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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2242/2016 del 27-09-2016

... epigrafe indicati assumevano: di essere inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, terza fascia, per la classe di concorso ### “discipline economiche e aziendali” in posizione utile, alla luce anche della Giurisprudenza della Corte di Cassazione a ### n. 4110/2007; di essere invalidi civili con riduzione permanente della capacità lavorativa; di aver ottenuto il riconoscimento nella graduatoria permanente del requisito della riserva “N” ex lege n. 68/1999; che l'amministrazione aveva avviato le procedure di reclutamento non tenendo conto del diritto di precedenza di essi ricorrenti ed, infatti, il Ministero resistente qualora avesse operato secondo il disposto della disciplina applicabile, così come interpretata dai giudici di legittimità con la richiamata sentenza avrebbe comportato l'assunzione dei ricorrenti già a partire dall'anno scolastico 2008/2009, mentre l'amministrazione resistente procedeva individuando i riservisti soltanto dalla prima fascia, mentre, sostengono i ricorrenti, alla luce del dettato normativo, così come interpretato dalla Suprema Corte, la graduatoria ad esaurimento doveva considerarsi come unitaria indipendentemente dalle fasce; (leggi tutto)...

testo integrale

#### In persona del Giudice, dott.ssa ### in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'udienza del 27/09/2016 la seguente ### cause iscritte ai nn. 6258, 6259, 6260 del ruolo gen. dell'anno 2009 TRA ##### rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. ### presso il quale è elettivamente domiciliato in ###.### C/###.  ### ricorrente ###, in persona del ### legale rappresentante p.t., ### per la ### nonché ### scolastico provinciale di ### rappresentata e difesa dal dott. ####-#### presso il quale è elettivamente domiciliata in #### rappresentato e difeso dall'avv. A. Di Ronza Ragioni di fatto e diritto della decisione Con distinti ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti, i ricorrentiin epigrafe indicati assumevano: di essere inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, terza fascia, per la classe di concorso ### “discipline economiche e aziendali” in posizione utile, alla luce anche della Giurisprudenza della Corte di Cassazione a ### n. 4110/2007; di essere invalidi civili con riduzione permanente della capacità lavorativa; di aver ottenuto il riconoscimento nella graduatoria permanente del requisito della riserva “N” ex lege n. 68/1999; che l'amministrazione aveva avviato le procedure di reclutamento non tenendo conto del diritto di precedenza di essi ricorrenti ed, infatti, il Ministero resistente qualora avesse operato secondo il disposto della disciplina applicabile, così come interpretata dai giudici di legittimità con la richiamata sentenza avrebbe comportato l'assunzione dei ricorrenti già a partire dall'anno scolastico 2008/2009, mentre l'amministrazione resistente procedeva individuando i riservisti soltanto dalla prima fascia, mentre, sostengono i ricorrenti, alla luce del dettato normativo, così come interpretato dalla Suprema Corte, la graduatoria ad esaurimento doveva considerarsi come unitaria indipendentemente dalle fasce; osservavano che, per quella fascia di concorso restavano ancora scoperti 7 posti di riservisti N, e pertanto, occupando rispettivamente i posti 1, 2 e 4 della III fascia della graduatoria permanente chiedevano di essere immessi in ruolo per l'anno scolastico 2008/2009. 
Quanto innanzi premesso, instava affinché venisse accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti all'immissione in ruolo dei ricorrenti a partire dall'anno scolastico 2008/2009 e ad assumere gli stessi con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ad effettuare la ricostruzione di carriera, anche a fini previdenziali, oltre risarcimento del danno; vinte le spese. 
Si costituivano i convenuti che rilevavano l'insussistenza del diritto dei ricorrenti, atteso che ai riservisti era riservata la collocazione in ruolo in posizione immediatamente successiva ai vincitori. 
I ricorsi vanno accolti La legge n. 68/1999 ha introdotto nuove norme per il diritto al lavoro dei disabili, apportando profondi mutamenti rispetto al previgente sistema della legge 482/1968. Il sostegno ai disabili viene assicurato nelle forme e nelle quantità previste dall'art. 3, che disciplina le “### obbligatorie” e le “### di riserva”. ### la legge detta specifiche previsioni in tema di avviamento al lavoro, disponendo in particolare, all'art. 7, comma 2, che i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni obbligatorie per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2 - relativo alle assunzioni obbligatorie ai sensi della (ormai abrogata) legge 482/1968 - del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (oggi art. 35 d. Lgs.  165/2001), salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge (relativo alle più favorevoli modalità di utilizzazione, anche mediante richiesta nominativa, dei disabili mediante apposite convenzioni tra ### del ### e datori di lavoro) mentre per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 29 (cioè le assunzioni mediante procedure concorsuali) ai lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della legge (cioè l'elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati) viene riconosciuto il diritto alla riserva dei posti, nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. 
Come già evidenziato, il meccanismo previsto dalla legge è dunque, duplice: quello dell'assunzione diretta e quello della riserva dei posti nei procedimenti concorsuali per la copertura dei posti disponibili nella pianta organica della ### amministrazione. In tale secondo meccanismo va ricompreso il procedimento relativo al personale della scuola mediante le graduatorie permanenti, redatte secondo criteri di concorsualità, cioè di attribuzione di un punteggio e conseguente collocazione secondo un ordine di graduatoria e cioè un ordine di merito.  ### convenuto ha sostenuto che, premessa la quota del 7% complessivo del personale da riservare alle persone disabili, attraverso l'istituzione di una graduatoria unica che, all'interno dello stesso profilo professionale, non tenga tuttavia conto delle singole aree, sarebbe altresì principio consolidato e, da ultimo, affermato nel bando di concorso, che gli utilmente collocati in graduatoria precederebbero nella scelta i riservisti. Nel caso di specie, la disponibilità del posto delle aree ### si sarebbe esaurita con la nomina degli utilmente collocati in graduatoria. 
Tale tesi non è condivisibile perché in contrasto con la ratio legis stessa. 
Come osservato dalla Suprema Corte in tema di reclutamento del personale docente sulla base della graduatoria permanente di cui alla l. n. 124 del 1999, per coprire i posti riservati agli invalidi ai sensi dell'art. 3 della l. n. 68 del 1999, l'amministrazione scolastica è obbligata ad attingere dalla graduatoria medesima a prescindere dall'operatività dei vari scaglioni della graduatoria, dovendosi escludere che il datore di lavoro pubblico possa, attraverso circolari od altri provvedimenti, negare un diritto che non è suscettibile di alcuna lesione ad opera di fonti non primarie, ponendosi la scelta operata dal legislatore nazionale in linea sia con il principio stabilito dall'art. 26 della ### dei diritti fondamentali dell'### (alla quale l'art. 6 del trattato di ### ha attribuito il valore giuridico dei trattati) secondo cui "l'### riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità", sia con l'art.  27 della convenzione delle ### sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (ratificata e resa esecutiva dall'### con la l. n. 18 del 2009) che riconosce il diritto al lavoro delle persone con disabilità, da garantire con "appropriate iniziative" volte a favorirne l'assunzione nel settore pubblico ovvero il loro impiego nel settore privato. (Cassazione civile sez. lav. 06/04/2011 n.7889). 
Conseguentemente, qualora nell'impiego pubblico privatizzato ricorrano le condizioni previste dall'art. 3 l. 12 marzo 1999 n. 68 in materia di previsione delle quote di riserva relative alle assunzioni obbligatorie, la conseguente graduatoria che viene formata in presenza dei requisiti di legge vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati". 
Nel caso di specie, i lavoratori hanno provato di essere invalidi civili e di essere inseriti in graduatoria “riservisti” presso l'### scolastico regionale di ### quali riservisti. La domanda appare dunque fondata con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente ad ottenere l'immissione in ruolo fin dall'anno scolastico 2008/2009, essendosi già a quell'epoca realizzate le condizioni di legge per conseguire tale riconoscimento. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue e vanno poste a carico del Ministero resistente. spese compensate tra le restanti parti.  P.Q.M.  Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti all'immissione in ruolo fin dall'anno scolastico 2008/2009 con la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e l'amministrazione convenuta, ai sensi e per gli effetti art. 63 d.lgs. 165/01. Condanna l'amministrazione resistente alla ricostruzione della carriera, anche a fini previdenziali, tenendo conto dell'inquadramento retributivo quale dipendente di ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. 
Condanna infine il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario, con attribuzione. 
Spese compensate tra le restanti parti.  ### C.V., il ### 

