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Giudice di Pace di Torre Annunziata, Sentenza n. 2314/2025 del 12-12-2025

... merce, la competenza territoriale segue il criterio del forum destinatae solutionis, identificata seguendo il criterio dell' art. 1498 c.c., comma 3, ovvero il domicilio del venditore. Corte di Cassazione, sez. ### - 2, ordinanza n. 19894/20; La designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e,conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore» (così Cass. 648/2004; v. anche Cass. 2361/2007). Orbene, nel caso di specie, la ### srl, richiede il pagamento di merce fornita, nella specie, farina, seguita da una fattura di vendita; non vi è alcun dubbio quindi che il foro competente è quello del creditore, dove il pagamento dovrà avvenire; ad ogni modo, l'obbligazione è sorta presso la sede del creditore, ovvero il luogo da dove è partita la merce per essere consegnata al debitore, nonché il luogo in cui è arrivata la richiesta di (leggi tutto)...

testo integrale

##### di ### di ### Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. R.G. 3120/2023 promossa da ### p.Iva ###, in persona del legale rapp.te p-t, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. ### nel domicilio eletto in ### alla ### G. Bertoni n. 16 e che dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo pec: ####.A.D ### in persona del legale rapp.te p-t, con sede ###, rapp.te e difesa dall'Avv. ### giusra mandato in atti, nel domicilio eletto in S.### del ### alla ### n. 160 e che dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni come in atti ### atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la ### si opponeva al decreto ingiuntivo n. 44/2023, R.G. n. 4878/2022, emesso dal ### di ### di #### notificato per il tramite degli ### in data ###.  ### a sostegno della opposizione deduceva preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito e la conseguente nullità del decreto opposto. 
Contestava altresì l'emissione del decreto sulla base di fatture commerciali e l'inesistenza del credito per aver reso parte della merce alla ### Con comparsa di costituzione e risposta provvedeva a costituirsi la ### srl la quale contestava in toto l'opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo la stessa priva di qualsiasi fondamento giuridico, pretestuosa e puramente dilatoria; In particolare si contestava l'eccezione di incompetenza per territorio; l'inesistenza del credito e la validità del decreto ingiuntivo emesso su fattura; alla prima udienza svoltasi in data ###, il ### lette la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo si riservava; Sciolta la riserva in data ### concedeva la provvisoria esecuzione e rinviava per la escussione testimoniale, indi rassegnate le conclusioni il procedimento veniva trattenuto per la decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Rituali e pertinenti la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa. 
Va disattesa l'eccezione relativa alla incompetenza territoriale del giudice adito, in punto di diritto, nel caso in cui un venditore proceda in via giudiziale per ottenere l'adempimento di un'obbligazione di pagamento dovuto a un mancato pagamento per la fornitura di merce, la competenza territoriale segue il criterio del forum destinatae solutionis, identificata seguendo il criterio dell' art. 1498 c.c., comma 3, ovvero il domicilio del venditore. Corte di Cassazione, sez. ### - 2, ordinanza n. 19894/20; La designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e,conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore» (così Cass. 648/2004; v. anche Cass. 2361/2007).
Orbene, nel caso di specie, la ### srl, richiede il pagamento di merce fornita, nella specie, farina, seguita da una fattura di vendita; non vi è alcun dubbio quindi che il foro competente è quello del creditore, dove il pagamento dovrà avvenire; ad ogni modo, l'obbligazione è sorta presso la sede del creditore, ovvero il luogo da dove è partita la merce per essere consegnata al debitore, nonché il luogo in cui è arrivata la richiesta di fornitura. 
Ne consegue che sulla determinazione del forum destinatae solutionis in riferimento all'art. 1182 c.c. non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge. 
Avuto quindi riguardo al contenuto della domanda monitoria, ed esclusa in essa ogni rappresentazione artificiosa, diviene rilevante la circostanza che il rapporto tra le parti non viene messo in discussione, ma solo l'importo fatturato risulta oggetto di contestazione in merito al suo ammontare. 
Si insiste dunque per la competenza della presente controversia dinanzi al foro di ### Nel corso dell'audizione testimoniale, il fratello dichiarava: “### ricordo che abitualmente si riforniva di farina dalla ditta M.A.D. srl dalla quale aveva richiesto una lavorazione di farina personalizzata. Adr: il contatto era direttamente con il mugnaio interno alla ditta M.A.D. il quale conosceva perfettamente le caratteristiche del prodotto richiesto contrassegnandolo sui sacchi con la scritta personalizzata. Adr: ricordo che nel periodo estate/autunno 2019, ricevemmo una consegna di 40 sacchi di farina sui quali però non era apposta la solita scritta personalizzata. Adr: telefonando in azienda, il mugnaio mi rassicurò sulla qualità del prodotto che era conforma a quello da noi richiesto. Adr: mio fratello utilizzò parte di quella consegna, circa una ventina di sacchi di farina, per la produzione dei dolciumi. Adr: all'esito delle prove durante la produzione dei prodotti dolciari fu subito evidente che il risultato non era quello abituale in quanto la farina non era conforme agli standard tecnici garantiti. 
Adr: contattai nuovamente il mugnaio il quale ci invitò a restituire la farina avanzata e ci garantì la sostituzione dei resi e il rimborso di quelli utilizzati per la produzione non andata a buon fine. Adr: nei giorni successivi gli autisti della M.A.D. srl vennero in azienda a consegnare una nuova partita di farina ritirando quella non conforme.
La circostanza suddetta non è stata sconfessata in alcun modo, di conseguenza non sussistono motivi per sottrarsi ad un pagamento dovuto. 
Va altresì rilevato che in atti vi è notula proveniente dalla ditta ### di avere effettuato in data ### il reso, di contro vi è in atti regolare fattura n. 7051/2019 del 17.12.2019, ove solo a mano vi è la scritta resi 19 sacchi, cosa che era stata tuttavia effettuata già in data ###. 
La diretta conseguenza è il rigetto della opposizione con ogni conseguenza di legge. 
Le spese di soccombenza devono tenere conto del quantum oggetto di causa #### di ### di ####ssa ### definitivamente pronunciando così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il ### opposto; condanna parte opponente al pagamento delle spese e compensi in favore dell'Avv.  ### della somma complessiva di € 250,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali; Così deciso in ### lì 11.12.2025 ### di

causa n. 3120/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Rosaria Pollio

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Giudice di Pace di Naso, Sentenza n. 89/2025 del 19-12-2025

