blog dirittopratico

3.707.022
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33771/2021 del 12-11-2021

... reale di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico, liquidando le corrispondenti imposte di registro, ipotecaria e catastale. ### impugnò dinanzi alla CTP il detto avviso di liquidazione, deducendo il difetto di motivazione dell'atto impositivo e contestando la riqualificazione operata dall'ufficio. ### accolse il ricorso. Su appello dell'### la CTR del ### confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello l'### delle ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo. ### con controricorso. ### a ridosso dell'adunanza, ha anche depositato una memoria difensiva ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c. DIRITTO 1.Con l'unico motivo, rubricato "### e falsa applicazione dell'art. 20 DPR n. 131/1986 e degli artt. 952, 953, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.", l'### delle ### ha dedotto che il contratto di affitto stipulato inter partes sarebbe caratterizzato da anomalie della causa tipica del contratto di locazione/affitto. Tali anomalie sarebbero riscontrabili: nell'attribuzione dello ius aedificandi di impianti fotovoltaici in favore dell'affittuario sul fondo oggetto del contratto; (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9536/2017 R.G. proposto da ### in persona del ### p.t., elett.te domiciliata in ### alla via dei ### n. 12, presso l'### dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Terna - ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli #### e ### presso il cui studio è elettivamente domiciliata in ### alla via della ### n. 57; - controricorrente - avverso la sentenza n. 226/3/17 della ### del ### - ### depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2021 dal dott. ### svoltasi mediante collegamento da remoto; ### Con avviso di liquidazione n. 11/###/###/###, l'### riqualificò, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (###, l'atto stipulato tra la ### S.p.A. (d'ora in poi anche "### o "la contribuente") e ### s.r.l.  (d'ora in poi, anche "###), nominalmente indicato come contratto di affitto, come contratto di concessione del diritto reale di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico, liquidando le corrispondenti imposte di registro, ipotecaria e catastale.  ### impugnò dinanzi alla CTP il detto avviso di liquidazione, deducendo il difetto di motivazione dell'atto impositivo e contestando la riqualificazione operata dall'ufficio.  ### accolse il ricorso. 
Su appello dell'### la CTR del ### confermò la sentenza di primo grado. 
Avverso la sentenza di appello l'### delle ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.  ### con controricorso.  ### a ridosso dell'adunanza, ha anche depositato una memoria difensiva ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c. 
DIRITTO 1.Con l'unico motivo, rubricato "### e falsa applicazione dell'art. 20 DPR n. 131/1986 e degli artt. 952, 953, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.", l'### delle ### ha dedotto che il contratto di affitto stipulato inter partes sarebbe caratterizzato da anomalie della causa tipica del contratto di locazione/affitto. Tali anomalie sarebbero riscontrabili: nell'attribuzione dello ius aedificandi di impianti fotovoltaici in favore dell'affittuario sul fondo oggetto del contratto; nell'obbligo in capo all'affittuario di provvedere alla manutenzione straordinaria del fondo e degli impianti fotovoltaici; nell'acquisto della proprietà degli impianti fotovoltaici da parte del proprietario del fondo al termine del rapporto di affitto.  2 Queste "deviazioni" dallo schema tipico dell'affitto giustificherebbero la riqualificazione del contratto quale contratto costitutivo di un diritto reale di superficie in capo a ### considerato anche che al contratto di locazione/affitto è estranea la facoltà attribuita al conduttore di trasformare l'immobile oggetto del contratto.  ### l'### ricorrente, quand'anche si volesse sostenere che civilisticamente il contratto concluso dai paciscenti sia riconducibile alla locazione/affitto, dal punto di vista tributario, in base ad una interpretazione volta a reprimere gli intenti elusivi delle parti, autorizzata dall'art. 20 Tur, quello stesso contratto deve essere inteso quale costitutivo di un diritto reale di superficie in capo a ### considerate le clausole che lo allontanerebbero dallo schema causale tipico della locazione/affitto.  2. Il motivo è infondato.  2.1. Nel ricondurre il rapporto voluto dalle parti al contratto di affitto la CTR non ha violato alcuna norma di legge, muovendosi piuttosto nell'ambito dei confini dei suoi compiti istituzionali di accertamento della volontà negoziale delle parti. 
Tale accertamento non è sindacabile in Cassazione, se non nei limiti della carenza di motivazione e dell'omesso esame di fatto decisivo e controverso, di cui all'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.; vizi che non si riscontrano nella sentenza qui impugnata. 
Né si rinviene, nella sentenza della CTR impugnata, alcuna violazione di legge sostanziale con riferimento al procedimento ermeneutico che ha portato i giudici di appello a qualificare come affitto il contratto da essi esaminato (Cass., sez. 6-3, 3590/2021).  2.2. Ne consegue il rigetto del ricorso.  3. La novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.  3 P.Q.M.  Rigetta il ricorso. 
Compensa le spese del presente giudizio. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso, in ### il 31 maggio 2021. 

