testo integrale
Tribunale di Avellino n. 4227/2016 R.G. ### nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 4227/2016 avente ad oggetto “giudizio di rinvio ex artt. 392 e ss. c.p.c.” e vertente tra arch. (C.F/P.IVA: , col ministero/assistenza degli avv.ti ### e ### - attore - e (C.F./P.IVA: ) e (C.F./P.IVA: ), col ministero/assistenza dell'avv. ### - convenuti - ###udienza del 28/12/2023 le parti concludevano come da relativo verbale ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. ### atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato a seguito della cassazione della sentenza n. 469/2012, resa in data ### dal Tribunale di Avellino a definizione del procedimento di appello n. 2296/2003, l'arch. conveniva in giudizio dinanzi al predetto Tribunale, in diversa composizione, e al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: […] ### l'On.le Tribunale adito contrariis reiectis, provvedere: -rigettando la domanda di appello avanzata dai coniugi nei confro nti dell' ### , confermando la sentenza resa dal Giudice di ### di ### n. 342/03, nonché il decreto ingiuntivo n. 320/02 emesso dalla medesima autorità; - condannando i convenuti alla restituzione di tutte le somme versate dall'### in loro favore e dagli stessi pretese in restituzione stante la sentenza di 2° grado, successivamente cassata; - ed ancora, condannando i convenuti alla refusione delle spese del processo di 2° grado, di cassazione e del presente giudizio di rinvio […]. ######### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### fondamento del ricorso, le seguenti deduzioni, da ultimo ribadite in sede ###sentenza n. 16595/16 del 14.07.16 depositata il ### la Suprema Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso proposto da quest'ultimo iscritto al RG n.25537/12 cassava la sentenza impugnata n. 469/12, emessa il ### e pubblicata il ### dal Tribunale di ### che aveva accolto l'appello interposto dai ###ri e alla pronuncia resa in primo grado dal G.d.p. di ### con la quale i primi, a titolo di residuo sulle spettanze maturate dall'odierno attore per l'attività prestata in loro favore - documentata dagli elaborati versati agli atti del procedimento monitorio e previa conferma del decreto ingiuntivo n. 320/02 (intimante a loro carico il pagamento dell'importo di € 1.971,82 maggiorato degli interessi legali dalla data della costituzione in mora, 24.11.01, sino al soddisfo, oltre le competenze legali della procedura liquidate in complessivi € 432,70, ### come per legge) - venivano condannati al pagamento delle spese e competenze della causa di opposizione a decreto ingiuntivo per € 800,00, oltre ### Forf., Iva e Cap. La decisione emessa in secondo grado, in persona del G.I. Dott. M.### recava la seguente motivazione: “### al merito l'appello è meritevole di essere accolto. La prova testimoniale espletata ha pienamente dimostrato l'assunto degli appellanti secondo cui giammai sarebbe stato conferito alcun incarico professionale all'### . Infatti è emerso che l'edificio è stato oggetto di demolizione e ricostruzione completa comprese le finiture; che gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori (finanziati ai sensi della L.219/'81) sono stati curati da altro professionista ing. , che l'impresa esecutrice dei lavori ha curato le rifiniture (confronta testimonianza dell'operaio “ricordo che i lavori finiti e rifiniti furono consegnati nel 2001 e dell'operaio “sono stato impegnato nei lavori di demolizione e ricostruzione fin dalle prime fasi… e successivamente in tutte le altre fasi di finitura e di rifinitura) che giammai è stato visto sul posto l'### (confronta testimonianza dell'operaio , “ non ho mai visto sul cantiere l'### che non conosco in quanto i lavori erano costantemente seguiti dall'### ) e in fine il n ome d ell'architetto n on r isulta agli atti dell'### per le necessarie autorizzazioni amministrative per l'esecuzione dei lavori (confronta testimonianza ing. responsabile area tecnica del ” […]. La Suprema Corte nel cassare - su ricorso dell'odierno attore in riassunzione - la prefata sentenza ha statuito: “### il Collegio che le doglianze del ricorrente siano fondate. Ed invero, a fronte della specificazione contenuta in ricorso monitorio dell'incarico professionale, sebbene indicato come finalizzato alla ristrutturazione dell'immobile, ma chiaramente riferibile, anche in ragione della ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### documentazione allegata in sede monitoria, all'opera di adeguamento degli interni, relativamente ad un immobile già in precedenza oggetto di interventi di ristrutturazione così qualificati in senso proprio ed alla luce della disciplina urbanistica, e sebbene in considerazione del complessivo tenore delle difese degli opponenti e delle risposte fornite in sede di interrogatorio libero, non fosse contestata l'esistenza di un rapporto professionale con l'opposto (assumendosi peraltro che le pretese di questi sarebbero state già integralmente soddisfatte mediante il versamento di una somma, sebbene di importo inferiore rispetto a quella richiesta dall'odierno ricorrente) la decisione impugnata prescindendo in toto dalla disamina degli elementi che avrebbero dovuto condurlo ad una puntuale interpretazione della domanda, si è soffermato unicamente sul termine utilizzato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio. Ed infatti sulla base di un approccio essenzialmente formalistico, e legato ad un'interpretazione fondata sulla sola specifica valenza semantica del termine “ristrutturazione” contenuto nel ricorso monitorio, ma omettendo di verificare, anche alla luce del tenore complessivo delle difese degli opponenti che, come detto, non negavano, quantomeno la , l'esistenza di un incarico professionale conferito al , il giudice di appello è pervenuto al rigetto della domanda, offrendo una complessiva valutazione del quadro probatorio partendo dal presupposto, assolutamente non scontato, che la ricostruzione cui faceva riferimento il , fosse quella in senso tecnico involgente anche la necessità di provvedimenti amministrativi, traendo da tale fallace premesse, il convincimento che la effettiva ristrutturazione fosse stata eseguita da un professionista diverso dal e peraltro in epoca diversa.
