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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 927/2024 del 28-05-2024

... accolta. Non è in contestazione che secondo ### la gastrectomia totale può collocare la menomazione in classe IV (36-60%) o in classe V (>60%) a seconda della compromissione dello stato del soggetto, di talché la percentuale del 60% indicata dal collegio peritale di primo grado si pone in tale range in una collocazione media, tenendo conto che in classe IV sono collocate anche le mere gastroresezioni, cui elettivamente dovrebbe rivolgersi la minor quantificazione. ### poi, la più recente pubblicazione, sotto l'egida della ### di ### e delle ### “### guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”, la gastrectomia totale si colloca, ex se, tra il 61 e il 75%. Dunque, considerato che ### fu sottoposto dai sanitari anche a splenectomia (asportazione della milza), la percentuale del 60% non appare affatto eccessiva. Che, poi, l'appellato sia in discrete condizioni di salute parrebbe da escludere, visto che il medesimo prima, il ###, è stato riconosciuto persona handicap in situazione di gravità e poi, in data 20 luglio 2011 (v. doc. f, ### di #### nr. 4219/2011 del 09/06/2011), è stato riconosciuto invalido al 100% con voci di diagnosi collegiale (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei magistrati: Dott. ###ssa ###ssa ### pronunciato la seguente ### nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 633/2021 promossa da: ### (c.f. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###atti ### contro ### (c.f. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### elettivamente domiciliat ###atti #### parte appellante: “Piaccia all'###ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza respinta, - in via istruttoria: - chiamare a chiarimenti il #### sui rilievi critici formulati nella nota depositata dall'### il ###; - ammettere la prova orale richiesta dall'odierna appellante nella memoria ex art. 183 c.p.c. sesto comma n.2 c.p.c. depositata nel primo grado di giudizio; - nel merito, in via principale, in accoglimento dell'appello proposto dall'#### riformare la sentenza n. 111/2021 emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento rubricato al n. R.G. 1026/2018 e per l'effetto, respingere ogni richiesta risarcitoria avanzata dal sig. ### nei confronti dell'### centro perché infondata in fatto ed in diritto; - nel merito, in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui ###ma Corte ritenesse fondate le domande avanzate dal signor ### nei confronti dell'### centro, riformare la sentenza impugnata sotto il profilo del quantum e pertanto ridurre l'importo liquidato dal Giudice di primo grado in favore del sig. ### per i motivi esposti nell'atto di citazione in appello; Il tutto sempre con vittoria di spese e compensi di tutte le fasi ed i gradi di giudizio, ivi comprese le spese delle due ###” Per parte appellata: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, - dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello con conferma della sentenza di primo grado.  - In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, tenendo di conto della mancata risposta al tentativo obbligatorio di conciliazione da parte dell'### ” OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 111/2021 del Tribunale di Firenze, in materia di responsabilità sanitaria.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le domande proposte. 
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. notificato in data ###, ### conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze l'### per ottenerne la condanna a risarcirgli tutti i danni subiti - danno biologico permanente, danno da invalidità temporanea e danno patrimoniale - a seguito dell'intervento chirurgico di gastrectomia totale per l'asportazione di un linfoma gastrico in fase avanzata, praticatogli dai sanitari dell'### di ### in data ###. 
A sostegno della sua pretesa, ### contestava alla struttura ospedaliera: A) di aver omesso di approfondire, prima dell'esecuzione dell'intervento, lo stadio della malattia e il relativo approccio terapeutico (essendo in particolare mancato il completamento della stadiazione della biopsia osteomidollare ed il coinvolgimento del medico oncoematologo); B) di aver effettuato in via d'urgenza un intervento chirurgico di gastrectomia molto delicato (che aveva inciso negativamente sulle sue condizioni di vita) senza verificare se esistevano altre possibilità terapeutiche, alternative o intermedie, da seguire prima dell'intervento e/o in sostituzione di esso, atteso che, già da tempo, nella cura dei casi di ### non ### a grandi cellule B, qual era quello di specie, erano utilizzati i c.d.  farmaci intelligenti (anche in combinazione con le tradizionali cure chemio, radio o ormonoterapiche), capaci di colpire selettivamente le sole cellule tumorali, al contrario della chirurgia che invece era da considerarsi “inutile, dannosa e mutilante”; C) di aver omesso di fornirgli una completa informativa relativamente alla natura dell'intervento, alla possibilità di cure alternative e alle conseguenze, certe e anche eventuali, che dall'intervento sarebbero derivate, così ledendo il diritto all'autodeterminazione del paziente ed in particolare il diritto alla libera scelta delle cure, consacrato dalla ### dei ### del ### approvata a ### il 15 novembre 2002; specificava che la sua patologia avrebbe dovuto essere trattata già all'epoca dei fatti con la sola chemioterapia, meno invasiva e priva di postumi invalidanti, mentre in sede di acquisizione del consenso informato la chemio non gli era stata neppure prospettata quale possibile alternativa terapeutica.  ### evidenziava quindi che a seguito dell'intervento chirurgico in questione era divenuto totalmente invalido, aveva patito uno sconvolgimento della propria vita di relazione ed era stato costretto ad abbandonare la propria attività professionale di psicoterapeuta.  ### si costituiva, contestando sia l'an che il quantum debeatur. 
In particolare, deduceva che: i nel 2006 non esistevano ### sul trattamento dei linfomi gastrici primitivi a grandi cellule ad alto grado di malignità ed era discussa l'efficacia della chemioterapia quale valida alternativa alla chirurgia nel trattamento dei linfomi in generale; i comunque, la scelta dei sanitari a favore dell'opzione chirurgica era necessitata dall'esigenza di prevenire pericolose complicanze (emorragie e perforazioni) che avrebbero potuto molto probabilmente manifestarsi alla luce degli esiti endoscopici; i ### risultava guarito clinicamente dalla neoplasia, per cui il trattamento chirurgico non aveva inciso sulle chances di sopravvivenza e/o di guarigione; i essa azienda aveva informato compiutamente il paziente, e ad ogni modo era onere del medesimo dimostrare che laddove fosse stato ulteriormente informato avrebbe rifiutato l'intervento e si sarebbe sottoposto a chemioterapia o a radioterapia, esponendosi all'elevato rischio di insorgenza di complicanze ad alto tasso di mortalità. 
Disposto il mutamento del rito ed espletata una ctu medico-legale, con il #### e la dott.ssa ### con sentenza 111/21 il tribunale, respinta l'istanza della convenuta di rinnovo della ctu (perché l'accertamento era stato condotto nel rispetto delle metodologie del caso e più volte sottoposto ad esame e critica), ritenuta la malpractice ed affermato che l'intervento chirurgico, che non avrebbe dovuto essere eseguito, aveva determinato postumi nella misura del 60% ed un periodo d'invalidità temporanea assoluta di giorni 30, ha escluso che fosse ravvisabile un danno patrimoniale e condannato la convenuta a corrispondere all'attore la somma di euro 433.331,00 (oltre accessori a titolo di danno non patrimoniale) e le spese legali.  ### ha appellato tale sentenza facendo valere tre motivi d'impugnazione: I. erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha riconosciuto validità, efficacia e attendibilità ad una ctu inficiata da gravi errori metodologici e contenutistici, sotto il profilo logico e scientifico, nonché per aver il giudice affermato erroneamente che i ccttuu avessero risposto alle osservazioni critiche sollevate dall'azienda usl toscana centro e omesso di disporre il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, e dunque essere giunto erroneamente ad affermare la responsabilità dell'azienda usl toscana centro: secondo l'appellante, il primo giudice aveva errato nel ritenere che i ### avessero individuato le linee guida corrette e applicabili al caso di specie, ad affermare la predittività ed efficacia della PET in relazione ai linfomi gastrici a grandi cellule e ad affermare la necessità di eseguire in prima battuta la biopsia osteomidollare “cosiddetta BOM” ai fini della stadiazione del tumore, sia perché tale esame non era specifico per il tipo di neoplasia, sia perché comunque esso era stato effettuato dopo l'intervento non rilevando infiltrazioni tumorali a livello di midollo osseo, cosicché l'omissione preventiva non aveva comunque alcuna rilevanza causale; inoltre, la stessa ctu aveva affermato che con tumori in stadio ### qual era quello del sig. ### si ottenevano sopravvivenze più lunghe con lo schema inverso (chirurgia seguita da chemioterapia), e dunque era contraddittoria la conclusione dei periti in punto di malpractice; infine, il Collegio peritale aveva anche sovrastimato l'entità dei postumi. 
II. erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità dell'azienda usl toscana centro fondandosi sulle risultanze di una consulenza affetta da gravi vizi logici ed argomentativi, con violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1228 e 2236 c.c.: secondo l'appellante, erroneamente il tribunale aveva valutato l'operato dei sanitari basandosi su una sola linea guida, neppure pertinente al caso specifico e americana (trattandosi di linea guida pubblicata negli USA nel marzo 2006 e non recepita dalle ### al momento della scelta chirurgica), senza considerare il ben più cospicuo numero di pubblicazioni citate dall'### in cui si dava atto del dibattito in corso e che non fosse possibile giungere a conclusioni definitive in quanto le varie casistiche non presentavano numeri statisticamente significativi; i medici pesciatini, poi, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non avevano affatto omesso di effettuare una valutazione della stadiazione della patologia, che era stata eseguita correttamente a mezzo endoscopia, ecografia e TC con mezzo di contrasto, che avevano permesso di diagnosticare un linfoma gastrico B a grandi cellule diffuso ad alto grado di malignità che interessava lo stomaco e i linfonodi sovradiaframmatici, ponendo anche il sospetto della presenza di metastasi al fegato, che era stato succesivamente confermato dall'esame istologico eseguito sul materiale prelevato nel corso dell'intervento chirurgico (stadio IV); non solo: dal complesso dell'istruttoria era risultato che la scelta tra l'opzione chirurgica e la chemioterapia presentava profili di elevata complessità, ex art.  2236 c.c., e che comunque il paziente era guarito dalla neoplasia, laddove tale esito sarebbe stato tutt'altro che scontato in caso di chemioterapia. 
III. ERRONEITÀ, ### ILLOGICITÀ #### infine, considerato che non solo ### era sopravvissuto ad una grave patologia neoplastica, ma era anche in discrete condizioni di salute, considerata l'età, e finanche in sovrappeso, ciò che escludeva problemi di malassorbimento, al massimo potevano essergli riconosciuti postumi pari al 36%. 
Si è costituito ### contestando tutto quanto dedotto dall'appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 
Con ordinanza in data ###, questa Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata e disposto la rinnovazione della ctu, nominando consulente il #### Acquisito l'elaborato peritale, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data ### ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°.2.2024.  2. Il primo motivo d'appello e la questione medico-legale. 
Il presente procedimento trae origine dalla vicenda del #### che, in data ###, accedeva al ### dell'### di ### a causa di una epigastralgia indipendente dall'ingestione di cibo. Dopo vari accertamenti, veniva dimesso nella medesima data. Successivamente, su consiglio medico, eseguiva una endoscopia che evidenziava una vasta lesione ulcerosa che occupava tutto l'angulus. 
Conseguentemente venivano effettuate biopsie multiple. All'esito dell'esame istologico, veniva rilevata la presenza di un linfoma “### non ### di alto grado diffuso a grandi cellule B.” I risultati mostravano anche la presenza di linfonodi di dimensioni non definite, ma comunque sospetti per la malattia. 
I sanitari procedevano dunque ad effettuare un (obiettivamente invasivo) intervento chirurgico di “### con linfoadenectomia regionale e tripode celiaco metastasectomia e subsegmento epatico e splenectomia, ricostruzione esofago-digiunale con ansa alla Roux”, senza sottoporre il paziente ad una preventiva valutazione oncoematologica né completare la stadiazione del tumore con esame PET e biopsia osteomidollare. 
Ciò che ### che è sopravvissuto tanto all'intervento che al tumore (essendo tuttora in vita, ottantacinquenne), imputava all'azienda nell'atto introduttivo del primo grado era il fatto che, secondo il suo assunto, lo stesso risultato in termini di sopravvivenza gli sarebbe stato assicurato da un approccio non chirurgico, ma con terapia chemioterapica e radioterapica - cui aveva comunque dovuto sottoporsi dopo l'intervento - che avrebbe preservato la sua qualità di vita, evitandogli la gravissima invalidità, e che già nel 2006 era ritenuto preferibile e consigliato dagli studi scientifici in materia. 
A tali conclusioni, peraltro, è giunto anche il Collegio peritale in primo grado (e, sulla scorta della perizia, il tribunale), ritenendo che i sanitari pesciatini non avessero valutato adeguatamente la malattia prima di procedere chirurgicamente e che secondo le linee guida già all'epoca vigenti avrebbero dovuto propendere per un approccio terapeutico di tipo chemioterapico, sottolineando come se fino alla fine degli anni 80 del secolo scorso la strategia terapeutica del linfoma gastrico si basava sulla chirurgia ### seguita da radioterapia o chemioterapia, da tale epoca, con la miglior conoscenza della malattia, piuttosto rara, si era fatto strada il concetto che il linfoma gastrico aggressivo si comportasse in modo del tutto simile ai linfomi a partenza nodale e, di conseguenza, dovesse essere trattato primariamente con la chemioterapia. 
Col suo primo motivo d'appello, l'azienda ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva recepito le suddette risultanze peritali, tra l'altro deducendo che i ccttuu non avevano individuato le linee guida corrette e applicabili al caso di specie. 
Tale doglianza è già state positivamente scrutinata da questa Corte che, condividendo la necessità di meglio comprendere se all'epoca dei fatti vi fossero ### nel senso della preferenzialità del trattamento chirurgico piuttosto di quello chemioterapico, nel caso specifico e nelle condizioni dell'appellato (affetto da ####- primitivo allo stomaco), ha disposto un supplemento di perizia, nominando Ctu l'#### Occorre dunque, alla luce del supplemento di perizia, passare al secondo motivo d'impugnazione, valutando se sussista, o non, la dedotta responsabilità dell'#### 3. Il secondo motivo d'appello.  #### con motivazione che in quanto logica, coerente e di puntuale replica alle deduzioni delle parti, ha così argomentato: “### non era stato stadiato correttamente per il linfoma gastrico NH a grandi cellule, era stato definito come uno stadio precoce I-II e conseguentemente trattato con una strategia congrua e consona alla letteratura del tempo per gli stadi I e II, ma errata per il reale stadio in cui si trovava realmente al momento del ricovero (###). 
Non esistevano i criteri clinici d'urgenza (sanguinamento, perforazione ecc) per una decisione chirurgica affrettata che non aveva i cardini in una corretta stadiazione. 
Gli esami proposti e non eseguiti per una corretta stadiazione, erano tutti disponibili come già detto nel SS della regione ### e facilmente accessibili (### RM, BOM ecc). 
Al momento dei fatti non sono reperibili linee guida 2000-2005 sull'argomento, che comunque avrebbero avuto un ruolo contestabile per non essere state accreditate da organi sanitari come Ministero della ### o ### alla ### a quel tempo. 
Tuttavia pur in assenza di linee guida, abbiamo una mole di letteratura scientifica che se analizzata definisce in modo chiaro ed inequivocabile la strategia per il IV stadio già dalla fine degli anni ‘90: trattamento chemioterapico + ### (dal 2003) +/- radioterapia. 
La sopravvivenza e l'intervallo libero di malattia utilizzando la chirurgia e la successiva chemioterpia sono stati sovrapponibili a quelli ottenibili con la sola chemioterapia per lo stadio IV: sopravvivenza 16 anni senza recidiva. 
Mentre il risultato ottenibile dal trattamento secondo la letteratura per il IV stadio con chemio+/-radoterapia è ripetibile e supportato da numerose esperienze, quello ottenuto con il trattamento chirurgico seguito dalla chemioterapia è un risultato definibile stocastico, comportamento o evenienza casuale, che in medicina può statisticamente avvenire anche quando la strategia terapeutica non è attuata correttamente.  ### parte sulla base della letteratura e delle conoscenze biologiche dei linfomi possiamo asserire che il trattamento che ha avuto un ruolo fondamentale per la guarigione è stata sicuramente la chemioterapia+### eseguita successivamente come “rescue” dell'evidente errata indicazione chirurgica non idonea a raggiungere una remissione completa. 
Dobbiamo infine rilevare che la chirurgia ha determinato una serie di complicanze perichirurgiche, già descritte nella storia clinica del ### che gli hanno cagionato un rischio elevato di aggravamento che in un paziente splenectomizzato possono essere anche letali. 
Ad oggi, la strategia per il linfoma gastrico NH a larghe cellule, IV stadio, rimane lo stesso del 2006 e non si hanno evidenze, anche sperimentali, di trattamenti di linfomi gastrici NH con le stesse caratteristiche del caso in oggetto trattati con chirurgia delle lesioni metastatiche agli organi addominali ### e dello stomaco seguiti da chemioterapia. 
Il razionale alla base del rifiuto scientifico di un trattamento locale ### per il IV stadio è basato sul concetto che negli stadi avanzati del linfoma gastrico NH a larghe cellule questo ha una diffusione sistemica per la quale è quindi indicato solo un trattamento sistemico chemioterapico con l'eventuale aggiunta della radioterapia per consolidare sedi che non dovessero raggiungere la risposta completa. 
Il danno subito dal ### consistente pertanto nell'aver ricevuto una chirurgia non assolutamente indicata per il IV stadio, stadio che non era stato attentamente definito secondo le basi elementari oncologiche di stadiazione, che ha comportato la rilevante perdita dell'organo ### e da cui derivano possibili complicanze a breve e lungo termine che la gastrectomia comporta, come ampiamente riportato in letteratura e della splenectomia conseguente alla asportazione dello stomaco (splenectomia tecnica). 
Quest'ultimo aspetto (asportazione della milza) può esporre il ### a potenziale permanente rischio di infezioni come descritto in letteratura, sia dal punto di vista immunologico per la mancanza del filtro splenico con un rischio di infezioni da germi capsulati elevato, tra l'altro non sappiamo se fu praticata, prima dell'intervento, una profilassi vaccinale per il rischio infettivo acuto post splenectomia. 
Pertanto il trattamento che il ### ha ricevuto per il linfoma NH gastrico è stato caratterizzato da: un “over-treatment” chirurgico, non indicato dalla letteratura e verosimilmente inutile, scaturito da una incompleta stadiazione clinica del linfoma gastrico a grandi cellule B (###+) per omissione di esami diagnostici ed per il mancato consulto interdisciplinare; le indicazioni della letteratura per il reale e corretto IV stadio erano consolidate da lungo tempo al momento dei fatti (2006) e disponibili, come documentato e riportato nella discussione e nella bibliografia allegata”. 
Se anche, dunque, è vero che quelle indicate dal Collegio peritale di primo grado non erano tecnicamente ### risulta però confermata, da un canto, l'inutilità del massiccio intervento chirurgico - nel senso che ad aver consentito la sopravvivenza del ### non è stata l'asportazione dello stomaco e della milza, ma la chemioterapia associata alla somministrazione di ### - e dall'altro che all'epoca dei fatti, già da anni, gli studi erano orientati verso un approccio solo farmacologico.  ### (ed il suo ctp) hanno tentato di scardinare tali cristalline conclusioni rilevando come, seppur la tendenza dell'epoca fosse nel senso dell'approccio chemioterapico, tuttavia non vi era una vera e propria linea guida in tal senso e comunque la questione era complessa e ancora dibattuta, tale quantomeno da integrare la speciale difficoltà dell'art. 2236 c.c. ed esimere da responsabilità i sanitari. 
Tali deduzioni, seppur tempestive (posto che il termine assegnato con l'ordinanza 19.5.2022, di 10 giorni a decorrere dal deposito della relazione peritale, per eventuali repliche sull'elaborato, non era perentorio, ma meramente ordinatorio e in funzione acceleratoria, come chiarito anche dalla ### con la nota pronuncia del 21 febbraio 2022 n.5624, in relazione all'analogo termine endoprocedimentale dell'art. 195 u. c. c.p.c.), non sono condivisibili. 
Intanto, il #### ha evidenziato che, se anche, effettivamente, per il caso in esame non vi erano ### sull'argomento, approvate da organi sanitari come Ministero della ### o ### alla ### - sottolineando come, peraltro, ### specifiche ed accreditate per il tumore da cui era affetto il sig. ### manchino a tutt'oggi - vi era, però, già all'epoca dei fatti (addirittura, già dalla fine degli anni '90), ampia ed univoca letteratura scientifica, che indicava in modo chiaro ed inequivocabile la strategia per il IV stadio. 
Se all'epoca era ancora dibattuto il ruolo da attribuire alla chirurgia nella cura dei linfomi gastrici negli stadi precoci, nel caso in esame non si trattava affatto di uno stadio precoce, ma di uno stadio avanzato - in particolare di un linfoma a grandi cellule ###+ e IV stadio - e dunque (per usare le parole del ctu) “nel 2006 qualsiasi oncoematologo avrebbe dato indicazione per un iniziale trattamento chemioterapico eventualmente seguito o integrato dalla radioterapia”.  ### ipotizza che i sanitari abbiano errato nella stadiazione, attribuendo al tumore un grado I o II, anziché IV, a causa della omessa effettuazione di esami pure ### RM, ### necessari per una corretta stadiazione - che, pure, ha sottolineato, erano tutti disponibili nel SS della ### Se poi anche così non fosse, ovvero se anche, come dedotto dall'appellante, i medici dell'ospedale di ### avessero, pur in assenza dei suddetti esami, correttamente stadiato il tumore, attribuendogli un IV grado (poi confermato dall'esame istologico post intervento), ciò non toglie che avrebbero allora errato nel procedere, ciononostante, chirurgicamente, tra l'altro senza neppure prospettare al paziente l'alternativa farmacologica. 
La deduzione dell'### secondo cui essa non dovrebbe rispondere dei danni perché il tumore del ### era raro e la scelta dell'approccio terapeutico era di speciale difficoltà - e dunque, tanto più in difetto di accreditate ### dovrebbe applicarsi l'esimente dell'art. 2236 c.c. - è suggestiva, ma infondata. 
E' plausibile, infatti, che per un chirurgo, non specialista dei linfomi, scegliere il corretto approccio terapeutico ad un linfoma anche piuttosto raro rappresentasse un problema tecnico di particolare difficoltà, ma proprio per questo egli avrebbe dovuto consultarsi con un oncologo, tanto più che, come sottolineato sia dal collegio peritale di primo grado che dal #### non c'era alcuna urgenza d'intervenire che lo impedisse. 
Sono, dunque, proprio tali superficialità ed imprudenza a fondare - unitamente all'errore nell'approccio terapeutico - la responsabilità dell'appellante. 
Il danno conseguente la scelta chirurgica, poi, è evidente: poco importa che ### abbia avuto salva la vita, perché, come evidenziato dal ### anche col trattamento chemioterapico associato al ### (ed eventualmente anche alla radioterapia) vi sarebbero state esattamente le identiche probabilità (molto elevate) di sopravvivenza sul lungo periodo e senza recidiva. 
Neppure è a dire che l'intervento abbia, almeno, evitato al paziente la chemioterapia, posto che il medesimo si è comunque dovuto successivamente sottoporre a tale trattamento, associato al ### Che, infine, il vivere senza stomaco e senza milza sia fortemente invalidante è concetto intuibile persino dai non addetti ai lavori, e che verrà meglio sviluppato sub 4, in sede di quantificazione dei postumi. 
Seppur emendando in parte la motivazione, la sentenza di primo grado merita quindi piena conferma in punto di an debeatur.  4. Il terzo motivo d'appello: la quantificazione dei postumi. 
Poiché la quantificazione dell'invalidità temporanea patita da ### non è stata oggetto d'appello da parte dell'### e poiché in ordine al rigetto della domanda risarcitoria per perdita reddituale l'appellato non ha proposto impugnazione incidentale, tali statuizioni sono divenute definitive e in punto di quantum si controverte unicamente della quantificazione dei postumi, sotto il profilo medico-legale. 
In particolare, a fronte di una quantificazione dei postumi nella misura del 60%, effettuata dal collegio peritale e recepita dal tribunale, l'appellante ha rilevato che l'appellato era in discrete condizioni di salute, vista l'età, e finanche in sovrappeso, ciò che escludeva problemi di malassorbimento, sostenendo che dunque, al massimo, potevano essergli riconosciuti postumi pari al 36%. 
Tale doglianza non può essere accolta. 
Non è in contestazione che secondo ### la gastrectomia totale può collocare la menomazione in classe IV (36-60%) o in classe V (>60%) a seconda della compromissione dello stato del soggetto, di talché la percentuale del 60% indicata dal collegio peritale di primo grado si pone in tale range in una collocazione media, tenendo conto che in classe IV sono collocate anche le mere gastroresezioni, cui elettivamente dovrebbe rivolgersi la minor quantificazione.  ### poi, la più recente pubblicazione, sotto l'egida della ### di ### e delle ### “### guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”, la gastrectomia totale si colloca, ex se, tra il 61 e il 75%. 
Dunque, considerato che ### fu sottoposto dai sanitari anche a splenectomia (asportazione della milza), la percentuale del 60% non appare affatto eccessiva. 
Che, poi, l'appellato sia in discrete condizioni di salute parrebbe da escludere, visto che il medesimo prima, il ###, è stato riconosciuto persona handicap in situazione di gravità e poi, in data 20 luglio 2011 (v. doc. f, ### di #### nr. 4219/2011 del 09/06/2011), è stato riconosciuto invalido al 100% con voci di diagnosi collegiale accertate all'unanimità, e ciò anche in considerazione del fatto che a causa dell'intervento di gastrectomia e linfoadenectomia splenica per cui è causa ha riportato una dumping syndrome (la dumping syndrome, nota anche come sindrome da svuotamento rapido o sindrome di dumping, è una possibile complicanza degli interventi chirurgici allo stomaco o all'esofago; si caratterizza per il passaggio troppo veloce del cibo all'interno dell'intestino tenue, con conseguente riduzione dell'assorbimento vitaminico). 
Dunque, il fatto che in concreto ### non abbia perso peso non significa affatto che sia in discrete condizioni di salute, tanto più che proprio tale malassorbimento di alcune sostanze (quale ad esempio la vitamina B) comporta neuropatie, acclarate nel caso dell'appellato.  ### incaricato in appello la Corte in prima battuta non aveva chiesto una rivalutazione anche dei postumi, sebbene effettivamente con ordinanza 19.5.2022 siano poi stati sottoposti al medesimo anche i molteplici quesiti aggiuntivi formulati dall'appellante il ###, tra cui vi era pure la richiesta di rivalutazione delle conseguenze dell'intervento chirurgico.  #### che peraltro quale oncologo non avrebbe potuto procedere ad una vera e propria quantificazione medico-legale, tuttavia ha fornito argomenti utili, a supporto della quantificazione operata in primo grado, rilevando come l'asportazione dello stomaco e della milza espongano “il ### a potenziale permanente rischio di infezioni come descritto in letteratura, sia dal punto di vista immunologico per la mancanza del filtro splenico con un rischio di infezioni da germi capsulati elevato”. 
Conclusivamente, la sentenza di primo grado dev'essere, nella sua portata dispositiva, integralmente confermata (seppur sulla scorta del supplemento di ctu espletato in questo grado).  5. Le spese di lite. 
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellato dall'appellante. 
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 260.001 a 520.000 euro, in considerazione del quantum appellatum, e stante la complessità media della controversia, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellato la somma di euro 20.119,00. 
Parimenti, le spese della ctu espletata in questo grado devono gravare in via definitiva sull'appellante.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 111/21 del Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello; condanna l'appellante a corrispondere all'appellato le spese di lite dell'appello, che liquida nella somma di euro 20.119,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap; dispone che le spese della ctu espletata in questo grado gravino in via definitiva sull'appellante. 
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 10.4.2024.  ### estensore ### dott.ssa ### dott. ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.  

causa n. 633/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Conte Giulia, Covini Ernesto, Carnemolla Maria Guglielma

