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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 611/2026 del 11-01-2026

... e ### e di diritti camerali”. 5. Nell'ordine di graduazione logica dei motivi, che compete a questa S.C impartire, assume priorità il secondo, che è fondato. 5.1. ### di ruolo non è impugnabile ad eccezione dei casi previsti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3-bis d.l. 21 n. 146 del 2021, come modificato dall'art. 10 D.Lgs. n. 110 del 2024. 5.1.1. Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-01, insegna che, “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, cond izione dell'azione avente natura ‘dinamica' che, come tale , può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fi no al momento de lla decisione; la citata disposizion e, dun que, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico 5 interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20213/2022 R.G. proposto da: ### (c.f. ###), residente ###/A, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in ### N. 212, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f. ###), che lo rappresenta e difende -ricorrente contro ### in persona del ### “pro tempore”, “ex lege” rappresentata e difesa dall'### (######) e presso la medesima domiciliat ### -controricorrente avverso SENTENZA di ### del #### n. 153/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta nell a camera di consigl io del 23/10/2025 dal ### Rilevato che: 1. Dagli atti di causa si apprende che ### impugnava innanzi la CTP d i ### gli estratti di ruolo posti a fondamento di pignoramento presso terzi subito sullo stipend io, in uno alle sottese cartelle, denunciando di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto, con conseguente maturazione del termine di prescrizione: segnatamente - p. 5 ric. - “con solo riferimento alle pretese ancor oggi in contestazione si evidenziava come si trattasse di imposte ### e ### riferite all'anno 1994 e di un d iritto camerale per l'an no 2008, per cui alla data di conoscenza della pretesa risultavano decorsi ben 22 (### e ### ed 8 (diritto camerale) anni; dacché il decorso dei termini prescrizionali vigenti in materia”.  2. ### accoglieva il ricorso, ritenendo prescritte tutte le cartelle.  3. L'### delle entrate-### proponeva appello in relazione alle due cartelle relative a ### e ### ed al diritto camerale in uno ad altra non più rilevante, deducendo - come da sentenza in epigrafe - che, “per tali cartelle sarebbe stata provata in atti la ritualità della notifica per cui, rispetto ad esse, il ricorso avrebbe dovut o essere dichiarat o inammissibile; in ogni caso, stante la successiva not ifica di corre late intimazioni di pagamento, non si sare bbe neanche verificata la prescrizione ritenuta dal primo giudice”.  3.1. Nella resistenz a del contribuent e, la CTR del ### con la sentenza in epigrafe, i n accoglime nto dell'appello, dichia rava “inammissibile il ricorso introduttivo in re lazione all e cartell e ###511402000 e n. ###729079000”, in mot ivazione essenzialmente osservando che trattavasi “di cartelle ricomprese 3 nell'intimazione di pagamento n. ### d i cui parte appellante ha dimostrato - mediante la produzione della pertinente relata, della conseguente visura anagrafica e della documentazione attestante il successivo deposito presso la casa comunale - l'avvenuta, rituale notifica il 21 luglio 2016 con il rito dell'irreperibilità assoluta”, sicché, “in presenza di un'intimazione di pagamento regolarmente noti ficata e no n opposta nei termini di legge, è inammissibi le l'impugnazione di un estratt o di ruolo successivamente conseguito”; “ciò, a prescindere dal rilievo che, nel caso di specie, nessun termine prescrizionale dei crediti tributari risulta decorso nell'arco di tempo intercorrente tra la notifica della suindicata intimazione di pagamento e la proposizione del ricorso introduttivo”.  4. Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motiv i, ulteriormente insistiti con memoria del 13.10.2025; resiste l'### delle entrate-### con controricorso. 
Considerato che: 1. Tutti i motivi, per ragioni di sintesi espositiva, si prestano ad essere enunciati congiuntamente.  2. Con il primo motivo si denun cia: “### dell'impugnata sentenza[,] letta in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3, in combinato disposto con gli artt. 140 e 143 c.p.c.”. “Dalla relata di notificazione e dalla visura anagrafica, prodromiche al successivo deposito presso la casa comunale[,] emergeva, pacificamente[,] la nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento, essendo stata posta in essere la notificazione senza il rispetto delle disposizioni normative di che trattasi”.  3. Con il secondo moti vo si d enuncia: “### dell'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all'art. 360 c.p.c. n. 3 c.p.c.[,] letto [in uno al]l'art. 100 c.p.c. e [a]gli artt.  19 e 21 D.Lgs. 546/1992”. Sussiste “nel caso di specie concreto interesse, posto che a fronte della mancata notifica degli atti presupposti, l'odierno 4 ricorrente ave[va] necessità di ottenere l 'accertamento dell'ill egittimità della pretesa azionata in suo danno, di cui al pignoramento ricevuto dal datore di lavoro, con conseguente ammissib ilità del ricorso pro post o avverso le pretese in contestazione, di cui il #### aveva avuto conoscenza attraverso gli estratti di ruolo consegnat i dall'esatt ore, richiesti dopo la trattenuta dello stipendio accusata a seguito di ppt”.  4. Con il terzo motivo si denu ncia: “### dell'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.[,] letto in combinato disposto con l'art. 100 c.p.c. e gli artt. 2 946 e 2948 c. c.”. “Premessa la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento, nel caso di specie risultavano ampiamente maturati i termini di prescrizione previsti in materia di ### e ### e di diritti camerali”.  5. Nell'ordine di graduazione logica dei motivi, che compete a questa S.C impartire, assume priorità il secondo, che è fondato.  5.1. ### di ruolo non è impugnabile ad eccezione dei casi previsti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3-bis d.l. 21 n. 146 del 2021, come modificato dall'art. 10 D.Lgs. n. 110 del 2024.  5.1.1. Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-01, insegna che, “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, cond izione dell'azione avente natura ‘dinamica' che, come tale , può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fi no al momento de lla decisione; la citata disposizion e, dun que, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico 5 interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità med iante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fin o all'adunanza camerale opp ure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”. 
C. cost . n. 190 del 2023 h a dichiarato inammi ssibili le quest ioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost., atteso che eventuali modiche al sistema spetterebbero ad un interve nto legislativo. 
In sintesi, il contribuente ha interesse ad impugnare nei casi delineati dalla suddett a disciplina, o comunque qualora dimostri un effettivo bisogno di tutela.  5.2. Nel caso di spe cie, il contribuente ass olve l'onere di allegare e dimostrare la ricorrenza di un concreto interesse ad impugnare gli estratti di ruolo con le prodromiche cartelle, in ragione del subito pignoramento, proprio sulla base di tali titoli, di parte dello stipendio.  6. Può procedersi ad esaminare il primo ed il terzo motivo.  7. Fondat o è il primo, che si sottr ae all'eccezione d'inammis sibilità formulata in controricorso perché (di là d all'impre ciso riferimento, in rubrica, all'art. 143 cod. proc. civ., inapplicabile ex art. 60, ult. comma, DPR n. 600 del 1973) deduce con chiarezza la violazione delle norme sulla notifica ai cd. irreperibili assoluti, con conseguente assorbimento del terzo.  7.1. Non è qui in discu ssione la necessità - ritenuta dalla CTR - dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento , che può definirsi intermedia, in riferimento a cartelle pur in ipote si mai notificat e. Al riguardo, recente mente, questa S.C. ha compiutamente e splicitato il 6 principio, per vero già present e in giurisp rudenza, secondo cu i “l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all 'avviso di mora, costituisce atto rientrante ne l novero di quelli tassativame nte elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove no n impu gnato ne i termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidet to termine” ( Cass. n. 20476 del 2025).  7.2. Tuttavia, tornando “funditus” al caso di specie, la ### senza, per vero, alcuno specifico confronto con le puntuali doglianze del contribuente, assume essere stata a questi validamente notificata, “il 21 luglio 2016 con il rito de ll'irreperibil ità assoluta”, l'intimazione di pagamento ###, sulla base della “produzione”, da parte dell'### “della pertinente relata, della conseguente visura anagrafica e della documentazione attestante il successivo deposito presso la casa comunale”.  7.3. Dai documenti a fini di precisione ed autosufficienza fotoriprodotti in ricorso (pp. 13 e 14) e comunque ad esso altresì allegati, emerge che la condizione di “irrp[eribilità] assoluta dopo visura”, attestata dal notificatore nella relata del 19 luglio 2016 per notifica effettuata “in via degli ### 90 0 0171 Roma”, relata re cante, nella parte superiore, l'annotazione: “16.6.16[.] Si rich[iede] visura”, fonda su una visura storica per individu o del Comune di ### c he tuttavi a attesta la residenza di “### vivo residente ###“via degli ### n. 90/A”.  7.4. Ora, costituisce insegnamento di questa S.C. quello a termini del quale, “in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima d i effettuare la notifica secondo le modalit à previste, per gli ‘irreperibili assoluti', dall'art. 60, comma 1, lett. e), del 7 d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volt e a verificare che i l contribuente no n abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale” (Cass. n. 8823 del 2024). Le ricerche che il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono compiere sono, anzitutto, quelle anagrafiche, onde verificare nel Comune del domicilio fiscale l'esistenza di abitazione, ufficio o azienda. Invero - come recentemente puntualizzato - “il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosci uta, deve soltanto provvedere al deposi to dell'atto nella casa comunale ed all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato (in primo luogo [- notasi -] quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, at testazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso” (Cass. n. 14658 del 2024).  7.5. Nel caso di specie, allo stato, salve diverse evidenze che dovranno essere verificate d al giudice di merito in sede di rinvio, alla luce dell a relata e di tutti gli atti comunque relativi alla notifica, difetta l'indicazione di ricerche compiute in riferimento all'indirizzo di ### via degli ### 90, ove la notifica è stata tentata, constando anzi, in contrario, risultanza anagrafica, previamente acquisita dallo stesso notificatore ma non tenuta in considerazione dalla ### della residenza, e dunque presumibilmente dell'abitazione, del contribuente in quel di ### via degli ### n. (non 90, ma) 90/A.  8. Sulla base di quanto precede, ha errato la CTR nel ritenere valida la notifica dell'intimazione di pagamento n. ### in data 21 luglio 2016. 8 9. Ne consegue che la sentenza impugnata va “in parte qua” cassata con rin vio per nuov o esame, nel corso del qu ale il g iudice di me rito, nondimeno, dovrà tenere conto anche della regolarità d ella notifica di eventuali ulteriori atti di intimazione, di cui il controricorso (cfr. in part. p.  2) assume l'esistenza, siccome suscetti bili, essi pure di per sé soli, di rilevare alla luce dell'insegnamento poc'anzi ricordato (Cass. n. 20476 del 2025 cit.). All'e sito, dovrà detto giudice procedere alla defi nitiva regolazione tra le parti delle spese di lite, comprese quelle del grado.  P.Q.M.  In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sente nza impugnat a con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del ### in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese. 
Così deciso a ### lì 23 ottobre 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Crucitti Roberta, Salemme Andrea Antonio

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Giudice di Pace di Eboli, Sentenza n. 43/2026 del 21-01-2026

... colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra le condotte dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di _______________________________ N.R.G. 100/2024 legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (ex multis Corte di Cassazione, 30 giugno 2015, n. 13421). Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, il giudice di second e cur e, av eva ricost rui to la dinamica dell'incidente, evidenziando che non appariva credibile che i fatti si fossero svolti second o l e modalit à rappresentat e dall'attore , nonostant e i conducen ti avessero sottoscritto un verbale di constatazione amichevole dell'incidente (###. In base al ragionamento del Tribunale, affatto censurat o da l ### o Collegio , ogni valutazione sulla portata confessori a de l modul o C.I.D . de ve ritene rsi preclusa dall'esistenz a d i un'accerta ta incompatibil ità oggett iva tra il fat to, come descritto nello stesso documento, e le (leggi tutto)...

testo integrale

_______________________________ N.R.G. 100/2024 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EBOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di pace, Dr.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile n. 100/2024 ### vertente TRA ### (C.F.: ###), #### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), tutte rapp.te e difese dall'avv. ### come in atti #### (P. I.: ###), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difes a dall'Av v. Alfre do ### ucci S ch isa - (C.F.: ###), come in atti RESISTENTE NONCHÉ ### (C.F. ###) RESISTENTE/contumace #### danni da sinistro stradale. 
Conclusioni: ### in atti ### E ##### e ### con atto di ricorso notificato in uno a pedissequo decreto, hanno evocato in giudizio #### in persona del legale rappresentante p.t., e ### per ottenere il risarcimento dei danni a cose e alla persona subiti nel sinistro stradale verificatosi in data ###, alle ore 13:45 circa , i n ### i (SA ) all a Vi a dei ###intersezione Via del ### Hanno dedotto le istanti che nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi indicate, l'autovettura ### tg. ### di proprietà del convneuto ### e dallo stesso condotto (assicurata per la r.c.a. con la ### S.p.a.) di ripartire da posizione di fermata in Via del ### e, _______________________________ N.R.G. 100/2024 nell'effettuare manovra in retromarcia finalizzata all'immissione nel flusso veicolare di via dei ### ometteva di concedere la dovuta precedenza all'autovettura #### tg. ### di proprietè di ### e dalla medesim a condotto (assicurata per la R.c.a. con ### regolarmente marciante su detta arteria pubblica; che per effetto dell'urto l'autovettura #### tg. ### subiva danni come descrit ti in ric orso quantific ati o in € 2.200 ,00; me ntre la conducente/proprietaria (### e le passegger e (### e ### re ### ), riportava no lesi oni fisi che, co me in atti docuemtate; che risultati vani i tentativi di definizione amichevole della vertenza, concludevano come in atti; vinte le spe se e compet enz e di lit e con attribuzione all'avvocato antistatario. Si costituiva ### in persona del legale rappresentante p.t., che contesta va integralmen te l'avver so dedot to sia in ordina all'an che al quantum debeatur per le ragioni indicate in compar sa di costituzione a cui si rinvia anche in ordine alle conclusioni ivi riportate. Alla udienza a trattazione scritta del 13/11/2025, già acquisita la documentazione prodotta ed escusso il teste ammesso, il giudicante, sulle conclusioni dell parti come rassegnate in atti, tratteneva la causa per la decisione assegnando ulteriore termin e di giorni 60 per note conclusionali.  ******************* 
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di ### che sebbene risulta regolarmente evocato in giudizio non si è costituito. 
Sempre in via preliminare, rileva il decidente che le ricorrenti prima di promuovere il presente giudizio hanno provveduto a costituire in mora tramite Pec del 10/10/2023 ###ni S.p.a., distributore in ### delle polizze di ### e rappresentante della stessa nella gestione dei sinsitri, come da documentazione in atti, assolvendo in tal modo all'onere di cui all'art. 145 D.lgs. n. 209/2005. 
Passando al merito, osserv a i l decident e c he la ricostruz ione dei f at ti è rimasta affidata all'unico teste escusso, ### che questo decidente non ritiene affatto attendibile per le ragioni di seguito indicate. 
In primis, il predetto testimone alla udienza di escussi one del 07/04/2025, dichiarava, sott o i l vincol o de l giuramento , d i no n av er r eso al tre testimonianze relative a sinistri stradali negli ultimi cinque anni; circostanza questa chè è stata seccamente smenitita dalle risultanze della banca dati ### offerte in produzione di parte conveuta da cui è dato evincere che il predetto teste ha reso altre due deposizioni nei sinistri stradali del 26/01/2021 e del 22/05/2019. Allarmante è il fatto _______________________________ N.R.G. 100/2024 che nel sinistro del 2021 ### indicato come testimone oculare dei fatti confermav a l a tes i dell'allor a danneggiato , tal e ### e ### , gi à not o al ### atteso ch e i n altr o sinsit ro strad ale del 16/09/2 016 il prede tto era alla guida dell'autovettura del ### tg. ### quando ebbe ad investire l'odierna ricorrente /trasportata ### a e i l d i le i marit o Cic ia ### (rapporto di coniugio documentato da certificato di matrimonio in atti). Guarda caso ### qualche anno prima del sinistro oggetto di causa, avrebbe egli stesso investito una delle odierne trasportate. 
Questo decidente non può non condivider e l e incongruen ze document ate dalla compagnia convenuta, come il dato altrettanto allarmante che sempre dagli esiti di consultazione della banc a dat i Iva ss , è em erso c he i protago nisti della vicenda (ricorrenti e resisitente) portata al vaglio del decidente, sono ripetutamente coinvolti in molteplici incidenti stradali. 
In particolare, è emerso che l'autovettura #### tg. ### di proprietà della odierna ricorrente ### a er a danneggiat a anc he in precedente sinistr o de l 17/09/201 9 i n c ui l'eve nto di da nno era ascr it to a responsabi lità di ### indicato come responsabile civile anche nel presente giudizio. 
Ed ancora, la odierna ricorrent e /trasportat a, ### no ### ica risulta danneggiata/terza trasportata anche nel sinistro del 28/06/2019 insieme all'odierno convenuto/resistente ### nonché danneggiata nel sinistro multiplo del 16/09/2016, quale conducent e dell a vettur a ### JH risult ata di propri età del marito #### danneggiante ### tg. ### oggi di proprietà dell'odierno resistent e ### e ### ) risul ta coinvol ta in un alt ro sini stro str adale del 04/11/2020 nell'ambito del quale figurava come veicolo danneggiato ed intestato a ### o (marit o dell a odiern a ricorrent e ### o ### . ### risulta coinvolto i ben n. 10 sinsitro stradali tra cui spicca quello del 12/03/2022 (sinistro multiplo), nel quale il ### figura quale danneggiato insieme al ### a ### . E ' emer so infatt i, che il vei colo del ### responsabile del sinistro ai danni delle sigg.re ### e ### fino a poco prima dell'investimento era di proprietà di ### marito dell'investita sig.ra ### ossia fino al 16/10/2018 (come da visure allegate agli atti). _______________________________ N.R.G. 100/2024 Nel casellario infortuni dell'### risultano annotati n. 4 sinistri stradali a carico delle trasportate ### e ### e ben n. 7 a carico della conducente proprietaria ### Non pare superfluo evidenziare ch e l'inaffidabilit à de l test e è emer sa an che dal racconto piuttosto scarno e lacunoso da egli fornito. 
Il teste benchè abbia detto di aver assisito de visu all'incidente non è apparso di riferire la direzione di marcia del veicolo ### che vedeva transitare in via dei ### nè ha detto nulla sulla posizione dei veico li su lla carregg iat a al momento dell'impatto nè tanto più in posizone di quiete post urto; circosta quest'ultima utile a capire anche l'entità dell'impatto ste sso che eb be a cagi onare l es ioni a tre occupanti . I l racco nto del te st e è s carno an che in pu nto di descr izione, benchè minima, dei danni subiti dai veicoli coinvolti (non bisogna essere degli esperti del settore per notare danni visibili, come ad es. ammaccature, rotture, graffiature ecc.); è singolare ch e abbi a riferit o d i dann i all e part i meccani che all'A udi se nza però fornire più precise informazioni da cui desumere la circostanza. 
Agli atti del giudzio non vi è neanche una foto ritranete i danni riportati dal veicolo ####; ed il decidente vede co n sospe tto il man cato interv ento d elle autorità considerato che il sinsitro de quo avrebbe procurato lesioni fisiche ai tre occupanti e non solo danni a cose. 
Ed ancora, osserva il decidente che il veicolo che procede in retromarcia da una posizione di sosta non ha un'accelerazione tale da determinare danni di tipo diretto come quelli lamentati dalle ricorrenti. 
Un ultimo cenno per dire che in siffatto quadro probatorio si palesa irrilevante sia il modulo di constatazione amichevole di incidente (c.d. Cai) sia la documentazione medica versata in atti. 
Riguardo al primo valga il richiamo ad arresto della giurisprudenza di legittimità di seguito riportata (Cassazio ne civi le, sez. VI, ordin anza 15/06/2 016 , n. 12 370) a mente del quale se la dinamica non convince il Cid è irrilevante. La quarta sezione civile, infatti, richiamando la propria uniforme giurisprudenza , puntualizza che, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra le condotte dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di _______________________________ N.R.G. 100/2024 legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (ex multis Corte di Cassazione, 30 giugno 2015, n. 13421). Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, il giudice di second e cur e, av eva ricost rui to la dinamica dell'incidente, evidenziando che non appariva credibile che i fatti si fossero svolti second o l e modalit à rappresentat e dall'attore , nonostant e i conducen ti avessero sottoscritto un verbale di constatazione amichevole dell'incidente (###. In base al ragionamento del Tribunale, affatto censurat o da l ### o Collegio , ogni valutazione sulla portata confessori a de l modul o C.I.D . de ve ritene rsi preclusa dall'esistenz a d i un'accerta ta incompatibil ità oggett iva tra il fat to, come descritto nello stesso documento, e le conseguenze del sinistro nelle modalità accertate in giudizio. 
Riguardo alla seconda , v a dett o ch e i l certifica to medi co, rilasci ato dal medico pubblico a conclusione della visita , è att o ricognitivo , dichiarati vo e valutati vo in quanto accerta lo stato di salut e de l paziente , enunciando ne la ### patologia da cui è affetto e formula una prevision e ci rca il dec orso d ella stessa nonché il periodo di cura e riposo di cui il paziente ha bisogno; di conseguenza ha valore di prova storica, ma limitatamente al fenomeno ch e i n que l moment o il medico ha constatato ed accertato (nel nostro caso, solo astrattamente riferibile alla "giornata del 02/10/2023"). Del tutto inutile, in tale contesto, è la Ctu essendo pacifico in giurisprudenza che tale strumento non può avere una finalità esplorativa, alla ricerca di elementi o circostanze non provate, al fine cioè di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o per colmare eventuali carenze probatorie, ma deve solo aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti al giudizio o nella soluzione di questioni ch e comporti no specif iche conos cenze te cniche (tra tante, Cass. civ. sez. III, sent. 06/06/2003, n. 9060). 
In definitiva, alla luce delle risultanze di causa e dei molteplici dubbi epressi dal decidente non è possibile affermare, in tutta tranquillità, che i lamentati danni siano riconducibili al dedotto incidente stradale. 
Le considerazioni che precedono impongono la trasmissione immediata degli atti ex art. 331 c.p.p. alla Procura delle Repubblica di ### affinché detto ### voglia valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari nell'ipotes i d i verifica della sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti. 
Le spese di lite seguono inevitabilmente la soccombenza in ossequio al disposto di cui al novellato art. 92 C.p.c. che consente al giudice di compensare parzialmente o _______________________________ N.R.G. 100/2024 per intero le spese di lite solamente se vi è “soccombenza reciproca” ovvero nel cas o d i “assol uta nov ità de lla questi one trattat a o mutamento de lla giurisdizione rispetto alle questioni dirimenti” (v. D.L. 12/09/2014, n. 132 convertito con modif.  dalla legge 10/11/2014, n. 162); circostanza queste che esulano dalla fattispecie in esame. Esse pertanto, vengono liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55/14 e poste a totale carico delle ricorrenti soccombenti; mentre occorre dichiarare il non luogo a provvedere nei confronti di ### in difetto di costituzi one del predetto.  P.Q.M.  Il Giudice di pace di ### definitivamente pronunciando in ordine alla domanda avanzata da #### e ### nei confront i d i #### es ### nce Se, in per sona del legale rappresentante p.t., e ### con atto di ricors o ritualment e notificato, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: a) rigetta la domanda; b) condanna le ricorrenti alla rifusione in solido in favore della convenuta resistente delle spes e d i giudizio , c he liqui da ai s ensi dell' art . 91 c .p. c., in co mplessivi € 1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, I.v.a. e C.n.a., come per legge; mentre occorre dichiarare il non luogo a provvedere nei confronti di ### in difetto di costituzione del predetto; c) visto l'art. 331 c.p.c., dispone a cura della ### la trasmissione immediata di copia degli atti e del presente provvedimento alla ### della Repubblica di ### perché il detto ### voglia valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessar i nell'ipotes i d i verific a dell a sussist enz a di fattispecie penalmente rilevanti. 
Così deciso in ### lì 20/01/2026 