Viceversa nell'interpretare la domanda non poteva attestarsi solo sul termine di cui si era avvalso la parte, ma avrebbe dovuto verificare, anche in ragione della previa collocazione cronologica dell'intervento ascrivibile al e della natura delle prestazioni eseguite, così come evincibili anche dalla documentazione posta a supporto della pretesa monitoria, se il richiamo alla ristrutturazione dovesse essere inteso in maniera atecnica, come comunque riferibile, come appunto sostenuto dal ricorrente, ad interventi limitati alla sola sistemazione interna dell'appartamento, per i quali si poneva anche come superflua la necessità di interessare la P.A. (circostanza questa che invece è stata valorizzata in chiave negativa per la posizione del dal Giudice di appello). In tale prospettiva deve ritenersi che l'interpretazione della domanda non si connoti per coerenza e sufficienza argomentativa, e che tale carenza motivazionale si sia poi ripercossa anche sulla successiva valutazione del materiale probatorio, determinando quindi la fondatezza delle censure mosse sul punto dal ricorrente”. […] Nella sentenza emessa in primo grado dal GDP emerge chiaramente l'accertamento del conferimento dell'incarico al […] Con la domanda di ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### appello, inoltre, controparte ha negato che al fosse stata demandata attività di ricostruzione/ristrutturazione (peraltro ciò è pacifico) ma non anche che egli avesse espletato l'incarico relativo alla sistemazione interna dell'abitazione […] È pertanto errata la valutazione del Giudice di secondo grado secondo cui “la prova testimoniale espletata ha pienamente confermato l'assunto degli appellanti secondo cui giammai sarebbe stato conferito alcun incarico professionale all'arch. ”, in contrasto con le dichiarazioni rese dalla , le allegazioni della domanda di appello, gli esiti univoci della prova orale svolta in primo grado ed i documenti versati agli atti del procedimento monitorio e mai impugnati dagli opponenti-appellanti […] La illogicità della sentenza di appello cassata emerge anche considerando che non da alcuna spiegazione del motivo per cui i coniugi (p ur no n av endogli co nferito in carico seco ndo l'a ssunto de l Tribunale) avrebbero versato (come è pacifico) all'odierno deducente l'acconto di £ 1.000.000 […]. Costituitisi in giudizio, e instavano per il rigetto delle avverse pretese, deducendo: […] che da parte avversa si è cominciato a parlare di incarico di <<sistemazione interna>> soltanto nel corso dell'interrogatorio formale reso dall'### nell'udienza tenutasi il 17 ottobre 2005, innanzi al Tribunale di ### in funzione di Giudice d'Appello. In precedenza l'### aveva sostenuto di esser creditore nei confronti dei coniugi per lo svolgimento di un incarico di progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione interna rispetto ad un appartamento in (non di proprietà di ) […] che, qualora non venisse ravvisata nella fattispecie una inammissibile mutatio libelli, sarebbe da riscontrare che vi sia stata a lungo una assoluta incertezza del petitum e della causa petendi che impone almeno la concessione di ulteriori termini a difesa. Invero la mancata, tempestiva, chiarificazione del thema decidendum, (per di più nel caso specifico non imputabile a questa parte) comporta una lesione al diritto ad essere messi in condizione di esercitare al meglio la difesa che, nella vicenda, è stata, infatti, impostata per contrastare principalmente l'avverso assunto concernente l'asserito svolgimento di un incarico di ristrutturazione […] che, nelle difese già svolte nei gradi precedenti e nelle acquisizioni istruttorie in detti gradi (di cui - per quanto di ragione - gli esponenti intendono avvalersi anche in questo giudizio) sono già presenti elementi atti a respingere le avverse pretese […], riproponendo i motivi alla base dell'appello accolto con la sentenza cassata, dal seguente tenore: 1) ### 115 E 116 C.P.C. Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie. OMESSA, ###, per aver il Giudice di prime cure erroneamente interpretato le risultanze ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### istruttorie, univoche nel confermare […] che giammai gli opponenti hanno conferito all'### un incarico professionale inerente la ristrutturazione interna dell'immobile sito in […]; 2) #### , per aver il medesimo Giudice erroneamente ritenuto quest'ultimo tenuto al pagamento; 4) #### 1182 C.C. e 20 C.P.C., per aver il Giudice di prime cure impropriamente rigettato l'eccezione di […] incompetenza territoriale dell'### del Giudice di ### di ### ad emettere il provvedimento monitorio per essere competente quello di ### […], e rassegnando per l'effetto le seguenti conclusioni: […] Eventualmente previa concessione di termini per integrazione di deduzioni, eccezioni e richieste istruttorie a difesa, che si richiedono in conseguenza dell'incertezza della domanda originaria, ove non sia ravvisata l'inammissibilità per mutamento o per tardività, comunque, in riforma della sentenza n. 342/03 resa dal Giudice di ### di ### revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 320/02 del 14 maggio 2002 emesso dal Giudice di ### di ### all'uopo - dichiarando che nessuna somma è dovuta dai signori e all'### - dichiarando la carenza di legittimazione di ; - dichiarando l'incompetenza territoriale del Giudice di ### di ### all'emissione del decreto ingiuntivo, essendo competente territorialmente il Giudice di ### di ### (ora ### […]. Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento n. 25537/2012 svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione, la causa all'esito di taluni rinvii disposti all'uopo, veniva ritenuta matura per la decisione, e successivamente, intervenuto il mutamento dell'### assegnata a sentenza con i termini di legge all'udienza indicata.
