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Corte di Cassazione, Sentenza n. 14148/2022 del 04-05-2022

... motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma un tale vizio di legittimità non è più denunziabile per espressa volontà del legislatore (cfr. art. 360 cpc nella attuale formulazione applicabile al caso in esame). 8 con l'ottavo ed ultimo i ricorrenti denunziano la violazione dei principi che regolano i rapporti tra giudicato possessorio ed azione petitoria nella parte in cui la Corte d'Appello, richiamando la Corte di Cassazione - copia non ufficiale 14 di 15 sentenza di primo grado, ha desunto il possesso della fascia in questione da parte dei ### sulla scorta di due sentenze. Rilevano la inefficacia del giudicato possessorio nel giudizio petitorio e quindi la violazione dei suddetti principi, qualora si ritenga che la suddetta affermazione costituisca o comunque faccia parte della più complessa motivazione posta a base della sentenza impugnata. Il motivo è inammissibile perché - a ben vedere - l'affermazione in questione è del Tribunale non della Corte d'Appello (e di ciò se ne rendono evidentemente conto gli stessi ricorrenti laddove pongono la questione in via ipotetica (“### si ritenga….”: v. pag. 32 ricorso). ### la giurisprudenza di questa Corte, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dai ##### - Presidente. - Regolamento di confini ### della proprietà, negatoria servitutis e usucapione #### - ### - ### 7.4.2022 ### - ### - R.G.n.4549/2020 ### V.A. ROLFI - ### - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 4549/2020 RG proposto da: ### E ### elettiv amente domiciliati in #### vere della ### 5, presso lo studio #### E ### che li rappresentano e difendono come da procura speciale in atti; - ricorrenti - contro ### , ##### E ### quali eredi di ### A ### nonchè ### O ####### A #### E ### quali ered i di ### elett ivamente domicilia ti in ### via Presidente: #### pubblicazione: 04/05/###orte di Cassazione - copia non ufficiale 2 di 15 Gimma 34/A presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente all'avv. ### come da procura in atti; - controricorrenti avverso la sentenza n. 819/2019 della CORTE ### di potenza, depositata il ### Udita la relazione della causa svolta dal consigliere ### Viste le conclusioni scritte del ### dott. ### (accoglimento del ricorso) ### Con atto di citazione del 14/03/2003 ### e ### premettendo di essere proprietari in ### contrada ### di una strada di campagna definita “passata” (in catasto al foglio 33 particella 233) e di una striscia di terreno sita tra la suddetta strada e il limitrofo fondo (facente parte anch'essa della particella 233), convennero il vicino ### davanti al Tribunale di Melfi per far accertare l'esatto confine e ottenere la condanna del convenuto al rilascio della striscia di terreno. Chiesero altresì il risarcimento dei danni e l'accertamento di inesistenza di servitù di passaggio sulla strada. 
Si costituirono in giudizio ### e, con intervento volontario, il comproprietario ### chiedendo il rigetto delle domande, nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla medesima parte di terreno e della servitù di passaggio sulla strada. 
Espletata l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale e c.t.u., il Tribunale di Melfi con sentenza depositata il ### accolse le domande riconvenzionali proposte dai ### e rigettò quelle Corte di Cassazione - copia non ufficiale 3 di 15 proposte dagli attori di rilascio della striscia e di accertamento della libertà del fondo. 
La Corte d'Appello di Potenza, con sentenza n. 301/2013 pronunciata ex art. 281 sexies cod. proc. civ., dichiarò inammissibile l'appello dei ### per difetto di specificità dei motivi. 
La pronuncia è stata cassata da questa Corte che, con ordinanza n. 2955/2018, in accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso dei ### ha investito il giudice di rinvio del nuovo esame dell'impugnazione. 
Il giudizio di rinvio è stato riassunto dai rispettivi eredi di ### e ### Con sentenza 25.11.2019 la Corte d'Appello di Potenza in sede di rinvio ha respinto il gravame, condannando gli originari appellanti al pagamento delle spese. 
Per giungere a tale conclusione la Corte di rinvio, ha osservato, per quanto ancora interessa: -che era inammissibile, per violazione dell'art. 345 cpc, la domanda di accertamento della proprietà della passata, mai avanzata davanti al Tribunale; -che doveva ritenersi fondata l'eccezione di inammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello; -che le questioni principali da esaminare riguardavano a) la titolarità della proprietà della fascia contesa di mq 5.400,00 asseritamente facente parte del fondo particella 233 compresa tra la passata e il confine col fondo ### b) la esatta individuazione della cd passata; -che in ordine alla prima questione, la presenza di una staccionata a delimitazione della passata rispetto al fondo ### non escludeva che il confine fosse rappresentato dal margine laterale esterno della passata, con logica conseguenza che tra il margine estremo della passata e il fondo ### non Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4 di 15 esistesse nessuna fascia di mq. 5.400,00 appartenente al fondo ### -che l'espressione “attacco indicata negli atti pubblici stava ad indicare confine della passata col fondo ### il che escludeva l'esistenza della fascia di mq 5.400,00; -che gli appellanti non avevano sottoposto ad adeguata critica il riferimento fatto dal Tribunale agli esiti della consulenza tecnica di ufficio da cui era sempre emerso che il confine tra i fondi era rappresentato dalla passata; -che in merito alla identificazione della passata l'asserita confusione fatta dal Tribunale (collocazione a levante del fondo ### piuttosto che a ponente), la questione, anche se non rilevante in chiave di accertamento della proprietà per mancata proposizione di specifica domanda, rilevava comunque con riferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio ed in proposito andava rilevata la mancata proposizione di specifiche censure alle deposizioni dei testi nel senso che il passaggio abbia interessato una passata diversa da quella oggetto di causa; -che, in altre parole, gli appellanti non avevano contestato la riferibilità delle menzionate deposizioni testimoniali proprio alla passata ubicata a ponente rispetto al fondo ### -che pertanto nessuna influenza aveva sulla ratio decidendi l'eventuale esistenza di una diversa ulteriore passata ubicata a levante rispetto al fondo ### e apparentemente documentata dagli atti evocati dagli appellanti, sicché non era ravvisabile nessun errore del Tribunale sulla esatta identificazione della passata; -che la presenza del filo spinato non era stata indicata né dai testi né dal CTU e ciò rendeva plausibile la sua rimozione dopo l'atto pubblico del 1929. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 15 Ricorrono nuovamente in cassazione i fratelli ### con 8 motivi di ricorso contrastati con controricorso dagli eredi di ### e ### In prossimità dell'udienza pubblica le parti hanno depositato memorie.  ### ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Col primo motivo si denunzia ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 cpc l'omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e di accertamento da parte del consulente, la collocazione della passata oggetto di causa (originariamente larga mt. 5,50 e oggi larga metri 3,00) interamente all'interno della proprietà ### nel senso che essa non è più a confine con dette proprietà bensì tra la striscia di terreno rivendicata e la restante proprietà dei ### Si denunzia altresì ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc l'omesso esame del motivo di appello concernente il medesimo fatto decisivo e cioè la circostanza che la lingua di terra fosse interamente all'interno della proprietà ### come affermato dal consulente tecnico. Il fatto trascurato sarebbe, ad avviso dei ricorrenti, l'avvenuto restringimento della passata dagli originari mt. 5,50 ai mt. 3,00 e il suo posizionamento non più sul confine e ciò ha comportato, sempre a dire dei ricorrenti, l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di passaggio. 
Ribadiscono i ricorrenti l'erronea individuazione della “passata” oggetto di giudizio, che sarebbe ubicata in luogo diverso. 
Evidenziano inoltre l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla estinzione della servitù. 
Il motivo è infondato. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 di 15 ###. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ( Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831 ed altre). 
Nel caso in esame, il fatto decisivo che si assume trascurato è rappresentato dalla esatta ubicazione della striscia e della passata, ma la CA ha proceduto al relativo esame, seppure con esito non conforme alle aspettative degli odierni ricorrenti, come si evince dalla motivazione sintetizzata in narrativa e svolta alle pagg. 12 e ss in cui si è dato atto della collocazione della passata all'interno della proprietà ### del fatto che essa era delimitata da una recinzione e ancora della assenza della striscia di mq 5.400 appartenente ai ### Se poi sono stati esaminati diversamente alcuni elementi istruttori o circostanze di fatto, tale diversa valutazione non rientra nella previsione dell'art. 360 n. 5 per espressa previsione Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 15 legislativa, a meno di non voler stravolgere la natura del giudizio di legittimità. È noto, infatti, che alla Corte di Cassazione è istituzionalmente preclusa ogni nuova rivalutazione dei fatti ( tra le tante, ### 3 -, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021 Rv.  661628; Sez. 1 -, Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019 Rv. 653222; Sez. U -, Sentenza n. ### del 27/12/2019 Rv. 656492; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017 Rv. 646976; Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016 Rv. 641328; Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014 Rv. 633335; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006 Rv. 588486). 
Quanto all'originaria consistenza della passata e al successivo restringimento delle dimensioni da mt 5,50 a mt 3,00, trattasi di circostanza che non risulta dalla sentenza impugnata (e neppure da quella di primo grado, richiamata in ricorso, per quanto interessa, a pag. 4) ma solo da una affermazione degli attori. 
Né può attribuirsi rilievo alla ricostruzione del CTU in base alla situazione catastale, che i ricorrenti valorizzano (v. pag. 12 ricorso e memoria). E' noto infatti che nella determinazione dei confini le risultanze catastali rivestono solo efficacia residuale. 
Nel caso in esame, il consulente tecnico aveva accertato che il confine naturale tra i fondi è rappresentato dalla passata e la Corte di rinvio a pag. 15 della sentenza ha condiviso la conclusione così come in precedenza aveva fatto il Tribunale. 