IL GIUDICE
dott.ssa ### n. 6258/2009


causa n. 6258/2009 R.G. - Giudice/firmatari: Paglionico Valentina

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17861/2025 del 02-07-2025

... domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, ### dell'###, per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile universale». 2.1. Queste argomentazioni risultano pertinenti e risolutive anche per la soluzione della presente controversia, che pone questioni del tutto analoghe a quelle trattate nel precedente richiamato. 9 3. Il ricorso deve, allora, essere accolto con cassazione della sentenza impugnata che non si è attenuta ai richiamati principi di diritto. 4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito da questa Corte, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. con il rigetto dell a domanda originaria proposta da ### 5. Trattando si di questione di recente definizio ne nel la (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 20622-2024 proposto da: ###'#### in persona del ### pro tempore, rappresentato e d ifeso ope legis dall'###; - ricorrente - contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### MANZINI; - controricorrente - avverso la senten za n. 203/2024 della CORTE ### di TORINO, depositata il ### R.G.N. 25/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal ###. ### Fatti di causa: ###.G.N.20622/2024 Ud 21/05/2025 CC 1. ### adiva il Tribunale di Verbania in funzione di Giudice del ### affinché fosse accertato, in relazione alle graduatorie per cui aveva svolto domanda, il proprio diritto alla corretta attribuzione del punteggio pari a 6,00 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porz ione di 15 giorni), anziché 0,60 (0,05 per ogni mese di servizio o porzione di ogni 15 giorni) - per il servizio civile prestato dal 01/10/2008 al 30/09/2009. La ricorrente riferiva di aver presentato in data 26 Marzo 2021, domanda di in seriment o nella graduatoria di ### del personale scolastico amministrativo , tecnico e ausiliario (di seguito ###, relativamente ai profili di collaboratore scolastico e di ass istente amministrativo presso l'I.T.I.S. Cobia nchi di ### valide per il trie nnio 2021/2 022 - 2022/2023 - 2023/2024 e che, nelle graduatorie d efinitive pubblicate da l ### del suddetto ### scolastico, le era stato riconosciuto solamente il punteggio di 0,60 per il servizio civile espletato, lamentando l'illegittimità della valutazione, basata sul D.M. n. 50/2 021, adottata dall'### scolastica. ### dell'### e del Me rito si costituiva in giudiz io contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. 
Con la sentenza n. 108/2023 il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### rigettava il ricorso.  2. ### proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza. ### si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'im pugnazione. Con la sentenza n. 203/2024 depositata il ### de lla Corte di Appello di Torino, ### lavoro, accoglieva l'appello e, per l'effetto, dichiarava il diritto della ricorrente di vedersi riconosciuto per ogni singolo profilo di pertine nza il p unteggio pari a 6 punti totali per il servizio civile prestat o rideterminando conseguentemente il punteggio della ricorrente nelle graduatorie di III fascia del 3 personale A.T.A. e condannando l'### appellata ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente.   3. Avverso detta senten za ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'istruzione e del merito con impugnazione affidata ad un unico motivo. ### si è costituita con controricorso chiedend o il rigett o dell'impugnazione.  4. La parte rico rrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis. 1 c.p.c..  5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 21 maggio 2025. 
Ragioni della decisione: 1. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, d. lgs.  n. 66/2010, in combinato disposto con l'art. 485 comma 7 del d. lgs. 297/1994, nonché del dm 50/2021, in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3 c.p.c.. La sentenza impugnata avrebbe errato nel riconoscere alla ricorrente il diritto a conseguire, per il servizio civile (equipollente al servizio di leva) svolto non in costanza di nomina, il medesimo punteggio attribuito a chi abbia svolto il servizio militare obbligatorio in costanza di nomina con conseguente rideterminazione e integ razione del punteggio attribuito dal Ministero nelle graduatorie di ### e di istituto di III fascia per i profili per cui è inserita.  2. Il ricorso è fondato: in proposito il Collegio intende dare continuità al recente orientamento di questa Corte, rappresentato da Cass. 08/08/2024, n. 22429, che ha risolto come d i seguito la questione: «5.1 Va intanto qui pre cisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, 4 che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera (così l'intestazione della sez. IV, capo ### parte ### del d. lgs.  297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del t utto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi. 5.2 Si deve poi rilevare come il D.M.  50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (### A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali ( ### A, punto A, secondo inciso); - è conside rato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (### A, terzo inciso); - il servizio va lutabile è in ge nerale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle not e alla ### lla di valutazione) ed in particolare, qualora, come ne l caso de l servizio militare o sostitutivo, sia previst a per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la ### allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale ### (as sistente amm.vo; assist ente tecnico; 5 collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella ### fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0 ,15 punti per ogni mese di serviz io o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prest ato in costanza di rapporto, spettano, pe r le graduatorie riguardanti la mede sima qualifica del rapp orto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, men tre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. 6. ### appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del ### dell'### già in precedenza richiama ti. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art.  2103, co. 3, prima parte de l d .lgs. n. 6 6 del 2010 (### dell'### per il servizio civile sosti tutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio milit are, per concorsi e graduat orie di acc esso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 6 6 del 2010 (### e dell'### ento ### per il servizio civi le sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne 6 richiede la considerazione «a tutti gli effetti». 6.1 In altre parole, la norma primaria non escl ude per nulla la d iversa valorizzazione dei periodi sv olti in cost anza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in cost anza di rapporto, il princi pio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costan za di rapporto con l'### istrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio m ilitare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivam ente reso. 6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. In fatti, l'attribuzione del m edesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impieg o - a ch i sia costret to ad in terrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfav ore rispetto a chi prosegu a in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della ### Esigenza, quest'ultima, che invece non r icorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione de l servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. 
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostit utivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art.  52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui p roprio l'ult eriore ne cessità di mantenere 7 coerenza con l'art. 52, co. 2 ci t., giustif ica il diverso trattamento. 7. ###.M., regoland o le graduato rie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha at tribuito comunque un punteggio e qu indi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio m ilitare o sostitu tivo. Ma è giustificata anch e l'attuazione che il D.M. ha dato dell 'assetto no rmativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo sv olgimento del servizio in costan za di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il serviz io militare o sostitutivo. In tanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga da lla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). ### parte, già si è d etto d ella situ azione differenziale di chi comun que abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispe tto a chi no n interr ompa analogo servizio per un cor rispondente impe gno, con pro filo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma. 8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non signifi cativamen te dissimili è pervenuto anche ### Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602 . 9. A completamento del ragion amento vann o svolte due ulteriori considerazioni. 9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 205 0, co. 1, del ### dell '### mento ### tare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che 8 analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs.  40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le ### Il servizio militare o sostitutivo e l'attual e servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate , senza praticare trattame nti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo re so non i n costanza di rapporto, con quello reso in pendenz a di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto. 9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, ### dell'###, per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv.  con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile universale».  2.1. Queste argomentazioni risultano pertinenti e risolutive anche per la soluzione della presente controversia, che pone questioni del tutto analoghe a quelle trattate nel precedente richiamato. 9 3. Il ricorso deve, allora, essere accolto con cassazione della sentenza impugnata che non si è attenuta ai richiamati principi di diritto.  4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito da questa Corte, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. con il rigetto dell a domanda originaria proposta da ### 5. Trattando si di questione di recente definizio ne nel la giurisprudenza della Corte si giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo.  P.Q.M.  accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la doma nda originaria di ### compensa le spese dell'intero processo. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Rosetti Riccardo

