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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 506/2026 del 23-01-2026

... diagnosticate e valutate è da considerare soggetto con gravi difficoltà persistenti a compiere gli atti e le funzioni proprie della sua età ed è altresì meritevole di assistenza continuativa per assolvere gli atti quotidiani della vita a far data dal Marzo del 2025”. Ritiene il ### di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti validamente contrastanti le conclusioni peritali. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere da Marzo 2025. Né esistono preclusioni alla liquidazione delle suddette prestazioni, atteso che l'istante ha fornito prova, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non essere mai stato ricoverato gratuitamente in istituto (vedasi autodichiarazione allegata al ricorso per ### allegato n. 4). A tal proposito, si deve osservare che la Corte di Cassazione con sentenza n.27010 del 24/10/2018 ha chiarito che “### controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5129/2024 R.G. 
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### I. Gustapane, in funzione di Giudice del ### ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 9/1/2026 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art 127 ter c.p.c e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da: - ### nato a #### il ### e residente a ####, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'#### - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'#### ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento ### E ### Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data ###, il ricorrente in epigrafe chiede il ripristino della indennità di accompagnamento, revocatogli il ### a seguito di visita di revisione, e la condanna dell'### al pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. 
In particolare, parte ricorrente contesta l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal ### la medesima, sin dal momento della revoca amministrativa, presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza un accompagnatore come da documentazione medica in atti. 
Si è costituito in giudizio l'### contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto del ricorso. 
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445-bis c.p.c., intitolato “### tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. ### dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. ###à deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. 4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”. 
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione. 
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo. 
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma 1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il “ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma. 
Tanto premesso, il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. 
Ed infatti, ai sensi della ### n. 18/80, la concessione della indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante tale da determinare nel medesimo la necessità di assistenza continua per impossibilità di deambulare senza un aiuto permanente e /o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi, mentre il ricovero gratuito in ### è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza (sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli ### preposti al pagamento delle prestazioni). 
Orbene, il ### Dott. ### nominato in questa fase procedimentale, nella relazione tecnica depositata in data ### ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi fisiologica e patologica, pone il medesimo nell'assoluta impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, senza l'aiuto continuo di un accompagnatore da Marzo 2025.  ###, nell'elaborato peritale, afferma che il ricorrente è affetto da “####; #######” e, pertanto, conclude che “Ai quesiti proposti si risponde che ### di anni 80, per le infermità diagnosticate e valutate è da considerare soggetto con gravi difficoltà persistenti a compiere gli atti e le funzioni proprie della sua età ed è altresì meritevole di assistenza continuativa per assolvere gli atti quotidiani della vita a far data dal Marzo del 2025”. 
Ritiene il ### di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U.  attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti validamente contrastanti le conclusioni peritali. 
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere da Marzo 2025. 
Né esistono preclusioni alla liquidazione delle suddette prestazioni, atteso che l'istante ha fornito prova, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non essere mai stato ricoverato gratuitamente in istituto (vedasi autodichiarazione allegata al ricorso per ### allegato n. 4). 
A tal proposito, si deve osservare che la Corte di Cassazione con sentenza n.27010 del 24/10/2018 ha chiarito che “### controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. 
In considerazione della data di decorrenza del diritto azionato rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa ed alla data di presentazione del presente ricorso giudiziario, le spese di giudizio tra ricorrente e ### vanno regolamentate come da dispositivo. 
Le spese di ### poste provvisoriamente a carico dell'### devono porsi definitivamente a carico dell'### resistente.  P.Q.M.  IL TRIBUNALE DI LECCE Dichiara sussistente il requisito sanitario integrante il diritto del ricorrente alla indennità di accompagnamento con decorrenza da Marzo 2025. 
Compensa le spese di lite tra le parti. 
Pone definitivamente a carico dell'I.N.P.S. le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto ### li 9/1/2026 - 23/1/2026 

Il Giudice
del ###ssa ### n. 5129/2024


causa n. 5129/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Immacolata Gustapane

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 98/2026 del 28-01-2026

... compiere gli atti quotidiani della vita e a causa delle gravi difficoltà deambulatorie necessita dell'aiuto permanente di un accompagnatore.”. Con riferimento alla data di decorrenza dei benefici riconosciuti in capo alla ricorrente il CTU ha affermato che: “Il beneficio decorre dal 28.11.2023”. Può, quindi, concludersi che ### è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento a partire dalla data della domanda amministrativa (28.11.2023). Le spese di lite, anche della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri indicati dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. P.Q.M. Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara ### in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex. L n. 18/1980 dalla data della domanda amministrativa (28.11.2023); - condanna l'### alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario; (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE - ### E ### Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del ### e in persona del ### all'udienza del 28/01/2026, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. #### nell'interesse di ### ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1065/2025 R.G., promossa DA ### (CF. ###) rappresentata e difesa dall'avv.  ### RICORRENTE CONTRO I.N.P.S. - ### della ### - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliat ###### nella via ### n. 28, con l'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in ### dal ### RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ###, la sig.ra ### contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l'### per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. 
Ha resistito in giudizio l'### contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta. 
Il ricorso va accolto. 
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza. 
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale (cfr. relazione di consulenza in atti) ha asseverato che l'istante, a causa delle patologie che l'affliggono, ha necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. 
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “Per quanto obiettivato si è del parere che la ###ra ### presenta i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento in quanto a causa del grave deficit cognitivo di cui è affetta necessita di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e a causa delle gravi difficoltà deambulatorie necessita dell'aiuto permanente di un accompagnatore.”. 
Con riferimento alla data di decorrenza dei benefici riconosciuti in capo alla ricorrente il CTU ha affermato che: “Il beneficio decorre dal 28.11.2023”. 
Può, quindi, concludersi che ### è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento a partire dalla data della domanda amministrativa (28.11.2023). 
Le spese di lite, anche della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri indicati dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014.  P.Q.M.  Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara ### in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex. L n. 18/1980 dalla data della domanda amministrativa (28.11.2023); - condanna l'### alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 - pone definitivamente a carico dell'I.N.P.S. le spese di consulenza tecnica già liquidate con separato provvedimento. 
Così deciso in ### il ##### presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal #### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.  22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026

causa n. 1065/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Giardina

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Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 19/2026 del 12-01-2026

... dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”. Come si è detto sopra, in occasione del fatto alluvionale di eccezionale gravità accaduto il 1° ottobre 2009, dichiarato lo stato di emergenza il 2 ottobre 2009 dal ### del Consiglio dei ### il 3 ottobre 2009 il ### del COMUNE di ### ha emesso l'ordinanza n. 37, espressamente definita “contingibile ed urgente”, al fine precipuo, enunciato in essa, di “garantire “il ripristino delle condizioni di sicurezza per la popolazione e la sistemazione provvisoria della viabilità carrabile e pedonale”, a “tutela dell'intera popolazione residente ed al fine soprattutto di garantire l'agevole accesso ai mezzi di soccorso e quant'altro necessario”, essendo evidente, dal tenore del provvedimento ed avuto riguardo al contesto emergenziale in cui lo stesso è stato emanato, che la fattispecie concreta è riconducibile alla suddetta previsione dell'art. 54, avendo il ### dovuto (leggi tutto)...

testo integrale

CORTE di APPELLO di ### sezione civile ^^^^^^^^^ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati: 1) dr. ### 2) dr.ssa ### 3) dr.ssa ### relatore ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 114/2022 R. G. vertente tra ### F.### s.a.s. di ### & C., in persona del socio accomandante ### con sede in ### P.I.: ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto d'appello, ### contro COMUNE di ### in persona del ### pro-tempore, c.f. ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ### _______________________ Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1438/2021 emessa il 15 luglio 2021 dal Tribunale di ### - prima sezione civile in materia di pagamento corrispettivo lavori di somma urgenza.  **************  CONCLUSIONI delle ### Per l'appellante: “1. ritenere e dichiarare ammissibile il presente atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1438/2021 pubblicata il ### non notificata. 2. Ritenere e dichiarare ammissibile la produzione documentale richiesta ai sensi dell'art. 345 comma 3 del documento <<piano di riequilibrio finanziario del Comune di ### del 4.6.2019>>. 3. Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente l'opposizione del Comune di ### promossa con atto di citazione notificato l'11.2.2013 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2052/2012.- 4. ### pertanto, il Comune di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ### F.lli ### s.a.s. di ### & C., in persona, in persona del socio accomandante sig. ### della complessiva somma di € 60.701/90 oltre gli interessi moratori ex dlgs. 231/2002 dalla data dell'11.8.2010 (data in cui è il Comune di ### ha ricevuto il primo contributo dalla ### pari ad € 4.105.500/00) fino all'effettivo soddisfo. 5. ### l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio”. 
