testo integrale
Corte ### di ### sezione civile Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 2360/2023, questa Corte, con ordinanza del 31.1.2025, così disponeva: “### la contumacia di ### Accoglie l'istanza di sospensiva e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. Dispone, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 25.7.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 26.9.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Nelle note depositate in data ###, in sostituzione dell'udienza di discussione, l'appellante concludeva come segue: “.. -in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.3368/23 emessa dal Tribunale di Napoli, sez. civ. VIII°, Giudice dott.ssa ### D'### nell'ambito del giudizio recante N.R.G. ###/17, pubblicata il ### e notificata il ###, tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano ovvero, voglia: - accertare e dichiarare la responsabilità civile del signor ### quale proprietario dell'autovettura ### tg. ### nella produzione dell'evento dannoso; - per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni a favore dell'istante nella indicata misura di euro 146.284,55, importo quantificato in forza delle risultanze emerse dalla CTU espletata in corso di giudizio, ovvero, nella minore o maggiore somma chel'###ma Corte di Appello di Napoli riterrà pag. 2/31 opportuna, con rivalutazione somma secondo gli indici ### ed interessi e comunque nei limiti della competenza del giudice adito; -condannare la ###ni ### in persona del legale rappr.te p.t., ovvero i convenuti in solido tra loro al pagamento per entrambi i gradi giudizio delle spese e del compenso professionale, oltre al 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”; l'appellata, nelle note depositate in data ###, in sostituzione dell'udienza di discussione, concludeva riportandosi alla comparsa di costituzione, con la quale aveva chiesto volersi: “1. dichiarare improcedibile l'appello, ex art. 165 c.p.c., in caso di eventuale tardiva costituzione dell'istante; 2. dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile l'appello; 3. dichiarare il gravame inammissibile, nullo, improcedibile, improponibile ed infondato; 4. nel merito si chiede confermarsi l'appellata sentenza in ogni sua parte; 5. in ogni caso, condannare la parte appellante al pagamento di spese e compensi di causa del presente grado di giudizio con ulteriore condanna per temerarietà dell'impugnazione.”.
Alle 13.15, orario successivo alla chiusura al pubblico della ### la Corte decideva la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue. pag. 3/31 CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr. ### - ### - ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 2360/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3368/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data ###, notificata in data ###, pendente TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, dall'avv. ### (C.F. ###) in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello; #### (C.F. ###); ###È ### S.p.A. (P. IVA ###), in persona della pag. 4/31 Dott.ssa ### quale procuratore speciale di ### S.p.A., munito degli occorrenti poteri, giusta procura a rogito notaio ### del 23 febbraio 2022, autenticata al repertorio 100224/18051 del ### registrata a ### il ###, al n. 1921, serie ###, depositata presso il competente Registro delle ### e Dott. ###ì, conformemente ai poteri di rappresentanza legale attribuitigli dalla ### del 30.05.2019, munito degli occorrenti poteri a ministero Dott.ssa #### in ### n. rep. 91782, racc. 16368, quali procuratori speciali di ### rappresentata e difesa dall'Avv. ###, (C.F. ###), giusta procura in atti. ###: risarcimento danni da circolazione stradale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1.
Con citazione, notificata, in data ###, a ### S.p.A. e, in data ###, a #### conveniva i predetti, innanzi al Tribunale di Napoli, deducendo che: il giorno 26.12.2013, alle ore 18,00 circa, mentre attraversava a piedi con circospezione la via S. ### de ### in Napoli, veniva investito dall'autovettura ### tg. ### di proprietà e condotta da ### che procedeva con direzione piazza ### in conseguenza dell'investimento, esso istante rovinava al suolo, pag. 5/31 riportando lesioni personali, quali “frattura scomposta pluriframmentaria collo omero destro, frattura calcagno sinistro, frattura composta malleolo tibiale destro e contusioni multiple”, come diagnosticato dai sanitari dell'### S.M. ### ove, il giorno successivo, si era recato stante il fortissimo dolore; a causa delle lesioni riportate, in data ###, veniva sottoposto ad intervento chirurgico, con successiva riduzione in gesso a stivaletto della gamba destra; soltanto in data ###, dopo un lungo periodo di degenza e di immobilizzazione con apparato gessato, molteplici cure e visite specialistiche ed un lungo ciclo di fisioterapia, esso attore veniva giudicato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico legale; erano residuati postumi di natura permanente che avevano inciso sulla integrità psico-fisica di esso attore; aveva subito danni anche nella vita privata, per aver sofferto moralmente e psichicamente del danno ingiusto