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SENTENZA sul ricorso 18153-2022 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ####. VESALIO, 22, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -2- unitamente agli avvocati #### I giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ###, elettivamente domiciliato in #### 44, p resso lo studio dell'avvo cato ### CORBYONS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - controricorrente - avverso la senten za n. 1 580/2022 del ### depositata il ###; Lette le conclusioni del Pu bbli co Ministero, in person a del ### dott. ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; Lette le memorie delle parti; Udita la relazione d ella causa svolta nella pubb lica udienza del 07/11/2023 dal ###. ### Udito il ### nella persona del ### dott. ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; Uditi gli avvocati ### e ### per delega dell'avvocato ### per la ricorrente, e gli avvocati ### e ### per il controricorrente; #### ne di ### propone va ricorso d inanzi al ### domandando: - in via principale, condann arsi il ### della vi a ### s.r.l. all'esecuzione della bonifica dell'area standard ed al ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -3- successivo trasferimento dell'area in favore del ### - in via subordinata, condannarsi il ### al pagamento della somma di € 1.151 .633,3 7 in favore del ### somma occorrente per la bonifica dell'area, ovvero alla maggiore o minore somma risultan te in corso di causa, e, conseguen tement e, pronunciarsi sentenza costituiva ex art. 293 2 c.c. per il trasferimento della proprie tà dell'area standard in fav ore del ### medesimo.
Deduceva che le parti avevano stip ulato una conv enzione urbanistica riguardante l'attu azione del piano di lottizzazione denominato "PL ###", rimasta inadempiuta da parte della società intimata, quanto alla mancat a bonifica di un'area che d oveva essere poi ceduta gratuitamente al ### Con sentenza n. 839/2021, il giudice adito ha accolto la domanda principale ed ha condannato il ### nto a t rasferire le aree promesse in cessione secondo quanto previsto nella convenzione, previa loro bonifica a cura e spese del ### medesimo.
La senten za era impugnata dal ### che ha reiterato l'eccezione di dife tto di giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 e lett. f), cod. proc. amm., trattandosi di obbligazioni de rivanti da st rumenti convenzionali ricompresi tra gli accordi sost itutivi di provvedimen ti amministrativi ai sensi dell'art. 11 della legge 2 41 del 1990 in materia urbanistica ed edilizia, nonché le altre cont estazioni mosse in primo grado.
Nella resisten za del ### di ### il Consiglio d i Stato con la sentenza n. 1580 del 4 marzo 2022 ha rigettato l'appello.
Quanto all'eccezione di difetto di gi urisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che la do manda concerneva ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -4- obblighi di bonifica estranei al perimetro de lle obbligazioni derivanti dalla convenzione di lottizzazione, così che la stessa riguardava diritti soggettivi e non interessi legittimi, la sentenza osservava che l'obbligo d i bonifica era stato assunto in sede convenzionale dalla società originariamente in bonis, sia pure in via eventuale, ed era dunque divenuto parte di un più complesso regolamento convenzionale, dal quale scaturiscono le singole obbligazioni di adempimento. Ino ltre la g iurisprudenza amministrativa, in materia di convenzioni urbanist iche e di convenzioni di lottizzazione, è consolidata nel senso che il giudice amministrativo conosce anche dei diritti soggettivi, trattandosi di materia di giurisd izione esclu siva espressamente prevista dalla legge (art. 133, c.p.a.).
Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione del principio del ne bis in idem, il CDS osservava che parte appe llante si era limitata a riprodurre sinteticame nte l'eccezione senza svolgere alcuna critica al capo di sentenza con cui il ### nel respingere l'eccezione stessa, aveva argomentato nel senso dell'in opp onibilità, rispetto ai giudizi ordinari, delle statuizioni rese dal giudice fallimentare con contenuto negatorio dell'inserimento di un credito nella massa passiva del fallimento.
Per un altro verso, invece, la decisione de l giudice fallimentare (limitata al solo effetto del mancato inserimento del credito nella massa passiva) non ostava all'accertamento dell'esistenza d el credito medesimo, anche eventualmente in una misura diversa o per un titolo giuridico diverso, essendo anzi precipuo interesse del creditore anche l'ammissione tardiva del credito.
Ad ogni modo, nel caso di specie ricorreva uno sp ecifico titolo giuridico convenzionale sulla base del quale azionare le pretese ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -5- concernenti il preteso inadem pimento rispetto alle obbligaz ioni reciprocamente assunte dalle parti stipulanti.
