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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6784/2020 del 16-10-2020

... impresa (contenitori metallici, etichette per vini, fornitura di vino da tavola) che evidenziano la continuazione dell'attività medesima ben oltre il momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale (cfr. all.24-28). Il danno va chiaramente quantificato nell'importo delle forniture effettuate nonostante il verificarsi della causa di scioglimento, rimaste poi inadempiute e che hanno, dunque, aggravato ulteriormente il dissesto. Non può essere condivisa la difesa dei convenuti secondo i quali la curatela non avrebbe specificato, come sarebbe stato suo onere, le nuove operazioni non consentite fino alla memoria istruttoria, con la quale ha provveduto altresì al deposito delle domande di ammissione al passivo degli ulteriori crediti sorti per effetto di queste, in quanto dalla lettura dell'atto di citazione si evince, invero, che la curatela sin dall'introduzione del giudizio ha allegato che l'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa risultava confermata dal risultato degli esercizi successivi, dalle parziali scritture contabili in possesso della curatela e dall'accumulo di ulteriori passività derivanti dalla gestione ordinaria dell'impresa fino al fallimento, poi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ### specializzata in materia di imprese Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17288 del ### degli ### dell'anno 2014, avente ad oggetto: ### di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generale e i liquidatori delle società e delle mutue assicuratrici, pendente ###.D.C. S.r.l., in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###Napoli, alla ### n. 51, giusta autorizzazione del g.d., dr. ### del 22.5.2014, per mandato a margine dell'atto di citazione; #### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) rappresentati e difesi dagli avv. ### e ### presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliat ###, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; ###' ### (C.F. ###), nato a #### l'11.1.1974; CONVENUTO - ### in decisione all'udienza del 6.2.2020, previa concessione dei termini di cui all'art.  190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. 
Conclusioni: come in atti.  MOTIVI della DECISIONE 1. Il fallimento della ### S.r.l., esercente l'attività di produzione e commercio di olii e vini, ha promosso azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore formale, sig. ### nonché nei confronti dei sigg. ### e ### che, da elementi emersi durante accertamenti di polizia tributaria, risulterebbero amministratori di fatto della società, dichiarata fallita con sentenza del 2011, e come tali, erano stati individuati nel processo verbale di constatazione espressamente quali soggetti autori delle violazioni contestate. Tali elementi probatori sarebbero desumibili dalle intercettazioni telefoniche da cui si evincerebbero ripetuti rapporti con clienti e fornitori, curati direttamente dai germani ### che si occupavano altresì della gestione del personale dipendente, al quale gli stessi impartivano direttive lavorative e gestionali, nonchè dei pagamenti degli ordinativi effettuati e delle merci acquistate; inoltre, le vendite con soggetti esteri venivano gestite da ### ed erano finalizzate ad esportare nei paesi comunitari prodotti alcoolici in contrabbando ed, ancora, i germani ### in particolare ### supervisionavano la gestione amministrativo-contabile e la tenuta dei registri obbligatori ai fini delle accise. Inoltre, il ruolo gestorio sarebbe confermato dal fatto che ### aveva espresso la volontà di mettere in liquidazione la società, a causa della pressante situazione debitoria, e continuare l'attività con una società di nuova costituzione, la ### amministrata dalla moglie ed esercente la medesima attività, con gli stessi clienti e negli stessi locali, senza aver alcun titolo giustificativo e ponendo in essere con la fallita una cessione di azienda, come ritenuto la ### di ### e non già una cessione di singoli beni, tra l'altro senza che vi fosse neppure prova del pagamento in contanti. La curatela, ha inoltre dedotto la disponibilità di parte delle scritture contabili rinvenute dalla GdF presso un locale in ### riferibile a ### che secondo i militari si occupava anche direttamente della tenuta della contabilità. Ha dedotto che il verbale redatto dalla GdF ha un valore probatorio pieno con riferimento agli accertamenti compiuti direttamente dai militari ed ai dati da essi raccolti, come gli elementi a supporto dell'attività di ingerenza nella gestione sociale da parte dei germani ### risultanti dalle intercettazioni telefoniche, eseguite direttamente dagli organi inquirenti e riportate nel verbale di contestazione, mentre gli altri accertamenti assumono valore probatorio se concretano indizi gravi, precisi e concordanti. Quanto al fallimento, ha evidenziato che l'amministratore, in sede di interrogatorio reso al curatore, ha ricondotto la causa del dissesto alla mancata riscossione di crediti per circa 5 milioni di euro, dei quali però non vi era traccia nella documentazione contabile e negli accertamenti della GdF e, comunque, l'inattendibilità delle scritture contabili impedirebbe qualsiasi tentativo di recupero dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2009; quanto al passivo, esso consisteva in particolare in debiti tributari portati da quattro avvisi di accertamento emessi dall'### delle ### Ciò premesso, le condotte contestate agli amministratori, in quanto contrarie agli obblighi derivanti dalla legge o dallo statuto sono: - la gestione della società in conflitto di interessi per aver organizzato un sistema di “commercializzazione” di contrabbando (come stabilito dalla ### di ### in forza del quale erano state sottratte risorse alla società destinandole all'utilizzo personale; - la prosecuzione dell'attività nonostante l'avvenuta perdita del capitale sociale; - l'esecuzione di condotte depauperative del patrimonio sociale, quali ### sottrazione di somme destinate alla società ed impiego extrasociale delle risorse e ### alienazione di beni aziendali a prezzo vile, mai versato o di cui non era mai stata fornita la prova del pagamento; - l'omessa tenuta di documenti e scritture contabili obbligatorie; - la mancata consegna al curatore delle scritture contabili obbligatorie. Quanto al contrabbando di alcoolici attuato sfruttando il differente importo delle accise e dell'IVA nei diversi paesi comunitari, la curatela ha dedotto che gli amministratori hanno conseguito cospicui profitti personali riversando sulla società esclusivamente i costi per l'acquisto delle merci, nonché l'ingente debito tributario derivante dagli accertamenti fiscali delle imposte evase; in estrema sintesi, attraverso il sistema di contrabbando di alcolici posto in essere dagli amministratori (soprattutto quelli di fatto) i costi di acquisto della merce e di funzionamento dell'azienda sono stati posti a carico della società, mentre gli utili della commercializzazione degli alcolici, gonfiati dall'evasione delle imposte e delle accise, sono stati distratti dal patrimonio sociale, mediante la loro materiale appropriazione da parte degli amministratori. In ordine alla perdita del capitale sociale, la curatela ha dedotto che, in seguito delle indagini compiute dagli organi inquirenti (culminati nel verbale di accertamento predisposto dalla ### di ### in data 6 novembre 2012) era emerso che la società aveva reso dichiarazioni fiscali infedeli con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009, in cui aveva omesso l'indicazione di utili che avrebbero determinato il pagamento di rilevanti importi a titolo di tributi che, se correttamente contabilizzati, avrebbero eroso il capitale sociale; attesa l'assenza delle scritture contabili, non era possibile individuare l'esatto momento in cui si era verificata la perdita del capitale sociale, che sicuramente, però, poteva farsi risalire all'esercizio 2007, in cui il capitale sociale ammontava ad € 10.000 ed il patrimonio netto ad euro 94.655,00: considerando le tasse evase per lo stesso anno che, stando a quanto accertato dall'### delle ### ammontavano ad euro 255.270,00 (oltre sanzioni) che, dunque, avrebbero comportato una maggiore debitoria a carico della società per detto importo, si determinava una conseguente perdita di esercizio per il rilevante importo di euro 220.413,00 (utile di esercizio esposto euro 34.857,00 meno euro 255.270,00 per le imposte non versate). Malgrado la situazione, la società aveva continuato ad operare, ponendo in essere una serie di nuove operazioni documentate dal risultato degli esercizi successivi, dal verbale di contestazione della ### di ### e dalle parziali scritture contabili a disposizione della curatela, condotta che ha determinato l'accumulo di ulteriori passività derivanti sia dalla gestione ordinaria dell'impresa, sia, soprattutto, dalla debitoria tributaria documentata dal verbale di accertamento. In ordine al contestato omesso pagamento delle imposte, parte attrice ha dedotto che esso concreta violazione dei doveri di legge e comporta un danno per la società, in quanto gli amministratori non avevano coperto con gli importi destinati al pagamento delle imposte altri debiti, ma se ne erano appropriati per fini esclusivamente personali. Ancora, ha dedotto che, dall'esame degli estratti conto, si evincevano indebiti prelievi da parte dell'amministratore, sig. ### per i quali egli non aveva mai fornito alcuna giustificazione, per complessivi € 713.688, con conseguente responsabilità in solido con gli amministratori di fatto, per aver omesso qualsiasi controllo teso ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso. Infine, la curatela ha contestato l'omessa consegna delle scritture contabili, reperite solo parzialmente dalla GdF che ha accertato, per il 2008, 2009 e 2010, la mancata istituzione, tra l'altro, del libro giornale 2010, del libro degli inventari e dei beni ammortizzabili; inoltre, il sistema illecito di commercializzazione ideato portava a ritenere non attendibili anche le scritture rinvenute. In ordine alla quantificazione del danno, la curatela l'ha commisurato all'importo delle sanzioni ed interessi sul debito tributario, nonostante l'agenzia non si fosse ancora insinuata al passivo, oltre l'importo delle distrazioni e per gli ulteriori addebiti, attesa la parzialità ed inattendibilità della documentazione contabile, ha invocato il criterio equitativo della differenza tra attivo e passivo o quello della differenza tra i netti patrimoniali, chiedendo la condanna al risarcimento danni pari a complessivi € 9.047.887,04 ovvero € 5.532.553,56 pari al deficit fallimentare ovvero € 5.338.736,16 pari al differenziale tra i netti patrimoniali. 
I convenuti non si costituivano, per cui ne veniva dichiarata la contumacia; successivamente, però, si costituivano i fratelli ### depositando comparsa di costituzione avente anche il contenuto della memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.  non negando innanzitutto di aver eseguito alcune della attività descritte dalla curatela ma contestando che fossero espressione di un potere gestorio, in quanto invece rientravano nelle mansioni loro affidate dall'amministratore con regolare contratto di lavoro, mai negato dalla curatela ed, anzi, accertato dal tribunale all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo per l'insinuazione del credito per ### che aveva effetto preclusivo nell'ambito del fallimento di ogni questione sull'esistenza del credito e l'efficacia del titolo da cui derivava, ossia il rapporto di lavoro quali impiegati, dunque neppure con funzioni dirigenziali; hanno contestato le intercettazioni che, del resto, riguardavano solo ### negando la volontà di sciogliere la ### del resto mai posta in liquidazione, nonché la creazione ad hoc della ###, che esisteva già dal 2006. Hanno, poi, negato l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimento diverso da quello in cui erano state disposte, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., nonché perché prive di riscontri documentali e non oggetto di verifica in sede dibattimentale ed hanno contestato l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento, quanto alla veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale da terzi, liberamente valutabili dal giudice; hanno, dunque, negato la loro legittimazione passiva e riferito che, per quanto a loro conoscenza, la continuazione dell'attività da parte della ### era avvenuta per effetto di una cessione dalla società fallita o, come riferito dall'amministratrice della prima, per effetto della cessazione della stessa e che, comunque, era onere del curatore pretendere il pagamento del prezzo di cessione. Quanto all'illecita commercializzazione di alcolici, oggetto anche di procedimento penale, hanno dedotto, in particolare, quanto a ### che, occupandosi dei rapporti con clienti e fornitori, anche esteri, era chiaro che fosse stato, suo malgrado, coinvolto dalle indagini, anche se si era limitato ad eseguire le disposizioni dell'amministratore; hanno, poi, negato la prova dell'esistenza del danno ed, in particolare, degli ingenti guadagni dell'attività illecita e della distrazione in favore dei loro patrimoni personali Nel corso del giudizio, disposta ed espletata ### il fallimento ha, poi, ridotto la domanda, all'esito di indagini patrimoniali sui convenuti, ad euro 936.087,27.  2. ### è solo in parte fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di cui in prosieguo. 
