blog dirittopratico

3.659.434
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
9

Tribunale di Avezzano, Sentenza n. 437/2025 del 16-10-2025

... conferma anche da quanto indicato nella relazione sull'incidente stradale (all. atto di citazione) redatta a firma del ### in servizio presso la ### dei ### di ### dei ### il quale, intervenuto circa 30 minuti dopo il sinistro, accertò la presenza di una serie di veicoli incidentati e la presenza di numerose buche sul manto stradale e di ghiaccio. Quanto alle cause del sinistro (o meglio dei vari sinistri intervenuti a distanza di qualche minuto l'uno dall'altro sul medesimo tratto stradale), sia le persone interessate presenti in loco, sia l'agente intervenuto, ### hanno ipotizzato come sia il veicolo condotto dalla sig.ra ### sia gli altri veicoli rinvenuti lungo la strada S.P. Marruviana, fossero usciti dalla sede stradale “per cause da attribuire interamente alla presenza di numerose buche nonché di ghiaccio che rendeva viscido il manto stradale”, dovendosi evincere che “tutti i conducenti dei mezzi coinvolti, al fine di evitare delle buche presenti nelle loro corsie, perdevano il controllo dei rispettivi veicoli, terminando la loro corsa all'interno di un terreno agricolo opposto al loro senso di marcia” (cit. relazione d'intervento). A tal proposito si rammenti che, come (leggi tutto)...

testo integrale

n. 533/2021 r.g. 
TRIBUNALE DI AVEZZANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Avezzano in persona del giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 533 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2025 e vertente tra ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### n. 144, giusta procura in calce all'atto di citazione; ATTRICE contro ### (c.f. ###), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### in ### via ### n. 225, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e di risposta; ###: responsabilità ex art. 2051 CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.6.2025. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.  1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta il ###, ### ha agito nei confronti dell'### di L'### insistendo per la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificabili in euro 7.896,65 di cui euro 475,80 per il risarcimento danni materiali ed euro 7.420,85 per il risarcimento danni fisici, ovvero nella maggiore o minore somma emersa in corso di causa, a seguito del sinistro occorso in data ###, da ascrivere all'omessa custodia dell'amministrazione convenuta. 
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto che, mentre percorreva con la propria autovettura ### tg ### la S.P. n. 20 Marruviana da ### dei ### in direzione ### perse il controllo dei veicolo a causa della presenza di buche e di ghiaccio sul manto stradale, terminando la propria corsa su un terreno agricolo presente sulla sinistra del senso di marcia; ha lamentato che, a causa dell'impatto, riportò diversi traumi fisici, tanto da rendere necessarie le cure presso il ### di ### oltre che danni alla propria autovettura, e che, nonostante le pessime condizioni del manto stradale, accertato anche dagli agenti intervenuti sul luogo, l'ente convenuto non ottemperò alle richieste di risarcimento del danno avanzate in via stragiudiziale, rendendo necessaria la proposizione del presente giudizio. 
Ha, quindi, insistito, previo accertamento della responsabilità dell'### convenuta ex art.  2051 c.c., per la condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti.  2. Si è costituita in giudizio l'### di L'### insistendo per il rigetto della domanda di parte attrice, poiché infondata in fatto e in diritto, eccependo l'esclusiva o, in subordine, la concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro dell'8.3.2018 e chiedendo, in ogni caso, ridursi il quantum risarcitorio.  3. La causa è stata istruita documentalmente, mediante interpello dell'attrice e mediante CTU medica. 
All'esito, all'udienza del 19.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.  4. La domanda di parte attrice è fondata e deve, quindi, essere accolta.  4.1. La domanda va inquadrata nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., essendo invocata la responsabilità dell'### convenuta quale custode della S.P. n. 20 Marruviana, ove si verificò il sinistro occorso in danno dell'attrice. 
Come noto, la norma citata individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, alla cui stregua spetta alla parte danneggiata la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché l'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre incombe sul convenuto l'onere di dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (v. Cass. civ. n. 25214 del 27/11/2014). 
Occorre precisare, inoltre, che, per caso fortuito, deve intendersi, nel senso più ampio, come comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato afferendo non già ad un comportamento del custode bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. 
È stato, infatti, affermato come, al fine di ritenere sussistente il caso fortuito, viene in considerazione non la semplice condotta colposa del danneggiato ma solo quella che si traduca in un'ipotesi di utilizzazione impropria ed anomala della cosa, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile (v. Cass. Sez. 3, 8.10.2008, n. 24804); la condotta colposa del danneggiato assume, quindi, efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (v. Cass. Sez. 3, 29.7.2016, n. 15761). 
Soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria è il custode, per tale dovendo qualificarsi chi di fatto controlli le modalità d'uso e di conservazione della cosa, non dovendo necessariamente coincidere con il proprietario purché, tuttavia, il custode abbia la disponibilità giuridica della res e sia, quindi, titolare del governo effettivo della cosa stessa quale potere concreto, dinamico ed esclusivo sulla medesima, inteso come potere di esclusione di ogni altro soggetto (v. Cass. SS.UU. 11.11.1991, 12019). 
A nulla, peraltro, rileva che il bene sia particolarmente esteso nella sua materialità, non escludendo, infatti, tale circostanza, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.; in tema di responsabilità per la custodia di un bene demaniale, infatti, la giurisprudenza elaborò in passato la nozione di cd. insidia o trabocchetto, ravvisando la responsabilità civile della ### per danni derivati da difetto di manutenzione solo ove la P.A. non avesse osservato le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi in violazione del principio del neminen laedere, in applicazione del quale l'ente gestore era tenuto a far sì che l'opera pubblica non presentasse per l'utente una situazione di pericolo occulto, ovvero la cosiddetta insidia o trabocchetto) evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo (v. Cass. civ. 22592/2004). 
Tale orientamento è stato tuttavia superato dalla giurisprudenza più recente che ha ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c. per il sol fatto della collocazione del bene demaniale all'interno del perimetro comunale, sicché l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito deve presumersi responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, non essendo la detta insidia o trabocchetto elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. (v. Cass. Sez. 3, 14.3.2006, n. 5445) né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass. Sez. 3, 17.5.2001, n. 6767), bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. 3, 9.11.2005, n. 21684). 
In altri termini, l'insidia o trabocchetto può essere rilevante ai fini della prova, da parte della pubblica amministrazione, di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, ma non può rappresentare un elemento costitutivo ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c., non prevedendo, la disposizione menzionata, nulla in tal senso. 
Da ultimo, va ulteriormente premesso in diritto che, in punto di ripartizione dell'onere probatorio, chi agisce per il riconoscimento del danno ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, inteso non solo come danno evento, e dunque come lesione di una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento, ma anche come danno conseguenza, inteso come l'insieme delle conseguenze pregiudizievoli che il danneggiato ha sofferto a causa della lesione arrecata alla situazione giuridica della quale è titolare, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. civ. n. 4279 del 19.2.2008), a nulla valendo che il medesimo fornisca riscontro della sua diligenza o, comunque, dell'assenza di sua colpa, trattandosi, come già chiarito, di responsabilità oggettiva (cfr. Cass. Sez. III. 8.7.2024, ord. n. 18518).  5. Ebbene, nel caso di specie, l'attrice risulta aver assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo dimostrato l'evento dannoso ed il nesso di causalità tra lo stesso ed il tratto della strada in custodia dell'ente convenuto. 
Appare anzitutto pacifico che l'### di L'### sia custode della strada pubblica ove avvenne il sinistro: oltre a non essere contestato, l'ente convenuto ha pacificamente ammesso di provvedere alla manutenzione ordinaria della strada provinciale S.P. Marruviana n. 20 km 14+400, producendo anche la relazione d'intervento della ditta incaricata per lo spargimento del sale, esercitando quindi un potere di controllo sulla cosa e interessandosi dell'ordinaria manutenzione della stessa. 
Appare altresì fatto pacifico che, in data ###, sia occorso il sinistro de quo in danno dell'attrice; tale circostanza, non contestata, trova conferma anche da quanto indicato nella relazione sull'incidente stradale (all. atto di citazione) redatta a firma del ### in servizio presso la ### dei ### di ### dei ### il quale, intervenuto circa 30 minuti dopo il sinistro, accertò la presenza di una serie di veicoli incidentati e la presenza di numerose buche sul manto stradale e di ghiaccio. 
Quanto alle cause del sinistro (o meglio dei vari sinistri intervenuti a distanza di qualche minuto l'uno dall'altro sul medesimo tratto stradale), sia le persone interessate presenti in loco, sia l'agente intervenuto, ### hanno ipotizzato come sia il veicolo condotto dalla sig.ra ### sia gli altri veicoli rinvenuti lungo la strada S.P. Marruviana, fossero usciti dalla sede stradale “per cause da attribuire interamente alla presenza di numerose buche nonché di ghiaccio che rendeva viscido il manto stradale”, dovendosi evincere che “tutti i conducenti dei mezzi coinvolti, al fine di evitare delle buche presenti nelle loro corsie, perdevano il controllo dei rispettivi veicoli, terminando la loro corsa all'interno di un terreno agricolo opposto al loro senso di marcia” (cit.  relazione d'intervento). 
A tal proposito si rammenti che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, benché il rapporto dell'autorità intervenuta faccia piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, per le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, apprese da terzi o a seguito di altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha comunque un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (v. Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10376) la quale, nel caso in esame, non è stata fornita da parte convenuta, dovendosi quindi ritenere attendibile la dinamica del sinistro come rappresentata dall'agente accertatore intervenuto. 
La prova della presenza del ghiaccio al momento del sinistro, infatti, oltre ad essere confermata dalle persone ascoltate dal maresciallo ### e dallo stesso pubblico ufficiale, neppure può ritenersi sconfessata dal rapporto di spargimento del sale prodotto da parte convenuta (all. 5 comparsa di costituzione e di risposta), avendo la ditta incaricata rappresentato l'effettuazione delle operazioni di spargimento dalle ore 6:00 sino alle ore 9:00, senza che si abbia tuttavia contezza dell'effettivo passaggio lungo la S.P. Marruviana e al km interessato prima della verificazione del sinistro, anche tenuto conto della molteplicità delle strade indicate in detto rapporto e del fatto che l'incidente in danno della sig.ra ### avvenne intorno alle ore 6:45 e, quindi, presumibilmente, prima del passaggio lungo tale strada. 
Pertanto, se da un lato parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, dall'altro, l'### convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine all'esistenza del caso fortuito: oltre a non essere dimostrata l'effettiva velocità a cui viaggiava il veicolo condotto dall'attrice (a suo dire, pari a circa 50 km/h) o l'eventuale utilizzazione impropria ed anomala della cosa, va chiarito che a nulla rileva l'esistenza del segnale di strada dissestata dovendosi, infatti, osservare che la presenza dello stesso non solleva l'Ente gestore dal proprio onere di rimuovere la situazione di pericolo o, comunque, di ridurne l'incidenza. 
Deve, dunque, ravvisarsi la responsabilità dell'ente convenuto per omessa manutenzione del tratto stradale interessato dal sinistro, non avendo lo stesso posto in essere le necessarie misure atte ad impedire la formazione di buche e di ghiaccio lungo la S.P. Marruviana n. 20. 
Si rammenti, infatti, che l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito risponde ex art.  2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze delle stesse “salvo che si accerti la concreta possibilità, per l'utente danneggiato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo” (cfr.  Civ. sez. VI, sent. n. 22419 del 26 settembre 2017). 
Ebbene, tale prova non è stata fornita dall'### provinciale di L'### non avendo questa dimostrato “che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, sent. n. 7805 del 27 marzo 2017).  6. Venendo all'accertamento ed alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice, giova anzitutto osservare che la sig.ra ### lamenta di aver subito sia danni patrimoniali - consistiti nella necessaria riparazione del veicolo per un totale di euro 475,80 - sia danni non patrimoniali consistiti, essenzialmente, nei postumi invalidanti permanenti e nell'ITA e ITP patiti nell'immediatezza dei fatti.  6.1. Quanto ai danni patrimoniali, è stata versata in atti la fattura, dell'importo di euro 475,80, emessa da ### s.n.c. (all. atto di citazione) per la riparazione della parte anteriore del mezzo. La collocazione dei pregiudizi subiti dal veicolo risulta dunque pienamente compatibile con la dinamica del sinistro e con gli accertamenti svolti dall'ufficiale intervenuto.  6.2. Quanto al danno biologico, dalla CTU medico legale espletata nel corso del giudizio, redatta a firma della dr. ### è emerso che dalle lesioni riportate residuano postumi permanenti invalidanti nella misura del 2% a titolo di danno biologico permanente. 
Quanto alla inabilità temporanea assoluta e relativa, il CTU ha concluso nel senso che “si ritiene ragionevole valutare un periodo di incapacità temporanea assoluta della durata di ### un periodo di incapacità temporanea parziale al 50% di altrettanti ###”. 
Ha, infine, ritenuto congrue le spese documentate di euro 412,15 per le visite ortopediche a cui è stata sottoposta. 
Deve, dunque, liquidarsi in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma di euro 1.918,13 a titolo di danno biologico permanente, di euro 561,80 a titolo di invalidità temporanea totale e di euro 561,80 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%, così per un totale di danno biologico temporaneo di euro 1.123,60. 
All'attrice va, quindi, risarcita la complessiva somma di euro 3.929,68, di cui euro 475,80 a titolo di danno patrimoniale, ed euro 3.453,88 a titolo di danni non patrimoniali patiti. 
Trattandosi di debito di valore, è dovuta la rivalutazione dal sinistro (8.3.2018) fino alla pubblicazione della presente sentenza che ne opera la liquidazione e, quindi, la conversione in debito pecuniario. 
In assenza di specifica domanda, non sono dovuti gli interessi cc.dd. “compensativi” (v. Cass. Sez. 3, 17.4.2024, Ord. 10376). 
Dal deposito della sentenza, stante la trasformazione in obbligazione di valuta sono, invece, dovuti gli interessi legali sino al pagamento (v. Cass. 21.4.1998, n. 4030) stante la domanda articolata dalla parte.  7. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, secondo il valore del decisum, tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'attività spiegata. 
A carico della convenuta, risultata soccombente, devono essere altresì definitivamente poste le spese di ### liquidate con separato decreto.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 533/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide: ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta la responsabilità dell'### dell'### ex art. 2051 c.c., con conseguente condanna della stessa a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da ### quantificati in complessivi euro 3.929,68, oltre rivalutazione monetaria dal fatto alla pubblicazione della sentenza; CONDANNA l'### di L'### al pagamento, in favore dell'attrice ### delle spese di lite che liquida in euro 2.552,00 per compensi ed euro 264,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge; PONE definitivamente a carico di ### di L'### le spese di ### come liquidate con separato decreto.  ### 16.10.2025.   

