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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5330/2025 del 30-10-2025

... affinchè venissero dichiarati, ex art. 485 c.c., eredi puri e semplici di ### - il Tribunale adito, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., dichiarava tutti i resistenti eredi del defunto ### e tale ordinanza, in data ###, veniva regolarmente trascritta presso l'### del ### di Napoli 2 ai nn. 15865/12392; - riattivata la procedura esecutiva n. 188/03, avviata dalla C.G.M. ### su impulso dell'esponente, il G.E. disponeva procedersi, a cura della parte diligente, a giudizio di divisione dell'intera massa anche con riguardo alla sua entità e sospendeva il procedimento espropriativo immobiliare (come da riportata ordinanza). Ebbene, ### avendo interesse all'instaurazione del giudizio di divisione del bene indiviso de quo, così concludeva: “I) dichiarare aperta la successione di ### nato in ### il ### e deceduto in ### in data 28. ###; II) ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione del predetto defunto marito e genitore, ### determinare le quote spettanti ai singoli condividenti in ragione dei rispettivi diritti; IV) condannare i coeredi che hanno goduto in via esclusiva del compendio ereditario a fornire, ex art. 723 c.c., il rendiconto ed a (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### composta dai seguenti ### dott. ### dott. ### dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 2153 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### (C.F.  ###); ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv.  ### (C.F. ###); ###.G.M. ### Appellata contumace ###
Appellato contumace #### endoesecutiva. 
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data ### e dalla difesa di parte appellata in data ###.  ###. Giudizio di primo grado Con atto di citazione ritualmente notificato, ### - in qualità di creditore intervenuto nella procedura immobiliare n. 188/03 promossa da C.G.M. ### - conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, ######## e C.G.M. ### In particolare, deduceva che: - con atto per notar ### del 30.10.1983, i coniugi ### e ### acquistavano in comune e pro indiviso, in ragione di un mezzo ciascuno, la piena proprietà di un terreno edificatorio di are 21.80, sito in ### località ### riportato in catasto terreni al foglio 4, particella 1003; - con atto del 17.02.1984 essi coniugi vendevano a ### e ### parte del suddetto terreno, ovvero una superficie di are 10 e centiare 90; - i coniugi ### nel mese di marzo del 1985, costruivano un fabbricato per civile abitazione sul fondo residuale di are 10.90; - in data ### decedeva ### con ultimo domicilio nel detto fabbricato in ### alla via E. ### n. 230, lasciando a sè superstite la coniuge ### ed i figli ###### e ### - al momento della delazione, erano tutti conviventi nella residenza del de cuius e vi continuarono ad abitare successivamente, per molti anni ancora, o fino a quando alcuni di essi emigrarono in paesi confinanti; - i chiamati, nel possesso dei beni ereditari, nei tre mesi dall'apertura della successione, non fecero l'inventario dei beni nè, alla scadenza di detto termine, fecero, nel termine di 40 giorni, la dichiarazione di accettazione beneficiata o di rinuncia; - con atto di pignoramento immobiliare notificato il ### (trascritto presso la ### dei ### di Napoli il 5 dicembre successivo al n. 50436/###), la C.G.M. ### S.r.L., creditrice di ### della somma di euro 29.462,51, sottoponeva ad esecuzione forzata i diritti immobiliari che esso debitore vantava sul fondo descritto nonché su tutto ciò sullo stesso insistente; - l'esponente - creditore di ### della somma di euro 8.242,09, in virtù della sentenza n. 2228/07 del Tribunale di Nola e dell'atto di precetto del 19.06.2009, in data ###, ai sensi dell'art. 551 c.p.c., spiegava intervento nella predetta procedura immobiliare recante n.r.g.e. 188/03; - nelle more il G.E., con ordinanza dell'11.03.2014, rilevato che per il bene pignorato mancava la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di ### nonché la nota di trascrizione del pignoramento, assegnava al creditore procedente un termine di 120 giorni per l'integrazione della documentazione; - l'esponente, in attuazione di detta ordinanza, con ricorso ex art. 702 bis c.p c. del 27.06.2014, nella qualità di creditore intervenuto, conveniva in giudizio ####### e ### affinchè venissero dichiarati, ex art. 485 c.c., eredi puri e semplici di ### - il Tribunale adito, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., dichiarava tutti i resistenti eredi del defunto ### e tale ordinanza, in data ###, veniva regolarmente trascritta presso l'### del ### di Napoli 2 ai nn.  15865/12392; - riattivata la procedura esecutiva n. 188/03, avviata dalla C.G.M. ### su impulso dell'esponente, il G.E. disponeva procedersi, a cura della parte diligente, a giudizio di divisione dell'intera massa anche con riguardo alla sua entità e sospendeva il procedimento espropriativo immobiliare (come da riportata ordinanza). 
Ebbene, ### avendo interesse all'instaurazione del giudizio di divisione del bene indiviso de quo, così concludeva: “I) dichiarare aperta la successione di ### nato in ### il ### e deceduto in ### in data 28. ###; II) ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione del predetto defunto marito e genitore, ### determinare le quote spettanti ai singoli condividenti in ragione dei rispettivi diritti; IV) condannare i coeredi che hanno goduto in via esclusiva del compendio ereditario a fornire, ex art.  723 c.c., il rendiconto ed a corrispondere i frutti percepiti agli eredi a decorrere dalla data di apertura della successione; V) porre a carico della massa le spese del giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario; VI) ordinare al ### dei ### competente di trascrivere la emittenda sentenza.”.  ### (rispettivamente madre dell'esecutato ### e moglie di ###, premesso di essere maggiore quotista del compendio indiviso, si costituiva in giudizio, così concludendo: “1) disporre integrazione di perizia affinchè venga aggiornato il valore del compendio indiviso e formato un comodo progetto divisionale; 2) sciogliere la comunione assegnando ai singoli condividenti i lotti di valore più prossimo a quello delle rispettive quote, con i relativi conguagli; 3) porre spese a carico della massa, ovvero della parte che ne avrà dato corso.”.  ##### e ### reiterando quanto già esposto dalla convenuta ### si costituivano in giudizio, così concludendo: “1) disporre integrazione di perizia affinché venga aggiornato il valore del compendio indiviso e formato un comodo progetto divisionale; 2) ritenuto il compendio comodamente divisibile, sciogliere la comunione assegnando ai singoli condividenti i lotti di valore più prossimo a quello delle rispettive quote, con i relativi conguagli; 3) nella denegata ipotesi in cui - contrariamente a quanto relazionato dal CTU - il compendio immobiliare staggito pro quota non sia ritenuto dal G.I.  comodamente divisibile, salvo gravame, assegnare congiuntamente alle comparenti la quota del comproprietario debitore ex art. 720 c.p.c. con addebito dell'eccedenza, 4) porre spese a carico della massa, ovvero della parte che ne avrà dato corso.”. 
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1603, pubblicata il ###, così provvedeva: “1. Liquida le spese di lite in favore di ### in € 10.539,13 (di cui euro 8.704,80 per compenso ed euro 1.834,33 per spese processuali) oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. 2. ### a rifondere a ### le spese di lite come sopra liquidate, in solido con ###### nei limiti della quota di 2\30 e per ### nei limiti della sua quota di 20/30; 3. Nulla per le spese di lite verso il creditore procedente ### s.r.l. in persona del L.r.p.t.. 4. 
Pone le spese di C.T.U. - così come liquidate con decreto di liquidazione del 4.11.2020 in euro 1.700,00 oltre iva e ca come per legge - definitivamente a carico del comproprietario ### per l'intero importo, nonché in solido e nei limiti della quota di 2\30 a carico altresì dei comproprietari ###### e per ### nei limiti della sua quota di 20/30; 5. ### di conseguenza ### nonché in solido e nei limiti della quota di 2\30 i comproprietari ###### e per ### nei limiti della sua quota di 20/30 a rifondere a ### le spese di C.T.U. come sopra liquidate, a condizione del pagamento del detto importo in favore del nominato C.T.U. arch. ### 6. Dispone ritrasmettersi il fascicolo esecutivo alla ### con l'allegazione altresì di copia della presente sentenza.”. 
In motivazione, il Tribunale affermava che: -in via preliminare, giovava osservare quanto disposto con ordinanza del 23.9.2020, ovvero lo scioglimento della comunione tra i condividenti ####### e ### nell'ambito del giudizio endoesecutivo; -il reale punto della questione, in merito al quale necessitava pronunciarsi, interessava la distribuzione del carico delle spese del giudizio di divisione. Per cui, richiamando quanto statuito dalla Suprema Corte in materia, riteneva il primo giudice che l'attore ### aveva diritto al rimborso di tutte le spese da esso sostenute, avendo instaurato il giudizio solo per realizzare il proprio credito e strumentalmente all'azione esecutiva; che al detto rimborso doveva essere condannato ### -debitore(in quanto l'esecuzione era stata promossa nei suoi soli confronti) in solido con i comproprietari ###### questi ultimi nei limiti della loro quota di 2\30, e per ### nei limiti della sua quota di 20/30 poiché nei loro confronti non può ravvisarsi una vera e propria soccombenza, non avendo essi dato causa alla divisione, dovendo escludersi che il singolo condividende possa essere condannato in via solidale con l'esecutato per l'intero e non limitatamente alla sua quota di comproprietà; -considerata la mancata costituzione della C.G.M. ### nulla andava deciso al riguardo; -nei rapporti tra i comproprietari riprendeva in vigore il principio del comune interesse alla divisione, ragion per cui le spese gravavano a carico della massa. 
B. Giudizio d'appello ###### e ### hanno proposto appello. 
Con un primo motivo di gravame, le appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia applicato erroneamente l'art. 91 c.p.c., avendo equiparato la loro posizione, ovvero di comproprietarie non debitrici, a quella del debitore esecutato, ovvero di ### quanto alla refusione delle spese di lite in favore del creditore. Ragion per cui, atteso quanto disposto nei giudizi di divisione endoesecutiva ex art. 601 c.p.c., il Tribunale avrebbe illogicamente condannato alle spese pro quota le comproprietarie non debitrici in via solidale al debitore esecutato. 
Con un secondo motivo di gravame, le appellanti asseriscono che il giudice di prime cure abbia liquidato - in modo errato - le spese di lite, avendo parametrato i relativi compensi professionali al valore dell'intero compendio immobiliare, piuttosto che a quello della singola quota spettante al debitore esecutato. Ragion per cui, secondo le odierne appellanti, il Tribunale non avendo correttamente individuato lo scaglione di valore del giudizio ex art. 601 c.p.c., necessiterebbe nell'odierno giudizio intervenire con un'adeguata riduzione delle somme liquidate. 
Ciò dedotto, così concludono: “1) in accoglimento del presente gravame, dichiarare ai sensi del combinato disposto degli artt. 601 e 91 c.p.c. la compensazione integrale tra le appellanti, nella loro qualità di comproprietarie non debitrici, e l'Avv. ### creditore istante nel giudizio a quo, odierno appellato, quanto alle spese di lite afferenti il giudizio endoesecutivo #### 17/2018; 2) in via meramente gradata, e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di cui al capo che precede, riformare adeguatamente la liquidazione degli importi spettanti all'Avv. ### a titolo di compensi professionali per l'opera prestata nel giudizio #### 17/2018, secondo i minimi ovvero i medi tabellari previsti per lo scaglione di rifermineto compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, tenuto altresì conto delle attività effettivamente poste in essere e con esclusione di tutte le voci relative alle fasi di trattazione/istruttorio e conclusionale; 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di appello, oltre ### CPA e spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.  ### si costituisce in giudizio. 
In particolare, deduce che: -in merito al suindicato primo motivo di gravame, si rappresenta, in via preliminare, la propria assoluta carenza d'interesse riguardo alla solidarietà della pronuncia di condanna alle spese processuali resa in prime cure, attesa l'espressa rinuncia da parte del proprio procuratore costituito a qualsivoglia azione esecutiva nei confronti delle appellanti; l'inammissibilità del gravame, dato che la condanna in solido alle spese processuali è stata provocata dalle stesse appellanti; l'infondatezza di quanto lamentato, considerato il corretto operato del giudice di prime cure; -in ordine al prefato secondo motivo di appello, osserva parte appellata che il giudice di prime cure, nella liquidazione delle spese processuali, abbia tenuto conto proprio del valore della quota espropriata. 
Ebbene, così conclude: “I) rigettare l'appello principale proposto dalle sigg.re ### e ### perché assolutamente inammissibile ed infondato; II) condannare le parti appellanti al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre 15% spese generali, I.v.a. e C.p.a., distraendole in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. 
Non si sono costituiti in giudizio C.G.M. #### sebbene ritualmente citati, di cui occorre dichiarare la contumacia. 
Con ordinanza del 6.10.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.5.2023, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al 24.6.2025. 
Con decreto presidenziale del 28.5.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 24.6.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma ### e 127- ter cod. proc. civ.. 
