testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA SUCCESSIONI CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2776/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 10/12/2025 promossa da: ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (###) del ### di ### elettivamente domiciliat ###di ### presso il difensore ATTORE contro ### (###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### del foro di ### (c.f.: ###), elettivamente domiciliata in ### al V.le A. Vespucci n. 2 presso lo studio del difensore (fax 085.4219961; pec: ### ) ###: accertamento revoca testamento e qualità di erede dell'attore ### come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, comma 1, n.1 c.p.c.depositate da ambo le parti il 10 ottobre 2025 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data #### conveniva in giudizio ### affinché volesse il Tribunale : “- accertare e dichiarare, nel merito e in via principale, l'intervenuta revoca tacita del testamento olografo del 15/10/1982 pubblicato il ### presso lo ### del Dott. ### registrato in ### il ###, ### n. 44.240.
Raccolta n.20.667 in cui la de cuius dichiarava “di lasciare tutti i miei beni mobili et immobili di mia proprietà e in mio possesso all'apertura della successione“ alla parte convenuta perché in tal senso ha disposto e voluto la de cuius con testamento olografo posteriore del 15/05/2022 aperto presso lo ### del ### in ### in data ### e registrato a ### il ###, n. 3400 Serie, ### n. 40514, Raccolta n. 17510 riguardo ai seguenti beni “appartamento al piano rialzato, lato nord est del fabbricato, con accesso dalla porta a sinistra per chi proviene al piano salendo dalle scale, composto di tre (3) vani, cucina ed accessori, oltre ad un vano ad uso fondaco a piano scantinato a confine: l'appartamento con vano scala, aventi causa proprietà ### e distacchi su corte comune a due lati, salvo altri e, il fondaco, con corridoio comune, area comune e aventi causa ### censito nel catasto ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.lla 360, sub 6, #### T-1, Zc.2, categ.A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale mq.105, escluse aree scoperte mq.103, rendita catastale di euro 497,09;” e del “locale garage al piano terra (p. T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq. 21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.lla 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41. ”; categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41. ”; - per l'effetto dichiarare l'inefficacia della titolarità in capo alla convenuta “dei seguenti diritti immobiliari sui beni siti in ### al ### ri.133 e precisamente: * diritto di piena proprietà su appartamento al piano rialzato, lato nord est del fabbricato, con accesso dalla porta a sinistra per chi proviene al piano salendo dalle scale, composto di ire (3) vani, cucina ed accessori, oltre ad un vano ad uso fondaco al piano scantinato a confine: l'appartamento con vano scala, aventi causa proprietà ### e distacchi su corte comune a due lati, salvo altri e, il fondaco, con corridoio comune, arca comune e aventi causa ### censito nel catasto ### del Comune di ### al foglio di mappa.26, p.lla 360, sub 6, #### T-1, Zc.2, categ.A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale mq.105, escluse aree scoperte mq.103, rendita catastale di euro 497,09) e del “locale garage al piano terra (p. T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq.21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.lla 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41” in virtù di successivo testamento olografo del 15/05/2022 aperto presso lo ### del Dott. ### in ### in data ### e registrato a ### il ###, n. 3400 Serie, ### n. 40514, Raccolta n. 17510; - accertare e dichiarare, in via principale e nel merito, 1'attore erede testamentario dei beni, così identificati nel ### Comune di ### (###) ###, ### 26, ### 360, ### 6, ### corrispondenti al catasto terreni Comune di ### (###) #### 26 ### 360, alla ### 133, ### T- 1, int. 2 con annesso ripostiglio e garage #### 497,09 Zona censuaria 2, ### A/3a), ### 2, ### 5,5 vani; locale garage al piano terra (p.T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq. 21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 2ó, p.lla 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ. C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41, in virtù