In merito al terzo motivo di appello, secondo cui sarebbe stato impossibile condannare il ### to ad un facere (nella specie, l'esecuzione degli obblighi di bonifica previsti in convenzione) che trova la propria o rigine in un credito o in un inadempimento anteriore alla dichiarazione di ### con la possibilità invece di invocare il potere di scioglimento del curatore di cui all'art. 72, del r.d. 16 marzo 1942 , n. 267, la sentenza rilevava che la soluzione del ### era condivisi bile, alla luce d ell'indirizzo consolidato della giurispruden za amministrativa, ch e, anche di recente, aveva ricostruito le obbligazioni concernenti l'obbligo di bonifica, in termini pubblicis tici di obbligazioni ex lege (Ad.
Plenaria n. 3/20 21), e ciò anche in ragione del fatto che si trattava di obbligazioni convenzionali.
Era, poi , disatteso il motivo di appello relativo alla mancata evocazione in giud izio dei precedenti proprietari dell'area , non potendo agli stessi ascriversi la qu alità di contro interessati, né essendo dato attribuire loro la qualità di garanti delle obbligazioni assunte dalla società fallita.
In ordine al quinto motivo, che investiva la legittimazione passiva del ### nto rispetto alle domande di condanna formulate dal ### la sentenza reputava decisivo il rilievo per cui, nel caso all'esame, era inconferente il richiamo al principio "chi inquina paga" ed alle regole in materia di obblighi di bonifica dei suoli, in quanto il ### aveva agito per l'esecuzione (non di obblighi di bonifica discendenti dalla legge, bensì) di un obbligo convenzionale volontariamente assunto dalla società, nella piena consapevolezza, quanto meno, della possibilità che la bonifica del ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -6- sito potesse rendersi necessaria prima della cessione delle aree a standard, essendo richiamata in convenzione la presenza in loco di una ex cava "ritombata".
In ordine al sesto motivo incentrato sul problema della scomputabilità delle somme già incamerate dal ### a titolo di fidejussione, il CDS lo reputava ina mmissibi le, in qua nto la sentenza del Tar aveva condannato il ### alla sola esecuzione delle opere di bonifica ed al successivo trasferimento delle aree a termini d ella convenzione, men tre aveva espressamente escluso il compimento delle opere di urbanizzazione concernenti le alb erature, gli spazi a verde e il laghetto (art. 6 della convenzione), in quanto già garantito dall'escussione della fideiussione.
Quanto alla presunta "genericità" della domanda di condanna del ### si osservava che la socie tà, allora in bonis , aveva spontaneamente assunto l'obbligo di bonificare l'area, sicché era sfornita di idoneo suppo rto la prospettazione dell'appellante per cui spe tterebbe al ### di provvedere ad un piano di caratterizzazione preliminare dell'are a, trattandosi comunque di attività rientranti negli obblighi assunti dalla società con la sottoscrizione della convenzione.
Era, infin e, disatteso anche l'ultimo motivo, con il quale si invocavano i principi eurounitari in materia di obbligo di bonifica da fatto illecito (danno ambientale), che non potevano attagliarsi alla vicend a in esame in cui vi era una ass unzione di impegni contrattuali nell'ambito di un più ampio regolamento convenzionale, anziché del danno ambientale da fatto illecito.
Avverso la sentenza del Consiglio di Stato è stato proposto ricorso per cassazione dal la curatela del falli mento della ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -7- S.r.l. sulla base di tre motivi. ### di ### ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 24, 113 e 103 Cost., degli artt. 7 e 133 del c.p.a., con difetto relativo di giurisdizione ed eccesso di potere p er sconfinamento nella giurisdizione di merito del giudice fallimen tare. Violazione del principio di unità della giurisdizione. Violazione dell'art. 25 Cost. e del principio del giudice naturale (art. 111, co. 8, Cost., art. 362 c.p.c. ed art. 110 c.p.a.).
Si evidenzia che, successivamente all'acquisto delle aree da parte della società, quest'ultima era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Mon za, e che il ### ave va avanzat o domanda di insinuazione al passivo, che però era stata disattesa dal GD, con provvedimento del 22 novembre 2016, che n on era stato fatto oggetto di opposizione da parte dell'ente locale.
Solo a seguito di tale decisione è stato intrapreso il giudizio dinanzi al GA, così che si palesa erronea l'affermazione del CDS secondo cui non vi sarebbe il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
A tal fine si sottol inea il carattere ne goziale d elle obbligazioni scaturenti dalla convenzione conclusa con l'ente locale, per come deve reputarsi imposto dal dettato dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, con il richiamo alle norme in materia di contratti ed ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
Ciò determina che la richiesta di adempimento di tali obblighi è attratta dalla compet enza del giudice fall imentare, senza che possa assumere rilievo la diversa previsione di cui all'art. 133, co. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -8- 1, lett. a) ed f), del c.p.a., in quanto le obbligazioni oggetto di causa non derivano da un accordo integrativo o sostitutivo di un provvedimento amministrativo, ma sono frutto di un accordo privatistico.