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 1090/2022 del 18-05-2022

... del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. ###. 11 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti. Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti. ### a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI MESSINA ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro dott.ssa ### in esito all'udienza del 18/05/2022 a trattazione scritta ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6150 / 2021 R.G. e vertente TRA ### , C.F.: ### ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. ### MINISTERO dell'### dell'### e della ### - ### per la ### e ### - ### territoriale per la provincia di ### c.f ### in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difesa dalla dott.ssa ### E nei confronti di dei docenti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali di ### e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto; Oggetto: graduatorie ### in fatto ed in diritto della Decisione Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ### esponeva: - che aveva conseguito la laurea in ### conseguita presso l'### degli ### di ### in data ###; - che data 05.11.2018, aveva conseguito i 24 CFU, (credito formativo universitario) in settori formativi psicoantropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche; - che risultava inserita nelle ##### (### dell'arte), in II fascia al posto 264 con punti 24,00 e nella #### (Italiano, #### nella scuolasecondaria di primo grado) in II fascia al posto 277 con punti 24,00; - che nelle graduatorie degli ### risultava inserita in III fascia; Tutto ciò premesso, rilevava che il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 richiedeva uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituiva il termine “abilitazione” con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato), determinando una equiparazione tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti - l'abilitazione (intesa come conseguimento dei ### Tfa e ### con i 24 CFU. 
Sosteneva che pertanto i docenti che avevano conseguito la laurea e dei 24 CFU dovevano considerarsi in possesso di titolo abilitante ai fini dell'inserimento nella prima fascia a aggiuntiva delle ### Chiedeva, pertanto che venisse riconosciuto che la stessa dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del titolo ### e 24 CFU e che per l'effetto venisse ordinato al Ministero convenuto, di inserire la stessa nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente e d'istituto, personale docente, per le classi concorsuali di riferimento, provincia di ### con posizione spettante in base al punteggio maturato. 
Si costituiva in giudizio il Ministero resistente eccependo il difetto di giurisdizione e contestando nel merito il fondamento del ricorso. 
Con ordinanza del 26.3.2022 veniva riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere inserita per le classi di concorso ### e ### nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. 
In data odierna celebrata l'udienza cartolare ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L.  18/2020, convertito in L. n. 27/2020, come modificato dall'art. 221 comma 4 D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77 , in esito al deposito telematico di note scritte, la causa veniva decisa. 
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei controinteressati che sebbene regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio. 
Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di giurisdizione del Tribunale adito sollevata da parte resistente.   Al riguardo, va rilevato che ai sensi dell'art. 63, comma 1, dlgs 30 marzo 2001 n. 165, “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. ### davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo” e che ai sensi del comma 4 “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”. 
Per quanto riguarda la materia oggetto di controversia, si richiama l'orientamento delle ### della Corte di Cassazione in materia di graduatore ad esaurimento, secondo cui “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass. Civ. SS.UU. Ordinanza 26 giugno 2019 17123). 
Nel caso di specie, la ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento del diritto ad ottenere il corretto inserimento nelle ### per le ### valevoli per il biennio 2020-2022 , rilevato il mancato riconoscimento del titolo abilitante posseduto. 
Deve pertanto ritenersi sussistente la giurisdizione del Tribunale adito. 
Nel merito va premesso che l'art. 2 del D.M. 374/2017 (### della II e III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2010) ha stabilito che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. n. 131/2007, cit. “… hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II … gli aspiranti … non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i ### banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G.  10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (###; 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi ### 3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi l e 1bis, del decreto del ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca n. 249/2010; 4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i ### di musica e gli ### musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso ### e ### di cui al ### del ### della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di ### di cui al ### del ### dell' istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201; 5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell' ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso ### e ### di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.; 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni; 7) laurea in ### della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria; 8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla ### febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "### di ### linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le ### dell'### la ### la ### generale, la ### sociale e ### ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio; 9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997- 1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla ### 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "### di ### linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le ### dell'### la ### la ### generale, la ### sociale e ### ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio; 10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; 11) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello ### o ### del ###, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa. 
Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo dì accesso, l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio ### Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo…”. 
La legge n. 107/2015 (### del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) ha previsto invece, al comma 110 dell'art. 1, che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento […]”. Tale legge, ai commi 180-181, ha delegato il ### ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla stessa legge e nel rispetto di alcuni criteri direttivi, tra i quali l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale, con accesso riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale (o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali) coerente con la classe disciplinare di concorso; con la determinazione a tal fine di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi.   ###.lgs. n. 59/2017 emanato in attuazione della delega prevede come requisito di accesso al concorso non già il conseguimento di un'abilitazione (### PAS e ### come in passato, bensì la laurea e il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l'espletamento dei tre anni di servizio. Ai sensi dell'art. 5 di detto decreto, infatti, “1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico ..., oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati ### acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”. 
Ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure “l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”; detto termine, però, è stato prorogato all'a.s. 2019/2020 dal decreto legge 244/2016, convertito in legge n. 19/2017, sicchè le nuove regole riguardano l'aggiornamento delle graduatorie in questione.   Ciò posto, come già ritenuto da questo ufficio (v. ordinanza del 2.12.2019 resa su un caso analogo) e più di recente dall'ordinanza del 23.9.2020 è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso ### essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art.  2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”).   Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art.  2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A, offerta dall'amministrazione resistente - nel senso che essi impediscono ai laureati con 24 CFU per accesso FIT con giudizio idoneo accedere alle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia - appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento. 
Di contro va rilevato che l'O.M. n. 60/2020 e il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che “le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti”. In particolare, l'art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in tre fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'### classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei ### o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1.  possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3.  precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'### classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4- bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.  ###. 11 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. 
Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti.   Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti.  ### a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle ### indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella ### per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo. All'atto della costituzione delle nuove GPS decadono le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia costituite ai sensi del D.M. n. 374/2017. 
Nel caso di specie la ricorrente ha documentato di avere inoltrato il 24 luglio 2020 la relativa istanza online per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze nella scuola secondaria I e II grado, classe di concorso #### e nella #### indicando come titolo di accesso la laurea e il possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs 59/2017. 
Come asserito dalla ricorrente e non contestato, con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU la stessa avrebbe quindi diritto ad essere inserita nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto. 
Alla luce delle superiori considerazioni va riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere inserita per le classi di concorso ### e ### nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto. 
Atteso l'esito della lite e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi le spese di lite, comprensive di quelle relative alla fase cautelare, vanno compensate in ragione della metà e la restante quota viene posta a carico dell'amministrazione scolastica resistente così come liquidate in dispositivo. 
Atteso l'esito della lite e le ragioni della decisione vanno compensate le spese tra le altre parti.  PQM - Riconosce il diritto della ricorrente ad essere inserita per le classi di concorso ### e ### nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto; - Compensa le spese in ragione delle metà e condanna l'amministrazione scolastica resistente al pagamento della restante quota che si liquida già ridotta in euro 129,50 per contributo unificato ed euro 2.951,50 per compensi oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.; - Compensa le spese tra le altre parti.  ### 18.5.2022 

Il giudice
del ###ssa ### n. 6150/2021


causa n. 6150/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Bellino Graziella

M
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Tribunale di Messina, Sentenza n. 331/2025 del 06-02-2025