... 20 c.p.c. coincide con il domicilio del creditore (forum destinatae solutionis). Nel caso concreto, la pretesa creditoria dell'opposto è fondata su un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione straordinaria e sul successivo atto di sottomissione che determinano l'importo complessivo dei lavori; la comunicazione dell'amministratore ex art. 63 disp. att. c.c. indica poi le singole quote dovute dai condomini morosi secondo le tabelle millesimali. Ciò rende il credito liquido già in base al titolo, con conseguente applicabilità del foro facoltativo del luogo di adempimento. Pertanto, deve dichiararsi la competenza territoriale del Giudice di ### di ### e l'eccezione sollevata dall'opponente va respinta. ### deduce che il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto inefficace, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., poiché notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, contestando altresì la legittimità della rimessione in termini concessa in sede monitoria. ###. 644 c.p.c. prevede, in effetti, che il decreto ingiuntivo divenga inefficace se non notificato nel termine di sessanta giorni (novanta per l'estero), trattandosi di termine perentorio. Tuttavia, l'art. 153, 2° co., (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 330 / 2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NASO SEZIONE 1 SENTENZA Il Giudice di ### di ### Dott. ### nella causa civile R.G.  n. 330 / 2021 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### GIORGIANNI -RICORRENTE contro ### (CF ###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (Cf. ###) -RESISTENTE ha pronunciato ### decreto ingiuntivo n. 42/2021, emesso in data ### dal Giudice di ### di ### nel proc. n. 161/2021 R.G., veniva ingiunto al sig. ### il pagamento, in favore del sig. ### dell'importo di euro 1.293,37 oltre interessi legali e spese, a titolo di quota millesimale dovuta per lavori di ristrutturazione eseguiti sul fabbricato condominiale “Mirage” in ### via ### Il sig. ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo deducendo, in sintesi: a) l'incompetenza territoriale del Giudice di ### di ### in favore del Giudice di ### di ### b) l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica ex art. 644 c.p.c. e per insussistenza dei presupposti della rimessione in termini ex art. 153, 2° co., c.p.c.; c) l'estinzione del diritto azionato per intervenuta prescrizione; d) la nullità del decreto per difetto di prova del credito (mancata produzione del contratto di appalto, della delibera assembleare e del riparto in base ai millesimi) e per difetto di legittimazione passiva in capo al condomino, ritenendo unico legittimato l'amministratore del condominio. 
Si costituiva in giudizio il sig. ### opposto, il quale contestava integralmente i motivi di opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecuzione, la condanna dell'opponente al pagamento di spese e compensi nonché la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. ### produceva, tra l'altro, contratto di appalto del 2.12.2014, verbale di consegna, atto di sottomissione del 29.3.2017, verbale di ultimazione, registro di contabilità, fattura n. 2/2018 e comunicazione dell'amministratore del condominio recante elenco dei condomini morosi e relative quote. 
Esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito del deposito di note conclusionali, con cui l'opposto ribadiva l'infondatezza dell'opposizione e insisteva per la conferma del decreto e per la condanna dell'opponente, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 
IN DIRITTO ### eccepisce l'incompetenza territoriale del Giudice di ### di ### assumendo che, in mancanza di contratto sottoscritto da entrambe le parti e di titolo negoziale idoneo a rendere liquido il credito, non sarebbe applicabile il foro del “destinatario della prestazione” ex art. 1182, 3° co., c.c., dovendosi invece applicare il foro del debitore o il foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta.  ### non è fondata. 
Dalla documentazione prodotta dall'opposto - contratto di appalto, verbali di consegna e ultimazione lavori, atto di sottomissione, registro di contabilità nonché comunicazione dell'amministratore con indicazione nominativa dei condomini morosi e relativa quota di debito - emerge l'esistenza di un titolo contrattuale scritto e di un complesso documentale idoneo a determinare, in maniera oggettiva e non discrezionale, l'ammontare della prestazione pecuniaria dovuta dal condominio e, per effetto del riparto, dal singolo condomino. 
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182, 3° co., c.c., sono esclusivamente quelle liquide, il cui ammontare risulti dal titolo o sia determinabile attraverso criteri non discrezionali, e che, in tali ipotesi, il foro del luogo di adempimento ex art. 20 c.p.c. coincide con il domicilio del creditore (forum destinatae solutionis). 
Nel caso concreto, la pretesa creditoria dell'opposto è fondata su un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione straordinaria e sul successivo atto di sottomissione che determinano l'importo complessivo dei lavori; la comunicazione dell'amministratore ex art. 63 disp. att. c.c. indica poi le singole quote dovute dai condomini morosi secondo le tabelle millesimali. Ciò rende il credito liquido già in base al titolo, con conseguente applicabilità del foro facoltativo del luogo di adempimento. 
Pertanto, deve dichiararsi la competenza territoriale del Giudice di ### di ### e l'eccezione sollevata dall'opponente va respinta.  ### deduce che il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto inefficace, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., poiché notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, contestando altresì la legittimità della rimessione in termini concessa in sede monitoria.  ###. 644 c.p.c. prevede, in effetti, che il decreto ingiuntivo divenga inefficace se non notificato nel termine di sessanta giorni (novanta per l'estero), trattandosi di termine perentorio. Tuttavia, l'art. 153, 2° co., c.p.c., nel testo riformato, configura la rimessione in termini come istituto di carattere generale, applicabile a tutti i termini processuali, anche perentori, quando la decadenza sia dipesa da causa non imputabile alla parte. 
Dottrina e giurisprudenza, anche di merito, hanno ribadito la compatibilità dell'istituto con il termine di cui all'art. 644 c.p.c., riconoscendo la possibilità di rimettere in termini il creditore che dimostri che il procedimento notificatorio non si è concluso positivamente per ragioni estranee alla sua sfera di controllo (ad es. ritardo nella restituzione del plico, mancata indicazione dell'esito nel sistema informatico del gestore postale). 
Nel caso di specie, dagli atti risulta che: - l'opposto ha tempestivamente consegnato il decreto all'ufficiale giudiziario per la notifica; - il plico è stato restituito con notevole ritardo, a seguito di irreperibilità del destinatario, come comprovato dalla documentazione prodotta e dal reclamo inoltrato a ### - la mancata restituzione nei termini del plico ha impedito all'opposto di procedere, entro il termine di sessanta giorni, alla rinotifica del decreto. 
Si ritiene, pertanto, che nel caso concreto ricorrano i presupposti dell'art. 153, 2° co., c.p.c.: la decadenza è stata determinata da una causa non imputabile al creditore, consistita nel disservizio dell'operatore postale, debitamente documentato. Ne consegue la legittimità della rimessione in termini concessa in sede monitoria e, per l'effetto, la valida ed efficace notifica del decreto ingiuntivo.  ### di inefficacia ex art. 644 c.p.c. deve, quindi, essere rigettata.  ### assume che il credito azionato sia ormai prescritto, individuando il dies a quo nella delibera condominiale di affidamento dei lavori e sostenendo la natura quinquennale della prescrizione. 
