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Tribunale di Nola, Sentenza n. 309/2026 del 26-01-2026

... monitoria ex art. 19, 20 e 637 c.p.c. - ### del convenuto, forum contractus e forum “destinatae solutionis”. Trattandosi di obbligazione regolamentata degli artt. 1219 e 1182 c.c., assume rilevanza il domicilio del debitore in ### rientrante, quindi , nel circondario del Tribunale adito a seguito della riassunzione. Non risulta, inoltre, dagli allegati al fascicolo monitorio che il contratto sia stato sottoscritto in altro luogo. Tanto meno che si stato proposto ricorso per regolamento di competenza ex art.47 cpc a seguito del deposito della sentenza n. 10342-2022 emessa dal Tribunale di Napoli afferente la declaratoria di incompetenza per territorio. Ne consegue il radicamento del processo presso l'### ove pende il presente giudizio il quale, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo opposto, prosegue in termini di domanda di pagamento soggiacente alle regole generali imposte dall'art. 2697 Trattasi, pertanto, di una ipotesi tipica di “translatio iudicii” ex art. 50 cpc la quale garantisce la conservazione degli effetti della domanda originaria e degli atti istruttori compiuti . Va altresì dichiarata procedibile la domanda espressa in ordine alla eccezione afferente il mancato (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOLA PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice Dott. ### decorsi i termini ex art.190 c.p.c., concessi all'udienza del 14-10-2025 ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 1385/2023 TRA -### S.P.A , rappresentata e difesa dall'avv. ### domiciliat ###atti ### -### , rappresentato e difeso dall'avv. ### , domiciliat ###atti ### : come da atti e verbali di causa ### E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, la parte istante, in epigrafe indicata, ha proposto domanda di pagamento ,nei confronti di ### della somma di € 8.096,94 , maturata , secondo la prospettazione resa , a seguito della stipula di un contratto di somministrazione di servizi di telefonia mobile conclusa tra le attuali parti del processo a seguito del quale la società titolare dei servizi resi chiedeva ed otteneva un provvedimento di ingiunzione di pagamento presso il Tribunale di Napoli -### distaccata di ### A seguito della decisione del ### prescelto, dichiaratosi incompetente per territorio, il giudizio veniva riassunto presso l'### del Tribunale di Nola ove il convenuto, costituitosi, reiterava le medesime eccezioni spese in sede di giudizio di prime cure , eccependo l'improcedibilità della azione proposta, la insussistenza di ogni regolamentazione contrattuale sorta tra i contendenti. 
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 cpc comma VI, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano disposti i termini ordinari ex art 190 cpc a seguito della riserva a sentenza ### Va riaffermata in questa sede la competenza territoriale del Tribunale di Nola . 
In merito a cotal eccezione si osservi che la stessa è processualmente ammissibile, atteso che è stata ritualmente formulata nell'atto di citazione in opposizione in relazione sia al ### convenzionale, sia ai criteri di radicamento della competenza astrattamente prospettabili con riferimento all'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio in via monitoria ex art. 19, 20 e 637 c.p.c. - ### del convenuto, forum contractus e forum “destinatae solutionis”. 
Trattandosi di obbligazione regolamentata degli artt. 1219 e 1182 c.c., assume rilevanza il domicilio del debitore in ### rientrante, quindi , nel circondario del Tribunale adito a seguito della riassunzione. 
Non risulta, inoltre, dagli allegati al fascicolo monitorio che il contratto sia stato sottoscritto in altro luogo. 
Tanto meno che si stato proposto ricorso per regolamento di competenza ex art.47 cpc a seguito del deposito della sentenza n. 10342-2022 emessa dal Tribunale di Napoli afferente la declaratoria di incompetenza per territorio. 
Ne consegue il radicamento del processo presso l'### ove pende il presente giudizio il quale, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo opposto, prosegue in termini di domanda di pagamento soggiacente alle regole generali imposte dall'art. 2697 Trattasi, pertanto, di una ipotesi tipica di “translatio iudicii” ex art. 50 cpc la quale garantisce la conservazione degli effetti della domanda originaria e degli atti istruttori compiuti . 
Va altresì dichiarata procedibile la domanda espressa in ordine alla eccezione afferente il mancato tentativo di conciliazione regolamentato dall'art. 1 comma 11 della legge 249-1997. 
Recente decisione della Cassazione a ### ha statuito il principio in base al quale “ in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti non soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione previsto dall'art1 comma 1 della l. n. 249-1997 , chi intenda richiedere un provvedimento monitorio , essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito..” ( Cass. SU .sent. n. 8340-2020). 
Tanto riaffermato anche in sede di pronunzie della ### basate sui medesimi principi sopra dedotti ( sent. N. 403-2007). 
V'è più che , dalla lettura del documento 5 del fascicolo monitorio), prima di depositare il ricorso per decreto ingiuntivo, risulta presentata istanza di conciliazione presso il ### al numero di fax dello stesso 081.7783878 rimasto inesitato per il decorso del termine di 30 giorni previsto per l'adesione. 
Ciò posto il giudizio può essere valutato nel merito.  ###. 
Il “thema decidendum “ risulta circoscritto dalla sussistenza di un valido contratto di fornitura di servizi di telefonia mobile intercorso tra gli attuali contendenti , atteso che parte opponente, seppur con motivazioni sintetiche, ne ha disconosciuto l'esistenza, fondando parte della propria difesa deducendo che il documento su cui si fonda la pretesa creditoria dovesse individuarsi in una mera “proposta di abbonamento” in luogo di un contratto in senso stretto. 
In punto di diritto va osservato che I principi generali di cui agli art. 1325 cc e 1326 cc devono trovare applicazione nel contratto di attivazione di linea telefonica. 
Infatti, anche per esso vige il principio della libertà di forma e si perfeziona nel momento in cui il proponente giunge a conoscenza dell'accettazione del destinatario, come confermato con la sentenza n. 7997 del 1 aprile 2007, statuita dalla Suprema Corte. 
Ne consegue che il momento del perfezionamento deve ritenersi concluso con il semplice consenso anche se espresso solo verbalmente per telefono. 
La forma degli atti , infatti, è libera, se la legge o la volontà delle parti, non dispone diversamente ex art. 1325 cc comma IV. 
Tanto in termini generali. 
Ciò non di meno , dalla lettura delle sintetiche difese elaborate in sede di costituzione dinanzi all'### presso cui è sorta la procedura di opposizione al decreto ingiuntivo n. 209-2012, il difensore della parte opponente riporta chiaramente che..” “Non v'è una sola firma che potrebbe consentire di ricondurre le fatture poste alla base del procedimento monitorio al sig. ###” con ciò contestando la veridicità della sottoscrizione del modulo di adesione afferente la proposta commerciale formulata dall'operatore telefonico . 
All'uopo, il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere chiara e inequivoca, ovvero specifica e determinata. 
Pertanto non può configurare un disconoscimento, ex art. 214 c.p.c., la contestazione, evidentemente generica, “di tutto quanto dedotto e prodotto da controparte in comparsa di costituzione” (Cass. 13384/05), o ancora un disconoscimento rivolto in modo generico ad una pluralità di atti prodotti in giudizio (Cass. 11911/03). 
Più in generale pare utile evidenziare che, a seguito della novella dell' art. 115 c.p.c.  ad opera della legge n. 69/2009, il giudice oggi deve porre a fondamento della domanda i fatti non contestati in modo specifico, motivo per il quale la contestazione generica dei fatti equivale in sostanza ad una mancata contestazione. 
Tale appare la motivazione espressa dalla società operatrice del servizio telefonico e giustificatrice del fondamento della propria domanda di pagamento. 
Invero, tali tesi difensiva si palesa non corrispondente ai fatti di causa esaminati, atteso che la locuzione utilizzata dalla difesa di ### non lascia dubbi in merito alla impugnazione della sottoscrizione di un documento posto a corredo della domanda di ingiunzione.   Il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., in sintesi, pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi. 
Ergo, disconoscendo la sussistenza di una valida sottoscrizione appare evidente l'eccezione ricomprenda la documentazione attestante un consenso prestato in sede di trattative finalizzate al perfezionamento del contratto. 
Ne consegue che la parte che avesse inteso avvalersi del documento sottoscritto avrebbe dovuto intraprendere l'iniziativa regolamentata dall'art.216 cpc, ovvero, l'istanza di verificazione della scrittura privata, procedura attivata da una parte che intende far valere un documento disconosciuto dalla controparte, chiedendo al giudice di accertarne l'autenticità, mancando la quale , dopo il disconoscimento, la scrittura non può essere utilizzata come prova. 
Supporta , altresì, la tesi difensiva della attuale parte convenuta del giudizio anche la circostanza della visura negativa versata in atti dalla stessa ### spa attestante la non riferibilità del codice fiscale di impresa riportata in fattura al nominativo di ### conseguendone un ulteriore elemento di valutazione disegno opposto circa la fondatezza della domanda di pagamento. 
In sintesi, la documentazione posta a corredo della domanda di pagamento, in quanto non supportata da elementi di prova certi asserenti la sussistenza di un valido rapporto contrattuale intercorso tra le parti, postula il rigetto della stessa. 
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza ex art.91 cpc, tenuto conto, tuttavia, della assenza di una fase istruttoria piena.  P.q.m Il Tribunale di #### in persona del G.U. dr ### definitivamente pronunciando così decide : - Rigetta la domanda di pagamento; - per lo effetto condanna la ### spa al pagamento in favore di ### a rifondere le spese di lite che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, nonché 15% per rimborso spese forfettarie, oltre c.p.a.  e i.v.a. come per legge, il tutto ex art .93 cpc.  ### lì 24 ####.U.  ### 

causa n. 1385/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Alfredo Granata