Giudice/firmatari: Chindemi Domenico, Napolitano Angelo

M
1

Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2782/2025 del 24-06-2025

... l'allocazione delle voci di spesa relative a impianto fotovoltaico e solare termico all'interno della macrovoce “### Aziendali” e non nella macro-voce “### e Assimilabili”(fatt. 298 e fatt. 299 ditta ###, o l'allocazione delle voci di spesa relative a forniture di materiale elettrico e all'istallazione ### il: 10/10/2025 n.###/2025 importo 100,00 dell'impianto elettrico, rendicontate dalla società nella macro-voce “### e Assimilabili”(fatt. nn. 751, 1063, 1075, 2759 ditta ### s.r.l. - fatt. n. 11 ditta ###, all'interno della macro-voce “#### ed Arredi”]. 3. Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo. ### della lite induce a compensare le spese (i.e. i compensi) per la metà, con onere per la convenuta di corrispondere all'opponente la restante parte, da regolare a tenore del D.M. 55/2014 (parametri medi per tutte le fasi processuali, ad eccezione della fase istruttoria, per la quale varranno i parametri minimi; scaglione di valore sino ad € 26.000,00). P.Q.M. Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: - dichiara legittima l'ingiunzione di pagamento per cui è causa nei limiti di € 7.569,79, oltre (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO - ### - Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°7204 del ### per gli ### dell'anno 2020, vertente TRA ### S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero degli Avv.ti ### e #### E ##### in persona dell'### pro tempore, ###: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del 7.04.2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.  ### 1. Con atto di citazione notificato il ###, la società ### s.a.s.  ha impugnato l'ingiunzione di pagamento (di cui alla nota prot. n. 17223) Registrato il: 10/10/2025 n.###/2025 importo 100,00 dell'### del ### e dell'Ambiente della ### per il recupero di € 16.569,79, oltre interessi, emessa il ### a seguito dell'avvio del procedimento di revoca parziale del contributo erogato in favore dell'attrice con D.D.G. n. 505 del 26.6.2014 a valere sul ### del ### 2007/2013, linea intervento 3.2.2. Ac (ex 3.2.2.4), volto “a promuovere lo sviluppo imprenditoriale orientato alla promozione e valorizzazione della fruizione turistica nei territori comunali della rete ecologica siciliana”. In esito ai controlli di I livello, effettuati ex post, l'### aveva rideterminato il contributo provvisorio concesso nel 2014, riclassificando alcune voci di spesa (ritenendole non ammissibili in virtù della nuova classificazione) ed espungendo l'importo di € 9.000,00, considerandolo «spesa non ammissibile in quanto, pur essendo stata rendicontata dalla società, non è stata riscontrata tra la documentazione presente nel fascicolo la relativa fattura emessa dalla ditta ### di ### (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione). Assumendo l'illegittimità dell'atto di revoca a monte, l'attrice ha, dunque, evocato l'### competente, rassegnando le seguenti conclusioni: «[…] - in via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto; - nel merito: annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato; - in alternativa, riconoscere il diritto al risarcimento danni derivante dal comportamento dell'### e Ambiente che ha dapprima autorizzato e successivamente dichiarato inammissibili alcune voci di spesa in danno della ### S.a.s. di ### nella misura pari ad € 16.569,79 richiesta dall'### […]» 2. L'### è rimasto contumace.  3. La causa, istruita in via documentale, è giunta all'udienza del 7.4.2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dell'attrice, con assegnazione dei termini di legge per le memorie conclusionali.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Così brevemente riassunta la res litigiosa, il Tribunale ritiene la domanda meritevole di accoglimento parziale. 
Registrato il: 10/10/2025 n.###/2025 importo 100,00
Il giudizio investe pacificamente l'opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti della ### s.a.s. sulla base del D.D.G. di revoca parziale del finanziamento meglio indicato in atti. In tali casi, vale il principio secondo cui «la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d.  639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie» (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 9989/16).  ### ha prodotto gli atti sottesi all'ingiunzione, da cui si evince che questa è stata fondata, in parte, su di una riclassificazione di spese in sede ###parte, sul mancato riscontro della fattura emessa dalla ditta ### di ### (per € 9.000,00). ### ha prodotto la fattura ritenuta mancante (n. 3/2015) e pure il relativo bonifico di pagamento (all.6), sì che, per questo secondo segmento, la richiesta di restituzione dell'### risulta infondata. 
Con riguardo, invece, al tema della riclassificazione, l'opponente si è limitata ad affermare che «la ditta ha eseguito con diligenza tutte le direttive fornite dall'### per giustificare la difformità del progetto con le opere realizzate. ### il: 10/10/2025 n.###/2025 importo 100,00 documentazione prodotta dalla impresa attrice veniva considerata esaustiva ed il piano economico finale proposto dalla impresa beneficiaria veniva approvato con conseguente liquidazione del saldo finale» (v. pag. 14), adducendo la violazione del canone della buona fede e della correttezza, per avere emesso, la P.A., «[…] provvedimenti amministrativi concessori e del tutto favorevoli alla ditta beneficiaria per poi accorgersi, solo nella fase conclusiva, di presunti errori da parte del beneficiario nella classificazione delle voci di spese, coerenti peraltro con il bando, in danno della impresa e con addirittura revoca dei suddetti provvedimenti con ogni ulteriore conseguenza connessa». In verità, l'### ha esercitato poteri di rideterminazione legittimi, in quanto fondati sull'art. 4 del D.D.G. n. 505 del 26.6.2014, a tenore del quale «### del contributo effettivamente concedibile sarà ricalcolato in via definitiva dopo l'approvazione della rendicontazione finale, sulla base della documentazione di spesa che sarà presentata e successivamente alle verifiche e agli accertamenti che questa amministrazione riterrà di disporre»: la riclassificazione della voce di spesa operata dalla P.A. in sede ###equivale, quindi, ex se ad elemento di rottura di una situazione di affidamento incolpevole, essendo possibile all'amministrazione, proprio per condizione espressa del beneficio, di verificare ex post la completezza e correttezza della documentazione ai fini della definitiva determinazione del contributo concedibile. E poiché l'opponente ha trascurato di illustrare gli errori tecnici che affliggerebbero la riclassificazione compiuta dall'### contestata a quanto pare innanzi al Tar ma senza che il Tribunale sia stato messo al corrente dell'esito del giudizio amministrativo, non v'è modo di ritenere inesatte o manifestamente irragionevoli le valutazioni tecniche dell'### vieppiù ch'esse appaiono credibili [è infatti credibile l'allocazione delle voci di spesa relative a impianto fotovoltaico e solare termico all'interno della macrovoce “### Aziendali” e non nella macro-voce “### e Assimilabili”(fatt. 298 e fatt. 299 ditta ###, o l'allocazione delle voci di spesa relative a forniture di materiale elettrico e all'istallazione ### il: 10/10/2025 n.###/2025 importo 100,00 dell'impianto elettrico, rendicontate dalla società nella macro-voce “### e Assimilabili”(fatt. nn. 751, 1063, 1075, 2759 ditta ### s.r.l. - fatt. n. 11 ditta ###, all'interno della macro-voce “#### ed Arredi”].  3. Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.  ### della lite induce a compensare le spese (i.e. i compensi) per la metà, con onere per la convenuta di corrispondere all'opponente la restante parte, da regolare a tenore del D.M. 55/2014 (parametri medi per tutte le fasi processuali, ad eccezione della fase istruttoria, per la quale varranno i parametri minimi; scaglione di valore sino ad € 26.000,00).  P.Q.M.  Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: - dichiara legittima l'ingiunzione di pagamento per cui è causa nei limiti di € 7.569,79, oltre interessi di cui all'art. 6 del D.D.G. n. 927 del 5.12.2018, annullandola per la sorte eccedente il suddetto limite; - compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della restante parte, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.118,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a.  e i.v.a., da distrarsi in favore del ### dichiaratosi antistatario. 
Così deciso, il 24 giugno 2025.   Il Giudice Dott. ### il: 10/10/2025 n.###/2025 importo 100,00