Per l'appellato: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e nei verbali di causa”. 
SVOLGIMENTO del ### atto di appello notificato l'11 febbraio 2022 la ### F.lli ### s.a.s. di ### & C., in persona del socio accomandante ### (d'ora in avanti, per brevità, solo ###, ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti del COMUNE di ### la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di ### ha accolto l'opposizione proposta da quest'ultimo avverso il decreto ingiuntivo n. 2052/12 emesso il 14 dicembre 2012 dallo stesso Tribunale - con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 60.701,90, oltre interessi nella misura di cui al D. lgs. n. 231/2002 dall'11 agosto 2010 sino al soddisfo e spese del procedimento, a titolo di saldo del corrispettivo dei lavori in via urgente eseguiti dalla società anzidetta in occasione dell'alluvione del 1° ottobre 2009 -, per l'effetto revocandolo, ed ha compensato per intero tra le parti le spese processuali.  ### ha censurato la pronuncia impugnata per i motivi e nelle parti che s'illustreranno più avanti ed ha formulato le domande sopra riportate nel paragrafo intitolato “conclusione delle parti”. 
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 10 giugno 2022 si è costituito il COMUNE di ### in persona del ### p.t., resistendo all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto, perché infondato in fatto ed in diritto. 
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - come da ordinanza resa all'udienza del 17 giugno 2022 -, è stata fissata l'udienza del 10 luglio 2023 per la precisazione delle conclusioni. 
Assegnata la causa, quale relatore, al dr. ### è stata fissata altra data per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, a seguito di decreto presidenziale di variazione tabellare n. 6/25, riassegnato il procedimento con nomina del nuovo ### relatore e fissazione dell'udienza di prosecuzione del 27 gennaio 2025, la Corte, con ordinanza del 4 febbraio 2025, all'esito dell'udienza anzidetta, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c.p.c.  (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha assunto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  MOTIVI della DECISIONE Col primo motivo d'appello la ### si duole che il Tribunale abbia accolto l'eccezione del difetto di legittimazione passiva del COMUNE di ### Sostiene che il primo Giudice avrebbe errato nell'applicare la normativa di riferimento e sviluppa la propria doglianza partendo dal contenuto dell'ordinanza n. 3815 del 10 ottobre 2009 con la quale il ### del Consiglio dei ### aveva nominato il ### della ### quale ### delegato per il superamento dello stato di emergenza, autorizzandolo ad avvalersi del ### di ### in qualità di soggetto attuatore, con espressa facoltà di nominarne altri, nel limite di tre unità, ai quali affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal ### stesso. 
Evidenzia che in quella ordinanza era stato espressamente stabilito che il ### delegato provvedesse: a) al rimborso delle spese sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente documentate; b) all'accertamento dei danni, alla rimozione delle situazioni di pericolo; c) alla predisposizione di un piano degli interventi relativi al ripristino degli edifici e dei beni mobili privati distrutti o danneggiati dalla catastrofe nonché alla complessiva risistemazione dell'area coinvolta dagli eventi, con relativo cronoprogramma; d) all'espletamento di tutte le altre attività strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale, e che fosse autorizzato a rimborsare le spese sostenute nelle fasi di prima emergenza, ivi comprese quelle relative al ripristino di mezzi e materiali. 
Richiama, poi, l'art. 34 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 col quale, proprio per consentire al ### delegato di dare esecuzione alle disposizioni impartite dal ### al comma 1 è stato previsto che: “per la copertura finanziaria della spesa sostenuta dai ### di ### ed ### per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dell'01.1.2009 è destinata la somma di € 5.000 migliaia di euro finalizzata al rimborso dei materiali, della manodopera, dei noli dei mezzi approntati e delle spese relative al loro funzionamento” e ancora, al comma 10, che: “a valere dei fondi previsti dall'articolo 76 comma 4 della legge regionale n. 2/2002, in favore degli ### locali, l'### per le ### locali e la funzione pubblica è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2010 ad erogare un contributo straordinario rispettivamente di 1.000 migliaia di euro e di 500 migliaia di euro ai comuni di ### ed ### per gli eventi calamitosi avvenuti in provincia di ### il 1 ottobre 2009 finalizzato alla realizzazione di interventi di ripristino di strutture pubbliche danneggiate”. 
Sostiene che dall'esame delle riportate disposizioni si ricaverebbe che la ### del Consiglio dei ### e la ### avevano stanziato due diverse forme di sussidio in favore del Comune di ### - il primo di 5.000 migliaia di euro, da erogarsi sotto forma di rimborso, per le spese sostenute dall'Ente per il ripristino dei luoghi e della viabilità; il secondo, di 1.000 migliaia di euro, a titolo di contributo per la realizzazione di interventi di ripristino di strutture pubbliche danneggiate, laddove il COMUNE di ### avrebbe male interpretato, a suo dire, la suddetta ordinanza ministeriale, intendendo che fosse direttamente a carico della ###, oltre al finanziamento programmato per la realizzazione di interventi di ripristino di strutture pubbliche danneggiate, anche l'anticipazione della spesa necessaria per far fronte agli interventi occorrenti per il ripristino dei luoghi e della viabilità (ex art. 34, comma 1, della legge regionale citata), tanto da avere inserito indistintamente, in tutti gli atti di sottomissione, la clausola che il pagamento sarebbe avvenuto solo dopo il relativo accredito delle relative somme con finanziamento regionale e/o statale. 
A suo dire, poiché essa, quale ditta specializzata in movimento-terra, aveva ricevuto incarico di eseguire gli interventi occorrenti per il ripristino dei luoghi e della viabilità (come da fatture in atti), il pagamento del corrispettivo dei lavori non avrebbe potuto che spettare al COMUNE in via di anticipazione, come previsto dalle disposizioni richiamate, mentre il fatto di avere sottoscritto la clausola che subordinava il pagamento all'accredito delle relative somme con finanziamento regionale e/o statale, se per un verso l'avrebbe vincolata ad attendere il primo finanziamento per ottenere il corrispettivo lavori (condizione verificatasi puntualmente con l'accreditamento ###/2010 - ### 117303 dell'importo di € 4.105.500,00, come da all.3 del fascicolo di primo grado), per altro verso, non avrebbe costituito implicito consenso alla novazione soggettiva del debito. 
A ciò aggiunge che nel senso della titolarità del debito in capo all'Ente convenuto militerebbe la circostanza che il COMUNE di ### ha successivamente inserito i crediti vantati dalle ditte esecutrici dei lavori di ripristino dei luoghi e della viabilità nella massa passiva del piano di riequilibrio finanziario del 4 giugno 2019 (come da allegato n. 3 ed elenco allegato all'atto di sottomissione del 19 gennaio 2010), avendo perfezionato 22 transazioni con le ditte stesse nell'ambito della predetta procedura (come dalle pagg. 26-31 del piano di riequilibrio ed elenco delle imprese allegato all'ordinanza sindacale del 15 gennaio 2010, che è stato prodotto in appello in quanto formatosi successivamente rispetto al maturare delle preclusioni istruttorie).
Col secondo motivo l'appellante deduce che la motivazione della sentenza sarebbe non condivisibile anche sotto un altro profilo. 
Premesso che l'atto di sottomissione sarebbe un atto integrativo negoziale del contratto di appalto originario (richiama sul punto Cass. 2015/6911), la cui ragione sta nella necessità di adeguare l'esecuzione dell'opera alle esigenze della P.A. - che non potrebbe mai assurgere ad un fatto genetico di un nuovo rapporto -, sostiene che, stante la natura pattizia dell'atto, essa società non potrebbe essere vincolata ad ulteriori condizioni che vanno oltre lo schema della convenzione sottoscritta dalle parti. 
Contesta, quindi, la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto, a suo dire errando, che il ### nel sottoscrivere l'atto di sottomissione del 19 gennaio 2010, abbia agito ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 225/1992, quale “### di ### Civile” e quindi come longa manus dell'### avendo il primo Giudice richiamato, a supporto della decisione, tra gli altri precedenti giurisprudenziali, anche il principio enucleato dalla sentenza n. 3587/2011 della Corte di cassazione. 
