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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 368/2026 del 07-01-2026

... confidava, sulla base della pregressa consolidata giurisprudenza, essere unicamente soggetto alla prescrizione decennale - si estinguesse (in assenza di una decisione di primo grado), ove la domanda - di accessori o di ratei arretrati - non risultasse, rispettivamente, proposta nel più ridotto termine triennale di decadenza od in quello quinquennale di prescrizione. Dunque, si verteva in un caso di decadenza processuale, non assimilabile alla fattispecie concreta oggetto di scrutinio nel presente giudizio. 34. Per l'effetto, deve concludersi che il Giudice del rescissorio, nel ritenere fondata l'eccezione di prescrizione dei contributi, si è uniformato non solo ai principi di diritto stabiliti nella fase rescindente ma, più in generale, ai principi di diritto che governano la materia. Le censure complessivamente oggetto dei primi tre motivi di ricorso sono quindi infondate. 35. Con l'ultimo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza di appello sarebbe viziata in quanto la ### avrebbe errato a disporre la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio. 36. Il motivo è inammissibile, in quanto finalizzato a un generico riesame delle valutazioni operate dal (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 28342-2021 proposto da: ### rappresentato e difeso dagli avvocati ##### - ricorrente - contro RESAIS - ### E ##### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ##### D'##### - controricorrente - ###.G.N.28342/2021 Cron. 
Rep. 
Ud 09/12/2025 CC avverso la senten za n. 1 41/2021 della ####'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il ### R.G.N. 221/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal ###. #### 1. Con sentenza n. 158/2014, pubblicata il 21 luglio 2014, il Tribunale di Caltanissetta rigettò il ricorso proposto da ### - già dipendente della s.p.a. “Italkali” sino al 21 gennaio 1995, data in cui era stato collocato in prepensionamento, percependo una indennità mensile sino al 1° aprile 2005, giorno a partire dal quale gli era stata liquidata la pensione di anzianità - con cui era stato chiesto che la contribuzione volontaria che la Reg ione ### e successivam ente la ### s.p.a., sulla scorta della leg islazione regionale e naz ionale, aveva dovuto versare per la prosecuzione dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, fosse determinata in base all'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata e le variazioni successivamente intervenute. Il Tribunale ritenne che fosse estinto, per prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., l'obbligo assunto dalla ### nei confronti del lavoratore di versare la contribuzione volontaria parametrata all'indennità di prepensionamento effettivamente erogata.  2. Con sentenza n. 367/2016, la ### d'appello di Caltanissetta rigettò l'appello proposto da ### confermando la sentenza appellata. Osservò che, in virtù degli accordi transattivi sottoscritti dalle parti dinanzi all'### del ### per definire un contenzioso in materia di prepensionamento, ### aveva rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti della ### impegnandosi a non avviare altre azioni a qualsiasi titolo. Ritenne, quindi, che la rinuncia avesse riguardato anche i diritti 3 contributivi, sicché la domanda doveva considerarsi improponibile per intervenuta transazione.  3. Con ordinanza n. 18370/2020, depositata il 4 settembre 2020, questa ### ha accolto il ricorso proposto da ### cassando la sentenza impugnata con rinvio della causa alla medesima ### d'appello in diversa composizione. Nella citata ordinanza è stato affe rmato che l'obbligazione contributiva assunta dalla ### costituisce un'obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale generata dalla legge, sicché i lavoratori non possono validamente disporne. Gli atti transattivi sottoscritti da ### quindi, non avevano comportato l'estinzione del suo diritto ad ottenere che la base di calcolo dei contributi dovuti dalla ### (e poi dalla ### per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione per la invalidità, vecchiaia e superstiti, fosse determinata in base all'importo dell'indennità mensile allo stesso effettivamente liquidata.  4. Riassunto il giudizio, con sentenza n. 141/2021, pubblicata l'8 maggio 2021, la ### d'appello di Caltanissetta ha nuovamente confermato la sentenza di primo grado ritenendo che i contributi dovuti dalla ### fossero prescritti e precisando che, in quanto parte integralmente vittoriosa in grado di appello, la ### non era tenuta a sollevare la questione di prescrizione dinanzi alla Cassazione tramite ricorso incidentale, per cui l'eccezione poteva essere di nuovo esaminata nel giudizio di rinvio.  5. Avverso la citata pronuncia ### ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.  ### e la ### hanno resistito mediante controricorso. 
Parte ricorrente e ### hanno depositato memoria illustrativa. 4 All'esito della camera di consiglio del 9 dicembre 2025, il ### gio si è riservato il deposito di ordinanza entro il termine di sessanta giorni.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è rubricato «### e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., 118, comma 1, c.p.c., 384 c.p.c., 2114, 2115, 2116 c.c. - nullità della sentenza impugnata art. 360 n. 4 c.p.c.».  2. Con il secondo motivo ### denunzia la «### e falsa applicazione degli artt. 2114, 2115, 2116 c.c., 384 c.p.c. - nullità della sentenza impugnata art. 360 n. 4 c.p.c.».  3. La rubrica del terzo ed articolato motivo di doglianza è formulata nei seguenti termini: «### e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 c.c., dell'art. 1 comma 268 della legge n. 205 del 2006, dell'art. 6 CEDU, degli artt. 2116, 2935, 2946, 2948, dell'art. 3 comma 9 della legge n. 335 del 1995; art. 55 R.D.L.  n. 1827/1935, artt. 40 e 41 della legge 30 aprile 1969 n. 153, art. 3 della Legge 08/08/1995, n. 335, comma 9, comma 10, art. 36-bis, comma 11, D.L. 4 luglio 2006, n. 223; art. 2, comma 1 lett. b, d.lgs. n. 422/1998, vigente dal 24 dicembre 1998, art.  129 del R.D.L. n. 1827/1935, legge 11.3.1998 n. 67 Art. 11, artt. 2948, l'art. 2946, l'art. 2935, art. 38, comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289, circolare n. 27 2006 dell'#### n. 262 del 13 ottobre 1995, artt. 3 e 38 Cost., sentenza 69 del 2014 della ### costituzionale - art. 360 n. 3 c.p.c.».  4. Con il quarto motivo (non rubricato), il ricorrente lamenta la violazione della disciplina delle spese di lite.  5. I primi tre motivi - che possono essere esaminati congiuntamente, data l'intima connessione che li avvince - sono infondati e vanno, quindi, respinti. 5 6. Parte ricorrente deduce innanzitutto che la ricostruzione del fatto, come esposta dal giudice del rescissorio, «contiene errori e omissioni rilevanti non solo in sé stessi considerati ma anche perché costituiscono causa e origine di ulteriori gravi vizi, tali da configurare diversi profili di nullità della sentenza».  7. ### il costante orientamento di questa ### al quale si intende dare continuità, «l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” , n ella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (v. Cass., Un, n. 8053 del 2014, e successive conformi).  8. Nella specie, la ### territoriale ha dato conto del proprio convincimento - in conformità con l'art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. - per mezzo di una motivazione puntuale, esaustiva e coerente, tale da soddisfare ampiamente lo standard del minimo costituzionale nei termini sopra ricordati.  9. Parte ricorrente deduce che la ### territoriale «ha omesso di valutare nel complesso domanda e ragioni della domanda», senza però meglio specificare la censura né trascrivere la domanda giudiziale nei termini che assume male interpretati. Ciò determina l'inammissibilità della censura in parte qua.  10. Ancora, nel ricorso si deduce che la ### d'appello avrebbe violato i limiti del giudizio di rinvio e, in particolare, i principi di diritto stabiliti da q uesta ### nella ordinanza n. 18370 del 2020, con specifico riferimento alla necessaria applicazione del 6 principio di automaticità delle prestazioni previdenziali in forza della ritenuta natura pubblicistica della obbligazione contributiva.  11. Il princip io di automaticità delle prest azioni, previsto dall'art. 2116 c.c., costituisce un principio generale dell'ordinamento previdenziale (cfr. ###, sent. n. 374 del 1997), che per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 38 ### attenua il nesso tra i contributi versati e le prestazioni dovute. 
Non si tratt a però d i un principio assolu to, perché nei casi espressamente previsti «dalle leggi speciali» (cfr. l'ultima parte dell'art. 2116, comma primo, c.c.) esso può essere limitato nella sua applicazione. In questi casi la prestazione può essere erogata solo a fronte di contribuzione effettivamente versata.  12. Avuto riguardo alle censure proposte dal ricorrente, giova ricordare che, secondo il costante orientamento di questa ### per l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'### l'automaticità delle prestazioni opera, in deroga all'art. 2116 c.c., esclusivamente nei limiti della prescrizione, come stabilito dall'art. 27 del r.d.l. n. 636 del 1939, modificato dall'art. 40 della l. n. 153 del 1969 e dall'art. 23ter del d.l. n. 267 del 1972, convertito in l. n. 485 del 1972 (v.  n. 3108 del 2001; in senso sostanzialmente conforme cfr. altresì Cass. n. 10119 del 2012; v. anche Cass. n. 27427 del 2020 e, da ultimo, Cass. n. 24807 del 2025). In altri termini, per l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'### il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali opera limitatamente ai crediti previdenziali non prescritti, sicché il diritto alla prestazione viene meno quando la contribuzione dovuta è prescritta e, quindi, non può più essere richiesta né versata. 7 13. Nel caso in esame si controverte in materia di «prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti» a carico dell'### (v. l'art. 1, comma 268, della l. n. 266 del 2005, l'art. 1, comma 1, della l. n. 105 del 1991, e l'art. 1, comma 1, della l. n. 214 del 1982). Pertanto, il principio di automaticità delle prestazioni trova un limite esplicito nel combinato disposto degli artt. 2116, primo comma, c.c., e 27 del r.d.l. n. 636 del 1939. Con riferimento alla prescrizione dei contributi dovuti dalla ### s.p.a., quindi, la ### territoriale non ha violato il principio stabilito dall'art. 2116 cit., perché nel ritenere rilevante la questione della prescrizione dei contributi dovuti dalla stessa si è attenuta ai principi di diritto sopra richiamati.  14. Con riferimento alla possibilità per il giudice del rescissorio di esaminare l'eccezione di prescrizione, nella motivazione della sentenza impugnata si dà atto delle seguenti circostanze: a) con sentenza n. 158/2014, il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato il ricorso proposto da ### ritenendo intervenuta la prescrizione del diritto, non potendosi applicare l'art. 2116 c.c. in quanto la fattispecie non concerneva la contribuzione obbligatoria; b) la ### d'appello, con sentenza n. 367/2016, aveva respinto l'appello proposto da ### affermando che l'accordo transattivo stipulato dalle parti, con rinuncia del lavoratore alla contribuzione oggetto di controversia, fosse perfettamente valido ed efficace; c) in quanto integralmente vittoriosa in grado di appello, la ### non era tenuta a sollevare nuovamente la questione dinnanzi alla Cassazione mediante ricorso incidentale, per cui l'eccezione poteva essere esaminata nel giudizio di rinvio. La parte ricorrente non deduce, né tantomeno trascrive, l'esistenza di una statuizione relativa alla prescrizione da parte 8 della ### d'appel lo nell a fase antecedente a quella resci n- dente.  15. Si intende dare continuità al costante orientamento di questa ### secondo cui al giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, e «pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio» (v. Cass. n. 14813 del 2023).  16. Avuto riguardo alle considerazioni che precedono deve in primo luogo escludersi, come ritenuto anche dal Giudice del rescissorio, che sulla questione della prescrizione si fosse formato il giudicato implicito.  17. In secondo luogo, l'ordinanza rescindente n. 18370 del 2020 si è pronunciata, accogliendoli, sui primi tre motivi del ricorso proposto da ### avverso la sentenza della ### d'appello di Caltanissetta n. 367/2016, che era stata censurata: a) per aver at tribuito natura volontaria alla contribu zione prevista dall'art. 6 della l.r. ### n. 42 del 1975; b) per aver attribuito natura retributiva, anziché assistenziale, all'indennità di prepensionamento percepita da ### c) per aver ritenuto che la contribuzione volontaria aveva formato oggetto di conciliazione innanzi all'ufficio provinciale del lavoro.  