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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 17070/2021 promossa da: ### S.P.A. (###), con il patrocinio dell'avv. ### e dall'avv. ### (###) #### 2/12 20162 MILANO; elett.te dom.ta presso il proprio legale, in ### 14 10128, ### ATTRICE contro SOCIETA' ### S.P.A. (###), con il patrocinio dell'avv. ### elett.te dom.ta presso il proprio legale, in C.### 46 10123, #### parte attrice: “Piaccia al l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) Accertare e dichiarare che il sinistro stradale verificatosi il giorno 24 marzo 2018 nel territorio comunale di ####, lungo la ### 165 “Reale”, in corrispondenza della progressiva chilometrica 29 + 600 per cui è causa devesi ascrivere a fatto e colpa gravemente prevalenti del conducente della vettura non identificata (forse BMW modello ### di colore scuro). 2) Per lo effetto, dato atto che la spa. ### quale assicuratrice per la RCA del veicolo ### 208 targato ### di proprietà della sig.ra ### nell'occasione condotto dal sig. ### ha provveduto a risarcire i danni subiti dai trasportati sigg.ri #### e ### nonché a soddisfare l'azione di rivalsa esperita da ### e ad indennizzare su garanzia kasko la propria assicurata sig.ra ### subendo un esborso complessivo di ### 366.561,59, condannare la convenuta spa. ### di ### quale ### territorialmente designata dal ### di ### per le ### della ### al rimborso in favore dell'attrice di una somma proporzionale all'accertando grado di responsabilità che risulterà ascrivile al conducente della vettura rimasta sconosciuta, al netto della franchigia di legge di ### 500,00 ex art. 283, comma 2 CdA, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla mora al saldo. 3) Spese e compensi del giudizio rifusi oltre rimborso spese generali, accessori di legge nonché spese di CTU e ### 4) In via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie come articolate e dedotte da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c. addì 26 aprile 2022, da intendersi qui per integralmente riportata e trascritta.”.
Per parte convenuta: “ ### codesto ###mo Tribunale di ### respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione #### - respingere la domanda avanzata dalla ### s.p.a., per i motivi tutti di cui in narrativa; ### - qualora ritenuto il diritto di rivalsa identificato come causa petendi dalla parte attrice; qualora fosse provata la presenza del veicolo non identificato, nonché l'urto del veicolo #### con il medesimo, applicare l'art. 2054, II comma, c.c., ritenendo non superata la presunzione ivi prevista; - previa valutazione della condotta del conducente del veicolo ####, ai sensi degli artt. 148 C.d.S. e 1227 cod. civ. in occasione del sinistro de quo, qualora accertata la dinamica del sinistro come ricostruito da parte attrice, liquidare i soli danni che risulteranno provati essere conseguenza diretta ed immediata del sinistro de quo e non causalmente imputabili alla condotta del conducente del veicolo attoreo.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ARTT. 132, CPV., N. 4, C.P.C. - 118 DISP. ATT. C.P.C.) La presente controversia ha ad oggetto le domande presentate da parte attrice ### s.p.a. nei confronti della odierna convenuta, ### di ### s.p.a., in relazione ad un sinistro avvenuto in ### nell'ormai lontano 2018.
Più esattamente, i fatti rilevanti al fine del decidere vengono così come segue testualmente presentati dalla parte attrice: “ 1) Che alle ore 20.00 circa del 24 marzo 2018, in ####, lungo la S.P. 165 denominata “### Reale”, in corrispondenza del Km 29+600, si verificava un sinistro stradale tra la vettura ### 208 targata ### di proprietà della sig.ra ### e nell'occasione condotta dal sig. ### e un ### forse ####, rimasto sconosciuto; 2) Che, in particolare, il sig. ### alla guida della succitata ### 208 e con a bordo - in qualità di trasportati - i tre amici sigg.ri #### e ### percorreva la S.P. 165 denominata “### Reale” con direzione ### 3) Che, giunto in corrispondenza della chilometrica 29+600, un ### probabilmente BMW ### di colore nero, nella fase terminale di una vietata ed imprudente manovra di sorpasso, lo urtava nella parte latero - anteriore sinistra facendogli perdere il controllo della vettura che usciva di strada trovando quiete nella scarpata di destra adiacente la carreggiata; 4) Che il conducente della predetta BMW ### di colore nero, dopo la collisione, ometteva di arrestare la marcia così rendendo impossibile la sua identificazione e quella del veicolo; 5) Che in conseguenza dell'occorso i nominati trasportati, sigg.ri #### e ### subivano gravi lesioni personali per le quali si rendeva necessario il loro ricovero immediato presso il vicino C.T.O. di ### 6) Che tali circostanze risultano dalla ### di ### redatta dagli intervenuti ### della ### di ### (doc. 2) 7) Che l'### preso atto della verificazione del sinistro, delle sue modalità e delle sue conseguenze, dava avvio alle indagini mediante acquisizione di dichiarazioni da parte di tutti i soggetti coinvolti (conducente, danneggiati, personale sanitario e testimoni), rilievi tecnici sui luoghi teatro dell'evento e sulla vettura del ### 208 targata ### acquisizione delle immagini di videosorveglianza registrate nelle immediatezze da parte di impianti posizionati in prossimità (docc. 3 e 4); 8) Che all'esito delle suddette indagini, gli ### di P.G. davano atto che tutti i danneggiati avevano subito riferito, anche al personale del 118, la dinamica dell'incidente come l'effetto dello “speronamento” subito dalla ### 208 targata ### ad opera di una BMW ### di colore nero, che la carrozzeria della precitata ### ed in particolare il paraurti ed il passaruota anteriore sinistro, presentava “evidenti segni di sfregamento di colore nero” (cfr. doc. 3) e che le immagini acquisite dagli impianti di videosorgeglianza rivelavano la presenza di un SUV di colore nero ma la loro scarsa qualità ne impediva l'identificazione; 9) Che, addirittura, gli ### di P.G. individuavano due veicoli, entrambi BMW ### di colore nero, che presentavano segni di vernice bianca sulla carrozzeria, la cui localizzazione risultava compatibile con la dinamica del sinistro de quo, ma gli accertamenti compiuti all'uopo consentivano di escludere per entrambe che si trattasse della vettura responsabile datasi alla fuga (cfr. doc. 3); 10) Che, pertanto, alla luce dell'impossibilità di individuare il responsabile del reato di cui all'art. 509 bis c.p., il ###.ssa ### della ### della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo formulava richiesta di archiviazione (doc. 5) 11) Che, nel frattempo, la esponente ### quale ### per la RCA della ### 208 targata ### ricevute le richieste risarcitorie da parte della proprietaria (sig.ra ### della vettura assicurata, la quale attivava la garanzia ### nonchè da parte dei succitati trasportati (docc… 6, 7 e 8), procedeva all'accertamento tecnico sul veicolo (doc. 9) ed a quello medico-legale sulle lesioni (docc. 10, 11 e 12), provvedendo - all'esito - a corrispondere: - ### 14.940,00 alla sig.ra ### a titolo di ristoro del danno materiale (doc. 13); - ### 38.650,45 al sig. ### a titolo di ristoro per il danno alla persona dallo stesso subito (doc. 14); - ### 4.748,50 in favore dell'Avv. ### legale del sig. ### per l'attività professionale svolta nell'interesse di quest'ultimo (cfr. doc. 14); - ### 67.612,80 (di cui ### 7.612,80 per spese legali) in favore della sig.ra ### a titolo di ristoro per il danno alla persona dalla stessa subito (doc. 15); - ### 213.034,40 complessivi (### 109.540,70 + ### 123.794,50) in favore del sig. ### a titolo di ristoro per il danno alla persona dallo stesso subito (docc. 16 e 17); - ### 1.898,83 all'### che ha agito in rivalsa in relazione alla posizione di ### (doc. 18); - ### 5.375,81 all'### che ha agito in rivalsa in relazione alla posizione di ### (doc. 19.); per un esborso totale di ### 366.561,59. 12) Che i suddetti pagamenti venivano effettuati dalla ### con animo di rivalsa nei confronti di ### quale ### territorialmente designata dal ### di ### per le ### della ### in considerazione del fatto che l'autoveicolo esclusivamente responsabile del sinistro era rimasto sconosciuto perchè datosi alla fuga; 13) Che, tuttavia, vani sono risultati i solleciti inviati per tramite del sottoscritto procuratore a mezzo delle diffide addì 3.6.2019, 27.9.2019 e 3.7.2020 (docc. 20, 21 e 22); 14) Che, in particolare, con missive a mezzo pec del 6 dicembre 2018 e dell'11 giugno 2019 (docc. 23 e 24), la ### pur formulando la seguente ammissione “trattasi di sinistro con responsabilità ascrivibile ad un veicolo non identificato”, respingeva la richiesta di rimborso avanzata da ### per il tramite del sottoscritto difensore riferendosi unicamente al danno materiale; 15) Che, pertanto, alla esponente ### non resta che incardinare il presente giudizio onde ottenere la ripetizione della somma di ### 366.061,59 pari a quanto complessivamente corrisposto in favore dei danneggiati al netto dello scoperto di legge. ”.