Obietta che, invece, proprio a seguito della lettura delle motivazioni integrali della stessa, si dovrebbe pervenire a conclusioni opposte rispetto a quelle del Tribunale, dato che nel caso esaminato dal Giudice di legittimità, sovrapponibile a quello in oggetto, la richiesta di pagamento avanzata da un'impresa nei confronti del Comune è stata disattesa dal ### in quanto l'incarico era stato conferito con la precisazione espressa che il ### aveva agito ai sensi del D.P.R. n. 16 del 6/2/1981, ossia quale ### di ### di protezione civile. 
Nel caso di specie, dunque, secondo l'assunto dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che, diversamente, il citato atto di sottomissione del 19 gennaio 2010 non conteneva affatto l'espressa precisazione suddetta - ossia che l'esecuzione dei lavori era stata affidata dal ### in funzione di ufficiale del ### in virtù dei poteri di cui alla legge 225/1992 -, tant'è che, nella nuova convenzione, l'affidamento lavori era stato ratificato mediante la procedura della somma urgenza ai sensi degli artt. 146 e 147 D.P.R. 554/1999 -. 
Ne ha inferito che, proprio in virtù del principio giurisprudenziale richiamato dallo stesso Tribunale, non avrebbe potuto opporsi all'impresa l'operatività della speciale procedura prevista dalla legge 225/1992 ed il conseguente subentro ex lege dello Stato nel lato passivo del rapporto obbligatorio, stante l'assenza dell'espressa indicazione di cui sopra. 
I due motivi, che si prestano ad una trattazione congiunta in quanto riguardano lo stesso tema, non meritano accoglimento per le ragioni che si espongono di seguito, dovendosi partire dal secondo in quanto logicamente e giuridicamente prioritario.
La questione oggetto della presente contesa concerne essenzialmente la legittimazione passiva - da intendersi quale titolarità dal lato passivo del rapporto sostanziale dedotto in causa - del COMUNE di ### in persona del ### p.t., rispetto all'azione di pagamento del saldo dei lavori di somma urgenza eseguiti dalla ### ditta specializzata in movimento terra, per lo sgombero delle vie di accesso nel territorio del Comune anzidetto colpito dall'evento alluvionale del 1° ottobre 2009. 
Trattasi, più in particolare, dei lavori disposti dal ### del predetto Comune “in via contingibile ed urgente” con ordinanza n. 37 del 3 ottobre 2009: in essa si legge - per quanto qui di specifico interesse - che “premesso che nella giornata dell'1/10/2009 il territorio comunale è stato investito da un violento nubifragio … considerato che occorre provvedere con urgenza, a tutela della intera popolazione residente ed al fine soprattutto di garantire l'agevole acceso ai mezzi di soccorso e quant'altro necessario … ritenuto di dovere reperire tutte le ditte, imprese, … disponibili per potere eseguire i lavori di prima necessità in via contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità … ### in via contingibile ed urgente l'esecuzione - su tutto il territorio comunale e non - di lavori di prima necessità idonei a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza per la popolazione e la sistemazione provvisoria della viabilità carrabile e pedonale”. 
A seguito ed in virtù di questo provvedimento, in data 19 gennaio 2010, con “atto di sottomissione”, il ### del COMUNE di ### ha affidato alla ditta ### “i lavori di somma urgenza per la rimozione dei detriti alluvionali a ### e zone limitrofe” ai sensi dell'art. 147 del DPR 554/99, dell'importo di € 277.485,17 oltre ### Nell'atto si è stabilito che il pagamento dei lavori sarebbe stato effettuato dopo che l'### avrebbe eseguito la contabilità finale, previa registrazione dell'atto stesso e dopo il relativo accredito delle somme con finanziamento statale e regionale.  ### ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo in danno del COMUNE di #### per il pagamento del saldo dei lavori, avendo allegato nel relativo ricorso che, a seguito della contabilità finale redatta dalla ### dei lavori e controfirmata per accettazione dal COMUNE stesso (allegato n. 3 al ricorso per d.i.), aveva emesso n. 2 fatture (la n. 02/09 del 16 novembre 2009 per € 216.000 e la n. 03/09 del 4 dicembre 2009 per l'importo di € 141.600) per un totale di € 338.531,91, e che, nonostante l'Ente avesse in data 11 agosto 2010 ricevuto dall'### della ### della ### un primo contributo di € 4.105.500 e successivamente, dall'### delle ### un ulteriore contributo di € 4.928.007,93, erano stati versati acconti per € 277.830, essendo ancora dovuta la residua somma di € 60.701,90, per la quale ha avanzato domanda monitoria (oltre interessi e spese).
Proposta opposizione da parte del COMUNE di ### con la quale è stata preliminarmente eccepita la carenza di legittimazione passiva sull'assunto che i lavori di pronto intervento a seguito dell'alluvione sarebbero stati affidati dal ### in veste di ufficiale di ### in virtù dei poteri a lui conferiti e delegati con ordinanza del ### del Consiglio dei ### 3815 del 10 ottobre 2009, essendo perciò l'Ente del tutto estraneo al rapporto instaurato con la ditta opposta, il Tribunale l'ha accolta, argomentando che il ### del COMUNE opponente - e, in sua vece, il ### dell'### -, nel sottoscrivere l'atto di sottomissione, ha operato in funzione di ### di ### ai sensi dell'art. 16 D.P.R. n. 66/1988 (rectius 1981), in virtù di un rapporto di delegazione interorganica. 
Ha spiegato, più in particolare, che a seguito dell'eccezionale alluvione che aveva colpito diversi ### della provincia di ### tra cui quello di ### il ### del Consiglio dei ### aveva dichiarato lo stato di emergenza e, in questo ambito, il ### del predetto COMUNE aveva ordinato i lavori di prima necessità di cui all'ordinanza contingibile ed urgente n. 37/09 (sopra richiamata più nel dettaglio). 
In esecuzione di tale provvedimento e della successiva ordinanza sindacale n.02/10 - con la quale erano state individuate, tra le altre, le ditte specializzate per lo sgombero del materiale -, ha puntualizzato ancora il primo Giudice, è stato sottoscritto l'atto di sottomissione stipulato con la #### Nella sentenza viene richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale il potere di ordinanza spettante al ### per i provvedimenti contingibili ed urgenti ai fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, anche se siano implicati interessi locali, poiché il ### agisce quale ufficiale del ### secondo il convincimento del primo Giudice, il ### nel caso di specie, ha agito quale organo della ### essendo intervenuto a tutela della pubblica incolumità per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada e rimuoverne i detriti, dovendo trovare, perciò, applicazione il principio espresso dalla S.C. (sentenza n. 3587/2011) secondo cui la domanda di pagamento del corrispettivo non va proposta nei confronti del Comune, ma del Ministero della ### per cui conto è stata assunta. 
Le argomentazioni esplicitate dal primo Giudice sono pienamente condivisibili nel loro complesso, laddove hanno escluso la legittimazione passiva del COMUNE convenuto, e resistono ai rilievi critici dell'appellante, per vero poco puntuali secondo quanto si dirà. 
La società impugnante ritiene che l'errore di fondo commesso dal Tribunale starebbe nella considerazione che il ### nel sottoscrivere l'atto di adesione con la ditta ### del 19 gennaio 2010, abbia agito quale longa manus dell'### in quanto autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 225/1992. 
Per confutare questo convincimento l'appellante si limita ad evidenziare che inconferente sarebbe sul punto il richiamo al principio enucleato dalla sentenza n. 3587 del 14 febbraio 2011 della Suprema Corte, dato che mentre nel caso esaminato in essa il difetto di legittimazione del Comune era stato affermato per il fatto che l'incarico alla ditta che rivendicava il pagamento del corrispettivo era provenuto dal ### il quale aveva espressamente agito in veste di ### di ### della ### ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981, nel caso in esame l'atto di sottomissione del 19 gennaio 2010 non conteneva affatto un'espressa indicazione in tal senso, tanto è vero che nella nuova convenzione l'affidamento dei lavori era stato ratificato mediante la procedura della somma urgenza. 
Il rilievo critico così semplicisticamente impostato - osserva la Corte - è evidentemente insufficiente ed inidoneo ad inficiare la giustezza delle argomentazioni del primo Giudice, che non possono certo essere ridotte, come ha fatto l'appellante, al mero richiamo al principio giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 3587/2011. 
