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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA ### Il Giudice del ### dott.ssa ### ha pronunciato, in esito all' udienza del 5 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la seguente ### controversia iscritta al n. R.G. 5669/2023 TRA ### C.F. ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. ### ricorrente ###'########## L'###
ROMAGNA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dalla Dott.ssa ### resistenti e nei confronti dei docenti utilmente collocati in graduatoria contumaci #### in graduatoria MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 3 novembre 2023, contestualmente al ricorso ex art. 700 c.p.c., ### esponeva: - di essere docente non di ruolo, già inserita nelle ### per le supplenze (G.P.S.) di ### - tutte le procedure relative alle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali per il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 personale della scuola avvenivano tramite una piattaforma informatica, in cui l'interessato era chiamato a compilare le parti di propria competenza, nonché a “spuntare” le voci che interessavano la posizione personale; - ella aveva partecipato alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle ### in virtù di quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero dell'### e del ### 112/2022 e dal ### n. 51/2023 del Ministero dell'### e del ### - i predetti provvedimenti avevano espressamente concesso ai docenti frequentanti il corso denominato “###”, in attesa di conseguimento del titolo di specializzazione, di partecipare con riserva alle procedure di inserimento nelle relative graduatorie; - pertanto, in ragione di dette disposizioni, ella, in data 26 aprile 2023, in attesa del conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno, aveva chiesto l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia GPS della provincia di ### per la scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso ### dichiarando, relativamente al titolo di accesso alla graduatoria e al relativo punteggio, il “…conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione della domanda ma entro il 30 giugno”, cui sarebbe seguito lo scioglimento della riserva nei termini previsti dalle disposizioni citate; - nell'istanza d'inserimento degli elenchi aggiuntivi ### avvenuta in modalità telematica, il sistema informatico non le aveva permesso l'inserimento del titolo di riserva per l'invalidità civile, in quanto, per effetto del ### n. 51 del 17 marzo 2023 “### degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo”, i candidati che avevano effettuato l'inserimento nelle GPS o negli elenchi aggiuntivi non potevano dichiarare i nuovi titoli se posseduti, come nel caso di ella ricorrente, dopo la data del 31 maggio 2022; - in questa sezione l'aspirante in possesso di un titolo già dichiarato in occasione dell'inserimento nelle ### poteva visualizzarlo e richiamarlo mentre al contrario, la sezione non era visibile da chi, come ella ricorrente, non aveva precedentemente dichiarato (perché non ne era ancora in possesso) i titoli (nel caso di specie titoli di riserva per invalidità civile) e, per tale ragione, non era stato abilitata dal sistema informatico ad inserirne di nuovi per gli elenchi aggiuntivi delle ### - ella, per non incorrere in decadenza, aveva comunque chiesto, quale docente invalida, il riconoscimento della riserva, allegando alla domanda (sempre in via telematica, in formato ### la documentazione dell'### e del ### per l'### necessaria per far valere la riserva prevista dall'art. 3 della Legge 68/99, seppure conseguita dopo il 31 maggio 2022; - dalla documentazione in atti risultava lo stato di invalidità con riduzione permanente della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 capacità lavorativa, nonché l'iscrizione nelle liste sul collocamento obbligatorio degli invalidi, ex L. 68/1999; - ai beneficiari della legge 68/99 ### era riservata una quota del 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato e, quindi, facendo riferimento alla dotazione organica per ciascuna classe di concorso; - in data 21 giugno 2023 aveva presentato, sempre telematicamente, l'istanza prot. n. 9642970 di scioglimento riserve per il conseguimento del titolo di abilitazione/specializzazione, riservata “… agli aspiranti che hanno partecipato alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'OM 112/2022 indicando di conseguire l'abilitazione e/o specializzazione e/o i ### per le graduatorie di prima fascia dopo il termine di presentazione domande entro il 30 giugno 2023 secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lettera e) della predetta OM”; - l'OM 112/2022 - ### 7 comma 4 lett. e), nella parte di interesse, recitava testualmente che i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. - in data 14 luglio 2023 l'### provinciale di ### aveva pubblicato, sul sito