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Corte di Cassazione, Sentenza n. 13000/2023 del 12-05-2023

... raggiungimento di obiettivi determinati. Richiama giurisprudenza di merito per sostenere che l'indennità di rischio istituita dall'art.13 dell'A.I.R. valorizza le difficoltà e i disagi nell'espletamento dell'incarico nell'ambito del territorio abruzzese e, pertanto, la sua previsione è espressione del potere attribuito ai contraenti regionali dall'art.14 dell'A.C. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 ss. c.c., in relazione all'art. 13 dell'AIR, nonché degli artt. 1344 cod. civ., 115 e 416 cod. proc. civ. e sostiene che l'accordo regionale è frutto di una valutazione operata, quanto alle condizioni d i rischio e di disa gio, su tutte le sedi di continuità assistenziale operanti nel territo rio regionale, valutazione confermata dall e 5 risultanze di causa, ed in particolare dalla documentazione prodotta nonché, indirettamente, dallo stesso legislatore regionale con la legge n.14/2018. 4. La ricorre nte inci dentale antepone alla formula zione delle censure la ricostruzione del quadro normativo e, con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. (leggi tutto)...

testo integrale

1.La Corte d'### llo di L'### la, adita dall'### di ### L'### e nel contraddittorio con ### medico convenzionato di continuità assistenziale, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di L'### che aveva respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.332/2018 con cui l'### era stata condannata al pagamento nella misura intera dei corrispettivi previsti dall'### per la medicina generale in relazione alle voci “### di rischio”, “### di reperibilità” e “### di particolare rilevanza”, con riferimento al periodo dal 2013 al 2017.  2. La Corte territoriale ha ritenuto non spettante l'indennità di rischio, la cui corresponsione era stata sospesa d alla ### nale con delibera n.592/2008, ed ha ritenuto affetta da nullità la clausola dell'### che l'indenn ità aveva riconosciuto, perché in cont rasto con le previsioni dell'### il quale, nel determinare la struttura del compenso dei medici convenzionati, ha consentito l'intervento della contrattazione regionale nei soli limiti dell'attuazione dell'art.8, lettere b), c) ed e), riguardanti compensi di carattere incentivante o legati a prestazioni aggiuntive e condizionati, quindi, da presupposti non ricorrenti in relazione all'indennità di rischio.  3. Ha aggiunto che l'art.14 dell'A.C.N. ha demandato agli accordi regionali anche la definizio ne di “pa rametri di valutazione di particolari e specifich e condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell'attività convenzionale”, ma su questa previsione non poteva essere fondata l'asserita legittimità dell'### in quanto il compenso aggiunt ivo di € 4,00 per ora era stato previsto esclusivamente in relazione alla tipologia dell'incarico e riconosciuto in modo 3 automatico ed indifferenziato a tutti i m edici impegnati nella continuità assistenziale la cui attività, quan to alla gravosità e ai rischi derivanti dall'esecuzione di prestazioni in orario notturno e nei giorni festivi e prefestivi, presenta caratteristiche comuni a tutto il territorio italian o, delle qu ali l a contrattazione nazionale ha evidentemente tenuto c onto ai fini della determinazione del compenso onnicomprensivo.  4. La Corte d'### ha ritenuto, invece, fondata la domanda del medico convenzionato con rigu ardo agli ulteri ori compensi, il cui importo era st ato unilateralmente ridotto dall'amministrazione ed ha rilevato, in sintesi, che le esigenze di contenimento della spesa sanitaria, pur legittime, non autorizzavano la modifica unilaterale degli impegni assunti in sede di contrattazione collettiva, tanto pi che l'intervento unilaterale aveva riguardato il solo corrispettivo, mentre era rimasta immutata, qu anto ad impegno qualitat ivo e quantitativo, la prestazione richiesta al medico convenzionato.  5. Ha precisato che la ### G.R. n.592 del 2008, nel fissare alle ASL i tetti di spesa, aveva dettato le linee guida alle quali le aziende avrebbero dovuto attenersi, specificando che la riduzione doveva essere attu ata attraverso la riapertura dei tavoli di concertazione, in attuazione di un principio generale quale è quello della vincolatività dei contratti collettivi.  6. Anche il decreto del ### ad acta n.27 del 2011 aveva escluso che le ASL potessero unilateralmente modificare i contenuti normativi ed economici degli ### tanto più che occorreva evitare che si producessero disparità di trattamento in ambito regionale per le medesime prestazioni ed indennità.  7. Avverso la suddetta sentenza ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.  8. L'### di ### L'### oltre a resistere con controricorso all'impugnazione principale, ha proposto ricorso incidentale affidato a sette censure, alle quali ### ha replicato con controricorso.   9. L'### di ### L'### ha depositato memoria. 
DIRITTO 1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 9, l. n.412/1991 come modificato dall'art.52, comma 27, della l. n. 289/2002, nonché degli artt. 40 e 45 del d. lgs. n.165/2001, dell'art.8 del d. lgs. 502/1992 e dell'art.48 della l. n.833/1978.   La ricorre nte sostiene, in sintesi, che la nullità dell'accord o regionale è predicabile solo a fronte di un irriducib ile contrasto con le previsioni dell a contrattazione nazionale, contrasto non ravvisabile nella fattispecie in quanto, pur nel rispetto del principio della t endenziale u niformità del trat tamento economico e norm ativo de l personale parasubordinato, è stat a consentita la previsione di compensi ulteriori in considerazione delle peculiarità proprie del servizio del singolo ambito regionale.  2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 14 e 72 dell'ACN di ### del 2005 e addebita alla Corte distrettuale di avere erroneamente valorizzato la previsione di onnicomprensività dell'importo orario contenuta nell'art.72, perché con la stessa le parti collettive avevano solo inteso superare la quadripartizione contenuta nel precedente accordo del 2000, non già escludere la possibilità di ulteriori compensi, anche se non legati a prestazioni aggiuntive o al raggiungimento di obiettivi determinati. 
Richiama giurisprudenza di merito per sostenere che l'indennità di rischio istituita dall'art.13 dell'A.I.R. valorizza le difficoltà e i disagi nell'espletamento dell'incarico nell'ambito del territorio abruzzese e, pertanto, la sua previsione è espressione del potere attribuito ai contraenti regionali dall'art.14 dell'A.C. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 ss. c.c., in relazione all'art. 13 dell'AIR, nonché degli artt. 1344 cod. civ., 115 e 416 cod.  proc. civ. e sostiene che l'accordo regionale è frutto di una valutazione operata, quanto alle condizioni d i rischio e di disa gio, su tutte le sedi di continuità assistenziale operanti nel territo rio regionale, valutazione confermata dall e 5 risultanze di causa, ed in particolare dalla documentazione prodotta nonché, indirettamente, dallo stesso legislatore regionale con la legge n.14/2018.  4. La ricorre nte inci dentale antepone alla formula zione delle censure la ricostruzione del quadro normativo e, con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia l'erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della legge n. 311 del 2004, art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, dell'art. 6 dell'intesa ### del 23 marzo 2005, della legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 278 e 281, legge n. 296 del 2006, art.1, comma 796, dell'art. 12 delle ### sulla legge in generale, degli artt. 1339, 1418, 1419 e 1374 cod.  4.1. Sostiene, in sint esi, che le delib ere del D.G. dell'ASL e quelle del ### ad acta hanno natura autoritativa ed inderogabile e sono state adottate sulla base delle disposizioni richiamate in rubrica, che hanno imposto alle ### di perseguire l'obiettivo del contenimento della complessiva spesa sanitaria e dell'eq uilibrio e conomico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.  4.2. Deduce che la ### in quanto soggetta al ### di ### non poteva erogare servizi sanitari ulteriori rispetto a quelli previsti nei L.E.A., secondo i principi e nun ciati dalla Corte Costituzionale nella decisione 117/2018, e rileva che nella fattispecie di causa erano in questione incentivi facoltativi e volontari, che esulavano dai L.E.A. e che, come tali, non potevano essere erogati nella loro interezza.  5. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia, sotto altro profilo e sempre ai sensi dell'art . 360 cod. proc. civ., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della l. n. 311 del 2004, art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, dell'art.  6 dell'intesa ### del 23 marzo 2005, della l. n. 266 del 2005, art. 1, commi 278 e 281, della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. b), dell'art.  12 disposizioni sulla legge in generale.   5.1. Censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha tratto conferma della necessità di una modifica consensuale dell'A.I.R. dai contenuti della ### di ### n. 592 del 2008 e della successiva ### Commissariale n. 27 del 2011, ed evidenzia che in detti atti si faceva riferimento 6 alla sola riapertura dei tavoli di concertazione - nella specie avvenuta - e non anche alla modif ica dell'A.I.R .; la deli bera ### poi , faceva espressamente salvi i contenimenti di spesa effettuati fino a quel momento dalle ASL e, dunque, anche di quelli adottati con la ### n. 563 del 2009 (poi modificata, in recepimento della ### del ### ad acta n. 24 del 2012, con la ### n. 150 del 2013).  5.2. Rileva la contraddittorietà tra il riconoscimento del carattere vincolante del tetto di spesa fissato dal commissario ad acta e della ### e la conclusione secondo cui per la sua attuazione sa rebbe stato necessario il consenso dei sindacati.  6. La medesima rubrica è anteposta al terzo motivo di ricorso incidentale, con il quale l'### torna a sostenere che la rimodulazione dei compensi poteva essere disposta u nilateralmente a livello aziendale perché imposta dai provvedimenti regionali.  7. Con il quarto motivo, formulato sempre i sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc.  civ., la ricorrente inciden tale addebita alla sentenza impug nata la violazion e dell'art. 1326 cod. civ. e deduce che la riduzione aveva interessato prestazioni facoltative, non rientranti nei liv elli essenziali di ass istenza (###, sicch é il medico convenzionato avrebbe potut o decidere di non accet tare le nuove condizioni, astenendosi dal rendere le prestazioni accessorie perché non adeguatamente compensate.  7.1. Il diverso comportamento concludente tenuto doveva essere valorizzato perché sintomatico della conclusione di un nuovo accordo fra le parti.   8. La quinta critica dell'impugnazione incidentale, ricondotta al vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni contenute nell'accodo collett ivo nazionale 23 marzo 2005 pe r la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi della l. n. 421 del 1992, art.1 e del d.lgs. n. 502 del 1992, art.8 come modificato dall'art. 54 del d.lgs. n. 517 del 1993, nonché dell'art. 5 dell'### 8.1. L'### contesta la qualificazione dei compensi previsti dall'### e rileva che le voci reclamate si sostanziano in un incentivo economico, privo di 7 diretta corrispettività, riconosciuto per prestazioni non obbligatorie che il medico convenzionato avrebbe anche potut o non rendere una volta ch e l'### aveva reso nota la riduzione dell'ammontare del compenso.  9. Con il sesto motivo è denunciata ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.  civ., la viola zione e falsa applicazione de gli artt. 40 e 40 bis del d.lgs.  165/2001 perché la Corte d'### avrebbe dovuto ritenere nulle le clausole del contratto decentrato comportanti oneri economici non più compatibili con gli strumenti di programmazione economica ed in p articolare con l'### sottoscritto il 6 marzo 2007 dalla ### con il ### 10. La settima censura, egualmente ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell'art.  360, comma 1, cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione dell'art.5 della l. n. 2248 del 1865, allegato E, perché non potevano essere disapplicat i gli atti amm inistrativi con i quali la ### intervenendo sulla base d i quanto disposto dalla ### con D.G.R. n. 592 del 2008, aveva, in concreto, realizzato i risparmi di spesa.  10.1. La rico rrente richiama giurisprudenz a di que sta Corte (Cass. 2244/2015) per sostenere che il potere di disapplicazione può essere esercitato unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto non costituisca il fondamento del diritto dedotto in giudizio bensì rappresenti un mero antecedente logico, sì da integrare un pregiudiziale in senso tecnico.   11. Entrambi i ricorsi, seppure ammissibili, sono infondati.   12. Quanto al ricorso principale basterà richiamare, ex art. 118 disp. att. cod.  proc. civ., la m otivazione della sent enza n. 6511/2023 la quale, ha fatto applicazione del principio di d iritto espresso da Cass. n. 29137/202 2 in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella oggetto di causa: « in tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l'art. 2-nonies del d.l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge 26 maggio 2004, n. 138, rimette agli accordi nazionali ivi previsti, anche attraverso il richiamo all'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e quindi al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziend ale, sicché la contrattazi one 8 collettiva decentrata non pu ò validamente disp orre in senso contrastant e rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale; è pertanto nulla la previsione di cui all'art . 13 dell'### p er la ### del 9.8.2006, con cui, a fronte di una disciplina dell'### 20.1.2005, che consente di valorizzare, anche a fini incent ivanti, specific he condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell'attività, è stato previsto in modo generalizzato un compenso aggiuntivo orario (indennità di rischio) per tutti i medici di continuità assistenziale operanti sul territorio regionale».   13. ### intende dare continuità all'orientamento già espresso, perché il ricorso non p rospettano argomenti che possano indurre a rimeditare le conclusioni alle quali la Corte è pervenu ta sulla base di un percorso motivazionale qui pienamente condiviso.  14. In particolare il ricorrente pri ncipale, nell'insistere sulla generalizzat a condizione di pericolosità di tutte le sedi di continuità assistenziale del territorio abruzzese, oltre a sollecitare inammissibilmente un giudizio di merito diverso da quello espresso dalla Corte territoriale, non coglie pienamente la ratio decidendi della sentenza impugnata nella quale, correttamente, si evidenzia che al livello regionale è stato consentito dall'art. 14 dell'A.C.N. la definizione di «parametri di valut azione di particolari e specifich e condizioni di disagio e d ifficoltà d i espletamento dell'attività convenzional e», definizione che difetta nella fattispecie con la conseguenza che, in sua assenza, l'indennità si risolve in una non consentita maggiorazione del compenso orario. 