Le considerazioni esposte escludono logicamente anche l'omesso esame del motivo di appello sulla collocazione della striscia di terra all'interno della proprietà ### 2 Il secondo motivo di ricorso allega la nullità della sentenza per violazione degli artt. 345 e 112 cpc per avere ritenuto inammissibile per novità la domanda petitoria di accertamento del diritto di proprietà sulla passata. Denunziano inoltre i ricorrenti la mancata applicazione dei principi sul giudicato interno perché la Corte di Cassazione - copia non ufficiale 8 di 15 precedente pronuncia di appello n. 301/2013 aveva invece ritenuto che gli appellati non avessero formulato domande nuove. 
Il motivo è inammissibile. 
Innanzitutto, non si vede come una sentenza di appello cassata in sede di legittimità (quale è appunto la n. 301/2013) possa acquistare efficacia di giudicato. 
In secondo luogo, secondo un generale principio di diritto, la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (### 1 - , Sentenza n. 19759 del 09/08/2017 Rv. 645194; Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014 Rv. 633693). 
Nel caso di specie, se è vero che la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della proprietà della strada definita “passata” (cfr. sentenza impugnata pag. 8), è altrettanto vero che a pag. 16 ha richiamato il seguente passaggio della sentenza di primo grado (integralmente confermata): “è incontestato che i sigg. ### siano proprietari della cd. passata alla luce di quanto accertato” (analoga affermazione è contenuta anche a pag. 12). Un eventuale giudizio di rinvio su tale questione non aggiungerebbe quindi nulla di più favorevole agli odierni ricorrenti.  3 Col terzo motivo si denunzia la nullità della sentenza (art.  360 n. 4 cpc) per avere la Corte d'Appello ritenuto inammissibile in sede di gravame la produzione dell'atto di vendita del 1937 e per Corte di Cassazione - copia non ufficiale 9 di 15 averne omesso l'esame, seppure espressamente menzionato nella consulenza tecnica e negli scritti processuali, in quanto collegato al grafico planimetrico dell'agosto 1937 esaminato dal consulente. 
Questo atto - secondo la tesi dei ricorrenti - dimostrerebbe che essi sono i proprietari della passata che ricade interamente nel loro fondo. 
Il motivo - che attiene anch'esso alla proprietà della passata - è inammissibile per le stesse ragioni richiamate nella trattazione del precedente motivo (concreto pregiudizio del diritto di difesa) e pertanto ad esso si rinvia.  4 Col quarto motivo i ricorrenti denunziano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 345 cpc e 2909 cc in tema di giudicato interno: i ricorrenti si lamentano della ritenuta inammissibilità di sette documenti in appello, trattandosi di documenti già entrati nel processo in quanto utilizzati dal consulente tecnico nel contraddittorio delle parti, senza alcuna tempestiva eccezione di parte. 
Il motivo è infondato perché l'art. 345 cpc è chiarissimo nel vietare, salvo alcune ristrette ipotesi, qui certamente non ricorrenti, la produzione di nuovi documenti in appello. 
Il fatto che tali documenti siano stati utilizzati dal CTU nel contraddittorio delle parti non solo è tutt'altro che pacifico ( controricorso pagg. 30 e ss ove si contesta decisamente l'assunto), ma non è certamente verificabile in sede di legittimità a meno di non volere snaturare il relativo giudizio affidando alla Corte di legittimità l'esame della consulenza tecnica di ufficio e dei titoli di proprietà. 
La questione della indispensabilità dei documenti nuovi in appello ex art. 345 cpc è affrontata per la prima volta solo in memoria, perché nel ricorso si insiste solo sulla loro appartenenza al dibattito processuale per averne fatto uso il consulente tecnico. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 10 di 15 Fuori luogo è quindi la giurisprudenza richiamata in memoria a pag. 5 sui poteri di accertamento in fatto della indispensabilità del documento da parte della Corte di Cassazione (accertamento, peraltro, da svolgere solo in astratto) perché tale regola presuppone pur sempre la deduzione della “indispensabilità” come motivo di ricorso: cfr. Sez. 2 - Sentenza n. 20525 del 29/09/2020 Rv. 659198; Sez. 2 , Sentenza n. 15488 del 21/07/2020 richiamate in memoria ed anche ### U, Sentenza n. 10790 del 2017) La memoria ex art. 378 cpc ha infatti ben altra funzione, che certamente non è certamente quella di colmare il difetto di specificità dei motivi di ricorso. 
Inoltre, è appena il caso di osservare che non trova applicazione nella fattispecie in esame neppure il principio di recente affermato dalle sezioni unite secondo cui in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 6500 del 2022). 
I documenti della cui tardiva produzione oggi si discute sono infatti finalizzati - come emerge inequivocabilmente dallo stesso ricorso a pag. 24 - “alla corretta identificazione del confine”, e quindi sono indiscutibilmente diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 11 di 15 5 Col quinto motivo i ricorrenti denunziano la nullità della sentenza per non essersi la Corte d'Appello pronunciata sull'eccezione di estinzione della servitù di passaggio sull'originaria passata dei ### a favore del fondo ### ai sensi degli artt. 1074 e 1075 cc. 
Il motivo inammissibile. 
In tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C.  ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019 Rv. 655419; Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 Rv. 622361 ed altre). 
Nella fattispecie, il ricorso doveva riportare lo specifico motivo di appello con cui ci si doleva della mancata dichiarazione di estinzione della servitù, non essendo idonei i meri passaggi dell'appello sulle deposizioni dei testi in ordine al transito sulla passata.  6 Col sesto motivo i ricorrenti denunziano la contraddizione manifesta della motivazione di riconoscimento del diritto di servitù di passaggio ad usucapionem su detto terreno e le dichiarazioni rese dai testimoni sul passaggio dei ### sulla proprietà ### Rilevano i ricorrenti di avere - contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appellocontestato il contenuto delle deposizioni. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 12 di 15 Il motivo è inammissibile perché il vizio di motivazione non è più censurabile per espressa volontà del legislatore (cfr. art. 360 5 cpc nella attuale formulazione applicabile al caso in esame). 
In ogni caso va ribadito che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. tra le tante, ### 6 - 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017 cit.; Sez. 1, Sentenza 16056 del 02/08/2016 cit.).  7 Col settimo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 cc per avere la Corte d'Appello interpretato le clausole degli atti di compravendita prodotti singolarmente considerate, senza ricercarne il senso complessivo. 
Ancora, lamentano l'omesso esame dello specifico motivo di appello sull'esistenza di altra “passata”, per i ### opposta a quella di cui è causa. 
Il motivo è infondato. 
La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 13 di 15 dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (tra le varie, v. Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 Rv. 646649; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009 Rv.  610944; Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 Rv.  646063). 
Nel caso in esame, la censura, lungi dall'evidenziare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia discostato dai canoni interpretativi, sollecita una alternativa ricostruzione della situazione fattuale ed in particolare dello stato dei luoghi. 
Insussistente è poi il vizio di omesso esame del motivo di appello perché la Corte territoriale a pag. 15 e 16 ha esaminato la tematica della identificazione della cd. passata e l'ha reputata irrilevante in chiave di accertamento della proprietà, ma si è soffermata comunque su di essa con riferimento alla questione della servitù di passaggio, evidenziando che “gli appellanti non hanno mai sostenuto e comprovato che il passaggio effettivamente esercitato dai ### abbia riguardato una passata (ossia un tracciato, un percorso o una strada) diversa da quella oggetto di causa a cui era riferita la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado da ### e ### In altre parole, gli appellanti non hanno mai contestato che le menzionate deposizioni fossero riferibili proprio alla “passata ubicata a ponente rispetto al fondo Cancellara”. 
Il problema allora si sposta sul piano della adeguatezza della motivazione o comunque della insufficiente o omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma un tale vizio di legittimità non è più denunziabile per espressa volontà del legislatore (cfr. art. 360 cpc nella attuale formulazione applicabile al caso in esame).  8 con l'ottavo ed ultimo i ricorrenti denunziano la violazione dei principi che regolano i rapporti tra giudicato possessorio ed azione petitoria nella parte in cui la Corte d'Appello, richiamando la Corte di Cassazione - copia non ufficiale 14 di 15 sentenza di primo grado, ha desunto il possesso della fascia in questione da parte dei ### sulla scorta di due sentenze. 
Rilevano la inefficacia del giudicato possessorio nel giudizio petitorio e quindi la violazione dei suddetti principi, qualora si ritenga che la suddetta affermazione costituisca o comunque faccia parte della più complessa motivazione posta a base della sentenza impugnata. 
Il motivo è inammissibile perché - a ben vedere - l'affermazione in questione è del Tribunale non della Corte d'Appello (e di ciò se ne rendono evidentemente conto gli stessi ricorrenti laddove pongono la questione in via ipotetica (“### si ritenga….”: v. pag. 32 ricorso). ### la giurisprudenza di questa Corte, con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (### L, Sentenza n. 6733 del 21/03/2014 Rv. 630084; Sez. L, Sentenza 5637 del 15/03/2006 Rv. 587584; Sez. 1, Sentenza n. 15952 del 17/07/2007 Rv. 598504). 
La censura in ogni caso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, come si è visto, non poggia affatto sul giudicato possessorio, ma sull'esame dei titoli, gli accertamenti peritali e le deposizioni dei testi. 
In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente e distrazione in favore dei difensori che ne hanno fatto richiesta. 
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  Corte di Cassazione - copia non ufficiale 15 di 15 la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al rimborso delle spe se del giudizio di legit timità che l iquida in complessivi €. 4.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi oltre accessori di legge nella misura del 15% con distrazione in favore dei difensori avv.ti ### e ### Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussiste nza dei presupposti processuali per i l versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.  ### 7.4.2022.  ###. est. ### registro generale 4549/2020 ### sezionale 728/2022
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