istituzionale con ### n. prot. 16921, gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle ### per le ### (### della provincia di ### posti comuni e di sostegno, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per l'a.s. 2023/2024; - dall'analisi dei suddetti elenchi, era stato possibile verificare che ella risultava inserita nella prima fascia delle GPS della ### di ### ma senza il riconoscimento del titolo di riserva previsto dall'art. 3 della Legge 68/99, infatti, nonostante esplicita richiesta formulata attraverso gli atti allegati al modello di presentazione della domanda, ella non risultava inserita quale riservista invalida; - in data 16 luglio 2023, avendo preso atto del mancato riconoscimento del titolo di riserva (per invalidità civile), aveva presentato tramite posta certificata: “reclamo avverso graduatoria provinciale gps elenchi aggiuntivi prima fascia sostegno adss secondo grado” senza riscontro; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 - in sede di reclamo aveva palesato esplicitamente all'amministrazione resistente l'impossibilità a procedere nella compilazione della sezione dedicata ai titoli di riserva, in quanto la stessa le risultava non compilabile; - il mancato riconoscimento del titolo di riserva ex art. 3 della Legge 68/99 nelle graduatorie ### aggiuntivi del personale docente ### le aveva prodotto l'irreparabile lesione del diritto all'assunzione a tempo determinato/indeterminato per l'a.s. 2023/2024 e, in particolare, ciò si era verificato in occasione della procedura denominata “### Veloce” che si era svolta nel mese di agosto 2023; - la “### Veloce”, che riguardava solo i posti di sostegno, nella sequenza delle diverse procedure destinate all'assunzione a tempo indeterminato, era l'ultima procedura finalizzata all'immissione in ruolo e tale procedura era regolamentata dal ### del ### dell'### e del ### n. 119/2023; - a tale procedura si dava luogo solo se, a seguito dello scorrimento delle graduatorie delle supplenze (###, per le nomine finalizzate al ruolo, residuavano, a livello regionale, ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili; - essendoci posti disponibili, la regione ### aveva attivato detta procedura cui aveva partecipato ella ricorrente con apposita domanda per chiamata veloce; - con provvedimento n. prot. 21716 del 12 agosto 2023, l'### per l'### aveva disposto la pubblicazione dell'avviso operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente ai sensi del d.m. n. 119/2023 posti di sostegno a. s. 2023/24, relativo agli esiti della procedura straordinaria “### Veloce”, specificando in apposito elenco allegato il nominativo ed il punteggio degli aspiranti che erano risultati destinatari di una proposta di contratto; - i soggetti in questione erano stati individuati quali destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2024, per tipo posto ### e, a seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, previo svolgimento della lezione simulata di cui all'art. 5 comma 8 del d.l. 44/2023, sarebbero stati assunti a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica al primo settembre 2023; - una quota di posti da assegnare a tempo indeterminato con la suddetta procedura sarebbe stata obbligatoriamente destinata ai beneficiari della riserva di posti di cui alla legge 68/1999, i quali saranno sarebbero stati assunti indipendentemente dalla posizione in graduatoria; - dal punteggio di ciascun docente o, meglio dalla sequenza di punteggio via via posseduto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 dagli insegnanti indicati nel suddetto elenco, come ordinati dall'ufficio scolastico regionale per l'### era possibile evincere che in graduatoria, tra i docenti destinatari di proposta d'assunzione, non erano presenti insegnanti in possesso del titolo di riserva per invalidità e, pertanto, non essendoci tra gli insegnanti utilmente individuati alcun docente “riservista”, ella, in caso di riconoscimento del titolo di riserva per l'invalidità civile, avrebbe avuto diritto a essere tra i docenti individuati per la successiva assunzione (nelle quote di riserva) con contratto sino al 31 agosto 2024 e con la conseguente immissione in ruolo con retrodatazione al primo settembre 2023; - in data 21 agosto 2023, il proprio procuratore, per avere conferma ulteriore della predetta evidenza documentale e probatoria, aveva inviato all'amministrazione resistente istanza di acceso agli atti finalizzata a conoscere espressamente, con riferimento all'### di ### la percentuale dei docenti di sostegno di scuola secondaria di secondo grado appartenenti alla riserva degli invalidi civili (aliquota del 7% dei lavoratori occupati) e, in particolare, anche dell'elenco delle disponibilità provinciali e regionali per le nomine già conferite ai docenti beneficiari della ### 68/1999, relative all'anno scolastico 2023/24, per la classe di concorso sostegno ### e