II. Diritto Sul merito Preliminarmente giova precisare come l'art. 394 c.p.c., disciplinante il ### in sede ###caso di riassunzione a seguito di pronuncia della Cassazione, preveda espressamente che In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.
Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione (v. testualmente citato art. 394 c.p.c.). ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### fattispecie in esame, avente ad oggetto la riassunzione, a seguito di cassazione della sentenza n. 469/2012, resa in data ### dal Tribunale di ### a definizione del procedimento di appello n. 2296/2003, pertanto, le odierne parti processuali, arch. , ivi appellato, e e i vi a ppellanti, conserveranno la stessa - e testé richiamata - posizione processuale, senza la possibilità di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione. Sul punto, del resto, è stato condivisibilmente chiarito che La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cassazione civile, ### II, ordinanza n. 5137 del 21 febbraio 2019). Nel caso di specie, dunque, dovranno prendersi in considerazione, seppure nella rinnovata prospettiva imposta dal principio di diritto sancito dalla Suprema Corte di cui si dirà, i medesimi motivi di impugnazione che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che qui i convenuti, ivi appellanti, e , hanno debitamente riproposto, nei termini di cui infra. Quanto invece al principio di diritto cui uniformare la presente pronuncia, esso non risulta in alcun modo sindacabile in questa sede, poiché ### e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (### 3, Ordinanza n. 5253 del 28/02/2024). Nella causa in oggetto, la sentenza (di appello) cassata (id est: sentenza 496/2012, resa in data ### dal Tribunale di ### a definizione del procedimento di appello n. 2296/2003) recava la seguente motivazione: […] ### è fondato. Va preliminarmente esaminata la questione di competenza.
Gli appellanti hanno eccepito l'incompetenza del Giudice di ### di ### per essere competente il giudice di pace di ### A sostegno della tesi hanno addotto che la competenza va individuata nel luogo del domicilio del debitore ai sensi dell'art. 1182 c.c. trattandosi di obbligazione non determinata ab ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### origine nella misura e nella scadenza. Tuttavia deve considerarsi che quale criterio alternativo sussiste il foro del luogo dove è stato concluso il contratto. Si deve ritenere che il contratto si è perfezionato in ### secondo la tesi dell'appellato e in mancanza di prova contraria sul punto (### Cass. Sez. 6- 1. Ordinanza n. 7530 del 31/03/2011 In tema di competenza per territorio, la contestazione in ordine all'avvenuto perfezionamento del contratto nel luogo rientrante nella competenza del giudice adito, pone a carico di chi sollevi l'eccezione l'onere di provare le circostanze di fatto determinanti la competenza per territorio). ### al merito, come detto, l'appello è meritevole di essere accolto. La prova testimoniale espletata ha pienamente dimostrato l'assunto degli appellanti secondo cui giammai sarebbe stato conferito alcun incarico professionale all'arch.
Infatti è emerso che l'edificio è stato oggetto di demolizione e ricostruzione completa, comprese le rifiniture; che gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori (finanziati ai sensi della legge 219/81) sono stati curati da altro professionista ing. ; che l'impresa esecutrice dei lavori ha curato anche le rifiniture (confronta testimonianza dell'operaio , “ricordo che ai lavori finiti e rifiniti furono consegnati nel 2001” e dell'operaio “sono stato impegnato nei lavori di demolizione e ricostruzione fin dalle prime fasi… e successivamente in tutte le altre fasi di finitura e rifinitura”), che giammai è stato visto sul posto l'architetto (confronta testimonianza dell'operaio “non ho mai visto sul cantiere l'architetto che non conosco in quanto i lavori erano costantemente seguiti dall'ingegner ” ) e infi ne il nome dell'architetto non risulta agli atti dell'### per le necessarie autorizzazioni amministrative per l'esecuzione dei lavori (confronta testimonianza dell'ingegnere , re sponsabile de ll'area tec nica de l . Pe rtanto, l'appello va accolto e il decreto ingiuntivo n. 320/02 va revocato. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo […] (v. testualmente sentenza in atti). La predetta sentenza è stata cassata con la pronuncia in atti (id est: Sentenza n. 16595 del 5/08/2016 della ### della Cassazione) alla stregua del principio di diritto rinvenibile, essenzialmente nel seguente percorso motivazionale: […] ### il Collegio che le doglianze del ricorrente siano fondate. Ed invero, a fronte della specificazione contenuta in ricorso monitorio dell'incarico professionale, sebbene indicato come finalizzato alla ristrutturazione dell'immobile, ma chiaramente riferibile, anche in ragione della documentazione allegata in sede monitoria, all'opera di adeguamento degli interni, relativamente ad un immobile già in precedenza oggetto di interventi di ristrutturazione così qualificati in senso proprio ed alla luce della disciplina ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### urbanistica, e sebbene in considerazione del complessivo tenore delle difese degli opponenti e delle risposte fornite in sede di interrogatorio libero, non fosse contestata l'esistenza di un rapporto professionale con l'opposto (assumendosi peraltro che le pretese di questi sarebbero state già integralmente soddisfatte mediante il versamento di una somma, sebbene di importo inferiore rispetto a quella richiesta dall'odierno ricorrente) la decisione impugnata prescindendo in toto dalla disamina degli elementi che avrebbero dovuto condurlo ad una puntuale interpretazione della domanda, si è soffermato unicamente sul termine utilizzato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio. Ed infatti sulla base di un approccio essenzialmente formalistico, e legato ad un'interpretazione fondata sulla sola specifica valenza semantica del termine “ristrutturazione” contenuto nel ricorso monitorio, ma omettendo di verificare, anche alla luce del tenore complessivo delle difese degli opponenti che, come detto, non negavano, quantomeno la , l'esistenza di un incarico professionale conferito al , il giudice di appello è pervenuto al rigetto della domanda, offrendo una complessiva valutazione del quadro probatorio partendo dal presupposto, assolutamente non scontato, che la ricostruzione cui faceva riferimento il , fosse quella in senso tecnico involgente anche la necessità di provvedimenti amministrativi, traendo da tale fallace premesse, il convincimento che la effettiva ristrutturazione fosse stata eseguita da un professionista diverso dal e peraltro in epoca diversa.