Il Giudice
di pace (Dr.ssa ###


causa n. 100/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria De Vecchi

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1959/2024 del 06-11-2024

... responsabilità di risultato sulla base di un criterio di graduazione delle relative funzioni dirigenziali. Inoltre, l'art. 24 del DLgs 165/01 assegna alla contrattazione collettiva il compito di determinare il trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, fissando al comma 3 il principio di onnicomprensività, prevendendo che il trattamento economico individuato sia da ritenersi per tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal decreto nonchè per qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio (Cass. Civ. Ord. n. 91/2019). La giurisprudenza di legittimità, ha precisato che l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 c.c., oltre ad essere sancita dal citato art. 19 DLgs 165/01 “discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 del soggetto a ricoprire un incarico (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Cosenza Sezione Lavoro Il Giudice del ### Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4074/2022 R.G. 
TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. #### Ricorrente E ### rappresentato e difeso dagli avv. ### e ### Resistente OGGETTO: retribuzione.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato ### conveniva in giudizio l'ASP di ### chiedendo “1) Accertare e dichiarare che il ### dal 19.04.2013 ad oggi, svolge le funzioni di ### della gestione organizzativa per il sistema rapido d'allerta per gli alimenti destinati al consumo umano, quale responsabile della piattaforma elettronica interattiva ### del ### B dell'### di ### come ### di ### 2) ### e dichiarare che l'attività sopra indicata Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 espletata, ai sensi dell'art 27 del ### del 2000 e del successivo art 18 del ### 2016_2018 configura un incarico di natura fiduciaria integrante, secondo le definizioni ### l'### sino al 31.12.2019 e l'###à per come indicato dall'Art 18 comma 2 capoverso a) dal 01.01.2020 ad oggi; 3) Per l'effetto condannare l'### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore resistente, al versamento in favore del ricorrente, per il periodo di cui in premessa degli importi per come individuati dall'Art 91 del ### 2016-2018 oltre agli accessori, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. 
Si costituiva l'ASP eccependo la nullità del ricorso per mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”, risultando il ricorso presentato per il riconoscimento della retribuzione di risultato ex art. 91 ### 2016 - 2018 o per la condanna dell'A.S.P. al pagamento della diversa “somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”, senza identificazione del titolo in base al quale tale diversa somma dovrebbe essere riconosciuta . 
Eccepiva poi la prescrizione e nel merito rilevava l'infondatezza della domanda sul presupposto che non era stato mai conferito al Dott. ### né l'incarico professionale di alta specializzazione ex art. 18 comma 1 par. II, lett. b) ### 2016- 2018 (per il quale il ricorrente ritiene di avere diritto alla retribuzione di posizione pari ad € 6.500 annui ex art. 91 del ### 2016 - 2018, calcolati dal 19.04.2013 al 31.12.2019), né l'incarico professionale di altissima professionalità a valenza dipartimentale ex art. 18, comma 1, par. II, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 lett. a1 (per il quale il ricorrente ritiene di avere diritto alla retribuzione di posizione pari ad € 12.500 annui ex art. 91 del C.C.N.L. 2016 - 2018, dall'1.01.2020 ad oggi).  ### contabile ,all'esito del deposito della consulenza e del deposito delle note ex art.127 ter cpc , la causa veniva decisa. 
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità della domanda. 
Si premette in diritto che per costante giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “Nel rito del lavoro, per aversi nullita' del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non e' sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma e' necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso”. 
Ebbene, nel caso di specie, il ricorso introduttivo del giudizio, non risulta, pertanto, carente della esposizione dei necessari elementi di fatto su cui la domanda giudiziale si fonda né delle ragioni di diritto poste alla base della richiesta di declaratoria di condanna del datore di lavoro. 
Va rammentato, invero, che ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., il ricorso è nullo se è completamente omesso il petitum, se risulta assolutamente incerto, ovvero se manca completamente l'esposizione dei fatti costitutivi della pretesa. Come detto, nel caso di specie, il petitum e la causa petendi sono stati Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 sufficientemente esposti. 
Passando ora ad esaminare il merito della vicenda si osserva come il ricorrente rivendica in primo luogo l'accertamento e la declaratoria che l'attività espletata, ai sensi dell'art 27 del ### del 2000 e del successivo art 18 del ### 2016_2018 configura un incarico di natura fiduciaria integrante, secondo le definizioni ### l'### sino al 31.12.2019 e l'###à per come indicato dall'Art 18 comma 2 capoverso a) dal 01.01.2020 ad oggi; ###. 18 del C.C.N. L. 2016 - 2018 prevede che l'incarico professionale di altissima professionalità “è un'articolazione funzionale che assicura prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici; è conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico” e suddivide gli incarichi di altissima professionalità “sulla base dell'ampiezza del campo di attività di riferimento, si distinguono a loro volta in: “a 1) incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale: si tratta di incarico che, pur collocato funzionalmente all'interno di una struttura complessa, rappresenta un punto di riferimento di altissima professionalità per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnicoprofessionali per l'intero dipartimento, all'interno di ambiti specialistici; a 2) incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa: si tratta di incarico collocato all'interno di una struttura Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 complessa, che rappresenta un punto di riferimento di altissima specializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnicoprofessionali per le attività svolte nella suddetta struttura o di strutture tra loro coordinate, nell'ambito di specifici settori disciplinari”.  ###. 18 comma 1, par. II, lett. b), parimenti, prevede che l' incarico professionale di alta specializzazione “è un'articolazione funzionale che - nell'ambito di una struttura complessa o semplice - assicura prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze per le attività svolte nell'ambito della struttura di appartenenza. È caratterizzata da funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico”. . 
Parte ricorrente adduce a fondamento della sua richiesta : di essere ### con anzianità di servizio ultraquinquennale assunto, a decorrere dal 16.10.1992, alle dipendenze dell'ASP di ### con rapporto di lavoro in esclusiva e con assegnazione all'### B del ### deputata all' “### della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati” ; che, a seguito del pensionamento del ### con nota nr 737 del 19.04.2013, veniva Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 identificato, dal ### dell'### dell'ASP di ### quale “### di Contatto” per gli ### di allerta e come tale comunicato agli ### per la ### della ### anche con successiva nota del 16.05.2013 che, con nota prot. nr 1254 del 25.07.2013, il Direttore dell'### al fine di uniformare le procedure per la gestione del sistema delle allerte, indicava alle diramazioni territoriali dell'### le linee guida da seguire a livello ### al verificarsi delle ipotesi di allerta prescrivendo che “ nel caso di attivazione di un ### d'### nell'ASP di ### il ###. ### ne coordinerà lo svolgimento mantenendo i rapporti con la ### “ ; che, con nota del 31.10.2014 prot. nr 1643, l'odierno ricorrente veniva confermato dal ### del ### di ### dell'ASP di ### dalla ### e dal ### dell'### B dell'ASP di ### quale referente ### del “ ### e Mangimi” c.d. SARAM, dell'### B dell'Asp di ### con impegno a rendersi reperibile per 1h/ die tutti i giorni feriali ed a garantire i turni di reperibilità per h/24 nelle giornate di sabato e un turno di reperibilità h/24 per i festivi oltre che ad accedere almeno tre volte al giorno al sistema di allerta regionale ; che con proposta di delibera del 22.06.2015 il Direttore del ### di ### dell'### di ### unitamente al ### dell'### dell'### B, alla luce delle attività demandate al ### dalla normativa comunitaria ( ### Ce 178/2002 e nr 16/2011) e da quella interna ( ### del 24.01.2008), intese ad organizzare ed armonizzare il servizio di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 allarme rapido per gli alimenti ad uso umano ed i mangimi ad uso animale, sul presupposto che “ il suddetto sanitario esercita tale ruolo dal mese di Settembre 2013 ed ha organizzato e coordina la rete aziendale costituita, inoltre, da vari punti di contatto territoriali ( n.6. su ex ### 4 su ex ASL di ### 4 su ex ASL di ### 4 su ex asl di ### no )” consigliavano di confermare, in favore del dr ### l'incarico di ### di ### e ### del ### di ### degli alimenti di “### B” del ### dell'Asp di ### in adempimento al ### Ce 178/02, all'accordo ### del 24.01.2008 e al ### CE 16/2011 ; che, con nota prot. nr 219640/### del 03.07.2017, la ### per le attività ### del ### di ### della ### alla luce dell'istituzione del portale ### quale unico strumento di notifica per le allerte ### ed ### sin dal mese di novembre 2016, invitava tutti i ### dei ### delle ### “B” e “C” e dei ### a designare “la figura del responsabile e del sostituto” per ogni area e per ciascuna ASP incaricato alla gestione del portale ### con il ruolo di “ ### e Creator” al quale affidare poi le credenziali per gestire sulla piattaforma la trasmissione delle notifiche di allerta secondo i tre livelli indicati dalla normativa; di aver continuato, in possesso delle previste credenziali,a svolgere il ruolo di referente del servizio gestendo sia livello dipartimentale, riferito al servizio veterinario dell'### B, che a quello regionale, tutte le segnalazioni ricevute; che con nota del 25.01.2018 prot. 26796, il ### ad acta per l'attuazione del piano di rientro della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 #####lo aveva reclutato per la collaborazione con la ### in ordine alla gestione delle allerte alimentari a livello regionale afferenti non solo quelle del distretto di appartenenza ma anche quelle dell'### C del ### e del ### ; che, con comunicazione del 10.09.2018 prot nr ### il direttore dell'U.O.C. ### dell'### B dell'Asp di ### in risposta alla ricevuta nota nr ### del 05.09.2018, proponeva , il riconoscimento dell'incarico di ### per il ### riguardante la gestione operativa del sistema ### piattaforma interattiva per il sistema rapido di allerta per gli alimenti destinati al consumo umano, con valenza provinciale, attività da lui svolta che, con nota del 09.10.2019 prot nr ###, il sostituto del ### dell'### B dopo aver rappresentato un dettagliato report delle attività svolte dal ### , proponeva nuovamente il conferimento dell'incarico di ### per la gestione operativa del sistema ### acronimo di ### for ### and ### riguardante il delicato settore del flusso delle informazioni sanitarie attraverso la piattaforma interattiva per il sistema di allerta rapido per gli alimenti destinati al consumo umano, attività da lui svolta ; che, con nota del 29.01.2021 prot nr ###, il sostituto del ### dell'### B ancora una volta proponeva la riorganizzazione del ### di ### degli ### di ### alla luce della normativa di riferimento del settore e degli obiettivi assegnati ravvisando al necessità di affidare, attraverso incarichi di ### ai Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 sensi dell'art 18 del ### di categoria anche la gestione operativa del sistema ### piattaforma interattiva per il sistema di allerta rapido per gli alimenti destinati al consumo umano, reiterata in data ### ; che, con DCA nr 92 del 28.06.2021 la ### ha recepito integralmente l'### tra il ### le ### e le ### autonome di ### e ### sul documento recante le linee ### per la gestione operativa del ### di ### per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti” Rep. ###. 50/CSR del 05.05.2021 laddove sono analiticamente indicate le figure professionali e le attività da svolgere ; che nell'arco dei periodi indicati e dunque a decorrere dal 2013 aveva svolto i compiti propri dell'incarico affidatogli, quale “ punto di contatto” così come definito dall'art 3 del DCA nr 92 del 28.06.2021 la ### controllando più volte al giorno, compresi i giorni festivi, il sito delle ### attivando le varie procedure al verificarsi delle ipotesi di allarme, provvedendo al monitoraggio della catena di distribuzione dei prodotti oggetto di segnalazione, gestendo e garantendo per l'appunto il servizio a livello dipartimentale; che a fronte dell'inerzia del datore di lavoro con pec del 02.02.2022 ( prot nr 22869) l'odierno ricorrente invitava l'### resistente alla formalizzazione degli incarichi assegnati e svolti secondo i profili di ### ed ### richiesta successivamente reiterata dallo scrivente in data ### ( prot nr 54023) entrambe, purtroppo, mai riscontrate . 
Parte convenuta non contesta di fatto lo svolgimento da parte del ricorrente delle attività di cui sopra , peraltro provate documentalmente dalla copiosa Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 documentazione ,ma si limita a dedurre la mancanza di una verifica da parte del collegio tecnico e l'insussistenza dei requisiti di cui all'art.19 del citato ccnl recante i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali . 
Entrambi tali elementi di natura meramente formale non incidono sostanzialmente sulla natura dell'attività svolta dal ricorrente e quindi sulla sussumibilità della stessa nell'ambito degli incarichi per come richiesti. 
Le mansioni svolte per come documentate sono probanti di una tipologia di incarico di alta specializzazione sino al 2019 e di altissima specializzazione per come emerge dalle proposte fatte dai responsabili delle UOC di appartenenza succedutisi (cfr allegati 8,9,10,11 di parte ricorrente recanti la specifica descrizione delle attività svolte dal ###. 
La domanda sul punto va dunque accolta. 
Parte ricorrente chiede poi la condanna dell'### di ### al versamento in favore del ricorrente, per il periodo di cui sopra degli importi per come individuati dall'Art 91 del ### 2016- 2018. 
Detta domanda non può trovare accoglimento non potendo trovare applicazione nè l'art. 36, nè l'art. 52 del DLgs n. 165 del 2001 ; per i dirigenti del comparto sanità occorre applicare l'art. 19 del medesimo decreto legislativo a mente del quale “Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile”. 
Oltre al citato ed evidente sbarramento. occorre considerare che l'art. 15 del DLgs n. 502 del 1992 prevede che la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. Spiega, poi, che l'attribuzione del trattamento economico accessorio è correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità di risultato sulla base di un criterio di graduazione delle relative funzioni dirigenziali. 
Inoltre, l'art. 24 del DLgs 165/01 assegna alla contrattazione collettiva il compito di determinare il trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, fissando al comma 3 il principio di onnicomprensività, prevendendo che il trattamento economico individuato sia da ritenersi per tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal decreto nonchè per qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio (Cass. Civ. Ord. n. 91/2019). 
La giurisprudenza di legittimità, ha precisato che l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 c.c., oltre ad essere sancita dal citato art. 19 DLgs 165/01 “discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. Civ. n. 21565/2018). Per cui se l'inquadramento dei dirigenti è unico e la distinzione del personale con qualifica dirigenziale si fonda sulla tipologia dell'incarico conferito non è più possibile operare un raffronto per giungere ad individuare quale sia la qualifica superiore e quale inferiore. (Ord n.ri ###/19, ###/19, 26618/19, 28030/18, 9879/17 584/16, 16299/15 e 15577/15) . 
In definitiva, l'assetto normativo e contrattuale non consente di estendere alla dirigenza in generale e, a quella medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro di natura non dirigenziale come l'art. 2103 c.c. e l'art. 52 del Dlgs n. 165/2001. 
Se dunque è provato l'inadempimento posto in essere dall'ASP nell'attivazione delle procedure previste per attribuzione dell'incarico corrispondente alle mansioni svolte, tuttavia la violazione dell'obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi se non legittima il dirigente medico interessato a chiedere l'adempimento di tale obbligazione, lo legittima a chiedere il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. 
Orbene parte ricorrente nelle note depositate in data ### ha insistito nell'accoglimento integrale della domanda di parte ricorrente di liquidazione per qualsiasi titolo, indennitario o risarcitorio, per l'attività prestata e documentata facendo leva sui principi sopra detti. 
Non può non rilevarsi come la richiesta di liquidazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 delle indennità connesse alle mansioni svolte a titolo risarcitorio costituisce mutatio libelli, domanda nuova e come tale inammissibile neppure con il consenso della controparte - esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito - (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6728 del 08/03/2019). 
Si ha domanda nuova, per modificazione della causa petendi, quando il diverso titolo giuridico della pretesa, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere originariamente . 
La domanda dunque sul punto va rigettata. 
Il rigetto di tale capo della domanda esime questo giudice dal valutare l'ulteriore eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. 
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite. 
Le spese di CTU rimangono a carico di entrambe le parti in solido.  ### che l'attività svolta dal ricorrente , ai sensi dell'art 27 del ### del 2000 e del successivo art 18 del ### 2016_2018 configura un incarico di ### sino al 31.12.2019 e l'### per come indicato dal 01.01.2020. 
Rigetta nel resto la domanda. 
Compensa le spese di lite. 
Pone a carico delle parti, in solido, le spese di CTU liquidate come da separato decreto.  ###6.11.2024 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024
Il giudice Dott.ssa ### D.ferrentino Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024

causa n. 4074/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Silvana Domenica Ferrentino

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Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 244/2019 del 07-03-2019

... adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna (cfr. Cass. 25 febbraio 2004, n. 3803; Cass. 12 dicembre 2001, n. 15687; Cass. 3 aprile 1997, n. 1869; Cass. 16 febbraio 1996, n. 1199; Cass. 20 gennaio 1995, n. 620; Cass. 29 novembre 1994, n. 10201 e Casa. 8 giugno 1994, n. 5546, tra le tantissime). Deriva da quanto precede che, allorchè il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perchè ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - nega la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorchè assuma che, in realtà, gli altri convenuti siano responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti della domanda attrice. Perchè le ricordate argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese e (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di ### - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 834 del ### dell'anno 2010 e vertente TRA ### (C.F. ###) E ### D'### (C.F.  ###), in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ### D'### nonché ### in qualità di nonna paterna di ### D'### tutti elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell' avv.  ### che li rappresenta e difende giusta procura posta a margine dell'atto di citazione; E ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###) E ### (C.F.  ###), tutti in qualità di eredi di ### e ### tutti elettivamente domiciliati in ### a ####, via ### n. 26 presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; attori CONTRO ### (C.F./P.I. ###), con sede ###, in persona del ### legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta e difende in forza di procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta giusta delibera del ### n. 819 del 27.5.2010; #### (C.F. ###), elettivamente domiciliata in ####, via F. Nicotera n. 86, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; NONCHE' CONTRO ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###/A, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; convenuti ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 #### S.P.A., con sede ###### via ### n. 54, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ####, via ### 17, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura alle liti in atti; #### L'### (P.I. ###), con sede ###### via ### n. 13, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### e anche in via disgiuntiva dall'avv. ### giusta procure alle liti in atti; E ### S.P.A. (ora ### S.P.A.) (C.F./P.I. ###), con sede ###### in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura alle liti in atti; E ### S.P.A. (ora ### S.P.A.) (C.F./P.I. ###), con sede ###### in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv.  ### giusta procura alle liti in atti; E ### S.R.L., con sede ###### viale delle ### n. 16, in persona del legale rappresentante p.t.; terzi chiamati in causa #### S.P.A. (### S.P.A.) (C.F./P.I.  ###), con sede ###### in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura alle liti in atti; terza intervenuta ### risarcimento danni da responsabilità professionale.  CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.9.2018 in atti.  ### atto di citazione ritualmente notificato ### e ### D'### in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### ed ### D'### nonché #### e ### in qualità di nonni di ####, convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'### di ### (incorporante l'ASL n. 6 di ###, in persona ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### per sentirli condannare, in solido tra loro, previo accertamento delle loro responsabilità nella verificazione degli eventi, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, specificamente indicati in atto di citazione, da essi sofferti in conseguenza delle gravissime lesioni neurologiche riportate dalla piccola ### D'### al momento della nascita quantificate nella misura del 100% del danno biologico. 
A fondamento costitutivo delle loro pretese gli attori deducevano: - che, in data 3 febbraio 2003, ### giunta alla trentottesima settimana di gravidanza, si era recata presso l'### di ### di ### e ### per partorire; -che i sanitari intervenuti nel corso del parto, dottori ### (ginecologa di fiducia della partoriente) e ### (medico di turno), avevano omesso di procedere tempestivamente alla esecuzione di un taglio cesareo nonostante l'insorgenza di una “grave ipossia fetale”; -che, nel corso dell'espletamento del parto naturale, era stata praticata dai medici una errata manovra di ### la quale aveva aggravato le condizioni di vita del feto e della partoriente; -che, a seguito di tali complicazioni, in data 5 febbraio 2003, era nata la piccola ### D'### senza emettere alcun vagito; -che la bambina si era presentata immediatamente con salute compromessa poiché era caratterizzata da “cianosi…apnea, non reattiva” a causa della sofferenza fetale acuta perinatale subita con necessità di urgente ricovero presso il ### di ### dell'### di ### per sindrome post-asfittica; -che, nei primi giorni di vita, la piccola ### D'### a rischio vita, aveva presentato delle convulsioni e successivamente, per tutto il periodo di degenza durato circa due mesi, era stata sottoposta a continua ed intensa terapia farmacologica e fisioterapica mentre l'alimentazione veniva somministrata con sondino naso-gastrico per deficit della suzione; -che la bambina era stata ricoverata anche presso il ### di ### ed in altre strutture specializzate ove era stata sottoposta anche ad alcuni interventi chirurgici resisi necessari a cagione delle gravi menomazioni sopportate; - che la piccola ### D'### a causa delle condotte negligenti, imperite ed incaute dei sanitari intervenuti al momento del parto era affetta da “paralisi cerebrale infantile a tipo tetra paresi mista ipoposturale con elementi di rigidità e deficit visivo centrale” nonché da “ritardo mentale profondo, tetra paresi spastica ed epilessia, quali esiti di encefalopatia ipossico-ischemica perinatale”; -che, per tali eventi, gli attori, in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore ### D'### avevano sporto querela penale nei confronti dei medici e sanitari che avevano eseguito il parto presso l'### di ### di ### e ### -che il relativo giudizio penale si era concluso con sentenza del Tribunale di ### 147/2005 la quale aveva condannato i dottori ### ed ### per le condotte ad essi ascritte prevedendo altresì la loro condanna solidale, al pagamento, a titolo di provvisionale, di complessive euro 910.000,00 in favore degli attori, oltre alla refusione delle spese legali e processuali; - che tale sentenza di condanna era stata successivamente confermata dalla Corte d'Appello di ### (con sentenza n. 260/2007) e infine dalla Corte di Cassazione (con sentenza n. 2055/2009); -che, a seguito del parto, anche la partoriente, ### aveva subito gravi lesioni personali; ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 -che, in particolare, la manovra di ### effettuata in sala parto per far nascere la piccola ### D'### aveva cagionato all'attrice uno shock emorragico dovuto alla riapertura della ferita risalente al precedente parto cesareo avvenuto nel 1997 per “inerzia uterina” con conseguente rottura dell'utero; -che, a causa di ciò, la partoriente aveva subito un intervento chirurgico “laparatomico d'isterctomia sopracervicale con conservazione degli annessi” con successivo ricovero presso il ### di ### del nosocomio lametino ove la stessa rimaneva ricoverata fino al 7.2.2003 per poi essere ricoverata fino al 27.2.2003 nel ### di ### e ### della medesima struttura; -che all'attrice, durante un successivo controllo, era stato diagnosticato “un grave stato anemico con psico astenia e sindrome depressiva” con prescrizione di riposo, cure e assistenza continua per tre mesi a cui era seguita una sindrome ansiosa depressiva; -che, a causa delle gravi menomazioni sopportate e della situazione della figlia, ### era stata costretta a cessare l'attività commerciale da essa utilmente avviata; -che la responsabilità di quanto accaduto e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali residuati sulla piccola ### D'### e su ### nonchè dei pregiudizi subiti in proprio da tutti gli attori erano da attribuirsi a gravi errori ed omissioni professionali nell'esecuzione del parto presso il ### di ### Si costituiva l'### di ### (incorporante l'Asl n. 6 di ###, in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione di controparte perché mancante della prevista esposizione dei fatti e degli elementi di diritto; nel merito, contestava la responsabilità della struttura ospedaliera in relazione a negligenze dei sanitari deducendo l'infondatezza della domanda anche sotto il profilo del quantum dei danni lamentati. 
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda avversaria ovvero, in via subordinata, la limitazione della condanna a quanto ritenuto provato e di ragione con accertamento della percentuale di responsabilità dei singoli convenuti e condanna degli stessi al pagamento in via esclusiva delle sole somme di loro competenza, con vittoria delle spese di processo. 
Si costituita in giudizio anche la convenuta dott.ssa ### la quale, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa per la garanzia e/o la manleva la propria compagnia assicurativa e quella dell'ASP di ### ovverosia rispettivamente la ### s.r.l.  (collegata con la ### of ### e la G.B.S. s.p.a. ### (collegata con l'### s.p.a.); rilevava, nel merito, che la responsabilità dei sanitari coinvolti negli eventi era stata accertata con sentenza penale definitiva ma contestava la domanda di parte attrice con riguardo al quantum della pretesa risarcitoria e alla richiesta dei nonni in quanto, in tesi, non legittimati attivamente. Concludeva, in via principale, per la reiezione della istanza attorea nella misura avanzata dai ricorrenti, e, in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attrice, di condannare le compagnie assicurative ### s.r.l. (collegata con la ### of ### e G.B.S. s.p.a. ### (collegata con la ### s.p.a.) a tenerla indenne di tutte le conseguenze patrimoniali, i danni e le spese liquidate in favore degli attori; il tutto con il successo delle spese di lite. 
Resisteva in giudizio anche il dott. ### che, preliminarmente, domandava di essere autorizzato a chiamare in causa per la garanzia la propria compagnia assicurativa, ovvero le ### s.p.a. nonchè quella dell'ASP di ### ovverosia la ### s.p.a.  (collegata con la G.B.S. s.p.a. ###. Nel merito contestava il quantum del danno lamentato e il diritto risarcitorio dei nonni di ### D'### ritenendo satisfattiva la somma già versata dalle compagnie di assicurazioni a favore degli attori e chiedendo, in via principale, ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 il rigetto della domanda di parte avversa. In via subordinata, nell‘ipotesi di riconoscimento della dovutezza di ulteriori importi da corrispondere agli attori, domandava che le compagnie assicurative ### s.p.a. e ### s.p.a. (collegata con la G.B.S. s.p.a. ### fossero condannate a tenerlo indenne di ogni esborso e di ogni somma da esso corrisposta, con successo di spese processuali. 
A seguito di differimento e chiamata in causa si costituiva la ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., chiamata in causa dalla dott.ssa ### la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo di non essere stata parte di alcun contratto di assicurazione avendo svolto esclusivamente la funzione di broker assicurativo; di conseguenza, domandava l'estromissione dal giudizio con la declaratoria di non dover corrispondere nulla a favore degli attori nell'ipotesi di accoglimento della loro domanda neppure a garanzia e/o in manleva delle loro pretese nei confronti della dott.ssa ### per quanto quest'ultima fosse tenuta a corrispondergli, con vittoria di spese da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. 
Con comparsa di costituzione si costituiva la ### of ### in persona del legale rappresentante p.t., chiamata in causa dalla dott.ssa ### la quale eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione degli attori nonché la prescrizione dei loro diritti. Contestava altresì la domanda degli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto sia in relazione all'an che al quantum debeatur. Deduceva inoltre che la polizza ### doveva considerarsi a “secondo rischio” rispetto a quella stipulata dall'ASP di ### con la ### s.p.a.. Chiedeva, in ogni caso, l'applicazione di tutte le clausole contrattuali in termini di massimali di polizza, inoperatività per il caso di dolo o colpa grave, non copertura dei danni patrimoniali e delle spese di lite e peritali. 
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice o, in via di subordine, domandava venisse accertato e dichiarato che la polizza stipulata dalla dott.ssa ### era a “secondo rischio” e che, di conseguenza, essa poteva essere chiamata a garantire il medico solo oltre l'esaurimento del massimale della polizza stipulata dalla struttura sanitaria e che la polizza prevedeva in ogni caso un massimale. In via di ulteriore subordine e nel caso di accoglimento della domanda attrice, domandava di graduare ex art. 2055 c.c. la responsabilità della dott.ssa ### con quelle degli altri sanitari coinvolti e della struttura sanitaria convenuta in giudizio. 
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva anche la ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., chiamata in causa dal dott. ### la quale non contestava l'an della responsabilità del proprio assicurato ma il quantum dei danni lamentati. 
Evidenziava, poi, di aver già versato la somma di euro 350.000,00 all'### s.p.a. la quale in qualità di assicuratrice dell'ASP di ### aveva corrisposto agli attori l'importo di euro 1.400.000,00 e che, pertanto, essendo il massimale di polizza pari ad euro 516.000,00 residuava a suo eventuale carico solo la somma di euro 166.000,00. Chiedeva, pertanto, che la somma di euro 1.400,000,00, già pagata agli attori dall'### s.p.a., venisse riconosciuta come totalmente satisfattiva dei danni subiti dai ricorrenti con conseguente rigetto delle domande attrici; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda nei confronti del proprio assicurato dott. ### e della domanda di garanzia e/o manleva di quest'ultimo, chiedeva che la condanna venisse contenuta nei limiti del residuo massimale di polizza pari ad euro 166.000,00, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 
Si costituiva anche l'### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., quale chiamata in causa dai dottori ### ed ### la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della chiamata del terzo nei suoi riguardi perché assicurazione non legata ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 contrattualmente al momento dei fatti con i sanitari convenuti nel giudizio; eccepiva altresì la sua carenza di legittimazione passiva in quanto la polizza n. 0027/### stipulata con la Asl n. 6 di ### (poi incorporata dall'ASP di ### era stata ceduta da essa alla compagnia assicurativa ### s.p.a. a seguito di cessione del ramo di azienda. Evidenziava le condizioni contrattuali di polizza in termini di massimale e di franchigia. Nel merito non contestava l'an della responsabilità del proprio assicurato ma soltanto il quantum dei danni lamentati negando l'insorgenza di ogni diritto risarcitorio in capo ai nonni di ### D'### Concludeva, in via preliminare, perché fosse disposta la sua estromissione dal giudizio o affinchè fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva; nel merito, chiedeva principalmente che la somma di euro 1.050,000,00 già pagata agli attori (detratto il rimborso di euro 350.000,00 ottenuto dalla ### s.p.a.) fosse riconosciuta come totalmente satisfattiva dei danni subiti dai ricorrenti con conseguente rigetto delle domande attoree; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di manleva, chiedeva che la condanna della ### s.p.a. (quale impresa di assicurazioni ad essa subentrata nella titolarità della polizza siglata con l'ASP di ### venisse contenuta nei limiti del residuo massimale di polizza pari ad euro 4.111.986,71, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 
Non si costituiva invece la ### s.r.l. rimanendo contumace nel giudizio. 
Con comparsa ai sensi dell'art. 105 c.p.c. interveniva in giudizio la ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., quale cessionaria di contratti di polizza e di ramo di azienda dall'### s.p.a., che, in via preliminare, si associava alla richiesta di estromissione dal giudizio e di declaratoria del difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, rappresentando che in forza del contratto di cessione del ramo d'azienda e del contratto di polizza 0027/### essa interveniente era da considerarsi quale unica destinataria di qualunque residua pretesa risarcitoria per i fatti di causa. Eccepiva tutti i limiti contrattualmente previsti in termini di massimale e franchigia della polizza suindicata. Nel merito, si limitava a contestare le voci risarcitorie richieste dagli attori ed il quantum dei danni lamentati negando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni dei nonni di ### D'### Concludeva, in via principale, instando per la reiezione della domanda risarcitoria perché già soddisfatta a seguito del pagamento effettuato della somma complessiva di euro 1.400.000,00; in subordine e nel caso di accoglimento della domanda attrice, domandava di graduare ex art. 2055 c.c. la responsabilità dei medici e della struttura sanitaria convenuta in giudizio, nonché di graduare ex art. 1911 c.c. le rispettive responsabilità e di individuare le quote di ripartizione del danno tra ognuno dei civilmente responsabili. 
A seguito del decesso di ### (nonno materno di ### si costituivano in prosecuzione con comparsa del 2.12.2013 gli eredi ###### e ### i quali si riportavano a tutti i precedenti scritti difensivi e alle richieste, eccezioni e conclusioni ivi formulate dal proprio dante causa. 
Con comparsa depositata all'udienza del 19.9.2018 ###### e ### si costituivano altresì in prosecuzione a seguito del decesso di ### (nonna materna di ### quali eredi di quest'ultima insistendo in tutte le richieste eccezioni e conclusioni precedentemente formulate dall'originaria attrice. 
Nel corso del giudizio, in via istruttoria, è stata acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed è stata espletata CTU medico-legale sulle persone di ### D'### di ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 ### di ### D'### di ### D'### di ### di ### e di ### (con elaborato peritale redatto dal dott. ### depositato in ### il ###). 
La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, sulle conclusioni in epigrafe indicate, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.2018, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.  MOTIVI DELLA DECISIONE Ante omnia corre l'obbligo di precisare che la presente controversia è stata istruita da altri ### ai quali lo scrivente ### è subentrato solamente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.4.2016. 
Ciò doverosamente chiarito, va, in primo luogo, dato atto della legittimatio ad causam dei coniugi ### D'### e ### in rappresentanza dei figli minori ### D'### e ### D'### atteso che, per costante giurisprudenza, la proposizione dell'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito da un minore, mirando alla reintegrazione, alla conservazione o all'accrescimento del patrimonio del minore leso dall'atto dannoso, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e può essere pertanto proposta dal genitore esercente la potestà senza l'autorizzazione del giudice tutelare (v. per la giurisprudenza di legittimità Cass. Civ. 19.1.2012 n. 743, Cass. 28.2.1992 n. 2489; Cass. civ. 11.1.1989 n. 59; Cass. civ. 13.1.1981 n. 294; cfr. anche per la giurisprudenza di merito, ex multis, #### 9.9.2013 n. 17919; ### Trani, 14.5.2014 n. 854), occorrente invece per la successiva eventuale riscossione delle somme. 
Conseguentemente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata sul punto dalle parti convenute e dalla terza chiamata ### of ### Ancora in via pregiudiziale deve essere disattesa la contestazione sollevata dai convenuti ASP di ### dott.ssa ### e dalla terza chiamata ### of ### relativa all'indeterminatezza della domanda. 
Ed invero, in ordine alla presunta nullità dell'atto di citazione, si osserva che l'invalidità di cui all'art.  164 c.p.c. può essere riscontrata nelle sole ipotesi di omissione o di assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa. Sul punto la Suprema Corte ha costantemente precisato che “la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr.  Civ. n.3911/2001; Cass. Civ. n.4828/2006). 
Pertanto, nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, deve riconoscersi, nel rigettare la sollevata eccezione, la piena validità dell'atto introduttivo, il cui contenuto appare completo e sufficientemente determinato con riferimento a tutti gli elementi essenziali della domanda, in relazione ai quali, difatti, le parti eccipienti hanno potuto articolare le proprie argomentazioni, senza alcun pregiudizio delle proprie facoltà di difesa e del contraddittorio. 
Deve essere disattesa anche l'ulteriore eccezione spiegata dai convenuti e dalle compagnie assicurative terze chiamate e intervenute nel giudizio relative alla carenza di legittimazione attiva dei nonni di ### D'### alla tutela risarcitoria essendo ormai consolidato l'indirizzo della ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Suprema Corte che riconosce al congiunto ed al parente stretto del macroleso la legittimazione ad agire "iure proprio" contro il responsabile delle lesioni (vedi Cass. S.U. 9556/2002) Va infine esaminata, sempre preliminarmente, l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria opposta dai convenuti e dalle compagnie assicurative chiamate in causa.  ### è priva di fondamento e pertanto non può essere accolta. 
Al riguardo si osserva che, in via generale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale (nell'ambito della quale va ricondotta l'odierna azione) inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere. Al fine di determinare il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nella sfera del creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore. Va, peraltro, rilevato che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.. 
Nel caso all'esame il termine di prescrizione è da ritenersi decennale trattandosi di responsabilità contrattuale e può essere fatto risalire anche al giorno della nascita della piccola ### (avvenuta il ###) considerato che già in quel momento la produzione del danno si era manifestata all'esterno atteso che la nascitura presentava immediatamente dei segni di “cianosi, apnea…non reattiva”; conseguentemente il diritto al risarcimento del danno azionato dagli attori nel presente giudizio non può essere ritenuto in alcun modo prescritto atteso che al momento della notificazione dell'atto di citazione (avvenuta nell'anno 2010) ancora non erano decorsi i dieci anni necessari per considerare maturata la prescrizione del diritto risarcitorio dei ricorrenti. 
Conseguentemente vanno disattese le deduzioni sostenute dalle parti eccipienti che sembrano costruire l'eccezione di estinzione del diritto sul presupposto della qualificazione della responsabilità medica come avente natura extracontrattuale in assenza di uno specifico e formale contratto intervenuto tra gli interessati atteso che nella specie la domanda giudiziale è stata svolta nella vigenza di un orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte che ha considerato la responsabilità medica come avente natura e caratterizzazione contrattuale, con prescrizione decennale.  ### parte, soltanto successivamente ai fatti di causa ed all'introduzione della presente causa, sono entrati in vigore il ### “Balduzzi” (convertito il ### nella legge n.189/2012) e poi la ### (n. 24/2017 in vigore dal 2.4.2017) che partendo da una diversa qualificazione giuridica della natura della responsabilità del medico (aquiliana anziché ex contractu) individuano il termine prescrizionale in quello quinquennale anziché in quello decennale ordinario. Tuttavia vale il principio della irretroattività della legge scolpito normativamente nell'art. 11 delle disposizioni generali premesse al ###, considerato che le leggi anzidette sono entrate in vigore successivamente alla proposizione della domanda giudiziale e alla conseguente vocatio in iudicium. 
Segue il rigetto della spiegata eccezione di prescrizione della domanda attorea. 
Prima di passare funditus all'esame del merito delle domande di accertamento della colpa professionale e di quelle risarcitorie avanzate dagli odierni attori occorre rilevare che devono ritenersi necessariamente assorbite le richieste pregiudiziali e/o preliminari avanzate dai ricorrenti per ottenere la tutela “interinale” della pretesa risarcitoria azionata (recte: richiesta di emissione di provvisionale ex art. 278 c.p.c., richiesta di rilascio di fideiussioni, richiesta di deposito dei massimali, richieste di autorizzazione alla trascrizione della domanda giudiziaria e/o di pignoramenti, richieste di messa a disposizione di importi accantonati per T.F.R. in favore dei sanitari convenuti) anche perchè non più ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 sostenute da un interesse concreto ed attuale degli attori, considerata la presente pronuncia che va a regolare nel merito la controversia. 
Volgendo quindi al merito della res controversa ritiene il ### che siano fondate le domande di accertamento della responsabilità professionale dei medici convenuti (e conseguentemente della struttura sanitaria e quindi dell'ASP di ### formulate dagli attori e la domanda di risarcimento dei danni avanzata da ### e ### D'### in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ####, la quale comunque deve trovare accoglimento nei termini che si dirà; va invece respinta la pretesa risarcitoria formulata da ### e dagli eredi di ### e di ### in qualità di nonni di ### D'### Orbene, le domande che formano oggetto del presente giudizio traggono titolo dalla dedotta responsabilità dei medici e della struttura sanitaria (l'### di ### facente parte dell'ASL n. 6 di ### poi inglobata nell'ASP di ### convenuti in giudizio, per i danni che a diverso titolo sono derivati agli attori a seguito delle operazioni di parto di ### D'### eseguite sulla madre ### presso l'### di #### di ### e ### In particolare, con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori hanno dedotto, nei confronti dei convenuti, una responsabilità solidale di natura contrattuale o extracontrattuale, allegando, quale fatto costitutivo della loro pretesa risarcitoria la negligente, imperita ed imprudente condotta professionale tenuta dai convenuti dottori ### e ### durante la fase di travaglio e del parto per la nascita di ### D'### con particolare riferimento al carente monitoraggio da parte dei sanitari delle condizioni della partoriente e della sofferenza “intrapartum” del feto, alla mancata effettuazione di un tempestivo taglio cesareo, alla incauta manovra di ### effettuata sulla partoriente nonché alla carente efficienza organizzativa e materiale dell'### di ### Orbene, secondo la disciplina sostanziale della responsabilità medica, applicabile ratione temporis, formatasi per via giurisprudenziale prima dell'entrata in vigore della ### n. 189 del 2012, c.d. legge Balduzzi, e della recente disciplina legislativa introdotta con la ### n. 24/2017, c.d. ### entrambe applicabili solo ai fatti verificatisi dopo la loro entrata in vigore, in ragione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 delle ### la responsabilità del medico e dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova e i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa (v. anche Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.). 
Ciò posto deve rilevarsi che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità del medico trova titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi dell'art. 1218 c.c. e ss, (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 22/12/1999, n. 589). 
Ed infatti, gli approdi della giurisprudenza di legittimità, seguita pressoché costantemente ed uniformemente da quella di merito, hanno condotto all'affermazione di una responsabilità contrattuale derivante dalla fattispecie del cosiddetto contatto sociale da cui scaturisce ex lege, una serie di prestazioni e di obblighi specifici: lealtà reciproca, diligenza e perizia professionali, informazioni prima e durante il trattamento sanitario e perfino dopo la fine delle terapie. Una serie di obbligazioni dunque tra soggetti determinati e di contenuto specifico, dirette a soddisfare un interesse predefinito, e ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 non, o meglio, non solo l'interesse generico a non subire lesioni nella sfera dei propri diritti. Sotto l'aspetto degli obblighi e delle prestazioni, cioè, non sono rinvenibili differenze di rilievo a seconda che il rapporto nasca da un vero e proprio accordo negoziale diretto tra medico e paziente ovvero dal contratto intercorso tra quest'ultimo e la struttura sanitaria in cui il medico, a qualsiasi titolo, presta la sua attività (cfr., in tal senso ed ex permultis, Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, Cass. SS. UU., 1 luglio 2002, n. 9556 e Cass. 19 aprile 2006, n. 9085 Cass.; Cass. ### n. 577/2008).  ### parte, la giurisprudenza ha ormai da tempo elaborato un sistema ad hoc in materia di responsabilità medica, contrattuale o extracontrattuale che la si voglia considerare, nella prospettiva di rafforzare la tutela del paziente, soggetto debole per definizione. 
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova. 
Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 577/2008 hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (sul punto vedi anche Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005, 22894). 
Il paziente, dunque, non è tenuto anche a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; cfr. Cass., 21/6/2004, n. 11488). 
Quanto alla prova del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del medico-debitore e l'evento dannoso deve rilevarsi che un orientamento giurisprudenziale meno recente riteneva che quando la prestazione professionale da cui è derivato il danno non era di difficile esecuzione, la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie era idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione (res ipsa loquitur), spettando all'obbligato fornire la prova che la citata prestazione era stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi erano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr., Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141; Cass. 16 novembre 1988, n. 6220; 11 marzo 2002, n. 3492). 
Più specificamente, l'onere della prova era stato ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso era di particolare difficoltà e al paziente quali fossero state le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione era di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (cfr., Cass. 19 maggio 1999, 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335; 16 novembre 1988, n. 6220). 
La Suprema Corte con la nota sentenza pronunciata a ### n.. 577/2008 (peraltro confermata dalla giurisprudenza successiva cfr., Cassazione civile, sez. III, 20/04/2010, n. 9315; in senso conforme ### Un. civ., 11 gennaio 2008, nn. 576, 581, 582, 584; Cass. civ., 9 febbraio 2010, n. 2847) ha, invece, sostanzialmente superato la distinzione tradizionale tra obbligazione di mezzi e di risultato e la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, poiché tale dicotomia non può valere come criterio di distribuzione dell'onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario. All'art. 2236 c.c., non va conseguentemente ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 assegnata rilevanza alcuna ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, giacché incombe in ogni caso al medico dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del professionista, in relazione alle circostanze del caso concreto (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488). 
Ciò posto in termini di onere probatorio, va ulteriormente precisato che il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso(cfr. Cass. n. 16123 del 08/07/2010). 
Come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, in tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere, tuttavia, desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale (v. 
Cass., 9/11/2006, n. 23918).  ### consegue infatti alla prestazione negligente, ovvero non improntata alla dovuta diligenza da parte del professionista (e/o della struttura sanitaria) ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso.  ### la regola sopra ribadita in tema di ripartizione dell'onere probatorio, provati dal paziente la sussistenza ed il contenuto del contratto, se alla prestazione dell'attività non consegue il risultato normalmente ottenibile in relazione alle circostanze concrete del caso incombe invero al medico (a fortiori ove trattisi di intervento semplice o routinario) dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza che lo stesso ha impedito di ottenere. In presenza di risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura, che si ha non solo allorquando alla prestazione medica consegue l'aggravamento dello stato morboso o l'insorgenza di nuova patologia ma anche quando l'esito risulta caratterizzato da inalterazione rispetto alla situazione che l'intervento medico - chirurgico ha appunto reso necessario (v.Cass., 13/4/2007, 8826), e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, il medico e la struttura sono cioè tenuti a dare la prova che esso dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto. E laddove tale prova non riesca a dare, secondo la regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c., il medesimo rimane soccombente. 
Per quanto poi attiene alla posizione della struttura e del sanitario operante deve rilevarsi che la responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può derivare, a norma dell'art.  1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. E' irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (cfr. Cass. Civ. n. 9269/1997 e Cass. Civ. n. 10719/2000). 
Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che l'ente ospedaliero privato o pubblico risponde direttamente della negligenza ed imperizia dei propri dipendenti nell'ambito delle prestazioni sanitarie effettuate al paziente: in altri termini, l'ente ospedaliero è contrattualmente responsabile se il suo medico è almeno in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio. 
Le stesse ### della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 577/2008 hanno peraltro confermato che "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla ### senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria" (cfr., nello stesso senso Cass. 25.2.2005, n. 4058). 
In definitiva, deve ritenersi che l'obbligazione assunta, nei confronti del paziente, dal medico che abbia eseguito l'intervento vada qualificata in termini pressoché analoghi a prescindere dalla circostanza che quest'ultimo sia dipendente dalla struttura sanitaria in cui venga eseguito l'intervento ovvero sia il medico di fiducia del paziente in quest'ultima ricoverato. A questi fini è, infatti, sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsabilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su un professionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tali ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (cfr., Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007 n. 13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006). 
Riassumendo, è dunque onere di chi agisce per la colpa professionale dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese in suo favore dai medici e dalla struttura sanitaria, restando, invece, a carico di questi ultimi la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile. 
Nel caso di specie, con precipuo riferimento all'accertamento della responsabilità dei convenuti per gli eventi per cui è causa, deve rilevarsi che le parti attrici, ad eccezione dei nonni di ### D'### (giuseppe #### e ###, sono risultate parti offese ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 costituite parti civili nel procedimento penale a carico dei due ginecologi dottori ### e ### i quali sono stati condannati con sentenza passata in autorità di cosa giudicata per negligenza, imprudenza ed imperizia nell'esecuzione del loro operato oltre che al risarcimento in solido del danno sofferto dalle parti civili (da liquidarsi davanti al giudice civile) e alla corresponsione di una provvisionale di euro 910.000,00 e delle spese processuali (sentenza n. 147/2005 del ### di ### poi confermata dalla Corte d'Appello di ### con sentenza n. 260/2007 ulteriormente ribadita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. ###/2009 - vedi doc.ti 48-50 fascicolo di parte attrice). 
In merito all'autorità del giudicato penale in rapporto alla responsabilità civile ex delicto, va richiamato l'art. 651 c.p.p. il quale stabilisce verbatim che "la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato". 
In base alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (ex pluris v. Cass. n. 9235/2006, Cass. 3074/2001, Cass. n. 5925/2004), l'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto investite esplicitamente dalla decisione, ma anche le questioni che - sebbene non investite esplicitamente dalla decisionecostituiscano tuttavia presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa. 