Rappresentato quanto sopra in fatto, e svolte le proprie considerazioni in diritto, parte attrice ha concluso come in epigrafe.
Parte convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e concludendo come in epigrafe.
In considerazione della assoluta confusione ricostruttiva della dinamica degli eventi rilevanti operata dalle parti, il G.I. si è visto costretto a procedere alla nomina di un consulente di provata esperienza, cui è stato chiesto, in primo luogo, di fare chiarezza, con ragionata esposizione dell'esatta dinamica del sinistro per cui è oggi causa.
Connessa a tale decisiva questione era poi la successiva ricostruzione dei rapporti tra le parti, in considerazione dei ruoli rispettivamente assunti nella causazione del sinistro e dei danni effettivamente prodotti.
Il c.t.u., sui vari quesiti che gli sono stati posti, ha dunque testualmente concluso come segue la sua approfondita analisi: “ ### Per evadere il mandato ricevuto, lo scrivente premette di aver fatto ricorso alla documentazione in atti, nonché agli spunti forniti dal ### nominato da parte convenuta, ing. Bergantin, e dalle ricostruzioni di entrambe le parti in causa, tramite i loro rispettivi scritti difensivi, verificandone le prospettazioni sulla base di tutti i documenti ed anche di quelli raccolti nel corso delle operazioni peritali.
In particolare, per quanto attiene gli atti e testimonianze raccolte in corso di operazioni peritali: gli atti e le fotografie, raccolti in occasione dell'accesso alla segreteria del dott. #### presso la ### della Repubblica di ### presso cui è archiviato il fascicolo d'indagine della dott.ssa ### trasferita ora ad altro ### ma incaricata delle indagini all'epoca del sinistro; il riscontro pervenuto allo scrivente di persona da parte del M.llo ### della stazione dei CC di ### presente all'epoca del sinistro ed intervenuto nella stesura della relativa relazione, in particolare in relazione alla traiettoria percorsa dall'autovettura ### 208 ed alle eventuali corresponsabilità del conducente e dei trasportati (invocata dalla convenuta ### per conto di ###.
Occorre anche e soprattutto rilevare la circostanza fattuale per la quale l'unica vettura coinvolta nel sinistro di cui si abbia notizia documentata, la ### 208 condotta dal sig. ### non è più visionabile né altrimenti oggetto di verifica, essendo stata rottamata, come da verbale di consegna della ### del 18/10/2018 sottoscritto dalla proprietaria del mezzo, la sig.ra ### subito dopo il dissequestro autorizzato dalla ### consegnata al centro di raccolta rifiuti metallici di ### come da relativo formulario rifiuti del giorno appresso, il ###, che qui si allegano (docc. 1a e 1b).
Debitamente articolata e definita la risposta al primo dei quesiti, sulla scorta di quanto predetto, le risposte ai successivi saranno risolte con relativa sinteticità. ###: ### con cura l'esatta dinamica del sinistro per cui è causa.
Attingendo dall'annotazione della ### del 19/09/2018 agli atti della ### della Repubblica presso il Tribunale di ### (doc. 2), emerge quanto segue.
In data ### alle ore 20.00 circa in #### sulla S.P. 165 denominata “### Reale”, al km 29+600, si verificava un sinistro stradale in cui risultavano coinvolti da una parte il ### A: IGNOTO (con relativo proprietario e conducente) e il ### B, ovverosia la ridetta ### 208, tg ### condotta dal sig. ### di anni 22, ma di proprietà della sig.ra ### con a bordo i seguenti trasportati: i signori ### di anni 24 all'epoca del sinistro, ### di anni 24, ### di anni 23.
Nel sinistro le persone offese riportavano le seguenti lesioni: il sig. ### lesioni gravi (frattura ### amielica), che determinavano un periodo di prognosi di 90 gg (salvo complicazioni); il sig. ### lesioni gravi (trauma cranico con frattura delle ossa del cranio) che determinavano un periodo di ricovero di 90 gg (s.c.); la sig.ra ### lesioni gravi (fratture multiple), che determinavano un periodo di prognosi di 90 giorni (s.c.); il sig. ### lesioni gravi (frattura somatica ###, frattura sacro ###) con prognosi di 90 gg.
I militari della ### di ### e ### effettuavano i rilievi e gli accertamenti del predetto sinistro, avvenuto di sabato sera, su strada extraurbana con carreggiata a doppio senso di marcia, in tratto di strada rettilineo, asfaltato, con segnaletica verticale ed orizzontale presente, in condizioni di traffico scarso, di illuminazione assente e di fondo stradale asciutto. ### intervenuti provvedevano a chiedere tempestivamente di verificare la presenza di sostanze d'abuso sul conducente, ### verifica che veniva eseguita presso l'### presso cui il ### veniva ricoverato con urgenza, con esito negativo.
In data ### presso l'### di ### venivano quindi escussi dai predetti CC di ### alcuni dei soggetti coinvolti nel sinistro. Dalle dichiarazioni spontanee rese dal ### emergeva che quella sera, intorno alle 19,15 circa, egli procedeva con altri tre amici da ### a bordo dell'autovettura ### da lui condotta, alla volta di una festa nel torinese.
Egli ricorda che “### quasi al Comune di #### sorpassavo due veicoli, tra cui un BMW modello ###, di colore nero scuro.
Poco dopo, quasi al confine della ### di ### il predetto veicolo, dopo avermi raggiunto e “sfanalato” uno o due volte, eseguiva la manovra di sorpasso nei confronti del mio veicolo. Subito notavo che in senso opposto stavano giungendo altri due veicoli e pertanto il veicolo che mi stava sorpassando iniziava la manovra di rientro in modo frettoloso, chiudendomi la strada ed andando a colpire il mio veicolo nella parte laterale anteriore sinistra, cosa che mi faceva perdere il controllo e finire fuori dalla sede stradale. Preciso che la manovra di rientro e collisione dell'altro veicolo era talmente rapida che non riuscivo ad eseguire alcuna manovra di frenata e/o di arresto. …”; Dalle dichiarazioni testimoniali rese dal sig. ### emerge che: “sabato sera alle 20.15 mi trovavo a bordo dell'autovettura ### di ### con altre tre persone e ci recavamo da ### presso il torinese.
Io occupavo il posto posteriore dietro il guidatore, che era #### la marcia, in un tratto di rettilineo, non ricordo la località precisa, notavo che un altro veicolo eseguiva la manovra di soprasso nei nostri confronti e, nel cercare di rientrare, visto che stava giungendo un altro veicolo in senso opposto, colpiva il nostro veicolo nella parte anteriore laterale sinistra, facendo sì che il ### perdesse il controllo del veicolo e noi finissimo fuori dalla sede stradale. Posso dire che probabilmente il veicolo era di marca ### di colore scuro, di grosse dimensioni, ma non ricordo altro sulle caratteristiche. …”.
Dalle dichiarazioni testimoniali del ### si apprende che: “### sera alle 19.15/19.30 circa partivamo io ed altri tre amici da ### in direzione torinese per una festa di compleanno. Il veicolo usato era quello di ### e lui era alla guida. Ricordo che sulla strada provinciale, fuori dall'abitato di ### eseguivamo il sorpasso di un camion e di una autovettura marca ### modello ###, di colore nero scuro. Dopo qualche kilometro, quasi al confine con la provincia di ### notavo che dietro di noi sopraggiungeva un veicolo che iniziava a sorpassarci.
Nel frattempo, non facevo caso alla strada ed a cosa succedesse all'esterno, in quanto controllavo il navigatore. Subito dopo, il conducente, ### attraeva la mia attenzione esclamando ‘che cosa fa questo?' rivolto all'altro veicolo che stava eseguendo il sorpasso, e nell'alzare lo sguardo notavo che il veicolo in sorpasso, che era quello sorpassato da noi poco prima, nell'eseguire la manovra di rientro colpiva il nostro veicolo nella parte anteriore laterale sinistra, facendoci uscire di strada. Subito dopo uscivo dal veicolo che era finito nella scarpata e soccorrevo i miei amici e chiamavo i soccorsi. …”.
Per quanto riguarda la signora ### non vi sono elementi rilevanti, ma comunque, per completezza di analisi documentale si richiama la sua deposizione: “sabato sera partivo in auto con alcuni miei amici da ### verso il torinese per una festa di compleanno in auto, guidata da ### Mi ricorso che occupavo il posto posteriore lato passeggero.