La contrattazione nazionale è chiara nel richiedere la specificazione di particolari condizioni di disagio e difficoltà nell'espletamento della prestazione ed è anche evidente che detta specifica indicazione è fun zionale alla verifica della compatibilità della maggiorazione con il principio dell'uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati sancito dall'art. 48 della legge n. 833/1978, sicché la sua mancanza determina la nullità della clausola, la cui validità non può essere predicata sollecit ando accertamenti di fatto sulle caratteristiche delle singole sedi, una volta ch e queste n on sono state in dicate e valorizzate dall'accordo regionale. 9 15. Parimenti infondato è il ricorso incidentale perché la sentenza impugnata ha deciso la controversia in conformità ai principi di diritto enunciati da Cass. 11566/2021, Cass. n. 19327/2021, Cass. n. 22440/2021, Cass. n. 27782/2021 e altre pronunce conformi (cfr. fra le tante Cass. n. ###, 28526, 27661 del 2022), che hanno respinto analoghi ricorsi proposti dalle ### della ### avverso le pronunce della Corte d'### di L'### con le quali, sulla base delle medesime argomentazioni espresse nella pronuncia qui impugnata, era stata ritenuta illegittima la riduzione unilaterale dei compensi previsti dalla contrattazione, nazion ale e integrativa regionale, seppure finalizzata al rispetto dei tetti di spesa imposti dal ### di rientro.  16. Con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp.  att. cod. proc. civ., si è affermato che: a) il rapporto convenzionale con il ### dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali; b) la disciplina dettata dall'art. 48 della legge n. 833/1978 e dall'art. 8 del d.lgs.  n. 502/1992 non è derogata da quella speciale prevista per il rientro da eccessivi disavanzi del sistema sanitario e pertanto le esigenze di riduzione della spesa non legittimano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione nazionale e da quella integrativa regionale; c) le rich iamat e esigenze, sopravvenute alla valu tazione di compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione, devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione; d) l'atto unilaterale di riduzione del compenso non ha natura autoritativa perché il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i prin cipi propri che regola no l'esercizio dell'autonomia privata.  17. All'enunciazione dei suindicati principi di diritto questa Corte è pervenuta sviluppando argomentazioni che comportano il rigetto di tutti i motivi di ricorso qui propost i dalla ASL ricorrente pe rché, quanto alla prevalenza degli atti discrezionali finalizzati ad assicurare l'attuazione del ### di rientro, sulla quale 10 si incentrano le prime tre censure , si è osservato che l'obbligo imposto alle ### dalle leggi n. 311/2004, n. 296/2006 e n. 191/2009 di modificare gli atti in precedenza adottati è stato significativamente riferito a quelli normativi ed amministrativi inerenti la programmazione sanitaria, fra i quali non posso no essere ricompresi gli accordi stipulati all'esito delle procedure di contrattazione regionale.  18. E' stato precisato al riguardo che sia la legge n. 311/2004 che la legge n.191/2009 contengono significative dispo sizioni dalle quali si evince che il legislatore non ha inteso sminu ire il ruolo assegnato alla contrat tazione collettiva, nazionale e decentrata, anche nel contesto particolare delle ### interessate dalla situazione di disavanzo, perché l'art. 1 della legge n. 311/2004, al comma 178, ha ribadito il principio secondo cui il rapporto fra il ### nazionale ed i medici di medicina generale «è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiorment e rappresentative in campo nazional e» e la legge n. 191/2 009, all'art. 2, commi 71 e 72, pur imponendo adempimenti finalizzati alla riduzione della spesa complessiva del personale, anche a convenzione, ha rich iamato significativamente la contrattazione ed ha stabilito che l'obiettivo del contenimento della spesa deve essere perseguit o, non attraverso l'intervento unilaterale su l trattamento retributivo, bensì per mezzo del «ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa».  19. Sono stati poi ribaditi i principi affermati da questa Corte in tema di impiego pubblico contrattualizzato, estensibili anche al rapporto convenzionale in ragione di un sistema delle fonti modellato su quello previsto dal d.lgs. n. 165/2001 ( Corte Cost. n. 157/2019 e Corte Cost. n. 186/2016), secondo cui in siffatti rapporti occorre che sia assicurata la necessaria conformazione del contratto individuale a quello collettivo, perché è la cont rattazione che garantisce nell'impiego pubblico contrattualizzato la parità di trattamento e nel rapporto convenzionale l'uniformità sull'intero territorio nazionale di cui all'art. 48 della legge n. 833/1978. 11 20. Le considerazioni svolte sul punto comportano, quindi, il rigetto anche del quarto motivo di ricorso perché, una volta esclusa la possib ilità per la contrattazione individuale di modificare l'assetto stabilito dalla contrattazione nazionale e da quella decentrata, secondo le rispettive sfere di competenza, non può che essere privo di rilievo il comportamento tenuto di fatto dalle parti del singolo rapporto, alle qual i non è consent ito neg oziare il contenuto delle rispettive obbligazioni.  21. Per ragioni non dissimili si deve ritenere infondata anche la quinta censura, giacché il carattere volontario della prestazione e la possibilità di non rendere la stessa, non possono certo essere invocati a giustificazione dell'inadempimento dell'### né escludono il diri tto a ricevere il corrispettivo stabilito dalla contrattazione regionale per i servizi resi nel rispe tto delle condizion i contrattualmente previste.  22. Il p otere unilaterale di riduzione dei compensi non può essere fondato sull'art. 40 del d.lg s. n. 165/ 2001, al quale rinvia l'art. 52 della legge 289/2002 e del quale è denunciata la violazione nel sesto motivo, perché in tutte le ver sioni succedutesi nel t empo è rimasto immutato il comma 4 della disposizione in parola secondo cui «le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti».  23. Quanto, poi, alla contrattazione integrativa il legislatore ne ha previsto la doverosa “disapplicazione” nelle sole ipotesi di nullità delle clausole contrattuali, espressamente affermata in relazione ai contratti ch e, al momento della sottoscrizione, risultino essere in contrasto con i vincoli imposti dal contratto nazionale o comportino oneri non previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun a amministrazione (art. 40, comma 3, della versione originaria; art. 40, comma 3 quinquies del testo modificato dal d.lgs.  n. 150/2009). La nullità prevista dall'art. 40 è quindi solo quella genetica del contratto, che rende inefficaci le clausole della contrattazione integrativa sin dal momento della loro stipulazione. 12 23.1. Il potere unilaterale di intervento sulle materie riservate alla contrattazione integrativa è stato eccezionalmente attribuito al datore di lavoro pubblico dal d.lgs. n. 150/2009, ma solo alle condizioni previste dai commi 3 bis e 3 ter del modificato art. 40, ossia in via provvisoria e alla scadenza del termine fissato per la sessione ne goziale in sede decentrata, dopo che le parti, in caso di mancato accordo, abbia no riassunto «le rispettive p rerogative e libertà di iniziativa e decisione».  23.2. Detto potere un ilaterale, lo si ripete eccezionale, è stato pensato dal legislatore, a partire dal d.lgs. n. 150/2009, al dichiarato fine di assicurare la funzionalità dell'azione amministrativa, ma è stato disciplinato in termini che non smentiscono il ruolo centrale attribui to alla contrattazione né consentono d i ricondurre il potere stesso all'esercizio di potestà autoritativa.  23.3. E' poi assorbent e rispetto ad ogni altra considerazione il rilievo che l'intervento unilaterale resta circoscrit to all'ambito della contrattazione di competenza, sicché lo stesso non può certo essere invocato per incidere su istituti contratt uali la cui disciplina sia riservata ad un altro livel lo di contrattazione.  24. Infine, quanto all'asserita violazione della legge n. 2248/1865, allegato E, artt. 4 e 5, nei precedenti citati si è affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che l'atto con il quale la ASL ha unilateralmente ridotto il compenso non è espressione di un potere di supremazia e partecipa della medesima natura privatistica del rapporto che si instaura con il professionista convenzionato.  24.1. Il rapporto di parasubordinazione con i medici di medicina generale e con i p ediatri di libera scelta non è assimilabil e a qu ello che si instaura con le strutture accreditate, oggetto di disposizioni specifiche, dettate dagli articoli da 8 quater a 8 sexies del d.lgs. n. 502/1992 che, come sottolineato dall'### del Consiglio di ### (sentenza n. 3 del 2012), delineano un modello bifasico nel quale la d eterminazione dell e tariffe ha matrice aut oritativa e vincolante.  24.2. Al contrario nel rapporto convenzionale con i pediatri di libera scelta e con i medici di medicina generale l'ente agisce su un piano di parità sicché l'atto con il quale lo stesso pretende di rideterminare il compenso, in peius rispetto alle 13 previsioni della contrattazione collettiva, non è espressione di potestà pubblica e va equiparato a quello con il quale il debitore, privato, rifiuta di adempiere, in toto o parzialmente, l'obbligazione posta a suo carico.  24.3. ### canto la Corte territoriale correttamente ha evidenziato che nella fattispecie non è stata posta in discussione la legi ttimità d ella delibera 592/2008 e del decreto del commissario n. 27/2011, nella parte concernente la fissazione dei tet ti di spesa, pe rché oggetto di contestazione sono solo le modalità con le quali la ASL ha ritenuto di potere perseguire l'obiettivo fissato da que i provvedimenti e, quindi, gli atti unilaterali dei quali è conte stata la legittimità non rientrano fra quelli contemplati dagli artt. 4 e 5 dell'allegato E della legge n. 2248/1865 perché non sono espressione di potestà autoritativa.  25. In via conclusiva entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione, in ragione della soccombenza reciproca.   26. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P. R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 43 15/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del cont ributo unificato , se dovuto, dalla ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale.  P.Q.M.  La Corte rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processua li per il versam ento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale e per quello incidentale a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 5 maggio 2023.   ###. ### 14  

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Buconi Maria Lavinia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20503/2025 del 21-07-2025

... illustrativa, ignorano completamente le ampie citazioni di giurisprudenza svolte nella proposta di definizione accelerata e finiscono per proporre una propria oppositiva versione dei fatti di causa, peraltro in maniera del tutto assertiva e generica. In sec ondo luogo l'inammissib ilità sussiste, perché nel motivo la società ricorrente trascura di consid erare che l'impugnata sentenza ha confermato il rigetto della domanda di risarciment o del danno per occupazione illeg ittima, sul rilievo del difetto di prova, financo presuntiva, del quantum risarcitorio, sia riportando e facendo propria la motivazione con cui il tribunale ha rilevato che “è co munque evidente come spetti alla parte che intende ottenere il risarcimento offrire elementi sufficienti a dimostrare, anche mediante un meccanismo presuntivo, che il bene era c ommerciale e idoneo a produrre reddito, oltre che quantomeno allegare un valore locativo medio degli immobili della zona medesima al quale poter commi surare il danno gran disponibilità. in mancanza di tali specificazioni risultano del tut to insussistenti anche i mini mi elementi di fatto sui quali basare le presunzi oni semplici necessarie alla liquidazione del danno … (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23477/2021 R.G. proposto da: ### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvoca to ### domiciliata ex lege all'indirizzo Pec in atti.   -ricorrente contro #### -intimati avverso la SENTENZA del la CORTE ### di CAGLIARI 382/2020 depositata il ###.  2 di 16 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere dr.ssa ### Rilevato che 1. Do nato ### e ### rri convenivano in giudizio avanti al Tr ibunale di Cagliari la E dil ### i di ### e ### s.n.c., con cui avevano concluso un prelimin are di comp ravendita di un immobile sito in località ### Lamentavano che l'impresa aveva omesso di prestare fideiussione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 e che in oltre l'immobile era privo delle caratteristiche promesse ed affetto da vizi; chiedevano pertanto la dichiarazione della legittimità del recesso dal contratto o, in via subordinata, la dichiarazione della nullità del contratto, in ogni caso con condanna alla restituzione della caparra. 
