testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GROSSETO Sezione Lavoro Il Giudice Dott.ssa ### all'udienza del 19/11/2025 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 579 del ### dell'anno 2025, TRA ### nata a ### il ### (c.f. ###) elettivamente domiciliata in ### presso e nello studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusto mandato in atti telematici.
RICORRENTE Contro I.N.P.S., ### (C.F. ###), in persona del Presidente p.t., come tale legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. ### e dall'### in forza di procura generale alle liti depositata in atti telematici. ###. 2 di 16 OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale ### la parte ricorrente: “### il Tribunale di ### preliminarmente dichiarare nulli i provvedimenti ### “#### 7 OTTOBRE 2024 ###. ###. ### (### 01-01-2024 AL 31-05-2024) #### 1.666,65; #### 15 NOVEMBRE 2024 ###' DI ### N. #### 523,30; ### 6 NOVEMBRE 2024 ###. ###. ### (### 01-01-2023 AL 31-12-2023) ### 4.111,25” in quanto adottati in difetto dei presupposti di legge, e per l'effetto revocandoli, annullandoli, dichiarandoli nulli e privi di effetto, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o successivo ad essi correlato e che nulla ### deve rimborsare all'### per i titoli di cui sopra, con condanna dell'### alla restituzione alla ricorrente delle somme da ### forzosamente prelevate ad essa ### Vinti spese e compensi di causa.”.
Per la parte resistente: “### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e reietta, rigettare il ricorso avversario, siccome infondato per i motivi di cui in narrativa, assolvendo l'### da ogni domanda contro lo stesso proposta. Con vittoria di spese e competenze professionali.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 8 luglio 2025 ### proponeva ricorso innanzi al Tribunale di ### al fine di veder accertata e dichiarata la nullità dell'accertamento su somme indebitamente percepite del 7 ottobre 2024 su pensione cat. invciv ### (periodo 01-01-2024 al 31-05-2024) per importo complessivo di euro ### 3 di 16 1.666,65; recupero somme indebitamente percepite del 15 novembre 2024 su prestazione indennità' di disoccupazione naspi n. ### per euro 523,30; accertamento somme indebitamente percepite del 6 novembre 2024 su pensione cat. invciv n. ### (periodo dal 01-01-2023 al 31-12-2023) per euro 4.111,25” in quanto adottati in difetto di presupposti; chiedeva altresì per l'effetto la revoca, l'annullamento, la nullità degli atti nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o successivo ad essi correlato con condanna dell'### alla restituzione alla ricorrente delle somme da ### forzosamente prelevate ad essa ### Rappresentava a tal fine di aver regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi relativamente agli anni per cui veniva chiesta la restituzione nonché inviato i modelli RED tramite il patronato ### non potendosi pertanto configurare dolo o negligenza.
Si costituiva in giudizio l'### il quale riferiva che somme le indebitamente percepite per un totale di € 1.666,65 nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e di € 4.111,25 per il periodo dall'1/01/2023 al 31/12/2023, risultavano indebitamente corrisposte, in quanto la sig.ra ### aveva superato il limite reddituale annuale previsto per il riconoscimento della prestazione assistenziale.
In relazione all'indennità ### richiesta dalla sig.ra ### in data ###, l'### evidenziava che durante la fruizione della prestazione era stata accertata una ripresa di attività lavorativa a tempo determinato dal 01/05/2022, incompatibile con la percezione dell'indennità e che tale ripresa è stata comunicata tardivamente all'### il ### tramite modello ### Contestava dunque il ricorso avversario per carenza probatoria circa i fatti costitutivi del diritto del ricorrente a trattenere le somme percepite; ne chiedeva pertanto il rigetto, siccome infondato.
Senza necessità di istruttoria la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza con lettura del dispositivo e della motivazione. *** Il ricorso è parzialmente fondato.
Occorre prima premettere che l'indebito in esame si atteggia come un indebito oggettivo in quanto l'attribuzione patrimoniale è priva di causa ed è erogata in favore di soggetto (del tutto o in parte) sprovvisto di un corrispondente diritto di credito.
