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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### all'esito dell'udienza del 16/12/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c., pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3263 R.G. Cont. dell'anno 2024 TRA ### S.P.A. - C.F. ###/P. IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###- Latina, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione; ### E ### S.R.L. - C.F./P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###- Fondi ### presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ### E ### - C.F. ###; ### contumace NONCHÉ ### S.P.A. - C.F./P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, FBS ### S.P.A. (già ### S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###- Latina presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di intervento; ### OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.. CONCLUSIONI: per parte attrice e intervenuta (note scritte del 15/12/2025): Ci si riporta integralmente a tutto quanto già dedotto, eccepito e rilevato nei precedenti scritti difensivi delle cui conclusioni, da intendersi qui trascritte e riportate, si chiede integrale accoglimento: ‘### l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate, dichiarare inefficace nei confronti dell'istante l'atto di contratto di affitto di terreno agricolo di cui alla scrittura privata del 28/07/23 registrata il ###, descritto nella narrativa dell'atto di citazione, con ogni conseguenza di legge. Ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza.
Con la condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio'. per parte convenuta (note scritte del 15/12/2025): “Si dichiara di riportarsi integralmente a tutto quanto già dedotto, eccepito e rilevato nei precedenti scritti difensivi ed allegati tutti, quivi da aversi per trascritti e riportati nella loro interezza, con richiesta di accoglimento delle domande ivi svolte e conclusioni tutte ivi rassegnate. Con contestazione delle avverse difese come illustrato compiutamente nelle note conclusionali autorizzate [### ciò eccepito, nel confidare in questa sede nell'accoglimento delle su estese eccezioni di incompetenza per materia e pure per territorio del giudice ordinario del Tribunale di Latina adito, comunque rilevabili d'ufficio, si hanno per confermate le conclusioni tutte già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta datata 31 gennaio 2025, tra queste in virtù di quanto affermato in ordine alla congruità del canone di cui al contratto di locazione oggetto di questa revocatoria, quella di rigetto dell'avversa domanda, infondata in fatto e diritto, a fortiori in ordine alla carenza di dei suoi presupposti ex art. 2901 c.c.]”; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### S.p.A. ha convenuto in giudizio ### e la ### S.r.l., chiedendo in via principale, in accoglimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. proposta, la revoca e la dichiarazione di inefficacia dell'atto di affitto di cui alla scrittura privata del 28/07/2023, registrata in data ###.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dichiarato di vantare nei confronti di ### in qualità di garante della società ### L.C.E. società semplice agricola, un credito pari ad € 742.593,69, di cui € 196.643,33 in virtù di decreto ingiuntivo n. 684/2023 emesso dal Tribunale di Latina il ### e regolarmente notificato ed € 545.950,36 in forza di precetto per pagamento rate insolute di mutuo fondiario agrario (rep. n. 154.592 - racc. n. 30.190) del 29/03/2017 ai rogiti del notaio #### attrice ha altresì dedotto che, con scrittura privata del 28/07/2023, ### ha concesso in affitto alla ### S.r.l. i seguenti beni di sua proprietà, siti in ### a) terreno, censito al catasto terreni al foglio 40, p.lla 138 ### di mq. 2371; b) terreno, censito al catasto terreni al foglio 40, p.lla 139 ### di mq. 2980; c) terreno, censito al catasto terreni al foglio 40, p.lla 141 ### di mq. 4500; d) terreno, censito al catasto terreni al foglio 40, p.lla 142 ### di mq. 3.740; e) terreno, censito al catasto terreni al foglio 40, p.lla 540 ### di mq. 3.372; che la durata della locazione è stata convenuta a far data dal giorno 01/01/2024 fino al 31/12/2034 per un canone annuo di € 10.000,00 (pari ad € 200.000,00 complessivi) corrisposti in un'unica soluzione a decurtazione del maggior credito vantato dal conduttore nei confronti della “F.lli ### e ### Semplice”, come da scrittura privata in pari data.
Ravvisando il carattere pregiudizievole dell'atto posto in essere, stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., parte attrice ha chiesto che tale atto fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, rassegnando in citazione le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate, dichiarare inefficace nei confronti dell'istante l'atto di contratto di affitto di terreno agricolo di cui alla scrittura privata del 28/07/23 registrata il ###, descritto nella narrativa dell'atto di citazione, con ogni conseguenza di legge. Ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza. Con la condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”. 1.1 Ritualmente citato, ### non si è costituito. 1.2 Con comparsa del 16/04/2025 si è costituita la ### S.r.l., la quale ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per materia del giudice adito, in quanto l'atto oggetto di revocatoria è stato stipulato ai sensi della l. n. 203/1982, redatto con le preposte associazioni di categoria ### di ### - ### - ### - 004, con la conseguenza, ai sensi dell'art. 26 della L. 11 febbraio 1971 11 ed art. 47 della legge n. 203 del 1982, che sarebbe anche funzionalmente competente la sezione specializzata agraria del Tribunale di Velletri.
