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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 13304/2024 del 29-05-2024

... che "il passeggero ha diritto a titolo gratuito: - a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa; - ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica". Recita ancora l'art. 8 “….al passeggero è offerta la scelta tra:…… b) il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile ….” Ed infine l'art. 14 (in tema di obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti): "il vettore aereo operativo provvede affinché nella zona di registrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenete il testo seguente: in caso di volo ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per (leggi tutto)...

2023_6426 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6426 / 2023 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023 TRA Parte istante: ### (###) quale procuratore di se stesso ### istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv.  ### (###) ### istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv.  ### (###) ### istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv.  ### (###) E #### (###) conclusioni: come da verbale di causa e comparse depositate.  RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ###### e ### agivano in giudizio per sentir 2023_6426 dichiarare il diritto degli istanti all'indennizzo e compensazione monetaria derivante dalla cancellazione del volo da ### sul ### a ### ex. art. 7 del Regolamento CE 261/2004 e nonostante l'imbarco su voli sostitutivi arrivavano alla destinazione finale con oltre 6 ore di ritardo. 
Gli istanti convenivano, quindi, in giudizio, la #### in persona del legale rappresentante pro tempore, affinchè fosse accertato l'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale della stessa, ed al fine di conseguire la condanna di quest'ultima al pagamento della compensazione pecuniaria ex art.7 reg. CE 261/2004 pari ad ### 600,00, nonchè al pagamento di ulteriori euro 1.306,02 nei confronti di ### per il sovrapprezzo applicato dall'### a causa del ritardo con cui era stato ritirato l'autoveicolo noleggiato, oltre spese e competenze di lite. ### convenuta, non si costituiva in giudizio ed istruta la causa, acquisita documentazione, sulle conclusioni di cui all'epigrafe e previa discussione la causa è stata assegnata a sentenza. 
Nel merito la domanda è in parte fondata e merita accoglimento per i motivi di cui si dirà appresso. 
Nel caso de quo, l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte afferma "la risarcibilità dei danni patiti dagli utenti di compagnie aeree per il ritardo o l'inadempimento nell'esecuzione del contratto di trasporto, allorquando il vettore non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ex art. 942 cod. nav., ovvero non provi l'impossibilità della prestazione derivata da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c." (per tutte, Cass. Civ. 25/08/1992 n. 9854). Chiarisce, in particolare, la Cassazione (vedi Cass. Civ., sez. III, 27/10/2004 n. 20787, conf. da Cass. Civ. 4852/1995) che "la norma dell'ordinamento interno che regola la materia della responsabilità del vettore per il ritardo (o l'inadempimento) nel trasporto di persone è l'art. 942 del codice della navigazione". 
Siffatta norma dispone al riguardo che "il vettore risponde del danno per il ritardo e per 2023_6426 l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall'inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno". 
In buona sostanza - continua la Cassazione - la disposizione citata "stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del vettore. Per liberarsi della quale, il vettore è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. 
Non basta, peraltro, la prova generica dell'uso della normale diligenza secondo il criterio di valutazione stabilito dall'art. 1176 comma 2 c.c., ma occorre la specifica indicazione delle misure concrete adottate e l'individuazione della causa che ha provocato il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota. Il caso fortuito - conclude la Suprema Corte - e la forza maggiore, quali fattori estranei all'organizzazione del trasporto, concretano causa non imputabile al vettore ex art. 1218 c.c. e ne escludono la responsabilità solo se egli non sia riuscito a prevenire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto". 
Gli stessi principi valgono in tema di contratto di trasporto aereo internazionale di persone (regolato dagli artt. 17, 18 e 19 della convenzione di ### del 12/10/1929, emendata dal protocollo de l'Aja del 28/09/1955). 
In materia è altresì intervenuto il ### 11/02/2004 n. 2004/261/CE, con cui sono state approvate nuove regole in tema di assistenza ai passeggeri in caso, fra l'altro, di ritardo prolungato del volo, sulla scorta della considerazione per la quale "i passeggeri il cui volo subisce un ritardo di durata definita dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza", precisando che "affinché i passeggeri possano efficacemente esercitare i propri diritti, essi dovrebbero essere pienamente informati in merito ai loro diritti in caso di ritardo prolungato".  ###. 6 del citato ### dispone, nello specifico, che "qualora possa ragionevolmente 2023_6426 prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto ...di due o più ore per tutte le tratte aeree... il vettore aereo operativo presta ai passeggeri l'assistenza prevista nell'art. 9, par. 1, lett. a) e nell'art. 9, par. 2. 
E il detto articolo 9 - che disciplina il diritto all'assistenza - dispone che "il passeggero ha diritto a titolo gratuito: - a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa; - ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica". Recita ancora l'art. 8 “….al passeggero è offerta la scelta tra:…… b) il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile ….” Ed infine l'art. 14 (in tema di obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti): "il vettore aereo operativo provvede affinché nella zona di registrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenete il testo seguente: in caso di volo ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di assistenza". 
Nel caso di specie, gli istanti hanno fornito ampiamente la prova sia che tra le parti esisteva un regolare contratto di trasporto e che la convenuta si era impegnata ad eseguire il trasporto stesso in un tempo determinato ( CFR titolo di viaggio esibito in atti dall'stante) - elementi, questi, peraltro, mai impugnati dalla controparte -, sia che vi furono inadempienze nell'esecuzione del contratto stesso (relativi sia al ritardo nella partenza dl volo, sia per i la mancata assistenza ai passeggeri). ### convenuta, invece, non è stata in grado di dimostrare né la propria assenza di colpa né che il ritardo nell'adempimento fu determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile. Infatti detta prova liberatoria la ### non l'ha fornita 2023_6426 rimanendo contumace. Ed infatti, nel caso di specie, la convenuta non è riuscita a dare la prova dell'adeguata diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale assunta e, in particolare, alla diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonchè ad evitare possibili eventi dannosi ( civ., Sez. III, 15/02/2007, n.3462, Cass., 31/5/2006, n. 12995). Circa la quantificazione del danno, devono essere riconosciuti euro 600,00 ciascuno così come previsto dall'art. 7 comma 1 del ### 11/02/2004 n. 2004/261/CE, quale conseguenza immediata e diretta del ritardo del volo. Risulta invece infondata e va quindi rigettata la domanda di euro 1.306,02 di ### per l'eventuale sovrapprezzo pagato a causa del ritardo con cui era stato ritirato l'autoveicolo noleggiato poiché alcuna prova specifica e certa è stata fornita circa l'effetivo ulteriore pagamento di euro 1.306,02 essendo stato depositato in atti lo scambio di mail dal quale non è possibile evincere se fu effettuato un ulteriore pagamento. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  PER QUESTI MOTIVI Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: -accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della #### nell'esecuzione del contratto stipulato con ###### e ### condanna la ### al pagamento in favore di ##### e #### di euro 600,00 ciascuno oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda; 2023_6426 - rigetta la domanda di euro di euro 1.306,02 formulata da ### nei confronti della ### -condanna la società convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio, in favore degli istanti, liquidate, secondo i parametri del DM 147/22, in complessivi euro 1.620,00, di cui euro 220,00 per spese ed euro 1.400,00 per competenze professionali, oltre spese generali forfettarie come per legge, I.V.A. e C.P.A,. con attribuzione al procuratore antistatario. 
Così deciso in Napoli il ### Il Giudice di ###sa

causa n. 6426/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Russiello Francesca

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 10231/2024 del 14-06-2024

... della libertà di critica a semplice e gratuito attacco personale, costitutivo della diffamazione. È, infatti, lo stretto legame tra il commento e il testo commentato che circoscrive la portata denigratoria del primo, indirizzandola al secondo e non alla persona del suo autore nella sua integralità; del resto, specialmente nel vuoto assertivo e probatorio di cui si è detto discorrendo in tema di danno, si può serenamente escludere che il commento di un lettore non altrimenti qualificato, chiaramente relativo ad uno specifico scritto, possa aver concretamente leso la complessiva onorabilità e reputazione di una personalità del calibro del prof. ### così come diffusamente descritta in citazione e documentata dal curriculum vitæ e dall'importanza degli autori degli scritti in suo onore. (leggi tutto)...

Repubblica italiana Tribunale ordinario di Roma - ### civile (### specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione) N° ###/2019 R.G. 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. ### nella causa in epigrafe proposta da ### rapp. e dif. dall'avv. ### e dall'avv. ### FRANCO parte attrice contro ### rapp. e dif. dagli avv.ti ##### e ### parte convenuta sulle conclusioni come precisate a verbale del giorno 16/01/2023, ha pronunciato la seguente SENTENZA Va preliminarmente affermata la competenza del Tribunale di Roma, foro facoltativo ex art.  20 C.P.C. idoneo ad «escludere la competenza "ambulatoria" dei giudici di tutti i luoghi in cui è avvenuta la divulgazione lesiva», non rilevando, «quale luogo in cui sorge l'obbligazione risarcitoria, il luogo in cui si è verificato il fatto, bensì quello in cui si è prodotta l'altra componente dell'illecito civile, il danno, atteso che ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno consequenziale, patrimoniale o non patrimoniale, e non il fatto in quanto tale ("forum damni")» ( Cass. civ. nn. 18665/05 e 22525/06; ### n° 21661/09 e successive conformi: nn. 4185 e 4186 del 2010, 10594/12, 2124/14; v. anche Cass. pen. n° 4158/14). 
Ciò premesso, l'azione risarcitoria qui promossa non può trovare accoglimento.   Tribunale ordinario di Roma - ### civile Sentenza n° ###/2019 r.g. p. 2 di 6 Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di parte attrice al punto V. dell'esposizione in diritto, e poi ancora al punto VI. (dove peraltro si scorge una contraddizione allorché la stessa difesa afferma che «Il danno non patrimoniale da diffamazione non coincide con la lesione»), il danno (patrimoniale e non patrimoniale) da diffamazione non è in re ipsa. 
È ormai jus receptum che, anche in tema di diritti della personalità, il danno va costruito come danno-conseguenza, non come danno-evento. Esso va quindi dedotto e provato in tutte le sue componenti come delineate dall'art. 2043 C.C.: fatto illecito, nesso causale, pregiudizio conseguente. 
Ciò non toglie che, una volta accertato, anche sulla base di presunzioni semplici, nei suoi elementi costitutivi, esso possa - e, nel caso del danno non patrimoniale, debba - essere liquidato in via equitativa. Ma presupposto di tale esercizio di discrezionalità equitativa è pur sempre l'accertamento della sussistenza del danno quale evento lesivo, avvinto da un nesso causale alla condotta antigiuridica dell'agente (ma da essa distinto) e perciò «ingiusto». In tal senso si esprime ripetutamente la Corte di legittimità, da ultimo con l'ordinanza del 31/03/2021, n° 8861; particolarmente esplicita è peraltro l'ordinanza n° ### del 06/12/2018, la quale chiarisce che «In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato» (v. anche, nello stesso senso, ex pluribus, Cass. n° 4005/20 e n° 13153/17). 
Nello stesso senso si muove, del resto, la pronuncia poc'anzi citata in tema di competenza territoriale, laddove chiarisce che l'individuazione del luogo in cui sorge l'obbligazione risarcitoria non è quello in cui si è realizzato il fatto dannoso, «bensì quello in cui si è prodotta l'altra componente dell'illecito civile, il danno, atteso che ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno consequenziale, patrimoniale o non patrimoniale, e non il fatto in quanto tale» (sottolineature aggiunte). 
Non è significativa, in senso contrario, la risalente (e ormai superata dalle decisioni citate dianzi) sentenza n° 6507/01, citata dallo stesso attore, che opera una non convincente distinzione tra reputazione professionale e reputazione personale e che pare costruire il danno ex art. 2059 C.C. come una categoria di danno diversa da quella contemplata dall'art. 2049; laddove, invece, l'art. 2059 non fa che circoscrivere (con una definizione che la giurisprudenza ha via via ampliato) l'àmbito di Tribunale ordinario di Roma - ### civile Sentenza n° ###/2019 r.g. p. 3 di 6 risarcibilità del danno non patrimoniale, senza per questo sottrarlo al paradigma generale della responsabilità aquiliana. Di tale pronuncia merita comunque di essere sottolineata l'affermazione (che no si vede come possa applicarsi ad una e non all'altra categoria di danno) secondo la quale «la sola comunicazione al datore di lavoro da parte di un terzo di fatti attribuiti al lavoratore e non veritieri, anche se astrattamente idonei ad influire negativamente sul rapporto di lavoro, benché ascrivibile a colpa, integra pericolo di danno e non costituisce un elemento sufficiente a provarne l'esistenza, per cui compete all'attore dimostrare nel singolo caso se da detta comunicazione sia derivato in concreto un pregiudizio»; in altre parole, che «La prova della comunicazione non veritiera è solo la prova del fatto altrui, ma non ancora la prova del danno ingiusto». Inoltre, sarà utile rammentare che, in tema di ricorso alla prova presuntiva, sempre secondo la pronuncia citata dall'attore, le presunzioni «debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti (art. 2729 cod. civ.) e non sulla semplice "ragionevolezza" delle asserzioni dell'interessato circa il pregiudizio all'immagine ed il discredito professionale o personale»: principio generale che deve valere per la prova di qualsiasi tipologia di danno (e che infatti la Corte riferisce tanto al discredito professionale quanto a quello personale). 
Nel caso di specie, già sul piano meramente assertorio, ed a fortiori su quello probatorio, mancano del tutto l'allegazione e la prova dell'evento dannoso in quanto tale - a prescindere dalla sua entità e quantificazione - che sarebbe conseguenza della condotta antigiuridica ascritta al convenuto. Tale “vuoto” assertorio - ancor prima che probatorio - nell'esposizione delle ragioni della domanda preclude financo il ricorso a presunzioni semplici. 
La domanda risarcitoria non può quindi trovare accoglimento, e ciò basterebbe ad assorbire ogni valutazione sull'espressione oggetto della causa, a prescindere dalla perfettibile raffinatezza stilistica e dal modesto sforzo argomentativo ivi profuso dal convenuto. 
Una volta venuta meno, infatti, in quanto infondata, la domanda di condanna (che presuppone sempre un previo accertamento), non è possibile scinderla in due distinte domande e trasformarne un segmento in domanda di accertamento mero. 
Non di meno, vale la pena di spendere qualche parola anche sull'effettiva portata diffamatoria del commento. 
Sotto questo profilo, si devono prendere le mosse dalla sentenza della Cassazione penale n° 15089/20 che, in una fattispecie attinente al commento di una notizia di cronaca in cui l'imputato aveva scritto «### ha sparato è un idiota», riferendosi alla condotta di un agente di polizia, il quale si era ritenuto diffamato da tale espressione.   Tribunale ordinario di Roma - ### civile Sentenza n° ###/2019 r.g. p. 4 di 6 Nel dichiarare inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso del soggetto passivo avverso le sentenze assolutori dei giudici di merito, la Corte ha ribadito che «il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato», ma ha chiarito che «non è ravvisabile una violazione di tale requisito per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio negativo di cui deve tenersi conto, anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene impiegato»; condividendo, quindi, la valutazione svolta dal giudice del provvedimento impugnato, la Cassazione ha ritenuto che «è alquanto difficile sostenere che gli anzidetti limiti siano stati travalicati nel caso di specie, in cui la gratuità dell'offesa sembra esclusa dalla stretta riferibilità (o attinenza) dell'epiteto offensivo all'articolo di giornale riportante l'accadimento oggetto di critica» e che «benché espresso in maniera inurbana, il commento dell' indagato rispond[eva] all'esercizio legittimo del diritto di critica». Richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, la Corte ha riaffermato che la valutazione della portata gratuitamente offensiva dell'espressione usata dev'essere quindi svolta inserendola nel «complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta ai fini dell'accertamento della continenza». 
Ciò è tanto più vero - a parere del Tribunale - proprio nel caso di commenti o scambi che avvengono attraverso i c.d. social media, i quali inducono la (non certo commendevole) abitudine di esprimere le proprie idee con formule brevi e sintetiche che, per essere icastiche, trasmodano spesso nell'ingiuria, quando non addirittura nella violenza verbale e nella minaccia. È, questo, un malcostume che merita generale riprovazione e va certamente combattuta con gli strumenti, essenzialmente di natura “pedagogica”, di cui la società dispone, pur nella difficile ricerca di un equilibrio a volte precario tra l'esigenza di “disciplinare” l'uso delle piattaforme e quella di rispettare la libertà di manifestazione del pensiero. Ma è pur sempre una realtà della quale non si può non tenere conto: innalzando continuamente il tono delle discussioni e degli scontri, restringendo oltre misura, con la velocità intrinseca dello strumento di comunicazione “in tempo reale”, i tempi di riflessione, asciugando progressivamente le modalità espressive sino ad azzerare, spesso, lo sviluppo di un'argomentazione compiuta, i social hanno inevitabilmente contribuito ad elevare la soglia dell'ingiuria, dell'attacco gratuitamente offensivo, dell'argumentum ad hominem. Deprecare una siffatta deriva sociale non esime dal rimanere saldamente attaccati al principio di realtà, nella qualificazione delle azioni umane, affinché il giudizio non finisca col provenire “da un altro pianeta”.   Tribunale ordinario di Roma - ### civile Sentenza n° ###/2019 r.g. p. 5 di 6 Nel caso che qui ne occupa, è indubbio che l'espressione «emerito cialtrone» ha, di per sé ed isolatamente considerata, una valenza offensiva, né più né meno che la parola «idiota» che fu oggetto della citata sentenza di legittimità. Ma è altrettanto indubbio che essa appariva ed appare strettamente legata a quanto il prof. ### aveva scritto a proposito della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del sen. Salvini, trasmessa dal Tribunale di Catania al ### della Repubblica (giacché la documentazione in atti rende evidente, agli occhi del Tribunale, che proprio all'autore di quello scritto, ed alle critiche, anzi delle vere e proprie accuse, rivolte dall'attore ai giudici del Collegio per i reati ministeriali, si riferiva il commento del ### e solo indirettamente alle scelte dell'allora ### dell'interno, difese dal prof. ###. Nell'ottica, dunque, di una valutazione che, seguendo l'insegnamento della Corte di legittimità, tenga conto del contesto polemico in cui s'inserisce (non si deve dimenticare, infatti, quanto scalpore, quante accese polemiche suscitò la vicenda della nave ### con i suoi strascichi giudiziari, polemiche alle quali lo stesso ### in effetti volle contribuire, esprimendo il suo sostegno al ### e la sua critica nei confronti dei magistrati) e della connessione diretta ed immediata con lo scritto oggetto del commento: sicché quest'ultimo non poteva non essere ed apparire come l'espressione, ancorché inurbana, di una critica aspra ed accesa, ma pur sempre legittima, delle posizioni prese dall'attore su un tema che divideva drasticamente l'opinione pubblica dell'epoca (e tutt'ora la divide), infondendo peraltro - in ragione del “fattore umano” che la caratterizzava - una carica di passionalità e di aggressività particolarmente accentuata nei sostenitori dell'una e dell'altra tesi o parte. 
In tale contesto, deve pertanto escludersi, sul piano oggettivo, che il mero uso della pur inurbana espressione «emerito cialtrone» (della quale, peraltro, il FAI si scusò, poi, e l'attore stesso ne dà atto, pur volgendo il gesto di doverosa umiltà, oggettivamente ispirato a spirito conciliativo, in strumento di conflitto) basti ad escludere il requisito della “continenza”, degradando il legittimo esercizio della libertà di critica a semplice e gratuito attacco personale, costitutivo della diffamazione. 
È, infatti, lo stretto legame tra il commento e il testo commentato che circoscrive la portata denigratoria del primo, indirizzandola al secondo e non alla persona del suo autore nella sua integralità; del resto, specialmente nel vuoto assertivo e probatorio di cui si è detto discorrendo in tema di danno, si può serenamente escludere che il commento di un lettore non altrimenti qualificato, chiaramente relativo ad uno specifico scritto, possa aver concretamente leso la complessiva onorabilità e reputazione di una personalità del calibro del prof. ### così come diffusamente descritta in citazione e documentata dal curriculum vitæ e dall'importanza degli autori degli scritti in suo onore.   Tribunale ordinario di Roma - ### civile Sentenza n° ###/2019 r.g. p. 6 di 6 In definitiva, la domanda è infondata sotto ogni profilo e va integralmente rigettata. 
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, ai sensi del D.M. n° 55/2014 e ss.mm., sulla base degli importi massimi dello scaglione delle cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 in considerazione dell'ammontare della domanda, prossimo al limite superiore, come segue: Fase di studio € 1.379,00 Fase introduttiva € 1.166,00 Fase di trattazione ed istruttoria € 2.520,00 Fase decisoria € 2.552,00 Spese generali di studio € 1.142,55 Totale imponibile € 8.759,55 Anticipazioni esenti € 0 P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta la domanda; - pone a carico dell'attore le spese di lite, liquidate in € 8.759,55, oltre oneri di legge. 
Così deciso in ### 07/06/2024. Il giudice ### 

