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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di ### La Corte d'Appello di L'### composta dai ### rel. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 837/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 28 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra ### (C.f. ###); ### (C.f. ###); ### (C.f. ###); tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ### appellanti contro ### (C.f. ###); rappresentato e difeso dall'Avv. ### appellato pag. 2/20 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. n. 368/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il ###.
All'udienza del 28 ottobre 2025 tenutasi in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni della parte appellante, in citazione e non modificate: “Voglia l'On.le Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza, e in accoglimento dei motivi innanzi dedotti, così provvedere - In via pregiudiziale: disporre la riunione del presente procedimento in quello avente ad oggetto appello avverso la sent. n. 150/2024 del Tribunale di Pescara, iscritta nel ### della Corte al n. 701/2024, ### Dr.ssa M. ### con udienza fissata al 14/01/2025, relativa alla querela di falso respinta in primo grado; - In via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione presuntiva del diritto avverso ai sensi dell'art. 2956 n. 2 cc, per intervenuto pagamento; - Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento dei motivi di appello sollevati con il presente atto, dichiarare infondata e comunque non provata la pretesa creditoria azionata e, quindi, l'insussistenza del credito adombrato dal ### accertando che nulla devono gli odierni appellanti; - In via subordinata, in accoglimento dell'eccezione d'inadempimento dichiarare inesistente il credito azionato in via monitoria per difetto di rendiconto a carico del ### e in favore degli opponenti e, quindi, per incertezza, inesigibilità e illiquidità del preteso credito. - Vinte le spese del doppio grado di giudizio”. pag. 3/20 Conclusioni dell'appellato, in comparsa di costituzione e non modificate. “conclude per la conferma integrale della sentenza appellata”.
Fatto e diritto 1. Sentenza impugnata. Con sentenza 368/2024 emessa il ### e pubblicata in pari data, il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da #### e ### quali eredi di ### avverso il decreto ingiuntivo n. 314/2021 emesso su istanza dell'#### per richiedere il pagamento della somma di €. 53.281,54, pretesa a titolo di compensi professionali per attività prestata in favore del de cuius, in parziale accoglimento della spiegata opposizione ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato gli opponenti al pagamento pro quota ereditatis in favore dell'opposto della minore somma pari ad €. 11.274,43, oltre interessi, iva e cap, ha compensato tra le parti le spese di lite nella misura del 50% con condanna degli opponenti al pagamento in favore dell'opposto del residuo 50%. 1.2 Premesso che l'attività professionale allegata in monitorio consisteva nella effettuazione della cosiddetta “due diligence” tecnica e amministrativa del capannone industriale sito in ### 2, successivamente venduto a terzi, seguendo sia la parte tecnica delle concessioni con le eventuali varianti, sia le contrattazioni per la vendita, sia l'alienazione definitiva avvenuta per atto notarile redatto dal ### Avv. ###, in data ###, Rep. N. 34.277, Raccolta n. 9.690, a fondamento dell'opposizione gli attuali appellanti eccepivano: la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c. sul rilievo che l'incarico al professionista, in ogni caso non provato, sarebbe stato conferito dal de cuius, ### per effettuare una “due diligence” relativamente ad un capannone industriale sito in ### di cui fra l'altro non era menzionata neppure la effettiva proprietà, in relazione al quale il professionista sosteneva di pag. 4/20 aver curato sia la parte amministrativa e tecnica che le successive fasi di contrattazione e vendita avvenuta, quale atto conclusivo dell'attività, in data ### per atto pubblico notarile, ragione per cui, a prescindere dalla fondatezza nel merito della pretesa creditoria, alla data del deposito del ricorso in via monitoria sarebbe maturata la prescrizione presuntiva per il decorso del termine triennale previsto dal citato art. 2956 c.c., posto che il dies a quo per rivendicare l'importo coincideva con la data del 28.12.2009 in cui l'attività si era definitivamente conclusa; la nullità della domanda per assoluta genericità e difetto degli elementi essenziali per la sua esatta individuazione, poiché priva di causa petendi, non essendo l'atto introduttivo idoneo ad instaurare il contraddittorio e a consentire l'esercizio del diritto di difesa, atteso che risultavano asseriti fatti e circostanze ma senza allegare alcunché a sostegno, non essendo precisati l'oggetto stesso dell'incarico, lo svolgimento e la descrizione del tipo di prestazione indicata genericamente come “due diligence” relativa ad un altrettanto ignoto capannone industriale che sarebbe poi stato ceduto ad una società terza, e mancando altresì la prova del conferimento di incarico e della consegna al de cuius committente di tutta la documentazione comprovante la propria attività professionale presuntivamente svolta, ovvero il rendiconto; la litispendenza (e/o continenza), con la conseguente violazione