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Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 1481/2024 del 19-11-2024

... di non avere mai sottoscritto nessun formulario di identificazione dei rifiuti da conferire presso l'impianto di controparte. In terz'ordine che, poiché gli unici rifiuti da essa prodotti erano quelli provenienti dal nominato cantiere e dalla realizzazione dei lavori appaltatigli dal ricordato ente locale, l'eventuale subcontratto concluso verbalmente con la società opposta sarebbe stato nullo, avendo dovuto rivestire la forma scritta a pena di nullità insanabile, anche ai fini del rispetto della disciplina contenuta nella legge n. 136/2010 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti. Denunciando, poi, che le due richiamate fatture non potevano assurgere a prova dell'esistenza inter partes di un rapporto negoziale, poiché da essa istante contestate. Pertanto, con (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI AGRIGENTO All'udienza del 19 Novembre 2024, sono comparsi, alle ore 9:49, l'Avv.  ### , in sostituzione dell'Avv. N. Bonfiglio, per la società opponente e l'Avv.  ### per la società opposta, che discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. 
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 11:41, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, di cui uno definito con sentenza ex art. 281- sexies c.p.c., per emettere la sentenza inerente il presente giudizio a norma della suddetta disposizione codicistica. 
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:25, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.   ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ###.ssa ### in funzione di ### presso il Tribunale di Agrigento, ###, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 19:25 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 19 Novembre 2024, dando lettura della presente motivazione, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2947 del ### degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa #### S.R.L., in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore #### con sede ###via ### 130, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a ### nella via ### 102, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata agli atti di lite, - opponente - CONTRO la ###.###. & S. ### S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore signora ### con sede a ### di ####, nella ### lotto n. 21, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a ### di ### nella via ### n. 83, presso lo studio dell'Avv. ###, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, - opposta - Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. 
Conclusioni per la società opponente: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 Settembre 2023, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 19 Novembre 2024, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione per opposizione al D.I.  668/2020 introduttivo della lite, nonché alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 3), c.p.c.  depositata il 21 Giugno 2021 e ai verbali di causa, cui interamente si rinvia. 
Conclusioni per la società opposta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 Settembre 2023, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 19 Novembre 2024, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 Marzo 2021, alle quali integralmente si rimanda. 
Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 3 Novembre 2020 la #### S.R.L., in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore #### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 668/2020, emesso nei propri confronti dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 21/23 Settembre 2020 su istanza dell'###.###. & S. ### S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore signora ### In particolare, con tale provvedimento, notificato sempre con pec il 24 Settembre 2020, le era stato intimato di pagare a quest'ultima la complessiva somma di € 33.644,48, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di saldo delle fatture n. 109 dell'11 Novembre 2019, di € 17.699,92, e n. 121 del 30 Novembre 2019, di € 15.944,56, rilasciate nei rispettivi riguardi a seguito dell'espletamento dell'attività di conferimento e smaltimento di rifiuti misti da demolizione, da essa prodotti nel cantiere aperto per l'esecuzione di lavori di ampliamento a sud del cimitero del Comune di ### di ####, che le erano stati appaltati. All'uopo la opponente eccepiva l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo datato 15 Giugno 2020, a seguito del cui deposito era stata emessa la suddetta ingiunzione di pagamento, per il mancato preliminare esperimento a opera della opposta della procedura di negoziazione assistita prevista dall'art. 3 del D. L. n. 132/2014 e successive modifiche e integrazioni. Obiettando l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti per il rilascio del cennato provvedimento monitorio, essendo carenti i requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità del credito con lo stesso azionato. La prefata società lamentava, innanzitutto, di non avere mai stipulato con la convenuta alcun contratto avente a oggetto il conferimento dei menzionati rifiuti, né la quantità e i prezzi del medesimo indicati negli enunciati documenti contabili. In secondo luogo, di non avere mai sottoscritto nessun formulario di identificazione dei rifiuti da conferire presso l'impianto di controparte. In terz'ordine che, poiché gli unici rifiuti da essa prodotti erano quelli provenienti dal nominato cantiere e dalla realizzazione dei lavori appaltatigli dal ricordato ente locale, l'eventuale subcontratto concluso verbalmente con la società opposta sarebbe stato nullo, avendo dovuto rivestire la forma scritta a pena di nullità insanabile, anche ai fini del rispetto della disciplina contenuta nella legge n. 136/2010 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti. Denunciando, poi, che le due richiamate fatture non potevano assurgere a prova dell'esistenza inter partes di un rapporto negoziale, poiché da essa istante contestate. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare l'inammissibilità, e/o l'improcedibilità, e/o la nullità, e/o l'infondatezza del predetto ricorso per decreto ingiuntivo e, quindi, della ingiunzione di pagamento impugnata, disponendone l'annullamento, e/o la revoca.   ###.###. & S. ### S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore signora ### si costituiva nel presente giudizio depositando il 19 Marzo 2021 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione avverso i vari motivi articolati dalla ### S.R.L. per giustificarne la instaurazione. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava al Tribunale di Agrigento, preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del cennato provvedimento monitorio. Nel merito, di rigettare l'opposizione in esame, confermando quest'ultimo e condannando la opponente a corrisponderle l'importo di € 33.644,48 con il medesimo ingiunto, oltre gli interessi e le spese del procedimento sommario. Infine, di condannare l'avversaria ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta equa dall'adita autorità giudiziaria.   Con ordinanza emessa il 30 Marzo 2021 il ### designato alla trattazione della lite rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione della citata ingiunzione di pagamento, avanzata dalla opposta. Mediante quella adottata il 16 Novembre 2021 l'adita autorità giudiziaria, da un lato, ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e la prova testimoniale dedotti dalla convenuta nella memoria ex art.  183, II termine, c.p.c. depositata il 19 Maggio 2021; dall'altro, rigettava la prova testimoniale a contrario formulata dall'attrice. I menzionati mezzi istruttori venivano espletati nel corso delle udienze del 5 Aprile 2022 e del 13 Settembre 2022. Con ordinanza emessa in quest'ultima data il ### concedeva la provvisoria esecuzione dell'enunciato decreto ingiuntivo. Nel provvedimento adottato il 19 Settembre 2023, all'esito dell'udienza celebrata in tale giorno ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., lo stesso dava atto che, i procuratori delle parti avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate da entrambe il 18 Settembre 2023. Indi, durante l'udienza odierna del 19 Novembre 2024, dopo che i prefati difensori hanno discusso la causa oralmente a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., l'adita autorità giudiziaria l'assume in decisione e, ritiratasi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza.   2.- In diritto. ### proposta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, volta a ottenere da codesto Tribunale l'annullamento, e/o la revoca del decreto ingiuntivo n. 668/2020, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 21/23 Settembre 2020 contro la società opponente su istanza della società opposta, non è giuridicamente legittima e fondata con riferimento alle argomentazioni sviluppate per suffragarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.   Priva dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa la prima eccezione sollevata dalla ### S.R.L., in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore #### per giustificare l'instaurazione della contesa sottoposta a disamina. Per il suo tramite obietta l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 22 Giugno 2020 dalla ###.###. & S. ### S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore signora ### Ciò in quanto, la opposta non ha preliminarmente esperito la procedura di negoziazione assistita prevista dall'art. 3 del D. L. n. 132/2014 e successive modifiche e integrazioni. Al fine di rigettare la doglianza appena esposta è sufficiente precisare che, ai sensi del I comma della nominata norma non sono soggette alla ricordata condizione di procedibilità, fra l'altro, le controversie per le quali va esperita la mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 28 del 4 Marzo 2010. ### comma di tale ultima disposizione legislativa stabilisce che questa procedura non si applica, tra le varie ipotesi, nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia da parte del giudice sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Il che vale, ovviamente, con riferimento ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo soltanto qualora rientrino in una delle controversie per cui deve essere presentata la domanda di mediazione. E' agevole appurare che, la vertenza processuale che ci occupa non è riconducibile ad alcuna delle ricordate materie. Ragion per cui, non è assoggettata a nessuna delle condizioni di procedibilità in dibattito.   3.- Del pari suscettibile di rigetto si manifesta il secondo motivo articolato dalla opponente per contrastare il nominato provvedimento monitorio. Con esso lamenta l'insussistenza nella fattispecie dei presupposti per il rilascio della ricordata ingiunzione di pagamento, essendo carenti i requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità del credito con la medesima azionato. Eccependo, innanzitutto, di non avere mai stipulato con la società convenuta alcun contratto avente a oggetto il conferimento di rifiuti misti da demolizione, né la quantità e i prezzi di tale prestazione, indicati nelle due fatture sulla cui base è stato emesso il richiamato decreto ingiuntivo. In secondo luogo, di non avere mai sottoscritto nessun formulario di identificazione dei rifiuti da conferire presso l'impianto di controparte. In terz'ordine che, poiché gli unici rifiuti da essa prodotti sono quelli provenienti dal cantiere aperto per la realizzazione dei lavori di ampliamento a sud del rispettivo cimitero, che le sono stati appaltati dal Comune di ### di ####, l'eventuale subcontratto concluso verbalmente con la ###.###. & S. ### S.R.L. sarebbe nullo, avendo dovuto avere la forma scritta a pena di nullità insanabile, anche ai fini del rispetto della disciplina contenuta nella legge n. 136/2010 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti. ### S.R.L. obietta, infine, che gli anzidetti documenti contabili, tenuto conto della loro formazione unilaterale e della propria funzione, non possono assurgere a prova dell'esistenza inter partes di un rapporto negoziale, poiché da essa istante contestati. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare tale articolata argomentazione inaccoglibile bisogna, in primis, stabilire quale valore istruttorio assumono nell'ambito della vertenza processuale qui analizzata le fatture n. 109 dell'11 Novembre 2019 e n. 121 del 30 Novembre 2021, in virtù delle quali la opposta ha chiesto e ottenuto il cennato provvedimento monitorio. Il che si rende imprescindibile in considerazione del fatto che, nel caso di specie non vi è prova che tra le parti in lite è stato concluso per iscritto un negozio giuridico, con cui la società convenuta si è impegnata a effettuare a favore della opponente la raccolta presso il menzionato cantiere, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti da scavo in discorso. Ciò in quanto, il preventivo smaltimento, fornitura e trasporti e la fotocopia del testo delle email datate 21 Settembre 2019 e 24 Settembre 2019, allegate dalla #### F.###. & S. ### S.R.L. alla memoria ex art. 183, II termine, c.p.c. depositata il 19 Maggio 2021, non dimostrano la sussistenza dello stesso. Invero, il primo degli enunciati documenti non è datato e non reca in calce la firma del legale rappresentante pro tempore della opposta, né quella per accettazione dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore della società attrice. Inoltre, non è neanche possibile verificare se, come sostiene la convenuta, dopo esserle stato trasmesso con la nominata email del 21 Settembre 2019, la istante glielo ha restituito sottoscritto per accettazione con quella successiva del 24 Settembre 2019. In effetti, la ### F.###. & S.  ### S.R.L. non ha prodotto agli atti del procedimento de quo le email in discussione in un formato tale da consentire, cliccandovi sopra, di aprire e visualizzare i rispettivi allegati. Di guisa che, avendo la ### S.R.L. contestato la portata istruttoria di questi documenti, non è possibile tenerne conto alla stregua di prove dell'intervenuta conclusione in forma scritta del negozio giuridico controverso. Prendendo le mosse da questa constatazione, per stabilire quale valore probatorio va attribuito ai ricordati documenti contabili risulta indispensabile richiamare l'insegnamento, ormai pacifico e consolidato, elaborato in merito dalla Suprema Corte di Cassazione. In virtù di esso si riconosce che: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (cfr.: Cass., Sez. II, 12/01/2016 n. 299; conformi: Cass., Sez. III, 28/06/2010 n. 15383; Cass., Sez. II, 28/04/2004 n. 8126). Peraltro, con specifico riferimento all'onere probatorio incombente sul creditore/opposto nel caso, identico a quello in esame, che il debitore/opponente contesta la sussistenza e l'entità in termini monetari del credito per cui è contesa, la giurisprudenza di legittimità segue un indirizzo che si attaglia alla ipotesi che ci occupa. 
Affermando che: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi; né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (……)” (cfr.: Cass., III, 17/11/2003 n. 17371). Applicando tali principi di matrice giurisprudenziale si appura agevolmente che, nell'ambito del procedimento ordinario de quo è attribuibile tanto alle suddette fatture; quanto all'estratto del registro I.V.A. vendite dall'1 Ottobre 2019 al 31 Dicembre 2019 ove sono annotate, autenticato dal ### prodotti nella fase monitoria, una portata istruttoria meramente indiziaria. Tuttavia, a fronte della doglianza formulata dalla società opponente con riferimento alla loro valenza probatoria solamente in seno all'atto di citazione che ha incoato la lite, e mai precedentemente, neanche dopo avere ricevuto la diffida di pagamento datata 11 Giugno 2020, inviatale in tale giorno a mezzo pec dal legale della convenuta, bisogna rilevare una indiscutibile circostanza. Segnatamente, quest'ultima ha dimostrato non solo l'esistenza del rapporto negoziale in forza del quale i cennati documenti contabili sono stati rilasciati; ma, al contempo, l'adempimento a favore dell'attrice delle obbligazioni da esso scaturenti attraverso l'allegazione nel presente giudizio di alcuni documenti, alcuni dei quali le sono stati rilasciati dal Comune di ### di ### in copia conforme all'originale, previa apposita sua richiesta di accesso agli atti del 17 Marzo 2021. A ben guardare, dalla lettura, innanzitutto, della richiesta di autorizzazione a conferire in discarica rifiuti con codice 200301 del 14 Ottobre 2019 e della nota di trasmissione del rapporto di prova per attribuzione del codice CER del 4 Novembre 2019, recapitate dalla società istante al prefato ente locale. In secondo luogo, del verbale di constatazione di ritrovamento di rifiuti speciali redatto il 16 Ottobre 2019, firmato in calce pure dal legale rappresentante dell'appaltatrice, nonché dell'ordine di servizio n. 2, Prot. n. 42621 del 20 Novembre 2019, mediante cui il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, per conto della stazione appaltante, hanno autorizzato ### S.R.L. al conferimento e allo smaltimento in discarica dei rifiuti indifferenziati ritrovati nella fase di scavo, emergono dei peculiari ed emblematici aspetti. Precipuamente, non solo che nell'esecuzione delle opere di ampliamento a sud del cimitero comunale del menzionato paese, commissionatile dalla enunciata pubblica amministrazione, la opponente ha prodotto del materiale di scarto di natura indifferenziata, oltre che costituito da terra e rocce da scavo; ma, altresì, che ha avuto l'esigenza di rimuoverlo e di conferirlo in un impianto specializzato nell'attività di smaltimento dello stesso. E' opportuno chiarire che, i documenti superiormente indicati sono stati versati agli atti di causa dalla ### F.###. & S. ### S.R.L. unitamente alla citata memoria ex art. 183, II termine, c.p.c. depositata il 19 Maggio 2021. Dei significativi e fondamentali dati indiziari si ricavano, poi, dall'analisi dei numerosi formulari rifiuti datati 24, 25 e 26 Settembre 2019, 11 e 14 Ottobre 2019, rinvenibili nel fascicolo della opposta, tutti recanti nello spazio preposto a raccoglierle le firme della persona presente al momento della rispettiva compilazione per conto del produttore/detentore dei medesimi, identificato nella società attrice come risulta dal timbro apposto nella parte in alto di ciascuno di essi, e del trasportatore operante per conto della F.lli A. & S. ### s.r.l. Essi dimostrano che, nel nominato arco temporale personale di quest'ultima ha recuperato nel cantiere aperto presso il cimitero del Comune di ### di ### ove la istante all'epoca ha realizzato le nominate opere, terra e rocce da scavo da conferire nell'impianto di riciclaggio inerti di cui è titolare la convenuta, indicata al loro interno in qualità di destinatario. Nell'ambito dei ricordati formulari sono stati pure specificati il codice identificativo, lo stato fisico, la destinazione, le caratteristiche chimico-fisiche e le quantità dei rifiuti, di volta in volta, raccolti, oltre che la modalità e il mezzo di trasporto e le generalità del suo conducente. ### a vantaggio della #### S.R.L. a opera della ### F.###. & S.  ### S.R.L. dell'attività di conferimento e di smaltimento dei rifiuti oggetto del contendere e, di conseguenza, l'esistenza della relazione contrattuale in argomento, sono ulteriormente confermate da una dirimente circostanza. In particolare, in seno alla richiesta di pagamento dello stato di avanzamento lavori datata 7 Aprile 2020, inviata dalla opponente al richiamato ente locale che la ha assunta al rispettivo protocollo al n. ###/2020 dell'8 April 2020, si fa espresso riferimento alle fatture di oneri accesso a discarica emesse dalla opposta n. 92 del 3 Ottobre 2019, n. 109 dell'11 Novembre 2019 e n. 121 del 30 Ottobre 2019 al fine di sollecitare l'emissione di uno stato avanzamento lavori in conto provvisorio. Per tale via, la società attrice ha finito con l'ammettere, sia pure implicitamente e indirettamente, di avere affidato alla convenuta l'adempimento delle prestazioni per cui è contesa. La disamina della nota in commento, di cui la ### F.###. & S. ### S.R.L. ha prodotto nel presente giudizio la copia conforme all'originale digitale firmato dal signor ### in qualità di amministratore e legale rappresentante pro tempore della istante, che le è stata rilasciata dalla predetta pubblica amministrazione, consente di verificare degli altri rilevanti e decisivi fatti. Invero, il secondo e il terzo dei documenti contabili in essa indicati coincidono con quelli sulla cui base la opposta ha chiesto e ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo impugnato. Per quel che concerne, invece, la prima fattura citata nella cennata richiesta, la lettera di addebito e di accredito emessa il 19 Novembre 2019 da ### CARIGE - Dipendenza di ### di ### pure allegata nel presente giudizio dalla società convenuta, dimostra, in modo irrefutabile, che è stata saldata dall'attrice mediante bonifico disposto in pari data. Il che induce a presumere, al di là di ogni dubbio e con estrema certezza, che tale pagamento è stato posto in essere dalla istante proprio in adempimento della relativa obbligazione, sorta a suo carico per effetto del rapporto negoziale in questione, che ha intrattenuto con la ### F.###. & S. ### S.R.L., avente a oggetto il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti descritti nei menzionati formulari.   3.1.- Gli indizi e gli elementi istruttori desumibili dalla disamina della documentazione di cui sopra trovano un inoppugnabile riscontro nelle dichiarazioni che sono state rese dai due testi escussi nel corso del procedimento de quo. Or dunque, il signor ### ha subito precisato di essere dipendente della società opposta, nonché padre della sua legale rappresentante. Ammettendo di avere trasportato tutti i rifiuti, consistenti in terra e roccia da scavo, dal cantiere per i lavori di ampliamento a sud del cimitero comunale di ### di ### il cui appalto la ### S.R.L. si è aggiudicato, presso l'impianto di riciclaggio della F.lli ### Sul punto egli ha aggiunto di avere eseguito gli enunciati trasporti nei mesi di Settembre e di Ottobre 2019. Riconoscendo che, quale trasportatore, ha firmato tutti i formulari rifiuti terra e roccia da scavo compilati per i carichi relativi alle giornate 23, 24, 25 e 26 Settembre 2019, 9, 10, 11 e 14 Ottobre 2019. Lo stesso ha, poi, risposto essere vero che, i rifiuti urbani non differenziati sono stati trasportati da ### il cui autocarro era abilitato a compiere i relativi trasporti, nei giorni 27, 28 e 29 Novembre 2019. Spiegando di essere a conoscenza di questa circostanza atteso che, ha incaricato lui il nominato signore a effettuarli dopo avere preso accordi al riguardo con il capo cantiere della società opponente, ### alla stregua di unica persona che conosceva insieme al signor ### Ha, quindi, puntualizzato di essersi rivolto al prefato ### non essendo egli autorizzato a trasportare i ricordati rifiuti urbani non differenziati. Il richiamato testimone ha confermato sia che il prezzo dello smaltimento dei rifiuti e del trasporto pattuito tra le parti in causa è quello indicato nel listino-prezziario esposto nei locali dell'impianto di riciclaggio, che ha riconosciuto in quello previamente esibitogli in quanto integrante il documento n. 3 allegato alla memoria ex art. 183, II termine, c.p.c.  depositata dalla convenuta il 19 Maggio 2021; sia che le stesse hanno concordato in € 10,00 a tonnellata il costo inerente il materiale terra e roccia da scavo, e in € 25,00 a tonnellata quello per i rifiuti urbani non differenziati (cfr.: verbale dell'udienza del 5/04/2022).   Una analoga valenza istruttoria caratterizza la deposizione rilasciata dal secondo teste sottoposto ad audizione durante la vertenza processuale che ci occupa. Ebbene, il signor ### ha chiarito che, nei mesi di Settembre, di Ottobre e di Novembre 2019 ha lavorato alle dipendenze della ### S.R.L., che si è aggiudicata l'appalto per la realizzazione dei lavori di ampliamento a sud del cimitero comunale di ### di ### Ammettendo che, tutti i rifiuti da scavo del cantiere sono stati conferiti presso l'impianto di riciclaggio di inerti dei F.lli ### sito nell'anzidetto paese. In proposito ha precisato che, quelli classificati come terra e roccia da scavo sono stati conferiti nel cennato impianto a mezzo del trasportatore signor ### Invece, i rifiuti urbani non differenziati sono stati ivi trasportati dal signor ### Nel prosieguo il medesimo ha affermato rispondere a verità che, per ciascun carico di inerti è stato compilato il formulario rifiuti con l'indicazione della ditta produttrice, identificata nella opponente, dell'impianto di riciclaggio, del trasportatore e del peso dei rifiuti, contenente le firme delle parti interessate. Riferendo di esserne a conoscenza perché ha sottoscritto una parte dei formulari in dibattito, mentre gli altri sono stati firmati, in sua assenza, da un altro dipendente della società attrice, il signor ### Indi, una volta ribadito che tutti i menzionati documenti sono stati sottoscritti da lui e da quest'ultimo, l'enunciato testimone ha, anche, confermato, innanzitutto, che egli e il nominato ### addetto a manovrare l'escavatore, erano gli unici dipendenti della istante presenti nel ricordato cantiere. In secondo luogo che, essi hanno assistito a tutti i carichi di rifiuti, per i quali sono stati predisposti i richiamati formulari, che hanno provveduto a firmare per conto della ### S.R.L., dopo avere verificato la corrispondenza fra il peso del materiale da smaltire indicato al loro interno e quello risultante dalla ricevuta estratta dalla pesata dell'autocarro carico (cfr.: verbale dell'udienza del 5/04/2022).   Alla luce dei riscontri istruttori e indiziari a disposizione, ivi compresi quelli che emergono dall'esame delle prove testimoniali appena riportate, si palesano assolutamente inattendibili le risposte fornite dal signor ### in qualità di legale rappresentante pro tempore della società opponente, durante l'interrogatorio formale che ha reso all'udienza del 13 Settembre 2022. In tale sede ###essere vere tutte le circostanze dedotte dalla ### F.###. & S. ### S.R.L. negli articolati debitamente predisposti nella suddetta memoria ex art. 183, II termine, c.p.c., a eccezione di quella integrante il primo capitolato. A ben guardare, le sue dichiarazioni sono smentite e sconfessate, in maniera evidente e palmare, dai dati probatori su analizzati. Peraltro, la inattendibilità delle stesse emerge chiaramente e incontestabilmente dall'avere il cennato ### persino negato di avere pagato con bonifico bancario la fattura n. 92/2019 dell'importo di € 17.727,29 (cfr.: verbale dell'udienza del 13/09/2022). Sulla base di quanto superiormente rilevato, la disposizione di tale bonifico da parte dell'attrice è incontrovertibilmente attestata dalla lettera di addebito e di accredito emessa nella menzionata data dalla dipendenza di ### di ### della ### presso cui è stato effettuato. Di guisa che, per la soluzione della controversia non è possibile fare affidamento sulla veridicità della deposizione rilasciata dall'enunciato suo amministratore e legale rappresentante pro tempore in sede di interrogatorio formale.   In forza delle considerazioni e delle constatazioni che precedono si perviene alla conclusione che, l'opposizione proposta dalla società istante avverso il nominato provvedimento monitorio non è meritevole di accoglimento. Pertanto, l'ingiunzione di pagamento in parola deve essere confermata.   4.- Del pari suscettibile di rigetto si configura una particolare domanda avanzata dalla società opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta. Per il suo tramite chiede all'adita autorità giudiziaria di condannare la ### S.R.L. per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Invero, nella fattispecie non risulta provato che la opponente ha agito con mala fede, o con colpa grave. Di guisa che, non ricorrendo uno di tali requisiti, la cui sussistenza è esplicitamente presupposta dalla ricordata norma codicistica, la richiesta in esame non è accoglibile.   5.- Infine, per il principio della soccombenza, la società attrice, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore #### deve essere condannata a rifondere alla convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore signora ### le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 3.300,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.  P.Q.M.  la Dott.ssa ### in funzione di ### presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.: - rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'opposizione proposta dalla ### S.R.L., in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore #### avverso il decreto ingiuntivo n. 668/2020, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 21/23 Settembre 2020 su istanza e nell'interesse dell'### F.###. & S. ### S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore signora ### notificatole a mezzo pec il 24 Settembre 2020; - per l'effetto, conferma il provvedimento monitorio opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo; - rigetta, per le argomentazioni su articolate, la domanda di condanna della società opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., formulata dalla società opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta; - infine, condanna la ### S.R.L., come sopra rappresentata, a rifondere alla ### F.###. & S. ### S.R.L., ut supra rappresentata, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.300,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Così deciso in ### in data 19 Novembre 2024.   ### 

causa n. 2947/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Cordaro Barbara

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Tribunale di Massa, Sentenza n. 183/2024 del 08-03-2024

... laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193. 2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188- bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del ### dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle ### di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri ### 3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate: a) per i produttori di rifiuti, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 406/2023 R.G.A.C. promossa da: ### C.F. ###, nata a #### il ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in ####, ### n. 27; ricorrente nei confronti di ### C.F. ###, in persona del Presidente ###sede in ####, #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliata in ####, ### - ### resistente ### opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di trattamento rifiuti. 
Conclusioni: come da verbale d'udienza.  RAGIONI DI FATTO 1. Con ricorso in opposizione datato 21.2.2023 la sig.ra ### deduceva che: 1) con “processo verbale di contestazione n. 006 del 27.02.2018 di violazione del D.Lgs.  152/06 sanzionata in via amministrativa”, ### - ### vasta - ### di ### aveva contestato alla sig.ra ### n.q di trasgressore, ed a ### s.r.l., n.q. di obbligata in solido, la “…mancata istituzione del registro di carico e scarico dei rifiuti con attività che ha comportato la produzione di rifiuti ### e di rifiuti NON #### violata: art. 190 punto 2 del ### n. 152 del 03/04/2006 e smi. ### sanzionatoria: art. 258 punto 3 del medesimo Decreto…” (doc.1); 2) ### s.r.l., con memoria difensiva datata 12/03/2018, aveva contestato l'addebito così come formulato, chiedendo che “la contestazione per cui è causa ven[isse] annullata relativamente alla violazione della “mancata istituzione del registro di carico e scarico” in relazione ai rifiuti “PERICOLOSI”, in quanto del tutto infondata in fatto e diritto e non provata e, per l'effetto, che la relativa sanzione ven[isse] ridotta ai sensi di legge”; chiedeva, altresì, “di essere sentita al fine di fornire eventuali chiarimenti” (doc. 2); 3) la ### di ### sul presupposto - a suo dire - che “non sussistono elementi di fatto o di diritto che possano indurre a ritenere insussistenti gli illeciti”, con “ordinanza ambientale di ingiunzione n. 6 del 20/01/2023” notificata in data ### aveva ingiunto alla sig.ra ### in qualità di trasgressore e alla ### in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma complessiva di euro 4.154,53” (di cui euro 4.133,33 quale sanzione amministrativa ed euro 21,20 quale rimborso spese di notifica); 4) ### aveva proceduto in via sanzionatoria per mancata istituzione del registro di carico e scarico sia in relazione allo smaltimento dei rifiuti “PERICOLOSI” di cui all'operazione di scarico n. 14/18 del 30/01/2018 relativa alle operazioni di carico n. 02/18 del 23/01/2018 e n. 07/18 del 29/01/2018, smaltimento effettuato con formulario ###/17 del 30/01/2018, e sia in relazione allo smaltimento dei rifiuti “###” di cui ai formulari ###/16 - marmettola - del 21/06/2016, ### - fanghi water-jet - del 19/07/2017, ###/17 - cocciame - del 12/09/2017, ### - imballaggi - del 06/07/2017; 5) e tuttavia, così come debitamente riconosciuto anche dalla stessa ### “la ditta, come emerso negli accertamenti del 26 gennaio 2018, si è dotata del registro di carico e scarico dei rifiuti vidimato dalla ### di ### il ###”; era evidente quindi che al momento della produzione dei rifiuti “PERICOLOSI” e, per l'effetto, del relativo smaltimento, ### srl già detenesse regolarmente il registro di carico e scarico, di tal ché la contestazione era del tutto illegittima, così come la relativa sanzione; 6) tali considerazioni non venivano condivise dalla ### sull'assunto che “i rifiuti pericolosi e non pericolosi erano stati prodotti anche nell'anno 2017 (come meglio specificato nei verbali di sopralluogo datati 12/10/2017 e 11/01/2018, depositati dagli atti d'ufficio)”; 7) in realtà, quanto ai “rifiuti PERICOLOSI” nulla di tutto ciò poteva dirsi emergere dall'esame del “processo verbale di contestazione n. 006 del 27.02.2018” dell'### e, mai, era stata sollevata alcuna contestazione al riguardo (non avendo né la sig.ra ### né ### mai avuto contezza -sotto il profilo della contestazione di violazione amministrativa - di pretesi verbali afferenti sopralluoghi datati 12/10/2017 e 11/01/2018; da qui la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981; 8) inoltre, doveva considerarsi che l'ordinanza ingiunzione era stata emessa in data ###, ovvero successivamente alla riforma di cui al D.Lgs. 03/09/2020 n. 116; in particolare nell'ambito della gestione dei rifiuti erano state ridotte le sanzioni amministrative correlate alla tracciabilità dei rifiuti rimodellando l'art. 258 del D.Lgs. n. 252/2006 e, viepiù, tutte le imprese producenti rifiuti “###” con un numero inferiore a 10 dipendenti erano state escluse dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e, dunque, anche la ### avente 5 dipendenti, come accertato dall'### nel processo di contestazione; nessuna infrazione poteva dunque ritenersi sussistere; 9) la Corte costituzionale, del resto, con sentenza n. 63/2019, aveva affermato che in caso di sanzione amministrativa avente natura punitiva (come nel caso di specie) non vi era alcuna ragione per continuare ad applicare nei confronti dell'autore della condotta in rilievo tale sanzione ove il fatto non risultava più considerato illecito; tanto, conformemente al disposto degli art. 3, 25 e 117 Cost. ed all'art. 7 Cedu; 10) oltretutto, l'ordinanza ingiunzione era stata notificata alla sig.ra ### in data ### (ed alla società responsabile in solido in data ###) a dispetto dello spirare del termine di prescrizione sancito dall'art. 28 della ### n. 689/1981; 11) infine, era stato violato l'art. 18 ### n. 689/1981, nella misura in cui FMP aveva chiesto di essere sentita e ### non aveva dato corso all'audizione. A fronte di tutto quanto sopra dedotto, la ricorrente chiedeva quindi che il Tribunale volesse dichiarare nulla e/o annullare in tutto o in parte l'impugnata ordinanza ambientale di ingiunzione n. 6 del 20/01/2023 in quanto infondata in fatto e diritto e non provata, con ogni presupposta e/o conseguente statuizione; in subordine applicare il minimo edittale.  2. Con decreto del 24.2.2023 il G.I. fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 22.6.2023 assegnando contestualmente termine per l'integrazione del contradditorio.  3. Con comparsa del 12.6.2023 la ### di ### si costituiva in giudizio depositando la documentazione richiesta nel decreto di fissazione di udienza ed instando per la reiezione dell'opposizione, con conferma dell'ordinanza di ingiunzione.  4. La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante l'assunzione della prova orale ammessa.  5. All'udienza del 7.3.2024, a seguito di discussione orale dei procuratori delle parti, il giudice dava lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto della decisione, riservando il deposito della motivazione.  MOTIVI IN DIRITTO 1. Il provvedimento impugnato ed il riparto dell'onere della prova. 
Ricostruito il contrasto tra le parti nei termini sin qui delineati, mette conto anzitutto precisare che con l'ordinanza ambientale di ingiunzione n. 6 del 20/01/2023 la ### di ### ha ordinato che: “Che la ###ra ### in qualità di trasgressore, nata a ### il ### e residente in ##### 29 e alla ### in qualità di obbligato in solido, con sede ######## Settembre 150, elettivamente domiciliati presso lo ### dell'Avv. ### in ### - ### 27, provveda al pagamento dell'importo di € 4.133,33 (quattromilacentotrentatre/33) quale sanzione amministrativa per aver violato le disposizioni di cui art. 190 c. 2 sanzionato dall'art. 258 c. 3 del D. Lgs.152/06, oltre euro 21,20 quale rimborso per le spese di notifica del verbale di contestazione e di questo provvedimento, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso”. Tanto, sulla scorta del verbale di contestazione n. 6 del 27/2/2018 (v. doc. 1 resistente). Segnatamente, nel predetto verbale di contestazione n. 6 del 27/2/2018 (v.  doc. 2 resistente) si legge che: Nel corso dell'ispezione effettuata dai verbalizzanti il giorno 12 ottobre 2017 presso la ditta ### S.r.l. sita in ####, ### n. 1 è emerso che la stessa non si è dotata del registro di carico e scarico dei rifiuti e pertanto non ha neppure provveduto alla loro registrazione in carico e in scarico pur effettuando lo smaltimento con emissione del relativo formulario (come risulta dai formulari ###/16 - marmettola - del 21/06/2016, ### - fanghi water-jet - del 19/07/2017, ###/17 - cocciame - del 12/09/2017, ###/17 - imballaggi - del 06/07/2017). La ditta, come emerso negli accertamenti del 26 gennaio 2018, si è dotata del registro di carico e scarico dei rifiuti vidimato dalla ### di ### il ###. Tra i vari rifiuti prodotti dalla ditta sono compresi anche rifiuti pericolosi derivanti dall'attività di masticiatura iniziata a fine 2016, costituiti dai contenitori con residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, il cui unico smaltimento risulta quello del gennaio 2018 (operazione di scarico n. 14/18 del 30/01/2018 relativa alle operazioni di carico n. 02/18 del 23/01/2018 e n. 07/18 del 29/01/2018, smaltimento effettuato con formulario ###/17 del 30/01/2018)”. A fronte di ciò, è intervenuto rilievo unico avente ad oggetto: “### istituzione del registro di carico e scarico dei rifiuti con attività che ha comportato la produzione di rifiuti ### e di rifiuti #### violata: art. 190 punto 2 del ### n. 152 del 03/04/2006 e smi. ### sanzionatoria: art. 258 punto 3 del medesimo ### in quanto la ditta impiega un numero di unità lavorative inferiore a 15”. 
Dal momento che l'ordinanza ingiunzione, oltre a descrivere sinteticamente i fatti in rilievo, richiama il verbale di contestazione n. 6 del 27/2/2018 e questo, a sua volta, dà conto degli accertamenti compiuti nell'ottobre 2017 e nel gennaio 2018, può dirsi sussistere piena correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, concordemente a quanto previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981. 
Ciò posto, in tema di riparto dell'onere della prova, in più occasioni la Cassazione ha affermato che “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 1921\2019; Cass. civ. 24921\2021). 
E' onere della ### pertanto, fornire riscontro dei presupposti per l'irrogazione della sanzione amministrativa.  2. In punto di prescrizione. 
Ai sensi dell'art. 28 della l. 689\1981 “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. ### è regolata dalle norme del codice civile”. 
Quanto a tale ultimo ambito, sussiste un consolidato orientamento di legittimità secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'### alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria“ (cfr. Cass. civ. ###/2022; in senso conforme: Cass. civ., sez. lav. n. 24858/2022; Cass. civ. n. 19143\2017; Cass. 14886\2016). 
Nella fattispecie che ne occupa i fatti addebitati alla parte ricorrente, meglio descritti nel verbale di contestazione del 27.2.2018, decorrono dal 21.6.2016, mentre la notifica dell'ordinanza ingiunzione è intervenuta in data ### nei confronti della sig.ra ### ed in data ### nei confronti di ### s.r.l. (v. docc. 4, 5, e 6 parte resistente). 
Mentre, il verbale di contestazione del 27.2.2018 che - come si è detto - costituisce valido atto interruttivo della prescrizione, risulta notificato in data ### alla sig.ra ### ed in data ### ad ### s.r.l. In definitiva, alcuno spirare del termine prescrizionale può dirsi intervenuto.  3. La disciplina di riferimento.  ### ingiunzione oggetto di opposizione si fonda, quanto al dato normativo, sul combinato disposto di cui all'art. 190 ed all'art. 258 del D. Lgs.152/06. 
Segnatamente, in accordo al disposto dell'art. 190 cit. vigente al momento dell'emissione dell'ordinanza:“1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i ### e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.  2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188- bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del ### dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle ### di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri ### 3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate: a) per i produttori di rifiuti, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti”.  (…) 5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. 
La previsione di cui al comma 5, che ha esonerato le imprese con meno di 10 dipendenti dall'obbligo di tenere il registro di carico e scarico per ciò che attiene i rifiuti non pericolosi, è stata introdotta solo dal D.Lgs. 3/09/2020 n. 116 e, pertanto, non sussisteva al momento dei fatti contestati, risultando la norma de qua per il resto del tutto simile. 
Per quanto attiene, invece, l'ambito sanzionatorio, il tenore dell'art. 258 del D.lgs 152\2006 al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione risultava il seguente: “(…) 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.  3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.  (…) 9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo”. 
Mentre, la portata della disciplina vigente al momento della commissione dei fatti contestati, ovvero ante d.lgs. 3/09/2020 n. 116, era quella di cui di seguito: “I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (### di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.  3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione”. 
Ciò posto, la ### di ### nel costituirsi in giudizio ha riferito di aver operato conformemente al principio del tempus regit actum di cui all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”. 
Sennonché, la parte ricorrente ha eccepito la natura sostanzialmente penale della sanzione amministrativa e l'applicabilità del principio di retroattività della lex mitior. 
In merito, vale evidenziare come la Corte EDU da tempo abbia enucleato una serie di criteri alternativi tra loro (qualificazione nel diritto interno, carattere di generalità, scopo repressivo o preventivo, afflittività) per valutare se una determinata misura, di là dalla sua qualificazione formale nel diritto interno, costituisca nella sostanza una pena ai sensi della ### (cfr. ex multis: sentenza ### ed altri c. ### dell'8 giugno 1976; sentenza ### e altri c. ### del 4 marzo 2014). 
Tali principi costituiscono ormai jus receptum, tanto da essere applicati in plurime occasioni da parte del giudice delle leggi. Sulla scorta degli stessi, in particolare, la Corte cost., con la pronuncia n. 63 del 2019, ha affermato che laddove la sanzione amministrativa abbia natura punitiva, di regola non vi sarà ragione per continuare ad applicarla, qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito; né per continuare ad applicarla in una misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento: ciò, salvo che sussistano ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo vaglio positivo di ragionevolezza, alla cui stregua debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius. 
A riguardo, la stessa Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che “in tema di sanzioni amministrative, i principi di legalità, irretroattività e di divieto di applicazione analogica di cui all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente previsti dal legislatore (ex plurimis ### 2, Sent. n. 24850 del 2019, ### 6-2, Ord. n. 29411 del 2011). A tal proposito deve richiamarsi la sentenza della Corte Costituzionale n. 193 del 2016 che ha ritenuto il suddetto principio, consacrato nell'art. 1 della l. n. 689 del 1981, non in contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, della ### quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della ### europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, corrispondente sostanzialmente all'art. 49 CDFUE. Con tale ultima pronuncia, infatti, il giudice delle leggi ha ribadito in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma, ### che la giurisprudenza della Corte europea, nell'affermare il principio della retroattività del trattamento sanzionatorio più mite, non ha mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche “punitive” alla luce dell'ordinamento convenzionale”. (cfr. Cass. civ. Ord. n. 16276 del 19/05/2022). In altri termini, secondo la Cassazione sebbene non ogni sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale, talune sono comunque idonee ad assumere carattere punitivo e a consentire, quindi, l'applicazione della lex mitior. 
Muovendo dal predetto plesso argomentativo, occorre dunque indagare la natura della disciplina sanzionatoria di cui al combinato disposto ex artt. 190 e 258 del d.lgs.  152\2006. 
A venire in rilievo, anzitutto, è la qualificazione conferita dall'ordinamento interno alle fattispecie in rilievo, id est quella di sanzione amministrativa. E tuttavia, a dispetto di tale dato testuale, la normativa de qua appare tutelare interessi di natura pubblicistica, vale a dire la salvaguardia del bene “ambiente”, avere un carattere general-preventivo e prevedere una sanzione dalla finalità non esclusivamente risarcitoria, ma repressiva e punitiva. Ancora, nella versione post riforma dell'art. 258 cit. risulta previsto il meccanismo del cumulo giuridico, di natura tipicamente penalistica, ed oltre a sanzioni pecuniarie di entità particolarmente ingente (ovvero fino all'importo di € 30.000,00, facilmente assoggettabile ad eventuale cumulo e, quindi, non significativamente dissimile dalla cornice edittale prevista per la multa di cui all'art. 452 bis c.p. inerente il reato di disastro ambientale), è altresì stabilità la possibilità di addivenire alla sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. Lo stesso utilizzo da parte del legislatore, nella formulazione della norma, di istituiti di matrice penalistica quali, appunto, il c.d.  cumulo giuridico, nonché il riferimento a fattispecie quali “il medesimo disegno criminoso”, con riguardo a tutte le ipotesi illecite contemplate, costituiscono chiaro indice di una matrice “punitiva” della fattispecie. 
In virtù del percorso argomentativo che precede, la disposizione di cui all'art. 258, comma 2, cit. può dirsi avere carattere sostanzialmente penale e, dunque, atteso che la riforma intervenuta con il D. Lgs 3/9/2020 n. 116 ha mitigato la fattispecie sanzionatoria (non fosse altro sulla scorta del fatto che - per ciò che attiene i rifiuti non pericolosi - è venuto meno l'obbligo di tenuta del registro per le imprese, quali quella che ne occupa, con meno di 10 dipendenti, ed è inoltre stato istituito il meccanismo del cumulo giuridico in luogo di quello materiale) nella fattispecie che ne occupa è la versione post riforma a dover trovare applicazione.  4. Le condotte in rilievo. 
All'esito dell'istruttoria svolta, ed alla luce del complessivo dato probatorio, è opinione del giudicante che sussistano i presupposti per ritenere violato - concordemente a quanto statuito nell'ordinanza ingiunzione per ciò che attiene i rifiuti pericolosi - il disposto dell'art. 190 d.lgs. 152\2006, con riguardo all'omessa regolare tenuta del registro cronologico di carico e scarico da parte di ### e ### S.r.l.. 
Può dirsi provato, invero, che “La ditta, come emerso negli accertamenti del 26 gennaio 2018, si è dotata del registro di carico e scarico dei rifiuti vidimato dalla ### di ### il ###. Tra i vari rifiuti prodotti dalla ditta sono compresi anche rifiuti pericolosi derivanti dall'attività di masticiatura iniziata a fine 2016, costituiti dai contenitori con residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, il cui unico smaltimento risulta quello del gennaio 2018 (operazione di scarico n. 14/18 del 30/01/2018 relativa alle operazioni di carico n. 02/18 del 23/01/2018 e n. 07/18 del 29/01/2018, smaltimento effettuato con formulario ###/17 del 30/01/2018)” (v. verbale di contestazione 6\2018). 
Segnatamente, il teste ### attualmente pensionato ed al momento dei fatti ero dipendente ### alla domanda “### che in data ### venivano rinvenuti presso la ditta ### contenitori di mastici vuoti e big bag contenenti molti barattoli di mastice usati?” ha risposto: “si è vero quanto al capitolo; ho effettuato io il sopralluogo oggetto del verbale”. Mentre, in riscontro alla ulteriore domanda “### che i suddetti contenitori con residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze sono i medesimi che sono stati indicati nel verbale 6/2018 elevato nei confronti della sig.ra ### e delle ditta ###” lo stesso ha affermato: “si è vero quanto al capitolo; i contenitori sono i medesimi oggetto del verbale di contestazione”. 
Risultano, inoltre, prodotti in atti i verbali del 12.10.2017 e dell'11.1.2018 (v. doc. 7a e 7b resistente) come altresì le fatture di acquisto dei mastici, risalenti al 2016 (v. doc. 7c resistente). 
In particolare, nel verbale dell'11.1.2018 (v. doc. 7b resistente) oltre a darsi atto della presenza della titolare odierna ricorrente nel corso del sopralluogo, viene rilevata la presenza (e quindi, a quella data, l'intervenuta produzione) di contenitori di mastice e del sacco di big bag contenente barattoli di mastice. 
Dal momento che appare altamente verosimile, sulla scorta delle risultanze di causa, che l'attività di masticiatura sia iniziata nel 2016 e sia proseguita fino al 2018, mentre il registro di carico e scarico è stato istituito solo in data ###, deve dirsi oggetto di plurime violazioni, stante l'omessa tempestiva registrazione entro dieci giorni dalla produzione, il disposto dell'art. 190 cit., con riguardo ai rifiuti pericolosi, quali possono senz'altro qualificarsi gli scarti della masticiatura, ai sensi del d.lgs. 152\2006, art. 184 e allegato I della parte IV. Tale qualità, del resto, è stata messa seriamente in dubbio dalla parte ricorrente solo con le note dell'1.3.2024, ed appare confermata dalla circostanza che ai barattoli di mastice, la normativa tecnica di riferimento associa il codice CER 150110, vale a dire quello relativo a “imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze”.  5. La mancata audizione del trasgressore. 
Parte ricorrente ha lamentato la mancata audizione del presunto trasgressore ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. n. 689/1981, secondo cui “entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati (…) possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”. 
A riguardo, tuttavia, costituisce consolidato orientamento di legittimità quello secondo cui “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al ### ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede ###comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 21146 del 07/08/2019; in senso conforme: Cass. civ. Sez. U, sentenza 1786 del 28/01/2010; Cass. civ. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 5558 dell'1/03/2021). 
Tanto acclarato, nel costituirsi in giudizio la provincia di ### ha dedotto che la mancata audizione del trasgressore è stata giustificata dal fatto che la ### ha trasmesso soltanto a quasi 3 anni di distanza dalla sentenza 129/2019 della ### a seguito della quale le funzioni per le sanzioni amministrative di cui alla L 689/1981 in materia di rifiuti sono tornate alle ### la documentazione per la conclusione dei procedimenti relativi all'anno 2018. Anche a voler dubitare della validità di tali argomentazioni, deve comunque considerarsi che nell'ordinanza ingiunzione impugnata la ### ha dato conto della memoria depositata dal legale della ricorrente ed ha riscontrato le argomentazioni avanzate dallo stesso, che sono state oggetto di scrutinio anche nella presente sede, senza che alcuna sostanziale lesione del diritto di difesa possa dirsi sussistere. In definitiva, nessuna conseguenza discende dalla mancata audizione di che trattasi.  6. ###à della sanzione. 
Mette conto a questo punto richiamare ancora una volta la Cassazione, laddove ha chiarito che “secondo il consolidato indirizzo di questa ### nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice ha il potere discrezionale di quantificarne l'entità, entro i limiti sanciti dalle relative disposizioni di legge, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della 1. n. 689 del 1981, 10 quali la gravità della violazione, la personalità dell'agente e le sue condizioni economiche” (cfr. Cass. 28.2.2016 2406; in senso conforme: Cass. civ. n. 9126\2017 Cass. civ. 5357\2018). 
Ciò posto, sebbene la provincia di ### nel costituirsi in giudizio abbia asserito di aver fatto riferimento alla normativa vigente al momento dei fatti, appare senz'altro congrua l'entità della sanzione, indicata in complessivi € 4.154,53, vale a dire “€ 4.133,33 (quattromilacentotrentatre/33) quale sanzione amministrativa per aver violato le disposizioni di cui art. 190 c. 2 sanzionato dall'art. 258 c. 3 del D. Lgs.152/06, oltre euro 21,20 quale rimborso per le spese di notifica del verbale di contestazione e di questo provvedimento”. 
Tanto, alla luce della cornice edittale desumibile dal combinato disposto dell'art. 254, commi 3 e 9, del d.lgs. 152\2006, secondo il tenore vigente al momento della notifica dell'ordinanza che, in caso di plurime violazioni con riguardo all'omessa tenuta del registro di carico e scarico, prevede l'applicazione di una sanzione “da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro” aumentabile fino al doppio. 
E, dunque, muovendo dal minimo della sanzione, pari ad € 2.070,00, appare senz'altro legittimo l'aumento fino ad € 4.133,33. Vengono in rilievo, invero, plurime violazioni della medesima disposizione di cui all'art. 190 cit., posto che le lavorazioni intervenute, tali da produrre rifiuti pericolosi (di cui è stato fornito plurimo riscontro) si sono protratte per anni. 
In tale ottica appare particolarmente significativo che sebbene il primo sopralluogo sia risalente al 2017 la ### s.r.l. e la sig.ra ### abbiano atteso il 2023 per conformarsi alle prescrizioni di legge, a dispetto del grave pregiudizio per i beni di rilevanza costituzionale tutelati dalle previsioni normative in rilievo.  7. La sorte dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione. 
Il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento (adottata ai sensi dell'art. 18 legge 24/11/1981 n. 689) si configura come un procedimento volto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, investendo la legittimità sostanziale del provvedimento impugnato. A riguardo, invero, la Cassazione ha chiarito che “in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa” (cfr. Cass. civ. 14861\2022; in senso conforme: Cass. 3270\2020; Cass. civ. n. 12503\2018). In altri termini, in virtù dell'art. 23 L. n. 689 del 1981 (oggi art. 6 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150), il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione che non risulta limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma che si estende, pur sempre nell'ambito delle deduzioni delle parti, al pieno esame del merito della pretesa fatta valere dall'amministrazione. 
Ne discende che, una volta acclarato che, con riguardo ai rifiuti pericolosi, sono intervenute plurime violazioni inerenti la prescrizione di cui all'art. 190 d.lgs. 152\2006 e che l'entità della sanzione irrogata è pienamente conforme alla cornice edittale di cui all'art. 254, commi 3 e 9, d.lgs. 152\2006, può dirsi senz'altro legittima la pretesa della ### di ### sottesa all'ordinanza ingiunzione n. 6\2023 oggetto di opposizione. Di guisa che, emendata la motivazione dell'ordinanza nei termini che precedono, l'opposizione proposta deve essere integralmente respinta.  8. Le spese di lite. 
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 e ss. c.p.c., e sulla scorta dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, in considerazione del valore della controversia (rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00) e della complessità delle questioni affrontate nonché tenuto conto dell'attività processuale svolta, si quantificano in € 1.400,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. se dovute e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio; P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 406\2023 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) rigetta l'opposizione proposta da ### e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di ingiunzione n. 6/2023 emessa dalla ### di ### 2) condanna ### alla rifusione in favore della ### di ### delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 1.400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute e come per legge, ed oltre a spese vive di giudizio. 
Così deciso in ### in data ### 

Il Giudice
dott. ### n. 406/2023


causa n. 406/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ottobrino Ilario, Lionti Antonella Olga