causa n. 7204/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Paolo Torrasi

M

Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 516/2025 del 21-06-2025

... montaggio dell'impianto. 4) La fornitura di impianto fotovoltaico 6 Kwp composto da n° 24 pannelli FTV + n.1 Inverter, marca ### o similare per un importo di € 9.000,00 oltre iva. Riguardo le condizioni di pagamento del prezzo, veniva previsto: 50% oltre iva, alla sottoscrizione dell'offerta; 30% oltre iva alla consegna delle merci; 20% oltre iva al montaggio dell'impianto. 5) Nell'extracapitolato era compresa la fornitura e posa di materiali per la realizzazione del marciapiede esterno per un totale di € 10.060,00 + iva. Condizioni di pagamento: all'accettazione dell'### dietro presentazione della relativa fattura. Tutte le forniture previste erano sia “chiavi in mano” sia nel formato KIT (grezzo o grezzo avanzato). Parte attrice opponente contestava che le opere appaltate dalla ### in parte non erano state completate ed in parte presentavano vizi. In particolare, l'Az. ### lamentava il mancato completamento dei seguenti lavori: 1. Mancata fornitura e montaggio di pannelli fotovoltaici; 2. Mancata fornitura e montaggio di porta interna scorrevole satinata; 3. Nei locali tecnici non sono state fornite né montate n° 2 soglie e finestre; 4. Nei locali tecnici non erano stati (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 629/2019 promossa da: #### (C.F. ###), con l'avv. ### e l'avv. ### (###) che la rappresenta giusta delega in atti ### contro ### (C.F. ###), con l'avv.  ### che la rappresenta giusta delega in atti ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.01.2025.   Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato ed emesso la ### succursale italiana, notificava all'### “###” di ### ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto emesso dal Tribunale di Grosseto, n. 1097/2018 del 29.12.2018, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 22.574,80, oltre interessi e spese legali quale residuo dovuto per la realizzazione di opere nell'interesse della suddetta azienda agricola. 
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale ritualmente notificato, l'### “###” di ### conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Grosseto (dando vita alla causa n. 629/2019 R.G.), la ### succursale italiana, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore della ### S.r.l.  avanzando in via riconvenzionale domanda per l'importo di € 20.732,20, ovvero la somma maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo di rimborso di somme corrisposte in eccesso, ancorché per opere non eseguite dalla ricorrente e per il risarcimento dei danni causati in conseguenza dei vizi e difetti riscontrati delle opere non eseguite a regola d'arte. 
Con nuovo ricorso per decreto ingiuntivo del 20.01.2019, n. 207/2019, la ### srl chiedeva l'emissione di un ulteriore decreto ingiuntivo relativo al rapporto intercorso con l'### “###”, chiedendo il pagamento di € 18.956,00. 
Con un nuovo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'### “###” chiamava in causa avanti al Tribunale di Grosseto, R.G.N.1076/2019, la ### chiedendo, previa riunione del procedimento a quello promosso (n. 629/2019 R.G.N.), la revoca del decreto ingiuntivo emesso e della domanda proposta da ### s.r.l. in quanto infondata e non provata. 
Si costituiva nell'odierno giudizio la ### la quale nel contestare l'infondatezza, pretestuosità e tardività delle contestazioni mosse da parte attrice opponente in merito alle fatture, al ritardo nei tempi di consegna delle opere ed in merito ai vizi - difetti lamentati inerenti le opere stesse, concludeva chiedendo la dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso ed opposto, nonché il rigetto di tutte le domande avversarie, compresa la domanda riconvenzionale spiegata. 
Si costituiva altresì nel giudizio R.G.N.1076/2019, la ### succursale italiana la quale nel contestare l'infondatezza, pretestuosità e tardività delle contestazioni mosse da parte attrice opponente, concludeva chiedendo la dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso ed opposto, nonché il rigetto di tutte le domande avversarie. 
All'udienza del 18.09.2019, alla causa R.G.N. 629/2019, il Tribunale di Grosseto dava atto dell'avvenuta riunione della causa n. 1076/2019. Non veniva concessa la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi essendovi contestazione sui fatti costitutivi del credito. 
Con decreto del 10.02.2022 emesso dalla Dott.ssa A. Forastiere, il fascicolo veniva assegnato al sottoscritto Giudice. 
La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni, con prove documentali e con ordinanza del 17.05.2022 veniva nominato il ### Berrettini per rispondere al seguente quesito: “### il CTU se le opere eseguite dalla ### in base ai contratti stipulati dalle parti, siano realizzate o meno a regola d'arte, valutandone gli eventuali vizi e quindi i costi necessari per l'eliminazione dei vizi stessi (ed evidenziati negli atti di opposizione) descrivendo ed accertato tutte le opere che rientravano nei contratti (chiavi in mano) sottoscritti dalle parti. Valuti altresì il CTU se sulla base dei documenti in atti vi sono stati interventi eseguiti da terzi”. 
All'udienza del 2.07.2024 veniva sentito a chiarimenti il #### Berrettini il quale lette le contestazioni formulate da parte convenuta riteneva le stesse siano infondate avendo data risposte esaustive al quesito postogli dal Giudice. 
Precisate le conclusioni, all'udienza del 28.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Vanno preliminarmente analizzate le eccezioni sollevate dalla parte opposta in relazione alla nullità della CTU e della tardività delle contestazioni sollevate dalla parte opponente. 
In merito alla prima eccezione, sosteneva il ricorrente che alle operazioni di CTU avevano preso parte soggetti non autorizzati ed in particolare ### e ### presenti sia in sede di sopralluogo che all'incontro fissato dal CTU per valutare la possibilità di giungere ad una risoluzione transattiva. Ebbene l'eccezione oltreché infondata appare irrilevante ai fini della eccepita nullità in quanto, come rilevato dal ### Berrettini nell'elaborato peritale, in data 13 febbraio 2023, veniva dato inizio alle operazioni peritali presso i luoghi di causa, alla presenza oltre che dei CTP e del sig.  ### (parte attrice opponente). Erano presenti anche la sig.ra ### (figlia della parte attrice opponente) e ### in quanto occupanti dell'immobile oggetto di accertamento. 
Va rilevato infatti che solo se il CTU non rispetta determinate condizioni che ledono il diritto di difesa delle parti o se non vengono seguiti i principi del processo, come il principio dispositivo e del contraddittorio la consulenza può essere dichiarata nulla. In particolare, è nulla se il CTU non consente la partecipazione delle parti alle operazioni peritali, non risponde ai quesiti del giudice, o acquisisce documenti in modo irregolare, distinguendo tra nullità relative ed assolute. Nel dettaglio le cause di nullità della CTU riscontrabili possono essere: la mancata partecipazione delle parti; la mancata comunicazione o l'ostacolo alla partecipazione di parti e CTP alle operazioni peritali è una causa di nullità, perché lede il diritto di difesa; la mancata risposta ai quesiti posti dal giudice; l'acquisizione irregolare di documenti oltre a quelli prodotti regolarmente in causa o l'utilizzo di documenti in modo irregolare, ed infine l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti o l'accertamento fatti principali che non sono oggetto del processo. 
In sintesi, va detto che avendo il CTU rispettato il principio del contraddittorio e comunque consentito la partecipazione di tutti i soggetti autorizzati durante le operazioni peritali, lo stesso non sia incorso in alcuna nullità, garantendo la validità della ### Si aggiunga infine che mai nessuna eccezione è stata sollevata e verbalizzata in proposito durante le operazioni peritali, anzi, nel verbale del 12.02.2024 in cui erano presenti, tra gli altri anche il difensore della ### ed il legale rappresentante della società, nonostante la partecipazione anche della sig.ra ### e ### oggi contestata, nessun rilievo veniva formulato dagli opposti in merito alla loro presenza, pertanto, non è riscontrabile alcuna nullità della perizia. 
Infondata è l'eccepita tardività delle contestazioni ai lavori eseguiti dalla ### lamentata da parte opposta. 
La Suprema Corte con una recente Ordinanza (Cass. civ. n. 7861 del 19/03/2021) ha statuito che “In caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli articoli 1667 e 1668 del Cc, che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera, ma, in applicazione della disciplina generale, il committente può rifiutare l'adempimento parziale oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno”. 