In via subordinata, il mezzo di gravame deduce che, ove anche ipotizzabile la giurisdizione esc lusiva, la stessa deve essere negata stante la vis actractiva della procedura concorsuale, alla quale aveva prestato adesione anche il ### avanzando domanda di insinuazione al passivo.
Ne deriva che anche le obbligazioni oggetto del presente giudizio andavano fatte valere e sclusivamente dinanz i al Tribunale che aveva dichiarato il fallimento, e ciò anche in considerazione della richiesta di condanna ad un facere della curatela.
Ancora, si evidenzia che l'intervenuto diniego dell'ammissione al passivo spiega efficacia pre clusiva d ella successiva domanda avanzata dinanzi al ###, e ciò in quanto, anche a voler ammettere che si potesse addiven ire ad un'amm issione con riserva del credito assogg ettato alla giurisdizione del GA, la mancata ammissione con tale modalità, con un provvedimento di diniego non impugnato in sede fallimentare, preclude comunque che la sentenza emessa possa poi essere fatta valere nei confronti della curatela. 2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Come già in passato affermato (cfr. Cass. S.U. n. 23542/2015), la nozione di eccesso di potere giurisdizionale costituisce categoria, di fonte giurisprudenzia le, utile al fine di risolvere questioni di giurisdizione (con riferimento all'impug nativa di pronunce del Consiglio di Stato v. ex plurimis Cass., sez. un., 2 febbraio 2015, n. 1823; 23 dicembre 2014, n. 27341; 16 luglio 2014, n. 16239; Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -9- 17 aprile 20 14, n. 89 93; 7 aprile 2014, n. 8056; 16 gennaio 2014, n. 774; e con riferimento all'impugnativa di pronunce della Corte dei conti v., altresì ex plurimis, Cass., sez. un., 29 ottobre 2014, n. 22951; 3 aprile 2014, n. 7847), che si colloca sul crinale della distinzione tra il settimo e l'ottavo comma dell'art. 111 della ### Infatti, la generalità del sindacato di legittimità si coniuga con il regime differenziato delle pronunce di due giudici speciali di antica tradizione: l'ottavo comma dell'art. 111 Cost. prevede che contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motiv i inerenti alla giurisdizione. Nel solco della distinzione tra il generale sindacato di legitt imità del settimo comma dell'ar t. 111 ed il sindacato limitato alle question i di giurisdizione si inserisce la categoria dell'eccesso di potere giurisd izionale e più in generale dei c.d. limiti esterni del potere giurisdizionale.
Tuttavia, la più recente elaborazione di q uesta Corte, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sente nza 6/2018, ha ristretto l'ambito a pplicativ o di tale figura, affermandosi che (cfr. Cass. S.U. n. 27770/ 2020) in materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, ###, affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneu tiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudica ndo" o "in procedend o", senz a che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'inte rpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -10- In tal senso va dato seguito a quanto affermato da Cass. S.U. 8588/2022, che ha ribadito che l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difet to assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosidd etta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neg hi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento) -, nonché di difett o relativo di giurisd izione, riscontrabile quando dett o giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione sp eciale, ovvero negandola sull'erro neo presupposto che appartenga ad altri giudic i, senza che t ale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento. Sicché, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo (tra le molte, successivamente alla sentenza n. 6 d el 2018 della Corte costituzionale, cfr.: Cass., S.U., n. 7926/201 9, Cass., S.U. , 8311/2019, Cass., S.U., n. 29082/2019 , Cass., S.U., 7839/2020, Cass., S.U., n. 19175/2020 , Cass., S.U., 18259/2021; Cass. S.U. n. ###/2022; Cass. S.U. 28954/2023).
Alla luce de i suddetti p rincipi, si p alesa evidentemente privo di fondamento il mezzo di impugnazione nella parte in cui invoca la ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -11- giurisdizione del GO sul presupposto che gli obblighi inadempiuti avrebbero natura meramente privat istica, ed esulere bbero dal novero di quelli sc aturenti da accordi integrativi o sost itutivi di provvedimento amministrativo, peraltro in materia urbanistica ed edilizia, come detto attribuiti alla giurisdizione esclusiva del GA ai sensi dell'art. 133 del c.p.a.