18. In breve, con la menzionata ordinanza è stata giudicata erronea la sentenza d'appello nella parte in cui aveva affermato la validità delle rinunce ai diritti contributivi sottoscritte dal lavoratore presso l'### del #### questa ### difatti, la fattispecie configurava un'ipotesi peculiare di 9 assunzione pubblica dell'onere contributivo previdenziale scaturente dalla scelta di dismettere l'attività mineraria da parte della ### siciliana. In quest'ottica l'obbligazione contributiva è stata qualificata come un'obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale totalmente generata dalla legge, con la conseguenza che l'adempimento di essa da parte della ### rientrava nell'alveo dei diritti previdenziali di cui all'art. 38 ### e, viceversa, le prestazioni connesse a tali diritti non rientravano nella disponibilità dei lavoratori, i quali non potevano validamente rinunziarvi.  19. I principi di diritto di Cass. n. 18370/2020, dunque, sono stati enunciati con esclusivo riferimento alla fattispecie devoluta alla cognizione della ### dai motivi a critica vincolata, ossia l'estinzione della pretesa fatta valere dalla parte privata per effetto dell'atto transattivo sottoscritto dall'ex dipendente presso l'### del ### Nessun principio di diritto è stato invece formulato dalla ### con riferimento ad altri fatti estintivi della pretesa della parte privata, quale la prescrizione, siccome non oggetto dei motivi di ricorso.  20. Appare evidente, quindi, che non può dirsi preclusa dal vincolo scaturente dalla pronuncia di annullamento la disamina, da parte della ### territoriale quale giudice del rinvio, dell'eccezione di prescrizione riproposta dalla ### e dall'### La pronuncia di questa ### difatti, ha avuto per oggetto un profilo della controversia affatto diverso, ossia quello relativo alla validità delle rinunce con le quali il lavoratore aveva disposto dei diritti previdenziali connessi al suo prepensionamento. La decisione della ### territoriale, cioè, non elude in alcun modo gli effetti della pronuncia di annullamento, perché l'eccezione di prescrizione è nettamente distinta, sul piano giuridico, da quella di improponibilità della domanda per intervenuta transazione. 10 21. In conclusione, deve affermarsi che: a) non si è formato alcun giudicato sull'eccezione di prescrizione; b) non è stato enunciato alcun principio di diritto ex art. 384 c.p.c. con riferimento alla questione della prescrizione; c) il Giudice del rinvio ha pronunciato sulla eccezione di prescrizione sollevata dall'### e da ### nei limiti delle conclusioni già spiegate nel procedimento definito con la sentenza n. 367/2016, e dunque in piena conformità con il combinato disposto degli artt. 384 e 394, terzo comma, c.p.c.  22. ### territoriale, nel delibare l'eccezione di prescrizione dei contributi e nel ritenere che la prescrizione venisse in rilievo quale limite al prin cipio di automaticit à delle prestazioni, ha fatto corretta applicazione di tutti i principi di diritto che governano la materia. Segnatamente, la ### d'appello ha accolto l'eccezione di prescrizione sul presupposto: a) della irrilevanza ─ ai fini della interruzione della prescrizione ─ della istanza di regolarizzazione dei contributi presentata d al lavoratore; b) della durata quinquennale del termine necessario per la prescrizione dei contributi, nonostante la denuncia presentata dal lavoratore; c) della mancanza di quals iasi atto interr uttivo da parte dell'### soggetto creditore della obbligazione contributiva.  23. Con riferimento al termine della prescrizione, la ### territoriale ne ha correttamente affermato la durata quinquennale, come previsto dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995. 
Nell'ordinanza n. 18370/2020 questa ### ha avuto modo di chiarire che la contribuzione relativa all'indennità di prepensionamento spettante ai di pendenti dell'### o per l'anticipa ta risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 6 della l.r. ### n. 42 del 1975, posta dall'art. 4 della medesima legge a carico della ### - alla quale è subentrata 11 la Risan amento e ### (R.E.S.A.I.S.) s.p.a. - non può formare oggetto di valide transazioni perché cost ituisce una cont ribuzione obbligatoria di fonte legale, con finalità assistenziale. In particolare, ha precisato che, pur se per il tramite del rinvio operativo allo schema della contribuzione volontaria propria del sistema generale, la fattispecie configura un'ipotesi di assunzione pubblica dell'onere contributivo previdenziale scaturente dalla scelta di dismettere l'attività mineraria da parte della ### siciliana. ### contributiva si presenta, quindi, come un'obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale totalmente generata dalla legge e, pertanto, il suo adempimento rientra nell'alveo dei diritti previdenziali ex art. 38 ### 24. Il Giudice del rescissorio si è uniformato all'esposto principio di diritto e ne ha tratto le conseguenze espressamente previste dalla legge. Una volta qualificata l'obbligazione contributiva nei termini sopra indicati, difatti, deve trovare applicazione il termine di prescrizione q uinquen nale previsto in via generale dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995 (nello stesso senso, v. Cass. n. 9865 del 2019).  25. Con riferimento alla questione del raddoppio del termine di prescrizione quinquennale in ragione della denuncia presentata dal lavoratore, in disparte dal difetto di specificità della censura (nel motivo non viene trascritta la denuncia asseritamente presentata dal ricorrente), la ### territoriale ha esattamente osservato che il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge (cioè dal 17 agosto 1995), dal momento che la suddetta denuncia ha unicamente l'effetto di mantenere il termine decennale 12 per i crediti maturati anteriormente e non può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione (v. Cass. n. 5820 del 2021).  26. Nel caso in esame viene in considerazione il credito per l'obbligazione contributiva relativo al periodo compresso tra il 1995 ed il 2009. Per la contribuzione successiva all'entrata in vigore della l. n. 335 del 1995, la ### territoriale ha fatto corretta applicazione dell'art. 3, comma 9, cit., posto che la denuncia del lavoratore non poteva produrre l'effetto di raddoppiare il tempo necessario per prescrivere il credito per il pagamento dei contributi previdenziali oggetto di causa, da cinque a dieci anni. 
Quanto alla contribuzione antecedente all'entrata in vigore della legge citata, l'istanza indicata dal ricorrente (risalente al 18 giugno 2009) sarebbe stata inoltrata quando la prescrizione, anche decennale, era già maturata, sicché a tale atto non può certamente ascriversi l'effetto di conservare il regime prescrizionale previgente (v., al riguardo, Cass., Sez. Un., n. 15296 del 2014, secondo cui per i contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all'entrata in vigore della l. n. 335 del 1995 e per i quali, a tale data, non sia ancora integralment e maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui la denuncia prevista dall'art. 3, comma 9, della l. cit. sia intervenuta nel corso del quinquennio dallo loro scadenza).  27. Anche con riferimento al tema della interruzione della prescrizione nelle obbligazioni contributive la ### territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, espressamente richiamato in parte motiva ed al quale si intende dare continuità, secondo cui nessuna interruzione della prescrizione dei contributi può aversi pe r fatto che non sia imputabi le all'ente 13 previdenziale (v. Cass. n. 6311 del 2021). Ed infatti, essendo l'### l'unico titolare del credito relativo ai contributi previdenziali, gli atti che possono essere idonei ad interromperne la prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., debbono necessariamente provenire dall'### previdenziale. È irrilevante, quindi, l'iniziativa anche giudi ziale del lavoratore, pe rfino quando abbia messo capo alla condanna del proprio datore di lavoro al pagamento dei contributi omessi, qualora l'### non abbia partecipato al giudizio (così Cass. n. 7104 del 1992, cui ha dato continuità Cass. n. 3661 del 2019).  28. La den uncia presentata dall'odierno ricorrente è dunque priva di effetti sia con riferimento al raddoppio del termine necessario per la prescrizione dei contributi, sia con riferimento all'interruzione del medesimo termine.  29. Inoltre, parte ricorrente censura la decisione della ### territoriale laddove non ha ritenuto che la prescrizione dei contributi decorresse dal giorno dell'entrata in vigore della l. n. 266 del 2005, cioè la norma che aveva esteso a tutti i dipendenti dell'industria mineraria i benefici contributivi previsti per i lavoratori addetti alle miniere di zolfo, perché solo a far tempo da quel momento egli avrebbe potuto far valere i propri diritti.  30. Innanzitutto, va ricordato che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione è la data di maturazione dei singoli diritti contributivi, come previsto in termini generali l'art. 55 del r.d.l.  n. 1827 del 1935, secondo cui «I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».  ### il costante orientamento di questa ### al quale si intende dare continuità, «il dies a quo della prescrizione del credito ai contributi, quinquennale o decennale, in ragione del termine - caso per caso - applicabile, decorre, dunque, dal giorno 14 21 del mese successivo a quello in cui matura il diritto alla retribuzione» (v. Cass. n. 16228 del 2023, in motivazione).  31. Non può ritenersi coincidente l'exordium praescriptionis con l'entrata in vigore della legge d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 268, della l. n. 266 del 2005, posto che il contenuto precettivo, espressamente qualificato come interpretativo e non novativo della norma, esclude che essa possa configurare un fatto idoneo a rimuovere un impedimento giuridico alla maturazione della prescrizione, che, pertanto, ha iniziato a decorrere sin dal momento di insorgenza del diritto sulla base della legge interpretata n. 214 del 26 aprile 1982 (v. Cass. 12386 del 2000).  32. Il Giudice del rescissorio non ha fatto alcuna espressa statuizione con riferimento alla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione. Tuttavia, dalla motivazione risulta che: a) i contributi ### riguardano il periodo dal 1995 al 2009; b) il termine di prescrizione è quinquennale ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995; c) il termine di prescrizione non è mai stato interrotto dal creditore, ossia l'### In buona sostanza, la conclusione alla quale è pervenuta la ### d'appello lascia intendere che il termine di prescrizione sia stato effettivamente computato secondo il principio di diritto sopra richiamato e, dunque, dalla data in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati.  33. Non appare peraltro pertinente il richiamo, operato dal ricorrente, alla sentenza della ### costituzionale n. 69 del 2014, la qual e ha ribadito «come l'effic acia retroattiv a della legge trovi, in particolare, un limite nel «principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico», il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (sentenze n. 15 170 e n. 103 del 2013, n. 271 e n. 71 del 2011, n. 236 e n. 206 del 2009, per tutte)». Nel caso esaminato dalla ### si trattava, tuttavia, della norma dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, che prevedeva che il diritto ad accessori o ratei arretrati di prestazioni pensionistiche già riconosciute - diritto il cui titolare confidava, sulla base della pregressa consolidata giurisprudenza, essere unicamente soggetto alla prescrizione decennale - si estinguesse (in assenza di una decisione di primo grado), ove la domanda - di accessori o di ratei arretrati - non risultasse, rispettivamente, proposta nel più ridotto termine triennale di decadenza od in quello quinquennale di prescrizione. Dunque, si verteva in un caso di decadenza processuale, non assimilabile alla fattispecie concreta oggetto di scrutinio nel presente giudizio.  34. Per l'effetto, deve concludersi che il Giudice del rescissorio, nel ritenere fondata l'eccezione di prescrizione dei contributi, si è uniformato non solo ai principi di diritto stabiliti nella fase rescindente ma, più in generale, ai principi di diritto che governano la materia. 
Le censure complessivamente oggetto dei primi tre motivi di ricorso sono quindi infondate.  35. Con l'ultimo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza di appello sarebbe viziata in quanto la ### avrebbe errato a disporre la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio.  36. Il motivo è inammissibile, in quanto finalizzato a un generico riesame delle valutazioni operate dal giudice di merito ai fini dell'individuazione del regolamento delle spese processuali e, in particolare, circa l'opportunità di procedere alla compensazione 16 integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio, valutazione riservata esclusivamente al giudice di merito.  37. Alla luce dell e espost e considerazioni, dunque , il ricorso dev'essere rigettato.  38. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo tenendo conto dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), vanno poste a carico del ricorrente.  39. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. 
Spetta all'amministrazione verificare la debenza del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liq uida per ciascuno di essi in € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.  ### 17  

