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Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 2141/2025 del 22-12-2025

... concessione provvisoria dell'agevolazione; - che la giurisprudenza di merito avrebbe manifestato un orientamento consolidato con cui, in casi di polizze rilasciate a garanzia delle agevolazioni ministeriali ex L. 488/92, è stata ritenuta inefficace la polizza escussa fuori dal termine di scadenza indicata nel contratto; - che il richiamo all'art. 1957 c.c. sarebbe ultroneo e fuorviante, non dovendo discutersi della scadenza dell'obbligazione principale e del permanere dell'obbligazione del garante, ma solo di un preciso termine di efficacia della polizza; - che sarebbe inconferente il richiamo agli artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto il testo della polizza è stato fissato inderogabilmente dalla PA ed approvato dalla contraente e dalla ### s.p.a.; analoghe considerazioni dovrebbero sostenersi rispetto al riferimento all'art. 2965 c.c., non essendo corretto che l'### dapprima stabilisca un testo inderogabile e poi invochi una parziale nullità del contratto. ### ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale adito: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da ### spa per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 cpc; nel merito, rigettare (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE PRIMA CIVILE in nella persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9434 del ### degli ### dell'anno 2014, promossa da: SOCIETA' ### - S.F.I.R.S. S.P.A., con sede in ### via ### 4, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle ### n. ###, in qualità di rappresentante e mandataria della ### e per essa ente istruttore e gestore del ### finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale a imprese industriali su programmi di investimento di cui alla L.R. n. 15/1994, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###del viale ### presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta difende in virtù di procura speciale alle liti apposta a margine del decreto ingiuntivo n.733/2012; appellante contro ### N.V., (C.F. ###), con sede ###, ### Amsterdam (### e sede ###funzione di rappresentanza generale per l'### in ### n. 12, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### presso il quale è elettivamente domiciliat ###giusto procura a margine della comparsa di costituzione e risposta appellata ### appello contro sentenza del Giudice di RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Premessa - il ricorso monitorio ed il giudizio di primo grado 1.1. Con ricorso depositato in data 5 giugno 2012, la ### S.p.a. ha domandato di ingiungere al ### di ### s.r.l. in liquidazione (d'ora in poi il “Consorzio”) e alla ### N.V. (“Atradius”) il pagamento della somma di € 3.873,42, esponendo quanto segue: - il ### presentava alla ### spa domanda di agevolazione a valere sul ### della L.R. n. 15 del 1994, anno 2001, per la realizzazione di un programma di investimento nell'ambito della propria unità produttiva sita in ### - come previsto con decreto ministeriale n. 527 del 25 maggio 2000, il ### - unitamente alla domanda di agevolazione, e a garanzia della volontà di quest'ultima di realizzare il predetto programma - allegava la polizza fideiussoria n. ###, rep. 682015252, del 13 dicembre 2001, rilasciata dalla #### di ### e ### s.p.a., ora ### fino alla concorrenza dell'importo di € 3.873,42, già 7.500.000 lire; - con determinazione del ### dell'### all'### n. 248 del 5 giugno 2003, veniva concesso in via provvisoria al ### un contributo di € 302.681,00, da erogarsi a stato avanzamento lavori; - a séguito di verifiche effettuate dall'### dell'### emergeva che il ### non aveva completato il programma di investimenti di cui alla L.R. n. 15 del 1994, risultando inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte; - con determinazione del ### del ### dell'### n. 456 del 14 settembre 2006, l'amministrazione revocava il contributo concesso al ### - la ### s.p.a., con lettera raccomandata del 6 novembre 2006, intimava al ### ed alla società di ### il pagamento dell'importo pari ad € 3.873,42.  1.2. Con decreto ingiuntivo n. 733/21, depositato in data 16 aprile 2012, il Giudice di ### ingiungeva al ### ed alla ### il pagamento nei confronti della ### s.p.a. della somma di € 3.873,42 oltre interessi, spese e competenze del procedimento.  1.3. Con atto di citazione notificato in data 12 luglio 2012, la società ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 733/21, domandando la revoca dello stesso.  ###, in particolare, adduceva i seguenti motivi di opposizione: - l'inefficacia della polizza fideiussoria n. ###, in quanto l'art. 3 delle condizioni della polizza prevedeva che la garanzia avrebbe avuto efficacia per il periodo di trentasei mesi decorrenti “dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni”; - la polizza avrebbe perso efficacia alla data del 5.6.2006 in ragione del fatto che la concessione provvisoria veniva emessa in data ###; - il decreto di revoca veniva emesso solo in data ###, allorquando la polizza avrebbe perso la sua efficacia, con la conseguenza che nessuna pretesa avrebbe potuto essere mossa dalla ### s.p.a.  nei confronti della ### garante.  1.4. Con comparsa di costituzione datata 6 novembre 2012 la ### s.p.a. contestava integralmente l'opposizione avversa, deducendo che: - l'art. 3 della polizza dovrebbe rapportarsi al termine della scadenza dell'obbligazione principale; - l'interpretazione proposta dalla ### renderebbe di fatto inattuabile l'escussione, in quanto obbligherebbe il beneficiario della garanzia ad escuterla prima della scadenza dell'obbligazione principale, peraltro in contrasto con il disposto dell'art. 1957 c.c.; - l'art. 3 non rientrerebbe tra quelli approvati e sottoscritti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con la conseguenza che, rendendo la garanzia impossibile da escutere, il patto sarebbe nullo ex art. 2965 1.5. Con sentenza n. 340/2014, il ### di ####, aderendo alla tesi sostenuta da ### accoglieva l'opposizione proposta, condannando la ### s.p.a. al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.200,00 per competenze legali oltre ad euro 50,50 per spese ed agli accessori di legge.  2. Il giudizio di appello 2.1. Con atto di citazione notificato in data ###, la ### s.p.a. ha impugnato la sentenza 340/2014, emessa dal ### di ### di ### sulla base delle seguenti motivazioni: a) il ### di primo grado avrebbe errato nel ritenere non assimilabile la revoca del beneficio da parte della ### rispetto alla rinunzia che avrebbe dovuto essere comunicata dalla contraente, in quanto: i) tale rilievo non è mai stato proposto in primo grado dalla ### e, pertanto, la ### s.p.a.  non ha potuto prendere alcuna posizione in merito a siffatto profilo; ii) il provvedimento assunto dalla ### aveva unicamente cristallizzato la rinuncia di fatto operata dalla società beneficiaria. Inoltre, il ### avrebbe rinunciato tacitamente al beneficio poiché, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni, non aveva realizzato alcuna delle condizioni necessarie ai fini dell'ottenimento del contributo; a nulla sarebbe servito che il ### non aveva comunicato la propria volontà alla controparte, essendo configurabile l'ipotesi della rinuncia implicita; b) il ### avrebbe errato nello statuire l'inefficacia della polizza, stante la scadenza del termine per l'escussione, in quanto il termine di trentasei mesi sarebbe coincidente con quello di scadenza dell'obbligazione principale. Inoltre, come già osservato in primo grado, l'interpretazione proposta dalla ### ed avallata dal ### renderebbe inattuabile l'escussione, in aperta violazione del disposto dell'art. 1957 c.c.; inoltre, l'art. 3 della polizza non rientrerebbe tra quelli approvati e sottoscritti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con la conseguenza che, rendendo la garanzia impossibile da escutere, il patto sarebbe nullo ex art. 2965 ### ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale, contrariis rejectis: Nel merito: per tutte le ragioni sopra esposte riformare integralmente la sentenza n. 340/14, pronunciata dal ### di ### di ### nella persona del Dott. ### , il 24 marzo 2014, depositata in ### il medesimo giorno e per l'effetto rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo n. 73/2012 emesso dal ### di ### in ### e, conseguentemente, condannare la ### N.V. al pagamento della somma di € 3.873,42 oltre interessi maturati e maturandi; In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del procedimento monitorio, del giudizio di primo grado e del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.” 