causa n. 4549/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Tranfo Daniela, Orilia Lorenzo, Lombardo Luigi Giovanni

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 11657/2024 del 30-04-2024

... (causa "petendi" e "petitum"); ne consegue che nel giudizio petitorio non possono essere in vocati i provvedimen ti emessi in sede possessoria, ne' le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione, sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono infl uire sull'esito de l giudizio pe titorio (### 2, n. 7747, 20/07/1999, Rv. 528790). Si è poi, in esatta linea di continuità, chiarito che nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato 7 di 13 a d are tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad o ggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto dirit to per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 4396/2018 R.G. proposto da: ### e ### elettivamente domiciliati in #### 87, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro ### elettivamente domiciliato in #### ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato #### che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - controricorrenti - ### - intimata - avverso la senten za n. 2 395/2017 della #### d i ### depositata in data ###; udita la relazione d ella causa svolta nella pub blica udienza d el 12.03.2024 dal ### 2 di 13 Udito il P.M. in persona del ### procuratore #### che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
Uditi l'avvocato ### su de lega orale dell'avvocato ### per i ricorr enti e l'avvocato ### per il controricorrente.  ### 1. ### e ### agirono in rivendicazione n ei confronti di ### M igliorett o e ### in relazione a uno stacco di terreno, che i convenuti possedevano. 
I convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della domanda. 
Il Tribunale accolse la domanda.  2. La Corte d 'appello di ### rigettò l'impugnaz ione dei soccombenti convenuti.  2.1. Questo, in sintesi, per quel ch e ancora qui rileva, il ragionamento del Giudice di secondo grado.  - il Tribunale era giunto a corretta valutazione delle emergenze probatorie, sia avuto riguardo ai titoli , che a l consolidarsi, comunque, del diritto di pro prietà in capo agli appellati per la maturata usucapione attraverso la successione nel possesso; - la statuizione possessoria intervenuta fra le parti, che aveva assegnato tutela al ### tto, non interferiva con la cau sa petitoria.  3. ### e ### la ### proponevano ricorso avverso la sentenza d'appello sulla base di tre motivi. Gli intimati resistevano con controricorso.  4. ### relatore, formulava proposta ai sensi dell'allora vigente art. 380bis cod. proc., d'improcedibilità per <<per omesso deposito copia autentica della notifica della sentenza impugnata>>, rimettendo la causa alla tratt azione in cam era di consiglio non partecipata della ### 5. I ricorrenti depositavano memoria. 3 di 13 6. ### . ### con ordinanza depositat a il ###, rimetteva il processo alla pubblica udienza.  7. Fissata per la trattazione l'odierna pubblica udienza, il P.G., conclusioni scritte.  RAGIONI DELLA DECISIONE.  1. Per non mancare di evidenziare la piena consapevolezza del Collegio sul punto è utile premettere all'esame del m erito che , come aff ermato da questa Corte, <<nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisorio e non de ve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima in terlocuzi one fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possi bilità per quest'ultimo, all'esito del contraddit torio scritto con l e parti e de lla discussio ne in camera di consiglio, di confermarla o di non condi viderla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sez ione semplice, in base all'art. 3 91 bis, comma 4, c.p.c.; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono m utati all'esito del ### o di intesa tra la Corte di cassazione, il ### e l'Avvocatura generale dello Stato sull'appl icazione del "nuovo rit o" ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'"informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanz a camerale". Ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta propo sta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relato re, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art. 51, 4, c.p.c.>> (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020 Rv.  657246; Sez. 6 - 3, Ordinanz a n. 27305 del 07/10 /2021 Rv.  662443). Ed ancora: <<in tema d i ricusazione nel l'ambito de l procedimento di cassazione ex art. 38 0-bis c.p.c., non ricorre l'obbligo di astensione d i cui all'art . 51, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della 4 di 13 citata disposizione, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e del la discussion e in camera d i consiglio , di confermarla o modificarla>> (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019 Rv. 653507).  2. Deve preliminarmente affermarsi la procedibilità del ricorso.  2.1. Appare utile una, pur sommaria, ricostruzione dei principi, oramai consolidatis i, elaborati da questa Corte di legit timità in materia d'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 cod. proc.  Va subito anticipato che il complesso delle decisioni sul punto è stato diretto al fine di eliminare qualu nque o stacolo non indispensabile per ricorrere al giudizio di legi ttimità, n ell'ottica di elidere quelle preclusioni non direttamente correlate alla necessità d'assicurare l'ordinata e celere accesso al giudizio nel merito delle doglianze, fermo il dovere di autorespo nsabilità della p arte processuale, che, aden do la Corte, è chiam ata al tempestivo deposito degli atti di cui all'art. 369 cit., strumentali alla verifica del diritto processuale all'esame della domanda di giustizia in sede di legittimità. 
Si è così giunti ad affermare, quanto al rispetto dell'onere del tempestivo deposito della copia au tentica della sentenza impugnata, che il deposito in cancelleria, nel termin e di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elett ronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di at testazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attest azione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche 5 di 13 tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia inform ale all'originale; nell'ip otesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiaraz ione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analo gica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (S.U. n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 - 02; conf., ex multis, Cass. n. 3727, 12/02/2021). 
Non registrand osi contestazione alcuna della controp arte, alla luce di quanto esposto, il ricorso è procedibile.  3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1158 e 1167 cod.  ### l'assunto il G iudice di secondo grado era incor so in errore per non avere riconosciuto la preclusiva valenza di giudicato nascente dalla sentenza n. 382/2006 del Tribunale di Belluno, divenuta irrevocabile perché non impugnata, la quale, secondo gli esponenti <<aveva accolto domanda petitoria>> del ### nei confronti di ### In virtù della predett a statuizione, della q uale i ricorrenti riportano stralci in seno al ricorso, risultava che la parte ricorrente possedeva il piazzale già da diversi anni prima del 1993, anno in cui aveva avviato un'azienda agrituristica e, per converso, <<la totale mancanza di possesso>> in capo alla controparte. 
In viola zione del maturato giudica to esterno, continu ano i ricorrenti, e in violazione degli artt. 1158 e 1167 cod. civ., la Corte di Ven ezia aveva ignorato che nell'invocata sede era stato affermato il possesso continu ato e non interrotto per il tempo sufficiente all'acquisto del d iritto. Lo spoglio operato da ### nell'anno 1999 era stato accertato dall'invocata sentenza, 6 di 13 con la quale il Tribunale aveva ordinato la reintegrazione nel possesso in favore di ### 3.1. La doglianza è infondata. 
I ricorrenti, va stigmatizzato, dopo avere esordito affermando che la sentenza, della quale invocano la forza del giudicato, aveva accolto <<domanda petitoria>> del ### retto, il cui “diritto” era stato riconosciuto da quel Giudice, qualificano l'azione esperita come diretta a tutela dello spoglio perpetrato da ### e, ulteriormente, precisano che la predetta sent enza aveva condannato alla reintegra la controparte. 
Inequivocamente la sentenza qui impugnata riporta i l precedente giudiziario intercorso tra le parti spiegando che ebbe a trattarsi di un giudizio possessorio inten tato nei confronti di ### In materia, al fine di disattendere la censura, vanno ri presi i principi di diritto più volte enunciati da questa Corte e ai quali il Collegio intende dare continuità. 
Le azioni pro poste, rispet tivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli al tri elementi costitutivi (causa "petendi" e "petitum"); ne consegue che nel giudizio petitorio non possono essere in vocati i provvedimen ti emessi in sede possessoria, ne' le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione, sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono infl uire sull'esito de l giudizio pe titorio (### 2, n. 7747, 20/07/1999, Rv. 528790). 
Si è poi, in esatta linea di continuità, chiarito che nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato 7 di 13 a d are tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad o ggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto dirit to per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi po ssessori (### 2, n . 21233, 05/10/2009, Rv. 610215; conf., ex multis, Cass. n. 27513/2020, Cass. n. 24260/2023, non mass.).  4. Con il secondo motiv o viene denunciata violazione e fal sa applicazione degli artt. 116 e 132 cod. proc.  I rico rrenti sostengono che la Corte veneta aveva omesso di valutare le deposizioni testimoniali e reso motivazione inconsistente in ordine alla scelta di aver giudicato attendibili talune dichiarazioni e inattendibili altre.  4.1. La doglianza non supera lo scrutinio d'ammissibilità.  4.1.1. Quanto all'asserita ome ssa effettiva motivazione deve osservarsi quanto segue. 
Come noto la giustificazione motivazionale è di escl usivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente appare nte; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perch é recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragion amento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetich e congetture (### 6, n. 139 77, 23/5/2019, Rv.  654145; ma già S.U. n. 222 32/201 6; Cass. n. 6 758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione). 
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell'ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in 8 di 13 via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modell o argomentativo apriori, che presci nda dall'effettivo e specifico sindacato sul fatto. 
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del si ndacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'ano malia mo tivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza imp ugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sott o l'aspett o materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e d obietti vamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "suffic ienza" della motivazione (S. U., n. 8053, 7/4/2014, Rv.  629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). 
Qui non ricorre alcuna delle ipotesi sopra richiamate avendo la Corte dist rettuale esplicitato le ragioni del prop rio convincimento (non solo, con specificità, alle pagg. 12 e 13, ma ulteriormente alla pag. 10 e seg., al fine di dimostrare che gli appellati, anche tramite il possesso esercitato dai loro danti causa, avevano in ogni caso e da tempo maturato l'usucapione).  4.1.2. Quanto al profilo di censura riguardante l'apprezzamento probatorio deve chiarirsi quanto appresso. 9 di 13 La critica alla ricostruzione probatoria, come n oto, anche qualora sostenuta dall'asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod.  proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in qu esta sede ###dacabile, neppure attraverso l'escamotage dell'evocazione dell'art. 11 6, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una que stione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una errone a valutazione del materiale istrutt orio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, ### 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 64229 9). Punto di diritto, questo, ch e ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle ### unite in epoca recente (sent. n. 2086 7, 30/09/ 2020, conf. Cass. n. 16016/2 021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cas sazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad e sempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggett a ad un a specifica regola di valut azione, ab bia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è am missibile , ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi l imiti in cui esso ancora consente il sind acato di legittimità sui vizi di motivazion e (Rv.  659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione esp ressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua 10 di 13 iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contest ati e la possibili tà di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove propost e d alle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). 
In armonia con gli espo sti principi <<l'omesso esame di elementi istruttori non è di per sé sindacabile in sede ###quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fat to storico, rilevante in causa, sia stato comunque p reso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia d ato conto di tut te le risultanze probatorie (Cass civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, ### 629831 e 629 834; v. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinan za n. 21257 dell'8 ottobre 2014, Rv. 632914; Sez. 2 -, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018)>> - Cass. n. ###/2023 -.  5. con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., addebitando alla sentenza di avere effettuato la liquidazione delle spese <<in modo indeterminato ed omnicomprensivo>>.  5.1. Il motivo è inammissibile. 
Nel solo caso in cui il ricorrente asserisca che la liquidazione risulti illegittima per violazione del massimo di tariffa e costui dia contezza dei “range” di riferimento per le singole fasi, in relazione al valore della causa, risulta necessario scomporre la liquidazione. 
Si è sp iegato che la parte, la quale intenda i mpugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere di specificare an aliticame nte le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che de ve ritenersi inammissibile il ricorso che conte nga il semplice riferimento a prestazioni che 11 di 13 sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima (### 1, n. 18584, 30/06/2021, Rv. 661816 - 02). Ovviamente, lo stesso principio non può che valere nel caso inverso, nel quale il ricorrente lamenti liquidazione superiore ai parametri di legge. 
Qui n on viene mossa censura di tal fatta: no n si contesta l'entità della liquidazione, bensì la sua onnicomprensività. 
La speci ficazione evocata dai ricorrenti, ino ltre, trovava fondamento sotto la vigenza d ella distinzione fra “ diritti” e “onorari”. Distinzione che suggellava una diversa imputabilità delle due categorie d i compenso: a singoli e sp ecifici at ti nella loro materialità, la prima, all'opera inte llettu ale, avuto riguardo allo “step” definito dalla legge, i secondi. 
Anche sotto la vigenza di quel regime, tuttavia, il ricorrente non poteva limitarsi a dolersi della liquidazione, ove non l'avesse posta a confronto con la nota spese a suo tempo depositata. Tanto da essersi affermato inam missibile, per violaz ione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che, ne l censurarne la complessiva quanti ficazione operata del giudice di merito, non indichi le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore (### 1, n. 20808, 02/10/2014, Rv. 632497). 
In line a con un tale asset to si riscontra la gi urisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 18905/2017). 
Né qui ricorre il caso di liquidazione per più gradi del giudizio, che impone al giudice di distingue re, quan to imputato a ciascun grado (sul punto la g iurisprudenza è abbastanza ri corrente, per brevità può farsi riferimento sempre a Cass. n. 18905/2017 cit.). 
Né, ancora, quello in cui il giudice abbia onnicomprensivamente liquidato, in uno al compenso, gli esborsi, senza specificare quanto sia da rapportare al primo e quanto ai secon di (Cass. 23919/2020). 12 di 13 5.1.1. In conclusi one, deve declinarsi il seguente p rincipio di diritto: <<Non è ammissibile il motivo con il quale il ricorrente lamenti che il giu dice abbia l iquidato in mani era onnicomprensiva il compenso per onorar i - ove, ratione te mporis, non trovi pi ù vigenza la cate goria dei “diri tti” -, senza d olersi de lla violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, e senza, infin e, dolersi della mancata disti nzione fra compensi e rimborso di esborsi>>. 
In ogni caso, è utile soggiungere che la liquidazione, trattandosi di causa dal valore indeterminabile, risulta confinato nei limiti della tabella di cui al d.m. n. 55/2014, ratione temporis applicabile.  6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.  7. Ai sensi d ell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 1 15/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  rigetta il rico rso e condan na i ricorrenti al pagam ento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello 13 di 13 previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio di giorno 12  