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 533/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Di Fonzo Martina

M
4

Tribunale di Avezzano, Sentenza n. 458/2025 del 28-10-2025

... ininfluente la sopra descritta situazione della presenza di ghiaccio sul manto stradale, sovrapponendosi a tale condizione della res e degradando quindi la stessa a mera occasione della determinazione del danno. Come detto, allo scopo è necessario dimostrare che il danneggiato abbia serbato un comportamento tale da risultare in spregio rispetto alla normale cautela richiesta dalla concreta situazione di rischio, per come percepibile con l'ordinaria diligenza. Ebbene, nella specie viene in rilievo una caduta occorsa mentre l'attrice percorreva a piedi una piazza e, dunque, in occasione di un'utilizzazione ordinaria del bene rispetto alla sua destinazione anche tenuto conto della riferita mancata presenza di segnali di pericolo per la possibile presenza di ghiaccio. Inoltre, anche a voler ritenere che la formazione di ghiaccio possa essere prevedibile (nel mese e nell'ora in cui si è verificato l'evento) ed anche a ritenere noto il luogo all'attrice (la quale si stava recando dalla sorella), nel caso di specie assume assorbente rilievo il fatto che la strada fosse completamente al buio e priva di pubblica illuminazione in quel momento funzionante, come concordemente riferito da entrambi i testi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra ### (c.f. ###, quale erede di ###, ### (c.f. ###, quale erede di ### a sua volta erede di ### rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. ### D'### (c.f.  ###), elettivamente domiciliat ###### alla via ### 66 ATTORI e ###' ### (c.f. ###) in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f.  ###), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### in ### alla via L. Vidimari 68 CONVENUTO nonché ### “### BETTINA” ### (p. I.V.A.  ###) in persona del titolare e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###### alla via ### 14 ### S.p.A. (P. I.V.A. ###) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. ### (c.f.  ###), elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 10 ###: per gli attori, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data ### e da note di trattazione scritta depositate in data ###; per parte convenuta, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data ### e da note di trattazione scritta depositate in data ###; per la terza chiamata ### “### di Bettina” di ### come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data ### e da note di trattazione scritta depositate in data ###; per la terza chiamata ### S.p.A., come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data ### FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data #### ha convenuto in giudizio il Comune di #### chiedendo di accertare la responsabilità di detto ente nella causazione del sinistro occorsole in data ### alle ore 18:00 circa, quando, dopo essere scesa dalla propria autovettura parcheggiata in #### in ### all'altezza del civico n. 16, nel percorrere a piedi la piazza per dirigersi verso l'abitazione di ### cadeva improvvisamente a terra a causa del ghiaccio insistente sul manto stradale della piazza e non visibile a causa dei lampioni spenti, riportando un trauma contusivo dell'arto superiore destro, come diagnosticato nel referto di pronto soccorso dell'### di ### ove veniva condotta il giorno stesso dell'evento e ricoverata il giorno seguente al fine di essere sottoposta a intervento chirurgico (segnatamente emergendo dalla visita ortopedica una “frattura scomposta diafisi omero dx” a seguito della quale si è reso necessario un intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placca e cerchiaggi metallici).  ### ha quindi chiesto, accertata la responsabilità dell'ente quale custode della strada, di condannare l'ente medesimo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 21.193,99, comprensivi di danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute per € 1.889,74 (ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi. 2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito il Comune di #### chiedendo: in via principale, il rigetto della domanda sia in ragione del proprio difetto di legittimazione passiva sia in ragione dell'infondatezza della domanda stessa; in via subordinata, la riduzione del risarcimento richiesto in ragione della concorrente responsabilità della danneggiata ed avuto riguardo all'effettiva misura del danno effettivamente dimostrato. 
In particolare, l'ente ha dedotto l'insussistenza della propria responsabilità ex art. 2051 evidenziando: i) di aver appaltato nel biennio 2017-2018 il servizio di rimozione della neve e spargimento di sale all'### “### di Bettina” di ### con conseguente trasferimento in capo alla ditta appaltatrice della custodia del demanio pubblico limitatamente all'esercizio di tale servizio; ii) la mancanza di adeguata prova circa l'effettivo svolgimento dei fatti per come riferiti dall'attrice; iii) la mancata dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, avuto in particolare riguardo al fatto che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, sicché la danneggiata, a conoscenza dello stato dei luoghi e della presenza di neve già da qualche giorno, non avrebbe comunque tenuto un comportamento improntato alla cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza; v) l'infondatezza della domanda risarcitoria anche con riferimento al quantum richiesto.  ### ha quindi chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'### “### di Bettina” di ### quale diretta ed unica responsabile dei danni eventualmente ritenuti provati o, comunque, al fine di essere tenuto indenne da tale azienda agricola di quanto eventualmente chiamato a corrispondere all'attrice.  3. Autorizzata la chiamata, si è costituita l'### “### di Bettina” di ### (di seguito, per brevità, azienda agricola) chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva per aver mantenuto l'ente comunale la custodia della res anche in pendenza del contratto di appalto e per essere sempre il Comune il soggetto responsabile della pubblica illuminazione dell'area; ha altresì dedotto, sempre a dimostrazione del proprio difetto di legittimazione passiva, che la ### non è ricompresa nell'elenco delle strade, piazzali, parcheggi e passaggi oggetto del contratto e che, comunque, alcun intervento è stato richiesto il giorno del sinistro. 
La terza chiamata ha altresì chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea poiché infondata e non provata, nonché, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa di parte attrice nella causazione dell'evento con riduzione dell'importo richiesto secondo il grado di responsabilità accertato. ### agricola ha infine chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della società AXA ### S.p.A. al fine di essere tenuta indenne di quanto eventualmente chiamata a corrispondere all'attrice.  4. Autorizzata la chiamata, si è costituita la suindicata società assicuratrice, eccependo l'inoperatività della polizza nel caso di specie e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata e non provata, nonché, in via subordinata, l'accertamento della minor somma ritenuta dovuta a titolo risarcitorio, anche previa applicazione dell'art. 1227 5. Acquisiti i documenti prodotti (fatta eccezione per le testimonianze scritte prodotte da parte del Comune convenuto) ed escussi i testi ammessi, con comparsa depositata in data ### si sono costituiti in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. ### e ### nella qualità di eredi dell'originaria attrice deceduta in data ###. 
Con ulteriore comparsa di costituzione in prosecuzione del 26.5.2023, si è quindi costituita ### quale erede di ### a sua volta deceduta in data ###. 
Disposta ed espletata una C.T.U. medico-legale, la causa, con ordinanza resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.  6. La domanda risarcitoria svolta nel presente giudizio merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.  7. In primo luogo può riconoscersi la legittimazione ad agire in capo agli odierni attori in prosecuzione. 
Sul punto giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, dimostrando la relazione familiare, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da soggetto certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, integra atto di accettazione tacita dell'eredità ed è, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione (cfr., Cass. ord. n. 18294/24). 
Ebbene nella specie ### e ### si sono qualificati come gli eredi di ### dando conto delle relazioni familiari esistenti nel ricorso ex art. 481 contestualmente prodotto; analoghe considerazioni possono poi svolgersi quanto a ### figlia ed erede di ###
Successivamente alla loro costituzione l'ente convenuto non ha puntualmente eccepito la non integrità del contraddittorio per l'esistenza di altri coeredi (e non di meri chiamati) né, in ogni caso, ha fornito la relativa prova (cfr., anche sull'onere probatorio, Cass., ord. n. 19400/19). 
Può dunque ritenersi sussistente la legittimazione ad agire in capo ai predetti ### e ### dovendo peraltro osservarsi che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sent. n. 10585/24), i crediti del de cuius non si ripartiscono automaticamente tra coeredi ma entrano a far parte della comunione ereditaria, potendo quindi ciascuno dei coeredi agire anche singolarmente per far valere l'intero credito comune (ferma restando, per come si dirà, la necessità di liquidare il danno trasmissibile iure successionis secondo criteri che tengano conto della durata effettiva della vita della danneggiata).  8. Ciò posto in punto di legittimazione attiva, occorre premettere che la fattispecie è evidentemente inquadrabile, come dedotto dall'attrice, nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 Viene infatti pacificamente in rilievo una res - il bene strada - che si assume causa dell'evento secondo una dinamica analiticamente allegata e non può certo ritenersi che tale bene (una piazza all'interno di un centro abitato) sia insuscettibile di custodia per ragioni assolute ed oggettive. 
Risulta invece oggetto di contestazione tra l'ente convenuto e l'azienda agricola terza chiamata l'individuazione del soggetto qualificabile come custode di tale bene e, dunque, chiamato a rispondere dei danni a terzi. 
Ebbene, fermo restando quanto di seguito più analiticamente esposto con riferimento alla posizione in concreto dell'azienda agricola, deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità nei casi, come quello di specie, in cui non vi è un totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sulla cosa su cui deve essere eseguito il lavoro appaltato ed in cui, quindi, il bene continui ad essere anche destinato all'uso precedente, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario, che è pertanto chiamato a rispondere, unitamente all'appaltatore, degli eventuali danni a terzi (cfr., Cass. sent. n. 41435/21, nonché Cass. sent. n. 26780/23, secondo cui, ad esempio, l'appaltatore può essere ritenuto esclusivo custode responsabile se l'area di cantiere stradale è completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale). 
Deve dunque escludersi che, anche nel caso in cui sia ritenuta sussistente la responsabilità dell'azienda agricola, tale responsabilità risulti idonea ad elidere quella dell'ente convenuto, anche tenuto conto, per altro verso, del rilievo nella dinamica dell'evento delle condizioni del servizio di illuminazione pubblica (gravante unicamente sul Comune).
Tanto premesso in via generale, deve tuttavia escludersi la possibilità di radicare anche in capo all'azienda agricola una possibile responsabilità risarcitoria. 
Sul punto, pur ritenendosi che la piazza ### rientri tra le aree oggetto del servizio appaltato (stante quanto chiarito nel foglio d'oneri in atti circa la valenza indicativa e non esaustiva dell'elenco delle strade inserito nelle planimetrie), occorre rilevare che in base al contratto in atti l'appaltatore è tenuto a garantire l'intervento entro 30 minuti dalla chiamata (prioritariamente telefonica) quanto al servizio effettuato dalle ore 8.00 alle ore 18.00, mentre, quanto al servizio svolto dalle ore 18.00 alle ore 8.00 è cura dell'appaltatore uscire ed operare secondo i bollettini metereologici e le condizioni meteo del Comune di ### de' ### Ciò posto, entro i termini perentori previsti per la maturazione delle preclusioni assertive l'ente locale non ha specificamente dedotto che l'appaltatrice non avrebbe svolto (o, in ipotesi, avrebbe svolto in modo non adeguato) il servizio nei giorni immediatamente precedenti al sinistro, nonostante le richieste di intervento in tal senso rivolte o, comunque, nonostante le concrete condizioni metereologiche. 