Pertanto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dal giudice penale, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La sentenza del giudice penale, che ha pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato (Cassazione n. 23633/2014; cfr. anche Cass. n. 14921.2010: “qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile ..  una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti” ). 
Orbene nel vigente ordinamento, è operativo il principio secondo cui la condanna definitiva in sede penale vincola il giudice civile adito con azione restitutoria o risarcitoria, precludendo ogni ulteriore indagine sulla sussistenza e illiceità del fatto e sulla responsabilità del condannato, quando il fatto illecito sia comune alla fattispecie penale ed a quella civile (Cassazione n. 27412/2008). 
Nel caso che qui occupa, parte attrice ha promosso azione risarcitoria convenendo in giudizio la dott.ssa ### il dott. ### e la ASP di ### i medici risultano essere stati condannati - come detto - in via definitiva, in sede penale, per il reato loro ascritto, nonchè al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile, oltre al pagamento di una provvisionale di euro 910.000,00. 
Su tali basi, appaiono inconferenti le eccezioni e le richieste sollevate avverso la parte attrice dalla terza chiamata ### of ### In base alla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cassazione prima sezione civile n. 7138/2015) in caso di chiamata in causa del terzo, questi assume, per effetto della stessa chiamata, la posizione di ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 contraddittore nei confronti della domanda originaria solo se, in caso di azione risarcitoria, viene indicato dalla parte convenuta quale unico responsabile del fatto dannoso e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito. 
Nel caso in cui il terzo viene chiamato dal convenuto per esserne garantito, come nel caso di specie, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei confronti dello stesso una espressa ed autonoma domanda, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorchè conflittuali, in un unico processo (vedasi anche Cassazione n. 5057/2010). 
Il che non è stato nel caso di specie. 
I rapporti rimangono quindi distinti ed autonomi e come tali le eccezioni sollevate non riguardano l'accertamento della responsabilità penale dei convenuti e le eccezioni devono intendersi riferite esclusivamente al rapporto intercorrente nello specifico tra loro terzi chiamati ed il chiamante in garanzia. 
Su tali basi, quanto all'autorità del giudicato penale in rapporto alla responsabilità civile ex delicto, si ribadisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato nel processo penale ed il giudice civile è vincolato nella propria decisione per quanto riguarda gli elementi essenziali del fatto-reato ad egli devoluto quale illecito che determina la responsabilità risarcitoria o restitutoria (cfr. Cass. n. 23633/2014). 
Di conseguenza vanno affermate le responsabilità dei convenuti dottori ### e ### nella causazione delle gravi lesioni occorse a ### D'### e a ### Deve rilevarsi, inoltre, che la prova dell'an debeatur è stata comunque fornita dagli attori anche nel presente giudizio civile e ciò si afferma con particolare riferimento alla autonoma posizione dei nonni di ### D'### non costituitisi parte civile nel giudizio penale e dell'ASP di ### che è parte convenuta nella odierna causa sebbene, quale responsabile civile, non risulta essere stata citata né essere intervenuta nel processo penale conclusosi. 
Ebbene, nel compiere siffatto accertamento il ### può di certo avvalersi anche della documentazione proveniente dai processi penali svoltisi a carico dei dottori ### ed ### Tale documentazione assume infatti un valore di assoluto rilievo nel presente giudizio e ai fini di cui si è appena detto, facendo propria quell'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale “al di fuori dei casi di prova legale non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il giudice può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e, quindi, anche prove raccolte in un giudizio penale (ancorché conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato) esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale, senza essere vincolato dalla valutazione che ne abbia fatto il giudice penale” (cfr. Cass. sez. lav. n. 3447 del 13 maggio 2000). 
Inoltre, va precisato che l'impiego del materiale probatorio acquisito in sede ###si limita alla possibile utilizzazione delle sentenze ma si estende pure alle risultanze degli atti derivanti dalle indagini preliminari svolte dal pubblico ministero, le quali possono entrare a far parte dell'apparato probatorio mediante la produzione documentale delle parti nel rispetto dei relativi termini processuali e possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, “il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale” (vedi Cass. civ. n. 20335, 15 ottobre 2004). 
Ciò precisato, relativamente alla prova del rapporto contrattuale paziente - struttura e medici, fonte di responsabilità per l'eventuale inadempimento degli obblighi da esso discendenti, si rileva che l'esistenza del contratto/contatto intercorso tra l'attore e i convenuti oltre a non essere contestato da nessuna parte in causa risulta anche provata per tabulas dalla copiosa documentazione in atti (vedi doc.ti 2-11 fascicolo di parte attrice), da cui emerge il ricovero di ### presso l'### di ### di ### e ### in data ### e le successive operazioni di parto e post parto. 
Sicchè può ritenersi dimostrata sia la conclusione del contratto atipico di spedalità tra ### e la struttura convenuta sia il contatto sociale tra l'attrice ed i sanitari della struttura. 
Emerge inoltre ex actis che i medici convenuti erano all'epoca dei fatti dipendenti dell'### di ### e dunque dell'ASL n. 6 di ### successivamente inglobata dall'ASP di ### (vedi attestazioni di servizio fascicolo di parte attrice). 
Gli odierni attori hanno poi adempiuto, all'onere della specifica allegazione della natura dell'inadempimento contestato, consistente nella carenza di monitoraggio delle operazioni di parto, nella mancata tempestiva effettuazione del taglio cesareo al posto del parto spontaneo e nell'esecuzione su ### della rischiosa manovra di ### Dall'istruttoria e dai documenti di causa è emerso poi incontrovertibilmente che i dottori ### e ### non hanno adempiuto correttamente la prestazione medica insistendo nel parto spontaneo anziché nell'espletamento del parto con taglio cesareo senza rendersi conto delle condizioni di salute “intrapartum” ormai precarie di ### D'### che hanno determinato le gravissime lesioni neurologiche riportate dalla medesima praticando altresì la manovra di ### (al fine di favorire l'espulsione del feto e quindi la nascita di ### D'### su un soggetto (la partoriente ### già cesarizzato cagionando così uno shock emorragico con conseguente rottura dell'utero e necessità di immediato intervento chirurgico “laparatomico d'isterectomia sopracervicale con conservazione degli annessi”. 
Quanto appena detto è stato d'altronde acclarato non soltanto nelle richiamate sentenze penali che hanno riguardato i fatti di causa, ma anche nelle varie perizie espletate sia nei giudizi penali sia nel presente procedimento civile. 
In proposito il dott. ### perito del P.M. nell'ambito del procedimento penale svoltosi dinanzi al ### del ### di ### ha evidenziato che “l'instaurarsi di un travaglio patologico sub specie di rallentata progressione della dilatazione cervicale… doveva indurre i sanitari curanti a interrompere il parto di prova e ad eseguire con tempestività il taglio cesareo dal momento che erano venuti meno i criteri generali per un parto vaginale sicuro dopo taglio cesareo. ### voluto proseguire il travaglio patologico ha comportato causalmente l'insorgere di uno stato di sofferenza fetale acuta che ha indotto i sanitari a scegliere per accelerare l'espulsione del feto e quindi la nascita la rischiosa ### di Kristeller…### omissione nell'assistenza al travaglio e al parto individua elementi di responsabilità professionale sia in riferimento al danno neurologico patito dalla piccola ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
D'### sia al danno biologico di sua madre ### che ha subito la perdita dell'utero a causa della sua rottura. Emerge inoltre che per giungere all'asportazione dell'utero si deve ammettere che la rottura fosse così estesa e compromissiva da non poter essere riparata” per poi concludere che “è possibile affermare che la grave sofferenza acuta sofferta dal prodotto del concepimento… trova nesso causale certo… del danno cerebrale di cui è portatrice la piccola D'### Eliana….sicchè l'omessa diagnosi della grave sofferenza fetale ben documentabile da una corretta analisi dei tracciati….hanno indotto il danno cerebrale….il tardivo riconoscimento dello stato asfittico è da mettersi in diretto rapporto causale anche con le modalità del parto vaginale operativo espletato mediante la manovra di #### da non doversi ritenere correttamente eseguita su una donna già cesarizzata…il tutto configura aspetti di condotta sanitaria censurabile per i medici….sul piano dell'imprudenza dell'imperizia e della negligenza..” (vedi doc. 58 fascicolo di parte attrice). 
Anche il CTU del GIP presso il ### di ### dott. ### ha accertato nel suo elaborato tecnico - le cui risultanze sono state confermate dallo stesso perito anche nelle dichiarazioni rese nell'ambito del giudizio n. 752/2004 dinanzi al GIP del ### di ### - che “nella condotta dei sanitari che ebbero in cura la signora ### si ravvisano errori di valutazione che si sono concretizzati in atti per lo più omissivi la cui rilevanza deriva dall'evitabilità dell'evento e dalla incidenza causale di detti atti. Anche condotte commissive si ravvisano nella scelta dell'amnioressi e della manovre di ### La scelta del management piuttosto difettoso deriva da condotte imperite…Non è possibile differenziare i ruoli dei sanitari anche se il ginecologo curante era depositario di maggiori informazioni cliniche e quindi competente nella migliore strategia ostetrica..”.  ### del GIP ha poi concluso affermando che “in seguito al parto del 5.2.2003 la signora ### ha riportato una rottura dell'utero con conseguente asportazione chirurgica e conseguentemente la perdita della capacità di procreare. Allo stesso modo la paralisi cerebrale della piccola ### D'### è dovuta all'asfissia intrapartum. V'è discendenza causale…tra parto e lesioni….che sono in conseguenza della condotta dei sanitari….Un management errato che ha comportato errori in sequenza sia di tipo commissivo (effettuazione dell'amnioressi e delle manovre di ### che di tipo omissivo (scarso monitoraggio ed errata valutazione dei dati)” (vedi. doc. 59 fascicolo parte ricorrente). 
Infine il nesso di causalità tra evento e danno e dunque la responsabilità dei sanitari (e conseguentemente della struttura sanitaria) è stata accertata, come anticipato, anche nella CTU svoltasi nel corso del presente giudizio: infatti il fiduciario del giudice, dott. ### ha asseverato quanto segue: “La paziente si ricoverava come seconda gravida con un'anamnesi patologica caratterizzata da poliabortività, precedente taglio cesareo, coagulopatia da sindrome antifosfolipidi. Essa al ricovero presentava uno stato di relativo benessere. Pur trattandosi di soggetto già cesarizzato i sanitari programmavano un parto per via naturale non sussistendo effettivamente controindicazioni a tale programma di intervento. Alle 11,00 del 3.2.2003 con una dilatazione del collo dell'utero a 3 cm.  veniva sottoposta a induzione del parto con amnioressi. ### pratica però appare inopportuna dato che solitamente questo intervento viene riservato ai casi di travaglio rallentato e, considerato che la ### si era ricoverata appena da un'ora, di certo non si può ipotizzare un rallentamento del travaglio, inoltre mancando un'adeguata dilatazione del collo dell'utero non vi erano le condizioni permittenti di esecuzione all'amniorexi, qualificandosi quindi come rottura prematuramente indotta attivamente del sacco amniotico. Invero anche la somministrazione dell'ossiticina (farmaco stimolante le contrazioni della muscolatura liscia dell'utero) avvenuta il ### alle ore 11,00 non può rientrare nella conduzione di un parto spontaneo, rappresentando questo un trattamento induttivo.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Relativamente, poi, al monitoraggio delle condizioni fetali, pur non evidenziando delle situazioni allarmanti, almeno fino all'ultima mezz'ora, comunque, durante i controlli, qualche segno di alterazione è pure apprezzabile. Questi segni dovevano essere interpretati per produrre uno stato di preallarme nei sanitari. Con questo, a pretendere almeno, un monitoraggio continuo, purtroppo non effettuato. E' evidente quindi un deficit di monitoraggio fetale. Mentre fermo stante le criticità relative alla rintracciabilità dell'autenticità degli esami CTG i tracciati dell'ultima mezz'ora mettono in evidenza chiari segni di sofferenza fetale. Tuttavia, in siffatte condizioni seppur fosse indicato un cambio di strategia passando dal comportamento attendistico a quello operativo del taglio cesareo, anche nella struttura più organizzata, sarebbero stati necessari non meno di trenta minuti, ergo, il parto sarebbe avvenuto, in ogni caso sempre con gli stessi tempi. Infatti è in itinere che la lenta progressione del travaglio, avrebbe reclamato un cambio di strategia, preferendo appunto il parto cesareo. Purtroppo si è atteso abbondantemente oltre le 24 ore dalla rottura delle membrane per arrivare al parto, addirittura 38 ore dopo. E' questo il dato più evidente palesemente in contrasto con una buona condotta medica. Infine alla conclusione del parto la scelta di aiutare l'espulsione del mobile fetale con la manovra di ### appare una condotta, anch'essa, censurabile, essendo tale mossa, notoriamente controindicata in un soggetto già cesarizzato, proprio per l'alta incidenza di rottura d'utero. Cosa che puntualmente si è verificata (vedi esame istologico dell'utero) e che ha determinato la necessità di intervento di isterecotomia in urgenza. Per questo si intravedono comportamenti professionali censurabili sia di tipo omissivo che commissivo. Omissivi per i presidi diagnostici e terapeutici, ove in presenza di fattori di rischio specifici come nel caso in discussione (precedente cesareo, ritardo nella progressione del parto) avrebbero preteso un monitoraggio ed un'assistenza continua, ed un parto per taglio cesareo che invece non è avvenuta. Commissivi perché come anticipato incongrua appare la scelta di effettuare l'amnioressi, la somministrazione di ossitocina e la manovra di ### In altre parole l'evento disgraziato occorso agli attori, oltre che prevedibile poteva considerarsi anche prevenibile…”. (vedi CTU dott. ### in atti). 
Dunque, in base a quanto asseverato dalle perizie svolte sia nell'ambito dei giudizi penali sia nel presente giudizio civile deve concludersi anche nella odierna sede per la responsabilità professionale dei sanitari convenuti in relazione alla prestazione professionale medica posta in essere. 
E' stato difatti accertato che i dottori ### e ### hanno posto in essere delle condotte omissive e commissive negligenti, imperite ed imprudenti che hanno costituito l'unica causa delle lesioni sofferte da ### D'### e dalla di lei madre ### durante le fasi del parto. 
In particolare, per quanto attiene alla verifica del presupposto preliminare della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento delle gravissime lesioni personali subite da ### D'### e di quelle sopportate dalla di lei madre ### e la condotta dei medici intervenuti in sala parto, va rilevato che nel caso di specie ed in base ai vari accertamenti tecnici compiuti è emerso chiaramente il nesso di causalità tra le azioni e le omissioni dei sanitari e le lesioni riportate dalle odierne attrici. 
In primo luogo, deve, infatti, sottolinearsi che all'atto del ricovero ### si presentava in buone condizioni di salute e non si erano riscontrate durante la gravidanza particolari problematiche relative al feto. In secondo luogo, dalla copiosa documentazione medica in atti è possibile ricavare sia la sofferenza “intrapartum” del feto sia le gravissime lesioni subite dalla piccola ### D'### e da ### all'esito del parto. 
Sulla base di tali rilievi può affermarsi, condividendo le conclusioni cui sono giunti i periti consultati sia in sede civile che penale che ove la ### fosse stata sottoposta a monitoraggio continuo sarebbe stato possibile percepire e diagnosticare in modo tempestivo la sofferenza fetale e procedere ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 all'estrazione del feto con parto cesareo al fine di toglierlo da una situazione pericolosa e quindi impedire le lesioni neurologiche sopportate dalla neonata nonché la rottura dell'utero della partoriente. 
Parimenti è da ritenersi che se i sanitari intervenuti nelle operazioni di parto avessero correttamente praticato sin dall'inizio il parto cesareo anziché quello naturale (meglio valutando la situazione clinica complessiva della partoriente che aveva dato alla luce la primogenita con taglio cesareo) le predette lesioni non si sarebbero verificate; così come è certo che se i dottori ### e ### non avessero praticato la rischiosa manovra di ### (condotta controindicata in un soggetto già cesarizzato per l'alta incidenza di rottura d'utero e consistente in una pressione violenta sull'addome della partoriente) non si sarebbe verificata l'emorragia per la riapertura della ferita risalente al precedente cesareo con la conseguente necessità di intervento di isterecotomia in urgenza. 
Passando poi all'esame della colpa va evidenziato che in base alla complessiva documentazione medica prodotta e alle consulenze in atti, è possibile evidenziare che i dottori ### e ### hanno posto in essere le seguenti negligenti condotte attive ed omissive: 1) effettuazione erronea della scelta di procedere ad amnioressi, pratica rischiosa per una donna che aveva già avuto un parto cesareo per il rischio di rottura dell'utero; 2) mancata rilevazione attraverso un attento monitoraggio dell'instaurarsi di un travaglio patologico sub specie di rallentata progressione della dilatazione cervicale e omessa diagnosi della grave sofferenza fetale ben riscontrabile da una corretta analisi dei tracciati; 3) mancata interruzione (stante l'esistenza di una grave sofferenza “intrapartum” fetale) del parto di prova e mancata tempestiva esecuzione del taglio cesareo nel momento in cui erano venuti meno i criteri generali per un parto vaginale sicuro; 4) prosecuzione nel travaglio patologico che ha comportato causalmente l'insorgere di uno stato di sofferenza fetale acuta con induzione dei sanitari a scegliere - per accelerare l'espulsione del feto e quindi la nascita - la rischiosa ### di ### controindicata in partoriente già cesarizzata. 
Provato il nesso causale tra l'insorgenza dei danni e il trattamento sanitario ricevuto dalle danneggiate era onere della struttura sanitaria (e quindi dell'ASP di ### - in ossequio ai principi che presiedono alla distribuzione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale - fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che il mancato raggiungimento di tale prova (compreso il mero dubbio sull'esattezza dell'adempimento) non può che ricadere a suo carico (così Cass. sez. III, 6209/16, cit.). 
Prova liberatoria che non è stata fornita dall'ASP convenuta. 
Può dunque affermarsi, sia sulla base dell'accertamento contenuto nell'ambito della sentenza penale di condanna passata in giudicato dei medici coinvolti nei fatti di causa sia sulla base delle risultanze emerse anche a conclusione dell'istruttoria compiuta nel presente giudizio, che i danni cerebrali subiti da ### D'### e le lesioni subite da ### abbiano trovato la loro genesi causale nelle condotte commissive ed omissive dei medici convenuti. 
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, in accoglimento della domanda di accertamento formulata dagli attori i dottori ### e ### vanno dichiarati responsabili delle gravissime lesioni all'integrità fisica delle quali è affetta ### D'### nonché per le quelle subite da #### della responsabilità dei medici convenuti, poi, determina la responsabilità solidale dell'ente ospedaliero ai sensi dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro ( vedi Cass. 10371999; 4400/2004; 12362/2006).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Passando ora all'esame del profilo del quantum del danno lamentato dagli attori va evidenziato che laddove, come nel caso di specie, sia accertata la responsabilità dell'ente ospedaliero questa può comportare un'obbligazione di risarcimento estesa non al solo danno patrimoniale (art. 1223 cod. civ.), ma anche al danno non patrimoniale in tutte le sue componenti, stante la configurabilità oggettiva anche degli estremi di un reato ove la menomazione dell'integrità psicofisica si renda riconducibile ad un comportamento colposo (art. 2059 cod. civ. e art. 185 cod. pen. ) a carico del soggetto (pubblico o privato) gestore della struttura sanitaria, costituendosi a criterio di imputazione (rispettivamente sulla base degli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ.) la circostanza che l'attività sanitaria rivolta all'adempimento del contratto sia stata svolta dalle persone, inserite nella propria organizzazione, di cui il gestore si sia avvalso per renderla. 
Deve essere pertanto risarcito il danno non patrimoniale subito dagli attori alla luce della interpretazione dell'art. 2059 c.c. in chiave costituzionale divenuta ormai giurisprudenza costante della corte di cassazione e ribadita, da ultimo, con la sentenza delle ### della Corte di Cassazione n. 26972/2008, e confermata dalla stessa Corte Costituzionale. 
La Suprema Corte a ### con sentenza n. 26972 del 11.11.2008 ha posto in materia di danno non patrimoniale alcuni punti fermi affermando per quanto di interesse in questa sede ###patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato; 2) il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge; 3) dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale; 4) Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. ###.U. della Suprema Corte hanno, inoltre, evidenziato che l'art. 2059 c.c. va completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043. ### norma, infatti, è norma di rinvio e “non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008). La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,###/2005; n. 23918/2006). Deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come “ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. 
Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti dagli attori tenendo in debito conto la dicotomia tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale. 
Quanto alla liquidazione dei danni patiti dalla minore ### D'### si osserva ciò che segue. 
Per quel che concerne il danno non patrimoniale occorre anzitutto ribadire che esso, sulla base di quanto appena detto, costituisce una categoria generale unitaria, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (id est : reato ex art. 185 c.p.; altri casi tipici previsti dal legislatore, ad es. L. n. 117/88 ecc.), anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (v. ad es. Cass. Civ.  15760/06; 23918/06; 9510/06; 9514/07; 14846/07). 
In tale ambito, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, inteso, quindi, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche alla luce della sopra richiamata pronuncia della Corte di legittimità a ### degli aspetti esistenziali della vita della persona danneggiata. 
Al riguardo, sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU dott. ### il qual all'esito delle indagini tecniche svolte su ### D'### ha riscontrato la sussistenza delle lamentate lesioni e - come già ampiamente evidenziato - la loro riferibilità eziologica alla condotta colposa tenuta dai dottori ### e ### quale emersa dagli atti, stimando i residuati postumi invalidanti nella misura del 100%. ### valutazione, peraltro, coincide con quella delle ### di ### e di ### che hanno riconosciuto a ### D'### l'invalidità al 100% con l'assistenza continua (vedi doc.ti 92 e 93 fascicolo di parte attrice). 
Nel caso di specie, si ritiene poi che l'esigenza di personalizzazione del danno e della sua liquidazione così come evidenziata dalla Corte di Cassazione a ### con la cennata sentenza 26972/2008, possa essere meglio soddisfatta applicando le c.d. tabelle elaborate dal ### di ### i cui parametri, utilizzati dalla ormai prevalente giurisprudenza di merito, sono stati ritenuti legittimi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 12408/2011). 
Tali tabelle, inoltre, recependo, da un lato, l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e, dall'altro, avvertendo l'inadeguatezza dei valori monetari utilizzati nella liquidazione del danno c.d.  biologico a risarcire anche gli altri profili di danno non patrimoniale, prevedono la liquidazione “congiunta” del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 termini di “dolore”, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.  ### ultimo profilo di danno non patrimoniale, tradizionalmente denominato morale soggettivo, quale sofferenza soggettiva in sé considerata (turbamento dell'animo, dolore intimo), senza ulteriori connotazioni in termini di durata e senza degenerazioni patologiche, anch'essa cagionata da reato, da lesioni di interessi protetti da specifiche leggi o dalla lesione di valori di rango costituzionale non suscettibili di valutazione economica, la cui intensità e durata rilevano non ai fini dell'esistenza del pregiudizio, ma solo della quantificazione del relativo risarcimento, va liquidato attraverso un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando l'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. 
Per tutte le ragioni esposte, tenuto conto della giovanissima età dell'attrice (appena nata all'epoca dei fatti), del livello marcato della sofferenza da lei patita, agevolmente desumibile dagli esiti del sinistro e dalla devastante incidenza negativa delle lesioni riportate su ogni aspetto della sua vita e per tutta la durata della stessa senza alcuna possibilità di cambiamento, si reputa congruo applicare la maggiorazione massima del 25% del danno non patrimoniale. 
Il complessivo danno non patrimoniale ammonta, quindi, ad euro 1.524.194,00.  ### quantificazione assorbe tutti i profili del danno non patrimoniale, ovvero ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi e i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita. 
Infatti, nulla può essere risarcito a titolo di danno esistenziale, proprio alla luce dell'orientamento espresso dalle ### della Corte di Cassazione, le quali hanno statuito che non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a ### con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Sez. Un. n. 26972/08). 
A titolo di danno non patrimoniale spetterà dunque ad ### D'### la somma di euro 1.524.194,00. 
Circa il danno patrimoniale patito da ### D'### si osserva quanto d'appresso. 
Per quanto riguarda le spese future che la stessa dovrà sostenere in ragione della propria precaria condizione di salute, si osserva che la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in materia di risarcibilità dei danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza, ne ha affermato la configurabilità tutte le volte in cui il giudice accerti - dandone adeguatamente conto nella motivazione - che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità (tra le altre, vedi Cass. civ. 23 gennaio 2006, n. 1215; Cass. civ. 23 gennaio 2002, n. 752; Cass. civ. 20 gennaio 1987, n. 495). 
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che “se non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare la condanna al risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile è ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 invece sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale (ex multis, Cass., nn. 1637/2000, 1336/1999, 495/1987, 2302/1965)” e che “la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto” (Cass. n. 10072/2010). 
Peraltro, nel caso de quo, non può essere negato a ### D'### una somma idonea ad affrontare le spese di assistenza argomentando sulla base del fatto che l'attrice potrebbe essere assistita dai suoi familiari.  ### affettivo e personale da parte dei congiunti, che sarà presumibilmente sempre presente, non può essere trasformato in un vero e proprio obbligo di supplire con il proprio lavoro personale e a proprie spese alla carenza di assistenza specifica; si può indubbiamente tenere conto in certa misura del contributo dei familiari alla cura dell'infortunato, ma la somma attribuita in risarcimento deve essere comunque adeguata a coprire le spese indispensabili per il personale di supporto, anche in presenza dei genitori, ed in particolare in previsione degli anni in cui questi potrebbero venire a mancare (cfr. Cass. 16197/2015). 
Nel caso di specie è certo che la danneggiata, a causa della gravissima menomazione neurologica subita, che le impone una totale dipendenza per tutte le esigenze personali richiede un'assistenza personale continuativa, dovrà sostenere in futuro esborsi per assistenza domiciliare. 
Infatti è stato accertato dal CTU ed è pressoché incontestato fra le parti, che le gravi lesioni residuate all'attrice dall'errore medico l'hanno resa e la renderanno persona inidonea a compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana e necessitante di assistenza assidua e continuativa nell'arco di tutta la giornata. 
Sul punto basta ricordare che ### D'### “allo stato attuale si ritrova in passeggino tutelato, essa presenta una tetraparesi spastica, incapace a sostenere il capo ed il tronco, ove si apprezza curva scoliotica dx convessa, impossibile la stazione eretta. Ha uno sviluppo disarmonico, assenza completa di eloquio, presenza di rantoli inspiratori, è alimentata con ### con riferiti ricorrenti episodi di polmoniti ad ingestis” (vedi pag. 7 CTU dott. ### in atti). 
Atteso che ### D'### necessita dunque per le sue condizioni di assistenza continuativa per l'intero arco della giornata, occorrono, a tal fine, due persone che si avvicendino nei relativi compiti con turni diurni e notturni allo scopo di garantirle una assistenza permanente per almeno 18 ore al giorno trattandosi di persona non autosufficiente. 
Pertanto si reputa equo garantire ad ### D'### l'assistenza continua di due lavoratrici di ### C ### (badante per persone non autosufficienti), una per il giorno e l'altra per l'assistenza notturna con turni di lavoro quotidiano di nove ore ciascuno per sei giorni la settimana (54 ore settimanali secondo il ###. Nel giorno libero di tali lavoratrici sarà necessario impiegare altre persone con paga oraria per 18 ore giornaliere complessive (nove di assistenza diurna e nove di assistenza notturna). 
Quindi, si possono quantificare tali esborsi nell'importo di euro 3.420,92 mensili, pari ad euro 41.051,04 annui tenuto conto delle specifiche e soprarichiamate esigenze della paziente e delle disposizioni delle tabelle retributive del relativo “### collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico”. 
In particolare i costi per una badante di livello C ### convivente per un impiego di 54 ore settimanali è pari complessivamente ad euro 1.467,82 mentre quello per una lavoratrice di pari livello per l'assistenza notturna sempre per 54 ore settimanali è di euro 1.450,90 cui deve essere aggiunto ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 l'ulteriore importo complessivo di euro 502,20 per l'assistenza oraria sostitutiva nelle giornate di riposo mensili delle lavoratrici impiegate a tempo pieno, come detto, per euro 3.420,92 mensili ed euro 41.051,04 annui. 
La corte della nomofilachia ha chiarito che “nel liquidare il danno patrimoniale permanente patito dalla vittima e consistente nelle spese per l'assistenza domiciliare si deve tenere conto dell'incidenza delle provvidenze accordate alla vittima dal sistema sanitario nazionale e regionale” (cfr. Cass., sez. III civ., n. 7774 del 20.4.2016). 
Ancor più di recente le ### hanno ancora affermato che “…dall'ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto“ (vedi S.U.  12567/2018). 
Si deve allora tenere presente che l'importo per indennità di accompagnamento fissato normativamente per il 2019 ammonta ad euro 516,35 mensili e che si deve considerare altresì l'ulteriore somma di euro 1.200,00 al mese erogata dalla ### alle persone anche minori in gravissime condizioni di disabilità in base al decreto del Presidente ###/2018 di attuazione della previsione di cui all'art. 9 L.R. n. 8/2017; dunque dal danno risarcibile complessivo annuo devono essere detratte euro 20.596,20 (cioè euro 1.716,35 mensili x 12 = euro 20.596,20). 
Residua quindi un danno risarcibile di euro 20.454,84 all'anno. 
La Suprema Corte nella fondamentale decisione surrichiamata (n. 7774 del 20.4.2016) ha spiegato ancora che “quando la liquidazione d'un danno permanente avvenga a distanza di tempo dal momento in cui è insorto … (si deve) compensare il decalage temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria ### e il momento di avveramento del danno”, e ciò può essere fatto o operando una “liquidazione in forma di rendita (art. 2057 c.c.)”, ovvero “sommando tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato (nel nostro caso, la morte naturale per vecchiaia), e moltiplicando il risultato per un saggio di sconto, al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del c.d. "montante di anticipazione"; ovvero ancora “moltiplicando il danno annuo patito dalla vittima (debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un "numero" che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo "numero" è detto coefficiente di capitalizzazione”. 
Più nello specifico, secondo la corte di legittimità “il danno permanente futuro, consistente nella necessità di dovere sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato semplicemente moltiplicando la spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita; oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e quindi abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione; od infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle redite vitalizie” (v. già citata Cass., sez. III civ., n. 7774 del 20.4.2016). 
Si deve allora, secondo l'indicazione della Suprema Corte, fare applicazione per il conteggio delle tabelle di capitalizzazione anticipata della rendita di cui al r.d. 9.10.1922 n. 1403, calcolo che si effettua moltiplicando il danno risarcibile annuo individuato (euro 20.454,84) per il coefficiente di capitalizzazione indicato nelle tabelle relativo alla vita media (19.707), calcolo che porta a complessivi ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 euro 403.103,53. La somma può essere poi aumentata del 20%, in via equitativa, considerato l'aumento della durata della vita media dal 1922: si giunge così a euro 483.724,23 (vedi così Corte d'Appello di ### 25.10.2017). 
Il danno per l'assistenza domiciliare futura di ### D'### si quantifica, quindi, in complessivi euro 483.724,23. 
Nulla è dovuto a titolo di spese mediche future, atteso che in casi analoghi a quello in esame il ### supporta i cittadini tramite agevolazioni e sussidi di varia natura, essendo previste inoltre anche corresponsioni economiche sulla scorta della tutela degli invalidi civili. 
Peraltro sul punto specifico nessuna indicazione è stata offerta dal CTU dott. ### il quale nulla ha evidenziato nella sua perizia. 
Va senz'altro riconosciuto, invece, il danno da perdita della capacità lavorativa generica, atteso che la gravissima condizione della minore appare incompatibile con attività lavorative proficue.  ### tipologia di danno va considerata un'autonoma voce di danno patrimoniale. 
Invero, sostanzialmente, prima del 2003, la incapacità lavorativa generica aveva la funzione di ristorare il danno alla diminuzione della capacità lavorativa futura di un soggetto non ancora percettore di reddito, generalmente con un appesantimento del valore monetario del punto del danno biologico. 
All'epoca non veniva liquidato autonomamente il danno da incapacità lavorativa futura in quanto, si sosteneva, che se al momento del sinistro il soggetto non svolgeva attività lavorativa, nessun danno concreto avrebbe subito in quanto non vi sarebbe stata alcuna diminuzione patrimoniale del suo reddito.  ### affermazione, solo parzialmente lenita dalla liquidazione della capacità lavorativa generica all'interno del danno biologico (la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto è legittimamente risarcibile come danno biologico nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato, con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr.  27.01.2011 n. 1879; Cass. 1.12.2009 n. 25289), è stata superata dalla successiva giurisprudenza di legittimità che ha individuato i contorni del danno da incapacità lavorativa futura, quale autonoma voce di danno patrimoniale, sganciando l'automatismo, relativamente alla capacità lavorativa specifica, tra diminuzione della capacità lavorativa e diminuzione di reddito. 
