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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 922/2025 del 09-05-2025

... all'art. 190 c.p.c. ***** 1. Eccezione del difetto di giurisdizione. ### è infondata. ### la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione “le controversie tra proprietari, relative alla violazione delle distanze legali tra le costruzioni o rispetto ai confini, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di cause tra privati, anche quando la violazione denunciata riguardi una costruzione realizzata in conformità ad una concessione edilizia ### illegittima, potendo il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione, vertendosi in tema di violazione di diritti soggettivi, accertare incidentalmente tale illegittimità e disapplicare l'atto” (Cass. civ. 18499/2020, conf. a Cass., Sez. Un., 19 novembre 2011, n. 21578). In particolare con riguardo alla concessione in deroga, nelle controversie “fra privati, proprietari di fondi finitimi, in tema di osservanza delle distanze fra costruzioni, la insorgenza di questione circa la legittimità di licenza edilizia, rilasciata dal sindaco "in deroga", non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, implicando un sindacato incidentale sull'atto amministrativo, al solo fine della sua eventuale disapplicazione, in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.g. 3452/2019, promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### presso il cui studio in ### alla ### n.22 è elettivamente domiciliat ###atti ### contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dagli avv.ti ### FATIGATO e ### presso il cui studio in ### alla ### n.42 è elettivamente domiciliat ###atti #### (C.F. ###) con il patrocinio degli avv.ti #### e ### presso il cui studio in ### alla ### n.42 è elettivamente domiciliat ###atti ### Oggetto: proprietà. 
Registrato il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Conclusioni: all'udienza del 23 ottobre 2024, svolta secondo le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 - applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella - si omette la redazione dello svolgimento del processo.  1. Con atto di citazione del 15/05/2019 ### ha convenuto in giudizio ### e ### deducendo: di essere proprietaria di un immobile sito in ### alla ### n.18, identificato al catasto al foglio 125, part.361 sub.5, comprendente il relativo giardino, confinante con la proprietà dei convenuti, anch'esso dotato di un pertinente giardino; che le due proprietà sono divise da un muro di confine alto m. 1,10; che ### nel 2006 richiedeva al ### “###”, comprensorio in cui sono situati i predetti immobili, il “nulla osta per la realizzazione di una copertura precaria in legno lamellare completamente aperta sul solaio” del box di proprietà #### che in data ### il ### ha rilasciato il predetto nulla osta per l'opera da realizzare, “facendo salvi i diritti dei terzi”; che il convenuto in data ### ha presentato al Comune di ### la D.I.A. e che in data ### ha presentato un permesso di costruire in sostituzione della ### che nella D.I.A. i coniugi ### hanno dichiarato che i lavori avrebbero comportato “la sostituzione di un gazebo mobile con copertura precaria in legno lamellare nel giardino privato” e nella relazione asseverata è stata indicata la “realizzazione di un gazebo autoportante in legno lamellare posto nel giardino privato di pertinenza”; che, secondo la propria ricostruzione, i convenuti avrebbero, invece, realizzato una “vera e propria costruzione”, al posto di un “gazebo mobile con copertura precaria”, chiudendo il predetto manufatto, lungo il perimetro di confine con la proprietà attorea, con “vetrate”, così ampliandone la volumetria; che, sempre secondo la tesi attorea, sarebbe stato “eretto un manufatto edilizio non precario e saldamente ancorato al pavimento, con strutture portanti verticali ed orizzontali in legno lamellare e copertura in legno sormontata da tegole in laterizio”; che all'interno del predetto manufatto vi sono “allestimenti da cucina - soggiorno ed è dotato di impianti elettrico e idrico”; che tale manufatto, secondo la propria tesi, violerebbe “le distanze minime prescritte dalle vigenti norme tra confini di proprietà ex art. 873 c.c. e le distanze minime prescritte per la veduta su proprietà finitime ex art. 905 c.c.”; che, asseritamente, l'opera realizzata avrebbe modificato completamente l'uso del solaio di copertura dei box, essendo stata allestita per un uso permanente e non temporaneo in considerazione delle sue ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 dotazioni; che in data ### l'amministratore del ### “###”, ### asseritamente, avrebbe invitato i coniugi a ripristinare lo stato dei luoghi e avrebbe evidenziato “la difformità di quanto edificato rispetto a quanto autorizzato dall'### dei condomini con la deliberazione del 06/04/2006”; che l'attrice in data ### ha depositato un esposto alla ### di ### al fine di accertare lo stato dei luoghi; che, secondo la propria tesi, la stessa subirebbe un danno, derivante dalla violazione delle norme prescritte in tema di distanze tra le costruzioni; che non è stato possibile risolvere bonariamente la lite e i convenuti non si sono presentati all'incontro di mediazione. 
Pertanto, l'attrice ha concluso chiedendo: “1) accertare e dichiarare, che i ###ri ### e ### hanno realizzato il manufatto edilizio di cui in premessa in violazione delle norme di legge in materia edilizia, di distanze legali ed in violazione delle norme tecniche di esecuzione del ### del Comune di ### in danno della confinante ###ra ### 2) per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale, all'integrale rimozione dell'opera realizzata ripristinando lo stato originario dei luoghi nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice per la limitazione del suo diritto di godimento del fondo, liquidandoli nella complessiva somma di € 10.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà al termine del giudizio o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; 3) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali”. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ### si sono costituiti ### e ### eccependo “la parziale incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario” in merito all'accertamento “di eventuali violazioni di norme in materia edilizia, riservate al Giudice Amministrativo e nei casi più gravi al Giudice Penale” ed esponendo: di non aver violato norme in materia edilizia né tecniche di esecuzione del ### né quelle riguardanti le distanza legali; che, secondo la propria ricostruzione, essendo le due proprietà divise da un muretto alto m. 1,10, tale muro ai sensi dell'art. 878 c.c. non può essere “computato per il computo della distanza indicato dall'art. 873 c.c.”; che ### essendo presente all'assemblea condominiale in cui è stato concesso il nulla osta per “la costruzione di un gazebo in legno lamellare” e non essendosi opposta, secondo la propria tesi, non potrebbe “invocare la clausola ‘con salvezza dei diritti dei terzi'”, perché terzi sarebbe solo chi è estraneo al condominio; che, asseritamente, l'attrice avendo votato in maniera favorevole alla predetta assemblea avrebbe “assentito la installazione della struttura”, per cui, ora, non le sarebbe “concesso di revocare il proprio consenso sul quale, come su quello degli altri condomini, i convenuti hanno fatto legittimo affidamento”; che, asseritamente, non vi sarebbe alcuna differenza ai fini civilistici e del rispetto del diritto altrui, tra quanto autorizzato dall'assemblea e quanto ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 effettivamente costruito; che non si tratta di una costruzione, ma di un gazebo, in quanto, secondo la propria tesi, la struttura sarebbe “amovibile