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza del 30-03-2023

... i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identif icazione dal quale d evono risultare, in particolare, i seguent i da ti: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirm ato dal trasporta tore. Una copia del f ormulario dev e rimanere presso il detentore e le altre tre, 12 di 13 controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, il quale provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 19903-2019 proposto da: ### , in persona del ### pro tempore, elettivamente d omiciliato in ### presso lo studio dell'### che lo rappresenta e difende assieme all'Av vocato ### giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro 2 di 13 ### S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ### presso lo studio dell'### rappresentata e difesa dall'### giusta procura speciale estesa in calce al controricorso - controricorrente avverso la sentenza n. 1934/ 1/2018 della ### T ### REGIONALE del ### depositata il ###, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità d a r emoto previo decreto d i autorizzazione del Presidente del Collegio - del 16/3/2023 dal ###.ssa #### la ### del ### con la sentenza indicata in epigrafe, accog lieva l'appello di ### S. r.L.  avverso la pronuncia n. 208/ 2016 della ### aria ### di ### con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso avviso di pagam ento ### 2014 emesso dal ### di ### avverso la pronuncia della ### e ### il ### propone ric orso per cassazione, a ffidato a qua ttro motivi ed illustrato da memoria difensiva; la società contribuente resiste con controricorso .  ### 1.1. con il primo motivo il ### denuncia violazione di norme di diritto (art. 2909 c.c.) e lamenta che la ### abbia erroneamente disatteso l'ec cezione del Com une relativa all'esistenza di un giudicato esterno, tra le stesse par ti, in materia di imponibilità ### dei locali oggetto di causa, con riguardo alla sentenza n. 135 /03/2011, emessa dalla ### inciale di ### in relazione alla ### dovuta per le annualità 2009 e 2010; 1.2. la censura è inammissibile; 3 di 13 1.3. la parte ricorrente lamenta l'omessa valutazione da parte della ### dell'effetto espansivo, sul giudizio relativo all'impugnazi one dell'avviso di pag amento, del giudicato che si sarebbe formato in merito al difetto di legit timazione a ttiva dell'ente impositore per effetto della sentenza che aveva affermato la legittimità della ### applicata dal ### in relazione ai medesimi locali della contribuente; 1.4. ai fini della verifica di fondatezza di tale censura, sarebbe stato dunque indispensabile per q uesta Corte avere contezza del contenuto della decisione di cui si invoca l'efficacia preclusiva; 1.5. questa Corte ha più volte affermato che «l'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in f orza del p rincipio di autosufficienza di questo m ezzo di impugna zione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il r icorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, att eso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale» (cfr.  nn. 5508/2018, 26627/2006); 1.6. secondo un orientam ento consolidato «in tem a di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicat o la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare veng a messa a disposiz ione mediante trascrizione nel corpo del ricorso , d erivandone in m ancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si d enuncia la v iolazione dell'art.  2909 cod. civ., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica ( Cass. n. 16227/2014); 1.7. nel giudizio di legittimità, il principio della rileva bilit à del giudicato esterno deve essere infatti coor dinato con l'onere di autosufficienza del ricorso, per cui la p arte ricorrent e che deduca il 4 di 13 suddetto giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a ta l fine sufficient e il riassunto sintetico della stessa (cfr. Cass. nn. 13988/2018, 15737/2017, 2617/2015); 1.8. nella specie la sentenza di cui è invocato l'effetto pr eclusivo, indispensabile ai fini della verifica degli ambiti oggettivi e soggettivi del giudicato, e della cui erronea va lutaz ione la ricorr ente si duole, non risulta né trascritta nel ricorso, né prodotta in giudizio, in p alese violazione del principio di specificità ex art. 366 c.p.c.; 1.9. trattasi, in ogni caso, di eccezione infond ata, sul presupposto che la sentenza in questione, per quanto resa tr a le stesse parti, ha riguardato annualità d'imposta (20 09—2010) differenti da q uella qui dedotta (2015), ed ha inoltre investito - nell'oggetto di asserita rilevanza preclusiva ex art.2909 cod. civ. - elementi della fattispecie impositiva o esonerativa in realtà non vincolanti, sia perché per loro natura non durevoli e necessariamente stabili, bensì suscettibili in fatto di mutare nel tempo a seconda delle annualità considerate (come «l'avvenuto avvio allo smaltimento in proprio dei rifiuti prodott i e le spese sostenute a ta le titolo»), sia perché integrant i stretta interpretazione d ella normativa di riferimento (presupposti normativi di applicabilità della r iduzione della quota variabile dell'imposta in questione), attività di per sé insuscettibile di vincolo in un giudizio diverso (cfr. d a ultimo Cass. n. 4 920/2023 in motiv.); 1.10. ricorre in proposito, sotto il primo aspetto, il costante indirizzo (cfr. ex multis Cass. nn. 5766/2021, ###/2021, 25516/2019), desunto da Cass. SSUU n. 13916/2 006, se condo cui, nel p rocesso tributario, l'effetto vincolante del giudicat o esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o ten denzialmente permanente, mentre non r iguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo; 1.11. sotto il secondo profil o va poi rib adito che «il giudicato sostanziale ha ad oggetto il bene della vita fatto valere in giudizio e non 5 di 13 anche l'interpretaz ione ed applicazione delle disposizioni normative, attività rispetto alle quali il giudice non è vincolato alle deduzioni delle parti» (cfr. Cass. n. 24992/2018); 2.1. con il secondo motivo il ### denuncia violazione di norme di diritto (art. 1, comma 646, della ### n. 147/2013, art. 70 D.L.vo 507/1993, art. 14, commi 32 e 33, D.L. n. 201/2011 conv.) per avere la ### erroneamente r itenuto che gli imballaggi terziari non sono assimila bili ai rifiuti urbani ed omesso di rilevare il mancato assolvimento dell'onere della prova circa la natura dei rifiuti in relazione all'esenzione ### 2.2. con il terzo motivo il ### denuncia violazione di norme di diritto (art. 1, commi 641 e 642, della ### n. 147/2013) e lamenta che la ### abbia esentato la contribuente dal pagamento della tassa, ritenendo che tutta la superficie produttiva del compendio industriale oggetto di causa dovesse consid erarsi di regola produttiva di imballaggi terzia ri, non ten endo conto delle carenze documentali e della normativa che consente al più una riduzione tariffaria e non un'esenzione , considerando soprattutto la destinazione di a lcune aree (magazzini, aree accessorie, locali tecnici); 2.3. con il quarto motivo il ### denuncia la violazione dell'art. 1, comma 649, della ### n. 147/2013) per avere la ### per aver erroneamente escluso il pr esupposto impositivo della ### in ragione della produzione di rifiuti speciali, il che invece non esimeva comunque ### dal pagamento della quota fissa del tr ibuto, ris pondente al dovere generale di contr ibuzione al servizio pubblico di nettezza urbana; 2.4. il secondo, il terzo ed il quarto motivo, per connessione logica ed economia processuale, sono suscettibili di trattazione congiunta; 2.5. come è noto, la T.A.R.I. ha sostit uito, con decorrenz a dal 1 ° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai ### dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di T.A.R.S.U. e, successivamente, di 6 di 13 T.I.A. e T.A.R. E.S.) , conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria; 2.6. l'imposta è dovuta , ai sensi della ### 27 dice mbre 2013 147, per la disponibilit à dell'ar ea produttr ice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via autom atica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti; 2.7. ai sensi dell'art. 1, comma 649, della ### 27 dicembre 2013, n. 147, nella determinazione della superficie assoggettabile alla T.A.R.I.  non si tiene conto di quella par te di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 2.8. per i produttori d i rifiuti speciali a ssimilati agli urbani, nella determinazione della T.A.R.I ., il Comun e con proprio regolamento può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero; 2.9. ciò premesso, estendendo alla T.A.R.I. l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di T.A.R.S.U., con riguardo all'art. 62, comma 3, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salva l'applicazione sulla stessa di un «coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi» e chiaramente presuppone l'assoggettamento all'imposta dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della tassa in caso di produzione di rifiuti assimilati «smaltiti in proprio» (cfr. Cass., n. 6359/2016); 7 di 13 2.10. in tale materia gr ava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territor io comunale (c fr. Cass. nn. 9731/201 5, 17622/2016, 26725/2016, 22130/2017, 12979/2019); 2.11. per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiut i speciali non assimilabili, la cui lavorazione g enera comunque rifiuti speciali non assimila bili, ferm o restando l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavora ti e/o prodotti fini ti connessi a lavorazio ni produttive di rifiuti assimilati, d ei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi; 2.12. l'esenzione prevista dalla legge di stabilità riguarda, pertanto, in primo luogo solo le aree accessorie ai locali tassabili (balconi, terrazzi) e non anche quelle accessorie alle aree esenti perché produttive di rifiuti speciali, poiché queste aree possono ritenersi esenti solo in quanto aree funzionalmente ed esclusivamente collegate all'e sercizio d ell'attività produttiva e comunque produttiv e di rifiuti speciali (cfr. Cass. 12979/2019); 2.13. nello specifico, la questione all'esame della Corte verte essenzialmente sulla tassabilità ai fini di autorimesse e magazzini ritenuti esenti da imp osta, perché produ ttivi di soli imballaggi terziari, che la contribuente deduce di a vviare al recupero a proprie cur e e spese (mediante l'ausilio di società private autorizzate); 2.14. il D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, emanato in attuazione delle ### 91/156 /CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui r ifiuti pericolosi e 8 di 13 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, nel ### (specificamente dedicato alla «gestione degli imballaggi») - premesso che la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è disciplinata «sia per prevenire e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tu tela dell'am biente, sia per g arantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza», ai sensi della citata ### 94/62/CEE (art. 34, comma 1), dispon e che: a) Gli imballaggi si distinguono in primari (quelli costituiti da «un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore»), secondari o multipli (quelli costituiti dal «raggruppamento di un certo nu mero di un ità di vendita») e terz iari (quelli concepiti «in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli») (art.  35, comma 1); b) «i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti»: oltre ai vari obblighi in tema di raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi - fra l'altrola raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari (art. 38); c) « dall'1 genn aio 1998 è vietato i mmettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventua li imballag gi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico sol o in raccolta differenz iata, ove la st essa sia stata attivata» (art. 43, comma 2); 2.15. dall'esame del ### 2° del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, si ricava che i rifiuti d i imb allag gio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiut i in genere, regime caratt erizzato essenzialmente dall'attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro «gestione» (termine che com prend e tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento) (art. 38 cit.), e ciò vale in assoluto per gli imballaggi 9 di 13 terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di racco lta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale; 2.16. ne deriva che i rifiut i degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai ### ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 e dalla successiva abrogazione dell'art. 39 della ### 22 febbraio 1994 146 da parte dell'art. 17 d ella ### 24 aprile 1 998 n. 128, ed i regolamenti che un a tale assimilaz ione abbiano previsto vanno perciò disapplicati in par te qua dal giudice tr ibutario (cfr. Cass. n. 627/2012, 4793/2016, 6358 e 6359 del 2016, 14414/2017); 2.17. in ogni caso, trattandosi nella specie di imballaggi terziari, si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali (art. 62, comma 3, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507), e la tassa è esclusa per la sola parte della superficie in cui, per struttur a e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali (cfr. Cass. n. 4793/2016); 2.18. ciò non comporta, quindi, che tali categorie di rifiuti (imballaggi terziari) siano, di per sé, esenti dalla ### ma che ad esse si applichi la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dall'art. 62, comma 3, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 507, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si f ormano esclusivamente i rif iuti speciali (cfr . Cass. nn. 4793/20 16, 4792 e 4793 del 2016); 2.19. la ### utaria ### ale è dunque incorsa in violazione di legge nell'af fermare ch e la contribuen te andava del tutto esente dalla applicazione della T.A.R.I. a norma dell'art. 1, comma 649, della ### 27 dicembre 2 013 n. 14, in quanto la contribuente provvedeva in proprio allo smaltimento dei rifiuti terziari, dovendo affermarsi, invece, che non è ammissibi le l'esclusione della superficie delle autorimesse e dei magazzini con riferimento al computo della parte fissa della ta ssa in questione, trattand osi di superficie potenzialmente 10 di 13 idonea alla produzione di rifiuti urbani, e ciò a prescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato e che, viceversa, è ammissibile l'esclusione del versamento della parte variabile ogniqualvolta in cui il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili; 2.20. l'oggetto delle censure del ### ricorrente, tuttavia, è anche la qualificazione dei rifiuti prodotti, che il ### contesta appartenere alla categoria d egli imballaggi terziari, e la prova dello smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti; 2.21. tanto premesso, in tema di rip artizione dell'onere probatorio spetta al contribuente fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle a ree in cui vengono prodott i esclusivamente i rifiuti speciali non a ssimilab ili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che p ertanto non concorrono alla qua ntificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esam e il principio secondo il quale è onere dell' amministrazione prov are i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1 993, a rt. 70), un onere d 'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono imm obili nel t erritorio comunale (cfr . Cass. 21250/2017, 5377/2012); 2.22. a tal fine, in mancanza di specifica contestazione al riguardo, sia il MUD che i registri di carico e scarico possono anche essere ritenuti elementi comprovanti il superamento della soglia stabilita dal ### ai 11 di 13 fini dell'esclusione dall'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani; 2.22. diversamente, tale circostanza, da sola, non è sufficiente ai fini dell'esclusione dalla tassazione, d ovendo la società fornire la prova di avere provvedu to al loro effettivo smaltimento mediant e imprese specializzate, producendo copia dei r elativi contratti e/o delle relative fatture, in quanto ratio dell'esclusione dell'imposta, in ta le caso, è di evitare un'indebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali rif iuti e che sono tenute a pagare im prese specializ zate per il loro smaltimento in quantità ma ggiori di quelle previste da lla deliberazione comunale (cfr. Cass. n. 10812/2016; sull'insu fficienza della sola produzione documentale dei MUD cfr. anche Cass. n. 15481/2019); 2.23. dalla sentenza impugnata emerge dunque che la ### nella determinazione della superficie assoggettabile alla T.A.R.I., ha ritenuto dimostrato che l'intera superficie indicata nella denuncia (che lo stesso ### e afferma essere stata prese ntata dalla ### «in relazione a tutti gli immobili cond otti»; cfr. Cass. pa g. 3 ricorso) producev a in via prevalente imballaggi d i natu ra terziaria, individuandone la natura e la relativa p rova dell'auto-smaltimento attraverso la produzione dei FIR (###, «ove ...###... formalmente e validamente attestata, fra l'altro, la natura del rifiuto (imballaggi in carta e cartone) e la sua destinazione a recupero»; 2.24. al riguardo va posto in rilievo che l'art. 15 («Trasporto dei rifiuti») d el d.lgs. 22/1997 (c.d. de creto ###, ap plicabile ratione temporis, prevede quanto segue: «1. ### il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identif icazione dal quale d evono risultare, in particolare, i seguent i da ti: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirm ato dal trasporta tore. Una copia del f ormulario dev e rimanere presso il detentore e le altre tre, 12 di 13 controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, il quale provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni ... 5 . Il modello uniforme di formulario di identificaz ione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»; 2.25. il modello è stato adott ato con decreto del Ministero dell'Ambiente n. 145 del 1988 ed è riportato nell'allegato B dello stesso decreto, articolandosi in cinque sezioni contenenti 11 caselle; 2.26. in p articolare, le caselle da uno a dieci, che com pongo no le prime quattro sezioni, devono essere compilate dal pr oduttore o detentore dei rifiuti e dal vettore e recano le indicazioni identificative del produttore o detentore dei r ifiuti, i dati relativi ai rifiuti, le indicazioni concernenti il vettore, nonché (c asella 10) il nome del conducent e del mezzo di trasporto, i dati ident ificativi del mezzo, la data e l'ora di partenza; 2.27. la casella 9 contiene la firma del produttore o del detentore e quella del vettore «per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario»; 2.28. la sezione quinta, con la casella 11, è riservata al destinatario ed è da lui sottoscritta, dovendo il destinatario ivi indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data e l'ora del ricevimento; 2.29. l'art. 52 («Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari»), stabilisce inoltre che «chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni… » (comma 3) e che «se le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge si applica la sanzione amministr ativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni ... » (comma 4); 13 di 13 2.30. da quanto sin qui esposto, emerge dunq ue che mediante la produzione dei FIR deve ritenersi che la contribuente abbia fornito idonea prova circa la natura e lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali non assimilabili in oggetto, stante le dichiar azioni, in essi riportate, e la concorrente responsabilità, a carico non solo del produttore, ma anche del destinata rio dei rifiuti, in r elazione all'omessa o incompleta compilazione dei formulari in merito alla natura ed allo smaltimento dei rifiuti; 3. ne segue l'accoglimento del quarto motiv o di ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di ### di ### del ### che riconsidererà la fattispecie alla luce dei principi indicati, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M.  La Corte a ccoglie il q uarto motivo di ricorso nei lim iti indicati i n motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di ### di ### del ### in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, tenutasi in modalità 