del divieto del bis in idem sotto specie di incompetenza funzionale del Giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, avanzata sul dato della pendenza di altra causa instaurata dagli opponenti, attuali appellanti, per il recupero delle somme nei confronti del professionista il quale, in via riconvenzionale, aveva richiesto il pagamento dello stesso credito oggetto del presente procedimento azionato in via monitoria; l'infondatezza nel merito della domanda per l'insussistenza del credito preteso e con l'abuso del relativo diritto, deducendo che la pretesa avanzata dal professionista, #### avrebbe avuto il solo scopo della pag. 5/20 precostituzione di un titolo da opporre alla richiesta di pagamento azionata dagli attuali appellanti nei confronti del professionista in altro e separato procedimento, tanto vero che a sostegno della sua pretesa il ricorrente in monitorio non aveva allegato nulla di concreto idoneo confermare gli assunti dedotti, non rinvenendosi alcuna traccia documentale non solo dell'incarico ricevuto ma neanche del soggetto in favore del quale le prestazioni sarebbero state svolte, non essendo neppure specificato il capannone oggetto della prestazione né la proprietà dello stesso; del resto, anche il visto dell'Ordine di appartenenza sarebbe stato emesso sulla scorta delle sole dichiarazioni fornite dal professionista richiedente il quale, però, anche in quella sede non avrebbe fornito alcuna documentazione utile a sostenere le sue ragioni; l'inadempimento del professionista il quale non avrebbe redatto e consegnato né al committente - de cuius né tantomeno ai suoi eredi il rendiconto attestante la effettiva attività espletata, rendiconto da ritenere ancor più necessario tenendo presente che il credito professionale era stato rivendicato nei confronti degli eredi del committente i quali, essendo estranei al presunto rapporto, nulla potevano conoscere in ordine all'incarico conferito dal de cuius ed alla attività svolta dal professionista; da ultimo, l'insussistenza della responsabilità solidale degli eredi ex artt. 752 e 754 c.p.c. con il conseguente difetto di legittimazione passiva degli allora opponenti, adducendo al proposito che la pretesa era stata avanzata del tutto illegittimamente nei confronti di tutti gli eredi per l'intero e quali obbligati in solido, laddove proprio per la loro qualità di eredi -si trattava infatti della moglie e dei figli del de cuius-, la richiesta avrebbe dovuto essere avanzata pro quota ereditatis.
Per tali motivi, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese di lite. 1.3 In sede di costituzione l'opposto, #### contestava le avverse deduzioni, rilevando in via preliminare l'infondatezza sia dell'eccezione di pag. 6/20 litispendenza, sul presupposto della avvenuta rinuncia alla domanda di accertamento del credito oggetto della presente causa che era stata formalizzata in via riconvenzionale nel giudizio separato per il quale si invocava la litispendenza, sia delle ulteriori eccezioni preliminari di nullità della domanda e di prescrizione del credito, invocando e producendo a sostegno del credito vantato la scrittura privata sottoscritta il ### dal de cuius, ### integrante un riconoscimento del debito, per cui da un lato non vi sarebbe stato alcun onere di deduzione e rendicontazione specifica e dall'altro lato sarebbe intervenuta una rinuncia esplicita da parte dello stesso debitore originario alla prescrizione, con la conseguente conferma del credito avanzato dall'odierno appellato.
Nel merito insisteva nelle ragioni della sua pretesa, assumendo di aver effettivamente svolto le attività poste a fondamento della domanda ed invocando, ai fini della determinazione del quantum, il parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli ### di ### in relazione alla parcella professionale; infine, contestava la fondatezza dell'avversa eccezione di mancato adempimento dell'obbligo di rendiconto, sul presupposto dell'avvenuto riconoscimento da parte dell'originario debitore sia dell'attività realizzata che del relativo credito che si sarebbe consacrato nella citata scrittura privata del 22.10.2016, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite. 1.4 Nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. uno degli opponenti, ### proponeva in via incidentale la querela di falso avverso la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata del 22.10.2016, solo apparentemente riconducibile al de cuius, ### e il relativo procedimento incidentale, iscritto al n. 1837- 1/2021, si concludeva con la sentenza n. 150/2024 con la quale il Tribunale di Pescara rigettava la domanda, rinviando ad altra udienza per la prosecuzione del giudizio nel frattempo sospeso.
Rigettate tutte le richieste istruttorie perché ritenute inammissibili, compresa la richiesta di ### all'udienza del 28.02.2024 veniva disposta la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pag. 7/20 1.5 A fondamento della decisione il primo giudice assumeva quanto segue: rigettava l'eccezione di litispendenza, avendo l'#### rinunciato alla domanda riconvenzionale avanzata nel separato giudizio, con riserva di agire in autonomo giudizio che poi in effetti aveva intrapreso con l'azione monitoria, per cui al momento dell'introduzione del giudizio oggetto di lite non era più pendente dinanzi al diverso giudice il procedimento avente oggetto lo stesso credito.