In particolare, in sede di costituzione l'ente ha posto a fondamento della chiamata il contratto di appalto intervenuto tra le parti, senza tuttavia allegare in modo più puntuale le circostanze - anche temporali - del prospettato inadempimento dell'appaltatore. 
Quindi, a seguito della costituzione dell'azienda agricola, con la propria prima memoria ex art.  183 sesto comma c.p.c. l'ente ha dedotto che l'evento sarebbe avvenuto allorquando la terza chiamata avrebbe dovuto eseguire l'intervento per opera autonoma del proprio dipendente e che in corso di causa sarebbe stato dimostrato l'adempimento degli oneri rimasti a suo carico. 
Ebbene, premessa la necessità di una puntuale e tempestiva allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, la suesposta allegazione può interpretarsi, con la necessaria univocità, solo come la prospettazione dell'inadempimento della terza chiamata all'obbligo di intervenire nella giornata dell'evento (e, all'evidenza, prima del suo verificarsi). 
Non può di contro utilmente valorizzarsi quanto dedotto in sede di comparsa conclusionale in ordine al fatto che, avendo nevicato i giorni precedenti, non sarebbe stato necessario richiedere un ulteriore intervento, non essendo stato tempestivamente allegato, come detto, un inadempimento riferibile anche ai giorni precedenti. 
In tale quadro deve rilevarsi: che, per come si dirà, può ritenersi provato che l'evento si sia effettivamente verificato alle ore 18.00 circa, il che colloca necessariamente l'eventuale intervento da effettuare nella precedente fascia oraria 8.00/18.00 nell'ambito della quale l'ente avrebbe dovuto richiedere l'intervento; che non è stata dimostrata l'avvenuta richiesta di intervento, richiesta che, in base al contratto, fa sorgere l'obbligo in capo alla appaltatrice da adempiere, peraltro, entro il tempo massimo di trenta minuti dalla chiamata stessa; che, a ben vedere, l'ente ha incentrato la propria tempestiva prospettazione difensiva sull'onere in capo all'appaltatrice di un'attivazione in via autonoma (il che avrebbe però reso necessario collocare il sinistro nella fascia oraria successiva dalle 18.00 alle ore 8.00); che, anche a voler collocare per ipotesi l'evento alle ore 18.30 ed a voler ritenere esigibile che esattamente dalle ore 18.00 nell'intera area affidata l'azienda agricola si attivi autonomamente per svolgere il servizio appaltato, il bollettino meteo prodotto dall'ente non evidenzia precipitazioni nevose nella giornata del 29 dicembre ma nelle precedenti giornate (rispetto a cui un eventuale inadempimento non può ritenersi, come detto, puntualmente allegato). 
Deve quindi individuarsi nel solo ente locale il custode chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c. del danno ritenuto provato.  9. Così inquadrata l'azione proposta ed individuato il soggetto custode, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr., Cass., SS.UU., ord. n. 20943/22, Cass., sent. n. 11152/23, Cass., sent. n. 26142/23, Cass., ord., 14228/23, Cass., ord. n. 18518/24, Cass., ord. n. 12760/24, Cass., ord. n. 12663/24), secondo cui: - tale responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto; - l'attore danneggiato deve dimostrare, oltre all'esistenza del danno ed alla ricorrenza della relazione di custodia, il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, provando dunque l'effettiva dinamica del fatto e che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa, non essendo allo scopo sufficiente che il sinistro e la cosa custodita si collochino genericamente in un medesimo contesto; - il danneggiato deve in particolare provare che l'evento di danno verificatosi in base alla dinamica allegata è esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali; - non rileva tuttavia in punto di dimostrazione del nesso di causalità l'intrinseca pericolosità della cosa, quale elemento che può eventualmente rilevare sul piano della prova del fortuito, nel senso che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di potenziale pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode; - è invece il custode ad essere gravato dell'onere della prova liberatoria del caso fortuito, che, quale causa sopravvenuta alla preesistente condizione della res, si sovrappone ad essa degradandola sotto il profilo giuridico a mera occasione di danno, senza che ovviamente sia cancellata sul piano strettamente naturalistico la relativa efficienza causale; - segnatamente il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un atto del terzo o del danneggiato, è connotato da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, è estraneo alla relazione custodiale ed è idoneo ad assorbire in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode; - laddove poi il caso fortuito sia rappresentato dalla condotta del danneggiato, devono ricorrere non solo l'esclusiva efficienza causale di tale condotta nella produzione dell'evento ma anche la colpa del danneggiato, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, non richiedendosi, invece, una condotta del tutto abnorme od eccezionale; - nel valutare tale condotta deve poi tenersi conto del fatto che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., oltre a doversi valutare tale condotta anche avuto riguardo al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; - in particolare, come detto, quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.  10. Tanto premesso in linea generale e ritenuta sussistente, come detto, la relazione di custodia, si ritiene che la parte attrice abbia assolto all'onere di dimostrare la dinamica dell'evento e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno.
In particolare, può ritenersi provato che l'originaria attrice sia caduta, nel giorno e nell'ora indicati in citazione, mentre si trovava a percorrere a piedi ### e che in tale tratto sul suolo, non illuminato, fosse presente del ghiaccio che ha determinato la caduta. 
I testi Bonari e ### del tutto estranei rispetto ai fatti di causa, hanno infatti riferito di essere accorsi sul luogo del sinistro immediatamente dopo l'evento allertati dalle urla dell'attrice, trovandola ancora a terra e confermando la presenza del ghiaccio nel punto della caduta. 
In particolare, la teste ### ha riferito di aver trovato l'attrice ancora con il volto rivolto a terra, che si lamentava per il dolore ad un braccio che era rimasto sotto il suo corpo; ha dichiarato, inoltre, che nel punto in cui l'attrice risultava caduta vi era sia neve sia ghiaccio e che i lampioni adiacenti erano spenti, sicché la piazza era buia. 
Il teste ### ha riferito di aver visto l'attrice a terra vicino al cancello della sorella dove era quasi arrivata e che in quel punto c'era del ghiaccio. Il medesimo teste ha inoltre confermato l'assenza di illuminazione riferendo: “### che un signore che abita lì vicino ha acceso i fari della macchina per fare luce in quanto non si vedeva nulla”; “era tutto spento, la piazza era completamente al buio ed anche le altre strade; non era la prima sera che eravamo al buio, siamo stati almeno una settimana senza luce”. 
Entrambi i testimoni hanno infine confermato l'assenza di segnaletica di pericolo. 
Trattasi di dichiarazioni credibili in quanto puntuali, concordanti, rese da soggetti del tutto estranei ai fatti di causa e del tutto coerenti con la stagione e con l'orario in cui si è verificato l'evento, ossia in un momento in cui è ben possibile che si possa formare del ghiaccio sul suolo e che lo stesso non sia visibile, considerato che alle ore 18:00 in pieno inverno se la strada non è adeguatamente illuminata la visibilità risulta drasticamente ridotta se non assente. 
Non risulta invece dirimente, contrariamente a quanto dedotto dall'ente convenuto, il fatto che le dichiarazioni testimoniali sarebbero state rese da soggetti intervenuti dopo la caduta, cui non avrebbero assistito direttamente. 
Deve infatti sottolinearsi: che i testi, del tutto estranei ai fatti di causa, accorrevano nell'immediatezza della caduta ed erano estremamente vicini tanto da sentire le urla dell'attrice; che i testi hanno inoltre trovato l'attrice ancora riversa a terra che si lamentava per il dolore, tanto che la teste ### ha riferito di aver avuto paura anche di toccarla (il che rende poco verosimile la tesi dell'ente, peraltro priva di riscontri, secondo cui l'attrice si sarebbe potuta spostare dal punto della caduta trascinandosi verso il punto in cui è stata rinvenuta); che sempre nell'immediatezza è intervenuta un'ambulanza e che l'attrice è stata quindi trasportata presso il pronto soccorso, dove sono state riscontrate conseguenze del tutto compatibili con una caduta quale quella allegata. 
Possono quindi ritenersi provate la dinamica della caduta per come riferita dall'attrice e la ricorrenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno. 
Può infatti ritenersi provato, secondo la regola del più probabile che non, che l'attrice sia effettivamente caduta a causa del ghiaccio presente sul manto stradale, tenuto conto dell'evidente idoneità del ghiaccio a determinare naturalisticamente la caduta e della mancanza di elementi di segno contrario da cui evincere plausibili spiegazioni alternative dell'evento. 
Quanto, infine, all'orario della caduta può ritenersi provato che la stessa sia intervenuta alle ore 18.00 circa e non alle ore 18.30 circa come invece prospettato dall'ente locale convenuto. 
Sul punto deve osservarsi che tale ente ha prodotto la diffida stragiudiziale inviatagli dall'attrice in cui viene indicato l'orario delle 18.30 circa; inoltre, i testi escussi non sono stati in grado di riferire dell'orario esatto della caduta. 
Risulta tuttavia dirimente evidenziare che l'attrice, immediatamente soccorsa dai testi che l'hanno trovata a terra, è stata quindi portata in ambulanza al pronto soccorso, dove risulta arrivata alle ore 18.38 stando al referto in atti. 
Ebbene tale documento consente di collocare la caduta, come riferito in citazione, alle ore 18.00 circa, tenuto conto del tempo intercorso tra la caduta e l'arrivo dei primi soccorritori, la chiamata dell'ambulanza, l'arrivo dell'ambulanza stessa ed il trasporto in ospedale.  11. Tanto premesso quanto all'assolvimento dell'onere gravante sulla danneggiata, si ritiene che il custode della res non abbia di contro assolto all'onere di dimostrare che la condotta dell'attrice abbia reso ininfluente la sopra descritta situazione della presenza di ghiaccio sul manto stradale, sovrapponendosi a tale condizione della res e degradando quindi la stessa a mera occasione della determinazione del danno. 
Come detto, allo scopo è necessario dimostrare che il danneggiato abbia serbato un comportamento tale da risultare in spregio rispetto alla normale cautela richiesta dalla concreta situazione di rischio, per come percepibile con l'ordinaria diligenza. 
Ebbene, nella specie viene in rilievo una caduta occorsa mentre l'attrice percorreva a piedi una piazza e, dunque, in occasione di un'utilizzazione ordinaria del bene rispetto alla sua destinazione anche tenuto conto della riferita mancata presenza di segnali di pericolo per la possibile presenza di ghiaccio.
Inoltre, anche a voler ritenere che la formazione di ghiaccio possa essere prevedibile (nel mese e nell'ora in cui si è verificato l'evento) ed anche a ritenere noto il luogo all'attrice (la quale si stava recando dalla sorella), nel caso di specie assume assorbente rilievo il fatto che la strada fosse completamente al buio e priva di pubblica illuminazione in quel momento funzionante, come concordemente riferito da entrambi i testi escussi (le cui dichiarazioni non potrebbero risultare inattendibili neanche in caso di ammissione della prova per testi richiesta dall'ente in ordine alla mancata segnalazione di guasti all'impianto di pubblica illuminazione, trattandosi di un indice astratto della possibile inesistenza di malfunzionamenti i quali, in questo caso, sono stati invece riferiti in concreto). 
Ebbene lo stesso Comune, a pagina 9 della comparsa di costituzione, ha sostenuto con riferimento al criterio della visibilità che il sinistro si sarebbe verificato in una zona in cui insisteva un impianto di pubblica illuminazione, sì da consentire una piena visuale e rendere quindi esigibile la dovuta attenzione dall'utente della strada. 
Ne consegue che, ritenuto provato il non funzionamento di tale impianto al momento dell'evento, l'evento non può essere ascritto, in tutto od in parte, alla condotta dell'attrice. 
Né a diverse conclusioni può pervenirsi solo in ragione del fatto che l'attrice aveva raggiunto la piazza in auto e, dunque, verosimilmente con i fari accesi: la caduta non è avvenuta, infatti, scendendo dall'auto nel punto in cui è stata parcheggiata, ma percorrendo la piazza, che si trovava sostanzialmente al buio, verso la casa della sorella.  12. Venendo ora ad esaminare il profilo delle conseguenze dannose dell'evento deve in primo luogo richiamarsi quanto emerso dalla C.T.U. medico-legale espletata. 
