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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8651/2025 del 25-11-2025

... tunnel carpale bilaterale e ad esiti di una pregressa frattura, peraltro composta, del malleolo peroniero sinistro, il che non giustifica la sostanziosa ed ipertrofica ipervalutazione della patologia ortopedica rispetto al tasso del 30% formulato dal sottoscritto che, pertanto, si ribadisce assolutamente; Ugualmente la quadrantectomia del 2011 senza alcun segno di una eventuale ripresa della patologia neoplastica, non può avere una valutazione diversa dal 11% attribuita al ctu come da tabelle (codice 93222) ed inoltre in atti non vi sono elementi per attribuire alle note d'ansia un qualsiasi valore tabellarmente rilevante.. Non può che rigettarsi l'opposizione. Spese di lite compensate ex art. 152 disp. Att. C.p.c. Spese di ctu a carico dell'### P.Q.M. Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) Rigetta le domande di parte ricorrente e per l'effetto omologa l'accertamento tecnico preventivo in atti b) ### compensate le spese di lite; c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell'### 25-11-2025 Il giudice Dott. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI ### nella persona del dott. ### alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 16875/2025 TRA ### nata a Napoli il ###, rappresentata e difesa dagli avv. ### e ### ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via ### 256 presso lo studio del difensore RICORRENTE E I.N.P.S. - ### in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede ###Napoli alla via ### 55, rappresentato e difeso dall'avv. ### Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 10 luglio 2025 parte ricorrente in epigrafe esponeva che in data 7 giugno 2024 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 13436/24) onde ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ma il ctu, nominato dal Tribunale, non aveva riconosciuto i benefici. 
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' ### al pagamento delle prestazioni. 
L'### si costituiva contestando la domanda. 
Non veniva svolta istruttoria e, scaduto il termine per il deposito di note scritte, il giudice decideva la causa. 
La domanda non è fondata. 
Dalla ctu in atti è emerso come la parte ricorrente sia affetta da: Artrosi polidistrettuale a discreta valenza funzionale con moderata sindrome del tunnel carpale bilatera-le ed esiti di pregressa frattura composta malleolare post-traumatica del perone sinistro in soggetto di anni 59, affetto da moderata ipertensione arteriosa in trat-tamento farmacologico con episodi di fibrillazione atriale, microadenoma ipofi-sario in terapia dopaminergica, remoti (2011) esiti di quadrantectomia mam-maria destra per ca e modeste note di nevrosi d'ansia”. 
Da tali patologie deriva, a giudizio del ctu, una invalidità nella misura del 68%.  Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo ( ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). 
Del resto le contestazioni mosse in sede ###opposizione riproducono le osservazioni alla consulenza tecnica formulate in sede di accertamento tecnico preventivo ed alle quali il consulente, specialista in medicina legale, ha esaurientemente risposto. 
In particolare il ctu ha evidenziato come il quadro poliartrosico non può essere valutato nella misura del 40% in quanto la moderata sindrome del tunnel carpale bilaterale e ad esiti di una pregressa frattura, peraltro composta, del malleolo peroniero sinistro, il che non giustifica la sostanziosa ed ipertrofica ipervalutazione della patologia ortopedica rispetto al tasso del 30% formulato dal sottoscritto che, pertanto, si ribadisce assolutamente; Ugualmente la quadrantectomia del 2011 senza alcun segno di una eventuale ripresa della patologia neoplastica, non può avere una valutazione diversa dal 11% attribuita al ctu come da tabelle (codice 93222) ed inoltre in atti non vi sono elementi per attribuire alle note d'ansia un qualsiasi valore tabellarmente rilevante.. 
Non può che rigettarsi l'opposizione. 
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
Spese di ctu a carico dell'### P.Q.M.  Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) Rigetta le domande di parte ricorrente e per l'effetto omologa l'accertamento tecnico preventivo in atti b) ### compensate le spese di lite; c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell'### 25-11-2025 Il giudice Dott.

causa n. 16875/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Scognamiglio Paolo

