testo integrale
SENTENZA sul ricorso 4396/2018 R.G. proposto da: ### e ### elettivamente domiciliati in #### 87, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro ### elettivamente domiciliato in #### ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato #### che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - controricorrenti - ### - intimata - avverso la senten za n. 2 395/2017 della #### d i ### depositata in data ###; udita la relazione d ella causa svolta nella pub blica udienza d el 12.03.2024 dal ### 2 di 13 Udito il P.M. in persona del ### procuratore #### che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi l'avvocato ### su de lega orale dell'avvocato ### per i ricorr enti e l'avvocato ### per il controricorrente. ### 1. ### e ### agirono in rivendicazione n ei confronti di ### M igliorett o e ### in relazione a uno stacco di terreno, che i convenuti possedevano.
I convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale accolse la domanda. 2. La Corte d 'appello di ### rigettò l'impugnaz ione dei soccombenti convenuti. 2.1. Questo, in sintesi, per quel ch e ancora qui rileva, il ragionamento del Giudice di secondo grado. - il Tribunale era giunto a corretta valutazione delle emergenze probatorie, sia avuto riguardo ai titoli , che a l consolidarsi, comunque, del diritto di pro prietà in capo agli appellati per la maturata usucapione attraverso la successione nel possesso; - la statuizione possessoria intervenuta fra le parti, che aveva assegnato tutela al ### tto, non interferiva con la cau sa petitoria. 3. ### e ### la ### proponevano ricorso avverso la sentenza d'appello sulla base di tre motivi. Gli intimati resistevano con controricorso. 4. ### relatore, formulava proposta ai sensi dell'allora vigente art. 380bis cod. proc., d'improcedibilità per <<per omesso deposito copia autentica della notifica della sentenza impugnata>>, rimettendo la causa alla tratt azione in cam era di consiglio non partecipata della ### 5. I ricorrenti depositavano memoria. 3 di 13 6. ### . ### con ordinanza depositat a il ###, rimetteva il processo alla pubblica udienza. 7. Fissata per la trattazione l'odierna pubblica udienza, il P.G., conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE. 1. Per non mancare di evidenziare la piena consapevolezza del Collegio sul punto è utile premettere all'esame del m erito che , come aff ermato da questa Corte, <<nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisorio e non de ve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima in terlocuzi one fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possi bilità per quest'ultimo, all'esito del contraddit torio scritto con l e parti e de lla discussio ne in camera di consiglio, di confermarla o di non condi viderla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sez ione semplice, in base all'art. 3 91 bis, comma 4, c.p.c.; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono m utati all'esito del ### o di intesa tra la Corte di cassazione, il ### e l'Avvocatura generale dello Stato sull'appl icazione del "nuovo rit o" ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'"informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanz a camerale". Ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta propo sta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relato re, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art. 51, 4, c.p.c.>> (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020 Rv. 657246; Sez. 6 - 3, Ordinanz a n. 27305 del 07/10 /2021 Rv. 662443). Ed ancora: <<in tema d i ricusazione nel l'ambito de l procedimento di cassazione ex art. 38 0-bis c.p.c., non ricorre l'obbligo di astensione d i cui all'art . 51, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della 4 di 13 citata disposizione, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e del la discussion e in camera d i consiglio , di confermarla o modificarla>> (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019 Rv. 653507). 2. Deve preliminarmente affermarsi la procedibilità del ricorso. 2.1. Appare utile una, pur sommaria, ricostruzione dei principi, oramai consolidatis i, elaborati da questa Corte di legit timità in materia d'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 cod. proc. Va subito anticipato che il complesso delle decisioni sul punto è stato diretto al fine di eliminare qualu nque o stacolo non indispensabile per ricorrere al giudizio di legi ttimità, n ell'ottica di elidere quelle preclusioni non direttamente correlate alla necessità d'assicurare l'ordinata e celere accesso al giudizio nel merito delle doglianze, fermo il dovere di autorespo nsabilità della p arte processuale, che, aden do la Corte, è chiam ata al tempestivo deposito degli atti di cui all'art. 369 cit., strumentali alla verifica del diritto processuale all'esame della domanda di giustizia in sede di legittimità.
Si è così giunti ad affermare, quanto al rispetto dell'onere del tempestivo deposito della copia au tentica della sentenza impugnata, che il deposito in cancelleria, nel termin e di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elett ronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di at testazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attest azione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche 5 di 13 tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia inform ale all'originale; nell'ip otesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiaraz ione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analo gica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (S.U. n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 - 02; conf., ex multis, Cass. n. 3727, 12/02/2021).