Il Tribunale, infatti, lungi dall'essersi limitato a basare la propria decisione sul principio ricavato da tale pronuncia, ha adeguatamente spiegato che il ### ha operato nell'occorso quale ### di ### avendo emesso in via contingibile e urgente l'ordinanza n. 37/09 con cui ha ordinano l'esecuzione dei lavori di prima necessità per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza per la popolazione e la sistemazione provvisoria della viabilità pedonale e carrabile; il tutto nell'ambito dell'evento calamitoso eccezionale costituito dalla grave alluvione che si è abbattuta in diversi ### della provincia di ### tra cui quello di ### per la quale il ### del Consiglio dei ### aveva dichiarato lo stato di emergenza. 
Ha, quindi, richiamato l'insegnamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il potere di ordinanza spettante al ### per i provvedimenti contingibili ed urgenti a fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano implicati interessi locali - come nella specie -, poiché il ### agisce, in tali casi, quale ufficiale di governo. 
Questi argomenti sono assolutamente condivisibili ed esattamente pertinenti in fatto ed in diritto alla fattispecie in esame. 
Ed infatti, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, dopo che con decreto del 2 ottobre 2009 il ### del Consiglio dei ### aveva dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla “grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina”, la stessa ### del Consiglio del ### con ordinanza n. 3815 del 10 ottobre 2009, su proposta del ### del ### della protezione civile, ha disposto - per quanto qui di specifico interesse - che: - tra i ### interessati dagli eventi metereologici in questione vi era quello di #### - il ### della ### è stato nominato ### delegato per il superamento dello stato di emergenza, con la possibilità di avvalersi del ### di ### quale soggetto attuatore, potendosi anche avvalere di altri soggetti attuatori, nel numero massimo di tre unità cui affidare specifici settori; - gli interventi di cui all'ordinanza medesima sono stati dichiarati “indifferibili, urgenti e di pubblica incolumità”. 
In questo contesto altamente emergenziale - nel quale si è verificata anche la perdita di vite umane (come si legge nello stesso preambolo dell'ordinanza di che trattasi) -, il giorno successivo all'emanazione del citato decreto P.C.M. dichiarativo dello stato di emergenza, il 3 ottobre 2009 il ### del COMUNE di ### ha emesso l'ordinanza n. 37/09 sopra richiamata, per provvedere “con urgenza”, nell'immediatezza dell'alluvione, all'esecuzione dei lavori di pronto intervento a garanzia del ripristino della sicurezza della popolazione ed alla sistemazione provvisoria della viabilità pedonale e carrabile, onde anche consentire ai mezzi di soccorso di accedere ai luoghi interessati dall'evento, e ciò ha fatto espressamente “in via contingibile ed urgente”, incaricando contestualmente il ### dell'ufficio tecnico di reperire imprese, ditte, enti, associazioni di volontariato e quant'altro, disponibili e attrezzati per tali lavori e disponendo la trasmissione del provvedimento medesimo anche al ### nazionale della ### civile, alla ### di ### ed al ### della ### È sulla base ed in esecuzione di tale ordine che, con successiva ordinanza n. 2 del 15 gennaio 2010, il ### richiamata quella n. 37/09 con la quale (si legge nell'ordinanza n. 2) era “stato disposto in via contingibile ed urgente il ricorso a ditte specializzate ed in possesso di macchine per movimentazione terra, individuate dai ### delle strutture responsabili, per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza per la popolazione”, preso atto delle “ditte che sono intervenute sui luoghi per l'effettuazione degli interventi di soccorso” indicate “nell'elenco allegato al presente provvedimento”, ha dato incarico allo staff dell'area tecnica di “predisporre i progetti necessari per poter procedere al pagamento delle ditte che hanno operato nel territorio comunale a seguito dell'evento”. 
Tra le imprese indicate nell'elenco allegato all'ordinanza stessa risulta, al n. 18, l'odierna appellante, che ha operato in ### con la quale, poi, giusta “atto di sottomissione” del 19 gennaio 2010, il ### dell'area tecnica manutentiva (in virtù dell'incarico specifico contenuto nelle suddette ordinanze n. 37/09 e 2/10) ha formalizzato l'incarico affidatogli per i lavori di somma urgenza anzidetta, attestandone l'avvenuta esecuzione a norma di legge; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 DPR 554/1999. 
Ora, prima ancora delle norme ex art. 16 del DPR n. 66/1981 - che testualmente stabilisce che “il ### quale ufficiale di governo, è organo locale di protezione civile. ### provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al prefetto” - ed ex art.  15, comma 3, della legge 225/1992 (intitolata “### del ### nazionale della protezione civile”), abrogata nel 2018, ma applicabile qui ratione temporis, secondo cui: “il ### è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il ### assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale” -, viene in rilievo qui l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) (rubricato “attribuzioni del ### nelle funzioni di competenza statale”), che al comma 4 sancisce: “il ### quale ufficiale del ### adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”. 
Come si è detto sopra, in occasione del fatto alluvionale di eccezionale gravità accaduto il 1° ottobre 2009, dichiarato lo stato di emergenza il 2 ottobre 2009 dal ### del Consiglio dei ### il 3 ottobre 2009 il ### del COMUNE di ### ha emesso l'ordinanza n. 37, espressamente definita “contingibile ed urgente”, al fine precipuo, enunciato in essa, di “garantire “il ripristino delle condizioni di sicurezza per la popolazione e la sistemazione provvisoria della viabilità carrabile e pedonale”, a “tutela dell'intera popolazione residente ed al fine soprattutto di garantire l'agevole accesso ai mezzi di soccorso e quant'altro necessario”, essendo evidente, dal tenore del provvedimento ed avuto riguardo al contesto emergenziale in cui lo stesso è stato emanato, che la fattispecie concreta è riconducibile alla suddetta previsione dell'art. 54, avendo il ### dovuto effettuare un intervento urgente ed immediato a tutela della pubblica incolumità (come si legge nella stessa ordinanza) e della sicurezza urbana. 
Come infatti chiarito dalle ### della Suprema Corte, l'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 attribuisce al ### il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana: esse sono adottabili qualora, com'è avvenuto nella specie, si renda necessario fronteggiare situazioni impreviste e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari e la loro adozione presuppone necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, avuto riguardo, soprattutto, all'impossibilità di utilizzare i rimedi di carattere ordinario apprestati dall'ordinamento (così Cass. S.U. n. 20680/2018); requisiti - questi - tutti ricorrenti nel caso di specie. 
In tali ipotesi il ### agisce quale ufficiale di governo, per espressa previsione normativa, ossia in qualità di organo periferico dello Stato (a ciò delegato ex lege), a differenza che nella fattispecie regolata dall'art. 50 dello stesso T.U.E.L., dove opera, invece, quale “autorità locale” ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti “quale rappresentante della comunità locale” quando si tratta di fronteggiare “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” ovvero nel caso in cui sia necessario effettuare interventi volti “a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. 
Nel caso concreto - va ribadito - non è revocabile in dubbio, sulla base di quanto emerge dagli atti e dal loro tenore testuale, nonché in relazione al contesto storico di riferimento, che l'intervento in via “contingibile ed urgente” del ### del COMUNE di ### sia stato in via preminente ed oggettiva finalizzato alla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della popolazione, pregiudicate improvvisamente e gravemente dall'evento alluvionale eccezionale di cui si è detto, e non già a fronteggiare problemi di carattere sanitario e/o di igiene pubblica, né, tanto meno, a superare situazioni di incuria o degrado ambientale e territoriale o di pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana. 
Gli atti sopra richiamati forniscono, singolarmente e nel loro complesso, elementi non facilmente confutabili sulla dimensione statale dell'interesse a fronteggiare l'emergenza determinata dalla grave calamità naturale di cui si è detto, che ha colpito vari ### della provincia di ### anche per la parte riguardante i soccorsi a favore delle popolazioni del territorio “del Comune e non” (così testualmente l'ordinanza n. 37 richiamata sopra) che ne sono state colpite (pure se tale interesse si è localizzato in alcune aree del territorio nazionale). 
Ne deriva, sul piano della legittimazione passiva - oggetto specifico della presente impugnazione -, che essa spetta senz'altro all'### statale, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, e non già al COMUNE convenuto, cui non è ascrivibile, per tutte le ragioni suddette, l'azione provvedimentale del ### in oggetto, da lui posta in essere non già - si ripete - quale autorità locale e legale rappresentante dell'Ente, bensì in veste di ufficiale di governo, organo periferico dello Stato, e segnatamente, nel caso concreto, “autorità comunale di protezione civile”. 
In tal senso è pacificamente l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui il ### capo dell'amministrazione locale, è anche organo dell'### dell'interno e, in tale veste, pur avvalendosi dei mezzi propri del Comune, pone in essere atti imputabili direttamente allo Stato. 