Il consulente, pur non potendo procedere a visita dell'attrice in ragione del suo decesso (e, dunque, per cause non evidentemente imputabili alla danneggiata), ha esaminato i referti medici e le cartelle cliniche in atti, verificando come le lesioni riscontrate e sopra descritte abbiano presupposto un urto violento e diretto dell'arto superiore destro e ritenendo dunque la dinamica allegata dall'attrice idonea a spiegare la natura contusiva-fratturativa della lesione riportata. 
Può dunque ritenersi dimostrata la lesione del bene salute, da cui è derivato un danno conseguenza all'attrice di tipo dinamico-relazionale in termini sia di menomazione disfunzionale permanente (danno biologico permanente) sia di invalidità temporanea (danno biologico temporaneo). 
Stando alle risultanze dell'elaborato peritale (condivisibili in quanto congruamente motivate sulla base della documentazione esaminata, oltre che non oggetto di specifiche contestazioni sul punto), il consulente ha quantificato in giorni 40 l'invalidità temporanea assoluta, in giorni 30 l'invalidità temporanea al 50%, in giorni 20 l'invalidità temporanea al 25%, stimando, in forza della documentazione sanitaria in atti, esiti permanenti già stabilizzati prima del decesso dell'attrice e valutabili in vita nella misura del 7 %. 
Ciò posto è noto che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di invalidità permanente, sulla scorta di tabelle, in alcuni casi vincolanti in quanto previste per legge ed in altri non vincolanti, finalizzate ad esprimere percentualmente la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi produca sulle attività e quindi sugli aspetti dinamico-relazionali comuni ad ogni individuo (cfr., Cass., sent.  7513/2018). 
Nella specie, tenuto conto dell'epoca e della tipologia di evento, si ritiene di fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma nella versione del 2025, in quanto costituenti il criterio più idoneo ad assicurare il corretto esercizio del potere di equità integrativa ex artt. 1226 e 2056 Come noto, il ricorso in linea generale alle tabelle risulta idoneo a garantire uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni, in tal modo integrando il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (cfr., Cass., sent. n. 8532/20, nonché, con riguardo all'applicabilità delle tabelle in caso di responsabilità ex art. 2051 c.c., Cass., ord. n. ###/23, Cass., ord. n. 4509/2022). 
Sebbene le suindicate pronunzie facciano riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano occorre evidenziare che viene nella specie in rilievo l'ipotesi di morte del danneggiato nel corso del giudizio e per causa indipendente dalle lesioni (segnatamente, stando alla C.T.U., a causa di una patologia neoplastica). 
Ebbene la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il c.d. danno da premorienza non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi che, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, dovendosi invece stimare il pregiudizio secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato in ipotesi rimasto in vita (avuto riguardo all'età ed alla percentuale di invalidità) ed il numero di anni effettivamente vissuti (cfr., Cass., ord. n. 29832/24, con riferimento alla possibilità di ricorrere quindi alle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma).
Per quanto concerne il danno biologico permanente dovrà dunque riconoscersi una prima quota, immediatamente acquisita per effetto della lesione, nella misura del 3,5%, tenuto conto dei range indicati in tali tabelle, per il caso di premorienza, in punto di danno accertato e di correlata percentuale acquisita immediatamente (in assenza di elementi da cui ricavare una maggiore o minore percentuale di trasposizione della percentuale di invalidità accertata); dovrà altresì riconoscersi una seconda quota in relazione alla sopravvivenza concreta rispetto all'aspettativa di vita sempre secondo i range indicati in tali tabelle per il caso di premorienza. 
Applicando i criteri e le tabelle sopra indicati, tenuto conto delle sopra richiamate risultanze della C.T.U. con riguardo al danno biologico permanente e temporaneo, nonché avuto riguardo all'età della danneggiata (74 anni) al momento della cessazione dell'invalidità temporanea con consolidamento dei postumi (cfr., Cass., sent. n. 3121/17), può riconoscersi a titolo risarcitorio il complessivo importo di € 10.529,47 a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, da liquidare all'attualità in € 10.550,53 stante l'applicazione delle suindicate tabelle nella versione adottata in data ### e trattandosi di debito di valore e, dunque, comprensivo della rivalutazione sino alla pubblicazione della sentenza. 
Quanto alla determinazione di tale importo giova evidenziare che, in disparte quanto riconosciuto per l'invalidità temporanea, alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di danno morale. 
Come noto, premesso il carattere giuridicamente omnicomprensivo della categoria del danno non patrimoniale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 26972/08 11.11.2008, n. 26972, Cass., sent. n. 7513/18), il danno morale non è che una descrizione del possibile danno-conseguenza di ordine non patrimoniale, quale pregiudizio che non ha base organica ed attinge la sfera interiore dell'individuo (trattandosi in buona sostanza della sofferenza interiore del danneggiato in termini di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione). 
Tale danno non patrimoniale ha tuttavia autonoma rilevanza rispetto al danno dinamico - relazionale, sicché deve essere specificamente allegato ed accertato, anche presuntivamente, nel corso del giudizio, non potendo venire ad integrare un danno in re ipsa (cfr., Cass., ord. n. 7892/24, Cass., ord. n. 29206/19). 
Ebbene nella specie difetta la necessaria puntuale allegazione di tale danno, essendosi limitata sul punto l'originaria attrice ad indicare l'importo richiesto ed a prospettare che tale danno consegua alle lesioni colpose.
Né, per altro verso, stante il previo decesso della danneggiata per cause indipendenti dalla caduta, sono state apprezzate in sede di C.T.U. conseguenze utilmente valorizzabili al riguardo. 
Infine, detto danno non può neanche ritenersi presuntivamente provato sulla base della sola entità dei postumi, non venendo nella specie in rilievo una lesione macropermanente (cfr., Cass., ord.  13383/25 in ordine al maggiore rigore nell'allegazione e nella prova che è richiesto per il concreto riconoscimento delle conseguenze dannose rivendicate in caso di danno biologico di lieve entità). 
Del pari alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione. 
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che tale posta è riconoscibile solo in presenza di circostanze, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato quale vero e proprio fatto costitutivo della pretesa azionata, tali da rendere il pregiudizio concretamente subito più grave ed eccezionale rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado (cfr., Cass., ord. n. ###/24, Cass., sent. n. 23778/14, Cass., sent. n. 7513/18). 
Tale inquadramento è del resto del tutto coerente con il fatto che il danno alla salute è già un danno dinamico - relazionale quanto alle conseguenze comuni a tutte le persone che vengano a subire una data percentuale di invalidità, percentuale che dunque di per sé sola ne dimostra la produzione esprimendo anche quei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla lesione prodottasi. 
E' quindi onere del danneggiato allegare e provare le peculiari circostanze del caso concreto che rendano il pregiudizio concretamente subito non ordinario e, anzi, produttivo di conseguenze maggiori e più gravi rispetto ai casi consimili. 
Simili elementi non risultano in questa sede analiticamente dedotti e non sono comunque emersi, sicché alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a tale titolo. 
Può poi riconoscersi il danno patrimoniale richiesto sia in relazione alle spese mediche documentate e ritenute congrue dall'ausiliario (per € 1.009,99) sia, quale ulteriore voce di danno emergente documentata dalla fattura recante sottoscrizione per quietanza, in relazione alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (per € 854,00); il conseguente complessivo importo di € 1.863,99 deve essere poi rivalutato all'attualità, rispetto alla data dell'evento, in € 2.244,24 per le medesime suesposte motivazioni con riguardo al danno non patrimoniale.  ### del risarcimento così come complessivamente determinato e già rivalutato (€ 12.794,77) deve altresì maggiorato degli interessi cc.dd. compensativi, calcolati al saggio legale su tale importo dapprima devalutato al momento dell'evento dannoso (29.12.2017) e quindi via via rivalutato anno dopo anno. 
Infine, dalla pubblicazione della sentenza, stante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in obbligazione di valuta (cfr., Cass., sent., n. 24896/05), matureranno gli ulteriori interessi al saggio legale sino al pagamento.  13. Il rigetto delle domande svolte nei confronti della terza chiamata azienda agricola rende superflua una analitica disamina delle domande da quest'ultima svolte nei confronti della compagnia assicuratrice. 
Giova tuttavia evidenziare, in quanto rilevante ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che effettivamente dalla polizza e dalle condizioni generali in atti emerge con chiarezza: che “l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di proprietario di 2 macchine agricole: ### 5620 targato ### e #### targato ### attrezzate con lama sgombraneve e spargisale”; che la garanzia opera in relazione a quanto l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto nel frontespizio di polizza, per il quale è prestata l'assicurazione; che non consta la copertura aggiuntiva per i danni da obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e di cui debba rispondere. 
Ne deriva che in alcun caso la polizza avrebbe potuto coprire un danno che, per come prospettato da parte del Comune chiamante, sarebbe in ipotesi derivato dalla mancata esecuzione dell'attività di sgombero neve e spargimento sale.  14. Tenuto conto dell'accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, della domanda svolta da parte attrice nei confronti del convenuto chiamante ed avuto quindi riguardo al criterio della soccombenza, il Comune di #### deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice e della azienda agricola terza chiamata. Analogamente, il compenso liquidato al C.T.U. con separato decreto deve essere definitivamente posto a carico dell'ente locale convenuto. 
Per quanto concerne le spese relative alla domanda in garanzia svolta nei confronti della compagnia assicuratrice, le stesse debbono essere poste a carico dell'azienda agricola chiamante, tenuto conto del fatto che, sulla base delle argomentazioni svolte al punto che precede, l'iniziativa nei confronti dell'assicurazione sarebbe risultata in ogni caso manifestamente infondata.
Le spese sono infine liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00) nella regolamentazione delle spese tra il Comune, la parte attrice e l'azienda agricola terza chiamata, tenuto conto dell'effettiva complessità della controversia; tali spese vengono invece liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M.  n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00) nella regolamentazione delle spese tra l'azienda agricola e la compagnia assicuratrice, tenuto conto della ridotta complessità delle relative domande.  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 63 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede: - ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione la domanda proposta da ### e ### (nella qualità in epigrafe indicata) nei confronti del Comune di #### e per l'effetto condanna il Comune di #### al pagamento in favore di ### e ### (nella qualità in epigrafe indicata) della somma di € 12.794,77, oltre interessi al saggio legale sulla somma devalutata all'epoca dell'evento e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi al saggio legale sull'importo così determinato dalla pubblicazione della sentenza al saldo; - CONDANNA il Comune di #### al pagamento in favore di ### e ### (nella qualità in epigrafe indicata) delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.808,50 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge; - CONDANNA il Comune di #### al pagamento in favore dell'### “### Bettina” di ### delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.808,50 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge; - CONDANNA l'### “### Bettina” di ### al pagamento in favore di ### S.p.a. delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge; - PONE definitivamente a carico del Comune di #### il compenso liquidato al C.T.U. con separato decreto. 
Così deciso in data ### Il Giudice Dott.ssa