La circostanza che il soggetto danneggiato non abbia ancora una specifica capacità professionale e non svolga attività lavorativa, non autorizza ad escludere un danno futuro, anzi, il giudice deve svolgere semmai un giudizio ancora più complesso, di tipo prognostico, fondato su basi probabilistiche in cui deve procedere alla valutazione se ed in che misura i postumi permanenti ridurranno la futura capacità di guadagno, tenendo conto della percentuale di invalidità medicalmente accertata, della natura e qualità dei postumi stessi, dell'orientamento eventualmente manifestato dal danneggiato medesimo verso una determinata attività redditizia, degli studi da lui portati a termine, dell'educazione ricevuta dalla famiglia nonché delle presumibili opportunità di lavoro che si presenteranno al danneggiato anche in relazione al prevedibile futuro mercato del lavoro, ma anche della posizione sociale ed economica della famiglia (Cass. Civ., Sez. III, 27 aprile 2010, n. 10074; Cass. Civ., Sez. III, 30 settembre 2009, n. 20943; Cass. Civ., Sez. III, 15 luglio 2008, n. 19445).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
La mancanza di attività lavorativa al momento dell'infortunio, in un minore, ma anche in un disoccupato, certamente esclude il danno da invalidità temporanea ma non certo anche il danno futuro obiettivamente collegato all'invalidità permanente che, proiettandosi nel futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà a lavorare (v. Cass. 11/12/2003 18945: “la mancanza di un reddito al momento dell'infortunio, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che, proiettandosi nel futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata”). 
La giurisprudenza ormai da tempo afferma che è sufficiente la prova che il danno si produrrà secondo una ragionevole e fondata attendibilità, non potendosene pretendere l'assoluta certezza e così si individua il presumibile lavoro che la vittima avrebbe svolto, in base agli studi effettuati, la capacità dimostrata, la situazione del mercato, qualora invece non sia possibile determinare in concreto la futura probabile attività lavorativa potrà farsi riferimento, ai fini della determinazione presuntiva del futuro lavoro, la posizione economico-sociale della famiglia di appartenenza, agli studi intrapresi ed alle inclinazioni manifestate (cfr. ### 10 ottobre 2008; Cass. Civ., sez. III, 6 agosto 2004, 15187; Cass. Civ., Sez. III, 18 settembre 2007, n. 19357). 
Come chiarito dalla Suprema Corte, “nel caso di lesioni sofferte da un soggetto minore, al momento del sinistro ancora studente, e che abbiano determinato una invalidità permanente pari al 30% e, dunque, di non lieve entità, il giudice di merito, investito della domanda di riconoscimento del conseguente danno futuro patrimoniale per perdita di capacità lavorativa generica, non compie un corretto procedimento di sussunzione della fattispecie, allorquando ritenga di procedere alla liquidazione di tale danno all'interno della liquidazione del danno non patrimoniale, essendo tale possibilità limitata - e sempre salvo dimostrazione in senso contrario di una perdita di chance lavorativa futura specifica nonostante la lievità della lesione - soltanto al caso di lesioni personali di lieve entità e peraltro limitatamente all'ipotesi in cui la loro concreta incidenza sulla futura capacità lavorativa pur generica rimanga oscura” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. 24 marzo 2016, n. 5880). 
Pertanto, il danno per perdita di capacità lavorativa generica è sussumibile nel danno patrimoniale. 
Non vi è, in tal caso, alcuna duplicazione risarcitoria in quanto il danno biologico, danno non patrimoniale, incide solamente sulla integrità psico-fisica e sulle attività non reddituali che la situazione pregressa avrebbe permesso alla vittima di svolgere, mentre il danno da incapacità lavorativa generica, danno patrimoniale, ristora la ridotta capacità di guadagno derivante dall'esercizio futuro di una attività lavorativa produttiva di reddito.  ### difficoltà di individuare un criterio risarcitorio omogeneo per tale lesione non ne può pregiudicare l'autonoma risarcibilità, ove l'entità del danno non incida solo sulla integrità psicofisica, ma anche sulla capacità futura di guadagno derivante dall'esercizio di una presumibile, probabile, attività produttiva di reddito conforme alle abilità o qualificazioni tecnico-professionali di cui la persona sia già in possesso o sia in grado di acquisire secondo criteri di normalità proiettiva. 
In tale ultimo caso, il criterio risarcitorio sarà basato sul presumibile lavoro che la vittima avrebbe svolto, in base agli studi effettuati, la capacità dimostrata, la situazione del mercato del lavoro, soprattutto ove trattasi di attività manuali o intellettuali specifiche in cui è facilmente prevedibile che il soggetto leso avrebbe svolto l'attività specifica. 
Quale base di calcolo possono utilizzarsi anche le nozioni di “comune esperienza” quali lo stipendio o la remunerazione iniziale che il soggetto avrebbe percepito una volta entrato nel mercato del lavoro, procedendo ad una liquidazione equitativa, in base alle tabelle usuali di liquidazione del danno da ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 incapacità lavorativa specifica, ove al posto della percentuale di diminuita capacità lavorativa specifica si prenderà come indice di riferimento la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa generica. 
Ove, invece, come nel caso di specie, non sia possibile determinare in concreto la futura probabile attività lavorativa potrà farsi riferimento, ai fini della determinazione presuntiva del futuro lavoro, alla posizione economico-sociale della famiglia di appartenenza, agli studi intrapresi ed alle inclinazioni manifestate, facendo riferimento, quale criterio residuale per la determinazione di una base di calcolo del lucro cessante, ai criteri di determinazione presuntiva del reddito, previsti dall'art. 4 l.n. 39/1977. 
Infatti, la Corte ha più volte chiarito che allorquando il danneggiato non sia in grado di dimostrare il reddito ovvero di produrlo a causa dell'età, degli studi intrapresi e ancora non conclusi, della cassa integrazione o della disoccupazione (salvo che sia volontaria), per la relativa quantificazione ben può farsi riferimento al criterio del triplo della pensione sociale, quale soglia minima di risarcimento (Corte di Cassazione, sentenza n. 20540 del 30 settembre 2014; sentenza n. 14278 del 28 giugno 2011) . 
Nel caso di specie, non svolgendo la minore, per la sua età, una attività lavorativa e non essendo stati allegati elementi idonei a poter determinare il tipo di attività lavorativa che presumibilmente la minore avrebbe esercitato in futuro (di tipo intellettuale ovvero manuale), non condividendosi altresì appieno il criterio “classista” che fa riferimento alla posizione economica e sociale della famiglia (cfr. sul punto Cass. 1.7.1998, n. 6420), ritiene questo Giudice di fare riferimento al criterio del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137 Cod. Ass., criterio residuale riconosciuto come equo anche dalla giurisprudenza di legittimità. 
Siffatto criterio costituisce infatti una soglia minima del risarcimento (cfr. ###. 3, Sentenza 7531 del 15/05/2012; ma anche Cass., 6 agosto 2007, n. 17179; Cass., 20 gennaio 2006, n. 1120, l'art. 137 Cod. Ass.). 
Deve pertanto provvedersi a quantificare il reddito annuale sulla cui base applicare il coefficiente di capitalizzazione, tenuto conto dell'età della minore al momento del sinistro. 
A tal fine ai sensi dell'art. 137 codice delle assicurazioni deve farsi riferimento, come detto, al criterio residuale del triplo della pensione sociale, pari ad euro 5.953,87 euro (euro 457,99 euro è l'importo massimo mensile della pensione sociale in vigore dal 1 gennaio 2019). Si ritiene, dunque, di porre a fondamento del calcolo la somma di euro 17.861,61 quale reddito annuale. 
Applicando poi il coefficiente di capitalizzazione di cui al R.D. 9 ottobre 1922 numero 1403 per l'età di 25 anni (età presumibile nella quale, al termine degli studi universitari la danneggiata avrebbe potuto immettersi nel mondo del lavoro) che è 18.670, effettuata la moltiplicazione del reddito annuo per tale coefficiente, senza effettuare alcuna detrazione con riferimento alla diversa durata della vita lavorativa al fine di compensare il mancato adeguamento delle tavole di mortalità ai valori odierni (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15738), ne consegue che il danno patrimoniale subito dall'attrice ### D'### deve essere quantificato in euro 333.476,25.  ### importo, in quanto espressivo del valore di una rendita futura che sarebbe stata percepita solo a partire dall'ingresso della danneggiata nel mondo lavorativo, deve essere attualizzato attraverso i coefficienti di capitalizzazione anticipata (che consentono la detrazione del montante di anticipazione: cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1215). 
In particolare, ipotizzando secondo l''id quod plerumque accidit' un ingresso nel mondo del lavoro all'età di 25 ### anni, si può presumere che la minore avrebbe iniziato a percepire un reddito da attività lavorativa tra dieci anni e quindi il danno patrimoniale dalla stessa subito deve essere attualizzato con il coefficiente dello 0,643 (considerato un tasso del 4,5% per omogeneità con il tasso ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 sul quale sono basate le tabelle di capitalizzazione usate), risultando così pari ad euro 214.425,22 (vedi per calcolo analogo recentemente ### 2.5.2018; ma anche ### 16.3.2016). 
Pertanto a titolo di danno per la perdita della capacità lavorativa spettano all'attrice ### D'### euro 214.425,22. 
Quindi il complessivo danno patrimoniale futuro in favore dell'attrice si quantifica in euro 698.149,45 (euro 483.724,23 per assistenza domiciliare futura + euro 214.425,22 per perdita della capacità lavorativa). 
Conseguentemente il danno complessivo (danno non patrimoniale e danno patrimoniale) vale oggi euro 2.222.342,45 (1.524.194,00 + 698.149,45). 
Trattandosi di debito di valore, in quanto avente natura risarcitoria, esso è stato espresso in moneta attuale, effettuando una liquidazione equitativa a oggi per il danno non patrimoniale e diminuendo del montante di anticipazione il danno patrimoniale futuro. 
Occorre ora ristorare anche il danno per il ritardo con il quale il danneggiato percepisce le somme riparatorie. 
Si provvede dunque, secondo criterio equitativo (cfr. Cass. Sez. Un. Civ. 1712/95 e successive conformi), a devalutare da oggi alla data del fatto illecito (5.2.2003) la somma che esprime il danno (la somma devalutata è di euro 1.772.202,91) e poi a rivalutarla anno per anno, secondo gli indici ### calcolando sulle somme via via rivalutate gli interessi al tasso legale, assunto qui quale adeguato criterio equitativo. 
Non è fuor di luogo precisare che anche la somma riconosciuta per il danno patrimoniale futuro, come opportunamente ridotta, concorre a generare interessi compensativi equitativi per il ritardo. Infatti, la diminuzione per il montante di anticipazione ha il solo scopo di evitare la locupletazione del creditore per l'anticipata reintegrazione di una somma che sarà persa solo in futuro, mentre gli interessi compensativi hanno la diversa funzione di coprire il danno da ritardo (vedi così ### 23.11.2016; cfr. anche già citata Corte di ### 25.10.2017; ### 28.10.2014). La riduzione per il montante di anticipazione, insomma, serve a riportare al momento della liquidazione il valore monetario del danno futuro, mentre gli interessi compensativi servono a risarcire il nocumento che il danneggiato ha per non avere avuto la somma risarcitoria, pur ridotta, sin dall'epoca dell'illecito e sino alla liquidazione (si rinvia qui, per maggiori approfondimenti, alla davvero esaustiva motivazione di Cass. sez. 3 civ. 23.1.2006 n. 1215 rv 586902). 
Si ottiene così, a oggi, la somma totale di euro 2.787.052,05. 
Dall'importo totale riconosciuto e sopra conteggiato per il danno patrimoniale e per quello non patrimoniale, pari a complessivi euro 2.787.052,05 deve però essere detratto l'importo di euro 1.050.000,00 erogato dalla compagnia assicurativa ### s.p.a. (il cui portafoglio di polizze è stato poi ceduto all'### s.p.a., ora ### s.p.a.) e trattenuto a titolo di acconto, importo che deve essere rivalutato all'attualità al pari della somma calcolata a titolo di risarcimento complessivo, ottenendo pertanto l'importo complessivo di euro 1.537.552,05, tenuto conto della somma per l'appunto di euro 1.050.000,00 erogata in data ### dalla compagnia di assicurazione (v. doc. 7 fascicolo ###. 
Dalla data di pubblicazione della sentenza, sulla somma complessivamente determinata, decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2007, n. 10884; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, 13463).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Pertanto, alla luce di quanto appena osservato, spetta ad ### D'### a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa sopportati, la somma complessiva di euro 1.537.552,05 già detratta la somma ricevuta e trattenuta a titolo di acconto, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
Si passa ora ad esaminare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dai familiari di ### D'### iure proprio. 
Per quanto riguarda la posizione dell'attrice ### va accolta la domanda per il risarcimento del danno iure proprio patito a seguito di evento pregiudizievole (c.d. danno riflesso). 
Com'è noto, le ### della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., sez. unite, n. 9556 del 2002), componendo un precedente contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno riconosciuto la risarcibilità del danno patito dai prossimi congiunti del soggetto leso, affermando che non osta il disposto di cui all'art. 1223 c.c., il quale, secondo la ricostruzione operata dalla Suprema Corte contempla e contemplerebbe tutti i danni conseguenti al fatto illecito secondo un criterio di regolarità causale, poiché sta ad indicare la propagazione delle conseguenze dell'illecito (consistente in un danno alla persona) alle cosiddette vittime secondarie, cioè ai soggetti collegati da un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria (cfr. Cass. Civ., sez. unite, n. 9556 del 2002). 
La Corte ha portato a compimento la rivisitazione del nesso di causalità ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili, sostenendo che non vi sia una differenza sostanziale o eziologica tra danni riflessi o mediati e danni diretti, in quanto con quest'ultima espressione si intende semplicemente porre l'accento sulla “propagazione delle conseguenze dell'illecito alle vittime secondarie”. Ha così affermato che “il nesso di causalità tra fatto illecito ed evento può anche essere indiretto e mediato, purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale”. 
Ne consegue che il danno riflesso, per quanto mediato, è configurabile come conseguenza normale ed ordinaria del fatto e legittima al risarcimento ogni soggetto che abbia subito un siffatto pregiudizio.  ### tale principio di diritto, la giurisprudenza ha altresì statuito con riguardo all'accertamento e alla liquidazione del predetto danno patito iure proprio dai prossimi congiunti del macroleso: invero, come le ### hanno avuto modo di affermare nel 2008, il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi “in re ipsa”, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (cfr. Cass., Sez. Un., 11.11.2008, 26972), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.. A tale stregua, dunque, ### il danno non patrimoniale va sempre allegato e provato, in quanto, l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di 'danno-conseguenza', poiché tutti i danni extracontrattuali devono essere provati da chi ne pretende il risarcimento e la prova può essere data con ogni mezzo (cfr. Cass., 6.4.2011, n. 7844). 
Nel caso di specie, dagli accertamenti svolti dal CTU nominato nel presente giudizio, ampiamente confermati anche da quelli effettuati dagli esperti in sede penale, risulta che la piccola ### presenta una gravissima condizione di salute sin dalla nascita, tale da richiedere l'assistenza continua dei suoi cari e da compromettere in modo rimarchevole la possibilità di un sereno rapporto familiare, essendo la minore incapace di gestirsi e curarsi autonomamente, di svolgere un'attività lavorativa autonoma e di sviluppare ordinarie relazioni sociali e familiari. 
Emerge dalla documentazione in atti, con estrema chiarezza, l'impatto devastante che i postumi permanenti subiti da ### D'### hanno avuto, hanno e avranno sulla sua vita e su quella delle persone che vivono con lei, tra cui ovviamente la madre, che per tutta la vita dovranno ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 sopportare, oltre al peso delle evidenti difficoltà pratiche e organizzative legate alla gestione della malattia della figlia, anche quello derivante dalla profonda sofferenza che scaturisce dalla consapevolezza che la propria figlia resterà per sempre menomata nel fisico e nella psiche e non avrà mai una vita normale. 
Tenuto conto di quanto sopra, dell'età di ### al momento del sinistro (anni 38) e del fatto che la macrolesione ha colpito la figlia sin dalla nascita, ai fini della liquidazione del danno si reputa congruo fare riferimento ai parametri previsti dalle tabelle milanesi per i prossimi congiunti di un soggetto deceduto (che prevedono a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio la somma da euro 165.960,00 ad euro 331.920,00), considerato che la sofferenza della ### correlata alle lesioni gravissime patite dalla figlia, si reputa comparabile a quella derivante dalla sua perdita (il rapporto familiare pur non essendo del tutto eliso è infatti quasi del tutto pregiudicato). 
Pertanto, si reputa congruo liquidare in via equitativa in favore della stessa, a titolo di danno non patrimoniale per le ricadute che la difficile condizione della figlia ha sulla sua qualità della vita, la complessiva somma di euro 300.000,00. 
Rilievo va poi attribuito al fatto che il CTU dott. ### ha anche accertato che l'intera vicenda ha provocato in ### l'insorgenza di un “disturbo post traumatico da stress cronico di forma moderata” che unitamente agli “esiti di isterectomia con conservazione degli annessi post rottura d'utero in soggetto in età fertile” sopportati a seguito del parto, ha comportato un danno biologico complessivo, stimato dal perito nella misura del 40%, quale alterazione dell'integrità psicofisica subito dalla ### a seguito degli eventi per cui è causa. 
Le conclusioni del CTU sul punto si ritengono condivisibili in quanto sufficientemente motivate al punto di vista scientifico e tecnico. 
Pertanto, si reputo congruo liquidare in favore di ### l'ulteriore importo di euro 257.478,00 (tenuto conto, si ripete, dell'età di 38 anni dell'attrice al momento degli eventi), determinato applicando come parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico patito dalla ### le ### di #### in atti (non contestata da parte attrice) nulla ha asseverato per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa collegato agli effetti della rottura dell'utero e all'operazione di isterectomia subito dalla ### né si può fare riferimento al riguardo alla perizia di parte versata in atti dall'attrice che non contiene alcuna utile indicazione. Nessun risarcimento, pertanto, può essere riconosciuto ad ### sotto tale aspetto potendosi pertanto ritenere comprensiva del suddetto pregiudizio la liquidazione sopraindicata. 
Sulla somma anzidetta di euro 257.478,00 non è dovuto alcun aumento a titolo di personalizzazione, atteso che le circostanze del caso concreto e la straordinaria sofferenza soggettiva patita dalla ### hanno reso opportuna una specifica e separata liquidazione della componente esistenziale e morale del danno non patrimoniale come sopra determinato. 
Il danno biologico complessivo risarcibile per ### ammonta, quindi, ad un totale di euro 557.478,00 (di cui euro 300.000,00 a titolo di danno riflesso ed euro 257.478,00 a titolo di danno biologico). 
Venendo ora ai danni non patrimoniali diversi da quelli da lesione alla salute dedotti dalla ### (danno alla vita sessuale ed esistenziale) deve evidenziarsi che nel caso de quo non vi è prova alcuna che l'attrice, a seguito dell'intervento subito di isteroctomia abbia perduto la capacità di avere rapporti sessuali essendo noto che il tipo di intervento subito dall'attrice non impedisce lo svolgimento di una vita sessuale normale (tranne casi particolari tra i quali non rientra quello in esame atteso che sul punto ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 nessuna osservazione è stata svolta dal ###. Sotto tale aspetto dunque non può trovare accoglimento la domanda di liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali avanzata dalla ricorrente (e dal di lei marito). 
Non è risarcibile, come autonoma voce di danno, nemmeno il danno esistenziale, quale alterazione della vita di relazione del soggetto richiedente, posto che tale titolo determinerebbe una duplicazione di risarcimento. 
Per tutto ciò, il danno non patrimoniale patito da ### ammonta complessivamente ad euro 557.478,00. 
Dunque, su tale importo dovuto a ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, devalutato al febbraio 2003, rispettivamente di euro 444.559,81, che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ### per l'anno 2003 (mese di febbraio), sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.  ### danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle ### della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i coefficienti ### per una somma complessiva di euro 699.136,26. 
Per quanto concerne il danno patrimoniale, nulla è dovuto all'attrice a titolo di risarcimento del danno da cessazione della attività lavorativa svolta, atteso che la chiusura dell'attività commerciale da parte della ### è da ricondursi ad una scelta di vita personale dell'attrice piuttosto che all'impossibilità di attendervi a seguito delle lesioni subite in occasione del parto e della necessità di assistere la figlia in modo continuativo. ###, difatti, avrebbe potuto assumere dei dipendenti o comunque affidare l'attività in gestione a terzi mantenendo così la redditività della medesima vista anche la particolare natura dell'attività svolta (vendita di mangimi). 
Non vi sono elementi dunque dai quali poter desumere che l'### abbia subito una riduzione della capacità lavorativa specifica permanente, non avendo la danneggiata dimostrato di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, la capacità di attendere alle proprie mansioni in futuro. 
Oltretutto il CTU dott. ### nulla ha specificato a tale riguardo potendosi dunque presumere che la lesione all'integrità psico-fisica sopportata dall'attrice a seguito della vicenda in esame non abbia inciso sulla sua capacità di lavorare e produrre reddito. 
Infatti, secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la menomazione della capacità lavorativa specifica, configurando un pregiudizio patrimoniale, va ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale e non del danno biologico (v., tra le altre, Cass. civ. 27 gennaio 2011, n. 1879; Cass. civ. 9 agosto 2007, n. 17464). 
Tuttavia costituisce acquisizione altrettanto pacifica quella secondo cui il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica, non determina automaticamente la riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica del danneggiato né, conseguentemente, una diminuzione del correlato guadagno, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, che presumibilmente avrebbe svolto) e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (cfr. Cass. civ., 10 luglio 2015, n. 14517; Cass. civ. 3 luglio 2014, n. 15238; Cass. civ., 5 febbraio 2013, n. 2644; Cass. civ. 12 febbraio 2013, n. 3290).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
In altre parole occorre la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass. civ., 12 febbraio 2015, n. 2758). 
Prova che nella specie non è stata offerta dall'odierna ricorrente. 
Ugualmente nessun risarcimento spetta alla ### a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche da affrontarsi in futuro nell'interesse della figlia come verrà meglio chiarito e motivato infra con riguardo alla posizione di ### D'### altro genitore della macrolesa. 
Dall'importo complessivo riconosciuto a favore della ### a titolo di danno (non patrimoniale) iure proprio deve essere detratta la somma rivalutata all'attualità corrisposta dalla ### s.p.a. e trattenuta dall'attrice a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto; tale somma è da considerarsi ammontante ad euro 150.000,00 tenuto presente che la compagnia assicurativa ha versato l'importo totale di euro 1.400.000,00 di cui euro 1.050.000,00 a favore di ### D'### ed euro 50.000,00 a favore di ### D'### (come è dato evincersi anche dalla richiesta di autorizzazione alla riscossione delle somme formulata al Giudice Tutelare del ### di ### conseguendone che l'importo residuo di euro 300.000,00 (euro 1.400.000,00 - euro 1.050.000,00 - euro 50.000,00= euro 300.000,00) è stato diviso presumibilmente - in assenza di riscontri documentali di diverso contenuto che non risultano in atti - come acconto tra i due genitori ### D'### e ### quali soggetti danneggiati dai fatti di causa. 
Conseguentemente, effettuata la detrazione di cui sopra, si ottiene l'importo complessivo di euro 520.636,26. 
Pertanto, alla luce di quanto appena osservato, spetta ad ### a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali dalla stessa sopportati, la somma complessiva di euro 520.636,26 già detratta la somma ricevuta e trattenuta a titolo di acconto, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
Va parimenti accolta (nei termini che si dirà) la domanda formulata iure proprio da ### D'### (padre di ### D'### per il risarcimento del danno non patrimoniale (danno morale soggettivo e danno biologico) patito a seguito di evento pregiudizievole (macrolesione della figlia). 
Quanto al danno morale soggettivo subito dal padre di ### D'### non può non richiamarsi nuovamente l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato e già esaminato (cfr. Cass. civ.  8546/2008, n. 13754/2006, n. 10816/2004 e n. 8827/2003) che riconosce il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali seriamente invalidanti, lesioni tali, cioè, da rendere di particolare gravità le sofferenze del soggetto leso e, di riflesso, quelle dei suoi prossimi congiunti e da compromettere lo svolgimento delle relazioni affettive tra questi ultimi e la persona offesa (cfr. Cass. civ. n. 10816/2004). 
Quale tipico danno - conseguenza, anche il pregiudizio di cui si discorre non coincide con la lesione dell'interesse tutelato (non è in re ipsa) ma deve essere allegato e provato da chi domanda il relativo risarcimento (Cassazione civile, sez. III, 30 ottobre 2007, n. 2288; in senso conforme Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13546); tuttavia, consistendo - a differenza del danno biologico, che si sostanzia in un'affezione medicalmente accertabile - nella sofferenza interiore e nel patema d'animo che, per loro intrinseca natura, non si prestano ad essere accertati con metodi scientifici o ad essere provati in modo ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 diretto se non in casi eccezionali, la relativa prova può essere fornita anche mediante indizi che consentano di inferire l'esistenza di detto danno per via presuntiva. 
Dagli atti di causa, per come anche chiarito con riguardo ad ### è emerso inequivocabilmente che le gravissime lesioni personali sopportate dalla piccola ### hanno costituito una sofferenza contingente e un turbamento d'animo dei propri stretti familiari (tra cui ovviamente anche il padre) dati dallo strazio e dal supplizio immensi suscitati dalla grave disabilità psichica e motoria di ### D'### che la rende incapace di svolgere qualsiasi attività senza l'aiuto di terze persone per compiere gli atti della vita quotidiana e dalla consapevolezza che tale situazione perdurerà per sempre non potendo più la macrolesa avere una vita di relazione familiare e sociale normale. 
Pertanto tenuto conto anche dell'età di ### D'### al momento del sinistro (anni 38) e del fatto che la macrolesione ha colpito la figlia dal momento in cui è nata, applicando le tabelle milanesi per i prossimi congiunti di un soggetto deceduto (che prevedono, si ripete, a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio la somma da euro 165.960,00 ad euro 331.920,00), si ritiene congruo liquidare in via equitativa in favore dell'attore, a titolo di danno non patrimoniale per le indubbie ripercussioni negative che le gravi patologie che tuttora affliggono ### D'### hanno prodotto e ancora produrranno in futuro sulla vita del genitore, in termini di dolore e patimento soggettivo, di lesione alla serenità familiare ed alla possibilità di relazionarsi (secondo gli schemi ordinari) con il prossimo congiunto, la complessiva somma di euro 300.000,00.  ### espletata in corso di causa ha anche asseverato che la vicenda che qui occupa ha provocato in ### D'### l'insorgenza di un “disturbo distimico grave (disturbo depressivo complicato)” con una danno biologico complessivo, stimato condivisibilmente dal perito nella misura del 28%, quale alterazione dell'integrità psico-fisica. 
Pertanto, si reputo congruo liquidare in favore di ### D'### l'ulteriore importo di euro 132.956,00 (tenuto conto dell'età di 38 anni dell'attore al momento dei fatti di causa), determinato applicando come parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico patito le ### di ### Come per la ### su tale somma, non è dovuta alcun aumento a titolo di personalizzazione, atteso che le circostanze del caso concreto e la sofferenza soggettiva patita dalla parte hanno reso opportuna una specifica e separata liquidazione della componente esistenziale e morale del danno non patrimoniale come sopra determinato. 
Nessun ristoro spetterà all'attore sotto il profilo del danno alla vita sessuale e per il danno esistenziale per tutte le ragioni sopra precisate con riferimento all'altra attrice ### Per tutto ciò, il danno non patrimoniale patito da ### D'### ammonta ad euro 432.956,00 (di cui euro 300.000,00 a titolo di danno riflesso ed euro 132.956,00 a titolo di danno biologico). 
Dunque sulla somma di euro 432.956,00 dovuta a ### D'### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro (il ###) calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ### e fino alla data del deposito della presente sentenza, per un totale di euro 542.972,53. 
Dall'importo totale riconosciuto e sopra conteggiato per il danno non patrimoniale, pari a complessivi euro 542.972,53 deve essere detratto l'importo di euro 150.000,00 erogato dalla compagnia assicurativa ### s.p.a. e considerato quale acconto dal D'### importo che deve essere rivalutato all'attualità, ottenendo pertanto l'importo complessivo di euro 364.472,53.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Di conseguenza spetta a ### D'### a titolo di danni non patrimoniali dallo stesso patiti, la somma complessiva di euro 364.472,53 già detratta la somma ricevuta e trattenuta a titolo di acconto, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
I coniugi D'### hanno inoltre diritto al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese già sostenute per trattamenti, terapie, accertamenti specialistici cui ### D'### si è sottoposta oltre che per l'acquisto di presidi sanitari correlati alle accertate menomazioni subite che si stima congruo quantificare sulla base della documentazione in atti in complessive euro 34.000,00 attualizzando in via equitativa, considerato il tempo trascorso dagli esborsi, la somma di 32.013,01 accertate per siffatte spese sanitarie e che il ### è in grado di ricondurre causalmente ai fatti oggetto di causa nonostante sul punto il CTU nulla abbia precisato. 
Restano comunque escluse da tale liquidazione le spese per viaggi e soggiorni in quanto la documentazione prodotta da parte ricorrente appare non sufficientemente specifica e piuttosto generica al riguardo. 
Non possono essere poi riconosciute spese mediche future in quanto le medesime sono state già ricomprese in quelle di assistenza riconosciute a favore della figlia ### Per quanto attiene al danno non patrimoniale iure proprio subito da ### D'### a cagione delle gravissime lesioni subite dalla sorella non può che richiamarsi quanto appena detto con riferimento ai genitori ### D'### e ### Lo sconvolgimento della vita di ### D'### a causa dall'evento lesivo è chiaramente presumibile alla luce della gravità, dell'irreversibilità delle lesioni subite dalla sorella e della forte intensità che solitamente caratterizza il legame esistente tra due sorelle per tutta la vita e specialmente nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Dunque, considerata l'età di ### D'### al momento del sinistro (anni 6) e la gravità delle lesioni che hanno colpito la sorella, applicando per come sopra meglio chiarito i parametri previsti dalle tabelle milanesi per i prossimi congiunti di un soggetto deceduto (che prevedono a favore di ciascun fratello o sorella per la morte di un germano la somma da euro 23.740,00 ad euro 142.420,00), si reputa congruo liquidare in via equitativa in favore dell'attrice, a titolo di danno non patrimoniale per le indubbie conseguenze negative che le gravi patologie che affliggono ### D'### hanno prodotto e ancora produrranno in futuro sulla vita della sorella, in termini di dolore e patimento soggettivo, di lesione alla infanzia e alla adolescenza ed alla possibilità di rapportarsi con la sorella, la complessiva somma di euro 100.000,00.  ### dott. ### nell'espletamento della perizia, ha accertato poi che i fatti di causa hanno determinato in ### D'### il sorgere di un “disturbo d'ansia NAS attualmente in discreto compenso psicopatologico” con una danno biologico, stimato condivisibilmente dal perito nella misura del 8%, quale alterazione dell'integrità psico-fisica. 
Pertanto, si reputo congruo liquidare in favore di ### D'### l'ulteriore importo di euro 18.734,00 (tenuto conto dell'età di 6 anni dell'attrice al momento dei fatti di causa), determinato applicando come parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico patito le anzidette ### in uso presso il ### di ### Come per i genitori e per le ragioni suindicate, su tale somma, non è dovuta alcun aumento a titolo di personalizzazione. 
Sotto il profilo del pregiudizio non patrimoniale non possono riconoscersi danni ulteriori, in mancanza di idonea dimostrazione, e tenendo conto della unitarietà del concetto di danno non patrimoniale.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Pertanto il danno non patrimoniale patito da ### D'### ammonta ad euro 118.734,00 (di cui euro 100.000,00 a titolo di danno riflesso ed euro 18.734,00 a titolo di danno biologico). 
Dunque sulla somma di euro 118.734,00 dovuta a ### D'### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro (il ###) calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ### e fino alla data del deposito della presente sentenza, per un totale di euro 148.904,95. 
Dall'importo totale riconosciuto e sopra conteggiato di euro per il danno non patrimoniale, pari a complessivi euro 148.904,95 deve essere detratto l'importo da rivalutare all'attualità di euro 50.000,00 erogato dalla compagnia assicurativa ### s.p.a. e trattenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto, per un risarcimento complessivo di euro 89.404,95. 
Di conseguenza spetta a ### D'### a titolo di danni non patrimoniali dalla stessa patiti, la somma di euro 89.404,95, più interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
Deve essere respinta invece la domanda risarcitoria formulata dai nonni di ### D'### in quanto priva di adeguato supporto probatorio. 
Gli attori, infatti, non hanno assolto al doveroso onere di allegazione e di prova con riguardo a concrete e specifiche circostanze ed elementi fattuali dai quali poter anche solo desumere, in via presuntiva, l'esistenza di un rapporto qualificato con la vittima e l'effettivo e concreto sconvolgimento delle loro abitudini di vita, nonché il sacrificio totale ed amorevole nei confronti della piccola ### nel quotidiano accudimento della minore, essendo dimostrato viceversa che i nonni non convivevano con la danneggiata al momento del sinistro. 
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che affinchè ricorra la tipologia del danno per lesione del rapporto parentale è necessario che la vittima abbia subito lesioni seriamente invalidanti e che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, tali da imporre scelte di vita radicalmente diverse (cfr. Cass. 8827/2003 e, più recentemente, Cass. 25729/2014). 
Inoltre la Corte di Cassazione ha precisato (con riferimento all'ipotesi di uccisione del congiunto, ma con motivazioni indubbiamente utilizzabili anche nel caso di specie avente ad oggetto una macro lesione) che "il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Mentre, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno" (Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253; conf. Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1993, n. 6938). 
In mancanza di ogni elemento probatorio in tal senso, la domanda formulata iure proprio dai nonni di ### con riguardo al danno c.d. riflesso va rigettata. 
