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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 815/2025 del 11-09-2025

... medesima società evidenzia, infine, in relazione alla domanda risarcitoria proposta in via subordinata, l'assoluta genericità delle allegazioni in punto di pregiudizi subiti. 7. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata quindi decisa, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note difensive, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 10.9.2025, come di seguito. MOTIVI DELLA DECISIONE 8. Il ricorrente, dipendente di ### S.c.p.a., agisce nei confronti del datore di lavoro per la ricostituzione del monte ferie e permessi di cui controparte gli avrebbe unilateralmente ed illegittimamente imposto la fruizione, in periodi non concordati e non continuativi, senza idonea comunicazione preventiva, ed anche in via anticipata, in relazione a ferie non ancora giunte a maturazione. Tale illegittima condotta datoriale avrebbe compromesso la possibilità del lavoratore di fruire in modo effettivo del ristoro delle energie psico-fisiche, così giustificandosi la domanda in via principale di risarcimento in forma specifica (ricostituzione del monte ferie e permessi, quantificato in 112 ore complessive). In via (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### - Area Lavoro Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice unico del lavoro, nella persona del dott. ### all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 10 settembre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1742/2021 promossa da ### rappresentato e difeso dall'Avv.to ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ###Cassino, ### n. 18 - ricorrente #### S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in #### n. 6 - resistente ### risarcimento danni per illegittima imposizione di ferie e permessi ### come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 ### 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il ### e ritualmente notificato, ### ha convenuto la società ### S.c.p.a. dinnanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1. ACCERTARE e ### l'illegittimità della condotta posta in essere dalla resistente con la determinazione unilaterale di assenza imposta al ricorrente per ferie/permessi forzati, nei giorni in atto indicati, per un totale di 112 ore, e/o nella diversa misura che risulterà di giustizia.  2. Per l'effetto, ### la resistente al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. e, quindi, ### la reintegrazione del monte-ferie/permessi del ricorrente, pari a n. 112 ore e/o nella diversa misura che risulterà di giustizia, per cui l'azienda ne ha imposto il godimento.  3. In via subordinata, ### la resistente al risarcimento del danno arrecato al ricorrente in conseguenza del mancato effettivo godimento delle ferie e dei permessi di assenza dal lavoro imposti unilateralmente, la cui quantificazione è chiesta per equivalente economico, secondo le tabelle retributive giornaliere, come da ### applicato o, in via ulteriormente gradata, secondo equità o ex art. 36, Cost.  4. In ogni caso, ### la resistente al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi.  2. Il ricorrente, premesso di essere un dipendente di ### S.c.p.a. con qualifica di sorvegliante, inquadrato nell'area professionale ### del ### applicato in azienda, espone che la società convenuta gli ha unilateralmente imposto la fruizione di ferie e di permessi c.d. “PAR” nelle giornate analiticamente indicate nell'atto introduttivo.  3. Il lavoratore deduce l'illegittimità della riferita condotta aziendale in quanto la forzosa collocazione in ferie o in assenza per fruizione permessi PAR nei periodi unilateralmente stabiliti dal datore di lavoro non è stata preceduta da idonea comunicazione preventiva, è avvenuta in relazione a periodi frazionati e non continuativi ed anche in relazione a ferie non ancora maturate, così da pregiudicare l'effettività del godimento degli istituti de quo, impedendo al lavoratore una adeguata programmazione e organizzazione in funzione del ristoro delle energie psico-fisiche.  4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle conclusioni sopra illustrate.  5. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio ### S.c.p.a., chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 6. Parte convenuta, premessa una sintetica ricognizione della disciplina legislativa e contrattuale delle ferie e dei permessi, eccepisce, in particolare, che la comunicazione preventiva alla controparte dei periodi di fruizione delle ferie e dei permessi è avvenuta, come da prassi aziendale, mediante esposizione dei turni e giorni di assenza nella bacheca digitale presente nel gate 2 dello stabilimento, alla quale avrebbe dovuto fare seguito l'iniziativa del lavoratore per informarsi sul servizio e conoscere la causale dell'assenza dal servizio. La resistente deduce, inoltre, il comportamento non collaborativo del ricorrente, che ometteva di contattare il gate 2 e si rendeva irreperibile telefonicamente. La medesima società evidenzia, infine, in relazione alla domanda risarcitoria proposta in via subordinata, l'assoluta genericità delle allegazioni in punto di pregiudizi subiti.  7. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata quindi decisa, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note difensive, all'esito del deposito di note scritte ex art.  127-ter c.p.c. con termine fissato al 10.9.2025, come di seguito.  MOTIVI DELLA DECISIONE 8. Il ricorrente, dipendente di ### S.c.p.a., agisce nei confronti del datore di lavoro per la ricostituzione del monte ferie e permessi di cui controparte gli avrebbe unilateralmente ed illegittimamente imposto la fruizione, in periodi non concordati e non continuativi, senza idonea comunicazione preventiva, ed anche in via anticipata, in relazione a ferie non ancora giunte a maturazione. Tale illegittima condotta datoriale avrebbe compromesso la possibilità del lavoratore di fruire in modo effettivo del ristoro delle energie psico-fisiche, così giustificandosi la domanda in via principale di risarcimento in forma specifica (ricostituzione del monte ferie e permessi, quantificato in 112 ore complessive). In via subordinata, l'attore chiede il risarcimento per equivalente delle ore di ferie e permessi non goduti in modo effettivo per l'inadempimento datoriale.  9. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito esposte.  10. È pacifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il ricorrente presta attività di lavoro subordinato alle dipendenze di ### S.c.p.a. con qualifica di sorvegliante e inquadramento nell'area professionale ### del ### applicato dalla società datrice di lavoro e che la convenuta è una società consortile costituita tra le società facenti parte dei gruppi FCA e ### avente ad oggetto lo svolgimento, in favore delle consorziate, di attività di vigilanza antincendio e sicurezza industriale a tutela del patrimonio aziendale. Risulta inoltre documentalmente - per quanto rileva ai fini del presente giudizio - che la società convenuta ha collocato il ricorrente in ferie o in permesso c.d. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 nelle seguenti giornate: 27 dicembre 2020 in ferie per 8 ore giornaliere (cfr. e-mail di servizio del 29.12.2020, doc. 29 FCA, e busta paga gennaio 2021, doc. 34 FCA); 2, 3, 4, 7, e 8 gennaio 2021 in ferie per 8 ore giornaliere (cfr. prospetto turni, doc. 35 FCA, e busta paga di febbraio 2021, doc. 36 FCA); 7, 17 e 24 maggio 2021 in PAR per otto ore giornaliere (cfr. busta paga giugno 2021, doc. 45 FCA); 25 giugno 2021 in PAR per otto ore (cfr. busta paga di luglio 2021, doc. 48 FCA); 3, 4, 5 e 6 luglio 2021 in ferie per otto ore giornaliere (cfr. busta paga di agosto 2021, doc. 49 FCA).  11. Ciò premesso, per stabilire se sono fondate le doglianze del lavoratore è necessario procedere ad una sintetica ricognizione della normativa rilevante in materia di ferie e permessi retribuiti.  12. ###. 36, comma 3, ### garantisce al lavoratore il diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite.  ###. 2109 c.c. stabilisce che il prestatore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro (comma 2) e che l'imprenditore “deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie” (comma 3).  13. ###. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003 prevede che, “fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”. 
Il secondo comma specifica che il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.  14. ### dell'11.3.2019 applicato in azienda (doc. 50 FCA) prevede all'art. 12 del titolo II, per quanto qui rileva, che i lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane, che le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, reparto, scaglione) ed il periodo della loro fruizione sarà stabilito dalla ### aziendale previo esame congiunto con il consiglio delle ### da tenersi entro il 30 aprile, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori compatibilmente con quelle operative dell'### La medesima disposizione sancisce l'irrinunciabilità delle ferie e stabilisce che, ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze operative dell'### ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma, non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con una indennità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 retributiva, di conseguenza la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze operative.  15. ###. 10 del titolo II del medesimo ### detta una articolata disciplina dei permessi annui retribuiti di 8 ore, c.d. PAR, riconosciuti nella misura di 13 in ragione di anno di servizio, pari a 104 ore, di cui 32 ore in sostituzione delle festività abolite, dei quali 7 utilizzabili per fruizione collettiva e 6 per fruizione individuale. La disposizione specifica inoltre che la ### aziendale potrà ricorrere, anche in caso di contrazione temporanea dell'orario di lavoro, alla fruizione collettiva dei P.A.R. per chiusure collettive, previo esame con il consiglio delle ### La richiesta di fruizione individuale dovrà essere effettuata dal lavoratore con un termine di preavviso di almeno 15 giorni. Laddove i permessi non siano fruiti entro l'anno di maturazione, essi confluiscono in un apposito conto ore individuale e saranno utilizzati in via prioritaria per chiusure collettive o sospensione o contrazione temporanea dell'orario di lavoro. Il lavoratore mantiene il diritto alla fruizione dei permessi maturati in ciascun anno per un periodo di 42 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fatta salva la possibilità per il lavoratore stesso, al termine di 24 mesi dalla conclusione dell'anno di maturazione dei permessi, di chiedere la monetizzazione delle quote orarie non fruite.  16. La Suprema Corte ha chiarito che l'esatta determinazione del periodo feriale spetta unicamente all'imprenditore, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, in quanto presuppone una valutazione comparativa di diverse esigenze, dovendo essere contemperate le esigenze dell'impresa con gli interessi del prestatore di lavoro (art. 2109 c.c.). Al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca, al fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali, i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. ### del potere datoriale di determinare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti, implicante anche quello di modificarlo, pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto ad una riconsiderazione delle esigenze aziendali, deve essere preceduto da una comunicazione preventiva al lavoratore del periodo stabilito per il godimento delle ferie (Cass. civ.  24977/2022; n. 7951/2021; n. 1557/2000). Tale preavviso risponde ad una duplice finalità: consentire al lavoratore, mediante le opportune attività organizzative e programmatorie, di utilizzare le ferie per l'effettivo ristoro delle energie psico-fisiche, ossia per la finalità oggettivamente propria delle stesse (sulla effettività del diritto alle ferie del lavoratore e sul correlato obbligo datoriale di fornirgli una “informazione adeguata” per porlo in condizione di fruirne effettivamente, cfr. Corte di ###, sez. I , 14/12/2023, n. 206, resa nella causa C-684/16, ) e dall'altro consentire al lavoratore, che ritenga l'indicazione del datore di lavoro in contrasto con i propri interessi, di formulare Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 tempestivamente gli eventuali rilievi (cfr. Cass. civ. n. 24977/2022 cit.), finalità quest'ultima che si riconnette evidentemente alla prima, rispetto alla quale è in posizione servente.  