Veniva rigettata, altresì, l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo e, in generale, della domanda per la sua assoluta indeterminatezza, sul presupposto che secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza in forza del quale la declaratoria di nullità della domanda postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della relativa previsione legislativa risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (ex multis, Cass. 21.11.2008 n. 27670 e Cass. 15.5.2013 n. 11751), dall'analisi dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo era risultato che gli opponenti avevano compreso appieno le richieste avanzate dall'opposto in sede monitoria ed avevano potuto predisporre un'adeguata e puntuale linea difensiva, ragione per cui la domanda non risultava indeterminata e, quindi, non poteva essere dichiarata nulla.
Quanto all'eccezione di prescrizione presuntiva, la stessa veniva rigettata sul rilievo che gli opponenti avevano espletato nel merito delle difese che erano da ritenere del tutto incompatibili con la predetta eccezione che, per la sua ammissibilità, postula l'avvenuto pagamento del credito.
Per quanto atteneva all'oggetto della pretesa ed al quantm, il Tribunale di Pescara riconosceva soltanto una parte del credito invocato dall'opposto, segnatamente, quello relativo alla attività definita “due diligenze tecnica legale e amministrativa”, essendo stata riconosciuta ed ammessa nella scrittura privata del 22.10.2016 che era da qualificare, pur in assenza dell'importo, come una confessione stragiudiziale sul credito e, pertanto, in parziale accoglimento della spiegata opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti, pro quota ereditatis, al pagamento della minor somma pari ad € 11.274,43, oltre interessi e accessori di legge. pag. 8/20 Infine, compensava al 50% fra le parti le spese di lite, condannando gli opponenti al pagamento in favore dell'opposto del residuo 50%. 2. Appello. Avverso la sentenza pronunciata in primo grado hanno proposto appello #### e ### per i motivi di seguito indicati. 2.1 Erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva.
Con il primo motivo gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha respinto l'eccezione di prescrizione presuntiva sul presupposto che gli opponenti avessero dedotto nelle difese successive all'eccezione di prescrizione presuntiva, ancorché formulate nella denegata ipotesi di rigetto della superiore eccezione, delle argomentazioni atte a contestare nel merito l'avversa pretesa creditoria, da cui sarebbe conseguita l'implicita ammissione o riconoscimento del debito che, come tale, era da ritenere incompatibile con la predetta eccezione.
Sotto tale assetto gli appellanti deducono che gli ulteriori motivi di opposizione richiamati nell'atto di opposizione e nelle successive difese non costituivano affatto una implicita ammissione del debito, attraverso la negazione della circostanza dell'avvenuto pagamento, bensì degli argomenti di contestazione del credito legittimamente proponibili in quanto che, diversamente ragionando, sarebbe da ritenere del tutto compromesso il diritto di difesa, restando vincolato ad un solo ordine di motivi, laddove nella fattispecie in esame emergevano diversi profili di nullità e inefficacia del credito. ### del primo giudice, in particolare, non sarebbe condivisibile né in via di principio e di diritto né in punto di fatto sul presupposto che il debitore avrebbe in ogni caso il legittimo diritto di sollevare l'eccezione di prescrizione presuntiva e, contestualmente, proporre delle difese di merito, come ad esempio contestare l'esistenza del debito, la sua entità ovvero la sua esigibilità, con l'unico limite rappresentato dal fatto che le ulteriori difese non devono porsi in contraddizione con la presunzione di pagamento implicitamente svolta con l'eccezione di prescrizione presuntiva, posto che l'art. 2956 c.c. stabilisce che se il debitore invoca la prescrizione presuntiva non può ammettere di non aver pagato. pag. 9/20 Viceversa, dalla lettura dell'originario atto di opposizione al decreto ingiuntivo emergerebbe come i motivi sollevati nel corpo dell'atto non contenevano alcuna forma di riconoscimento del debito, non potendosi far derivare tale effetto dalla eccezione preliminare in rito relativa alla nullità della domanda, così come dalla eccezione di litispendenza o da quella sulla infondatezza della domanda per carenza di prova dell'incarico ricevuto e dell'attività espletata, né tantomeno dall'eccezione d'inadempimento per l'omesso rendiconto e meno che mai dall'eccezione relativa alla responsabilità pro quota degli eredi in luogo di quella solidale.
Inoltre, nella fattispecie in esame l'eccezione di prescrizione presuntiva sarebbe ancor più da ritenere legittima sulla base del fatto che gli odierni appellanti, che l'avevano sollevata, non erano le parti originarie del rapporto bensì gli eredi del de cuius, ### che avrebbe assunto la presunta obbligazione.