di successivo testamento olografo del 15/05/2022 aperto presso lo ### del ### in ### in data ### e registrato a ### il ###, n. 3400 Serie, ### n. 40514, Raccolta n. 17510; - per l'effetto dichiarare la titolarità della nuda proprietà dei beni in favore dell'attore e l'usufrutto in favore di ### dei seguenti immobili così identificati nel ### Comune di ### (###) ###, ### 26, ### 360, ### 6, ### corrispondenti al catasto terreni Comune di ### (###) #### 26 ### 360, alla ### 133, ### T- 1, int. 2 con annesso ripostiglio e garage #### 497,09 Zona censuaria 2, ### A/3a), ### 2, ### 5,5 vani; locale garage al piano terra tp.T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq. 21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.11a 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ. C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41; - ordinare la trascrizione della sentenza presso la ### dei ### di ### unitamente alla cancellazione delle formalità incompatibili, in particolare 1'accettazione de11'eredità della convenuta di cui alla nota di trascrizione n. 9290.1/2023, ### di ### in atti dal 18/08/2023 sugli immobili seguenti: diritto di piena proprietà su appartamento al piano rialzato, lato nord est del fabbricato, con accesso dalla porta a sinistra per chi proviene al piano salendo dalle scale, composto di tre (3) vani, cucina ed accessori, oltre ad un vano ad uso fondaco al piano scantinato a confine: l'appartamento con vano scala, aventi causa proprietà ### e distacchi su corte comune a due lati, salvo altri e, il fondaco, con corridoio comune, area comune e aventi causa #### censito nel catasto ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.11a 360, sub 6, #### T-1, Zc.2, categ.A/3, classe 2, vani 5,5. superficie catastale totale mq.105, escluse aree scoperte mq.103, rendita catastale di euro497,09;” (doc. 2) e del “locale garage al piano terra (p. T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq.21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.11a 360, sub 3, ### Gug1ie1mo #### T. Ze.2, categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Cpa e spese generali come per legge.” - ### svolgeva detta domanda sulle seguenti premesse in fatto.
La sig.ra ####, deceduta il ### in ### presso la sua abitazione, in data ### aveva redatto un testamento olografo in favore della sorella ### nominandola erede universale. Il ### compilava un secondo testamento olografo in cui disponeva che “al suo decesso e a quello della sorella ### nata a ### li 26/12/1933 ed ### nata a ### li 3/12/1936; l'appartamento sito in ### G. ### 133 Int. 2 con annesso ripostiglio e garage vada a mio nipote Dott. ### nato a ### li 13/10/1963. Residente a ### (### di ### Via degli ulivi n. 1 codice fiscale ###.” ### convenuta sig.ra ### a seguito del decesso della sorella ### ha provveduto alla pubblicazione del primo testamento che, pertanto, veniva pubblicato il ### c/o lo studio ### del Dott. ### in ### e registrato il ### Rep. n. 44.240, Racc. n. 20.667.
In data ### l'attore provvedeva a far pubblicare il secondo testamento del 15/05/2022 presso lo studio ### del Dott. ### in ### e registrato il ### n. 3400 Serie, ### n. 40514, Racc. n. 17510.
La convenuta provvedeva ad effettuare la dichiarazione di successione a suo favore.
Il ### l'attore diffidava la convenuta ad effettuare dichiarazione di successione modificativa adducendo di essere anche lui erede e in data ### veniva fatta dall'attore istanza di mediazione c/o la ### di ### di ### il cui relativo incontro tra le parti del 12/03/2024 ha avuto esito negativo. Nelle premesse di diritto, a sostegno delle proprie richieste, l'attore, richiamando l'art. 682 del c.c. e volendo vedere nel secondo testamento una volontà post mortem della de cuius diversa rispetto a quella del primo testamento in conseguenza di una diversa situazione contingente della stessa testatrice, interpreta il testamento olografo del 15/05/2022 attribuendo alla de cuius la volontà di lasciare a lui la “nuda” proprietà dei beni immobili indicati nel suddetto testamento e alle sue sorelle, ### e ### l'usufrutto.
Nel costituirsi, la convenuta rilevava quanto segue. ### aveva due sorelle ###: la sig.ra ### (attuale convenuta) e la sig.ra ### che sono sempre state presenti nella vita di ### fino all'ultimo dei suoi giorni prendendosi amorevolmente cura della stessa specie negli ultimi mesi di vita.