Non registrand osi contestazione alcuna della controp arte, alla luce di quanto esposto, il ricorso è procedibile. 3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1158 e 1167 cod. ### l'assunto il G iudice di secondo grado era incor so in errore per non avere riconosciuto la preclusiva valenza di giudicato nascente dalla sentenza n. 382/2006 del Tribunale di Belluno, divenuta irrevocabile perché non impugnata, la quale, secondo gli esponenti <<aveva accolto domanda petitoria>> del ### nei confronti di ### In virtù della predett a statuizione, della q uale i ricorrenti riportano stralci in seno al ricorso, risultava che la parte ricorrente possedeva il piazzale già da diversi anni prima del 1993, anno in cui aveva avviato un'azienda agrituristica e, per converso, <<la totale mancanza di possesso>> in capo alla controparte.
In viola zione del maturato giudica to esterno, continu ano i ricorrenti, e in violazione degli artt. 1158 e 1167 cod. civ., la Corte di Ven ezia aveva ignorato che nell'invocata sede era stato affermato il possesso continu ato e non interrotto per il tempo sufficiente all'acquisto del d iritto. Lo spoglio operato da ### nell'anno 1999 era stato accertato dall'invocata sentenza, 6 di 13 con la quale il Tribunale aveva ordinato la reintegrazione nel possesso in favore di ### 3.1. La doglianza è infondata.
I ricorrenti, va stigmatizzato, dopo avere esordito affermando che la sentenza, della quale invocano la forza del giudicato, aveva accolto <<domanda petitoria>> del ### retto, il cui “diritto” era stato riconosciuto da quel Giudice, qualificano l'azione esperita come diretta a tutela dello spoglio perpetrato da ### e, ulteriormente, precisano che la predetta sent enza aveva condannato alla reintegra la controparte.
Inequivocamente la sentenza qui impugnata riporta i l precedente giudiziario intercorso tra le parti spiegando che ebbe a trattarsi di un giudizio possessorio inten tato nei confronti di ### In materia, al fine di disattendere la censura, vanno ri presi i principi di diritto più volte enunciati da questa Corte e ai quali il Collegio intende dare continuità.
Le azioni pro poste, rispet tivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli al tri elementi costitutivi (causa "petendi" e "petitum"); ne consegue che nel giudizio petitorio non possono essere in vocati i provvedimen ti emessi in sede possessoria, ne' le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione, sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono infl uire sull'esito de l giudizio pe titorio (### 2, n. 7747, 20/07/1999, Rv. 528790).
Si è poi, in esatta linea di continuità, chiarito che nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato 7 di 13 a d are tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad o ggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto dirit to per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi po ssessori (### 2, n . 21233, 05/10/2009, Rv. 610215; conf., ex multis, Cass. n. 27513/2020, Cass. n. 24260/2023, non mass.). 4. Con il secondo motiv o viene denunciata violazione e fal sa applicazione degli artt. 116 e 132 cod. proc. I rico rrenti sostengono che la Corte veneta aveva omesso di valutare le deposizioni testimoniali e reso motivazione inconsistente in ordine alla scelta di aver giudicato attendibili talune dichiarazioni e inattendibili altre. 4.1. La doglianza non supera lo scrutinio d'ammissibilità. 4.1.1. Quanto all'asserita ome ssa effettiva motivazione deve osservarsi quanto segue.
Come noto la giustificazione motivazionale è di escl usivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente appare nte; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perch é recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragion amento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetich e congetture (### 6, n. 139 77, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 222 32/201 6; Cass. n. 6 758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione).
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell'ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in 8 di 13 via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modell o argomentativo apriori, che presci nda dall'effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del si ndacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'ano malia mo tivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza imp ugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sott o l'aspett o materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e d obietti vamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "suffic ienza" della motivazione (S. U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
Qui non ricorre alcuna delle ipotesi sopra richiamate avendo la Corte dist rettuale esplicitato le ragioni del prop rio convincimento (non solo, con specificità, alle pagg. 12 e 13, ma ulteriormente alla pag. 10 e seg., al fine di dimostrare che gli appellati, anche tramite il possesso esercitato dai loro danti causa, avevano in ogni caso e da tempo maturato l'usucapione). 4.1.2. Quanto al profilo di censura riguardante l'apprezzamento probatorio deve chiarirsi quanto appresso. 9 di 13 La critica alla ricostruzione probatoria, come n oto, anche qualora sostenuta dall'asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in qu esta sede ###dacabile, neppure attraverso l'escamotage dell'evocazione dell'art. 11 6, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una que stione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una errone a valutazione del materiale istrutt orio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, ### 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 64229 9). Punto di diritto, questo, ch e ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle ### unite in epoca recente (sent. n. 2086 7, 30/09/ 2020, conf. Cass. n. 16016/2 021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cas sazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad e sempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggett a ad un a specifica regola di valut azione, ab bia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è am missibile , ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi l imiti in cui esso ancora consente il sind acato di legittimità sui vizi di motivazion e (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione esp ressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua 10 di 13 iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contest ati e la possibili tà di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove propost e d alle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).