Successivamente ricordo solamente che qualcuno, non saprei indicare chi, mi aiutava ad uscire dall'abitacolo del veicolo dopo un incidente e poi che venivo soccorsa in ambulanza. Non ricordo nulla circa la dinamica del sinistro o le circostanze del sinistro.” I medesimi CC, che avevano raccolto le deposizioni testimoniali e le sommarie informazioni di cui sopra, venivano delegati dalla ### di ### a svolgere i seguenti accertamenti (che qui di seguito si ricopiano per estratto): 1) in data ### venivano effettuati i rilievi sul luogo del sinistro e sul veicolo ### 208, i quali permettevano di stabilire che: a. l'area del sinistro è un tratto di strada rettilineo, all'uscita di una curva con andamento destrorso, a doppio senso di circolazione, con segnaletica orizzontale in buono stato, indicante linea di mezzeria continua per 1 km a monte del punto d'urto rispetto alla direzione dei veicoli, e segnaletica verticale presente ed in buono stato; b. non vi sono limiti di velocità segnalati, pertanto la stessa è da intendersi di 90 km/h; c. sul tratto di strada la segnaletica verticale indica pericolo di intersezione laterali, di curva a sinistra e di animali selvatici in attraversamento sul percorso, nonché è prospicente ad un'area di intersezione regolata da rotatoria con limite di velocità di 70 km/h; d. dalla valutazione dei danni riportati al veicolo si evince che: i. i danni stessi sono principalmente localizzati sull'avantreno, ove il veicolo ha impattato, con il terreno, causando danni ingenti da sfondamento; ii. su tutta la carrozzeria esterna sono presenti segni di deformazione dovuti ad un probabile cappottamento verticale del veicolo, interrotto dalla presenza di un albero, con una successiva rotazione di quasi 180° rispetto alla direzione di marcia; iii. all'interno del veicolo sono presenti segni di deformazione e di disassamento della sedileria anteriore ed al volante, danni e varie tracce ematiche su alcune parti in plancia, tracce ematiche sulla sedileria posteriore; tutti gli airbag risultano esplosi; iv. i pretensionatori delle cinture di sicurezza risultano funzionanti ad eccezione di quello del sedile del conducente e la marcia inserita sembrerebbe essere la quinta. 2) In data ###, durante il sopralluogo nell'area del sinistro, venivano inoltre rinvenuti parti di carrozzeria del veicolo ### 208: in particolare parti varie del paraurti anteriore, parte della fanaleria anteriore, plastiche varie della fiancata laterale (coprifilo portiera, passaruota) per un totale di 16 pezzi; dall'analisi di tali parti emergeva in particolari che numero due parti bianche, riconducibili al paraurti anteriore sinistro, presentavano evidenti segni di sfregamento di colore nero, di notevole interesse investigativo e riconducibile ad un possibile urto da sfregamento con altro veicolo così come dichiarato dalle persone offese. ### Dall'analisi della carrozzeria esterna dell'autovettura ### 208 venivano inoltre rinvenute, sebbene nascoste nella lamiera aggrovigliata, striature di colore nero sul passaruota sinistro riconducibili all'urto così come descritto dalle persone offese. 3) ### acquisite in data ###/2018, su delega della ### incaricata, immagini dagli impianti di videosorveglianza riprendenti anche solo parzialmente la sede stradale compresa tra l'abitato di ### e quelle di ####; Veniva inoltre delegata la polizia locale di ### ad espletare accertamenti partendo dal luogo del sinistro sull'eventuali vie di fuga percorribili al fine di accertare la presenza di altri impianti di videosorveglianza utile alle indagini, ricevendone però ### NEGATIVO. ###. 4) In data ### veniva acquisito l'elenco accessi utenti ### presso il casello autostradale di ### le cui risultanze non permettevano di identificare nessun veicolo corrispondente ad un BMW ###, mentre non erano più disponibili immagini di videosorveglianza utili a documentare il transito dei veicoli in ingresso in autostrada. 5) In data ### venivano acquisiti le immagini degli impianti di videosorveglianza posti sui varchi dei comuni di ### le cui risultanze, analizzate dal comando ### di ### non permettevano di identificare nessun veicolo corrispondente ad una BMW ###. 6) In data ###, il ### ed il ### venivano acquisite le schede di intervento dei mezzi 118 intervenuti, la scheda di gestione di intervento del C.O. 112 e 118, della ### di ### e ### trattandosi di intervento in zona di confine e quindi gestito in simultanea dalle centrali operative, nonché i file audio delle chiamate intercorse tra i vari operatori ed i richiedenti il soccorso.” In particolare, emerge dall'analisi degli audio degli interventi di cui al punto 6, sopra, che il ### è stato l'unico tra le persone offese ad aver avuto contatti telefonici con gli operatori 112 e 118, riferendo ai medesimi: “abbiamo avuto un incidente, ci hanno tagliato la strada… Un'altra macchina ci ha tagliato tipo la strada rientrando dopo un soprasso, ci ha sorpassato è rientrata e ci ha beccato e ci ha mandato fuori strada…era un ### quello che ci ha tirato dentro” (vds le trascrizioni delle registrazioni della C.O., doc. 3), ricostruzione grossolana che però ricostruirà, con maggior dovizia di particolari ma senza nulla mutare nella dinamica, successivamente davanti al M.llo ### dei ### di ### un giorno e mezzo appresso, il 26/03, allorquando sarà sentito a sommarie informazioni nel reparto di traumatologia del CTO di ### ove è ricoverato. La narrazione è avallata dal personale medico della prima ambulanza giunta sul punto, composta dalla sig.ra ### infermiera medicalizzata, e da ### medico in servizio. ### sempre nell'immediatezza, rileva anche la presenza di un veicolo fermo, a circa 400 mt dalla sua posizione, al momento della chiamata, veicolo che non può però meglio descrivere, per via dell'oscurità. Il veicolo sarà avvicinato dai primi soccorritori: al loro interno vi sono due persone, marito e moglie, che hanno potuto assistere a ben poco del fatto, se non alle manovre finali della ### già uscita di strada. I signori ### e ### saranno così sentiti a sommarie informazioni dai ### un mese dopo, in data ### e riferiranno che, “…alle ore 19,45/20.00 circa, mi trovavo a percorrere alla guida della mia autovettura, marca ### modello ### di colore azzurro, la strada ### che da ### conduce verso ### in direzione ### Come me vi era mia moglie, ### Subito dopo aver affrontato e superato la rotonda di intersezione fra la strada cd. “Reale” e la nuova variante sud di ### mentre osservavo la strada e procedevo, notavo davanti a me, a distanza di ca. 300/400 mt, le luci di un veicolo che eseguiva delle manovre “strane”, per poi perdersi lateralmente nella scarpata e pertanto capivo che si trattava di sinistro stradale con fuoriuscita di un veicolo. Intuendo che era appena successo un sinistro o, comunque, che qualcosa poteva essere successo sulla carreggiata, rallentavo ancora di più la mia marcia e mi avvicinavo al punto da dove vedevo arrivare le luci, con molta cautela.
Giunto sul punto, subito dopo il ponte, che attraversa un rio, non notavo nulla di strada, non appena possibile, mi accostavo con il veicolo e capendo che si tratta di un incidente, chiamavo subito il 118 e mia moglie in contemporanea il 112. ###. Dopo qualche minuto, giungeva sul posto personale del 118, che si avvicinava anche al mio veicolo e chiedeva anche a me e a mia moglie se eravamo stati coinvolti nel sinistro e se necessitavamo di cure ed assistenza ###. Posso dire inoltre ### che non facevo caso alla presenza o al transito di altri veicoli, né nella mia direzione di marcia né in direzione opposta. ### non sono in grado di riferire se nel sinistro vi fossero coinvolti altri veicoli né particolari circa la dinamica del sinistro”. Essi, pertanto non riferiscono, né informazioni utili all'identificazione del veicolo BMW ###, né alla dinamica del sinistro stesso.
Unico interesse, che offre questa deposizione testimoniale, consiste nella ricostruzione dell'orario dell'incidente che, nelle parole del sig. ### potrebbe essere di circa 10/15 minuti antecedente alle chiamate dei mezzi di soccorso e della ### siccome registrate dalle varie annotazioni di P.G.