e smontabile”, “tenuta insieme da bulloni e viti”; che l'originario costruttore realizzò un “patio coperto in muratura e chiuso da tre lati” e che il ### successivamente “ha autorizzato a chiudere sul quarto lato, con una porta di accesso e una finestra”; che il tecnico incaricato dal ### ha verificato che non vi sarebbe alcuna violazione da parte dei coniugi ### i quali avrebbero “semplicemente installato dei vetri”, senza alcun aumento di volumetria; che la costruzione, asseritamente, non sarebbe addossata al confine, ma costruita interamente all'interno della proprietà dei convenuti; che, secondo la propria ricostruzione, l'immobile dell'attrice sarebbe distante “11 metri e 30 centimetri” dal “gazebo”, pertanto non vi sarebbe alcuna violazione della normativa sulla distanze né del divieto di inspicere e prospicere; che a causa dell'altezza del muretto, il costruttore, secondo la propria tesi, non avrebbe inteso limitare “la ispezione e la prospezione da ciascun fondo in quello vicino e confinante”, perché “non solo tra le parti in causa, ma tra tutte le singole porzioni immobiliari del complesso immobiliare, è consentita la veduta reciproca, essendo la media di altezza umana assai superiore al limite del metro e dieci centimetri”; che anche in assenza del gazebo si potrebbe guardare nel fondo del vicino; che gli allestimenti interni del gazebo, asseritamente, non corrisponderebbero alla descrizione fatta dall'attrice e non lederebbero alcun suo diritto; che l'attrice non avrebbe interesse ad agire nel presente giudizio, perché, secondo la propria tesi, il solaio di copertura del box sarebbe rimasto “tale nella sua funzione e nella sua destinazione”, la quale non sarebbe mutata dall'aver “appoggiato” sopra il gazebo; che, sempre secondo la propria tesi, alla ### non potrebbe interessare cosa la convenuta fa del proprio solaio, perché, asseritamente “non viene leso alcun diritto soggettivo dai convenuti”; che non hanno partecipato al tentativo di mediazione, in considerazione di quanto affermato dal tecnico incaricato dal ### che non aveva rilevato alcuna violazione. 
Pertanto, i convenuti hanno così concluso: “- ferme le eccezioni di carenza di interesse e di incompetenza funzionale del Giudice adito in ordine all'accertamento di eventuali violazioni di norme in materia edilizia, riservate al Giudice Amministrativo e nei casi più gravi al Giudice Penale; - ferme le eccezioni di carenza di interesse e di incompetenza funzionale del Giudice adito, per l'accertamento di eventuali violazioni delle norme tecniche di esecuzione del ### generale del Comune di ### - stante la infondatezza della lamentata violazione di distanze legali e della lamentata creazione di servitù di inspicere e prospicere, invece preesistenti e disposte dal costruttore, originario pater familias; - considerata la conseguente inesistenza dei danni lamentati dalla attrice; si conclude per l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di causa comprese quelle tecniche eventualmente a sostenersi”.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Alla prima udienza del 09/10/2019, l'attrice, in aggiunta alle domande già formulate, ha chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Il Tribunale, ritenendo di poter definire la questione riguardante il difetto di giurisdizione unitamente al merito, ha concesso i termini di cui all'art. 183, co.  6 c.p.c. e rinviato la causa all'udienza del 22/04/2020 e, successivamente, al 22/07/2020. 
Esaurita l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale e di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 13/10/2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 02/10/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  *****  1. Eccezione del difetto di giurisdizione.  ### è infondata. ### la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione “le controversie tra proprietari, relative alla violazione delle distanze legali tra le costruzioni o rispetto ai confini, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di cause tra privati, anche quando la violazione denunciata riguardi una costruzione realizzata in conformità ad una concessione edilizia ### illegittima, potendo il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione, vertendosi in tema di violazione di diritti soggettivi, accertare incidentalmente tale illegittimità e disapplicare l'atto” (Cass. civ. 18499/2020, conf. a Cass., Sez. Un., 19 novembre 2011, n. 21578). In particolare con riguardo alla concessione in deroga, nelle controversie “fra privati, proprietari di fondi finitimi, in tema di osservanza delle distanze fra costruzioni, la insorgenza di questione circa la legittimità di licenza edilizia, rilasciata dal sindaco "in deroga", non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, implicando un sindacato incidentale sull'atto amministrativo, al solo fine della sua eventuale disapplicazione, in quanto lesivo delle posizioni di diritto soggettivo dedotte in causa” (Cass., Sez. Un., 15 luglio 1987, n. 6186).  2. Irrilevanza della sussistenza del titolo abilitativo e della conformità della costruzione alla concessione o licenza. Qualificazione del manufatto come costruzione. 
Ai fini della decisione della presente controversia è irrilevante tanto la esistenza della concessione (salva la ipotesi della cosiddetta licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile e agli strumenti urbanistici locali”, costituendo ius receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che (Cass. civ. 29166/2021). 
Tanto premesso, giova ricordare che “In tema di distanze legali, peraltro, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, invero, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. civ. 345/2024; Cass. n. 23843 del 2018; n. 144 del 2016; n. 19530 del 2005)”. Nel caso di specie il manufatto dei convenuti rientra, per le caratteristiche accertate dal ### ing. ### nella nozione di costruzione, essendo stabilmente ancorato al terreno ed essendo dotato di impianti per la luce, l'acqua e fognario, nonché di angolo cottura e bagno, a nulla rilevando il livello di posa e di elevazione dell'opera, i caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, determinando un incremento del volume, della superficie e della funzionalità” (Cass. 23856/2018; Cass. civ.24473/2017; Cass. civ. 9769/2014; Cass civ. 20340/2013).  3. Violazione della distanza ex art. 873 In punto di violazione della distanza di cui all'art. 873 c.c. la domanda non è fondata, atteso che benché il Ctu abbia accertato che “Il manufatto oggetto di causa, per quanto innanzi relazionato, è stato realizzato dal convenuto in aderenza al muro di cinta di confine con la proprietà della parte attorea, ad una distanza dal fabbricato di quest'ultima di 11,34 m”, deve richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “in tema di limitazioni legali alla proprietà, i requisiti del muro di cinta che, ai sensi dell'art. 878 c.c. non va considerato ai finii del computo delle distanze ed è accomunato ad ogni altro muro isolato che non abbia altezza superiore a tre metri, sono: a) di essere isolato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da ogni altra costruzione; b) di essere destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe; c) di avere un'altezza non superiore ai tre metri” (Cass. civ. 12459/2004). 
Nel caso di specie, pertanto, essendo il muro realizzato a confine alto m 1,20, deve applicarsi il disposto di cui all'art. 878 c.c., e la distanza di 10 metri prevista dal regolamento comunale deve ritenersi rispettata.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 4. Violazione delle distanze per le vedute dirette e balconi ### attrice ha lamentato la violazione dell'art. 905 c.c. in proprio danno. 