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4457/2025 del 06-11-2025

... seguito dell'infortunio accidentale la perizianda subiva frattura del malleolo peroniero, per cui veniva trattata con apparecchio gessato. […] Le fratture, a seconda che i due monconi mantengano o meno l'allineamento, possono essere composte o scomposte. […] Nel caso di frattura composta e stabile può essere sufficiente l'applicazione di un'ingessatura, accompagnata da farmaci antinfiammatori e analgesici per lenire il dolore. Il gesso va mantenuto per circa 4 settimane e, una volta rimosso, viene intrapreso il percorso riabilitativo. Se, al contrario, la frattura è scomposta o instabile è necessario un intervento chirurgico finalizzato alla riduzione e al fissaggio ### della frattura. Questo viene ottenuto mediante l'utilizzo di mezzi di sintesi quali placche e viti. Dopo l'intervento la caviglia verrà protetta per le prime settimane con un'ingessatura o con un tutore. In caso di intervento i tempi di recupero sono di circa 6-8 settimane a cui deve seguire un periodo di riabilitazione. Quindi una frattura non grave del malleolo peroneale (quindi una frattura composta e stabile) prevede un trattamento di tipo conservativo, consistente in un periodo di riposo, nell'immobilizzazione della (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI SALERNO Ud del 06.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc Il Giudice dr ### le note scritte e le rispettive memorie conclusionali ### e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc R E P U B BL I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO - ### - Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. ### all'esito dell'udienza del 06.11.2025 ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 3602 del R.G. dell'anno 2022 vertente #### (C.F.: ###), nata il ### a #### ed ivi residente ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti ### (C.F.: ###) e ### (C. F.: ###) del foro di ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio ### dell'avvocato ### sito in ### 47 ### di ####; - Attrice - e ### (C.F.: ###), in persona della ### p.t., dott.ssa ### rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### e dall'avv. ### e domiciliato in ### alla p.zza ### presso l'### dell'###; - Convenuto - OGGETTO: risarcimento danni da insidia stradale.  CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, note conclusionali.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il ### di ### al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati in seguito al sinistro verificatosi in data ###, in ####. 
A sostegno della domanda, l'istante assumeva che: - l'evento dannoso si verificava in data ### alle ore 06:30/07:00 all'ingresso (lato interno) dell'accesso da via ### della ### situata tra via ### e via ### del ### di ####; - l'attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, mentre camminava a piedi all'interno della suddetta ### precisamente all'ingresso per chi accede da via ### cadeva rovinosamente al suolo a causa di una insidia presente sulla pavimentazione dissestata e sconnessa procurandosi lesioni fisiche; - al momento del verificarsi del sinistro l'insidia in questione era altresì ricoperta da materiale di varia ed incerta natura ed in particolare da materiale cartaceo (tra cui anche volantini pubblicitari), fogliame e spazzatura che nel frattempo si era ivi depositato; - lo stato di dissesto e di disconnessione della pavimentazione della ### al momento del verificarsi dell'evento dannoso non era illuminato né da pubblica illuminazione né da illuminazione proveniente da residenze private o da attività commerciali site nell'area circostante e detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata con appositi cartelli né transennata; - l'attrice a causa dei dolori lamentati, veniva accompagnata al ### dell'### “### Speranza” di ####, laddove effettuati gli esami e le indagini del caso veniva diagnosticata “####” - ingresso n. ### del 11/12/2019 con prescrizione di giorni trenta (30) di assoluto riposo s.c. e terapia domiciliare; - da dette lesioni residuavano esiti di carattere permanente, come da certificato di avvenuta guarigione con postumi redatto dal dott. ### dal quale si evince che la sig.ra ### riportava: “frattura parcellare dell'apice del malleolo peroneale destro”.  - con PEC inviata in data ###, l'odierna attrice chiedeva al ### di #### l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro de quo, dichiarandosi disponibile a definire transattivamente la controversia; ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L.  162/2014, veniva esperita la procedura di negoziazione assistita, che non sortiva alcun esito per la mancata risposta del ### all'invito alla stipula di una convenzione; Pertanto, parte attrice concludeva al fine di: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ##### in persona del legale rappresentante pro tempre, in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del ### pro tempore al risarcimento delle lesioni personali patite dall'odierna attrice sig.ra ### per complessivi ### € 15.174,00 - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute - ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa o che sarà determinata in seguito a C.T.U. MEDICO - ### o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta secondo diritto, giustizia e / o equità, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale e agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”. 
Si costituiva il ### di ### in persona del ### l.r.p.t., contestando la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e concludendo al fine di: “in via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attrice, essendo l'evento lesivo da ascriversi alla sola condotta colposa della stessa e per l'effetto, rigettare la domanda proposta dalla stessa, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto; in subordine e senza recesso dalle superiori eccezioni, dichiarare la responsabilità della medesima, con conseguente riduzione del quantum debeatur; condannare, in ogni caso, l'attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio”. 
All'esito dell'istruttoria, concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletata la prova testimoniale e la CTU medico-legale, lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 06.11.2025 per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo la sostituzione della trattazione in presenza con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. entro due giorni prima dell'udienza, autorizzando, altresì, le parti al deposito di note conclusionali fino a 15 giorni prima. 
Ricostruiti i fatti di causa, occorre soffermarsi preliminarmente sulla questione della responsabilità del ### ex art. 2051 c.c. che prevede un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, incombendo sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. 
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. 
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. ### hanno chiarito che, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed hanno escluso la responsabilità presunta (Cass. 2483/2018; Cass. SS.UU. 20943/2022). ###. 2051 c.c. prevede l'esenzione di responsabilità del custode solo nell'ipotesi del caso fortuito che può dipendere da fatto naturale o del terzo, le cui caratteristiche sono l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo, senza che assuma alcuna importanza la diligenza del custode. 
Il caso fortuito può derivare anche dalla condotta del danneggiato, allorché essa abbia efficienza causale nella produzione dell'evento. In altre parole, il comportamento del danneggiato esclude la responsabilità del custode allorché, da sola, abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno. 
La condotta del danneggiato, che entri in rapporto con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Si applica l'art. 1227 comma 1 c.c. a mente del quale, se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Inoltre, si ricorda che il comportamento del danneggiato va valutato anche in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost. 
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito dalla stessa Corte, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile. 
Su tali premesse, la Cassazione ha ribadito che la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa della vittima, in particolare da parte del custode, non entra affatto nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale (Cass. civ. n. 17443/2019). 
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. 
Di assoluto rilievo sul punto è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni: “a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima; b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso; c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere; d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.  2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. 
Nella presente decisione lo scrivente Tribunale si attiene ai principi giurisprudenziali appena enunciati. 
Sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro operata da parte attrice, supportata da riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, documentazione sanitaria e dalla deposizione di testimoni oculari, è emerso che la stessa, in data ###, alle ore 06:30/07:00, mentre camminava a piedi all'interno della ### del ### di ####, precisamente all'ingresso per chi accede da via ### cadeva rovinosamente al suolo a causa di una insidia presente sulla pavimentazione dissestata e sconnessa, procurandosi lesioni fisiche; l'insidia de qua non era né visibile, né prevedibile da parte degli utenti e non veniva presegnalata in alcun modo, inquadrando la fattispecie concreta nell'ambito della responsabilità da cose in custodia. 