conseguente al sinistro de quo, tanto più che, per età e prestanza fisica, a seguito di tale evento era stato oggettivamente turbato nello spirito e materialmente impedito nello svolgere le proprie attività abituali e di relazione; a seguito della richiesta stragiudiziale di risarcimento danni inoltrata alla ###ni S.p.A., ente assicurativo dell'autovettura responsabile del sinistro, quest'ultima nominava il dott. ### quale proprio medico di fiducia onde valutare la natura, durata ed entità delle lesioni patite dall'istante; stante l'inerzia della ### nel risarcire il danno, si vedeva costretto a sottoporsi a proprie spese ad un'altra visita medico legale, questa volta ad opera dal dott. ### quale proprio medico di fiducia, il quale, dopo avere confermato la sussistenza del pag. 6/31 nesso causale tra l'evento ed i danni, quantificava i postumi invalidanti nella misura almeno del 22% come danno non patrimoniale, oltre ad un lungo periodo di invalidità temporanea totale e un altrettanto per l'invalidità temporanea parziale; in applicazione delle tabelle di ### il risarcimento del danno, considerata l'età di 29 anni al momento del sinistro, ammontava ad euro 74.732,00 per danno biologico (non patrimoniale), euro 8.700,00 per 60 giorni di invalidità temporanea (€ 145,00), euro 3.240,00 per 30 giorni di invalidità parziale al 75% (€ 108,00), euro 2.175,00 per 30 giorni di invalidità parziale al 505 (€ 72,50), euro 1.087,00 per 30 giorni di invalidità parziale al 35% (€ 36,25), euro 29.145,48 quale aumento personalizzato (39%) del danno non patrimoniale, euro 2.500,00 per spese mediche, oltre al risarcimento del danno morale ed esistenziale sofferto; ad onta delle pacifiche modalità dell'evento, del notevole lasso di tempo decorso, delle rituali richieste e dell'invito alla negoziazione assistita e nonostante la regolare visita medico-legale presso il fiduciario della convenuta compagnia, alcuna liquidazione gli era stata accordata per cui si vedeva costretto ad adire l'autorità giudiziaria. ### tali premesse, l'attore domandava condannarsi in solido ### e la ### ass.ni S.p.A. al risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro, il tutto nei limiti del valore di euro 260.000,00 nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva ### S.p.A., nella predetta qualità, eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione, l'improcedibilità della domanda per violazione pag. 7/31 degli artt. 145 e 148 del ### delle ### l'infondatezza della pretesa nel merito, chiedendo, in subordine, volersi accertare il concorso di colpa dell'attore ex art. 2054 nella causazione dell'evento dannoso. ### seppur ritualmente citato, ometteva di costituirsi e ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruita la causa con l'audizione dei due testi intimati dalla parte attrice e con l'espletamento di una CTU medico legale, all'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda proponibile, così decideva: “1) dichiara la contumacia di ### 2) rigetta la domanda proposta dall'attore ### 3) condanna l'attore ### al rimborso delle spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano in complessivi € 14.000,00 per compensi professionali del procuratore, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge; 4) pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell'attore ### Zinzi”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, notificatagli il ###, ### interponeva appello, mediante citazione tempestivamente notificata, a ### in data ### nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati ed invocandone, in via preliminare, la sospensiva. pag. 8/31 Costituendosi con comparsa depositata il ###, la ### S.p.A., nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il ### e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “letto l'art. 331 c.p.c., ordina all'appellante la notifica dell'atto di appello nei confronti di ### rinvia la causa in prosieguo di prima udienza al 19.4.2024, con notifica nel rispetto dei termini di legge a comparire.”.
All'udienza del 19.4.2024, la Corte, dichiarata la nullità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, ne ordinava la rinnovazione, fissando in prosieguo l'udienza del 31.1.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, con ordinanza emessa in data ###, la Corte verificata la tempestiva e rituale notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di ### e non essendosi questo costituito, così decideva: “### la contumacia di ### Accoglie l'istanza di sospensiva e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. Dispone, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 25.7.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 26.9.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.”. pag. 9/31 Da ultimo, scaduto il termine accordato alle parti, sulle conclusioni dalle medesime rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa veniva decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado riteneva non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato, osservando che “### invero non dimostrata la derivazione causale delle lesioni lamentate dallo ### ed il sinistro, così come descritto e dedotto in giudizio”.