Prosegue l'annotazione di P.G. con i seguenti punti, rilevanti nella ricostruzione delle indagini espletate. 7) In data ### si presentava presso il ### dei CC di ### il sig. ### che dichiarava spontaneamente che ### gli aveva fornito numero 3 fotogrammi riproducenti una BMW ### di colore nero, targata ### che presentava danni sulla fiancata posteriore destra riconducibili alla tipologia d'urto da loro subita ed in posizione consona alla tipologia di impatto, rivenuta parcheggiata nell'abitato di ### Il veicolo in questione veniva identificato come di proprietà del sig. ### incensurato e dipendente del Ministero di ### e Giustizia. Le verifiche del caso eseguite dalla ### (tramite acquisizione di informazioni presso l'### l'### fra le ### e presso la relativa assicurazione auto, ### nonché presso la ### ove egli prestava servizio, ed infine presso le utenze telefoniche in uso allo ###, non produceva risultati utili a proseguire le indagini in tale direzione. Il soggetto veniva altresì escusso a sommarie informazioni in data ### dai CC incaricati ed in tale circostanza egli confermava la presenza dei danni già denunciati alla propria assicurazione (e risalenti ad agosto 2017, come da comunicazione ### suddetta), ma denunciava altresì che essi erano stati successivamente aggravati per effetto di una errata manovra in retromarcia, di cui la moglie, sentita telefonicamente dagli agenti di PG, dava conferma. Fatto che però non solleticava la curiosità degli agenti, i quali non approfondivano ulteriormente le verifica sulle predette asserzioni (appurando se e come il danno fosse compatibile con quanto dichiarato dallo ### e sul perché non avesse proceduto alla riparazione dei danni, sia del primo sia del secondo sinistro). 8) In data ### veniva rinvenuta sul territorio un'altra BMW ### nero, targato ### con segni d'urto riconducibili al sinistro in indagine.
Tale secondo veicolo veniva identificato, tramite la targa, come appartenente al sig. ### incensurato e disabile. Dagli accertamenti compiuti dall'autorità di P.G. presso l'### emergeva che il predetto veicolo, assicurato con ### era stato oggetto di sinistro nel settembre 2016: tale evento veniva confermato dal sig. ### quando, in data ###, veniva escusso dagli agenti delegati ed ivi dichiarava di essere persona disabile con patente speciale e con automezzo modificato con comandi al volante (e quindi unico utilizzatore); egli dichiarava che l'autovettura aveva subito un sinistro circa un anno prima (ma il sinistro appreso dall'### risaliva invece a due anni prima l'audizione, ndr). Anche questa incoerenza testimoniale non solleticava comunque la curiosità degli agenti di P.G. i quali si limitavano a prendere atto di quanto dichiarato e del fatto che, anche per il ### (come per lo ### nulla emergeva dai tabulati telefonici delle utenze telefoniche in uso al ### medesimo.
Le sopra analizzate annotazioni di P.G. delegata dalla procura di ### concludevano pertanto come segue: “All'esito dell'attività investigativa espletata e sulla base degli elementi di prova raccolti, non è stato possibile identificare eventuali altri veicoli coinvolti nel sinistro, nonché confermare il coinvolgimento dei due veicoli BMW ### in accertamento. Pertanto, (…) si restituisce il fascicolo 733/2018 RGNR - ### - (…) posto che gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non hanno consentito di individuare l'autore del reato né si ritiene possibile che le indagini stesse, se proseguite, portino ad una tale individuazione”.
La documentazione ulteriormente presente agli atti del fascicolo penale non fa che ripetere la ricostruzione del sinistro, già sommariamente descritta dalle annotazioni di polizia giudiziaria, di cui sopra, con qualche minima integrazione, comunque utile.
In particolare, la relazione dell'incidente stradale della #### di ### redatta un mese dopo dal M.llo ### riferisce in merito alla descrizione delle cause e circostanze dell'incidente (doc. 4) che: “### ore 20.20 (lo scrivente, ndr) veniva inviato in S.P. 165 “Reale”, in corrispondenza della Km 29,600 per incidente stradale.
Giuntovi dieci minuti dopo, appurava che in luogo alle ore 20.10 il veicolo A (### 208, ndr) targato ### di colore bianco, di proprietà della sig.ra ### con alla guida il sig. ### era rimasto coinvolto nell'incidente e che i suoi occupanti erano già stati trasportati presso il P.S. dell'### alle 20.20. In luogo si rendeva necessario l'intervento di una squadra dei vigili del ### i cui componenti, sopraggiunti dai ### volontari di ####.
Preliminarmente veniva informato ed accertava che il veicolo A si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, quale risulta dai rilievi fotografici all'uopo effettuati. Tra gli astanti non venivano reperite persone estranee al sinistro in grado di testimoniare l'accaduto (vds supra, verbale di sommarie informazioni dei sigg.ri ### e ###. Trattasi di strada provinciale extraurbana di collegamento fra la provincia di ### (Comune di ### e la provincia di ### (Comune di ###, strada rialzata rispetto ai circostanti fondi agricoli e costruzioni adiacenti.
Al suolo, in buono stato di conservazione, erano visibili tracce di frenate interessanti gli pneumatici del veicolo A, della lunghezza di mt 3,00 per le ruote di destra, di forma media, di intensità continua con andamento obliquo verso destra rispetto l'asse della carreggiata. Dette tracce sono meglio evidenziate nei rilievi tecnici. In luogo veniva chiesto l'ausilio di una pattuglia del ### il cui M.llo ### sopraggiunto poco dopo, provvedeva ai rilievi fotografici concernenti l'area interessata al sinistro, la posizione statica ed i danni visibili riportati dal veicolo A, le caratteristiche della località. ###. Le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rilevati insufficienti per la localizzazione del punto d'urto.” (doc. 5 e 6, fotografie del luogo del sinistro e del veicolo sinistrato).
Ancora, l'annotazione relativa all'intervento effettuato in data ### da parte della ### dei CC, della stazione di ### (redatta alla ore 23.50 di quella stessa notte dai ### intervenuti) riferisce che: “In data ### alle ore 20.15 circa, ### venivamo contattati dalla C.O. di Savigliano che ci segnalava una vettura fuoriuscita autonomamente dalla carreggiata stradale in ### presso la ### P.le 165 “Reale” all'altezza poi verificata del km 26+600. Ivi giunti circa 15 minuti dopo, trovavamo sul posto ### del ### e personale sanitario del 118 già operanti al fine di mettere in sicurezza gli operanti del veicolo incidentato, che si presentava nel fossato adiacente la carreggiata (come da allegate immagini). Sul luogo del sinistro erano presenti 3 ambulanze e 2 camion dei ### del ### La vettura interessata dall'incidente, una ### 208 GT di colore bianco, targata ### regolarmente assicurata, risultava essere guidata dall'intestatario, ### Lo stesso, cosciente e sotto cure mediche da parte del personale sanitario, ci riferiva di essere lui stesso alla guida del mezzo e che una vettura BMW modello serie ### colore nero, dopo un sorpasso azzardato, li aveva speronati nella parte anteriore sinistra del veicolo, mandandoli fuori strada. ### veniva portato presso il CTO di ### pochi minuti dopo. ### dall'analisi della scena dell'incidente ### Era evidente una fuoriuscita del mezzo incidentato lungo il prato del fosso finché lo stesso, impuntandosi sul terrapieno, carambolava nel fossato più profondo, urtando un albero e fermandosi sul cemento del canale di scolo, a circa 4 mt più in basso, rispetto alla sede stradale. Vista l'entità dei danni al veicolo, non era possibile constatare un eventuale ammaccatura o l'avvenuto speronamento da parte della vettura nera descritta dal ### Si precisa che il pretensionatore della cintura di sicurezza del lato guida risultava esploso, ad indicare che il soggetto alla guida indossava il dispositivo di sicurezza. Lo stesso non si verificava nelle altre cinture di sicurezza, il che lascerebbe presupporre che gli altri occupanti del veicolo non indossassero il dispositivo. Ad avvalorare la supposizione, vi è anche l'evidente segno sul parabrezza anteriore lato passeggero, di un colpo, dall'interno, tipico dell'urto di una testata. ###”.
Dedotta così, per sommi capi, tutta l'istruttoria penale da parte degli inquirenti delegati dalla ### di ### lo scrivente si determinava a cercare le fotografie in originale raccolte all'interno del CD rom, utilizzato all'epoca dei fatti per l'archiviazione da parte dei ### della stazione di ### per verificare se, nelle foto a colori ivi presenti, potesse trasparire una migliore visione delle tracce degli pneumatici e/o del percorso dell'autovettura, prima durante e dopo l'uscita di strada.
Arrivato presso la stazione dei ### di ### lo scrivente aveva la fortuna di incontrare lo stesso M.llo ### a capo della ### già presente all'epoca dei fatti, e di confrontare con il predetto le foto a disposizione.