La domanda è parzialmente fondata, atteso che “Per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 cc, conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 cc in tema di distanze, è necessario che le cd. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza” (Cass. civ. 3043/2020). I convenuti contestano la sussistenza della detta violazione, evidenziando come anche in assenza e prima della realizzazione della costruzione oggetto di causa fossero nella costante condizione di affacciarsi e guardare nella proprietà di parte attrice. ### coglie, invero, solo in parte la realtà fattuale, apparendo indubitabile la maggiore utilità che una costruzione, stabile, che ripara dagli agenti atmosferici, dotata di servizi può arrecare al proprietario, consentendo un utilizzo più intenso ed esteso a tutto l'anno, a differenza del godimento limitato che consente uno spazio scoperto o aperto su uno o più lati. Ed è proprio al permanente utilizzo del bene realizzato che deve ritenersi faccia da contraltare la diminuita riservatezza del vicino. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “per la sussistenza di una veduta è necessario che l'apertura abbia una normale e permanente destinazione alla vista e all'affaccio sul fondo altrui, veduta che non deve subire limitazioni nemmeno a piombo sicché la visione, a carico del vicino sia mobile e globale” (Cass. cic. 4847/2012). 
Nel caso di specie, così come accertato dal ### le cui conclusioni sul punto si condividono, in quanto esenti da vizi logici e di metodo, deve rilevarsi, alla luce della “descrizione e ubicazione del manufatto de quo”, “che esso sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 905 c.c., in quanto con la sua edificazione è stata realizzata una veduta diretta, non distanziata di 1,50 m dal paramento interno del muro di cinta che delimita il confine tra le proprietà delle parti in causa (cfr. foto n. 22)”, a tal riguardo, risultando inconferente ogni riferimento e considerazione in ordine alla limitata altezza del predetto muro di cinta, di soli m. 1,10.  5. Domanda di riduzione in pristino e risarcitoria Preliminarmente, deve rilevarsi che parte attrice assentì alla realizzazione dell'opera oggetto di causa partecipando alla delibera condominiale del 06.04.2006. Ai fini della verifica delle violazioni lamentate non incide, pertanto, la clausola di stile “salvi i diritti di terzi”, la quale non può che riferirsi a soggetti estranei ai condomini che hanno preso parte all'assemblea e hanno validamente deliberato l'assenso all'esecuzione dei lavori di parte convenuta, senza che la delibera sia mai stata impugnata o revocata.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Ai fini della presente controversia, incide invece la difformità tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato. Difformità ampiamente dimostrata in atti, oggetto di accertamento da parte del Comune di ### del Giudice Amministrativo, dell'amministratore del condominio e neanche specificamente contestata. 
Trattasi, tuttavia, di difformità che incide non sulla creazione di una nuova veduta, come potrebbe immaginarsi ove su un muro senza aperture venisse aperta una finestra o costruita una veranda o un balcone prima inesistenti, ma sull'esercizio più intenso e permanente di uno spazio esterno per tutto l'anno, con maggior aggravio a carico del fondo vicino in termini di diminuzione della riservatezza. 
Quanto rilevato, se non giustifica la domanda di riduzione in pristino, nondimeno si traduce in un decremento di utilità per il fondo di parte attrice che merita equitativamente di essere indennizzato.   Quanto alla tutela risarcitoria, le ### con sentenza del 15.11.2022 n. ###, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della ###, e quella della teoria causale, sostenuta dalla ###. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle ### in senso positivo. È stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato dalla Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente (nel caso di specie non riconosciuta), sia la tutela in forma risarcitoria. ### hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della ###, nel senso che la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. ### hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così tra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
In particolare, la lesione della proprietà - nella specie accertata sotto il profilo previsto dall'art. 905 cod.  civ. - è di per sé produttiva di danno, che consiste proprio nel mancato godimento delle facoltà tipiche della proprietà per effetto dell'altrui illegittimo comportamento (tra le molte, Cass. 31/08/2018, 21501; Cass. 16/12/2010, n. 25475). Pertanto, una volta accertata l'esistenza della lesione è esclusa la necessità di specifica attività probatoria, mentre l'obiettiva difficoltà di determinazione del quantum impone che il giudice proceda alla liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., adottando eventualmente, quale adeguato parametro di quantificazione, quello correlato ad una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (cfr. Vedi anche Cass. 12630/19; Cass. 03/04/2012, n. 5334; Cass. 27/03/2008, n. 7972)”. 
Sul punto giova inoltre precisare che “La liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d. "integrativa" o "suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. 
La liquidazione equitativa ha natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini).  ###à (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva (cioè, positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole (non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova) (Cass. ord. 17 novembre 2020, n. 26051). 
Nella presente controversia, la difficoltà di quantificazione del danno è effettiva, tanto da essere stata risolta dal Ctu stimando per 43 mesi € 868,60. Estendendo ad un periodo illimitato la detta stima ed escludendo la parte di danno da violazione ex art. 873 c.c., per quanto già esposto, deve ritenersi congrua la condanna di parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 10.000,00, non ritenendosi conculcato il diritto dell'istante a realizzare anche per parte propria un gazebo o un pergolato.  6. Altre domande ### infine essere dichiarata l'inammissibilità di ogni altra domanda non formulata in citazione, come ad esempio, la domanda tesa all'accertamento della lesione del diritto di veduta dell'attrice, formulata in spregio delle preclusioni istruttorie solo ad istruttoria iniziata e precisata in comparsa conclusionale. 
Respinge la domanda per lite temeraria, la cui infondatezza si coglie nell'accoglimento solo parziale della domanda attorea.  7. Spese di lite ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Le spese di lite, attesa il parziale accoglimento della domanda, meritano compensazione nella misura di un mezzo e sono poste a carico di parte convenuta per la restante parte, liquidata applicando i parametri medi delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria. 
Pone le spese di ctu. come in atti liquidate, al 50% a carico di ciascuna delle parti, attesa l'utilità dell'accertamento ai fini della dimostrazione delle parziali ragioni di entrambe.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando in primo grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie parzialmente la domanda e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 10.000,00; - Compensa nella misura di un mezzo le spese di lite, ponendole per la restante parte a carico della parte convenuta e liquidandole, nella misura già dimidiata, per compenso professionale in € 3.808,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.  - pone le spese di Ctu al 50% a carico di ciascuna delle parti. 
Così deciso in ### il giorno 09.05.2025 Il Giudice dott.ssa ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00