In particolare - ha affermato il Giudice di legittimità in una fattispecie analoga a quella in esame - il ### è anche organo locale del servizio di protezione civile (art. 16 D.P.R. n. 66/1981, confermato dall'art. 15, comma 3, della legge n. 225/1992) e l'attività da lui svolta in questa veste non determina l'automatica responsabilità all'ente territoriale per l'adempimento delle obbligazioni assunte, essendo necessario, caso per caso, accertare la natura, statale o meno, dell'interesse perseguito. 
In questa prospettiva interpretativa è costante l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui il Comune, quale ente locale, non può essere ritenuto responsabile dell'operato del ### sempre e comunque, in maniera automatica, e, dunque, nemmeno quando costui non abbia specificato di agire quale delegato o per incarico dell'autorità statale, atteso che egli cumula istituzionalmente nella propria persona la qualità di capo dell'amministrazione comunale e, nei casi previsti dalla legge, quella dell'ufficiale di governo, così assommando una doppia investitura, dovendo aversi riguardo, all'uopo, alla natura statuale o locale dell'interesse cui l'azione del ### è stata funzionale (così Cass. nn. 17715/2014; 16921/2010; 26691/05; 7810/1997; 4604/1996; 656/1994; si vedano anche, in senso analogo, Cass. civ. nn. 3587/2011; 7210/2009). 
Posta, dunque, la piena condivisibilità della statuizione del primo Giudice, anche per le motivazioni integrative sin qui esposte, va disattesa l'unica (oltremodo riduttiva) ragione di critica addotta dall'appellante col secondo motivo di appello - che, cioè (in sintesi), il Tribunale avrebbe dovuto considerare che l'atto di sottomissione del 19 gennaio 2010 non conteneva la precisazione espressa che l'esecuzione dei lavori era stata affidata dal ### in funzione di ufficiale del ### in virtù dei poteri ex lege 225/1992 (come, invece, nel caso di cui alla pronuncia della S. C. n. 3587/2011 richiamata dal Tribunale) -, dato che, a prescindere dal fatto che la sentenza impugnata si è basata, come si è riportato più sopra, su argomentazioni molto più articolate, non contestate specificamente dall'appellante, in ogni caso è stato lo stesso Giudice nomofilattico a ritenere ininfluente un'esplicitazione in tal senso, laddove ha affermato chiaramente che “il Comune non può essere ritenuto responsabile dell'operato del ### per il solo fatto che questi non abbia specificato di agire quale delegato o per incarico di autorità statale” (così testualmente la citata Cass. civ.  26691/05, in parte motiva), stante che egli cumula in sé, istituzionalmente, la qualità di capo dell'amministrazione comunale e, nei casi previsti dalla legge (tra cui rientra, indubbiamente, la fattispecie che ci occupa), quella di ufficiale di governo.
Infondato è, anche alla luce di quanto sin qui si è detto, il primo motivo di appello. 
Con esso l'appellante intende sostenere (in sintesi) che, poiché l'ordinanza n. 3815/2009 del ### del Consiglio dei ### all'art. 1, comma 6, parla di “rimborso” delle spese sostenute dai ### per i primi interventi di soccorso e poiché l'art. 34, comma 1, della legge regionale 11/2010, a tale scopo emanata, parla di “spesa sostenuta” dai ### (tra cui quello di #### per fronteggiare i danni, avrebbe errato l'Ente convenuto nell'interpretare l'ordinanza nel senso che fosse a carico della ### anche l'anticipazione della spesa necessaria per far fronte agli interventi occorrenti al ripristino dei luoghi e della viabilità, che, invece, a suo dire, in base a detti provvedimenti, gravava a carico del COMUNE, senza che, in senso contrario, potesse valere la clausola dell'atto di sottomissione che ha subordinato il pagamento al relativo accredito delle somme con finanziamento regionale e/o statale. 
Prova ne sarebbe che il COMUNE ha successivamente inserito i crediti vantati dalle ditte esecutrici dei lavori di ripristino dei luoghi e della viabilità nella massa passiva del piano di riequilibrio finanziario del 4 giugno 2019 (prodotto in allegato all'atto di appello). 
Va detto, anzitutto, che gli argomenti esposti col presente motivo di appello sono nuovi, non essendo stati mai formulati dalla ### in precedenza, in nessuno degli atti difensivi di primo grado, ed introducono, come tali, per la prima volta in appello, un thema decidendum sottratto al contraddittorio dele parti nella sede dovuta, ossia nel primo grado di giudizio, entro i termini delle preclusioni assertive. 
In tale contesto, pure il documento denominato “delibera di dissesto”, prodotto solo con l'atto di appello, è da ritenere inammissibile perché tardivamente allegato, dato che, se è vero che si è formato nel giugno 2019, essendo sopravvenuto rispetto al termine delle preclusioni istruttorie, avrebbe comunque dovuto essere prodotto nella prima difesa possibile successiva alla sua formazione (quanto meno a partire dall'udienza del 23 gennaio 2020), previa richiesta al G.I. di autorizzazione alla sua produzione; ciò che non risulta essere avvenuto, né la parte ha dimostrato, né offerto di dimostrare, di essere stata impossibilitata a produrlo prima. 
Ad ogni buon conto, anche a volere ammettere l'argomento difensivo nuovo, ma non anche la produzione documentale - cui osta fermamente il disposto dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo novellato, qui applicabile ratione temporis -, esso è, comunque, infondato nel merito, in quanto, al di là delle espressioni letterali usate negli atti amministrativi e normativi di riferimento (“rimborso”, “spese sostenute”, “finanziamento programmato”, “anticipazione” e simili), è un dato certo che il pagamento del corrispettivo dei lavori effettuati in via urgente dalle varie ditte, seppure materialmente eseguito dal COMUNE, non è mai stato posto a carico dell'Ente locale, ma sempre gravante sulle risorse finanziarie in parte della ### in parte dello Stato (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), in parte del ### della ### come è dato ricavare, in particolare, dall'art. 4 della più volte citata ordinanza del P.C.M. n. 3815 del 10 ottobre 2009, oltre che dalla legge regionale n. 11/2010 citata dallo stesso appellante. 
Ciò è riscontrato dai dati documentali, dalla stessa clausola dell'atto di sottomissione circa il pagamento dei lavori sopra richiamata - tutt'altro che irrilevante in questo quadro, ma significativa, invece, della circostanza di che trattasi -, nonché dal fatto oggettivo e pacifico che alla ripartizione delle somme tra le varie ditte che avevano svolto i lavori in esecuzione dell'ordinanza contingibile e urgente in questione il ### dell'### del COMUNE odierno appellato ha provveduto a seguito del conseguimento dei relativi finanziamenti da parte della ### (si veda, per tutte, la determinazione n. 84 del 12 giugno 2012, in atti), essendo evidente che il COMUNE, in tal caso, ha agito quale mero delegato della ### e/o dell'### statale di riferimento. 
Vale sul punto, a chiusura dell'argomento, richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel solco degli insegnamenti riportati sopra in sede di disamina del secondo motivo di appello, quando il ### come è avvenuto certamente nella specie, ha emesso un'ordinanza contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità, operando come ufficiale di ### sussiste la legittimazione passiva dell'### statale competente non solo per le azioni risarcitorie, ma anche per ogni azione di pagamento diversa da quella risarcitoria, anche se al Comune sono state assegnate le somme necessarie per provvedere alla relativa corresponsione (tra le tante v. Cass. civ. 5970/2019; 26337/2016; 17715/2014). 
Ne discende l'inammissibilità del primo motivo di appello e, comunque, la sua infondatezza nel merito. 
Il terzo motivo rimane assorbito nel rigetto dei primi due, in quanto concerne la contestazione dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo attinenti alla fondatezza della pretesa azionata in monitorio dalla società opposta: l'esame di esso si palesa evidentemente superfluo, essendo stato confermato il rigetto della domanda della ### per difetto di legittimazione passiva (quale titolarità passiva del rapporto dedotto in causa) in capo al COMUNE di ### che è dirimente rispetto ad ogni altra ragione di merito.
Infondato è infine il quarto motivo che riguarda la statuizione sulle spese di primo grado, di cui l'appellante invoca la riforma nel senso della condanna del COMUNE appellato al loro rimborso sul presupposto della fondatezza dei motivi di appello, che, invece, non è stata riconosciuta dalla Corte. 