Ad una domanda precisa dello scrivente, tesa a verificare un'ipotesi sostenuta dal Consulente di parte, ing. Bergantin (atta a sostenere che il segno presente sull'asfalto appartenesse alle gomme degli pneumatici di destra della ### conché, secondo detta ipotesi, il ### avrebbe viaggiato a centro strada, eseguendo delle manovre scorrette prima di essere toccato dal BMW ed uscire fuori strada, incappando pertanto in una corresponsabilità nella causazione dell'evento), il M.llo ### riteneva di escludere che il segno degli pneumatici, di circa 20 mt, rivenuto sull'asfalto, con andamento continuo e regolarmente obliquo a destra rispetto alla sede stradale, potesse riferirsi alle gomme del lato di destra della ### egli sosteneva, infatti, mostrandoli dalle foto, che, una volta giunti sullo sterrato adiacente il manto stradale, erano ben visibili i solchi di entrambi i lati degli pneumatici e da essi si potevano chiaramente individuare quelli di sinistra, che proseguivano senza soluzione di continuità rispetto ai segni lasciati dalle gomme sull'asfalto.
Lo scrivente ritiene di fornire questa spiegazione. Il segno obliquo delle gomme degli pneumatici di sinistra, presente sull'asfalto, così regolare nella intensità e nell'andamento, appurato che il ### non aveva (memoria di aver) effettuato alcuna manovra di decelarazione e/o di arresto e/o di spostamento laterale del veicolo, può essere giustificato solo come uno slittamento laterale della ### generato dalla spinta laterale generata dalla BMW la quale, nella repentina manovra di rientro, ha urtato e sfregato il cerchione dello pneumatico anteriore sinistro della ### (vds. fotografie dell'autoveicolo allegate), imponendo un andamento che viene definito “scarrocciamento”. Tale slittamento avviene, infatti, notoriamente, quando il conducente di un veicolo imposta una curva a velocità troppo sostenuta. Nelle condizioni descritte, il veicolo inizia a muoversi lateralmente, ovvero la parte anteriore del veicolo è orientata diversamente rispetto alla direzione della traiettoria percorsa dal centro di massa del veicolo stesso, non essendovi più sufficienti forze d'attrito utili a garantire la forza centripeta e a consentire dunque al veicolo di percorrere regolarmente la traiettoria della curva. Quando ha inizio lo “slittamento laterale” del veicolo, le ruote segnano sulla strada delle tracce, le quali possono essere caratterizzate da striature diagonali o anche perpendicolari. Generalmente, la traccia dello penumatico più visibile è quella prodotta dalle ruote del lato esterno della traiettoria rispetto al movimento del veicolo: quando vi è sufficiente spazio di manovra per osservarle, le stesse tracce si delineano all'inizio con una impronta più stretta, la quale poi si allarga man mano che la condizione di scarrocciamento continua ed il veicolo ruota maggiormente rispetto al proprio asse verticale.
Veniamo dunque alle ipotesi di ciò che può essersi astrattamente verificato (e non a tutte quelle astrattamente ipotizzabili, le quali potrebbero essere decine, tutte possibili ma non tutte ipotizzabili nel caso di specie, come quella che vorrebbe il ### accelerare al momento del presunto sorpasso della BMW ###, ipotesi che rimarrà per sempre indimostrabile).
Per affrontare la risposta al quesito occorre, prima di tutto, convergere su di un punto: tutti i ragazzi, benché evidentemente interessati (secondo quanto argomenta la difesa del ### a sostenere la versione dello speronamento, hanno comunque e sempre sostenuto tutti (si ribadisce) la medesima narrazione: non uno sbavamento, non una contraddizione, né tantomeno un ripensamento o una parziale difformità tra le varie deposizioni rese dai soggetti che viaggiavano sulla ### sia nell'immediatezza dell'evento (o al più, secondo la tempistica fornita dall'### con uno scostamento di 10/15 minuti) al ### del numero di soccorso, allorquando uno dei 4 (il ### era riuscito ad uscire, mentre il ### era sdraiato a terra (forse incosciente) e gli altri due, ### e ### ancora incastrati all'interno dell'abitacolo, in attesa dell'arrivo dei ### del ### sia immediatamente dopo, ai soccorritori intervenuti (vds. le deposizioni rese del medico, dott.ssa ### dell'ospedale di ### e quelle resa dall'infermiera ### del 118); sia circa 36 ore dopo, alle autorità di P.G. (CC. ### M.llo ### che li ascoltavano nel reparto di traumatologia del C.T.O.; sia infine mesi dopo, in data ###, allorquando, nel tentativo di ricercare il colpevole, il sig. ### si recava presso la stazione dei CC di ### riferendo che era stata individuata un'auto che aveva caratteristiche compatibili con i danni derivanti dal sinistro.
Sicché, necessariamente, lo scrivente ne terrà conto nella ricostruzione del sinistro.
Lo scrivente prende in considerazione anche le asserzioni della difesa ### per conto di ### secondo le quali: “Ad avviso della ### esponente non emergono elementi che possano provare inconfutabilmente né la presenza del veicolo non identificato, né la diligenza dei trasportati nell'avere fatto tutto il possibile per identificarlo. ###. Sarà dunque onere di parte attrice fornire la prova rigorosa della presenza del veicolo non identificato, nonché dell'assoluta impossibilità di identificarlo e del nesso causale con i danni per cui è causa”. Tali richieste risultano però, ad avviso di chi scrive, di dubbia validità, nel loro complesso, attesa la oggettiva impossibilità, per chiunque, di dimostrare una prova negativa (ma eventualmente solo di circostanziarla). Poiché, come si sa, in diritto non esiste un tale dovere, si ritiene che la prova a carico dell'attore in questa causa (### e non i ragazzi lesionati, peraltro) sia positivamente riuscita con la mera allegazione della documentazione agli atti, ovverosia l'ampia istruttoria eseguita in sede penale dalla ###.
Last but not least, si ritiene parimenti che l'aver omesso di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione (da parte delle persone offese, si ribadisce, non della ### che non ne aveva titolo) non solo non valga come mancata prova della verificazione del sinistro nel senso narrato, ma conferma invece a maggior ragione la domanda di ### laddove, nonostante le ricerche sostenute, anche direttamente dai soggetti infortunati, non sono emersi nemmeno successivamente alla richiesta di archiviazione elementi che le persone offese potessero offrire alla ### per proseguire le indagini e così giungere ad un provvedimento differente dal decreto di archiviazione. ### rileva in causa, infatti, l'impossibilità ormai oggettiva di individuare l'autovettura e, quindi, la sua legittimazione a richiedere l'intervento in surrogazione del ### per le somme versate ai trasportati.
Fatta tutta questa ampia premessa sulla formulazione della risposta al primo quesito (necessaria, si crede, per sgombrare ogni dubbio delle parti, sul metodo svolto dallo scrivente per analizzare gli atti), questo CTU ritiene che il sinistro abbia avuto luogo come segue.
Intorno alle ore 20.00 (o 20.10 o 20.15, poco sposta) l'autovettura ### 208, targata ### di proprietà della sig.ra ### condotta dal sig. ### di anni 22, con a bordo tre ragazzi, trasportati, ### di anni 23, seduto sul sedile del passeggero, a lato del conducente, il sig. ### di anni 24, seduto sul sedile posteriore dietro il conducente e la sig.ra ### di anni 24, percorreva la strada provinciale extraurbana n. 165, cd. “### Reale”, all'altezza del km 29+600 la quale presenta ### le seguenti caratteristiche: trattasi di strada ad alta percorrenza, di congiunzione tra la ### di ### e quella di ### lungo il passaggio da #### a ####, consistente in una carreggiata asfaltata ed in buone condizioni, a doppio senso di marcia, su di tratto di strada rettilineo, all'uscita da una curva con andamento destrorso, debitamente segnalata da segnaletica verticale e con segnaletica orizzontale, altresì presente ed indicante linea di mezzeria continua per 1 km a monte del punto di presunto urto; limite di velocità non presente, pertanto da intendersi in 90 Km/h, rialzata rispetto ai circostanti fondi agricoli e alle costruzioni adiacenti.
All'ora in cui i predetti ragazzi percorrevano quel tratto di strada, l'oscurità era già fitta trattandosi di un sabato sera dei primissimi giorni marzo di quell'anno, in assenza di luci di illuminazione a bordo strada, ma con fondo stradale asciutto e poco trafficato.
