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Giudice di Pace di Grosseto, Sentenza n. 812/2024 del 02-12-2024

... N.RG 1550 / 2023 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1550 / 2023 vertente tra ### (CF ###) Avv. ### -RICORRENTE contro ### (CF ###) Avv. ### (CF ###) Avv. ###. ### -RESISTENTE OGGETTO. Opposizione alla cartella esattoriale di pagamento ###903926000 elevata da ### delle ### Conclusioni: come da verbali di udienza e note conclusionali del 12.9.2024 ### ricorso non è accoglibile. Le parti convenute hanno dimostrato documentalmente di avere agito attraverso un iter sanzionatorio e di riscossione scevro va vizi. Il ricorso è inoltre da considerarsi tardivo per i motivi che si esporranno nel prosieguo. ### di ### ha dato prova della regolare notifica dei verbali di accertamento nr. ###/2019 e ###/2019. ### (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 1550 / 2023 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1550 / 2023 vertente tra ### (CF ###) Avv. ### -RICORRENTE contro ### (CF ###) Avv. ### (CF ###) Avv. ###. ### -RESISTENTE
OGGETTO. Opposizione alla cartella esattoriale di pagamento ###903926000 elevata da ### delle ### Conclusioni: come da verbali di udienza e note conclusionali del 12.9.2024 ### ricorso non è accoglibile. 
Le parti convenute hanno dimostrato documentalmente di avere agito attraverso un iter sanzionatorio e di riscossione scevro va vizi. Il ricorso è inoltre da considerarsi tardivo per i motivi che si esporranno nel prosieguo.  ### di ### ha dato prova della regolare notifica dei verbali di accertamento nr. ###/2019 e ###/2019. ### notificatorio si è perfezionato per i due verbali ex art art 143 cpc, rispettivamente in data ### e in data ### per irreperibilità del destinatario. Tale irreperiblità è stata riscontrata a seguito di notifica a mezzo del servizio postale presso la residenza della sig.ra ### nel comune di ### come risultante al PRA e attestata dal servizio demografico dei ### di ### e ### come da documentazione prodotta dalla ### di ### Riguardo alla eccezione di illegittima applicazione della maggiorazione ex art.  27, comma 6 l. 689/81., essa appare legittima. ###. 206 del Codice della ### prevede infatti che, in caso di mancato pagamento del verbale nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, la riscossione sia regolata dall'art. 27 della L. 689/1981.   Per quanto concerne i vizi attinenti alla notifica della cartella esattoriale, si rileva innanzitutto che per essi avrebbe dovuto essere esperita azione ex art 617 c.p.c., entro venti giorni dalla notificazione dell'atto stesso (Cass. Civ. 18/11/04, n. 21863) e quindi le eccezioni non sono da ritenere tempestive. Il ricorso appare ulteriormente tardivo ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 50/2011 ( Cass. SS.###. n. 22080/2017). 
In ogni caso, riguardo ai rilievi sollevati per l'avvenuta notizia a mezzo pec, all'indirizzo del ricorrente non sancito in un pubblico registri, essi non sono fondati. La cartella è stata infatti notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente estratta dal ###-PEC, non essendo ancora operativo all'epoca della notifica della cartellaopposta, l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (c.d. INAD).  P.Q.M.  Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso. 
Convalida la cartella esattoriale impugnata stante la fondatezza del credito ivi rappresentato. 
Compensa tra le parti le spese e competenze di lite. 
Così deciso in ### , 2 dicembre 2024. 
Il Giudice di ####

causa n. 1550/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaele Basile

M

Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 871/2025 del 20-11-2025

... N. 765/2018 R.Gen.Aff.Cont. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Grosseto Contenzioso CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 765/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 09/07/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c. ###, (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'### nella casa comunale in ### n. 1, Follonica; - #### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti, presso il cui studio sito in ### via ### n. 14, risulta elettivamente domiciliata; - ###: Somministrazione. Conclusioni: all'udienza del 09/07/2025, come in atti (leggi tutto)...