del numero dei posti rimasti ancora disponibili ai fini dell'assunzione di eventuali altri posti riservati; - l'istanza era stata finalizzata, inoltre, a conoscere espressamente se tra i docenti destinatari delle nomine, di cui al provvedimento n. 21716 del 12 agosto 2023 della ### dell'### fosse presente uno o più docenti individuato (perché in possesso del titolo di riserva) attingendo della percentuale (aliquota del 7%) dei docenti di sostegno di scuola secondo grado appartenenti alla riserva degli invalidi civili o se, al contrario, nessun docente tra quelli nominati fosse in possesso del titolo di riserva; - tali informazioni, nonostante il decorso del termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento, non erano state fornite dall'amministrazione; - in data 29 agosto 2023, era stata pubblicata dall'U.S.R. ### con ### prot. 23189/2023, nella versione integrale (comprensiva di tutti i nominativi dei docenti inseriti, sia quelli destinatari di proposta d'assunzione, sia quelli non destinatari), la ### regionale per la stipula dei contratti a tempo determinato/indeterminato, ai sensi del DM 119/2023, procedura “per chiamata” cosiddetta “mini call veloce”, con riferimento all'a.s. 2023/24, sui posti di sostegno, da cui era possibile evincere il regolare inserimento di ella ricorrente; - con nota integrativa all'accesso agli atti del 3 ottobre 2023 il proprio procuratore era stato costretto a reiterare la richiesta di documentazione (tabelle, quadri sintetici, etc…) afferente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 alle disponibilità (riserve per personale invalido), sia provinciali che regionali (con riferimento al numero dei posti riservati presenti prima dell'attivazione della suddetta procedura “mini call veloce” e al numero dei posti coperti a seguito della definizione della stessa procedura) per l'assunzione degli invalidi civili ai sensi della L. 68/1999, posto sostegno scuola secondaria di secondo grado, (aliquota del 7% dei lavoratori occupati) e, inoltre, il numero delle disponibilità ulteriormente residuate, ai fini dell'assunzione di eventuali altri posti riservati ex legge 68/1999 nonché della documentazione afferente alla presenza tra i docenti destinatari delle nomine, di cui al provvedimento n. 21716 del 12 agosto 2023 della ### dell'### di insegnanti individuati (perché in possesso del titolo di riserva per invalidità civile), attingendo della percentuale (aliquota del 7%) dei docenti di sostegno di scuola secondo grado appartenenti alla riserva degli invalidi civili o se, al contrario, nessun docente tra quelli nominati fosse stato nominato dalle aliquote dei docenti inclusi nel novero delle disponibilità di posti riservati, coperti e residuati per l'assunzione degli invalidi; - l'### nella specie l'USR per l'### con nota prot. n. 29341 del 24 ottobre 2023, aveva rappresentato “che nessun candidato, tra i destinatari della proposta di contratto a tempo determinato, è stato nominato in ragione anche del titolo di riserva, collocandosi in una posizione superiore rispetto a quella ricavabile in base al punteggio ottenuto e alla fascia di riferimento.”; - nemmeno in tale circostanza, l'### aveva fornito i dati richiesti sulle aliquote riservate, documentazione necessaria ed indispensabile per verificare il rispetto della normativa di legge sulla predisposizione delle quote da riservare obbligatoriamente, anche nella procedura oggetto di causa, alle assunzioni dei docenti invalidi civili, documentazione che, invece, era stata correttamente inviata dall'### di ### investito, per quanto di interesse sulla provincia di propria competenza, della medesima richiesta.
Richiamava la normativa di riferimento.
Rilevava che, per effetto della normativa richiamata, i docenti frequentanti il corso di specializzazione sul sostegno, in attesa di conseguimento del titolo, avevano avuto la possibilità di partecipare (con riserva) alle procedure di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie ### Osservava che i docenti come ella ricorrente - che avevano conseguito il titolo di specializzazione successivamente alla data del 27 aprile 2023 ed entro il 30 giugno 2023 - si erano iscritti con riserva ed avevano comunicato, sempre mediante ### entro il 4 luglio 2023, il conseguimento del titolo di specializzazione, ma per effetto dell'art. 2, comma 5, del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 ### n. 51/2023, nell'ambito della procedura di scioglimento della riserva si potevano inserire solo i titoli “non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 31 maggio 2022”, con la conseguenza, dovuta anche all'errata taratura del sistema informatico, dell'automatica estensione (di fatto) della limitazione temporale anche ai titoli che riguardavano la particolare condizione di invalidità dei docenti “riservisti”, accertata dopo il 31 maggio 2022 (termine per l'aggiornamento delle GPS 2022).