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 4777/2022 del 22-12-2022

... avendo subito un delicato intervento chirurgico e gastrectomia per c.a. dello stomaco (come da all. n. 14) e collocato in pensione, per tale infermità, dall'### (come da all. n. 15), aveva necessità di fissare la propria dimora in una zona il più possibile lontana dallo smog e dai rumori. Il progetto della ### S.a.s. approvato dal Comune di ### che prevedeva la destinazione a “cortile condominiale” dell'area scoperta a piano terra, accompagnato dalla promessa del costruttore che detta area sarebbe stata adibita a “verde condominiale”, soddisfaceva pienamente i desiderata della famiglia ### Ma, ben presto, l'istante, preso possesso dell'immobile e stipulato l'atto di acquisto, non tardava ad accorgersi che il costruttore, disattendendo le promesse iniziali e mal ripagando la fiducia in lui riposta dal ### (che pervenne alla stipula dell'atto pubblico ritenendo inutile l'assistenza del legale) aveva frazionato l'area condominiale e la aveva alienata ai proprietari degli appartamenti siti al piano terra, creando dei cortili di pertinenza delle singole proprietà individuali. Questo ed altri abusi avevano, per lungo tempo, precluso l'ottenimento dell'abitabilità da parte del Comune (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI 1^ ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. A.C. al n. 9072/2003, posta in deliberazione all'esito dell'udienza del 30.09.2021 e vertente fra le parti: ### nato a ### il ###, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. ### con ### legale in ### alla via G. ### n.16.  - ATTORE - D'### nato a ### (### il ###, e #### nata a ### (### il ###, entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'Avv. ### con ### legale in ### alla via ### n. 65.  - CONVENUTI - ###, V ### nn. 11/13/15, ### - ### in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato, difeso e domiciliat ###atti.  - CONVENUTO - ### & C. ### P. IVA ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo ### legale del ridetto difensore sito in ### alla ### n. 33.  - ### - OGGETTO: “### istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”.  CONCLUSIONI: ###esito dell'udienza virtuale di precisazione delle conclusioni del 30.09.2021, il sottoscritto G.U., assumeva la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.  190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio i coniugi D'### e ### all'epoca dell'instaurazione del giudizio, entrambi residenti in ### - ### alla via ### n. 15, vico V, scala C, e il ### di via ### n. 5, ###, ### - ### in persona del rappresentante pro tempore Dott. ### e deducevano quanto di seguito. ### era proprietario dell'appartamento sito in ### - ### alla via ### n. 15 ###, l° piano, scala “C”, per averlo acquistato dall'### di ### & C. S.n.c., con atto pubblico del 02.01.1996 innanzi a ### di ### (all. l, atto introduttivo); -contestualmente all'acquisto della proprietà esclusiva dell'appartamento, ### come altri condomini, “acquistava la quota di proprietà del muro perimetrale comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 1, nonché dell'area condominiale adibita a parcheggio”. 
Infatti, in detto atto, si precisava che “ad eccezione di quelle appena indicate (le aree che figurano come pertinenze esclusive di singole unità immobiliari), tutte le altre aree scoperte sono condominiali e, insieme con parte del piano interrato, sono state vincolate a parcheggio, da ultimo con il citato atto a mio rogito del 9 marzo 1994; sulle dette zone vincolate a parcheggio la parte acquirente ha il diritto, per sé e aventi causa a qualunque titolo, di parcheggiare quattro autovetture; tale diritto si concretizzerà nel godimento perpetuo ed esclusivo dei posti auto contrassegnati in loco con i numeri 11, 12, 16 e 17” (art. 2 atto pubblico citato e visura catastale relativa al parcheggio condominiale, all.  n. 2). Successivamente, la predetta impresa costruttrice realizzava due aperture con relativi cancelli sul muro perimetrale di proprietà comune, in corrispondenza dei cortili di pertinenza dell'unità abitativa sottostante quella di proprietà dell'attore ### -di questi varchi, uno, quello retrostante, mette in comunicazione uno dei detti cortili con l'area condominiale destinata a parcheggio (come da fotografie all. n. 3 all'atto di citazione), l'altro, quello antistante, mette in comunicazione il secondo dei cortili de quibus con la strada pubblica (come da fotografie all. n. 4 all'atto di citazione). Con atto pubblico del 25.06.1996, l'appartamento sottostante quello di proprietà dell'istante veniva acquistato dai coniugi, odierni convenuti, D'### e ### (come da all. n. 5); anche in detto atto, come per quello testé citato, si precisava che l'area scoperta, vincolata a parcheggio, era condominiale e sulla stessa D'### aveva “un diritto di godimento perpetuo di parcheggiare un'autovettura” sul “posto auto numero 3” (cfr. punto 2 atto citato); -i due varchi sul muro perimetrale, con i cancelli ivi esistenti, avevano, in questi anni, determinato, nella mente dei coniugi D'### - ### l'errato convincimento di essere titolari, nei confronti degli altri comproprietari dell'intero complesso edilizio, costituito dalle scale A, B e C, di una servitù di passaggio e di transito attraverso il muro condominiale e, con riferimento al solo varco realizzato in corrispondenza del cortile retrostante, sull'area condominiale vincolata, esclusivamente, a parcheggio delle autovetture; -tale destinazione risultava sia dallo stato dei luoghi, sia dagli atti pubblici di acquisto degli immobili, sia dalla documentazione catastale, ove si appurava che detta area, identificata quale sub) 1 della particella 676 del foglio n. 2, era destinata ad “accesso ed area di manovra” delle vetture (come da mappa catastale citata, all. n. 2 atto di citazione); - mediante le predette aperture il D'### inoltre, “utilizzava illegittimamente i propri cortili per il transito e il parcheggio di autovetture e mezzi agricoli, per il ricovero di strumenti di lavoro e alloggio di animali, nonché per il deposito di masserizie varie e sostanze nocive” (come da fotografie riproducenti i due cortili del D'### all. n. 6 atto di citazione); -sicché tale utilizzo, in via di mero fatto, era di considerarsi illegittimo oltre che lesivo dei diritti di ### Era interesse dell'attore ### porre rimedio all'illegittima situazione di fatto che i coniugi convenuti D'### avevano determinato in danno dell'istante. 
Quanto all'apertura dei due cancelli sul muro perimetrale di proprietà comune, per cui è lite, erano ravvisabili gli estremi di una condotta illegittima per la violazione delle norme sulla comunione ex art. 1102 c.c. e sul ### negli edifici ex art. 1120 e segg., nonché per la mancanza di autorizzazioni amministrative. ### dei due cancelli sul muro perimetrale di proprietà comune, realizzata senza il consenso di ### nonché degli altri comproprietari di detto muro, era stata operata in palese violazione delle norme sulla comunione e in particolare degli artt. 1102 e 1120 c.c. che sanciscono il divieto di tutte le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico. Nel caso di specie, non vi era chi non vedesse come, l'abbattimento di sezioni del muro portante dell'edificio, aveva comportato una lesione dell'integrità dell'edificio, per averne compromesso la sicurezza ed il decoro architettonico, nonché alterato la destinazione, di recinzione del complesso edilizio. Andava, altresì, precisato che le due aperture sul muro perimetrale comune erano state realizzate senza le necessarie autorizzazioni dell'### e, fino a quel momento, risultavano abusive anche sotto l'aspetto amministrativo. Con istanza del 25.11.1996, infatti, successiva alla comunicazione di fine lavori indicata nel 10.08.1996, la ### S.a.s comunicava l'avvenuta realizzazione dei cancelli al Comune di ### (come da all. n. 7); -il Comune, dopo uno scambio epistolare intervenuto con il legale del ### (come da all.ti n. 8, 9 e 10), comunicava definitivamente l'illegittimità dei due cancelli anche sotto il profilo delle autorizzazioni amministrative (come da all. n. 11), perché non previsti nell'istanza di concessione edilizia n. 824/95 (come da all. n. 12). 
In ogni caso, difettava radicalmente un titolo negoziale in forza del quale i coniugi convenuti potessero esercitare legittimamente quella stessa servitù di passaggio che veniva esercitata in via di mero fatto, con evidente pregiudizio per l'attore ### Sicché, a prescindere da ogni pur lecita considerazione attinente ai profili amministrativistici concernenti la regolarità urbanistica ed edilizia della realizzazione in loco dei due cancelli, era indubitabile il dato della insussistenza, nel caso di specie, di un diritto reale di godimento, nei termini di un diritto di servitù di passaggio carrabile, che potesse essere riferito ai coniugi D'### e ### Questi ultimi si continuavano ad utilizzare i varchi di cui trattasi, per tutto il periodo successivo alla loro apertura su muro perimetrale condominiale, in quanto sorretti dal convincimento, ad un tempo fermo e infondato, della riconducibilità dell'utilizzo dei varchi medesimi all'esercizio di un diritto reale di servitù; -andava, in ogni caso, censurata l'inerzia dei due amministratori condominiali, che si erano avvicendati nel tempo, posto la ridetta inerzia aveva impedito una risoluzione dell'insorta controversia nell'ambito condominiale, così costringendo ### ad intraprendere l'odierna controversia per vedere riconosciuti i propri diritti dall'autorità giudiziaria. 
Potevano, quindi, agevolmente individuati i singoli e concreti profili di pregiudizio, correlati all'illegittimo esercizio, in via di fatto, della servitù di passaggio carrabile per cui è procedimento. 
Detti pregiudizi andavano identificati, innanzitutto, con la lesione della servitù esistente in favore di parte attrice, di affaccio e di sporto, nonché con il superamento del normale limite di tollerabilità delle immissioni provocate dalle condotte dei coniugi convenuti; -la decisione di ### e dei componenti il proprio nucleo familiare di acquistare l'appartamento ove abitavano, fuori dal centro abitato e in prossimità della campagna, fu dettata principalmente dal precario stato di salute del medesimo che, avendo subito un delicato intervento chirurgico e gastrectomia per c.a. dello stomaco (come da all. n. 14) e collocato in pensione, per tale infermità, dall'### (come da all. n. 15), aveva necessità di fissare la propria dimora in una zona il più possibile lontana dallo smog e dai rumori. Il progetto della ### S.a.s. approvato dal Comune di ### che prevedeva la destinazione a “cortile condominiale” dell'area scoperta a piano terra, accompagnato dalla promessa del costruttore che detta area sarebbe stata adibita a “verde condominiale”, soddisfaceva pienamente i desiderata della famiglia ### Ma, ben presto, l'istante, preso possesso dell'immobile e stipulato l'atto di acquisto, non tardava ad accorgersi che il costruttore, disattendendo le promesse iniziali e mal ripagando la fiducia in lui riposta dal ### (che pervenne alla stipula dell'atto pubblico ritenendo inutile l'assistenza del legale) aveva frazionato l'area condominiale e la aveva alienata ai proprietari degli appartamenti siti al piano terra, creando dei cortili di pertinenza delle singole proprietà individuali. Questo ed altri abusi avevano, per lungo tempo, precluso l'ottenimento dell'abitabilità da parte del Comune di ### (come da comunicazione di diniego dell'abitabilità del 28.04.1997 del Comune di ### all. n. 10). Stante il pregiudizievole contenuto dell'atto pubblico di acquisto dell'appartamento, il ### non aveva potuto intraprendere ogni più opportuna e doverosa iniziativa giudiziaria nei confronti della società costruttrice per la risoluzione contrattuale della compravendita. Ma questo non significava che il medesimo dovesse comunque continuare a subire gli effetti lesivi di un uso illecito dei cortili da parte del D'### Come sopra precisato, infatti, mediante le aperture sul muro perimetrale, il D'### utilizzava illegittimamente i propri cortili per il transito e il parcheggio di autovetture e, specialmente quello retrostante, di mezzi agricoli, per il ricovero di strumenti di lavoro e alloggio per il proprio cane, nonché per il deposito di masserizie varie e sostanze nocive (es: concimi, diserbanti, ecc.) evidentemente utilizzate per l'attività svolta in campagna (come da all. n. 6 sopra citato). Tale destinazione e tale concreto utilizzo determinavano, da un lato, una lesione della servitù di affaccio e sporto, gravante su detti cortili, in favore dell'appartamento di ### come risulta dall'atto di compravendita dell'immobile (all. n. 1 sopra citato), dall'altro provocavano, quotidianamente, verso gli appartamenti siti ai piani superiori e, in special modo, quello di ### immissioni di ogni genere assolutamente non tollerabili. ###, infatti, era costretto a subire immissioni di fumo, esalazioni e, anche nelle primissime ore della mattina, immissioni di rumori ed esalazioni di gas di scarico derivanti dall'accensione dei mezzi del D'### (un'autovettura diesel ### tg. ### un treruote marca ### tg. ### e varie motozappe, i cui motori a scoppio venivano accessi durante le operazioni di carico e scarico dal treruote); -l'aver adibito, inoltre, da parte del D'### il cortile retrostante ad alloggio per il proprio cane, determinava continue immissioni di latrati, guaiti e strepiti che arrecavano disturbo alle occupazioni e al riposo di ### e dei suoi familiari, con palese violazione di quanto disposto dall'art. 659 c.p. e dall'art. 43 del Regolamento di ### del Comune di ### (come da all. n.16); -la permanenza del cane del D'### nel cortile retrostante determinava, inoltre, la propagazione, verso l'appartamento del ### di odori fatiscenti causati dalle feci e liquami organici del suddetto animale, mai prontamente ripuliti dal D'### in dispregio delle più elementari norme di pulizia ed igiene, nonché in violazione di quanto disposto dall'art. 62 del citato regolamento comunale; -tali immissioni impedivano all'istante e a chiunque sostasse sul balcone del ### prospicente su detto cortile, non solo di affacciarsi ma, ancor più, di intrattenersi sul balcone medesimo, determinando, così, rilevanti danni a ### sia di natura reale che personale, in relazione ai quali si formulava espressa richiesta di risarcimento; -era evidente che, avuto riguardo alla condizione dei luoghi e allo stato di salute di ### le immissioni provenienti dai cortili sottostanti l'immobile di proprietà dello stesso, andavano inibite, sia perché esse comportavano una preclusione del suo diritto di affaccio e sporto, sia perché le stesse non rientravano nel concetto di normale tollerabilità prevista dall'art. 844 c.c. e, ancora, perché contrarie alle norme contenute nel ### di ### del Comune di ### Alla presente iniziativa giudiziaria, l'attore non si sarebbe determinato, se D'### avesse destinato i due cortili, se non necessariamente ad area verde, quantomeno ad un utilizzo rispettoso dei diritti degli altri condomini; -tanto era stato del tutto correttamente fatto dagli altri proprietari, con riferimento ai rispettivi cortili a piano terra (come da fotografie del prospetto degli altri cortili, all. n. 17), e nel rispetto dell'iniziale idea del progettista dell'intero complesso condominiale. 
Già in passato, per l'illegittima realizzazione, da parte del D'### di una tettoia nel cortile retrostante (come da foto tettoia, all. n. 18), solo il provvedimento dell'autorità giudiziaria aveva convinto l'autore dell'illecita opera, odierno convenuto, all'eliminazione della stessa (come da all.  19). ### aveva sempre confidato nel fatto che il proprio vicino, di tale esperienza giudiziaria, ne avesse fatto tesoro, onde prevenire, per il futuro, altre inutili azioni giudiziarie tra condomini, ricevendone, tuttavia, un'amara delusione. 
Tanto premesso e ritenuto, ### citava in giudizio i coniugi D'### e ### all'epoca dell'instaurazione del giudizio, entrambi residenti in ### - ### alla via ### n. 15, vico V, scala C, e il ### di via ### n. 5, ###, ### - ### in persona del rappresentante pro tempore Dott. ### per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: -accertare e dichiarare, per i motivi tutti sopra esposti, l'illegittimità dei varchi presenti sul muro perimetrale comune in corrispondenza dei cortili di proprietà esclusiva dei coniugi D'### - ### e, per l'effetto, ordinare ai medesimi l'eliminazione dei cancelli ivi apposti e la chiusura dei predetti varchi; -accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 949 c.c., l'inesistenza della servitù di passaggio, e di ogni ulteriore annessa e connessa servitù, vantata dai coniugi D'### - ### a carico della proprietà comune ed esercitata mediante il transito attraverso il muro perimetrale comune e l'area condominiale adibita e vincolata a parcheggio e, per l'effetto, ordinare ai medesimi coniugi D'### e ### l'immediata chiusura dei due varchi esistenti sul muro perimetrale, in corrispondenza dei cortili di proprietà esclusiva dei predetti convenuti; -ordinare, altresì, ai coniugi D'### e ### la cessazione di ogni turbativa e molestia causata al possesso e al godimento del diritto di proprietà di ### e degli altri condomini, mediante l'illegittimo esercizio della servitù sopra specificata; -in via subordinata e nella denegata ipotesi di accertamento della servitù di passaggio pedonale a carico della proprietà comune in favore della proprietà esclusiva di D'### e ### accertare e dichiarare la giusta estensione ed il giusto esercizio della medesima servitù ex artt. 1063 c.c. e segg., nonché l'avvenuto aggravamento della stessa in danno della proprietà comune ex art. 1067 c.c., 10 comma, e, per l'effetto, ordinare ai medesimi convenuti il ripristino della servitù, attraverso la sua effettiva conformazione al diritto realmente posseduto; condannare in ogni caso i convenuti D'### e ### al risarcimento dei danni in favore di ### nella misura da accertarsi in corso di causa; -accertare e dichiarare l'illegittima utilizzazione, da parte dei coniugi D'### - ### dei due cortili di loro proprietà, in quanto lesiva del diritto di affaccio e di sporto, su detti cortili, posseduto dalla proprietà dell'istante; -per l'effetto, vietare, ai coniugi D'### - ### di utilizzare i medesimi cortili per il transito e il parcheggio di mezzi a motore, ivi compresi i mezzi agricoli, per il ricovero di strumenti di lavoro e alloggio di animali, nonché per il deposito di masserizie varie e sostanze nocive; -vietare, in ogni caso, qualsiasi ulteriore e diverso utilizzo dei cortili che fosse lesivo del pieno diritto di affaccio e sporto del ### -accertare e dichiarare, ex art. 844 c.c. l'illiceità delle immissioni derivanti da detti cortili e, per l'effetto, ordinare, ai coniugi D'### - ### l'immediata eliminazione delle cause delle stesse; -condannare, in ogni caso, i convenuti al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura che sarebbe accertata in corso di causa; -il tutto, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. Il medesimo attore, in via istruttoria, chiedeva ammettersi interrogatorio formale di D'### sulle posizioni di cui ai nn. 3, 5 e 6 della narrativa dell'atto di citazione, nonché prova testimoniale sulle medesime circostanze, ed altre a precisarsi, mediante i testi ###### tutti da ### ed altri da indicarsi. Inoltre, l'istante chiedeva, sempre sul piano istruttorio, disporsi C.T.U., attraverso la quale, previa constatazione dello stato dei luoghi e preventivo esame della documentazione amministrativa, si accertasse: 1) che i varchi realizzati sul muro perimetrale comune erano illegittimi e abusivi e tali da compromettere la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico della cosa comune; 2) l'inesistenza di qualsivoglia servitù, specie quella di passaggio e transito, a carico della cosa comune e in favore dei coniugi D'### - ### 3) l'illegittimo utilizzo e destinazione dei cortili di proprietà dei coniugi D'### - ### e la lesione che detto utilizzo comporta alla servitù di affaccio e sporto gravante su detti cortili; 4) l'intollerabilità delle immissioni propagate da detti cortili verso la proprietà di ### 5) ogni ulteriore elemento e circostanza di fatto rilevanti ai fini della decisione. 
Con comparsa di costituzione e risposta, contenente chiamata nel giudizio ex art. 106 c.p.c., si costituivano in giudizio i convenuti coniugi D'### e ### i quali deducevano quanto di seguito. Andavano contestati, impugnati e respinti interamente e puntualmente tutti gli assunti, le deduzioni e le pretese avversarie; infatti, la domanda di parte avversa, con il suo contenuto giuridico, andava disattesa e rigettata, in quanto infondata in fatto e diritto, anzi, essendo la stessa artata e temeraria, nonché lesiva del diritto soggettivo dei convenuti al godimento del proprio bene immobile. Andava, in ogni caso, osservato quanto di seguito. 
Con atto pubblico stipulato in data ### per ### di ### rep. N. 40881 registrato in ### il ### al n. 8155 e trascritto presso la conservatoria RR. II. di ### in data ###, ai nn. 18874/14268 (doc. 3, fascicolo di parte), i coniugi D'### - ### acquistavano, dall'### di ### & C. s.n.c., l'immobile costituente porzione del fabbricato di nuova costruzione in ### - ### con accessi pedonali e carrabili dalla 5^ traversa di via ### servito da tre scale, e precisamente: “appartamento ubicato al piano rialzato della scala C, con ingresso a sinistra salendo una piccola rampa di scale, composto di tre vani ed accessori, tra i quali i cortili antistanti e retrostanti, confinante con detta via, vano scale, altro appartamento sullo stesso piano; locale deposito al piano seminterrato della stessa scala C, con ingresso di fronte per chi discende le scale, percorre il piccolo braccio di corridoio a destra, confinante con altri locali, corridoio d'ingresso e intercapedine; il tutto in catasto alla partita 103924 in ditta alla società venditrice, foglio 2 sez. PA”. Nella stessa occasione dinanzi al ### con atto rep. n. 40482, racc. n. 11399 registrato a ### il ### al n. 740, i coniugi D'### - ### stipulavano con ### la permuta del posto auto n. 7, appena assegnato in proprietà con il primo atto, in cambio del posto auto n. 3, già in proprietà della condomina ### (doc. 4, fascicolo di parte), al fine di consentire all'impresa costruttrice la pattuita realizzazione di un cancelletto di passaggio diretto dal cortile interno dell'unita immobiliare acquistata, all'adiacente posto auto n. 3. Di conseguenza, lo stesso venditore, quale impresa costruttrice, provvedeva a realizzare quanto convenuto in preliminare di vendita del 24.01.1995, installando due cancelli in dotazione esclusiva all'immobile acquistato dai coniugi D'### uno per accedere dal cortile posteriore al posto auto situato nella adiacente area scoperta di pertinenza condominiale; il secondo di accesso al cortile anteriore, dalla strada privata. Pertanto l'impresa ### presentava, in data ###, al Sindaco della ### di ### regolare comunicazione di variante, in conformità a quanto realizzato (doc. 5, fascicolo di parte), restando comunque obbligata a far tenere la piena certificazione di conformità e dichiarazione di abitabilità da parte dell'### competente in favore degli acquirenti dell'immobile. Di tanto i coniugi D'### - ### intendevano essere garantiti avverso la proposta domanda e dichiaravano di voler chiamare nel processo, a termini dell'art. 106 c.p.c., l'impresa costruttrice a garanzia dell'evizione e per il risarcimento dell'eventuale danno quanti minoris. Comunque, con riserva di specifiche eccezioni e deduzioni al seguito della costituzione del terzo interveniente, andava osservato, di contro alla contestazione dell'attore, circa l'illegittima apertura dei due cancelli sul muro perimetrale, quanto segue: come dichiarato e documentato negli atti pubblici di vendita delle unità immobiliari e, specificamente, nell'atto di acquisto da parte di ### per ### di ### in data ###, dallo stesso attore esibito, l'impresa ### “si riserva espressamente la facoltà di apportare modifiche e varianti alle aree scoperte condominiali... vincolate a parcheggio; la parte acquirente rilascia, in proposito, alla società venditrice medesima, che accetta, ampio mandato con rappresentanza, irrevocabile, gratuito a redigere, sottoscrivere e presentare alle competenti autorità amministrative tutta la documentazione a tale scopo necessaria ...”. Pertanto, l'impresa costruttrice, aveva titolo ed espresso consenso preventivo da parte dei suoi aventi causa per acquisto delle unità immobiliari, ad apportare varianti al progetto e modifiche al complesso edilizio, quali, in specie, l'apertura dei due cancelli in questione. 
Inoltre, essendo i due varchi posti nelle mura perimetrali di cinta, non portanti, come lo stesso ### affermava in atto di citazione, e come risultava da mappe catastali, non si vedeva quale pregiudizio potessero arrecare alla stabilità dell'intero edificio. Di più, per costante interpretazione giurisprudenziale dell'art. 1102 comma 1, parte II, il principio della comproprietà dell'intero muro perimetrale comune di un edificio, legittima il singolo condomino ad apportare ad esso (anche se maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini (e quindi, a procedere anche all'apertura, nel muro, di un varco di accesso a locali di sua proprietà esclusiva), a condizione di non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell'utilizzo del muro - cioè la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi - e di non alterarne la normale destinazione (sent. Cass. Civ. Sez. II, 18.02.1998 n°1708). A ben guardare, quindi, nessuna servitù era stata istituita di fatto dai coniugi D'### - ### diversamente da quanto sostenuto dall'attore, posto che gli stessi coniugi si erano limitati a utilizzare al meglio la cosa comune, senza peraltro, distrarla dalla sua destinazione primaria di recinzione. Infine, nessuna illiceità poteva essere contestata al D'### quanto all'uso dei cortili di proprietà, giacché non si vedeva quale danno egli arrecasse agli altri condomini e meno che meno alla cosa comune, ricoverando nel cortile interno, di esclusiva proprietà, gli strumenti del proprio lavoro; similmente, non si poteva considerare superata la normale tollerabilità dalle emissioni di fumo ed esalazioni dall'auto parcheggiata nel posto assegnato, considerato anche il fatto che tali emissioni non potevano essere imputate al solo D'### dal momento che all'interno dell'area condominiale scoperta, destinata espressamente dall'origine a parcheggio, esistevano numerosi posti auto assegnati ed utilizzati dai rispettivi proprietari. Ugualmente, del tutto tollerabili dovevano ritenersi, avuto riguardo all'uomo medio, i rumori prodotti dal cane, unico animale domestico detenuto, nel cortile, dal D'### di piccola taglia, le cui feci, prontamente rimosse dai padroni del quadrupede, non potevano essere tali da ledere o impedire l'esercizio del diritto di affaccio e sporto del ### Da tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito, conseguivano le eccezioni e le domande che venivano, di seguito, formulate. 
Quanto al merito, quindi, i convenuti, con la propria costituzione in giudizio, intendevano formulare, expressis verbis, domanda di chiamata in causa, in garanzia, del costruttore venditore ### già di ### & C. s.n.c., attualmente di ### & C. s.n.c.; pertanto, si chiedeva che il G.I. designato fissasse nuova prima udienza di comparizione delle parti, con contestuale assegnazione di termine, per la citazione del suddetto costruttore venditore, quale terzo in causa, affinché, all'esito della rituale integrazione del contraddittorio, i convenuti coniugi D'### e ### ottenessero “pronunziarsi Giustizia con l'accoglimento dell'eccezioni tutte innanzi formulate e delle conclusioni di seguito rassegnate”. 
Tutto ciò premesso e ritenuto, D'### e ### ut supra rappresentati e difesi, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, chiedevano che: -fosse rigettata, come inammissibile, comunque assolutamente infondata in fatto e in diritto, l'avversa domanda in atto di citazione, disponendo altresì la cancellazione del gravame trascritto presso la ### di ### a spese e carico di parte attrice. Il tutto, con la condanna di parte attrice, alla luce della temerarietà della sua azione, alla rifusione delle spese di causa, aggravate dalla commisurazione di un ulteriore importo che si sarebbe dovuto aggiungere, a titolo risarcitorio, ex art. 96 c.p.c., a quello già liquidato secondo soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. Parte convenuta, in subordine, nella deprecata eventualità di accoglimento totale o parziale della domanda attrice di cui ai punti A), B) e C) dell'atto di citazione, chiedeva che l'### fosse condannata a prestare garanzia per l'evizione e, per l'effetto, a rivalere i convenuti di ogni danno o diminuzione patrimoniale imputabile alla responsabilità del costruttore-venditore, per aver riscosso il prezzo. Pertanto, si rendeva necessario, in via del tutto preliminare, che il G.I. designato volesse, a termini dell'art. 269 c.p.c., differire l'udienza di prima comparizione, fissando, con decreto, la data di nuova udienza allo scopo di consentire, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., la citazione del terzo chiamato in garanzia, ### di ### & C. s.n.c. con sede in ### alla via ### 54/C e in persona del socio amministratore, #### Con provvedimento del 11.11.2003, il G.I., assegnatario pro tempore del fascicolo processuale, autorizzava la chiamata in causa dell'impresa ### in persona del suo socio amministratore e legale rappresentante, #### e fissava, ai fini della ridetta citazione, la nuova udienza del 26.04.2004. 
Con memoria di costituzione depositata in data ###, si costituiva il ### di via ### V ### nn. 11/13/15, ### - ### in persona dell'amministratore pro tempore, Dott.  ### e deduceva quanto di seguito. 
Anteriormente al compiuto esame delle avverse deduzioni, appariva opportuno svolgere le seguenti brevi considerazioni. Era davvero singolare che l'attore imputasse “all'inerzia dei due amministratori condominiali, che si erano susseguiti nel tempo, la mancata risoluzione dell'insorta controversia”, non avendo costoro, riconosciuto dalla legge, alcun potere di comporre, alla stregua di arbitri, una lite che atteneva ai limiti del dritto di godimento di ciascun ### sulle parti comuni, ma soprattutto sulle parti di esclusiva pertinenza. Era singolare che l'attore, dopo aver denunciato la suddetta inerzia, avesse atteso quasi otto anni prima di “vedere riconosciuti i propri diritti dall'autorità giudiziaria”, decidendo di attivarsi, con cronometrico tempismo, proprio quando il suo principale contraddittore, vale a dire i coniugi D'### avevano deciso di liberarsi definitivamente dell'immobile il cui godimento tanto disturbo aveva arrecato alla quiete del ### Era singolare, inoltre, che l'attore contestasse ai coniugi D'### l'illegittima realizzazione di due cancelli su proprietà condominiale nella consapevolezza che le opere in questione fossero state realizzate dall'impresa ### di ### & C. S.n.c., proprietaria dell'intero complesso condominiale prima di trasferire le singole unità immobiliari agli attuali proprietari. 
A fronte di tali rilievi, il ### convenuto non poteva non auspicare tra le parti, come finora invano aveva predicato, una definizione bonaria della presente controversia che, senza ledere l'integrità delle cose comuni, avesse salvaguardato, nel contempo, gli interessi e le prerogative dei singoli condomini nel godimento sia delle parti comuni sia di quelle di rispettiva pertinenza, in conformità ai poteri riconosciuti dalla legge e dai titoli di acquisto di ciascuno. 
Ciò posto, nei limiti di quanto attiene alla posizione processuale assunta in questa sede dal ### litisconsorte necessario, nei cui confronti, al di là di semplici recriminazioni prive di alcuna valenza giuridica, non è stata rivolta alcuna delle domande di condanna formulate dal ### nei confronti dei coniugi D'#### restando quanto innanzi, valeva a dire la condivisibile ed astratta esigenza di tutela dell'integrità delle proprietà condominiali, fatta propria dall'attore, non pareva affatto che, nel caso di specie, l'apertura dei due cancelli sul muro perimetrale di proprietà comune ad opera dell'impresa costruttrice, nonché già proprietaria dell'intero edificio in contestazione, valeva a dire l'impresa ### di ### & C. S.n.c., apertura realizzata prima del trasferimento delle singole unità immobiliari in questione, avesse comportato una lesione all'integrità dell'edificio non essendo stata abbattuta alcuna sezione del muro portante che potesse comprometterne la sicurezza e il decoro architettonico. Né pareva che fosse stata, in tal modo, alterata la destinazione di recinzione del complesso edilizio. Invero, al di là di formule astratte, il ### convenuto non intendeva affatto pregiudicare, a priori, le legittime aspirazioni del ### nella veste, di tutore condominiale, ma restava in attesa di conoscere, in concreto, anche attraverso l'ausilio di tecnici di parte, la consistenza delle prospettate lesioni. 
Per quanto concerneva, poi, la denunciata mancanza delle necessarie autorizzazioni da parte dell'### in ordine alle due aperture sul muro perimetrale, per quanto fosse dato sapere, anche attraverso l'esame della documentazione ex adverso esibita, l'impresa ### di ### & C. S.n.c., con comunicazione del 25.11.1996 (prot. 59703), pareva avesse ufficializzato al Comune di ### la realizzazione, all'interno delle proprietà condominiale, dei due cancelli, così come evidenziati nel grafico allegato (doc. 2, memoria di costituzione). Non risultava che l'### del Comune di ### nonostante la conoscenza delle opere realizzate, in parziale difformità del progetto iniziale, avesse mai sancito l'illegittimità dei due cancelli anche sotto il profilo delle autorizzazioni amministrative. Anzi, sembrava desumersi proprio il contrario laddove il Comune di ### nella persona del Dirigente del ### abitabilità nonché del ### della ### e ### dopo un approfondito esame dello stato dei luoghi attraverso l'ispezione tecnica del 08.06.2001, dando atto dell'eliminazione dei motivi che avevano reso parzialmente abitabile l'edificio di proprietà dei coniugi D'### con determinazione del 18.07.2001 (prot. 6491/01 U.T. pratica n. 6765), avrebbe dichiarato, a tutti gli effetti di legge, la definitiva abitabilità dell'immobile di proprietà dei coniugi D'### ritenendo sanata ogni eventuale difformità fino ad allora, eventualmente, presente (come da doc.3, memoria di costituzione). 
Fatta salva la condivisibile e astratta esigenza di tutela dell'integrità delle proprietà condominiali, rappresentata e fatta valere dall'attore, andava precisato che i coniugi D'### esercitavano il diritto di servitù di passaggio carrabile sull'area condominiale vincolata a parcheggio, siccome titolari sulla suddetta area scoperta, del godimento perpetuo ed esclusivo del posto auto contrassegnato in loco con il numero sette (come da doc. 4, memoria di costituzione). 
Per quanto concerneva, poi, il transito attraverso il muro perimetrale di proprietà comune, si rinviava espressamente a quanto dedotto in ordine alla contestazione sub A), la cui soluzione, quale antecedente logico giuridico, avrebbe assorbito in sé, ogni questione in ordine alla sussistenza di una servitù di passaggio, eventualmente acquisita anche per destinazione del buon padre di famiglia. 
Restava ferma la condivisibile e astratta esigenza di tutela dell'integrità delle proprietà condominiali, rappresentata e fatta valere dall'attore, per quanto concerne gli effetti lesivi di un uso illecito dei cortili da parte del D'### che avrebbe determinato, da un lato, una lesione della servitù di affaccio e sporto gravante su detti cortili, in favore dell'appartamento del ### nonché, dall'altro, gli effetti parimenti lesivi delle immissioni di ogni genere, che avrebbero superato la normale tollerabilità prevista dall'art. 844 c.c. e, comunque, contrari alle norme contenute nel ### di igiene del Comune di ### Pertanto, l'odierno convenuto si asteneva, con la sua costituzione in giudizio e con le conclusioni ivi rassegnate, dal prendere alcuna specifica posizione, non essendo lo stesso nelle condizioni di esprimere alcun giudizio “giuridicamente vincolante” in ordine a questioni di fatto che si riteneva attenessero a posizioni di responsabilità di carattere assolutamente personale, tali da non involgere la materia propriamente condominiale. Né era possibile, in tale prospettiva, che il ### avesse mai potuto, nella sua qualità, verificare, valutare ed esprimersi, sulle medesime questioni, per ultimo prospettate, di cui era ignota l'esatta portata. 
Tutto ciò premesso e ritenuto, il ### ut supra rappresentato e difeso, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, chiedeva che: -fosse accertata, all'esito delle necessarie verifiche processuali, la legittimità o la non legittimità dei varchi presenti sul muro perimetrale comune, in corrispondenza dei cortili di proprietà esclusiva dei coniugi D'### - ### nonché la legittimità o la non legittimità della servitù di passaggio da costoro vantata a carico della proprietà comune ed esercitata mediante il transito attraverso il muro perimetrale comune e l'area condominiale adibita e vincolata a parcheggio; -fossero rigettate, per il resto, le avverse domande; -fosse dichiarato, in ogni caso, con riferimento alla domanda sub C) dell'atto di citazione, il difetto di legittimazione passiva del ### Il tutto con vittoria delle spese di lite. 
Con comparsa di costituzione depositata in data ###, si costituiva la ### di ### & C. S.n.c., in persona dell'amministratore pro tempore, #### e deduceva quanto appresso. ### costruttrice-venditrice, nella sua qualità di terzo chiamato in causa, in garanzia, dai convenuti coniugi D'### previa contestazione di tutte le circostanze prospettate ex adverso, preliminarmente rilevava ed eccepiva l'inammissibilità della chiamata in garanzia, considerato che le pretese del ### a parte la manifesta infondatezza, si correlavano, essenzialmente, alle modalità di utilizzazione delle parti comuni del complesso edilizio in ### alla traversa via ### non già alla titolarità dei diritti reali trasferiti con l'atto per ### del 25.06.1996, la cui validità ed efficacia dovevano ritenersi indubbie. Andava considerato, infatti, che l'attore lamentava, essenzialmente, pretese violazioni dei suoi diritti conseguenti alle modalità di godimento e di fruizione delle parti comuni, a suo dire precluse ai convenuti, sicché non si vedeva quale garanzia la società venditrice possa esser tenuta a prestare per assicurare ai predetti l'utilizzazione delle parti comuni, di ragione condominiale, pur essendo incontroversa la titolarità delle unità immobiliari trasferite. In ogni caso, avuto riguardo alla realizzazione degli accessi praticati dai convenuti nel muro di cinta, era sufficiente rilevare che l'operato dei predetti concretava legittima utilizzazione delle parti comuni, quali la strada privata di accesso e l'area pertinenziale destinata e vincolata a parcheggio. Non aveva ragion d'essere, quindi, l'azione negatoria inconsultamente proposta dall'attore, occorrendo invece verificare se l'operato dei convenuti fosse consono o meno alla norma di cui all'art. 1102 c.c., né, d'altra parte, ai fini suindicati, la società venditrice poteva esser tenuta a garantire la conservazione degli accessi praticati successivamente alla stipulazione della compravendita. In tale situazione, andava rilevato che l'insorta controversia, in realtà, non comportava evizione, neanche parziale, delle unità immobiliari compravendute; né, tantomeno, sulla stessa impresa chiamata in causa incombeva la prestazione di garanzia per assicurare le modalità di utilizzazione delle unità immobiliari di ragione condominiale e di proprietà comune. Doveva, infatti, in subiecta materia, aversi riguardo alla prevista destinazione d'uso e ai vincoli così come specificati nell'atto di compravendita, a nulla rilevando ogni pregressa diversa pattuizione, non riprodotta nell'atto pubblico di compravendita. 
Tutto ciò premesso e ritenuto, ### di ### & C. S.n.c., ut supra rappresentata e difesa, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, chiedeva che: -fosse rigettata, in quanto inammissibile e infondata, la domanda di garanzia e si provvedesse, come per legge, in ordine alle contrapposte pretese delle parti in causa. Il tutto con vittoria nelle spese, diritti e onorari di causa. 
Con note di trattazione scritta, afferenti all'udienza virtuale di precisazione delle conclusioni del 30.09.2021, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: “-In accoglimento a quanto esposto ### A della premessa dell'atto di citazione del 09.09.2003, accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti nell'atto di citazione, l'illegittimità dei varchi presenti sul muro perimetrale comune in corrispondenza dei cortili di proprietà esclusiva dei coniugi D'### - ### e per l'effetto ordinare ai medesimi, o ai loro aventi causa, l'eliminazione dei cancelli ivi apposti e la chiusura dei predetti varchi. -In accoglimento a quanto esposto sub) B dell'atto di citazione, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 949 c.c., inesistente la servitù di passaggio, ed ogni ulteriore annessa e connessa servitù, vantata dai coniugi D'### - ### a carico della proprietà comune ed esercitata mediante il transito attraverso il muro perimetrale comune e l'area condominiale adibita e vincolata a parcheggio, e per l'effetto ordinare ai medesimi coniugi D'### e ### o ai loro aventi causa, l'immediata chiusura di due varchi esistenti sul muro perimetrale in corrispondenza dei cortili di proprietà esclusiva dei predetti convenuti; ordinare altresì ai coniugi D'### e ### o ai loro aventi causa, la cessazione di ogni turbativa e molestia causata al possesso e al godimento del diritto di proprietà del #### e degli altri condomini mediante l'illegittimo esercizio della servitù sopra specificata; in via subordinata, e nella denegata ipotesi di accertata servitù di passaggio pedonale a carico della proprietà comune in favore della proprietà esclusiva dei ###ri D'### e ### accertare e dichiarare la giusta estensione ed il giusto esercizio della medesima servitù ex artt. 1063 c.c. e segg., nonché l'avvenuto aggravamento della stessa in danno della proprietà comune ex art. 1067 c.c., 1° comma, e per l'effetto ordinare ai medesimi convenuti, o ai suoi aventi causa, il ripristino della servitù, conformandola all'effettivo diritto posseduto; condannare in ogni caso i convenuti D'### e ### o ai loro aventi causa, al risarcimento dei danni in favore del #### nella misura ritenuta giusta ed equa. -In accoglimento di quando esposto sub C) della premessa dell'atto di citazione, accertare e dichiarare l'illegittima utilizzazione, da parte dei coniugi D'### - ### dei due cortili di loro proprietà, in quanto lesiva del diritto di affaccio e di sporto su detti cortili posseduto dalla proprietà dell'istante; per l'effetto ordinare ai coniugi D'### - ### o ai loro aventi causa, il divieto di utilizzare i medesimi cortili per il transito ed il parcheggio di mezzi a motore, ivi compresi i mezzi agricoli, per il ricovero di strumenti di lavoro e alloggio di animale, nonché per il deposito di masserizie varie e sostanze nocive; vietare in ogni caso ogni ulteriore e diverso utilizzo dei cortili che sia lesivo del pieno diritto di affaccio e sporto del ### 2) accertare e dichiarare ex art. 844 c.c. l'illiceità delle immissione derivanti da detti cortili e per l'effetto ordinare ai coniugi D'### - ### o ai loro aventi causa, l'immediata eliminazione delle cause delle stesse. Condannare, in ogni caso, i convenuti, o i loro aventi causa, al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura che sarà ritenuta giusta ed equa. -Con vittoria in ogni caso, di spese, diritti ed onorari di causa. -Dichiarare, infine, la inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza delle domande tutte formulate dai convenuti e dai terzi chiamati, e conseguentemente rigettarle con vittoria in ogni caso, di spese, diritti ed onorari di causa”. 