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Grasso Giuseppe

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 16207/2023 del 08-06-2023

... che i provvedimenti possessori emessi nel corso del giudizio p ossessorio hanno natura esclusivamente interinale. E' vero, infatti, che i provvedimenti possessori emessi dal giudice del petitorio hanno carattere puramente incid entale e sono destinati a essere assorbiti dalla senten za definitiva che decide la controversia petitoria e costituisce l'unico titolo per rego lare in v ia definitiva i rapporti di natura possessoria e petitoria tra le parti ( sez. 2 16-6-2008 n. 16220 e precedenti ivi richiamati; Cass. sez. 2 22- 6-2007 n. 14607); ma tale principio non implica affatto che la domanda 13 possessoria proposta n el corso del giudizio petitorio sia assoggetta soltanto alla fase in terdittale: come, infatti, si legge in 16220/2008 «la c.d. ‘bifasicità' del giudizio, anche nei casi di cui all'art. 704 c.p.c., non viene in discussione, dal momento che all'emissione dell'eventuale interdetto ed alla confluenza del relativo procedimento interinale in quello principale, ad oggetto d el petitorio, segue la trattazione in un'unica fase di merito delle rispettive questioni, ai fini dell'emissione della decisione» (cfr. altresì sulla devoluzione ex art. 704 cod.proc.civ. al giudice della (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso n. 15903/2022 R.G. proposto da: ### c.f. ###, ### c.f. ###, ### c.f.  ###, rappresentati e difesi dall'avv. ### elettivamente domiciliati in Rom a presso la cancelleria d ella Corte Suprema di Cassazione e all'indirizzo pec ###; ricorrenti contro ### c.f. ZMBG ###, ### N ### c.f. ###, rappresentati e difesi dall'avv.  ### dall'avv. ### e dall'avv. ### elettivamente domiciliat ###viale delle ### n. 9 presso lo studio di quest'ultima; controricorrenti avverso l'ordinanz a n.### della Corte Sup rema di Cassazione, ### depositata il ###, ### Revocazione di ordinanza della Corte di Cassazione R.G. 15903/2022 P.U. 6-4-2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio d al ### dott. ### lette le conclusioni del ### nella persona del ### dott. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso.  ### 1.Con ricorso notificato il ##### e ### hanno p roposto ricorso per la revocazione dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. ### depositata il ###, lamentando tre errori di fat to contenuti nell'ordinanza impugnata.  ### e ### si sono opposti con controricorso.  2.### n. ###/2021 d ella Cassazione ha esaminato i quattordici motivi di ricorso propost i da #### e ### (eredi di ### Z amberlan) avverso la sentenza n. 113/2016 della Corte d'Appello di Venezia; per quanto interessa, tale sentenza, nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria tra i fratelli ### erlan, aveva confermato il rigetto della domanda possessoria, proposta dal condividente ### nel corso del giudizio di primo grado lamentando la lesione possessoria subita a causa di lavori eseguiti dagli altri due condividenti sulla corte comune, che ne avevano comportato l'asse rvimento esclusivo al distributore di carburante da essi gestito. ### di questa Corte ha accolt o solo il tred icesimo e quattordicesimo motivo di ricorso, relativi al risarcimento dei danni da occupazione e al riparto delle spese processuali e ha respinto tutti gli altri, cassando con rinvio la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti.   Invece -e per quanto interessain relazione ai motivi di revocazione propost i, l'ordinanza n. ### /2021 ha dichiarato 3 inammissibile il primo motivo di ricorso relativo all'omessa pronuncia sul merit o possessorio e sulle prove orali articolate, per difetto del requisito di forma e contenuto del ricorso ex art. 366 co.1 n.6 cod.  proc. civ., non essendo stata riprodotta la parte dell'atto di appello contenente la richiesta di prova te stimonia le e non essendo stata indicata la reiterata deduzione istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni; nel proseguo, nel pronunciare in o rdine all'omessa pronuncia sul merito possessorio, l'ordinanza ha valutato l'esclusione dello spoglio nel comportamento di ### e ### come emergente dalla sentenza di appello, in relazione all'esecuzione dei lavori concernent i la stazione di carburanti, anche al la luce dell'espletata c.t.u.. ### ha altresì dichiarato i nammissibili i motivi di impugnazione dal secondo al settimo, con i quali erano state dedotte questioni sul compossesso, sul possesso esclusivo e sulla lesione possessoria relativamente alla domanda possessoria.  3.Con ordinanza interlocutoria n. ### pronunciata all'esito dell'adunanza camerale della 6-2 sezione civile del I-12-2022 il ricorso è stato ritenuto non inammissibile ex art. 391-bis co.4 cod. proc.  e ne è stata disposta la discussione in pubblica udienza.  ### blico Ministero dott. ### ha rassegnato conclusioni scritte insistend o per il rigetto de lla domanda di revocazione. 
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ..  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo motivo, quale primo errore di fatto, i ricorrenti lamentano che l'ordinanza impugnata abbia erroneamente supposto che nel loro atto di app ello non fossero state riprodotte le istanze istruttorie delle quali chiedevano l'ammissione a sostegno della loro domanda possessoria e n on fosse s tato precisato se in sede d i precisazione delle conclusioni fosse stata richiesta l'ammissione della 4 prova per testi. Evidenziano che dalla pag. 41 del loro ricorso per cassazione essi avevano trascritto le conclusioni di appello, al punto 4 contenenti i capitoli di prova orale di cui era chiesta l'ammissione; aggiungono che alla nota 49 della stessa pagina 41 avevano precisato che le conclusio ni trascritte erano contenute anche ne l foglio di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 20-10-2015. Rilevano che i capitoli di prova testimoniale erano idonei a dimostrare il potere di fatto sulla corte comune goduto dag li eredi ### e la sua compromissione, che la Corte d'Appello di Venezia aveva ritenuto non provati.  1.2.Con il secondo motivo, qu ale secondo errore di fatto, i ricorrenti lamentano che l'ordinanza impugnata: 1)abbia erroneamente supposto che la corte di merito avesse escluso lo spoglio da parte dei fratelli ### e ### per il fatto che i lavori sull'area in contestazione erano finalizzati alla ristrutturazione, alla manutenzione straordinaria e all'adeguamento della stazione carburanti di ### alla normativ a di sicurezza; 2)abbia e rroneame nte supposto che la corte di merito non avesse ravvisato possesso esclusivo da parte dei fratelli ### e ### per il fatto che l'occupazione era stata tempo ranea e finalizzata alla ristrutturazione, m anutenz ione straordinaria e adeguamento della stazione carburanti.  1.3.Con il terzo motivo, quale terzo errore di fatto, i ricorrenti lamentano che l'ordinanza impugnata abbia erroneamente supposto che la sentenza di appello avesse ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 1102 c.c. la questione della manutenzione straordinaria della stazione carburanti anche alla luce della consulenza tecnica d'ufficio espletata, che invece era stata svolta dopo la realizzazione delle nuove opere sulla corte comune.  2.Preliminarmente si dà atto che la dom anda di re vocazione contiene l'indicazione delle ragioni della revocazione e l'esposizione dei 5 fatti di causa rilevanti (Cass. sez. un. 6-7-2015 n. 13863 Rv. 635785) e perciò sotto questo primo profilo è ammissibile. 
La d isamina nel merito dei mo tivi di revocazione non trova ostacolo neppu re nel fatto che il ricorso per re vocazione sia stat o proposto nei confronti di pronuncia di cassazione con rinvio. I motivi di revocazione riguardano la pronuncia sulla doman da possessoria proposta ex art. 704 cod. proc. civ. nel corso della causa di divisione; invece i motivi di ricorso per cassazione accolti, che hanno comportato il rinvio, avevano a oggetto esclusivamente la ripartizione delle spese del giudizio di divisione e il riconoscimento di risarcimento per la continuazione dell'occupazione di parte del compendio dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado che aveva asse gnato quella parte di compendio. Quindi non sussiste l'ipotesi, che rende il ricorso per revoca zione inammissibile, in cui gli errori revocatori enunciati abbiano portato all'omesso esame di questioni che possano costituire oggetto di una nuova e autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio (Cass. sez.6 17-5-2018 n. 12046, Rv. 648547-01).  3.Ciò chiarito, il primo motivo di revocazione è fondato.  ### la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. e idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di Cassazione, deve: 1)consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità era esclu sa in mod o incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2)essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3)non cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4)presentare i caratteri dell'evidenza e dell'obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni 6 induttive e di indagini ermeneutiche; 5)non consistere in un vizio di assunzione del fatto, n é in un err ore nella scelta del criterio d i valutazione del fatto medesimo. Quindi detto errore, non solo deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, ma non può tradursi in un preteso inesatto apprezzament o delle risultanze processuali, o di disp osizioni giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi in tal caso nell'ipotesi d ell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (così Cass. sez. un. 10-11-2020 n. 25212 e precedenti ivi richiamati; Cass. sez.6 -2 10-6-2021 n.16439 R v. 661483-01, per tutte). 
Specificamente, con riguardo all'erronea percezione del contenuto del ricorso lamentata con il primo motivo di ricorso, già Cass. sez.2 16- 1-2019 n. 975 ha ritenuto ch e possa costituire errore di fatto , suscettibile di revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., la supposizione di inesistenza della specifica indicazione degli atti e documenti sui quali poggia il ricorso per cassaz ione. ###. sez.5 1-9-2022 n. 25752 Rv. 665868-01 ha ritenuto che ricorra il vizio revocatorio ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. nel caso in cui l'atto difensivo della parte sia stato falsamente rappresentato e sia stato pertanto oggetto di un errore di percezione da parte del giudicante, avendo ciò comportato che la decisione assunta sia stata fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilm ente esclusa oppure sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. 
Invece, non è configurabile errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla vio lazione del princi pio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso per omessa indicazione e trascrizione di documen ti (Cass. sez.2 4-12-2018 ###, Cass. sez.6-5 31-8-2017 n. 20635 Rv. 645048; nello stesso senso Cass. sez.L. 12-10-2022 n. 29750 Rv. 665931-01, con riguardo 7 all'interpretazione che il provvedimento im pugnato ab bia dato del principio di autosufficienza del ricorso). 
Nella fattispe cie l'ordinanza n.###/202 1 impugnata ha testualmente dichiarato: «- con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 6 , artt.  112,115,132,183 c.p.c., art. 703 c.p.c., comma 4 e art. 704 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e/o 4, per avere la corte distrettuale omesso di pronunciare sul primo motivo di appello con il quale era stato dedotta la violazione dell'art. 704 c.p.c., art. 24 Cost., e degli artt. 183 e 190 c.p.c., ossia sul merito possessorio, senza alcuna motivazione, anche quanto alle nuove prove orali articolate. 
La censura appare inammissibile sotto entrambi i profili. 
Appaiono qui richiamabili i tradizionali principi di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 25157 del 2008) la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le pro prie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazio ne delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ri tenersi abband onate e n on potranno essere riproposte in appello (conf. Cass. n. 19352 del 2017, precisandosi che tale onere di riproposizione non può reputarsi assolto attraverso il richiamo generico al conte nuto dei precedenti att i difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione d i prendere posizione in ordin e alle sole rich ieste istruttorie e di merito - definitivamente proposte; Cass. n. 16290 del 2016). 
Tale regola è stata da questa Corte ritenuta suscettibile di estensione anche al caso in cui il diniego alle richieste istruttorie sia compiuto dal giudice di appello (Cass. n. 5741 del 2019 e Cass. m. 22883 del 2019), 8 con l'effetto che la mancata specifica reiterazione in sede ###sede di appello, preclude la deducibilità del vizio scaturente dalla asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso in cassazione. 