2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data ###, si è costituita la società ### la quale ha contestato integralmente i motivi di appello e ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza, deducendo: - l'inammissibilità dell'atto d'appello poiché carente dei requisiti processuali, in quanto la ### s.p.a.  non avrebbe individuato con chiarezza i capi oggetto della censura, né avrebbe indicato un progetto alternativo di decisione ed esplicitato i motivi di diritto dell'impugnazione; - in relazione al primo motivo di appello, che la rinuncia operata dal beneficiario non potrebbe essere assimilata alla revoca, specie nel caso in cui nel provvedimento di revoca non viene fatto alcun richiamo ad una rinuncia tacita (come nel caso oggetto di controversia); - che, rispetto al secondo motivo di appello, le condizioni della polizza (incluso l'art. 3 indicante il termine) sarebbero inderogabili dalle parti; - che, al momento della revoca del beneficio, la polizza aveva perso la sua efficacia, essendo il termine in favore di controparte ormai spirato, una volta decorsi i trentasei mesi dopo la concessione provvisoria dell'agevolazione; - che la giurisprudenza di merito avrebbe manifestato un orientamento consolidato con cui, in casi di polizze rilasciate a garanzia delle agevolazioni ministeriali ex L. 488/92, è stata ritenuta inefficace la polizza escussa fuori dal termine di scadenza indicata nel contratto; - che il richiamo all'art. 1957 c.c. sarebbe ultroneo e fuorviante, non dovendo discutersi della scadenza dell'obbligazione principale e del permanere dell'obbligazione del garante, ma solo di un preciso termine di efficacia della polizza; - che sarebbe inconferente il richiamo agli artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto il testo della polizza è stato fissato inderogabilmente dalla PA ed approvato dalla contraente e dalla ### s.p.a.; analoghe considerazioni dovrebbero sostenersi rispetto al riferimento all'art. 2965 c.c., non essendo corretto che l'### dapprima stabilisca un testo inderogabile e poi invochi una parziale nullità del contratto.  ### ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale adito: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da ### spa per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 cpc; nel merito, rigettare l'appello proposto da ### perché del tutto infondato sia in fatto che in diritto - confermando conseguentemente la pronuncia di I° grado e/o, comunque, la statuizione di revoca dell'ingiunzione opposta accertando e dichiarando l'infondatezza e l'abusività della pretesa; con vittoria di compensi e spese anche per il ### di ### grado”.  2.3. All'udienza del 10 marzo 2015 il ### ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.2.2017.  2.4. La causa è stata istruita esclusivamente a livello documentale e, a séguito di plurimi rinvii, all'udienza dell'21.10.2025 il ### dopo aver preso atto che le parti hanno richiamato quando dedotto ed eccepito negli atti introduttivi e nelle comparse conclusionali (rinunciando espressamente ad una nuova concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.), ha tenuto la causa in decisione.   ****  3. Ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.  3.1. Preliminarmente è opportuno esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello dedotta da ### per carenza dei requisiti ex art. 342 cpc. In particolare, l'appellata ha affermato che nell'atto di appello non sarebbero stati individuati con chiarezza i capi oggetto della censura, sia in fatto sia in diritto, e non sia stato proposto un progetto alternativo di decisione.  ### è infondata. 
In relazione al vaglio di specificità dell'atto devolutivo, si richiama il condivisibile orientamento della Suprema Corte (espresso, tra le altre pronunce, da Cass., Sez. II, ord., 18 gennaio 2024, n. 1932), la quale ha dato séguito alla tesi secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante “riforma Cartabia”, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 
In altri termini, non si può ritenere aspecifico un motivo di appello che esponga il punto sottoposto al riesame d'appello, in fatto ed in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione di cogliere natura, la portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, dettagliatamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura. 
Circa il profilo argomentativo, si osserva che l'individuazione di un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”, non deve necessariamente tradursi in un “progetto alternativo di sentenza”. 
Invero, il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c. alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del ### nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, risultando sufficiente che l'appellante ponga il ### d'appello in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta. 
Alla luce di quanto premesso, si ritiene che, nel caso in esame, l'appellante abbia individuato i capi della decisione reputati meritevoli di censura, menzionando espressamente i punti della decisione impugnata, senza quindi limitarsi ad un generico richiamo al testo della sentenza di primo grado; l'appellante ha poi esposto con sufficiente chiarezza la differente interpretazione sugli aspetti di diritto analizzati e statuiti dal ### di prime cure, proponendo così un'alternativa lettura, con il risultato che il ### dell'appello possiede tutti gli elementi per poter cogliere la portata ed il contenuto delle censure. 
Conseguentemente, l'impugnazione deve ritenersi ammissibile.   ****  3.2. Venendo al merito, quale primo motivo di doglianza l'appellante ha censurato il capo della sentenza di primo grado in cui il ### dopo aver precisato che le ragioni della ### s.p.a. non fossero idonee all'accoglimento dell'ingiunzione, ha statuito che “il contenuto letterale della clausola contrattuale come richiamata in epigrafe si limitava a garantire il rischio per la sola ipotesi che la società beneficiaria vi rinunciasse spontaneamente e non anche quello conseguente all'emissione di un provvedimento di revoca del beneficio da parte della ### della Sardegna”.  ### ha affermato che la determinazione di revoca della RAS avrebbe invece cristallizzato una situazione già chiara e definita, dovendo interpretarsi il mancato inizio dei lavori come una rinuncia tacita al finanziamento da parte del ### In sostanza, siccome l'art. 1 del contratto richiama il concetto di “rinunzia” senza alcuna specificazione della forma, tale manifestazione di volontà, in tesi dell'appellante, ben può essere anche tacita. 
Come secondo motivo di doglianza, invece, la ### s.p.a. ha contestato il capo della sentenza in cui il ### ha statuito che “il garante ne avrebbe dovuto rispondere soltanto se tale evento si fosse verificato nei trentasei mesi successivi alla data di efficacia del decreto di concessione provvisoria avvenuto nel 5 giugno 2013 e non, come è avvenuto nel caso in esame, successivamente al decorso di tale termine quando la polizza fideiussoria era già irrimediabilmente scaduta”. 
Sul punto, l'appellante ha sottolineato che la polizza, per come è stata interpretata dalla ### e dal ### di ### risulterebbe di alcuna utilità in ragione di una concreta impossibilità di escutere la garanzia. Ha poi sostenuto che, in ogni caso, la revoca era anteriore al termine di scadenza dell'obbligazione principale. 
Partendo dall'esame del primo motivo d'appello, deve rammentarsi che la ### s.p.a. ha azionato la polizza nell'interesse del ### ed in favore della ### a garanzia “della volontà di quest'ultima di realizzare il programma di investimenti” per cui la contraente aveva presentato domanda al fine di ottenere le agevolazioni finanziarie. 