Viceversa nell'interpretare la domanda non poteva attestarsi solo sul termine di cui si era avvalso la parte, ma avrebbe dovuto verificare, anche in ragione della previa collocazione cronologica dell'intervento ascrivibile al e della natura delle prestazioni eseguite, così come evincibili anche dalla documentazione posta a supporto della pretesa monitoria, se il richiamo alla ristrutturazione dovesse essere inteso in maniera atecnica, come comunque riferibile, come appunto sostenuto dal ricorrente, ad interventi limitati alla sola sistemazione interna dell'appartamento, per i quali si poneva anche come superflua la necessità di interessare la P.A. (circostanza questa che invece è stata valorizzata in chiave negativa per la posizione del dal Giudice di appello). In tale prospettiva deve ritenersi che l'interpretazione della domanda non si connoti per coerenza e sufficienza argomentativa, e che tale carenza motivazionale si sia poi ripercossa anche sulla successiva valutazione del materiale probatorio, determinando quindi la fondatezza delle censure mosse sul punto dal ricorrente […] (v. testualmente citata sentenza). Come è evidente, si tratta di argomentazioni tutte finalizzate ad assicurare una interpretazione della domanda alla base della controversia in esame alla stregua di un approccio non limitato (né limitabile) alla sola terminologia ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### utilizzata dall'agente - come accaduto nella sentenza d'appello, poi cassata - ma esteso al tenore della totalità delle risultanze in atti. Orbene, è in tale prospettiva, e con i poteri sin qui ricostruiti, che dovrà procedersi a decidere il presente giudizio, costituente giudizio di rinvio dinanzi al questo Tribunale, in funzione di giudice di appello, all'esito della cassazione della sentenza (n. 469/2012), con cui il medesimo Tribunale, in diversa composizione, ha riformato la sentenza del Giudice di ### di ### n. 342 del 10/02/2003, recante il rigetto dell'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. 320/2002 ottenuto dall'arch. , provvedendo alla revoca del citato decreto, in accoglimento dell'appello proposto dai predetti opponenti. Invero, nella menzionata sentenza il Giudice di ### si era pronunciato in senso opposto, confermando il provvedimento monitorio, sulla scorta della seguente motivazione: […] La domanda non è meritevole di accoglimento. Dalla espletata istruttoria è emersa, infatti, la prova inconfutabile della legittimità della pretesa creditoria avanzata dall'arch. nei confronti degli odierni opponenti e quindi la incontestabile validità del decreto ingiuntivo qui opposto. All'uopo, esaustiva è risultata, innanzitutto, la copiosa documentazione che l'opposto ha curato di produrre agli atti di causa, peraltro già versata agli atti del procedimento monitorio, riguardante il progetto redatto nell'espletamento dell'incarico conferitogli dai coniugi e per la ristrutturazione interne dell'immobile di loro proprietà di cui sopra, corredato di parcella e parere favorevole dell'Ordine degli ### della ### vellino.
Determinanti sono state, poi, le dichiarazioni rese dalla nel corso del libero interrogatorio, e quelle riportate dai testi citati. In particolare, va evidenziato che l'opponente nel corso del libero interrogatorio, ha spontaneamente dichiarato di aver conferito mandato al professionista in oggetto per la ristrutturazione dell'immobile di cui in premessa. ### ha inoltre asserito che, sia lei che il coniuge, , non avevano alcun rapporto di amicizia pregresso con l'architetto ma di averlo incontrato per la prima volta nel giugno del 2001, ovvero in occasione della ricostruzione dell'immobile di proprietà sito in alla via ### in quanto presentato loro da una conoscente, tale . La ha, altresì, precisato che l'incarico in questione non fu conferito a titolo gratuito, che il prezzo stabilito per l'attività da svolgere fu di lire 2.000.000 e che detta somma fu versata nei soli limiti di £ 1.500.000. A ciò aggiungasi che gli odierni opponenti, sia nell'atto di opposizione che nelle proprie deduzioni istruttorie e conclusionali, hanno censurato il quantum debeatur oggetto della pretesa creditoria sotto l'aspetto della irregolarità delle somme indicate dal professionista nella parcella posta a ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### corredo del parere dell'Ordine di appartenenza definendo le stesse sproporzionate rispetto all'attività sostanzialmente svolta. Tuttavia, detta circostanza, in quanto non supportata da apprezzabili argomenti di prova, è da ritenersi del tutto apodittica per cui non sussistono motivi sufficienti e tali da giustificare una rivisitazione in quanto alla congruità della somma loro ingiunta da parte di questo giudicante. La prova testimoniale, infine, ha confermato de plano l'avvenuto conferimento del mandato all'arch. per cui non può revocarsi in dubbio che il professionista ha svolto la propria attività a seguito di formale incarico. Breve cenno meritano, infine, le asserite eccezioni di incompetenza territoriale di questo giudice e di difetto di legittimazione passiva dell'opponente fo rmulate in via preliminare da parte istante. Orbene, per quanto concerne l'incompetenza territoriale del G. di p. di ### a favore del G. di p. di ### si rileva che, nel caso di specie, non trova applicazione la normativa di cui all'art. 1182 ult. Co. C.c. Difatti, trattandosi di un contratto di prestazione d'opera, è chiaro che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo in danaro che, in questo caso risulta determinato sin dall'inizio del rapporto, va adempiuto, ai sensi dell'art. 1182 co. II c.c., nel domicilio del creditore, presso cui va quindi radicato il forum destinatae solutionis, al fine della competenza per territorio prevista dall'art. 20 c.p.c. Di qui, la competenza dell'adito Giudice in ordina alla concessione del decreto qui opposto atteso che, in virtù dell'alternativo criterio del forum contractus ex