Al rigetto integrale dell'appello segue, per la regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, da liquidare secondo i parametri di cui al D. M. n. 147/2022, qui applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia, individuato in base al disputatum (scaglione da € 52.001 a € 260.000), applicando i parametri tariffari minimi in considerazione della semplicità della contesa e delle questioni in fatto e in diritto da essa implicate, di bassa difficoltà, determinandole, perciò, in complessivi € 7.160 a titolo di onorario - di cui € 1.489 per la fase di studio della controversia, € 956 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.163 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. n. 8561/2023) e € 2.552 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta). 
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.  P. Q. M.  la Corte di Appello di ### prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, respinta ogni diversa domanda, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ### F.lli ### s.a.s. di ### & C., in persona del socio accomandante ### con atto di citazione notificato l'11 febbraio 2022, nei confronti del COMUNE di ### in persona del ### p.t., avverso la sentenza 1438/2021 emessa il 15 luglio 2021 dal Tribunale di ### - prima sezione civile, così provvede: • rigetta l'appello; • condanna parte appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore del COMUNE appellato, liquidate in complessivi € 7.160 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CPA e IVA (ove dovuta); • dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia). 
Manda alla ### per gli adempimenti di rito. 
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 9 gennaio 2026 ### estensore il ### (dr.ssa ### (dr. ###

causa n. 114/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Augusto Enrico Ben Sabatini, Adamo Anna

M

Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 189/2026 del 12-01-2026

... fisiologico andamento degli affari, ma strutturali e gravi, come si desume dalla pluralità di istituiti di credito che agirono contro di lui. 9.2.d Qualsiasi dubbio che si volesse mantenere, sarebbe dissolto dalla valutazione complessiva del rapporto di strettissima parentela o affinità fra #### e Cassini, dalla concentrazione spazio-temporale dei due contratti e dalla collocazione di questi atti, oggettivamente denotanti la dismissione del patrimonio immobiliare, posti in essere da ### quando erano prossime le azioni dei suoi creditori. ### né ### in questo contesto, possono aver equivocato sul carattere complessivamente spoliatorio del patrimonio immobiliare di ### che, per ciò solo, dava evidenza alla riduzione della garanzia generica offerta ai creditori. Non importa che ### non conoscesse, nello specifico, i debiti del suocero vero le banche odierne appellanti, essendo sufficiente, come già premesso, la consapevolezza del danno intrinseca al cambio patrimoniale fra beni immobili e denaro; danno che, a sua volta, può essere anche solo potenziale, ossia collegato, per l'appunto, alla maggior difficoltà al quale è esposto il creditore nel momento in cui anziché un bene immobile (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei #### relatore ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 1037/2021 promossa da: ### S.P.A. (cf: ###), rappresentata da ### S.P.A., con il patrocinio dell'Avv. #### nei confronti di ### E ### S.C. (CF ###) con il patrocinio dell'Avv. ###### (cf: ###), con il patrocinio dell'Avv. #### (cf: ###), con il patrocinio dell'Avv. #### PRINCIPALI e #### 2021 S.R.L. (cf: ###), rappresentata da ### S.P.A., quale successore a titolo particolare di ### E ### con il patrocinio dell'Avv.  #### ex art. 111 c.p.c. ### S.R.L. (cf: ###), rappresentata da ### S.P.A., quale successore a titolo particolare di ### spa, con il patrocinio dell'Avv. ##### ex art. 111 c.p.c.  avverso la sentenza n. 424/2021 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il ###.  ### data 26.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante ### e parte intervenuta ### Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione reietta, #### s.p.a. dal presente giudizio ### In totale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 424/2021 in data 30 aprile 2021, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere le seguenti conclusioni: Nel merito ### l'interesse della società ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a.: - dichiarare che dell'atto di compravendita per rogito notaio dr. ### del 29 gennaio 2015 (### 20458, Raccolta 13723), stipulato da ### quale venditore e da ### quale acquirente, costituisce atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901 c.c., posteriore al sorgere del credito di ###sa ### s.p.a. e compiuto nella consapevolezza del pregiudizio arrecato alla stessa, dichiarandone quindi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. in favore della società ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a. o in subordine in favore di quest'ultima; - Ordinare al ### dei ### di ### con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza.  - Condannare l'avv. ### quale difensore distrattario di ### a restituire alla società intervenuta ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a. o, in subordine, a quest'ultima, la somma di € 7.127,80 corrisposta a fronte dell'atto di precetto intimato in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza di ### - ### a restituire alla società intervenuta ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a. o, in subordine, a quest'ultima, la somma di € 5.683,00, corrisposta all'avv. ### delegata all'incasso di tale somma, sulla base della sentenza di ### - Con vittoria di spese e competenze di primo grado e del presente grado di giudizio, comprese quelle generali ex art. 15 tariffa forense, oltre cap ed iva come per legge, anche relativamente alle spese e competenze per gli adempimenti pubblicitari presso la ### dei ### Per la parte appellante incidentale ### “###ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in espressa riforma della sentenza impugnata n. 424/2021 pubblicata dal Tribunale di ### in data ###(### n. 550/2021), ritenuto l'interesse della ### di ### e ### s.c., quale creditrice pregiudicata, dichiarare che dell'atto di compravendita per rogito notaio dr. ### del 29.1.2015 (Rep. N. 20458, Raccolta n.13721), stipulato dai convenuti ### e ### ed allegato in atti del primo grado, costituisce atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901 c.c., posteriore al sorgere dei crediti della ### esponente, e compiuto nella consapevolezza del pregiudizio arrecato alla stessa, dichiarandone quindi l'inefficacia ai sensi dell'art.2901 c.c.. 
Con ordine al ### dei registri ### di ### con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza; ### l'avv. ### quale difensore distrattario di ### a restituire alla banca esponente la somma di € 6930,82 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza del primo grado, provvisoriamente esecutiva; ### a restituire alla banca esponente la somma di € 5683,00 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza del primo grado, provvisoriamente esecutiva; Con vittoria di spese, comprese quelle generali ex art.15 tariffa forense, diritti ed onorari, oltre cap ed iva come per legge, anche relativamente alle spese e competenze per gli adempimenti pubblicitari presso la ### dei ### Immobiliari”. 
Per la parte intervenuta ### 2021: “### la ###ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in espressa riforma della sentenza impugnata 424/2021 pubblicata dal Tribunale di ### in data ### (rep. n. 550/2021), ritenuto l'interesse della ### 2021 S.r.l., e per essa la mandataria do### S.p.A., quale creditrice pregiudicata, dichiarare che l'atto di compravendita per rogito notaio dr.  ### del 29.01.2015 rep. n. 20458 racc. n. 13721), stipulato dai convenuti ### e ### ed allegato in atti del primo grado, costituisce atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901 c.c., posteriore al sorgere dei crediti della ### esponente e compiuto nella consapevolezza del pregiudizio arrecato alla stessa, dichiarandone quindi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. Con ordine al ### dei ### di ### con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza; ### l'avv. ### quali difensore distrattario di ### a restituire alla ### esponente la somma di € 6.930,82 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva; condannare ### a restituire alla banca esponente, la somma di euro 5.683,00 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza del primo grado, provvisoriamente esecutiva; con vittoria di spese, comprese quelle generali ex art. 15 tariffa forense, diritti e onorari, oltre cap ed iva come per legge, anche per le spese e competenze per gli adempimenti pubblicitari presso la conservatoria dei registri immobiliari”. 
Per la parte appellata ### conclude per il rigetto dell'appello proposto da ### nonché per la declaratoria di tardività e per il rigetto dell'appello incidentale proposto da ### di ### e ### (ora ### 2021 ### e per essa la mandataria do### S.p.A.). 
Con vittoria delle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. ### Per la parte appellata ### si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto ed insiste per il rigetto dell'appello proposto da ### S.p.A. nonché per la declaratoria di tardività e per il rigetto dell'appello incidentale proposto da ### di ### e ### (ora ### 2021 ### e per essa la mandataria do### S.p.A.) se del caso previa assunzione delle prove richieste e non ammesse dal Tribunale di primo grado, che qui debbono essere intese come integralmente riproposte.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE * 1. Il Tribunale di ### con sentenza n. 424/2021 pubblicata il ###, ha così deciso: - rigetta la domanda in quanto infondata; - condanna le attrici, in solido, al pagamento, nei confronti dei convenuti, delle spese di lite, che liquida in € 9.500,00 per ciascuno di essi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute per legge, con distrazione, quanto al convenuto ### a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  1.1 ### di ### e ### s.c. (di qui innanzi anche solo ### di ### e la ### C.R. ### spa (di qui innanzi anche solo ###, con unico atto di citazione, avevano convenuto in giudizio ### e ### svolgendo, ciascuna a tutela di un suo credito, azione revocatoria ordinaria riguardo al contratto di compravendita stipulato il ### per rogito del ### (### N. 20458, Raccolta n.13723), col quale ### aveva venduto a ### un appartamento per civile abitazione in ### 41, con garage da ### 37. 