Al riguardo d eve partirsi d all'accertament o operato dal ### secondo cui l'obbligo di curare la bonifica delle aree, di cui era stato previsto in convenzione il trasferimento al ### è parte integrante del regolamento scaturente dalla convenzione urbanistica intercorsa tra le parti in causa, così che la pretesa del ricorrente di assegnare a tale specifico obbligo un carattere autonomo rispetto a quelli post i in via principale dalla convenzione, oltre che no n risultare supportata da un'adeguat a censura alla soluzione erme neutica del GA, appare final izzato a contestare una valutazione del giudice amministrativo che appare incensurabile, alla luce del tenore delle previsioni convenzionali, che consentono effettivamente di annettere all'obbligo azionato in questo giudizio carattere meramente integrativo degli obblighi suscettibili di essere imposti in consegue nza dell'adozione de l provvedimento in sostituzione del quale venne co nclusa la convenzione de qua.
Una volta, quindi, ricondot ta anche l'obbligazione ogg etto della domanda del ### tra quelle suscettibili d i rientrare in un accordo di cui all'ar t. 11 della legg e n. 241/1990, risulta incensurabile l'affermazione della sent enza gravata secondo cui sussiste la giurisdizione esclusiva del GA.
Questa Corte ha, anche di recente, affermato che in tema di riparto di giurisdizione, e pur dopo le modifiche apportate dalla l. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -12- n. 15 de l 2005 all'art. 11 l. n. 241 del 1990, spe tta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relativ e agli accordi integrativi del contenuto di provvedimenti amministrativi in mat eria concessoria, poiché, co me precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n . 179 del 2016, tali accordi costituiscono pur sempre espressione d el potere discrezionale della P.A., anche se esercitato in via indiretta o mediata, e devono essere assoggett ati al sindacato del giudice a cui appart iene la cognizione sull'esercizio di tale potere. (Cass. S.U. n. 27768 del 04/12/2020, nonché da ultimo, Cass. S.U. n . 7055 del 09/03/2023).
Il principio è stato poi ribadito con specifico riferimento al rispetto degli obblighi nascenti da convenzioni stipulate tra comuni ed altri enti, pubblici o privati, ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 de l 2010, e correlati all'esecuzione di un accordo integrativo o sostitutivo di un provvedim ento amministrativo, nella specie, in materia urbanistica (Cass. S.U. n . 6962 del 17/03/2017), ovvero nel caso in cui la convenzione urbanistica sia volta a dis cipli nare, con il concorso del privato proprietario dell'area, una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio interessato la conformazione prevista dagli strumenti urbanistici (Cass. S.U. 19914 del 05/10/2016; in senso sostanzialmente conforme, S.U. n. 24419/2010; Cass. S.U. n. 24009/2007).
Così come del pari è stata riaffermata la giurisdizione esclusiva del GA, a i sensi delle citate norme , nell'i potesi in cui la controversia abbia ad ogg etto il risarciment o dei d anni, od in subordine l'ingiustificato arricchimento, derivanti dall'inosservanza da parte d i una soci età privat a degli obb lighi di un accordo di ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -13- programma stipulato tra enti pubblici, cui la prima aveva successivamente aderito, finalizzato alla bonifica ed al recupero di un'intera zona industria le, trattandosi di causa inerente all'esecuzione di un acc ordo da qua lificarsi come integrati vo o sostitutivo di provvedimenti amministrativ i di tali enti, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, 104, (Cass. S.U. n. 18192 del 29/07/2013).
Inoltre, e ciò rileva anche in vista della disamin a del s econdo motivo di ricorso, qualora il privato abbia sottoscritto u n atto d'obbligo per il trasferimento di aree alla P.A. nell'ambito di un accordo di urbanizzazione, il giudice amministrativo può emettere la senten za costitutiva ex art. 29 32 cod. civ., pur non espressamente contemplata dagli artt. 29 e 30 cod. proc. amm., sia perché, a norma degli artt. 24, 103, 111 e 113 ###, il giudice amministrativo, nelle controversie rimesse alla sua g iurisdizione esclusiva, può erogare ogni forma di tutela del diritto soggettivo, sia perché, a norma degli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, agli accordi provvedimen tali si applica no "i principi del codice civil e in materia di obbli gazioni e contratti”, come per l'appunto invocato da parte ricorren te (Cass. S.U. n. 4 683 de l 09/03/2015).