La disciplina dell'indebito oggettivo è dettata in generale dalle disposizioni di cui agli artt. 2033 e ss. cod. civ., dalle quali possono trarsi i seguenti principi generali: a) è indebito oggettivo sia il pagamento del tutto privo di causa (inesistenza/invalidità/inefficacia originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio), sia il pagamento eseguito dal debitore a favore di soggetto non creditore; b) nell'indebito oggettivo è irrilevante l'elemento psicologico del solvens, in quanto l'azione di ripetizione è riconosciuta anche al soggetto che abbia volontariamente eseguito il pagamento nella consapevolezza della invalidità originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio; c) nell'indebito oggettivo lo stato psicologico dell'accipiens viene considerato unicamente al fine della decorrenza degli accessori e unicamente sotto il profilo della conoscenza della natura indebita del pagamento, con un richiamo alle nozioni di buona o mala fede in materia possessoria. ### 1886 c.c. stabilisce tuttavia che “le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile.” Differente è la disciplina allorché l'indebito abbia natura previdenziale. ###. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 dispone infatti che: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ### 5 di 16 nonché la pensione speciale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.” La norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, secondo cui: 1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressamente comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. ### od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite". 2.L'### procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (…).
Come chiarito dalla giurisprudenza della S. C. di Cassazione, tale norma, superando la più risalente disciplina dettata dall'art. 80 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 422 che regolava in precedenza la materia, ha in sostanza riconosciuto all'ente previdenziale la facoltà di provvedere alla correzione o all'annullamento totale o parziale di qualsiasi provvedimento contenente un ### 6 di 16 errore o un'inesattezza, senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo o di diritto ed ha limitato al caso di dolo dell'interessato la possibilità di ripetizione delle somme indebitamente erogate (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 7714/93 e 10924/90).
Ciò detto per l'indebito previdenziale, la Corte costituzionale ha riconosciuto come “non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (…) rientra (…) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione” (Corte Cost. 22 luglio 2004, n. 264; si vd. anche, in senso analogo, Corte Cost. 27 ottobre 2000, n. 448).
In ambito assistenziale si è andato dunque affermando (vd. da ultimo Cass. sent. n. 28771/2018) un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le 4 norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi: − all'art. 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore (…) degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento; − all'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del ### del ### sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso ### senza ### 7 di 16 ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Da ciò - ragiona la Corte nel citato arresto n. 28771/2018 - si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistito in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato del beneficiario. ###.C. ha quindi stabilito che “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”. ### nomofilattico ha ricordato, ancora una volta, come il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenti tratti speciali rispetto al sistema civilistico, che trova invece la sua fonte regolatrice nell'art. 2033 c.c. in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” laddove le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari ### 8 di 16 propri e della famiglia del pensionato (richiamo a Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431).
In altre parole, l'orientamento della giurisprudenza è ormai nel senso di evitare che l'errore o l'inerzia dell'### debbano pesare sul pensionato che senza colpa ha ricevuto somme in realtà non dovute. La Corte ha quindi motivatamente respinto l'opposta tesi, propugnata dall'### che avrebbe voluto la ripetibilità come regola generale ogni volta in cui si accerti il venir meno dei requisiti della prestazione.
Tale linea interpretativa è stata di recente confermata dalla stessa S.C. con la sentenza 12 giugno 2019, n. 15759. La Corte di Cassazione è poi ritornata sul tema degli indebiti assistenziali con la recentissima sentenza 23 febbraio 2023, 5606, tracciando da un lato una netta demarcazione con gli indebiti previdenziali, disciplinati dalla legge n. 88 del 1989, articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13, dall'altro riaffermando che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c. ###, richiamando una consolidata giurisprudenza della stessa Corte (Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020), ha stabilito che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di ### 9 di 16 comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” I suddetti argomenti sono stati elaborati in modo sistematico e articolato in una recente sentenza della Corte d'Appello di Roma, ### 31 gennaio 2023, n. 229, che ha preso le mosse dall'analisi dell'ordinanza n. 12608/2020 della Suprema Corte e dal principio di diritto in essa affermato: “### assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.” In particolare, in tema di requisiti reddituali e oneri di comunicazione di eventuali variazioni, la Corte territoriale romana ha chiarito che: - nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all'### ed essi fossero perciò conoscibili dall'### previdenziale; - inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all'### di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'### finanziaria ed ogni altra ### pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'### in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in ### e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o ### 10 di 16 conoscibili d'ufficio dall'### in via telematica; - questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l'### del “### dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all'### soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'### finanziaria; - pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all'### la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'### salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei ### dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all'### - inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall'### e che, quindi, l'### già conosce.