Con note di trattazione scritta, afferenti all'udienza virtuale di precisazione delle conclusioni del 30.09.2021, i convenuti D'### e ### rassegnavano le seguenti conclusioni: “-### l'illustre Giudice adito respingere in toto l'avversa domanda in atto di citazione, come assolutamente infondata in fatto e diritto, tantomeno documentata anzi temeraria nell'assunto; di conseguenza disporre la cancellazione del gravame trascritto presso la ### di ### ai numeri 42503/### in data ###, a spese e carico dello stesso attore ### Con la condanna del temerario soccombente alla rifusione delle spese tutte di causa e onorari secondo parametri forensi massimi, aggravati a titolo risarcitorio, a termini dell'art. 96 c.p.c., in favore dei convenuti coniugi D'### e ### a rivalere gli stessi di ogni eventuale gravame derivante dalla chiamata in causa del terzo. Accertato l'inesistenza del diritto vantato in domanda giudiziale trascritta, in considerazione e giustificazione del rispettivo comportamento processuale, si ritiene equo compensare le spese tutte intervenute tra i coniugi D'### e il terzo chiamato ### s.n.c.”. 
Con note di trattazione scritta, afferenti all'udienza virtuale di precisazione delle conclusioni del 30.09.2021, il terzo chiamato in causa, ### di ### & C. snc, rassegnava le seguenti conclusioni: “In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice con l'ordinanza del 24.09.2021, con la quale è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento secondo le modalità di cui all'art. 221, co. IV, dl 34/2020 conv. in l. 77/2020 e s.m.i., la ### come in atti rappresentata e difesa nel riportarsi ai propri scritti difensivi, nonché ai precedenti verbali di causa, che qui per brevità devono intendersi tutti integralmente riportati e trascritti, insiste affinché siano accolte le conclusioni come ivi formulate. Pertanto, accertata e confermata la regolarità dei cancelli realizzati dalla ### in conformità non solo agli atti di compravendita perfezionati, ma anche alla normativa urbanistico-edilizia dell'epoca, ### il Giudice adito rigettare, perché inammissibile oltre che infondata, la domanda di garanzia avanzata dai sig.ri D'### e provvedere come per legge in ordine alle contrapposte pretese delle parti in causa. In ogni caso, accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia lesione del diritto di affaccio del sig. #### il Giudice adito rigettare le domande avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e diritto e comunque condannare i sig.ri ### e D'### in solido, al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che allo stato si dichiara anticipatario e distrattario”. 
All'udienza del 24.05.2018, si procedeva alla nomina Dott. Ing. ### quale ### di ### e si rinviava alla successiva udienza del 26.09.2018, per la prestazione del giuramento di rito e la definiva articolazione dei quesiti peritali. Si giungeva così, all'esito di un'ampia interlocuzione dialettica tra le parti costituite, al conferimento del più ampio incarico peritale, il cui oggetto di indagine può essere riassunto nei seguenti quesiti: “1. […] Accerti il ### mediante esame della documentazione amministrativa presente in atti, la destinazione d'uso dell'area destinata a parcheggio e dei due cortili pertinenti la proprietà del ### D'### o suoi aventi causa; 2. Accerti il ### mediante constatazione dello stato dei luoghi, l'uso effettivo cui il ### D'### o suoi aventi causa, hanno adibito i due cortili e se tale uso comporta lesione alla servitù di affaccio e sporto gravante su detti cortili; 3. Accerti il ### mediante constatazione dello stato dei luoghi, se il muro perimetrale comune, in corrispondenza della proprietà del ### D'### o suoi aventi causa, presenta una alterazione della sua naturale destinazione d'uso; 4. Accerti il CTU se i due varchi realizzati sul muro perimetrale comune compromettono la stabilità, sicurezza e decoro architettonico della cosa comune”; 5. Accerti il CTU se attraverso i due varchi sul muro perimetrale, i coniugi D'### - ### o loro aventi causa, esercitano il passaggio e il transito pedonale e carrabile; 6. Accerti il ### mediante esame della documentazione prodotta da parte ricorrente (### nn. 8,9,10,11 e 12), nonché quella eventuale da acquisirsi presso l'### del Comune di ### la regolarità amministrativa dei due varchi realizzati sul muro perimetrale; 7. Accerti il CTU ogni ulteriore elemento rilevante ai fini della decisione […]”. 
La causa veniva istruita mediante documenti, prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, per poi essere assunta in decisione, all'esito dell'udienza cartolare del 30.09.2021, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui appresso. 
Va, innanzitutto, accertata e dichiarata, in accoglimento del corrispondente capo di domanda attorea, l'illegittimità dei varchi presenti sul muro perimetrale comune, collocati in corrispondenza dei cortili di proprietà esclusiva dei coniugi D'### - ### costituisce, poi, un logico corollario del menzionato accertamento, sempre nel rispetto, in ogni caso, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'emissione di un provvedimento con il quale si ordini l'eliminazione dei cancelli ivi apposti e la chiusura dei predetti varchi. ###à de qua è stata, infatti, univocamente accertata all'esito degli approfondimenti peritali; alla luce di detti approfondimenti, può, infatti, affermarsi il dato oggettivo di un'incontrovertibile irregolarità amministrativa, tale da involgere tanto il piano dell'apertura dei varchi de quibus, quanto quello dei cancelli ivi realizzati, nel contesto dell'abusiva creazione di due distinti accessi carrabili, in palese difformità rispetto al progetto edilizio originariamente assentito.  ### ha chiaramente posto in risalto la necessità di distinguere il piano concettuale dell'abitabilità delle plurime unità immobiliari di cui si compone il complesso edilizio, ivi incluse quelle di proprietà, rispettivamente, dell'attore ### e dei convenuti D'### e ### da quello della regolarità amministrativa dei varchi per cui è causa e dei cancelli realizzati al loro interno. Si legge, infatti, alle pag. 7 e 8 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del 25.02.2019: “In ogni caso, si è aggiunto che comunque il Comune di ### richiamate le richieste di variante e il titolo edilizio, a suo tempo ha rilasciato l'autorizzazione di abitabilità e, per giunta, con nota del 11 novembre 1998, prodotta nella memoria dall'attore al foglio 11, ha dichiarato espressamente che le difformità rilevate con riguardo ai cancelli carrabili non ostacolavano il rilascio dell'abitabilità dell'intero compresso costituito dalle scale A, B e C. Da ultimo, si è precisato, fatta eccezione per il certificato di abitabilità, rilasciato in data 25 Settembre 1998, con riguardo alla pratica n. 6765, prot. n. 14983/982, di non avere contezza in seguito di ulteriori certificati rilasciati dal Comune di Bari”. È, quindi, provato per documenti il fatto che il Comune di ### ebbe ad appurare l'esistenza di difformità con riguardo ai cancelli carrabili per cui è lite; è, del pari, provata, sempre sul piano documentale, la circostanza che lo stesso Comune di ### ebbe a precisare, con atti ufficiali inoppugnabili, l'inidoneità delle menzionate difformità a costituire un ostacolo giuridico-amministrativo al rilascio dell'abitabilità dell'intero complesso costituito dagli edifici menzionati come scala A, scala B e scala C. 
È indubitabile che, in nessuno dei provvedimenti concessori del Comune di ### susseguitisi nel corso del tempo, sia mai stata prevista ed autorizzata la realizzazione delle due aperture sul muro perimetrale di delimitazione del complesso condominiale, per cui è lite. Tanto è vero ciò che si rese necessaria una irrituale e inammissibile comunicazione all'### del Comune di ### in data ###. Talché, tutte le emergenze processuali depongono nel senso della realizzazione dei cancelli carrabili in epoca anteriore alla citata data del 25.11.1996.  ###, tra gli atti amministrativi comunali, a disposizione del C.T.U., sui quali lo stesso ha fondato le proprie conclusioni, è da annoverare proprio il verbale di accertamento della violazione edilizia, prot. n. 64 del 17/04/1997, rilasciata dal ### del Comune di #### nel quale è stata accertata la presenza di una comunicazione di variante a concessione edilizia n.824/95 in data ###, asseverata dall'#### definita come scaduta, vista la comunicazione di chiusura lavori, invece datata al 10.08.1996. Ciò stante, il documento ha chiarito come la realizzazione delle aperture in oggetto violasse gli artt. 1 e 2 del ### e gli artt. 4 e 10 della legge n. 47 del 28.02.1985. Viene, quindi, in rilievo il puntuale riferimento alla violazione di precise disposizioni legislative e regolamentari. 
Non può, inoltre, prescindersi, sempre nel contesto di un ordinato scrutinio della documentazione amministrativa già visionata e valutata dal consulente del Tribunale, dalla risposta alla nota prot. n. 51206/A.G. del 13.10.1998, identificata con prot. n. 21520 in data ###, rilasciata dall'### - ### del Comune di ### in cui si specificava che la comunicazione di variante a concessione edilizia n. 824/95, dell'impresa edile “### di ### & C. S.n.c.” (ex “### S.a.s. di ### Piccirilli”), al ### del Comune di ### con prot n. 59703, in data ### e pervenuta al ### in data ###, con prot. E.P. n. 11435, non può essere considerata valida, perché non pervenuta contestualmente alla comunicazione di fine lavori, datata 10.08.1996. Il citato documento ha ribadito espressamente come la presenza dei cancelli carrabili non fosse legittimata. Di contro, veniva specificato che le difformità relative ai cancelli carrabili citati, non potessero costituire ostacolo alcuno all'ottenimento dell'abitabilità per l'intero complesso edificato, nonostante i precedenti dinieghi di abitabilità, avvenuti con prot. A.G. n. 60787, in data ### e con prot. A.G. n. 9821, in data ### (come da pag. 23, punto n. 21, della relazione peritale del 25.02.2019). 
In tal senso, l'irregolarità del procedimento amministrativo intrapreso da chi a tanto era legittimato è stata acclarata nella nota prot. n. 21520 del 11.11.1998 e rilasciata dalla stessa ### del Comune di ### in cui si è specificato che la comunicazione di variante datata 25.11.1996 è pervenuta al ### in data ###, con prot. E.P. n. 11435 e che “[…] tale comunicazione non può essere considerata quale esplicitazione di variazione (essenziale o meno) avvenuta in corso d'opera in quanto tale dichiarazione non è pervenuta contestualmente alla comunicazione di fine lavori (indicata nel 10.08.96) […] allo stato, pertanto, si ritiene che la presenza dei due cancelli carrabili non sia stata legittimata e che laddove si verifichino i presupposti tecnici di legge per l'accettazione di una sanatoria saranno fatti salvi, comunque, i diritti di terzi, così come indicato in tutte le concessioni od autorizzazione edilizie […]”. 
Contestualmente, con la medesima nota, si attestava che quanto formalizzato era il risultato di ispezioni compiute presso i luoghi da parte del ### di ### competente in materia di attività urbanistico-edilizie esercitate sul territorio del Comune di ### così come riportato di seguito: “[…] in data ###, sulla scorta altresì della scheda urbanistica redatta dalla competente ### di ### è stata rilasciata regolare certificazione di abitabilità parziale con le esclusioni delle unità risultate chiuse o nelle quali è stata rilevata specifica difformità […]”. 
Dalla documentazione amministrativa appena esaminata è possibile desumere il fatto che il Comune di ### rilevò e dichiarò, expressis verbis, per il tramite di provvedimenti ufficiali, l'assenza di un titolo abilitativo sulla cui base potessero considerarsi legittimati dall'ente locale i varchi carrabili per cui è lite e i cancelli realizzati al loro interno; dalla medesima documentazione emerge il fatto che lo stesso Comune di ### ebbe a precisare che un eventuale provvedimento di sanatoria, a sua volta concedibile soltanto al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla normativa vigente, avrebbe comunque lasciato impregiudicati i diritti dei terzi eventualmente lesi dalle opere abusive, ad onta della sopraggiunta sanatoria. 
A nulla rileva, poi, il fatto che la realizzazione dei varchi abusivi per cui è procedimento e dei cancelli carrabili collocati all'interno degli stessi varchi sarebbe stata concordata tra il ### e il D'### nell'ambito del coevo atto denominato “### rifiniture”, allegato al “preliminare” di vendita del 24.01.1995. Ebbene, sotto la lett. “S)” del citato “### rifiniture”, integrazione, quest'ultima, peraltro aggiunta a penna, rispetto al resto del testo interamente dattiloscritto, si legge: “n° 2 cancelli; il 1° per accedere al cortile posteriore dell'appartamento, il 2° per accedere al terrazzo anteriore della strada. Il 1° sarà fornito dall'impresa ### il 2° è a spese del sig. ###”. Emergono, tanto con riferimento al “preliminare”, quanto con riferimento all'atto integrativo intitolato “### rifiniture”, plurime anomalie, meritevoli di essere stigmatizzate in questa sede. In primis, deve prendersi atto della anomalia concernente specificamente l'integrazione documentale di cui alla lett. “S”, che parrebbe, oltretutto, integrare gli estremi di un'aggiunta posticcia, verosimilmente priva di una reale contestualità rispetto alla stipulazione del “preliminare”. 
Si ponga, altresì, mente al fatto che, non solo l'atto chiamato “### rifiniture”, ma anche quello contenente propriamente la promessa del ### di vendere e quella del D'### di acquistare, sono muniti della sola sottoscrizione del ### difettando, invece, quella dell'altro contraente, cioè di D'### individuato come “parte promissaria acquirente”. Sul punto, valgano le seguenti considerazioni. Nell'eventualità di un inadempimento del “costruttorepromittente venditore” all'obbligazione dallo stesso assunta, per il tramite della più volte menzionata lett. “S” di cui all'elenco rifiniture, il D'### avrebbe potuto comunque utilizzare la scrittura privata in esame e, quindi, produrla in giudizio contro la parte inadempiente, allo scopo di far valere la specifica pretesa creditoria fondata sulla scrittura medesima e, quindi, di ottenere, nel contesto di un'azione di esatto adempimento, la condanna del debitore al facere specifico di cui trattasi. Tanto sarebbe stato ottenibile, nonostante l'assenza di una sottoscrizione del promissario acquirente, nel contesto del “preliminare di vendita”. Tuttavia, la circostanza appena ipotizzata non si è verificata nel caso di specie, posto che l'obbligazione de qua sarebbe stata esattamente adempiuta. 
Deve, tuttavia, escludersi qualsivoglia attitudine dell'accordo de quo a legittimare una difformità dei lavori così come effettivamente eseguiti dal “costruttore-venditore”, rispetto al titolo edilizio. ### quanto, infatti, già rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, sarebbe stato necessario un formale provvedimento autorizzatorio dell'ente locale, di specifico assenso rispetto a una variante tempestivamente denunciata, ferma restando, ovviamente, la possibilità di un successivo titolo sanante che, però, nel caso di specie, non è mai stato rilasciato, poiché, oltretutto, mai richiesto.  ### infatti, ha ribadito, nell'ambito dei “Chiarimenti” del 25.04.2019, che “nessun documento è stato riscontrato in atti, teso a sanare o comunque a porre rimedio all'illecito edilizio legato all'istanza presentata in data ###”. 
Ci si ritrova, in definitiva, al cospetto di un accordo dalla portata meramente obbligatoria, i cui impegni azionabili esclusivamente inter partes; giammai, infatti, un accordo negoziale, peraltro inserito nel contesto di un preliminare, a sua volta inficiato da tutte le anomalie sopra riscontrate, può essere utilizzato alla stregua di un titolo opponibile ai terzi, sulla cui base poter affermare, come pretenderebbero di fare i coniugi convenuti D'### la legittimità di un'alterazione della naturale destinazione d'uso del muro perimetrale comune, conseguente all'abusiva realizzazione dei due varchi carrabili. 
Orbene, viene ad emersione un ulteriore profilo di anomalia, concernente l'eterogeneità dell'attività di realizzazione dei varchi e dei due cancelli de quibus di cui alla menzionata lett. “S”, rispetto al concetto di rifiniture. Non v'è chi non s'avveda della radicale impossibilità di ricondurre nella nozione di “rifiniture”, un intervento edilizio che, per la sua portata, esorbiti radicalmente dal progetto a suo tempo presentato e assentito in sede di rilascio del titolo edificatorio; trattasi, infatti, dell'apertura di ben due varchi all'intero del muro perimetrale comune, che avrebbe necessitato dell'adozione di un espresso provvedimento comunale di formale approvazione di una variante in corso d'opera, a condizione che la comunicazione della variante fosse stata inoltrata tempestivamente, cioè contestualmente alla comunicazione di chiusura dei lavori, e non successivamente ad essa. I già indicati rilievi trovano, peraltro, un'univoca conferma nella circostanza che tutte le altre attività specificate nell' “### rifiniture”, di cui alle lettere che precedono la lett. “S)”, oltretutto accomunate dal fatto di essere tutte dattiloscritte, in quanto effettivamente integranti rifiniture, sono strutturalmente e funzionalmente diverse da quella di realizzazione dei due varchi per cui è causa e di collocazione dei due cancelli carrabili. 
Non sfugga, comunque, che del richiamato anomalo “preliminare di vendita”, così come integrato dall'allegato “### rifiniture”, non si fa alcuna menzione nell'ambito dell'atto pubblico definitivo di vendita, rogato in ### in data ###, registrato in ### il ###, al n° 8155, ### n. 4481, Raccolta 11398. Ne discende che dall'atto pubblico ufficiale ostensibile ai terzi, trascritto presso la ### dei ### di ### non è né direttamente, né indirettamente desumibile l'esistenza dell'impegno obbligatorio di cui trattasi che, evidentemente, gli stessi paciscenti vollero, ex professo, restasse confinato nel ristretto ambito del rapporto negoziale fra di loro intercorso. È appena il caso di osservare come l'eventuale richiesta di riproduzione dell'impegno obbligatorio di cui trattasi, nel corpo del rogito di vendita, sarebbe andata incontro ad un insuperabile diniego da parte dell'### rogante, in ragione di tutti gli ostacoli tecnico-giudici, come innanzi posti in risalto, che lo stesso ### avrebbe, con ogni probabilità, rilevato e, quindi, posto a fondamento del suo rifiuto. 
Peraltro, va rilevato come non vi sia neppure la necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del preliminare di vendita e quelle del successivo definitivo. Infatti, mentre il preliminare di vendita risulta stipulato tra la parte promittente-venditrice impresa ### di ### & C. S.N.C., in persona del socio amministratore ### e la parte promittente-acquirente D'### nel successivo atto pubblico di vendita, compare, per la prima volta, nell'ambito della parte acquirente plurisoggettiva, anche la persona di ### In buona sostanza, quanto alla destinazione d'uso delle aree pertinenziali di proprietà esclusiva dei singoli condomini e di tutte le parti comuni dell'edificio e ad ogni altro relativo vincolo, deve aversi riguardo, in via esclusiva, alle destinazioni d'uso e ai vincoli, così come specificati nell'atto definitivo di compravendita, a nulla rilevando ogni pregressa diversa pattuizione, che non sia stata espressamente richiamata nell'atto pubblico di compravendita. 
È stato già compiutamente affrontato il profilo dell'irregolarità amministrativa dei due varchi carrabili di cui trattasi; la lora realizzazione integra, infatti, gli estremi di una violazione edilizia. È stato più volte parimenti precisato il fatto che, ad oggi, non sia intervenuto alcun provvedimento amministrativo di sanatoria dell'illecito edilizio. 
Non può, in ogni caso, sfuggire, sotto altro profilo, la circostanza che la realizzazione dei cancelli è avvenuta anche in violazione degli artt. 1102 e 1120 c.c. Le stesse conclusioni rassegnate dal C.T.U. confermano il dato della menzionata violazione. La realizzazione dei cancelli ha, infatti, comportato un mutamento della destinazione d'uso del muro perimetrale comune, senza che il citato mutamento sia mai stato assentito nelle competenti sedi deliberative condominiali. 
Si legge, infatti, nel contesto della relazione integrativa del 19.11.2020, contenente i “Chiarimenti” del C.T.U. afferenti alle risposte già date, relativamente al quesito n. 3): “Con riferimento al quesito enumerato al n. 3, il ### tecnico chiarisce che la destinazione d'uso del muro perimetrale comune è risultata mutata, in quanto da risultare semplice muro di cinta comune, con la realizzazione dei varchi è consentito a tutt'oggi l'accesso esclusivo alla pertinenza e relativo immobile di proprietà ex D'### Vecchio”. Di fatto, per il tramite dell'illecita realizzazione dei due varchi, si è consentito in passato e si consente tutt'oggi, almeno potenzialmente, l'accesso esclusivo alla pertinenza e alla relativa unità immobiliare abitativa, già di proprietà esclusiva dei coniugi D'### e, attualmente, di proprietà esclusiva dei loro aventi causa. Emerge, in buona sostanza, il dato obiettivo di una duplice irregolarità, nel senso che, accanto ad una irregolarità propriamente amministrativa, afferente al piano edilizio-urbanistico, si configura un'irregolarità di carattere più squisitamente civilistico, derivante dall'arbitrarietà della determinazione dei coniugi D'### di procedere, in ossequio ad un accordo meramente interno intercorso con il costruttore-venditore, alla realizzazione dei due accessi carrabili de quibus, nonostante il difetto di una preventiva delibera condominiale che tanto avesse autorizzato espressamente. 
Alla stregua dei richiamati accertamenti peritali, ben può ritenersi, secondo quanto già correttamente osservato dalla difesa di parte attrice, che la realizzazione dei due accessi carrabili sul muro perimetrale comune, lungi dal rappresentare una lieve ed inoffensiva modifica dell'originario stato dei luoghi, ha, in realtà, comportato una soppressione della naturale destinazione che è propria del muro di recinzione di un fabbricato, che è posto, innanzitutto, a presidio della sicurezza di quanti vivono all'interno del ### Non v'è dubbio che la realizzazione di un cancello che metta in collegamento, secondo quanto è accaduto nel caso di specie, il cortile antistante di proprietà esclusiva di un singolo condomino, con la pubblica strada, determini una effettiva sottrazione del muro sul quale i due cancelli vengono materialmente ricavati, alla naturale destinazione di recinzione e di protezione dell'edificio, propria del muro medesimo, con il risultato finale dell'impossibilità, per gli altri condomini, di ricavarne l'utilità inerente alla funzione della cosa comune. 
Non è revocabile in dubbio, inoltre, il fatto che, per effetto dell'apertura dei due varchi carrabili sul muro perimetrale, sia stata, di fatto, apportata una modifica, oltre che alla destinazione d'uso del muro di recinzione, anche alla destinazione d'uso delle pertinenze di proprietà esclusiva dei coniugi D'### alla stregua di quanto è stato possibile accertare anche per il tramite dell'istruttoria orale, è accaduto che, proprio in conseguenza della realizzazione dei due varchi, i due cortili pertinenziali sono stati, di fatto, illecitamente trasformati in aree di parcheggio e transito delle autovetture. Che si tratti di un utilizzo illecito, avvenuto in via di mero fatto, con evidente lesione della libera e piena esplicazione delle facoltà dominicali di parte attrice, in difformità rispetto alla originaria ed ufficiale vocazione impressa ai cortili de quibus, lo si desume prima facie dalla circostanza che, per il parcheggio delle autovetture dei condomini, l'impresa costruttrice aveva giustamente previsto un'area condominiale specifica, adiacente il fabbricato. 
Alla luce delle superiori considerazioni, deve senz'altro ordinarsi, in accoglimento della richiesta attorea espressamente articolata sul punto, l'immediata chiusura dei varchi carrabili illegittimamente realizzati all'interno del muro perimetrale di delimitazione del ### Si pone, tuttavia, il problema della concreta identificazione del soggetto giuridico che possa considerarsi legittimo destinatario del citato ordine, la cui puntuale esecuzione è, sostanzialmente, preordinata all'integrale rimessione in pristino dello stato dei luoghi e, quindi, alla restituzione del muro perimetrale alla sua originaria funzione di recinzione del complesso condominiale. Si ritiene che l'ordine de quo non possa essere impartito, diversamente da quanto richiesto da parte attrice, né ai coniugi convenuti D'### - ### avendo questi ultimi ceduto a terzi la propria unità abitativa, unitamente ai rispettivi cortili pertinenziali per cui è procedimento, né tantomeno agli aventi causa dai suddetti coniugi. Sono di ogni evidenza le ragioni che osterebbero ad una emissione dell'ordine di restituzione in pristino, nei peculiari termini di cui alla pretesa attorea. Da un lato, i coniugi, D'### - ### ove raggiunti dal suddetto ordine, dovrebbero, ai fini della sua esecuzione, introdursi in una proprietà che è medio tempore divenuta di terzi; dall'altro, gli aventi causa dai medesimi convenuti, comunque del tutto estranei all'illecito edilizio per cui è lite, dovrebbero, attraverso l'attività materiale di integrale chiusura dei varchi e di ricostituzione dell'originaria consistenza del muro perimetrale condominiale, intervenire su di un muro che, lungi dall'essere un bene di proprietà esclusiva, rientra, invece, tra le parti comuni dell'edificio. Ne discende che l'unico “soggetto giuridico” nei cui confronti possa essere, oggi, correttamente rivolto l'ordine in questione è il ### Viene in soccorso il noto insegnamento del Giudice di legittimità, in ossequio al quale, i muri perimetrali dell'edificio, in un ### pur non avendo funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri, sia pure al limitato fine della presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., in quanto essi determinano la consistenza volumetrica dell'edificio unitariamente considerato, nel momento in cui proteggono l'edificio medesimo dagli agenti atmosferici e termici, delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica del ridetto edificio. Pertanto, nell'ambito dei muri comuni dell'edificio, rientrano anche i muri collocati in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dell'immobile. 
Deve, invece, escludersi, sempre alla stregua degli accertamenti del ### d'### e delle valutazioni dallo stesso formulate, la configurabilità, nel caso di specie, di una compromissione della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico della cosa comune, che possa eziologicamente ricondursi all'apertura, all'interno del muro perimetrale di delimitazione del ### dei due varchi per cui è causa. Si legge, infatti, sempre nel contesto dei “Chiarimenti” offerti dal C.T.U. con la relazione integrativa del 19.11.2020: “[…] si rappresenta che le aperture non alterano significativamente il decoro architettonico della cosa comune in quanto nel progetto edilizio assentito ab origine già era previsto un muro di cinta comune a partizione della proprietà privata e l'attigua bretella stradale; indi, tale variazione non ha sicuramente inciso significativamente rispetto al prospetto e al decoro architettonico della cortina edilizia”. In altre e più semplici parole, anche laddove si voglia ravvisare, nell'esistenza dei due cancelli carrabili, univocamente documentati dalla produzione fotografica in atti, una qualche disarmonia del prospetto, legata all'assenza di analoghi cancelli, in corrispondenza delle altre proprietà individuali dello stesso complesso condominiale, la medesima disarmonia difetterebbe dell'elemento della significatività.  ###, il concetto di compromissione implica logicamente quello di un'alterazione sostanziale del prospetto, che si traduca in un apprezzabile deterioramento della sua estetica. 
Si ritiene che non sia configurabile, in senso tecnico-giuridico, nel caso di specie, una servitù prediale, nei termini in cui la stessa sarebbe stata, di fatto, alla luce della prospettazione attorea, abusivamente creata dai coniugi D'### attraverso la realizzazione dei due varchi carrabili ricavati sul muro perimetrale condominiale. In buona sostanza, si ritiene che il muro perimetrale, per quanto debba pacificamente ricondursi nella categoria concettuale di “parte comune dell'edificio”, non possa essere considerato e trattato alla stregua di un “fondo servente”, sul quale possa incombere il peso di un transito pedonale e/o veicolare, per l'utilità fondiaria del fondo dominante, che sarebbe, invece, costituito, nella vicenda per cui è procedimento, dalla proprietà individuale dei coniugi D'### a sua volta, formata dall'insieme della loro unità abitativa e dei due relativi cortili pertinenziali. ### detto: un qualunque varco che venga ricavato all'interno di un muro perimetrale, onde accedere ad un cortile pertinenziale di proprietà esclusiva, lungi dal costituire esso stesso un “fondo altrui”, passibile di attraversamento, costituisce, puramente e semplicemente, un accesso, aggiuntivo rispetto a quello di cui già si disponga, al ridetto fondo di proprietà esclusiva. Trattasi della evidente differenza concettuale che intercorre tra l'attività di transito che avvenga attraverso un fondo e la medesima attività che avvenga attraverso il varco che consente l'accesso al fondo medesimo. 
Quanto alla specifica problematica concernente la lesione del diritto di affaccio e di sporto, lamentata dall'attore ### il ### d'### ha perentoriamente escluso la configurabilità di una correlazione causale tra l'apertura dei varchi carrabili per cui è lite e la lesione della servitù di affaccio e di sporto, di cui lo stesso ### è indubbiamente titolare, in forza del suo titolo di acquisto dell'unità immobiliare condominiale. 
In altre e più semplici parole, il ### del Tribunale ha già posto in risalto la necessità di distinguere il piano concettuale concernente le plurime irregolarità che connotano i due varchi carrabili, dal piano concettuale concernente la possibilità che dai varchi carrabili medesimi possa scaturire una qualche lesione del diritto di affaccio e di sporto di terzi. ###, tutte le attività illecite che i coniugi D'### fino alla fine dell'anno 2003, erano in grado di compiere sul loro cortile pertinenziale di proprietà esclusiva, attraverso l'accesso aggiuntivo che, al cortile medesimo, era garantito dal varco carrabile, sono state storicamente tali da comportare non già una soppressione del diritto di veduta de quo, bensì un'alterazione delle fisiologiche modalità di esercizio del diritto medesimo, nella misura in cui, in conseguenza delle attività illecite de quibus, il titolare della servitù di affaccio e di sporto è stato costretto a vedere uno stato dei luoghi, difforme rispetto a quello che sarebbe stato fisiologicamente fruito, a fronte di un impiego del cortile pertinenziale, che fosse stato coerente con la sua naturale ed originaria destinazione. Va, quindi, perentoriamente esclusa la ravvisabilità di una materiale privazione della veduta in sé; si ritiene, invece, che sia stata cagionata, al più, una compromissione dell'amenità e della qualità estetica della stessa veduta, a sua volta conseguente alla presenza in loco “di mezzi agricoli, […] di strumenti di lavoro e alloggio per il proprio cane, […] di masserizie varie” e prodotti chimici di impiego agricolo. 
Vengono così a delinearsi delle condotte integranti una mera molestia alla quale si sarebbe potuto più efficacemente porre riparo, con la tempestiva proposizione di un'azione possessoria. Oltretutto, sul punto, è riscontrabile una lacuna assertiva, posto che parte attrice ha omesso di precisare, attraverso delle allegazioni puntuali, in che cosa la pretesa lesione della servitù di affaccio e di sporto del ### si sia materialmente concretata. 
Quanto, invece, alla pretesa risarcitoria azionata con il medesimo libello introduttivo, afferente ai pregiudizi, di indole non patrimoniale, che ### assume di aver subito per effetto dell'illecito utilizzo dei due cortili da parte dei coniugi D'### valgano le seguenti considerazioni. La pretesa de qua è fondata nel merito e va conseguentemente accolta. Si ponga mente, al riguardo, alle risultanze dell'espletata istruttoria orale e, precisamente, alle dichiarazioni rilasciate dalla teste di parte attrice, ### all'udienza del 21.09.2009, e a quelle rilasciate dall'ulteriore teste di parte attrice, ### alla successiva udienza del 08.02.2010. Ebbene, può, senz'altro, dirsi raggiunta la prova, anche alla luce dell'esito parzialmente confessorio dell'interrogatorio formale del convenuto D'### circa la circostanza che, a causa dell'illecito utilizzo dei cortili (accensione e transito dei mezzi sin dalle prime ore del mattino), in particolare quello retrostante, l'attore e la sua famiglia sono stati costretti a subire rumori ed esalazioni di fumo a ridosso della propria abitazione. Certo è che gli evidenziati illeciti utilizzi dei cortili de quibus hanno cagionato a ### dei fastidi e dei disagi, che, per la loro apprezzabile consistenza e per la loro reiterazione nel tempo, hanno sicuramente superato la soglia della normale tollerabilità, con riguardo al parametro valutativo dei corretti rapporti di vicinato. 
Trattasi, infatti, di utilizzi che si sono sostanziati in una intenzionale e permanente alterazione della destinazione a “cortile condominiale” dell'area scoperta a piano terra di cui trattasi. Si stima equo determinare, nell'importo di € 5.000,00, da intendersi liquidato in moneta attuale, il risarcimento, per equivalente monetario, da accordare a ### in relazione al danno non patrimoniale dallo stesso patito, in conseguenza delle condotte illecite di cui si sono resi responsabili i coniugi D'### per tutto il tempo della loro permanenza abitativa all'interno del complesso edilizio condominiale di cui è causa. 
Con riferimento alla domanda di manleva proposta dai coniugi convenuti D'### nei confronti della ### essa è infondata e va, pertanto, rigettata. Come è noto, la chiamata in garanzia si ha quando una delle parti evochi in giudizio un terzo, con lo scopo di riversare su quest'ultimo gli effetti di un'eventuale soccombenza. La garanzia che permette tale chiamata può essere propria o impropria (art. 32 c.p.c.). La prima si ha quando il terzo è tenuto a rispondere sulla base di un rapporto sostanziale nascente da un contratto o dalla legge e sarà soggetto agli effetti della sentenza della causa principale e può proporre eccezioni, mezzi istruttori, istanze ed impugnazioni relative alla causa principale (tipico è il caso della garanzia per evizione ex art. 1485 c.c.). La seconda, invece, si ha quando il collegamento tra la posizione del chiamante e del terzo chiamato non si fonda su di un rapporto giuridico nascente dalla legge o da un contratto, ma è di mero fatto. Tipico è l'esempio delle vendite a catena, in cui il venditore può chiamare in causa l'originario venditore, affinché lo garantisca e lo tenga indenne dall'eventuale condanna al pagamento delle spese in favore dell'acquirente. 
Va, innanzitutto, perentoriamente esclusa, nella vicenda in esame, l'operatività della garanzia per evizione, che, come è noto, il venditore è tenuto a prestare ex lege, salvo che le parti non escludano espressamente la menzionata operatività, secondo lo schema di funzionamento proprio dei c.d.  naturalia negotii. Tanto si ritiene, sull'insuperabile rilievo che, nel caso concreto in scrutinio, in realtà, non si è verificata alcuna evizione, totale o parziale, che possa giustificare l'attivazione della relativa garanzia da parte dell'acquirente che risulti evitto in tutto o in parte. 
Sembrerebbe, quindi, con riguardo al caso che ci occupa, che i convenuti chiamanti individuino, comunque, il dedotto obbligo di garanzia, assuntamente esistente a carico della ### nel rapporto contrattuale di compravendita, a suo tempo intercorso tra gli stessi coniugi e la società costruttrice-venditrice. Sennonché, a ben vedere, non si ravvisa, nell'atto pubblico notarile di compravendita, che è a suo tempo intervenuta tra i menzionati contraenti, alcuna specifica pattuizione dalla quale possa scaturire il dedotto obbligo a carico della ### di manlevare i propri aventi causa, in relazione all'eventualità di un esito sfavorevole di giudizi che gli stessi aventi causa avrebbero subito in futuro, in conseguenza dell'iniziativa processuale messa in atto da terzi, che sarebbe stata, a sua volta, legata alla realizzazione dei varchi carrabili per cui è causa. Attesa, infatti, l'importanza delle conseguenze che l'ordinamento riconnette alla assunzione di un obbligo di garanzia, occorre che tale obbligo sia espressamente contemplato nel contesto del regolamento contrattuale, con la correlata esplicitazione degli specifici presupposti fattuali che, ove verificatisi, determinino la concreta operatività dell'obbligo medesimo. 
Va, senz'altro, dichiarata cessata la materia del contendere, relativamente alla richiesta attorea di emissione di un provvedimento di inibitoria, con il quale si ordini ai coniugi D'### - ### o ai loro aventi causa, la cessazione di ogni turbativa e molestia arrecata al possesso e al godimento del diritto di proprietà del ### e degli altri condomini, per effetto dell'illegittimo utilizzo dei menzionati cortili pertinenziali. È di ogni evidenza come un provvedimento di inibitoria, da intendersi nei termini di un divieto giudiziale di prosecuzione di un'attività lesiva di diritti di terzi, possa essere pronunciato esclusivamente in danno dei soggetti che si siano resi responsabili delle attività illecite da inibire, a fronte di una persistenza, all'attualità, delle attività medesime. Sul punto, deve prendersi atto dei due dati irrefutabili, costituiti, rispettivamente, dal pacifico definitivo allontanamento dai luoghi di causa dei coniugi convenuti D'### per aver gli stessi, nelle more, alienato la loro unità immobiliare, e dall'impossibilità di imputare, agli aventi causa di questi ultimi coniugi, le illecite condotte lesive de quibus. Lo stesso C.T.U., in relazione a quest'ultimo profilo, così si esprime, nel contesto dei “Chiarimenti” del 25.04.2019: “Nel merito, non sono stati riscontrati episodi di transito carrabile o pedonale, se non dovuta alla fase di mera ispezione del ### stesso. Si aggiunge inoltre, che gli attuali proprietari dell'u.i. che fu del D'### è attualmente abitata da terzi che, a quanto rilevato in sede di operazioni peritali, non utilizzano i cancelli realizzati, né a scopo pedonabile che carrabile”. 
Sussistono giusti motivi in grado di fondare un'integrale compensazione delle spese di lite, nell'ambito di tutti i distinti rapporti processuali venutisi a costituire nel procedimento che ci occupa. 
Si allude ai rapporti processuali intercorrenti, rispettivamente, tra l'attore ### e i coniugi convenuti, D'### e ### tra questi ultimi e il terzo chiamato in garanzia ### di ### & C. ### nonché tra il menzionato attore e il ### di via ### nn. 11/13/15, ### - ### P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al R.G.A.C. al n. 9072/2003, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - ORDINA, con effetto immediato, al ### di via ### V ### nn. 11/13/15, ### - ### in persona dell'amministratore pro tempore, l'immediata chiusura dei due varchi esistenti sul muro perimetrale, in corrispondenza dei cortili pertinenziali dell'unità immobiliare condominiale che, in passato, è stata di proprietà dei convenuti D'### e ### - DICHIARA cessata la materia del contendere, relativamente alla richiesta attorea di emissione di un provvedimento di inibitoria, con il quale si ordini ai coniugi D'### - ### o ai loro aventi causa, la cessazione di ogni turbativa e molestia arrecata al possesso e al godimento del diritto di proprietà del ### e degli altri condomini, per effetto dell'illegittimo utilizzo dei menzionati cortili pertinenziali; - CONDANNA, in solido tra loro, a norma del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c., i coniugi convenuti, D'### e ### per le causali di cui in parte motiva, alla corresponsione, in favore dell'attore ### della somma di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), da intendersi liquidata in moneta attuale, oltre interessi legali dal giorno di pubblicazione della sentenza sino a quello dell'integrale soddisfo, a titolo di riparazione, per equivalente monetario, dei danni non patrimoniali patiti dal ridetto attore ### in conseguenza delle condotte illecite di cui si sono resi responsabili i citati coniugi convenuti D'### per tutto il tempo della loro ininterrotta permanenza abitativa all'interno del complesso edilizio condominiale di cui è causa; - ACCERTA e ### in ogni caso, l'abusività di qualsivoglia eventuale futuro utilizzo dei cortili pertinenziali di cui trattasi, che avvenga in difformità rispetto alla loro naturale destinazione d'uso; - RIGETTA ogni altra richiesta attorea; - RIGETTA, per infondatezza nel merito, la domanda di garanzia, proposta dai coniugi convenuti D'### e ### nei confronti della ### di ### & C. ### - DICHIARA integralmente compensate le spese di lite, relativamente a tutti i distinti rapporti processuali, venutisi a costituire nell'ambito del presente procedimento contenzioso. 
Così deciso in ### in data 20 dicembre 2022.  