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 849/2024 del 30-04-2024

... domicilio del creditore, presso cui va quindi radicato il forum destinatae solutionis, al fine della competenza per territorio prevista dall'art. 20 c.p.c. Di qui, la competenza dell'adito Giudice in ordina alla concessione del decreto qui opposto atteso che, in virtù dell'alternativo criterio del forum contractus ex art. 20 c.p.c., quest'ultimo coincide col luogo in cui il contratto in oggetto è stato concluso, ovvero in ### presso lo studio del professionista opposto, circostanza, quest'ultima confermata dalle dichiarazioni rese dai testi e . Con riguardo, infine, al dedotto difetto di legittimazione passiva di , si rileva quanto segue. ### non è meritevole di accoglimento per i seguenti motivi. Dall'attività istruttoria espletata è emerso in modo del tutto evidente che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui in premessa, i coniugi e , nella qualità di proprietari dell'immobile sopra evidenziato, hanno congiuntamente conferito l'incarico all'arch. per la ristrutturazione interna dello stesso. È innegabile, pertanto, che gli stessi rispondono in solido dell'obbligazione di pagamento delle competenze professionali in favore del professionista, il quale ha scrupolosamente e (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di Avellino n. 4227/2016 R.G. ### nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 4227/2016 avente ad oggetto “giudizio di rinvio ex artt. 392 e ss. c.p.c.” e vertente tra arch. (C.F/P.IVA: , col ministero/assistenza degli avv.ti ### e ### - attore - e (C.F./P.IVA: ) e (C.F./P.IVA: ), col ministero/assistenza dell'avv. ### - convenuti - ###udienza del 28/12/2023 le parti concludevano come da relativo verbale ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. ### atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato a seguito della cassazione della sentenza n. 469/2012, resa in data ### dal Tribunale di Avellino a definizione del procedimento di appello n. 2296/2003, l'arch. conveniva in giudizio dinanzi al predetto Tribunale, in diversa composizione, e al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: […] ### l'On.le Tribunale adito contrariis reiectis, provvedere: -rigettando la domanda di appello avanzata dai coniugi nei confro nti dell' ### , confermando la sentenza resa dal Giudice di ### di ### n. 342/03, nonché il decreto ingiuntivo n. 320/02 emesso dalla medesima autorità; - condannando i convenuti alla restituzione di tutte le somme versate dall'### in loro favore e dagli stessi pretese in restituzione stante la sentenza di 2° grado, successivamente cassata; - ed ancora, condannando i convenuti alla refusione delle spese del processo di 2° grado, di cassazione e del presente giudizio di rinvio […]. ######### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### fondamento del ricorso, le seguenti deduzioni, da ultimo ribadite in sede ###sentenza n. 16595/16 del 14.07.16 depositata il ### la Suprema Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso proposto da quest'ultimo iscritto al RG n.25537/12 cassava la sentenza impugnata n. 469/12, emessa il ### e pubblicata il ### dal Tribunale di ### che aveva accolto l'appello interposto dai ###ri e alla pronuncia resa in primo grado dal G.d.p. di ### con la quale i primi, a titolo di residuo sulle spettanze maturate dall'odierno attore per l'attività prestata in loro favore - documentata dagli elaborati versati agli atti del procedimento monitorio e previa conferma del decreto ingiuntivo n. 320/02 (intimante a loro carico il pagamento dell'importo di € 1.971,82 maggiorato degli interessi legali dalla data della costituzione in mora, 24.11.01, sino al soddisfo, oltre le competenze legali della procedura liquidate in complessivi € 432,70, ### come per legge) - venivano condannati al pagamento delle spese e competenze della causa di opposizione a decreto ingiuntivo per € 800,00, oltre ### Forf., Iva e Cap.   La decisione emessa in secondo grado, in persona del G.I. Dott. M.### recava la seguente motivazione: “### al merito l'appello è meritevole di essere accolto. La prova testimoniale espletata ha pienamente dimostrato l'assunto degli appellanti secondo cui giammai sarebbe stato conferito alcun incarico professionale all'### . Infatti è emerso che l'edificio è stato oggetto di demolizione e ricostruzione completa comprese le finiture; che gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori (finanziati ai sensi della L.219/'81) sono stati curati da altro professionista ing. , che l'impresa esecutrice dei lavori ha curato le rifiniture (confronta testimonianza dell'operaio “ricordo che i lavori finiti e rifiniti furono consegnati nel 2001 e dell'operaio “sono stato impegnato nei lavori di demolizione e ricostruzione fin dalle prime fasi… e successivamente in tutte le altre fasi di finitura e di rifinitura) che giammai è stato visto sul posto l'### (confronta testimonianza dell'operaio , “ non ho mai visto sul cantiere l'### che non conosco in quanto i lavori erano costantemente seguiti dall'### ) e in fine il n ome d ell'architetto n on r isulta agli atti dell'### per le necessarie autorizzazioni amministrative per l'esecuzione dei lavori (confronta testimonianza ing. responsabile area tecnica del ” […].   La Suprema Corte nel cassare - su ricorso dell'odierno attore in riassunzione - la prefata sentenza ha statuito: “### il Collegio che le doglianze del ricorrente siano fondate. Ed invero, a fronte della specificazione contenuta in ricorso monitorio dell'incarico professionale, sebbene indicato come finalizzato alla ristrutturazione dell'immobile, ma chiaramente riferibile, anche in ragione della ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### documentazione allegata in sede monitoria, all'opera di adeguamento degli interni, relativamente ad un immobile già in precedenza oggetto di interventi di ristrutturazione così qualificati in senso proprio ed alla luce della disciplina urbanistica, e sebbene in considerazione del complessivo tenore delle difese degli opponenti e delle risposte fornite in sede di interrogatorio libero, non fosse contestata l'esistenza di un rapporto professionale con l'opposto (assumendosi peraltro che le pretese di questi sarebbero state già integralmente soddisfatte mediante il versamento di una somma, sebbene di importo inferiore rispetto a quella richiesta dall'odierno ricorrente) la decisione impugnata prescindendo in toto dalla disamina degli elementi che avrebbero dovuto condurlo ad una puntuale interpretazione della domanda, si è soffermato unicamente sul termine utilizzato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio. Ed infatti sulla base di un approccio essenzialmente formalistico, e legato ad un'interpretazione fondata sulla sola specifica valenza semantica del termine “ristrutturazione” contenuto nel ricorso monitorio, ma omettendo di verificare, anche alla luce del tenore complessivo delle difese degli opponenti che, come detto, non negavano, quantomeno la , l'esistenza di un incarico professionale conferito al , il giudice di appello è pervenuto al rigetto della domanda, offrendo una complessiva valutazione del quadro probatorio partendo dal presupposto, assolutamente non scontato, che la ricostruzione cui faceva riferimento il , fosse quella in senso tecnico involgente anche la necessità di provvedimenti amministrativi, traendo da tale fallace premesse, il convincimento che la effettiva ristrutturazione fosse stata eseguita da un professionista diverso dal e peraltro in epoca diversa. 
Viceversa nell'interpretare la domanda non poteva attestarsi solo sul termine di cui si era avvalso la parte, ma avrebbe dovuto verificare, anche in ragione della previa collocazione cronologica dell'intervento ascrivibile al e della natura delle prestazioni eseguite, così come evincibili anche dalla documentazione posta a supporto della pretesa monitoria, se il richiamo alla ristrutturazione dovesse essere inteso in maniera atecnica, come comunque riferibile, come appunto sostenuto dal ricorrente, ad interventi limitati alla sola sistemazione interna dell'appartamento, per i quali si poneva anche come superflua la necessità di interessare la P.A.  (circostanza questa che invece è stata valorizzata in chiave negativa per la posizione del dal Giudice di appello). In tale prospettiva deve ritenersi che l'interpretazione della domanda non si connoti per coerenza e sufficienza argomentativa, e che tale carenza motivazionale si sia poi ripercossa anche sulla successiva valutazione del materiale probatorio, determinando quindi la fondatezza delle censure mosse sul punto dal ricorrente”.   […] Nella sentenza emessa in primo grado dal GDP emerge chiaramente l'accertamento del conferimento dell'incarico al […] Con la domanda di ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### appello, inoltre, controparte ha negato che al fosse stata demandata attività di ricostruzione/ristrutturazione (peraltro ciò è pacifico) ma non anche che egli avesse espletato l'incarico relativo alla sistemazione interna dell'abitazione […] È pertanto errata la valutazione del Giudice di secondo grado secondo cui “la prova testimoniale espletata ha pienamente confermato l'assunto degli appellanti secondo cui giammai sarebbe stato conferito alcun incarico professionale all'arch.  ”, in contrasto con le dichiarazioni rese dalla , le allegazioni della domanda di appello, gli esiti univoci della prova orale svolta in primo grado ed i documenti versati agli atti del procedimento monitorio e mai impugnati dagli opponenti-appellanti […] La illogicità della sentenza di appello cassata emerge anche considerando che non da alcuna spiegazione del motivo per cui i coniugi (p ur no n av endogli co nferito in carico seco ndo l'a ssunto de l Tribunale) avrebbero versato (come è pacifico) all'odierno deducente l'acconto di £ 1.000.000 […].   Costituitisi in giudizio, e instavano per il rigetto delle avverse pretese, deducendo: […] che da parte avversa si è cominciato a parlare di incarico di <<sistemazione interna>> soltanto nel corso dell'interrogatorio formale reso dall'### nell'udienza tenutasi il 17 ottobre 2005, innanzi al Tribunale di ### in funzione di Giudice d'Appello. In precedenza l'### aveva sostenuto di esser creditore nei confronti dei coniugi per lo svolgimento di un incarico di progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione interna rispetto ad un appartamento in (non di proprietà di ) […] che, qualora non venisse ravvisata nella fattispecie una inammissibile mutatio libelli, sarebbe da riscontrare che vi sia stata a lungo una assoluta incertezza del petitum e della causa petendi che impone almeno la concessione di ulteriori termini a difesa. Invero la mancata, tempestiva, chiarificazione del thema decidendum, (per di più nel caso specifico non imputabile a questa parte) comporta una lesione al diritto ad essere messi in condizione di esercitare al meglio la difesa che, nella vicenda, è stata, infatti, impostata per contrastare principalmente l'avverso assunto concernente l'asserito svolgimento di un incarico di ristrutturazione […] che, nelle difese già svolte nei gradi precedenti e nelle acquisizioni istruttorie in detti gradi (di cui - per quanto di ragione - gli esponenti intendono avvalersi anche in questo giudizio) sono già presenti elementi atti a respingere le avverse pretese […], riproponendo i motivi alla base dell'appello accolto con la sentenza cassata, dal seguente tenore: 1) ### 115 E 116 C.P.C. Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie. OMESSA, ###, per aver il Giudice di prime cure erroneamente interpretato le risultanze ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### istruttorie, univoche nel confermare […] che giammai gli opponenti hanno conferito all'### un incarico professionale inerente la ristrutturazione interna dell'immobile sito in […]; 2) #### , per aver il medesimo Giudice erroneamente ritenuto quest'ultimo tenuto al pagamento; 4) #### 1182 C.C. e 20 C.P.C., per aver il Giudice di prime cure impropriamente rigettato l'eccezione di […] incompetenza territoriale dell'### del Giudice di ### di ### ad emettere il provvedimento monitorio per essere competente quello di ### […], e rassegnando per l'effetto le seguenti conclusioni: […] Eventualmente previa concessione di termini per integrazione di deduzioni, eccezioni e richieste istruttorie a difesa, che si richiedono in conseguenza dell'incertezza della domanda originaria, ove non sia ravvisata l'inammissibilità per mutamento o per tardività, comunque, in riforma della sentenza n. 342/03 resa dal Giudice di ### di ### revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 320/02 del 14 maggio 2002 emesso dal Giudice di ### di ### all'uopo - dichiarando che nessuna somma è dovuta dai signori e all'### - dichiarando la carenza di legittimazione di ; - dichiarando l'incompetenza territoriale del Giudice di ### di ### all'emissione del decreto ingiuntivo, essendo competente territorialmente il Giudice di ### di ### (ora ### […].   Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento n. 25537/2012 svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione, la causa all'esito di taluni rinvii disposti all'uopo, veniva ritenuta matura per la decisione, e successivamente, intervenuto il mutamento dell'### assegnata a sentenza con i termini di legge all'udienza indicata. 