All'interno dell'abitacolo, come detto, il sig. ### era seduto dal lato del passeggero, con le cintura di sicurezza molto probabilmente slacciate, intento a scrutare il navigatore per fornire i dati di navigazione al conducente, mentre il sig. ### sedeva proprio dietro il conducente e la signora ### a fianco di quest'ultimo, probabilmente anch'essi senza pretensionatori di sicurezza allacciati. Il sig. ### ed il sig. ### sono coloro che meglio possono osservare quanto segue, mentre la sig.ra ### è posta all'opposto del punto di osservazione ed infatti nulla vede e di nulla si accorge. Tornando al momento dell'impatto, il sig. ### riprende il collegamento visivo con quanto accade sulla strada al momento in cui viene richiamato dal sig. ### con l'espressione “### fa questo?” e dopo nota il noto BMW ### (riconosciuto sia da lui, sia da ### sia dal ### che, nell'eseguire la manovra di rientro, troppo repentinamente per il sopraggiungere di (uno o due) veicoli nella direzione opposta, colpisce la ### 208 nella parte anteriore/laterale sinistra, causando lo scarrocciamento (sopra già descritto), verso il campo agricolo adiacente sul lato destro, finché la stessa autovettura si impunta latero/frontalmente sul terrapieno della stradina di intersezione e quindi la supera, capovolgendosi e carambolando dall'altra parte, colpendo un albero per poi atterrare sul cemento del canale di scolo, a circa 4 mt più in basso, nel fossato, in posizione di circa 180° opposta rispetto alla direzione di provenienza.
Questo è l'unico elemento certo su cui la presente perizia può vertere. Le altre sono tutte ipotesi ricostruttive, più o meno verificabili e probabili, ma resta da considerare che l'altro elemento di assoluta certezza è la presenza tracce di scarrocciamento. Se a quanto sopra, si collega il fatto, altrettanto indubitabile, che il veicolo è impattato disastrosamente contro il terrapieno della strada che intersecava la provinciale poco più avanti, arrivando a capottare e a “rimbalzare indietro” di quasi 180°, si può dedurre che: 1) ### per la repentina ed inattesa manovra di rientro, del BMW in soprasso, stupefatto esclamerebbe “Che cosa fa questo?” e non avrebbe il tempo di reazione sufficiente a decelerare, né prima né durante né dopo lo “speronamento” del BMW (egli stesso, infatti, ammette di non esser riuscito ad impostare alcuna manovra di frenata o di arresto), bensì soltanto quello di gestire l'autovettura con accompagnamento nella direzione, che ci viene indicata dallo scarrocciamento sull'asfalto, interessante gli pneumatici della ### 208, con tracce di forma media e di intensità continua in assenza di segni di punti di frenata ed andamento obliquo verso destra rispetto l'asse della carreggiata. 2) La velocità tenuta dalla ### 208 era sicuramente sostenuta, pur se non è dato valutare se superasse il limite dei 90 Km/h, consentiti in quel punto, attesa anche la posizione del cambio rinvenuta dalla P.G. in 5° marcia.
Resta il fatto che, se la lunghezza delle tracce di slittamento sull'asfalto è di circa 20 mt ed altrettanti ve ne sono al punto di impatto contro il terrapieno, si possono quantificare pochi istanti, forse poco più di un secondo, prima dell'uscita di strada e del successivo disastroso urto, ammesso (e non concesso) che la velocità di viaggio rispettasse i limiti di 90 Km/h previsti.
Se tanto è ipotizzabile, il sig. ### non parrebbe avere alcuna colpa specifica nella causazione dell'evento, salvo non si voglia ammettere (giuridicamente parlando) che egli avesse un obbligo specifico di frenare in quei pochi istanti.
In relazione, infine, alla richiesta di surrogazione legale al ### per la liquidazione del danno all'autovettura della signora ### per la somma di € 14.940,00, lo scrivente ritiene di far propria l'argomentazione di parte attrice la quale, richiamando quanto statuito dall'art. 283, comma 2 del ### delle ### (“Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare”) afferma di esperire l'azione di rivalsa ex art. 1916 c.c. per l'indennizzo versato alla sig.ra ### per il danno alla vettura (al netto dello scoperto di ### 500,00, siccome contrattualmente previsto) stante che l'incidente ha cagionato nei trasportati danni macropermanenti (danni gravi) alle persone e pertanto il danno alle cose va risarcito dall'### designata dal ### di ### Invero, nessuna altra interpretazione della norma del ### delle ### invocata risulta attendibile, laddove non è contemplata alcuna distinzione tra il titolare del diritto al risarcimento per i danni materiali e quello per i danni fisici: l'unico aggancio ermeneutico certo è la perifrasi comune ai due casi, che dunque li accorpa in un'unica disciplina: il risarcimento dei danni, alla persona ed alle cose, è dovuto nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato. Quale è il caso di specie. Pertanto, lo scrivente ritiene che pure tale somma, siccome le rivalse ### onorate dalla ### siano da rimborsare in via di rivalsa dal ### Si permetta ancora, ed infine, una riflessione critica, sulla rigida condotta tenuta da parte del ### che non ha inteso sede ###tavolo di trattative con lo scrivente, sostenendo la necessarietà di una soddisfazione piena dell'onere della prova da parte dell'attore prima di poter poi (valutare di) adempiere ai propri doveri di ### parte terza del fatto.
Lo scrivente ritiene infatti che, ove tale rigorosità avesse voluto ben esplicarsi proprio a vantaggio di ### meglio avrebbe fatto l'ente a sedersi a detto tavolo, più volte chiamato dallo scrivente e trattandosi di diritti pienamente disponibili dalle parti, perché in quel tavolo si sarebbero potute disaminare, in contraddittorio e con maggiore pienezza di confronto tra le parti, tutte le possibili eccezioni che avesse voluto sottoporre il ### stesso al ### e/o agli avvocati, consentendo di procedere ad una più celere (e quindi economicamente vantaggiosa, per tutti i soggetti in causa) soluzione bonaria tra le parti, ove ne fossero stati ravvisati gli estremi. ### B: ### e dica, nel caso di accertamento della compresenza di più fattori colposi concorrenti, quale sia la percentuale delle rispettive colpe.
Pare a questo CTU che la risposta al secondo dei quesiti posti dall'###mo Giudice Istruttore, dott. ### non possa che muovere nella direzione previamente tracciata alla risposta al quesito A, ovverosia nel negare plurime responsabilità e nell'ipotizzare un'unica responsabilità ascrivibile per intero al conducente del veicolo BMW ###, rimasto sconosciuto e, per l'effetto, di imputare la liquidazione dei danni ai soggetti trasportati, #### e ### in surrogazione a favore della ### ed a carico del ### della ### per il 100% delle somme che il dott. ### ha conteggiato, ai sensi del quesito successivo e come da allegata perizia.
Per completezza di indagine, lo scrivente ritiene però di dar evidenza al fatto che sussistono dei margini di dubbio su detta ripartizione delle responsabilità, almeno (e solo) per la parte in cui l'attrice, ### ammette nel proprio atto di citazione una certa quale (non meglio definita ed argomentata) corresponsabilità del conducente nella causazione dell'evento, sebbene essa stessa asserisca, poco prima nell'atto, di aver ben adempiuto i propri doveri contrattuali, liquidando i danni ai trasportati, sulla scorta della Giurisprudenza costante che ritiene che: “Il terzo trasportato può giovarsi dell'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore del vettore anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non assicurato, poiché tale azione non è condizionata all'accertamento della responsabilità dell'incidente, e quindi alla stessa identificazione del veicolo antagonista”.
È ben vero che questa distonia argomentativa, in sé sola, non fa per ciò stesso decadere la ricostruzione del sinistro offerta dallo scrivente, ma potrebbe, a ben vedere, offrire il destro (così come in effetti è stato fatto) alle eccezioni della parte convenuta tese a mitigare la responsabilità del conducente della BMW ### rimasta non identificata, giungendo finanche a sostenere che sussiste una eguale responsabilità tra conducente della BMW ###, e quello della ### 208.
Lo scrivente ritiene però, in definitiva sul punto, che tale argomento difensivo della ### / ### non riesca, da solo, a giustificare un differente trattamento delle responsabilità rispetto a quanto sopra ripercorso, attesoché, anche per le eccezioni di parte convenuta, così come per le domande di parte attrice, sussiste un onere probatorio in causa che, invero, allo stato delle cose, non pare raggiunto. ### C: ### l'effettivo ammontare di quanto eventualmente versato; (proceda alla valutazione, ove ritenuto necessario, del danno non patrimoniale subito dal ### e) proceda ad una integrale, finale e complessiva ricostruzione di tutti i rapporti dare/avere tra le parti.
Si allega, per il quesito in questione, la relazione del dott. ### (e gli annessi). #### trasmette in data odierna la presente bozza di relazione al C.T.P. costituito, ing. ### per la parte attrice ### al seguente indirizzo pec ### e al C.T.P., parimenti costituito, ing. ### per la convenuta ### per conto del ### all'indirizzo pec bergantin_roberto@###it , dando termine ad entrambi per l'invio allo scrivente delle eventuali osservazioni al presente elaborato in bozza, entro e non oltre il prossimo 30 ottobre 2022. ### 16/10/2022 ###.T.U., Prof. ### ”.