testo integrale

N. 765/2018 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Grosseto Contenzioso CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 765/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 09/07/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.  ###, (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'### nella casa comunale in ### n. 1, Follonica; - #### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti, presso il cui studio sito in ### via ### n. 14, risulta elettivamente domiciliata; - ###: Somministrazione. 
Conclusioni: all'udienza del 09/07/2025, come in atti riportate. 
Svolgimento del processo. 
Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 94/2018 con il quale veniva ingiunto al - 2 - pagamento nei confronti di ### s.p.a., quale cessionaria di asseriti crediti cedutile dalla ### s.p.a., della somma pari ad € 43.112,06, oltre interessi e spese, a titolo di interessi moratori fatturati al 25.08.2012, 16.11.2012, 25.07.2013, 23.10.2013, 16.10.2014, 01.11.2014 ed al 14.11.2014 e portati dalle fatture aventi scadenza alle predette date. 
Parte opponente sosteneva che le fatture azionate in sede monitoria era state già pagate o erano state già contestate alle società cedenti o non erano mai pervenute al Comune di ### Per tutte queste ragioni parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale di Grosseto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni espresse in premessa tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 94/2018 perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta B.F.F. al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio”. 
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta ### s.p.a., chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, - dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta da controparte fondata su prova scritta né di pronta soluzione. 
Nel merito, rigettata ogni opposta doglianza, - in via principale, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto ovvero, - in subordine, nella denegata ipotesi di sua revoca, condannare l'opponente, con ogni più opportuna statuizione, al pagamento, in favore di ### S.p.A., della somma di ### 43.112,09 oltre interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1284 c.c. da calcolarsi dalla data della domanda al pagamento effettivo”. 
All'udienza dell'11.09.2018 il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. 
All'udienza del 27.01.2021 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..  - 3 - Con ordinanza del 24.02.2022 il giudice disponeva una CTU sul seguente quesito: “esaminati i documenti di causa, effettuati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici, individui il ### 1) la sussistenza, l'ammontare e la data dei pagamenti effettuati dal Comune, in tutto o in parte estintivi dei crediti di cui alle fatture azionate da ### 2) il computo degli interessi moratori, ove esistenti, in relazione alla data di pagamento delle singole fatture rispetto alla scadenza ed in relazione alla data di effettiva ricezione delle stesse”, nominando la dott.ssa ### In data ### il CTU depositava la relazione tecnica. 
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 09.07.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Il merito dell'opposizione.  ### è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono. 
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una ### alle cui risultanze si intende aderire, essendo la stessa logicamente ed esaustivamente motivata, anche in punto di risposta alle osservazioni delle parti. 
All'esito dell'indagine peritale è risultato che le fatture azionate in sede ###parte già pagate, in parte contestate e in parte mai pervenute al Comune di ### A fronte di ciò parte opposta avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva sussistenza dei relativi consumi; prova, tuttavia, mai fornita. 
In particolare, ### s.p.a. richiede al Comune di ### il pagamento delle fatture per interessi di mora emesse dalla ### s.p.a., in virtù di un rapporto di somministrazione di energia intercorrente con l'ente, odierna parte opponente, i cui crediti, contestati in tale sede, sono stati poi ceduti all'opposta. 
Le fatture azionate sono: la n. ###0 del 22.08.2012 (con scadenza il ###), la n. ###5 del 13.11.2012 (con scadenza il ###), la ###5 del 10.07.2013 (con scadenza il ###), la n. ###1 del 08.10.2013 (con scadenza il ###), la n. ###0 del 01.10.2014 (con - 4 - scadenza il ###), la n. ### del 17.10.2014 (con scadenza il ###) e la n. ###4 del 30.10.2014 (con scadenza il ###). 
Inoltre, tra le fatture azionate vi è anche la n. 2003323418 del 27.06.2011 (con scadenza il ###), la quale è stata oggetto di una successiva conciliazione dinanzi all'### tra il Comune di ### e la società ### s.p.a.. Ora se pure è vero che la conciliazione non può opporsi all'odierna opposta, non avendo la stessa partecipato alla procedura ed essendo quest'ultima stata espletata in un momento successivo alla cessione, considerato che la fattura n. 2003323418 del 27.06.2011 è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, ### s.p.a. avrebbe dovuto fornire la prova dell'effettiva sussistenza dei relativi consumi, non bastando la mera fattura. 
Relativamente alle fatture citate emesse dalla società ### s.p.a. per la fornitura di energia elettrica, emerge che il Comune di ### ha effettuato i pagamenti con i mandati nn. 1447 del 28.05.2010 per un totale di € 7.551,76, 1584 del 03.06.2010 per un totale di € 7.206,46, 2340 del 14.07.2010 per un totale di € 20.248,53, 2341 del 14.07.2010 per un totale di € 1.827,51, 2351 del 14.07.2010 per un totale di € 7.595,53, 2612 del 19.08.2010 per un totale di € 1.113,57, 143 del 04.02.2011 per un totale di € 467,40, 2569 del 07.09.2011 per un totale di € 554,00, 2282 del 12.09.2013 per un totale di € 336,55, 3413 del 06.12.2011 per un totale di € 11.886,77, 400 del 20.02.2014 per un totale di € 1.391,91, 401 del 20.02.2014 per un totale di € 2.122,74, 402 del 20.02.2014 per un totale di € 1.793,49, 403 del 20.02.2014 per un totale di € 70.418,98 e 404 del 20.02.2014 per un totale di € 239,62. 
Rispetto ad alcune fatture del 2010 non sono stati rinvenuti i mandati di pagamento. Per le stesse, però, pur essendo rimaste insolute e non quietanzate, non vi è prova che siano mai pervenute al Comune di ### Dunque, per tali fatture non può procedersi al computo degli interessi moratori. 
Le medesime sono: le nn. 2001252903, 2001252906, 2001252908, 2001252910, 2001252911, 2001252912, 2001252913, 2001252914, 2001252915, 2001252918, 2001252920, 2001252922, 2001252925, 2001252929, 2001252932, 2001252935, 2001252938, 2001252940, 2001252943, 2001252947, 2001252950, 2001252950, 2001252953, 2001252956, 2001252960, 2001252964, 2001252966, 2001252970, 2001252972, 2001252975, 2001252977, 2001252979, 2001252981, 2001252983, - 5 - 2001252986, 2001252989, 2001252992, 2001252994, 2001252996, 2001252999, 2001253001, 2001253004, 2001253007, 2001253009, 2001253011, 2001253012, 2001253013, 2001253014, 2001253015, 2001253016, 2001253017, 2001253029, 2001253031, 2001253033, 2001253035, tutte del 17.02.2010, 2001489521 del 13.04.2010 e 2004959095 del 29.09.2012. Il tutto per un totale di € 20.857,65. 
Per quanto concerne il calcolo degli interessi moratori, gli stessi non sono senz'altro dovuti rispetto alle fatture pagate con i mandati n. 1147 del 28.05.2010, n. 2351 del 14.07.2010 e n. 2612 del 19.08.2010, essendo gli stessi stati effettuati entro le scadenze indicate in fattura. 
Per quanto concerne le fatture di cui l'opposta richiede il pagamento degli interessi moratori, prodotti in base alla data di scadenza valgono le considerazioni che seguono. 
Le fatture pagate con il mandato n. 1584 del 03.06.2010 hanno prodotto interessi di mora per € 6,32. 
Le fatture pagate con il mandato n. 2340 del 14.07.2010 hanno prodotto interessi di mora per € 62,13. 
Le fatture pagate con il mandato n. 2341 del 14.07.2010 hanno prodotto interessi di mora per € 5,61. 
Le fatture pagate con il mandato n. 143 del 04.02.2011 hanno prodotto interessi di mora per € 0,41. 
Le fatture pagate con il mandato n. 2569 del 07.09.2011 hanno prodotto interessi di mora per € 2,66 e € 83,17. 
Le fatture pagate con il mandato n. 3413 del 06.12.2011 hanno prodotto interessi di mora per € 276,73. 
Le fatture pagate con il mandato n. 400 del 20.02.2014 hanno prodotto interessi di mora per € 409,81. 
Le fatture pagate con il mandato n. 401 del 20.02.2014 hanno prodotto interessi di mora per € 624,99. 
Le fatture pagate con il mandato n. 402 del 20.02.2014 hanno prodotto interessi di mora per € 528,05. 
Le fatture pagate con il mandato n. 404 del 20.02.2014 hanno prodotto interessi di mora per € 140,82.  - 6 - Le fatture pagate con il mandato n. 403 del 20.02.2014 hanno prodotto interessi di mora per € 20.493,96. 
Il tutto per un totale di € 22.634,66. 
Tuttavia, anche tali somme non sono dovute, posto che, pur essendo provato il quantum degli interessi moratori alla data di scadenza, non è stato possibile computarli alla data di effettiva ricezione delle stesse, non essendo emersa la prova che le fatture in questione siano pervenute al Comune di ### A tutto ciò consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. 
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita. 
Le spese di lite. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.  P.Q.M.  Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 94/2018 emesso dal Tribunale di Grosseto il ###; b) ### s.p.a. al pagamento nei confronti del Comune di ### delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso). 
Così deciso in ### il ###.  