causa n. 3452/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Carbonelli Mariangela Martina

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Tribunale di Venezia, Sentenza n. 700/2026 del 27-01-2026

... POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. iscritta al n. r.g. 6057/2025 avente ad oggetto: diritto di cittadinanza promossa da ### con l'avv. ### e l'avv. ### come da procura in atti ricorrente contro ###'INTERNO, in persona del ### p.t. convenuto e con l'intervento del P.M. posta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 281 duodecies, I co. c.p.c. del 14/01/2026, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni del ricorrente: “1. accertare e dichiarare il diritto allo status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi dell'art.1, legge n. 91/92, in favore dei sigg. ### (C.F. ###), nella qualità̀ di discendente in linea retta del nonno sig. ### ovvero ### ovvero ### cittadino italiano; 2. per l'effetto, ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello ###, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, (leggi tutto)...

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N. R.G. 6057 / 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. iscritta al n. r.g. 6057/2025 avente ad oggetto: diritto di cittadinanza promossa da ### con l'avv. ### e l'avv. ### come da procura in atti ricorrente contro ###'INTERNO, in persona del ### p.t.  convenuto e con l'intervento del P.M.  posta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 281 duodecies, I co. c.p.c. del 14/01/2026, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni del ricorrente: “1. accertare e dichiarare il diritto allo status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi dell'art.1, legge n. 91/92, in favore dei sigg. ### (C.F.  ###), nella qualità̀ di discendente in linea retta del nonno sig. ### ovvero ### ovvero ### cittadino italiano; 2. per l'effetto, ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello ###, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità̀ consolari competenti. 3. rigettare ogni contraria istanza e deduzione avversaria. 4. Con vittoria di spese, competenze ed accessori del presente giudizio, con espressa richiesta di distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. ### e ### ai sensi dell'art.  93 c.p.c.” per i seguenti motivi in ### E ### 1 - Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il ricorrente ha chiesto che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano iure sanguinis in virtù della discendenza dall'avo capostipite ### nato a #### il ###, successivamente emigrato in ### ed ivi deceduto, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. 
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto il ricorrente ha dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dal medesimo ricorrente, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.  ### intimata non si è costituita in giudizio.  2 - Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.  3 - Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza del ricorrente dall'avo indicato.  4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). 
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Ministero dell'#### ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'### non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, come nel caso in esame, il riconoscimento del diritto. 
Va pertanto riconosciuto l'interesse del ricorrente ad azionare il riconoscimento del diritto avanti all'autorità giurisdizionale.  5 - Venendo ora al merito, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dalla l. n. 91 del 1992 nel testo in vigore ratione temporis, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. 
Consegue che l'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza deve provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. 
In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022). 
Nella sentenza indicata, la Suprema Corte prescinde naturalmente da qualunque distinzione basata sul sesso dell'ascendente diretto e, quindi, anche dell'avo capostipite. Tale pronuncia si pone infatti in linea di continuità con il principio sancito dall'art. 1, co. 1 lett. a) della legge n. 91 del 1992 che, prescindendo dal genere del genitore, stabilisce che sia cittadino per nascita il figlio “di padre o di madre cittadini”. Tale norma, a sua volta ha garantito continuità ai principi ispiratori delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e 30/1983 che hanno eliso l'essenza discriminatoria della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in danno della donna “che si marita a uno straniero” a prescindere dalla sua volontà (art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912) e della norma che limitava la trasmissione della cittadinanza italiana dalla madre al figlio ai soli casi in cui il padre fosse ignoto o non avesse la cittadinanza italiana o di altro stato , o al caso in cui il figlio non seguisse la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato di cui è cittadino (art. 1, primo comma, legge n. 555 del 1912). 
Ora, se è vero che in base all'art. 136, primo comma ### la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali. 
Consegue che la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o, come nel caso in esame, ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della ### n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono. 
Consegue altresì che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'### intimata eventualmente eccepire e provare. ( Cass. ### n. 4466/2009). 
I principi che hanno condotto la ### nelle sentenze sopra richiamate a ritenere incostituzionale una normativa discriminatoria per sesso e che viola il principio di uguaglianza dei coniugi nel matrimonio, devono essere applicati anche nel caso di matrimonio di cittadina con straniero e alla generazione di prole verificatisi tra l'entrata in vigore del ### civile del 1865 e l'entrata in vigore della legge n. 555 del 1912 con conseguente applicazione dell'art. 14 ###, norma avente analogo contenuto rispetto all'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 con conseguente riverbero sulla linea di discendenza delle conseguenze discriminatorie. 
Alla stregua delle considerazioni svolte, una volta provata la nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, diventa irrilevante accertare: 1) la mancata naturalizzazione secondo la “grande naturalizzazione brasiliana (fatto estintivo non dedotto); 2) se la linea di discendenza si sviluppi o meno anche per generazione di prole in matrimonio tra cittadina italiana con cittadino straniero. 
È altresì irrilevante accertare se al momento della nascita dell'avo capostipite, il Comune di nascita fosse già stato annesso al ### d'### La generazione dal capostipite in ### garantisce infatti la continuità della linea di discendenza in applicazione dell'art. 36 della ### n. 23 del 1901, art. 36 ( “La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del ### dell'### di concerto col ### degli ### a chi, nato nel ### o all'estero è diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel ### o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del ### civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno”).  6 - Ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta dal ricorrente, debitamente tradotta ed apostillata, provi adeguatamente il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione così come allegata nel ricorso. 
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'### intimata, rimasta contumace.  7 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'### intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che il ricorrente è cittadino italiano e al contempo occorre ordinare all'### dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.  8 - La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.  9 - ### di residenza del ricorrente è indicato nel ricorso.  P.Q.M.  Il Tribunale di Venezia, ### specializzata in materia di immigrazione, definitivamente pronunciando, - dichiara la contumacia del Ministero dell'### - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è cittadino italiano iure sanguinis fin dalla nascita per le ragioni di cui in motivazione; - ordina all'### dello ### del Comune competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - compensa le spese di lite. 
Venezia, 15/01/2026.   