17. Tanto chiarito, nel caso di specie emerge, dalle allegazioni della stessa resistente e dai documenti di causa, che i periodi di fruizione delle ferie in contestazione, stabiliti unilateralmente dalla convenuta e non coincidenti con i periodi indicati dal lavoratore - salvo quanto si dirà per il giorno 25 giugno 2021 - non sono stati preceduti da una comunicazione al lavoratore data con un preavviso congruo ed idoneo a consentirgli un effettivo godimento delle stesse, funzionale al ristoro delle energie psico fisiche.  18. Con riferimento alla giornata del 27 dicembre 2020, dalla e-mail di servizio prodotta dalla convenuta (doc. 29) risulta che il ricorrente, in data 27 dicembre 2020, si presentava in azienda presso il gate 2 per espletare il turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 e gli veniva comunicato, prima dal capoturno ### e poi confermato telefonicamente dal caposquadra che quel giorno non era comandato a lavoro perché collocato dall'azienda in ferie. Nella relazione si menzionano i tentativi infruttuosi compiuti dall'azienda di contattarlo telefonicamente il 26 dicembre 2020 e la mattina del 27 dicembre 2020 per comunicargli che in tale giornata era collocato in ferie. Nella medesima relazione si spiega che l'individuazione datoriale di tale data per la fruizione di un giorno di ferie da parte del ricorrente era avvenuta solo successivamente al 24 dicembre 2020, a seguito di una riprogrammazione aziendale dovuta alla caducazione per malattia delle ferie originariamente programmate dal dipendente per il periodo dal 17 dicembre 2020 al 23 dicembre 2020. È pertanto evidente che, quand'anche fosse andato a buon fine il tentativo di contattare telefonicamente il dipendente o questi si fosse informato presso il gate 2, sarebbe venuto a conoscenza della collocazione in ferie nella giornata del 27 dicembre 2020 solo il giorno stesso o quello precedente, e dunque con un preavviso assolutamente inadeguato a consentire al lavoratore una effettiva programmazione delle giornata in funzione del riposo e del recupero delle energie psico-fisiche, peraltro - trattandosi di giornata isolata - senza quella continuità che è pur essa funzionale alle esigenze di effettivo riposo del lavoratore.  19. Per le giornate del 3, 4, 7 e 8 gennaio 2021 deve in primo luogo e decisivamente rilevarsi che nella busta paga di gennaio 2021 (doc. 34) è indicato un residuo ferie dell'anno precedente pari a 9,33 ore.  ### collocazione in ferie del ricorrente nelle quattro suddette giornate risulta illegittima, per la parte eccedente le 9,33 ore, già solo per il fatto che trattasi di ferie non ancora maturate. La resistente non ha allegato né dimostrato l'esistenza di una disciplina contrattuale che legittimi, in presenza di determinati presupposti, la fruizione anticipata di ferie non ancora maturate dal lavoratore senza il suo consenso. In secondo luogo, valgono le medesime considerazioni esposte in precedenza. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025
La società, infatti, deduce in memoria di avere vanamente tentato di contattare telefonicamente il ricorrente il ### per avvisarlo della collocazione in ferie a partire dal 2 gennaio e di avergli inviato, nello stesso giorno, due messaggi e una e-mail, non ricevuta per “casella piena” (cfr. e-mail di servizio, doc. 34; screenshot messaggi, doc. 39; e-mail doc. 40). Orbene, pur volendo prescindere dal rilievo che la società avrebbe potuto avvalersi di forme di comunicazione idonee a fornire certezza legale della ricezione, come ad esempio l'invio di una raccomandata A/R, e senza che qui importi indagare a chi vada addebitato l'esito infruttuoso dei tentativi di comunicazione effettuata, è dirimente ancora una volta il rilievo che il brevissimo termine di preavviso con cui il ricorrente sarebbe stato informato del periodo di ferie, due giorni prima, appare del tutto inidoneo a garantire una programmazione e fruizione effettiva delle ferie in funzione del conseguimento della finalità a cui tale istituto è intrinsecamente preordinato.  20. Per la medesima ragione deve ritenersi illegittima la collocazione in ferie del ricorrente nelle giornate del 3, 4, 5 e 6 luglio 2021. Per stessa ammissione della società convenuta (punti 31 e 32 della memoria difensiva), il ricorrente avrebbe potuto venire a conoscenza della collocazione in ferie dal 1° al 6 luglio 2021 non prima di sabato 26 giugno 2021, allorché il ricorrente lavorava nel primo turno e poteva prendere visione del “settimanale” - il prospetto dei turni della settimana successiva - pubblicato nella bacheca digitale del gate 2 il giovedì oppure il venerdì. Tale modalità di comunicazione appare del tutto inidonea a consentire al ricorrente una programmazione effettiva delle ferie in funzione delle esigenze di riposo e recupero delle energie psico fisiche, non solo per la brevità del preavviso - nel caso in esame, quattro giorni prima dell'inizio del periodo di ferie - ma anche perché, sempre per stessa ammissione della resistente (punto 10 della memoria), nella turnazione del “settimanale” esposto in bacheca digitale il giovedì o il venerdì per la settimana successiva non risulta neppure indicata la causale dell'assenza, ma viene onerato il lavoratore di contattare telefonicamente il gate 2 e di attendere che i responsabili del servizio, anche attraverso l'ufficio squadra, facciano contattare il singolo lavoratore per specificargli la ragione dell'assenza, senza dunque alcuna garanzia che la predetta informazione giunga in tempi celeri e certi, come dimostrano le vicende per cui è causa.  21. La resistente deduce che tale modalità di comunicazione, implicante l'onere per i dipendenti di contattare il gate 2 per informarsi sul servizio da espletare, costitutiva una prassi aziendale e che il ricorrente si è dimostrato poco collaborativo, non attivandosi in tal senso e non rendendosi reperibile telefonicamente.  22. ### in merito alla esistenza di una prassi aziendale è innanzitutto indimostrato, poiché per ritenere sussistente una prassi aziendale è necessario che sia allegato e provato che il comportamento Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 ha carattere generale in quanto applicato nei confronti di tutti i dipendenti e protratto nel tempo (Cass. civ. n. 24977/2022; n. 8240/2010; n. 18991/2008), mentre nella specie non sono stati forniti elementi documentali o articolati idonei capitoli di prova per la dimostrazione che la procedura descritta in memoria avesse i caratteri di una vera e propria prassi aziendale. In secondo luogo, se pure fosse stata seguita, una siffatta prassi, così come prospettata dalla resistente, sarebbe risultata certamente inidonea a garantire ai dipendenti, con un congruo anticipo e in tempi certi, una adeguata conoscenza “preventiva” del periodo di fruizione delle ferie, non assicurando così indefettibilmente la possibilità effettiva per gli stessi di programmarne la fruizione in funzione del recupero delle energie psico-fisiche, e tale dirimente constatazione priva di ogni rilievo le deduzioni della resistente circa l'atteggiamento poco collaborativo del lavoratore. Né potrebbe considerarsi equipollente della comunicazione individuale al ricorrente quella inviata alle rappresentanze sindacali, la quale “non può tenere il luogo di una comunicazione diretta ai singoli lavoratori della necessità di fruire delle ferie maturate ed ancora da godere” (Cass. civ. n. 24977/2022), cosicché non rilevano, per il profilo in esame, i verbali di esame congiunto e di consultazione sindacale versati in atti dalla convenuta.  23. Le considerazioni che precedono non possono essere estese alla fruizione dei PAR nelle giornate in contestazione (7, 17, e 24 maggio 2021, 25 giugno 2021), non solo e non tanto perché, al contrario di quanto avvenuto per le ferie, difettano nel ricorso allegazioni specifiche in merito all'inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva delle relative giornate, ma soprattutto per la diversa struttura e funzione degli istituti. Permessi retribuiti quali PAR e ROL non assolvono in via esclusiva ed indefettibile alla funzione di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, non sono infatti irrinunciabili come le ferie e sono normalmente monetizzabili in costanza di rapporto, ove non goduti, secondo la disciplina contrattuale collettiva, come quella applicabile al rapporto dedotto in causa; si tratta di strumenti flessibili, che maturano e si computano ad ore e non a giorni, concepiti dalla prassi contrattuale collettiva per venire incontro alle più disparate e non tipizzate esigenze del dipendente, assicurandogli la facoltà, e non l'obbligo, di assenze tendenzialmente brevi - e non continuative come per le ferie - le quali non devono essere giustificate dal lavoratore con una specifica motivazione. La fonte di disciplina di tale tipologia di permessi è quella contrattuale collettiva. Nella specie, i PAR sono regolati dall'art. 10 del titolo II del medesimo ### sopra richiamato, che non prevede alcun obbligo del datore di lavoro di comunicare con congruo preavviso al dipendente le ore o i giorni in cui fruirà di tali permessi, neppure per quelli a fruizione collettiva previsti dalla norma contrattuale. Questi ultimi potranno essere utilizzati dall'azienda anche “in caso di contrazione temporanea dell'orario di lavoro…per chiusure collettive, previso esame con il Consiglio delle RSA”, come avvenuto nella specie, al fine di fronteggiare una situazione di riduzione delle esigenze di servizio e di conseguente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 esigenza di riduzione del personale senza ricorrere agli ammortizzatori sociali (cfr. verbali di consultazione sindacale e di esame congiunto in atti).  24. In ragione della diversa struttura e funzione dei PAR e dell'assenza di un obbligo contrattuale datoriale di comunicarne preventivamente ai dipendenti le ore o i giorni di fruizione, non può ritenersi illegittima la collocazione del ricorrente in permesso PAR nei giorni 7, 17, 24 maggio 2021 e 25 giugno 2021. Quanto a quest'ultima giornata, sebbene l'azienda abbia unilateralmente modificato la causale dell'assenza, chiesta dal lavoratore a titolo di ferie e concessa dal datore di lavoro a titolo di ### non si ravvisa alcun pregiudizio per il dipendente, che ha potuto comunque fruire dell'assenza retribuita nel giorno richiesto.  25. In conclusione, deve ritenersi illegittima, per le ragioni esposte, unicamente la collocazione in ferie del dipendente nei giorni 27 dicembre 2020, 3, 4, 7 e 8 gennaio 2021 e 3, 4, 5 e 6 luglio 2021. Non vi sono ostacoli ad una tutela risarcitoria in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., mediante la ricostituzione del monte ferie limitatamente alle suddette giornate, essendo tale ripristino giuridicamente possibile e non eccessivamente oneroso per il debitore. La società convenuta va pertanto condannata alla ricostituzione del monte ferie del ricorrente, da incrementarsi nella misura di 9 giorni di ferie.  26. Le spese processuali, compensate nella misura di un terzo per l'accoglimento solo parziale del ricorso, per i restanti due terzi sono poste a carico della società convenuta secondo soccombenza, con liquidazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, secondo i parametri medi previsti per tutte le fasi dalle tabelle allegate, in relazione alle cause di lavoro di valore fino ad euro 1.100,00, stante il valore della retribuzione globale di fatto giornaliera pari ad euro 69,85 (cfr. buste paga in atti), moltiplicata per i 9 giorni di ferie da riaccreditare al ricorrente.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la illegittima collocazione in ferie di ### nei giorni 27 dicembre 2020, 3, 4, 7 e 8 gennaio 2021 e 3, 4, 5 e 6 luglio 2021; − per l'effetto, condanna ### S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione del monte ferie del ricorrente, da incrementarsi nella misura di 9 giorni di ferie; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 − compensate le spese processuali nella misura di un terzo, condanna ### S.C.P.A. a rifondere al difensore antistatario del ricorrente, Avv. ### i restanti due terzi, che liquida in euro 427,33, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, #### Cassino, data del deposito telematico ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025