Si costituiva l'impresa promittente venditrice, resistendo ed alt resì chiedendo, in via riconven zionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni subiti per l'occupazione dell'immobile dalla data del 18 Aprile 2007 fino a quell a dell'effettivo rilascio, occupazione illegittima in conseguenza della nullità dell'atto concluso tra le parti.  2. Con sentenza n. 2000 del 24 giugno 2016 il Tribunale di Cagliari dichiarava la nullità del contratto preliminare, per non av ere l'impresa promi ttente venditrice prestato la fideiussione prevista dalla leg ge, e per l'eff etto la condannava alla restituzione della caparra, mentre rigettava la domanda di risar cimento del danno proposta sia dagli attori sia, in riconvenzionale, dall'impresa.  3. Avverso tale sentenza la ### di ### e ### s.n.c. proponeva app ello; si costituivano, resistendo al gravame, ### e ### 3 di 16 4. Con sentenza n. 382 del 7 lu glio 2020 la ### e d'Appello di Cagliari rigettava l'appello, integralm ente confermando l'impugnata sentenza.  5. Avverso tale sentenza l'impresa propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 
Restano intimati i resistenti.  6. ### delegato formulava proposta di decisione accelerata, avente il seguente tenore: <<ritenuto: - che il primo motivo - con cui si ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 1216 e 1590 cod.  civ. e dell'ar t. 2697 cod. civ., sul presupposto che non spettasse alla società promittente venditrice “l'onere di dimostrare di aver ricevuto la pien a disp onibilità dell'immobile una volta risolto il prelimin are il 2 dicembre 2006 per l'avvenuto recesso dallo stesso da parte dei ###ri ### e Serri” - appare inammissibile, giacché, in disparte il rilievo che esso fa riferimento ad una norma (l'art. 1590 cod. civ.) e a principi enunciati con riferimento alla locazione, non cog lie la “ratio decidendi” della sentenza impugnata (donde la sua inammissi bilità: Cass. Sez. 6 -1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv.  658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv.  670733-01), visto che la sentenza m ostra di dubitar e che “l'immobile sia stato realmente abit ato dai convenuti” e, dunque, che essi siano stati immess i nella disponibilità dell'immobile, conclusione che la ricorrente si propone, per vero, di confut are attrav erso una rilettura delle risultanze istruttorie, così proponendo un tipo di censura che esula da quella di violazione dell'art. 2697 cod. civ., “ configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era 4 di 16 onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv.  649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 6588 40-01), re stando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valut azione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907- 01), ovv iamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (C ass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.) , qui neppure evo cati; - che il secondo motivo - con cui è lamentata violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 cod.  civ. “circa il mancato riconos cimento della sussistenza dell'indebito legato alla dichiarazione di nullità del contratto preliminare”, oltre a violazione e falsa applicazione deli artt.  115 e 116 cod. proc. civ., nonché 1223, 1226, 2056 e 2727 cod. civ., “in tema di prova del riconoscimento del danno da illegittima occupazione” - appare, nuovamente, inammissibile; - che, per vero, ess o - investendo l'affermazione secondo cui l'odierna ricorrente non avrebbe neppure of ferto “elementi sufficienti a dimos trare, anche mediante un meccanismo presunt ivo, che il bene era commercia[bi]le e idoneo a produrre reddito” - si appunta avverso una “ratio decidendi” aggiuntiva ed autonoma rispetto a quella so pra illustrata (che ha escluso, come detto, esservi prova che i promissari acquirenti abbiano mai occupato l'immobile og getto del preliminare), donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta 5 di 16 infondatezza, o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censur e relative alle altre ragi oni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'interv enuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01); 3 - che, d'altra parte, l'affermazione della sentenza impugnata relativa alla sussis tenza di un “defic it probatorio”, anche quanto alla dimostrazio ne del danno da illegittima occupazione (oltre che, “in lim ine” dell 'esistenza dell'occupazione stessa) è oggetto di una censura che s i esplica attrav erso una “rilettura” del materiale istruttorio, evidentemente preclusa nella presente sede di legitti mità, come è reso evidente dal terzo motivo di ricorso che contesta “la valutazione delle prove documentali of ferte dalle parti”, evocando - inammissibilmente, come si dirà di seguito - ora gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ora l'art.  2727; - che, difatti, la violazione dell'art. 115 cod. proc.  - norma che sancisce il prin cipio secondo cui il giudice decide “iuxta allig ata et probata p artium” - può essere dedotta co me vizio di legittimità “solo denunc iando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01); - che parimenti inammissibile è pure la censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio 6 di 16 della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendo la stessa ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovver o, all'oppo sto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultan za probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass . Sez. 3 , sent. 10 giugno 2016, n. 1189 2, Rv. 640193-01, nell o stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord.  18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840- 02), mentre “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora conse nte il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, 20867, Rv. 659037-02); - che, infine, inammissibile è pure la censura di violazione dell'art. 2727 cod. civ., giacché, se questa ### ha affermato che il rifiuto di comp iere un ragionamento presuntivo è “deducibile senza dubbio come vizio di falsa app licazione delle norme degli a rtt. 2727 e 2729 cod. civ.”, ciò richiede che “n ella motivazione d ella sentenza di merito” si colga e, quindi si denu nci, “un'argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell'art. 2729 cod.  si rif iuta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l'ha individuata) sotto la norma stessa e, qu indi, di applicare una presunzione che doveva applicare”, e ciò perché il “rifiu to espresso e motivato di individuare una presunzi one «hominis»” deve essere trattato “allo stesso mo do dell'applicazione di un a presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati 7 di 16 dall'art. 2729 co d. civ.”, visto che i n “entrambi i casi la denuncia in Cassazione è possibile secondo il verso della c.d.  falsa applicazione della norma dell'art. 2729 cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 649663-01); - che nella specie, per contro, il ricorso non fa cenno ad alcun “rifiu to espresso e” (soprattut to) “motivato”, presente nell a sentenza impugnata, di “individuare un ragionamento presuntivo”, donde l'inammissibilità pure della censura di violazione dell'art.  2727 cod. civ.; - considerato, pertanto, che il ricorso appare inammissibile.>>. 
Il di fensore della società ricor rente depositava istanza motivata di decisione del ricorso, che pertanto veniva avviato all'udienza camerale.  ### non ha depositato conclusioni. 
La società ricorrente ha depositato memoria. 
Considerato che 1. Con il prim o motivo la società ricorrente denuncia “### e falsa applicazione ex art 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. delle norme di cui agli artt. 1216 e 1590 cod.  civ. in tema di consegna di immobile e di offerta creditore di prenderne possesso e della norma di cui all'art. 2697 cod.  civ. in tema di ripartizione dell'onere della prova”. 
Censura l'impugnata sentenza là dove afferma (v. p. 9) che “n on è dato comp rendere se l'immobile sia stato realmente abitato dai convenuti e nel caso per quanti mesi o anni e se lo stesso sia ancora occupato”. 
Deduce che non spettava certamente alla società promittente venditrice l'onere di dimostrare di aver ricevuto la perf etta e piena disponibi lità del l'immobile una volt a risolto il preliminare per l'avvenuto recesso dallo stesso da parte dei signori ### e ### sarebbe invece stato preciso 8 di 16 onere degli odierni resistenti provar e il fatto di aver riconsegnato l' appartamento occupato e di aver formalmente intimato all a società e di scavi di prendere nuovamente possesso a termini dell'art 1216 cod.  Pertanto, l'impugnata sentenza avrebbe violato la regola di ripartizione dell'onere probatorio, che nel caso di specie incombeva sui coniugi ### 1.1. Il motivo è inammissibile. 
Lo è, in primo luogo, per le ragioni evidenziate nella proposta di definizione accelerata, e cioè che “in disparte il rilievo che esso fa riferiment o ad un a norma (l'art. 1590 cod. civ.) e a princip i enunciati con rif erimento alla locazione, non coglie la “ratio decidendi” della sentenza impugnata (donde la sua inam missibilità: Ca ss. Sez. 6 -1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv.  658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv.  670733-01), visto che la sentenza mostra di du bitare che “l'immobile sia stato realmente abitato dai convenuti” e, dunque, che essi siano s tati im messi nella disponib ilità dell'immobile, conclusione che la ricorrente si propone, per vero, di co nfutare attraverso una rilettura delle risultanze istruttorie, così proponendo un tipo di censura che esula da quella di violazione del l'art. 2697 cod. civ., “confi gurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quell a che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv.  649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840 -01), re stando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la v alutazione che il giudice abb ia 9 di 16 svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907- 01), ov viamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (C ass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.), qui neppure evocati”. 
Le co nsiderazioni svolte dalla società ricorrente prim a nell'istanza di decisione e poi nella memoria illustrativa, ignorano completamente le ampie citazioni di giurisprudenza svolte nella proposta di definizione accelerata e finiscono per proporre una propria oppositiva versione dei fatti di causa, peraltro in maniera del tutto assertiva e generica. 
In sec ondo luogo l'inammissib ilità sussiste, perché nel motivo la società ricorrente trascura di consid erare che l'impugnata sentenza ha confermato il rigetto della domanda di risarciment o del danno per occupazione illeg ittima, sul rilievo del difetto di prova, financo presuntiva, del quantum risarcitorio, sia riportando e facendo propria la motivazione con cui il tribunale ha rilevato che “è co munque evidente come spetti alla parte che intende ottenere il risarcimento offrire elementi sufficienti a dimostrare, anche mediante un meccanismo presuntivo, che il bene era c ommerciale e idoneo a produrre reddito, oltre che quantomeno allegare un valore locativo medio degli immobili della zona medesima al quale poter commi surare il danno gran disponibilità. in mancanza di tali specificazioni risultano del tut to insussistenti anche i mini mi elementi di fatto sui quali basare le presunzi oni semplici necessarie alla liquidazione del danno … nel caso di specie la convenuta non ha indicato alcun elemento car atterizzato da una potenzi ale efficacia probatoria cosicché il danno per l'occupazione dell'immobile non pu ò essere li quidato neanche sulla base di prove 10 di 16 presuntive …” (v. p. 7); sia specificatamente rilevando che pochi mesi dopo dalla immissione in possesso, quando già erano sorte contestazioni sullo stato del l'immobile, “il Comune di ### rra a seguito di eventi atmosferici, con ordinanza del 31.10.2008 numero 66/2008, dichiarav a la totale in agibilità del fabbricato inibendone l'utili zzo” (p. 8 dell'impugnata sentenza). 
Orbene, tali rationes decidendi - in forza delle quali la corte territoriale ha affermato che non è dato comprendere se all 'immobile possa attribuirsi un valore commercial e e che non è dunque possibile, neppure per presunzioni, liquidare un danno da occupazione illegittima, non sono state sp ecificatamente impugnate e su di esse la motivazione dell'impugnata sentenza si consolida. 
Come ques ta ### e ha già più volte avuto modo di affermare, quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nel caso in esame, su più rationes decidendi autonome, nel sen so che ognu na di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l'omessa impugnazi one di una di essere rende definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, e le restanti censure non potrebb ero produrre in nessun cas o l'annullamento della sentenza (v. Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, in motivazione; Cass., 28/06/2023, n. 18403; Cass., 27/07/2017, n. 18641).  2. Con il sec ondo motivo la ri corrente denuncia “### falsa applicazione della norma di cui all'art. 2033 c.c. ex art 360 comma 1 n. 3 c.p.c. circa il mancato riconoscimento della sussistenza dell' indebito legato all a dichiarazione di nullità del contratto preliminare e violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 11 di 16 c.p.c. nonché 1223 , 1226, 2056 e 2727 c.c. in tema di prova sul riconoscimento del danno da illegittima occupazione causato dai resistenti”. 
Lamenta che la ### di territoriale non ha applicato il principio consacrato nel la disposizione di cui all'art. 2033 cod. civ., in tema di indebito oggettivo, sul presupp osto, errato, che l'odierna ricor rente non avrebb e dimostrato di aver subito un danno dall'occupazione illegittima del proprio immobile ad opera dei resistenti.  2.1. Il motivo è inammissibile. 
La proposta di definizione accelerata, rispetto alla quale le difese svolte dalla ricorrente nella istanza di decisione e nella memoria illustrativa, non apportano alcun elemento di novità, ha molto anal iticamente rilevato che il motivo in scrutinio “investendo l'affermazione secondo cui l'odierna ricorrente non avrebbe neppure offerto “elementi sufficienti a di mostrare, anche mediante un meccanismo presuntivo , che il bene era commercia[bi]le e idoneo a produrre reddito” - si app unta avverso una “ratio decidendi” aggiuntiva ed autonoma rispetto a quella sopra illustrata (che ha escluso, come detto, esse rvi pro va che i promissari acquirenti abbiano mai occupato l'immobile oggetto del preliminare), donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a so rreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza, o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle “rationes decidend i” rend e inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, l e censure relative alle altre ragioni esplici tamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l' intervenuta definitività delle altre, alla cassazione 12 di 16 della decisione stessa (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01); - che, d'altra parte, l'affermazione della sentenza impugnata relativa alla sussistenza di un “deficit probatorio”, anche quanto alla di mostrazione del danno da illegittima occupazione (oltre che, “i n limine” dell'esistenza dell'occupazione stessa) è oggetto di una c ensura che si esplica attravers o una “rilettura” del materiale istruttorio , evidentemente preclusa nella presen te sede di legit timità, come è reso evidente dal terzo motivo di ricorso che contesta “la valutazion e delle prove documental i offerte dalle parti”, evocando - inammissibilmente, come si dirà di seguito - ora gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ora l'art.  2727; -che, difatti, la violazione dell'art. 115 cod. proc.  - norma che sanci sce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta all igata et probata partium” - può essere dedotta c ome vizio di leg ittimità “solo denunc iando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01); -che parimenti inammis sibile è pure la censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendo la stessa ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, val uti secondo prudente apprezzamento una prova o risul tanza probatoria soggetta ad un diverso regim e” (Cass. Sez. 3, 13 di 16 sent. 10 giugno 2016 , n. 11892, Rv. 640193-01, nel lo stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord.  18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840- 02), mentre “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibi le, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora conse nte il sindacato di leg ittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, 20867, Rv. 659037-02); - che, infine, inammissibile è pure la censura di violazione dell'art. 2727 cod. civ., giacché, se questa ### ha affermato che il ri fiuto di compiere un ragionamento presuntivo è “deducibi le senza dubbi o come vizio di fal sa applicazione delle norme degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.”, ciò richiede che “nella motiva zione della sentenza di merito” si colg a e, quindi si denunci, “un'argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell'art. 2729 cod.  si rifiu ta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l'ha individuata) sotto la norma stessa e, qu indi, di appli care una presunzione che doveva applicare”, e ciò perché il “ rifiuto esp resso e moti vato di individuare una presunzione «hominis»” deve essere trattato “al lo stesso modo dell'appl icazione di una presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati dall'art. 2729 cod. civ.”, visto che in “entra mbi i casi la denuncia in Cassazione è possibile secondo il verso della c.d.  falsa applicazione della norma dell'art. 2729 cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 649663-01); - che nella specie, per contro, il ricorso non fa cenno ad alcun “rifiuto espresso e” ### 14 di 16 “motivato”, presente nella sentenza im pugnata, di “individuare un ragionamento presuntivo”, donde l'inammissibilità pure della censura di violazione dell'art.  2727 cod. civ.”. 
La motivazione della proposta di definizion e è dal Collegio pienamente condivisa.  2.2. Il motivo, inoltre, lo si aggiunge ad abundantiam, svolge censure in relazione alla prospettazione dell'indebito oggettivo, di cui l'im pugnata sentenza non fa alc una menzione; né la ricorr ente specifica, locali zza o trascrive, perlomeno indire ttamente, se, dove e quando avesse, nel precedente contesto processuale, anche formulato, oltre alla domanda di risarcimento del danno da occupazione legittima, domande fondate sulla violazione dell'art. 2033 cod.  Con il motivo in scrutinio, dunque, la ricorrente parrebbe allora anche dedurr e una questione nu ova, per la prima volta, in sede di giudizio di legittimità; al riguardo, costante orientamento afferma che “In te ma di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del prin cipio di autos ufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devo no investire questioni già comprese nel "thema decid endum" del giudizio di appello, essendo preclusa all e parti, in sede di legit timità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio” (v., tra le tante, Cass., 01/07/2024, n. 18018).   3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “### 15 di 16 e falsa appli cazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.  nonché dell'ar t. 2727 cod. civ. circa la va lutazione delle prove documentali offerte dalle parti in causa con riferimento all'accertato disconoscimento della commerciabilità dell'immobile occupato dai resistenti a motivo della dichiarata esistenza di un vincolo di sequestro e/o ra ta di pignoramento a favore di ### ia e di un privato”. 