In particolare, il Giudice, discostandosi dalle conclusioni cui era pervenuto il nominato ### affermava: “### irrilevante dunque che in sede di CTU la dott.ssa ### abbia ritenuto astrattamente compatibili le lesioni riscontrate con la dinamica narrata poiché, al di là della astratta compatibilità, ciò che è stato in questa sede considerato dirimente sono state piuttosto le circostanze del caso concreto, ed in particolare la totale inverosimiglianza delle circostanze inerenti la riferita assenza di cure adeguate rispetto alla gravità del quadro fratturativo in atto, ciò che ha gettato un'ombra di globale inattendibilità della versione dei fatti offerta da parte attrice, e conseguente difetto di prova sul fatto storico generatore di danno”.
Tale convincimento si fondava sulla circostanza per cui risultava: “del tutto inverosimile e non credibile, neanche in base all'ipotetico stato di alterazione dato dall'assunzione di stupefacenti - evenienza questa, peraltro, solo dichiarata e non risultante da nessuno dei documenti medici prodotti - che l'infortunato, con una situazione fratturativa pag. 10/31 plurima in atto in diversi distretti anatomici, abbia potuto essere serenamente trasportato “in braccio” dal luogo del sinistro fino a casa, abbia potuto sistemarsi a casa a riposo, prendere “un farmaco per tamponare il dolore, forse un Aulin”, ed attendere addirittura le 13.00 del giorno successivo per accedere alle cure e soprattutto all'immobilizzazione di cui aveva bisogno (cfr. le dichiarazioni testimoniali di ### e di ###.”.
§ 4.
Con il primo motivo di appello, l'istante, nel sottoporre a censura la sopra riportata parte di sentenza, deduceva che il primo Giudice aveva fondato il proprio convincimento su valutazioni meramente personali, discostandosi, in maniera immotivata, dagli esiti dell'espletata ### la quale aveva appurato essere sussistente il nesso causale tra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate da ### così come quello tra queste ultime e le conseguenti menomazioni.
Con il secondo motivo, l'istante riteneva altresì erronea la valutazione operata dal Giudice riguardo alle deposizioni rese dai due testi escussi, osservando che, al contrario, siffatte dichiarazioni risultavano coerenti tra loro, oltre che compatibili con la CTU e con le risultanze documentali.
Con il terzo motivo, l'appellante opinava che, stante quanto affermato nei motivi precedenti, il Giudice sulla base delle testimonianze, della ricostruzione di parte attrice e della CTU avrebbe dovuto ritenere esistente il nesso di causalità. pag. 11/31 Con il quarto motivo l'istante sosteneva che la fondatezza della domanda doveva condurre necessariamente a riformare anche il capo di sentenza relativo al regime delle spese processuali.
§ 5. ### è fondato per quanto di ragione.
Giova rilevare, anzitutto, che i due testi escussi in primo grado descrivevano la dinamica del sinistro in termini tra di essi coerenti e pienamente compatibili con quanto sostenuto in citazione dall'attore.
Ed invero, il primo teste, ### dichiarava: “### messo notificatore per il Comune di Napoli. ### parente dell'attore in quanto sua madre è la sorella di mia moglie. ### stato presente in occasione di un sinistro occorso ad ### il giorno di ### dell'anno 2013. Ci trovavamo a Napoli, in via ### a piedi. ### io e suo fratello #### diretti a via S. ### de ### parallela a via ### Stavamo andando in un'agenzia di scommesse che si trovava in via S. ### de ### Era di sera intorno alle 18.00-18.30.
Ci trovavamo a piedi e da via ### ci siamo immessi nel vicoletto denominato via ### dal quale poi si accede a via ### Terminata via ### ci siamo immessi su via ### abbiamo percorso un tratto di marciapiede per poi attraversare. pag. 12/31 ### è strada a doppio senso di marcia. Ci trovavamo sul marciapiede destro per chi percorre la strada in direzione piazza ### Abbiamo iniziato l'attraversamento in corrispondenza delle strisce pedonali.
Io ho attraversato per primo seguito dai due fratelli ### Giunto sul marciapiede opposto, aspettando i fratelli ### ho visto ### attraversare e dopo aver attraversato la prima corsia, una macchina che proveniva da piazza ### e procedeva verso ### gli ha calpestato il piede sinistro con il proprio pneumatico anteriore sinistro. Preciso che il traffico era scorrevole in quanto trattavasi di giorno festivo. Non vi era semaforo pedonale.
Rispetto a tale scena mi trovavo alla distanza di pochi metri e potevo vedere dalla mia posizione la fiancata sinistra della vettura, lato guida.
La vettura si è fermata vedendo il ragazzo che attraversava, ma lo ha comunque investito sul piede. Dopo ciò il ragazzo è venuto meno ed è caduto a terra sul proprio lato destro, con la spalla destra sotto il corpo.
Dietro di lui procedeva suo fratello.
