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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 1931/2025 del 15-11-2025

... del destinatario, alla luce della giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 201 C.d.S.; ha altresì dedotto la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il ### non fosse titolare di alcuna autorizzazione, rilasciata dal Comune, per il transito in ZTL e che non avesse comunicato, entro tre giorni, il transito a servizio di soggetto diversamente abile. ### ha perciò concluso per il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. II.- In assenza di attività istruttoria, salva l'acquisizione del fascicolo di prime cure, la causa è pervenuta per la decisione all'udienza del 13.11.2025, svoltasi in modalità cartolare e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta da parte del Comune, viene decisa con deposito (leggi tutto)...

testo integrale

 TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale di Foggia, ### in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1659/2023 R.G. 
TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti; appellante #### (C.F. ###), in persona del ### p.t., elettivamente domiciliato presso gli avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono, giusta mandato in atti; appellato ####, in ottemperanza al decreto ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.10.2025, ha depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate e la causa è passata in decisione secondo il rito speciale vigente MOTIVI DELLA DECISIONE Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. 
I.- Con ricorso in appello depositato il ###, ### ha impugnato la sentenza n. 787/2022 del 28.9.2022, con cui il Giudice di ### di ### ha rigettato l'opposizione promossa dall'appellante contro i verbali di contestazione di violazione del ### della ### del
Comune di ### n. Z/1619/2021 del 08.11.2021, Z/1647/2021 del 09.11.2021, Z/1648/2021 del 09.11.2021, Z.1673.2021 dell'11.11.2021, Z/1676/2021 dell'11.11.2021 e Z/1715/2021 del 13.11.2021, tutti notificati il ### mediante consegna a mani proprie.  ### ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di ### ha ritenuto tempestive le notificazioni nonostante fossero state eseguite oltre i novanta giorni previsti dall'art. 201 C.d.S.; in secondo luogo, ha lamentato l'erronea valutazione di inesistenza di autorizzazione al transito in ### nonostante avesse dimostrato la propria qualità di residente della zona e, altresì, in virtù del fatto che il transito è stato effettuato a servizio di un soggetto disabile, come dimostrato dal tagliando comunale per disabili e dalla dichiarazione del trasportato in atti.  ### ha, quindi, rassegnato le proprie conclusioni insistendo per la riforma della sentenza di primo grado e il conseguente annullamento dei verbali impugnati, con condanna del Comune di ### alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Con memoria depositata il ###, si è costituito in giudizio il Comune di ### eccependo l'infondatezza dell'appello in fatto e diritto. 
Quanto al primo motivo di appello, l'appellato ha ribadito la tempestività delle notificazioni eseguite in data ### e, quindi, entro i novanta giorni successivi al tentativo di consegna del 27.1.2022, conclusosi negativamente per irreperibilità del destinatario, alla luce della giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 201 C.d.S.; ha altresì dedotto la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il ### non fosse titolare di alcuna autorizzazione, rilasciata dal Comune, per il transito in ZTL e che non avesse comunicato, entro tre giorni, il transito a servizio di soggetto diversamente abile.  ### ha perciò concluso per il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. 
II.- In assenza di attività istruttoria, salva l'acquisizione del fascicolo di prime cure, la causa è pervenuta per la decisione all'udienza del 13.11.2025, svoltasi in modalità cartolare e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta da parte del Comune, viene decisa con deposito telematico della sentenza. 
III.- In premessa, è opportuno svolgere alcune considerazioni in tema di principio di conservazione degli effetti della notificazione del verbale di contestazione differita per violazione del ### della strada, eseguita tempestivamente ma conclusasi negativamente per causa non imputabile al mittente.
Com'è noto, l'art. 201 C.d.S. prevede che, in caso di infrazioni al ### della strada non immediatamente contestabili, il verbale deve essere notificato entro novanta giorni dall'accertamento all'effettivo trasgressore o al proprietario del veicolo a motore munito di targa risultante dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A; inoltre, qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.   Alla notificazione, ai sensi dell'art. 201 comma 3 C.d.S., si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12 del ### cit., dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal ### di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. 
La notificazione a mezzo del servizio postale è regolata dalla legge n. 890/1982, secondo cui l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale: in tal caso, di regola l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario o a persona di famiglia convivente o altri addetto alla casa o al servizio del destinatario o al portiere dello stabile o al dipendente (art. 7 l.  cit.); in caso di assenza temporanea, l'operatore postale deposita il piego presso il deposito più vicino, dando notizia del tentativo di consegna al destinatario mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata affisso alla porta o immesso nella cassetta postale, con l'effetto che la notificazione dell'atto originario si ha per eseguita trascorsi dieci giorni dalla spedizione di tale ultima raccomandata (art. 8 l. cit.), mentre. in caso di irreperibilità assoluta, “fermo restando quando previsto dal 201 co. 3 c.d.s.”, l'operatore postale restituisce gli invii al mittente (art. 9 l.  cit.), che sarà, quindi, tenuto a procedere ad una nuova notificazione. 
In linea generale, quando la notificazione non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, la giurisprudenza di legittimità, facendo leva sul consolidato principio di scissione degli effetti tra notificante e notificato, ha da tempo chiarito che il mittente può conservare gli effetti della tempestività della notificazione eseguita ove, appreso dell'esito negativo, riattivi il processo notificatorio con immediatezza e svolga con tempestività gli atti necessari al suo completamento entro un tempo ragionevolmente contenuto (Cass. Sez. Un. n. 17352/2009), stabilendo, con riguardo all'art. 325 c.p.c., che il ragionevole tempo per la riattivazione del procedimento notificatorio è pari alla metà di quello originariamente previsto (Cass. Sez. Un.  14595/2016).
Tale principio, affermato con riferimento ai termini processuali, è stato esteso anche ai termini del procedimento notificatorio delle sanzioni amministrative per violazioni del ### della strada ex art. 201 del d.lgs. n. 285 del 1992 (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 28388/2017), in relazione alle quali deve ritenersi che l'onere di riattivazione del procedimento notificatorio vada assolto dal notificante con immediatezza e, comunque, non oltre “il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”. 
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il primo motivo di appello relativo all'eccepita tardività della notifica dei verbali di accertamento impugnati, è fondato e va accolto, atteso che il Comune, a seguito della prima notifica eseguita in data ### e non perfezionatasi per irreperibilità del destinatario (come si evince dall'avviso di ricevimento ritornato al mittente), si è attivato tardivamente e, precisamente, in data ### (mediante la notifica a mezzo messo comunale). 
A tal proposito, non appare in alcun modo condivisibile la tesi sostenuta dal Giudice di prime cure, secondo cui la notifica del 26.4.2022 è da considerarsi tempestiva in quanto effettuata prima dello scadere dei 90 giorni decorrenti dal 27.1.2022, ossia della dichiarazione di irreperibilità del destinatario da parte dell'agente postale, causa di interruzione del termine di cui all'art. 201 C.d.S. 
Difatti, alla luce della richiamata giurisprudenza in termine di salvezza degli effetti della prima notifica rimasta ineseguita per causa non imputabile al mittente (in cui certamente rientra il caso di irreperibilità assoluta del destinatario all'indirizzo di residenza risultante dai pubblici registri), è evidente che il Comune di ### dopo la prima notifica non andata a buon fine il ### (richiamata nei verbali impugnati), lungi dal riattivarsi celermente e comunque entro “il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto”, ha lasciato trascorrere ben 89 giorni prima di procedere alla nuova notificazione, eseguita a mani proprie in data ###, senza allegare - ne tanto meno documentare - circostanze eccezionali (cfr. Cass civ. n. 28388/2017) che potessero giustificare il ritardo nella riattivazione del procedimento notificatorio. 
Non essendosi, dunque, il Comune attivato con tempestività e immediatezza per completare il procedimento notificatorio, quest'ultimo non può ritenersi iniziato il ### (non potendo farsi salvi gli effetti della prima notifica): ne consegue che le notifiche dei verbali di accertamento dell'8- 13.11.2021, eseguite tutte il ###, devono ritenersi senz'altro tardive, in quanto effettuate ben oltre il termine perentorio di 90 giorni dall'accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 201 C.d.S.
Dunque, in accoglimento dell'appello e, quindi, in riforma della sentenza impugnata, i verbali di accertamento di violazione al C.d.S. n. Z/1619/2021 del 08.11.2021, Z/1647/2021 del 09.11.2021, Z/1648/2021 del 09.11.2021, Z.1673.2021 dell'11.11.2021, Z/1676/2021 dell'11.11.2021 e Z/1715/2021 del 13.11.2021 della ### del Comune di ### vanno annullati, in quanto notificati al ### oltre il termine perentorio di cui all'art. 201 ### della strada. 
Resta assorbita ogni ulteriore questione. 
IV.- Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza. 
Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, quanto alle spettanze del primo grado, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, considerando come valore della causa lo scaglione per i giudizi davanti al Giudice di ### fino a € 1.100,00, in ragione del petitum, applicando i valori medi per tutte le fasi, nonché, quanto alle spettanze del secondo grado, ai sensi del D.M. cit., considerando lo stesso scaglione di valore per i procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, stante la natura documentale della causa e l'esigua attività difensiva espletata.  P. Q. M.  Il Tribunale di #### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 787/2022 emessa dal Giudice di ### di ### in data ###, ACCOGLIE l'opposizione spiegata da #### ed ### i verbali di contestazione di violazione al ### della strada nn. 
Z/1619/2021 del 08.11.2021, Z/1647/2021 del 09.11.2021, Z/1648/2021 del 09.11.2021, Z.1673.2021 dell'11.11.2021, Z/1676/2021 dell'11.11.2021 e Z/1715/2021 del 13.11.2021 della ### del Comune di ### 2. CONDANNA il ### alla rifusione, in favore di ### delle spese di lite, che si liquidano per il primo grado in complessivi € 389, di cui € 43 per esborsi ed € 346 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), da distrarsi in favore del procuratore della parte vittoriosa, avv. ### dichiaratosi antistatario, e per il secondo grado di giudizio in complessivi € 526,50, di cui € 64,50 per esborsi ed € 462 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%),
IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte vittoriosa, avv.  ### dichiaratosi antistatario. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.  ### 15 Novembre 2025 Il Giudice -

causa n. 1659/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Margherita Valeriani