Le conclusioni di cui sopra hanno formato oggetto di dibattito con i cc.tt.pp. Conclusivamente il c.t.u. ha replicato in modo convincente a tutti i rilievi delle parti, nel modo seguente: “ ###. R. ### relazione al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei trasportati il CTP di parte ### per conto del ### eccepisce che “### delle cinture di sicurezza da parte dei trasportati avrebbe notevolmente limitato le lesioni da questi patite. A maggior ragione se si tiene conto che l'abitacolo è visibilmente integro e sono anche esplosi gli air-bag a maggior protezione degli occupanti il veicolo. In merito è solo il caso di considerare che le vetture sono testate lanciandole alla velocità di 64 km/h contro una barriera. ### questa prova si analizza anche il comportamento dei dispositivi di sicurezza. Nello specifico l'apertura degli airbags e l'efficienza della trattenuta delle cinture di sicurezza. In breve, l'impatto di una vettura alla velocità di 64 km/h non crea lesioni significative agli occupanti del veicolo: sia anteriori sia posteriori. Si conclude che nel caso in cui i trasportati avessero avuto le cinture di sicurezza regolarmente allacciate non avrebbero riportato lesioni significative.” Lo scrivente rileva che anche la recente giurisprudenza ammette invero un concorso di responsabilità del conducente/trasportati per il mancato regolare utilizzo delle cinture di sicurezza, laddove si afferma che “### uso delle cinture di sicurezza - a seconda dell'efficienza causale che ha avuto nella produzione delle lesioni - ### riduce, il diritto al risarcimento in misura corrispondente all'apporto da esso fornito al verificarsi dell'evento dannoso, a condizione che, chi invoca l'omesso uso delle cinture, dia concreta prova di tale circostanza e del fatto che l'uso corretto delle cinture, se adottato, avrebbe con elevata credibilità, ### ridotto il danno”: in tal senso si è espressa la Corte d'Appello di ### (C. App. ###, sentenza n. 667 del 16 ottobre 2020); ma precedentemente anche la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 2531, depositata in data 30 Gennaio 2019, aveva dichiarato che “La condotta colpevole del terzo trasportato che omette di indossare le cinture di sicurezza, non è sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento del conducente il veicolo a bordo del quale viaggia il suddetto passeggero e l'evento lesivo allo stesso prodotto. La volontà di non indossare le cinture di sicurezza, infatti, non può essere intesa quale consenso alla lesione fisica subita, vertendosi in materia di diritti indisponibili. Semmai tale condotta omissiva, una volta accertata, può comportare la riduzione proporzionale della misura relativa al risarcimento del danno, vertendosi in ipotesi di concorso di colpa, ma giammai siffatta trascuratezza può portare all'esclusione totale della responsabilità in capo al conducente del veicolo e del contestuale obbligo risarcitorio. Ciò perché il conducente del veicolo è sempre responsabile in relazione all'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, conseguentemente, in mancanza, la produzione del danno risulta imputabile sia al passeggero che al conducente, dovendo quest'ultimo sempre assicurarsi che la circolazione del veicolo avvenga in condizioni di sicurezza ed in conformità alle normali regole di prudenza e sicurezza”. Tali pronunce, a parere dello scrivente, portano a riconoscere una parziale responsabilità del sig. ### conducente della ### 208, nella causazione delle macrolesioni subite dai trasportati, unitamente alla corresponsabilità dei trasportati medesimi.
Ma tale aspetto rileva soltanto all'interno della dinamica dei rapporti tra conducente e trasportati, non certo tra il conducente della ### 208 e quello della ipotetica vettura BMW ###, che cagionò il sinistro. Inoltre, lo scrivente tiene a precisare che nemmeno la polizia e le altre autorità intervenute ritennero di elevare una contravvenzione ai trasportati per la carenza dell'uso del dispositivo di sicurezza in questione. E che nemmeno la perizia della ### che più di ogni altra parte in causa avrebbe avuto interesse a sostenere l'argomento de quo, ha (per quanto risulta a questo ### mai sollevato tale circostanza (male o bene che abbia fatto…). E comunque, lo scrivente non è oggi incaricato di approfondirla nel quesito richiesto dal G.I.. Pertanto, lo scrivente CTU conferma la esclusiva responsabilità dell'autovettura BMW ### (o di chi per essa), rimasta sconosciuta all'esito delle indagini della polizia giudiziaria, nella causazione del sinistro con obbligo di integrale ripetizione dei danni, già liquidati da ### ai trasportati, a cario del ### della ### come da prospetto allegato alla relazione aggiuntiva del dott. ### In relazione, infine, all'osservazione del ### a seguito dei condivisibili rilievi, svolti sull'allocazione della ### 208 a centro corsia, “…per cui risulta altamente probabile che il conducente non stesse procedendo in prossimità della linea di margine, come imposto dal C.d.S. art. 143, ma al centro della corsia di marcia. Considerando, per quanto visibile dalla 208, che il contatto con il veicolo antagonista di colore nero fu quasi tangenziale risulta evidente che la posizione della 208 al centro della corsia è da ritenersi concausale con l'evento.”, lo scrivente ritiene di integrare e precisare come segue. Si rammenta che la strada provinciale extraurbana 165, cd. “### Reale” è una strada ad alta percorrenza, non solo di vetture, ma anche di mezzi agricoli e di veicoli lenti. Come le bicilette, attesa la vicinanza tra comuni in cui la principale attività svolta è l'agricoltura; inoltre, si rammenta che quella sera la visibilità era resa difficoltosa dalla mancanza di illuminazione e tra l'altro che mancavano i guardrail (come correttamente fatto rilevare dallo stesso ###, mentre erano presenti ai margini della strada (destro e sinistro) scarpate ripide che accedevano ai campi limitrofi. Tutto ciò considerato, questo CTU ritiene ampiamente giustificata la condotta di guida del conducente ### potendosi qui invocare il secondo comma del medesimo art. 143 C.d.S. il quale così recita: “I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.”, e dovendo altresì rammentare che il primo comma della medesima norma non indica una precisa quota distanziale dal margine destro “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.”); il termine “prossimità” quindi demanda volta per volta alla valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto. Sulla scorta di quanto precede, questo CTU ritiene dunque che non vi siano responsabilità addebitabili a carico del ### per aver egli condotto l'autovettura nella parte più centrale della propria corsia di percorrenza al momento dell'urto con la sedicente BMW ###. ###. ING. ### riferimento al CTP prof.