Dalla lettura della polizza in oggetto e, in particolare, dal contenuto dell'art. 1 delle Condizioni generali di ### si evince che l'obbligo della società assicuratrice al rimborso in favore della ### della ### dell'importo di € 3.873,42 è ricollegato all'enuclearsi delle sole ipotesi in cui la contraente, beneficiaria delle agevolazioni, vi rinunci prima che sia avvenuta un'erogazione per stati di avanzamento lavori da parte della contraente beneficiaria ovvero non rispetti la condizione di cui all'art. 8, comma 1 lettera c) del regolamento. 
Il punto controverso è rappresentato dall'interpretazione del termine “rinuncia” indicato dall'art. 1, nel quale non viene espressamente indicato alcun requisito di forma. Per tale ragione, l'appellante asserisce la configurabilità di una rinuncia tacita da parte del ### (conseguente al mancato inizio dei lavori per i quali era stato concesso il finanziamento), che renderebbe la determinazione di revoca un mero atto ricognitivo di una volontà dell'ente già validamente espressa. Essendo tale rinuncia maturata pienamente entro il perimetro dei trentasei mesi, l'escussione sarebbe di conseguenza valida. 
A tal proposito, occorre precisare che la rinuncia ad un diritto, oltre che espressa, può anche essere tacita, ma in tale ultimo caso essa può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo chiaro e univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni. 
Ciò chiarito, la circostanza che il ### non avesse realizzato le attività utili per la concessione definitiva del finanziamento non può ritenersi, di per sé, un elemento sufficiente per supportare la tesi della rinuncia implicita alle agevolazioni, non essendo irragionevole sostenere che la mancata attivazione delle suddette azioni sia dipesa da fattori alternativi, quali una situazione di grave difficoltà economica e/o gestionale connessa al mancato realizzo dei lavori.
Per tale ragione, pur essendo plausibile che l'art. 1 preveda anche l'ipotesi di una rinuncia tacita da parte del contraente, si ritiene che la manifestazione della volontà abdicativa da parte del ### non trovi sufficienti riscontri positivi nel caso di specie. ### da parte del ### appare da ricondursi, piuttosto, ad una ipotesi di inadempimento. 
In quest'ottica, l'ipotesi in esame risulta differente da quella enucleata dall'art. 1 della polizza in esame, in cui l'assicuratore si limita a garantire il rischio solo per il caso in cui la beneficiaria, una volta ammessa, vi rinunzi sua sponte (espressamente o tacitamente); diversa invece è l'evenienza in cui, prima della concreta erogazione per stati di avanzamento, la ### emetta un provvedimento di revoca del beneficio, come in concreto avvenuto. 
A favore di questa interpretazione, inoltre, depone la stessa determinazione di revoca n. 248 del 14.09.2006, la quale non effettuava alcun richiamo all'asserita rinuncia tacita da parte del ### limitandosi a rilevare il mancato avanzamento dei lavori. 
Non si può, pertanto, condividere quanto affermato dalla ### s.p.a. in ordine al fatto che il provvedimento suddetto rappresenterebbe una cristallizzazione della volontà abdicativa del ### La procedura amministrativa prevedeva una provvisoria elargizione economica a vantaggio della parte privata, la quale, al fine di conservare l'utilità provvisoriamente concessa, era tenuta ad adempiere taluni obblighi e doveri imposti dalla ### la cui inosservanza è stata poi acclarata con il provvedimento sopra menzionato. 
In ogni caso, anche a voler ritenere fondata la prospettazione alternativa proposta dalla parte appellante, assume carattere assorbente la decisione sul secondo motivo di appello, riguardante gli effetti connessi alla scadenza del termine di durata massima della garanzia.  ###. 3 della polizza in esame prevede che “la garanzia ha durata corrispondente ai vincoli risultanti dalla presentazione della detta domanda di agevolazioni con specifico riguardo ai termini di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1 del regolamento, e comunque fino al termine massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni”. 
La garanzia, in ragione del suo oggetto, aveva fissato un perimetro di durata pari a trentasei mesi, così che, una volta intervenuta la concessione provvisoria in favore della beneficiaria dell'agevolazione, l'eventuale rinunzia da parte della stessa poteva essere coperta dalla polizza a condizione che tale evento fosse avvenuto nell'arco temporale contrattualmente individuato. 
Sulla scorta di quanto sopra osservato deve dedursi l'infondatezza della ricostruzione offerta dalla ### s.p.a., secondo la quale la polizza non abbia mai avuto alcuna concreta utilità. 
Come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito - condivisa anche da questo Tribunale - in casi analoghi da quello in esame, il termine di trentasei mesi deve ritenersi corrispondente a quello di durata della garanzia. Entro questo termine l'### deve far valere l'obbligazione del garante, adducendo l'inadempimento del garantito.  ### del garante discende da una fattispecie espressamente individuata dal contratto (la rinuncia da parte del beneficiario) che rappresenta il fatto costitutivo dell'obbligazione restitutoria. 
In altri termini, il presupposto affinché il fideiussore sia tenuto al pagamento è che sia esigibile l'obbligazione principale di restituire il finanziamento. Se non sorge l'obbligazione di restituire il finanziamento, non si può neanche ipotizzare che sorga quella di garantirla. 
Conseguentemente, la polizza ha perso efficacia alla data del 5.6.2006 in quanto il decreto di concessione è stato emesso in data ###. Il successivo provvedimento di revocata datato 14.9.2006 è, pertanto, avvenuto oltre il perimetro fissato dal contratto. 
La conclusione sopra esposta non può essere messa in discussione dall'ulteriore deduzione della ### s.p.a., a detta della quale troverebbe applicazione nel caso in esame l'art. 1957 c.c., in ragione del fatto che l'art. 4 del contratto prevedeva espressamente “la rinunzia ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile”. 
Tale prospettazione non può ritenersi condivisibile, non essendo tale disposizione applicabile al caso di specie, e ciò in quanto, in conformità alle previsioni contrattuali, il contratto in oggetto deve esser qualificato non come fideiussione, bensì come un contratto autonomo di garanzia. A tal proposito, la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che “### in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale (### 1, Ordinanza n. 14945 del 04/06/2025; ### III, sentenza n. 22233/2014). 
Calando i principi di diritto sopra richiamati alla fattispecie in esame, è evidente che il contratto in questione assuma tutte le caratteristiche del contratto autonomo di garanzia, come si ricava dal relativo art. 2, secondo cui “la società si impegna ad effettuare il pagamento dell'importo garantito a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'apposita richiesta da parte della regione o della banca concessionaria […] non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della ### stessa anche nella eventualità di opposizione proposta dalla Contraente”: risulta dunque chiaro che la pattuizione in questione non possa configurarsi come un contratto di fideiussione, in ragione dell'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga all'art. 1945 Conseguentemente, deve concludersi, in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, che “il contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 cod. civ. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale” (Cass., 21399/2011; Cass., n. 42200/2010).  4. Per tutte le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza n. 340/14, pronunciata dal ### di ### di ### in data 24 marzo 2014.  5. Le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento, per cause del valore sino fino a 5.200,00 euro (parametri aggiornati al D.M. 147/2022). 
Considerato che la società ### s.p.a. è risultata soccombente nei due gradi di giudizio, la stessa è tenuta a pagare il doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna l'appellante ### S.P.A., a rimborsare all'appellata #### N.V. le spese processuali del presente giudizio di appello, liquidate in € 1.500,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge; obbliga l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 
Così deciso in ### il giorno 22.12.2025 Il giudice dott.