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 2758/2025 del 11-11-2025

... dell'opposto). Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata incombe sul lavoratore l'onere di provare la giusta causa delle dimissioni. Sotto questo profilo, si osserva che nella presente fattispecie il lavoratore ha allegato alla propria memoria di costituzione le buste paga che afferma non pagate dalla datrice di lavoro, tra le quali la busta paga di Agosto 2023 ove è riportata la somma lorda di € 2.149,66, di cui € 1.218,48 per ### La società ### dal canto suo non ha contestato di aver pagato in ritardo le retribuzioni. Pertanto, si deve ritenere che il lavoratore abbia offerto prova ragionevolmente certa dei ritardi della datrice di lavoro nell'adempimento dell'obbligo retributivo e che sussista la giusta causa delle dimissioni, poiché, alla luce della giurisprudenza sopra (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.13298/2023 R.G. 
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa ### I. Gustapane, in funzione di Giudice del ### ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente ### nella causa discussa all'udienza del 22/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilitopromossa da: ### corrente in ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'##### rappresentato e difeso dall'#### a ### E ### Con ricorso presentato in data #### ha proposto opposizione al ### N.1038/2023 emesso dal Giudice del ### di ### in data ###, decreto notificato il ### e con il quale è stato ingiunto a ### S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della somma lorda di ### 2.149,66 in favore di ### rappresentato e difeso dall'### a titolo di ### di ### e di emolumenti finali del rapporto lavorativo. 
Parte ricorrente, a sostegno della opposizione, contesta la richiesta avanzata da controparte eccependo parziale pagamento, per aver corrisposto al lavoratore € 700,00 tramite contanti consegnati dal legale rappresentante della società, afferma che il lavoratore si è dimesso senza preavviso e che la ### è creditrice dell'importo a titolo di indennità sostitutiva per mancato preavviso di dimissioni pari a € 350,00, somma per la quale spiega domanda riconvenzionale, sostiene inoltre che la somma ancora dovuta per ### di ### ed emolumenti finali, una volta dedotti l'acconto e la indennità sostitutiva del preavviso, sia pari € 1.099,66 e chiede: “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 1) Accertare e dichiarare in via riconvenzionale che l'opponente ha diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso di dimissioni corrispondente alla retribuzione di 15 giorni e dunque ad ### 350,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia; 2) Accertare e dichiarare che sono stati corrisposti gli acconti di cui in narrativa per cui gli stessi vanno detratti dal computo finale di ### 3) ### il DI opposto per le ragioni di cui in narrativa, ed all'esito dell'accertamento richiesto in via riconvenzionale, rideterminare il dovuto in ragione della detrazione delle somme versate a titolo di acconto, e della imputazione dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, così per un totale finale di euro 1.099,66 lordo; 4) ### il DI opposto anche con riferimento alle spese della fase monitoria, previo accertamento della non debenza delle stesse, se non altro in ragione della rideterminazione delle differenze non dovute; 5) Vinte in ogni caso le spese e le competenze del presente giudizio di opposizione .  “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Si è costituito in giudizio ### con memoria nella quale contesta la opposizione e ne chiede il rigetto, con conferma del decreto opposto, con condanna dell'opponente a corrispondere la somma di € 2.149,66 e al risarcimento da lite temeraria ex art.96 c.p.c. e con vittoria di spese, negando di aver mai ricevuto la somma di € 700,00, sostenendo di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data ### perché la società datrice di lavoro pagava con notevole ritardo le retribuzioni, nonché rilevando che nel caso di dimissioni per giusta causa la indennità di mancato preavviso spetta al lavoratore e non al datore di lavoro. 
Tali essendo le avverse prospettazioni e rilevato che con ordinanza del 17/3/2025 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti. 
Va infatti rilevato che la società opponente afferma di aver parzialmente pagato il ### di ### attraverso il pagamento di un acconto di € 700 e che l'opposto nega di aver mai ricevuto tale acconto. 
Invero, la società opponente sostiene di aver parzialmente estinto il debito attraverso la dazione di un acconto di € 700,00, affermando che: “### predetto ammonta all'importo di euro 700,00 corrisposto in contanti per anticipazione dal legale rappresentante della società opponente”. 
Tuttavia, si deve ritenere che la società ### non abbia offerto prova ragionevolmente certa del fatto parzialmente estintivo, in quanto la stessa sul punto si è limitata a chiedere prova per testi genericamente capitolata e conseguentemente non ammessa dal Giudice (““Se vero che l'opposto ha percepito l'acconto di ### 700,00 quale anticipazione sull'ultima busta paga”), senza allegare, né indicare il soggetto che avrebbe proceduto al pagamento, né tempi e luoghi dell'asserito pagamento. 
Peraltro, tale capitolo di prova appare anche inammissibile ai sensi dell'art.2722 cod. civ. in quanto nella busta paga di Agosto 2023 rilasciata dalla società datrice di lavoro e allegata alla memoria del creditore opposto è chiaramente indicata la somma da versare al lavoratore. 
Si deve pertanto ritenere che, in mancanza di prova ragionevolmente certa del pagamento dell'acconto, nessun importo di € 700,00 può essere detratto dalla somma spettante al lavoratore per TFR e per emolumenti finali. 
Parte opponente, inoltre, sostiene di aver diritto a compensare parzialmente la somma ancora dovuta a titolo di TFR e di emolumenti finali risultanti dalla ultima busta paga (che quindi ammette di non aver integralmente pagato) con la indennità di mancato preavviso quantificata in € 350,00 e a tal fine spiega domanda riconvenzionale per ottenere la rideterminazione dell'importo dovuto (vedasi fogli 2 e 3 dell'atto di opposizione).  ### sostiene dal canto suo di non dover pagare la indennità di mancato preavviso per essersi egli dimesso per giusta causa. 
Sotto questo aspetto, deve osservarsi che l'art.2118 cod. civ. prevede che “### dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. 
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. 
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro”. 
Inoltre, l'art.2119 cod. civ. recita: “### dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”. 
Sulla spettanza della indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni la Corte di Cassazione con sentenza n.5146 del 23/5/1998 ha affermato che: “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso; la giusta causa di recesso non è da escludersi quando il lavoratore, rassegnando le dimissioni, ne abbia però posticipato l'effetto, così dimostrando la "possibilità" di prosecuzione del rapporto, ove ciò avvenga per rispetto dei principi di correttezza e buona fede nelle obbligazioni contrattuali, in considerazione della particolare posizione rivestita dal lavoratore nell'organizzazione aziendale e perciò dalle negative conseguenze di una immediata cessazione delle sue prestazioni.  (Fattispecie relativa a medico responsabile del raggruppamento chirurgico di una ### di ### che, nella lettera di dimissioni per giusta causa, aveva precisato che le stesse avrebbero avuto effetto in un momento successivo). 
Ancora, la Corte di Cassazione con sentenza n.9116 del 6/5/2015 ha precisato che: “Nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il recesso senza preavviso di ciascun contraente forma oggetto di un diritto potestativo, il cui legittimo esercizio è esclusivamente condizionato all'esistenza di una giusta causa, senza che rilevino i motivi alla base della decisione di recedere dal contratto, non sindacabili dal giudice ai fini della decisione sulla indennità sostitutiva del preavviso, salvo che gli stessi non siano illeciti od esprimano lo sviamento della causa contrattuale allo scopo di eludere l'applicazione di una norma imperativa, e sempreché non sia configurabile una simulazione dell'atto”.  ### la Corte di Cassazione con sentenza n.8419 dell'1/8/1995 ha chiarito che: “Le dimissioni per giusta causa (che, ai sensi degli artt. 2118, secondo comma, e 2119, comma primo, cod. civ., comportano il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso) non possono essere considerate alla stregua di un licenziamento, ai fini dell'applicabilità - ai danni del datore di lavoro - delle conseguenze sanzionatorie contrattualmente previste per il licenziamento illegittimo od ingiustificato; restando altresì escluso che, nella stessa ipotesi, l'indennità contrattualmente prevista per il licenziamento anzidetto possa essere conseguita a titolo di risarcimento per illecito extracontrattuale.” Si deve poi osservare che in ordine alla prova della giusta causa delle dimissioni la Corte di Cassazione con sentenza n.4870 del 3/6/1987 ha affermato che: “Nel caso di dimissioni del lavoratore, il diritto di questo all'indennità sostitutiva del preavviso presuppone che le dimissioni siano state determinate da una giusta causa, la cui esistenza, come fatto costitutivo del diritto all'indennità, deve essere provata dal lavoratore stesso”. 
Orbene, nella presente fattispecie è documentato dal ### di recesso presentato al ### per l'### e allegato alla memoria di costituzione dell'opposto che ### è stato assunto dalla società #### S.R.L. in data ### con contratto a tempo indeterminato. 
Anche a foglio 2 del ricorso in opposizione la società ### conferma di aver assunto il lavoratore in data ###, specificando che il medesimo è stato assunto con le mansioni di carpentiere. 
Pertanto, ai sensi dell'art.2119 cod. civ,. essendo il contratto a tempo indeterminato, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza alcun preavviso “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, ma nel caso in cui sia il lavoratore a recedere, questo ha anche diritto alla indennità sostitutiva del preavviso qualora si dimetta per “giusta causa”. 
Nel caso in esame parte opponente sostiene, a fogli 2 e 3 del ricorso in opposizione, che “Il rapporto si è risolto per dimissioni volontarie del lavoratore che di fatto dal 1 agosto 23 non si è più presentato sul posto di lavoro senza alcuna comunicazione di preavviso e senza che sia avvenuta la conciliazione in ordine all'indennità sostitutiva di mancato preavviso” e quantifica in € 350,00 la somma che l'opposto dovrebbe versare a titolo di indennità di mancato preavviso. 
Parte opposta, invece, afferma di non dovere nulla a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di essere egli titolare di un diritto a percepire tale indennità (della quale tuttavia non chiede il pagamento in questa sede ###quanto sostiene di essersi dimesso per giusta causa per il seguente motivo “avendo ricevuto solo parzialmente e con enorme ritardo (deprecabile prassi del datore di lavoro), i pagamenti delle retribuzioni relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2023 immediatamente precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre che per aver omesso, il datore di lavoro, il versamento dei contributi: all'uopo si depositano buste paga gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023 regolarmente sottoscritte e quietanzate oltre a quelle di maggio, giugno, luglio e agosto 2023 mai vergate dal ricorrente in quanto mai regolarmente pagate”, come già rappresentato nel ricorso per ingiunzione (vedasi foglio 4 della memoria dell'opposto). 
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata incombe sul lavoratore l'onere di provare la giusta causa delle dimissioni. 
Sotto questo profilo, si osserva che nella presente fattispecie il lavoratore ha allegato alla propria memoria di costituzione le buste paga che afferma non pagate dalla datrice di lavoro, tra le quali la busta paga di Agosto 2023 ove è riportata la somma lorda di € 2.149,66, di cui € 1.218,48 per ### La società ### dal canto suo non ha contestato di aver pagato in ritardo le retribuzioni. 
Pertanto, si deve ritenere che il lavoratore abbia offerto prova ragionevolmente certa dei ritardi della datrice di lavoro nell'adempimento dell'obbligo retributivo e che sussista la giusta causa delle dimissioni, poiché, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso” (Cassazione, sentenza n.5146 del 23/5/1998, già sopra richiamata). 
Il convincimento che la azienda datrice di lavoro non abbia puntualmente adempiuto agli obblighi contributivi è poi corroborato dalla circostanza che il lavoratore abbia dovuto chiedere il pagamento del ### di ### e degli emolumenti finali con ricorso per ingiunzione. 
Si deve conseguentemente ritenere che, una volta acclarata la sussistenza della giusta causa di dimissioni, la società datrice di lavoro non abbia diritto alla indennità di mancato preavviso. 
Si deve dunque ritenere che il lavoratore abbia diritto a percepire a titolo di ### di ### e di emolumenti finali l'intera somma di € 2.149,66 indicata nel ### opposto. 
Ed infatti tale somme non appare contestata nel suo complessivo ammontare dalla parte opponente, in quanto nell'atto di opposizione si chiede soltanto di detrarre dalla somma di € 2.149,66 il dedotto acconto e la pretesa indennità di mancato preavviso, ammettendosi implicitamente di non aver corrisposto il TFR e gli emolumenti finali al lavoratore. 
Inoltre, si deve osservare che la somma di € 2.149,66 è riportata nella busta paga di Agosto 2023 allegata alla memoria dell'opposto. 
Alla luce di quanto esposto, la presente opposizione è da ritenersi infondata e, disattesa ogni altra eccezione, va pertanto respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Va infine respinta la domanda avanzata dall'opposto per ottenere la condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria, stante la genericità delle allegazioni in ordine al danno subito. 
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, vanno liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il ### n.1038/2023 opposto. 
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.030,00, oltre imborso spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### 22 Ottobre - 11 Novembre 2025 