Subito ha lamentato dolore alla caviglia sinistra, che non si presentava sanguinante.
Aveva dolore anche alla spalla destra, ma prevalentemente gli doleva il piede.
Non aveva sangue da nessuna parte del corpo. pag. 13/31 Escludo che il ragazzo abbia avuto contatto con il parabrezza o il cofano della vettura investitrice.
Il conducente della vettura era un uomo di circa 50 anni approssimativamente, la vettura era invece una ### di colore scuro.
La vettura si è fermata a prestare soccorso, ed il conducente si trovava da solo.
Il ragazzo invece era a terra ed il fratello lo ha aiutato ad alzarsi e lo ha appoggiato sul cofano di una macchina in sosta.
Non abbiamo chiamato un'ambulanza, né ci siamo recati in ospedale nell'immediatezza dei fatti.
Dopo ciò ci siamo recati a casa dello ### che è a circa 50 metri dal luogo dell'incidente, con il fratello ### che lo ha portato in braccio.
Prima di ciò il conducente della ### ha dato tutti i suoi dati al fratello di ### offrendosi anche di accompagnarlo in ospedale, ma ### ha rifiutato.
Io ho accompagnato i due fratelli fin dentro casa, che è a via ### e ho visto che ### si è messo a letto prendendo un antidolorifico.
A casa di ### vi erano mia moglie, sua madre ed altri amici comuni in quanto quel giorno avevamo pranzato tutti insieme a casa loro.
Io sono andato via intorno alle 20.30-21.00. pag. 14/31 Ho chiamato poi il giorno successivo e mi è stato riferito che si era recato in ospedale per farsi curare”.
Il secondo teste, ### sentito alla medesima udienza, riferiva, in termini sostanzialmente convergenti, quanto segue:” ### il fratello dell'attore, di professione agente immobiliare e consulente aste per #### stato presente in occasione del sinistro che ha interessato mio fratello, è accaduto in Napoli, via S. ### de ### il giorno 26.12.2013, intorno alle ore 18.00.
Mi trovavo con mio fratello e mio zio ### eravamo diretti a giocare in un'agenzia che ha un angolo scommesse sportive. Scendevamo da casa nostra che si trova in via ### n. 106 G, che dista circa 100- 120 metri dal luogo del sinistro.
Il sinistro è avvenuto secondo le seguenti modalità: mio zio ci precedeva nell'attraversamento, seguivamo mio fratello ed io.
La strada è a doppio senso di marcia. Mio zio aveva già completato l'attraversamento, mio fratello lo ha seguito precedendomi e quando aveva già quasi attraversato l'intera prima corsia, una vettura che proveniva da piazza ### e procedeva verso piazza ### lo ha investito provenendo dalla sua sinistra.
La vettura ha colpito mio fratello con la parte anteriore sinistra, attingendolo sulla propria gamba sinistra. Non vi è stato impatto con il cofano o il parabrezza, ma solo con lo spigolo anteriore sinistro e la parte laterale anteriore della vettura ed il paraurti. pag. 15/31 Nell'impatto mio fratello ha perso l'equilibrio ed è caduto e la vettura gli è passata sul piede sinistro.
Lui è caduto sul proprio lato destro.
Non aveva sangue al momento della caduta.
Immediatamente ha lamentato dolore alla caviglia sinistra e un po' alla gamba destra ed alla spalla.
Non è riuscito ad alzarsi da solo e l'ho alzato io stesso appoggiandolo su una vettura in sosta a bordo strada.
Il conducente della vettura investitrice si è fermato ed ha offerto soccorso. Era un uomo di circa 40-45 anni; era solo in auto.
Il traffico era scorrevole in quel momento. ### è avvenuto sulle strisce, non vi era semaforo che regolasse l'attraversamento.
Non abbiamo chiamato ambulanza perché mio fratello insisteva per essere accompagnato a casa.
E così abbiamo fatto, io stesso l'ho accompagnato in braccio.
Mio zio è venuto con noi anche perché a casa nostra vi era tutta la famiglia riunita.
Giunti a casa ha preso un farmaco per tamponare il dolore, forse un ### il giorno dopo in tarda mattinata io stesso l'ho accompagnato in ospedale per le cure del caso, insistendo molto anche perché presentava dei lividi sul corpo, soprattutto al piede sinistro”. pag. 16/31 Come emerge chiaramente dal tenore delle deposizioni appena riportate, i testi descrivevano in maniera coerenti la dinamica, i sensi di marcia dell'auto e dei pedoni, i punti di impatto, le conseguenze e le circostanze verificatesi immediatamente dopo il sinistro.
§ 6.