causa n. 34843/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Crisafulli

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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 619/2024 del 04-06-2024

... de quo a titolo di comodato d'uso gratuito dal 2008. Per converso, non risulta che il ### avesse compiuto degli atti idonei a possedere l'area prima di tale periodo, non potendo ritenersi sufficienti la richiesta di un titolo abilitativo ovvero l'elaborazione di un progetto che non implicano alcuna relazione effettiva e concreta con la res. Peraltro, l'installazione/sostituzione dell'impianto de quo a cura e spese esclusive del ### non è di per sé sintomatica di un possesso uti dominus ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà né del diritto di servitù di gasdotto. Stante il rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto del diritto di servitù e del diritto di proprietà rispetto al “serbatoio e al relativo gasdotto”, in accoglimento della domanda riconvenzionale (leggi tutto)...

R.G.N. 2201/2020 s REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO Il Giudice, Dr.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2201 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza del 13.02.2024 e vertente tra ### 2002 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti CONVENUTO
OGGETTO: usucapione - servitù - proprietà. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### 2002 S.r.L. esponeva che con decreto di trasferimento n. 3176/2020 (RGE 423/11), trascritto in data ### (Rep. 129), aveva acquistato dalla ### alla ### S.r.L. (nel prosieguo, «### la proprietà del complesso industriale censito al foglio 34, p.lla 34, subb. 1, 7, 9, 10, 12, ubicato sul terreno contiguo al fondo acquistato dal ### con decreto di trasferimento del 16.07.2020 (RGE 136/2012), sito in ### Via del ### snc e censito al #### 34, p.lla 890. 
Deduceva che il ### aveva esercitato il possesso ultraventennale, pacifico, continuo e ininterrotto, utile all'usucapione della proprietà o della servitù in relazione a diversi beni immobili, presenti sulla proprietà ### In primo luogo, allegava l'intervenuta usucapione della “porzione/fascia di terreno della superficie di circa mq1.270, insistente sulla particella 890 costituita dalla strada asfaltata della larghezza di metri 12 che collega il frantoio e l'impianto di stoccaggio ed imbottigliamento olio alla Via del Boschetto”. 
In proposito, la società attrice deduceva che detta strada consente l'accesso carrabile con camion di grandi dimensioni al frantoio e allo stabilimento di stoccaggio ed imbottigliamento olio direttamente da Via del ### Rilevava, inoltre, che la larghezza di 12 metri si desumerebbe dall'andamento rettilineo della stessa, da vari atti pubblici, nonché dalla presenza di una recinzione su un lato e di un filare di olivi piantumati dall'altro lato. Evidenziava, altresì, che il ### aveva utilizzato in via esclusiva e ininterrottamente la strada de qua, a partire almeno dal 1980, come si evincerebbe: dal passaggio dei trasportatori di olivi per il frantoio sempre avvenuto; dalle spese sostenute per la pavimentazione in asfalto dell'area circostante il molino, dell'area di imbottigliamento olio, nonché della medesima strada; dall'installazione del cancello posto su Via del ### di cui il ### aveva sempre tenuto le chiavi in via esclusiva; dalle relazioni tecniche redatte nell'ambito delle procedure esecutive RGE 136/2012 e RGE 423/2011. 
In secondo luogo, evidenziava il possesso ultraventennale della “porzione di terreno della superficie di circa mq 520, contigua alla strada di cui sopra, anch'essa insistente sulla particella 890, che ospita un uliveto con funzione ornamentale della strada medesima”. 
In merito, l'attrice osservava che trattasi di una fascia di terreno parallela alla strada asfaltata, ove sono stati piantumati degli alberi di olivo a fini ornamentali, della larghezza di circa 6 metri e di una estensione di circa 520 mq. Deduceva che il ### a partire dal 1998, vi aveva iniziato a piantare degli alberi di olivo per abbellire il viale di accesso al ristorante, agli alloggi e al punto vendita dell'olio, come si desumerebbe anche dalla fattura di acquisto degli alberi stessi. Rilevava, altresì, che la conduttrice del complesso industriale sta tuttora svolgendo la propria attività di ristorazione, beneficiando degli alberi di olivo e dei loro frutti. 
In terzo luogo, allegava l'usucapione della “fognatura di acque bianche ed acque nere interrate, che collegano l'impianto fognario del complesso industriale del ### con la linea fognaria pubblica sita in Via del Boschetto”. 
In proposito, l'attrice riteneva che detta servitù potesse desumersi dalla costituzione, nel 1987, di un'altra servitù di attingimento acqua a carico di un pozzo sito su un fondo attiguo a quello del ### collegato dalla rete fognaria, parzialmente visibile stante la presenza di pozzetti di raccolta e di ispezione, al complesso industriale. 
Infine, deduceva l'usucapione del terreno al fg. 34 part. 890, con diritto di mantenere il serbatoio GPL e il relativo gasdotto per il riscaldamento delle strutture di cui si compone il complesso aziendale del ### sito nel lato ovest della particella 890, in prossimità della linea di confine. 
In merito, l'attrice rilevava che l'installazione del serbatoio de quo era iniziata nel 1999, all'esito dei sopralluoghi autorizzati da ### per conto del ### Rilevava che il serbatoio era stato sostituito nel 2008 a cura e spese esclusive del ### Tanto premesso, l'attore così concludeva: “Piaccia all'###mo Tribunale di Viterbo, Giudice dell'### accertato e dichiarato: #### alla ### ha maturato il diritto di proprietà per usucapione, nei confronti del fondo censito al foglio 34 particella 890 acquisito da ### della piena proprietà delle aree di cui ai punti sub a) e b) della narrativa e segnatamente: A) area di mq1.270 destinata a strada meglio identificata nella planimetria allegata con il numero 05; B) area di mq520 destinata ad oliveto ornamentale meglio identificata nella planimetria allegata con il numero 07 per effetto dell'uso continuato, esclusivo, pacifico ed ininterrotto uti dominus dall'anno 1986 quanto alla strada e dall'anno 1998 quanto all'oliveto; #### alla ### ha maturato il diritto di proprietà per usucapione, nei confronti del fondo censito al foglio 34 particella 890 acquisito da ### del diritto di servitù di “fognatura di acque bianche” e di servitù di “fognatura per acque nere”, così come meglio descritte e rilevate nell'elaborato peritale dell'### della procedura esecutiva ### 136/12; #### alla ### ha maturato il diritto di proprietà per usucapione nei confronti del fondo censito al foglio 34 particella 890 acquisito da ### del diritto di mantenere il serbatoio gpl ed il relativo gasdotto collocati sulla particella 890 lato sud, in adiacenza al confine con la particella 34 come meglio rappresentato nell'allegato 10; previo incarico all'### di frazionare il lotto censito al catasto terreni del Comune di ### al foglio 34 particella 890 in modo da individuare catastalmente e scorporare le particelle oggetto di diritto di proprietà aliena da quelle del debitore esecutato, nonché di tracciare e trascrivere le servitù di fognatura acque bianche ed acque nere, e la servitù di gasdotto; in via principale e nel merito: ➢ dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario della proprietà inerente la c.d. strada ed il cd oliveto, nelle consistenze catastali accertate, nonché dichiarare l'acquisto a titolo originario del diritto di servitù di fognatura acque bianche ed acque nere e gasdotto; in via subordinata: ➢ nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che nell'uso ultraventennale della strada e dell'oliveto non si configuri l'usucapione della proprietà così come dedotto, bensì l'acquisto di una servitù di passaggio carrabile, transito manovra e sfruttamento a favore della ricorrente della strada, nonché di utilizzo della porzione di terreno identificata in atti come oliveto, previo incarico all'### di tracciare e trascrivere le relative servitù, dichiarare l'acquisto a titolo originario del diritto di servitù di passaggio carrabile transito e manovra per l'area destinata a strada, nonché l'acquisto a titolo originario del diritto di servitù di oliveto. 
Ferma la dichiarazione dell'acquisto del diritto di servitù in merito alla rete fognaria ed al gasdotto.  ➢ Il tutto con ogni conseguente pronuncia di legge connessa e conseguente.  ➢ In ogni caso con richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite”. 
Si costituiva in giudizio ### contestando quanto ex adverso dedotto. 
In primo luogo, rilevava che dalle planimetrie catastali, dagli atti notarili di vendita e dalle successive variazioni catastali, la strada su cui insisterebbe una servitù di passaggio non è situata sulla particella 890, foglio 34, sulla quale non grava alcuna trascrizione pregiudizievole, ma è ubicata al confine che si diparte da Via del ### n. 11 fino alle particelle di proprietà dell'odierna attrice. Rappresentava che nell'ambito della procedura esecutiva veniva riscontrato l'uso condiviso della strada asfaltata anche da parte di un'altra ditta, circostanza incompatibile con l'utilizzo uti dominus della strada stessa. Rilevava, altresì, che fino al 2001 non vi era né una strada, né un accesso, essendo presente della vegetazione sulle particelle per cui è causa; sicché non sarebbero decorsi i venti anni utili ad usucapire. 
Riteneva, inoltre, che il possesso del ### sul complesso oggi di proprietà dell'attrice fosse stato interrotto, da un lato, a causa di due pignoramenti, trascritti nel 2012 e nel 2014, cui era seguito ordine di rilascio del custode, dall'altro, perché il godimento della strada da parte della società era avvenuto solo su autorizzazione e tolleranza di ### figlio di ### rappresentante legale del ### Osservava, ancora, che il terreno del ### non era intercluso in quanto lo stesso avrebbe potuto utilizzare la strada di accesso di Via di ### o ### sita sulla particella 34. 
Quanto all'uliveto, il convenuto rilevava che nel 2001 non erano stati piantati gli alberi perché la fattura ex adverso prodotta fa riferimento alla fornitura di piante di olivo di 2 anni, alte 1,20 m, sicché sarebbe impossibile che le stesse abbiano raggiunto le dimensioni attuali se impiantate nel 1998. Evidenziava che nella fattura de qua è indicato il “### alla Chiusaccia” quale destinazione, che però non corrisponderebbe alla strada asfaltata. 
Osservava, inoltre, che si era verificata l'interruzione del possesso del ### a causa dei pignoramenti del 2012 e del 2014 e che anche rispetto a questo bene l'utilizzo da parte della società era dipeso da meri atti di tolleranza di ### In relazione all'asserita servitù di acque bianche e acque nere, il convenuto rilevava che costituiscono delle opere di urbanizzazione, rispetto alle quali nessuno può vantare un uso esclusivo perché poste al servizio della piscina comunale e del campo sportivo. Inoltre, non vi sarebbe stato un uso ventennale ed esclusivo di dette opere. 
Rispetto alla servitù di gasdotto e del relativo serbatoio, installato nel 2008, il convenuto osservava che l'autorizzazione all'installazione veniva concessa nel 2003, dovendosi escludere il decorso del termine ventennale utile ad usucapire, anche in considerazione degli atti di tolleranza posti in essere da ### In via riconvenzionale evidenziava l'illegittimità dell'occupazione dell'area in cui era posizionato il serbatoio per cui sussistevano i presupposti per la condanna dell'attrice al ripristino dello stato dei luoghi, mediante rimozione del gasdotto e del relativo serbatoio, nonché al pagamento del valore della porzione di terreno occupata dal serbatoio e dal gasdotto e al pagamento di un'indennità per danni cagionati dalla presenza di materiale pericoloso. 
Pertanto, il convenuto così concludeva: “Voglia l'###mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, 1) in via principale, per le motivazioni esposte, rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto; 2) in via riconvenzionale, accertata e dichiarata l'illegittima occupazione della porzione di terreno di proprietà del #### ove attualmente è collocato il serbatoio gpl e il relativo gasdotto, condannare la ### 2002 srl in p.d.l.r.p.t. alla rimozione e alla messa in pristino dello stato dei luoghi; 3) in via riconvenzionale subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ravvisi il presupposto per la costituzione di una servitù, condannare la ### 2002 srl in pdlrpt al pagamento del valore della porzione di terreno occupata dal serbatoio e dal gasdotto, tenuto conto anche della larghezza minima necessaria al transito del personale e dei mezzi e al pagamento di un'indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla presenza sul proprio terreno di materiale pericoloso, nella misura accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia. 
Con vittoria delle spese e del compenso professionale”. 
Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., escussi i testimoni e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art.  190 c.p.c.. 
Le domande di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà e di costituzione per usucapione del diritto di servitù, formulate in relazione alla “fognatura di acque bianche e nere”, al “gasdotto e il relativo serbatoio” e alla “porzione di terreno destinata a oliveto ordinamentale”, sono infondate. 
Invero, quanto alla domanda di usucapione della proprietà, quest'ultima consiste nel diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo della cosa (art. 832 c.c.). Il possesso è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Pertanto, il possesso utile ad usucapire il diritto di proprietà esclusiva su un bene immobile deve concretarsi in attività riconducibili al godimento del bene con esclusione di altri (artt. 832 e 1140 c.c.). 
Peraltro, la relazione di fatto sussistente fra l'attore e gli immobili deve esprimere una inequivoca volontà di possedere uti dominus (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. sent.  17322/2010; Cass. Civ., Sez. II, sent. N. 12775 del 20.05.2008). 
Inoltre, l'art. 1158 c.c. stabilisce che il tempo utile per usucapire diritti reali rispetto a beni immobili è pari, in linea generale, a venti anni. 
Occorre innanzitutto evidenziare che l'attrice stessa fa riferimento al possesso della “servitù” in riferimento alla rete fognaria e al “gasdotto con relativo serbatoio” e che la ### ha dedotto fatti che potrebbero configurare rispetto a detti beni un possesso utile soltanto all'usucapione del diritto di servitù. 
Ora, in punto di diritto, quanto alla rete fognaria si osserva che “le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche ai sensi dell'art. 1 della legge n. 36 del 1994, sicché - tranne particolari categorie oggetto di disciplina speciale - esse rientrano nel demanio idrico e sono incommerciabili, a prescindere dalla loro attitudine a soddisfare un pubblico interesse (cfr. Cass. sez. un. 17.9.2015, n. 18215. "(...) è escluso che tali beni [ovvero le acque] possono essere trasferiti da o a privati (...). Qualsiasi atto posto in essere in violazione di tali regole, è, di conseguenza, privo di effetti": così in motivazione Cass. sez. un.  18215/2015. La legge n. 36 del 5.1.1994 è stata abrogata dall'art. 175 del dec. Igs. n. 152/2006). 
Più esattamente le acque superficiali e sotterranee, giacché pubbliche, sono demaniali ai sensi del co. 2 dell'art. 822 cod. civ., sicché come tali, per loro natura, non sono suscettibili di usucapione (cfr.  12.11.1979, n. 5835) e sono, ai sensi del comma 2 dell'art. 823 cod. civ., inalienabili ed insuscettibili di formare oggetto di diritti a favore di terzi "se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano" (Cass., Civile Sent. Sez. 2 Num. 23564/2019). 
Peraltro, l'attrice stessa ha affermato di vantare una servitù di attingimento acqua a carico del pozzo ubicato sul fondo del convenuto; servitù che risulta dall'atto pubblico del 28.09.1987. 
Tuttavia, alcuna prova è stata offerta in ordine al possesso ultraventennale della servitù di fognatura. Invero la stessa risulta descritta nella consulenza tecnica espletata nella procedura esecutiva RG. es. n. 136/12, ma non vi sono elementi per consentire una datazione ad un periodo anteriore. Invero non è sufficiente la costituzione della servitù di attingimento di acque nel 1987, potendo la rete fognaria essere realizzata anche molti anni dopo. Si tratta comunque di porzioni di terreno distinte. 
Quanto al gasdotto, si osserva che risulta in atti una relazione del 1999, nella quale viene descritto il serbatoio poi costruito. Tuttavia, non è emerso quando il medesimo sia stato installato. In altri termini, non è stato individuato e provato dall'attrice (né risulta altrimenti) il dies a quo dell'eventuale possesso utile ad usucapire. Infatti, l'attrice non ha provato che nel 2008 vi sarebbe stata la mera sostituzione del precedente impianto a cura e spese esclusive del ### nè risulta il possesso dell'impianto da parte del ### Invero, la stessa attrice ha prodotto in giudizio il contratto di fornitura di gas concluso dal ### con la società ### S.r.L., la quale concedeva l'impianto de quo a titolo di comodato d'uso gratuito dal 2008. Per converso, non risulta che il ### avesse compiuto degli atti idonei a possedere l'area prima di tale periodo, non potendo ritenersi sufficienti la richiesta di un titolo abilitativo ovvero l'elaborazione di un progetto che non implicano alcuna relazione effettiva e concreta con la res. Peraltro, l'installazione/sostituzione dell'impianto de quo a cura e spese esclusive del ### non è di per sé sintomatica di un possesso uti dominus ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà né del diritto di servitù di gasdotto. 
Stante il rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto del diritto di servitù e del diritto di proprietà rispetto al “serbatoio e al relativo gasdotto”, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto l'attrice dovrà essere condannata alla rimozione del serbatoio medesimo dal terreno di proprietà del ### Considerato l'accoglimento della domanda riconvenzionale principale resta assorbita la domanda subordinata di pagamento del valore della porzione di terreno. 
Analogamente deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno per la presenza di materiale pericoloso, non potendo esso configurarsi in re ipsa e in mancanza di allegazioni e prove di parte convenuta. Peraltro, non risulta alcuna domanda o diffida alla rimozione del serbatoio, la cui presenza era comunque evidente, prima del giudizio, per cui non può ritenersi che il convenuto abbia sofferto un pregiudizio senza nulla rilevare. 
Quanto alla “porzione di terreno” sulla quale insiste un uliveto, il teste di parte attrice ### riferiva di non ricordare quando furono piantate le piante di olivo. 
Diversamente, il teste di parte convenuta dichiarava di aver provveduto personalmente all'innesto delle piante di olivo fra il 2002 e il 2003 e che prima di tale periodo non vi erano piante. Inoltre, dagli estratti di mappa “### Earth” in atti, riferiti agli anni 1998 e 1999, non risultano delle piante di olivo sulla striscia di terra indicata da parte attrice. 
Nessun altro elemento è emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi. 
Pertanto, non solo parte attrice non ha provato di aver usucapito il diritto di proprietà della “striscia di terra” in esame (non essendo a tal fine sufficiente, di per sé, la mera coltivazione del fondo; Cass. civ. n. 6123/2020), ma, pur essendo presumibile che il ### avesse attraversato la “porzione di terreno” su cui erano posti gli ulivi, utilizzandoli per la produzione di olio, alla data nella notifica della citazione introduttiva del presente giudizio (25.09.2020) non erano maturati i venti anni richiesti dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'usucapione del diritto di servitù vantato da parte attrice, per cui la domanda deve essere respinta. 
La domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà della strada sita in via del ### n. 11 e posta all'interno della particella 890 del foglio 34 del Comune di ### è parimenti infondata. 
Come ricordato sopra, il possesso utile ad usucapire il diritto di proprietà su un bene immobile deve concretarsi in comportamenti che indichino la volontà inequivoca di godere della res con esclusione di altri, cioè uti dominus. 
Parte attrice, tuttavia, anche rispetto alla strada de qua non ha dedotto, né tantomeno provato, di aver esercitato un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà.  ### infatti, deduceva che il ### aveva sempre transitato sulla strada de qua con mezzi necessari al trasporto delle olive fino allo stabilimento. Tale circostanza, se provata (si veda infra), potrebbe fondare un potere di fatto corrispondente non al diritto di proprietà, bensì al diritto di servitù di passaggio carrabile. 
La domanda di accertamento della costituzione della servitù, per usucapione, sulla strada sita in via del ### n. 11 e posta all'interno della particella 890 del foglio 34 del Comune di ### è parimenti infondata. 
Invero, in linea generale, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza (Cass., Civ., Sez. 2, Sentenza n. 9275 del 16/04/2018), giacché quest'ultima si presume esclusa. 
Tuttavia, la presunzione di esclusione di atti di mera tolleranza che scaturisce dalla circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti dal rapporto di parentela (Cass. n. 12549/2024; Cass., n. 28903/2023; Cass. n. 25870/2023; Cass., 9359/2020; Cass. civ. n. 17880/2019). 
Infatti, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo in caso di rapporto di mera amicizia, buon vicinato od ospitalità, di per sé labile e mutevole (Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315; Cass., Sez. 2, 18/6/2001, n.8194; Cass., Sez. 2, 20/2/2008, n. 4327; Cass., Sez. 2, 3/8/1995, n. 8498; Cass. civ. n. 4631/1990). Per converso, il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela giustificano notoriamente la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata (Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315; Cass., Sez. 2, 29/5/2015, n. 11277), perché nell'ingenerare a priori la permissio conduce per converso ad escludere, nella valutazione a posteriori, la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone (Cass., Sez. 2, 10/5/2018, 11315). 
E persino il silenzio e l'inerzia, benché protratti per molti anni, non potrebbero mai di per sé denotare rinuncia, ancorché tacita, al possesso, se non accompagnati da atti o fatti che in modo certo rivelassero la volontà di cessare la relazione di carattere possessorio (Cass., 2, n. 4327/2008). 
Ebbene, l'attrice ha dedotto e provato che il ### alla ### S.r.L. si è servito per oltre venti anni della strada sita in via del ### n. 11 e posta all'interno della particella 890, di proprietà del ### per raggiungere il proprio stabilimento. 
Infatti, dalle testimonianze rese da ### (legale rappresentante del ###, da ### e da ### (impiegato nel ### risulta non solo che il “tracciato” della strada esisteva già prima del 2001, momento nel quale veniva soltanto asfaltata, ma anche che il ### si avvaleva di quella strada per l'attraversamento dei propri mezzi meccanici per trasportare le olive al proprio stabilimento. Dalle medesime testimonianze è emerso anche che ove è oggi presente un cancello di accesso allo stabilimento del ### vi era una rete con paletti a chiusura posticcia e quindi una via di accesso. Il teste ### peraltro, confermava di aver seguito personalmente i lavori preparatori per l'asfaltatura della strada de qua nel 1998, realizzandola in principio in terra battuta e materiali inerti. 
Tuttavia, il convenuto ha dedotto che ### (legale rappresentante del ### alla ### e dante causa dell'attrice) e ### (dante causa del convenuto) sono, rispettivamente, padre e figlio. ### non ha contestato una tale circostanza, ma si è limitata a sostenere che incomberebbe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza di atti di tolleranza da parte di ### nei confronti di ### Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, però, essendo pacificamente ### e ### rispettivamente, padre e figlio - legati, quindi, da un legame di stretta parentela - deve presumersi che l'esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di servitù per oltre venti anni da parte del dante causa dell'attrice (pur ininterrotto) sia avvenuto per mera tolleranza del dante causa del convenuto. Peraltro, proprio l'esistenza di una strada al confine sud con la particella 890 del foglio 34 del Comune di ### (risultante dalle immagini tratte da “### Earth” del 1998/1999) induce ad escludere che vi fosse una necessità di costituire una servitù di passaggio, non essendo il fondo intercluso, per cui deve ritenersi che il transito sia avvenuto nell'ambito dei rapporti familiari al fine di consentire un più agevole sfruttamento del terreno e del frantoio da parte del proprio congiunto. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri individuati con D.M. 10.3.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. 147/2022) ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. Civ., Ord., SS. UU., ###/2022; Cassazione civile, ###, sentenza 12.10.2012 n° 17405), tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.  P.Q.M.  Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G.  2201/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: ➢ Rigetta le domande attoree; ➢ ### 2002 S.r.L. alla rimozione del serbatoio posizionato sulla particella 890, foglio 34, Comune di ### e del relativo gasdotto, nonché al ripristino dello stato dei luoghi; ➢ Rigetta le altre domande riconvenzionali; ➢ ### 2002 S.r.L. al pagamento in favore di ### delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### il ### 

IL GIUDICE
(Dr.ssa ###


causa n. 2201/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Magaro' Maria Carmela