E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 30.6.2025 (ritualmente comunicata alle parti in pari data), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica. 
C. Esame dei motivi di appello 1. Appello principale Il primo motivo di appello è fondato e merita accoglimento. 
Fondato, invero, ad avviso del Collegio appare il motivo di appello relativo alla erronea applicazione da parte del ### dell'art. 91 c.p.c., avendo il primo giudice equiparato la posizione delle odierne appellanti, ovvero di comproprietarie non debitrici, a quella del debitore esecutato, ovvero di ### quanto alla refusione delle spese di lite in favore del creditore ### (odierno appellato costituito), avendo nel giudizio di divisione endoesecutiva ex art. 601 c.p.c., illogicamente condannato alle spese pro quota le comproprietarie non debitrici in via solidale al debitore esecutato, rimanendo assorbite le ulteriori doglianze. 
Ritiene il Collegio che nel giudizio di divisione endoesecutiva - che lungi dall'essere un autonomo procedimento, è una mera articolazione della procedura esecutivale spese sostenute dal creditore/attore devono essere poste esclusivamente a carico del debitore esecutato che ha causato la divisione (cd.  soccombenza esecutiva), e non ripartite pro quota tra i condividenti come avviene nella divisione ordinaria, perché il comproprietario non debitore non ha alcun interesse alla divisione. 
Con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art.  2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c.(cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024).  ### consolidato orientamento della Suprema Corte, “### divisione endoesecutiva, occasionata dall'avvio di procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto inadempiuto, le spese di lite, che di norma sono poste a carico della massa e sopportate "pro quota" da ciascun condividente, sono regolate dal principio della soccombenza, atteso che il creditore procedente non è un condividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva, nell'interesse comune del ceto creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 31/01/2023, n.2787).  ### del motivo di appello sul punto comporta la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato ####### a rifondere a ### le spese di lite - da intendersi comprensive di quelle di ctu interpretandosi il motivo di appello proposto comprensivo anche di questecome liquidate in sentenza, in solido con il debitore esecutato ### nei limiti della quota di 2\30 e per ### nei limiti della sua quota di 20/30, dovendo invece le predette spese per come liquidate in sentenza in favore del creditore procedente essere poste esclusivamente a carico del debitore esecutato, compensandosi integralmente le spese di lite di primo grado tra ####### e ### e ### con riforma della sentenza impugnata sul punto. 
B. Le spese processuali ### alle spese di lite di primo grado, la regolamentazione delle stesse è data dall'accoglimento del motivo di appello sul punto come sopra esplicitata. 
Passando alla regolamentazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio, la Corte osserva che le stesse vanno poste a carico di ### in favore di ####### e ### e ### in base al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., ed in base all'esito complessivo della lite, non disponendosi la compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio in quanto gli appellanti nel motivo di appello proposto hanno chiesto la compensazione delle spese di lite per il primo grado mentre per il secondo grado di giudizio hanno chiesto la condanna alle spese di lite in loro favore. 
In particolare, i compensi professionali spettanti a tali parti vittoriose vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva d complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria, di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte d'Appello per il secondo, con riferimento allo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00 (avendo riguardo all'importo attribuito alla parte vittoriosa in relazione al capo delle spese, ossia in relazione all'unico capo che ha formato oggetto di impugnazione; cfr. in argomento, Cass. civ., Sez. I, Ord., 02/08/2022, n. 23982).  PQM La Corte d'Appello di Napoli, ###, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da ####### e ### nei confronti di ### C.G.M. ##### avverso la sentenza del ### di Nola, n. 1603, pubblicata il ###, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede: 1) dichiara la contumacia di C.G.M. ### e di #### 2) in accoglimento del motivo di appello ed in riforma della sentenza gravata, va condannato ### al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio ivi comprese quelle di ctu come liquidate in favore del creditore procedente ### compensandosi integralmente le spese di lite di primo grado tra ###### e ### e #### 3) dichiara tenuta e condanna ### al pagamento, in favore di ###### e ### delle spese del secondo grado liquidate complessivamente per tale parte in euro 2.674,00 (di cui euro 174,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge; 4) dichiara tenuta e condanna ### al pagamento, in favore di ### delle spese del secondo grado liquidate complessivamente in euro 2.500,00 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. 
Napoli, 23.10.2025 ### relatore ### dott.ssa ### dr.

causa n. 2153/2021 R.G. - Giudice/firmatari: De Tullio Giuseppe, Francesca Sicilia

M
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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4031/2017 del 05-09-2017

... quest'ultimo intervenuta il ### e, successivamente, dai suoi eredi fino a tutto il 3° trimestre 2004, allorquando il convenuto ne ha rivendicato la gestione per la poca trasparenza posta in essere dagli attori nell'amministrazione della società. Evidenziava il convenuto che durante tutto il periodo della gestione societaria tenuta da ### ed anche per il periodo gestito dai suoi eredi erano state esposte spese ed oneri rilevanti e non era stato possibile ottenere l'esatto rendiconto e la relativa documentazione contabile e fiscale. Dall'anno 2005, invece, la gestione societaria era stata assunta dal convenuto ed erano stati abbattuti gran parte dei costi ed oneri. Con riferimento alla corresponsione della somma di € 30.000,00 a mezzo sei effetti cambiari intestati agli eredi ### il convenuto precisava di aver escogitato tale modalità di pagamento al solo fine di documentare ed imputare l'operazione in capo a tutti gli attori, poiché la richiesta di dazione di danaro era stata avanzata dal solo ### per le sue impellenti necessità personali. Tanto premesso, il convenuto così concludeva: “- voglia rigettare le domande cautelari di sequestro giudiziario e conservativo; - voglia, altresì, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile II Unità ### giudice dott. ### pronunziato la seguente ### causa civile in I° grado n. 20002311/06 R.G. iscritta al ruolo il ###, avente ad oggetto: pagamento somme; TRA ####### rappresentati e difesi dall'Avv. ##### rappresentato e difeso dall'Avv. ####'udienza del 16/02/2017, i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale in atti (cfr. verbale udienza del 16/02/2017).  #### Con atto di citazione notificato il ###, i germani ##### e ### esponevano che, quali eredi legittimi del loro defunto genitore ### erano comproprietari della giusta metà dei seguenti cespiti siti in ### - Locale terraneo, alla via ### angolo via Napoli; ### terraneo alla via Napoli 61/65; - ### terraneo ubicato alla via ### n. 36/38; ### terraneo alla via Napoli n. 57/59; - ### terraneo alla via ### n. 62/72a; - ### terraneo alla traversia di via ### - ### interrato alla via ### 14; - ### interrato alla via ### n. 15. 
Detti beni appartenevano per l'altra metà a ### e, quest'ultimo, avendoli ceduti in fitto, senza autorizzazione alcuna, ne incassava i relativi canoni senza corrispondere, da alcuni mesi, agli attor la giusta metà dei canoni percetti per un ammontare di €76.687,40 maturato al momento della notifica dell'atto di citazione. 
Precisavano gli attori che già in passato ### aveva tenuto tale comportamento, costringendo i germani ### a pretendere il rilascio di €30.000,00 di effetti cambiari. 
Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio innanzi a questo ### per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 76.687,40, oltre a sentirlo dichiarare obbligato a corrispondere loro la metà degli importi da incassarsi quali canoni di fitto dei locali in questione.
 Nelle more dell'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 19/10/2006, gli attori chiedevano il sequestro delle somme maturande relative ai canoni di locazione degli immobili di proprietà comune con contestuale nomina di un amministratore giudiziario e, in via sussidiaria, insistevano per il sequestro conservativo, sino alla concorrenza di €76.687,40, sui beni mobili ed immobili che appartenevano per la metà a ### A tal fine instavano per la contestuale fissazione della udienza di comparizione personale delle parti, con termine per la notifica a ### Con memoria del 01/08/2006 si costituiva in giudizio ### il quale impugnava sia la domanda principale di merito sia le misure cautelari richieste. 
Evidenziava che con il defunto ### dante causa degli attori, nell'anno 1969, aveva costituito la società “### & ### s.d.f.”, iscritta alla CC.I.AA. di Salerno con il n. 148860. 
Assumeva che la società, avente ad oggetto l'attività di ### era ancora operativa e che, nel tempo, aveva edificato numerosi fabbricati, tutti in ### nonché alienato gran parte dell'edificato. 
All'attualità, la suddetta società conservava la proprietà, oltre che dei cespiti elencati dagli attori e di cui in premessa, anche di numerosi altri immobili, provvedendo alla relativa amministrazione, manutenzione, e al pagamento degli oneri fiscali, nonché all'incasso dei proventi delle locazioni e quant'altro necessario ed, infine, al riparto dei profitti. 
Ammetteva il convenuto che, di tutti i succitati cespiti, una parte era stata effettivamente locata ai conduttori indicati nell'atto di citazione, con contratti registrati e sottoscritti da entrambi i soci ### e ### mentre altri immobili risultavano sfitti. 
Sosteneva il convenuto che l'attore ### conduceva in locazione i locali “### Garage” ed altro appartamento sito in via ### destinato a sua personale abitazione e da tempo non corrispondeva i relativi canoni di fitto, al punto che la custodia giudiziaria ha proceduto con l'azione di sfratto per morosità e che il legale rappresentante della ### e ### avevano dichiarato che, da alcuni mesi, corrispondevano i canoni di fitto direttamente a ### Precisava il convenuto che tutti gli atti di straordinaria amministrazione della società erano stati sempre adottati a firma congiunta dei due soci, mentre l'ordinaria amministrazione della società stessa era stata da sempre gestita dal socio ### fino alla morte di quest'ultimo intervenuta il ### e, successivamente, dai suoi eredi fino a tutto il 3° trimestre 2004, allorquando il convenuto ne ha rivendicato la gestione per la poca trasparenza posta in essere dagli attori nell'amministrazione della società. 
Evidenziava il convenuto che durante tutto il periodo della gestione societaria tenuta da ### ed anche per il periodo gestito dai suoi eredi erano state esposte spese ed oneri rilevanti e non era stato possibile ottenere l'esatto rendiconto e la relativa documentazione contabile e fiscale. 
Dall'anno 2005, invece, la gestione societaria era stata assunta dal convenuto ed erano stati abbattuti gran parte dei costi ed oneri. 
Con riferimento alla corresponsione della somma di € 30.000,00 a mezzo sei effetti cambiari intestati agli eredi ### il convenuto precisava di aver escogitato tale modalità di pagamento al solo fine di documentare ed imputare l'operazione in capo a tutti gli attori, poiché la richiesta di dazione di danaro era stata avanzata dal solo ### per le sue impellenti necessità personali. 
Tanto premesso, il convenuto così concludeva: “- voglia rigettare le domande cautelari di sequestro giudiziario e conservativo; - voglia, altresì, disporre il mutamento del rito ed ordinare la cancellazione della causa dal ruolo; - voglia dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda di merito, ovvero rigettarla ed in accoglimento della spiegata riconvenzionale dichiarare gli attori, in proprio e nella qualità di eredi di ### tenuti al pagamento a favore del concludente delle somme meglio indicate nella spiegata domanda riconvenzionale, ovvero in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare anche all0esito dell°attività istruttoria richiesta e con rivalsa di spese e competenze”. 
In data ### il ### di Salerno emetteva ordinanza di rigetto della chiesta misura. 
Con atto del 12/09/2006 ##### e ### proponevano reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies c.p.c., avverso la predetta ordinanza di rigetto. 
Con memoria del 04/12/2006 si costituiva ### il quale, si opponeva alle ragioni del reclamo. 
Con provvedimento datato 11/12/2006 il Collegio, rigettava il reclamo asserendo di non riscontrare né l'esigenza della custodia né la presenza del periculum in mora, pur dichiarando espressamente di non condividere le ragioni che aveano indotto il primo Giudice a rilevare il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti. 
Dopo numerosi rinvii concessi dal Giudice sul richiesta delle parti finalizzati al bonario componimento della lite, all'udienza del 16/02/2017, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva in decisione concedendo i termini di cui all'art.190 c.p.c.. 
Così riassunti i termini della questione, deve ritenersi che la domanda merita accoglimento. 
Va preliminarmente evidenziato che il convenuto non ha contestato l'an e il quantum il credito vantato dagli attori, ma ha eccepito, piuttosto, una sorta di diritto di ritenzione scaturente dalla gestione della società di fatto instaurata con il dante causa degli attori, sia nella fase antecedente che successiva alla morte del socio ### Va a tale riguardo osservato che, come peraltro già evidenziato dal Collegio in sede di reclamo, gli eredi di un socio di fatto non ottengono ipso iure la qualità di soci di una società di persone, per le quali vige il principio dell'intuitu personae, ma al più possono ottenere la liquidazione della quota spettante al loro dante causa. 
Infatti, ai sensi dell'art. 2284 c.c., in caso di morte di uno dei soci gli altri devono liquidare la quota agli eredi, mentre la società continua a vivere de gli eredi vi acconsentano. 