La curatela attrice ha proposto la domanda nei confronti dell'amministratore di diritto, nonché dei sigg. ### contestando loro di aver ricoperto il ruolo di amministratori di fatto della società, in particolare per aver utilizzato la stessa nell'ambito di un complesso sistema di commercializzazione di alcolici in contrabbando, da loro ideato, in violazione delle normative comunitarie in materia di IVA ed accise, come dimostrerebbe il diretto coinvolgimento nei rapporti con clienti e fornitori, nella gestione del personale, nell'effettuazione dei pagamenti e degli ordinativi, nella tenuta delle scritture contabili, rinvenute nell'ambito di operazioni di perquisizioni effettuate nei loro confronti in un locale nella disponibilità di ### Ebbene, è noto che può individuarsi quale amministratore di fatto il soggetto che, benché privo di una corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserito nella gestione dell'impresa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (cfr. Cass. civ., sez. I, 01/03/2016, n. 4045; Trib. Napoli, sez. ### 18/01/2019, n. 795); dunque, l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale, nell'ambito sociale, un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (cfr. Cass. civ., sez. I, 18/09/2017, n. 21567). 
Tale influenza dominante deve essere affermata esistente con riferimento alla figura di ### Invero, dalle intercettazioni compiute dalla polizia giudiziaria e trascritte nel processo verbale di constatazione della ### di ### di Napoli del 6.11.2012 ( all. 4 fascicolo parte attrice), si evince che ### era inserito pienamente nella gestione dell'impresa sociale, condizionandone le scelte operative; il contenuto delle intercettazioni richiamate nel PVC (cfr. pp. 56 e 101) è indicativo della gestione da parte sua, in prima persona, del commercio illegale di alcolici, come si evince chiaramente dalla circostanza che egli trattava direttamente con gli altri soggetti coinvolti, avendo un ruolo primario nella ideazione e strutturazione della commercializzazione illecita dei prodotti alcolici, indirizzando dunque le scelte operative della società nella vendita verso paesi europei, come l'### o la ### A conferma di tale assunto, dalle intercettazioni risulta, altresì, che la stessa continuazione dell'attività d'impresa era rimessa alla valutazione di ### che dunque chiaramente era il soggetto che determinava le sorti dell'impresa sociale, indirizzandone la gestione in maniera chiaramente non episodica, ma sistematica, fino ad assumere la decisione di cessare l'attività. Infatti, risulta che è stato proprio lui a decidere di dismettere l'attività della VDC e continuare con una nuova società che aveva come amministratore la moglie e, prima di lei, lo stesso ### ossia la GRA che, poi, ha mutato denominazione in ###. 
Ebbene dal PVC si evince che all'inizio dell'esercizio 2010 sono state emesse più fatture di vendita di impianti e macchinari dalla società fallita in favore di tale società; in quell'anno la società acquirente era amministrata da ### (cfr. visura in atti), che ha assunto tale carica dal 4.10.2006, ossia dalla costituzione, fino al 3.12.2010, quando gli è succeduto ### e, successivamente, dal 25.1.2011 la moglie, ### Tale società sarebbe stata non operativa fino al 2011; dalle visure camerali delle due società risulta, poi, che l'unità locale della società fallita adibita a stabilimento, sita nel comune di #### alla via ### delle ### è cessata con causale “### Azienda”, ed è il medesimo indirizzo ove poi la ### ha continuato la medesima attività, con gli stessi clienti e fornitori, richiedendo la voltura in suo favore dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prima intestata alla madre dei sigg. de ### Ebbene, l'esame complessivo di tali elementi porta chiaramente a ritenere che ### era pienamente inserito nella gestione della società poi fallita, dirigendone l'attività di commercio di alcolici, anche in maniera illecita, curando direttamente i rapporti con i clienti e gli altri soggetti coinvolti e determinando le stesse sorti dell'impresa sociale fino alla decisione di cessarne di fatto l'attività, per proseguirla con una diversa società direttamente riferibile allo stesso, che inizialmente ne era anche amministratore. 
Quanto alla valutazione dei vari elementi di prova, va innanzitutto respinta la contestazione dei convenuti di inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 270 c.p.p.. 
Invero, le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento civile, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., norma riferibile al solo procedimento penale deputato all'accertamento delle responsabilità penali dell'imputato o dell'indagato, sicché si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale (cfr. Cass. civ., SS.UU., 12/02/2013, n. 3271); peraltro, non può ipotizzarsi alcuna lesione del diritto di difesa della parte nei cui confronti le stesse vengono fatte valere, che può, in quel giudizio, contestare la legittima effettuazione ed il contenuto, nonchè dedurre e produrre mezzi di prova in senso contrario, ivi esse assumendo il valore di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili dal giudice, ai fini del proprio convincimento sui fatti di causa, sulla base delle regole che disciplinano le prove per presunzioni (cfr. Cass. civ., sez. I, 2/2/2016, n. 1948). 
Ebbene, nel caso di specie, nessuna specifica contestazione i convenuti hanno mosso avverso il provvedimento che ha disposto le intercettazioni, né hanno dedotto e provato elementi utili a scalfirne il contenuto. 
Del pari non pertinenti sono le contestazioni mosse dai convenuti al processo verbale di constatazione sulla scorta di pretese violazioni della normativa tributaria (ad es.  in materia di termini di decadenza dell'accertamento), che possono esclusivamente dar luogo all'impugnazione dinanzi al giudice tributario, che del resto, nella specie, non pare essere stata proposta, per cui non possono in alcun modo incidere sul valore probatorio che assumono in questa sede ###condivisibile è, altresì, la difesa del sig. ### circa la compatibilità delle attività contestate dalla curatela con l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società fallita, accertato anche dagli organi fallimentari in sede di ammissione al passivo del credito per ### che dunque non potrebbero portare a configurare alcun ruolo gestorio. 
Ebbene, premesso che è ormai pacifica la possibilità di coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la carica di amministratore di società, che va confermata vieppiù nell'ipotesi in cui tale ruolo sia ricoperto solo in via di fatto, va considerato che dal contratto di lavoro di ### dallo stesso prodotto in atti, si ricava che egli era stato assunto come operaio e non già come impiegato, come invece da lui sostenuto, per cui nelle relative mansioni chiaramente non possono farsi rientrare i rapporti con clienti e fornitori, né tanto meno il ruolo di indirizzo dell'attività d'impresa di commercializzazione dei prodotti alcolici ed organizzazione, anche illecita, della stessa. Del resto, anche la qualifica di impiegato eventualmente ricoperta non avrebbe potuto giustificare i compiti direttivi di fatto espletati dal convenuto, che dunque non possono ritenersi in alcun modo rientrare nel rapporto di lavoro subordinato.   In conclusione, dunque, deve ritenersi provato il ruolo di amministratore di fatto ricoperto da ### soggetto funzionalmente inserito nella gestione delle attività sociali, anche illecite, dettandone le direttive ed indirizzandone le scelte operative, fino alla decisione di cessare di fatto l'attività, per proseguirla con una diversa società, dallo stesso direttamente e formalmente amministrata.   3. La medesima conclusione non può trarsi, invece, quanto alla posizione del fratello ### La curatela ha dedotto a riguardo che quest'ultimo si sarebbe occupato della gestione del personale, impartendo allo stesso direttive sul lavoro da svolgere, nonché della tenuta della contabilità, affidata al personale amministrativo sotto sua diretta supervisione, tanto che le scritture contabili sarebbero state rinvenute presso un locale deposito allo stesso riferibile.   Ebbene, mentre manca qualsiasi prova del primo assunto, la tenuta e la conservazione delle scritture contabili non è un elemento che da solo può dare la prova di quel coinvolgimento sistematico nella gestione dell'impresa atto a configurare un ruolo di amministratore in via di fatto.   Del resto, in questo caso l'attività di tenuta della contabilità potrebbe essere del tutto compatibile con il rapporto di lavoro subordinato come la qualifica di impiegato esistente tra lo stesso e la società.   La domanda, dunque, nei suoi confronti è infondata.   4. Accertato il ruolo di amministratore di fatto di ### va valutata la sua responsabilità per le violazioni contestate dalla curatela, unitamente alla responsabilità dell'amministratore di diritto, sig. ### Va premesso, in diritto, che l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale, nell'ambito sociale, un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (cfr. Cass. civ. n. 21567/2017 cit.).   Dunque, le norme che regolano l'attività e la responsabilità degli amministratori di capitali sono applicabili anche all'amministratore di fatto, cioè la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza.   La prima contestazione riguarda l'illecita attività di commercializzazione di prodotti alcolici, in violazione della normativa tributaria comunitaria, che ha dato luogo all'emissione da parte dell'### delle ### di quattro avvisi di accertamento per imposte evase, con relative sanzioni ed interessi, relativi agli esercizi dal 2007 al 2009.   Ebbene, alla luce degli elementi su esposti deve dirsi accertata la responsabilità di ### quale amministratore di fatto della società fallita, atteso che dalle intercettazioni eseguite dalla polizia giudiziaria è emerso il ruolo direttivo da lui ricoperto nell'organizzazione dell'attività di commercializzazione con l'estero di prodotti alcolici, in violazione delle disposizioni tributarie che regolano la circolazione tra i vari paesi dell'### Di tale violazione, dunque, lo stesso deve rispondere unitamente all'amministratore di diritto sig. ### il quale ha consentito al ### di ingerirsi nella gestione dell'impresa sociale e di porre in essere tali comportamenti illeciti, senza nulla fare per impedire il compimento degli stessi, a tutela degli interessi della società e dei creditori sociali, in violazione dunque degli obblighi sullo stesso gravanti per legge.   Il danno va quantificato nell'importo delle sanzioni irrogate e degli interessi maturati a carico della società, quantificati nella CTU in atti - del tutto condivisibile perché adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici - in € 3.071.131.   A nulla vale la contestazione dell'assenza di istanza di ammissione al passivo da parte dell'### delle ### in quanto se ciò esclude il danno per i creditori sociali, che non devono concorrere con la stessa nel soddisfacimento delle rispettive ragioni, non vale ad eludere il danno che il comportamento illecito accertato determina al patrimonio sociale, gravato del maggior debito tributario per interessi e sanzioni, di cui la società è comunque tenuta a rispondere in virtù degli avvisi di accertamenti notificatigli in caso ritorni in bonis. 
E' noto, infatti, che la curatela che promuove azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 L.Fall. cumula sia l'azione spettante alla società che quella dei creditori sociali, per cui può far valere sia il danno arrecato dai comportamenti illeciti dell'organo gestorio al patrimonio sociale, che il danno arrecato alla massa dei creditori, come del resto espressamente indicato da parte attrice nel caso di specie. 
Infondata è l'eccezione dei convenuti di nullità della CTU in quanto avrebbe esaminato documentazione non prodotta ritualmente in giudizio, perché risulta, invece, che la curatela ha prodotto regolarmente i bilanci sociali (derivando le discordanze rilevate da una mero mutamento della denominazione sociale della società fallita) e gli avvisi di accertamento, concretanti i documenti fondamentali sui quali si sono fondate le indagini del consulente d'ufficio.   4. Conseguentemente risulta provata anche la responsabilità per l'ulteriore contestazione riguardante la continuazione dell'attività d'impresa nonostante il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, co. 1, n. 4 c.c., per riduzione del capitale per perdite al di sotto del limite legale; invero, come correttamente ricostruito dal ### opportunamente rettificando i dati dei bilanci approvati dalla società con l'inserimento del maggior debito tributario derivante dagli avvisi di accertamento, risulta che il capitale sociale era completamente eroso fin dall'esercizio 2007, in quanto il maggior debito d'imposta di € 255.270,00 aveva eroso completamente il capitale sociale di € 10.000, determinando un patrimonio netto negativo di € 195.472,00.   Ai sensi dell'art. 2486 c.c., al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori conservano il potere di gestire la società ma solo ai fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, con conseguente responsabilità per i danni arrecati alla società, ai soci e ai creditori sociali in caso di violazione di tale obbligo. 
