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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 15/2026 del 21-01-2026

... risulta precluso a questa Corte per essere coperto da giudicato. ###, in sintesi, ha appuntato le sue doglianze sulla ritenuta natura risarcitoria della domanda in luogo del riconoscimento di una tutela in forma specifica, sul riconoscimento del beneficio oltre i limiti temporali valevoli per i docenti a tempo indeterminato (entro l'anno successivo), e sulla mancata rideterminazione del beneficio in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato. II.5. ### precisato, non è ravvisabile un vizio di extrapetizione da parte del Tribunale, attenendo il distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno in forma equivalente ad una valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da attuarsi dal Giudice al momento della pronuncia. Come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia compulsata in sede di rinvio pregiudiziale, e dianzi ampiamente riportata, “14) il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della #### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BARI ### composta dai magistrati: Dott.ssa ### - ###.ssa ### - ###. ### - ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul r.g. al n.1141 del 2023, ###'#### in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Stato, ### E ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### di ##### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data ### ed iscritto al R.G. n. 6744/2022, ### agendo in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### negli anni scolastici dal 2020 al 2022 e premesso di avere inutilmente richiesto, con pec del 31.05.2022, il riconoscimento del diritto a beneficiare della c.d. “Carta del docente” e del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico in cui aveva lavorato per complessivi € 1.000,00, conveniva in giudizio l'amministrazione, al fine di ottenere dal Tribunale di Trani una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: «A) ### che la ricorrente ha lavorato come insegnante nella ### scolastica con contratti a tempo determinato nei tempi e presso le scuole indicati in narrativa; B) riconoscere in favore dell'istante il beneficio della ### istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno dall'anno scolastico… e, per l'effetto, C) condannare il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore e l'U.S.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante il relativo bonus economico previsto dalla c.d. ### del valore complessivo corrispondente ad € 1.000,00 (mille/00) da utilizzare per le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L. n.107/2015 e successivi decreti attuativi; D) condannare il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore ed l'U.S.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali ed accessori in favore dei sottoscritti avvocati i quali si dichiarano antistatario››.  2. Con sentenza n. 660/2023 del 05.04.2023, il Tribunale di Trani in funzione di Giudice del ### ricostruite la disciplina normativa di riferimento e la giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul tema, ha così definito la controversia: «- dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” pari ad ### 500,00 per ciascun anno scolastico svolto per le causali di cui in motivazione; -condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento di ### 1.000,00 in favore della parte ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla presente sentenza al saldo; - compensa le spese processuali nella misura della metà, condannando il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della quota residua, che liquida complessivamente in ### 180,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre ### 21,50 per esborsi con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario››.  3. Avverso la decisione ha interposto appello il Ministero dell'### e del ### con ricorso depositato in data ###, chiedendone la integrale riforma ovvero, in subordine, il riconoscimento ora per allora del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 della legge 107/2015, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022 e comunque in misura proporzionale al periodo di servizio effettivamente svolto.  4. Con ordinanza del 09.10.2025, preso atto della sopravvenuta cancellazione dall'### del procuratore costituito in primo grado per la parte ricorrente, il giudizio veniva interrotto e di seguito riassunto con ricorso in riassunzione del 10.10.2025 da parte del Ministero appellante, il quale si riportava alle rassegnate conclusioni.  5. Con memoria del 02.01.2026, si costituiva la ### che, eccepita l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestati i motivi di gravame, chiedeva la conferma della sentenza e, in subordine, articolava appello incidentale chiedendo la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento del beneficio della ### ex art. 1, comma 121 della L. n.107/2015, per le annualità 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna del Ministero all'accredito dell'importo dovuto sula piattaforma elettronica dedicata, previa restituzione della somma di € 1.000,00, già ricevuta in esecuzione della sentenza.  6. All'odierna udienza all'esito della discussione la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.   - - - - - - - - - - - I.a. Con il primo motivo di gravame, l'appellante principale eccepisce il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., accordato il risarcimento del danno per equivalente non richiesto affatto dalla docente nel ricorso introduttivo della lite, essendosi limitata quest'ultima ad invocare il risarcimento in forma specifica, pervenendo così erroneamente ad una statuizione di condanna dell'### al pagamento dell'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2016 per ciascuno degli anni scolastici di riferimento ed attribuendo, per tal via, un bene della vita differente da quello invocato dall'istante, con conseguente nullità della sentenza. 
I.b. Con il secondo rilievo censorio, il Ministero si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sotto il profilo del trattamento illegittimamente più favorevole dei supplenti temporanei, con discriminazione c.d. “alla rovescia” dei docenti di ruolo, posto che a questi ultimi, secondo il disposto dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 spetterebbe l'attribuzione di una carta avente un dato valore nominale, con un preciso vincolo di destinazione e finalità di impiego - ossia la formazione e l'aggiornamento - laddove all'odierna appellata è stato riconosciuto un importo monetario senza destinazione vincolata, costituente trattamento privilegiato e senza i limiti temporali cui soggiace la fruibilità della carta elettronica per il personale docente a tempo indeterminato. Deduce inoltre l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il beneficio anche in relazione all'annualità 2020/2021, atteso che il ricorso sarebbe stato depositato solo durante l'anno scolastico 2022/2023 e dunque oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto fissato dalla normativa per la fruizione del bonus. 
I.c. Con il terzo e più articolato motivo, il Ministero lamenta ulteriormente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 del citato accordo quadro in relazione all'erroneità, carenza di motivazione e di prova in relazione al danno ed alla disparità di trattamento. 
I.c.1. Evidenzia in particolare la fallacia del ragionamento del primo giudice sul falso presupposto che l'omessa fruizione della ### produca un danno patrimoniale da risarcire, pur non essendo, per come qualificata dal legislatore, una mera elargizione di denaro liberamente disponibile da parte del percettore, bensì, piuttosto, un rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, i cui importi, accreditati sulla ### risultano fruibili esclusivamente per l'acquisto di materiale formativo, con la conseguenza che il residuo importo, eventualmente non utilizzato, non rimane affatto nella disponibilità del docente; sicché, in mancanza di acquisti mirati - nella specie, non solo non provati, ma neppure allegati - diventerebbe impossibile individuare il danno patrimoniale sofferto. 
Né il danno potrebbe, a dire dell'appellante, essere individuato nel mero mancato aggiornamento, posto che, contrariamente al personale in ruolo, la formazione e l'aggiornamento dei docenti non di ruolo non sono affatto obbligatori, ma affidati alla sensibilità di ciascuno; il bagaglio culturale personale non influisce, infatti, sull'affidamento degli incarichi di docenza, che avviene esclusivamente sulla base dell'inserimento in graduatorie. 
I.c.2. Rammenta, inoltre, il Ministero che il danno deve essere risarcito assegnando alla persona offesa l'utilità venuta meno, riportando così la situazione a quella illecitamente alterata dal fatto generatore; ne consegue che una corretta statuizione risarcitoria dovrebbe prevedere al più l'assegnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata, attraverso il rilascio di una ### del docente con le dovute disponibilità di spesa. 
I.c.3. Denuncia, per altro verso, la non conformità a buona fede consistente nel «far maturare varie annualità e poi richiedere tutela per equivalente, ottenendo la maggiore utilità dell'assegnazione di una somma per equivalente senza vincoli di spesa». 
I.c.4. Lamenta infine un vizio di comparazione, sotto due diversi profili, tra docenti precari e docenti di ruolo, che condurrebbe ad una verosimile discriminazione al contrario: a) la finalità vincolata di utilizzo della ### per i docenti di ruolo, spendibile, entro un determinato arco temporale, solo per determinati beni oggetto di aggiornamento professionale e, di contro, l'utilizzo del tutto libero della somma di € 500,00 per i docenti precari; b) l'attribuzione di una somma di denaro, parametrata tout court ad un'intera annualità, anche nelle ipotesi in cui il docente precario presti attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto al docente di ruolo. 
Sotto tale ultimo profilo, rimarca che parte appellata non ha prestato servizio per gli interi anni per i quali ha richiesto ed ottenuto condanna del Ministero al risarcimento del danno, per periodi più limitati, di talché “l'importo (…) andrebbe rideterminato in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato”. 
I.d. Con il quarto motivo deduce infine l'appellante che nel caso di modificazione della statuizione e soccombenza della parte, ai sensi degli artt. 91 e ss c.p.c., la decisione sulla questione accessoria delle spese segua quella sulla statuizione principale di merito, con vittoria del doppio grado del giudizio. 
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, nei termini di cui alle rassegnate conclusioni.  - - - - - - - - - - II.1. Preliminarmente, in considerazione della specifica articolazione dei motivi di gravame nonché della sufficiente indicazione delle statuizioni appellate e delle ragioni inerenti al loro asserito carattere erroneo, l'appello deve ritenersi ammissibile, siccome rispettoso delle indicazioni previste dall'art. 434 c.p.c. nel testo novellato dall'art. 54, comma 1, lett. c-bis, del D.L. n.83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, da ultimo, dall'art. 3, comma 31, del D.Lgs n.149 del 10.10.2022. 
Ne consegue che i motivi di gravame, in ragione della corrispondenza degli stessi rispetto alla motivazione del primo giudice - che consegue al fatto di essere sufficientemente esplicativi delle ragioni che avrebbero dovuto essere diversamente valutate ai fini di una differente apprezzamento della pretesa attoreavanno, dunque, scrutinati nel merito. 
Inoltre, l'appello proposto non si appalesa neppure inammissibile per manifesta infondatezza ex art. 348bis c.p.c. come pure eccepito dall'appellato, occorrendo procedere, ai fini di una ponderata decisione e tenuto conto della giurisprudenza intervenuta in materia, al vaglio delle doglianze e alla corretta determinazione del petitum del ricorso. 
II.2. Tanto premesso e pervenendo al merito del gravame, occorre ribadire, in linea con analoghi precedenti della Corte che la Corte di Giustizia (sentenza 14.09.2023, causa C-113/22, CX. c. ### de la ### §41, e in termini sentenza 26.01.1999, causa C-18/95, ### sentenza 28.01.2015, Ö###, C-417/13, sentenza 14.03.2018, in causa C- 482/2016, ### ha chiarito che «quando una discriminazione, contraria al diritto dell'### sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria». 
Ne discende che ai fini dell'applicazione del meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla ### il trattamento spettante ai docenti discriminati, per effetto dell'accertamento della natura discriminatoria della mancata concessione anche ai docenti precari della carta docente, deve essere determinato prendendo a riferimento il vincolo di destinazione imposto dal legislatore e le condizioni alle quali i regolamenti attuativi subordinano l'attribuzione della carta ai docenti di ruolo, dovendo essere garantito alle persone svantaggiate il medesimo trattamento riservato alle persone favorite.  ###. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.  “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il bonus di 500 euro costituisce, dunque, un contributo per la formazione professionale, per cui l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti a tempo indeterminato può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della ### elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione del docente, fruibile presso specifici soggetti individuati dal Ministero. Analogamente la definizione del trattamento normativo spettante ai docenti discriminati e delle caratteristiche che deve avere il rapporto a termine, per essere comparabile alla prestazione resa dal docente di ruolo, devono essere determinati sulla scorta del trattamento erogato ai docenti beneficiati in base ai regolamenti adottati con i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, venendo altrimenti violato non solo il divieto di discriminazione tra docenti a termine e a tempo indeterminato, sancito nella 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 (recepito dalla direttiva 1999/70/CE), ma anche il principio di uguaglianza, di cui all'art 20 della ### Nel dare attuazione alla previsione normativa, si è previsto all'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015 che i destinatari della carta docente siano “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, escludendo, quindi, i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
Come noto la ###, con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha sancito che la mancata attribuzione della ### del docente al personale precario si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999, in quanto non esiste alcuna ragione oggettiva per riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua, atteso che l'art. 282 del D.Lgs. n. 297/94 e gli artt. 63 e 64 del ### del 29 novembre 2007 prevedono l'obbligo di fornire la formazione professionale a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti con contratti a termine, anche di breve durata.  ### la ### è infatti palese che «la situazione di UC e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal Ministero nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste». 