Nè è stato nemmeno dimostrato che le gravi menomazioni riportate dalla piccola ### abbiano inciso negativamente sulla salute dei nonni in guisa da determinare in costoro un'apprezzabile permanente patologia o l'aggravamento di una patologia preesistente (cfr. Cass. n. 2546 del 2007).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 ###, difatti, ha escluso la ricorrenza di danni biologici riconducibili nessologicamente alle gravi lesioni subite da ### D'### con riferimento a ### a ### e a ### (nonni della macrolesa). 
La domanda risarcitoria va quindi disattesa. 
Tutti gli attori hanno anche richiesto il pagamento delle spese stragiudiziali non rimborsate nell'ambito della fase pregiudiziale. 
Tali spese costituiscono un danno patrimoniale e non sono assimilabili alle spese giudiziali. 
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha infatti natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa ed è soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova secondo la scansione processuale del rito applicabile alla domanda. 
Sul punto si è di recente pronunciata la Cassazione con sentenza n. 16990 del 2017. 
Orbene, per la Suprema Corte occorre distinguere tra le spese processuali e le spese sostenute nella fase stragiudiziale. 
Quest'ultime spese fanno parte del c.d. danno emergente subito dal danneggiato e, quindi, il relativo ristoro dovrà essere richiesto con domanda tempestivamente formulata nonché allegando e provando i fatti costitutivi secondo la scansione temporale del rito applicabile al processo avente ad oggetto il risarcimento del danno subito. 
Ed invero, precisa la Corte, l'attività stragiudiziale “anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”. 
Nel caso di specie occorre rilevare che la domanda formulata dalle parti attrici, proposta solamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., è rimasta sfornita di puntuale e adeguata prova sia in ordine all'effettivo contenuto delle attività stragiudiziali svolte sia in merito alla quantificazione delle medesime (non è stata dunque dimostrata in alcun modo la congruità dei compensi richiesti che non sono stati invero neppure indicati). 
Nondimeno gli attori non hanno allegato alcuna attività specifica e aggiuntiva rispetto a quella di preparazione del presente contenzioso: ne discende il rigetto della spiegata richiesta di rimborso. 
Non può essere riconosciuto agli attori nemmeno la restituzione delle spese di consulenza medicolegale di parte perché superflue ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.. 
La giurisprudenza ha, difatti, chiarito che tali spese rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non le compensi ex art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero ne escluda la ripetizione in quanto ritenute eccessive o superflue ex art. 92, comma 1, c.p.c. non essendo neanche necessaria la prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'interessato, ma solo la dimostrazione che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (cfr.  civ., Sez. I, 25/03/2003, n. 4357). 
Sulla base delle superiori considerazioni va quindi accolta la domanda di accertamento degli attori della responsabilità dei convenuti per i danni subiti da ### D'### e da ### a seguito del parto del 5.2.2003 presso l'### di ### Di conseguenza l'ASP di ### (incorporante l'Asl n.6 di ### e i dottori ### e ### vanno condannati in solido a versare secondo il seguente quadro sinottico: 1) in favore di ### D'### e di ### in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### D'### a titolo di danno patrimoniale e non ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 patrimoniale, la somma complessiva di euro 1.537.552,05, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo; 2) in favore di ### D'### e di ### in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### D'### a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 89.404,95, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo; 3) in favore di ### in proprio, a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 520.636,26, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo; 4) in favore di ### D'### in proprio, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 364.472,53, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo; 5) in favore di ### D'### e di ### in proprio, a titolo di danno patrimoniale, la somma complessiva di euro 34.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo. 
Va invece respinta la domanda risarcitoria avanzata da ###### e ### in qualità di eredi di ### e ### (quali nonni materni di ### D'### nonchè quella formulata da ### (quale nonna paterna di ### D'### per difetto di sufficiente prova del danno da essi patito. 
Orbene, accertata la responsabilità solidale dei convenuti, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti di chi agisce, in assenza di una sua specifica allegazione in tal senso (Cassazione civile, sez. III, 22/10/2003, n. 15789), ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili (cfr. Cass., sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22860; Cass., sez. I, 5 giugno 2007, 13180; Cass., sez. I, 25 marzo 2009, n. 7217; Cass., sez. III, 29 gennaio 2010, n. 2060; Cass., sez. III, 25 settembre 2009, n. 20657). 
Costituisce, tuttavia, ius receptum il rilievo in forza del quale il Giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna (cfr. Cass. 25 febbraio 2004, n. 3803; Cass. 12 dicembre 2001, n. 15687; Cass. 3 aprile 1997, n. 1869; Cass. 16 febbraio 1996, n. 1199; Cass. 20 gennaio 1995, n. 620; Cass. 29 novembre 1994, n. 10201 e Casa. 8 giugno 1994, n. 5546, tra le tantissime). 
Deriva da quanto precede che, allorchè il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perchè ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - nega la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorchè assuma che, in realtà, gli altri convenuti siano responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti della domanda attrice. Perchè le ricordate argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese e integrino, ex art. 99 c.p.c. e ss. delle "domande", nei confronti degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggianti) è, invece, indispensabile che il detto convenuto, richieda espressamente, ancorchè in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella semplice richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, palesemente, non può essere introdotta, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni o in grado di appello, nè, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. III, 06/04/2006, n. 8105; Cassazione civile, sez. III, 29/04/2006, n. 10042; Cass. 5 ottobre 2004 n. 19934; Cass. 25 febbraio 2004 n. 3803.Cass. 11 aprile 2000, n. 4602; Cass. 5 novembre 1999, n. 12325; Cass. 8 giugno 1995, n. 6479). 
Nel caso in esame a fronte della domanda attorea di condanna solidale dei convenuti, la ASP di ### ha chiesto accertarsi le quote di responsabilità dei singoli convenuti in vista del regresso (anche le compagnie di assicurazioni terze chiamate hanno domandato l'accertamento della graduazione delle colpe dei soggetti responsabili). 
A tal proposito va osservato che la Suprema Corte, in tempi recenti, ha riconsiderato il rapporto paziente-casa di cura in termini autonomi dal rapporto paziente-medico e, riqualificato il primo come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive, ha aperto a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. 
Questo percorso interpretativo, anticipato dalla giurisprudenza di merito, ha trovato conferma in una sentenza delle ### (01.07.2002, n. 9556, seguita poi da altre sezioni semplici, Cass. n. 571 del 2005; Cass. n. 1698 del 2006) che si è espressa in favore di una lettura del rapporto tra paziente e struttura che valorizzi la complessità e l'atipicità del legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. 
In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alle prestazione principale medica, anche una serie di obblighi di protezione ed accessori. 
Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c.. 
Ciò comporta che si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato non solo per il fatto del personale medico, ma anche del personale ausiliario, nonché della struttura stessa per l'insufficiente o inidonea organizzazione, con indubbie ricadute, non sul vincolo di solidarietà esterna che avvince la casa di cura ed il medico nei confronti del paziente danneggiato, ma sui rapporti interni che si instaurano tra i primi, ai fini di un eventuale regresso. 
Parimenti, la struttura sanitaria, invece, può esercitare l'azione di regresso, sia in tutto che in parte, nei confronti del medico, atteso che, come si è detto, quest'ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell'adempimento della obbligazione, ex art. 1228 c.c. In questa ipotesi, infatti, è possibile la prova che il danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e tuttavia la struttura sarà chiamata a risponderne, nei confronti del paziente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.. 
Pertanto, in caso di accertata responsabilità esclusiva o prevalente del medico, la struttura sanitaria potrà proporre l'azione di regresso per l'intera somma versata al danneggiato. 
Anche recentemente la Cassazione ha statuito che "..l'inadempimento del terzo del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari (art. 1228 cod. civ.), salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario. La colpa di quest'ultimo potrà fondare un'azione di regresso del contraente responsabile nei confronti di lui, ma non infirma la responsabilità nei confronti della controparte contrattuale" (vedi Cass. n. 6053 del 12/03/2010). 
Del resto l'art. 1299 c.c. disciplina l'azione di regresso, effettuata dal debitore in solido, che abbia pagato l'intero debito, nei confronti del condebitore solidale. 
Inoltre l'art. 2055 c.c. costituisce un principio di carattere generale in tema di solidarietà (estensibile quindi anche alle ipotesi di responsabilità contrattuale). 
Sul punto la Cassazione ha statuito che "quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art.  2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo" (vedi Cass. n. 7618/2010, cfr. anche Cass. n. 23918/2006). 
Da tutto quanto sopra diffusamente argomentato, nella fattispecie concreta in esame, difficilmente può dubitarsi che il danno subito dall'attrice sia causalmente riconducibile, in modo preponderante, ai dottori ### e ### (nella medesima misura come chiarito anche dalla Corte d'### di ### nella sentenza n. 260/2007 avendo entrambi i medici partecipato alle “fasi salienti” della vicenda) in relazione alle scelte mediche ed agli errori commessi durante tutto l'arco di tempo del ricovero della ### e delle operazioni di parto. 
Tuttavia, non può neppure escludersi l'esistenza, sia pure in misura inferiore, di profili di colpa in capo alla struttura sanitaria (e quindi dell'ASP di ### alla quale è comunque riconducibile la carente prestazione del personale medico e la mancata attività di formazione, controllo e vigilanza sulle attività sanitarie poste in essere dai medici operanti all'interno della stessa e propria dell'esercizio dell'attività di impresa. 
Stimasi, quindi, in forza della richiesta formulata dall'ASP di ### valutare l'incidenza causale della negligente e imperita condotta nella produzione del danno per cui è causa, nella misura del 20% quanto all'ASP di ### e nella misura del 40 % ciascuno a carico dei dottori ### e ### Pertanto, alla luce degli esposti criteri, i convenuti ASP di ### dott.ssa ### e dott. ### in solido, devono essere condannati al pagamento, in favore degli attori ### D'### e ### in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ### D'### degli importi sopraindicati a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. 
Per quanto, poi, attiene alle domande di garanzia e manleva nei confronti delle compagnie assicurative in causa si osserva quanto segue. 
Deve anzitutto evidenziarsi la carenza di legittimazione attiva della parte attrice ad estendere le domande svolte nei confronti delle convenute alle terze chiamate, atteso che nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale nè a titolo di responsabilità aquiliana (ex plurimis vedi Cass. n. 9516/2007). 
In altri termini, l'estensione della domanda degli attori non può mai verificarsi con riguardo alle compagnie assicuratrici della clinica e del medico, le quali garantiscono la quota di debito del singolo autore del fatto illecito in base ad uno specifico contratto che è, per gli attori, res inter alios acta, e che costituisce, invece, la fonte dell'obbligazione dei garanti. Per i garanti dunque la causa obligandi non è direttamente il danno subito dal terzo, fonte di responsabilità diretta, ma è il contratto assicurativo che vede degradare il danno ad antefatto dell'obbligazione. La loro garanzia è, infatti, contrattuale e la loro responsabilità può essere fatta valere soltanto dagli assicurati. 
Analogamente è a dirsi con riferimento anche alla terza interveniente ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) stante la natura di intervento litisconsortile da quest'ultima svolto e la circostanza che essa è intervenuta in causa quale società assicuratrice della polizza stipulata dalla struttura sanitaria (poi inglobata dall'ASP di ### per averla rilevata a seguito della cessione della medesima da parte dell'### s.p.a. (anch'essa oggi ### s.p.a.). 
Deve essere poi disattesa l'eccezione degli attori di inammissibilità/irritualità della chiamata in causa delle compagnie assicurative da parte dei convenuti atteso che le chiamate in garanzia sono state tempestivamente svolte dai resistenti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta peraltro depositate nei corretti termini processuali e che il provvedimento di fissazione dell'udienza è stato dato regolarmente con decreto pronunciato fuori udienza mentre non è previsto che la comunicazione alle parti del medesimo debba necessariamente avvenire prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione. 
Parimenti è del tutto infondata l'ulteriore eccezione di parte attrice di inammissibilità dell'intervento volontario di ### s.p.a. in quanto lo stesso è stato spiegato conformemente al disposto dell'art. 105 c.p.c. trovando il suo fondamento sostanziale nel subentro dell'interveniente nella polizza assicurativa n. 0027/### stipulata originariamente dall'Asl n. 6 di ### con l'### s.p.a. (che ha poi ceduto, lo si ricorda nuovamente, il proprio portafogli polizze alla ### s.p.a.). 
Va poi preliminarmente disposta l'estromissione dal giudizio delle terze chiamate G.B.S. s.p.a.  ### e ### s.r.l. considerata la rinuncia agli atti operata dalla chiamante in garanzia dott.ssa ### e l'accettazione della anzidetta rinuncia da parte della G.B.S.  s.p.a. ### e la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio nel merito dimostrata dalla ### s.r.l. che è rimasta contumace nella causa in oggetto. 
In conseguenza della rinuncia agli atti appena richiamata (da intendersi in realtà più propriamente quale rinuncia alla domanda di manleva) è pertanto da intendersi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di garanzia avanzata dalla dott.ssa ### nei riguardi delle due società anzidette le quali conseguentemente, devono essere estromesse dal presente giudizio non essendo state avanzate ammissibilmente nei loro confronti altre domande dalle altre parti in lite. 
Inoltre deve essere disposta l'estromissione dal giudizio anche di ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) avendo quest'ultima trasferito, prima dell'introduzione del presente giudizio, la polizza assicurativa n. 0027/### stipulata con l'Asl n. 6 di ### (poi incorporata dall'ASP di ### nel portafoglio di ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) in virtù del contratto di cessione del ramo d'azienda del 6.12.2006 contenuto nel provvedimento ### n. 2488 ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 del 19.12.2006 pubblicato nella ### n. 302 del 30.12.2006 (vedi doc.ti 5 e 6 fascicolo ### s.p.a.). 
Passando al merito delle domande di garanzia non può che rilevarsi la fondatezza, nei termini che si diranno, della domanda di manleva avanzata dai dottori ### e ### nei confronti della ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) quale subentrante nel contratto di polizza assicurativa n. 0027/### siglato dall'Asl n. 6 di ### (ora ASP di ### con l'### s.p.a. (oggi ### s.p.a.) e quindi interveniente volontaria nel presente giudizio. 
Innanzitutto va chiarito che i medici convenuti hanno pieno diritto ad agire in manleva nei confronti della compagnia di assicurazione titolare della polizza 0027/### (quindi ### s.p.a. ora ### s.p.a.) atteso che quest'ultima prevedeva nella ### 2, art. 2.1. lett. A) l'estensione della garanzia assicurativa anche alla “RC personale dei dipendenti, compresi medici e paramedici e medici a rapporto convenzionale autonomo per l'attività prestata nelle strutture dell'### Sanitaria” (vedi doc. 2 fascicolo ### s.p.a.).  ### canto l'obbligo delle strutture sanitarie di garantirsi attraverso regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile anche per fatti dei propri dipendenti deriva direttamente dalla legge e in special modo dall'art. 29 del D.P.R. n. 130/1969 in materia di stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri (il quale prevede espressamente che “le amministrazioni ospedaliere debbono garantire l'ente ed il personale dipendente mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi ivi comprese le spese di giudizio relativamente alle loro attività di servizio ospedaliero, senza diritto di rivalsa, salvo in casi di colpa grave o di dolo”), oltre ad essere esplicitamente richiamato anche nelle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria. 
Da ciò deriva il diritto dei convenuti dottori ### e ### di agire in manleva nei confronti della ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) quale società di assicurazioni obbligata per la polizza 0027/###. 
Detto questo, va opportunamente precisato che la polizza assicurativa n. 0027/###, sulla base della quale i medici convenuti hanno chiamato in garanzia la ### s.p.a. e sulla base della quale ha spiegato intervento volontario in giudizio l'### s.p.a. (v. doc. 2 fascicolo ### s.p.a.), è una polizza per la responsabilità civile stipulata dall'Asl n. 6 di ### con la ### s.p.a. (che ha poi ceduto il proprio contratto all'### s.p.a.) in coassicurazione al 20% con ### ed al 27% con ### s.p.a. (oggi ### s.p.a.). 
In altre parole, emerge che l'Asl n. 6 di ### (oggi ASP di ### ha parcellizzato il rischio assicurato stipulando un contratto di coassicurazione con cui l'assicurazione del rischio è stata ripartita tra più assicuratori per quote determinate (la quota di ### s.p.a. è pari al 53%, la quota di ### è pari al 27%, quella di ### s.p.a. è del 20%). 
Ai sensi dell'art. 1911 cod. civ. “qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori”. 
La Suprema Corte ha chiarito che nel caso di contratto di coassicurazione (cfr. Corte di Cassazione, ### 3 civile Sentenza 2 aprile 2001, n. 4799) ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata solo in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto, sottoscritto da tutti gli assicuratori. Si realizza, in tal modo, una struttura oggettivamente unitaria del ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 negozio, ma soggettivamente composita dal lato degli assicuratori che, d'accordo tra di loro e con il contraente assicurato, prestano la garanzia frazionatamente, in misura della rispettiva concordata partecipazione al rischio, per cui in presenza di una pluralità di posizioni debitorie distinte caratterizzate dalla parzialità, viene a essere escluso tra i coassicuratori ogni vincolo di solidarietà, con la conseguente insussistenza di un diritto di regresso. 
Il contratto in questione genera, pertanto, separati rapporti giuridici, in ordine ai quali ciascun coassicuratore diviene titolare di singole posizioni giuridiche soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio rapporto giuridico. 
Nel caso di specie risulta che i vari coassicuratori abbiano conferito all'### (quindi a seguito delle cessione della polizza a ### generali s.p.a.) la cosiddetta clausola di delega (vedi doc. 2 fascicolo ### s.p.a.). 
In particolare con l'art. 1.16 della polizza rubricato (“### e Delega”) ### s.p.a.  veniva indicata quale delegataria obbligata ad avvertire le ### in caso di giudizio e a porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di rendere opponibile a queste ultime la eventuale sentenza. 
Tuttavia come chiarito anche dalla Suprema Corte (v. Cass. 12.7.2005 n. 14590), “il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l'assicurato. 
Qualora, pertanto, sia inserita nel contratto la c.d. clausola di delega o di guida, l'assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti, ed in tale veste è legittimato a resistere alla pretesa in rappresentanza di questi ultimi, ma solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico l'indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori, e che in tale qualità deve essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta parte”. 
Nella specie non risulta che i dottori ### e ### abbiano proposto espressamente ed inequivocamente la domanda nei confronti della ### s.p.a. e poi della ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) nella qualità di delegataria e di rappresentante processuale delle altre coassicuratrici, sicchè la condanna a carico di quest'ultima non può che essere pronunciata nei limiti della sua quota di rischio. 
A ciò consegue che la ### s.p.a. sia tenuta solo per la propria quota del 53%. 
La circostanza che la compagnia delegataria non abbia chiamato in giudizio le coassicuratrici come da previsione contrattuale può avere una sua incidenza nei rapporti tra le imprese coassicuratrici ma certamente non incide sulla natura del contratto stipulato e sulle quote di indennità di pertinenza della delegataria visto - lo si ribadisce - che i medici convenuti non hanno formulato la loro domanda in maniera espressa nei confronti della ### s.p.a. - e prima ancora nei confronti di ### s.p.a. - quale delegataria delle altre coassicuratrice e che, in ogni caso, la chiamata in garanzia delle altre assicurazioni obbligate poteva essere effettuata dagli stessi medici convenuti i quali avevano conoscenza del contenuto della polizza di assicurazioni stipulata dalla struttura sanitaria. 
Pertanto è escluso che questo giudice possa emettere in questo processo statuizioni nei confronti dei soggetti non citati né può rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre compagnie assicuratrici vertendosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (trattandosi di obbligazione parziaria) e non di litisconsorzio necessario.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Né vale obiettare che “l'eccezione” di coassicurazione svolta dall'### s.p.a. sia tardiva e dunque inammissibile giacchè introdotta per la prima volta con gli scritti conclusionali: non si tratta infatti di una eccezione in senso stretto, bensì di una eccezione in senso lato, una mera difesa tecnica, comportante un doveroso accertamento anche ufficioso sul contenuto e sulla effettiva estensione dell'oggetto del contratto e degli obblighi da esso nascenti.  ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) dovrà tenere indenne i due medici convenuti (dottori ### e ### solo nella quota del 53% delle somme che questi dovranno corrispondere agli attori limitatamente alle quote di rispettiva pertinenza, a titolo di capitale, interessi e spese di lite, ivi comprese quelle liquidate al consulente tecnico, comunque nei limiti del massimale residuo (ottenuto cioè detraendo gli esborsi già effettuati dalla compagnia di assicurazione) e con la franchigia prevista contrattualmente di euro 2.582,29. 
Spetterà invece ai dottori ### e ### agire separatamente avverso le altre coassicuratrici essendo questi probabilmente ancora nel diritto di farlo secondo quell'orientamento giurisprudenziale che afferma che “in tema di coassicurazione contro i danni contenente la cosiddetta “clausola di delega”, la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato - anche nell'interesse di altri coassicurati, in virtù di un mandato senza rappresentanza dagli stessi rilasciato - nei confronti della compagnia delegataria è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità a beneficio di tutti i coassicurati e nei confronti di ciascun coassicuratore, allorchè detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti” (v. Cass. n. 13661/2013). 
Tutte le altre richiese avanzate dalla ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) in sede di scritti conclusionali vanno disattese in quanto tardive e costituenti evidenti modifiche delle conclusioni rassegnate nella comparsa di intervento e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.. 
Va poi respinta la domanda di manleva svolta dalla dott.ssa ### nei confronti della ### non essendovi nel caso di specie il superamento del massimale garantito dalla compagnia assicurativa ### s.p.a.. 
La polizza stipulata dal medico convenuto con la terza chiamata opera infatti solo “a secondo rischio” oltre cioè il massimale garantito dall'assicurazione dell'ente (da considerarsi a “primo rischio”) che ammonta, nel caso di specie, ad euro 5.164.569,00.  ###. 9 della ### -### stabilisce infatti quanto segue: ”### che l'### ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione - privata o dell'### integrata con l'estensione della copertura alla colpa grave ed all'intero ambito di attività del medico in regime intramurario - la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme e per i massimali indicati nella presente polizza ciò anche nell'eventualità di nullità invalidità od inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell'### Qualora il massimale dell'### sia operante per sinistro e coinvolga più operatori sanitari, la presente assicurazione varrà per l'eccedenza rispetto alla quota di responsabilità spettante all'### resta esclusa ogni responsabilità solidale” (vedi doc. 3 fascicolo ###. 
Nella specie può dirsi che la polizza personale stipulata dalla dott.ssa ### e quella conclusa dall'Asl n. 6 di ### assicurano il medesimo rischio visto che quest'ultima polizza prevede, come già detto, l'estensione della garanzia alla RC personale dei medici dipendenti della struttura (### 2, art. 2.1. lett. A)).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Dunque, la polizza stipulata dall'Asl n. 6 di ### (e quindi dall'ASP di ### per effetto dell'estensione della garanzia di cui alla clausola contrattuale sopraindicata si configura come una ipotesi di contratto di assicurazione per conto del terzo (perché contratta anche a favore del medico dipendente) e assicura la medesima responsabilità coperta dall'assicurazione personale del sanitario. 
Se ne inferisce che la copertura assicurativa di cui alla polizza stipulata dall'ente è "a primo rischio" mentre la polizza ### stipulata dalla dott.ssa ### e da quest'ultima azionata ai fini della copertura assicurativa, si dovrà intendere operante solo in “secondo rischio”, in eccedenza cioè al massimale assicurato dall'### stessa e ciò, in ogni caso, indipendentemente dalla effettiva operatività della prima polizza (vedi art. 9 della ### -### doc. 3 fascicolo ###. 
Ebbene, siccome la polizza che deve operare a primo rischio ha un massimale ampiamente comprensivo di tutti i danni patiti dagli attori, la domanda di rivalsa avanzata dalla dott.ssa ### nei confronti della ### va respinta. 
Per quanto, poi, attiene alla domanda di garanzia e manleva svolta dal dott. ### nei confronti della ### s.p.a. va evidenziato che essa può trovare accoglimento limitatamente alla quota di responsabilità riconducibile all'assicurato non sussistendo alcuna contestazione in ordine alla sussistenza ed operatività della copertura assicurativa. La compagnia assicurativa, costituendosi in giudizio, ha infatti chiesto il rigetto delle domande proposte dagli attori ed ha precisato i limiti entro i quali la polizza è da considerarsi operativa ma non ha contestato l' operatività del rapporto assicurativo.  ### s.p.a. va, dunque, condannata a manlevare il dott. ### di quanto da quest'ultimo dovuto a parte attrice per capitale risarcitorio, interessi e spese in dipendenza della presente sentenza comunque nei limiti del massimale residuo di polizza (detraendo cioè dal massimale di contratto le somme già corrisposte dalla compagnia assicurativa) e della quota di pertinenza del medico convenuto assicurato. 
Entrambe le polizze (sia quella stipulata dall'ASL n. 6 di ### per conto dei suoi medici dipendenti sia quella contratta personalmente) sono dunque operative con riferimento alla posizione del dott. ### di talchè la compagnia ### s.p.a. (che è la stessa per i due contratti) dovrà manlevare il convenuto in ragione dei rispettivi e relativi contratti nei limiti, ovviamente, dell'ammontare del danno e della quota di responsabilità riconducibile all'assicurato. 
Vanno poi respinte in quanto inammissibili giàcchè tardive le richieste avanzate dai convenuti dottori ### ed ### di condanna delle terze chiamate al pagamento di quanto da loro dovuto oltre i limiti del massimale di polizza per “mala gestio”. 
Ed infatti la domanda dell'assicurato, di essere tenuto indenne oltre il massimale di polizza, va formulata espressamente nell'atto introduttivo della lite; l'affermazione della responsabilità dell'assicuratore verso il danneggiante-assicurato, infatti, immette nel giudizio un tema nuovo, diverso rispetto alla semplice pretesa di garanzia, fondata su elementi di colpa che vanno allegati e provati "ad hoc", sicché non può certamente ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato, nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato, ed è da ritenersi inammissibile perché nuova se proposta successivamente (come nel caso di specie essendo stata avanzata solamente con le memorie assertive ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. delle parti). 
Nessuna domanda di manleva è stata infine svolta dall'ASP di ### nei confronti della propria compagnia assicuratrice ### s.p.a. (ora ### s.p.a.).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
In ultimo va respinta la richiesta di parte attrice ex art. 89 c.p.c. di cancellazione delle pretese dichiarazioni offensive contenute nelle note depositate del 31.1.2013 e nel foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale di udienza del 19.9.2018 da parte della ### atteso che le espressioni utilizzate non includono alcun intento offensivo nei confronti della controparte e sono state impiegate al solo fine di dimostrare la fondatezza delle proprie tesi e di apportare elementi utili alla decisione ponendosi quindi nel corretto perimetro di esercizio del proprio diritto di difesa costituzionalmente tutelato (art. 24 Cost). 
Quanto al governo delle spese processuali si statuisce come segue. 
Le spese di lite nel rapporto processuale tra gli attori ### D'### e ### in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori ### ed ### D'### e i convenuti seguono la soccombenza di questi ultimi e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori tabellari medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (come modificato dal D.M. n. 37 del 2018) e tenuto conto dell'importo della somma riconosciuta a titolo risarcitorio (il “decisum”) e dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2, per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale. 
Nel rapporto processuale tra ####### e ### (in qualità di eredi di ### e ### e i convenuti appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite configurandosi una ipotesi di soccombenza reciproca delle parti (accoglimento della domanda di accertamento della colpa professionale dei convenuti e della struttura sanitaria e rigetto della domanda risarcitoria). 
I motivi del decidere, la non contestazione del rapporto contrattuale con il dott. ### da parte della ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) e la particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate con riferimento alle domande di garanzia spiegate dai medici convenuti giustificano una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra i convenuti, tutte le compagnie assicurative terze chiamate per la garanzia (anche quelle estromesse dal presente giudizio) e la società di assicurazione terza interveniente, dovendosi comunque precisare, ai fini della presente statuizione di compensazione delle spese processuali, che tra i dottori ### e ### e la ### s.p.a. (quale compagnia di assicurazione dell'ASP di ### si configura anche una ipotesi di soccombenza reciproca essendo stata accolta la difesa della società di assicurazione di riconoscimento dell'obbligo di manleva nei limiti della quota di rischio della coassicurazione. 
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente e solidalmente a carico delle parti convenute in base al principio di causalità come liquidate durante il giudizio e detratti gli importi già eventualmente corrisposti.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) accerta e dichiara che i convenuti ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., dott.ssa ### e dott. ### sono responsabili, ciascuno nella misura indicata in parte motiva, dei danni occorsi a ### D'### e ### in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ### D'#### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 2) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### D'### in persona di ### D'### e ### quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale, della complessiva somma di euro 1.537.552,05 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 3) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### D'### in persona di ### D'### e ### quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale, della complessiva somma di euro 89.404,95 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 4) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### in proprio, della complessiva somma di euro 520.636,26 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 5) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### D'### in proprio, della complessiva somma di euro 364.472,53 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 6) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### D'### e di ### in proprio, della complessiva somma di euro 34.000,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 7) respinge le domande risarcitorie avanzate da ### in qualità di nonna paterna di ### D'### e da ###### e ### in qualità di eredi di ### e ### (quali nonni materni di ### D'###; 8) rigetta le domande promosse ed estese dagli attori nei confronti delle società terze chiamate e nei confronti della compagnia assicurativa terza interveniente; 9) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### con il vincolo solidale, al pagamento in favore di ### D'### e ### in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ### D'### delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 1.132,55 per esborsi ed in euro 89.277,20 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge; 10) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra ### (in qualità di nonna paterna di ### D'###, ###### e ### in qualità di eredi di ### e ### (quali nonni materni di ### D'### e le parti convenute; 11) pone definitivamente e solidalmente a carico dell'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, della dott.ssa ### e del dott. ### le spese delle CTU medico-legali svolte in corso di causa come liquidate durante il giudizio e detratte le somme eventualmente già corrisposte; 12) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di garanzia svolta dalla dott.ssa ### nei confronti della G.B.S. s.p.a. ### in persona del legale rappresentante ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 pro tempore, e della ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, terze chiamate per la manleva, disponendo l'estromissione dal presente giudizio delle medesime società; 13) dichiara la carenza di legittimazione passiva di ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rispetto alle domande di manleva avanzate nei suoi confronti dalla dott.ssa ### e dal dott. ### disponendone di conseguenza l'estromissione dal presente giudizio; 14) condanna la ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare i dottori ### e ### per un importo pari al 53% di quanto questi saranno tenuti a corrispondere agli attori relativamente alle quote di rispettiva pertinenza sulla base della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno (sorte ed interessi), di spese di lite e di spese di consulenza tecnica, comunque nei limiti del massimale residuo dedotta la franchigia fissa di euro 2.582,29; 15) condanna la ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il dott. ### di quanto questi sarà tenuto a corrispondere agli attori, relativamente alla quota di sua pertinenza, sulla base della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno (sorte ed interessi), di spese di lite e di spese di consulenza tecnica, comunque nei limiti del massimale residuo; 16) rigetta la domanda di manleva formulata dalla convenuta dott.ssa ### nei confronti della terza chiamata ### of ### 17) compensa integralmente le spese di lite fra i convenuti dottori ### e ### le società terze chiamate e la compagnia di assicurazioni terza interveniente; 18) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. 
Così deciso in ### il 20 gennaio 2019. 
Il giudice dott. ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00

