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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 2525/2025 del 12-11-2025

... del P.O. di ### dove i medici gli diagnosticavano “frattura del calcagno chiusa, frattura scafoide piede destro, contusione polso destro” con prognosi di 30 gg.; seguivano ulteriori controlli e visite specialistiche; il danno per le lesioni subite ammontava ad euro 20.252,20; a causa del descritto evento, il motociclo ### di sua proprietà riportava danni allo scudo anteriore, al parafango anteriore, alla carenatura sottosella destra, alla modanatura carenatura fianco posteriore destra, per un importo pari ad euro 2.694,24; ricorrevano i presupposti della responsabilità del Comune di cui all'art. 2051 c.c. o, in subordine, di cui all'art. 2043 c.c.. Instaurato il contraddittorio, il Comune di ### contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese in favore del difensore antistatario. In particolare, contestava la propria responsabilità non essendo pervenuta al Comune alcuna richiesta di intervento per la presenza della lamentata insidia stradale, di cui non vi era prova, per cui riteneva non sussistessero i presupposti dell'art. 2051 c.c., né dell'art. 2043 c.c.. 2. La domanda è stata proposta, in via principale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina il (leggi tutto)...

testo integrale

pag. 1 N. 5295/2021 R.G. 
Tribunale di ### sezione civile ........................................................  ### giudice monocratico del Tribunale di ### seconda sezione civile, dott.  ### ha pronunciato ### nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5295/2021 R.G., vertente TRA ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avvocati ### e ### che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.   ###, in persona del ### p.t., elettivamente domiciliato in Napoli presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.   ###: risarcimento danni ### come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 16-9-2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data ###, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, ### evocava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Comune di ### per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ex art. 2043 e 2051 c.c., riportati a seguito dell'evento verificatosi in data ### alle ore pag. 2 22.30 circa in ### in ### quantificati euro 22.856,44 o in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. 
A tal fine premetteva che: nelle circostanze di luogo e tempo indicate, l'attore era alla guida del motociclo ### targato ### di sua proprietà, e percorreva a velocità moderata ### in ### con casco regolarmente allacciato; giunto nei pressi del semaforo posto sul lato destro per chi percorre ### con direzione monti, rovinava al suolo unitamente al suo motociclo; la caduta avveniva per la presenza di una sostanza scivolosa presente sul manto stradale, né segnalata né recintata né visibile; a seguito del sinistro, l'attore riportava lesioni per le quali fu ricoverato presso il P.S. del P.O. di ### dove i medici gli diagnosticavano “frattura del calcagno chiusa, frattura scafoide piede destro, contusione polso destro” con prognosi di 30 gg.; seguivano ulteriori controlli e visite specialistiche; il danno per le lesioni subite ammontava ad euro 20.252,20; a causa del descritto evento, il motociclo ### di sua proprietà riportava danni allo scudo anteriore, al parafango anteriore, alla carenatura sottosella destra, alla modanatura carenatura fianco posteriore destra, per un importo pari ad euro 2.694,24; ricorrevano i presupposti della responsabilità del Comune di cui all'art. 2051 c.c. o, in subordine, di cui all'art. 2043 c.c.. 
Instaurato il contraddittorio, il Comune di ### contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese in favore del difensore antistatario. 
In particolare, contestava la propria responsabilità non essendo pervenuta al Comune alcuna richiesta di intervento per la presenza della lamentata insidia stradale, di cui non vi era prova, per cui riteneva non sussistessero i presupposti dell'art. 2051 c.c., né dell'art.  2043 c.c..  2. La domanda è stata proposta, in via principale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia. 
La fattispecie di cui all'articolo 2043 c.c. è ravvisabile al cospetto della violazione degli obblighi di segnalazione e manutenzione delle strade e degli spazi aperti al pubblico accesso o transito di cui è proprietaria la pubblica amministrazione, che è chiamata a rispondere dei danni dipendenti dalle condizioni di tali strade e spazi aperti al pubblico accesso o transito solo quando siano determinati da una situazione di pericolo occulto, caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità.  pag. 3 La fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., invece, presuppone unicamente la sussistenza di un rapporto di custodia tra la res ed il titolare di detto obbligo e costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata sul potere di signoria del custode, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 c.c. e la tutela risarcitoria del danneggiato rimane esclusivamente affidata alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c.; la norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civile 11016/2011). 
Nella specie, l'attore ha dedotto che il sinistro è stato provocato dalla presenza della insidia sul bene demaniale (di proprietà del Comune) e che l'ente proprietario ne doveva rispondere, ricollegando l'evento all'azione causale svolta direttamente dalla cosa ( Cass. civ., 4591/2008), e ciò è sufficiente per ritenere che l'azione sia stata proposta in relazione alla responsabilità specifica del custode prevista dall'art. 2051 In riferimento al demanio stradale, si è sostenuto che il rapporto di custodia si configura solo laddove vi sia la possibilità concreta di esercitare il potere di vigilanza, alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, gli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti (Cass. civ., 6-7-2006, n. 15383; Cass. civ., 6-6-2008, n. 15042; Cass. civ., 23-1-2009, 1691), per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 c.c. e la tutela risarcitoria del danneggiato rimane esclusivamente affidata alla disciplina di cui all'art. 2043 Nella specie, il Comune non ha specificamente allegato la propria concreta impossibilità di esercitare il potere di vigilanza sulla strada de qua con la conseguenza che la fattispecie in questione è riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 2051 La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario.  pag. 4 ### che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19-2- 2008 n. 4279; Cass. 19-5-2011 n. 1106; v. anche Cass. 11-3-2011 n. 5910). 
Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. civ., 13-3-2013, n. 6306; Cass. civ., 5-2-2013, n. 2660; Cass. civ., 18-10-2011, 2108; Cass. civ., 25-5-2010, n. 12695; Cass. civ., 7-4-2010, n. 8229; Cass. civ., 20-11- 2009, n. 24529; Cass. civ., 19-11-2009, n. 24419; Cass. civ., 25-7-2008, n. 20247; v.  anche Cass. civ., 28-9-2012, n. 16542). 
La fattispecie, alla luce degli illustrati principi di diritto, deve essere esaminata in questa prospettiva sulla base della norma dell'art. 2051 c.c. e dei principi, anche in tema di prova, sopra enunciati (cfr., Cass. civ., sez. III 9-4-2014 n. 8282).  3. Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e delle altre emergenze istruttorie (verbale di pronto soccorso 2020015454 del 1-11-2021 ore 07:57 dell'### 3 Sud, P.O. di ### lettera di costituzione in mora del 12-1-2021), risulta accertato che l'attore, mentre circolava a bordo del motociclo ### scivolava a causa della presenza di una sostanza scivolosa sul manto stradale. 
Il testimone escusso - ### - ha, invero, riferito che il ###, verso le 22:30 in ### si trovava alla guida della proprio auto nei pressi dell'### ove si era fermato al semaforo della rotonda e di aver visto una ### di colore bianco, condotta da ### che indossava il casco, che, nel mentre percorreva ### con direzione mare, improvvisamente perdeva il controllo cadendo al suolo sul lato destro; avvicinatosi all'attore, che lamentava dolore al lato destro, notava la presenza di una sostanza oleosa sul manto stradale.  pag. 5 Il teste, inoltre, ha riferito che la strada “non era tanto illuminata”, che la sostanza oleosa era sparsa in modo ampio e non vi erano segnalazioni di pericolo; aveva accompagnato l'attore al pronto soccorso; la vespa aveva riportato danni sul lato destro. 
Conferma e riscontro di tali dichiarazioni, emergono da quanto riferito dal secondo testimone escusso - ### - il quale, anch'egli ha visto l'evento mentre era fermo al semaforo a bordo della propria auto in via ### a ### Il teste ha aggiunto di aver visto che il danneggiato, a seguito della caduta, lamentava dolori alla gamba, al braccio e al piede destro; inoltre, ha precisato che, una volta portatosi nel punto in cui l'attore era caduto - dopo che questi era stato accompagnato a ### dall'auto in cui egli lo aveva aiutato ad entrare - ebbe a constatare che sulla strada “vi era del liquido scivoloso, viscoso, una macchia che risultava scura, come se fosse assorbita dall'asfalto”, sottolineando che quando aveva visto la caduta ad una distanza di circa 5/6 metri, sul lato opposto della strada, non si ero reso conto della presenza della macchia. Infine, riconosceva nella documentazione fotografica prodotta i danni riportati al motociclo di proprietà dell'attore (cfr. verbale di causa del 14-11-2023). 
Tali dichiarazioni, valutate unitamente al contenuto del menzionato verbale di pronto soccorso (da cui risulta che ### era stato visitato al pronto soccorso alle ore 07:57, e che gli erano state diagnosticate frattura del calcagno chiusa, frattura scafoide piede destro, contusione polso destro) e alla lettera di costituzione in mora poi inviata dal suo difensore, costituiscono emergenze istruttorie sufficienti per ritenere provato, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., la verificazione dell'evento posto a base della domanda. 
Può, quindi, ritenersi accertato che l'attore, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, sia caduto sul manto stradale mentre era a bordo del proprio motociclo a causa della presenza di una sostanza scivolosa sul fondo stradale. 
Sulla scorta di tali emergenze, deve ritenersi che il danneggiato-attore ha assolto l'onere probatorio su di lui incombente, costituito dalla dimostrazione della sussistenza dell'evento, del danno e del nesso causale fra la cosa in custodia ed il fatto lesivo.  4. Nulla è emerso circa la riconducibilità dell'evento in oggetto al caso fortuito, non risultando provato che il descritto stato della strada sia improvvisamente derivato da un evento imprevedibile e non evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza nell'attività di manutenzione, né che l'incidente sia ascrivibile a colpa dell'attore in dipendenza di una sua condotta non prudente o di altri fattori alla stessa riconducibili.  pag. 6 In particolare, il Comune ha contestato la propria responsabilità asserendo che non vi era alcuna insidia sulla strada e che l'attore non aveva formulato alcuna richiesta di intervento il ###; ciò trovava riscontro nella nota del 1°-2-2021 del ### di ### del Comune di ### che aveva confermato che non vi erano relazioni di servizio del presunto sinistro, non essendo pervenute richieste d'intervento, né segnalazioni di tale inconveniente, nonché nella nota prot. n. ### del 3-2-2001 del ### 2, ### del Comune di ### che ribadiva la mancanza di richieste di manutenzione della pavimentazione stradale nel tratto in questione nel giorno 31-10-2021 e successivamente. 
Le argomentazioni descritte non escludono la responsabilità della P.A.. 
Invero, si osserva che la regola di riparto dell'onere probatorio ricavabile dall'art. 2051 c.c. pone, come è ormai acquisito, una regola di responsabilità che può dirsi “oggettiva”, ossia che prescinde dalla colpa del custode; questa ricostruzione trova conferma proprio nel contenuto della prova liberatoria che non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa, ma richiede, per l'appunto, la prova del caso fortuito, ossia di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e che incide autonomamente sul nesso causale; questa ricostruzione corrisponde anche alla ratio della norma, che attribuisce la responsabilità al custode fino al limite del fortuito in quanto il custode è il soggetto in grado di governare la cosa. 
Ciò comporta che, una volta che sia stata fornita la prova (dal danneggiato) della sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito.  ### i principi affermati dalla S.C., invero: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di pag. 7 appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode, della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta). - (Cass. civ., ordinanza n. 6703 del 19-3-2018); “La prova della presenza recente di una macchia d'olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del Comune a cagione del fatto di essersi formata poco prima dell'incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull'ente comunale che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l'incidenza del fortuito nella causazione dell'evento” (### specie, in una fattispecie analoga, ha affermato: “Nel momento in cui la Corte non ritiene provato che la macchia sia risalente inverte l'onere della prova, che avrebbe dovuto avere ad oggetto non già la dimostrazione che la macchia si era formata da molto tempo, ma semmai che era recente. Il fatto che la macchia sia recente, non avendo il proprietario della strada la possibilità di evitare in tempi brevissimi l'incidente, fa sì che questo sia per lui imprevedibile ed inevitabile, secondo lo schema del caso fortuito. Ciò significa che la corte doveva chiedersi se vi fossero prove che la macchia era recente, non già presumere che lo fosse, per difetto di prove del contrario. Spettava invece al Comune, anche sulla base di presunzioni semplici, dimostrare che la macchia era tanto recente rispetto all'incidente da non potersi evitare che lo causasse”) - (Cass. civ., sentenza n. 7361 del 15-3-2019); “###.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del conducente di un motociclo che aveva perso il controllo del veicolo asseritamente a causa di una sostanza oleosa presente sul manto stradale)” - (Cass. civ., ordinanza n. 6826 dell'11-3-2021; cfr. anche Cass. civ., ordinanza n. 8827 del 31-3-2021). 
Alla stregua dei principi evidenziati è evidente che la P.A. non ha provato la ricorrenza del caso fortuito atteso che l'attore ha provato la presenza di sostanze scivolose sul fondo pag. 8 stradale e il Comune non ha allegato, né provato, che questa si era formata di recente, ovvero che l'evento era stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, nulla avendo allegato circa le modalità e i tempi osservati per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, sulla ubicazione e frequentazione della strada in questione o sulle caratteristiche della sostanza oleosa, limitandosi a dedurre che non vi erano state segnalazioni della presenza di esse; anzi, il Comune ha espressamente dedotto - facendo riferimento alla menzionata nota prot. n. ### del 3-2-2001 del ### 2, ### del Comune di ### a riprova della assunta integrità del tratto stradale in questione -, “…che in concomitanza della suddetta data non sono stati eseguiti interventi manutentivi da parte dello scrivente Servizio”, in tal modo riconoscendo che non vi era stata alcuna attività di manutenzione e controllo del tratto stradale in questione precedente all'evento rispetto alla quale presumere la inevitabilità di questo. 
Né appaiono sussistere profili di colpa addebitabili al danneggiato, non risultando la sostanza scivolosa visibile, né segnalata, per come emerso dalle dichiarazioni testimoniali, né risultando che l'attore abbia impegnato il tratto di strada in questione con una condotta di guida imprudente.  5. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (cfr. Cass. civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. xiv. sentenza n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a ### nell'anno 2008 (Cass. civ., se.x. un., novembre 2008 nn. 26972 - 26973 - 26974 -26975).  ### i principi enunciati, integralmente condivisi dal Tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale; 2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria; 3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame pag. 9 tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici; 5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio; 6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento; 8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medicolegale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non pag. 10 patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con sé stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”. 
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale - per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod. ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti ### giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art.  1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. 
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità (cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia parapag. 11 normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”). 
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le ### di ### elaborate per l'anno 2024.  5.1. ### specie, dalla espletata consulenza medico-legale, a firma dal dott. ### depositata in data ### - effettuata dopo altra c.t.u. redatta dal dott.  ### e depositata in data ### - redatta sulla scorta dell'esame diretto del danneggiato e della valutazione della documentazione in atti, risulta che ### che all'epoca dei fatti aveva 40 anni, aveva riportato “frattura composta margine inferiore dello scafoide tarsale dx.con interessamento della articolazione astragaloscafoidea e cubo-navicolare. Distacco del margine superiore del cuboide dx. Falda fluida articolare”.  ###, conformemente a quanto accertato dal dott. ### (che ha dettagliatamente esposto le ragioni di tale conclusione e che devono intendersi qui per intero riportate), ha accertato il nesso causale tra l'evento e le lesioni riportate dal danneggiato e che, quale conseguenza dell'evento, aveva subito “### di frattura dello scafoide tarsale e del cuboide piede destro con assenza di sintomatologia oggettiva”. 
Il c.t.u. ha precisato che in conseguenza del sinistro: A) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 20 al valore medio del 75%; B) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 20 al valore medio del 50%; C) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 50 al valore medio del 25%; D) residuano postumi permanenti specificamente indicati nella perizia di parte valutabili nella misura complessiva del 3% della totale invalidità. 
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal Tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi. 
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente pag. 12 sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle ### aggiornate al 2024, riconoscendo al danneggiato la complessiva somma di euro 12.829,00 così determinata: euro 9.044,0 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro 1.725,00 per I.T.P al 75% (giorni 20 per euro 86,25 pari al 50% di euro 115,00); la somma di euro 1.150,00 per I.T.P. al 50% (giorni 20 per euro 57,50, pari al 50% di euro 115,00); la somma di euro 1.437,50 per I.T.P. al 25% (giorni 50 per euro 28,75, pari al 25% di euro 115,00).  euro 3.785,00 a titolo di invalidità permanente riconosciuta nella misura del 3%.  5.2. Per quanto concerne il cd. “danno morale” - come prima esposto - la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod.  ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).  ### la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3- 2023).  pag. 13 Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. 
In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. 
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023). 
Ciò evidenziato, nella specie l'attore nulla ha dedotto al riguardo, per cui alcuna somma deve essere riconosciuta a tale titolo.  6.1. Alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale per l'avvenuto esborso di spese mediche, nulla avendo allegato al riguardo.  pag. 14 Non può, invero, sopperire alla descritta lacuna assertiva la documentazione prodotta a tal fine, trattandosi di allegazioni silenti che non possono essere utilizzate attesa la funzione asseverativa dei documenti rispetto a specifiche circostanze espressamente dedotte.  6.2. Per quanto concerne i danni subiti alla ### l'attore ha depositato un preventivo di spesa del 18-9-2021, non sottoscritto, emesso da “#### Buonocore” in cui è indicato un costo stimato di riparazione complessivo di euro 2.640.00. 
Orbene, il preventivo di parte relativo alle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, essendo documento di parte, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria. Esso può fungere, però, se non da prova, da argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Ciò richiede, tuttavia, che il preventivo sia sufficientemente dettagliato e sia riscontrabile la rapportabilità di esso ai danni, esattamente individuati, cagionati dal sinistro. (Corte d'Appello di Roma - ### III, Sen. n. 4978/2012). 
Tenuto conto di quanto evidenziato, delle cattive condizioni della ### al momento del sinistro (evincibili dalla documentazione fotografica prodotta, e riconosciuta dal teste) e del fatto che il teste ### ha riferito di aver visto che i danni riportati dalla ### erano alla scocca posteriore destra, essendosi graffiata poiché era scivolata per diversi metri, è necessario scorporare dal preventivo parti che non risultano danneggiate nelle foto e che non sono confermate da altri elementi di prova (scudo anteriore, parafango anteriore, carenatura, cruscotto cupolino, faro anteriore, carenatura sottosella destra, pedana poggiapiede). 
Sulla scorta di tali circostanze, considerata la difficoltà di una quantificazione precisa dei danni, il tribunale ritiene equo riconoscere la liquidazione dei danni in complessivi euro 300,00, IVA esclusa, aggiornato all'attualità. 
In merito alla spettanza dell'### il tribunale, al riguardo, condivide la tesi giurisprudenziale, secondo la quale: “poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'### pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata, perché l'autoriparatore è tenuto pag. 15 per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente ” (cfr., per tutte, Cass. 14535/2013); nel caso in esame, pertanto, può essere riconosciuta tale voce di danno, e quindi la somma complessiva di euro 366,00.  7. Oltre al complessivo importo di euro 13.195,00, come sopra determinato, al danneggiato va attribuita la somma di euro 1.333,11 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. 
Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato. 
Per tutto quanto sopra, il Comune di ### deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 14.528,11 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo. 
Ogni altra questione resta assorbita.  8. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.  c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore dei difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. 
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico del convenuto.  P.Q.M.  Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### nei confronti di Comune di ### in persona del ### p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Comune di ### in persona del ### p.t., al pagamento in favore di ### della somma di euro 14.528,11, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo; pag. 16 B) condanna il Comune di ### in persona del ### p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di ### che liquida in euro 264,00 per spese ed euro 5.###,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore degli avvocati ### e ### ai sensi dell'art. 93 c.p.c.  ### 12 novembre 2025 