causa n. 1742/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaele Iannucci

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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1308/2022 del 22-06-2022

... conclusioni in considerazione della irrilevanza e genericità delle prove per testi articolate dalla difesa della ricorrente. All'udienza del 29/09/2021 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.. 1. Separazione personale La domanda di separazione personale formulata per quanto sopra detto da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. ### conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata, su autorizzazione del ### che ha pronunciato i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. 2. ### le parti hanno formulato domanda di addebito. Va ricordato che in punto di diritto la pronuncia di addebito della separazione presuppone l'accertamento da parte del giudice che il (leggi tutto)...

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N. 7895/2019 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di ### in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di R.G. 7895/2019 avente ad oggetto: separazione giudiziale coniugi promossa da: ### nata a ### (### il ### CF: ###, residente in ### via ### 14 int. 2, elettivamente domiciliat ###viale della ### 45 presso lo studio dell'avv.ta ###, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in calce al ricorso introduttivo; PARTE ATTRICE RICORRENTE CONVENUTA IN VIA RICONVENZIONALE ### nato a #### il ### e residente in ####, ###. B. Ianari n. 8 int. 3, C.F.: ###, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. ### (C.F.  ###, pec: ###) e dall'Avv. ### (C.F.:###, pec: ###) ed elettivamente domiciliato in ### alla ###. B. Amidei n. 44, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta per l'udienza presidenziale; PARTE CONVENUTA RESISTENTE ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE E con l'intervento del ### presso il Tribunale; ### ricorrente ha precisato le conclusioni come da memoria integrativa: 1. dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito con obbligo di mutuo rispetto; 2. affidare il figlio minore ### ad entrambi i genitori con collocamento presso la casa materna; 3. il padre vedrà e terrà il figlio con se due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola/asilo sino alle ore 20.00, riportandolo presso la casa materna; a fine settimana alterne dal sabato mattina ore 9.30 sino alla domenica sera alle ore 20.00, riportandolo presso la casa materna; festività pasquali ad anni alterni ad iniziare con il padre; per 7 ### giorni durante le festività natalizie, alternando il periodo di ### con il ### ad iniziare con la madre per il ### 2020, 15 ### giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordare entro il 1^ marzo di ogni anno; compleanno dei figli insieme ad entrambi i genitori ove possibile; 5. disporre che il marito corrisponda alla ricorrente un assegno di mantenimento non inferiore ad ed € 400,00 per figlio ed €200,00 per la stessa a far data dal suo allontanamento o dalla domanda, oltre il 100% delle spese straordinarie per il figlio come da protocollo dell'intestato Tribunale almeno fino a che la ricorrente non reperirà una attività lavorativa; allorquando la sig.ra ### reperirà una stabile attività lavorativa il marito corrisponderà alla ricorrente un assegno di mantenimento non inferiore ad €500,00 per figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie per il figlio come da protocollo dell'intestato Tribunale e nulla per la ricorrente. 
Parte resistente ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta: in via principale che siano respinte tutte le domande di cui al ricorso opposto. 
In via riconvenzionale - che sia pronunciata la separazione con addebito per colpa della ###ra ### e di conseguenza dichiararsi che la medesima non ha diritto all'assegno di mantenimento; - che venga disposto l'affidamento congiunto con collocazione presso il padre e con possibilità per la madre di poter vedere e trascorrere del tempo con il figlio a fine settimana alterni e nei periodi di vacanza e durante le festività sempre con alternanza previo accordo con il padre; In via subordinata: che venga disposto l'affidamento congiunto con collocamento presso la madre, e, considerato che l'abitazione attuale è totalmente insalubre, venga disposto che la madre si collochi con il minore in un'abitazione salubre e preferibilmente vicino al padre ed ai nonni ed iscriva il minore presso una scuola materna della zona, in modo che il padre possa vedere e trascorrere del tempo con il proprio figlio anche più di tre volte a settimana e con un pernotto e riguardo ai periodi di vacanza e alle festività con alternanza previo accordo con la madre.  - e nei periodi di vacanza e durante le festività con alternanza previo accordo con la madre; - che venga stabilito in € 200,00 l'assegno di mantenimento che il padre dovrà versare in favore del figlio minore ### - con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori i quali si dichiarano antistatari.  RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la signora ### conveniva in giudizio il coniuge signor ### al fine di sentir pronunciare la separazione personale con addebito dovuto alla grave violazione dei doveri morali e coniugali ex 143 c.c. chiedendo, altresì, l'affidamento condiviso del figlio minorenne con collocamento prevalente del medesimo presso di lei nella casa coniugale sita in ### via ### 11 con conseguente assegnazione della stessa alla ricorrente. Per quanto concerne il mantenimento del figlio la ricorrente chiedeva il riconoscimento di un assegno mensile di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Infine, la ricorrente chiedeva il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore in considerazione dell'evidente squilibrio economico tra lei e il resistente; invero, la odierna ricorrente ha un contratto di lavoro quale colf con una retribuzione mensile di circa € 380,00, mentre il ### è dipendente di una sala ### in ### con un contratto a tempo indeterminato con una retribuzione di circa 1200/1300 mensili come risultante dalle dichiarazioni dei redditi in atti (2017/2018/2019) Si costituiva il resistente proponendo in via riconvenzionale domanda di addebito a carico della moglie in relazione alla condotta coniugale dalla stessa tenuta di inadempimento degli obblighi di natura morale e fisica; in particolare, il resistente contestava alla coniuge condotte aggressive sia dal punto di vista morale che fisico. 
Inoltre, il ### si associava all'affido congiunto del figlio minore ma con collocamento preso di lui opponendosi al mantenimento per la moglie. 
Alla prima udienza tenutasi in data ### il ### f.f., ascoltate le parti, adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affido congiunto con collocamento del figlio minore presso la madre, con riconoscimento di un assegno mensile pari ad € 300 mensili per il figlio e di € 150 mensili per la coniuge. 
Di ciò è stata data comunicazione al P.M., in ossequio al disposto di cui all'art. 70 c.p.c. ed in conformità con l'orientamento giurisprudenziale consolidato (tra le altre, v. Cass. 24.05.05 n. 10894; 07.02.03 n. 1829) secondo cui l'obbligatorietà dell'intervento del P.M. nelle cause di separazione dei coniugi, come nelle altre cause in cui tale partecipazione è imposta dalla legge, non richiede che un rappresentante di detto ufficio sia presente alle udienze istruttorie, o prenda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, ma postula soltanto che detto ufficio sia informato del processo, per poter esercitare in esso i poteri attribuiti dall'ordinamento, ivi compreso quello di presentare conclusioni con comparsa scritta davanti al Collegio. 
La causa all'esito della concessione dei termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in considerazione della irrilevanza e genericità delle prove per testi articolate dalla difesa della ricorrente. 
All'udienza del 29/09/2021 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c..  1. Separazione personale La domanda di separazione personale formulata per quanto sopra detto da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. 
Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.  ### conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata, su autorizzazione del ### che ha pronunciato i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.  2. ### le parti hanno formulato domanda di addebito. 
Va ricordato che in punto di diritto la pronuncia di addebito della separazione presuppone l'accertamento da parte del giudice che il comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi dei doveri coniugali abbia causato la crisi matrimoniale e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione presupposta per la pronuncia di separazione (cfr. ex multis Cass. Sez. I, 12/01/2000, n. 279). 
La pronuncia di addebito postula, quindi, in ogni caso, l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Sez. I, 20/08/2014, n. 18074) mentre non può operare nei casi in cui emerga che il rapporto sia già compromesso per incompatibilità caratteriale, poiché in questo caso la condotta è conseguenza e non causa della crisi coniugale già in atto. 
Ed infatti, il Tribunale, in merito alla distribuzione dell'onere probatorio aderisce alla massima che si è andata consolidando nel corso del tempo, secondo la quale «grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà» (Cass. sez. 6-1, ord. n. 3923 del 19/02/2018). 
Va altresì rimarcato come l'addebito, viceversa, operi in via automatica nel caso di volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi. Tale condotta, infatti, costituisce violazione del dovere di convivenza, di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 648 del 15/01/2020). 
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata sulla generica allegazione di comportamenti “irosi, umilianti e coercitivi nei confronti della ricorrente” protrattisi dal giugno 2017 fino alla separazione del 28/2/2019, data in cui le parti avrebbero sottoscritto un accordo di separazione con conseguente allontanamento della madre insieme al figlio dalla casa coniugale. Inoltre, la ricorrente deduce che “il resistente si è sempre disinteressato del figlio e della moglie” rappresentando una conclamata crisi coniugale da un tempo di gran lunga antecedente alla separazione. 
Orbene, ritiene il giudicante infondata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente in considerazione della insussistenza nel caso concreto del necessario nesso di causalità fra la crisi coniugale come allegata e la separazione; in particolare, la stessa ricorrente nel suo atto introduttivo rappresenta come la crisi coniugale fosse ormai risalente al giugno 2017 e, quindi, la successiva separazione non può ricondursi causalmente agli asseriti comportamenti aggressivi del resistente. 
In altri termini, la relazione coniugale a detta della ricorrente era da tempo compromessa per cui le generiche condotte “umilianti, irose e coercitive” del resistente non possono costituire la causa scatenante della crisi coniugale. 
Conseguentemente va respinta di addebito della ricorrente. 
Per quanto concerne la domanda di addebito proposta dal signor ### viceversa, va rimarcato come lo stesso non contesti puntualmente e specificamente la sussistenza di una consolidata crisi della relazione coniugale antecedente alla separazione avvenuta nel 2019; pertanto gli episodi narrati di ingiurie e minacce, mai denunciati formalmente né alle forze dell'ordine né all'autorità giudiziaria dal ### non possono ritenersi causalmente legati alla fine della relazione coniugale che, si ripete, è da considerarsi antecedente alla separazione. Tale circostanza consente di poter ritenere non rilevante ai fini dell'addebito il contestato abbandono del tetto coniugale da parte della ricorrente. Peraltro, la signora ### ha prodotto una scrittura privata con cui le parti si sarebbero accordate per il consensuale allontanamento della stessa con il figlio dalla casa coniugale; tale scrittura è stata tempestivamente disconosciuta relativamente alla sottoscrizione dal resistente, per cui a fronte della mancata richiesta di verificazione, la stessa non è utilizzabile in giudizio.  3. Assegno di mantenimento per la moglie Relativamente alla domanda di mantenimento a favore della resistente sono noti al Collegio i principi giurisprudenziali (vedi al riguardo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006) secondo cui “Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.”, nonché secondo cui (Cass. Sez. 1, Sentenza 18547 del 25/08/2006) “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche.”. 
Sulla scorta dei superiori principi giurisprudenziali osserva il Collegio come la domanda di parte ricorrente sia da ritenersi fondata nei seguenti termini di seguito esposti. 
Risulta in atti che il ### percepisce una retribuzione mensile di circa € 1200,00/1.300,00 e che i prestiti per l'acquisto di mobili con una rata complessiva per € 192,40 complessivi scadenti nel 2022, nonchè le altre spese dedotte (relative all'autovettura e alla sua assicurazione) non ricollegabili a specifici bisogni della famiglia, non incidono sul reddito percepito dal ### ai fini della valutazione della sussistenza dello squilibrio economico fra le parti. 
Pertanto, a fronte di un reddito della ricorrente di circa 380 euro mensili netti come risultante dai documenti in atti (certificazioni uniche per 2017/2018/2019 e dichiarazione sostitutiva redditi anno 2020), non può che ritenersi sussistere un evidente squilibrio economico fra i coniugi che va perequato riconoscendo un assegno di mantenimento alla ricorrente pari ad € 150,00 mensili. 
Affidamento del figlio minore e regolamentazione del diritto di visita paterno Le parti non controvertono sull'affidamento del figlio minore ma sul suo collocamento prevalente. 
Conseguentemente, non essendovi alcuno specifico motivo per modificare l'attuale assetto come predisposto dal ### f.f. ritiene il Collegio di dover confermare le condizioni tuttora vigenti sia con riferimento all'affidamento, al collocamento. 
Pertanto, si dispone che il figlio minore ### (nato il ###) sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato in via prevalente presso la parte ricorrente ###; si dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola alle ore 20,00 (in mancanza di accordi si indicano le giornate di martedì e giovedì) nonché a weekend alternati, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, compreso il pernottamento non essendovi motivi validi per escluderlo; il resistente, inoltre, potrà vedere e tenere con sé il minore durante le vacanze estive, quindici giorni (anche non consecutivi) nonché, durante le vacanze di ### per sette giorni dal 23 al 30 Dicembre o, alternativamente, dal 31 Dicembre al 6 gennaio; durante le vacanze ### le parti faranno in modo di trascorrere tre giorni cadauno con il minore e, alternativamente, il giorno di ### e il Lunedì successivo.  4. Assegno di mantenimento per il figlio Per quanto concerne il mantenimento per il figlio minorenne, ci si deve rifare ai parametri delineati dall'art. 337 ter c.c., ovvero, alle condizioni economiche del coniuge obbligato, alle esigenze di vita dei figli in base alla loro età ed al tempo di permanenza presso ciascun genitore (che incide sul contributo poiché nei periodi di frequentazione con il genitore non collocatario, questi provvede in via diretta al mantenimento dei figli). 
Al riguardo la Suprema Corte (### 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013) ha affermato il principio secondo cui “Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod.  civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.”. Tali principi sono stati anche di recente ribaditi dalla Cassazione (### 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018) che ha ribadito, in particolare, la rilevanza del principio di proporzionalità secondo cui “A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello per non aver effettuato un'adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori, ed avere pure espressamente trascurato la maggiore capacità patrimoniale del padre, comunque accertata nel caso concreto).”. 
Con riferimento alle capacità economiche, è stato chiarito come il parametro di riferimento ai fini della determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari è costituito non soltanto dalle sostanze materiali, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, implicando quindi una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. art. 316 bis primo comma, c.c.). 
Invero, quanto al coniuge obbligato, deve aversi riguardo non solo e non tanto esclusivamente al reddito, quanto alla sua complessiva capacità economica (cfr.  sez. 6-1, n. 17667 del 4/09/2015), comprensiva di ogni utilità economicamente valutabile (Cass. sez. 1, n. 9718 del 23/04/2010 e n. 3502 del 13/02/2013). 
In base a questi criteri rileva il Collegio come vada nel caso di specie confermato l'ammontare stabilito in sede presidenziale di complessivi € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, che appare congruo in relazione al reddito percepito dal padre come determinato nel paragrafo precedente.  5. Spese di lite Le spese vanno compensate per la metà atteso il rigetto delle reciproche domande di addebito.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale tra ### nata a ### (### il ### e ### nato a #### il ###; 2) Dispone l'affido congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore ### con collocamento prevalente presso la madre; 3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola alle ore 20,00 (in mancanza di accordi si indicano le giornate di martedì e giovedì) nonché a weekend alternati, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, compreso il pernottamento non essendovi motivi validi per escluderlo; il resistente, inoltre, potrà vedere e tenere con sé il minore durante le vacanze estive, quindici giorni (anche non consecutivi) nonché, durante le vacanze di ### per sette giorni dal 23 al 30 Dicembre o, alternativamente, dal 31 Dicembre al 6 gennaio; durante le vacanze ### le parti faranno in modo di trascorrere tre giorni cadauno con il minore e, alternativamente, il giorno di ### e il Lunedì successivo; 4) dispone che il ### versi alla signora ### la somma di € 150,00 mensili a titolo di mantenimento oltre rivalutazione ### come per legge, tramite bonifico bancario su c/c intestato alla beneficiaria entro il 5 di ogni mese; 5) dispone che il ### versi alla signora ### la somma complessiva di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Velletri e rivalutazione ### come per legge, tramite bonifico bancario su c/c intestato alla beneficiaria entro il 5 di ogni mese; 6) rigetta ogni altra domanda; 7) Condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario iva e cap. 
Così deciso dal Tribunale Ordinario di Velletri, riunito in camera di consiglio in data ###.  ### dott. ### n. 7895/2019

causa n. 7895/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Garri Guglielmo