Giudice/firmatari: Mancino Rossana, Ariola Luca

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4920/2021 del 23-02-2021

... stessa. A supporto di tale conclusione si pone la giurisprudenza di questa Corte relativa alla necessaria "non imputabilità" al difensore dell'esito negativo della comunicazione alla sua casella di PEC (si vedano: Cass., 6-3, n. 3164 dell'11/2/2020: "La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di aver rinvenuto la casella Pec del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi"; Cass., 6-5, n. 3965 del 18/2/2020: "la mancata consegna all'avvocato della comunicazione o notificazione inviatagli a mezzo posta elettronica certificata produce effetti diversi a seconda che gli sia o meno imputabile: nel primo caso le notificazioni/comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; nel secondo attraverso l'utilizzo delle forme ordinarie previste dal (leggi tutto)...

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1980 ORDINANZA sul ricorso 25755-2018 proposto da: ##### 1 ### D'##### D'############## rappresentati e difesi dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima in ### via ### 10, pec: a. Le 'CdaVVCCaliaJ - ricorrenti - contro ### (già ### BV), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati ### LIMATOLA e ### ed elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dei medesimi in ### 257, pec: J*###:vac - controricorrente - avverso la sentenza n. 259/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella 2 camera di consiglio del 10/11/2020 dal ###. ### Considerato che: 1.11 Giudice di ### di ### con sentenza n. 338 del 2016, pronunciando su cause riunite proposte da vari soggetti titolari di utenze telefoniche ### nei confronti del gestore per i disservizi verificatisi nel Comune di ### e nella valle ### tra il 3 ed il 17 febbraio 2012 in conseguenza di fortissime nevicate abbattutesi sulla zona, con sentenza n. 16 del 24/6/2016, accolse le domande ritenendo che le interruzioni ingiustificate e senza preavviso costituissero fonte di responsabilità, in assenza di prova, da parte dell'operatore telefonico, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, danno che, a fronte di un evento costituito da un disservizio dovuto a fatto atmosferico eccezionale, si era concretizzato nel non essersi il gestore attivato tempestivamente per ripristinare il servizio. Il giudice riconobbe agli attori delle somme che liquidò in via equitativa.  ### propose appello rappresentando che il non esatto adempimento della prestazione era dipeso da impossibilità derivante da causa a sé non imputabile ed in particolare dalle reiterate e prolungate interruzioni dell'energia elettrica causate dalle eccezionali avverse condizioni atmosferiche dovute a nevicate abnormi.  2.11 Tribunale di Avellino, con sentenza n. 259 del 12/2/2018, ha accolto la tesi dell'appellante ritenendo esistente una ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c., dovuta ad eventi di forza maggiore talmente gravi da trovare ampio risalto nelle testate giornalistiche e nei mezzi di informazione e da richiedere l'intervento della ###. 
Tali eventi, connotati da imprevedibilità, eccezionalità e gravità, avevano interrotto il nesso eziologico tra l'evento ed il danno sofferto dalla clientela, anche alla luce della previsione contenuta nelle condizioni generali di contratto, 3 di una clausola di esonero da responsabilità del gestore per i casi in cui il servizio non fosse erogabile per motivi di forza maggiore. Anche l'espressa accettazione da parte degli utenti di tale clausola corroborava la tesi dell'esonero del gestore da responsabilità ai sensi dell'art. 1218 3.Avverso la sentenza, che ha altresì posto a carico degli utenti le spese del doppio grado, ### ed altri hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Ha resistito la ### con controricorso.  4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 C.p.C. 
Ritenuto che: 1. ### ritiene necessario esaminare prioritariamente una questione preliminare afferente alla validità della comunicazione di cancelleria -relativa alla presente adunanza - al legale difensore dei ricorrenti. Il difensore domiciliatario avvocato ### ha indicato nel ricorso il proprio codice fiscale ai sensi dell'art. 125 c.p.c., sicché si era domiciliata automaticamente nel proprio indirizzo di PEC figurante obbligatoriamente nel Reginde. Sicché, come era necessario a norma del combinato disposto dell'art. 366, ultimo comma, c.p.c. e 136, secondo comma, c.p.c., la Cancelleria ha proceduto all'individuazione della PEC dello stesso difensore nel Reginde (###) ed ha eseguito presso la relativa casella la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'adunanza. La comunicazione dell'avviso, tuttavia, è stata rifiutata dalla relativa casella di PEC dell'### (la ### ha attestato che la PEC è tornata sempre negativa) e la ### (peraltro dopo avere inutilmente tentato di telefonare allo studio dell'avvocato, con il risultato che il numero dava sempre occupato) ha proceduto ad eseguire la comunicazione a mezzo posta, ma essa è risultata tardiva, cioè si è perfezionata 1'8 ottobre 2020 e, dunque, senza l'osservanza del termine a difesa rispetto all'odierna adunanza. 
Ritiene il Collegio, peraltro, che detto ulteriore adempimento di cancelleria, di fronte al rifiuto della prima tempestiva comunicazione da parte della casella di 4 PEC del detto difensore, non risultava necessario, in quanto la comunicazione inviata e non andata a buon fine nella PEC del Reginde dell'### si deve ritenere non perfezionata per fatto imputabile al legale, inerente allo stato di detta casella di ### e dunque equivalente ad un rifiuto della stessa. 
A supporto di tale conclusione si pone la giurisprudenza di questa Corte relativa alla necessaria "non imputabilità" al difensore dell'esito negativo della comunicazione alla sua casella di PEC (si vedano: Cass., 6-3, n. 3164 dell'11/2/2020: "La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di aver rinvenuto la casella Pec del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi"; Cass., 6-5, n. 3965 del 18/2/2020: "la mancata consegna all'avvocato della comunicazione o notificazione inviatagli a mezzo posta elettronica certificata produce effetti diversi a seconda che gli sia o meno imputabile: nel primo caso le notificazioni/comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; nel secondo attraverso l'utilizzo delle forme ordinarie previste dal codice di rito"). 
La tardività della comunicazione a mezzo posta, dunque, non essendo dovuta tale ulteriore comunicazione è rimasta irrilevante.  ### rileva, inoltre, che nel ricorso l'### che non aveva indicato la propria ### ma, come s'è detto, aveva indicato il proprio codice fiscale, così rendendola individuabile nel Reginde, si era domiciliata in ### ed aveva inoltre, senza però indicare di volervisi domiciliare, espressamente dichiarato "per le comunicazioni i seguenti recapiti", facendo riferimento ad una PEC riferibile ad altro avvocato e ad un fax. Poiché detto avvocato, le cui generalità emergevano appunto solo dalla ### non risultava né in procura né come domiciliatario, il Collegio ritiene di doversi interrogare sul se l'unico difensore esercente in questa sede il ministero, cioè l'### abbia 5 inteso indicare come proprio domicilio la PEC di quell'altro difensore e, in caso di risposta positiva, sul se tale ipotetica domiciliazione si potesse ritenere idonea.  ### rileva che l'indicazione mancava e che, di fronte al chiaro tenore del già richiamato combinato disposto degli artt. 366, ultimo comma, e, soprattutto 136, secondo comma, là dove si fa riferimento alla trasmissione del biglietto di cancelleria relativo alle comunicazione "a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici", se quell'indicazione vi fosse stata sarebbe stata inefficace. 
Poiché l'ordinamento prevede che l'individuazione del difensore destinatario della comunicazione di cancelleria avvenga automaticamente, cioè al di là della indicazione espressa della ### attraverso la ricerca nell'apposito registro, si deve ritenere che una domiciliazione presso PEC di un difensore diverso da quello che esercita il ministero difensivo possa avvenire solo se a tale difensore si attribuisca la qualifica di domiciliatario, mentre si deve escludere che il difensore esercente il patrocinio possa indicare per le comunicazioni la PEC di altro soggetto, pur esercente la professione di avvocato, senza qualificarlo come domiciliat ###sia indicato, come nel caso di specie, il conferimento della qualità di domiciliatario, sebbene agli effetti digitali, la mera indicazione di una PEC riferibile ad un avvocato diverso da quello esercente il patrocinio con la mera dichiarazione di voler ricevere ad essa le comunicazioni, si risolve in una sorta di legittimazione dell'unico difensore ad indicare una PEC diversa da quella a lui riferibile secondo gli appositi registri e ciò senza una chiara assunzione di responsabilità qual è quella sottesa ad una dichiarazione di domiciliazione.  ### ritiene, dunque, che nulla osti alla trattazione.  2.Parte resistente ha pregiudizialmente sollevato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza o nullità della procura speciale per difetto dello ius postulandi assumendo che, pur risultando la procura speciale spillata all'originale del ricorso, non vi sarebbe traccia della suddetta procura nella 6 copia notificata del ricorso, non essendo sufficiente l'attestazione dell'ufficiale giudiziario della conformità della copia all'originale.  ### è infondata in quanto è da preferire l'orientamento più recente della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale "La mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione notificato, degli estremi della procura speciale conferita dal ricorrente al difensore, non determina l'inammissibilità del ricorso ove la procura sia stata rilasciata con dichiarazione a margine, o in calce al ricorso, in quanto in tal caso l'intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione dell'atto di impugnazione (Cass, L, n. 16540 del 19/7/2006)".  3. Parte resistente ha altresì sollevato un'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza ai sensi dell'art. 366, 10 co.nn. 3, 4 e 6 c.p.c. assumendo la mescolanza di elementi di fatto e di diritto, l'assenza di indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda, etc.  3.1. ### è certamente fondata quanto meno con riguardo al primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.  74 disp.att. c.p.c., ult. co. art. 87, disp. att. e artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 360 n. 5 c.p.c. Si assume che il Tribunale abbia basato la sentenza su una serie di documenti che non erano stati regolarmente depositati e che non avrebbero dovuto essere presi in considerazione, avendo la ### solo tardivamente ottenuto di ricostruire il proprio fascicolo in spregio alle normative vigenti. 
Il motivo è inammissibile per difetto del requisito della indicazione specifica degli atti fondanti ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto non pone questa Corte in condizioni di esaminare la censura, essendosi omesso di indicare gli atti processuali nei quali i ricorrenti abbiano trattato la questione nei gradi di merito, nonché di indicare i verbali dai quali poter desumere la tardività della richiesta e perfino il fatto storico - negato da parte resistente - dell'avvenuta ricostruzione del fascicolo di parte.  7 4. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1256, 2697 c.c. assumendo che la sentenza impugnata abbia illegittimamente ritenuto esistente la causa di forza maggiore anziché argomentare nel senso, dai ricorrenti auspicato, dell'inconfigurabilità di una causa sopravvenuta di impossibilità della prestazione non potendo una nevicata in zona montana costituire, in pieno inverno, un evento atmosferico eccezionale. Nel caso di specie l'impossibilità assoluta della prestazione non sarebbe stata dimostrata dalla ### e l'effetto estintivo dell'obbligazione avrebbe dovuto coincidere con un fatto totalmente estraneo alla sfera di controllo dell'operatore. Il Tribunale non avrebbe neppure ottemperato al principio di riparto dell'onere probatorio perché avrebbe automaticamente desunto l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dalla eccezionale nevicata verificatasi nella valle.  5. Con il terzo motivo di ricorso - omessa pronunzia e violazione degli articoli 1218, 1710, 1176 c.c. e 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - i ricorrenti censurano la sentenza per non aver motivato sulla diligenza o meno della condotta tenuta dall'operatore telefonico nel momento in cui venne a conoscenza dell'interruzione. Assumono che l'operatore, una volta venuto a conoscenza dell'evento interruttivo, avrebbe dovuto comunicare tempestivamente al cliente l'impossibilità di eseguire la prestazione adottando provvedimenti atti a contenere i danni.  6. I due motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e sono entrambi inammissibili in quanto volti a sollecitare questa Corte ad un riesame dei fatti e delle prove e perché non correlati alla ratio decidendi. ### sentenza ha, infatti, ragionato facendo riferimento all'impossibilità sopravvenuta della prestazione, alla diligenza tenuta dall'operatore e al factum principis che ha impedito il pieno ripristino di un servizio comunque erogato anche in situazione emergenziale, sia pur in modo non ottimale. 
I ricorrenti, anziché aggredire adeguatamente la ratio decidendi, si limitano a sostenere che il Tribunale abbia errato nel non presumere la colpa 8 dell'operatore come argomentato da questa Corte con sentenza Cass., 3 11914 del 10/6/2016, con la quale si è affermato che, in relazione ai rapporti contrattuali concernenti le utenze telefoniche, i doveri di diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto impongono all'impresa esercente servizi di telefonia di comunicare tempestivamente al proprio cliente l'impossibilità di eseguire la prestazione e di adottare gli opportuni provvedimenti al fine del contenimento dei danni. 
La sentenza impugnata, come si è illustrato, ha dato atto della presenza di una causa di forza maggiore e dell'assenza di colpa in capo all'operatore telefonico che, pur sorpreso da un evento eccezionale, fece in modo di garantire nei limiti del possibile il funzionamento del servizio. Questa specifica ratio decidendi non è espressamente impugnata sicché da ciò si trae conferma della inammissibilità del motivo.  6. Con il quarto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt.  1226 e 2059 c.c. e 112 c.p.c. - i ricorrenti censurano il capo di sentenza che ha ritenuto i danni neppure provati nell'an e nel quantum assumendo che la quantificazione avrebbe dovuto essere compiuta, come fatto dal giudice di / prime cure, sulla base di presunzioni fondate su nozioni di comune esperienza. t 5.1 Il motivo resta assorbito per la sorte dei precedenti e comunque sarebbe stato, se scrutinabile, infondato in quanto, sia per il danno patrimoniale sia per quello non patrimoniale, l'attore avrebbe dovuto fornire ed allegare la prova degli elementi costitutivi del medesimo e cioè sia del danno sia del nesso causale, non potendosi ovviare a tale onere né nel caso di liquidazione equitativa (Cass., 26/2/2003 n. 2874) né nel caso specifico del contratto di utenza telefonica rispetto al quale la giurisprudenza di questa Corte ha già richiesto in modo espresso la prova del danno, non potendo, dall'esistenza e dall'entità del disservizio, trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell'effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile (Cass., 3, n.27609 del 29/10/2019).  6. ### rileva, inoltre, che il presente ricorso presenta la medesima struttura di altro ricorso proposto dallo stesso difensore e deciso con 9 l'ordinanza n. ### del 2018, sostanzialmente con considerazioni non dissimili da quelle che qui si sono enunciate.  7. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. "raddoppio" del contributo unificato, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 1800 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15 °h. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale) a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### del 10/11/2020 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Moscarini Anna