Orbene parte ricorrente o mette di riprodurre direttamente o indirettamente, con precisazione della parte dell'atto di appello nella quale troverebbe corrispondenza l'indiretta riproduzione, il contenuto dell'atto di appello in cui aveva proposto la prova testimoniale. In tale modo il motivo viola l'art. 366 c.p.c., n. 6. 
Non solo: si omette di precisare, dato che si assume che il giudice d'appello, se non fosse stato convinto del la prospettazio ne degl i appellanti, avrebbe potuto dare corso alla prova orale articolata ed ammetterla, di dire se all'esito dell'istruzio ne dispost a in appello e comunque in sede di preci sazione del le conclu sioni si e ra richiesta l'ammissione della prova per testi. 
La sentenza nulla dice al riguardo. 
Ne consegue che , i n mancanza di d imostrazione del mantenimento della richiesta di prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni, al giudice d'appello non può essere imputato di non avere ammesso la prova». 
Così argomentando, l'ordinanza impugnata ha commesso il primo errore di percezione lamentato dai ricorrenti, perché, come evidenziato nella domanda di revocazione, dagli atti emerge che essi a pagg. 17 e ss. dell'originario ricorso per cassazione avevano esposto i vari motivi di appello e più avanti, alle pagg. 41-43 del ricorso, avevano trascritto i capitoli di prova dei quali avevano chiesto l'ammissione al giudice di appello e avevano allegato di avere chiesto l'ammissione dei capitoli anche in fase di precisazione delle conclusioni (nota n.49 alla stessa pag. 41, nella quale avevano rimandato al foglio di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 20-2015).  ### revocatorio è evidente. 9 ### esclude che nella fattispecie ricorra la diversa ipotesi di una erronea inte rpretazione del principio di auto sufficienza del ricorso, in sé non integrante errore revocatorio, perché l'ordinanza non ha espresso alcun giudizio sull'inidoneità delle modalità con le quali nel ricorso di cassazione erano stati eseguiti i richiami alle prove orali e alla richiesta di ammissione in fase di precisazione delle conclusioni: con il contenut o sopra trascritto l'ordinanza si è limitata, invero, a dichiarare che i ricorrenti non avevano riprodotto la parte dell'atto di appello nel quale aveva no proposto la prova testimonial e e non avevano dichiarato se in sede di precisazione delle conclusioni avessero richiesto l'ammissione della prova per testi, così comm ettendo un evidente e obiettivo errore d i percezione relativo al contenuto del ricorso per cassazione. 
Sussistono gli altri requisiti richiesti affin ché l'errore sia revocatorio, perché dagli atti di causa non emerge che il dato della trascrizione dei capitoli di prova nel ricorso per cassazione e il dato della richiesta di ammissione della prova orale in fase di precisazione delle conclusioni avanti il giudice di appello avessero costituito fatti controversi sui quali le parti avessero discusso e l'errore è stato altresì decisivo: infatti l'ordinanza oggi impugnata per revocazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per cassazione ritenendo, sulla base dell'erronea percezione del contenuto del ricorso, che quel motivo fosse stato formulato in violazione dell'art. 366 co.1 n.6 cod. proc. civ. Eppure, i capitoli di prova, debitamente riportati in ricorso, tendevan o a provare anche l'estensione del possesso a vantaggio esclusivo dei due fratelli in danno di ### (v. capitoli 4,5,7,10 e 12 trascritti anche a pag. 37 ricorso per revocazione). 
Le ulteriori deduzioni svolte dall'ordinanza impugnata a pag. 6, con rigu ardo all'omessa pronuncia sul merito possessorio, e quelle svolte per decidere i motivi dal secondo al settimo non sono utili a 10 escludere che l'errore abbia cost ituito la ragione essenziale e determinante della pronuncia di inammissibilità del primo motivo di appello: l'ordinanza impugn ata ha svolto, infatti, tutte le ulteriori argomentazioni partendo dalla ricostruzione dei fatti relativi alla lesione possessoria che era stat a compiuta dalla sentenza de lla corte territoriale sulla base esclusivamente di quanto emerso nella prima fase del giudizio possessorio, senza esaminare le istanze istruttorie che erano state proposte dai ricorrenti.  4.### del primo motivo di revocazione comp orta l'assorbimento del secondo e del terzo motivo di revocazione, in quanto con q uesti motivi i ricorren ti lamentano errori di pe rcezione sul contenuto dello spoglio del possesso che sono superati dalla necessità di esaminare nuovamente il primo motivo di ricorso per cassazione proposto dai ricorrenti #### e ### 5.Ravvisato l'errore di fatto nei termini esposti, si individuano le parti dell'ordin anza n. ###/2021 da rescindere: si trat ta della decisione sul primo motivo di ricorso per cassazione, in quanto viziata dall'errore stesso, e di conseguenza della decisione sui motivi dal secondo al settimo, in quanto relativi alla decisione sulla lesione possessoria svolta sulla base della dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per cassazione.  6.Esaurito il giudizio resci ndente e passando al giudizio rescissorio, va riesaminato il primo motivo di ricorso per cassazione rubricato “violazione e/o falsa applicazione art. 24 e art. 111, comma 6, della ### art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., art. 183 c.p.c., art. 703, comma 4. c.p.c., art. 704 c.p.c.: in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e/o n. 4 c.p.c.”. Con tale motivo i ricorrenti censurano la sent enza de lla Corte d'Appello per aver omesso d i pronunciare sul loro primo motivo di appello. 11 Osservano che con il prim o motivo di appello essi avevano lamentato la violazione dell'art. 704 c.p.c. per il fatto che il Tribunale aveva omesso di dare ingresso al merito possessorio, relativo agli interventi eseguiti sulla corte comune da ### e ### avevano evidenziato come la fase di merito del giudizio possessorio fosse funz ionalmente destinata ad accertare, con cognizione piena, l'esistenza dei presupposti de lla tutela p ossessoria e come essi avessero diritto di dedurre, nel merito possessorio, i mezzi di prova a sostegno delle loro allegazioni, anche in ragione del fatto che nella fase interinale possessoria le loro domande erano state respinte per carenza di prova del loro possesso. 
I ricorrenti rilevano inoltre che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare la doglianza ed invece, senza alcuna motivaz ione, ha omesso di istruire il merito possessorio e di pro nunciarsi sulle loro istanze istruttorie, contenenti nuove prove orali, div erse rispetto a quelle oggetto della fase interinale; si dolgono pertanto del rigetto della loro domanda possessoria sulla base di una mancanza di prova di fatti che a loro è stato impedito provare.  6.1.Il motivo è fondato. 
Gli appellanti avevano reiterato nell'atto di appello le richieste di prova e i relativi capitoli volti a dimostrare, a loro dire, il compossesso sul piazzale in comproprietà, in rela zione all'util izzo del bagno dell'abitazione dei genitori (cap.1), all'utilizzo della cucina dei genitori (cap. 5), alla circolazione sulla corte a doppio senso di marcia (cap. 9) e volti a dimostrare che gli interventi eseguiti dagli altri condividenti avevano comportato lesioni possessorie a loro danno, in quanto finalizzati a trasformare porzioni di im mobili comuni in porz ioni in possesso esclusivo, con riguardo a occupazione di porzioni della corte comune (capp.2,3,6,7), cambio di destinazione d'uso della cucina, in precedenza utilizzata anche dagli appellanti, da residenziale a ufficio 12 cassa del distributore (capp. 4 e 5), modifica del senso di marcia sulla corte (cap.8), riduzione dello spazio di manovra e parcheggio (cap. 10), circolazione attraverso l'area di erogazione del distributore (cap. 11), restrizione dell'accesso in p rossimità dell'abitaz ione degli eredi ### (cap. 1 2), posizionamen to di nuova struttu ra-colonna (cap.13). La richiesta di ammissione delle prove orali era stata reiterata in fase di precisazio ne delle concl usioni e la sentenza della Corte d'Appello (da pag. 4 a pag. 7, punti da 6 a 18), senza esaminare tali istanze istruttorie e senza esplicitare le ragioni per le quali non ha proceduto a dare ingresso alla fase del merito possessorio, ha rigettato la domanda possessoria, testualmente «sia perché gli interventi avviati dalla parte appellata non hanno determinato l'insorgere di un possesso esclusivo a proprio vantaggio, sia perché comunque è mancata la prova di un possesso concorrente esercitato da ### e dai suoi eredi sulle porzioni controverse» (pa g.6 punto 14). E' evidente che la Corte territoriale non p oteva pervenire a tale conclusione (di cui viene segnalata anche la contraddittorietà) senza valutare previamente le richieste finalizzate al merito possessorio, come risulta dal fatto che non si è in alcun modo espressa su tali istanze istruttorie. 
Non può condividersi la tesi dei controricorrenti: si afferma da costoro che le istanze istruttorie formulate per il merito possessorio fossero inammissibili per il fatto che i provvedimenti possessori emessi nel corso del giudizio p ossessorio hanno natura esclusivamente interinale. E' vero, infatti, che i provvedimenti possessori emessi dal giudice del petitorio hanno carattere puramente incid entale e sono destinati a essere assorbiti dalla senten za definitiva che decide la controversia petitoria e costituisce l'unico titolo per rego lare in v ia definitiva i rapporti di natura possessoria e petitoria tra le parti ( sez. 2 16-6-2008 n. 16220 e precedenti ivi richiamati; Cass. sez. 2 22- 6-2007 n. 14607); ma tale principio non implica affatto che la domanda 13 possessoria proposta n el corso del giudizio petitorio sia assoggetta soltanto alla fase in terdittale: come, infatti, si legge in 16220/2008 «la c.d. ‘bifasicità' del giudizio, anche nei casi di cui all'art.  704 c.p.c., non viene in discussione, dal momento che all'emissione dell'eventuale interdetto ed alla confluenza del relativo procedimento interinale in quello principale, ad oggetto d el petitorio, segue la trattazione in un'unica fase di merito delle rispettive questioni, ai fini dell'emissione della decisione» (cfr. altresì sulla devoluzione ex art.  704 cod.proc.civ. al giudice della causa petitoria della cognizione del merito possessorio Cass. sez. 1 24/11/1999 n. 13037 Rv. 531448-01). 
Ne consegue che il motiv o di impug nazione formu lato ai sensi dell'art. 360 n.4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 24, 111 Cost., 132 e 112 cod. proc. civ. deve essere accolto, in quanto non è rispettato il minimo costituzionale dell a motivazione, per il fatto che la Corte territoriale ha rigettato la domanda possessoria dichiarando che non erano stati i provati i presupposti per il suo accoglimento omettendo totalmente l'esame sulle istanze istruttorie che erano state formulate per la fase del merito possessorio (cfr. Cass. sez.3 1-2-2023 n. 2980 Rv. 666699-01, secondo cui la motivazione deve ritenersi affetta da vizio di contrad dittorie tà insanabile e viola quindi il minimo costituzionale qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver r espinto una richiesta non inammissibi le di prova; nello stesso senso Cass. sez. 2 21-3-2023 n.8047, Cass. sez.6- 3 9-11-2017 n. 26538 Rv. 646837-01).  7.### del primo motivo di ricorso per cassazione comporta logicamente l'assorbimento dei motivi di ricorso dal secondo al settimo, in quanto il giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo esame della domanda possessoria.  8.In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di revocazione avverso l'or dinanza n.###/2021 della Corte di 14 Cassazione; deve essere revocata l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per cassazione proposto da ### o, ### e ### avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 113 depositata il ###.   Giudicando in rescissorio, deve essere accolto il primo motivo di ricorso per cassazione e, dichiarati assorbiti i motivi dal secondo al settimo, la sentenza n. 113/2016 della Corte d'Appello di Venezia va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla medesima Corte d'Appello in dive rsa composizione perché si pronunci sul merito possessorio previo esame delle is tanze istruttorie che erano stat e proposte dagli appellanti #### e ### Il giudice di rinvio, all'esito, regolerà anche le spese dei giudizi di legittimità.  P.Q.M.  La Corte acc oglie il ricorso per revocazione avverso l'ord inanza ### di questa Corte depositata il ###; revoca l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 113 depositata il ###; giudicando il rescissorio, accoglie il p rimo motivo di ricorso per cassazione e dich iara assorbiti i motivi 2, 3, 4 , 5, 6, 7; cas sa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese dei giudizi di Cassazione, alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione civile il ###.  ### estensore Presidente dott. ### dott. ### (firma digitale) (firma digitale) 15  

causa n. 15903/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Cavallino Linalisa