Infine, ad ulteriore conferma della fondatezza dell'eccezione vi sarebbe anche l'assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte dell'odierno appellato, sia nel merito che sul piano istruttorio, da cui deriverebbe l'applicabilità del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. 2.2 Nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo della resa del conto in favore degli eredi del de cuius - rilevanza ai fini del decidere.
Con il secondo motivo viene denunciata la circostanza per cui il primo giudice, a fronte di una specifica e rilevante contestazione sollevata dagli opponenti, i quali avevano eccepito l'inadempimento della prestazione a causa della omessa redazione del rendiconto da parte del professionista, la cui mancanza rendeva incerta, illiquida ed inesigibile la pretesa creditoria, non avrebbe emesso alcuna statuizione, non evincibile neppure per implicito, ravvisandosi dunque una evidente ipotesi di nullità della sentenza che, ritenuta la fondatezza dell'eccezione, dovrebbe essere riformata su tale punto. ### gli appellanti la fondatezza della eccezione deriverebbe dal fatto che l'obbligo del rendiconto che, in generale, è un onere che rientra tra i doveri primari di informazione previsti inderogabilmente a carico del professionista al fine di giustificare e legittimare la sua pretesa creditoria, a maggior ragione avrebbe dovuto essere pag. 10/20 rispettato nella fattispecie in esame tenuto conto del fatto che il professionista aveva inteso agire direttamente nei confronti degli eredi dell'originario cliente-debitore, i quali, con tutta evidenza, non potevano avere alcuna contezza né dell'incarico ricevuto da parte del de cuius né tantomeno della particolare attività espletata in forza del presunto incarico, per cui avevano il legittimo e inderogabile diritto di essere preventivamente informati dell'attività svolta dal professionista che, dunque, era assolutamente onerato dell'obbligo di giustificare e dettagliare le ragioni del suo credito, specificando l'attività espletata, le spese sostenute e le decisioni assunte nel corso dell'esecuzione del mandato, onde consentire agli eredi dell'originario committente di verificare in concreto le sue pretese e vagliarne la fondatezza, anche per finalità deflattive.
Ciò in quanto l'obbligo del rendiconto andrebbe ottemperato in tutti i casi in cui da un dato rapporto di natura sostanziale deriva il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, specialmente se, come nel caso in esame, influisce nella sfera patrimoniale di terzi estranei al rapporto originario.
In sostanza, la mancanza del rendiconto costituirebbe non solo una causa di inefficacia del credito, ma anche un vero e proprio inadempimento dal quale deriverebbe un'inversione dell'onere della prova a favore del mandante-cliente e dei suoi eredi ed a carico del mandatario - professionista che, a fronte della spiegata eccezione di inadempimento, avrebbe dovuto fornire la prova del suo credito, evenienza che invece non sarebbe avvenuta, vista la totale assenza di idonea documentazione giustificativa.
A tale riguardo, gli appellanti hanno contestato l'affermazione del primo giudice il quale, del tutto erroneamente, avrebbe ritenuto la scrittura privata del 22.10.2016 sottoscritta dal de cuius, ### come un atto costituente a tutti gli effetti una confessione stragiudiziale sul presupposto che, pur in difetto di una espressa indicazione precisa del quantum, conterrebbe delle dichiarazioni riferibili al de cuius riproducenti lo schema tipico della confessione stragiudiziale. ### gli appellanti tale affermazione sarebbe derivata da una errata e non condivisibile valutazione della citata scrittura privata, sia in punto di diritto che in pag. 11/20 relazione al contenuto stesso della scrittura privata. In primo luogo, perché la dichiarazione contenuta nella scrittura privata del 22.10.2026, a prescindere dalla sua autenticità, difetterebbe in senso assoluto del primario requisito della chiarezza e specificità, sul rilievo che presenterebbe dati per nulla precisi e del tutto generici, senza riferimenti a fatti specifici e determinati e risultando in generale ambigua ed incerta, sia nei presupposti che negli effetti. Dalla lettura della scrittura, infatti, risulterebbe che il credito rivendicato dall'odierno appellato sarebbe derivato da una cosiddetta attività di “due diligence” di cui, però, non vi sarebbe alcuna traccia, né tra gli allegati a supporto dell'istanza di vidimazione della parcella inoltrata all'Ordine né tantomeno nella documentazione prodotta nel giudizio in esame; inoltre, per quanto attiene la determinazione del compenso, si era optato per un rinvio ad un criterio differente dal compenso professionale, posto che le parti avevano deciso di fare riferimento alle “tariffe” applicabili alle intermediazioni immobiliari in vigore sul mercato; ma in tale caso, l'appellato avrebbe dovuto fornire la prova della sua fattiva collaborazione nell'operazione di vendita e allegare i criteri utilizzati per calcolare la provvigione dovuta in materia di intermediazione immobiliare.