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 403/2025 del 14-05-2025

... settembre 1980 n. 576, è stato poi ritenuto, dalla giurisprudenza, ridotto a cinque anni a seguito dell'introduzione dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare; il termine decennale è stato nuovamente reintrodotto a seguito di un successivo intervento normativo (art. 66 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 di nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), che ha precisato la non applicabilità dell'art. 3 legge 335/1995 alla ### Nell'interpretare i vari passaggi normativi succedutisi nel corso degli anni, la costante giurisprudenza di legittimità ha statuito che la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge 247/2012 (ossia, il termine decennale) si applica unicamente ai contributi maturati nel periodo successivo alla sua entrata in vigore (2.2.2013) nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (tra le molte: Cass. Civ. sent. n. 6729 del 18.3.2013 e in senso conforme, C. App. Milano sent. n. 1361 del 2019 e 1132 del 2018); di contro, nelle altre ipotesi continua ad applicarsi il regime di prescrizione antecedente (ossia, il termine quinquennale) previsto dall'art. 3 legge (leggi tutto)...

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### 1 di 10 N. 542/2024 R.G.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### lavoro Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 14/5/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado n. 542/2024 R.G. promossa da: ###. ### (Cod. Fisc. ###), che si difende in proprio ricorrente contro ### E ### (### Fisc. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### resistente #### controversie in materia di previdenza obbligatoria ### le parti concludevano come da rispettivi atti ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ed ex art. 24 c. 5 d.lgs. 46/1999 l'avv.  ### ha impugnato la cartella di pagamento ###776813000 di € 2.720,32 derivante dalle somme iscritte al ruolo 2023/### per contributi dovuti alla ### per l'anno 2011. 
Ha eccepito la nullità della cartella, in quanto, a fronte della notifica in data ### dell'avviso di accertamento contributivo dichiarativo avente ad oggetto i contributi 2011 e dell'invio, in data ### (ossia entro 60 gg dalla notifica) delle proprie osservazioni, la ### ha comunque iscritto a ruolo le somme, in violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 36- bis D.P.R. 600/73 e dell'art. 6, co. 1 e 5, Legge 212/2000; ha eccepito la tardività della contestazione del maggior reddito riferito al modello 5/2012; ha evidenziato di essere creditore dell'importo di € 525.931,34 nei confronti della ### a fronte della sentenza n. 310/2021 della Corte d'Appello di Brescia. Ha infine concluso chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese. 
Si è ritualmente costituita in giudizio la ### che nel respingere la prospettazione avversaria, ha evidenziato: che in data ### il ricorrente ha inviato richiesta di “regolarizzazione spontanea” in relazione ai redditi 2011 avendo omesso, nel termine previsto, l'invio del modello 5/2012; che il ### la ### nel riscontrare la richiesta, ha comunicato l'importo dovuto per contributi per l'anno 2011; che in data ### la ### ha contestato al ricorrente la sussistenza di una discrepanza tra i redditi dichiarati alla ### e quelli invece inviati all'### delle ### circostanza scoperta solo grazie alla sottoscrizione di una specifica convenzione per l'accesso ai dati dell'### Ha evidenziato che, effettivamente, nonostante l'invio delle osservazioni da parte del ricorrente il ###, per un “mero disguido”, ha ritenuto definitivo il citato accertamento e ha provveduto all'iscrizione a ruolo del debito. Ha evidenziato, svolgendo domanda riconvenzionale sul punto, che le somme oggetto di cartella esattoriale sono comunque dovute dal ricorrente (che non ha contestato nel merito la loro spettanza), alla luce del maggior reddito riscontrato e dei conseguenti maggiori contributi calcolati, nonché della disciplina del ### di ### anche in relazione alle sanzioni e interessi per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi. Ha evidenziato che la prescrizione dei contributi dovuti alla ### è decennale (ex art. 19 legge 576/1980 e poi art. 66 legge 247/2012) e che essa, tutt'al più, decorre dal 11.7.2013 ossia dalla data di invio del modello 5/2012, sicché, nel caso di specie, non è maturata alcuna prescrizione. Ha infine evidenziato che la sentenza della Corte d'Appello di Brescia ha statuito che la somma indicata dal ricorrente (per oltre € 500.000,00) è da restituire a ### e non direttamente al medesimo. Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e in ogni caso, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento di € 2.720,25 oltre interessi al tasso del 2,75% annuo, con vittoria di spese. 
La causa, istruita solo documentalmente, è stata poi discussa e decisa all'udienza del 14 maggio 2025, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di sentenza contestuale.  2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono sicché l'impugnata cartella esattoriale deve essere annullata.  2.1.- Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dalla ### per essere stata introdotta oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art 617 c.p.c.  ### avverso l'iscrizione a ruolo del debito contributivo è regolata dall'art. 24 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46 il quale dispone, al comma 5, che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”, come peraltro espressamente indicato nella cartella impugnata quale mezzo di impugnazione. ### per cui è causa è qualificabile quale opposizione contro l'iscrizione a ruolo e non invece quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avendo il ricorrente specificamente contestato l'avvenuta iscrizione a ruolo del debito contributivo in assenza di accertamento definitivo.  ### e non contestato è che la cartella per cui è causa è stata notificata il ### e che il ricorso è stato depositato il ###, sicché nessuna decadenza è intervenuta. 2.2.- Deve essere respinta anche la contestazione, formulata dal ricorrente, in ordine alla presunta violazione dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 di depenalizzazione, in quanto normativa non applicabile al caso di specie. Il presente giudizio ha infatti ad oggetto contributi non versati e sanzioni accessorie (di natura civile) previste dal ### di ### e non invece le sanzioni amministrative richiamate dalla legge 689/1981, derivanti dalla violazione di norme del tutto diverse e affatto sovrapponibili rispetto a quelle oggetto del presente giudizio.  2.3.- Deve essere invece accolta l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo effettuata da ### di conseguenza, la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata. 
È stato documentato che il ricorrente ha ricevuto in data ### la “informativa ai sensi dell'art. 74 del ### della ### Sociale” avente ad oggetto la “verifica dei dati reddituali mediante controlli incrociati con l'### per l'anno 2011 e 2012”; è poi stato documentato che, nonostante l'invio da parte del ricorrente in data ### delle proprie “osservazioni”, la ### ha ritenuto l'accertamento definitivo e ha quindi provveduto all'iscrizione a ruolo del debito. La stessa ### convenuta ha attribuito tale accadimento ad un “mero disguido” (pag. 3 memoria difensiva). 
Ebbene, l'art. 74 del ### della ### adottato da ### (cfr doc. 14 fascicolo ### prevede che “1. ### competente della ### quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati nell'art.63 del presente ### ne dà avviso all'interessato con PEC o lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla ### o con atto equipollente. 2. Nell'avviso vengono specificati: a) l'inadempienza riscontrata; b) l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi; c) l'invito a fornire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricezione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione; d) l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla ### 67 e) la misura della sanzione ridotta in caso di versamento diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla ### f) l'indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi ex art. 79 del presente ### 3. Qualora l'interessato faccia pervenire osservazioni in merito all'inadempimento contestato l'ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine: a) se l'inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all'interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all'annullamento dell'accertamento; b) se le osservazioni comunicate non escludono l'inadempimento, l'ufficio determina in via definitiva l'accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto e ne dà comunicazione scritta all'interessato con le specificazioni di cui al secondo comma, lettere b), e) ed f). 4. Qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni entro il termine di cui al secondo comma, lettera c), l'avviso di cui al primo e secondo comma acquista efficacia di accertamento definitivo”. 
In altri termini, la ### può procedere all'iscrizione a ruolo del debito previdenziale solo ed esclusivamente qualora l'accertamento diventi definitivo, circostanza che si verifica in due ipotesi: se l'interessato non fa pervenire le proprie osservazioni entro il termine di 60 giorni oppure qualora, a fronte delle osservazioni tempestivamente ricevute, la ### provveda ad inviare una seconda comunicazione all'interessato contenente gli esiti della determinazione effettuata in via definitiva, anche previa eventuale correzione di quanto inizialmente contestato. 
Ebbene, la ### convenuta, a fronte delle osservazioni formulate dal ricorrente il ###, non ha provveduto alla determinazione del debito in via definitiva né ha inviato la comunicazione prevista all'art. 74 comma 3 lett. b) del ### (provvedendovi solo in data ###, ossia dopo la notifica del ricorso introduttivo - cfr. doc. 11 fascicolo resistente). ### nel procedere direttamente all'iscrizione a ruolo del debito senza rispettare la procedura prevista, ha violato il ### di conseguenza, l'iscrizione a ruolo dell'importo rivendicato deve ritenersi illegittima e la cartella di pagamento deve essere annullata.  3.- ### della cartella non esime questo Giudice dall'esame della fondatezza nel merito della pretesa previdenziale azionata dalla ### Difatti, è principio consolidato quello secondo cui, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (tra le molte: Cass. Civ. sez. VI, ord. n. 17858 del 6.7.2018); la giurisprudenza ha peraltro evidenziato che tale principio si estende anche al caso in cui non vi sia esplicita domanda dell'ente, poiché l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali è una opposizione all'esecuzione, ossia un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'“an” e nel “quantum”, seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella ( Civ. sez. Lav, Ord. n. 1558 del 23/01/2020). 
Ebbene, la domanda riconvenzionale formulata dalla ### è fondata e deve trovare accoglimento.  3.1.- Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione formulata dal ricorrente di prescrizione della pretesa contributiva.  3.1.1.- In primo luogo, vi è da dire che il termine di prescrizione dei contributi dovuti alla ### è decennale. 
Il termine di dieci anni, originariamente introdotto dall'art. 19 comma 1 della legge 20 settembre 1980 n. 576, è stato poi ritenuto, dalla giurisprudenza, ridotto a cinque anni a seguito dell'introduzione dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare; il termine decennale è stato nuovamente reintrodotto a seguito di un successivo intervento normativo (art. 66 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 di nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), che ha precisato la non applicabilità dell'art. 3 legge 335/1995 alla ### Nell'interpretare i vari passaggi normativi succedutisi nel corso degli anni, la costante giurisprudenza di legittimità ha statuito che la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge 247/2012 (ossia, il termine decennale) si applica unicamente ai contributi maturati nel periodo successivo alla sua entrata in vigore (2.2.2013) nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (tra le molte: Cass. Civ. sent. n. 6729 del 18.3.2013 e in senso conforme, C. App. 
Milano sent. n. 1361 del 2019 e 1132 del 2018); di contro, nelle altre ipotesi continua ad applicarsi il regime di prescrizione antecedente (ossia, il termine quinquennale) previsto dall'art. 3 legge 335/1996. 
Nel caso di specie, la contribuzione di cui trattasi attiene all'anno 2011; è quindi pacifico che, al momento dell'entrata in vigore della L. 247/2012, il diritto non si era ancora estinto per prescrizione. Di conseguenza, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riassunte, ai contributi oggetto del presente giudizio deve applicarsi il termine di prescrizione decennale.  3.1.2.- Quanto al termine di decorrenza, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della legge 20 settembre 1980 n. 576 di riforma del sistema previdenziale forense “per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”. Di conseguenza, nel caso di specie, il dies a quo decorre dalla data di invio da parte del ricorrente del ### 5/2012 avvenuta in data ### con la richiesta di “regolarizzazione spontanea ex art. 14 ###”. La prescrizione è quindi stata utilmente interrotta dall'invio della successiva comunicazione ricevuta in 11.7.2022, qualificabile senza ombra di dubbio quale atto di costituzione in mora. 
A ciò si aggiunga che i contributi richiesti dalla ### conseguono alla scoperta, da parte dell'ente previdenziale, dell'effettivo maggior reddito dichiarato dal ricorrente all'### dell'### di cui ha avuto conoscenza solo a seguito dell'ostensione dei dati dell'### da parte dell'### per effetto di apposita convenzione stipulata tra le ### Ebbene, l'occultamento del maggior reddito posto alla base del calcolo dei contributi costituisce causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., sicché il termine di prescrizione non può che riprendere a decorrere a partire dalla scoperta del dolo, avvenuta, appunto, nell'anno 2022 per effetto dell'indagine effettuata dall'ente.  ### di prescrizione deve pertanto essere disattesa.  3.2.- Nel merito, vi è da dire che il ricorrente non ha specificamente contestato, nel ricorso, la spettanza o la congruità dei maggiori contributi e delle sanzioni calcolati dalla ### per l'anno 2011.  ### convenuto ha documentato che il ricorrente ha dichiarato un reddito professionale alla ### di € 55.938,00 e che, di contro, ha invece comunicato all'### delle ### con il ### 2012, un reddito di € 66.948,00.  ### ha quindi ricalcolato i maggiori contributi dovuti, quantificandoli in € 1.431,00 per contributo soggettivo ed € 110,00 per contributo modulare. Ha poi quantificato le sanzioni (il 50% del maggior contributo, ex art. 8 del ### e gli interessi di mora (al 2,75% annuo, ex art. 72 del citato ###, per un totale complessivo di € 2.720,25. 
I conteggi fanno corretta applicazione delle norme stabilite dal ### prodotto in giudizio, cui il ricorrente è soggetto avendovi aderito al momento dell'iscrizione alla ### Quest'ultima ha pertanto adempiuto all'onere probatorio gravante sulla medesima, avendo dimostrato sia l'an che il quantum del credito rivendicato. 
Di conseguenza, la domanda riconvenzionale deve essere accolta. 4.- ### di compensazione formulata dal ricorrente è inammissibile e comunque infondata. 
Da un lato, l'eccezione non è stata espressamente formulata nel ricorso introduttivo e nemmeno nella memoria di replica alla riconvenzionale (non depositata), essendo stata tardivamente introdotta solo nelle note di trattazione depositate nel corso del giudizio; essa è di conseguenza è inammissibile e non può essere esaminata. 
In secondo luogo, la sentenza dalla Corte d'Appello di Brescia n. 310/2021 (cfr doc. 4 fascicolo ricorrente), sulla base della quale si fonderebbe il controcredito pari ad € 525.931,34 rivendicato dal ricorrente, statuisce espressamente quanto segue: “P.Q.M. in riforma della sentenza n. 625/2020 del Tribunale di Bergamo sezione ### annulla la ricongiunzione e condanna l'appellante [ndr ### a restituire all'### le somme ad esse trasferite”. Dal tenore letterale del dispositivo della sentenza è evidente che il soggetto che ha diritto al pagamento della somma da parte di ### è ### e non invece l'odierno ricorrente. Del resto, allo scrivente Giudice In definitiva, il ricorrente deve essere condannato al pagamento della somma di € 2.720,25 oltre ulteriori interessi maturandi al tasso del 2,75% sino al saldo effettivo.  5.- Le spese devono essere poste a carico del principale soccombente e vengono liquidate secondo parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.  147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00 ad € 5.200,00) e quindi: € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 919,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 1.769,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento ###776813000 impugnata; 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l'avv.  ### al pagamento, in favore della ### convenuta, della somma di € 2.720,25 oltre interessi calcolati al tasso annuo del 2,75% dal dovuto al saldo effettivo; 3) condanna l'avv. ### al pagamento, in favore della #### convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 1.769,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva. 
Così deciso in ### li 14/05/2025 