In particolare viene osservato che se l'inadempimento ascritto all'appaltatore consiste non tanto nella semplice imperfetta realizzazione dell'opera a causa della presenza di vizi o difetti, ma anche nel mancato completamento dell'appalto ed anticipato abbandono del cantiere, non possono trovare applicazione le norme di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere, in quanto queste richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera - dovendosi invece fare riferimento alla disciplina generale per cui il committente può rifiutare l'adempimento parziale oppure accettarlo secondo la sua convenienza. Principio da cui discende la necessità in questo caso di considerare applicabile al diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'appaltatore il termine di prescrizione in generale (dieci anni) piuttosto che il termine biennale di cui all'art. 1667 c.c. a fronte della contestazione del committente, l'appaltatore che intenda ottenere il pagamento dell'importo azionato dovrà dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alla regola dell'arte. Il committente in questo caso ha infatti sollevato quella che tecnicamente viene definita eccezione di inadempimento (disciplinata dall'art. 1460 c.c.) per cui nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (salvo che le parti avessero stabilito termini diversi per l'adempimento o comunque risultino dalla natura del contratto, e non potendosi in ogni caso rifiutare l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, detto rifiuto sia contrario alla buona fede). È infatti opinione della giurisprudenza che se il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvale dell'eccezione di inadempimento della controparte, questi può limitarsi ad allegare detto inadempimento, restando gravato così il creditore dell'onere di dimostrare di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni. Il che vale a dire che con riferimento al caso qui in analisi mentre il committente, nell'eccepire l'inadempimento non è a tenuto a fornire prova di quali opere non fossero state correttamente realizzate, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento: sarà pertanto di competenza della società dimostrare di aver eseguito integralmente i lavori per poterne ottenere il pagamento del prezzo residuo. 
Pertanto nel caso di specie, come emerge dagli atti di causa l'opera commissionata non è stata effettivamente completata, ciò infatti risulta dalle testimonianze assunte in corso di causa (si veda le dichiarazioni rilasciate dal teste ###, dall'elaborato peritale depositato dal ### Berrettini, nonché e soprattutto, è la stessa società opposta che con nota del 21.9.2018, comunicava la propria decisione unilaterale di abbandonare il cantiere, “con decorrenza immediata” (cfr. doc. 9 di parte opponente). Va detto che il rilascio immediato del cantiere da parte della ### non ha permesso alle parti di effettuare una verifica congiunta delle opere eseguite, ### parte, anche le contestazioni alle opere mal eseguite da ### risultano essere state sempre tempestivamente comunicate; i testimoni ##### e la ###ra ### hanno confermato che la committenza ha sempre contestato al ### le opere mal eseguite e quelle non effettuate, ciò si evince anche nelle e-mail intercorse tra le parti (si veda doc. 16 di parte opponente). 
Ciò detto, a questo punto si ritiene che spetti all'appaltatore provare di aver di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alla regola dell'arte. 
Entrando nel merito della controversia, a fondamento delle proprie richieste di pagamento, la società opposta sosteneva che la l'Az. ### le aveva commissionato delle opere che riguardavano: 1) la costruzione di un immobile ad uso abitativo (### 01/2017- rev. N.r. 02/### del 10.07.2017) con struttura in legno, con soluzione “chiavi in mano” e sistema ### per un importo pari a € 110.200,00 + iva che però veniva pagato solo in parte dalla committente. 
In tale offerta, sottoscritta per accettazione dall' ### “###”, la ### si impegnava alla vendita di componenti, materiali e prodotti, atti alla realizzazione di un immobile abitativo, con soluzione chiavi in mano e sistema ### (sistema costruttivo che utilizza prevalentemente materiale legnoso); venivano altresì specificati i dettagli di fornitura.  • ### e #### di #### con orditure in legno lamellare sbiancato (non previsti controsoffitti); ##### ingresso; ### interne; ### elettrico; ### idraulico per 2 bagni ed una cucina; ### termico: solo predisposizione delle tubazioni in misura dui un punto termico per ogni ambiente/camera e predisposizione collegamento caldaia; ### fumarie: predisposizione di passaggio nel tetto per fuoriuscita canna fumaria con esclusione della fornitura della canna fumaria stessa; ### pavimento in grès e soglie in travertino; ### interni: rivestimento in grès; ### tetto: calcolato e previsto con fornitura dei materiali riportati nella voce “copertura/tetto”; ### oltre 2 falde: prevista come indicata negli elaborati progettuali; ### con deposito al genio civile, D.LL. e collaudo (a titolo gratuito solo in caso di accettazione della offerta definitiva); ### 10 (stessa procedura della progettazione strutturale e inserita nell'incarico di progettazione); Trasmittanza “U” (stessa procedura della progettazione strutturale e inserita nell'incarico di progettazione). 
Seguiva un'ulteriore pagina denominata “Precisazioni” ove veniva indicato dalla ### srl che erano escluse: la linea vita, i progetti architettonici, relazione geologica, certificazione energetica, fognature, fossa ### e/o scarichi esterni e comunque “ogni e qualsivoglia” prodotto e/o servizio non espressamente indicato. Veniva altresì indicato che tutte le dichiarazioni di conformità e le certificazioni, nonché atti di rispondenza, sarebbero stati consegnati dalla ### srl ### anche per il tramite della propria succursale italiana, solo in seguito al saldo di tutte le somme dovute. 
Veniva infine specificato che sull'offerta era attivo il diritto di riservato dominio fino al saldo di tutte le somme dovute e le conseguenze in caso di mancato pagamento e/o ingiustificato ritardo nel pagamento. 
Riguardo alle condizioni di pagamento del prezzo indicato in € 110.200,00 oltre iva, alla pagina 11 veniva previsto: - 35% più iva alla sottoscrizione dalla POC (avviamento della produzione dei componenti strutturali); - 40% oltre iva all'arrivo degli elementi strutturali compreso l'assito; - 15% oltre iva alla consegna degli infissi e delle tegole e comunque dopo il montaggio dell'immobile (al grezzo avanzato); - 10% oltre iva alla consegna dell'opera compiuta.  2) La progettazione strutturale - ### 01/2017 - rev. POCBGRNR 01/140817 del 04.09.2017 comprendente: calcoli strutturali per fondazione in cls con elaborati e relativi fascicoli di calcolo, calcoli strutturali per immobile come da architettonico con costruzione in legno con elaborati e relativi fascicoli di calcolo, relazioni tecniche previste dalle ### in essere, D.LL. strutturale, ### statico, ### 10, ### “U”, per un importo complessivo di € 6.500,00 oltre oneri (si veda documento n. 2 parte attrice opponente). 
Riguardo le condizioni di pagamento del prezzo, alla pagina 4 veniva previsto: 50% oltre iva alla sottoscrizione dell'incarico; 25% oltre iva alla consegna dei progetti; 15% oltre iva al rilascio del titolo autorizzativo; 10% oltre iva alla fine lavori.  3) La fornitura di struttura “pergolato” a servizio di ### per un importo pari a € 4.000,00 + iva. 
In tale offerta veniva prevista la fornitura di struttura di pergolato a servizio di ### (esclusa fondazione), realizzato con struttura in legno ### compresi nodi strutturali ed elementi/prodotti di fissaggio e serraggio. Riguardo le condizioni di pagamento del prezzo, veniva previsto: 50% oltre iva alla sottoscrizione dell'incarico; 30% oltre iva alla consegna delle merci; 20% oltre iva al montaggio dell'impianto.  4) La fornitura di impianto fotovoltaico 6 Kwp composto da n° 24 pannelli FTV + n.1 Inverter, marca ### o similare per un importo di € 9.000,00 oltre iva. Riguardo le condizioni di pagamento del prezzo, veniva previsto: 50% oltre iva, alla sottoscrizione dell'offerta; 30% oltre iva alla consegna delle merci; 20% oltre iva al montaggio dell'impianto.  5) Nell'extracapitolato era compresa la fornitura e posa di materiali per la realizzazione del marciapiede esterno per un totale di € 10.060,00 + iva. 
Condizioni di pagamento: all'accettazione dell'### dietro presentazione della relativa fattura. 
Tutte le forniture previste erano sia “chiavi in mano” sia nel formato KIT (grezzo o grezzo avanzato). 
Parte attrice opponente contestava che le opere appaltate dalla ### in parte non erano state completate ed in parte presentavano vizi. 
In particolare, l'Az. ### lamentava il mancato completamento dei seguenti lavori: 1. Mancata fornitura e montaggio di pannelli fotovoltaici; 2. Mancata fornitura e montaggio di porta interna scorrevole satinata; 3. Nei locali tecnici non sono state fornite né montate n° 2 soglie e finestre; 4. Nei locali tecnici non erano stati montati i battiscopa; 5. Nei locali tecnici non era stato predisposto l'impianto elettrico; 6. Nei bagni dell'abitazione non erano stati installati 2 lavandini; 7. Non era stata predisposta la canna fumaria, come da contratto; 8. Non era stato dato il trattamento lamellare alla tettoia del pergolato.  ###, inoltre, quanto alle opere invece completate, lamentava la presenza di vizi: 1. Il marciapiede esterno è stato montato in modo non corretto. Le mattonelle presentano numerosi distacchi; 2. A causa di imprevisti ed anomali assestamenti della struttura all'interno di essa si sono verificate numerose lesioni; 3. Le facciate esterne presentano parti ricoperte di muffa. 