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13425/2024 del 15-05-2024

... vizi denunciati. 9. Il quarto motivo è pur esso inammissibile e, comunque, infondato. Innanzitutto, il motivo non riporta specificame nte il “petitum” del la citazione originaria, i l contenuto delle conclusioni precisate in pri mo grado e quello dell'atto di appello, per consentirne il confronto al fine di verificare l'effettività o meno della proposizione di nuove domande in sede ###av endo rilevanza la circostanza che la “natura povera” delle strutture fosse già emersa da lla c.t.u. espletata nel giudizio di prime cure. I pre detti contenuti si evincono, invece, p untualmente dal controricorso alle pagg. 27-28. Nella domanda intr oduttiva del giudizio di pr imo grado l'### srl aveva rappresentato che i vizi asseritamente occulti riguarda vano - sulla scorta dei punti di danne ggiamento ril evati - dei travetti del solaio divisorio, mentre con l'atto di appello aveva poi sostenuto che i vizi occulti si d ovessero ricondurre al la natura “p overa” della costruzione la cui edific azione risa liva a gli anni '50, ovvero che trattavasi di vizi che investiv ano direttam ente le caratteristi che 8 di 9 costruttive del sottotetto, da cui la Corte di appello ha legittimamente (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10126/2019) proposto da: ### S.R.L., in pers ona del legale rappresent ante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al ricorso, dagli Avv.ti ### e ### e con elezione di domicilio digitale con indicazione della seguente pec: ###; - ricorrente - contro ### e ### r appresentati e difesi, in virtù di procur a specia le rilasciata su fogl io separato materialmente allegato al controricorso, dagl i Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in ### v. ### n. 691; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 40/2019 (pubblicata il 7 gennaio 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal ### relatore ### lette le memorie depositate da entrambe le parti.  ### 1.Con atto di c itazione notif icato il 17 giugno 2008, l'### sr l conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, ### e ### R.G.N. 10126/2019 C.C. 10/04/2024 2 di 9 ### chiedendo che venisse accertata l'esistenza di vizi (riscontrati , in particolare, nel vano sottotetto), da consi derarsi occultati da questi ulti mi quali venditori, sull'im mobile da questi alienato sito in ### viale ### n. 25. ### del processo era stata preceduta da un ATP (il cui procedimento, oltretutto, non era ancora terminato all'atto dell'introduzione del giudizio di merito). 
Con la proposta domanda l'attrice invocava la riduzione del prezzo in conseguenza dei vizi ri scontrati e la condanna dei venditor i al risarcimento dei danni nella misura di euro 500.000,00. 
I citati convenuti si costitui vano in giudizio chie dendo il rigetto dell'avversa pretesa. 
All'esito dell'istruzione probatoria, nel corso della quale veniva espletata anche ctu, il Tribunale adito - con sentenza n. 404/2016 - rigettava la domanda, con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese giudiziali e al pagamento della somma di euro 10.000,00, a titolo di risarcimento danni da lite temeraria.  2. Decidendo sull'appello formulato dall'### sr., cui resistevano gli appellati ### la Corte di app ello di ### - con se ntenza 40/2019 (pubblicata il 7 gennaio 2019) - lo rig ettava, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado. 
A sosteg no dell'adottata pronuncia, la Corte emiliana - dopo aver premesso che l'instaurazione di un p rocedimento di ATP determina l'interruzione della prescrizione, il cui effetto permane fino al deposito della relazione tecnica - rilevava l'infondatezza nel me rito della formulata impugnazione, respingendo tutte le contestazioni mosse sulle modalità di espletamento della c.t.u. ed escludendo, come già aveva ritenuto il giudice di prime cure, che i vizi attinenti al sottotetto potessero essere imput ati ai venditori, d al momento che gli stessi si erano venuti a manifestare dopo che, nel 20 04, la copertura del fabbricato era stata demolita e ricostruita integralmente dal condominio ed erano stati determinati dall'imperizia delle maestranze incaricate dal medesimo condominio nel corso de l rifacimento di dett a copertura. 3 di 9 Evidenziava, inoltre, il giudice di appello che la verifica della proprietà del sottotetto non appariva rilevante ai fini di causa, posto che l'unica funzione dell'area i nteressata dal suo ingombro era, per l'appunto, quella di consentire al condominio l a manutenzione della menzi onata copertura del fabbricato e delle sue strutture lignee, con conseguente detenzione dei luoghi da parte del medesimo condominio e l'addebito a suo ca rico della resp onsabilità delle lesio ni longitudinali provocate ai travetti dal peso impresso su di essi. Inoltre, la Corte felsinea - quanto alle doglianze dell'appellante circa la natura “povera” della struttura del solaio e alla definizione di “fine vita di progetto” dell'immobile che era stato qualificato dai venditori in buono stato - rilevava la novità delle questioni in quanto da consider arsi dedotte per la prima volta in secondo grado, poiché l'originaria d omanda introdutt iva del giudizio riguardava esclusivamente i pretesi vizi del solai asseritamente occultati dai ### e non la struttura dello stesso. Precisava, in ogni caso, la Corte territo riale che l'appellante ### srl ave va acq uistato un immobile costruito nei primi anni '50 e, seppure mantenuto in buono stato, non risultava essere stato sottoposto nel tempo ad alcuna opera di ristrutturazione. Pertanto, la citata società acquirente non avrebbe potuto ignora re che i solai degli immobil i edif icati ne lla suddetta risalente epoca erano stati cost ruiti con tecniche pov ere perché non destinati ad alcun uso ordinario.  3. Avver so la predetta sentenza di appell o ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, l'### srl. 
Hanno resistito, con un congiunto controricorso, gli inti mati ### e ### Entrambe le parti hanno depositato memoria. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame di un f atto decisivo per i l processo avuto riguar do al mancato accertamento della proprietà de l sottotetto, nella cui a rea coperta si er ano manifesta ti i vizi dai q uali 4 di 9 erano provenute le conseguenze dannose a carico dell'immob ile acquistato da essa ricorrente.  2. Con il secondo mot ivo, la ri corrente deduce - sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. - un ulter iore omesso e/o contraddittorio esame di un altro fatto decisivo inerente la valutazione della condizione del tramezzo e della sua funzione.  3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta - avuto riguardo all'art.  360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490, comma 1, 1491, 1492 e 1495 c.c., per non avere la Corte di appello rilevato che - anche alla stregua degli accertamenti peritali - era stata acquisita la prova di una situazione di precarietà nella statica del solaio del sottotetto e che tal e stato non dipende va da un deterioramento coerente con lo stato di vetustà dell'immobile, dal momento che vi erano tracce d i intervent i di riparaz ione (come le coperture delle lesioni con malta), né trattavasi di uno stato rappresentato ad essa acquirente o da lla stessa p revedibile (presentandosi l'immobile, all'atto della compravendita, come abitabile e in b uono stato), r agione per la quale essa ricorrente si era determinata all'acquisto per un valore ben superiore a quello del “fine vita” dell'immobile, dichiarato poi in causa dai venditori.  4. Con il quarto motivo, la ricorrente prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 189 e 345 c.p.c., nonché il vizi o di contraddittorietà della motivazione, confutando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la doglianza in ordine alla natura “povera” del solaio e a lla definizione di “fine vita di prog etto” dell'immobile venduto costituisse “domanda nuova” e, come tale, doveva ritenersi inammissibile, senza tener conto che tale connotazione era già emersa in sede ###primo grado e che la stessa sarebbe stata, invece, da ritenersi un vero e proprio vizio occulto, dovendosi, perciò, pervenire alla conclusione che, se essa ricorrente avesse conosciuto tale cara tteristica, non a vrebbe acquistato il bene o lo 5 di 9 avrebbe comprato per un pr ezzo nettamente inferiore a quello corrisposto nella misura di euro 1.050.000,00.  5. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt.  91 e 96 cpc, lamentando l'illegittimità della conferma - con la sentenza di appello - della sua condanna alle spese e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata disposta con la pronuncia del Tribunale.  6. In pri mo luogo, va rilevata l'inf ondatezza dell 'eccezione di inammissibilità formulata dai controricorrenti con riguardo al prospettato difetto di specifi cità dei motivi di r icorso, risp ondendo, invece, gli stessi ai requisiti previsti dall'art. 366, comma 1, c.p.c.  7. Ciò pre messo, i l primo motivo è da ritenere i nammissibile per la preclusione da “doppia conforme” - come stabili ta dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p .c. - dal momento c he la Corte di appell o ha motivato sulla contestata prop rietà del sott otetto in modo confor me alla sentenza di primo grado e la ri corrente non specifica come il percorso logico-giuridico-argomentativo addotto a sostegno della sentenza impugnata si discosti da quello adottato dal Tribunale ( Cass. n. 26774/2016 e Cass. n. 5947/2023). 
In ogni caso, la va lutazione del f atto assunto come omesso è stata compiuta dalla Corte di appello, la quale ha accertato che il sottotetto era parte condo miniale e che, ind ipendentemente dal titolo petitorio effettivo sullo stesso, la disponibilità e fruibilità dell'area coperta era di esclusiva pertinenza del condominio, per cui i vizi ma nutentivi non potevano essere addebitati ai proprietari dell'appartamento sottostante (donde anche la “non decisività” della denu nciata ci rcostanza), aggiungendosi che era rimasto, altresì , accerta to che nell'atto di compravendita il sottotetto non era menzionato come facente parte dell'oggetto del contratto e che in esso si era dato atto che a tale struttura non potesse nemmeno acceder si dall'appar tamento compravenduto.  8. Il secondo motivo si profila inammissibile per la stessa ragione di cui al precedente, senza, peraltro, sottacere che la Corte di appello ha, 6 di 9 comunque, preso in considera zione il fatto a ssunto come om esso, dando atto che l a natura porta nte o me no del trame zzo demolito costituiva un dato inconferente, posto che - come già sta bilito dal giudice di prime cure - non era quella la causa per cui il solaio si era flesso a seguito dell'abbattimento di detto tramezzo, ma perché il muro costituiva un elemento di e quilib rio, data la notevole amp iezza del salone e perché era stat o demolito senza av er eseguito preventivamente delle opere di puntellatura che avrebbero consentito al solaio stesso di resistere al le sollecita zioni e all e vibrazioni determinate dall'abbattimento del tramezzo. 
Quindi il vizio denunciato è, in ogni caso, insussistente.  9. Il terzo motivo è inammissibile e, comunque, privo di fondamento. 
Esso, in sos tanza, i mpinge nella valutazi one di merito compiuta dal giudice di appello conf ormemente a quella resa dal ### ale, escludendo - al di là della circostanza che i vizi si erano manifestati nel sottotetto, il quale non era, come evidenziato, nella disponibilità dei venditori - la natura occulta dei vizi stessi in considerazione dell'acquisita consapevolezza dell'acquisto, da parte della ricorrente (società oltretutto operante nel settore immobiliare), di un immobile la cui costruzione risaliva agli anni '50, ragion per cui, seppur mantenuto in buono stato, non risul tava essere stato mai sotto posto ad alcuna opera di ristruttu razione, onde la stessa acquirente non poteva ignorare che i sottotetti degli immobil i edif icati nella predetta epoca erano costruiti con tecniche povere perché non destinati ad alcun uso ordinario. 
La giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 3348/2018) ha, a tal proposito, chiarito, in via generale, che la garanzia per i vizi redibitori non copre i rischi che l'acquirente per forza di cose assume acquistando un bene in relazione al quale il vizio che lo inficia sia da ritenere facilmente riconosc ibile, cioè, individuabile con l' ordinaria diligenza. E', pertanto, ragionevole ritenere che l'acquisto di un bene di vetusta costruzione (il quale è fisiologicamente maggiormente sensibile 7 di 9 all'usura del tempo per più note ragioni: la sua diuturna esposizione alle intemperie e ai movimenti tellurici, la sua struttura costituita da materiali compositi e degradab ili, la presenza d'imp ianti te cnologici altamente logorabili, la sua destinazione alla sopportazione di carichi continuati, le tecniche in uso al tempo della sua messa in opera), la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante, possa far ritenere agevolmente riconoscibili vizi, anche importanti, che eventualmente lo inficino. La circostanza che la parte d egradata e bisognosa di ristrutturazione possa, eventualmente, rigua rdare parti struttu rali dell'edificio immediatamente non percepibi li con il senso della vista, quali, a titolo d'esempio, il tetto, i solai o le fondamenta, appare, di conseguenza, irrilevante. 
Da tutte queste considerazioni deriva - come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata - l'insussistenza della natura occulta dei vizi denunciati.  9. Il quarto motivo è pur esso inammissibile e, comunque, infondato. 
Innanzitutto, il motivo non riporta specificame nte il “petitum” del la citazione originaria, i l contenuto delle conclusioni precisate in pri mo grado e quello dell'atto di appello, per consentirne il confronto al fine di verificare l'effettività o meno della proposizione di nuove domande in sede ###av endo rilevanza la circostanza che la “natura povera” delle strutture fosse già emersa da lla c.t.u. espletata nel giudizio di prime cure. 
I pre detti contenuti si evincono, invece, p untualmente dal controricorso alle pagg. 27-28. 
Nella domanda intr oduttiva del giudizio di pr imo grado l'### srl aveva rappresentato che i vizi asseritamente occulti riguarda vano - sulla scorta dei punti di danne ggiamento ril evati - dei travetti del solaio divisorio, mentre con l'atto di appello aveva poi sostenuto che i vizi occulti si d ovessero ricondurre al la natura “p overa” della costruzione la cui edific azione risa liva a gli anni '50, ovvero che trattavasi di vizi che investiv ano direttam ente le caratteristi che 8 di 9 costruttive del sottotetto, da cui la Corte di appello ha legittimamente desunto la violazione dell'art. 345 c.p.c. 
Ad ogni mo do (pur essend o assorbente la ravvisata inam missibilità della domanda in secondo grado in quanto nuova), la Corte di appello - con un 'adeguata motivazione di merito espressa solo “ad abundantiam” - ha, comunque, escluso che l'allegata natura “povera” potesse rappresentare un vizio occulto.  10. Il quinto ed ultimo motivo è privo di fondamento. 
Presupposta la legittimità della conda nna alle spese dell'appellante, attrice in primo grad o, qual e conseguenza dell'a pplicazione del principio della soccombenza, si osserva che la conferm a della condanna dell'### ra srl anche al risarcimento del danno per li te temeraria ex art. 96, co mma 1, c.p.c. emessa con la sentenza del primo giudice per aver incautamente (qui ndi con colpa gra ve) introdotto il giudizio di merito m algrado ancora non fosse stata depositata (ancorché già decorso il termine in proposito concesso) la relazione del perito nominato in sede di ATP preventiva (dalla quale sarebbe emersa la irr isorietà dei costi per le riparazion i necessarie, essendo stato, peraltro, riscontrato nel secondo sopralluogo che l'area del sottotetto era risultata asciutta) è da considerarsi legittima. 
Infatti, in conseguenza dell' appena illustrato svolgimento de lla fase pre-processuale, essendosi interrotto i l termine di prescrizi one annuale dal deposito della relazione in sede di ### la ricorrente (quale originaria attrice) avrebbe avut o ancora un anno per va lutare la verosimile fondatezza della sua a zione, considerando tutte le circostanze del caso, ovvero l'individuazione della causa effettiva dei danneggiamenti, del luogo di provenienza, dell'imputazione soggettiva della stessa, l'effettività o meno della sussistenza di vizi propriamente occulti (tenendo conto, soprattutto, di quanto posto in risalto in ordine alla vetustà dell 'immobile), esclusi poi da entrambe le convergenti sentenze di merito. 9 di 9 11. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso de ve essere i ntegralmente r espinto, con la conseguente condanna della ricorrente al paga mento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. 
Non sussistono le condizioni per disporre la condanna, a carico della ricorrente, prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c., come richiesto - peraltro senza adeguata motivazione - dai controricorrenti. 
Infine, ai sensi dell' art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri buto unifica to pari a quello p revisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorre nti, delle spe se del presente giudizio, che si liquidano in complessi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltra contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, d i un ulteriore importo a titolo di contribut o unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio della ### civile della 