Ciò posto, la pensione di invalidità civile è una prestazione di carattere pacificamente assistenziale, discendente da un principio solennemente affermato nella ### universale dei diritti dell'uomo e accolto dall'articolo 38 Cost., che garantisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale «a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere». La materia è regolata dall'art.12, Legge 30 marzo 1971, n. 118. La norma in questione prevede, infatti, che “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, ### 11 di 16 nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità”.
Ordunque, nel caso di specie, l'Ente previdenziale ha accertato l'indebita riscossione da parte della ricorrente della somma di € 1.666,65 nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e di € 4.111,25 per il periodo dall'1/01/2023 al 31/12/2023. Tali importi, riferisce l'### risultano indebitamente corrisposto, in quanto la sig.ra ### aveva superato il limite reddituale annuale previsto per il riconoscimento della prestazione assistenziale, fissato per l'anno 2024 a € 19.461,12 e per il 2023 a € 17.920,00. Nel 2023 la sig.ra ### aveva infatti percepito un reddito da lavoro dipendente pari a € 17.577,00 e un reddito pensionistico da AOI di €2.156,70, superando pertanto il limite stabilito dalla normativa vigente. Per quanto riguarda l'indebito del 2024 l'### aveva proceduto alla verifica reddituale annuale con una ricostituzione d'ufficio ed a recuperare le somme erogate in eccesso entro l'anno successivo alla comunicazione, come previsto dalla normativa vigente. In seguito alla domanda di ricostituzione presentata dalla pensionata in data ### ed ai redditi comunicati, è stata fatto il ricalcolo anche per l'anno 2023 generando l'indebito di euro 4.111,25.
Ebbene l'odierna ricorrente non contesta nel merito l'avvenuto superamento del limite reddituale per il periodo oggetto di causa, deduce tuttavia di aver regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi relativamente agli anni per cui viene chiesta la restituzione e quindi l'### aveva a disposizione tutti i dati occorrenti per le proprie verifiche e valutazioni; aggiunge inoltre di aver inviato all'### anche le comunicazioni relative ai redditi percepiti con i modelli RED tramite il ### (come risulta documentalmente provato). Ciò detto si ritiene ### 12 di 16 pertanto che non possa essere imputato alla ricorrente l'erogazione di somme non dovute a causa di un presunto ritardo nella comunicazione, essendo questa argomentazione smentita sia dalle disposizioni di legge citate, sia dalla documentazione con cui l'### ha comunicato alla ricorrente il ricalcolo della pensione di invalidità civile spettante ad essa ### comunicazione in data 2 maggio 2024 per i redditi 2023 e in data 11 settembre 2024 per i redditi dal 2021, dalla quale emerge come tutti i dati erano a disposizione dell'Ente.
È di tutta evidenza che contrariamente a quanto sostenuto, l'### era a conoscenza dei redditi della ricorrente su cui effettuare il calcolo della pensione negli anni 2023 e 2024, non potendosi addebitare alla ricorrente eventuali ritardi nelle verifiche ed incrocio dei dati reddituali tra l'### e l'### Si ricorda infatti che già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all'### di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'### finanziaria ed ogni altra ### pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'### in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in ### e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall'### in via telematica. Questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l'### del “### dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle ### 13 di 16 prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all'### soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'### finanziaria.
Inconferente è altresì la sentenza n. 79/2025 emessa dal Tribunale di ### citata dalla convenuta, atteso che nella fattispecie in esame difettava - come chiaramente specificato a pag. 6 della sentenza - la natura formale e definitiva del provvedimento di liquidazione della pensione, ovvero il primo presupposto per l'irripetibilità dell'indebito sussistente e non contestato nel caso di specie.
A ciò si aggiunga che giusta l'insegnamento giurisprudenziale di cui sopra, nessuna somma erogata alla ### in precedenza di dette date potrà essere chiesta in restituzione.
E' evidente, infatti, che la ricorrente non ha posto in essere alcun comportamento doloso che possa aver indotto l'ente all'erogazione della maggiorazione. ### trova origine in un errore dell'### stesso, che pertanto non ha alcun diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal ricorrente.
Giova all'uopo richiamare la sentenza n. 482 del 11 Gennaio 2017, con cui la Cassazione ha statuito che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato“.