Il Giudice
Dott.ssa ### - 7 -


causa n. 765/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Leone Silvia

M

Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 399/2025 del 19-11-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GROSSETO Sezione Lavoro Il Giudice Dott.ssa ### all'udienza del 19/11/2025 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 579 del ### dell'anno 2025, TRA ### nata a ### il ### (c.f. ###) elettivamente domiciliata in ### presso e nello studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusto mandato in atti telematici. RICORRENTE Contro I.N.P.S., ### (C.F. ###), in persona del Presidente p.t., come tale legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. ### e dall'### in forza di procura generale alle liti (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GROSSETO Sezione Lavoro Il Giudice Dott.ssa ### all'udienza del 19/11/2025 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 579 del ### dell'anno 2025, TRA ### nata a ### il ### (c.f. ###) elettivamente domiciliata in ### presso e nello studio dell'Avv.  ### che la rappresenta e difende giusto mandato in atti telematici. 
RICORRENTE Contro I.N.P.S., ### (C.F.  ###), in persona del Presidente p.t., come tale legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. ### e dall'### in forza di procura generale alle liti depositata in atti telematici.  ###. 2 di 16 OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale ### la parte ricorrente: “### il Tribunale di ### preliminarmente dichiarare nulli i provvedimenti ### “#### 7 OTTOBRE 2024 ###.  ###. ### (### 01-01-2024 AL 31-05-2024) #### 1.666,65; #### 15 NOVEMBRE 2024 ###' DI ### N. #### 523,30; ### 6 NOVEMBRE 2024 ###. ###. ### (### 01-01-2023 AL 31-12-2023) ### 4.111,25” in quanto adottati in difetto dei presupposti di legge, e per l'effetto revocandoli, annullandoli, dichiarandoli nulli e privi di effetto, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o successivo ad essi correlato e che nulla ### deve rimborsare all'### per i titoli di cui sopra, con condanna dell'### alla restituzione alla ricorrente delle somme da ### forzosamente prelevate ad essa ### Vinti spese e compensi di causa.”. 
Per la parte resistente: “### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e reietta, rigettare il ricorso avversario, siccome infondato per i motivi di cui in narrativa, assolvendo l'### da ogni domanda contro lo stesso proposta. Con vittoria di spese e competenze professionali.”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 8 luglio 2025 ### proponeva ricorso innanzi al Tribunale di ### al fine di veder accertata e dichiarata la nullità dell'accertamento su somme indebitamente percepite del 7 ottobre 2024 su pensione cat. invciv ### (periodo 01-01-2024 al 31-05-2024) per importo complessivo di euro ### 3 di 16 1.666,65; recupero somme indebitamente percepite del 15 novembre 2024 su prestazione indennità' di disoccupazione naspi n. ### per euro 523,30; accertamento somme indebitamente percepite del 6 novembre 2024 su pensione cat. invciv n. ### (periodo dal 01-01-2023 al 31-12-2023) per euro 4.111,25” in quanto adottati in difetto di presupposti; chiedeva altresì per l'effetto la revoca, l'annullamento, la nullità degli atti nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o successivo ad essi correlato con condanna dell'### alla restituzione alla ricorrente delle somme da ### forzosamente prelevate ad essa ### Rappresentava a tal fine di aver regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi relativamente agli anni per cui veniva chiesta la restituzione nonché inviato i modelli RED tramite il patronato ### non potendosi pertanto configurare dolo o negligenza. 
Si costituiva in giudizio l'### il quale riferiva che somme le indebitamente percepite per un totale di € 1.666,65 nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e di € 4.111,25 per il periodo dall'1/01/2023 al 31/12/2023, risultavano indebitamente corrisposte, in quanto la sig.ra ### aveva superato il limite reddituale annuale previsto per il riconoscimento della prestazione assistenziale. 
In relazione all'indennità ### richiesta dalla sig.ra ### in data ###, l'### evidenziava che durante la fruizione della prestazione era stata accertata una ripresa di attività lavorativa a tempo determinato dal 01/05/2022, incompatibile con la percezione dell'indennità e che tale ripresa è stata comunicata tardivamente all'### il ### tramite modello ### Contestava dunque il ricorso avversario per carenza probatoria circa i fatti costitutivi del diritto del ricorrente a trattenere le somme percepite; ne chiedeva pertanto il rigetto, siccome infondato. 
Senza necessità di istruttoria la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza con lettura del dispositivo e della motivazione. *** Il ricorso è parzialmente fondato. 
Occorre prima premettere che l'indebito in esame si atteggia come un indebito oggettivo in quanto l'attribuzione patrimoniale è priva di causa ed è erogata in favore di soggetto (del tutto o in parte) sprovvisto di un corrispondente diritto di credito. 
La disciplina dell'indebito oggettivo è dettata in generale dalle disposizioni di cui agli artt. 2033 e ss. cod. civ., dalle quali possono trarsi i seguenti principi generali: a) è indebito oggettivo sia il pagamento del tutto privo di causa (inesistenza/invalidità/inefficacia originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio), sia il pagamento eseguito dal debitore a favore di soggetto non creditore; b) nell'indebito oggettivo è irrilevante l'elemento psicologico del solvens, in quanto l'azione di ripetizione è riconosciuta anche al soggetto che abbia volontariamente eseguito il pagamento nella consapevolezza della invalidità originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio; c) nell'indebito oggettivo lo stato psicologico dell'accipiens viene considerato unicamente al fine della decorrenza degli accessori e unicamente sotto il profilo della conoscenza della natura indebita del pagamento, con un richiamo alle nozioni di buona o mala fede in materia possessoria. ### 1886 c.c. stabilisce tuttavia che “le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile.” Differente è la disciplina allorché l'indebito abbia natura previdenziale. ###. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 dispone infatti che: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ### 5 di 16 nonché la pensione speciale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.” La norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, secondo cui: 1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressamente comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.  ### od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite".  2.L'### procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (…). 
Come chiarito dalla giurisprudenza della S. C. di Cassazione, tale norma, superando la più risalente disciplina dettata dall'art. 80 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 422 che regolava in precedenza la materia, ha in sostanza riconosciuto all'ente previdenziale la facoltà di provvedere alla correzione o all'annullamento totale o parziale di qualsiasi provvedimento contenente un ### 6 di 16 errore o un'inesattezza, senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo o di diritto ed ha limitato al caso di dolo dell'interessato la possibilità di ripetizione delle somme indebitamente erogate (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 7714/93 e 10924/90). 
Ciò detto per l'indebito previdenziale, la Corte costituzionale ha riconosciuto come “non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (…) rientra (…) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione” (Corte Cost. 22 luglio 2004, n. 264; si vd. anche, in senso analogo, Corte Cost. 27 ottobre 2000, n. 448). 
In ambito assistenziale si è andato dunque affermando (vd. da ultimo Cass. sent.  n. 28771/2018) un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le 4 norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi: − all'art. 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore (…) degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento; − all'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del ### del ### sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso ### senza ### 7 di 16 ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. 
Da ciò - ragiona la Corte nel citato arresto n. 28771/2018 - si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistito in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato del beneficiario.  ###.C. ha quindi stabilito che “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”. ### nomofilattico ha ricordato, ancora una volta, come il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenti tratti speciali rispetto al sistema civilistico, che trova invece la sua fonte regolatrice nell'art. 2033 c.c. in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” laddove le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari ### 8 di 16 propri e della famiglia del pensionato (richiamo a Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431). 
In altre parole, l'orientamento della giurisprudenza è ormai nel senso di evitare che l'errore o l'inerzia dell'### debbano pesare sul pensionato che senza colpa ha ricevuto somme in realtà non dovute. La Corte ha quindi motivatamente respinto l'opposta tesi, propugnata dall'### che avrebbe voluto la ripetibilità come regola generale ogni volta in cui si accerti il venir meno dei requisiti della prestazione. 
Tale linea interpretativa è stata di recente confermata dalla stessa S.C. con la sentenza 12 giugno 2019, n. 15759. La Corte di Cassazione è poi ritornata sul tema degli indebiti assistenziali con la recentissima sentenza 23 febbraio 2023, 5606, tracciando da un lato una netta demarcazione con gli indebiti previdenziali, disciplinati dalla legge n. 88 del 1989, articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13, dall'altro riaffermando che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c. ###, richiamando una consolidata giurisprudenza della stessa Corte (Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020), ha stabilito che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di ### 9 di 16 comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” I suddetti argomenti sono stati elaborati in modo sistematico e articolato in una recente sentenza della Corte d'Appello di Roma, ### 31 gennaio 2023, n. 229, che ha preso le mosse dall'analisi dell'ordinanza n. 12608/2020 della Suprema Corte e dal principio di diritto in essa affermato: “### assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.” In particolare, in tema di requisiti reddituali e oneri di comunicazione di eventuali variazioni, la Corte territoriale romana ha chiarito che: - nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all'### ed essi fossero perciò conoscibili dall'### previdenziale; - inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all'### di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'### finanziaria ed ogni altra ### pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'### in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in ### e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o ### 10 di 16 conoscibili d'ufficio dall'### in via telematica; - questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l'### del “### dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all'### soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'### finanziaria; - pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all'### la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'### salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei ### dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all'### - inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall'### e che, quindi, l'### già conosce. 