Il giudice
monocratico dott. ### n. 5295/2021


causa n. 5295/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Coppola Francesco

M
1

Tribunale di Palermo, Sentenza n. 910/2025 del 27-02-2025

... cranico facciale con interessamento dell'ATM sx e frattura margine iniziale dell'incisivo centrale superiore di destra, trauma discorsivo rachide cervicale, trauma contusivo discorsivo caviglia e piede dx con infrazione dell'apofisi anteriore del calcagno destro”. ### di ### si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice perché infondata e, in subordine, la riduzione del quantum debeatur in applicazione degli artt. 1227 e 2056 Espletata l'istruttoria mediante prova per testi e C.T.U. medico-legale, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 16.02.2026, poi anticipata all'udienza del 27/02/2025. Negoziazione assistita Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, stante l'invito alla stipula di negoziazione assistita inviato a mezzo raccomandata ar, ricevuta il ###, al ### di ### (cfr. doc. 1 allegata alla citazione). Accertamento nesso causale ### il: 04/06/2024 n.###/2025 importo 200,00 ### di ### punto di diritto, va evidenziato che, secondo la regola generale del processo, sancito dall'art. 2697 c.c. applicabile (leggi tutto)...

testo integrale

 Il giorno 27/02/2025, ore 9:15, davanti al g.o.p. ### nel processo iscritto al n. 1858/22 R.G.A.C., si dà atto che è presente l'Avv. ### in sostituzione dell'Avv.  ### per parte attrice he conclude come in citazione e note conclusive, discute brevemente la causa e chiede che venga decisa. Nessuno è presente per il Comune di ####.O.P.   Dopo la camera di consiglio, in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, alle ore 15:00, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.  ##### in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa ### all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente ### il: 04/06/2024 n.###/2025 importo 200,00 ### di ### nel procedimento iscritto al n. 1858/2022 R.G. del ### degli ### civili contenziosi TRA ### nata a ### il ###, codice fiscale ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###) giusta procura in calce all'atto di citazione ### E ### C.F. ###, in persona del ### pro-tempore, elettivamente domiciliat ####### n. 39 “###”, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (###) per procura generale alle liti del 04.05.2021 Rep.   ###: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 ……………… ### in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: ➢ condanna il ### di ### in persona del ### pro-tempore, al pagamento, in favore della sig.ra ### della somma di € 3.181,50, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo; ➢ compensa un terzo delle spese di lite e condanna il ### di ### in persona del ### pro-tempore, al pagamento della quota di due terzi, spese che per l'intero vanno liquidate in € 2.795,00 di cui € 243,00 per esborsi ed € 2.552,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario; ➢ pone definitivamente a carico del ### di ### le spese della ### come liquidata in atti. 
Registrato il: 04/06/2024 n.###/2025 importo 200,00 ### di ### Con atto di citazione ritualmente notificato il ###, la sig.ra ### ha chiesto la condanna, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., del ### di ### al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 19.873,25, oltre rivalutazione monetaria e interessi, riportati in seguito al sinistro verificatosi in ### il giorno 28.06.2018, alle ore 12:15 circa.  ### ha esposto che quel giorno, dopo avere attraversato a piedi la carreggiata di ### D'### servendosi delle strisce pedonali poste in corrispondenza dell'ingresso dell'### nel momento in cui ha raggiunto il marciapiede opposto, in prossimità del civico n. 20, ha perso l'equilibrio ed è rovinata a terra a causa di una buca presente nel marciapiede delle dimensioni di 50 cm per 30 cm circa e di circa 6 cm. di profondità, non visibile e non segnalata, riportando lesioni per le quali è stata trasportata presso il ### di ### ove le è stato riscontrato “trauma cranico facciale con interessamento dell'ATM sx e frattura margine iniziale dell'incisivo centrale superiore di destra, trauma discorsivo rachide cervicale, trauma contusivo discorsivo caviglia e piede dx con infrazione dell'apofisi anteriore del calcagno destro”.  ### di ### si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice perché infondata e, in subordine, la riduzione del quantum debeatur in applicazione degli artt. 1227 e 2056 Espletata l'istruttoria mediante prova per testi e C.T.U. medico-legale, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 16.02.2026, poi anticipata all'udienza del 27/02/2025. 
Negoziazione assistita Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, stante l'invito alla stipula di negoziazione assistita inviato a mezzo raccomandata ar, ricevuta il ###, al ### di ### (cfr. doc. 1 allegata alla citazione). 
Accertamento nesso causale ### il: 04/06/2024 n.###/2025 importo 200,00 ### di ### punto di diritto, va evidenziato che, secondo la regola generale del processo, sancito dall'art. 2697 c.c. applicabile anche nel caso di responsabilità della pubblica amministrazione, è onere del danneggiato fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra il danno ed il bene di pertinenza della p.a. e ciò sia quando si richieda l'applicabilità della disposizione dell'art. 2051 c.c. ovvero di quella dell'art. 2043 In particolare, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., il danneggiato è tenuto a provare la riconducibilità dell'evento all'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo (cfr.  26/04/2013 n. 10096 e Cass. 5/08/2010 n. 18204).   Allorquando, invece, viene invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il fatto lesivo si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. tra le tante, Cass. 13/01/2015 n. 295 e 13/07/2011 n. 15389).   “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno; qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (cfr. Cass. 21/06/2016 12744).   Il custode per escludere la sua responsabilità deve, invece, offrire la prova del cd.  “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.  ### il: 04/06/2024 n.###/2025 importo 200,00 ### di ### 21/10/2022 n. ###; Cass. 21/02/2017 n. 4390; Cass. 26/05/2014, n. 11661; 13/03/2013 n. 6306).   Con riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, va ricordato che l'ente proprietario o manutentore di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.   Tale responsabilità, come sopra detto, è esclusa quando l'amministrazione dimostri che l'evento è stato determinato da una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi (che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi non conoscibile né tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con la più diligente attività di manutenzione) o dalla condotta della stessa vittima (qualora ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe) che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. 20/11/2020 n. 26524; Cass. 30/10/2018 n. 27724; Cass. 19/03/2018 n. 67035).   In altri termini “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr.  18/06/2019 n. 16295; Cass. 19/03/2018 n. 6703; Cass. 08/05/2015 n. 9323).   Ciò posto, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato al suddetto onere probatorio alla luce delle deposizioni della teste, sig.ra ### da considerarsi attendibile in quanto ha assistito all'evento dannoso, non è legata da rapporti di parentela o dipendenza con le parti e le cui dichiarazioni sono precise e non contraddittorie con le altre risultanze probatorie. 
Invero, la teste ha confermato che in data ###, alle ore 12:15 circa, l'attrice ha attraversato a piedi la carreggiata di ### D'### servendosi delle strisce ### il: 04/06/2024 n.###/2025 importo 200,00 ### di ### pedonali poste in corrispondenza dell'ingresso dell'### e, raggiunto il marciapiede opposto, in prossimità del civico n. 20, a causa di una buca presente nel marciapiede, ha perso l'equilibrio ed è rovinata al suolo; inoltre, ha riconosciuto il luogo del sinistro nelle foto che le sono state mostrate.   In particolare, la teste ha riferito: “…l'attrice è caduta nella buca che si vede nella prima foto allegata al rapporto della ### prodotto nel fascicolo della Mortillaro…### l'attrice in quanto abitiamo nella stessa strada in via ### e non è vicino al luogo del sinistro. So che di solito l'attrice non frequentava la via ### D'### e preciso che la stessa camminava piano poiché sofferente in quanto cammina con il bastone ed è diabetica. Ricordo che non c'erano erbacce nel marciapiede…” (cfr. verbale udienza 27.04.2023).   È stata, pertanto, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di proprietà dell'ente convenuto che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza a causa della presenza della buca nel marciapiede.  “In tema di responsabilità dell'Ente proprietario della strada da danno cagionato al pedone caduto in una buca a causa di una sua condotta negligente, è sempre onere della ### dimostrare, da un lato, di essersi attivata per evitare le situazioni di pericolo ai fruitori della strada; dall'altro lato, che il comportamento colposo della vittima, avendo i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, poteva assurgere a caso fortuito ed escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.” ( Cass. 20/11/2020 n. 26524). 
Nella fattispecie, l'amministrazione convenuta per escludere la sua totale responsabilità avrebbe dovuto provare che la presenza della buca non era circostanza conoscibile o tempestivamente eliminabile o segnalabile ai passanti.   Tale prova non è stata fornita.   Dalla documentazione fotografica in atti, si evince, infatti, che la buca è il frutto del degrado del marciapiede risalente negli anni, dunque, tale anomalia costituiva uno stato di pericolo già da tempo.  ### il: 04/06/2024 n.###/2025 importo 200,00 ### di #### proprietaria della strada non ha dimostrato, neanche, l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo al bene di sua proprietà avente i caratteri del “caso fortuito” idoneo ad escludere la responsabilità del custode.   Ciò detto, va osservato che nelle pronunce più recenti della Suprema Corte, i giudici di legittimità hanno affermato che " In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (cfr. Cass.16/02/2021 n. 4035).   Invero, la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono idonee ad escludere la responsabilità dell'amministrazione ex art. 2051 c.c., non integrando l'estremo del caso fortuito, trattandosi semmai di elementi da valutare ai fini di un eventuale concorso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227 “Stante la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia di cui all'art.  2051 c.c., la condotta del danneggiato rileva solo nella misura in cui costituisca un caso fortuito, con caratteri tali da costituire essa la causa del danno. Cosicché in caso di interazione tra la cosa e la condotta del danneggiato, quest'ultima affinché sia idonea ad escludere totalmente l'oggettività della responsabilità della cosa deve essere imprevedibile e non prevenibile tanto da essere causa stessa del danno. Tale situazione non può ritenersi ricorrente in caso di caduta del pedone in una buca stradale, in quanto l'evento caduta non è imprevedibile ed imprevenibile rispetto ad una buca del manto stradale” (cfr. Cass. 16/12/2022 n. ###; Cass. SSUU 30/06/2022 n. 20943).   Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele ### il: 04/06/2024 n.###/2025 importo 200,00 ### di ### normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. 12/11/2020 25460; Cass. 03/04/2019 n. 9315).   La diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale va valutata, pertanto, in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo. 
Nel caso in esame, l'attrice avrebbe potuto prevedere il pericolo tenuto conto che c'erano ottime condizioni di visibilità (l'occorso si è verificato alle ore 12:15 di una mattina di piena estate); questa, atteso che procedeva a piedi a passo lento utilizzando un bastone (come ha dichiarato la teste), avrebbe potuto avvistare in tempo, con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve, in ogni caso, essere richiesta all'utente della strada di uso pubblico, l'irregolarità presente nel piano di calpestio del marciapiede e di prevenire l'accaduto. 
Pertanto, tali circostanze inducono a ritenere un concorso di responsabilità dell'attrice in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile nella misura del 50%.   Quantificazione danni Per quanto concerne la quantificazione dei danni risarcibili all'attrice, va precisato che le ### della Suprema Corte con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008 hanno affermato il principio secondo cui il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. ed ha una portata tendenzialmente onnicomprensiva.   Conseguentemente nella nozione di danno biologico sono compresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale conseguente all'evento lesivo.  “Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in ### il: 04/06/2024 n.###/2025 importo 200,00 ### di ### cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle sezioni unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti “ (Cass. 20/05/2016 n. 10414).   Va evidenziato che il ### ha affermano che la voce di danno morale, sostanziandosi in uno stato d'animo di sofferenza interiore, è autonoma e non assimilabile al danno biologico stricto sensu, in quanto sofferenza interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare, al di là anche della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.   Pertanto, la Corte ha precisato che, qualora non sia accertata tale sofferenza, nell'applicare le tabelle si dovrà considerare la sola voce del danno biologico senza applicare l'aumento automatico previso dalle tabelle stesse (cfr. Cass. 10/11/2020 25164; Cass. 27.03.2018 n. 7513; Cass. n. 910/2018; Cass. n. 28989/2019).   Il danno morale va, quindi, liquidato qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamicorelazionali personali documentati e obiettivamente accertati.   In altre parole, deve farsi rientrare nel danno biologico la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale, che esplica anche un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità. Così componendo il punto percentuale riferito alle tabelle nazionali con il danno alla salute, personalizzato a seconda dell'impatto di questo sulla psiche del danneggiato.   Nel caso in cui manchi la prova della sofferenza del danno morale, da valutarsi sempre in concreto, il quantum risarcitorio deve essere ridotto della relativa voce, ossia limitato al valore del solo danno biologico e, ove provato, a quello, in quest'ultimo ricompreso, del dinamico - relazionale (cfr. Cass. 10/11/2020 n. 25164).  ### il: 04/06/2024 n.###/2025 importo 200,00 ### di ### evidenziato, inoltre, che “### e la liquidazione del danno morale (sofferenza interiore) non deve essere confuso con il differente criterio di "personalizzazione" del danno biologico : ipotesi che ricorre esclusivamente nel caso in cui il criterio tabellare di valutazione del danno biologico - destinato alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe - non appare esaustivo a compensare idoneamente la perdita della capacità dinamico-relazionale essendo emerse dalle risultanze istruttorie "specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale... di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento" (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019): si tratta pertanto di circostanze peculiari che, qualificando in modo assolutamente non comune il vissuto del soggetto, vengono ad incidere -incrementandone la perditasulla capacità biologica, risultando dunque la "personalizzazione" del tutto estranea all'autonoma voce di danno inerente la sofferenza interiore (danno morale)” (cfr. Cass. 26/05/2020 n. 9865). 
In altre parole, la personalizzazione del danno deve mettere in evidenza le circostanze eccezionali e specifiche che caratterizzano il caso concreto, così che la valutazione dello stesso tenga conto non solo del danno che astrattamente ci si attende quale conseguenza di un dato evento lesivo, bensì anche del particolare nocumento che la persona del danneggiato concretamente può soffrire. 
Per la Suprema Corte non può essere accordata alcuna personalizzazione del danno con conseguente aumento (o diminuzione) del valore tabellare di ristoro se non quando questa guardi esclusivamente alle specificità del caso concreto.   Alla luce delle superiori considerazioni è evidente che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale e quindi dovrà essere il giudice a procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso onde pervenire al complessivo ristoro del danno.   Orbene, nella liquidazione di tale voce di danno, avente natura essenzialmente equitativa e l'equità deve essere intesa come parità di trattamento, va applicato il criterio ### il: 04/06/2024 n.###/2025 importo 200,00 ### di ### del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.   Nella fattispecie, le lesioni riportate dall'attrice nell'occorso (trauma cranico non commotivo in pz. con infrazione apofisi anteriore del calcagno) hanno provocato una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 75% di 20 giorni, una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 50% di 15 giorni, una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 25% di 30 giorni e, infine, un danno biologico permanente pari al 2% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo esaustivo dal C.T.U, le cui argomentazioni vanno condivise sia con riferimento alle conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati; argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, atte a renderle attendibili e rilevanti (cfr. relazione della C.T.U., dott.ssa ###. 
Pertanto, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal ### di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. 22/11/2023 n. ###; 7/7/2011 n. 12408; Cass. 30/6/2011 n. 14402), parte attrice ha subito un danno non patrimoniale di carattere permanente che, tenuto conto della invalidità del 2% e dell'età della stessa all'epoca del sinistro (62 anni), va quantificato in € 2.058,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di € 1.480,36 (senza considerare l'aumento del 25% per il danno morale).   Infatti, non va riconosciuto il danno morale in quanto non è stato provato, per la verità neanche prospettato, che la menomazione accertata abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali né va applicato alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.   Con riferimento al periodo di inabilità temporanea parziale, così come accertato dal C.T.U., va riconosciuta - sempre sulla scorta delle tabelle milanesi - la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 3.450,00 (1.725,00+862,00+862,00) in valori attuali.  ### il: 04/06/2024 n.###/2025 importo 200,00 ### di ### riconosciuta all'attrice la somma di € 250,00 relativa alla relazione medico-legale mentre non va riconosciuta la spesa per la fisioterapia stante che, come ha riferito il ### “la fisioterapia prescritta dal fisiatra riguardava soltanto la spalla dx e collo piede dx mentre è stata eseguita su altri distretti non coinvolti nel sinistro (rachide cervicale, rachide dorsale ed arti inferiori) e per un tempo eccessivo rispetto alle lesioni riportate”.   Inoltre, va condiviso quanto ha sostenuto il CTU ovvero che “Per ciò che concerne le spese odontoiatriche si precisa che la lesione dentaria non è stata riscontrata né in sede di PS né a breve tempo dal trauma, soltanto nel mese di Settembre, con decadenza del nesso di causa, pertanto anche le spese odontoiatriche non sono riconducibili al trauma occorso il ###”.   In proposito, va rilevato che la teste ha riferito soltanto che “le usciva un po' di sangue sotto il mento accanto alla bocca e le faceva male il ginocchio. Non ricordo se ha battuto il viso a terra”; pertanto, non sussiste agli atti alcuna prova circa l'avvenuta lesione dentaria che, peraltro, non è stata riscontrata in sede di PS.   Ebbene, l'importo complessivo dovuto all'attrice per danno non patrimoniale ammonta ad € 5.508,00 e per danno patrimoniale € 250,00 sui cui importi occorre operare una riduzione nella misura del 50%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, per giungere così ad € 2.754,00 per il danno non patrimoniale ed € 125,00 per danno patrimoniale.   Considerato, però, che i danni liquidati per il danno non patrimoniale sono espressi in valuta attuale e per il danno patrimoniale in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi.   Per tale ragione è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data in cui è sorto il danno e poi procedere alla rivalutazione applicando gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi (cioè l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta provocata dal ritardo con cui viene liquidato al danneggiato ### il: 04/06/2024 n.###/2025 importo 200,00 ### di ### l'equivalente in denaro del bene leso) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno, conformemente al noto principio enunciato dalle ### della Cassazione con sentenza 17/02/1995 n. 1712.   Sulla scorta di tali dati, all'attrice spetta la somma complessiva, espressa in valore attuale ed interessi calcolati ad oggi, di € 3.181,50 (di cui € 559,25 per interessi), il tutto oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo. 
Spese processuali In ultimo, in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e del fatto che la domanda è stata accolta solo parzialmente (cfr. Cass. 10/12/2012 n. 22388 e Cass. 06/12/2003 n. 18705), appare equo compensare in ragione di un terzo le spese processuali tra le parti e condannare l'amministrazione convenuta al pagamento dei due terzi di tali spese in favore dell'attrice.   La quantificazione di tali spese, come specificate in dispositivo, va effettuata sulla base dei parametri introdotti dal ### n. 55/14, come modificato dal D.M.  147/22, facendo riferimento ai valori medi della tabella n. 2 per le cause di valore da € 1.101,00 fino ad € 5.200,00 avendo riguardo, ai sensi dell'art. 5 primo comma del detto decreto, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.   Così deciso in ### 27 febbraio 2025 Il Giudice Dott.ssa ### il: 04/06/2024 n.###/2025 importo 200,00

causa n. 1858/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caraccia Giuseppa

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4520/2025 del 29-09-2025

... scomposta pluriframmentaria collo chirurgico omero destro, frattura calcagno sinistro e frattura composta malleolo tibiale destro. Contusioni multiple”. Nell'esaminare la questione del nesso di causalità rispetto alla dinamica del fatto dannoso come allegata dall'attore, la nominata CTU osservava: “A seguito dell'evento traumatico del 26/12/2013 il #### ha riportato un trauma una frattura scomposta pag. 18/31 pluriframmentaria collo chirurgico omero destro, frattura calcagno sinistro e frattura composta malleolo tibiale destro, oltre contusioni multiple per il corpo, così come da verbale di P.S. dell'ospedale “S.M. ###” di Napoli, ove, si recava il giorno successivo, a causa dell'ingravescenza della sintomatologia algica e quindi il ### ove veniva consigliato il ricovero per il trattamento chirurgico delle lesioni fratturative .. Orbene, è in primis necessario affermare se sussiste il nesso causale tra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate, così come quello tra queste ultime e le conseguenti menomazioni. Per tale ragione appare importante precisare che il meccanismo eziopatogenetico più frequente delle fratture del calcagno è quello della caduta da un'altezza di (leggi tutto)...