In definitiva, ciò che emerge in modo evidente dal contenuto della scrittura privata sarebbe l'assoluta incertezza e la totale assenza di specificità della dichiarazione, il cui contenuto letterale non ne consentirebbe la sua configurabilità quale confessione stragiudiziale, posto che la dichiarazione contraria al proprio interesse, per esplicare i suoi effetti, dovrebbe indicare con chiarezza sia l'an che il quantum, ma soprattutto dovrebbe essere univoca e non soggetta ad interpretazioni. 2.3 Istanza di riunione.
Infine, hanno rappresentato che una delle attuali parti appellanti, ### la quale aveva proposto querela di falso avverso scrittura privata del 22 ottobre 2016, contestando l'autenticità della sottoscrizione da parte del de cuius, aveva provveduto ad impugnare sempre davanti alla Corte di appello di L'### la sentenza che aveva rigettato la querela di falso. Rilevato che il relativo procedimento, iscritto al n. 701/2024 di R.G., con udienza fissata al 14/01/2025, sarebbe da ritenere connesso alla presente pag. 12/20 causa, se non addirittura con carattere di pregiudizialità, gli appellanti hanno richiesto in via preliminare che la presente controversia fosse trattata, previa riunione dei procedimenti, dinanzi allo stesso Collegio. 3. Si è costituito in grado di appello ### contestando l'atto di gravame e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto, con la conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite. 4. Motivi della decisione. 4.1 In via preliminare, in relazione all'istanza di riunione tra il presente procedimento e quello iscritto al n. 701/2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza di primo grado che ha rigettato la querela di falso proposta in relazione alla scrittura privata del 22 ottobre 2016, questa Corte ribadisce il rigetto della istanza di riunione per mancanza dei relativi presupposti di legge, disponendo la prosecuzione del presente giudizio.
Ed invero, aderendosi al principio espresso dalla Corte di legittimità (Cass. 13376/2023), deve ritenersi che “La proposizione, in via principale e in pendenza dell'appello, di una querela di falso avente ad oggetto un documento prodotto in primo grado non consente la sospensione del gravame, prevista dall'art. 355 c.p.c. nella sola ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale; pertanto, se per primo si conclude l'appello, con decisione fondata sull'assunta autenticità di un documento in seguito dichiarato apocrifo nel separato giudizio di falso, la pronuncia sull'impugnazione può essere rimossa col mezzo della revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c., per avere il giudice provveduto in base a prove successivamente rivelatesi false; se per primo si conclude il giudizio di falso, il relativo giudicato può essere invocato nel giudizio d'appello ex art. 2909 c.c., senza che vi ostino le preclusioni proprie del giudizio di appello, irrilevanti rispetto ai fatti sopravvenuti”.
Nel caso di specie tale principio assume maggior forza in presenza già di una pronuncia di primo grado che ha rigettato la proposta querela di falso. 4.2 Nel merito, l'appello è infondato. pag. 13/20 4.3 La censura sollevata con il primo motivo di gravame deve essere disattesa in quanto non appare ravvisabile il vizio rappresentato dagli appellanti, nel senso che il primo giudice ha correttamente applicato le regole, di diritto ed interpretative, relative alla prescrizione presuntiva del credito.
In linea generale, la prescrizione presuntiva è disciplinata e prevista dall'art. 2956 c.c. e rappresenta un istituto di natura particolare ed eccezionale in forza del quale, per alcune tipologie di crediti, fra i quali quello oggetto di lite, ovvero il compenso vantato dal professionista, al decorrere di un dato periodo di tempo si ritiene in via di presunzione che il corrispettivo dovuto per la prestazione sia stato pagato dal debitore in favore del professionista.
In particolare, l'art. 2956, n. 2, c.c. stabilisce un termine di tre anni per la prescrizione del diritto del professionista ad ottenere il compenso per l'attività esercitata e, a differenza della prescrizione ordinaria che comporta l'estinzione del diritto, quella presuntiva si fonda esclusivamente sulla presunzione che, decorso il termine previsto, tale tipologia di credito, unitamente ad altri specificati nello stesso articolo, sia stato onorato dal debitore mediante il pagamento, sul presupposto che nella norma detti crediti per la loro natura vengono pagati in breve tempo rispetto alla esecuzione della prestazione.