... dispongono: “art. 1. Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito ### e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2023”; “### more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2023”. Dello stesso tenore anche l'art. 10 dell'O.M. 112/2022 per cui: “1. ### more della ricostituzione delle ### gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA ### Il Giudice del ### dott.ssa ### ha pronunciato, in esito all' udienza del 5 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la seguente ### controversia iscritta al n. R.G. 5669/2023 TRA ### C.F. ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. ### ricorrente ###'########## L'###
ROMAGNA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dalla Dott.ssa ### resistenti e nei confronti dei docenti utilmente collocati in graduatoria contumaci #### in graduatoria MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 3 novembre 2023, contestualmente al ricorso ex art. 700 c.p.c., ### esponeva: - di essere docente non di ruolo, già inserita nelle ### per le supplenze (G.P.S.) di ### - tutte le procedure relative alle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali per il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 personale della scuola avvenivano tramite una piattaforma informatica, in cui l'interessato era chiamato a compilare le parti di propria competenza, nonché a “spuntare” le voci che interessavano la posizione personale; - ella aveva partecipato alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle ### in virtù di quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero dell'### e del ### 112/2022 e dal ### n. 51/2023 del Ministero dell'### e del ### - i predetti provvedimenti avevano espressamente concesso ai docenti frequentanti il corso denominato “###”, in attesa di conseguimento del titolo di specializzazione, di partecipare con riserva alle procedure di inserimento nelle relative graduatorie; - pertanto, in ragione di dette disposizioni, ella, in data 26 aprile 2023, in attesa del conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno, aveva chiesto l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia GPS della provincia di ### per la scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso ### dichiarando, relativamente al titolo di accesso alla graduatoria e al relativo punteggio, il “…conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione della domanda ma entro il 30 giugno”, cui sarebbe seguito lo scioglimento della riserva nei termini previsti dalle disposizioni citate; - nell'istanza d'inserimento degli elenchi aggiuntivi ### avvenuta in modalità telematica, il sistema informatico non le aveva permesso l'inserimento del titolo di riserva per l'invalidità civile, in quanto, per effetto del ### n. 51 del 17 marzo 2023 “### degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo”, i candidati che avevano effettuato l'inserimento nelle GPS o negli elenchi aggiuntivi non potevano dichiarare i nuovi titoli se posseduti, come nel caso di ella ricorrente, dopo la data del 31 maggio 2022; - in questa sezione l'aspirante in possesso di un titolo già dichiarato in occasione dell'inserimento nelle ### poteva visualizzarlo e richiamarlo mentre al contrario, la sezione non era visibile da chi, come ella ricorrente, non aveva precedentemente dichiarato (perché non ne era ancora in possesso) i titoli (nel caso di specie titoli di riserva per invalidità civile) e, per tale ragione, non era stato abilitata dal sistema informatico ad inserirne di nuovi per gli elenchi aggiuntivi delle ### - ella, per non incorrere in decadenza, aveva comunque chiesto, quale docente invalida, il riconoscimento della riserva, allegando alla domanda (sempre in via telematica, in formato ### la documentazione dell'### e del ### per l'### necessaria per far valere la riserva prevista dall'art. 3 della Legge 68/99, seppure conseguita dopo il 31 maggio 2022; - dalla documentazione in atti risultava lo stato di invalidità con riduzione permanente della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 capacità lavorativa, nonché l'iscrizione nelle liste sul collocamento obbligatorio degli invalidi, ex L. 68/1999; - ai beneficiari della legge 68/99 ### era riservata una quota del 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato e, quindi, facendo riferimento alla dotazione organica per ciascuna classe di concorso; - in data 21 giugno 2023 aveva presentato, sempre telematicamente, l'istanza prot. n. 9642970 di scioglimento riserve per il conseguimento del titolo di abilitazione/specializzazione, riservata “… agli aspiranti che hanno partecipato alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'OM 112/2022 indicando di conseguire l'abilitazione e/o specializzazione e/o i ### per le graduatorie di prima fascia dopo il termine di presentazione domande entro il 30 giugno 2023 secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lettera e) della predetta OM”; - l'OM 112/2022 - ### 7 comma 4 lett. e), nella parte di interesse, recitava testualmente che i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.  - in data 14 luglio 2023 l'### provinciale di ### aveva pubblicato, sul sito istituzionale con ### n. prot. 16921, gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle ### per le ### (### della provincia di ### posti comuni e di sostegno, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per l'a.s. 2023/2024; - dall'analisi dei suddetti elenchi, era stato possibile verificare che ella risultava inserita nella prima fascia delle GPS della ### di ### ma senza il riconoscimento del titolo di riserva previsto dall'art. 3 della Legge 68/99, infatti, nonostante esplicita richiesta formulata attraverso gli atti allegati al modello di presentazione della domanda, ella non risultava inserita quale riservista invalida; - in data 16 luglio 2023, avendo preso atto del mancato riconoscimento del titolo di riserva (per invalidità civile), aveva presentato tramite posta certificata: “reclamo avverso graduatoria provinciale gps elenchi aggiuntivi prima fascia sostegno adss secondo grado” senza riscontro; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 - in sede di reclamo aveva palesato esplicitamente all'amministrazione resistente l'impossibilità a procedere nella compilazione della sezione dedicata ai titoli di riserva, in quanto la stessa le risultava non compilabile; - il mancato riconoscimento del titolo di riserva ex art. 3 della Legge 68/99 nelle graduatorie ### aggiuntivi del personale docente ### le aveva prodotto l'irreparabile lesione del diritto all'assunzione a tempo determinato/indeterminato per l'a.s. 2023/2024 e, in particolare, ciò si era verificato in occasione della procedura denominata “### Veloce” che si era svolta nel mese di agosto 2023; - la “### Veloce”, che riguardava solo i posti di sostegno, nella sequenza delle diverse procedure destinate all'assunzione a tempo indeterminato, era l'ultima procedura finalizzata all'immissione in ruolo e tale procedura era regolamentata dal ### del ### dell'### e del ### n. 119/2023; - a tale procedura si dava luogo solo se, a seguito dello scorrimento delle graduatorie delle supplenze (###, per le nomine finalizzate al ruolo, residuavano, a livello regionale, ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili; - essendoci posti disponibili, la regione ### aveva attivato detta procedura cui aveva partecipato ella ricorrente con apposita domanda per chiamata veloce; - con provvedimento n. prot. 21716 del 12 agosto 2023, l'### per l'### aveva disposto la pubblicazione dell'avviso operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente ai sensi del d.m. n. 119/2023 posti di sostegno a. s.  2023/24, relativo agli esiti della procedura straordinaria “### Veloce”, specificando in apposito elenco allegato il nominativo ed il punteggio degli aspiranti che erano risultati destinatari di una proposta di contratto; - i soggetti in questione erano stati individuati quali destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2024, per tipo posto ### e, a seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, previo svolgimento della lezione simulata di cui all'art. 5 comma 8 del d.l. 44/2023, sarebbero stati assunti a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica al primo settembre 2023; - una quota di posti da assegnare a tempo indeterminato con la suddetta procedura sarebbe stata obbligatoriamente destinata ai beneficiari della riserva di posti di cui alla legge 68/1999, i quali saranno sarebbero stati assunti indipendentemente dalla posizione in graduatoria; - dal punteggio di ciascun docente o, meglio dalla sequenza di punteggio via via posseduto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 dagli insegnanti indicati nel suddetto elenco, come ordinati dall'ufficio scolastico regionale per l'### era possibile evincere che in graduatoria, tra i docenti destinatari di proposta d'assunzione, non erano presenti insegnanti in possesso del titolo di riserva per invalidità e, pertanto, non essendoci tra gli insegnanti utilmente individuati alcun docente “riservista”, ella, in caso di riconoscimento del titolo di riserva per l'invalidità civile, avrebbe avuto diritto a essere tra i docenti individuati per la successiva assunzione (nelle quote di riserva) con contratto sino al 31 agosto 2024 e con la conseguente immissione in ruolo con retrodatazione al primo settembre 2023; - in data 21 agosto 2023, il proprio procuratore, per avere conferma ulteriore della predetta evidenza documentale e probatoria, aveva inviato all'amministrazione resistente istanza di acceso agli atti finalizzata a conoscere espressamente, con riferimento all'### di ### la percentuale dei docenti di sostegno di scuola secondaria di secondo grado appartenenti alla riserva degli invalidi civili (aliquota del 7% dei lavoratori occupati) e, in particolare, anche dell'elenco delle disponibilità provinciali e regionali per le nomine già conferite ai docenti beneficiari della ### 68/1999, relative all'anno scolastico 2023/24, per la classe di concorso sostegno ### e del numero dei posti rimasti ancora disponibili ai fini dell'assunzione di eventuali altri posti riservati; - l'istanza era stata finalizzata, inoltre, a conoscere espressamente se tra i docenti destinatari delle nomine, di cui al provvedimento n. 21716 del 12 agosto 2023 della ### dell'### fosse presente uno o più docenti individuato (perché in possesso del titolo di riserva) attingendo della percentuale (aliquota del 7%) dei docenti di sostegno di scuola secondo grado appartenenti alla riserva degli invalidi civili o se, al contrario, nessun docente tra quelli nominati fosse in possesso del titolo di riserva; - tali informazioni, nonostante il decorso del termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento, non erano state fornite dall'amministrazione; - in data 29 agosto 2023, era stata pubblicata dall'U.S.R. ### con ### prot. 23189/2023, nella versione integrale (comprensiva di tutti i nominativi dei docenti inseriti, sia quelli destinatari di proposta d'assunzione, sia quelli non destinatari), la ### regionale per la stipula dei contratti a tempo determinato/indeterminato, ai sensi del DM 119/2023, procedura “per chiamata” cosiddetta “mini call veloce”, con riferimento all'a.s. 2023/24, sui posti di sostegno, da cui era possibile evincere il regolare inserimento di ella ricorrente; - con nota integrativa all'accesso agli atti del 3 ottobre 2023 il proprio procuratore era stato costretto a reiterare la richiesta di documentazione (tabelle, quadri sintetici, etc…) afferente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 alle disponibilità (riserve per personale invalido), sia provinciali che regionali (con riferimento al numero dei posti riservati presenti prima dell'attivazione della suddetta procedura “mini call veloce” e al numero dei posti coperti a seguito della definizione della stessa procedura) per l'assunzione degli invalidi civili ai sensi della L. 68/1999, posto sostegno scuola secondaria di secondo grado, (aliquota del 7% dei lavoratori occupati) e, inoltre, il numero delle disponibilità ulteriormente residuate, ai fini dell'assunzione di eventuali altri posti riservati ex legge 68/1999 nonché della documentazione afferente alla presenza tra i docenti destinatari delle nomine, di cui al provvedimento n. 21716 del 12 agosto 2023 della ### dell'### di insegnanti individuati (perché in possesso del titolo di riserva per invalidità civile), attingendo della percentuale (aliquota del 7%) dei docenti di sostegno di scuola secondo grado appartenenti alla riserva degli invalidi civili o se, al contrario, nessun docente tra quelli nominati fosse stato nominato dalle aliquote dei docenti inclusi nel novero delle disponibilità di posti riservati, coperti e residuati per l'assunzione degli invalidi; - l'### nella specie l'USR per l'### con nota prot. n. 29341 del 24 ottobre 2023, aveva rappresentato “che nessun candidato, tra i destinatari della proposta di contratto a tempo determinato, è stato nominato in ragione anche del titolo di riserva, collocandosi in una posizione superiore rispetto a quella ricavabile in base al punteggio ottenuto e alla fascia di riferimento.”; - nemmeno in tale circostanza, l'### aveva fornito i dati richiesti sulle aliquote riservate, documentazione necessaria ed indispensabile per verificare il rispetto della normativa di legge sulla predisposizione delle quote da riservare obbligatoriamente, anche nella procedura oggetto di causa, alle assunzioni dei docenti invalidi civili, documentazione che, invece, era stata correttamente inviata dall'### di ### investito, per quanto di interesse sulla provincia di propria competenza, della medesima richiesta. 