Tanto impone la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce la ### elettronica anche al personale precario, rimettendo al giudice nazionale l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione della stessa, da determinarsi sulla base delle condizioni a cui l'ordinamento interno ne subordina il godimento da parte dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. 
II.2.a. In tema, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.04.2023, ha affermato, con sentenza n. 29961 depositata in data ###, i seguenti principi: 1) la ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.  124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; 2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto; l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri; tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali; peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo; né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative; è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione; 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la ### “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente; si tratta, afferma la S.C., di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro; il pregiudizio, specifica la Corte, “va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”; 4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.  124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del ### 28.11.2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999, conseguente all'applicazione diretta - previa disapplicazione del diritto interno confliggente - della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'### allegato alla ### 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: «### significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa›› (così Cass. citata, con richiamo a Corte di Giustizia 9 settembre 2003, ### punto 49); b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della ### avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Questi dunque i principi fondamentali cui attenersi. 
II.2.b. Precisa ancora la Suprema Corte, nella articolata e complessa motivazione, con riferimento alla questione della soglia minima di durata che deve avere il contratto a tempo determinato per potere beneficiare in misura integrale del bonus di 500 euro, che possano beneficiare della piena equiparazione solo i docenti che siano stati assunti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, oppure che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto. 
La Corte perviene a tale conclusione in quanto la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” lascerebbe intendere la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. 
Il nesso tra la ### e la didattica è, altresì, evidenziato, afferma la Cassazione, dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la ### è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il ### dell'### (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co.  3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. 
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs.  297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Conclude sul punto la Suprema Corte che tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico; l'impostazione della norma è stata in termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata. 
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura; allorquando essi svolgano, come nella fattispecie, una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. 
Evidenzia pure, nella statuizioni dianzi citata, l'irrilevanza della disparità di trattamento rispetto ai docenti «in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati» o a tempo parziale, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, garantiscono la fruizione della carta anche se non sono stati ancora immessi in ruolo (perché non hanno ancora superato il periodo di prova) e benché non insegnino o lavorino per soli 90 giorni all'anno, così come rispetto ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo n. 297/94, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016 riconosce il diritto alla carta nonostante gli stessi vengano impiegati «in supplenze temporanee di breve durata».  ### la Cassazione queste fattispecie concretizzano situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari, da cui non possono desumersi criteri idonei all'individuazione del lavoratore comparabile, dovendo tenersi “in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica «annua»”. 
Per tale motivo, secondo la Cassazione, non possono essere riconosciuti come comparabili neppure i docenti con supplenze di durata complessiva superiori ai 180 giorni, per i quali l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94 sancisce l'equiparazione alle supplenze annuali, in quanto tale disposizione riguarderebbe solo lo specifico fenomeno della ricostruzione della carriera ed è stata comunque modificata a decorrere dall'a.s. 2023/24 dal ### DL. n. 69/2023. 
Ricorda, infine, che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. 
II.2.c. Giova, infine, evidenziare, anche a smentita della pretesa del Ministero, che alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione ### può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile (come richiesto nella fattispecie con riferimento all'anno scolastico 2020/2021). 
Non convince, infatti, l'interpretazione di parte della giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio - secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che, il riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo. 
La Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla ### Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del 28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale. 
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che suddetta disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento. 
La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M. 23.9.2015 e il D.P.C.M. del 28.11.2016). 
II.2.d. Infine, per mera completezza, va disattesa, in quanto priva di fondamento, l'argomentazione (pure fatta oggetto di doglianza da parte del Ministero appellante), secondo cui in ipotesi di riconoscimento in favore del docente del bonus ### docente, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvantaggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico. 
La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6) … l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. 
Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche; presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni. 
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni: a) innanzitutto, nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come ‘annualità' didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. 
Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della ### quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”; b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale ‘annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), facendo intendere dunque che ciò che rileva è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999; c) alla circostanza che la ### docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore; diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo - quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto; che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta del resto confermato dallo stesso Ministero dell'### il quale nella ### 23.05.1980 n. 147 (prot. 2391/49/SR) prevede che i servizi pre -ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di sei ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche, didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del docente part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno; d) ancora, alla circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo; e) infine, alla valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la ### al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a «valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo. 
II.3. Va, infine, dato atto che, nelle more della pronuncia della Suprema Corte è stato emanato il D.L. n. 69 del 13.6.2023 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, 103), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede all'art. 15, che «1. ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Per quanto concerne poi la durata della prestazione il DL. n. 69/23 ha disposto, all'art. 14, che ai fini della ricostruzione della carriera «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg., contenuta nell'art. 11, comma 14, della ### n. 124/99. 
Pur non trovando applicazione, ratione temporis, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») alla fattispecie in esame, certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500 euro va riconosciuto soltanto ai soli docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999.  ###. 15 del DL. n. 69/23 non può essere esteso certamente agli anni diversi dall'a.s. 2023/24, atteso l'espresso riferimento a tale anno, il che lascia intendere l'impossibilità di applicare la disposizione agli anni precedenti (e successivi), poiché riconducibile alle norme che facendo «eccezione a regole generali o ad altre leggi», ai sensi dell'art. 14 delle ### «non si applicano oltre i casi e i tempi in essa considerati», con divieto di estensione analogica. 
II.4. Alla luce dei suesposti principi, devono essere esaminati i profili dei motivi di appello il cui esame può essere condotto complessivamente per l'intima connessione, non senza avere prima evidenziato avere del tutto omesso il Ministero appellante di muovere censura alcuna in ordine alla qualificazione e natura giuridica dei singoli rapporti lavorativi intrattenuti con la docente negli anni di cui in ricorso, ritenuti dal primo giudice (con valutazione in questa sede non censurata) perfettamente parificabili a quelli per i quali il beneficio era stato ritenuto spettante, con la conseguenza che ogni diverso accertamento risulta precluso a questa Corte per essere coperto da giudicato.  ###, in sintesi, ha appuntato le sue doglianze sulla ritenuta natura risarcitoria della domanda in luogo del riconoscimento di una tutela in forma specifica, sul riconoscimento del beneficio oltre i limiti temporali valevoli per i docenti a tempo indeterminato (entro l'anno successivo), e sulla mancata rideterminazione del beneficio in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato. 
II.5. ### precisato, non è ravvisabile un vizio di extrapetizione da parte del Tribunale, attenendo il distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno in forma equivalente ad una valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da attuarsi dal Giudice al momento della pronuncia. 
Come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia compulsata in sede di rinvio pregiudiziale, e dianzi ampiamente riportata, “14) il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della #### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”. 
Chiarisce ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Ministero all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la ### e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552)…Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto”. 
II.6. Nella fattispecie in esame, il difensore della ### in atti e all'udienza di discussione ha dichiarato essere la docente a tutt'oggi inserita nel sistema scolastico. 
In applicazione dei principi innanzi esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica, e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente: rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, avendo peraltro la stessa ricorrente nelle conclusioni invocato la condanna del Ministero all'attribuzione “del beneficio della ### del docente, istituita dalla ### n.107/2015” per la evidente necessità che il bonus fosse utilizzato nei modi e per le finalità indicate dalla richiamata normativa. 
Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'attribuzione, in favore della stessa, della ### ed in misura piena per le ragioni in precedenza esposte. 
II.7. In conclusione, decidendo sull'appello proposto, in riforma dell'impugnata sentenza deve riconoscersi in favore di ### il diritto a fruire della ### del docente per un valore pieno di euro 500,00 in ciascuno degli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, con conseguente condanna del Ministero ad ottemperare in tal senso, con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994. 
Resta assorbito l'appello incidentale ed ogni altra questione. In particolare, è assorbita la domanda con cui parte appellata ha anche chiesto in via subordinata [v. punto 2) delle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione in appello] che, in caso di accoglimento del gravame proposto dal Ministero relativo alla domanda risarcitoria “in forma specifica”, fosse ordinata la restituzione della somma di euro 1.000,00, ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado. 
Premesso infatti che il giudice dell'impugnazione che riforma la sentenza impugnata ha il potere ma non l'obbligo, purché ne ricorrano i presupposti e non siano necessari accertamenti in fatto che comportino un ampliamento del thema decidendum, di pronunciarsi d'ufficio sui conseguenti effetti ripristinatori o restitutori (così Cass. n. 24171 del 2020), tali effetti - in quanto connessi all'effetto c.d. "espansivo esterno" della riforma (art. 336, secondo comma, c.p.c.) - non discendono ipso facto dalla sentenza riformata, con la conseguenza che la parte interessata può proporre la relativa domanda in sede di impugnazione ovvero instaurando un autonomo giudizio. 
II.8. Quanto alle spese del doppio grado giudizio, atteso l'intervento chiarificatore della Suprema Corte sopraggiunto solo nel corso del giudizio con la finalità di precisare le modalità di riconoscimento del beneficio, si ritiene equo disporne la compensazione tra le parti per metà e porre la metà residua a carico del Ministero appellante, in forza della sua prevalente soccombenza, con distrazione in favore del difensore della ricorrente odierna appellata dichiaratosi antistatario. 
La liquidazione è affidata all'infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al d.m. n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Bari, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'### e del ### con ricorso depositato in data ### e riassunto il ###, avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di ### n. 660/2023, nei confronti di ### nonché sull'appello incidentale di quest'ultima, così provvede: - accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, assorbito l'appello incidentale, in riforma della impugnata sentenza, condanna il Ministero dell'### e del ### all'attribuzione, in favore di parte appellata, della ### per un importo pari al valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n.107/2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994; - condanna il Ministero appellante al pagamento, in favore della ### della metà delle spese del doppio grado del giudizio che liquida per l'intero, quanto al primo grado del giudizio in complessivi € 1.500,00 e con riferimento al presente giudizio di appello in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione; compensa tra le parti la restante metà delle spese processuali del doppio grado del giudizio. 
Così deciso in ### addì 12.01.2026 ###.ssa ### est. 
Dott. ### n. 1141/2023