Deduceva l'illegittimità contenuta nell'art. 2, comma 5, del ### 51/2023 rilevando che possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti per assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle “categorie protette”, previste dalla legge 68 del 1999, non poteva essere considerato “un titolo”, così come sono i vari titoli culturali, di studio, professionali e/o di servizio che davano uno specifico punteggio.
Osservava che tali titoli culturali e di servizio erano esplicitamente regolamentati e classificati tassativamente nella tabella A/7 allegata all'OM 112/2022 richiamata dallo stesso art. 2, comma 5 ma tale tabella - cui esplicitamente il ### 51/2023 rimandava - non conteneva alcun riferimento ai titoli di riserva per invalidità civile.
Rilevava che, in base all'articolo 6, comma 1 del D.M. n. 51/2023, salvo quanto previsto dal decreto n. 51/2023, trovava applicazione l'Ordinanza ministeriale (che disciplinava nel quadro di insieme le GPS attualmente in vigore) e la normativa generale vigente in materia di personale scolastico e che la stessa ### n. 112/2022, all'art. 12, comma 14, disponeva esplicitamente, di riservare sempre e comunque, senza limitazioni temporali ed in occasione di ogni procedura di conferimento incarichi, la quota di posti in favore del personale invalido.
Osservava che l'informatizzazione della procedura finalizzata alla formazione della graduatoria degli elenchi aggiuntive delle GPS non risultava rispondente ai principi fondamentali che tradizionalmente informavano il sistema scolastico, avuto specifico riguardo al reclutamento del personale docente.
Rilevava che il mancato riconoscimento del titolo di riserva previsto della ### 68/99 nelle graduatorie ### aggiuntivi del personale docente ### costituiva una grave violazione della normativa primaria che aveva comportato per ella ricorrente l'irrimediabile lesione del diritto all'assunzione a tempo determinato/indeterminato per l'a.s. 2023/2024 (in occasione della procedura denominata “mini call veloce” per l'### Evidenziava che il titolo di riserva ex art. 3 della ### 68/99 rappresentava un diritto di ella ricorrente, che poteva essere ricavato dall'attuale sistema normativo e dalla collocazione sistematica all'interno del quadro normativo primario di tutela del personale disabile/invalido e che, come tale, non poteva subire deroghe alcune.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025
Rilevava che quanto rappresentato in atti, nella misura in cui impediva ai candidati che avevano effettuato l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS di dichiarare i titoli di riserva (invalidità) se posseduti dopo la data del 31 maggio 2022 - oltre a concretizzare un evidente profilo di erroneità, illegittimità ed illogicità del ### n. 51/2023 (per contrasto insanabile con la normativa di rango superiore) - rappresentava un'evidente disparità di trattamento rispetto ai docenti che avevano attuato identica procedura nelle ### ad ### (ai quali il ### n. 33/2023 consentiva di presentare i titoli di riserva conseguiti entro il 4 luglio 2023), con violazione dell'art. 3 della ### Osservava che ella, se correttamente inserita con il titolo di “riservista” nelle ### avrebbe vantato il diritto all'immissione in ruolo nell'ambito della procedura finalizzata all'assunzione del personale docente, ai sensi del D.M. n. 119/2023, posti di sostegno (###, a.s. 2023/24, della ### in quanto, come si evinceva dalla documentazione allegata agli atti, erano stati assunti 124 docenti, ma nessuno di questi era stato nominato attingendo dalla percentuale obbligatoria riservata al personale invalido.
In ordine al periculum in mora, rilevava che una siffatta situazione le stava arrecando grave ed irreparabile nocumento con possibile pregiudizio della concreta possibilità di vedere riconosciuto il proprio diritto all'insegnamento, in quanto negli elenchi approvati con il provvedimento prot. 21716 del 12 agosto 2023, l'### scolastico regionale per l'### relativamente agli esiti della procedura straordinaria in attuazione del D.M. 119/2023 classe di concorso (###, aveva assunto docenti con punteggi superiori, ma che non erano in possesso del titolo di riservista (disabilità).