Nel caso di specie, la prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante l'avvenuta perdita del capitale sociale è provata dalle domande di insinuazione al passivo depositate in atti, dalle quali si rileva, in particolare, l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa (contenitori metallici, etichette per vini, fornitura di vino da tavola) che evidenziano la continuazione dell'attività medesima ben oltre il momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale (cfr. all.24-28). 
Il danno va chiaramente quantificato nell'importo delle forniture effettuate nonostante il verificarsi della causa di scioglimento, rimaste poi inadempiute e che hanno, dunque, aggravato ulteriormente il dissesto. 
Non può essere condivisa la difesa dei convenuti secondo i quali la curatela non avrebbe specificato, come sarebbe stato suo onere, le nuove operazioni non consentite fino alla memoria istruttoria, con la quale ha provveduto altresì al deposito delle domande di ammissione al passivo degli ulteriori crediti sorti per effetto di queste, in quanto dalla lettura dell'atto di citazione si evince, invero, che la curatela sin dall'introduzione del giudizio ha allegato che l'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa risultava confermata dal risultato degli esercizi successivi, dalle parziali scritture contabili in possesso della curatela e dall'accumulo di ulteriori passività derivanti dalla gestione ordinaria dell'impresa fino al fallimento, poi provate col deposito delle domande di ammissione al passivo effettuato nei termini concessi ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c..   Comunque, l'esatta quantificazione del danno derivante da tale ulteriore violazione degli obblighi di legge appare superflua, attesa la riduzione della domanda da parte della curatela, la quale nel corso del giudizio ha limitato la richiesta di condanna ad € 936.087,27, danni già ampiamente integrati dalle violazioni tributarie di cui sopra, che - lo si ribadisce - hanno arrecato pregiudizio al patrimonio sociale per sanzioni ed interessi pari a complessivi € 3.071.131.  5. Evidente è, altresì, la violazione da parte dell'amministratore di diritto, col concorso dell'amministratore di fatto, degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, per effetto dei prelievi non giustificati effettuati sui c/c della società. 
La curatela ha contestato ed ha provato, con la produzione degli estratti dei c/c ( all. 13, 14, 15 e 16), prelievi in contanti per importi cospicui, pari a complessivi € 713.688, effettuati dal 19.7.2007 al 9.2.2011, di cui non si rinviene in contabilità, anche considerata la parziarietà della stessa, alcuna giustificazione causale e rispetto ai quali il convenuto, rimasto contumace, non ha dato alcun ausilio. 
Ne deriva la responsabilità dello stesso per la violazione degli obblighi di corretta gestione a presidio dell'integrità del patrimonio sociale gravanti sugli amministratori, condotta di cui deve rispondere solidalmente anche l'amministratore di fatto, il quale ben avrebbe dovuto evitare gli indebiti prelievi, atteso che l'essersi ingerito nella gestione dell'impresa comporta l'applicazione anche a suo carico delle norme che regolano gli obblighi e le responsabilità degli amministratori di società di capitali. 
Anche in tal caso, attesa la limitazione della domanda di condanna, nessuna quantificazione del danno conseguente si impone. 
Restano assorbite, dunque, le ulteriori contestazioni mosse dalla curatela.   Deve dunque concludersi per l'accoglimento dell'azione nei confronti dell'amministratore di diritto, ### e dell'amministratore di fatto, ### con conseguente condanna degli stessi in solido al risarcimento dei danni come quantificati dalla curatela, in esito alla rimodulazione della domanda in € 936.087,27.  6. La regolazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di ### segue la soccombenza, mentre si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le stesse nei confronti del convenuto ### costituitosi unitamente al fratello soccombente e, comunque, considerando il coinvolgimento dello stesso nell'attività illecita accertata dagli organi di polizia tributaria. 
Atteso che la curatela è stata ammessa al gratuito patrocinio, con decreto del g.d.  del tribunale di Napoli, in data ###, ai sensi dell'art. 144 D.P.R. n. 115/02, il pagamento va eseguito in favore dello Stato, stante il disposto dell'art. 132 T.U. cit.. 
I compensi vanno determinati, ai sensi dell'art. 82 T.U. Spese di Giustizia, in modo da non superare i valori medi delle tariffe professionali vigenti al momento della decisione. 
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, dell'oggetto e del valore dello stesso, come ridotto da parte attrice, dell'attività difensiva espletata, possono essere liquidati compensi complessivi pari ad € 25.000,00.  P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Accoglie la domanda nei confronti di ### e ### e, per l'effetto, condanna gli stessi in solido al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, nella misura di complessivi € 936.087,27, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; - Respinge la domanda nei confronti di ### - Condanna i convenuti ### e ### in solido al pagamento delle spese legali in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese di Giustizia, che liquida in € 3.372,00 per spese prenotate a debito ed € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; - Condanna i convenuti ### e ### in solido al pagamento delle spese di ### liquidate in separato decreto; - Compensa integralmente le spese del giudizio tra la curatela attrice ed il convenuto ### Napoli, 8.10.2020 ### dott. ### dott. ### n. 17288/2014

causa n. 17288/2014 R.G. - Giudice/firmatari: De Rose Patrizia, Grimaldi Ilaria, Raffone Dario

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5367/2025 del 28-02-2025

... biologiche di ortaggi a rotazione stagionale, uva da vino e da tavo la, chiedendo che: a) fosse accertato l'illecito della convenuta consistente nell'avergli fornito un prodotto inadatto alla coltivazione biologica, in ragione della presenza in esso di un componente chimico, il ### non consentito per le coltivazioni biologiche: ci rcostanza emersa non solo in sede di A.T.P. ante causam, ma anche dagli esami eseguiti da una società tedesca interessata all'acquisto di uva biologica oltre che da quelli disposti dall'### di controllo delle coltivazioni biologiche 3 di 15 “Suolo e ### ”; b) la convenuta fosse condannata: b1) al risarcimento di tutti i dan ni patit i e/o patiendi, di n atura patrimoniale e/o non p atrimoniale, fino al la concorrenza di e uro 8.000.000,00 ovvero fino alla diversa maggiore o minore somma da accertarsi in giudizio e/o da liquidarsi anche equitativamente; b2) alla restituzione della somma di euro 35.941,93, pagata per la fornitura del ### b 3) al p agamento della somma di euro 2.581,80 per spese anticipate pe r gli esami di laboratorio e dell'ulteriore somma di euro 4.792,25 per l'### sv olta ante causam; b4) al pagamento delle competenze di giudizio. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2115/2023 R.G. proposto da: ### nella qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, elettivamente domiciliato in ### via ### 3, presso lo studio dall'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende; -ricorrente contro S.T.I. ### S.P.A., in persona de l rappresentante legale p.t., ### rappresentata e dife sa dall'avvocato ### (###), ###; -controricorrente nonché contro ### in perso na del suo legale rappre sentante p.t. e 2 di 15 Presidente, ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### (### ), ###; -controricorrente nonché contro ### S.p.A.; -intimata avverso la ### della CORTE ### di BARI 1644/2022, depositata il ### e notificata l'11/11/2022. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal ####'### agricola ### operante nel settore delle produzioni agricole di tipo cereal icolo-orticolo-olivicolo e vinicolo, conveniva dinanzi al Tribunale di Lucera### dist. di Apricena, la ### S.r.L., d a cui aveva acquis tato il prod otto fitosan itario denominato ### (presentato dalla S erbios S.r.L. come <<ammesso in ### B iologica ai sensi del ### CEE 2092/91>> e <<particolarmente indicato nei dis ciplinari di lotta biologica ed integ rata>>), allo scopo di utilizzarlo nell'annata agraria 2007-2008 per la coltivazione e produzione d elle coltu re intensive biologiche di ortaggi a rotazione stagionale, uva da vino e da tavo la, chiedendo che: a) fosse accertato l'illecito della convenuta consistente nell'avergli fornito un prodotto inadatto alla coltivazione biologica, in ragione della presenza in esso di un componente chimico, il ### non consentito per le coltivazioni biologiche: ci rcostanza emersa non solo in sede di A.T.P. ante causam, ma anche dagli esami eseguiti da una società tedesca interessata all'acquisto di uva biologica oltre che da quelli disposti dall'### di controllo delle coltivazioni biologiche 3 di 15 “Suolo e ### ”; b) la convenuta fosse condannata: b1) al risarcimento di tutti i dan ni patit i e/o patiendi, di n atura patrimoniale e/o non p atrimoniale, fino al la concorrenza di e uro 8.000.000,00 ovvero fino alla diversa maggiore o minore somma da accertarsi in giudizio e/o da liquidarsi anche equitativamente; b2) alla restituzione della somma di euro 35.941,93, pagata per la fornitura del ### b 3) al p agamento della somma di euro 2.581,80 per spese anticipate pe r gli esami di laboratorio e dell'ulteriore somma di euro 4.792,25 per l'### sv olta ante causam; b4) al pagamento delle competenze di giudizio. 
Costituendosi in giudizio, la ### S.r.L. chiedeva di chiamare in causa a garanzia la S.T.I. ### S.r.L., cui aveva affidato la preparazione del fungicida, e la ### S.p.A., con la quale aveva stipula to una polizza assicurativa; eccepiva l'incompetenza del tribunale adito in favore di quello di ### e, nel merito, contestava la dedotta inut ilizzabilità del fitofarmaco ### nell'agricoltura e coltivazione biologica nonché le risultanze raggiunte dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.  ###.T .I. ### S.r.L. resp ingeva ogni responsabilità ascrittale dalla ### S. r.L., adducendo d i essersi limita ta a curare la miscelatura della borlanda che la committente le aveva fornito, addizionandola con lo zolfo.  ### ioni S.p.A. eccepiva la carenza di legittimazione attiva di parte attrice e chiedeva il rigetto della domanda di manleva per inoperatività della polizza e comunque instava affinché fossero ritenut e infondate le domande rivolte a lla convenuta ### S.r.L.  ### ale, con sentenza n. 2 005 /2019 rigettava la domanda attorea, basandosi sulle e mergenze della C.T.U. espletat a in giudizio, escludendo, quindi, che il ### fosse una sostanza chimica vietata pe r le coltivazioni biologiche, accertandone, ex adverso, il fre quente impiego in agricoltura, ritenendo che il 4 di 15 quantitativo significativamente superiore al limite legale, rinvenuto peraltro sulle sole foglie di vite, fosse da imputare probabilmente proprio all'attore che non aveva provveduto ad una corrett a diluizione del prodotto o che non lo av eva uniformemente distribuito. 
La Corte d 'appello di Bari, con la sentenza n.1 644/2022, resa pubblica il ### e notif icata l'11/11/2022, ha rigettato l'appello, ritenendo: a) carente di prova la titolarità del diritto posto a b ase della domanda dell'appellant e, essendosi il medesimo sottratto all'onere di dimostrare le ragioni giur idiche che collegavano il diritto azionato alla sua persona, non aven do provato, in particolare, <<di essere titolare del diritto reale e/o di godimento in forza del quale egli coltivava i terreni interessati dalla denunciata contaminazione e sulla cui superficie aveva calcolato la richiesta risarcito ri a>> nonché <<di id entificare catas talmente i singoli terreni, sui quali esercitava le colture contamin ate>>, essendo emerso che esercitava la sua attività in parte su fondi di sua prop rietà ed in parte su terreni di un terzo , ### totalmente estraneo all'azienda agricola, e che si era sottratto non solo all'onere di dimostrare le ragioni giuridiche che collegavano il diritto alla sua p ersona (<<non fornend o la prova della titolarità del terreno censito nel ### del Comune di ### al foglio 69, mappale 120, esteso ha 4.20, sul quale veniva coltiv ata la qualità di uva Sug raone, acc identalmente contaminata dal principio chi mico attivo denominato ###>), ma neppure aveva <<mai preso p osizione sul punto, nonostante le ritu ali contestazioni da parte delle parti convenute>>; b) inidonea a dimostrar e la titolari tà del diritto la scrittura privata prodotta durante l'espletamento della C.T.U. da cui emergeva che ### a aveva autoriz zato il pad re ### ad agire nel suo interesse, in quanto essa non era autenticata, era priva di data certa, non conteneva riferimenti ai 5 di 15 dati censuari dei terreni, non indicava se la gestione era a titolo gratuito o oneroso, né la scadenza; c) contestato ritualmente da parte conven uta il difetto di titolari tà del d iritto, precisando che detta contestazione può sostanziarsi in una negazione che assume i caratteri tecnico-giuridici di una mera difesa <<ch e, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è sog getta a decadenza ex art. 167 c.p.c., comma 2. … Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenut o anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345 c.p. c., comma 2, prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio”>> e che ### non aveva <<mai preso posizione sul punto >>.  ### formu lando quattro motivi, ricorre pe r la cassazione di detta sentenza. 