causa n. 834/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Regasto Salvatore

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 33149/2025 del 18-12-2025

... comunque al passivo del fallimento, in vista della graduazione dei crediti cui è strumentale la procedura concorsuale …”; - “l'esecuzione individuale, perciò, non si sottrae alla disciplina concorsuale in materia di accertamento dei crediti e dei privilegi ed alla ripartizione della somma ricavata (Cass. 21 marzo 2014, n. 6738; Cass. 8 settembre 2011, n. 18436), ed il coordinamento fra esecuzione individuale e concorsuale è … assicurato in ragione dell'attribuzione di provvisorietà all'assegnazione operata in sede di esecuzione forzata individuale, unitamente alla connessa imposizione al creditore dell'onere d'insinuarsi al passivo del fallimento per conseguire il risultato dell'esecuzione”; - “in definitiva, il creditore fondiario ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 vedrà integralmente soddisfatto il suo credito ove nei suoi riguardi, in sede fallimentare, risulti esservi capienza, mentre vedrà il proprio credito falcidiato in presenza di crediti prededucibili o muniti di cause di prelazione di grado superiore al suo, dovendo in tal caso restituire alla massa le somme eventualmente percepite in eccesso rispetto a quelle riconosciute nel riparto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dai #### - Presidente - ### - ### - ### - ### - ### - ### - Ud. 29/10/2025 - CC ### - ### - R.G.N. 11481/2018 ### D'### - ### - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11481-2018 proposto da: ### e ### rappresentati e difesi dall'### per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ### S.N.C. ### & ### rappresentato e difeso dall'### per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la ###. 658/2017 della CORTE D'###, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta dal #### nell'adunanza in camera di consiglio del 29/10/2025; lette le conclusioni del ###, in persona della ### della #####. 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 1.1. ### s.n.c. di Bardi & ### dichiarato con sentenza del 5/12/2002, ha, con citazione notificata il ###, convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Grosseto, i coniugi ### e ### chiedendo che, a norma dell'art. 67, comma 2°, l.fall., fosse revocato l'atto con il quale la società poi fallita, in data ###, aveva venduto agli stessi un bene immobile.  1.2. I convenuti hanno resistito alla domanda, chiedendone il rigetto.  1.3. Il tribunale, con sentenza del 7/9/2012, ha rigettato la domanda del ### sul rilievo che l'atto impugnato era stato preceduto da un preliminare, stipulato il ###, e che gli acquirenti erano entrati in possesso dell'immobile sin dal 27/5/1996.  1.4. ### ha proposto appello avverso tale sentenza.  1.5. I convenuti hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto.  1.6. La corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello ed, in riforma della pronuncia impugnata, ha revocato l'atto di vendita impugnato ed ha condannato i convenuti alla restituzione dell'immobile al ### nonché al pagamento della somma di €. 350 al mese dal 20/8/2004 fino alla restituzione effettiva e/o al passaggio in giudicato della sentenza.  1.7. La corte, in particolare, dopo aver escluso ogni rilievo al fatto che l'“edificazione della ### … rientrasse in un piano di edilizia economica e popolare (### deliberato dal Comune … con la concessione all'impresa di un diritto di superficie di 99 anni” e che “la consegna dell'immobile sia avvenuta fin dal 1996, col trasferimento in loco dell'abitazione ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 familiare dei promissari acquirenti”, ha ritenuto che: - “l'effetto traslativo dipende dal rogito, non dal preliminare” perché “è con la stipulazione del rogito che, uscendo il bene dal patrimonio del fallito, si verifica la lesione dell'interesse creditorio, sicché non può dubitarsi della revocabilità oggettiva del negozio definitiva”; - ai fini della revocatoria fallimentare di compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, pertanto, l'accertamento dei relativi presupposti andasse compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto l'art. 67 l.fall. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l'obbligazione, di cui l'atto finale comporta esecuzione.  1.8. Né, ha osservato la corte, rilevava l'accollo parziale del mutuo fondiario da parte degli acquirenti: - l'accollo, infatti, aveva riguardato “soltanto una parte del prezzo”, sicché (a differenza del caso in cui “incidenza del mutuo avesse coperto l'intera economia dell'operazione”, quando la curatela “non avrebbe avuto nemmeno interesse ad esercitare l'actio pauliana per recuperare attivo destinato a soddisfare un solo creditore”), “il recupero del bene risulta tuttora vantaggioso dal punto di vista della massa”, che aveva “tratto beneficio dall'accollo parziale”, potendo “soddisfarsi sulla parte preponderane del presumibile realizzo”; - i convenuti, all'esito, potevano insinuarsi al passivo, ai sensi dell'art. 71 l.fall., per “la quota del mutuo accollato”, “in via privilegiata ipotecaria di regresso”, e per “il residuo controvalore”, “in via chirografaria”, ma non potevano pretendere di trattenere interamente il bene ad essi trasferito dall'impresa insolvente.  1.9. La corte, inoltre, ha ritenuto che il ### aveva dimostrato in giudizio, a mezzo di numerosi indizi gravi, precisi ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 e concordanti, la consapevolezza da parte degli acquirenti dello stato d'insolvenza in cui, al momento del contratto definitivo, versava la società venditrice: - intanto, il ritardo “tra la sottoscrizione del preliminare (novembre 1995) e la stipulazione del rogito (marzo 2002)”, dovuto non alle “ordinarie difficoltà burocratiche legate all'attuazione della convenzione amministrativa sottesa all'edificazione”, come avevano sostenuto i convenuti, ma alle “difficoltà economiche dell'impresa costruttrice … nell'estinguere i gravami ipotecari esistenti”; - i convenuti, del resto, “insieme ad altri nelle loro stesse condizioni, davanti all'inadempimento dell'interlocutore pensarono bene di rivolgersi ad un legale, il quale in data 29 gennaio 2001 scrisse alla ### una lettera … lamentando che nonostante le numerose richieste non fosse stata ancora fissata la data del rogito ed intimando all'interlocutore di comunicarla entro trenta giorni”; - il ritardo subito dai convenuti non era, dunque, episodico ma “generalizzato a molti altri promissari acquirenti”, i quali, dopo avere avuto la detenzione dei rispettivi immobili, avevano avuto modo di scoprire “la dimensione sistematica e generalizzata dell'inadempimento” che, “prima del rogito”, aveva finito per scatenare “manifestazioni collettive di protesa anche presso la sede dell'impresa contraente” e aveva avuto “risonanza nella realtà sociale circostante”, e ciò “rende impensabile un'ignoranza del problema da parte dei più diretti interessati”.  1.10. I testimoni escussi, inoltre, avevano riferito di “riunioni molto agitate durante le quali i promissari acquirenti in attesa di rogitare”, tra cui il ### “si mostrarono molto preoccupati delle condizioni economiche della ### …”, ed era impossibile supporre, ha osservato la corte, che lo stesso, insieme alla moglie, non avesse “avvertito e condiviso quei ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 problemi e quel clima, trovandosi da anni nella detenzione dell'immobile in attesa del trasferimento, a stretto contatto abitativo con altri soggetti in analoga condizione di angosciosa attesa”.  1.11. Del resto, ha proseguito la corte, l'ostacolo al rogito, discusso nella citata riunione e già affrontato dall'avvocato incaricato dal convenuti nella lettera trasmessa alla ### nel giugno del 2001, e cioè le “iscrizioni ipotecarie gravanti sugli immobili”, era stato risolto, al momento della stipula dell'atto definitivo, “facendo sì che la quota parte del prezzo corrispondente al gravame ipotecario residuo fosse trattenuta dal notaio rogante e consegnata direttamente alla banca creditrice … sebbene il relativo assegno (di € 14.460,79) fosse intestato alla venditrice”: “in pratica, l'importo fu enucleato dal prezzo ed intestato alla società in modo da provare il saldo, ma l'assegno venne materialmente affidato al notaio per garantirne la consegna alla banca”, a dimostrazione non solo dell'incapacità della venditrice di procurarsi autonomamente in precedenza la liberazione del bene, ma anche della preoccupazione che la stessa distraesse ad altri scopi la somma versata dagli acquirenti.  1.12. La corte d'appello, quindi, in totale riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda di revoca proposta dal ### ed ha, per l'effetto, condannato i convenuti alla restituzione dell'immobile nonché, in ragione del godimento indebito dello stesso, al “rimborso dei frutti civili maturati nel corso del giudizio”, pur se in concreto non percepiti, che, a fronte del “valore capitale” dell'immobile (pari ad £.  138.500.000), ha equitativamente quantificato, ai sensi dell'art.  1226 c.c., nella “rendita mensile di natura locativa” realisticamente ipotizzabile, pari ad €. 350,00 al mese, con ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 decorrenza dalla data della domanda (20/8/2004) fino alla restituzione effettiva del bene e/o del passaggio in giudicato della sentenza, e cioè “quando sarà possibile attuare l'espropriazione”.  1.13. ### e ### con ricorso spedito per la notifica il ###, hanno chiesto, per otto motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.  1.14. ### s.n.c. di Bardi & ### ha resistito con controricorso.  1.15. Le parti hanno depositato memorie.  1.16. ###, con memoria del 2/10/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.  1.17. Le parti hanno depositato ulteriori memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 67 l.fall., in relazione all'art. 41 TUB, la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 71 l.fall., in relazione all'art. 111 l.fall., all'art. 41 TUB e agli artt. 1203, comma 1°, 3 e/o n. 5, c.c., 1273 c.c. e 1292 ss. c.c., nonché, a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 100 e 115 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il ### nonostante l'ipoteca iscritta sull'immobile a garanzia del mutuo fondiario a suo tempo concesso alla società poi fallita, avesse comunque l'interesse alla revoca dell'atto di vendita stipulato tra la società poi fallita e gli acquirenti in data ### sul rilievo che l'accollo aveva, in realtà, riguardato soltanto una parte del prezzo e che, pur a fronte del diritto degli acquirenti di insinuarsi al passivo ai sensi dell'art. 71 l.fall. per il prezzo pagato, il recupero del bene risultava nondimeno vantaggioso ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 per la massa, omettendo, tuttavia, di considerare che: - l'immobile venduto con l'atto impugnato era gravato da ipoteca volontaria di primo grado a garanzia di un mutuo fondiario concesso alla società venditrice il ###; - la banca, quindi, in deroga al divieto previsto dall'art. 51 l.fall., era legittimata, in forza dell'art. 41 TUB, ad agire in via esecutiva sull'immobile ipotecato anche in pendenza della procedura concorsuale ai danni della debitrice e ad incamerare le somme rivenienti dalla liquidazione dello stesso, senza che fosse a tal fine necessaria la preventiva declaratoria d'inefficacia dell'atto traslativo e la successiva vendita concorsuale dell'immobile in questione; - il ### come eccepito dai convenuti fin dal primo grado di giudizio, non aveva, pertanto, alcun interesse attuale e concreto alla proposizione dell'azione; - gli acquirenti, dal loro canto, all'esito dell'accoglimento dell'azione proposta dal ### potevano far valere, a norma dell'art. 71 l.fall., il diritto di insinuarsi al passivo, in prededuzione, per l'ammontare delle somme medio tempore corrisposte per l'estinzione dell'ipoteca iscritta sull'immobile nonché di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c., nei diritti del creditore fondiario al quale avevano pagato nelle more del giudizio “tutte le rate” della quota n. 4 dell'originario mutuo (avente come scadenza il ###) che, all'esito del frazionamento, si si erano accollati, avvalendosi, di conseguenza, del beneficio previsto dall'art. 41 TUB.  2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2697, commi 1° e 2°, c.c., 2700 c.c., 1362 c.c., 1363 c.c. e 1366 c.c., nonché degli artt. 1282 c.c., 1815 c.c. e 2728 c.c., e degli artt. 14-20 della l.  n. 457/1978, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 
Ric. 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. nonché dell'art. 111, comma 6°, ###, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il contratto impugnato fosse suscettibile di revoca fallimentare sul rilievo che, a fronte di un accollo che ha riguardato soltanto una parte (pari ad €. 51.645,69) del prezzo pattuito (pari ad €. 73.746,38), il ### poteva soddisfarsi sulla parte preponderante del presumibile realizzo dell'immobile venduto e che il recupero dello stesso alla procedura risultava, pertanto, vantaggioso per la massa dei creditori, omettendo, tuttavia, di considerare, attraverso la corretta interpretazione del contratto di vendita e l'individuazione del reale “significato economico” dell'obbligazione assunta dagli acquirenti, che il capitale oggetto dell'accollo da parte di questi ultimi, pari ad €.  51.645,69, era, in realtà, remunerato, come emerge dagli atti pubblici prodotti in giudizio, da interessi pattuiti al tasso annuale fisso del 6,55% per quindici anni, e, dunque, in misura tale da evidenziare “l'eccedenza del totale del credito fondiario (oltre € 80.000) rispetto al prezzo di cessione dichiarato nel contratto (€ 73.746,38)” e, per l'effetto, “attraverso la lettura del piano finanziario articolato nei contratti di mutuo richiamati in quell'atto”, “la totale incapienza del valore-prezzo del bene rispetto al credito fondiario accollato”.  2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.  2.4. ### di questa Corte, infatti, hanno affermato che, ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall'imprenditore poi fallito, ai sensi dell'art. 67, comma 2°, l.fall., (nel testo originario, applicabile ratione temporis), il curatore ha soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente e non anche l'eventus damni, che è in re ipsa e consiste nel fatto ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente al compimento dell'atto di disposizione (Cass. SU n. 7028 del 2006; Cass. n. 11652 del 2018; Cass. n. 2218 del 2022).  2.5. Rimangono, pertanto, del tutto irrilevanti tanto il fatto che l'immobile oggetto dell'atto traslativo sia gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo (pur se fondiario), quanto il fatto che l'acquirente, attraverso l'accollo del relativo debito, abbia pagato il residuo debito garantito da tale ipoteca, trattandosi di vicende che possono al più influire sul diritto restitutorio che lo stesso, all'esito dell'accoglimento della revocatoria, può insinuare al passivo a norma dell'art. 71 l.fall. (nel testo originario, applicabile ratione temporis) e sulla determinazione del relativo quantum, ma che non escludono né la lesione arrecata alla par condicio, in conseguenza del trasferimento del bene in periodo sospetto in favore di chi era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava l'alienante al momento dell'atto di cessione, né l'interesse alla proposizione dell'azione di revoca di tale atto da parte del curatore (del fallimento dell'alienante), poiché è solo in seguito alla ripartizione del ricavato dalla vendita forzata (anche se operata in sede esecutiva) del bene così recuperato all'attivo della procedura che potrà verificarsi se esistono altri creditori (come, ad esempio, le prededuzioni opponibili al creditore fondiario) che (prima, nel corso o dopo l'esercizio dell'azione revocatoria) possono in ipotesi maturare ed essere, come tali, soddisfatti in via prioritaria, a norma dell'art. 111 n. 1 l.fall., rispetto al creditore garantito da ipoteca ### fondiaria (Cass. SU n. 7028 del 2006; Cass. n. 2218 del 2022). 
Ric. 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 2.6. Ed infatti, come evidenziato da Cass. n. 12673 del 2022: - l'art. 41 TUB “assegna al creditore fondiario un privilegio di carattere meramente processuale, essenzialmente consistente, per l'appunto, nella facoltà di avvalersi della esecuzione individuale, privilegio che, però, non incide affatto sulla portata sostanziale del diritto di detto creditore ad essere soddisfatto”; - ciò significa che “il creditore fondiario non può ottenere dalla esecuzione individuale nulla più di quanto otterrebbe attraverso il concorso fallimentare”; - la norma prevista dall'art. 41 TUB, dunque, “non comporta … alcuna deroga alla disciplina dettata in tema di accertamento del passivo, ed in particolare al principio di esclusività della verifica fallimentare previsto dall'art. 52 l.fall. neppure potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare (Cass. 11 ottobre 2012, n. 17368, sulla linea di Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2004, n. 23572)”; - “ne discende che l'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale … ha carattere provvisorio, essendo onere del creditore di insinuarsi comunque al passivo del fallimento, in vista della graduazione dei crediti cui è strumentale la procedura concorsuale …”; - “l'esecuzione individuale, perciò, non si sottrae alla disciplina concorsuale in materia di accertamento dei crediti e dei privilegi ed alla ripartizione della somma ricavata (Cass. 21 marzo 2014, n. 6738; Cass. 8 settembre 2011, n. 18436), ed il coordinamento fra esecuzione individuale e concorsuale è … assicurato in ragione dell'attribuzione di provvisorietà all'assegnazione operata in sede di esecuzione forzata individuale, unitamente alla connessa imposizione al creditore dell'onere d'insinuarsi al passivo del fallimento per conseguire il risultato dell'esecuzione”; - “in definitiva, il creditore fondiario ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 vedrà integralmente soddisfatto il suo credito ove nei suoi riguardi, in sede fallimentare, risulti esservi capienza, mentre vedrà il proprio credito falcidiato in presenza di crediti prededucibili o muniti di cause di prelazione di grado superiore al suo, dovendo in tal caso restituire alla massa le somme eventualmente percepite in eccesso rispetto a quelle riconosciute nel riparto fallimentare”.  2.7. Si tratta, a ben vedere, di una regola che vale non soltanto nel caso in cui il bene oggetto dell'ipoteca fondiaria sia rimasto nel patrimonio del debitore poi assoggettato a fallimento, ma anche nel caso, come quello in esame, nel quale il bene sia stato oggetto di un atto di trasferimento da parte di quest'ultimo prima della sentenza dichiarativa.  2.8. Questa Corte, invero, ha, non a caso, di recente cassato una sentenza di merito che aveva escluso la revocabilità di una compravendita immobiliare proprio “in considerazione della garanzia fondiaria gravante sull'immobile, il cui valore sarebbe stato appena sufficiente a soddisfare il creditore fondiario”, evidenziando, per contro, che, “ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall'imprenditore, poi fallito … l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione” (Cass. n. 2218 del 2022, in motiv.).  2.9. Né, d'altra parte, può invocarsi il contrario orientamento, espresso da questa Corte con la sentenza 13996 del 2008, secondo cui “nel caso in cui un immobile di proprietà del fallito, ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario, sia stato oggetto di vendita a favore di un terzo, il potere, riconosciuto all'istituto di credito fondiario … dall'art. 41 del Ric. 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 d.lgs. n. 385 del 1993 …, di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale anche in costanza di fallimento, ovvero d'intervenire nell'esecuzione forzata promossa da altri, e di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata, senza obbligo di rimetterla al curatore, con il solo onere di insinuarsi al passivo della procedura fallimentare per consentire la graduazione dei crediti, esclude l'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare al fine di ottenere la dichiarazione d'inefficacia della compravendita nei confronti della massa dei creditori, venendo in tal caso meno uno dei presupposti dell'azione, costituito dall'impossibilità di assoggettare direttamente il bene all'esecuzione concorsuale, in quanto, ponendosi la vendita del bene nell'ambito dell'esecuzione individuale come alternativa a quella nell'ambito della procedura fallimentare, il curatore deve limitarsi a chiedere il versamento della somma assegnata all'istituto, qualora quest'ultimo non abbia chiesto l'ammissione al passivo o il suo credito risulti incapiente” (conf., Cass. n. 15606 del 2014; n. 3795 del 2015).  2.10. Si tratta, in effetti, di un principio che si pone in evidente contrasto con il fatto che, a seguito della vendita dell'immobile gravato da ipoteca fondiaria, l'esecuzione individuale introdotta o proseguita dalla banca è rivolta, a norma degli artt. 602 ss. c.p.c., unicamente contro il terzo acquirente e non contro il venditore, poi fallito, e che, proprio a seguito della vendita (di un bene che non è più del fallito e, dunque, non è compreso tra i beni acquisiti alla procedura), deve escludersi tanto l'onere della banca di insinuarsi al passivo (per il credito derivante dal mutuo concesso al debitore poi fallito) per partecipare al riparto della somma ricavata dalla vendita forzata (in sede individuale) dell'immobile (di proprietà del terzo ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 acquirente) oggetto dell'ipoteca, quanto, e a maggior ragione, il potere del curatore di chiedere il versamento della somma assegnata all'istituto, qualora quest'ultimo non abbia chiesto l'ammissione al passivo o il suo credito risulti incapiente rispetto agli altri crediti, di grado poziore, iscritti in riparto.  2.11. Tale potere, così come previsto dall'art. 41, comma 2, terzo periodo, TUB (“la somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento”), deve ritenersi, infatti, sussistente limitatamente al ### caso contemplato dalla stessa disposizione nella sua parte iniziale, lì dove è stabilito che: - “l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore”; - “il curatore ha la facoltà di intervenire nell'esecuzione”.  2.12. Solo l'esecuzione individuale su beni del mutuatario, poi fallito, di cui lo stesso, al momento dell'apertura della procedura fallimentare, sia rimasto proprietario (e che, come tali, sono acquisiti, a norma dell'art. 42, comma 1°, l.fall., alla massa attiva), può, in effetti, giustificare tanto il potere del curatore del fallimento di intervenire nel relativo procedimento (che riguarda, appunto, beni che, ove il creditore fondiario non avesse proposto o proseguito l'azione esecutiva, avrebbero dovuto essere, appunto, liquidati in sede concorsuale), quanto il potere dello stesso curatore di chiedere al creditore fondiario di versargli le somme eccedenti la quota allo stesso spettante, previa ammissione al passivo, in sede di riparto fallimentare.  2.13. Tali poteri, per contro, devono essere esclusi nell'ipotesi (come quella di specie) in cui la società mutuataria, poi fallita, abbia disposto, prima della sentenza dichiarativa, del bene ipotecato a garanzia del mutuo fondiario: in tal caso, ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 infatti, l'estraneità giuridica del bene alla massa attiva del fallimento esclude sia che il curatore possa intervenire in un'azione esecutiva inter alios, qual è quella proposta o proseguita su tale bene (ormai di terzi) dal creditore fondiario, sia che il curatore possa, all'esito della liquidazione di tale bene (di proprietà non del fallito ma di un terzo), pretendere dal creditore fondiario l'eccedenza di quanto versato allo stesso in sede esecutiva rispetto alla somma per la quale risulta, in ipotesi, iscritto al riparto fallimentare.  2.14. Viceversa, solo se il ### intraprende l'azione di revoca dell'atto di trasferimento compiuto dal mutuatario prima della sentenza dichiarativa del suo fallimento ed, a fronte del suo esito vittorioso, recupera alla massa attiva della procedura il bene ipotecato, il curatore ha il potere di intervenire nella procedura esecutiva che il creditore fondiario abbia eventualmente intrapreso (o proseguito) su tale bene anche in pendenza del fallimento e, all'esito della sua liquidazione in sede esecutiva, di chiedere al creditore fondiario (che, nella misura in cui sia rimasto creditore verso il debitore assoggettato al fallimento, può chiedere ed ottenere l'ammissione al passivo in collocazione ipotecaria pur se il bene non sia attualmente nella disponibilità della massa: cfr. Cass. n. 4565 del 2003; Cass. 17329 del 2017) l'eccedenza tra quanto gli è stato ### attribuito e la somma per la quale lo stesso, previa ammissione allo stato passivo, è stato iscritto (cfr. gli artt.  52, comma 3°, e 110, comma 1°, secondo periodo, l.fall., nella versione successiva al testo applicabile ratione temporis) nel riparto fallimentare.  2.15. ### espresso dalla sentenza n. 13996 del 2008, come in precedenza esposto, trova, del resto, il suo espresso fondamento nel rilievo per cui: - “il bene, che in ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 considerazione dei soli atti di compravendita … avrebbe potuto ritenersi fuoriuscito dalla massa attiva e, quindi, come tale assoggettabile a revocatoria fallimentare, non può più ritenersi tale in considerazione dell'ipoteca, iscritta sul bene stesso dall'istituto di credito fondiario a carico del debitore fallito, nel momento in cui il bene in virtù dell'ipoteca viene sottoposto a pignoramento, dando così inizio alla esecuzione immobiliare …”; - “in siffatta situazione l'azione esecutiva a favore dell'istituto di credito fondiario esclude l'esperibilità dell'azione revocatoria, facendo venir meno una condizione di detta azione”, che è “esperibile solo quando il bene è fuoruscito dal patrimonio del debitore fallito e non v'è possibilità per gli organi del fallimento di assoggettare direttamente il bene, data la sua situazione di estraneità, alla esecuzione concorsuale (o di pretendere l'equivalente se l'oggetto non esiste più od è passato ad altri non raggiungibili giuridicamente per la loro buona fede)”; - “devesi”, infatti, “ritenere che la vendita del bene nell'ambito della esecuzione individuale sia alternativa alla vendita nell'ambito della procedura fallimentare …”; - “in siffatta situazione, al fine di ricondurre al concorso chi se ne sia sottratto, il curatore non può proseguire l'azione revocatoria nei confronti dell'acquirente del bene, che non ha più la disponibilità dello stesso e che se lo è visto sottrarre a seguito dell'azione esecutiva individuale, ma deve chiedere al creditore, che ha promosso o è intervenuto nella esecuzione … la somma che gli è stata assegnata, qualora questo non abbia chiesto l'ammissione del proprio credito al passivo oppure, pur avendola richiesta, il suo credito risulti incapiente”.  2.16. Risulta, dunque, evidente, come ha correttamente evidenziato il ###, che “non è … l'astratta possibilità che venga disposta una procedura esecutiva ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 individuale ex art. 41 Tub a determinare l'impossibilità di procedere alla revocatoria fallimentare, ma l'effettiva instaurazione di tale procedura e la vendita degli immobili all'esito della procedura espropriativa” e che, di conseguenza, “ove tale esecuzione non sia iniziata o, comunque, in ogni caso di inerzia, anche successiva, del creditore fondiario, l'azione revocatoria finalizzata alla successiva esecuzione può essere legittimamente esercitata non essendo ipotizzabile un effetto inibitorio nei confronti della curatela a prescindere da un'esecuzione coattiva e dalla vendita del bene in quella sede”: come, appunto, è, di fatto, accaduto nel caso in esame, nel quale l'esecuzione immobiliare sull'immobile in questione da parte del creditore fondiario non solo non è mai stata iniziata (o proseguita), ma, a ben vedere, neppure potrà più iniziare, posto che, come i ricorrenti hanno dedotto, gli stessi, nelle more del giudizio, hanno versato alla banca tutte le rate delle quota del mutuo originario che, al momento dell'atto di vendita, si sono accollati.  2.17. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 67, comma 2°, e 5 l.fall., nonché degli artt. 2697 c.c., 2727 c.c. e 2729, commi 1° e 2°, c.c., anche in correlazione agli artt. 1322 c.c., 1372 c.c., 1183 c.c., 1185 c.c. e 1186 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 118 disp.att. c.p.c. e dell'art. 111, comma 6°, ###, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il ### aveva dimostrato in giudizio, a mezzo di indizi gravi, precisi e concordanti, la consapevolezza da parte degli acquirenti dello stato d'insolvenza in cui, al momento del contratto definitivo, versava la società venditrice sul rilievo che: - il ritardo tra la ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 sottoscrizione del preliminare (novembre 1995) e la stipulazione del rogito (marzo 2002), era dovuto non alle ordinarie difficoltà burocratiche legate all'attuazione della convenzione amministrativa sottesa all'edificazione, come hanno sostenuto i convenuti, ma alle difficoltà economiche dell'impresa costruttrice nell'estinguere i gravami ipotecari esistenti; - i convenuti, insieme ad altri nelle loro stesse condizioni, di fronte all'inadempimento dell'interlocutore, si erano, del resto, rivolti ad un legale che, in data ###, aveva scritto alla ### una lettera nella quale aveva lamentato che, nonostante le numerose richieste, non era stata ancora fissata la data del rogito, intimando all'interlocutore di comunicarla entro trenta giorni; - i convenuti, pertanto, avevano avuto modo di scoprire, prima del contratto definito, la dimensione sistematica e generalizzata dell'inadempimento della promittente venditrice poi fallita.  2.18. La corte, tuttavia, hanno osservato i ricorrenti, così facendo, ha omesso di considerare che: - il ritardo della vendita, per assurgere a fatto noto dal quale desumere “la prossimità” dei convenuti alle difficoltà economiche della promittente venditrice, avrebbe presupposto l'accertamento, che la corte ha invece omesso, sia del termine entro il quale l'impresa in questione, in forza degli accordi intercorsi con i promissari acquirenti, era tenuta all'adempimento dell'obbligazione assunta con il contratto preliminare del 6/11/1995, sia delle affermate difficoltà economiche dell'impresa costruttrice; - la diffida della promittente venditrice, dal suo canto, non esonerava il giudice dall'accertamento del ritardo della vendita in relazione al termine per l'adempimento, dovendosi escludere che il promissario acquirente di un immobile in costruzione possa sollecitare una prestazione ancora inesigibile; - il ritardo ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 nell'esecuzione della prestazione da parte della promittente venditrice, del resto, non corrisponde al dissesto previsto dall'art. 5 l.fall., il quale, piuttosto, richiede la dimensione assoluta ed irreversibile della crisi tracciata dalla generale incapacità dell'impresa ad onorare con mezzi normale le obbligazioni assunte; - l'immobile venduto ai convenuti era gravato, al momento dell'atto impugnato, da un'unica iscrizione residua, costituita dall'ipoteca volontaria iscritta il ### a garanzia del finanziamento fondiario concesso alla società venditrice, per la somma di €. 