La convenuta ha rilevato, nel merito, l'insussistenza dei presupposti normativamente richiesti ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria proposta e ciò attesa la congruità del canone pattuito, peraltro validato dalle associazioni di categoria, e considerato l'accollo ex art. 2702 c.c. da parte di ### del credito vantato dalla ### S.r.l. nei confronti della “F.lli ### e ### Semplice” ed anche dell'azienda agricola ### in ragione del quale la durata del contratto agrario è stata convenuta in deroga al termine ordinario di quindici anni stabilito per l'affitto di terreni agricoli.
Sulla scorta di tali premesse, parte convenuta ha così concluso nella comparsa di costituzione: “### l'###mo Giudice ordinario adito in via pregiudiziale rilevare la propria incompetenza per materia nel presente giudizio per quanto in narrativa per essere competente in via funzionale ed inderogabile la ### indicandosi quella del Tribunale di Velletri, competente per territorio.
In via subordinata rigettare l'avversa domanda, infondata in fatto e diritto, per quanto in narrativa in ordine alla carenza di legittimazione attiva nonché dei presupposti ex art. 2901 c.c.”. 1.3 Con ordinanza del 22/04/2025, verificata la ritualità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di ### e, ritenuto che le eccezioni in rito sollevate dalla convenuta costituita potessero essere decise con il merito e rilevata la superfluità delle prove orali articolate da parte attrice, è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 16/12/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.. 1.4 Con comparsa del 06/05/2025 è intervenuta volontariamente in giudizio la società ### S.p.A., la quale, dando atto della cessione del credito oggetto del giudizio ai sensi e per gli effetti degli art. 1, 4 e 7 della legge sulla cartolarizzazione dei crediti e dell'art. 58 del d.lgs. 1/9/1993, n. 385 - cessione del 6/12/2024 e con effetti decorrenti dal 30/09/24, pubblicata nella ### 153 del 31/12/2024 - ha fatto proprie tutte le domande, istanze, conclusioni, eccezioni e deduzioni espresse dalla cedente, chiedendone la relativa estromissione dal giudizio. 2. ### convenuta ha eccepito l'incompetenza dell'adito Tribunale, trattandosi di materia (contratto di affitto agrario) a suo dire rientrante nella competenza della sezione specializzata agraria. ### è innanzitutto inammissibile per essere stata proposta con comparsa di risposta depositata oltre il termine dell'art. 166 c.p.c.. Ed infatti, ai sensi dell'art. 38, primo comma, c.p.c., l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. Nel caso di specie, fissata in citazione l'udienza di comparizione del 4/2/2025, la società convenuta che ha proposto eccezione di incompetenza si è costituita in data ###. ### parte neppure il giudice ha sollevato, con ordinanza del 22/4/2025, la medesima questione sulla competenza, cosicché essa rimane radicata presso questo tribunale. 2.1 Ad abundantiam va rilevato che l'azione revocatoria, pur avendo ad oggetto un contratto di affitto agrario, non configura una “controversia in materia di contratti agrari” di competenza della sezione specializzata agraria.
Può, invero, discutersi di controversia in materia di contratti agrari solo quando il contratto viene invocato tra le parti come fonte di diritti o obblighi o se ne deve accertare, sempre tra le parti del contratto, l'esistenza, la validità o l'efficacia.
Dunque, per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria “risulta necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute a indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto di lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia” ( civ., sez. III, 05/04/2024, n.9191).