S.T.I. ### iana S.p.A. e ### S.r.l. resistono con separati controricorsi.  ### S.p.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede. 
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc. Parte ricorrente e ### S.r.L. depositano memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo si denunzia <<### della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt.112, 276, 324, 329, 333, 334, 342, 343, 345, 346 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n.4 c.p.c. >>. 
La tesi della ricorrente è che la corte d 'appello abbia violato il principio devolutivo, p oiché <<la parte totalmente vit toriosa nel merito, ma soccombente su questio ne pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito, per de volvere alla cognizione del giudice 6 di 15 superiore la questione rispetto alla quale ha maturato la posizione di soccomb enza ###, deve spiegare app ello incidentale, non essendo sufficiente la riproposizione dell'eccezione ex art.3 46 c.p.c., né è ammissibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., 2° co per il giudicato interno formatosi ex art. 329 c.p.c.>>; a tal fine sostiene che: i) l'eccezione di difet to di legi ttimazione attiva era stata oggetto di discussione in contradditorio nel giudizio di primo grado ed era stata rigettata ### dal tribunale e che, sebbene si trattasse di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, essa incontrava il limite del giudicato interno che nel caso d i specie si e ra formato per effetto della mancata proposizion e dell'impugnazione incidentale secondo i dettami dell'art. 342 cod.proc.civ. e nelle forme di cui all'art. 343 cod.proc.civ.; ii) ### S.p.A., costituendosi in giudizio, aveva rilevato che parte attrice affermava di esercitare l'attività di azienda agricola su terreni parte in p roprietà d el titolare dell'azienda agricola medesi ma, parte del figlio ### e che quindi le coltivazioni in tere ssate alla vicenda non appart enevano all'azienda agricola attrice - che non era proprietaria del relativo suolo - ed aveva reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva nel corso del g iudizio di primo grado (cfr. comparsa di costituzione, memoria ex art.183, 6° comma, n.1 cod.proc. civ., foglio di p.c., comparsa conclusionale e replica conclusionale); iii) con la memoria ex art 183, 6° comma, n. 1 cod.proc.civ., parte attrice aveva replicato a detta eccezione; iv) tra i quesiti posti dal tribunale al CTU vi era anche quello finalizzato ad <<accertare che l'azienda ### non è titolare dei terreni del sig. ### riconducibili pertanto ad entità giuridica diversa>>; v) diversamente da q uanto sostenuto dalla corte d'appello, il tribunale aveva riten uto infond ata implicitamente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, avendo rigettato la domanda risarcitoria di Set timio ### perché << il 7 di 15 quantitativo di dimetomorf presente nel ### acqu istato dall'azienda ### sostanza non espressamente vietata dall'ordinamento, anzi frequentemente in agricoltura, anche biologica, non era esorbitante rispetto a quelle che sono le tecniche di coltivaz ione e il suo impiego n elle ste sse; che qu indi, il quantitativo significativamente superiore al limite legale, rinvenuto peraltro sulle sole foglie di vite, dev'essere probabilmente dovuto ad una non corretta diluizione del prodotto o ad una non corretta uniformità di distribuzione sull' intera p ianta, attività imputabile esclusivamente all'azienda attrice>>. 
Sulla scorta di tali argomenti il ricorrente sostiene che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva avrebbe dovuto formare oggetto di impu gnazione incidentale, in forza de l principio di diritto enunciato dalle sezioni ### con la pronuncia n. 792 5/2019, secondo il quale <<la decisione della causa di merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla leg ittimazione ad agire ove tale “quaestio iuris”, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una qu estione può rit enersi decisa dal giudice d i merito soltanto ove abbia format o ogge tto di discussione in contraddittorio>>. Insiste nel dire che le parti totalmente vittoriose nel merito, ma soccombenti teoricamente sulla q uestione pregiudiziale di diritto, per ovviare al rigetto espresso o implicito dell'eccezione avrebbero dovuto proporre appello incidentale e non limitarsi - <<a prop orre nuovamente (per l'appu nto, riproporre) l'istanza non esaminata, cioè non accolt a in quanto ritualmente assorbita, (Cass. n.9844 /2022, n. 26850/2022), pena l'inammissibilità del gravame ed il conseguente p assaggio in giudicato della stessa questione ex art. 329, comma 2, c.p.c. con preclusione anche dell'esercizio del p otere ufficioso, ex art. 345 c.p.c.>>. 8 di 15 Ulteriore argomento a supporto della sua tesi è il fa tto che neanche tutte le parti ap pellate avevano riproposto in modo specifico e tempestiv o l'eccezione ex art 3 46 cod.proc.civ.: solo ### ioni S.p.A. aveva spiegato un inammissibile appello incidentale, in quanto non rispettoso dei dettami di cui all'art. 342 cod.proc.civ., difettando l'individuazione delle norme di legge sulle quali si fondava l'eccez ione e, com unque inam missibile e/ o irrilevante essendo, terza chiamata i n causa in garanzia dalla convenuta ### (artt.103, 106 cod.proc.civ.) che a sua volta non aveva proposto appello incidentale. ### principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi e le relative cause sono scindibili, con la conseguenza che se il convenuto soccombente non propone l'impugnazione della pronuncia sulla causa principale, su quest'ultima si forma un giudicato, che si estende nei confronti del terzo chiamato (cfr. litisconsorzio facoltativo improprio tra parti confluite in un unico p ro cesso), aven do il terzo , chiamato in garanzia dal convenuto, p oteri processuali riconducibili a quelli dell'interventore adesivo dipendente, cui è preclu sa la facoltà di formulare eccezioni non sollevate dal convenuto siccome quella di impugnare la sentenza che dichiari quest'ultimo soccombente nei confronti dell'attore. 
Il motivo è inammissibile. 
La ratio decidendi dell'impugnata sentenza, illustrata soprattutto alle pp. 8-10, non è stata né colta né confutata efficacemente da parte ricorrente. 
La corte territoriale ha i nfatti ritenuto che spettava a S ettimio ### allegare di avere la legittimazione ad agire ed anche la titolarità sostanziale del diritto azionato e che il medesimo invece si era sottratto all'adempimento di detto onere, anche a seguito della rituale contestazione della parte convenuta. 9 di 15 Parte ricorre nte, invece, ha costruito l'intera trama de lle sue argomentazioni difensive attorno all'assunto erroneo che la corte d'appello si sia pronunciata sul suo difetto di legittimazione attiva. 
È opportuno ricordare che la distinzione tra titolarità del diritto e legittimazione attiva è scolpita da Cass., Sez. un., 16/02/2016, 2851, a mente della quale <<La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dal la st essa prospett azione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. 
La tito larità del diritto sostanziale att iene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi (…), la carenza di legittim azione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (…) in quanto una ca usa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio (…). In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabili re se colui ch e vanta un diritt o in giudizio sia effetti vamente il titolare. Fissando alcune prime conclusioni, può pertanto dirsi che la parte che pro muove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione gi uridica soggettiva che la rende parte … Il convenuto che intenda contestare la titolarit à del diritto può limitarsi a negarla, attraverso una mera difesa. eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c.>> e <<può essere po sta dal conv enuto anche oltre q uel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345, seco ndo coma, c.p.c. prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio"> >. Solo ove il convenut o avesse 10 di 15 riconosciuto il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui avesse articolato <<una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo>> gli sarebbe stato precluso anche in appello di <<proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto>>. 
Ebbene, nel caso qui esamina to, a ### imio ### s i contesta di non aver provato di avere la titolarità sostanziale del diritto fatto valore - e non il difetto di legitimatio ad causam -; la questione riguardava un eleme nto costitutivo indefettibile della domanda, il cui accertamento attiene al merito della controversia e non una questione pregiudiziale di rito. 
Detto ragionamento della corte d'appello non è stato affatto colto dal ricorrent e che ha svolto difese inconducenti che non l'h anno scalfito, con conseguente inammissibilità del motivo per violazione dell'art. 366, 1° comma, n. 4 cod.proc. 2) Con il secondo motivo parte ricorrente prospetta <<### e/o falsa applicazione degli artt. 1173, 1175, 1176, 1218, 1223, 2135, 2697, 2727, 2729 cc, nonché delle norme relative ai diritti reali e/o di godimento (artt.832 ss c.c., 978 e ss. c.c., 1571 e ss, 1615 e ssc.c.), in relazione all'art. 360 comma 1, n.3 c.p.c.>> , per avere la Corte d'ap pello d i ### errat o nel ritenere che per dimostrare la titolarità del diri tto risarcito rio azionato era necessaria <<la p rova della titol arità del terreno sul quale venivano coltivato i prodotti biologici, accidentalmente contaminati dalla sostanza chimica attiva ### di cui l'attore denuncia la mancata commerciabilità>> ; essendo emerso e/o risultato incontestato che coltivava, in quanto titolare di un'azienda agricola, i terreni interessati dalla denunciata contaminazione, il ricorrente sostiene che non era tenuto a fornire la prova del diritto, reale o personale, in forza del quale aveva coltivato detti terreni né era tenuto a identificare que lli su i quali aveva calcolato la richiesta 11 di 15 risarcitoria; di consegue nza, la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto superflua la delibazione, nel merito, dei motivi di gravame. 
In particolare, sostiene che, avendo coltivato i terreni danneggiati dal ### morf, esercitava sugli stessi un potere di fatto che lo legittimava ad agire per chiede re il risarcimento del danno, indipendentemente dal diritto reale e/o di godimento che pot eva avere all'esercizio di quel potere materiale; contrariame nte a quanto ritenuto dal giudice a quo il diritto al risarcimento del danno spetta anche a chi av eva coltivato i terr eni ed abbia sub ito, per effetto dell'evento dannoso d enunciato, una diminuzione patrimoniale, atteso che, seco ndo la giurisprude nza di questa Corte, colui che si trovi ad esercitare un potere materiale sulla cosa p uò risentire un d anno dal dannegg iamento de lla stessa e quindi agire in giudizio per richiedere il risarcimento del danno. 
La corte d'appello, inolt re, non avrebbe tenuto conto d ei fatti precisi, gravi e concordanti ( ex artt. 2697, 2727, 2729 cod.civ.) acquisiti al giudizio dai qual i desumere la titolarità del d iritto risarcitorio, considerato che era risultato incontestato che parte ricorrente coltivava i terreni ove le colture erano risultate contaminate dal ### che era titolare dell'omonima azienda agricola e che in forza d i detta qualit à aveva col tivato i terre ni. 
Anche la scrittura priva ta del 2 007 avrebbe dovuto essere considerata quanto meno un principio di prova scritta del fatto che coltivava anche i terreni del figlio ### e che le evidenziate relative carenze formali erano appunto riconducibili e/o giustificabili proprio per l'incontestato rappo rto di parentela sussistente con il titolare del diritto reale sui terreni coltivati. 