Peraltro, trattandosi di società con due soli soci trova applicazione l'art. 2272, n.4, c.c., ai sensi del quale la società si scoglie per il venir meno della pluralità dei soci. 
A tale riguardo la Suprema Corte (vedi in tal senso Sez. 2, Sentenza n. 10802 del 11/05/2009) ha evidenziato che nella società di persone composta da due soli soci, ove la morte di uno di essi determini il venir meno della pluralità dei soci, lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto si verifica alla data del suo decesso. 
Nel caso di specie, trattandosi peraltro di una società di fatto, deve evidenziarsi che non è stata, dal convenuto, fornita prova adeguata a dimostrare che gli eredi di ### abbiano acconsentito alla prosecuzione della società e che, in sostanza, si siano ricostituiti tra il convenuto e gli attori l'affectio societatis e la comunione di scopo. 
In tale prospettiva lo svolgimento di specifici atti di gestione o di amministrazione non costituiscono, da soli, una prova atteso che non appaiono incompatibili con una attività volta alla mera conservazione del patrimonio sociale in vista della liquidazione. 
Deve ritenersi che, in mancanza di evidenze in senso contrario, la “### e ### s.d.f.” era una società di fatto che si è naturalmente sciolta con la morte del socio ### Gli attori non hanno agito nella qualità, non reclamata, di soci, ma di eredi e, come tali, comproprietari degli immobili indicati precedentemente e, come evidenziato anche dal Collegio in sede di reclamo, agli stessi deve essere riconosciuta la legittimazione attiva, pur contestata dal convenuto, in quanto eredi del dante causa ### e, quindi, legittimati ad azionare il diritto di credito facente capo al medesimo. 
Parimenti, il convenuto ### deve ritenersi legittimato passivamente perché correttamente individuato come persona fisica e, come tale, tenuto a rispondere della pretesa creditoria formulata dagli eredi dell'altro socio di fatto. 
Venendo al merito della controversia, deve ribadirsi che il credito vantato dagli attori non è stato mai contestato nella sua esistenza e nella sua entità dal convenuto che si è limitato ad opporre ragioni che, in quanto ricollegate alla qualità di socio, non appaiono opponibili agli attori. 
Peraltro, la domanda riconvenzionale così come formulata appare generica tant'è che il convenuto non ha nemmeno quantificato la somma complessiva né le singole somme che oppone in compensazione rispetto alle pretese degli attori. 
Il convenuto, infatti, non precisa né quantifica il credito che avrebbe maturato nei confronti di ### quanto alla locazione dei locali “### Garage” e dell'appartamento sito in via ### né precisa e fornisce la prova delle somme che ### avrebbe incassato dalla ### e da ### Generiche, inconferenti, e comunque inopponibili agli attori, appaiono le difese concernenti la gestione societaria nelle sue varie fasi. 
Per le ragioni su esposte, la domanda attorea merita accoglimento, mentre la domanda riconvenzionale va rigettata. 
Quanto alle spese di lite, ritenuto di poter liquidare cumulativamente le stesse sia con riferimento alla fase di merito che a quella cautelare, in considerazione della soccombenza degli attori nella seconda, si ritiene di dover disporre la compensazione in misura della metà delle stesse, liquidate per intero in dispositivo, mentre la restante parte è posta a carico del convenuto.  P.Q.M.  ### di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott. ### definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n.20002311/069 R.G., ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna ### al pagamento della somma di € 76.687,40, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento della metà degli importi incassati con riferimento agli immobili indicati in parte motiva sino alla pubblicazione della presente sentenza; 2) rigetta la domanda riconvenzionale; 3) compensa per ½ le spese processuali e condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori della restante parte di tali spese, che vengono liquidate per intero in €340,00 per esborsi ed €7.795,00 per compenso professionale avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 20002311/2006 R.G. - Giudice/firmatari: Ansalone Antonio

M
7

Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1248/2025 del 27-11-2025

... il credito azionato in via monitoria per difetto di rendiconto a carico del ### e in favore degli opponenti e, quindi, per incertezza, inesigibilità e illiquidità del preteso credito. - Vinte le spese del doppio grado di giudizio”. pag. 3/20 Conclusioni dell'appellato, in comparsa di costituzione e non modificate. “conclude per la conferma integrale della sentenza appellata”. Fatto e diritto 1. Sentenza impugnata. Con sentenza 368/2024 emessa il ### e pubblicata in pari data, il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da #### e ### quali eredi di ### avverso il decreto ingiuntivo n. 314/2021 emesso su istanza dell'#### per richiedere il pagamento della somma di €. 53.281,54, pretesa a titolo di compensi professionali per attività prestata in favore del de cuius, in parziale accoglimento della spiegata opposizione ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato gli opponenti al pagamento pro quota ereditatis in favore dell'opposto della minore somma pari ad €. 11.274,43, oltre interessi, iva e cap, ha compensato tra le parti le spese di lite nella misura del 50% con condanna degli opponenti al pagamento in favore dell'opposto del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di ### La Corte d'Appello di L'### composta dai ### rel.  ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 837/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 28 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra ### (C.f. ###); ### (C.f.  ###); ### (C.f. ###); tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ### appellanti contro ### (C.f. ###); rappresentato e difeso dall'Avv. ### appellato pag. 2/20 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. n. 368/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il ###. 
All'udienza del 28 ottobre 2025 tenutasi in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione. 
Conclusioni della parte appellante, in citazione e non modificate: “Voglia l'On.le Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza, e in accoglimento dei motivi innanzi dedotti, così provvedere - In via pregiudiziale: disporre la riunione del presente procedimento in quello avente ad oggetto appello avverso la sent. n. 150/2024 del Tribunale di Pescara, iscritta nel ### della Corte al n. 701/2024, ### Dr.ssa M. ### con udienza fissata al 14/01/2025, relativa alla querela di falso respinta in primo grado; - In via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione presuntiva del diritto avverso ai sensi dell'art. 2956 n. 2 cc, per intervenuto pagamento; - Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento dei motivi di appello sollevati con il presente atto, dichiarare infondata e comunque non provata la pretesa creditoria azionata e, quindi, l'insussistenza del credito adombrato dal ### accertando che nulla devono gli odierni appellanti; - In via subordinata, in accoglimento dell'eccezione d'inadempimento dichiarare inesistente il credito azionato in via monitoria per difetto di rendiconto a carico del ### e in favore degli opponenti e, quindi, per incertezza, inesigibilità e illiquidità del preteso credito.  - Vinte le spese del doppio grado di giudizio”. pag. 3/20 Conclusioni dell'appellato, in comparsa di costituzione e non modificate.  “conclude per la conferma integrale della sentenza appellata”. 
Fatto e diritto 1. Sentenza impugnata. Con sentenza 368/2024 emessa il ### e pubblicata in pari data, il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da #### e ### quali eredi di ### avverso il decreto ingiuntivo n. 314/2021 emesso su istanza dell'#### per richiedere il pagamento della somma di €. 53.281,54, pretesa a titolo di compensi professionali per attività prestata in favore del de cuius, in parziale accoglimento della spiegata opposizione ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato gli opponenti al pagamento pro quota ereditatis in favore dell'opposto della minore somma pari ad €. 11.274,43, oltre interessi, iva e cap, ha compensato tra le parti le spese di lite nella misura del 50% con condanna degli opponenti al pagamento in favore dell'opposto del residuo 50%.  1.2 Premesso che l'attività professionale allegata in monitorio consisteva nella effettuazione della cosiddetta “due diligence” tecnica e amministrativa del capannone industriale sito in ### 2, successivamente venduto a terzi, seguendo sia la parte tecnica delle concessioni con le eventuali varianti, sia le contrattazioni per la vendita, sia l'alienazione definitiva avvenuta per atto notarile redatto dal ### Avv. ###, in data ###, Rep. N. 34.277, Raccolta n. 9.690, a fondamento dell'opposizione gli attuali appellanti eccepivano: la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c. sul rilievo che l'incarico al professionista, in ogni caso non provato, sarebbe stato conferito dal de cuius, ### per effettuare una “due diligence” relativamente ad un capannone industriale sito in ### di cui fra l'altro non era menzionata neppure la effettiva proprietà, in relazione al quale il professionista sosteneva di pag. 4/20 aver curato sia la parte amministrativa e tecnica che le successive fasi di contrattazione e vendita avvenuta, quale atto conclusivo dell'attività, in data ### per atto pubblico notarile, ragione per cui, a prescindere dalla fondatezza nel merito della pretesa creditoria, alla data del deposito del ricorso in via monitoria sarebbe maturata la prescrizione presuntiva per il decorso del termine triennale previsto dal citato art. 2956 c.c., posto che il dies a quo per rivendicare l'importo coincideva con la data del 28.12.2009 in cui l'attività si era definitivamente conclusa; la nullità della domanda per assoluta genericità e difetto degli elementi essenziali per la sua esatta individuazione, poiché priva di causa petendi, non essendo l'atto introduttivo idoneo ad instaurare il contraddittorio e a consentire l'esercizio del diritto di difesa, atteso che risultavano asseriti fatti e circostanze ma senza allegare alcunché a sostegno, non essendo precisati l'oggetto stesso dell'incarico, lo svolgimento e la descrizione del tipo di prestazione indicata genericamente come “due diligence” relativa ad un altrettanto ignoto capannone industriale che sarebbe poi stato ceduto ad una società terza, e mancando altresì la prova del conferimento di incarico e della consegna al de cuius committente di tutta la documentazione comprovante la propria attività professionale presuntivamente svolta, ovvero il rendiconto; la litispendenza (e/o continenza), con la conseguente violazione del divieto del bis in idem sotto specie di incompetenza funzionale del Giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, avanzata sul dato della pendenza di altra causa instaurata dagli opponenti, attuali appellanti, per il recupero delle somme nei confronti del professionista il quale, in via riconvenzionale, aveva richiesto il pagamento dello stesso credito oggetto del presente procedimento azionato in via monitoria; l'infondatezza nel merito della domanda per l'insussistenza del credito preteso e con l'abuso del relativo diritto, deducendo che la pretesa avanzata dal professionista, #### avrebbe avuto il solo scopo della pag. 5/20 precostituzione di un titolo da opporre alla richiesta di pagamento azionata dagli attuali appellanti nei confronti del professionista in altro e separato procedimento, tanto vero che a sostegno della sua pretesa il ricorrente in monitorio non aveva allegato nulla di concreto idoneo confermare gli assunti dedotti, non rinvenendosi alcuna traccia documentale non solo dell'incarico ricevuto ma neanche del soggetto in favore del quale le prestazioni sarebbero state svolte, non essendo neppure specificato il capannone oggetto della prestazione né la proprietà dello stesso; del resto, anche il visto dell'Ordine di appartenenza sarebbe stato emesso sulla scorta delle sole dichiarazioni fornite dal professionista richiedente il quale, però, anche in quella sede non avrebbe fornito alcuna documentazione utile a sostenere le sue ragioni; l'inadempimento del professionista il quale non avrebbe redatto e consegnato né al committente - de cuius né tantomeno ai suoi eredi il rendiconto attestante la effettiva attività espletata, rendiconto da ritenere ancor più necessario tenendo presente che il credito professionale era stato rivendicato nei confronti degli eredi del committente i quali, essendo estranei al presunto rapporto, nulla potevano conoscere in ordine all'incarico conferito dal de cuius ed alla attività svolta dal professionista; da ultimo, l'insussistenza della responsabilità solidale degli eredi ex artt. 752 e 754 c.p.c. con il conseguente difetto di legittimazione passiva degli allora opponenti, adducendo al proposito che la pretesa era stata avanzata del tutto illegittimamente nei confronti di tutti gli eredi per l'intero e quali obbligati in solido, laddove proprio per la loro qualità di eredi -si trattava infatti della moglie e dei figli del de cuius-, la richiesta avrebbe dovuto essere avanzata pro quota ereditatis. 
Per tali motivi, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese di lite.  1.3 In sede di costituzione l'opposto, #### contestava le avverse deduzioni, rilevando in via preliminare l'infondatezza sia dell'eccezione di pag. 6/20 litispendenza, sul presupposto della avvenuta rinuncia alla domanda di accertamento del credito oggetto della presente causa che era stata formalizzata in via riconvenzionale nel giudizio separato per il quale si invocava la litispendenza, sia delle ulteriori eccezioni preliminari di nullità della domanda e di prescrizione del credito, invocando e producendo a sostegno del credito vantato la scrittura privata sottoscritta il ### dal de cuius, ### integrante un riconoscimento del debito, per cui da un lato non vi sarebbe stato alcun onere di deduzione e rendicontazione specifica e dall'altro lato sarebbe intervenuta una rinuncia esplicita da parte dello stesso debitore originario alla prescrizione, con la conseguente conferma del credito avanzato dall'odierno appellato. 