Né, peraltro, vale opinare che la dinamica descritta dai testi sia da ritenersi inattendibile perché, se realmente i tre pedoni avessero attraversato da destra verso sinistra, l'auto non avrebbe potuto sormontare il piede sinistro dello ### con la propria ruota sinistra, in quanto, in tale ipotesi, l'attore avrebbe dovuto prima passare davanti alla vettura e sarebbe, quindi, stato investito dalla parte frontale del mezzo.
Invero, la direzione di marcia dell'auto descritta dai testi, da piazza ### verso piazza ### rende plausibile che l'auto, provenendo dalla sinistra rispetto al pedone, il quale attraversava partendo dal marciapiede di destra per chi era diretto a piazza ### abbia attinto lo stesso al piede sinistro, non dirimente risultando che il primo teste abbia dichiarato che, al momento dell'investimento, il pedone, ### aveva già attraversato la prima corsia.
Infatti, al riguardo, l'altro teste dichiarava che l'investimento si verificava quando lo ### aveva quasi completato l'attraversamento della corsia, rendendo, quindi, verosimile che, su tale marginale aspetto, i due testi abbiano avuto una percezione leggermente diversa delle distanze. pag. 17/31 In ogni caso, tale discrasia, attenendo ad un aspetto marginale del fatto, che nel suo nucleo essenziale è stato descritto dai testi in maniera univoca, non mina la complessiva attendibilità della prova.
§ 7.
Quanto, poi, al dato, riferito dai testi, del mancato immediato accesso dello ### al ### ritenuto dal primo Giudice incompatibile con le gravi lesioni agli arti inferiori e con la situazione di dolore diffuso che l'attore avrebbe dovuto provare, la Corte osserva che si tratta di un aspetto oggetto di specifica ed approfondita valutazione da parte della CTU svolta in primo grado.
La dott. ### aveva, infatti, valutato l'astratta compatibilità delle lesioni con eventi traumatici diversi dal sinistro stradale e, in specie, con una caduta dall'alto, ma era giunta ad escludere siffatta eventualità.
In particolare, l'ausiliare premetteva che, come attestato dal referto di pronto soccorso datato 27.12.2013, ore 13.02, l'attore risultava avere riportato, in seguito ad un riferito incidente della strada, “### scomposta pluriframmentaria collo chirurgico omero destro, frattura calcagno sinistro e frattura composta malleolo tibiale destro. Contusioni multiple”.
Nell'esaminare la questione del nesso di causalità rispetto alla dinamica del fatto dannoso come allegata dall'attore, la nominata CTU osservava: “A seguito dell'evento traumatico del 26/12/2013 il #### ha riportato un trauma una frattura scomposta pag. 18/31 pluriframmentaria collo chirurgico omero destro, frattura calcagno sinistro e frattura composta malleolo tibiale destro, oltre contusioni multiple per il corpo, così come da verbale di P.S. dell'ospedale “S.M. ###” di Napoli, ove, si recava il giorno successivo, a causa dell'ingravescenza della sintomatologia algica e quindi il ### ove veniva consigliato il ricovero per il trattamento chirurgico delle lesioni fratturative .. Orbene, è in primis necessario affermare se sussiste il nesso causale tra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate, così come quello tra queste ultime e le conseguenti menomazioni.
Per tale ragione appare importante precisare che il meccanismo eziopatogenetico più frequente delle fratture del calcagno è quello della caduta da un'altezza di almeno 50 mt, ma poiché le fratture del calcagno derivano da traumi ad alta energia, i pazienti hanno spesso altre lesioni concomitanti come una frattura del bacino, lesione dei tessuti molli (muscoli, tendini, legamenti), fratture vertebrali. Tuttavia, non si può escludere che esso possa essere conseguenza di un sinistro stradale in cui il tipico meccanismo di lesione è un carico assiale sul tallone. Nel caso di specie l'assenza di concomitanti fratture di bacino e/o vertebrali e/o rottura dei legamenti astragalo-calcaneari, di lussazione anteriore nonché l'assenza di vistose escoriazioni e lesioni dei tegumenti a carico del corpo ci permette di escludere come meccanismo traumatologico la caduta dall'alto e di considerare verosimile la dinamica dichiarata dal sig. ### all'anamnesi traumatologica, in uno con quanto risulta dalle prove testimoniali fornite in fase procedurale. pag. 19/31 Pertanto, è verosimile, se tutte le indagini procedurali lo confermino, (n.d.r.: che) tali lesioni possano essere conseguenza dell'evento traumatico così come descritto in anamnesi.