testo integrale

Corte ### di ### sezione civile Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 2360/2023, questa Corte, con ordinanza del 31.1.2025, così disponeva: “### la contumacia di ### Accoglie l'istanza di sospensiva e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. Dispone, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 25.7.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 26.9.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni”. 
Nelle note depositate in data ###, in sostituzione dell'udienza di discussione, l'appellante concludeva come segue: “.. -in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.3368/23 emessa dal Tribunale di Napoli, sez. civ. VIII°, Giudice dott.ssa ### D'### nell'ambito del giudizio recante N.R.G.  ###/17, pubblicata il ### e notificata il ###, tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano ovvero, voglia: - accertare e dichiarare la responsabilità civile del signor ### quale proprietario dell'autovettura ### tg. ### nella produzione dell'evento dannoso; - per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni a favore dell'istante nella indicata misura di euro 146.284,55, importo quantificato in forza delle risultanze emerse dalla CTU espletata in corso di giudizio, ovvero, nella minore o maggiore somma chel'###ma Corte di Appello di Napoli riterrà pag. 2/31 opportuna, con rivalutazione somma secondo gli indici ### ed interessi e comunque nei limiti della competenza del giudice adito; -condannare la ###ni ### in persona del legale rappr.te p.t., ovvero i convenuti in solido tra loro al pagamento per entrambi i gradi giudizio delle spese e del compenso professionale, oltre al 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”; l'appellata, nelle note depositate in data ###, in sostituzione dell'udienza di discussione, concludeva riportandosi alla comparsa di costituzione, con la quale aveva chiesto volersi: “1. dichiarare improcedibile l'appello, ex art. 165 c.p.c., in caso di eventuale tardiva costituzione dell'istante; 2. dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile l'appello; 3. dichiarare il gravame inammissibile, nullo, improcedibile, improponibile ed infondato; 4. nel merito si chiede confermarsi l'appellata sentenza in ogni sua parte; 5. in ogni caso, condannare la parte appellante al pagamento di spese e compensi di causa del presente grado di giudizio con ulteriore condanna per temerarietà dell'impugnazione.”. 
Alle 13.15, orario successivo alla chiusura al pubblico della ### la Corte decideva la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue. pag. 3/31 CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr. ### - ### - ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 2360/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3368/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data ###, notificata in data ###, pendente TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, dall'avv. ### (C.F. ###) in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello; #### (C.F. ###); ###È ### S.p.A. (P. IVA ###), in persona della pag. 4/31 Dott.ssa ### quale procuratore speciale di ### S.p.A., munito degli occorrenti poteri, giusta procura a rogito notaio ### del 23 febbraio 2022, autenticata al repertorio 100224/18051 del ### registrata a ### il ###, al n. 1921, serie ###, depositata presso il competente Registro delle ### e Dott. ###ì, conformemente ai poteri di rappresentanza legale attribuitigli dalla ### del 30.05.2019, munito degli occorrenti poteri a ministero Dott.ssa #### in ### n. rep. 91782, racc. 16368, quali procuratori speciali di ### rappresentata e difesa dall'Avv. ###, (C.F. ###), giusta procura in atti.  ###: risarcimento danni da circolazione stradale.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. 
Con citazione, notificata, in data ###, a ### S.p.A. e, in data ###, a #### conveniva i predetti, innanzi al Tribunale di Napoli, deducendo che: il giorno 26.12.2013, alle ore 18,00 circa, mentre attraversava a piedi con circospezione la via S. ### de ### in Napoli, veniva investito dall'autovettura ### tg. ### di proprietà e condotta da ### che procedeva con direzione piazza ### in conseguenza dell'investimento, esso istante rovinava al suolo, pag. 5/31 riportando lesioni personali, quali “frattura scomposta pluriframmentaria collo omero destro, frattura calcagno sinistro, frattura composta malleolo tibiale destro e contusioni multiple”, come diagnosticato dai sanitari dell'### S.M. ### ove, il giorno successivo, si era recato stante il fortissimo dolore; a causa delle lesioni riportate, in data ###, veniva sottoposto ad intervento chirurgico, con successiva riduzione in gesso a stivaletto della gamba destra; soltanto in data ###, dopo un lungo periodo di degenza e di immobilizzazione con apparato gessato, molteplici cure e visite specialistiche ed un lungo ciclo di fisioterapia, esso attore veniva giudicato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico legale; erano residuati postumi di natura permanente che avevano inciso sulla integrità psico-fisica di esso attore; aveva subito danni anche nella vita privata, per aver sofferto moralmente e psichicamente del danno ingiusto conseguente al sinistro de quo, tanto più che, per età e prestanza fisica, a seguito di tale evento era stato oggettivamente turbato nello spirito e materialmente impedito nello svolgere le proprie attività abituali e di relazione; a seguito della richiesta stragiudiziale di risarcimento danni inoltrata alla ###ni S.p.A., ente assicurativo dell'autovettura responsabile del sinistro, quest'ultima nominava il dott. ### quale proprio medico di fiducia onde valutare la natura, durata ed entità delle lesioni patite dall'istante; stante l'inerzia della ### nel risarcire il danno, si vedeva costretto a sottoporsi a proprie spese ad un'altra visita medico legale, questa volta ad opera dal dott. ### quale proprio medico di fiducia, il quale, dopo avere confermato la sussistenza del pag. 6/31 nesso causale tra l'evento ed i danni, quantificava i postumi invalidanti nella misura almeno del 22% come danno non patrimoniale, oltre ad un lungo periodo di invalidità temporanea totale e un altrettanto per l'invalidità temporanea parziale; in applicazione delle tabelle di ### il risarcimento del danno, considerata l'età di 29 anni al momento del sinistro, ammontava ad euro 74.732,00 per danno biologico (non patrimoniale), euro 8.700,00 per 60 giorni di invalidità temporanea (€ 145,00), euro 3.240,00 per 30 giorni di invalidità parziale al 75% (€ 108,00), euro 2.175,00 per 30 giorni di invalidità parziale al 505 (€ 72,50), euro 1.087,00 per 30 giorni di invalidità parziale al 35% (€ 36,25), euro 29.145,48 quale aumento personalizzato (39%) del danno non patrimoniale, euro 2.500,00 per spese mediche, oltre al risarcimento del danno morale ed esistenziale sofferto; ad onta delle pacifiche modalità dell'evento, del notevole lasso di tempo decorso, delle rituali richieste e dell'invito alla negoziazione assistita e nonostante la regolare visita medico-legale presso il fiduciario della convenuta compagnia, alcuna liquidazione gli era stata accordata per cui si vedeva costretto ad adire l'autorità giudiziaria.  ### tali premesse, l'attore domandava condannarsi in solido ### e la ### ass.ni S.p.A. al risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro, il tutto nei limiti del valore di euro 260.000,00 nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio. 
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva ### S.p.A., nella predetta qualità, eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione, l'improcedibilità della domanda per violazione pag. 7/31 degli artt. 145 e 148 del ### delle ### l'infondatezza della pretesa nel merito, chiedendo, in subordine, volersi accertare il concorso di colpa dell'attore ex art. 2054 nella causazione dell'evento dannoso.  ### seppur ritualmente citato, ometteva di costituirsi e ne veniva dichiarata la contumacia. 
Istruita la causa con l'audizione dei due testi intimati dalla parte attrice e con l'espletamento di una CTU medico legale, all'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda proponibile, così decideva: “1) dichiara la contumacia di ### 2) rigetta la domanda proposta dall'attore ### 3) condanna l'attore ### al rimborso delle spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano in complessivi € 14.000,00 per compensi professionali del procuratore, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge; 4) pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell'attore ### Zinzi”. 
§ 2. 
Avverso l'indicata sentenza, notificatagli il ###, ### interponeva appello, mediante citazione tempestivamente notificata, a ### in data ### nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati ed invocandone, in via preliminare, la sospensiva. pag. 8/31 Costituendosi con comparsa depositata il ###, la ### S.p.A., nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto. 
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il ### e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “letto l'art. 331 c.p.c., ordina all'appellante la notifica dell'atto di appello nei confronti di ### rinvia la causa in prosieguo di prima udienza al 19.4.2024, con notifica nel rispetto dei termini di legge a comparire.”. 
All'udienza del 19.4.2024, la Corte, dichiarata la nullità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, ne ordinava la rinnovazione, fissando in prosieguo l'udienza del 31.1.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. 
Quindi, con ordinanza emessa in data ###, la Corte verificata la tempestiva e rituale notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di ### e non essendosi questo costituito, così decideva: “### la contumacia di ### Accoglie l'istanza di sospensiva e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. Dispone, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 25.7.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 26.9.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.”. pag. 9/31 Da ultimo, scaduto il termine accordato alle parti, sulle conclusioni dalle medesime rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa veniva decisa dal Collegio. 
§ 3. 
Il Giudice di primo grado riteneva non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato, osservando che “### invero non dimostrata la derivazione causale delle lesioni lamentate dallo ### ed il sinistro, così come descritto e dedotto in giudizio”. 
In particolare, il Giudice, discostandosi dalle conclusioni cui era pervenuto il nominato ### affermava: “### irrilevante dunque che in sede di CTU la dott.ssa ### abbia ritenuto astrattamente compatibili le lesioni riscontrate con la dinamica narrata poiché, al di là della astratta compatibilità, ciò che è stato in questa sede considerato dirimente sono state piuttosto le circostanze del caso concreto, ed in particolare la totale inverosimiglianza delle circostanze inerenti la riferita assenza di cure adeguate rispetto alla gravità del quadro fratturativo in atto, ciò che ha gettato un'ombra di globale inattendibilità della versione dei fatti offerta da parte attrice, e conseguente difetto di prova sul fatto storico generatore di danno”. 
Tale convincimento si fondava sulla circostanza per cui risultava: “del tutto inverosimile e non credibile, neanche in base all'ipotetico stato di alterazione dato dall'assunzione di stupefacenti - evenienza questa, peraltro, solo dichiarata e non risultante da nessuno dei documenti medici prodotti - che l'infortunato, con una situazione fratturativa pag. 10/31 plurima in atto in diversi distretti anatomici, abbia potuto essere serenamente trasportato “in braccio” dal luogo del sinistro fino a casa, abbia potuto sistemarsi a casa a riposo, prendere “un farmaco per tamponare il dolore, forse un Aulin”, ed attendere addirittura le 13.00 del giorno successivo per accedere alle cure e soprattutto all'immobilizzazione di cui aveva bisogno (cfr. le dichiarazioni testimoniali di ### e di ###.”. 
§ 4. 
Con il primo motivo di appello, l'istante, nel sottoporre a censura la sopra riportata parte di sentenza, deduceva che il primo Giudice aveva fondato il proprio convincimento su valutazioni meramente personali, discostandosi, in maniera immotivata, dagli esiti dell'espletata ### la quale aveva appurato essere sussistente il nesso causale tra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate da ### così come quello tra queste ultime e le conseguenti menomazioni. 
Con il secondo motivo, l'istante riteneva altresì erronea la valutazione operata dal Giudice riguardo alle deposizioni rese dai due testi escussi, osservando che, al contrario, siffatte dichiarazioni risultavano coerenti tra loro, oltre che compatibili con la CTU e con le risultanze documentali. 
Con il terzo motivo, l'appellante opinava che, stante quanto affermato nei motivi precedenti, il Giudice sulla base delle testimonianze, della ricostruzione di parte attrice e della CTU avrebbe dovuto ritenere esistente il nesso di causalità. pag. 11/31 Con il quarto motivo l'istante sosteneva che la fondatezza della domanda doveva condurre necessariamente a riformare anche il capo di sentenza relativo al regime delle spese processuali. 