Lamenta che la corte terri toriale avrebb e errato nel negare la commer ciabilità dell'immobile, in relazione all'iscrizione di un vincolo di sequestro con succes sivo pignoramento a favore prima di ### e poi di un privato, dal momento che l'immobile avrebb e comu nque, se non fosse stato occupato dai resistent i, essere locato a t erze persone, favorendo così l'abbattimento del debito nei confronti di ### ed a tal proposito evoca gli artt. 2912 e 820 cod. civ. secondo cui “i frutti e i fitti della cos a pignorata (compreso il corrispettivo di un'eventu ale locazione) spettan o al credit ore pignorante” (p. 18 del ricorso).  3.1. Il motivo è inammissibile. 
Ferma la piena condivi sibilità di quanto argomentato dalla proposta di definizione, si rileva che viene censurato un passaggio motivazionale che la corte territoriale ha svolto meramente ad abundantiam (come si evince dal fatto che inizia con “peralt ro”: v. p. 9 dell'impugnata sentenza), mentre, nuovamente, omette di censurare le rationes decidendi illustrate in sede di scrutinio del primo motivo e sulle quali la motivazione dell'impugn ata sentenza si consolida.  4. In conclusione, il ricorso deve essere dichi arato inammissibile. 16 di 16 5. Non è luogo a provved ere in ordin e alle spese del giudizio di legittimità, dato che i re sistenti sono rimasti intimati e non hanno svolto attività difensiva.  6. Consi derato che la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod.  proc. civ. a seguito di proposta di definizione accelerata nel senso della in ammissibilità del ricorso, la ### avendo definito il giudizi o in conf ormità della proposta, deve applicare il quarto co mma dell'articolo 96, come testualmente previsto dal citato art. 380-bis cod. proc.  (Cass., Sez. Un., 27/09/2023, n. 27433).  P.Q.M.  ### dichiara inammissibile il ricorso.  ### la società ricorrente al pagame nto della somma di euro 5.000,00 alla ### delle ### ai sensi dell'art. 96, comma quarto, cod. proc.  Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ric orrent e, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell o previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Tassone Stefania

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 25170/2023 del 23-08-2023

... classificazione n. 87139000, le quali, secondo la giurisprudenza nazionale e unionale, costituiscono elementi di interpretazione rilevanti per l'applicazione uniforme della tariffa. Evidenzia, inoltre, che nella fattispecie difetta il presu pposto della costruzione dei veicoli destinati specificamente al trasporto per gli invalidi e, dunque , delle caratt eristiche oggettive che richiedono necessariamente la presenza di particolari allestimenti per gli invalidi, essendo irrilevante il fatto che gli stessi siano utilizzati in mod o prevalente da invalidi, anche tenuto conto del fatto che la presenza di uno sterzo aut onomamente regolab ile esclude che possa t rovare applicazione l'agevolazione daziaria. Il motivo è infondato. La pronuncia del giudice del gravame si risolve, in sostanza, in un duplice percorso motivazionale. In primo lu ogo, la stessa si basa sulla cons iderazione che la motivazione del provvedimento di rettifica della dichiarazione doganale non esponeva in modo chiaro e specifico le rag ioni per le quali le vetture in esame dovevano essere inserite nella voce 8703 piuttosto che in quella indicata dalla società importatrice. Rispetto a tale accertamento sul contenuto (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28766 del ruolo generale dell'anno 2020 proposto da: ### delle ### in perso na del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in ### via dei ### n. 12, è domiciliata; - ricorrente - Oggetto: dazio agevolato - classificazione - veicoli a motore per disabili - contro ### s.p.a.; - intimata - per la cassazione della sentenza della ### tributaria regionale della ### n. 600/2/2019, depositata in data 30 settembre 2020; udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del 19 aprile 2023 dal ### lette le conclusioni scritt e del ### ro in persona del ### procuratore generale Dott. ### con le qu ali ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 
Fatti di causa ### esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la società ### s.p.a. aveva importato apparecchi a motore avvalendosi del dazio agevolato previsto per i veicoli a motore per disabili; l'### delle ### aveva rettificato la dichiarazione dog anale avendo contestato la correttezza della classificazione doganale, poiché aveva ritenuto che si trattasse di mobility scooter costruiti per il trasporto delle persone e sottoposti pertanto all'aliquota del venti per cento; avverso l'atto di rettifica la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla ### tributaria provinciale di ### avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'### delle ### aveva proposto appello che era stato rigettato dalla ### tributaria regionale della ### avverso la suddetta pronuncia l'### delle ### aveva proposto ricorso per la cassazione; la Co rte di cassazione aveva accolto il primo motivo di ricorso, cassato la decisione e rinviato al giudice del merito. 
A seguito della riassunzione d ella causa, la ### ione tributaria regionale della ### ha rigettato l'appello dell'### delle ### in particolare ha ritenuto che: secondo i principi dettati dalla Corte di cassazione con la pro nun cia di rin vio, ai fini della corrett a 3 classificazione occorreva tenere conto esclusiva mente delle caratteristiche e delle proprietà og gettive della merce importata , essendo irrilevante il fatto che la stessa potesse essere eventualmente utilizzata anche da altre persone; nella motivazione del provvedimento di rett ifica non era dato riscontrare una chiara spe cificazione delle ragioni per le quali la merce in oggetto non poteva essere inserita nella voce di classificazione dichiarata dalla società; quest'ultima era una società che commercializzava in modo prevalente ausili e dispositivi medici per disabili, fra cui veicoli e carrozzine, come riscontrabile dalla pubblicizzazione del marchio; le caratteristiche tecniche, ben delineate nei moduli di importazione e nelle specifiche dei prodotti, dimostravano che gli stessi erano stati costruiti o assemblati per venire incontro alle esigenze di persone disabili, atteso che si trattava di veicoli di larghezza inferiore a cm. 80, con due serie di ruote aderenti al terreno e congegni specifici utili per le esigenze della disabilità. 
L'### delle ### ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura. 
La società è rimasta intimata.  ###, in perso na del ### pro curatore generale Dott. ### ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. 
Ragioni della decisione Con il primo motivo del ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art.  360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazion e e falsa applicazione delle regole ge nerali per l'interpretazione de lla ### e del ### Ce n. 718/2009 del 4 agosto 2009. 
In particolare, si censura la sentenza per avere ritenuto che l'avviso di rettifica non era stato adeguatamente motivato, post o che, invece, l'### delle ### aveva motivato l'atto facendo speci fico 4 riferimento alle regole della nomenclatura combinata applicabili al caso di specie. 
Evidenzia, a tal proposito, che la controversia in esame deve essere risolta alla luce delle note esplicative della nomenclatura combinata con specifico riferimento alla voce di classificazione n. 87139000, le quali, secondo la giurisprudenza nazionale e unionale, costituiscono elementi di interpretazione rilevanti per l'applicazione uniforme della tariffa. 
Evidenzia, inoltre, che nella fattispecie difetta il presu pposto della costruzione dei veicoli destinati specificamente al trasporto per gli invalidi e, dunque , delle caratt eristiche oggettive che richiedono necessariamente la presenza di particolari allestimenti per gli invalidi, essendo irrilevante il fatto che gli stessi siano utilizzati in mod o prevalente da invalidi, anche tenuto conto del fatto che la presenza di uno sterzo aut onomamente regolab ile esclude che possa t rovare applicazione l'agevolazione daziaria. 
Il motivo è infondato. 
La pronuncia del giudice del gravame si risolve, in sostanza, in un duplice percorso motivazionale. 
In primo lu ogo, la stessa si basa sulla cons iderazione che la motivazione del provvedimento di rettifica della dichiarazione doganale non esponeva in modo chiaro e specifico le rag ioni per le quali le vetture in esame dovevano essere inserite nella voce 8703 piuttosto che in quella indicata dalla società importatrice. 
Rispetto a tale accertamento sul contenuto motivazionale dell'atto di rettifica il presente motivo si limita ad evidenziare di avere, invece, motivato l'atto mediante la “esplicazione puntuale delle regole della nomenclatura combinata applicabili nel caso di specie”. 
Tale precisazione, tuttavia, non è idonea a risolvere la questione della non sufficienza motivazionale dell'atto di rettifica. 5 Questa Corte (Cass. civ., 17 ottobre 2014, n. 22003; Cass. civ., 16 novembre 2018, n. 29537) ha precisato che l'avviso di rettifica assume molteplici funzioni, in quanto garantisce, in primo luogo, il diritto di difesa del contribuente, delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa consentendo una corretta dialettica processuale, pre supponendo l'onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l'impugnazione e, in secondo luogo, assicura, in ossequio al principio costituzional e di buona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congrua alle finali tà della legge, permettendo di comprendere la ratio della decisione adottata. 
Tali funzioni risaltano in p articolare nel caso in cui si discute di classificazione doganale, che postula l'esatta identificazione degli elementi al riguardo indispensabili per la riconduzione del bene nella corretta voce di classificazione ai fini della individuazione del dazio da applicare. 
Pertanto, l'atto di rettific a, per essere motivat o, deve in dicare specificamente le caratteristiche degli apparecchi e delle parti di essi oggetto d'importazione, al fine di rendere evidente all'importatore, nei confronti del quale è stata contestata la classificazione doganale, quali avrebbero dovuto essere le caratteristiche oggettive del prodotto al fine della corretta class ificazione ed i profil i, invece, di differenziazione rispetto al prodotto importato. 
Rispetto all'affermazione del giudice del gravame di non adeguatezza della motivazione dell'atto di rettifica, con il presente motivo viene fatto riferimento unicamente alla circostanza che in esso erano state indicate le re gole della nomen clatura combinata da ap plicarsi, ma tale affermazione risulta del tutto generica e priva di specificità al fine di 6 potere adeguatamente contrastare l'accertamento compiuto dal giudice del gravame. 
Ciò precisato, anche ove si volesse ritenere che la pronuncia del giudice del gravame in ordine alla motivazione dell'atto di rettifica sia stata compiuta in termini generici e solo al fine di supportare la decisione in ordine alla verific a delle caratt eristiche oggettive della merce importata, il motivo non può comunque trovare accoglimento. 
Il giudice del gravame, invero, dà atto dei parametri di riferimento normativi in relazione ai quali valutare, nel caso di specie, quale fosse la corretta classificazione per le merci importate, facendo riferimento alla pronuncia n. 29537/2018 di questa Corte. 
In essa, in particolare, si è precisato che, al fine di distinguere le voci 87139 e 8703 della nomencla tura combinata, la classificazione doganale tiene conto non già dell'uso possibile, ma soltanto dell'uso previsto del dispositivo, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto alla data della sua importazione (Corte giust. 26 maggio 2016, causa ###/15, ### e altre, punto 24). 
È dunque alle caratteristiche oggettive descritte nelle note esplicative della nomenclatura combinata, inserite il 4 gennaio 2005 e a quanto previsto nel successivo ### n. 718 del 2009, che bisogna guardare, non già alla ci rcostanza che i veicoli in questione p ossan o essere eventualmente utilizzati da persone non invalide; circostanza, questa, espressamente ritenuta irrilevante ai fini della classificazione alla voce 8713 dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. in causa C-198/15, cit., punto 26). 
Il giudice del gravame, con un accertamento di merito non censurabile in que sta sede, ha fatto espresso riferimento alle caratt eristiche tecniche, delineate nei moduli di importazione e nelle specifiche dei prodotti, ed ha ritenuto che era stata data dimostrazione del fatto che 7 gli stessi erano stati costruiti per le esigenze di persone portatrici di handicap, tenuto conto del fatto che: avevano una larghezza inferiore a cm. 80; avevano due ruote aderenti al terreno e congegni specifici utili per giovare alla disabilità; erano d escritti come destinati esclusivamente al trasporto di persone disabili. 
Si tratta, dunque, di un accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame tenendo conto delle specifiche indicazioni derivanti dalla voce di classificazione di riferimento e delle note esplicative secondo cui sono “I veicoli a motore per disabili si distinguono dai veicoli della voce 8703 principalment e perché hanno: una velocità massima di 10 chilometri/ora, cioè come un'andatura veloce; una larghezza massima di 80 centimetri; due serie di ruote aderenti al terreno; caratteristiche speciali per alleviare la disabilità”. 
La pronuncia, peraltro, è coerente con l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la pronuncia C-198/15. 
In essa si è precisato che, per quanto riguarda le voci 8703 e 8713 della NC, dalle rubriche stesse di dette voci risulta che la differenza tra di esse attiene al fatto che la prima si riferisce ai mezzi di trasporto per le persone in generale, mentre la seconda si applica specificamente ai mezzi di trasposto per gli invalidi (v. sentenza del 22 dicembre 2010, ### C‑12/10, EU:C:2010:823, punto 18). 
La dest inazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l'inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v., in tal senso, sentenze del 1° giugno 1995, ### C‑459/93, EU:C:1995:160, punto 13; del 5 aprile 2001, ### C‑201/99, EU:C:2001:199, punto 20, e del 18 luglio 2007, ### C‑142/06, EU:C:2007:449, punto 18). 
Nell'ambito dell'interpretazione della voce 8703 della NC, la circostanza che veicoli elettrici possano essere eventualmente utilizzati da invalidi, 8 o anche essere oggetto di un adattamento per essere usati da questi ultimi, è irrilevante ai fini della classificazione doganale di tali veicoli alla voce 8703 della NC, in quanto essi sono adatti allo svolgimento di varie altre at tività da parte di persone che non soffron o di alcu n handicap, ma che, per svariati motivi, preferiscono percorrere le brevi distanze non a piedi, alla stregua dei giocatori di golf oppure di persone che fanno la spesa (sentenza de l 2 2 dicembre 2010, ### C‑12/10, EU:C:2010:823, punto 25). 
In sostanza, il giudice del gravame ha proceduto ad un accertamento in ordine alle caratteristiche oggettive della merce avendo a specifico riferimento alla funzionalità delle stesse per l'uso dei disabili. 
Rispetto a tale accertamento in fatto non si misura in alcun modo la ricorrente con il presente motivo di ricorso. 
Peraltro, la circostanza che vi sarebbe stato, nel caso di specie, un piantone dello sterzo separato e regolabile, caratteristica che sarebbe ostativa al riconoscime nto de ll'agevolazione, risulta prospettata in difetto di specificità, non avendo parte ricorrente riprodotto l'atto di rettifica dal quale evincere che tale fatto era stato espressamente in esso evidenziato a fondamento della pretesa. 
Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art.  360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 132, cod. proc. civ., per non avere il giudice del gravame fatto riferimento alle caratteristiche oggettive del prodotto, ma alla sola circostanza che la società commercializzava prodotti medicali o al fatto che sul sito internet i prodotti erano indicati per invalidi. 
Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art.  360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 132, cod. proc. civ., per avere compiuto unicamente un accertamento in base a quanto dichiarato in dogana. 
I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono infondati. 9 Si è g ià dett o, con riferimen to al primo motivo, che il giu dice de l gravame ha compiuto un accertamento in fatto finalizzato alla verifica delle caratteristiche oggettive della merce importata. 
Sotto tale profilo, gli ulteriori riferimenti alla attività svolta dalla società ovvero alla pubbl icizzazione della merce non hanno costituito l'elemento centrale sul quale, in realtà, si è basata la decisione, secondo quanto già evidenziato.  ### lato, l'accertamento in fatto risulta compiuto sulla base delle caratteristiche tecniche delineate, oltre che dai moduli di importazione, facendo espresso riferimento alle speci fiche tecniche del prodotto: d'altro lato, parte ricorrente non confuta l'accertamen to in fatto compiuto dal giudice del gravame in ordine al fatto che i veicoli avevano una larghezza inferiore a cm. 80; avevano due ruote aderenti al terreno e congegni specifici utili per giovare alla disabilità, sicchè la censura si risolve in una astratta contestazione senza fornire elementi diversi di valutazione che erano stati prospettati al giudice del gravame ai fini di un diverso e fattuale accertamento. 
In conclusione, i motivi sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso. 
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione della intimata.  P.Q.M.  La Corte: rigetta il ricorso. 
Così deciso in ### addì 19 aprile 2023.   

Giudice/firmatari: Virgilio Biagio, Triscari Giancarlo

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 33944/2023 del 05-12-2023

... sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990. Nella giurisprudenza ammnistrativa è, infatti, divenuto prevalente l'orientamento a mente del quale (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 12/07/2018, n. 4251) il curatore fallimentare non ha il potere di sciogliersi da una convenzione in precedenza stip ulata dalla società fallita, in quanto, anche a v oler ricono scere la “ratio” derogatoria dell'art. 72 l. fall., che è indubbiamente quella di non penalizzare oltremodo gli interessi del ceto creditorio dal possibile “vulnus” derivante dalla necessità del curatore fallimentare di far fronte agli impegni contrattuali ass unti dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento, tal i esigenze non possono essere enfatizzate fin o al punto da riconoscere al curatore il detto potere, posto che in tal modo verrebbe attribuita ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -21- una posizione poziore agli interessi della massa creditoria rispetto a q uelli sottesi all'esecuzione di un a prestazione dettata dall'interesse pubblico, come tale ascrivibile alla più ampia collettività degli amministrati (in senso analogo, T.A.R. Catania, (### sez. II, 11/02/20 20, n.323 , che sott olinea come (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 18153-2022 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ####. VESALIO, 22, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -2- unitamente agli avvocati #### I giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ###, elettivamente domiciliato in #### 44, p resso lo studio dell'avvo cato ### CORBYONS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - controricorrente - avverso la senten za n. 1 580/2022 del ### depositata il ###; Lette le conclusioni del Pu bbli co Ministero, in person a del ### dott. ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; Lette le memorie delle parti; Udita la relazione d ella causa svolta nella pubb lica udienza del 07/11/2023 dal ###. ### Udito il ### nella persona del ### dott. ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; Uditi gli avvocati ### e ### per delega dell'avvocato ### per la ricorrente, e gli avvocati ### e ### per il controricorrente; #### ne di ### propone va ricorso d inanzi al ### domandando: - in via principale, condann arsi il ### della vi a ### s.r.l. all'esecuzione della bonifica dell'area standard ed al ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -3- successivo trasferimento dell'area in favore del ### - in via subordinata, condannarsi il ### al pagamento della somma di € 1.151 .633,3 7 in favore del ### somma occorrente per la bonifica dell'area, ovvero alla maggiore o minore somma risultan te in corso di causa, e, conseguen tement e, pronunciarsi sentenza costituiva ex art. 293 2 c.c. per il trasferimento della proprie tà dell'area standard in fav ore del ### medesimo. 
Deduceva che le parti avevano stip ulato una conv enzione urbanistica riguardante l'attu azione del piano di lottizzazione denominato "PL ###", rimasta inadempiuta da parte della società intimata, quanto alla mancat a bonifica di un'area che d oveva essere poi ceduta gratuitamente al ### Con sentenza n. 839/2021, il giudice adito ha accolto la domanda principale ed ha condannato il ### nto a t rasferire le aree promesse in cessione secondo quanto previsto nella convenzione, previa loro bonifica a cura e spese del ### medesimo. 
La senten za era impugnata dal ### che ha reiterato l'eccezione di dife tto di giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 e lett. f), cod. proc. amm., trattandosi di obbligazioni de rivanti da st rumenti convenzionali ricompresi tra gli accordi sost itutivi di provvedimen ti amministrativi ai sensi dell'art. 11 della legge 2 41 del 1990 in materia urbanistica ed edilizia, nonché le altre cont estazioni mosse in primo grado. 
Nella resisten za del ### di ### il Consiglio d i Stato con la sentenza n. 1580 del 4 marzo 2022 ha rigettato l'appello. 
Quanto all'eccezione di difetto di gi urisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che la do manda concerneva ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -4- obblighi di bonifica estranei al perimetro de lle obbligazioni derivanti dalla convenzione di lottizzazione, così che la stessa riguardava diritti soggettivi e non interessi legittimi, la sentenza osservava che l'obbligo d i bonifica era stato assunto in sede convenzionale dalla società originariamente in bonis, sia pure in via eventuale, ed era dunque divenuto parte di un più complesso regolamento convenzionale, dal quale scaturiscono le singole obbligazioni di adempimento. Ino ltre la g iurisprudenza amministrativa, in materia di convenzioni urbanist iche e di convenzioni di lottizzazione, è consolidata nel senso che il giudice amministrativo conosce anche dei diritti soggettivi, trattandosi di materia di giurisd izione esclu siva espressamente prevista dalla legge (art. 133, c.p.a.). 
Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione del principio del ne bis in idem, il CDS osservava che parte appe llante si era limitata a riprodurre sinteticame nte l'eccezione senza svolgere alcuna critica al capo di sentenza con cui il ### nel respingere l'eccezione stessa, aveva argomentato nel senso dell'in opp onibilità, rispetto ai giudizi ordinari, delle statuizioni rese dal giudice fallimentare con contenuto negatorio dell'inserimento di un credito nella massa passiva del fallimento. 
Per un altro verso, invece, la decisione de l giudice fallimentare (limitata al solo effetto del mancato inserimento del credito nella massa passiva) non ostava all'accertamento dell'esistenza d el credito medesimo, anche eventualmente in una misura diversa o per un titolo giuridico diverso, essendo anzi precipuo interesse del creditore anche l'ammissione tardiva del credito. 
Ad ogni modo, nel caso di specie ricorreva uno sp ecifico titolo giuridico convenzionale sulla base del quale azionare le pretese ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -5- concernenti il preteso inadem pimento rispetto alle obbligaz ioni reciprocamente assunte dalle parti stipulanti. 
In merito al terzo motivo di appello, secondo cui sarebbe stato impossibile condannare il ### to ad un facere (nella specie, l'esecuzione degli obblighi di bonifica previsti in convenzione) che trova la propria o rigine in un credito o in un inadempimento anteriore alla dichiarazione di ### con la possibilità invece di invocare il potere di scioglimento del curatore di cui all'art. 72, del r.d. 16 marzo 1942 , n. 267, la sentenza rilevava che la soluzione del ### era condivisi bile, alla luce d ell'indirizzo consolidato della giurispruden za amministrativa, ch e, anche di recente, aveva ricostruito le obbligazioni concernenti l'obbligo di bonifica, in termini pubblicis tici di obbligazioni ex lege (Ad. 
Plenaria n. 3/20 21), e ciò anche in ragione del fatto che si trattava di obbligazioni convenzionali. 
Era, poi , disatteso il motivo di appello relativo alla mancata evocazione in giud izio dei precedenti proprietari dell'area , non potendo agli stessi ascriversi la qu alità di contro interessati, né essendo dato attribuire loro la qualità di garanti delle obbligazioni assunte dalla società fallita. 
In ordine al quinto motivo, che investiva la legittimazione passiva del ### nto rispetto alle domande di condanna formulate dal ### la sentenza reputava decisivo il rilievo per cui, nel caso all'esame, era inconferente il richiamo al principio "chi inquina paga" ed alle regole in materia di obblighi di bonifica dei suoli, in quanto il ### aveva agito per l'esecuzione (non di obblighi di bonifica discendenti dalla legge, bensì) di un obbligo convenzionale volontariamente assunto dalla società, nella piena consapevolezza, quanto meno, della possibilità che la bonifica del ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -6- sito potesse rendersi necessaria prima della cessione delle aree a standard, essendo richiamata in convenzione la presenza in loco di una ex cava "ritombata". 
In ordine al sesto motivo incentrato sul problema della scomputabilità delle somme già incamerate dal ### a titolo di fidejussione, il CDS lo reputava ina mmissibi le, in qua nto la sentenza del Tar aveva condannato il ### alla sola esecuzione delle opere di bonifica ed al successivo trasferimento delle aree a termini d ella convenzione, men tre aveva espressamente escluso il compimento delle opere di urbanizzazione concernenti le alb erature, gli spazi a verde e il laghetto (art. 6 della convenzione), in quanto già garantito dall'escussione della fideiussione. 
Quanto alla presunta "genericità" della domanda di condanna del ### si osservava che la socie tà, allora in bonis , aveva spontaneamente assunto l'obbligo di bonificare l'area, sicché era sfornita di idoneo suppo rto la prospettazione dell'appellante per cui spe tterebbe al ### di provvedere ad un piano di caratterizzazione preliminare dell'are a, trattandosi comunque di attività rientranti negli obblighi assunti dalla società con la sottoscrizione della convenzione. 
Era, infin e, disatteso anche l'ultimo motivo, con il quale si invocavano i principi eurounitari in materia di obbligo di bonifica da fatto illecito (danno ambientale), che non potevano attagliarsi alla vicend a in esame in cui vi era una ass unzione di impegni contrattuali nell'ambito di un più ampio regolamento convenzionale, anziché del danno ambientale da fatto illecito. 
Avverso la sentenza del Consiglio di Stato è stato proposto ricorso per cassazione dal la curatela del falli mento della ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -7- S.r.l. sulla base di tre motivi.  ### di ### ha resistito con controricorso. 
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 24, 113 e 103 Cost., degli artt. 7 e 133 del c.p.a., con difetto relativo di giurisdizione ed eccesso di potere p er sconfinamento nella giurisdizione di merito del giudice fallimen tare. Violazione del principio di unità della giurisdizione. Violazione dell'art. 25 Cost. e del principio del giudice naturale (art. 111, co. 8, Cost., art. 362 c.p.c. ed art. 110 c.p.a.). 
Si evidenzia che, successivamente all'acquisto delle aree da parte della società, quest'ultima era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Mon za, e che il ### ave va avanzat o domanda di insinuazione al passivo, che però era stata disattesa dal GD, con provvedimento del 22 novembre 2016, che n on era stato fatto oggetto di opposizione da parte dell'ente locale. 
Solo a seguito di tale decisione è stato intrapreso il giudizio dinanzi al GA, così che si palesa erronea l'affermazione del CDS secondo cui non vi sarebbe il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 
A tal fine si sottol inea il carattere ne goziale d elle obbligazioni scaturenti dalla convenzione conclusa con l'ente locale, per come deve reputarsi imposto dal dettato dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, con il richiamo alle norme in materia di contratti ed ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. 
Ciò determina che la richiesta di adempimento di tali obblighi è attratta dalla compet enza del giudice fall imentare, senza che possa assumere rilievo la diversa previsione di cui all'art. 133, co. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -8- 1, lett. a) ed f), del c.p.a., in quanto le obbligazioni oggetto di causa non derivano da un accordo integrativo o sostitutivo di un provvedimento amministrativo, ma sono frutto di un accordo privatistico. 
In via subordinata, il mezzo di gravame deduce che, ove anche ipotizzabile la giurisdizione esc lusiva, la stessa deve essere negata stante la vis actractiva della procedura concorsuale, alla quale aveva prestato adesione anche il ### avanzando domanda di insinuazione al passivo. 
Ne deriva che anche le obbligazioni oggetto del presente giudizio andavano fatte valere e sclusivamente dinanz i al Tribunale che aveva dichiarato il fallimento, e ciò anche in considerazione della richiesta di condanna ad un facere della curatela. 
Ancora, si evidenzia che l'intervenuto diniego dell'ammissione al passivo spiega efficacia pre clusiva d ella successiva domanda avanzata dinanzi al ###, e ciò in quanto, anche a voler ammettere che si potesse addiven ire ad un'amm issione con riserva del credito assogg ettato alla giurisdizione del GA, la mancata ammissione con tale modalità, con un provvedimento di diniego non impugnato in sede fallimentare, preclude comunque che la sentenza emessa possa poi essere fatta valere nei confronti della curatela.  2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 
Come già in passato affermato (cfr. Cass. S.U. n. 23542/2015), la nozione di eccesso di potere giurisdizionale costituisce categoria, di fonte giurisprudenzia le, utile al fine di risolvere questioni di giurisdizione (con riferimento all'impug nativa di pronunce del Consiglio di Stato v. ex plurimis Cass., sez. un., 2 febbraio 2015, n. 1823; 23 dicembre 2014, n. 27341; 16 luglio 2014, n. 16239; Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -9- 17 aprile 20 14, n. 89 93; 7 aprile 2014, n. 8056; 16 gennaio 2014, n. 774; e con riferimento all'impugnativa di pronunce della Corte dei conti v., altresì ex plurimis, Cass., sez. un., 29 ottobre 2014, n. 22951; 3 aprile 2014, n. 7847), che si colloca sul crinale della distinzione tra il settimo e l'ottavo comma dell'art. 111 della ### Infatti, la generalità del sindacato di legittimità si coniuga con il regime differenziato delle pronunce di due giudici speciali di antica tradizione: l'ottavo comma dell'art. 111 Cost. prevede che contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motiv i inerenti alla giurisdizione. Nel solco della distinzione tra il generale sindacato di legitt imità del settimo comma dell'ar t. 111 ed il sindacato limitato alle question i di giurisdizione si inserisce la categoria dell'eccesso di potere giurisd izionale e più in generale dei c.d.  limiti esterni del potere giurisdizionale. 