art. 20 c.p.c., quest'ultimo coincide col luogo in cui il contratto in oggetto è stato concluso, ovvero in ### presso lo studio del professionista opposto, circostanza, quest'ultima confermata dalle dichiarazioni rese dai testi e . Con riguardo, infine, al dedotto difetto di legittimazione passiva di , si rileva quanto segue. ### non è meritevole di accoglimento per i seguenti motivi. Dall'attività istruttoria espletata è emerso in modo del tutto evidente che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui in premessa, i coniugi e , nella qualità di proprietari dell'immobile sopra evidenziato, hanno congiuntamente conferito l'incarico all'arch. per la ristrutturazione interna dello stesso. È innegabile, pertanto, che gli stessi rispondono in solido dell'obbligazione di pagamento delle competenze professionali in favore del professionista, il quale ha scrupolosamente e compiutamente adempiuto al suo mandato. A ciò aggiungasi che il pagamento risultato certo di lire 1.000.000 è stato effettuato in favore dell'opposto, a mezzo assegno bancario a firma del . Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo. La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva […] (v. testualmente sentenza del Giudice di ### di ### n. 342 del 10/02/2003). ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### la predetta sentenza gli opponenti e avevano interposto appello, di cui hanno in questa sede riproposto i seguenti motivi: 1) ### 115 E 116 C.P.C. ### ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie. OMESSA, #### CONTROVERSIA, per aver il Giudice di prime cure erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, univoche nel confermare […] che giammai gli opponenti hanno conferito all'### un incarico professionale inerente la ristrutturazione interna dell'immobile sito in […]; 2) #### , per aver il medesimo Giudice erroneamente ritenuto quest'ultimo tenuto al pagamento, nonostante le richiamate risultanze istruttorie deponessero in senso contrario; 4) ### 1182 C.C. e 20 C.P.C., per aver il Giudice di prime cure impropriamente rigettato l'eccezione di […] incompetenza territoriale dell'### del Giudice di ### di ### ad emettere il provvedimento monitorio per essere competente quello di ### […] (v. da ultimo comparsa conclusionale). Per la conferma della sentenza appellata ha invece insistito, anche in questa sede, l'appellato riassumente, arch. , instando altresì per la restituzione di tutte le somme versate in esecuzione della sentenza (di appello) cassata. Ciò posto e passando al merito, infondato, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene l'appello così come ###proposto, dovendo addivenirsi, anche alla luce dei principi di diritto stabiliti per la fattispecie de qua dalla Suprema Corte e degli esiti dell'istruttoria espletata anche in sede di gravame, ad una sostanziale conferma delle conclusioni cui è giunto il Giudice di ### nella sentenza gravata, seppure con le specificazioni motivazionali di cui si dirà. ### condivisa giurisprudenza, d'altro canto, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (### 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Ebbene, quanto alle censure - da trattarsi in via prioritaria, perché di matrice intrinsecamente preliminare - circa l'incompetenza del Giudice di ### di ### all'emissione del provvedimento monitorio impugnato, prive di pregio si ritengono le deduzioni degli appellanti in punto di competenza del Giudice di ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### di ### quale domicilio del debitore, in virtù della natura illiquida del credito azionato, ai sensi dell'art. 1182, ult.co. Al di là di ogni altra questione, infatti, deve sottolinearsi l'operatività del criterio alternativo del foro del luogo dove è stato concluso il contratto, che deve ritenersi perfezionato in ### secondo la tesi della controparte, che gli eccipienti non hanno comunque adeguatamente smentito, fornendo elementi di prova di segno contrario (### Cass. Sez. 6- 1. Ordinanza n. 7530 del 31/03/2011, secondo cui In tema di competenza per territorio, la contestazione in ordine all'avvenuto perfezionamento del contratto nel luogo rientrante nella competenza del giudice adito, pone a carico di chi sollevi l'eccezione l'onere di provare le circostanze di fatto determinanti la competenza per territorio). In termini, anche se al netto delle integrazioni motivazionali da ultimo esposte, si era invero espresso anche il Giudice di ### nella sentenza gravata, precisando che: […] Di qui, la competenza dell'adito Giudice in ordina alla concessione del decreto qui opposto atteso che, in virtù dell'alternativo criterio del forum contractus ex art. 20 c.p.c., quest'ultimo coincide col luogo in cui il contratto in oggetto è stato concluso, ovvero in ### presso lo studio del professionista opposto, circostanza, quest'ultima confermata dalle dichiarazioni rese dai testi e […] (v. testualmente sentenza GDP in atti). Altrettanto prive di pregio, passando alle censure intrinsecamente di merito, risultano le doglianze concernenti l'erronea interpretazione ad opera del Giudice di prime cure delle risultanze istruttorie raccolte, a detta degli appellanti, univoche nel confermare […] che giammai gli opponenti hanno conferito all'### un incarico professionale inerente la ristrutturazione interna dell'immobile sito in […]. Non ci si può difatti esimere dal rilevare come tutte le deduzioni ivi sviluppate circa la riconducibilità dell'attività professionale oggetto della richiesta monitoria ad un'autentica “ristrutturazione interna” dell'immobile sito in , mai commissionata all'opposto/appellato, per converso incaricato di una mera “risistemazione interna” del predetto immobile, risultino incentrate su quella […] interpretazione fondata sulla sola specifica valenza semantica del termine “ristrutturazione” contenuto nel ricorso monitorio […], intesa […] in senso tecnico involgente anche la necessità di provvedimenti amministrativi […], fatta