Ed ancora: “Le controversie agrarie ricadenti nella disciplina dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2011 vanno identificate, secondo il criterio oggettivo di cui ai primi due commi della citata disposizione, nel fatto di vertere «in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto», di talché l'ambito della cognizione devoluta alle ### specializzate agrarie comprende tutte le controversie che attengono a tale tipologia di contratti. I primi due commi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2011, infatti, in piena continuità con quanto già previsto dall'abrogato articolo 9, comma 1, della legge n. 29 del 1990, confermano l'attribuzione, in modo generalizzato di tutte le controversie in materia di contratti agrari alla competenza delle sezioni specializzate agrarie. Ne resta, in tal modo, confermato l'orientamento giurisprudenziale che riconosce, su di un piano generale, che la competenza funzionale inderogabile di tali sezioni specializzate agrarie si estende a tutte le controversie che implicano l'accertamento, positivo o negativo, di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari e, in particolare, a quelle che richiedono l'accertamento delle caratteristiche e della natura del rapporto, essendo il giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano l'astratta individuazione delle caratteristiche del rapporto in contestazione, a nulla rilevando che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia. In sostanza, il legislatore delegato ha inteso riprodurre nell'ambito della disposizione normativa in esame le norme già collocate in due diversi contesti normativi della legislazione speciale, ossia nell'articolo 9 della legge n. 29 del 1990 e negli articoli 46 e 47 della legge n. 203 del 1982, cosicché, affinché si realizzi la competenza della sezione specializzata agraria, è sufficiente che venga dedotta in giudizio, in via di azione o di eccezione, l'esistenza di un rapporto di affitto di fondo rustico (o di altro rapporto agrario). Da tanto discende che la competenza è esclusa solo quando risulti, prima facie, che la questione circa la natura agraria del rapporto dedotto in giudizio appaia manifestamente infondata o sia stata formulata a scopi meramente dilatori” (Cass. civ., sez. III, 25/07/2023, n. 22330). ### dunque, alla competenza della sezione specializzata agraria le controversie che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare, onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie a cui è applicabile la disciplina speciale.
Con l'esperimento dell'azione revocatoria, il creditore agisce ai fini della declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto ritenuto pregiudizievole delle proprie ragioni creditorie.
La chiesta declaratoria di inefficacia non costituisce una forma di tutela di una parte contrattuale nei confronti dell'altra bensì una forma di tutela di terzi estranei al rapporto, i creditori, che esercitano un diritto conferito dalla legge al fine di preservare la garanzia patrimoniale.
Non essendo, dunque, in discussione la validità né l'esistenza del contratto, atteso che l'eventuale accoglimento della revocatoria renderebbe l'atto inefficace nei soli confronti del creditore, ma non esclude la validità dello stesso e non essendo, peraltro, invocato il contratto agrario come fonte di diritti e obblighi tra le parti contrattuali, la competenza si radica in capo al giudice ordinario (nel senso di ‘non specializzato'). ### revocatoria esperita nel caso de quo, pur avendo ad oggetto un contratto di affitto agrario, appartiene alla competenza del giudice ordinario, non avendo, quale suo oggetto, una controversia agraria tale da attrarre la causa nella competenza ### della sezione specializzata agraria. ### di incompetenza sollevata da parte convenuta sarebbe stata comunque infondata. 2.2 Per completezza si rileva che la accennata (in comparsa di costituzione della convenuta) eccezione di incompetenza per territorio è anch'essa inammissibile per la tardiva costituzione del convenuto, oltre ad essere inefficace per il suo carattere di assoluta genericità.
A ciò si aggiunga che, anche laddove fosse stata considerata tempestiva, l'eccezione sarebbe stata comunque rigettata, in quanto, premesso che l'azione revocatoria ordinaria concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia nei confronti del creditore attore, la competenza per territorio va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili (Cass. civ., sez. III, 24/01/2020, n. 1594). 3. ### S.p.A. (cui è succeduta nel rapporto ### S.p.A., intervenuta nel presente giudizio) ha agito ai fini della declaratoria di inefficacia nei propri confronti della scrittura privata, intervenuta tra ### e la ### S.r.l., avente ad oggetto l'affitto del compendio immobiliare agricolo come sopra individuato.
Posto quanto sopra, i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, indicati dall'art. 2901 c.c., sono: a) la sussistenza di un credito del revocante nei confronti del debitore revocando; b) l'atto di disposizione del debitore (che può essere successivo o anteriore al credito del revocante); c) il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore (c.d. eventus damni); d) il c.d. consilium fraudis del debitore, consistente nella consapevolezza di arrecare con il proprio atto (anteriore all'insorgenza del credito del revocante) un pregiudizio al creditore; e) la partecipatio fraudis del terzo, cioè la consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore arreca alla garanzia patrimoniale nel caso che l'atto di disposizione sia stato posto in essere a titolo oneroso; f) se l'atto da revocare è anteriore all'insorgenza del credito, la revoca è ammessa solo se si dimostri: a) che esso è stato dolosamente preordinato in danno del creditore; b) che il terzo è stato partecipe della dolosa preordinazione (c.d. animus nocendi). 3.1 Sussistenza del credito - La prova dell'esistenza del credito, quale elemento costitutivo dell'azione revocatoria, incombe sull'attore. ### attrice ha dimostrato la sussistenza del credito dalla stessa vantato, in qualità di cessionaria del ramo di azienda della ### del ### Coop. p.a., nei confronti di parte convenuta, come cristallizzato nel decreto ingiuntivo 684/2023 emesso dal Tribunale di ### il ### in atti, con il quale è stato ingiunto a ###### e alla ### L.C.E. società semplice, in solido tra loro, in quanto garanti della società semplice ### L.C.E., il pagamento di € 196.643,33, oltre interessi e spese legali.