Tuttavia, la più recente elaborazione di q uesta Corte, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sente nza 6/2018, ha ristretto l'ambito a pplicativ o di tale figura, affermandosi che (cfr. Cass. S.U. n. 27770/ 2020) in materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, ###, affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneu tiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudica ndo" o "in procedend o", senz a che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'inte rpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -10- In tal senso va dato seguito a quanto affermato da Cass. S.U.  8588/2022, che ha ribadito che l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difet to assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosidd etta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neg hi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento) -, nonché di difett o relativo di giurisd izione, riscontrabile quando dett o giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione sp eciale, ovvero negandola sull'erro neo presupposto che appartenga ad altri giudic i, senza che t ale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento. Sicché, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo (tra le molte, successivamente alla sentenza n. 6 d el 2018 della Corte costituzionale, cfr.: Cass., S.U., n. 7926/201 9, Cass., S.U. , 8311/2019, Cass., S.U., n. 29082/2019 , Cass., S.U., 7839/2020, Cass., S.U., n. 19175/2020 , Cass., S.U., 18259/2021; Cass. S.U. n. ###/2022; Cass. S.U.  28954/2023). 
Alla luce de i suddetti p rincipi, si p alesa evidentemente privo di fondamento il mezzo di impugnazione nella parte in cui invoca la ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -11- giurisdizione del GO sul presupposto che gli obblighi inadempiuti avrebbero natura meramente privat istica, ed esulere bbero dal novero di quelli sc aturenti da accordi integrativi o sost itutivi di provvedimento amministrativo, peraltro in materia urbanistica ed edilizia, come detto attribuiti alla giurisdizione esclusiva del GA ai sensi dell'art. 133 del c.p.a. 
Al riguardo d eve partirsi d all'accertament o operato dal ### secondo cui l'obbligo di curare la bonifica delle aree, di cui era stato previsto in convenzione il trasferimento al ### è parte integrante del regolamento scaturente dalla convenzione urbanistica intercorsa tra le parti in causa, così che la pretesa del ricorrente di assegnare a tale specifico obbligo un carattere autonomo rispetto a quelli post i in via principale dalla convenzione, oltre che no n risultare supportata da un'adeguat a censura alla soluzione erme neutica del GA, appare final izzato a contestare una valutazione del giudice amministrativo che appare incensurabile, alla luce del tenore delle previsioni convenzionali, che consentono effettivamente di annettere all'obbligo azionato in questo giudizio carattere meramente integrativo degli obblighi suscettibili di essere imposti in consegue nza dell'adozione de l provvedimento in sostituzione del quale venne co nclusa la convenzione de qua. 
Una volta, quindi, ricondot ta anche l'obbligazione ogg etto della domanda del ### tra quelle suscettibili d i rientrare in un accordo di cui all'ar t. 11 della legg e n. 241/1990, risulta incensurabile l'affermazione della sent enza gravata secondo cui sussiste la giurisdizione esclusiva del GA. 
Questa Corte ha, anche di recente, affermato che in tema di riparto di giurisdizione, e pur dopo le modifiche apportate dalla l. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -12- n. 15 de l 2005 all'art. 11 l. n. 241 del 1990, spe tta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relativ e agli accordi integrativi del contenuto di provvedimenti amministrativi in mat eria concessoria, poiché, co me precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n . 179 del 2016, tali accordi costituiscono pur sempre espressione d el potere discrezionale della P.A., anche se esercitato in via indiretta o mediata, e devono essere assoggett ati al sindacato del giudice a cui appart iene la cognizione sull'esercizio di tale potere. (Cass. S.U. n. 27768 del 04/12/2020, nonché da ultimo, Cass. S.U. n . 7055 del 09/03/2023). 
Il principio è stato poi ribadito con specifico riferimento al rispetto degli obblighi nascenti da convenzioni stipulate tra comuni ed altri enti, pubblici o privati, ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 de l 2010, e correlati all'esecuzione di un accordo integrativo o sostitutivo di un provvedim ento amministrativo, nella specie, in materia urbanistica (Cass. S.U. n . 6962 del 17/03/2017), ovvero nel caso in cui la convenzione urbanistica sia volta a dis cipli nare, con il concorso del privato proprietario dell'area, una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio interessato la conformazione prevista dagli strumenti urbanistici (Cass. S.U.  19914 del 05/10/2016; in senso sostanzialmente conforme, S.U. n. 24419/2010; Cass. S.U. n. 24009/2007). 
Così come del pari è stata riaffermata la giurisdizione esclusiva del GA, a i sensi delle citate norme , nell'i potesi in cui la controversia abbia ad ogg etto il risarciment o dei d anni, od in subordine l'ingiustificato arricchimento, derivanti dall'inosservanza da parte d i una soci età privat a degli obb lighi di un accordo di ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -13- programma stipulato tra enti pubblici, cui la prima aveva successivamente aderito, finalizzato alla bonifica ed al recupero di un'intera zona industria le, trattandosi di causa inerente all'esecuzione di un acc ordo da qua lificarsi come integrati vo o sostitutivo di provvedimenti amministrativ i di tali enti, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, 104, (Cass. S.U. n. 18192 del 29/07/2013). 
Inoltre, e ciò rileva anche in vista della disamin a del s econdo motivo di ricorso, qualora il privato abbia sottoscritto u n atto d'obbligo per il trasferimento di aree alla P.A. nell'ambito di un accordo di urbanizzazione, il giudice amministrativo può emettere la senten za costitutiva ex art. 29 32 cod. civ., pur non espressamente contemplata dagli artt. 29 e 30 cod. proc. amm., sia perché, a norma degli artt. 24, 103, 111 e 113 ###, il giudice amministrativo, nelle controversie rimesse alla sua g iurisdizione esclusiva, può erogare ogni forma di tutela del diritto soggettivo, sia perché, a norma degli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, agli accordi provvedimen tali si applica no "i principi del codice civil e in materia di obbli gazioni e contratti”, come per l'appunto invocato da parte ricorren te (Cass. S.U. n. 4 683 de l 09/03/2015). 
Tanto meno può configurare una que stione di giurisdizione, nel senso sopra riportat o, l'interferenza della dom anda oggetto di causa con la con temporane a pendenza della procedura concorsuale in danno della società contraente.  ### in disparte il pacifico concorso t ra l'accertamento dei crediti in sede concorsuale e la giurisdizione esclusiva del giudice tributario per l‘accertamento dei crediti vantati nei confronti del soggetto fallito, questa Corte, proprio traendo spunto dalle ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -14- conclusioni raggiunte in punto di rapporti con il giudice tributario, ha affermato che, nell'ipotesi in cui venga chiesta l'ammissione al passivo di un credito contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità, e le relative questioni siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (come nel caso di diritti ed obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazione edilizia tra comune e privati), gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come condizionale, ai fini di ammissione con riserva, da sciogliersi all'esito della definizione del giudizio amministrativo, e ciò anche nel caso in cui, della questione di giurisdizione, vengano "medio tempore" in vestite le sezioni unite dell a Co rte di Cassazione (Cass. n. 789 del 29/01/1999), soluzione questa poi successivamente ripresa anche in relazione ai rapporti con l'accertamento di crediti devoluti alla g iurisdizion e del giudice contabile (Cass. S.U. n. 11073 del 03/07/201 2; Cass. S.U.  12370/2008), nonché in merito ai rapporti con la g iurisdizione tributaria (Cass. S.U. n. 20545/2008; Cass. n. ###/2022; n. 11199/2023). 
Deve, quindi, escludersi che la penden za di una procedura concorsuale spieghi efficacia attrattiva anche per le controversie devolute alla giurisdizione di un giu dice speciale, né su tale conclusione può influire la circostanza che il ### proprio in vista della ammissione al passivo, se del caso con riserva, avesse avanzato un'istanza in tal senso, non potendosi da tale opzione inferire una, peraltro inammissibile, rinuncia alla giurisdizione del giudice speciale, a differe nza di quanto invece è dato ri cavare quanto al riparto fra giud ice ital iano e giudice stranie ro ( S.U. n. 1021 9/2006) o in altri casi, previsti specificamente da norme sovranazionali (art. 23, Reg. CE 44/2001; vedi Cass. S.U. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -15- n. 8895/ 2017) o convenzioni internazionali (es. art. 17, ###, 27.9.1968). 
Non appare poi pertinente, come anche sottolineato dal ###, il principio che afferma l'inammissibilità del motivo di appello con il quale si contesti la giurisdizione, per la parte che abbia adìto qu el giudice e sia risulta to, poi, soccombe nte nel merito, atteso che lo st esso si fonda, non sull a precedente accettazione della giurisdizione, bensì sul difetto di soccombenza su tale punto (Cass. Se z. un., ###/2019 ; 6281/20 19; ###/2018; 122439/2018; 309/2017; 21260/2016), così che se risulta inammissib ile l'impugnazione per difetto del presupposto della soccombenza, non è però impedita la facoltà di adire altro giudice ritenuto dotato di giurisdizione da parte di quello stesso attore che aveva in precedenza fatto ricorso ad altro giudice. 
In relaz ione al diverso profi lo della m ancata impugnazione del rigetto della rich iesta di insinuazione al passivo, ed alla sua efficacia preclusiva, occorre, in primo luogo, sottolineare come la sentenza impugnata abb ia evidenziato che l'analoga c ensura mossa in sede di appello fosse del tutto gen erica, il che ne determinava la sostanziale inammiss ibilità ( affermazione questa non specificamente censurata). 
Ma anche in relazione al profilo della preclusione, pur a fronte di un diniego di ammissione al passivo , alla coltivazione della domanda dinanzi al giudice munito di giurisdizione, il motivo di ricorso, pur nella consapevolezza d el pacifico orientamen to di questa Corte, che neg a rilevanza e sterna al provvedim ento emesso dal GD, sul presupposto della sua valenza preclusiva solo in sede e ndofallim entare (cfr. ex multis, Cass. n. 27709 del 03/12/2020; Cass. n. 11808 del 12/04/2022; Cass. n. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -16- 3957/2018; Cass. n. 12638 del 09/06/20 11), insist e su tale preteso effetto pr eclusivo derivante dal diniego di amm issione, con la conseguente impossibilità di poter far poi valere il giudicato formatosi in senso favorevole al ### dinanzi al GA. 
Trattasi, però, di qu estione che evidenteme nte esu la da quelle idonee a rientrare tra quelle di giurisdizione, in quanto investe, non già il profilo della sussistenza della potestas iudicandi in capo ad un plesso giurisdizionale, secondo quanto previsto dalla legge, ma la possibilità che della pronuncia emessa la parte beneficiaria possa trarre effettiva utilità in sede concorsuale.  3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli art.  24, 113 e 103 ###, nonché degli art. 7 e 133 del c.p.a., con violazione dei limiti e sterni della giu risdizione per eccesso di potere per sconfinamento nella potestà del legislatore. Violazione dell'art. 133 c.p.a. e dif etto relativo d i giurisdizione per sconfinamento nella giurisdizione di me rito del giudice fallimentare (art. 111 co. 8, ###, e 110 c.p.a.). 
Si lamenta che siano stati disattesi i motivi di appello con i quali si faceva valere l'inammissibilità di una condanna ad un facere nei confronti della curatela (quanto all'obbligo di eseguire la bonifica delle aree da trasferire al ###. 
Si sotto linea che il richiamo in sentenza ai principi affer mati dall'### del CDS nella decisio ne n. 3 del 2 021 evidenzia l'invasione da parte del GA delle prerogative del potere legislativo. 
Pur ten endo conto delle differenze tra la vicenda in esame e quella delibata dall'### (posto che nel caso oggetto del ricorso in esame si tratta di obbligo di bonifica assunto in via contrattuale), l'interpretazione delle norme, nel senso di reputare ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -17- ammissibile una condanna della curatela ad eseguire la bonifica, implicherebbe una valutazione comparativa tra gli in teressi pubblici e quelli dalla m assa dei cre ditori, compito che invece compete al legislatore. 
In tal modo viene individuata in capo al curatore una responsabilità di tipo oggettivo, scelta che anche in questo caso non potrebbe che essere rimessa alla legge, e non al giudice. 
Infine, anche a voler valorizz are la natura convenzionale dell'obbligo di bonifica, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della scelta del curatore di sciogliersi dalla convenzione ai sensi dell 'art. 72 l. fall., scelta che d eve invece repu tarsi ammissibile per l'obbligo di b onifica, che non rientra tra quelli afferenti alle opere di urbanizzazione, ma costituisce un obbligo di natura meramente privatistica, per il quale va preser vata la possibilità del curatore di liberarsene.  4. Anche tale motivo deve essere disatteso. 
Ed, infatti, nel richiamare quanto sopra evi denziato ci rca l'ammissibilità per il GA, in sede di giurisdizione e sclusiva, di emettere anche sentenze di condanna ad un facere nei confronti del privato (e quindi anche della curatela), deve escludersi che la condanna alla bonifica delle aree da trasferire al ### involga una questione di giurisdizione, nei termini sopra riportati.  ### ha, infatti, richiamato il principio affermato da Consiglio di Stato, ### ple naria, 26 gennaio 2021, n. 3, a mente del quale ricade sulla cu ratela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'ar t. 192 d.lgs. n. 152-2006 gravando i relativi costi sulla massa fallimentare, che ha altresì sottolineato come tale conclusione è conforme sia al d iritto interno che al diritto comunitario - direttiva n. 2008/98/CE - così ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -18- che il curator e, qual e gestore dei beni im mobili inquinati, ha l'obbligo di provvedere alla bonifica dei terreni di cui acquisisce la detenzione per effetto dell 'inventario ex artt. 87 e ss. L.F., a prescindere dall'accertamento dell'e sistenza di un nesso di causalità tra la condot ta e il danno, ed ha, al riguardo, altre sì precisato che in caso di m ancanza di riso rse in cap o alla procedura si attivan o i med esimi strumenti ordinari azionabili laddove il soggetto o bbligato (fallito o meno, imp renditore o meno), che versi in una tale situazione, non vi provveda. 