II. Diritto Sul merito Preliminarmente giova precisare come l'art. 394 c.p.c., disciplinante il ### in sede ###caso di riassunzione a seguito di pronuncia della Cassazione, preveda espressamente che In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata. 
Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione (v.  testualmente citato art. 394 c.p.c.). ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### fattispecie in esame, avente ad oggetto la riassunzione, a seguito di cassazione della sentenza n. 469/2012, resa in data ### dal Tribunale di ### a definizione del procedimento di appello n. 2296/2003, pertanto, le odierne parti processuali, arch. , ivi appellato, e e i vi a ppellanti, conserveranno la stessa - e testé richiamata - posizione processuale, senza la possibilità di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione.   Sul punto, del resto, è stato condivisibilmente chiarito che La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cassazione civile, ### II, ordinanza n. 5137 del 21 febbraio 2019).   Nel caso di specie, dunque, dovranno prendersi in considerazione, seppure nella rinnovata prospettiva imposta dal principio di diritto sancito dalla Suprema Corte di cui si dirà, i medesimi motivi di impugnazione che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che qui i convenuti, ivi appellanti, e , hanno debitamente riproposto, nei termini di cui infra.   Quanto invece al principio di diritto cui uniformare la presente pronuncia, esso non risulta in alcun modo sindacabile in questa sede, poiché ### e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (### 3, Ordinanza n. 5253 del 28/02/2024).   Nella causa in oggetto, la sentenza (di appello) cassata (id est: sentenza 496/2012, resa in data ### dal Tribunale di ### a definizione del procedimento di appello n. 2296/2003) recava la seguente motivazione: […] ### è fondato. Va preliminarmente esaminata la questione di competenza. 
Gli appellanti hanno eccepito l'incompetenza del Giudice di ### di ### per essere competente il giudice di pace di ### A sostegno della tesi hanno addotto che la competenza va individuata nel luogo del domicilio del debitore ai sensi dell'art. 1182 c.c. trattandosi di obbligazione non determinata ab ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### origine nella misura e nella scadenza. Tuttavia deve considerarsi che quale criterio alternativo sussiste il foro del luogo dove è stato concluso il contratto. Si deve ritenere che il contratto si è perfezionato in ### secondo la tesi dell'appellato e in mancanza di prova contraria sul punto (### Cass. Sez. 6- 1. Ordinanza n. 7530 del 31/03/2011 In tema di competenza per territorio, la contestazione in ordine all'avvenuto perfezionamento del contratto nel luogo rientrante nella competenza del giudice adito, pone a carico di chi sollevi l'eccezione l'onere di provare le circostanze di fatto determinanti la competenza per territorio). ### al merito, come detto, l'appello è meritevole di essere accolto. La prova testimoniale espletata ha pienamente dimostrato l'assunto degli appellanti secondo cui giammai sarebbe stato conferito alcun incarico professionale all'arch. 
Infatti è emerso che l'edificio è stato oggetto di demolizione e ricostruzione completa, comprese le rifiniture; che gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori (finanziati ai sensi della legge 219/81) sono stati curati da altro professionista ing. ; che l'impresa esecutrice dei lavori ha curato anche le rifiniture (confronta testimonianza dell'operaio , “ricordo che ai lavori finiti e rifiniti furono consegnati nel 2001” e dell'operaio “sono stato impegnato nei lavori di demolizione e ricostruzione fin dalle prime fasi… e successivamente in tutte le altre fasi di finitura e rifinitura”), che giammai è stato visto sul posto l'architetto (confronta testimonianza dell'operaio “non ho mai visto sul cantiere l'architetto che non conosco in quanto i lavori erano costantemente seguiti dall'ingegner ” ) e infi ne il nome dell'architetto non risulta agli atti dell'### per le necessarie autorizzazioni amministrative per l'esecuzione dei lavori (confronta testimonianza dell'ingegnere , re sponsabile de ll'area tec nica de l . Pe rtanto, l'appello va accolto e il decreto ingiuntivo n. 320/02 va revocato. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo […] (v. testualmente sentenza in atti).   La predetta sentenza è stata cassata con la pronuncia in atti (id est: Sentenza n. 16595 del 5/08/2016 della ### della Cassazione) alla stregua del principio di diritto rinvenibile, essenzialmente nel seguente percorso motivazionale: […] ### il Collegio che le doglianze del ricorrente siano fondate. Ed invero, a fronte della specificazione contenuta in ricorso monitorio dell'incarico professionale, sebbene indicato come finalizzato alla ristrutturazione dell'immobile, ma chiaramente riferibile, anche in ragione della documentazione allegata in sede monitoria, all'opera di adeguamento degli interni, relativamente ad un immobile già in precedenza oggetto di interventi di ristrutturazione così qualificati in senso proprio ed alla luce della disciplina ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### urbanistica, e sebbene in considerazione del complessivo tenore delle difese degli opponenti e delle risposte fornite in sede di interrogatorio libero, non fosse contestata l'esistenza di un rapporto professionale con l'opposto (assumendosi peraltro che le pretese di questi sarebbero state già integralmente soddisfatte mediante il versamento di una somma, sebbene di importo inferiore rispetto a quella richiesta dall'odierno ricorrente) la decisione impugnata prescindendo in toto dalla disamina degli elementi che avrebbero dovuto condurlo ad una puntuale interpretazione della domanda, si è soffermato unicamente sul termine utilizzato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio. Ed infatti sulla base di un approccio essenzialmente formalistico, e legato ad un'interpretazione fondata sulla sola specifica valenza semantica del termine “ristrutturazione” contenuto nel ricorso monitorio, ma omettendo di verificare, anche alla luce del tenore complessivo delle difese degli opponenti che, come detto, non negavano, quantomeno la , l'esistenza di un incarico professionale conferito al , il giudice di appello è pervenuto al rigetto della domanda, offrendo una complessiva valutazione del quadro probatorio partendo dal presupposto, assolutamente non scontato, che la ricostruzione cui faceva riferimento il , fosse quella in senso tecnico involgente anche la necessità di provvedimenti amministrativi, traendo da tale fallace premesse, il convincimento che la effettiva ristrutturazione fosse stata eseguita da un professionista diverso dal e peraltro in epoca diversa. 
Viceversa nell'interpretare la domanda non poteva attestarsi solo sul termine di cui si era avvalso la parte, ma avrebbe dovuto verificare, anche in ragione della previa collocazione cronologica dell'intervento ascrivibile al e della natura delle prestazioni eseguite, così come evincibili anche dalla documentazione posta a supporto della pretesa monitoria, se il richiamo alla ristrutturazione dovesse essere inteso in maniera atecnica, come comunque riferibile, come appunto sostenuto dal ricorrente, ad interventi limitati alla sola sistemazione interna dell'appartamento, per i quali si poneva anche come superflua la necessità di interessare la P.A.  (circostanza questa che invece è stata valorizzata in chiave negativa per la posizione del dal Giudice di appello). In tale prospettiva deve ritenersi che l'interpretazione della domanda non si connoti per coerenza e sufficienza argomentativa, e che tale carenza motivazionale si sia poi ripercossa anche sulla successiva valutazione del materiale probatorio, determinando quindi la fondatezza delle censure mosse sul punto dal ricorrente […] (v. testualmente citata sentenza).   Come è evidente, si tratta di argomentazioni tutte finalizzate ad assicurare una interpretazione della domanda alla base della controversia in esame alla stregua di un approccio non limitato (né limitabile) alla sola terminologia ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### utilizzata dall'agente - come accaduto nella sentenza d'appello, poi cassata - ma esteso al tenore della totalità delle risultanze in atti.   Orbene, è in tale prospettiva, e con i poteri sin qui ricostruiti, che dovrà procedersi a decidere il presente giudizio, costituente giudizio di rinvio dinanzi al questo Tribunale, in funzione di giudice di appello, all'esito della cassazione della sentenza (n. 469/2012), con cui il medesimo Tribunale, in diversa composizione, ha riformato la sentenza del Giudice di ### di ### n. 342 del 10/02/2003, recante il rigetto dell'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. 320/2002 ottenuto dall'arch. , provvedendo alla revoca del citato decreto, in accoglimento dell'appello proposto dai predetti opponenti.   Invero, nella menzionata sentenza il Giudice di ### si era pronunciato in senso opposto, confermando il provvedimento monitorio, sulla scorta della seguente motivazione: […] La domanda non è meritevole di accoglimento. Dalla espletata istruttoria è emersa, infatti, la prova inconfutabile della legittimità della pretesa creditoria avanzata dall'arch. nei confronti degli odierni opponenti e quindi la incontestabile validità del decreto ingiuntivo qui opposto. All'uopo, esaustiva è risultata, innanzitutto, la copiosa documentazione che l'opposto ha curato di produrre agli atti di causa, peraltro già versata agli atti del procedimento monitorio, riguardante il progetto redatto nell'espletamento dell'incarico conferitogli dai coniugi e per la ristrutturazione interne dell'immobile di loro proprietà di cui sopra, corredato di parcella e parere favorevole dell'Ordine degli ### della ### vellino. 