Il Giudice
del ###ssa ### I. ### n. 13298/2023


causa n. 13298/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gustapane Maria Immacolata

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 434/2023 del 14-06-2023

... questo Collegio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale e assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato articolo 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 2585/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di ### civile riunito in camera di consiglio e composto dai ### dott. ### dott. ### dott.ssa ### dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 2585 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2020 vertente tra ### nata a #### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti; attrice contro ### nato a #### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti; convenuto e con l'intervento del ### interveniente necessario ### dichiarazione giudiziale di paternità naturale. 
Conclusioni delle parti: all'udienza del le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia. 
Motivi della decisione in fatto e in diritto 1) ### delle parti 1.1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio dinanzi a questo ### esponendo che, a seguito della relazione sentimentale intrattenuta con quest'ultimo, dapprima nell'estate del 2019 e successivamente tra gennaio e marzo 2020, in data ### aveva dato alla luce una bambina alla quale aveva dato il nome di ### (cfr. certificato di nascita in atti). 
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il rapporto di filiazione naturale tra il ### e la minore, con l'attribuzione del cognome paterno in aggiunta a quello materno.  ### chiedeva condannarsi il ### a corrispondere un assegno di mantenimento in favore della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, al versamento di una somma di eguale ammontare a titolo di mantenimento dalla nascita della minore nonché al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della minore.  1.2) ### costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e chiedeva la regolamentazione del regime di visite alla minore.  1.3) La causa, istruita con il compimento di una consulenza tecnica d'ufficio, veniva rimessa sul ruolo al fine di procedere all'interrogatorio libero delle parti e, all'udienza dell'11.05.2023, veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.  2) Sull'accertamento della paternità e sulla domanda di aggiunta del cognome paterno a quello materno Le domanda proposte sono fondate e vanno accolte. 
Invero, la tesi di parte attrice ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze della C.T.U.: all'esito degli esami effettuati sul patrimonio genetico delle parti e della minore ### è risultato che “…la ### di ### P###% risulta essere pari al 99,999999 %, ciò permette di affermare con certezza la relazione di paternità tra il profilo genetico del campione ID 1822061008 ### ed il profilo genetico del campione ID 1822061009 ###. Ne consegue che, in conformità con quanto prescritto dalle raccomandazioni del ### dei ### (Ge.F.I.) e dalla Società Internazionale di ### (I.S.F.G.), il sig. ### è il padre biologico della minore ### Emily” (cfr. relazione di consulenza tecnica del 21.12.2022). 
In ordine alla domanda di aggiunta del cognome paterno a quello materno, nulla avendo dedotto il convenuto, ritiene il Collegio che la scelta di parte attrice rispetti la lettera della norma di cui all'art.  262 c.c. e risponda all'interesse della minore, che, essendo ancora bambina, non ha ancora acquisito una definitiva e formata identità legata al matronimico e non subisce, pertanto, dall'aggiunta del cognome paterno alcun pregiudizio nei suoi rapporti personali e sociali (cfr. Cass. sentenza m.  772/2020).  3) Sull'affidamento della minore ### opportuno il Collegio statuire in via preliminare sull'affidamento della minore, come espressamente contemplato dall'art. 277 A parere del Collegio, non emergono profili ostativi al riconoscimento di un regime di affidamento condiviso della minore, in ossequio al principio del diritto del minore alla bigenitorialità consacrato negli artt. 315 bis e 337 ter c.c., tenuto vieppiù conto che tale regime è stato richiesto dalla stessa parte attrice e che gli addebiti mossi dalla ### nei confronti del ### (concernenti peraltro comportamenti posti in essere nei suoi riguardi e non anche nei confronti della minore) hanno condotto, nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti di quest'ultimo, ad una pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto. 
Sulla scorta di tali considerazioni, devono rigettarsi le istanze istruttorie articolate dal convenuto nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., in quanto generiche, nonché la richiesta di C.T.U.  sulle capacità genitoriali del ### formulata da parte attrice (C.T.U. ritenuta non necessaria anche in considerazione della circostanza che il regime di visita del convenuto sarà necessariamente ispirato al criterio della gradualità degli incontri e che gli stessi avverranno presso i locali dei ### competenti per territorio, come si avrà modo di specificare in seguito). 
Per quanto attiene al collocamento prevalente, appare opportuno disporre che ### venga collocata presso il domicilio materno, poiché la minore ha sempre vissuto con la madre fin dalla nascita e tale soluzione appare la più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. 
Quanto al regime di visita paterno, tenuto conto della tenera età della minore (tre anni a novembre) e considerata l'assenza di rapporti padre/figlia, appare opportuno che gli incontri tra il ### e la figlia minore ### si svolgano, fino al dicembre 2024, presso i locali dei ### del Comune di ### In particolare, si prevede che il ### avrà facoltà di vedere la figlia ### un pomeriggio a settimana fino al giugno 2024 e due pomeriggi a settimana nei successivi sei mesi presso i locali dei ### del Comune di ### in giorni e orari da concordare con gli stessi servizi, che assisteranno agli incontri, supporteranno i genitori e il minore nel processo di costruzione dei rapporti padre/figlia (sollecitando le parti, ove necessario, ad intraprendere percorsi di mediazione familiare ovvero da percorsi individuali di sostegno alla genitorialità). 
Tale modalità di incontri è finalizzata a garantire alla minore un concreto supporto nella costruzione del rapporto con il padre e ad attribuire a quest'ultimo un sostegno nell'esercizio della responsabilità genitoriale. 
All'esito e, quindi, al compimento del quinto anno di età della minore, in caso di fattiva collaborazione tra i genitori (se del caso supportata, ove reputato necessario dagli operatori dei ### da percorsi di mediazione familiare ovvero da percorsi individuali di sostegno alla genitorialità) e di positiva evoluzione del rapporto padre-figlia, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze della minore, il ### potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nonché a settimane alternate dal sabato dalle ore 16:00 fino alle ore 20:30 della domenica con pernottamento; durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia, alternativamente e salvo diverso accordo tra le parti, un anno dalle ore 11:00 del 23 alle ore 20:00 del 27 dicembre e l'altro dalle ore 11:00 del 28 dicembre alle ore 20:00 del successivo 2 gennaio; ad anni alterni, durante il periodo pasquale, il giorno di pasqua e il lunedì dell'angelo; per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo da stabilirsi di comune accordo tra i coniugi o, in difetto, nei mesi di luglio e di agosto.  4) Sulle domande accessorie ### ha chiesto di porre un assegno a carico del ### a titolo di contributo al mantenimento della figlia ### e ha agito in regresso al fine di ottenere il rimborso della quota di mantenimento e delle spese straordinarie sostenute in luogo del padre naturale dalla nascita di ### Ebbene, in ordine a tali domande, condivide questo Collegio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale e assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato articolo 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1229 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali” (cfr.  civ. sez. I, sentenza n. 4223 del 17.2.2021). 
Con riferimento all'obbligo di mantenimento della minore deve, quindi, trovare applicazione l'art.  316 bis c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire e educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma esteso all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui all'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica anche una valorizzazione delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 25531/2016). 
Tale quadro normativo non appare mutato a seguito della nuova formulazione dell'art. 337 ter c.c. il quale prevede che ciascun genitore sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tale fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma. 
Una valutazione sinottica dei criteri indicati dalla normativa induce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche dei genitori al fine di quantificare le proporzioni dell'apporto che ciascun genitore può fornire per il soddisfacimento delle esigenze del minore. 
Nel caso di specie, la valutazione inerente alla complessiva situazione economico-reddituale delle parti può essere compiuta unicamente sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla ### e dal ### in sede di interrogatorio libero, atteso che né l'una né l'altro hanno depositato le dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni, come richiesto dal ### il solo ### ha depositato ### relativa all'anno 2019 - attestazione che, basandosi su cd. autocertificazioni dell'interessato, non può avere valore probatorio diverso da queste ultime, notoriamente prive di tale valore in giudizio. 
Ebbene, parte attrice ha dichiarato di essere disoccupata, di percepire il reddito di cittadinanza, per un importo mensile pari ad € 600,00, e di ricevere l'aiuto economico della famiglia di origine.  ### ha, invece, affermato di svolgere la mansione di cameriere presso un bar sito in ### del ### e di percepire uno stipendio pari all'importo mensile di € 750,00; ha, altresì, riferito di dover far fronte al pagamento di un canone di locazione per un importo mensile di € 280,00, canone destinato ad aumentare in ragione dell'imminente trasferimento presso altra abitazione, e di avere avuto due figli dalla ex moglie. 
In difetto di produzioni di parte attrice sulla consistenza economico-reddituale del ### e valutando comparativamente la situazione economica delle parti, così come dalle medesime prospettata, appare congruo fissare un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo i noti indici ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da porre a carico di ### e da versare a ### entro il 5 di ogni mese. 
Il resistente deve essere altresì onerato dell'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie, come indicate nel ### adottato presso questo ### nella misura del 50%. 
Deve, per converso, essere rigettata la domanda di regresso spiegata da parte attrice nei confronti del ### Invero, la domanda volta al rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento della minore non può essere accolta tenuto conto che la decorrenza dell'assegno di mantenimento, posto a carico del ### con la presente sentenza, risale alla data della domanda giudiziale, ossia al 18.12.2020 e, dunque, al mese successivo a quello della nascita della minore (9.11.2020) - così essendo il convenuto già tenuto alla corresponsione del contributo per il mantenimento della figlia sin dalla nascita. 
Parimenti non meritevole di accoglimento è la domanda di rimborso della quota di spese straordinarie sostenute per la minore ### le spese per le visite ginecologiche private effettuate durante il periodo della gravidanza avrebbero dovuto essere infatti concordate, mentre sono spese ordinarie quelle relative all'abbigliamento della minore e agli accessori occorrenti per la stessa. 
Infine, non sono stati forniti da parte attrice elementi tali da potere ritenere che le spese per l'acquisto di farmaci, così come documentate, siano state sostenute nell'interesse della minore.  5) In considerazione dell'esito complessivo della causa, del rigetto della domanda di rimborso formulata da parte attrice e del complessivo contegno processuale di parte convenuta, si reputa equo compensare le spese di lite tra le parti, incluse quelle della espletata C.T.U.  P. Q. M.  ### come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando; - dichiara che ### nato a #### il ###, è padre naturale di ### nata a #### il ###; - dispone che l'### dello ### del Comune di ### provveda alla rettifica dell'atto di nascita della minore ### nata a #### il ###, trascritto al n. 513, parte I, serie A, con l'annotazione della paternità e con l'aggiunta del cognome paterno ### al cognome materno ### in modo da chiamarsi “### Marino”; - manda alla ### di trasmettere copia della presente sentenza, se passata in giudicato, all'### di ### del Comune di ### per le necessarie annotazioni nell'atto di nascita della minore; - affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno e diritto di visita del padre, secondo le modalità indicate in parte motiva; - pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere in favore di ### a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 200,00, soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ### da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% dele spese straordinarie; - rigetta la domanda di rimborso della quota del mantenimento e delle spese straordinarie spiegata da parte attrice; - compensa le spese di lite, incluse quelle della espletata ### liquidate come da separato decreto, tra le parti. 
Così deciso nella camera di consiglio del ### di ### in data #### rel. ed est. ### n. 2585/2020