Il Giudice
del lavoro


causa n. 542/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Possenti

M
1

Tribunale di Milano, Sentenza n. 9837/2025 del 18-12-2025

... posizione di tale parte, occorre premettere che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36 c.c. (cfr. Cass. civ., n. 8768/2018). In particolare, la giurisprudenza riconosce allo studio associato l'applicabilità delle disposizioni codicistiche dettate in materia di società semplice, sulla base dell'assunto che l'associazione tra professionisti costituisce una delle più rilevanti e concrete manifestazioni di detto tipo di società. Lo studio associato risulta dotato di una certa soggettività giuridica, dal momento che nei rapporti con i terzi lo studio associato si presenta come centro unitario di imputazione di situazioni di natura soggettiva. 3.2. Anche in sede di precisazione delle conclusioni, parte convenuta ha reiterato la richiesta di conversione del rito da semplificato a ordinario. La (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di ###. 127 ###.P.C.  ### esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue. 
Si comunichi. 
Milano, 18 dicembre 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### dott. ### all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. c.p.c. la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 418/2024 promossa da: ● ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso il difensore ricorrente contro ● ### (C.F.  ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliato in ### alla p.zza ###IV maggio n. 18, presso il difensore avv.  convenuto In punto: ### professionale ### Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data ###, la sig.ra ### ha convenuto in giudizio lo ### dott.ssa ### e dott. ### chiedendo, previa dichiarazione di risoluzione del rapporto contrattuale, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito in relazione alle prestazioni sanitarie offerte nella somma di euro 14.389,50, oltre al rimborso delle spese legali e tecniche.
La ricorrente esponeva la seguente vicenda sanitaria. 
Nel mese di luglio 2018, la sig.ra ### si recava presso lo ### dott.ssa ### e dott. ### a causa di una modifica della dimensione e del volume dei denti e le veniva consigliato di procedere con un rifacimento completo dell'arcata superiore, mediante l'apposizione di 14 corone e di quella inferiore mediante applicazione di 8 corone. La ricorrente accettava il piano cure proposto, il cui costo veniva preventivato in euro 5.200,00, prontamente versati a mezzo bonifici bancari. 
Le cure venivano, quindi, realizzate e completate nel mese di dicembre 2018. 
Tuttavia, nel mese di ottobre 2019 la ricorrente subiva l'improvvisa rottura del rivestimento ceramico tra i denti 21 e 22 dell'arcata superiore, prontamente contestata allo studio odontoiatrico in occasione di uno dei controlli periodici, ma la circostanza veniva minimizzata. Successivamente, nel mese di ottobre 2021, mentre si trovava in ### il ponte superiore anteriore, già compromesso, finiva con il cedere e si staccava. La ricorrente informava telefonicamente lo studio odontoiatrico e le veniva consigliato di rivolgersi con urgenza ad uno studio milanese per le cure necessarie, indicato dagli stessi convenuti nello studio ### s.r.l. 
Alla visita eseguita presso il suindicato studio, emergeva che il dente 1.3 era gravemente compromesso e non più salvabile; la ricorrente veniva invitata a rivolgersi allo studio odontoiatrico convenuto, che aveva eseguito l'impianto. 
Pertanto, nel mese di novembre 2019 la ricorrente si recava presso lo studio odontoiatrico convenuto, ove il dott. ### procedeva all'estrazione del dente, fissando il ponte con un cemento semipermanente e rimandando la paziente ad altro appuntamento. 
In occasione del successivo appuntamento, lo studio convenuto proponeva alla ricorrente di rifare il ponte oppure di mettere un nuovo impianto, in entrambi i casi con costi a proprio carico. La sig.ra ### si rivolgeva, quindi, ad altro professionista che rilevava l'imperita esecuzione del ponte realizzato dal convenuto. 
A seguito della malpractice medica, la sig.ra ### subiva danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale consistenti nelle spese da sostenere per le nuove cure, nella restituzione degli importi versati e nel danno biologico sofferto. 
Pertanto, la sig.ra ### proponeva il presente giudizio. 
Con decreto pronunciato in data ###, il ### fissava l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno 10-05-2024, da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 14-05-2024 il ### invitava parte ricorrente al deposito della notifica dell'atto introduttivo e del decreto giudiziale effettuata al convenuto. 
Alla successiva udienza del 28-06-2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il ### rilevata la violazione dei termini a comparire di cui all'art. 281 undecies c.p.c., rinviava il procedimento all'udienza del 12-11-2024 per la rinnovazione della notifica degli atti alla parte convenuta. 
In data ### si costituiva in giudizio lo ### eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione proposta dalla sig.ra ### per erronea vocatio in jus ovvero la carenza di legittimità passiva dello studio convenuto, con conseguente estromissione dello stesso; chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa degli odontoiatri ### e ### chiedendo il mutamento del rito da semplificato a ordinario e, nel merito, contestando la ricostruzione dei fatti effettuata dalla ricorrente, con conseguente rigetto della domanda proposta. 
All'udienza del 12-11-2024, il ### respingeva le istanze preliminari della parte convenuta e disponeva consulenza medico legale sulla persona della ricorrente, nominando quali CTU la dott.ssa ### e il dott. ### All'esito del deposito della perizia, all'udienza del 15-07-2025, il ### tentava la conciliazione tra le parti, che dava esito negativo. Pertanto, la causa, matura per la decisione, perveniva all'udienza del 27-11-2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'esito dell'udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il ### pronunciava la sentenza, redatta in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.  2. Le questioni rilevanti nel giudizio La materia del contendere verte sull'accertamento della responsabilità contrattuale del convenuto ### con riferimento alle prestazioni odontoiatriche rese nei confronti della ricorrente. 
In particolare, in base alle allegazioni della sig.ra ### gli addebiti mossi al convenuto riguardano l'imperita esecuzione delle prestazioni odontoiatriche effettuate a far tempo dal mese di luglio 2018, dalle quali la ricorrente non avrebbe tratto alcun giovamento; secondo la prospettazione della sig.ra ### le prestazioni rese in maniera negligente e imprudente dallo studio convenuto avrebbero causato la caduta del ponte: in particolare, l'inidonea sigillatura e l'imperita posa avrebbero consentito che la saliva si infiltrasse sino a determinare il cedimento del dente 1.3. 3. Le eccezioni sollevate dalla parte convenuta 3.1. Preliminarmente, parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dello ### dott.ssa ### e dott. ### trattandosi di un soggetto privo di personalità giuridica e, quindi, privo della capacità di stare in giudizio autonomamente. 
La censura non è fondata. 
Richiamando il verbale d'udienza del 12-11-2024, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente (doc. n. 1 e 2), emerge che la sig.ra ### ha instaurato un rapporto di natura contrattuale con lo ### dott.ssa ### e dott. ### peraltro dal convenuto non contestato. 
Riguardo alla posizione di tale parte, occorre premettere che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36 c.c. (cfr. Cass. civ., n. 8768/2018). 
In particolare, la giurisprudenza riconosce allo studio associato l'applicabilità delle disposizioni codicistiche dettate in materia di società semplice, sulla base dell'assunto che l'associazione tra professionisti costituisce una delle più rilevanti e concrete manifestazioni di detto tipo di società. 
Lo studio associato risulta dotato di una certa soggettività giuridica, dal momento che nei rapporti con i terzi lo studio associato si presenta come centro unitario di imputazione di situazioni di natura soggettiva.  3.2. Anche in sede di precisazione delle conclusioni, parte convenuta ha reiterato la richiesta di conversione del rito da semplificato a ordinario. 
La richiesta è già stata rigettata all'udienza del 12-11-2024, il cui verbale si richiama integralmente.  4. La responsabilità professionale Nel merito, la domanda svolta dalla sig.ra ### risulta fondata ed è meritevole di accoglimento per le ragioni e nei termini che seguono. 
Ciò posto, in primo luogo, pare opportuno ricordare gli insegnamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia di responsabilità medica.
Nel caso di specie, trova applicazione il regime proprio della responsabilità di natura contrattuale, sia quanto alla ripartizione dell'onere della prova, sia in ordine ai principi relativi alla diligenza e al grado della colpa nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. 
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, è noto che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, sul tema, Cass. S.U. n. 13533/2001). 
Con specifico riguardo alla responsabilità sanitaria, costituisce indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta censurabile del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno (cfr. Cass. civ. n. 42104/2021; Cass. civ. n. 18392/2017; Cass. Civ., 26824/2017; Cass., n. 26825/2017; Cass. Civ. n. 3704/2018). 
Di converso, grava sul sanitario, quale debitore convenuto, l'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - sempre secondo un criterio di diligenza specifica - ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un diverso evento a lui non imputabile. 
Tali affermazioni sono poi state meglio precisate dalla Suprema Corte con la recente sentenza 10050/2022 secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.  5. ### della responsabilità ### posto, nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale disposta nel corso del presente procedimento, che ha potuto sottoporre a visita medico legale la danneggiata, nonché esaminare e valutare la documentazione medica prodotta in atti. 
Al riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. n. 6155/2009). 
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. n. 4792/2013).  ### un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è, infatti, un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. n. 12387/2020). 
Quanto, infine, alla natura dei poteri dei ### va segnalato il recente arresto delle ### secondo cui il ### d'### è un ausiliario del ### che gode di un'investitura pubblicistica nel nuovo ### di rito (a dispetto di quanto accadeva nel ### del 1865) e dunque le indagini che il Consulente deve espletare ex art. 194 c.p.c. sono le stesse che compirebbe il ### se fosse dotato delle necessarie cognizioni tecniche. Si deve quindi oggi ritenere definitivamente superato l'opposto orientamento, formatosi a seguito della sentenza n. ###/2019, che riteneva applicabili al CTU le preclusioni previste per le parti. ### giungono a tale conclusione valorizzando la circostanza che i poteri del CTU nello svolgimento del suo incarico derivano direttamente dal ### che lo ha nominato e, dunque, sono esercitabili, sotto il profilo istruttorio, negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal ### Pertanto, per il ### d'### non operano le preclusioni che operano per le parti poiché il perito, godendo dei medesimi poteri di accertamento del ### analogamente a quest'ultimo può procedere d'ufficio anche nel caso in cui le parti siano incorse nelle preclusioni (in tal senso, si vedano l'art. 118 c.p.c., l'art. 213 c.p.c. e l'art. 2711 c.c.). 