Il giudice a quo sarebbe incorso in errore anche per avere preteso l'identificazione catastale dei terreni, ai fini della prova della titolarità del diritto azionato, posto che la prova della consistenza dei terreni è una questione che riguarda il quantum della pretesa 12 di 15 risarcitoria, considerato che il diritto al risarcimento del danno era stato calcolato sulla superficie dei terreni re lativi alle colture danneggiate e contaminate dal ### Né la corte territoriale avrebbe considerato che: a) l'Ente di controllo “### e Salute” aveva soppresso, in v ia prudenziale, le i ndicazioni di metodo biologico, con riguardo all'uva da tavola “Sugraone” <<..coltivata dall'azienda agricola ### ua ### sul terre no censito nel ### d el Comune di ### al fg 69, mappale 120 estesa ha 4,20”> >; b) la relazione d'ufficio in sede di ### conteneva la descrizione dell'azienda agricola ### con an alitica descrizione ed id entificazione anche catastale dei terreni facenti parte dell'azienda e coltivati ad uva da tavola e da vino. 
In ogni caso, l'identificazione catastale dei terreni non era stata oggetto di contestazione da parte convenuta, poiché, come detto, l'eccezione di carenz a di legitt imazione era stata solle vata sul presupposto della mancata <<prova della titolarità de terreno sul quale venivano coltiva ti i prodotti bio logici>> (pag. 8 sentenza impugnata), non per carenza di indicazione catastale dei terreni. 
Il motivo è fondato p.q.r. 
Nel caso di specie e merge chia ramente dall'impugnata sente nza che l'impresa ag ricola aveva chiesto il risarcimento del <<dann o patrimoniale derivante dal la non commerciabilità del pro dotto biologico riferito all'annata agraria 2008 e dalla perdita di contratti già conclusi, nonché un pregiudizio non patrimoniale, derivante dal danno all'immagine dell'azienda nell'ambito dei mercati nazionali ed internazionali del commercio di prodot ti biologici, q uantificati rispettivamente in € 7.877.500,00 per la vend ita del prodott o biologico (con una perdita netta di € 7.477,500, considerato che il ricavato della vendit a in regime conven zionale era stato di € 400.000,00) ed in € 500.000,00 per quello non patrimoniale>> (p.  3). 13 di 15 Il credito risarcitorio nel caso di specie, in considerazione dei fatti per come prospettati e della consistenza delle richieste risarcitorie, non era legato ai fondi coltivati, se non indirettamente; la richiesta risarcitoria non ri guardava i beni, no n era mai stato ded ott o, infatti, che essi avessero subito un d anno per eff etto della contaminazione, né parte ricorrente se ne era mai lamentata. Di conseguenza, non era tenuta a dimostrare né di essere proprietaria dei terren i coltivati né di essere stat a incaricata di coltivarli dal relativo proprietario. A legittimarla era il fatto che avesse nella qualità indicata colt ivato i terreni, destinandoli a una coltura biologica, e che in tale qualità avesse acquistato il ### andando incontro alle conseguenze che ne erano derivate. Non faceva parte del thema decidendum e quin di del thema probandum la sua legittimazione a coltivare i terr eni. La pretesa, dunque, ch e dimostrasse di avere un diritto di proprietà sui terreni contaminati o che il proprietario degli stessi le avesse conferito il potere di farlo (a ciò sarebbe servito l'atto documentato dalla scrittura privata del 2007) deve considerarsi errata. 
Alla base del ragionamento argomentativo di parte ricorrente vi è infatti la tesi seco ndo cui la sua legittimazione ad agire per chiedere il risarcimento del danno non era legata al titolo in forza del quale coltivava i terreni, ma allo svolgimento d ell'a ttività di coltivazione: quando cio è evoca il potere di fatto sui beni ha ragione, sia pure esclusivamente nella misura in cui si suole che la corte d'appello abbia preteso la prova di essere titolare del diritto di proprietà e/o del diritt o personale di g odimento dei t erreni, non nella parte in cui anche, e vocando la giuris prudenza di questa Corte, pret ende di applicare alla vicenda p er cui è cau sa la giurisprudenza che estende al possessore la legittimazione risarcitoria per i danni subiti dai ben i danneggiati da u n fatto illecito. 14 di 15 Muovendo da detto assun to - cioè che a rilevare ai fini del la titolarità sostanziale del diritt o controverso non fosse la titolarità del diritto sui beni - parte rico rrente coglie in parte nel segno anche quando si duole che la corte d'appello abbia preteso da parte sua la prova dell'indicazione catastale dei terreni contaminati, non tanto o almeno n on solo p erché detta indicazione rilevava esclusivamente ai fini della quantificazione del danno, ma perché i danni lamentati no n riguardavano la contaminazione dei t erreni, ma gli effetti sui p rodotti agricoli riferiti all'annat a agraria 2 008, cioè la loro incommerciabilità, la perdita in conseguenza di ciò di contratti già conclusi oltre che il danno all'immagine aziendale.  3) Con il terzo motiv o parte ricorrente si duole d ella <<### della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n.4 c.p.c., in merito alla accertata e ritenuta carenza di titolarità del diritto azionato in capo all'appell ante azienda agricola ###>.  ### sentenza sarebbe nulla p er erronea ricognizione del contenuto delle prove e degli elementi acquisiti al giudizio, essendo evidente che dai documenti p robatori acquisit i erano stati identificati catastalmente i terreni coltivati, contaminati a seguito dell'utilizzo del ### 4) Con il quarto motivo il ricorren te lamenta <<### della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 132 n.4 c.p.c., artt. 24 e 111 sesto comma ### ital., art. 118 disp. att. al c.p.c., in relazione all'art.360 primo comma n.4 c.p.c.>>, per avere la Corte d'ap pello d i ### accolt o l'eccezione di difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo con un a motivazione <<contradittoria e/o illogica e/o appare nte contenente argomentazioni che si elidono a vicenda e/o illogiche e/o inidonee a far comp rendere e conoscere il ragionament o seguito per la formazione del proprio convincimento al riguardo>>. 15 di 15 Pur aven do riconosciuto che l'azien da agricola ### <<”esercitava la pro pria attività” (rectius coltivava) “in parte su fondi di sua proprietà ed in parte su terreni di ### soggetto terzo ..”>> e che era risultato accertato che la contaminazione aveva interessato l'uva da tavola ### coltivata dall'azienda ### qua ### la cort e di merito avrebbe escluso integralmen te la titolarità d el diritto risarcitorio senza l'illu strazione delle ragioni logico-giuridiche in forza delle quali è stata pretesa la prova del diritto reale e/o di godimento sui terreni ai fini della prova de lla sussistenza de lla titolarità attiva, nonché le ragioni logico-giuridiche in forza delle quali ha ritenuto non sufficiente la prova della coltivazione dei t erreni d a parte dell'appellante e del pregiudizio economico subito dal medesimo.  5) Dato l'acco glimento p .q.r. del secondo motivo di ricorso, i motivi terzo e quarto sono assorbiti.  6) All'accoglimento p.q.r. del secondo motivo, assorbiti il terzo e il quarto, inammissibile il primo, consegue la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla corte d'Appello di ### in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte acc oglie p .q.r. il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo e inammissibile il primo motivo.  ### in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del gi udizio di legitt imità, alla Corte d'App ello di ### in diversa composizione. 
Così deciso nella ### di Consiglio del 17 gennaio 2025 dalla 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Gorgoni Marilena

M
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Giudice di Pace di Reggio Nell'emilia, Sentenza n. 489/2024 del 09-05-2024

... dimostrazione della effettività delle prestazioni di fornitura di vino, di cui alle fatture azionate (doc.ti 1 - 7 allegati all'atto di citazione). Una parte di tali fatture (fatture n. 157 / 2027, n. 121 / 2017, n. 149 / 2017) è risultata contenere la sottoscrizione della destinataria S.I.T.A. ### quali sottoscrizioni di per sé dimostranti l'effettività della consegna, stante la contumacia di tale convenuta, per conseguenza dell'applicazione dell'istituto di cui all'rt. 215, comma primo, n. 1) del cpc. In ogni caso, poi, nella sede della udienza del 7 luglio 2023, il teste ### ha confermato di avere personalmente integralmente eseguito la consegna delle merci di cui alle fatture prodotte, presso la sede della società S.I.T.A. ### Leggiamo infatti nel verbale di udienza della relativa deposizione testimoniale: “Ho eseguito personalmente le consegne delle merci di cui alle fatture che mi vengono indicate (doc.ti da 19 a 24 del fascicolo di parte attrice), riconosco la mia firma per consegna, in ciascun documento, mentre le firme di ricezione sono state apposte in mia presenza da ### responsabile del locale, da ### cameriera caposala, dal cuoco e da altre persone rinvenute sul posto, a (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 2886 / 2022 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Reggio nell'### 01 Il Giudice di ### presso l'### del Giudice di ### di ####, Dott. Avv.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 2886 / 2022 del R.G. contenzioso, dell'### del Giudice di ### di ### promossa da: ### - ### e ### con sede ###/a, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ### rappresentata e difesa, in forza di procura speciale, rilasciata in calce all'atto introduttivo di citazione notificato, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo Avvocato, in ### Via della ### n. 8, attrice, contro ### con sede ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ### rappresentata e difesa in forza di procura speciale, rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### G. Ruffini e dall'Avv. ###.
Ruffini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo Avvocato, in ####. Borsellino n. 22; convenuta,
S.I.T.A. ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, convenuta contumace.
Oggetto: Pagamento somma - inadempimento contrattuale. *
Conclusioni.
Per parte attrice ### S.: “Voglia l'###mo Giudice di ### adito, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, - condannare la S.I.T.A. ### al pagamento della somma di ### 2.392,76, oltre interessi moratori da conteggiarsi dalla scadenza di pagamento delle suddette fatture sino al saldo effettivo; - accertare e dichiarare a' sensi dell'art. 2506 - quater comma 3 c.c., la responsabilità solidale della “### Srl”, nei confronti della società scissa S.I.T.A. ### - per l'effetto condannare la “### Srl”, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della società attrice della somma di ### 2.392,76, oltre interessi moratori da conteggiarsi dalla scadenza di pagamento delle suddette fatture sino al saldo effettivo; - con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per la convenuta ### srk: “Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di ### voglia l'###mo Giudice di ### adito: respingere ogni avversa domanda e richiesta siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto, ovvero con la miglior formula per i motivi meglio esposti in atti e con vittoria di tutte le spese di lite”. *
Motivi della decisione.
A) La domanda introduttiva avanzata da ### S.
Con atto introduttivo di citazione, ritualmente notificato in data 28 luglio 2022, ### S - ### e ### conveniva in giudizio: ###
S.I.T.A. ###
Esponeva parte attrice: 1) di avere fornito e venduto a S.I.T.A. ### un certo quantitativo di bottiglie di vino, così come documentato dalle fatture emesse n. 389 del 10/12/2016, per ### 285,48, n. 299 / 2017 per ### 225,75, n. 157 del 25.06.2017 per ### 431,88, n. 121 del 20/05/2017 per ### 1.070,26, n. 149 del 20.06.2017 per ### 402,89, n. 29 / 2017 del 05/02/2017 per ### 361,90, detratta la nota di credito n. 246 del 21/10/2017 di ### 385,40 (doc.ti nn. 1 - 7 del fascicolo attoreo); 2) che il proprio credito attuale sarebbe stato quindi pari ad ### 2.392,76, oltre interessi moratori da conteggiarsi dalla scadenza di pagamento delle suddette fatture al saldo effettivo; 3) che la società debitrice S.I.T.A. ### non sarebbe stata all'attualità, titolare di beni immobili (come da risultanze di visura camerale storica di detta società: doc. 8); 4) che, infatti, la medesima S.I.T.A. ### si sarebbe spogliata del proprio ingente patrimonio immobiliare: - dapprima con atto a ministero ### stipulato in ### del 18.12.2018, n. Rep. 105493, Raccolta n. ###, con cui S.I.T.A. ### si sarebbe parzialmente scissa mediante la costituzione della società beneficiaria: “### Srl”, trasferendo a quest'ultima il proprio patrimonio immobiliare dl valore di ### 3.115.717,88 (doc. 9), - quindi con atto di compravendita a ministero ### in ### del 24.02.2020, Rep. n. 106.138, Racc. n. 32.796, con cui si sarebbe trasferito a ### già ### unico di S.I.T.A. ### gli immobili siti in ####, ### e ### (doc. 10); 5) che in esito a tali operazioni, S.I.T.A. ### non avrebbe avuto più beni suscettibili di aggressione coattiva; 6) di essere quindi costretta ad agire nei confronti della società beneficiaria “### Srl”, in persona dell'### 7) che, ai sensi dell'art. 2506 - quater comma 3 c.c. si sarebbe definita una responsabilità solidale tra la predetta S.I.T.A. ### e la beneficiaria ### nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla beneficiaria, in relazione ai debiti della società scissa non soddisfatti dalla medesima società a cui avrebbero fatto carico; 8) che, nel caso di specie, il debito di S.I.T.A. ### nei confronti della ### si sarebbe definito come anteriore all'atto di scissione del 18.12.2018; 9) che, in seguito ad invio di istanza per negoziazione assistita, alle due società predette, con missiva pec del 09.05.2022, la società ### avrebbe dichiarato con lettera del 09.06.2022 di aderire alla istanza medesima, ed avrebbe inviato una bozza della convenzione, nei termini di ### La medesima bozza sarebbe stata quindi inviata dall'attrice alle proprie controparti in data ###, sarebbe stata quindi riscontrata da ### ma non da ### nonostante la responsabilità solidale tra le due società.