Determinanti sono state, poi, le dichiarazioni rese dalla nel corso del libero interrogatorio, e quelle riportate dai testi citati. In particolare, va evidenziato che l'opponente nel corso del libero interrogatorio, ha spontaneamente dichiarato di aver conferito mandato al professionista in oggetto per la ristrutturazione dell'immobile di cui in premessa. ### ha inoltre asserito che, sia lei che il coniuge, , non avevano alcun rapporto di amicizia pregresso con l'architetto ma di averlo incontrato per la prima volta nel giugno del 2001, ovvero in occasione della ricostruzione dell'immobile di proprietà sito in alla via ### in quanto presentato loro da una conoscente, tale . La ha, altresì, precisato che l'incarico in questione non fu conferito a titolo gratuito, che il prezzo stabilito per l'attività da svolgere fu di lire 2.000.000 e che detta somma fu versata nei soli limiti di £ 1.500.000. A ciò aggiungasi che gli odierni opponenti, sia nell'atto di opposizione che nelle proprie deduzioni istruttorie e conclusionali, hanno censurato il quantum debeatur oggetto della pretesa creditoria sotto l'aspetto della irregolarità delle somme indicate dal professionista nella parcella posta a ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### corredo del parere dell'Ordine di appartenenza definendo le stesse sproporzionate rispetto all'attività sostanzialmente svolta. Tuttavia, detta circostanza, in quanto non supportata da apprezzabili argomenti di prova, è da ritenersi del tutto apodittica per cui non sussistono motivi sufficienti e tali da giustificare una rivisitazione in quanto alla congruità della somma loro ingiunta da parte di questo giudicante. La prova testimoniale, infine, ha confermato de plano l'avvenuto conferimento del mandato all'arch. per cui non può revocarsi in dubbio che il professionista ha svolto la propria attività a seguito di formale incarico. Breve cenno meritano, infine, le asserite eccezioni di incompetenza territoriale di questo giudice e di difetto di legittimazione passiva dell'opponente fo rmulate in via preliminare da parte istante. Orbene, per quanto concerne l'incompetenza territoriale del G. di p. di ### a favore del G.  di p. di ### si rileva che, nel caso di specie, non trova applicazione la normativa di cui all'art. 1182 ult. Co. C.c. Difatti, trattandosi di un contratto di prestazione d'opera, è chiaro che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo in danaro che, in questo caso risulta determinato sin dall'inizio del rapporto, va adempiuto, ai sensi dell'art. 1182 co. II c.c., nel domicilio del creditore, presso cui va quindi radicato il forum destinatae solutionis, al fine della competenza per territorio prevista dall'art. 20 c.p.c. Di qui, la competenza dell'adito Giudice in ordina alla concessione del decreto qui opposto atteso che, in virtù dell'alternativo criterio del forum contractus ex art. 20 c.p.c., quest'ultimo coincide col luogo in cui il contratto in oggetto è stato concluso, ovvero in ### presso lo studio del professionista opposto, circostanza, quest'ultima confermata dalle dichiarazioni rese dai testi e . Con riguardo, infine, al dedotto difetto di legittimazione passiva di , si rileva quanto segue. ### non è meritevole di accoglimento per i seguenti motivi. Dall'attività istruttoria espletata è emerso in modo del tutto evidente che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui in premessa, i coniugi e , nella qualità di proprietari dell'immobile sopra evidenziato, hanno congiuntamente conferito l'incarico all'arch. per la ristrutturazione interna dello stesso. È innegabile, pertanto, che gli stessi rispondono in solido dell'obbligazione di pagamento delle competenze professionali in favore del professionista, il quale ha scrupolosamente e compiutamente adempiuto al suo mandato. A ciò aggiungasi che il pagamento risultato certo di lire 1.000.000 è stato effettuato in favore dell'opposto, a mezzo assegno bancario a firma del . Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo. La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva […] (v. testualmente sentenza del Giudice di ### di ### n. 342 del 10/02/2003). ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### la predetta sentenza gli opponenti e avevano interposto appello, di cui hanno in questa sede riproposto i seguenti motivi: 1) ### 115 E 116 C.P.C. ### ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie. OMESSA, #### CONTROVERSIA, per aver il Giudice di prime cure erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, univoche nel confermare […] che giammai gli opponenti hanno conferito all'### un incarico professionale inerente la ristrutturazione interna dell'immobile sito in […]; 2) #### , per aver il medesimo Giudice erroneamente ritenuto quest'ultimo tenuto al pagamento, nonostante le richiamate risultanze istruttorie deponessero in senso contrario; 4) ### 1182 C.C. e 20 C.P.C., per aver il Giudice di prime cure impropriamente rigettato l'eccezione di […] incompetenza territoriale dell'### del Giudice di ### di ### ad emettere il provvedimento monitorio per essere competente quello di ### […] (v. da ultimo comparsa conclusionale).   Per la conferma della sentenza appellata ha invece insistito, anche in questa sede, l'appellato riassumente, arch. , instando altresì per la restituzione di tutte le somme versate in esecuzione della sentenza (di appello) cassata.   Ciò posto e passando al merito, infondato, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene l'appello così come ###proposto, dovendo addivenirsi, anche alla luce dei principi di diritto stabiliti per la fattispecie de qua dalla Suprema Corte e degli esiti dell'istruttoria espletata anche in sede di gravame, ad una sostanziale conferma delle conclusioni cui è giunto il Giudice di ### nella sentenza gravata, seppure con le specificazioni motivazionali di cui si dirà.   ### condivisa giurisprudenza, d'altro canto, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (### 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009).   Ebbene, quanto alle censure - da trattarsi in via prioritaria, perché di matrice intrinsecamente preliminare - circa l'incompetenza del Giudice di ### di ### all'emissione del provvedimento monitorio impugnato, prive di pregio si ritengono le deduzioni degli appellanti in punto di competenza del Giudice di ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### di ### quale domicilio del debitore, in virtù della natura illiquida del credito azionato, ai sensi dell'art. 1182, ult.co.   Al di là di ogni altra questione, infatti, deve sottolinearsi l'operatività del criterio alternativo del foro del luogo dove è stato concluso il contratto, che deve ritenersi perfezionato in ### secondo la tesi della controparte, che gli eccipienti non hanno comunque adeguatamente smentito, fornendo elementi di prova di segno contrario (### Cass. Sez. 6- 1. Ordinanza n. 7530 del 31/03/2011, secondo cui In tema di competenza per territorio, la contestazione in ordine all'avvenuto perfezionamento del contratto nel luogo rientrante nella competenza del giudice adito, pone a carico di chi sollevi l'eccezione l'onere di provare le circostanze di fatto determinanti la competenza per territorio).   In termini, anche se al netto delle integrazioni motivazionali da ultimo esposte, si era invero espresso anche il Giudice di ### nella sentenza gravata, precisando che: […] Di qui, la competenza dell'adito Giudice in ordina alla concessione del decreto qui opposto atteso che, in virtù dell'alternativo criterio del forum contractus ex art. 20 c.p.c., quest'ultimo coincide col luogo in cui il contratto in oggetto è stato concluso, ovvero in ### presso lo studio del professionista opposto, circostanza, quest'ultima confermata dalle dichiarazioni rese dai testi e […] (v. testualmente sentenza GDP in atti).   Altrettanto prive di pregio, passando alle censure intrinsecamente di merito, risultano le doglianze concernenti l'erronea interpretazione ad opera del Giudice di prime cure delle risultanze istruttorie raccolte, a detta degli appellanti, univoche nel confermare […] che giammai gli opponenti hanno conferito all'### un incarico professionale inerente la ristrutturazione interna dell'immobile sito in […].   Non ci si può difatti esimere dal rilevare come tutte le deduzioni ivi sviluppate circa la riconducibilità dell'attività professionale oggetto della richiesta monitoria ad un'autentica “ristrutturazione interna” dell'immobile sito in , mai commissionata all'opposto/appellato, per converso incaricato di una mera “risistemazione interna” del predetto immobile, risultino incentrate su quella […] interpretazione fondata sulla sola specifica valenza semantica del termine “ristrutturazione” contenuto nel ricorso monitorio […], intesa […] in senso tecnico involgente anche la necessità di provvedimenti amministrativi […], fatta propria dal giudice di appello (id est: Tribunale di ### nella sentenza n. 469/2012), che la Suprema Corte ha tuttavia inteso cassare, precisando che: […] a fronte della specificazione contenuta in ricorso monitorio dell'incarico professionale, sebbene indicato come finalizzato alla ristrutturazione dell'immobile, ma chiaramente riferibile, anche in ragione della documentazione allegata in sede monitoria, all'opera di adeguamento degli interni, relativamente ad un immobile ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### già in precedenza oggetto di interventi di ristrutturazione così qualificati in senso proprio ed alla luce della disciplina urbanistica, e sebbene in considerazione del complessivo tenore delle difese degli opponenti e delle risposte fornite in sede di interrogatorio libero, non fosse contestata l'esistenza di un rapporto professionale con l'opposto (assumendosi peraltro che le pretese di questi sarebbero state già integralmente soddisfatte mediante il versamento di una somma, sebbene di importo inferiore rispetto a quella richiesta dall'odierno ricorrente) la decisione impugnata prescindendo in toto dalla disamina degli elementi che avrebbero dovuto condurlo ad una puntuale interpretazione della domanda, si è soffermato unicamente sul termine utilizzato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio [...] partendo dal presupposto, assolutamente non scontato, che la ricostruzione cui faceva riferimento il , fosse quella in senso tecnico involgente anche la necessità di provvedimenti amministrativi […].   Del resto, ricondurre il compenso professionale richiesto e documentato in sede monitoria all'attività di risistemazione interna - e non di ristrutturazione interna - dell'immobile per cui è causa, risulta non solo scaturire, quale passaggio sostanzialmente obbligato, dai suddetti spunti motivazionali, ma anche rispondere maggiormente alla realtà sostanziale dell'intera vicenda.   Come già sottolineato dalla Suprema Corte, difatti, sin dalla costituzione in prime cure gli opponenti, seppure al diverso fine di negare il conferimento alla controparte dell'incarico concernente la ristrutturazione interna, perché progettata ed eseguita da altri, hanno dichiaratamente ammesso, quantomeno la : no n so lo, d i a ver in terpellato p er la si stemazione in terna proprio l'arch. , attivatosi con la consegna di taluni grafici (v. testualmente atto di opposizione a decreto ingiuntivo: […] la paventata ristrutturazione interna non si evince dai grafici in possesso degli opponenti (cfr. allegati il cui frontespizio porta la dicitura di sistemazione interna, cosa ben diversa dalla ristrutturazione) e che sono gli unici e soli grafici che l'arch. ha realizzato indi consegnato alla sig.ra (l'unica e la sola committente relativamente alla sola prestazione svolta dall'arch. in suo favore, con oggetto la rappresentazione grafica di soluzioni per la sistemazione interna in data ### […]; nonché testualmente lettera al Consiglio dell'Ordine degli architetti, contestualmente allegata: […] nel luglio 2011 la sottoscritta per il tramite di una amicizia in comune conosceva l'arch. a cui chiedeva, a titolo di amicizia, un consiglio in merito alla sistemazione interna dell'appartamento in costruzione sito in (già peraltro realizzato nella struttura e divisione interna da un ingegnere ) ed archite tto ( is critto all' ordine degli ingegneri ed architetti di ### a cui la sottoscritta aveva conferito formalmente l'incarico). 