Si ritiene inoltre che, nel caso di specie, risultino soddisfatti: 1) il criterio cronologico tra il momento dell'insulto traumatico e quello in cui fu precisata la diagnosi in apposita struttura nosocomiale in quanto il sig. ### si recava in PS il giorno successivo e quindi in un lasso di tempo assolutamente adeguato avendo inizialmente sottovalutato le lesioni riportate e tenuto conto che l'obiettività all'ingresso registra chiaramente “algia ed impotenza funzionale con SLO ematoma spalla destra, caviglia sinistra e destra” ; 2) il criterio di adeguatezza qualiquantitaviva, ritenendosi che l'erogazione energetica nella dinamica dell'evento traumatico sia stata ampiamente sufficiente a produrre le suddette lesioni; 3) il criterio di continuità fenomenica in quanto vi è una concatenazione logica e cronologica tra l'incidenza della causa lesiva e le manifestazioni patologiche che si sono susseguite nel tempo”.
Inoltre, in sede di risposta alle note del CT della ### dott. ### il quale aveva escluso il nesso causale, ritenendo inverosimile che l'obiettività clinica rilevata in pronto soccorso potesse consentire all'attore di ritardare per parecchie ore il ricorso alle cure mediche, il CTU evidenziava che: “In merito alla questione del ritardo diagnostico delle lesività in PS parliamo di un evento che dalle prove testimoniali e dall'anamnesi raccolta in sede di accesso peritale risulta essersi verificato in data 26 dicembre 2013 alle ore 18,00. pag. 20/31 Il referto di PS allegato agli atti è del giorno 27 dicembre alle ore 13.02.
Indubbiamente sono trascorse 19 ore (di cui 12 ore approssimativamente notturne), ma non si ritiene tale tempo inaccettabile al punto da escludere su tale base il nesso di causale per assenza di criterio cronologico soprattutto perché all'accesso in PS risulta dichiarato “incidente stradale”, ha praticato regolare consulenza ortopedica, esami radiografici (Rx n. 29178) all'obiettività riscontro di ematoma spalla destra, caviglia e piede destro, caviglia e gamba sinistra, indicativo di una forte contusione verificatasi in epoca precedente che sicuramente non siamo in grado di retrodatare con precisione.
La dichiarazione fornita da parte attrice secondo cui non avrebbe provato dolore in quanto sotto effetto di sostanze stupefacente rappresenta una motivazione che dovrà essere verificata nell'iter procedurale e per la quale ci si rimette al Giudice. La stessa rappresenta tuttavia una eventualità plausibile motivo per cui è stato evitato l'accesso in PS in data ###. Tra l'altro nonostante in PS gli fosse stato indicato il ricovero per le plurime fratture agli arti il sig. ### rifiutava anche il ricovero il che farebbe pensare la poca propensione alle cure.
Venendo più nello specifico all'analisi della dinamica dichiarata il sormontamento del piede sinistro da parte di uno pneumatico agisce senza dubbio sul mesopiede; nel caso di specie è plausibile il meccanismo dello schiacciamento del piede in quanto sulla base anche del tipo di frattura riportata nel caso specifico (dislocazione della regione talamica e del processo anteriore ed un'altra rima fratturativa a decorso postero pag. 21/31 anteriore che interessa sia il corpo che l'apofisi posteriore del calcagno) non si può escludere il blocco forzato del piede da parte dello pneumatico e la inversione/abduzione forzata dello stesso, la conseguente distorsione dell'arto controlaterale e la caduta al suolo con impatto della spalla ..
Anche sulla base di quanto affermato dallo stesso CTP dott. ### “…al contrario proprio delle precipitazioni, dove i segni esterni accessori sono modestissimi, se non assenti, ma grande è la lesività degli organi interni e la rappresentazione proprio delle fratture” se l'eziopatogenesi causale fosse la precipitazione, il periziato avrebbe senza dubbio riportato oltre che le suddette fratture anche lesioni di organi interni.
Proprio tale affermazione mi porta a ritenere plausibile l'investimento a fronte di una precipitazione data l'assenza di ogni altro coinvolgimento di organi e/o apparati neppure in maniera moderata e contenuta riscontrato in PS e/o in epoca successiva tale da necessitare di cure specifiche”.
§ 8.
Al cospetto delle ampiamente motivate conclusioni del ### appare al Collegio non condivisibile la diversa valutazione che il primo Giudice operava della questione del nesso di derivazione causale delle lesioni dal fatto come allegato.
Infatti, il Giudice, nel discostarsi dal parere espresso dall'ausiliare da esso nominato, valorizzava proprio quegli elementi - vale a dire il lasso temporale decorso tra il dichiarato orario di verificazione del sinistro e pag. 22/31 l'accesso in PS e l'incompatibilità dello stato di salute del leso con la riferita assenza di cure - che il medico legale aveva attentamente valutato, ma ritenuto non dirimenti per escludere il nesso causale.