§ 5.  ### è fondato per quanto di ragione. 
Giova rilevare, anzitutto, che i due testi escussi in primo grado descrivevano la dinamica del sinistro in termini tra di essi coerenti e pienamente compatibili con quanto sostenuto in citazione dall'attore. 
Ed invero, il primo teste, ### dichiarava: “### messo notificatore per il Comune di Napoli. ### parente dell'attore in quanto sua madre è la sorella di mia moglie.  ### stato presente in occasione di un sinistro occorso ad ### il giorno di ### dell'anno 2013. Ci trovavamo a Napoli, in via ### a piedi. ### io e suo fratello #### diretti a via S. ### de ### parallela a via ### Stavamo andando in un'agenzia di scommesse che si trovava in via S. ### de ### Era di sera intorno alle 18.00-18.30. 
Ci trovavamo a piedi e da via ### ci siamo immessi nel vicoletto denominato via ### dal quale poi si accede a via ### Terminata via ### ci siamo immessi su via ### abbiamo percorso un tratto di marciapiede per poi attraversare. pag. 12/31 ### è strada a doppio senso di marcia. Ci trovavamo sul marciapiede destro per chi percorre la strada in direzione piazza ### Abbiamo iniziato l'attraversamento in corrispondenza delle strisce pedonali. 
Io ho attraversato per primo seguito dai due fratelli ### Giunto sul marciapiede opposto, aspettando i fratelli ### ho visto ### attraversare e dopo aver attraversato la prima corsia, una macchina che proveniva da piazza ### e procedeva verso ### gli ha calpestato il piede sinistro con il proprio pneumatico anteriore sinistro. Preciso che il traffico era scorrevole in quanto trattavasi di giorno festivo. Non vi era semaforo pedonale. 
Rispetto a tale scena mi trovavo alla distanza di pochi metri e potevo vedere dalla mia posizione la fiancata sinistra della vettura, lato guida. 
La vettura si è fermata vedendo il ragazzo che attraversava, ma lo ha comunque investito sul piede. Dopo ciò il ragazzo è venuto meno ed è caduto a terra sul proprio lato destro, con la spalla destra sotto il corpo. 
Dietro di lui procedeva suo fratello. 
Subito ha lamentato dolore alla caviglia sinistra, che non si presentava sanguinante. 
Aveva dolore anche alla spalla destra, ma prevalentemente gli doleva il piede. 
Non aveva sangue da nessuna parte del corpo. pag. 13/31 Escludo che il ragazzo abbia avuto contatto con il parabrezza o il cofano della vettura investitrice. 
Il conducente della vettura era un uomo di circa 50 anni approssimativamente, la vettura era invece una ### di colore scuro. 
La vettura si è fermata a prestare soccorso, ed il conducente si trovava da solo. 
Il ragazzo invece era a terra ed il fratello lo ha aiutato ad alzarsi e lo ha appoggiato sul cofano di una macchina in sosta. 
Non abbiamo chiamato un'ambulanza, né ci siamo recati in ospedale nell'immediatezza dei fatti. 
Dopo ciò ci siamo recati a casa dello ### che è a circa 50 metri dal luogo dell'incidente, con il fratello ### che lo ha portato in braccio. 
Prima di ciò il conducente della ### ha dato tutti i suoi dati al fratello di ### offrendosi anche di accompagnarlo in ospedale, ma ### ha rifiutato. 
Io ho accompagnato i due fratelli fin dentro casa, che è a via ### e ho visto che ### si è messo a letto prendendo un antidolorifico. 
A casa di ### vi erano mia moglie, sua madre ed altri amici comuni in quanto quel giorno avevamo pranzato tutti insieme a casa loro. 
Io sono andato via intorno alle 20.30-21.00. pag. 14/31 Ho chiamato poi il giorno successivo e mi è stato riferito che si era recato in ospedale per farsi curare”. 
Il secondo teste, ### sentito alla medesima udienza, riferiva, in termini sostanzialmente convergenti, quanto segue:” ### il fratello dell'attore, di professione agente immobiliare e consulente aste per #### stato presente in occasione del sinistro che ha interessato mio fratello, è accaduto in Napoli, via S. ### de ### il giorno 26.12.2013, intorno alle ore 18.00. 
Mi trovavo con mio fratello e mio zio ### eravamo diretti a giocare in un'agenzia che ha un angolo scommesse sportive. Scendevamo da casa nostra che si trova in via ### n. 106 G, che dista circa 100- 120 metri dal luogo del sinistro. 
Il sinistro è avvenuto secondo le seguenti modalità: mio zio ci precedeva nell'attraversamento, seguivamo mio fratello ed io. 
La strada è a doppio senso di marcia. Mio zio aveva già completato l'attraversamento, mio fratello lo ha seguito precedendomi e quando aveva già quasi attraversato l'intera prima corsia, una vettura che proveniva da piazza ### e procedeva verso piazza ### lo ha investito provenendo dalla sua sinistra. 
La vettura ha colpito mio fratello con la parte anteriore sinistra, attingendolo sulla propria gamba sinistra. Non vi è stato impatto con il cofano o il parabrezza, ma solo con lo spigolo anteriore sinistro e la parte laterale anteriore della vettura ed il paraurti. pag. 15/31 Nell'impatto mio fratello ha perso l'equilibrio ed è caduto e la vettura gli è passata sul piede sinistro. 
Lui è caduto sul proprio lato destro. 
Non aveva sangue al momento della caduta. 
Immediatamente ha lamentato dolore alla caviglia sinistra e un po' alla gamba destra ed alla spalla. 
Non è riuscito ad alzarsi da solo e l'ho alzato io stesso appoggiandolo su una vettura in sosta a bordo strada. 
Il conducente della vettura investitrice si è fermato ed ha offerto soccorso. Era un uomo di circa 40-45 anni; era solo in auto. 
Il traffico era scorrevole in quel momento.  ### è avvenuto sulle strisce, non vi era semaforo che regolasse l'attraversamento. 
Non abbiamo chiamato ambulanza perché mio fratello insisteva per essere accompagnato a casa. 
E così abbiamo fatto, io stesso l'ho accompagnato in braccio. 
Mio zio è venuto con noi anche perché a casa nostra vi era tutta la famiglia riunita. 
Giunti a casa ha preso un farmaco per tamponare il dolore, forse un ### il giorno dopo in tarda mattinata io stesso l'ho accompagnato in ospedale per le cure del caso, insistendo molto anche perché presentava dei lividi sul corpo, soprattutto al piede sinistro”. pag. 16/31 Come emerge chiaramente dal tenore delle deposizioni appena riportate, i testi descrivevano in maniera coerenti la dinamica, i sensi di marcia dell'auto e dei pedoni, i punti di impatto, le conseguenze e le circostanze verificatesi immediatamente dopo il sinistro. 
§ 6. 
Né, peraltro, vale opinare che la dinamica descritta dai testi sia da ritenersi inattendibile perché, se realmente i tre pedoni avessero attraversato da destra verso sinistra, l'auto non avrebbe potuto sormontare il piede sinistro dello ### con la propria ruota sinistra, in quanto, in tale ipotesi, l'attore avrebbe dovuto prima passare davanti alla vettura e sarebbe, quindi, stato investito dalla parte frontale del mezzo. 
Invero, la direzione di marcia dell'auto descritta dai testi, da piazza ### verso piazza ### rende plausibile che l'auto, provenendo dalla sinistra rispetto al pedone, il quale attraversava partendo dal marciapiede di destra per chi era diretto a piazza ### abbia attinto lo stesso al piede sinistro, non dirimente risultando che il primo teste abbia dichiarato che, al momento dell'investimento, il pedone, ### aveva già attraversato la prima corsia. 
Infatti, al riguardo, l'altro teste dichiarava che l'investimento si verificava quando lo ### aveva quasi completato l'attraversamento della corsia, rendendo, quindi, verosimile che, su tale marginale aspetto, i due testi abbiano avuto una percezione leggermente diversa delle distanze. pag. 17/31 In ogni caso, tale discrasia, attenendo ad un aspetto marginale del fatto, che nel suo nucleo essenziale è stato descritto dai testi in maniera univoca, non mina la complessiva attendibilità della prova. 
§ 7. 
Quanto, poi, al dato, riferito dai testi, del mancato immediato accesso dello ### al ### ritenuto dal primo Giudice incompatibile con le gravi lesioni agli arti inferiori e con la situazione di dolore diffuso che l'attore avrebbe dovuto provare, la Corte osserva che si tratta di un aspetto oggetto di specifica ed approfondita valutazione da parte della CTU svolta in primo grado. 
La dott. ### aveva, infatti, valutato l'astratta compatibilità delle lesioni con eventi traumatici diversi dal sinistro stradale e, in specie, con una caduta dall'alto, ma era giunta ad escludere siffatta eventualità. 
In particolare, l'ausiliare premetteva che, come attestato dal referto di pronto soccorso datato 27.12.2013, ore 13.02, l'attore risultava avere riportato, in seguito ad un riferito incidente della strada, “### scomposta pluriframmentaria collo chirurgico omero destro, frattura calcagno sinistro e frattura composta malleolo tibiale destro. Contusioni multiple”. 
Nell'esaminare la questione del nesso di causalità rispetto alla dinamica del fatto dannoso come allegata dall'attore, la nominata CTU osservava: “A seguito dell'evento traumatico del 26/12/2013 il #### ha riportato un trauma una frattura scomposta pag. 18/31 pluriframmentaria collo chirurgico omero destro, frattura calcagno sinistro e frattura composta malleolo tibiale destro, oltre contusioni multiple per il corpo, così come da verbale di P.S. dell'ospedale “S.M.  ###” di Napoli, ove, si recava il giorno successivo, a causa dell'ingravescenza della sintomatologia algica e quindi il ### ove veniva consigliato il ricovero per il trattamento chirurgico delle lesioni fratturative .. Orbene, è in primis necessario affermare se sussiste il nesso causale tra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate, così come quello tra queste ultime e le conseguenti menomazioni. 
Per tale ragione appare importante precisare che il meccanismo eziopatogenetico più frequente delle fratture del calcagno è quello della caduta da un'altezza di almeno 50 mt, ma poiché le fratture del calcagno derivano da traumi ad alta energia, i pazienti hanno spesso altre lesioni concomitanti come una frattura del bacino, lesione dei tessuti molli (muscoli, tendini, legamenti), fratture vertebrali. Tuttavia, non si può escludere che esso possa essere conseguenza di un sinistro stradale in cui il tipico meccanismo di lesione è un carico assiale sul tallone. Nel caso di specie l'assenza di concomitanti fratture di bacino e/o vertebrali e/o rottura dei legamenti astragalo-calcaneari, di lussazione anteriore nonché l'assenza di vistose escoriazioni e lesioni dei tegumenti a carico del corpo ci permette di escludere come meccanismo traumatologico la caduta dall'alto e di considerare verosimile la dinamica dichiarata dal sig. ### all'anamnesi traumatologica, in uno con quanto risulta dalle prove testimoniali fornite in fase procedurale. pag. 19/31 Pertanto, è verosimile, se tutte le indagini procedurali lo confermino, (n.d.r.: che) tali lesioni possano essere conseguenza dell'evento traumatico così come descritto in anamnesi. 
Si ritiene inoltre che, nel caso di specie, risultino soddisfatti: 1) il criterio cronologico tra il momento dell'insulto traumatico e quello in cui fu precisata la diagnosi in apposita struttura nosocomiale in quanto il sig.  ### si recava in PS il giorno successivo e quindi in un lasso di tempo assolutamente adeguato avendo inizialmente sottovalutato le lesioni riportate e tenuto conto che l'obiettività all'ingresso registra chiaramente “algia ed impotenza funzionale con SLO ematoma spalla destra, caviglia sinistra e destra” ; 2) il criterio di adeguatezza qualiquantitaviva, ritenendosi che l'erogazione energetica nella dinamica dell'evento traumatico sia stata ampiamente sufficiente a produrre le suddette lesioni; 3) il criterio di continuità fenomenica in quanto vi è una concatenazione logica e cronologica tra l'incidenza della causa lesiva e le manifestazioni patologiche che si sono susseguite nel tempo”. 
Inoltre, in sede di risposta alle note del CT della ### dott. ### il quale aveva escluso il nesso causale, ritenendo inverosimile che l'obiettività clinica rilevata in pronto soccorso potesse consentire all'attore di ritardare per parecchie ore il ricorso alle cure mediche, il CTU evidenziava che: “In merito alla questione del ritardo diagnostico delle lesività in PS parliamo di un evento che dalle prove testimoniali e dall'anamnesi raccolta in sede di accesso peritale risulta essersi verificato in data 26 dicembre 2013 alle ore 18,00. pag. 20/31 Il referto di PS allegato agli atti è del giorno 27 dicembre alle ore 13.02. 
Indubbiamente sono trascorse 19 ore (di cui 12 ore approssimativamente notturne), ma non si ritiene tale tempo inaccettabile al punto da escludere su tale base il nesso di causale per assenza di criterio cronologico soprattutto perché all'accesso in PS risulta dichiarato “incidente stradale”, ha praticato regolare consulenza ortopedica, esami radiografici (Rx n. 29178) all'obiettività riscontro di ematoma spalla destra, caviglia e piede destro, caviglia e gamba sinistra, indicativo di una forte contusione verificatasi in epoca precedente che sicuramente non siamo in grado di retrodatare con precisione. 