Detto ciò, oltre a richiedere la revoca dei decreti ingiuntivi oggi opposti, emessi a favore della ### in quanto nulla era dovuto, in via riconvenzionale, l'opponente chiedeva la condanna della società ### S.r.l. succursale italiana a corrispondere alla ### I ### di ### la complessiva somma di € 20.732,20, ovvero la somma maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo rimborso di somme corrisposte in eccesso, ancorché per opere non eseguite dalla ricorrente e per il risarcimento dei danni causati in conseguenza dei vizi e difetti riscontrati nelle opere eseguite non a regola d'arte. 
Parte opposta nelle proprie conclusioni chiedeva invece preliminarmente, “In via istruttoria, ### l'On.le Tribunale di Grosseto disporre la revoca dell'ordinanza emessa in data ### con la quale la presente causa veniva dichiarata matura per la decisione e per l'effetto, ### l'On.le Tribunale adito, disporre l'integrazione del quesito posto al ### come indicato dal ### della convenuta opposta nel verbale d'udienza dell'8 novembre 2022”. 
Sosteneva infatti che il CTU non aveva risposto in modo esaustivo e completo, non fornendo nella relazione una risposta in merito a tutte le fatture ad oggetto dei due decreti ingiuntivi opposti. 
Deduceva che anche in ordine al quesito concernente l'intervento di terze imprese, il CTU non aveva fornito una risposta esaustiva e dettagliata, ma si era limitato a dire che vi erano stati interventi di terzi. 
Evidenziava che il quesito era volto ad accertare se vi fossero stati interventi da parte di terze ditte successivamente al completamento delle opere da parte della ### e se i lamentati vizi fossero riconducibili all'operato delle stesse. Rilevava inoltre che alle operazioni di CTU avevano preso parte soggetti non autorizzati ed in particolare ### e ### presenti sia in sede di sopralluogo che all'incontro fissato dal CTU per valutare la possibilità di giungere ad una risoluzione transattiva. Aggiungeva che come meglio specificato nelle osservazioni del ### nei verbali di sopralluogo non risultavano essere stati riportati alcuni importanti aspetti tecnici in forza dei quali sarebbe stato necessario effettuare dei saggi volti ad accertare la corretta esecuzione delle opere. Ad esempio, risultava palese la mancanza di prove tecnico-scientifiche a sostegno di quanto dichiarato ed asseverato nella perizia. 
Va premesso che questo Giudice ritiene che la causa possa essere decisa sulla base della CTU in quanto esaustiva, e svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale non vi è motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato ed in contraddittorio con le parti. Deve essere pertanto respinta la richiesta formulata da parte opposta e reiterata nelle conclusioni di rimessione in istruttoria della causa. 
Va detto altresì che il Giudice, sulla base delle contestazioni dedotte a verbale sulla perizia chiamava a chiarimenti il ### il quale, presente all'udienza del 2.07.2024 confermava il proprio elaborato. 
È opportuno individuare i vari ruoli che hanno avuto i tecnici che hanno partecipato alla progettazione ed esecuzione dell'immobile commissionato; dalle testimonianze assunte in corso di causa è emerso che l'#### si è occupato della realizzazione del rendering del progetto architettonico ed era il ### dei lavori per la sola parte strutturale (si veda testimonianza resa all'udienza del 12.04.2022). Va precisato che in merito alle questioni strutturali non sono mai state sollevate contestazioni dalla parte opponente ed i certificati di collaudo riguardano la parte strutturale. Lo stesso #### sentito all'udienza del 6.10.2020 aveva riferito che i problemi non erano relativi alla parte strutturale.  ###. ### che era stato nominato collaudatore delle opere strutturali della costruzione dell'abitazione del sig. ### ha riferito anch'esso che non vi furono mai state contestazioni sempre con riferimento alle opere strutturali “### state evidenziate delle piccole lesioni sulle pareti interne e dall'esame dei calcoli e della struttura queste lesioni sono derivate dalla cattiva posa in opera del cartongesso. Preciso che le lesioni erano solo interne non esterne. Anche con riferimento ai collaudi il teste ha riferito di aver depositato le certificazioni riferite sempre alla parte strutturale (si veda verbale di udienza dell'8.03.2022).  #### ha svolto il ruolo di ### dei lavori (ad eccezione della parte strutturale), curando il deposito in Comune delle pratiche edilizie e della richiesta dei permessi necessari per la realizzazione dell'immobile, come emerge dalla testimonianza da lui resa all'udienza del 6.10.2020, i cui compensi sono stati regolarmente pagati dall'### i ### Infine, il ### Culotta aveva inviato i disegni relativi al montaggio delle pareti prefabbricate in legno al #### autore del progetto architettonico e ### dei ### come riferito dallo stesso all'udienza del 6.10.2020, “E' vero lo consegnai (il progetto architettonico) al ### che era il progettista del più complessivo lavoro. ### mi aveva detto di consegnarlo al ###” Detto ciò, vanno analizzate le fatture emesse dalla ### e non saldate dalla Az. ### presupposte ai decreti ingiuntivi oggi opposti. 
Nella fattura n. 23/2018 viene richiesto il pagamento del 4° SAL per complessivi € 11.460,80 che era dovuto al momento della consegna dell'opera ultimata. 
Al fine di valutare più compiutamente se l'importo dovrà o meno essere corrisposto dall'opponente, come già detto e rilevato anche dal ### Berrettini nella relazione peritale a cui si rimanda, alcuni dei lavori commissionati non sono stati conclusi e/o completati dalla società, avendo la stessa abbandonato il cantiere in data ###. Devono essere esaminate le singole contestazioni in ordine al mancato completamento delle opere che riguardano i lavori di seguito indicati e che sono stati singolarmente vagliati e valutati dal ### 1. Mancata fornitura e montaggio di pannelli fotovoltaici (verrà trattata quando verrà analizzata la fattura n. 34/2018); 2. Mancata fornitura e montaggio di porta interna scorrevole satinata. Riferisce il CTU che seppur detta fornitura non risulta indicata in alcun contratto sottoscritto dalle parti, dalla lettura degli atti si evince comunque che vi è stato un accordo che prevedeva l'installazione del serramento in questione con finitura opaca ### e che invece è stato fornito con finitura trasparente: circostanza constatata in sede di sopralluogo” (cfr. pag. ###). 3. 
Nei locali tecnici non sono state fornite né montate n° 2 soglie e finestre; 4. Nei locali tecnici non sono stati montati i battiscopa; 5. Nei locali tecnici non è stato predisposto l'impianto elettrico; 6. Nei bagni dell'abitazione non sono installati 2 lavandini; 7. Non è stata predisposta la canna fumaria, come da contratto; 8. Non è stato dato il trattamento lamellare alla tettoia del pergolato. 
Per quanto riguarda i punti da 3 a 8 il CTU riferisce che: “### per la realizzazione dell'edificio abitativo non prevede la fornitura e posa delle soglie nelle finestre quindi nemmeno in quelle dei locali tecnici. Tale lamentata omissione, quindi, non può essere ritenuta un vizio. In merito, infine, alla “mancanza delle due finestre”, si è constatato che non si è trattata dell'assenza della fornitura, ma bensì della omessa installazione che infatti è stata poi eseguita da altra ditta (### n° 7). Lo zoccolino battiscopa effettivamente non risulta posato nei due vani tecnici; la mancanza di questa finitura è da ritenersi un'omissione nella realizzazione delle opere eseguite in quanto, trattandosi di un contratto “chiavi in mano”, si presuppone che vi siano ricomprese tutte le opere di finitura che il sottoscritto ritiene indispensabili sia dal punto di vista estetico, ma soprattutto dal punto di vista igienico (### n° 11 - ### n° 4). Nei locali tecnici non è stato predisposto l'impianto elettrico: tale condizione è da ritenere, anche in questo caso, una mancanza al completamento dell'impianto elettrico essendo anche questo a servizio dell'unità abitativa. Riguardo l'installazione di due lavandini (### 11 - Riprese n. 5 e 6), da quanto rilevato nella documentazione deposita in atti, si riscontra che gli stessi sono stati installati successivamente da altra ditta (### n° 8), come riferito dal teste ### vennero installati dalla ditta ### come da fattura prodotta in atti al costo di € 500,00. 
Per quanto riguarda la predisposizione per l'installazione di una canna fumaria, il sottoscritto ritiene che tale opera non sia stata eseguita in quanto non vi è la realizzazione di un comignolo sulla copertura e non è stata predisposta alcuna apertura per l'accesso ad un eventuale cavedio. Il contratto relativo alla fornitura e posa in opera del pergolato (### 11 - ### n° 7) prevedeva il “trattamento a vernice” del legname. Da quanto risulta in atti detta lavorazione non è stata effettivamente svolta e per tale motivo è stata emessa da parte della ### la nota di credito n° 29/18 del 18/09/2019 (### n° 9). 
Ebbene è di tutta evidenza sulla base delle verifiche e dei riscontri effettuati dal consulente, la fattura 23/2018 emessa per il pagamento del 4° SAL non è dovuta in quanto l'opera consegnata non risulta essere stata ultimata a regola d'arte. 
Per i motivi sopra esposti non è parimenti dovuta la fattura n. 25/18 dell'importo di € 2.080,00 riguardante la POC concernente la realizzazione del pergolato. 