Richiamava la normativa di riferimento. 
Rilevava che, per effetto della normativa richiamata, i docenti frequentanti il corso di specializzazione sul sostegno, in attesa di conseguimento del titolo, avevano avuto la possibilità di partecipare (con riserva) alle procedure di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie ### Osservava che i docenti come ella ricorrente - che avevano conseguito il titolo di specializzazione successivamente alla data del 27 aprile 2023 ed entro il 30 giugno 2023 - si erano iscritti con riserva ed avevano comunicato, sempre mediante ### entro il 4 luglio 2023, il conseguimento del titolo di specializzazione, ma per effetto dell'art. 2, comma 5, del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 ### n. 51/2023, nell'ambito della procedura di scioglimento della riserva si potevano inserire solo i titoli “non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 31 maggio 2022”, con la conseguenza, dovuta anche all'errata taratura del sistema informatico, dell'automatica estensione (di fatto) della limitazione temporale anche ai titoli che riguardavano la particolare condizione di invalidità dei docenti “riservisti”, accertata dopo il 31 maggio 2022 (termine per l'aggiornamento delle GPS 2022). 
Deduceva l'illegittimità contenuta nell'art. 2, comma 5, del ### 51/2023 rilevando che possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti per assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle “categorie protette”, previste dalla legge 68 del 1999, non poteva essere considerato “un titolo”, così come sono i vari titoli culturali, di studio, professionali e/o di servizio che davano uno specifico punteggio. 
Osservava che tali titoli culturali e di servizio erano esplicitamente regolamentati e classificati tassativamente nella tabella A/7 allegata all'OM 112/2022 richiamata dallo stesso art. 2, comma 5 ma tale tabella - cui esplicitamente il ### 51/2023 rimandava - non conteneva alcun riferimento ai titoli di riserva per invalidità civile. 
Rilevava che, in base all'articolo 6, comma 1 del D.M. n. 51/2023, salvo quanto previsto dal decreto n. 51/2023, trovava applicazione l'Ordinanza ministeriale (che disciplinava nel quadro di insieme le GPS attualmente in vigore) e la normativa generale vigente in materia di personale scolastico e che la stessa ### n. 112/2022, all'art. 12, comma 14, disponeva esplicitamente, di riservare sempre e comunque, senza limitazioni temporali ed in occasione di ogni procedura di conferimento incarichi, la quota di posti in favore del personale invalido. 
Osservava che l'informatizzazione della procedura finalizzata alla formazione della graduatoria degli elenchi aggiuntive delle GPS non risultava rispondente ai principi fondamentali che tradizionalmente informavano il sistema scolastico, avuto specifico riguardo al reclutamento del personale docente. 
Rilevava che il mancato riconoscimento del titolo di riserva previsto della ### 68/99 nelle graduatorie ### aggiuntivi del personale docente ### costituiva una grave violazione della normativa primaria che aveva comportato per ella ricorrente l'irrimediabile lesione del diritto all'assunzione a tempo determinato/indeterminato per l'a.s. 2023/2024 (in occasione della procedura denominata “mini call veloce” per l'### Evidenziava che il titolo di riserva ex art. 3 della ### 68/99 rappresentava un diritto di ella ricorrente, che poteva essere ricavato dall'attuale sistema normativo e dalla collocazione sistematica all'interno del quadro normativo primario di tutela del personale disabile/invalido e che, come tale, non poteva subire deroghe alcune. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025
Rilevava che quanto rappresentato in atti, nella misura in cui impediva ai candidati che avevano effettuato l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS di dichiarare i titoli di riserva (invalidità) se posseduti dopo la data del 31 maggio 2022 - oltre a concretizzare un evidente profilo di erroneità, illegittimità ed illogicità del ### n. 51/2023 (per contrasto insanabile con la normativa di rango superiore) - rappresentava un'evidente disparità di trattamento rispetto ai docenti che avevano attuato identica procedura nelle ### ad ### (ai quali il ### n. 33/2023 consentiva di presentare i titoli di riserva conseguiti entro il 4 luglio 2023), con violazione dell'art. 3 della ### Osservava che ella, se correttamente inserita con il titolo di “riservista” nelle ### avrebbe vantato il diritto all'immissione in ruolo nell'ambito della procedura finalizzata all'assunzione del personale docente, ai sensi del D.M. n. 119/2023, posti di sostegno (###, a.s. 2023/24, della ### in quanto, come si evinceva dalla documentazione allegata agli atti, erano stati assunti 124 docenti, ma nessuno di questi era stato nominato attingendo dalla percentuale obbligatoria riservata al personale invalido. 
In ordine al periculum in mora, rilevava che una siffatta situazione le stava arrecando grave ed irreparabile nocumento con possibile pregiudizio della concreta possibilità di vedere riconosciuto il proprio diritto all'insegnamento, in quanto negli elenchi approvati con il provvedimento prot. 21716 del 12 agosto 2023, l'### scolastico regionale per l'### relativamente agli esiti della procedura straordinaria in attuazione del D.M.  119/2023 classe di concorso (###, aveva assunto docenti con punteggi superiori, ma che non erano in possesso del titolo di riservista (disabilità). 
Evidenziava che un provvedimento reso tardivamente, anche in caso di accoglimento del ricorso, avrebbe pregiudicato definitivamente il suo diritto, in quanto non le sarebbe stato consentito di maturare nel corrente anno scolastico i 180 giorni utili per la validazione dell'anno di prova. 
Rilevava che il gravissimo pregiudizio era evidente, stante anche la sua irreparabilità, tenuto conto che la procedura per l'immissione in ruolo oggetto di causa era speciale e, quindi, non ripetibile. 
Chiedeva, pertanto, che in via cautelare e d'urgenza venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto - a seguito di riconoscimento del titolo di riserva quale docente invalida, ex art. 3 della ### 68/99, nella graduatoria ### aggiuntivi del personale docente dell'### della ### di ### (### a.s. 2023/2024) e a seguito dell'utile collocazione (con titolo di riserva per invalidità civile) nella graduatoria “### Veloce”, della regione ### - ad essere individuata quale destinataria di una proposta d'assunzione con Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 contratto sino al 31 agosto 2024 e con la conseguente immissione in ruolo con retrodatazione all'1 settembre 2023, sui numerosi posti disponibili per le quote riservate, tramite la procedura straordinaria prevista dal D.M. n. 119/2023, denominata “### Veloce”, della regione #### sostegno scuola, secondaria di secondo grado, anno scolastico 2023/2024, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica e che, per l'effetto, venisse ordinato il corretto inserimento (con titolo di riserva per l'invalidità civile), per l'anno scolastico 2023/2024, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle ### per le ### (### della provincia di ### (sostegno ###, pubblicata in data 14 luglio 2023, dall'### provinciale di ### con ### n. prot. 16921, nonché (quale destinataria di individuazione per proposta di assunzione), nell'elenco/graduatoria pubblicato con provvedimento n. prot. 21716 del 12 agosto 2023, dall'### scolastico regionale per l'### relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione del D.M. n. 119/2023 e che, conseguentemente, venissero emanati tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'effettiva assunzione di ella ricorrente con contratto sino al 31 agosto 2024 e con la successiva immissione in ruolo con retrodatazione all'1 settembre 2023, sui numerosi posti disponibili per le quote riservate, tramite la procedura straordinaria prevista dal D.M. n. 119/2023, denominata “### Veloce”, della regione #### sostegno scuola, secondaria di secondo grado, anno scolastico 2023/2024. Chiedeva che, in ogni caso, venissero emessi i provvedimenti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione del giudizio di merito. Nel merito, chiedeva che venisse accertato e dichiarato, in via definitiva, il suo diritto ad essere individuata quale destinataria di una proposta d'assunzione con contratto sino al 31 agosto 2024 e con la conseguente immissione in ruolo con retrodatazione all'1 settembre 2023, sui numerosi posti disponibili per le quote riservate, tramite la procedura straordinaria prevista dal D.M.  119/2023, denominata “### Veloce”, della regione #### sostegno scuola, secondaria di secondo grado, anno scolastico 2023/2024, a seguito del riconoscimento del titolo di riserva ex art. 3 della ### 68/99 nella graduatoria ### aggiuntivi del personale docente dell'### della ### di ### (### a.s.  2023/2024) e a seguito dell'utile collocazione (con titolo di riserva) nella predetta graduatoria “### Veloce”, della regione ### che venisse ordinato il corretto inserimento (con titolo di riserva per l'invalidità civile), per l'anno scolastico 2023/2024, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle ### per le ### (### della provincia di ### (sostegno ### pubblicata in data 14 luglio 2023, dall'### provinciale di ### con ### n. prot. 16921, nonché, quale destinataria di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 individuazione per proposta di assunzione, nell'elenco pubblicato con provvedimento n. prot.  21716 del 12 agosto 2023, dall'### scolastico regionale per l'### relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione del D.M. n. 119/2023; che venissero emanati tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'assunzione con contratto sino al 31 agosto 2024 e con la conseguente immissione in ruolo con retrodatazione all'1 settembre 2023, sui numerosi posti disponibili per le quote riservate, tramite la procedura straordinaria prevista dal D.M.  119/2023, denominata “### Veloce”, della regione #### sostegno scuola, secondaria di secondo grado, anno scolastico 2023/2024. Instava per le spese di lite 4 di entrambe le fasi del giudizio (cautelare e merito).  2.- ### dell'### e del ### - ### per la ### e ### - ### territoriale per la provincia di #### per l'#### in persona del legale rappresentante pro tempore, costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, rilevando che il ricorso aveva ad oggetto specifiche contestazioni della procedura di istituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS valevoli per l'a.s.  2023/2024 così come enucleata dal D.M. n. 51 del 17/03/2023. 
Eccepiva, poi, l'incompetenza territoriale, rilevando che la ricorrente non era dipendente del ### dell'### e del ### aveva terminato l'ultimo contratto a termine, peraltro in posizione ATA e non come docente, in data 28 aprile 2022 e conseguentemente, non poteva farsi in alcun modo applicazione del criterio del foro della sede del luogo di lavoro, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto, di cui all'art. 413, comma 3, c.p.c. 
Osservava che essendo la procedura di “mini call veloce sostegno” adottata e gestita dall'U.S.R.  per l'### - ### anche un contenzioso civile avverso la medesima non avrebbe, pertanto, dovuto essere incardinato avanti al Giudice del ### di ### del quale, quindi, in via subordinata eccepiva l'incompetenza territoriale. 
Contestava, poi, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.  3.- Con ordinanza del 29 aprile 2024 di questo Tribunale veniva rigettata la domanda cautelare formulata da parte ricorrente e con ordinanza dell'11 luglio 2024 di questo Tribunale in composizione collegiale veniva accolto il reclamo presentato dalla ### e, in riforma dell'ordinanza impugnata, veniva dichiarato “il diritto di ### ad essere inserita con titolo di riserva per l'invalidità civile, per l'anno scolastico 2023/2024, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle ### per le ### (### della provincia di ### (sostegno ###, pubblicata in data ###, dall'### a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 provinciale di ### con ### n. prot. 16921” e veniva accertato e dichiarato “il diritto di ### all'inserimento nell'elenco/graduatoria pubblicato con provvedimento prot. 21716 del 12 agosto 2023, dall'### scolastico regionale per l'### relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione del D.M. n. 119/2023, con il punteggio spettante, ordinando all'amministrazione l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti”.  4.- ### del 5 febbraio 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.  5.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei docenti controinteressati, non costituiti in giudizio sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato ex art. 151 c.p.c..  6. -Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da parte resistente. 