Nel merito insisteva nelle ragioni della sua pretesa, assumendo di aver effettivamente svolto le attività poste a fondamento della domanda ed invocando, ai fini della determinazione del quantum, il parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli ### di ### in relazione alla parcella professionale; infine, contestava la fondatezza dell'avversa eccezione di mancato adempimento dell'obbligo di rendiconto, sul presupposto dell'avvenuto riconoscimento da parte dell'originario debitore sia dell'attività realizzata che del relativo credito che si sarebbe consacrato nella citata scrittura privata del 22.10.2016, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.  1.4 Nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. uno degli opponenti, ### proponeva in via incidentale la querela di falso avverso la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata del 22.10.2016, solo apparentemente riconducibile al de cuius, ### e il relativo procedimento incidentale, iscritto al n. 1837- 1/2021, si concludeva con la sentenza n. 150/2024 con la quale il Tribunale di Pescara rigettava la domanda, rinviando ad altra udienza per la prosecuzione del giudizio nel frattempo sospeso. 
Rigettate tutte le richieste istruttorie perché ritenute inammissibili, compresa la richiesta di ### all'udienza del 28.02.2024 veniva disposta la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pag. 7/20 1.5 A fondamento della decisione il primo giudice assumeva quanto segue: rigettava l'eccezione di litispendenza, avendo l'#### rinunciato alla domanda riconvenzionale avanzata nel separato giudizio, con riserva di agire in autonomo giudizio che poi in effetti aveva intrapreso con l'azione monitoria, per cui al momento dell'introduzione del giudizio oggetto di lite non era più pendente dinanzi al diverso giudice il procedimento avente oggetto lo stesso credito. 
Veniva rigettata, altresì, l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo e, in generale, della domanda per la sua assoluta indeterminatezza, sul presupposto che secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza in forza del quale la declaratoria di nullità della domanda postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della relativa previsione legislativa risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (ex multis, Cass. 21.11.2008 n. 27670 e Cass. 15.5.2013 n. 11751), dall'analisi dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo era risultato che gli opponenti avevano compreso appieno le richieste avanzate dall'opposto in sede monitoria ed avevano potuto predisporre un'adeguata e puntuale linea difensiva, ragione per cui la domanda non risultava indeterminata e, quindi, non poteva essere dichiarata nulla. 
Quanto all'eccezione di prescrizione presuntiva, la stessa veniva rigettata sul rilievo che gli opponenti avevano espletato nel merito delle difese che erano da ritenere del tutto incompatibili con la predetta eccezione che, per la sua ammissibilità, postula l'avvenuto pagamento del credito. 
Per quanto atteneva all'oggetto della pretesa ed al quantm, il Tribunale di Pescara riconosceva soltanto una parte del credito invocato dall'opposto, segnatamente, quello relativo alla attività definita “due diligenze tecnica legale e amministrativa”, essendo stata riconosciuta ed ammessa nella scrittura privata del 22.10.2016 che era da qualificare, pur in assenza dell'importo, come una confessione stragiudiziale sul credito e, pertanto, in parziale accoglimento della spiegata opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti, pro quota ereditatis, al pagamento della minor somma pari ad € 11.274,43, oltre interessi e accessori di legge. pag. 8/20 Infine, compensava al 50% fra le parti le spese di lite, condannando gli opponenti al pagamento in favore dell'opposto del residuo 50%.  2. Appello. Avverso la sentenza pronunciata in primo grado hanno proposto appello #### e ### per i motivi di seguito indicati.  2.1 Erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva. 
Con il primo motivo gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha respinto l'eccezione di prescrizione presuntiva sul presupposto che gli opponenti avessero dedotto nelle difese successive all'eccezione di prescrizione presuntiva, ancorché formulate nella denegata ipotesi di rigetto della superiore eccezione, delle argomentazioni atte a contestare nel merito l'avversa pretesa creditoria, da cui sarebbe conseguita l'implicita ammissione o riconoscimento del debito che, come tale, era da ritenere incompatibile con la predetta eccezione. 
Sotto tale assetto gli appellanti deducono che gli ulteriori motivi di opposizione richiamati nell'atto di opposizione e nelle successive difese non costituivano affatto una implicita ammissione del debito, attraverso la negazione della circostanza dell'avvenuto pagamento, bensì degli argomenti di contestazione del credito legittimamente proponibili in quanto che, diversamente ragionando, sarebbe da ritenere del tutto compromesso il diritto di difesa, restando vincolato ad un solo ordine di motivi, laddove nella fattispecie in esame emergevano diversi profili di nullità e inefficacia del credito.  ### del primo giudice, in particolare, non sarebbe condivisibile né in via di principio e di diritto né in punto di fatto sul presupposto che il debitore avrebbe in ogni caso il legittimo diritto di sollevare l'eccezione di prescrizione presuntiva e, contestualmente, proporre delle difese di merito, come ad esempio contestare l'esistenza del debito, la sua entità ovvero la sua esigibilità, con l'unico limite rappresentato dal fatto che le ulteriori difese non devono porsi in contraddizione con la presunzione di pagamento implicitamente svolta con l'eccezione di prescrizione presuntiva, posto che l'art. 2956 c.c. stabilisce che se il debitore invoca la prescrizione presuntiva non può ammettere di non aver pagato. pag. 9/20 Viceversa, dalla lettura dell'originario atto di opposizione al decreto ingiuntivo emergerebbe come i motivi sollevati nel corpo dell'atto non contenevano alcuna forma di riconoscimento del debito, non potendosi far derivare tale effetto dalla eccezione preliminare in rito relativa alla nullità della domanda, così come dalla eccezione di litispendenza o da quella sulla infondatezza della domanda per carenza di prova dell'incarico ricevuto e dell'attività espletata, né tantomeno dall'eccezione d'inadempimento per l'omesso rendiconto e meno che mai dall'eccezione relativa alla responsabilità pro quota degli eredi in luogo di quella solidale. 
Inoltre, nella fattispecie in esame l'eccezione di prescrizione presuntiva sarebbe ancor più da ritenere legittima sulla base del fatto che gli odierni appellanti, che l'avevano sollevata, non erano le parti originarie del rapporto bensì gli eredi del de cuius, ### che avrebbe assunto la presunta obbligazione. 
Infine, ad ulteriore conferma della fondatezza dell'eccezione vi sarebbe anche l'assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte dell'odierno appellato, sia nel merito che sul piano istruttorio, da cui deriverebbe l'applicabilità del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.  2.2 Nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo della resa del conto in favore degli eredi del de cuius - rilevanza ai fini del decidere. 
Con il secondo motivo viene denunciata la circostanza per cui il primo giudice, a fronte di una specifica e rilevante contestazione sollevata dagli opponenti, i quali avevano eccepito l'inadempimento della prestazione a causa della omessa redazione del rendiconto da parte del professionista, la cui mancanza rendeva incerta, illiquida ed inesigibile la pretesa creditoria, non avrebbe emesso alcuna statuizione, non evincibile neppure per implicito, ravvisandosi dunque una evidente ipotesi di nullità della sentenza che, ritenuta la fondatezza dell'eccezione, dovrebbe essere riformata su tale punto.  ### gli appellanti la fondatezza della eccezione deriverebbe dal fatto che l'obbligo del rendiconto che, in generale, è un onere che rientra tra i doveri primari di informazione previsti inderogabilmente a carico del professionista al fine di giustificare e legittimare la sua pretesa creditoria, a maggior ragione avrebbe dovuto essere pag. 10/20 rispettato nella fattispecie in esame tenuto conto del fatto che il professionista aveva inteso agire direttamente nei confronti degli eredi dell'originario cliente-debitore, i quali, con tutta evidenza, non potevano avere alcuna contezza né dell'incarico ricevuto da parte del de cuius né tantomeno della particolare attività espletata in forza del presunto incarico, per cui avevano il legittimo e inderogabile diritto di essere preventivamente informati dell'attività svolta dal professionista che, dunque, era assolutamente onerato dell'obbligo di giustificare e dettagliare le ragioni del suo credito, specificando l'attività espletata, le spese sostenute e le decisioni assunte nel corso dell'esecuzione del mandato, onde consentire agli eredi dell'originario committente di verificare in concreto le sue pretese e vagliarne la fondatezza, anche per finalità deflattive. 
Ciò in quanto l'obbligo del rendiconto andrebbe ottemperato in tutti i casi in cui da un dato rapporto di natura sostanziale deriva il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, specialmente se, come nel caso in esame, influisce nella sfera patrimoniale di terzi estranei al rapporto originario. 
In sostanza, la mancanza del rendiconto costituirebbe non solo una causa di inefficacia del credito, ma anche un vero e proprio inadempimento dal quale deriverebbe un'inversione dell'onere della prova a favore del mandante-cliente e dei suoi eredi ed a carico del mandatario - professionista che, a fronte della spiegata eccezione di inadempimento, avrebbe dovuto fornire la prova del suo credito, evenienza che invece non sarebbe avvenuta, vista la totale assenza di idonea documentazione giustificativa. 
A tale riguardo, gli appellanti hanno contestato l'affermazione del primo giudice il quale, del tutto erroneamente, avrebbe ritenuto la scrittura privata del 22.10.2016 sottoscritta dal de cuius, ### come un atto costituente a tutti gli effetti una confessione stragiudiziale sul presupposto che, pur in difetto di una espressa indicazione precisa del quantum, conterrebbe delle dichiarazioni riferibili al de cuius riproducenti lo schema tipico della confessione stragiudiziale.  ### gli appellanti tale affermazione sarebbe derivata da una errata e non condivisibile valutazione della citata scrittura privata, sia in punto di diritto che in pag. 11/20 relazione al contenuto stesso della scrittura privata. In primo luogo, perché la dichiarazione contenuta nella scrittura privata del 22.10.2026, a prescindere dalla sua autenticità, difetterebbe in senso assoluto del primario requisito della chiarezza e specificità, sul rilievo che presenterebbe dati per nulla precisi e del tutto generici, senza riferimenti a fatti specifici e determinati e risultando in generale ambigua ed incerta, sia nei presupposti che negli effetti. Dalla lettura della scrittura, infatti, risulterebbe che il credito rivendicato dall'odierno appellato sarebbe derivato da una cosiddetta attività di “due diligence” di cui, però, non vi sarebbe alcuna traccia, né tra gli allegati a supporto dell'istanza di vidimazione della parcella inoltrata all'Ordine né tantomeno nella documentazione prodotta nel giudizio in esame; inoltre, per quanto attiene la determinazione del compenso, si era optato per un rinvio ad un criterio differente dal compenso professionale, posto che le parti avevano deciso di fare riferimento alle “tariffe” applicabili alle intermediazioni immobiliari in vigore sul mercato; ma in tale caso, l'appellato avrebbe dovuto fornire la prova della sua fattiva collaborazione nell'operazione di vendita e allegare i criteri utilizzati per calcolare la provvigione dovuta in materia di intermediazione immobiliare. 
In definitiva, ciò che emerge in modo evidente dal contenuto della scrittura privata sarebbe l'assoluta incertezza e la totale assenza di specificità della dichiarazione, il cui contenuto letterale non ne consentirebbe la sua configurabilità quale confessione stragiudiziale, posto che la dichiarazione contraria al proprio interesse, per esplicare i suoi effetti, dovrebbe indicare con chiarezza sia l'an che il quantum, ma soprattutto dovrebbe essere univoca e non soggetta ad interpretazioni.  2.3 Istanza di riunione. 
Infine, hanno rappresentato che una delle attuali parti appellanti, ### la quale aveva proposto querela di falso avverso scrittura privata del 22 ottobre 2016, contestando l'autenticità della sottoscrizione da parte del de cuius, aveva provveduto ad impugnare sempre davanti alla Corte di appello di L'### la sentenza che aveva rigettato la querela di falso. Rilevato che il relativo procedimento, iscritto al n. 701/2024 di R.G., con udienza fissata al 14/01/2025, sarebbe da ritenere connesso alla presente pag. 12/20 causa, se non addirittura con carattere di pregiudizialità, gli appellanti hanno richiesto in via preliminare che la presente controversia fosse trattata, previa riunione dei procedimenti, dinanzi allo stesso Collegio.  3. Si è costituito in grado di appello ### contestando l'atto di gravame e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto, con la conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite.  4. Motivi della decisione.  4.1 In via preliminare, in relazione all'istanza di riunione tra il presente procedimento e quello iscritto al n. 701/2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza di primo grado che ha rigettato la querela di falso proposta in relazione alla scrittura privata del 22 ottobre 2016, questa Corte ribadisce il rigetto della istanza di riunione per mancanza dei relativi presupposti di legge, disponendo la prosecuzione del presente giudizio. 