Il Giudice
Unico Dott. ### n. 9072/2003


causa n. 9072/2003 R.G. - Giudice/firmatari: Carra Alessandro

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Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1510/2024 del 12-11-2024

... suddetto intervento chirurgico e contestualmente a gastrectomia verticale. Successivamente all'intervento e nello specifico a partire dal 22 settembre 2010 veniva rilevato strumentalmente versamento pleurico basale sinistro. A causa di tale versamento, in data ###, la paziente iniziava a lamentare uno stato febbrile per cui veniva sottoposta a terapia antibiotica con ### (### associata a ### e ### (###. Il ### emergeva la presenza di una fistola sulla sezione gastrica, causa di ascesso sub frenico, con infarto splenico consensuale ed infarcimento settico della ferita operatoria, nonché di un versamento pleurico sx consensuale e pertanto, in data ###, veniva effettuato un drenaggio dell'ascesso subfrenico e da quella data sino alla dimissione, la paziente non veniva più sottoposta ad indagini strumentali per escludere eventuali recidive del versamento medesimo. In data ###, la sig.ra ### veniva dimessa, ma in data ### veniva nuovamente ricoverata presso l'### S. ### di ### con diagnosi di ricovero di “versamento pleurico” al polmone sx con opacamento pressoché totale del parenchima atelettasico e vi rimaneva ricoverata in gravi condizioni sino al 25.10.2010 e veniva altresì (leggi tutto)...