La dichiarazione fornita da parte attrice secondo cui non avrebbe provato dolore in quanto sotto effetto di sostanze stupefacente rappresenta una motivazione che dovrà essere verificata nell'iter procedurale e per la quale ci si rimette al Giudice. La stessa rappresenta tuttavia una eventualità plausibile motivo per cui è stato evitato l'accesso in PS in data ###. Tra l'altro nonostante in PS gli fosse stato indicato il ricovero per le plurime fratture agli arti il sig. ### rifiutava anche il ricovero il che farebbe pensare la poca propensione alle cure. 
Venendo più nello specifico all'analisi della dinamica dichiarata il sormontamento del piede sinistro da parte di uno pneumatico agisce senza dubbio sul mesopiede; nel caso di specie è plausibile il meccanismo dello schiacciamento del piede in quanto sulla base anche del tipo di frattura riportata nel caso specifico (dislocazione della regione talamica e del processo anteriore ed un'altra rima fratturativa a decorso postero pag. 21/31 anteriore che interessa sia il corpo che l'apofisi posteriore del calcagno) non si può escludere il blocco forzato del piede da parte dello pneumatico e la inversione/abduzione forzata dello stesso, la conseguente distorsione dell'arto controlaterale e la caduta al suolo con impatto della spalla .. 
Anche sulla base di quanto affermato dallo stesso CTP dott. ### “…al contrario proprio delle precipitazioni, dove i segni esterni accessori sono modestissimi, se non assenti, ma grande è la lesività degli organi interni e la rappresentazione proprio delle fratture” se l'eziopatogenesi causale fosse la precipitazione, il periziato avrebbe senza dubbio riportato oltre che le suddette fratture anche lesioni di organi interni. 
Proprio tale affermazione mi porta a ritenere plausibile l'investimento a fronte di una precipitazione data l'assenza di ogni altro coinvolgimento di organi e/o apparati neppure in maniera moderata e contenuta riscontrato in PS e/o in epoca successiva tale da necessitare di cure specifiche”. 
§ 8. 
Al cospetto delle ampiamente motivate conclusioni del ### appare al Collegio non condivisibile la diversa valutazione che il primo Giudice operava della questione del nesso di derivazione causale delle lesioni dal fatto come allegato. 
Infatti, il Giudice, nel discostarsi dal parere espresso dall'ausiliare da esso nominato, valorizzava proprio quegli elementi - vale a dire il lasso temporale decorso tra il dichiarato orario di verificazione del sinistro e pag. 22/31 l'accesso in PS e l'incompatibilità dello stato di salute del leso con la riferita assenza di cure - che il medico legale aveva attentamente valutato, ma ritenuto non dirimenti per escludere il nesso causale. 
Ne segue che la valutazione di compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni, espressa dal CTU e corroborata peraltro dagli esiti della prova orale, non è un dato dal quale il Giudice possa, in assenza di prove dotate di pari dignità scientifica, discostarsi. 
Né, del resto, appare dirimente il diverso parere reso dal fiduciario della ### sia perché innegabilmente condizionato dagli interessi della mandante ad una definizione ad essa favorevole della lite, sia in quanto il ### comunque, teneva in debito conto le osservazioni del dott. ### ma forniva una spiegazione plausibile e scientificamente motivata del suo dissenso. 
In conclusione, la Corte rileva che, alla luce delle concordi dichiarazioni rese dai testi e dell'esito dell'espletata ### possa ritenersi dimostrata la dinamica dell'evento lesivo quale allegata in citazione. 
§ 9. 
Da ultimo, osserva la Corte che alcun dubbio residui in ordine all'esclusiva responsabilità del conducente della ### di proprietà dello ### nella causazione del sinistro, ove si consideri che l'investimento è avvenuto mentre lo ### attraversava la strada sulle strisce pedonali, procedendo ad andatura regolare e, soprattutto, senza tenere una condotta anomala o assolutamente imprevedibile. pag. 23/31 Del resto, sul punto, appare dirimente evidenziare che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, “.. il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964) ..” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 20137 del 2023). 
In definitiva, non essendo emersi elementi per ritenere superata la presunzione esclusiva di colpa a carico del conducente della vettura, ### va dichiarato responsabile esclusivo dell'accaduto. 
§ 10. 
Venendo al quantum, dall'espletata CTU emerge che le lesioni sofferte dall'attore abbiano allo stesso provocato un “danno biologico temporaneo” stimato in 55 giorni di ### 60 giorni di ITP al 50%, 30 giorni di ITP al 25% ed un “danno biologico permanente” quantificabile in una valutazione complessiva indicabile con un tasso del venti per cento (20%). pag. 24/31 Tanto premesso, nel procedere alla quantificazione del danno, deve darsi conto dell'adozione, avvenuta con ### del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla ### n. 40 del 18 febbraio 2025, del ### recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la cui entrata in vigore risale al 5 marzo 2025. 
Orbene, per quanto la disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, - a tenore della quale “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” - sia ostativa rispetto ad un'applicazione diretta delle dette tabelle alla fattispecie in esame, il Collegio osserva, in adesione ad un recente arresto del Giudice di legittimità, che non sia preclusa la possibilità di fare delle dette tabelle un utilizzo indiretto “.. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011) ..” (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 11319 del 29/04/2025, pag. 27 della motivazione). 
Del resto, se la liquidazione da parte del Giudice del danno non patrimoniale deve necessariamente essere operata in via equitativa, trattandosi di tradurre in termini monetari le conseguenze delle lesioni pag. 25/31 dell'integrità psicofisica e della sofferenza morale patita dal leso, il ricorso all'applicazione analogica della tabella unica nazionale, anche a sinistri ratione temporis esclusi dal suo ambito di applicazione diretta, appare conforme ad equità. Infatti, tra i possibili criteri di liquidazione utilizzabili, quello che si richiama ad una tabella approvata dal legislatore è per definizione il più equo, tenuto anche conto del fatto che la tabella unica nazionale è, per espressa previsione legislativa, stata adottata in continuità "dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità", prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi. 
Ciò posto, merita, poi, osservare che la suddetta tabella unica nazionale, recependo le indicazioni dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha confermato la distinzione tra punto del danno biologico ed incremento per danno morale, prevedendo un meccanismo in base al quale il valore monetario del punto di invalidità può variare in funzione della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o massimo); questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale, che cresce più che proporzionalmente all'aumentare della percentuale di invalidità. Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata nella misura minima, media o massima o del tutto negata. Per la invalidità temporanea, analogamente, è previsto un incremento ricompreso tra il pag. 26/31 30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo (art. 3, co. 2, D.P.R.  n. 12 del 2025). 
Inoltre, come stabilito dall'art. 138, comma 3 del CAP novellato, il Giudice può aumentare l'importo del risarcimento calcolato in base alla ### fino al 30% nel caso in cui la menomazione accertata incida in "maniera rilevante" su specifici aspetti "dinamicorelazionali" personali del danneggiato, purché documentati e obiettivamente accertati. Si tratta, a ben vedere, del meccanismo che consente eventualmente l'ulteriore personalizzazione del risarcimento per tenere conto e valorizzare l'irripetibile singolarità del caso concreto. 
Nell'ipotesi in esame, non spetta all'appellante l'incremento, al fine di ristorare il danno corrispondente alla sofferenza soggettiva interiore. 
Sul punto giova, infatti, osservare che l'attore, nella citazione di primo grado, pur avendo genericamente domandato il risarcimento del danno morale, non aveva operato alcuna specifica allegazione in ordine alle sofferenze interiori ed ai patimenti d'animo di cui era stato vittima, avendo, invece, dedotto una modificazione peggiorativa del suo benessere esistenziale, per l'impossibilità di continuare a praticare le attività ludiche precedentemente coltivate, in tesi idonea a giustificare una personalizzazione del danno biologico. 
Non compete, del resto, alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente la prova di una peculiare negativa incidenza dei postumi pag. 27/31 permanenti, residuati all'attore, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta. 
Quindi, il calcolo del danno non patrimoniale con ### di cui al DPR n. 12 del 13/01/2025 conduce ai seguenti risultati: DATI del DANNEGGIATO e ### Età al momento del sinistro 29 anni ### di invalidità permanente 22% Giorni di invalidità temporanea totale 55 Giorni di invalidità temporanea al 75% 60 Giorni di invalidità temporanea al 50% 30 ### (tabella di riferimento: 2025) Punto danno biologico permanente € 4.202,60 Danno morale non riconosciuto ### danno non patrimoniale € 4.202,60 Coefficiente di riduzione per età 0,861 Indennità temporanea € 55,24 PROSPETTO di ### A) Danno permanente complessivo (€ 92.457,24 x 0,861): € 79.605,68 Invalidità temporanea totale per 55 giorni: € 3.038,20 pag. 28/31 Invalidità temporanea al 75% per 60 giorni: € 2.485,80 Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 828,60 B) Danno temporaneo totale: € 6.352,60 Totale danno non patrimoniale (A + B): € 85.958,28 ### € 85.958,28 A titolo di danno patrimoniale per spese mediche, sulla scorta della documentazione allegata alla produzione telematica di primo grado, spetta l'importo di complessivi euro 1.929,1. 
Trattandosi di esborsi che il leso ha sostenuto in un arco temporale compreso tra febbraio 2013 e gennaio 2015, ai fini della relativa rivalutazione può considerarsi una data intermedia, identificabile in quella dell'1.1.2014. 
Quindi, applicando la rivalutazione, secondo indici ### dell'importo di euro 1.929,1 dall'1.1.2014 al 31.8.2025, cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione disponibile all'epoca di redazione della presente pronuncia, il danno patrimoniale ristorabile ascende ad euro 2.345,79 (Indice alla ### 107,3; Indice alla ### 121,8; ### 1,071; Coefficiente di ### 1,216; ### € 416,69). 
Sommando le voci di danno patrimoniale e non, dinanzi quantificate, l'appellante ha diritto al pagamento del complessivo importo di euro 88.304,07. pag. 29/31 Sul predetto importo, costituente oggetto di un'obbligazione di valore, competono, poi, all'istante, che formulava in proposito espressa domanda, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale di cui all'art.  1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici ### al 26.12.2013, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 26.12.2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. 
§ 11.  ### dell'appello impone di rinnovare d'ufficio la regolamentazione delle spese di lite tenuto conto dell'esito complessivo della causa. 
Nel caso di specie, essendosi il giudizio concluso con l'accoglimento della domanda risarcitoria, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza di ### e di ### La relativa liquidazione viene operata, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, secondo il criterio del decisum, con applicazione dei compensi tabellari pag. 30/31 minimi per tutte le fasi processuali, stante la ridotta complessità delle questioni controverse. 
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla ### come liquidate dal Giudice di primo grado, vanno poste a definito carico degli appellati, in solido tra di loro.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'esclusiva responsabilità di ### nella causazione del sinistro e, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna lo stesso, in solido con ### S.p.A., a pagare, in favore dell'appellante, l'importo di euro 88.304,07, oltre gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla medesima somma previamente devalutata in applicazione degli indici ### al 26.12.2013 ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 26.12.2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al medesimo tasso, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo; b) condanna ### S.p.A. e ### in solido tra di loro, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida, per il giudizio di primo grado, in pag. 31/31 euro 796,52 per esborsi, euro 7.052,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 27,00 per esborsi, euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; c) pone le spese relative alla ### come liquidate dal Giudice di primo grado, a definitivo carico di ### S.p.A. e ### in solido tra di loro. 
Così deciso nella camera di consiglio, in data ###.   ### relatore ### dr. ### dr.