La censura non merita accoglimento. 
È principio pacifico che le spese condominiali ordinarie (pulizia, servizi periodici, utenze, ecc.), in quanto oneri periodici, soggiacciano alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.; per le spese straordinarie, invece - come i lavori di straordinaria manutenzione e ristrutturazione dell'edificio - la giurisprudenza prevalente ritiene applicabile il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di prestazioni aventi carattere occasionale e non periodico. 
Nel caso di specie, il credito azionato attiene a lavori di ristrutturazione straordinaria delle facciate, dei parapetti e dei balconi del condominio “Mirage”, come risulta dalla documentazione prodotta. Deve, quindi, ritenersi applicabile il termine decennale di prescrizione, decorrente quantomeno dall'approvazione del piano di riparto o, comunque, dall'ultimazione dei lavori e dalla piena esigibilità del credito.
In ogni caso, la notifica della diffida del 9.10.2017 - specificamente riferita ai lavori condominiali e alla quota dovuta dal sig. ### - ha prodotto effetto interruttivo della prescrizione, come confermato dal riscontro a mezzo PEC del procuratore del destinatario. 
Considerato che il decreto ingiuntivo è stato emesso e notificato (all'esito della rimessione in termini) ben prima del decorso di dieci anni dalla detta delibera/piano di riparto, deve escludersi che la prescrizione sia maturata. ### va, pertanto, rigettata.  ### deduce che il decreto ingiuntivo sarebbe nullo per violazione dell'onere della prova, essendo stato fondato su una mera fattura unilaterale, priva di richiamo al contratto di appalto, alla delibera assembleare e al riparto millesimale. 
Va premesso che la fattura, in quanto atto unilaterale di parte, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza del rapporto e la debenza del credito, costituendo al più elemento indiziario. Tuttavia, nel caso concreto, il decreto ingiuntivo è stato sorretto da un corredo documentale ben più ampio, costituito dal contratto di appalto, dai verbali di consegna e ultimazione lavori, dall'atto di sottomissione che quantifica l'importo dei lavori, dal registro di contabilità, dalla fattura riepilogativa e, soprattutto, dalla comunicazione dell'amministratore ex art.  63 disp. att. c.c., recante l'elenco nominativo dei condomini morosi e delle relative quote. 
Tale complesso documentale è idoneo a dimostrare: - l'esistenza del rapporto di appalto e l'esecuzione dei lavori; - la determinazione dell'importo complessivo dovuto dal condominio; - il riparto pro quota tra i singoli condomini, secondo i millesimi di proprietà; - la posizione di morosità del sig. ### e l'ammontare del suo debito. 
In presenza di un titolo scritto così strutturato, il credito deve ritenersi liquido ed esigibile, anche ai fini della procedura monitoria, non essendo richiesta alcuna valutazione discrezionale del giudice per la sua quantificazione. La doglianza, pertanto, va respinta. ### invoca il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. ### sostenendo che il creditore avrebbe dovuto agire esclusivamente nei confronti dell'amministratore del condominio. 
La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha affermato il principio di parziarietà delle obbligazioni contratte dall'amministratore nell'interesse del condominio: il terzo creditore può agire, in sede cognitiva e monitoria, tanto nei confronti del condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, quanto direttamente nei confronti dei singoli condomini morosi, per la quota di spesa ad essi imputabile ex art. 1123 È stato, in particolare, chiarito che la natura parziaria dell'obbligazione non limita il diritto di azione del creditore, ma opera come regola interna di imputazione del debito, nel senso che ciascun condomino risponde nei limiti della propria quota, fermo restando che il creditore può conseguire un titolo esecutivo sia nei confronti dell'ente di gestione, sia direttamente nei confronti dei singoli condomini inadempienti. 
Nel caso concreto, l'opposto ha agito nei confronti del singolo condomino moroso, per la sola quota di spesa a lui imputata in base al riparto dell'amministratore. Ciò è pienamente conforme ai suddetti principi, con la conseguenza che deve riconoscersi in capo al sig. ### la piena legittimazione passiva. 
Rigettate le eccezioni preliminari e processuali, può esaminarsi il merito. 
Come già evidenziato, dalla documentazione in atti risulta che: - tra la ditta dell'opposto e il condominio “Mirage” è stato concluso un contratto di appalto per lavori straordinari di ristrutturazione; - i lavori sono stati regolarmente eseguiti e collaudati; - l'importo complessivo dovuto dal condominio è stato determinato nell'atto di sottomissione e nella contabilità; - l'amministratore ha comunicato all'appaltatore l'elenco dei condomini morosi e l'importo dovuto da ciascuno; - il sig. ### figura tra i condomini morosi per la somma di euro 1.293,37; - non risulta fornita dall'opponente prova dell'avvenuto pagamento della quota dovuta all'amministratore, né sono emerse contestazioni specifiche sui lavori eseguiti.
Le generiche contestazioni dell'opponente in ordine alla fattura, alla mancata produzione della delibera e ai criteri di riparto non appaiono idonee a scalfire la prova del credito, nella misura indicata nel decreto ingiuntivo. 
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata nel merito e il decreto ingiuntivo 42/2021 va integralmente confermato.  ### ha chiesto la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, 1° co., c.p.c., deducendo la temerarietà dell'opposizione.  ### della domanda principale non comporta automaticamente la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., che richiede la prova di una condotta connotata da mala fede o colpa grave, desumibile da elementi oggettivi e univoci. 
Nel caso di specie, le eccezioni sollevate dall'opponente (competenza territoriale, rimessione in termini, prescrizione, prova del credito, legittimazione passiva) - pur risultando infondate - attengono a questioni giuridiche non manifestamente pretestuose, come dimostrato dal vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui profili dedotti. 
Non possono, quindi, ritenersi integrate una mala fede processuale o una colpa grave tali da giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c. La relativa domanda deve, pertanto, essere rigettata. 
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate, della non univocità della giurisprudenza in materia di prescrizione delle spese condominiali straordinarie, nonché delle peculiarità della vicenda notificatoria connesse a disservizi non imputabili alle parti.  P. Q. M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da ### contro ### ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, 1. rigetta l'opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n. 42/2021 emesso dal Giudice di ### di ### in data ###; 2. per l'effetto, conferma integralmente il suddetto decreto ingiuntivo 42/2021 in favore di ### 3. rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.  proposta da ### nei confronti di ### 4. spese compensate. 
Così deciso in ### lì 17 DICEMBRE 2025 Il Giudice di