Nel caso di specie, a fronte della documentazione depositata in atti e delle testimonianze assunte, ben può dirsi provato il concreto accadimento così come allegato in atto di citazione.
Invero, la testimone oculare, sig.ra ### escussa in data ###, confermava le circostanze di cui alla memoria istruttoria di parte attrice, precisando che: “[…] ### la circostanza in quanto di mattina presto solitamente vado a fare jogging in villa comunale. […] Preciso che la signora mi precedeva di pochi metri, cioè due o tre metri al massimo. ### vista inciampare in una buca lasciato da un paio di sanpietrini mancanti e coperta da fogliame. ### ingresso della villa comunale è lastricato con sanpietrini. Non vi erano altre buche. […] La zona non è molto urbanizzata. […] Ricordo di essermi immediatamente avvicinata insieme alla mia amica ### per prestare soccorso. La signora da terra preferì chiamare telefonicamente il figlio. Siamo rimaste vicino alla signora sino all'arrivo del figlio, il quale ci chiese i numeri di telefono nel caso si fosse reso necessaria la nostra testimonianza. 
Ricordo che la signora da terra lamentava dolori al piede dx. in particolare. La signora infortunata indossava scarpe basse, comunque comode. Non aveva con sé pacchi o altro. […] Ricordo di aver visto la signora inciampare e perdere l'equilibrio. 
Dopo mi sono avvicinata al punto calpestato dalla signora, ripeto, ricoperto da fogliame al passaggio della signora, risultava privo di qualche sanpietrino. A quell'ora c'era ancora penombra.”; altresì, la testimone oculare, sig.ra ### escussa nella medesima udienza, dichiarava che: “[…] ### che la signora mi precedeva di pochi metri, cioè due o tre metri al massimo. ### vista inciampare in una buca lasciata da un paio di sanpietrini mancanti e coperta da fogliame. ### ingresso della villa comunale è lastricato con sanpietrini. Non vi erano altre buche. […] Non ricordo di aver visto la signora in altre occasioni. ### che la signora indossava scarpe comode, ovvero senza tacchi e recava con sé solo una borsa da passeggio a tracolla.”. 
Osserva il Tribunale che, dall'istruttoria orale espletata e dalle modalità di accadimento dell'evento, non è dato evincere la responsabilità a carico dell'attrice né è risultato provato la ricorrenza del caso fortuito, quest'ultimo inteso sia come responsabilità della medesima attrice nel determinismo dell'evento occorsole sia come fattori estranei alla propria responsabilità tali da interrompere il rapporto di custodia. 
Pertanto, si ritiene infondata l'eccezione svolta dalla difesa del convenuto ### in relazione alla condotta dell'attrice, che non è risultata inidonea a recidere il nesso di causa così come richiesto dalla giurisprudenza sopra citata. 
Ed infatti, sia la scarsa illuminazione sia l'assenza di idonee segnalazioni non sono tali da rendere perfettamente percepibile tale dissesto della pavimentazione che è stato determinante nel far rovinare al suolo l'odierna attrice. 
Alla luce di ciò, peraltro, la condotta della odierna attrice non può ritenersi imprudente, tale da determinare un concorso di responsabilità ex art. 1227 Inoltre, anche la CTU medico-legale, espletata da parte del consulente tecnico nominato, dott.  ### accertava la compatibilità tra le lesioni riportate (frattura parcellare del malleolo peroneale a destra) e la dinamica del sinistro. 
Le considerazioni medico-legali cui perveniva il CTU evidenziavano quanto segue: “### la dinamica dei fatti appare chiaro che a seguito dell'infortunio accidentale la perizianda subiva frattura del malleolo peroniero, per cui veniva trattata con apparecchio gessato. […] Le fratture, a seconda che i due monconi mantengano o meno l'allineamento, possono essere composte o scomposte. […] Nel caso di frattura composta e stabile può essere sufficiente l'applicazione di un'ingessatura, accompagnata da farmaci antinfiammatori e analgesici per lenire il dolore. Il gesso va mantenuto per circa 4 settimane e, una volta rimosso, viene intrapreso il percorso riabilitativo. Se, al contrario, la frattura è scomposta o instabile è necessario un intervento chirurgico finalizzato alla riduzione e al fissaggio ### della frattura. Questo viene ottenuto mediante l'utilizzo di mezzi di sintesi quali placche e viti. Dopo l'intervento la caviglia verrà protetta per le prime settimane con un'ingessatura o con un tutore. In caso di intervento i tempi di recupero sono di circa 6-8 settimane a cui deve seguire un periodo di riabilitazione. Quindi una frattura non grave del malleolo peroneale (quindi una frattura composta e stabile) prevede un trattamento di tipo conservativo, consistente in un periodo di riposo, nell'immobilizzazione della caviglia tramite gessatura e nell'uso di stampelle per evitare l'appoggio a terra. Ciò si è fatto per la signora ### che per una frattura appunto minore accompagnata dalla distorsione della caviglia è guarita con apparecchio gessato e fkt con discreto recupero funzionale residuando una effettiva stabilità, indispensabile per il carico e la deambulazione fisiologica. Una frattura parcellare del malleolo peroniero guarisce con un danno biologico micropermanente fino al 2%; attualmente malgrado il discreto recupero tale conseguenza va assegnata per il danno articolare generico. I tempi di malattia vanno ottimizzati in 30 giorni al 75% e 20 giorni al 50% e 20 Giorni al 25%.”. 
Ciò posto e passando al quantum debeatur, il CTU nominato, avendo seguito un iter logico-giuridico immune da censure e come tale condivisibile nell'esposizione del proprio elaborato peritale, in risposta ai quesiti che gli venivano posti, rilevava che: “La periziata ha subito una distorsione alla caviglia destra con frattura parcellare del malleolo peroniero. […] La dinamica per inciampo a causa di suolo disconnesso è compatibile. […] Inabilità totale al 75%: giorni ### parziale al 50%: giorni ### parziale al 25%: giorni ### […] Danno biologico: 2% (due per cento) […] spese agli atti euro 15,00 Non prevedibili ulteriori spese” accertando, altresì, che le lesioni riscontrate non avevano inciso sulla capacità lavorativa generica e specifica della danneggiata. 
Lo scrivente Tribunale procede alla liquidazione del danno subito dall'attrice, avvalendosi delle tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 59 anni ### di invalidità permanente 2% Punto danno biologico € 1.480,36 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 370,09 Punto danno non patrimoniale € 1.850,45 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10 Danno biologico risarcibile € 2.102,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 2.628,00 Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 3.679,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50 Totale danno biologico temporaneo € 4.025,00 Spese mediche € 15,00 Totale generale: € 6.668,00 Quanto alla personalizzazione, manca l'allegazione di un effetto delle lesioni patite che superi ciò che già è ricompreso nella valutazione ed applicazione dei baremes medici, onde, seguendo l'ormai pacifico orientamento della S.C. di Cassazione, “la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. n. 28988/2019; Cass. n. 5865/2021); altresì, nel caso di specie, in mancanza di puntuale allegazione non v'è spazio per il risarcimento di un pregiudizio morale, di cui l'attrice non ha puntualmente provato l'esistenza. Pertanto, in base alle risultanze della ### si liquida a titolo di risarcimento la somma di € 6.668,00. 
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (11/12/2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). 
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ### la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996). 
Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal ### Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale. 
In conclusione, l'attrice ha provato il danno e il nesso eziologico. ### pubblico era tenuto alla custodia del bene, alla manutenzione della suddetta villa comunale per l'incolumità del pubblico transito e, quindi, a far sì che il tratto della pavimentazione in questione non fosse dissestato, sconnesso e senza segnalazione di tale circostanza, rispondendone dei danni. Nemmeno, peraltro, la condotta della odierna attrice può in qualche modo ritenersi imprudente, sì da determinare quantomeno un concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c., per gli stessi motivi appena considerati. È dunque provato il nesso causale tra la caduta e le lesioni, ed è altresì emersa la mancata adozione di cautele e segnalazioni da parte del ### per prevenire situazioni di pericolo. 
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU medico-legale, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei parametri leggermente superiori ai minimi - tenuto conto della semplicità e serialità della controversia - del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni relativi in base allo scaglione di valore individuabile secondo il decisum.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in persona del Giudice Dr. ### ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa da ### nei confronti del ### di ####, così definitivamente pronuncia: 1. Accoglie la domanda proposta da ### e, per l'effetto, dichiara il ### di #### responsabile ex art 2051 c.c. dei danni subiti dall'attrice nell'evento occorso l'11.12.2019; 2. Per l'effetto ### il ### convenuto, in persona del ### p.t., al pagamento in favore di ### della somma di € 6.668,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria secondo la decorrenza e modalità indicate in parte motiva; 3. ### il ### convenute al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano in € 3.500,00 oltre esborsi, rimborso forfettario spese al 15%, nonché IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art 93 cpc; 4. Pone definitivamente a carico del ### le spese di ### Così deciso in ### 06.11.2025 IL GIUDICE Dr.