Le due sorelle ### e ### entrambi nubili e senza figli, nel corso della vita hanno sempre vissuto una a fianco all'altra ed insieme sostenendosi, collaborando e assistendosi reciprocamente, moralmente e materialmente. Il ### la de cuius ### aveva redatto testamento olografo con il quale disponeva che: “nelle piene facoltà mentali desidero quanto segue: ### tutti i miei beni mobili et immobili in mio possesso e o in di mia proprietà al momento dell'apertura della successione ..., cioè quanto mi appartiene; alla sorella ### unica mia erede universale; con grande affetto”.
La sig.ra ### affetta da tumore al pancreas, e di cui era a conoscenza, è deceduta solo dopo tre mesi e mezzo dal ricovero ospedaliero diagnostico presso l'ospedale Civile di ### avvenuto dal 23/04/2022 al 13/05/2022. Il ### la stessa de cuius scriveva un secondo testamento in cui disponeva che “al suo decesso e a quello della sorella ### nata a ### li 26/12/1933 ed ### nata a ### li 3/12/1936; l'appartamento sito in ### G. ### 133 Int. 2 con annesso ripostiglio e garage vada a mio nipote Dott. ### nato a ### li 13/10/1963. Residente a ### (### di ### Via degli ulivi n. 1 codice fiscale ###. ...” La parte attrice, dott. ### è un lontano parente in linea collaterale della sig.ra ### che prima del ricovero all'ospedale civile di ### del 23/04/2022 non frequentava la sig.ra ### e le sue sorelle se non in sporadiche occasioni formali: il matrimonio del dott. ### i funerali del padre e della madre del dott. ### dei parenti ### e ### Solo nel corso del ricovero presso l'ospedale di ### dal 23/04/2022 al 13/05/2022 la de cuius per un parere professionale si è messa in contatto con il dott. ### Dopo le dimissioni del 13/05/2022 dall'ospedale di ### della de cuius, il dott. ### e la di lui coniuge nell'arco di tre mesi e mezzo solo saltuariamente si sono recati presso la de cuius per brevi/frettolose visite quando ormai la stessa si era aggravata e si trovava nella fase terminale della malattia. Il dott. ### durante le visite alla sig.ra ### non avrebbe stretto rapporti affettivi con le due sorelle ### ed ### restando loro distaccato ed emotivamente non coinvolto tanto da interrompere con il decesso della sig.ra ### le visite e il rapporto con le sorelle. ### era all'oscuro del secondo testamento olografo rilasciato al Dott. ### dalla sorella ### sapendo solamente che quest'ultima aveva espresso il desiderio che le sorelle lasciassero al loro decesso l'immobile de quo al ###
In data ###, a mezzo ### a/r la sig.ra ### veniva invitata e intimata da parte attrice a presentare dichiarazione di successione modificativa dichiarando che il sig. ### era un ulteriore erede tenuto conto del testamento olografo datato il ###.
Vista l'inottemperanza della sig.ra ### all'intimazione di cui sopra, il ### a mezzo ### A/r la stessa sig.ra ### riceveva dal sig. ### domanda di avvio di procedura di mediazione obbligatoria c/o la ### di ### di ### nella quale, dopo aver dichiarato genericamente di aver ricevuto un lascito avente ad oggetto un immobile sito in ### al ### G. ### 133, interno 2, con garage e ripostiglio, dalla sig.ra ### in virtù di testamento olografo a sua firma e datato 15/05/2022...” chiedeva “alla sig.ra ### dichiarazione di successione modificativa, essendo il medesimo ulteriore erede, per effetto traslativo della proprietà in virtù di testamento olografo e conseguente intestazione del bene immobile.”.
La convenuta si opponeva all'accoglimento della domanda, sviluppando le seguenti eccezioni ed argomentazioni.
Nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per omessa-erronea indicazione dell'udienza di comparizione nell'atto di citazione e/o per inosservanza dei termini a comparire ex art. 163 - bis c.p.c. In via pregiudiziale si eccepiva infatti che nell'atto di citazione la data dell'udienza di comparizione manca in quanto la data ivi indicata (16/01/2023) è anteriore a quella di notifica della stessa citazione (18/09/2024) generando nella convenuta una incertezza e perplessità sulla citazione. Peraltro, non può neppure ipotizzarsi un errore dattilografico intuendo in luogo del “16/01/2023” la data del “16/01/2025” in quanto se così fosse non sarebbero rispettati i termini liberi di cui all'art. 163 bis c.p.c tra la notifica e l'udienza di comparizione indicata necessariamente dall'attore nell'atto di citazione.
