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TRIBUNALE DI SALERNO Ud del 06.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc Il Giudice dr ### le note scritte e le rispettive memorie conclusionali ### e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc R E P U B BL I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO - ### - Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. ### all'esito dell'udienza del 06.11.2025 ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 3602 del R.G. dell'anno 2022 vertente #### (C.F.: ###), nata il ### a #### ed ivi residente ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti ### (C.F.: ###) e ### (C. F.: ###) del foro di ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio ### dell'avvocato ### sito in ### 47 ### di ####; - Attrice - e ### (C.F.: ###), in persona della ### p.t., dott.ssa ### rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### e dall'avv. ### e domiciliato in ### alla p.zza ### presso l'### dell'###; - Convenuto - OGGETTO: risarcimento danni da insidia stradale. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, note conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il ### di ### al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati in seguito al sinistro verificatosi in data ###, in ####.
A sostegno della domanda, l'istante assumeva che: - l'evento dannoso si verificava in data ### alle ore 06:30/07:00 all'ingresso (lato interno) dell'accesso da via ### della ### situata tra via ### e via ### del ### di ####; - l'attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, mentre camminava a piedi all'interno della suddetta ### precisamente all'ingresso per chi accede da via ### cadeva rovinosamente al suolo a causa di una insidia presente sulla pavimentazione dissestata e sconnessa procurandosi lesioni fisiche; - al momento del verificarsi del sinistro l'insidia in questione era altresì ricoperta da materiale di varia ed incerta natura ed in particolare da materiale cartaceo (tra cui anche volantini pubblicitari), fogliame e spazzatura che nel frattempo si era ivi depositato; - lo stato di dissesto e di disconnessione della pavimentazione della ### al momento del verificarsi dell'evento dannoso non era illuminato né da pubblica illuminazione né da illuminazione proveniente da residenze private o da attività commerciali site nell'area circostante e detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata con appositi cartelli né transennata; - l'attrice a causa dei dolori lamentati, veniva accompagnata al ### dell'### “### Speranza” di ####, laddove effettuati gli esami e le indagini del caso veniva diagnosticata “####” - ingresso n. ### del 11/12/2019 con prescrizione di giorni trenta (30) di assoluto riposo s.c. e terapia domiciliare; - da dette lesioni residuavano esiti di carattere permanente, come da certificato di avvenuta guarigione con postumi redatto dal dott. ### dal quale si evince che la sig.ra ### riportava: “frattura parcellare dell'apice del malleolo peroneale destro”. - con PEC inviata in data ###, l'odierna attrice chiedeva al ### di #### l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro de quo, dichiarandosi disponibile a definire transattivamente la controversia; ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, veniva esperita la procedura di negoziazione assistita, che non sortiva alcun esito per la mancata risposta del ### all'invito alla stipula di una convenzione; Pertanto, parte attrice concludeva al fine di: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ##### in persona del legale rappresentante pro tempre, in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del ### pro tempore al risarcimento delle lesioni personali patite dall'odierna attrice sig.ra ### per complessivi ### € 15.174,00 - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute - ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa o che sarà determinata in seguito a C.T.U. MEDICO - ### o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta secondo diritto, giustizia e / o equità, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale e agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva il ### di ### in persona del ### l.r.p.t., contestando la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e concludendo al fine di: “in via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attrice, essendo l'evento lesivo da ascriversi alla sola condotta colposa della stessa e per l'effetto, rigettare la domanda proposta dalla stessa, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto; in subordine e senza recesso dalle superiori eccezioni, dichiarare la responsabilità della medesima, con conseguente riduzione del quantum debeatur; condannare, in ogni caso, l'attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
All'esito dell'istruttoria, concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletata la prova testimoniale e la CTU medico-legale, lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 06.11.2025 per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo la sostituzione della trattazione in presenza con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. entro due giorni prima dell'udienza, autorizzando, altresì, le parti al deposito di note conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti i fatti di causa, occorre soffermarsi preliminarmente sulla questione della responsabilità del ### ex art. 2051 c.c. che prevede un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, incombendo sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. ### hanno chiarito che, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed hanno escluso la responsabilità presunta (Cass. 2483/2018; Cass. SS.UU. 20943/2022). ###. 2051 c.c. prevede l'esenzione di responsabilità del custode solo nell'ipotesi del caso fortuito che può dipendere da fatto naturale o del terzo, le cui caratteristiche sono l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo, senza che assuma alcuna importanza la diligenza del custode.
Il caso fortuito può derivare anche dalla condotta del danneggiato, allorché essa abbia efficienza causale nella produzione dell'evento. In altre parole, il comportamento del danneggiato esclude la responsabilità del custode allorché, da sola, abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno.
La condotta del danneggiato, che entri in rapporto con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Si applica l'art. 1227 comma 1 c.c. a mente del quale, se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Inoltre, si ricorda che il comportamento del danneggiato va valutato anche in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost.
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito dalla stessa Corte, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
Su tali premesse, la Cassazione ha ribadito che la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa della vittima, in particolare da parte del custode, non entra affatto nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale (Cass. civ. n. 17443/2019).