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 6057/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Marta Cappelluti

M
2

Tribunale di Venezia, Sentenza n. 699/2026 del 27-01-2026

... POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. iscritta al n. r.g. 6066/2025 avente ad oggetto: diritto di cittadinanza promossa da ################# BERTONCINI, ##### con l'avv. ### e l'avv. ### come da procura in atti ricorrenti contro ###'INTERNO, in persona del ### p.t. convenuto e con l'intervento del P.M. posta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 281 duodecies, I co. c.p.c. del 14/01/2026, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni dei ricorrenti: “1. accertare e dichiarare il diritto allo status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi dell'art.1, legge n. 91/92, in favore dei sigg. ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), nella qualità di discendente in linea retta del nonno sig. ### ovvero ### ovvero ### ovvero (leggi tutto)...

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N. R.G. 6066 / 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. iscritta al n. r.g. 6066/2025 avente ad oggetto: diritto di cittadinanza promossa da ################# BERTONCINI, ##### con l'avv. ### e l'avv. ### come da procura in atti ricorrenti contro ###'INTERNO, in persona del ### p.t.  convenuto e con l'intervento del P.M.  posta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 281 duodecies, I co. c.p.c. del 14/01/2026, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni dei ricorrenti: “1. accertare e dichiarare il diritto allo status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi dell'art.1, legge n. 91/92, in favore dei sigg. ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###), nella qualità di discendente in linea retta del nonno sig. ### ovvero ### ovvero ### ovvero ### ovvero ### ovvero ### ovvero ### cittadino italiano; 2. per l'effetto, ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello ###, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 3. rigettare ogni contraria istanza e deduzione avversaria. 4. 
Con vittoria di spese, competenze ed accessori del presente giudizio, con espressa richiesta di distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. ### e ### ai sensi dell'art. 93 c.p.c.” per i seguenti motivi in ### E ### 1 - Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza dall'avo capostipite ### nato ad ### (### il ###, successivamente emigrato in ### ed ivi deceduto, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. 
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.  ### intimata non si è costituita in giudizio.  2 - Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.  3 - Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.  4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). 
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Ministero dell'#### ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'### non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, come nel caso in esame, il riconoscimento del diritto. 
Va pertanto riconosciuto l'interesse dei ricorrenti ad azionare il riconoscimento del diritto avanti all'autorità giurisdizionale.  5 - Venendo ora al merito, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dalla l. n. 91 del 1992 nel testo in vigore ratione temporis, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. 
Consegue che l'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza deve provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. 
In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022). 
Nella sentenza indicata, la Suprema Corte prescinde naturalmente da qualunque distinzione basata sul sesso dell'ascendente diretto e, quindi, anche dell'avo capostipite. Tale pronuncia si pone infatti in linea di continuità con il principio sancito dall'art. 1, co. 1 lett. a) della legge n. 91 del 1992 che, prescindendo dal genere del genitore, stabilisce che sia cittadino per nascita il figlio “di padre o di madre cittadini”. Tale norma, a sua volta ha garantito continuità ai principi ispiratori delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e 30/1983 che hanno eliso l'essenza discriminatoria della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in danno della donna “che si marita a uno straniero” a prescindere dalla sua volontà (art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912) e della norma che limitava la trasmissione della cittadinanza italiana dalla madre al figlio ai soli casi in cui il padre fosse ignoto o non avesse la cittadinanza italiana o di altro stato , o al caso in cui il figlio non seguisse la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato di cui è cittadino (art. 1, primo comma, legge n. 555 del 1912). 
Ora, se è vero che in base all'art. 136, primo comma ### la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali. 
Consegue che la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o, come nel caso in esame, ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della ### n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono. 
Consegue altresì che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'### intimata eventualmente eccepire e provare. ( Cass. ### n. 4466/2009). 
I principi che hanno condotto la ### nelle sentenze sopra richiamate a ritenere incostituzionale una normativa discriminatoria per sesso e che viola il principio di uguaglianza dei coniugi nel matrimonio, devono essere applicati anche nel caso di matrimonio di cittadina con straniero e alla generazione di prole verificatisi tra l'entrata in vigore del ### civile del 1865 e l'entrata in vigore della legge n. 555 del 1912 con conseguente applicazione dell'art. 14 ###, norma avente analogo contenuto rispetto all'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 con conseguente riverbero sulla linea di discendenza delle conseguenze discriminatorie. 
Alla stregua delle considerazioni svolte, una volta provata la nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, diventa irrilevante accertare: 1) la mancata naturalizzazione secondo la “grande naturalizzazione brasiliana (fatto estintivo non dedotto); 2) se la linea di discendenza si sviluppi o meno anche per generazione di prole in matrimonio tra cittadina italiana con cittadino straniero. 
È altresì irrilevante accertare se al momento della nascita dell'avo capostipite, il Comune di nascita fosse già stato annesso al ### d'### La generazione dal capostipite in ### garantisce infatti la continuità della linea di discendenza in applicazione dell'art. 36 della ### n. 23 del 1901, art. 36 ( “La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del ### dell'### di concerto col ### degli ### a chi, nato nel ### o all'estero è diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel ### o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del ### civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno”).  6 - Ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta ed apostillata, provi adeguatamente il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione così come allegata nel ricorso. 
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'### intimata, rimasta contumace.  7 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'### intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'### dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.  8 - La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.  9 - Gli indirizzi di residenza dei ricorrenti sono indicati nel ricorso.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### specializzata in materia di immigrazione, definitivamente pronunciando, - dichiara la contumacia del Ministero dell'### - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis fin dalla nascita per le ragioni di cui in motivazione; - ordina all'### dello ### del Comune competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - compensa le spese di lite.  ### 15/01/2026.   