causa n. 2585/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Barcellona Mariaserena, Michele Ruvolo

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Giudice di Pace di Caserta, Sentenza n. 1174/2024 del 11-09-2024

... durata del rapporto di credito. Per giurisprudenza ### prevalente, det ti cos ti no n sono rimb ors abili in sede di estinzione antici pata…..I cost i recurring (come ad esempio le polizze vita accessorie) sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito e sono considerati dalla giurisprudenza dominante rimborsabili -in misura maggiore o minorea seconda del momento in cui il finanziamento è stato estinto…..In linea di principio, l'orientamento più diffuso ritiene che il contraente abbia diritto soltanto al rimborso dei costi recurring, ovvero di quegli esborsi che riguardano il periodo successivo all'estinzione del finanziamento ed in cui — di fatto — non ha usufruito di tali servizi o prestazioni….### e de lla disci plina i tal iana di attua zione dell a dire (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### avv. ### ha pronunziato la seguente ### causa iscritta al n°2651 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto pagamento TRA ### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore### co n se de in Ro ma V ia ### ndro ### e n. 4, rappresen tata e difesa da ll'Avv. ### (C.F.  #### ) ed elettivam ente domici li ata in ### iv iera di Ch iai a n. 2 63, presso lo studio dell'Avv. ### in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione .   -#### (C.F. ###) residente ###via SS.  ### e ### n.23.  -### - Conclusioni: come da atti ### atto di citazione notificato, l'istante ### S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore ### ut supra, conveniva in giudizio ### più specificamente, l'esponente tanto assumeva nel libello introduttivo: “…In data 0 5 agosto 2 016 Mari a R o sa ### sottos cri veva con la ### S.p.A. contratto di finanziamento n. 5243 da restituire mediante cessione di quote della retribuzione mensile in n° 120 ra te d i euro 340,0 0 ciascun a,per un mon tan te lo rdo di ### 40.800,00 …..Il contratto prevedeva le seguenti voci di costo: -“commissioni di attivazione", comprensive di spese di istruttoria pratica: ### 958,8 0; -commiss ion i di gesti one" : Eur o 300,00; -"p rovvigioni all' int ermediar io del credito: ### 3.304,80; -"imposto di bollo": euro 16,00; -"costo incasso rate": euro 0,00; per un saldo al richiedente pari a ### 25.9 59,7 2, già det ratt a la so mma d i ### 10.067,48 di interes si….Successiv amente, l'operazione di finanziamento veniva estinta anticipatamente attraverso il versamento della somma di ### 20.233,68, come da pian o estinti vo che si depos ita …..Il vers ament o della p redet ta somma in fa vore del la ### S.p.A.  avveniva dopo che l'odierna convenuta aveva già versato n.49 ### rate, per un residuo di n. 71 rate….. Successivamente, in data ### la ### inviava alla ### S.p.A. lettera di reclamo co n l a qua le richied eva il rim bor so di t utta u na serie di voci d i spesa ….. Con mi ssiva del 17.12.2020 la ### S.p.A. riscontrava il predetto reclamo, rigettando le avverse richieste…. Successivamente in data ###, la ### proponeva ricorso unilaterale all'### di Napoli avente ad oggetto la richiesta di restituzione della somma complessiva di euro 2.725,85 per commissioni varie al quale, in data ###, la ### S.p.A. rispondeva con proprie controdeduzioni …..Con decisione assunta in data ###, il ### di Napoli accoglieva soltanto parzialmente il ricorso presentato dall'odierna convenuta disponendo che la ### S.p.A. dovesse corrispondere alla ### la somma complessiva inferiore di euro 1.617,00 oltre interessi legali, di cui euro 363,58 a titolo di commissioni di attivazione ed euro 1.253,20 a titolo di commissioni di intermediario, nonché la somma di euro 200,00 in favore della ### d'### come contributo alle spese della procedura ed euro 20,00 al ricorrente quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso…..### di Napoli ha posto a fondamento della predetta decisione la ormai nota sentenza "### della Corte di ### (11.09.2019) con la quale veniva stabilito il principio second o cui : "l'a rt 16, para g rafo 1, della diretti va 20 08/1948, at tuato n ell 'ordinamento interno con l'ari 125-sexies ### deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore" ….. decisione del ### di Napoli, inoltre, è fondata sul recente ### Coord. n. 26525/2019 che, in recepimento della sudde tta statuizione della ### e ### ha confermato le predette statuizioni …..Sulla scorta di tali principi ed in accoglimento parziale delle controdeduzioni presentate dalla ### S.p.A., il ### riconosceva il diritto della ### ad ottenere la ripetizione, secondo un calcolo proporzionale, di somme inferiori rispetto a quelle richieste, così come richiamate al precedente punto 9)… Successivamente, con missiva del 29.04.2021 la ### S.p.A. comunicava al ### di Napoli la propria intenzione di non adempiere alla predetta decisione e di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ritenendo di nulla dovere alla ### …### luce di quanto sopra premesso, la ### S.p.A. ha interesse ad adire l'###mo dice di ### affinché venga accertata e dichiarata l'illegittimità della decisione del ### di Napoli e per l'effetto venga dichia rat o che la F incontinuo S.p .A. n ulla d eve all a ### a ### in virtù dell'anticipata estinzione del finanziamento n.5243/2016, il tutto in virtù dei seguenti MOTIVI….1.. Sulla non applicabilità a livello nazion ale dell a linea inte rpreta tiva della UE. Pre valenza della nor mativa nazionale nei rapporti orizzontali. Validità della distinzione tra costi "up front" e "recurring". Inesistenza del credito della ### nei confronti della ### S.p.A. ….Come anticipato nelle premesse la decisione del ### di Napoli, che ha accolto seppur parzialmente il ricorso presentato dalla ### ancora le proprie radici sulla ormai nota sentenza "### della ### di ### (11.09.2019), nonché sul recente ### Coord.  26525/2019 che sostanzialmente ha confermato l'indirizzo della ###.Sennonchè, in tema di rimborso degli oneri dovuto al consumatore in conseguenza dell'estinzione anticipata di un finanziamento, non pare applicabile la sentenza dell'11-09-2019 C-383 della ### di giustizia UE ("caso ###) che ha interpretato l'art. 16 della ### n. 48/2008 in contrasto con il testo dell'art. 125-sexies ### In effetti la citata ### europe a, non pos se dendo i req ui siti di una direttiva "s elf -ex ecuting ", non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento. Deve perciò, in via generale, ancora ritenersi che, in riferimento alle spese accessorie ad un contratto di finanziamento, appare opportuno distinguere tra la remunerazi on e di ser vizi temporal mente coll ocabi li n ella fase p reli minare e /o f ormativa del regolamento negozial e, "up-fro nt ", e remun er azione di attività d estinate a trovare svol gime nto nella fase esecutiva, "recurring"…..si a l a commissi one ban cari a c he la provv ig ione di interme di azi one — qua ndo pattuite e completamente maturate al momento della stipulazione del contratto, salva diversa struttura delle previsioni convenzionali — attenendo esclusivamente al momento genetico de1 rapporto, rientrano tra i costi "upfront" non oggetto di rimborso, non essendo ragionevole far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell'estinguere anticipatamente il finanziamento. Così si è espresso il ### e d i Nap oli , in p erso na del dot t. ### co n se nten za n. 10 marzo 2020 n. 2391, che confer ma l'orientam ent o già ass unto da l medesi mo ### a ll' indom ani del "cas o ### con sentenza n.10489 del 22 novembre 2019……I principi "interpretativi" della ### di ### del 11 settembre 2019 no n sono invoc abili, dun que, nel contenzioso B anca -cliente. Nel rim arc are tale assunto, il ### ha conferm at o la fond amentale dis tin zi one tra la vinco lativit à della pronu nc ia int erpretativa — di per sé indiscutibile — e la diretta efficacia della "fonte interpretata". ###, ormai, è noto. In riferimento alla tematica dell'individuazione dei "costi" rimborsabili al consumatore in conseguenza dell'estinzione anticipata di un finanziamento, i ### di ### hanno sancito la rimborsabilità anche dei costi "che non dipendono dall a dura ta del contratto"…… Sic ché, p er al cuni, t al e pronun cia è se mb rata de stinata a superare la tradizional e distinzi one tra o neri "up -f ront" e "recurring"…… Tut ta via, non p uò inda garsi la portata della pronuncia in questione, senza considerare che trattasi di sentenza interpretativa che ha ad oggetto una fonte non direttamente applicabile dal giudice italiano….La norma interpretata, infatti, è la ### 2008/48 UE, la quale non ha natura di direttiva self-executing — da cui deriverebbe l'obbligo in capo al giudice di merito di disapplicare, anche in assenza di un provvedimento di recepimento da parte dello Stato membro, la normativa intern a in contra sto co n la f onte sovranaz iona le, per l' effetto de cide ndo il ca so co ncreto in virtù delle disposizioni comunitarie. Gli interpreti, d'altronde, avevano sin da subito nutrito dubbi sulla diretta efficacia della ### in particolare sulla circostanza che essa sia sufficientemente specifica nella determinazione dei diritti che intende attribuire al consumatore….In particolare, se pur si vuole considerare chiara l'affermazione di principio di cui all'art. 16 par.1, circa l'attribuzione al cliente del "diritto" alla "riduzione del costo totale del credito”, non è altrettanto dettagliato il criterio temporale di restituzione che il “legislatore" europeo intende adottare (pro rata temporis!? E per i costi che non sono legati al fattore-tempo!?). Trattasi di aspetto non secondario , pe r