Ciò posto, la pensione di invalidità civile è una prestazione di carattere pacificamente assistenziale, discendente da un principio solennemente affermato nella ### universale dei diritti dell'uomo e accolto dall'articolo 38 Cost., che garantisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale «a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere». La materia è regolata dall'art.12, Legge 30 marzo 1971, n. 118. La norma in questione prevede, infatti, che “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, ### 11 di 16 nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità”. 
Ordunque, nel caso di specie, l'Ente previdenziale ha accertato l'indebita riscossione da parte della ricorrente della somma di € 1.666,65 nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e di € 4.111,25 per il periodo dall'1/01/2023 al 31/12/2023. Tali importi, riferisce l'### risultano indebitamente corrisposto, in quanto la sig.ra ### aveva superato il limite reddituale annuale previsto per il riconoscimento della prestazione assistenziale, fissato per l'anno 2024 a € 19.461,12 e per il 2023 a € 17.920,00. Nel 2023 la sig.ra ### aveva infatti percepito un reddito da lavoro dipendente pari a € 17.577,00 e un reddito pensionistico da AOI di €2.156,70, superando pertanto il limite stabilito dalla normativa vigente. Per quanto riguarda l'indebito del 2024 l'### aveva proceduto alla verifica reddituale annuale con una ricostituzione d'ufficio ed a recuperare le somme erogate in eccesso entro l'anno successivo alla comunicazione, come previsto dalla normativa vigente. In seguito alla domanda di ricostituzione presentata dalla pensionata in data ### ed ai redditi comunicati, è stata fatto il ricalcolo anche per l'anno 2023 generando l'indebito di euro 4.111,25. 
Ebbene l'odierna ricorrente non contesta nel merito l'avvenuto superamento del limite reddituale per il periodo oggetto di causa, deduce tuttavia di aver regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi relativamente agli anni per cui viene chiesta la restituzione e quindi l'### aveva a disposizione tutti i dati occorrenti per le proprie verifiche e valutazioni; aggiunge inoltre di aver inviato all'### anche le comunicazioni relative ai redditi percepiti con i modelli RED tramite il ### (come risulta documentalmente provato). Ciò detto si ritiene ### 12 di 16 pertanto che non possa essere imputato alla ricorrente l'erogazione di somme non dovute a causa di un presunto ritardo nella comunicazione, essendo questa argomentazione smentita sia dalle disposizioni di legge citate, sia dalla documentazione con cui l'### ha comunicato alla ricorrente il ricalcolo della pensione di invalidità civile spettante ad essa ### comunicazione in data 2 maggio 2024 per i redditi 2023 e in data 11 settembre 2024 per i redditi dal 2021, dalla quale emerge come tutti i dati erano a disposizione dell'Ente. 
È di tutta evidenza che contrariamente a quanto sostenuto, l'### era a conoscenza dei redditi della ricorrente su cui effettuare il calcolo della pensione negli anni 2023 e 2024, non potendosi addebitare alla ricorrente eventuali ritardi nelle verifiche ed incrocio dei dati reddituali tra l'### e l'### Si ricorda infatti che già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all'### di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'### finanziaria ed ogni altra ### pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'### in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in ### e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall'### in via telematica. Questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l'### del “### dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle ### 13 di 16 prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all'### soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'### finanziaria. 
Inconferente è altresì la sentenza n. 79/2025 emessa dal Tribunale di ### citata dalla convenuta, atteso che nella fattispecie in esame difettava - come chiaramente specificato a pag. 6 della sentenza - la natura formale e definitiva del provvedimento di liquidazione della pensione, ovvero il primo presupposto per l'irripetibilità dell'indebito sussistente e non contestato nel caso di specie. 
A ciò si aggiunga che giusta l'insegnamento giurisprudenziale di cui sopra, nessuna somma erogata alla ### in precedenza di dette date potrà essere chiesta in restituzione. 
E' evidente, infatti, che la ricorrente non ha posto in essere alcun comportamento doloso che possa aver indotto l'ente all'erogazione della maggiorazione.  ### trova origine in un errore dell'### stesso, che pertanto non ha alcun diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal ricorrente. 
Giova all'uopo richiamare la sentenza n. 482 del 11 Gennaio 2017, con cui la Cassazione ha statuito che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato“. 
Recente inoltre l'ordinanza n. 24180/2022 con cui la Cassazione - seppur in fattispecie differente concernente il difetto del requisito sanitario successivo a visita di revisione - ha statuito che “in tema di indebito assistenziale” trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque ### 14 di 16 aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione, sez. VI-L, ord. 4 agosto 2022, n. 24180). 
Altro motivo di annullamento dell'indebito o più correttamente di irripetibilità delle somme ricevute è la buona fede del soggetto percipiente ovvero della ricorrente, in assenza di dolo. 
La giurisprudenza è infatti concorde sulla irripetibilità delle somme in ragione dell'applicazione del principio della buona fede, nonché, dell'assenza di dolo e della contemporanea sussistenza di una situazione idonea a ingenerare l'affidamento incolpevole del percipiente (al riguardo si veda: ### Corte ### di ### n. 320/2014, ### Cass. ###. n. 1987 del 03.02.2004; ### Cass. ###. n 19762 del 17.07.2008; Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12608 del 2020). 
Non avendo l'### dedotto e provato il dolo della ricorrente, alla stregua di tutte le suddette assorbenti considerazioni merita accoglimento la domanda di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di indebito adottato dall'### relativa all'indebita riscossione da parte della ricorrente della somma di € 1.666,65 nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e di € 4.111,25 per il periodo dall'1/01/2023 al 31/12/2023 con conseguenziale annullamento dei provvedimenti nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Da ciò consegue la condanna di parte resistente alla restituzione in favore della ricorrente di quanto già oggetto di trattenuta sulla prestazione mensilmente erogata, con maggiorazione di interessi e rivalutazione di legge dalla maturazione al saldo. 
In ordine al recupero delle somme indebitamente percepite del 15 novembre 2024 su prestazione indennità' di disoccupazione naspi n. ### per euro 523,30, l'### evidenziava che durante la fruizione della prestazione era stata ### 15 di 16 accertata una ripresa di attività lavorativa a tempo determinato dal 01/05/2022, incompatibile con la percezione dell'indennità e che tale ripresa è stata comunicata tardivamente all'### il ### tramite modello ### Ebbene la normativa (### 22/2015, articolo 7 e seguenti) prevede a carico di chi percepisce l'indennità un obbligo specifico di comunicazione; ovvero, in caso di inizio di un nuovo rapporto di lavoro subordinato durante la fruizione della ### il beneficiario è tenuto a darne comunicazione all'### entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, tramite il modello ### La comunicazione tardiva (o la mancata comunicazione) non consentendo all'### di verificare tempestivamente la compatibilità reddituale e di adeguare o sospendere l'erogazione dell'indennità, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione e l'obbligo di restituire le somme che non sarebbero state dovute. 
Nel caso di specie, avendo la ricorrente comunicato all'### la ripresa dell'attività tardivamente, l'importo di € 523,30 dovrà dalla stessa essere restituito all'### Si aggiunga altresì che la stessa ricorrente nulla ha opposto e dedotto in atti. 
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio nella misura di un terzo (1/3). Mentre i residui due terzi seguono la soccombenza e devono essere rimborsati dal convenuto alla ricorrente come liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, ai minimi tariffari stante la non complessità della questione e tenuto conto di tutte le fasi svolte, fatta eccezione per quella istruttoria non tenutasi.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara l'illegittimità della richiesta di pagamento delle somme di ### 16 di 16 denaro avanzata dall'### con provvedimento relativo all'indebita riscossione da parte della ricorrente della somma di € 1.666,65 nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e di € 4.111,25 per il periodo dall'1/01/2023 al 31/12/2023; condanna l'### alla restituzione in favore della ricorrente di quanto già oggetto di trattenuta sulla prestazione mensilmente erogata, con maggiorazione di interessi e rivalutazione di legge dalla maturazione al saldo; condanna la ricorrente al versamento in favore dell'### delle somme indebitamente percepite del 15 novembre 2024 su prestazione indennità' di disoccupazione naspi n. ### per euro 523,30; compensa tra le parti le spese di lite per un terzo e condanna il convenuto ### a rifondere all'attrice i due terzi delle stesse che liquida per l'intero in euro 1.865,00 oltre ad euro 43,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario IVA e CAP come per legge. 
Così deciso in ### 19/11/2025 