Il credito vantato deriva altresì da atto di precetto per € 545.950,36 pari alle rate insolute del mutuo fondiario agrario (rep. n. 154.592 - racc. n. 30.190) ai rogiti del notaio ### del 29/03/2017.
Legittimato attivo, come si evince dall'art. 2901 c.c., è, difatti, chiunque vanti un diritto di credito anche soggetto a condizione o a termine o anche solo eventuale verso il debitore, credito la cui sussistenza potrà essere provata con qualsiasi mezzo consentito dalla legge.
A nulla rileva che il credito sia privilegiato o chirografario; non è necessario che sia liquido ed esigibile; neppure si richiede che esso sia già certo e determinato nel suo ammontare, né che sia ### anteriore all'atto revocando, né che sia portato da un titolo esecutivo (su questa ampia nozione di credito quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, che ricomprende addirittura il c.d. credito litigioso, si vedano, a titolo puramente esemplificativo e tra le moltissime, Cass. 18.5.2004, n. 9440; Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; 24.7.2003, n. 11471; Cass. 18.3.2003, n. 3981; Cass. 27.6.2002, n. 9349; 14.11.2001, n. 14166; Cass. 4.6.2001, n. 7484; Cass. 29.3.1999, n. 2971; 2.9.1996, n. 8013; Cass. 22.3.1990, n. 2400).
Ancora può essere richiamato il principio, ribadito più di recente, per cui “### che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori” (Cass. sez. civ., sez. III, 06/05/2021, 12047, ma anche Cass. civ., sez. VI, 19/02/2020, n. 4212).
Il concetto di ‘credito' - presupposto all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - va inteso, dunque, in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni soggettive costituite dalla ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore.
Nel caso di specie, risultano compiutamente allegati i fatti costitutivi del credito asseritamente vantato, pertanto, posto quanto sopra, ciò è ampiamente sufficiente a ritenere provato il presupposto dell'azione pauliana in esame. 3.2 ### di disposizione del debitore - È necessario, perché l'atto sia soggetto a revoca ex art. 2901 c.c., che esso costituisca una manifestazione di volontà negoziale del debitore, che, a sua volta, abbia una rilevanza modificativa, in senso negativo, della sua situazione patrimoniale.
Sono perciò esclusi dalla revocatoria i meri atti giuridici, gli atti materiali, i comportamenti omissivi, gli atti amministrativi e, in genere, tutti gli atti non aventi contenuto negoziale.
Per atto di disposizione deve intendersi qualsiasi atto capace di arrecare pregiudizio alla garanzia del creditore, e non soltanto quello traslativo.
È pertanto pregiudizievole l'atto che: ### sottrae un bene alla sua azione esecutiva (atto traslativo); ### crea una ragione di preferenza rispetto al destinatario (costituzione di garanzie reali); ### rende possibile il concorso dell'azione esecutiva di un terzo sui beni del debitore (assunzione di obbligazioni); ### abdica ad un diritto.
Sono altresì pregiudizievoli tutti gli atti di trasferimento di diritti, a titolo gratuito, cioè senza alcuna controprestazione (donazione, donazione modale, donazione remuneratoria, costituzione di fondo patrimoniale, adempimento di un'obbligazione naturale, ecc.).
Rientra nel novero delle categorie indicate anche il contratto di affitto di fondo rustico, che viene in rilievo nel caso di specie.
Invero, l'azione revocatoria può essere esperita contro qualunque atto di disposizione del patrimonio del debitore che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore e, dunque, nei confronti di atti, come il contratto di affitto agrario che ricorre nel caso di specie (avente durata dal 01/01/2024 al 31/12/2043), che, pur non essendo traslativi del bene, ne limitano, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in via esecutiva, pregiudicando le ragioni creditorie.