una ma ter ia i n c ui gli aspetti tecnic i assorb ono , talvolta, le consi derazioni giuridiche di principio , in qu anto l'ad ozi on e di un c riterio co mputaz ion ale (ov vero di un altro) f inisce per incidere sul contenuto dei diritti che la normativa stessa intende attribuire. In una recente pronuncia del ### di Monza (sentenza n.2573 del 22 novembre 2019 la natura self-executing della ### era stata esclusa proprio in ragione dei numerosi dubbi interpretativi che essa aveva suscitato e che avevano costretto i giudici di merito di svariati ### comunitari a rivolgersi alla ### di ### per definire una linea ermeneutica univoca (proprio come avvenuto nel caso ###. Recentemente, tale indirizzo giurisprudenziale è stato confermato dal ### di Torino con l'ordinanza del 29 giugno 2020, con la quale veniva ribadita la natura di sentenza non direttamente applicabile della pronuncia "###. D altronde, nell'ordinamento italiano la direttiva è stata recepita (art. 125 sexies T.U.B. come introdotto dal D.Igs. n.141/2010), sicché, ove si ritenesse che la stessa sia stata maltrasposta, la soluzione applicativa non potrebbe che risiedere nella responsabilità dello Stato italiano per erronea trasposizione. In altri termini, l' invocabilità diretta delle disposizioni di cui alla direttiva oggetto dell'interpretazione "estensiva" d a pa rte della ### s arebbe c om unque da esc lud ere, ove si constatasse l'assoluta inconciliabilità tra la direttiva stessa e la disciplina interna di attuazione, in quanto non vi sarebbe margine per qualsivogl ia "interpreta zione esten siv a" di quest'ultima … …### ti, non sarebbe ammissibile l'applicazione "diretta" della direttiva, se non nei rapporti "verticali" tra Stato e cittadino (e non in quelli "orizzontali" tra cittadino e banca ad esempio), sul presupposto che lo Stato abbia frapposto un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi posti dal "legislatore" europeo…..In altri termini, la mancata adozione delle disposizioni necessarie al recepimento pone in essere ma violazione del diritto dell'### che — al di là dell'illecito costituito dalla mancata trasposizione e delle sue conseguenze sul piano istituzionale (procedimento di infrazion e) — pro voc a la responsa bilità patr imonia le de llo S tato membro i nade m piente (C. giust., 9.11.1991, C-6/90 e C-9/90, ###. Ciò a condizione che le disposizioni violate della direttiva siano intese ad attribuire un diritto ai privati e che sussista un nesso di causalità tra il mancato adempimento ed il danno da essi patito. Dunque l'inesatta trasposizione della direttiva dovrebbe comportare la necessità che il consumatore (da solo o, come più spesso accade, per il tramite di associazioni di categoria ) invochi innanzi alla ### di ### l'inadempienza dello Stato italiano all'obbligo di trasporre correttamente la direttiva de qua, facendo valere un autonomo diritto di natura risarcitoria…..In altri termini, il consumatore non può invocare l'efficacia diretta della direttiva nei confronti della ### la quale, per il solo fatto di aver rispettato e posto in essere i principi della normativa nazionale, si troverebbe a dover subire conseguenze negative molto gravi dovute all'inesatta trasposizione della direttiva comunitaria. Tale interpretazione è stata avvalorata da due recentissime pronunce dei ### di ### e di Cassino con le quali, all'esito di ricorsi ex art 702bis cpc presentanti dagli istituti di credito, veniva confermata la non applicabilità della sentenza ### all' interno dell'ordinamento italiano. Confermavano la sua natura di direttiva non self executing e non potendo, pertanto, trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento (ordinanza del 11.02.2021 ### di ### ambito del n.R.G. 49639/2020 e ordinanza del 02.02.2021 ### di Cassino nell 'ambito del n. R.G. 1270/2020 — al1.9)….La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario è stata per la prima volta riconosci uta in via giurispruden zial e c on la se nte nza 19 no vem bre 1991 , pronunciata a definizi one del cel ebre caso ### ovi ch. La fatt ispecie c onc ernev a il mancat o rec epimento della direttiva 80/97/### che imponeva agli ### membri la predisposizione di un meccanismo di tutela volto a garantire la liquidazio ne dei s alar i dei lavo rat ori i n caso di i nsol venza de l dat or e di lav oro. ### di giustizia fu nell'occasione adita in sede di rinvio pregiudiziale dai ### di ### del ### e di ### i quali si interrogavano sull'eventuale effetto diretto di alcune disposizioni della suindicata direttiva e sulla possibilità per i singoli di pretendere un risarcimento dallo Stato per il pregiudizio subito a causa dell'omessa trasposizione di un a direttiv a comunitaria …..D opo aver a cce rt ato che l a dirett iv a 80/97/CEE non presentava i caratteri di sufficiente precisione, necessari per sancirne la sua diretta applicabilità (self executing), con la sentenza de qua il Giudice comunitario dichiarava la responsabilità dello Stato italiano. Tale responsabilità, inoltre, risultava sensibilmente aggravata dall'impossibilità concreta di far valere l'effetto diretto della direttiva non trasposta. 
Dall'illecito statale, pertanto, residuava quale unica forma di protezione una forte tutela risarcitoria dei singoli. 
Venend o al la disam ina d ella norm ativa itali ana l 'art 12 5 — s exies T. U.B. recita: "I l consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto….l'inciso "per la vita residua del contratto" ha contribuito ad avallare la tradizionale distinzione tra costi "up-front" e costi "recurring"…..I costi up-front corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento (ad es. la gestione della pratica, le spese di istruttoria ecc.) che prescindono dalla durata del rapporto di credito. Per giurisprudenza ### prevalente, det ti cos ti no n sono rimb ors abili in sede di estinzione antici pata…..I cost i recurring (come ad esempio le polizze vita accessorie) sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito e sono considerati dalla giurisprudenza dominante rimborsabili -in misura maggiore o minorea seconda del momento in cui il finanziamento è stato estinto…..In linea di principio, l'orientamento più diffuso ritiene che il contraente abbia diritto soltanto al rimborso dei costi recurring, ovvero di quegli esborsi che riguardano il periodo successivo all'estinzione del finanziamento ed in cui — di fatto — non ha usufruito di tali servizi o prestazioni….### e de lla disci plina i tal iana di attua zione dell a dire ttiva se mbra lasciare dunque pochi margini di dubbio circa l'espressa scelta del legislatore nazionale di "limitare" la rimborsabilità ai soli oneri "recurring"….###à, tra la normativa nazionale e quella comunitaria è ancor più profonda, se il camp o d i inda gine viene all arga to dalla normativ a p rim aria di cui all'ar t. 12 5- sexies T.U.B. al concreto dipanarsi della regolamentazione tecnica, che — come sempre in questa materia — finisce per riempire di conten uti "pratici" lo scarno dettato le gisla tivo. Sicché, non pu ò non nota rsi come la distinzione tra costi "up-front" e "recurring" non sia solo un ritrovato ermeneutico di derivazione giurisprudenziale, ma trovi delle solide radici nella produzione regolamentare della ### d'Italia…..Tanto la ### d'### del 7/4/2011, quanto gli ### di ### in materia di cessione del quinto del Marzo 2018 (par. III, punti 12 e 15), infatti, rimarcano con nettezza la differenza tra costi "up-front" e "recurring", presupponendo la non rimborsabilit à d ei pr im i e la rimborsab ili tà pr o q uota d ei seco ndi . Propr io nei citati "### di ### " s i legg e testualment e: " ### ioni rich iedo no che la docu mentazione pre contrattuale e contrattuale indichi in modo chiaro i costi applicabili al finanziamento; in relazione al diritto del consumatore al rimbors o anticipa to, v anno anche i ndi cate le modal ità d i calco lo d ella r iduzio ne del "costo totale del credito", specificando gli oneri che maturano nel corso del rapporto (cd. "recurring") e che devono quindi essere restituiti al consumatore se corrisposti anticipatamente e in quanto riferibili ad attività e servizi non goduti" …S e ne d educ e che ### d '### in ter preta i n maniera "l ett erale" la di spos izione di cui all'art.  125-sexies T.U.B., non lasciando alcun margine di dubbio circa la coincidenza tra i costi "dovuti.. .per la vita residua del contratt o" e la tradiz ionale defi nizio ne degli oneri "recurri n g"……Ne llo sch ema allegato agli ### di ### si "raccomanda" agli istituti di indicare schematicamente, sin dal momento della conclusione del contratto, i costi "up-front e quelli "recurring" ai fini della successiva rimborsabilità in caso di estinzione anticipata. ### restando quanto sopra, sembrerebbe, tra l'altro, non corretta l'interpretazione dell a Cor te a nch e con ri guard o al teno re letterale dell'a r ticol o 16 comma 1 dell a Direttiva……### la locuzione "restante durata del contratto" sembra riferirsi esclusivamente agli interessi e ai costi dovuti che devono essere retrocessi e non, genericamente, alla riduzione del " osto totale del credito" nel suo complesso. In altri termini, la norma prevede la restituzione non già di tutte le voci che compongono il "costo totale del credito", in proporzione alla durata residua del contratto, bensì la restituzione delle sole voci di costo che vengono a maturazione nel corso della residua durata del contratto medesimo (la norma stabilisce infatti che il suddetto diritto alla riduzione "comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"), dal momento che solo per dette voci è possibile individuare una quota retrocedibile al cliente….Ciò posto, stante l'assoluta inconciliabilità tra la normativa comunitaria e quella