causa n. 63/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Pepe Ilaria

M
13

Tribunale di Nuoro, Sentenza n. 171/2025 del 16-04-2025

... quindi al di sopra del limite imposto per quel tratto stradale e pari a 90 km/h». Infine, in ordine all'avvistabilità dello stesso, il consulente del giudice ha precisato che: «dalla documentazione in atti non è stato possibile accertare quale cartellonistica verticale fosse presente all'epoca dei fatti e pertanto verificare se vi fossero presenti cartelli, come quelli attualmente installati, che segnalavano il pericolo di strada sdrucciolevole per presenza di neve. Si precisa che, in condizioni di guida notturna, la presenza di ghiaccio sull'asfalto può essere difficilmente percepibile, in particolare quando si è in presenza del cosiddetto ghiaccio nero2, ovvero una particolare conformazione di ghiaccio altamente trasparente e sostanzialmente indistinguibile dal fondo scuro dell'asfalto. Non è dato sapere se alla data e all'ora del sinistro il sig. ### si sia trovato in tale situazione ma è comunque possibile affermare che, nel caso di assenza di cartelli stradali che segnalassero la possibile presenza di ghiaccio, questa sia da ritenersi una situazione imprevedibile. Emerge dunque che la presenza di ghiaccio sulla strada è stata certamente la causa scatenante del sinistro. In (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO SEZIONE MONOCRATICA CIVILE PROVVEDIMENTO AI SENSI DEL###. 127 TER, ### C.P.C. 
Il giudice dott.ssa #### che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate; COSI' PROVVEDE lette le note depositate; rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.  ### dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata. 
Si comunichi Il Giudice dott.ssa ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00
N.R.G. 584/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 584/2020 promossa da: ### (C.F. ###), nato a ### il ###, ivi residente in via ###, rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto dall'Avv. ### (###), nel cui studio in ### via ### da ### n. 40 elegge domicilio; -parte attrice contro ANAS - #### (C.F. ###) corr. in Roma, ### N. 10, in persona del legale rappresentante, Avv. ### (P.I. ###) elettivamente domiciliata in ### via ### 33, presso lo studio dell'avv. ### che la difende in forza di delega rilasciata in calce alla copia dell'atto di citazione in data ###; -parte convenuta
Oggetto: risarcimento del danno - responsabilità da custodia ex art. 2051 La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti ### Nell'interesse della parte attrice: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, giudicare: 1) accogliere la domanda attrice, accertando e dichiarando che l'### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, è responsabile per i danni subiti dall'attore in conseguenza dei fatti di cui all'espositiva e, per l'effetto, condannarla, per il titolo di cui sopra, al pagamento della somma di euro €. 165.000,00 ###, o a quella maggiore o minore somma che verrà ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00 accertata in corso di causa, oltre interessi dal fatto all'effettivo pagamento; 2) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. 
In via di subordine e solo ove il Giudice ritenga non sufficientemente provati i fatti di causa, chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nell'atto introduttivo del giudizio e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 in atti. 
Nell'interesse della parte convenuta: si formulano le seguenti ### A) ### S.p.A. da ogni avversa pretesa. 
D) Con vittoria di spese.  ### atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio l'### S.p.a., al fine di ottenere la condanna dell'Ente convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni sofferti in conseguenza del sinistro occorso in data ###. 
A fondamento della propria domanda ha esposto: - che il giorno 26.12.2018 alle ore 5.50, mentre percorreva la SS 389 a bordo del proprio veicolo BMW 116d targato ### con a bordo il #### nato a ### il ###, residente ###via ### n.50, giunti all'altezza del Km. 3.000, a causa di una pozzanghera di acqua ghiacciata presente su entrambe le corsie di marcia, l'autovettura sbandava e, uscendo fuori strada, si ribaltava più volte andando a concludere la sua marcia su un terreno poco distante; - che in conseguenza dell'occorso il ### veniva trasportato presso il ### dell'### di ### ove veniva riscontrato: “trauma cranico non commotivo, con ferita lc in sede occipitale. Tumefazione postraumatico in sede frontale, zigomatica sx e del labbro dx. dorsalgia, opacs:algia alla base degli emitoraci bilateralmente. 
Bacino stabile. Addome trattabile, non dolente né dolorabile alla palpazione superficiale e profonda, non segni di peritonismo. Ferita lc fianco sx. fast: non versamento addominale patologico. arti mobili, non dolenti” e sono state diagnosticate “PNX - ### costali multiple - ### della milza con spandimento emorragico endoaddominale”; - che le lesioni riportate hanno determinato il suo ricovero d'urgenza (dal 26.12.2018 al 07.01.2019) e la sottoposizione ad intervento chirurgico di splenectomia; - che l'attore, nell'immediatezza, è stato sottoposto a prelievo ematico per alcolemia e sostanze stupefacenti con esito negativo; ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00 - che, in conseguenza della guarigione clinica, intervenuta in data ### residuavano in capo all'esponente danni ingenti alla persona e al veicolo che è andato completamente distrutto ed inservibile; - che il sinistro sopra descritto era stato cagionato da un'anomalia stradale, rappresentata da una pozzanghera ghiacciata di rilevanti dimensioni e profondità formatasi su entrambe le corsie di marcia non adeguatamente segnalata; - che l'### s.p.a., quale ente proprietario e gestore della strada su cui si era verificato il sinistro per cui è causa, malgrado fosse a ciò tenuta, aveva omesso di porre in essere le opportune segnalazioni nonché le azioni tese ad impedire la formazione della pozzanghera e del ghiaccio e aveva provveduto a rimuovere il ghiaccio (con spargimento di sale) solo nelle ore successive al verificarsi del sinistro; - che, nei mesi successivi all'occorso, l'### s.p.a. aveva provveduto, tramite impresa esterna, all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause che determinavano la presenza della pozzanghera di acqua sulla carreggiata; - che la responsabilità dell'occorso era dovuta a fatto e colpa esclusivi dell'### s.p.a., quale ente proprietario e tenuto alla custodia e manutenzione del predetto tratto stradale; - che a nulla erano valsi i ripetuti solleciti di adempimento svolti con missive del 25.02.2019 e del 28.10.2019, né era stato dato alcun riscontro alla proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del ### 132/2014 inviata all'### s.p.a in data ###; - che, per l'esatta determinazione della natura e dell'entità delle lesioni e delle disfunzioni riportate, l'attore incaricava il consulente medico Dott. ### il quale, dopo aver esaminato la documentazione medica ed effettuato la consueta visita rilevava la presenza di multiple lesioni di natura traumatica e concludeva per la sussistenza dei seguenti esiti lesivi: - inabilità temporanea periodo di malattia e convalescenza (danno biologico temporaneo) protrattasi per complessivi 80 giorni, di cui 60 totale, 20 a parziale al 50%; - danno biologico pari a 25 %; - che il mezzo di proprietà del ### BMW 116d targato ### e dal medesimo condotto in occasione dell'occorso aveva subito danni tali da rendere antieconomica la riparazione e pertanto necessaria la sostituzione: danni allo stato quantificabili, in base al valore del mezzo al momento del sinistro, in misura non inferiore a €. 13.500,00; - che il danno complessivamente subito dall'attore, allo stato e salvo migliore accertamento, si quantificava in somma non inferiore a €. 165.000,00 ###. 
Tutto ciò premesso, ### ha agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti con il favore delle spese.  ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00 *  ### S.p.a. si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data ### e ha contestato il fondamento dell'avversa domanda, sia nell'an che nel quantum, instando per il rigetto della stessa. 
Nello specifico, l'ente convenuto ha contestato la ricostruzione dell'attore secondo cui il sinistro si sarebbe verificato per la presenza della lastra di ghiaccio nella strada, in quanto il sinistro medesimo si era verificato per fatto e colpa del #### il quale non aveva adeguato la sua condotta di guida alle condizioni di tempo e di luogo così come imposto dall'art. 141 C.d.S. 
In particolare, ha evidenziato che: a) stante la stagione invernale e la conseguente rigidità delle temperature era facilmente intuibile che la strada potesse presentare delle insidie per ghiaccio formatosi durante la notte e che il veicolo condotto dall'attore, una BMW 116, era dotato di sofisticati strumenti di controllo che consentivano di regolare e agevolare il conducente in qualsiasi condizione di tempo e della strada; b) che l'evento era da attribuirsi alla condotta imprudente e negligente dell'attore in considerazione dei luoghi e dell'ora; c) che, dalla fotografia prodotta in giudizio, si evinceva che il sinistro si era verificato in un tratto di strada rettilineo e pertanto l'attore ben poteva avvistare l'ipotetica insidia per cui oggi si duole; d) che non risulta inoltre che nel tratto di strada per cui è causa si siano verificati altri sinistri e ciò a dimostrazione che trattasi di comportamento imprudente da parte dell'attore alla guida del proprio veicolo; e) che la strada ### 389, ove si è verificato il sinistro per cui è causa, ha una lunghezza di 179 Km e il controllo e la custodia da parte di ### non può, per evidenti motivi, essere effettiva e capillare con la conseguenza che è inapplicabile il principio di cui all'art. 2051 c.c. invocato da parte attrice e l'ente custode della strada risponderà, se provata la colpa, ex art. 2043 c.c. (Corte di Cassazione 19/6/2015 n. 12821 e Cassazione 19/1/2018 N. 1257). 
Ha rilevato altresì che, secondo la giurisprudenza, la colpa della vittima può escludere, anche totalmente, la responsabilità del custode e che nel caso di specie, anche qualora il giudice ravvisasse un comportamento colposo concorrente da parte di ### questo sarebbe assolutamente minimo rispetto all'apporto causale dell'attore. 
Ha altresì contestato la quantificazione dei danni riportati dal veicolo, sul presupposto che la semplice produzioni di un estratto di ### non ha alcuna valenza nel presente giudizio, così come le richieste avanzate da parte attrice, sia sotto il profilo della stima dei postumi invalidanti ed inabilitanti sia sotto l'aspetto della quantificazione delle varie poste di danno. 
Ha pertanto insistito per il rigetto delle avverse istanze con vittoria di spese e onorari.  * 
All'udienza del 13.10.2021, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, dopo alcuni rinvii subordinati alla verifica della possibilità di una conciliazione della controversia ex ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00 art. 185 bis c.p.c., valutata l'impossibilità per le parti di addivenire a un accordo per mancata adesione della parte resistente, con ordinanza del 27.02.2023, ha disposto una CTU al fine di accertare l'esatta dinamica del sinistro. All'esito della stessa, è stata svolta anche una c.t.u. medico legale per accertare l'entità delle lesioni fisiche riportare dal ### in conseguenza del sinistro. 
La causa è stata rinviata all'udienza del 25.02.2025 per la discussione e la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 281, sexies, c.p.c. ### è stata poi sostituita con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.  ###. 14, comma 1, del ### della ### stabilisce che: “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.  ###. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia) stabilisce a sua volta che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. 
A tale riguardo, si ritiene responsabile del danno proveniente dalla cosa non il proprietario, ma il custode, ossia chi ne ha l'effettiva disponibilità ed esercita un controllo concreto sulla stessa. Ciò che rileva, ai fini della pronunzia di responsabilità, è infatti la relazione di fatto sussistente tra il soggetto e la res, che si esplica nell'esercizio di un “potere di governo” sul bene. Tale potere, secondo la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si concretizza in tre aspetti fondamentali: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa al momento in cui si è prodotto il danno. 
Il fondamento della responsabilità del custode risiede quindi nella violazione del dovere di sorveglianza avendo lo stesso il dovere di adottare tutte le misure idonee ad evitare che il bene possa nuocere a terzi. La presunzione di responsabilità può essere vinta solo dalla prova che il danno è dovuto a caso fortuito ossia che si è verificato in conseguenza di un evento non prevedibile né superabile con l'ordinaria diligenza normalmente richiesta dalla natura della cosa. 
La fattispecie invocata trova oggi pacificamente applicazione anche con riguardo degli enti pubblici, in relazione alle strade demaniali. 
La Cassazione ha infatti mutato il proprio precedente orientamento - secondo cui la demanialità dei beni, in considerazione delle dimensioni degli stessi e dell'uso generale da parte di terzi, fosse incompatibile con l'applicazione dell'art. 2051 c.c., non essendo esigibile da parte della P.A. un ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00 controllo efficace, idoneo ad impedire l'insorgenza di pericoli per gli utenti - ritenendo che l'art. 2051 c.c. possa trovare applicazione anche con riguardo ai beni pubblici avuto riguardo alla tipologia della strada, alla sua estensione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza e sicurezza ( Cass. civ. n. 21508 del 2011). 
Sulla scorta di tale orientamento, l'ente pubblico può pertanto essere chiamato a rispondere dei sinistri cagionati dai beni del demanio ed è tenuto ad assicurare che detti beni, nel caso specifico le strade, non presentino situazioni di pericolo occulto, non prevedibili, né visibili dagli utenti, le c.d. insidie stradali. ### può essere ritenuto esente da responsabilità solo nell'ipotesi in cui si ravvisino gli estremi del caso fortuito, ossia un'alterazione dello stato dei luoghi repentina e imprevedibile, non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. 2010 9546). 
Con riguardo all'onere della prova posto in capo al privato, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il danneggiato debba dimostrare il danno e il nesso causalità tra la cosa e il danno, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di dimostrare il caso fortuito. 
Nell'accertamento della c.d. insidia stradale o trabocchetto, il giudice è altresì tenuto ad accertare, in virtù del principio di autoresponsabilità dei privati, se - avuto riguardo agli standards di diligenza connessi alla visibilità della strada - la situazione di pericolo esistente fosse prevedibile o evitabile. 
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che parte attrice abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in ordine alla sussistenza del danno e del nesso di causalità con la cosa, mentre l'### non ha dato prova della sussistenza del caso fortuito. 
In primo luogo, dalla relazione redatta dai ### della ### di ### intervenuti a svolgere i rilievi, immediatamente dopo il sinistro, emerge che l'occorso si è verificato il giorno 26.12.2018 nelle prime ore del mattino (ore 5.50) lungo la SS 389, in un tratto di strada rettilineo, non illuminato e in orario notturno. Nella stessa si dà atto che il manto stradale era ghiacciato e che il veicolo è fuoriuscito dalla carreggiata presumibilmente per la presenza di un tratto di strada ghiacciato e per l'elevata velocità. 
La dinamica del fatto appare chiara e alcuna specifica contestazione è stata formulata sul punto da parte della compagnia convenuta. 
Invero, alcuna allegazione o prova è stata fornita neanche in ordine al fatto che fosse presente lungo il tratto di strada indicato apposita segnaletica idonea ad avvisare gli utenti della possibile formazione di ghiaccio sul fondo, né è stata data prova del fatto che l'### quale ente gestore della strada, avesse adottato nei giorni precedenti le apposite cautele (quali mezzi spargisale) per evitare il pericolo di slittamento causato dal ghiaccio.  ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00
Peraltro, la circostanza che in quella strada potesse formarsi una pozzanghera di ghiaccio non costituisce certamente un'anomalia idonea a integrare il caso fortuito, ossia un evento repentino e imprevedibile, trattandosi di una condizione che può frequentemente verificarsi nelle giornate invernali caratterizzate da temperature rigide tanto più in orario notturno. 
Per contro, avuto riguardo alle particolari condizioni di tempo e di luogo sopra descritte, alla localizzazione della pozzanghera d'acqua gelata all'interno della carreggiata e alla scarsa visibilità presente al momento del sinistro (favorita dall'orario notturno e dalla mancanza di illuminazione stradale), l'anomalia denunciata presenta tutte le caratteristiche dell'insidia e trabocchetto stradale ed è pertanto idonea a costituire per l'utente un pericolo imprevedibile e inevitabile. 
Non appare condivisibile infatti la ricostruzione dell'odierna convenuta secondo cui la responsabilità del sinistro sarebbe addebitabile unicamente alla condotta negligente del ### e alla elevata velocità tenuta in occasione del sinistro, atteso che alcuna prova può ritenersi raggiunta sul punto. 
La sanzione per violazione dell'art. 141 del ### della ### elevata dai carabinieri a seguito del sinistro, è stata annullata per mancata notificazione nei termini di legge, né altra prova è stata dedotta dall'### al fine di dimostrare il concorso di colpa del danneggiato o le conseguenze in caso di condotta alternativa lecita. 
Al fine di accertare l'effettiva sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa e il sinistro ed eventuali responsabilità del conducente, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio che ha integralmente confermato la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore in citazione, escludendo il concorso di colpa del danneggiato. 