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 57/2026 del 12-01-2026

... sono state assistite dal medesimo difensore e la loro domanda sia stata accolta, è ammissibile a carico del soccombente la liquidazione unitaria e globale delle spese di lite in favore delle parti vittoriose; che, ai sensi dell'art. art. 97 c.p.c., la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti in solido tra loro ove esse abbiano un interesse comune alla causa. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda disattesa, così decide: - accoglie l'azione revocatoria proposta dalla ### S.p.A. e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della ### S.p.A. (cui è succeduta nel rapporto ### S.p.A.) il contratto di affitto di fondo agricolo intervenuto tra la ### S.r.l. e ### avente ad oggetto i terreni, censiti al ### terreni del comune di #### al foglio 40, p.lle 138, 139, 141, 142 e 540; - condanna ### S.r.l. e ### in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ### S.p.A. e ### S.p.A., che liquida complessivamente in € 5.481,45 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### all'esito dell'udienza del 16/12/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art.  127-ter c.p.c., pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3263 R.G. Cont. dell'anno 2024 TRA ### S.P.A. - C.F. ###/P. IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###- Latina, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione; ### E ### S.R.L. - C.F./P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###- Fondi ### presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ### E ### - C.F. ###; ### contumace NONCHÉ ### S.P.A. - C.F./P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, FBS ### S.P.A. (già ### S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###- Latina presso lo studio dell'avv.  ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di intervento; ### OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..  CONCLUSIONI: per parte attrice e intervenuta (note scritte del 15/12/2025): Ci si riporta integralmente a tutto quanto già dedotto, eccepito e rilevato nei precedenti scritti difensivi delle cui conclusioni, da intendersi qui trascritte e riportate, si chiede integrale accoglimento: ‘### l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate, dichiarare inefficace nei confronti dell'istante l'atto di contratto di affitto di terreno agricolo di cui alla scrittura privata del 28/07/23 registrata il ###, descritto nella narrativa dell'atto di citazione, con ogni conseguenza di legge. Ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza. 
Con la condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio'.  per parte convenuta (note scritte del 15/12/2025): “Si dichiara di riportarsi integralmente a tutto quanto già dedotto, eccepito e rilevato nei precedenti scritti difensivi ed allegati tutti, quivi da aversi per trascritti e riportati nella loro interezza, con richiesta di accoglimento delle domande ivi svolte e conclusioni tutte ivi rassegnate. Con contestazione delle avverse difese come illustrato compiutamente nelle note conclusionali autorizzate [### ciò eccepito, nel confidare in questa sede nell'accoglimento delle su estese eccezioni di incompetenza per materia e pure per territorio del giudice ordinario del Tribunale di Latina adito, comunque rilevabili d'ufficio, si hanno per confermate le conclusioni tutte già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta datata 31 gennaio 2025, tra queste in virtù di quanto affermato in ordine alla congruità del canone di cui al contratto di locazione oggetto di questa revocatoria, quella di rigetto dell'avversa domanda, infondata in fatto e diritto, a fortiori in ordine alla carenza di dei suoi presupposti ex art. 2901 c.c.]”; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### S.p.A. ha convenuto in giudizio ### e la ### S.r.l., chiedendo in via principale, in accoglimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. proposta, la revoca e la dichiarazione di inefficacia dell'atto di affitto di cui alla scrittura privata del 28/07/2023, registrata in data ###. 
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dichiarato di vantare nei confronti di ### in qualità di garante della società ### L.C.E.  società semplice agricola, un credito pari ad € 742.593,69, di cui € 196.643,33 in virtù di decreto ingiuntivo n. 684/2023 emesso dal Tribunale di Latina il ### e regolarmente notificato ed € 545.950,36 in forza di precetto per pagamento rate insolute di mutuo fondiario agrario (rep. n. 154.592 - racc. n. 30.190) del 29/03/2017 ai rogiti del notaio #### attrice ha altresì dedotto che, con scrittura privata del 28/07/2023, ### ha concesso in affitto alla ### S.r.l. i seguenti beni di sua proprietà, siti in ### a) terreno, censito al catasto terreni al foglio 40, p.lla 138 ### di mq.  2371; b) terreno, censito al catasto terreni al foglio 40, p.lla 139 ### di mq.  2980; c) terreno, censito al catasto terreni al foglio 40, p.lla 141 ### di mq.  4500; d) terreno, censito al catasto terreni al foglio 40, p.lla 142 ### di mq.  3.740; e) terreno, censito al catasto terreni al foglio 40, p.lla 540 ### di mq.  3.372; che la durata della locazione è stata convenuta a far data dal giorno 01/01/2024 fino al 31/12/2034 per un canone annuo di € 10.000,00 (pari ad € 200.000,00 complessivi) corrisposti in un'unica soluzione a decurtazione del maggior credito vantato dal conduttore nei confronti della “F.lli ### e ### Semplice”, come da scrittura privata in pari data. 
Ravvisando il carattere pregiudizievole dell'atto posto in essere, stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., parte attrice ha chiesto che tale atto fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, rassegnando in citazione le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate, dichiarare inefficace nei confronti dell'istante l'atto di contratto di affitto di terreno agricolo di cui alla scrittura privata del 28/07/23 registrata il ###, descritto nella narrativa dell'atto di citazione, con ogni conseguenza di legge. Ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza. Con la condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”.  1.1 Ritualmente citato, ### non si è costituito.  1.2 Con comparsa del 16/04/2025 si è costituita la ### S.r.l., la quale ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per materia del giudice adito, in quanto l'atto oggetto di revocatoria è stato stipulato ai sensi della l. n. 203/1982, redatto con le preposte associazioni di categoria ### di ### - ### - ### - 004, con la conseguenza, ai sensi dell'art. 26 della L. 11 febbraio 1971 11 ed art. 47 della legge n. 203 del 1982, che sarebbe anche funzionalmente competente la sezione specializzata agraria del Tribunale di Velletri. 
La convenuta ha rilevato, nel merito, l'insussistenza dei presupposti normativamente richiesti ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria proposta e ciò attesa la congruità del canone pattuito, peraltro validato dalle associazioni di categoria, e considerato l'accollo ex art. 2702 c.c. da parte di ### del credito vantato dalla ### S.r.l. nei confronti della “F.lli ### e ### Semplice” ed anche dell'azienda agricola ### in ragione del quale la durata del contratto agrario è stata convenuta in deroga al termine ordinario di quindici anni stabilito per l'affitto di terreni agricoli.
Sulla scorta di tali premesse, parte convenuta ha così concluso nella comparsa di costituzione: “### l'###mo Giudice ordinario adito in via pregiudiziale rilevare la propria incompetenza per materia nel presente giudizio per quanto in narrativa per essere competente in via funzionale ed inderogabile la ### indicandosi quella del Tribunale di Velletri, competente per territorio. 
In via subordinata rigettare l'avversa domanda, infondata in fatto e diritto, per quanto in narrativa in ordine alla carenza di legittimazione attiva nonché dei presupposti ex art. 2901 c.c.”.  1.3 Con ordinanza del 22/04/2025, verificata la ritualità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di ### e, ritenuto che le eccezioni in rito sollevate dalla convenuta costituita potessero essere decise con il merito e rilevata la superfluità delle prove orali articolate da parte attrice, è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 16/12/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c..  1.4 Con comparsa del 06/05/2025 è intervenuta volontariamente in giudizio la società ### S.p.A., la quale, dando atto della cessione del credito oggetto del giudizio ai sensi e per gli effetti degli art. 1, 4 e 7 della legge sulla cartolarizzazione dei crediti e dell'art. 58 del d.lgs. 1/9/1993, n. 385 - cessione del 6/12/2024 e con effetti decorrenti dal 30/09/24, pubblicata nella ### 153 del 31/12/2024 - ha fatto proprie tutte le domande, istanze, conclusioni, eccezioni e deduzioni espresse dalla cedente, chiedendone la relativa estromissione dal giudizio.  2. ### convenuta ha eccepito l'incompetenza dell'adito Tribunale, trattandosi di materia (contratto di affitto agrario) a suo dire rientrante nella competenza della sezione specializzata agraria.  ### è innanzitutto inammissibile per essere stata proposta con comparsa di risposta depositata oltre il termine dell'art. 166 c.p.c.. Ed infatti, ai sensi dell'art. 38, primo comma, c.p.c., l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.   Nel caso di specie, fissata in citazione l'udienza di comparizione del 4/2/2025, la società convenuta che ha proposto eccezione di incompetenza si è costituita in data ###. ### parte neppure il giudice ha sollevato, con ordinanza del 22/4/2025, la medesima questione sulla competenza, cosicché essa rimane radicata presso questo tribunale.  2.1 Ad abundantiam va rilevato che l'azione revocatoria, pur avendo ad oggetto un contratto di affitto agrario, non configura una “controversia in materia di contratti agrari” di competenza della sezione specializzata agraria. 
Può, invero, discutersi di controversia in materia di contratti agrari solo quando il contratto viene invocato tra le parti come fonte di diritti o obblighi o se ne deve accertare, sempre tra le parti del contratto, l'esistenza, la validità o l'efficacia. 
Dunque, per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria “risulta necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute a indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto di lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia” ( civ., sez. III, 05/04/2024, n.9191). 
Ed ancora: “Le controversie agrarie ricadenti nella disciplina dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2011 vanno identificate, secondo il criterio oggettivo di cui ai primi due commi della citata disposizione, nel fatto di vertere «in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto», di talché l'ambito della cognizione devoluta alle ### specializzate agrarie comprende tutte le controversie che attengono a tale tipologia di contratti. I primi due commi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2011, infatti, in piena continuità con quanto già previsto dall'abrogato articolo 9, comma 1, della legge n. 29 del 1990, confermano l'attribuzione, in modo generalizzato di tutte le controversie in materia di contratti agrari alla competenza delle sezioni specializzate agrarie. Ne resta, in tal modo, confermato l'orientamento giurisprudenziale che riconosce, su di un piano generale, che la competenza funzionale inderogabile di tali sezioni specializzate agrarie si estende a tutte le controversie che implicano l'accertamento, positivo o negativo, di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari e, in particolare, a quelle che richiedono l'accertamento delle caratteristiche e della natura del rapporto, essendo il giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano l'astratta individuazione delle caratteristiche del rapporto in contestazione, a nulla rilevando che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia. In sostanza, il legislatore delegato ha inteso riprodurre nell'ambito della disposizione normativa in esame le norme già collocate in due diversi contesti normativi della legislazione speciale, ossia nell'articolo 9 della legge n. 29 del 1990 e negli articoli 46 e 47 della legge n. 203 del 1982, cosicché, affinché si realizzi la competenza della sezione specializzata agraria, è sufficiente che venga dedotta in giudizio, in via di azione o di eccezione, l'esistenza di un rapporto di affitto di fondo rustico (o di altro rapporto agrario). Da tanto discende che la competenza è esclusa solo quando risulti, prima facie, che la questione circa la natura agraria del rapporto dedotto in giudizio appaia manifestamente infondata o sia stata formulata a scopi meramente dilatori” (Cass. civ., sez. III, 25/07/2023, n. 22330).  ### dunque, alla competenza della sezione specializzata agraria le controversie che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare, onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie a cui è applicabile la disciplina speciale. 
Con l'esperimento dell'azione revocatoria, il creditore agisce ai fini della declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto ritenuto pregiudizievole delle proprie ragioni creditorie. 
La chiesta declaratoria di inefficacia non costituisce una forma di tutela di una parte contrattuale nei confronti dell'altra bensì una forma di tutela di terzi estranei al rapporto, i creditori, che esercitano un diritto conferito dalla legge al fine di preservare la garanzia patrimoniale. 
Non essendo, dunque, in discussione la validità né l'esistenza del contratto, atteso che l'eventuale accoglimento della revocatoria renderebbe l'atto inefficace nei soli confronti del creditore, ma non esclude la validità dello stesso e non essendo, peraltro, invocato il contratto agrario come fonte di diritti e obblighi tra le parti contrattuali, la competenza si radica in capo al giudice ordinario (nel senso di ‘non specializzato').  ### revocatoria esperita nel caso de quo, pur avendo ad oggetto un contratto di affitto agrario, appartiene alla competenza del giudice ordinario, non avendo, quale suo oggetto, una controversia agraria tale da attrarre la causa nella competenza ### della sezione specializzata agraria.  ### di incompetenza sollevata da parte convenuta sarebbe stata comunque infondata.  2.2 Per completezza si rileva che la accennata (in comparsa di costituzione della convenuta) eccezione di incompetenza per territorio è anch'essa inammissibile per la tardiva costituzione del convenuto, oltre ad essere inefficace per il suo carattere di assoluta genericità. 
A ciò si aggiunga che, anche laddove fosse stata considerata tempestiva, l'eccezione sarebbe stata comunque rigettata, in quanto, premesso che l'azione revocatoria ordinaria concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia nei confronti del creditore attore, la competenza per territorio va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt.  18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili (Cass. civ., sez. III, 24/01/2020, n. 1594).  3. ### S.p.A. (cui è succeduta nel rapporto ### S.p.A., intervenuta nel presente giudizio) ha agito ai fini della declaratoria di inefficacia nei propri confronti della scrittura privata, intervenuta tra ### e la ### S.r.l., avente ad oggetto l'affitto del compendio immobiliare agricolo come sopra individuato. 
Posto quanto sopra, i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, indicati dall'art. 2901 c.c., sono: a) la sussistenza di un credito del revocante nei confronti del debitore revocando; b) l'atto di disposizione del debitore (che può essere successivo o anteriore al credito del revocante); c) il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore (c.d. eventus damni); d) il c.d. consilium fraudis del debitore, consistente nella consapevolezza di arrecare con il proprio atto (anteriore all'insorgenza del credito del revocante) un pregiudizio al creditore; e) la partecipatio fraudis del terzo, cioè la consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore arreca alla garanzia patrimoniale nel caso che l'atto di disposizione sia stato posto in essere a titolo oneroso; f) se l'atto da revocare è anteriore all'insorgenza del credito, la revoca è ammessa solo se si dimostri: a) che esso è stato dolosamente preordinato in danno del creditore; b) che il terzo è stato partecipe della dolosa preordinazione (c.d. animus nocendi).  3.1 Sussistenza del credito - La prova dell'esistenza del credito, quale elemento costitutivo dell'azione revocatoria, incombe sull'attore.  ### attrice ha dimostrato la sussistenza del credito dalla stessa vantato, in qualità di cessionaria del ramo di azienda della ### del ### Coop.  p.a., nei confronti di parte convenuta, come cristallizzato nel decreto ingiuntivo 684/2023 emesso dal Tribunale di ### il ### in atti, con il quale è stato ingiunto a ###### e alla ### L.C.E. società semplice, in solido tra loro, in quanto garanti della società semplice ### L.C.E., il pagamento di € 196.643,33, oltre interessi e spese legali. 
Il credito vantato deriva altresì da atto di precetto per € 545.950,36 pari alle rate insolute del mutuo fondiario agrario (rep. n. 154.592 - racc. n. 30.190) ai rogiti del notaio ### del 29/03/2017. 
Legittimato attivo, come si evince dall'art. 2901 c.c., è, difatti, chiunque vanti un diritto di credito anche soggetto a condizione o a termine o anche solo eventuale verso il debitore, credito la cui sussistenza potrà essere provata con qualsiasi mezzo consentito dalla legge. 
A nulla rileva che il credito sia privilegiato o chirografario; non è necessario che sia liquido ed esigibile; neppure si richiede che esso sia già certo e determinato nel suo ammontare, né che sia ### anteriore all'atto revocando, né che sia portato da un titolo esecutivo (su questa ampia nozione di credito quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, che ricomprende addirittura il c.d.  credito litigioso, si vedano, a titolo puramente esemplificativo e tra le moltissime, Cass. 18.5.2004, n. 9440; Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; 24.7.2003, n. 11471; Cass. 18.3.2003, n. 3981; Cass. 27.6.2002, n. 9349; 14.11.2001, n. 14166; Cass. 4.6.2001, n. 7484; Cass. 29.3.1999, n. 2971; 2.9.1996, n. 8013; Cass. 22.3.1990, n. 2400). 
Ancora può essere richiamato il principio, ribadito più di recente, per cui “### che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori” (Cass. sez. civ., sez. III, 06/05/2021, 12047, ma anche Cass. civ., sez. VI, 19/02/2020, n. 4212). 
Il concetto di ‘credito' - presupposto all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - va inteso, dunque, in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni soggettive costituite dalla ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore. 
Nel caso di specie, risultano compiutamente allegati i fatti costitutivi del credito asseritamente vantato, pertanto, posto quanto sopra, ciò è ampiamente sufficiente a ritenere provato il presupposto dell'azione pauliana in esame.  3.2 ### di disposizione del debitore - È necessario, perché l'atto sia soggetto a revoca ex art. 2901 c.c., che esso costituisca una manifestazione di volontà negoziale del debitore, che, a sua volta, abbia una rilevanza modificativa, in senso negativo, della sua situazione patrimoniale.
Sono perciò esclusi dalla revocatoria i meri atti giuridici, gli atti materiali, i comportamenti omissivi, gli atti amministrativi e, in genere, tutti gli atti non aventi contenuto negoziale. 
Per atto di disposizione deve intendersi qualsiasi atto capace di arrecare pregiudizio alla garanzia del creditore, e non soltanto quello traslativo. 
È pertanto pregiudizievole l'atto che: ### sottrae un bene alla sua azione esecutiva (atto traslativo); ### crea una ragione di preferenza rispetto al destinatario (costituzione di garanzie reali); ### rende possibile il concorso dell'azione esecutiva di un terzo sui beni del debitore (assunzione di obbligazioni); ### abdica ad un diritto. 
Sono altresì pregiudizievoli tutti gli atti di trasferimento di diritti, a titolo gratuito, cioè senza alcuna controprestazione (donazione, donazione modale, donazione remuneratoria, costituzione di fondo patrimoniale, adempimento di un'obbligazione naturale, ecc.). 
Rientra nel novero delle categorie indicate anche il contratto di affitto di fondo rustico, che viene in rilievo nel caso di specie. 
Invero, l'azione revocatoria può essere esperita contro qualunque atto di disposizione del patrimonio del debitore che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore e, dunque, nei confronti di atti, come il contratto di affitto agrario che ricorre nel caso di specie (avente durata dal 01/01/2024 al 31/12/2043), che, pur non essendo traslativi del bene, ne limitano, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in via esecutiva, pregiudicando le ragioni creditorie. 