causa n. 330/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Piccolo

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 17018/2025 del 04-12-2025

... omesso di contestare il criterio di collegamento del forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c., in considerazione del luogo di residenza della controparte, risultante dall'epigrafe del ricorso monitorio e dai dati contenuti nella proposta d'acquisto del bene immobile (cfr. Cass. 9.4.1984, n. 2278; Cass. 22.6.2007, n. 14599; Cass. 9.11.2012, n. 19473) e va considerato che “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto dal 3º comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l'attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.” (Cass., Sez. 6-3 civ., ordinanza 17.5.2011, n. 10837, ivi, Rv. 617804-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., ordinanze n. 12455 del 21.5.2010 e n.10837 del 17.5.2011; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. ### del 12.12.2019). Nel merito, l'opposizione è fondata (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 63486 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente TRA ### codice fiscale ###, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### presso il quale è elettivamente domiciliato in ####, ### 69, per procura in calce all'atto di citazione #### c.f. ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il quale è elettivamente domiciliat ###, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ### precisate dalle parti in vista dell'udienza del 17.6.2025 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.  ### “Per la parte ###. ### deposita le presenti note di trattazione scritta l'avv. ### che si riporta alle memorie depositate e alle rassegnate conclusioni svolte nell'atto di ### in ### a ### di cui chiede l'integrale accoglimento. 
La parte Opponente rileva in questa sede che la mancata ammissione delle prove articolate nella memoria ex art. 183 c,p.c. VI comma secondo termine con l'interpello e prove testimoniali apparivano del tutto rilevanti e pertinenti per la difesa di parte Opponente che doveva provare in maniera esaustiva la grave responsabilità precontrattuale messa in atto dai comportamenti e dalle azioni unilaterali della parte Opposta comprovate dalla documentazione depositata e non contestata dalla parte Opposta risultando, a nostro parere, lesivo del diritto di difesa della parte Opponente. 
Comunque si ribadisce la eccezione formulata nell'atto introduttivo per la dichiarazione di incompetenza territoriale per materia del Tribunale di ### nell'emissione del decreto ingiuntivo opposto n. 11804/2022 (R.G. ###/2022), emesso dal Tribunale di ### nonché la revoca dello stesso per l'illegittimità determinata dalla carenza degli elementi essenziali di cui art. 633 cpc.
In virtù delle considerazioni svolte, si insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.” ### “Nel rispetto del termine assegnato la ### opposta, contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, deposita le presenti note al fine di riportarsi a tutti i propri precedenti scritti difensivi e al fine di insistere per l'accoglimento delle istanze e delle conclusioni ivi articolate. Il tutto previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.” FATTO E DIRITTO Con atto di citazione inoltrato l'11.10.2022 per la notificazione tramite il servizio postale, ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 11804/2022, emesso il ### e inoltrato per la notificazione con le stesse formalità il ###, con cui il Giudice del Tribunale di ### gli aveva intimato di pagare la somma di € 10.563,77, oltre interessi e spese processuali alla ricorrente, ### la quale nel ricorso aveva esposto: che l'11.2.2022, tramite ### S.r.l.s., aveva formulato la proposta d'acquisto, irrevocabile fino al 19.2.2022, del bene immobile sito in ####, ### n. 3, e aveva consegnato all'agenzia l'assegno postale n. 7206389904-12, dell'importo di € 5.000, emesso in pari data a favore di ### proprietario dell'immobile, quale caparra confirmatoria (documento n. 2); che, in difetto della comunicazione d'accettazione, la proposta d'acquisto era divenuta inefficace, ma il #### aveva incassato l'assegno; che il bene immobile non era conforme alla normativa urbanistica ed edilizia e la ricorrente aveva subito un danno, avendo sostenuto l'esborso di € 563,77 per la locazione di un magazzino, in cui aveva ricoverato l'arredo destinato all'immobile da acquistare (documento n. 4); che, con lettera raccomandata consegnata il ###, l'esponente aveva esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1385, comma 2°, c.c. e diffidato il proprietario a pagare la somma di € 10.563,77 (documento n. 5). 
Con l'atto di citazione, ### proponeva al Tribunale di ### la domanda: “Voglia l'###mo Tribunale di ### ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: 1. In via preliminare e/o pregiudiziale si chiede alla luce di tutta la documentazione depositata in atti e per quanto dedotto ed articolato la dichiarazione di incompetenza territoriale per materia del Tribunale di ### nell'emissione del decreto ingiuntivo opposto n. 11804/2022 (R.G. ###/2022), emesso dal Tribunale di ### nonché la revoca per l'illegittimità determinata dalla carenza degli elementi essenziali di cui art. 633cpc.  2. Nel merito dichiarare legittimo il comportamento dell'###. ### che ha agito con buona fede nel rapporto precontrattuale e condannarsi la #### che ha agito in violazione dell'art. 1337 c.c. nei rapporti precontrattuali condannandola altresì al pagamento della somma di euro 3.000,00 quale risarcimento per il mancato guadagno nella successiva vendita immobiliare causata dal comportamento contrario alla lealtà, correttezza e buona fede che hanno impedito la conclusione della proposta di acquisto immobiliare del 11.2.2022 intercorsa tra le parti; 3. Per l'effetto revocare e dichiara privo di efficacia giuridica il ### n.11804/2022 (R.G. ###/2022), emesso dal Tribunale di ### il ###, per l'inadempimento contrattuale della ###ra ### condannandola al pagamento a titolo di risarcimento per la differenza di prezzo subito nella successiva compravendita immobiliare e per responsabilità precontrattuale in violazione degli obblighi previsti dall'art. 1337 c.c. nel rapporto intercorso tra le parti nella misura di ### 3.000,00; 4. Condannare la Ricorrente al pagamento in favore della parte Opponente di spese, competenze ed accessori del presente procedimento.” ### eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di ### a favore del Tribunale di Velletri, ed esponeva che la fase precontrattuale si era svolta a ### dove erano state formulate proposta d'acquisto dell'immobile ivi situato e l'accettazione, presso ### S.r.l.s.; eccepiva l'insussistenza dei presupposti previsti per la pronuncia del decreto ingiuntivo; esponeva che, con la sorella comproprietaria dell'immobile, ### aveva accettato la proposta d'acquisto e, mediante un telegramma, ne aveva dato comunicazione a ### in data ### (documenti n. 3 e 4); negava l'inerenza al rapporto de quo dell'asserito esborso di € 563,77, segnalando che, in attesa di concludere la compravendita, aveva regolarizzato l'aspetto urbanistico (documento n. 5); eccepiva l'inadempimento della controparte, la quale non lo aveva convocato dinanzi a un notaio per stipulare la compravendita; esponeva di aver poi venduto a terzi l'immobile al prezzo di € 80.000, inferiore dell'importo di € 3.000, rispetto a quello offerto dalla parte attrice, di cui chiedeva la condanna al risarcimento del danno in questa misura, a titolo di responsabilità precontrattuale. 