Senonché l'arch. rappresentava la sua disponibilità ad effettuare ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### (presumendo da parte mia gratuitamente) delle rappresentazioni grafiche a computer (in breve mi rappresentava delle alternative per la disposizione di mobili essendo già la struttura realizzata e divisa in virtù di un progetto regolarmente approvato dal Comune di si sensi della legge 291/1981) […]); ma anche di averne saldato le spettanze a tale titolo, seppure in misura inferiore rispetto a quanto poi successivamente richiesto: (v. ancora atto di opposizione: […] Quest'ultima invero supponeva purtroppo in buona fede di riceverli a titolo gratuito vista la amicizia tra le parti, considerato inoltre che la sig.ra vitale non aveva alcuna necessità di incaricare un altro architetto visto che la divisione interna dell'appartamento era già stata effettuata dal proprio tecnico. Invece l'arch. alla consegna di suddetti grafici chiedeva espressamente alla sig.ra la somma di lire 1.500.000 che, seppure verbalmente contestati dalla stessa, gli venivano erogati con le seguenti modalità: lire 500.00 (€ 258,23) in contanti e lire 1.000.000 (€ 516,46) con assegno bancario emesso dal di lei coniuge in data ### […]; nonché ancora lettera al Consiglio dell'Ordine degli architetti, contestualmente allegata: […] Successivamente l'arch. nel consegnarmi detti grafici, ribadisco di sistemazione interna, mi chiedeva la corresponsione del suo onorario che quantificava in lire 1.500.000. La sottoscritta sebbene sbigottita da tale richiesta (peraltro sproporzionata rispetto alle prestazioni svolte dallo stesso che invece mi rappresentava l'esigenza di dar conto ad uno studio di cui si dichiarava associato) erogava la somma di lire 500.000 in contanti con l'impegno di saldargli il saldo a breve. Ed infatti nel settembre 2001 la sottoscritta trasferiva al la somma di lire 1.000.000 a mezzo di assegno bancario emesso dal sig. , quale coniuge della stessa senza rilasciare peraltro regolare fattura, nonostante la mia espressa richiesta. Ma, indipendentemente da ciò, il rapporto si era concluso con le rispettive obbligazioni reciprocamente estinte […]).   A ben guardare, quanto sin qui riportato è stato confermato dalla medesima anche in corso di giudizio, e in particolare, in sede di dichiarazioni rese nel corso del libero interrogatorio svoltosi dinanzi al ### in cui ha ribadito, sia che il aveva svolto l'attività demandatagli, sia che l'incarico - in difformità da quanto sostenuto negli scritti difensivi e stragiudiziali in precedenza richiamati - era stato coscientemente conferito a titolo oneroso (v.  verbale dell'udienza del 27.11.2002: […] ### di aver conosciuto l'arch.   ne l giu gno 20 01, in oc casione de lla vi sione de ll'immobile ricevuto in eredità da me e sito in alla via ### n.8 ### che in quell'incontro ho conferito incarico al predetto professionista per sistemazione interna dell'appartamento nell'immobile […] Ho conferito incarico all'arch.  e per l'attività a svolgersi il compenso è stato pattuito per complessive £ ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### 2.000.000 (due milioni di lire) di cui 500.000 lire anticipate da me in contanti, mentre la restante somma è stata versata a mezzo assegno bancario, in atti, di lire un milione. ###, confermo, che non è stato conferito a titolo gratuito […] Preciso che il professionista ha svolto l'attività per la quale aveva ricevuto mandato […] La rimanente somma di lire 500.000 è stata consegnata nelle mani della sig.ra al fin e di co nsegnarla al pr ofessionista […] Il professionista non ha accettato la predetta somma asserendo di aver diritto, a saldo, non a lire 500.000 bensì un milione […]).   Come è noto si tratta di dichiarazioni liberamente valutabili, anche in senso contrario all'interesse del dichiarante, avendo condivisa giurisprudenza affermato che In tema di valutazione della prova, le dichiarazioni rese dalle parti in sede ###formale, pur se prive di alcun valore confessorio, in quanto detto mezzo è diretto semplicemente a chiarire i termini della controversia, ben possono costituire il fondamento del convincimento del giudice di merito, al quale è riservata la valutazione, non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e ragionevolmente motivata, della loro concludenza e attendibilità (### 2, Sentenza n. 27407 del 29/12/2014), con l'ulteriore precisazione secondo cui La natura giuridica non confessoria dell'interrogatorio libero non incide sulla sua libera valutazione da parte del giudice, che può legittimamente trarre dalle dichiarazioni rese dalla parte in tale sede un convincimento contrario all'interesse della medesima ed utilizzare tali dichiarazioni quale unica fonte di prova (### L, Sentenza 20736 del 01/10/2014).   ###, in termini conformi, a riprova della veridicità e concludenza delle suddette dichiarazioni, pur contrarie all'interesse della medesima dichiarante, si sono espressi anche i testi escussi in prime cure (v. dichiarazioni ### a rch. arch. e arch. ).   Alcuna contraddittorietà, in difformità da quanto sostenuto in appello, appare difatti rinvenibile nelle relative deposizioni, atteso che: l'arch. ha dichiarato esclusivamente di aver incontrato - e non conosciuto per la prima volta, come prospettato in gravame (v. atto di appello) - la sig. , in uno al marito, presso l'azienda confermando - quanto riferito dall'arch.  - di aver eseguito presso la relativa abitazione e in presenza della stessa i rilievi un mese prima (v. dichiarazioni arch. […] ### di essere stato sul cantiere dell'abitazione della sig.ra per eseguire il rilievo dello stato dei luoghi, per effettuare la risistemazione degli spazi interni dell'abitazione quindi preciso di aver offerto la mia collaborazione al collega a titolo gratuito. Il rilievo a cui ho partecipato ha avuto una durata di circa due o tre ore non ricordo con precisione. Dopodichè non mi sono più recato sul posto. 
Successivamente la sig.ra accompagnata dal marito si è recata presso ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### l'azienda di cui io sono consulente, per visionare alcuni modelli di cucine di varie aziende. ### mi fu fissato dall'arch. il quale era anch'egli presente. ### che l'incontro presso l'azienda avvenne all'incirca dopo un mese dall'effettuazione dei rilievi […]); mentre l'arch. , rendendo dichiarazioni del tutto compatibili con quanto dagli altri riferito, ha semplicemente affermato, in sede di visione dei grafici predisposti in esecuzione dell'incarico per cui è causa, di non ricordare […] con precisione se all'interno erano già stati effettuati i tramezzi […] (v. testualmente deposizione in atti).   Evidente risulta, dunque, soprattutto se si considera l'insieme delle risultanze istruttorie sin qui ricostruite, la non dirimenza - quantomeno nella prospettiva imposta dal principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte circa l'interpretazione della domanda - delle scaturigini della prova orale espletata in appello e/o della documentazione depositata nell'interesse degli opponenti a proposito del non coinvolgimento e/o interessamento dell'arch. nei lavori di ristrutturazione interna dell'immobile per cui è causa e nei procedimenti amministrativi avviati e conclusi a tal fine, costituendo per converso una diretta conseguenza della non riconducibilità dei suddetti lavori al compenso dallo stesso richiesto (v. dichiarazioni, e correlata documentazione, riportate pedissequamente in sede conclusionale dagli opponenti/appellanti, dell'ing.  , n onché d ei testi e e dell'### , responsabile dell'### del Comune di , tutti concordi nel confermare l'assoluta assenza di ruolo dello stesso nel corso della ristrutturazione e dei relativi lavori).   ### medesima prospettiva, seppure al netto delle precisazioni motivazionali sin qui riferite, si era a ben guardare pronunciato anche il Giudice di ### cure, evidenziando che: […] ###uopo, esaustiva è risultata, innanzitutto, la copiosa documentazione che l'opposto ha curato di produrre agli atti di causa, peraltro già versata agli atti del procedimento monitorio, riguardante il progetto redatto nell'espletamento dell'incarico conferitogli dai coniugi e per la ristrutturazione interne dell'immobile di loro proprietà di cui sopra, corredato di parcella e parere favorevole dell'Ordine degli ### della ### di ### Determinanti sono state, poi, le dichiarazioni rese dalla nel corso del libero interrogatorio, e quelle riportate dai testi citati. In particolare, va evidenziato che l'opponente nel corso del libero interrogatorio, ha spontaneamente dichiarato di aver conferito mandato al professionista in oggetto per la ristrutturazione dell'immobile di cui in premessa.  ### ha inoltre asserito che, sia lei che il coniuge, , non avevano alcun rapporto di amicizia pregresso con l'architetto ma di averlo incontrato per la prima volta nel giugno del 2001, ovvero in occasione della ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### ricostruzione dell'immobile di proprietà sito in alla via ### in quanto presentato loro da una conoscente, tale . La ha, altresì, precisato che l'incarico in questione non fu conferito a titolo gratuito, che il prezzo stabilito per l'attività da svolgere fu di lire 2.000.000 e che detta somma fu versata nei soli limiti di £ 1.500.000. A ciò aggiungasi che gli odierni opponenti, sia nell'atto di opposizione che nelle proprie deduzioni istruttorie e conclusionali, hanno censurato il quantum debeatur oggetto della pretesa creditoria sotto l'aspetto della irregolarità delle somme indicate dal professionista nella parcella posta a corredo del parere dell'Ordine di appartenenza definendo le stesse sproporzionate rispetto all'attività sostanzialmente svolta. Tuttavia, detta circostanza, in quanto non supportata da apprezzabili argomenti di prova, è da ritenersi del tutto apodittica per cui non sussistono motivi sufficienti e tali da giustificare una rivisitazione in quanto alla congruità della somma loro ingiunta da parte di questo giudicante. La prova testimoniale, infine, ha confermato de plano l'avvenuto conferimento del mandato all'arch. per cui non può revocarsi in dubbio che il professionista ha svolto la propria attività a seguito di formale incarico […] (v. ancora testualmente sentenza ###.   Del pari, venendo all'ultima delle doglianze proposte, concernente il difetto di legittimazione passiva dell'appellante/opponente , n on a ppare possi bile g iungere, ferme le integrazioni motivazionali di cui in seguito, a conclusioni dissimili da quelle fatte proprie dal Giudice di ### Se è vero difatti che l'immobile oggetto dell'intervento non è di proprietà dello stesso (v. deduzioni di parte appellante), è altrettanto vero che la proprietà dell'immobile a risistemarsi non può considerarsi presupposto indefettibile per il conferimento dell'incarico al professionista (v. Sez. 1, Sentenza n. 7309 del 02/06/2000), che, per vero, risulta evincibile: non solo dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in prime cure, essenzialmente concordi sul punto, o comunque circa il persistente coinvolgimento del in sede di conferimento ed espletamento dell'incarico (v. dichiarazioni ### a rch.   arch. e arch. ); ma anche dal fatto che lo stesso ha conclamatamente provveduto al saldo di parte delle spettanze a tale titolo richieste (v. riferimenti all'assegno di cui in atti).   Orbene, la combinazione di tali risultanze, in uno al rapporto altamente qualificato tra gli appellanti/debitori (id est: marito e moglie), appare ragionevolmente deporre - vista anche l'assenza di elementi di segno contrario, comunque non forniti dagli interessati - nel senso fatto proprio dal Giudice di prime cure, da intendersi qui confermato. ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi, previo rigetto dell'appello così come proposto, alla conferma, seppure per le ulteriori ragioni sin qui esposte, della sentenza già resa in prime cure, con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione ed eccezione comunque sollevata o rilevabile, ivi comprese quelle in punto di necessità di ulteriori richieste e/o difese a seguito della diversa interpretazione della domanda imposta dalla Cassazione, in ogni caso non compiutamente articolate e coltivate dagli appellanti/opponenti in questa sede (v. atti difensivi), che le hanno dichiaratamente basate su di una (non autenticamente avutasi) mutatio libelli ad opera della controparte, per aver la Suprema Corte invece dettato il principio di diritto applicato proprio al fine di orientare l'interpretazione della domanda, così come originariamente proposta (e non mutata). 
Sulle spese ### alle spese, anche del grado svoltosi in Cassazione, si ritiene che l'equivoca espressione utilizzata sin dalla fase monitoria dal creditore, fonte di una diversa (ed opposta) interpretazione della domanda persino ad opera dei ### aditi nel corso dei diversi gradi di giudizio, integri i presupposti per la integrale compensazione delle stesse tra le parti, ferma in ogni caso la condanna - espressamente richiesta - dei convenuti in riassunzione, e , alla restituzione in favore dell'arch.   delle somme da quest'ultimo - incontestatamente (### L, Sentenza n. 11115 del 27/04/2021) - corrisposte in favore degli stessi in esecuzione della sentenza d'appello cassata.  PQM il Tribunale Ordinario di ### in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunciando a seguito della riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificata ad iniziativa dell'arch.   n ei c onfronti di e sull'appello proposto da questi ultimi avverso la sentenza n. 342/2003 resa dal Giudice di ### di ### in data ###, già riformata con la sentenza n. 469/2012 resa dal Tribunale di ### in data ###, a sua volta cassata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 16595/16 del 5/08/2016, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello, così come proposto; conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza appellata; condanna ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### e a lla r estituzione i n favore dell'arch. delle somme da quest'ultimo corrisposte in favore degli stessi in esecuzione della sentenza d'appello cassata; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle del grado svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione. 
Così deciso in data ### 