Giudice/firmatari: Stalla Giacomo Maria, Dell'Orfano Antonella

M
11

Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 267/2020 del 30-11-2020

... di queste fatture false. Inoltre da un più attento esame dei documenti afferenti alle operazioni suddette ho potuto riscontrare anche che questo meccanismo di emissione, registrazione e cessione di fatture per operazioni inesistenti è iniziato già intorno al 2002 quando il ### nei rapporti con ### spa era ancora solvibile corretto pagatore degli impegni presi.…..”. Il teste #### del ### dal 2010 al 2015 e ### dal 2015 al 2016, nella fase sommaria ha riferito, tra l'altro (grassetto e sottolineatura a cura della scrivente): “a gran parte delle fatture non erano allegati i FIR….; dalla mancanza del FIR ho dedotto che le fatture fossero false. Nelle fatture non c'era riferimento a prestazioni specifiche. Nelle fatture c'era scritto “### dare per ### n. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### In persona dei ### : Dott. ### rel. 
Dott. #### pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di reclamo ex L. n.92/2012 iscritta al n. 150 /2020 R.G.A.C. promossa da: ### (C.F.###) elettivamente domiciliato in ### 6 54100 MASSA , presso lo studio dell''avv. ### , che lo rappresenta e difende in forza di mandato unito all'atto di reclamo ####.E.R.M.E.C. S.P.A. ##### (C.F: ### ) in persona del legale rappresentante pro tempore ### unico #### nato a ### il ### e residente in ##### 27 nella sede in ### 4, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ### pec ### e mail Sentenza n. 267/2020 pubbl. il #### FAX 0585/74509) per delega rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente in copia informatica per immagine, firmata digitalmente, unitamente alla memoria di costituzione #### - per il reclamante: “Piaccia all'###ma Corte di Appello di Genova, in veste di Giudice del ### di secondo grado, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 44/2020 emanata dal Giudice del ### presso il Tribunale di ### ed in accoglimento dei motivi dell'impugnazione: In tesi: 1. dichiarare il licenziamento, così come intimato, nullo e comunque illegittimo ed inefficace perché insussistente il fatto contestato al ricorrente ### con ogni conseguenza di legge; 2. di conseguenza ordinare alla ### S.p.A. ### e ### di ### e ### di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e condannare la società resistente al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del licenziamento al saldo effettivo secondo quanto disposto dall'art. 18, IV comma dello ### dei ### In ipotesi subordinata: 3. dichiarare il licenziamento, così come intimato, nullo e comunque illegittimo ed inefficace perché non specifica ed intempestiva la contestazione con ogni conseguenza di legge; Sentenza n. 267/2020 pubbl. il ### 4. di conseguenza condannare la ### S.p.A. ### e ### di ### e ### al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di n. 12 ed un massimo di n. 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del licenziamento al saldo effettivo secondo quanto disposto dall'art. 18, V comma dello ### dei lavoratori. 
In ogni caso: 5. condannare la ### S.p.A. ### e ### di ### e ### al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa sia del primo sia del secondo grado ivi compreso rimborso spese generali, eventuale CTU e ### IVA e ### come per legge sui rispettivi imponibili.” - per la reclamata: “Voglia Corte di Appello di ###.ma, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa respingere il reclamo in appello del #### in quanto inammissibile e/o infondato. 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. ### e ###” MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ai sensi dell'art. 48 L. n.92/2012 notificato il 10 agosto 2016 ### ricorreva al giudice del lavoro di ### per sentire accertare “che il licenziamento intimato era nullo e comunque illegittimo ed inefficace perché insussistente il fatto contestato; conseguentemente ordinare a ### s.p.a. di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e condanna re la società resistente al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità, a titolo di risarcimento danni, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione oltre rivalutazione ed interessi; in Sentenza n. 267/2020 pubbl. il ### ipotesi, dichiarare il licenziamento, così come intimato, nullo e comunque illegittimo ed inefficace perchè non specifica la contestazione, che è anche intempestiva, con ogni conseguenza di legge, conseguentemente condannare ### s.p.a. al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione. Con vittoria di spese”. 
Con ordinanza del 5 aprile 2018 il Giudice della fase sommaria, all'esito dell'istruttoria orale e documentale, accoglieva parzialmente il ricorso, condannando ### S.p.A. “a corrispondere al #### a titolo di risarcimento per il tardivo licenziamento subito …. il numero di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”. Condannava altresì ### al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 4.000 a titolo di onorari, oltre spese generali, IVA e ### Con ricorso in opposizione ### ricorreva al Tribunale di ### in veste di Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: in tesi, dichiarare il licenziamento, così come intimato, nullo e comunque illegittimo ed inefficace perché insussistente il fatto contestato al ricorrente ### con ogni conseguenza di legge; di conseguenza ordinare alla ### S.p.A. di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e condannare la società resistente al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità, a titolo di risarcimento danni, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del licenziamento al saldo effettivo secondo quanto disposto dall'art. 18 IV comma dello ### dei ### In ipotesi subordinata dichiarare il licenziamento, così come intimato, nullo e comunque illegittimo ed inefficace perché non specifica ed intempestiva la contestazione con ogni conseguenza di legge; di conseguenza condannare la ### al pagamento a favore del ricorrente Sentenza n. 267/2020 pubbl. il ### di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di n. 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di licenziamento al saldo effettivo secondo quanto disposto dall'art. 18, V comma dello ### dei ### In ogni caso condannare la ### al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa. 
Con la sentenza oggi reclamata il giudice della fase di opposizione respingeva tutte le domande proposte dal ricorrente condannandolo alla rifusione delle spese di causa liquidate in euro 12.560,00 oltre accessori, disponendo altresì la trasmissione degli atti al PM sede per quanto di eventuale competenza. 
Si riporta di seguito la motivazione.  “ …. II - ##### è stato assunto alle dipendenze di ### S.p.A.  in data 1 maggio 1998 ed è stato licenziato con raccomandata del 14 marzo 2016, ricevuta il ###. 
Il ricorrente a partire dal 1 ottobre 2006 ha assunto la qualifica di quadro, con ### dell'### e ### mentre al momento del licenziamento aveva la qualifica di quadro con mansioni di ### di ### di ### e ### assegnate con ordine di servizio del 12 gennaio 2015. 
Nel luglio del 2010 è stato segnalato al ### Bosetti un fax con il quale un istituto di factoring richiedeva il pagamento di una fattura di euro 100.000 (v. doc. 25 fasc. resistente) emessa da ### S.p.A. nei confronti di ### ceduta da ### al predetto istituto di factoring; grazie a tale cessione ### aveva ottenuto un'anticipazione del credito. 
Incaricati diversi professionisti di indagare sui rapporti ### è stata redatta una relazione, dalla quale emergeva che ### aveva emesso nei confronti di ### fatture attive per circa ventisette milioni di euro, in relazione a prestazioni mai eseguite, in quanto alle fatture non risultavano allegati i c.d. FIR. (formulario identificazione rifiuto); che ### aveva autorizzato ### S.p.A. a cedere ad una serie di istituti Sentenza n. 267/2020 pubbl. il ### bancari crediti pari a 11 milioni di euro, per prestazioni mai rese da ### garantendo con capitale pubblico la società privata, che aveva potuto così ottenere anticipazioni di denaro dalle banche, che, a loro volta, avevano rivendicato nei confronti di ### i crediti relativi alle fatture emesse da ### per prestazioni non rese; che inoltre ### nonostante l'inesistenza delle prestazioni da parte di ### S.p.A., aveva proceduto indebitamente nel porre l'IVA (mai versata) in detrazione; che la pratica di fatturazione per prestazioni inesistenti aveva determinato una evasione dell'IVA da parte di ### come accertato dalle sentenze del Tribunale di ### (v. doc. 17 fasc. resistente) e della Corte di Appello di Genova (v. doc. 26 fasc. resistente), emesse a carico dell'ex ### e in seguito ### di ### e dell'ex #### a seguito di un accertamento (preceduto da una denuncia da parte dei ### e dei nuovo vertici di ### da parte della ### di ### del 19.5.2011, che aveva rilevato una imposta evasapari a euro 3.300.000, con conseguenti sanzioni applicabili pari a euro 2.700.000,00. 
III - ### comunicazione del 14.12.2015 è stato contestato a ### l) Di aver accettato l'emissione di fatture, da parte della società ### s.r.l., nei confronti della società ### per l'importo di circa 30 milioni, per prestazioni mai eseguite. Lei ha altresì affermato di aver compiuto tali operazioni anche in autonomia. Al fine di consentirle il pieno esercizio del diritto di difesa, si riportano di seguito alcuni passi della Sua deposizione, da cui si ricava quanto sopra indicato.  2) Di avere concorso alla cessione a factoring, in favore di alcuni istituti di credito, delle fatture emesse da ### nei confronti di ### per circa 11 milioni. Si tratta sempre di fatture emesse dalla società ### per prestazioni mai eseguite. Lei ha quindi concorso alla cessione di crediti inesistenti, fondati su fatture per prestazioni che ### non aveva mai reso, con grave pregiudizio patrimoniale nei confronti di ### Si riportano di seguito i passi della Sua deposizione da cui si evince quanto sopra indicato.  3) Di aver partecipato attivamente a tale cessione, che aveva ad oggetto un credito inesistente e che per questo avrebbe inevitabilmente cagionato a ### un gravissimo danno patrimoniale, attraverso una serie di Sentenza n. 267/2020 pubbl. il ### incontri con gli istituti di credito. A tali incontri avrebbero anche partecipato il #### (allora ### di ### e l'ex presidente ### Si riportano di seguito i passi della Sua deposizione da cui si evince quanto sopra indicato.  4) Inoltre, nel corso della deposizione, si è mostrato inizialmente reticente, non dichiarando chiaramente la reale portata degli illeciti oggetto di esame. La gravità dei fatti oggetto del procedimento è emersa solo a seguito del controesame condotto dal P.M e dall'Avv.  ### (si v. punti 1, 2 e 3). Nella prima parte dell'esme, condotto dall'Avv.  ### , lei ha descritto una situazione di tipo diverso, da cui non emergeva la reale gravità dei fatti contestati agli imputati.  5) Le si conteste inoltre di non aver riferito agli attuali dirigenti di ### gli aspetti indicati ai punti 1), 2) e 3), ed il Suo grado di conoscenza e partecipazione agli stessi. Si sono svolti diversi incontri, fissati allo scopo di evidenziare i fatti sopra indicati, e in tali incontri Lei non è stato in alcun modo collaborativo, mostrandosi al contrario reticente. Detti incontri si sono svolti in un ampio arco temporale, fin dall'emersione delle irregolarità: tanto nelle attività di due diligence disposte dal nuovo management, quanto negli accertamenti condotti dalla ### seguiti poi (negli anni 2012/2013) dai colloqui avuti con gli amministratori e dal colloquio avuto il 13 febbraio de1 2013 in cui era presente anche il prof. 
Avv. ### oltre che il ### Bianchi e l'Avv.  ### . I colloqui erano volti a raccogliere le evidenze necessarie a supportare la denuncia per la condotta tenuta dagli istituti di credito, che la società stava appunto valutando come indispensabile strumento di tutela. In tutte le dette occasioni, da parte ### non sono mai emersi quegli elementi (fatti invece ammessi in sede testimoniale) che avrebbero permesso alla società di disporre degli elementi utili per meglio articolare ogni possibile iniziativa a propria tutela.  6) Contestazione della recidiva ......Facciamo presente anche in questa sede, a detto specifico fine, che con provvedimento del 29 dicembre 2014, inviato a mezzo raccomandata a.r. - il cui contenuto deve intendersi integralmente richiamato - Le era stata irrogata una sanzione disciplinare di otto giorni di sospensione dalla retribuzione e del servizio, a fronte di condotte analoghe a quelle oggetto del presente addebito.” Quindi, sintetizzando, vengono in rilievo le seguenti contestazioni: Sentenza n. 267/2020 pubbl. il ### di DELCA per un importo di circa 30 milioni di euro, operando anche in autonomia.  a 11 milioni di euro, fondati su prestazioni mai rese da ### partecipando direttamente agli incontri istituzionali con le banche; governance tutte le circostanze oggetto delle precedenti contestazioni ed il proprio grado di conoscenza e partecipazione a tali eventi, emersi solo all'esito della deposizione testimoniale del 10/9/2015 nel processo penale.  prima parte della deposizione.  anzione disciplinare subita nel dicembre del 2014. 
III - TEMPESTIVITA' Parte ricorrente sostiene che i fatti erano conosciuti dalla società sin dal 2010, e che pertanto la contestazione è intempestiva. 
In particolare ### afferma che l'azienda, nella persona di ### (subentrato al precedente ### del CDA di ### S.p.A.  ### a seguito di nomina con deliberazione dell'### dei ### del 14 maggio 2010), era a conoscenza del fatto che ### sapeva della prassi contestata e che ha soprasseduto a contestare gli illeciti. 
Sostiene anche parte ricorrente che era semplice desumere la consapevolezza del ### circa la mancata esecuzione delle prestazioni, visto che alle fatture non erano allegati i formulari con l'indicazione dei trasporti effettuati, come riconosciuto in sede di deposizione nel procedimento penale dal ### il quale ha fatto riferimento a reticenze del ### che avrebbero dovuto indurre il ### del CDA a verifiche ed approfondimenti; che le pratiche illecite poste in essere dal responsabile della contabilità emergevano chiaramente anche dalla relazione del dott. ### incaricato di chiarire i rapporti tra ### e #### il Giudice di prime cure le condotte addebitate sono risultate sussistenti, e “ben potevano essere considerate” dalla nuova governance “sufficienti per l'adozione della misura del licenziamento del #### n. 267/2020 pubbl. il ### … per l'evidente venire meno, ai sensi dell'art. 2119 c.c. dell'elemento fondamentale della fiducia”. 
I fatti addebitati al ### secondo il Giudice della fase sommaria, “erano tutti fatti storici ben conosciuti o quantomeno facilmente accertabili e conoscibili da parte della nuova ### della ### s.p.a.”. 
Il Giudice ha quindi ritenuto la “sanzione del licenziamento non tempestiva”. 
Pertanto il ### Lama, “tenuto conto della durata quasi ventennale del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, della carriera svolta dal #### …. del ruolo di particolare importanza ricoperto dal medesimo … delle circostanze in cui si è trovato ad operare in azienda dall'anno 2006 all'anno 2010 … in relazione alle dimensioni dell'azienda e dei problemi amministrativi ed economici che si è trovato a fronteggiare …. degli accertati rispettivi reciproci titoli di responsabilità e del comportamento concreto delle parti” …..ha determinato l'indennità risarcitoria nel numero di “ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali” e con condanna alle spese legali quantificate in complessivi euro 4.000 a titolo di onorari, oltre spese generali … iva e cpa come per legge”. 
Anzitutto può rilevarsi come non paia condivisibile l'osservazione del giudice di prime cure secondo cui “si trattava di fatti storici ben noti e conosciuti alla ### "### S.p.A. ", ovvero, comunque, per la parte più specificamente riferita alla personale responsabilità del #### agevolmente accertabili con un maggiore e più stringente approfondimento delle indagini svolte, o direttamente dal nuovo ### del C.d.A., #### nell'ambito dei suoi poteri amministrativi interni; ovvero dai due suddetti ### delegati nell'ambito delle indagini amministrative interne, o "due diligence” ben tre! commissionate dal ### stesso sin dall'anno del suo insediamento, cioè dal 20l0.” Ad avviso della decidente bisogna aver riguardo alla effettiva conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti e non alla mera conoscibilità. 
Cfr. Cass. Sez. L, ### n. 21546 del 15/10/2007: In materia di licenziamento per giusta causa il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del ### n. 267/2020 pubbl. il ### provvedimento espulsivo, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi; in particolare, il datore di lavoro deve fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore e non anche delle circostanze per cui non abbia potuto effettuare la contestazione a ridosso dei fatti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito, la quale, ai fini del giudizio sulla tempestività, aveva escluso la rilevanza dell'epoca di conoscenza dei comportamenti addebitati da parte dell'organo preposto alla valutazione disciplinare). 
V. Cass. Sez. L - , ### n. 28974 del 04/12/2017: In materia di licenziamento per giusta causa il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi; in particolare, il datore di lavoro deve fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore, non potendosi ragionevolmente imputargli la possibilità di conoscere i fatti in precedenza e di contestarli immediatamente al lavoratore. 
Il dott. ### testimoniando nel processo penale ### 563/2011 celebrato nei confronti di ### e ### all'udienza del 25/10/2014 ha riferito che il #### aveva ammesso “faticosamente” (v.  deposizione di cui al doc. 13 fasc. ricorrente e doc. 11 fasc. resistente) di essere a conoscenza di alcune delle operazioni indicate ai capi precedenti, asserendo però di aver seguito direttive ed eseguito ordini che provenivano dai vertici aziendali e che non poteva disattendere; che il #### aveva sempre dichiarato, sia al momento della scoperta delle irregolarità che successivamente, di non aver mai agito in autonomia. 
Ecco alcuni tra i passi salienti: “….AVV. ### - Che cosa le ha detto #### - ### insomma faticosamente ha ammesso che esistevano queste operazioni di sconto sul nome di ### fatte da #### n. 267/2020 pubbl. il ###
AVV. ### - ### al Tribunale che cosa intende, che cosa le ha detto? ###era il metodo per ottenere queste...  ### - Il metodo praticamente era questo, venivano fatte delle fatture per prestazioni inesistenti, per cifre molto consistenti... 
AVV. ### - ### attive per? ### - ### di ### nei confronti di ###.. 
AVV. ### - E passive per #### - E passive per ###.. 
AVV. ### - ### erano rappresentate prestazioni non rese? ### - ### non rese, erano proprio fatture a corpo. 
GIUDICE - Ma gliel'ha proprio detto che erano prestazioni inesistenti? ### - No non me l'ha detto, l'ho scoperto io, è stato molto faticoso perché chiaramente... 
AVV. ### - ### un certo imbarazzo chiaramente...  ### - ### un certo imbarazzo da parte di tutti, avrebbero dovuto portalo alla mia attenzione subito, avrebbero dovuto secondo me denunciarla subito, tutti quanti, però non è stato... 
GIUDICE - ### lei ha scoperto che erano state emesse fatture per prestazioni, in realtà mai svolte, che poi chiaramente venivano scontate da ### presso la banca e poi la banca si rivolgeva a #### - La banca chiedeva l'autorizzazione scritta da parte di ### e questa autorizzazione scritta c'erano state... 
GIUDICE - La banca chiedeva al ### l'autorizzazione scritta ad anticipare.  ### - Ad anticipare, il ### autorizzava, fra l'altro fuori dai poteri di firma, secondo me ... 
AVV. ### - Chi è che autorizzava? ### - ### il ### ... 
AVV. ### - ### faccia il nome.  ### - E in alcune occasioni il ### AVV. ### - I nomi.  ### - ### e ### AVV. ### - Percentualmente chi l'ha fatto più spesso? ### - #### n. 267/2020 pubbl. il ###
AVV. ### - ### autorizzava la banca ad anticipare all'apparente creditore di ### le somme descritte come corrispettivo nella fattura.  ### - Esattamente. 
GIUDICE - Mi spieghi un attimino come ha fatto a scoprire che erano inesistenti, queste prestazioni, perché da quanto ho capito ### non glielo disse.  ### - Poi alla fine quando si va a grattare diventa semplice, perché il ### quando manda a discarica o fa un trasporto di rifiuti, deve riempire un formulario, che si chiama ### è un formulario in quattro copie, ed è un formulario che è vidimato e timbrato, i rifiuti non sono come un normale prodotto, devono essere controllati; queste quattro copie vengono riempite col destinatario, col trasportatore, con le quantità di rifiuto e praticamente sono e devono essere tenuti in azienda, la quarta copia, fa tutto il giro, finisce a chi la riceve e poi ritorna da noi... 
AVV. ### - ### smaltitore finale...  ### - ### smaltitore finale, la discarica o l'inceneritore, il quale poi a sua volta è obbligato a rimandarla indietro... 
AVV. ### - In azienda.  ### - In azienda, quindi l'azienda può controllare la partenza e l'arrivo, questi FIR devono essere allegati, uno per uno, alla fattura di chi ha provveduto al trasporto e allo smaltimento. In questo caso, nel caso di queste fatture, erano prive di questi ### ci sono casi addirittura di fatture di centinaia di mila euro, emesse nel 2006 e poi tentate di coprire nel 2008 con dei FIR insomma, una cosa che si è capito subito come funzionava, e a quel punto lì ho ritenuto di dare un incarico urgentissimo a un professionista... 
AVV. ### - Chi è questo professionista? ### - Il dottor ### AVV. ### - Il dottor ### per capire quale fosse il movimento...  ### - Per capire veramente i rapporti fra ### e ### come erano, che cosa c'erano ecco, questo è stato fatto a luglio, a luglio del 2010, e a settembre del 2010 il dottor ### mi ha portato la relazione io ho convocato l'assemblea degli azionisti, a cui ho presentato questa relazione. ….omissis ### n. 267/2020 pubbl. il ### “AVV. ### - Ovviamente tutto questo è stato denunciato alla ### della Repubblica di #### - Sì……….  ### - ### era abbastanza chiaro che venivano poi compensate, poi c'erano tutte operazioni di tentativi di metterci una pezza, ma ecco non erano chiaramente fatture non dovute. 
P.M. - Di questo tipo di operazione il Consiglio di ### l'organo di ### della società non era informata diciamo di questa prassi, diciamo dello sconto della fatture? ### - ### che mi è dato sapere no, né ci sono stati dagli organi di vigilanza dell'azienda... non sono mai stati evidenziati. 
GIUDICE - ### lei prima aveva detto che questo ### insomma, sembrava sapesse ...  ### - ### lo sapeva, ### credo che lo sapesse, ### credo che lo sapesse, cioè poi non ho... 
GIUDICE - Va be', ### aveva autorizzato quindi penso che lo sapesse, ###..  ### - Lo sapeva anche ### lo sapeva…… P.M. - ### le ha riferito come avvenissero, diciamo gli aggiustamenti contabili, cioè diciamo per fare apparire una situazione riconciliata, tra fatture e bolle di trasporto? ### - ### francamente io ho parlato, ho fatto un colloquio con ### da cui sono uscite fuori queste cose, dopodiché ho dato subito l'incarico a ### di fare una verifica esterna. 
P.M. - ### le ha anche riferito con chi si rapportasse per...  ### - Si, ### mi ha detto che si rapportava a ### anche a ### ma insomma, prevalentemente a ### Il teste ### (udienza del 14/10/2013), ufficiale di P.G., ha riferito che durante le sue indagini “…il responsabile amministrativo, il signor ### non so glielo posso riferire, però lui faceva riferimento..  anche nei verbali riportiamo faceva sempre riferimento a disposizioni che gli venivano date da ### anche negli anni successivi ha sempre parlato in nostra presenza di disposizioni che gli venivano date da ### Roberto……….” “### <….allora quello che ci ha rappresentato il ### che è il responsabile amministrativo ha detto "Ho avuto disposizione dal ### n. 267/2020 pubbl. il ### direttore generale della società, il signor ### di emettere quella nota di debito a seguito di ripetuti solleciti al fornitore ### non andati a buon fine, per regolarizzare parte delle fatture emesse nell'ano 2006". 
Questo è quello che ha dichiarato lui.> Il teste ### (udienza del 31/03/2015) ha riferito: <Ora questa situazione decisamente era anomala, la prima cosa che feci andai dal responsabile amministrativo e gli chiesi appunto: "Mi fai per piacere avere l'autorizzazione a fatturare? ###è la vostra procedura? lo mi attenderei una procedura in base al quale la fattura è stata autorizzata da... #### autorizza ### ad emettere una fattura. Fa: "No. noi non abbiamo una procedura di questo tipo". ### io dico: "###.." AVV. ### - Chi è che risponde? Uno degli imputati? ### - ### che era il responsabile amministrativo di ### A quel punto chiedo...  ### - ### gli chiesi appunto qual era la procedura che loro stavano adottando, perché io in secondo dissi: "### un riscontro oggettivo delle prestazioni svolte me lo fai vedere?" E lui mi disse: "La procedura è questa: ### ci manda alla fine del mese un prospetto riepilogativo dei formulari che sono stati consegnati, che lei ha gestito….”…..  ### - Al signor ### Gli chiesi: "### eh, ma mi vuoi spiegare perché sono state fatte queste operazioni qui?" Gli ho detto: "Se io dovessi essere stato in ### avrei chiesto alle banche un anticipo sul contratto, alla mala parata". E lui: "Ma figurati se gli davano a ### un anticipo sul contratto!". 
AVV. ### - ### Cosa intende anticipo sul contratto? ### - ### sul contratto vuol dire che ### aveva un contratto biennale... 
AVV. ### - Di fornitura, sì.  ### - ### di prestazione di servizi nei confronti di ### un contratto triennale, che poteva valorizzare in qualche modo. Poteva andare in banca, da un qualsiasi istituto di credito e dire: guarda, io questo contratto qui, che vale ipotizziamo 10 milioni l'anno, facciamo ...  io dico un numero, no? Me lo dai un anticipo di un milione, ok? Su questo contratto. 
AVV. ### - #### n. 267/2020 pubbl. il #### - Poi dopo gestiamo una movimentazione per poter avere ... E questo per mettere nelle condizioni ### di poter. .. di potersi finanziare ... 
AVV. ### - Di avere una disponibilità finanziaria ...  ### - ### di poter finanziare il gap che aveva fra il tempo di incasso da ### e i tempi di pagamento nei confronti delle piattaforme dove andava a portare i suoi rifiuti. 
AVV. ### - #### - ### mi disse: "No, guarda, a ###.. cioè, parti dal presupposto che questo non è accettato". E gli ho detto: “Va bene, allora alla mala parata..." omissis; <...Oh, però poteva a regola, per poter non mettere in difficoltà e non emettere fatture false, aveva una serie di operatività normali: sconto del contratto, oppure emettere una fattura di acconto e allora avrebbe potuto avere questa dicitura qui. ### se... Poteva essere indicate anziché: "### dare per servizi di trasporto..." e via dicendo, poteva essere indicato "### dare per acconto su prestazioni di servizio". ### mi disse lo stesso ### anche questo tipo di operazione non sarebbe stata accettata.> Nella fase sommaria dell'odierno giudizio il teste ### attualmente consulente e procuratore speciale di ### per l'assistenza, gestione e amministrazione della società, con procure disgiunte e congiunte, ha riferito (grassetto e sottolineatura a cura della scrivente): “### da vecchia data e prima che egli assumesse l'incarico di ### del CDA di ### mi chiese consiglio sui primi provvedimenti da adottare. Lo invitai a predisporre una fotografia dell'azienda (due diligence o audit) alla data del suo ingresso. Una volta insediato, mi chiamò per predisporre questa due diligence in team con altri professionisti; dato il periodo della scadenza (fine giugno 2010) presi tempo. Non avendo ancora attivato alcuna attività, mi chiamò invitandomi a sospendere qualsiasi attività sulle due diligence per dedicarmi con urgenza allo studio dei rapporti tra ### e ### nel periodo dal 2002 al 2010. Lui mi disse che aveva riscontrato dei problemi su alcune richieste da parte di società di factoring. Mi disse di fare riferimento a ### per ogni mia esigenza. ### e gli chiesi copia delle autorizzazioni a fatturare di #### n. 267/2020 pubbl. il ### verso DELCA oppure sistemi di riscontro degli addebiti effettuati da #### ragione del perché il periodo fosse dal 2002 al 2010 non mi è dato saperlo; per quanto riguarda da quanto tempo ### lavorasse per ### se non ricordo male, dal 1994. ### mi consegnò copia di tutte le fatture, le note di credito, copia degli elenchi riepilogativi mensili, file in formato excel contenente copia delle pesate di quanto conferito in discarica, copia delle schede contabili, copia delle cessioni di credito, copia dei dispositivi di pagamento e copia degli estratti conto. Mi venne chiesto da ### di indicargli, nei vari periodi, chi fossero i componenti del collegio sindacale e del Consiglio di ### Di lì avvio le mie attività di rielaborazione ricostruendo e abbinando i prospetti riepilogativi mensili con le fatture ivi indicate; creai un foglio di excel nel quale riportai tutti i movimenti dal 2002 al 2010 delle schede contabili #### so riferire se ### fosse l'unico fornitore per lo smaltimento in discarica. Non mi posi il problema perché non era oggetto di incarico. Nella elaborazione del file mi concentrai sull'abbinamento delle fatture ricevute da ### sulle prestazioni effettivamente svolte come da prospetto riepilogativo. Alla fine del mio lavoro è emerso che nell'infra periodo 2002 - 2010 DELCA ha emesso fatture nei confronti di ### per circa € 87.000.000,00 e di queste circa € 62.000.000,00 riferite a prestazioni effettivamente svolte anche se, a volte, con sforamenti temporali di molti mesi; € 28.000.000,00 circa sono risultate fatture emesse per prestazioni mai svolte delle quali circa € 15.000.000,00 stornate con note di credito, circa € 3.000.000,00 stornate con note di debito emesse da ### e circa € 9.000.000,00 relative a fatture, per le quali, ad oggi, ### è ancora in attesa di note di credito. ### stesse due diligence emerse che, alla data di agosto 2010, risultavano cedute da ### a varie società di factoring fatture per circa € 11.000.000,00 in massima parte riferite a prestazioni mai svolte da #### 2010 presentai una prima bozza a ### piena di condizionali; ### mi chiese di cosa avessi bisogno per togliere i condizionali e dissi che avevo bisogno di riscontri interni. ### chiamò ### con il quale cominciai immediatamente il riscontro di tutto il mio lavoro e il lavoro si concluse a notte fonda. Rielaborai la mia relazione che consegnai il ### a ### In tutto questo periodo a mia precisa domanda ottenevo precisa risposta da ### il ### n. 267/2020 pubbl. il ### quale non è mai stato oggetto di mia indagine né di valutazione alcuna. 