Ing. ### per la parte ### egli osserva unicamente che la propria cliente, parte attrice nell'odierno contenzioso, aveva espresso, sin dall'inizio della causa e vieppiù nelle presenti operazioni peritali, di essere disponibile ad addivenire ad un accordo conciliativo, cui la ### per quanto sopra già rilevato dallo scrivente ### non ha però dato seguito. ### A: ### con cura l'esatta dinamica del sinistro per cui è causa. Intorno alle ore 20.00 (o 20.10 o 20.15, poco sposta) l'autovettura ### 208, targata ### di proprietà della sig.ra ### condotta dal sig. ### di anni 22, con a bordo tre ragazzi, trasportati, ### di anni 23, seduto sul sedile del passeggero, a lato del conducente, il sig. ### di anni 24, seduto sul sedile posteriore dietro il conducente e la sig.ra ### di anni 24, percorreva la strada provinciale extraurbana n. 165, cd. “### Reale”, all'altezza del km 29+600 la quale presenta ### le seguenti caratteristiche: trattasi di strada ad alta percorrenza, di congiunzione tra la ### di ### e quella di ### lungo il passaggio da #### a ####, consistente in una carreggiata asfaltata ed in buone condizioni, a doppio senso di marcia, su di tratto di strada rettilineo, all'uscita da una curva con andamento destrorso, debitamente segnalata da segnaletica verticale e con segnaletica orizzontale, altresì presente ed indicante linea di mezzeria continua per 1 km a monte del punto di presunto urto; limite di velocità non presente, pertanto da intendersi in 90 Km/h, rialzata rispetto ai circostanti fondi agricoli e alle costruzioni adiacenti. All'ora in cui i predetti ragazzi percorrevano quel tratto di strada, l'oscurità era già fitta trattandosi di un sabato sera dei primissimi giorni marzo di quell'anno, in assenza di luci di illuminazione a bordo strada, ma con fondo stradale asciutto e poco trafficato. All'interno dell'abitacolo, come detto, il sig. ### era seduto dal lato del passeggero, con le cintura di sicurezza molto probabilmente slacciate, intento a scrutare il navigatore per fornire i dati di navigazione al conducente, mentre il sig. ### sedeva proprio dietro il conducente e la signora ### a fianco di quest'ultimo, probabilmente anch'essi senza pretensionatori di sicurezza allacciati. Il sig. ### ed il sig. ### sono coloro che meglio possono osservare quanto segue, mentre la sig.ra ### è posta all'opposto del punto di osservazione ed infatti nulla vede e di nulla si accorge. Tornando al momento dell'impatto, il sig. ### riprende il collegamento visivo con quanto accade sulla strada al momento in cui viene richiamato dal sig. ### con l'espressione “### fa questo?” e dopo nota il noto BMW ### (riconosciuto sia da lui, sia da ### sia dal ### che, nell'eseguire la manovra di rientro, troppo repentinamente per il sopraggiungere di (uno o due) veicoli nella direzione opposta, colpisce la ### 208 nella parte anteriore/laterale sinistra, causando lo scarrocciamento, verso il campo agricolo adiacente sul lato destro, finché la stessa autovettura si impunta latero/frontalmente sul terrapieno della stradina di intersezione e quindi la supera, capovolgendosi e carambolando dall'altra parte, colpendo un albero per poi atterrare sul cemento del canale di scolo, a circa 4 mt più in basso, nel fossato, in posizione di circa 180° opposta rispetto alla direzione di provenienza. ### B: ### e dica, nel caso di accertamento della compresenza di più fattori colposi concorrenti, quale sia la percentuale delle rispettive colpe. Non avendo raggiunto la prova di quanto eccepito nei propri atti difensivi, la ### di ### per conto del ### della ### risulta ad avviso dello scrivente soccombente e pertanto non solo non si rinvengono fattori colposi concorrenti nella dinamica del sinistro avvenuto, per quanto si è potuto ricostruire, tra la ### 208 e il BMW ###, non identificato, ma non si ravvisano responsabilità da concorso di colpe a carico della ### e del suo conducente. ### C: ### l'effettivo ammontare di quanto eventualmente versato; (proceda alla valutazione, ove ritenuto necessario, del danno non patrimoniale subito dal ### e) proceda ad una integrale, finale e complessiva ricostruzione di tutti i rapporti dare/avere tra le parti. Si riporta integralmente quanto concluso dal dott. ### ausiliario di questo ### nella di lui relazione del 10/10, facendo altresì rimando all'allegato 6 ivi accluso, precisando da ultimo in questa sede che nulla hanno osservato i ### su detta relazione e sulle ricostruzioni dei relativi rapporti economici: “Al fine di una migliore esposizione e sintesi di quanto sopra evidenziato, lo scrivente ha redatto il prospetto in allegato (### n. 6 della presente ### in cui sono elencate puntualmente le somme dichiaratamente erogate da parte attrice, con una apposita colonna in cui sono indicati gli importi dallo scrivente ritenuti altresì ripetibili da parte avversa, per l'importo complessivo di (in luogo di 366.561,59 ### indicati da parte attrice). 2. A proposito della seconda parte del quesito demandato allo scrivente, si sottolinea che il ### prof. ### ha comunicato di aver accertato il 100/100 quale percentuale di colpa del veicolo rimasto non identificato nel sinistro: pertanto, le somme sopra esposte e reputate dallo scrivente effettivamente erogate, pari - come sopra detto - a 365.813,09 ### debbono ritenersi integralmente ripetibili da parte del “### di ### per le ### della Strada” e per esso dalla convenuta ### spa.” Tanto doveva questo CTU evadere, in relazione ai quesiti posti dall'###mo G.I. ### 13/11/2022 ###.T.U., Prof. ### ”.
Inutile dire che la ricostruzione della dinamica del sinistro, sulla base dei dati disponibili, appare effettuata dal c.t.u. in modo del tutto impeccabile.
Evidente risulta la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto e l'assenza di co-responsabilità di sorta in capo agli altri veicoli coinvolti nel sinistro. Trattasi del resto di emergenze positivamente risultanti già dall'approfondita analisi penale, per cui l'ulteriore e certo non necessario ingombro dei ruoli di questo Tribunale da parte di una causa del genere appare (superfluo dirlo!) del tutto inutile ed anzi pernicioso per chiunque si ostini, contre vents et marées, nella più che solitaria e quasi disperata impresa di perseguire il raggiungimento di una giustizia civile italiana veloce ed efficiente. ### del resto, le osservazioni del c.t.u., anche sul punto secondo cui, in diritto non esiste un dovere di fornire una prova negativa (come le difese della parte convenuta parrebbero esigere), laddove, invece, la prova a carico dell'attore in questa causa (### e non i ragazzi lesionati, peraltro) è certamente positivamente riuscita con la mera allegazione della documentazione agli atti, ovverosia l'ampia istruttoria eseguita in sede penale dalla ###.
E' poi anche verissimo che l'aver omesso di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione (da parte delle persone offese, non della ### che non ne aveva titolo) non solo non valga come mancata prova della verificazione del sinistro nel senso narrato, ma confermi invece a maggior ragione la domanda della ### laddove, nonostante le ricerche sostenute, anche direttamente dai soggetti infortunati, non sono emersi nemmeno successivamente alla richiesta di archiviazione elementi che le persone offese potessero offrire alla ### per proseguire le indagini e così giungere ad un provvedimento differente dal decreto di archiviazione.
Insomma, il Tribunale è d'avviso che anche in questo caso ci si trovi purtroppo di fronte all'ennesimo caso di una controversia che, con un minimo di buona volontà e attenzione da parte dei legali coinvolti, si sarebbe potuta (e anzi dovuta, per le ragioni sopra addotte) evitare. Non si ritiene di dare applicazione all'art. 96 c.p.c. al solo fine di evitare un doppiamente inutile giudizio d'appello in una controversia che mai e poi mai si sarebbe dovuta proporre in Tribunale, ma che avrebbe dovuto trovare rapida soluzione tramite rapporti tra le compagnie coinvolte.
Non rimarrà pertanto che procedere al pieno accoglimento delle domande della parte oggi attrice, secondo le determinazioni quantitative operate dall'ausiliario del c.t.u., esperto contabile, come segue: “ C. ### 1. Al fine di una migliore esposizione e sintesi di quanto sopra evidenziato, lo scrivente ha redatto il prospetto in allegato (### n. 6 della presente ### in cui sono elencate puntualmente le somme dichiaratamente erogate da parte attrice, con una apposita colonna in cui sono indicati gli importi dallo scrivente ritenuti altresì ripetibili da parte avversa, per l'importo complessivo di (in luogo di 366.561,59 ### indicati da parte attrice).. 2. A proposito della seconda parte del quesito demandato allo scrivente, si sottolinea che il ### prof. ### ha comunicato di aver accertato il 100/100 quale percentuale di colpa del veicolo rimasto non identificato nel sinistro: pertanto, le somme sopra esposte e reputate dallo scrivente effettivamente erogate, pari - come sopra detto - a 365.813,09 ### debbono ritenersi integralmente ripetibili da parte del “### di ### per le ### della Strada” e per esso dalla convenuta ### spa.
Tanto si pregia riferire lo scrivente in evasione al mandato ricevuto, mentre rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. ### 10/10/2022 (### ”.
Si aggiungerà che lo specchietto allegato alla relazione riflette i documenti prodotti in atti e la relativa valutazione tecnica proposta dall'ausiliario del c.t.u. appare del tutto esente da vizi o errori di sorta. ### condivide la valutazione secondo cui, se da un lato esistono elementi sufficienti per ritenere effettivo il pagamento della somma dovuta all'avv. ### nonché inerente alla vicenda (purtroppo, non è possibile neanche richiedere copia della parcella all'emittente, in quanto il legale è nel frattempo deceduto), in virtù sia di copia della proposta di parcella che del conseguente bonifico operato dalla società per lo stesso importo; d'altro canto, non si possono condividere le ragioni rappresentate dalla ### circa il pagamento della ritenuta di acconto, non documentato in modo alcuno.
Parte convenuta andrà pertanto condannata al pagamento della somma sopra indicata in favore di parte attrice, con gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese (ivi comprese quelle di c.t.u.) seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014.
La presente pronunzia è esecutiva ex lege, senza alcuna necessità di apposita declaratoria in dispositivo, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., così come modificato dall'art. 33, l. 353/90. P.Q.M. ### di ### in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando; sul contraddittorio delle parti; contrariis reiectis; ### E ### la parte convenuta al pagamento, nei confronti di parte attrice, della somma di € 365.813,09, con gli interessi legali dalle scadenze delle fatture sino al saldo effettivo; ### parte convenuta al rimborso in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 41.721,00, oltre agli accessori di legge, ponendo definitivamente a carico della parte convenuta per l'intero le spese dell'esperita c.t.u. (salva la responsabilità solidale di tutti i contendenti verso il c.t.u.).
Così deciso in ### il giorno 28 febbraio 2023. IL GIUDICE
RG n. 17070/2021
causa n. 17070/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Oberto Giacomo