In armonia con gli espo sti principi <<l'omesso esame di elementi istruttori non è di per sé sindacabile in sede ###quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fat to storico, rilevante in causa, sia stato comunque p reso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia d ato conto di tut te le risultanze probatorie (Cass civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, ### 629831 e 629 834; v. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinan za n. 21257 dell'8 ottobre 2014, Rv. 632914; Sez. 2 -, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018)>> - Cass. n. ###/2023 -. 5. con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., addebitando alla sentenza di avere effettuato la liquidazione delle spese <<in modo indeterminato ed omnicomprensivo>>. 5.1. Il motivo è inammissibile.
Nel solo caso in cui il ricorrente asserisca che la liquidazione risulti illegittima per violazione del massimo di tariffa e costui dia contezza dei “range” di riferimento per le singole fasi, in relazione al valore della causa, risulta necessario scomporre la liquidazione.
Si è sp iegato che la parte, la quale intenda i mpugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere di specificare an aliticame nte le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che de ve ritenersi inammissibile il ricorso che conte nga il semplice riferimento a prestazioni che 11 di 13 sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima (### 1, n. 18584, 30/06/2021, Rv. 661816 - 02). Ovviamente, lo stesso principio non può che valere nel caso inverso, nel quale il ricorrente lamenti liquidazione superiore ai parametri di legge.
Qui n on viene mossa censura di tal fatta: no n si contesta l'entità della liquidazione, bensì la sua onnicomprensività.
La speci ficazione evocata dai ricorrenti, ino ltre, trovava fondamento sotto la vigenza d ella distinzione fra “ diritti” e “onorari”. Distinzione che suggellava una diversa imputabilità delle due categorie d i compenso: a singoli e sp ecifici at ti nella loro materialità, la prima, all'opera inte llettu ale, avuto riguardo allo “step” definito dalla legge, i secondi.
Anche sotto la vigenza di quel regime, tuttavia, il ricorrente non poteva limitarsi a dolersi della liquidazione, ove non l'avesse posta a confronto con la nota spese a suo tempo depositata. Tanto da essersi affermato inam missibile, per violaz ione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che, ne l censurarne la complessiva quanti ficazione operata del giudice di merito, non indichi le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore (### 1, n. 20808, 02/10/2014, Rv. 632497).
In line a con un tale asset to si riscontra la gi urisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 18905/2017).
Né qui ricorre il caso di liquidazione per più gradi del giudizio, che impone al giudice di distingue re, quan to imputato a ciascun grado (sul punto la g iurisprudenza è abbastanza ri corrente, per brevità può farsi riferimento sempre a Cass. n. 18905/2017 cit.).
Né, ancora, quello in cui il giudice abbia onnicomprensivamente liquidato, in uno al compenso, gli esborsi, senza specificare quanto sia da rapportare al primo e quanto ai secon di (Cass. 23919/2020). 12 di 13 5.1.1. In conclusi one, deve declinarsi il seguente p rincipio di diritto: <<Non è ammissibile il motivo con il quale il ricorrente lamenti che il giu dice abbia l iquidato in mani era onnicomprensiva il compenso per onorar i - ove, ratione te mporis, non trovi pi ù vigenza la cate goria dei “diri tti” -, senza d olersi de lla violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, e senza, infin e, dolersi della mancata disti nzione fra compensi e rimborso di esborsi>>.
In ogni caso, è utile soggiungere che la liquidazione, trattandosi di causa dal valore indeterminabile, risulta confinato nei limiti della tabella di cui al d.m. n. 55/2014, ratione temporis applicabile. 6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 7. Ai sensi d ell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 1 15/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il rico rso e condan na i ricorrenti al pagam ento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello 13 di 13 previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio di giorno 12