Tribunale di Bolzano, Sentenza n. 20/2023 del 11-01-2023

... di una donazione manuale o di un mutuo gratuito, la sussistenza dello spirito di liberalità non si può presumere dal semplice fatto che il soggetto che ha elargito la somma si trovasse in buone condizioni economiche (cfr. sentenza Tribunale Prato, 13/07/2011) e, di recente, la Corte Suprema ha avuto modo di affermare (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n.27372), che, allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 4414/2020 e nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2013/2021 ivi riunita, entrambi introdotte da: (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. dott. ### e dall'avv. dott. ### con studio in ### , presso il quale ha eletto domicilio; ATTORE contro (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. dott. ### con studio in ### con elezione di domicilio digitale mediante comunicazione di indirizzo PEC del difensore ######## in punto: restituzione di somme a vari titoli (procedimento di merito a seguito di disposto sequestro conservativo); trattenuta in decisione all'udienza del 20.9.2022, in ordine alle seguenti ### di parte attrice, come in prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. d.d. 30.12.2021, quindi, come segue: “voglia l'###mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, ### via principale: 1. 
ACCERTARE e ### che la somma versata a mezzo bonifico (### “in prestito”) in data ###, nonché dal sig. alla sig.ra pari a complessivi € 53.000,00, nonché le somme versate a mezzo bonifico in data ### (pari ad € 14.000,00) e in data ### (pari ad € 30.000,00), integrano un contratto di mutuo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1813 c.c. e ss e, per l'effetto, ### la signora alla restituzione immediata in favore dell'attore dell'intero importo prestato, con interessi legali e rivalutazione ### a far data dalla messa in mora; 1### IN SUBORDINE: per le ragioni di cui in narrativa, previo accertamento dell'avvenuta dazione delle somme di € 14.000,00; € 30.000,00 e € 53.000,00 da parte del sig. al la signora ### in ogni caso quest'ultima all'integrale restituzione a qualunque titolo delle predette somme in favore del sig. oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto a quello dell'effettivo saldo; 1### IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere configurabile l'esistenza di un contratto di mutuo fra le odierne controparti e non si ### dovesse ritenere accoglibile la richiesta di restituzione immediata dell'intero avanzata in via principale sub n. 1), si chiede sin d'ora che questo Giudice Voglia, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1813 e 1817 c.c., avuto riguardo alle circostanze di cui in narrativa, fissare un breve termine e comunque un termine che tenga conto delle circostanze suindicate che sia pertanto quanto più ravvicinato possibile per l'integrale restituzione della somma capitale di € 99.000,00 (ovvero € 53.000,00; € 14.000,00; € 30.000,00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; 1### ANCORA IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che l'importo complessivamente versato dal sig. alla signora costituisse donazione, ### E DICHIARARE che, nell'anno 2012, il sig. ha versato alla signora (direttamente alla stessa e indirettamente al creditore della sig.ra sig.  ) la somma complessiva pari ad € 125.000,00, donazione di non modico valore privo del requisito di forma, e per l'effetto dichiararne la nullità e condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di almeno € 99.000,00, o in subordine dell'importo che il Tribunale riterrà di giustizia; I n estremo subordine: ### e dichiarare l'arricchimento senza causa ex art. 2041 cc della convenuta, e per l'effetto condannare la sig.ra al versamento di un'indennità a favore del sig. nella somma che il Tribunale riterrà di giustizia. 2. ### e ### che l'importo pari ad € 49.000,00 (bonifico dd. 05.01.2017 e pari ad € 25.000,00; bonifico dd. 16.03.2017 e pari ad € 8.000,00; bonifico 05.07.2017 e pari ad € 10.000,00; bonifico dd. 24.08.2017 e pari ad € 6.000,00) costituisce una donazione di non modico valore ad esecuzione ### frazionata ed è priva del requisito di forma ex art. 782 cc, e per l'effetto dichiararne la nullità e condannare la convenuta alla restituzione dell'intero importo; . IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse ogni versamento quale unica donazione a sé stante, accertare e dichiarare che il bonifico dd.  05.01.2017 e pari ad € 25.000,00, il bonifico dd. 16.03.2017 e pari ad € 8.000,00; il bonifico 05.07.2017 e pari ad € 10.000,00 e il bonifico dd. 24.08.2017 e pari ad € 6.000,00 costituiscono donazioni di non modico valore prive del requisito di forma ex art. 782 cc, e per l'effetto dichiarare la nullità di ogni singola donazione e condannare la convenuta alla restituzione degli importi sopra indicati; 3.  ### e ### che le somme consegnate alla convenuta dal sig.  ( così versati: € 20.000,00 a mezzo assegno circolare sub ; € 25.000,00 con assegno circolare sub n. , nonché € 24.000,00 con bonifico bancario in data ###) costituiscono un indebito oggettivo ex art. 2033 cc, quindi accertarsi il carattere ingiustificato del pagamento compiuto dall'attore, e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione dell'importo pari ad € 69.000,00, oltre ai frutti e agli interessi dal giorno del versamento stante la malafede della sig.ra 3### SUBORDINE: ### E ### la nullità ex art. 1418 co. 1 cc, o - alternativamente - ex art. 1343 cc per causa illecita contraria a norme imperative, o - alternativamente - ex art. 1418 co. 2 cc del rapporto negoziale avente ad oggetto la consegna da parte dell'attore alla convenuta, avvenuta nel novembre 2019, della somma di € 45.000,00 (così versati: € 20.000,00 a mezzo assegno circolare sub ; € 25.000,00 con assegno circolare sub n. ) ### nonché del rapporto negoziale avente ad oggetto la consegna alla sig.ra della somma pari € 24.000,00 (versato con bonifico bancario in data ###), e per l'effetto, condannare la signora alla restituzione del complessivo importo pari ad € 69.000,00 a favore del sig. oltre interessi; 3#### ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse applicabile il rimedio della nullità virtuale o strutturale, ### e ### che le somme consegnate alla convenuta dal sig.  (co sì v ersati: € 20.000,00 a mezzo assegno circolare sub ; € 25.000,00 con assegno circolare sub n. , nonché € 24.000,00 con bonifico bancario in data ###) sono rapporti contrattuali frutto di violenza morale ex art. 1434 cc, e per l'effetto, ### i rapporti contrattuali di novembre 2019 e di gennaio 2020 per violenza ex art. 1434 cc, con condanna della signora alla restituzione del complessivo importo pari ad € 69.000,00 a favore del sig. oltre interessi, in subordine annullare i predetti contratti per dolo, con condanna della convenuta alla restituzione del summenzionato importo; in ogni caso condannare la convenuta alla restituzione a qualunque titolo della somma pari ad € 69.000,00; 3### In estremo subordine: ### e dichiarare l'arricchimento senza causa ex art. 2041 cc della convenuta, e per l'effetto condannare la sig.ra al versamento di un'indennità a favore del sig. nella somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre alla condanna della convenuta alla restituzione integrale del profitto illecito. In ogni caso: - ### la domanda formulata da parte convenuta in punto responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 e 96 co. 3 cpc, non sussistendone i presupposti, nonché ### rigettare ogni altra domanda di controparte; - Ai sensi dell'art. 89 cpc, si ordina la cancellazione delle espressioni offensive a pagg. 8 (“OMISSIS”) e 36 (“OMISSIS”), della comparsa di costituzione dd. 08 marzo 2021, con condanna della convenuta al pagamento, a favore dell'attore, di una somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 89 co. 2 cpc, nella somma che il Tribunale riterrà di giustizia; - Con salvezza di ogni diverso ed ulteriore diritto; con sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge; con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad #### rimborso forfetario e accessori di legge del presente giudizio. - Con condanna altresì alla rifusione delle spese di giudizio del procedimento di sequestro e del procedimento di reclamo (in cui la signora è stata condannata all'integrale rifusione delle spese di lite).” di parte convenuta: “### contraria istanza disattesa e rigettata 1. ### in toto le domande avversarie in quanto infondate per le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa. 2. Con vittoria della ###ra di spese compensi e accessori di legge dell'intera vicenda processuale tra le parti, ivi compresa la fase cautelare sia in prima istanza che in reclamo nonché la fase esecutiva del sequestro illegittimamente duplicata dall'attore, ai sensi del DM 55/2014 Min. Giustizia nel testo oggi vigente, con altresì condanna dell'attore: a) ex art. 96 comma 1 cpc al risarcimento dei danni in favore della convenuta da liquidarsi in € 17.861,90 ovvero in quella diversa somma determinata d'ufficio, nonché in ogni caso b) al pagamento in favore della convenuta di una somma da determinarsi equitativamente ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, che si propone in € 10.000,00 e salva la diversa quantificazione del ###” ### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. In fatto e cenni processuali.  1.1. Con atto di citazione d.d. 17.12.2020 l'attore espone, riassuntivamente, di aver avuto, dall'anno 2008 circa e fino al 2018, una relazione extraconiugale con , odierna convenuta; in data ### le avrebbe prestato, a titolo di mutuo (come indicato nella causale del bonifico - “IN PRESTITO”) la somma pari ad € 53.000,00, somma non restituita all'attore. 
Sarebbero stati di seguito effettuati una serie di bonifici costituenti donazione di non modico valore con difetto di forma scritta (e pertanto nulla), effettuata in modo frazionato nel corso dei primi mesi del 2017, per un totale complessivo di € 49.000,00. 
Approssimativamente, a partire dall'anno 2018, il ricorrente avrebbe manifestato alla convenuta la volontà di interrompere la relazione; da quel momento, la convenuta avrebbe cominciato a pedinare l'attore, controllarlo con ### e ad utilizzare nei confronti del sig. toni minacciosi ed aggressivi, chiedendo insistentemente ulteriori cospicue somme di denaro e minacciando di riferire a terzi dell'esistenza della relazione extraconiugale. 
Tale proposito sarebbe stato poi effettivamente eseguito dalla convenuta, quando - nel luglio del 2019 - la stessa avrebbe inviato un lunghissimo messaggio whatsapp alla moglie dell'attore, rivelandole la relazione extraconiugale.  ### le drammatiche conseguenze che questo messaggio avrebbe avuto nell'unione matrimoniale, e poste la concretezza e l'attualità delle minacce della convenuta di ulteriore diffusione di informazioni sulla relazione extraconiugale alla ### famiglia, agli amici e ai colleghi e sottoposti di lavoro, l'attore, nel novembre del 2019, sarebbe stato costretto a consegnare alla resistente n. 2 assegni circolari e n., per un importo complessivo di € 45.000,00. 
Tali versamenti non avrebbero placato la resistente, la quale avrebbe continuato a pretendere ulteriore denaro dal ricorrente. 
In data ###, quindi, lo stesso attore sarebbe stato costretto a fare un ulteriore bonifico, dell'ammontare di € 24.000,00, alla convenuta. 
Successivamente, la convenuta, a riprova della consapevolezza che le somme elargite dovessero essere restituite - avrebbe tentato di far firmare all'attore una scrittura privata di rinuncia alla restituzione del “finanziamento” di € 24.000,00, scrittura che il sig. si sarebbe rifiutato di firmare; a conferma della totale malafede della signora e della metodicità della stessa, in sede di sequestro penale dd.07.02.2020 sarebbero stati ritrovati nel domicilio della convenuta altre due scritture private di rinuncia alla restituzione di altri importi. 
Successivamente, tra fine gennaio e inizio febbraio 2020, la convenuta avrebbe intimato all'attore, con numerose telefonate, di versarle la somma di € 80.000,00 per evitare che la stessa rivelasse ai figli e ai contatti professionali dell'attore la loro relazione, con la minaccia concreta di diffondere messaggi, fotografie e video che la convenuta avrebbe collezionato nel corso degli anni. 
A questo punto l'attore, in un comprovato stato di sofferenza psicologica per le minacce e stremato dai continui ricatti, avrebbe deciso di non versare tale cifra e avrebbe denunciato l'accaduto in data ###. 
In data ###, sarebbe stata richiesta, a mezzo di raccomandata, alla ### convenuta, l'immediata restituzione della somma pari ad € 69.000,00 ###, a titolo di restituzione dei n. 2 assegni circolari n. e ; a tale missiva non sarebbe seguita alcuna risposta; in data ###, con nuova raccomandata sarebbe stata richiesta l'immediata restituzione della somma pari ad € 92.000,00 (in aggiunta alla somma già richiesta pari ad € 69.000,00); anche a tale missiva non sarebbe seguita alcuna risposta. 
Pertanto, l'ammontare delle somme percepite indebitamente dalla convenuta sarebbe pari a complessivi € 171.000,00. 
In data ###, i Carabinieri del ### di ### avrebbero effettuato un sequestro all'interno dell'appartamento della convenuta, scoprendo - tra le altre cose - una agenda contenente i numeri di telefono, i contatti e gli indirizzi di residenza delle persone vicine all'attore; tale condotta farebbe presumere, che la convenuta volesse utilizzare tali contatti al fine di raccontare a tutte le persone vicine all'attore le condotte di quest'ultimo.  ### deduce poi, tra l'altro, come ad oggi sarebbe pendente il procedimento penale nei confronti della convenuta, sub n. 513/2020 RGNR, nell'ambito del quale sarebbe stato sequestrato del denaro, il quale non sarebbe sufficiente a coprire l'ingente debito della convenuta nei confronti dell'attore. 
Il Tribunale civile di ### avrebbe accolto un ricorso per sequestro conservativo civile presentato dall'attore nel procedimento sub R.G. 727/2020 e quindi emesso un decreto di sequestro inaudita altera parte dd. 27.02.2020 che avrebbe autorizzato lo stesso a procedere, nei confronti della convenuta, al sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili di proprietà della stessa, nonché delle ### somme o cose alla stessa dovute fino a concorrenza dell'importo di “€ 80.000,00, per capitale, interessi e spese”. 
Oltre a descrivere gli sviluppi di tale procedimento cautelare (sfociato nella concessione di un sequestro per complessivi € 90.000,00), l'attore, nell'atto introduttivo del presente giudizio, rileva, tra l'altro, come, in data ###, il Tribunale del ### di ### in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta dalla convenuta, avrebbe svincolata la somma di € 45.000,00 precedentemente sequestrata in sede penale, lasciando invece sotto sequestro l'ulteriore somma di € 24.000,00 (v. doc. 1 di parte attrice); espone poi l'attore, come, nel procedimento per sequestro conservativo civile, il reclamo contro l'accoglimento del sequestro per € 90.000,00 sarebbe stato rigettato, con provvedimento dd. 1.12.2020, comunicato in data ###, per cui con la presente causa si introdurrebbe il procedimento di merito. 