Sempre in via pregiudiziale si rilevava che la procedura di mediazione non può considerarsi validamente svolta per l'assoluta genericità/incertezza della domanda di mediazione e la non coincidenza di questa con la domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio (in violazione del combinato disposto degli artt. 4, 2 c., e 5, 1 c., d.lgs. 28/2010).
Nell'atto di citazione l'attore evince dal secondo testamento del 15/05/2022 “...la volontà della de cuius di lasciare alle sorelle l'usufrutto dei beni immobili in esso richiamati e l'attore nudo proprietario...” e, dopo aver chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'attore erede testamentario in forza del suddetto testamento dei beni ivi menzionati, chiede che venga dichiarata la titolarità della “nuda” proprietà a suo favore e l'usufrutto in favore della sola convenuta ### anziché l'usufrutto congiuntivo a favore delle due sorelle ### e ### come invece nelle premesse di diritto dell'atto di citazione.
Tanto rilevato, quindi, si eccepiva, nell'ipotesi in cui fosse “vero” quanto interpretato dall'attore, il difetto di contraddittorio perché la decisione chiesta dall'attore produrrebbe effetti anche nei confronti della sig.ra ### l'altra sorella della de cuius.
Tanto rilevato ed eccepito, si rilevava conseguentemente che l'esperimento del procedimento di mediazione conclusosi il ### con Verbale di mancato accordo è irregolare anche in quanto avvenuto senza la convocazione della sig.ra ### con la domanda di mediazione e pertanto in assenza della stessa. Si eccepiva, quindi, sempre nell'ipotesi in cui fosse “vero” quanto interpretato e palesato solo in atto di citazione dall'attore, l'irregolarità e non correttezza dello svolgimento della mediazione obbligatoria perché lesiva del principio del contradittorio con conseguente improcedibilità ex lege della domanda attorea e, dunque, del presente giudizio ### dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum a norma dell'art. 164 c.p.c Eccezione di difetto del contraddittorio Ed ancora, il valore della causa non è ricompreso nello scaglione dichiarato dall'attore per violazione ed erronea applicazione degli artt. 14 e 13 D.P.R. n. 115/2002 e degli artt.10 e 15 c.p.c. In calce all'atto di citazione si legge che: “... il presente procedimento è di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 ed è sottoposto al pagamento del contributo unificato pari ad € 1.214,00 ...”, senza giustificazione e/o indicare il criterio utilizzato e, inoltre, non in simmetria al valore indicato dall'attore nella domanda di mediazione: “Medio, ossia fino ad € 250.000.” Nel merito.
Nel merito, in via preliminare e assorbente si eccepiva la nullita' della disposizione del testamento del 15/05/2022 della de cuius ### ex art. 692, c. 5, c.c. Nel secondo testamento del 15/05/2022 si legge che: “la sottoscritta ### ..., con il presente testamento olografo dispone che, al suo decesso e a quello della sorella ### ... ed ### ..; l'appartamento... con annesso ripostiglio e garage vada a mio nipote Dott. ###..”. Con detta disposizione testamentaria la de cuius dispone chiaramente e inequivocabilmente di stessi beni (senza alcuna restrizione e/o gravame nel godimento e nell'esercizio del potere di disposizione nei confronti dell'erede nominato con il primo testamento) secondo un ordine successivo di chiamata, in forza del quale i plurimi chiamati succedano l'uno all'altro. La testatrice ha lasciato dopo la sua morte propri beni alla prima erede ### fino alla sua morte e, successivamente al venir meno dell'erede ### agli altri chiamati per ordine successivo: “dispone che, al suo decesso e a quello della sorella ### ... ed ### ..; ... vada a mio nipote Dott. ### ....”