Va, sul punto, richiamato il principio di diritto, alla stregua del quale: “I contratti di locazione ultranovennale sono soggetti all'azione revocatoria, qualora ne ricorrano gli estremi, in quanto, pur non essendo traslativi del bene, ne limitano, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore” (Cass. civ., sez. III, 16/11/2020, n. 25854); principio che, ancorché enunciato in materia di azione revocatoria di contratto di locazione ultranovennale, in ragione della ratio ad esso sottesa, è estensibile anche al contratto di affitto agrario concluso nel caso di specie. 3.3 ### damni - ### presupposto dell'azione revocatoria è l'eventus damni, per tale intendendosi il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica patrimoniale che assiste il credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c.. La locuzione usata dal legislatore, ovverosia “pregiudizio alle ragioni del creditore”, viene interpretata dalla prevalente giurisprudenza in modo da ricomprendervi, oltre al danno attuale, anche il danno potenziale, ovverosia il danno che ricorre ogniqualvolta il risultato della successiva esecuzione forzata rischi di essere messo in pericolo (si legge in una massima ricorrente: “in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione compiuto dal debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo”; così Cass. 17.10.2001, n. 12678, ma v. anche, a titolo di esempio tra molte, 2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass. 5.2.2013, n. 2651).
In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'eventus damni ricorre, dunque, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (“Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, cosiddetto eventus damni, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”, civ., sez. III, 28/06/2023, n. 18513; Cass. civ., sez. VI-III, 17/05/2022, ord. n. 15866).
Ed ancora: “ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà ed incertezza nell'azione coattiva del credito, potendo il detto profilo consistere in una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore, dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore (tra tante, Cass. Sez. 3, 04/07/2006 n. 15265; Cass. Sez. 3, 14/07/2023 n. 20232)” (Cass. civ., sez. III, 16/09/2025, ord. n. 25451).
Il requisito oggettivo dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (v., tra le tante, Cass. n. 20232/2023; Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 1896/2012), nonché, a maggior ragione, allorché alla sottrazione del cespite dal patrimonio del debitore non consegua neanche l'acquisizione nel medesimo patrimonio di un corrispettivo in denaro, alla stregua della effettuata compensazione legale (Cass. n. 2552/2023) (Cass. civ., sez. II, 14/05/2024, ord. n. 13227).
È indubbio che il privarsi (in senso lato) di un bene immobile, senza che sia provata la “capienza” del patrimonio residuo del debitore, renda più difficoltoso il soddisfacimento del credito vantato, essendo per il creditore più proficuo aggredire in via esecutiva un bene immobile che tentare di recuperare il denaro derivante dalla vendita, essendo il denaro un bene per sua natura fungibile, maggiormente occultabile e distraibile.
Tale circostanza rende evidente, dunque, il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo posto in essere, idoneo a diminuire le garanzie patrimoniali della debitrice, e comunque a rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito.
È stato, altresì, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia patrimoniale generica del creditore, incombe sul debitore convenuto, in ossequio ai principi generali e, in particolare, al principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare l'assoluta capienza del suo patrimonio.
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'actio pauliana, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più difficoltosa o incerta la soddisfazione del credito, spetta al convenuto che la eccepisca, secondo i principi generali, l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni, ovverosia l'insussistenza di tale rischio, in ragione delle ampie residualità patrimoniali (così Cass. civ., sez. III, 23/06/2025, 16843).
In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell' eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione. (Cass. civ. 6/2/2019, (ord.) n. 3538).
Nel caso di specie, il contratto di affitto di terreno agricolo è stato sottoscritto in data ###.
In merito all'onere della prova relativo all'assoluta capienza patrimoniale, giova, in primis, osservare come si tratti di un onere gravante sul debitore, che, nel caso di specie, è rimasto contumace.
Nessuna dimostrazione di tal fatta è qui fornita dai convenuti, che non hanno, peraltro, articolato prove in merito.
Si osserva, inoltre, con la giurisprudenza di legittimità che, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cass. civ. 18/06/2019 n. 16221; Cass. 31/03/2017, n. 8315); Pertanto, l'esistenza di altri coobbligati nei confronti della banca, non ha rilievo, in quanto l'art. 2901 c.c. non esige, quale ulteriore requisito anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi.
In altre parole, nel caso di solidarietà passiva, il cui tipico esempio è rappresentato dalla fideiussione, l'eventus damni va accertato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto, con conseguente irrilevanza di un'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati.
Ne consegue, dunque, che l'insufficienza di allegazione e prova, nonché la valutazione in ordine alle difese dei convenuti che, pur contestando la sussistenza del presupposto del pregiudizio per il creditore in conseguenza dell'atto di disposizione per cui è causa, non hanno provato l'effettivo soddisfacimento del credito, sono in sé sufficienti a ritenere integrato il requisito del rischio di maggiore difficoltà nel recupero del credito in conseguenza degli atti dispositivi per cui è causa.