Parte attrice, rileva, in diritto e tra l'altro, che la presente “sede ###una richiesta di restituzione a vario titolo pari a complessivi € 171.000,00, non comprenderebbe le questioni risarcitorie che dovrebbero essere oggetto della costituzione di parte civile dell'attore nel processo penale. 
Inoltre, rileva come si dovrebbe distinguere il “mantenimento ordinario” fornito da esso attore, a favore della convenuta, nel corso della convivenza, della quale non richiede la restituzione, e le ulteriori somme oggetto invece del presente giudizio. 
In ordine alla somma versata in data ###, di € 53.000,00, precisa che sulla consegna vi sarebbe nulla quaestio; come da lui chiarito in sede di interrogatorio libero all'udienza dd. 20.8.2020, tale somma sarebbe pacificamente stata concordata tra le parti come mutuo, posto che in quel periodo la convenuta avrebbe riferito all'attore che sarebbe stata interessata all'acquisto di un immobile come investimento; la causale del bonifico “### PRESTITO” si identificherebbe con quella del contratto di mutuo, il che dimostrerebbe l'aperta volontà di qualificare tale trasferimento come un contratto di mutuo e non come un mero atto di liberalità; a quel tempo i rapporti tra le parti sarebbero stati piuttosto buoni, quindi se l'attore avesse voluto fare un regalo alla convenuta lo avrebbe semplicemente fatto, senza cercare di “cautelarsi” con una causale così specifica.  ### fa poi riferimento al primo comma dell'art 1183 c.c., rubricato “tempo dell'adempimento”, secondo il quale, “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”. 
Conformemente, il ###, l'odierno attore avrebbe provveduto a mettere in mora la convenuta, intimandole la restituzione di quanto versato; da tale data, la convenuta dovrebbe ritenersi inadempiente, per cui sarebbero dovuti gli interessi e la rivalutazione a far data dal ricevimento dell'intimazione e si dovrebbe ingiungere alla convenuta di restituire immediatamente quanto ricevuto. 
In via gradata, l'art. 1817 c.c. prevedrebbe che il termine per la restituzione possa essere fissato dal giudice, “avuto riguardo alle circostanze” del caso concreto, per cui l'attore ritiene che l'ampio lasso temporale occorso tra la stipulazione del mutuo (07.06.2012) e la richiesta di restituzione (17.02.2020), unito alla totale assenza di riscontri della debitrice alle richieste di restituzione, giustificherebbe la fissazione di un breve termine per la restituzione. 
Nella denegata ipotesi in cui la convenuta tentasse di qualificare tale versamento quale “regalo”, l'attore evidenzia che la cospicua entità dell'importo risulterebbe comunque una donazione di non modico valore, e pertanto nulla per il requisito di forma scritta prevista ex art. 782 cc. 
Né, il versamento della somma potrebbe essere avvenuto a titolo di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.. 
In ordine ai bonifici a favore della convenuta effettuati nel 2017 (bonifico dd.  5.1.2017 pari ad € 25.000,00, bonifico dd. 16.3.2017 pari ad € 8.000,00, bonifico dd. 5.7.2020 pari ad € 10.000,00 e bonifico dd. 24.8.2017, pari ad € 6.000,00), l'attore sostiene che costituirebbero l'esecuzione frazionata di un'unica donazione a favore della convenuta, che verrebbe giustificata dal fatto che l'attore avrebbe dovuto prima reperire la liquidità necessaria per compiere tale donazione. 
Trattandosi di donazione di non modico valore a favore della convenuta dovrebbe essere dichiarata nulla per difetto di forma prevista ad substantiam ex art. 782 c.c., incidendo la stessa “in modo apprezzabile sul patrimonio del donante” (cfr. Cass., sent. n. 11394/1994); la giurisprudenza di legittimità avrebbe chiarito che le donazioni di non modico valore effettuate a mezzo bonifico bancario dovrebbero essere dichiarate nulle (cfr. Cass., sent. 18725/2017).  ### sarebbe un imprenditore, certamente benestante, ma non al punto che migliaia di euro elargiti oltre a quelli qui non in contestazione siano considerabili di “modico valore”. 
Lo stesso, infatti, pagherebbe ingenti importi a titolo di imposte e tasse in ragione della propria attività produttiva, e avrebbe ad oggi pendenti 3 contratti di mutuo ### l'attore richiede la restituzione degli importi portati da n. 2 assegni circolari n. e n. e dal bonifico dd. 20.1.2020, con riguardo ai quali sostiene la sussistenza di “reati in contratto”.  ### l'attore, da circa l'inizio del 2018 i rapporti tra le parti sarebbero andati via via deteriorandosi, con un cambio drastico nel corso del 2019 e 2020. 
La convenuta avrebbe, infatti, iniziato a minacciare e ricattare l'odierno attore, chiedendo sempre più soldi al fine di ottenere ulteriori vantaggi patrimoniali rispetto a quelli già ricevuti in passato, giovandosi la convenuta di materiale raccolto nel tempo, nello specifico di messaggi, fotografie, a movimenti e spostamenti dell'attore, che sarebbe stato pedinato. 
Al fine di “calmare” le pretese della convenuta, l'attore si sarebbe visto costretto a corrisponderle l'importo complessivo di 69.000,00 €, ovvero: - € 45.000,00 il giorno 11 novembre 2019 (a mezzo di due assegni circolari: il primo, di € 20.000,00 individuato sub n. ; i l s econdo, d i € 25.000,00 e di medesima data, identificato sub n. ); - € 24.000,00 versato in data il 20 gennaio 2020 a mezzo bonifico bancario. 
A riguardo l'attore spiega come sarebbe parte offesa nel procedimento penale RGNR 513/2020 - R.G. GIP 577/2020 (### di ### ad oggi pendente a carico della convenuta per il delitto di estorsione consumata e estorsione tentata in esecuzione del medesimo disegno criminoso. 
A seguito dell'atto di denuncia-querela dell'attore, in data ###, la P.G. avrebbe effettuato un sequestro probatorio penale, sequestrando l'importo pari ad € 69.000,00 quale somma derivante da profitto del reato (e composto da € 45.000,00 portati dai summenzionati assegni circolari, nonché € 24.000,00 derivanti dal ### bonifico bancario di gennaio 2020). 
La difesa dell'indagata avrebbe dubitato della configurabilità del reato di estorsione in capo alla convenuta e - nello specifico - dell'effettiva sussistenza dello stato di costrizione psicologica in capo all'attore; per questo motivo la difesa dell'indagata avrebbe proposto istanza di riesame avverso il decreto di sequestro e il Tribunale del ### con ordinanza dd. 02.03.2020 avrebbe disposto l'annullamento del decreto di sequestro limitatamente alla somma pari ad € 45.000,00 (derivante dai due assegni circolari di novembre 2019), in quanto - a detta dell'organo giudicante, che giustamente avrebbe valorizzato i principi propri del procedimento penale che si troverebbe nella fase delle indagini - in quel periodo tra le parti ci sarebbe stato uno scambio di messaggi che si mostrerebbero incompatibili con la situazione tipica dell'estorsione. 
In realtà la condotta dell'attore sarebbe solo apparentemente incompatibile con il reato di estorsione posto in essere dalla convenuta nei suoi confronti: l'attore, difatti, sarebbe stato di fatto costretto a tenere nei confronti della convenuta un atteggiamento affettuoso e amorevole “di facciata”, proprio per il timore che un suo radicale cambio di comportamento avrebbe portato la signora a concretizzare i suoi propositi minacciosi, di comunicare a figli, dipendenti, parenti la natura del loro rapporto; infatti, in data ### la convenuta avrebbe già rivelato alla moglie dell'attore la loro relazione extraconiugale, cagionando una profonda crisi nell'unione matrimoniale dell'attore. 
Il sequestro probatorio operato dai ### avrebbe poi dimostrato l'assoluta fondatezza dei timori dell'attore, avendo la convenuta nella propria disponibilità un'ingente quantità di dati sensibili relativi a figli, colleghi, dipendenti ed amici dell'attore, il quale quindi sarebbe stato costretto a fingere un comportamento affettuoso, coartazione della libertà personale che fonderebbe non solo un illecito extracontrattuale ex art. 2043 cc, ma anche una fattispecie penale ###.  #### affettuoso e amorevole dell'attore nei confronti della convenuta sarebbe espressione della mancanza di libera autodeterminazione in capo allo stesso e le minacce estorsive poste in essere dalla convenuta sarebbero cominciate nel momento in cui l'attore le avrebbe manifestato la propria volontà di interrompere la loro relazione, mentre, proprio a causa delle minacce rivoltegli dalla convenuta, l'odierno attore si sarebbe trovato di fatto impossibilitato a interrompere la relazione, essendo al contrario costretto - al fine di non scatenare l'ira dell'indagata - a tenere un atteggiamento accondiscendente. 
Il Giudice del sequestro (sub RG 727/2020 Tribunale di ### avrebbe escluso dal novero del sequestro conservativo la somma di € 45.000,00, in ciò errando, sulla base dei predetti messaggi “d'amore”, pur essendovi molteplici evidenze dei ricatti e della pressione nei confronti dell'attore già nel novembre 2019 (l'attore fa riferimento, a riguardo, e tra l'altro, ad un messaggio dd. 26.11.2019, dal quale emergerebbe che la convenuta avrebbe pedinato l'attore e avrebbe scattato una fotografia, mandandola all'attore per fargli sapere di essere pedinato). 
In cambio del suo silenzio, la convenuta avrebbe intimato all'attore di consegnarle del denaro, attività che poi egli sarebbe stato costretto ad eseguire. 
Nonostante gli avvenuti pagamenti le condotte illecite della convenuta non sarebbero affatto cessate, anzi, avrebbe proseguito nella sua azione di minacce e pressioni; a riprova di ciò, l'attore dichiara di produrre 19 file audio contenenti le registrazioni di talune telefonate intercorse tra le parti, nonché la trascrizione ### letterale dei contenuti maggiormente significativi dei suddetti file audio 9 (cfr. doc. 9, depositato a mezzo chiavetta USB per impossibilità del deposito telematico). 
In particolare, si tratterebbe di telefonate intercorse tra il 3 gennaio e i primi giorni di febbraio 2020, durante le quali la convenuta esplicitamente minaccerebbe l'attore di rendere noto ai suoi familiari, amici e contatti professionali dell'esistenza della loro relazione, a meno che egli non le fornisca € 80.000,00, per acquistare una nuova casa. 
La convenuta farebbe poi riferimento alle diverse sedi delle imprese gestite dall'attore per indicare la volontà di rivelare dell'esistenza della loro relazione a tutti i suoi contatti professionali (fornitori, imprenditori, dipendenti…).  ### convenuta, inoltre, dimostrerebbe di aver salvato i messaggi privati scambiati con l'attore su supporti informatici, in quanto affermerebbe chiaramente che le sarebbe sufficiente “un click” per rivelare a terzi dell'esistenza della relazione (“### faccio vedere io quanto sei bugiardo, anche questa! ### basta solo un click e le cose volano, non c'è bisogno manco che mi scomodo!”). 
Inoltre, per conferire maggiore carica afflittiva alle sue minacce, la convenuta avrebbe utilizzato sovente espressioni ingiuriose (rafforzative della pressione) nei confronti dell'attore. 
In ordine al bonifico bancario dd. 20.01.2020 per € 24.000,00 l'attore espone che la circostanza per cui tale dazione di denaro sarebbe stata tutt'altro che spontanea sarebbe stata avallata anche dal giudice penale del riesame, citato ampiamente in sede di citazione.  ### fa poi accenno alla definizione, dal punto di vista civilistico, del reato di estorsione quale “reato in contratto” e al principio, enunciato dalla Corte di Cassazione, della “non interferenza tra regole di validità e regole di comportamento” (cfr. Cass. SS. UU., sentenze n. 26724 e 26725 del 2007), per cui l'illiceità in merito al comportamento delle parti non potrebbe ripercuotersi sulla validità del contratto di sé considerato: tale principio, applicato ai “reati in contratto” non determinerebbe la pronuncia di nullità del rapporto contrattuale, ma imporrebbe una necessaria disamina in merito ai vizi della volontà (errore, violenza, dolo) della parte debole - e pertanto non potrebbe più parlarsi di nullità, ma di annullabilità.  ### l'orientamento della Cassazione a ### sentenza n. 26654/2008, i “reati-contratto” risulterebbero essere sempre nulli ex art. 1418 co. 1 cc, ma per quanto riguarda i “reati in contratto”, ogni comportamento integrante reato dovrebbe essere riqualificato sotto il profilo civilistico, allo scopo di verificare se l'atto di autonomia privata concluso per effetto dell'illecito penale sia o meno inficiato da una specifica patologia, quale per esempio la nullità, l'annullabilità o la rescissione, per cui sarebbe necessario valutare per ogni singolo caso in concreto se il reato in contratto sia riuscito ad inficiare l'intero rapporto contrattuale, vanificandolo completamente, oppure se abbia avuto effetto solamente sul comportamento delle parti.  ### sostiene, che, nella sostanza, sarebbe stato costretto a versare la somma complessiva di € 69.000,00 (due assegni circolari a novembre 2019, un bonifico bancario a gennaio 2020) alla convenuta, e ciò al fine di evitare un danno ingiusto (nello specifico, la divulgazione di informazioni sensibili dell'odierno attore); il pagamento di una determinata somma senza preesistenza del debito costituirebbe un indebito di natura oggettiva, ex art. 2033 cc., per cui sarebbe applicabile l'azione di ripetizione. 
A riguardo non sarebbe necessario che il soggetto sia incorso in errore nel ritenere dovuto un determinato pagamento; sarebbe pacifico che non esistesse alcun debito dell'attore nei confronti della convenuta, tanto che sarebbe vero che quel medesimo importo sarebbe qualificabile quale profitto del reato ex art. 629 c.p. 
Ciò inevitabilmente comporterebbe la restituzione della somma pari ad € 69.000,00 a favore dell'attore, unitamente ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, posta la palese malafede in capo alla convenuta. 
Tra l'altro e in via subordinata l'attore sostiene l'annullabilità per violenza morale del contratto estorsivo; conseguenza del dovuto annullamento sarebbe sempre la restituzione, da parte della convenuta, di quanto ricevuto dall'attore. 
In via ulteriormente subordinata, il contratto risulterebbe essere comunque annullabile per dolo, posto che l'odierno ricorrente sarebbe stato raggirato con la promessa che le dazioni in denaro avrebbero cessato le condotte minacciose della convenuta, e sarebbe pacifico che senza quella “garanzia” lo stesso non si sarebbe mai determinato a consegnare le somme: garanzia che, ovviamente, non sarebbe stata rispettata, dato che la convenuta avrebbe successivamente richiesto, nel febbraio del 2020, l'ulteriore importo di € 80.000,00. ### in estremo subordine, l'attore formula domanda ex art. 2041 c.c. per l'ingiustificato arricchimento della convenuta.  ### l'attore, il presente procedimento non sarebbe soggetto alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nei confronti del procedimento penale, tenuto conto che, come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 26863/2016, la sospensione del giudizio civile si attuerebbe quando l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, mentre negli altri casi— nel quale ricadrebbe il presente— i due procedimenti potrebbero procedere parallelamente senza influenzarsi tra loro e il giudice dovrà accertarne autonomamente i fatti.  ### formula quindi conseguenti, articolate conclusioni.  1.2. Si costituisce nel procedimento la convenuta, con comparsa di costituzione e risposta d.d. 8.3.2021, con la quale si oppone all'accoglimento delle conclusioni attoree, sostenendo ed esponendo, tra l'altro, l'improcedibilità delle domande giudiziali per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, nonché, in subordine, e nel merito, l'infondatezza delle domande attoree tutte. 