Peraltro, la condizione necessaria ed ineludibile affinché tale presunzione possa validamente ed efficacemente operare risiede nel fatto che il debitore non sollevi ulteriori contestazioni sul credito tali da metterne in dubbio l'esistenza o anche la congruità della somma richiesta. Tale è il principio che è stato ribadito dalla Suprema Corte con una recente pronuncia con la quale, in una fattispecie analoga a quella oggetto di lite in cui si trattava, appunto, di un credito vantato da un avvocato nei confronti di un cliente, ha affermato che la prescrizione presuntiva non può essere invocata ed applicata nel caso in cui il debitore solleva delle contestazioni in ordine alla esistenza stessa del credito o del rapporto sotteso, poiché tali ulteriori eccezioni sono da ritenere del tutto incompatibili con l'istituto della prescrizione presuntiva che presuppone, in via pag. 14/20 esclusiva, l'avvenuto pagamento del credito che, quindi, è da ritenere per sua natura esistente (Cass. Civ. Ord. n. 27709/2025).
Pertanto, il debitore che nega l'esistenza del credito oggetto della domanda o del rapporto negoziale da cui sarebbe derivato oppure contesta l'esistenza o la prova dell'incarico conferito, le attività che sono state effettuate dal professionista oppure eccepisce che il credito non è mai sorto o che l'importo non è congruo, implicitamente ammette che l'obbligazione non è stata estinta, con la conseguenza che in tale ipotesi l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere disattesa, risultando del tutto incompatibile con la difesa espletata in concreto (Cass. Civ. 2977/2016).
E l'ammissione implicita di non aver estinto il debito da parte del debitore che, come detto, comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, può legittimamente risultare anche dalla contestazione da parte del debitore circa l'entità o la congruità della somma richiesta (Cass. Civ. 12771/2012). ### difesa da ritenere non incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, quindi, deve essere ravvisata esclusivamente nell'affermazione da parte del debitore di aver pagato e di volersi, pertanto, avvalere della prescrizione presuntiva. Mentre, le eventuali ed ulteriori deduzioni in ordine all'insussistenza per motivi vari dell'obbligazione di pagamento sono da ritenere inconciliabili con la proposizione della relativa eccezione, valendo come ammissione della mancata estinzione di essa, determinandone il rigetto (Cass. Civ. 26986/2013).
Delineato il quadro normativo e la relativa interpretazione giurisprudenziale, cui questa Corte intende aderire, condividendone i presupposti e i contenuti, nella fattispecie in esame dalla lettura e dall'esame degli atti di causa emerge come gli attuali opponenti, oltre all'eccezione di prescrizione presuntiva, abbiano sollevato ulteriori eccezioni inerenti al credito in esame, avendone contestato la stessa esistenza attraverso la negazione dell'incarico e del rapporto sottostante, le effettive prestazioni asseritamente svolte dal professionista, la esigibilità del credito, la congruità delle somma richieste e la carenza di documentazione giustificativa delle ragioni del credito. pag. 15/20 Infatti, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo gli odierni appellanti, oltre alla prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c., hanno eccepito la nullità del decreto ingiuntivo e della domanda per il difetto della causa petendi, in quanto sarebbe stato emesso in assenza di idonea documentazione giustificativa, la litispendenza o la continenza delle cause con la violazione del principio del ne bis in idem. Tali eccezioni, attenendo ad aspetti formali e procedurali estranei al merito della vicenda, non possono essere considerate ostative alla ammissibilità della eccezione di prescrizione presuntiva, non potendosi ravvisare alcuna ipotesi di incompatibilità in quanto di per sé non implicano alcuna ammissione implicita di non aver estinto il debito.
Nell'opposizione, tuttavia, gli attuali appellanti hanno anche eccepito al punto n. 4 l'infondatezza della domanda e l'insussistenza del credito, con la conseguente negazione del rapporto sotteso alla pretesa creditoria per la rilevata assenza di specifica prova documentale a supporto delle ragioni creditorie, non potendo avere alcuna efficacia probatoria neppure il visto di congruità apposto sulla parcella dall'Ordine di appartenenza, rilevato che viene emesso esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'odierno appellato, anche in tale caso, tra l'altro, senza allegare alcuna prova documentale.
Hanno inoltre contestato la sussistenza delle singole voci poste a fondamento della richiesta di liquidazione, ovvero la redazione della consulenza tecnica, la redazione del progetto della bonifica ambientale e la esecuzione della cosiddetta “due diligence tecnica legale amministrativa”, ravvisando la totale carenza di prove concrete circa la loro esecuzione.
Risulta evidente come attraverso dette eccezioni gli attuali appellanti abbiano provveduto a disconoscere in via assoluta il credito preteso dall'odierno appellato, contestando in radice “l'esistenza dell'incarico e l'espletamento di qualsiasi attività da parte del Foglia”, asserendo che l'attuale appellato “non ha diritto ad alcuna somma a titolo di compenso”.