causa n. 9434/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Angioi Luca

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Tribunale di Lagonegro, Sentenza n. 109/2026 del 28-01-2026

... criterio della c.d. "ragione più liquida". ### la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U. 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali. ART. 2119 C.C. - #####. 2119 c.c. stabilisce che il recesso anticipato rispetto alla data del termine contrattuale è ammesso solo se sussiste una giusta causa. Il datore di lavoro può dunque recedere a fronte di una condotta del lavoratore talmente grave da (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 905/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAGONEGRO Sezione lavoro nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato all'udienza del 23/01/2026 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 905/2024 R.G. #### n. a NIGERIA il ### rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti. 
RICORRENTE E P.T.F. ### SOCIETÀ ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### RESISTENTE OGGETTO: impugnativa di licenziamento ### come in atti. 
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data #### esponeva di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della "P.T.F. S.r.l. ### in forza di una serie di contratti a tempo determinato, da ultimo con contratto sottoscritto il ### con scadenza fissata al 31.12.2024. Deduceva, inoltre, che la società resistente, con nota del 04.03.2024, gli aveva comunicato il licenziamento Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 per giustificato motivo oggettivo, motivato dalla necessità di procedere a una riorganizzazione aziendale per far fronte a una crisi economica e alla conseguente soppressione della mansione di bracciante agricolo. Con il predetto ricorso, il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato ante tempus in assenza di una giusta causa, con la conseguente condanna della società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto spettanti dalla data del recesso fino alla scadenza naturale del termine contrattuale. 
Si costituiva la P.T.F. S.r.l. contestando la domanda e deducendo che il licenziamento era stato determinato da un oggettivo calo del fatturato e dalla necessità di una contrazione dei costi del personale, circostanze che a dire della resistente avrebbero reso impossibile la prosecuzione del rapporto fino alla scadenza, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso o, in subordine, la detrazione dell' aliunde perceptum. 
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il ### ha deciso la causa con sentenza.  ### thema decidendum del presente giudizio riguarda la valutazione della legittimità del licenziamento intimato a parte ricorrente.  #### In via preliminare, va osservato che la definizione della presente controversia può essere operata facendo applicazione del criterio della c.d.  "ragione più liquida".  ### la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U. 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un.  9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali. 
ART. 2119 C.C. - #####. 2119 c.c. stabilisce che il recesso anticipato rispetto alla data del termine contrattuale è ammesso solo se sussiste una giusta causa. Il datore di lavoro può dunque recedere a fronte di una condotta del lavoratore talmente grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario; mentre il lavoratore può recedere in presenza di una situazione che legittimi le dimissioni per giusta causa (tra le ipotesi più frequenti, mancato pagamento delle retribuzioni o versamento della contribuzione obbligatoria, demansionamento, mobbing). La sussistenza della giusta causa come elemento necessario alla legittimità del recesso anticipato dal contratto a tempo determinato è suffragata da una costante giurisprudenza: ### Trib.Chieti sez. lav., 14/07/2020, n.132 per cui “ai sensi dell'art. 2119 c.c., entrambe le parti possono recedere da un contratto di lavoro subordinato - anche prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato - solo in presenza di una giusta causa” e ### Tribunale Trento sez. lav., 29/03/2022, n.40, secondo il quale “per consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 27.6.2019, 17355, Cass. 29.10.2013, n. 24335; Cass. 1.6.2005, n. 11692; 10.11.2003, n. 16849; Cass. 28.12.1999, n. 14637; Cass. 28.3.1997, 2822; Cass. 9.6.1995, n. 6530; Cass. 2.4.1992, n. 4056;), alla luce della disciplina ex art. 2119 cod.civ. il recesso ante tempus dal contratto di lavoro a tempo determinato è consentito solo in presenza di una giusta causa intesa quale condotta del lavoratore che evidenzi la sua inidoneità a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 svolgere l'attività richiestagli, tale da incrinare in modo irreversibile il rapporto di fiducia intercorrente con il datore.” Alla luce del quadro normativo di riferimento, va pertanto affermato che l'unica ipotesi in cui sia possibile invocare il giustificato motivo oggettivo nell'ambito di un contratto a termine sia la completa soppressione dell'attività produttiva, non rilevando, viceversa, la contrazione della stessa.  ### caso di specie, posto che è documentalmente provato che tra le parti è stato stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31.12.2024 (all.9 ricorso); che tale contratto è stato risolto anticipatamente dalla parte datoriale in data ###. 
Parte resistente, su cui grava l'onere probatorio, ha allegato una mera contrazione dell'attività; va, quindi, affermata l'illegittimità del recesso ante tempus dal rapporto di lavoro oggetto del ricorso. 
Parte resistente, con riguardo al mancato pagamento della busta paga di marzo 2024 e T.F.R., non contesta l'an, ma il quantum. 
Sul punto, le deduzioni di parte resistente sono fondate e meritano accoglimento. 
Emerge, infatti, dagli atti che la busta paga di marzo 2024 ha un netto di € 141,78, mentre € 583,10 sono dovuti a titolo di T.F.R. 
Il ricorso è, pertanto, parzialmente fondato.  ### - #### il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in caso di ingiustificato recesso ante tempus dal contratto di lavoro a tempo determinato, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, che viene individuato - e quantificato - nell'ammontare delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dalla data del recesso fino alla scadenza del termine contrattualmente previsto la retribuzione fino alla scadenza del termine, con detrazione - ove il datore di lavoro ne fornisca la prova - di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 quei guadagni che il lavoratore abbia eventualmente conseguito da un'occupazione successiva al licenziamento o avrebbe potuto conseguire se non fosse stato negligente nel reperire altra occupazione (Cass. 10 novembre 2003, n. 16849). Ne consegue che non essendo stata allegata né provata dalla convenuta alcuna attività lavorativa alternativa svolta dal ricorrente nel periodo residuo del contratto, la domanda risarcitoria deve essere integralmente accolta nell'importo correttamente indicato dal ricorrente, e non specificamente contestato da parte resistente, pari a € 3.485,95 per il periodo dal 01.04.2024 al 31.12.2024.  ### spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, si compensano per il 20% e per la restante parte si liquidano in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede: 1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle spettanze retributive maturate e non riscosse nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze del resistente e per l'effetto condanna il resistente alla corresponsione di € 724,88, (di cui € 141,78 a titolo di retribuzione per marzo 2024 ed € 583,10 a titolo di T.F.R.), oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo; 2. dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo dal 01.04.2024 al 31.12.2024, per complessivi € 3.485,95 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del licenziamento al saldo; 3. rigetta per il resto il ricorso; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 4. liquida le spese di lite in complessivi € 1.030 oltre rimb. Forf. al 15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 20% e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente del restante € 824,00 delle spese. 
Lagonegro, 28/01/2026 il Giudice del ### dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026