Ne segue che la valutazione di compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni, espressa dal CTU e corroborata peraltro dagli esiti della prova orale, non è un dato dal quale il Giudice possa, in assenza di prove dotate di pari dignità scientifica, discostarsi.
Né, del resto, appare dirimente il diverso parere reso dal fiduciario della ### sia perché innegabilmente condizionato dagli interessi della mandante ad una definizione ad essa favorevole della lite, sia in quanto il ### comunque, teneva in debito conto le osservazioni del dott. ### ma forniva una spiegazione plausibile e scientificamente motivata del suo dissenso.
In conclusione, la Corte rileva che, alla luce delle concordi dichiarazioni rese dai testi e dell'esito dell'espletata ### possa ritenersi dimostrata la dinamica dell'evento lesivo quale allegata in citazione.
§ 9.
Da ultimo, osserva la Corte che alcun dubbio residui in ordine all'esclusiva responsabilità del conducente della ### di proprietà dello ### nella causazione del sinistro, ove si consideri che l'investimento è avvenuto mentre lo ### attraversava la strada sulle strisce pedonali, procedendo ad andatura regolare e, soprattutto, senza tenere una condotta anomala o assolutamente imprevedibile. pag. 23/31 Del resto, sul punto, appare dirimente evidenziare che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, “.. il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964) ..” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 20137 del 2023).
In definitiva, non essendo emersi elementi per ritenere superata la presunzione esclusiva di colpa a carico del conducente della vettura, ### va dichiarato responsabile esclusivo dell'accaduto.
§ 10.
Venendo al quantum, dall'espletata CTU emerge che le lesioni sofferte dall'attore abbiano allo stesso provocato un “danno biologico temporaneo” stimato in 55 giorni di ### 60 giorni di ITP al 50%, 30 giorni di ITP al 25% ed un “danno biologico permanente” quantificabile in una valutazione complessiva indicabile con un tasso del venti per cento (20%). pag. 24/31 Tanto premesso, nel procedere alla quantificazione del danno, deve darsi conto dell'adozione, avvenuta con ### del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla ### n. 40 del 18 febbraio 2025, del ### recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la cui entrata in vigore risale al 5 marzo 2025.
Orbene, per quanto la disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, - a tenore della quale “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” - sia ostativa rispetto ad un'applicazione diretta delle dette tabelle alla fattispecie in esame, il Collegio osserva, in adesione ad un recente arresto del Giudice di legittimità, che non sia preclusa la possibilità di fare delle dette tabelle un utilizzo indiretto “.. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011) ..” (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 11319 del 29/04/2025, pag. 27 della motivazione).
Del resto, se la liquidazione da parte del Giudice del danno non patrimoniale deve necessariamente essere operata in via equitativa, trattandosi di tradurre in termini monetari le conseguenze delle lesioni pag. 25/31 dell'integrità psicofisica e della sofferenza morale patita dal leso, il ricorso all'applicazione analogica della tabella unica nazionale, anche a sinistri ratione temporis esclusi dal suo ambito di applicazione diretta, appare conforme ad equità. Infatti, tra i possibili criteri di liquidazione utilizzabili, quello che si richiama ad una tabella approvata dal legislatore è per definizione il più equo, tenuto anche conto del fatto che la tabella unica nazionale è, per espressa previsione legislativa, stata adottata in continuità "dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità", prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
Ciò posto, merita, poi, osservare che la suddetta tabella unica nazionale, recependo le indicazioni dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha confermato la distinzione tra punto del danno biologico ed incremento per danno morale, prevedendo un meccanismo in base al quale il valore monetario del punto di invalidità può variare in funzione della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o massimo); questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale, che cresce più che proporzionalmente all'aumentare della percentuale di invalidità. Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata nella misura minima, media o massima o del tutto negata. Per la invalidità temporanea, analogamente, è previsto un incremento ricompreso tra il pag. 26/31 30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo (art. 3, co. 2, D.P.R. n. 12 del 2025).
Inoltre, come stabilito dall'art. 138, comma 3 del CAP novellato, il Giudice può aumentare l'importo del risarcimento calcolato in base alla ### fino al 30% nel caso in cui la menomazione accertata incida in "maniera rilevante" su specifici aspetti "dinamicorelazionali" personali del danneggiato, purché documentati e obiettivamente accertati. Si tratta, a ben vedere, del meccanismo che consente eventualmente l'ulteriore personalizzazione del risarcimento per tenere conto e valorizzare l'irripetibile singolarità del caso concreto.