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Nr. 4608/2021 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile In persona del Giudice dr.ssa ### ha emesso la seguente ### procedimento iscritto al nr. 4608/2021 del registro generale degli affari contenziosi promosso da ### (c.f. ###), nata a #### in data ### ed ivi residente ###e la SOCIETÀ ### E #### & C. S.N.C., con sede in ####, via ### di ### n. 46, p.iva ###, in persona del legale rappresentante pro tempore signora ### rappresentate e difese dall'Avv. ### e dall'Avv. ### del foro di ### Nei confronti di ### (P.IVA ###) con sede ###- 9, in persona del ### pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### nr. 10 come da delega allegata alla comparsa di costituzione ### Oggetto : responsabilità medica ### : come da note conclusionali depositate per l'udienza del 8.02.2024 da intendersi integralmente richiamate e trascritte per relationem ### esposizione ragioni in fatto e diritto della decisione 1.La vicenda processuale Gl attori hanno convenuto in giudizio, con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. davanti al Tribunale di ### l'### di ### chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti, a condotte asseritamente colpose poste in essere dai sanitari, che hanno avuto in cura presso l'### di ### la sig.ra ### che, a seguito della comparsa di reflusso gastro esofageo seguito da vari accertamenti, si sottoponeva a intervento di rimozione del bendaggio gastrico e di gastrectomia verticale. 
Hanno esposto a fondamento della domanda che : la sig.ra ### in data 06 settembre 2010 si recava in ### dell'### “S. ### della Misericordia” di ### con sintomatologia di disfagia e reflusso gastrico e veniva sottoposta a controlli clinico-strumentali ai quali seguiva il ricovero presso l'U.O. di ### del medesimo ### per essere sottoposta a rimozione del bendaggio gastrico.   In data 15 settembre 2010 veniva pertanto sottoposta al suddetto intervento chirurgico e contestualmente a gastrectomia verticale. Successivamente all'intervento e nello specifico a partire dal 22 settembre 2010 veniva rilevato strumentalmente versamento pleurico basale sinistro. A causa di tale versamento, in data ###, la paziente iniziava a lamentare uno stato febbrile per cui veniva sottoposta a terapia antibiotica con ### (### associata a ### e ### (###. Il ### emergeva la presenza di una fistola sulla sezione gastrica, causa di ascesso sub frenico, con infarto splenico consensuale ed infarcimento settico della ferita operatoria, nonché di un versamento pleurico sx consensuale e pertanto, in data ###, veniva effettuato un drenaggio dell'ascesso subfrenico e da quella data sino alla dimissione, la paziente non veniva più sottoposta ad indagini strumentali per escludere eventuali recidive del versamento medesimo.   In data ###, la sig.ra ### veniva dimessa, ma in data ### veniva nuovamente ricoverata presso l'### S. ### di ### con diagnosi di ricovero di “versamento pleurico” al polmone sx con opacamento pressoché totale del parenchima atelettasico e vi rimaneva ricoverata in gravi condizioni sino al 25.10.2010 e veniva altresì sottoposta a biopsia della pleura e toracoscopia trans pleurica, con percorso diagnostico, chirurgico e terapeutico estremamente doloroso e invasivo. 
Ancora, in data ### la sig.ra ### veniva nuovamente ricoverata presso l'ospedale di ### con diagnosi di “laparocele post chirurgico senza menzione di ostruzione” e operata in pari data per la riparazione di ernia su incisione con protesi e dimessa il ###. 
In data ### la paziente veniva ancora una volta ricoverata presso l'### di ### ove veniva sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico di “riparazione di laparocele con protesi di prolene”. Il decorso era regolare e il ### la paziente veniva dimessa. 
Hanno quindi sostenuto l'erroneità dell'operato dei sanitari dell'### di ### richiamando, a fondamento della domanda risarcitoria formulata nel presente procedimento, gli esiti di CTU espletata nell'ambito di procedimento per ATP instaurato dalla sola ### avanti al Tribunale di ### rubricato al nr. 2415/2018 RG. Hanno esposto, in particolare che, all'esito di tale procedimento, i ### nominati dal Presidente ###data ###, hanno depositato relazione peritale dalla quale emergono profili di responsabilità professionale dei sanitari che hanno avuto in cura la signora ### presso l'### di ### con peggioramento delle sue condizioni di salute e postumi temporanei e permanenti all'integrità psico - fisica. 
Hanno esposto che oltre ai danni patrimoniali e non cagionati direttamente alla paziente la società la SOCIETÀ ### E ### & C. S.N.C. è stata danneggiata sotto il profilo patrimoniale avendo avuto necessità di assumere, per circa 6 mesi, dipendente in sostituzione della signora ### per l'attività lavorativa svolta all'interno della società di famiglia. Hanno concluso chiedendo che la convenuta struttura sanitaria sia condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dall'attrice, indicati in euro 21.629,40, a titolo di danno biologico, temporaneo e permanente, e morale, sulla scorta degli esiti della CTU espletata nel procedimento per ATP oltre ai danni patrimoniali per una somma complessiva di euro 33.885,56. Hanno chiesto inoltre la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla società ### & ### S.n.c. di ### & C. s.n.c. per la somma di euro 6.292,14 sostenuti per l'assunzione temporanea, in sostituzione della signora ### di altra dipendente. 
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la #### che, in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società “### e ### di ### & C. s.n.c.”, l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per violazione dell'art. 8 legge 24/2017 e conseguente inutilizzabilità della CTU espletata nell'ambito del procedimento per ATP avendo parte attrice introdotto l'azione risarcitoria oltre il termine di gg.90 dal deposito della relazione di CTU ( espletata in procedimento al quale è rimasta estranea la società “ familiare” nella quale la ricorrente prestava attività quale socia - lavoratrice). Ha in via subordinata chiesto la conversione del rito, contestato le deduzioni di merito poste a fondamento della domanda, eccepito la “ compensatio lucri damno” a fronte di provvidenze assistenziali erogate dall'### in favore di parte attrice in quanto riconosciuta invalida civile e portatrice di handicap, ai sensi della legge 104/1992, sia pure in via subordinata ritenendo l'insussistenza di condotte censurabili dei sanitari perugini. Ha concluso perché in via preliminare sia dichiarata la carenza di legittimazione della società “ ### e ### & C. s.n.c.” e l'improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis ovvero perché sia disposta la conversione del rito e comunque rigettata la domanda di risarcimento dei danni. 
Ha chiesto la rinnovazione della CTU espletata in sede di ATP ovvero il richiamo dei ### Disposta la conversione del rito, a fronte della complessità della vicenda, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 co.VI c.p.c. 
Rigettate le richieste di prova orali articolate dalla sola parte attrice in quanto aventi ad oggetto valutazioni non demandabili a testi ovvero fatti da provarsi in via documentale e la richiesta di rinnovazione di ### acquisiti gli atti del procedimento per ATP iscritto al nr. 2415/2018, è stata disposta, ex art. 213 c.p.c., l'acquisizione presso l'### e l'### di informazioni relative alle somme corrisposte in favore dell'attrice a titolo di prestazioni assistenziali. 
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.  190 c.p.c.  2. Le eccezioni di improcedibilità della domanda e di inutilizzabilità CTU espletata nel procedimento per ### esaminate, per evidenti ragioni di priorità logica, le eccezioni di improcedibilità della domanda sollevate dalla convenuta con riguardo alla proposizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. oltre il termine di 90 gg. dal deposito della CTU espletata in sede di ### promosso dalla sola ### e dalle ulteriori eccezioni di improcedibilità/inammissibilità della domanda. Le eccezioni sono da ritenersi infondate posto che risulta instaurato, prima dell'instaurazione del giudizio, procedimento di mediazione ( da parte di entrambi gli attori : cfr. all. 12 e 13 ricorso introduttivo e ) ex art. 5 D.lvo 28/2010 che l'art. 8 co.2° della legge ### - ### espressamente quale “ alternativa” alla proposizione di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. Si osserva, inoltre, limitatamente alla posizione della signora ### ( non avendo la società partecipato al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.) che, in ogni caso, la proposizione della domanda giudiziale oltre il termine di 90 gg. dal deposito della relazione di CTU non rende affatto la domanda improcedibile ( non avendo il termine natura perentoria) ma, semmai, riguarda esclusivamente la diversa questione dell'individuazione della data in cui si producono gli effetti sostanziali e processuali della domanda che, tuttavia, nel caso in esame non sono stati oggetto di alcun rilievo da parte della convenuta e che, pertanto, non assumono alcuna specifica rilevanza nel presente procedimento. 
Si osserva, inoltre, che nella vicenda in esame è stato disposto il mutamento dal rito semplificato al rito di cognizione piena e che, in ogni caso, il ricorso alla procedura di mediazione ex art. 5 D.lvo 28/2010 è condizione sufficiente per ritenere procedibili le domande formulate da entrambi gli attori. 
Per quanto riguarda le eccezioni di inutilizzabilità della CTU espletata in sede di procedimento per ATP quanto alla posizione della società “ ### e ### & C.s.n.c.” anche tale eccezione va disattesa posto che l'estraneità della società attrice al procedimento per ATP non preclude l'utilizzazione nel presente giudizio della CTU in forza del principio per il quale “ … il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito", trovando tale principio fondamento "nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto; nella assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altre; nell'unità della giurisdizione" e "nel principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata, prescritta dall'art. 111 Cost." (così, tra le altre, Cass., Sez. 3, sent. 11555 del 2013).  3. La qualificazione giuridica delle domande proposte dagli attori , i principi generali in materia di responsabilità sanitaria e la valutazione sulla carenza di legittimazione attiva della società attrice In via preliminare deve procedersi alla qualificazione giuridica della domanda formulata dagli attori che hanno agito nei soli confronti della struttura sanitaria. Chiarito che trovano applicazione al caso in esame , ratione temporis, le disposizioni processuali ( non anche quelle sostanziali, avuto riguardo al “ tempo” in cui si sarebbero verificati i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, risalenti al 2010) dettate dalla legge c.d. ### - ### nr. 24/2017 si ricorda, in via generale, che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale. Quanto al riparto dell'onere probatorio in tema di colpa medica, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che sia posto a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari restando a carico dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. sentenza n. 4400/2004; 9085/2006; Cass. 4792/2013). 
Applicando tali principi al caso in esame è indubbio che la domanda proposta da ### per i danni asseritamente connessi al ricovero e alle cure ricevute presso l'### di ### nel periodo compreso tra il 15 settembre 2010 e il 6 ottobre 2010, siano da ricondursi nell'alveo della responsabilità di natura contrattuale o da contatto sociale. 
Deve invece escludersi che tale responsabilità possa essere invocata dalla società “ ### e ### & C.” s.n.c. trattandosi di soggetto del tutto estraneo al rapporto contrattuale o da contatto sociale e potendo, semmai, ricondursi la relativa domanda risarcitoria per danni patrimoniali nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. con i conseguenti più gravosi oneri probatori per la società attrice tenuta a provare tutti i presupposti dell'illecito aquiliano, tra cui anche l'elemento psicologico del dolo o della colpa. 
Ancora in via generale si ricorda che, con riguardo alla prova del nesso causale, che grava sui danneggiati ( sia che agiscano a titolo di responsabilità contrattuale, sia a titolo di responsabilità da fatto illecito) che la valutazione circa l'accertamento del nesso causale tra condotta del medico o della struttura sanitaria ed evento dannoso, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili) presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass., sez. III, 11 maggio 2009, 10741). In sede ###particolare, nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto; il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. ### del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato, il tutto secondo un criterio di 'credibilità razionale' o 'probabilità logica', in base alle effettive circostanze fattuali (cfr. sul punto Cass. Pen., Sez. IV, 12 novembre 2013, n. 8073). Si tratta di uno standard di "certezza probabilistica" non ancorato "esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi che potrebbe anche mancare o essere “ in conferente", ma che deve essere "verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica ). 
Tanto premesso con riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione attiva nel presente giudizio della società attrice “ ### e ### & C. “ s.n.c. la stessa deve essere disattesa posto che, ribadita l'estraneità della società al rapporto contrattuale o da contatto sociale che fonda, invece, la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attrice nella sua qualità di paziente e ricondotta, invece, la domanda di risarcimento dei danni della società allo schema di cui all'art. 2043 c.c., non vi è motivo di escludere, sotto il profilo della legittimazione ad agire, la possibilità di richiedere alla struttura sanitaria il risarcimento dei danni che si assumono direttamente connessi a condotte colpose dei sanitari laddove si provi che dalle stesse sia derivato un danno immediato e diretto anche a soggetti diversi dalla vittima, c.d. primaria, dell'illecito.  4. La domanda di risarcimento del danno formulata da ### dalla domanda di risarcimento del danno formulata “ in proprio” dall'attrice ### in applicazione dei principi ricordati al punto 3) quanto alla natura della responsabilità invocata e alla distribuzione degli oneri probatori, si osserva quanto segue. ### portatrice dal 2002, di bendaggio gastrico riposizionato nel 2004, in seguito alla comparsa di reflusso gastro-esofageo, in data ### si è recata al ### dell'### “### S. ### della Misericordia” di ### dove, nello stesso giorno, è stata ricoverata presso il reparto di ### e previ accertamenti strumentali ed ematici è stata sottoposta ad intervento di “debendaggio e ### Gastrectomy”, in data ###. Il 21 settembre del 2010 RX eseguita con mezzo di contrasto ha evidenziato il mantenimento delle suture gastriche e transito libero. A partire dal 22 settembre è stato rilevato con esame strumentale versamento pleurico basale sinistro e dal 24 settembre, a causa di stato di rialzo febbrile, è stata sottoposta a terapia antibiotica, mentre in data ### gli esami ematici svolti hanno evidenziato un aumento dei globuli bianchi rilevante , indicativo di un severo processo infiammatorio. Dalla documentazione clinica acquisita in giudizio emerge che il 1 ottobre si è proceduto alla ricerca di indici di flogosi specifici ( VES e ### e che sino alla data delle dimissioni non risulta alcuna rivalutazione di tali valori né la ricerca di pro - calcitonina. Risulta, invece, disposta, in data ### TC torace-addome completo che evidenzia il progressivo peggioramento del quadro settico ( in particolare sono state apprezzate bolle aeree in regione subfrenica sinistra, segno di perforazione viscerale, segni di colliquazione splenica, versamento nel cavo del ### ed aumento del versamento pleurico sinistro, caratterizzato da una raccolta fluida-corpuscolata tipica di processo flogistico in fase di riorganizzazione fibrosa, con conseguente disventilazione). Si è proceduto ad esecuzione di toracentesi, in data ###, con drenaggio di 500 ml di liquido dal cavo pleurico sinistro. La paziente è stata dimessa il ### con riscontro di assenza di febbre, canalizzazione a feci e gas, ferite chirurgiche in ordine, anemia microcitica di probabile origine ferro - carenziale. In data ### a seguito di comparsa di dispnea si è recata presso il P.S. dell'### di ### dove è stata ricoverata in regime di urgenza e trasferita presso la ### dello stesso nosocomio dove è stata diagnosticata “ ipotrasmissione del soffio pleurico a carico del polmone sinistro”. Sottoposta ad esami ematochimici è stata evidenziata VEA molto elevata e il 9 ottobre 2010 è stata eseguita toracentesi esplorativa diagnostica con riscontro di liquido pari a 1600 - 1800 cc. Trasferita presso la ### di ### toracica il 20 ottobre è stata sottoposta a videotorascopia operativa sinistra transpleurica nel corso della quale è stato effettuato sbrigliamento pleurico e asportazione delle cotenne di fibrina ed è stata dimessa in data ### con guarigione chirurgica e prescrizione di controlli seriali post - dimissione.   Il 5 marzo del 2013 è stata ricoverata presso la ### di ### dell'### di ### di ### per la formazione di laparocele epigastrico sottocostale bilaterale senza segni di ostruzione e sottoposta ad intervento chirurgico di correzione del suddetto laparocele con apposizione di protesi in polipropilene e dimessa il 8 marzo 2013 in buone condizioni generali. Il giorno 21 giugno 2013 è stata nuovamente ricoverata presso il nosocomio di ### per recidiva di laparocele con evidenza all'ingresso di presenza in ipocondrio destro di recidiva di laparocele. E' stata operata nella stessa giornata con intervento di riparazione del laparocele con applicazione di nuova protesi in prolene ancorata in prossimità della protesi precedentemente applicata e dimessa il 24 giugno 2013. In data 24 maggio 2017 è stata sottoposta a TC addome che ha evidenziato la presenza di laporocele in regione addominale destra con porta erniaria di 8 cm e le è stata riconosciuta invalidità civile - per riduzione della capacità lavorativa in misura pari all'80% - per “ obesità marcata già trattata con duplice intervento di riduzione plastica complicato da laparocele e ernia addominale. Spondiloartrosi e gonartrosi ipotoroidismo in trattamento sostitutivo diabete mellito II. Esiti pregresso intervento plastica acromiale spalla destra da trauma in sinistro stradale”. 
Ricostruita la vicenda “ clinica” che ha riguardato l'attrice deve valutarsi se, in una condizione fisica ad elevata complessità, gli interventi e cure cui l'attrice è stata sottoposta nel periodo di tempo compreso tra il 6 settembre e il 6 ottobre 2010 presso l'### siano o meno stati adeguati e se dagli stessi sia derivato un aggravamento delle condizioni di salute delle paziente con eventuali danni di natura iatrogena. ### espletata in sede di ### valutabile anche in questa sede ###valutazioni condivisibili, in quanto fondate sull'esame analitico della documentazione clinica acquisita in giudizio, su valutazione clinica e condotta con metodo immune da errori tecnici e scientifici, la rilevanza causale della condotta dei sanitari del nosocomio perugino ( ed anche di quelli di ### con riguardo alla problematica connessa con la presenza di laporecele riscontrato nel 2013. Ha escluso che vi siano state condotte erronee nell'esecuzione dell'intervento, in unico contesto, in data ###, di rimozione del bendaggio gastrico e di gastrectomia verticale ( scelta invece ritenuta impropria dal CTP di parte attrice) . I ### in particolare hanno evidenziato che “ .. per quanto riguarda l'idoneità della rimozione del bendaggio e la contemporanea formazione della neotasca in una unica procedura chirurgica occorre fare riferimento a quanto riportato in letteratura nelle ### di ### (fornite dai medesimi ###) ove si legge quanto segue: “…### di revisione dopo bendaggio gastrico. In caso di insuccesso per mancata/insufficiente perdita di peso o recupero ponderale o complicanze meccaniche dopo bendaggio gastrico laparoscopico regolabile è proponibile la conversione a ### Gastrectomy….Gli interventi di conversione possono essere eseguiti in uno o due tempi sulla base di un programma terapeutico individualizzato…omissis…” … ### luce di quanto sopra riportato appare di tutta evidenza che non esiste una controindicazione assoluta all'intervento in oggetto in una unica soluzione. Altresì, nel caso in oggetto si ritiene che il ### alla luce delle caratteristiche cliniche e anatomiche del soggetto (già sottoposto in precedenza a due interventi di bendaggio gastrico), anche in considerazione dell'anamnesi patologica del soggetto (diabetico ed iperteso) abbia optato per un unico intervento per scongiurare un aumento del peso in attesa della riduzione gastrica in un soggetto con parete addominale già indebolita da pregressi interventi chirurgici.  chirurghi di ### il successivo versamento pleurico ed addominale rientrano, altresì, nel novero delle complicanze connesse a detto intervento. Si esclude, dunque, completamente che la deiscenza della sutura chirurgica del neostomaco sia riconducibile ad una imperizia poiché gli stessi operatori rivalutavano successivamente, con esame strumentale con mezzo di contrasto, la buona tenuta della sutura. Il successivo riscontro della fistola rientra, pertanto, nel quadro delle complicanze ovvero eventi prevedibili ma non evitabili, così come risulta dalle ### guida ###.” . Hanno escluso che il versamento pleurico sia stato determinato dalla condotta dei sanitari così come l'esistenza di nesso causale tra l'intervento, le cui modalità di esecuzione sono state ritenute del tutto adeguate, e il laparocele. 
Hanno invece riscontrato - con parziale conferma delle allegazioni di parte attrice - che a seguito del rialzo febbrile accusato dalla paziente sin dal 22 settembre del 2010, vi è stata una sottovalutazione del quadro infettivo e del versamento pleurico sinistro e una non corretta gestione della problematica che ha determinato l'aggravamento delle condizioni di salute della signora ### con necessità di successivo ricovero in urgenza, a distanza di soli due giorni dalle dimissioni dall'### di ### presso l'### di ### e successivo intervento di “ videotorascopia operativa sinistra transpleurica nel corso della quale è stato effettuato sbrigliamento pleurico e asportazione delle cotenne di fibrina”. In particolare, secondo i ### i sanitari dell'### di ### hanno, in particolare, in violazione delle buone pratiche cliniche ed assistenziali, omesso, nel periodo ricompreso dalla evidenza strumentale del versamento pleurico sinistro fino alla data della dimissione ospedaliera del 06.10.10, di procedere al monitoraggio degli indici di flogosi ematochimici (### PCR e procalcitonina) nonché all'esecuzione di TC di controllo dell'andamento della raccolta pleurica, in particolare, subito prima della dimissione, né hanno provveduto a mantenere un drenaggio continuo vista la gravità del quadro come era risultato alla TC torace addome del 27.09.10. Tali omissioni hanno determinato la recidiva del versamento pleurico, con formazione di empiema pleurico e necessità di successivo intervento chirurgico di sbrigliamento con ripercussioni anatomiche e cliniche a livello polmonare e cardiache (ipomobilità della base polmonare di sinistra, atelettasia del lobo polmonare sinistro, strie atelettasiche del lobo superiore e stria fibrotica in sede retro cardiaca sinistra). La mancata esecuzione di indagini clinico-strumentali tra il ### e la data della dimissione avvenuta il ### ha determinato una evoluzione clinica in senso peggiorativo delle condizioni di salute della paziente e non ha consentito - secondo i ### - di adottare una adeguata terapia in grado di scongiurare il peggioramento del quadro clinicodiagnostico, favorendo la realizzazione di esiti riscontrati a carico del polmone di sinistra, con comparsa di atelettasia del lobo polmonare, strie atelettasiche del lobo superiore e stria fibrotica in sede ###sostanza secondo i ### l'esecuzione di esami clinici e strumentali, giustificati sia dagli indici di flogosi riscontrati negli esami del 25 settembre 2010 sia nell'esame strumentale del 27 settembre 2010 ( TC) avrebbe consentito di evitare il massivo versamento pleurico accertato presso l'### di ### secondo il criterio del “ più che probabile che non” che ha reso necessario l'intervento già descritto con postumi sia di natura temporanea, sia di natura permanente costituiti da “ .. esito di trauma pleurico caratterizzato da adesioni fibrotiche del seno costo-frenico di sinistradocumentato nella Rx del 12.05.2011- oltre al danno anatomico polmonare dato dalla presenza di strie fibrotiche atelettasiche del lobo polmonare, strie atelettasiche del lobo superiore e stria fibrotica in sede retro cardiaca, elementi dimostrati anche strumentalmente, che giustificano una insufficienza respiratoria di grado lieve..” , riscontrata anche in sede di esame obiettivo della perizianda. 
Tali conclusioni dei ### non risultano superabile dalle osservazioni critiche formulate dai CTP di parte convenuta che sono state adeguatamente valutate dai ### che hanno ribadito la correttezza delle loro conclusioni 1 con valutazioni che si condividono e che si richiamano in questa sede “ per relationem”.  1 Cfr. relazione di CTU nel procedimento per ATP laddove i ### osservano, a fronte delle osservazioni critiche formulate dai CTP di parte convenuta come “ .. si ribadisce che per quanto riguarda l'asserita normalizzazione dei valori ematochimici rilevati a ridosso della dimissione della paziente dall'### di ### la VES in data ### presentava un valore pari a 98 là dove il range di normalità è ricompreso tra 1 e 25; tale elevato valore era patognomonico per un processo infettivo in corso e, si ribadisce, avrebbe dovuto essere monitorato anche nei giorni successivi unitamente a PCR e pro-calcitonina, mai indagati dai sanitari in oggetto; si ritiene che la mancata ricerca dei suddetti parametri infiammatori configuri una franca superficialità del tutto inescusabile. 
Altresì, i CTP fanno riferimento a drenaggi pleurici che, tuttavia, non sono stati per nulla applicati né mantenuti, come avrebbero dovuto essere, ma è stata solamente eseguita una toracentesi con intento semplicemente evacuativo. Inoltre, và sottolineato che il severo quadro clinico presentato dalla paziente al momento del ricovero presso l'### di ### a soli due giorni dalla dimissione dal nosocomio di ### si caratterizzava per una insufficienza respiratoria severa, unitamente ad indici di flogosi altamente elevati VES -101-, per cui è altamente improbabile/impossibile che alla dimissione la paziente non avesse alcun disturbo respiratorio mentre dopo soli due giorni abbia avuto un versamento pleurico così imponente -1600-1800 cc drenati l'08.10.2010 all'### di ### Altresì, si evidenza che dalla lettura della ### di ### si evince la mancanza della visita della paziente al momento della dimissione con assenza di descrizione dell'esame obiettivo soprattutto toracico che avrebbe, senza alcun dubbio, evidenziato la presenza del versamento pleurico in fase di evoluzione. La mancata evidenza di elementi clinico-laboratoristici in grado di suggerire un approfondimento specialisticostrumentale è, in caso, un aggravante in quanto i suddetti elementi non sono stati affatto ricercati; vedi la mancata ricerca degli indici specifici di flogosi -### PCR e pro-calcitonina, vedi la mancanza di ulteriore TC toracica pre-dimissione, vedi mancata auscultazione del torace della paziente il giorno della dimissione. Per quanto riguarda l'invito a presentarsi in data ### era solo per medicare la ferita chirurgica e non per approfondimenti clinico-diagnsotici volti a valutare l'evoluzione del versamento medesimo. Per quanto riguarda ### dunque ritenersi accertata la responsabilità dei sanitari dell'### di ### - e dunque della struttura sanitaria evocata in giudizio - per avere omesso di monitorare e controllare, pur a fronte di evidente stato infettivo, gli indici di flogosi e di verificare attraverso l'esecuzione di TC di controllo l'andamento del versamento pleurico, così determinando il peggioramento del quadro infettivo e il massivo versamento riscontrato a distanza di soli due giorni dalle dimissioni che ha richiesto intervento chirurgico e dal quale sono derivati postumi temporanei e permanenti riscontrati dai ### 4.1 Il danno non patrimoniale ### la responsabilità della struttura ospedaliera occorre ora valutare i danni risarcibili. 
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno all'integrità psico - fisica sub specie di danno biologico permanente e temporaneo riportandosi, sostanzialmente, I ### hanno ritenuto che dalla condotta omissiva dei sanitari sia derivato un danno all'integrità psico - fisica di parte attrice di natura permanente valutabile in percentuale pari all'8%. Hanno valutato un danno all'integrità psico - fisica di natura temporanea di gg. 113 complessivi, di cui 18 con inabilità assoluta ( al 100%), gg. 45 al 75%, 30 gg. al 50% e gg.20 al 25% per un totale complessivo di gg. 113. 
I ### nell'indicare tali percentuali non hanno, tuttavia, proceduto in modo specifico alla valutazione del danno c.d. “ differenziale” di natura iatrogena ovvero del danno specificamente imputabile, a fronte di una complessa condizione clinica della paziente e dell'insorgenza - per l'affermazione circa l'adeguata terapia che non avrebbe comunque subito variazioni anche in caso di evidenze strumentali di aumentato versamento pleurico appare del tutto semplicistica e non rispettosa delle indicazioni terapeutiche in casi analoghi; infatti, a fronte di una evidenza di peggioramento del processo flogistico e respiratorio si sarebbero potute attuare scelte terapeutiche idonee a prevenire un così massivo versamento pleurico con conseguente organizzazione e interessamento fibrotico pleurico aderenziale che ha necessitato di successivo intervento di sbrigliamento. Una precoce individuazione, infatti, avrebbe consentito l'utilizzo di drenaggi pleurici con indagine citologica del liquido e conseguente adeguamento della terapia farmacologica di cui la semplice somministrazione di ### 500 compresse due volte al dì, quale quella indicata alla dimissione, risulta del tutto inadeguata ed insufficiente. ### si vuole evidenziare che nel corso del ricovero presso l?ospedale di terni la ###ra ### è stata sottoposta a terapia antibiotica ben più complessa caratterizzata dall'associazione di amoxicillina, acido clavulanico, amikacina, teicoplanina, ciprofloxacina, terapie ad ampio spettro in grado di coprire da infezioni da batteri ### positivi e ### negativi. La mancata esecuzione di indagini clinico-strumentali tra il ### e la data della dimissione avvenuta il ### ha determinato una evoluzione clinica in senso peggiorativo, ha omesso una adeguata strategia terapeutica in grado di scongiurare il peggioramento del quadro clinico-diagnostico favorendo la realizzazione degli esiti riscontrati a carico del polmone di sinistra, con comparsa di atelettasia del lobo polmonare, strie atelettasiche del lobo superiore e stria fibrotica in sede retro cardiaca, elementi questi che non rappresentano una fisiologica evoluzione del versamento pleurico così come affermato dai consulenti di parte. I suddetti riscontri, inoltre, sono attribuibili sì all'esito del marcato versamento pleurico organizzatosi con esiti fibrotici tali da richiedere un decorticamento chirurgico; gli stessi non risultavano, altresì, presenti prima del ricovero in oggetto così come si evince dall'Rx torace dell'08/09/2010 in cui si rilevava “...assenza di alterazioni pleuro-parenchimali evolutive in atto ed ombra cardiovascolare nella norma...”, con smentita di quanto riportato dai consulenti che li ritenevano già presenti anni addietro rispetto all'epoca dei fatti. Esiste agli atti, inoltre, una Rx torace del 12.05.2011 da cui si legge: “...l'esame mostra sinfisi del seno costo-frenico sinistro. Residua piccola stria a carattere fibrotico in retrocardiaca sinistra...” con evidenza della persistenza dei suddetti esiti..” ragioni estranee alla condotta dei sanitari come ritenuto dagli stessi ### - alla condotta dei sanitari del nosocomio di ### con riguardo all'evoluzione peggiorativa di patologia ( versamento pleurico con processo infettivo) da cui la paziente era in ogni caso affetta e la cui risoluzione avrebbe comunque richiesto, secondo la stessa valutazione dei ### un periodo di tempo più esteso del ricovero presso il nosocomio perugino ( ai sanitari viene infatti imputato anche di aver dimesso “ precocemente” la paziente il 6 ottobre costringendola, a distanza di poco di due giorni, a successivo ricovero per l'aggravamento delle sue condizioni di salute. ### luce di tali osservazioni si ritiene ragionevole stimare il danno all'integrità psico - fisica di natura permanente, riferibile alla riscontrata insufficienza respiratoria di grado lieve, nella misura del 6%, con riduzione della stima operata dai ### comunque rispettosa del “ range” utilizzato nella letteratura relativa ai barèmes valutativi medico - legale che indicano, per tali tipologie di postumi, una valutazione compresa tra il 5% e il 10% ( cfr. tra le altre ### 2016). 
Per gli stessi motivi si ritiene giustificato rideterminare il periodo di inabilità temporanea, tenuto conto che, in ogni caso, ci sarebbe stata una maggior durata del ricovero presso l'### laddove la paziente non fosse stata dimessa repentinamente il ### e prevedendo una “ fisiologica” risoluzione del versamento pleurico se svolti i necessari accertamenti strumentali e clinici e disposta, dunque, una più tempestiva e mirata terapia antibiotica, in gg. 90 complessivi, di cui 15 con inabilità al 100%, 15 al 75%, 30 al 50%, 30 al 25%. 
Per quanto riguarda la quantificazione del danno deve farsi applicazione dei criteri dettati dall'art. 7 della legge 24/2017 ( e in precedenza l'art. 3 DL 158/2012 e relativa legge di conversione) che prevede che il danno alla salute conseguente a responsabilità sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 Codice delle ### private.  ###. 139 del D.lvo 209/2005 prevede che “a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. ### così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad ottocentosettanta euro e novantasette centesimi” . ###à del danno da invalidità permanente si ottiene moltiplicando il “valore unitario di danno” (punto base moltiplicato per il coefficiente moltiplicatore di cui al comma VI dell'art. 139) per il numero che esprime il grado di invalidità e (ove operante) per il “coefficiente di adeguamento” corrispondente all'età del danneggiato. 
Applicando i criteri tabellari richiamati al caso di specie, considerando l'età dell'attrice ( 49 anni ) al momento del fatto ( ottobre 2010 ) il danno permanente all'integrità psico - fisica va liquidato, avuto riguardo alla riconosciuta percentuale del 6% e agli aggiornamenti di cui al DM del 16.7.2024 ( con decorrenza dei nuovi importi dal mese di aprile del 2024) nella somma di euro 7.778,28. Non si ritiene sussistano elementi per procedere ad un aumento della somma così calcolata a titolo di personalizzazione del danno, consentito ai sensi dell'art. 139 co.3° CAD che prevede la possibilità per il giudice, di aumentare la somma determinata secondo i criteri tabellari, in misura non superiore ad 1/5, valutando con equo e motivato apprezzamento le condizioni soggettive del danneggiato. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, con orientamento costante, ritenuto che nella determinazione del “ quantum” dovuto per la lesione dell'integrità psico - fisica intesa in senso dinamico - relazionale, la personalizzazione del risarcimento si giustifica solo laddove i pregiudizi sofferti siano qualificabili in termini di straordinarietà ed eccezionalità, essendo quelli “ ordinari” già compresi nei valori percentuali tabelari ( cfr. Cass. Civ. 28988/2019). Nel caso in esame non emergono elementi dai quali desumere che l'attrice abbia riportato danni eccedenti a quelli che secondo l'id quod plerumque accidit qualunque persona con la stessa invalidità non potrebbe non subire. Va riconosciuto all'attrice ulteriore somma a titolo di danno morale. Anche in caso di lesioni c.d.  micropermanenti, infatti, è consentita, la liquidazione del danno c.d. morale ossia il danno derivante dalla sofferenza e turbamento interiore. La natura dei postumi riportati dall'attrice, con particolare riguardo all'intervento in urgenza cui è stata sottoposta presso l'### di ### in una condizione clinica complicata anche da altri rilevanti comorbilità, lasciano presumere l'esistenza di disagio “ interiore” per l'aggravamento peggiorativo del versamento pleurico. Va dunque ritenuta accertata l'esistenza del danno morale che può essere liquidato, equitativamente, nella misura di euro 2000,00. Il danno non patrimoniale liquidabile va quantificato, dunque, nella somma complessiva di euro 10.370, 78. 
Tale somma è già liquidata all'attualità e comprensiva, dunque, di rivalutazione monetaria. 
Trattandosi di debito di valore sulla stessa vanno calcolati, a titolo di lucro cessante, gli interessi, da determinarsi in misura legale, sulla somma devalutata al momento del fatto ( ottobre 2010 ), rivalutata anno per anno secondo l'indice ### e sino alla presente pronuncia, oltre interessi in misura legale dalla pronuncia sino al saldo.  4.2 Il danno patrimoniale relativo alla posizione di ### e le ulteriori domande per rimborso spese CTU e CTP nel procedimento per istruzione preventiva ### ha chiesto anche il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alle asserite ed inadeguate cure praticate nei suoi confronti presso l'### di ### Ha, in particolare, chiesto il rimborso di spese mediche documentate nell'ambito del procedimento per ATP e ritenute congrue dai ### per la somma complessiva di euro 3.946,15 ( indicate analiticamente nell'all. 12) dell'atto di citazione). In particolare rientrano tra tali spese quelle relative a consulenze specialistiche dei dott.ri ### e ### risalenti all'anno 2015, a visite chirurgiche ( prima visita e visite di controllo) e pagamento ticket per esami strumentali ( TAC addome, Tac torace). Esaminando tale documentazione è evidente, con particolare riguardo alle spese sostenute per consulenze specialistiche “ di parte” che le stesse non sono diretta conseguenza delle uniche condotte sanitarie asseritamente incongrue lamentate da parte attrice nel ricorso per ATP ma riguardano, in via prevalente, censure all'operato dei sanitari che sono state, invece, disconosciute nell'ambito della ### espletata nel procedimento per ATP e che, peraltro, parte attrice non ha neanche riproposto nel presente giudizio dove ha limitato la richiesta di risarcimento dei danni alla sola condotta dei sanitari relativa alle omissioni di accertamenti e cure per il versamento pleurico ( nel procedimento per ATP e nel procedimento di mediazione promosso in epoca anteriore l'attrice aveva, invece, posto a fondamento delle sue domande risarcitorie anche i presunti errori sanitari relativi all'esecuzione di intervento di rimozione di bendaggio gastrico e gastrectomia verticale e di mancato riscontro di ernia iatale che avrebbero innescato laparocele via via manifestatosi come sempre più invasivo e “ incoercibile” ( secondo le valutazioni dei consulenti di parte). E' evidente, dunque, che non è possibile procedere alla liquidazione di spese sostenute per accertamenti differenti da quelli relativi ai problemi connessi al versamento pleurico né dell'intero costo di consulenze “ specialistiche” funzionali a dimostrare un danno non patrimoniale e patrimoniale di evidente maggior consistenza rispetto a quello richiesto nel presente giudizio e che, comunque, è rimasto privo di riscontro all'esito della ### Per tali motivi - avuto riguardo alla parziale soccombenza dell'attrice rispetto alle domande di risarcimento del danno originariamente indicate in sede di mediazione e di ### cui erano funzionali le consulenze specialistiche di parte per le cui spese si chiede il rimborso - si ritiene che delle spese indicate nell'all. 12) dell'atto di citazione solo una parte possa essere causalmente connessa al danno patito dall'attrice come accertato in giudizio. Si ritiene pertanto che possono essere riconosciute, a titolo di rimborso per le spese documentate all'all.12) dell'atto di citazione la somma di euro 450,00 ( pari ad una percentuali di circa il 40% del totale della spesa) per la relazione di consulenza specialistica del dott. R. ### e la somma di euro 900,00 ( pari a circa il 50% della spesa complessiva) per la relazione di consulenza specialistica del #### la somma di euro 36,15 per il ticket relativo a TC del torace per una somma complessivamente pari ad euro 1386,15 ed esclusione, invece, delle restanti in quanto non direttamente conseguenti a necessità di cure, accertamenti e terapie per il danno derivante dal versamento pleurico e relative complicazioni e postumi. Sulla somma di euro 1386,15 riconosciuta a titolo di danno patrimoniale andrà calcolata, a far data dall'esborso, la rivalutazione annuale secondo gli indici ### oltre interessi, sulla somma rivalutata annualmente sino alla pronuncia e soli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo.  ### ha chiesto la condanna della struttura sanitaria convenuta per le spese relative alla CTU espletata in corso di procedimento per ATP e per le spese sostenute per i propri ### Come si è già osservato in precedenza la CTU espletata nell'ambito del procedimento per ATP ha riguardato l'intero operato dei sanitari del nosocomio perugino con quesito relativo a molteplici censure mosse dalla ricorrente alla condotta dei sanitari e danni di maggior consistenza rispetto a quelli che sono invece stati ritenuti nella CTU e valutati nel presente giudizio. Ne consegue, attesa la “ parziale” soccombenza dell'attrice rispetto alle domande risarcitorie poste a fondamento del procedimento per ATP che le spese di ### liquidate come da decreto del 18.8.2019 nella somma di euro 2.454,79 ( cfr. all. 25 ricorso introduttivo) vanno dichiarate compensate tra le parti in misura pari al 50% con onere di rimborso a carico dell'azienda ospedaliera della restante parte pari alla somma di euro 1227,40 oltre interessi in misura legale dall'esborso sino al saldo. 
Per quanto riguarda le spese sostenute per i CTP ( pari ad euro 3050,00 come da documentazione costituita dalle fatture e dai bonifici fatti in valore del #### e dott. ### per le attività svolte nel corso del procedimento per ### si ricorda, in via generale che si tratta di spese che rientrano tra quelle di cui la parte vittoriosa ( anche solo parzialmente) può ottenere il rimborso, salvo che il giudice non si avvalga della possibilità, riconosciuta dall'art 92 co.1° c.p.c., del potere di escluderle dalla ripetizione se ritenuta manifestamente eccessive o superflue. Nel caso in esame si osserva che l'attività svolta dai CTP ha avuto riguardo, in via principale, ad aspetti della condotta dei sanitari che sono risultati, invece, immuni da errori all'esito della CTU tant'è che la stessa attrice nel presente giudizio si è limitata a circoscrivere la domanda di risarcimento del danno nei limiti riconosciuti dalla ### La valutazione di “ parziale” soccombenza giustifica dunque, anche con riguardo alla domanda di rimborso di tali spese, la compensazione in misura pari al 50% dovendosi porre a carico della struttura sanitaria convenuta la restante parte pari ad euro 1525,00, oltre interessi dall'esborso sino al saldo.  4.3 La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.  #### ha chiesto che la struttura sanitaria convenuta sia condannata ex art. 96 c.p.c. per aver rifiutato di risarcire il danno come accertato in sede ###corso di ATP in via stragiudiziale costringendola ad azionare la pretesa in sede giudiziale. 
La domanda è infondata. La struttura sanitaria convenuta ha, infatti, contestato, nello svolgimento dell'ATP le conclusioni cui sono giunti i periti nominati dal Tribunale con allegazioni difensive fisiologiche e non sintomatiche di dolo o colpa grave e, peraltro, in sede di giudizio a cognizione piena la domanda di risarcimento dei danni è stata riconosciuta solo parzialmente rispetto al “ quantum” richiesto da parte attrice e rientrando il rifiuto di parte convenuta, considerando anche la complessità “ clinica” della vicenda che ha riguardato l'attrice, elemento sufficiente a fondare una dichiarazione di responsabilità aggravata ex art. 96 co.1° c.p.c. La domanda va pertanto rigettata.  5. ### di compensatio lucri cum damno formulata dalla convenuta La convenuta ha chiesto, sia pure in via subordinata, che laddove riconosciuto un danno risarcibile si proceda al “ diffalco” di quanto corrisposto all'attrice a titolo di prestazioni assistenziali dall'### e/o dall'### atteso che la signora ### è stata riconosciuta invalida civile e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92 come dalla stessa dichiarato in ricorso, eccependo la c.d. “ compensatio lucri cum damno”. In via generale si ricorda che è principio generale dell'ordinamento quello secondo il quale il danno non può mai costituire fonte di lucro per il danneggiato sicchè l'eventuale guadagno che sia immediata e diretta conseguenza dell'illecito deve essere detratto dal danno risarcibile al momento della liquidazione. E' stata però oggetto di orientamenti radicalmente contrastanti, sia in sede di riflessione scientifica, sia in sede giurisprudenziale, l'individuazione dell ‘ambito di operatività della c.d. compensatio , in particolare allorquando l'incremento patrimoniale per il danneggiato - rispetto alla situazione in cui versava prima del fatto illecito - connesso con il danno patito, derivi da titoli diversi e più sono i soggetti obbligati sulla base di tali titoli. Sul punto sono intervenute, nel 2018, le ### della Corte di Cassazione ( cfr. Cass. SS.UU. 
Civ. nr. 12564,12565,12567 del 2018) che hanno chiarito come, nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito, si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso essendo la tutela risarcitoria finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato anteriore al verificarsi del fatto illecito senza che possa diventare occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Tanto premesso si osserva che dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che in favore della signora ### è stato erogato indennizzo ### di euro 10.069,77 per infortunio sul lavoro risalente al 6.9.2006 ( all. 2 deposito documentazione di parte convenuta del 10.5.2023) e pensione di invalidità ### a far data dal 2018, per riconoscimento di invalidità civile valutata all'80% e successivamente al 100% ( cfr. allegati nr. 11,17,21 ricorso di parte attrice; all. 1 note depositate in data ### da parte convenuta). Si tratta di somme che sono corrisposte per “ fatti” del tutto diversi rispetti a quelli posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni azionata nel presente giudizio e come riconosciuta in sentenza. #### riguarda, infatti, infortunio sul lavoro risalente all'anno 2006 e la pensione di invalidità civile consegue ad accertamento fondato su patologie che non comprendono in alcun modo i postumi, temporanei e permanenti, riconosciuti quali conseguenze di incongrue condotte dei sanitari del nosocomio perugino e che riguardano esclusivamente il versamento pleurico occorso nel mese di settembre del 2010 con successivo aggravamento ed esiti di “ atelettasia del lobo polmonare, strie atelettasiche del lobo superiore e stria fibrotica in sede retro cardiaca” indicative, secondo la valutazione dei ### dell'insorgenza di insufficienza respiratoria di grado lieve. 
L'### ha invece riconosciuto l'invalidità civile ( all'80% e successivamente al 100% ) e i benefici di cui all'art. 3 della legge 104/92 con diagnosi di “ obesità marcata già trattata con duplice intervento di riduzione plastica complicato da laparocele e ernia addominale. 
Spondiloartrosi e gonartrosi ipotoroidismo in trattamento sostitutivo diabete mellito II. Esiti pregresso intervento plastica acromiale spalla destra da trauma in sinistro stradale” ai quali più di recente si sono aggiunte patologie per esiti correzione valvulopatia aortica, malattia coronarica, FA cronica, diabete mellito di tipo 2. I “ fatti” posti a fondamento delle prestazioni assistenziali - in disparte ogni valutazione poi sulla questione dell'operatività o meno della “ compensatio” in presenza di indennizzi e provvidenze corrisposti dagli assicuratori sociali - sono all'evidenza del tutto diversi da quelli dai quali origina la pretesa risarcitoria parzialmente riconosciuta in giudizio con conseguente inoperatività a monte dell'istituto invocato che richiede, invece, l'unicità del “ fatto” dal quale deriva l'incremento patrimoniale che giustifica l'applicazione della “ compensatio”.  6. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dalla società “ ### & ### Petacchiola” s.n.c. 
La società “ ### & ### “ s.n.c. ha chiesto, con domanda proposta nello stesso atto introduttivo, il risarcimento del danno patrimoniale correlato agli esborsi sostenuti per provvedere alla sostituzione, nel periodo di inabilità “ temporanea”, di ### socio - lavoratore, all'interno della società per l'esecuzione delle sue prestazioni lavorative. Ha allegato, a fondamento della domanda, copia delle buste paga della lavoratrice ### per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2010 e gennaio 2011 e dichiarazioni sottoscritte dalla ### e dal commercialista dell'azienda che attestano che la signora ### è stata assunta dal 4.9.2010 sino al mese di febbraio del 2011 in sostituzione della signora ### che si trovava “ ricoverata presso l'### di Perugia” ( documentazione allegata al ricorso). Ha chiesto, in particolare, che sia risarcito il danno patrimoniale pari alle somme sborsate per gli stipendi pagati alla sostituta della signora ### per il periodo di inabilità temporanea imputabile, secondo le risultanze della ### alla condotta dei sanitari dell'### perugino. Ha allegato, a supporto della domanda, anche la relazione di CTU espletata nell'ambito di procedimento per ATP al quale è rimasta estranea, circostanza tuttavia che, di per sé, come già osservato, non ne preclude la valutabilità nel presente giudizio in forza del principio di atipicità della prova civile.   Come già osservato la domanda di risarcimento può essere ricondotta allo schema generale di cui all'art. 2043 c.c. essendo pacifico che il contratto di spedalità o da contatto sociale intercorso tra ### e la struttura sanitaria convenuta in giudizio non esplica alcun effetto protettivo nei confronti di soggetti terzi. In via “ astratta” non può escludersi la possibilità di riconoscere, a fronte di un fatto qualificabile come illecito ex art. 2043 c.c., anche a soggetti diversi dalla vittima c.d. primaria il diritto ad ottenere il risarcimento di danni subiti per effetto di una condotta illecita laddove dal danno ingiusto cagionato alla vittima primaria sia derivato pregiudizio di un interesse giuridicamente rilevante di un soggetto “ terzo” che ricomprende anche i diritti di credito. Con specifico riferimento all'incidenza sul patrimonio del datore di lavoro dell'assenza del lavoratore dovuta a fatto illecito ( il caso paradigmatico è quello dell'assenza dal lavoro del dipendente vittima di sinistro stradale imputabile a terzi) si ricorda che la Corte di Cassazione a ### con pronuncia nr. 6132/1988 ha ritenuto che "Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (salva restando la risarcibilità dell'ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente)..” con principio, dunque, applicabile anche a fatti illeciti fondati sulla violazione di norme doverose di condotta differenti da quelle relative alla circolazione stradale.   Tanto premesso, in punto di prova, si osserva che dall'istruttoria processuale sono emersi plurimi elementi che consentono di ritenere che la condotta dei sanitari dell'### di ### sia qualificabile anche quale fatto illecito ex art. 2043 c.c. dovendo ritenersi che l'omesso controllo degli indici infettivi, della mancata esecuzione di esame strumentale di controllo e dell'adozione tempestiva di adeguata terapia antibiotica che hanno determinato un peggioramento del versamento pleurico evidenziatosi nel periodo di ricovero della signora ### presso il nosocomio perugino, integrino, oltre che inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con la paziente, anche violazione delle buone pratiche cliniche ed assistenziali e siano sintomatiche di una condotta qualificabile in termini di negligenza e/o imperizia e, dunque, imputabile ai sanitari a titolo di colpa. 
La riconducibilità della domanda allo schema dell'art. 2043 c.c. conduce, come già osservato in precedenza, al rigetto dell'eccezione di carenza legittimazione attiva sollevata da parte convenuta che, peraltro, nulla ha eccepito, invece, con riguardo alla prescrizione ( quinquennale) della pretesa risarcitoria azionata in giudizio che, come noto, non può essere rilevata in via ufficiosa dal giudice. 
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dalla società attrice, tuttavia, nel merito, non può essere accolta per difetto di prova sull'esistenza di danno risarcibile. Si osserva infatti che la società non ha chiesto il risarcimento dei danni per gli esborsi che ha dovuto sostenere in favore della lavoratrice “ infortunata” ma, bensì, per i costi connessi alla sua sostituzione. Il datore di lavoro ha, tuttavia, ottenuto dalla lavoratrice “ in sostituzione” una prestazione lavorativa e, dunque, le somme versate a suo favore a titolo stipendiale costituiscono ordinarie controprestazioni che non trovano certo causa diretta nell'illecito che ha coinvolto la lavoratrice ( ### sostituita. Come ha chiarito la Corte di Cassazione proprio nella pronuncia sopra ricordata ( citata dagli attori) “ .. Nel caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente infortunato si potrà configurare un ulteriore nocumento, che non sarà corrispondente all'importo della seconda retribuzione ma all'eventuale maggior costo della stessa rispetto a quella dovuta all'assente. Ciò perché la prestazione lavorativa in concreto eseguita va retribuita ed il datore di lavoro non può pretendere dal danneggiante sia la retribuzione pagata a vuoto che quella dovuta per le prestazioni sostitutive, in quanto finirebbe per giovarsi di queste ultime senza alcun corrispettivo..” . Nel caso in esame la società attrice non ha dimostrato che nel periodo di assenza di ### ha dovuto continuare a corrispondere alla stessa il pagamento dello stipendio né ha provato l'effettiva necessità della sua sostituzione con la signora ### per ragioni connesse all'impossibilità di organizzare diversamente l'attività sociale - essendo del tutto insufficienti le mere dichiarazioni rese dalla stessa ### e dal commercialista che, tra l'altro, riguardano anche il periodo “ fisiologico” del ricovero della paziente presso l'### di ### per patologie alle quali l'operato dei sanitari è rimasto del tutto estraneo ( il ricovero si è reso necessario per la rimozione del bendaggio gastrico e l'intervento di gastroctomia verticale, correttamente eseguite e si è poi protratto sino al 6 ottobre per versamento pleurico non causalmente derivante dalla condotta dei sanitari ma solo “ aggravato” dalle omissioni riscontrate dalla ### - né, in particolare, ha dimostrato il “ maggior costo” degli esborsi sostenuti per il pagamento di regolari prestazioni lavorative ricevute dalla signora ### rispetto ai costi ordinariamente connessi alla remunerazione dell'attività lavorativa della lavoratrice assente ### o la persistenza di tali costi ( per la prosecuzione del pagamento di oneri stipendiali) anche a fronte della sua sostituzione con altra lavoratrice. ### della domanda risarcitoria così come formulata e dedotta finirebbe, con un effetto paradossale, con il consentire alla società di essersi giovata di prestazioni lavorative regolarmente eseguite dalla signora ### in assenza di corrispettivo e, per di più, senza che sia stata provata la necessità ed indispensabilità della sostituzione o i costi ordinariamente sostenuti dalla società per la remunerazione in favore di #### di prova del “ maggior danno” , chiarito che non è possibile indicare il danno risarcibile nei ratei stipendiali corrisposti per prestazioni regolarmente ricevute ma esclusivamente l'eventuale “ maggior costo” sostenuto per la sostituzione della lavoratrice assente ( rispetto ai costi ordinariamente connessi allo svolgimento della sua attività lavorativa) non può che condurre al rigetto della domanda risarcitoria.  7. Le spese di lite Per quanto riguarda le spese di lite propriamente dette - che si reputa congruo liquidare per il giudizio di merito nella somma complessiva di euro 4237,00 con applicazione, quanto alla fase istruttoria dei valori “ mimini” in luogo dei medi, avuto riguardo alla natura essenzialmente documentale della stessa - sussistono, per le ragioni già esposte in precedenza e valutata anche l'elevata complessità della vicenda clinica, giustificati motivi per dichiarare la parziale compensazione delle stesse quanto ai rapporti tra ### e la convenuta struttura sanitaria in misura pari al 50%. La restante parte, pari al 50%, va posta invece a carico della struttura sanitaria convenuta e viene liquidata nella somma di euro 2118,50, oltre ### CAP e rimborso spese generali al 15%, oltre al 50% delle anticipazioni ( pari ad euro 143,00). 
Quanto alle spese per ### sulla scorta della parziale soccombenza di parte attrice, si ritiene giustificato riconoscerne alla stessa il rimborso in misura pari al 50% con liquidazione della sola fase introduttiva e di studio ed applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa riconosciuto in sentenza, avuto riguardo all'epoca di svolgimento dell'attività difensiva e determinazione della somma ritenuta congrua pari ad euro 607,50 ( euro 1215,00 complessivi ridotti, stante la parziale compensazione al 50%, ad euro 607,50) oltre ### CAP e rimborso spese generali al 15%. 
Non possono, invece, essere ricomprese nelle spese legali da rimborsarsi in favore dell'attrice gli oneri relativi alla domiciliazione presso l'Avv. ### posto che non risulta documentato che l'incarico al domiciliatario sia stato conferito dall'attrice e, non invece, dai difensori ( cfr. in tale senso, tra le altre, Cass. Civ. nr. 7037/2020). 
Per quanto riguarda invece le spese di lite relative ai rapporti tra la società “ ### & ### Petacchiola” s.n.c. e la convenuta struttura sanitaria in applicazione del principio di soccombenza la società va condanna alla refusione delle spese di lite in favore della controparte che si liquidano nella somma complessiva di euro 4237,00 ( avuto riguardo al valore della causa ritenuta in sentenza ed applicazione dei valori medi per fase di studio, introduttiva e decisoria e valore “ minimo” per fase istruttoria, attesa la sua natura essenzialmente documentale) oltre ### CAP e rimborso spese generali.  PQM Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando - ogni altra domanda o eccezione disattesa - così provvede : 1) In parziale accoglimento della domanda formulata da ### dichiarata la responsabilità della struttura sanitaria per le cure prestate in favore di parte attrice nel periodo compreso tra il 6 settembre e il 6 settembre 2010, limitatamente al trattamento del versamento pleurico riscontrato nel corso del ricovero, condanna l'### di ### al pagamento, in favore di ### della somma di euro 10.370, 78 a titolo di danno non patrimoniale per lesione dell'integrità psico - fisica, liquidata all'attualità, oltre interessi come indicato in motivazione e di ulteriori euro 1386,50 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in motivazione ( per una somma totale complessiva per danno non patrimoniale e patrimoniale pari ad euro 11.757,28).  2) Pone a carico dell'### di ### il 50% delle spese relative al compenso dei ### di ### incaricati nel giudizio di accertamento tecnico preventivo e per l'effetto la condanna alla rifusione, in favore di ### della somma di euro 1227,40 ( oltre interessi in misura legale dall'esborso sino al saldo) e la dichiara tenuta, inoltre, alla refusione del 50% delle spese sostenute dall'attrice per il compenso corrisposto ai CTP nell'ambito del procedimento per istruzione preventiva che liquida, tenuto conto del valore della causa riconosciuto in sentenza, nella somma di euro 1525,00 oltre interessi dall'esborso sino al saldo ( per una somma totale complessiva per spese di CTU e CTP pari ad euro 2752,40).  3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c, formulata da ### 4) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla società “ ### e ### di ### & C. S.n.c.  5) Dichiara le spese di lite del giudizio di merito tra ### e l'### di ### - liquidate nella somma di euro 4237,00 per compenso professionale ( oltre anticipazioni documentate) - compensate in misura pari al 50% e pone la restante parte, da corrispondersi in favore dell'attrice, a carico della convenuta per la somma di euro 2118,50 per compenso professionale, oltre ad euro 143,00 per anticipazioni , ### CAP e rimborso generali al 15%.  6) Condanna l'### di ### - dichiarata la compensazione delle spese al 50% anche per la fase di ATP - alla refusione del 50% delle spese del procedimento per istruzione preventiva che liquida, tenuto conto del valore della causa come ritenuto in sentenza, nella somma di euro 607,50 ( euro 1215,00 complessivi ridotti, stante la parziale compensazione al 50%, ad euro 607,50), oltre ### CAP e rimborso spese generali al 15%.  7) Condanna la società “ ### e ### di ### & C. S.n.c.”alla refusione delle spese di lite in favore dell'### di ### che liquida nella somma complessiva di euro 4237,00 per compenso professionale, oltre ### CAP e rimborso spese generali al 15%. 
Manda alla ### per gli adempimenti di competenza ### 6.11.2024 Il Giudice 