Concludeva, pertanto, la società attrice, domandando: a) la condanna di S.I.T.A. ### al pagamento della somma di ### 2.392,76, oltre interessi moratori; b) accertarsi e dichiararsi ai sensi dell'art. 2506 - quater comma 3 del c.c., la responsabilità solidale di “### Srl”, rispetto a “### Srl”; c) per l'effetto condannarsi “La vecchia ### Srl” al pagamento all'attrice della somma di ### 2.392,76, oltre interessi di mora. *
B) In via pregiudiziale: sull'avvenuto effettivo espletamento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria.
La convenuta ### ha contestato, in sede di comparsa di risposta, l'irregolare svolgimento, da parte dell'attrice, della procedura obbligatoria di negoziazione assistita. Leggiamo infatti alla pag. 2 di tale atto: “In data 9 maggio 2022 ### ha notificato un invito alla negoziazione assistita (doc. n. 7) al quale ### ha aderito (doc. n. 8). Per dare avvio alla negoziazione assistita ### ha sottoscritto e comunicato la sottoscrizione di una convenzione di negoziazione assistita (doc.  9). ### invece, non ha dato seguito alla procedura di negoziazione ritenendo - inspiegabilmente - per farlo fosse necessaria l'adesione di entrambe le società” .
Sul punto, si osserva e rileva, quindi. come l'attrice abbia confermato in giudizio di avere ritenuto di non potere utilmente proseguire nella suddetta procedura, in difetto di adesione del soggetto da sé qualificato come obbligato in solido, S.I.T.A. ###
Tuttavia, nella presente sede, dovrà essere constatato unicamente che la negoziazione assistita è stata dall'attrice correttamente instaurata tanto nei confronti di S.I.T.A. ### (che non ha dato risposta) che di ### (che invece ha aderito), non avendo alcun rilievo normativo - per il fine predetto, cioè per l'assolvimento dell'adempimento previsto dalla ### - le ragioni per le quali l'attrice ha ritenuto non potere dare seguito alla procedura medesima.
B) Nel merito. 1) Parte attrice, in primo luogo, ha dato la dimostrazione della effettività delle prestazioni di fornitura di vino, di cui alle fatture azionate (doc.ti 1 - 7 allegati all'atto di citazione).
Una parte di tali fatture (fatture n. 157 / 2027, n. 121 / 2017, n. 149 / 2017) è risultata contenere la sottoscrizione della destinataria S.I.T.A. ### quali sottoscrizioni di per sé dimostranti l'effettività della consegna, stante la contumacia di tale convenuta, per conseguenza dell'applicazione dell'istituto di cui all'rt. 215, comma primo, n. 1) del cpc.
In ogni caso, poi, nella sede della udienza del 7 luglio 2023, il teste ### ha confermato di avere personalmente integralmente eseguito la consegna delle merci di cui alle fatture prodotte, presso la sede della società S.I.T.A. ### Leggiamo infatti nel verbale di udienza della relativa deposizione testimoniale: “Ho eseguito personalmente le consegne delle merci di cui alle fatture che mi vengono indicate (doc.ti da 19 a 24 del fascicolo di parte attrice), riconosco la mia firma per consegna, in ciascun documento, mentre le firme di ricezione sono state apposte in mia presenza da ### responsabile del locale, da ### cameriera caposala, dal cuoco e da altre persone rinvenute sul posto, a seconda dei casi … le consegne sono sempre avvenute in ### 126 / 11, ### di #### Emilia”.
In difetto di qualsivoglia contestazione di qualche tipo di vizio, o profilo di inadempimento, ovvero difformità dagli ordinativi, deve allora ritenersi integralmente dimostrato, nei confronti della convenuta S.I.T.A. ### anche ex art. 116, comma 2 del cpc, l'effettività delle prestazioni predette, così come il credito azionato, in linea capitale, di ### 2.392,76, oltre interessi moratori commerciali, dalle scadenze di pagamento indicate nelle fatture indicate, al saldo effettivo. *
Per quanto attinente alla posizione della convenuta ### la medesima società è stata costituita per scissione parziale della società ### con atto ### n. 105.493,
Racc. n. 32.296 (doc. 1 del fascicolo della convenuta costituita). 
Il patrimonio netto attribuito a tale ultima società per effetto della predetta scissione è stato stabilito in ### 10.000,00 nel “### di ### Proporzionale” allegato quale doc. 2 del fascicolo della società convenuta costituita, ed approvato con delibera dell'assemblea della società ### del 10.10.2018 (sempre doc. 2 del fascicolo predetto).
Leggiamo infatti, ne ### predetto: “ Per effetto della scissione, conseguente al trasferimento alla società beneficiaria del patrimonio costituito dagli elementi sopra indicati alla società beneficiaria, verrà trasferito un ### nella misura fissa di ### 10.000,00”.
Viene allora in rilievo il disposto di cui all'art. 1506 quater comma 3 del c.c., secondo cui: “Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.
Dovendosi allora chiarire quale sia la più corretta interpretazione della norma predetta, nel contesto normativo in cui la stessa si colloca, ed in particolare nel contesto della disciplina di cui all'art. 2506 quater, nel suo complesso, appare rilevante in primo luogo quanto espresso nella decisione di cui Cass. civ. n. 15088/2001 , vale a dire: “In caso di scissione di una società l'art. 2504 decies c.c. prevede la responsabilità solidale, per il debito della medesima, di tutte le società beneficiarie della scissione, sia preesistenti che di nuova costituzione, ma, mentre la società a cui secondo il progetto di scissione (art. 2504 octies c.c.) il debito fa carico risponde illimitatamente, le altre società rispondono nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto, e solo in via sussidiaria, ove la società preventivamente escussa non abbia adempiuto; tale limite di responsabilità, fatto valere nei confronti del creditore della società scissa che agisce per l'adempimento del debito, si configura come un'eccezione”.
I principi così espressi appaiono poi coerenti con l'interpretazione della norma che risulta essere stata data nella Ordinanza del 15 settembre 2022, emesse nella causa di RG 2022 / 1033 del
Tribunale di ### (in copia quale doc. 5 del fascicolo di parte convenuta), secondo la quale: “La limitazione della responsabilità del patrimonio netto trasferito opera come noto anche nei rapporti esterni, stante il chiaro disposto dell'art. 2506 bis comma 3 dell'art. 2506 quater comma 3 c.c.”.
Vale a dire: a) la previsione di limitazione della responsabilità della società risultante dalla scissione alla quota di patrimonio netto definita al momento della scissione, opera anche nei rapporti esterni, ovvero nei confronti dei creditori; b) Il valore effettivo del patrimonio netto in rilievo è poi quello determinato nella operazione societaria di scissione, per come deliberata; c) l'azione verso la società risultante dalla scissione parziale è poi subordinata alla semplice messa in mora della società scissa, senza necessità di una preventiva escussione del patrimonio sociale di quest'ultima.
La complessiva interpretazione sopra riportata appare la piu' plausibile e coerente, rispetto al complessivo impianto dell'art. 2506 quater del c.c., come contenete la previsione della efficacia della scissione a partire dalla iscrizione della stessa nel registro delle imprese, e quindi come valorizzante il dato di base del contenuto della delibera di scissione, e della sua avvenuta iscrizione nei modi di ###
La medesima interpretazione appare poi coerente anche con quanto espresso in Cass. Civ.  26043 / 2013, secondo cui: “###à della scissione non può essere pronunciata dopo il decorso, senza opposizione da parte dei creditori, del termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione e dopo l'iscrizione dell'ultimo atto della scissione nel medesimo registro. Ne consegue che, in tale evenienza, si producono gli effetti previsti dall'art. 2506 quater, terzo comma, cod. civ. e, pertanto, l'insolvenza della società scissa e della società beneficiaria deve essere valutata separatamente, avuto riguardo agli elementi attivi e passivi del patrimonio di ciascuna società e tenendo presenti i limiti di responsabilità in relazione rispettivamente alle obbligazioni transitate nel patrimonio della società beneficiaria e alle obbligazioni rimaste nel patrimonio della società scissa”. ### letterale e sistematica della norma di cui all'art. 1506 quater comma 3 sopra esposta, e a cui qui si intende aderire, non pare potere essere derogata da ipotetiche considerazioni sostanziali attinenti alla possibile incapienza del patrimonio della società ### ovvero di una sua possibile insolvenza che - parrebbero - essere stata adombrata da parte attrice come effetti volutamente provocati con la realizzazione della operazione di scissione (come si legge infatti alla pag. 4 della conclusionale di parte attrice: “### tali espedienti, l'originario debitore ha diminuito la garanzia patrimoniale pur mantenendo i beni aggredibili in una società “affiliata”). Il tutto, trattandosi di una operazione che - ove effettivamente sussistente - giustificherebbe se mai la valutazione della possibilità del ricorso ad altri eventuali rimedi ed istituti previsti dall'ordinamento. *
La convenuta ### ha poi documentato di essere stata escussa, per debiti gravanti su ### fino alla concorrenza dei limiti del valore del patrimonio netto assegnato di ### 10.000,00, come risultante dalla Ordinanza sulla provvisoria esecuzione di cui al doc. 5 del fascicolo della convenuta costituita ( e quindi sulla base di titolo esecutivo datato 15.09.2022) e del successivo accordo di dilazione del debito prodotto quale doc. 6 dello stesso fascicolo.
Si intende poi che l'eccezione attinente alla limitazione della propria responsabilità ai limiti di quanto definito in termini di patrimonio netto, al momento della scissione, rappresenta comunque una eccezione il cui svolgimento è nella disposizione della società ### (e questo, in relazione a quanto obiettato sul punto da parte attrice ### in sede di propria conclusionale (pag. 4 di tale atto), in relazione a quanto asserito come compiuto dalla stessa società in altra ricorrenza.
La domanda attorea dovrà pertanto essere respinta, nei confronti di ###
C) Sulle spese di lite.
La riconosciuta fondatezza, nel merito, della domanda di parte attrice implicherà la soccombenza di ### nei confronti della medesima ### per le spese di lite.