Ed invero, aderendosi al principio espresso dalla Corte di legittimità (Cass. 13376/2023), deve ritenersi che “La proposizione, in via principale e in pendenza dell'appello, di una querela di falso avente ad oggetto un documento prodotto in primo grado non consente la sospensione del gravame, prevista dall'art. 355 c.p.c. nella sola ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale; pertanto, se per primo si conclude l'appello, con decisione fondata sull'assunta autenticità di un documento in seguito dichiarato apocrifo nel separato giudizio di falso, la pronuncia sull'impugnazione può essere rimossa col mezzo della revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c., per avere il giudice provveduto in base a prove successivamente rivelatesi false; se per primo si conclude il giudizio di falso, il relativo giudicato può essere invocato nel giudizio d'appello ex art. 2909 c.c., senza che vi ostino le preclusioni proprie del giudizio di appello, irrilevanti rispetto ai fatti sopravvenuti”. 
Nel caso di specie tale principio assume maggior forza in presenza già di una pronuncia di primo grado che ha rigettato la proposta querela di falso.  4.2 Nel merito, l'appello è infondato. pag. 13/20 4.3 La censura sollevata con il primo motivo di gravame deve essere disattesa in quanto non appare ravvisabile il vizio rappresentato dagli appellanti, nel senso che il primo giudice ha correttamente applicato le regole, di diritto ed interpretative, relative alla prescrizione presuntiva del credito. 
In linea generale, la prescrizione presuntiva è disciplinata e prevista dall'art. 2956 c.c. e rappresenta un istituto di natura particolare ed eccezionale in forza del quale, per alcune tipologie di crediti, fra i quali quello oggetto di lite, ovvero il compenso vantato dal professionista, al decorrere di un dato periodo di tempo si ritiene in via di presunzione che il corrispettivo dovuto per la prestazione sia stato pagato dal debitore in favore del professionista. 
In particolare, l'art. 2956, n. 2, c.c. stabilisce un termine di tre anni per la prescrizione del diritto del professionista ad ottenere il compenso per l'attività esercitata e, a differenza della prescrizione ordinaria che comporta l'estinzione del diritto, quella presuntiva si fonda esclusivamente sulla presunzione che, decorso il termine previsto, tale tipologia di credito, unitamente ad altri specificati nello stesso articolo, sia stato onorato dal debitore mediante il pagamento, sul presupposto che nella norma detti crediti per la loro natura vengono pagati in breve tempo rispetto alla esecuzione della prestazione. 
Peraltro, la condizione necessaria ed ineludibile affinché tale presunzione possa validamente ed efficacemente operare risiede nel fatto che il debitore non sollevi ulteriori contestazioni sul credito tali da metterne in dubbio l'esistenza o anche la congruità della somma richiesta. Tale è il principio che è stato ribadito dalla Suprema Corte con una recente pronuncia con la quale, in una fattispecie analoga a quella oggetto di lite in cui si trattava, appunto, di un credito vantato da un avvocato nei confronti di un cliente, ha affermato che la prescrizione presuntiva non può essere invocata ed applicata nel caso in cui il debitore solleva delle contestazioni in ordine alla esistenza stessa del credito o del rapporto sotteso, poiché tali ulteriori eccezioni sono da ritenere del tutto incompatibili con l'istituto della prescrizione presuntiva che presuppone, in via pag. 14/20 esclusiva, l'avvenuto pagamento del credito che, quindi, è da ritenere per sua natura esistente (Cass. Civ. Ord. n. 27709/2025). 
Pertanto, il debitore che nega l'esistenza del credito oggetto della domanda o del rapporto negoziale da cui sarebbe derivato oppure contesta l'esistenza o la prova dell'incarico conferito, le attività che sono state effettuate dal professionista oppure eccepisce che il credito non è mai sorto o che l'importo non è congruo, implicitamente ammette che l'obbligazione non è stata estinta, con la conseguenza che in tale ipotesi l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere disattesa, risultando del tutto incompatibile con la difesa espletata in concreto (Cass. Civ. 2977/2016). 
E l'ammissione implicita di non aver estinto il debito da parte del debitore che, come detto, comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, può legittimamente risultare anche dalla contestazione da parte del debitore circa l'entità o la congruità della somma richiesta (Cass. Civ. 12771/2012).  ### difesa da ritenere non incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, quindi, deve essere ravvisata esclusivamente nell'affermazione da parte del debitore di aver pagato e di volersi, pertanto, avvalere della prescrizione presuntiva. Mentre, le eventuali ed ulteriori deduzioni in ordine all'insussistenza per motivi vari dell'obbligazione di pagamento sono da ritenere inconciliabili con la proposizione della relativa eccezione, valendo come ammissione della mancata estinzione di essa, determinandone il rigetto (Cass. Civ. 26986/2013). 
Delineato il quadro normativo e la relativa interpretazione giurisprudenziale, cui questa Corte intende aderire, condividendone i presupposti e i contenuti, nella fattispecie in esame dalla lettura e dall'esame degli atti di causa emerge come gli attuali opponenti, oltre all'eccezione di prescrizione presuntiva, abbiano sollevato ulteriori eccezioni inerenti al credito in esame, avendone contestato la stessa esistenza attraverso la negazione dell'incarico e del rapporto sottostante, le effettive prestazioni asseritamente svolte dal professionista, la esigibilità del credito, la congruità delle somma richieste e la carenza di documentazione giustificativa delle ragioni del credito. pag. 15/20 Infatti, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo gli odierni appellanti, oltre alla prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c., hanno eccepito la nullità del decreto ingiuntivo e della domanda per il difetto della causa petendi, in quanto sarebbe stato emesso in assenza di idonea documentazione giustificativa, la litispendenza o la continenza delle cause con la violazione del principio del ne bis in idem. Tali eccezioni, attenendo ad aspetti formali e procedurali estranei al merito della vicenda, non possono essere considerate ostative alla ammissibilità della eccezione di prescrizione presuntiva, non potendosi ravvisare alcuna ipotesi di incompatibilità in quanto di per sé non implicano alcuna ammissione implicita di non aver estinto il debito. 
Nell'opposizione, tuttavia, gli attuali appellanti hanno anche eccepito al punto n. 4 l'infondatezza della domanda e l'insussistenza del credito, con la conseguente negazione del rapporto sotteso alla pretesa creditoria per la rilevata assenza di specifica prova documentale a supporto delle ragioni creditorie, non potendo avere alcuna efficacia probatoria neppure il visto di congruità apposto sulla parcella dall'Ordine di appartenenza, rilevato che viene emesso esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'odierno appellato, anche in tale caso, tra l'altro, senza allegare alcuna prova documentale. 
Hanno inoltre contestato la sussistenza delle singole voci poste a fondamento della richiesta di liquidazione, ovvero la redazione della consulenza tecnica, la redazione del progetto della bonifica ambientale e la esecuzione della cosiddetta “due diligence tecnica legale amministrativa”, ravvisando la totale carenza di prove concrete circa la loro esecuzione. 
Risulta evidente come attraverso dette eccezioni gli attuali appellanti abbiano provveduto a disconoscere in via assoluta il credito preteso dall'odierno appellato, contestando in radice “l'esistenza dell'incarico e l'espletamento di qualsiasi attività da parte del Foglia”, asserendo che l'attuale appellato “non ha diritto ad alcuna somma a titolo di compenso”. 
Tale difesa, ponendo in discussione l'esistenza del credito e dello stesso rapporto sotteso invocato a suo fondamento, attraverso la negazione delle ragioni giustificative pag. 16/20 della pretesa creditoria a causa della rilevata e dedotta mancanza della prova dell'incarico affidato all'attuale appellato e delle effettive attività svolte in forza del presunto incarico, in applicazione dei principi regolatori della materia sopra richiamati, normativi e giurisprudenziali, per natura e sostanza appare del tutto inconciliabile ed incompatibile con l'istituto della prescrizione presuntiva che, invece, presuppone l'avvenuto pagamento del credito. 
Questa corte osserva inoltre che nella fattispecie in esame non possono ravvisarsi i presupposti per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in materia di non contestazione, in quanto attraverso la produzione della scrittura privata del 22.10.2016, contenente l'ammissione del credito vantato dal professionista da parte del de cuius, con l'indicazione della sua fonte, l'attuale appellato nei fatti ha disconosciuto l'eccezione di prescrizione presuntiva, prendendo posizione avverso la stessa eccezione, deducendo con tale scrittura il mancato pagamento del suo compenso in forza di un intervenuto accordo fra le parti a seguito del quale il de cuius aveva ammesso l'esistenza del credito altrui impegnandosi al relativo pagamento, il che esclude almeno in astratto ogni fondamento alla teoria degli appellanti circa l'inutile decorso del triennio dal quale presumere l'avvenuto pagamento del credito, che rappresenta il presupposto e la condizione essenziale per l'applicabilità dell'istituto della prescrizione presuntiva. 
Per tali motivi, l'eccezione di prescrizione presuntiva va rigettata e il motivo di gravame deve essere disatteso.  4.4 Anche il secondo motivo appare infondato e deve essere rigettato. 
Sotto tale aspetto, in via preliminare occorre verificare ed analizzare la sostanza ed il contenuto della più volte citata scrittura privata del 22.10.2016, onde accertare se ed in quale misura possa essere considerata, come asserito dal primo giudice, quale confessione stragiudiziale con effetti sfavorevoli per il soggetto che l'aveva rilasciata, ### ovvero il de cuius e, quindi, estensibile nei confronti degli eredi, attuali appellanti. Ciò in quanto, l'accertato valore di confessione giudiziale alla scrittura determina delle evidenti conseguenze in ordine all'esistenza del credito e delle sue ragioni giustificative, tali da escludere alla radice ogni rilevanza in ordine alla pag. 17/20 eccezione sollevata dagli attuali appellanti di omessa redazione da parte dell'appellato della rendicontazione della sua attività, quale forma di inadempimento e di inefficacia e inesigibilità del credito. 
Dalla lettura del documento emerge che si trattava di un atto complesso redatto nell'ambito di un più generale rapporto esistente fra i due soggetti, nel quale erano individuabili due distinte posizioni esistenti tra le medesime parti, #### e ### i quali vantavano crediti reciproci fra di loro: da un lato il credito dell'#### derivante da un incarico ricevuto da ### per l'esecuzione della cosiddetta “due diligenze” tecnica e amministrativa riferita al capannone industriale sito in #### 2, successivamente ceduto alla ### nel corso della quale l'appellato aveva seguito sia la parte tecnicoamministrativa, sia la contrattazione per la vendita e sia l'alienazione definitiva avvenuta con atto notarile, con la specificazione che la prestazione non era stata ancora pagata per un accordo intervenuto fra le stesse parti circa la posticipazione dell'incasso effettivo; dall'altro, il credito vantato da ### in forza di un prestito concesso all'#### per la somma di €. 20.000,00. 
La causa del credito vantato dall'odierno appellato, come specificato e riconosciuto dal de cuius nella citata scrittura privata, corrisponde esattamente al titolo cui si fondava la domanda avanzata in sede monitoria nella quale l'appellato deduceva di aver ricevuto dal ### un incarico professionale per effettuare la cosiddetta “due diligenze” tecnica e amministrativa in relazione al capannone industriale sito in ### alla ### n. 2, ceduto in compravendita alla società ### S.p.a.. La stessa causa era stata rappresentata anche nella proposta di parcella sottoposta al parere di congruita dell'### di appartenenza con i relativi parametri per la determinazione del compenso. 
La dichiarazione contenuta nella citata scrittura e riferibile a ### secondo questa Corte deve essere ritenuta a tutti gli effetti una confessione stragiudiziale, della quale ricorrono tutti i presupposti, i requisiti ed i contenuti essenziali, sia dal punto soggettivo che oggettivo. In effetti, appare determinata circa la causa e l'origine del credito, con l'indicazione specifica delle attività effettuate dal professionista e poste a pag. 18/20 base della pretesa creditoria, contiene l'affermazione circa la persistenza attuale dell'obbligazione di pagamento, non ancora onorata, e il motivo per cui il pagamento non era stato ancora eseguito, ed inoltre indica sia le condizioni che il tempo in cui doveva avvenire il pagamento effettivo, ovvero al momento della liquidazione della ### nonché i criteri per la determinazione e liquidazione del compenso che doveva essere quantificato mediante l'applicazione delle tariffe vigenti per le intermediazioni immobiliari in vigore sul mercato, tariffe e valori di riferimento che sono stati riportati nella proposta di parcella sottoposta al vaglio di congruità dell'Ordine di appartenenza. 
Una volta attribuito alla scrittura privata il valore di confessione stragiudiziale, ritenuto che ai sensi dell'art. 2735 c.c. quest'ultima ha la stessa efficacia della confessione giudiziale, quindi, con valore di prova legale vincolante e non sottoposta alla libera valutazione del giudice di merito, nonché di piena prova contro colui che l'ha rilasciata, in diritto ne deriva che deve essere considerata come accertata ed ammessa la circostanza relativa all'esistenza ed alla persistenza del credito in favore dell'odierno appellato che, quindi, all'evidenza non era stato pagato alla data della citata scrittura privata (22.10.2016). 