Evidenziava che un provvedimento reso tardivamente, anche in caso di accoglimento del ricorso, avrebbe pregiudicato definitivamente il suo diritto, in quanto non le sarebbe stato consentito di maturare nel corrente anno scolastico i 180 giorni utili per la validazione dell'anno di prova.
Rilevava che il gravissimo pregiudizio era evidente, stante anche la sua irreparabilità, tenuto conto che la procedura per l'immissione in ruolo oggetto di causa era speciale e, quindi, non ripetibile.
Chiedeva, pertanto, che in via cautelare e d'urgenza venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto - a seguito di riconoscimento del titolo di riserva quale docente invalida, ex art. 3 della ### 68/99, nella graduatoria ### aggiuntivi del personale docente dell'### della ### di ### (### a.s. 2023/2024) e a seguito dell'utile collocazione (con titolo di riserva per invalidità civile) nella graduatoria “### Veloce”, della regione ### - ad essere individuata quale destinataria di una proposta d'assunzione con Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 contratto sino al 31 agosto 2024 e con la conseguente immissione in ruolo con retrodatazione all'1 settembre 2023, sui numerosi posti disponibili per le quote riservate, tramite la procedura straordinaria prevista dal D.M. n. 119/2023, denominata “### Veloce”, della regione #### sostegno scuola, secondaria di secondo grado, anno scolastico 2023/2024, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica e che, per l'effetto, venisse ordinato il corretto inserimento (con titolo di riserva per l'invalidità civile), per l'anno scolastico 2023/2024, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle ### per le ### (### della provincia di ### (sostegno ###, pubblicata in data 14 luglio 2023, dall'### provinciale di ### con ### n. prot. 16921, nonché (quale destinataria di individuazione per proposta di assunzione), nell'elenco/graduatoria pubblicato con provvedimento n. prot. 21716 del 12 agosto 2023, dall'### scolastico regionale per l'### relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione del D.M. n. 119/2023 e che, conseguentemente, venissero emanati tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'effettiva assunzione di ella ricorrente con contratto sino al 31 agosto 2024 e con la successiva immissione in ruolo con retrodatazione all'1 settembre 2023, sui numerosi posti disponibili per le quote riservate, tramite la procedura straordinaria prevista dal D.M. n. 119/2023, denominata “### Veloce”, della regione #### sostegno scuola, secondaria di secondo grado, anno scolastico 2023/2024. Chiedeva che, in ogni caso, venissero emessi i provvedimenti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione del giudizio di merito. Nel merito, chiedeva che venisse accertato e dichiarato, in via definitiva, il suo diritto ad essere individuata quale destinataria di una proposta d'assunzione con contratto sino al 31 agosto 2024 e con la conseguente immissione in ruolo con retrodatazione all'1 settembre 2023, sui numerosi posti disponibili per le quote riservate, tramite la procedura straordinaria prevista dal D.M. 119/2023, denominata “### Veloce”, della regione #### sostegno scuola, secondaria di secondo grado, anno scolastico 2023/2024, a seguito del riconoscimento del titolo di riserva ex art. 3 della ### 68/99 nella graduatoria ### aggiuntivi del personale docente dell'### della ### di ### (### a.s. 2023/2024) e a seguito dell'utile collocazione (con titolo di riserva) nella predetta graduatoria “### Veloce”, della regione ### che venisse ordinato il corretto inserimento (con titolo di riserva per l'invalidità civile), per l'anno scolastico 2023/2024, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle ### per le ### (### della provincia di ### (sostegno ### pubblicata in data 14 luglio 2023, dall'### provinciale di ### con ### n. prot. 16921, nonché, quale destinataria di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 individuazione per proposta di assunzione, nell'elenco pubblicato con provvedimento n. prot. 21716 del 12 agosto 2023, dall'### scolastico regionale per l'### relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione del D.M. n. 119/2023; che venissero emanati tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'assunzione con contratto sino al 31 agosto 2024 e con la conseguente immissione in ruolo con retrodatazione all'1 settembre 2023, sui numerosi posti disponibili per le quote riservate, tramite la procedura straordinaria prevista dal D.M. 119/2023, denominata “### Veloce”, della regione #### sostegno scuola, secondaria di secondo grado, anno scolastico 2023/2024. Instava per le spese di lite 4 di entrambe le fasi del giudizio (cautelare e merito). 2.- ### dell'### e del ### - ### per la ### e ### - ### territoriale per la provincia di #### per l'#### in persona del legale rappresentante pro tempore, costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, rilevando che il ricorso aveva ad oggetto specifiche contestazioni della procedura di istituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS valevoli per l'a.s. 2023/2024 così come enucleata dal D.M. n. 51 del 17/03/2023.