La domanda attorea è stata invece respinta, nei termini sopra indicati, per come proposta contro ###
Il dato comunque della effettività delle prestazioni asserite come eseguite dall'attrice, unitamente alla considerazione della complessità e carattere controverso della materia, il rilievo del rigetto della eccezione di improcedibilità svolta, giustificano, invece, ai sensi dell'art. 92 del cpc, secondo le indicazioni espresse sa Corte Costituzionale, ### 19.04.2018, n. 77, la compensazione integrale delle spese di lite, nei rapporti tra ### e ###
Seguendo dunque quanto previsto nel ### del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014, come modificato dal D.M. del Min. Giustizia 147 / 2022, le spese legali a favore di parte attrice ed a favore della conveuta ### vengono determinate, in ### 125,00 per anticipazioni, ### 1.265,00 per compensi (di cui ### 236,00 per fase di studio, ### 252,00 per fase introduttiva, ### 352,00 per fase istruttoria, 425,00 per fase decisionale), 15 % su compenso per rimborso spese forfettarie, Cpa ed Iva di ### e successive eventuali occorrende; P.Q.M.: il Giudice di ### di ### 1) dichiara tenuta, e conseguentemente condanna S.I.T.A. ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ### della somma capitale, in ragione del titolo azionato in atto di citazione, di ### 2.392,76, oltre interessi moratori commerciali ex D. Lgs. 231 / 2002 da conteggiarsi dalla scadenza di pagamento delle fatture allegate all'atto introduttivo al saldo effettivo; 2) respinge la domanda svolta dalla società attrice nei confronti della convenuta ### perchè infondata; 3) dichiara tenuta e conseguentemente condanna la convenuta S.I.T.A. ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ### delle spese di lite di cui al presente giudizio, come in parte motiva liquidate in ### 125,00 per anticipazioni, ### 1.265,00 per compensi (di cui ### 236,00 per fase di studio, ### 252,00 per fase introduttiva, ### 352,00 per fase istruttoria, ### 425,00 per fase decisionale), 15 % su compenso per rimborso spese forfettarie, Cpa ed Iva di ### e successive eventuali occorrende; 4) compensa integralmente le spese di lite per quanto attinente al rapporto di causa tra ### e #### 8 maggio 2024
Il Giudice di ###

causa n. 2886/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Moretti Stefano

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 1983/2025 del 21-05-2025

... corrispettivo di una compravendita di prodotti ortofrutticoli (fornitura di uva da vino ### bianca). Chiesto e ottenuto dalla creditrice il decreto ingiuntivo n. 1490/2022 del 10/05/2022, la debitrice ### S.R.L. ### (d'ora innanzi, più semplicemente ### ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., contestando l'esistenza del credito azionato ed eccependo di non aver ordinato la merce asseritamente venduta, né di aver stipulato alcun titolo contrattuale in forma scritta per la cessione di uva, non essendo stato prodotto alcun documento “da cui sia possibile ricavare quale sia il prezzo eventualmente pattuito dai paciscenti per i prodotti asseritamente commerciati”; in secondo luogo, ha eccepito l'insussistenza di documenti idonei a comprovare la consegna dei prodotti medesimi, oltre che l'inidoneità della fatture, prodotta in sede monitoria, a costituire prova adeguata della pretesa creditoria nel giudizio di merito. Ha infine disconosciuto, ai sensi di cui all'art.214 c.p.c., i documenti di trasporto ex adverso prodotti (n.02 TRIBUNALE DI BARI Il Giudice A. ### del 30/09/2019, n.3 del 01/10/2019, n. 04 del 02/10/2019, n. 05 del 03/10/2019, n. 06 del 05/10/2019), “non riconoscendosi, nei (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI BARI Il Giudice A. Ruffino REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice ### no, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8339/2022 r.g. proposta da ### S.R.L. ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### domiciliat ###atti -opponente contro ### titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. ### domiciliat ###atti -opposto ### parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 19/12/2024, che qui si intende riportato
TRIBUNALE DI BARI Il Giudice A. ### I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.   I.1.- Si controverte del credito di €8.151,20, oltre ad accessori, vantato da ### titolare della omonima ditta individuale, sulla scorta di n.1 fattura (n. 2/13 del 14/10/2019), integralmente insoluta, emessa per il pagamento del corrispettivo di una compravendita di prodotti ortofrutticoli (fornitura di uva da vino ### bianca). 
Chiesto e ottenuto dalla creditrice il decreto ingiuntivo n. 1490/2022 del 10/05/2022, la debitrice ### S.R.L.  ### (d'ora innanzi, più semplicemente ### ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., contestando l'esistenza del credito azionato ed eccependo di non aver ordinato la merce asseritamente venduta, né di aver stipulato alcun titolo contrattuale in forma scritta per la cessione di uva, non essendo stato prodotto alcun documento “da cui sia possibile ricavare quale sia il prezzo eventualmente pattuito dai paciscenti per i prodotti asseritamente commerciati”; in secondo luogo, ha eccepito l'insussistenza di documenti idonei a comprovare la consegna dei prodotti medesimi, oltre che l'inidoneità della fatture, prodotta in sede monitoria, a costituire prova adeguata della pretesa creditoria nel giudizio di merito. 
Ha infine disconosciuto, ai sensi di cui all'art.214 c.p.c., i documenti di trasporto ex adverso prodotti (n.02
TRIBUNALE DI BARI Il Giudice A. ### del 30/09/2019, n.3 del 01/10/2019, n. 04 del 02/10/2019, n. 05 del 03/10/2019, n. 06 del 05/10/2019), “non riconoscendosi, nei segni grafici ivi apposti, alcuna sottoscrizione riconducibile alla ### s.r.l.”. 
Ha pertanto concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di giudizio (atto di citazione notificato il ###).   I.2.- #### costituendosi in giudizio, ha contestato ogni avversa eccezione, ribadendo nel merito ha la fondatezza del proprio credito e aggiungendo che, a ulteriore dimostrazione della fornitura di cui ai D.D.T., vi sono le pesature elettroniche attestanti il peso della fornitura dell'uva, rilasciate dalla ### srl, come da timbro apposto in calce dalla ### stessa. 
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del d.i. opposto, con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata il ###).   I.3.- Con ord. del 03/11/2022 è stata negata la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. ed è stato concesso un termine per l'introduzione della domanda di mediazione.   I.4.- Con mem. ex art.183, co.6., n.1, c.p.c. la debitrice opponente ha disconosciuto le ricevute allegate da parte opposta in sede ###giudizio con il file denominato “pesatura.pdf”: sul punto ha precisato che “nessuna sottoscrizione riconducibile alla odierna opponente e/o al di essa legale rapp.te p.t. è presente su tali ricevute e nemmeno un timbro della odierna osservante, come erroneamente afferma controparte” e che “i segni grafici
TRIBUNALE DI BARI Il Giudice A. ### ivi aggiunti a penna, non sono stati vergati a mano da personale della ### AGROALIMENTARI”.   I.5.- Infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione, la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale delle parti e la prova per testi (#####; quindi è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e le repliche. 
II.- Nel merito, l'opposizione è fondata.  ### principale del presente giudizio di opposizione consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato da ### nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, in relazione alla vendita di prodotti ortofrutticoli (nella specie, uva da vino bianca “Trebbiano”) oggetto della fattura azionata in sede monitoria, che era stata precedentemente contestata dalla società opponente (v. pec del 14/11/2019, all. 3 prod. opponente). 
In ragione dei noti criteri distributivi dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il creditore-opposto assume le vesti di attore in senso sostanziale1 e, in quanto tale, è principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, laddove sull'opponente grava l'onere di specifica contestazione del diritto di credito azionato in sede monitoria nonché della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dello stesso.  1 Cfr., ex multis, Cass. n. 13240/2019, n. 3373/2010 e n. 24815/2005
TRIBUNALE DI BARI Il Giudice A. ### pure rammentarsi che, nella presente sede di cognizione piena le fatture commerciali, attese le loro caratteristiche genetiche, non possono fondare, di per sé sole, la pretesa creditoria, se non accompagnate da idonea prova (ex multis, Cass. n. 5915/2011). Ne consegue che, ove il rapporto sia contestato, la fattura non può costituire un valido elemento di prova dell'esistenza del rapporto contrattuale e dell'esecuzione della prestazione ivi indicate, potendo al più costituire un mero indizio. 
Con peculiare pertinenza alla fattispecie di causa, mette conto di aggiungere che l'art.62, co.1, d.l. n.1/2012, in tema di “relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”, prevede che “i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento […]”; è altresì vero che l'art.3 del Decreto del ### dele ### e ### n.199/2012, nel disciplinare le modalità attuative della norma predetta, ha specificato che “ai fini dell'applicazione dell'art.62 co.1 […] per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari”. 
Da tali disposizioni si ricava che gli obblighi formali
TRIBUNALE DI BARI Il Giudice A. ### previsti dal co.1 dell'art.62 cit. possono ritenersi assolti con forme equipollenti, anche attraverso l'esibizione dei documenti di trasporto e di consegna, sempre che, però, gli stessi siano sottoscritti e riconducibili alla parte che contesta l'effettività del rapporto obbligatorio e/o l'avvenuta ricezione della merce e che gli elementi contrattuali essenziali di cui innanzi siano concordati a monte tra acquirente e fornitore mediante precedente accordo. 
Si tratta, invero, di presupposti assenti nella fattispecie di causa. 
Più nel dettaglio, il creditore opposto ha prodotto, a fondamento della propria pretesa creditoria: - la fattura azionata in sede monitoria dell'importo di €8.151,20 (n. 2/13 del 14/10/2019); - n. 5 documenti di trasporto (n.02 del 30/09/2019, n.3 del 01/10/2019, n. 04 del 02/10/2019, n. 05 del 03/10/2019, 06 del 05/10/2019); - ricevute delle c.d. “pesature elettroniche”, attestanti il peso della fornitura dell'uva dal 30/09/2019 al 05/10/2019, asseritamente rilasciate dalla ### srl e recanti il timbro aziendale di detta ### Alla luce di tale produzione documentale, facendo applicazione alla fattispecie delle sopra enunciate coordinate di giudizio, non può ritenersi che il creditore opposto, a fronte della contestazione specifica della opponente circa l'insussistenza dell'ordine di acquisto (nonché della consegna) dell'uva, costituente oggetto della fattura, abbia fornito sufficienti e idonei elementi atti a comprovare il proprio credito, avuto altresì riguardo agli obblighi formali previsti dal citato comma 1 dell'art.62 d.l. n.1/2012.
TRIBUNALE DI BARI Il Giudice A. ### specie: - i documenti di trasporto prodotti dal ### che appaiono sottoscritti sia dal destinatario sia dal vettore, sono stati disconosciuti ai sensi di cui all'art.214 c.p.c.  dalla ### s.r.l., che ha specificamente negato la sussistenza di una sottoscrizione ad essa riconducibile; - stesso disconoscimento la ### s.r.l. ha operato avverso le ricevute riportanti le “pesature elettroniche”, sia con riferimento alla circostanza che non v'è alcuna sottoscrizione riferibile alla ### opponente, sia con riguardo al timbro aziendale. 
Posto che il documento di trasporto firmato dal destinatario è idoneo (in astratto) a soddisfare l'onere probatorio in ordine alla consegna di determinati beni al compratore, è noto che ai sensi di cui all'art.214 c.p.c. “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”. 
Com'è noto, il disconoscimento di scrittura privata, qualora validamente e specificamente effettuato, è idoneo ad innescare l'onere della controparte (che intenda avvalersi dello scritto) di proporre l'istanza di verificazione, cosicché il relativo giudizio (disciplinato dall'art. 216 c.p.c.) consiste nell'accertamento dell'autenticità della scrittura. 
In mancanza di un'istanza in tal senso, la parte non può avvalersi della relativa scrittura come mezzo di prova (tra le tante, Cass. n. 27506/2017): in altre parole, “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione
TRIBUNALE DI BARI Il Giudice A. ### legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli” (così, tra le più recenti, Cass. 3602/2024). 
In definitiva, per le ragioni di cui innanzi, va escluso il valore probatorio dei d.d.t. prodotti dalla ### in ordine alla consegna della merce ivi indicata, dovendosi ritenere detti documenti una prova neutra, ovvero inutilizzabile. 