Tanto meno può configurare una que stione di giurisdizione, nel senso sopra riportat o, l'interferenza della dom anda oggetto di causa con la con temporane a pendenza della procedura concorsuale in danno della società contraente. ### in disparte il pacifico concorso t ra l'accertamento dei crediti in sede concorsuale e la giurisdizione esclusiva del giudice tributario per l‘accertamento dei crediti vantati nei confronti del soggetto fallito, questa Corte, proprio traendo spunto dalle ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -14- conclusioni raggiunte in punto di rapporti con il giudice tributario, ha affermato che, nell'ipotesi in cui venga chiesta l'ammissione al passivo di un credito contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità, e le relative questioni siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (come nel caso di diritti ed obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazione edilizia tra comune e privati), gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come condizionale, ai fini di ammissione con riserva, da sciogliersi all'esito della definizione del giudizio amministrativo, e ciò anche nel caso in cui, della questione di giurisdizione, vengano "medio tempore" in vestite le sezioni unite dell a Co rte di Cassazione (Cass. n. 789 del 29/01/1999), soluzione questa poi successivamente ripresa anche in relazione ai rapporti con l'accertamento di crediti devoluti alla g iurisdizion e del giudice contabile (Cass. S.U. n. 11073 del 03/07/201 2; Cass. S.U. 12370/2008), nonché in merito ai rapporti con la g iurisdizione tributaria (Cass. S.U. n. 20545/2008; Cass. n. ###/2022; n. 11199/2023).
Deve, quindi, escludersi che la penden za di una procedura concorsuale spieghi efficacia attrattiva anche per le controversie devolute alla giurisdizione di un giu dice speciale, né su tale conclusione può influire la circostanza che il ### proprio in vista della ammissione al passivo, se del caso con riserva, avesse avanzato un'istanza in tal senso, non potendosi da tale opzione inferire una, peraltro inammissibile, rinuncia alla giurisdizione del giudice speciale, a differe nza di quanto invece è dato ri cavare quanto al riparto fra giud ice ital iano e giudice stranie ro ( S.U. n. 1021 9/2006) o in altri casi, previsti specificamente da norme sovranazionali (art. 23, Reg. CE 44/2001; vedi Cass. S.U. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -15- n. 8895/ 2017) o convenzioni internazionali (es. art. 17, ###, 27.9.1968).
Non appare poi pertinente, come anche sottolineato dal ###, il principio che afferma l'inammissibilità del motivo di appello con il quale si contesti la giurisdizione, per la parte che abbia adìto qu el giudice e sia risulta to, poi, soccombe nte nel merito, atteso che lo st esso si fonda, non sull a precedente accettazione della giurisdizione, bensì sul difetto di soccombenza su tale punto (Cass. Se z. un., ###/2019 ; 6281/20 19; ###/2018; 122439/2018; 309/2017; 21260/2016), così che se risulta inammissib ile l'impugnazione per difetto del presupposto della soccombenza, non è però impedita la facoltà di adire altro giudice ritenuto dotato di giurisdizione da parte di quello stesso attore che aveva in precedenza fatto ricorso ad altro giudice.
In relaz ione al diverso profi lo della m ancata impugnazione del rigetto della rich iesta di insinuazione al passivo, ed alla sua efficacia preclusiva, occorre, in primo luogo, sottolineare come la sentenza impugnata abb ia evidenziato che l'analoga c ensura mossa in sede di appello fosse del tutto gen erica, il che ne determinava la sostanziale inammiss ibilità ( affermazione questa non specificamente censurata).
Ma anche in relazione al profilo della preclusione, pur a fronte di un diniego di ammissione al passivo , alla coltivazione della domanda dinanzi al giudice munito di giurisdizione, il motivo di ricorso, pur nella consapevolezza d el pacifico orientamen to di questa Corte, che neg a rilevanza e sterna al provvedim ento emesso dal GD, sul presupposto della sua valenza preclusiva solo in sede e ndofallim entare (cfr. ex multis, Cass. n. 27709 del 03/12/2020; Cass. n. 11808 del 12/04/2022; Cass. n. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -16- 3957/2018; Cass. n. 12638 del 09/06/20 11), insist e su tale preteso effetto pr eclusivo derivante dal diniego di amm issione, con la conseguente impossibilità di poter far poi valere il giudicato formatosi in senso favorevole al ### dinanzi al GA.
Trattasi, però, di qu estione che evidenteme nte esu la da quelle idonee a rientrare tra quelle di giurisdizione, in quanto investe, non già il profilo della sussistenza della potestas iudicandi in capo ad un plesso giurisdizionale, secondo quanto previsto dalla legge, ma la possibilità che della pronuncia emessa la parte beneficiaria possa trarre effettiva utilità in sede concorsuale. 3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli art. 24, 113 e 103 ###, nonché degli art. 7 e 133 del c.p.a., con violazione dei limiti e sterni della giu risdizione per eccesso di potere per sconfinamento nella potestà del legislatore. Violazione dell'art. 133 c.p.a. e dif etto relativo d i giurisdizione per sconfinamento nella giurisdizione di me rito del giudice fallimentare (art. 111 co. 8, ###, e 110 c.p.a.).