Eccepiva, poi, l'incompetenza territoriale, rilevando che la ricorrente non era dipendente del ### dell'### e del ### aveva terminato l'ultimo contratto a termine, peraltro in posizione ATA e non come docente, in data 28 aprile 2022 e conseguentemente, non poteva farsi in alcun modo applicazione del criterio del foro della sede del luogo di lavoro, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto, di cui all'art. 413, comma 3, c.p.c.
Osservava che essendo la procedura di “mini call veloce sostegno” adottata e gestita dall'U.S.R. per l'### - ### anche un contenzioso civile avverso la medesima non avrebbe, pertanto, dovuto essere incardinato avanti al Giudice del ### di ### del quale, quindi, in via subordinata eccepiva l'incompetenza territoriale.
Contestava, poi, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi. 3.- Con ordinanza del 29 aprile 2024 di questo Tribunale veniva rigettata la domanda cautelare formulata da parte ricorrente e con ordinanza dell'11 luglio 2024 di questo Tribunale in composizione collegiale veniva accolto il reclamo presentato dalla ### e, in riforma dell'ordinanza impugnata, veniva dichiarato “il diritto di ### ad essere inserita con titolo di riserva per l'invalidità civile, per l'anno scolastico 2023/2024, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle ### per le ### (### della provincia di ### (sostegno ###, pubblicata in data ###, dall'### a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 provinciale di ### con ### n. prot. 16921” e veniva accertato e dichiarato “il diritto di ### all'inserimento nell'elenco/graduatoria pubblicato con provvedimento prot. 21716 del 12 agosto 2023, dall'### scolastico regionale per l'### relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione del D.M. n. 119/2023, con il punteggio spettante, ordinando all'amministrazione l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti”. 4.- ### del 5 febbraio 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa. 5.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei docenti controinteressati, non costituiti in giudizio sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato ex art. 151 c.p.c.. 6. -Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da parte resistente.
Al riguardo, va rilevato che ai sensi dell'art. 63, comma 1, dlgs 30 marzo 2001 n. 165, “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. ### davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo” e che ai sensi del comma 4 “### devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
Per quanto riguarda la materia oggetto di controversia, si richiama l'orientamento delle ### della Corte di Cassazione in materia di graduatore ad esaurimento, secondo cui “nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Cass., S.U., n. 11712/2016; Cass., S.U., n. 21196/2017). Diversamente, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Cass., S.U., n. 3052/2009; Cass., S.U., n. 22733/2011; Cass., S.U., 25210/2015). Possono, infatti, aversi situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto (Cass., S.U., n. 21592/2005; Cass., S.U., n. 23605/2006; Cass., SU., n. 25254/2009; Cass., S.U., n. 11712/2016, cit.). 2.2. - Più in particolare, quanto alla individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie previste per il relativo reclutamento nella scuola pubblica, con riguardo all'inserimento dei docenti stessi nelle graduatorie permanenti, occorre distinguere - alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass., S.U., n. 22805/2010; Cass., S.U., n. 27991/2013; Cass., S.U., n. 16756/2014; Cass., S.U., 25840/2016; Cass., S.U., 21196/2017) - a seconda che la questione, involgente un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria ovvero l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria. La giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è, difatti, recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le ### definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; sicché, a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione sub primaria” (Cass. Civ. SS.UU. ### 26 giugno 2019 n. 17123).
Nel caso di specie, la ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento del proprio diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle ### per le ### (### della provincia di ### con riconoscimento del titolo di riserva per l'invalidità civile, per l'anno scolastico 2023/2024 nonché per l'accertamento del proprio diritto all'assunzione.