Cionondimeno, in via generale, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, “il disconoscimento formale della sottoscrizione apposta sui documenti di trasporto non preclude la possibilità di provare l'avvenuta consegna della merce con altri mezzi, inclusa la prova testimoniale” (cfr. Corte App. Venezia n. 359/2025): la parte che ha emesso i ### pur non potendo avvalersi degli stessi come prova privilegiata della consegna, ai sensi di cui all'art. 2702 c.c., ha la possibilità di dimostrare tale circostanza con ogni mezzo ammesso dalla legge, in ossequio al principio di diritto in forza del quale “nei contratti aventi oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna” (Cass. n. 14594/2007). 
Non assumono alcuna valenza probatoria nel senso qui esaminato neppure le ricevute riportanti le c.d. “pesature elet
TRIBUNALE DI BARI Il Giudice A. ### troniche”, sulle quali risulta apposta una stampigliatura meccanica recante la dicitura “Di gioia s.r.l. ### Agroalimentari”. Tale stampigliatura, tuttavia, non è accompagnata da alcuna sottoscrizione che possa riferirsi alla medesima ### e dunque non pare idonea a dimostrare l'asserito acquisto di uva da parte di quest'ultima, senza che in proposito assuma rilievo il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. impropriamente formulato dalla ### s.r.l., da intendersi tuttavia quale mera contestazione del valore probatorio del documento: contestazione, a fronte della quale, il creditore opposto non ha fornito elementi utili a dimostrarne la riconducibilità alla dedotta operazione di vendita di uva in favore della ### s.r.l. 
In definitiva, considerata sia l'inutilizzabilità a fini probatori dei d.d.t. in forza del disconoscimento della sottoscrizione del ricevente, sia il difetto di valenza probatoria concreta delle ricevute contenenti le c.d. pesature elettroniche, il ### non ha fornito elementi atti a supportare la propria pretesa creditoria sotto il profilo della forma scritta del contratto richiesta dall'art.62 co. 1 cit., come interpretato dal art.3 del Decreto del ### dele ### e Forestali n.199/2012. 
Per completezza va poi aggiunto che: - nessuna conferenza può avere l'affermazione del creditore opposto circa la messa a disposizione da parte della ### opponente di un camion per il trasporto della merce alimentare di cui trattasi: affermazione basata sulla documentazione fotografica allegata alla
TRIBUNALE DI BARI Il Giudice A. ### mem. ex art.183 co.6 n.3 (files denominati “foto camion tg.ba ### pdf” e “fornitura uva bianca (1).pdf), che è stata tempestivamente contestata dalla ### s.r.l. e risulta priva di qualunque dato spazio-temporale utile a valutarne la valenza dimostrativa dei fatti contestati, dovendo in proposito rammentarsi che “la riproduzione fotografica è idonea ad assumere valore probatorio solo quando risulti conforme al fatto allegato, sicché, laddove l'allegazione attenga a circostanze sia di luogo che di tempo, dalla riproduzione deve emergere anche il dato temporale, in mancanza del quale non sorge, a carico della controparte, alcun onere di disconoscimento, ai sensi dell'art. 2712 c.c., della conformità della riproduzione fotografica al fatto rappresentato (cfr.  n.28665/2017); - parimenti irrilevante è la ### 2019/2020 (allegata alla mem. ex art.183, co.6., n.2, c.p.c.) che nella prospettazione di parte opposta attesterebbe l'avvenuta raccolta del quantitativo di Uva bianca oggetto della fattura azionata; si tratta tuttavia di documento a formazione unilaterale della parte interessata a farlo valere e, dunque, radicalmente privo di valore probatorio. 
Va da sé che le suesposte gravi lacune della indispensabile prova scritta del contratto nei sensi sopra precisati rendano ininfluenti gli esiti dell'espletata istruttoria orale. 
In conclusione, in accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato e la domanda di pagamento
TRIBUNALE DI BARI Il Giudice A. ### avanzata da ### va rigettata.   III.- Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposto. 
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allegata), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il ###). 
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa, della modesta difficoltà delle questioni trattate nonché del valore della stessa: Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00 ###/#### 919,00 -20% 735,20 Introduttiva 777,00 -20% 621,60 Istruttoria 1.680,00 -20% 1.344,00 Decisoria 1.701,00 -20% 1.360,80 TOTALE 4.061,60 P.q.m.  il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data ###, da ### S.R.L. ### nei confronti di ### ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto: a.1) REVOCA il decreto ingiuntivo n.1490/2022, emesso dal Tribunale di Bari in data ###; a.2) RIGETTA la domanda di pagamento di ###
TRIBUNALE DI BARI Il Giudice A. ### b) ### al pagamento, in favore della ### S.R.L. ### delle spese processuali del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi €4.207,10, di cui €145,50 a titolo di esborsi documentati ed €4.061,60 a titolo di compensi, oltre a rimborso spese forf. (15% compensi), Iva e Cap come per legge. 
Bari, 14/05/2025 Il Giudice -

causa n. 8339/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Ruffino

M
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Tribunale di Roma, Sentenza n. 1129/2025 del 23-01-2025

... fine di assicurare un contratto commerciale per una fornitura di vino e la polizza n. 2016/0901/00 sottoscritta in data ###, con debitore la società messicana GHP sempre in relazione ad una fornitura di vino. Ciò premesso, ritiene il giudicante che sia fondata l'eccezione di parte convenuta di carenza di legittimazione attiva. Infatti, entrambe le polizze riportano appendici di cessione dei diritti (sottoscritte dalla cedente #### S.r.l. e dalla cessionaria ### - ### del seguente tenore: “vista la lettera datata 27.9.16 (23.8.16 per la polizza 2016/0901/00) con la quale l'assicurato ha comunicato di aver ceduto tutti i diritti ed esso derivanti dalla ### indicata in oggetto a favore di ### con la presente #### prende atto a tutti gli effetti di detta cessione e, conseguentemente, sempre che detta cessione non sia conseguenza di un'operazione di sconto ‘pro soluto' del credito, in caso di sinistro e riconoscimento dell'indennizzo, procederà al pagamento della somma costituente l'indennizzo a favore del cessionario, nei termini ed alle condizioni previsti dalla ### e subordinatamente: a) alla dimostrazione, da parte dell'assicurato cedente, di aver correttamente adempiuto a tutti gli (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ### in persona del dr. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60522 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 12.11.2024 e vertente TRA 4### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.  rappresentata e difesa dall'avvocato N. #### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.  rappresentata e difesa dall'avvocato C. ###: contratto di assicurazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La società 4### S.r.l., società che si occupa di import-export di bevande alcooliche, ha convenuto in giudizio ### S.p.A. chiedendone la condanna a pagarle gli indennizzi assicurativi dovuti, a termini di due polizze stipulate per assicurare due crediti commerciali vantati nei confronti delle società messicane GHP import (contratto n. 2016/0901/0 del 21.7.2016) e TMI (contratto n. 2016/1250/0 del 19.9.2016); il primo contratto assicurava la somma capitale di € 61.500,00 ed il secondo quella di € 80.000,00; entrambi nella misura del 70%. 
A sostegno della domanda ha esposto di avere pagato i premi delle polizze, di avere eseguito correttamente tutte le forniture di merce relative agli ordini ricevuti, di non avere ricevuto alcun incasso dei propri crediti, di avere incaricato la stessa ### S.p.A. di procedere ai tentativi di recupero forzoso degli stessi e, non avendo ricevuto alcun riscontro concreto e dopo avere esperito il doveroso tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, cui controparte non ha nemmeno aderito, di essersi determinata ad agire in giudizio per il pagamento degli indennizzi che le sono dovuti a termini di contratto. 
Ha concluso chiedendo la condanna di ### S.p.A. a corrisponderle la somma di € 99.050,00 oltre interessi legali e rivalutazione, ovvero la maggiore o minore somma dovuta. 
Si è costituita in giudizio ### S.p.A. contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto per carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità del diritto al pagamento, per inadempimento dell'assicurata, per legittimo rifiuto dell'assicuratore ex artt. 1892 e 1893; ha, altresì, eccepito la risoluzione dei contratti di assicurazione e/o la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc nonché, comunque, l'insussistenza dei presupposti alla liquidazione dell'indennizzo. 
In sede di memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, cpc, la società attrice ha anche chiesto, in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento e/o risoluzione dei contratti per i quali è causa, condannarsi ### S.p.A. alla restituzione della somma di € 1.341,80 oltre interessi e rivalutazione.
La presente controversia ha ad oggetto la polizza n. 2016/1250/00 sottoscritta in data ###, con debitore la società messicana TMI al fine di assicurare un contratto commerciale per una fornitura di vino e la polizza n. 2016/0901/00 sottoscritta in data ###, con debitore la società messicana GHP sempre in relazione ad una fornitura di vino. 
Ciò premesso, ritiene il giudicante che sia fondata l'eccezione di parte convenuta di carenza di legittimazione attiva. 
Infatti, entrambe le polizze riportano appendici di cessione dei diritti (sottoscritte dalla cedente #### S.r.l. e dalla cessionaria ### - ### del seguente tenore: “vista la lettera datata 27.9.16 (23.8.16 per la polizza 2016/0901/00) con la quale l'assicurato ha comunicato di aver ceduto tutti i diritti ed esso derivanti dalla ### indicata in oggetto a favore di ### con la presente #### prende atto a tutti gli effetti di detta cessione e, conseguentemente, sempre che detta cessione non sia conseguenza di un'operazione di sconto ‘pro soluto' del credito, in caso di sinistro e riconoscimento dell'indennizzo, procederà al pagamento della somma costituente l'indennizzo a favore del cessionario, nei termini ed alle condizioni previsti dalla ### e subordinatamente: a) alla dimostrazione, da parte dell'assicurato cedente, di aver correttamente adempiuto a tutti gli obblighi cui lo stesso è tenuto ai sensi dell'assicurazione ed … b) alla verifica che ### sia in grado di surrogarsi in tutti diritti e le azioni spettanti all'### ed al ### nei confronti del debitore ed esercitare validamente tali diritti ed azioni. Resta inteso che tale ### non costituisce alcuna rinuncia a pretese, diritti od eccezioni di qualsiasi tipo e genere da parte di ### nei confronti dell'Assicurato”. 
Pertanto, nelle appendici ad entrambe le polizze l'odierna convenuta ha preso atto dell'avvenuta cessione da parte dell'originario ### di tutti i diritti derivanti dalla polizza, specificando che, di conseguenza, in caso di sinistro ed eventuale riconoscimento dell'indennizzo, avrebbe proceduto al pagamento a favore del cessionario.  ### delle succitate appendici ha fatto seguito alle due comunicazioni di 4### datate rispettivamente 23.08.2016 e 27.09.2016, con le quali la odierna società attrice richiedeva alla ### che i diritti di credito relativi alle due polizze venissero ceduti al ###
Ciò comporta che il soggetto al quale spetta il diritto all'indennizzo è la cessionaria ### mentre del tutto priva di legittimazione attiva è la 4### Parte attrice sostiene al riguardo che la ### all'esito del mancato pagamento del prezzo dovuto da parte delle clienti messicane TMI e ### le avrebbe riaddebitato le somme anticipate, posto che il mancato il pagamento da parte dei succitati clienti messicani avrebbe privato di efficacia le cessioni dei relativi crediti. 
Tale assunto non è supportato da inidonea documentazione; in particolare, il doc. n. 32, avente ad oggetto contabili di addebito somme del 14.02.2017 e del 28.03.2017, ha ad oggetto un generico riaddebito di somme senza che si rinvenga alcun collegamento con i finanziamenti per le forniture alle società messicane GHP e ### Peraltro, non è stata prodotta alcuna prova documentale della risoluzione del contratto di cessione del credito per cui, a fronte della insolvenza delle due società messicane, la ### era pienamente legittimata a richiedere l'indennizzo previsto dalle due polizze sottoscritte da 4### Alla luce di tali considerazioni ritiene, dunque, il giudicante che la domanda attrice non possa trovare accoglimento per difetto di legittimazione attiva. 
Alla soccombenza segue la condanna della società attrice al pagamento delle spese di lite, spese che si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a)- rigetta la domanda; b)- condanna la 4### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge. 
Roma, 23/01/2025

causa n. 60522/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Pannunzio Sergio

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