propria dal giudice di appello (id est: Tribunale di ### nella sentenza n. 469/2012), che la Suprema Corte ha tuttavia inteso cassare, precisando che: […] a fronte della specificazione contenuta in ricorso monitorio dell'incarico professionale, sebbene indicato come finalizzato alla ristrutturazione dell'immobile, ma chiaramente riferibile, anche in ragione della documentazione allegata in sede monitoria, all'opera di adeguamento degli interni, relativamente ad un immobile ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### già in precedenza oggetto di interventi di ristrutturazione così qualificati in senso proprio ed alla luce della disciplina urbanistica, e sebbene in considerazione del complessivo tenore delle difese degli opponenti e delle risposte fornite in sede di interrogatorio libero, non fosse contestata l'esistenza di un rapporto professionale con l'opposto (assumendosi peraltro che le pretese di questi sarebbero state già integralmente soddisfatte mediante il versamento di una somma, sebbene di importo inferiore rispetto a quella richiesta dall'odierno ricorrente) la decisione impugnata prescindendo in toto dalla disamina degli elementi che avrebbero dovuto condurlo ad una puntuale interpretazione della domanda, si è soffermato unicamente sul termine utilizzato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio [...] partendo dal presupposto, assolutamente non scontato, che la ricostruzione cui faceva riferimento il , fosse quella in senso tecnico involgente anche la necessità di provvedimenti amministrativi […]. Del resto, ricondurre il compenso professionale richiesto e documentato in sede monitoria all'attività di risistemazione interna - e non di ristrutturazione interna - dell'immobile per cui è causa, risulta non solo scaturire, quale passaggio sostanzialmente obbligato, dai suddetti spunti motivazionali, ma anche rispondere maggiormente alla realtà sostanziale dell'intera vicenda. Come già sottolineato dalla Suprema Corte, difatti, sin dalla costituzione in prime cure gli opponenti, seppure al diverso fine di negare il conferimento alla controparte dell'incarico concernente la ristrutturazione interna, perché progettata ed eseguita da altri, hanno dichiaratamente ammesso, quantomeno la : no n so lo, d i a ver in terpellato p er la si stemazione in terna proprio l'arch. , attivatosi con la consegna di taluni grafici (v. testualmente atto di opposizione a decreto ingiuntivo: […] la paventata ristrutturazione interna non si evince dai grafici in possesso degli opponenti (cfr. allegati il cui frontespizio porta la dicitura di sistemazione interna, cosa ben diversa dalla ristrutturazione) e che sono gli unici e soli grafici che l'arch. ha realizzato indi consegnato alla sig.ra (l'unica e la sola committente relativamente alla sola prestazione svolta dall'arch. in suo favore, con oggetto la rappresentazione grafica di soluzioni per la sistemazione interna in data ### […]; nonché testualmente lettera al Consiglio dell'Ordine degli architetti, contestualmente allegata: […] nel luglio 2011 la sottoscritta per il tramite di una amicizia in comune conosceva l'arch. a cui chiedeva, a titolo di amicizia, un consiglio in merito alla sistemazione interna dell'appartamento in costruzione sito in (già peraltro realizzato nella struttura e divisione interna da un ingegnere ) ed archite tto ( is critto all' ordine degli ingegneri ed architetti di ### a cui la sottoscritta aveva conferito formalmente l'incarico).
Senonché l'arch. rappresentava la sua disponibilità ad effettuare ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### (presumendo da parte mia gratuitamente) delle rappresentazioni grafiche a computer (in breve mi rappresentava delle alternative per la disposizione di mobili essendo già la struttura realizzata e divisa in virtù di un progetto regolarmente approvato dal Comune di si sensi della legge 291/1981) […]); ma anche di averne saldato le spettanze a tale titolo, seppure in misura inferiore rispetto a quanto poi successivamente richiesto: (v. ancora atto di opposizione: […] Quest'ultima invero supponeva purtroppo in buona fede di riceverli a titolo gratuito vista la amicizia tra le parti, considerato inoltre che la sig.ra vitale non aveva alcuna necessità di incaricare un altro architetto visto che la divisione interna dell'appartamento era già stata effettuata dal proprio tecnico. Invece l'arch. alla consegna di suddetti grafici chiedeva espressamente alla sig.ra la somma di lire 1.500.000 che, seppure verbalmente contestati dalla stessa, gli venivano erogati con le seguenti modalità: lire 500.00 (€ 258,23) in contanti e lire 1.000.000 (€ 516,46) con assegno bancario emesso dal di lei coniuge in data ### […]; nonché ancora lettera al Consiglio dell'Ordine degli architetti, contestualmente allegata: […] Successivamente l'arch. nel consegnarmi detti grafici, ribadisco di sistemazione interna, mi chiedeva la corresponsione del suo onorario che quantificava in lire 1.500.000. La sottoscritta sebbene sbigottita da tale richiesta (peraltro sproporzionata rispetto alle prestazioni svolte dallo stesso che invece mi rappresentava l'esigenza di dar conto ad uno studio di cui si dichiarava associato) erogava la somma di lire 500.000 in contanti con l'impegno di saldargli il saldo a breve. Ed infatti nel settembre 2001 la sottoscritta trasferiva al la somma di lire 1.000.000 a mezzo di assegno bancario emesso dal sig. , quale coniuge della stessa senza rilasciare peraltro regolare fattura, nonostante la mia espressa richiesta. Ma, indipendentemente da ciò, il rapporto si era concluso con le rispettive obbligazioni reciprocamente estinte […]). A ben guardare, quanto sin qui riportato è stato confermato dalla medesima anche in corso di giudizio, e in particolare, in sede di dichiarazioni rese nel corso del libero interrogatorio svoltosi dinanzi al ### in cui ha ribadito, sia che il aveva svolto l'attività demandatagli, sia che l'incarico - in