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 6066/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Marta Cappelluti

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Tribunale di Genova, Sentenza n. 158/2026 del 19-01-2026

... opposta al cessionario la clausola di proroga della giurisdizione a meno che, ai sensi della normativa dello Stato ivi designato, il cessionario sia subentrato al contraente iniziale in tutti i suoi diritti ed obblighi, circostanza che spetta al Giudice verificare. Ne discende che in caso di cessione del credito derivante da contratto contenente una clausola di proroga di giurisdizione, l'accordo di giurisdizione circola assieme al credito ceduto unicamente nei casi in cui il cessionario del credito sia subentrato nei diritti ed obblighi derivanti dalla proroga di giurisdizione ai sensi della normativa ad essa applicabile, ovverossia in quei casi in cui il terzo, oltre che cessionario del credito, risulti essere anche cessionario della proroga di giurisdizione. A ben vedere, infatti, solo adottando la soluzione prospettata dalla Corte di Giustizia il principio di indipendenza della clausola di proroga della giurisdizione stabilito ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento ### I bis viene ad essere pienamente rispettato. Venendo al caso che ci occupa, quindi, in applicazione del principio statuito dalla Corte di ### la clausola di proroga di giurisdizione (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA VI SEZIONE CIVILE ORDINANZA EX ART.127 ### contenente sentenza ###281 SEXIES ult.comma c.p.c.  nella causa civile ex art.645 c.p.c. R.G. 5010/2025 promossa da: ### C.F. ### e P.IVA ###, con sede ####### via ### 4/A, in persona della ### nata a #### il ###, C.F. ###, elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'avv.  ### C.F.: ###, ####, dal quale è rappresentata e difesa per delega in calce all'originale dell'atto di opposizione a d.i.  ### contro ###.S., in persona del suo legale rappresentante ### codice fiscale e partita iva ###, con sede ####### 8 (di seguito, “KAA”) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti ### ed ### de ### (codice fiscale ### - ###) con studio in #### n. 1, in forza della procura conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA OPPOSTA Il Giudice GOP A.Mauceri , lette le note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc depositate dal difensore della convenuta opposta, contenenti deduzioni difensive e la precisazione delle conclusioni, pronuncia la seguente sentenza ex art.281 sexies ult.comma c.p.c.  ###### persona del Giudice Unico G.O.P. Avv.### pronunciato la seguente sentenza nella causa civile ex art.645 c.p.c. R.G. 5010/2025 promossa da: ### C.F. ### e P.IVA ###, con sede ####### via ### 4/A, in persona della ### nata a #### il ###, C.F. ###, elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'avv.  ### C.F.: ###, ####, dal quale è rappresentata e difesa per delega in calce all'originale dell'atto di opposizione a d.i.  ### contro ###.S., in persona del suo legale rappresentante ### codice fiscale e partita iva ###, con sede ####### 8 (di seguito, “KAA”) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti ### ed ### de ### (codice fiscale ### - ###) con studio in #### n. 1, in forza della procura conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta ###: Come nelle note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc ###.127 TER CPC CONCISI MOTIVI DELLA DECISIONE Sull'eccezione di nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per carenza di giurisdizione del giudice italiano .  ### deve essere accolta Nel proprio atto di citazione in opposizione a d.i. la ### impresa ha eccepito il difetto di giurisdizione del ### adito, in forza della clausola contrattuale di cui all'art.8 della “Convention” (vedi prod. 1) - ### - ### con cui le parti hanno espressamente attribuito la competenza al ### di Monaco “pour toutes les instances et procédures autre quel es actions réelles” ovvero “per tutte le istanze e i procedimenti diversi dalle azioni reali”, tra i quali rientra senza dubbio l'assunto credito di cui alla presente azione monitoria. 
La società opposta, costituitasi in giudizio, ha rilevato l'infondatezza di tale eccezione sulla scorta delle seguenti argomentazioni: La tesi di ### è contestata in radice dall'esponente anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia dell'### del 18 novembre 2020 (### contro ### che ha statuito il principio di diritto secondo il quale una clausola di proroga di giurisdizione (ossia quella di cui all'art. 8 del contratto di collaborazione tra ### e ### risulta efficace in linea di principio solo nei confronti delle parti del contratto nel quale la proroga è contenuta o, in alternativa, nei confronti delle parti che abbiano espresso specificamente il loro consenso ad essere vincolate da tale clausola. 
A tale principio fa eccezione unicamente l'ipotesi in cui “conformemente al diritto nazionale applicabile al merito, il terzo sia subentrato alla parte originaria nei suoi diritti e obblighi”. 
In sostanza, quindi, in caso di cessione del credito, non può essere opposta al cessionario la clausola di proroga della giurisdizione a meno che, ai sensi della normativa dello Stato ivi designato, il cessionario sia subentrato al contraente iniziale in tutti i suoi diritti ed obblighi, circostanza che spetta al Giudice verificare. 
Ne discende che in caso di cessione del credito derivante da contratto contenente una clausola di proroga di giurisdizione, l'accordo di giurisdizione circola assieme al credito ceduto unicamente nei casi in cui il cessionario del credito sia subentrato nei diritti ed obblighi derivanti dalla proroga di giurisdizione ai sensi della normativa ad essa applicabile, ovverossia in quei casi in cui il terzo, oltre che cessionario del credito, risulti essere anche cessionario della proroga di giurisdizione. A ben vedere, infatti, solo adottando la soluzione prospettata dalla Corte di Giustizia il principio di indipendenza della clausola di proroga della giurisdizione stabilito ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento ### I bis viene ad essere pienamente rispettato. 
Venendo al caso che ci occupa, quindi, in applicazione del principio statuito dalla Corte di ### la clausola di proroga di giurisdizione contenuta all'art. 8 del contratto di collaborazione intercorso tra ### e OTM non risulta opponibile a #### di ### è quindi evidentemente competente a conoscere della presente controversia. 
Così riassunte le opposte prospettazioni , l'eccezione di nullità dell'opposto d.i. per carenza di giurisdizione del giudice italiano è meritevole di accoglimento. 
La giurisprudenza invocata da parte convenuta opposta sul punto è inconferente: invero, la stessa riguarda il caso, ben diverso da quello che ci occupa, in cui la cessione di un diritto di credito è posta in essere tra un passeggero-consumatore a favore di una società di recupero crediti, con tutte le relative implicazioni in tema di applicabilità dei principi a tutela del consumatore - che sorreggono anche la validità delle clausole di competenza giurisdizionale - nei confronti di un cessionario-non consumatore: l'applicazione al caso di specie della sentenza della Corte di ### del 18 novembre 2020 è viziata da un'interpretazione parziale e fuorviante del principio ivi stabilito. 
La clausola di proroga della giurisdizione, nel caso che ci occupa e contenuta nell'art. 8 della “Convention” passata tra le parti (vedi prod.1), costituisce elemento essenziale dell'accordo negoziale. La sua efficacia non può essere semplicisticamente negata in base ad un'interpretazione riduttiva basata su una pronuncia europea resa per altri e diversi fini. 
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta , il cessionario ###.S. è subentrato nella posizione contrattuale del cedente, acquisendo non solo il credito ma l'intero complesso dei diritti e obblighi derivanti dal rapporto giuridico sottostante, incluse le clausole processuali. 