Si lamenta che siano stati disattesi i motivi di appello con i quali si faceva valere l'inammissibilità di una condanna ad un facere nei confronti della curatela (quanto all'obbligo di eseguire la bonifica delle aree da trasferire al ###.
Si sotto linea che il richiamo in sentenza ai principi affer mati dall'### del CDS nella decisio ne n. 3 del 2 021 evidenzia l'invasione da parte del GA delle prerogative del potere legislativo.
Pur ten endo conto delle differenze tra la vicenda in esame e quella delibata dall'### (posto che nel caso oggetto del ricorso in esame si tratta di obbligo di bonifica assunto in via contrattuale), l'interpretazione delle norme, nel senso di reputare ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -17- ammissibile una condanna della curatela ad eseguire la bonifica, implicherebbe una valutazione comparativa tra gli in teressi pubblici e quelli dalla m assa dei cre ditori, compito che invece compete al legislatore.
In tal modo viene individuata in capo al curatore una responsabilità di tipo oggettivo, scelta che anche in questo caso non potrebbe che essere rimessa alla legge, e non al giudice.
Infine, anche a voler valorizz are la natura convenzionale dell'obbligo di bonifica, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della scelta del curatore di sciogliersi dalla convenzione ai sensi dell 'art. 72 l. fall., scelta che d eve invece repu tarsi ammissibile per l'obbligo di b onifica, che non rientra tra quelli afferenti alle opere di urbanizzazione, ma costituisce un obbligo di natura meramente privatistica, per il quale va preser vata la possibilità del curatore di liberarsene. 4. Anche tale motivo deve essere disatteso.
Ed, infatti, nel richiamare quanto sopra evi denziato ci rca l'ammissibilità per il GA, in sede di giurisdizione e sclusiva, di emettere anche sentenze di condanna ad un facere nei confronti del privato (e quindi anche della curatela), deve escludersi che la condanna alla bonifica delle aree da trasferire al ### involga una questione di giurisdizione, nei termini sopra riportati. ### ha, infatti, richiamato il principio affermato da Consiglio di Stato, ### ple naria, 26 gennaio 2021, n. 3, a mente del quale ricade sulla cu ratela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'ar t. 192 d.lgs. n. 152-2006 gravando i relativi costi sulla massa fallimentare, che ha altresì sottolineato come tale conclusione è conforme sia al d iritto interno che al diritto comunitario - direttiva n. 2008/98/CE - così ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -18- che il curator e, qual e gestore dei beni im mobili inquinati, ha l'obbligo di provvedere alla bonifica dei terreni di cui acquisisce la detenzione per effetto dell 'inventario ex artt. 87 e ss. L.F., a prescindere dall'accertamento dell'e sistenza di un nesso di causalità tra la condot ta e il danno, ed ha, al riguardo, altre sì precisato che in caso di m ancanza di riso rse in cap o alla procedura si attivan o i med esimi strumenti ordinari azionabili laddove il soggetto o bbligato (fallito o meno, imp renditore o meno), che versi in una tale situazione, non vi provveda.
Pur a voler ipotizzare che tale regola, nella sua assolutezza, possa porsi in parte i n cont rasto con qu anto di recente precisato da queste ### (Cass. S.U. n. 3077/20 23, secondo cui a carico d el proprietario/ gestore del sito inquinato che non abbia direttamente causato l'inquinamento, n on può essere imposto l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza (c.d. “m.i.s.e.”) e di bonifica, in quanto gli effetti in capo al proprietario incolpevole sono limitati a quanto previsto dall'art. 253 c. amb. in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari, possedendo le misure anzidette una connotazione ripristinatoria di un danno già prodottosi che le rende non assimilabili alle misure di prevenzione che, viceversa, il proprietario del sito è obbligato ad assumere in quanto idonee a contrastare un evento recante una minaccia imminente per la sal ute o per l'ambiente, intesa come risch io sufficienteme nte probabile; ne consegue che al proprietario che non abbia causato l'inquinamento sono, altresì, inapplicabili i criteri di imputazione della responsabilità di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c., dal momento che la disciplina definita nella parte quarta del c. amb. pe r la bonifica dei siti contaminati ha carattere di specialità rispetto alle norme del codice civile, ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -19- contemplando, a tale proposito, la speci fica p osizione del proprietario/gestore incolpevole e trovando applicazione ne i confronti del responsabile dell'inquinamento (in base al principio “chi inqu ina paga” di cui alla ### ttiva 2004/35 /CE), a titolo di dolo o colpa, con la conseguen za che l'obbligo di adottare le misure utili a fronteggiare la situazione di inquinamento rimane unicamente a carico di colui che di tal e si tuazione sia stat o responsabile per avervi dato colposamente o dolosamente causa, non potendo si addossare al proprietario incolpevole dell'inquinamento alcun obbligo né di bonifica, né di messa in sicurezza), va però evidenziato che trattasi di precisazione, quella da ult imo riportata nella massima richiamata, che non app are suscettibile di trovare applicazione nella vicenda in esame, in cui l'obbligo di bonifica non viene fatto discendere direttamente dalla legge, ma da u n impegno espressamente assunto in via convenzionale.