Va, sul punto, richiamato il principio di diritto, alla stregua del quale: “I contratti di locazione ultranovennale sono soggetti all'azione revocatoria, qualora ne ricorrano gli estremi, in quanto, pur non essendo traslativi del bene, ne limitano, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore” (Cass. civ., sez. III, 16/11/2020, n. 25854); principio che, ancorché enunciato in materia di azione revocatoria di contratto di locazione ultranovennale, in ragione della ratio ad esso sottesa, è estensibile anche al contratto di affitto agrario concluso nel caso di specie.  3.3 ### damni - ### presupposto dell'azione revocatoria è l'eventus damni, per tale intendendosi il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica patrimoniale che assiste il credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c..  La locuzione usata dal legislatore, ovverosia “pregiudizio alle ragioni del creditore”, viene interpretata dalla prevalente giurisprudenza in modo da ricomprendervi, oltre al danno attuale, anche il danno potenziale, ovverosia il danno che ricorre ogniqualvolta il risultato della successiva esecuzione forzata rischi di essere messo in pericolo (si legge in una massima ricorrente: “in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione compiuto dal debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo”; così Cass. 17.10.2001, n. 12678, ma v. anche, a titolo di esempio tra molte, 2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass. 5.2.2013, n. 2651). 
In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'eventus damni ricorre, dunque, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (“Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, cosiddetto eventus damni, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”, civ., sez. III, 28/06/2023, n. 18513; Cass. civ., sez. VI-III, 17/05/2022, ord. n. 15866). 
Ed ancora: “ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà ed incertezza nell'azione coattiva del credito, potendo il detto profilo consistere in una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore, dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore (tra tante, Cass. Sez. 3, 04/07/2006 n. 15265; Cass. Sez. 3, 14/07/2023 n. 20232)” (Cass. civ., sez. III, 16/09/2025, ord. n. 25451). 
Il requisito oggettivo dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (v., tra le tante, Cass. n. 20232/2023; Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 1896/2012), nonché, a maggior ragione, allorché alla sottrazione del cespite dal patrimonio del debitore non consegua neanche l'acquisizione nel medesimo patrimonio di un corrispettivo in denaro, alla stregua della effettuata compensazione legale (Cass. n. 2552/2023) (Cass. civ., sez. II, 14/05/2024, ord. n. 13227). 
È indubbio che il privarsi (in senso lato) di un bene immobile, senza che sia provata la “capienza” del patrimonio residuo del debitore, renda più difficoltoso il soddisfacimento del credito vantato, essendo per il creditore più proficuo aggredire in via esecutiva un bene immobile che tentare di recuperare il denaro derivante dalla vendita, essendo il denaro un bene per sua natura fungibile, maggiormente occultabile e distraibile. 
Tale circostanza rende evidente, dunque, il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo posto in essere, idoneo a diminuire le garanzie patrimoniali della debitrice, e comunque a rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito. 
È stato, altresì, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia patrimoniale generica del creditore, incombe sul debitore convenuto, in ossequio ai principi generali e, in particolare, al principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare l'assoluta capienza del suo patrimonio. 
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'actio pauliana, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più difficoltosa o incerta la soddisfazione del credito, spetta al convenuto che la eccepisca, secondo i principi generali, l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni, ovverosia l'insussistenza di tale rischio, in ragione delle ampie residualità patrimoniali (così Cass. civ., sez. III, 23/06/2025, 16843). 
In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell' eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione. (Cass. civ. 6/2/2019, (ord.) n. 3538). 
Nel caso di specie, il contratto di affitto di terreno agricolo è stato sottoscritto in data ###. 
In merito all'onere della prova relativo all'assoluta capienza patrimoniale, giova, in primis, osservare come si tratti di un onere gravante sul debitore, che, nel caso di specie, è rimasto contumace. 
Nessuna dimostrazione di tal fatta è qui fornita dai convenuti, che non hanno, peraltro, articolato prove in merito. 
Si osserva, inoltre, con la giurisprudenza di legittimità che, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod.  - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cass. civ. 18/06/2019 n. 16221; Cass. 31/03/2017, n. 8315); Pertanto, l'esistenza di altri coobbligati nei confronti della banca, non ha rilievo, in quanto l'art. 2901 c.c. non esige, quale ulteriore requisito anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. 
In altre parole, nel caso di solidarietà passiva, il cui tipico esempio è rappresentato dalla fideiussione, l'eventus damni va accertato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto, con conseguente irrilevanza di un'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati. 
Ne consegue, dunque, che l'insufficienza di allegazione e prova, nonché la valutazione in ordine alle difese dei convenuti che, pur contestando la sussistenza del presupposto del pregiudizio per il creditore in conseguenza dell'atto di disposizione per cui è causa, non hanno provato l'effettivo soddisfacimento del credito, sono in sé sufficienti a ritenere integrato il requisito del rischio di maggiore difficoltà nel recupero del credito in conseguenza degli atti dispositivi per cui è causa. 
Si può, dunque, ritenere provato che ### a seguito dell'atto di affitto di fondo rustico, abbia reso certamente più difficile o incerta la soddisfazione del credito di parte attrice.  3.3.1 ### convenuta ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.  2901 e ss. c.c. in quanto essa stessa sarebbe creditrice di F.lli ### e ### ed anche dell'Az. ### il cui debito sarebbe stato altresì oggetto di apposito accollo ex art. 2702 c.c. da parte di ### nella misura di € 200.000,00, ragione per cui la durata del contratto agrario è stata convenuta in deroga al termine ordinario di quindici anni stabilito per l'affitto di terreni agricoli, dal 01/01/2024 al 31/12/2043. 
Con scrittura privata del 28/07/2023 (doc. 5 allegato all'atto di citazione), la società “F.lli. ### e Franco” società agricola semplice ha riconosciuto un debito di € 772.278,17 in favore della ### S.r.l., e ### dichiaratosi proprietario dei terreni poi oggetto del contratto di affitto per cui è causa, si è obbligato a non effettuare atti di disposizione degli stessi e a concederli in affitto in permuta alla ### S.r.l. con decorrenza dal 31/12/2023 e per vent'anni, accollandosi il debito dell'azienda agricola “F.lli. ### e Franco”. 
Sempre in data ###, ### in adempimento della precedente scrittura privata, ha concesso in affitto alla ### S.r.l., convenendo, quale canone di affitto, la somma di € 10.000,00 annui, da corrispondere al momento della stipula in un'unica soluzione a decurtare come compenso proveniente da ### 1 scrittura privata importo pari a € 200.000,00 (cfr. art. 4 doc. 4 allegato all'atto di citazione). ### convenuta, seppur non direttamente, allegando tale circostanza invoca l'art. 2901, terzo comma, c.c., relativo alla non revocabilità dell'adempimento di un debito scaduto. 
Va rilevato, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che, “a fronte della vendita senza corresponsione del prezzo, in ragione della compensazione legale del corrispettivo pattuito con altro precedente credito vantato dall'acquirente verso l'alienante, si ricade in un'ipotesi di datio in solutum (attuata mediante la cessione di beni, con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), che costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, da ritenersi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 L.F., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, terzo comma, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto” (Cass. civ., sez. II, 14/05/2024, ord. n. 13227). 
Nel caso di specie, dopo il riconoscimento del debito nei confronti di ### S.r.l., il convenuto ### garante della società debitrice, ha concesso in locazione, per vent'anni, il compendio immobiliare di sua proprietà, prevedendo il pagamento del canone in un'unica soluzione, a scomputo del credito vantato da ### S.r.l.. 
Come si evince dalla premessa della scrittura privata in atti, “per le debitrici, i signori ### e ### dichiarano di essere proprietari […], per cui contestualmente alla sottoscrizione della presente espressamente promettono che non effettueranno atti di disposizione di detti immobili e sin d'ora dichiarano che entrambi li concederanno in affitto in permuta all'### S.r.l. con decorrenza dal 31/12/2023 e per vent'anni mediante apposito atto […] ed impegnandosi a non disporne e a non iscrivere ipoteche dalla data odierna a copertura del debito nella misura del limite di euro 400.000,00, comprensiva di interessi, sino al saldo a scalare in misura pari al 3 per cento/00 per ciascuna annualità sulla somma residua, anche con pari sottoscrizione di apposito piano di rientro, così accollandosi per il pari importo il debito ivi ricompreso sia della F.LLI ### E ### SOCIETÀ ### e ### di cui euro 200.000,00 in permuta dell'affitto del terreno intestato a ### e parimenti i restanti euro 200.000,00 in permuta dell'affitto del terreno intestato a #### che non avranno a pretendere somme su questi beni espressamente riconoscendosi la permuta per i debiti portati dalle predette aziende […]”(cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione). 
Ne deriva che ### accollandosi il debito delle società indicate, ha concesso in locazione dei beni di sua proprietà senza la previsione effettiva di un corrispettivo, atteso che le annualità previste sono volte a compensare il credito vantato dalla ### s.r.l., come accade nella datio in solutum. 
Pertanto, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, non può ritenersi operante l'art. 2901, terzo comma, c.c..  3.4 ### nocendi o consilium fraudis - ### elemento si atteggia in maniera diversa (art. 2901, primo comma, n. 1) a seconda che l'atto dispositivo del debitore sia posteriore o anteriore al sorgere del credito. 
Qualora l'atto dispositivo sia posteriore, ai fini dell'azione revocatoria, è necessario che il debitore abbia conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso arrechi o potrà arrecare al creditore, non essendo invece richiesto l'animus nocendi ( 26.2.2002, n. 2792). 
In altri termini è sufficiente che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduce o possa ridurre la consistenza del suo patrimonio in danno del creditore revocante, senza tuttavia che sia necessario che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel credito. 
Al contrario, qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro. 
Con riferimento all'epoca di insorgenza del credito di parte attrice, che assume rilievo ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, deve rilevarsi che il requisito dell'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va infatti riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass., Sez. III, 5/09/2019, (ord.) n. 22161). 
È altresì utile rilevare con la giurisprudenza di legittimità prevalente che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") (Cass. civ. sez. VI, 03/06/2020, (ord.) n.10522). 
Dunque, in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. 
Pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della "scientia damni", cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore (Cass. civ. sez. II, 19/10/2006, n. 22465). 
Nel caso di specie, in data ###, il convenuto ### ha sottoscritto la fideiussione omnibus con la previsione dell'importo massimo garantito di € 390.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni di ### L.C.E. ### semplice agricola verso ### del ### (cedente del ramo d'azienda, conferito all'odierna attrice), dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, apertura di credito […] (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione). 
Pertanto, a prescindere dal suo accertamento giudiziale, il credito può certamente considerarsi anteriore all'atto dispositivo oggetto di causa. ### di affitto di fondo agricolo, oggetto dell'azione revocatoria, è stato, invero, stipulato il ###. 
Essendo, dunque, l'atto posteriore al sorgere del credito, è sufficiente, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, verificare che egli fosse consapevole che l'atto potesse arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, non essendo, al contrario necessaria la dolosa preordinazione, richiesta qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito. 
Nel caso di specie, nessun dubbio può sussistere sulla piena consapevolezza di ### di spogliarsi del compendio immobiliare a favore della ### S.r.l., non direttamente coinvolta nelle ragioni di credito dell'attrice, perciò direttamente ed immediatamente pregiudicate. 
Appare, dunque, del tutto evidente l'idoneità dell'atto di disposizione a diminuire le garanzie patrimoniali della debitrice e a rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito. 
Di tale pregiudizio, ### era, pertanto, evidentemente, consapevole, essendo perfettamente a conoscenza dell'esposizione debitoria in cui versava al momento della sottoscrizione dell'atto oggetto del presente giudizio e della sua qualità di debitore in solido, in quanto garante.  ### quanto sopra, può ritenersi sussistente anche l'elemento oggetto di disamina.  3.5 Conoscenza del pregiudizio da parte del terzo - ### a venire in rilievo sia un atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, come avvenuto nel caso di specie, l'art. 2901 c.c. annovera tra i presupposti dell'azione revocatoria anche la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. 
Pertanto, l'azione revocatoria avente ad oggetto l'inefficacia di un atto a titolo oneroso successivo al sorgere dei crediti ha quale unica condizione per il suo esercizio la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore e la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. Sez. 6-3, 18/06/2019, (ord.) n. 16221).
Dunque, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. civ., sez. III, 23/09/2025, n.25983; Cass. civ. Sez. III, 15/10/2021, (ord.) n.28423). 
La consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori o ad ogni modo deve essere a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori, non essendo di contro sufficiente la semplice consapevolezza che l'atto stesso comporti una semplice alterazione in peius del patrimonio del suddetto debitore (Cass. civ., 27/09/2018, n.23326). 
Quanto osservato trova conferma nella ratio sottesa all'actio pauliana, ovverosia la tutela di tutti creditori da atti che potrebbero compromettere la garanzia patrimoniale generica del debitore. 
È necessario, dunque, che sia provata la consapevolezza di tale aggravamento, e non dello specifico credito per cui è esperita l'actio pauliana. 
La relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (cfr. ancora Cass. civ. 15/02/2011, n. 3676; Cass. civ. 27/03/2007, n. 7507; Cass. civ.18/01/2007, n. 1068). 
Nel caso di specie, sussistono diversi elementi idonei a dimostrare che il terzo acquirente ### S.r.l. fosse a conoscenza che l'atto per cui è causa avrebbe potuto arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie vantate nei confronti di ### Non può non tenersi conto della circostanza per cui la concessione in affitto del compendio immobiliare, come sopra individuato, sottende la volontà delle parti, come si evince dalla scrittura privata dalle stesse sottoscritte, di estinguere il rapporto obbligatorio tra loro esistente.
Vi è, dunque, traccia di un legame tra il debitore convenuto e la ### S.r.l.. 
A ciò si aggiunga che il credito vantato da parte attrice deriva in parte dal mancato pagamento delle rate del mutuo, a garanzia del quale risulta iscritta ipoteca volontaria (presentazione n. 38 del 31/03/2017; reg. gen. n. 14615 - reg. part. n. 2384) (doc. 3 allegato all'atto di citazione) sui beni oggetto del contratto per cui è causa. 
Stante l'iscrizione di ipoteca volontaria, precedente alla sottoscrizione del contratto di affitto agrario, è inverosimile che la società convenuta ### S.r.l.  non fosse consapevole che l'atto arrecasse pregiudizio alle ragioni creditorie della banca attrice e, dunque, della situazione debitoria in cui versava ### non essendo, peraltro, necessario ai fini della sussistenza del presupposto in esame, che la stessa fosse consapevole dello specifico credito per cui è proposta l'azione, essendo sufficiente, secondo la giurisprudenza di legittimità, la conoscenza di un vincolo verso i creditori (che, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo, non necessariamente devono coincidere con il creditore procedente) del proprio dante causa. 
Le circostanze valorizzate conducono a ritenere fondata la prospettazione attorea in merito ad un'acquista consapevolezza del terzo acquirente, richiesta ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., rinvenendosi, dunque, elementi idonei da cui desumere la consapevolezza della convenuta ### S.r.l. circa l posizione debitoria del convenuto ### e, pertanto, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della banca attrice. 
Può, dunque, presumersi che la ### S.r.l., cui sono stati concessi in locazione, per un periodo ultranovennale, i beni immobili con l'atto oggetto del presente giudizio, fosse a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto stesso. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria avanzata dall'attrice, con conseguente declaratoria di inefficacia, nei confronti della ### S.p.A., del contratto di affitto di fondo agrario per cui è causa.  5. Quanto alla posizione di ### S.p.A., cessionaria dei crediti della ### S.p.A. a seguito cessione di crediti in blocco eseguita ai sensi della l. n. 130/1999 (contratto di cessione pubblicato in ### 153 del 31/12/2024), e per essa, quale mandataria, ### S.P.A. (già ### S.P.A.), va rilevato che in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. 
Tuttavia, in caso di alienazione del diritto controverso (art. 111 c.p.c.), l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento e con il consenso delle altre parti, con la conseguenza che finché non ne sia stato estromesso, l'alienante rimane nel processo come litisconsorte necessario. 
Ne consegue che le pronunce di seguito formulate sono effettuate nei confronti della ### S.p.A. non estromessa dal processo, con effetti che si producono anche nei confronti dell'intervenuto successore a titolo particolare.  6. La sentenza di revoca ex art. 2901 c.c. non inficia gli effetti dell'atto, che rimane valido ed efficace inter partes e nei confronti dei terzi diversi dal creditore vittoriosi in revocatoria, ma consente al solo creditore in favore del quale la domanda è stata accolta di realizzare coattivamente il suo credito, esercitando le azioni esecutive e/o cautelari direttamente sul bene oggetto dell'atto di disposizione, considerato come ancora facente parte del patrimonio del debitore. 
La sentenza ### qui pronunciata va annotata (e non trascritta) ai sensi dell'art. 2655 c.c. nei registri immobiliari a cura del responsabile della competente ### delle entrate - ### di pubblicità immobiliare (ex ### dei ###). 
Va considerato tuttavia che la formalità prevista dalla disposizione richiamata, da effettuarsi in margine alla trascrizione dell'atto revocato, non può essere ordinata poiché non risulta eseguita la trascrizione del medesimo atto oggetto della presente pronuncia.  7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022 (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta; scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; parametri minimi relativi a tutte le fasi per la scarsa complessità della controversia e per il tenore delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria non espletata, con aumento ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. richiamato pari al 30%) seguono la soccombenza. 
Va tenuto conto altresì, ai fini della statuizione sulle spese: - che quando nello stesso giudizio più parti (qui attore e intervenuto) sono state assistite dal medesimo difensore e la loro domanda sia stata accolta, è ammissibile a carico del soccombente la liquidazione unitaria e globale delle spese di lite in favore delle parti vittoriose; che, ai sensi dell'art. art. 97 c.p.c., la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti in solido tra loro ove esse abbiano un interesse comune alla causa.   P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda disattesa, così decide: - accoglie l'azione revocatoria proposta dalla ### S.p.A. e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della ### S.p.A. (cui è succeduta nel rapporto ### S.p.A.) il contratto di affitto di fondo agricolo intervenuto tra la ### S.r.l. e ### avente ad oggetto i terreni, censiti al ### terreni del comune di #### al foglio 40, p.lle 138, 139, 141, 142 e 540; - condanna ### S.r.l. e ### in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ### S.p.A. e ### S.p.A., che liquida complessivamente in € 5.481,45 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.  ### lì 12/1/2026 Il giudice