causa n. 4608/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giglio Loredana

M
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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1596/2024 del 19-11-2024

... relativa all'intensità dei rapporti parentali. - per un totale, quindi, di punti 64, pari ad ### 250.304,00 (64 punti x ### 3.911,00) per la moglie ### Con riferimento, invece, ad ### figlia del de ciuis, verranno assegnati: - punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 54 anni alla data del decesso (lett. “A” della ###; - punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria: forbice tra i 31 e i 40 anni (lett. “B” della ###; - punti 0 in relazione alla lett. “C” della ### perché non ci sono specifiche allegazioni nell'atto di citazione e non è stata depositata la memoria n. 1. - punti 12 in considerazione della sopravvivenza di 2 superstiti (lett. “D” della ###; -con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene di non riconoscere alcun punto in ragione della carenza di allegazione e di prova relativa all'intensità dei rapporti parentali. - per un totale quindi di punti 52, pari ad ### 203.372,00 (52 punti x ### 3.911,00) per la figlia ### Quanto, da ultimo, alla figlia ### -punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 54 anni alla data del decesso (lett. “A” della ###; - punti 24 in considerazione (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA ### civile Il Tribunale di ###, ### civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4838/2016 R.G.A.C., assegnata in decisione il ###, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. vertente tra ### (C.F. ###), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###, tutti in proprio ed in qualità di eredi di #### elettivamente domiciliat ###via ### n. 36, presso lo studio dell'avv. ### rappresentati e difesi dall'avv. ### -attori ### “###MORELLI” già ### OSPEDALIERA “###MORELLI” di ### (P.IVA ###), in persona del ### e legale rappresentante pro-tempore,, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura interna, sita in ### via ###le ### 24, rappresentato e difeso dall'avv. ### -convenuto
E ### S.P.A., (già ###, P.I.: ###, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in #### G. 
Nicotera, 215, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv.  ### -terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale ### delle parti Le parti concludevano come da note scritte. 
Motivi della decisione 1.Con atto di citazione regolarmente notificato gli istanti, meglio indicati in epigrafe, rappresentavano che, il proprio congiunto, ### era stato ricoverato il ### presso l'U.O.C. di ### e ### degli ### di ### con diagnosi di ingresso “carcinoma gastrico”. 
In data ### era stato sottoposto ad intervento chirurgico di gastrectomia subtotale, eseguito dal dott. #### l'intervento i sanitari avevano somministrato il Foy e avevano effettuato trattamenti di plasmaferesi e di celestone. 
Il giorno seguente era stata eseguita una tac urgente e dai dati di laboratorio era stato riscontrato un calo dei globuli rossi. 
In data ###, dopo un'ulteriore tac addome d'urgenza, il paziente era stato sottoposto (dopo tre giorni dal primo intervento) ad un nuovo ed urgente intervento chirurgico. ### quest'ultimo era stata evidenziata una deiescenza da mancata chiusura dello stapler della suturatrice meccanica. La diagnosi finale dell'operatore era stata “### acuto p.o. da mancata chiusura meccanica posteriore anastomosi al piede dell'### in gastroresecato”. 
Successivamente, in data ###, era stata eseguita una TAC con mezzo di contrasto da cui era emersa una raccolta ematica in cavità addominale ed un calo dei globuli rossi che avevano reso necessario un terzo intervento chirurgico per sospetta ernia interna con occlusione ed emoperiteneo. 
Dopo aver trascorso due giorni in rianimazione, contrassegnati dalla riduzione dei globuli rossi, in data ### era stato trasferito nel reparto di chirurgia generale dove alle ore 06:00 del 23.12.2007 i sanitari avevano constatato il decesso. 
Eccepivano la responsabilità professionale dei sanitari che avevano avuto in cura ### e per converso della struttura sanitaria convenuta ex art. 1228 Riconducevano, incontrovertibilmente, il decesso agli erronei trattamenti a cui era stato sottoposto l'### circostanza dimostrata dalla sussistenza della reazione pancreatica, della mancata chiusura dello stapler della suturatrice meccanica e dell'ulcera intestinale perforata. 
Richiamavano le argomentazioni sostenute dal proprio ctp, affermando che i sanitari intervenuti, a fronte di dati clinici inequivocabili e ad un continuo peggioramento dell'emocromo, non avevano individuato la fonte dell'emorragia in corso ed avevano sottoposto il paziente ad inutili ed estenuanti trattamenti che avevano avuto quale effetto il sopraggiungere della MOF (multiple organ failure syndrome). 
Ancora, evidenziavano che il proprio consulente aveva lamentato il mancato accertamento da parte dei sanitari del quadro emorragico e la non corretta trattazione della pancreatite acuta emorragica sopraggiunta a seguito del primo intervento. Infatti, l'operatore del secondo intervento (avente finalità riparatorie) aveva riscontrato una deiescenza da mancata chiusura dello stapler della suturatrice meccanica. 
Richiamavano, altresì, le argomentazioni utilizzate dal prof. Privitera nella relazione autoptica che aveva evidenziato la sussistenza di un grave quadro emorragico non correttamente accertato e aveva attribuito alla mancata chiusura dello stapler la causa del decesso occorso al sig. ### Rilevavano che, a prescindere dalle cause del difetto di chiusura dello stapler, questa avrebbe potuto essere evitata laddove i sanitari avessero saggiato la tenuta della sutura con la c.d. prova al blu del ### In punto di diritto, evidenziavano il comportamento negligente della struttura sanitaria che aveva cagionato il decesso del paziente, circostanza accertabile mediante il raffronto tra la situazione clinica del paziente all'atto del ricovero e le gravi complicanze sopravvenute nei giorni successivi, non connesse eziologicamente alla situazione clinica iniziale ma a fattori nuovi imputabili a fatto e colpa dei sanitari. 
Affermavano la sussistenza del nesso causale tra le prestazioni sanitarie eseguite e l'aggravamento delle condizioni cliniche del paziente, contrassegnate dall'insorgere di nuove patologie che avevano cagionato il decesso di ### con contestuale sorgere del diritto degli eredi di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis. 
Poneva in evidenza la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, sia in relazione ai propri fatti di inadempimento, sia avuto riguardo al comportamento dei medici dipendenti della stessa, ex art. 1228 Eccepivano, poi, la sussistenza di lacune nella tenuta della cartella clinica e di discrepanze tra il consenso prestato e gli interventi eseguiti: in data ###, infatti, il paziente aveva firmato il consenso per essere sottoposto ad un intervento in laparoscopia mentre, in concreto, era stata eseguita una laparotomia mediana). 
Tale ultima circostanza era, da sola, fonte di autonoma responsabilità per lesione della libertà di autodeterminazione del paziente. 
Concludevano chiedendo: “### l'ILL.MO Tribunale adito contraris reiectis in accoglimento della domanda attorea così provvedere: 1) accertare, riconoscere e dichiarare l'### “Riuniti” ### - ### - ### in persona del suo direttore p.t.  responsabile del decesso del sig. ### per tutti i motivi specificati in atti; 2) per l'effetto condannare quest'ultima a voler risarcire tutti i danni patrimoniali e non subiti iure proprio e iure hereditatis dagli istanti a causa dei fatti di causa, nella misura che sarà quantificata in corso di causa, e che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal dì dell'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo; 3) accertare e dichiarare la mancata adesione di parte convenuta alla mediazione obbligatoria instaurata dagli istanti, e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall'articolo 2 comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e successive modifiche, del contributo unificato versato. 4) condannare parte convenuta alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio da liquidare ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore”. 
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il ###, si costituiva in giudizio il GOM di ### evidenziando, in primo luogo, che per i medesimi fatti di causa era stato instaurato un procedimento penale - recante NRG 473/09 - che si era concluso con l'archiviazione. Nell'ambito di questo procedimento era stato nominato quale ctu il ### Navarra il quale aveva concluso, nell'accertamento delle cause del decesso del sig. ### affermando l'assenza di “elementi dimostrativi con certezza o con elevato grado di probabilità di colpa professionale nelle attività espletate da tutti gli operatori intervenuti sul paziente”; precisava, altresì, che il predetto consulente aveva visionato il filmato dell'intervento ed aveva, comunque, ribadito che “non erano emersi errori nell'apposizione dei punti di sutura”. 
Aggiungeva che, sempre nell'ambito del procedimento penale, era stato disposto un nuovo accertamento peritale con la nomina del dott. ### e del ### Rinella, i quali erano addivenuti alla conclusione che il paziente era stato trattato correttamente sia chirurgicamente che farmacologicamente, che erano stati eseguiti tutti gli esami di laboratorio strumentali, oltre ad essere stato eseguito il monitoraggio e il mantenimento delle funzioni vitali. 
Evidenziava, quindi, che nessuna condotta omissiva o fattiva in nesso causale con il decesso era stata posta in essere dai sanitari della struttura convenuta. 
Contestava, altresì, le contestazioni relative alla presunta irregolarità del consenso informato, precisando che nella cartella clinica erano presenti otto fogli di consenso informato debitamente firmati. 
Precisava che all'epoca dei fatti la struttura era garantita, per la copertura dei rischi di danni provocati a terzi dall'attività di istituto dei propri operatori, da apposita polizza ( ###) stipulata con la compagnia di assicurazioni ### oggi ### S.p.A. e, pertanto, formulava chiamata in garanzia della stessa. 
Concludeva chiedendo di: “-Preliminarmente differire la prima udienza per consentire la chiamata in causa della ### S.p.A. al fine di manlevare la convenuta ### dalla richiesta risarcitoria; -Nel merito dichiarare e statuire inammissibile e, comunque, infondata la domanda attorea per mancanza di nesso di causalità tra l'evento dannoso dedotto in causa e il comportamento del ### “B.M.M.” di ### -in via del tutto subordinata, ridurre gli importi nella misura che risulterà in corso di causa. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio”. 
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il ###, si costituiva in giudizio la terza chiamata ### S.p.A. eccependo che l'onere di fornire la prova della sussistenza della effettiva copertura assicurativa gravasse sull'assicurato. 
Precisava che la polizza con riferimento alla quale la convenuta aveva invocato la garanzia assicurativa - contrassegnata con il numero 07-### - era stata stipulata in regime claims made vista la clausola di cui all'art. 8 delle condizioni generali di assicurazione. Più specificamente, delimitava l'operatività della polizza alle richieste di risarcimento presentate dal contraente per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione ovvero in data antecedente ma comunque prima del 01.04.2004. 
Rilevava che i fatti di causa si erano svolti dal 30.11.2007 al 23.12.2007 e che la prima richiesta di risarcimento del danno era stata formulata da #### e ### in data ### ed era pervenuta alla struttura sanitaria in data ###. Poneva in evidenza che la garanzia assicurativa era cessata e comunque sospesa ai sensi dell'art. 1901 e dell'art. 11 cga dalle ore 24 del 15.01.2008 per omesso pagamento della rata di premio scaduta il ### ed incassata dalla società solo nell'aprile del 2011. 
Rilevava che in data ##### e ### avevano inviato una lettera di diffida e messa in mora alla ### s.p.a., trasmessa e contestata dalla società assicuratrice attesa la predetta inoperatività della polizza. 
Aggiungeva che, successivamente, nel maggio del 2016, era stato avviato anche un procedimento di mediazione nei confronti della struttura convenuta da parte di tutti gli odierni attori (compresi #### e ### con riferimento ai quali la terza chiamata eccepiva l'intervenuta prescrizione).   Rilevava, in subordine, la sussistenza di un limite massimale di polizza di € 3.000.000,00 per sinistro e di un sottomassimale di € 1.000.000,00 per persona.   Osservava, in ogni caso, che la gestione della lite spettava per patto di polizza alla società, restando a carico dell'assicurato tutte le spese eventualmente sostenute dallo stesso per la nomina di difensori e periti non nominati direttamente dalla società.   Sulla domanda principale aderiva alle difese avanzate dalla struttura convenuta.   Poneva in evidenza che gli attori, pur avendo riportato le conclusioni a cui erano addivenuti i consulenti di parte nel procedimento penale, avevano omesso di fare menzione degli elaborati peritali redatti dai CTU del P.M. Infatti, il ctu ### Navarra aveva concluso escludendo la sussistenza di elementi dimostrativi, con certezza o con elevato grado di probabilità, di colpa professionale.   Formulava richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativa alla relazione depositata nel giudizio penale.   Contrastava, altresì, le affermazioni relative alla presunta irregolarità del consenso informato.   Contestava la legittimazione ad agire degli istanti stante il diverso grado di parentela intercorrente tra gli stessi ed il defunto, neppure adeguatamente specificato in citazione.   Avuto riguardo alla posizione di #### e ### eccepiva, per la richiesta risarcitoria iure hereditario, la mancata prova della qualifica degli stessi quali eredi legittimati a richiedere il risarcimento; quanto, invece, alla richiesta risarcitoria iure proprio, eccepiva la prescrizione del diritto atteso lo spirare del termine quinquennale ex art.  2947 Rilavava che il de cuius non aveva mai acquisito, né trasmesso, alcun danno biologico e morale agli istanti, posto che nessun danno biologico e morale era entrato a far parte del suo patrimonio giuridico in vita non potendosi ritenere apprezzabile il lasso di tempo esistente tra le lesioni subite ed il decesso.   Contestava, quindi, tutti i danni richiesti dagli istanti, sia iure proprio che iure hereditatis, in quanto inammissibili, infondati e neppure qualificati nella loro tipologia e nel loro ammontare, rilevando la genericità della domanda. 
Concludeva chiedendo: “a) in via preliminare per il rigetto dell'atto di chiamata in causa per i motivi esposti in comparsa non operando alcuna valida garanzia in relazione ai fatti per cui è causa, come precisato nel presente atto; b) per l'accoglimento delle eccezioni preliminari avanzate nei confronti degli istanti; c) per il rigetto della domanda principale poiché inammissibile ed infondata; in via subordinata, affinché, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, la Comparente, venda condannata solo in proporzione al grado di responsabilità, eventualmente in concreto accertato attribuibile al propria assicurato nella causazione dell'evento dannoso e solo nell'ambito del massimale economico previsto in polizza e del sottolimite del danno a persona; d) in via gradata , sempre in caso di accoglimento della domanda di manleva proposta, affinché venga ridotta la somma dovuta, in applicazione della disciplina di cui all'art 1910 cc , ricorrendone eventualmente i presupposti. e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. 
Con la prima memoria istruttoria, la terza chiamata, senza recedere da quanto già eccepito, precisava che il contratto recante numero di polizza 070/### aveva sostituito (con effetto dalle ore 24 del 31.12.2006 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2010) il precedente contratto di durata quinquennale recante numero n 070/###, concluso a seguito di una procedura indetta dall'### per l'appalto di servizi assicurativi dell'Ente avvalendosi dell'assistenza di un broker (### s.p.a.) e sulla base di un capitolato. Da ciò, derivava la necessità di modificare parzialmente quanto dedotto in sede di comparsa di costituzione, come segue: “si precisa che il pagamento del premio assicurativo della polizza 070/### cui rata era in scadenza il ### non andava effettuato dall'### entro 15 giorni (e quindi entro il 15 gennaio 2018, secondo quanto previsto dall'art 11 c.g.a) bensì entro 60 giorni (e quindi entro il 29 febbraio 2008) come previsto dall'allegato 1) lettera 2) ### E ### facente parte integrante della polizza azionata dall'### che ha abrogato e sostituito l'ad 11) c.g.a con quanto previsto dall'art 16 del capitolato d'oneri secondo cui: "il termine di pagamento del premio assicurativo può essere corrisposto entro 60 (sessanta giorni) dall'emissione del documento contrattuale, ferma l'operatività della garanzia in deroga al disposto dell'art 1901 cc .; mentre le rate successive del premio devono essere pagate entro le 24.00 del sessantesimo giorno seguente a quello di ognuno delle date di scadenza Se il contraente non paga il premio entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dal sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive date di scadenza”. 
Ancora, evidenziava la sussistenza di un refuso nella comparsa di costituzione, nella parte in cui aveva indicato quale data di inoltro della richiesta di risarcimento da parte degli attori nei confronti dell'### ospedaliera il ###, in luogo della corretta data del 14.07.2008. 
Con la seconda memoria istruttoria, parte attrice specificava che gli eredi di ### risultavano essere la moglie ### e le due figlie ### e ### così come confermato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositata in atti.   Quanto all'eccezione di prescrizione, evidenziavano che il procedimento penale si era concluso in data ### con l'archiviazione, notificata alla ### in data ###. Chiarivano la natura contrattuale della responsabilità invocata e il conseguente termine prescrizionale decennale.   All'udienza del 06.07.2018, il GI disponeva CTU nominando il dott. ### che depositava l'elaborato peritale il successivo 12.07.2019.   Con ordinanza del 21.05.2022, il GI, ritenuto necessario disporre la rinnovazione della ctu nominava quale consulente il ### Berretta il quale, prestato giuramento, dopo alcune proroghe, depositava l'elaborato peritale in data ###. 
Disposta la trattazione scritta, con ordinanza del 15.05.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.   Con ordinanza del 15.05.2024, il GI assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Ritiene questo giudice che la domanda sia parzialmente fondata. 
In primo luogo, previa rilevazione della genericità dell'atto di citazione, occorre procedere alla qualificazione delle domande proposte dagli attori. 
Nel caso di specie gli stessi agiscono sia iure proprio, chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sia iure hereditatis, chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali. 
Formulano, altresì, la richiesta risarcitoria per il danno derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione sul presupposto dell'incompletezza del consenso informato sottoposto e firmato dal de cuius. 
Va precisato che tutte le domande risarcitorie proposte dagli odierni attori iure proprio hanno natura extracontrattuale, tenuto conto che il contratto c.d. di spedalità, sul cui inadempimento gli attori hanno fondato le predette domande, vede quali parti unicamente il paziente e la struttura sanitaria. 
Più specificamente, la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale proposta iure proprio dagli attori va qualificata come avente natura extracontrattuale (cfr. Cass., civ., sez. 6, n. 21404/2021: “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale”). 
La natura aquiliana della responsabilità in esame porta con sé il rispettivo onere probatorio, gravante sul danneggiato e, nel caso di specie, sugli eredi. 
In relazione alla domanda esercitata iure hereditatis, cui sono legittimati solamente ### e le figlie, ### e ### in via generale, la responsabilità della struttura sanitaria è tradizionalmente ricondotta nell'alveo della responsabilità contrattuale, in quanto l'accettazione del paziente presso la struttura medesima comporta la conclusione di un contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria, in virtù del quale il nosocomio è tenuto a rispondere non soltanto di quei pregiudizi eziologicamente ricollegabili a propri inadempimenti specifici ma anche di quelli dovuti a fatto doloso o colposo degli ausiliari di cui si è avvalso per la realizzazione della prestazione contrattuale, ex art. 1228 c.c. (cfr. Cass. S.S.U.U. n. 9556/2002). 
A questo punto, occorre, preliminarmente, accogliere l'eccezione di prescrizione formulata dalla terza chiamata avuto riguardo alla posizione di #### e ### Infatti, per come rilevato dalla terza chiamata, il diritto al risarcimento vantato da questi ultimi non è stato mai esercitato dagli stessi prima del 20.07.2015 (posizione di ###, data riportata nella diffida e messa in mora a firma dell'avv. ### (cfr. all. 2 fascicolo attori) e del maggio del 2016 (posizione di ### e ###, data in cui è stata presentata istanza di mediazione obbligatoria prodromica al presente giudizio. 
Diversamente, il procedimento penale non ha visto gli stessi come parti. 
Di conseguenza, la domanda di risarcimento dei danni proposta iure proprio limitatamente agli stessi è prescritta. 
Né rileva che l'eccezione sia stata sollevata dalla terza chiamata. 
Va rilevata l'ammissibilità dell'eccezione che, in conformità con quanto previsto dalla più recente giurisprudenza (si veda sul punto Cass. civ. n. ###/19, in continuità con Cass. civ. n. 15869/19, anche se in contrario avviso si veda Cass. civ. n. 567/76), è proponibile anche dal garante del debitore, pur non obbligato direttamente nei confronti del creditore, in quanto terzo legittimato ai sensi dell'art. 2939 c.c. In materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente o non la abbia proprio sollevata. Pur non essendo un coobbligato solidale, l'assicuratore della responsabilità civile subisce un effetto "riflesso e pregiudizievole" nella propria sfera giuridica per effetto della permanenza del debito dell'assicurato-danneggiante verso il terzo danneggiato, giacché il debito di questi è presupposto giuridico dell'obbligo indennitario gravante sull'assicuratore. All'assicuratore della responsabilità civile, infatti, il giudicato di condanna formatosi a carico dell'assicuratodanneggiante non è opponibile soltanto se sia rimasto estraneo al giudizio promosso dal danneggiato nei confronti del danneggiante-assicurato. In particolare, afferma la Suprema Corte che “se l'assicuratore venga chiamato in causa e partecipi al giudizio, negando non solo o non tanto la validità e l'efficacia del contratto, ma anche la sussistenza d'una responsabilità aquiliana in capo al proprio assicurato, si costituisce tra l'attore, il convenuto ed il terzo chiamato in causa un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che la statuizione di condanna dell'assicurato diviene opponibile anche all'assicuratore, come stabilito dalle ### di questa Corte (### U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, e ### U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016, Rv. 639281 - 01). Ne consegue che nel caso di specie l'assicurato, se condannato al risarcimento del danno in favore del terzo, avrebbe diritto di invocare il contratto di assicurazione e pretendere la manleva dal proprio assicuratore: e ciò costituisce una ipotesi tipica di sussistenza dell'interesse dell'assicuratore ad eccepire la prescrizione ex art. 2939 c.c., con effetto non solo nei rapporti tra sé e l'assicurato, ma anche nei rapporti tra l'assicurato e il terzo creditore” Per quanto rigurada il merito, questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni cui è giunto il ### nella relazione depositata il ###, nella misura in cui ha riscontrato la sussistenza di una responsabilità del nosocomio convenuto avuto riguardo alla tipologia dell'intervento chirurgico prescelto dai sanitari intervenuti. 
Più specificamente il consulente, sul presupposto che la causa della morte era stata “insufficienza cardiocircolatoria acuta da insufficienza miocardica ed edema polmonare acuto in soggetto operato di k gastrico complicato da pancreatite acuta iatrogena e da reiterati interventi con anemia metaemorragica in MOF ed ulcera perforata”, ha premesso che “Le anastomosi digestive, in generale, occupano una parte preponderante nella morbilità e nella mortalità degli interventi sul tratto gastro-enterico”, escludendo la possibilità di annullare completamente il rischio di deiescenza di un'anastomosi, avente un'incidenza dall'1% al 4% (pag. 15-16 ctu). 
Avuto, invece, riguardo alla linfadenectomia ha affermato “la gastrectomia per cancro deve comportare una resezione completa ###, senza arrecare effrazioni tumorali nel corso dell'intervento, con margini sani dei monconi da anastomizzare e contestualmente eseguire una linfadenectomia adeguata allo stadio del tumore e l'omentectomia” (pag. 17 ctu). 
Ha distinto tre diversi livelli di linfadenectomia, di tipo ###, ### e ###, a seconda dell'invasività della patologia tumorale e dell'estensione dell'asportazione (“La linfadenectomia ### prevede l'exeresi delle stazioni linfonodali da 1 a 6. La linfadenectomia ### prevede l'asportazione delle stazioni da 1 a 10, la 11p e la 12a. La linfadenectomia ancora più estesa della ###, la ###, comporta l'asportazione delle stazioni da 1 a 16 e va riservata a casi selezionati quando il tumore è localmente molto avanzato (da ### ed oltre) e va preceduta dalla chemioterapia neoadiuvante; quanto più estesa la linfadenectomia (che deve essere proporzionata allo ### del tumore), tanto più alta l'incidenza di complicanze. […] La dissezione linfonodale tipo ### (in rapporto allo stadio II e ### in cui più frequentemente si interviene nei paesi europei) in linea di massima è quella più eseguita, mentre negli stadi localmente più avanzati prima va eseguita la chemio neoadiuvante e poi la chirurgia con linfadenectomia ###. La linfadenectomia ### ed ancor più quella ###, comportano un notevole impegno ed espongono a rischi, primo fra tutti il rischio emorragico, tant'è queste difficoltà oggettive consigliano di limitare l'uso dell'approccio laparoscopico a quei casi di carcinoma gastrico che non necessitano di una dissecazione estesa (da ### “#### per cancro”, 2018, 24 (2), 1-23)”.   Di conseguenza, ha effettuato una valutazione relativa al rischio di morte postoperatoria e di complicanze maggiori, chiaramente, parametrata allo stadio più o meno avanzato del tumore e alla maggiore o minore invasività dell'approccio chirurgico. In particolare, ha fatto riferimento alle complicanze risultati nel caso di specie (pancreatite acuta, emorragia intragastrica e ulcera acuta perforata) affermando “Per quanto riguarda la pancreatite acuta postoperatoria, costituisce una complicanza grave, con incidenza del 0.9%: la prognosi è relativamente buona nello screzio pancreatitico con edema della ghiandola, mentre è severa nelle forme necrotico-emorragiche; ovviamente la diagnosi di pancreatite postoperatoria deve avvalersi della TC con mdc, ché il semplice rialzo degli enzimi pancreatici può dipendere da una deiscenza anastomotica con conseguente versamento endoperitoneale del contenuto duodenale e riassorbimento peritoneale degli enzimi digestivi. Per quanto riguarda l'emorragia intragastrica, il trattamento può essere conservativo mediante tecniche di emostasi endoscopica; è indicato l'intervento chirurgico se occorrono oltre 4 unità di sangue nelle 24 ore per rimpiazzare le perdite e mantenere stabili le condizioni cardiocircolatorie. 
Viceversa un'abbondante emorragia extraluminale, endoperitoneale, richiede il reintervento per revisionare l'emostasi. La perdita ematica spesso dipende da lesioni della milza misconosciute le quali, purché riconosciute, possono venir trattate in modo conservativo (applicazione di mesh) oppure mediante splenectomia. Ma oltre che dalla milza, le perdite ematiche possono provenire dalle superfici cruentate durante la dissecazione linfonodale che avviene a ridosso dei vasi; in tal senso un'estesa linfadenectomia (come quella eseguita nel caso del signor ### aumenta il rischio di emorragie endoperitoneali, ma questo non significa che non debba essere eseguita, purché con le giuste indicazioni e le dovute cautele e no di certo nello ### I. Per quanto riguarda il riscontro autoptico di un'ulcera acuta, perforata, nel digiuno a ridosso dell'anastomosi gastro-digiunale, è anzitutto un rilievo autoptico, senza segni clinici dell'avvenuta perforazione, in particolare la presenza di pneumoperitoneo, né viene descritta dagli operatori nel corso del terzo intervento, sicché è probabilmente (più probabile che si) un'ulcera acuta, postoperatoria (dopo il terzo intervento), da stress, insorta poche ore prima del decesso, da intendere come fattore concausale nell'ambito di una insufficienza multiorgano già irreversibile, a prescindere da suddetta lesione ulcerativa”.   Nel caso in esame, quindi, sulla base della documentazione sanitaria in atti, ### risultava affetto da un carcinoma gastrico a livello antrale ad uno stadio molto iniziale con livello di infiltrazione non oltre ### (“In altri termini si trattava probabilmente (più probabile che si) di uno ### (###, ###, ###) o addirittura di uno ### 0 (####, ###), meno probabile IB (###, ###, ###). Inoltre, per le conoscenze di quei tempi, in base allo stadio in cui si trovava il caso del signor ### non andava effettuata la chemioterapia neoadiuvante (così come correttamente è stato fatto dagli operatori dell'### di ###, indicata invece qualora il tumore fosse stato localmente molto avanzato, benché in epoca più recente le indicazioni alla chemio neoadiuvante siano state allargate rispetto al 2007”). 
Sulla base di ciò, il CTU ha evidenziato la sussistenza di colpa professionale in capo ai sanitari tenuto conto che in base allo stadio del tumore era stato effettuato un over treatment, essendo stata eseguita una linfadenectomia ###-###, molto più invasiva di quanto fosse necessario, anziché una ###, sufficiente per il trattamento di un tumore allo stadio iniziale (pag. 24 ctu).   Avuto riguardo alla deiescenza dell'anastomosi digiuno-digiunale ha ricondotto tale rara complicanza allo scaduto stato nutrizionale del paziente evidenziato in cartella e non ad un difetto della suturatrice meccanica in forza del quale lo spandimento del contenuto enterico sarebbe sopravvenuto nel corso dell'intervento e non dopo tre giorni dallo stesso. 
Ha quindi evidenziato che “Probabilmente (più probabile che si) la deiscenza si è verificata per due fattori concausali: - il deficit nutrizionale, in quanto la tenuta e la cicatrizzazione di qualsiasi anastomosi digestiva, a prescindere dall'esecuzione tecnica, è correlata al supporto ed alle riserve energetiche dell'organismo, primi fra tutti i livelli della proteinemia e dell'albuminemia, i cui valori, nel caso in oggetto, risultavano al di sotto della norma. In cartella è riportato da parte dell'anestesista, prima dell'intervento, “stato nutrizionale scaduto”. Se concesso il paragone, sarebbe come costruire un ponte con cemento depotenziato.  - un aggancio parziale (che pertanto ha ceduto in quel dato punto) della tunica sieromuscolare (che costituisce il supporto stesso dell'anastomosi) da parte dei punti metallici della suturatrice (in pratica, come se fosse stata agganciata meno stoffa)” (pag. 25 ctu).   Pertanto, ha chiarito che “### di resezione gastrica subtotale effettuato al signor ### condotto con accesso videolaparoscopico ###, si è protratto ben oltre i tempi normalmente richiesti (3-4 ore nella media) essendo durato circa 8 ore e da questo punto di vista va notato che nella descrizione dell'atto operatorio è riportato che sia stata eseguita una linfadenectomia ###-###, cioè un over-trattamento sproporzionato rispetto allo stadio I in cui si trovava il tumore, allungando a dismisura i tempi operatori. Addirittura la linfadenectomia ### si esegue solo in casi selezionati e mai senza aver fatto prima un trattamento chemioterapico neoadiuvante; la linfadenectomia ### comporta l'asportazione dei linfonodi dalla stazione 1 alla 16, comprensiva dei linfonodi periaortici, del tronco di ### e della vena renale sinistra. 
Ma oltre ad allungare i tempi (stress chirurgico ed anestesiologico) la linfadenectomia (###-###) aumenta i rischi di emorragie (incidenza 1.5-2%) e della pancreatite acuta postoperatoria (incidenza 0,9%). Entrambe situazioni, queste, che si sono verificate, sia la pancreatite che le perdite ematiche endoperitoneali, come testimoniato dai drenaggi, dalla diagnostica per immagini (costante emoperitoneo nelle TC effettuate nel postoperatorio), dai valori dell'Hb, dall'anemizzazione tamponata solo parzialmente dalle numerose trasfusioni, dal rialzo degli enzimi pancreatici e dalla TC del 7/12/ (falda liquida peripancreatica e immagini a “colata” a ridosso della fascia pararenale anteriore). Comunque questo non significa che la linfadenectomia estesa ### o ###, a causa dei rischi, non debba essere effettuata, tutt'altro, ma va eseguita quando c'è la giusta indicazione. Una consulenza oncologica preoperatoria avrebbe consigliato, per quanto riguarda l'estensione della linfadenectomia, la scelta più adatta al caso in oggetto”. 
In sostanza, pur affermando la corretta esecuzione del primo intervento ha censurato la scelta del medesimo, ritenendolo sproporzionato a fronte di un tumore allo stadio iniziale (“Il caso del signor ### sarebbe dovuto rientrare in una resezione gastrica con linfadenectomia ### per tumore allo ### I, ma l'atto operatorio è stato imprudentemente condotto come se fosse stato un tumore localmente molto avanzato (effetuando una linfadenectomia ###-###)” pag. 29 ctu). 
Quanto alla mancata tenuta dell'anastomosi ha ricondotto tale complicanza alle condizioni di malnutrizione del paziente e non all'operato dei sanitari. 
In conclusione, ha precisato che “la causa di morte del signor ### è correlata all'esecuzione del primo intervento, per l'imprudente e non necessaria linfadenectomia ###-###, quando sarebbe bastata una linfadenectomia ### in rapporto allo ### I del carcinoma. La linfadenectomia così estesa, oltre a rendere più stressante l'intervento VL (durato circa 8 ore), ha esposto il signor ### al rischio di complicanze severe, in particolare la pancreatite postoperatoria e l'emorragia endoperitoneale che è stata costante per tutto il periodo postoperatorio e che ha reso necessarie ripetute trasfusioni di sangue. Anche la deiscenza postoperatoria dell'anastomosi digiuno-digiunale, è conseguente ad un comportamento imprudente, perché l'operatore non ha tenuto conto dello stato nutrizionale scaduto del signor ### Sarebbe stato consigliabile temporeggiare e dilazionare di qualche settimana il primo intervento, somministrando per via parenterale il necessario supporto calorico e proteico che avrebbe senza dubbio migliorato la buona tenuta dell'anastomosi e ridotto i rischi di una deiscenza” (pag. 29 ctu). 
Contrariamente a quanto asserito dal ctp della convenuta, il CTU ha fatto riferimento anche a fonti del periodo storico in cui è stato effettuato l'intervento ( cfr. risposta alle osservazioni). 
Alla luce di tutto quanto sopra è possibile, quindi, affermare la sussistenza di responsabilità in capo alla struttura convenuta per le scelte operate dai suoi sanitari; sussiste, inoltre, il nesso causale tra il predetto operato e l'aggravamento delle condizioni di salute di ### che lo hanno condotto, poi, alla morte. 
Quanto al livello di accertamento del nesso di causalità, questo Giudice ritiene di condividere i canoni interpretativi che, in tema di responsabilità civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., osservano la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, potendosi così ritenere sufficientemente provato il collegamento eziologico ogniqualvolta il quadro probatorio in atti prospetti una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta contestata (cfr. Cass. n.14759 del 26.6.2007). 
Accertata, quindi, la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa dei sanitari e la morte del paziente, occorre valutare i danni risarcibili. 
Ciò detto, occorre distinguere le domande proposte iure hereditatis da quelle proposte iure proprio. 
Avuto riguardo alle prime (danno biologico/danno catastrofale/lesione diritto all'autodeterminazione), si ritiene che gli attori non abbiano assolto il gravoso onere della prova su di essi incombente. Infatti, le stesse non possono trovare accoglimento non essendo state né adeguatamente allegate, né sufficientemente provate, avuto riguardo al danno biologico subito da ### alla consapevolezza dello stesso del sopraggiungere dell'evento morte ovvero alla lesione del diritto all'autodeterminazione del medesimo. 
In particolare, si rileva che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato formulato in modo estremamente generico, non essendo stati puntualmente individuati neppure i danni non patrimoniali di cui si formulava richiesta risarcitoria iure hereditatis. 
Quanto, invece, alle richiesta risarcitoria iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale, si ritiene che la stessa meriti accoglimento, attesa la possibilità di dar prova in via presuntiva di tale tipo di danno (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 9010/2022: “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel risarcire a una donna il danno non patrimoniale per la perdita del marito, non aveva tenuto conto dell'incertezza circa l'effettiva convivenza tra i coniugi, della pacifica esistenza di una relazione extraconiugale del coniuge defunto, e della circostanza che, a breve distanza di tempo dal decesso del marito, l'attrice aveva intessuto una stabile relazione sentimentale con altro uomo, dalla quale era nato un figlio)”), avuto particolare riguardo alla posizione di #### e ### ( moglie e figlie). 
Di conseguenza, è possibile riconoscere alla moglie e alle due figlie del de cuius il danno da perdita del rapporto parentale, quale pregiudizio subito dal prossimo congiunto che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamicorelazionale (Cass. n. 28989/2019). 
Sul punto, la Suprema Corte già con cd. “sentenze gemelle” del 2003 (Cass., sent.  8827/2003 e 8828/2003) statuiva che “il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela "ex" art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 Cost.”. Anche nelle successive cd. “sentenze ###” del 2008 le ### della Cassazione affermavano: “la perdita del prossimo congiunto cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)”. Ai fini probatori, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che nel caso di morte del congiunto, il danno da perdita del rapporto parentale non può essere ritenuto in re ipsa, ma richiede la prova del complesso dei pregiudizi di carattere personale sofferti dal congiunto superstite (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 907/2018 e ord. N. 23469/2018). Tale prova può essere raggiunta anche con ricorso alle presunzioni e, per la sua determinazione, si deve tenere conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima (### Sent. Cass n. 8828 del 2003; ### Cass n. 22884 del 2007). Quanto ai legami parentali più diretti (genitori, figli, coniugi, fratelli/sorelle) l'onere probatorio è molto più attenuato, in quanto il semplice rapporto di coniugio o di filiazione o di fratellanza deve far presumere ex art. 2727 c.c. l'esistenza del rapporto affettivo, salvo la prova contraria da fornirsi a cura della parte convenuta: “### di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018). 
Per ciò che attiene alla liquidazione di tale tipo di danno, derivante dalla perdita del rapporto parentale, occorre fare riferimento alle ### milanesi integrate a punti così come esitate dall'aggiornamento del 2024. 
La scelta di un sistema imperniato su tabelle integrate a punti è volta, per come chiarito dalla giurisprudenza, ad assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Infatti, a differenza di quanto previsto per il danno biologico, avuto riguardo al danno da perdita del rapporto parentale è stato previsto un meccanismo che prevede l'assegnazione di un numero di punti variabile alla luce di cinque parametri: 1) età della vittima, 2) età del danneggiato, 3) convivenza, 4) numero di congiunti superstiti, 5) quantità ed intensità della relazione parentale. 
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici; la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. 
La somma dei punti quantificati in applicazione di suddetti parametri per ogni singolo caso va moltiplicato per il valore del punto quantificato in € 3.911,00 per la perdita di genitori, figli, coniuge o affini ed in € 1.698,20 per la perdita di fratelli o nipoti. 
Tenuto conto di tali regole, occorre rilevare che, nel caso di specie, si effettuerà la liquidazione del danno solo avuto riguardo alla posizione di #### e di ### e ####, tenuto conto della già dichiarata intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento vantato dal genero ### e dalle nipoti, ### e ### In ogni caso per gli stessi, non essendo stretti congiunti, manca qualsiasi allegazione che consentirebbe di riconoscere un risarcimento del danno da perdita del congiunto. 
Pertanto, avuto riguardo alla moglie, vanno assegnati: -punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 54 anni alla data del decesso (lett. “A” della ###; - punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria: forbice tra i 51 e i 60 anni (lett. “B” della ###; - punti 16 in relazione alla lett. “C” della ### perché è incontroverso che, al momento del decesso, la vittima convivesse con la moglie; - punti 12 in considerazione della sopravvivenza di 2 superstiti (lett. “D” della ###; -con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene di non riconoscere alcun punto in ragione della carenza di allegazione e di prova relativa all'intensità dei rapporti parentali.  - per un totale, quindi, di punti 64, pari ad ### 250.304,00 (64 punti x ### 3.911,00) per la moglie ### Con riferimento, invece, ad ### figlia del de ciuis, verranno assegnati: - punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 54 anni alla data del decesso (lett. “A” della ###; - punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria: forbice tra i 31 e i 40 anni (lett. “B” della ###; - punti 0 in relazione alla lett. “C” della ### perché non ci sono specifiche allegazioni nell'atto di citazione e non è stata depositata la memoria n. 1.  - punti 12 in considerazione della sopravvivenza di 2 superstiti (lett. “D” della ###; -con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene di non riconoscere alcun punto in ragione della carenza di allegazione e di prova relativa all'intensità dei rapporti parentali.  - per un totale quindi di punti 52, pari ad ### 203.372,00 (52 punti x ### 3.911,00) per la figlia ### Quanto, da ultimo, alla figlia ### -punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 54 anni alla data del decesso (lett. “A” della ###; - punti 24 in considerazione dell'età della vittima secondaria: forbice tra i 21 e i 30 anni (lett. “B” della ###; - punti 0 in relazione alla lett. “C” della ### perché non ci sono specifiche allegazioni nell'atto di citazione e non è stata depositata la memoria n. 1. E quelle successive sono tardive.  - punti 12 in considerazione della sopravvivenza di più di 2 superstiti (lett. “D” della ###; - con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene di non riconoscere alcun punto in ragione della carenza di allegazione e di prova relativa all'intensità dei rapporti parentali.  - per un totale quindi di punti 54, pari ad ### 211.194,00 (54 punti x ### 3.911,00) per la figlia ### Spettano altresì agli attori gli interessi legali sulle sorti capitali devalutate al momento del decesso di ### (23.12.2007) e di anno in anno rivalutate sino alla presente decisione, secondo i criteri fissati dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione civile (v. 
Cass. SS.UU. n. 15928/2009 sulla scia dei principi fissati da ### n. 1712/1995, nonché Cass civ. III, n. 5234/2006) che ha affermato che nel risarcimento da danno illecito gli interessi (corrispondenti al lucro cessante) possono essere cumulati con la rivalutazione monetaria e vanno calcolati sul valore della somma via via rivalutata (secondo gli indici ### nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione del danno. 
Da ultimo, occorre pronunciarsi sull'eccezione di inoperatività della polizza, formulata dalla terza chiamata, per sospensione della garanzia dovuta al mancato pagamento del premio relativo all'anno 2007. 
Questa merita accoglimento. 
Infatti, ai sensi dell'art. 8 delle c.g.a., l'operatività della polizza è subordinata alla presentazione della richiesta di risarcimento nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione (dalle ore 24 del 31.12.2006 alle ore 24 del 31.12.2010). 
Inoltre, visto il punto n. 2) dell'allegato 1 alla polizza n. 070/###, è stato previsto che la garanzia assicurativa risulti sospesa, in ipotesi di mancato pagamento del premio, dal sessantesimo giorno dopo quello della scadenza, per riprendere validità dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Risulta agli atti e non contestato che la prima richiesta risarcitoria sia stata inoltrata dagli attori in data ### e sia pervenuta alla struttura convenuta in data ###. 
Allo stesso tempo, emerge che la struttura convenuta non avesse pagato il premio in scadenza il ###, relativo all'annualità 2007, e, pertanto, la garanzia dovesse ritenersi sospesa a far data dal 60° giorno successivo, cioè il ###. Di talché, la richiesta risarcitoria si è collocata nell'arco temporale in cui la garanzia assicurativa risultava già sospesa. 
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la struttura sanitaria convenuta, in data ###, aveva comunicato alla compagnia assicuratrice il proprio recesso dal contratto n. 249205 a far data dalle ore 24 del 31.12.2007 (cfr. all. 3 seconda memoria istruttoria terza chiamata). 
In sostanza, l'inoperatività della polizza per volontà dell'assicurazione sarebbe scattata a far data dal 29.02.2008 se l'assicurato non avesse esercitato il proprio diritto di recesso sin dal 31.12.2007. Ad ogni modo non è possibile ritenere operativa la garanzia assicurativa avuto riguardo al sinistro per cui è causa e, pertanto, occorre rigettare la domanda di manleva formulata dal GOM di ### Da ultimo, occorre rigettare la richiesta di condanna della controparte per mancata partecipazione al procedimento di mediazione atteso il mancato riscontro in atti del corrispondente verbale. 
Quanto alle spese di lite, alla luce del solo parziale accoglimento delle domande attoree, si ritiene equo compensarle nella misura di ½ tra gli attori #### e ### e il convenuto; sono, pertanto, liquidate nella complessiva somma di € 7.299,00 per onorari, ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del decisum, oltre ad € 545,00 per spese vive documentate, con distrazione a favore del difensore antistario. Nei rapporti tra i restanti attori e le altre parti vengono compensate alla luce delle ragioni della decisione. 
Avuto riguardo alle spese di lite della terza chiamata, alle luce della peculiarità delle questioni trattate, se ne dispone la compensazione integrale. 
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### definitivamente pronunziando, sulla domanda in epigrafe indicata, così provvede: 1. accoglie l'eccezione di prescrizione sollevata dalla terza chiamata avuto riguardo alla posizione di #### e ### 2. accoglie parzialmente le domande attoree nei confronti del GOM di ### e, per l'effetto, lo condanna al pagamento dell'importo di € 250.304,00 nei confronti di ### di € 203.372,00 nei confronti di ### e di € 211.194,00 nei confronti di ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante iure proprio per la morte di ### oltre interessi legali sulla sorte capitale devalutata alla data del 23.12.2007 e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione; 3. rigetta le domande risarcitorie proposte iure hereditatis, oltre alla richiesta risarcitoria per violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente; 4. rigetta la domanda di condanna del convenuto per mancata partecipazione al procedimento di mediazione; 5. rigetta la domanda di manleva formulata dal GOM di ### nei confronti della ### S.p.A.; 6. Compensa in ragione della metà le spese di lite e condanna il GOM di ### a rifondere il residuo nei confronti di #### e ### in solido che si liquidano in euro 7.299,00 per onorari ed in € 545,00 per spese vive, oltre spese generali, cpa ed iva, con distrazione a favore del difensore; 7. Compensa le spese di giudizio nei rapporti tra #### e ### e il convenuto.  8. Compensa le spese di lite tra GOM di ### e terza chiamata.  9. pone definitivamente a carico del GOM di ### le spese di #### 16.11.2024 