causa n. 905/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Chiara Mormile

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 1132/2025 del 04-12-2025

... al requisito della “comparabilità”, la stessa giurisprudenza di legittimità (nella già citata pronuncia) ha riconosciuto come debbano intendersi pienamente equiparabili ai docenti di ruolo, con riferimento alle condizioni che giustificano l'accesso al beneficio, i docenti assunti a tempo determinato con incarichi riconosciuti ai sensi dell'art. 4 l. 124/1999 e dunque “fino al termine delle attività didattiche”. Come più volte ricordato dalla stessa Corte di Cassazione, infatti, l'art. 4 punto 1 dell'### quadro recepito con la ### 1999/70/CE vieta ogni disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti di lavoratori a tempo determinato, e tale norma può essere fatta valere dal singolo dinnanzi al giudice nazionale (v. ex multis Cass. 28 novembre 2019, n. ###, che richiama la pronuncia della Corte di Giustizia dell'### europea, 8 novembre 2011, C-177/10, ###. Dunque, al fine di rimuovere la disparità di trattamento sopra evidenziata, occorre disapplicare la disposizione nazionale, nella parte in cui non prevede l'estensione del beneficio anche ai lavoratori a tempo determinato che si trovino in situazioni comparabili. Appurata dunque la necessaria (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO ### Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. ### ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 522/2024, vertente TRA ### elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico degli avv.ti ### e ### che la rappresentano e difendono in qualità di professionisti designati in virtù di procura in atti conferita alla società “B&Z ### tra Avvocati” RICORRENTE E MINISTERO DELL'#### in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliat ###, e rappresentato e difeso da proprio funzionario ex art. 417bis c.p.c. 
RESISTENTE ### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ### premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'### come docente con contratto a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, ha adito l'intestato Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto a percepire l'importo previsto dall'art. 1, c. 121, l. 13 luglio 2015 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado o “### docente”), pari ad € 500,00 annui, per ciascun anno di insegnamento in forza di contratto a tempo determinato. 
A fondamento della propria pretesa, ha argomentato in merito all'illegittimità dell'interpretazione adottata dall'amministrazione resistente, che ha limitato ai soli docenti assunti a tempo indeterminato il beneficio in questione, in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla ### 1999/70/CE, considerando che la parte ricorrente ha svolto la medesima attività dei docenti di ruolo. 
Dunque, tenuto conto della prevalenza dei principi di derivazione europea rispetto alle norme nazionali e dell'effetto diretto che la ### 1999/70/CE produce nell'ordinamento nazionale, la parte ricorrente ha invocato la disapplicazione delle norme interne nella parte in cui pongono tale discriminatoria violazione, ed il conseguente riconoscimento del pieno diritto a godere del beneficio economico per tutti gli anni di servizio a tempo determinato. 
In virtù di tali argomenti, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, e condannare la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente caricandone il relativo importo di euro 1000,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; Con condanna della resistente alle spese di lite da distarsi per anticipo fattone.”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 ### dell'### si è costituito in giudizio, contestando nel merito la fondatezza della pretesa, sulla base della normativa nazionale che esclude chiaramente la concessione del beneficio al personale a tempo determinato, eccependo poi la prescrizione delle annate antecedenti al quinquennio dall'interruzione della prescrizione nonché il rigetto della domanda per i periodi in cui l'incarico non risulta attribuito con carattere annuale. 
Ha ancora eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il difetto di legittimazione attiva essendo la parte ricorrente stata assunta con contratti di supplenza “breve e saltuaria” per un periodo oggetto del ricorso, nonché ribadito l'infondatezza della domanda nel merito, vista la specialità della disciplina che regola l'impiego scolastico così come l'insussistenza di alcuna discriminazione nel caso di specie. In particolare, ha evidenziato la non spettanza della carta del docente per l'a.s. 2020/2021 in quanto le prestazioni lavorative della ricorrente relative a tale anno scolastico afferiscono a supplenze brevi e saltuarie o temporanee o comunque non annuali su posto vacante e disponibile in sostituzione di colleghi assenti o per esigenze transeunti. Ha infine evidenziato l'assenza di prova dei fatti a presupposto della domanda nonché l'inammissibilità della “pretesa trasformazione della carta docente in erogazione in denaro”. 
All'udienza del 04.02.2025, con note di trattazione scritta, il procuratore della parte ricorrente ha aderito a tale eccezione insistendo per l'accoglimento del ricorso limitatamente all'a.s. 2019/2020 in cui la ricorrente ha prestato servizio con contratto fino al termine delle attività didattiche. 
La causa è stata istruita in via documentale e all'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalla parte ricorrente, è stata decisa con la presente pronuncia.  *** 
La domanda è fondata e va accolta.  *** 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Preliminarmente, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente. 
In virtù del generale criterio di riparto conseguente alla contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, la giurisdizione del giudice ordinario si estende a tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (cfr. art. 63 del medesimo decreto). 
Nel caso di specie, la domanda ha ad oggetto il riconoscimento di una prestazione di natura economica riconnessa al contratto di lavoro intercorso tra le parti, avente carattere di diritto soggettivo di credito da questo derivante, e non comporta l'esame né coinvolge alcun atto organizzativo generale adottato dalla P.A. nell'ambito della gestione del rapporto, ma esclusivamente le condizioni di impiego conseguenti all'esercizio, da parte dell'amministrazione convenuta, dei poteri del datore di lavoro privato.  *** 
Nel merito, va premesso che sulla fattispecie si è consolidato un orientamento giurisprudenziale, in particolare a seguito della pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a fronte di rinvio ex art. 363bis c.p.c. ( Cass. n. 27.10.2023, n. 29961), condiviso dal Tribunale (che pure già si è pronunciato su fattispecie analoghe), e che allo stato, anche in considerazione delle circostanze del caso di specie, non si ravvisano argomenti per discostarsene. 
Per come chiarito nella citata pronuncia di legittimità, la formazione per i docenti assume una peculiare natura di “diritto-dovere”, per l'effetto delle disposizioni di cui all'art. 282 d.lgs. n. 297 del 1994 (che testualmente utilizza l'espressione “diritto-dovere”), e all'art. 63 del CCNL di comparto. 
Nell'ambito di tale sistema, la l. 107/2015, ha introdotto, all'art.1 comma 121, la previsione per cui è istituita la “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, del valore di € 500,00 annui e utilizzabile per compiere determinati acquisiti o pagamenti (per libri, riviste hardware e software, nonché partecipazione ad attività di aggiornamento e le altre Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 specificate) funzionali e riconnessi all'adempimento degli obblighi formativi del docente. 
In particolare, la disposizione prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
La lettura della norma risulta già chiara nel limitare la concessione del beneficio ai docenti “di ruolo”, e dunque assunti a tempo indeterminato. 
In tal senso si vedano poi anche i successivi provvedimenti attuativi, in particolare il più recente D.P.R. del 28 novembre 2016, che disciplina peraltro le modalità di erogazione del credito (cfr. in particolare l'art. 2, che prevede l'erogazione in forma di “applicazione web”, e l'art. 3, che precisa l'estinzione del diritto in conseguenza della cessazione dal servizio).  ### permanenza degli obblighi di formazione, come precisati dalle norme sopra citate, per tutto il personale docente, e la contestuale limitazione dell'attribuzione della ### docente al solo personale di ruolo, hanno condotto a dubitare della legittimità di tale esclusione alla luce delle Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 norme europee che vietano ogni disparità di trattamento tra il personale assunto a tempo determinato e quello assunto a tempo indeterminato, in assenza di ragioni obiettive. 
Sul punto la questione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell'### che ha chiarito, con sentenza del 18 maggio 2022, nella causa C-450/21, da un lato che l'attribuzione della ### docente rientra tra le condizioni di impiego rilevanti per l'operatività della disciplina europea, e dall'altro che nel caso in cui il giudice nazionale ravvisi condizioni di comparabilità tra i lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostano ad una normativa nazionale che riservi la concessione del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. 
Sul punto, in merito al requisito della “comparabilità”, la stessa giurisprudenza di legittimità (nella già citata pronuncia) ha riconosciuto come debbano intendersi pienamente equiparabili ai docenti di ruolo, con riferimento alle condizioni che giustificano l'accesso al beneficio, i docenti assunti a tempo determinato con incarichi riconosciuti ai sensi dell'art. 4 l.  124/1999 e dunque “fino al termine delle attività didattiche”. 