Il perito del giudice, chiamato ad accertare l'esatta dinamica del sinistro, la causa tecnica dello stesso e le eventuali responsabilità del conducente, ha rilevato quanto segue: «### si è verificato il giorno 26/12/2018 alle ore 05.50 circa sulla SS 389var, in agro del comune di ### direzione ### in prossimità del km. 3+100 (Immagine n.1). Il tratto stradale è classificato come strada extraurbana principale ad una carreggiata e due corsie, una per senso di marcia. Sulla tipologia di strada, salvo diversa segnalazione locale eventualmente presente all'epoca dei fatti, era vigente il limite di 90 Km/h per le strade extraurbane (###142 C.d.S), fatto salvo l'obbligo di regolare la velocità nei casi previsti dall'art. 141 del C.d.S.» Da quanto dichiarato in atti ed in particolare dall'informativa di PG e dai rilievi eseguiti sui luoghi, le condizioni al momento del sinistro erano le seguenti: − stato del fondo stradale: ghiacciato (all'altezza del km 3); − illuminazione: mancante (strada extraurbana priva di illuminazione pubblica); − pavimentazione: asfaltata; − condizioni metereologiche: sereno; − traffico: scarso; − visibilità: visuale ampia seppur limitata dal tratto curvilineo ad ampissimo raggio; − condizioni della strada: senza anomalie.  ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00
Al fine di verificare le condizioni di luminosità e di luce alle ore 5.50 circa del 26 dicembre 2018 si è ricavata la posizione del sole sull'orizzonte mediante apposito software (### n.2). Dal calcolo delle effemeridi del sole risulta che il sinistro è avvenuto circa 1 ora e 54 minuti prima dell'alba (ore 07:44) pertanto è possibile stabilire che all'ora del sinistro ovvero alle 05.50 le condizioni di luce caratterizzavano una condizione di guida notturna. 
Il consulente, nell'esaminare tempo e luogo del sinistro, ha pertanto confermato la presenza di una condizione di scarsa visibilità idonea a rendere non percepibile il pericolo presente. 
Inoltre, con riguardo alla presenza di segnaletica stradale, ha evidenziato come l'ampiezza della carreggiata (8,3 m) al momento del sopralluogo risultasse diversa rispetto a quella presente all'epoca del sinistro (7.7 m).  ### quanto riferito dal Consulente: «(..) il tratto stradale, come si evince dal confronto con le foto in atti fatte all'epoca del sinistro e quelle attuali, è stato interessato dal rifacimento del manto stradale e quindi anche della segnaletica orizzontale che ha determinato un aumento delle dimensioni della carreggiata». Relativamente alla segnaletica verticale, alla data del sopralluogo si è rilevata la presenza per il tratto di interesse della seguente segnaletica: - Segnale strada sdrucciolevole con pannelli integrativi in caso di pioggia o neve e cartello di obbligo catene da neve (poco prima del km 0+500 ### n.1-A).  - Segnale di pericolo banchina cedevole (km 0+500 ripetuto poi poco dopo il km 2+700, ### n.1-B).  - Pericolo attraversamento animali servatici vaganti (km 1+000 (### n.1-C).  - Segnale strada sdrucciolevole con pannelli integrativi in caso di pioggia o neve (km 2+700 ### n.1-D). 
Dalla documentazione in atti e dagli accertamenti svolti sui luoghi non è possibile stabilire quale segnaletica fosse presente all'epoca dei fatti né stabilire se quella suindicata, e presente durante i sopralluoghi eseguiti dallo scrivente, fosse già installata anche alla data del sinistro. 
Sulla scorta di quanto accertato, non può affermarsi neppure che il pericolo fosse prevedibile dal ### non sussistendo in atti la prova della presenza di idonea segnaletica atta a preavvisare l'utente. 
L'### ha infatti omesso di fornire qualsiasi prova sul punto, motivo per cui la stessa deve ritenersi non presente, anche in considerazione del fatto che lo stato dei luoghi è stato modificato in conseguenza del sinistro. 
Con riguardo invece alla condotta di guida dell'attore, il perito sulla base dei calcoli eseguiti, ha evidenziato che: «è possibile stabilire che il veicolo condotto dal sig. ### ha perso il controllo del veicolo a seguito della perdita di aderenza conseguente alla presenza di ghiaccio sulla sede stradale ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00 ad una velocità dell'ordine dei 100 km/h quindi al di sopra del limite imposto per quel tratto stradale e pari a 90 km/h». 
Infine, in ordine all'avvistabilità dello stesso, il consulente del giudice ha precisato che: «dalla documentazione in atti non è stato possibile accertare quale cartellonistica verticale fosse presente all'epoca dei fatti e pertanto verificare se vi fossero presenti cartelli, come quelli attualmente installati, che segnalavano il pericolo di strada sdrucciolevole per presenza di neve. Si precisa che, in condizioni di guida notturna, la presenza di ghiaccio sull'asfalto può essere difficilmente percepibile, in particolare quando si è in presenza del cosiddetto ghiaccio nero2, ovvero una particolare conformazione di ghiaccio altamente trasparente e sostanzialmente indistinguibile dal fondo scuro dell'asfalto. Non è dato sapere se alla data e all'ora del sinistro il sig. ### si sia trovato in tale situazione ma è comunque possibile affermare che, nel caso di assenza di cartelli stradali che segnalassero la possibile presenza di ghiaccio, questa sia da ritenersi una situazione imprevedibile. Emerge dunque che la presenza di ghiaccio sulla strada è stata certamente la causa scatenante del sinistro. In assenza di ghiaccio, anche alla velocità di circa 100 km/h, tenuto conto del tratto ad ampissimo raggio di curvatura, l'auto avrebbe percorso il tratto senza perdere aderenza e il sinistro non si sarebbe verificato. 
In ordine alla responsabilità del conducente e a un possibile concorso nella causazione del sinistro, il perito riferisce: «il conducente percorreva il tratto stradale con una velocità, 100 km/h circa, di poco superiore al limite imposto di 90 km/h ed ha perso il controllo del veicolo a causa della presenza di ghiaccio sulla sede ###è possibile stabilire con certezza che il pericolo palesatosi (la presenza di ghiaccio) potesse essere visibile in tempo utile per permettere al sig. ### di impostare una manovra di emergenza e impedire la perdita di controllo del proprio mezzo. Con riferimento all'eccesso di velocità ritiene che anche per velocità inferiori a quella effettivamente tenuta dal sig.  ### e in particolare per velocità prossime o di poco inferiori al limite di 90 km/h, dunque nel rispetto dei limiti di velocità e dei dettami di prudenza imposti dal CdS (###142 C.d.S e Art.141), la presenza del ghiaccio avrebbe comunque potuto causare la perdita di aderenza e la conseguente fuoriuscita del veicolo dalla sede ###tale ipotesi la dinamica all'esterno della carreggiata sarebbe stata certamente differente, ma considerata la complessità dell'orografia del terreno, nel quale sono presenti alberi, massi di grandi dimensioni e il canale di un corso d'acqua, non è possibile determinare la dinamica alternativa né se ad una velocità inferiore i danni risultanti e la lesività del sinistro sarebbero stati superiori o inferiori. 
Dall'esame dell'istruttoria svolta e della consulenza tecnica espletata, che si condivide integralmente e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, è possibile pertanto affermare come il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva della società convenuta in quanto, anche nell'ipotesi ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00 di condotta alternativa lecita, ovvero nel caso in cui l'attore avesse proceduto alla velocità consentita, peraltro di poco inferiore a quella tenuta, il veicolo avrebbe in ogni caso perso aderenza a causa del ghiaccio stradale che costituiva, per la peculiari condizioni di tempo e di luogo presente, un'insidia imprevedibile e inevitabile. Si richiamano sul punto le conclusioni del c.t.u.: Si precisa che, in condizioni di guida notturna, la presenza di ghiaccio sull'asfalto può essere difficilmente percepibile, in particolare quando si è in presenza del cosiddetto ghiaccio nero, ovvero una particolare conformazione di ghiaccio altamente trasparente e sostanzialmente indistinguibile dal fondo scuro dell'asfalto. Non è dato sapere se alla data e all'ora del sinistro il sig. ### si sia trovato in tale situazione ma è comunque possibile affermare che, nel caso di assenza di opportuni cartelli stradali che segnalassero la possibile presenza di ghiaccio, questa debba ritenersi una situazione imprevedibile. 
È altrettanto pacifico, in quanto non contestato, che le lesioni riportate dall'attore così come i danni all'autoveicolo siano perfettamente compatibili con la dinamica del sinistro. 
Alcun pregio assumono sul punto le difese dispiegate da parte convenuta in ordine all'asserita mancanza di prova del nesso di causalità tra la cosa e l'evento occorso, atteso che la riconducibilità del sinistro alla presenza del manto ghiacciato è ricavabile sia dai rilievi effettuati dai carabinieri sia dalla ricostruzione della dinamica del sinistro svolta dal consulente tecnico che ha chiarito, senza ombra di dubbio, come la perdita di aderenza delle ruote dall'asfalto sia stata causata dalla presenza del ghiaccio sul fondo stradale. 
È bene precisare peraltro che parte opposta non ha mai fornito né in comparsa né nel proseguo del giudizio alcuna ricostruzione alternativa idonea a confutare la prospettazione anzidetta, trincerandosi dietro una presunta responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro che non ha trovato alcun riscontro in giudizio, né ha allegato e provato, come era suo onere fare, l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire l'evento o la presenza di una condizione eccezionale e imprevedibile idonea a integrare il caso fortuito. 
Posto che la presenza di ghiaccio nel manto stradale non può assurgere a evento repentino ed eccezionale, non prevedibile né immediatamente eliminabile, è evidente la responsabilità dell'ente gestore che non ha preventivamente segnalato l'esistenza del pericolo, né ha adottato gli accorgimenti necessari ad evitare il rischio di eventi quale quello concretamente verificatosi (Cass. civ. 6651/2020, nonché Cass. civ. 11802/2016). 
Deve pertanto dichiararsi la responsabilità della società convenuta, quale ente gestore della strada, per il sinistro occorso a ### Accertato l'an della pretesa, occorre esaminare il quantum.  ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00
Per quanto concerne i danni materiali, tenuto conto del fatto che il veicolo è andato completamente distrutto, come attestato dagli agenti accertatori nella relazione depositata in atti, e che qualsiasi riparazione sarebbe stata antieconomica, come allegato dall'attore e non specificatamente contestato dal convenuto, si ritiene che debba essere liquidato in favore dell'attore un danno parametrato al valore del mezzo all'epoca del sinistro, utilizzando come parametro di riferimento l'estratto della rivista “Quattroruote” che attribuisce un valore comparativo di euro 11.500,00. Quanto alla valenza probatoria dell'estratto prodotto, si ritiene infatti che il valore di mercato di un bene possa essere provato anche mediante la produzione e l'utilizzazione in giudizio di riviste specializzate, da ritenersi mezzi di prova idonei a fondare presunzioni semplici di verità dei fatti da provare, salvo contraria dimostrazione, che nel caso di specie non è stata fornita. 
Con riguardo ai danni fisici riportati dal ### devono essere richiamati gli esiti della consulenza medico legale, a firma del dott. ### secondo cui « ### ha riportato nel sinistro del 26.12.2018 per cui è causa un trauma policontusivo con lesioni prevalentemente in sede toracoaddominale (lacerazioni della milza e verosimile lacerazione del ligamento splenocolico con emoperitoneo ed ematoma retro peritoneale; fratture costali multiple emitorace sinistro associate a pneumotorace, falda di emotorace, focolai contusivi polmonari e enfisema sottocutaneo; frattura cuneiforme di ###; ferita lacero contusa fianco sinistro). Inoltre, ha subito un trauma contusivo cranio facciale, senza fratture e perdita di coscienza, con ferita lacero contusa in sede occipitale del cuoio capelluto trattata in ### con punti di sutura» ###esito degli accertamenti svolti, il c.t.u. ha concluso come segue: 1) Il sig. ### presenta attualmente delle buone condizioni generali; presenta esiti di splenectomia totale, dalla documentazione esaminata non sono mai state rilevate finora significative alterazioni della crasi ematica tuttavia la splenectomia può determinare, anche a lungo termine, un incremento della suscettibilità di infezioni; la frattura della prima vertebra lombare determina una sintomatologia algico disfunzionale a carico della colonna con riduzione dei movimenti alla cerniera dorso-lombare e ridotta tolleranza al carico; gli esiti delle fratture costali multiple con pneumotorace e emotorace non hanno determinato documentata compromissione della capacità respiratoria, né deformazione toracica, ma sono causa di apprezzabile sintomatologia algica. Sono inoltre presenti lievi esiti cicatriziali con minimo pregiudizio estetico da ferita lacero contusa del cuoio capelluto, da ferita lacero contusa al fianco sinistro e da esiti chirurgici.  2) In conseguenza del sinistro per cui è causa il #### ha subito: la lesione traumatica della milza che ha reso necessario l'intervento di splenectomia totale; la frattura cuneiforme di ### da compressione nella colonna anteriore con riduzione di altezza di 5 mm rispetto a ###; fratture costali multiple in emitorace sinistro (all'arco medio della VII costa sx, all'arco medio e posteriore della ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00
VIII-IX-X costa sx) con pneumotorace, emotorace, enfisema sottocutaneo; ferita lacero contusa fianco sinistro; trauma cranio facciale non commotivo con ferita lacero contusa del cuoio capelluto.  3) Il periodo della “inabilità temporanea assoluta” ### è valutabile in giorni 40 (di cui 12 ricovero); il periodo di “inabilità temporanea relativa” è valutabile in: giorni 30 al 75%, in giorni 20 al 50% e 20 al 25%.  4) Il danno biologico permanente è valutabile nella misura del 22%, calcolato utilizzando come riferimento le linee guida proposte dalla ### (Società Italiana di ### e delle ###.  5) Non sono documentate spese per cure mediche, ad eccezione della ricevuta per € 300,00 (visita neurochirurgica) del dott. ### del 23.10.2019 stessa data della consulenza medico legale di parte attrice, di congruo importo. Non sono concretamente prevedibili spese mediche future. 
Sulla base degli esiti della consulenza tecnica espletata, che si condivide integralmente e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, deve essere pertanto riconosciuto al ### un risarcimento per i danni non patrimoniali subiti, che deve essere operata attraverso le tabelle di ### in mancanza di elementi specifici che giustifichino una differente liquidazione. 
Pertanto, avuto riguardo all'età dell'attore al momento del sinistro (40 anni) e considerato che la consulenza tecnica di ufficio ha accertato un danno da invalidità permanente pari al 22%, una invalidità temporanea assoluta totale per 40 giorni, temporanea parziale al 75% per 30 giorni, temporanea parziale al 50% per 20 giorni e temporanea parziale al 25% per 20 giorni, il suddetto danno si liquida in complessivi € 108.174,50, comprensivo del danno morale. 
Con riguardo alle sofferenze morali patite dall'attore, avuto riguardo alla gravità delle lesioni riportate, che hanno reso necessario un intervento d'urgenza con conseguente degenza ospedaliera e un lungo periodo di cure, così inibendo o comunque compromettendo lo svolgimento di attività quotidiane e/ o ricreative, si ritiene opportuno riconoscere un danno morale pari al 38 % per ogni punto di danno biologico riconosciuto dal perito. 
Indi, riassumendo le varie voci di danno alla salute: • euro 98.962,00 per danno biologico da invalidità permanente, incrementato del 38% per il danno morale patito; • euro 8.912,50, per danno biologico da invalidità temporanea; • euro 300,00 per spese mediche; Totale: euro 108.174,50 Sugli importi accertati, configurando debiti di valore, devono essere calcolati gli interessi legali. Nel caso di specie il giudice ritiene che, in mancanza di prova di un danno diverso e maggiore, gli interessi debbano essere computati sulla somma che esprime il danno all'epoca del fatto illecito, rivalutata di ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00 anno in anno a decorrere dalla predetta data in base all'indice elaborato dall'### per le famiglie degli operai ed impiegati dell'industria sino alla data di pubblicazione della sentenza. Occorrerà pertanto devalutare la somma sopra indicata dalla data del sinistro e procedere alla rivalutazione di anno in anno da tale data a quella di pubblicazione della sentenza al fine di calcolare annualmente, sulle somme via via rivalutate, gli interessi. Sulle somme finali liquidate in base ai predetti criteri (capitale più interessi) saranno calcolati gli interessi legali (ex art. 1282 c.c.) dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.  * 
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'### S.p.a., come liquidate in dispositivo. 
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come modificato dal D.M.  n. 147 del 13.08.2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra euro 52.000,01 a euro 260.000,00, oltre a spese generali e accessori di legge. 
Le spese di entrambe le consulenze tecniche espletate devono essere poste a carico di ### s.p.a.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è ascrivibile alla responsabilità esclusiva di ### S.p.a. e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna l'ente convenuto al pagamento, in favore di ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 108.174,50, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo; - condanna l'### S.p.a. al risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo pari a euro 11.500,00, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo; - condanna gli odierni convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore di ### che liquida in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, ### CPA ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00 - pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico di ### S.p.a. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice dott.ssa ### il: 22/05/2025 n.446/2025 importo 3946,00