causa n. 3602/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Danise Gustavo

M
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Tribunale di Locri, Sentenza n. 603/2025 del 29-10-2025

... P.S. dell'Ospedale di ### gli veniva diagnosticato “frattura spiroide terzo distale tibia destra, frattura terzo malleolo di destra, frattura secondo metatarso composta, frattura scomposta terzo metatarso piede destro”. Dichiarato guarito chiedeva il risarcimento dei danni subiti in via stragiudiziale ed avviava la negoziazione assistita, tuttavia tali iniziative non avevano esito positivo atteso che la ### non riteneva il danno risarcibile. Promossa la presente azione , l'attore chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti quantificando il risarcimento del danno in € 44.520,00 oltre accessori. Depositava documenti a sostegno dell'azione ed articolava mezzi di prova. Con comparsa depositata il ### si costituiva la ### spa quale compagnia presso la quale risultava assicurato il mezzo indicato, la quale rilevava preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della compagnia e degli altri convenuti atteso che le lesioni lamentate dall'attore erano da ricondurre al caso fortuito; nel merito impugnava e contestava quanto dedotto dall'attore con riferimento alla dinamica del sinistro da ritenersi come autonomo e non rientrante nel risarcimento da circolazione di (leggi tutto)...

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n. 984/2022 R.G. Tribunale di Locri.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di LOCRI, ###, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 984/2022 chiamata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2025 in modalità cartolare, introitata per la decisione con provvedimento del 16.04.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti promossa da ### nato a ### il ### e residente a ##### e ### 20, C.F. ###, elettivamente dom.to in ### G. Marconi, 29, presso e nello studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione ### S.p.A. (P.I.:###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliat ######é contro ### (C.F.:###), residente a ### dello ### C.da Petruso, n.20; ### (C.F.:###), residente a ### dello ### C.da Vatrò, n.13. 
Convenuti contumaci ### lesione personale ### delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19 marzo 2025 da intendersi qui ritrascritte.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, n. 69, devono pertanto considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento. 
Con atto di citazione ritualmente notificato ### conveniva in giudizio la S.p.A. ### in persona del legale rappresentante pro tempore, ed i ###ri ### e ### esponendo che in data 27 gennaio 2016, alle ore 09:30 circa, sulla SP 95, sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro stradale in qualità di trasportato a bordo del motociclo ### tg #### condotto dal convenuto ### ma di proprietà di ### Rappresentava che giunti a ### in località ### il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva a sinistra a causa del terriccio presente sull'asfalto, quindi cadeva dal motoveicolo riportando lesioni personali per le quali, trasportato al P.S. dell'Ospedale di ### gli veniva diagnosticato “frattura spiroide terzo distale tibia destra, frattura terzo malleolo di destra, frattura secondo metatarso composta, frattura scomposta terzo metatarso piede destro”. Dichiarato guarito chiedeva il risarcimento dei danni subiti in via stragiudiziale ed avviava la negoziazione assistita, tuttavia tali iniziative non avevano esito positivo atteso che la ### non riteneva il danno risarcibile. Promossa la presente azione , l'attore chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti quantificando il risarcimento del danno in € 44.520,00 oltre accessori. Depositava documenti a sostegno dell'azione ed articolava mezzi di prova. 
Con comparsa depositata il ### si costituiva la ### spa quale compagnia presso la quale risultava assicurato il mezzo indicato, la quale rilevava preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della compagnia e degli altri convenuti atteso che le lesioni lamentate dall'attore erano da ricondurre al caso fortuito; nel merito impugnava e contestava quanto dedotto dall'attore con riferimento alla dinamica del sinistro da ritenersi come autonomo e non rientrante nel risarcimento da circolazione di veicoli . Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” ### dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda e/o il difetto di legittimazione attiva dell'attore nei confronti della ### per i motivi illustrati in premessa. Con vittoria di spese e competenze; nel merito, senza rinunciare alla superiore richiesta, rigettare integralmente le domande avanzate dall'attore perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese e competenze; sempre nel merito e gradatamente, ove ravvisata una qualche tenutezza della concludente società di assicurazioni, ridurre le pretese risarcitorie avanzate da parte avversa a congrua cifra, giusta ed equa. Con vittoria di spese e competenze”.
Chiamata la causa alla prima udienza, non si costituivano ### ed ### Venivano quindi concessi i termini ex 183 VI comma cpc per il deposito di richieste istruttorie e documenti. 
Ammessa la prova orale articolata da parte attrice, all'udienza del 22.11.2023 venivano sentiti i testimoni. Quindi, con successivo provvedimento del 29.2.2024 veniva disposta consulenza tecnica di ufficio di tipo medico. 
Depositata la CTU ed a seguito di cambio dell'istruttore , il giudizio subiva un rinvio all'udienza del 19.3.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter cpc. Con provvedimento del 16.4.2025 , veniva trattenuta a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc alle parti per il deposito delle rispettive difese. 
In diritto 2.- In linea di principio ### base di quanto riportato nell'atto introduttivo, ### viaggiava su un motociclo condotto da altro soggetto ### , parte del giudizio, nella qualità di soggetto trasportato ed in tale qualità ha esercitato azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazioni presso la quale il mezzo è assicurato, ex art. 141 del Codice delle ### private, richiamato in atti.  ### base della norma , va chiarito che essa si applica ove restino coinvolti almeno due veicoli anche se non entrino in collisione; diversamente nel caso in cui il sinistro con il terzo trasportato riguardi un unico veicolo si applicherà l'art. 144 . In tal senso in tal senso la Corte di Cassazione con sentenza n. 1044 del 10.01.2024 ha ribadito che: “In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'articolo 141 del ### n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale puo' essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione.Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'articolo 144 decreto legislativo n. 209 del 2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2054, comma 1, del Cc, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.” Ed ancora con sentenza n. ### del 30 novembre 2022, le ### della Corte di Cassazione hanno stabilito: “### diretta prevista dall'art. 141 cod.  ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata riconosciuta dall'art.  141 cod. ass. al traporta o danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod.  ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.”. E' pacifico che non incombe sul passeggero l'onere di provare la dinamica dell'incidente nel senso di responsabilità dei soggetti coinvolti, ovvero di uno o più conducenti , tuttavia l'attore deve provare di essere stato sul mezzo quale “soggetto trasportato”, nonché la realtà sostanziale del fatto ed il nesso evento-lesioni . Il trasportato deve dimostrare di aver subito un danno in occasione del sinistro. 
In linea di principio va detto che il diritto al risarcimento del terzo trasportato può essere escluso o ridotto solo in circostanze particolari, quali: la colpa grave del trasportato: Ad esempio, se il passeggero non indossa la cintura di sicurezza o si comporta in modo negligente contribuendo al verificarsi del danno; il caso fortuito ovvero un evento eccezionale e imprevedibile che interrompe il nesso di causalità tra il sinistro e il danno; la forza maggiore: quale situazione esterna e inevitabile che non possa essere imputate a nessuna delle parti coinvolte.  3.- Eccezione di difetto di legittimazione passiva della ### vagliare in via preliminare l'eccezione della compagnia di assicurazioni del mezzo che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione (nonché mancanza di responsabilità degli altri convenuti) invocando il caso fortuito. ### è infondata e va rigettata. 
Quanto sostenuto risulta essere generico e non supportato da alcun elemento; l'eccezione risulta essere formulata sulla base delle missive dei legali rivolte alla compagnia nelle quali viene menzionato del terriccio che avrebbe causato la perdita di controllo del mezzo, ed ancor prima dello svolgimento dell'istruttoria. 
Atteso che il caso fortuito è qualificato come sopra e può essere identificato sia quale evento che esaurisca il nesso causale ed esclude ogni responsabilità del soggetto agente o della compagnia, che elemento che “contribuisca” all'evento dannoso, comportando un concorso di colpa del soggetto leso. Applicando i predetti principi pacifici l'eccezione per come formulata non appare avere fondamento 4.- Nel merito
La domanda di risarcimento del danno per lesioni subite da ### nella qualità di terzo trasportato in occasione dei fatti accaduti il 27 gennaio 2016, non può essere accolta in quanto non provata.  ### base del principio della domanda e della descrizione dei fatti di cui agli atti ed alle memorie in particolare la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. , come anticipato, viene richiamato il contenuto dell'art. 141 del Cda , da porre in relazione e combinato disposto con l'art. 144 del medesimo decreto. 