IL Giudice
(dott.ssa ###


causa n. 4838/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Plutino Francesca Rosaria

M
1

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1721/2024 del 19-04-2024

... condizioni, dalla legatura del sito di sanguinamento alla gastrectomia totale. Tutte le procedure sono in grado di arrestare il sanguinamento, almeno in fase iniziale, ma c'è una significativa possibilità di ripresa dell'emorragia (fino al 67%) nei casi non trattati con la gastrectomia totale”. Riconducendo i dati tratti dalla letteratura consultata al caso di specie, deve riassumersi: 1. le ulcere gastrointestinali da stress sono un evento frequente, in caso di pazienti ricoverati per un politraumatismo, mentre le significative complicanze emorragiche ad esse correlate costituiscano una possibilità abbastanza rara (0,05% in una delle casistiche presentate) 2. l'adozione di un protocollo preventivo (inibitori di pompa e ### anatgonisti per via venosa), riduce, ma non annulla la possibilità di comparsa delle ulcere da stress 3. non risulta descritta in letteratura la comparsa di sanguinamento da ulcera da stress in un lasso di tempo inferiore ai 2 giorni dal trauma ###ambito di una complicanza relativamente frequente (ulcera da stress), comparsa nonostante l'adozione di congrui protocolli preventivi, si è verificata una circostanza abbastanza rara ### e si è quindi attuato un evento (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione ### civilein persona dei ### 1) dott. ### rel.  2) dott. ### 3) dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n. 4462/2020 R.G. vertente #### nata a #### il ### (c.f.  ###), ### nato a ### di ### il ### (c.f. ###), ### nato a ### del #### il ### (c.f. ###), ### nato a Napoli il ### (c.f. ###), ### nata a Napoli il ### (c.f. ###), residenti in ####, via ### n. 14, assistiti, rappresentati e difesi, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato apposto in calce all'atto introduttivo del primo grado di giudizio, dall'avv. ### con il quale elettivamente domiciliano in ####. Diaz 180 ### (telefax: ###, p.e.c.  ###.). #### 1 Centro (c.f. e p.iva ###), corrente in ### (CAP 80145) alla ### del ### n. 13/A, in persona del ### pro tempore, Dott. Ing. ### giusta delibera GRC n° 370 del 06.08.2019, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ### (c.f. ###), ### (c.f. ###), ### (CF###) e ### (c.f. ###), tutti elettivamente domiciliati in ### (CAP 80145) alla ### del ### n.13/A, presso il ### della predetta ASL in virtù di procura per ### del 5.9.2019 Rep 42728 (pec ###; fax ###).   APPELLATA/#### s.p.a., con sede ###, (c.f. e p.iva ###), in persona del procuratore speciale della società Dott. ### n.q., quale cessionaria del portafoglio assicurativo di #### con sede ######## (###, St. 
James's Street, 10th floor #####, iscritta alla #### al n. 1229676, e sede ####### n. 14, REA-MI 1969043, c.f. e P. IVA ###, cessione debitamente segnalata all'### e da questa pubblicizzata sul bollettino, rappresentata e difesa dall'avv. #### de ### (c.f. ###), con studio in ### Via dei ### 45, e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in #### 118 (fax 1782283155, pec ###). ###: appello avverso la sentenza n. 7251/2020 del Tribunale di ### ottava sez. civ., in tema di risarcimento danni.   CONCLUSIONI: l'avv. ### per gli appellanti: “instano per l'accoglimento del gravame proposto. Rigettare l'appello incidentale interposto dall'### 1 Centro, con condanna alle spese. Chiede assegnarsi la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”. 
Gli avv.ti ##### e ### per l'### 1 Centro: “si riportano alla comparsa di costituzione con appello incidentale che qui si abbia per ripetuta e trascritta, in uno alla documentazione depositata. Impugnano e contestano espressamente gli scritti avversari. compensi del giudizio di primo e secondo grado. Si chiede che la causa venga introitata a sentenza con i termini di cui all'art.190 cpc”.   Svolgimento del processo Con citazione notificata il ###, ###### ed ### in proprio e quali eredi di ### nato il ### e deceduto il ###, convenivano dinanzi al Tribunale di ### l'### 1 Centro, per sentirla condannare al risarcimento dei danni determinati dall'errore diagnostico che aveva riguardato il de cuius fino a determinarne il decesso. In particolare, gli attori esponevano che in data #### era stato ricoverato a seguito di un sinistro stradale presso la struttura sanitaria “### Mare” dove gli era stato diagnosticato trauma cranio facciale, frattura femore dx, amputazione traumatica 2° dito mano dx, contusioni ed escoriazioni multiple per il corpo e dove dopo due giorni era deceduto. Gli eredi lamentavano la ritardata diagnosi e l'errato trattamento di una lesione ulcerosa gastro antrale che aveva provocato un'emorragia interna che era stata la causa del decesso, in particolare per “non essergli stato praticato, immediatamente o dopo le prime avvisaglie dell'emorragia, un esame endoscopico ### che avrebbe consentito di identificare la lesione ulcerativa dello stomaco e la consequenziale eliminazione della fonte emorragica”. Chiedevano il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza, il risarcimento del danno tanatologico iure successionis ed il danno morale. 
Pertanto, rassegnavano le seguenti conclusioni:” - in via preliminare, riconoscere e dichiarare che la condotta diagnostico - terapeutica dei sanitari dell'ospedale S.M. di ### sia stata non conforme ad una buona prassi medica e sia stata responsabile del decesso del sig. ###- conseguentemente, condannare l'### 1 Centro in persona del suo legale rappresentante p.t. a risarcire per le causali in narrativa, tutti i danni, nessuno escluso agli attori che si quantificano in ### 1.856.350,00, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa e ritenuta di equità, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi da calcolarsi sulla somma così rivalutata dalla data del 06 -11 - 2009 al saldo”. 
Si costituiva l'### 1 Centro, la quale eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno (“il presunto evento dannoso si è verificato nel novembre 2009 ed il primo atto idoneo e valido ai fini dell'interruzione della prescrizione va considerata l'istanza di mediazione del giugno 2015”), l'infondatezza della domanda nel merito e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l'### c/o ### srl per essere garantita e manlevata in caso di condanna. 
Pertanto, così concludeva: “- fissare nuova udienza ex art. 269 c.p.c. allo scopo di consentire la chiamata in garanzia della ### c/o ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###### (80143), ####, nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.; - in via principale, rigettare la domanda perché prescritta nonché inammissibile ed infondata, in quanto non provata nella sua sequenza causale e né dimostrata in ordine al nesso eziologico, tenuto conto della mancata dimostrabilità del danno nei confronti dell'Ente - struttura sanitaria; - sempre in via principale, dichiarare infondata la domanda attorea, in quanto nessuna colpa per la verificazione del danno può essere eventualmente imputata all'### in quanto al di là della strumentazione diagnostica della struttura sanitaria in oggetto, la colpa dell'evento lesivo è da ricercare nel caso fortuito o meglio nell'imprevedibilità del fatto - danno, stante anche il quadro clinico - diagnostico al momento dell'esame, insistendo per il difetto di legittimazione; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, riconoscere il concorso di colpa dei sanitari o del sanitario effettivamente responsabili nel fatto lesivo con consequenziale riduzione della pretesa risarcitoria a favore della convenuta, che l'illustrissimo Giudice andrà a determinare in corso di causa, e comunque sempre nei limiti del quantum di assicurazione; - in via ancora più gradata, manlevare e/o garantire la ASL da ogni addebito di quanto eventualmente riconosciuto, a qualsiasi titolo, ragione o causa, all'attore e quindi disporre la condanna in via diretta esclusivamente della ### di ### c/o #### in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti e patendi dall'attore”. 
Si costituiva l'### chiedendo il rigetto della domanda attrice e, quanto al rapporto assicurativo con l'azienda sanitaria, eccepiva la scopertura del sinistro, poiché tra l'azienda sanitaria e la soc. assicurativa erano state stipulate due polizze assicurative: “la prima, polizza n. ###, avente durata dalle ore 00.00 dell'1-12- 2009 al 30-11-2010, prorogata fino al 30-11- 2011 da appendice n. ### (in appresso, la “### Polizza”) (### 2); la seconda, polizza n. ### (in appresso, la “### Corrente”), avente durata dalle ore 24.00 del 31-3-2014 alle ore 24.00 del 31-3-2017 (### 3). Il sinistro risulta scoperto per entrambe le polizze. Nel periodo intermedio tra le due polizze, ma con soluzione della continuità assicurativa rispetto alla #### 1 ha stipulato ulteriore polizza con ### polizza ###, avente durata dalle ore 24.00 del 31-3-2012 alle ore 24.00 del 31-3- 2014 (la “### Intermedia”) (### 4). Anche in relazione a quest'ultima, il sinistro risulta non coperto. Orbene, pur essendo giunta in costanza di polizza, la richiesta di risarcimento da parte di ### 1 si riferisce ad un evento, la morte del sig. ### in data ###, di molto antecedente al periodo di retroattività (che, come visto, si estende fino a due anni antecedenti la data di inizio della copertura assicurativa, ossia fino al 31-3-2012)”.  ### il giudizio era espletata c.t.u. affidata al dott. ### e la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 2.7.2020. 
Con sentenza n. 7251/2020 pubblicata il ###, il Tribunale di ### così statuiva:” A) ### la parte resistente ASL #### al pagamento in favore di ####### della somma all'attualità di € 126.000,00 oltre interessi al tasso legale sulla dalla data del decesso (06/11/2009) alla data del deposito del provvedimento, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 126.000,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo; B) condanna la parte Asl Na1 entro al pagamento, in favore della parte attrice delle spese processuali, che liquida in € 1.800,00 per spese vive oltre € 13.400,00 er compensi oltre rimborso delle spese generali, iva e cpa se dovute come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. C) pone a carico della parte convenuta le spese di ctu come già liquidate; D) rigetta la domanda di manleva; E) compensa le spese tra convenuta e terza chiamata”. 
Il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione limitatamente ai danni subiti dal de cuius e trasmissibili iure hereditario, essendo applicabile il termine decennale, stante la natura contrattuale del rapporto (“l'### deceduto in data ###…l'istanza di mediazione nel mese di giugno 2015”). Accoglieva, invece l'eccezione di prescrizione dei danni lamentati dagli eredi, con relativa applicazione del temine quinquennale, attesa la natura extracontrattuale. 
Per quanto riguarda la responsabilità della struttura sanitaria che aveva in cura l'### il Giudice, sulla base delle risultanze probatorie emerse nella c.t.u., così statuiva:”dalla lettura della ctu emergono delle anomalie nel comportamento dei sanitari che devono essere analizzate. Premessa sistematica della vicenda è quella per cui il ctu dà atto che vi è consenso da parte dei ctp/ctu nel ritenere che la "causa del decesso del paziente sia da ricondurre ad una insufficienza multi organo, nella cui genesi ha avuto un ruolo preminente l'emorragia digestiva conseguente all'ulcera gastrica da stress riscontrata sul tavolo autoptico". Ad avviso del ctu qualora i sanitari "avessero valutato con maggior diligenza i dati clinici a disposizione già nella prima mattinata del 6.11.2009 ed avessero intrapreso il protocollo diagnostico per riconoscere il sanguinamento gastrico da ulcera da stress ed avessero intrapreso i protocolli terapeutici praticabili nel caso di specie, il paziente avrebbe potuto avere un modesto incremento delle chance di sopravvivenza e comunque non superiore al 20%". 
In ordine alla liquidazione dei danni da perdita di chance, così disponeva: ”non esistendo criteri obbiettivabili per monetizzare l'ipotetico danno da perdita della propria vita, da utilizzare quale parametro per liquidare adeguatamente la chance di sopravvivenza, si ritiene equo utilizzare quale mero riferimento parametrico il valore monetario minimo posto dalle tabelle di ### per una inabilità totale del 100% in persona dello stesso sesso e della stessa età della vittima (uomo di 46 anni) ed abbattere siffatto importo nella misura di un terzo, in considerazione delle concrete condizioni di salute del paziente e delle incertezza in ordine alla qualità della vita qualora fosse sopravvissuto, circostanze che incidevano inevitabilmente sulla sua aspettativa di vita in concreto e sulla qualità della vita residua soprattutto in base alla considerazione del risarcimento di un danno che non implica la lesione del bene vita, come fatto dalle ### prese a parametro, ma unicamente la possibilità di una sua lesione e riconoscendo infine un risarcimento in misura percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta (20% nel caso di specie). Partendo dunque da un valore ipotetico di € 945.000,00, abbattuto detto valore nella misura di un quarto, si giunge ad € 630.000,00; il 20% di siffatto valore consente di giungere ad una liquidazione nella misura di € 126.000,00 all'attualità, che corrisponde dunque al danno da perdita di chance patito dal ### in proprio e trasmesso agli eredi iure successionis”. 
Infine, rigettava la domanda di manleva avanzata dall'### in quanto riteneva che La polizza ### n ### era valida dal giorno 1.12.2009 sino alle ore 24.00 del 30.11.2011 e copriva "le richieste di risarcimento danni presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti colposi posti in essere in data non antecedente alle ore 24.00 del 30.11.2008". In tale lasso di tempo si era quindi verificato il danno ma non la denuncia. 
La polizza ### n.### valida dal 31.3.2014 al 31.3.2017, prestata anch'essa nella modalità di claims made, copriva i sinistri la cui richiesta risarcitoria fosse giunta in costanza di polizza purché relativi a fatti posti in essere non oltre i due anni antecedenti la decorrenza della assicurazione. In tale lasso di tempo si era quindi verificata la denuncia ma non il fatto.   La polizza ### n. ### aveva durata dal giorno 31.3.2012 sino alle ore 24.00 del 30.11.2014 “. 
Avverso tale sentenza pubblicata il ###, notificata il ###, con citazione del 4.12.2020 e iscritta a ruolo l'11.12.2020, proponevano appello ###### ed ### , per i seguenti motivi: ###: ### e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dall'ASL convenuta in maniera generica e con riferimento ad una sola delle domande attoree. 
II motivo: ### dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere la sentenza impugnata relativamente al rigetto delle domande proposte dagli appellanti iure proprio per prescrizione con una motivazione solo apparente, ovvero motivata esclusivamente per relationem ad altri atti del processo.  ###: ### applicazione del dies a quo per il computo del termine della prescrizione.  ###: omissione di pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno tanatologico e/o danno morale iure successionis proposta dagli attori sin dall'atto introduttivo e reiterata in tutti gli scritti difensivi. 
Pertanto, concludevano, chiedendo di: “in accoglimento dello spiegato gravame ed in parziale riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto degli istanti iure proprio e iure successionis ad essere risarciti dei danni patrimoniali e non subiti a causa della perdita delle chance di sopravvivenza del loro congiunto ed indicati nella narrativa che precede e per l'effetto condannare la ### 1 ### in persona del suo legale rappresentante al pagamento in loro favore dell'importo che comprensivo del danno tanatologico da quantificare in via prudenziale in € 350.000,00 oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata dal di del fatto e sino al soddisfo. Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore anticipatario. In via assolutamente subordinata, e gradata, nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, comunque disporre la compensazione delle spese della lite”. 
Si costituiva il ### (udienza fissata in citazione l'8.3.2021), l'### 1 ### la quale chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e proponeva appello incidentale per i seguenti motivi: 1) sulla infondatezza delle domande degli attori per insussistenza del nesso causale e per mancanza di responsabilità dei sanitari del P.O. ### 2) sulla quantificazione del danno. 3) sulla domanda di garanzia proposta dalla asl nei confronti della ### 4) sulle spese legali. 
Pertanto, chiedeva: “-in via preliminare, in accoglimento dell'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c., sospendere la provvisorietà dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di #### sez. civile, nella persona del giudice unico dott.ssa ### n.7251/2020 (R.G. 29618/2015). -nel merito, - rigettare l'appello principale; - in accoglimento dell'appello incidentale, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi rigettando, in vece del Tribunale di ### la domanda così come proposta dagli appellati attori; -condannare gli appellanti, o chi di ragione, al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio; - ai sensi dell'art. 346 c.p.c., abbiansi qui per ripetute e trascritte ed elevate a singole e specifiche conclusioni del presente atto, le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, in una alla comparsa conclusionale e riprodotti tutti gli atti e documenti dello stesso giudizio. In via istruttoria, anche ai sensi dell'art. 356 c.p.c., si chiede che codesto autorevole ### voglia invitare il ### di ### nominato nel giudizio di primo grado a rendere chiarimenti o, se ritenuto opportuno, disporre nuova CTU rinnovando l'indagine peritale alla luce delle suesposte doglianze”. 
Si costituiva il ### (udienza fissata in citazione per l'8.3.2021 rinviata d'ufficio al 12.3.2021) l'### s.p.a., rassegnando le seguenti conclusioni:” A. In via preliminare, rigettare il I, II e III motivo dell'appello principale e per l'effetto confermare la sentenza appellata nella parte in cui ritiene prescritto il diritto al risarcimento del danno vantato iure proprio dagli odierni appellanti; B. Sempre in via preliminare, rigettare il IV motivo dell'appello principale e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata nella parte in cui non ritiene risarcibile il danno tanatologico e/o catastrofale. C. Nel merito, accogliere il I motivo dell'appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata nella parte in cui ritiene sussistente il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e il decesso del sig. ### e per l'effetto ritenere assorbito il II motivo dell'appello incidentale. D. Sempre nel merito, rigettare il II motivo dell'appello incidentale in quanto inammissibile e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata nella parte in cui rigetta la domanda di manleva avanzata da ### 1 nei confronti di ### E. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del II motivo dell'appello incidentale, riconoscere che l'obbligo di manleva è escluso dalla presenza della franchigia aggregata non erosa, o comunque limitare l'obbligazione di garanzia ad una somma che residuerà dall'applicazione della franchigia aggregata, comunque nei limiti del massimale pari a ### 2.500.000,00 per il periodo di retroattività; F. Con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio”. 
Con ordinanza del 12.3.2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza proposta dall'appellante incidentale ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.1.2024 Disposto il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata riservata a sentenza il ###, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e l'A.S.L. e l'assicuratore anche memorie di replica.   Motivi della decisione È necessario per ragioni logico sistematiche esaminare il primo motivo dell'appello incidentale proposto dall'A.S.L. che se fondato assorbirebbe l'esame dei motivi dell'appello principale ed anche dell'appello incidentale in ordine alla copertura assicurativa.  ###.S.L. ha sostenuto che “Il Tribunale di ### omettendo di prendere in considerazione tutto quanto dedotto ed eccepito dall'appellante ASL nei propri scritti difensivi laddove venivano, tra l'altro, formulate specifiche e puntuali osservazioni critiche alla CTU anche alla luce dei rilievi dei consulenti di parte, ed operando una superficiale lettura ed esame della documentazione sanitaria versata in atti, si è, in buona sostanza, riportato pedissequamente ed acriticamente alle risultanze della espletata CTU ritenendo la ASL responsabile del decesso del sig. ### etiologicamente imputabili al mancato rispetto, da parte dei sanitari della convenuta, per omissione della media diligenza, di quelle regole precise acquisite per comune consenso e costituenti il necessario corredo del professionista che si dedica al settore della medicina. Su tale base, il Tribunale di ### ha erroneamente ritenuto che, a causa del comportamento inidoneo dei sanitari che ebbero in cura il de cuius, quest'ultimo ha riportato il decesso. Ebbene, tale assunto non può assolutamente essere condiviso”. In particolare, l'A.S.L. ha inteso richiamare le conclusioni del perito penale dr. 
Zangani il quale ebbe ad “affermare che l'effettuazione tempestiva dell'esame endoscopico (non logicamente ipotizzabile prima della serata del 5.11.2009) avrebbe impedito con alto grado di probabilità l'evento morte, risulta un'affermazione che non tiene conto della realtà clinica del paziente, caratterizzata dalla compromissione di vari organi ed apparati, soprattutto quello respiratorio… ### del parere che anche in caso di effettuazione della diagnosi di emorragia da ulcera gastrica fosse stata posta nei tempi descritti, ben difficilmente il decorso della vicenda clinica del sig. ### sarebbe mutato”, nonché le osservazioni del consulente di parte alla bozza di relazione del consulente di ufficio, che non avrebbero avuto adeguata risposta.  ### come già sinteticamente osservato con ordinanza del 12.2.2021, la censura non appare fondata “in quanto, contrariamente a quanto lamentato, il consulente ha tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti al processo (anche gli esiti della consulenza in sede penale e le osservazioni dei consulenti di parte) motivando esaustivamente le negligenze (rilevate ex actis quanto meno per incompletezza dei dati riportati in cartella) dei sanitari e l'incidenza delle stesse sulle pur modeste chance di sopravvivenza del paziente politraumatizzato”. 
Infatti, il consulente di ufficio dopo aver riportato quanto riferito dal coniuge superstite del paziente e il contenuto delle difese attoree e di parte convenuta ha così relazionato: “###.M. ### “…il sinistro stradale del 4.11.2009 esitava nell'insorgenza di quella condizione di sofferenza emodinamica e neurologica tipicamente osservata in soggetti vittime di un politraumatismo della strada “shock post-traumatico”. Dette condizioni hanno verosimilmente agevolato la genesi di un processo erosivo acuto della mucosa gastrica “ulcera da stress”, con la secondaria insorgenza di un'emorragia interna e conseguente grave anemia. Tale anemia, refrattaria al trattamento di reintegro plasmatico, ha impoverito ulteriormente le riserve ematiche, già significativamente ridotte dall'insufficienza circolatoria periferica acuta originata a seguito dell'evento traumatico, vuoi per i multipli focolai fratturativi, vuoi per i meccanismi fisio-patologici collegati allo shock traumatico, esitando in uno shock ipovolemico con correlata disfunzione multiorgano. Seppur trattata, la condizione di scompenso multiorgano deteriorò il già precario equilibrio biologico del paziente, fino al decesso intervenuto in data ### alle ore 17.45… Il comportamento dei sanitari dell'### “### Mare” intervenuti nella fase clinica cronologicamente delimitata tra le 23.30 del 4 novembre 2009 e le 13.00 del 5 novembre 2009, seppur idonea in ordine alla terapia di sostegno emodinamico e di prevenzione delle sequele post traumatiche, ivi compresa la gastropatia erosiva, ed ancora adeguata alla terapia di reintegro volemico, necessaria al trattamento sintomatico dell'anemizzazione acuta emersa in corso di ricovero, appare comunque non pienamente condivisibile in ordine al management clinico volto alla identificazione ed alla risoluzione della fonte emorragica. ### diagnostico, nel caso, in presenza di indagini strumentali radiologiche ed ecografiche negative per evidenze di raccolte ematiche, avrebbe previsto la possibilità di eseguire un'indagine endoscopica del tratto gastro enterico superiore, tecnica indicata nella prassi clinica come idonea all'identificazione di processi emorragici misconosciuti e causa di processi di anemizzazione. Tale indagine avrebbe potuto consentire l'identificazione del gemizio emorragico ed ancor più avrebbe potuto permettere un successivo tentativo di risoluzione della lesione, vuoi mediate terapia emostatica vuoi mediante intervento chirurgico… ### attesa la rapida involuzione dell'equilibrio clinico del paziente, determinata dall'azione sinergica delle sequele post traumatiche e dell'evento emorragico acuto, esitata nella precoce insufficienza multi organo terminale, non è possibile definire con certezza se l'incompleta osservanza delle cautele assistenziali che il caso richiedeva, in quel ristretto arco di tempo, in relazione alle modalità prima di identificazione, poi di trattamento della fonte emorragica, abbia assunto un sicuro ruolo causale nel determinismo dell'exitus. Non bisogna infatti trascurare le notevoli difficoltà di gestione di un caso clinico complesso, caratterizzato da un paziente politraumatizzato con multiple e polidistrettuali discontinuazioni ossee che rendevano incerto il risultato di una ottimale assistenza diagnostico-terapeutica”.  ###. ### “…soggetto politraumatizzato (fratture costali multiple con contusione polmonare destra, frattura dell'ulna destra, multiple fratture metacarpali a destra, amputazione parziale del 2° dito mano destra, frattura della mandibola, frattura del seno mascellare sinistro) che nel corso della degenza in ospedale dal 4 al 6 novembre avrebbe sviluppato un'ulcera gastrica da stress, con conseguente incremento dell'anemia acuta indotta dal trauma, esitando in uno stato di shock ipovolemico ed in una insufficienza multi-organo, causa del decesso… ### la letteratura internazionale “in genere le erosioni si sviluppano a distanza di 24 ore dal trauma o dallo shock e le emorragie massive si manifestano tipicamente dopo 2-3 giorni dalla lesione acuta”. È certo che si tratti di un'evenienza piuttosto frequente, anche se in calo, pericolosa e non sempre agevole da individuare “…dall'80- 90% si è passati a percentuali nell'ordine del 33%... un sanguinamento clinicamente rilevabile è stato riscontrato nel 20% dei casi, mentre l'emorragia vera e propria nel 5% dei pazienti e la mortalità, nei casi di emorragia raggiunge percentuali prossime all'80% (### et al “### Bleeding…). In effetti un grave stato di anemia acuta metaemorragica si manifesta nel paziente già nella prima giornata di ricovero a distanza di 6 ore dal trauma… ### però è poco compatibile con un'ulcera da stress perché essa si forma 24 ore dopo il trauma e determina conseguenze emorragiche due o tre giorni dopo essersi formata, inoltre l'ulcera gastrica, evidenziata all'autopsia e confermata all'istologia, era unica mentre il cosiddetto meccanismo da stress produce ulcere ed erosioni multiple della parete gastrica. Vi è da considerare il dato emerso dagli esami tossicologici… insomma è da prendere in considerazione l'ipotesi secondo cui l'### fosse un soggetto già affetto da gastrite cronica a causa dell'abitudine all'alcol, pertanto una tale situazione ha probabilmente favorito il verificarsi di un'ulcera da stress, riducendone i tempi di comparsa e di comparsa delle manifestazioni da stress… ### privilegiata dai sanitari, cioè quella di un'emorragia addominale causata da una lesione traumatica, era quella più logica per cui anche se gli esami ecografici di controllo risultarono negativi in ordine alla presenza di un cospicuo versamento liquido in cavità, l'opzione per la laparotomia esplorativa arriva al termine di un ragionamento logico, basato sulle evidenze del momento. ### di una grave anemia indotta soprattutto da un'emorragia gastrica si presentava sicuramente meno probabile, sia per l'insorgenza precoce, sia perché era stata effettuata la profilassi a base della consueta terapia farmacologica… inoltre non vi era nessuna evidenza di segni clinici specifici di emorragia digestiva acuta in atto (ematemesi, melena, ematochezia)… A partire dalla sera del 5.11.2009 quando i valori dell'emocromo tornarono a scendere, poteva essere presa in considerazione un'ipotesi diversa, circa l'origine dell'anemizzazione, fermo restando il fatto che un imponente sanguinamento per ulcera da stress a sole 24 ore, o anche meno, dall'evento traumatico è molto inconsueto, di riscontro assolutamente raro. Insomma l'indicazione all'esame endoscopico non poteva sussistere prima delle ore serali del 5.11.2009 e certamente non perché in quel momento l'ipotesi di un'emorragia da ulcera da stress avesse privilegio rispetto ad altre ipotesi, bensì perché le indagini clinico strumentali fin lì svolte, avevano escluso la sussistenza di fonte emorragiche direttamente cagionate dall'importante politrauma subito dal paziente e quindi risultava opportuno indagare altre possibili cause alla base del grave stato anemico. ### le condizioni generali del paziente, fin dal ricovero, ma ancora di più il giorno successivo, non erano rassicuranti… si era verificato, infatti, un trauma toracico estremamente rilevante da cui era scaturito importante impegno dell'apparato respiratorio (TAC del 4.11.2009 “falda di versamento pleurico apicoparieto-basale a destra associata a fratture multiple costali e piccola falda di pneumotorace a sede ###paracardiaca e a sede mantellare, concomitano aree triangolari di contusione polmonare contigue alle fratture costali, enfisema sottocutaneo nella regione toracica supero-posteriore…”). Insomma, pur se è vero che nel pomeriggio dello stesso 5.11.2009 l'attività respiratoria migliorò e veniva descritto un valido equilibrio emodinamico, lo stato generale del paziente era sicuramente precario tanto che nelle prime ore del 6.11.2009 comparve nuovamente la dispnea. Naturalmente i problemi respiratori e l'ingravescente stato anemico avevano azione sinergica nel compromettere l'ossigenazione dei vari organi e ciò complicava ancora di più il quadro generale. Pertanto, affermare che l'effettuazione tempestiva dell'esame endoscopico (non logicamente ipotizzabile prima della serata del 5.11.2009) avrebbe impedito con alto grado di probabilità l'evento morte, risulta un'affermazione che non tiene conto della realtà clinica del paziente, caratterizzata dalla compromissione di vari organi ed apparati, soprattutto quello respiratorio… ### del parere che anche in caso di effettuazione della diagnosi di emorragia da ulcera gastrica fosse stata posta nei tempi descritti, ben difficilmente il decorso della vicenda clinica del sig. ### sarebbe mutato”.  ### “… ### struttura lobulo-laminare conservata; diffusa steatosi macro e micro-vacuolare, note di flogosi cronica negli spazi portali. Polmoni: dilatazione delle cavità alveolari con assottigliamento e parziale interruzione dei setti; flogosi cronica peribronchiale ed ipertrofia delle ghiandole mucosecernenti (###, presenza di numerosi macrofagi alveolari e settali fagocitanti pigmento. Stomaco e duodeno: i prelievi totali del campione inviato, pur con i limiti legati alle modificazioni autolitiche, evidenziano, in sede antro-pilorica, la presenza di un'ulcerazione sottesa da marcato infiltrato infiammatorio acuto esteso fino alla sierosa. 
Gastrite cronica del corpo con metaplasia intestinale, congestione diffusa”.   ###. STERNI “… Il caso clinico del sig.  ### se pur complesso per le molteplici fratture, non era di tale gravità da condurre a morte il paziente per la obiettiva assenza di lesioni traumatiche a carico di organi vitali e di complicanze non altrimenti evitabili (sepsi, insufficienza renale acuta, ###. Non vi fu, nel caso di specie, alcuna azione sinergica delle sequele post traumatiche con l'evento emorragico acuto: la precoce insufficienza multi-organo terminale fu la logica conseguenza di una censurabilissima condotta medica per manifesti profili di negligenza e di imperizia”.  ###. IMPERATO “… la malpractice è consistita nella mancata prescrizione o pratica di una ### immediatamente dopo le prime avvisaglie dell'emorragia; ha generato la “conditio sine qua non” dell'evento lesivo nel senso che l'accaduto non si sarebbe verificato o sarebbe stato, laddove vi fosse stato il puntuale rispetto da parte del sanitario delle regole cautelari stabilite dalla migliore scienza ed esperienza del settore (?)… e dato maggiori possibilità di successo, da evitare l'evento mortale sopravvenuto per complicanze agli organi vitali compromessi dalla copiosa fuoriuscita di sangue… Si è verificata una perdita di chance di sopravvivenza conseguente al carente comportamento dei sanitari… È condivisibile il criterio del più probabile che non, che in assenza dell'inadempimento posto in essere dai sanitari, l'### sarebbe sopravvissuto con un largo margine di ragionevole probabilità…Si ritiene congruo correlare una percentuale di circa 1/3 in relazione all'evento morte”.  ### 41044 P.O. “### NUOVO” ### • ### di ingresso “trauma cranio facciale, frattura femore destro, amputazione traumatica ### dito mano destra, contusioni ed escoriazioni multiple” • ### 4.11.2009 “giunge in P.S per trauma della strada, è cosciente ed in stato di agitazione, presenta una tumefazione all'emivolto e presenta un'amputazione traumatica del 2° dito mano destra e una ferita lacero contusa con frattura femore destro. Esame obiettivo: addome mobile con gli atti del respiro, trattabile alla palpazione, ipertimpanismo anterocolico, peristalsi presente…” • Ore 19.30 del 4.11.2009 “paziente poco collaborante. Cute e mucose rosee, eupnoico, addome mobile, trattabile su tutti i quadranti, non dolente, diuresi regolare con urine fisiologiche. Terapia con antibiotico, anticoagulante, soluzione polisalina 500 ml x 2 + soluzione fisiologica 500 ml x 2” • Ore 21.00 del 4.11.2009 “equilibrio emodinamico, eupnea, addome trattabile non dolente, controllo ortopedico…” • Ore 21.30 del 4.11.2009 “si medica la ferita lacero contusa già suturata in ### in regione postero-laterale di coscia… polsi periferici validi ai comuni punti di repere, dita calde, rosee e normo-mobili… Si aggiunge in terapia ### 1 fl” • Ore 23.30 del 4.11.2009 “agitato, tachicardico, eupnoico, emocromo di controllo Hb = 6,4” • Ore 0.10 del 5.11.2009 “richiesta rx torace, eco addome di controllo, richiesta di 2 unità di sangue urgentissime” • Ore 1.30 del 5.11.2009 “si trasfonde 0+ omogruppo” • Ore 6.00 del 5.11.2009 “paziente lucido, orientato, eupnoico, equilibrio emodinamico, addome trattabile non dolente, polso pedidio presente a destra” • ### non precisato del 5.11.2009 “paziente lucido ben orientato risponde agli stimoli vocali, frattura mandibolare dislocata, circolo in equilibrio. Richiesta di TAC massiccio facciale, ecografia addome, emocromo urgente, consulenza maxillo-facciale, consulenza ortopedica e consulenza NCH” • Ore 12.40 del 5.11.2009 “il paziente presenta dolore toracico con difficoltà respiratoria, enfisema sottocutaneo, si richiede rx torace urgente ed a letto, ### Pressione arteriosa 100/60” • Ore 13.15 del 5.11.2009 “persiste la difficoltà respiratoria. ### e consulenza anestesiologica + TAC torace urgente. 
Consulenza anestesiologica: paziente fortemente dispnoico, riferisce dolore insopportabile, assenza di polso periferico. Sensorio lucido, non sudato. Terapia con ### 500 cc. + Voluven 500 cc + ### 2 fiale e ### 1 fiale + ### 1 fiala e.v.” • Ore 16.00 del 5.11.2009 “condizioni generali stazionarie, addome trattabile. P.A.  110/70, migliorato il respiro, arto ingessato con estremità calde e polsi presenti. ###” 2ec412c4d3c73f32490dc16b63e97e0e • Ore 17.50 del 5.11.2009 consulenza del rianimatore “paziente sveglio, cosciente, respiro spontaneo valido, buon equilibrio emodinamico. Ha praticato EAB che evidenzia acidosi metabolica con deficit di basi ed iperkaliemia. Controllo emocromo. Modifica terapia con somministrazione di 100 mEq di bicarbonati e sostituisce ### 1000” con ### 1000 ml • Ore 21.45 del 5.11.2009 “condizioni cliniche invariate, eupnoico, addome trattabile” • Ore 6.00 del 6.11.2009 “condizioni generali mediocri P.A. 100/60, diuresi 800 cc. Praticati esami di controllo, si richiede EAB ed eco addome di controllo” • ### non precisato del 6.11.2009 eco addome “sottile film liquido libero intorno ad una milza ecograficamente libera, falda modesta liquida libera in addome, cospicua gastrectasia con ingesti ritenuti, qualche ansa intestinale distesa con piccoli livelli al fianco sinistro” • Ore 10.30 del 6.11.2009 consulenza anestesiologica “paziente lievemente dispnoico, ben orientato, tranquillo, presenta enfisema sottocutaneo nella regione toracica supero-posteriore destra. Murmure vescicolare lievemente ridotto su tutto l'ambito polmonare, assenza di rumori umidi. P.A. 100/60, si consiglia di eseguire EGA di controllo a distanza di 12 ore, salvo complicazioni. Valore dell'emoglobina da EGA = 4,7 g/dl. Controllare emocromo, si consiglia supporto di ossigeno, da ricontrollare” • Ore 13.00 del 6.11.2009 “pervenuti esami di laboratorio, si trasferisce in terapia intensiva” • Ore 14.50 del 6.11.2009 “si trasfonde con carattere d'urgenza sacca di emazie concentrate 0+, per stato di shock emorragico con arresto respiratorio. Si procede alla tracheotomia d'urgenza per la presenza di frattura scomposta mandibolare che controindica la laringoscopia diretta. 
Ventilazione con LMA diametro 4 e tracheostomia, dilatazione sec. Grigys. VAM in APRV ### = 0,8, ### = 5 PSV = 10. Nonostante l'adeguatezza della ventilazione la saturazione di ossigeno misurata con l'EGA non supera il 60%. Deviazione a sinistra del vettore tracheale con persistente enfisema tracheale, già rilevato in precedenza. Rx torace urgente. Ulteriore richiesta di sangue omogruppo. Prelievo batteriologico nel broncoaspirato, prelievo per emocromo e siero. Consulenza del chirurgo maxillo facciale” • Ore 15.30 del 6.11.2009 “progressivo deterioramento delle condizioni di circolo per bradicardia ingravescente che esita in asistolia, si prende visione della rx torace che mostra la presenza di pneumotorace. Dopo massaggio cardiaco esterno ed adrenalina 2 mg per via tracheale, si riesce a restituire il ritmo autonomo. Si pone a dimora drenaggio pleurico intercostale in ## spazio a destra sull'ascellare anteriore che dà esito a cospicue perdite aeree. Si osserva il ripristino della posizione del vettore tracheale. Persiste acidosi lattica. Cateterismo femorale per ### a sinistra. Terpaia medica ### 1 fiale, ### 500 mg, ### 250 ml, ### (indicati i numeri di 4 sacche) • Ore 16.40 del 6.11.2009 “controllo EAB pH = 6,92, lattai = 14,7 Hb = 5,8, proteine totale = 3. Emotrasfusione di sacca di sangue 0+” • Ore 17.00 del 6.11.2009 “nuova bradicardia < 30 battiti al minuto che viene ripresa con massaggio cardiaco esterno. Consulenza chirurgica + eco fast urgente” • Ore 17.25 del 6.11.2009 “data la presenza di liquido libero in addome si trasferisce in sala operatoria” • Ore 17.30 del 6.11.2009 Consulenza chirurgica in sala operatoria “paziente in gravissime condizioni generali in ventilazione meccanica. Si prende visione del referto ecografico che dà un notevole incremento del liquido intra addominale rispetto all'ecografia eseguita in mattinata. ### eseguito alle ore 14.53 evidenzia una marcata anemia (Hb 0 5,8). Si decide per una rapida laparotomia esplorativa”. • Ore 17.35 del 6.11.2009 report operatorio “laparotomia mediana xifo-ombelicale, aperto il peritoneo si aspirano circa 900 cc di liquido ascitico. Rapida esplorazione dei visceri sopra e sotto mesocolici che non evidenzia lesioni traumatiche. ### tenue presenta numerosi ed estese chiazze ecchimotiche come da parcellari lesioni ischemiche. Nel corso delle manovre su menzionate, il paziente presenta arresto cardiaco. Hanno inizio le manovre rianimatorie avanzate con monitoraggio cardiaco trans diaframmatico, senza esito. Si constata l'exitus in tabula. Sutura della parete”. 
Quadro sinottico degli eventi ### STRUMENTALI 4.11.2009 ore 18.30 Arrivo in ospedale 4.11.2009 ore 18.55 Glicemia 152; GOT 259; GPT 90; LDH 918; Hb 13,9 4.11.2009 dopo le ore 18.55 TAC torace: piccola falda di pneumotorace anteriore paracardiaca e mantellare. TAC addome: anse di ileo nella piccola pelvi agglomerate a pareti ispessite con tendenza a fare dei livelli idro-aerei, non evidente liquido libero nei recessi peritoneali 4.11.2009 ore 23.54 Hb 6,4 5.11.2009 dopo le ore 00.10 Rx torace: a dx ispessimento da imbibizione dei tessuti molli ed enfisema sottocutanea, sempre a dx in campo polmonare medio ed inferiore addensamento parenchimale prevalentemente a vetro smerigliato 5.11.2009 ore 1.30 Trasfusione 2 sacche di sangue 5.11.2009 ore 8.58 ### 43; D-### 1777; Potassiemia 3,8; CPK 4560; Hb 10,2; ### 72,8% 5.11.2009 ore 11.19 Hb 10,5 5.11.2009 prima delle ore 12.00 Eco addome:non segni di liquido libero in addome 5.11.2009 dopo le ore 12.00 Rx torace: marcato enfisema sottocutaneo, non evidenza di PNX 5.11.2009 ore 12.40 Dolore toracico e difficoltà respiratorie, enfisema sottocutaneo 5.11.2009 ore 13.15 Forte dispnea e dolore insopportabile. Terapia antidolorifica e con espansori volume plasmatico 5.11.2009 ore 17.50 Respiro spontaneo valido, paziente sveglio e cosciente ### acidosi metabolica con deficit di basi ed iperkaliemia 5.11.2009 ore 18.18 Hb 9,8 6.11.2009 dopo le ore 9.00 Eco addome: falda modesta libera in pelvi, cospicua gastrectasia con ingesti ritenuti 6.11.2009 ore 9.23 Hb 7,9; ### 4,55; GOT > 7000; GPT 2128 CPK 16948; Colinesterasi 3362; ### 6,0; Hb 7,9; ### 1695 6.11.2009 ore 9.48 EGA: pH: 7,24 p###: 25; p###: 52; ###: 84%; Hb: 4,7; ###-: 13,5 6.11.2009 ore 10.30 Lieve dispnea. 6.11.2009 ore 13.00 ### 6.11.2009 ore 14.53 Hb 5,8 6.11.2009 dopo le 14.50 Shock emorragico con arresto respiratorio. Trasfusione di 1 sacca emazie concentrate. Tracheostomia e ventilazione meccanica. Glucosio al 10%. 
Rx torace: a dx in sede basale velatura pleuro-parenchimale con pnx, fratture costali multiple dx con enfisema sottocutaneo omolaterale 6.11.2009 ore 15.30 Bradicardia fino all'asistolia. MCE + adrenalina. Drenaggio pleurico a dx con esito a cospicue ### con acidosi lattica perdite aeree. Catetere femorale per ### 6.11.2009 ore 15.40 Glicemia 69; ### 169; ### 5,52; GOT 4009; GPT 1346; LDH 3506; CPK 11511; ### 2007; ### 600. 6.11.2009 ore 16.40 Hb. 5,8, pH: 6,92, ### 14,7 6.11.2009 ore 17.00 Nuova bradicardia < 30, ripresa con MCE 6.11.2009 dopo le ore 17.00 Eco addome: liquido libero in cavità peritoneale, non immagini riferibili a lesioni dei parenchimi 6.11.2009 ore 17.35 Inizio laparotomia 6.11.2009 ore 17.45 Exitus.   ### parti in causa ed i diversi consulenti che hanno esaminato la documentazione relativa al defunto sig. ### sono concordi nel ritenere che la causa del decesso del paziente sia da ricondurre ad una insufficienza multiorgano, nella cui genesi ha avuto un ruolo preminente l'emorragia digestiva conseguente all'ulcera gastrica da stress riscontrata al tavolo autoptico. ### di procedere all'analisi valutativa richiesta, appare opportuno inquadrare l'ulcera da stress, patologia la centro della vicenda in esame. Molto utile appare quanto si ritrova in “Su sei casi mortali di ulcera da stress. Questioni di responsabilità professionali” di ### et al. in Riv. It. Med. Leg. ###V, 2003: “la dizione di ulcera da stress si riferisce a quel tipo di lesioni acute della parete del tratto gastroenterico superiore, spesso multiple e di profondità variabile, localizzate caratteristicamente nella porzione secernente dello stomaco, ma anche nell'antro e nel duodeno, distinte dall'ulcera peptica cronica. Il termine ulcera da stress ben rappresenta l'esordio acuto della lesione a seguito del verificarsi di una o più delle condizioni che rappresentano i fattori di rischio, qui elencate: a) ### di ogni tipo e causa b) ### di organi vitali c) ### multipli d) ### -### e) ### - ### - ### f) ### d'organo g) ### chemioterapico e radioterapico h) ### chirurgici i) ### dosi di salicilati e cortisonici j) ### di alcoolici - fumo di sigaretta Nei pazienti sottoposti ai fattori di rischio ricordati, aree di intensa infiammazione della mucosa gastrica o duodenale possono progredire nel volgere di pochi giorni fino a formare ulcerazioni, emorragie e addirittura perforazioni. Nella maggior parte dei casi comunque rimangono silenti tanto da essere diagnosticate al tavolo settorio come reperto meramente occasionale, altre volte hanno un esordio clinico drammatico per le complicanze emorragiche, che si accompagnano ad elevata mortalità. A partire dagli anni '70, le ulcere acute nei pazienti a rischio si sono osservate con frequenza decrescente; dall'80-90% si è passati a percentuali dell'ordine del 33%. In particolare, un sanguinamento clinicamente rilevabile è stato riscontrato nel 20% dei casi, mentre l'emorragia vera e propria, nel 5% dei pazienti e la mortalità, nei casi di emorragia, raggiunge percentuali dell'80%. In genere le lesioni si sviluppano rapidamente in coincidenza dell'evento scatenante… Le emorragie massive si manifestano, con maggiore frequenza, a distanza di 2-3 giorni dall'insorgenza della lesione…” Con queste premesse, l'analisi medico legale richiesta deve procedere nel tentativo di valutare: a) Il ruolo dello shock emorragico, in confronto con le altre conseguenze del grave politraumatismo, nella patogenesi dell'exitus del paziente b) Se era possibile, con i dati clinici e strumentali a disposizione, porre in tempi congrui il sospetto diagnostico di emorragia da ulcera gastro-intestinale da stress c) Se a tale diagnosi potevano conseguire idonei trattamenti sanitari con incrementi delle chances di sopravvivenza del paziente. La ridotta frequenza del riscontro di ulcere gastrointestinali da stress, ricavata dai dati del lavoro scientifico citato, è riconducibile anche all'adozione di una serie di protocolli utili alla prevenzione dello stress gastro intestinale acuto (### antagonisti, sucralfato, inibitori della pompa protonica) che, nel caso di specie, risultano esser stati adottati in maniera congrua. Proseguendo nell'analisi della letteratura scientifica di riferimento, si legge in “### and management of stress ulceration” di ### and ### capitolo di “#### based and problem-oriented”, in una coorte di oltre 2200 pazienti, solo in un ristretto numero di pazienti con ulcere gastro-intestinali da stress vi era stato un importante sanguinamento e ciò, secondo la casistica riportata nel lavoro, in circa l'1,5% dei casi (33 pazienti). Tra questi solo il 5% era stato ammesso in terapia intensiva per un trauma cranico, un politrauma o una sepsi, per cui, nell'analisi conclusiva dello studio retrospettivo, solo lo 0,05% dei pazienti ricoverati per trauma, andava incontro ad episodio importante di sanguinamento nelle alte vie digestive. Tra tutti i pazienti studiati, l'incremento del rischio di un importante sanguinamento era principalmente legato a due condizioni: a) insufficienza respiratoria con necessità di ventilazione meccanica, b) una grave coagulopatia. In un altro studio retrospettivo (“#### et al. Risk factors for gastrointyestinal bleeding in criticaly patients” N. Eng. J. Med. 1994”) condotto su 2252 pazienti critici, tra cui soggetti ricoverati per politrauma, gli episodi di sanguinamento palese erano stati pari al 4,4% dei pazienti, mentre un sanguinamento importante era stato riscontrato nell'1,5% dei casi. In tali pazienti l'episodio di sanguinamento era stato rilevato mediamente 14 giorni dopo il ricovero (con una oscillazione di +/- 12 giorni). Ancora, nel medesimo studio, la mortalità nei pazienti con importante sanguinamento, passava dal 9,1% dei pazienti senza complicanze emorragiche al 48,5%. In un altro studio “#### et al. “Upper gastrointestinal bleeding: predictors of outcome” in ### ottobre 1986 si legge che i fattori predittivi di prognosi infausta in caso importante sanguinamento delle alte vie digestive sono costituiti da. A) età del paziente > 60 anni; B) presenza di patologie sistemiche; C) alto numero di trasfusioni praticate (> 5 unità); D) la necessità di intervento chirurgico; E) la presenza di concomitanti patologie epatiche; F) recente trauma o importante intervento chirurgico. Ancora dalla letteratura citata (### et al.), si riporta “un sanguinamento clinicamente significativo accade infrequentemente; tuttavia, le sue conseguenze possono essere catastrofiche in un paziente già critico. La prima priorità del trattamento dovrebbe essere indirizzata al ripristino del volume ematico con trasfusioni ematiche e la correzione di eventuali coagulopatie. In contemporanea dovrebbero essere condotte opportune indagini per disvelare la presenza di sepsi misconosciute, la più frequente causa di peggioramento di pazienti critici. Una volta assicurata una congrua stabilità rianimatoria del paziente è opportuno procedere ad un lavaggio gastrico, mediante sondino orogastrico ad ampio diametro e con soluzione salina a temperatura ambiente volta a rimuovere eventuali coaguli ematici dallo stomaco e a ridurre la contemporanea distensione delle pareti. Se il sanguinamento persiste il trattamento da attuare consiste nell'infusione di somatostatina (250 µg/ora) eventualmente associata ad inibitori della pompa protonica ed ### anatgonisti. Se l'emorragia persiste anche con queste misure terapeutiche è urgente procedere ad una ### per definire e localizzare la fonte emorragica. In questo caso possono essere tentate le procedure atte all'arresto dell'emorragia. In caso di ulteriore fallimento delle strategie terapeutiche finora elencate può tentarsi l'approccio angiografico con somministrazione di vasopressina nell'asse celiaco o nell'arteria gastrica di sinistra. La necessità di intervento chirurgico per un'emorragia massiva conseguente ad ulcera da stress è estremamente rara. 
Diversi sono stati gli approcci chirurgici adoperati in tali condizioni, dalla legatura del sito di sanguinamento alla gastrectomia totale. Tutte le procedure sono in grado di arrestare il sanguinamento, almeno in fase iniziale, ma c'è una significativa possibilità di ripresa dell'emorragia (fino al 67%) nei casi non trattati con la gastrectomia totale”. Riconducendo i dati tratti dalla letteratura consultata al caso di specie, deve riassumersi: 1. le ulcere gastrointestinali da stress sono un evento frequente, in caso di pazienti ricoverati per un politraumatismo, mentre le significative complicanze emorragiche ad esse correlate costituiscano una possibilità abbastanza rara (0,05% in una delle casistiche presentate) 2. l'adozione di un protocollo preventivo (inibitori di pompa e ### anatgonisti per via venosa), riduce, ma non annulla la possibilità di comparsa delle ulcere da stress 3. non risulta descritta in letteratura la comparsa di sanguinamento da ulcera da stress in un lasso di tempo inferiore ai 2 giorni dal trauma ###ambito di una complicanza relativamente frequente (ulcera da stress), comparsa nonostante l'adozione di congrui protocolli preventivi, si è verificata una circostanza abbastanza rara ### e si è quindi attuato un evento eccezionale quale quello della grave, precoce anemizzazione del paziente, in assenza di segni strumentali e clinici di emotorace, di emoperitoneo, di emorragie nelle sedi di frattura o da lesioni vascolari esterne. ### diverse casistiche valutate l'emorragia da ulcera da stress non è stata mai riscontrata prima dei due giorni dal trauma, mentre di solito il suo verificarsi è molto più tardivo. Come si è già argomentato, in riscontro di una significativa anemizzazione in un politraumatizzato, ripristinati accettabili valori di emoglobina, è compito dell'equipe sanitaria che ha in gestione il paziente critico, indagare sulle possibili di fonti di emorragia. 
Viste le strategie terapeutiche descritte, tra cui il lavaggio dello stomaco attraverso tubo orogastrico, occorre fornire qualche considerazione circa l'impiego del sondino naso gastrico in caso di politrauma, atteso che, se tale presidio fosse stato impiegato nel caso del signor ### si sarebbe potuta verificare precocemente la presenza di sangue nella cavità gastrica. ### il protocollo ### (### and ###, adottato da numerosi paesi occidentali per uniformare le procedure da osservare in caso di soccorso prestato ad un traumatizzato, nell'obiettivo di valutare e stabilizzare i parametri vitali del traumatizzato, riassunti nell'acronimo ### (####### pervietà delle vie aeree e protezione colonna cervicale, respirazione, circolazione, danno neurologico e valutazione ambientale), non è previsto il posizionamento standard del sondino naso-gastrico nel paziente poli-traumatizzato. Nel caso di specie, tuttavia, per la presenza della frattura della mandibola era consigliabile l'inserimento di un sondino naso-gastrico. Procedendo nell'analisi documentale, è il caso di rilevare una significativa anomalia della cartella clinica, relativa all'assenza del diario infermieristico, con particolare riferimento alla mancanza di notizie relative all'alimentazione e all'alvo del paziente. Vista la prescrizione di terapia infusiva priva di apporto glucidico, fino alle ore 14.50 del 6.11.2009, con somministrazione di 500 cc di soluzione glucosata al 10%, è da chiedersi se il paziente si sia alimentato nel lasso di tempo di circa 45 ore intercorso tra il ricovero e tale somministrazione di carboidrati. La signora ### non ha saputo riferire dati rilevanti, in proposito. Ancor più rilevante appare il silenzio documentale relativo all'alvo, per cui non è dato sapere se il paziente aveva prodotto materiale fecale, né se esso presentava evidenti anomalie che potessero far pensare ad un'emorragia digestiva (feci picee, sangue rosso vivo). Con la documentazione a disposizione non potrà mai stabilirsi se l'evacuazione fecale sia avvenuta o meno nel corso della degenza del signor ### ma non può tacersi che in cartella non risulta praticata l'esplorazione dell'ampolla rettale del paziente che, in maniera semplice ed immediata, avrebbe potuto fornire dati relativi ad un eventuale sanguinamento digestivo. Deve quindi esaminarsi il punto centrale della vicenda relativo alla comparsa di sintomi indicativi di una possibile emorragia digestiva e sull'eventuale incongruo ritardo diagnostico. 