causa n. 1141/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Morgese Nicola, Vittoria Orlando

M
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Tribunale di Messina, Sentenza n. 126/2026 del 23-01-2026

... domande (o frazioni di domanda). Al passaggio in giudicato della presente sentenza il credito di valore diventerà di valuta (Cass. n. 5008/05). Non sono integrati i presupposti per riconoscere il rimborso della spesa per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (ne è documentato il pagamento con ricevuta e fattura, ma in effetti non è avanzata una specifica domanda: la questione è esaminata per completezza di analisi), perché, una volta esclusa la sussistenza del diritto alla corresponsione dell'indennizzo preteso a titolo di invalidità ###, non si potrebbe ritenere che la detta spesa, assimilabile ad un danno emergente (Cass. ###/23), fosse necessaria per l'accertamento di un danno indennizzabile. In considerazione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda, con uno scarto notevole tra la somma liquidata e la somma richiesta, le spese - in conformità ad un principio giurisprudenziale consolidato (Cass. n. 13827/24; Cass. n. 13212/23) - vanno compensate. P.Q.M. il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa, 1) condanna la convenuta a corrispondere all'attrice la somma di euro 12,96, oltre rivalutazione (leggi tutto)...

testo integrale

Repubblica italiana NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### civile nella persona del Giudice monocratico dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3785/2013 R.G., proposta da ### (###), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minorenne ### (###), entrambe nella qualità di eredi di ### (###), difese dall'avv. ### ‒ attrice contro ### s.p.a. (###), difesa dall'avv. ### de ### ‒ convenuta ### delle parti: come in atti. 
FATTO E DIRITTO ### riassumendo la causa intrapresa davanti al Giudice di pace di ### di ### che ha dichiarato la propria incompetenza per valore, ha citato in giudizio la ### s.p.a. esponendo quanto segue. 
In data ###, verso le ore 16:20, durante una partita di calcio valevole per il campionato di 2° categoria per l'anno 2010, giocata a ### subiva, in uno scontro, un «brutto calcio alla caviglia sinistra», che gli causava ‒ come accertato in seguito all'### di ### ‒ una «frattura del malleolo tibiale», curata con applicazione di un apparecchio gessato per circa 45 giorni.  ### era socio della A.S.D. Furci, nonché membro del consiglio di #### contro i danni amministrazione nella qualità di direttore sportivo.  ### s.p.a., che assicurava i tesserati dal rischio di infortuni, corrispondeva la somma complessiva di euro 1.300,00 a titolo di indennizzo (di cui euro 800,00 per la frattura ed euro 500,00 per l'applicazione del gesso). 
Lamentando danni maggiori, di tipo biologico, morale, estetico e relazionale e per spese sanitarie, ### ha chiesto la condanna della società assicuratrice alla corresponsione delle somme atti a liquidarli.  ### s.p.a., costituitasi, ha resistito alla domanda eccependo: che la polizza prevedeva per la frattura della tibia un indennizzo di euro 800,00 e per l'applicazione di apparecchio gessato un indennizzo di euro 500,00, mentre niente era previsto per l'invalidità temporanea; che le spese sanitarie non erano rimborsabili e, se lo fossero state, si sarebbe dovuto tenere conto delle franchigie previste nella polizza. 
Si è costituita ### in proprio e quale genitore esercente la responsabilità sulla figlia minorenne ### entrambe eredi di #### s.p.a. ha cambiato la denominazione sociale dapprima in ### s.p.a. e in seguito in ### s.p.a., incorporata nella HDI ### s.p.a. 
È stata acquisita, formalmente, la relazione di consulenza tecnica depositata nel procedimento intrapreso ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. 
La domanda è accoglibile per quanto di ragione. 
Agli atti è prodotta la “convenzione” per l'assicurazione da eventi e rischi quali, tra gli altri, le lesioni, stipulata dalla ### con la ### s.p.a., valida per il periodo dal 1°.7.2008 al 30.6.2012. 
Sulla esistenza e sulla efficacia del rapporto assicurativo, comunque, come anche sul sinistro e su tempi e modi della sua verificazione, non si registrano contestazioni o eccezioni di sorta, nemmeno generiche. 
Il consulente tecnico d'ufficio, in base all'esame della documentazione medicosanitaria e alla visita sulla persona, ha determinato i postumi di invalidità permanente nella misura del 3%, quali esiti della «frattura a carico del malleolo tibiale della caviglia» ###, tali da comportare una riduzione di un terzo dei movimenti di flessione dorsale della caviglia e verosimile flebopatia post-trauma. 
Le conclusioni dell'ausiliario sono senz'altro da recepire, in quanto non appaiono affette da vizi o errori di metodo, del resto non prospettati da alcuna delle parti con argomenti specifici o tramite elementi atti ‒ in ipotesi ‒ a farli emergere. 
Le risultanze non sono oggetto di critiche rilevanti, mirate a confutarle (v., quanto all'attrice, l'atto di citazione e la memoria conclusionale datata 26.6.2025; v., quanto alla convenuta, la comparsa di risposta e la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.). 
Non sussistono, perciò, ragioni ‒ logiche o tecniche ‒ per disporre una eventuale integrazione o una rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, anche in relazione al complessivo tenore delle allegazioni delle parti. 
In base all'art. 1882 c.c. «l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana».  ###. 1905 c.c. ‒ inserito nella ### relativa all'assicurazione «contro i danni» e rubricato «### del risarcimento» ‒ stabilisce che «l'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro». 
Sul punto, è da ricordare che «l'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni» (Cass. n. 13233/14; in senso analogo, n. 10602/18). 
Perciò, il danno per l'infortunio subito dall'assicurato è risarcibile nei modi e nei limiti stabiliti nel contratto e nelle relative clausole e condizioni.  ### è comunemente inteso come fattore esterno che causa una lesione dell'organismo e nella polizza è definito conformemente, come «causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili», a cui segua una invalidità permanente o una inabilità temporanea. 
In linea generale, «nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro» (Cass. n. ###/17).  ### la giurisprudenza di legittimità ‒ è un principio consolidato ‒ «nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito», mentre «attengono, viceversa, all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito» (Cass. n. 12804/06; in senso identico, Cass. n. 15598/19; Cass. n. 8235/10; Cass. n. 395/07, la quale ha puntualizzato che il primo tipo di clausole è soggetto alla specifica approvazione preventiva per iscritto, regime da cui è escluso il secondo tipo di clausole; Cass. n. 5158/05). 
Applicando questo criterio ###, è evidente come la clausola di un contratto di assicurazione che, ad esempio, stabilisca in una misura minima percentuale l'invalidità permanente o in una certa durata l'invalidità temporanea indennizzabili sia relativa al contenuto e ai limiti della garanzia assicurativa, definendone l'oggetto e specificando il rischio. 
Così, se la polizza assicurativa prevede un indennizzo per gli eventi ### che causano una invalidità permanente maggiore del 5%, il rischio assicurato è solamente quello, perché la clausola (senza limitare la responsabilità dell'assicuratore) definisce quale evento è incluso nella copertura, contemporaneamente escludendo quelli che ne restano esclusi: definisce quindi l'oggetto del contratto. 
La giurisprudenza di legittimità si è espressa in questo senso, allorquando ha affermato ‒ ad esempio: ma è evidente la similarità dei casi ‒ che «in una polizza assicurativa contro gli infortuni, la clausola la quale limiti la durata della convalescenza indennizzabile ha la funzione di circoscrivere l'oggetto del contratto, e non di limitare la responsabilità dell'assicuratore, e quindi non necessita di approvazione per iscritto ex art.  1341 c.c.» (Cass. n. 102/99: «La clausola delle condizioni generali concernente il limite della indennità di convalescenza non va ritenuta rientrante tra quelle che prevedono una limitazione di responsabilità e non è, quindi, soggetta alla specifica approvazione per iscritto ivi prevista perché non riduce l'ambito obiettivo della responsabilità rispetto alle previsioni di legge o di contratto, ma determina soltanto i limiti entro i quali l'obbligazione assunta deve ritenersi operante fissando con la esclusione di alcuni casi la effettiva portata della copertura assicurativa»; «la clausola in oggetto, in effetti, ha per scopo quello di delimitare il rischio inteso come avvenimento futuro ed incerto in relazione al cui possibile verificarsi è stipulato il contratto in senso qualitativo ed ontologico con la previsione che la indennità di convalescenza viene corrisposta solo in relazione ad un periodo corrispondente a due giorni di durata del ricovero»). 