causa n. 2360/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Sacchi Massimiliano, Cocchiara Alessandro

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Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 61/2025 del 19-03-2025

... presenta esiti di lussazione coxo-femorale sinistra con frattura muro posteriore, trattata con mezzi di sintesi e successiva protesizzazione totale d'anca, con residui esiti cicatriziali, ipotono-ipotrofismo muscolare e ipomobilità di un mezzo nei vari piani con squeaking incostante durante la marcia (invalidità: 35%; codici 307 e 271); cronica sofferenza neurogena sensitivo motoria nel territorio del nervo peroneo comune e lieve a livello del nervo tibiale posteriore (15%; codice analogico e cumulativo169); esiti di frattura II e V metatarso, della prima falange del IV dito, della seconda falange del I dito e della terza falange del II e III dito (7% ; codici 302,304); esiti di frattura del calcagno del piede sinistro con perdita di sostanza da piaga da decubito e deviazione in valgismo del retropiede (8%; codice 296); esiti di frattura metadiafisaria omero prossimale destro con moderata ipofunzione di spalla (6%; codici 229,223,224); esiti di frattura del malleolo tibiale sinistro con residua moderata ipomobilità di caviglia nella flessoestensione e nella prono-supinazione (5%; codici 290, 293); esiti cicatriziali sul terzo medio della gamba sinistra (2%;codice 236). In base all'elaborato (leggi tutto)...

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Appello Sentenza Tribunale di Brindisi n.837 del 16.5.2023 Oggetto: infortunio in itinere REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di ### lavoro ### in ### di Consiglio e composta dai ### Dott. ###ssa ### relatore ###ssa ### ha emesso la presente ### nella causa civile, in materia assistenziale, in grado di appello tra ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### e ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti #### e #### ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Brindisi il ##### già titolare di attività autonoma di conducente di mezzi per il trasporto di persone con sede in ### (###, aveva dedotto: -che con contratto d'opera del 25.6.2012 aveva pattuito con ### (autorizzato fino al 15.9.2012 dal Comune di ### allo svolgimento del servizio pubblico di trasporto con finalità turistiche mediante trenino tipo “Lilliput” di sua proprietà, avente base di deposito presso la ### dello stesso Comune) che avrebbe messo a disposizione un autista per il predetto veicolo; -che nel pomeriggio del 29.6.2012, dopo aver incontrato il ### in località ### egli si era messo alla guida del motociclo ### 200 tg. ### diretto verso ### per iniziare in tale Comune il servizio serale della conduzione del trenino turistico; -che durante il tragitto, sulla strada ###, era stato investito da un pullman che proveniva dall'opposto senso di marcia e che in curva aveva invaso la sua corsia, senza che egli potesse far nulla per evitare l'impatto; -che aveva riportato lesioni ed era stato quindi trasportato con autoambulanza presso il ### dell'ospedale di ### dove era stata posta diagnosi di “### di ###, della testa di ###, di ### del quarto dito, di ### del primo dito, di ### del secondo e terzo dito, irregolarità della tuberosità calcaneare inferiore, per fratture coxo femorale sinistra; frattura del malleolo tibiale sx; flc regione laterale del calcagno, fu del quinto dito piede sinistro, regione anteriore terno medio gamba sinistra; sublussazione dell'anca e frattura dell'acetabolo. Varie ferite cutanee ed escoriazioni cutanee”; -che l'inattendibilità dell'alcoltest effettuato presso il ### che aveva prodotto una rilevazione contraddittoria e probabilmente condizionata dal tipo di medicinali che egli aveva assunto poche ore prima, era stata appurata dal Giudice di ### di ### che aveva annullato quella parte del verbale della ### con cui gli era stata contestata la violazione dell'art.186 CdS, con decisione che, sul punto, era stata confermata in appello dal Tribunale di ### con sentenza n.2753 del 25.5.2017, divenuta definitiva, la quale aveva altresì ritenuto provata l'invasione di corsia da parte del pullmann; -che le sue pessime condizioni di salute lo avevano nel frattempo indotto a trasferirsi in provincia di ### (### e gli avevano precluso di effettuare una denuncia immediata di sinistro all'### -che la denunzia presentata all'### di ### aveva ricevuto riscontro negativo il ### per ritenuta insussistenza dei caratteri del rischio proprio dell'infortunio in itinere; -che nel provvedimento del 12.7.2018 l'### di ### nel rigettare la sua opposizione avverso il diniego del 2015, aveva eccepito la prescrizione; -che tuttavia la prescrizione non si era verificata, posto che a causa dell'infortunio in questione e delle gravi lesioni riportate, egli era stato sottoposto ad operazioni chirurgiche in tre ricoveri ospedalieri di lungodegenza e, che, comunque, egli aveva comunicato all'### atti idonei ad interrompere la prescrizione (allegati n.14 al ricorso); -che a tal fine valevano i principi stabiliti da Cass. S.U. n.783/1999; -che aveva subito un grado di inabilità pari almeno al 62% e 509 giorni di inabilità temporanea assoluta. 
Tanto premesso il ricorrente aveva chiesto che, previo accertamento di quanto dedotto in ricorso in ordine alle caratteristiche e alle conseguenze dell'infortunio, l'### fosse condannato a erogare la relativa rendita per postumi pari al 62%, maggiori o minori, e l'indennizzo per l'inabilità temporanea assoluta. 
Costituitosi in giudizio, l'### aveva eccepito l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui aveva chiesto il rigetto; in via subordinata aveva chiesto che il pagamento delle prestazioni fosse subordinato alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente. In particolare aveva eccepito: che la denuncia di infortunio online presentata il ### era stata respinta dalla ### di ### con provvedimento del 15.12.2012, in ragione dello stato di ebbrezza del ricorrente al momento dell'incidente; che, in sede di opposizione al provvedimento negativo, all'esito del trasferimento della pratica presso la ### di ### e dell'annullamento delle contestazioni per le violazioni del codice della strada, l'### aveva riesaminato la pratica e l'aveva definita con rigetto per prescrizione ex art.112 t.u. n.1124/1965; che le comunicazioni allegate al ricorso (al n.14) dal ricorrente non risultavano agli atti dell'ufficio, non essendo state sottoposte a protocollazione e a scansione telematica, e che comunque erano inidonee a interrompere la prescrizione; -che mancava la prova dell'occasione di lavoro; -che l'infortunio non era avvenuto nel corso di una attività manuale, ossia di quella per la quale il TU n.1124/1965 (art.4 comma 1, n.3) prevedeva la tutela assicurativa a favore degli artigiani;- che non vi erano gli estremi per la configurazione dell'infortunio in itinere poiché l'autorizzazione al trasporto dei turisti col trenino era stata rilasciata dal Comune di ### per le ore serali dalle ore 21.00 alle ore 24.00, mentre il ricorrente si trovava sulla strada ###, diretto a ### alle ore 18, ossia in un orario non compatibile con la prestazione di lavoro che avrebbe dovuto rendere; -che a norma dell'art.52 T.U. cit. non sussisteva neppure il diritto all'indennità per la inabilità temporanea assoluta, e comunque all'indennità per il periodo anteriore al 3.12.2015, essendovi stata una denuncia intempestiva di sinistro; -che per i lavoratori autonomi non operava il principio dell'automaticità delle prestazioni, con la conseguenza che il ricorrente, non essendo in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'### non aveva diritto ad ottenere prestazioni dall'### finchè non avesse assolto al proprio obbligo; -che erano errate le deduzioni attoree sull'entità del danno permanente e sulla decorrenza del diritto alla rendita. 
All'esito dell'attività istruttoria mediante prova testimoniale, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di ### ha, da un lato, respinto l'eccezione di prescrizione e, da altro lato, ha respinto il ricorso, reputando non provate le condizioni per ravvisare un infortunio in itinere. In particolare ha ritenuto che le deposizioni dei testi non fossero idonee a dimostrare il fatto che l'infortunio fosse avvenuto durante uno spostamento temporalmente funzionale al turno di lavoro. 
Avverso tale decisione ha proposto appello ### lamentando l'erroneità della valutazione sugli elementi istruttori, la contraddittorietà della motivazione, l'inesatta applicazione della normativa di cui al DPR n.1124/1965 e al D.lgs. n.38/2000. Ha evidenziato che i testimoni avevano riferito che la sera dell'incidente egli avrebbe dovuto condurre il trenino a partire dalle ore 19.00 e che quindi il percorso stradale da lui effettuato al momento del sinistro (ore 17.58) era coerente con la necessità di raggiungere la sede ###quella fascia oraria. Aveva quindi chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le domande già proposte in primo grado, con vittoria di spese. 
L'### ribadendo gran parte degli argomenti proposti in primo grado, ha chiesto il rigetto del gravame. 
Espletata consulenza tecnica medico-legale d'ufficio, la causa è stata decisa all'udienza di discussione del 24.1.2025 come da dispositivo.  RAGIONI DELLA DECISIONE ### risulta fondato nei termini qui di seguito indicati. 
Come documentato in atti, il #### ha subito un sinistro sulla strada statale n.26, mentre era diretto da ### a ### ed era alla guida di uno scooter. 
E' condivisibile la pronuncia del Tribunale nella parte che esclude la prescrizione per il decorso del termine previsto dall'art.112 T.n.1124/1965 sulla base del rilievo che il primo atto interruttivo della prescrizione è pervenuto all'### sede ###cui all'epoca il ricorrente risiedeva, in data ###, come attestato dal foglio di ricevuta che riporta il timbro dell'ufficio ### di ### della cui autenticità non vi sono motivi per dubitare (v.allegato n.14 del ricorrente).  ### denuncia presentata mediante l'apposito modulo è del 3.12.2015 ed il deposito del ricorso dinanzi al Tribunale è del 20.12.2018, quindi nel rispetto dei termini per l'azione giudiziaria di cui agli artt.111 e 112 T.U. n.1124/1965, costituito da tre anni e centocinquanta giorni. 
All'epoca dell'infortunio ### era un artigiano che lavorava per la propria impresa individuale, iscritta presso la ### di ### e, come tale, poteva fruire della tutela assicurativa dell'### ai sensi dell'art.4 d.p.r. n.1124/1965, trattandosi - a differenza di quanto eccepito dall'### di attività manuale consistente in “prestazioni da autista con preparazione e sistemazione del veicolo”, come risulta dal contratto d'opera occasionale intervenuto il ### tra ### e ### autorizzato dal Comune di ### all'espletamento di un servizio temporaneo di trasporto pubblico locale mediante trenino turistico (allegati 5 e 6 del ricorrente in primo grado). 
E' controversa la qualificabilità dell'evento come infortunio in itinere. 
Sul punto si rammenta che l'art.12 d.lgs.n.38\2000 ha aggiunto all'art.2 e all'art.210 del ### n.1124\1965 il seguente comma : “"### il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. ### e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. ### opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".  ### la legge, quindi, è ravvisabile un infortunio in itinere indennizzabile dall'### allorchè l'uso del veicolo privato si renda necessario, non in senso assoluto, ma in base ad una ragionevole scelta del lavoratore, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui avviene, anche ai fini di un corretto e puntuale adempimento dei compiti lavorativi (v. Cass. 2001 n. 10162); la sua configurabilità va esclusa nella diversa ipotesi in cui il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro e ritorno possa essere agevolmente coperto mediante l'uso del mezzo pubblico. 
Ai fini della tutela assicurativa deve esservi un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, restando invece irrilevante il tragitto eventualmente effettuato dal lavoratore per ragioni personali non dovute ad esigenze essenziali e improrogabili o in orari non collegabili al lavoro. 
Nella fattispecie in esame l'### ha contestato la sussistenza dell'occasione di lavoro e, in particolare, il collegamento tra l'orario in cui è avvenuto l'infortunio e l'orario previsto per l'inizio del servizio di trasporto pubblico; a tal fine, premesso che l'incidente è avvenuto alle 17.58 e che il tempo medio per percorrere la distanza (31 km.) da ### luogo di residenza del ricorrente, a ### era di circa 40 minuti, ha sostenuto che l'orario del sinistro non era coerente con quello di inizio del servizio autorizzato dal Comune, che iniziava alle ore 21.00. 
La valutazione del materiale istruttorio compiuta dal Tribunale, che ha ritenuto incompatibile le deduzioni del ricorrente con le deposizioni testimoniali, non risulta corretta, né condivisibile per questa Corte, poiché i singoli elementi di prova devono essere esaminati non in maniera atomistica, ma in una visione coordinata e complessiva con tutti gli altri. 
Ed invero, a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'orario del servizio di trasporto con il trenino autorizzato per il tragitto “### e le sue frazioni” nell'anno 2012 non era esclusivamente quello dalle “ore 21,00 alle 24,00”: il percorso per “### e le sue frazioni” era previsto per quella sola fascia oraria (21-24) negli anni 2008 e 2009, mentre successivamente, già con l'autorizzazione del 2010 (cronologicamente l'ultima tra quelle prodotte in giudizio: all.14 fascicolo ### di primo grado), il tragitto in questione è stato previsto senza alcuna specificazione oraria, essendo stata ivi stabilita solo la periodicità dell'inizio del percorso e la sua durata (45-60 minuti). 
Coerente con il dato documentale più aggiornato risulta quindi la deposizione testimoniale di ### dalla quale emerge che il servizio in concessione presso il Comune di ### comportava l'effettuazione di giri turistici con il trenino dalle ore 8 di mattina fino a mezzanotte, a seconda della situazione meteorologica e dell'afflusso dei turisti; il teste ha precisato che il servizio, così previsto dalla ore 8.00 alle 24.00, era organizzato in tre turni e che il giorno dell'incidente ### avrebbe dovuto iniziare il turno verso le ore 18.30-19.00. La deposizione del testimone ### a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non risulta nè generica né incompatibile con quella del precedente teste, avendo il ### riferito che il giorno del sinistro ### avrebbe dovuto dargli il cambio nella guida del trenino alle ore 19.00 e che tuttavia egli non lo trovò nel posto in cui sarebbe dovuto avvenire il cambio. 
In sostanza l'infortunio è avvenuto, alle ore 17.58 del 29.6.2012, mentre il ricorrente percorreva la strada che collegava il suo luogo di residenza (### al luogo (### in cui avrebbe dovuto svolgere la sua attività manuale di artigiano autista, in un orario che, tenuto conto del tempo di percorrenza del tragitto (circa 40 minuti), era del tutto compatibile con l'orario in cui egli avrebbe dovuto essere a ### (ore18.30-19.00) per iniziare il suo turno di guida. 
Sotto altro aspetto non è contestato che, trattandosi di paesi montani, non vi fosse a quell'ora un servizio di trasporto pubblico di cui il ricorrente si sarebbe potuto avvalere per raggiungere utilmente il luogo di lavoro e per fare ritorno alla propria abitazione alla fine del turno (ore 24.00), con la conseguenza che l'uso del mezzo proprio deve ritenersi giustificato, ragionevole e conforme alla previsione normativa sopra trascritta. 
Dall'istruttoria svolta emerge quindi che, alla luce del canone normativo e interpretativo illustrato, sussistono i presupposti di fatto previsti ai fini della qualificazione dell'evento lesivo come infortunio in itinere e della sua indennizzabilità. 
Quanto al danno biologico derivatone, dalla relazione di consulenza medica d'ufficio, redatta dal dott. M.Invidia, specialista in medicina legale, emerge che a causa del sinistro stradale in questione il ### presenta esiti di lussazione coxo-femorale sinistra con frattura muro posteriore, trattata con mezzi di sintesi e successiva protesizzazione totale d'anca, con residui esiti cicatriziali, ipotono-ipotrofismo muscolare e ipomobilità di un mezzo nei vari piani con squeaking incostante durante la marcia (invalidità: 35%; codici 307 e 271); cronica sofferenza neurogena sensitivo motoria nel territorio del nervo peroneo comune e lieve a livello del nervo tibiale posteriore (15%; codice analogico e cumulativo169); esiti di frattura II e V metatarso, della prima falange del IV dito, della seconda falange del I dito e della terza falange del II e III dito (7% ; codici 302,304); esiti di frattura del calcagno del piede sinistro con perdita di sostanza da piaga da decubito e deviazione in valgismo del retropiede (8%; codice 296); esiti di frattura metadiafisaria omero prossimale destro con moderata ipofunzione di spalla (6%; codici 229,223,224); esiti di frattura del malleolo tibiale sinistro con residua moderata ipomobilità di caviglia nella flessoestensione e nella prono-supinazione (5%; codici 290, 293); esiti cicatriziali sul terzo medio della gamba sinistra (2%;codice 236). 
In base all'elaborato peritale, tenendo conto dell'inquadramento delle molteplici infermità secondo le pertinenti voci dell'apposita ### di cui al D.M 12.7.2000 applicativo del D.lgs.n.38/2000, nonché delle concrete limitazioni funzionali residuate all'esito della “guarigione”, e del fatto che la valutazione complessiva non può effettuarsi mediante semplice somma aritmetica, il danno biologico deve essere quantificato nella misura del 71 % e l'inabilità temporanea assoluta in giorni 510. 
Ritiene questa Corte di poter aderire alle conclusioni del predetto consulente, essendo il suo esame privo di vizi logici e tecnici, oltre che adeguatamente argomentato con specifico riferimento all'inquadramento tabellare degli effetti invalidanti delle patologie. 
Pertanto, in riforma della decisione di primo grado, l'### va condannato a corrispondere le prestazioni previste per tali tipi di danno (rendita per il danno biologico permanente e indennità per l'inabilità temporanea assoluta).  ###à per l'inabilità temporanea assoluta può essere riconosciuta, nella fattispecie concreta, pur in difetto di immediata denuncia dell'infortunio, in quanto la rilevante gravità delle lesioni determinate dall'infortunio, la tipologia delle lesioni medesime (fratture multiple), la conseguente prolungata immobilizzazione fisica, la sottoposizione ad interventi chirurgici e a più ricoveri ospedalieri, hanno impedito al ricorrente, tenuto in proprio quale artigiano autonomo, di presentare una tempestiva denunzia all'### la gravità del predetto impedimento conduce verso una applicazione costituzionalmente orientata della normativa in esame, posto che, diversamente opinando, sarebbero vanificati i principi fondamentali di tutela della salute e dell'assicurazione sociale posti a base degli artt.32 e 38 Cost. 
La rendita per danno biologico permanente compete dal giorno successivo alla cessazione della inabilità temporanea. 
Tuttavia, poichè per la tutela assicurativa avente ad oggetto prestazioni economiche per i lavoratori autonomi non vale il principio di automaticità delle prestazioni stabilito dall'art.67 T.U.  ### (v.articolo 59, comma 19, legge n.449/1997), l'erogazione delle prestazioni spettanti a ### è subordinata al pagamento, da parte di costui, degli importi dovuti a titolo di premi e sanzioni all'### come quantificati (€2.359,52) nella nota della sede di ### dell'### datata 13.4.2023, prodotta in atti. 
Gli accessori, ossia gli interessi legali o, se maggiore, la rivalutazione monetaria, maturano sulle prestazioni economiche dal giorno del soddisfacimento del debito del ### verso l'### Le spese processuali del doppio grado sono regolate secondo il principio di soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante che ne ha fatto richiesta.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Leccesezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 13.11.2023 da ### nei confronti di ### avverso la sentenza n.837 del 16.05.2023 del Tribunale di ### così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che l'infortunio avvenuto il ### a carico di ### è indennizzabile ai sensi dell'art.12 d.lgs. n.38/2000; dichiara che ### ha diritto a percepire la rendita commisurata ad un danno biologico permanente pari al 71% e l'indennità per inabilità temporanea assoluta relativa a 510 giorni, successivamente al pagamento, da parte dello stesso ### , delle somme da lui dovute all'### a titolo di premi e sanzioni come quantificate nell'attestazione della situazione contabile contenuta nella nota datata 13.04.2023 dell'### sede di ### condanna l'### a corrispondere in favore di ### il giorno successivo al pagamento, da parte di quest'ultimo, dei premi e delle sanzioni di cui alla menzionata nota del 13.4.2023, le prestazioni indicate al capo che precede, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali dal giorno del predetto pagamento al saldo; condanna l'### al pagamento delle spese di questo grado del giudizio liquidate in €.3.500,00 per il primo grado e in €.4.000,00, per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione per l'Avv. ### Spese di CTU a carico definitivamente di ### Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.   Lecce, 22.01.2025 ### estensore ###ssa ### n. 830/2023