Come più volte ricordato dalla stessa Corte di Cassazione, infatti, l'art. 4 punto 1 dell'### quadro recepito con la ### 1999/70/CE vieta ogni disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti di lavoratori a tempo determinato, e tale norma può essere fatta valere dal singolo dinnanzi al giudice nazionale (v. ex multis Cass. 28 novembre 2019, n. ###, che richiama la pronuncia della Corte di Giustizia dell'### europea, 8 novembre 2011, C-177/10, ###. 
Dunque, al fine di rimuovere la disparità di trattamento sopra evidenziata, occorre disapplicare la disposizione nazionale, nella parte in cui non prevede l'estensione del beneficio anche ai lavoratori a tempo determinato che si trovino in situazioni comparabili. 
Appurata dunque la necessaria spettanza del beneficio, va chiarito che, secondo quanto argomentato sempre dalla giurisprudenza di legittimità, lo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 stesso ha natura di obbligazione di pagamento, pecuniaria, che per la sua struttura è condizionata alla destinazione a specifiche categorie di acquisti, oltre che alla permanenza in servizio (cfr. art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 per cui la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la ### non è più fruibile"). 
Tale struttura è funzionale alla ratio di fondo dell'istituto, di sostegno alla didattica annua, pur essendo concesso al docente di utilizzare il “bonus” anche l'anno successivo rispetto a quello di maturazione, e contribuisce a qualificare la stessa come obbligazione “sui generis”. 
Con riferimento alla pronuncia di condanna, questa può configurarsi pienamente come condanna all'adempimento in forma specifica, mediante messa a disposizione delle somme maturate per tutti gli anni di servizio a tempo determinato con le medesime modalità con cui sono riconosciute ai docenti a tempo indeterminato, considerando che l'interesse ad ottenere il beneficio, in virtù della natura continua degli obblighi di formazione, permanga e sia evidente in tutti i soggetti che siano ancora “interni al sistema scolastico”. 
Va precisato che tale permanenza, secondo quanto argomentato dalla Corte di Cassazione (con riferimento alla possibilità di usufruire della ### anche l'anno successivo a quello di maturazione a prescindere dalla permanenza in servizio secondo la disciplina del d.l. 69/2023), non si identifica necessariamente con la cessazione della supplenza, ma con una “fuoriuscita” dal sistema scolastico che va intesa quale cessazione anche dell'iscrizione nelle graduatorie per l'attribuzione delle supplenze, evento che risulta idoneo ad estinguere il credito per l'attribuzione del beneficio in forma specifica. In tali casi, il diritto potrebbe dunque sempre essere fatto valere ma soltanto quale inadempimento presupposto per ottenere il risarcimento del danno per equivalente. 
Va parimenti escluso che possa essersi prodotta, per i docenti a tempo determinato, la decadenza per il decorrere del biennio dalla maturazione del diritto, considerando che gli stessi non avrebbero comunque mai potuto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 impedirla, non essendo in condizione di usufruire del beneficio in quanto ritenuto non spettante dall'amministrazione. 
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha enucleato i seguenti principi di diritto, da utilizzare quale riferimento per la risoluzione della controversia in esame: “1) ### di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L.  124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” Venendo all'esame del caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio, come emerge dai contratti di lavoro prodotti dalla parte ricorrente e dallo stato matricolare in atti prodotto dalla parte resistente, dal 04.11.2019 al 30.06.2020 con supplenza fino al termine delle attività didattiche. 
Sono dunque provati i fatti alla base della pretesa azionata e l'effettiva sussistenza della discriminazione illegittima relativamente a tale anno scolastico, e nulla è stato eccepito in merito alla prescrizione del diritto da parte della resistente.  *** 
Parte ricorrente ha poi richiesto il riconoscimento del bonus anche per ciò che attiene all'a.s. 2020/2021, aderendo in un primo momento all'eccezione del Ministero resistente relativa alla durata dei contratti, e poi tuttavia reiterando le conclusioni alla luce della sopravvenuta giurisprudenza della Corte di Giustizia. 
Sul punto, si ritiene di dover esaminare la domanda, non potendo l'acquiescenza in un primo momento manifestata all'eccezione essere equiparata a una rinuncia agli atti, e non essendo comunque pervenuta in alcun modo l'accettazione da parte della parte resistente costituita, che non ha depositato note sostitutive dell'udienza con contegno equiparabile alla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 mancata comparizione, necessaria a integrare la fattispecie di cui all'art.  306 c.p.c. 
Sul punto, deve specificarsi che la parte ricorrente ha prestato servizio nel periodo dal 19 ottobre 2020 al 21 giugno 2021 senza soluzione di continuità, in virtù di una successione di supplenze brevi e saltuarie sul medesimo istituto scolastico con orario di servizio completo. 
Pur non essendo i contratti di lavoro in questione riconducibili alle tipologie oggetto dell'elaborazione giurisprudenziale sopra citata, va comunque ritenuto, nel caso di specie, che non sussistano ragioni oggettive per giustificare la discriminazione rispetto al personale a tempo indeterminato e a quello assunto fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, proprio in virtù del concreto atteggiarsi del rapporto. 
Va sul punto richiamata la pronuncia della Corte di Giustizia dell'### nella sentenza del 3 luglio 2025 C-268/24, resa sulla specifica fattispecie, che ha ricordato come la mera durata dei contratti non possa costituire di per sé una ragione oggettiva per giustificare la diversità di trattamento (“Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”). 
Deve comunque ritenersi la permanenza, in capo al giudice di merito, di un margine di apprezzamento legato alla valutazione delle oggettive condizioni in cui si è svolto il servizio, anche in correlazione con la funzione del beneficio, non potendosi tuttavia fondare tale apprezzamento sull'esclusivo dato della durata del singolo incarico. 
La valutazione deve dunque in concreto avere ad oggetto il carattere di continuità e non provvisorietà dell'impegno profuso e la necessità di pianificazione dell'attività prestata, che, anche alla luce della natura unitaria del bonus, vale a connotare in termini di comparabilità il servizio svolto dal personale assunto con contratti brevi e saltuari con quello assunto per l'intero anno scolastico e a scongiurare la sussistenza di discriminazioni inverse, mediante l'attribuzione di un bonus parametrato a un'orizzonte annuale per servizi di pochi giorni. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Di conseguenza, non può ritenersi sussistente alcuna discriminazione ingiustificata nel caso in cui il docente assunto a tempo determinato non abbia prestato servizio secondo un'articolazione che, almeno in via di fatto, possa rispecchiare quella annuale e che sia ad essa comparabile, pur non dovendo necessariamente la forma contrattuale essere vincolata alle tipologie esaminate dalla Corte di Cassazione. 
Ciò posto, nel caso di specie, avendo la parte ricorrente prestato servizio per un periodo continuativo quasi coincidente con l'intero svolgimento delle attività didattiche (da inizio ottobre al 20 giugno) sullo stesso istituto scolastico e con orario completo, deve necessariamente ritenersi comparabile con i lavoratori a tempo indeterminato, e il bonus va riconosciuto anche per tale annualità. 
Per quanto attiene poi alla permanenza dell'interesse ad agire rispetto alla percezione del beneficio in forma specifica, risulta dalla documentazione in atti che allo stato la parte ricorrente è ancora dipendente del Ministero, confermata in ruolo dal 01.09.2022 e dunque tale interesse emerge chiaramente, non essendosi prodotta quella “fuoriuscita” dal sistema scolastico a cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità. 
In conclusione, in applicazione dei principi sopra esposti, e sulla base dei fatti provati in giudizio, va pertanto accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della ### elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente in relazione agli a.s. 2019/2020 e 202/2021 con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo nominale complessivo di euro 500,00. Per l'effetto, il Ministero convenuto va condannato all'adempimento specifico consistente nella erogazione del bonus ### alla parte ricorrente per l'importo complessivo accertato, con le medesime modalità di fruizione previste già per gli altri docenti. 
Le spese di lite, alla luce della novità della materia e della recente modifica degli indirizzi giurisprudenziali dominanti, devono essere integralmente compensate tra le parti in deroga al principio di soccombenza.  P.Q.M.  Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando: − accerta e dichiara il diritto di ### all'attribuzione della “### elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente” in relazione agli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, per l'effetto condanna il Ministero dell'### alla corresponsione in suo favore del beneficio, da attribuirsi con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per un valore pari ad € 500,00 annui, oltre accessori; − compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 
Così deciso in Cassino il ### 