Il Giudice
Dott.ssa ### n. 579/2025


causa n. 579/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Bechi Beatrice

M

Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 400/2025 del 19-11-2025

... TRIBUNALE DI GROSSETO ### in persona del Giudice, dott. ### all'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 129 del ### dell'anno 2024, vertente TRA ### (C.F. ###), quale titolare della ditta individuale denominata ### di ### residente in ### ma elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente all'Avv. ### giusta procura in atti telematici. #### della ### (I.N.P.S.), con sede ###persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. ### e dall'Avv. ### in virtù di procura generale alle liti. ###: opposizione ad avviso di addebito. ###: Opponente: " "### (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI GROSSETO ### in persona del Giudice, dott. ### all'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 129 del ### dell'anno 2024, vertente TRA ### (C.F. ###), quale titolare della ditta individuale denominata ### di ### residente in ### ma elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente all'Avv. ### giusta procura in atti telematici.  #### della ### (I.N.P.S.), con sede ###persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. ### e dall'Avv. ### in virtù di procura generale alle liti.  ###: opposizione ad avviso di addebito.  ###: Opponente: " "### il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### contrariis reiectis: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025 - in via preliminare, sussistendo gravi motivi, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito opposto; - nel merito, previa declaratoria della insussistenza degli obblighi contributivi posti a carico della ricorrente, disporre l'annullamento dell'avviso di addebito n. ##### emesso dall'### sede ###data ### e notificato a mezzo PEC in data ###, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. 
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio".  ### “### l'###mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, rigettare il ricorso avverso l'avviso di addebito opposto, siccome infondato per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo l'### da ogni domanda ex adverso proposta e condannando controparte a pagare la somma riportata nell'avviso di addebito. (….). 
Con vittoria di spese, competenze professionali”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2024 ### titolare della ### con sede in ### ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. #####, emesso dall'### di ### in data 9 gennaio 2024 e notificato a mezzo PEC il successivo giorno 14, contenente l'intimazione di pagamento della somma complessiva di € 30.970,71 emesso per il recupero dei contributi dovuti in relazione al lavoratore irregolare ### (doc. 1 ric.). 
Con il verbale unico di accertamento e notificazione n.2020-174157-###1 del 24.12.2021 redatto dall'### del ### di ### (doc. 2 ric.) veniva infatti contestata alla ### la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non formalizzato con il detto ### che avrebbe lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola ### “con le mansioni di operaio agricolo e custode nel periodo dal 16.5.2018 al 2.2.2021”, essendogli stato messo a disposizione un alloggio e corrisposta una somma di circa € 500 mensili per compensi, oltre rimborsi spese. Assumeva parte ricorrente che gli ispettori avrebbero travisato i fatti dal momento ### che la ### aveva da tempo affidato al ### presso altra azienda la gestione dei cavalli di sua proprietà, che poi aveva trasferito nell'azienda di ### di cui era divenuta nel frattempo proprietaria; ### che il ### in realtà già occupava l'azienda in forza di contratto di affitto agrario del 30 dicembre 2017, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025 stipulato con il precedente proprietario (contratto intestato alla moglie del #### e ### che dopo l'acquisto dell'azienda la ### aveva consentito ai coniugi #### di rimanervi per il tempo necessario a trovare altra sistemazione per loro e i loro animali, tra cui diversi cavalli anche di soggetti terzi, che li affidavano al ### per la loro cura e gestione. Tanto premesso negava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, concludendo come in epigrafe.  2. Si è costituito l'### contestando quanto dedotto ex adverso e chiedendo il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento del dovuto.  3. Escussi i testimoni ammessi, all'odierna udienza - svoltasi nelle forme della trattazione scritta - la causa è stata decisa mediante la presente sentenza depositata nel sistema telematico.  ***  4. Innanzitutto, è utile chiarire il valore probatorio dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori ### Com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita: “### pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”. Conseguentemente al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art.  2700 c.c. secondo il quale: “### pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. 
La Corte di Cassazione ha quindi più volte affermato che nei giudizi il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale procedente come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (### Corte di Cassazione, ### Lav., sentenza n. 23800/2014). In coerenza con tale principio, è stato affermato che i verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025 notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (### Corte di Cassazione, ### Lav., sentenza n. 10569/2001). In merito alla veridicità delle dichiarazioni rese agli ispettori, secondo la Suprema Corte, spetta al giudice di merito valutarle nel complesso di ciò che è emerso dalla verifica ispettiva.  5. Premesso che - vale la pena ricordarlo - in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. In particolare, è onere dell'intimante opposto - che riveste la posizione di attore in senso sostanziale - fornire la prova dei fatti costituendi il presupposto della posizione creditoria vantata. Né a diverse conclusioni può pervenirsi rispetto all'onere di provare la sussistenza di un contratto differente rispetto a quello nominativamente indicato dalle parti come ha stabilito del resto la Cassazione, ad esempio Cass. nella sentenza n. 23931 del 10 novembre 2014, ove ha precisato che, nel caso in cui ne disconosca la natura, è l'istituto convenuto a dover provare la sussistenza della subordinazione nel contratto di associazione in partecipazione, così ribaltando la diversa presa di posizione della corte territoriale d'appello (nella specie si trattava della Corte d'Appello di Ancona). Sulla stessa linea, tra le altre, già Cass. 19.9.2005, n. 18481 6. Nel caso di specie, la pretesa scaturisce dal verbale di primo accesso ispettivo n. 2020- 174157 del 24 dicembre 2021 eseguito dall'### del ### di ### (doc. 2), all'esito del quale - assunte le dichiarazioni di ####### e ### gli accertatori concludevano che il ### costantemente presente nella tenuta, era un lavoratore subordinato alle dipendenze dell'### di ### 7. Giova rammentare che - come precisato dalla Corte di Cassazione (sent. 13.2.1999, n. 61) - tanto nel caso in cui le parti “vogliano eludere i maggiori costi comportati dal regime della subordinazione, quanto nel caso in cui l'espressione verbale abbia tradito la vera intenzione, quanto nel caso in cui, voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto esse attraverso fatti concludenti mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, l'art. 1414, primo comma cod. civ. (nel primo caso) e l'art.  1362 cod. civ., che impone di interpretare il contratto anche con riferimento alla fase esecutiva (secondo e terzo caso), impongono di qualificare il rapporto in base al contenuto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025 effettivo delle prestazioni rese ed al concreto atteggiamento delle parti: plus valet quod agitur quam quod concipitur”. 