Tale difesa, ponendo in discussione l'esistenza del credito e dello stesso rapporto sotteso invocato a suo fondamento, attraverso la negazione delle ragioni giustificative pag. 16/20 della pretesa creditoria a causa della rilevata e dedotta mancanza della prova dell'incarico affidato all'attuale appellato e delle effettive attività svolte in forza del presunto incarico, in applicazione dei principi regolatori della materia sopra richiamati, normativi e giurisprudenziali, per natura e sostanza appare del tutto inconciliabile ed incompatibile con l'istituto della prescrizione presuntiva che, invece, presuppone l'avvenuto pagamento del credito.
Questa corte osserva inoltre che nella fattispecie in esame non possono ravvisarsi i presupposti per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in materia di non contestazione, in quanto attraverso la produzione della scrittura privata del 22.10.2016, contenente l'ammissione del credito vantato dal professionista da parte del de cuius, con l'indicazione della sua fonte, l'attuale appellato nei fatti ha disconosciuto l'eccezione di prescrizione presuntiva, prendendo posizione avverso la stessa eccezione, deducendo con tale scrittura il mancato pagamento del suo compenso in forza di un intervenuto accordo fra le parti a seguito del quale il de cuius aveva ammesso l'esistenza del credito altrui impegnandosi al relativo pagamento, il che esclude almeno in astratto ogni fondamento alla teoria degli appellanti circa l'inutile decorso del triennio dal quale presumere l'avvenuto pagamento del credito, che rappresenta il presupposto e la condizione essenziale per l'applicabilità dell'istituto della prescrizione presuntiva.
Per tali motivi, l'eccezione di prescrizione presuntiva va rigettata e il motivo di gravame deve essere disatteso. 4.4 Anche il secondo motivo appare infondato e deve essere rigettato.
Sotto tale aspetto, in via preliminare occorre verificare ed analizzare la sostanza ed il contenuto della più volte citata scrittura privata del 22.10.2016, onde accertare se ed in quale misura possa essere considerata, come asserito dal primo giudice, quale confessione stragiudiziale con effetti sfavorevoli per il soggetto che l'aveva rilasciata, ### ovvero il de cuius e, quindi, estensibile nei confronti degli eredi, attuali appellanti. Ciò in quanto, l'accertato valore di confessione giudiziale alla scrittura determina delle evidenti conseguenze in ordine all'esistenza del credito e delle sue ragioni giustificative, tali da escludere alla radice ogni rilevanza in ordine alla pag. 17/20 eccezione sollevata dagli attuali appellanti di omessa redazione da parte dell'appellato della rendicontazione della sua attività, quale forma di inadempimento e di inefficacia e inesigibilità del credito.
Dalla lettura del documento emerge che si trattava di un atto complesso redatto nell'ambito di un più generale rapporto esistente fra i due soggetti, nel quale erano individuabili due distinte posizioni esistenti tra le medesime parti, #### e ### i quali vantavano crediti reciproci fra di loro: da un lato il credito dell'#### derivante da un incarico ricevuto da ### per l'esecuzione della cosiddetta “due diligenze” tecnica e amministrativa riferita al capannone industriale sito in #### 2, successivamente ceduto alla ### nel corso della quale l'appellato aveva seguito sia la parte tecnicoamministrativa, sia la contrattazione per la vendita e sia l'alienazione definitiva avvenuta con atto notarile, con la specificazione che la prestazione non era stata ancora pagata per un accordo intervenuto fra le stesse parti circa la posticipazione dell'incasso effettivo; dall'altro, il credito vantato da ### in forza di un prestito concesso all'#### per la somma di €. 20.000,00.
La causa del credito vantato dall'odierno appellato, come specificato e riconosciuto dal de cuius nella citata scrittura privata, corrisponde esattamente al titolo cui si fondava la domanda avanzata in sede monitoria nella quale l'appellato deduceva di aver ricevuto dal ### un incarico professionale per effettuare la cosiddetta “due diligenze” tecnica e amministrativa in relazione al capannone industriale sito in ### alla ### n. 2, ceduto in compravendita alla società ### S.p.a.. La stessa causa era stata rappresentata anche nella proposta di parcella sottoposta al parere di congruita dell'### di appartenenza con i relativi parametri per la determinazione del compenso.