Delimitiamo il campo: 1. alle ore 12.40 del 5.11.2009 il paziente presenta un'importante sintomatologia dolorosa ed un'ingravescente dispnea, con enfisema sottocutaneo 2. la richiesta TAC torace urgente non risulta praticata, mentre la radiografia del torace evidenzia un marcato enfisema sottocutaneo, ma non una falda di pneumotorace 3. la terapia instaurata per affrontare il quadro clinico ha previsto la somministrazione di espansori del volume plasmatico, antidolorifici e ### antagonisti 4. alle 16.00 il quadro respiratorio appare migliorato 5. alle ore 17.50, con respiro spontaneo valido, c'è il rilievo di un'acidosi metabolica per cui viene instaurata una terapia infusiva con bicarbonati 6. l'emoglobina alle ore 18.18 è discreta (9,8 g/dl) C'è stata, quindi, una crisi respiratoria con sintomatologia dolorosa, risolta con un'adeguata terapia farmacologica. Alle ore 18.18 la situazione appare tranquilla e stazionaria e ciò è confermato dal successivo controllo in reparto delle ore 21.45. Dal raggiungimento di un discreto assetto respiratorio (ore 16.00 del 5.11.2009), al primo controllo clinico del 6.11.2009 (ore 9.00), trascorrono circa 17 ore di relativa tranquillità clinica e di verosimile vigile attesa da parte dei sanitari. Alle ore 9.00 del 6.11.2009 il sanitario di reparto, rilevando condizioni generali mediocri e prescrivendo esame dell'equilibrio acido base, richiede eco addome di controllo, ### esame, praticato evidentemente dopo tale orario reca: “falda modesta libera in pelvi, cospicua gastrectasia con ingesti ritenuti”. È evidente che in un lasso di tempo compreso tra le 9.00 e le 10.30 del 6.11.2009 si è avuta notizia di un importante ristagno gastrico, ma tale notizia non è stata integrata con i dati infermieristici di ordinario rilievo, con particolare riferimento all'alimentazione del paziente. Era questo il momento in cui si poteva porre in essere un'ipotesi alternativa per giustificare l'importante anemizzazione che in quei momenti si stava verificando. E invece si sono trascurati sia l'approfondimento anamnestico relativo all'assunzione di cibo, sia la ricerca di segni indiretti di un'emorragia interna che avrebbero potuto indirizzare verso un sanguinamento gastro-intestinale, al di là del fatto che tale accadimento, secondo le casistiche riportate, rappresentasse un evento eccezionale. Se si fosse ricevuta conferma del digiuno del paziente, erano da intraprendere immediatamente le procedure per un'endoscopia digestiva d'emergenza volta ad indagare le causa della gastrectasia. Su questo ragionamento, incombe, ovviamente, il dubbio derivante dalla concomitante presenza di una grave frattura mandibolare che, se da un lato rede ancor più improbabile l'ipotesi che il paziente possa essersi alimentato autonomamente, dall'altra pone delle significative perplessità sulla possibilità di poter attuare sia un'indagine endoscopica di tipo tradizionale che gli eventuali trattamenti terapeutici praticabili con la stessa metodica. Si tenga presente la possibilità di praticare una gastroscopia trans-nasale (con endoscopi di calibro minore) e le limitazioni applicative di tale metodica, relative soprattutto alle capacità di aspirazione, fondamentale nel caso di specie. È da segnalare, ancora, la discrepanza cronologica relativa alla ricezione dei dati di laboratorio inerenti l'anemizzazione e la gestione del paziente. ### che mette in evidenza il crollo dell'emoglobina (4,7 g/dl) è delle ore 9.48. ### chiamato a consulenza riporta il dato in cartella alle ore 10.30, richiedendo nel contempo un emocromo di controllo. ### esame risulta espletato alle ore 14.53 (Hb. 5,8 g/dl). Su questa seriazione cronologica appare assolutamente ingiustificabile la notazione posta nel diario clinico alle ore 13.00 “pervenuti esami di laboratorio si trasferisce in CRTI”. Di quali esami si tratta? Di quelli ricavati dall'emogasanalisi, disponibili da almeno 3 ore o dell'emocromo che invece era ancora da ricevere? È inevitabile dedurre una negligente gestione dell'emergenza che si era palesata, tanto è vero che a fronte di una gravissima anemizzazione, evidente alle 9.46 del 6.11.2009 e tale da determinare una condizione di shock emorragico, la prima trasfusione di emazie concentrate sia documentata alle ore 14.50. Da tale momento in poi, si assiste ad un drammatico e progressivo decremento della funzionalità dei diversi organi vitali, vanamente contrastato dai razionali presidi terapeutici messi in campo dai rianimatori. È da evidenziare, infine, che il paziente viene inviato in sala operatoria, nel disperato tentativo di individuare la causa della comparsa di liquido in addome, sulla scorta di un'ecografia praticata intorno alle 17.00, senza aver preso in alcuna considerazione quanto era già in cartella e relativo alla gastrectasia. Vista la novità emersa dal dato strumentale, la laparoscopia era inevitabile, ma non può non rappresentarsi che altrettanto indispensabile era da ritenersi l'esame endoscopico, vieppiù praticabile, con le limitazioni indicate, in un paziente che alle ore 10.30 era ancora descritto come lievemente dispnoico e tranquillo. In altre parole, il riscontro ecografico di una gastrectasia in un paziente che ben difficilmente poteva alimentarsi autonomamente ed in presenza di un'anemizzazione imponente “sine causa” imponeva, in ogni caso, ed al di là dell'eccezionale precocità dell'evento, il sospetto di sanguinamento gastrico e l'esecuzione di una ### quanto meno diagnostica, per via trans-nasale per mettere poi i chirurghi di fronte alle possibilità terapeutiche attuabili nel caso di specie. La gestione del paziente nel lasso di tempo ore 9.00 - ore 14.00 del 6.11.2009 appare quindi censurabile per negligenza. In tale lasso di tempo, come deducibile dagli esami di laboratorio, era presente una importante ipossiemia che contribuiva ad aggravare le conseguenze dell'anemizzazione, per cui agli organi periferici arrivava poco sangue e poco ossigenato, aggravandone la sofferenza testimoniata dagli esami ematochimici e poi sfociata nella ### fatale. 
Stabilire quanto l'exitus sia correlabile all'ipossia legata alle problematiche disventilatorie e quanto alla grave anemizzazione è risposta che non è possibile fornire. Deve rappresentarsi, tuttavia, che all'insufficienza degli scambi ventilatori si è contrapposta una congrua strategia terapeutica, attuata in maniera razionale e completa, anche se non conosciamo, per carenza documentale, gli esiti parziali del trattamento rianimatorio sugli scambi gassosi e sull'equilibrio acido base, mentre per quel concerne la complicanza emorragica, pur avendo messo in campo le risorse disponibili nel tentativo di ripristinare il volume ematico (4 sacche di plasma alle ore 16.40 del 6.11.2009), i sanitari del reparto di ### d'### hanno negligentemente ignorato i dati clinici già disponibili per porre una più precoce diagnosi di sanguinamento gastro-enterico. Deve ora procedersi all'esame del punto più complesso dell'intera vicenda e relativo alle possibilità di sopravvivenza del sig. ### nel caso in cui l'ipotesi di sanguinamento gastrico fosse stata posta tempestivamente, vale a dire intorno alle ore 10.00 del 6.11.2009. ### di riassumere i punti chiave della vicenda: 1. dopo una prima significativa anemizzazione senza evidente causa emorragica interna, verosimilmente legata al rilevante politraumatismo e sufficientemente trattata con i presidi terapeutici del caso, alle ore 9.48 del 6.11.2009 viene riscontrato un nuovo, drammatico calo dell'emoglobina (4,7 g/dl) 2. la causa di questa imponente perdita ematica è rimasta sconosciuta fino all'esame autoptico, che ha poi svelato la presenza di una singola ulcera della parete gastrica, inquadrata come ulcera da stress e di una significativa quantità di sangue nello stomaco e nella prima parte dell'intestino 3. nella prima mattinata del 6.11.2009, in paziente gravemente anemizzato, lievemente dispnoico, ma tranquillo e ben orientato, era stata segnalata, all'esame ecografico, la presenza di gastrectasia da ingesti 4. il paziente presentava, tra le altre, una frattura scomposta della mandibola per cui è da presumere che non fosse in grado di assumere autonomamente cibo 5. l'ulcera da stress è un evento frequente in caso di politraumatismi, essa compare, generalmente, dopo almeno 24 ore dal traumatismo e nei casi in cui si complica con un significativo sanguinamento, questo si palesa in un lasso di tempo superiore alle 48 ore. Nel caso di specie il sanguinamento si è verosimilmente prodotto in un lasso di tempo compreso tra le 24 e le 36 ore (Hb 9,8 g/dl delle ore 18.18 del 5.11.2009 - gastrectasia riscontrata dopo le ore 9.00 del 6.11.2009), costituendo un evento eccezionale, in relazione a quanto dedotto dalla letteratura. ### di un'ulcera da stress si è ridotta in maniera significativa negli ultimi anni grazie all'adozione di protocolli di prevenzione (anti ### ed inibitori della pompa protonica), che, nel caso di specie, sono stati impiegati 6. il sanguinamento massivo da ulcera da stress è un evento molto raro (0,05% dei casi). In questa evenienza si assiste ad un vertiginoso incremento della mortalità dei pazienti traumatizzati, con percentuali oscillanti tra il 50 ed il 90%, secondo le statistiche tratte dai lavori scientifici riportati. 
Incrementano la prognosi infausta fattori concomitanti, fra i quali: una grave epatopatia, una coagulopatia, la ventilazione meccanica 7. nel caso del sig.  ### dedotta dai dati documentali (esami di laboratorio del 4.11.2009 P.O. ### integralmente riportati nella ####, la condizione di abuso cronico di alcool e constatata la presenza di una significativa steatosi epatica, deve segnalarsi la comparsa di una significativa coagulopatia da consumo, documentata nel corso del ricovero, compatibile con il grave politraumatismo ed il ricorso alla ventilazione meccanica solo nelle ultime ore di vita 8. delle strategie terapeutiche riportate per il trattamento dell'emorragia gastrica erano agevolmente praticabili solo quelle di tipo infusivo (somatostatina in vena) o di tipo angiografico (vasopressina nell'asse celiaco o nell'arteria gastrica di sinistra), se disponibili presso la struttura ospedaliera convenuta. Per le altre metodiche, anche la semplice applicazione di un sondino oro-gastrico per il lavaggio e l'aspirazione del contenuto dello stomaco risultava complicata dalla presenza della frattura scomposta della mandibola. Per quanto già esposto, analoghe difficoltà si sarebbero presentate all'esecuzione di ### terapeutica, mentre un'analoga indagine di tipo diagnostico, poteva essere condotta per via trans-nasale, bypassando le difficoltà relative all'apertura della bocca. 9. la strategia chirurgica proponibile era esclusivamente la gastrectomia totale in quanto è da presumere che una resezione parziale dello stomaco, già di per sé gravata dalla possibilità di un significativo numero di recidive, poteva essere inefficace, nel breve periodo, vista l'eccezionale precocità nei tempi di comparsa dell'ulcera da stress sanguinante nel paziente. Senza voler riportare dati dalla letteratura, è inevitabile sostenere che un intervento chirurgico di tale portata e con un paziente in condizioni critiche, sarebbe stato gravato da una significativa ed elevata percentuale di esito infausto. 
Sulla scorta di tali considerazioni, avendo ben presente: a) le percentuali di mortalità in caso di grave sanguinamento gastrico in ulcera da stress, oscillanti, secondo i lavori scientifici riportati, tra il 50 ed il 90%, b) l'eccezionale precocità della complicanza emorragica, c) la presenza di altri concomitanti fattori di rischio, d) la difficoltà tecnica nell'eseguire alcune delle principali indagini diagnostiche e procedure terapeutiche, si ritiene che se i sanitari del P.O. “### di ### Nuovo” di ### avessero valutato con maggior diligenza i dati clinici a disposizione già nella prima mattinata del 6.11.2009 ed avessero intrapreso il protocollo diagnostico per riconoscere il sanguinamento gastrico da ulcera da stress ed intrapreso i protocolli terapeutici praticabili nel caso di specie, il paziente avrebbe potuto avere un modesto incremento delle chances di sopravvivenza e comunque non superiore al 20%.  ### 1. Descriva il CTU la persona del defunto ### sulla base di dati obiettivamente rilevabili dai documenti in atti, indicando, in particolare, gli stati morbosi precedenti al momento del ricovero presso il ### “### mare” in data ###: da quanto deducibile dagli atti, si ricava che il sig. ### era dedito all'assunzione cronica di alcool e questa condizione oltre ad aver avuto un ruolo rilevante nella patogenesi della gastrite atrofica riscontrata al tavolo autoptico, può esser stata determinante nella precoce formazione dell'ulcera gastrica da stress, complicatasi, a sua volta con un repentino e gravissimo sanguinamento 2. Descriva dettagliatamente le cure e gli interventi ricevuti dal sig. ### quali risultanti dalla documentazione in atti: si fa ampio riferimento a quanto riportato nella sezione documentazione sanitaria della relazione 3. Dica quindi se le cure ricevute dal sig. ### avuto particolare riguardo alle condotte omissive e commissive, oggetto di specifica contestazione nell'ambito dell'atto di citazione (cfr. pagine 2 e ss. Dell'atto di citazione), siano in rapporto di causalità adeguata con il decesso del sig. ### e se il decesso, in particolare, sia eziologicamente imputabile alla condotta dei sanitari della convenuta struttura sanitaria, ovvero, ancora, se le condotte dei sanitari abbiano determinato unicamente un'anticipazione del decesso, avuto particolare riguardo alle ferite riportate dall'### in seguito al sinistro stradale del 4.11.2009 e che determinarono la necessità del ricovero e delle cure; in tale ultimo caso valuti il ### ove possibile, i termini di tale accelerazione, operando una valutazione prognostica su base probabilistica della possibile durata della vita del paziente ove fossero state prestate adeguate cure; valuti a tal fine anche possibili fattori causali alternativi nonché gli argomenti difensivi svolti sul punto dalla convenuta nella comparsa di costituzione: il caso clinico del sig. ### si presentato fin da subito complesso per la presenza di numerosi insulti fratturativi e per la comparsa di una precoce anemizzazione. Il paziente ha ricevuto un trattamento sanitario congruo e condivisibile fino alla prima mattinata del 6.11.2009 (ore 9.46), allorquando sono comparsi segni clinici ed ematochimici di ipossia connessa principalmente ad una grave anemia. Le indagini strumentali praticate fino a quel momento non avevano messo in luce possibili fonti di emorragia interna, per cui i sanitari del reparto di ### d'### del P.O. “### di ### Nuovo” di ### si son trovati di fronte ad un caso atipico, inquadrabile come evento eccezionale (precoce e grave sanguinamento da ulcera gastrica da stress), foriero di un notevole incremento del rischio morte per il paziente. Sono stati, tuttavia, rilevati alcuni comportamenti incongrui da parte dei sanitari e che da un lato, non hanno consentito la formulazione di un precoce sospetto diagnostico di emorragia gastrica, nonostante le suggestive indicazioni deducibili dal risultato dell'eco addome praticata nella mattinata del 6.11.2009, e dall'altro hanno ritardato il trasferimento del paziente nel reparto di terapia intensiva, avvenuto circa 3 ore dopo l'evidenza di una grave anemizzazione. Tali comportamenti omissivi hanno, di fatto, diminuito la già ridotte possibilità di sopravvivenza del paziente. Facendo riferimento alle casistiche ritrovate in letteratura ed alle condizioni complessive del paziente, si sono quantificate in misura non superiore al 20% le chances di sopravvivenza del paziente in caso di condotta professionale scevra delle censure segnalate.   4. Dica, in caso di accertamento positivo in ordine al nesso di causalità, nell'ipotesi in cui il caso descritto nell'atto introduttivo abbia avuto il carattere di facile e routinaria esecuzione, se il decesso sia eziologicamente imputabile al mancato rispetto, da parte dei sanitari della struttura convenzionata, per omissione della media diligenza e a causa di una condotta omissiva o commissiva, di quelle regole precise acquisite per comune consenso e costituenti il necessario corredo del professionista che si dedichi al settore della medicina in esame, ovvero delle linee guida di riferimento, e ciò avuto riguardo ai profili di negligenza ed imperizia evidenziati dagli attori in citazione; nell'ipotesi in cui lo stesso abbia, viceversa, avuto carattere di straordinarietà ed eccezionalità, ovvero implicante la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, se il decesso sia eziologicamente imputabile, mediante una condotta omissiva o commissiva, a colpa grave dei sanitari della detta struttura sanitaria, ovvero all'intervento di un fattore fortuito, valuti adeguatamente gli argomenti difensivi sviluppati dalla convenuta: deve ribadirsi che, pur trattandosi di un evento eccezionale per modalità e tempi di comparsa, il grave sanguinamento gastrico che ha innescato il principale meccanismo che ha condotto a morte il paziente, poteva essere più precocemente dedotto, se si fossero valutati con opportuna diligenza i risultati dell'eco addome praticata nella mattina del 6.11.2009. In cartella clinica, inoltre, non sono riportati parametri relativi all'alvo né risulta praticata un'esplorazione di un'ampolla rettale, manovra semplice e di immediato riscontro clinico che si imponeva in caso di anemizzazione apparentemente “sine causa” 5. Per l'effetto, ed alla luce di quanto specificato ai precedenti punti, descriva quale avrebbe dovuto essere la condotta dei professionisti. 
Si è fatto ampio cenno alle difficoltà tecniche che si sarebbero presentate nell'esecuzione di una ### diagnostica ed operativa, in virtù della concomitante presenza di una frattura mandibolare scomposta. ###, almeno per ciò che concerne l'aspetto diagnostico, poteva essere agevolmente condotta per via trans-nasale, nella mattinata del 6.11.2009, quando il paziente era ancora in una condizione di discreto equilibrio, nonostante la grave anemizzazione in atto. Una volta identificata la fonte del sanguinamento, i sanitari avevano a disposizione un ampio ventaglio di possibilità terapeutiche, alcune di agevole impiego (terapia infusiva endovena), altre di più difficile esecuzione per le condizioni cliniche del paziente (### operativa) ma comunque possibili, altre eseguibili solo presso centro ad elevata specializzazione (arteriografia selettiva ed impiego di farmaci vasocostrittori); c'era, infine, la possibilità dell'intervento di gastrectomia totale, verosimilmente praticabile con maggior sicurezza, prima del rapido deteriorarsi della condizioni cliniche del paziente, verificatosi nel pomeriggio del 6.11.2009, ma comunque da considerare atto operatorio ad elevato rischio “quoad vitam” per il paziente. 
In data ### pervenivano, a mezzo pec, le seguenti note controdeduttive redatte dal Ct di parte attrice, Dr. Imperato: ### esse deve replicarsi sottolineando l'assenza di specifiche motivazioni tecniche a sostegno della diversa percentuale di chance di sopravvivenza dal paziente, laddove quelle dedotte nella bozza di CTU risultano parametrate ai tassi di mortalità deducibili dai lavori scientifici riportati in relazione all'evento “grave e precoce sanguinamento da ulcera gastrica da stress”. Dei quattro punti elencati dal Dr. Imperato, quali forieri di maggior possibilità di sopravvivenza, gli ultimi tre sono stati esaurientemente affrontati nella discussione medico legale, mentre l'incidenza prognostica favorevole legata alla giovane età del paziente risulta essere controbilanciata in senso sfavorevole dalle cattive abitudini di vita del defunto sig. ### con particolare riferimento all'abuso cronico di alcool, con conseguente steatosi epatica, nonché dalle complicanze insorte nelle ultime ore di vita (coagulopatia da consumo) ed alla necessità di ricorrere alla ventilazione meccanica, fattori questi ultimi che hanno inciso in maniera preponderante nell'evoluzione prognostica. Si è ricordato come nelle casistiche riportate, la mortalità in pazienti con grave sanguinamento da ulcera gastrica da stress, oscilli tra il 50 ed il 90%. Il caso del sig. ### atipico, e quindi più grave, per precocità di comparsa dell'emorragia massiva, si è complicato ulteriormente per i fattori critici appena riportati per cui è stato inevitabile inquadrare le chance di sopravvivenza, in caso di corretta osservanza dell'iter diagnostico e terapeutico, nell'ambito percentuale indicato. ### note del CT attoreo non si individuano, quindi, congrui elementi di critica che possano portare ad una modifica della bozza di consulenza.   In data ###, pervenivano le note prodotte del Dr. ###, consulente medico della convenuta ### 1: “Il sottoscritto dott. ### ha assunto dall'avvocato ### nella sua qualità di difensore dell'### 1 ### l'incarico di assisterlo quale consulente tecnico di parte nel procedimento presso il Tribunale Civile di #### Il Tribunale Civile, nell'ambito del procedimento di cui sopra, ha incaricato il dott. ### di redigere una consulenza tecnica in esito ai fatti per cui si procede e valutare l'eventuale danno biologico prodotto dai fatti stessi. Il sottoscritto è stato, pertanto, incaricato di seguire, in qualità di ### le operazioni peritali. Il sottoscritto, avendo partecipato alle operazioni peritali, ritiene di dover condividere l'impianto generale della perizia svolta ma, in merito ad alcuni aspetti, devono essere puntualizzate le seguenti considerazioni cliniche e medico-legali. ### quanto esposto in premessa, si ritiene doveroso precisare quanto segue: • In primo luogo va rilevato che le condizioni cliniche del paziente erano di notevole gravità e che il decesso sarebbe stato la logica conseguenza della molteplicità e della gravità delle lesioni subite nell'incidente stradale (secondo il criterio del più probabile che non). In altre parole, il decesso era prevedibile, a prescindere dal doveroso intervento dei sanitari e il fatto che il paziente potesse sopravvivere era una mera e remota possibilità.  • Al riguardo sia il CTU (che stima la probabilità di sopravvivenza con l'esecuzione dell'esame gastroscopico al 20%) sia il dott. ### (che stima la probabilità di sopravvivenza con l'esecuzione dell'esame gastroscopico al 33%) di fatto convengono sull'assunto che l'evento morte, anche con l'esecuzione del predetto esame, sarebbe stato più probabile (80% e 67%) che non (20% e 33%). • Riguardo alla mancata esecuzione di un esame gastroscopico, va chiarito che l'eventuale ulcera da stress era un'evenienza rara e quindi che l'esecuzione di tal esame era stata “ritardata” nel senso che erano stati prima eseguiti quegli esami giustamente ritenuti più urgenti e poi (se la situazione non fosse precipitata in modo così veloce) si sarebbe certamente prospettata l'ipotesi di eseguire anche quell'esame. • In merito alla negligenza ipotizzata (il non aver somministrato un trattamento adeguato per la gastrite erosiva o ulcera da stress), va chiarito che l'unico trattamento “credibile” ossia l'intervento chirurgico di gastrectomia parziale o, se del caso, totale, sarebbe stato comunque sconsigliabile. • Pertanto l'esecuzione dell'esame gastroscopico avrebbe avuto certamente una valenza diagnostica ma, con estrema probabilità (pressoché con certezza), sarebbe stata comunque inutile a fini terapeutici perché un intervento così rischioso, in un paziente in quelle condizioni, con scarsissima probabilità avrebbe avuto successo. • Da ultimo, a riprova di quanto esposto, l'intervento di laparotomia esplorativa ha dato (purtroppo, ma non era probabile altro esito) luogo al decesso del paziente. In altre parole, nonostante l'intervento chirurgico che era un estremo tentativo di fronte alla gravità del quadro clinico, l'exitus si è verificato ugualmente né era lecito attendersi altro. • Quindi, per tutto quanto esposto, l'esecuzione di un esame diagnostico (sia pure opportuno) non avrebbe portato a migliori possibilità terapeutiche (non in modo ragionevolmente credibile) ma solo a un intervento fatto come “estremo tentativo” e destinato all'insuccesso. • Come logica conseguenza di ciò, assegnare un 20% di chance a un paziente che, in realtà, non ne aveva alcuna a meno di un miracolo, sembra francamente eccessivo. ### quanto motivato nelle note precedenti, si ribadisce quanto segue: • Non sussiste alcun nesso di causalità fra il comportamento dei sanitari che l'hanno avuto in cura e il decesso del sig. ### che, con ogni ragionevole probabilità, avrebbe avuto luogo in ogni modo, attesa la gravità delle lesioni. • In ogni caso l'emorragia gastrica, se pure fosse stata diagnosticata, non avrebbe potuto essere adeguatamente trattata, con ragionevoli probabilità di esito positivo. • Pertanto, anche la mancata diagnosi non avrebbe influito in alcun modo sull'esito finale, che si preannunciava comunque infausto. • In conclusione, quanto sopra esposto rientra ampiamente nel criterio del più probabile che non, sia nel senso che l'exitus era assolutamente probabile, sia nel senso che l'eventuale gastroscopia diagnostica, con elevatissima probabilità, non avrebbe prodotto, in concreto, nessun trattamento ragionevolmente efficace. • Le ipotesi di esito fausto dell'intera vicenda sono talmente residuali che non avrebbe senso calcolarle in percentuale; in ogni caso tale percentuale sarebbe calcolabile nell'ambito delle unità e non delle decine. Al riguardo il sottoscritto non ritiene di dover aggiungere altro”. 
Alle note del Dr. ### deve replicarsi innanzitutto ricordando che l'evento avverso eccezionale verificatosi nel caso del sig. ### è stato individuato dal precoce e massivo sanguinamento gastrico e non dall'ulcera da stress, come sostiene il CTP della convenuta struttura sanitaria. ###, infatti è evento frequente, tanto da beneficiare di routinario protocollo preventivo, applicato nel caso di specie. ### del Dr.  ### “l'unico trattamento credibile era l'intervento chirurgico di gastrectomia parziale o, se del caso, totale” non può essere condivisa. Considerata l'illustrata, ampia strategia terapeutica impiegabile in caso di sanguinamento gastrico e conoscendo il solo reperto autoptico e non le condizioni gastriche al momento in cui era possibile concretamente individuare in tale organo la causa dell'anemizzazione massiva, non si può escludere che una terapia meno invasiva e rischiosa della gastrectomia, impiegata precocemente, potesse avere migliori, seppur ridotte, chances di successo, nel tentativo di dominare l'emorragia gastrica, causa principale dell'exitus del paziente. Le conclusioni finali cui giunge il Dr. ### non sono ricevibili in quanto il consulente della convenuta sostiene, contemporaneamente “non sussiste alcun nesso di causalità fra il comportamento dei sanitari che l'hanno avuto in cura e il decesso del sig. Amendola” e subito dopo “l'eventuale gastroscopia diagnostica, con elevatissima probabilità, non avrebbe prodotto, in concreto, nessun trattamento ragionevolmente efficace. Le ipotesi di esito fausto dell'intera vicenda sono talmente residuali che non avrebbe senso calcolarle in percentuale; in ogni caso tale percentuale sarebbe calcolabile nell'ambito delle unità e non delle decine”. Come si vede, il Dr. ### ammette la possibilità di un esito diverso per la vicenda clinica del sig. ### ipotizzando differenti ed ulteriormente ridotte chances di sopravvivenza per il paziente. ### relazione tecnica non si è sostenuto, come riporta il Dr. ### che il paziente avesse il 20% di possibilità di restare in vita, ma si è dedotto, esaminando le diverse casistiche presentate, che il sig. ### “avrebbe potuto avere un modesto incremento delle chances di sopravvivenza e comunque non superiore al 20%”, il che rappresenta un concetto diverso, più ampio del preciso dato numerico cui fa riferimento il consulente di pare convenuta. Sembra persino superfluo ricordare che nei casi in cui si sia chiamati ad esprimere una percentuale di accadimento di un determinato evento di carattere sanitario, sulla base di situazioni cliniche comunque dotate di una certa quota di imponderabilità, sia impossibile produrre un dato numerico preciso. Lo stesso Dr. ### adotta correttamente tale criterio quando sostiene che le percentuali di sopravvivenza del paziente erano inferiori al 10%. 
La stima valutativa prodotta nella bozza di relazione è stata giustificata da ampie ed articolate motivazioni che hanno tenuto conto dell'età del paziente, delle condizioni cliniche presistenti al traumatismo, del ventaglio terapeutico proponibile, del decorso clinico e dei dati tratti dalla letteratura specialistica di riferimento, mentre quanto proposto dal consulente della struttura sanitaria esclude qualsiasi eventuale ruolo prognostico favorevole attribuibile alle strategie terapeutiche non chirurgiche applicabili in caso di tempestiva diagnosi di sanguinamento gastrico. È questo il crinale tra le due ipotesi valutative ed è per questo identico motivo che le osservazioni del Dr. ### non possono essere accolte, in quanto in una stima oggettiva dei fatti, bisogna sottolineare che in caso di corretta interpretazione dei dati clinici e strumentali disponibili nella mattina del 6.11.2009, in un paziente ancora in discreto compenso, nonostante i drammatici dati ematochimici dati relativi all'anemizzazione, doveva essere indagata la causa del ristagno gastrico e provare ad impiegare le strategie terapeutiche prechirurgiche.  ### caso clinico del defunto sig. ### era da ritenersi estremamente complesso, sia per le patologie presistenti, favorenti la comparsa di ulcere gastriche da stress, sia per la gravità del quadro clinico conseguente al politrauma della strada, sia per le difficoltà nell'individuare la fonte della grave anemizzazione palesatasi nella prima mattinata del 6.11.2009, in conseguenza di una complicanza eccezionale per tempi di comparsa. ### il verificarsi di un sanguinamento massivo da ulcera gastrica da stress, poi riscontrata al tavolo autoptico, poteva essere desunto dalle risultanze dell'ecografia dell'addome praticata nelle stesse ore del 6.11.2009, per cui, in un paziente ancora in un sufficiente, seppur precario equilibrio, poteva essere attuato un protocollo diagnostico atto a svelare la fonte dell'emorragia ed essere poi impiegati alcuni dei presidi terapeutici disponibili per tentare di contrastarla. La perdita di chance di sopravvivenza conseguente a tale negligente gestione del caso è stata quantificata in misura non superiore al 20%”.   ### specie l'incertezza del risultato è destinata ad incidere non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante (comunque afferente al diritto alla salute) e non della relazione causale tra condotta ed evento, che si presuppone risolta positivamente prima e a prescindere dall'analisi dell'evento lamentato come fonte di danno. In tali sensi, pertanto, la chance risulta un diminutivo astratto dell'illecito, inteso come sinonimo di possibilità priva di misura (ma non di contenuto), da risarcirsi equitativamente e non necessariamente quale frazione eventualmente percentualistica del danno finale. 
Non risulta provato, sul piano etiologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal CTU (sia pur con gli inevitabili margini di approssimazione), sicché di "maggiori chance di sopravvivenza" è lecito discorrere, “come incertezza eventistica conseguente al previo accertamento di quel nesso con la condotta omissiva” ( n.28993/2019: “provato il nesso causale secondo le ordinarie regole civilistiche, rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. Sul medesimo piano d'indagine, che si estende dal nesso al danno, ove quest'ultimo venisse morfologicamente identificato, in una dimensione di insuperabile incertezza, con una possibilità perduta, tale possibilità integra gli estremi della chance, la cui risarcibilità consente come scelta, hic et nunc, di politica del diritto, condivisa, peraltro, anche dalla giurisprudenza di altri ### di ### e di ### law, di temperare equitativamente il criterio risarcitorio del cd. all or nothing, senza per questo essere destinata ad incidere sui criteri di causalità, né ad integrarne il necessario livello probatorio). 
Per quanto sopra esposto, con riferimento al primo motivo dell'appello incidentale in esame, consegue che sussiste, nel caso di specie, un qualificato margine di apprezzabilità di perdita di chance, avendo la CTU espletata in primo grado, che ha preso in esame anche gli esiti certamente non difformi sul punto delle perizie svolte in sede penale, una valutazione "in termini di possibilità di sopravvivenza (o guarigione) del paziente”, ove fossero stati adottati tempestivamente le omesse indagini diagnostiche e i conseguenti approcci terapeutici, precisa e concreta anche in considerazione dell'elevata mortalità di eventi astrattamente confrontabili con quello in esame, di precoce sanguinamento e tale da poter essere determinata in termini statistici e scientifici probabilistici ed equitativamente quantificata nella misura del 20%, al fine appunto di distinguere la concreta possibilità, che connota la chance, dalla mera speranza che la esclude. 
Anche più di recente a conferma del decalogo di cui a Cass. n.28993/2019, è stato ribadito che in tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile al paziente stesso o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, agli eredi "iure hereditario", solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita; ove, invece (e come nella specie), vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle "chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile "iure hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto "iure proprio" ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto (Cassazione civile sez. III, 19/09/2023, n.26851). 
Infondato è anche il secondo motivo di appello incidentale con il quale l'A.S.L.  ha dedotto che “in primis il Tribunale ha errato nel momento in cui ha ritenuto di utilizzare i criteri stabiliti nelle tabelle milanesi per determinare il danno biologico da invalidità permanente (al 100%), notoriamente parametrato alla presumibile durata della vita del danneggiato, mentre si sarebbe dovuto tenere conto della vita effettiva del #### utilizzando i criteri stabiliti per la liquidazione del danno da inabilità temporanea assoluta. Sulla liquidazione del danno utilizzando tale diverso criterio si veda recente sentenza della Cassazione civile sez. III, 06/07/2020 (ud. 12/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13870. Il valore così individuato di € 945.000,00, su cui poi sono state operate le decurtazioni, è già di per sé errato”. La censura è palesemente infondata poiché il richiamato arresto giurisprudenziale si riferisce al diverso caso di danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico terminale, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita, mentre nella specie si verte nell'ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza o guarigione, laddove la morte è concomitante alla perduta possibilità di guarigione per l'omessa diagnosi e terapia. In tal caso non può ritenersi censurabile né è stata specificamente censurata l'utilizzazione “quale parametro per liquidare adeguatamente la chance di sopravvivenza” … “ il valore monetario minimo posto dalle tabelle di ### per un'inabilità totale del 100% in persona dello stesso sesso e della stessa età della vittima (uomo di 46 anni) ed abbattere siffatto importo nella misura di un terzo, in considerazione delle concrete condizioni di salute del paziente re delle incertezze in ordine alla qualità della vita ove fosse sopravvissuto -circostanze che incidevano inevitabilmente sulla sua aspettativa di vita in concreto e sulla qualità della vita qualora fosse sopravvissuto” … “e riconoscendo infine un risarcimento in misura percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta (20% nel caso di specie)”. La pretesa di abbattimento di un quarto (forse l'A.S.L. voleva dire di tre quarti) “e quindi l'importo individuato e liquidato dal Tribunale di ### di 126.000,00 va ridotto ad almeno la metà”, è del tutto ingiustificata poiché il Tribunale ha tenuto conto di tutti e degli stessi criteri (e in particolare delle pregresse patologie) per giustificare l'abbattimento di un terzo. 
A questo punto può trattarsi anche l'appello principale con il quale in sostanza gli appellanti, ritenendo non prescritto il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita anticipata del rapporto parentale ne hanno rivendicato la liquidazione secondo i criteri di cui alle tabelle del Tribunale di ### e dei danni patrimoniali conseguenti al mancato sostentamento che assicurava la vittima a tutti i suoi pazienti. 
Innanzi tutto, va rilevato che gli appellanti non contestano il principio secondo cui la richiesta di risarcimento danni iure proprio dei prossimi congiunti della vittima primaria nei confronti della struttura sanitaria prescinde da un rapporto contrattuale diretto ed è, pertanto, qualificabile come extracontrattuale: da un lato, infatti, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente e, dall'altro, i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto” (cfr. Cass. civ., III sez., 08-07-2020, n. 14258). 
La natura extracontrattuale della domanda assoggetta la medesima al termine di prescrizione quinquennale che decorre dal momento in cui può considerarsi «riconoscibile» in capo agli eredi/familiari il verificarsi della condotta negligente posta in essere dal sanitario. 
Infatti, l'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato e fissa la decorrenza della stessa facendo riferimento alla possibilità legale di fare valere il diritto (Cass. lav., 2387/2004) e quindi alle eventuali cause impeditive di ordine giuridico dell'esercizio dello stesso, non assumendo nessuna rilevanza i semplici impedimenti soggettivi (Cass. III, n. 14249/2004), cioè l'ignoranza del soggetto danneggiato sulla identità di colui che è obbligato a risarcirgli i danni (Cass. III, n. 11453/2004), l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto, tranne che essa sia imputabile a comportamento doloso della controparte (Cass. lav., n. 10828/2015), o l'impossibilità di fatto in cui si trovi il titolare del diritto ( II, n. 6209/1999). 
Relativamente alla pendenza del giudizio penale la Suprema Corte osserva che lo stesso rappresenta in genere un impedimento di fatto (Cass. n. 3294/1993), tranne che le parti abbiano convenuto di escludere l'efficacia della disposizione, prevedendo di differirne l'inizio alla conclusione del procedimento penale ( III, n. 25014/2008), o che lo abbiano elevato a condizione sospensiva dell'esercizio del diritto al risarcimento (Cass. I, n. 3294/1993). Nel caso in cui un illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il soggetto danneggiato ha avuto sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato, tenuto conto anche delle conoscenze scientifiche (Cass.S.U., n. 27337/2008).  ### detto, va osservato che l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. sollevata dall'A.S.L. dei diritti risarcitori fatti valere dagli attori è specifica e non può dirsi affatto limitata ai diritti fatti valere iure proprio o iure successionis, sicché è destituito di qualsiasi fondamento l'assunto che il giudice avrebbe pronunziato extra petita ovvero che avrebbe dovuto sollecitare il contraddittorio sulla questione del diverso termine di prescrizione rispetto all'azione risarcitoria dei congiunti della vittima iure proprio, peraltro non contestata con l'appello. 
Quanto al dies a quo della prescrizione quinquennale è evidente che il Tribunale, richiamando quello del decesso del paziente (6.11.2009) per ritenere non maturata la prescrizione decennale per l'azione risarcitoria iure successionis, abbia inteso considerare lo stesso termine iniziale per la prescrizione quinquennale dei danni iure proprio rivendicati solo con l'istanza di mediazione nel mese di giugno 2015 e, quindi prescritti. Del resto, la stessa difesa degli attori (attuali appellanti) nel contestare (solo con la memoria di replica in primo grado) l'eccezione di prescrizione a loro dire decennale da responsabilità contrattuale, non contestarono affatto che il dies a quo fosse quello del decesso del congiunto. Ed ora la allegazione di un diverso termine iniziale da rapportare alle date del deposito delle relazioni dei periti del P.M., oltre ad essere tardiva è infondata in quanto nell'atto introduttivo del giudizio è più volte ribadito che le indagini penali, compresa l'autopsia espletata nell'immediatezza del decesso, furono appunto sollecitate dalla denunzia di reato di omicidio colposo presentata dal coniuge superstite della vittima nella immediatezza dei fatti. Quindi, la presentazione della denuncia nella quale si palesavano i pretesi inadempimenti diagnostici e terapeutici dimostra che il danneggiato in quel momento (sicuramente risalente al mese di novembre 2009) avesse avuto sufficiente conoscenza della eziogenesi del danno lamentato, sicché il termine prescrizionale decorreva dal mese di novembre 2009 e la prescrizione si era maturata prima dell'istanza di mediazione nel mese di giugno 2015 (non è possibile essere più precisi sulle date in quanto le parti non hanno prodotto in appello i relativi documenti comunque acquisiti in prime cure). 
Va escluso il fondamento dell'appello principale in ordine al mancato riconoscimento iure hereditario del danno tanatologico o terminale da lucida agonia dell'### in quanto quest'ultimo niente affatto consapevole della perduta chance di guarigione, alle “Ore 13.00 del 6.11.2009 “pervenuti esami di laboratorio, si trasferisce in terapia intensiva” Ore 14.50 del 6.11.2009 “si trasfonde con carattere d'urgenza sacca di emazie concentrate 0+, per stato di shock emorragico con arresto respiratorio. Si procede alla tracheotomia d'urgenza per la presenza di frattura scomposta mandibolare che controindica la laringoscopia diretta. Ventilazione con LMA diametro 4 e tracheostomia, dilatazione sec. Grigys. VAM in APRV ### = 0,8, ### = 5 PSV = 10. Nonostante l'adeguatezza della ventilazione la saturazione di ossigeno misurata con l'EGA non supera il 60%. Deviazione a sinistra del vettore tracheale con persistente enfisema tracheale, già rilevato in precedenza. Rx torace urgente. Ulteriore richiesta di sangue omogruppo. Prelievo batteriologico nel broncoaspirato, prelievo per emocromo e siero. Consulenza del chirurgo maxillo facciale” Ore 15.30 del 6.11.2009 “progressivo deterioramento delle condizioni di circolo per bradicardia ingravescente che esita in asistolia, si prende visione della rx torace che mostra la presenza di pneumotorace. Dopo massaggio cardiaco esterno ed adrenalina 2 mg per via tracheale, si riesce a restituire il ritmo autonomo. Si pone a dimora drenaggio pleurico intercostale in ## spazio a destra sull'ascellare anteriore che dà esito a cospicue perdite aeree. Si osserva il ripristino della posizione del vettore tracheale. Persiste acidosi lattica. Cateterismo femorale per ### a sinistra. Terpaia medica ### 1 fiale, ### 500 mg, ### 250 ml, ### (indicati i numeri di 4 sacche) Ore 16.40 del 6.11.2009 “controllo EAB pH = 6,92, lattai = 14,7 Hb = 5,8, proteine totale = 3. Emotrasfusione di sacca di sangue 0+” Ore 17.00 del 6.11.2009 “nuova bradicardia < 30 battiti al minuto che viene ripresa con massaggio cardiaco esterno. Consulenza chirurgica + eco fast urgente” Ore 17.25 del 6.11.2009 “data la presenza di liquido libero in addome si trasferisce in sala operatoria” Ore 17.30 del 6.11.2009 Consulenza chirurgica in sala operatoria “paziente in gravissime condizioni generali in ventilazione meccanica. Si prende visione del referto ecografico che dà un notevole incremento del liquido intra addominale rispetto all'ecografia eseguita in mattinata. ### eseguito alle ore 14.53 evidenzia una marcata anemia (Hb 0 5,8). Si decide per una rapida laparotomia esplorativa”.   Ore 17.35 del 6.11.2009 report operatorio “laparotomia mediana xifoombelicale, aperto il peritoneo si aspirano circa 900 cc di liquido ascitico. Rapida esplorazione dei visceri sopra e sotto mesocolici che non evidenzia lesioni traumatiche. ### tenue presenta numerosi ed estese chiazze ecchimotiche come da parcellari lesioni ischemiche. Nel corso delle manovre su menzionate, il paziente presenta arresto cardiaco. Hanno inizio le manovre rianimatorie avanzate con monitoraggio cardiaco trans diaframmatico, senza esito. Si constata l'exitus in tabula. Sutura della parete”. 
Dunque, dal ricovero, alle ore 13 in terapia intensiva, al decesso intervenuto in sala operatoria alle ore 17,35, non può affatto ritenersi che la vittima abbia sofferto non essendo provata la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine a causa della omessa diagnosi e terapia dell'emorragia, imputabile ai sanitari del nosocomio (cfr. Cass., 10-05-2018, n. 11250). 
Infondato è anche il terzo motivo dell'appello incidentale proposto dall'A.S.L. che ha censurato la sentenza impugnata laddove con ampia ed esaustiva motivazione ha escluso l'operatività delle polizze assicurative contratte con l'### s.p.a.. 
Ed invero, va ricordato che l'### 1 ha stipulato con ### due polizze assicurative: la prima, polizza n. ###, avente durata dalle ore 00.00 dell'1-12-2009 al 30-11-2010, prorogata fino al 30-11-2011 da appendice ### (in appresso, la “### Polizza” sub ### 2 fascicolo dell'assicuratore del primo grado di giudizio); la seconda, polizza n. ### (in appresso, la “### Corrente”), avente durata dalle ore 24.00 del 31-3-2014 alle ore 24.00 del 31-3-2017 (sub ### 3 fascicolo dell'assicuratore del primo grado di giudizio). 
Il sinistro risulta non coperto da entrambe le polizze. 
Nel periodo intermedio tra le due polizze, ma con soluzione della continuità assicurativa rispetto alla #### 1 ha stipulato ulteriore polizza con ### polizza n. ###, avente durata dalle ore 24.00 del 31- 3-2012 alle ore 24.00 del 31-03-2014 (la “### Intermedia” sub ### 4 fascicolo dell'assicuratore del primo grado di giudizio). Anche in relazione a quest'ultima, il sinistro risulta non coperto. 
Ed invero, ai sensi della ### per “Sinistro” deve intendersi «la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione nonché un'azione di rivalsa esperita da qualsiasi Ente» (sub ### 2 del citato fascicolo del primo grado di giudizio, p. 1); per “### di risarcimento” deve intendersi «qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata da terzi e pervenuta all'### nel momento in cui la stessa viene protocollata; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio di inchiesta da parte delle ### competenti in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui la Contraente ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta» (sub ### 2 fascicolo delprimo grado di giudizio, p. 1; sub Doc. 3 fascicolo del primo grado di giudizio, p. 2). 
Orbene, come affermato dalla stessa appellante incidentale (sub ### 1 fascicolo del primo grado di giudizio, p. 11), il sinistro è stato denunciato ad ### 1 in data ###. Lo stesso è pertanto sicuramente scoperto sia in relazione alla ### che ha cessato la sua efficacia in data ###, sia in relazione alla ### che invece ha cessato la sua efficacia in data 31-03- 2014.   Per quanto riguarda poi la ### ai sensi della stessa, per “Sinistro” deve intendersi «la richiesta di risarcimento fatta nei confronti dell'### per la prima volta durante il periodo di durata dell'assicurazione e regolarmente denunciata agli ### durante lo stesso periodo, in relazione alle responsabilità per le quali è prestata questa assicurazione» (sub ### 3 fascicolo del primo grado di giudizio, p. 2); per “### di risarcimento” deve intendersi «ogni inchiesta giudiziaria promossa contro l'### qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione con la quale il terzo manifesta all'### l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure fa all'### una formale richiesta che gli vengano risarciti i danni subiti» (sub ### 3 fascicolo del primo grado di giudizio, p. 2). Con riferimento alla data di effetto e scadenza del contratto, poi, la garanzia opera esclusivamente per le richieste di risarcimento, come sopra definite, presentate per la prima volta all'### durante il periodo di assicurazione e cioè, come visto, «dalle ore 24,00 del giorno 31-03-2014 alle ore 24,00 del 31-03-2017» (sub ### 3 fascicolo del primo grado di giudizio, p. 5, Art. 1). Inoltre, ai sensi dell'### 2 della ### «l'assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i danni che si manifestino in qualunque parte del mondo e per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso della durata di questo contratto purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima dei due anni antecedenti la data di copertura di questo contratto, a condizione che il Contraente ne dia regolare avviso agli ### nei modi e nei termini stabiliti, nel corso del periodo di durata di questo contratto e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione di questo contratto». (sub Doc. 2 fascicolo del primo grado di giudizio, p. 6). 
Quindi, pur essendo giunta in costanza di polizza, la richiesta di risarcimento da parte di ### 1 si riferisce ad un evento, la morte del sig. ### avvenuta in data ###, di molto antecedente al periodo di retroattività (che, come visto, si estende fino a due anni antecedenti la data di inizio della copertura assicurativa, ossia fino al 31-3-2012), sicché anche ai sensi della ### il sinistro risulta essere non coperto.  ### è palesemente inammissibile laddove si limita a richiamare la giurisprudenza circa la nullità di siffatte clausole ex art. 1322, comma 2° c.c., ampiamente superata dalla giurisprudenza richiamata dal Tribunale e dalla successiva giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III, 02/02/2024, n. 3123) che ha affermato che “La clausola claims made ha la funzione di delimitare l'oggetto del contratto, collegando l'insorgenza dell'indennizzo e, di conseguenza, l'obbligo di manleva, alla concomitante ricorrenza della condotta del danneggiante e della richiesta del danneggiato. La richiesta del danneggiato rappresenta quindi un elemento concorrente nell'identificazione del rischio assicurato, delineando così l'appartenenza strutturale del fenomeno claims al modello di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dal primo comma dell' articolo 1917 c.c. , all'interno del più ampio contesto dell'assicurazione contro i danni ( art. 1904 c.c. ), di cui la clausola claims made fa pienamente parte”; ovvero (Cassazione civile sez. III, 26/04/2022, n.12981) che ha affermato: “Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art.  1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.  ### indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto - sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati”. 
Quindi, non può invocarsi l'isolato precedente di cui a Cass. n. 10506/2017 che contrariamente alla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità da un lato ribadisce che il contratto di assicurazione con clausola claims made costituisce un contratto atipico che deve essere oggetto di un giudizio di meritevolezza ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c. e dall'altro lato afferma che non è meritevole di tutela la clausola claims made che non copre le richieste postume, ossia i sinistri per i quali la domanda di risarcimento dei danni sia pervenuta dopo la cessazione del contratto di assicurazione, rinnegandosi così lo schema stesso delle clausole claims made che esclude dalla garanzia proprio i sinistri le cui denunce siano pervenute dopo la conclusione del rapporto contrattuale. La decisione, inoltre, si pone all'attenzione anche perché la valutazione sollecitata non è più svolta “caso per caso”, parlandosi piuttosto di generale e indifferenziata immeritevolezza dello schema claims made che non comprenda le c.dd. “richieste postume”. Infatti, è stato abbandonato quell'indirizzo e ribadito più volte (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/07/2023 , n. 22964) che: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola «claims made» non integra una decadenza convenzionale, come tale nulla ai sensi dell' art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio « genus » dell'assicurazione contro i danni di cui all' art.  1904 c.c. , della cui causa indennitaria la clausola «claims made» è pienamente partecipe”. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'A.S.L. “in tema di assicurazione della responsabilità civile, una volta che sia dichiarata la nullità della clausola claims made, la individuazione da parte del giudice del merito della clausola sostitutiva non può avvenire in modo automatico, facendo ricorso alla tradizionale disciplina dell'assicurazione della responsabilità civile, né ad altri modelli legali di assicurazione, dovendosi piuttosto procedere ad una corretta individuazione del sostrato sostitutivo che realizzi un equo contemperamento delle posizioni dei contraenti, da valutare anche attraverso il ricorso a criteri di calcolo attuariale (Cassazione civile, sez. III, 12/03/2024, n. 6490: nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva disposto la sostituzione della clausola claims made ritenuta nulla con una clausola di ultrattività decennale ex art. 11 della l. n. 24 del 2017 , prevista per il solo caso di cessazione dell'attività da parte del sanitario, ritenendo, erroneamente, che tale legge avesse tipizzato un modello di copertura assicurativa incentrato anche sulla previsione di una clausola postuma di durata decennale)". 
Dunque, poiché nemmeno con l'atto di appello sono allegati e dimostrati fatti che consentano di apprezzare in concreto la illiceità e l'inadeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti con la predetta clausola, deve ritenersi che l'assicurazione claims made pura, e cioè quella per la quale l'assicurato non è coperto per i fatti accaduti in costanza di polizza ma denunciati tardivamente rispetto alla copertura, si sottrae al giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., non essendo vessatoria in quanto garantisce comunque la copertura retroattiva per fatti accaduti prima ma denunciati in corso di copertura (Corte appello ### sez. IX, 18/11/2022, n.4869). Anzi è stato lo stesso assicuratore a rammentare la storia assicurativa di ### 1, che smentisce l'eventuale sproporzione tra premi complessivamente versati e rischi effettivamente coperti. 
L'### 1 è stata assicurata con ### - sebbene con una soluzione di continuità - sin dal 01-12-2009. #### - invocata nel caso di specie - venne stipulata con il predecessore di #### con una durata originariamente fissata fino al 30-11-2010, ma prorogata fino al 30-11-2011; questa polizza prevedeva un periodo di retroattività di un anno, un premio totale di ### 8.313.459,54, un massimale per sinistro di 5 milioni e aggregato annuo di 30 milioni, una franchigia aggregata di ### 2.000.000,00 (poi diminuita a ### 1.000.000,00, con l'aggiunta di una franchigia fissa per sinistro di ### 50.000.000,00). Alla scadenza dell'ultimo rinnovo della ####, ### 1 ha avuto un buco assicurativo fino al 31-12- 2012 (buco volontario per non aver sottoscritto i contratti, non quello che talvolta la giurisprudenza ipotizza essere conseguenza delle assicurazioni on claims made basis), data nella quale ha stipulato, sempre con ### la #### con validità fino al 31-12-2014: questa polizza prevedeva una retroattività quinquennale, un premio totale di ### 4.990.000,00, ma con clausola di regolazione del premio al termine del periodo assicurativo, un massimale per sinistro di 5 milioni, per i sinistri in retroattività pari a ### 3.000.000,00, una franchigia aggregata di ### 4.000.000,00. 
Successivamente, alla #### ha fatto seguito la ####, con validità fino al 31-03-2017: questa polizza prevedeva una retroattività biennale, un premio di ### 5.953.575,00, un massimale per i sinistri in retroattività pari a ### 2.500.000,00, e una franchigia aggregata di ### 4.000.000,00. La sequenza delle ### dimostra, anzitutto, come ### 1 (lo si rammenta, parte predisponente il contratto stipulato a seguito di bando di gara redatto dalla stessa ### abbia progressivamente innalzato la soglia della franchigia aggregata - che è la quota di danno che l'assicurato ha trattenuto su di sé - per poter ottenere riduzioni sul premio (da ### 8.500.000 a ### 6.000.000 circa). In secondo luogo, è evidente come la retroattività - che ovviamente incide sul premio, allocando maggior o minor rischio in capo all'assicurato - sia stata determinata al massimo in cinque anni (ma a fronte di un patto di regolazione del premio) e mai in dieci, come ora vorrebbe invece ottenere l'### Quindi anche alla luce di tali osservazioni, le eccezioni dell'ASL in merito allo squilibrio delle prestazioni sono destituite di ogni fondamento e vanno disattese, dovendosi confermare l'infondatezza della domanda di manleva. 
Infine, è infondato l'ultimo motivo dell'appello incidentale con il quale l'A.S.L. ha dedotto che “la sentenza in esame è errata anche in ordine alle spese legali riconosciute, sicuramente eccessive non avendo il Tribunale tenuto conto della presenza di un unico avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, per cui il compenso unico, determinato in base al ### 55/14, andava ai sensi dell'art. 4 stesso decreto, soltanto aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%”. Ma il Tribunale ha liquidato per compensi la somma di € 13.430,00 che secondo le tabelle dell'epoca è un compenso medio per le cause di valore sino ad € 260.000,00 senza alcuna maggiorazione per l'assistenza di più parti aventi un'unica posizione processuale né per la difesa contro più parti. 
Le spese del giudizio di appello, stante la reciproca soccombenza vanno compensate tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale, mentre nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al d.m.  n.147/2022 per le cause di valore sino ad € 260.000,00, seguono la soccombenza dell'A.S.L. nei confronti dell'### s.p.a.   Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e l'appello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.   P. Q. M.  La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da ###### ed ### e sull'appello incidentale proposto dall'### 1 ### avverso la sentenza n. 7251/2020 del Tribunale di ### ottava sez. civ., così provvede: a) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale; b) Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di appello tra ####### e l'### 1 ### c) ### l'### 1 ### al pagamento in favore dell'### s.p.a. delle spese e competenze del giudizio di appello, che liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; d) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e l'appello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 
Così deciso in ### il #### est.   Dr. ### firmato digitalmente 

causa n. 4462/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Cucciniello Carmen, Cocchiara Alessandro, Vitiello Salvatore

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