È dovuta invece la fattura n. 24/18 del 14.09.2018 dell'importo di € 793,00 è relativa al ### della progettazione strutturale (### C.I. 01/17 - ###/1400817), in quanto la fase della progettazione strutturale era affidata all'#### e non al #### al quale invece era affidata la progettazione architettonica. 
Quanto alle fatture relative alle opere extra-capitolato, va detto che dai documenti sottoscritti dalle parti risulta che, come unica opera extra capitolato richiesta dalla committente, afferiva al marciapiede esterno. 
Va rilevato che nella fattura n. 26 seppur viene genericamente indicato “pagamento ulteriori opere extra capitolato” per l'importo di € 11.440,00, nella relazione prodotta da parte opposta del 7.09.2018 risultano descritte tutte le opere extra capitolato di cui si chiede il pagamento. Ciò posto si ritiene che l'importo richiesto in detta fattura sia dovuto non essendo mai contestata da parte opponente se non in sede ###ordine alla fattura n. 34/18 del 24.09.2018 dell'importo complessivo lordo di € 2.750,00, relativa al pagamento a saldo del materiale di cui alla POC del 31.5.2018 per la fornitura e il montaggio dei pannelli fotovoltaici come accertato in perizia il materiale non risulta né fornito né montato. Riferisce infatti lo stesso ### “In relazione ai pannelli fotovoltaici (### 11 - ### n° 1) è confermato da entrambe le parti che l'installazione dell'impianto non è mai avvenuta ad opera della ### Si precisa che comunque per detta fornitura era stato versato un acconto pari ad € 4.950,00 compresa iva (### n. 15/18) e che la ditta ha richiesto con e-mail del 27 settembre 2018 (### n. 8 di parte convenuta), il saldo del costo del materiale ammontante ad € 2.750,00, come da ### 34/18 del 24.09.2018” (cfr. pag. IX della ###. Pertanto, l'importo di € 4.950,00, corrisposto a saldo della fattura n 15/18, dovrà essere rimborsato dalla ditta ### mentre la fattura n. 34/18 non risulta dovuta. Non è dovuto tuttavia neanche l'importo di € 2.000,00 presuntivamente sostenuto da parte dell'opponente per far completare l'opera del quale tuttavia non è stata prodotta la fattura. 
Quanto alla fattura n. 36/18 del 30.10.2018 dell'importo complessivo lordo di € 2.236,00 relativa alla fornitura e posa in opera di lastre per rivestimento pareti interne di tipo ### il contratto principale prevedeva la costruzione “chiavi in mano” dell'immobile senza alcuna eccezione, e nessuna richiesta di lavori extra capitolato ha riguardato le lastre di cartongesso tipo “diamant”. Va detto che parte opposta non ha fornito alcuna prova che vi sia stata l'installazione di tale tipologia di cartongesso, né ciò emerge dalla relazione del 7.09.2018 né ciò emerge dalla ### pertanto, la somma richiesta non è dovuta. 
Non è dovuta altresì la fattura n. 37/18 dell'8.11.2018 dell'importo complessivo lordo di € 12.566,00 relativa alla fornitura dei servizi di progettazione ivi indicati riferiti alla parte architettonica, venne curata come già ampiamente sopra detto, dal #### che venne pagato direttamente dal sig.  ### (si veda testimonianza del #### udienza del 6.10.2020 pag. 13). 
Parimenti non dovuta è la fattura n. 39/2018 per € 1.404,00 avente ad oggetto “opere extra capitolato inerente il sotto infisso ### - rispetto alla POC sottoscritta che prevedeva la finitura a rasante effetto intonaco opera sostituita con soglie della tipologia da voi scelta in linea con quella per portefinestre e portoncino”. ### rileva che l'offerta per la realizzazione dell'edificio non prevedeva la fornitura e posa nelle finestre. ### parte, la ### non ha provato eventuali accordi intercorsi tra le parti a modifica del contratto sottoscritto. 
Accertate quale sono le fatture rimaste impagate e che dovranno essere saldate dall'opponente, a questo punto va analizzata la domanda riconvenzionale formulata da parte dell'Az. ### Nella relazione peritale il CTU riscontra la presenza di vizi lamentati dalla parte opponente: “Il marciapiede esterno presenta numerose lesioni che lo hanno interessato lungo tutto lo sviluppo, fenomeno probabilmente dovuto ad un inadeguato sottofondo che non ne ha garantito la tenuta. Le piastrelle si presentano scollate e male ancorate al sottofondo così come il battiscopa che in alcune zone risulta distaccato. Si osserva inoltre la mancanza di giunti di dilatazione, i quali avrebbero certamente ridotto se non evitato la problematica in questione (### n° 11 - ### n. 8-9-10-11-12-13-14-15). Le lesioni lamentate lungo le pareti interne dell'abitazione sono state rilevate in due delle tre camere e nei due bagni. In particolare, si precisa che dette setolature sono presenti, prevalentemente lungo le giunzioni delle lastre ed in prossimità dei davanzali delle finestre (### n° 11 - ### n. 17-18-19-20-21-22). 
Relativamente alle facciate esterne della villetta, si è riscontrata la formazione di muffe e macchie che ne hanno pregiudicato l'estetica (### 11 - ### n. 23- 24-25-26-27-28-29-30). Inoltre, le stesse sono interessate, in varie zone, da lesioni e setolature la cui origine, in questa fase, rimane difficile stabilire”. 
Sempre nella relazione peritale, il ### dopo aver individuato i vizi, quantifica i costi necessari per la loro eliminazione che stima in complessivi € 20.198,80 oltre iva (al 10%) per un totale complessivo di € 22.218,68. 
Ebbene considerato che nessun dubbio possa sussistere in merito alla presenza dei vizi, la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente deve essere accolta, dovendo pertanto la società ### dovrà essere condannata al pagamento in favore dell'Az. ### della somma quantificata dal CTU per il risanamento delle pareti interne, il rifacimento del marciapiede ed il risanamento delle pareti esterne.  ### precisa altresì nel suo elaborato, sempre in risposta ad un quesito formulato dal Giudice, che “sulla base dei documenti in atti vi sono stati interventi eseguiti da terzi. Dalla lettura dei documenti in atti, come sopra accennato, si riscontra l'esecuzione di alcune opere da parte di altre ditte ed in particolare: ### ed installazione di pannelli fotovoltaici: si rileva che parte attrice opponente ha fornito in atti un preventivo di spesa in merito, ma non una fattura di quanto in effetti corrisposto ad altra ditta (### n° 10). È comunque indubbio che l'installazione dell'impianto fotovoltaico sulla copertura del car-port non è avvenuto ad opera della #### cretti pareti, siliconatura pareti bagni, montaggio soglie locali caldaia e montaggio finestre locali caldaia ad opera della ditta ### (### n° 7); installazione di n. 2 lavabi compreso sifoni, curve a squadra, manodopera della ditta ### (### n°8)”. 
Va rilevato che visto il mancato completamento dell'opera da parte della ### l'Az. ### si vide costretta a far intervenire ditte terze, la circostanza è stata confermata anche dai testimoni escussi in corso di causa (si veda la testimonianza di ### e ###; pertanto, anche in questo caso i relativi costi tutti documentati dovranno essere rimborsati all'opponente da parte dell'opposta come di seguito specificati: € 700,00 sono dovuti per le opere eseguite dalla ditta ### per la sistemazione cretti pareti, siliconatura pareti bagni, montaggio soglie locali caldaia e montaggio finestre locali caldaia; € 500,00 a titolo di rimborso per l'installazione di n. 2 lavabi compreso sifoni, curve a squadra, manodopera eseguite della ditta ### Niente è dovuto per la fornitura ed installazione di pannelli fotovoltaici non essendo presente in atti la fattura corrispondente ma solo un preventivo di spesa. 
A questo punto è d'obbligo effettuare un riepilogo in ordine al dare/avere tra le parti in causa; la società ### risulta creditrice delle somme di cui alla fattura n. 24/18 del 14.09.2018 dell'importo di € 793,00 e di cui alla fattura n. 26/18 del 14.09.2018 dell'importo di € 11.440,00, per un totale complessivo di € 12.233,00. ###. ### risulta essere creditrice invece della società ### delle seguenti somme: € 700,00 per il montaggio delle finestre di cui alla ricevuta emessa dalla ditta ### € 500,00 per il montaggio dei lavandini eseguito dalla ditta ### il risarcimento dovuto per il ripristino dei difetti riscontrati dal CTU pari ad € 22.218,68. Sarà inoltre dovuto il rimborso della fattura n 15/18 per € 4.950,00 relativa ai pannelli fotovoltaici mai montati né consegnati, per un totale complessivo di € 28.368,68. Effettuata pertanto la compensazione delle somme, l'### I ### di ### risulta creditrice da parte della ### dell'importo di € 16.135,68, ciò detto i decreti ingiuntivi oggi opposti devono essere revocati. 
In considerazione del parziale accoglimento delle domande sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, mentre le spese di CTU devono gravare in via definitiva su entrambe le parti al 50%.  P.Q.M.  Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, condanna la ### al pagamento in favore della ### I ### di ### della somma di € 16.135,68. 
Dispone la revoca dei decreti ingiuntivi n. 1097/2018 del 29.12.2018 e n. 207/2019 del 20.01.2019 emessi dal Tribunale di Grosseto.  compensa le spese di lite.  le spese di CTU devono gravare in via definitiva su entrambe le parti al 50%. 
Così deciso in ### 20 giugno 2025 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 629/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Bechi Beatrice