causa n. 830/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Lombardi Gennaro Antonio Fr, Corbascio Maria Grazia

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Tribunale di Treviso, Sentenza n. 39/2025 del 23-01-2025

... l'equilibrio e cadendo al suolo e così riportando la frattura del calcagno destro, come accertato dagli esami strumentali effettuati in data ### presso l'### di ####. Deduceva ancora il ricorrente di aver ottenuto dall'### il riconoscimento di una invalidità permanente pari al 6% e la liquidazione di una ### per inabilità temporanea assoluta. Il ricorrente, ascrivendo al datore di lavoro di aver violato gli obblighi nascenti dall'art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. 81/###¶HVHFX]LRQHGLODYRULLQTXRWDHDOO¶REEOLJRGL mettere a disposizione de l lavoratore i D.P.I . minimi ed adeguati , concludeva chiedendo il risarcimento del danno differe nziale, da quantifica rsi ###]###77###]###1$,/ Sentenza n. 39/2025 pubbl. il ### RG n. 870/2021 Tribunale di ### - 3 - La società convenuta ### S.r.l. si è costituita in giudizio con memoria difensiva depositata in data ###, contestando le affermazioni del ricorrente riguardo alle circostanze dell'infortunio e replicando che: - il ricorrente si trovava su un plinto in calcestruzzo di dimensioni 1,50x5,00x1,50 metri, non su un muretto di oltre 3 metri come sostenuto; - la caduta è avvenuta da un'altezza di circa 1,5 metri, non 3 metri, come confermato dal (leggi tutto)...