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 28.2.2023.  ### si costituiva in giudizio il ### e proponeva la domanda: “Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere: - in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., constatato che l'opposizione ex adverso proposta non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 11804/2022 (RG ###/2022) pubblicato il ### e notificato il ###; - in via principale, per i motivi di cui sopra, previo rigetto di ogni avversa istanza e/o domanda, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto n. 11804/2022 (RG ###/2022) pubblicato il ### e notificato il ###; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa eccezione preliminare in materia di competenza territoriale, concedere all'opposta i termini di legge per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale ritenuto competente con salvezza di ogni diritto; - in ogni caso, rigettare l'avversa domanda risarcitoria poiché infondata in fatto ed in diritto: - in via istruttoria, con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e produrre entro i termini di legge di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., per la cui concessione si formula sin d'ora istanza, si deposita: 1. fascicolo del procedimento monitorio (RG ###/2022 - Tribunale di ###; 2. decreto ingiuntivo n. 11804/2022 (RG ###/2022) notificato; 3. Atto di citazione notificato. 
Con vittoria di spese ed onorari.” Richiamato il ricorso monitorio, la parte opposta contrastava l'eccezione d'incompetenza territoriale, indicando l'obbligazione pecuniaria relativa a un credito certo, liquido ed esigibile, che andava adempiuta al domicilio del creditore, a norma degli artt. 1182, 3° comma, c.c. e 20 c.p.c.; eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria dell'importo di € 3.000, poiché l'opponente aveva esercitato il recesso ex art. 1385, 2° comma, c.c., avvalendosi della funzione tipica della caparra, consistente nella liquidazione in via preventiva e convenzionale del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. 
Respinta l'istanza proposta a norma dell'art. 648 c.p.c., concessi i termini previsti dall'art. 648 c.p.c. e prodotta documentazione, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa passava in decisione all'udienza del 17.6.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni. 
Preliminarmente, si rileva che l'eccezione d'incompetenza territoriale proposta dalla parte opponente è inammissibile, dovendo essere considerato il principio secondo cui: “La parte che intenda eccepire l'incompetenza per territorio, oltre le ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., in base all'art. 38, comma 1°, c.p.c., ha l'onere di indicare, nel primo atto difensivo, il giudice competente e anche di contestare la competenza di quello adito, in relazione a ciascun profilo individuabile con riferimento a ogni criterio facoltativo di collegamento previsto dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla parte attrice, che, in termini sostanziali, è la parte ricorrente in sede ###mancanza di questa tempestiva e specifica contestazione, non ravvisabile nella mera indicazione degli articoli del codice di procedura civile, l'eccezione d'incompetenza del giudice adito va ritenuta come non proposta, e la competenza resta radicata definitivamente presso il giudice adito (cfr. Cass. ordinanze n. 22524 del 20.10.2006; n. 24277 del 22.11.2007; n. 9316 del 9.4.2008; 15996 del 21.7.2011; n. 14594 del 21.8.2012; n. 3539 del 14.2.2014; n. 17474 del 2.9.2015; ### del 12.12.2019; n. 21989 del 30.7.2021).  ### ha omesso di contestare il criterio di collegamento del forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c., in considerazione del luogo di residenza della controparte, risultante dall'epigrafe del ricorso monitorio e dai dati contenuti nella proposta d'acquisto del bene immobile (cfr. Cass. 9.4.1984, n. 2278; Cass. 22.6.2007, n. 14599; Cass. 9.11.2012, n. 19473) e va considerato che “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto dal 3º comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l'attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.” (Cass., Sez. 6-3 civ., ordinanza 17.5.2011, n. 10837, ivi, Rv. 617804-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., ordinanze n. 12455 del 21.5.2010 e n.10837 del 17.5.2011; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. ### del 12.12.2019). 
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta. 
Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato, atteso il principio secondo cui: “### si chieda in via monitoria il pagamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria, conseguente ad un'implicita pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto preliminare, il diritto non può considerarsi né liquido né esigibile in quanto il suo riconoscimento dipende dalla modificazione del diritto sostanziale operata dal giudice con la sentenza costitutiva. Ne consegue che se, da un lato, il decreto ingiuntivo non può essere emesso, d'altro canto, una volta emesso, il giudice dell'opposizione non può limitarsi a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, ma deve pronunciarsi sull'intero rapporto dedotto in giudizio e conoscere anche la domanda di risoluzione del contratto sottesa alla richiesta di decreto ingiuntivo (Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. ### del 29/11/2022, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 666325-02). 
Passando all'esame della domanda di merito di parte opposta, giova richiamare il principio di diritto, secondo cui: “Il termine di efficacia di una proposta contrattuale va distinto da quello di irrevocabilità della proposta stessa, l'uno (disciplinato dall'art. 1326 cod. civ.) avendo la funzione di stabilire il lasso di tempo entro il quale deve pervenire, all'autore di questa, la relativa accettazione, l'altro (disciplinato dal successivo art. 1329) essendo inteso a fissare i limiti di durata di quell'ulteriore e specifica manifestazione di volontà, necessaria perché una semplice proposta contrattuale acquisti anche il suddetto eccezionale carattere dell'irrevocabilità, con la duplice conseguenza di una possibile diversità di ampiezza dei due termini e della insufficienza, ai fini di siffatta acquisizione, della sola indicazione del primo. (Cass., Sez. L, sentenza n. 41 dell'11.1.1990, ivi, Rv. 464759 - 01). 
Per conseguenza, è infondato l'assunto di parte opposta secondo cui la proposta avrebbe perso validità ed efficacia una volta decorso il termine di irrevocabilità (19.2.2022), per mancata comunicazione dell'accettazione da parte del proprietario del bene immobile. 