Al riguardo, va rilevato che ai sensi dell'art. 63, comma 1, dlgs 30 marzo 2001 n. 165, “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. 
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.  ### davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo” e che ai sensi del comma 4 “### devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”. 
Per quanto riguarda la materia oggetto di controversia, si richiama l'orientamento delle ### della Corte di Cassazione in materia di graduatore ad esaurimento, secondo cui “nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Cass., S.U., n. 11712/2016; Cass., S.U., n. 21196/2017). Diversamente, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Cass., S.U., n. 3052/2009; Cass., S.U., n. 22733/2011; Cass., S.U., 25210/2015). Possono, infatti, aversi situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dall'art. 2, comma 1, del d.lgs.  n. 165 del 2001, implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto (Cass., S.U., n. 21592/2005; Cass., S.U., n. 23605/2006; Cass., SU., n. 25254/2009; Cass., S.U., n. 11712/2016, cit.). 2.2. - Più in particolare, quanto alla individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie previste per il relativo reclutamento nella scuola pubblica, con riguardo all'inserimento dei docenti stessi nelle graduatorie permanenti, occorre distinguere - alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass., S.U., n. 22805/2010; Cass., S.U., n. 27991/2013; Cass., S.U., n. 16756/2014; Cass., S.U., 25840/2016; Cass., S.U., 21196/2017) - a seconda che la questione, involgente un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria ovvero l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria. La giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è, difatti, recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le ### definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; sicché, a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione sub primaria” (Cass. Civ. SS.UU. ### 26 giugno 2019 n. 17123). 
Nel caso di specie, la ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento del proprio diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle ### per le ### (### della provincia di ### con riconoscimento del titolo di riserva per l'invalidità civile, per l'anno scolastico 2023/2024 nonché per l'accertamento del proprio diritto all'assunzione. 
Tenuto conto della posizione azionata dalla ricorrente appare, dunque, sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.  ### appare, pertanto, infondata e va rigettata.  7. - Va, poi, rilevato che l'### resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale senza, però, indicare il Giudice competente; pertanto, ai sensi dell'art. 38, comma 1, c.p.c., l'eccezione “si ha per non proposta”. 
In ogni caso, a giudizio di questo decidente, sussiste la competenza territoriale di questo decidente tenuto conto delle domande formulate da parte ricorrente. Va, infatti, rilevato che parte ricorrente chiede, comunque, il corretto inserimento, con titolo di riserva per l'invalidità civile, per l'anno scolastico 2023/2024, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle ### per le ### (### della provincia di ### (sostegno ###, pubblicata in data 14 luglio 2023, dall'### provinciale di ### con ### n. prot. 1692 e, in conseguenza della collocazione nelle stesse GPS di ### con titolo di riserva per invalidità civile, anche nella graduatoria “### Veloce”, della regione ### chiede il riconoscimento del diritto ad essere individuata quale destinataria di una proposta d'assunzione.  8. Nel merito si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., le argomentazioni rese da questo Tribunale in composizione collegiale, in sede di reclamo, condivise da questo decidente. 
Lo studio delle questioni oggetto di controversia non può prescindere dal coordinamento organico tra le norme applicabili. 
Esse sono contenute, a livello regolamentare, in primis dall'O.M. 112/2022 che illustra, classifica e suddivide le procedure di assegnazione delle supplenze e detta le regole generali di disciplina, in secundis dal D.M. 51/23 per ciò che concerne la costituzione delle GPS aggiuntive. 
In particolar modo, la premessa dell'ordinanza ministeriale evidenzia come, la costituzione, ai sensi dell'articolo 10 dell'OM 112/2022, degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia ha il fine di garantire “il miglioramento qualitativo del servizio ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 scolastico, la più ampia possibilità di utilizzo di personale in possesso del titolo di abilitazione ovvero del titolo di specializzazione sul sostegno”. 
Tale funzione ampliativa della pletora dei destinatari delle supplenze annuali è quindi ricollegata ad una finalità specifica, ossia il possesso, successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande per le GPS valevoli per il biennio, di un titolo di abilitazione o di specializzazione prima non posseduto. 
Ed in ragione di ciò, gli artt. 1 e 2 del D.M. 51/2023 menzionano, tra i destinatari della rinnovazione del termine di originaria scadenza delle domande, coloro i quali hanno acquisito il titolo di abilitazione all'insegnamento o la specializzazione sul sostegno, entro il ###. 
Espressamente così le norme dispongono: “art. 1. Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito ### e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2023”; “### more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2023”. 
Dello stesso tenore anche l'art. 10 dell'O.M. 112/2022 per cui: “1. ### more della ricostituzione delle ### gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi ### l'inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l'automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispettiva classe di concorso ovvero tipologia di posto”.  ###.M. n. 51/2023 quindi correttamente non disciplina la diversa ipotesi di conseguimento di un titolo preferenziale o di riserva per i soggetti di cui alla legge n. 68/99 in quanto tale aspetto non è oggetto della previsione regolamentare sulla costituzione degli elenchi aggiuntivi, limitato, come detto, alla sola rivalutazione dei titoli abilitativi o di specialistici. 
La questione giuridica va quindi correttamente rivalutata non in termini di illegittimità espressa della previsione regolamentare ma piuttosto della rilevazione di un vuoto nella disciplina ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 normativa di secondo grado e in tale operazione ermeneutica va quindi compreso se la disciplina delle assegnazioni delle supplenze preveda, in via generale, la possibilità per il docente disabile di far valere il titolo preferenziale in ogni fase di riapertura dei termini, ossia, nel caso che ci riguarda, la costituzione degli elenchi aggiuntivi o meno. 
Si osserva, in via generale, come l'art. 7 OM 112/2022, sulla redazione dell'istanza di partecipazione dispone che in occasione, sia di presentazione dell'istanza di inserimento che quella di aggiornamento gli aspiranti presentano l'istanza unicamente in modalità telematica, nei termini previsti e che in essa vanno indicati tutti i titoli, compreso quello di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. 
La procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi può, in tal senso, ritenersi parificabile ad una procedura di aggiornamento delle graduatorie e come tale, secondo la norma sopra richiamata, deve riespandersi l'applicazione dei principi generali. 
Da ciò consegue che entro il nuovo termine deve prevedersi la possibilità, in via costituzionalmente orientata, di produrre il titolo preferenziale, garantendo l'applicazione dell'articolo 12 - rubricato conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattichesecondo cui: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata. 2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle ### che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero…..14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.” Pertanto, considerato che la posizione di riservista disabile va indicata nella domanda, come detto prima, entro il termine stabilito e considerato che la norma, da ultimo citata, prevede che in ogni occasione di procedure di assegnazione si deve prevedere il posto di riserva, allora si può intendere che la procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi, costituendo un'ipotesi di allargamento dei bacini da cui attingere per le supplenze, rinnovi il termine per i riservisti. 
Tale interpretazione sistematica ed estensiva trova conforto nel principio giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella pronuncia n.524 del 2022, già richiamata negli atti del giudizio, per cui “Le regole sull'assunzione obbligatoria costituiscono .. principi generali riconducibili alla materia di cui all'art. 117, comma 2, lettere l) ed m) della ### che ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 devono pertanto trovare applicazione diretta da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, a nulla rilevando la loro mancata inclusione nei bandi di concorso, utile soltanto allo scopo di pubblicizzare in via preventiva l'utilizzo della relativa procedura a fini di rispetto degli obblighi di collocamento”. 
Anche dal punto di vista empirico, l'### stessa ha dato dimostrazione di comprendere la necessità di un'espressa previsione in occasione dell'aggiornamento delle ### ad ### che costituiscono, parimenti, il bacino da cui si attinge per il conferimento delle supplenze annuali. 
Infatti, come noto alle parti, in occasione dell'aggiornamento delle ### all'art. 2 del D.M.  33/2023 è disposto che: “1. Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge l0 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è fissato al 4 luglio 2023. A tal fine i docenti interessati devono presentare la relativa istanza a decorrere dal 15 giugno fino al 4 luglio 2023, secondo le modalità di cui all'articolo 4. 2. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda”. 
Va quindi affermato il diritto di ### ad essere inserita negli elenchi aggiuntivi delle ### valevoli per l'a.s. 2023/2024 con il titolo di riservista.  8.- In ragione di quanto esposto, va, dunque, dichiarato il diritto di ### ad essere inserita con titolo di riserva per l'invalidità civile, per l'anno scolastico 2023/2024, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle ### per le ### (### della provincia di ### (sostegno ###, pubblicata in data ###, dall'### provinciale di ### con ### n. prot. 16921 nonché all'inserimento nell'elenco/graduatoria pubblicato con provvedimento n. prot. 21716 del 12 agosto 2023, dall'### scolastico regionale per l'### relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione del D.M. n. 119/2023, con il punteggio spettante, ordinando all'amministrazione l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti.  9.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali del presente giudizio e di entrambe le fasi cautelari vengono poste a carico dell'### resistente e si liquidano in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della breve durata del giudizio, previa compensazione di metà spese considerate la novità e la ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025 controvertibilità della questione, mentre vengono integralmente compensate le spese nei confronti dei controinteressati.  P.Q.M.  definitivamente pronunziando, così provvede: a) dichiara il diritto di ### ad essere inserita con titolo di riserva per l'invalidità civile, per l'anno scolastico 2023/2024, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle ### per le ### (### della provincia di ### (sostegno ###, pubblicata in data ###, dall'### provinciale di ### con ### prot. 16921; b) dichiara il diritto di ### all'inserimento nell'elenco/graduatoria pubblicato con provvedimento n. prot. 21716 del 12 agosto 2023, dall'### scolastico regionale per l'### relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione del D.M. n. 119/2023, con il punteggio spettante, ordinando all'amministrazione l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti; c) condanna l'### resistente al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese giudiziali che si liquidano in € 1303,25, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, relativamente al procedimento ex art. 700 c.p.c., in € 1303,25, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, relativamente al procedimento di reclamo e in € 2314, 25, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, relativamente al presente giudizio con distrazione in favore del procuratore Avv.  ### e dichiara compensata la restante quota; d) compensa le spese nei confronti dei controinteressati.  ### 6 febbraio 2025 Il Giudice del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/02/2025