. Nella seconda disposizione testamentaria della de cuius non è ravvisabile la volontà di attribuire separatamente, direttamente e simultaneamente distinti diritti, in quanto la testatrice ha disposto chiaramente che propri beni solo dopo la sua morte, quella di ### e quella di ### vadano al dott. ### Dal combinato disposto del primo e del secondo testamento l'unica chiamata che succede direttamente alla de cuius ### è la sorella ### consistendo la seconda disposizione testamentaria in una sostituzione fedecommissaria nulla ex art. 692, ult. c., c.c. In subordine, qualora non si ravvisasse nella dichiarazione della ###ra ### un ordine di chiamata va da sé che l'espressione usata va riferita ad un desiderio morale a che le due sorelle, al loro decesso, lascino l'appartamento con annesso ripostiglio e garage al dott. ### In subordine si eccepiva l'illegittimità e/o invalidità dell'atto di citazione nella parte in cui la disposizione testamentaria olografa del 15/05/2022 viene interpretata come dispositiva anche della titolarità del garage individuato al foglio 26 del CF del Comune di ### particella 360 sub. 3. Con il secondo testamento la de cuius dispone dell'... appartamento sito in ### G. ### 133 Int. 2 con annesso ripostiglio e garage ...”. In primis si evidenzia che il garage individuato al foglio 26 del CF del Comune di ### particella 360 sub. 3 non è una pertinenza dell'appartamento individuato al sub. 6 della stessa particella tanto che anche gli intestatari non coincidono essendo il primo di proprietà della ###ra ### e della ###ra ### in quote uguali mentre il secondo solo della ###ra ### Sul punto, infatti, si evidenzia che dal 30/09/1992 la de cuius ### e la sorella ### erano titolari di un mezzo (1/2) ciascuna del diritto di “piena” proprietà del garage (ex p.lla 306 sub. 3 già p.lla 419 sub. 3 sempre del c.f. foglio 26) unitamente ad altro appartamento della stessa palazzina (di cui erano già titolari di 1/2 ciascuna in forza di atto di donazione-compravendita a rogito del ### del 16/02/1981, rep. n. 6.945/2.060 e trascritto a ### il ### ai nn.1390/1235) della quota di 1/2 del diritto di usufrutto che era in capo al loro padre ### La sig.ra ### non era titolare (e/o contitolare) di altri garage nella palazzina e l'appartamento int.2 ha come annesso solo un ripostiglio.
Ed ancora, si rilevava l'erronea applicazione nell'atto di citazione dell'art. 682 c.c.. Invero la supposta intervenuta “revoca” tacita del primo testamento a favore della convenuta disposta con il secondo testamento nel quale è chiamato anche l'attore riguardo ai beni indicati in quest'ultimo, non trova fondamento, in quanto con il secondo testamento del 15/05/2022 la de cuius non dispone e non vuole revocare e/o annullare, seppur limitatamente ai beni di cui trattasi, il testamento precedente, né si può dedurre tale volontà della de cuius. Le disposizioni del testamento del 15/10/1982 sono infatti conciliabili con quelle del 15/05/2022, in quanto con quest'ultima dichiarazione la de cuius ha disposto di medesimi beni secondo un ordine successivo di chiamata ben definito senza revocare, anzi confermando, il primo testamento olografo del 15/10/198.