Avevano dedotto d'essere creditrici del ### (-) ### di ### di € 108.575,07, come portato da decreto ingiuntivo del 10.9.2015, derivante, per € 102.087,13 per esposizione da conto corrente affidato n. 51306 ed € 7.030,24 per finanziamento anticipi n. 51306 della società ### srl, della quale ### era fideiussore; (-) CRF di € 263.556,95, come portata da decreto ingiuntivo del 30.11.2015 per un prestito d'oro n. n. 8783/10347 in favore di ### srl, della quale ### era fideiussore. 
Avevano inoltre dedotto che ricorrevano le condizioni per la revocatoria, anche in considerazione del fatto che ### si era spogliato del suo patrimonio, stipulando contestualmente, a ministero del medesimo notaio, vendita di appezzamenti di terreno in ### e avendo già stipulato, a rogito ### di ### la vendita di altro suo immobile di ### 1.2 Si erano separatamente costituiti sia il ### sia l'### per resistere alle domande.  1.2.a ### aveva sostenuto che, all'epoca delle vendita non era prevedibile che le difficoltà economiche della società si sarebbero tradotte in una rottura con le banche e con l'escussione della sua garanzia ### aggiunto che la compravendita si era resa necessaria per provvedere alle proprie esigenze di sostentamento, in quanto all'epoca percepiva soltanto una pensione mensile di poco più di mille euro.  1.2.b ### aveva dedotto la propria buona fede, rappresentando di aver acquistato l'immobile per le proprie esigenze di vita (e infatti ivi aveva fissato la propria residenza; successivamente vi aveva assunto la residenza la compagna del fratello).  ### precisato, in particolare, di aver eseguito nell'immobile lavori edilizi di manutenzione nonché di ammodernamento dell'impianto idraulico; e rimarcava la congruità del prezzo pattuito per la compravendita, per pagare il quale aveva ottenuto un mutuo.  1.3 Il Tribunale, sulla scorta dell'istruttoria solo documentale, aveva respinto le domande, perché, pur essendo dimostrati i crediti, e l'eventus damni (per la variazione patrimoniale del ### che, con lo scambio di un bene immobile con denaro, aveva reso più difficile il recupero dei crediti delle banche); nonché, infine, la scientia damni in capo al debitore ### mancava però la prova dell'analogo elemento soggettivo del terzo acquirente ### perché essa si sarebbe dovuta fondare su nient'altro se non sull'incontestato rapporto di affinità tra ### e ### che aveva sposato ### figlia del debitore. 
Un rapporto di parentela o affinità, d'altra parte, costituiva elemento di per sé solo inidoneo a dimostrare la scientia damni, anche perché nessun altro elemento era stato fornito; e, inoltre, ### aveva davvero abitato nell'immobile, ove poi aveva posto la residenzxa ### compagna del fratello di ### 2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ### S.P.A. (di seguito anche appellante), nella quale era stata fusa per incorporazione ### ha, come rappresentata da ### spa, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la ### E ### S.C., ### e ### (di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente unico motivo di appello: “Violazione dell'art. 2901 c.c., in relazione al primo comma n. 2 dell'art. 342 c.p.c.” La banca si duole che il Tribunale abbia escluso la scientia damni in capo al terzo acquirente, svalutando ingiustificatamente il rapporto di affinità tra #### e ####, laddove la giurisprudenza di legittimità ha talora considerato ciò sufficiente per la prova, addirittura, della participatio fraudis. 
Il primo giudice, inoltre, aveva trascurato di considerare il contesto nel quale la vendita impugnata era stata stipulata; in particolare, non aveva considerato che in sequenza, quello stesso giorno, ### si era spogliato di altro compendio immobiliare, vendendolo a ### madre di #### residenza nell'immediatezza spostata nel bene comprato dall'### trovava giustificazione nella opportunità di ottenere le agevolazioni prima casa (come si ricava dal contratto, punto b dell'art. 11 di pag. 5 del rogito). 
Per di più, lo stesso Tribunale di ### una settimana dopo la sentenza qui impugnata, ne aveva emessa un'altra (n. 446/2021 del 7.5.2021) che aveva invece revocato, su domanda delle medesime banche, il coevo contratto con ### In quella sede, il Tribunale aveva osservato sull'elemento soggettivo della terza acquirente ### «… Quanto alla scientia damni da parte del terzo acquirente, essa consiste, come è noto, nella generica conoscenza o anche solo conoscibilità del carattere potenzialmente lesivo per le ragioni creditorie (non di uno specifico creditore, ma del ceto creditorio in genere) che assume l'atto dispositivo; conoscenza/conoscibilità che può essere desunta anche da elementi presuntivi. 
Nel caso in esame, tale presunzione non potrebbe essere ricavata esclusivamente dal rapporto, certamente esistente, tra il debitore ed il terzo acquirente, in quanto il ### è consuocero di ### e del marito intervenuto all'atto, ### genitori del coniuge della figlia del ### (rapporto che non è neppure di affinità: adfines inter se non sunt adfines), anche alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. 13447/2013 e 1286/2019) in relazione alla rilevan-za dei rapporti di parentela ai fini che qui interessano e che devono valere, a fortio-ri, ove tale rapporto non sussista. 
Sussiste, tuttavia, un elemento ulteriore, allegato dalla parte attrice prima dello spirare delle preclusioni assertive, ossia in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; tale circostanza consiste in ciò: nel medesimo giorno e dinanzi al medesimo notaio, ### figlio di ### acquistava altro immobile da parte del ### Il relativo atto di compravendita è stato versato in atti (doc. 11 fascicolo di parte attrice) e i convenuti non hanno contestato la circostanza se-condo la quale l'### è figlio della ### di talché essa può ritenersi provata. 
Parimenti non ### non contestato è che gli immobili in questione fossero gli ultimi due nella disponibilità del ### (allegavano le ### nella prima memoria ex art.  183 c.p.c., che il ### avesse inteso "liberarsi" di tutti i suoi beni; nulla i convenuti hanno dedotto sul punto). 
Dalla lettura dell'atto di compravendita tra il ### e ### e di quello del quale si discute nella presente sede, emerge che essi furono stipulati a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro (la sottoscrizione del primo è delle 11.15; quella del secondo avvenne alle 11.45); tale circostanza, unita al rapporto di parentela in linea retta di primo grado tra la ### e l'### (madre e figlio) induce a ritenere del tutto inverosimile che la prima non fosse a conoscenza dell'atto dispositivo del ### nei confronti del figlio.  ### quanto statuito, dalla Suprema Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni ovvero del suo unico bene, devono ritenersi "in re ipsa" l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana (cfr. Cass. n. 18034/2013; Cass. n. 7507/2007 e 10430/2005).
Nel caso in esame, in conclusione, la prova della scientia damni deve essere desunta dalle seguenti circostanze: - ### e ### sono consuoceri; - lo stesso giorno dell'atto revocando, il ### vendeva altro immobile al figlio di ### (circostanza della quale è assolutamente inverosimile che quest'ultima non fosse a conoscenza, anche alla luce della vicinanza temporale tra i due atti); - si trattava degli ultimi due beni immobili di proprietà del ### …». 
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'### richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; nonché con condanna di ### (e, per esso, del suo procuratore antistatario Avv. ### e di ### alla restituzione degli importi percepiti a seguito della sentenza di primo grado.  3. Radicatosi il contraddittorio, la ### E #### S.C., con comparsa depositata il ###, si è costituita e, chiesto l'accoglimento dell'appello principale, ha, a sua volta, proposto appello incidentale, per riproporre anche la sua domanda revocatoria, svolgendo un motivo del tutto sovrapponibile a quello dell'appellante principale.  4. ### si è costituito, chiedendo il rigetto dell'avverso appello. 
A tal fine, ha sostenuto la correttezza della motivazione del Tribunale, il quale, al contrario di quanto riportato in modo fuorviante dalle controparti, aveva notato che, nel contesto emerso, l'affinità era restata l'unico, isolato, elemento a favore della tesi delle banche, e, dunque, prova ampiamente insufficiente dell'elemento soggettivo del terzo acquirente. 