In ogni caso, occorre altresì osservare che la KAA cade in evidente contraddizione laddove, parafrasando la pronuncia de qua, afferma “fa eccezione unicamente l'ipotesi in cui “conformemente al diritto nazionale applicabile al merito, il terzo sia subentrato alla parte originaria nei suoi diritti e obblighi”. Tale circostanza, invero, dovrà e non potrà che essere oggetto di valutazione del Giudice designato nella clausola di competenza (### del ### di ###. 
Del pari, non pertinente il richiamo al ### I bis, in quanto applicabile ai soli ### membri dell'### e, quindi, non al ### di ### Come già evidenziato in sede ###opposizione, la Suprema Corte ha affermato che il principio di tutela dell'affidamento del debitore ceduto, la cui posizione deve rimanere inalterata a seguito della cessione del credito, implica che lo stesso deve poter vantare nei confronti del cessionario la stessa posizione che aveva rispetto al cedente, e ciò anche in riferimento alla clausola di proroga di giurisdizione. 
Per stabilire se il principio affermato dalla sentenza della Corte della ### richiamata da parte convenuta opposta si applichi solo ai contratti tra un consumatore ed un professionista/impresa od anche ai contratti tra due imprese come nel caso per cui è controversia, , occorre distinguere tra l'identità delle parti in causa e la natura del contratto da cui nasce il diritto.  1. Il contratto "alla base" deve essere ### ovvero tra un'impresa ed un consumatore in quanto la ridetta sentenza si fonda sulla ### 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. 
Pertanto: Se il contratto originario è tra due imprese (###, ad esempio un volo charter prenotato da un'azienda per i suoi dipendenti come operazione commerciale), queste tutele non scattano. 
Nei rapporti tra professionisti, le clausole di proroga della giurisdizione ( determinazione della giurisdizione esclusiva del giudice di un determinato Stato ) sono generalmente valide e vincolanti secondo le regole standard dell'### 25 del ### I-bis, poiché si presuppone che le parti abbiano pari forza contrattuale.  2. Chi agisce può essere un professionista ### rivoluzionario della sentenza ### vs ### è che la tutela del consumatore "viaggia" insieme con il credito. 
Anche se la controversia giudiziaria è tra due società (una compagnia aerea e una società di recupero crediti), la Corte ha stabilito che: Il giudice deve guardare alla natura del contratto originario. 
Poiché il passeggero era un consumatore, la clausola di proroga della giurisdizione (che lo obbligava ad instaurare una causa in ### era potenzialmente abusiva. 
Questa "abusività" rende la clausola inefficace anche nei confronti della società di recupero crediti, a meno che quest'ultima non l'abbia accettata espressamente.  3. La protezione dello "status" In sintesi, la sentenza si applica ogni volta che il diritto azionato deriva da un contratto ###to-### (###). 
Perché questa distinzione è fondamentale? Se questa regola venisse applicata anche ai contratti puramente tra imprese (###), verrebbe meno il principio della certezza del diritto nel commercio internazionale. Nel ###, le parti sono libere di negoziare e "spostare" la giurisdizione dove preferiscono; nel ###, invece, la Corte interviene per evitare che il professionista utilizzi la giurisdizione come ostacolo fisico ed economico alla giustizia. 
Ne discende pertanto che il principio sostenuto da tale sentenza della Corte UE non è invocabile nel presente giudizio pendente tra un'impresa ed una società. 
Valgono nel caso di specie , pertanto , i principi generali in tema di cessione di contratto. 
Quindi la cessione del credito ad una società con sede ###può legittimare quest'ultima a radicare la causa davanti al giudice italiano, in presenza di una clausola attributiva della giurisdizione esclusiva al giudice di un altro Stato nel contratto stipulato tra il cedente ed un'impresa. 
Di talchè nel caso per cui è controversia , la clausola sulla giurisdizione è stata prevista ed è valida ed efficace e deve ritenersi applicabile anche nei confronti della società opposta, cessionaria del credito. 
Sul punto, la Suprema Corte ha, infatti, osservato che il principio generale dell'opponibilità, da parte del debitore ceduto, di ogni eccezione opponibile al creditore cedente “comporta che la clausola in esame sia opponibile dalla debitrice ceduta a qualunque successivo cessionario (in tal senso, ex Cass. ord. 19/05/2017, n. 12739), con evidente prevalenza - attesa la natura esclusiva dell'elezione del ### ad opera delle parti originarie di un contratto nel quale liberamente la cessionaria si è indotta a subentrare, così restando vincolata anche dalla relativa clausola - sulla competenza del luogo di domicilio del cessionario” (ex multis Cass.28490/2017). 
La clausola attributiva della giurisdizione esclusiva risulta opponibile dal debitore ceduto al cessionario del credito nascente dal contratto in cui detta clausola sia inserita, alla stregua di ogni altra eccezione opponibile all'originario creditore; essa, pertanto, prevale sul criterio di radicamento territoriale riferito al domicilio del cessionario, quale luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria. 
Invero, costituisce principio pacifico che la posizione del debitore ceduto “non può subire mutamenti in relazione al tessuto negoziale convenuto per effetto di una modificazione soggettiva relativa ad una delle obbligazioni previste nel contratto. Il principio di tutela dell'affidamento del debitore ceduto nel regolamento contrattuale sottoscritto originariamente con il cedente si applica anche alla clausola di proroga di competenza che, una volta accettata mediante la prestazione del consenso nelle forme previste dalla legge, rimane immutata” (Cass.7736/2020). 
Deve essere conseguentemente dichiarata la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per carenza della giurisdizione italiana , avendo l'art. 8 del contratto stipulato tra la ### e la ### , cedente del credito alla cessionaria ### oggetto del presente giudizio, attribuito la giurisdizione esclusiva al giudice del ### di ### spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come segue, in applicazione del DM 55/2014, come modificato dal DM 147 del 2022, con applicazione dei compensi minimi ridotti del 50% in ragione sia della decisione della causa vertente esclusivamente su un'eccezione pregiudiziale sia in ragione dell'applicazione del rito semplificato ex art.281 sexies ult.comma cpc per la definizione della stessa e ### della Causa: Da € 5.201 a € 26.000 ### di studio della controversia € 460,00 Fase introduttiva del giudizio € 389,00 Fase di trattazione € 840,00 Fase decisoria € 851,00 ### tabellare € 2.540,00 Totale compenso ridotto del 50% € 1.270,00 Il tutto oltre 15%, per rimborso forfettario spese generali, IVA e ### presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282 c.p.c.).  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando:, contrariis reiectis: 1) Dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice del ### di ### sia per la fase monitoria sia per il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; 2) Per l'effetto dichiara la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n.908/2025 per difetto della giurisdizione del giudice italiano 3) ### tenuta e condanna la ###.S., in persona del suo legale rappresentante p.t., codice fiscale e partita iva ###., a rifondere in favore della ### C.F.  ### e P.IVA ###, in persona della sua titolare pro tempore, le spese di lite, che si liquidano in € 145,50, per esborsi ed in € 1.270,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A.  e 15% per rimborso forfettario spese generali sul compenso professionale. 
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ex art.282 cpc Così deciso in ### in data 18 gennaio 2026 