Passando ad esaminare il caso, nel contratto di assicurazione sono contenute le seguenti clausole: l'assicurazione copre il rischio da infortuni che colpiscano, tra gli altri, i calciatori nel campo o ai limiti dell'impianto sportivo o nel luogo in cui avvenga l'attività sportiva; le somme assicurate sono per le «lesioni» di euro 80.000,00 e per l'applicazione di apparecchio gessato di euro 500,00 (importo forfettario); una somma è prevista a titolo di indennità giornaliera, ma solamente per i casi di ricovero ###; per i casi di invalidità permanente è stabilita una «franchigia assoluta», con esclusione dell'indennizzo («non si farà luogo ad indennizzo») per le invalidità permanenti di grado «non superiore al 5%»; la tabella delle lesioni (allegata al contratto) prevede per la frattura della tibia, alla estremità inferiore, tra cui il malleolo mediale, un indennizzo (forfettario, in importo fisso) di euro 800,00. 
Non vengono in rilievo le clausole relative alla copertura assicurativa per i “dirigenti”, perché il loro oggetto è delimitato agli infortuni occorsi nell'esercizio della «attività di dirigente», mentre l'infortunio subito dal ### si era verificato durante una partita di calcio, sicché è ininfluente la circostanza che lo stesso rivestisse anche, nell'associazione, la detta qualifica. 
La distinzione tra “lesione” e “invalidità permanente”, su cui l'attrice fonda la pretesa contestando l'eccezione della compagnia assicuratrice (pagg. 5 e 6 della memoria conclusionale datata 26.6.2025), non rileva ai fini della spettanza dell'indennizzo. 
La previsione, contenuta nella clausola n. 52, dell'indennizzo «per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio» e la previsione, contenuta nella clausola n. 54, dell'indennizzo per l'invalidità permanente tanto totale quanto parziale non implicano la copertura assicurativa anche del danno da invalidità temporanea. 
Invalidità permanente e invalidità temporanea sono categorie diverse: lo sono nella legislazione e nella giurisprudenza.  ###. 139 del d.lgs. n. 209/05 contempla la distinzione «danno biologico permanente», correlandolo ai «postumi da lesioni», e il «danno biologico temporaneo», correlandolo alla «inabilità», che può essere assoluta (100%) o parziale (inferiore al 100%) ed è misurabile in giorni. 
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «la lesione dell'integrità psicofisica, da cui scaturisce il danno biologico, può determinare una invalidità tanto temporanea quanto permanente, pregiudizi che, pur avendo medesima natura giuridica, non si implicano a vicenda in quanto diversi in fatto» (Cass. 18560/19).  ###à temporanea ha, per definizione, una durata limitata ed è destinata a cessare con la stabilizzazione dei postumi, a partire dalla quale emerge l'invalidità permanente (Cass. n. 26897/14, la quale ha puntualizzato che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, perché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno; cfr. anche Cass. n. 5197/15). 
La lesione corporale, l'infortunio, non è (da sola) il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, che sorge soltanto dalla situazione di invalidità, limitata, nel contratto di assicurazione efficace tra le parti, a quella permanente. 
Nell'assicurazione contro gli infortuni «la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che da questo momento decorre la prescrizione annuale ai sensi dell'art. 2952 c.c.» (Cass. 1563/98).  ### delle clausole di un contratto di assicurazione soggiace ai canoni normativi di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 2512/13; Cass. n. 16376/06). 
In base ai criteri di interpretazione dei contratti definiti dagli artt. 1362 e seguenti c.c. si deve ritenere che la polizza assicurativa non copra il rischio da invalidità temporanea. 
È prevista una indennità giornaliera per i casi di ricovero ospedaliero, con una franchigia di due giorni per il primo ricovero ed esclusione dell'indennità per i ricoveri successivi durati fino a due giorni. 
Perciò, mancando la prova ### di un ricovero ospedaliero (dalla cartella clinica risulta che l'accesso in ospedale era avvenuto in data ### alle ore 12:11 e che l'uscita era avvenuta lo stesso giorno alle ore 15:36, previa «immobilizzazione», mentre dal referto medico datato 9.3.2010 emerge l'applicazione di apparecchio gessato, che sarebbe stato eliminato, come da certificato, in data ###), la cui durata fosse stata eccedente quel limite di due giorni, non è riconoscibile un indennizzo per l'invalidità temporanea, totale o parziale che fosse stata.   Il danno da invalidità permanente è coperto nei limiti quantitativi (di importo) nella stessa polizza stabiliti: euro 800,00 per la frattura del malleolo tibiale; nel limite del 5% quanto ai postumi di invalidità permanente. 
Non è contestato tra le parti, ed anzi è ammesso, il fatto che l'assicuratrice avesse corrisposto euro 800,00 a titolo di indennizzo per la frattura del malleolo tibiale. 
Il consulente tecnico d'ufficio ‒ lo si è visto ‒ ha determinato nella misura del 3% il grado di invalidità permanente riportato dall'assicurato a causa della lesione, invalidità al di sotto del limite generico (5%) indennizzabile. 
Quanto alle spese indennizzabili, va rilevato che le condizioni di assicurazione prevedono: tra le somme assicurate, il rimborso di spese di cura ospedaliere, spese di cura pree postintervento chirurgico, spese specialistiche, nonché una indennità forfettaria per applicazione di apparecchio gessato; il rimborso di spese di cura pree post intervento chirurgico, per quelle mediche sostenute entro i novanta giorni prima o dopo un «intervento chirurgico», con il limite di euro 500,00 per sinistro, «per le spese relative a trattamenti fisioterapici», e di euro 300,00 «per le spese di visite mediche», con una franchigia «fissa ed assoluta» di euro 100,00 per sinistro (clausola n. 42); un rimborso di spese per prestazioni specialistiche, individuate specificamente. 
Il costo documentato (con la fattura dell'importo di euro 500,00) per prestazioni di fisiokinesiterapia non è rimborsabile, in quanto non sostenuto entro novanta giorni dopo l'intervento chirurgico, ipotizzando ‒ per finalità di analisi: nella polizza il “trattamento chirurgico” è definito come “cruento” e con necessità di rimanere quanto meno una notte in un istituto di cura ‒ che l'applicazione di un apparecchio gessato sia riconducibile alla categoria: il gesso era stato applicato in data ###, mentre la fattura reca la data del 3.8.2010 (il novantesimo giorno coincideva con il ###) Sono provate spese per radiografie per complessivi euro 87,96. 
Nelle condizioni di assicurazione è previsto (clausola n. 43) il rimborso delle spese per prestazioni specialistiche, tra cui le radiografie, a parte rispetto al rimborso di altre spese, con una franchigia «fissa ed assoluta» di euro 75,00. 
A tale titolo va riconosciuta, perciò, la spettanza della somma di euro 12,96. 
Quanto alle spese per le visite mediche, complessivamente di euro 60,52, non può esserne riconosciuto il rimborso: la franchigia di euro 100,00 ne assorbe l'ammontare, anche senza considerare che importi di euro 30,26 erano stati pagati dopo i novanta giorni dall'intervento e che l'applicazione di un apparecchio gessato non appare riconducibile alla categoria dell'intervento chirurgico, come definito nella polizza. 
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali, nonché le risultanze dell'istruttoria tecnica, la convenuta va condannata a corrispondere all'attrice la somma di euro 12,96, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale, stimato equo e ragionevole nell'assenza di elementi specifici per riconoscerli ad un tasso diverso (Cass. n. 10376/24; sul metodo di computo, in generale, da Cass. Un. n. 1712/95), sulla somma rivalutata anno per anno, a far data dal 3.6.2010 (data dell'ultima ricevuta di pagamento), mentre sono da intendersi rigettate le altre domande (o frazioni di domanda). 
Al passaggio in giudicato della presente sentenza il credito di valore diventerà di valuta (Cass. n. 5008/05). 
Non sono integrati i presupposti per riconoscere il rimborso della spesa per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (ne è documentato il pagamento con ricevuta e fattura, ma in effetti non è avanzata una specifica domanda: la questione è esaminata per completezza di analisi), perché, una volta esclusa la sussistenza del diritto alla corresponsione dell'indennizzo preteso a titolo di invalidità ###, non si potrebbe ritenere che la detta spesa, assimilabile ad un danno emergente (Cass. ###/23), fosse necessaria per l'accertamento di un danno indennizzabile. 
In considerazione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda, con uno scarto notevole tra la somma liquidata e la somma richiesta, le spese - in conformità ad un principio giurisprudenziale consolidato (Cass. n. 13827/24; Cass. n. 13212/23) - vanno compensate.  P.Q.M.  il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa, 1) condanna la convenuta a corrispondere all'attrice la somma di euro 12,96, oltre rivalutazione secondo l'indice FOI dell'### dal 3.6.2010 e, sull'importo via via rivalutato anno per anno, interessi al tasso legale, con decorrenza dal 3.6.2010 e fino al pagamento o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza; 2) compensa le spese. 
Così deciso in ### il 21 gennaio 2026.  