14.460,79, che è del tutto fisiologica rispetto all'intervento edilizio che ha dato origine alla vendita.  2.19. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 67, comma 2°, e 5 l.fall., nonché degli artt. 2697 c.c., 2727 c.c. e 2729, commi 1° e 2°, c.c., anche in correlazione agli artt. 1703 c.c., 1704 c.c., 1708 c.c. e 2230 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il ### avesse dimostrato in giudizio, a mezzo di indizi gravi, precisi e concordanti, la consapevolezza da parte degli acquirenti dello stato d'insolvenza in cui, al momento del contratto definitivo, versava la società venditrice sul rilievo, tra l'altro, che: - il ritardo subito dai convenuti era generalizzato a molti altri promissari acquirenti, i quali, dopo avere avuto la detenzione dei rispettivi immobili, avevano avuto modo di scoprire la dimensione sistematica e generalizzata dell'inadempimento che, prima del rogito, aveva scatenato manifestazioni collettive di protesa anche presso la sede dell'impresa contraente; - i testimoni escussi in giudizio avevano, in effetti, riferito di riunioni molto agitate durante le quali i promissari acquirenti in attesa di rogitare, tra cui il #### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 si erano mostrati molto preoccupati delle condizioni economiche della ### per cui era impossibile supporre che i coniugi acquirenti non avessero avvertito e condiviso quei problemi e quel clima, trovandosi da anni nella detenzione dell'immobile in attesa del trasferimento, a stretto contatto abitativo con altri soggetti in analoga condizione di angosciosa attesa; - infine, l'ostacolo al rogito, discusso nella citata riunione e già affrontato dall'avvocato incaricato dal convenuti nella lettera trasmessa alla ### nel giugno del 2001, e cioè le iscrizioni ipotecarie gravanti sugli immobili, era stato risolto, al momento della stipula dell'atto definitivo, facendo sì che la quota parte del prezzo corrispondente al gravame ipotecario residuo fosse trattenuta dal notaio rogante e consegnata direttamente alla banca creditrice, sebbene il relativo assegno (di € 14.460,79) fosse intestato alla venditrice, per cui, in pratica, l'importo fu enucleato dal prezzo ed intestato alla società in modo da provare il saldo, ma l'assegno venne materialmente affidato al notaio per garantirne la consegna alla banca, a dimostrazione non solo dell'incapacità della venditrice di procurarsi autonomamente in precedenza la liberazione del bene, ma della preoccupazione che la stessa distraesse ad altri scopi la somma versata dagli acquirenti.  2.20. Così facendo, tuttavia, hanno osservato i ricorrenti, la corte ha omesso di considerare che: - il ritardo di altre analoghe vendite di alloggi compresi nello stesso fabbricato non costituisce indizio grave e preciso del dissesto economico dell'impresa; - le vendite immobiliari concluse all'esito di interventi edilizi in aree vincolate a programmi di edilizia economica convenzionata presentano tutte una significativa, quanto fisiologica, mobilità dei tempi di attesa delle vendite ai diversi assegnatari; - le proteste verbali costituiscono, poi, un ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 fenomeno non solo costante nella prassi ma anche del tutto compatibile sia con una situazione di dissesto insanabile dell'impresa, sia con le gradazioni meno gravi di mero ritardo nell'esecuzione delle vendite; - la conoscenza da parte degli acquirenti dello stato di insolvenza della società poi fallita non poteva essere tratta dalle generiche preoccupazioni e agitazioni di soggetti terzi, pur se potenzialmente in contatto con i cessionari, specie se collocate in un contesto temporale non precisato; - il pagamento del saldo di prezzo attraverso un assegno intestato alla società venditrice, ma consegnato al notaio per la cancellazione dell'ipoteca, rispondeva, infine, alla prassi consolidata e normale di settore, per non era affatto anomalo che il compito di sistemare la posizione debitoria sottostante alla formalità ipotecaria fosse stato affidato allo stesso notaio rogante.  2.21. Con il quinto motivo, i ricorrenti, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il ### avesse dimostrato in giudizio, a mezzo di indizi gravi, precisi e concordanti, la consapevolezza da parte degli acquirenti dello stato d'insolvenza in cui, al momento del contratto definitivo, versava la venditrice, senza, tuttavia, esaminare i fatti, risultanti dagli atti del giudizio, i quali, per contro, dimostravano che: - il ritardo nella stipulazione del contratto definitivo dipendeva non solo dalle procedure fisiologiche e connaturali al finanziamento fondiario, ma anche alla necessità del frazionamento in quote del contributo pubblico chiesto dall'impresa alla ### - la stipulazione del contratto definitivo, come emergeva dalla missiva in data ###, era stata sollecitata dalla società ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 quando, peraltro, la maggior parte degli atti di vendita era già stato stipulato; - l'impresa, peraltro, al momento della vendita, si trovava, come emergeva dalla mancanza di protesti e di pignoramenti a suo carico e dalla cancellazione delle ipoteche legali e giudiziali iscritte ai suoi danni, in uno stato di normalità operativa, condizione che dimostrava un assetto patrimoniale ed una capacità di reazione alle obbligazioni assunte ancora apprezzabile; - tali risultanze non potevano indurre gli acquirenti ad alcuna ragionevole percezione del dissesto della venditrice, potendo, piuttosto, senz'altro supportare, al pari del regolare pagamento del saldo nei modi invalsi nella comune prassi di settore, il ragionevole affidamento degli stessi nella capacità dell'impresa di far fronte all'impegno assunto, il cui fallimento, in effetti, aveva generato, come emergeva dalle testimonianze assunte, sorpresa e stupore tra i dipendenti e i promissari acquirenti; - gli acquirenti, infine, come risultava dalla quietanza rilasciata in data ### dalla società venditrice, avevano pagato, a mezzo di assegno circolare, il prezzo residuo, per la somma di €. 14.460,79, rimanendo, per contro, irrilevante il comportamento dell'impresa successivo al contratto, e cioè la consegna dell'assegno al notaio per la cancellazione dell'ipoteca.  2.22. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.  2.23. I ricorrenti, infatti, pur lamentando la violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, hanno finito, in sostanza, per censurare la ricognizione asseritamente erronea della fattispecie concreta che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito: lì dove, in particolare, questi, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, hanno ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda di revoca proposta dalla procedura (e cioè il ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 compimento di un atto traslativo da parte del debitore poi fallito in periodo sospetto in favore di un terzo consapevole del suo stato d'insolvenza) e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi (e cioè, in particolare, la scientia decoctionis degli acquirenti al momento della stipulazione del contratto di vendita) in modo nient'affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che i convenuti, nel momento in cui avevano acquistato l'immobile, fossero senz'altro a conoscenza, in ragione del ritardo “generalizzato a molti altri promissari acquirenti”, che l'inadempimento da parte della società aveva “dimensione sistematica e generalizzata” e che la stessa, dunque, versava, “prima del rogito”, in una situazione di dissesto, e cioè di impotenza strutturale a soddisfare regolarmente, nei termini fissati, le obbligazioni assunte (come nei confronti degli acquirenti poi convenuti in giudizio) con i contratti preliminari.  2.24. La valutazione delle prove raccolte, tuttavia, comprese le presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), al pari della scelta degli elementi che ne costituiscono la base ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto ( n. 3854 del 2019; Cass. n. 3336 del 2015), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 esaminati, avrebbero determinato un esito senz'altro diverso della controversia.  2.25. Del resto, se è vero che questa Corte può essere investita, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione, e cioè un'inferenza, che invece non sia tale (o sotto un profilo logico generale ovvero sotto il particolare profilo logico, interno ad una certa disciplina, entro il quale la stessa si collochi) e che la medesima conclusione vale anche per il controllo dei requisiti di precisione e concordanza degli indizi utilizzati, resta, tuttavia, necessario, “per poter rintracciare margini di intervento da parte del giudice di legittimità, nei termini sopra evidenziati dell'integrazione del vizio di falsa applicazione di legge, come tale ricorribile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”, che (a differenza di quanto dedotto in ricorso) “vi sia stata da parte del giudice del merito una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale”, dovendosi intendere come tale, “secondo la migliore teoria epistemologica”, la “proposizione” di una “conseguenza deduttiva probabilistica da una determinata premessa fattuale conosciuta” (Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).  2.26. ### e la selezione tra i fatti noti di quelli sulla cui base far emergere, tramite l'applicazione delle menzionate regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto del ragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessi criteri inferenziali, appartengono, invece, all'ambito di apprezzamento discrezione dei fatti e delle prove, rimesso al giudizio dei giudici di merito, che, se adeguatamente argomentato, non può essere oggetto del sindacato di legittimità. 
Ric. 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 2.27. La critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito, tutte le volte in cui (come nel caso in esame) “si concreta”: - “o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali - in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito - avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo)”; - “o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito” (e ciò “tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali”), “sfugge”, per contro, “al concetto di falsa applicazione” dell'art. 2729, comma 1°, c.c..  2.28. In questi casi, invero, la critica si risolve, con tutta evidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della medesima quaestio, ponendosi la censura in un ambito applicativo che non è quello declinato dal n. 3 dell'art.  360 c.p.c. (e cioè falsa applicazione dell'art. 2729, comma 1°, c.c.) ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazione del giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta.  2.29. Tale sindacato, tuttavia, a fronte dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, risulta percorribile solo qualora (a differenza del caso in esame) si denunci che il giudice di merito abbia omesso l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto, ai sensi ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., sia puntualmente indicato e dedotto in ricorso, né potendo lo stesso esaurirsi nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria (Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014, per come riprese in motivazione anche da SU n. 1785 del 2018).  2.30. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall'art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).  2.31. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove indiziarie raccolte in giudizio (come il ritardo “tra la sottoscrizione del preliminare … e la stipulazione del rogito …” e la sua imputazione non alle “ordinarie difficoltà burocratiche legate all'attuazione della convenzione amministrativa sottesa ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 all'edificazione”, ma alle “difficoltà economiche dell'impresa costruttrice … nell'estinguere i gravami ipotecari esistenti”, al pari della missiva del 29/1/2001 con la quale gli stessi convenuti, “insieme ad altri nelle loro stesse condizioni”, a fronte dell'inadempimento della promittente venditrice, avevano lamentato che “nonostante le numerose richieste non fosse stata ancora fissata la data del rogito ed intimando all'interlocutore di comunicarla entro trenta giorni”) ed escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dai convenuti, ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda di revoca proposta dal ### (e cioè la scientia decoctionis di questi ultimi al momento della conclusione del contratto impugnato) in modo nient'affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che i convenuti, nel momento in cui avevano stipulato il contratto di vendita con la società venditrice poi fallita, fossero senz'altro a conoscenza dello stato d'insolvenza in cui la stessa versava.  2.32. Tale apprezzamento, per contro, non è stato utilmente censurato dai ricorrenti (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per essere stato articolato dal giudice di merito senza aver esaminato uno o più fatti storici controversi, principali o secondari, risultanti dal testo della sentenza stessa o dagli atti processuali (e doverosamente esposti in ricorso nel rigoroso rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.) ed aventi carattere decisivo, nel senso che, ove esaminati, gli avrebbero senz'altro imposto di ricostruire la vicenda in termini tali da escludere la sussistenza della scientia decoctionis in capo agli acquirenti (fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie: Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).  2.33. Ed una volta affermato che i convenuti erano consapevoli, come emerso dagli indizi raccolti in giudizio, dello stato d'insolvenza in cui al momento dell'atto di vendita versava la società venditrice poi fallita, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che la corte d'appello ha conseguentemente assunto, e cioè, a fronte di un atto traslativo stipulato dalla società venditrice nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento di quest'ultima, l'accoglimento della domanda proposta dal ### in quanto volta, appunto, alla revoca, a norma dell'art. 67, comma 2°, l.fall. (nel testo in vigore ratione temporis), di un contratto di vendita stipulato tra la società venditrice in periodo sospetto ed acquirenti consapevoli dello stato di insolvenza in cui quest'ultima versava al momento della sua conclusione.  2.34. Questa Corte, in effetti, in tema di revocatoria fallimentare, ha ripetutamente affermato che: - la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell'art.  67, comma 2°, l.fall., dev'essere effettiva e non meramente potenziale (Cass. n. 25635 del 2017); - agli effetti della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell'imprenditore, ma soltanto la concreta situazione psicologica dell'acquirente al momento del compimento dell'atto impugnato (Cass. n. 27070 del 2022, in motiv.; Cass. n. 25635 del 2017); - la scientia decoctionis, tuttavia, può essere senz'altro desunta anche da semplici indizi (Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n. 13169 del 2020), sempre che questi, in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 siano tali da far presumere l'effettiva scientia decoctionis da parte dell'acquirente (Cass. n. 14978 del 2007; Cass. n. 5265 del 2010; Cass. n. 3299 del 2017; Cass. n. 29257 del 2019; Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n. 13169 del 2020), nel senso che quest'ultimo, a fronte dell'emergenza di siffatte circostanze, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione (che può anche risultare dall'inadempimento di debiti non pecuniari, come quelli assunti a mezzo di contratti preliminari) in cui versava il venditore (cfr. Cass. n. 27070 del 2022; Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n. 18196 del 2012; più di recente, Cass. n. 13445 del 2023).  2.35. Quanto al resto, non può che ribadirsi che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretendono i ricorrenti, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).  2.36. Con il sesto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 67, comma 2°, l.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.  nonché dell'art. 111, comma 6°, ###, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, senza alcuna motivazione, ha condannato i convenuti alla restituzione del bene acquistato con ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 il contratto revocato, omettendo, tuttavia, di considerare che l'accoglimento dell'azione revocatoria non determina alcun effetto restitutorio del bene, né l'effetto traslativo dello stesso in favore della massa dei creditori.  2.37. Con il settimo motivo, i ricorrenti, lamentando: - la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 99 c.p.c. e 112 c.p.c., e dell'art. 2907 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; - la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 67, comma 2°, 104 e 107 l.fall., degli artt. 820 c.c. e 821 c.c., 952 ss c.c., degli artt. 1140 c.c., 1147 c.c. e 1148 c.c., dell'art. 1176 c.c. e degli artt. 2043 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; - la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 67, comma 2°, l.fall., degli artt. 2908 c.c. e 2909 c.c. e dell'art. 41, comma 3, ### in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, in ragione della natura indebita del godimento dell'immobile acquistato, ha condannato i convenuti al pagamento, a titolo di frutti civili, della somma di €. 350,00 mensili, dalla data della domanda fino alla effettiva restituzione del bene e/o il passaggio in giudicato della sentenza stessa, omettendo, tuttavia, di considerare che: - il ### nell'atto introduttivo del giudizio, si era limitato a chiedere esclusivamente l'accertamento dell'obbligo dei convenuti di restituzione dei frutti civili prodotti dal bene, ma non anche la condanna al pagamento di tali frutti; - l'azione revocatoria, del resto, è un'azione costitutiva finalizzata a ripristinare, attraverso l'inefficacia relativa dell'atto, le condizioni della par condicio creditorum attraverso il recupero della sola disponibilità giuridica dell'immobile ceduto; - l'atto assoggettato a revocatoria rimane, pertanto, valido ed efficace per tutto il processo, divenendo inefficace solo con il passaggio in giudicato della sentenza di ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 revoca, per cui del tutto legittimamente gli acquirenti avevano esercitato i poteri e le facoltà connesse al titolo d'acquisto della proprietà; - il godimento medio tempore dell'immobile da parte dei convenuti non era, pertanto, indebito, sicché il ### non aveva il diritto nei confronti degli stessi al corrispettivo per tale godimento; - il ### del resto, ha finalità meramente liquidatoria e non può, dunque, ambire a trarre un reddito dai beni acquisiti all'attivo, tanto più a fronte di un immobile di tipo economico e destinato, a norma degli artt. 20 e 21 della l.  457/1978, a prima e unica casa da parte degli acquirenti; - la decorrenza della condanna dalla data della domanda giudiziale, inoltre, è in contrasto con la natura costitutiva dell'azione revocatoria, la quale, come emerge dagli artt. 2908 e 2909 c.c., produce effetti solo al passaggio in giudicato della sentenza; - l'art. 41, comma 3, ### poi, impone al curatore di versare al creditore fondiario le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, con la conseguenza che i frutti civili maturati nel corso del giudizio spettavano al creditore fondiario; - il curatore, del resto, non aveva neppure allegato che, se avesse avuto la materiale disponibilità del bene, il ### avrebbe potuto conseguire redditi o corrispettivi in ragione del godimento dell'immobile; - la norma, infine, se intesa come ritenuto la corte d'appello, pone la questione della sua legittimità costituzionale, sia in relazione agli artt. 3 e 24 ### per la disparità di trattamento tra l'acquirente convenuto in revocatoria, che è tenuto a versare tutti i frutti civili, e il proprietario del bene che viene sottoposto a vendita forzata, che è invece tenuto a versare al creditore pignorante solo i frutti civili effettivamente prodotti dal bene, sia in relazione all'art. 42 e 47 ###, per la compressione che tale condanna arreca al diritto primario alla casa di abitazione. 
Ric. 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 2.38. Con l'ottavo motivo, i ricorrenti, lamentando: - la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 1223 c.c., 1226 c.c. e 2056 c.c. nonché dell'art. 35 della l.  865/1971, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 132 n. 4 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c. e 111, comma 6°, ###, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, senza alcuna motivazione, ha condannato i convenuti al pagamento, a titolo di frutti civili, della somma che ha determinato, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in €.  350,00 al mese, omettendo, tuttavia, di considerare che: - la quantificazione in via equitativa dei frutti civili avrebbe richiesto la specifica allegazione e dimostrazione da parte del ### delle utilità patrimoniali che, secondo un rigoroso giudizio causale, la parte richiedente avrebbe conseguito se avesse avuto l'immediata disponibilità giuridica del bene; - il richiamo al valore capitale del bene, assunto in base al prezzo di vendita indicato nel contratto, non era corretto, poiché occorreva individuare la potenzialità locativa del bene facendo riferimento al valore del diritto effettivamente ceduto, e cioè la proprietà superficiaria, e alla sua durata residua.  2.39. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.  2.40. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che: - il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria o fallimentare del contratto stipulato dal debitore poi fallito non determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente né, tantomeno, alcun effetto traslativo in favore della massa dei creditori, ma comporta esclusivamente l'inefficacia dell'atto rispetto a questi ultimi, rendendo il bene alienato assoggettabile all'esecuzione concorsuale, ma senza in ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione impugnato dal curatore (ex multis, Cass. n. 2154 del 1984; Cass. n. 8962 del 1997; Cass. n. 8419 del 2000; Cass. n. 18573 del 2004; Cass. n. 17590 del 2005; Cass. n. ### del 2018; nel passato, Cass. n. 435 del 1962; più di recente, Cass. SU 12476 del 2020, in motiv.); - tale principio, peraltro, non esclude (anzi, impone) che, com'è accaduto nel caso in esame (v. il ricorso, p. 20 ss), la sentenza che accoglie la domanda di revocatoria proposta dal ### pronunci (anche d'ufficio: Cass. n. 17958 del 2008; Cass. n. 14098 del 2009; Cass. 26425 del 2017), oltre che l'inefficacia dell'atto traslativo impugnato, anche la condanna dell'acquirente alla “restituzione” dell'immobile al ### - la sentenza che accoglie la domanda revocatoria fallimentare, invero, privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, atti che avevano già conseguito piena efficacia, determina, di conseguenza, la restituzione del bene o della somma oggetto degli atti o dei pagamenti revocati alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) e, dunque, alla soddisfazione dei creditori (Cass. SU n. 5443 del 1996; conf., Cass. SU n. 6225 del 1996; Cass. n. 5001 del 1998); - la condanna alla restituzione, dunque, “è conseguente alla modifica delle precedente situazione giuridica determinata dalla stessa sentenza ed ha carattere derivativo dalla pronuncia costitutiva”, sanzionando l'esistenza di “un obbligo che nasce dalla pronuncia costitutiva e ad essa segue come momento logico successivo …” (Cass. SU n. 5443 del 1996; conf., Cass. SU n. 437 del 2000; più di recente, Cass. SU n. ### del 2018); - “la natura costitutiva della sentenza che accoglie l'azione revocatoria costituisce”, in definitiva, “espressione di un insegnamento sedimentato, logico e assolutamente coerente”, basato sulla ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 considerazione che la sentenza “modifica ex post una situazione giuridica preesistente” ed opera “sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto” (Cass. SU n. 12476 del 2020, in motiv.).  2.41. Se, dunque, è vero che la situazione giuridica vantata dal curatore prima della sentenza che accoglie la domanda di revoca non si configura come un diritto di credito (alla restituzione della somma pagata o dei beni trasferiti), esistente prima del fallimento ovvero al momento della dichiarazione di fallimento, trattandosi, piuttosto, di un mero diritto potestativo, che il curatore acquista per effetto della sentenza dichiarativa del fallimento, all'esercizio dell'azione revocatoria, resta, nondimeno, vero che: - in caso di accoglimento della domanda di revoca, la modifica della situazione giuridica preesistente che ne consegue (e cioè l'inefficacia, verso la massa, dell'atto traslativo o del pagamento) attribuisce al ### a seguito del passaggio in giudicato della relativa sentenza, il diritto di credito alla restituzione della somma versata o del bene ceduto con l'atto revocato (cfr. Cass. n. 22366 del 2007, in motiv.; Cass. 10655 del 2010, in motiv.); - l'acquisizione del bene oggetto dell'atto revocato alla massa attiva della procedura non ne comporta, pertanto, unicamente il recupero alla funzione di garanzia generale dei creditori sancita dall'art. 2740 c.c. a carico del patrimonio del debitore esecutato, ma conferisce al curatore (cui compete, ai sensi dell'art. 31 l.fall., l'amministrazione del ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 patrimonio del fallito, compresi i beni sopravvenuti) il potere di apprensione del bene medesimo non soltanto per sottoporlo ad espropriazione, ma anche per gestirlo nell'interesse della massa (cfr. Cass. n. ### del 2018, in motiv.; Cass. n. 22153 del 2021); - l'azione revocatoria proposta in ambito fallimentare ha, dunque, un fisiologico effetto recuperatorio (cfr. Cass. n. 10233 del 2017; Cass. n. 15982 del 2018; Cass. n. ### del 2018).  2.42. La sentenza di revoca pronunciata ai sensi dell'art.  67 l.fall., peraltro, una volta passata in giudicato, retroagisce, a taluni effetti, in forza del “principio che il ritardo della decisione rispetto all'atto introduttivo non può giovare alla parte soccombente e nuocere alla parte vittoriosa”, al momento della domanda, come ai fini del decorso dei frutti sul conseguente debito restitutorio (cfr., in tal senso, Cass. n. 11097 del 2004, in motiv.; Cass. n. 887 del 2006, in motiv.; Cass. SU n. 437 del 2000, in motiv.; Cass. SU n. 5443 del 1996, in motiv.; più di recente, Cass. n. 12850 del 2018; Cass. n. 12736 del 2011; Cass. n. 27084 del 2011; in precedenza, Cass. n. 5843 del 2001; Cass. n. 690 del 1998; Cass. n. 8703 del 1998; Cass. 3155 del 1997; Cass. n. 2468 del 1994).  2.43. Tale conclusione vale, oltre che per gli interessi (che maturano sulla somma da restituire), anche per i frutti che provengono dal bene oggetto dell'atto revocato, siano essi, come prevede l'art. 820 c.c., naturali o civili.  2.44. Gli effetti restitutori che conseguono all'accoglimento della domanda di revoca (come quelli che riguardano i frutti civili prodotti medio tempore dall'immobile oggetto del contratto revocato) risalgono, dunque, al momento della domanda giudiziale (Cass. n. 1001 del 1987; Cass. n. 2909 del 2000; Cass. SU n. 437 del 2000; più di recente, Cass. ### del 2024). 
Ric. 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 2.45. In caso di revoca dell'atto traslativo di un bene fruttifero, il terzo acquirente deve, pertanto, restituire alla massa attiva del fallimento non solo il bene a suo tempo acquistato dal debitore poi fallito ma anche, con decorrenza dalla domanda di revoca, i frutti ritratti dallo stesso (cfr.  n. 5495 del 2022, in motiv., la quale, dopo aver ribadito che l'accipiens, rimasto soccombente rispetto alla domanda ex art.  67 l.fall. svolta nei suoi confronti, ha “l'obbligo di restituzione del bene fuoriuscito dal patrimonio del fallito per effetto dell'atto dichiarato inefficace (bene costituito, nella specie, dagli immobili oggetto delle compravendite revocate)”, ha ritenuto che questi ha anche l'obbligazione accessoria “di rimborso dei frutti indebitamente percepiti”, nel senso che, “indipendentemente dalla buona o mala fede”, “ha anche l'obbligo di restituzione dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa”; conf., Cass. n. 2909 del 2000, per cui “in virtù della natura costitutiva dell'azione, intesa richiamare nella massa i beni da assoggettare alla garanzia patrimoniale del fallito, i frutti civili del bene, oggetto della revocatoria fallimentare, vanno restituiti a decorrere dalla domanda”; Cass. n. 1001 del 1987).  2.46. Escluso, peraltro, ogni rilievo, in quanto manifestamente infondate, alle questioni di illegittimità costituzionale della disciplina come sopra ricostruita, tanto a fronte delle differenze che oggettivamente caratterizzano l'acquirente dal debitore poi fallito di un bene che deve restituire al ### a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di revoca rispetto a quella del debitore che rimane proprietario del bene direttamente assoggettato a liquidazione forzata, quanto in ragione dell'inevitabile recessione del diritto reale sull'immobile adibito ad abitazione in capo all'acquirente ### 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 rispetto al potere del curatore di acquisirne la disponibilità in funzione della sua vendita forzata, la Corte, quanto al resto, osserva che: - la sentenza impugnata ha ritenuto che i “frutti civili maturati nel corso del giudizio”, che i convenuti erano tenuti a restituire, dovevano essere equitativamente determinati nella “rendita mensile di natura locativa” realisticamente ipotizzabile, pari alla somma di €. 350,00 al mese; - tale statuizione, nella parte in cui ha quantificato i frutti civili in ragione del valore locativo del bene, è giuridicamente corretta; - i frutti civili, infatti, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione (nel caso in esame, neppure prospettati), nei canoni di locazione percepibili per l'immobile (cfr. Cass. n. 20394 del 2013); - la loro quantificazione, peraltro, in quanto fondata su ragioni congrue anche se sommariamente indicate, non è suscettibile, specie nel caso (come quello in esame) in cui non risulta l'emergenza di fattori che depongano in senso contrario (come lo stato effettivo dell'immobile), di sindacato in sede di legittimità.  3. Il ricorso è, dunque, infondato e dev'essere, pertanto, rigettato.  4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.  5. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Ric. 2018 n. 11481 - Sez. 1 - CC del 29 ottobre 2025 P.Q.M.  La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 5.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.  115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l.  228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso a ### nella ### di consiglio della ###, il 29 ottobre 2025.   ### 

causa n. 11481/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Alberto Pazzi

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