Oltre a doversi ribadire che la pretesa del ricorrente di scorporare tale obbligazione dalle altre assunte con l‘accordo concluso con il ### è frutto di una personale valutazione, espressame nte disattesa dal ### così che la denuncia di errone ità d ella conclusione del GA vale a denu nciare un error in iudi cando, insuscettibile di determinare l'insorgenz a di una questione di giurisdizione, la pretesa erroneità dell a ammissib ilità di una condanna della curatela ad eseguire la boni fica implica analogamente una denuncia di un error in iudicando. In tal senso rileva che il principio affermato dal GA non può essere inquadrato tra le ipo tesi di eccesso di potere giu risdizionale per in vasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, atteso che nel caso in esame non p uò sostenersi che il giudice specia le abbia ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -20- applicato, non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produz ione normativa che non gli compete, essendosi piuttost o limitato ad interpre tare il quadro normativo di riferimento, in quant o reputato suscettibile di estendere la possibilità di condanna all'esecuzione delle opere di bonifica anche nei confront i della curatela falli mentare, conclusione questa che, ove anche in astratto reputata erronea, potrebbe al più configurare un error in iudi cando, ma n on una violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa.
La med esima sorte accomuna poi anche l'ulteriore censura che investe l'impossibi lità per il curatore di potersi avvalere della facoltà di cui all'art. 72 l. fall., avendo il CDS aderito al proprio orientamento maggioritario che, appunt o, esclude che possa invocarsi la n orma in q uestione per consentire al curatore di potersi sciogliere dal le obbligazioni scaturenti anche da convenzioni urbanistiche, assunte ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990.
Nella giurisprudenza ammnistrativa è, infatti, divenuto prevalente l'orientamento a mente del quale (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 12/07/2018, n. 4251) il curatore fallimentare non ha il potere di sciogliersi da una convenzione in precedenza stip ulata dalla società fallita, in quanto, anche a v oler ricono scere la “ratio” derogatoria dell'art. 72 l. fall., che è indubbiamente quella di non penalizzare oltremodo gli interessi del ceto creditorio dal possibile “vulnus” derivante dalla necessità del curatore fallimentare di far fronte agli impegni contrattuali ass unti dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento, tal i esigenze non possono essere enfatizzate fin o al punto da riconoscere al curatore il detto potere, posto che in tal modo verrebbe attribuita ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -21- una posizione poziore agli interessi della massa creditoria rispetto a q uelli sottesi all'esecuzione di un a prestazione dettata dall'interesse pubblico, come tale ascrivibile alla più ampia collettività degli amministrati (in senso analogo, T.A.R. Catania, (### sez. II, 11/02/20 20, n.323 , che sott olinea come la convenzione urbanistica, in quanto contratto ad oggetto pubblico, presenta un "conte nuto contratt uale" sostanzialmente definito dalla legge e d agli atti di pianificaz ione, di modo che non può configurarsi una "autonomia", e dunque una "disponibilità" delle obbligazioni assunte con la convenzione d a parte dell'amministrazione, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti patrimoniali; ### (###, sez. I, 4 giugn o 2013 , n. 899; T.A.R. Genova, (### sez. I, 11/02/2011, n.264).
La critica della ricorrente, oltre che incentrarsi sulla necessità di dover scindere l'obbligo di provvedere alla bonifica delle aree dalle altre obbligazion i scaturenti dalla convenzione, il cui conte nuto sarebbe conformato dalla stessa legge, sicché per quella in esame rimarrebbe ferma la radice privatistica, e quindi la facoltà di cui all'art. 72 l. fall., affermazione questa che però risulta negata dal giudice amministrativo con pronuncia, come detto, non censurabile in que sta sede ###questo caso volta alla denuncia d i un preteso error in iudi cando, e precisamente in ordine all'interpretazion e dei li miti posti dalla legge fallimen tare ed al suo ambito di applicazione, se nza che però l'errore, ove anche sussistente, possa reputarsi in grado di evidenziare un'invasione da parte del GA nella sfera riservata al legislatore. 5. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 24, 113 e 103 ###, degli artt. 7 e 133 del c.p.a., stante il d iniego di ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -22- giurisdizione per omessa rimessione della questione interpretativa alla Corte di Giustizia.