In altre parole, è sempre fatto obbligo al giudicante di scandagliare come in concreto si atteggiasse il rapporto tra le parti tenendo sempre presente che, secondo il costante insegnamento della S.C., “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.” (Cass., 27.2.2007, n. 4500; v. anche, ex multis, Cass., 15.6.1999, n. 5960). 
Purtuttavia, nei casi in cui l'opera di interpretazione si presenti difficoltosa per la carenza di chiari segni di caratterizzazione di una figura rispetto all'altra, l'interprete deve rifarsi al principale canone ermeneutico che è quello del tenore letterale delle espressioni utilizzate e rispettare il cd. principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali) siano insufficienti all'individuazione della comune intenzione stessa (come più volte ribadito dalla Cass., ad es., con sentenza n. 22781 del 3 dicembre 2004).  8. Nel caso in esame, deve dirsi che l'unico elemento certo che è emerso è che il ### fosse impegnato nello svolgimento di attività lavorativa presso l'azienda. Il che tuttavia è dato - in realtà neppure in radice contestato - che si ritiene insufficiente a comprovare l'esistenza di un lavoro di natura subordinata alle dipendenze della ### contrariamente a quanto sostenuto da ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025 9. Parte ricorrente, a sostegno delle proprie difese, ha prodotto il contratto di concessione di fondo agricolo (doc. 4), stipulato tra il precedente proprietario (### e la moglie del ### datato 31 dicembre 2017, poi risolto in data 25 giugno 2018. I coniugi ### e ### svolgevano quindi attività di coltivazione dei fondi e di allevamento di cavalli. Nel contratto era prevista altresì la possibilità di utilizzare i fabbricati a fini agrituristici. Ed invero la ### aveva già una propria azienda, denominata ### (con P.IVA ###) con la quale svolgeva attività agricola, agrituristica e di maneggio. Quindi il ### abitava i fabbricati in questione ed effettuava attività di coltivazione e allevamento di cavalli ben prima della data indicata dagli ispettori come inizio della sua attività lavorativa alle dipendenze della ### Parte ricorrente ha altresì prodotto il contratto d'acquisto dell'azienda da parte della ### per procura rilasciata al padre ### datato 30 maggio 2018 (doc. 3). 
I testi indicati dall'### - ovvero i soggetti già sentiti dagli ispettori dell'ITL a seguito della denuncia presentata dal ### ai ### di ### - si sono limitati a confermare il dato del costante impegno lavorativo del ### in azienda. Ebbene, che nel periodo per cui è causa il ### operasse costantemente all'interno dell'azienda agricola di proprietà della ### - in particolare occupandosi dell'accudimento dei cavalli - è un elemento dedotto dalla stessa ricorrente, la quale ha invece recisamente contestato che vi fosse un rapporto di lavoro dipendente. 
Le loro dichiarazioni non consentono quindi di ricondurre la fattispecie dedotta in giudizio al contesto del lavoro subordinato. 
Così il veterinario ### si è limitato a confermare che i coniugi ### erano le uniche presenze costanti in azienda, ove tenevano anche cavalli di loro proprietà; di ricordare - seppure non con certezza - che i due gestivano l'attività già prima dell'acquisto dell'azienda da parte della ### che durante le sue visite era presente il ### ma nulla ha saputo riferire in merito a rapporti di lavoro o retribuzioni di sorta e, infine, d‘aver conosciuto i ### proprio tramite il ### (### Ho conosciuto la ### tramite il ### credo nel 2017/2018; ### so dei loro accordi. Posso confermare che i coniugi erano in azienda, insieme ai loro cavalli e ai cavalli dell'azienda agricola. Io venivo contattato dal ### che era colui che si occupava dei cavalli dal momento che la ### e il padre solitamente non erano in azienda. Io andavo in azienda nel periodo primaverile/estivo circa due volte a settimana per seguire le fattrici.”). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025
Il teste ### ha confermato la dichiarazione resa agli ispettori, limitandosi a riferire che il ### si occupava dell'accudimento dei cavalli e che una parte degli animali erano di proprietà del ### stesso (### che presso l'azienda ### della ### c'erano cavalli del ### e cavalli della ### Confermo che il ### mi disse che stava allargando dei paddock per tenere i propri cavalli e si occupava personalmente di tale lavorazione.”). 
Il teste ### ha confermato la dichiarazione resa agli ispettori, precisando che era stato il ### stesso a riferirgli di essere “dipendente”, ma di non essere a conoscenza per via diretta di circostanze di rilievo dal momento che si era recato in azienda in poche occasioni, trattenendosi soltanto per il tempo necessario a scaricare il fieno (“…### che per qualche mese è venuto presso la mia azienda di ### a prendere delle balle di fieno. Non so dove le portasse. A me le balle che prendeva le pagava con bonifico ### Ciò accadeva anni fa, 5 o 6 forse. Non conosco il #### sola volta sono andato a portare il fieno presso l'azienda di ### in zona querce alta, se non sbaglio, parecchio prima di ### . Non conosco i rapporti tra ### e ### Dopo aver riletto le dichiarazioni riportate nella memoria : Mi ricordo poco, forse ### mi disse che era dipendente di quell'azienda. Posso confermare di averlo visto lavorare lì nella una o due circostanze in cui sono andato. Sono rimasto pochi minuti, il tempo di scaricare il fieno, lui mi ha detto dove scaricarlo e mi ha predisposto a tale fine le pedane”). 
Anche le dichiarazioni del teste ### non risultano utili a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Egli ha infatti riferito che il ### si occupava dell'accudimento di tutti i cavalli, sia suoi che di proprietà dell'azienda, ma ha precisato di non aver mai visto il ### (### padre della ricorrente) dare ordini o disposizioni al ### (### Mi riferisco al periodo 2021/2022 circa. Nell'arco di tempo di due anni ricordo di aver visto ### una sola volta, il padre ### invece due o tre volte. ADR. ### , so che è entrato nell'azienda di ### . 