IL GIUDICE
### a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025


causa n. 522/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Salvia

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2

Giudice di Pace di Sulmona, Sentenza n. 19/2026 del 06-02-2026

... nulla la delibera assembleare sulla base della recente giurisprudenza rinviando alla sentenza della Corte di Cassazione S.S.U.U. N 9839 del 14.04.2021. La Suprema Corte ha stabilito il principio secondo cui , nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sidacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa. Il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione risulta emesso per la richiesta di somme per l'esecuzione di lavori che sarebbero stati deliberati con verbale del 02.10.2023 . Il decreto n. 168/23 ed il presente decreto n. 108/24 fanno riferimento ai medesimo lavori deliberati con verbale del 02.10.2023. Pertanto rilevato che il presente decreto ingiuntivo n 108/2024 risulta emesso sulla base di un titolo non valido ed essendo il credito mancante dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità ex art 633 e ss cpc ,il decreto oggetto della presente opposizione, va revocato. Le spese seguono la soccombenza. PQM Il Giudice di ###ssa ### definitivamente pronunciando così provvede Accoglie l'opposizione e per l'effetto (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 254 / 2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SULMONA
Unica
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , nella causa civile R.G. n. 254 / 2024 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ### (CF ###) -RESISTENTEE ######## rappresentati e difesi dall'### congiuntamente e disgiuntamente all' Avv. ### Avv. ### Avv. ### TEDESCHI -### Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 108/2024, emesso dal
Giudice di ### di ### per pagamento di oneri condominiali per euro 7.330,54 oltre interessi legali dalla domanda e spese di procedura pari ad euro 712,50 di cui euro 145,50 per spese ed euro 567,00 per compensi professionali oltre accessori di legge. Il decreto veniva notificato unitamente al precetto per la complessiva somma di euro 8.342,00.### chiedeva l'annullamento della delibra con condanna alle spese ### i motivi dell' opposizione, i gravi motivi sottesi e visto il provvedimento di revoca emesso dal Tribunale di ### nei confronti dell'amministratore condominiale ### per gravi irregolarità nella gestione, veniva sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza fissata per la comparizione parti il condominio nella persona dell'amministrazione p.t., non si costituiva e si costituiva una parte dei condomini con atto di adesione a quanto sostenuto da parte opponente rilevando di non aver mai condiviso l'operato posto in essere dall'amministratore, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione spese vinte ###udienza di comparizione veniva fissata udienza di discussione con concessione alle parti di termine per deposito note, e sulle discussione delle parti costituite la causa veniva trattenuta in decisione.  ---- ### è fondata
Rileva il ### come il Giudice di ### di ### come la pretesa creditoria del condominio va ritenuta illegittima ed infondata rilevato che sono venute meno le condizioni di esigibilità del credito alla luce del provvedimento di sospensione emesso dal Tribunale di ### avverso il deliberato attinente alla approvazione del regolamento e delle tabelle millesimali,a cui consegue irrimediabilmente la decadenza del titolo in base al quale poter esigere le somme pretese con l'ingiunzione oggetto della presente opposizione.
Inoltre con sentenza 72/2025 pubblicata il ### il GDP ha provveduto a revocare altro decreto ingiuntivo n 168/2023 emesso nei confronti della medesima ricorrente, dichiarando nulla la delibera assembleare del 02.10.2023 ove risultano deliberati una seri di lavori condominiali,e condannando il resistente contumace al pagamento delle spese di lite. ll GdP dichiarava nulla la delibera assembleare sulla base della recente giurisprudenza rinviando alla sentenza della Corte di Cassazione S.S.U.U. N 9839 del 14.04.2021. La Suprema Corte ha stabilito il principio secondo cui , nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sidacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa.
Il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione risulta emesso per la richiesta di somme per l'esecuzione di lavori che sarebbero stati deliberati con verbale del 02.10.2023 .
Il decreto n. 168/23 ed il presente decreto n. 108/24 fanno riferimento ai medesimo lavori deliberati con verbale del 02.10.2023.
Pertanto rilevato che il presente decreto ingiuntivo n 108/2024 risulta emesso sulla base di un titolo non valido ed essendo il credito mancante dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità ex art 633 e ss cpc ,il decreto oggetto della presente opposizione, va revocato.
Le spese seguono la soccombenza. PQM Il Giudice di ###ssa ### definitivamente pronunciando così provvede
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n 108/2024 ### il ### al pagamento in favore di ### , delle spese di giudizio che liquida in euro 1.523,00 (DM 147/ 22 scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000 valori medi senza fase istruttoria ) oltre magg.ni 15% Iva e Cap com per legge oltre ad euro 237,00 per contributo versato ### il ### al pagamento in favore dei condomini costituiti in adesione e come sopra indicati delle spese di giudizio che liquida in euro 1.523,00( DM 147/22 scaglione da euro 5.101 ad euro 26.000 valori medi senza fase istruttoria) oltre magg.ni 15% Iva e Cap come per legge oltre spese se versate. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 254/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Maria De Sanctis