Il Giudice
dott. ####


causa n. 4227/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Pasquariello

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 1478/2025 del 20-02-2025

... l'appellato non deduce la competenza del ### di ### per forum contractus, ma solo per forum destinatae solutionis, in relazione al contratto azionato in monitorio, allegando che, “nel sottoscrivere il contratto oggetto del presente giudizio…l'opponente accettava espressamente l'applicazione della clausola relativa alla deroga del ### (cfr. fascicolo monitorio)” -così a pag.4 della comparsa di costituzione e risposta in prima cura. ###, tuttavia, non ha qui dimostrato di avere prodotto in prima cura il fascicolo monitorio coi documenti allegati al ricorso, con specifico riferimento al contratto indicato al doc.2, e neppure in allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio d'opposizione risulta prodotto il contratto medesimo -come risulta dall'indice dei documenti redatto a pag.17 della comparsa medesima. I contratti figurano depositati dall'appellato in allegato alle note integrative ex art.320 cpc, datate 29.11.2021, ma dei medesimi non v'è traccia nel fascicolo telematico depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, datata 21.09.2023, risultando prodotte soltanto le dette note integrative. Dunque, questo giudice non (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g.13156/2023 promossa da ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ### 9, PALERMO, presso lo studio dell'avv. ### (###), che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in primo grado, ### contro ### S.R.L. (P. I.V.A. ###), in persona dell'amministratore delegato dott.ssa ### elettivamente domiciliato in ### 9, ### presso lo studio dell'avv. ### (###), che lo rappresenta e difende per procura notarile alle liti allegata all'atto d'appello, #### l'appellante: Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.5433 del 13.09.2022, mai notificata, emessa dal Giudice di ### di ####° Civile, nell'ambito del giudizio n.7623/22 RG, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e rassegnate in seno al presente atto di appello che quivi di seguito si riportano: ritenuta la correttezza della prospettazione di parte appellante e la fondatezza dei motivi dalla stessa dedotti, dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di ### di ### che ha emesso il decreto ingiuntivo n.###/2020 in favore di quello di ### e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia del medesimo provvedimento; accertare e dichiarare infondato ed illegittimo il decreto ingiuntivo opposto in quanto privo di prova scritta ex art.634 cpc, e per l'effetto revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il medesimo; in ragione della mancata contestazione da parte dell'appellata del disconoscimento della sottoscrizione del contratto operato dall'Avv. ### e della conseguente mancata verificazione della firma, ritenere non provato il rapporto contrattuale sussistente tra le parti e, dunque, insussistente il credito vantato dalla ### Inoltre, tenuto conto della mancata prova dell'accettazione da parte dell'Avv. ### dell'eredità del di lui padre Avv. ### reale contraente, ritenere l'appellante estraneo al rapporto negoziale dedotto in sede ###la conseguenza che nessun effetto di questi possa essergli imputato e, per l'effetto, annullare il decreto ingiuntivo opposto; ritenere e dichiarare non dimostrato il credito ingiunto poiché la condanna da parte del Giudice di ### si basa sul presupposto dell'avvenuta successione nel contratto originariamente stipulato dall'Avv. ### padre dell'odierno appellante. Tale questione, in quanto mai dibattuta in primo grado ed emersa per la prima volta in sentenza (e quindi rilevata ex officio dal Giudice), ha comportato la violazione del contraddittorio. Per l'effetto, riformare la Sentenza n.5433 del 13.09.2022 nel senso di ritenere non dimostrato il credito ingiunto con il decreto ingiuntivo n.###/2020. Rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata, illegittima e non provata e, per l'effetto, revocare e dichiarare infondato, nullo ed inefficace il D.I. opposto per i motivi sopra esposti; e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Giudice di ### di ### per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. 
Per l'appellato: Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado, n.5433/2022 resa dal giudice di ### di ### depositata in data ###, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con n.7623/2021 RG presentato dall'avv. ### per tutti i motivi come sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata. Nel merito, respingere l'appello avverso la sentenza di primo grado, n.5433/2021, resa dal Giudice di ### di ### depositata in data ###, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con n.7623/2021 RG, in quanto illegittimo, generico, non provato, pretestuoso nonché infondato in fatto ed in diritto, proposto dall'avv. ### e, per l'effetto, confermare l'appellata sentenza. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato a controparte in data ### l'avv. ### ha appellato la sentenza del Giudice di pace n.5433/2022, depositata in data ###, concludendo come in epigrafe. 
Costituitasi con comparsa depositata in data ###, l'appellata ### s.r.l. ha concluso per il rigetto dell'avverso gravame. 
Decorsi i termini per gli atti conclusivi, la causa è passata in decisione. 
Con la sentenza qui impugnata il Giudice di pace ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo n.###/2020, depositato in data ###, notificato ex art.139 secondo comma cpc, in data ###, e opposto con atto di citazione notificato in data ###. 
Col ricorso in monitorio ### deduce il mancato pagamento residuo di tre fatture, emesse in forza di contratto di fornitura di testi e servizi editoriali (banche dati).  ### ribadisce, qui, anzitutto, l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata in prima cura, che il giudice di pace ha respinto sotto un duplice profilo, per non avere l'allora opponente sollevato l'eccezione medesima “con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt.18, 19 e 20 cpc” e per avere ritenuto la competenza del giudice adito in monitorio con riferimento al disposto del terzo comma dell'art.1182 cc essendo ### quale sede legale della ricorrente opposta, il foro competente per il pagamento dell'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio, in relazione all'art.20 cpc. 
Ciò posto, reputa questo giudice che il motivo di gravame relativo all'erroneamente ritenuta competenza per territorio del giudice adito in monitorio, idoneo a definire il giudizio, oltre ad essere specifico, ex art.342 cpc -laddove l'atto di citazione reca chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (non occorrendo, a tal fine, l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d'appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (sul punto, Cass.n.###/'22) -sia fondato nel merito e debba, perciò, essere accolto. 
Risulta dalla stessa sentenza di prima cura che l'appellante risiede in ### sicché evidente appare il riferimento al disposto dell'art.18 cpc a sostegno dell'eccezione in parola.
Quanto al disposto dell'art.20 cpc, giova osservare che l'appellato non deduce la competenza del ### di ### per forum contractus, ma solo per forum destinatae solutionis, in relazione al contratto azionato in monitorio, allegando che, “nel sottoscrivere il contratto oggetto del presente giudizio…l'opponente accettava espressamente l'applicazione della clausola relativa alla deroga del ### (cfr. fascicolo monitorio)” -così a pag.4 della comparsa di costituzione e risposta in prima cura.  ###, tuttavia, non ha qui dimostrato di avere prodotto in prima cura il fascicolo monitorio coi documenti allegati al ricorso, con specifico riferimento al contratto indicato al doc.2, e neppure in allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio d'opposizione risulta prodotto il contratto medesimo -come risulta dall'indice dei documenti redatto a pag.17 della comparsa medesima. 
I contratti figurano depositati dall'appellato in allegato alle note integrative ex art.320 cpc, datate 29.11.2021, ma dei medesimi non v'è traccia nel fascicolo telematico depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, datata 21.09.2023, risultando prodotte soltanto le dette note integrative. 
Dunque, questo giudice non può consultare il contratto cui fa riferimento l'appellato, la cui conclusione è, tuttavia, fermamente contestata dall'appellante (così in atto d'appello, pag.4). 
E', peraltro, noto che l'onere della prova a fondamento della competenza per territorio del giudice adito grava sulla parte che ha proposto la domanda, cioè, qui, l'allora ricorrente opposto, qui appellato (sul tema, Cass.n.14236/'99, n.6652/'07) -prova che, qui, non può dirsi fornita. 
Con riguardo al forum destinatae solutionis, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa in secondo grado, nel fascicolo di parte di documenti prodotti in primo grado -qui, i contratti cui fa riferimento l'appellato -non priva il giudice d'appello del potere di decidere il gravame nel merito (Cass.n.6645/'24); poiché, tuttavia, non risulta possibile verificare i criteri adoperati dall'appellato per quantificare gli importi fatturati, quali dovrebbero risultare dal titolo negoziale azionato in causa, ciò priva senz'altro l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio del carattere della liquidità, con la conseguenza che non trova applicazione il disposto del terzo comma dell'art.1182 cc, bensì quello di cui al successivo quarto comma (in tema, Cass.n.7722/'19). 
Solo per completezza giova evidenziare che il mancato rinvenimento dei contratti non permette neppure di verificare quale sia il luogo di conclusione dei medesimi -cioè, il cd forum contractus. 
Tanto comporta senz'altro, l'accoglimento del motivo di gravame in scrutinio, e, quindi, l'accoglimento dell'eccezione d'incompetenza per territorio del giudice adito in monitorio, competente essendo il Giudice di pace di ### e la revoca del decreto ingiuntivo qui opposto, senza che occorra esaminare le ulteriori censure. 
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellato, e sono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) in accoglimento dell'appello proposto dall'avv. ### previa riforma della sentenza del Giudice di pace n.5433/2022, depositata in data ###, revoca il decreto ingiuntivo n.###/2020, poiché emesso da Giudice territorialmente incompetente, competente essendo il Giudice di pace di ### 2) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di lite, che si liquidano, per il primo grado, in €49,00 per spese ed €865,00 per compensi, e, per il secondo grado, in €147,00 per spese ed €1.500,00 per compensi, oltre, per ciascun grado di giudizio, rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.  ### 20 febbraio 2025

causa n. 13156/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Barbuto Vincenzo

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Tribunale di Arezzo, Sentenza n. 35/2018 del 11-01-2018

... propri, ma appoggiandosi all'esterno. ### individua il forum contractus a ### ma, a ben vedere, non spiega perché, tanto meno offre elementi per sovvertire il ragionamento che si è appena svolto. Assai più ampia è la difesa dell'### in punto di forum destinatae solutionis, che, per effetto dell'applicazione alle ### delle norme sulla contabilità generale dello Stato, deve individuarsi con riferimento all'ufficio di tesoreria dell'ente sanitario. Il giudice, come ha già osservato nelle ordinanze già citate, non ha nulla da obiettare sul punto, ma ribadisce che, come sostenuto dalla difesa opposta, siffatto foro non è esclusivo. Infatti, «### controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.» (Cass. sez. 6^ civ. ord. (leggi tutto)...