La dichiarazione contenuta nella citata scrittura e riferibile a ### secondo questa Corte deve essere ritenuta a tutti gli effetti una confessione stragiudiziale, della quale ricorrono tutti i presupposti, i requisiti ed i contenuti essenziali, sia dal punto soggettivo che oggettivo. In effetti, appare determinata circa la causa e l'origine del credito, con l'indicazione specifica delle attività effettuate dal professionista e poste a pag. 18/20 base della pretesa creditoria, contiene l'affermazione circa la persistenza attuale dell'obbligazione di pagamento, non ancora onorata, e il motivo per cui il pagamento non era stato ancora eseguito, ed inoltre indica sia le condizioni che il tempo in cui doveva avvenire il pagamento effettivo, ovvero al momento della liquidazione della ### nonché i criteri per la determinazione e liquidazione del compenso che doveva essere quantificato mediante l'applicazione delle tariffe vigenti per le intermediazioni immobiliari in vigore sul mercato, tariffe e valori di riferimento che sono stati riportati nella proposta di parcella sottoposta al vaglio di congruità dell'Ordine di appartenenza.
Una volta attribuito alla scrittura privata il valore di confessione stragiudiziale, ritenuto che ai sensi dell'art. 2735 c.c. quest'ultima ha la stessa efficacia della confessione giudiziale, quindi, con valore di prova legale vincolante e non sottoposta alla libera valutazione del giudice di merito, nonché di piena prova contro colui che l'ha rilasciata, in diritto ne deriva che deve essere considerata come accertata ed ammessa la circostanza relativa all'esistenza ed alla persistenza del credito in favore dell'odierno appellato che, quindi, all'evidenza non era stato pagato alla data della citata scrittura privata (22.10.2016).
Si deve ritenere, pertanto, che l'appellato ha assolto l'onere della prova incombente a suo carico posto che, a fronte dell'eccezione di inadempimento formulata dagli odierni appellanti per carenza della rendicontazione sulla effettiva attività espletata, attraverso la produzione della citata scrittura contenente la dichiarazione con valore confessorio l'odierno appellato ha fornito la prova idonea a sostenere la sua pretesa, avendo giustificato l'esistenza e le causali del suo credito, sulla base dell'esecuzione delle attività indicate nella scrittura le quali corrispondono alle ragioni poste a sostegno del decreto ingiuntivo e indicate nella proposta di parcella vidimata.
In relazione al quantum, non appare condivisibile l'assunto del primo giudice che rileva la congruità del compenso afferente alla prestazione professionale della cosiddetta “due diligence” dalla assenza di contestazione, su tale particolare aspetto, da parte degli attuali appellanti in quanto che, secondo un principio sancito dalla Suprema Corte in una recente pronuncia, la negazione della validità del mandato o comunque la negazione pag. 19/20 dell'attività espletata, che rappresenta il principale fatto costitutivo del diritto al compenso, significa negare e contestare alla radice l'esistenza stessa del diritto (an debeatur), per cui tale contestazione “radicale” ha carattere assorbente e tale da rendere superflua qualsiasi specifica contestazione sull'ammontare ###, posto che negare l'esistenza di un debito nella sua essenza equivale, implicitamente, a negare anche ogni possibile importo (Cass. Civ. Ord. n. 11262/2024).
Peraltro, data per ammessa l'attività espletata dall'odierno appellato in riferimento alla prestazione professionale di due diligence, tecnico - amministrativa, riferita al capannone industriale sito in ### svolta attraverso la cura della parte tecnica delle concessioni con le eventuali varianti, la conduzione della contrattazione per la vendita e la mediazione per la successiva alienazione definitiva avvenuta in data ###, così come specificate nella scrittura del 22.10.2016, rilevato altresì che la determinazione del compenso elaborata nella proposta di parcella poi vidimata con il visto da parte dell'ordine di appartenenza appare condotta e quantificata sulla base ed in conformità dei criteri indicati nella scrittura privata del 22.10.2016, che risultano compatibili con la natura dell'attività prestata, il calcolo appare congruo e consono alla prestazione, ragione per cui secondo questa Corte deve essere confermato l'importo come quantificato nella parcella, non rilevandosi evidenze tali da porre in dubbio la sua determinazione. 5. Pertanto e conclusivamente, alla luce delle motivazioni riportate nelle premesse, l'appello proposto deve essere rigettato. 6. Alla luce del rigetto del proposto gravame le spese di lite del presente grado devono essere poste a totale carico degli appellanti, in solido fra di loro, secondo la liquidazione fatta nel dispositivo, con esclusione della fase istruttoria non svolta in tale grado. 7. Nel caso in esame trova inoltre applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la pag. 20/20 stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014), in quanto l'appello è stato integralmente rigettato. P.Q.M. definitivamente pronunciando sull'appello proposto da #### e ### avverso la sentenza n. 368/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il ###, nei confronti di ### così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2) condanna gli appellanti, ##### in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellato, ### delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate €. 3.966,00 (essendo il valore della causa compreso nello scaglione compreso tra €. 5.201,00 e €. 26.000,00) per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. se dovuta e C.p.a. come per legge; 3) dichiara gli appellanti, in solido fra loro, tenuti al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 ### est.
causa n. 837/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Coccoli Francesca, Barbara Del Bono