causa n. 584/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Lecis Francesca

M
7

Giudice di Pace di Pontedera, Sentenza n. 172/2025 del 15-07-2025

... del paese per comunicare il pericolo costituito dal ghiaccio che si era formato sul percorso pedonale inviandogli un messaggio perchè non gli aveva risposto, precisando altresì che altre persone vi erano cadute perchè era sabato e c'era il mercato. Non solo: ha puntualizzato che il ghiaccio si era formato soltanto all'imbocco della passarella costruita in materiale legno pvc e non sull'asfalto che lo precede; motivo per cui “niente poteva far presagire la presenza di ghiaccioall'imbocco della passerella”! Non sono emersi in giudizio elementi tali da mettere in dubbio l'attendibilità dei testi sopra indicati, le cui risultanze probatorie appaiono, quindi, tutte meritevoli di essere considerate utili e rilevanti ai fini della decisione. ###, quindi, considerate le circostanze come emerse a seguito dell'istruttoria orale espletata in giudizio, non può che essere ascritto a difetto di conveniente ed adeguata manutenzione dell'Ente proprietario del passaggio pedonale, il resistente ### tenuto a rispondere anche a titolo di custodia ex art. 2051 c.c., per aver tollerato l'insorgenza di situazioni di pericolo per gli utenti di una strada pubblica (per di più di ridotte dimensioni perchè (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 1335 / 2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PONTEDERA
 SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Dott. Avv. ### ne lla causa iscritta al n° 1335 del ruolo contenzioso dell'anno 2024 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ###.T. (CF ###)-
Avv. ### -RESISTENTECon ricorso introduttivo e pedissequo decreto di fissazione udienza ritualmente notificati, la ricorrente ### dedotto che il giorno 11/12/21 verso le ore 8,30, mentre percorreva a piedi il passaggio pedonale sito sul canale ### parallelamente alla SS 67 in località ### nel Comune di ####, “cadeva a terra a causa della presenza di ghiaccio sul pavimento antistante l'inizio della passerella”, assunto che, in conseguenza di tale caduta, riportava lesioni personali, rilevato che la presenza di detta anomalia del piano carrabile era foriera di responsabilità per l'occorso in capo all'Ente proprietario della medesima via pedonale, il ### ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 e, in subordine, per violazione del generale principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c., evocava in giudizio innanzi all'intestata Giustizia il ridetto Ente locale, come rappresentato, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni tutti subiti nell'occorso, quantificati in € 10.000 in atto introduttivo, ma sempre con espresso contenimento della domanda entro il limite della competenza del giudice adito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il ###, si costituiva in giudizio il convenuto ### che contestava an e quantum la domanda attorea per l'ascrivibilità della caduta a fatto del danneggiato idoneo ad escludere l'eventuale nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento.
La causa era chiamata all'udienza del 01/07/24, allorchè erano ammesse le prove per interrogatorio formale del ### del ### convenuto e per testi dedotte da parte ricorrente, con rinvio per la relativa assunzione alla successiva udienza del 16/09/24, allorchè era espletato il ridetto interrogatorio formale ed erano sentiti i testi ### ed ### All'esito, era ammessa CTU medico-legale sulla persona della ricorrente con rinvio della causa all'udienza del 21/10/24 per il conferimento dell'incarico peritale al nominato ### Dr.ssa ### di
Ponsacco. Depositata la propria relazione tecnica, il giudicante all'udienza del 03/03/25, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il processo all'udienza del 19/05/25 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, disponendone ex art. 127ter c.p.c. la trattazione scritta e concedendo all'uopo alle parti termini fino a 5 giorni prima per il deposito di note scritte di udienza e di eventuali memorie conclusive.
A tale udienza tutte le parti concludevano come da rispettive memorie conclusive autorizzate contestualmente depositate; conclusioni sulle quali la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere integralmente accolta.
Non vi è dubbio, infatti, che dall'esito dell'istruttoria svolta in giudizio emergano elementi sufficienti a far ritenere provati i fatti costitutivi della pretesa di parte ricorrente in relazione alla sussistenza della esclusiva responsabilità del ### quale Ente proprietario e custode della passerella teatro del sinistro de quo, nella causazione dell'evento dannoso di cui è processo.
In particolare, devesi osservare che il sinistro, seppure avvenuto in ora diurna (ore 8,30 del 11/12/2021) si è concretizzato poichè la ricorrente ### camminando a piedi, nella zona (area pedonale) antistante l'inizio della passerella situata sul canale ### trovava del ghiaccio non visibile, né percepibile e, calpestandolo, scivolava e cadeva violentemente a terra riportando lesioni personali a livello della regione sacrale, dell'anca destra, del gomito destro ed indirettamente anche della spalla destra, come si evince dal referto dell'### “Lotti” di
Pontedera in pari data dove era subito trasportata. La circostanza è stata pienamente confermata in giudizio dai testi ### ed ### che, pur non avendo assistito alla caduta della ### hanno riferito di aver constatato in loco la presenza insidiosa di ghiaccio nella stessa mattina dell'evento; anzi, il teste ### che è stato il primo ad arrivare e a soccorrere la ricorrente mentre era ancora a terra che si lamentava, ha precisato che “c'era ghiaccio sulla passerellapoiché non si stava in piedi, come avviene sulla neve” e parimenti nel punto precedente ### della passerella dove la stessa ### era in terra in procinto di attraversarla. Quindi, anche se manca una prova storica della caduta della ricorrente per effetto del ghiaccio presente sul piano calpestabile, si può ritenere comunque raggiunta una prova presuntiva in tal senso in forza di elementi gravi, precisi e concordanti anche in ragione delle seguenti risultanze istruttorie.
Infatti, la presenza del ghiaccio in quel punto è stata concordemente confermata in giudizio dalla teste ### che la stessa mattinama verso le 8,00- ci era passata cadendo a terra a sua volta. La stessa teste ha riferito di aver contattato il vicesindaco del paese per comunicare il pericolo costituito dal ghiaccio che si era formato sul percorso pedonale inviandogli un messaggio perchè non gli aveva risposto, precisando altresì che altre persone vi erano cadute perchè era sabato e c'era il mercato. Non solo: ha puntualizzato che il ghiaccio si era formato soltanto all'imbocco della passarella costruita in materiale legno pvc e non sull'asfalto che lo precede; motivo per cui “niente poteva far presagire la presenza di ghiaccioall'imbocco della passerella”!
Non sono emersi in giudizio elementi tali da mettere in dubbio l'attendibilità dei testi sopra indicati, le cui risultanze probatorie appaiono, quindi, tutte meritevoli di essere considerate utili e rilevanti ai fini della decisione. ###, quindi, considerate le circostanze come emerse a seguito dell'istruttoria orale espletata in giudizio, non può che essere ascritto a difetto di conveniente ed adeguata manutenzione dell'Ente proprietario del passaggio pedonale, il resistente ### tenuto a rispondere anche a titolo di custodia ex art. 2051 c.c., per aver tollerato l'insorgenza di situazioni di pericolo per gli utenti di una strada pubblica (per di più di ridotte dimensioni perchè avente natura pedonale), nella specie foriere di un danno ingiusto a carico della ricorrente ###
Nel caso di specie, infatti, non si può non rilevare che la danneggiata ha fornito piena prova del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la sussistenza di un'insidia o trabocchetto quale situazione difforme dall'apparenza causativa di un fatto illecito, senza che, per contro, il convenuto abbia provato, quale fatto impeditivo al sorgere della propria responsabilità aquiliana, l'esistenza di un caso fortuito, inteso anche quale fatto di un terzo o dello stesso danneggiato (CASS. 05/02/13 n. 2660). Nè, tantomeno, nel caso che ci occupa è stata fornita prova della non esigibilità del comportamento commissivo contrario a quello omissivo contestato, poichè è principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che “in meritoall'operatività della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., nei confronti della P.A.,l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabiledei sinistri che siano riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modoimmanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentementedalla sua estensione, salvo che provi che l'evento dannoso era imprevedibile, nontempestivamente evitabile e non segnalato” (Cass. civ. Sez. III, 22-10-2013, 23919; cfr. nello stesso senso Cass. civ. Sez. III, 13-06-2013, n. 14856; Cass. Sez. III, 20-02-2006, n. 3651).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova ### del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima; tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come dettol'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito; nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo 'causale' (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura 'insidiosa' o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno; al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa.
La Suprema Corte ha statuito al riguardo che “l'ente proprietario di una strada apertaal pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistririconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura edalla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla lororiconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire lacondotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ovesia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattualicongruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevareai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Nella specie, la S.C. hacassato la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale -risultata 'molto sconnessa' e contraddistinta dalla presenza di 'buche e rappezzi' -costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti daun pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, attesoche il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al noverodell'imprevedibile)” (Cass. Civ. Sez. III 29/07/2016 n. 15761).
Infatti, la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata: ma nel caso specifico della caduta del pedone per la presenza non percepibile di ghiaccio non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la superficie ghiacciata possa determinarvi la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere l'anomalia o, almeno, di segnalarla adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano.
Tra l'altro, è emerso dall'istruttoria che il ### era stato avvisato del grave pericolo incombente (visto l'elevato numero di persone già cadute in quel luogo), seppure a ridosso della nuova caduta occorsa alla parte ricorrente (circa mezz'ora prima), e che, comunque, avrebbe dovuto prevederlo a prescindere (allestendo adeguate cautele o segnalazioni), poiché dai dati meteo storici acquisibili anche in rete dai più comuni siti di meteorologia emerge -quale fatto notorioche il giorno precedente c'erano state in loco precipitazioni nevose e che la temperatura minima della notte antecedente la mattina della caduta -in area fluviale e quindi molto umidaaveva raggiunto appena 1° C.
Di qui, avendo parte attrice fornito prova dei fatti costitutivi della propria domanda, le pretese attoree debbono essere integralmente accolte in punto di an.
Passando al quantum debeatur -per le singole voci di danno alla persona lamentate da ### - valore rilevante e dirimente assumono a tal fine le risultanze della C.T.U. medico-legale espletata sulla sua persona, che il giudicante ritiene del tutto attendibili, onde provvedere alla liquidazione del risarcimento delle voci di danno risultanti dovute, facendo applicazione delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 (calcolando in € 115,00 pro die l'inabilità temporanea) senza applicare alcuna personalizzazione, vista l'esiguità dei postumi permanenti residuati di grado pari al 4-5%, come riscontrata dal ### Sul punto peraltro -ancorchè vi sia una certa discordanza in giurisprudenzagiova richiamare l'insegnamento di Civ. 07/07/15 n. 13982, secondo la quale “in tema di danno biologico è precluso ilricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimonialeda micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovveromediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal ### delle attivitàproduttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, aifini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore 'equo', in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casiin cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o aridurne l'entità” (cfr. in termini #### n. 852/2018).
Quindi, quanto al danno non patrimoniale globalmente inteso, valutati tutti gli elementi emersi i causa (tra i quali primariamente età e condizioni di vita del danneggiato, natura ed entità delle lesioni), tenuto conto dei citati criteri di liquidazione, esso va liquidato al valore attuale nella misura di euro 3.306,25 per danno biologico da inabilità temporanea parziale (di cui 15 giorni al 75% della totale, 25 giorni al 50% della totale e 20 giorni al 25% della totale) e di euro 7.641,27 per danno da riduzione permanente della propria integrità psicofisica, calcolato sempre sulla base dei parametri sopra indicati al valore attuale.
Quanto al danno morale, secondo il più recente ed illuminato insegnamento della
Suprema Corte, l'autonoma risarcibilità di detta voce di danno è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno stato di sofferenza interiore idonei a fondare una separata valutazione e liquidazione rispetto al danno dinamico-relazionale sopra indicato (Cass. 21/03/22 n. 9006); ma, essendo rimasta sprovvista di ogni allegazione al riguardo, ne è preclusa nella specie ogni possibile considerazione e/o valutazione.
Il danno non patrimoniale complessivo subito nel sinistro dalla ricorrente va, pertanto, quantificato in € 10.947,52 ai valori monetari attuali. A tale importo dovranno aggiungersi le spese mediche ritenute congrue e conferenti al sinistro, che il giudicante ritiene dover quantificare in € 2.439,90 (tutte fiscalmente documentate) conformemente a quanto stimato dal ### il tutto, quindi, per il complessivo importo di € 13.387,42.
Peraltro, avendo parte ricorrente espressamente limitato la domanda alla somma di € 10.000,00 per contenerla nei limiti di valore dell'adito ### non potrà esserle liquidato alcun importo superiore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### Dott. ### definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna il resistente ### in persona del ### pro-tempore, al pagamento a favore della ricorrente ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito nella caduta occorsa il giorno 11/12/21 verso le ore 8,30, mentre percorreva a piedi il passaggio pedonale sito sul canale ### parallelamente alla SS 67 in località ### nel ### di ####, della somma di € 10.000,00 ai valori monetari attuali, oltre agli interessi dal dì della pubblicazione della presente sentenza al saldo. ### altresì parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di giudizio, che si liquidano ex DM 147/2022 in complessivi € 1.502,00, di cui € 1.265,00 per compensi professionali e € 237,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), IVA e
CAP come per legge, nonché al rimborso delle spese di quota parte delle spese di
CTU (come liquidate in corso di giudizio) anticipate dalla ricorrente, che dovranno far carico in via definitiva sullo stesso convenuto.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 1335/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lorenzo Caruso