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato.
Di assoluto rilievo sul punto è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni: “a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima; b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso; c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere; d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Nella presente decisione lo scrivente Tribunale si attiene ai principi giurisprudenziali appena enunciati.
Sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro operata da parte attrice, supportata da riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, documentazione sanitaria e dalla deposizione di testimoni oculari, è emerso che la stessa, in data ###, alle ore 06:30/07:00, mentre camminava a piedi all'interno della ### del ### di ####, precisamente all'ingresso per chi accede da via ### cadeva rovinosamente al suolo a causa di una insidia presente sulla pavimentazione dissestata e sconnessa, procurandosi lesioni fisiche; l'insidia de qua non era né visibile, né prevedibile da parte degli utenti e non veniva presegnalata in alcun modo, inquadrando la fattispecie concreta nell'ambito della responsabilità da cose in custodia.
Nel caso di specie, a fronte della documentazione depositata in atti e delle testimonianze assunte, ben può dirsi provato il concreto accadimento così come allegato in atto di citazione.
Invero, la testimone oculare, sig.ra ### escussa in data ###, confermava le circostanze di cui alla memoria istruttoria di parte attrice, precisando che: “[…] ### la circostanza in quanto di mattina presto solitamente vado a fare jogging in villa comunale. […] Preciso che la signora mi precedeva di pochi metri, cioè due o tre metri al massimo. ### vista inciampare in una buca lasciato da un paio di sanpietrini mancanti e coperta da fogliame. ### ingresso della villa comunale è lastricato con sanpietrini. Non vi erano altre buche. […] La zona non è molto urbanizzata. […] Ricordo di essermi immediatamente avvicinata insieme alla mia amica ### per prestare soccorso. La signora da terra preferì chiamare telefonicamente il figlio. Siamo rimaste vicino alla signora sino all'arrivo del figlio, il quale ci chiese i numeri di telefono nel caso si fosse reso necessaria la nostra testimonianza.
Ricordo che la signora da terra lamentava dolori al piede dx. in particolare. La signora infortunata indossava scarpe basse, comunque comode. Non aveva con sé pacchi o altro. […] Ricordo di aver visto la signora inciampare e perdere l'equilibrio.
Dopo mi sono avvicinata al punto calpestato dalla signora, ripeto, ricoperto da fogliame al passaggio della signora, risultava privo di qualche sanpietrino. A quell'ora c'era ancora penombra.”; altresì, la testimone oculare, sig.ra ### escussa nella medesima udienza, dichiarava che: “[…] ### che la signora mi precedeva di pochi metri, cioè due o tre metri al massimo. ### vista inciampare in una buca lasciata da un paio di sanpietrini mancanti e coperta da fogliame. ### ingresso della villa comunale è lastricato con sanpietrini. Non vi erano altre buche. […] Non ricordo di aver visto la signora in altre occasioni. ### che la signora indossava scarpe comode, ovvero senza tacchi e recava con sé solo una borsa da passeggio a tracolla.”.
Osserva il Tribunale che, dall'istruttoria orale espletata e dalle modalità di accadimento dell'evento, non è dato evincere la responsabilità a carico dell'attrice né è risultato provato la ricorrenza del caso fortuito, quest'ultimo inteso sia come responsabilità della medesima attrice nel determinismo dell'evento occorsole sia come fattori estranei alla propria responsabilità tali da interrompere il rapporto di custodia.
Pertanto, si ritiene infondata l'eccezione svolta dalla difesa del convenuto ### in relazione alla condotta dell'attrice, che non è risultata inidonea a recidere il nesso di causa così come richiesto dalla giurisprudenza sopra citata.
Ed infatti, sia la scarsa illuminazione sia l'assenza di idonee segnalazioni non sono tali da rendere perfettamente percepibile tale dissesto della pavimentazione che è stato determinante nel far rovinare al suolo l'odierna attrice.
Alla luce di ciò, peraltro, la condotta della odierna attrice non può ritenersi imprudente, tale da determinare un concorso di responsabilità ex art. 1227 Inoltre, anche la CTU medico-legale, espletata da parte del consulente tecnico nominato, dott. ### accertava la compatibilità tra le lesioni riportate (frattura parcellare del malleolo peroneale a destra) e la dinamica del sinistro.