Si può, dunque, ritenere provato che ### a seguito dell'atto di affitto di fondo rustico, abbia reso certamente più difficile o incerta la soddisfazione del credito di parte attrice. 3.3.1 ### convenuta ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 e ss. c.c. in quanto essa stessa sarebbe creditrice di F.lli ### e ### ed anche dell'Az. ### il cui debito sarebbe stato altresì oggetto di apposito accollo ex art. 2702 c.c. da parte di ### nella misura di € 200.000,00, ragione per cui la durata del contratto agrario è stata convenuta in deroga al termine ordinario di quindici anni stabilito per l'affitto di terreni agricoli, dal 01/01/2024 al 31/12/2043.
Con scrittura privata del 28/07/2023 (doc. 5 allegato all'atto di citazione), la società “F.lli. ### e Franco” società agricola semplice ha riconosciuto un debito di € 772.278,17 in favore della ### S.r.l., e ### dichiaratosi proprietario dei terreni poi oggetto del contratto di affitto per cui è causa, si è obbligato a non effettuare atti di disposizione degli stessi e a concederli in affitto in permuta alla ### S.r.l. con decorrenza dal 31/12/2023 e per vent'anni, accollandosi il debito dell'azienda agricola “F.lli. ### e Franco”.
Sempre in data ###, ### in adempimento della precedente scrittura privata, ha concesso in affitto alla ### S.r.l., convenendo, quale canone di affitto, la somma di € 10.000,00 annui, da corrispondere al momento della stipula in un'unica soluzione a decurtare come compenso proveniente da ### 1 scrittura privata importo pari a € 200.000,00 (cfr. art. 4 doc. 4 allegato all'atto di citazione). ### convenuta, seppur non direttamente, allegando tale circostanza invoca l'art. 2901, terzo comma, c.c., relativo alla non revocabilità dell'adempimento di un debito scaduto.
Va rilevato, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che, “a fronte della vendita senza corresponsione del prezzo, in ragione della compensazione legale del corrispettivo pattuito con altro precedente credito vantato dall'acquirente verso l'alienante, si ricade in un'ipotesi di datio in solutum (attuata mediante la cessione di beni, con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), che costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, da ritenersi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 L.F., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, terzo comma, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto” (Cass. civ., sez. II, 14/05/2024, ord. n. 13227).
Nel caso di specie, dopo il riconoscimento del debito nei confronti di ### S.r.l., il convenuto ### garante della società debitrice, ha concesso in locazione, per vent'anni, il compendio immobiliare di sua proprietà, prevedendo il pagamento del canone in un'unica soluzione, a scomputo del credito vantato da ### S.r.l..
Come si evince dalla premessa della scrittura privata in atti, “per le debitrici, i signori ### e ### dichiarano di essere proprietari […], per cui contestualmente alla sottoscrizione della presente espressamente promettono che non effettueranno atti di disposizione di detti immobili e sin d'ora dichiarano che entrambi li concederanno in affitto in permuta all'### S.r.l. con decorrenza dal 31/12/2023 e per vent'anni mediante apposito atto […] ed impegnandosi a non disporne e a non iscrivere ipoteche dalla data odierna a copertura del debito nella misura del limite di euro 400.000,00, comprensiva di interessi, sino al saldo a scalare in misura pari al 3 per cento/00 per ciascuna annualità sulla somma residua, anche con pari sottoscrizione di apposito piano di rientro, così accollandosi per il pari importo il debito ivi ricompreso sia della F.LLI ### E ### SOCIETÀ ### e ### di cui euro 200.000,00 in permuta dell'affitto del terreno intestato a ### e parimenti i restanti euro 200.000,00 in permuta dell'affitto del terreno intestato a #### che non avranno a pretendere somme su questi beni espressamente riconoscendosi la permuta per i debiti portati dalle predette aziende […]”(cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione).
Ne deriva che ### accollandosi il debito delle società indicate, ha concesso in locazione dei beni di sua proprietà senza la previsione effettiva di un corrispettivo, atteso che le annualità previste sono volte a compensare il credito vantato dalla ### s.r.l., come accade nella datio in solutum.
Pertanto, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, non può ritenersi operante l'art. 2901, terzo comma, c.c.. 3.4 ### nocendi o consilium fraudis - ### elemento si atteggia in maniera diversa (art. 2901, primo comma, n. 1) a seconda che l'atto dispositivo del debitore sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
Qualora l'atto dispositivo sia posteriore, ai fini dell'azione revocatoria, è necessario che il debitore abbia conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso arrechi o potrà arrecare al creditore, non essendo invece richiesto l'animus nocendi ( 26.2.2002, n. 2792).