Mi rivolgevo al ### per ottenere copia di documentazione e questi esaudiva la mia richiesta. Su ciò si concretizzavano i nostri rapporti. 
Preciso che, in relazione alle operazioni di factoring, per il quale mi sarei atteso un unico rapporto e non una pluralità come riscontrato, ho riscontrato e ricostruito le varie autorizzazioni che le varie società di factoring inviavano a ### individuando per ciascuna di esse il soggetto firmatario. Evidenzio che con dette dichiarazioni ### dichiarava che il credito si riferiva a prestazioni per attività effettivamente svolte e che il credito era certo, liquido ed esigibile allo scadere e che ### non aveva da fare contestazione alcuna sui detti importi. Le autorizzazioni o non avevano firma, ma quando erano firmate le firme erano di ### o ### Non ho mai riscontrato una firma di ### sulle cessioni autorizzate. ADR “ Preciso che l'affidamento dell'incarico da parte della società ### non ha mai riguardato l'accertamento anche in via semplicemente ipotetica di responsabilità dei funzionari dirigenti interni all'Ente in ordine alle operazioni descritte. ### direttiva ricevuta in tal senso dalla società fu quella di indicare con chiarezza i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di ### S.p.A. dal 2002 al 2010, cosa che io feci puntualmente.” ADR “### che il signor ### non risulta essere stato componente né del CdA né del collegio sindacale.” ADR “### dire che dopo la presentazione del mio rapporto e la redazione del bilancio al 31/12/2010, a seguito delle descritte evidenti anomalie finanziarie fu necessario stanziare un fondo rischi per far fronte alle presumibili controversie che ne sarebbero derivate il che portò il bilancio in perdita e quindi la necessità di una procedura concorsuale sfociata in un concordato preventivo”. ADR “Per quanto riguarda il primo rapporto informativo di cui sopra ho parlato non sono emerse specifiche responsabilità del signor ### anche se ribadisco che il compito che mi era stato affidato era solo quello di ricostruzione dei movimenti contabili e dei relativi documenti nel senso sopra chiarito”……; “…..chiesi spiegazione di tutto ciò ed egli rispose che, attesa l'accertata situazione di esposizione debitoria del ### nei confronti della ### s.p.a. questa era l'unica metodologia operativa possibile con ### nel senso che in questo modo ### spa poteva scontare le fatture presso gli ### n. 267/2020 pubbl. il ### istituti di credito di cui era cliente e quindi finanziarsi, così da poter continuare a collaborare con ### di conseguenza questa modalità di registrazione delle fatture emesse da ### spa nei confronti di ### era l'unica possibile almeno in quegli anni. Questa fu l'unica indicazione che, in quella fase storica dei miei rapporti con il #### mi venne da lui anche perché ripeto, il compito era quello di eseguire un accertamento tecnico-contabile e non quello di indagare su presunte responsabilità. ADR “ ### che tutti questi fatti risalgono alla prima attività di indagine avvenuta nel mese di agosto 2010, indagine che aveva, come anni di riferimento, quelli tra il 2002 e il 2009…..” “…### “Per quello che era il mio ruolo in questa fase storica dei rapporti con ### non emersero elementi di corresponsabilità ad alcun titolo del #### nel giro di fatture false che avevano interessato i rapporti tra ### e ### negli anni 2002/2009. ### il colloquio avveniva alla presenza dell'avv. ### noto avvocato penalista, e pendeva già un procedimento penale innanzi alla ### della Repubblica c/o il Tribunale di ### per cui se si fosse ravvisata una responsabilità del #### in questi fatti, la sua posizione sarebbe stata certamente oggetto di denuncia alle competenti autorità. Dopodiché, nel 2015, dopo la deposizione del #### in sede penale, avvenuta il ###, l'avv. ### difensore del ### costituita come parte civile nel processo penale, segnalò all'azienda, nella persona dell'A. U. ### l'opportunità di visionare con attenzione il contenuto della deposizione del #### perché a suo dire emergevano elementi di interesse. La società, tramite il legale suddetto, acquisì il verbale di testimonianza del #### verso la fine di novembre del 2015, e mi dette incarico di valutare, nell'ambito del mio rapporto di collaborazione, la corrispondenza tra quanto dichiarato dal #### nel corso della sua prima attività di indagine e quello che era emerso dalla sua deposizione nel processo penale. Io esaminai il contenuto di quest'ultima e constatai che il #### aveva dichiarato di essere a conoscenza solo dall'anno 2007 della falsità delle fatture che la ### emetteva nei confronti del ### e quindi che alle banche venivano cedute fatture false, nonché la circostanza che il #### edotto di questa situazione, si era adoperato per cercare di ridurre i danni derivanti al ### pur senza avere la consapevolezza che il recupero di IVA relativo ### n. 267/2020 pubbl. il ### a tali fatture avrebbe esposto la società a un'accusa di frode fiscale; infine che per mascherare questa illegittima situazione contabile era stata fatta in bilancio una operazione di compensazione tra poste attive e passive da cui non risultasse la falsità delle operazioni di fatturazione. Tutti questi elementi furono da me evidenziati direttamente sulla copia del verbale di testimonianza del #### che avevo ricevuto e che feci vedere al ### Nelle osservazioni a margine del verbale di deposizione del #### ho segnalato l'incongruità di quanto da egli dichiarato circa l'avvenuta sua conoscenza delle operazioni illecite solo dall'anno 2007, in quanto appariva probabile, stante la situazione di bilancio già critica negli anni precedenti, che egli ne fosse a conoscenza già antecedentemente all'anno 2007. In tal senso riconosco senz'altro i documenti nn. 6), 7), 8) e 9) che mi vengono esibiti dall'avv. ### che riguardano varie cessioni delle fatture ### ad alcuni istituti di credito relative ad anni antecedenti al 2007 del contenuto dei quali, in particolare da una lettera sottoscritta dallo stesso #### si evince chiaramente che egli era pienamente a conoscenza della falsità delle fatture e, quindi, che queste illegittime fatture venivano cedute agli istituti di credito”. ADR “In ogni caso posso affermare con certezza che nell'ambito delle operazioni di illecita fatturazione, per inesistenza delle presunte operazioni di smaltimento sottostante, poi cedute alle banche creditrici di ### spa, solo circa € 1.100.000,00 sono riferite ad un periodo antecedente al 2007, mentre circa € 10.000.000,00 sono riferite al periodo successivo al 2007 cioè da quando il #### aveva ammesso di essere a conoscenza di queste fatture false. Inoltre da un più attento esame dei documenti afferenti alle operazioni suddette ho potuto riscontrare anche che questo meccanismo di emissione, registrazione e cessione di fatture per operazioni inesistenti è iniziato già intorno al 2002 quando il ### nei rapporti con ### spa era ancora solvibile corretto pagatore degli impegni presi.…..”. 
Il teste #### del ### dal 2010 al 2015 e ### dal 2015 al 2016, nella fase sommaria ha riferito, tra l'altro (grassetto e sottolineatura a cura della scrivente): “a gran parte delle fatture non erano allegati i FIR….; dalla mancanza del FIR ho dedotto che le fatture fossero false. Nelle fatture non c'era riferimento a prestazioni specifiche. Nelle fatture c'era scritto “### dare per ### n. 267/2020 pubbl. il ### prestazioni eseguite € 300.000,00” per esempio. In questo si è già espresso il tribunale nella nota sentenza di condanna dei precedenti amministratori”… “### fatture furono oggetto di una cessione da parte di ### ad istituti di credito avallata dai vertici del ### e in particolare dall'allora ### sig. ### e, in qualche caso, dall'ex ### sig. ### Questo avallo era una attestazione in tutti i sensi della sussistenza e della legittimità del credito vantato dalla ### nei confronti del ### ed un impegno di detto Ente a pagare i debiti stessi, il che, essendo il ### un azienda a partecipazione pubblica, rappresentava per me un fatto molto grave. Tra l'altro per importi così elevati che il ### non poteva avere mezzi finanziari sufficienti a farvi fronte, per cui buona parte di questi debiti si sarebbero necessariamente scaricati sui bilanci di ### e ### che, insieme alla ### di ### erano gli enti proprietari del pacchetto azionario dell'ente stesso. ### fatture erano emesse da ### e registrati dagli uffici amministrativi del ###” “### che il sig.  ### era il ### degli ### di ### e, quindi, nel corso delle indagini da me avviate dopo l'assunzione della ### dell'Ente, mi rivolsi a lui per sapere come mai queste fatture così palesemente discutibili fossero state registrate in entrata dagli ### senza sollevare obiezioni, o, quantomeno, senza fare alcuna segnalazione al ### dell'epoca ed in tal senso ebbi ripetuti colloqui sul punto, ma la risposta del sig. ### è sempre stata quella per cui vi erano degli ordini precisi del ### per cui allo stesso e a tutti i suoi collaboratori d'ufficio non restava che eseguire e questa circostanza includeva anche gli avalli sulle anticipazioni bancarie a ### Non ho avuto mai dubbi sulla veridicità di queste affermazioni sino alla famosa deposizione testimoniale del sig. ### dinanzi al Tribunale di ### avvenuta, nell'ambito del procedimento penale anzidetto, nell'anno 2015. In essa, almeno per quanto ho potuto leggere, il sig. ### ebbe a dichiarare di avere avuto un ruolo non solo esecutivo, ma anche attivo nella gestione delle operazioni anzidette, nei rapporti con gli istituti di credito in tutti i suoi aspetti che sopra ho descritto. Il contenuto di questa testimonianza mi indusse, come ### pro tempore del ### ad avviare una nuova fase di indagine e di verifica interna ### n. 267/2020 pubbl. il ### nonché di consultazione con gli organi interni di controllo e anche con gli avvocati dell'Ente e all'esito di tutte queste indagini e verifiche, ho preso la decisione di licenziare il ### essendo venuto meno il rapporto di fiducia con lo stesso, che, essendo bene a conoscenza di questi fatti, avrebbe dovuto informarmi esaurientemente sulla natura e sull'entità degli stessi, così da mettermi in condizione di adottare anche nei suoi confronti i provvedimenti assunti 5 anni più tardi, visto il ruolo effettivo che degli aveva avuto nella dinamica storica dei fatti stessi. 
ADR #### che durante le indagini avviate nell'anno 2010, vista la drammaticità della situazione che mi ero trovato a gestire, non mi posi neanche il problema o il proposito di chiedere al sig. ### se avesse avuto delle coperture o complicità nell'### ADR (Avv.  ### ) ### che nel 2003 vi erano delle difficoltà per il ### a onorare i debiti verso ### con i pagamenti che ritardavano anche 11 mesi; viceversa dall'anno 2004 in poi la situazione si è quasi normalizzata anche se, sul piano quantitativo, il debito è notevolmente cresciuto a causa delle false fatturazioni. Depurato però questo debito da questa massa di fatture false, in effetti la situazione sarebbe decisamente migliorata sia sul piano dell'entità del debito che su quello dei tempi di pagamento. Tra gli elementi che mi hanno indotto a rivedere la posizione del sig. ### vi è senz'altro quello per cui egli aveva dichiarato in sede ###essere a conoscenza della anomala prassi dello sconto di queste fatture anomale in modo abnorme prima dell'anno 2007, mentre dalla nuova indagine interna, come dimostrano anche i documenti che l'avv. ### mi ha testè esibito (documenti 6, 7, 8, 9, 18, 19 fascicolo parte resistente) risulta evidente che egli era a conoscenza di tale anomala ed illegittima prassi ben prima dell'anno 2007, come appurato dimostrano i citati documenti nei quali il sig. ### a volte indicato semplicemente come ### è destinatario della trasmissione dei documenti anzidetti. ADR (Avv. ### Peraltro l'esame dei documenti stessi sopra citati non mi consente di affermare con certezza che queste siano relative ad operazioni inesistenti, ma posso dire con altrettanta certezza, che dalla mie indagini a suo tempo avviate è emerso che tale illegittima prassi era in uso presso il ### sin dall'anno 2003 e mi sembra che tale dato sia stato confermato anche dalla citata sentenza del Tribunale di ### ADR ### n. 267/2020 pubbl. il ##### anomale cessioni di credito con le relative anticipazioni sono andate avanti fino almeno al 2009. Aggiungo che il ### non mi aveva riferito di aver partecipato a delle riunioni con gli istituti di credito per discutere di queste cessioni delle fatture. Io personalmente non ho mai trovato tracce documentali di queste riunioni….” Il teste ### (udienza del 20/9/2018), dipendente ### con qualifica ### responsabile ### ha riferito: “….Ho esaminato il contenuto della testimonianza del signor ### del 10/09/2015. ADR (Avv.  ### ) ### la testimonianza del 10/09/2015 il #### mi disse testualmente che gli era stato raccontato da ### tutt'altro film e che in particolare il grado di partecipazione agli eventi del ### che emergeva dalla testimonianza era ben più rilevante rispetto a quello che emergeva dai colloqui con il ### in particolare, mi disse che il ### si era limitato ad eseguire degli ordini mentre dalla testimonianza per ### emergeva un ruolo attivo. Mi disse anche che erano emerse delle circostanze in relazione ai rapporti con le banche che il ### non aveva riferito.” In occasione della testimonianza resa in data 10 settembre 2015 nell'ambito del procedimento penale ### 563/2011 il ricorrente ha dichiarato, tra l'altro: “….AVV. #### dire al Giudice, intanto gliene do una copia, vuol dire al Giudice che cosa riporta questo documento? #### gli istituti creditori di ### o meglio le fatture cedute da ### per prestazioni a ### con le fatture cedute nominali … l'importo della esposizione … l'importo della percentuale ceduta alla società di factoring o banca … e la differenza da retrocedere, cioè l'importo che queste banche hanno nei confronti di ### AVV. #### rappresenta in sostanza quanto apparentemente ### deve alle banche per queste cessioni di fatture da parte di ##### ….. omissis “…#### annotato in contabilità, in bilancio, fra l'attivo come un credito…”. “….Ma era una questione solamente contabile. 
AVV. ### Eh no, contabile o non contabile … GIUDICE: Era un'indicazione che non corrispondeva ad un dato reale. 
AVV. ### Non corrispondeva ad un dato reale …. lei era consapevole di questo? ### n. 267/2020 pubbl. il #### Ma io sinceramente non la vedo così … è vero che io ho 30 milioni di debiti che non dovrebbero essere 30 ma dovrebbero essere 15. 
AVV. ##### Se io registro 15 milioni di crediti di qua il debito verso ### è 15 … Io potevo fare solo in questa maniera qui ….”. Avv.   ### : ### al meccanismo delle cessioni delle fatture ### è stato mai diciamo interpellato, è entrato mai in contatto diciamo con soggetti cessionari, cioè con le banche? ### Io sì, sono stato contattato nel 2007 la prima volta. …… io con loro ho avuto un rapporto telefonico, il primo rapporto telefonico, poi abbiamo avuto altri incontri anche a livello istituzionale a cui ho partecipato anche io diverse volte. 
AVV.  ### : E oltre a lei chi partecipava a questi incontri istituzionali? ### Il direttore generale ### e il ### Bertoneri”. ….. omissis AVV. ### Va bene, lei ha mai avuto poi contatti con altri protagonisti di questa vicenda in riferimento a queste fatture e a queste anticipazioni bancarie? Le è stata per esempio mostrata la lettera che lei ha inviato alla ### ha avuto rapporti con altri istituti bancari? ### Mah quasi con tutti … AVV. #### tutti, e che tipo di rapporti? #### … da funzionario della società. 
AVV. ### Di che cosa parlavate? #### dei piani di rientro, soprattutto parlavamo con le banche per vedere che ### si accollasse lei il debito. 
AVV. #### l'idea di fondo è che ### … che ### facesse un atto di responsabilità dicendo “No questi non sono debiti reali”. ##### esatto. 
AVV. #### soldi ### non me li deve realmente dare.  ### Esattamente. 
AVV. ### e di questo avete parlato con le banche? #### specifico, in maniera concreta no, però chiaramente le banche non è che non avessero capito. 
AVV. ### che cosa vuol dire? Mi spieghi bene.  ### n. 267/2020 pubbl. il #### Nel senso che non è che potevo dire “#### emesso fatture per prestazioni che poi non ha eseguito”, però ho capito che se il ### si assumeva il debito … visto che… AVV. ### “Ma lei prima ha detto “non è che le banche non avessero capito”.  ### Sì credo che si discute di un credito e si dice “### noi non te lo paghiamo, te lo paga ### che poi il rapporto tra me e ### … però capiscono che … AVV. #### lei ritiene che i funzionari bancari che hanno assistito ### in queste anticipazioni fossero consapevoli che si trattava di fatture per operazioni non ancora rese e che talvolta non saranno mai più rese? ### Io credo che … potrebbero dire anche di no, però secondo me sì però … AVV. ### Io le chiedevo un suo giudizio … lei conosce un tale ### Reccati? ### Si… #### AVV. #### bravo … con questo #### lei ha avuto dei rapporti per … diciamo per mettere a posto la posizione di ### nei confronti di #### sì, sì, più di una telefonata. 
AVV. #### di una telefonata … a me risultano anche diverse mail ### Si, vabbè ora lei mi dice … AVV. #### deve secondo quello schema … ### 680.000 euro. 
AVV. ### 680.000 euro che sarebbero tutti relativi a prestazioni mai rese.  ### ripeto, dovrei vedere se effettivamente le fatture cedute da ### a ### si tratta di fatture mai rese … perché io questo … AVV. ### Lei questo non lo sa? ### No, io non lo posso sapere … se non vedo a che fattura si riferisce … AVV. ### Di che cosa trattavano questi rapporti con il ### di cosa parlavate? ### n. 267/2020 pubbl. il #### Ma sostanzialmente chiedevamo la dilazione del pagamento e un'assunzione in capo a ### della responsabilità di prendersi …. 
AVV. ### E come motivavate la richiesta di assunzione in capo a ### della responsabilità? ### Ma per intervenuti rapporti societari e tutta una serie di cose, per … per il cambio … visto che c'era un rapporto societario sottostante e che noi avevamo credito nei confronti di ### e quindi non potevamo pagare le fatture sostanzialmente, era questo … AVV. ### E che credito avevate nei confronti di #### Era un palliativo per dire che ### si doveva si doveva assumere la responsabilità di pagare. 
AVV. ### E chi è che si era inventato questa soluzione creativa? ### No, in generale noi come … AVV. ### Voi o #### No, ### chiaramente era la parte che si doveva assumere … quindi non è che si inventava qualcosa … AVV. #### inventato voi al #### Non è che abbiamo inventato niente, nel rapporto comune …. 
AVV. ### Ma abbiamo parlato di un credito che in realtà non c'era quindi ve lo siete inventato? ### Ma sì, in quel momento lì non è che avevamo un credito nei confronti di ### … “. 
Non a caso il #### (v. doc. 1 pagg. 71 e 72 fasc.  resistente) ha disposto ex art. 63 comma 1 c.p.p. la sospensione della testimonianza di ### e della relativa verbalizzazione facendo presente al testimone che "all'esito delle dichiarazioni da lui da ultimo rese potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e lo invita a nominare un difensore". 
Successivamente all'udienza del 29/1/2016 ### si è avvalso della facoltà di non rispondere (v. il verbale di cui al doc. 2 fasc. resistente). 
Il procedimento penale n. 563/11 si è poi concluso con la sentenza n. 344 del 29 marzo 2016 (v. doc. 17 fasc. resistente) con la quale il Tribunale di ### ha condannato ### e ### alla pena di anni due di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici, nonché dagli uffici direttivi ### n. 267/2020 pubbl. il ### delle persone giuridiche e delle imprese, dichiarandoli altresì incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per una serie di reati tributari previsti dal D. lgs. 74/2000 (v. decreto che dispone il giudizio relativo al procedimento 563/2011 con indicati i capi d'imputazione di cui al doc. 15; verbale di udienza del 21/1/2014 - doc. 16 fasc. resistente - in cui sono state effettuate contestazioni suppletive, ritenendosi il concorso di reati tra il ### del CDA e ### quale amministratore di fatto nel periodo 25 luglio 2005 - 14 giugno 2010). 
La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza n. 3266 del 2017 (v. doc. 26 fasc. resistente), che ha operato una riduzione di pena in ragione dell'intervenuta prescrizione per i fatti relativi all'anno di imposta 2007. 
Il ricorrente non ha informato ### né del contenuto della deposizione, né del fatto che l'udienza fosse stata sospesa ai sensi dell'art. 63 del c.p.p.; l'azienda ne è venuta a conoscenza perché il verbale della deposizione è stato inviato in data 11 novembre 2015 dal #### che rappresentava ### a seguito della costituzione di parte civile da parte della società. 
In base a tali risultanze può concludersi che soltanto a seguito della ricezione della deposizione 10-09-15 del #### parte resistente è venuta a sapere che questi aveva indicato nel bilancio (rectius nella bozza sottoposta ai competenti organi societari) debiti per prestazioni in realtà non eseguite da ### e di aver parzialmente “compensato” le partite indicando crediti fittizi nei confronti di ### per un importo pari alle prestazioni non eseguite, a seguito della richiesta e del rilascio da parte della predetta di note di credito; che ### oltre ad essere stato a conoscenza di cessioni di crediti fondati su fatture emesse da ### pari a € 11.680.000, con conseguente obbligo di ### S.p.A. di pagare alle banche la relativa somma, era consapevole che la maggior parte dell'importo riguardava fatture per prestazioni inesistenti, che ### s.p.a. non avrebbe più potuto rendere; che ### ha coadiuvato personalmente ### e a ### in occasione degli incontri con le banche. 
E' dalla predetta deposizione che emerge un ruolo attivo del ricorrente, mentre in precedenza ### aveva rappresentato se stesso come un mero esecutore di ordini agli organi societari, ai consulenti, alla P.G. etc.  ### n. 267/2020 pubbl. il ###
Pertanto deve concludersi che sussistevano elementi nuovi che hanno giustificato la rivalutazione dei fatti da parte di ### e la individuazione di responsabilità disciplinari; che, quindi, la contestazione è stata tempestiva. 
IV - ###. ###.  ### fronte delle specifiche contestazioni il ricorrente si è difeso evidenziando che aveva sempre denunziato i fatti, che non lo avevano affatto visto come protagonista, sia presso i vertici aziendali, sia rendendo ampie testimonianze agli organi di ### dimostrandosi sempre collaborativo a fini di giustizia; che aveva denunciato l'esistenza degli illeciti ai ###ri ### e ### (in seguito condannati con sentenza penale definitiva); che nessuna autorità aveva ravvisato un suo coinvolgimento personale nelle vicende che avevano condotto alla condanna dei vertici di ### per reati tributari.  ### ha rivendicato la correttezza del proprio operato e delle procedure contabili seguite, sostenendo che il suo ufficio non poteva sottrarsi all'obbligo contabile di registrare le fatture emesse ed inviate da ### che qualora le prestazioni relative alla fattura registrata non fossero state eseguite in tutto o in parte, si sarebbe legittimamente potuto chiedere l'emissione di una nota di credito al soggetto che aveva emesso la fattura oppure registrare un credito in contabilità; che la scelta operativa di modificare la contabilità era sottratta alla sua autonomia, rientrando in quella dell'organo amministrativo; che la decisione di registrare regolarmente le fatture in mancanza di correlative immediate prestazioni (poi in realtà, in parte eseguite da parte della ###, era stata del ### al quale egli doveva riferire con cadenza trimestrale; che soltanto a seguito di una telefonata da parte di un istituto di factoring, che intimava alla ### S.p.A. il pagamento di fatture ### aveva scoperto la cessione dei crediti per prestazioni inesistenti; che la sua partecipazione alle riunioni era sempre e solo finalizzata ad un supporto tecnico, che, essendo preposto all'area contabile, doveva fornire; che le riunioni con le società e banche avveniva al solo scopo di ottenere una dilazione e di cercare di fare in modo che ### e chi di dovere si assumesse ogni responsabilità al fine di evitare danni alla S.p.A. #### n. 267/2020 pubbl. il ###
Il ricorrente si è difeso ### in punto di non illiceità penale della prassi posta in essere da ### deducendo, tra l'altro, che dal punto di vista fiscale il portare a credito l'Iva anticipatamente e ottenere le detrazioni non dovute per poi non chiederle nell'anno d'imposta in cui venivano rese effettivamente le prestazioni non integrerebbe reato.  a) ILLICEITA' ### E ### Illuminante al riguardo il PVC della G.d.F. del 19-05-2011 (grassetto e sottolineatura a cura della scrivente): <In merito ai rapporti con il fornitore, il responsabile amministrativo della società verificata. Rag. ### ha riferito che: "…. A partire dal 2005 la ### S.p.A ha cominciato ad emettere fatture a titolo di acconto, per prestazioni contrattualizzate ma non ancora effettuate. 
Contabilmente, procedevamo a registrare tali documenti nel conto economico (conto "### R.S.U.), "salvo poi imputare nell'esercizio di competenza solo il costo effettivamente sostenuto per prestazioni ricevute dalla "### S.p.A." e far confluire la differenza (qualificabile come "acconto su prestazioni future" in un conto finanziario transitorio, denominalo "### c/note credito da ricevere". Tale rettifica non è stata invece operata ai fini dell'I.VA, in fase di ### periodica."….omissis A conclusione dell'esame di tutte le fatture emesse dalla "### S.p.A", nei confronti della "C.E.R.M.E.C. S.p.A.", negli anni d'imposta dal 2002 al 2010, sono emerse le seguenti considerazioni, sia di carattere fiscaleamministrativo nonché di carattere penale tributario, con riferimento alla valutazione di fattispecie costituenti reato, ai sensi del D. Lgs. 74/2000: • la registrazione delle fatture ricevute dalla "### S.p.A.", riconducibiii a prestazioni di trasporto e smaltimento rifiuti, indicate negli elenchi bolle stilati alla fine di ogni mese di riferimento, non configura condotte di possibile rilevanza penale, in ragione della prestazione di servizio realmente eseguita, anche se in periodi successivi all'emissione della fattura relativa; • la registrazione delle fatture, ricevute in anni d'imposta precedenti a quello in cui è stata effettivamente eseguita l'attività di trasporto e smaltimento, rileva ai fini amministrativi, in ragione del fatto che, per quanto concerne le prestazioni di servizio, ai sensi dell'art. 109, comma 2 ### n. 267/2020 pubbl. il ### lett. b del D,P.R. 917/86, "i corrispettivi delle prestazioni di servizio e le relative spese si considerano rispettivamente conseguiti e sostenuti quando sono ultimate le prestazioni di servizio"; pertanto, l'ammontare dell'I.V.A. a credito, riferito a delle fatture registrate, confluito in sede di dichiarazione annuale presentata ai fini dell'I.VA, risulta di fatto indetraibile; • alcune fatture, ricevute dalla "### S.pA", risultano stornate, per l'intero ammontare, con note di credito emesse dal fornitore, nello stesso periodo d'imposta, per cui la registrazione di tali documenti fiscali, nello stesso esercizio, non rileva né dal punto di vista penale né da quello amministrativo, non essendo i relativi importi confluiti nella dichiarazione annuale ai fini dell'l.V.A.; • alcune fatture, ricevute dalla "### S.p,A.", sono state stornate integralmente, con note di credito ricevute in esercizi successivi; la registrazione delle stesse assume, quindi, rilevanza sia dal punto di vista penale che amministrativo, per l'importo dell'IVA a credito contabilizzato nell'anno di ricevimento delle fatture, in ragione del fatto che le prestazioni cui si riferiscono tali documenti fiscali, non sono, evidentemente, mai state effettuate; • le fatture ricevute dalla "### S.p.A.", non riconducibili però a prestazioni di trasporto e smaltimento effettivamente rese (non indicate, infatti, in alcun elenco bolle riepilogativo) e mai stornate da note di credito, rilevano sia ai fini penali che amministrativi, in quanto l'ammontare degli elementi passivi fittizi e della relativa I.VA. esposta è confluito nelle dichiarazioni, ai fini dell'I.V.A" presentate per i singoli anni d'imposta interessati…..” Oltre all'evasione ### alle irregolarità contabili e fiscali, deve evidenziarsi, sotto il profilo dei rapporti tra ### e ### come fosse certamente illecita una prassi in conseguenza della quale il datore di lavoro, quale debitore solidale di ### era esposto finanziariamente nei confronti delle banche cessionarie di crediti inesistenti (per prestazioni non ancora eseguite ed anche per prestazioni mai eseguite), dovendo, in concreto, onorare crediti inesistenti.  b) IL RUOLO DEL RICORRENTE. #### ATTIVA ### n. 267/2020 pubbl. il #### difensiva principale poggia sull'affermazione che il ricorrente non aveva alcun margine di scelta; che eseguiva le indicazioni date dal sig. ### che era un mero esecutore materiale, non potendo mettere in discussione le decisioni del direttore generale. 
Anzitutto è da rilevare come il rag. #### e ### fosse consapevole dell'illiceità della prassi di registrare fatture passive emesse da ### per prestazioni non ancora eseguite, molte delle quali, del 2007 e del 2008, mai eseguite, tanto da denunciarla ai responsabili ### Nonostante ciò il ricorrente ha per anni accettato fatture approssimative, non contenenti le indicazioni necessarie a specificare la prestazione resa e a quantificare l'esatto corrispettivo, spesso non accompagnate dal c.d. 
FIR, mentre, ai fini di una corretta tenuta della contabilità, i documenti inviati per la registrazione da ### non conformi alle prescrizioni di legge avrebbero dovuto essere rispediti al mittente ed, in caso di insistenza, si sarebbe dovuto informare i competenti organi di controllo. 