Ora presupposto di fatto perché possano applicarsi i precetti normativi richiamati e l'onere probatorio “agevolato” , non dovendo il passeggero dimostrare nulla in ordine alla dinamica e responsabilità del sinistro , è la prova inconfutabile che il soggetto fosse “terzo trasportato”, quale presupposto logico giuridico insuperabile, nonché il fatto storico del sinistro ed il nesso fatto-lesioni. 
Dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie disponibili , non è stata raggiunta la prova che ### fosse sul veicolo ### nella parte posteriore della sella e che il mezzo fosse guidato da altri, sulla base di molteplici elementi: §.- è dato incontestato che sul luogo del sinistro , sulla base della ricostruzione di pare attrice, non è intervenuta alcuna autorità di pubblica sicurezza né il personale del 118; non vi è stato quindi un intervento per es. della Polizia stradale o altro soggetto, che abbia effettuato dei rilievi sul posto , ricostruendo il sinistro , l'eventuale traiettoria del mezzo e soprattutto i soggetti presenti al momento dei fatti, nonché abbia raccolto le dichiarazioni dell'attore, del conducente e di eventuali testimoni; §.- non è in atti documentazione fotografica del luogo del sinistro, per determinarne le caratteristiche e la dinamica del sinistro ; §.- la prova dei “fatti” quindi soprattutto della qualità di terzo trasportato dell'attore è affidata unicamente alle dichiarazioni testimoniali dei testi di parte attrice. Ora, occorre evidenziare che nessuno dei testimoni ha assistito al sinistro e tutti sono giunti successivamente ai fatti pertanto nessuno dei testimoni ha visto lo ### a bordo del motoveicolo quale trasportato. Difatti i testimoni riferiscono di essere giunti dopo il sinistro quando il mezzo era già a terra sul ciglio della strada ed indipendentemente dalla dinamica del sinistro, né vi è alcun testimone oculare che lo ### fosse dietro il conducente.  ### riferisce : “non ho assistito al sinistro, ma sono arrivato subito dopo. 
Conoscevo di vista l'attore perché abitiamo in paesi limitrofi. Io sono passato dalla zona che chiamiamo ### in una strada che va da ### a ### Il sinistro è avvenuto prima del bivio per ### - ### e ### considerando la direzione di marcia ### - ### Io ho visto un motorino, di cui non ricordo né modello né colore, buttato per terra con due ragazzi a bordo strada sulla destra rispetto alla mia direzione di marcia (verso ###. ### era dolorante, lamentava dolori alla gamba, mi pare la destra. Non ricordo il motorino in che direzione fosse, ma era sulla destra della strada”. 
Il teste , solo a seguito della domanda del difensore dell'attore dichiara : “il ragazzo, quello che non conoscevo, mi ha detto che stava guidando il motorino e dietro c'era ### Ha precisato che stava correndo e che sono caduti. “ Sotto il profilo probatorio quanto dichiarato non corrobora la tesi di parte attrice in quanto il teste riferisce circostanza non appresa in via diretta ma de relato. Anche l'altro teste ### dichiara : “non ho assistito al sinistro, - omissisIo ho visto ### a terra perché aveva dolore alle gambe. ### anche un altro ragazzo che non era in terra e gli ho chiesto cosa fosse successo. Lui ha risposto che stavano scendendo, in motorino, da ### verso l'incrocio; ### era dietro secondo quanto mi ha detto l'altro ragazzo che ha precisato che sono caduti perché c'era un poco di terra nella curva. “ omissis “Il motorino quando sono arrivato era già sul bordo della strada. Mi pare fosse nero o grigio. Quando sono arrivato c'era un altro ragazzo, ### che era arrivato subito prima di me. ### di vista. Non conoscevo invece il ragazzo che guidava il motorinoomissis - “il motorino fosse ### - ### perché il motorino era rivolto verso sotto. Non so se lo avessero spostato loro”. 
Valgono qui le medesime conclusioni di cui alla precedente testimonianza: i testi sono concordi nell'individuare il luogo dell'incidente , ma nessuno di loro ha visto il sig. ### in sella al motoveicolo quale trasportato. In relazione alla insufficienza della prova, del medesimo tenore è la deposizione di ### il quale riferisce ancora una volta: “.### seduto a terra sulla carreggiata, sulla destra, aveva una scarpa tolta, quella del piede destro, anche la calza era tolta. Aveva il piede gonfio. ### i due ragazzi qui presenti oggi come testimoni nonché un altro ragazzo robusto che conoscevo solo di vista. Ho chiesto cosa fosse successo e questo ragazzo mi ha detto che lui guidava il motorino e ### era dietro e sono scivolati perché c'era della sabbiolina in curva. Loro mi hanno detto che percorrevano la strada con direzione ### -Monasterace” In sostanza, oggetto della prova in primis doveva essere la presenza di due soggetti sul luogo del sinistro nella qualità di “ conducente” e di “trasportato” e tale prova non è stata raggiunta atteso che , come detto, nessuno dei testimoni ha visto , per conoscenza diretta, i due soggetti a bordo del motoveicolo. 
Non può rilevare, ai fini probatori, quanto riferito dai testi de relato da parte dell'asserito conducente, il quale avrebbe detto di avere perso il controllo del mezzo e che lo ### era dietro di lui sul mezzo in quanto, posto che il conducente è parte interessata nel sinistro e non può testimoniare sulla dinamica dell'incidente, la dichiarazione di esso condecente a un testimone ha un valore probatorio limitato e deve avere caratteristiche. Nel caso di specie quanto riferito dal conducente ai soggetti giunti sul posto, non è rilevante ai fini del decidere poiché : -posto che quanto riferito dal conducente a terzi può essere equiparato ad una “dichiarazione spontanea” e non una testimonianza legalmente valida in giudizio e, nel caso di specie, la dinamica e collocazione del terzo trasportato non è stata recepita in un modello CID -CAI , anch'esso comunque privo di valore probatorio vincolante per il giudice; -la dichiarazione al testimone in casu sopraggiunto, deve avere determinate caratteristiche, nel senso che deve essere dettagliata e concordante. Ad escludere che quanto riportato dai testi de relato dall'asserito conducente possa rilevare ai fini del decidere, è dovuto al fatto poi che detto soggetto indicato come “conducente” non è stato identificato da nessuno al momento del sinistro né in sede di prova testimoniale nella persona di ### In sostanza tutti i testi fanno riferimento ad “ altro ragazzo che non era in terra e gli ho chiesto cosa fosse successo. Lui ha risposto che stavano scendendo, in motorino, da ### verso l'incrocio; ### era dietro secondo quanto mi ha detto l'altro ragazzo che ha precisato che sono caduti perché c'era un poco di terra nella curva. “ (teste ###, dello stesso tenore la deposizione del teste ### . In sostanza il presunto conducente non viene identificato, non ha un nome e non viene descritto. Il fratello dell'attore riferisce: “Ho chiesto cosa fosse successo e questo ragazzo mi ha detto che lui guidava il motorino e ### era dietro e sono scivolati perché c'era della sabbiolina in curva”. 
Nella sostanza, anche quanto riferito dal “conducente” è inutilizzabile in quanto i testi sopraggiunti hanno fatto riferimento ad un “ ragazzo” che avrebbe dichiarato di essere il conducente e non vi sono elementi per ritenere che coincida con la persona dell'### ai fini della bontà ed attendibilità della dichiarazione riferita. ### aggiungere che oltre a non essere identificato il conducente e di conseguenza sulla posizione di “trasportato” dello ### vi è assoluta incertezza in ordine al mezzo sul quale l'attore viaggiava in quanto nessuno dei testi ricorda nulla su marca , modello , colore del veicolo. 
§.- Sul punto , ovvero sempre sul profilo preliminare della prova della qualità di terzo trasportato, piuttosto è emerso dagli atti il contrario di quanto sostenuto da parte attrice ovvero che lo ### non fosse “soggetto trasportato”. Sul punto è condivisibile quanto sostenuto dalla compagnia di assicurazione che , nel contestare le richieste di parte attrice (che non hanno condotto neanche all'apertura del sinistro ed all'avvio della negoziazione) ha posto in evidenza quanto dichiarato da ### all'atto del ricovero e riportato nella cartella clinica nella sezione “anamnesi recente”. 
Andando con ordine occorre rilevare che sulla base della documentazione medica offerta da parte attrice, risulta il verbale di pronto soccorso presso l'### di ### ove viene dato atto che l'attore è giunto con “mezzo autonomo". Dal referto risulta dolore all'arto destro per “riferito incidente stradale”, nulla viene specificato in ordine alla circostanza che lo ### fosse il conducente, che fosse trasportato o altra circostanza relativa alle modalità del sinistro.