In altri termini è sufficiente che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduce o possa ridurre la consistenza del suo patrimonio in danno del creditore revocante, senza tuttavia che sia necessario che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel credito.
Al contrario, qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro.
Con riferimento all'epoca di insorgenza del credito di parte attrice, che assume rilievo ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, deve rilevarsi che il requisito dell'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va infatti riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass., Sez. III, 5/09/2019, (ord.) n. 22161).
È altresì utile rilevare con la giurisprudenza di legittimità prevalente che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") (Cass. civ. sez. VI, 03/06/2020, (ord.) n.10522).
Dunque, in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della "scientia damni", cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore (Cass. civ. sez. II, 19/10/2006, n. 22465).
Nel caso di specie, in data ###, il convenuto ### ha sottoscritto la fideiussione omnibus con la previsione dell'importo massimo garantito di € 390.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni di ### L.C.E. ### semplice agricola verso ### del ### (cedente del ramo d'azienda, conferito all'odierna attrice), dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, apertura di credito […] (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione).
Pertanto, a prescindere dal suo accertamento giudiziale, il credito può certamente considerarsi anteriore all'atto dispositivo oggetto di causa. ### di affitto di fondo agricolo, oggetto dell'azione revocatoria, è stato, invero, stipulato il ###.
Essendo, dunque, l'atto posteriore al sorgere del credito, è sufficiente, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, verificare che egli fosse consapevole che l'atto potesse arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, non essendo, al contrario necessaria la dolosa preordinazione, richiesta qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito.
Nel caso di specie, nessun dubbio può sussistere sulla piena consapevolezza di ### di spogliarsi del compendio immobiliare a favore della ### S.r.l., non direttamente coinvolta nelle ragioni di credito dell'attrice, perciò direttamente ed immediatamente pregiudicate.
Appare, dunque, del tutto evidente l'idoneità dell'atto di disposizione a diminuire le garanzie patrimoniali della debitrice e a rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito.
Di tale pregiudizio, ### era, pertanto, evidentemente, consapevole, essendo perfettamente a conoscenza dell'esposizione debitoria in cui versava al momento della sottoscrizione dell'atto oggetto del presente giudizio e della sua qualità di debitore in solido, in quanto garante. ### quanto sopra, può ritenersi sussistente anche l'elemento oggetto di disamina. 3.5 Conoscenza del pregiudizio da parte del terzo - ### a venire in rilievo sia un atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, come avvenuto nel caso di specie, l'art. 2901 c.c. annovera tra i presupposti dell'azione revocatoria anche la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Pertanto, l'azione revocatoria avente ad oggetto l'inefficacia di un atto a titolo oneroso successivo al sorgere dei crediti ha quale unica condizione per il suo esercizio la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore e la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. Sez. 6-3, 18/06/2019, (ord.) n. 16221).
Dunque, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. civ., sez. III, 23/09/2025, n.25983; Cass. civ. Sez. III, 15/10/2021, (ord.) n.28423).
La consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori o ad ogni modo deve essere a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori, non essendo di contro sufficiente la semplice consapevolezza che l'atto stesso comporti una semplice alterazione in peius del patrimonio del suddetto debitore (Cass. civ., 27/09/2018, n.23326).
Quanto osservato trova conferma nella ratio sottesa all'actio pauliana, ovverosia la tutela di tutti creditori da atti che potrebbero compromettere la garanzia patrimoniale generica del debitore.
È necessario, dunque, che sia provata la consapevolezza di tale aggravamento, e non dello specifico credito per cui è esperita l'actio pauliana.
La relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (cfr. ancora Cass. civ. 15/02/2011, n. 3676; Cass. civ. 27/03/2007, n. 7507; Cass. civ.18/01/2007, n. 1068).
Nel caso di specie, sussistono diversi elementi idonei a dimostrare che il terzo acquirente ### S.r.l. fosse a conoscenza che l'atto per cui è causa avrebbe potuto arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie vantate nei confronti di ### Non può non tenersi conto della circostanza per cui la concessione in affitto del compendio immobiliare, come sopra individuato, sottende la volontà delle parti, come si evince dalla scrittura privata dalle stesse sottoscritte, di estinguere il rapporto obbligatorio tra loro esistente.
Vi è, dunque, traccia di un legame tra il debitore convenuto e la ### S.r.l..
A ciò si aggiunga che il credito vantato da parte attrice deriva in parte dal mancato pagamento delle rate del mutuo, a garanzia del quale risulta iscritta ipoteca volontaria (presentazione n. 38 del 31/03/2017; reg. gen. n. 14615 - reg. part. n. 2384) (doc. 3 allegato all'atto di citazione) sui beni oggetto del contratto per cui è causa.