Di conseguenza, così come il ### non subisce alcuna preclusione ben potendo esercitare poteri istruttori d'ufficio (ex art. 183, comma 8, c.p.c.), “anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”. 
Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dai CTU dott.ssa ### e dott.  ### i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato la sig.ra ### (pagg. da 4-11) hanno accertato quanto segue: “Sulla base delle condizioni cliniche riscontrate agli elementi dentali ed alle ### vi era indicazione ai trattamenti proposti. Stante la condizione di bruxista della perizianda, ben evidente antecedentemente al piano di cure proposto, venne dai sanitari dello #### omesso l'allestimento di una placca occlusale ### che la ###ra ### avrebbe dovuto indossare immediatamente dopo la cementazione dei manufatti protesici definitivi (pag. 20- 21). 
Con riferimento alle conseguenze negative derivate dall'operato della parte convenuta, i CTU hanno rilevato che “In nesso causale con l'omesso allestimento di un bite è derivata la perdita dell'elemento 13 e la necessità di rieseguire ex novo il manufatto protesico frontale 13-12-11-21-22-23. ### di una placca di svincolo avrebbe consentito di correggere gli effetti negativi del bruxismo sulle strutture protesiche e sui sottostanti monconi dentali, portando anche beneficio al disturbo temporomandibolare (### diagnosticato dai sanitari dello ###
Vadalà”. 
Proseguono i CTU evidenziando che “In base alla diagnosi inizialmente formulata i trattamenti attuati alla perizianda non sono risultati effettuati con la dovuta diligenza. (…) Le buone pratiche cliniche di settore e le raccomandazioni cliniche in odontostomatologia del Ministero della ### indicano che il bruxismo riveste particolare importanza per le negative conseguenze che può cagionare nei trattamenti protesici ed a livello di denti, parodonto e del cavo orale in genere. ### prescrizione di una placca di svincolo in un soggetto parafunzionale ed affetto da DTM costituisce una violazione dei doveri di diligenza e perizia tecnica. (…) Le terapie programmate presso lo ### sono da considerarsi routinarie nell'attività odontoiatrica, prive di particolari difficoltà tecniche. 
Le prestazioni in concreto attuate non sono risultate effettuate in conformità alle regole all'epoca acquisite al corredo scientifico del settore odontoiatrico” (pagg. 21-22). 
I tecnici del ### hanno, quindi, rilevato profili di censurabilità nell'operato della parte convenuta, con espresso riferimento alla fase esecutiva. 
Concludendo, quindi, il quadro probatorio sull'accertamento della responsabilità, i consulenti hanno accertato che: ● l'errata esecuzione degli interventi induce a ritenere che il censurabile operato dei medici sia derivato da negligenza, imprudenza e imperizia; ● il comportamento della parte convenuta non è da ritenersi conforme alle linee guida e alle buone pratiche della comunità scientifica. 
Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi sussistente la responsabilità del convenuto, essendo risultati provati da parte della ricorrente, sia il nesso di causalità fra la condotta dei sanitari e il danno alla salute subito, sia la colpa della parte convenuta, essendo emersi chiaramente dalla relazione tecnica profili di negligenza, imprudenza e imperizia nell'esecuzione degli interventi. 
Parte convenuta non è riuscita a dimostrare che “l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. n. 18392/2017). 
Nel caso in esame, non vi è per l'appunto prova del fatto che la condotta della parte convenuta sia stata conforme alle regole dell'arte medica, risultando al contrario censurabile la sua condotta per come accertata dai consulenti del giudice. In particolare, i ### rispondendo alle obiezioni sollevate dai consulenti della parte convenuta, hanno evidenziato che “la causa della frattura dell'elemento dentale 13 è stata ricondotta dagli scriventi - in termini di più probabile che non - a difetti nell'esecuzione tecnica del manufatto protesico ed anche dalla accertata condizione di bruxista della signora ### clinicamente evidente antecedentemente alle terapie proposte dai sanitari di detto Studio” (pag. 25).
Infine, si osserva che, alla luce del chiaro e condivisibile percorso argomentativo svolto dai consulenti tecnici, non è neppure ipotizzabile un concorso colposo della ricorrente nella causazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., come invocato dal convenuto. 
Sul punto, appare esaustivo e condivisibile quanto risposto dai CTU al preciso quesito del ### “ Il comportamento della signora ### non ha in alcun modo contribuito a determinare i danni nella stessa derivati” (pag. 23). 
Sulla base della motivata valutazione dei ### che il Tribunale condivide e ritiene esaustiva, questo giudice ritiene che parte convenuta debba essere dichiarata responsabile e condannata a risarcire a parte ricorrente i danni cagionati dall'inesatto adempimento della prestazione sanitaria.  6. La liquidazione del danno ### premesso, si procede alla liquidazione del danno. 
Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.  6.1. Quanto al primo si osserva che secondo i più recenti l'insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria generale di danno che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio e presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento. Occorre dunque accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato.  6.2. Per quanto riguarda il danno-conseguenza subito dalla ricorrente, i consulenti hanno accertato quanto segue: “La componente temporanea del danno è quantificabile in 10 ### giorni di ITP al 25% ed ulteriori 30 ### giorni di ITP mediamente al 10%, con ripercussioni negative nello svolgere le consuete attività della vita quotidiana in misura percentuale sovrapponibile all'entità della inabilità biologica. Rispetto alle preesistenti condizioni cliniche gli esiti di natura permanente sono da correlarsi alla perdita dell'elemento dentale 13. 
Considerata la parziale emendibilità ottenuta attraverso la sostituzione implantare effettuata, nell'attualità è stimabile una lesione dell'integrità psico-fisica pari a mezzo punto percentuale (danno biologico permanente = 0,5%)” (pag. 22).  ### applicandosi i valori previsti dagli artt. 138 e 139 del ### delle ### (cfr Cass. civ. n. 28990/2019), considerando l'età della ricorrente al momento del fatto (57 anni) e utilizzando le ultime tabelle di cui all'art. 139 del ### delle ### aggiornate al 18-07-2025, il danno fisico permanente - stimato dai CTU nella misura del 0,5%, con riferimento alla perdita dell'elemento 13 - corrisponde all'importo di euro 368,50, mentre il danno da invalidità temporanea sofferto dalla sig.ra ### è pari a euro 308,99 (euro 56,18 al giorno). 
Si perviene, quindi, all'importo di euro 677,49 a titolo di danno non patrimoniale. 
Sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio da questo Tribunale devono essere calcolati gli interessi dovuti dall'illecito alla data di pubblicazione della sentenza. Per tale calcolo soccorre il criterio fatto proprio dalla Corte di Cassazione (cfr. n. 9194/2020) che, operata la devalutazione dell'importo oggi liquidato in moneta attuale fino al momento del fatto, calcola gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato anno per anno fino al versamento dell'acconto, che copre interamente il danno non patrimoniale. 
Dalla pubblicazione della sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.  6.3. Va altresì accolta la domanda di risarcimento del danno relativo alle spese mediche allegate dalla ricorrente nella misura di euro 1.850,00, come riconosciute anche dai ### Inoltre, deve essere riconosciuto alla ricorrente l'importo di euro 4.200,00 per gli interventi necessari per il rifacimento del ponte protesico di sei elementi, come accertato dai ### “In pertinenza ai fatti in esame in futuro sarà necessaria la realizzazione di un ponte definitivo di sei elementi (13-12-11-21-22- 23) ad un costo ammontante, in base al preventivo prodotto dalla ricorrente, a complessivi € 4.200,00 (quattromiladuecento/00)” (pag. 23). 
Su tali importi decorrono gli interessi legali dalla domanda giudiziale sino all'effettivo saldo.  6.4. Parte ricorrente ha chiesto, altresì, anche il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella somma di euro 5.200,00 a titolo di restituzione dei compensi versati allo studio convenuto.
Si osserva che la restituzione del corrispettivo presuppone l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento dei convenuti. 
Nel caso di specie, è pacifico che il rapporto professionale è già stato risolto, con la conseguenza che il compenso percepito dal convenuto pari a euro 5.200,00 dovrà essere parzialmente restituito in quanto la prestazione offerta si è rivelata solo in parte inutiliter data e cioè solo con riferimento al ponte di sei elementi (13-12-11-21-22-23) sui 22 realizzati. 
Considerato che il costo per la realizzazione del ponte per l'arcata superiore di 14 elementi e per l'arcata inferiore di 8 elementi praticato dallo studio convenuto è inferiore ai prezzi medi di mercato e ai prezzi indicati nel tariffario dei medici odontoiatri e che, quindi, il criterio del costo unitario non può essere utilizzato; considerato che solo 6 dei 22 elementi devono essere rifatti, si ritiene congruo disporre la restituzione di euro 1.500,00. 
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale. 
In definitiva, risulta dovuta alla ricorrente la complessiva somma di euro 8.227,49.  7. La liquidazione delle spese di lite ### soccombenza segue la condanna della parte convenuta a corrispondere alla ricorrente le spese di lite del presente procedimento - liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 e tenuto conto della concreta attività difensiva posta in essere - ivi comprese le somme versate dalla ricorrente ai CTU e ai consulenti di parte. 
Con riferimento a queste ultime, pare utile rammentare che si tratta di esborsi per consulenza tecnica di parte, al cui ristoro la parte vittoriosa ha diritto ove produca la notula del proprio CTP (cfr. Cass. 26729/2024: “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att.  cod. proc. civ.); nel caso di specie la produzione della notula del c.t.p. era sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività, con la conseguente erroneità della statuizione della corte territoriale secondo cui le spese di CTP devono parimenti restare a carico della parte essendo stata una libera scelta di quest'ultima nominare un consulente di parte”). 
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato le fatture del CTP dott. ### n. 14/2022 per euro 610,00 e n. 3/2025 per euro 1.220,00 (doc. n. 8 e n. 10) pari a complessivi euro 1.830,00 ed ha inserito la relativa richiesta nella quantificazione dei danni effettuata con nota del 16-11-2025, seppur in misura maggiore e non documentata.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, accoglie il ricorso e per l'effetto: 1) condanna lo ### al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, dell'importo complessivo di euro 8.227,49, oltre interessi come in motivazione; 2) condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese del presente procedimento, che liquida nella somma di euro 5.077,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002; 3) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di ### come da decreto di liquidazione del 12-07-2025; 4) condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di CTP pari a complessivi euro 1.830,00.  ### 18 dicembre 2025

causa n. 418/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Filippa Grillo, Roberta Maria Mandelli