causa n. 10126/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Carrato Aldo

M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5128/2024 del 27-02-2024

... favore del controricorrent e, delle spes e del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. 11 di 11 Non occorre, ovviamente, adottare alcuna pronuncia sulle spese con riguardo ai rapporti processuali instauratisi tra i ricorrenti e le altre parti rimaste intimate. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa mento, da parte degli stessi ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contribut o unificato par i a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. ###/2018) proposto da: ### e ### rappresentati e dif esi, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti ### e ### chia ed elettivam ente d omiciliati presso lo studio dell'Avv. ### in ### via ### n. 5; - ricorrenti - contro ### rappresentato e d ifeso, in virtù di procura speciale rilasciat a su foglio separato materialm ente allegato a l controricorso, dagli Avv .ti ### e Cr istina ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in ### via ### n. 234; - controricorrente - e ##### e #### - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello d i ### 1493/2018 (pubblicata il 4 ottobre 2018); R.G.N. ###/2018 C.C. 15/02/2024 CONDOMINIO 2 di 11 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024 dal Presidente relatore ### letta la memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti.  ### 1. Con sentenza n. 1062/2013, il Tribunale di ### dichiarava: - che la cisterna-pozzo sita in Via dei ### n. 175-179 del Comune di ### oggetto di causa, era d i proprietà di tu tti i condom ini dell'edificio insistente sul mappale 130 e distinto con i numeri civici 175-177-179, ciascuno “pro quota” indivisa; - che la striscia d i terreno della larghezza di metri due adiacente allo stesso edificio era comune a tutti i condomini del medesimo immobile; - condannava i convenuti ### lter e ### al ripristino del locale cisterna; - rigettava la domanda attorea di risarcimento d anni; - respingeva la domanda di garanzia per evizione proposta dai citati convenuti nei confronti dei terzi chiamati in giudizio ### e ### - regolava le spese giudiziali r elativ ament e ai vari rapporti processuali instauratisi.  2. Decidendo sul gravame avanza to da i menzionati convenuti soccombenti ### e ### e nella costituzione dei soli appellati #### e ### la Corte di appello di ### con sentenza n. 1493/2018 (pubblicata il 4 ottobre 2018), lo rigettava, confermando integralment e la decisione di prim o grado, con la conseguente conda nna degli appellanti alla rifusione delle spese del grado. 
A sostegno dell'adottata pronuncia, la Corte ligure - premesso che, al fine di stabilire la sussistenza di un titolo contrario alla presunzione di comunione prevista da ll'art. 1117 c.c., occorre f are riferimento all'atto costitutivo del ### e, quindi, al prim o atto di trasferimento di un'unità immobiliar e dell'originar io proprietario ad 3 di 11 altro soggetto - rilevava che, in effetti, nell'atto costit utivo del ### in questione del 1929 era indicato come bene compreso tra quelli comun i il passaggio ant istante la facciata di levante dell'edificio di cui facev ano parte le pr oprietà delle parti in causa, essendo, peraltro, rima sto accertato che la relativa area era indispensabile a tutti i titolari delle proprietà esclusive. 
Allo stesso modo la Cor te territoriale riteneva che anche al pozzo nero (da non confondere con l'adiacente locale effettivamente adibito a cisterna per l'acqua, che aveva costituito oggetto di divisione con la stipula di ap posito atto) era a pplicabile tale presunzione d i condominialità e che nemmeno con riferimento ad esso (poi dismesso e sostituito con una condotta che convogliava i liquami alla fossa biologica esistente nel mappale 12 20) gli appellanti av evano assolto il loro onere p robator io consistente nella produz ione di un titolo che potesse superare detta presunzione (equivocando, peraltro, tra cisterna vera e propria e p ozzo nero e negando la f unzione comune al servizio fognario di tutti i condomini).  3. Avverso la suddetta sentenza di appello hann o proposto un congiunto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, ### e ### resistito con controricorso dal solo ### nel mentre tutti gli altri intimati non ha nno svolto attività difensiva in questa sede. 
La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la prima sub-censura del primo motivo (I-A) i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell' art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 2643, nn. 1, 2, 3, 4 e 14 c.c., nonché dell'a rt. 2644 c.c., sostenendo l'inopponibilità dell'atto di divisione del notaio ### del 192 9 (a cui era ricond ucibile la 4 di 11 costituzione del ### o) ad es si ricorrenti per mancata ricostituzione ed omessa trascrizione del medesimo.  2. Con la se conda sub-censura del prim o motivo (I -B) i ricorr enti hanno dedotto - sempre con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 2659 e 2664 c.c., prospettando l'inesistenza o nullità della trascrizione indicata nel frontespizio del suddetto atto di divisione.  3. Con la terza sub-censura del primo motivo (I-C) i ricorrenti hanno lamentato - ancora con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa app licazione dell'ar t. 1117 c.c., d educendo l'inesistenza dell'istituto “condominio” alla data del cita to atto notarile di divisione, con la conseguente esclusione che lo stesso atto potesse considerarsi “atto costitutivo del Condominio”.  4. Con la seconda doglianza i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame circa un fatto decisivo che aveva cos tituito oggetto di discussione tra le parti riguardante la mancata valutazione degli atti successivi a ll'atto di divisione del 192 9, da considerarsi unici atti opponibili ad essi ricorrenti.  5. Con il terzo mezzo i ricorrenti hanno dedotto - in ordine all'art.  360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 1117 c.c. nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il g iudizio che era stato oggetto d i discussione tra le pa rti avuto riguardo all'assenza della destinazione a ll'uso ed al godimento comune del locale “cisterna-pozzo nero”.  6. Con il qua rto ed ultimo motivo i ricorrenti hanno - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - lamentato, in via subordinata e condizionata rispetto all'eventuale mancato accoglim ento del precedente motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1117 5 di 11 c.c., per non aver la Corte di appello ritenuto che essi avevano fatto un uso legittimo della cosa comune in conformità all'art. 1102 7. Rileva il collegio che i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome tra loro connessi. 
Essi non sono fondati. 
In v ia preliminare b isogna sgombrare il campo dalla questione dedotta con il primo motiv o (m ediante la censura sub I/C) circa l'assunta inapplicabili tà - nella vicenda condominiale dedotta in giudizio - dell'art. 1117 c.c. 1942 rispetto ai ### sorti in virtù di atti costitutivi anteced enti all'entrata in vigore di detto codice, come nel caso di specie in cui era risalen te ad un atto divis orio notarile del 1929. 
Orbene, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. 1849/2022) ha chiarito che pure in questa ipotesi torna applicabile l'art. 1117 c.c. del 1942. Infatti, anche secondo il codice civile del 1865, in forza dell'art 562 (che poneva "a carico di tutti i proprietari" le "riparazioni e ricostruzioni" delle "cose comuni"), nel silenzio dei titoli di proprietà, dovevano presumersi di proprietà comune tutte le entità strutturali e le parti di un edificio in condominio, che fossero destinate all'uso comun e (cfr. Cass. n. 267/196 9 e Cass. 2964/1972). La disciplina della comunione e del condominio negli edifici detta ta dal codice civile del 1865 , in difetto d i espressa disposizione transitoria, è da intendere abrogata dal codice civile del 1942, il quale disciplina com piuta mente l'intera ma teria, sicché l'attribuzione delle parti comun i viene ad essere r egolata dall'art.  1117 c.c. vigente, le cui disposizioni, quindi, si applicano anche agli edifici costruit i prima dell'entrata in vigore del nuovo testo (cos ì Cass. n. 5948/1998). 6 di 11 Ciò premesso, bisogna, quindi, ritenere che la Corte di appello ha legittimamente preso in considerazione l'atto costitutivo condominiale del 1929 (così come successivamente ricostruito e non contestato nel suo conten uto, perciò sottoponibile all'e same ermeneutico da pa rte dei giudici di merito) in relazione all'applicazione dell'art. 111 7 c.c. (sull'individuazione delle pa rti comuni, da considerarsi presuntivamente tali in difetto di risultanze contrarie emergenti dal titolo) e, sulla base dell' esplicazione dell'attività interpretativa dello stesso, è pervenuto correttamente alla conclusione dell'affermata condominialità del passaggio oggetto di discussione e del pozzo, ravvisando, per quest'ultimo, il mancato superamento della presunzione di comunione sancita dal citato art.  1117 c.c., che gli odierni ricorrenti non sono riusciti a superare. 