causa n. 3263/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Venditto

M
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Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 120/2026 del 28-01-2026

... il diritto allo studio; 2) Inammissibilità della domanda di condanna essendo il ### in stato di dissesto finanziario con deliberazione consiliare n. 15 del 11/5/2018, ed essendo i crediti sorti anteriormente al dissesto; 3) Erroneità della ritenuta sussistenza della prova del credito vantato; 4) Erroneità della condanna al pagamento degli interessi di mora al tasso previsto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. Chiede, in totale riforma della sentenza appellata, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi onfronti, con il favore delle spese. Si sono costituiti in questo grado del giudizio tutte le parti appellate contestando i motivi di gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese di lite.. - 4 - Con memoria depositata telematicamente in data ### il ### appellante ha depositato in atti la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. ###/2019, con attestazione di passaggio in giudicato, invocandone l'efficacia di giudicato esterno nel presente giudizio. La causa e' stata trattata con le modalità cartolari richieste dalle parti ed e' stato dato termine sino al 14/1/2026 per il deposito di note iscritte; le parti hanno depositato note scritte nel (leggi tutto)...

testo integrale

- 1 - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. ### rel. ed est.  dott. ### dott. ### riunita in ### di consiglio, ha emesso la seguente ### causa iscritta al n. 473/2023 R.G.  promossa da: ### di ### ( c.f. ### ), con sede ###, in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliat ###/B, presso lo studio legale dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti giusta deliberazione n. 40 del 22/3/2023, ### contro ### S.p.A., ( CF ### ), con sede ###A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in ###, ### presso lo studio dell'Avv.to ### rappresentato e difeso dall'Avv.to ### per procura in atti; ### contro - 2 - ### , ( c.f. ### ), con sede ###persona del Dirigente pro tempore, e Ministero dell'### ( c.f.  ###), in persona del ### pro tempore, organicamente rappresentati e difesi dall'### dello Stato di ### ed elett.te dom.ti presso i suoi ### in #### n. 149; ### ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo; oneri scolastici.  _____________ All'udienza del 14 gennaio 2026, la causa, all'esito della trattazione cartolare richiesta dalle parti e del deposito di note conclusive, veniva posta in decisione senza termini. 
Svolgimento del processo Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in data ###, il ### di ### ha proposto appello avverso la sentenza n. 1012/2023, emessa in data ###, notificata in data ###, con cui il Tribunale di ### ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza della ### S.p.A., - quale cessionaria del credito per fornitura di energia elettrica vantato dall'### S.p.A., - nei confronti del ### proposta da quest'ultima, ed ha condannato il ### di ### terzo chiamato in causa, riconosciuto unico debitore ex lege in virtu dell'art. 3 della L. 23/1996, al pagamento in favore di detta ### S.p.A. della somma di euro 27.529,33, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 dalle scadenze al soddisfo, ponendo le spese processuali a carico del ### e - 3 - liquidandole n favore dell'### essendo il ### ammesso al gratuito patrocinio, ed in favore della ### S.p.A..  ### propone i seguenti motivi di appello: 1) Erroneità dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal ### ed erronea individuazione di esso ### quale soggetto passivo del credito vantato dalla ### S.p.A., per: a) la mancata notifica nei suoi confronti della cessione del credito, vantato da ### S.p.A. per la fornitura di energia elettrica al ### a ### S.p.A., essendo stata la notifica effettuata soltanto al ### b) per esser le fatture intestate soltanto al ### c) per la mancata tempestiva rendicontazione da parte del ### delle spese sostenute, ex art. 6 del Regolamento per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per il diritto allo studio; 2) Inammissibilità della domanda di condanna essendo il ### in stato di dissesto finanziario con deliberazione consiliare n. 15 del 11/5/2018, ed essendo i crediti sorti anteriormente al dissesto; 3) Erroneità della ritenuta sussistenza della prova del credito vantato; 4) Erroneità della condanna al pagamento degli interessi di mora al tasso previsto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. 
Chiede, in totale riforma della sentenza appellata, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi onfronti, con il favore delle spese. 
Si sono costituiti in questo grado del giudizio tutte le parti appellate contestando i motivi di gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese di lite..  - 4 - Con memoria depositata telematicamente in data ### il ### appellante ha depositato in atti la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. ###/2019, con attestazione di passaggio in giudicato, invocandone l'efficacia di giudicato esterno nel presente giudizio. 
La causa e' stata trattata con le modalità cartolari richieste dalle parti ed e' stato dato termine sino al 14/1/2026 per il deposito di note iscritte; le parti hanno depositato note scritte nel termine loro assegnato, insistendo nelle loro richieste, e la Corte ha rimesso la causa in decisione. 
Motivi della decisione ### proposto dal ### di ### ad avviso della Corte, e' infondato e va disatteso. 
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di “ giudicato esterno” sollevata nel corso di questo grado del giudizio dal ### appellante, che, con memoria del 29/9/23, ha depositato in atti la sentenza n. ###/2019 emessa dal Tribunale di Roma, con attestazione di passaggio in giudicato, a definizione di un giudizio svoltosi tra il ### la ### S.p.A., il Ministero dell'### e del ### e un diverso istituto scolastico, del tutto estraneo alle parti del presente procedimento, ed avente ad oggetto un diverso rapporto obbligatorio. 
E', invero, evidente che l'oggetto della predetta sentenza e' un rapporto obbligatorio del tutto diverso rispetto a quello oggetto del presente giudizio, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, sicche' non puo' parlarsi di giudicato esterno.  - 5 - Com'e' noto, invero, la cosa giudicata riguarda l'oggetto del processo, che va identificata in base ai soggetti, al petitum ed alla causa petendi ( Cass. 90/8507 ), e cioe' in base agli elementi dell'azione che, nel caso in esame, sono del tutto diversi, tranne che per una parziale coincidenza tra alcune parti, sicche' la sentenza prodotta dall'appellante puo', al piu', valere come mero precedente giurisprudenziale favorevole all'appellante, che, tuttavia, la Corte non ritiene condivisibile, per le ragioni meglio specificate di cui infra. 
Tanto premesso, infondato e', innanzitutto, il primo articolato motivo di appello, con cui l'appellante si duole della ritenuta sussistenza della sua legittimazione passiva sostanziale in relazione al credito vantato dalla ### S.p.A., - quale cessionaria di ### S.p.A., per fornitura di energia elettrica al ### - affermata dal Tribunale in virtu' dell'art. 3 della L. 23/1996. 
Va, in proposito, osservato che, nel caso in esame, come si evince dalla motivazione della sentenza appellata, il Tribunale, ha ritenuto che l'art. 3 della L. 23/96 contempli un meccanismo legale di trasferimento, sul versante debitorio, dei rapporti obbligatori derivanti dai contratti di somministrazione di energia elettrica in favore degli immobili sedi di istituti di istruzione secondaria superiore, - com'e' pacificamente il ### - alle ### e per esse ai liberi consorzi comunali, senza che il trasferimento dipenda dalla stipulazione di apposite convenzioni con l'istituto scolastico interessato o da trasferimento di fondi dallo Stato agli enti territoriali. 
Si tratta, quindi, di un trasferimento ex lege a carico degli enti pubblici territoriali, che restano i soggetti obbligati al pagamento del corrispettivo delle erogazioni eseguiti in favore di detti istituti scolastici. 
La motivazione della sentenza impugnata, - che si conforma pienamente a quanto statuito dal S.C. in ordine al trasferimento ex lege - 6 - di tali obbligazioni dagli istituti scolastici agli enti territoriali competenti, ad avviso della Corte, e' corretta e va confermata. 
Invero, secondo il S.C., l'art. 3 piu' volte richiamato prevede un automatico subentro ex lege di Comune e ### nell'onere di pagamento delle spese relative alla somministrazione di energia elettrica agli immobili ospitanti istituti di istruzione scolastica, del tutto incondizionato e di immediata applicazione ( cfr. esattamente in termini Cass. 2020/19956, cui si e' conformata anche la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Palermo 21/2/23 n. 915),. 
Ne deriva che, a fronte di tale dato normativo, non possono rilevare le eccezioni impeditive sollevate in primo grado e riproposte in appello dall'appellante e la motivazione della sentenza appellata deve soltanto esser integrata. 
Piu' specificamente, osserva la Corte che l'appellante lamenta che il Tribunale, nel ritenere obbligato il ### al pagamento degli obblighi derivanti dai contratti di somministrazione di energia elettrica in favore degli immobili che siano sedi di istituti di istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'art. 3 della L. 23/96, non ha tenuto conto ne' del fatto che la ### S.p.A. non gli aveva notificato la cessione del credito, pur effettuata al ### ne' dell'intestazione delle fatture al solo ### ne', infine, della mancata rendicontazione da parte del ### delle spese sostenute. 
Le censure, ad avviso della Corte, non sono condivisibili. 
Per quanto attiene, invero, alla eccezione relativa alla mancata notificazione della cessione di credito da ### S.p.A. a ### S.p.A., va osservato che tale circostanza non e' idonea ad escludere l'efficacia della cessione di credito nei confronti del ### di ### - 7 - Invero, premesso che la mancata accettazione/rifiuto della cessione, ai sensi dell'art. 70 R.D. n. 2240 del 1923 non costituisce motivo di nullità della cessione stessa (cfr. Cass. 9789/1994), va osservato, in ogni caso, che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione "senza l'adesione" della P.A., ai sensi del citato art. 70 che richiama l'art.9, secondo cui "sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata", non può trovare applicazione nella fattispecie de qua. 
Per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, il divieto di cessione senza adesione si applica solo ai rapporti di durata rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore ( art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. 
Ne consegue che il divieto di cui all'art.9della legge 20 marzo 1865 n.2248 all.E richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923, resta valido soltanto finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'<ella generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, "l'inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti ( Cass. 268/2006; Cass. 2209/2007 ).   In altri termini, allorquando il contratto si conclude, non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D.  2240/1923, art. 70 e L n. 2248/1865 art. 9 e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e dell' art. 1264 c.c. che, per - 8 - l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo senza più necessità della sua adesione o del suo consenso ( Cass. 2209/2007). 
Inoltre, va osservato che la cessione risulta essere effettuata ex L.  130/1999, in base alla quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione di crediti verso la pubblica amministrazione ed a questa non è consentito negare l'adesione. 
In particolare, l'art. 4, 1° comma, prevede che "### cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'…. ### cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella ### dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. ### medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 17', mentre l'art. 4-bis espressamente stabilisce che "### cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge". 
Ne consegue che, ai fini dell'opponibilità delle cessioni, è sufficiente la pubblicazione sulla ### Nel caso di specie, non vi e' alcuna contestazione sull'esistenza degli atti di cessione dei crediti, pubblicati sulla G.U.. 
Ed inoltre, per un verso, come osservato dal Tribunale, il ### al quale e' stata ritualmente notificata la cessione, ha ripetutamente sollecitato il ### al saldo delle fatture cedute oggetto del procedimento ( missive datate 15/6/2017 10/7/2017 in atti ); - 9 - e, per altro verso, l'odierno appellante, pur essendone onerato in base alle normali regole che disciplinano l'onere probatorio nel giudizio civile da inadempimento, non ha neppure allegato - né tantomeno provato - che le cessioni si riferiscono a rapporti ancora in corso. 
Per tutte queste ragioni deve, pertanto, rilevarsi che la produzione documentale prodotta dall'opposta già con il ricorso monitorio costituisce prova idonea a provare la validità ed efficacia del contratto di cessione di credito per cui è causa. 
Del tutto irrilevante, ad avviso della Corte, e', poi, l'intestazione delle fatture al ### atteso che, nel caso in esame, si verte in fattispecie connotata da un meccanismo legale di trasferimento del debito, ope legis, dal soggetto che ha stipulato il contratto, ed a cui sono state ovviamente intestate le fatture, a quello tenuto all'adempimento dell'obbligazione, in virtu' di una norma primaria. 
È, pertanto, infondata l'argomentazione difensiva del ### secondo cui a partire dal mese di giugno 2014, quando entrava in vigore la normativa (di cui all'art. 1, commi 209-2014, della ### 244/2007) sull'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, l'ente sarebbe stato impossibilitato a pagare gli importi delle fatture relative al consumo di energia elettrica dell'edificio ove ha sede il ### per il fatto che le fatture in questione riportano il codice fiscale dell'### opponente.  ### in questione, essendo unicamente relativa alla mera modalità materiale di pagamento degli importi delle fatture in questione, non configura infatti una circostanza impeditiva o modificativa dell'obbligazione di pagamento posta dall'art. 3, commi 1 e 2, della ### n. 23/1996 a carico dello stesso ### Ed altrettanto irrilevante, per analoghe ragioni, e', infine, ad avviso della Corte, anche la mancata rendicontazione contestata dal ### - 10 - ### al ### prevista dal regolamento invocato dall'appellante. 
Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Roma nel precedente invocato dall'appellante, ad avviso della Corte, si tratta di una disciplina relativa ai rapporti interni tra l'ente territoriale e l'### scolastico superiore, disciplinata da un regolamento, - e segnatamente dall'art. 6 del Regolamento per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per il diritto allo studio, prodotto in atti dall'appellante - che, in quanto fonte normativa secondaria, non puo' valere ad impedire il trasferimento ex lege dell'obbligazione in capo al ### previsto senza alcuna eccezione dall'art. 3 della L. n. 23/1996, che e', all'evidenza, una fonte normativa primaria le cui disposizioni prevalgono su quelle regolamentari. 
Infondato e' anche il secondo motivo d'appello con cui l'appellante deduce di trovarsi in stato di dissesto dal 2018 ed invoca il disposto di cui all'art. 248 del TUEL, rilevando che il credito e' anteriore alla dichiarazione di dissesto. 
Va, invero, osservato che l'art. 248 citato prevede testualmente che “ dalla dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono esser intraprese o proseguite azioni esecutive “. 
Ne deriva che il divieto ivi previsto riguarda esclusivamente le procedure esecutive e non concerne le azioni di accertamento o di condanna, qual'e' quella in esame, atteso che la dichiarazione di dissesto non priva l'ente della capacità processuale ( Cass. 2025/4582; Cass. 2020/6692 ). 
Infondato e' anche il motivo con cui l'appellante contesta la ritenuta sussistenza della prova del credito azionato.  - 11 - Va, in proposito, innanzitutto, osservato che, in primo grado, il ### si era limitato a contestare la valenza probatoria delle fatture poste a base del ricorso monitorio, -senza proporre alcuna contestazione specifica in ordine ai consumi, ( cfr. pag. 8, 9 e 10 comparsa di costituzione in primo grado ), - tant'e' che il Tribunale ha esattamente rigettato l'eccezione, rilevando che, in realtà, oltre alle fatture, erano stati versati in atti anche la richiesta di fornitura sottoscritta dal dirigente dell'istituto scolastico ed il contratto di fornitura di energia elettrica sottoscritto con ### S.p.A., e che inoltre le fatture riportavano il codice POD idoneo ad identificare univocamente il punto di consegna. 
Ne deriva che il motivo d'appello con cui, soltanto in questo grado del giudizio, l'appellante contesta il quantum debeatur e' inammissibile perche' prospetta un'eccezione nuova tardivamente proposta. 
In ogni caso, per mera completezza di motivazione, va osservato che la contestazione, oltre che tardiva, e' anche del tutto generica a fronte del fatto che l'istituto scolastico, che e' l'immediato fruitore della somministrazione di energia elettrica, non ha mai mosso alcuna contestazione sulla sussistenza della fornitura di energia nella misura fatturata. 
Da ultimo, va dichiarato inammissibile, per assoluta genericità, il motivo con cui l'appellante contesta l'applicabilità all'ente territoriale degli interessi moratori di cui alla L. n. 231/2002. 
Va, invero, osservato che il motivo non si confronta minimamente con la corposa motivazione contenuta nella sentenza appellata sul punto in esame, - che la Corte condivide integralmente ed a cui integralmente si rinvia ( cfr. pagine da 7 a 10 della sentenza appellata ), e va, quindi, dichiarato inammissibile perche' del tutto aspecifico. 
Conclusivamente l'appello va rigettato.  - 12 - Le spese seguono la soccombenza, e vanno poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo in favore di entrambi gli appellati - e, per il ### in favore dell'### essendo quest'ultimo soggetto ammesso al gratuito patrocinio, - tenuto conto dei parametri legali, dell'attività difensiva spiegata e del valore della causa.. 
Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.  P . Q . M . 
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al 473/2023 R.G.: Rigetta l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza appellata. 
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado del giudizio che liquida in favore del ### e per esso in favore dell'### e della ### S.p.A. in complessivi euro 4.986,00, oltre accessori di legge, per ciascuno di essi; Da atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### in data 21 gennaio 2026.   ### estensore 

causa n. 473/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Concetta Pappalardo