In base alla documentazione in atti, risulta che il contratto preliminare di compravendita è stato stipulato mediante l'incontro della proposta d'acquisto formulata dall'attuale parte opposta su modulo prestampato da ### S.r.l.s., compilato con un testo manoscritto e firmato l'11.2.2022 dalla parte stessa, con l'accettazione dell'opponente il successivo giorno 15, mediante sottoscrizione dello stesso testo, in calce alla parte intitolata “### del venditore”, che è stata firmata anche dalla comproprietaria dell'immobile (documento depositato dall'opponente il ###, nel secondo termine ex art. 183, c. VI, c.p.c.). 
La parte opposta non ha specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la ricezione del telegramma del 15.2.2022 (documento n. 4), con cui l'agenzia immobiliare le ha comunicato l'accettazione della proposta da parte del promissario venditore; in particolare, la prima non ha contestato la corretta indicazione del proprio indirizzo in #### n. 14, riportato nella proposta contrattuale e nell'epigrafe del ricorso monitorio, luogo in cui le è stato trasmesso il telegramma, né ha allegato o provato alcun fatto impeditivo della ricezione del telegramma. Infatti, l'opposta si è limitata a negare la comunicazione dell'accettazione della proposta d'acquisto in questa forma pattuita alla clausola n. 7 del contratto, che ha fatto derivare da questa evenienza la stipulazione del preliminare. 
La comunicazione dell'accettazione della proposta d'acquisto mediate l'invio di un telegramma è stata espressamente prevista alla clausola n. 7 della proposta d'acquisto, rubricata “### del contratto (contratto preliminare)”, che statuisce “la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (###, non appena il proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del ### la relativa comunicazione potrà prevenire al proponente ance tramite l'agente immobiliare mediante trasmissione a mezzo telegramma, raccomandata A.R. o telefax al seguente numero”.
Il perfezionamento del contratto preliminare in data ### risulta confermato dalla scelta dell'istituto cui la parte opposta ha fatto ricorso, esercitando il diritto di recesso di cui all'art. 1385, comma 2°, c.c., con domanda di pagamento del doppio della caparra versata, e ciò presuppone l'esistenza e la validità del contratto preliminare cui la caparra confirmatoria accede. 
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, l'incasso, in data ###, da parte del promissario venditore, dell'assegno n. 7206389904-12 dell'importo di € 5.000 non costituisce inadempimento, mentre si tratta di un comportamento conforme ai doveri di corretta esecuzione del contratto e del patto confirmatorio ad esso accessorio, atteso che “La caparra confirmatoria può essere costituita anche mediante la consegna di un assegno bancario, pur se l'effetto proprio di essa si perfeziona al momento della riscossione della somma da esso recata e, dunque, salvo buon fine, essendo però onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all'incasso; ne deriva che il comportamento dello stesso prenditore, che ometta di incassare l'assegno e lo trattenga comunque presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede, sì da impedirgli di imputare all'inadempimento della controparte il mancato incasso dell'assegno, come pure di recedere dal contratto, al quale la caparra risulta accessoria, o di sollevare l'eccezione di inadempimento (Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 10366 del 31.3.2022, ivi, Rv. 664329 - 01). 
Circa la dedotta difformità dell'immobile dalla disciplina edilizia e urbanistica, che avrebbe costituito inadempimento contrattuale del promissario venditore, si osserva che l'opponente ha dimostrato l'avventa regolarizzazione di tale aspetto, avendo prodotto il progetto di “### ai sensi dell'art. 9 bis del D.P.R. 380/01. Per un immobile realizzato ante '67 sito in ### 3 _distinto in catasto F. 39 part. 85” del 22.4.2022 (documento n. 5). 
E' incontroversa l'omessa indicazione del notaio prescelto da parte dell'opposta e la mancata convocazione delle parti dinanzi al notaio per la stipula del rogito definitivo, come previsto dalla clausola n. 3 del contratto preliminare. 
Pertanto, non si può ritenere che il promissario venditore sia incorso nel grave inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di compravendita stipulato in data ###, la cui risoluzione è imputabile a ### la quale non ha diritto a conseguire il pagamento della somma di € 10.000 pari al doppio della caparra, né l'ulteriore risarcimento del danno avendo agito a norma dell'art. 1385, comma 2°, Risulta parimenti infondata la domanda di risarcimento del danno di € 3.000 proposta da ### al riguardo, si richiama il principio secondo cui “Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono limitarsi alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, ma devono comprendere la descrizione delle specifiche lesioni patrimoniali e/o non patrimoniali derivanti da tale condotta, dovendo l'attore porre il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi gli vengono imputati, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento dell'onere probatorio” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza 18.1.2012, n. 691, Rv. 621357). 
La domanda risarcitoria in parola è stata formulata in modo generico, nell'assoluto difetto di allegazione e prova di alcuna concreta circostanza di fatto atto a denotare il nesso di causalità tra l'inadempimento della promissaria acquirente e la diminuzione nell'ordine di € 3.000 del prezzo di vendita dell'immobile promesso in vendita. 
Il parziale accoglimento dei motivi di opposizione, comporta la compensazione della metà delle spese processuali, che, per la residua parte dovuta, si liquidano come in dispositivo a favore dell'opponente, in base al D.M. 147-2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con istruttoria documentale.  P.Q.M.  Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, respinge l'eccezione d'incompetenza territoriale di questo Tribunale alla cognizione dell'opposizione proposta da ### nei confronti di ### avverso il decreto ingiuntivo n. 11804/2022 (n. ###/2022 R.G.), di cui dispone la revoca, con il rigetto della domanda proposta da ### nei confronti dell'opponente e della domanda risarcitoria formulata da quest'ultimo; compensa la metà delle spese processuali e condanna ### a rifondere a ### il residuo importo, che liquida in € 2.319,00 (118,50 anticipazioni, 460 fase di studio, 390 fase introduttiva, 500 fase istruttoria, 850,50 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.  ### 3.12.2025
Io sottoscritto Avv. ### (c.f. ###), con ### in #### n. 51, già difensore della ###ra ### ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L.53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n.179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n.228 e dell'art. 22 comma 2 del ### legislativo 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm., che il file denominato “15653519s.pdf”, contenente la sentenza n. 17018/2025 emessa dal Tribunale di ### è un duplicato informatico estratto, in data odierna, dal fascicolo telematico del procedimento portante R.G. 63486/2022.  ### 14.01.2026 Avv. ### Aniello