A quest'ultimo riguardo la convenuta ripercorre lo sviluppo della relazione tra le parti e, in particolare, i sacrifici da lei posti in essere per assecondare i desideri dell'attore, in attesa che questi e la moglie si separassero, come lui le avrebbe prospettato. 
Peraltro, non troppo tardi, la convenuta si sarebbe accorta che le promesse dell'attore sarebbe stata un'illusione e che l'attore, ormai sicuro del rapporto e dei sentimenti convenuta, avrebbe iniziato ad esercitare una pressione psicologica sempre più forte su di lei, manifestando sempre meno sporadicamente forti critiche nei suoi confronti ed atteggiamenti di svilimento della sua persona, meglio descritte in comparsa. 
In diverse occasioni l'attore non avrebbe mancato di alzare le mani sulla convenuta, salvo poi richiederle espressamente di perdonarlo, di non denunciarlo ed arrivando a minacciare - come ormai solito - ritorsioni qualora lei avesse deciso di tutelarsi. 
Nel corso del 2017 la convenuta avrebbe scoperto che l'attore avrebbe instaurato un'ulteriore relazione, parallela, con un'altra donna, per cui avrebbe dimostrato l'intenzione di terminare la storia, ricevendo in cambio soltanto ulteriori minacce e pretese di non andarsene; sarebbe stato l'attore che avrebbe continuato a contattare la convenuta ogni volta in cui voleva soddisfare i propri bisogni, con la scusa di darle il “regalino” o la “busta di valore”. 
La convenuta sottolinea che i pagamenti per cui sarebbe causa sarebbero iniziati proprio nel 2017, in concomitanza con la scoperta da parte della convenuta della ulteriore relazione clandestina dell'attore e con le intenzioni di lei di chiudere il rapporto. 
Più di una volta la convenuta avrebbe rifiutato i regali, anche in denaro, che l'attore le avrebbe offerta. 
In sostanza, sarebbe la convenuta che avrebbe cercato di allontanarsi dal rapporto e l'attore che non sarebbe stato d'accordo. 
All'inizio di novembre 2019 la convenuta avrebbe scoperto che l'attore a sua insaputa, si sarebbe introdotto nella propria abitazione ed avrebbe prelevato alcune cose dalla cantina, tra cui degli sci e dei documenti sui quali lei sarebbe stata solita appuntare le spese mensili (utenze di casa, vestiti etc.): contrariata, la donna avrebbe chiesto spiegazioni all'attore e si sarebbe svolto un colloquio, nel quale i due avrebbero sviscerato diversi aspetti del loro rapporto e la convenuta si sarebbe lamentata anche del fatto che in tutto il tempo che lei avrebbe dedicato all'uomo non avrebbe potuto dedicarsi al proprio progetto di vita, soprattutto sul piano professionale (avrebbe avuto intenzione di intraprendere la gestione di una struttura ricettiva, ma non avrebbe potuto dedicarsi a questo progetto perché l'attore avrebbe assorbito totalmente la sua vita) chiarendo per l'ennesima volta, di volerlo lasciare.  ### le avrebbe risposto, dicendo di volere trovare un accomodamento e risolvere questa situazione, e le avrebbe dato appuntamento per il giorno dopo presso un albergo di ### e in questo secondo incontro l'attore avrebbe richiesto alla donna di non lasciarlo e di non allontanarsi. 
La convenuta, ferma l'intenzione di interrompere la relazione e trasferirsi fuori ### trovandosi in difficoltà di fronte all'ennesima pressione subita, decise di indicare una struttura che, secondo la sua opinione, l'attore avrebbe rifiutato di acquistare, così da ritenersi libera di andare per la propria strada, per cui avrebbe, dopo appena cinque giorni, risposto di avere individuato una casa che si sarebbe trovata a pochissima distanza dall'abitazione dell'attore (la conferma che l'indicazione sarebbe stato un pretesto per svincolarsi da lui sarebbe data dal fatto che questa abitazione sarebbe stata più piccola di quella della convenuta a ### e avrebbe costato addirittura € 80.000,00 in più rispetto al valore di questa). 
Inaspettatamente, però, l'attore avrebbe risposto affermativamente, e avrebbe promesso di darle il denaro sufficiente a compiere il cambio di abitazione, salvo poi, poco dopo, senza neppure vedere la reazione della convenuta, depositare querela. 
La ricostruzione dei fatti compiuta dall'attore sarebbe frutto solo della sua fantasia. 
In particolare, il bonifico di € 53.000,00 del 7.6.2012 non sarebbe stato un prestito, il che non sarebbe mai stato concordato dalle parti, ma il versamento sarebbe stato compiuto dall'attore come atto di liberalità all'interno di una relazione consolidatasi da tempo, che non darebbe diritto ad alcuna restituzione. 
I bonifici effettuati successivamente non sarebbero affatto inquadrabili come dichiarerebbe l'attore, non potendo essere considerati come un unicum: essi non sarebbero stati eseguiti “nel corso dei primi mesi del 2017” ma da inizio gennaio a fine agosto, con tempistiche del tutto irregolari (5 gennaio, 16 marzo, 5 luglio e 24 agosto) e per importi di volta in volta diversi. 
Oltretutto, visto che l'attore assegnerebbe un grande valore alla causale del bonifico, sarebbe stato logico che le causali di tali bonifici indicassero quantomeno il numero progressivo della rata. Nulla di tutto ciò: i predetti bonifici sarebbero tutt'altro che un unico atto di liberalità, ma sarebbero indipendenti l'uno dall'altro. 
In ogni caso, anche a volerli considerare complessivamente, l'ammontare di € 49.000,00 globalmente versato costituirebbe donazione di modico valore in considerazione della capacità economica dell'attore, dotato di enorme ricchezza, data anche da una serie di attività imprenditoriali in ### e ### La convenuta descrive poi vari episodi (del 2019), dai quali si evincerebbe che l'attore non avrebbe voluto lasciare la convenuta, ma sarebbe stata la convenuta a volersi separare e ad essere stata minacciata dall'attore, ovvero, da lui “seguita”. In particolare, la convenuta sostiene che l'attore non avrebbe mai avuto timore di lei e lei non l'avrebbe mai pedinato, né mai utilizzato nei suoi confronti alcuno strumento di controllo a distanza, o toni minacciosi ed aggressivi; mai la convenuta avrebbe chiesto somme di denaro all'attore, che invero avrebbe sempre effettuato le sue donazioni di propria iniziativa; inoltre, il loro rapporto sarebbe già da lungo tempo stato noto a tutti, sia a ### che ad Ora ed anche nell'ambiente lavorativo dell'attore. 
Gli assegni consegnati dall'attore alla convenuta nel novembre 2019 sarebbero tutt'altro che stati richiesti dal quest'ultima: essi forse erano, nelle convinzioni dell'attore, un ulteriore tentativo di mantenere sotto la propria ala quella che sarebbe stata ormai la sua ex amante, ma esternamente, per come lo stesso attore le avrebbe dichiarate ed esattamente per come la convenuta le avrebbe recepite, sarebbero state ulteriori liberalità al pari di quelle già elargite in passato. 
Stessa cosa sarebbe vera in relazione al versamento effettuato in data ### dall'attore. 
La convenuta fa notare come lo stesso Tribunale di ### in sede di riesame avrebbe smentito gli assunti dell'attore. 
Anche un episodio, citato dall'attore alle pagine 4 e 5 della citazione, relativo alla presunta richiesta di € 80.000,00, sarebbe completamente falso e non sarebbe mai avvenuto; l'attore non avrebbe nemmeno descritto quale sia la condotta specifica, anzi le condotte specifiche, i fatti precisi e ben collocati nel tempo e nello spazio, in cui la convenuta avrebbe detto di volere quei soldi; sarebbe anche assolutamente illogico compiere un'estorsione chiedendo che il pagamento avvenga con bonifici e con assegni circolari, o comunque accettando tali modalità di versamento. 
Il documento citato dall'attore a pag. 4 della citazione (si tratterebbe di un atto di rinuncia dell'attore alla restituzione del denaro), sarebbe stato elaborato dallo stesso attore, allo scopo preciso di usarlo poi contro la convenuta; oltretutto quel documento sarebbe stato redatto in tedesco, lingua che la convenuta non conoscerebbe minimamente. 
La convenuta rileva poi e tra l'altro, che una agenda sequestrata presso la convenuta non dimostrerebbe nulla; non sarebbe mai stato accertato che la convenuta avrebbe tenuto una condotta penalmente rilevante e, in generale, gli accertamenti penali avrebbero validità nel processo civile solo dopo essere passati in giudicato.  ###à nel processo civile di quanto emerge nel corso delle indagini preliminari penali, senza o prima del vaglio del dibattimento, sarebbe limitata dalla giurisprudenza a relazioni/perizie/consulenze tecniche, dichiarazioni rese in sede di S.I.T., e ciò soltanto nei casi in cui il procedimento si sia concluso con un patteggiamento (ovvero negli altri casi in cui l'indagato-imputato avrebbe rinunciato al contraddittorio dibattimentale), quindi soltanto se e quando lo stesso soggetto imputato ammetterebbe la propria responsabilità, mentre la convenuta non sarebbe per nulla responsabile per le accuse avanzate dall'attore. 
Non solo: la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.  costituirebbe elemento di prova per il giudice civile solo in determinate circostanze La convenuta rileva poi come in sede cautelare sarebbe stata rigettata la stragrande maggioranza della pretesa dell'attore; inoltre, quelle residue parti della sua pretesa accolte, lo sarebbero state solo grazie all'utilizzo di un concetto estremamente - ed immotivatamente - esteso del fumus boni iuris.  ### della fase cautelare avrebbe confermato, comunque, il rigetto della maggior parte delle pretese dell'attore e che non vi sarebbe stata prova del diritto di quest'ultimo neppure in relazione alla parte accolta, ma solo una flebile parvenza, per i motivi che meglio esplica in sede di comparsa. 
Parte convenuta rassegna corrispondenti conclusioni.  1.3. Svoltasi la prima udienza, con ordinanza del 22.4.2021 il Tribunale assegna all'attore un termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito per la negoziazione assistita a parte convenuta; esperito senza successo il tentativo di negoziazione assistita, con successiva ordinanza del 29.11.2021, viene riunito al presente il procedimento sub R.G. n. 2013/2021, introdotto sempre dall'attore nei confronti della convenuta; in tale procedimento l'attore chiede, con atto di citazione d.d. 26.5.2021, la restituzione di somme versate a mezzo bonifico in data ### (pari ad € 14.000,00) e in data ### (pari ad € 30.000,00) da parte sua, alla convenuta, per un totale complessivo pari a € 44.000,00, sostenendo, in primo luogo la sussistenza di un contratto di mutuo (“unico”, in sostanza, con quello di € 53.000,00 azionato nel presente giudizio). 
Anche a riguardo la convenuta si oppone alla richiesta condanna, asserendo che non sarebbe intervenuto tra le parti nessun mutuo e che comunque le somme non dovrebbero essere restituite, trattandosi, nei versamenti delle predette somme, il cui ricevimento viene negato dalla convenuta, semmai, di atti di liberalità.  1.4. Sempre con l'ordinanza del 29.11.2021 vengono concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., in entrambi i procedimenti riuniti; depositate le relative memorie autorizzate e negata l'autorizzazione al deposito di un file “pdf” a mezzo di chiavetta usb, da parte dell'attore, non ritenendone sussistente i presupposti, vengono ammesse, con ordinanza d.d. 1.4.2022, parte delle istanze istruttorie orali delle parti. 
Sempre con la stessa ordinanza, su istanza della convenuta, viene ordinato alla terza ### delle ### il deposito, in giudizio, delle dichiarazioni dei redditi dell'attore per gli anni 2009, 2010 e 2011.  1.5. Depositata, da parte della terza, detta documentazione, alla successiva udienza del 20.9.2022, vengono sentiti quali testimoni , al l'esito l a ca usa viene ritenuta matura per la decisione e le parti, invitate a precisare le conclusioni, rassegnano le loro conclusioni come sopra. 
Conseguentemente la causa viene trattenuta in decisione ancora nella stessa udienza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.  2. In diritto.  2.1. Sulla restituzione delle somme in ordine alle quali l'attore sostiene la sussistenza di un contratto di mutuo. 
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato che, nel caso in cui sorgano contestazioni in merito alla natura di un'elargizione di denaro (se prestito o donazione), è comunque onere dell'attore provare la causale di mutuo per l'erogazione della somma della quale chiede la restituzione (cfr. Tribunale Milano sez. VI, 18/01/2019, n.456), spettando, in caso di avvenuta consegna di una somma ### di denaro al altro soggetto, a chi agisce per la restituzione delle somme fornire prova di averne diritto anche e, in particolare, qualora il convenuto abbia descritto una causa idonea a giustificare il proprio diritto a non dover restituire la somma, facendo ricadere, pertanto sull'attore l'onere probatorio (cfr. da ultima Tribunale Napoli sez. II, 20/05/2022, n.5006). 
Peraltro è anche stato affermato che, per stabilire se la mera consegna di una somma di denaro costituisca l'elemento costitutivo di una donazione manuale o di un mutuo gratuito, la sussistenza dello spirito di liberalità non si può presumere dal semplice fatto che il soggetto che ha elargito la somma si trovasse in buone condizioni economiche (cfr. sentenza Tribunale Prato, 13/07/2011) e, di recente, la Corte Suprema ha avuto modo di affermare (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n.27372), che, allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens ((### specie, la S.C. ha riformato la sentenza della Corte di appello osservando che, a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale del bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente, non si era attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su documenti unilaterali predisposti in epoca successiva alla dazione della somma). 
Ciò peraltro non toglie che, nel giudizio incardinato dal mutuante che chieda la restituzione di somme date a mutuo, questi deve provare non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della restituzione, non potendosi desumere l'esistenza di un contratto di mutuo dalla semplice consegna di somme di denaro - posto che tale circostanza può trovare una causa giustificatrice in svariate ragioni - essendo invece necessario che il mutuante dimostri il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (che, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova ( Tribunale Roma Sez. spec. ### 03/06/2021, n.9670, nonché Cassazione civile sez. III, 28/07/2014, n.17050: “La parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra.”). 