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 3785/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Bonfiglio Giuseppe

M

Tribunale di Como, Sentenza n. 51/2026 del 27-01-2026

... sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'### di ### del Comune di ### (Comune di residenza delle parti), per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. MANDA alla ### per la comunicazione ai ### dell'Ente affidatario-Comune di ### Così deciso in ### nella camera di consiglio in data ###. ####ssa #### n. 3618/2024 (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3618/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO - ### - Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. ### dott.ssa ### rel. est.  dott.ssa ### D'### onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA ### nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da ### (C.F. ###), nata in ### il ###, rappresentata e difesa dall'avv.  ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore RICORRENTE CONTRO ### (C.F. ###), nato in ### il ### RESISTENTE CONTUMACE Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'### del ###, in persona del ### - ### della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento. 
OGGETTO: ### CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE rassegnate all'udienza del 1.12.2025, a seguito di discussione orale Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri scritti introduttivi e chiede che la causa sia rimessa al Collegio per la decisione, riportandosi alle conclusioni in atti, chiedendo anche l'integrale attribuzione dell'assegno unico alla madre, con effetto retroattivo.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Processo Con ricorso depositato in data ###, ### ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito, ### sposato in ### in data ### (atto non trascritto in ###. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affidamento esclusivo a sé dei figli all'epoca ancora minorenni della coppia, ### (nato il ###) e Adam (nato il ###), con collocamento presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 300 per ciascun figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie ed un contributo al proprio mantenimento di € 200 mensili. 
All'udienza del 31.3.2025, -RILEVATO che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza non si è regolarmente perfezionata nei confronti del resistente in quanto trattasi di notifica ex art 140 c.p.c. (per compiuta giacenza) presso la casa coniugale, ove lo stesso pacificamente non vive e risulta peraltro essere stato sottoposto, in data ###, alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale, con divieto di avvicinamento e comunicazione nei confronti della moglie; ### in ogni caso, che prima di procedere alla notifica nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. (con certificato di residenza aggiornato) occorre effettuare adeguate ricerche che, al di là delle risultanze anagrafiche, comprendano ad esempio il tentativo di notifica presso il datore di lavoro indicato dalla ricorrente in udienza (### srl) o gli stretti congiunti del destinatario; ### opportuno, nell'esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui il ### del conflitto familiare dispone, acquisire sin d'ora un quadro aggiornato sulla situazione economica del resistente che, secondo quanto riferito dalla moglie, sarebbe a conoscenza del procedimento e non contribuisce in alcun modo al mantenimento dei figli ed anche allo scopo di individuare con certezza il datore di lavoro presso il quale effettuare la notifica;- con provvedimento a verbale, il ### delegato ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza e del verbale e ha assegnato termine a parte resistente per la costituzione in giudizio, ha fissato udienza di comparizione in data ###, preceduta dal deposito di documentazione economica aggiornata e ha ordinato a ### per l'##### delle ### la produzione in giudizio di documentazione attinente la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di ### All'udienza di comparizione del 1.12.2025 -sentita la sola ricorrente, attesa la mancata costituzione del resistente, nonostante la regolarità della notifica, con conseguente dichiarazione di contumaciail ### delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha ammesso il difensore alla discussione orale e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle relazioni trasmesse dai ### nell'ambito del precedente procedimento di separazione, instaurato dalla moglie nel 2022 e conclusosi con la riconciliazione dei coniugi. 
Il materiale probatorio Il Tribunale osserva preliminarmente ce il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente. 
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni della madre e le risultanze acquisite anche attraverso le relazioni dei ### trasmesse nell'ambito del precedente procedimento di separazione, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse dell'unico figlio ancora minore della coppia, ### (nato il ###), che diventerà maggiorenne a breve. 
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto del minore in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto delle risultanze in atti, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4 c.p.c., in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il ### ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327). 
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed esibita per ordine del ### delegato. 
La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.  ### e ### hanno contratto matrimonio in ### in data ### (atto non trascritto in ###. Dalla loro unione, sono nati i figli ### (nato il ###), ### (nato il ###) e ### (nato il ###). 
La comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è però ormai venuta meno da tempo, come risulta dalle allegazioni della ricorrente, confermate anche in udienza di comparizione. In particolare, la ferma volontà di separarsi manifestata dalla moglie, il procedimento penale a carico del marito conclusosi con sentenza di applicazione pena su richiesta N. 756/2024 per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie, il protrarsi della separazione di fatto tra i coniugi sono elementi tutti idonei a rivelare l'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e di una loro riconciliazione. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. 
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, per pronunciare la separazione, il ### deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. 30.1.2013 n. 2183). 
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti. 
La domanda di addebito Con riferimento alla domanda di addebito della responsabilità della separazione formulata dalla moglie nei confronti del marito per violazione dei doveri coniugali e, in specie, per condotte violente, con aggressioni fisiche e minacce anche di morte, tenute dal marito nei confronti della moglie negli ultimi 6-7 anni della convivenza coniugale, anche in stato di ebbrezza (cfr. denuncia querela del 15.10.2023), vanno svolte le seguenti considerazioni. 
Occorre premettere che, secondo costante giurisprudenza, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore; ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (da ultimo, 30.5.2025, n. 14465). 
Le condotte del marito, oggetto di denuncia in data ###, risultano pienamente provate mediante gli atti delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale N. 6023/2023 RGNR a carico del marito e conclusosi con sentenza di applicazione pena su richiesta N. 756/2024 per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie ed in particolare: la denuncia querela del 15.10.2023 sporta dalla moglie, il verbale di arresto del 15.10.2023 (ove risulta lo stato di agitazione in cui è stata trovata la donna ed un arrossamento delle guance, verosimilmente attribuibile ai colpi ricevuti dall'aggressore), il referto medico del 15.10.2023 con prognosi di giorni 3, la richiesta del PM di convalida dell'arresto del 16.10.2023 e l'ordinanza del GIP di convalida dell'arreso e applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con prescrizione di non avvicinarsi alla moglie e divieto di ogni forma di comunicazione, con qualunque mezzo ed anche per interposta persona (fondata anche sulle precedenti denunce del 6.6.2021 e del 15.5.2022 e sul referto medico del 5.6.2021 con prognosi di giorni 10), emessa in data ### e revocata in data ###.  ### civile, infatti, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda (Cass. 24164/11), elementi di prova che sono stati sopra richiamati. 
Per tutti i motivi esposti, la domanda di addebito della separazione al marito deve essere accolta. 
La responsabilità genitoriale ### all'affidamento del figlio minore ### (nato il ###), il Tribunale ritiene non sussistano, allo stato, le condizioni per mantenere l'affido condiviso ad entrambi i genitori, che presuppone un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima, nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana, né per disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, chiesto da quest'ultima, in considerazione delle fragilità della donna che ha più volte denunciato il marito, rimettendo successivamente le querele (cfr. verbale di arresto e denunce in atti), senza riuscire a tutelare né sé stessa né i figli, per un lungo periodo. 