causa n. 63486/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela Gaetano

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12670/2024 del 09-05-2024

... scrittura di cessione vi sarebb e stata una modifica del forum destinatae solutionis, avendo la ### accett ato la cessi one regolarment e n otificata prima della scadenza del debito ceduto. Avverso la sentenza de l ### di ### sorzio ### ha propo sto ricorso per regolam ento d i competenza sulla base di un unico motivo. #### & ### ha resistito con controricorso. ### ituto ### in perso na della Dott.ssa ### ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza in quanto non preceduto dall'invito delle parti a precisare le conclusioni anche sul merito. 3 di 6 ### la giurispruden za consol idata di questa Corte, anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenzada adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza - il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la prop ria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove n on preceduto dalla rimessione della (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4819/2023 R.G. proposto da: ###, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###; -ricorrente contro ### E ### elettivamente domiciliato in ### 3, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende -controricorrente avverso SENTENZA di TRIBUNALE LANCIANO n. 17/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023 dal #### 2 di 6 Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo richiesto al Presidente del Tribunale di Lancia no dallo #### & ### nei confronti di ### per il pagamento della somma di euro 20.051,13 a titolo di prestazioni professionali.  ###, per ciò che rileva in questa sede, propose opposizione ed eccepì l'incompete nza del Tribunale di Lanciano in favo re del Tribunale di Napoli, indicato come foro conv enzionale, ai sensi dell'art. 8 del contratto quadro.  ### ale di ### con sentenz a del 18 .1.2023 rigettò l'eccezione di incompe tenza e dichiarò la competenza del ### e adito, attribuendo rile vanza al contratto di cessione del credito intercorso tra lo studio ### e la ### di ### con il quale si stabiliva che il pagamento dell'importo ceduto dovesse essere effettuato a mezzo bonifico bancar io sul conto corrente intestato all'istituto bancario. ### il ### con la scrittura di cessione vi sarebb e stata una modifica del forum destinatae solutionis, avendo la ### accett ato la cessi one regolarment e n otificata prima della scadenza del debito ceduto. 
Avverso la sentenza de l ### di ### sorzio ### ha propo sto ricorso per regolam ento d i competenza sulla base di un unico motivo.  #### & ### ha resistito con controricorso.  ### ituto ### in perso na della Dott.ssa ### ha chiesto l'accoglimento del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza in quanto non preceduto dall'invito delle parti a precisare le conclusioni anche sul merito. 3 di 6 ### la giurispruden za consol idata di questa Corte, anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenzada adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza - il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la prop ria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove n on preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che que l giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la sudde tta questione (Cass., Sez. U, n. 20449 de l 29/09/201 4, Rv .  631956 - 01; con f.: Sez. 6 - 3, n. 21561 del 22/10/2015, Rv.  637566 - 01; ### 6 - 2, n. 20608 del 12/10/2016, Rv. 641564 - 01; Sez. 6 - 3, n.1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 - 01). 
Nel caso di specie, ancorché la precisazione delle conclusioni abbia avuto a oggetto solo la questione sulla competenza, il ### ha inteso statuire in modo definitivo sulla competenza, invitando le parti a precisare le conclusioni sul punto, sicchè è ammissibile il ricorso sul regolamento di competenza. 
Con l'unico motivo di ricorso, si d educe la violazione e falsa applicazione degli artt.28 e 29 c.p.c., dell'art .19 c.p.c., degli artt.1372 c.c., 1263 c.c. e dell'art.1182 c.c., in relazione agli artt.360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c; il ricorrente censura la decisione del ### per violazione dell'art.8 d ell'accordo quad ro stipulato tra Leu kos e lo ### M orgia, che pre vedeva la competenza territoriale esclusiva del ### di Napoli, attribuendo rilevanza 4 di 6 all'accordo con il quale lo ### aveva ceduto il credito alla ### di ### accordo al quale il ricorrente era rimasto estraneo. Sarebbe inconferen te al caso di specie il p recedente di questa Corte (Cass. 1.6.2021, n. 15229), posto a fondamento della decisione, secondo cui la cessione del credito può incidere sul criterio del “forum destinatae solutionis” e radicare la competenza nel luogo in cui ha sede o domicilio il cessionario; detto principio di diritto si riferirebbe all'ipotesi in cui ad agire è il cessionario del credito sulla base del contratto di cessione mentre, nel caso in esame, l'azione era stata introdotta d al cedente ed il cessionario era rimasto estraneo al giudizio. ### di pagamento era stata, infatti, proposta dallo ### nei confronti del ### sicchè le pattuizioni contenute nel contratto di cessione intercorso tra lo ### e la ### di ### non sarebbero opponibili al debitore ceduto. 
Il motivo è fondato. 
Ai sensi dell'art.1182, comma 3 c.p.c., a fine di stabilire il luogo di adempimento di un'obbligazione pecuniar ia, a norma dell'art.1182,c.c., comma 3, deve aversi riguardo al domicilio che il creditore ha nel momento in cui l'obbligazione deve essere eseguita, e non già a quello che egli aveva allorché sorse l'obbligazione. 
La cessione del credito è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve esse re adempiuta l'obbligazione e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza; in caso contrario la cessione del credito non opera alcuno spo stamento del luogo di adempimento (Cass. Civ., Sez. I, 7.2.2006, n. 2591). 5 di 6 Le regola posta dall'art.1182 c. c., che modifica il locus destinatae solutionis, trova applicazione nell'ip otesi in cui ad agire sia il cessionario d el credito, n ei confronti del quale non è vincolante il foro convenzionale stabilito tra il cedente ed il debitore ceduto. Né l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto costituisce ricognizione tacit a del debito, trattando si di una dichiarazione di scienza priva di conte nuto n egoziale, sicch é il debitore ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio pu ò costituire con ferma di esso, perché, p er assumere tale significato, occorre un'intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo (Cassazione civile sez. III, 18/02/2016, n.3184; Cassazione civile sez. I, 18/12/2007, n.26664). 
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato richiesto dallo #### e ### per il pagamento di prestazioni dovute dal ### e la ### cessionaria del credito è rimata estranea al giudizio. 
E', pertanto, erronea la decisione del ### che ha determinato la competenza sulla base di un atto di cessione del credito in favore di un soggetto che non è parte del procedimento. 
Ne consegue che la competenza deve essere individuata sulla base del contratto intercorso tra le parti in causa. 
In particolare, l'“accordo quadro di sviluppo progetti”, avente ad oggetto la predi sposizione di studi di fattibilità per impianti fotovolta ici, prevedeva al punto 8 che “per quanto non previsto dal presente contratto , le parti fanno espresso rinvio alle norme contenute nel codice civile della legge dello ### italiano. Per le controversie è esclusivamente competente il ### di Napoli”. 
Ne consegue che, sulla base del foro convenzionale esclusivo, è competente il ### di Napoli. 6 di 6 Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, per l'effetto, va dichiarata la compet enza del ### di Napoli, innanzi al qua le vanno rimesse le parti, che riassumeranno il giudizio nei termini di legge.  P.Q.M.  Accoglie il ricorso pe r regolam ento di comp etenza; dic hiara la competenza del ### di Napoli innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge. 
Così deciso in ### nella came ra di consiglio della S econda 

Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Giannaccari Rossana

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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 1403/2025 del 23-12-2025