Orbene, tenuto ben presenti tali principi giurisprudenziali, va tenuto conto, in fatto, che l'attore, in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc, sostiene che si tratti, in sostanza, di un solo contratto di mutuo (per € 44.000,00 complessivi di febbraio 2012 ed € 53.000,00 di giugno 2012), sostenendo che la convenuta sarebbe stata comproprietaria, per la quota di ½, dell'immobile sito in p . ed . 4 506, i nsieme a al tro s oggetto, co mproprietario p er ½ ; avendo la convenuta avuto l'intenzione di acquistare l'altra metà del compendio immobiliare a titolo di investimento, sarebbe in tale contesto che si inserirebbero i prestiti effettuati dall'attore, richiesti espressamente dalla convenuta (cfr. contratto preliminare di vendita sub doc. 5 dell'attore). 
Altri due assegni sarebbero stati consegnati al venditore direttamente dall'attore (€ 15.000,00 in data ###, e € 11.000,00 in data ###). 
Ciò dedotto in fatto, l'attore sostiene, in diritto, che il rapporto di mutuo sarebbe unico e si estenderebbe a tutti e tre i versamenti, derivanti da uno stesso titolo; lo scopo del prestito sarebbe evidentemente da riscontrarsi all'operazione di investimento nell'acquisto dell'immobile di ### proprio tenuto conto dei condivisibili principi giurisprudenziali appena riportati, la tesi attorea dell'”unicità” del rapporto non appare supportata da sufficiente riscontro probatorio. 
Infatti, se è vero che il mancato accordo sul termine di restituzione non impedisce il perfezionamento del mutuo (cfr. art. 1817 c.c.), costituisce comunque elemento costitutivo del mutuo l'accordo sulla restituzione stessa (art. 1813 c.c.), il quale, quindi, va provato, se anche, eventualmente, via presunzioni (cfr. sentenza Corte d'Appello Genova del 23/06/2007, n. 810). 
Ora, mentre con riguardo alla somma di € 53.000,00 vi è almeno un principio di ##### prova scritta, laddove la causale del bonifico indica “in prestito” (cfr. il doc. 1 del fascicolo del procedimento di sequestro n. 727/2020, allegato all'atto di citazione), una tale prova, anche meramente indiziaria o presuntiva, in ordine agli altri bonifici, non sussiste; anche la causale del “contratto di compravendita” vale, infatti, soltanto ad indicare lo scopo al quale i soldi dovevano essere, secondo l'attore, destinati, ma non costituisce un indizio per ritenere che l'intenzione del bonificante era quella di mutuare alla convenuta i soldi oggetto di ### bonifico. 
Per il versamento di € 53.000,00, l'indicazione, nella causale, del “prestito”, non può peraltro neanche ritenersi priva di valore probatorio, come sostiene la convenuta, in quanto esclude comunque l'animus donandi in capo all'attore; non avendo parte convenuta fornito nessuna causa alternativa convincente, diversa da una donazione, per la quale potrebbe ritenere tale somma, deve quindi ritenersi sufficientemente comprovato che di mutuo si sia trattato (cfr. la già citata sentenza Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n.27372, nella motivazione: “A fronte di una espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, come documentata dalla causale del bonifico, ritiene la Corte che il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente non si sia attenuta al criterio di particolare cautela suggerita dalla giurisprudenza di legittimità, e ciò in presenza di una allegazione difensiva della controparte che a sua volta si fonda unicamente su documenti unilateralmente predisposti ed in epoca successiva alla dazione della somma, e senza che emerga un'altra e plausibile diversa ragione per il versamento.”). 
Se però si ritiene rilevante l'indicazione nella causale del “prestito”, a contrariis, in assenza dell'indicazione, negli altri bonifici, di una causale che indichi chiaramente l'intenzione di voler effettuare un prestito, appare può logico escludersi che in tali occasioni una tale volontà ci sia stata e, comunque, non si può ritenerlo comprovato. 
Appare, infatti, del tutto verosimile che l'attore, data la relazione tra le parti, intendeva, in parte, effettuare delle donazioni, a favore della convenuta, mentre, in parte, intendeva mutuarle delle somme, come viene indicato, appunto, dalle causali, rispettivamente dall'assenza di una causale.  ### nessuno dei testi chiamati dall'attore ha potuto confermare che gli importi oggetto di esame (cfr. capitoli di prova nn. 39 e 40 di parte attrice) sarebbero stati versati alla convenuta quale prestito, su sua specifica richiesta, mentre la teste chiamata dalla convenuta, sua figlia, lo ha escluso, rispondendo così: “### dire che non erano prestiti, erano cifre che il sig. si offriva a dare, lo so perché ero presente quando le dava una busta con i soldi, anche già nel 2012, non si parlava mai di prestito all'epoca. ### dire che lui era solito a darle dei soldi e la restituzione l'ha chiesto soltanto ora, non ha mai parlato invece all'epoca di prestito.” Se anche la credibilità di quest'ultima teste deve essere valutata in modo particolarmente severo, data la stretta relazione parentale con la convenuta, a parte che la sua deposizione non appare neanche riferirsi specificamente ai bonifici bancari di cui è causa (dei quali poteva anche non essere a conoscenza), comunque l'attore non ha fornito nessun ulteriore elemento, per provare l'accordo di restituzione, per le somme diverse dai predetti € 53.000,00. ### Se poi è vero che la qualificazione giuridica dei fatti forniti (e provati) dalle parti spetta al ### (“iura novit curia”) e che la Corte Suprema già con sentenza 619/1978 ha affermato che rientra nel potere dispositivo della parte la proposizione nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinate, di due domande o tesi giuridiche tra loro incompatibili, in quanto fondate su presupposti contrastanti, l'attore non può comunque ottenere l'accoglimento di domande che hanno presupposti fattuali diversi da quelli da lui stesso esposti, ovvero incompatibili con gli stessi, che quindi non può neanche provare. 
Nel presente caso, l'attore ha assunto come fondamento delle sue richieste chiaramente la sussistenza di un contratto di mutuo, sostenendo quindi che la convenuta si sia obbligata alla restituzione delle somme destinate all'acquisto dell'immobile a Non è chi non vede che una tale allegazione risulta già, in via di fatto, logicamente incompatibile con l'asserzione di un contratto di donazione, che implica un animus donandi, negato dallo stesso attore e, quindi, neanche provato; già per tale ragione non si potrebbe pertanto accogliere una richiesta ### di restituzione di un indebito, per asserita nullità di un negozio (di donazione), per difetto di forma, a parte la questione sul “modico valore”, per la cui trattazione si rinvia a quanto esposto infra (al punto 2.2.). 
Ancora, l'insussistenza di una causa debendi, ai fini della richiesta di un indebito (art. 2033 c.c.) va sempre dedotta e, quindi, provata dall'attore (cfr. ex multis Tribunale Roma sez. XVII, 19/02/2019, n.3794), mentre nel presente caso lo stesso attore sostiene la sussistenza di una valida causa, che starebbe, appunto, in un ### contratto di mutuo, per cui l'assenza di causa che costituisce presupposto dell'azione ex art. 2033 c.c. viene smentita dalle stesse deduzioni attoree.  ### generale di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., può, infine, essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivatene da un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al suo accoglimento, oppure allorché la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato ( Cass. civ. Sez. III del 13/03/2013, n. 6295, contenente dichiarazione di improponibilità dell'azione di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.). 
Ne consegue che la richiesta di restituzione di somme asseritamente mutuate può essere accolta soltanto in ordine all'importo di € 53.000,00, oggetto di bonifico del 7.6.2012. 
Va a riguardo rilevato come, di fronte al chiaro disposto dell'art. l817 c.c. non può ritenersi applicabile, contrariamente a quanto argomentato dall'attore, il primo comma dell'art 1183 c.c.; avendo lo stesso attore esposto che si tratterebbe di mutuo senza fissazione di un termine di restituzione, mentre non ha esposto (e comprovato) che sarebbe stato concordato ad nutum (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/11/2001, n.13661) non può ritenersi quindi neanche efficace, quale messa in mora, la missiva inviata dall'attore in data ### (cfr. doc. 7 dell'attore, inserito nel fascicolo del procedimento di sequestro). 
Ne consegue, che non possono neanche riconoscersi degli interessi, richiesti soltanto dalla messa in mora. 
Infatti, l'attore non ha esposto che sarebbero stati concordati degli interessi corrispettivi— il che pare anche doversi escludere in base ai rapporti, ancora buoni, tra le parti, nel 2012— e comunque, non ha richiesti gli stessi interessi, mentre, non essendo il mutuo ancora scaduto, non possono ritenersi dovuti i soli interessi di mora richiesti (cfr. a contrariis: Cassazione civile sez. I, 07/11/2011, n.23033). 
Va quindi fissato, come da richiesta subordinata dell'attore, un termine per la restituzione ex art. 1817 comma 1 c.c., avendosi riguardo alle circostanze del caso. 
Tenuto conto che l'attore ha richiesto la restituzione già prima dell'introduzione della presente causa e che la relazione tra le parti ormai appare irrimediabilmente compromessa, si ritiene congruo fissare un termine sino al 30.6.2023. 
Per il caso di mancato pagamento entro tale data, va disposta condanna ### alla restituzione di tale somma.  2.2. Sull'asserita donazione di non modico valore in ordine agli importi versati nel 2017 (e, per quanto occorre possa, in ordine agli importi versati nel 2012). 
Come affermato in modo condivisibile dalla giurisprudenza di merito (sentenze del Tribunale di Bologna del 12/04/2022, n. 961 e del 14/03/2022, n. 652), il carattere di 'modico valore' della donazione - in virtù del quale non è richiesta la forma dell'atto pubblico 'ad substantiam' -, va valutato alla stregua di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della donazione e quello soggettivo, per il quale si devono valutare le condizioni economiche del donante (cfr. anche sentenza Tribunale Ascoli Piceno del 29/01/2021, n. 65, secondo la quale l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la valutazione, per cui gli elementi per accertare il valore modico della donazione, sono sia il valore del bene mobile che le capacità economiche del donante, non dovendo la donazione incidere sul suo patrimonio in modo rilevante). 
Dunque, dovrà essere valutata la reale situazione patrimoniale del donante, in tutte le sue componenti, spettando al donatario l'obbligo di provare il carattere modico della donazione, ossia che il suo valore non è stato in grado di incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante, anche in relazione al rapporto esistente tra le parti. 
Nel presente caso, per quanto riguarda il 2017, si tratta di diversi versamenti, il primo dd. 05.01.2017, pari ad € 25.000,00, il secondo bonifico, dd. 16.03.2017, pari ad € 8.000,00 (quindi a distanza di più di due mesi), il terzo bonifico, dd.  4 mesi), pari ad € 10.000,00, il quarto bonifico, dd. 24.08.2017, pari ad € 6.000,00; quindi, tra i singoli versamenti sono decorsi periodi temporali di durata non trascurabile (tra un mese e mezzo e 4 mesi) per cui gli stessi non appaiono essere valutati come un'unica donazione “frazionata”, a parte che tale qualifica appare poco rilevante. 
Appare invece rilevante che dalla dichiarazione dei redditi depositata dallo stesso attore sub doc. 16 emergono redditi, per l'anno 2017, di € 619.149,00 lordi, tassati in ### (imposta: € 259.404,00), oltre a investimenti/attività all'estero (quadro RW), per i quali vengono indicati valori, che nel complesso appaiono superare i 2 milioni di euro; se anche l'attore aveva in atto, in tale periodo, dei mutui (come emerge sempre dallo stesso doc. 16), va tenuto conto che l'attore, anche negli anni precedenti aveva verosimilmente, alti introiti; così, emerge dalle dichiarazioni dei ****** redditi dell'attore depositate su ordine del giudice dalla terza ### delle ### che i redditi dichiarati dell'attore nel 2009— solo in Italia— si aggiravano attorno agli € 753.000,00, quelli del 2010 ad € 783.000,00, quelli del 2011 ad € 639.000,00; anche tenuto conto delle imposte pagate dell'attore (di ca. 40%) deve quindi ritenersi che aveva a disposizione, solo a titolo di redditi in ### (quindi a prescindere da patrimonio e risparmi, anche all'estero), in media più di € 30.000,00 netti al mese, durante più o meno tutto l'arco del periodo qui di interesse (cfr. anche il doc. 17 dell'attore, dal quale emerge un reddito complessivo lordo, riferito solo all'### di € 737.654,00). 
Il solo fatto che l'attore abbia acceso dei mutui, anche per un alto ammontare (che comunque appare essere stato in grado di restituire senza problemi, cfr. docc. 16 e 17 dell'attore), non toglie, quindi, che i singoli pagamenti di cui è causa sono comunque sensibilmente inferiori a quanto l'attore guadagnava, al “netto”- solo in Italia—in ciascun mese, per cui non potevano incidere neanche, sensibilmente, sui suoi risparmi, e, quindi, sul suo patrimonio. 
Il fatto che l'attore disponeva e dispone di un ampio patrimonio viene sufficientemente comprovato dalle dichiarazioni dei redditi da lui depositati, nonché depositati in giudizio dalla terza ### delle ### emergendo dagli stessi il possesso di partecipazioni di società con un altissimo valore dichiarato (a prescindere che le stesse somme possono anche non essere liquide), le quali, quindi, non possono che ritenersi rilevanti ai fini della valutazione del “modico valore” delle donazioni di cui è causa. 
Un tanto vale, mutatis mutandi, anche per le somme versate nel 2012—che comunque lo stesso attore sostiene siano stati dei versamenti a titolo di mutuo— in quanto, i singoli versamenti, se rapportati agli introiti e al patrimonio dell'attore, come emergente già dalle mere dichiarazioni dei redditi (cfr. doc. 17 dell'attore e i documenti depositati dalla ### delle ###, non superano il “modico valore” per il quale l'art. 783 c.c. esclude la necessità di un atto pubblico. 
A parte ciò, secondo la destinazione delle somme esposte dallo stesso attore (acquisto di un immobile), dovrebbe semmai ritenersi che si trattava di un donazione indiretta, ai sensi dell'art. 809 c.c., per cui anche sotto tale aspetto non può ritenersi necessario la formalità dell'atto pubblico, diverso da quello dell'acquisto dell'immobile (cfr. ex multis sentenze Tribunale Prato, 25/10/2021, n.747, Corte appello ### sez. I, 06/04/2022, n.429, Cassazione civile sez. VI, 10/05/2022, n.14740). 