A fronte della complessa situazione familiare emersa -caratterizzata da condotte violente del marito nei confronti della moglie, riconducibili anche ad un abuso di sostanze alcoliche, protrattesi per lungo tempo, sino all'arresto, nel settembre 2023, l'interruzione, da allora, dei rapporti tra i coniugi, nonché dal coinvolgimento del figlio minore ### in fatti di rilevanza penale ed anche del figlio maggiorenne ### che ha scontato periodi detentivi (cfr. relazione dei ### del 31.3.2023 e verbale udienza del 1.12.2025 e atti del procedimento penale N. 6023/2023 RGNR in atti)- l'affidamento del minore all'Ente e la limitazione della responsabilità genitoriale risultano necessari per assicurare le decisioni nell'interesse del figlio, mediare le posizioni dei due genitori e sostenere ### nel rapporto relazionale con entrambi. 
Deve essere mantenuto il collocamento del minore presso la madre, con la quale ha sempre vissuto e che risulta essere figura di prevalente riferimento, prevedendo una libera frequentazione padre-figlio, in considerazione dell'età di ### e di quanto avviene da tempo (cfr. verbale udienza del 1.12.2025). 
L'### proseguirà nell'attività di attento monitoraggio sul nucleo familiare, segnalando immediatamente a questa A.G. eventuali situazioni di pregiudizio per il minore, che rendano necessari ulteriori provvedimenti a sua tutela.  ### della casa coniugale ### poi disporsi l'assegnazione della casa coniugale -condotta in locazionealla madre, che ivi è rimasta a vivere con i figli, così da garantire loro la conservazione dell'habitat in cui sono cresciuti, secondo quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 12.10.2018, n. 25604; Cass. 7.2.2018, n. 3015; Cass. 18.9.2013, n. 21334; Cass. 4.7.2011, 14553). 
Il contributo al mantenimento dei figli Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto dei figli ### ed ### deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013). 
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007). 
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012). 
Ciò premesso, ### ha dichiarato di essere rimasta a vivere, a seguito dell'arresto del marito, con tutti e tre i miei figli nella casa coniugale (in locazione con canone di € 500 mensili): ### lavora come rapper con reddito non conosco il suo reddito, potrebbero essere 1.500 al mese mediamente, paga lui la locazione e le utenze e anche la spesa, ### studia alla scuola professionale, gli mancano 2 anni per finire, ### fa la scuola professionale e gli mancano 3 anni. Mio marito ha sempre lavorato come operaio con stipendio di € 1.600-1.700, credo. Io ho iniziato a lavorare nel 2016, con lavoretti in nero per cui prenderò circa € 600-700. Fino a un anno fa, ho lavorato per qualche anno con contratto, prendendo circa € 700 mensili. ### unico lo prendiamo io e mio marito al 50%, a me arrivano € 100. Non ho altri ingressi. 
Non ho finanziamenti o mutui. Mio marito ha lasciato tanti debiti con ### perché lui ha fatto tanti incidenti ma le macchine erano a me intestate…sarà un debito di oltre 35 mila euro, per cui pago € 700 mensili che in realtà paga ### (cfr. verbale udienza del 1.12.2025). Dalla documentazione economica depositata, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su 12 mensilità di circa € 765 nel 2022 (CU 2023) e di circa € 740 nel 2023 (CU 2024). Fino a maggio 2025, ha percepito la ### Dalle indagini svolte, ### risulta lavorare, dal 2005, presso ### S.R.L., come dipendente (cfr. estratto conto previdenziale di aprile 2025) e, secondo quanto comunicato da ### percepisce l'assegno unico per i figli. Inoltre, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su 12 mensilità di circa € 2.363 nel 2023 (CU 2024) e di circa € 1.910 nel 2022 (mod. 730/2023). 
Alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto della rispettiva situazione lavorativa, personale ed economica delle parti come sopra illustrata, valutate tutte le esigenze del figlio minore ### e del figlio maggiorenne, ancora studente, ### in considerazione dell'età e dell'assenza di oneri di mantenimento diretto in capo al padre, tenuto conto di quanto di seguito disposto in relazione al percepimento dell'assegno unico, il Collegio reputa congruo ed equo, porre a carico di ### un contributo indiretto al mantenimento dei figli nella misura di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno come da ### in uso presso il Tribunale di Como. Le statuizioni assunte in via definitiva devono farsi decorrere dalla mensilità di dicembre 2024, giacché il ricorso è stato depositato il ### ed è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno delle parti. 
Come ulteriore quota di mantenimento, l'assegno unico ed universale per il figlio dovrà essere interamente percepito dalla madre, genitore collocatario del minore (Cass. 22.2.2025, n. 4672). 
La domanda di mantenimento per sé avanzata dalla moglie Al riguardo va preliminarmente osservato che il riconoscimento, in sede di separazione, dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. ha la finalità precipua di garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza al coniuge che non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione, in presenza di una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. 
Trattasi, però, di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato (Cass. 11.7.2013 n. 17199). 
Tanto premesso, considerato che il ménage familiare risulta essere stato sostanzialmente alimentato dalla redditualità del marito, il Collegio ritiene di porre a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 300 (somma peraltro “lorda” per l'avente diritto e importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali), proporzionata alle condizioni economiche delle parti come emerse e soprariportate. 
Spese al definitivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, così decide: 1. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi ### e ### sposati in ### in data ### (atto non trascritto in ###.  2. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., la separazione addebitabile al marito, #### 3. AFFIDA ex art. 333 c.c. il figlio minore ### (nato il ###) all'EnteComune di ### (in relazione al luogo di attuale residenza del minore), con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, che verranno assunte dall'###, sentiti i genitori e con oneri al 50% a carico degli stessi; 4. DISPONE che l'### mantenga il minore collocato presso la madre, anche ai fini anagrafici; 5. DISPONE, attesa l'età del figlio, che le frequentazioni padre-figlio avvengano secondo accordi diretti; 6. DISPONE che i ### dell'###-Comune di ### in collaborazione anche con i ### dell'### ciascuno per quanto di rispettiva competenza, mantengano un'attenta presa in carico del minore e del nucleo familiare, provvedendo a: - monitorare la serenità delle frequentazioni padre-figlio; - avviare e proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo (anche domiciliari) e/o di supporto psicoterapeutico ritenuti necessari o anche solo opportuni per il minore, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore stesso; - acquisito il consenso delle parti, avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità, mirati all'implemento delle capacità genitoriali e/o percorsi di sostegno psicologico individuale, per elaborare eventuali nuclei problematici, con presa in carico di ### presso il ### competente con periodici controlli, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori; - svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, trasmettendo una relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare entro il ### e segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore che richiedano un intervento del Tribunale; 7. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei ### incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei ### potranno essere assunti provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi; 8. ASSEGNA la casa coniugale sita ### via ### 16 a ### 9. PONE a carico di ### con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli ### e ### mediante versamento a ### in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 400 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ### prima rivalutazione dicembre 2025), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal ### in uso presso il Tribunale di Como, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal ### d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal ### spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal ### ovvero previsti dal ### ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (###; e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola; spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti; d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in ### e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei; d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari; f) viaggi studio in ### e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori; g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. 
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.  10. DISPONE che l'assegno unico per i figli venga interamente percepito dalla signora ### genitore collocatario; 11. PONE a carico di ### con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, ### mediante il versamento a quest'ultima, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 300 (importo annualmente rivalutabile secondo indici ### prima rivalutazione dicembre 2025); 12. RIMETTE la causa sul ruolo del ### delegato, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio; 13. ### al definitivo. 
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1). 
MANDA alla ### perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'### di ### del Comune di ### (Comune di residenza delle parti), per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 
MANDA alla ### per la comunicazione ai ### dell'Ente affidatario-Comune di ### Così deciso in ### nella camera di consiglio in data ###.  ####ssa #### n. 3618/2024