Tenuto conto della posizione azionata dalla ricorrente appare, dunque, sussistere la giurisdizione del giudice ordinario. ### appare, pertanto, infondata e va rigettata. 7. - Va, poi, rilevato che l'### resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale senza, però, indicare il Giudice competente; pertanto, ai sensi dell'art. 38, comma 1, c.p.c., l'eccezione “si ha per non proposta”.
In ogni caso, a giudizio di questo decidente, sussiste la competenza territoriale di questo decidente tenuto conto delle domande formulate da parte ricorrente. Va, infatti, rilevato che parte ricorrente chiede, comunque, il corretto inserimento, con titolo di riserva per l'invalidità civile, per l'anno scolastico 2023/2024, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle ### per le ### (### della provincia di ### (sostegno ###, pubblicata in data 14 luglio 2023, dall'### provinciale di ### con ### n. prot. 1692 e, in conseguenza della collocazione nelle stesse GPS di ### con titolo di riserva per invalidità civile, anche nella graduatoria “### Veloce”, della regione ### chiede il riconoscimento del diritto ad essere individuata quale destinataria di una proposta d'assunzione. 8. Nel merito si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., le argomentazioni rese da questo Tribunale in composizione collegiale, in sede di reclamo, condivise da questo decidente.
Lo studio delle questioni oggetto di controversia non può prescindere dal coordinamento organico tra le norme applicabili.
Esse sono contenute, a livello regolamentare, in primis dall'O.M. 112/2022 che illustra, classifica e suddivide le procedure di assegnazione delle supplenze e detta le regole generali di disciplina, in secundis dal D.M. 51/23 per ciò che concerne la costituzione delle GPS aggiuntive.
In particolar modo, la premessa dell'ordinanza ministeriale evidenzia come, la costituzione, ai sensi dell'articolo 10 dell'OM 112/2022, degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia ha il fine di garantire “il miglioramento qualitativo del servizio ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 scolastico, la più ampia possibilità di utilizzo di personale in possesso del titolo di abilitazione ovvero del titolo di specializzazione sul sostegno”.
Tale funzione ampliativa della pletora dei destinatari delle supplenze annuali è quindi ricollegata ad una finalità specifica, ossia il possesso, successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande per le GPS valevoli per il biennio, di un titolo di abilitazione o di specializzazione prima non posseduto.
Ed in ragione di ciò, gli artt. 1 e 2 del D.M. 51/2023 menzionano, tra i destinatari della rinnovazione del termine di originaria scadenza delle domande, coloro i quali hanno acquisito il titolo di abilitazione all'insegnamento o la specializzazione sul sostegno, entro il ###.
Espressamente così le norme dispongono: “art. 1. Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito ### e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2023”; “### more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2023”.
Dello stesso tenore anche l'art. 10 dell'O.M. 112/2022 per cui: “1. ### more della ricostituzione delle ### gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi ### l'inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l'automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispettiva classe di concorso ovvero tipologia di posto”. ###.M. n. 51/2023 quindi correttamente non disciplina la diversa ipotesi di conseguimento di un titolo preferenziale o di riserva per i soggetti di cui alla legge n. 68/99 in quanto tale aspetto non è oggetto della previsione regolamentare sulla costituzione degli elenchi aggiuntivi, limitato, come detto, alla sola rivalutazione dei titoli abilitativi o di specialistici.
La questione giuridica va quindi correttamente rivalutata non in termini di illegittimità espressa della previsione regolamentare ma piuttosto della rilevazione di un vuoto nella disciplina ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 normativa di secondo grado e in tale operazione ermeneutica va quindi compreso se la disciplina delle assegnazioni delle supplenze preveda, in via generale, la possibilità per il docente disabile di far valere il titolo preferenziale in ogni fase di riapertura dei termini, ossia, nel caso che ci riguarda, la costituzione degli elenchi aggiuntivi o meno.
Si osserva, in via generale, come l'art. 7 OM 112/2022, sulla redazione dell'istanza di partecipazione dispone che in occasione, sia di presentazione dell'istanza di inserimento che quella di aggiornamento gli aspiranti presentano l'istanza unicamente in modalità telematica, nei termini previsti e che in essa vanno indicati tutti i titoli, compreso quello di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
La procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi può, in tal senso, ritenersi parificabile ad una procedura di aggiornamento delle graduatorie e come tale, secondo la norma sopra richiamata, deve riespandersi l'applicazione dei principi generali.