A seguito del ricovero risulta in atti la cartella clinica compilata nell'immediato in quanto l'attore è stato ricoverato ed il contenuto della stessa in linea generale ed astratta, ha valore di prova legale secondo i criteri generali. E' bene rammentare che il medico che redige la cartella clinica è sicuramente un pubblico ufficiale, tuttavia quanto da questi riportato ‘a sensi dell'art. 2700 c.c. ha valore di prova legale limitatamente delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ( in linea di principio: Cass. ordinanza n. 28149/22 in ambito relativo alle violazioni del codice della strada; Corte di Cassazione ord. 7 maggio 2018, n.10870 attività notificatoria).  ### base di consolidata giurisprudenza secondo cui il valore di piena prova riguarda le attestazioni amministrative, non anche le valutazioni o le anamnesi o i giudizi fatti da chi l'ha redatta, ciò sulla base di una consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui : “le attestazioni contenute in una cartella clinica sono riferibili ad una certificazione amministrativa per quanto attiene alle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute non hanno alcun valore probatorio privilegiato rispetto ad altri elementi di prova; in ogni caso, le attestazioni della cartella clinica, ancorché riguardante fatti avvenuti alla presenza di un pubblico ufficiale o da lui stesso compiuti (e non la valutazione dei suddetti fatti) non costituisce prova piena a favore di chi le ha redatte, in base al principio secondo il quale nessuno può precostituire prova a favore di se stesso” (Cass. 10695/ 1999; poi seguita da Cass. 7201/ 2003; Cass. 25568/ 2011; Cass. 27471/ 2017). 
Con recente sentenza del 13 marzo 2025 n. 6651, la Corte di Cassazione ha nuovamente posto l'accento oltre che su profili amministrativi e valutazioni terapeutiche e mediche della cartella clinica , sulla rilevanza delle dichiarazioni rese dal paziente in sede di anamnesi e della dichiarazione resa dal paziente e raccolta dal medico e ritenuta veritiera ed in massima ha statuito: “In tema di efficacia probatoria della cartella clinica, l'attestazione da parte del medico di una dichiarazione resa dal paziente costituisce attestazione di un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e rientra pertanto nella fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., non potendosi qualificare come valutazione, diagnosi o manifestazione di scienza o di opinione priva di valore probatorio privilegiato. Il principio secondo cui nessuno può precostituirsi una prova a favore di se stesso non trova applicazione quando il fatto attestato dipende dalla volontà altrui, ossia del paziente che rende la dichiarazione, e non dalla volontà del medico che la raccoglie e la trascrive in cartella. In tema di responsabilità sanitaria, quando la condotta del medico concorre con una causa naturale preesistente aggravando il pregiudizio subito dal paziente, si configura un'ipotesi di danno differenziale che deve essere liquidato secondo i principi specifici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non potendosi procedere a una liquidazione equitativa generica che prescinda dalla natura differenziale del danno accertato.” Aggiunge la Corte in motivazione: “qui non si fa uso di un procedimento presuntivo in senso stretto: il termine “presumere” è utilizzato a significare che la dichiarazione fatta dal paziente è presumibile sia veritiera, ossia può considerarsi prova del fatto che il paziente bevesse effettivamente: se lo dice lui, è, cioè, verosimile che ciò accadesse. È un giudizio probatorio, diverso dalla presunzione semplice, e la cui motivazione è intuitiva, e pur non essendo esplicita, è dunque sufficiente a far intendere la ratio sottesa. Si tenga presente un altro aspetto: che a parte la contestazione circa la fede privilegiata della cartella clinica, i ricorrenti non adducono elementi per dimostrare che il loro dante causa non ha mai fatto quella dichiarazione, che essa è dunque frutto di dolosa preordinazione da parte del medico o di un errore da parte di costui“. 
Ora, come detto, dalla disamina della cartella clinica (pag. 2) relativa a ### risulta nella sezione ### recente quanto di seguito: “### di essere caduto accidentalmente a terra mentre era alla guida del proprio motorino.” Alla luce dei principi esposti e della motivazione di cui alla sentenza del 2025, deve ritenersi che fa prova fino a querela di falso ed ha quindi fede privilegiata il fatto in sé, ovvero che lo ### abbia reso questa dichiarazione al sanitario che l'ha riportata nella cartella clinica , come realtà storica accertata. In merito al contenuto della dichiarazione , come evidenziato dalla Corte, deve presumersi che la dichiarazione sia veritiera non essendo emersi validi elementi in contrario per le ragioni esposte, atteso che i testimoni non hanno assistito al sinistro e soprattutto non hanno “visto” che il conducente era un altro e lo ### era soggetto trasportato.   Deve ritenersi , in sostanza, che quanto riportato nell'immediatezza dei fatti essendo nell'ottica del giudizio una dichiarazione sfavorevole al dichiarante, costituisce una confessione stragiudiziale ex art. 2375 c.c.. La norma equipara, in punto di effetti, alla confessione giudiziale la confessione stragiudiziale; tuttavia, se la confessione è fatta ad un terzo o è contenuta in un testamento, essa non ha valore di prova legale nel processo, ma è liberamente apprezzata dal giudice. 
Ed ancora secondo Cassazione Civ. con ordinanza N. 20879 del 26/07/2024, in un giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato che siano trascritte nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria assimilabile alla confessione stragiudiziale resa ad un terzo e, come tali, sono liberamente valutabili da parte del giudice di merito ex art. 2735, co. 1, c.c., nonché idonee a fondarne il convincimento. 
Alla luce della valutazione complessiva di tutti i superiori elementi deve ritenersi che la dichiarazione resa al sanitario e presente nella cartella clinica sia veritiera , avente valore confessorio, atteso che gli altri elementi complessivamente considerati non consentono di ritenere provata la dinamica descritta in atti e la qualità di terzo trasportato dello ### . 
Da ciò discende che l'azione intrapresa non risulta conforme al dettato degli artt. 141 e 144 codice delle assicurazioni, in quanto non provato il presupposto soggettivo di base, pertanto la domanda proposta non può essere accolta. 
§.- In termini probatori occorre rilevare al soggetto indicato come conducente , ovvero ### cui è stato deferito interrogatorio formale, non ha reso detto interrogatorio , non presentandosi senza giustificazione. Da ciò discende sulla base del dettato dell'art. 232 c.p.c che il giudice può considerare come per ammessi i fatti , “valutato ogni altro elementi di prova” . 
Per le ragioni esposte , non può ritenersi provata la dinamica dei fatti in relazione alla posizione dell'attore quindi il valore di ficta confessio. Nella valutazione complessiva forse l'esito dell'interrogatorio (non reso) , avrebbe potuto contribuire all'accertamento della presenza dell'### a bordo del veicolo e delle rispettive qualità d conducente e passeggero. 
Non è quindi condivisibile quanto sostenuto anche in comparsa conclusionale da parte attrice in relazione al valore probatorio della “dichiarazione dell'attore e del conducente il mezzo” in quanto nessuno dei testimoni ha potuto riferire che entrambi fossero a bordo del motoveicolo e che l'### fosse alla guida se non quale circostanza da quest'ultimo riferita. . 
§.- Su un piano probatorio non può ritenersi rilevante quanto accertato in sede di peizia dall'ausiliario del giudice atteso che la consulenza non è un mezzo di prova. In ogni caso il CTU sulla base dei quesiti posti , si è limitato ad accertare il nesso causale tra la caduta dal motoveicolo e le lesioni, ma non rientra nella valutazione del tecnico l'accertamento dei profili fattuali e di qualificazione delle rispettive posizioni delle parti, attività che riguarda il giudicante sulla base del materiale probatorio in atti. 
In conclusione, per tutte le superiori ragioni deve ritenersi il rigetto dell'azione proposta da ### in quanto non sufficientemente provata sia in relazione alle circostanze di fatto che in ordine alla situazione sostanziale dei soggetti coinvolti in termini di identità e ruolo, conducente e passeggero. In conseguenza delle superiori valutazioni nessun risarcimento può essere riconosciuto in dipendenza dei fatti per cui è causa per le lesioni lamentate 5.- Le spese di giudizio Le spese seguono la soccombenza pertanto ### deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di ### spa , che si quantificano in relazione al DM 55/2014 e succ mod (valori medi sulla base del dichiarato) , come segue: fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00; fase decisionale, valore medio: € 2.905,00, in totale € 7.616,00, oltre spese gen, iva e cpa come per legge, con compensazione nella misura del 20 % per il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta. Compensate le spese tra l'attore e le altre parti del giudizio non essendo ammissibile il riconoscimento di alcuna somma in favore della parte contumace anche se vittoriosa ### definitivamente a carico di parte attrice il compenso del consulente tecnico di ufficio che si liquida come da separato provvedimento.  P.Q.M.  Il Tribunale di Locri, ###, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa ### definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: 1.- rigetta la domanda proposta da ### , per le ragioni esposte in parte motiva; 2.-condanna ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### spa, che si quantificano in relazione al DM 55/2014 e succ mod (valori medi sulla base del dichiarato) , come segue: fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00; fase decisionale, valore medio: € 2.905,00, in totale € 7.616,00, oltre spese gen, iva e cpa come per legge, con compensazione nella misura del 20 % per il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta. Compensate le spese tra l'attore e le altre parti del giudizio non essendo ammissibile il riconoscimento di alcuna somma in favore della parte contumace anche se vittoriosa ### definitivamente a carico di parte attrice il compenso del consulente tecnico di ufficio che si liquida come da separato provvedimento. 
Così deciso in ### , lì 28.10.2025 Il Cancelliere Il Giudice on.