causa n. 3618/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Abate Agostino, Martina Roberta Manenti

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1175/2026 del 25-01-2026

... del quinto n. ### e, successivamente al passaggio in giudicato, l'opponente ha provato che la ### ha anche provveduto al pagamento delle competenze professionali di cui alla sentenza suindicata e alla rinuncia all'esecuzione pendente dinnanzi al ### di Napoli - ### Esecuzioni mobiliari con R.G. 8838/2023, cui ha fatto seguito il provvedimento di estinzione del 05/12/2023 da parte del giudice dell'esecuzione. Giova rilevare che in materia di efficacia riflessa del giudicato formatosi nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale la sentenza del 19/03/2024 n. 7406 della Corte di Cassazione ha indicato che: “Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa.”. Orbene il giudizio conclusosi innanzi alla Dott.ssa ### aveva ad (leggi tutto)...

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### nome del popolo italiano Il Tribunale di Napoli - ### - in persona del giudice monocratico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23241 del ### degli ### dell'### 2023, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - credito da surroga assicurativa TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ####.D.I. ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### M. Colaiuda e ### V. Corsi; OPPOSTA FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato ### faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 5077/2023 notificatogli in data ### dalla H.D.I. ### s.p.a. per il pagamento della somma di euro 10.979,42 oltre accessori, a titolo di surroga assicurativa nel credito della assicurata ### esponendo che detta compagnia di assicurazioni aveva allegato in monitorio che in virtù di polizza “rischio impiego” associata al contratto di prestito garantito da cessione in pagamento in quota dello stipendo/salario stipulato dal #### con al ### S.p.a. per un importo di euro 43.488,00, si era surrogata nella posizione creditizia della ### cedente il credito, a seguito dell'inadempimento del debitore. ### rappresentava, in particolare, che la ricorrente aveva dedotto che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto in data ###, il ### aveva interrotto i pagamenti in favore della ### che nel frattempo era succeduta alla ### S.p.a. in virtù di cessione del credito e che, successivamente, la ### S.p.a. - anch'essa succeduta alla ### in virtù di contratto di cessione - non riuscendo a recuperare il credito vantato nei confronti del mutuatario ### attivava la polizza assicurativa con la H.D.I. assicurazioni s.p.a., che, all'esito dell'istruttoria, aveva pagato all'assicurata la somma di euro 10.979,42. ### deduceva a motivi: 1) la necessità di riunire il giudizio a quello di opposizione decreto ingiuntivo avente R.G. 15397/2022 instaurato dal ### contro l'### s.p.a., nel quale aveva contestato il credito azionato in monitorio da detta banca e precisamente quello portato dal decreto ingiuntivo n. 8300/2021 per euro 19.822,50 avente fonte nel contratto di finanziamento n. ### stipulato tra il ### e la ### s.p.a. in data ### e da questa poi ceduto alla ### 2) la non debenza delle somme ingiunte per inoperatività della polizza assicurativa abbinata al contratto di finanziamento, con conseguente inesistenza del rischio ed insussistenza del diritto di surroga. In particolare l'opponente rilevava che dalla documentazione versata in atti dalla H.D.I.  ###ni s.p.a. si evinceva che, associato al contratto di finanziamento del 24/05/2011, il ### aveva stipulato contestualmente la “### Vita” identificata al n. 4024, mentre non vi era alcuna traccia della ### da perdita di impiego, da cui la compagnia assicurativa aveva fatto discendere il diritto di surroga, anche considerato che esso ### non aveva mai sottoscritto alcuna polizza a copertura del rischio da perdita impiego, ma solo la polizza vita; 3) l'insussistenza del diritto alla surroga per mancata dimostrazione del pagamento delle somme assicurate nei confronti dal reale creditore. In particolare l'opponente rilevava che la HDI aveva versato in atti un atto di quietanza rilasciato in data ### dalla ### s.p.a., che nella sostanza non dava la piena prova dell'avvenuto pagamento della somma all'effettivo titolare dell'originario diritto di credito avente fonte nel contratto di finanziamento. Peraltro, nel fascicolo monitorio non era assolutamente presente il contratto di cessione del credito intercorso tra la originaria creditrice ### la cessionaria ### e l'ulteriore cessionaria ### atteso che l'avviso di cessione pubblicato sulla ### non era sufficiente a provare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco, in caso di contestazione specifica e considerato che tale avviso di pubblicazione assolveva piuttosto la funzione ben più modesta di sostituto della notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.; 5) la non debenza della somma, in quanto non depurata dei costi inerenti alle commissioni, spese ed assicurazione. In particolare l'opponente esponeva che il pagamento effettuato dalla H.D.I.  ### s.p.a. alla ### s.p.a. doveva essere valutata alla stregua di una estinzione anticipata della cessione operata in favore del ### con conseguente decurtazione della quota parte degli oneri, delle spese di assicurazione e commissioni incassate, pari almeno ad euro 1.949,96; 6) l'illecita applicazione del regime di capitalizzazione composta nell'ammortamento alla francese con conseguente applicazione di un regime finanziario mai prescelto dal mutuatario; 7) l'illecita capitalizzazione composta e nullità della clausola degli interessi per indeterminatezza del tasso d'interesse applicato e restituzione delle somme indebitamente percepite. Per tali motivi chiedeva al giudice in via preliminare di riunire il presente giudizio con il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Napoli nella persona della Dott.ssa ### con R.g. 15397 del 2022 stante i profili di connessione totalmente oggettiva e parzialmente soggettiva e nel merito chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto. 
Costituitasi in giudizio, la H.D.I. ### s.p.a. si opponeva alla riunione dei giudizi e produceva in giudizio la polizza di assicurazione a premio unico a garanzia del rischio di insolvenza dei prestiti personali (polizza 4454) sottoscritta in data ### con la finanziaria ### s.p.a.  proprio per coprire - oltre al rischio morte, coperto da altra polizza - anche quello di mancato adempimento, per qualsiasi causa (perdita del lavoro per licenziamento, dimissioni volontarie ed anche il pensionamento). Aggiungeva che il diritto di surroga era provato dall'atto di quietanza reso dalla ### nel quale detta banca aveva dichiarato “di aver ricevuto in data ### dalla ###ni ### la somma di € 10.979,42 in virtù della polizza rischio impiego n. 4024/207 relativa all'operazione di delega n. ### stipulata dal sig. ### nato a Napoli il ### residente in ### del ### 1 ###, dipendente di ### pertanto rilascia quietanza …”, dalla quale appariva evidente sia il riferimento alla polizza rischio impiego 4024 che al numero di finanziamento ###. Riguardo alla prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria ### rilevava che vi era stata una prima cessione del credito in data ### da parte della originaria finanziaria ### s.p.a. alla ### s.p.a. ed una seconda cessione, da quest'ultima alla ### s.p.a., per provare le quali era sufficiente la produzione degli avvisi di pubblicazione sulla ### Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione. 
Rigettata la richiesta di riunione dei giudizi e la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, fissata l'udienza per la discussione della causa, all'esito della stessa la causa veniva decisa.  ### è fondata e va pertanto accolta. 
Invero per poter agire in giudizio per esigere un credito in cui si asserisce di essersi surrogato, occorre che si provi che l'assicurato surrogante sia effettivamente il titolare del diritto di credito, coperto da assicurazione per il caso di inadempimento del mutuatario. Tale prova, dalla surrogata ### s.p.a., attrice in senso sostanziale, non è stata fornita né in sede monitoria, né tanto più nel giudizio di opposizione, dove l'opponente ha specificamente contestato che fosse del tutto assente la prova delle avvenute cessione del credito bancario dalla originaria finanziaria ### s.p.a.  alla ### s.p.a. e poi da quest'ultima alla ### s.p.a.. Invero a fronte della contestazione dell'opponente sia della prova della cessione del credito - in mancanza della produzione dei due contratti di cessione del credito - sia della prova che il credito bancario ceduto fosse proprio quello originatosi dal finanziamento n. ### stipulato tra il ### e la ### s.p.a. in data ###, l'opposta si è limitata ad invocare la sufficienza della produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### della cessione in blocco fatto in favore della ### Orbene sul punto questo giudice da tempo segue la migliore giurisprudenza di merito e di legittimità secondo la quale l'avviso in ### a fronte di specifica contestazione di titolarità del credito oggetto di cessione, non è idonea a fornire la prova negoziale del credito e l'inclusione dello stesso all'interno della cessione, gravando in ogni caso sul creditore che agisce l'onere di dimostrare l'attuale titolarità del credito per cui è causa. A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che “la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione ‘in blocco' dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. civ., 29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. 28/2/2020; Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954; Trib. ### sent. n. 392/2023; ####. 523/2023). In pratica la pubblicazione sulla ### assolve solo alla più limitata funzione di sostituto delle singole notifiche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 Nel caso di specie non risultano prodotti i due atti di cessione del credito coperto da assicurazione prima dalla ### s.p.a. alla ### s.p.a. e poi da quest'ultima alla IBL ### s.p.a. La necessità di produrre i contratti di cessione del credito sorge dall'esigenza di fornire la prova certa della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della legittimazione della società di assicurazione ad esercitare il diritto di credito in giudizio ex art. 1916 c.c. Grava, infatti, sulla società che intenda, affermandosi successore a titolo particolare del credito, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco e quindi il diritto alla surroga ex art. 1916 c.c. in virtù del contratto assicurativo connesso (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n. 24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente ### di Benevento 7/8/2018 n. 1384). Occorre naturalmente che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non sia assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; ### 10/06/2021, n. 461). 
Nel caso in esame addirittura i contratti di cessione non risultano nemmeno versati in atti dall'opposta. 
A ciò va aggiunto che l'opponente ha prodotto in atti la sentenza n. 10201/2024 emessa dal ### di Napoli nella persona della Dott.ssa ### nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal ### contro la ### S.p.a. con R.g. 15397/2022, quello con il quale l'opponente aveva richiesto la riunione del presente giudizio. Con tale sentenza, ora passata in giudicato in quanto non impugnata dalla ### il ### di Napoli ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal ### così motivando: “### è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. Ebbene, la ### S.p.A. non ha depositato nel presente giudizio, né la ### in cui sarebbe stato pubblicato il contratto di cessione dei crediti in blocco con indicazione degli elementi identificativi del credito, né il contratto di cessione con annesso elenco dei creditori ceduti relativi alla cessione originaria tra ### S.p.A. e a ### Plc… ###, come correttamente evidenziato da parte opponente, dall'analisi della documentazione in atti emerge che alla data della cessione del credito tra la ### S.p.a. e la ### (05/05/2011), indicata nella comunicazione di cessione (doc. 4 della produzione di parte opposta), il contratto di finanziamento non era stato ancora stipulato; invero, il contratto di mutuo con cessione del quinto n. ### veniva sottoscritto solo in data ### e reso operativo dal giorno 01/07/2011. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo 6490/2022”. 
Pertanto, il ### di Napoli ha escluso la titolarità in capo alla ### del credito di cui il contratto di mutuo con cessione del quinto n. ### e, successivamente al passaggio in giudicato, l'opponente ha provato che la ### ha anche provveduto al pagamento delle competenze professionali di cui alla sentenza suindicata e alla rinuncia all'esecuzione pendente dinnanzi al ### di Napoli - ### Esecuzioni mobiliari con R.G. 8838/2023, cui ha fatto seguito il provvedimento di estinzione del 05/12/2023 da parte del giudice dell'esecuzione. Giova rilevare che in materia di efficacia riflessa del giudicato formatosi nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale la sentenza del 19/03/2024 n. 7406 della Corte di Cassazione ha indicato che: “Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa.”. 
Orbene il giudizio conclusosi innanzi alla Dott.ssa ### aveva ad oggetto la riscossione da parte della ### del ### S.p.a. del credito residuo di cui al contratto di mutuo con contestuale cessione del quinto n. ### stipulato dal ### in data ### con la ### S.p.a. In tale giudizio il ### aveva contestato integralmente la pretesa, addirittura osservando che le somme non fossero dovute stante l'omessa allegazione della prova della titolarità del credito in capo alla ### s.p.a. ### giudizio, invece ha ad oggetto una parte del credito di cui al predetto contratto di mutuo con contestuale cessione del quinto n. ### del 24/05/2011, dove l'opposta ### s.p.a. agisce proprio in surroga di tale diritto di cui la ### non è stata riconosciuta come titolare. 
Il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio va dunque revocato. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2. Rigetta ogni altra domanda ; 3. Condanna l'opposta al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore al difensore antistatario. 
Così deciso in Napoli, in data ### Il Giudice dott.ssa

causa n. 23241/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fusco Anna, Romano Maria Ilaria

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Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2293/2025 del 09-12-2025

... costituisce un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645 c.p.c.), anche in ordine al regime degli oneri probatori ed allegatori (Cass. sent. n. 17371/2003: n. 6421/2003; Cass. n. 2421/2006; 2101/2015; Cass. n.3044/2020), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza (Cass. sent. 15026/2005; Cass. n. 15186/2003; n. 6663/2002; Cass. sent. 13240/2019; Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), quindi, il diritto del preteso credito, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Venendo al merito della questione che qui ci occupa, l'opponente ha riferito di aver pagato mille euro in più rispetto al dovuto perché il padre aveva ordinato dei lavori extra. Nulla ha (leggi tutto)...