M
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Tribunale di Genova, Sentenza n. 2330/2025 del 20-10-2025

... che, come da orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di prova di cessione di crediti in blocco (Cass., sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866; Cass. n. 17944 del 22 giugno 2023; Cass. 9412 del 5 aprile 2023), tale pubblicazione non esonera la cessionaria dall'onere di provare l'inclusione del credito specifico, nell'ambito della cessione in blocco, quando agisce in giudizio quale successore a titolo particolare. ### probatorio gravante sulla cessionaria può dirsi sicuramente assolto qualora l'avviso pubblicato in ### rechi indicazioni sufficientemente chiare e univoche, tali da consentire l'immediata e certa riconducibilità del credito azionato tra quelli oggetto della cessione in blocco. In assenza di tali requisiti, ai fini della prova dell'inclusione dei crediti tra quelli oggetto di cessione in blocco, si rende necessaria la produzione del contratto di cessione - con i relativi allegati - ovvero di altra documentazione idonea a comprovare l'effettivo trasferimento del credito specifico. Nel caso di specie, la banca cessionaria non solo ha documentato l'avvenuta pubblicazione nella G.U. n. 45 del 19/04/2022 (doc. 4), ma ha prodotto sia i documenti (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Genova Settima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "###").  nella causa civile di I ### iscritta al N. 11899/2024 R.G. promossa da: ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) con il patrocinio degli Avv.ti ### e ### presso il cui studio in ####.R. 
Ceccardi 2/10, sono elettivamente domiciliati.  ### contro: ### S.R.L. rappresentata (in forza di procura speciale conferita il ### per atto a rogito del ### di ### rep. ###, racc. 22224) da ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### come da procura in atti, ed elettivamente domiciliat ####### 5/6.  ###### e ### “Voglia l'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, I. in via preliminare e/o pregiudiziale, I.1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte intimante/convenuta/opposta, con conseguente immediata revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, nonché declaratoria di nullità, e/o inefficacia, e/o come meglio, dell'opposto atto di precetto, per i motivi di cui in atti; I.2. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle asserite ragioni di credito di parte intimante/convenuta/opposta, e/o l'estinzione del rapporto fideiussorio, sia per il decorso del tempo, sia ai sensi degli artt. 1956 e 1957 Cod. Civ., con conseguente immediata revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, nonché declaratoria di nullità, e/o inefficacia, e/o come meglio, dell'opposto atto di precetto, per i motivi di cui in atti; II. nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto, nonché dichiarare nullo e/o inefficacie, e/o come meglio, l'atto di precetto opposto, in quanto illegittimo/irrito/nullo e/o e/o recante pretese ragioni di credito estinte per prescrizione, e/o comunque infondate, e/o come meglio, per i motivi di cui in atti; III. in ogni caso, con vittoria di spese a favore degli scriventi ### i quali si dichiarano antistatari delle stesse”.  ### S.R.L.: “All'Ill.mo Giudice adito: In via ### Rigettare l'istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, ai sensi dell'art. 615, I comma, c.p.c. dell'efficacia esecutiva del titolo precettato formulate da controparte in quanto infondate sia in fatto che in diritto, non sussistendone alcun requisito e, in particolare, i gravi motivi il fumus bonis iuris e il periculum e, conseguentemente confermare la piena efficacia esecutiva del titolo azionato, con diritto di ### di procedere con le azioni esecutive necessarie al recupero del credito precettato; Rigettare l'eccezione avanzata dagli opponenti di difetto di legittimazione attiva dell'esponente, in quanto infondata in fatto e in diritto oltre che non sorretta da nessuna prova e per l'effetto dichiarare, per i motivi esposti, la legittimazione attiva di ### in persona del legale rapp.te pro tempore e, conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità del ### n. 4357/2013 tardivamente opposto e dell'atto di precetto notificato; Rigettare, per i motivi sia in fatto che in diritto esposti, la domanda degli opponenti di avvenuta prescrizione delle asserite ragioni di credito di ### nonché di estinzione del rapporto fideiussorio, in quanto infondate e prive di supporto probatorio e conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità del ### n. 4357/2013 tardivamente opposto e dell'atto di precetto notificato; #### l'inammissibilità e non fondatezza dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, primo comma, cpc proposta dagli opponenti alla stregua dei motivi sopra esposti con conseguente rigetto delle domande avanzate in quanto infondate in fatto e in diritto e conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità dell'atto di precetto notificato; Rigettare per tutti i motivi esposti la domanda di nullità e/o inefficacia e/o altra meglio vista dell'atto di precetto opposto nonché di prescrizione delle azioni di ### in quanto in fondate in fatto e in diritto e non provate e conseguentemente confermare l'efficacia e legittimità del ### n. 4357/2013 emesso da Tribunale di ### tardivamente opposto e dell'atto di precetto notificato. 
Sempre nel ### Ove ritenuta necessaria dall'###mo Tribunale, previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 con onere in capo agli odierni opponenti della relativa istanza, non essendo l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc inclusa nel novero dei procedimenti di cui all'art. 5 bis, primo comma della medesima legge: ### l'inammissibilità, per motivi esposti, della domanda di opposizione tardiva ex art. 650 cpc al ### n. 4357/2013 emesso dal Tribunale di ### in quanto e per l'effetto confermare l'efficacia e legittimità del ### n. 4357/2013 emesso da Tribunale di ### Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc al D.I.  4357/2013 previo, ove ritenuto, esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'artt.5 d.lgs.28/2010 con onere in capo agli odierni opponenti della relativa istanza non essendo l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc inclusa nel novero dei procedimenti di cui all'art. 5 bis, primo comma della medesima legge: Rigettare l'opposizione tardiva a ### ex art. 650 cpc, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto dichiarare la piena validità e legittimità del titolo azionato e conseguentemente confermare il ### n. 4357/2013 tardivamente opposto, nonché la sua efficacia, legittimità e decisione in esso presa, nonché dell'atto di precetto notificato. 
Con riserva di ogni più ampia difesa sia merito che in via istruttoria e di produzione documentale. 
Vinte le spese, con applicazione lite temeraria art. 96 cpc”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ##### e ### hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli il ### e con il quale ### S.r.l. ha intimato loro il pagamento della somma complessiva pari ad euro 490.664,02, ciascuno nei limiti di euro 382.178,11, oltre alle spese di precetto, in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 8649/2013 R.G. n. 4357/2013 emesso in data ###. 
Gli opponenti hanno eccepito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, l'avvenuta prescrizione del credito azionato, l'estinzione del rapporto fideiussorio per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., l'abusività delle clausole delle fideiussioni e dei contratti stipulati e, infine, il recesso dalle fideiussioni e l'estinzione delle stesse. 
Costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 27.01.2025, anche per il sub procedimento cautelare di sospensiva con apposita memoria, parte opposta ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione medesima. 
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo con ordinanza del 07.02.2025, all'udienza del 23.04.2025 la causa, ritenuta documentalmente istruita, è stata rinviata all'udienza del 08.10.2025 per la discussione orale e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.  2. ### è infondata per le ragioni che seguono. 
Sul difetto di legittimazione del creditore. 
Le parti opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione del creditore procedente ad agire esecutivamente per carenza di prova della titolarità del credito azionato, contestando l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa tra la ### cedente e il cessionario opposto.  ### non è fondata. 
Sul punto si osserva preliminarmente e in via generale che, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, la sola legittimata passiva è proprio la cessionaria che succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 c.1 L 190/1999 e 58 c. 2 e 4 T.U.B., la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla ### e tale adempimento produce ex lege gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie. 
Se è vero che la pubblicazione dell'avviso di cessione nella ### ai sensi dell'art. 58 TUB, sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 1264 c.c. (notifica o accettazione del debitore ceduto), è però altrettanto vero che, come da orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di prova di cessione di crediti in blocco (Cass., sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866; Cass. n. 17944 del 22 giugno 2023; Cass. 9412 del 5 aprile 2023), tale pubblicazione non esonera la cessionaria dall'onere di provare l'inclusione del credito specifico, nell'ambito della cessione in blocco, quando agisce in giudizio quale successore a titolo particolare. ### probatorio gravante sulla cessionaria può dirsi sicuramente assolto qualora l'avviso pubblicato in ### rechi indicazioni sufficientemente chiare e univoche, tali da consentire l'immediata e certa riconducibilità del credito azionato tra quelli oggetto della cessione in blocco. 
In assenza di tali requisiti, ai fini della prova dell'inclusione dei crediti tra quelli oggetto di cessione in blocco, si rende necessaria la produzione del contratto di cessione - con i relativi allegati - ovvero di altra documentazione idonea a comprovare l'effettivo trasferimento del credito specifico. 
Nel caso di specie, la banca cessionaria non solo ha documentato l'avvenuta pubblicazione nella G.U. n. 45 del 19/04/2022 (doc. 4), ma ha prodotto sia i documenti contrattuali dai quali origina il credito (cfr. produzioni da 5 a 12 opposta), sia la dichiarazione della cedente (prod. n. 3 opposta), che richiama la suddetta pubblicazione in GU, di intervenuta cessione del credito per cui è causa: Da tali documenti si evince chiaramente che la suddetta cessione ha incluso i crediti vantati nei confronti della ### S.p.A. in liquidazione (di cui gli odierni opponenti sono garanti in via solidale nella qualità di fideiussori). 
Nessun dubbio, quindi, che la sola legittimata ad agire esecutivamente sia proprio la società cessionaria opposta che, per effetto della cessione del credito, è succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente, compresi quelli per cui è causa. 
Sull'eccezione di prescrizione del credito azionato. 
Gli opponenti hanno eccepito la prescrizione del credito per essere stato azionato esecutivamente - tramite notificazione dell'atto di precetto avvenuta in data ### - oltre dieci anni dopo dalla notificazione del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo n. 8649/2013 del 27.11.2013; R.G. n. 4357/2013) effettuata in data ### nei confronti di #### e ### e in data ### per il sig.  ### Parte opposta ha però documentato l'avvenuta interruzione della prescrizione del credito riconosciuto dal titolo esecutivo versando in atti documentazione comprovante l'esistenza di svariati atti interruttivi della prescrizione effettuati dalla precedente titolare del credito ### anche anteriori alla formazione del titolo giudiziale. In particolare, a dimostrazione dell'interruzione del corso della prescrizione, parte opposta ha prodotto: - la lettera raccomandata A/R del 26.02.2013 (ricevuta in data ### da ### e ### e in data ### da ### e ### e dalla ### S.p.A. in liquidazione) con cui ### S.p.A. comunicava alla società e a tutti i garanti fideiussori la revoca degli affidamenti e la messa in mora per il pagamento del dovuto (prod. n. 13); - la comunicazione di recesso del 22.3.2013 dal contratto di c/c n. 175/1000/4594 e 175/1000/12710 (prod. n. 14); - la lettera raccomandata A/R del 02.05.2013 con cui ### S.p.A. comunicava alla società la risoluzione dal finanziamento n. 50807277 (prod. n. 16); - la comunicazione raccomandata A/R del 15.05.2013 (ricevuta in data ### da #### e ### e in data ### da ### e in data ### dalla ### S.p.A. in liquidazione) di messa in mora dei fideiussori per il pagamento del credito ancora vantato (prod. n. 17); - il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti depositato in data ### poi emesso in data ### e munito di formula esecutiva in data ###, notificato unitamente ad atto di precetto il ### (prod. n. 18); - l'atto di precisazione del credito nell'ambito della procedura di concordato preventivo della società debitrice aperta con decreto del Tribunale di ### in data ### (prod. n. 20 e 21). 