Non è vero che l'ufficio contabile era tenuto a registrare le fatture provenienti da ### senza poter sindacare alcunché.  ### non si limitava a registrare le fatture per prestazioni inesistenti, ma si è dato da fare per “rimediare”, inserendo i costi relativi alle fatture per operazioni inesistenti nel conto "fornitori conto note di credito da ricevere" e successivamente azzerandoli richiedendo note di credito a ### inoltre predisponeva le dichiarazioni IVA come se le fatture riportassero dati veritieri. 
Il ricorrente era poi consapevole anche della cessione dei crediti portati dalle fatture relative a prestazioni mai eseguite. 
Come non si poteva prevedere che ### avrebbe ceduto anche i crediti inesistenti? La finalità dell'emissione della fattura era proprio quella di scontarla e di ottenere anticipi.  ### le pratiche in oggetto non richiedevano l'autorizzazione del direttore generale e si è formata nell'ambito dell'attività svolta in autonomia dal ricorrente, in quanto afferente il contenuto professionale delle mansioni svolte quale responsabile della contabilità.  ### doveva intervenire per firmare l'autorizzazione alla cessione dei crediti alle banche ed agli istituti di factoring.  ### n. 267/2020 pubbl. il ###
Anche quest'ultima pratica era posta in essere con l'ausilio dell'ufficio diretto dal ricorrente.  ### risultanze di causa si evince la piena consapevolezza del ricorrente di ogni aspetto delle pratiche illecite in questione, rispetto alle quali egli ha fornito il necessario “supporto tecnico”. 
Oltre a quando dichiarato in sede dibattimentale da ### soccorrono anche le produzioni documentali di parte resistente. 
Tra i riscontri documentali si considerino, ad esempio, una comunicazione del 5.9.2005, inviata da ### al ### e alla “c.a. 
Vittorio” con la quale la ###ra Salati, dando del tu a ### gli chiede di far firmare una cessione di credito pari a euro 165.000,00 (v. doc. 18 fascicolo resistente); un sollecito di pagamento di M.P.S. notificato il ### a mezzo U.G. (v. doc. 8 fascicolo resistente) che richiedeva il pagamento di crediti (ceduti da ### per prestazioni in realtà mai rese) pari a € 1.663.052, nonché la risposta, a firma del ricorrente (v. doc. n. 9 fasc. resistente), dove lo stesso si rammaricava di non essere riuscito a rispettare i piani di rientro con le banche per i crediti ceduti da ### e chiedeva a “codesto istituto di avere ancora un po' di pazienza e soprassedere da eventuali azioni, azioni che potrebbero avere conseguenze negative anche sui rapporti, sia attuali che di prospettiva, tra questa società e la ### s.p.a. che ci legge per conoscenza, con la quale intratteniamo rapporti, di reciproca soddisfazione, fin dalla ns.  costituzione e cioè da circa 15 (quindici anni)”. 
Il ricorrente, quindi, non agiva soltanto obbedendo a specifici ordini dei vertici aziendali. 
Non solo, nel 2007, dopo che ### è diventato responsabile del settore ### e ### l'emissione di fatture per prestazioni mai rese è aumentata (54, per un importo di circa 7 milioni) e sono state effettuate cessioni di fatture per prestazioni mai rese per circa 7 milioni, come risulta da un prospetto, mai contestato, prodotto nella fase sommaria. 
Riassumendo, ### ha cercato le modalità per porre rimedio alle fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti o “gonfiate” e, quindi, false, creando un conto finanziario transitorio denominato "### C/note credito da ricevere"1, richiedendo note di credito, chiedendo ### n. 267/2020 pubbl. il ### 1 In sede dibattimentale il ricorrente ha dichiarato, tra l'altro: “….P.M. - ### Senta, quando io parlo di conto finanziario transitorio denominato "### C/note credito da ricevere".  ### - ### P.M. - Lei sa di cosa sto parlando? ### - Certamente sì. 
P.M. - Ce lo può riferire, ce lo può descrivere? ### - ### certo, come dicevo prima questo qui è un conto creditore e quindi lì si enuclea il credito che vantiamo nei confronti di ### per quelle famose fatture emesse in anticipo sul contratto. 
Praticamente io alla fine dell'anno...registro le fatture normalmente come costi, realizzo alla fine dell'anno che ### ha fatturato in più 500.000 euro di costi, giravo questi costi a questa nota di credito (inc.) ricevere. 
P.M. - ### sostanzialmente, per uno come me che non ci capisce quasi niente, se io leggo un importo nel mastrino relativo a quel conto, leggo un importo relativo ad operazioni non eseguite? A prestazioni non eseguite? ### - Esattamente, in quell'anno, alla fine... 
P.M. - Nell'anno ovviamente di riferimento.  ### - ### lì è l'importo che vantiamo come ### a credito nei confronti di ### per fatture emesse per prestazioni che non sono state ancora eseguite. 
P.M. - ### nel periodo d'imposta di riferimento, al quale fa riferimento quel mastrino, quelle fatture non corrispondevano ad una prestazione eseguita.  ### - Esattamente. 
P.M. - Senta, poi l'importo vedo che varia nel corso degli anni, relativamente a quel mastrino, quel variare le chiedo è legato a quelle note di credito e nota di debito a cui si faceva riferimento prima? ### - Certamente sì, allora la nota di debito chiaramente è emessa su quella nota di credito da ricevere e quindi è chiaro che va a stornare quel conto lì, non poteva stornare nessun altro tipo di conto...così come le note di credito che sono state emesse in riferimento alle fatture per prestazioni da eseguire, anche quelle vanno a stornare quel mastrino lì.”…omissis dilazioni, concordando direttamente piani di rientro, invitando ### ad assumersi le proprie responsabilità riconoscendosi debitrice per crediti ### n. 267/2020 pubbl. il ### portati in fatture cedute da ### a società di factoring, ed arrivando, a causa dell'inerzia della stessa, ad emettere una nota di debito per € 3.300.000,00 (dopo aver interpellato ### o su disposizione di ### Al riguardo pare esserci contrasto nelle dichiarazioni rese dal ricorrente). 
Tutto ciò anche indipendentemente da puntuali ordini di ### al quale il ricorrente rendicontava soltanto periodicamente (trimestralmente, secondo quanto dichiarato dal ricorrente).  ### parte ### non poteva essere sempre presente negli uffici della contabilità ad ordinare a ### come comportarsi e, verosimilmente, non aveva la competenza tecnica per suggerire le metodologie e gli strumenti contabili e fiscali da porre in essere per tentare di rimediare a registrazioni aventi ad oggetto dati falsi, per far fronte ad una situazione da tempo sfuggita di mano… ### il ricorrente non avrebbe dovuto accettare prassi illecite, non avrebbe dovuto fornire supporto tecnico e cercare i rimedi per le conseguenze pregiudizievoli delle stesse e per evitare l'aggravarsi di un danno sempre maggiore, occultando la reale situazione contabile e finanziaria della società ed il proprio ruolo davanti a chi avesse un qualsiasi potere di intervento; avrebbe invece dovuto denunciare i fatti fin dall'inizio agli organi di controllo.  c) ###' #### L'###. 
Bisogna distinguere tra profilo penalistico e profilo civilistico, rectius lavoristico. 
Se anche fosse stata esclusa una partecipatio criminis ai fatti commessi da ### e ### in ragione dell'applicabilità dell'art. 51 c.p., deve evidenziarsi che, invece, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, il ricorrente è incorso comunque in gravi inadempimenti giustificanti il recesso per giusta causa.  ### non era un mero esecutore, ma, anche se lo fosse stato, avrebbe comunque dovuto disobbedire ad ordini illeciti e/o delittuosi (evasione ###. 
Da evidenziare, sotto il profilo lavoristico, l'inidoneità degli ordini impartiti dal superiore gerarchico a far venir meno la gravità della condotta, trattandosi di ordini contrari ai principi etici e giuridici, della cui illiceità il responsabile della contabilità era in grado di rendersi conto e si ### n. 267/2020 pubbl. il ###
è reso conto (tanto da aver denunciato i fatti proprio a ### e ###, rispetto ai quali avrebbe dovuto opporre null'altro che un rifiuto. 
Da evidenziare anche l'inapplicabilità dell'art. 51 c.p. al rapporto di lavoro privato. 
Cfr. Cass. Sez. L - , ### n. 23600 del 28/09/2018 così massimata: ### di un ordine illegittimo impartito dal superiore gerarchico non basta di per sé ad impedire la configurabilità di una giusta causa di recesso, non trovando applicazione nel rapporto di lavoro privato l'art. 51 c.p. in assenza di un potere di supremazia, inteso in senso pubblicistico, del superiore riconosciuto dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto giustificata la condotta del lavoratore - consistita nella simulazione e contabilizzazione di lavori non eseguiti - perché posta in essere in esecuzione di ordini impartitigli dal superiore gerarchico). 
Si legge nella motivazione: <….Difatti, secondo un risalente ma ancora valido indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la scriminante di cui all'art. 51 c.p. "trova la sua giustificazione nel divieto imposto ai cittadini di sindacare le norme giuridiche e di disubbidire agli ordini legittimi della pubblica autorità, considera non punibili i fatti preveduti dalla legge come reati, se siano commessi per adempiere ad un dovere derivante da tali norme ed ordini. Tuttavia, gli ordini, come si evince dalla precisa e chiara formulazione della legge, debbono emanare da una pubblica autorità, il che significa che i rapporti di subordinazione presi in considerazione sono esclusivamente quelli che sono previsti dal diritto pubblico. Nei rapporti di diritto privato, tra i quali sono compresi quelli che intercorrono tra i privati datori di lavoro e i loro dipendenti, non è applicabile la causa di giustificazione sopra indicata, perché manca un potere di supremazia, inteso in senso pubblicistico, del superiore riconosciuto dalla legge", (Cass. pen. n. 3394 del 2017; Cass. pen. n. ### del 2013; Cass. pen.  133 del 1971). 27. Non solo, la valutazione di sussumibilità o meno nell'art. 2119 c.c. della condotta di esecuzione di un ordine dato dal superiore gerarchico non può prescindere dal grado di divergenza dell'ordine rispetto ai principi e ai vincoli dell'ordinamento e dal carattere palese o meno di tale illegittimità. 28. Nel caso di specie in cui, secondo la ricostruzione in fatto operata dalla Corte di merito, l'ordine impartito all'### era tale da comportare una plateale violazione delle procedure ### n. 267/2020 pubbl. il ### amministrative e contabili, oltre che dei principi e delle regole poste dal ### mediante simulazione di lavori non eseguiti, ed esborsi effettivi in favore delle ditte apparentemente appaltatrici, la valutazione ai fini della giusta causa di recesso avrebbe dovuto tener conto del carattere palesemente illegittimo dell'ordine impartito dal superiore, quale elemento idoneo ad incidere sulla lesione del vincolo fiduciario. 29. 
La sentenza impugnata avrebbe dovuto, nel percorso valutativo ai fini della sussumibilità della condotta accertata nella giusta causa o nel giustificato motivo soggettivo di recesso, stabilire se la società datoriale potesse riporre affidamento sul futuro esatto adempimento della prestazione nei confronti di chi si era posto supinamente, ove anche non intenzionalmente, in condizioni di violare in modo ripetuto i doveri di diligenza e fedeltà, di forzare le procedure interne certificando l'esecuzione di lavori in realtà non eseguiti dalle ditte appaltatrici e determinando pagamenti indebiti in favore di queste ultime, senza opporre alcun rifiuto o ostacolo agli ordini in tal senso dati dal superiore gerarchico, ordini della cui illegittimità il dipendente era in condizione di rendersi perfettamente conto. Difatti, "l'esecuzione di un ordine impartito dal superiore gerarchico non vale a scriminare la condotta del dipendente ove questi era in grado di rendersi conto della illegittimità dell'ordine in quanto palese".> d) ### data 24.11.2014 al ricorrente è stata contestata una serie di irregolarità in una operazione contabile e fiscale di sale and lease back da lui eseguita (v. doc. 13 fasc. resistente) che ha determinato per il datore di lavoro l'impossibilità di dimostrare all'### delle ### l'effettività della vendita di beni informatici e del successivo noleggio, con conseguente indeducibilità dell'operazione di noleggio e mancato riconoscimento del diritto alla detrazione dell'### Ne è seguita l'irrogazione della sanzione disciplinare di otto giorni di sospensione dalla retribuzione e dal servizio (v. doc. 14 fasc. resistente), sanzione non impugnata dal ricorrente. 
V - ### Il ricorrente ha tenuto le gravissime condotte illecite contestatigli e, pur avendo collaborato con le forze dell'ordine, ha sempre celato il suo ruolo; non ha riferito ai nuovi vertici di ### le pratiche contabili e fiscali poste in essere e non ha nemmeno adeguatamente collaborato ### n. 267/2020 pubbl. il ### nell'ambito delle indagini disposte dai predetti, ostacolando e/o ritardando così anche le iniziative “riparatrici”; ha omesso e mentito per non fare emergere le proprie responsabilità, “aggiustando” la versione dei fatti in diverse occasioni. 
Per esempio, ### in sede di giustificazioni rese nel procedimento disciplinare ha dichiarato di essere stato sempre stato all'oscuro delle cessioni; nel ricorso relativo alla fase sommaria e nella deposizione ha affermato di aver avuto la prima telefonata relativa ad una cessione di credito nel 2007; nel ricorso in opposizione ha affermato che nel 2007 fu redatto il primo piano di rientro (che presuppone debiti anteriori) con richiesta a ### di assumersi la responsabilità. 
La lesione irrimediabile del vincolo fiduciario è più che giustificata. 
Da precisare poi che laddove una contestazione disciplinare abbia ad oggetto una pluralità di addebiti, l'eventuale infondatezza della contestazione relativa ad alcuni di questi non si estende al recesso disciplinare, ove risulti che gli addebiti ritualmente contestati siano di per sé sufficienti a giustificare la sanzione. 
Cass., ex multis, ### L., sentenza n. 24574 del 31/10/2013: In tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, non occorre che l'esistenza della "causa" idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice - nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di grave inadempimento richiesto dall'art. 2119 cod.  Pertanto le domande del ricorrente devono essere rigettate. 
Le spese di causa seguono la soccombenza. “ Tale decisione è stata reclamata dal ### sulla base delle doglianze che di seguito vengono sintetizzate. 
Errata valutazione della documentazione acquisita agli atti del processo; - omessa richiesta al ### dei ### per la ### n. 267/2020 pubbl. il ### dell'### delle ### rese da ### in data ###. 
Sulla tempestività: errata e omessa valutazione/acquisizione di documenti e risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado. 
Il reclamante in particolare si duole del fatto che né il giudice della fase sommaria né il giudice della fase di opposizione abbiano fatto richiesta di integrazione della documentazione richiesta e trasmessa dalla locale ### della Repubblica con l'ordinanza 15.3.2017 (avente ad oggetto “i verbali di S.I.T. che il rag. ### e il dott. ### avrebbero rilasciato ad ufficiali ed agenti di P.G. del ### (N.O.E.) di Firenze nell'anno 2010, forse mese di ottobre”) ; precisa che nel verbale di S.I.T. del ### del 22.10.2010 si faceva riferimento ad un precedente verbale di S.I.T. del ### medesimo reso in data ###, verbale quest'ultimo la cui trasmissione è stata omessa né è stata in seguito richiesta dal tribunale. 
Il reclamante pertanto ha ottenuto e prodotto nella presente sede copia di tale verbale dal quale emergerebbe una differente e più attendibile versione dei fatti (stante l'epoca di tali dichiarazioni rese pochi mesi dopo dal suo insediamento e dopo aver assunto informazioni dal ### rispetto a quella non veritiera, ad avviso del reclamante, resa dinanzi al ### penale del Tribunale di ### in data ### e dinanzi al ### del ### in data ###. 
Da tali dichiarazioni in particolare sarebbe emerso che il ### avesse raccontato tutto al ### fin dal luglio 2010, che sulla base di tale racconto il ### conferì l'incarico al dott. ### per le verifiche contabili e che tale situazione fosse stata illustrata dal ### anche al ### all'epoca ### del C.d.A. di ### Di conseguenza verrebbe a cadere la contestazione disciplinare laddove lo si accusa di non aver riferito alla nuova governance della società tutto quanto era a sua conoscenza avendo al contrario “sempre raccontato la stessa storia in tutti i tempi (nell'anno 2007 al ### e prima ancora al ### nell'anno 2010 al nuovo amministratore ### nell'anno 2011 alla ### di ### nell'anno 2011 all'Asseveratore del ### Bascherini, nell'anno 2013 al #### n. 267/2020 pubbl. il ###
Avv. ### nell'anno 2015 in sede di deposizione testimoniale penale”. 
E verrebbe a cadere anche la tempestività della contestazione disciplinare, non essendo emersi dalla deposizione in sede penale del 10.9.2015 fatti nuovi rispetto a quelli già ampiamente conosciuti dai vertici dell'azienda. 
Sulla sussistenza degli addebiti e il ruolo del ### reclamante sottolinea preliminarmente che né la ### di ### nel verbale del 2011 né il dott. ### nella due diligence né il dott. 
Bascherini in sede di concordato preventivo abbiano mai rilevato irregolarità nella tenuta della contabilità da parte del #### alla consapevolezza delle cessioni di credito per prestazioni di ### inesistenti, evidenzia che solo nel settembre 2007, a seguito di una telefonata di un istituto di credito che chiedeva il pagamento di alcune di questa fatture, il ### scopriva la cessione pro soluto del credito per prestazioni non eseguite e non coperte da note di credito, con solidarietà dei debitori. Ne rendeva quindi edotto il ### e così ### emetteva una nota di debito nei confronti di ### che a sua volta emetteva note di credito a favore di ### La partecipazione alle riunioni con gli istituti di credito era poi dovuta alla sua qualifica professionale all'interno dell'azienda ed era prodromica ad evitare l'aggravarsi di un danno che ormai si era già verificato e rispetto al quale la sua condotta era estranea. 
Manca poi la prova circa il fatto che lui operasse in autonomia, come ritenuto dal tribunale, posto che ancorchè il ### non fosse stato presente quotidianamente avrebbe comunque potuto impartire al ### tutte le istruzioni del caso.  ### inoltre ribadito che in ogni caso le dichiarazioni rese dal ### nel procedimento penale quale testimone non hanno efficacia di piena prova nel processo civile ma possono essere solo valutate come elemento indiziario, e come tale liberamente valutabile dal giudice. 
La reclamata si è costituita ed ha resistito chiedendo la conferma della sentenza impugnata.  ### n. 267/2020 pubbl. il ###
Con decreto in data 12 ottobre 2020, questa Corte ha disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta. 
Nelle note di trattazione scritta, le parti hanno confermato le proprie conclusioni. 
All'udienza in data 13 novembre 2020, questa Corte ha trattenuto la causa in riserva.  **** 
Il reclamo deve essere respinto, dovendosi confermare la congruità della motivazione della sentenza impugnata, come già integralmente richiamata, e non potendosi ritenere fondati i motivi di gravame. 
La sentenza impugnata risulta, infatti, motivata con esaustiva accuratezza, in particolare con dettagliata analisi degli elementi di fatto emergenti dai documenti agli atti e dalle dichiarazioni dei testi e con coerente e congruo richiamo e riscontro dei principi giurisprudenziali in materia.  ### parte, le doglianze formulate in questa sede sostanzialmente richiamano elementi già evidenziati nel ricorso in opposizione, elementi già correttamente approfonditi e riscontrati nella motivazione della sentenza impugnata. 
Ciò posto, con riferimento al primo motivo di doglianza, va innanzitutto condivisa l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta solo in questa sede, trattandosi di produzione documentale tardiva. 
Nulla infatti risulta eccepito dal ricorrente, dopo l'avvenuta acquisizione in data 28 aprile 2017 dei verbali di S.I.T. richiesti dal ### (vedi fascicolo d'ufficio fase sommaria) in punto incompletezza della documentazione trasmessa, non risultando formulata alcuna istanza al giudice di ordinare l'acquisizione anche del verbale di S.I.T. di ### del 13.10.2010 richiamato nel verbale del 22.10.2010. 
Non solo, anche nel ricorso in opposizione il ricorrente, pur riportando stralci delle S.I.T. del ### e soprattutto del ### rese il ### e acquisite per ordine del giudice nella fase sommaria (cfr. da pag. 111 a pag. 117), omette qualsivoglia riferimento alla mancata trasmissione del verbale di S.I.T. del ### del 13.10.2010 e men che meno formula richiesta istruttoria di acquisizione di tale verbale.  ### n. 267/2020 pubbl. il ###
In ogni caso va comunque osservato che dal tenore delle dichiarazioni del ### ritrascritte nell'atto di reclamo non emerge nulla di sostanzialmente divergente rispetto a quello che il medesimo ha dichiarato in sede testimoniale all'udienza del 20.9.2017. 
In particolare dalle dichiarazioni rese dal ### il ### emerge ancora una volta come il ### quale responsabile dell'area contabilità e bilancio, mansioni attribuitegli dall'1.10.2006, si fosse limitato a riferirgli a grandi linee la pratica illecita che andava avanti da anni senza scendere nei dettagli operativi descritti poi nella testimonianza in sede penale del 10.9.2015 , tra cui la contabilità “creativa” dell'indicazione in bilancio di crediti per prestazioni in realtà mai eseguite da ### e la sua diretta partecipazione alle cessioni di credito, presenziando personalmente agli incontri con le banche e riferendo in particolare circa la ritenuta consapevolezza delle stesse che si trattasse di cessioni di credito relative a fatture ### per operazioni inesistenti. 
Quest'ultimo aspetto ha una rilevanza di particolare gravità, sotto il profilo della infedele condotta del dipendente, alla luce di quanto dichiarato dal dott. ### all'udienza del 15.3.207 “… successivamente alla due diligence e al concordato, nel 2013, sono stato chiamato ad un incontro richiesto dall'Avv. ### …. Nel quale lo stesso legale ha proceduto a interrogare il ##### era di individuare elementi utili nelle procedure legali in corso contro le banche … volevamo capire se l'operazione di cessione dei crediti … potesse avere degli elementi oggettivi da cui desumere che detti istituti di crediti fossero a conoscenza della falsità delle fatture e dal colloquio con il #### non emersero elementi nuovi rispetto a quello che avevo potuto accertare”. 
Non può pertanto condividersi quanto ribadito dal reclamante, a sostegno dell'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, circa il fatto che “il ### ha sempre raccontato la stessa storia in tutti i tempi”, dal momento che, come ritenuto dal giudice della fase di opposizione, solo a seguito della testimonianza in sede ###/2020 pubbl. il ### suo ruolo attivo nella vicenda e soprattutto la circostanza di particolare gravità dell'aver nascosto fino a quel momento il suo effettivo grado di conoscenza delle operazioni di factoring e della consapevolezza dei funzionari di banca dell'inesistenza delle prestazioni di cui alle fatture di ### portate allo sconto, circostanza che se comunicata tempestivamente ai nuovi vertici dell'azienda e ai professionisti incaricati della due diligence avrebbe consentito di avviare azioni civili per contenere i danni. 
Va poi evidenziato e condiviso quanto affermato dal primo giudice circa la necessità, ai fini della tempestività della contestazione disciplinare, che dei fatti disciplinarmente rilevanti il datore di lavoro abbia avuto piena conoscenza e non astratta conoscibilità (cfr. ex multis Cass. 28974/2017). 
A questo proposito va sottolineato come sia da ritenersi del tutto plausibile e verosimile che in un contesto, quale quello verificatosi nel maggio 2010 a seguito del cambio della governance di ### connotato dalla drammatica scoperta del gravissimo dissesto finanziario della società, che sfociò nella procedura di concordato in continuità con ricapitalizzazione da parte dei soci Comune di ### e Comune di ### l'incarico conferito dal nuovo ### del CDA , dott. ### ad alcuni professionisti, in particolare al dott. ### fosse esclusivamente finalizzato ad una prima ricognizione dello stato finanziario della società attraverso la ricostruzione dei movimenti contabili e la chiara indicazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, senza alcuna richiesta di accertamento specifico in merito a eventuali responsabilità di funzionari dirigenti interni in ordine alle operazioni effettuate (cfr. deposizione teste ### “ ### che l'affidamento dell'incarico da parte della società ### non ha mai riguardato l'accertamento anche in via semplicemente ipotetica di responsabilità dei funzionari dirigenti interni all'Ente in ordine alle operazioni descritte. ### direttiva ricevuta in tal senso dalla società fu quella di indicare con chiarezza i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di ### S.p.A. dal 2002 al 2010, cosa che io feci puntualmente.” ADR “### che il signor ### non risulta essere stato componente né del CdA né del collegio ### n. 267/2020 pubbl. il ### sindacale… ripeto, il compito era quello di eseguire un accertamento tecnico-contabile e non quello di indagare su presunte responsabilità.”) . 
Del pari è alquanto verosimile quanto dichiarato dal ### circa il fatto che, in tale drammatico contesto, il ### si sia limitato a descrivere le operazioni contabili effettuate e a fornire la sua collaborazione per la ricostruzione della situazione finanziaria di ### peraltro doverosa in quanto responsabile del settore contabilità e bilancio, ma sempre ribadendo, verosimilmente per non compromettere la sua posizione lavorativa, di non essersi potuto sottrarre all'obbligo contabile di registrare le fatture emesse da ### e che la scelta operativa di modificare la contabilità fosse sottratta alla sua autonomia rientrando esclusivamente in quella dell'organo amministrativo. 
Ed è altresì facilmente spiegabile come, a distanza di cinque anni da tali eventi e quindi psicologicamente meno attento a non evidenziare sue responsabilità e compromettere la sua posizione lavorativa, che nel frattempo aveva avuto ulteriore positivo riconoscimento mediante l'attribuzione delle nuove mansioni di “### di ### - controllo di gestione - trasparenza” con ordine di servizio del 12.1.2015, ed incalzato questa volta da domande molto puntuali in sede penale, abbia reso dichiarazioni - la cui utilizzabilità in sede civile è pacificamente ammessa, come del resto affermato dallo stesso reclamante, quantomeno come argomenti di prova liberamente valutati dal giudice (cfr.  19521/2019) soprattutto laddove, come nel caso in esame, siano stati confermati alla luce dell'istruttoria testimoniale e documentale - da cui emergeva invece con chiarezza il suo ruolo “attivo”, e non di mero esecutore materiale, nelle operazioni compiute, descrivendo in modo dettagliato e quasi “compiaciuto” come inseriva nel bilancio le voci contabili relative alle fatture per prestazioni inesistenti e come i funzionari degli istituti di credito fossero consapevoli che le fatture scontate a ### fossero relative a operazioni inesistenti. 
Aspetti entrambi di rilevante gravità che risultano riportati puntualmente nella lettera di contestazione degli addebiti sub punto 1 e sub punto 3 dove viene ritrascritta integralmente la deposizione in sede ###/2020 pubbl. il ### parti rilevanti, ed in merito ai quali il ### risulta aver reso dichiarazioni contraddittorie e reticenti a partire dalla lettera di giustificazioni, dal ricorso della fase sommaria e dal ricorso in opposizione; in quest'ultimo testualmente si afferma “ … il ### non ha mai detto di essere venuto a conoscenza solo nel 2007 delle cessioni di credito. Egli ha detto che si è cominciato a parlare con le banche nel 2007 perché in allora scoppiò il problema …” (pagg. 86-87) laddove nel primo ricorso si legge a pag. 41 “il ### conferma di essere venuto a conoscenza delle cessioni del credito … nell'anno 2007” mentre nella lettera di giustificazioni al punto 2 affermava “il ### era completamente all'oscuro della cessione, da parte di ### delle fatture a istituti di credito” laddove dalla copiosa documentazione prodotta da ### (cfr. in particolare docc. 6 e 7) emerge un carteggio diretto di ### con gli istituti di credito a partire dal 2003. 
Né può avere alcun rilievo in senso scriminante la reiterata difesa svolta dal ### di aver riferito l'esistenza delle illecite pratiche contabili al ### e al ### e cioè proprio agli stessi soggetti che le stavano compiendo avendogli impartito ordini in tal senso, atteso che il ruolo apicale del medesimo e le funzioni conferitegli avrebbero imposto una condotta ben diversa da quella dallo stesso rivendicata di “mero esecutore materiale”, stante l'inidoneità degli ordini impartiti dal superiore gerarchico a far venire meno la gravità della condotta, trattandosi di ordini contrari ai basilari principi etici, giuridici e di bilancio che il responsabile della contabilità aziendale non poteva ignorare ( Cass. 23600/2018). 
E che ne fosse pienamente consapevole è dimostrato proprio dall'averne riferito, ma solo ai vertici amministrativi dell'epoca, omettendo di opporre un netto rifiuto agli ordini illegittimi ricevuti e di denunciare spontaneamente gli illeciti agli organi di controllo e alle autorità competenti, tenuto conto della estrema gravità del danno che si stava arrecando a ### attraverso una pesantissima esposizione finanziaria con le banche cessionarie di crediti inesistenti, e della natura pubblica della compagine societaria.  ### n. 267/2020 pubbl. il ###
Va quindi ribadita anche in questa sede la sussistenza della giusta causa di licenziamento (del resto già ritenuta anche dal giudice della fase sommaria seppure poi ritenendo erroneamente non tempestiva la contestazione degli addebiti) dovendosi quindi confermare integralmente la sentenza impugnata. 
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate avuto riguardo al valore indeterminabile della causa e alla alta complessità della stessa.  P.Q.M.  Respinge il reclamo.  ### a rifondere a C.E.R.M.E.C. s.p.a. le spese del grado che liquida in complessivi euro 9.515,00 oltre spese generali IVA e ### Genova, 13.11.2020 ### estensore ###ssa ### n. 267/2020 pubbl. il ###