Pur a voler ipotizzare che tale regola, nella sua assolutezza, possa porsi in parte i n cont rasto con qu anto di recente precisato da queste ### (Cass. S.U. n. 3077/20 23, secondo cui a carico d el proprietario/ gestore del sito inquinato che non abbia direttamente causato l'inquinamento, n on può essere imposto l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza (c.d. “m.i.s.e.”) e di bonifica, in quanto gli effetti in capo al proprietario incolpevole sono limitati a quanto previsto dall'art.  253 c. amb. in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari, possedendo le misure anzidette una connotazione ripristinatoria di un danno già prodottosi che le rende non assimilabili alle misure di prevenzione che, viceversa, il proprietario del sito è obbligato ad assumere in quanto idonee a contrastare un evento recante una minaccia imminente per la sal ute o per l'ambiente, intesa come risch io sufficienteme nte probabile; ne consegue che al proprietario che non abbia causato l'inquinamento sono, altresì, inapplicabili i criteri di imputazione della responsabilità di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c., dal momento che la disciplina definita nella parte quarta del c. amb. pe r la bonifica dei siti contaminati ha carattere di specialità rispetto alle norme del codice civile, ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -19- contemplando, a tale proposito, la speci fica p osizione del proprietario/gestore incolpevole e trovando applicazione ne i confronti del responsabile dell'inquinamento (in base al principio “chi inqu ina paga” di cui alla ### ttiva 2004/35 /CE), a titolo di dolo o colpa, con la conseguen za che l'obbligo di adottare le misure utili a fronteggiare la situazione di inquinamento rimane unicamente a carico di colui che di tal e si tuazione sia stat o responsabile per avervi dato colposamente o dolosamente causa, non potendo si addossare al proprietario incolpevole dell'inquinamento alcun obbligo né di bonifica, né di messa in sicurezza), va però evidenziato che trattasi di precisazione, quella da ult imo riportata nella massima richiamata, che non app are suscettibile di trovare applicazione nella vicenda in esame, in cui l'obbligo di bonifica non viene fatto discendere direttamente dalla legge, ma da u n impegno espressamente assunto in via convenzionale. 
Oltre a doversi ribadire che la pretesa del ricorrente di scorporare tale obbligazione dalle altre assunte con l‘accordo concluso con il ### è frutto di una personale valutazione, espressame nte disattesa dal ### così che la denuncia di errone ità d ella conclusione del GA vale a denu nciare un error in iudi cando, insuscettibile di determinare l'insorgenz a di una questione di giurisdizione, la pretesa erroneità dell a ammissib ilità di una condanna della curatela ad eseguire la boni fica implica analogamente una denuncia di un error in iudicando. In tal senso rileva che il principio affermato dal GA non può essere inquadrato tra le ipo tesi di eccesso di potere giu risdizionale per in vasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, atteso che nel caso in esame non p uò sostenersi che il giudice specia le abbia ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -20- applicato, non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produz ione normativa che non gli compete, essendosi piuttost o limitato ad interpre tare il quadro normativo di riferimento, in quant o reputato suscettibile di estendere la possibilità di condanna all'esecuzione delle opere di bonifica anche nei confront i della curatela falli mentare, conclusione questa che, ove anche in astratto reputata erronea, potrebbe al più configurare un error in iudi cando, ma n on una violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa. 
La med esima sorte accomuna poi anche l'ulteriore censura che investe l'impossibi lità per il curatore di potersi avvalere della facoltà di cui all'art. 72 l. fall., avendo il CDS aderito al proprio orientamento maggioritario che, appunt o, esclude che possa invocarsi la n orma in q uestione per consentire al curatore di potersi sciogliere dal le obbligazioni scaturenti anche da convenzioni urbanistiche, assunte ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990. 
Nella giurisprudenza ammnistrativa è, infatti, divenuto prevalente l'orientamento a mente del quale (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 12/07/2018, n. 4251) il curatore fallimentare non ha il potere di sciogliersi da una convenzione in precedenza stip ulata dalla società fallita, in quanto, anche a v oler ricono scere la “ratio” derogatoria dell'art. 72 l. fall., che è indubbiamente quella di non penalizzare oltremodo gli interessi del ceto creditorio dal possibile “vulnus” derivante dalla necessità del curatore fallimentare di far fronte agli impegni contrattuali ass unti dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento, tal i esigenze non possono essere enfatizzate fin o al punto da riconoscere al curatore il detto potere, posto che in tal modo verrebbe attribuita ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -21- una posizione poziore agli interessi della massa creditoria rispetto a q uelli sottesi all'esecuzione di un a prestazione dettata dall'interesse pubblico, come tale ascrivibile alla più ampia collettività degli amministrati (in senso analogo, T.A.R. Catania, (### sez. II, 11/02/20 20, n.323 , che sott olinea come la convenzione urbanistica, in quanto contratto ad oggetto pubblico, presenta un "conte nuto contratt uale" sostanzialmente definito dalla legge e d agli atti di pianificaz ione, di modo che non può configurarsi una "autonomia", e dunque una "disponibilità" delle obbligazioni assunte con la convenzione d a parte dell'amministrazione, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti patrimoniali; ### (###, sez. I, 4 giugn o 2013 , n. 899; T.A.R. Genova, (### sez. I, 11/02/2011, n.264). 
La critica della ricorrente, oltre che incentrarsi sulla necessità di dover scindere l'obbligo di provvedere alla bonifica delle aree dalle altre obbligazion i scaturenti dalla convenzione, il cui conte nuto sarebbe conformato dalla stessa legge, sicché per quella in esame rimarrebbe ferma la radice privatistica, e quindi la facoltà di cui all'art. 72 l. fall., affermazione questa che però risulta negata dal giudice amministrativo con pronuncia, come detto, non censurabile in que sta sede ###questo caso volta alla denuncia d i un preteso error in iudi cando, e precisamente in ordine all'interpretazion e dei li miti posti dalla legge fallimen tare ed al suo ambito di applicazione, se nza che però l'errore, ove anche sussistente, possa reputarsi in grado di evidenziare un'invasione da parte del GA nella sfera riservata al legislatore.  5. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 24, 113 e 103 ###, degli artt. 7 e 133 del c.p.a., stante il d iniego di ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -22- giurisdizione per omessa rimessione della questione interpretativa alla Corte di Giustizia. 
Si rileva che, essendo stato reputato possi bile addivenire al la condanna del curatore all'esecuzione della bo nifica delle aree, risultano altresì violate le regole comunitarie in materia di inquinamento ambientale, ponendosi il relativo obbligo a carico di chi non sia responsabile della contaminazione del sito.  ### ha omesso, tuttavia, di sollevare la questione pregiudiziale della compatibilità della regola imposta con le norme comunitarie eludendo così la domanda di giustizia avanzata dalla curatela. 
Inoltre, la soluzione raggiunta dal giudice amministrativo viene di fatto a determinare una dilatazione dei tempi di definizione della procedura concorsuale, in contrasto del pari con la disciplin a comunitaria che mira alla massima efficienza delle procedure de quibus ed al loro rapido espletamento. 
Il motivo è inammissibile. 
Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, la negazione in concreto di tutela alla situazio ne soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretaz ione delle norme sostanziali nazionali o dei princi pi del diritto europeo da parte del Giudice amministrativo, non concreta un eccesso di potere giurisdizionale per omissio ne o rifiuto di giurisdizione, tale da giust ificare il ricorso ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, ###, dal momento che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale, e non può quindi integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che si verifica invece nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che qu ella situazione soggett iva è in astratto priva di tutela per difetto assoluto di giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -23- Un. 19/12/2018, n. ###; 6/06/2017, n. 13976; 3/07/2012, 11075). Nell'ambito della giurisd izione amministrativa, spetta d'altronde al Consiglio di St ato, in qualità di giudice di ultim a istanza, il compito di garantire , nello specifico ordinament o di settore, la conformità de l diritto interno a quello d ell'### se del caso avvalendosi del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, mentre l'eventuale lesione del principio di effettività della tutela, derivante da decisioni adot tate dal Giudice amministrativo in pregiudizio di situazioni giuridic he soggettive protette dal diritto dell'### può essere fatta valere con altri strumenti, attivabili a fronte di una violazione del diritto comunitario che risulti grave e manifesta (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2018, n. ###; 17/11/2015, n . 23460; 4/02/2014, 2403). 
Peraltro, il principio più volte confermato da queste ### (Cass., S.U., n. ###/2017; Cass., S.U., n. 7839/2020; Cass., S.U., 21641/2021), circa l'insindacabilità da parte della Corte di cassazione, ex art. 111, ottavo comma, ###, delle violazioni del diritto dell'### europ ea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze p ronunciat e dagli organi di vertice dell e magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato) è stato ritenuto compatibile con il dirit to dell'### come interpretato dalla giurispruden za costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di lim itazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività dell a tu tela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli ### l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti ricon osciuti dall'### Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -24- Trattasi di affermazioni che hanno poi ricevuto l'avallo da parte della stessa Corte di ###.E. con la sentenza 21 dicembre 2021, C-497/20, ### emessa prop rio sul rinvio pregiudiziale disposto dall'ordinan za n. 19598/2020 di que ste ### sentenz a che ha ritenuto no n contrastante con il diritto dell'### una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza naziona le, precluda la possibilità di contestare, nell'ambit o di u n ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale su premo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell'### di una sentenza del suprem o organo della giustizia amministrativa (cfr. anche Cass., S.U., 1454/2022; Cass. S.U. n. 1996/2022; Cass. S.U. n. 5121/2022; Cass. S.U. n. 11455/2022; Cass. S.U. n. 11547/2022; Cass. S.U.  n. 11549/2022; Cass. S.U. n. 970/2023). 
Da ultimo, queste ### con la decisione n. 25503/2022, nel definire il procedimento che aveva occasionat o la citata ordinanza interlocutoria n . 19598/2020, hanno preso att o dell'arresto della Corte di Giustizia, e tenuto conto dei limiti posti alla denuncia del vizio di eccesso di potere giurisdizionale, quali segnati dalla cit ata sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 (che, dichi arando inammissibile un a questione di costituzionalità proposta dalle stesse ### per difetto di rilevanza, aveva ritenuto ingiustificato il controllo cassatorio sulle sentenze del Consiglio d i Stato, ne i casi di violazione di norme dell'### come interpretate dal la Corte di Giustizia), hanno reputato il relativo motivo inammissibile.  6. Il ricorso deve quindi essere rigettato.  7. Le spese se guono la socco mbenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -25- 8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi del l'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurie nnale dello Stato - ### di stabilità 20 13), che h a aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a quell o dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso; Condanna parte ricorrente al rimborso d elle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 18.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge; Ai sensi d ell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenz a dei pre supposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio del 7 novembre 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Criscuolo Mauro

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33787/2025 del 23-12-2025

... sussistono ragioni per discostarsi da quest'ormai pacifica giurisprudenza. 10.6. Consegue dall'insieme di tali argomenti che i primi tre motivi dell'odierno ricorso sono tutti inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1) cod. proc. civ., esistendo sul punto una giurisprudenza consolidata, che va ulteriormente confermata; come pu re è inammissibile il qu arto motivo, posto che le considerazioni svolte danno piena ragione del perché non si debba fare luogo ad un'ulteriore rimessione della questione alla Corte di giustizia dell'### europea. 11. I motivi quinto, sesto, settimo e ottavo del ricorso possono darsi per assorbiti sulla base dell'ampia motivazione che precede, dalla quale emergono le ragioni per le quali non vi s ono margi ni per proporre questioni di legittimità costituzionale. 12. Residu a, infine, il nono motivo, che ha ad ogget to le spese processuali. A questo proposito, il ### osserva quanto segue. La censura, innanzitutto, è proposta in modo generico, perché in essa si osserva che la condanna all a somma di euro 60.000 più accessori sarebbe «del tu tto spropositata quanto illegittima», oltre a non essere sorretta «da alcuna motivazione». Andando oltre tali formule che (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2645/2022 R.G. proposto da: #### E ####### , #### A, ##### I, ####, ######################### D'### D'#### DE #### O, #### S #####, ########. 
R.G. 2645/2022 Cron. 
Rep. 
C.C. 21/11/2025 C.C. 14/4/2022 ####### D'#### F ########## S ############################### E, ###################### CHRISTOPH, #### A, ###################, ################ ANNUNZIATO, ### , #### I, ##############, ### 3 MALGORZATA, ### tutti rappresentati e difesi dagli avvocati ### e ### elett ivamente domiciliati presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori -ricorrenti contro #####'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E ##### E ### rappresentati e difesi dall'###, elettivament e domiciliati presso l'indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrenti avverso la ### della CORTE D 'APPELLO di ROMA n. 4504/2021 depositata il ###. 
Udita la relazi one sv olta nella camera di consiglio del 21/11/2025 dal #### 1. I dottori ### e gli altri medici indicati in epigrafe, unitamente ad altri che non sono più parti del giudizio odierno, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la ### del ### dei ministri, il ### della salute, il ### dell'istruzione e il ### o dell'economia e finanze, chiedendo che fo sse riconosciuto il loro diritto a percepire un'adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso. 
A sostegno della domanda esposero, tra l'altro, di essersi laureati in medicina e di aver co nseguit o ciascuno una diver sa specializzazione, percependo gli emolumenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 - di recepimento, tra l'altro, della diretti va 93/16/CE - un increment o del compenso in favore dei 4 medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall 'anno acc ademico 2006-2007. Conclusero, pertanto, nel senso che tale aggiornamento doveva essere a loro riconosciuto, con rivalutazione delle relativ e somme, essen dosi svolti i periodi di specializzazione in epoca antecedente l'anno accademico 2006-2007. 
Chiesero, poi, che, in applicazione dell'art. 6 cit., fosse riconosciuto il loro diritto all'indicizzazione e alla ri valutazione triennale della borsa di studio. 
Si costituirono in giudizio tutte le parti convenute, eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. 