Stante l'iscrizione di ipoteca volontaria, precedente alla sottoscrizione del contratto di affitto agrario, è inverosimile che la società convenuta ### S.r.l. non fosse consapevole che l'atto arrecasse pregiudizio alle ragioni creditorie della banca attrice e, dunque, della situazione debitoria in cui versava ### non essendo, peraltro, necessario ai fini della sussistenza del presupposto in esame, che la stessa fosse consapevole dello specifico credito per cui è proposta l'azione, essendo sufficiente, secondo la giurisprudenza di legittimità, la conoscenza di un vincolo verso i creditori (che, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo, non necessariamente devono coincidere con il creditore procedente) del proprio dante causa.
Le circostanze valorizzate conducono a ritenere fondata la prospettazione attorea in merito ad un'acquista consapevolezza del terzo acquirente, richiesta ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., rinvenendosi, dunque, elementi idonei da cui desumere la consapevolezza della convenuta ### S.r.l. circa l posizione debitoria del convenuto ### e, pertanto, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della banca attrice.
Può, dunque, presumersi che la ### S.r.l., cui sono stati concessi in locazione, per un periodo ultranovennale, i beni immobili con l'atto oggetto del presente giudizio, fosse a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto stesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria avanzata dall'attrice, con conseguente declaratoria di inefficacia, nei confronti della ### S.p.A., del contratto di affitto di fondo agrario per cui è causa. 5. Quanto alla posizione di ### S.p.A., cessionaria dei crediti della ### S.p.A. a seguito cessione di crediti in blocco eseguita ai sensi della l. n. 130/1999 (contratto di cessione pubblicato in ### 153 del 31/12/2024), e per essa, quale mandataria, ### S.P.A. (già ### S.P.A.), va rilevato che in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti.
Tuttavia, in caso di alienazione del diritto controverso (art. 111 c.p.c.), l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento e con il consenso delle altre parti, con la conseguenza che finché non ne sia stato estromesso, l'alienante rimane nel processo come litisconsorte necessario.
Ne consegue che le pronunce di seguito formulate sono effettuate nei confronti della ### S.p.A. non estromessa dal processo, con effetti che si producono anche nei confronti dell'intervenuto successore a titolo particolare. 6. La sentenza di revoca ex art. 2901 c.c. non inficia gli effetti dell'atto, che rimane valido ed efficace inter partes e nei confronti dei terzi diversi dal creditore vittoriosi in revocatoria, ma consente al solo creditore in favore del quale la domanda è stata accolta di realizzare coattivamente il suo credito, esercitando le azioni esecutive e/o cautelari direttamente sul bene oggetto dell'atto di disposizione, considerato come ancora facente parte del patrimonio del debitore.
La sentenza ### qui pronunciata va annotata (e non trascritta) ai sensi dell'art. 2655 c.c. nei registri immobiliari a cura del responsabile della competente ### delle entrate - ### di pubblicità immobiliare (ex ### dei ###).
Va considerato tuttavia che la formalità prevista dalla disposizione richiamata, da effettuarsi in margine alla trascrizione dell'atto revocato, non può essere ordinata poiché non risulta eseguita la trascrizione del medesimo atto oggetto della presente pronuncia. 7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022 (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta; scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; parametri minimi relativi a tutte le fasi per la scarsa complessità della controversia e per il tenore delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria non espletata, con aumento ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. richiamato pari al 30%) seguono la soccombenza.
Va tenuto conto altresì, ai fini della statuizione sulle spese: - che quando nello stesso giudizio più parti (qui attore e intervenuto) sono state assistite dal medesimo difensore e la loro domanda sia stata accolta, è ammissibile a carico del soccombente la liquidazione unitaria e globale delle spese di lite in favore delle parti vittoriose; che, ai sensi dell'art. art. 97 c.p.c., la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti in solido tra loro ove esse abbiano un interesse comune alla causa. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda disattesa, così decide: - accoglie l'azione revocatoria proposta dalla ### S.p.A. e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della ### S.p.A. (cui è succeduta nel rapporto ### S.p.A.) il contratto di affitto di fondo agricolo intervenuto tra la ### S.r.l. e ### avente ad oggetto i terreni, censiti al ### terreni del comune di #### al foglio 40, p.lle 138, 139, 141, 142 e 540; - condanna ### S.r.l. e ### in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ### S.p.A. e ### S.p.A., che liquida complessivamente in € 5.481,45 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge. ### lì 12/1/2026 Il giudice
causa n. 3263/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Venditto