difformità da quanto sostenuto negli scritti difensivi e stragiudiziali in precedenza richiamati - era stato coscientemente conferito a titolo oneroso (v. verbale dell'udienza del 27.11.2002: […] ### di aver conosciuto l'arch. ne l giu gno 20 01, in oc casione de lla vi sione de ll'immobile ricevuto in eredità da me e sito in alla via ### n.8 ### che in quell'incontro ho conferito incarico al predetto professionista per sistemazione interna dell'appartamento nell'immobile […] Ho conferito incarico all'arch. e per l'attività a svolgersi il compenso è stato pattuito per complessive £ ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### 2.000.000 (due milioni di lire) di cui 500.000 lire anticipate da me in contanti, mentre la restante somma è stata versata a mezzo assegno bancario, in atti, di lire un milione. ###, confermo, che non è stato conferito a titolo gratuito […] Preciso che il professionista ha svolto l'attività per la quale aveva ricevuto mandato […] La rimanente somma di lire 500.000 è stata consegnata nelle mani della sig.ra al fin e di co nsegnarla al pr ofessionista […] Il professionista non ha accettato la predetta somma asserendo di aver diritto, a saldo, non a lire 500.000 bensì un milione […]). Come è noto si tratta di dichiarazioni liberamente valutabili, anche in senso contrario all'interesse del dichiarante, avendo condivisa giurisprudenza affermato che In tema di valutazione della prova, le dichiarazioni rese dalle parti in sede ###formale, pur se prive di alcun valore confessorio, in quanto detto mezzo è diretto semplicemente a chiarire i termini della controversia, ben possono costituire il fondamento del convincimento del giudice di merito, al quale è riservata la valutazione, non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e ragionevolmente motivata, della loro concludenza e attendibilità (### 2, Sentenza n. 27407 del 29/12/2014), con l'ulteriore precisazione secondo cui La natura giuridica non confessoria dell'interrogatorio libero non incide sulla sua libera valutazione da parte del giudice, che può legittimamente trarre dalle dichiarazioni rese dalla parte in tale sede un convincimento contrario all'interesse della medesima ed utilizzare tali dichiarazioni quale unica fonte di prova (### L, Sentenza 20736 del 01/10/2014). ###, in termini conformi, a riprova della veridicità e concludenza delle suddette dichiarazioni, pur contrarie all'interesse della medesima dichiarante, si sono espressi anche i testi escussi in prime cure (v. dichiarazioni ### a rch. arch. e arch. ). Alcuna contraddittorietà, in difformità da quanto sostenuto in appello, appare difatti rinvenibile nelle relative deposizioni, atteso che: l'arch. ha dichiarato esclusivamente di aver incontrato - e non conosciuto per la prima volta, come prospettato in gravame (v. atto di appello) - la sig. , in uno al marito, presso l'azienda confermando - quanto riferito dall'arch. - di aver eseguito presso la relativa abitazione e in presenza della stessa i rilievi un mese prima (v. dichiarazioni arch. […] ### di essere stato sul cantiere dell'abitazione della sig.ra per eseguire il rilievo dello stato dei luoghi, per effettuare la risistemazione degli spazi interni dell'abitazione quindi preciso di aver offerto la mia collaborazione al collega a titolo gratuito. Il rilievo a cui ho partecipato ha avuto una durata di circa due o tre ore non ricordo con precisione. Dopodichè non mi sono più recato sul posto.
Successivamente la sig.ra accompagnata dal marito si è recata presso ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### l'azienda di cui io sono consulente, per visionare alcuni modelli di cucine di varie aziende. ### mi fu fissato dall'arch. il quale era anch'egli presente. ### che l'incontro presso l'azienda avvenne all'incirca dopo un mese dall'effettuazione dei rilievi […]); mentre l'arch. , rendendo dichiarazioni del tutto compatibili con quanto dagli altri riferito, ha semplicemente affermato, in sede di visione dei grafici predisposti in esecuzione dell'incarico per cui è causa, di non ricordare […] con precisione se all'interno erano già stati effettuati i tramezzi […] (v. testualmente deposizione in atti). Evidente risulta, dunque, soprattutto se si considera l'insieme delle risultanze istruttorie sin qui ricostruite, la non dirimenza - quantomeno nella prospettiva imposta dal principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte circa l'interpretazione della domanda - delle scaturigini della prova orale espletata in appello e/o della documentazione depositata nell'interesse degli opponenti a proposito del non coinvolgimento e/o interessamento dell'arch. nei lavori di ristrutturazione interna dell'immobile per cui è causa e nei procedimenti amministrativi avviati e conclusi a tal fine, costituendo per converso una diretta conseguenza della non riconducibilità dei suddetti lavori al compenso dallo stesso richiesto (v. dichiarazioni, e correlata documentazione, riportate pedissequamente in sede conclusionale dagli opponenti/appellanti, dell'ing. , n onché d ei testi e e dell'### , responsabile dell'### del Comune di , tutti concordi nel confermare l'assoluta assenza di ruolo dello stesso nel corso della ristrutturazione e dei relativi lavori). ### medesima prospettiva, seppure al netto delle precisazioni motivazionali sin qui riferite, si era a ben guardare pronunciato anche il Giudice di ### cure, evidenziando che: […] ###uopo, esaustiva è risultata, innanzitutto, la copiosa documentazione che l'opposto ha curato di produrre agli atti di causa, peraltro già versata agli atti del procedimento monitorio, riguardante il progetto redatto nell'espletamento dell'incarico conferitogli dai coniugi e per la ristrutturazione interne dell'immobile di loro proprietà di cui sopra, corredato di parcella e parere favorevole dell'Ordine degli ### della ### di ### Determinanti sono state, poi, le dichiarazioni rese dalla nel corso del libero interrogatorio, e