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20254/2024 del 22-07-2024

... realizzate in proprio per la connessione di un impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione (### 625.000) e agli oneri di connession e dovut i a ### (### 247.743,40) detratto quanto a titolo già versato dalla società convenuta (### 126.135); b) canone di locazione o indennit à di ut ilizzo dell'impianto per i l periodo compreso tra l'attivazione di esso (26 agosto 2011) e la stipula dell'atto notarile di cessione alla convenuta (31 luglio 2014), per un importo di euro 91.609,59; c) ripetizione degli oneri di occupazione di suolo pubblico versati alla provincia di ### (### dal 26 agosto 2011 a tutto il 2014 pari ad euro 90.543,36; d) rimborso del premio di una polizza fideiussoria, pagato da A al banco di ### li per il periodo agosto 201 4/maggio 201 5, pari a 1286,55 €. A fondame nto della domanda deduceva che controparte aveva abusato della propria posizione dominante n el rapporto di connessione alla rete elettrica di un impianto di produzione fotovoltaica di energia da essa realizzato, ritardando ingiustificatamente i tempi per l'acquisizione delle autorizzazioni 3 di 9 necessarie alla connessione e conseguentemente costringendola ad accettare condizioni più onerose. Il (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7833/2022 R.G. proposto da: A ####, in perso na del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ### 25, presso lo stud io dell'avvocato R ### che la rappresenta e difende; -ricorrente contro E ### in perso na del ### legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 66, presso lo studio dell'avvocato #### che la rappresenta e difend e unita mente all'avvocato #### -controricorrente 2 di 9 Avverso la SENTENZA della CORTE ### di LECCE 1029/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dalla #### 1. Nel 201 5, la società AET - ### ici e ### s.r.l. conveniva in giudizio la socie tà ### S.p.A. al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 434.560,91 a titolo di risarcimento del danno o di indennizzo ex art. 2041 c.c. per: a) maggiore importo dovuto quale rimborso della differenza tra il valore delle op ere realizzate in proprio per la connessione di un impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione (### 625.000) e agli oneri di connession e dovut i a ### (### 247.743,40) detratto quanto a titolo già versato dalla società convenuta (### 126.135); b) canone di locazione o indennit à di ut ilizzo dell'impianto per i l periodo compreso tra l'attivazione di esso (26 agosto 2011) e la stipula dell'atto notarile di cessione alla convenuta (31 luglio 2014), per un importo di euro 91.609,59; c) ripetizione degli oneri di occupazione di suolo pubblico versati alla provincia di ### (### dal 26 agosto 2011 a tutto il 2014 pari ad euro 90.543,36; d) rimborso del premio di una polizza fideiussoria, pagato da A al banco di ### li per il periodo agosto 201 4/maggio 201 5, pari a 1286,55 €. 
A fondame nto della domanda deduceva che controparte aveva abusato della propria posizione dominante n el rapporto di connessione alla rete elettrica di un impianto di produzione fotovoltaica di energia da essa realizzato, ritardando ingiustificatamente i tempi per l'acquisizione delle autorizzazioni 3 di 9 necessarie alla connessione e conseguentemente costringendola ad accettare condizioni più onerose. 
Il Tribunale, con la sentenza n. 558/2019, pronunciata ex articolo 281 sexies c.p.c. rigettava la domanda.  2. La Corte d 'Appello di ### con la senten za n. 1 029 del 22 settembre 2021, rigettava l'app ello confermando la senten za del Tribunale. 
Innanzitutto, dopo aver puntualizzato che la ### per le connessioni contiene le regole e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione elaborate dal gestore nel rispetto delle disposizioni regolamentari, condivideva quanto già affermato dal tribunale che la valorizzazione deve essere operata sulla base dei parametri contenuti nella guida delle connessioni ed.  2009 poiché in vigore al tempo in cui si era formato l'accordo al tempo della comunicazione da parte di A.E.T. di accettazione del secondo preventivo pred isposto da ### avvenuta il 18 giugno 2010. Tale lettura era l'unica plausibile in quanto diversamente si farebbe dipendere la valorizzazione dell'impianto dall'epoca de lla sua cessione e da crit eri non noti al momento della formazione della volontà negoziale. 
Rigettava, altresì, l'ipotesi second o cui ### avesse tenuto una condotta di abuso di un a posizione di dipendenza economica nell'ambito del rapporto oggetto di lite.  3. Avverso la suindicata pronun zia della corte di merito propone ricorso per cassaz ione la società A.E.T., sulla base di 5 motiv i illustrati da memoria.  3.1. La società E. ### s.p.a. resiste con controricorso.  MOTIVI DELLA DECISIONE 4.1. Con il prim o motiv o di ricorso la ricorre nte denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1366, 1370 e 1371 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). 4 di 9 Si duo le che la corte di m erito, come già il tribunale, nella determinazione del valore dell'impia nto da compen sare con il corrispettivo di connessione dovuto ex art. 1 5.4. del TICA abbia erroneamente applicato i parametri della ### per le connessioni Ed. 1.1. del dicembre 2009 efficaci al momento della sottoscrizione del contratto in luo go dei parametri del dicemb re 2011 valevoli all'epoca della cessione dell'impianto.  4.2. Con il second o motiv o denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117 5, 1218, 1337, 1375 c.c., dell'art. 9, legge n. 19 2/1998, n onché degli artt. 2697 c.c. e 116 c. p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.). 
In particolare, deduce che la corte d'appello, come già il tribunale, sotto il primo profilo, ha erroneamente ritenuto che nella procedura per la connessione alla rete dell'impianto di ### avrebbe agito in buo na fede, sia nella fase p recontrattuale che contrattuale, laddove alla stregua delle risultanze istruttorie emerge l'abuso di posizione dominante da parte della medesima anche in merito alla soluzione tecnica minima dalla stessa individuata. 
Lamenta che la corte di merito non ha fatto buon governo né del principio di ripartizione de ll'onere probatorio (non essend osi avveduta che ### n on aveva dim ostrato il tempestivo av vio dell'iter per la costituzione di servitù coat tiva) né delle regole ermeneutiche contrattuali (avendo peraltro ritenuto che l'espressione “atti autorizzativi” includ esse, oltre a qu elli di fonte pubblicistica, anche quelli privatistici) né delle norme sulla valutazione delle prove (non avendo correttamente considerato le risultanze delle prove orali acquisite in primo grado). 
Si duole che il giudice del gravame abbia omesso di considerare il mancato rispetto, da parte di ### del termine contrattualmen te previsto per consegnare l'imp ianto, tem po invece indispensabile per assicurare la sopravvivenza del contraente debole ### 5 di 9 4.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l'omessa valutazione delle prove orali e, an cora una volta, la violazione d ell'art. 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.). 
Le censure riguard ano la statuizio ne di rigetto del la doman da di condanna di ### al pagamento d i un indennizzo per l'uso dell'impianto, durante il periodo compreso tra la sua attivazione, avvenuta il ###, e la stipula dell'atto notarile di cessione, in data ###. 
La ricorre nte si duole che In partic olare il giudice del gravame abbia erroneamente valutato la prova testimoniale dalla quale si evince che la cabina di sezionamento della linea installata sarebbe servita ad allacciare alla rete altre utenze tramite quel medesimo impianto.  4.4. Con il quarto motivo denuncia l'omessa valutazione da parte del giudice del gravame dell'uso esclusivo dell'impianto in capo ad ### fatto pu re confermato dalle prove orali raccolte, non contestato e decisivo ai fini dell a decisione, con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , ancora in tema d i valutazione delle prove orali (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.).  4.5. Con il qui nto mo tivo denuncia l'omessa valutazione di un ulteriore fatto decisivo, cost ituito dalla du rata della polizza fideiussoria, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 
Sostiene che la sentenza impugnata deve essere cassata laddove la Corte di ap pello h a omesso di considerare che la durata d ella suddetta polizza, rilasciata da A in favore di ### a garanzia di eventuali vizi e difett i dell'impianto, era trien nale dalla data di consegna di q uest'ult imo, avvenuta nell'agosto 2011, per cui la mancata restituzio ne dell'impianto entro detto termine av rebbe provocato un danno alla stessa A per aver dovuto continuare a pagare i premi fino a maggio 2005, per un totale di € 1.286,55.  5. I motivi, che possono congiuntame nte esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. 6 di 9 Le censure svo lte dalla ricorrente riguardano non propriam ente l'errore del giudice di merito nel l'applicazione delle regole ermeneutiche in materia contrattuale quanto p iuttosto il risultato interpretativo a cui detto giudice è pe rvenuto nell a lettura del contratto inter partes, in re lazione all'art. 15.4 del TICA e ai parametri uni tari previsti dalla ### per le ### del dicembre 2009, diversi da q uelli contenuti nella versi one del dicembre 2011. ### a cui è pervenuta la Corte territoriale è insindacabile in sede ###nei limiti del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c., che però non è stato veicolato (v. ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, Ord., 29 febbraio 2024, n. 5446; Cass. civ., Sez. III, Ord., 31 gennaio 2024, n. 2887; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 dicembre 2023, n. ###; Cass. civ. Sez. I, Ord., 21 settembre 2023, n. 26986). 
Non può d'altro canto sottacersi che l'interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito, il quale deve indagare su quale sia stata la comune intenzione dei contraenti, partendo dal significato letterale delle parole e dell e espressioni uti lizzate, per poi mette re in correlazione le singole clausole con la discipl ina integrativa espressamente voluta dalle parti, al fine di chiarirne il significato (cfr. tra le molte, Cass. civ., Sez. I, Ord., 13 febbraio 2024, n. 3949; Cass. civ., Sez. V, Ord., 19 maggio 2021, n. 13572; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 25 giugno 2020, n. 12620; Cass. Sez. III, Ord., 8 giugno 2018, n. 14882). 
Ebbene, la decisione impugnata risponde a tali requisiti, essendo fondata su un iter argomentativo rispettoso delle reg ole legali di ermeneutica contrattuale, governate d ai criteri dettati dagli artt.  1362 e ss. c.c., tra cui quelli di buona fede e di interpretazione del contratto più favore vole alla parte de bole, nonché delle norme integrative espressamente volute d ai contraenti, costituite dalla ### per le ### essioni del 2 009 e alle condizioni generali di contratto. 7 di 9 5.1. Non può per altro verso sottacersi che i motivi risultano dalla ricorrente formulati in violaz ione dei requisiti a pena d'inammissibilità prescritti all'art. 366 c.p.c. 
Con riferiment o al vizio di cui al n. 3 dell 'art. 36 0, c.p.c. va osservato che la ricorrente denunzia la viola zione o falsa applicazione di norme di diritto solo mediante richiamo alle norme asseritamente violate, atteso che ogn i doglianza, invece di consistere in specifiche argomentazioni sul perché le affermazioni contenute nella sentenza gravat a sarebbero in contrast o con le norme regolatrici ri chiamate, involge sempre al preteso abuso di posizione dominante d i ### con conseguente sostanziale sovrapponibilità delle medesime censure. 
La relativa disamina disvela una richiesta di rivalutazione dei fatti storici da cui è originata la vicenda, perché pone a suo presupposto una diversa, e più favorevole, ricostruzione degli at ti negoziali e normativi rispetto a q uella accolta nella sentenza impu gnat a, attraverso doglianze che si connotano non già in vizi di legittimità, ma di m erito, senza confrontarsi con la ratio decide ndi della decisione impugnata, così travalicando il modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 8 marzo 2024, n. 6356; Cass. civ., Sez. III, Ord., 8 febbraio 2024, n. 3572; Cass. civ., Sez. I, Ord., 24 gennaio 2024, n. 2335; Cass. civ., Sez. lav., 21 agosto 2020, n. 17570). 
A ben vedere, le censure di parte ricorrente ineriscono pure l'apprezzamento degli esiti probatori del processo, ma, anche sotto questo profilo, non me ritano di essere accolte , trattandosi di compito riservato al giudice del merito e insindaca bile in cassazione, quand o, come nel caso, risulta logico e coeren te il valore preminente dallo stesso attribuito agli elementi utilizzati e posti a fondamento de lla decisione e le argomentazioni sono inadeguate e insufficienti a superarlo ( cfr. da ult imo, Cass. civ., Sez. III, Ord., 5 ottobre 2023, n. 28120; Cass., Sez. lav., 20 luglio 8 di 9 2023, n. 21681; Cass., Sez. lav., Ord., 9 luglio 2023, n. 21343; Cass., Sez. II, Ord., 20 giugno 2023, n. 17560; Cass., Sez. I, Ord., 28 marzo 2023, n. 8764; Cass., Sez. I, Ord., 20 marzo 2023, 7942; Cass., Sez. II, Ord., 18 gennaio 2023, n. 1466 Cass., VI-2, Ord., 24 settembre 2021, n. 25941; Cass., Sez. VI-5, Ord., 4 dicembre 2017, n. 2892 9). Infatti, la Corte d'appell o ha compiutamente esaminato tutte le risult anze istruttorie, correttamente - così e scludendosi la fondatezza pure della doglianza di violazione dell'art. 2697 c.c. - ed ha ricostruito i fatti costitutivi della domanda di ### ritenendo, sulla base degli esiti delle prove orali, di cu i ha dato sp ecificatament e atto in motivazione, non sussistere un inadempimento di ### nei confronti di A (cfr. pp. 23-24 sentenza impugnata n. 1029/2021). 
Neppure può porsi una questione di violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., non avendo il ricorrente allegato e dimostrato che il giudice del merito ha basato la sua decisione su prove non dedotte dalle parti o ne ha disposte d'ufficio fuo ri dei limiti legali ovvero h a disatteso p rove legali o considerato come facenti piena prova elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. tra le molte, Cass. civ., Sez. II, Ord., 6 marzo 2024, n. 6005; Cass. civ., Sez. V, Ord., 28 febbraio 2024, n. 5233; Cass. civ., I, Ord. , 27 febbraio 2024, n. 5135; Cass. civ., Sez. I, Ord., 23 gennaio 2024, n. 2259; Cass. civ., Sez. I, Ord., 31 luglio 2023, 23151; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22 aprile 2022, n. 12830; civ., Sez. I, 1° marzo 2022, n. 6774). 
Quanto al dedotto vizio di cui al n. 5 d ell'art. 360 c.p.c. va osservato che nella speci e ricorre un'ipotesi di c.d. doppia conforme, e la ricorrente non ha indicato nel ricorso le divergenti ragioni su cui la prima e la seconda decisione di merito risultano fondate legittimant i la denunzia del vizio in argomento (v. ex plurimis, Cass. civ., Sez. V, Ord., 20 febbraio 2024, n. 4455; civ., Sez. lav., Ord., 13 febbraio 2024, n. 3929; Cass. civ., Sez. III, 9 di 9 Ord., 6 febbraio 2024, n. 3424; Cass. civ., Sez. I, Ord., 9 gennaio 2024, n. 709; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1° settembre 2023, 25640; Cass. civ., Sez. II, Ord., 19 luglio 2023, n. 21230).  6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legitt imità, che liquid a in complessivi euro 10.20 0,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese gen erali e accessori di legge, in favore della controricorrente. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Pellecchia Antonella