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Tribunale di Monza, Sentenza n. 1554/2025 del 24-12-2025

... indennità sostitutiva; che secondo l' insegnamento della giurisprudenza, invece, il dirigente scolastico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”. che il MIM le aveva dunque illegittimamente negato l'indennità sostitutiva delle ferie, perché aveva erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgevano le lezioni, ma che rientravano comunque nel periodo - compreso ai sensi dell'art. 74, comma 2, del ### 16 aprile 1994 n. 297 tra il primo settembre e il 30 giugno - (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. v.g. 882/2025 con trattazione scritta tra ### e ###'###### Oggi 24 dicembre 2025, la dott. ssa ### lette le note d'udienza , ha emesso a seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Sezione Lavoro CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 882/2025 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### contro #### (C.F.  ###), ###'#### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### Oggetto : ferie MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'1.4.25 ### riferiva di essere docente della ### dell'### , con ultima sede ###### ; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/12/2025 che negli a.s. 2020/2021, 2021/2022 , 2022/2023 e 2023/2024 era stata incaricata dal Ministero dell'### e del ### in attività di docenza mediante la stipula di contratti a tempo determinato ; che nell'anno scolastico 2020/2021 aveva prestato 262 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 21,8 giorni di ferie; che nell'a.s. 2021/2022 aveva prestato 277 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,08 giorni di ferie; che durante l'anno scolastico 2022/2023 aveva ha prestato 292 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,33 giorni di ferie ; che durante l'anno scolastico 2023/2024 aveva ha prestato 303 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 26,93 giorni di ferie che non aveva mai fruito di dette ferie, né aveva chiesto di usufruirne , né i ### l'avevano invitata a farlo , né l'avevano informata che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità sostitutiva; che secondo l' insegnamento della giurisprudenza, invece, il dirigente scolastico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.  che il MIM le aveva dunque illegittimamente negato l'indennità sostitutiva delle ferie, perché aveva erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgevano le lezioni, ma che rientravano comunque nel periodo - compreso ai sensi dell'art. 74, comma 2, del ### 16 aprile 1994 n. 297 tra il primo settembre e il 30 giugno - destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento ex art. 29 CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola. 
Tanto premesso parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: Piaccia all'###mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione: per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire l' indennità sostitutiva delle ferie per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; condannare il Ministero al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 5727,72 ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa a titolo di indennità sostitutiva delle ferie con interessi e rivalutazione come per legge. 
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori anti-statari per anticipo fattone. 
Si costituivano i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/12/2025
In particolare gli stessi hanno rilevato: che negli a.s. di cui al ricorso la docente aveva goduto delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche; che aveva fruito, su richiesta, di giorni di ferie in tutti gli a.s. dal 2021/2022 al 2023/2024. 
Pertanto , secondo i resistenti, non era dovuta alcuna indennità. 
Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso. 
Va premesso che il ricorso ha per oggetto solo le ferie e non le festività soppresse. 
Va detto poi che il Ministero non ha contestato il numero di giorni di ferie e di festività soppresse spettanti a parte ricorrente per ciascun a.s., ma ha rilevato che la stessa aveva fruito, su richiesta , , di 3 nel secondo anno, di 5 nel terzo anno e di 5 nel quarto anno. 
Quanto sopra è pertinente e provato dai docc. 3.3, 3.4 e 3.5 prodotti dal ### Anzi, si rileva che in realtà nel 2021/2022 la docente ha fruito non di 3 giorni di ferie, come riportato per evidente errore materiale dal MIM nella comparsa, ma di 5 giorni come risulta dal documento. 
La difesa della ricorrente si è adeguata a tale ricostruzione e infatti , nelle note conclusive, ha allegato ( si veda tabella) che la indennità spettante per detti anni scolastici era dovuta per 59,25 giorni per i primi tre a.s. e per e per 21,93 per l'ultimo a.s.. 
Parte ricorrente ha quindi ridotto la domanda , rispetto a quella avanzata nel ricorso, ad euro 4.834,47, corrispondente a 81,18 giorni di ferie non goduti.. 
Il punto controverso è rappresentato dal fatto che il MIM nega che sia dovuta l'indennità per quei giorni in cui le lezioni erano sospese ( #### elezioni etc) e la docente non ha chiesto ferie e ciò con riferimento a tutti gli a.s.  ### è infondata. 
Invero la Cassazione , con ordinanza n. 14268 del 05/05/2022, ha ritenuto che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro . 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/12/2025
Quanto sopra è stato confermato dalla suprema corte nella sentenza n. 21780 del 08/07/2022, che ha così motivato: “in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (…..) siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L.  nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie; la Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge.   In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'### deriva che: A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite; B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” . 
Infine il principio è stato ribadito nelle ordinanze del 2024 riportate dal ricorrente nel ricorso e nella ### 17.6.2024 nr. 16715, secondo cui “al docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, spetta il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso di perdita. La normativa interna, in particolar modo l'art. 5 comma 6 del d.l.  n.95/2012, come integrato dall'art. 1 comma 55 l. n.228/2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 par.2 della Direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” Da ultimo la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11968/25, ha nuovamente confermato il superiore principio di diritto ### il MIM va quindi condannato a corrispondere a parte ricorrente l'indennità sostitutiva per le ferie non godute, che ammonta ad euro 4.834,47 , secondo il meccanismo di calcolo pacifico tra le parti. 
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla maturazione dei singoli importi al saldo. 
Le spese di giudizio vanno compensate stante la riduzione della domanda e la controversia giurisprudenziale in atto. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/12/2025 P.Q.M.   Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe , così provvede: 1) condanna il Ministero a corrispondere a parte ricorrente l'indennità sostitutiva per le ferie non godute, per gli a.s. dal 2020/2021 al 2023/2024 , quantificata in euro 4.834,47 , oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; 2) Compensa le spese di giudizio tra le parti.   dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/12/2025

causa n. 882/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Lentini Giovanni, Claudia Beatrice Lojacono

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