testo integrale

IL GIUDICE #### di udienza di discussione e sentenza contestuale - art. 281 sexies c.p.c. - Causa n.: 3919/16 r.g. vertente fra: ---------------------------------------- ### 3, (c.f.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. ### e l'avv. ### domicilio eletto presso l'avv. #### contro #### (c.f.: ###; P.I.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale ente proprietario dell'### di ### della ### con l'avv. #### * 
Oggi 11 gennaio 2018, alle ore 12,10, dinanzi al giudice ### nei locali del tribunale, sono comparsi: ------------------------------------- Per parte opponente, l'avv. ### ------------------------------ Per la parte opposta, l'avv. ### ------------------ ###. ### conclude come da foglio che deposita. ---------- ###. ### conclude come da atti e contesta le conclusioni oggi rassegnate dalla controparte nel foglio allegato. ------- Assiste per la pratica forense il dott. ### ---------------- Discutono la causa, e, dovendo la camera di consiglio essere posposta dovendosi prima trattare altre cause sul ruolo d'udienza, rinunciano alla lettura della sentenza, allontanandosi volontariamente. ------------------ Il giudice, dopo la camera di consiglio, svolta nella parte finale dell'udienza, emette la sentenza che segue, inserendola nel fascicolo telematico. ------------------------------------------------------------------------ IL GIUDICE ### * ##### in persona del giudice ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta a il ### al numero 3919/16 del Registro generale pendente fra le parti sopra indicate. 
Conclusioni: Parte opponente: “In via preliminare si ribadisce che l'istante avrebbe dovuto proporre la propria domanda avanti il ### di ### unico foro territorialmente competente ex art. 19 c.p.c. Quanto suddetto è suffragato dall'ordinanza n. 15175/17 (in atti) della ### te, III^ Sez. Civ. che ha ribadito che chiunque entri in rapporto con l'###, è soggetto per questo alle regole della contabilità pubblica. La natura quérable dell'obbligazione rimane ferma sempre. Alle norme di contabilità sono soggette anche le ### e ### daliere. Pertanto le obbligazioni delle USL vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (cd. obbligazioni "querable"), ovvero alla sede dell'ufficio di ### dell'Ente debitore e non, secondo l'orientamento minoritario, che individua come luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle ASL il domicilio del creditore, quale obbligazione cd. "portable", in virtù dell'art. 1282, comma 3, c.c. In via subordinata e nel merito si ribadisce che il concorso al pagamento delle prestazioni erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale delle strutture accreditate ex art. 26 (L.  ###.  _____________ R.G.: 3919/16 Reg. cron.  n.___________ Reg. rep.  ____________ ### al DI 1151/16 IL GIUDICE ### 833/78) fuori regione avviene nel limite massimo delle tariffe previste dalla normativa vigente nella ### Infatti è chiara la ratio sottesa alla estensione della tariffa della ### alle prestazioni riabilitative in regime residenziale rese in altra regione. Il suddetto articolo prevede che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono rese dalla ### quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione ove abita l'utente o anche in altre Regioni. A tal proposito si deposita la sentenza n. 25702/2013 del ### nale Ordinario di #### Civ. Pertanto ci si riporta alle proprie conclusioni così come articolate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., che in questa sede devono intendersi integralmente trascritte.” Parte opposta: “### l'ill.mo ### adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) In via preliminare: ai sensi dell'art. 648 c.p.c.  concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 1151/2016, emesso dal ### di ### in data ###, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; 2)
In via principale, nel merito: rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'### Roma3 al pagamento in favore dell'odierno convenuto opposto della somma di importo pari di ### 198.358,50, oltre interessi, spese liquidate e ogni altra successiva occorrenda; 3) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa della fase monitoria e del presente giudizio.” * 
IL GIUDICE ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c. e 58 cpv L. 18.6.2009 n. 69) * 
L'### della ### di ### dei ### quale proprietario dell'### di ### della ### ha ottenuto nei confronti dell'### 3 ingiunzione per € 198.358,50, oltre accessori e spese, a titolo di compensi per prestazioni di riabilitazione fisica, psichica e sensoriale erogate nel centro sito in #### in favore di soggetti inviati dall'ente sanitario. 
L'### 3 ha tempestivamente opposto il decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, con rigetto di ogni avversa domanda e la refusione delle spese. A sostegno della opposizione, ha eccepito l'incompetenza territoriale del ### di ### in favore di quello di ### nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda, anche perché non si era tenuto conto che alcuni beneficarî delle prestazioni (#### e ### avevano trasferito la residenza in ### passando in carico alla ### di ### e che gli importi relativi a ### non erano dovuti perché la modalità di fatturazione adottata dalla creditrice opposta non era conforme a quanto previsto dalla D.G.R. ### n. 380 del 7.8.2010. 
L'### della ### di ### dei ### costituitasi, ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto, contrastando l'eccezione sulla competenza e contestando altresì le avverse deduzioni di merito. 
Il giudice, con ordinanza resa alla prima udienza del 2.3.2017, ha concesso l'esecuzione provvisoria, così - per quanto ancora di interesse - motivando: ritenuto che sulla questione della competenza potrà decidersi unitamente al merito, dal momento, in particolare, che non sembra contestabile, né contestato in modo specifico e argomentato, che il rapporto obbligatorio si instauri al momento del ricovero (ciò è anzi dedotto dalla stessa parte opponente: atto di citazione, nona pagina), il che rende a sua volta preferibile ritenere che il luogo di conclusione del rapporto obbligatorio sia quello del ricovero; con la precisazione che per ricovero, alla stregua di quanto sin qui dibattuto, non può intendersi quello del paziente presso la ### 3 di ### (ricovero e rapporto rispetto ai quali l'ente opposto è, in quel momento, ancora estraneo), ma quello del ricovero del paziente presso l'istituto opposto; ritenuto che sulla questione della residenza dei beneficiari si condivide, allo stato, la giurisprudenza amministrativa citata da parte opposta nella comparsa di costituzione; ritenuto, quanto alle fatture relative a ### che, allo stato, le deduzioni della parte opponente non sono di immediata positiva convalida, né supportate da prova scritta; ritenuto, quanto al valore delle fatture, che, diversamente da quanto sostenuto oggi dalla parte opponente, pur vero che ai fini della decisione finale esse non hanno più valore privilegiato, resta ferma la regola di favore per il creditore opposto che, ai fini dell'art. 648 cpc, dinanzi a un DI come questo legittimamente emesso, se l'opposizione non è fondata su idonea prova scritta né di facile soluzione, la p.e. va concessa; Le parti hanno scambiato le memorie ex art. 183 co. 6^ c.p.c.- IL GIUDICE #### ha chiesto, con istanza fuori udienza depositata il ###, la sospensione ex art. 649 c.p.c. dell'esecuzione provvisoria e il giudice, integrato il contraddittorio, ha, con ordinanza riservata del 12.9ò.2017, rigettato la domanda, così argomentando: ritenuto che la sospensione dell'esecuzione provvisoria qui richiesta è provvedimento atipico non concedibile: infatti, l'invocato art. 649 c.p.c. si applica solo al caso, qui non ricorrente, in cui l'esecuzione provvisoria sia stata concessa ab origine con clausola ex art. 642 c.p.c.; per contro, l'ordinanza con la quale sia concessa l'e.p. ex art.  648 c.p.c. (come avvenuto all'udienza del 2.3.2017) è irrevocabile dal giudice che l'ha emessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 648 e 177 co. 3^ n. 2) c.p.c.; d'altra parte, ove fosse possibile sospendere l'esecuzione provvisoria concessa ex art. 648 c.p.c., si determinerebbe un effetto in concreto pressoché del tutto equipollente alla ### revoca dell'esecuzione provvisoria; il provvedimento atipico richiesto (ossia, appunto, la sospensione ex art. 649 c.p.c. dell'esecuzione provvisoria concessa ex art.  648 c.p.c.) è dunque da considerarsi inammissibile, perché non previsto dall'ordinamento (stanti i limiti dell'art. 649 c.p.c.) e perché contrario al sistema delineato dall'art. 648 c.p.c. stesso; ritenuto, per completezza, che quanto addotto col ricorso depositato il ### non potrebbe comunque porre in dubbio l'ordinanza del 2.3.2017; infatti, l'### adduce e ribadisce che l'obbligazione dedotta era pagabile a ### affermazione che si può pure condividere, ma che non è stata spesa nel provvedimento anticipatorio, dove semmai s'è posto l'accento sul diverso tema del luogo in cui deve considerarsi sorto il rapporto obbligatorio, rilevante in via alternativa ex art. 20 c.p.c.; Infine, non essendovi istanze istruttorie ulteriori rispetto alle produzioni, la causa è stata oggi discussa ex art. 281 sexies c.p.c.- *  ### va integralmente rigettata.  * 
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio. 
Il rapporto obbligatorio fra le parti deriva da prestazioni richieste dalla ### 3 all'### della ### per suoi assistiti, in forza del disposto dell'art. 26 della L. 23.12.1978 n. 833, che dispone: Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. ###à sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal ### della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. 
Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3. 
Con decreto del ### della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica. 
La stessa opponente ha dedotto (atto di citazione, nona pagina) che il rapporto insorge al momento del ricovero del paziente («[…] Nel rapporto obbligatorio insorto al momento del ricovero tra l'### e la ### 3 (Asl territorialmente competente al momento del ricovero) […]») e tale affermazione, del resto, si impone alla logica, dal momento che è quando il singolo beneficiario viene preso in carico IL GIUDICE ### dall'istituto che maturano i rispettivi obblighi fra l'ente sanitario e quello privato. 
Se, allora, il rapporto insorge al momento del ricovero, non può che nascere nel luogo ove il ricovero avviene e, dunque, nel caso di specie, in ### territorio del ### di ### Per ricovero, è appena il caso di aggiungere, non può intendersi quello del paziente presso la ### di provenienza, perché, in quel momento, è indiscutibile che nessun rapporto possa esistere con l'istituto privato, che viene interessato solo in un secondo momento, ossia quando la ### fruendo della facoltà concessagli dall'art. 26 L. 833/78, decide di erogare le prestazioni riabilitative non con mezzi propri, ma appoggiandosi all'esterno.  ### individua il forum contractus a ### ma, a ben vedere, non spiega perché, tanto meno offre elementi per sovvertire il ragionamento che si è appena svolto. 
Assai più ampia è la difesa dell'### in punto di forum destinatae solutionis, che, per effetto dell'applicazione alle ### delle norme sulla contabilità generale dello Stato, deve individuarsi con riferimento all'ufficio di tesoreria dell'ente sanitario. 
Il giudice, come ha già osservato nelle ordinanze già citate, non ha nulla da obiettare sul punto, ma ribadisce che, come sostenuto dalla difesa opposta, siffatto foro non è esclusivo. Infatti, «### controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc.  civ.» (Cass. sez. 6^ civ. ord. 12.1.2015 n. 270 rv 634013; in precedenza: Cass. sez. 1^ civ. 8.2.2007 n. 2758 rv 595431; Cass. sez. 3^ civ. 8.7.2005 n. 14441 rv 582738). 
Pertanto, anche se è vero che l'obbligazione dedotta (avente a oggetto il pagamento del compenso) va adempiuta - in deroga all'art. 1183 co. 3^ c.c. - presso il debitore e quindi fuori dal territorio del circondario del ### di ### nondimeno resta fermo e operante il criterio alternativo, pure previsto dall'art. 20 c.p.c., del forum contractus, che ricade in ### Sussiste dunque la competenza di questo ufficio.  * 
La prima questione di merito posta dall'opponente afferisce al debito inerente le prestazioni a quei soggetti che, in corso di terapia, hanno spostato la loro residenza ad ### i cui costi, a dire della ### 3, dovrebbero ricadere sulla ### di ### e ciò anche in relazione all'art. 12 D. Lgs 502/92, che regola la suddivisione del ### Replica l'### che, invece, conta solo la residenza dell'assistito al momento del ricovero iniziale, dal momento che il trasferimento di residenza era mera conseguenza imposta dal d.P.R. 233/89; e che l'art. 
IL GIUDICE ### 14 L. 833/78 stabilisce le competenze delle unità sanitarie su base territoriale. 
Il giudice non può condividere la tesi dell'opponente.  ###. 12 del D. Lgs 502/92 regola il ### ma in alcun modo si può considerare influire sulla presente fattispecie. 
Sul piano dei rapporti privatistici, quale è quello che qui interessa, è la ### di provenienza (ossia qui l'opponente) che si obbliga verso l'istituto privato nel momento in cui gli affida, ai sensi dell'art. 26 L.  833/78, la riabilitazione di quei suoi assistiti che non può gestire direttamente con le proprie strutture. Né l'art. 12 citato, né altre norme prevedono o comunque legittimano che il lato passivo dell'obbligazione (di pagamento dei compensi all'istituto privato) sia modificato, per di più unilateralmente e senza che l'istituto privato possa in qualche modo influirvi. 
Ed è anche vero che il trasferimento di residenza dei malati deriva, appunto, non già da una loro libera scelta, ma dalla permanenza oltre i due anni presso l'istituto di cura (art. 10 bis co. 1^ lett. b d.P.R. 223/89, Regolamento anagrafico della popolazione residente). Sicché, come giustamente sostiene la difesa opposta, sarebbe del tutto incongruo e senz'altro elusivo delle competenze così come definite dall'art. 14 L.  833/78, sgravare la ### di provenienza degli oneri relativi a un assistito che ha mutato la sua residenza per nessun'altra ragione se non la scelta della medesima ### di farlo curare altrove: in tal modo, a ben vedere, si legittimerebbe una qualsiasi unità sanitaria a disfarsi del peso economico di un assistito ad libitum, semplicemente usando del potere conferitole dall'art. 26 L. 833/78 di affidare un malato a istituto di altra regione, soluzione questa manifestamente incongrua. 
E difatti, come segnalato sin dalla comparsa di costituzione dell'### in tal senso è la giurisprudenza del Consiglio di Stato: «Ai fini della individuazione dell'ente obbligato a sostenere le spese per la degenza ospedaliera dei malati psichici, deve farsi riferimento al momento del ricovero e, dunque, alla residenza dell'alienato a quell'epoca, rimanendo, viceversa, irrilevante la circostanza - inevitabile ove si ricolleghi la residenza, intesa conformemente all'impostazione dell'articolo 43 c.c., ad una situazione di fatto - che questa abbia, in seguito al ricovero, acquisito la residenza nel luogo in cui è situata la struttura dove vive stabilmente.» (Cons. St. sez. 5^ 25.2.1997 n. 187) * 
Non può, infine, essere recepita neppure la difesa opponente relativa all'assistito ### Sostiene la ### 3 che dovrebbero essere state applicate le tariffe e le regole specifiche stabilite dalla regione ### Tuttavia, è sin troppo ovvio che le prestazioni rese in ### sono soggette alle regole regionali toscane e non laziali: del resto, l'art. 26 L.  833/78 prevede che la singola unità sanitaria eroghi in via diretta le prestazioni riabilitative; solo se non sia in grado di farlo con le proprie strutture, vi provveda mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni. Nulla dunque, per quanto noto in causa, impediva all'opponente di scegliere un istituto IL GIUDICE ### avente sede nel ### la scelta di rivolgersi all'### toscano implica, però, di adeguarsi alle tariffe e alle modalità qui vigenti. 
La sentenza oggi prodotta (#### 25702/2013) non è condivisibile. Si afferma ivi che siccome le ### hanno competenza esclusiva in tema di sanità ex art. 117 Cost., è la ### che finanzia le attività della USL ricadente sul suo territorio ed è quindi alle sue tariffe che occorre fare riferimento. Per contro, pare preferibile affermare che la competenza ex art. 117 Cost., di per sé, è elemento di discrimine equivoco, dal momento che si potrebbe del pari sostenere che in ### è la ### a regolare i servizi sanitari e che, quindi, quelli resi in ### sono soggetti alle tariffe della ### Sicché, a ben vedere, si dovrebbe, secondo l'opponente, sostenere che la tariffa da applicare è quella del ### solo ed esclusivamente perché la ### richiedente è del ### Ma non esiste alcun nesso logico obbligato fra il legame di una ### a una determinata ### e la tariffa per le prestazioni riabilitative. Si ribadisce, del resto, che nulla vietava alla odierna opponente di rivolgersi a strutture laziali.  * 
Le spese sono a carico della parte opponente, in quanto soccombente, e, in difetto di la nota, si liquidano nel dispositivo, in base al D.M.  55/14, parametri medi.  *  P.Q.M.  ### di ### sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa istanza, anche istruttoria, così provvede: 1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1151/16 emesso dal ### di ### l'11.8.2016; 2. condanna la ### 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all'### della ### di ### dei ### le spese processuali del giudizio ex art. 645 c.p.c., che liquida in complessivi € 13.430,00 per compensi professionali d'avvocato, oltre al rimborso di spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché oltre c.a.p. e i.v.a. secondo legge.  ### 11 gennaio 2018. 
IL GIUDICE ### 