Si rileva che, essendo stato reputato possi bile addivenire al la condanna del curatore all'esecuzione della bo nifica delle aree, risultano altresì violate le regole comunitarie in materia di inquinamento ambientale, ponendosi il relativo obbligo a carico di chi non sia responsabile della contaminazione del sito. ### ha omesso, tuttavia, di sollevare la questione pregiudiziale della compatibilità della regola imposta con le norme comunitarie eludendo così la domanda di giustizia avanzata dalla curatela.
Inoltre, la soluzione raggiunta dal giudice amministrativo viene di fatto a determinare una dilatazione dei tempi di definizione della procedura concorsuale, in contrasto del pari con la disciplin a comunitaria che mira alla massima efficienza delle procedure de quibus ed al loro rapido espletamento.
Il motivo è inammissibile.
Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, la negazione in concreto di tutela alla situazio ne soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretaz ione delle norme sostanziali nazionali o dei princi pi del diritto europeo da parte del Giudice amministrativo, non concreta un eccesso di potere giurisdizionale per omissio ne o rifiuto di giurisdizione, tale da giust ificare il ricorso ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, ###, dal momento che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale, e non può quindi integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che si verifica invece nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che qu ella situazione soggett iva è in astratto priva di tutela per difetto assoluto di giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -23- Un. 19/12/2018, n. ###; 6/06/2017, n. 13976; 3/07/2012, 11075). Nell'ambito della giurisd izione amministrativa, spetta d'altronde al Consiglio di St ato, in qualità di giudice di ultim a istanza, il compito di garantire , nello specifico ordinament o di settore, la conformità de l diritto interno a quello d ell'### se del caso avvalendosi del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, mentre l'eventuale lesione del principio di effettività della tutela, derivante da decisioni adot tate dal Giudice amministrativo in pregiudizio di situazioni giuridic he soggettive protette dal diritto dell'### può essere fatta valere con altri strumenti, attivabili a fronte di una violazione del diritto comunitario che risulti grave e manifesta (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2018, n. ###; 17/11/2015, n . 23460; 4/02/2014, 2403).
Peraltro, il principio più volte confermato da queste ### (Cass., S.U., n. ###/2017; Cass., S.U., n. 7839/2020; Cass., S.U., 21641/2021), circa l'insindacabilità da parte della Corte di cassazione, ex art. 111, ottavo comma, ###, delle violazioni del diritto dell'### europ ea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze p ronunciat e dagli organi di vertice dell e magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato) è stato ritenuto compatibile con il dirit to dell'### come interpretato dalla giurispruden za costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di lim itazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività dell a tu tela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli ### l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti ricon osciuti dall'### Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -24- Trattasi di affermazioni che hanno poi ricevuto l'avallo da parte della stessa Corte di ###.E. con la sentenza 21 dicembre 2021, C-497/20, ### emessa prop rio sul rinvio pregiudiziale disposto dall'ordinan za n. 19598/2020 di que ste ### sentenz a che ha ritenuto no n contrastante con il diritto dell'### una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza naziona le, precluda la possibilità di contestare, nell'ambit o di u n ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale su premo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell'### di una sentenza del suprem o organo della giustizia amministrativa (cfr. anche Cass., S.U., 1454/2022; Cass. S.U. n. 1996/2022; Cass. S.U. n. 5121/2022; Cass. S.U. n. 11455/2022; Cass. S.U. n. 11547/2022; Cass. S.U. n. 11549/2022; Cass. S.U. n. 970/2023).
Da ultimo, queste ### con la decisione n. 25503/2022, nel definire il procedimento che aveva occasionat o la citata ordinanza interlocutoria n . 19598/2020, hanno preso att o dell'arresto della Corte di Giustizia, e tenuto conto dei limiti posti alla denuncia del vizio di eccesso di potere giurisdizionale, quali segnati dalla cit ata sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 (che, dichi arando inammissibile un a questione di costituzionalità proposta dalle stesse ### per difetto di rilevanza, aveva ritenuto ingiustificato il controllo cassatorio sulle sentenze del Consiglio d i Stato, ne i casi di violazione di norme dell'### come interpretate dal la Corte di Giustizia), hanno reputato il relativo motivo inammissibile. 6. Il ricorso deve quindi essere rigettato. 7. Le spese se guono la socco mbenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -25- 8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi del l'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurie nnale dello Stato - ### di stabilità 20 13), che h a aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a quell o dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso; Condanna parte ricorrente al rimborso d elle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 18.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge; Ai sensi d ell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenz a dei pre supposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in ### nella camera di consiglio del 7 novembre