Si deve ritenere, pertanto, che l'appellato ha assolto l'onere della prova incombente a suo carico posto che, a fronte dell'eccezione di inadempimento formulata dagli odierni appellanti per carenza della rendicontazione sulla effettiva attività espletata, attraverso la produzione della citata scrittura contenente la dichiarazione con valore confessorio l'odierno appellato ha fornito la prova idonea a sostenere la sua pretesa, avendo giustificato l'esistenza e le causali del suo credito, sulla base dell'esecuzione delle attività indicate nella scrittura le quali corrispondono alle ragioni poste a sostegno del decreto ingiuntivo e indicate nella proposta di parcella vidimata. 
In relazione al quantum, non appare condivisibile l'assunto del primo giudice che rileva la congruità del compenso afferente alla prestazione professionale della cosiddetta “due diligence” dalla assenza di contestazione, su tale particolare aspetto, da parte degli attuali appellanti in quanto che, secondo un principio sancito dalla Suprema Corte in una recente pronuncia, la negazione della validità del mandato o comunque la negazione pag. 19/20 dell'attività espletata, che rappresenta il principale fatto costitutivo del diritto al compenso, significa negare e contestare alla radice l'esistenza stessa del diritto (an debeatur), per cui tale contestazione “radicale” ha carattere assorbente e tale da rendere superflua qualsiasi specifica contestazione sull'ammontare ###, posto che negare l'esistenza di un debito nella sua essenza equivale, implicitamente, a negare anche ogni possibile importo (Cass. Civ. Ord. n. 11262/2024). 
Peraltro, data per ammessa l'attività espletata dall'odierno appellato in riferimento alla prestazione professionale di due diligence, tecnico - amministrativa, riferita al capannone industriale sito in ### svolta attraverso la cura della parte tecnica delle concessioni con le eventuali varianti, la conduzione della contrattazione per la vendita e la mediazione per la successiva alienazione definitiva avvenuta in data ###, così come specificate nella scrittura del 22.10.2016, rilevato altresì che la determinazione del compenso elaborata nella proposta di parcella poi vidimata con il visto da parte dell'ordine di appartenenza appare condotta e quantificata sulla base ed in conformità dei criteri indicati nella scrittura privata del 22.10.2016, che risultano compatibili con la natura dell'attività prestata, il calcolo appare congruo e consono alla prestazione, ragione per cui secondo questa Corte deve essere confermato l'importo come quantificato nella parcella, non rilevandosi evidenze tali da porre in dubbio la sua determinazione.  5. Pertanto e conclusivamente, alla luce delle motivazioni riportate nelle premesse, l'appello proposto deve essere rigettato.  6. Alla luce del rigetto del proposto gravame le spese di lite del presente grado devono essere poste a totale carico degli appellanti, in solido fra di loro, secondo la liquidazione fatta nel dispositivo, con esclusione della fase istruttoria non svolta in tale grado.  7. Nel caso in esame trova inoltre applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la pag. 20/20 stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014), in quanto l'appello è stato integralmente rigettato.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sull'appello proposto da #### e ### avverso la sentenza n. 368/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il ###, nei confronti di ### così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2) condanna gli appellanti, ##### in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellato, ### delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate €. 3.966,00 (essendo il valore della causa compreso nello scaglione compreso tra €. 5.201,00 e €. 26.000,00) per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. se dovuta e C.p.a. come per legge; 3) dichiara gli appellanti, in solido fra loro, tenuti al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposta impugnazione. 
Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 ### est.

causa n. 837/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Coccoli Francesca, Barbara Del Bono

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Tribunale di Padova, Sentenza n. 884/2023 del 08-05-2023

... esponeva che la madre, sig.ra ### aveva rinunciato all'eredità del marito, con conseguente apertura della successione legittima in favore dei tre figli odierne parti in causa. Allegava, inoltre, che la sig.ra ### era titolare unicamente di una quota parte di un libretto di deposito cointestato con l'attrice e da questa utilizzato per l'esercizio di attività imprenditoriale agricola, d'intesa con i fratelli. In data ### i fratelli ### venivano, inoltre, nominati eredi universali all'apertura del testamento della zia ### sorella nubile del padre, il cui asse ereditario consiste nella proprietà dei terreni agricoli adiacenti a quelli caduti in successione di ### (Comune di ####, #### 7, part. 117). In data ### si costituiva in giudizio la convenuta ### non opponendosi allo scioglimento della comunione ereditaria ed alla domanda di divisione. Contestava, tuttavia, la circostanza che fosse caduta in successione l'impresa agricola nonché la relativa richiesta di assegnazione in favore dell'attrice, chiedendo sul punto in via istruttoria l'ordine di deposito del rendiconto per il periodo successivo al 03.01.2013. Infine, sosteneva a contrario che il compendio fosse facilmente divisibile in (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7247/2013 promossa da: ### con il patrocinio dell'avvocato ### attrice contro ### con il patrocinio dell'avvocato ### e dell'avvocato ### convenuta e contro ### con il patrocinio dell'avvocato ### dell'avvocato ### e dell'avvocato ### convenuta ### Per parte attrice: 1) Contrariis reiectis, previa individuazione e stima dell'intero asse ereditario come descritto dal C.T.U. del geom. Scagnellato e datosi atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione per mancata giustificata adesione della sig.ra ### dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria insistente tra i fratelli #### e ### siccome instauratasi a seguito della morte del loro padre sig. ### e della loro zia ### e per l'effetto procedersi alla divisione della comunione con attribuzione ad ognuno dei coeredi della propri quota di denaro sul ricavato della vendita del compendio immobiliare de quo, al netto delle spese di prededuzione di cui al progetto di distribuzione, e, in particolare, assegnarsi alla sig.ra ### in ragione della di lei quota di comproprietà di 1/3, la propria quota in denaro da determinarsi tenendo conto di tutte le spese e competenze del giudizio divisorio secondo il principio della soccombenza, come individuate nella nota di precisazione delle spese e delle competenze del 10.5.2021, e non per imputazione alla massa.  2) Contrariis reiectis, tenuto conto della condotta processuale della convenuta ### condannarsi la medesima anche agli esborsi di cui all'art. 96 c.p.c.  3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite. 
Per il convenuto ### 1) Disporsi l'assegnazione a favore del convenuto ### dell'importo pari ad € 96.750,00, cifra risultante dalla suddivisione pro-quota (1/3) del ricavato di vendita (€ 96.750 pro-quota) e delle spese anticipate di vendita sostenute dal convenuto (€ 1.000), per tutti i motivi precisati nelle note d'udienza dep. 21.05.2021.  2) Pronunciare la condanna a carico della convenuta ### delle spese di lite ex artt. 91 c.p.c. e 96, III co. c.p.c. (come già formulata nella memoria ex art. 183 VI° co. n. 1 c.p.c. e nei successivi atti) e di ### e di ogni costo della fase di vendita giudiziaria sostenuto dal sig. ### ponendo il tutto a carico della convenuta ### stante i motivi esposti nelle note d'udienza dep. 21.05.2021 e nei precedenti atti (in particolare comparsa conclusionale dat.  1.02.2016 e memoria di replica dat. 20.02.2016), con conseguente rigetto della domanda di condanna alle spese formulata dalla medesima convenuta nei confronti del sig. ### in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per le ragioni già più volte evidenziate. 
Per la convenuta ### Nel merito, come da comparsa di costituzione e memoria ex art. 183 cpc n. 1 e 2 e precisamente: rigettare tutte le domande dell'attrice e del convenuto ### 1- attesa l'avvenuta vendita a mezzo asta del compendio immobiliare oggetto di divisione, disporsi la divisione del prezzo ricavato, ammontante ad euro 287.250,00 in tre quote uguali fra i comproprietari, attribuendosi ed assegnandosi alla signora ### quindi la somma di euro 95.750,00; 2- condannarsi i signori ### e ### atteso il rigetto delle domande dagli stessi proposte nei confronti della convenuta ### il contegno processuale degli stessi, la totale chiusura a qualsiasi proposta di divisione avanzata dalla sorella ### nonché la necessità di adire il Tribunale al fine di ottenere la rendicontazione, da parte di ### della gestione dell'azienda agricola dopo dicembre 2012, alla rifusione delle spese legali (del giudizio di merito ed afferenti l'attività esecutiva e di vendita, come saranno liquidate dal ### secondo il DM 55/2014), delle spese di CTU e di CTP e delle spese afferenti l'attività esecutiva dell'immobile (spese e compensi notaio per attività esecutiva) a favore della signora ### anche ex art. 96 cpc; 3- conseguentemente, si chiede che l'importo da assegnarsi a ### in sede di riparto del ricavato della vendita dell'immobile in virtù della quota di partecipazione alla comunione ereditaria della stessa, così come sopra indicato, sia maggiorato delle spese legali, di ctu, ctp ed afferenti l'attività di vendita dell'immobile, come sopra indicate al punto 2, per le quali si insiste quindi per l'integrale rifusione e quindi per la condanna dei signori ### e ### al relativo pagamento a favore di ### 4- in via subordinata, considerarsi, nella statuizione afferente le spese di lite, ctu e ctp, ed afferenti l'attività di vendita dell'immobile, l'esito del giudizio in merito a tutte le domande poste dalle parti, la mancata adesione delle parti ### e ### alla proposta transattiva formulata (doc. 5 ### a mezzo del proprio procuratore, in data ### e ribadita a verbale dell'udienza ex art.  183 cpc, considerarsi l'ulteriore proposta transattiva della signora ### contenuta nelle presenti note, e comunque il contegno processuale delle parti convenute, anche ex art. 91 e 96 cpc. 
Ci si oppone fin da ora a qualsiasi nuova o modificata domanda o eccezione eventualmente avanzata dalle controparti; In via istruttoria: si precisa come da comparsa costituzione, memoria ex art. 183 n. 1, 2 cpc e 183 n. 3 cpc. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Vicenda processuale e domande delle parti Con atto di citazione del 6.7.2013 l'odierna attrice, ### conveniva in giudizio i fratelli ### e ### al fine di ottenere lo scioglimento delle comunioni ereditarie tra essi esistenti e sorte in successione del padre, ### e della zia paterna, ### deceduti rispettivamente in data ### e 28.04.2003. 
Per l'effetto, chiedeva procedersi alla divisione, previo accertamento della non comoda divisibilità del compendio, con attribuzione a ciascuno della propria quota e con l'assegnazione in suo favore dei terreni e del magazzino siti in via ### n. 34, con relativo conguaglio. 
Chiedeva altresì la condanna della convenuta ### al rilascio del magazzino con la consegna di una copia delle chiavi della nuova serratura ed al pagamento di un'indennità di occupazione per l'utilizzazione esclusiva del bene. 
A sostegno delle domande avanzate, esponeva che la madre, sig.ra ### aveva rinunciato all'eredità del marito, con conseguente apertura della successione legittima in favore dei tre figli odierne parti in causa. Allegava, inoltre, che la sig.ra ### era titolare unicamente di una quota parte di un libretto di deposito cointestato con l'attrice e da questa utilizzato per l'esercizio di attività imprenditoriale agricola, d'intesa con i fratelli. 
In data ### i fratelli ### venivano, inoltre, nominati eredi universali all'apertura del testamento della zia ### sorella nubile del padre, il cui asse ereditario consiste nella proprietà dei terreni agricoli adiacenti a quelli caduti in successione di ### (Comune di ####, #### 7, part. 117). 
In data ### si costituiva in giudizio la convenuta ### non opponendosi allo scioglimento della comunione ereditaria ed alla domanda di divisione. Contestava, tuttavia, la circostanza che fosse caduta in successione l'impresa agricola nonché la relativa richiesta di assegnazione in favore dell'attrice, chiedendo sul punto in via istruttoria l'ordine di deposito del rendiconto per il periodo successivo al 03.01.2013. 
Infine, sosteneva a contrario che il compendio fosse facilmente divisibile in natura e rappresentava di aver ripristinato l'originaria serratura, negando di dovere alcuna indennità di occupazione esclusiva. 
In data ### si costituiva altresì il convenuto ### contestando la necessità di un contenzioso posto che vi era l'offerta di un terzo acquirente interessato all'intero compendio o, eventualmente, ad una parte di esso. 
Aderiva alla ricostruzione dell'attrice in ordine alla non comoda divisibilità dei beni relitti e si associava alla richiesta di liquidazione di un'indennità per l'occupazione esclusiva del magazzino da parte della sorella ### All'udienza del 27.3.2014, fissata per il tentativo di conciliazione giudiziale, comparivano l'attrice e il convenuto ### con i rispettivi difensori, mentre la convenuta ### non compariva personalmente; le parti presenti proponevano di definire il contenzioso vendendo ad un terzo offerente l'intero compendio caduto in successione (come da offerta di cui al doc. 4 fasc.  convenuto ### o, in alternativa, la vendita dei fabbricati e dei terreni con la previsione di un conguaglio. I medesimi si dichiaravano, infine, disponibili a cedere alla sorella ### le proprie quote al prezzo di € 166.000,00 in favore dell'attrice e di € 160.000,00 in favore del convenuto. 