causa n. 984/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ranieri Giuliana Maria

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 3087/2025 del 03-11-2025

... dall'attrice, diagnosticate come “trauma distrattivo con una frattura lievemente scomposta del malleolo peroneale dx”. Ciò premesso, posto che il danno non patrimoniale di cui trattasi non può essere provato nel suo preciso ammontare e va pertanto liquidato con valutazione equitativa, ai fini della quantificazione delle somme spettanti all'attore a titolo di risarcimento del pregiudizio de quo, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'### per la giustizia civile del Tribunale di Milano, anche in considerazione del fatto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 12408/2011, gli importi in essa contenuti costituiranno dalla data di detta pronuncia, per la giurisprudenza della Corte, il valore da ritenersi “equo” ai fini del risarcimento del danno alla persona, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità. Occorre, inoltre, evidenziare che le predette tabelle prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a «lesione (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale civile di ### - ### civile - nella persona della giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6179 del ruolo generale dell'anno 2019, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, promosso da ### rappresentata e difesa dall'avv. ### - attrice - contro Comune di ### rappresentato e difeso dall'avv. ### - convenuto nonché contro ### di ### rappresentata e difesa dall'avv. ### - convenuta - *** 
Fatto e diritto La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti del Comune di ### per avere ristoro dei danni subiti in occasione della caduta del 25.8.2017 alle ore 21.45 circa transitando a piedi su ### S.  ### in ### allorquando l'attrice, con in braccio la figlia di due anni, inciampava su un delineatore in vetro posizionato lungo l'attraversamento pedonale all'altezza del civico n. 10, sicché rovinava al suolo, procurandosi gravi lesioni. 
Costituitosi in giudizio, il Comune di ### ha contestato in fatto ed in diritto la pretesa attorea, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva e chiamando in causa la ### di ### proprietaria dell'area teatro dell'incidente. 
Anche la ### di ### costituitasi a sua volta in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo anch'essa, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva. 
Istruita la controversia a mezzo delle prove orali ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 1.7.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti. 
Innanzitutto deve rigettarsi l'eccezione preliminare sollevata dal Comune di ### e dalla ### di ### trattandosi non di contestazione in ordine alla legittimatio ad causam bensì di questione appartenente al merito, involgendo la titolarità del rapporto passivo individuato dall'attore, che si passa a scrutinare. 
La domanda è in parte fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono. 
È utile ricordare che, per l'interpretazione oramai consolidata dei giudici di legittimità, “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. 27724/2018), ribadendo “il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.” (Cass. n. 999/2014). 
In altre parole, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 2480/2018). 
Ancora, sebbene enunciandolo in tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 cod. civ. per i beni demaniali, la Corte di Cassazione ha da tempo stabilito il principio per il quale “i criteri di imputazione della responsabilità devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio "cuius commoda eius incommoda", sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico é esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno” (Cass. 12449/2008).  ### tali coordinate ermeneutiche, da un lato, l'istruttoria orale ha permesso di accertare la veridicità della ricostruzione fattuale operata dall'attrice, la quale risulta effettivamente caduta nel percorrere piazza ### in ### precipuamente a causa dello scivolamento del delineatore in vetro presente presso l'attraversamento pedonale, che si spostava dalla sua sede, provocando la caduta della ### circostanza del resto neppure contestata dal Comune (pag. 7 comparsa di risposta) e riferita dalla testimone ### Ebbene, quanto ai profili di responsabilità emersi, appare di tutta evidenza che il Comune convenuto - che, indipendentemente dalla proprietà dell'area, è il custode della pubblica via ove è avvenuto l'occorso, ubicata nel pieno centro abitato di ### - non ha dimostrato di aver tenuto una condotta scevra da censure, in quanto non ha provveduto ad individuare preventivamente il pericolo provocato dalla disconnessione stradale, segnalandolo e provvedendo alla manutenzione del delineatore per cui è causa, soprattutto in occasione della manifestazione autorizzata che vi si svolgeva la sera dell'incidente. 
Viceversa, non sussistono profili di responsabilità a carico della ### la quale non risulta neppure informata della sconnessione per cui è causa, sì da poterne sorgere un obbligo di manutenzione, ciò che segna l'esclusiva responsabilità dell'ente territoriale convenuto. 
Infine, quanto al concorso di colpa della danneggiata, sembra sussistere la violazione del dovere di autoresponsabilità della ### in misura pari al 50%, dal momento che, trovandosi l'attrice a camminare con la figlia in braccio, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nell'incedere, adoperando correttamente l'attraversamento pedonale senza, al contrario, debordare sulla superficie in vetro del delineatore, di per sé inidonea al transito pedonale, servendo invece a segnalare la presenza delle strisce pedonali. 
Si devono a questo punto quantificare i danni occorsi all'attrice in conseguenza del sinistro per cui è giudizio. 
Il c.t.u. dott. ###, con argomentazioni logiche e scevre da vizi o censure che il tribunale ritiene di fare proprie, ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'incidente per cui è causa e le lesioni sofferte dall'attrice, diagnosticate come “trauma distrattivo con una frattura lievemente scomposta del malleolo peroneale dx”. 
Ciò premesso, posto che il danno non patrimoniale di cui trattasi non può essere provato nel suo preciso ammontare e va pertanto liquidato con valutazione equitativa, ai fini della quantificazione delle somme spettanti all'attore a titolo di risarcimento del pregiudizio de quo, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'### per la giustizia civile del Tribunale di Milano, anche in considerazione del fatto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 12408/2011, gli importi in essa contenuti costituiranno dalla data di detta pronuncia, per la giurisprudenza della Corte, il valore da ritenersi “equo” ai fini del risarcimento del danno alla persona, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.
Occorre, inoltre, evidenziare che le predette tabelle prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a «lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale», nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di così detto danno biologico “standard” e di così detto “danno morale”, apparendo, dunque, conformi ai principi di diritto espressi dalle ### della Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/2008. 
Ebbene, giova rimarcare che le richiamate tabelle fanno corretta applicazione di tali principi, nella misura in cui muovono dalla presunzione, in base all'id quod plerumque accidit, che ogni lesione dell'integrità psico-fisica che cagioni una determinata percentuale di invalidità permanente produca, altresì, delle ripercussioni nella sfera dinamico-relazionale del soggetto danneggiato ed arrechi al medesimo una sofferenza soggettiva, l'entità delle quali è stata quantificata, come già evidenziato, sulla scorta di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia a quanto agli aspetti sofferenza soggettiva). 
In tal modo esse consentono di pervenire ad una liquidazione unitaria dei diversi aspetti (danno biologico, danno alla vita di relazione, sofferenza soggettiva) del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica. 
Tali tabelle contengono, inoltre, per ogni punto di invalidità permanente, delle percentuali di aumento, al fine di pervenire ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione, qualora, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dal danneggiato, emerga che l'entità dei predetti risvolti del danno non patrimoniale superi il valore medio previsto dalla tabella; analogamente, per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100%, le predette tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di € 99,00 ad un massimo di € 149,00, per consentire anche in tal caso l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.  ### ha quindi quantificato in misura pari al 5% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dalla ### (che per comodità definitoria verrà nel prosieguo chiamato danno biologico permanente, pur nella consapevolezza che quest'ultimo non costituisce un'autonoma categoria di danno, ma solo la sintesi terminologica di alcuni dei possibili pregiudizi che concorrono a formare il danno non patrimoniale) ed ha stimato in giorni 40 la durata del periodo dal medesimo trascorso in condizione di incapacità temporanea parziale al 75%, nonché in giorni 50 l'incapacità temporanea parziale al 50%, in 110 giorni al 25%. 
Spese mediche pari a € 1661,00. 
Anche le stime cui è pervenuto il c.t.u., in quanto fondate su corretti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico, possono essere integralmente condivise. 
Facendo, dunque, applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro per cui è causa l'attore aveva trentotto anni, l'importo che allo stesso spetta a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, comprensivo del danno per le sofferenze patite, per ITP e per spese mediche è pari, complessivamente, sempre tenuto conto della tipologia e gravità delle lesioni subite, ad €18.358,00 oltre a spese mediche per € 1.661,00. 
Va rilevato, al riguardo, che per ciò che concerne il danno da inabilità temporanea non appaiono sussistenti, nel caso di specie, specifici elementi che possano indurre a quantificare i pregiudizi subiti dall'attrice in misura superiore ai valori monetari minimi indicati nel citato decreto. 
Così come non può essere riconosciuto all'attrice alcun risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica in base alle attuali attitudini dell'attore, né ulteriori riflessi pregiudizievoli sullo svolgimento di attività extra lavorative o nella vita di relazione in riferimento al quadro clinico riscontrato dall'ausiliare. 
Possono dunque applicarsi i principi sopra richiamati e ritenere che tale componente di danno non patrimoniale, inteso come menomazione all'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, assorbe tutte le voci di danno richieste (ricomprendendosi, in tale voce, il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale e, più in generale, per la limitazione di attività realizzatrici della persona, già ricomprese nella quantificazione ‘congiunta' delle diverse voci di danno non patrimoniale innanzi operata). 
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda e tenuto conto delle percentuali di responsabilità, il comune convenuto deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma, determinata in moneta attuale, pari ad euro € 10,009,50 oltre ad interessi legali sulla somma svalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata fino al saldo. 
In ossequio al principio della soccombenza, il Comune di ### deve altresì essere onerato della refusione delle spese di lite in favore dell'### per la difesa in giudizio della ### nonché della ### di ### oltre alle spese di ctu liquidate nel corso del giudizio.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, - condanna il Comune di ### al pagamento, in favore di parte attrice, della somma pari a € 10.009,50 oltre ad interessi legali sulla somma svalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata fino al saldo; - condanna il Comune di ### al pagamento, in favore dell'erario, delle spese prenotate a debito nonché della somma pari ad € 2.800,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge; - condanna il Comune di ### alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ### di ### liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge; - pone a carico del Comune di ### le spese di c.t.u. liquidate con decreto emesso nel corso di giudizio. 
Manda alla ### per gli adempimenti di competenza.  ### 3 novembre 2025 La giudice