Nell'ipotesi in esame, non spetta all'appellante l'incremento, al fine di ristorare il danno corrispondente alla sofferenza soggettiva interiore.
Sul punto giova, infatti, osservare che l'attore, nella citazione di primo grado, pur avendo genericamente domandato il risarcimento del danno morale, non aveva operato alcuna specifica allegazione in ordine alle sofferenze interiori ed ai patimenti d'animo di cui era stato vittima, avendo, invece, dedotto una modificazione peggiorativa del suo benessere esistenziale, per l'impossibilità di continuare a praticare le attività ludiche precedentemente coltivate, in tesi idonea a giustificare una personalizzazione del danno biologico.
Non compete, del resto, alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente la prova di una peculiare negativa incidenza dei postumi pag. 27/31 permanenti, residuati all'attore, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta.
Quindi, il calcolo del danno non patrimoniale con ### di cui al DPR n. 12 del 13/01/2025 conduce ai seguenti risultati: DATI del DANNEGGIATO e ### Età al momento del sinistro 29 anni ### di invalidità permanente 22% Giorni di invalidità temporanea totale 55 Giorni di invalidità temporanea al 75% 60 Giorni di invalidità temporanea al 50% 30 ### (tabella di riferimento: 2025) Punto danno biologico permanente € 4.202,60 Danno morale non riconosciuto ### danno non patrimoniale € 4.202,60 Coefficiente di riduzione per età 0,861 Indennità temporanea € 55,24 PROSPETTO di ### A) Danno permanente complessivo (€ 92.457,24 x 0,861): € 79.605,68 Invalidità temporanea totale per 55 giorni: € 3.038,20 pag. 28/31 Invalidità temporanea al 75% per 60 giorni: € 2.485,80 Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 828,60 B) Danno temporaneo totale: € 6.352,60 Totale danno non patrimoniale (A + B): € 85.958,28 ### € 85.958,28 A titolo di danno patrimoniale per spese mediche, sulla scorta della documentazione allegata alla produzione telematica di primo grado, spetta l'importo di complessivi euro 1.929,1.
Trattandosi di esborsi che il leso ha sostenuto in un arco temporale compreso tra febbraio 2013 e gennaio 2015, ai fini della relativa rivalutazione può considerarsi una data intermedia, identificabile in quella dell'1.1.2014.
Quindi, applicando la rivalutazione, secondo indici ### dell'importo di euro 1.929,1 dall'1.1.2014 al 31.8.2025, cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione disponibile all'epoca di redazione della presente pronuncia, il danno patrimoniale ristorabile ascende ad euro 2.345,79 (Indice alla ### 107,3; Indice alla ### 121,8; ### 1,071; Coefficiente di ### 1,216; ### € 416,69).
Sommando le voci di danno patrimoniale e non, dinanzi quantificate, l'appellante ha diritto al pagamento del complessivo importo di euro 88.304,07. pag. 29/31 Sul predetto importo, costituente oggetto di un'obbligazione di valore, competono, poi, all'istante, che formulava in proposito espressa domanda, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici ### al 26.12.2013, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 26.12.2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
§ 11. ### dell'appello impone di rinnovare d'ufficio la regolamentazione delle spese di lite tenuto conto dell'esito complessivo della causa.
Nel caso di specie, essendosi il giudizio concluso con l'accoglimento della domanda risarcitoria, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza di ### e di ### La relativa liquidazione viene operata, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, secondo il criterio del decisum, con applicazione dei compensi tabellari pag. 30/31 minimi per tutte le fasi processuali, stante la ridotta complessità delle questioni controverse.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla ### come liquidate dal Giudice di primo grado, vanno poste a definito carico degli appellati, in solido tra di loro. P.Q.M. definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'esclusiva responsabilità di ### nella causazione del sinistro e, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna lo stesso, in solido con ### S.p.A., a pagare, in favore dell'appellante, l'importo di euro 88.304,07, oltre gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla medesima somma previamente devalutata in applicazione degli indici ### al 26.12.2013 ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 26.12.2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al medesimo tasso, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo; b) condanna ### S.p.A. e ### in solido tra di loro, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida, per il giudizio di primo grado, in pag. 31/31 euro 796,52 per esborsi, euro 7.052,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 27,00 per esborsi, euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; c) pone le spese relative alla ### come liquidate dal Giudice di primo grado, a definitivo carico di ### S.p.A. e ### in solido tra di loro.
Così deciso nella camera di consiglio, in data ###. ### relatore ### dr. ### dr.
causa n. 2360/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Sacchi Massimiliano, Cocchiara Alessandro