Non assume, pertanto, rilevanza l'addotta questione sulla necessità della trascrizione del titolo costitutivo del ### richiedendosi ciò solo se avesse contenuto una deroga al regime dell'operatività di detta presunzione in relaz ione alle varie parti ind icate nella citata norma; quindi, avrebbero dovuto essere i ricorrenti a dare la prova contraria che in sede di f ormazione del ### - mediante il relativo atto costitutiv o di fonte divisoria - la propr ietà del pozzo nero era stata riservata a d uno dei condivid enti e da questo poi validamente trasmessa agli aventi causa in via derivativa, ragion per cui la trascrizione d ell'atto di acquisto nel 19 90 da parte dei medesimi ricorrenti - in difetto della risultanza di cui innanzi - non assume alcuna r ilevanza in funzione della opponibilità di un titolo contrario. 
Del r esto, sul piano generale, la presunzione legale di propr ietà comune di par ti del comp lesso immobiliare in ### o, che si sostanzia sia nella destinazione all'uso comune della "res", sia 7 di 11 nell'attitudine oggettiva al godimento collettivo, dispensa il ### dalla prova del suo diritto, ed in particolare dalla cosiddetta "probatio diabolica". Ne consegue che quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'art. 1117 c.c., poiché la prova della proprietà esclusiva dimostra, al contempo, la comproprietà dei beni che detta norma contempla, onde vincere tale ultima presunzione è onere dello stesso condomino rivendicante assolvere l'onere di dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico propr ietario che non si era riservato l'e sclusiva titolar ità del bene. 
Costituisce, infatti, principio pacifico che per vincere in base ad un titolo contrario la presunzione legale di proprietà comune delle parti dell'edificio condominiale ind icate dall'art. 1117 c.c., occo rre fare riferimento all'atto costitutivo d el ### e, q uindi, al primo atto di trasf erimento di un'unità immobiliare dall'originario unico proprietario ad altro soggetto, indagando se la previa delimitazione unilaterale dell'oggetto del tra sferimento sia stata recepita nel contenuto negoziale p er concorde volontà dei contraenti e se, dunque, da esso emerga o meno l'inequivocabile volontà delle parti di riservare al costruttore - venditore (o ad uno dei condividenti, in caso d i costituzione del ### a seguito di div isione) la proprietà di quei beni che, per ubicazione e struttura, siano potenzialmente destinati all'uso comune. Pertanto, tale accertamento, implicando l'interpretazione della volontà contrattuale, si colloca nell'alveo degli artt. 1362 e segg. c.c., di cui 8 di 11 - con il ricorso in esame - non è stata peraltro denunciata alcuna specifica violazione. 
Ad ogni modo, la Corte di appello - così come già il giudice di primo grado - ha fornito un'interpretazione pla usibile della clausola relativa alla previsione (cfr. pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata), nell'atto costitutivo del 192 9 conseguente allo scioglimento della com unione ereditar ia, dell'inclusione tra i beni comuni del passaggio antistante la facciata di levante dell'edificio di cui f anno parte le proprietà dei soggetti interessati da lla controversia (ragion per cui i danti causa degli appellanti, odi erni ricorrenti, non avrebbero potu to vendere qua nto non era stato assegnato in proprietà esclusiv a con l'atto costitutivo del ###, così come non era stata indicata alcuna attribuzione in via esclusiva d el pozzo nero (da non confondere con l'adiacente locale adibito a cisterna per l'acqua, per il quale - ancorché fosse stato assegnato in proprietà al proprietario del terzo lotto - si era inteso lasciare in us o comune tra il ter zo e quarto lotto fino alla successiva esecuzione della conduttura pubblica), donde l'operatività per lo stesso della presunzione di condominialità (come prevista dal n. 3) del citato art. 1117 c.c.), non superata da un titolo contrario prodotto dagli attuali ricorrenti, nel senso dell'allegazione di un titolo petitorio di attr ibuzione esclusiv a di tale pozzo in favore dei precedenti loro danti causa, così esc ludend olo dalla proprietà condominiale. 
Non risulta no, quindi, sussistenti le denunciate v iolazioni o false applicazioni di legge, né emerg e l'omesso esame dei fatti d ecisivi denunciati, tenendo anche conto - con p articolare riferimento al terzo motivo - che la Corte di appello ha accertato che il pozzo nero era posto a servizio del ### (nel senso di avere l'attitudine 9 di 11 funzionale al servizio o al godimento collett ivo: cfr. Cass. 15372/2000, Cass. n. 11195/2010 e Cass. n. 20593/2018), e che, a seguito della sua dismissione e sostit uzione con una condotta convogliante i liquami alla foss a biologica esistente nel map pale 1220, all'interno di tale manufatto correvano le tubazioni a servizio della propr ietà di vari utenti e sf ruttabili dall'intera collettività condominiale, per come accertato dal giudice di prime cure (di cui - con la sentenza d i appello - è sta to confermato l'i mpianto motivazionale), in conseguenza degli accertamenti del c.t.u., in base ai quali era emerso che tutti i comproprietari delle soprastanti unità abitative avevano sempre nel tempo contribuito alla manutenzione del manu fatto, a prescindere dall'effettivo esclusivo o maggior e o diverso utilizzo che di esso potesse essere fatto nel tempo da alcuni e non da tutti. 
La Corte g enovese ha, inoltre, opportunamente a ggiunto che, considerata la natura del bene, diventava irrilevante sapere dove si trovasse l'accesso per l'ispezione.  8. Il quarto ed ultimo motivo sulla prospettata applicabilità dell'art.  1102 c.c. - sul presupposto che essi ricorrenti, avendo creato una botola per a ccedere da lla loro proprietà al locale cisterna-pozzo nero, avevano reso sicuramente più intenso il loro ut ilizzo di tale area rispetto agli altri, ma non avevano impedito agli altri condomini di continuare a farne uso come in precedenza - è inammissibile. 
Con esso, infatti, è stata introdotta in questa sede di legittimità una questione nuova, che non risulta essere stata trattata nella sentenza impugnata e rispetto alla quale dif etta anche il requisito di specificità, non risultando indicato dai ricorrenti come, quando e dove la questione fosse stata prospettata. 10 di 11 Del resto, per come si evince dal contenuto dello stesso ricorso (v.  pag. 5) e da quello della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4-5), le censure formulate con l'atto di appello avevano avuto ad oggetto: - la prim a la denuncia dell'erroneità gen erale della sentenz a 1062/2013 (ovvero di quella di primo grad o) per attribuzione d i valore all'atto di divisione del notaio ### del 16/12/1929, non trascritto e comunque non opponibile ad essi appellanti p erché eventualmente ricostruito a norma del d. lgs. 272/194 7 dopo l'acquisto ### - la seconda la deduzione dell'erroneità della citata sentenza d el Tribunale spezzino per l'attribuzione d ell'area cortilizia lato levante g raffata al mappale 131 alla proprietà condominiale, poiché i titoli presenti dal 1946 all'attu alità attestavano l'esclusiva proprietà di essi coniugi ### e del loro dante causa; - la terza ed ultima la denuncia dell'erroneità della sentenza di primo grado per attrib uzione dell'area II sottostrada del mappale 131 alla pr oprietà condominiale, nonché “mancanza di titoli, impossibilità all'accesso e all'utilizzo di tale area se non dalla cantina degli appellanti da terreno di terzi”. 
Quindi, come emerge in modo evidente, non era stato avanzato alcun motivo che involgesse la questione sulle condizioni di applicabilità dell'art. 1102 c.c . secondo la prospettazione fa tta poi dai ricorrenti con il ricorso per cassazione.  9. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso d eve es sere integralmente respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pag amento, in favore del controricorrent e, delle spes e del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. 11 di 11 Non occorre, ovviamente, adottare alcuna pronuncia sulle spese con riguardo ai rapporti processuali instauratisi tra i ricorrenti e le altre parti rimaste intimate. 
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa mento, da parte degli stessi ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contribut o unificato par i a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così d eciso nella camera d i consiglio della Sec onda ### civile 

causa n. 36247/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Carrato Aldo, Carrato Aldo

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