causa n. 6179/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Stasi Caterina

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Tribunale di Benevento, Sentenza n. 760/2017 del 21-04-2017

... in quanto mischiato al manto erboso, riportando la frattura del malleolo tibiale sinistro per la quale si era reso necessario il trasporto presso l'ospedale ### di ### che era evidente la responsabilità dell'associazione sportiva in quanto custode del campo ove si era verificato l'infortunio, ma che, nonostante l'invio di diffida a risarcire i danni subiti, la resistente a tanto non aveva ancora provveduto, tutto ciò premesso conveniva in giudizio l'### di ### dinanzi al Tribunale di ### sezione distaccata di ### al fine di ottenere il risarcimento dei gravi danni riportati, con vittoria di spese e competenze del giudizio. All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio la convenuta la quale insisteva per il rigetto della domanda. Ammesse ed espletata prova testimoniale nonché CTU all'udienza del 17.01.2017 il G.I., sulle conclusioni delle parti, assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va rilevato che la responsabilità del gestore di un campo da gioco per gli infortuni occorsi ai fruitori dello stesso viene, generalmente, inquadrata, dalla giurisprudenza, nello (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Beneventoin composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1064/2012 RGAC, proveniente dalla sezione distaccata di ### già soppressa, vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa in ### alla ### n. 18, giusta mandato a margine dell'atto di citazione; #### di ### in persona del Presidente suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in ### alla #### in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e riposta; ###: risarcimento danni ### come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.  ### atto di citazioneritualmente notificato### premesso di aver partecipatonel mese di agosto 2011- al torneo di calcio a 5, denominato “L'### Cup” e che nel corso di una partita svoltasi in data ### alle ore 22,00 era caduto rovinosamente a terra a causa della presenza -all'interno del campodi un brecciolino non visibile in quanto mischiato al manto erboso, riportando la frattura del malleolo tibiale sinistro per la quale si era reso necessario il trasporto presso l'ospedale ### di ### che era evidente la responsabilità dell'associazione sportiva in quanto custode del campo ove si era verificato l'infortunio, ma che, nonostante l'invio di diffida a risarcire i danni subiti, la resistente a tanto non aveva ancora provveduto, tutto ciò premesso conveniva in giudizio l'### di ### dinanzi al Tribunale di ### sezione distaccata di ### al fine di ottenere il risarcimento dei gravi danni riportati, con vittoria di spese e competenze del giudizio. 
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio la convenuta la quale insisteva per il rigetto della domanda. 
Ammesse ed espletata prova testimoniale nonché CTU all'udienza del 17.01.2017 il G.I., sulle conclusioni delle parti, assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..  MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va rilevato che la responsabilità del gestore di un campo da gioco per gli infortuni occorsi ai fruitori dello stesso viene, generalmente, inquadrata, dalla giurisprudenza, nello schema generale di cui all'art. 2051 c.c. con conseguente necessità da parte del custode di provare che il danno si è verificato per caso fortuito ovvero per la stessa condotta imprudente e negligente del danneggiato. 
Fatta questa premessa, sul piano della istruttoria espletata è stata, in primo luogo, assunta prova testimoniale il cui esito è stato contrastante. Ed infatti il teste escusso su richiesta di parte attrice ### ha dichiarato che l'### nel mentre era intento a giocare a calcetto nel campo de quo, era scivolato sul brecciolino presente sul manto erboso, riportando lesioni alla gamba. E' stato poi sentito l'altro teste di parte attrice ### il quale ha dichiarato di aver assistito alla partita e di aver visto l'attore che cadeva a terra ma di non saper riferire quale fosse stata la causa della caduta. 
I testi di parte convenuta, invece, hanno dichiarato che l'attore, nel corso della partita, aveva perso l'equilibrio durante le normali fasi di gioco, che il manto erboso del campetto non presentava alcuna anomalia e che, in precedenza, non si era verificato altro infortunio di gioco (cfr dichiarazioni dei testi ### e ###. Tutti i testi escussi, infine, hanno concordemente affermato che il brecciolino era presente su tutta l'estensione del campo, servendo a mantenerne la compattezza ed evitare buche ed avvallamenti, che detta conformazione di brecciolino e manto erboso era rimasta invariata nel tempo e che nessun altro era mai caduto in occasione di manifestazioni sportive. 
Orbene alla luce della prova orale espletata deve, in realtà, ritenersi che il gestore custode dell'impianto sportivo ed organizzatore del torneo ha offerto la prova liberatoria sullo stesso incombente. Ed invero, anche volendo prendere in considerazione le sole dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, per altro contraddette da quelle di segno contrario degli altri testimoni, va rilevato che gli stessi hanno, comunque, dichiarato che il brecciolino, più propriamente qualificato come sabbia quarzosa, era presente su tutto il terreno di gioco, misto al manto erboso, e che non vi erano stati né prima né dopo altri infortuni come quello occorso all'attore. Inoltre il teste ### ha anche affermato di aver assistito all'infortunio ma di non saper dire quale fosse stata la causa della caduta. Non sono, pertanto, emersi elementi tali da ritenere che vi fosse una anomalia del campo, il quale era, appunto, ricoperto totalmente del brecciolino di tal chè se la conformazione dello stesso fosse stata effettivamente scivolosa, si sarebbero dovuti verificare altri infortuni del medesimo tipo, e, soprattutto, appare compiutamente dimostrato da parte della convenuta che il sinistro si è verificato per caso fortuito, essendo l'attore caduto accidentalmente mentre giocava, venendo meno, quindi, il nesso di causalità tra la cosa sottoposta a custodia ed il danno verificatosi. 
Si impone per quanto detto il rigetto della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Pone le spese della CTU medico-legale definitivamente a carico di parte attrice.  P. Q. M.  Il Tribunale di ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### contro ### di ### disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: rigetta la domanda; ### al pagamento in favore di ### di ### delle spese di lite liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 2700,00 per onorari, oltre iva e c.p.a come per legge e rimborso spese forfettarie. 
Così deciso in ### 13.04.2017 

IL GIUDICE
ISTRUTTORE dott. ###


causa n. 2001064/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Andricciola Vincenzina

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