All'esito dell'udienza il giudice, dato atto della mancata conciliazione e avvertite le parti delle conseguenze in punto spese delle loro posizioni, assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.  e disponeva c.t.u. estimativo-valutativa del compendio e per la determinazione dell'indennità di occupazione del magazzino, nominando all'uopo il geom. ### Preso atto che dall'elaborato peritale emergeva la non comoda divisibilità del compendio e giusta l'impossibilità di raggiungere un accordo sui possibili progetti divisionali elaborati dal consulente, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 3.12.2015. 
In tale sede, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
In data ### veniva pubblicata la sentenza non definitiva n. 1084/2016 che accertava e dichiarava la non comoda divisibilità del compendio immobiliare; respingeva le domande di condanna della convenuta ### al pagamento di un'indennità di occupazione e dichiarava inammissibili le altre domande di risarcimento del danno nei suoi confronti formulate dall'attrice e dal convenuto ### in quanto tardivamente proposte. 
Con contestuale ordinanza n. 3458/2016 veniva disposta la vendita in un unico lotto del compendio immobiliare in comunione, determinandone un valore complessivo in € 510.000,00 e delegando al compimento delle operazioni di vendita il notaio dott.ssa ### veniva inoltre disposta nuova c.t.u. per la predisposizione di un'ipotesi divisionale degli arredi del fabbricato residenziale comune, confermando l'incarico al consulente nominato. 
Alla successiva udienza del 27.10.2016 il patrocinio della convenuta ### dava atto di aver impugnato la sentenza non definitiva e di aver depositato, nelle more del giudizio di appello, istanza di revoca o sospensione dell'ordinanza di vendita; inoltre, tutte le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sui beni mobili, con il conseguente venir meno dell'interesse alla c.t.u. estimativa degli stessi; infine, il patrocinio attoreo formalizzava proposta di acquisto delle quote degli altri comproprietari per l'importo di € 115.000,00 ciascuno, come da relazione di stima depositata; tale offerta veniva accettata solo dal convenuto #### sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza che aveva disposto la vendita del compendio. 
A seguito di successivi rinvii per la verifica dello stato del procedimento d'appello, all'udienza del 18.10.2018 i procuratori delle parti davano atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 2838/2017 della Corte d'Appello di Venezia di rigetto dell'appello proposto dalla convenuta ### Contestualmente, veniva revocata l'ordinanza del 29.12.2016 che sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza di vendita e, per l'effetto, disposta la vendita del compendio. 
Il compendio veniva venduto in data ### per l'importo complessivo di € 287.250,00. 
Rilevato il disaccordo delle parti sul progetto di distribuzione elaborato dal ### (e, in particolare, l'opposizione del convenuto ### alla prededuzione delle spese di vendita), nonché la necessità di statuire con sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite, si rinviava all'udienza del 16.12.2021 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata d'ufficio al 10.11.2022 in modalità cartolare. 
In tale sede, precisate le conclusioni come da note scritte depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  2. La divisione ereditaria A seguito della sentenza non definitiva n. 1084/2016, la quale si pronunciava su tutte le domande di merito avanzate dalle parti con i rispettivi atti introduttivi e di costituzione in giudizio, la causa veniva rimessa in istruttoria per procedere alla vendita all'incanto del complesso immobiliare in comunione tra i fratelli ### Le parti hanno chiesto la divisione delle comunioni ereditarie formatesi alla morte del padre e della zia paterna. 
Il compendio ereditario relitto da ### deceduto in data ###, è ubicato in ####, via ### n. 34, ed è composto da un'abitazione su due piani, un magazzino su due livelli e relativo terreno. 
Risulta così catastalmente censito: - Comune di ####, #### 7, part. 33, sub. 2, cat. A/2, classe 2, cons. 9,5 vani, rendita € 809,55; - Comune di ####, #### 7, part. 33, sub. 3, cat. C/6, classe 1, cons. 32 mq, rendita € 49,58; - Comune di ####, #### 7, part. 33, sub. 4, cat. C/6, classe 1, cons. 26 mq, rendita € 40,28; - Comune di ####, #### 7, part. 33, sub. 5, cat. C/2, classe 1, cons. 198 mq, rendita € 286,32; - Comune di ####, #### 7, part. 234, semin. arbor., classe 3, ha. 01.81.30, r.d. € 135,77, r.a. € 88,95. 
La sig.ra ### sorella del de cuius, invece, lasciava la proprietà dei terreni coltivati adiacenti a quelli in proprietà del fratello ### e così catastalmente censiti: Comune di ####, #### 7, part. 117, semin. arbor., classe 3, ha. 01.15.10, r.d.  € 83,18, r.a. € 56,47. 
Alla data dell'apertura della successione di ### erano, inoltre, ricompresi nel relictum anche taluni beni mobili e, segnatamente, gli arredi presenti nel fabbricato residenziale, per la cui stima veniva affidato un incarico suppletivo al c.t.u. nominato in causa, geom. ### con l'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria n. 3458/2016. 
All'udienza del 27.10.2016, tuttavia, tutte le parti davano atto di aver raggiunto un accordo su detti beni mobili, venendo meno l'interesse alla c.t.u. stimativa degli stessi. 
Quanto, infine, al conto di deposito bancario cointestato tra l'attrice e la madre, sig.ra ### l'intervenuta sentenza non definitiva ha accertato che, trattandosi di rapporto cointestato con la madre, non attiene allo scioglimento delle comunioni ereditarie oggetto di causa.  ### ereditario di ### oggetto dell'odierna divisione è, pertanto, costituito solo dal compendio immobiliare di cui supra.  ### ereditario di ### è, invece, costituito solamente dai terreni adiacenti al compendio del fratello. 
Oggetto della presente causa è, quindi, la divisione di due distinte masse concernenti due diversi titoli di comunione tra le parti, entrambi ereditari. 
Le odierne parti in causa, in forza della successione ab intestato del padre, sono divenute proprietarie di 1/3 ciascuna del patrimonio immobiliare relitto e le medesime parti, in forza della successione testamentaria della zia paterna, sono divenute proprietarie di 1/3 ciascuna dei terreni pertinenziali. 
Sul punto, benché non sia intervenuto un accordo espresso tra tutti i condividenti per procedere ad un'unica divisione delle due masse, va osservato che, una volta disposta la vendita (come nel caso di specie), la ripartizione del ricavato può essere effettuata come massa unica, venendo in considerazione nella fase esecutiva beni fungibili, con l'indicazione delle relative quote di distribuzione. 
Ai fratelli ### spetta, pertanto, la quota di 1/3 ciascuno del compendio relitto dal padre nonché la quota di 1/3 ciascuno dei terreni di proprietà della zia. 
Per l'effetto, alle odierne parti in causa spetta la quota di 1/3 ciascuno dell'intero compendio, comprensivo di entrambe le masse.  3. Approvazione del progetto di distribuzione In data ### il ### delegato ### depositava il progetto di distribuzione che prevedeva la seguente ripartizione del ricavato, detratte le spese di vendita, pari a € 277.834,08: - € 92.611,36, corrispondenti alla quota di 1/3, in favore della sig.ra ### - € 92.611,36, corrispondenti alla quota di 1/3, in favore del sig. ### - € 92.611,36, corrispondenti alla quota di 1/3, in favore della sig.ra ### All'udienza del 27.5.2021, fissata per la discussione del progetto, il progetto non è stato approvato. 
In particolare, l'odierna attrice ed il convenuto ### hanno contestato la prededuzione delle spese di vendita ai sensi dell'art. 2770 c.c., chiedendo l'applicazione del principio della soccombenza e la condanna della sig.ra ### al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio divisorio. 
Di contro, la sig.ra ### ha chiesto la maggiorazione della propria quota delle spese di c.t.u., spese e competenze legali sostenute nel giudizio di esecuzione e nel giudizio di merito secondo il principio della soccombenza, insistendo per l'integrale rifusione. 
Sul punto, si condivide l'imputazione alla massa, da parte del ### delegato, delle mere spese sostenute in favore della procedura e nel comune interesse alla divisione: nello specifico, i fondi spese anticipati in favore del delegato e gli esborsi per la pubblicazione sulla piattaforma ### (rispettivamente, € 1.000,00 ciascuno ed € 617,17 per la pubblicazione, sostenuti questi ultimi solo dall'attrice). 
I relativi importi sono stati correttamente ricompresi dal ### delegato tra le spese in prededuzione ai sensi dell'art. 2770 c.c. in quanto occorrenti allo svolgimento del giudizio, nel comune interesse di tutte le parti. 
Tanto premesso, questo ### ritiene di approvare il progetto di distribuzione così come depositato dal ### delegato. 
Il piano di riparto risulta il seguente: Prezzo di aggiudicazione ### 287.250,00 Totale da distribuire ### 287.250,00 In prededuzione ai sensi dell'art. 2770 1) al notaio delegato per compensi e spese spettanti per l'attività svolta, come liquidati dal G.I., ### 5.798,75 (detratti i fondi spese ricevuti pari a ### 2.293,50) 2) a parte attrice per spese vive relative alla vendita anticipate nell'interesse comune, ### 1.617,17 3) a parte convenuta ### per spese vive relative alla vendita anticipate nell'interesse comune, ### 1.000,00 4) a parte convenuta ### per spese vive relative alla vendita anticipate nell'interesse comune, ### 1.000,00 Totale prededuzioni ### 9.415,92 Residuano da distribuire ### 277.834,08 che competono ai condividenti in proporzione alle rispettive quote di proprietà, pertanto: A) al condividente attore ### per la quota di 1/3 di piena proprietà ### 92.611,36 B) al condividente convenuto ### per la quota di 1/3 di piena proprietà ### 92.611,36 C) al condividente convenuto ### per la quota di 1/3 di piena proprietà ### 92.611,36 Il progetto di distribuzione così approvato viene reso esecutivo ai sensi degli artt. 596 ss. c.p.c., con l'ordine al pagamento delle singole quote.  4. Spese di lite ###udienza del 27.03.2014, fissata per tentativo di conciliazione giudiziale richiesto da tutte le parti e antecedente all'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., mentre l'attrice ed il convenuto ### comparivano personalmente formulando una proposta transattiva che prevedeva la vendita del compendio ad un terzo acquirente, la ### non compariva personalmente. 
In tale sede, la vendita al terzo acquirente proposta dall'attrice e dal convenuto, non accettata dalla convenuta senza giustificato motivo, prevedeva un prezzo di € 500.000,00; in alternativa, le parti presenti avevano prospettato di “vendere al medesimo terzo i fabbricati e i terreni agricoli della particella 2-3 al prezzo di 410.000,00 € ed assegnare alla convenuta i campi di cui alle part. 217 con un conguaglio di €76.000,00”. 
Già in tale sede, il giudice istruttore correttamente aveva avvertito le parti delle conseguenze in punto spese delle rispettive posizioni assunte in sede di tentativo di conciliazione. 
Come noto, l'art. 91 comma 1 c.p.c. prevede che, se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta. 
La norma citata ha la finalità di stigmatizzare il contegno processuale della parte, consentendo di valutare nell'esito della valutazione del comportamento tenuto dalla parte nel processo la genesi della responsabilità della condanna alle spese. 
È evidente che a fronte dell'ingiustificato rifiuto della proposta transattiva da parte della convenuta ### è derivata la vendita dell'immobile all'esito del processo, con un ricavato di € 287.250,00, somma evidentemente inferiore a quella della proposta conciliativa di cui all'udienza sopra richiamata. 
Premessa la compensazione delle sole spese di lite relative alla fase di studio della controversia, in quanto antecedenti alla suddetta proposta (e non potendosi valorizzare, ai fini della soccombenza della convenuta per tale fase, il mero mancato accordo sul mediatore comune per la vendita dei beni antecedente al giudizio), la convenuta ### va pertanto condannata a rifondere all'attrice e al convenuto ### le spese di lite della fase introduttiva, della fase istruttoria e della fase decisionale. 
Non possono valere in senso contrario a tale decisione, come sostenuto dalla convenuta, il rigetto della domanda volta al pagamento di un'indennità di occupazione del magazzino e la declaratoria di inammissibilità, per tardività, della domanda di risarcimento del danno, trattandosi di statuizioni che hanno una portata del tutto recessiva rispetto al principio di causalità che sorregge la condanna alle spese della convenuta per le fasi successive alla proposta conciliativa; né, d'altra parte, si ravvisa la soccombenza dell'attrice con riguardo al rendiconto, avendo la stessa depositato in giudizio la pertinente documentazione. 