nazionale, il consumatore (### nel caso di specie) non può invocare l'efficacia diretta della direttiva nei confronti della ### (###, stante l'esclusione della natura di direttiva "self executing", bensì l'inadempienza dello Stato italiano all'obbligo di trasporre correttamente la direttiva de qua, facendo valere un autonomo diritto di natura risarcitoria innanzi alla ### di ### UE….tale inconciliabilità si rafforza, trovando ulteriore conferma, ancorché si ponga l'attenzione sulle motivazi oni c he hann o s pinto la ### di ### zi a ### pea ad emanare l'ormai noto provvedimento interpretativo….E' vero infatti che, la citata sentenza perviene alla conclusione secondo cui il "credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" muovendo dal presupposto dell'asserita, difficile ed incerta enucleabilità (da parte del "consumatore o di un giudice") dei costi oggettivi del finanziamento "che non dipendono dalla durata del contratto", posto che, come sopra ricordato, i "(...) costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto (...)" sarebbero "determinati unilateralmente dalla banca(...)” e potrebbero, in ragione del "margine di manovra (...) nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna" di cui appunto le banche dispongono, (….) includere un certo margine di profitto (...)", potendo l'intermediario finanziatore essere indotto ad "imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclu sione del contr atto di cred ito (...)" e a "ridurre al minimo i cos ti dipendenti dalla durata del contratto (...)"….Senonché tutto ciò, nel caso che ci occupa, è chiaramente escluso proprio dalla disciplina di recepimento (sia primaria che secondaria) apprestata dallo ### che ha definito, come già detto, l'esatto perimetro dei costi correlati al credito concesso, vale a dire sia dei costi c.d. up front, riferiti agli effettivi e documentati costi sostenuti per l'erogazione tout court del finanziamento e perciò non correlati alla dura ta de llo stes so, sia dei c ost i c.d. rec urring, c orre lati al la d urata del fi nanziame nto erogato, e che ha previsto ch e s i ritor ca in d anno dell'### di ario , e per co nverso a fa vore del cons umatore, l'eventuale mancata puntuale distinzione dei costi, e legittimando il giudicante, ove tale assenza venga riscontrata, ad accollare l'onere dell'incertezza relativa alla distinzione dei costi in capo al soggetto erogante….E infatti, a differenza del sistema giuridico polacco, a cui la sentenza della ### si riferisce, quello italiano, come sopra già detto, si caratterizza per avere regole chiare e ben definite sulla base delle quali le imprese del settore bancari o e finanz iario operano… ..Qu anto sopra costitui sce ul teri o re riprova de lla non conciliabilità tra normativ a comunit ar ia e nor mativ a na zi onale, tanto da r endere imposs ibi le int erpretare la norma interna secondo quanto disposto dalla ### perché il tenore inequivocabile della norma nazionale (sia primaria che regolament are) s embra esc lud erlo con e videnza…. In conclus ione , il ti more dall a ### di ### circa l'impossibilità di un controllo su eventuali condotte opportunistiche da parte degli intermediari appare, nella realtà italian a., pr ivo di fondame nto , att eso che t ale attivit à di cont rol lo è ga rantita dai presidi sopra richiamati….. Venendo al caso di specie si evidenzia come il regolamento contrattuale, descriva in maniera puntuale le ragioni poste a fondamento delle singole voci di costo afferenti il finanziamento e la loro natura up front o recurring. ### le condizioni generali di contratto, all'articolo 3, riportano, con riferimento a ciascuna voce di costo, la relativa giustificazione causale. Inoltre, l'articolo 8 del contratto, dopo aver indicato che in caso di rimborso anticipato è prevista una riduzione del costo totale del credito, rimanda al punto 4 del ### (cfr. All. 1 cit.), quale frontespizio del contratto, per la determinazione della misura e dei criteri secondo cui tale riduzione effettivamente opera. La documentazione precontrattuale è chiara nel sancire che maturano nel corso del tempo solo le "commissioni di gestione" e i "costi di incasso rata", rimanendo, invece, a carico del Cliente le "commissioni di attivazione", le “provvigioni all'intermediario del credito" e l'imposta di bollo" in quanto costi che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto…..Stante quanto sopra, con riferimento alle singole voci di costo rappresentate dalle commissioni di attivazione e da quelle di intermediazione, si evidenzia quanto segue: • commissioni di attivazione: sono finalizzate all'attivazione della soluzione finanziaria di interesse del cliente e alla copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito (cfr. articolo 3 lettera C) delle condizioni generali di contratto)…..Tali costi non sono rimborsabili in quanto si esauriscono con la conclusione del contratto; essi presentano la medesima giustificazione causale delle spese di istruttoria pratica, che, proprio per tale ragione, vengono ricomprese nelle commissioni di attivazione….Non cambia, pertanto, il titolo sulla base del quale il relativo costo viene richiesto al Cliente….Si tratta, quindi, di costi up front, come tra l'altro dichiarato dalla decisione del ### di Napoli, non rimborsabili concernenti attività che si concludono prima dell'erogazione del finanziamento…..Si ritiene, pertanto, che nulla sia dovuto a tale titolo….Del resto, l'articolo 8) del contratto, dopo aver indicato che in caso di rimborso anticipato è prevista una riduzione del costo totale del credito, richiama il punto 4) del ### (vd. alli) quale frontespizio del contratto, per la determinazione della misura e dei criteri secondo cui questa riduzione effettivamente opera, dove nella sezione riguardante il rimborso anticipato si legge: " ...Rimangono interamente a carico del cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto): a) le commissioni di attivazione; b) le provvigioni all'intermediario del credito; c) l'imposta di bollo...";….La documentazione contrattuale è, dunque chiara, nel sancire che le "commissioni di attivazione" , riman go no a c aric o del cl ien te in quan to costi c he maturano in terame nte al momento della sottoscrizione del contratto. • commissioni di intermediazione: In tal caso è puntuale la descrizione che di tale voce fa l'articolo 3 lettera e) delle condizioni generali di contratto. In particolare, il regolamento contrattuale è chiar o nel lo stabil ire che la commiss io ne in pa rola è do vuta qual e com penso "per l'atti vità prestata sino all'erogazione del ###; risulta pertanto evidente come tale corrispettivo si riferisca solo ed esclusivamente all'attività dell'Agente posta in essere fino all'erogazione del prestito. In altre parole, la voce di costo di cui si discorre non va a remunerare prestazioni agenziali successive all'erogazione del finanziamento, che sancisce il momento dell'efficacia del relativo contratto, ma si esaurisce e si conclude con tale evento. La stessa è, pertanto, destinata a remunerar e attivi tà circoscrit te a lla fase prod romic a alla l iqui dazione del f inanziamento. commissione n on contempla , quindi , compon e nti di c osto on go ing, da rimborsare per la quota parte non maturata…..A conferma di quanto appena detto, si evidenziano le decisioni dello stesso ### di ### n. 4139/201 7 n . 1272 /2 01 8 e n. 16 81 de l 19 ge nnaio 20 18 e del C olle gio di Napoli n. 10581 del 16/05/2018, n. 10478/2018 e n. 9885/2019, che rigettano la richiesta della restituzione della quota parte delle commissioni di intermediazio ne pro prio sul pres uppo sto che l'a ttività del l' Agente è intervenuta fino all'erogazione del prestito. Tra l'altro, nell'ultima decisione menzionata (9885//2019), il ### precisa che l'agente in attività finanziaria "per statuto non è abilitato ad attività ulteriori rispetto all'offerta fuori sede di prodotti bancari"….Pertanto, stante quanto sopra, si ritiene priva di fondamento la domanda volta ad ottenere la restituzione della commissione per l'intermediario del credito, per la quota parte non maturata, presentando la stessa natura up front….Si deve, infine, rilevare come il ### di ### a conferma di quanto già disposto dal ### di Napoli con decisioni ### n. ###/19 del 22/01/2019 e n. ###/19 del 19/03/2019 ha ritenuto con decisione n. ###/19 del 30/04/2019, di respingere numero due ricorsi presentati, qualificando le commissioni di attivazione e quelle di intermediazione praticate da ### S.p.A. quali costi "up front" e negando il loro ri m borso a fa vore del cliente, a seguito dell'estinzio ne anticipata del relativo contratto di finanziamento. In linea con quanto deciso dai ### di ### e Napoli, anche il ### di ### con decisione n. ###/19 del 22/08/2019, ha ritenuto i detti costi (provvigioni all'intermediario del credito e commissioni di attivazione) costi up front, rigettando il relativo ricorso presentato…..Vieppiù, si ritiene che, anche ove si considerasse ammissibile e giuridicamente sostenibile, in caso di estinzione anticipata, il rimborso - sia pure per la durata residua del credito - dei costi c.d. up front, cioè dei costi non correlati alla durata del credito, essi sarebbero reclamabili nei confronti dell'intermediario erogante solo limitatamente alla parte di propria pertinenza, vale a dire solo limitatamente ai costi che esso abbia effettivamente incamerato, dovendo restare esclusi, viceversa, i costi che esso, quale unica e formale controparte del prenditore, abbia incluso nel costo globale del finanziamento, nonostante gli stessi fossero destinati a remunerare prestazioni e/o servizi di terzi. I costi relativi a prestazioni e/o servizi resi e/o riconosciuti a terzi sono, tra gli altri, anche quelli relativi alle prestazion i res e da gli "interme dia ri del c redito" ( agenti in attività f inanziaria o mediatori creditizi).  ###, in pratica, per tale tipologia di costi, sarebbe privo, pur in presenza di un titolo giuridico in ca po al credito re, della nec essaria legit timaz ione p assiva, quale st atus proc essuale necessario affinché l'### possa essere, in sede decisionale, legittimamente qualificato come destinatario della domanda di restituzione; legittimazione questa che, viceversa, è dato riscontrare solo in capo all'effettivo percettore (####.UU . n.2951/2016 )…. .In ogn i caso, anche a vol er disa ttend ere la te si sopra esposta, in capo all'intermediario difetterebbe la titolarità del diritto sostanziale oggetto della richiesta di controparte….Da ultim o non si p uò non evid enzi are com e anche il ### unale di A sti (sen tenza n. 255/2020) ha considerato legittima la previsione negoziale con cui le parti hanno concordato la ### restituzione dei costi connessi alla dura ta del con tr att o e il trat ten imen to in capo al f inan ziato re dei c osti sostenuti per l'attivazione del finanziamento, riformando totalmente in appello la Sentenza del Giudice di ### di ### con il rigetto delle richieste volte ad ottener e i l rimbor so del le commissi oni up front app licate al finanziamento…..A maggior riprova, pare opportuno citare una recentissima pronuncia del ### di Torino che, con ordinanza del 29 giugno 2020, ha sancito: "In tema di rimborso degli oneri dovuti al consumatore in caso di estinzione anticipata di finanziamenti contro cessione del quinto, a seguito degli orientamenti espressi dalla sentenza "###, il Giudice, pronunciandosi su un ricorso cautelare ante causam - ex artt. 37, 140 del ### del ### e 669 bis e segg. c.p.c. - promosso da un'### dei consumatori, ha ritenuto non sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari per l'esercizio di tale azione. Il fumus boni iuris non si ritiene sussistente in ragione del fatto che l'intermediario ha tempestivamente recepito le ### orientative della ### d'### del 4 dicembre 2019, volte a favorire l'allineamento agli orientamenti espressi dalla sentenza "###; inoltre , l a pronu ncia della ### opea n on sembra su sce ttibile di effic acia diretta orizzontale, come sostenuto da buona parte della giurisprudenza, e i principi nella stessa espressi non pare possano rivestire efficacia retroattiva. Non si ravvisa il periculum in mora in quanto non sussistono i giusti motivi di urgenza richiesti dalla normativa per proporre l'azione in via cautelare, tenuto anche conto dell'immediato recepimento, da parte dell'intermediario, delle indicazioni promanate dal proprio organismo di vigilanza". 
Per tutto quan to sopr a, in considera zione de lla non appl ica bilità n ei rapporti oriz zontali, della linea interpretativa della UE nell'ambito nazionale, e tenuto conto del fatto che le clausole contrattuali nel caso di specie rispecchia no i requis it i di ch ia rezza e n itidezz a im posti da lla norma tiv a nazion ale di settore, pare evidente l'erroneità ed illegittimità, anche alla luce delle recenti sentenze del ### di Napoli, del ### di Monza e del ### di Asti, della decisione del collegio ABF di Napoli…..Infine, a conferma di quanto sopra dedotto, si richiamano ulteriori sentenze di merito tra le quali: ### n.2391/2020 ### di Napoli; ### n.128/2021 ### di Appello di L'##### del 29.06.2020; ### n. 1907/2020 ### di #### n. ### Giudice di ### di Roma…...”. 
Tanto premesso, la deducente concludeva per l'accoglimento della domanda, per l'effetto, accertare e dichiarare l'erroneità e d illegittimit à dell a decisione d el #### di Na pol i n. 1 046 4/202 1 del 21.04.2021 e per l'effetto che la ### S.p.A. nulla deve alla ### in virtù della estinzione anticipata del finanziamento n. 5243/2016; In ogni caso, rigettare ogni avversa ed ulteriore pretesa avanzata nei confronti della ### S.p.A.; Con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e ### come per legge; Acquisita idone a documentazi on e, e prec isa te le conc lus ioni, la causa a ll' udi enza del 12.05.2024, veniva riservata a sentenza .   MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va affermata la competenza per valore del Giudice di ### a decidere la causa ai sensi dell'art 7 c.p.c. in quanto l'attore ha contenuto la domanda nei limiti di € 5000. 
Sulla scorta della documentazione prodotta da parte attrice devono ritenersi provate la sua legittimazione attiva, nonchè quella passiva a subire l'azione. 
Nel merito si rileva che la sentenza ### nel 2019, ha chiarito che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, include tutti i costi posti a suo carico. 
Nel 2021, il legislatore italian o è intervenu to con l'art. 11 octies d.l. 73/2021 (cosiddet to decreto sostegni bis, convertito con legge 106/2021), modificando l'art. 125 sexies ###il primo comma (lett. c) è stato riformulato in termini strettamente “fedeli” alla sentenza ###il secondo comma ha limitato l'applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge 106/2021, mentre per quelli conclusi precedentemente ha stabilito che «continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies TUB e “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della ### d'### vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. 
In buo na sosta nza , il legis la tore ha rec epito il principi o esp resso dalla sentenza ### ma n e h a limitato «l'efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge (25 luglio 2021) e mantenendo al contempo fermo lo status quo ante - e quindi la ripetibilità dei soli costi [recurring] non maturati - per i contratti anteriori al 25 luglio 2021». ### il secondo comma rimanda alle norme secondarie, limitatamente al precedente art. 125 sexies e, in particolare, alle norme secondarie vigenti al momento della conclusione dei contratti. Si tratta delle norme che esplicitano che il diritto alla riduzione si riferisce ai costi recurring non maturati. 
Nel 202 2, la ### (sent. 263/2022) ha dichiara to l'illegittimi tà costituzio nale dell'art.  11 octies comma 2 d.l. 73/20212 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigila nza d ella ### d'Ita lia », i n q uanto la disposizio ne limitava il d iritto alla riduzione spettante al consumator e i n cas o di estin zione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento. 
Nel contratto di credito al consumo, il consumatore è il contraente debole, ossia la parte contrattuale che si trova in una condizione di inferiorità rispetto al professionista: sia per il potere di negoziazione sia per il livello di informazione.  ### i giudici di legittimità, il consumatore non può essere privato del suo diritto alla riduzione dei costi sostenuti. È pur vero che le direttive europee hanno efficacia diretta solo verticale e non possono essere invocate alle controversie tra privati, nondimeno il giudice di merito è tenuto ad interpretare la disciplina interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo. 
Per cui, i giudici di legittimità richiamano la giurisprudenza della ### di ### e ricordano che le direttive in materia di credito al consumo vanno interpretate non solo in base al tenore letterale ma anche all'obiettivo perseguito. In particolare, con la sentenza ### la ### ha affermato che l'art. 16 della direttiva 2008/48, nel sostituire l'espressione generica di “equa riduzione” della disciplina precedente (art. 8 direttiva 87/102/### con “riduzione del costo totale del credito” comprensiva di interessi, ha attribuito maggiore concretezza al diritto di rimborso del consumatore. 
In seguito alla disamina della normativa, sia europea che interna, emerge come il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato non sia estraneo alla disciplina antecedente all'entrata in vigore dell'art. 125 sexies ### Pertanto, è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento anticipato del contratto di finanziamento poiché pone a carico del consumatore uno squilibrio del contratto. Il codic e de l con sumo definisce vessatorie propr io le clauso le c he, malg ra do buo na fede, d eterminano un significativ o squili brio dei di ri tti e degli obblighi der ivanti da l contratto (art. 3 3 c . 1 d. lgs. 206/2005).  ### equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tenere conto del sinallagma contrattuale onde evitare che il contratto rimanga senza causa. Ciò premesso, escludere il diritto al rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento ante tempus cagiona uno squilibrio tra le parti, poiché consente al soggetto finanziatore di trattenere delle somme ch e s ono parametr ate all'in tera du rata del cont ratto, no nostante la prestazione sia limita ad un ar co di te mpo più ristr etto (Cass. 19565/2020). Stante la natura abusiv a della clausola, il giudice ha il dovere di rilevarne la nullità, anche d'ufficio. 
Per cui vanno applicati i seguenti principi di diritto: «###. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal ### In cas o d i assen za de lla norma in te gra tiva o di norma int egrativ a che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento».«È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33».  ### luce di quanto esposto si ritiene legittima la decisione del ### di Napoli relativamente alla restituzione dell'importo di € 1617,00 oltre gli interessi legali dalla domanda Le spese di giudizio vanno compensate stante la omessa costituzione della convenuta Che ha P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: 1 rigetta la domanda e condanna per l'effetto l'attrice alla restituzione della somma di € 1617,00 oltre gli interessi legali dalla domanda in favore della convenuta 2 compensa le spese tra le parti ### deciso in ### il ### 24 Il Giudice di ###