Ricordo che la struttura era in abbandono, a un certo punto (sarà stato il 2020/2021) ricordo di aver visto delle persone nuove che pian piano si sono trasferite lì. Erano appunto ### e la moglie. CI siamo conosciuti così. Ho saputo da lui che aveva preso in affitto quell'azienda. Ricordo che portò degli animali, tra cui cavalli, 4 o 5 cavalli. 
All'inizio erano cavalli suoi. Nel tempo so che ### ha comprato l'abitazione e ho visto che sono arrivati altri cavalli. Tutto quel che so l'ho appreso dal ### Da quel che ho capito ### portava dei cavalli che teneva lì. Per un certo periodo ho visto che arrivano Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025 diversi cavalli, che dopo un po' venivano riportati via, non venivano domati, semplicemente venivano alimentati e stavano lì. ###'inizio i rapporti tra ### e ### mi sembravano buoni, poi ho saputo dal ### che hanno litigato. ### non stava lì, abitava a ### Non ho mai visto il ### dare ordini o disposizioni a ### questi si organizzava da solo. ### posso dire che ### fosse dipendente di ###”). 
Infine il teste ### nel confermare la dichiarazione resa agli ispettori, ha chiarito che era stato il ### stesso a riferirgli di lavorare in azienda, ma di non essere a conoscenza dei rapporti effettivi intercorrenti tra le parti (#### mi disse che lavorava lì, occupandosi dei cavalli, ovviamente non conosco i rapporti effettivi che c'erano tra le parti. ### quel che ricordo quando mi sono recato lì ci trovavo solo il ### che era la persona che mi chiamava come medico veterinario. ### so bene di chi fossero i cavalli. Ricordo che c'erano due pony che erano di proprietà dell'agriturismo “da Lorena” in loc. Cavallini, precisamente del marito di ### di cui non ricordo il cognome. Non so quali rapporti ci fossero tra l'agriturismo da ### e l'azienda agricola ### di ### Ricordo di aver emesso delle fatture a nome dell'azienda ### ma non ne sono sicuro. Normalmente mi pagava il ### in contanti. Altre volte il ### mi faceva delle ricariche sulla poste pay”). 
La ricostruzione di parte ricorrente - secondo cui il ### già abitava nei locali dell'azienda e gestiva in proprio l'attività agricola, che comprendeva l'accudimento e l'allevamento di cavalli propri e di terzi da tempo antecedente al subingresso dei nuovi proprietari - ha trovato conferma oltre che nelle dichiarazioni rese da ### (ovviamente teste interessato essendo il padre della ricorrente) anche in quelle di ### soggetto che ha seguito tanto il ### che la ### nella gestione societaria. 
La teste ha confermato i capitoli di prova 2, 3, 4 e 7 e ha così inoltre riferito: “(…)### dire che la ### indirizzata dal ### si è rivolta a noi perché la seguissimo dopo che aveva acquistato la proprietà di ### Non ricordo se il ### aveva all'epoca già cessato la sua attività, forse no. Credo che per un periodo di tempo le due attività (della ### e del ### si sono accavallate.(…) Io so che il ### aveva dei cavalli all'interno della proprietà della ### diciamo che c'era un interesse reciproco. ### faceva tenere i cavalli al ### e questi si occupava dei cavalli , sia i propri (o dei propri clienti) sia quelli della ####ò so sempre per la ragione di prima cioè perché riferitomi dal ###(…)” Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025
Sul cap. 6 (“Vero che poiché il sig. ### riteneva che il suo apporto personale fosse maggioritario rispetto ai beni messi a disposizione dalla sig.ra ### chiedeva ed otteneva che la ricorrente si facesse anche carico del pagamento di fatture per spese e prestazioni extra fatturate dall'azienda della sig.ra ### delle spese vive necessarie per l'azienda ed il maneggio e di un rimborso spese mensile che veniva versato dalla sig.ra ### con bonifici bancari”) ha risposto: “Per quel che so era un fondo cassa messo a disposizione del ### dalla ### che viveva a ### Non era una retribuzione dell'attività lavorativa. Non era un rapporto di lavoro subordinato. ###ò ribadisco lo affermo sempre sulla base di quanto il ### mi rappresentava nella mia veste”. 
Ha confermato quindi che, a seguito degli accordi presi con la nuova proprietaria #### continuava a gestire l'azienda così come faceva al tempo in cui la occupava in forza del contratto di affitto, provvedendo alle necessità degli animali tutti, intrattenendo direttamente i rapporti con i veterinari e acquistando i farmaci loro necessari. Ha infine confermato che a fine 2020 vi fu un litigio tra le parti che portò il ### a impedire alla ### l'accesso in azienda chiudendo il cancello con un lucchetto. 
Può dirsi quindi verosimile quanto dedotto da parte ricorrente ovvero ### che la ### e il ### già si conoscevano poiché inizialmente la ricorrente gli affidò la gestione dei propri cavalli prima tenuti in un maneggio di #### che una volta acquistata dalla ### l'azienda agricola in ### ella consentì al ### di continuare a occuparla pur dopo la cessazione del contratto di affitto agrario stipulato con il precedente proprietario; ### che dopo l'acquisto dell'azienda da parte della ### i coniugi ### rimasero in azienda occupandosi dei cavalli, sia dei propri che di soggetti terzi (oltre che della ###; ### che gli accordi verbali inziali, con i quali di fatto si era stabilita una cogestione #### ha avuto seguito per un certo periodo di tempo; ### che le parti poi litigarono per motivazioni economiche (verosimilmente per l'impegno che il ### profondeva in azienda, maggiore in termini lavorativi rispetto alla poco presente ### tanto che questi inizialmente sopperiva facendosi carico di onorare fatture e di provvedere a spese extra oltre a versare un importo mensile in maniera tracciabile).  10. Alla luce di quanto prima richiamato in punto di diritto, raffrontato alle risultanze tutte della compiuta istruttoria, deve concludersi che difetta la prova che ### fosse un lavoratore subordinato a tutti gli effetti. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025
Va quindi riconosciuta la fondatezza del ricorso e dichiarata l'insussistenza degli obblighi contributivi posti a carico della ricorrente, di cui all'avviso di addebito n. ##### emesso dall'### sede ###data ###.  11.Tenuto conto che alle difficoltà ricostruttive della vicenda ha certamente contribuito in maniera decisiva la condotta di parte ricorrente, che non ha formalizzato in maniera trasparente la realtà dei propri rapporti con i coniugi #### le spese di lite possono essere interamente compensate.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da ### titolare della ### disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: - annulla l'avviso di addebito opposto n. ##### e, per l'effetto, dichiara come non dovute le somme dallo stesso portate; - compensa tra le parti le spese di lite.  ### 19 novembre 2025 IL GIUDICE Dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025