quelle riportate dai testi citati. In particolare, va evidenziato che l'opponente nel corso del libero interrogatorio, ha spontaneamente dichiarato di aver conferito mandato al professionista in oggetto per la ristrutturazione dell'immobile di cui in premessa. ### ha inoltre asserito che, sia lei che il coniuge, , non avevano alcun rapporto di amicizia pregresso con l'architetto ma di averlo incontrato per la prima volta nel giugno del 2001, ovvero in occasione della ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### ricostruzione dell'immobile di proprietà sito in alla via ### in quanto presentato loro da una conoscente, tale . La ha, altresì, precisato che l'incarico in questione non fu conferito a titolo gratuito, che il prezzo stabilito per l'attività da svolgere fu di lire 2.000.000 e che detta somma fu versata nei soli limiti di £ 1.500.000. A ciò aggiungasi che gli odierni opponenti, sia nell'atto di opposizione che nelle proprie deduzioni istruttorie e conclusionali, hanno censurato il quantum debeatur oggetto della pretesa creditoria sotto l'aspetto della irregolarità delle somme indicate dal professionista nella parcella posta a corredo del parere dell'Ordine di appartenenza definendo le stesse sproporzionate rispetto all'attività sostanzialmente svolta. Tuttavia, detta circostanza, in quanto non supportata da apprezzabili argomenti di prova, è da ritenersi del tutto apodittica per cui non sussistono motivi sufficienti e tali da giustificare una rivisitazione in quanto alla congruità della somma loro ingiunta da parte di questo giudicante. La prova testimoniale, infine, ha confermato de plano l'avvenuto conferimento del mandato all'arch. per cui non può revocarsi in dubbio che il professionista ha svolto la propria attività a seguito di formale incarico […] (v. ancora testualmente sentenza ###. Del pari, venendo all'ultima delle doglianze proposte, concernente il difetto di legittimazione passiva dell'appellante/opponente , n on a ppare possi bile g iungere, ferme le integrazioni motivazionali di cui in seguito, a conclusioni dissimili da quelle fatte proprie dal Giudice di ### Se è vero difatti che l'immobile oggetto dell'intervento non è di proprietà dello stesso (v. deduzioni di parte appellante), è altrettanto vero che la proprietà dell'immobile a risistemarsi non può considerarsi presupposto indefettibile per il conferimento dell'incarico al professionista (v. Sez. 1, Sentenza n. 7309 del 02/06/2000), che, per vero, risulta evincibile: non solo dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in prime cure, essenzialmente concordi sul punto, o comunque circa il persistente coinvolgimento del in sede di conferimento ed espletamento dell'incarico (v. dichiarazioni ### a rch. arch. e arch. ); ma anche dal fatto che lo stesso ha conclamatamente provveduto al saldo di parte delle spettanze a tale titolo richieste (v. riferimenti all'assegno di cui in atti). Orbene, la combinazione di tali risultanze, in uno al rapporto altamente qualificato tra gli appellanti/debitori (id est: marito e moglie), appare ragionevolmente deporre - vista anche l'assenza di elementi di segno contrario, comunque non forniti dagli interessati - nel senso fatto proprio dal Giudice di prime cure, da intendersi qui confermato. ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi, previo rigetto dell'appello così come proposto, alla conferma, seppure per le ulteriori ragioni sin qui esposte, della sentenza già resa in prime cure, con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione ed eccezione comunque sollevata o rilevabile, ivi comprese quelle in punto di necessità di ulteriori richieste e/o difese a seguito della diversa interpretazione della domanda imposta dalla Cassazione, in ogni caso non compiutamente articolate e coltivate dagli appellanti/opponenti in questa sede (v. atti difensivi), che le hanno dichiaratamente basate su di una (non autenticamente avutasi) mutatio libelli ad opera della controparte, per aver la Suprema Corte invece dettato il principio di diritto applicato proprio al fine di orientare l'interpretazione della domanda, così come originariamente proposta (e non mutata).
Sulle spese ### alle spese, anche del grado svoltosi in Cassazione, si ritiene che l'equivoca espressione utilizzata sin dalla fase monitoria dal creditore, fonte di una diversa (ed opposta) interpretazione della domanda persino ad opera dei ### aditi nel corso dei diversi gradi di giudizio, integri i presupposti per la integrale compensazione delle stesse tra le parti, ferma in ogni caso la condanna - espressamente richiesta - dei convenuti in riassunzione, e , alla restituzione in favore dell'arch. delle somme da quest'ultimo - incontestatamente (### L, Sentenza n. 11115 del 27/04/2021) - corrisposte in favore degli stessi in esecuzione della sentenza d'appello cassata. PQM il Tribunale Ordinario di ### in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunciando a seguito della riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificata ad iniziativa dell'arch. n ei c onfronti di e sull'appello proposto da questi ultimi avverso la sentenza n. 342/2003 resa dal Giudice di ### di ### in data ###, già riformata con la sentenza n. 469/2012 resa dal Tribunale di ### in data ###, a sua volta cassata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 16595/16 del 5/08/2016, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello, così come proposto; conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza appellata; condanna ### Tribunale di ### n. 4227/2016 R.G. ### e a lla r estituzione i n favore dell'arch. delle somme da quest'ultimo corrisposte in favore degli stessi in esecuzione della sentenza d'appello cassata; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle del grado svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione.
Così deciso in data ### Il Giudice
dott. ####
causa n. 4227/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Pasquariello