Parte opposta ha poi prodotto l'istanza, promossa dalla ### cedente in data ###, di insinuazione e di ammissione al passivo fallimentare della procedura concorsuale della società debitrice, aperta con sentenza del Tribunale di ### del 02.02.2017 (prod. n. 22 e 23): In relazione all'efficacia interruttiva di tale atto, trova applicazione il condivisibile principio di diritto ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, secondo cui: “La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura” (Cass., sentenza n. 16415 del 09.06.2023); principio espresso anche con specifico riferimento ai fideiussori del fallito da Cass., ordinanza n. 9638 del 19.04.2018, secondo cui “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.”. 
Da quanto sopra deriva, quindi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale del credito azionato attesa l'intervenuta interruzione della prescrizione già dalla data di insinuazione del passivo del 14.04.2017 e sino alla data di chiusura della procedura concorsuale, avvenuta ex art. 118 n.3 l.f. in data ### (prod.  24 opposta): Sull'eccezione di estinzione delle fideiussioni per decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 Parimenti infondata risulta l'eccezione di estinzione delle garanzie per decorso del termine di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., atteso che l'istanza di insinuazione al passivo del 14.04.2017 risulta tempestivamente effettuata dalla creditrice nel termine di sei mesi decorrente dalla data di dichiarazione di fallimento (dichiarato con sentenza del 02.02.2017: prod. n. 22 opposta). Infatti, “il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore” ( Cass. ordinanza n. 24296 del 16/10/2017). 
Sulla nullità dei contratti stipulati tra le parti e sulla qualità di consumatori delle parti attrici opponenti. 
Le parti opponenti hanno altresì contestato la validità delle fideiussioni e dei contratti intercorsi tra le parti eccependone la nullità poiché contenenti clausole abusive non oggetto di adeguata valutazione in sede monitoria, qualificando la relativa domanda quale “opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.” sulla scorta dei principi di diritto stabiliti dalla nota pronuncia della Corte di Cassazione n. 9479 del 06.04.2023. 
Sul punto, si ribadisce innanzi tutto quanto già affermato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo del 07.02.2025, in relazione all'inapplicabilità al caso di specie della suddetta sentenza e dei principi ivi affermati. 
Più nel dettaglio, va premesso, in generale, quanto alla qualificazione del garante come consumatore, che la Corte di Giustizia, con l'Ordinanza emessa in data ### all'esito del giudizio C-74/2015 (caso Tarcău c/ ### Comercială ###, ha ribaltato totalmente l'orientamento sino ad allora dominante nelle varie corti nazionali, e ha affermato la necessità di dare rilevanza non più al dato oggettivo dell'accessorietà del contratto di fideiussione rispetto a quello da cui origina il credito, bensì a quello soggettivo della qualità del fideiussore. In particolare, la Corte europea ha affermato che “quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un «consumatore» […] occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito”; ha concluso, poi, affermando che “spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva (…)”. 
La giurisprudenza di legittimità nazionale si è adeguata da tempo a tale orientamento, ritenendo sempre più spesso applicabile la disciplina consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica in favore di una società. Esplicativa è, sul punto, la sentenza del 16.01.2020 n. 742, nella quale la Corte di cassazione afferma che l'accessorietà fideiussoria “non può venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell'attività - professionale o meno - di uno dei contraenti; tanto meno, l'accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)”. La qualificazione del contraente persona fisica, infatti, deve essere valutata alla stregua del criterio generale del consumatore di cui all'art. 3 del Codice del consumo. Conclude, dunque, affermando che dev'essere considerato consumatore “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)”. 
Con l'ordinanza del 27.02.2023 n. 5868, le ### hanno confermato l'orientamento introdotto dalla giurisprudenza eurounitaria, superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, stabilendo che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che «Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società». 
Sulla scorta di tali principi le ### della Corte di Cassazione n. 9479 del 06.04.2023 hanno ulteriormente ribadito che, ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento. La recente giurisprudenza successivamente formatasi in materia ha poi avuto modo di precisare che “la qualifica di fideiussore consumatore non è automatica per le persone fisiche, ma dipende dallo scopo dell'atto. Un forte collegamento funzionale e oggettivo con l'entità debitrice, come il possesso di cariche sociali o quote rilevanti, sposta la natura della garanzia da atto privato a atto professionale” (Cass., ordinanza n. 8669 del 01.04.2025); e che “poiché i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), assumono poi rilievo profili quali l'entità della partecipazione al capitale sociale, o la qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore” (da ultimo, Cass., ordinanza n. 18834 del 10.07.2025). 
Ciò posto, nel caso di specie parte opposta ha prodotto la visura storica ### della società debitrice e la storia delle partecipazioni nella predetta società (prod. n. 27 e 29 opposta), da cui si evince la qualità di soci di tutti i garanti odierni opponenti, qualità assunta in data anteriore alla costituzione delle garanzie: • il Sig. ### era già socio e Presidente della società dal 30.10.1995; il Sig. ### era già socio e consigliere della società dal 30.10.1995 (cfr. prod. n. 27, pag. 57): Le fideiussioni a favore della società risultano sottoscritte dai ###ri ### e ### in data ###, per la somma iniziale di ### 430.000.000; aumentato nella linea di credito per la somma di ### 740.000.000 ciascuno in data ###, oggi euro 382.178,11 (prod. nn. 9 e 10 opposta); • ###re ### e ### erano già socie dal 30.4.1997 (cfr. rispettivamente prod. n. 29, pag. 2 e prod. n. 27, pag. 62). Le fideiussioni a favore della società risultano da esse sottoscritte in data ###, per la somma iniziale di ### 430.000.000; aumentato nella linea di credito per la somma di ### 740.000.000 ciascuno in data ###, oggi euro 382.178,11 (prod. nn. 11 e 12 opposta). 
Considerato che dalla visura camerale storica della società tutti gli odierni opponenti risultavano già soci (ciascuno per una quota sociale pari al 23,01% del capitale sociale di 600.000 euro, corrispondente a 138.062,00 euro; eccetto la sig.ra ### titolare di una quota sociale minore pari al 11,51% del capitale sociale e corrispondente a euro 69.031: cfr. prod. 27 pag. 6 e 61; prod. 29 pag. 2) al momento della sottoscrizione delle fideiussioni, si deve concludere che, dal punto di vista quantitativo la loro partecipazione sia dunque di entità “non trascurabile”, ai sensi della giurisprudenza comunitaria sopra citata. 
Non appare, pertanto, possibile affermare che gli stessi rivestissero la qualifica di consumatori all'epoca del rilascio delle fideiussioni. 
Peraltro, non solo risulta documentalmente dimostrato il possesso - come detto già al momento del rilascio delle garanzie - di una partecipazione rilevante al capitale sociale, ma anche una partecipazione attiva di tutti gli odierni opponenti nell'ambito della stessa società debitrice, attesa l'assunzione di diverse cariche sociali (il sig.  ### quale rappresentante dell'impresa nonché Presidente della società; il #### e la sig.ra ### quali soci e consiglieri della società; la sig.ra ### quale socia) o comunque lo svolgimento di attività strettamente correlate all'esercizio dell'impresa (si veda, ad esempio, il conferimento della delega ad operare sul conto corrente intestato alla società in favore della socia ### prod. n. 6, pag. 15 opposta; la mail del 19.03.2010 con cui la sig.ra ### chiede all'istituto di credito lo svincolo delle garanzie e contestualmente la concessione di un nuovo finanziamento: prod. n. 26 opposta). 
Depongono poi in favore della tesi della qualifica non consumeristica degli opponenti i seguenti ulteriori indici: - la stipulazione dei contratti di garanzia in epoca successiva rispetto all'ingresso dei garanti all'interno della compagine sociale; - la natura commerciale della società debitrice e la notevole rilevanza quantitativa degli importi garantiti (come detto, per ciascun fideiussore, pari ad euro 382.178,11); - la concessione delle garanzie per qualunque debito della società (c.d. fideiussione omnibus) non limitate a singole operazioni o attività; - la mancata allegazione da parte degli opponenti di aver svolto all'epoca della sottoscrizione delle garanzie una differente attività professionale. 
Da tutti gli elementi finora evidenziati emerge dunque, in modo inequivoco, l'insussistenza dei requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica agli opponenti, dovendo negarsi che essi abbiano concluso i contratti di fideiussione quali consumatori avendo, al contrario, agito nell'ambito della loro attività professionale, stipulando i contratti di garanzia per finalità tutt'altro che estranee all'impresa, ma proprio, invece, per affectio societatis. 
Ne consegue che, proprio alla luce dei principi di diritto stabiliti dalla pronuncia evocata dagli stessi opponenti, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. risulta in questa sede inammissibile, atteso il definitivo passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo portato in esecuzione. 
Pertanto, le eccezioni attinenti al merito (nullità delle clausole di cui alle fideiussioni e dei contratti stipulati, il recesso dalle fideiussioni intervenuto nel 2010 e, quindi anteriormente alla formazione del titolo, l'estinzione delle stesse: punti III e IV dell'atto di citazione) - a prescindere dalla loro fondatezza - sono inammissibili in questa sede. 
Il titolo esecutivo azionato esecutivamente è, infatti, costituito dal decreto ingiuntivo n. 8649/2013 del 27.11.2013 (R.G. n. 4357/2013) ed è pacifico in giurisprudenza che: • nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio (in senso conforme cfr. Cass. sentenza n. 22402 del 05.09.2008); • con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (in senso conforme cfr. Cass. sentenza n. 8928 del 18.04.2006); • in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede ###senso conforme cfr.  ordinanza n. 22090 del 02.08.2021); • nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione (in senso conforme, cfr. Cass. sentenza n. 12911 del 24.07.2012). 
Le eccezioni suddette dovevano, quindi, essere proposte in sede di merito, ossia nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. né, come detto, è più ammissibile l'opposizione tardiva consentita, in base alle ### n. 9479/2023, solo per far valere l'abusività delle clausole da parte del consumatore, qualifica esclusa nel caso di specie (cfr., ancora, Cass. n. 3277 del 18.02.2015: “l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è limitata all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia, in quanto l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo esecutivo può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscono il contenuto o di circostanze che in quanto verificate in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero ancora essere fatte valere nel procedimento di cognizione”). 
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta.  3. Le spese di lite, anche in relazione alla fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti opponenti. 
Le spese sono dunque liquidate, in conformità al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, per la fase cautelare: tipologia procedimenti cautelari, valore della causa nello scaglione di riferimento da euro 260.001 a euro 520.000, onorari corrispondenti ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e per la fase decisionale ed esclusa la fase istruttoria, e così euro 3.686,00 per la fase di studio della controversia, euro 1.559,00 per la fase introduttiva, euro 2.552,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 7.797,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge; per il merito: tipologia giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore della causa nello scaglione di riferimento euro 260.001 a euro 520.000, onorari corrispondenti ai parametri minimi per la fase istruttoria e ai medi per le restanti fasi e così euro 3.544,00 per la fase di studio della controversia, euro 2.338,00 per la fase introduttiva, euro 5.206,00 per la fase istruttoria ed euro 6.164,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 17.252,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge. 
In ultimo, deve respingersi la domanda formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c., atteso che l'infondatezza nel merito, seppur legata a profili giuridici, non è di per sé rivelatrice di mala fede o colpa grave, tenuto conto anche del fatto che le ulteriori censure evidenziate dalle parti opponenti esulano dal presente giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: - Rigetta l'opposizione; - respinge la domanda di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; - condanna le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.797,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, per la fase cautelare e in euro 17.252,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge per la fase di cognizione. 
Si comunichi.  ### 20.10.2025 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 11899/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Monteleone Chiara

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