M
1

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 173/2026 del 16-01-2026

... d'appalto, copia della documentazione relativa all'impianto fotovoltaico installato, copia della documentazione energetica relativa agli infissi interni ed esterni installati, copia della documentazione relativa al cappotto termico installato e dei prodotti utilizzati per l'installazione dello stesso, copia della documentazione energetica relativa alle caldaie a condensazione oltre interessi spese della procedura d'ingiunzione, provvisoriamente esecutivo. Pag. 3 a 6 A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità della richiesta e rilevava di aver provveduto, con pec del 03.10.2024 ed integrazione del 14.10.2024, a trasmettere la documenta ingiunta con esclusione della documentazione bancaria relativa allo sconto in fattura ed alla copia della polizza assicurativa stipulata per le lavorazioni di cui al contratto d'appalto. Insisteva, pertanto, nell'accoglimento dell'opposizione, chiedendo la revoca del D.I. Si costituiva in giudizio l'opposto, impugnando e contestando l'avverso dedotto; insisteva per il rigetto della spiegata opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo. Depositate le memorie ex art 171 ter cpc, con ordinanza del 1.5.2025 veniva confermata la provvisoria (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 a 6 Proc. n. 8235/2024 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### - ### in persona del Dott. ### ha pronunziato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 8235 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra ### A #### P.I. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da procura in atti dall' Avv. ### C.F. ###, presso il cui studio elettivamente domicilia in #### alla ### n. 40; - opponente e ### C.F. ###, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. ### C.F.  ###, presso il cui studio elettivamente domicilia in ### d'#### alla via ### n. 12; - opposto ### Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Pag. 2 a 6 Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. 
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data ### del ### della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella ### del CSM (adottata il ###) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con citazione notificata telematicamente a mezzo pec (ai sensi della ### n. 53 del 1994), la S.r.l.s. ### proponeva opposizione avverso il ### ingiuntivo n. 2543/2024, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di ### in data ###, con cui le veniva ingiunto, la consegna, in favore di ### della seguente documentazione: documentazione bancaria relativa allo sconto in fattura; copia del contratto di appalto trasmesso alla banca, copia della polizza assicurativa stipulata per le lavorazioni di cui al contratto d'appalto, copia della documentazione relativa all'impianto fotovoltaico installato, copia della documentazione energetica relativa agli infissi interni ed esterni installati, copia della documentazione relativa al cappotto termico installato e dei prodotti utilizzati per l'installazione dello stesso, copia della documentazione energetica relativa alle caldaie a condensazione oltre interessi spese della procedura d'ingiunzione, provvisoriamente esecutivo.
Pag. 3 a 6 A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità della richiesta e rilevava di aver provveduto, con pec del 03.10.2024 ed integrazione del 14.10.2024, a trasmettere la documenta ingiunta con esclusione della documentazione bancaria relativa allo sconto in fattura ed alla copia della polizza assicurativa stipulata per le lavorazioni di cui al contratto d'appalto. 
Insisteva, pertanto, nell'accoglimento dell'opposizione, chiedendo la revoca del D.I. 
Si costituiva in giudizio l'opposto, impugnando e contestando l'avverso dedotto; insisteva per il rigetto della spiegata opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo. 
Depositate le memorie ex art 171 ter cpc, con ordinanza del 1.5.2025 veniva confermata la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 3.11.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all' art. 189 cpc. 
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione. 
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02). 
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere
Pag. 4 a 6 adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo ( Cass. Civ. n. 20613/11).   In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). 
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1 comma, c.p.c. 
Invero, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) chi agisce per l'adempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533). 
Nel caso di specie, l'opposto ha provato la fonte del suo diritto attraverso la produzione della documentazione allegata, inoltre, l'esistenza del rapporto contrattuale non è stata contestata dall'opponente. 
Di contro, l'opponente non ha fornito prove in merito alla sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito azionato, contravvenendo così all'onere probatorio su di esso gravante. 
Invero, nonostante la produzione tardiva, la documentazione fornita dalla ### risulta ancora incompleta e inadeguata rispetto agli obblighi
Pag. 5 a 6 contrattuali assunti, mancando ancora elementi essenziali per la verifica della corretta gestione dei crediti fiscali e per l'accesso ai benefici del ### 110%. 
Ritenuta per tali ragioni la infondatezza dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va confermato. 
Le spese del presente procedimento seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri medi per fase di studio della controversia, fase introduttiva e fase decisionale, con riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, ex art. 4, comma 4, e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, (così come modificato ad opera del D.M. 
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M.  cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), tenuto conto del valore indeterminabile della causa.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede: A) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 2543/2024 emesso dal Tribunale di ### in data ### reso nel procedimento recante R.G. n. 7054/2024, e lo dichiara definitivamente esecutivo; B) condanna l'opponente ### S.R.L.S. al pagamento in favore dell'opposto ### delle spese di lite che si liquidano in € 4.067,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e ### come per legge. 
Così deciso in ### 14.1.2026 

Il Giudice
Onorario Dott. Pag. 6 a 6


causa n. 8235/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Caradonna Antonio

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23187 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.075 secondi in data 24 gennaio 2026 (IUG:GQ-944129) - 1331 utenti online