testo integrale

  O IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del ### nella persona del dott. ### ha pronunciato la seguente ### ex art. 429 c.p.c.  nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 870/2021 da: ### C.F.: ###, nato in ### il ### e residente in ####, rappresentato e difeso ### del ### di ### C.F.: ###, con domicilio eletto presso il suo studio in #### dei ### n.4 come da procura alle liti allegata al ricorso; - ricorrente #### S.r.l. (P. IVA ###), con sede ###Ne rvesa della ####, via ### n. 2/a, in persona del proprio legale rappresentante signor ### munito dei poteri di rappresentanza in forza di nomina so cietaria avutasi in data ############### $###)5%$0&/($ 5###) ###) del ### di ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Sentenza n. 39/2025 pubbl. il ###
RG n. 870/2021
Tribunale di ### - 2 - stessi, sito in ### 21, ### come da procura alle liti allegata alla memoria difensiva depositata in data ### resistente nonché nei confronti di: ### S.p.A., CF: ### e P. IVA ### resistente ###: Risarcimento danni da infortunio ### e diritto Con ricorso depositato in data ### il signor ### allegando di essere stato assunto a tempo determinato alle dipendenze della ### s.r.l. di Nervesa della #### con mansioni di operaio comune carpenti ere, ha richiesto la condanna della predetta società al risarcimento del danno non patrimoniale dal medesimo sofferto in occasione di un infortunio sul lavoro, verificatosi in data ### presso un cantiere sito in ### del ####. 
Allegava in particolare il ricorrente che, mentre si trovava su di un muretto alto oltre 3 metri, veniva urtato dalla benna di un escavatore condotto da un altro operaio della ### s.r.l., perdendo l'equilibrio e cadendo al suolo e così riportando la frattura del calcagno destro, come accertato dagli esami strumentali effettuati in data ### presso l'### di ####. 
Deduceva ancora il ricorrente di aver ottenuto dall'### il riconoscimento di una invalidità permanente pari al 6% e la liquidazione di una ### per inabilità temporanea assoluta. 
Il ricorrente, ascrivendo al datore di lavoro di aver violato gli obblighi nascenti dall'art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. 81/###¶HVHFX]LRQHGLODYRULLQTXRWDHDOO¶REEOLJRGL mettere a disposizione de l lavoratore i D.P.I . minimi ed adeguati , concludeva chiedendo il risarcimento del danno differe nziale, da quantifica rsi ###]###77###]###1$,/ Sentenza n. 39/2025 pubbl. il ###
RG n. 870/2021
Tribunale di ### - 3 - La società convenuta ### S.r.l. si è costituita in giudizio con memoria difensiva depositata in data ###, contestando le affermazioni del ricorrente riguardo alle circostanze dell'infortunio e replicando che: - il ricorrente si trovava su un plinto in calcestruzzo di dimensioni 1,50x5,00x1,50 metri, non su un muretto di oltre 3 metri come sostenuto; - la caduta è avvenuta da un'altezza di circa 1,5 metri, non 3 metri, come confermato dal verbale del ### e dalla denuncia di infortunio all'### - lo stesso ricorrente ha rifiutato di recarsi al pronto soccorso immediatamente dopo l'incidente, preferendo tornare a casa. 
Inoltre, la società convenuta ha dedotto di aver adottato tutte le misure di sicurezza previste dal ### di S icurez za (### e di aver fornito al ricorrente tutte le informazioni e i dispositivi di sicurezza necessari, evidenziando, in particolare, che il lavoratore non era impegnato in un "lavoro in quota" ###art. 107/1 del D.Lgs. 81/2008 e che non ###]### anticaduta. 
A dett a della convenuta , il ricorr ente era stato altresì dot ato di calzature da lavoro con suola antisdrucciolo e altri dispositivi antinfor tunistici al momento dell'evento ed aveva ricevuto una formazione adeguata su i comportamenti da tenere e sui dispo sitivi di sicur ezza da uti lizzare , mediante la partecipazione ad un corso riservato ai lavori in quota e relativo all'utilizzo dei DPI anticaduta di 3^ categoria e un ulteriore corso, di carattere generale e specifico per lavoratori ad alto rischio, nel settore edile. 
La convenuta ha negato quindi la sussistenza di profili di colpa alla medesima ascrivibili, atteso che la caduta in questione si sarebbe verificata a causa di una disattenzione del lavoratore, il quale non avrebbe prestato la dovuta attenzione ai movimenti dei macchinari in quel momento utilizzati nel cantiere. 
Sentenza n. 39/2025 pubbl. il ###
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Tribunale di ### - 4 - Tale condotta negligente del lavoratore avrebbe dunque integrato il "rischio elettivo" che escluderebbe il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro e l'infortunio. 
La società ha infine contestato la quantificazione del danno differenziale richiesto dal ricorrente, evidenziando come il danno biologico da invalidità permanente sia già stato determinato dall'### nella misura del 6%. 
Concludeva quindi la ### S.r.l. per il rigetto della domanda risarcitoria del ricorrente e, in subordine, per la riduzione ex art. 1227 co. 1 c.c. del risarcimento ### ragione del concorso di colpa del danneggiato ### invece si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del GHFUHWRJLXGL]LDOHGLILVVD]###¶XGLHQ]D per conto di Ge nerali ## alia spa che veniva di conseguenza dichiarata contumace.  /DFDXVDYHQLYDLVWUXLWDFRQO¶DVVXQ]LRQHGHOOHSURYHWHVWLPRQLDOLGHGRWWHGDSDUWHULFRUUHQWHDOOH udienze del 8.6.2022 e del 5.10.2022 e con una consulenza medico ± legale, affidata al dott. ### il quale depositava la propria relazione in data ###.  'LVSRVWLDOFXQLGLIIHULPHQWLG¶XGLHQ]DHDVVHJQDWRLOIDVFLFRORDOORVFULYHQWHODFDXVDqVWDWDLQILQH discussa con lo sc amb###] ###¶### memorie difensive nel termine assegnato dal precedente giudice assegnatario. 
La domanda attorea è fondata e può trovare accoglimento nei termini di seguito esposti. 
Per quel che ### testi escussi a### 08.06.2022 hanno ### Nello specifico, il signor ### presente al momento in cui avveniva il sinistro de quo, ha dichiarato: ###³VLqYHURq###### di cui non conosco il cognome a dire al ricorrente di salire sul muretto. Il geom. ### era il responsabile del cantiere, era colui che dava le GLUHWWLYHFLUFDLOODYRURGDVYROJHUHQHOFDQWLHUH´ Sentenza n. 39/2025 pubbl. il ###
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Tribunale di ### - 5 - 6### rammostrano il muretto su cui era salito ### cap. 5 del ULFRUVRLQWURGXWWLYR³«VuqYHURLOULFRUUHQWH indossava le scarpe antinfortunistiche, ma non aveva protezioni ### 6###¶### %UXVVLHUDLWDOLDQRPDQRQPLULFRUGRLOQRPH´ 6### ca### 6### «### caduto esattamente nel luogo raffigurato dalle fotografie sub doc. 2 «###´ Sentito a prova contraria sui capitoli di parte resistente, il suddetto teste, signor ### ha così risposto: ###³1### dimensioni del muretto, esso era alto più di 2 metr i, la lar ghezza de l muretto era di circ a 50 cm e lungo più di 5 metr i. Come detto O¶HVFDYDWRUHHUDLQIXQ]LRQHFRQO¶HVFDYDWRUHVLVWDYDSURYYHGHQGRD scavare buchi nel suolo dove ####³1### era alto più di 2 metri, come ### perché è stato ####³1### ricorrente è caduto, come detto era largo 50 cm ed era alto più di 2 PHWUL´ Tale versione dei fatti veniva confermata dalle dichiarazioni del sig. ### di ### il quale, dopo aver puntualizzato di aver ### VXOFDSGHOULFRUVRLQWURGXWWLYR³VLqYHURq###### di cui non ricordo il cognome (ndr: poi si apprenderà trattarsi del #### a chiedere al ricorrente di salire sul Sentenza n. 39/2025 pubbl. il ###
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Tribunale di ### - 6 - muretto. Il geom. ### era un dipendente della ### che dirigeva il cantiere, dove stavamo ### raffigurato nelle foto sub doc. 2 di parte ricorrente, era alto circa 4 ### ricorrente non indossava né il casco, né altro, ricordo che indossava le scarpe antinfortunist### caduta è stata conseguente a questo tocco. ###¶HVFDYDWRUH´ $'5³«### della corrente al generatore. 
Ero di fronte al ricorrente, dalla parte ### visto la ### della benna, il ricorrente è caduto ### e i luoghi raffigurati nelle ### $'5³«### cm. ed era lungo più di 30 PHWUL´ $'5³«###### riconoscere il muro dove stavamo lavorando e dove è successo ### $'5³«########### il responsabile d ella ###]### alla deposizione del testimone ### ritiene questo giudice di dover accogliere ### Il geom. ### infatti, ha espressamente ammesso di essere stato O¶XQLFRUHVSRQVDELOHpresente nel cantiere al momento in cui si è verificato il sinistro e di aver così assunto, seppur di fatto, la Sentenza n. 39/2025 pubbl. il ###
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Tribunale di ### - 7 - posizione del preposto ###/JV 81/2008 o, comunque, una posizione di garanzia, giuridicamente rilevante, in ordine alla vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza ed il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione. 
Egli dunque avrebbe potuto legittimamente essere evocato nel presente giudizio, sia ### via solidale con la società datrice di lavoro, sia ### di regresso; sussistono quindi ### norma del quale: ³###]LRQHDOJLXGL]LR´. 
Di nessuna ### teste ### in quanto non presente ### relato. 
Sulla scorta di tali risultanze, può pertanto ritenersi provata, quantomeno nei suoi termini essenziali, la dinamica del sinistro e, soprattutto, le circostanze ### un manufatto largo poco più di cinquanta centimetri e sicuramente più alto di due metri rispetto al ### contatto accidentale o comunque ad una int erferenza r avvicinata con il movimento della benna di un escavatore che operava a ridosso del muretto. 
Ê### cantiere e senza utilizzare alcun dispositivo di protezione anticaduta.  &RPHqQRWRO¶DUW'. Lgs. 81/2008 definisce FRPH³ODYRURLQTXRWD´DLILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQH delle norme di cui alle sezioni da II a ### del capo rubricato come ³QRUPHSHUODSUHYHQ]###]#### lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, pacificamente intendendosi per tale ### effetto da parte della forza di gravità, come ad esempio il suolo, o il pavimento di un edificio. 
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Tribunale di ### - 8 - Nel caso di specie, essendo emerso che il lavoratore era stato incaricato di operare ad una altezza maggiore dei due metri dal suolo, per di più su di una area di lavoro particolarmente angusta, era dunque n### ,### in esecuzione di una specifica direttiva impartita dal capo cantiere esclude in radice ### possibilità di ascrivere al ### responsabilità del datore di lavoro viene meno solo se il comportamento del lavoratore è abnorme, atipico ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute. 
Ad ogni buon c onto, anc he a voler prescindere dalle c onsiderazioni appena svolte, la società ### in via extracontrattuale, a ### colposo compiuto ### delle proprie mansioni dal dipendente ###¶###¶HYLGHQ]### normativi per ### rilevanza può essere attribuita al ### non abbia riportato lesioni direttamente ### al di là del rilievo per cui entrambi i testimoni ### vi è stato un effettivo contatto fisico tra la benna ed il sig. ### ciò che è assolutamente innegabile ± anche alla luce dalle sommarie informazioni rese dal sig. ### e acquisite al giudizio in data ### ± qODFRQWHVWXDOLWjHO¶LPPHGLDWDFRQVHguenzialità tra il movimento del braccio ### che non lascia adito alcuno circa la chiara sussistenza del ### Alla luce delle suesposte considerazioni, deve quindi affermarsi la responsabilità della resistente ### Passando alla valutazione del quantum debeatur, in base alla CTU medico legale del dr. ### è provato che a causa del sinistro il ricorrente ha riportato una ³)### n. 39/2025 pubbl. il ###
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Tribunale di ### - 9 - calcagno e la frattura pluril ineare, dell a regione meta epifisaria distale della tibia c on ### Ne è derivato un periodo di invalidità temporanea così suddivisibile: 145 giorni di inabilità parziale al 75%, 40 giorni di inabilità parziale al 50%, e 40 giorni di inabilità parziale al 25%. È inoltre provata la sussistenza di postumi permanenti concretizzanti un danno biologico permanente del 10%. Il grado di sofferenza patito è stato valutato di livello medio durante il periodo di malattia, medio-lieve nella fase cronica dei postumi.  ,### danno biologico, inte so quale ca tegoria des crittiva del danno non patrimoniale, medica lmente accertabile e incidente sul bene salute, questo Tribunale ritiene di utilizzare il c.d. metodo tabellare e, in assenza di un preciso obbligo normativo volto ad imporre un'unica tabella su scala nazionale, nel caso di specie si farà uso delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (edizione 2024) in quanto largamente diffuse e indicate anche dalla Suprema Corte come valido criterio di riferimento. 
In relazione al danno biologico temporaneo, il valore tabellare medio è pari ad ### 115,00 per ogni giorno di invalidi tà psicofisi ca. Non si ritiene di applicare un ulteriore aumento personali zzato atteso che il valore già tiene conto del danno da sofferenza soggettiva interiore e, nonostante la valutazione del CTU in merito al grado di sofferenza, non sono state allegate in ricorso peculiari circostanze personalizzanti, riferite specificamente al periodo di invalidità temporanea. 
Conseguentemente il danno risarcibile potrà essere ricavato attraverso il seguente calcolo: [(115 x 75%) x 145] + [(115 x 50%) x 40] + [(115 x 25%) x 40] = 12.506,25 + 2.300,00 + 1.150,00 = ### 15.956,25. 
In relazione al danno biologico permanente, vista la percentuale di incidenza (10### soggetto OHVRDOO¶HSRFDGHOO¶### anni), il danno risarcibile sarebbe pari ad ### 19.985,00, importo da incrementare della componente non patrimoniale da sofferenza soggettiva nella misura del 26%, come previsto dalle #### n. 39/2025 pubbl. il ###
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Tribunale di ### - 10 - ### dott. ### ha tuttavia chiaramente evidenziato l¶attitudine dei postumi perma nenti dell¶infortunio ad incidere ne gativamente sulla cenestesi lavorativ a, stante il necessario coinvolgimento di tutte le articolazioni corporee nell¶espletamento delle ordinarie mansioni tipiche del lavoro di carpentiere e, conseguentemente, a determinare maggiore affaticabilità e logorio nel mantenere lo stesso standard qualitativo e quantitativo della prestazione lavorativa, suggerendo al riguardo una maggiorazione del valore monetario del punto considerato ai fini della liquidazione del danno biologico. 
Benché il ricorrente non abbia svolto specifiche allegazioni nel proprio ricorso in ordine a tale profilo, l¶omogeneità della voce di danno e il principio di omnicomprensività ed integralità del risarcimento impongono di ricorrere in via di personalizzazione ad un appesantimento del punto del danno biologico che appare equo determinare in misura corrispondente all¶indicazione del ### in quanto coerente con le considerazioni dal medesimo svolte nella descrizione delle conseguenze di natura permanente dell¶infortunio. 
D¶altro canto, la stessa Suprema Corte di Cassazione ha costantemente riconosciuto la possibilità di valorizzare la lesione della cenestesi lavorativa mediante l¶appesantimento del valore monetario del punto, affermando in più occasioni il principio per cui: ³Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita d i capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e dif ficolt à incontrate nell o svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute , potendo il giudic e, che abbia adottato per la liquidazione il criterio ### n. 39/2025 pubbl. il ###
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Tribunale di ### - 11 - equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto´ (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023). 
Applicando quindi una maggiorazione pari al 15% della componente biologica risarcibile, si ottiene l¶### aggiungersi l¶XOWHULRUHLPSRUWRGL¼5.196,00 tabellarmente previsto come incremento per sofferenza, per ### 'DOO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGL(###.135,25 ###
ELRORJLFR¼6.657,### DFKHULYDOXWDWDDOO¶D WWXDOLWjLQ¼7.855,### PLQDO¶LPSRUWR differenziale di ### 36.279,79.  /¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHOGDQQRQRQSDWULPRQLDOHGHYHLQWHQdersi in moneta attuale (in quanto gli ###]###### comprensivi di rivalutazione). A tale importo dovranno essere aggiunti anche gli interessi legali, la cui base di calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., sez. un., 17.12.95, PDGDO³FRDFHUYR´GHOFUHGLWRRULJLQDULRYLDYLDULYDOXWDWRFRQSHULRGLFLWj###q infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie. Inoltre, al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento. Gli indici da prendere in consider azione ai fini de lla rivalutazione sono quelli del costo dell a v ita, ovverosia del paniere uti lizzato da ll'### per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice ###. 
La somma dovuta è quindi pari ad ### 36.279,79 oltre gli interessi legali dalla sentenza al saldo e gli ulteriori interessi sulla medesima somma devalutata sino alla data del sinistro (22.08.2020) e poi rivalutata di anno in anno sino alla sentenza. 
La domanda att orea può dunque trovare a ccoglimento nei termi ni suesposti, con l¶ulteriore precisazione che non può essere disposta la condanna in solido della coevocata ### n. 39/2025 pubbl. il ###
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Tribunale di ### - 12 - S.p.a., non ave ndo il lavoratore infor tunato azione diretta nei confronti dell¶assicuratore della società datrice di lavoro (cfr. Cass. Civ. Sez. L. sent. 8885 14.4.2010). 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Le spese di ### già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte resistente.  P.Q.M.  Il Giudice del ### del Tribunale di ### disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. condanna ### S.r.l. (P. IVA ###) in perso na del l.r.p.t. al pagamento in favore de l ricorr ente ### C.F.: ###, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di ### 36.279,79, oltre gli interessi legali dalla sentenza al saldo e gli ulteriori inter essi sulla medesima somma devalut ata sino alla data d el sinistro (22.08.2020) e poi rivalutata di anno in anno sino alla sentenza oltre gli inte ressi legali sino ### 2. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in ### 9.257,00 peUFRPSHQVR ###¼SHUDQWLFipazioni, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge; 3. pone le spese di ### già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta; ### 23/01/2025 Il giudice del lavoro dott. #### n. 39/2025 pubbl. il ###
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causa n. 870/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cambi Andrea Valerio

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