M
6

Giudice di Pace di Melfi, Sentenza n. 28/2025 del 21-02-2025

... alle ore 6,45 circa, il ### percorreva a piedi la strada comunale ubicata difronte alla propria abitazione con l'intento di raggiungere l'autovettura, regolarmente parcheggiata nelle vicinanze, per recarsi sul posto di lavoro. ### il percorso, a causa della presenza sul manto stradale di una lastra di ghiaccio, non visibile ed in ogni caso non rimossa dal custode della strada, l'odierno attore scivolava, cadendo rovinosamente a terra. Nella circostanza si rendeva necessario l'intervento del personale del 118 che, dopo un primo necessario soccorso, trasportava il ### presso il nosocomio di ### per le cure del caso. Il personale medico effettuava la seguente diagnosi “####” (doc. 1). Con lettera 13/03/2019 i procuratori legali di parte attrice diffidavano il Comune di ### in persona del ### pro tempore, a risarcire i danni fisici subiti dal ### in conseguenza della caduta, cagionata dall'inerzia nella rimozione della lastra di ghiaccio, non visibile e non adeguatamente segnalata, presente sulla strada che costui stava percorrendo. A causa del silenzio del Comune convenuto, protrattosi per circa tre mesi, il ### invitava la P.A. a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 120 / 2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI MELFI in persona della Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. 120 / 2020 ###, promossa da ### (CF ###), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### attore contro ###, (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to ### convenuto #### danni ex art. 2051 ###: come in atti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.   MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso, in rito, che l'odierna sentenza ha ad oggetto l'accertamento del diritto di parte attrice al risarcimento dei danni da responsabilità per cose in custodia. 
Per ciò che attiene allo svolgimento del processo, visto l'art. 132 c.p.c., così come novellato dalla L. 69/09 ed applicabile ratione temporis al caso di specie, il Giudice si riporta integralmente agli atti di causa.
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e merita pregio. La stessa è ammissibile e procedibile, presentando i requisiti di legge e risultando assolti gli oneri prescritti per il superamento della condizione di procedibilità della negoziazione assistita.  “Nulla quaestio” circa la legittimazione delle parti in causa che risulta provata dagli atti esibiti e depositati. 
In fatto ### la prospettazione dei fatti di parte attrice, il giorno 26/02/2019, alle ore 6,45 circa, il ### percorreva a piedi la strada comunale ubicata difronte alla propria abitazione con l'intento di raggiungere l'autovettura, regolarmente parcheggiata nelle vicinanze, per recarsi sul posto di lavoro.  ### il percorso, a causa della presenza sul manto stradale di una lastra di ghiaccio, non visibile ed in ogni caso non rimossa dal custode della strada, l'odierno attore scivolava, cadendo rovinosamente a terra. 
Nella circostanza si rendeva necessario l'intervento del personale del 118 che, dopo un primo necessario soccorso, trasportava il ### presso il nosocomio di ### per le cure del caso. 
Il personale medico effettuava la seguente diagnosi “####” (doc. 1). 
Con lettera 13/03/2019 i procuratori legali di parte attrice diffidavano il Comune di ### in persona del ### pro tempore, a risarcire i danni fisici subiti dal ### in conseguenza della caduta, cagionata dall'inerzia nella rimozione della lastra di ghiaccio, non visibile e non adeguatamente segnalata, presente sulla strada che costui stava percorrendo. 
A causa del silenzio del Comune convenuto, protrattosi per circa tre mesi, il ### invitava la P.A. a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, con la finalità di pervenire ad una soluzione transattiva della controversia, senza esito alcuno (doc. in atti). 
In data 8 giugno 2019, l'odierno attore si sottoponeva a visita medico - legale presso lo studio del Dott. Zambella, nominato ### il quale nella sua relazione attestava che il ### aveva riportato un trauma cranico fugacemente commotivo con ferita lacero-contusa in regione occipitale e con - danno biologico pari a 2 punti percentuali - ITP al 75% della durata di giorni 10 - ITP al 50% “ “ “ “ 28 Sulla base di tali presupposti di fatto, parte attrice chiedeva che il Comune di ### convenuto fosse condannato al risarcimento del danno subito, nella misura di ### 3.136,52, o nella maggiore o minor somma accertata in corso di causa, sempre nei limiti del valore di competenza del Giudice adito, e con vittoria delle spese di giudizio. ### di ### ritualmente costituito, nella propria comparsa contestava gli assunti ex adverso dedotti, sia in punto an debeatur sia in punto quantum debeatur, rilevando la responsabilità esclusiva o quantomeno concorsuale dell'attore, che doveva prestare la massima attenzione nel percorrere il tratto di strada sul quale si era verificata la rovinosa caduta e adottare tutte le cautele necessarie, posto che era facilmente prevedibile la presenza di ghiaccio sul tratto di strada da percorrere, peraltro visibile sia per l'orario indicato dal ### corrispondente al sorgere del sole, sia per la presenza di un impianto di illuminazione pubblica. 
Dettagliatamente, in punto an debeatur, eccepiva che la P.A. convenuta con deliberazione della propria giunta comunale n. 41 del 29/11/2018 (doc. in atti) aveva approvato il “### di ### Neve” per la stagione invernale 2018/2019, che prevedeva, in caso di precipitazioni nevose, una serie di interventi volti a garantire la transitabilità delle strade e il ripristino della viabilità del paese. 
Nello specifico, il suddetto piano prevedeva interventi di spargimento del sale per il disgelo stradale e di sgombero e pulizia delle strade, secondo una graduatoria di priorità.  ### n. 310 del 21/12/2018 (doc. in atti) del ### del ##### a seguito dell'espletata manifestazione d'interesse, il Comune di ### aveva provveduto ad estendere la copertura giornaliera del servizio di spargimento del sale per disgelo e per lo sgombero e la pulizia stradale, di cui al predetto “### Neve”, dalle ore 10:00 alle ore 23:00, affidando il servizio alla società “### Spa”, che già lo espletava, in quanto concessionaria per l'ente comunale della raccolta dei ### nell'orario di svolgimento del servizio di raccolta dei ### ovvero dalle ore 4:45 alle ore 9:45.  ### temporale del servizio garantito dal “### Neve” era stata formalizzata dal Comune di ### e dalla società “### Spa” con la sottoscrizione del “Verbale di Cottimo” del 4/12/2018 (doc. in atti), nel quale era stata stabilita la durata del servizio, con decorrenza dal 10/12/2018 e scadenza al 31/03/2019. 
Deduceva la P.A. convenuta che la dimostrazione del fatto che il servizio fosse stato espletato anche la sera del 25/02/2019 e la mattina del 26/02/2019 si rinveniva nella ### n. 88 del 6/05/2019 (doc. in atti) del ### del ### geom. ### con la quale venivano liquidate le competenze in favore della società “### Spa” per l'espletamento del servizio suppletivo di spargimento del sale per disgelo e per sgombero e pulizia stradale del centro abitato, e contrade rurali, del Comune di ### secondo le modalità e il termine temporale di cui al predetto “Verbale di cottimo” del 4/12/2018. 
Precisava, infine, parte convenuta che l'### comunale di ### il ### aveva provveduto con “###” ### 7608, Reg. P. Albo n. 1045 (doc. in atti) ad invitare i cittadini ad adottare una serie di azioni a tutela della loro incolumità e al fine di rendere più efficace l'applicazione del ### di ### e ### In punto quantum debeatur, la P.A. convenuta contestava l'ammontare richiesto, rilevando la totale mancanza di efficacia probatoria della perizia di parte e della documentazione medica ex adverso prodotta, in quanto atti di parte, l'eccessiva onerosità dell'importo risarcitorio preteso e l'erronea determinazione del danno in riferimento alle ### elaborate dal Tribunale di Milano. 
Chiedeva, quindi, in principalità che la domanda avversaria fosse respinta e in via di mero subordine che fosse riconosciuto il concorso di colpa del ### con conseguente riduzione della responsabilità della P.A. convenuta, in misura proporzionale all'incidenza causale del comportamento del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso; salva, in ogni caso, la condanna di parte attrice al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. 
In diritto ###. 2051 c.c. disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. 
La disposizione di legge in esame prescrive che: “### è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. 
Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno.  (Cassazione civile, ### VI-3, ordinanza n. ### del 22 dicembre 2017). 
Con specifico riferimento al tema della rilevanza degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, deve ritenersi che, una volta che il danneggiato abbia prospettato e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 Il custode, per essere mandato esente da responsabilità per i danni cagionati dalle cose che ha in custodia, è onerato della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, Il caso fortuito è rappresentato da un fatto naturale o del terzo ed è comprensivo anche della condotta incauta della vittima. 
Il fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza che alcuna rilevanza possa, come detto, essere riconosciuta alla diligenza o meno del custode. 
Pertanto, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. 
Il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato, invece, è caratterizzato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento. 
A tal fine, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. 
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943).  a) le prove Nel caso di specie, parte attrice ha fornito la prova del fatto e del nesso causale tramite la teste ### Ha, inoltre, fornito la prova del danno tramite la documentazione medica e la perizia di parte, ritualmente allegate all'atto introduttivo. 
La teste ### nella sua deposizione ha confermato tutte le circostanze capitolate nella memoria istruttoria di parte attrice. 
Ha confermato, infatti, che “…in data ###, alle ore 6,45 circa, in agro di ### il ### si trovava a percorrere a piedi la strada comunale ubicata difronte alla propria abitazione sita in #### alla ### snc con l'intento di raggiungere l'autovettura (regolarmente parcheggiata nelle vicinanze) per recarsi sul posto di lavoro”. 
Ha, altresì, confermato che “…. in quel frangente, a causa della presenza sul manto stradale di una lastra di ghiaccio, non visibile ed in ogni caso non rimossa dal custode della strada, l'odierno attore scivolava cadendo rovinosamente a terra”. 
Ha, infine, confermato che “… nella circostanza si rendeva necessario l'intervento del personale del 118 che, dopo un primo necessario soccorso, trasportava il sig.  ### presso il nosocomio di ### per le cure del caso”.  ### di ### convenuto, dal canto suo, ha inteso assolvere l'onere probatorio, cui era tenuto, tramite il teste ### Costui ha confermato le circostanze capitolate nella memoria istruttoria della P.A.  convenuta, ovvero che “…. nel mese di febbraio del 2019 era dipendente della ### “### Verde” S.p.A. che per il Comune di ### svolgeva anche il servizio suppletivo di sgombero neve e antighiaccio delle strade comunali”; che “… la sera del 25 febbraio e la mattina del 26 febbraio del 2019 ha eseguito il servizio di spargimento del sale per disgelo per le strade del territorio comunale di Ripacandida”; infine, che “… la sera del 25 febbraio e la mattina del 26 febbraio 2019 il servizio di sgombero neve e di spargimento del sale per il disgelo della rete viaria del Comune di ### è stato eseguito anche sulla strada comunale in contrada “Toppo” che costeggia l'abitazione del sig. ### come raffigurata dalle foto n.ro 1) e 2) che Le si mostrano”. 
Ha specificato, inoltre, che “ …. la sera del 25/02/2019 siamo andati alla C.da “Toppo” nei pressi dell'abitazione del #### verso le ore 17-18 e la mattina del 26/02/2029 verso le ore 6:00 a spargere il sale con il mezzo del Comune concesso alla società “### Spa” per espletare il servizio di spargimento sale sulle vie cittadine”.  b) la valutazione delle prove ### la Giudice che parte attrice abbia compiutamente assolto il suo onere probatorio, risultando provato il fatto, il danno e il nesso causale. 
Di nessuna rilevanza appare il rilievo di parte convenuta relativo al vincolo coniugale tra l'attore e la teste ### poiché detto vincolo non determina alcuna incapacità, essendo caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974. 
Né, secondo giurisprudenza di legittimità, in materia di prova testimoniale sussiste, con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti, alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 cod. proc. civ., l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti (CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27791). 
Spetta, dunque, al Giudice dedurre dalle dichiarazioni testimoniali riportate a verbale e dall'analisi delle altre prove se il teste abbia detto il vero o meno. 
Nel caso di specie, parte convenuta ha eccepito l'inattendibilità della teste di parte attrice alla luce del riferimento al mancato servizio di spargimento del sale per disgelo e della rimozione della neve in ### “Toppo”, a suo dire rigorosamente smentito dalla documentazione prodotta dalla P.A. convenuta e dalla deposizione resa dal teste ### Ebbene, la documentazione prodotta dal Comune di ### prova l'esistenza del “### di ### Neve” per la stagione invernale 2018/2019, nel quale era prevista l'attivazione immediata di operazioni volte alla pulizia delle strade e al ripristino della viabilità del paese (doc. 4 di parte convenuta); l'estensione della copertura giornaliera temporale del servizio di spargimento del sale per disgelo, sgombero e pulizia stradale, espletato dalle ore 10:00 alle ore 23:00, anche nell'orario di esecuzione del servizio di raccolta dei ### ovvero dalle ore 4:45 alle ore 9:45 (doc. 5 di parte convenuta); la formalizzazione di detta estensione temporale oraria del servizio prestato dalla società “### Spa” e la durata dello stesso dal 10/12/2018 al 31/03/2019 (doc. 6 di parte convenuta); la liquidazione delle competenze in favore della predetta società per l'espletamento del servizio suppletivo (doc. 7 di parte convenuta). 
La stessa P.A. convenuta ha affidato al teste ### la prova dell'avvenuto espletamento del servizio nella mattinata del 26/02/2019, data corrispondente al sinistro per cui è causa, il quale specificava che la mattina del 26/02/2019 il servizio di spargimento del sale era stato effettuato verso le ore 6:00 sulle vie cittadine, compresa la strada comunale adiacente l'abitazione del ### in ### “Toppo” del Comune di #### la Giudice che la deposizione resa dal teste ### sia tutt'altro che credibile, risultando poco verosimile che in capo di oltre tre anni e non essendo stato presente all'accadimento per cui è causa, costui possa aver ricordato con precisione di aver svolto il servizio di spargimento del sale il ### e addirittura anche l'orario in cui il servizio è stato svolto. 
Alla luce dell'intero costrutto probatorio, la deposizione resa dalla teste di parte attrice non può essere ritenuta inattendibile, non risultando essere stata contraddetta da alcuna evidenza probatoria.  ### di ### convenuto, dal canto suo, non è riuscito a fornire la prova del caso fortuito, né inteso quale fatto naturale o del terzo, né inteso quale condotta del danneggiato stesso. 
Nessuna efficacia esimente, in particolare, può essere riconosciuta alla documentazione prodotta dalla P.A. convenuta, posto che la stessa comprova, come detto, la predisposizione, da parte del Comune di ### di un piano per fronteggiare l'emergenza neve, ma non il caso fortuito, sia se inteso quale fatto naturale, o del terzo, sia se inteso quale condotta del danneggiato. 
Per i motivi esposti, la domanda di parte attrice appare fondata e meritevole di accoglimento.  a) in punto quantum debeatur In assenza di una ricostruzione alternativa offerta dalla P.A. convenuta, la Giudice ritiene di poter condividere le conclusioni della perizia prodotta da parte attrice e decidere in base ad essa e di liquidare l'importo richiesto, calcolato secondo le tabelle del danno biologico ex art. 5, comma 2 L. 57/01, aggiornate al D.M.  ### del 9/01/2019. 
Età del danneggiato alla data del sinistro 59 anni ### di invalidità permanente 2% Punto base danno permanente € 807,01
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 28 Indennità giornaliera € 47,07 CALCOLO del ### Danno biologico permanente € 1.340,44 Invalidità temporanea parziale al 75% € 353,03 Invalidità temporanea parziale al 50% € 658,98 Totale danno biologico temporaneo € 1.012,01 ### danno biologico, così calcolato, occorre sommare la voce del danno morale. 
Tale danno consiste, secondo una definizione ancora condivisa, nelle sofferenze e nei turbamenti d'animo discendenti dalle lesioni patite, nonché nei dolori e patimenti connessi ai trattamenti medici e di riabilitazione effettuati. 
La Suprema Corte (Cass., sez. III, n. 11754 del 15/05/2018) ha statuito che nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle ### del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione, in mancanza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, come nel caso sub iudice. 
Pertanto, pare equo quantificare detta voce di danno nella misura pari ad un terzo della somma liquidata per l'inabilità biologica permanente e temporanea. 
Danno morale (33,33%) € 784,07 ### € 3.136,52 Pertanto, il Comune di ### convenuto, in persona del ### pro tempore, deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attore ### della somma di € 3.136,52, a titolo di risarcimento dei danni da lesioni fisiche subite, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del sinistro 26/02/2019 all'effettivo soddisfo. 
In punto spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto devono essere addebitate al Comune di ### convenuto. 
Le stesse devono essere liquidate tenendo conto del ### di cui al D.M.  n. 55/2014, entrato in vigore il ### entrato in vigore il ### e s.m. e i., dell'attività processuale svolta ed in particolare delle prescrizioni di cui agli artt.  1, 4 e 11. 
Pertanto, si stima congruo liquidare importi corrispondenti ai valori medi previsti per le seguenti fasi: Fase di studio della controversia ### 236,00 Fase introduttiva “ 252,00 Fase istruttoria “ 352,00 Fase decisionale ### 425,00 In definitiva, deve essere liquidato a parte attrice, a titolo di spese processuali, l'importo di ### 1.265,00, oltre 15% rimb. forf. spese generali, Iva e ### In merito al rimborso della somma versata a titolo di contributo unificato atti giudiziari, di cui all' art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, trattandosi di obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, esso grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese e non richiede alcuna espressa statuizione.   P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, - dichiara tenuto e condanna il Comune di ### convenuto, in persona del ### pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore ### della somma di € 3.136,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del sinistro 26/02/2019 all'effettivo soddisfo; - dichiara tenuto e condanna il Comune di ### convenuto, in persona del ### pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore ### delle spese processuali, che liquida nell'importo di € 1.265,00, oltre 15% rimb. forf. spese generali, Iva e ###; - distrae le somme così liquidate a titolo di spese processuali in favore del procuratori legali dell'attore, Avv.ti ### e ### già dichiaratisi antistatari. 
Con sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di ###ssa ###


causa n. 120/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Incoronata Tardugno

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22496 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.153 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 3996 utenti online