ce dei richiamati indirizzi della giurisprudenza di legittimità, è evidente che nessuno di tali 29 indici si palesa c on riguardo all'app licabilità della ### in relazione all'occupazione delle strade comunali o provinciali da parte dei viadotti autostradali, essendo costante l'affermazione della sussi stenza del presupposto impositivo con il conseguente diniego dell'esenzione.  7. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.  8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazione a favore dei difensori antista tari della parte vittoriosa, i quali hanno dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.  9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese g iudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 20 0,00 per esborsi e di € 7.600,00 per compe nsi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore dei difensori antistatari del controricorrente, Avv. ### da ### e Avv.  ### lice ### da ### per dichiarato anticipo; dà at to della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 30 Così deciso a ### nella camera di consiglio del 22 ottobre 

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Lo Sardo Giuseppe

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5086/2023 del 17-02-2023

... appello in capo alla ### teatina; - che avverso la sentenza del Tribunale aquilano ricorre per cassazione il ###, sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. in relazione agli artt. 324, 325, comma 1, e 326, comma 1, cod. proc. civ., nonché — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 324, 325, comma 1, e 326, comma 1, cod. proc. civ.; - che esso lamenta il mancato rilievo ufficioso della tardività del gravame, atteso che — essendo stato notificato alla ### atto di precetto per il pagamento della somma liquidata dal primo giudice, dal quale risultava che un'intimazione di pagamento era stata notificata il 23 marzo 2017 a mezzo "###:" (in uno, con la copia autentica elettronica della sentenza del primo giudice, munita di formula esecutiva) sia alla ### che all'Avvocatura regionale — la notificazione dell'atto di appello, avvenuta il 24 luglio 2017, doveva ritenersi effettuata oltre il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ.; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 9081-2022 proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### presso lo studio dell'### rappresentato e difeso dall'### - ricorrente - contro RE(.### ABRUZZO; - intimata - avverso la sentenza n. 66/2022 del ###: de L'### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal ###. ### Ritenuto in fatto - che ### ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 66/2022, del 15 febbraio 2022, del Tribunale de L'### che — accogliendo il gravame esperito dalla ### .Abruzzo avverso la sentenza n. 88/2017, del 24 febbraio 2017, del Giudice di pace di ### — ha respinto la domanda risarcitoria dallo stesso proposta, in relazione alla fattispecie di danno da fauna selvatica; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver convenuto) in giudizio — nella sua qualità di cessionario del credito risarcitorio vantato da tale ### — la ### per conseguire, in alternativa, il pagamento dell'indennizzo ex artt. 1 e 4-bis della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10, ovvero il ristoro, ex artt. 2051 o 2043 cod. civ., dei danni subiti dall'autoveicolo del ### in conseguenza dell'impatto con un capriolo; - che accolta la domanda risarcitoria dal giudice di prime cure, quello di appello — investito su gravame della ### soccombente — la rigettava; - che a tale esito esso perveniva sul rilievo che l'esperita azione di responsabilità — "indipendentemente dal suo inquadramento nell'art.  2051 cod. civ. o nell'art. 2043 cod. civ." — fosse stata basata sulla custodia della strada, teatro del sinistro, presupponendo "il potere giuridico di intervento sulla cosa che si assume dannosa e la disponibilità materiale di essa", l'una e l'altro essendo stati, invece, ravvisati dal giudice di appello in capo alla ### teatina; - che avverso la sentenza del Tribunale aquilano ricorre per cassazione il ###, sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. in relazione agli artt. 324, 325, comma 1, e 326, comma 1, cod. proc. civ., nonché — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod.  proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod.  proc. civ., in relazione agli artt. 324, 325, comma 1, e 326, comma 1, cod. proc. civ.; - che esso lamenta il mancato rilievo ufficioso della tardività del gravame, atteso che — essendo stato notificato alla ### atto di precetto per il pagamento della somma liquidata dal primo giudice, dal quale risultava che un'intimazione di pagamento era stata notificata il 23 marzo 2017 a mezzo "###:" (in uno, con la copia autentica elettronica della sentenza del primo giudice, munita di formula esecutiva) sia alla ### che all'Avvocatura regionale — la notificazione dell'atto di appello, avvenuta il 24 luglio 2017, doveva ritenersi effettuata oltre il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ.; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, con conseguente violazione della norma di cui agli ara. 112 e 113, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all'art. 2052 cod. civ.; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all'art. 2052 cod. civ.; - che la ### è rimasta solo intimata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc.  civ., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 dicembre 9099. 
Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del ### relatore non siano state superate dai rilievi svolti dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo non è fondato; - che esso assume l'idoneità — a far decorrere il termine c.d.  "breve", per la proposizione dell'appello — della notifica, alla ### e all'Avvocatura regionale, di atto di precetto, unitamente al titolo, costituito dalla pronuncia del primo giudice munita di formula esecutiva; - che, tuttavia, la "notifica della sentenza in forma esecutiva, indirizzata alla controparte personalmente, è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti sia del destinatario che del notificante" (Cass. Sez. 1, sent. -10 luglio 2007, n. 15389, Rv. 598067- °1; Cass. Sez. 3, sent. 10 _,,ittgrio ### n. 13428, Rv. 613322-01; Sez. 3, sent. -13 agosto 2015, n. 16804, Rv. 636386-01; Cass. Sez. 5, sent. 5 ottobre 2016, n. 19876, Rv. 641255-01; Cass. Sez. 1, ord. 13 marzo 2019, n. 7197, Rv. 653633-02); - che, d'altra parte, neppure potrebbe ritenersi idonea la notificazione avvenuta, agli stessi fini, genericamente presso l'Avvocatura reg,ionale, visto che "la notifica alla parte, senza espressa menzione — nella relata di notificazione — del suo procuratore quale destinatati() anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non -4- potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza" (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, 20866, Rv. 658856-01); - che i motivi secondo e terzo — da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione, mirando all'applicazione, alla presente fattispecie, dell'art. 2052 cod. civ. — sono inammissibili; - che il tema devoluto al giudice di appello era quello — risultante dalla sentenza impugnata — della responsabilità della ### quale custode della strada, seppure in relazione al controllo della presenza, sulla stessa, di animali selvatici, sicché vi esulava quello della responsabilità ex art. 2052 cod. civ.; - che, difatti, lo stesso ricorso dà atto che la domanda risarcitoría venne proposta in primo grado "per esclusiva colpa e responsabilità della ### (titolare dei poteri esclusivi sulla fauna selvatica ex art. 117, comma 3, (iost. e 1. 11 febbraio 1992, n. 157 che riportano al principio di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ.) per omessa vigilanza e custodia del tratto di strada specificato in narrativa", chiedendosi "segnatamente condannarla per la mancata segnalazione della presenza di fauna selvatica"; - che l'affermazione della responsabilità della ### per la "proprietà" della fauna selvatica, ex art. 2052 cod. civ., è rimasta, pertanto, estranea al "thema decidendum", sicché ogni censura di legittimità formulata al riguardo non si confronta con la "ratio decidendz" della sentenza qui impugnata, non potendo, pertanto, addebitarsi al fribunale aquilano di aver limitato "la disamina della domanda ai soli riferimenti normativi di cui agli artt. 2043-2051 cod. civ.", giacché essi soltanto erano stati posti a fondamento della domanda risarcitoria proposta dal ### - che, in senso contrario, neppure può essere addotta la circostanza — cui si richiama il ricorrente, nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — di aver prospettato, in primo grado, un "secondo profilo di responsabilità della ### t...] perché essa ai sensi dell'art. 117, comma 3, ### ha un potere legislativo esclusivo in merito alla proprietà ed alla gestione della fauna selvatica" (cfr. pag. 9 del ricorso); - che, su tali basi, il giudice di appello — secondo il ricorrente — avrebbe dovuto valutare, proprio sulla scorta della deduzione di una responsabilità della ### per "proprietà" della fauna selvatica, la fondatezza della domanda risarcitoria anche in applicazione dell'art.  2052 cod. civ., non essendo esso, oltretutto, "vincolato nel decidere dalle norme indicate dalle parti in giudizio", di talché, ciò non essendo avvenuto, la decisione impugnata sarebbe viziata a norma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.; - che, al riguardo, deve, però, osservarsi che la prospettazione del ricorrente — nel suo carattere ancipite — si presenta intrinsecamente contraddittoria, esponendosi ad un duplice, alternativo, rilievo di inammissibilità; - se, infatti, la domanda, non contemplava espressamente, accanto al titolo costituito dalla custodia della strada, il riferimento alla proprietà della fauna selvatica (come pare ammettere lo stesso ricorrente, il quale — nella già citata memoria — "non disconosce" di "aver richiamato, ai fini della propria pretesa, l'art. 2051 cod. civ."), allora la riqualificazione, che si addebita al giudice di appello di non aver compiuto, avrebbe incontrato, con tutta evidenza, il limite costituito dall'impossibilità di mutare la "causa petendz"; -6- - che, difatti, se è vero che "l'applicazione del principio «iura novit curia», di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti", tale regola, ovviamente, deve essere "coordinata con il divieto di ultra O extra-petizione, eli cui all'art. 112 cod. proc. civ., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio", restando & in particolare, "preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa" (Cass. Sez. Lav., sent. 24 luglio 2012, n. 12943, Rv. 624003-01; ###. Lav., sent. 3 marzo 2021, n. 5832, Rv. 660681-01; Cass. Sez. 2, ord. 13 maggio 2022, 15368, Rv. 664800-01); - che, per contro, se quella domanda era stata proposta, sarebbe stato onere del già attore/appellante dolersi della sua reiezione, proponendo specifico motivo di gravame, in relazione al quale, oltretutto, il medesimo dovrebbe far valere in questa sede il vizio di omessa pronuncia, ex artt. 112 e 360, comma 1 n. 4), cod. proc. civ., e non certo quello — invece, evocato — di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti, e ciò "in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., nel testo -7- riforrnulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile" (così, tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 16 marzo 2017, 6835, Rv. 643679-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 6-1, ord. 12 ottobre 2017, n. 23930, Rv. 646046-01); - che il ricorso, in conclusione, va rigettato; - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la ###ione ### rimasta solo intimata; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma -1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315. Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.  PQM 1,a Corte rigetta il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 115, nel testo introdotto dall'art. l, comma 17, della leg(-ge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### all'esito di adunanza camerale della ###, ### sottosezione, della Corte di Cassazione, il 13 

Giudice/firmatari: Cirillo Francesco Maria, Guizzi Stefano Giaime

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