causa n. 150/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Scarzella Alessandra

M
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Tribunale di Torino, Sentenza n. 907/2023 del 01-03-2023

... metallici di ### come da relativo formulario rifiuti del giorno appresso, il ###, che qui si allegano (docc. 1a e 1b). Debitamente articolata e definita la risposta al primo dei quesiti, sulla scorta di quanto predetto, le risposte ai successivi saranno risolte con relativa sinteticità. ###: ### con cura l'esatta dinamica del sinistro per cui è causa. Attingendo dall'annotazione della ### del 19/09/2018 agli atti della ### della Repubblica presso il Tribunale di ### (doc. 2), emerge quanto segue. In data ### alle ore 20.00 circa in #### sulla S.P. 165 denominata “### Reale”, al km 29+600, si verificava un sinistro stradale in cui risultavano coinvolti da una parte il ### A: IGNOTO (con relativo proprietario e conducente) e il ### B, ovverosia la ridetta ### 208, tg ### condotta dal (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 17070/2021 promossa da: ### S.P.A. (###), con il patrocinio dell'avv. ### e dall'avv. ### (###) #### 2/12 20162 MILANO; elett.te dom.ta presso il proprio legale, in ### 14 10128, ### ATTRICE contro SOCIETA' ### S.P.A. (###), con il patrocinio dell'avv. ### elett.te dom.ta presso il proprio legale, in C.### 46 10123, #### parte attrice: “Piaccia al l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) Accertare e dichiarare che il sinistro stradale verificatosi il giorno 24 marzo 2018 nel territorio comunale di ####, lungo la ### 165 “Reale”, in corrispondenza della progressiva chilometrica 29 + 600 per cui è causa devesi ascrivere a fatto e colpa gravemente prevalenti del conducente della vettura non identificata (forse BMW modello ### di colore scuro).  2) Per lo effetto, dato atto che la spa. ### quale assicuratrice per la RCA del veicolo ### 208 targato ### di proprietà della sig.ra ### nell'occasione condotto dal sig. ### ha provveduto a risarcire i danni subiti dai trasportati sigg.ri #### e ### nonché a soddisfare l'azione di rivalsa esperita da ### e ad indennizzare su garanzia kasko la propria assicurata sig.ra ### subendo un esborso complessivo di ### 366.561,59, condannare la convenuta spa. ### di ### quale ### territorialmente designata dal ### di ### per le ### della ### al rimborso in favore dell'attrice di una somma proporzionale all'accertando grado di responsabilità che risulterà ascrivile al conducente della vettura rimasta sconosciuta, al netto della franchigia di legge di ### 500,00 ex art. 283, comma 2 CdA, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla mora al saldo.  3) Spese e compensi del giudizio rifusi oltre rimborso spese generali, accessori di legge nonché spese di CTU e ### 4) In via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie come articolate e dedotte da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c. addì 26 aprile 2022, da intendersi qui per integralmente riportata e trascritta.”. 
Per parte convenuta: “ ### codesto ###mo Tribunale di ### respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione #### - respingere la domanda avanzata dalla ### s.p.a., per i motivi tutti di cui in narrativa; ### - qualora ritenuto il diritto di rivalsa identificato come causa petendi dalla parte attrice; qualora fosse provata la presenza del veicolo non identificato, nonché l'urto del veicolo #### con il medesimo, applicare l'art. 2054, II comma, c.c., ritenendo non superata la presunzione ivi prevista; - previa valutazione della condotta del conducente del veicolo ####, ai sensi degli artt. 148 C.d.S. e 1227 cod. civ. in occasione del sinistro de quo, qualora accertata la dinamica del sinistro come ricostruito da parte attrice, liquidare i soli danni che risulteranno provati essere conseguenza diretta ed immediata del sinistro de quo e non causalmente imputabili alla condotta del conducente del veicolo attoreo. 
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre. 
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ARTT. 132, CPV., N. 4, C.P.C. - 118 DISP. ATT. C.P.C.) La presente controversia ha ad oggetto le domande presentate da parte attrice ### s.p.a. nei confronti della odierna convenuta, ### di ### s.p.a., in relazione ad un sinistro avvenuto in ### nell'ormai lontano 2018. 
Più esattamente, i fatti rilevanti al fine del decidere vengono così come segue testualmente presentati dalla parte attrice: “ 1) Che alle ore 20.00 circa del 24 marzo 2018, in ####, lungo la S.P. 165 denominata “### Reale”, in corrispondenza del Km 29+600, si verificava un sinistro stradale tra la vettura ### 208 targata ### di proprietà della sig.ra ### e nell'occasione condotta dal sig. ### e un ### forse ####, rimasto sconosciuto; 2) Che, in particolare, il sig. ### alla guida della succitata ### 208 e con a bordo - in qualità di trasportati - i tre amici sigg.ri #### e ### percorreva la S.P. 165 denominata “### Reale” con direzione ### 3) Che, giunto in corrispondenza della chilometrica 29+600, un ### probabilmente BMW ### di colore nero, nella fase terminale di una vietata ed imprudente manovra di sorpasso, lo urtava nella parte latero - anteriore sinistra facendogli perdere il controllo della vettura che usciva di strada trovando quiete nella scarpata di destra adiacente la carreggiata; 4) Che il conducente della predetta BMW ### di colore nero, dopo la collisione, ometteva di arrestare la marcia così rendendo impossibile la sua identificazione e quella del veicolo; 5) Che in conseguenza dell'occorso i nominati trasportati, sigg.ri #### e ### subivano gravi lesioni personali per le quali si rendeva necessario il loro ricovero immediato presso il vicino C.T.O. di ### 6) Che tali circostanze risultano dalla ### di ### redatta dagli intervenuti ### della ### di ### (doc. 2) 7) Che l'### preso atto della verificazione del sinistro, delle sue modalità e delle sue conseguenze, dava avvio alle indagini mediante acquisizione di dichiarazioni da parte di tutti i soggetti coinvolti (conducente, danneggiati, personale sanitario e testimoni), rilievi tecnici sui luoghi teatro dell'evento e sulla vettura del ### 208 targata ### acquisizione delle immagini di videosorveglianza registrate nelle immediatezze da parte di impianti posizionati in prossimità (docc. 3 e 4); 8) Che all'esito delle suddette indagini, gli ### di P.G. davano atto che tutti i danneggiati avevano subito riferito, anche al personale del 118, la dinamica dell'incidente come l'effetto dello “speronamento” subito dalla ### 208 targata ### ad opera di una BMW ### di colore nero, che la carrozzeria della precitata ### ed in particolare il paraurti ed il passaruota anteriore sinistro, presentava “evidenti segni di sfregamento di colore nero” (cfr. doc. 3) e che le immagini acquisite dagli impianti di videosorgeglianza rivelavano la presenza di un SUV di colore nero ma la loro scarsa qualità ne impediva l'identificazione; 9) Che, addirittura, gli ### di P.G. individuavano due veicoli, entrambi BMW ### di colore nero, che presentavano segni di vernice bianca sulla carrozzeria, la cui localizzazione risultava compatibile con la dinamica del sinistro de quo, ma gli accertamenti compiuti all'uopo consentivano di escludere per entrambe che si trattasse della vettura responsabile datasi alla fuga (cfr. doc. 3); 10) Che, pertanto, alla luce dell'impossibilità di individuare il responsabile del reato di cui all'art. 509 bis c.p., il ###.ssa ### della ### della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo formulava richiesta di archiviazione (doc. 5) 11) Che, nel frattempo, la esponente ### quale ### per la RCA della ### 208 targata ### ricevute le richieste risarcitorie da parte della proprietaria (sig.ra ### della vettura assicurata, la quale attivava la garanzia ### nonchè da parte dei succitati trasportati (docc… 6, 7 e 8), procedeva all'accertamento tecnico sul veicolo (doc. 9) ed a quello medico-legale sulle lesioni (docc. 10, 11 e 12), provvedendo - all'esito - a corrispondere: - ### 14.940,00 alla sig.ra ### a titolo di ristoro del danno materiale (doc.  13); - ### 38.650,45 al sig. ### a titolo di ristoro per il danno alla persona dallo stesso subito (doc. 14); - ### 4.748,50 in favore dell'Avv. ### legale del sig. ### per l'attività professionale svolta nell'interesse di quest'ultimo (cfr. doc. 14); - ### 67.612,80 (di cui ### 7.612,80 per spese legali) in favore della sig.ra ### a titolo di ristoro per il danno alla persona dalla stessa subito (doc. 15); - ### 213.034,40 complessivi (### 109.540,70 + ### 123.794,50) in favore del sig.  ### a titolo di ristoro per il danno alla persona dallo stesso subito (docc. 16 e 17); - ### 1.898,83 all'### che ha agito in rivalsa in relazione alla posizione di ### (doc. 18); - ### 5.375,81 all'### che ha agito in rivalsa in relazione alla posizione di ### (doc. 19.); per un esborso totale di ### 366.561,59.  12) Che i suddetti pagamenti venivano effettuati dalla ### con animo di rivalsa nei confronti di ### quale ### territorialmente designata dal ### di ### per le ### della ### in considerazione del fatto che l'autoveicolo esclusivamente responsabile del sinistro era rimasto sconosciuto perchè datosi alla fuga; 13) Che, tuttavia, vani sono risultati i solleciti inviati per tramite del sottoscritto procuratore a mezzo delle diffide addì 3.6.2019, 27.9.2019 e 3.7.2020 (docc. 20, 21 e 22); 14) Che, in particolare, con missive a mezzo pec del 6 dicembre 2018 e dell'11 giugno 2019 (docc. 23 e 24), la ### pur formulando la seguente ammissione “trattasi di sinistro con responsabilità ascrivibile ad un veicolo non identificato”, respingeva la richiesta di rimborso avanzata da ### per il tramite del sottoscritto difensore riferendosi unicamente al danno materiale; 15) Che, pertanto, alla esponente ### non resta che incardinare il presente giudizio onde ottenere la ripetizione della somma di ### 366.061,59 pari a quanto complessivamente corrisposto in favore dei danneggiati al netto dello scoperto di legge.  ”. 
Rappresentato quanto sopra in fatto, e svolte le proprie considerazioni in diritto, parte attrice ha concluso come in epigrafe. 
Parte convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e concludendo come in epigrafe. 
In considerazione della assoluta confusione ricostruttiva della dinamica degli eventi rilevanti operata dalle parti, il G.I. si è visto costretto a procedere alla nomina di un consulente di provata esperienza, cui è stato chiesto, in primo luogo, di fare chiarezza, con ragionata esposizione dell'esatta dinamica del sinistro per cui è oggi causa. 
Connessa a tale decisiva questione era poi la successiva ricostruzione dei rapporti tra le parti, in considerazione dei ruoli rispettivamente assunti nella causazione del sinistro e dei danni effettivamente prodotti. 
Il c.t.u., sui vari quesiti che gli sono stati posti, ha dunque testualmente concluso come segue la sua approfondita analisi: “ ### Per evadere il mandato ricevuto, lo scrivente premette di aver fatto ricorso alla documentazione in atti, nonché agli spunti forniti dal ### nominato da parte convenuta, ing. Bergantin, e dalle ricostruzioni di entrambe le parti in causa, tramite i loro rispettivi scritti difensivi, verificandone le prospettazioni sulla base di tutti i documenti ed anche di quelli raccolti nel corso delle operazioni peritali. 
In particolare, per quanto attiene gli atti e testimonianze raccolte in corso di operazioni peritali: gli atti e le fotografie, raccolti in occasione dell'accesso alla segreteria del dott. #### presso la ### della Repubblica di ### presso cui è archiviato il fascicolo d'indagine della dott.ssa ### trasferita ora ad altro ### ma incaricata delle indagini all'epoca del sinistro; il riscontro pervenuto allo scrivente di persona da parte del M.llo ### della stazione dei CC di ### presente all'epoca del sinistro ed intervenuto nella stesura della relativa relazione, in particolare in relazione alla traiettoria percorsa dall'autovettura ### 208 ed alle eventuali corresponsabilità del conducente e dei trasportati (invocata dalla convenuta ### per conto di ###. 
Occorre anche e soprattutto rilevare la circostanza fattuale per la quale l'unica vettura coinvolta nel sinistro di cui si abbia notizia documentata, la ### 208 condotta dal sig. ### non è più visionabile né altrimenti oggetto di verifica, essendo stata rottamata, come da verbale di consegna della ### del 18/10/2018 sottoscritto dalla proprietaria del mezzo, la sig.ra ### subito dopo il dissequestro autorizzato dalla ### consegnata al centro di raccolta rifiuti metallici di ### come da relativo formulario rifiuti del giorno appresso, il ###, che qui si allegano (docc. 1a e 1b). 
Debitamente articolata e definita la risposta al primo dei quesiti, sulla scorta di quanto predetto, le risposte ai successivi saranno risolte con relativa sinteticità.  ###: ### con cura l'esatta dinamica del sinistro per cui è causa. 
Attingendo dall'annotazione della ### del 19/09/2018 agli atti della ### della Repubblica presso il Tribunale di ### (doc. 2), emerge quanto segue. 
In data ### alle ore 20.00 circa in #### sulla S.P. 165 denominata “### Reale”, al km 29+600, si verificava un sinistro stradale in cui risultavano coinvolti da una parte il ### A: IGNOTO (con relativo proprietario e conducente) e il ### B, ovverosia la ridetta ### 208, tg ### condotta dal sig. ### di anni 22, ma di proprietà della sig.ra ### con a bordo i seguenti trasportati: i signori ### di anni 24 all'epoca del sinistro, ### di anni 24, ### di anni 23. 
Nel sinistro le persone offese riportavano le seguenti lesioni: il sig.  ### lesioni gravi (frattura ### amielica), che determinavano un periodo di prognosi di 90 gg (salvo complicazioni); il sig. ### lesioni gravi (trauma cranico con frattura delle ossa del cranio) che determinavano un periodo di ricovero di 90 gg (s.c.); la sig.ra ### lesioni gravi (fratture multiple), che determinavano un periodo di prognosi di 90 giorni (s.c.); il sig. ### lesioni gravi (frattura somatica ###, frattura sacro ###) con prognosi di 90 gg. 
I militari della ### di ### e ### effettuavano i rilievi e gli accertamenti del predetto sinistro, avvenuto di sabato sera, su strada extraurbana con carreggiata a doppio senso di marcia, in tratto di strada rettilineo, asfaltato, con segnaletica verticale ed orizzontale presente, in condizioni di traffico scarso, di illuminazione assente e di fondo stradale asciutto. ### intervenuti provvedevano a chiedere tempestivamente di verificare la presenza di sostanze d'abuso sul conducente, ### verifica che veniva eseguita presso l'### presso cui il ### veniva ricoverato con urgenza, con esito negativo. 
In data ### presso l'### di ### venivano quindi escussi dai predetti CC di ### alcuni dei soggetti coinvolti nel sinistro. Dalle dichiarazioni spontanee rese dal ### emergeva che quella sera, intorno alle 19,15 circa, egli procedeva con altri tre amici da ### a bordo dell'autovettura ### da lui condotta, alla volta di una festa nel torinese. 
Egli ricorda che “### quasi al Comune di #### sorpassavo due veicoli, tra cui un BMW modello ###, di colore nero scuro. 
Poco dopo, quasi al confine della ### di ### il predetto veicolo, dopo avermi raggiunto e “sfanalato” uno o due volte, eseguiva la manovra di sorpasso nei confronti del mio veicolo. Subito notavo che in senso opposto stavano giungendo altri due veicoli e pertanto il veicolo che mi stava sorpassando iniziava la manovra di rientro in modo frettoloso, chiudendomi la strada ed andando a colpire il mio veicolo nella parte laterale anteriore sinistra, cosa che mi faceva perdere il controllo e finire fuori dalla sede stradale. Preciso che la manovra di rientro e collisione dell'altro veicolo era talmente rapida che non riuscivo ad eseguire alcuna manovra di frenata e/o di arresto. …”; Dalle dichiarazioni testimoniali rese dal sig. ### emerge che: “sabato sera alle 20.15 mi trovavo a bordo dell'autovettura ### di ### con altre tre persone e ci recavamo da ### presso il torinese. 
Io occupavo il posto posteriore dietro il guidatore, che era #### la marcia, in un tratto di rettilineo, non ricordo la località precisa, notavo che un altro veicolo eseguiva la manovra di soprasso nei nostri confronti e, nel cercare di rientrare, visto che stava giungendo un altro veicolo in senso opposto, colpiva il nostro veicolo nella parte anteriore laterale sinistra, facendo sì che il ### perdesse il controllo del veicolo e noi finissimo fuori dalla sede stradale. Posso dire che probabilmente il veicolo era di marca ### di colore scuro, di grosse dimensioni, ma non ricordo altro sulle caratteristiche. …”. 
Dalle dichiarazioni testimoniali del ### si apprende che: “### sera alle 19.15/19.30 circa partivamo io ed altri tre amici da ### in direzione torinese per una festa di compleanno. Il veicolo usato era quello di ### e lui era alla guida. Ricordo che sulla strada provinciale, fuori dall'abitato di ### eseguivamo il sorpasso di un camion e di una autovettura marca ### modello ###, di colore nero scuro. Dopo qualche kilometro, quasi al confine con la provincia di ### notavo che dietro di noi sopraggiungeva un veicolo che iniziava a sorpassarci. 
Nel frattempo, non facevo caso alla strada ed a cosa succedesse all'esterno, in quanto controllavo il navigatore. Subito dopo, il conducente, ### attraeva la mia attenzione esclamando ‘che cosa fa questo?' rivolto all'altro veicolo che stava eseguendo il sorpasso, e nell'alzare lo sguardo notavo che il veicolo in sorpasso, che era quello sorpassato da noi poco prima, nell'eseguire la manovra di rientro colpiva il nostro veicolo nella parte anteriore laterale sinistra, facendoci uscire di strada. Subito dopo uscivo dal veicolo che era finito nella scarpata e soccorrevo i miei amici e chiamavo i soccorsi. …”. 
Per quanto riguarda la signora ### non vi sono elementi rilevanti, ma comunque, per completezza di analisi documentale si richiama la sua deposizione: “sabato sera partivo in auto con alcuni miei amici da ### verso il torinese per una festa di compleanno in auto, guidata da ### Mi ricorso che occupavo il posto posteriore lato passeggero. 
Successivamente ricordo solamente che qualcuno, non saprei indicare chi, mi aiutava ad uscire dall'abitacolo del veicolo dopo un incidente e poi che venivo soccorsa in ambulanza. Non ricordo nulla circa la dinamica del sinistro o le circostanze del sinistro.” I medesimi CC, che avevano raccolto le deposizioni testimoniali e le sommarie informazioni di cui sopra, venivano delegati dalla ### di ### a svolgere i seguenti accertamenti (che qui di seguito si ricopiano per estratto): 1) in data ### venivano effettuati i rilievi sul luogo del sinistro e sul veicolo ### 208, i quali permettevano di stabilire che: a. l'area del sinistro è un tratto di strada rettilineo, all'uscita di una curva con andamento destrorso, a doppio senso di circolazione, con segnaletica orizzontale in buono stato, indicante linea di mezzeria continua per 1 km a monte del punto d'urto rispetto alla direzione dei veicoli, e segnaletica verticale presente ed in buono stato; b. non vi sono limiti di velocità segnalati, pertanto la stessa è da intendersi di 90 km/h; c. sul tratto di strada la segnaletica verticale indica pericolo di intersezione laterali, di curva a sinistra e di animali selvatici in attraversamento sul percorso, nonché è prospicente ad un'area di intersezione regolata da rotatoria con limite di velocità di 70 km/h; d. dalla valutazione dei danni riportati al veicolo si evince che: i. i danni stessi sono principalmente localizzati sull'avantreno, ove il veicolo ha impattato, con il terreno, causando danni ingenti da sfondamento; ii. su tutta la carrozzeria esterna sono presenti segni di deformazione dovuti ad un probabile cappottamento verticale del veicolo, interrotto dalla presenza di un albero, con una successiva rotazione di quasi 180° rispetto alla direzione di marcia; iii. all'interno del veicolo sono presenti segni di deformazione e di disassamento della sedileria anteriore ed al volante, danni e varie tracce ematiche su alcune parti in plancia, tracce ematiche sulla sedileria posteriore; tutti gli airbag risultano esplosi; iv. i pretensionatori delle cinture di sicurezza risultano funzionanti ad eccezione di quello del sedile del conducente e la marcia inserita sembrerebbe essere la quinta.  2) In data ###, durante il sopralluogo nell'area del sinistro, venivano inoltre rinvenuti parti di carrozzeria del veicolo ### 208: in particolare parti varie del paraurti anteriore, parte della fanaleria anteriore, plastiche varie della fiancata laterale (coprifilo portiera, passaruota) per un totale di 16 pezzi; dall'analisi di tali parti emergeva in particolari che numero due parti bianche, riconducibili al paraurti anteriore sinistro, presentavano evidenti segni di sfregamento di colore nero, di notevole interesse investigativo e riconducibile ad un possibile urto da sfregamento con altro veicolo così come dichiarato dalle persone offese.  ### Dall'analisi della carrozzeria esterna dell'autovettura ### 208 venivano inoltre rinvenute, sebbene nascoste nella lamiera aggrovigliata, striature di colore nero sul passaruota sinistro riconducibili all'urto così come descritto dalle persone offese.  3) ### acquisite in data ###/2018, su delega della ### incaricata, immagini dagli impianti di videosorveglianza riprendenti anche solo parzialmente la sede stradale compresa tra l'abitato di ### e quelle di ####; Veniva inoltre delegata la polizia locale di ### ad espletare accertamenti partendo dal luogo del sinistro sull'eventuali vie di fuga percorribili al fine di accertare la presenza di altri impianti di videosorveglianza utile alle indagini, ricevendone però ### NEGATIVO.  ###.  4) In data ### veniva acquisito l'elenco accessi utenti ### presso il casello autostradale di ### le cui risultanze non permettevano di identificare nessun veicolo corrispondente ad un BMW ###, mentre non erano più disponibili immagini di videosorveglianza utili a documentare il transito dei veicoli in ingresso in autostrada.  5) In data ### venivano acquisiti le immagini degli impianti di videosorveglianza posti sui varchi dei comuni di ### le cui risultanze, analizzate dal comando ### di ### non permettevano di identificare nessun veicolo corrispondente ad una BMW ###.  6) In data ###, il ### ed il ### venivano acquisite le schede di intervento dei mezzi 118 intervenuti, la scheda di gestione di intervento del C.O. 112 e 118, della ### di ### e ### trattandosi di intervento in zona di confine e quindi gestito in simultanea dalle centrali operative, nonché i file audio delle chiamate intercorse tra i vari operatori ed i richiedenti il soccorso.” In particolare, emerge dall'analisi degli audio degli interventi di cui al punto 6, sopra, che il ### è stato l'unico tra le persone offese ad aver avuto contatti telefonici con gli operatori 112 e 118, riferendo ai medesimi: “abbiamo avuto un incidente, ci hanno tagliato la strada… Un'altra macchina ci ha tagliato tipo la strada rientrando dopo un soprasso, ci ha sorpassato è rientrata e ci ha beccato e ci ha mandato fuori strada…era un ### quello che ci ha tirato dentro” (vds le trascrizioni delle registrazioni della C.O., doc. 3), ricostruzione grossolana che però ricostruirà, con maggior dovizia di particolari ma senza nulla mutare nella dinamica, successivamente davanti al M.llo ### dei ### di ### un giorno e mezzo appresso, il 26/03, allorquando sarà sentito a sommarie informazioni nel reparto di traumatologia del CTO di ### ove è ricoverato. La narrazione è avallata dal personale medico della prima ambulanza giunta sul punto, composta dalla sig.ra ### infermiera medicalizzata, e da ### medico in servizio.  ### sempre nell'immediatezza, rileva anche la presenza di un veicolo fermo, a circa 400 mt dalla sua posizione, al momento della chiamata, veicolo che non può però meglio descrivere, per via dell'oscurità. Il veicolo sarà avvicinato dai primi soccorritori: al loro interno vi sono due persone, marito e moglie, che hanno potuto assistere a ben poco del fatto, se non alle manovre finali della ### già uscita di strada. I signori ### e ### saranno così sentiti a sommarie informazioni dai ### un mese dopo, in data ### e riferiranno che, “…alle ore 19,45/20.00 circa, mi trovavo a percorrere alla guida della mia autovettura, marca ### modello ### di colore azzurro, la strada ### che da ### conduce verso ### in direzione ### Come me vi era mia moglie, ### Subito dopo aver affrontato e superato la rotonda di intersezione fra la strada cd.  “Reale” e la nuova variante sud di ### mentre osservavo la strada e procedevo, notavo davanti a me, a distanza di ca. 300/400 mt, le luci di un veicolo che eseguiva delle manovre “strane”, per poi perdersi lateralmente nella scarpata e pertanto capivo che si trattava di sinistro stradale con fuoriuscita di un veicolo. Intuendo che era appena successo un sinistro o, comunque, che qualcosa poteva essere successo sulla carreggiata, rallentavo ancora di più la mia marcia e mi avvicinavo al punto da dove vedevo arrivare le luci, con molta cautela. 
Giunto sul punto, subito dopo il ponte, che attraversa un rio, non notavo nulla di strada, non appena possibile, mi accostavo con il veicolo e capendo che si tratta di un incidente, chiamavo subito il 118 e mia moglie in contemporanea il 112. ###. Dopo qualche minuto, giungeva sul posto personale del 118, che si avvicinava anche al mio veicolo e chiedeva anche a me e a mia moglie se eravamo stati coinvolti nel sinistro e se necessitavamo di cure ed assistenza ###. Posso dire inoltre ### che non facevo caso alla presenza o al transito di altri veicoli, né nella mia direzione di marcia né in direzione opposta.  ### non sono in grado di riferire se nel sinistro vi fossero coinvolti altri veicoli né particolari circa la dinamica del sinistro”. Essi, pertanto non riferiscono, né informazioni utili all'identificazione del veicolo BMW ###, né alla dinamica del sinistro stesso. 
Unico interesse, che offre questa deposizione testimoniale, consiste nella ricostruzione dell'orario dell'incidente che, nelle parole del sig. ### potrebbe essere di circa 10/15 minuti antecedente alle chiamate dei mezzi di soccorso e della ### siccome registrate dalle varie annotazioni di P.G. 
Prosegue l'annotazione di P.G. con i seguenti punti, rilevanti nella ricostruzione delle indagini espletate.  7) In data ### si presentava presso il ### dei CC di ### il sig. ### che dichiarava spontaneamente che ### gli aveva fornito numero 3 fotogrammi riproducenti una BMW ### di colore nero, targata ### che presentava danni sulla fiancata posteriore destra riconducibili alla tipologia d'urto da loro subita ed in posizione consona alla tipologia di impatto, rivenuta parcheggiata nell'abitato di ### Il veicolo in questione veniva identificato come di proprietà del sig.  ### incensurato e dipendente del Ministero di ### e Giustizia. Le verifiche del caso eseguite dalla ### (tramite acquisizione di informazioni presso l'### l'### fra le ### e presso la relativa assicurazione auto, ### nonché presso la ### ove egli prestava servizio, ed infine presso le utenze telefoniche in uso allo ###, non produceva risultati utili a proseguire le indagini in tale direzione. Il soggetto veniva altresì escusso a sommarie informazioni in data ### dai CC incaricati ed in tale circostanza egli confermava la presenza dei danni già denunciati alla propria assicurazione (e risalenti ad agosto 2017, come da comunicazione ### suddetta), ma denunciava altresì che essi erano stati successivamente aggravati per effetto di una errata manovra in retromarcia, di cui la moglie, sentita telefonicamente dagli agenti di PG, dava conferma. Fatto che però non solleticava la curiosità degli agenti, i quali non approfondivano ulteriormente le verifica sulle predette asserzioni (appurando se e come il danno fosse compatibile con quanto dichiarato dallo ### e sul perché non avesse proceduto alla riparazione dei danni, sia del primo sia del secondo sinistro).  8) In data ### veniva rinvenuta sul territorio un'altra BMW ### nero, targato ### con segni d'urto riconducibili al sinistro in indagine. 
Tale secondo veicolo veniva identificato, tramite la targa, come appartenente al sig. ### incensurato e disabile. Dagli accertamenti compiuti dall'autorità di P.G. presso l'### emergeva che il predetto veicolo, assicurato con ### era stato oggetto di sinistro nel settembre 2016: tale evento veniva confermato dal sig. ### quando, in data ###, veniva escusso dagli agenti delegati ed ivi dichiarava di essere persona disabile con patente speciale e con automezzo modificato con comandi al volante (e quindi unico utilizzatore); egli dichiarava che l'autovettura aveva subito un sinistro circa un anno prima (ma il sinistro appreso dall'### risaliva invece a due anni prima l'audizione, ndr). Anche questa incoerenza testimoniale non solleticava comunque la curiosità degli agenti di P.G. i quali si limitavano a prendere atto di quanto dichiarato e del fatto che, anche per il ### (come per lo ### nulla emergeva dai tabulati telefonici delle utenze telefoniche in uso al ### medesimo. 
Le sopra analizzate annotazioni di P.G. delegata dalla procura di ### concludevano pertanto come segue: “All'esito dell'attività investigativa espletata e sulla base degli elementi di prova raccolti, non è stato possibile identificare eventuali altri veicoli coinvolti nel sinistro, nonché confermare il coinvolgimento dei due veicoli BMW ### in accertamento. Pertanto, (…) si restituisce il fascicolo 733/2018 RGNR - ### - (…) posto che gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non hanno consentito di individuare l'autore del reato né si ritiene possibile che le indagini stesse, se proseguite, portino ad una tale individuazione”. 
La documentazione ulteriormente presente agli atti del fascicolo penale non fa che ripetere la ricostruzione del sinistro, già sommariamente descritta dalle annotazioni di polizia giudiziaria, di cui sopra, con qualche minima integrazione, comunque utile. 
In particolare, la relazione dell'incidente stradale della #### di ### redatta un mese dopo dal M.llo ### riferisce in merito alla descrizione delle cause e circostanze dell'incidente (doc. 4) che: “### ore 20.20 (lo scrivente, ndr) veniva inviato in S.P. 165 “Reale”, in corrispondenza della Km 29,600 per incidente stradale. 
Giuntovi dieci minuti dopo, appurava che in luogo alle ore 20.10 il veicolo A (### 208, ndr) targato ### di colore bianco, di proprietà della sig.ra ### con alla guida il sig. ### era rimasto coinvolto nell'incidente e che i suoi occupanti erano già stati trasportati presso il P.S. dell'### alle 20.20. In luogo si rendeva necessario l'intervento di una squadra dei vigili del ### i cui componenti, sopraggiunti dai ### volontari di ####. 
Preliminarmente veniva informato ed accertava che il veicolo A si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, quale risulta dai rilievi fotografici all'uopo effettuati. Tra gli astanti non venivano reperite persone estranee al sinistro in grado di testimoniare l'accaduto (vds supra, verbale di sommarie informazioni dei sigg.ri ### e ###. Trattasi di strada provinciale extraurbana di collegamento fra la provincia di ### (Comune di ### e la provincia di ### (Comune di ###, strada rialzata rispetto ai circostanti fondi agricoli e costruzioni adiacenti. 
Al suolo, in buono stato di conservazione, erano visibili tracce di frenate interessanti gli pneumatici del veicolo A, della lunghezza di mt 3,00 per le ruote di destra, di forma media, di intensità continua con andamento obliquo verso destra rispetto l'asse della carreggiata. Dette tracce sono meglio evidenziate nei rilievi tecnici. In luogo veniva chiesto l'ausilio di una pattuglia del ### il cui M.llo ### sopraggiunto poco dopo, provvedeva ai rilievi fotografici concernenti l'area interessata al sinistro, la posizione statica ed i danni visibili riportati dal veicolo A, le caratteristiche della località. ###. Le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rilevati insufficienti per la localizzazione del punto d'urto.” (doc. 5 e 6, fotografie del luogo del sinistro e del veicolo sinistrato). 
Ancora, l'annotazione relativa all'intervento effettuato in data ### da parte della ### dei CC, della stazione di ### (redatta alla ore 23.50 di quella stessa notte dai ### intervenuti) riferisce che: “In data ### alle ore 20.15 circa, ### venivamo contattati dalla C.O. di Savigliano che ci segnalava una vettura fuoriuscita autonomamente dalla carreggiata stradale in ### presso la ### P.le 165 “Reale” all'altezza poi verificata del km 26+600. Ivi giunti circa 15 minuti dopo, trovavamo sul posto ### del ### e personale sanitario del 118 già operanti al fine di mettere in sicurezza gli operanti del veicolo incidentato, che si presentava nel fossato adiacente la carreggiata (come da allegate immagini). Sul luogo del sinistro erano presenti 3 ambulanze e 2 camion dei ### del ### La vettura interessata dall'incidente, una ### 208 GT di colore bianco, targata ### regolarmente assicurata, risultava essere guidata dall'intestatario, ### Lo stesso, cosciente e sotto cure mediche da parte del personale sanitario, ci riferiva di essere lui stesso alla guida del mezzo e che una vettura BMW modello serie ### colore nero, dopo un sorpasso azzardato, li aveva speronati nella parte anteriore sinistra del veicolo, mandandoli fuori strada. ### veniva portato presso il CTO di ### pochi minuti dopo. ### dall'analisi della scena dell'incidente ### Era evidente una fuoriuscita del mezzo incidentato lungo il prato del fosso finché lo stesso, impuntandosi sul terrapieno, carambolava nel fossato più profondo, urtando un albero e fermandosi sul cemento del canale di scolo, a circa 4 mt più in basso, rispetto alla sede stradale. Vista l'entità dei danni al veicolo, non era possibile constatare un eventuale ammaccatura o l'avvenuto speronamento da parte della vettura nera descritta dal ### Si precisa che il pretensionatore della cintura di sicurezza del lato guida risultava esploso, ad indicare che il soggetto alla guida indossava il dispositivo di sicurezza. Lo stesso non si verificava nelle altre cinture di sicurezza, il che lascerebbe presupporre che gli altri occupanti del veicolo non indossassero il dispositivo. Ad avvalorare la supposizione, vi è anche l'evidente segno sul parabrezza anteriore lato passeggero, di un colpo, dall'interno, tipico dell'urto di una testata. ###”. 
Dedotta così, per sommi capi, tutta l'istruttoria penale da parte degli inquirenti delegati dalla ### di ### lo scrivente si determinava a cercare le fotografie in originale raccolte all'interno del CD rom, utilizzato all'epoca dei fatti per l'archiviazione da parte dei ### della stazione di ### per verificare se, nelle foto a colori ivi presenti, potesse trasparire una migliore visione delle tracce degli pneumatici e/o del percorso dell'autovettura, prima durante e dopo l'uscita di strada. 
Arrivato presso la stazione dei ### di ### lo scrivente aveva la fortuna di incontrare lo stesso M.llo ### a capo della ### già presente all'epoca dei fatti, e di confrontare con il predetto le foto a disposizione. 