Le richieste (anche subordinate) di restituzione di somme donate alla convenuta, in quanto si tratterebbe di donazioni nulle per difetto di forma, vanno quindi tutte rigettate.  2.3. Sulle dazioni di denaro effettuate nel novembre 2019 e nel gennaio 2020 a seguito delle asserite condotte minacciose della convenuta nei confronti dell'attore: Questo Giudice accede all'orientamento sulla libera utilizzabilità, nel processo civile, delle prove atipiche, anche se raccolte in un giudizio penale, come espresso recentemente dalla sentenza della Corte appello di Genova sez. II, 28/03/2022, n.331 (“Il disposto di cui all'art.116 c.p.c. sancisce il principio del libero convincimento del giudice, in uno con quello di atipicità delle prove, in termini di elementi comunque valutabili, salvo che nel caso di specifiche ipotesi di prova legale, si deve sottolineare, con riferimento a tutte le risultanze istruttorie acquisite e considerate, a prescindere dalla provenienza, oltre che al di fuori, tendenzialmente, di qualsivoglia gerarchia fra cosiddette prove precostituite e prove costituende. È consentito al giudice civile di trarre elementi di prova dagli atti del procedimento penale (sentenza e/o atti delle indagini penali), ferma la necessità di autonoma valutazione degli stessi”; cfr. anche sentenza Corte appello ### I, 07/05/2021, n.541: “In tema di utilizzo nel processo di prove atipiche, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. Costituiscono prove atipiche, ad esempio, gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento. In particolare, costituiscono prove atipiche: le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari; le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento nel procedimento penale.”). 
Ciò posto, devono ritenersi ammissibili le deposizioni degli agenti che hanno svolto le indagini nel processo penale, come devono ritenersi ammissibili i documenti raccolti nell'ambito dell'indagine penale, se ed in quanto ritualmente depositati nel presente giudizio. 
Va poi rilevato, per dovere di completezza, che il presente giudizio deve ritenersi autonomo rispetto al giudizio penale e non deve quindi essere sospeso in attesa della definizione dello stesso (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/12/2016, n.26863, secondo la quale, nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia "ex lege" agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi.”). 
Ciò premesso e pur tenuto conto degli ulteriori elementi probatori raccolti nel presente giudizio di merito, rispetto alle fasi cautelari, non può ritenersi sufficientemente comprovato, nell'ambito del presente giudizio, che l'attore nel novembre del 2019 sarebbe stato costretto a consegnare alla resistente n. 2 assegni circolari n. e n. , per un importo complessivo pari ad € 45.000,00, come dallo stesso sostenuto. 
Infatti, se anche l'attore sostiene che, a causa delle minacce rivoltegli dalla convenuta, sarebbe stato costretto - al fine di non scatenare l'ira dell'indagata - a tenere un atteggiamento accondiscendente nei suoi confronti, il che spiegherebbe perché avrebbe scambiato con la stessa dei messaggi amorevoli nel periodo nel quale le ha consegnato tali assegni, comunque non vi appaiono essere— di fronte a tali messaggi— sufficienti elementi per ritenere che l'attore abbia agito in quanto “costretto” a ciò da concrete minacce della convenuta, non apparendo a ciò sufficiente il messaggio dd. 26.11.2019, indicato dall'attore stesso. 
Mentre, infatti, emerge dagli atti (cfr. docc. 22 e 23 del fascicolo cautelare di primo grado dell'attore), che vi siano state delle telefonate intercorse tra il 3 gennaio e i primi giorni di febbraio 2020, durante le quali la convenuta, più o meno velatamente minacciava di rendere noto ai familiari, amici e contatti professionali dell'esistenza della loro relazione, a meno che egli non le fornisca almeno € 80.000 per acquistare una nuova casa (cfr. anche l'ordinanza di riesame sub doc. 1 dell'attore), non vi sono sufficienti elementi concreti per ritenere che, prima del gennaio 2020, vi siano state minacce analoghe che potrebbero escludere la spontaneità del versamento delle somme oggetto di causa. 
Le deposizioni dei testi (carabinieri inquirenti) sentiti nell'ambito di questo giudizio riguardano, infatti, soprattutto il periodo dal gennaio 2020 in poi. 
In particolare, il teste non si ricordava di preciso se, anche prima del novembre 2019, la convenuta “aveva già iniziato a minacciare e ricattare” l'attore ### (cfr. la sua risposta al capitolo di prova 13 dell'attore), se anche, richiesto in ordine ad un contenuto di una telefonata del 16.05.2018 (cfr. capitolo ci prova 14 dell'attore), ha risposto: “### era una delle telefonate registrate sul cellulare della sig.ra La data posso confermarla solo in quanto la vedo negli atti, che mi si mostrano. Ma mi ricordo in ogni caso che anche in altri occasioni la aveva fatto presente al sig. durante telefonate/registrazioni ambientali che abbiamo fatto, che aveva tanto materiale che poteva usare nei suoi confronti. La signora parlava di “autobiografia”, diceva una cosa del genere “il nostro rapporto è ben documentato come una autobiografia”, in sintesi ha detto così.”, nonché, in ordine ad una conversazione telefonica dd. 29.01.2019 (capitolo di prova 17 dell'attore), ha risposto, in via generale: “Ci sono più file audio anche nell'intercettazioni ambientali del 28.1.2020, penso, dove la sig.ra fa riferimento ad acquisti di immobili, volendosi far finanziare dal sig. 
Ricordo che lei fa riferimento al fatto che lui le avrebbe promesso di acquistarle un residence, da gestire da lei. Poi la sig.ra ha anche fatto riferimento all'acquisto di un appartamento ad ### dove risiede lo mi ricordo lo stupore/la reazione del sig. n el s enso “ proprio v icino a ca sa m ia d evi prenderlo”. La signora aveva visto più immobili ed ad Ora ne c'era uno che le era particolarmente piaciuto. Poi in una conversazione difficile da seguire si parlava di più somme di denaro, una volta di € 50.000,00, una volta di € 80.000,00. Almeno due acquisti di immobili sono riscontrabili in atti quale oggetto di conversazione tra loro due.” Se poi il teste poteva confermare, sulla base dell'audizione delle intercettazioni ### acquisite nell'ambito delle indagini penali, in generale che “In una conversazione ricordo che il sig. lamentava il fatto che “la nostra famiglia” gli costava 1 milione di euro e non so se nella stessa conversazione o in una successiva aveva lamentato il fatto di non disporre di tutta la liquidità che aveva nel passato, per far fronte alle richieste della sig.ra La sig.ra in più occasioni, anche durante le intercettazioni ambientali lamentava il fatto che sarebbe stata sfruttata negli anni dal sig. quindi, questi denari sarebbero stati come una specie di buonuscita per gli anni che aveva trascorso con lui. A.d.r. In alcune conversazioni la sig.ra ha detto che avrebbe tanto materiale che parla da solo e accennava i nomi dei figli del sig. ai quali avrebbe inviato il materiale compromettente.  ### nostra perquisizione la finalità principale era di capire se effettivamente la sig.ra disponeva di questo materiale al quale accennava nelle conversazioni con il sig. e abbiamo scoperto che questo materiale c'era ed anche in grande quantità.”, ha comunque risposto, al capitolo n. 29, riferito sempre al colloquio del 28.01.2020, quanto segue: “è possibile che si tratti della conversazione della quale ho già parlato. ### della sig.ra era quella di vendere l'appartamento nel quale viveva, ma le servivano altri soldi, penso questi 80.000 Euro per acquistare la nuova casa, della quale si innamorata.”, nonché, al capitolo di prova 30 (“### è che, con riferimento al capitolo che precede, la signora aveva detto allo che doveva firmare una liberatoria per remissione del debito?”): “### se non sbaglio, nell'intercettazione ambientale del 28.1.2020 (è l'unica intercettazione ambientale che abbiamo fatto) la sig.ra parlava di questa carta che il sig. avrebbe dovuto firmare, a ### conferma che un domani nulla lui avrebbe potuto pretendere da lei quale restituzione. In sede di perquisizione presso l'abitazione della sig.ra abbiamo poi trovato una modulistica in lingua tedesca che corrispondeva a questa intenzione, ovvero alle carte che dichiarava di volergli far firmare; abbiamo anche preso visione di bonifici dai quali emergevano cospicue somme di denaro versate dal sig. alla sig.ra ” (cfr. poi anche la risposta dello stesso teste al capitolo di prova 36. “### è che, in data ### in occasione dell'incontro tra le parti, la signora proferiva frasi minacciose allo ### come: “Io ti colpisco alle spalle!”; “Ti colpisco alle spalle, stai tranquillo quello che tu dici lo puoi tenere pure per buono non è che…non te lo devo neanche scrivere tanto sai quanto c'è scritto, sai quanto ascoltare c'è?”: “### che mi è stato appena letto è tra le trascrizioni della intercettazione del fascicolo penale, come già detto, lei gli ha detto “sai quanto materiale c'è” ed era il materiale che poi abbiamo cercato.”). 
Se, quindi, deve ritenersi comprovato che da gennaio 2020 le “pressioni” della convenuta si trasformavano in vere e proprie minacce, che appaiono essere state idonee a costringere l'attore ad effettuare il bonifico di € 24.000,00, non altrimenti giustificabile— dinnanzi agli ormai incrinati rapporti tra le parti— un tanto non appare sufficientemente comprovato per la dazione degli assegni circolari nel mese di novembre 2019, in quanto la stessa ricadeva comunque ancora in un periodo, nel quale l'attore poteva eventualmente ritenere che il rapporto era ancora “salvabile” e riteneva quindi, per sua spontanea volontà, di donare alla convenuta ulteriori somme, come in precedenza era già avvenuto. 
A riguardo va rilevato come la Corte Suprema ha avuto più volte modo di ### affermare (cfr. da ultima Cassazione civile sez. II, 13/04/2022, n.12058) che, in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio; ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte. 
La richiesta attorea di restituzione di un indebito— conseguente al dovuto annullamento dell'atto di donazione manuale— può ritenersi quindi sufficientemente comprovata soltanto in ordine al pagamento di € 24.000,00, effettuato con bonifico bancario d.d. 20.1.2020 (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte dell'attore nel procedimento di sequestro). 
Infatti, come affermato condivisibilmente dalla Corte Suprema (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/09/2022, n.26050, oltre che Cass. 12/09/2005, n. 27334), in caso di mancanza di una causa adquirendi, sia in caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, che in caso di qualsiasi altra causa, la quale faccia venir meno il vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. Trattandosi, pertanto, di indebito oggettivo ex art. 2033 cc, lo stesso va restituito oltre agli interessi legali dal giorno del versamento (20.1.2020), sino al saldo, stante la ovvia malafede della convenuta, insita nel riconoscimento della violenza (non possono ritenersi, oltre agli interessi legali, già costituenti frutti civili ex art. 820 c.c., altri frutti civili, trattandosi di restituzione di somme di denaro, cfr. T.A.R.  ### sez. I, 02/11/2010, n.4519 e non avendo parte attrice sostenuto e provato un danno maggiore).  2.4. Ai sensi dell'art. 686 c.p.c. il sequestro conservativo concesso ante causam per € 90.000,00 (inclusi interessi e spese) si converte in pignoramento una volta divenuti esecutivi i capi di condanna della presente sentenza (cfr. sentenza Cass. 6 maggio 2004, n. 8615).  2.5. Si ritiene di non dovere procedere alle cancellazioni (ex art. 89 cpc), come richieste, anche in sede di comparsa conclusionale di replica dall'attore, già in quanto il relativo provvedimento, di natura meramente ordinatoria e discrezionale (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/12/2017, n.###, Cassazione civile sez. I, 04/02/2016, n. 2194), nell'ambito del processo civile telematico appare di poca utilità pratica. 
A parte ciò va applicata la condivisibile giurisprudenza (cfr. ex multis: ordinanza Cass. n. 26318/2019), secondo la quale, "nell'esercizio del diritto di difesa, anche espressioni colorite, o commenti sul contegno processuale della controparte, sono ampiamente ammesse e scriminate per effetto delle esigenze difensive del procuratore”, per cui anche il risarcimento del danno può spettare soltanto quando le stesse "siano del tutto avulse dall'oggetto della lite”, ma non anche quando “pur non essendo strettamente necessarie rispetto ad esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia", il che è il presente caso. 
Conseguentemente anche la relativa richiesta di risarcimento dei danni non può essere accolta.  2.6. Tenuto conto della natura dei rapporti intercorsi tra le parti e la loro qualità di privati, sussistono, senz'altro, i presupposti, per disporre, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e delle persone nominate in motivazione, a norma dell'art. 52 d.lgs.  196/2003.  3. Spese di lite. Richiesta di condanna ex art. 96 cpc. 
Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite di questo giudizio di merito vanno compensate per 50% tra le parti (art. 92 c.p.c.), mentre, per il resto, le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte convenuta soccombente, in ordine alle domande attoree qui accolte (art. 91 c.p.c.). 
Per la fase cautelare, tenuto conto che sia il giudice cautelare di prime cure che il collegio di reclamo— adito dalla sola convenuta— ha accolto le domande attoree per € 90.000,00, somma rilevatasi fondata in sede di merito (tenuto conto degli interessi e delle spese) si devono addebitare alla parte convenuta, soccombente, le intere spese sostenute dalla parte attrice per la fase cautelare, in ordine al tale somma. 
Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dalle rispettive tabelle (n. 2 e n. 10) del d.m. n. 55/2014, ratione temporis applicabili (scaglione di valore: da € 52.001,00 ad € 260.000,00), per cui le spese vengono liquidate come da dispositivo. 
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., già tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande attoree, e, comunque, della soccombenza reciproca.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, come da motivazione, così dispone: fissa il termine ex art. 1817 c.c. per la restituzione, da parte della convenuta, all'attore, del mutuo di € 53.000,00, oggetto di causa, del 30.6.2023; condanna la convenuta, per il caso di mancata restituzione, entro tale data del 30.6.2023, al pagamento, a favore dell'attore, dell'importo di € 53.000,00, a titolo di restituzione di un mutuo; annulla la donazione relativa alla somma di denaro di € 24.000,00, effettuata da parte dell'attore, a favore della convenuta, in data ###; condanna conseguentemente la convenuta al pagamento, a favore dell'attore, di € 24.000,00, a titolo di restituzione di un indebito oggettivo, oltre interessi legali, dal giorno del dovuto, sino al saldo, come da motivazione; condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite dei precedenti giudizi cautelari, che si liquidano in € 7.962,00 per compensi per il procedimento di sequestro conservativo sub RG 727/2020, svoltosi dinnanzi al giudice monocratico, ed in € 7.962,00, per compensi per il giudizio di reclamo sub RG 3818/2020, svoltosi dinnanzi al Collegio, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge; condanna la convenuta a rimborsare all'attore metà (50%) delle spese di lite di questo giudizio di merito che si liquidano in complessivi (100%) € 14.103,00 per compensi, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, € 786,00 per spese anticipate (iscrizione a ruolo), e successive occorrende; con compensazione della restante metà tra le parti; dispone in caso di diffusione del presente provvedimento l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e delle persone nominate in motivazione, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.  ### 10 gennaio 2023 La Giudice Birgit Fischer