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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 18/2026 del 06-01-2026

... l'improcedibilità ex art.5, 1 c., d.lgs. 28/2010 della domanda giudiziale attorea e, conseguentemente, del presente giudizio per la genericità e incertezza della domanda di mediazione e la non coincidenza con la domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio in violazione del combinato disposto degli artt. 4, 2 c., e 5, 1 c., d.lgs. 28/2010 per tutto quanto eccepito e dedotto nella presente comparsa al punto B; -- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale di parte attrice e, conseguentemente, del presente giudizio per difetto del contraddittorio sin dalla domanda di mediazione obbligatoria, per quanto indicato nei punti B. e D. del presente atto essendo stata estromesso già dal procedimento di mediazione, la sig.ra ### nata a ### il ### e residente in ### a ### A. Vespucci n. 61 c.f.: ###, che è una delle due sorelle della testatrice deceduta ### con conseguente lesione del diritto di difesa anche dell'attuale convenuta; -- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4, c.p.c. siccome incerto e indeterminato con riguardo al petitum per tutto quanto eccepito e dedotto nella presente comparsa al punto C; ### -- (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA SUCCESSIONI CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2776/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 10/12/2025 promossa da: ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv.   ### (###) del ### di ### elettivamente domiciliat ###di ### presso il difensore ATTORE contro ### (###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### del foro di ### (c.f.: ###), elettivamente domiciliata in ### al V.le A. Vespucci n. 2 presso lo studio del difensore (fax 085.4219961; pec: ### ) ###: accertamento revoca testamento e qualità di erede dell'attore ### come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, comma 1, n.1 c.p.c.depositate da ambo le parti il 10 ottobre 2025 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data #### conveniva in giudizio ### affinché volesse il Tribunale : “- accertare e dichiarare, nel merito e in via principale, l'intervenuta revoca tacita del testamento olografo del 15/10/1982 pubblicato il ### presso lo ### del Dott. ### registrato in ### il ###, ### n. 44.240. 
Raccolta n.20.667 in cui la de cuius dichiarava “di lasciare tutti i miei beni mobili et immobili di mia proprietà e in mio possesso all'apertura della successione“ alla parte convenuta perché in tal senso ha disposto e voluto la de cuius con testamento olografo posteriore del 15/05/2022 aperto presso lo ### del ### in ### in data ### e registrato a ### il ###, n. 3400 Serie, ### n. 40514, Raccolta n. 17510 riguardo ai seguenti beni “appartamento al piano rialzato, lato nord est del fabbricato, con accesso dalla porta a sinistra per chi proviene al piano salendo dalle scale, composto di tre (3) vani, cucina ed accessori, oltre ad un vano ad uso fondaco a piano scantinato a confine: l'appartamento con vano scala, aventi causa proprietà ### e distacchi su corte comune a due lati, salvo altri e, il fondaco, con corridoio comune, area comune e aventi causa ### censito nel catasto ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.lla 360, sub 6, #### T-1, Zc.2, categ.A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale mq.105, escluse aree scoperte mq.103, rendita catastale di euro 497,09;” e del “locale garage al piano terra (p. T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq. 21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.lla 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41. ”; categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41. ”; - per l'effetto dichiarare l'inefficacia della titolarità in capo alla convenuta “dei seguenti diritti immobiliari sui beni siti in ### al ### ri.133 e precisamente: * diritto di piena proprietà su appartamento al piano rialzato, lato nord est del fabbricato, con accesso dalla porta a sinistra per chi proviene al piano salendo dalle scale, composto di ire (3) vani, cucina ed accessori, oltre ad un vano ad uso fondaco al piano scantinato a confine: l'appartamento con vano scala, aventi causa proprietà ### e distacchi su corte comune a due lati, salvo altri e, il fondaco, con corridoio comune, arca comune e aventi causa ### censito nel catasto ### del Comune di ### al foglio di mappa.26, p.lla 360, sub 6, #### T-1, Zc.2, categ.A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale mq.105, escluse aree scoperte mq.103, rendita catastale di euro 497,09) e del “locale garage al piano terra (p. T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq.21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.lla 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41” in virtù di successivo testamento olografo del 15/05/2022 aperto presso lo ### del Dott. ### in ### in data ### e registrato a ### il ###, n. 3400 Serie, ### n. 40514, Raccolta n. 17510; - accertare e dichiarare, in via principale e nel merito, 1'attore erede testamentario dei beni, così identificati nel ### Comune di ### (###) ###, ### 26, ### 360, ### 6, ### corrispondenti al catasto terreni Comune di ### (###) #### 26 ### 360, alla ### 133, ### T- 1, int. 2 con annesso ripostiglio e garage #### 497,09 Zona censuaria 2, ### A/3a), ### 2, ### 5,5 vani; locale garage al piano terra (p.T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq. 21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 2ó, p.lla 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ. C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41, in virtù di successivo testamento olografo del 15/05/2022 aperto presso lo ### del ### in ### in data ### e registrato a ### il ###, n. 3400 Serie, ### n. 40514, Raccolta n. 17510; - per l'effetto dichiarare la titolarità della nuda proprietà dei beni in favore dell'attore e l'usufrutto in favore di ### dei seguenti immobili così identificati nel ### Comune di ### (###) ###, ### 26, ### 360, ### 6, ### corrispondenti al catasto terreni Comune di ### (###) #### 26 ### 360, alla ### 133, ### T- 1, int. 2 con annesso ripostiglio e garage #### 497,09 Zona censuaria 2, ### A/3a), ### 2, ### 5,5 vani; locale garage al piano terra tp.T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq.  21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.11a 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ. C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41; - ordinare la trascrizione della sentenza presso la ### dei ### di ### unitamente alla cancellazione delle formalità incompatibili, in particolare 1'accettazione de11'eredità della convenuta di cui alla nota di trascrizione n. 9290.1/2023, ### di ### in atti dal 18/08/2023 sugli immobili seguenti: diritto di piena proprietà su appartamento al piano rialzato, lato nord est del fabbricato, con accesso dalla porta a sinistra per chi proviene al piano salendo dalle scale, composto di tre (3) vani, cucina ed accessori, oltre ad un vano ad uso fondaco al piano scantinato a confine: l'appartamento con vano scala, aventi causa proprietà ### e distacchi su corte comune a due lati, salvo altri e, il fondaco, con corridoio comune, area comune e aventi causa #### censito nel catasto ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.11a 360, sub 6, #### T-1, Zc.2, categ.A/3, classe 2, vani 5,5. superficie catastale totale mq.105, escluse aree scoperte mq.103, rendita catastale di euro497,09;” (doc. 2) e del “locale garage al piano terra (p. T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq.21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.11a 360, sub 3, ### Gug1ie1mo #### T. Ze.2, categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Cpa e spese generali come per legge.” - ### svolgeva detta domanda sulle seguenti premesse in fatto. 
La sig.ra ####, deceduta il ### in ### presso la sua abitazione, in data ### aveva redatto un testamento olografo in favore della sorella ### nominandola erede universale. Il ### compilava un secondo testamento olografo in cui disponeva che “al suo decesso e a quello della sorella ### nata a ### li 26/12/1933 ed ### nata a ### li 3/12/1936; l'appartamento sito in ### G. ### 133 Int. 2 con annesso ripostiglio e garage vada a mio nipote Dott. ### nato a ### li 13/10/1963. Residente a ### (### di ### Via degli ulivi n. 1 codice fiscale ###.” ### convenuta sig.ra ### a seguito del decesso della sorella ### ha provveduto alla pubblicazione del primo testamento che, pertanto, veniva pubblicato il ### c/o lo studio ### del Dott. ### in ### e registrato il ### Rep. n. 44.240, Racc. n. 20.667. 
In data ### l'attore provvedeva a far pubblicare il secondo testamento del 15/05/2022 presso lo studio ### del Dott. ### in ### e registrato il ### n. 3400 Serie, ### n. 40514, Racc. n. 17510. 
La convenuta provvedeva ad effettuare la dichiarazione di successione a suo favore. 
Il ### l'attore diffidava la convenuta ad effettuare dichiarazione di successione modificativa adducendo di essere anche lui erede e in data ### veniva fatta dall'attore istanza di mediazione c/o la ### di ### di ### il cui relativo incontro tra le parti del 12/03/2024 ha avuto esito negativo.   Nelle premesse di diritto, a sostegno delle proprie richieste, l'attore, richiamando l'art. 682 del c.c. e volendo vedere nel secondo testamento una volontà post mortem della de cuius diversa rispetto a quella del primo testamento in conseguenza di una diversa situazione contingente della stessa testatrice, interpreta il testamento olografo del 15/05/2022 attribuendo alla de cuius la volontà di lasciare a lui la “nuda” proprietà dei beni immobili indicati nel suddetto testamento e alle sue sorelle, ### e ### l'usufrutto. 
Nel costituirsi, la convenuta rilevava quanto segue.   ### aveva due sorelle ###: la sig.ra ### (attuale convenuta) e la sig.ra ### che sono sempre state presenti nella vita di ### fino all'ultimo dei suoi giorni prendendosi amorevolmente cura della stessa specie negli ultimi mesi di vita. 
Le due sorelle ### e ### entrambi nubili e senza figli, nel corso della vita hanno sempre vissuto una a fianco all'altra ed insieme sostenendosi, collaborando e assistendosi reciprocamente, moralmente e materialmente. Il ### la de cuius ### aveva redatto testamento olografo con il quale disponeva che: “nelle piene facoltà mentali desidero quanto segue: ### tutti i miei beni mobili et immobili in mio possesso e o in di mia proprietà al momento dell'apertura della successione ..., cioè quanto mi appartiene; alla sorella ### unica mia erede universale; con grande affetto”. 
La sig.ra ### affetta da tumore al pancreas, e di cui era a conoscenza, è deceduta solo dopo tre mesi e mezzo dal ricovero ospedaliero diagnostico presso l'ospedale Civile di ### avvenuto dal 23/04/2022 al 13/05/2022. Il ### la stessa de cuius scriveva un secondo testamento in cui disponeva che “al suo decesso e a quello della sorella ### nata a ### li 26/12/1933 ed ### nata a ### li 3/12/1936; l'appartamento sito in ### G. ### 133 Int. 2 con annesso ripostiglio e garage vada a mio nipote Dott.  ### nato a ### li 13/10/1963. Residente a ### (### di ### Via degli ulivi n. 1 codice fiscale ###. ...” La parte attrice, dott. ### è un lontano parente in linea collaterale della sig.ra ### che prima del ricovero all'ospedale civile di ### del 23/04/2022 non frequentava la sig.ra ### e le sue sorelle se non in sporadiche occasioni formali: il matrimonio del dott. ### i funerali del padre e della madre del dott. ### dei parenti ### e ### Solo nel corso del ricovero presso l'ospedale di ### dal 23/04/2022 al 13/05/2022 la de cuius per un parere professionale si è messa in contatto con il dott. ### Dopo le dimissioni del 13/05/2022 dall'ospedale di ### della de cuius, il dott. ### e la di lui coniuge nell'arco di tre mesi e mezzo solo saltuariamente si sono recati presso la de cuius per brevi/frettolose visite quando ormai la stessa si era aggravata e si trovava nella fase terminale della malattia.   Il dott. ### durante le visite alla sig.ra ### non avrebbe stretto rapporti affettivi con le due sorelle ### ed ### restando loro distaccato ed emotivamente non coinvolto tanto da interrompere con il decesso della sig.ra ### le visite e il rapporto con le sorelle.  ### era all'oscuro del secondo testamento olografo rilasciato al Dott. ### dalla sorella ### sapendo solamente che quest'ultima aveva espresso il desiderio che le sorelle lasciassero al loro decesso l'immobile de quo al ###
In data ###, a mezzo ### a/r la sig.ra ### veniva invitata e intimata da parte attrice a presentare dichiarazione di successione modificativa dichiarando che il sig.  ### era un ulteriore erede tenuto conto del testamento olografo datato il ###. 
Vista l'inottemperanza della sig.ra ### all'intimazione di cui sopra, il ### a mezzo ### A/r la stessa sig.ra ### riceveva dal sig. ### domanda di avvio di procedura di mediazione obbligatoria c/o la ### di ### di ### nella quale, dopo aver dichiarato genericamente di aver ricevuto un lascito avente ad oggetto un immobile sito in ### al ### G. ### 133, interno 2, con garage e ripostiglio, dalla sig.ra ### in virtù di testamento olografo a sua firma e datato 15/05/2022...” chiedeva “alla sig.ra ### dichiarazione di successione modificativa, essendo il medesimo ulteriore erede, per effetto traslativo della proprietà in virtù di testamento olografo e conseguente intestazione del bene immobile.”. 
La convenuta si opponeva all'accoglimento della domanda, sviluppando le seguenti eccezioni ed argomentazioni. 
Nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per omessa-erronea indicazione dell'udienza di comparizione nell'atto di citazione e/o per inosservanza dei termini a comparire ex art. 163 - bis c.p.c. In via pregiudiziale si eccepiva infatti che nell'atto di citazione la data dell'udienza di comparizione manca in quanto la data ivi indicata (16/01/2023) è anteriore a quella di notifica della stessa citazione (18/09/2024) generando nella convenuta una incertezza e perplessità sulla citazione. Peraltro, non può neppure ipotizzarsi un errore dattilografico intuendo in luogo del “16/01/2023” la data del “16/01/2025” in quanto se così fosse non sarebbero rispettati i termini liberi di cui all'art. 163 bis c.p.c tra la notifica e l'udienza di comparizione indicata necessariamente dall'attore nell'atto di citazione. 
Sempre in via pregiudiziale si rilevava che la procedura di mediazione non può considerarsi validamente svolta per l'assoluta genericità/incertezza della domanda di mediazione e la non coincidenza di questa con la domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio (in violazione del combinato disposto degli artt. 4, 2 c., e 5, 1 c., d.lgs. 28/2010).
Nell'atto di citazione l'attore evince dal secondo testamento del 15/05/2022 “...la volontà della de cuius di lasciare alle sorelle l'usufrutto dei beni immobili in esso richiamati e l'attore nudo proprietario...” e, dopo aver chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'attore erede testamentario in forza del suddetto testamento dei beni ivi menzionati, chiede che venga dichiarata la titolarità della “nuda” proprietà a suo favore e l'usufrutto in favore della sola convenuta ### anziché l'usufrutto congiuntivo a favore delle due sorelle ### e ### come invece nelle premesse di diritto dell'atto di citazione. 
Tanto rilevato, quindi, si eccepiva, nell'ipotesi in cui fosse “vero” quanto interpretato dall'attore, il difetto di contraddittorio perché la decisione chiesta dall'attore produrrebbe effetti anche nei confronti della sig.ra ### l'altra sorella della de cuius. 