causa n. 3919/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Breggia Carlo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3012/2025 del 06-02-2025

... Comune di ### in provincia di ### determinava il forum destinatae solutionis. Il ricorso è infondato. Co rrettame nte il Tribunale di Trani h a ritenuto di essere competent e in base al criterio del l uogo della conclusione del contratto. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione è competente per territorio non solo il luog o dove deve eseguirsi l'obbl igazione, il cosidde tto forum destinatae solutionis, ma anche il giudice del luogo in cui è sorta. Come sottolinea il ### nelle sue conclusioni scritte, l'azione fatta valere da ### nto è un'azione quanti minoris, diretta alla riduzione del prezzo previsto nel contratto di compravendita dell'immobile, e d unque con riguardo a quel contratto andava de terminato il radicamento della competenza territoriale, determinata in v ia alternativa dall'attore in base al luogo in cui era stato concluso l'at to pubblico di compravendita, ossia ### Il concorso previsto dall'art. 20 c.p.c. tra il forum contractus e il forum destinatae solutionis è concorso a carattere elettivo, trattandosi appunto di fori facoltativi, speciali e derogabili per volontà delle parti, così che l'accertamento che il contratto era (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 1081/2024 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###); -ricorrente contro ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###); -resistente avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE di TRANI n. 5736/2023, r.g.n. 4786/2022, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal ### 2 di 4 Lette le conclusioni del ###, il sostituto procuratore generale ### che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso, confermando la competenza del Tribunale di Trani.  ### 1. ### ricorre per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Trani 13 dicembre 2023, n. 5726, che ha respin to la sua eccezione di incompeten za per t erritorio, “essendo il luogo di conclu sione del contratto (### nel medesimo circondario del Tribunale adito”. ### aveva citato in giudizio la ricorrente davanti al Tribunale di Trani, chiedendo di accertare l'esistenza di vizi (macchie di umidità), che rendevano parzialmente inidoneo all'uso per il quale era stato acquistato l'immobile venduto dalla convenuta, e di condannare la medesima al pagamento di euro 20.000 a titolo di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno. ### si era costituita e in via preli minare aveva eccepito l'incompeten za per territorio del Tribunale di Trani, indican do quale g iudice territorialme nte competente il Tribunale di Bari, d ato che la domanda proposta trovava il suo fondame nto ne ll'inadempime nto della venditrice rispetto all'obbligazione contrattuale di consegna del bene.  ### ha de positato memoria ai sensi dell'art . 47 c.p.c. 
La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio.  ### 1. Il ricorso contesta violazione degli artt. 18 e 20 c.p.c. in quanto, “vertendosi in tema di compravendita e avendo il com pratore introdotto una domanda diretta a fare valere la garanzia per vizi della cosa”, la domanda in esame trovava fondamento nel presunto inadempimento della venditrice rispetto alla obb ligazione contrattuale di consegna, con la conseguen za che, al fine dell a competenza per territorio, il luogo in cui tale consegna era 3 di 4 avvenuta (il Comune di ### in provincia di ### determinava il forum destinatae solutionis. 
Il ricorso è infondato. Co rrettame nte il Tribunale di Trani h a ritenuto di essere competent e in base al criterio del l uogo della conclusione del contratto. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione è competente per territorio non solo il luog o dove deve eseguirsi l'obbl igazione, il cosidde tto forum destinatae solutionis, ma anche il giudice del luogo in cui è sorta. 
Come sottolinea il ### nelle sue conclusioni scritte, l'azione fatta valere da ### nto è un'azione quanti minoris, diretta alla riduzione del prezzo previsto nel contratto di compravendita dell'immobile, e d unque con riguardo a quel contratto andava de terminato il radicamento della competenza territoriale, determinata in v ia alternativa dall'attore in base al luogo in cui era stato concluso l'at to pubblico di compravendita, ossia ### Il concorso previsto dall'art. 20 c.p.c. tra il forum contractus e il forum destinatae solutionis è concorso a carattere elettivo, trattandosi appunto di fori facoltativi, speciali e derogabili per volontà delle parti, così che l'accertamento che il contratto era stato concluso in un determinato luogo rende superflua l'ulteriore indagine circa il locus destinatae solutionis.  2. Il ricorso va pertanto rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Trani, davanti al quale vanno rimesse le parti n ei termini di legge e che provvederà alle spese del presente giudizio. 
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussi stenza dei presu pposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.   4 di 4 P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Trani davanti al quale rimette le parti nei termini di legge; le spese del presente giudizio verranno liquidate dal giudice di merito. 
Così deciso in ### nella ad unanza cam erale della sezione 

Giudice/firmatari: Bertuzzi Mario, Besso Marcheis Chiara

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