Recente inoltre l'ordinanza n. 24180/2022 con cui la Cassazione - seppur in fattispecie differente concernente il difetto del requisito sanitario successivo a visita di revisione - ha statuito che “in tema di indebito assistenziale” trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque ### 14 di 16 aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione, sez. VI-L, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
Altro motivo di annullamento dell'indebito o più correttamente di irripetibilità delle somme ricevute è la buona fede del soggetto percipiente ovvero della ricorrente, in assenza di dolo.
La giurisprudenza è infatti concorde sulla irripetibilità delle somme in ragione dell'applicazione del principio della buona fede, nonché, dell'assenza di dolo e della contemporanea sussistenza di una situazione idonea a ingenerare l'affidamento incolpevole del percipiente (al riguardo si veda: ### Corte ### di ### n. 320/2014, ### Cass. ###. n. 1987 del 03.02.2004; ### Cass. ###. n 19762 del 17.07.2008; Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12608 del 2020).
Non avendo l'### dedotto e provato il dolo della ricorrente, alla stregua di tutte le suddette assorbenti considerazioni merita accoglimento la domanda di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di indebito adottato dall'### relativa all'indebita riscossione da parte della ricorrente della somma di € 1.666,65 nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e di € 4.111,25 per il periodo dall'1/01/2023 al 31/12/2023 con conseguenziale annullamento dei provvedimenti nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Da ciò consegue la condanna di parte resistente alla restituzione in favore della ricorrente di quanto già oggetto di trattenuta sulla prestazione mensilmente erogata, con maggiorazione di interessi e rivalutazione di legge dalla maturazione al saldo.
In ordine al recupero delle somme indebitamente percepite del 15 novembre 2024 su prestazione indennità' di disoccupazione naspi n. ### per euro 523,30, l'### evidenziava che durante la fruizione della prestazione era stata ### 15 di 16 accertata una ripresa di attività lavorativa a tempo determinato dal 01/05/2022, incompatibile con la percezione dell'indennità e che tale ripresa è stata comunicata tardivamente all'### il ### tramite modello ### Ebbene la normativa (### 22/2015, articolo 7 e seguenti) prevede a carico di chi percepisce l'indennità un obbligo specifico di comunicazione; ovvero, in caso di inizio di un nuovo rapporto di lavoro subordinato durante la fruizione della ### il beneficiario è tenuto a darne comunicazione all'### entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, tramite il modello ### La comunicazione tardiva (o la mancata comunicazione) non consentendo all'### di verificare tempestivamente la compatibilità reddituale e di adeguare o sospendere l'erogazione dell'indennità, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione e l'obbligo di restituire le somme che non sarebbero state dovute.
Nel caso di specie, avendo la ricorrente comunicato all'### la ripresa dell'attività tardivamente, l'importo di € 523,30 dovrà dalla stessa essere restituito all'### Si aggiunga altresì che la stessa ricorrente nulla ha opposto e dedotto in atti.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio nella misura di un terzo (1/3). Mentre i residui due terzi seguono la soccombenza e devono essere rimborsati dal convenuto alla ricorrente come liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, ai minimi tariffari stante la non complessità della questione e tenuto conto di tutte le fasi svolte, fatta eccezione per quella istruttoria non tenutasi. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara l'illegittimità della richiesta di pagamento delle somme di ### 16 di 16 denaro avanzata dall'### con provvedimento relativo all'indebita riscossione da parte della ricorrente della somma di € 1.666,65 nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e di € 4.111,25 per il periodo dall'1/01/2023 al 31/12/2023; condanna l'### alla restituzione in favore della ricorrente di quanto già oggetto di trattenuta sulla prestazione mensilmente erogata, con maggiorazione di interessi e rivalutazione di legge dalla maturazione al saldo; condanna la ricorrente al versamento in favore dell'### delle somme indebitamente percepite del 15 novembre 2024 su prestazione indennità' di disoccupazione naspi n. ### per euro 523,30; compensa tra le parti le spese di lite per un terzo e condanna il convenuto ### a rifondere all'attrice i due terzi delle stesse che liquida per l'intero in euro 1.865,00 oltre ad euro 43,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario IVA e CAP come per legge.
Così deciso in ### 19/11/2025 Il Giudice
Dott.ssa ### n. 579/2025
causa n. 579/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Bechi Beatrice