Queste, pertanto, le conclusioni rassegnate dalla parte convenuta: accertare, per quanto in premessa esposto e indicato nel punto A), la nullità dell'atto di citazione notificato in data ### alla convenuta ### per assoluta incertezza - erronea indicazione dell'udienza di comparizione (16/01/2023) ex art. 164, 1° comma, c.p.c. e l'inosservanza del termine libero minimo a comparire previsto dall'art. 163-bis c.p.c.; -- accertare e dichiarare l'improcedibilità ex art.5, 1 c., d.lgs. 28/2010 della domanda giudiziale attorea e, conseguentemente, del presente giudizio per la genericità e incertezza della domanda di mediazione e la non coincidenza con la domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio in violazione del combinato disposto degli artt. 4, 2 c., e 5, 1 c., d.lgs. 28/2010 per tutto quanto eccepito e dedotto nella presente comparsa al punto B; -- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale di parte attrice e, conseguentemente, del presente giudizio per difetto del contraddittorio sin dalla domanda di mediazione obbligatoria, per quanto indicato nei punti B. e D. del presente atto essendo stata estromesso già dal procedimento di mediazione, la sig.ra ### nata a ### il ### e residente in ### a ### A. Vespucci n. 61 c.f.: ###, che è una delle due sorelle della testatrice deceduta ### con conseguente lesione del diritto di difesa anche dell'attuale convenuta; -- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4, c.p.c. siccome incerto e indeterminato con riguardo al petitum per tutto quanto eccepito e dedotto nella presente comparsa al punto C; ### -- rigettare, adversis reiectis, le domande formulate dall'odierno attore perché assolutamente inamissibili/illegittime/infondate in fatto e in diritto per quanto dedotto ed eccepito in atto; in particolare in via preliminare ed assorbente: -- accertare e dichiarare, per quanto eccepito e dedotto al punto F. della presente comparsa, che il testamento olografo del 15/05/2022 della de cuisu ### -rogato per la pubblicazione dal ### dott. ### in #### il ### Rep.n.40514/17510 e registrato presso l'### il ### n. 3400 serie M- contiene sostituzione fedecommissaria vietata ex art. 692, ultimo comma, c.c. ovvero una disposizione morale con conseguente, rispettivamente, nullità o inefficacia della disposizione testamentaria stessa, confermando quindi che erede universale della testatrice ### è la sig.ra ### -- in subordine, sempre e comunque, accertare e dichiarare per quanto espresso in premessa ed in particolare al punto G. che la disposizione testamentaria del 15/05/2022 non ha riguardato diritti relativi al garage censito al ### del Comune di ### al foglio 26 particella 360 sub 3, e, per l'effetto, l'illegittimità e/o l'invalidità delle domande giudiziali di parte attrice ogni qual volta chiede a ###le Tribunale adito di decidere sulla titolarità del garage e/o sulla piena proprietà del garage.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande in estremo subordine si chiedeva che l'On.le Tribunale voglia nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande, quindi, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'interpretazione data dall'attore all'ultima disposizione della de cuius quale “... volontà della de cuius di lasciare alle sorelle l'usufrutto dei beni immobili in esso richiamati e l'attore nudo proprietario ...” e quindi riconoscimento del diritto di usufrutto congiuntivo con accrescimento reciproco a favore delle due sorelle superstiti (da una parte) e il diritto di “nuda” proprietà a favore di ### (dall'altra parte) --accertare e dichiarare la revoca parziale tacita del primo testamento olografo del 15/10/1982 della de cuius ### limitatamente alle disposizioni incompatibili del successivo testamento del 15/05/2022 in ordine soli ai beni immobili ivi indicati appartamento e annessi, escluso il garage distinto al c.f. al fog. 26 part.360 sub. 3 in quanto non pertinenza dell'appartamento e no di proprietà esclusiva della de cuius. in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento.
La causa, ritenuta di natura documentale, con ordinanza dell'11/4/2025 era rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 10/12/25, con concessione dei termini come disciplinati dall'art 189 cpc.
In sede di decisione va preliminarmente richiamato il principio cd della ragione più liquida, da applicare al caso di specie per le ragioni che più avanti verranno esposte.
Si rammenta che detto principio consente al ### di decidere la causa sulla base d'una questione evidente, pur presentandosi essa subordinata rispetto alle altre.
Il principio in questione è stato utilizzato dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, onde consentire al giudice di pronunciarsi celermente sul giudizio, incentrando la sua pronuncia su una questione d'agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre. Un'attività del genere è orientata costituzionalmente, nel senso, cioè, che s'ispira al principio dell'economia processuale. In questa direzione, infatti, la compressione della durata del giudizio, consentirebbe un risparmio dell'attività istruttoria. Il principio della ragione più liquida assicurando l'attuazione del canone costituzionale del giusto processo e della sua durata ragionevole, avrebbe fondamento costituzionale negli artt. 111, comma 2, 24, ### Il principio così tratteggiato si annovera in diverse pronunce della Suprema Corte, ove si afferma che “… il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 ###, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Passando al caso di specie, la questione di carattere assorbente risulta l'accoglimento dei rilievi di nullità delle disposizioni testamentarie di cui al secondo testamento lasciato dalla de cuius.