Il Tribunale rigettò la domanda, rilevando che l'importo dell'adeguata remunerazione fosse frutto di una scelta discrezionale del legislatore, con conseguente esclusione dell'ipotizzata violazione delle norme comunitarie.  2. La decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 18 giugn o 2021, ha rigettato entrambi gli appelli e ha compensato le ulteriori spese del grado. 
La Corte territ oriale ha rigettato la domanda principale dei medi ci rilevando che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della Corte di cassazione, il recepimento d elle direttive dell'### europea in materia di medici specializzandi doveva ritenersi validamente compiuto già con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991; ragione per cui l'aumento dei compensi stabilito col d.lgs. n. 368 del 1999 e attuato effettivamente solo a decorrere da ll'anno accademi co 2006 -2007 non faceva insorgere in capo a coloro i quali avevano frequentato i corsi in anni precedenti il diritto all'applicazi one retroattiva del la nuova e più favorevole disciplina. La direttiva 93/16/### d'altra parte, nulla aveva innovato rispetto al passato, posto che le direttive 75/326 e 75/363 CEE non co ntenevano alcuna definizione comunit aria del livello della remunerazione da considerare adeguato. 5 A tal e conclusione la Corte romana è pervenuta anche in base al rilievo che la prestazione di lavoro dei medici specializzandi non poteva essere equiparata a quella di un lavoratore subordinato. 
Quanto ai richiesti incrementi retributivi, costituiti dalla indicizzazione annuale e dalla rivalutazione triennale della borsa di studio, la Corte di merito ha rigettato la relativa domanda, richiamando la sentenza n. 18670 del 2017 di questa Corte.  3. Cont ro la sentenza della Corte d'ap pello d i ### propongono ricorso il dott. ### e gl i altri 139 medici indicati in epigrafe, con unico atto affidato a nove motivi. 
Resistono la ### del ### dei ministri e gli altri ### e con un unico controricorso. 
La trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc.  e il ### non ha depositato conclusioni. 
I ricorrenti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta erroneità della sentenza impugnata per aver rigettato la domanda dei med ici relativa al riconoscimento del loro diritto al versamento dei contributi previdenziali e a percepire il migliore trattamento economico di cui all'art. 39 del d.lgs.  368 del 1999.  2. Con il sec ondo motivo di ricorso si lamenta erro neità della sentenza im pugnata per aver respinto la domanda volta al recupero dell'incremento annuo della remunerazione di cui all'ar t. 6 del d.lg s.  257 del 1991.  3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta erroneità della sentenza impugnata per aver respinto la domanda volta al recupero del la rideterminazione triennale della remunerazione di cui all'art. 6 del d.lgs.  257 del 1991. 6 4. Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per aver respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte UE, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, in ordine al diritto alla copertura previdenziale.  5. Con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per av er omesso di pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale prospettata a proposito del l'art. 46 del d.lgs. n. 368 del 1999 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della ### 6. Con il sesto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla questione di legittimità co stituzionale prospettata a proposit o dell' art. 46 del d.lgs. n. 368 del 1999 in riferimento all'art. 3 della ### 7. Con il settim o motivo di ricorso, “in via subordinata” si deduce “eccezione di leg ittimità costit uzionale dell'art. 46 del d.lgs. n. 368 del 1999” in re lazione all'art. 1 del Protocollo addizionale all a ### per violazione dell'art. 117 della ### 8. Con l'ottavo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di arricchim ento senza causa, assumendo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc.  civ. in relazione al n. 3) dell'art. 360 cod. proc. civ. ed ancora nullità della sentenza in relazione al n. 4) di tale norma.  9. Con il nono motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per aver disposto la condanna alle spese degli appellanti nella misura di euro 60.000 complessivi, assumendo violazione e falsa applicazione degli artt.  91 e 92 cod. proc. civ., del d.m. n. 55 del 2014, dell'ar t. 111 Cost. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice di rito.  10. ### osserva che i primi tre motivi di ricorso ripropongono, anche se con qu alche modesta diversità di sfumature, una serie d i questioni già esam inate da questa Corte in una serie in numerevole di pronunce. 7 Tali censure so stengono, in pratica, che, pacifica essendo l'identità delle prestazioni rese dai ricorrenti rispetto a quelle dei medici ospedalieri, lavoratori subordinati, il tra ttamento economico dovr ebbe essere il medesimo; e si rileva che soltanto con l'integrale attuazione del d.lgs.  368 del 1999 sarebbe stato pienamente recepito il contenuto delle direttive dell'### europea circa l'equa remunerazione dei med ici specializzandi. I ricorrenti aggiungono, poi, che, in base all'art. 6 del d.lgs.  n. 257 del 1991, ai titolari delle relative borse di studio spetterebbero sia l'indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione che la rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale.  10.1. Con la sentenza 28 giugno 2018, n. 17051 (seguita da numerosissime altre conformi, tra cui le ordinanze 27 febbraio 2019, 5698, 15 ottobre 2019, n. 26074, 28 febbraio 2020 , n. 5455, 12 novembre 2020, n. 25463, 21 gennaio 2021, n. 1114, 17 novembre 2021, n. ###, 16 settembre 2022, n. 27287, 30 aprile 2024, n. 11630, e 30 gennaio 2025, n. 2232) questa Corte ha affrontato un cas o identico a quello in esame, pervenendo a conclusioni alle quali la pronuncia odierna intende dare piena e convinta continuità. Tali conclusioni, peraltro, sono in linea con un orientamento gi à assunto dalla ### one ### di questa Corte (v., tra le al tre, le sen tenze 16 gennaio 2014, n. 794, 4 giugno 2014, n. 15362, e, più di recente, la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449).  10.2. Giova ricordare alcuni fondamentali passaggi normativi. 
Con l'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardi vamente, al disposto della direttiva n. 82/76/CEE del ### stabilì in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione una borsa di studio determinata per l'anno 1991 nella somma di lire 21.500.000. Tale somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sulla base del tasso 8 programmato di inflazione, in cremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, 549, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, la citata sentenza n. 4449 del 2018). 
In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il decre to legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che raccolse in un testo un ico le precedenti direttive 75/362 e n. 75/363 CEE, con le rel ative successive modificazioni. Tale decreto - in seguito ampiamente modificato dall'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - riorganizzò l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medici na e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (ini zialmente denominato “contratto di formazi one-lavoro” e poi “contratto di formazione-specialistica”, art. 37 del d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra ### (e ### e med ici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodi camente determinate da succes sivi decreti ministeriali (art. 39 d.lgs. cit.). Questo co ntratto, peraltro, come la ### di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione , non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, re stando conseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (v. in tal senso l'ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sulla scia di un consolidato orientamento, richiamata dall'ordinanza 14 marzo 2018, n. 6355). In realtà, però, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne oper ativo solo a decorrere dall'ann o 9 accademico 2006-2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche intro dotte prima dall'art. 8 del decreto leg islativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005); mentre le disposizi oni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fin o all'anno accademico 2005-2006. Il trattamento economico spettante ai medici spe cializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.m. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.  10.3. Comp iuta questa breve premessa normativa, il cuore della questione sulla quale quest a Corte è chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire 1) se la direttiva n. 93/16/CE abbia a vuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; 2) se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente diretti va; 3) se e quando lo Stato itali ano abbia adempiuto all'obbligo di garantire ai medici specializzandi una retribuzione adeguata. 
Le pronun ce di questa Corte in precedenza richiamate han no già risposto a tali domand e nei termini che la decisione odierna intend e ulteriormente confermare. Ed invero la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stess a formulazione (si veda, in proposito, il primo ###, no n ha una portata innovati va, prefiggendosi soltanto l'obiettivo, «per motivi di razionali tà e per maggi ore chiarezza», di procedere alla codificazione delle tre suindicate direttive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli ### membri relativi ai termini per il recepimento delle difettive» di cui all'### parte B (così l'ultimo dei ###. È opportuno ricordare, del resto, che il termine «adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell'### alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcu na modificazione, nell'Al legato I alla direttiva n. 93/16/CE, per cui è dalla 10 scadenza del termine di adempimento del la direttiva del 19 82 che l'esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno. 
Tuttavia - e questo è il punto fondamentale che gli odierni ricorrenti non hanno colto - lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la norm ativa dell'### e europea, infatti, non contiene, né potrebbe ess ere diversamente, alcuna defini zione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui sogl ia deve essere fissata dagli ### membri nell'ese rcizio della propria discrezionalità, la quale trova un inevitabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Come ha efficacemente spiegato la sentenza n. 4449 del 2018 della ### o, il legislator e, «nel disporre il differ imento dell'applicazione delle disposizioni contenut e negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs.  n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l'intro duzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia pi ù congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente discipl ina non fosse idonea in ordine al re cepiment o delle diretti ve ed a dare effettiva tutela al diritto ivi aff ermato dell'adeguata retribuzione». In altri termini, in conformità all'ordinanza 6355 del 2018 , va affermato che il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in me dicina e chirurgi a introdotto con il 11 decreto legislati vo n. 368 del 1999 (a decorrere dall'anno accademi co 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribu zione, non possono pertanto ritenersi il prim o atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'or diname nto italiano agli obblig hi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi». 
Ragione per cui l'inad empimento dell'### a agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell'### europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 in causa C- 131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000 in causa C-371/97, ###; e il d.lgs.  n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale.  10.4. Al la luce di qu anto detto fin qu i, pare evidente che non c'è alcuno spazio per invocare ip otetiche violazioni del diritto dell'### europea e che la causa promossa dai ricorrenti è finalizzata, in realtà, ad ottenere l'applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999. Ne consegue che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l'ordinamento interno» (ordinanza n. 6355 del 2018). 
Osserva il ### egio che il d ifferimento dell'entrata in v igore della normativa di cui al d. lgs. n. 368 del 1999 - che è una normativa più favorevole - rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché il farla scattare dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l'art.  3 Cost. sul versante della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislator e nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno. 12 Non si pone, perciò, alcu na questione di rin vio pregiudizial e e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno. Sicché i rilievi dei ricorrenti contenuti specificamente nel quarto motivo, sui quali si insiste particolarment e anche in memoria, non sono idonei a far sì che questa Corte si discosti da tale ormai fermissimo orientamento.  10.5. Le ulteriori censure aventi ad oggetto il rigetto della domanda di corresponsi one dell'incremento annuo della re munerazione al tasso programmato di inflazio ne e di rideterm inazione triennale della remunerazione medesima sono state anch'esse affrontate da questa Corte in una serie innumerevole di decisioni. 
La Corte d'appell o ha co rrettamente richiamato, in argomento, la giurisprudenza secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art.  6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con di sposizione confermata dal l'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del ### sanitario nazionale desti nata al finanziamento delle borse di stu dio e d escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6 (ordinanza 27 luglio 2017, n. 1867 0, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, ribadita da alt re successive, fra cui l'ordinanza 20 maggio 2019, n. 13572, e le ordinanze 16 settembre 2022, n. 27287, e 23 novembre 2022, n. ###). 
È stato anche detto che il bloc co di tale increment o non può d irsi irragionevole, iscrivendosi in un a manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (così le ### sentenza 16 dicembre 2008, n. 29345, la senten za 15 giugno 201 6, n. 12346, l'ordinanza 27 luglio 2017, 18670 e la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, nonché le ordinanze 19 ottobre 2020, n. 22633, 1° aprile 2021, n. 9104, e 22 marzo 2022, 9215). 13 Tale co stante orientamento ha rice vuto l'autorevole avallo delle ### di questa Corte con la recente sentenza 19 luglio 2024, 20006, alla quale l'odierna decisione intende adeguarsi integralmente. 
Non sussistono ragioni per discostarsi da quest'ormai pacifica giurisprudenza.  10.6. Consegue dall'insieme di tali argomenti che i primi tre motivi dell'odierno ricorso sono tutti inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1) cod. proc. civ., esistendo sul punto una giurisprudenza consolidata, che va ulteriormente confermata; come pu re è inammissibile il qu arto motivo, posto che le considerazioni svolte danno piena ragione del perché non si debba fare luogo ad un'ulteriore rimessione della questione alla Corte di giustizia dell'### europea.  11. I motivi quinto, sesto, settimo e ottavo del ricorso possono darsi per assorbiti sulla base dell'ampia motivazione che precede, dalla quale emergono le ragioni per le quali non vi s ono margi ni per proporre questioni di legittimità costituzionale.  12. Residu a, infine, il nono motivo, che ha ad ogget to le spese processuali. 
A questo proposito, il ### osserva quanto segue. 
La censura, innanzitutto, è proposta in modo generico, perché in essa si osserva che la condanna all a somma di euro 60.000 più accessori sarebbe «del tu tto spropositata quanto illegittima», oltre a non essere sorretta «da alcuna motivazione». Andando oltre tali formule che appaiono di stile, nessuna concreta censura il moti vo pone circa l'eventual e superamento, nella liquidazione delle spese, dei massimi tariffari; tenendo presente che al caso in esame risultava applicabile lo scaglione di valore che va da euro 52.000 ad euro 260.000. 
Inesatto è, poi, l'ulteriore rilievo secondo cui la condanna alle spese avrebbe fatto seguito al rigetto delle domande degli odierni ricorrenti «pronunciato pur in presenza di una giurisprude nza sempre più 14 contrastante in materia», posto che nel 20 21, anno in cui la Corte d'appello ha pronunciato la sentenza im pugnata, la giurisprudenza di legittimità era già da tempo consolidata nel senso che oggi si è ulteriormente ribadito. 
Si può infin e aggiungere, ad abundan tiam, che, appl icando all a liquidazione delle spese i criteri fissati dalle ### di questa Corte nella sentenza 14 ottobre 2024, n. 2660 3 (pun to 11.1.), la c ondanna inflitta dalla Corte d'appello non supera comunque i massimi tariffari.  13. Il ricorso, pertanto, è rigettato. 
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in base al d.m. n. 147 del 2022, sopravvenuto a regolare le spese processuali. 
Sussistono, inoltre, i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna i ri correnti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 34.000, più spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 115, dà atto dell a sussisten za dei presupposti process uali per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. 
Così deci so in ### nella camera di consi glio della ### della Corte di cassazione, il 21 novembre 2025.  ### 

causa n. 2645/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Cirillo Francesco Maria

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