Ad una domanda precisa dello scrivente, tesa a verificare un'ipotesi sostenuta dal Consulente di parte, ing. Bergantin (atta a sostenere che il segno presente sull'asfalto appartenesse alle gomme degli pneumatici di destra della ### conché, secondo detta ipotesi, il ### avrebbe viaggiato a centro strada, eseguendo delle manovre scorrette prima di essere toccato dal BMW ed uscire fuori strada, incappando pertanto in una corresponsabilità nella causazione dell'evento), il M.llo ### riteneva di escludere che il segno degli pneumatici, di circa 20 mt, rivenuto sull'asfalto, con andamento continuo e regolarmente obliquo a destra rispetto alla sede stradale, potesse riferirsi alle gomme del lato di destra della ### egli sosteneva, infatti, mostrandoli dalle foto, che, una volta giunti sullo sterrato adiacente il manto stradale, erano ben visibili i solchi di entrambi i lati degli pneumatici e da essi si potevano chiaramente individuare quelli di sinistra, che proseguivano senza soluzione di continuità rispetto ai segni lasciati dalle gomme sull'asfalto. 
Lo scrivente ritiene di fornire questa spiegazione. Il segno obliquo delle gomme degli pneumatici di sinistra, presente sull'asfalto, così regolare nella intensità e nell'andamento, appurato che il ### non aveva (memoria di aver) effettuato alcuna manovra di decelarazione e/o di arresto e/o di spostamento laterale del veicolo, può essere giustificato solo come uno slittamento laterale della ### generato dalla spinta laterale generata dalla BMW la quale, nella repentina manovra di rientro, ha urtato e sfregato il cerchione dello pneumatico anteriore sinistro della ### (vds. fotografie dell'autoveicolo allegate), imponendo un andamento che viene definito “scarrocciamento”. Tale slittamento avviene, infatti, notoriamente, quando il conducente di un veicolo imposta una curva a velocità troppo sostenuta. Nelle condizioni descritte, il veicolo inizia a muoversi lateralmente, ovvero la parte anteriore del veicolo è orientata diversamente rispetto alla direzione della traiettoria percorsa dal centro di massa del veicolo stesso, non essendovi più sufficienti forze d'attrito utili a garantire la forza centripeta e a consentire dunque al veicolo di percorrere regolarmente la traiettoria della curva. Quando ha inizio lo “slittamento laterale” del veicolo, le ruote segnano sulla strada delle tracce, le quali possono essere caratterizzate da striature diagonali o anche perpendicolari. Generalmente, la traccia dello penumatico più visibile è quella prodotta dalle ruote del lato esterno della traiettoria rispetto al movimento del veicolo: quando vi è sufficiente spazio di manovra per osservarle, le stesse tracce si delineano all'inizio con una impronta più stretta, la quale poi si allarga man mano che la condizione di scarrocciamento continua ed il veicolo ruota maggiormente rispetto al proprio asse verticale. 
Veniamo dunque alle ipotesi di ciò che può essersi astrattamente verificato (e non a tutte quelle astrattamente ipotizzabili, le quali potrebbero essere decine, tutte possibili ma non tutte ipotizzabili nel caso di specie, come quella che vorrebbe il ### accelerare al momento del presunto sorpasso della BMW ###, ipotesi che rimarrà per sempre indimostrabile). 
Per affrontare la risposta al quesito occorre, prima di tutto, convergere su di un punto: tutti i ragazzi, benché evidentemente interessati (secondo quanto argomenta la difesa del ### a sostenere la versione dello speronamento, hanno comunque e sempre sostenuto tutti (si ribadisce) la medesima narrazione: non uno sbavamento, non una contraddizione, né tantomeno un ripensamento o una parziale difformità tra le varie deposizioni rese dai soggetti che viaggiavano sulla ### sia nell'immediatezza dell'evento (o al più, secondo la tempistica fornita dall'### con uno scostamento di 10/15 minuti) al ### del numero di soccorso, allorquando uno dei 4 (il ### era riuscito ad uscire, mentre il ### era sdraiato a terra (forse incosciente) e gli altri due, ### e ### ancora incastrati all'interno dell'abitacolo, in attesa dell'arrivo dei ### del ### sia immediatamente dopo, ai soccorritori intervenuti (vds. le deposizioni rese del medico, dott.ssa ### dell'ospedale di ### e quelle resa dall'infermiera ### del 118); sia circa 36 ore dopo, alle autorità di P.G. (CC. ### M.llo ### che li ascoltavano nel reparto di traumatologia del C.T.O.; sia infine mesi dopo, in data ###, allorquando, nel tentativo di ricercare il colpevole, il sig. ### si recava presso la stazione dei CC di ### riferendo che era stata individuata un'auto che aveva caratteristiche compatibili con i danni derivanti dal sinistro. 
Sicché, necessariamente, lo scrivente ne terrà conto nella ricostruzione del sinistro. 
Lo scrivente prende in considerazione anche le asserzioni della difesa ### per conto di ### secondo le quali: “Ad avviso della ### esponente non emergono elementi che possano provare inconfutabilmente né la presenza del veicolo non identificato, né la diligenza dei trasportati nell'avere fatto tutto il possibile per identificarlo.  ###. Sarà dunque onere di parte attrice fornire la prova rigorosa della presenza del veicolo non identificato, nonché dell'assoluta impossibilità di identificarlo e del nesso causale con i danni per cui è causa”. Tali richieste risultano però, ad avviso di chi scrive, di dubbia validità, nel loro complesso, attesa la oggettiva impossibilità, per chiunque, di dimostrare una prova negativa (ma eventualmente solo di circostanziarla). Poiché, come si sa, in diritto non esiste un tale dovere, si ritiene che la prova a carico dell'attore in questa causa (### e non i ragazzi lesionati, peraltro) sia positivamente riuscita con la mera allegazione della documentazione agli atti, ovverosia l'ampia istruttoria eseguita in sede penale dalla ###. 
Last but not least, si ritiene parimenti che l'aver omesso di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione (da parte delle persone offese, si ribadisce, non della ### che non ne aveva titolo) non solo non valga come mancata prova della verificazione del sinistro nel senso narrato, ma conferma invece a maggior ragione la domanda di ### laddove, nonostante le ricerche sostenute, anche direttamente dai soggetti infortunati, non sono emersi nemmeno successivamente alla richiesta di archiviazione elementi che le persone offese potessero offrire alla ### per proseguire le indagini e così giungere ad un provvedimento differente dal decreto di archiviazione. ### rileva in causa, infatti, l'impossibilità ormai oggettiva di individuare l'autovettura e, quindi, la sua legittimazione a richiedere l'intervento in surrogazione del ### per le somme versate ai trasportati. 
Fatta tutta questa ampia premessa sulla formulazione della risposta al primo quesito (necessaria, si crede, per sgombrare ogni dubbio delle parti, sul metodo svolto dallo scrivente per analizzare gli atti), questo CTU ritiene che il sinistro abbia avuto luogo come segue. 
Intorno alle ore 20.00 (o 20.10 o 20.15, poco sposta) l'autovettura ### 208, targata ### di proprietà della sig.ra ### condotta dal sig. ### di anni 22, con a bordo tre ragazzi, trasportati, ### di anni 23, seduto sul sedile del passeggero, a lato del conducente, il sig. ### di anni 24, seduto sul sedile posteriore dietro il conducente e la sig.ra ### di anni 24, percorreva la strada provinciale extraurbana n. 165, cd. “### Reale”, all'altezza del km 29+600 la quale presenta ### le seguenti caratteristiche: trattasi di strada ad alta percorrenza, di congiunzione tra la ### di ### e quella di ### lungo il passaggio da #### a ####, consistente in una carreggiata asfaltata ed in buone condizioni, a doppio senso di marcia, su di tratto di strada rettilineo, all'uscita da una curva con andamento destrorso, debitamente segnalata da segnaletica verticale e con segnaletica orizzontale, altresì presente ed indicante linea di mezzeria continua per 1 km a monte del punto di presunto urto; limite di velocità non presente, pertanto da intendersi in 90 Km/h, rialzata rispetto ai circostanti fondi agricoli e alle costruzioni adiacenti. 
All'ora in cui i predetti ragazzi percorrevano quel tratto di strada, l'oscurità era già fitta trattandosi di un sabato sera dei primissimi giorni marzo di quell'anno, in assenza di luci di illuminazione a bordo strada, ma con fondo stradale asciutto e poco trafficato. 
All'interno dell'abitacolo, come detto, il sig. ### era seduto dal lato del passeggero, con le cintura di sicurezza molto probabilmente slacciate, intento a scrutare il navigatore per fornire i dati di navigazione al conducente, mentre il sig. ### sedeva proprio dietro il conducente e la signora ### a fianco di quest'ultimo, probabilmente anch'essi senza pretensionatori di sicurezza allacciati. Il sig. ### ed il sig. ### sono coloro che meglio possono osservare quanto segue, mentre la sig.ra ### è posta all'opposto del punto di osservazione ed infatti nulla vede e di nulla si accorge. Tornando al momento dell'impatto, il sig. ### riprende il collegamento visivo con quanto accade sulla strada al momento in cui viene richiamato dal sig. ### con l'espressione “### fa questo?” e dopo nota il noto BMW ### (riconosciuto sia da lui, sia da ### sia dal ### che, nell'eseguire la manovra di rientro, troppo repentinamente per il sopraggiungere di (uno o due) veicoli nella direzione opposta, colpisce la ### 208 nella parte anteriore/laterale sinistra, causando lo scarrocciamento (sopra già descritto), verso il campo agricolo adiacente sul lato destro, finché la stessa autovettura si impunta latero/frontalmente sul terrapieno della stradina di intersezione e quindi la supera, capovolgendosi e carambolando dall'altra parte, colpendo un albero per poi atterrare sul cemento del canale di scolo, a circa 4 mt più in basso, nel fossato, in posizione di circa 180° opposta rispetto alla direzione di provenienza. 
Questo è l'unico elemento certo su cui la presente perizia può vertere. Le altre sono tutte ipotesi ricostruttive, più o meno verificabili e probabili, ma resta da considerare che l'altro elemento di assoluta certezza è la presenza tracce di scarrocciamento. Se a quanto sopra, si collega il fatto, altrettanto indubitabile, che il veicolo è impattato disastrosamente contro il terrapieno della strada che intersecava la provinciale poco più avanti, arrivando a capottare e a “rimbalzare indietro” di quasi 180°, si può dedurre che: 1) ### per la repentina ed inattesa manovra di rientro, del BMW in soprasso, stupefatto esclamerebbe “Che cosa fa questo?” e non avrebbe il tempo di reazione sufficiente a decelerare, né prima né durante né dopo lo “speronamento” del BMW (egli stesso, infatti, ammette di non esser riuscito ad impostare alcuna manovra di frenata o di arresto), bensì soltanto quello di gestire l'autovettura con accompagnamento nella direzione, che ci viene indicata dallo scarrocciamento sull'asfalto, interessante gli pneumatici della ### 208, con tracce di forma media e di intensità continua in assenza di segni di punti di frenata ed andamento obliquo verso destra rispetto l'asse della carreggiata.  2) La velocità tenuta dalla ### 208 era sicuramente sostenuta, pur se non è dato valutare se superasse il limite dei 90 Km/h, consentiti in quel punto, attesa anche la posizione del cambio rinvenuta dalla P.G. in 5° marcia. 
Resta il fatto che, se la lunghezza delle tracce di slittamento sull'asfalto è di circa 20 mt ed altrettanti ve ne sono al punto di impatto contro il terrapieno, si possono quantificare pochi istanti, forse poco più di un secondo, prima dell'uscita di strada e del successivo disastroso urto, ammesso (e non concesso) che la velocità di viaggio rispettasse i limiti di 90 Km/h previsti. 
Se tanto è ipotizzabile, il sig. ### non parrebbe avere alcuna colpa specifica nella causazione dell'evento, salvo non si voglia ammettere (giuridicamente parlando) che egli avesse un obbligo specifico di frenare in quei pochi istanti. 
In relazione, infine, alla richiesta di surrogazione legale al ### per la liquidazione del danno all'autovettura della signora ### per la somma di € 14.940,00, lo scrivente ritiene di far propria l'argomentazione di parte attrice la quale, richiamando quanto statuito dall'art. 283, comma 2 del ### delle ### (“Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare”) afferma di esperire l'azione di rivalsa ex art.  1916 c.c. per l'indennizzo versato alla sig.ra ### per il danno alla vettura (al netto dello scoperto di ### 500,00, siccome contrattualmente previsto) stante che l'incidente ha cagionato nei trasportati danni macropermanenti (danni gravi) alle persone e pertanto il danno alle cose va risarcito dall'### designata dal ### di ### Invero, nessuna altra interpretazione della norma del ### delle ### invocata risulta attendibile, laddove non è contemplata alcuna distinzione tra il titolare del diritto al risarcimento per i danni materiali e quello per i danni fisici: l'unico aggancio ermeneutico certo è la perifrasi comune ai due casi, che dunque li accorpa in un'unica disciplina: il risarcimento dei danni, alla persona ed alle cose, è dovuto nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato. Quale è il caso di specie. Pertanto, lo scrivente ritiene che pure tale somma, siccome le rivalse ### onorate dalla ### siano da rimborsare in via di rivalsa dal ### Si permetta ancora, ed infine, una riflessione critica, sulla rigida condotta tenuta da parte del ### che non ha inteso sede ###tavolo di trattative con lo scrivente, sostenendo la necessarietà di una soddisfazione piena dell'onere della prova da parte dell'attore prima di poter poi (valutare di) adempiere ai propri doveri di ### parte terza del fatto. 
Lo scrivente ritiene infatti che, ove tale rigorosità avesse voluto ben esplicarsi proprio a vantaggio di ### meglio avrebbe fatto l'ente a sedersi a detto tavolo, più volte chiamato dallo scrivente e trattandosi di diritti pienamente disponibili dalle parti, perché in quel tavolo si sarebbero potute disaminare, in contraddittorio e con maggiore pienezza di confronto tra le parti, tutte le possibili eccezioni che avesse voluto sottoporre il ### stesso al ### e/o agli avvocati, consentendo di procedere ad una più celere (e quindi economicamente vantaggiosa, per tutti i soggetti in causa) soluzione bonaria tra le parti, ove ne fossero stati ravvisati gli estremi.  ### B: ### e dica, nel caso di accertamento della compresenza di più fattori colposi concorrenti, quale sia la percentuale delle rispettive colpe. 
Pare a questo CTU che la risposta al secondo dei quesiti posti dall'###mo Giudice Istruttore, dott. ### non possa che muovere nella direzione previamente tracciata alla risposta al quesito A, ovverosia nel negare plurime responsabilità e nell'ipotizzare un'unica responsabilità ascrivibile per intero al conducente del veicolo BMW ###, rimasto sconosciuto e, per l'effetto, di imputare la liquidazione dei danni ai soggetti trasportati, #### e ### in surrogazione a favore della ### ed a carico del ### della ### per il 100% delle somme che il dott. ### ha conteggiato, ai sensi del quesito successivo e come da allegata perizia. 
Per completezza di indagine, lo scrivente ritiene però di dar evidenza al fatto che sussistono dei margini di dubbio su detta ripartizione delle responsabilità, almeno (e solo) per la parte in cui l'attrice, ### ammette nel proprio atto di citazione una certa quale (non meglio definita ed argomentata) corresponsabilità del conducente nella causazione dell'evento, sebbene essa stessa asserisca, poco prima nell'atto, di aver ben adempiuto i propri doveri contrattuali, liquidando i danni ai trasportati, sulla scorta della Giurisprudenza costante che ritiene che: “Il terzo trasportato può giovarsi dell'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass.  nei confronti dell'assicuratore del vettore anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non assicurato, poiché tale azione non è condizionata all'accertamento della responsabilità dell'incidente, e quindi alla stessa identificazione del veicolo antagonista”. 
È ben vero che questa distonia argomentativa, in sé sola, non fa per ciò stesso decadere la ricostruzione del sinistro offerta dallo scrivente, ma potrebbe, a ben vedere, offrire il destro (così come in effetti è stato fatto) alle eccezioni della parte convenuta tese a mitigare la responsabilità del conducente della BMW ### rimasta non identificata, giungendo finanche a sostenere che sussiste una eguale responsabilità tra conducente della BMW ###, e quello della ### 208. 
Lo scrivente ritiene però, in definitiva sul punto, che tale argomento difensivo della ### / ### non riesca, da solo, a giustificare un differente trattamento delle responsabilità rispetto a quanto sopra ripercorso, attesoché, anche per le eccezioni di parte convenuta, così come per le domande di parte attrice, sussiste un onere probatorio in causa che, invero, allo stato delle cose, non pare raggiunto.  ### C: ### l'effettivo ammontare di quanto eventualmente versato; (proceda alla valutazione, ove ritenuto necessario, del danno non patrimoniale subito dal ### e) proceda ad una integrale, finale e complessiva ricostruzione di tutti i rapporti dare/avere tra le parti. 
Si allega, per il quesito in questione, la relazione del dott. ### (e gli annessi).  #### trasmette in data odierna la presente bozza di relazione al C.T.P. costituito, ing. ### per la parte attrice ### al seguente indirizzo pec ### e al C.T.P., parimenti costituito, ing. ### per la convenuta ### per conto del ### all'indirizzo pec bergantin_roberto@###it , dando termine ad entrambi per l'invio allo scrivente delle eventuali osservazioni al presente elaborato in bozza, entro e non oltre il prossimo 30 ottobre 2022.  ### 16/10/2022 ###.T.U., Prof. ### ”. 
Le conclusioni di cui sopra hanno formato oggetto di dibattito con i cc.tt.pp. Conclusivamente il c.t.u. ha replicato in modo convincente a tutti i rilievi delle parti, nel modo seguente: “ ###. R. ### relazione al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei trasportati il CTP di parte ### per conto del ### eccepisce che “### delle cinture di sicurezza da parte dei trasportati avrebbe notevolmente limitato le lesioni da questi patite. A maggior ragione se si tiene conto che l'abitacolo è visibilmente integro e sono anche esplosi gli air-bag a maggior protezione degli occupanti il veicolo. In merito è solo il caso di considerare che le vetture sono testate lanciandole alla velocità di 64 km/h contro una barriera.  ### questa prova si analizza anche il comportamento dei dispositivi di sicurezza. Nello specifico l'apertura degli airbags e l'efficienza della trattenuta delle cinture di sicurezza. In breve, l'impatto di una vettura alla velocità di 64 km/h non crea lesioni significative agli occupanti del veicolo: sia anteriori sia posteriori. Si conclude che nel caso in cui i trasportati avessero avuto le cinture di sicurezza regolarmente allacciate non avrebbero riportato lesioni significative.” Lo scrivente rileva che anche la recente giurisprudenza ammette invero un concorso di responsabilità del conducente/trasportati per il mancato regolare utilizzo delle cinture di sicurezza, laddove si afferma che “### uso delle cinture di sicurezza - a seconda dell'efficienza causale che ha avuto nella produzione delle lesioni - ### riduce, il diritto al risarcimento in misura corrispondente all'apporto da esso fornito al verificarsi dell'evento dannoso, a condizione che, chi invoca l'omesso uso delle cinture, dia concreta prova di tale circostanza e del fatto che l'uso corretto delle cinture, se adottato, avrebbe con elevata credibilità, ### ridotto il danno”: in tal senso si è espressa la Corte d'Appello di ### (C. App. ###, sentenza n. 667 del 16 ottobre 2020); ma precedentemente anche la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 2531, depositata in data 30 Gennaio 2019, aveva dichiarato che “La condotta colpevole del terzo trasportato che omette di indossare le cinture di sicurezza, non è sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento del conducente il veicolo a bordo del quale viaggia il suddetto passeggero e l'evento lesivo allo stesso prodotto. La volontà di non indossare le cinture di sicurezza, infatti, non può essere intesa quale consenso alla lesione fisica subita, vertendosi in materia di diritti indisponibili. Semmai tale condotta omissiva, una volta accertata, può comportare la riduzione proporzionale della misura relativa al risarcimento del danno, vertendosi in ipotesi di concorso di colpa, ma giammai siffatta trascuratezza può portare all'esclusione totale della responsabilità in capo al conducente del veicolo e del contestuale obbligo risarcitorio. Ciò perché il conducente del veicolo è sempre responsabile in relazione all'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, conseguentemente, in mancanza, la produzione del danno risulta imputabile sia al passeggero che al conducente, dovendo quest'ultimo sempre assicurarsi che la circolazione del veicolo avvenga in condizioni di sicurezza ed in conformità alle normali regole di prudenza e sicurezza”. Tali pronunce, a parere dello scrivente, portano a riconoscere una parziale responsabilità del sig. ### conducente della ### 208, nella causazione delle macrolesioni subite dai trasportati, unitamente alla corresponsabilità dei trasportati medesimi. 
Ma tale aspetto rileva soltanto all'interno della dinamica dei rapporti tra conducente e trasportati, non certo tra il conducente della ### 208 e quello della ipotetica vettura BMW ###, che cagionò il sinistro. Inoltre, lo scrivente tiene a precisare che nemmeno la polizia e le altre autorità intervenute ritennero di elevare una contravvenzione ai trasportati per la carenza dell'uso del dispositivo di sicurezza in questione. E che nemmeno la perizia della ### che più di ogni altra parte in causa avrebbe avuto interesse a sostenere l'argomento de quo, ha (per quanto risulta a questo ### mai sollevato tale circostanza (male o bene che abbia fatto…). E comunque, lo scrivente non è oggi incaricato di approfondirla nel quesito richiesto dal G.I.. Pertanto, lo scrivente CTU conferma la esclusiva responsabilità dell'autovettura BMW ### (o di chi per essa), rimasta sconosciuta all'esito delle indagini della polizia giudiziaria, nella causazione del sinistro con obbligo di integrale ripetizione dei danni, già liquidati da ### ai trasportati, a cario del ### della ### come da prospetto allegato alla relazione aggiuntiva del dott. ### In relazione, infine, all'osservazione del ### a seguito dei condivisibili rilievi, svolti sull'allocazione della ### 208 a centro corsia, “…per cui risulta altamente probabile che il conducente non stesse procedendo in prossimità della linea di margine, come imposto dal C.d.S. art.  143, ma al centro della corsia di marcia. Considerando, per quanto visibile dalla 208, che il contatto con il veicolo antagonista di colore nero fu quasi tangenziale risulta evidente che la posizione della 208 al centro della corsia è da ritenersi concausale con l'evento.”, lo scrivente ritiene di integrare e precisare come segue. Si rammenta che la strada provinciale extraurbana 165, cd. “### Reale” è una strada ad alta percorrenza, non solo di vetture, ma anche di mezzi agricoli e di veicoli lenti. Come le bicilette, attesa la vicinanza tra comuni in cui la principale attività svolta è l'agricoltura; inoltre, si rammenta che quella sera la visibilità era resa difficoltosa dalla mancanza di illuminazione e tra l'altro che mancavano i guardrail (come correttamente fatto rilevare dallo stesso ###, mentre erano presenti ai margini della strada (destro e sinistro) scarpate ripide che accedevano ai campi limitrofi. Tutto ciò considerato, questo CTU ritiene ampiamente giustificata la condotta di guida del conducente ### potendosi qui invocare il secondo comma del medesimo art. 143 C.d.S. il quale così recita: “I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.”, e dovendo altresì rammentare che il primo comma della medesima norma non indica una precisa quota distanziale dal margine destro “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.”); il termine “prossimità” quindi demanda volta per volta alla valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto. Sulla scorta di quanto precede, questo CTU ritiene dunque che non vi siano responsabilità addebitabili a carico del ### per aver egli condotto l'autovettura nella parte più centrale della propria corsia di percorrenza al momento dell'urto con la sedicente BMW ###.  ###. ING. ### riferimento al CTP prof. 
Ing. ### per la parte ### egli osserva unicamente che la propria cliente, parte attrice nell'odierno contenzioso, aveva espresso, sin dall'inizio della causa e vieppiù nelle presenti operazioni peritali, di essere disponibile ad addivenire ad un accordo conciliativo, cui la ### per quanto sopra già rilevato dallo scrivente ### non ha però dato seguito.  ### A: ### con cura l'esatta dinamica del sinistro per cui è causa. Intorno alle ore 20.00 (o 20.10 o 20.15, poco sposta) l'autovettura ### 208, targata ### di proprietà della sig.ra ### condotta dal sig. ### di anni 22, con a bordo tre ragazzi, trasportati, ### di anni 23, seduto sul sedile del passeggero, a lato del conducente, il sig. ### di anni 24, seduto sul sedile posteriore dietro il conducente e la sig.ra ### di anni 24, percorreva la strada provinciale extraurbana n. 165, cd. “### Reale”, all'altezza del km 29+600 la quale presenta ### le seguenti caratteristiche: trattasi di strada ad alta percorrenza, di congiunzione tra la ### di ### e quella di ### lungo il passaggio da #### a ####, consistente in una carreggiata asfaltata ed in buone condizioni, a doppio senso di marcia, su di tratto di strada rettilineo, all'uscita da una curva con andamento destrorso, debitamente segnalata da segnaletica verticale e con segnaletica orizzontale, altresì presente ed indicante linea di mezzeria continua per 1 km a monte del punto di presunto urto; limite di velocità non presente, pertanto da intendersi in 90 Km/h, rialzata rispetto ai circostanti fondi agricoli e alle costruzioni adiacenti. All'ora in cui i predetti ragazzi percorrevano quel tratto di strada, l'oscurità era già fitta trattandosi di un sabato sera dei primissimi giorni marzo di quell'anno, in assenza di luci di illuminazione a bordo strada, ma con fondo stradale asciutto e poco trafficato. All'interno dell'abitacolo, come detto, il sig. ### era seduto dal lato del passeggero, con le cintura di sicurezza molto probabilmente slacciate, intento a scrutare il navigatore per fornire i dati di navigazione al conducente, mentre il sig.  ### sedeva proprio dietro il conducente e la signora ### a fianco di quest'ultimo, probabilmente anch'essi senza pretensionatori di sicurezza allacciati. Il sig. ### ed il sig. ### sono coloro che meglio possono osservare quanto segue, mentre la sig.ra ### è posta all'opposto del punto di osservazione ed infatti nulla vede e di nulla si accorge. Tornando al momento dell'impatto, il sig. ### riprende il collegamento visivo con quanto accade sulla strada al momento in cui viene richiamato dal sig.  ### con l'espressione “### fa questo?” e dopo nota il noto BMW ### (riconosciuto sia da lui, sia da ### sia dal ### che, nell'eseguire la manovra di rientro, troppo repentinamente per il sopraggiungere di (uno o due) veicoli nella direzione opposta, colpisce la ### 208 nella parte anteriore/laterale sinistra, causando lo scarrocciamento, verso il campo agricolo adiacente sul lato destro, finché la stessa autovettura si impunta latero/frontalmente sul terrapieno della stradina di intersezione e quindi la supera, capovolgendosi e carambolando dall'altra parte, colpendo un albero per poi atterrare sul cemento del canale di scolo, a circa 4 mt più in basso, nel fossato, in posizione di circa 180° opposta rispetto alla direzione di provenienza. ### B: ### e dica, nel caso di accertamento della compresenza di più fattori colposi concorrenti, quale sia la percentuale delle rispettive colpe. Non avendo raggiunto la prova di quanto eccepito nei propri atti difensivi, la ### di ### per conto del ### della ### risulta ad avviso dello scrivente soccombente e pertanto non solo non si rinvengono fattori colposi concorrenti nella dinamica del sinistro avvenuto, per quanto si è potuto ricostruire, tra la ### 208 e il BMW ###, non identificato, ma non si ravvisano responsabilità da concorso di colpe a carico della ### e del suo conducente. ### C: ### l'effettivo ammontare di quanto eventualmente versato; (proceda alla valutazione, ove ritenuto necessario, del danno non patrimoniale subito dal ### e) proceda ad una integrale, finale e complessiva ricostruzione di tutti i rapporti dare/avere tra le parti. Si riporta integralmente quanto concluso dal dott.  ### ausiliario di questo ### nella di lui relazione del 10/10, facendo altresì rimando all'allegato 6 ivi accluso, precisando da ultimo in questa sede che nulla hanno osservato i ### su detta relazione e sulle ricostruzioni dei relativi rapporti economici: “Al fine di una migliore esposizione e sintesi di quanto sopra evidenziato, lo scrivente ha redatto il prospetto in allegato (### n. 6 della presente ### in cui sono elencate puntualmente le somme dichiaratamente erogate da parte attrice, con una apposita colonna in cui sono indicati gli importi dallo scrivente ritenuti altresì ripetibili da parte avversa, per l'importo complessivo di (in luogo di 366.561,59 ### indicati da parte attrice). 2. A proposito della seconda parte del quesito demandato allo scrivente, si sottolinea che il ### prof. ### ha comunicato di aver accertato il 100/100 quale percentuale di colpa del veicolo rimasto non identificato nel sinistro: pertanto, le somme sopra esposte e reputate dallo scrivente effettivamente erogate, pari - come sopra detto - a 365.813,09 ### debbono ritenersi integralmente ripetibili da parte del “### di ### per le ### della Strada” e per esso dalla convenuta ### spa.” Tanto doveva questo CTU evadere, in relazione ai quesiti posti dall'###mo G.I. ### 13/11/2022 ###.T.U., Prof. ### ”. 
Inutile dire che la ricostruzione della dinamica del sinistro, sulla base dei dati disponibili, appare effettuata dal c.t.u. in modo del tutto impeccabile. 
Evidente risulta la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto e l'assenza di co-responsabilità di sorta in capo agli altri veicoli coinvolti nel sinistro. Trattasi del resto di emergenze positivamente risultanti già dall'approfondita analisi penale, per cui l'ulteriore e certo non necessario ingombro dei ruoli di questo Tribunale da parte di una causa del genere appare (superfluo dirlo!) del tutto inutile ed anzi pernicioso per chiunque si ostini, contre vents et marées, nella più che solitaria e quasi disperata impresa di perseguire il raggiungimento di una giustizia civile italiana veloce ed efficiente.  ### del resto, le osservazioni del c.t.u., anche sul punto secondo cui, in diritto non esiste un dovere di fornire una prova negativa (come le difese della parte convenuta parrebbero esigere), laddove, invece, la prova a carico dell'attore in questa causa (### e non i ragazzi lesionati, peraltro) è certamente positivamente riuscita con la mera allegazione della documentazione agli atti, ovverosia l'ampia istruttoria eseguita in sede penale dalla ###. 
E' poi anche verissimo che l'aver omesso di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione (da parte delle persone offese, non della ### che non ne aveva titolo) non solo non valga come mancata prova della verificazione del sinistro nel senso narrato, ma confermi invece a maggior ragione la domanda della ### laddove, nonostante le ricerche sostenute, anche direttamente dai soggetti infortunati, non sono emersi nemmeno successivamente alla richiesta di archiviazione elementi che le persone offese potessero offrire alla ### per proseguire le indagini e così giungere ad un provvedimento differente dal decreto di archiviazione. 
Insomma, il Tribunale è d'avviso che anche in questo caso ci si trovi purtroppo di fronte all'ennesimo caso di una controversia che, con un minimo di buona volontà e attenzione da parte dei legali coinvolti, si sarebbe potuta (e anzi dovuta, per le ragioni sopra addotte) evitare. Non si ritiene di dare applicazione all'art. 96 c.p.c. al solo fine di evitare un doppiamente inutile giudizio d'appello in una controversia che mai e poi mai si sarebbe dovuta proporre in Tribunale, ma che avrebbe dovuto trovare rapida soluzione tramite rapporti tra le compagnie coinvolte. 
Non rimarrà pertanto che procedere al pieno accoglimento delle domande della parte oggi attrice, secondo le determinazioni quantitative operate dall'ausiliario del c.t.u., esperto contabile, come segue: “ C. ### 1. Al fine di una migliore esposizione e sintesi di quanto sopra evidenziato, lo scrivente ha redatto il prospetto in allegato (### n. 6 della presente ### in cui sono elencate puntualmente le somme dichiaratamente erogate da parte attrice, con una apposita colonna in cui sono indicati gli importi dallo scrivente ritenuti altresì ripetibili da parte avversa, per l'importo complessivo di (in luogo di 366.561,59 ### indicati da parte attrice)..  2. A proposito della seconda parte del quesito demandato allo scrivente, si sottolinea che il ### prof. ### ha comunicato di aver accertato il 100/100 quale percentuale di colpa del veicolo rimasto non identificato nel sinistro: pertanto, le somme sopra esposte e reputate dallo scrivente effettivamente erogate, pari - come sopra detto - a 365.813,09 ### debbono ritenersi integralmente ripetibili da parte del “### di ### per le ### della Strada” e per esso dalla convenuta ### spa. 
Tanto si pregia riferire lo scrivente in evasione al mandato ricevuto, mentre rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.  ### 10/10/2022 (### ”. 
Si aggiungerà che lo specchietto allegato alla relazione riflette i documenti prodotti in atti e la relativa valutazione tecnica proposta dall'ausiliario del c.t.u. appare del tutto esente da vizi o errori di sorta.  ### condivide la valutazione secondo cui, se da un lato esistono elementi sufficienti per ritenere effettivo il pagamento della somma dovuta all'avv. ### nonché inerente alla vicenda (purtroppo, non è possibile neanche richiedere copia della parcella all'emittente, in quanto il legale è nel frattempo deceduto), in virtù sia di copia della proposta di parcella che del conseguente bonifico operato dalla società per lo stesso importo; d'altro canto, non si possono condividere le ragioni rappresentate dalla ### circa il pagamento della ritenuta di acconto, non documentato in modo alcuno. 
Parte convenuta andrà pertanto condannata al pagamento della somma sopra indicata in favore di parte attrice, con gli interessi legali dalla domanda al saldo. 
Le spese (ivi comprese quelle di c.t.u.) seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014. 
La presente pronunzia è esecutiva ex lege, senza alcuna necessità di apposita declaratoria in dispositivo, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., così come modificato dall'art. 33, l. 353/90.  P.Q.M.  ### di ### in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando; sul contraddittorio delle parti; contrariis reiectis; ### E ### la parte convenuta al pagamento, nei confronti di parte attrice, della somma di € 365.813,09, con gli interessi legali dalle scadenze delle fatture sino al saldo effettivo; ### parte convenuta al rimborso in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 41.721,00, oltre agli accessori di legge, ponendo definitivamente a carico della parte convenuta per l'intero le spese dell'esperita c.t.u. (salva la responsabilità solidale di tutti i contendenti verso il c.t.u.). 
Così deciso in ### il giorno 28 febbraio 2023.   

IL GIUDICE
RG n. 17070/2021


causa n. 17070/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Oberto Giacomo

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