causa n. 129/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Grosso Giuseppe

M

Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 865/2025 del 18-11-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1549/2020 promossa da ### (C.F. ###) ### (c.f. ###d###) ### (c.f. ###) con l'Avv. ### ATTORI ### (P.IVA ###), a mezzo della mandataria ### e, successivamente a mezzo della mandataria #### atto di citazione ritualmente notificato la società ### s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore (quale debitore principale), nonché ### e ### (quale fideiussori) convenivano in giudizio ### s.r.l. e, per essa, la mandataria ### s.p.a, al fine di proporre tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 211/2020 del Tribunale di Grosseto, con il (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1549/2020 promossa da ### (C.F. ###) ### (c.f. ###d###) ### (c.f. ###) con l'Avv. ### ATTORI ### (P.IVA ###), a mezzo della mandataria ### e, successivamente a mezzo della mandataria #### atto di citazione ritualmente notificato la società ### s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore (quale debitore principale), nonché ### e ### (quale fideiussori) convenivano in giudizio ### s.r.l. e, per essa, la mandataria ### s.p.a, al fine di proporre tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 211/2020 del Tribunale di Grosseto, con il quale veniva ingiunto alla società e ai fideiussori il pagamento dell'importo di € 149.129,64 oltre interessi e spese della procedura monitoria, in relazione al contratto di apertura di credito in conto corrente n.91321/5 e allo scoperto di conto corrente n. 91013. 
I motivi di opposizione sono i seguenti: - carenza di legittimazione attiva di ### s.r.l, quale cessionario di ### popolare dell'### e del ### soc. coop. (alla quale è succeduta ### dell'### e del ### spa) e delle ulteriori successioni intervenute in corso di causa; - mancata prova del credito in quanto fondato su mera certificazione ex art 50 TUB; - nullità delle fideiussioni, in quanto contratti a valle di intesa anticoncorrenziale vietata ai sensi dell'art. 2 l. 287/1990 e conseguente estinzione ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo il creditore proposto con diligenza le sue istanze contro il debitore. 
Il tutto con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, oltre accessori di #### spv s.r.l., costituendosi in giudizio quale ultimo cessionario del credito a seguito di una serie di cessioni medio tempore intervenute, ha instato per il rigetto delle domande. 
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione e concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata istruita su base documentale. 
Preliminarmente, deve essere esaminata. l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (da qualificarsi più propriamente quale eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto). 
Deve a tal proposito preliminarmente osservarsi che, secondo il chiaro tenore letterale dell'articolo 58 TUB (nella sua versione attuale applicabile ratione temporis), ai fini del perfezionamento della cosiddetta “cessione in blocco” dei crediti, la banca cessionaria deve dare notizia dell'avvenuta cessione tramite pubblicazione in ### ed iscrizione nel registro delle imprese. 
Trattasi, invero, di formalità pubblicitarie richieste unicamente ai fini dell'opponibilità della cessione e non già ai fini della prova della cessione stessa. 
Ed invece, quanto al merito del rapporto, la prova della cessione non deve essere necessariamente fornita con la produzione del contratto di cessione (che non necessita di forma scritta ad substantiam), ma anche attraverso altra documentazione idonea a comprovare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex arti 58 TUB. 
Sul punto, deve ritenersi idoneo lo stesso avviso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B. pubblicato in G.U, ove le informazioni in esso contenute siano sufficientemente precise e consentano quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. 
Ciò posto nella specie, in base alla documentazione prodotta dalla parte convenuta opposta (tra cui non vi è il contratto di cessione né l'elenco specifico dei crediti oggetto di cessione eventualmente allegato al medesimo), non è possibile affermare -con certezzache tra i crediti trasferiti da ### dell'### e del ### spa (quest'ultima a sua volta succeduta a ### dell'### e del ### soc. coop) a ### rientrassero o meno anche quelli per cui è causa, mancando un preciso riscontro sia in ordine ai “crediti in sofferenza” sia con riguardo allo stesso perimetro dei crediti esclusi per come individuati nello stesso avviso di cessione in atti. 
Ed in particolare, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle categorie di crediti non consentono di individuare i rapporti oggetto di cessione ed accertare -senza alcun margine di dubbiola corrispondenza tra questi e le caratteristiche dei crediti oggetto del giudizio, non potendosi pertanto ritenere debitamente provata la titolarità attiva della società cessionaria. 
Ed infatti l'avviso di cessione in atti individua il perimetro della cessione attraverso la previsione dei seguenti elementi concorrenti: crediti che siano stati classificati “in sofferenza” da ### nel significato di cui alla ### n. 272 del 30 luglio 2008 della ### d'### come successivamente modificata ed integrata (### dei ### e la cui classificazione in “sofferenza” sia stata comunicata per iscritto al relativo debitore e sia avvenuta nel periodo tra il 1gennaio 2004 e il 30 giugno 2015; 2) siano regolati dal diritto italiano; 3) siano denominati in euro; 4) in relazione ai quali sia stata inviata ai relativi debitori un'intimazione di pagamento, attestante anche la risoluzione del relativo contratto, o la relativa decadenza dal beneficio del termine, o che in alternativa siano relativi a debitori soggetti a una procedura concorsuale. Con espressa esclusione dei crediti derivanti da ### che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentavano altresì alla ### di ### una o più delle seguenti caratteristiche: ### in relazione ai quali sia stata accertata giudizialmente, ovvero sia in corso di accertamento giudiziale, una condotta fraudolenta da parte di dipendenti di banche del “### Etruria” e/o di altri soggetti e di cui sia stata fornita notizia al Cedente; ### sottoscritti da persone fisiche dipendenti del Cedente o di qualsiasi altra società appartenente al “### Etruria” (anche in qualità di cointestatari del relativo ###; ### in relazione ai quali siano pendenti azioni revocatorie fallimentari; ### concessi ad enti pubblici o enti ecclesiastici; ### identificati dai seguenti codici contratto, ad esclusione dei codici contratto iniziali e finali riportati per ciascun intervallo e dei codici contratto accessori ad essi collegati …### (cfr. doc. n. 7 della comparsa di costituzione di ###. 
Ciò posto vi è da rilevare, in primo luogo, che non vi è in atti la documentazione attestante la classificazione del credito per cui è causa “a sofferenza nel significato di cui alla ### n. 272 del 30 luglio 2008 della ### d'Italia” né, in ogni caso, la relativa comunicazione al debitore, essendovi infatti agli atti unicamente una lettera di intimazione di pagamento (cfr. doc. n. 13 fascicolo monitorio). La mancanza di tale requisito, richiesto cumulativamente agli altri ivi previsti e, in particolare unitariamente e non alternativamente all'invio di un'intimazione di pagamento, esclude già di per sé la prova dell'inclusione del debito per cui è causa nel novero di quelli che hanno costituito oggetto di cessione nell'ambito del suddetto rapporto di successione nel diritto controverso. 
In secondo luogo, vi è da rilevare che in assenza dell'indicazione dei codici identificativi dei contratti bancari per cui è causa (che non sono stati prodotti), non vi è alcuna certezza che gli stessi siano inclusi tra quelli analiticamente indicati nel suddetto avviso di pubblicazione in ### in atti. 
Conclusivamente, a fronte delle specifiche contestazioni degli opponenti, gli elementi probatori forniti dalla convenuta opposta (id est le sole indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla ###, non consentono di ricondurre il credito di cui si controverte con certezza tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario, emergendo al contrario elementi volti a presumerne l'esclusione quali, come si è già evidenziato, l'assenza di prova in ordine alla classificazione dei crediti a sofferenza. 
Vi è inoltre da evidenziare, ab abundantiam, che anche in relazione alla successione intervenuta, a monte, tra ### dell'### e del ### soc. coop. e ### dell'### e del ### spa, nel corso del giudizio (maturate le preclusioni assertive e istruttorie), la convenuta opposta non ha prodotto, come invece sarebbe stato suo onere - e neppure ha chiesto di essere rimessa in termini per provvedere all'incombenteil provvedimento della ### d'### del 22 novembre 2015 attestane la cessione d'azienda a ### dell'### e del ### spa, deposito necessario in quanto trattasi di documento amministrativo per il quale non può operare il principio iura novit curia. 
Le superiori considerazioni riverberano inevitabilmente ei propri effetti anche sulle successive cessioni che si assumono intervenute a valle. 
Per tale assorbente ragione l'opposizione deve essere accolta. 
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti.   Le spese di lite sono poste a carico della convenuta opposta secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, utilizzando i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod e integr, ma con diminuzione del 50% dei parametri medi, considerata la natura del giudizio e l'attività difensiva concretamente svolta.  P.Q.M.  Il Tribunale di Grosseto, ###, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2) condanna la convenuta opposta alla refusione delle spese di lite in favore degli opponenti, liquidate in € 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. 
Grosseto lì 17.11.2025 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 1549/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Frosini Claudia

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