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###### di ### dr. ### ha pronunziata la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 544/2020, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” TRA ### rapp.to e difeso dall'avv. ### e con lui elettivamente domiciliat ##### in persona dell'amministratore unico ### rapp.ta e difesa dall'avv. ### e con lui elettivamente domiciliat ####: all'udienza del 4 dicembre 2025 i difensori presenti concludevano come da verbale.  #### a ministero del suo difensore, con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2019, propose opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1305/2019 emesso da questo ufficio nel procedimento monitorio iscritto al R.G. 8139/2019, in data 3.7.2019, notificato il 12 agosto 2019, con il quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di euro 2.400,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio per euro 576,00 oltre accessori. 
A fondamento della richiesta monitoria l'opposta partecipava che a seguito dell'esecuzione di lavori di edilizia presso immobili di proprietà del ### aveva emesso fattura per euro 15.400,00 e che il debitore aveva versato la somma di euro 13.000,00 in più rate, lasciando insoluta la somma di euro 2.400,00. 
A sostegno dell'opposizione l'opponente partecipava di essere proprietario di due unità immobiliari site in ### adiacenti ad altre due villette di proprietà del fratello. Dovendo fare dei lavori di tinteggiatura delle pareti esterne e piccoli lavori di ripristino, si erano rivolti alla ditta ### che aveva preventivato quale costo dei lavori la somma di euro 18.350,00 oltre ### Successivamente il fratello aveva optato per un lavoro più complesso e, segnatamente, per un tonachino colorato più resistente e duraturo e l'importo dei lavori era lievitato ad euro 22.130,00 oltre #### ancorché a malincuore, aveva accettato tale integrazione. 
Nel corso dei lavori si constatavano delle infiltrazioni e la ditta aveva comunicato che il problema non si era risolto con la sostituzione di alcune tegole ma necessitava lo smantellamento del tetto, con rimozione dei pannelli fotovoltaici e rifacimento dello stesso. A tal uopo era stato rilasciato un preventivo per euro 11.274,20 oltre al costo dei materiali. 
La fattura n. 45 posta a fondamento del decreto ingiuntivo per euro 14.000,00 oltre IVA, secondo l'opponente, sarebbe superiore a quanto preventivato. 
Inoltre, nella contabilità della ditta aveva riscontrato l'inserimento di voci per lavori non commissionati e la somma di euro 1.000,00 quale costo per lo smontaggio e rimontaggio dei pannelli fotovoltaici. Dopo un parziale pagamento l'opponente aveva reiterato la contestazione relativa alla spesa del ponteggio, ai lavori extra ed allo smontaggio e rimontaggio dei pannelli. 
A fondamento del suo rifiuto di adempiere, sosteneva che in base all'art. 1659 qualora ci siano delle modificazioni in corso d'opera, esse sono a carico dell'appaltatore che non ha diritto a chiedere un compenso per le variazioni aggiuntive. Ed ancora, sosteneva che il costo del ponteggio ulteriore non era stato preventivato pur potendo essere previsto e, pertanto, non poteva essere addebitato all'istante.  ### lamentava poi, che i pannelli fotovoltaici era stati mal posizionati, in quanto mentre prima della rimozione garantivano un guadagno di euro 350,00 - 370,00 mensili, dopo la loro rimozione e rimontaggio, il guadagno dell'istante era sceso ad euro 290,00 mensili. Ciò premesso, ### spiegava domanda riconvenzionale chiedendo accertarsi la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede precontrattuale da parte dell'opposta, anche perché egli si era rivolto ad altre ditte che gli avevano fatto offerte più vantaggiose e sentirla condannare al pagamento della somma di euro 947,00. Chiedeva, altresì, accertarsi e dichiarare possibile la realizzazione del rifacimento dell'intonaco e tinteggiatura in modalità economica come da primo preventivo. Chiedeva ancora, dichiararsi non corretta l'opera di smontaggio e montaggio dell'impianto fotovoltaico e condannare l'opposta al pagamento della somma di euro 4.00,00 a titolo di lucro cessante e, tenuto conto delle precedenti domande poste in riconvenzionale, chiedeva condannarsi l'opposta al pagamento della somma di euro 5.000,00 in totale. 
Con vittoria di spese e compensi professionali. 
Iscritta la causa a ruolo, essa veniva assegnata al sottoscritto giudicante.
Si costituiva l'opposta che contrastava l'opposizione. 
In particolare, rilevava che per il rifacimento del tetto bisognò innalzare il ponteggio rispetto a quello necessario per i lavori preventivamente approvati e che le opere fuori preventivo quali le ornie e rasatura del manto di recinzione si erano rese necessarie al fine di rendere le quattro vilette omogenee, come aveva ordinato il padre dell'opponente ed era stato, altresì, ordinato l'acquisto ed il montaggio di un lucernaio per areare il manto di copertura. 
Per tali motivi chiedeva respingersi le domande proposte dall'opponente. 
Espletata l'istruttoria di rito, che è consistita nella comparizione delle parti e nell'ammissione della prova per testi conclusasi con l'escussione di due testi indicati dall'opposta, all'udienza del 4 dicembre 2025, la causa matura per la decisione, previa precisazione delle conclusioni a cura dei difensori delle parti è stata assegnata a sentenza.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è infondata e, pertanto, va rejetta. 
In via preliminare va rilevato che l'opposizione è stata tempestivamente e ritualmente proposta. 
Prima di entrare nel merito della vicenda che qui ci occupa, va sottolineato che il decreto ingiuntivo costituisce un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645 c.p.c.), anche in ordine al regime degli oneri probatori ed allegatori (Cass. sent. n. 17371/2003: n. 6421/2003; Cass. n. 2421/2006; 2101/2015; Cass. n.3044/2020), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza (Cass. sent. 15026/2005; Cass. n. 15186/2003; n. 6663/2002; Cass. sent. 13240/2019; Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), quindi, il diritto del preteso credito, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. 
Venendo al merito della questione che qui ci occupa, l'opponente ha riferito di aver pagato mille euro in più rispetto al dovuto perché il padre aveva ordinato dei lavori extra. Nulla ha obiettato sull'innalzamento del ponteggio né in ordine alla pratica per ottenere la detrazione del 65%, lamentala pure larvatamente sollevata nell'atto di opposizione ma a pagina 3), ha sostenuto poi che la ditta provvide all'ultimazione dell'iter amministrativo. 
Il teste ### ha dichiarato: “Ero il responsabile dei cantieri all'epoca dei fati ed ho seguito i lavori per cui è causa. Dopo aver iniziato i lavori che si erano concordati con la famiglia ### poiché vi erano delle infiltrazioni sui tetti delle quattro case, due appartenenti di ### e due del fratello ### furono fatti ulteriori lavori che consistettero nella sostituzione del totale manto impermeabile. ### costi aggiuntivi sono derivati da tali lavori comprensivi anche di spese vive. Ed invero, in particolare, per la messa in sicurezza dei tetti con innalzamento dell'impalcatura per la sostituzione del materiale impermeabile, tali lavori si resero necessari successivamente al primo preventivo. In particolare sui tetti dei ### abbiamo dovuto svolgere un lavoro in più perché su di esso i pannelli fotovoltaici erano il doppio di quelli sul tetto del fratello. Per posizionare di nuovo i pannelli abbiamo comprato delle staffe particolari, in modo da non bucare il tetto, che hanno un cero costo pari ad euro 12.0 a staffa. Il tutto era stato preventivato e concordato tra le parti tutte. ### cosa che non era stata concordata con ### furono le ornie a cornice del portoncino e ciò perché avendole volute il fratello ### il papa le ordinò perché sembrava brutto che gli appartamenti di ### le avevano e quelle di ### no e dal punto di vista estetico non era bello. Il teste sul capo 1) risponde “###”. Sul capo b) risponde “E' vero e posso precisare che le certificazioni Ape le fa un tecnico e noi mettemmo la famiglia ### in contatto con un tecnico che chiese 150,00 euro per unità abitativa. Se ricordo bene tale tecnico si chiama ### Mi risulta che ciò fu fatto anche perché altrimenti i ### non avrebbero potuto beneficiare dei bonus”. Sul capo C), ha già risposto ed aggiunge che ### gli disse che il suo punto di riferimento era il padre al quale chiedere per quanto riguarda i lavori sulle sue proprietà in quanto egli lavora e vive in Puglia”. Sul capo d) risponde “E' vero . Vi fu un preventivo che riguardò la sostituzione del manto impermeabile di copertura. Non v'è lavoro per il quale viene chiesto il pagamento che non sia stato concordato come da preventivi”. Sul capo e) risponde “E' vero.  ### lavoro non autorizzato da ### furono le ornie che fece applicare il padre”. A domanda dell'avv. ### risponde. Non posso al momento stabilire i costo dell'innalzamento dell'impalcatura e, quindi, la sua incidenza su quanto chiesto”. AD dell'avv ### risponde “il rifacimento del tetto è stato preventivato e concordato dopo il montaggio dell'impalcatura che per il lavoro fu innalzata di un livello”. AD dell'avv. ### risponde: “Non mi occupavo io delle questioni dei costi e non posso riferire se la somma chiesta rientrava nei preventivi. Ad dell'avv. ### risponde “la rasatura del muro di recinsione fu fatta su richiesta di ### ma non so adesso se rientrava nei preventivi o no”. Ad dell'avv. ### risponde “i tecnici che smontarono e montarono i pannelli sono operai edili qualificati per tali lavori”. 
Il teste a nome di ### ha dichiarato: “### capo a)) risponde non so la fattura che lavori riportava”; sul capo b) risponde “nulla so”. Sul capo c) risponde” E' vero perché il, padre ### vide che le ornie posizionate sulla proprietà di ### e le ordinò anche per ### Posso dire che quello che ### , figlio del titolare della ditta ci diceva di fare, quello facevamo, ma chi ordinò la rasatura non lo so ”; Sul capo d), risponde “abbiamo fatto il manto nuovo sul tetto ma non so i costi”; sul capo e), risponde “sul posto vi era sempre il padre di ### che ci controllava”. AD dell'avv. ### risponde. “### già presente quando dovemmo fare il tetto fu innalzata di un livello”.  ### pur avendo indicato suoi testi, non li ha escussi, nonostante fosse stato concesso rinvio a tal fine. 
Dal quadro complessivo che è venuto in rilievo dall'istruttoria espletata non si ravvisa abuso alcuno da parte dell'opposta. 
Nelle conclusioni dell'atto di opposizione l'opponente ha chiesto accertarsi la violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza da parte dell'opposta con conseguenziale perdita di chanches nel poter effettuare i lavori a più basso prezzo stimato in euro 947,00 ed accertare che l'opera di cui all'intonacatura e tinteggiatura poteva essere eseguita a costo più basso, come da primo preventivo. 
Tuttavia, pur a voler tacere che il giudizio monitorio fu instaurato per il mancato totale pagamento del rifacimento del tetto, come da fattura n. 45 e non per gli altri lavori, a pagina 2), del libello introduttivo del giudizio, l'opponente dichiarava di aver acconsentito acché i lavori, come chiesti dal fratello, fossero effettuati in modo più complesso con tonachino colorato, come da secondo preventivo. Sul punto, quindi, l'opponente era stato consenziente acché i lavori fossero eseguiti in modo più sofisticato. 
Non risponde alla realtà il dato che lo smontaggio e rimontaggio dei pannelli fotovoltaici fosse esente da spese, come sostenuto dall'opponente, in quanto nel preventivo fu prevista tale spesa per euro mille. 
Per quanto riguarda l'innalzamento del ponteggio, è chiaro che se in corso d'opera si rese necessario eseguire lavori che esulavano dal contratto, quali il rifacimento del tetto, fu necessario elevare il ponteggio. 
Quanto alla non buona esecuzione dello smontaggio e rimontaggio del pannelli fotovoltaici, si rileva che l'opponente non ha depositato atto alcuno, quale una perizia tecnica che specifichi l'errore di installazione in cui sarebbe incorsa la ditta, o la documentazione atta a dimostrare che attualmente il guadagno che gli deriva da detti pannelli è inferiore a quello che gli derivava prima dei lavori, che se non poteva costituire prova del difetto dell'opera, poteva essere un indizio. 
La chiesta CTU in mancanza di almeno un indizio che potesse far supporre un errore nel montaggio dei pannelli fotovoltaici non poteva essere ammessa. Ed invero, la Corte Suprema di Cassazione ha sancito che. “ ### non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. ###). 
Per tali motivi l'opposizione e le domande riconvenzionali, vanno rejette. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.   P.Q.M.  ### di ### di S. ### dr. ### definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al R.G. n. 544/2020, proposta da ### / ### rejetta ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1)respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.1305/2019 - R.G.  8139/2019 emesso il 3 luglio 2019 dichiarandolo definitivamente esecutivo; 2) respinge le domande riconvenzionali spiegate dall'opponente; 2)condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.100,00, oltre accessori se dovuti. 
Così deciso in S. ### il ### di pace dr.

causa n. 544/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzina Esposito

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