causa n. 4414/2020 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Tribunale di Rimini, Sentenza n. 132/2024 del 15-06-2024

... si impegna a trasferire a titolo gratuito entro il ### alla moglie ### che si impegna ad accettare, la propria quota pari a 125/1000 della proprietà dell'immobile sito a Napoli in Via Napoli Achiano, n. 31 censito al ### di detto Comune alla ### Urb. CHA, foglio 2 part. 645, sub. 2, rendita € 723,04, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 03, consistenza 7,0 vani e sub. 3, rendita € 118,53, Zona censuaria 1, categoria C/2, classe 03, consistenza 27 mq. Le eventuali spese tecniche e le spese notarili saranno poste a carico della ###ra ### Detto impegno deve intendersi quale preliminare di vendita e di acquisto, avente dunque efficacia esclusivamente obbligatoria ed il trasferimento qui promesso sarà esente da imposte e tasse di ogni genere (imposta di bollo, imposta di registro e da (leggi tutto)...

N.R.G. 519 / 2024 V.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile di I ### iscritto al n. r.g. 519 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: ### nato a #### il ### (C.F.### ) con il patrocinio dell'Avv. ### (C.F.### ) e ### nata a NAPOLI ### il ### (C.F. ### ) con il patrocinio dell'Avv. ### (C.F. ### ) Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. 
Il Tribunale Ordinario -visto il ricorso depositato il ### con il quale ### e ### hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data ###, a Napoli ###, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza; -rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Napoli ### il figlio ### maggiorenne ed economicamente autosufficiente e, in data ###, il figlio ### - viste le note di trattazione scritta depositate in data ###, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione; -dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda; -ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti; -ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte: 1. I coniugi vivranno, come già di fatto vivono, separati, con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto; 2. Alla moglie viene assegnata la casa coniugale - che continuerà ad abitare con i due figli - sita a
Rimini ###, in ### n. 12 con tutti gli arredi, corredi e pertinenze di cui è dotata, provvedendo al pagamento di tutte le utenze alla medesima volturate e alla manutenzione ordinaria necessaria. Il contratto per la locazione della casa coniugale, intestato al marito, ai sensi dell'art. 6,
L. n. 392 del 1978 verrà trasferito alla moglie che ne corrisponderà il canone al locatore ed ogni altro onere previsto contrattualmente; 3. La moglie entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente accordo si impegna a volturare a suo nome tutte le utenze dell'abitazione ad essa assegnata mentre il marito si impegna a pagare le fatture dei gestori delle utenze emesse a suo nome fino al completamento della procedura di voltura; 4. Il marito si è trasferito in ### n. 99/C ove ha spostato la propria residenza anagrafica; 5. Il figlio minore ### di anni 17 è affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre; 6. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno invece assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.  7. I genitori intendono - nel pieno rispetto del principio di bigenitorialità e del principio di alternanza - crescere il figlio minore cercando di trascorrere con lui pari tempo; pertanto il padre potrà tenere con sé il figlio liberamente, previo congruo preavviso alla madre e tenuta in considerazione altresì la volontà del figlio in merito ai tempi, luoghi e modalità di visita; 8. Con riguardo ad ogni festività/ricorrenza i genitori si accorderanno di volta in volta, tenendo conto delle necessità proprie e della volontà del figlio rispettando il principio dell'alternanza e in modo che il figlio trascorra metà delle festività con l'uno e metà con l'altro genitore.  9. ### le ferie dal lavoro ciascun genitore ha diritto di trascorre una settimana consecutiva in esclusiva con i figli. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare l'uno all'altro il luogo e l'indirizzo ove verranno trascorse le vacanze e, se possibile, anche il recapito telefonico del relativo alloggio, nonché a comunicare il periodo in cui intenderanno portare in vacanza i figli.  10. I genitori si impegnano a mantenere un rapporto di serena comunicazione tra loro e a garantire ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di modo che possano ricevere educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e, altresì, si impegnano a consentire al figlio di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, senza frapporre intenzionali ostacoli.  11. Eventuali relazioni affettive che i genitori dovessero intrattenere con altre persone dovranno essere gestite nel rispetto della sensibilità dei figli e dei ruoli genitoriali di entrambi; 12. Il marito si impegna a versare alla moglie a decorrere dal 01/04/2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio ### mensilmente e puntualmente entro il giorno 01 ### di ogni mese, la somma complessiva di € 200,00 (euro duecento,00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ### con decorrenza dall'annualità successiva al deposito del ricorso, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: #### G ####5 13. Entrambi i genitori sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie relative al figlio secondo lo schema e le modalità di cui al ### elaborato dall'### sulla
Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna del 09/08/2017 che entrambi i coniugi dichiarano di avere letto e compreso nella sua interezza; 14. Alla fine di ogni mese e comunque in tempo utile prima delle singole scadenze, i coniugi si presenteranno reciprocamente un rendiconto dettagliato e documentato delle spese straordinarie di cui sopra che hanno anticipato per l'intero o a cui dovranno entrambi fare fronte. Le somme risultanti dovute, dovranno essere rimborsate all'uno o all'altro coniuge entro il giorno dieci del mese successivo precisando che fatture, ricevute e/o quietanze dovranno essere intestate al figlio, per eventuali detrazioni fiscali nella misura del 50% ciascuno; 15. Eventuali assegni e/o contributi previsti dalla legge a favore dei figli (es. assegno unico universale) verranno interamente percepiti dalla madre fino al mese di dicembre 2024 compreso.
Dal mese di gennaio 2025 sarà facoltà del padre richiedere all'### l'erogazione a suo favore del 50% dell'assegno unico. I coniugi si impegnano reciprocamente a rilasciarsi a semplice richiesta dell'altro, le autorizzazioni e la documentazione eventualmente necessaria agli uffici competenti al fine dell'erogazione degli assegni e/o dei contributi; 16. Il marito a titolo di concorso al mantenimento del coniuge a decorrere dal 01/04/2024 verserà alla moglie, entro il giorno 01 ### di ogni mese, la somma complessiva di € 200,00 (euro duecento,00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ### con decorrenza dall'annualità successiva al deposito del ricorso, a mezzo bonifico bancario alle coordinate già indicate sopra al punto 12.; 17. Inoltre il marito a decorrere dal 01/04/2024 si impegna a versare mensilmente alla moglie l'ulteriore somma di € 350,00 (euro trecentocinquanta,00) a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a casa coniugale, da corrispondere entro il giorno 01 ### di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già indicate sopra al punto 12.; 18. #### targato ### attualmente intestato a ### ma in uso alla moglie, viene concordemente assegnato in piena proprietà a quest'ultima. Le spese e le imposte per il passaggio di proprietà sono ad esclusivo carico della ###ra ### Sino alla data del passaggio di proprietà, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 ### giorni dalla comunicazione della sentenza di omologa del presente accordo separativo, le spese relative al mezzo (a titolo esemplificativo tassa di proprietà, assicurazione, tagliandi, revisioni, manutenzione, eventuali sanzioni per violazioni stradali, ecc.) saranno a carico della ###ra ### la quale manleva il marito da qualsiasi pregiudizio gli dovesse discendere dall'omesso e/o tardivo pagamento di sanzioni o imposte derivanti dalla circolazione del veicolo fino al trasferimento di proprietà.  19. ### al fine di integrare e definire l'assetto patrimoniale conseguente alla separazione e dunque al fine della risoluzione della crisi coniugale, si impegna a trasferire a titolo gratuito entro il ### alla moglie ### che si impegna ad accettare, la propria quota pari a 125/1000 della proprietà dell'immobile sito a Napoli in Via Napoli Achiano, n. 31 censito al ### di detto Comune alla ### Urb. CHA, foglio 2 part. 645, sub. 2, rendita € 723,04, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 03, consistenza 7,0 vani e sub. 3, rendita € 118,53,
Zona censuaria 1, categoria C/2, classe 03, consistenza 27 mq. Le eventuali spese tecniche e le spese notarili saranno poste a carico della ###ra ### Detto impegno deve intendersi quale preliminare di vendita e di acquisto, avente dunque efficacia esclusivamente obbligatoria ed il trasferimento qui promesso sarà esente da imposte e tasse di ogni genere (imposta di bollo, imposta di registro e da ogni altra imposta e/o tassa) ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1897, n. 74 e Corte
Cost. n. 202/2023 in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (cfr. Risoluzione AE n. 65/2015) 20. I coniugi danno atto che le previsioni di cui al presente ricorso trovano applicazione dal giorno della sottoscrizione dello stesso se non diversamente stabilito; 21. Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc P.Q.M. a)omologa la separazione consensuale di ### e ### alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte; b)ordina all'### di Stato Civile del Comune di Napoli ### di procedere all'annotazione della presente sentenza (### n. 217 Parte II Serie A ### 2001); c)spese come da accordi.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13.06.2024.  ### Dott.ssa ### n. 519/2024

causa n. 519/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Miconi Francesca, Giombini Paola

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