Da ciò consegue che entro il nuovo termine deve prevedersi la possibilità, in via costituzionalmente orientata, di produrre il titolo preferenziale, garantendo l'applicazione dell'articolo 12 - rubricato conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattichesecondo cui: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata. 2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle ### che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero…..14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.” Pertanto, considerato che la posizione di riservista disabile va indicata nella domanda, come detto prima, entro il termine stabilito e considerato che la norma, da ultimo citata, prevede che in ogni occasione di procedure di assegnazione si deve prevedere il posto di riserva, allora si può intendere che la procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi, costituendo un'ipotesi di allargamento dei bacini da cui attingere per le supplenze, rinnovi il termine per i riservisti.
Tale interpretazione sistematica ed estensiva trova conforto nel principio giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella pronuncia n.524 del 2022, già richiamata negli atti del giudizio, per cui “Le regole sull'assunzione obbligatoria costituiscono .. principi generali riconducibili alla materia di cui all'art. 117, comma 2, lettere l) ed m) della ### che ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 devono pertanto trovare applicazione diretta da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, a nulla rilevando la loro mancata inclusione nei bandi di concorso, utile soltanto allo scopo di pubblicizzare in via preventiva l'utilizzo della relativa procedura a fini di rispetto degli obblighi di collocamento”.
Anche dal punto di vista empirico, l'### stessa ha dato dimostrazione di comprendere la necessità di un'espressa previsione in occasione dell'aggiornamento delle ### ad ### che costituiscono, parimenti, il bacino da cui si attinge per il conferimento delle supplenze annuali.
Infatti, come noto alle parti, in occasione dell'aggiornamento delle ### all'art. 2 del D.M. 33/2023 è disposto che: “1. Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge l0 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è fissato al 4 luglio 2023. A tal fine i docenti interessati devono presentare la relativa istanza a decorrere dal 15 giugno fino al 4 luglio 2023, secondo le modalità di cui all'articolo 4. 2. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda”.
Va quindi affermato il diritto di ### ad essere inserita negli elenchi aggiuntivi delle ### valevoli per l'a.s. 2023/2024 con il titolo di riservista. 8.- In ragione di quanto esposto, va, dunque, dichiarato il diritto di ### ad essere inserita con titolo di riserva per l'invalidità civile, per l'anno scolastico 2023/2024, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle ### per le ### (### della provincia di ### (sostegno ###, pubblicata in data ###, dall'### provinciale di ### con ### n. prot. 16921 nonché all'inserimento nell'elenco/graduatoria pubblicato con provvedimento n. prot. 21716 del 12 agosto 2023, dall'### scolastico regionale per l'### relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione del D.M. n. 119/2023, con il punteggio spettante, ordinando all'amministrazione l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti. 9.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali del presente giudizio e di entrambe le fasi cautelari vengono poste a carico dell'### resistente e si liquidano in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della breve durata del giudizio, previa compensazione di metà spese considerate la novità e la ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 controvertibilità della questione, mentre vengono integralmente compensate le spese nei confronti dei controinteressati. P.Q.M. definitivamente pronunziando, così provvede: a) dichiara il diritto di ### ad essere inserita con titolo di riserva per l'invalidità civile, per l'anno scolastico 2023/2024, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle ### per le ### (### della provincia di ### (sostegno ###, pubblicata in data ###, dall'### provinciale di ### con ### prot. 16921; b) dichiara il diritto di ### all'inserimento nell'elenco/graduatoria pubblicato con provvedimento n. prot. 21716 del 12 agosto 2023, dall'### scolastico regionale per l'### relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione del D.M. n. 119/2023, con il punteggio spettante, ordinando all'amministrazione l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti; c) condanna l'### resistente al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese giudiziali che si liquidano in € 1303,25, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, relativamente al procedimento ex art. 700 c.p.c., in € 1303,25, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, relativamente al procedimento di reclamo e in € 2314, 25, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, relativamente al presente giudizio con distrazione in favore del procuratore Avv. ### e dichiara compensata la restante quota; d) compensa le spese nei confronti dei controinteressati. ### 6 febbraio 2025 Il Giudice del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025
causa n. 5669/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Bonanzinga Rosa