Il Giudice
Unico GOP Avv.### n. 5010/2025


causa n. 5010/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Dal Pozzo Federica, Alessandro Mauceri

M
5

Tribunale di Firenze, Sentenza n. 809/2025 del 05-03-2025

... TRIBUNALE ORDINARIO di ### nella persona del Giudice dott. ### In esito all'udienza scritta del 26/02/2025 , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 7050/2023 promossa da: ########' ########## con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. ### RICORRENTI contro ###'INTERNO (C.F. ### contumace RESISTENTE UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO in persona del ### della Repubblica presso il Tribunale di ### ad oggetto: ### della cittadinanza ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 8 giugno 2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'### chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di ### cittadino italiano, nato a #### il ### e mai naturalizzato. ### non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne confermata la contumacia già dichiarata all' udienza del 30 gennaio 2025. Registrato il: 06/03/2025 n.2413/2025 importo 200,00 In via preliminare, va osservato che l'accertamento della (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di ### nella persona del Giudice dott. ### In esito all'udienza scritta del 26/02/2025 , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 7050/2023 promossa da: ########' ########## con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. ### RICORRENTI contro ###'INTERNO (C.F. ### contumace RESISTENTE UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO in persona del ### della Repubblica presso il Tribunale di ### ad oggetto: ### della cittadinanza ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 8 giugno 2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'### chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di ### cittadino italiano, nato a #### il ### e mai naturalizzato.  ### non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne confermata la contumacia già dichiarata all' udienza del 30 gennaio 2025. 
Registrato il: 06/03/2025 n.2413/2025 importo 200,00
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022). 
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. 
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”. 
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto, avendo rilevanza all'interno della linea di discendenza un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale, come subito si dirà, cui si contrappone il dichiarato orientamento interpretativo consolidato fatto proprio dall'### ribadito nella circolare del Ministero dell'### n. ###.1/1991 dove si prevede che “i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della ### repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso, con evidente sussistenza dell'interesse all'azione. 
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. 
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, ### nato a #### il ###, poiché ### il: 06/03/2025 n.2413/2025 importo 200,00 tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia ### nata in ### il ###, che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti. 
Nel caso in esame, si registrano in realtà passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo alla predetta ### nata in ### il ### e ### nata in ### il ###, talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.  ### parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della ### ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della ### dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della ### il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. 
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta quanto segue.  ### il: 06/03/2025 n.2413/2025 importo 200,00 ### ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza 25317 del 24/08/2022). 
Sul regime delle spese si osserva che è orientamento di questa ### che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata allorquando, trattandosi di discendenza per linea materna da donna nata prima dell'entrata in vigore della ### il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale, atteso che il principio di diritto affermato dalle ### n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'### è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata. 
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile - complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'### così come in dispositivo.  P.Q.M.  ### il: 06/03/2025 n.2413/2025 importo 200,00
Visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.  ### domanda e per l'effetto ################ cittadini italiani.  ### dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti #### al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.410,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge. 
Firenze, 4 marzo 2025 Il Giudice dott. ### dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.  ### il: 06/03/2025 n.2413/2025 importo 200,00
N. R.G. 2023/7050 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE ### Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7050/2023 promossa da: ################# con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. #### RICORRENTI contro ### (C.F. ### contumace RESISTENTE ### in persona del ### della Repubblica presso il Tribunale di #### dott. ### provvedendo fuori udienza ha pronunziato la seguente ### il ricorso ex artt. 287, 288 c.p.c. per correzione di errore materiale, depositato il ### dall'Avv. ### per conto dei ricorrenti nel procedimento sovrarubricato; RITENUTO - che nella sentenza ordinanza n° 809/2025 del 04/03/2025 depositata il ### è stato, per mero errore materiale erroneamente indicato il nominativo di alcuni ricorrenti e che occorre pertanto correggere la predetta sentenza nella parte interessata dall'errore; P.Q.M.  visto l'art. 287, 288 c.p.c. c.p.c. 
ACCOGLIE il ricorso proposto e per l'effetto ordina che laddove si legge “#### LASNEAUX”, debba invece leggersi e intendersi #### e che laddove si legge nel dispositivo “############### cittadini italiani” debba invece leggersi e intendersi ################## cittadini italiani. 
MANDA alla Cancelleria per l'annotazione sull'originale della disposta correzione; ORDINA alla Cancelleria di provvedere alla correzione come sopra disposta nel registro informatico ### Si comunichi. 
Firenze, 14 aprile 2025 ### dott. ######: 80a3fc3e5cc05e2

causa n. 7050/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Monteverde Roberto, Massei Sabina

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