causa n. 5669/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Bonanzinga Rosa

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 378/2025 del 28-10-2025

... del 30 luglio 2024, che lo ha escluso dalla seconda fascia delle classi di concorso ###, ###, ###, ###, ### e ### delle ### per le ### per la ### di ### per il biennio 2024/2026. ### evidenziava che, già con ### del 2 ottobre 2020, il titolo posseduto (### of ### in ### with ### era stato ritenuto equivalente a quello di laurea magistrale in classe LM.24 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 della L. 124/99, indette con ordinanza ### 60/2020 e valevoli per il biennio 2020/2022 e che detto titolo era stato ritenuto utile anche in occasione della presentazione della domanda di aggiornamento per il successivo biennio. Poiché l'O.M. 88/2024 - dettata dalla necessità di emanare, ai sensi del novellato articolo 2, comma 4-ter, del decretolegge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, anche per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di aggiornamento/inserimento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenze e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo - prevedeva il nuovo mero (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ### ❖➢ in persona del Giudice, dott. ### all'udienza del 28 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 690 del ### dell'anno 2024, vertente TRA ### (C.F. ###), residente in #### ma elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti telematici. 
RICORRENTE E MINISTERO dell'### e del ### in persona del ### protempore, rappresentato e difeso dal dr. ### dalla dr.ssa ### e dal dr. ### funzionari delegati.  ###: inserimento in graduatoria.  ###: Ricorrente: “"### il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa: - ### verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora siccome descritti in atti, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti: - ordinare all'### convenuta, previa disapplicazione del decreto dell'### per la #### di ### n.3680 del 30.07.2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, di inserire il ricorrente nella seconda fascia delle classi di concorso ###, ###, ###, ###, ### e ### delle ### per le ### per la ### di ### per il biennio 2024/2026, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato; - disporre la facoltà di presentazione da parte del ricorrente della scelta ex art. 12, commi 3 e 9, O.M. n.88/2024 delle sedi per il conferimento di incarichi di supplenza per gli ### 2024/2025 anche oltre il termine previsto e anche in modalità cartacea; - disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto; - ### - ordinare all'### convenuta, previa disapplicazione del decreto dell'### per la #### di ### n.3680 del 30.07.2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, di inserire il ricorrente nella seconda fascia delle classi di concorso ###, ###, ###, ###, ### e ### delle ### per le ### per la ### di ### per il biennio 2024/2026, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato; - disporre la facoltà di presentazione da parte del ricorrente della scelta ex art. 12, commi 3 e 9, O.M. n.88/2024 delle sedi per il conferimento di incarichi di supplenza per gli ### 2024/2025 anche oltre il termine previsto e anche in modalità cartacea; - condannare l'### convenuta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente per la sua ritardata o mancata assunzione, al pagamento di somma corrispondente ad una mensilità onnicomprensiva lorda per ciascuna mensilità che maturerà dal settembre 2024 alla data della sentenza, oltre mensilità successive, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi secondo equità ex art. 1226 cod.  Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”. 
Convenuto: “### l'###mo Tribunale adito - In via principale, rigettare tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria in ordine alle spese di lite.  - In subordine disporre l'esclusione del ### dalle GPS valevoli per il biennio 2024- 2026 per la classe di concorso ###, ###, ###; - In via ulteriormente subordinata disporre l'esclusione del ### dalle GPS valevoli per il biennio 2024-2026 per la sola classe di concorso ### in quanto trattasi di nuovo inserimento; - compensare le spese di lite”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il giorno 6 agosto 2024 - e contestuale istanza cautelare - ### conveniva in giudizio il Ministero dell'### e del ### concludendo come in epigrafe. 
Egli lamentava l'illegittimità del decreto dell'### per la #### di ### n. 3680 del 30 luglio 2024, che lo ha escluso dalla seconda fascia delle classi di concorso ###, ###, ###, ###, ### e ### delle ### per le ### per la ### di ### per il biennio 2024/2026. ### evidenziava che, già con ### del 2 ottobre 2020, il titolo posseduto (### of ### in ### with ### era stato ritenuto equivalente a quello di laurea magistrale in classe LM.24 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 della L. 124/99, indette con ordinanza ### 60/2020 e valevoli per il biennio 2020/2022 e che detto titolo era stato ritenuto utile anche in occasione della presentazione della domanda di aggiornamento per il successivo biennio. Poiché l'O.M. 88/2024 - dettata dalla necessità di emanare, ai sensi del novellato articolo 2, comma 4-ter, del decretolegge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, anche per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di aggiornamento/inserimento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenze e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo - prevedeva il nuovo mero aggiornamento delle ### il Ministero non avrebbe dovuto escluderlo sull'assunto della mancata allegazione di un nuovo provvedimento che dichiarasse l'equivalenza o equipollenza del titolo estero posseduto. 2. Si costitutiva il MIM ribadendo nel merito le ragioni dell'esclusione del ### già evidenziate in sede amministrativa.  3. La domanda cautelare veniva accolta e il reclamo proposto dal MIM avverso la detta ordinanza veniva rigettato dal Collegio. All'udienza del 19 novembre 2024 parte ricorrente rappresentava che il MIM aveva dato seguito all'ordinanza cautelare e che il ### era stato inserito nelle GPS e chiamato per un incarico fino alla fine dell'anno scolastico, insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata nella sola causa di merito, evidenziando la circostanza che, se il ### fosse stato tempestivamente inserito nelle GPS , egli avrebbe ottenuto l'incarico un mese prima. 
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa mediante la presente sentenza, di cui è stata data lettura.  4. Onde evitare inutili ripetizioni giova qui riportare - con differente carattere - l'ordinanza n. 1382/2024, emessa in data 11 settembre 2024, di accoglimento della domanda attorea all'esito della fase cautelare in corso di causa, omettendo la parte della motivazione concernente l'affermata giurisdizione di questo Tribunale, trattandosi di eccezione non più riproposta dal ### ***  (...) Con la ratifica della ### di ### avvenuta tramite la L. 148/2002, è stato introdotto in ### il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero. Sebbene ancora si faccia riferimento al concetto di “equipollenza” e lo si distingua da quello di “equivalenza”, è opportuno ricordare che la suddetta legge di ratifica non utilizza più tale ### 6 di 16 termine e che per effetto dell'art. 9 è stata abrogata la precedente procedura di equipollenza. 
In termini generali, può dirsi che due o più titoli di studio si dicono equipollenti quando hanno lo stesso valore legale e la stessa efficacia giuridica. Un titolo invece può essere riconosciuto equivalente a un altro per effetto di una delibazione specifica per determinate finalità. 
Rispetto alla partecipazione ai concorsi pubblici, in molti casi è necessario valutare l'equipollenza del titolo posseduto al titolo richiesto o la possibilità di equipararlo rispetto a quanto indicato nei bandi. Il che frequentemente riguarda anche il raffronto tra titoli italiani (es.  valutazione dell'esistenza di un'analogia tra titoli di studio accademici conseguiti secondo il vecchio e secondo il nuovo ordinamento a livelli diversi: laurea di primo livello, laurea specialistica, laurea magistrale e così via. Analogia che può essere espressamente prevista dalla legge tra titoli di vecchio ordinamento, laddove ai fini dell'equiparazione occorre accertare la sua sussistenza attraverso una comparazione tra titoli ante riforma e titoli post riforma). 
Procedura non dissimile deve essere talvolta seguita per i titoli stranieri. Infatti i titoli accademici di studio stranieri non hanno valore legale in ### pertanto è necessario chiederne il riconoscimento nel caso si voglia spenderli all'interno del nostro paese. Per completezza, è opportuno distinguere tra riconoscimento del diploma di scuola secondaria di primo livello (scuole medie), di secondo livello (scuole superiori) e il riconoscimento del diploma di laurea. Per quanto riguarda il diploma di scuola media, è necessario rivolgerti all'### 7 di 16 ### presso l'### territoriale della provincia di residenza dell'interessato. Il riconoscimento di un diploma di maturità è di competenza di qualsiasi ### Per ottenere invece il riconoscimento di un titolo accademico occorre presentare domanda a un ateneo (in applicazione della ### il Ministero dell'### ha affidato al ### il compito di svolgere le attività di centro nazionale di informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in ### sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale). 
Quanto, nello specifico, al caso che ci occupa e quindi al titolo di laurea, più propriamente occorre distinguere tra riconoscimento accademico e non accademico. Il primo ha la funzione di equiparare a tutti gli effetti il titolo estero a quello italiano (cd. equipollenza), il secondo consente di accedere a pubblici concorsi (ma è spendibile, tra l'altro, a fini di progressione di carriera, attribuzione di punteggi, riscatto previdenziale, riconoscimento di benefici etc.). Il primo è disciplinato dall'art. 2 della legge di ratifica secondo cui “la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle ### ed agli ### di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia”. Ai sensi del successivo art. 3, le ### e gli ### di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data ### 8 di 16 di ricezione delle domande stesse. Le procedure di riconoscimento finalizzate alla valutazione di titoli esteri nel sistema italiano per scopi non accademici sono invece svolte da differenti amministrazioni dello Stato e il principale riferimento normativo è costituito dal D.P.R.  189/2009 (regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148). 
Esiste invero una terza via, costituita dal riconoscimento professionale valevole per l'esercizio di professioni regolamentate (medico, ingegnere etc.) e per l'accesso al mercato del lavoro per le professioni non regolamentate, il cui riferimento normativo è costituito dalla ### 2005/36/CE e ### 2013/55/UE.  6. Ciò detto, al tempo in cui il ### ha presentato la richiesta di equivalenza (23.7.2020) all'espresso fine della partecipazione al concorso di cui all'ordinanza n. 60/20 per la istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto, la disciplina era dettata dall'art. 38 d.lgs.  165/2021, il cui comma 3, come sostituito dall'art. 8, co. 3, del D.L.  5/2012, convertito con modificazioni dalla L. 35/2012, attribuiva alla ### del Consiglio dei ### - ### della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'equiparazione dei titoli di studio e professionali e l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. Quindi il ### ha presentato istanza ai sensi della normativa suddetta e il suo titolo conseguito all'estero è stato riconosciuto utile ai detti fini con provvedimento della ### del Consiglio dei ### - ### della funzione pubblica del 2.10.2020. Al momento della presentazione dell'ultima domanda (ovvero in data ###) di aggiornamento delle GPS in relazione all'O.M. 88/24 per il biennio 2024/2026, la disciplina vigente era quella dettata dall'art.  38 co. 3 D.lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1, co. 28 quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/22, che così stabilisce: "### all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'### europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la ### del Consiglio dei ministri - ### della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. ### del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione”. 