Tanto rilevato ed eccepito, si rilevava conseguentemente che l'esperimento del procedimento di mediazione conclusosi il ### con Verbale di mancato accordo è irregolare anche in quanto avvenuto senza la convocazione della sig.ra ### con la domanda di mediazione e pertanto in assenza della stessa. Si eccepiva, quindi, sempre nell'ipotesi in cui fosse “vero” quanto interpretato e palesato solo in atto di citazione dall'attore, l'irregolarità e non correttezza dello svolgimento della mediazione obbligatoria perché lesiva del principio del contradittorio con conseguente improcedibilità ex lege della domanda attorea e, dunque, del presente giudizio ### dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum a norma dell'art. 164 c.p.c Eccezione di difetto del contraddittorio Ed ancora, il valore della causa non è ricompreso nello scaglione dichiarato dall'attore per violazione ed erronea applicazione degli artt. 14 e 13 D.P.R. n. 115/2002 e degli artt.10 e 15 c.p.c. In calce all'atto di citazione si legge che: “... il presente procedimento è di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 ed è sottoposto al pagamento del contributo unificato pari ad € 1.214,00 ...”, senza giustificazione e/o indicare il criterio utilizzato e, inoltre, non in simmetria al valore indicato dall'attore nella domanda di mediazione: “Medio, ossia fino ad € 250.000.” Nel merito.
Nel merito, in via preliminare e assorbente si eccepiva la nullita' della disposizione del testamento del 15/05/2022 della de cuius ### ex art. 692, c. 5, c.c. Nel secondo testamento del 15/05/2022 si legge che: “la sottoscritta ### ..., con il presente testamento olografo dispone che, al suo decesso e a quello della sorella ### ... ed ### ..; l'appartamento... con annesso ripostiglio e garage vada a mio nipote Dott. ###..”. Con detta disposizione testamentaria la de cuius dispone chiaramente e inequivocabilmente di stessi beni (senza alcuna restrizione e/o gravame nel godimento e nell'esercizio del potere di disposizione nei confronti dell'erede nominato con il primo testamento) secondo un ordine successivo di chiamata, in forza del quale i plurimi chiamati succedano l'uno all'altro. La testatrice ha lasciato dopo la sua morte propri beni alla prima erede ### fino alla sua morte e, successivamente al venir meno dell'erede ### agli altri chiamati per ordine successivo: “dispone che, al suo decesso e a quello della sorella ### ... ed ### ..; ... vada a mio nipote Dott. ### ....”. Nella seconda disposizione testamentaria della de cuius non è ravvisabile la volontà di attribuire separatamente, direttamente e simultaneamente distinti diritti, in quanto la testatrice ha disposto chiaramente che propri beni solo dopo la sua morte, quella di ### e quella di ### vadano al dott. ### Dal combinato disposto del primo e del secondo testamento l'unica chiamata che succede direttamente alla de cuius ### è la sorella ### consistendo la seconda disposizione testamentaria in una sostituzione fedecommissaria nulla ex art. 692, ult. c., c.c. In subordine, qualora non si ravvisasse nella dichiarazione della ###ra ### un ordine di chiamata va da sé che l'espressione usata va riferita ad un desiderio morale a che le due sorelle, al loro decesso, lascino l'appartamento con annesso ripostiglio e garage al dott. ### In subordine si eccepiva l'illegittimità e/o invalidità dell'atto di citazione nella parte in cui la disposizione testamentaria olografa del 15/05/2022 viene interpretata come dispositiva anche della titolarità del garage individuato al foglio 26 del CF del Comune di ### particella 360 sub. 3. Con il secondo testamento la de cuius dispone dell'... appartamento sito in ### G. ### 133 Int. 2 con annesso ripostiglio e garage ...”. In primis si evidenzia che il garage individuato al foglio 26 del CF del Comune di ### particella 360 sub. 3 non è una pertinenza dell'appartamento individuato al sub. 6 della stessa particella tanto che anche gli intestatari non coincidono essendo il primo di proprietà della ###ra ### e della ###ra ### in quote uguali mentre il secondo solo della ###ra ### Sul punto, infatti, si evidenzia che dal 30/09/1992 la de cuius ### e la sorella ### erano titolari di un mezzo (1/2) ciascuna del diritto di “piena” proprietà del garage (ex p.lla 306 sub. 3 già p.lla 419 sub. 3 sempre del c.f. foglio 26) unitamente ad altro appartamento della stessa palazzina (di cui erano già titolari di 1/2 ciascuna in forza di atto di donazione-compravendita a rogito del ### del 16/02/1981, rep. n. 6.945/2.060 e trascritto a ### il ### ai nn.1390/1235) della quota di 1/2 del diritto di usufrutto che era in capo al loro padre ### La sig.ra ### non era titolare (e/o contitolare) di altri garage nella palazzina e l'appartamento int.2 ha come annesso solo un ripostiglio. 
Ed ancora, si rilevava l'erronea applicazione nell'atto di citazione dell'art. 682 c.c.. Invero la supposta intervenuta “revoca” tacita del primo testamento a favore della convenuta disposta con il secondo testamento nel quale è chiamato anche l'attore riguardo ai beni indicati in quest'ultimo, non trova fondamento, in quanto con il secondo testamento del 15/05/2022 la de cuius non dispone e non vuole revocare e/o annullare, seppur limitatamente ai beni di cui trattasi, il testamento precedente, né si può dedurre tale volontà della de cuius. Le disposizioni del testamento del 15/10/1982 sono infatti conciliabili con quelle del 15/05/2022, in quanto con quest'ultima dichiarazione la de cuius ha disposto di medesimi beni secondo un ordine successivo di chiamata ben definito senza revocare, anzi confermando, il primo testamento olografo del 15/10/198. 
Queste, pertanto, le conclusioni rassegnate dalla parte convenuta: accertare, per quanto in premessa esposto e indicato nel punto A), la nullità dell'atto di citazione notificato in data ### alla convenuta ### per assoluta incertezza - erronea indicazione dell'udienza di comparizione (16/01/2023) ex art. 164, 1° comma, c.p.c. e l'inosservanza del termine libero minimo a comparire previsto dall'art. 163-bis c.p.c.; -- accertare e dichiarare l'improcedibilità ex art.5, 1 c., d.lgs. 28/2010 della domanda giudiziale attorea e, conseguentemente, del presente giudizio per la genericità e incertezza della domanda di mediazione e la non coincidenza con la domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio in violazione del combinato disposto degli artt. 4, 2 c., e 5, 1 c., d.lgs.  28/2010 per tutto quanto eccepito e dedotto nella presente comparsa al punto B; -- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale di parte attrice e, conseguentemente, del presente giudizio per difetto del contraddittorio sin dalla domanda di mediazione obbligatoria, per quanto indicato nei punti B. e D. del presente atto essendo stata estromesso già dal procedimento di mediazione, la sig.ra ### nata a ### il ### e residente in ### a ### A. Vespucci n. 61 c.f.: ###, che è una delle due sorelle della testatrice deceduta ### con conseguente lesione del diritto di difesa anche dell'attuale convenuta; -- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4, c.p.c. siccome incerto e indeterminato con riguardo al petitum per tutto quanto eccepito e dedotto nella presente comparsa al punto C; ### -- rigettare, adversis reiectis, le domande formulate dall'odierno attore perché assolutamente inamissibili/illegittime/infondate in fatto e in diritto per quanto dedotto ed eccepito in atto; in particolare in via preliminare ed assorbente: -- accertare e dichiarare, per quanto eccepito e dedotto al punto F. della presente comparsa, che il testamento olografo del 15/05/2022 della de cuisu ### -rogato per la pubblicazione dal ### dott. ### in #### il ### Rep.n.40514/17510 e registrato presso l'### il ### n. 3400 serie M- contiene sostituzione fedecommissaria vietata ex art. 692, ultimo comma, c.c. ovvero una disposizione morale con conseguente, rispettivamente, nullità o inefficacia della disposizione testamentaria stessa, confermando quindi che erede universale della testatrice ### è la sig.ra ### -- in subordine, sempre e comunque, accertare e dichiarare per quanto espresso in premessa ed in particolare al punto G. che la disposizione testamentaria del 15/05/2022 non ha riguardato diritti relativi al garage censito al ### del Comune di ### al foglio 26 particella 360 sub 3, e, per l'effetto, l'illegittimità e/o l'invalidità delle domande giudiziali di parte attrice ogni qual volta chiede a ###le Tribunale adito di decidere sulla titolarità del garage e/o sulla piena proprietà del garage. 
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande in estremo subordine si chiedeva che l'On.le Tribunale voglia nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande, quindi, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'interpretazione data dall'attore all'ultima disposizione della de cuius quale “... volontà della de cuius di lasciare alle sorelle l'usufrutto dei beni immobili in esso richiamati e l'attore nudo proprietario ...” e quindi riconoscimento del diritto di usufrutto congiuntivo con accrescimento reciproco a favore delle due sorelle superstiti (da una parte) e il diritto di “nuda” proprietà a favore di ### (dall'altra parte) --accertare e dichiarare la revoca parziale tacita del primo testamento olografo del 15/10/1982 della de cuius ### limitatamente alle disposizioni incompatibili del successivo testamento del 15/05/2022 in ordine soli ai beni immobili ivi indicati appartamento e annessi, escluso il garage distinto al c.f. al fog. 26 part.360 sub. 3 in quanto non pertinenza dell'appartamento e no di proprietà esclusiva della de cuius. in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento. 
La causa, ritenuta di natura documentale, con ordinanza dell'11/4/2025 era rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 10/12/25, con concessione dei termini come disciplinati dall'art 189 cpc. 
In sede di decisione va preliminarmente richiamato il principio cd della ragione più liquida, da applicare al caso di specie per le ragioni che più avanti verranno esposte. 
Si rammenta che detto principio consente al ### di decidere la causa sulla base d'una questione evidente, pur presentandosi essa subordinata rispetto alle altre. 
Il principio in questione è stato utilizzato dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, onde consentire al giudice di pronunciarsi celermente sul giudizio, incentrando la sua pronuncia su una questione d'agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre. Un'attività del genere è orientata costituzionalmente, nel senso, cioè, che s'ispira al principio dell'economia processuale. In questa direzione, infatti, la compressione della durata del giudizio, consentirebbe un risparmio dell'attività istruttoria. Il principio della ragione più liquida assicurando l'attuazione del canone costituzionale del giusto processo e della sua durata ragionevole, avrebbe fondamento costituzionale negli artt. 111, comma 2, 24, ### Il principio così tratteggiato si annovera in diverse pronunce della Suprema Corte, ove si afferma che “… il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 ###, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020). 
Passando al caso di specie, la questione di carattere assorbente risulta l'accoglimento dei rilievi di nullità delle disposizioni testamentarie di cui al secondo testamento lasciato dalla de cuius. 
Attingendo dunque al principio della ragione più liquida è consentito al ### affrontare quest'ultima questione, di immediata soluzione, che pur essendo successiva, nella progressione logico giuridica, rispetto alle altre, risulta in grado di definire il giudizio. 
Va premesso e rammentato che il testamento, in qualunque delle forme con cui venga redatto, rappresenta un atto unilaterale, esclusiva espressione della volontà del testatore. 
Inoltre è un atto revocabile, in quanto in qualsiasi momento è dato al testatore di decidere di revocare le proprie volontà, mentre non è possibile rinunciare alla facoltà di revoca. 
Tuttavia, al di là del caso della revoca esplicita ovvero espressamente manifestata in occasione di un testamento redatto in tempo successivo rispetto al precedente, sussiste anche l'ipotesi del sopravvenienza di disposizioni incompatibili con le precedenti ( revoca tacita ). 
Con riferimento a questa fattispecie, la giurisprudenza ha enunciato il principio per il quale il primo testamento non si intende revocato per intero ma solo in relazione alle disposizioni incompatibili. 
Nel caso di specie, occorre rilevare anzitutto che non si apprezza la dedotta incompatibilità intenzionale tra le disposizioni testamentarie del 1982 e quelle del 2022, invocata dall'attore per sostenere la revoca tacita ex art. 682 c.c., delle prime, che non trova invece riscontro nel tenore letterale degli atti in esame. Infatti, dal testo della seconda disposizione testamentaria non emerge la volontà del testatore di revocare il precedente testamento. Il testamento del 1982 contiene chiaramente l'istituzione di un erede universale, mentre la disposizione del 2022 prevede semplicemente un ordine di successivo di chiamata.  ### “incompatibilità intenzionale” tra le disposizioni testamentarie del 1982 e quelle del 2022 non trova riscontro neppure in elementi estrinseci al testamento, non idoneamente dedottie tanto meno provatida parte attrice. 
Si consideri che nel testamento la ### si limita a richiamare il fatto di aver ricevuto affettuosa assistenza professionale nel periodo della malattia dal ### ed anche dalla moglie di questi. 
Neppure sono state dedotte circostanze di particolare rilievo, tale in particolare non risultando l'aver l'attore nel 2021, somministrato la III dose del vaccino anti covid (doc. 9) alla sig.ra ### recandosi presso la sua abitazione in ### In ogni caso risulta inequivoco che con l'ultimo testamento la ### si limiti ad indicare alcuni beni che dovranno andare all'attuale attore dopo la morte propria e delle proprie sorelle. 
Nessun riferimento implicito o esplicito che faccia pensare ad una revoca del precedente negozio testamentario, ma neppure elementi chiari od impliciti della volontà di concedere i beni in nuda proprietà al ### con riserva di usufrutto in favore delle ### Ciò che all'evidenza viene espressa è la volontà di una sostituzione fidecommissaria, vietata. 
Si rammenta che la sostituzione fedecommissaria si ha quando l'eredità viene devoluta ad un soggetto con l'obbligo per questo di conservare i beni e trasmetterli, alla propria morte, ad un altro soggetto individuato dal testatore. ### è vietato, con la sola eccezione di cui all'art 692 cc con il rispetto dei seguenti limiti: - il testatore deve essere genitore, ascendente in linea retta o coniuge del primo istituito; - l'istituito deve essere un interdetto o un minore che, a cagione del proprio stato di infermità, si ritiene ragionevolmente che verrà interdetto; - i sostituti possono essere solo le persone o gli enti che si sono presi cura dell'istituito. Tale assistenza deve essere successiva all'apertura della successione ed essere continuativa. 
Dunque, essendo evidente che le ultime disposizioni testamentarie della ### non revocano le prime e che esse sono volte a prevedere una sostituzione fidecommissoria vietata -in quanto non sussistono i requisiti di cui sopranon resta che rigettare la domanda, ritenendosi fondati i profili di nullità sollevati dalla parte convenuta, senza necessità di esaminare gli altri profili oggetto di contestazione. 
Le spese seguono la soccombenza.  P.Q.M.  ll Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### rigetta la stessa per le ragioni di cui in parte motiva e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta, che liquida in euro 6.023,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.  spese generali.  ### 2 gennaio 2026 Il Giudice dott.

causa n. 2776/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rossana Villani

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