... base al criterio non contestato, e cioè a quello del forum destinatae solutionis, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto somma di denaro liquida e esigibile, da adempiersi al domicilio del creditore ex art. 1182/3 c.c.; la somma richiesta corrisponde infatti alla metà di quella già determinata nel suo ammontare dall'### delle ### quale imposta di registro liquidata a seguito di sentenza di divisione ereditaria ed è dunque da ritenersi liquida. Né può ritenersi che l'opponente abbia tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 22 c.p.c., che stabilisce quale sia il foro per le cause ereditarie, non avendo sollevato l'eccezione in questione nell'atto di opposizione. Ad ogni buon conto, l'eccezione, anche se fosse stata tempestivamente formulata, avrebbe dovuto essere disattesa, considerato che il presente procedimento non può ritenersi rientrare nelle cause ereditarie, trattandosi, come già detto, di domanda di restituzione della metà della somma pagata per intero all'### dall'opposta per l'assolvimento della imposta di Registro; inoltre, lo stesso art. 22 c.p.c. contempla la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione per le cause (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1941/2024 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### 75 ### presso il difensore avv. ### ATTORE/OPPONENTE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in #### 32, presso il difensore avv. ### CONVENUTA/
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 526/2024 emesso dal Tribunale di ### il 09-05- CONCLUSIONI: come in atti. 
FATTO E DIRITTO 1) Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data ###, l'avv. ### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 526/2024, emesso dal Tribunale di ### in data 09-05- 2024 in favore di ### con il quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di € 12.718,37, oltre interessi e spese della procedura, quale rimborso della metà della somma versata ad estinzione della obbligazione solidale di pagamento dell'imposta di registro gravante sulle odierne parti in favore dell'### Ha chiesto dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria dei fatti o di diritto, accertare e dichiarare: ### nullità, e /o annullabilità e/o improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti nel presente atto con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre accessori di legge”. 
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per non essere stata la relata di notificazione a mezzo posta elettronica stata creata in formato ### o in formato ### unici due formati riconosciuti validi per la corretta firma elettronica; l'omessa presa in considerazione di una proposta transattiva precedentemente fatta pervenire da esso opponente; l'improcedibilità della domanda contenuta nel ricorso per ingiunzione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della legge 28/2010; l'incompetenza territoriale del Tribunale di ### in favore del Tribunale di Chieti; la mancata indicazione in calce al ricorso dell'importo dovuto per il ### 2) Si costituiva in giudizio ### deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'ill.mo Tribunale adito: - preliminarmente ed in limine litis, concedere la provvisoria esecuzione de decreto ingiuntivo opposto; a tal fine verrà formulata separata istanza per la richiesta di fissazione di una udienza in data anteriore a quella destinata alla prima comparizione ed alla trattazione della causa (ex art. 183 cpc); nel merito, A) rigettare l'opposizione promossa dall'avv. ### avverso il decreto ingiuntivo n. 526 del 09-05-2024 di questo Tribunale e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto; B) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione; C) condannare ulteriormente l'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della convenuta opposta ex art. 96 3° co. c.p.c., stante la chiara responsabilità per palese consapevolezza della infondatezza delle ragioni di opposizione in capo all'opponente”.  3) Concessa la provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo, espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, non essendo stata ammessa la prova orale articolata dalla parte opponente, poiché vertente su circostanza irrilevante ai fini della decisione (“vero che più volte l'avv.  ### ha cercato di transigere la lite in corso con ### ma senza alcun esito”), la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art.  189 c.p.c.  4) ### non può essere ritenuta fondata e deve essere respinta.
Deve in primo luogo ritenersi l'infondatezza dell'eccezione di nullità o inesistenza della notifica a mezzo PEC del decreto ingiuntivo opposto, atteso che il difensore della parte opposta risulta regolarmente dotato di firma elettronica in formato ### (docc. 13 e 14 fascicolo parte opposta); si può inoltre ritenere comunque applicabile il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., essendosi l'opponente compiutamente difeso, anche nel merito, non avendo nemmeno prospettato una lesione del suo diritto di difesa e non potendosi configurare nella fattispecie un caso di inesistenza della notifica, che si ha solo se vi è la totale mancanza materiale dell'atto o se viene posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione (per tutte: Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01; Sez. 3 - , Ordinanza n. 14692 del 26/05/2023, Rv. 667981 - 01).  5) Quanto alla eccezione di improcedibilità della domanda per mancato preliminare esperimento del tentativo di mediazione ai sensi della legge n. 28/2010, derivando la pretesa creditoria in esame da precedente pregressa causa di divisione ereditaria, deve ritenersi che la presente controversia non sia soggetta alla mediazione obbligatoria, non trattandosi di causa in materia di divisione ereditaria, poiché il decreto ingiuntivo qui impugnato ha ad oggetto la domanda di restituzione della metà della somma pagata per intero all'### dalla parte opposta, quale coobbligata solidale insieme al fratello, per l'assolvimento della imposta di Registro liquidata dalla ### delle ### a seguito di sentenza di divisione ereditaria e scioglimento di comunione (### Chieti sent. 627/2023, giudizio nel quale la mediazione è stata esperita), e non questione ereditaria stricto sensu; non rientra pertanto nelle materie per le quali la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità.  6) ### di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dall'opponente deve parimenti essere disattesa, atteso che non appare essere stata sollevata con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18 e segg. c.p.c., avendo l'opponente solamente dedotto, nell'atto di citazione, che il giudice competente sarebbe il ### di Chieti quale giudice della residenza o del domicilio dell'opponente, omettendo dunque di considerare gli altri criteri di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c. Conseguentemente, la competenza deve ritenersi radicata presso il giudice adito in base al criterio non contestato, e cioè a quello del forum destinatae solutionis, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto somma di denaro liquida e esigibile, da adempiersi al domicilio del creditore ex art. 1182/3 c.c.; la somma richiesta corrisponde infatti alla metà di quella già determinata nel suo ammontare dall'### delle ### quale imposta di registro liquidata a seguito di sentenza di divisione ereditaria ed è dunque da ritenersi liquida. 
Né può ritenersi che l'opponente abbia tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 22 c.p.c., che stabilisce quale sia il foro per le cause ereditarie, non avendo sollevato l'eccezione in questione nell'atto di opposizione. Ad ogni buon conto, l'eccezione, anche se fosse stata tempestivamente formulata, avrebbe dovuto essere disattesa, considerato che il presente procedimento non può ritenersi rientrare nelle cause ereditarie, trattandosi, come già detto, di domanda di restituzione della metà della somma pagata per intero all'### dall'opposta per l'assolvimento della imposta di Registro; inoltre, lo stesso art. 22 c.p.c. contempla la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione per le cause relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi, ma fino alla divisione, che, nel caso di specie, risulta essere già intervenuta.  7) Nel merito, l'opponente ha solamente dedotto di aver cercato di transigere la controversia tra le odierne parti, circostanza assolutamente irrilevante ai fini del decidere e, peraltro, non provata, senza contestare la pretesa avanzata in fase monitoria e senza effettuare alcuna specifica contestazione in ordine all'ammontare della somma ingiunta. 
Né può rilevare, ai fini della decisione, la mancata indicazione dell'importo per il contributo unificato in calce al ricorso per ingiunzione, risultando comunque essere stato versato e trattandosi di obbligo imposto a fini fiscali.
Pertanto, deve ritenersi la piena fondatezza della pretesa avanzata dalla odierna opposta nella fase monitoria, avendo ella corrisposto per intero l'imposta di registro, il cui obbligo di assolvimento è previsto solidalmente a carico delle parti in causa (docc. 3, 4 e 6 fascicolo parte opposta); in atti vi è prova anche della richiesta di rimborso effettuata dalla opposta con lettera raccomandata del 4-4-2024, rimasta evidentemente senza esito alcuno.  8) ### deve dunque essere rigettata e l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere confermato. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente, che deve essere condannato anche, ai sensi dell'art. 96/3 c.p.c., al pagamento della somma equitativamente determinata di € 1.000,00, avendo introdotto l'opposizione pur nella consapevolezza della sua infondatezza, atteso che non ha minimamente contestato la sussistenza della propria obbligazione e la legittimità della pretesa creditoria dell'opposta.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1941/2024, per le causali di cui in motivazione, così provvede: respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 526/2024 emesso dal ### di ### in data ###, confermandolo in toto e dichiarandone la definitiva esecutività; condanna l'opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge; visto l'art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c. condanna altresì l'opponente alla corresponsione, nei confronti della parte opposta, della somma equitativamente determinata di € 1.000,00 e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 500,00.  ### 23 dicembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 1941/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Franceschelli Patrizia

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