Per l'effetto, anche le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico della convenuta ### Non si ritiene di dover ricorrere alla sanzione di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. richiesta dall'attrice e dal convenuto, difettando il presupposto della soccombenza integrale e tenuto conto, in ogni caso, che il contegno processuale della convenuta, già valorizzato in applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c. non è riconducibile ad un abuso processuale. 
Tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori medi, le spese di lite che ### dovrà rifondere a ciascuna delle altre due parti ammontano ad € 18.012,00 (di cui € 2.227,00 per fase introduttiva, € 9.915,00 per fase istruttoria, € 5.870,00 per fase decisionale), oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge; la convenuta dovrà altresì rifondere all'attrice le spese sostenute per il pagamento del contributo unificato, pari ad € 1.056,00, laddove le spese per la trascrizione della domanda vanno rimborsate da ciascuno degli interessati in ragione delle rispettive quote (cfr. art. 2670 comma 2 c.c.).  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. dichiara lo scioglimento delle comunioni ereditarie tra #### e ### derivanti dalle successioni in morte di ### e di ### aventi ad oggetto i beni immobili indicati in parte motiva; 2. rende esecutivo il progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita del compendio immobiliare sito in #### e censito al ### del Comune di #### 7, mapp. 117, 234, 235; ### del Comune di #### 7, mapp. 235 sub. 2, mapp. 235 sub. 3, mapp. 235 sub. 4, mapp. 235 sub. 5, con diritto al cortile comune mapp. 235 sub. 1 (bene comune non censibile) depositato dal notaio delegato in data ### ed approvato con la presente sentenza, ordinando il pagamento delle seguenti quote: - a #### 92.611,36; - a #### 92.611,36; - a #### 92.611,36; 3. compensa tra le parti le spese della fase di studio della controversia; 4. condanna ### al pagamento delle spese per le ulteriori fasi del processo in favore di ### che liquida in complessivi € 18.012,00 per compenso professionale ed € 1.056,00 per spese, oltre a spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge; 5. condanna ### al pagamento delle spese per le ulteriori fasi del processo in favore di ### che liquida in complessivi € 18.012,00 per compenso professionale, oltre a spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.  6. Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di ### Così deciso in ### in data 3 maggio 2023 ### 

causa n. 7247/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Di Paolo Federica

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20497/2025 del 21-07-2025

... pregresso contenzioso avente la divisione dell'asse ereditario di ### e della moglie ### composto da una serie di fabbricati e di terreni di cui in s eguito meg lio si dirà. Il giudizi o divisorio e la conseguente azione di rendiconto dei frutti erano stati promossi, nell'oramai lontano 1998, da uno dei sei figli dei defunti, ### Nel giudizio che ne è scaturito, anche a seguito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari ( tra cui gli acquirenti di due fabbricati siti in ### e ### e ### o), è s tato definito dal Tribunale di Avezzano con due distinte sentenze. Con la p rima no n definitiva, avente n. 931/2003, i l Tribunale marsicano ha, in accoglimento de ll'eccezi one riconvenzionale di usucapione spiegata dagli altri eredi (anche per rappresentazione), escluso dei terreni e dei fabbricati (nel numero totale di 11) dall'asse ereditario rimettendo la causa sul ruolo per le operazioni di divisione. Tale pronunzi a è stata confermata sia in appello (sentenza 243/09) che in Cassazi one (sentenz a n. 17730/ 2011) ed in tal modo è stato de finitivam ente risolto l'unic o vero motivo di contrasto rappresentato dall a qualificazione, in diritto, della (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso iscritto al n. 2570/2021 R.G. proposto da: #### elettivament e domiciliati in ### 100, p resso lo studio dell'avvocato ### (-) rapp resentati e difesi dall'avvocato ### (###) -ricorrenti contro #### domiciliat ####### p resso la ### de lla CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -controricorrenti avverso SENTENZA di CORTE D'###'### n. 1566/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal ### Ritenuto che i fatti sono così riassunti nella sentenza impugnata: «Il Tribunale di Avezzano, con la sentenza n. 459/16, ha deciso, 2 di 7 rigettandole integralmente con conseguent e condanna anche alle spese di lite, le domande, proposte originariamente mediate ricorso ex art 702 bis cpc, d a ### i ### e dal nipote, in quanto figlio della sorella #### (per il tramite del loro rappresentante ### nonché dall'altro nipote, in quanto figlio del fratello premorto #### nato nel 1947. 
Tale inizi ativa giudiziaria ha fatto seguito ad un pregresso contenzioso avente la divisione dell'asse ereditario di ### e della moglie ### composto da una serie di fabbricati e di terreni di cui in s eguito meg lio si dirà. Il giudizi o divisorio e la conseguente azione di rendiconto dei frutti erano stati promossi, nell'oramai lontano 1998, da uno dei sei figli dei defunti, ### Nel giudizio che ne è scaturito, anche a seguito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari ( tra cui gli acquirenti di due fabbricati siti in ### e ### e ### o), è s tato definito dal Tribunale di Avezzano con due distinte sentenze. 
Con la p rima no n definitiva, avente n. 931/2003, i l Tribunale marsicano ha, in accoglimento de ll'eccezi one riconvenzionale di usucapione spiegata dagli altri eredi (anche per rappresentazione), escluso dei terreni e dei fabbricati (nel numero totale di 11) dall'asse ereditario rimettendo la causa sul ruolo per le operazioni di divisione. 
Tale pronunzi a è stata confermata sia in appello (sentenza 243/09) che in Cassazi one (sentenz a n. 17730/ 2011) ed in tal modo è stato de finitivam ente risolto l'unic o vero motivo di contrasto rappresentato dall a qualificazione, in diritto, della questione dell'usucapione se cioè come mera eccezione (soluzione 3 di 7 adottata dal primo giudice e confermata anche dalla S.C.) oppure domanda riconvenzional e (ipotesi esclusa così da comportare il rigetto dell'unico motivo del ricorso per cassazione connesso alla mancata notifica della stessa nei confronti degli altri lit isconsorti necessari). 
Nella pendenza dei due altri gradi di giudizio, il giudizio di divisione è stato istruito, mediante l'espletamento di una ### e definito con altra sentenza, sempre del Tribunale di Avezzano, avente 152/07, non impugnat a e quind i passata in giudicato, c he ha in estrema sintesi accertat o quanto segue: a) l'apertur a della successione di ### e della moglie ### b) la ripartizione dall'asse ereditario in sei quote corrispondenti ai sei figli ed ai loro discendenti subentrati per rappresentazione; c) l'attribuzione di tre quote, costituite dai beni descritti nella ### a #### i ### e ### d) l'assegnazione delle restanti quote med iante sorteggio da effettuarsi alla data del 27 giugno 2007; e) o bbligo di ### e di ### di provvedere al rimborso dei frutti. 
Con il ricorso ex art 702 bis cpc, #### (quale avente causa della defunta ### a sua figlia dei de quibus) e ### del 1947 (nella veste di erede del defunto padre ### hanno richiesto che il Tribunale, alla luce degli sviluppi del giudizio a cui si è fatto riferimento, accertasse la proprietà degli ### immo bili esclusi dalla c omunione in accoglimento della eccezione riconvenz ionale di usucapione ; ponesse a carico degli eredi l'obbligo di restituire le somme ricavate dalle ### vend ite avvenute prima de llo scioglimento della comunione ereditaria; condannasse al pagamento dei frutti per il periodo successivo ( e quindi a partire dal 2008) alla sentenza n. 4 di 7 152/07; disponesse procedersi alle operazioni di s orteggio; condannasse ### alla restituzione in favore del fratello ### dell'immobile at tribuito alla sorella, nel frattempo deceduta, ### che lo ave va designato pr oprio ere de testamentario.  ### la prospett azione dei ricorrenti, le precedenti pronunzie non avev ano precluso la pos sibilità di fare accertare la titolar ità della proprietà in capo ai coeredi anche di quei beni immobili che erano stati esclusi dall'asse ereditario. 
In sed e prima memoria ex art 183 cpc , all'esito del dispost o mutamento del rito, i ri correnti hanno em endato una delle domande nel senso che la quota eredi taria assegnata a ### zi ### deve ritenersi in comunione ivi compresa l'area cimiteriale e salvo il legato in favore di ### co n obbli go per i coeredi di provvedere al rimborso delle spese sostenute da ### In giudizio si sono costituiti dapprima ### del 1965 e ### quali eredi di ### ed ### e successivamente, una volta disposta l'integrazione de l contraddittorio, anche ### del 1963, figlia di ### e ### del 1965 figlia di ### che hanno insistito per l'inammissibilità delle domande e comunque, seppur i n via meramente subordinata, per la loro infondatezza nel merito. quote in forza della sentenza n. 152/07 delegando, all'esito del passaggio in giudicato della decisione emessa, il ### In est rema sintesi, il primo g iudice ha ritenuto coperto dal precedente giudicato le questioni relative all'accertamento del la proprietà degli immobili es clusi dall'asse ered itario dei de quibus nonché alla restituzione dei frutti. 5 di 7 A supporto di tale opzione ha evidenziato altresì l'esistenza di un rapporto di continenza tra la divisione di beni e l'accertamento della loro proprietà in capo ai condividenti.  ### e ha poi aggiunto che la re sti tuzione delle somme derivanti dalle vendite si scontra con il fatt o che trattasi di atti inefficaci nei confronti dei condividenti. 
Priva di inter esse è st ata ritenuta la domanda di restituzio ne dell'immobile assegnato a ### potendosi utilizzare, per far vale re le proprie ragio ni da parte degli eredi di ### la sentenza emessa nel giudizio di divisione. 
Avverso la sentenza n. 459/16 e la s uddetta ordinanza, hanno tempestivamente proposto appello ### na, #### del 1947 artico lato sui seguenti sei motivi: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e del principio del ne bis in idem per aver il primo giudic e dichiarato l'inammissibilità della domanda di accertamento dei soggetti proprietari degli immobili indica ti nella sentenza n. 931/03 del Tribunale di Avezzano; b) difetto di motivazione in ordine al rigetto della domanda relat iva alla restituz ione dei frutti percepit i dal terreno di ### c) difetto della motivazione nella parte in cui è stata rigettata la domanda di restituzione delle somme percepite dalle vendite degli immobili (due fabbr icati ed un terreno) prima dello scioglimento della comunione; d) difetto di motivazione sulla domanda riguardante i beni relitti di ### e) violazione degli articoli 789 e 791 c.p.c. per aver subordinato l'inizi o dell e operazioni di sorteggio al passaggio in giudicato della sentenza; f) omessa pronunzia sui d ocumenti tardivamente prodotti dall e controparti con la terza memoria istruttoria ai sensi dell'art. 183 comma VI cpc n. 3). 6 di 7 Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità del gravame (ai sensi dell'art. 348 bis, cpc) dedu cendone l'infondatezza nel merito ed insistendo quindi per la condanna delle controparti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc. 
Soltanto in via subordinata, hanno insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate nel corso del giudizio d i primo grado ### l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali e del fascicolo d'ufficio del primo grado».  ### è stato parzialmente accolto dalla Corte d'app ello dell'### che ha condiviso la v alutazione de l p rimo giudice in ordine alla preclusio ne derivant e dal giudicato conseguente all'accoglimento dell'eccezione di usucapione. 
Per la c assazione della sentenza emessa in sede ###rappresentanza di ### e di ### quale avent e causa di ### zi ### e ### zi ### (n. 16/7/19 47), in rappre sentanza di ### hanno è stato proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da m emoria, con la quale hanno dichiarato di rinunziare al quarto motivo di ricorso.  #### in qualità di figli ed eredi di #### e ### in qualità di figlie ed eredi di ### hanno resistito con controricorso, depositando anche la memoria. 
Ritenuto che il primo motivo, nel censurare la decisione, sostiene che l'acco glimento dell'eccezione di usucapione, a suo tempo proposta nell'originario giu dizio di divisione fra gli eredi ### 7 di 7 aveva solo comportato l'esclusione dei beni, oggetto della stessa eccezione, dalla divisione, fermo il diritto d egli eredi di ottenere l'accertamento della loro comproprietà i n un diverso giudiz io. In questo senso, la causa presenta questioni di diritto di particolare rilevanza ai sensi dell'ar t. 375 c.p .c., che potre bbero interferire anche con so luzioni ass unte su questioni analoghe dalle ### ni ### (cfr. Cass., S.U., n. 25454/2013, in tema di esclusione del litisconsorzio necessario nella causa fra condomini, quando uno dei condomini agisca per l'accertamento della natura condominiale di un b ene e il convenut o eccepisca la propriet à esclusiva, senza formulare, tuttavia, un'apposita domanda riconvenzionale con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato). Pertanto, appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruo lo, affinché ne sia fissat a la discussione in pubblica udienza.  P.Q.M.  rinvia la causa a nu ovo ruolo per la fissazi one della relativa discussione in pubblica udienza. 
Così deciso in ### nella camera di co nsigli o della ### a 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Tedesco Giuseppe

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