causa n. 2651/2021 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Maria

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 2757/2025 del 11-11-2025

... dell'opposto). Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata incombe sul lavoratore l'onere di provare la giusta causa delle dimissioni. Sotto questo profilo, si osserva che nella presente fattispecie il lavoratore ha allegato alla propria memoria di costituzione le buste paga che afferma non completamente pagate dalla datrice di lavoro. La società ### dal canto suo non ha contestato di aver pagato in ritardo le retribuzioni. Inoltre, parte opposta, come già innanzi evidenziato, ha allegato alla propria memoria il bonifico eseguito in data ### a dalla società opponente recante la seguente causale ““anticipo acconto stipendio maggio 2023 per conto di behouse eco costruzioni s.r.l.”. Dalla causale del bonifico emerge dunque che in data successiva alle dimissioni - rassegnate il ###, (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.13117/2023 R.G. 
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa ### I. Gustapane, in funzione di Giudice del ### ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente ### nella causa discussa all'udienza del 22/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilitopromossa da: ### corrente in ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'##### rappresentato e difeso dall'#### a ### E ### Con ricorso presentato in data #### ha proposto opposizione al ### N.1000/2023 emesso dal Giudice del ### di ### in data ###, decreto notificato il ### e con il quale è stato ingiunto a ### S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della somma di ### 1.335,20 in favore di ### rappresentato e difeso dall'### a titolo di ### di ### Parte ricorrente, a sostegno della opposizione, contesta la richiesta avanzata da controparte eccependo parziale pagamento, per aver corrisposto al lavoratore € 300,00 tramite bonifico, afferma che il lavoratore si è dimesso senza preavviso e che la ### è creditrice dell'importo a titolo di indennità sostitutiva per mancato preavviso di dimissioni pari a € 350,00, somma per la quale spiega domanda riconvenzionale, sostiene inoltre che la somma ancora dovuta per ### di ### una volta dedotti l'acconto e la indennità sostitutiva del preavviso, sia pari € 685,20 e chiede: “””””””””””””””””””””””””””””” 1) Accertare e dichiarare in via riconvenzionale che l'opponente ha diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso di dimissioni corrispondente alla retribuzione di 15 giorni e dunque ad ### 350,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia; 2) Accertare e dichiarare che sono stati corrisposti gli acconti di cui in narrativa per cui gli stessi vanno detratti dal computo finale di ### 3) ### il DI opposto per le ragioni di cui in narrativa, ed all'esito dell'accertamento richiesto in via riconvenzionale, rideterminare il dovuto in ragione della detrazione delle somme versate a titolo di acconto, e della imputazione dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, così per un totale finale di euro 685,20 netto; 4) ### il DI opposto anche con riferimento alle spese della fase monitoria, previo accertamento della non debenza delle stesse, se non altro in ragione della rideterminazione delle differenze non dovute; 5) Vinte in ogni caso le spese e le competenze del presente giudizio di opposizione .  “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Si è costituito in giudizio ### con memoria nella quale contesta la opposizione e ne chiede il rigetto, con conferma del decreto opposto, con condanna dell'opponente a corrispondere la somma di € 1.335,20 e al risarcimento da lite temeraria ex art.96 c.p.c. e con vittoria di spese, negando che la somma di € 300,00 sia stata versata a titolo di acconto sul ### di ### rappresentando e documentando che il bonifico di € 300,00 disposto dalla datrice di lavoro reca la causale “anticipo acconto stipendio maggio 2023 per conto di behouse eco costruzioni s.r.l.”, sostenendo di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data ### perché la società datrice di lavoro pagava con notevole ritardo le retribuzioni, nonché rilevando che nel caso di dimissioni per giusta causa la indennità di mancato preavviso spetta al lavoratore e non al datore di lavoro. 
Tali essendo le avverse prospettazioni e rilevato che con ordinanza del 17/3/2025 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti. 
Va infatti rilevato che dagli allegati alla opposizione emerge che la società opponente in data ###, alle ore 17.41,43, ha eseguito in favore di ### un bonifico istantaneo di € 300,00, ma dalla distinta di bonifico non emerge alcuna causale. 
Invero, l'opponente, sul punto si è limitato a chiedere prova per testi con il seguente capitolo “Se vero che l'opposto ha percepito l'acconto di ### 300,00 quale anticipazione di TFR ”. 
Tuttavia, si deve rilevare che dalla documentazione allegata alla memoria dell'opposto risulta che il bonifico eseguito in data ### alla predetta ora dalla società opponente reca la seguente causale “anticipo acconto stipendio maggio 2023 per conto di behouse eco costruzioni s.r.l.”. 
Si deve pertanto ritenere che sia stato debitamente documentato dall'opposto che la somma oggetto del bonifico non è stata erogata a titolo di acconto del ### di ### (con conseguente irrilevanza della prova testimoniale chiesta da parte opponente). 
Ne consegue che l'importo di € 300,00 erogato con il bonifico del 4/7/2023 non deve essere dedotto dalla somma spettante al lavoratore per ### Parte opponente, inoltre, sostiene di aver diritto a compensare parzialmente la somma ancora dovuta a titolo di TFR (che quindi ammette di non aver integralmente pagato) con la indennità di mancato preavviso, quantificata in € 350,00, e a tal fine spiega domanda riconvenzionale per ottenere la rideterminazione dell'importo dovuto (vedasi foglio 2 dell'atto di opposizione).  ### sostiene dal canto suo di non dover pagare la indennità di mancato preavviso per essersi egli dimesso per giusta causa. 
Sotto questo aspetto, deve osservarsi che l'art.2118 cod. civ. prevede che “### dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. 
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. 
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro”. 
Inoltre, l'art.2119 cod. civ. recita: “### dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”. 
Sulla spettanza della indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni la Corte di Cassazione con sentenza n.5146 del 23/5/1998 ha affermato che: “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso; la giusta causa di recesso non è da escludersi quando il lavoratore, rassegnando le dimissioni, ne abbia però posticipato l'effetto, così dimostrando la "possibilità" di prosecuzione del rapporto, ove ciò avvenga per rispetto dei principi di correttezza e buona fede nelle obbligazioni contrattuali, in considerazione della particolare posizione rivestita dal lavoratore nell'organizzazione aziendale e perciò dalle negative conseguenze di una immediata cessazione delle sue prestazioni.  (Fattispecie relativa a medico responsabile del raggruppamento chirurgico di una ### di ### che, nella lettera di dimissioni per giusta causa, aveva precisato che le stesse avrebbero avuto effetto in un momento successivo). 
Ancora, la Corte di Cassazione con sentenza n.9116 del 6/5/2015 ha precisato che: “Nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il recesso senza preavviso di ciascun contraente forma oggetto di un diritto potestativo, il cui legittimo esercizio è esclusivamente condizionato all'esistenza di una giusta causa, senza che rilevino i motivi alla base della decisione di recedere dal contratto, non sindacabili dal giudice ai fini della decisione sulla indennità sostitutiva del preavviso, salvo che gli stessi non siano illeciti od esprimano lo sviamento della causa contrattuale allo scopo di eludere l'applicazione di una norma imperativa, e sempreché non sia configurabile una simulazione dell'atto”.  ### la Corte di Cassazione con sentenza n.8419 dell'1/8/1995 ha chiarito che: “Le dimissioni per giusta causa (che, ai sensi degli artt. 2118, secondo comma, e 2119, comma primo, cod. civ., comportano il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso) non possono essere considerate alla stregua di un licenziamento, ai fini dell'applicabilità - ai danni del datore di lavoro - delle conseguenze sanzionatorie contrattualmente previste per il licenziamento illegittimo od ingiustificato; restando altresì escluso che, nella stessa ipotesi, l'indennità contrattualmente prevista per il licenziamento anzidetto possa essere conseguita a titolo di risarcimento per illecito extracontrattuale.” Si deve poi osservare che in ordine alla prova della giusta causa delle dimissioni la Corte di Cassazione con sentenza n.4870 del 3/6/1987 ha affermato che: “Nel caso di dimissioni del lavoratore, il diritto di questo all'indennità sostitutiva del preavviso presuppone che le dimissioni siano state determinate da una giusta causa, la cui esistenza, come fatto costitutivo del diritto all'indennità, deve essere provata dal lavoratore stesso”. 
Orbene, nella presente fattispecie è documentato dal ### di recesso presentato al ### per l'### e allegato alla memoria di costituzione dell'### che ### è stato assunto dalla società #### S.R.L. in data ### con contratto a tempo indeterminato. 
Anche a foglio 2 del ricorso in opposizione la società ### conferma di aver assunto il lavoratore in data ###, specificando che il medesimo è stato assunto con le mansioni di idraulico. 
Pertanto, ai sensi dell'art.2119 cod. civ,. essendo il contratto a tempo indeterminato, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza alcun preavviso “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, ma nel caso in cui sia il lavoratore a recedere, questo ha anche diritto alla indennità sostitutiva del preavviso qualora si dimetta per “giusta causa”. 
Nel caso in esame parte opponente sostiene, a foglio 2 del ricorso in opposizione, che “Il rapporto si è risolto per dimissioni volontarie del lavoratore che di fatto dal 7 giugno non si è più presentato sul posto di lavoro senza alcuna comunicazione di preavviso e senza che sia avvenuta la conciliazione in ordine all'indennità sostitutiva di mancato preavviso ed al ritiro della busta paga pur se più volte invitato in tal senso” e quantifica in € 350,00 la somma che l'opposto dovrebbe versare a titolo di indennità di mancato preavviso. 
Parte opposta, invece, afferma di non dovere nulla a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di essere egli titolare di un diritto a percepire tale indennità (della quale tuttavia non chiede il pagamento in questa sede ###quanto sostiene di essersi dimesso per giusta causa per il seguente motivo “avendo ricevuto solo parzialmente e con enorme ritardo (deprecabile prassi del datore di lavoro), i pagamenti di tutte le retribuzioni per l'anno 2023 (eccezion fatta per il mese di gennaio), oltre che per aver omesso, il datore di lavoro, il versamento dei contributi”, come già rappresentato nel ricorso per ingiunzione (vedasi foglio 4 della memoria dell'opposto). 
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata incombe sul lavoratore l'onere di provare la giusta causa delle dimissioni. 
Sotto questo profilo, si osserva che nella presente fattispecie il lavoratore ha allegato alla propria memoria di costituzione le buste paga che afferma non completamente pagate dalla datrice di lavoro. 
La società ### dal canto suo non ha contestato di aver pagato in ritardo le retribuzioni. 
Inoltre, parte opposta, come già innanzi evidenziato, ha allegato alla propria memoria il bonifico eseguito in data ### a dalla società opponente recante la seguente causale ““anticipo acconto stipendio maggio 2023 per conto di behouse eco costruzioni s.r.l.”. 
Dalla causale del bonifico emerge dunque che in data successiva alle dimissioni - rassegnate il ###, con decorrenza dal 7/6/2023, come risulta dal ### di recesso sopra citato - la società ### non aveva ancora corrisposto al dipendente la retribuzione di Maggio 2023 e che con il bonifico del 4/7/2023 la società datrice di lavoro ha versato soltanto un acconto sulla predetta retribuzione di Maggio. 
Pertanto, si deve ritenere che il lavoratore abbia offerto prova ragionevolmente certa dei ritardi della datrice di lavoro nell'adempimento dell'obbligo retributivo e che sussista la giusta causa delle dimissioni, poiché, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso” (Cassazione, sentenza n.5146 del 23/5/1998, già sopra richiamata). 
Il convincimento che la azienda datrice di lavoro non abbia puntualmente adempiuto agli obblighi contributivi è poi corroborato dalla circostanza che il lavoratore abbia dovuto chiedere il pagamento del ### di ### con ricorso per ingiunzione. 
Si deve conseguentemente ritenere che, una volta acclarata la sussistenza della giusta causa di dimissioni, la società datrice di lavoro non abbia diritto alla indennità di mancato preavviso. 
Si deve dunque ritenere che il lavoratore abbia diritto a percepire a titolo di ### di ### l'intera somma di € 1.335,20 indicata nel ### opposto. 
Ed infatti tale somme non appare contestata nel suo complessivo ammontare dalla parte opponente, in quanto nell'atto di opposizione si chiede soltanto di detrarre dalla somma di € 1.335,20 il dedotto acconto e la pretesa indennità di mancato preavviso, ammettendosi implicitamente di non aver corrisposto il TFR al lavoratore. 
Inoltre, secondo quanto si legge nel ricorso per ingiunzione allegato all'atto di opposizione, la somma di € 1.355,20 è riportata nella ### 2023 relativa ai redditi dell'anno 2022 allegata al predetto ricorso per ingiunzione. 
Alla luce di quanto esposto, la presente opposizione è da ritenersi infondata e, disattesa ogni altra eccezione, va pertanto respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Va infine respinta la domanda avanzata dall'opposto per ottenere la condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria, stante la genericità delle allegazioni in ordine al danno subito. 
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, vanno liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il ### n.1000/2023 opposto. 
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.030,00, oltre imborso spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### 22 Ottobre - 11 Novembre 2025 

Il Giudice
del ###ssa ### I. ### n. 13117/2023


causa n. 13117/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gustapane Maria Immacolata

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