Attingendo dunque al principio della ragione più liquida è consentito al ### affrontare quest'ultima questione, di immediata soluzione, che pur essendo successiva, nella progressione logico giuridica, rispetto alle altre, risulta in grado di definire il giudizio.
Va premesso e rammentato che il testamento, in qualunque delle forme con cui venga redatto, rappresenta un atto unilaterale, esclusiva espressione della volontà del testatore.
Inoltre è un atto revocabile, in quanto in qualsiasi momento è dato al testatore di decidere di revocare le proprie volontà, mentre non è possibile rinunciare alla facoltà di revoca.
Tuttavia, al di là del caso della revoca esplicita ovvero espressamente manifestata in occasione di un testamento redatto in tempo successivo rispetto al precedente, sussiste anche l'ipotesi del sopravvenienza di disposizioni incompatibili con le precedenti ( revoca tacita ).
Con riferimento a questa fattispecie, la giurisprudenza ha enunciato il principio per il quale il primo testamento non si intende revocato per intero ma solo in relazione alle disposizioni incompatibili.
Nel caso di specie, occorre rilevare anzitutto che non si apprezza la dedotta incompatibilità intenzionale tra le disposizioni testamentarie del 1982 e quelle del 2022, invocata dall'attore per sostenere la revoca tacita ex art. 682 c.c., delle prime, che non trova invece riscontro nel tenore letterale degli atti in esame. Infatti, dal testo della seconda disposizione testamentaria non emerge la volontà del testatore di revocare il precedente testamento. Il testamento del 1982 contiene chiaramente l'istituzione di un erede universale, mentre la disposizione del 2022 prevede semplicemente un ordine di successivo di chiamata. ### “incompatibilità intenzionale” tra le disposizioni testamentarie del 1982 e quelle del 2022 non trova riscontro neppure in elementi estrinseci al testamento, non idoneamente dedottie tanto meno provatida parte attrice.
Si consideri che nel testamento la ### si limita a richiamare il fatto di aver ricevuto affettuosa assistenza professionale nel periodo della malattia dal ### ed anche dalla moglie di questi.
Neppure sono state dedotte circostanze di particolare rilievo, tale in particolare non risultando l'aver l'attore nel 2021, somministrato la III dose del vaccino anti covid (doc. 9) alla sig.ra ### recandosi presso la sua abitazione in ### In ogni caso risulta inequivoco che con l'ultimo testamento la ### si limiti ad indicare alcuni beni che dovranno andare all'attuale attore dopo la morte propria e delle proprie sorelle.
Nessun riferimento implicito o esplicito che faccia pensare ad una revoca del precedente negozio testamentario, ma neppure elementi chiari od impliciti della volontà di concedere i beni in nuda proprietà al ### con riserva di usufrutto in favore delle ### Ciò che all'evidenza viene espressa è la volontà di una sostituzione fidecommissaria, vietata.
Si rammenta che la sostituzione fedecommissaria si ha quando l'eredità viene devoluta ad un soggetto con l'obbligo per questo di conservare i beni e trasmetterli, alla propria morte, ad un altro soggetto individuato dal testatore. ### è vietato, con la sola eccezione di cui all'art 692 cc con il rispetto dei seguenti limiti: - il testatore deve essere genitore, ascendente in linea retta o coniuge del primo istituito; - l'istituito deve essere un interdetto o un minore che, a cagione del proprio stato di infermità, si ritiene ragionevolmente che verrà interdetto; - i sostituti possono essere solo le persone o gli enti che si sono presi cura dell'istituito. Tale assistenza deve essere successiva all'apertura della successione ed essere continuativa.
Dunque, essendo evidente che le ultime disposizioni testamentarie della ### non revocano le prime e che esse sono volte a prevedere una sostituzione fidecommissoria vietata -in quanto non sussistono i requisiti di cui sopranon resta che rigettare la domanda, ritenendosi fondati i profili di nullità sollevati dalla parte convenuta, senza necessità di esaminare gli altri profili oggetto di contestazione.
Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. ll Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### rigetta la stessa per le ragioni di cui in parte motiva e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta, che liquida in euro 6.023,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb. spese generali. ### 2 gennaio 2026 Il Giudice dott.
causa n. 2776/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rossana Villani