In coerenza con la previsione normativa primaria, l'O.M. 88/24 all'art. 7 co. 4 lett. e) ha previsto che: “(....) Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì̀ indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo ### 10 di 16 medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in ### ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'### competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. ### con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà̀ essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo”. 
Il decreto di esclusione del 30.7.2024 richiama espressamente tale previsione (sebbene contenga un errore nell'indicazione del comma, che non è il 5 ma il 4) e quindi motiva l'esclusione con espresso riferimento all'O.M suddetta, prendendo atto che il ### aveva allegato solo il provvedimento di equivalenza della ### del Consiglio dei ### dell'ottobre 2020, limitato alla procedura indetta con ordinanza 60/2020. 
Il decreto di esclusione richiama altresì la funzione della procedura di equivalenza ai sensi dell'art. 5 L. 148/2002 e prende atto che, ai sensi della vigente formulazione dell'art. 38, la procedura di equivalenza non è prevista per l'accesso ai pubblici concorsi per il personale docente. Infine prende atto della mancata presentazione da parte del ### della domanda di riconoscimento all'ufficio competente per poter essere inserito con riserva.  7. Se è certamente vero che, in astratto, un interessato potrebbe presentare domanda di inserimento dopo aver ottenuto il riconoscimento accademico da parte di una università o non accademico da parte del Ministero a mezzo della procedura prevista dal DPR 189/2009 (da concludersi in entrambi i casi nel termine di 90 giorni) oppure presentare ### 11 di 16 domanda con riserva di riconoscimento nelle more della procedura, è non meno vero che ciò riguarda la procedura di inserimento e quindi non è riferibile al caso del ####. 7 dell'O.M. 88/2024 (come del resto quella relativa al biennio precedente) ricomprende sotto la definizione “istanza di partecipazione” le istanze di inserimento, di aggiornamento e di trasferimento. ### stava inserendo una domanda di mero aggiornamento, rispetto alla quale il titolo era costituito dal medesimo che aveva legittimato a suo tempo l'inserimento nelle GPS (ovvero la determina di riconoscimento ottenuta con ### del 2.10.2020, previo parere favore del ### circa l'equivalenza del titolo posseduto, il ### of ### in ### with ### con quello di laurea magistrale in classe LM.24 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 della L. 124/99, indette con ordinanza ### n. 60/2020). La circostanza che si trattasse di differente ordinanza è irrilevante perché la prima riguardava l'inserimento in sede di prima istituzione delle graduatorie, mentre quella disciplinata dalla più recente ordinanza costituiva per il ### un mero aggiornamento, rispetto al quale non è ipotizzabile una diversa valutazione da parte del Ministero dello stesso titolo estero già riconosciuto per la medesima finalità. 
Cade quindi l'argomentazione contenuta nel decreto di esclusione secondo cui il riconoscimento avrebbe efficacia limitata al primo biennio poiché priva di solidi argomenti se non il riferimento testuale all'art. 7 dell'OM che, come detto, riguarda tuttavia anche il nuovo inserimento, ### 12 di 16 rispetto al quale certamente occorre una delibazione sul titolo sulla scorta del quale si richiede d'essere per la prima volta inseriti. Ma, si ripete, non è il caso del ### Correttamente aveva quindi operato la medesima amministrazione convenuta quando nulla ebbe da obiettare di fronte alla precedente domanda di aggiornamento per il biennio 2022/2024 presentata dal ### (con successivo affidamento di incarichi di supplenza annuale). Il ricorrente infatti aveva allegato la medesima determina di equivalenza del 2020. Non è quindi la modifica dell'art.38, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001 a poter valere come discrimine rispetto al passato, dal momento che essa ha inciso solo sulla procedura di rilascio (peraltro la modifica era già intervenuta al tempo della presentazione della prima domanda di aggiornamento biennio 22/24). 
È interessante osservare come dalla consultazione del sito del ### in relazione proprio all'O.M. 88/2024, lo stesso Ministero ha avuto cura di avvertire che “per il biennio 2024/2026 gli aspiranti possono presentare domanda ex novo, aggiornare la domanda del 2022 oppure, se non hanno nuovi titoli da dichiarare, confermare la propria iscrizione senza necessità di presentare istanza (...)”. Il che rende evidente come per la mera conferma, laddove non sia necessario indicare nuovi titoli, non occorre neppure una nuova istanza ex art. 7 dell'O.M., ma è sufficiente inviare dichiarazione di conferma della propria iscrizione. Ebbene il titolo estero del ### già riconosciuto ai fini dell'inserimento era sempre il medesimo, con tutto ciò che ne consegue rispetto al corretto inquadramento dei fatti di causa. Il decreto a firma del dirigente ### del 30.7.2024 di esclusione del ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di ### valevoli per il biennio 2024/2026 è quindi illegittimo.  8. Sussiste anche l'ulteriore presupposto per l'accoglimento della domanda cautelare ovvero il periculum in mora. 
A breve infatti verranno conferiti i nuovi incarichi di supplenza, cui è ragionevole presumere che il ### potrà accedere come accaduto negli anni precedenti nei quali è stato beneficiario di incarichi annuali.  ### dalla graduatoria rischia di precludere tale possibilità e di arrecare al ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, dal momento che esso potrebbe travalicare l'immediato danno economico (pur sempre riparabile) conseguente al venire meno di una fonte di reddito, proiettando le proprie conseguenze nel futuro con riferimento ai prossimi inserimenti nelle graduatorie, che sarebbero penalizzati dall'essere stato il ricorrente escluso dalle attuali e dal non aver potuto quindi maturare ulteriore esperienza lavorativa e al contempo formativa ottenendo punteggi che potrebbero favorirlo nelle prossime assegnazioni e, in generale, rispetto alla propria carriera.  9. Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, ritenuta incidentalmente l'illegittimità del decreto dell'### per la #### di ### n.3680 del 30.07.2024 e disapplicato quindi tale provvedimento in accoglimento del ricorso, va dichiarato dunque il diritto del ricorrente a essere inserito nella seconda fascia delle classi di concorso ###, ###, ###, ###, ### 14 di 16 ### e ### delle ### per le ### per la ### di ### per il biennio 2024/2026, da cui era stato illegittimamente escluso, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, consentendogli di presentare le proprie preferenze nella scelta delle sedi sì da non subire comunque pregiudizio per effetto di tale illegittima esclusione.   (...) ***  5. Come detto, l'ordinanza cautelare risulta confermata in sede ###9/2024 del 19.10.2024).  6. In questa sede ###essendovi ragioni per modificare la precedente determinazione, è sufficiente il richiamo a quanto evidenziato nel detto provvedimento cautelare. 
Irrilevante l'ulteriore profilo sul quale parte resistente ha insistito ovvero che con la domanda del 5 giugno 2024, il ### ha provveduto a indicare, in aggiunta alle precedenti classi di concorso, anche la classe ### dal momento che si trattaribadendo quanto osservato in sede ###mero aggiornamento della sua posizione all'interno delle ### Superata inoltre la questione relativa alla facoltà di presentazione della scelta per l'a.s. 2024/205 anche oltre i termini previsti in quanto attinente alla mera fase cautelare in relazione a quell'a.s. ormai concluso e, nel merito, assorbita dalla pronuncia relativa all'aggiornamento delle GPS per il biennio 2024/2026.  7. In ordine alla domanda risarcitoria proposta dal ### è emerso che solo a seguito dell'ordinanza emessa a conclusione della fase cautelare il ricorrente è ### 15 di 16 stato reinserito nelle GPS e in data 24 settembre 2024 ha ottenuto una supplenza sino al termine delle attività didattiche. Con il decreto di reinserimento (doc. B) al ### sono stati attribuiti i seguenti punteggi: ### = 74 punti; ### = 68 punti; ### = 68 punti; ### = 62 punti; ### = 62 punti; ### = 62 punti. Dal bollettino delle nomine pubblicato dall'### in data ###, prodotto in atti, si evince che a quella data quattro cattedre (in particolare, la ### presso il ### la ### presso l'###
Verrazzano e le ### e ### presso l'### di ### erano state assegnate a docenti che potevano vantare un punteggio inferiore a quello del ricorrente. Ne deriva che, se il ricorrente non fosse stato illegittimamente depennato dalle ### egli avrebbe ottenuto un incarico sin dal 6 settembre 2024 (data di presa di servizio conseguente alle nomine del 4 settembre), come da pubblicazione sul sito dell'USP protocollo n° ###.04- 09-2024. 
Ebbene dalla busta paga relativa ai giorni di servizio prestati nel mese di settembre 2024, di importo pari ad € 383,51, per i giorni dal 24 al 30 settembre, e quella relativa al mese “pieno” di ottobre 2024, di importo pari ad € 1.640,31 è possibile evincere la differenza d'importo, pari ad € 984, calcolata sui giorni dal 6 settembre al 23 settembre inclusi. Tale somma condensa il danno patrimoniale subito dal ricorrente, che in questa se deve essergli riconosciuto. 
Il conteggio non è stato peraltro contestato da controparte.  8. La particolarità della questione sottoposta e la mancanza di precedenti di legittimità giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; la rimanente parte segue la regola della soccombenza e si liquida come in ### 16 di 16 dispositivo per tutte le fasi ex D.M. 55/2014 e ss. mm. tenuto conto del valore indeterminabile della causa.   P . Q . M . 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - ordina all'### scolastica convenuta di inserire il ricorrente nella seconda fascia delle classi di concorso ###, ###, ###, ###, ### e ### delle ### per le ### per la ### di ### per il biennio 2024/2026, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato e di consentire allo stesso di presentare le proprie preferenze nella scelta delle sedi; - condanna parte resistente al risarcimento del danno subito da parte ricorrente quale conseguenza del mancato e tempestivo inserimento nelle ### che si liquida in euro 984, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; - condanna il ### come rappresentato ex lege, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida, per le fasi cautelare e di merito, in € 6.000 oltre accessori, I.V.A. e cpa come per legge.  ### 28 ottobre 2025 

IL GIUDICE
dott. ### n. 690/2024


causa n. 690/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Grosso Giuseppe

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