Le considerazioni medico-legali cui perveniva il CTU evidenziavano quanto segue: “### la dinamica dei fatti appare chiaro che a seguito dell'infortunio accidentale la perizianda subiva frattura del malleolo peroniero, per cui veniva trattata con apparecchio gessato. […] Le fratture, a seconda che i due monconi mantengano o meno l'allineamento, possono essere composte o scomposte. […] Nel caso di frattura composta e stabile può essere sufficiente l'applicazione di un'ingessatura, accompagnata da farmaci antinfiammatori e analgesici per lenire il dolore. Il gesso va mantenuto per circa 4 settimane e, una volta rimosso, viene intrapreso il percorso riabilitativo. Se, al contrario, la frattura è scomposta o instabile è necessario un intervento chirurgico finalizzato alla riduzione e al fissaggio ### della frattura. Questo viene ottenuto mediante l'utilizzo di mezzi di sintesi quali placche e viti. Dopo l'intervento la caviglia verrà protetta per le prime settimane con un'ingessatura o con un tutore. In caso di intervento i tempi di recupero sono di circa 6-8 settimane a cui deve seguire un periodo di riabilitazione. Quindi una frattura non grave del malleolo peroneale (quindi una frattura composta e stabile) prevede un trattamento di tipo conservativo, consistente in un periodo di riposo, nell'immobilizzazione della caviglia tramite gessatura e nell'uso di stampelle per evitare l'appoggio a terra. Ciò si è fatto per la signora ### che per una frattura appunto minore accompagnata dalla distorsione della caviglia è guarita con apparecchio gessato e fkt con discreto recupero funzionale residuando una effettiva stabilità, indispensabile per il carico e la deambulazione fisiologica. Una frattura parcellare del malleolo peroniero guarisce con un danno biologico micropermanente fino al 2%; attualmente malgrado il discreto recupero tale conseguenza va assegnata per il danno articolare generico. I tempi di malattia vanno ottimizzati in 30 giorni al 75% e 20 giorni al 50% e 20 Giorni al 25%.”.
Ciò posto e passando al quantum debeatur, il CTU nominato, avendo seguito un iter logico-giuridico immune da censure e come tale condivisibile nell'esposizione del proprio elaborato peritale, in risposta ai quesiti che gli venivano posti, rilevava che: “La periziata ha subito una distorsione alla caviglia destra con frattura parcellare del malleolo peroniero. […] La dinamica per inciampo a causa di suolo disconnesso è compatibile. […] Inabilità totale al 75%: giorni ### parziale al 50%: giorni ### parziale al 25%: giorni ### […] Danno biologico: 2% (due per cento) […] spese agli atti euro 15,00 Non prevedibili ulteriori spese” accertando, altresì, che le lesioni riscontrate non avevano inciso sulla capacità lavorativa generica e specifica della danneggiata.
Lo scrivente Tribunale procede alla liquidazione del danno subito dall'attrice, avvalendosi delle tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 59 anni ### di invalidità permanente 2% Punto danno biologico € 1.480,36 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 370,09 Punto danno non patrimoniale € 1.850,45 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10 Danno biologico risarcibile € 2.102,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 2.628,00 Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 3.679,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50 Totale danno biologico temporaneo € 4.025,00 Spese mediche € 15,00 Totale generale: € 6.668,00 Quanto alla personalizzazione, manca l'allegazione di un effetto delle lesioni patite che superi ciò che già è ricompreso nella valutazione ed applicazione dei baremes medici, onde, seguendo l'ormai pacifico orientamento della S.C. di Cassazione, “la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. n. 28988/2019; Cass. n. 5865/2021); altresì, nel caso di specie, in mancanza di puntuale allegazione non v'è spazio per il risarcimento di un pregiudizio morale, di cui l'attrice non ha puntualmente provato l'esistenza. Pertanto, in base alle risultanze della ### si liquida a titolo di risarcimento la somma di € 6.668,00.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (11/12/2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ### la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996).
Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal ### Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
In conclusione, l'attrice ha provato il danno e il nesso eziologico. ### pubblico era tenuto alla custodia del bene, alla manutenzione della suddetta villa comunale per l'incolumità del pubblico transito e, quindi, a far sì che il tratto della pavimentazione in questione non fosse dissestato, sconnesso e senza segnalazione di tale circostanza, rispondendone dei danni. Nemmeno, peraltro, la condotta della odierna attrice può in qualche modo ritenersi imprudente, sì da determinare quantomeno un concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c., per gli stessi motivi appena considerati. È dunque provato il nesso causale tra la caduta e le lesioni, ed è altresì emersa la mancata adozione di cautele e segnalazioni da parte del ### per prevenire situazioni di pericolo.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU medico-legale, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei parametri leggermente superiori ai minimi - tenuto conto della semplicità e serialità della controversia - del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni relativi in base allo scaglione di valore individuabile secondo il decisum. P.Q.M. Il Tribunale di ### in persona del Giudice Dr. ### ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa da ### nei confronti del ### di ####, così definitivamente pronuncia: 1. Accoglie la domanda proposta da ### e, per l'effetto, dichiara il ### di #### responsabile ex art 2051 c.c. dei danni subiti dall'attrice nell'evento occorso l'11.12.2019; 2. Per l'effetto ### il ### convenuto, in persona del ### p.t., al pagamento in favore di ### della somma di € 6.668,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria secondo la decorrenza e modalità indicate in parte motiva; 3. ### il ### convenute al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano in € 3.500,00 oltre esborsi, rimborso forfettario spese al 15%, nonché IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art 93 cpc; 4. Pone definitivamente a carico del ### le spese di ### Così deciso in ### 06.11.2025 IL GIUDICE Dr.
causa n. 3602/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Danise Gustavo