La sentenza n. 446/2021 sulla vendita ### a sua volta, non era in alcun modo contraddittoria rispetto a quella qui gravata, dal momento che in quel caso erano emersi elementi ulteriori; fermo restando che anche in quel caso il Tribunale aveva espresso il principio che il mero rapporto di affinità non sarebbe stato sufficiente per dimostrare la scientia damni della terza acquirente ### In particolare, l'elemento ulteriore era che la ### avendo stipulato il contratto dopo che era già stato stipulato quello oggetto di questa causa, era necessariamente consapevole, in quanto madre di ### che ### si stava spogliando dell'unico bene residuo.  5. ### si è costituito e ha chiesto il rigetto delle impugnazioni delle banche. 
Egli ha ribadito di avere acquistato senza in alcun modo sapere, né; comunque, voler nuocere a un ceto creditorio che gli era del tutto sconosciuto; e che sull'immobile de quo sin dal 2016 aveva svolto lavori di manutenzione, sopportandone ogni costo. 
Ha poi sostenuto la motivazione del primo giudice e, in particolare, ha affermato che il mero rapporto di afrfinità non era sufficiente a dimostrare la participatio fraudis. 
Sulla sentenza n. 446/2021 ha esposto argomenti analoghi a quelli spesi dal ### 6. Il ### è intervenuta in giudizio, ex art. 111 c.p.c., ### 2021 S.r.l. (di qui innanzi anche solo ###, come rappresentata da do### spa, in quanto cessionaria del credito di ### di ### Ha dunque fatto proprio l'appello incidentale, del quale ha chiesto l'accoglimento.  7. Il ### è intervenuta ex art. 111 c.p.c. ### S.R.L. (di qui innanzi anche solo ###, come rappresentata da ### spa, quale cessionaria del credito di ### spa. 
Ha dunque fatto proprio l'appello principale, del quale ha chiesto l'accoglimento.  8. La Corte aveva trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 12.4.2023, ma l'aveva rimessa sul ruolo, con provvedimento del presidente della sezione del 23/24.5.2023, perché la presidente del collegio, prima che la decisione fosse deliberata, era stata destinata a comporre la ### esaminatrice di un ### in ### Indi, la causa è stata nuovamente assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., in data ###, a seguito di udienza a trattazione scritta. ***  9. Entrambi gli appelli delle banche, non contestati essendo i fatti che legittimano gli interventi ex art. 111 c.p.c. delle società ### e ### sono fondati e devono essere accolti.  ### punto controverso in appello è quello relativo alla prova della scientia damni in capo al terzo acquirente ### tutti gli altri elementi della revocatoria, quali i crediti, l'eventus damni e l'elemento soggettivo del debitore ### infatti, sono stati affermati dal Tribunale, con ampia e condivisibile motivazione, che né ### né ### hanno qui contestato e che il collegio, sulla scorta dei documenti prodotti, condivide anche a una autonoma rivalutazione; senza che vi sia necessità, appunto per l'assenza di controversia, di approfondire la trattazione.  9.1 ### soggettivo rilevante è quello della scientia damni, poiché è pacifico e documentato che i crediti delle banche, a prescindere dalla data di loro riconoscimento giudiziale, erano sorti per rapporti pregressi di ### quale fideiussore di ### srl, ben prima del contratto impugnato, stipulato il ###. 
Pertanto, osservato incidentalmente che non ha ragion d'essere il peraltro ingiustificato riferimento di ### alla participatio fraudis, non si può che ribadire che la scientia damni consiste nella mera consapevolezza che l'atto dispositivo arreca al ceto creditorio - e non necessariamente al creditore poi attore ex art. 2901 c.c. - uno svantaggio, anche solo potenziale (Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.10.2021 n. 28423 rv 662502-01: «Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.»; in precedenza, conforme: Cass. sez. 1^ civ. 5.7.2013 n. 16825).  9.2 Colgono nel segno gli appelli nel rilevare che l'affinità tra ### e ### non è l'unico elemento di fatto che depone per la conoscenza, da parte dell'### della potenziale dannosità del contratto per il ceto creditorio.
Infatti, a tal fine, devono anche essere considerati anche il contesto, in quanto connotato dalla contestuale vendita alla ### madre dell'### e consuocera di ### nonché l'intrinseco contenuto del contratto.  9.2.a ### il venditore (e non il compratore), ### aveva piena consapevolezza che il suocero stesse operando quella modificazione qualitativa del suo patrimonio, che lo stesso Tribunale ha correttamente ritenuto sostanziare l'eventus damni.  ### stava, cioè, scambiando un cespite immobile con un somma di denaro, la cui intrinseca volatilità ne fa un elemento patrimoniale di gran lunga meno idoneo a offrire garanzia ai creditori rispetto a un immobile.  ### dunque, comprendeva dallo stesso negozio giuridico che stava ponendo in essere che ### stava riducendo la garanzia offerta ai suoi creditori.  9.2.b ### inoltre, conosceva bene la contestuale vendita che sua madre ### stava facendo con ### Sul punto, la contraddittorietà fra la sentenza impugnata e quella n. 446/2021 non potrebbe essere, a dispetto di quanto argomentano gli appellati, più macroscopica. 
I contratti sono stati stipulati presso la stesso notaio in sequenza, come si ricava dall'esame dei rogiti, depositati (docc. 11 e 12 banche 1^ grado). 
Il #### nel suo studio di ### 7, ha rogato: (-) la compravendita tra ### e ### registrata al suo repertorio al n. 20458 (raccolta n. 13721), chiusa, come attestato in calce all'atto, alle ore 11,15; (-) la compravendita tra ### e ### registrata al suo repertorio al n. 20460 (raccolta 13723), chiusa, come attestato in calce all'atto, alle ore 11,45. 
Nello stesso luogo, a ministero del medesimo notaio, i due contratti sono stati conclusi a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro. 
Sostenere che mentre la ### in quanto acquirente del secondo contratto, conoscesse l'esistenza del primo, perché stipulato dal proprio figlio ### e che, al contempo, ### in quanto acquirente del primo contratto, non conoscesse l'esistenza del secondo, nonostante che l'acquirente fosse sua madre è intrinsecamente illogico e contraddittorio.
Il contesto spazio temporale, in particolare, è troppo concentrato per non coinvolgere tutti i soggetti interessati, in quanto fra sé intimi congiunti, nelle medesime identiche conoscenze. 
Così come, dunque, la ### madre di ### sapeva che suo figlio aveva appena comprato da ### così ### figlio di casini, sapeva che sua madre avrebbe immediatamente dopo il suo atto, comprato anch'ella da ### 9.2.c Altro elemento da considerare è che nel gennaio 2015 per ### era imminente l'escussione delle garanzie personali rilasciate alla sua società ### srl: in quello stesso anno 2015 le banche revocarono ogni affidamento, chiusero ogni rapporto e ottennero ingiunzioni contro ### Che questa situazione di crisi potesse essere sconosciuta al genero di ### è francamente ipotesi recessiva rispetto a quella inversa, dal momento che si trattava, evidentemente, di difficoltà in alcun modo transeunti o facenti parte del fisiologico andamento degli affari, ma strutturali e gravi, come si desume dalla pluralità di istituiti di credito che agirono contro di lui.  9.2.d Qualsiasi dubbio che si volesse mantenere, sarebbe dissolto dalla valutazione complessiva del rapporto di strettissima parentela o affinità fra #### e Cassini, dalla concentrazione spazio-temporale dei due contratti e dalla collocazione di questi atti, oggettivamente denotanti la dismissione del patrimonio immobiliare, posti in essere da ### quando erano prossime le azioni dei suoi creditori.  ### né ### in questo contesto, possono aver equivocato sul carattere complessivamente spoliatorio del patrimonio immobiliare di ### che, per ciò solo, dava evidenza alla riduzione della garanzia generica offerta ai creditori. 
Non importa che ### non conoscesse, nello specifico, i debiti del suocero vero le banche odierne appellanti, essendo sufficiente, come già premesso, la consapevolezza del danno intrinseca al cambio patrimoniale fra beni immobili e denaro; danno che, a sua volta, può essere anche solo potenziale, ossia collegato, per l'appunto, alla maggior difficoltà al quale è esposto il creditore nel momento in cui anziché un bene immobile deve rivalersi su somme di denaro.  9.2.e Gli argomenti spesi, più che altro dalla difesa ### sulla effettività della vendita, ossia sul reperimento della provvista mediante mutuo e sul reale interesse che egli aveva per l'immobile, oggetto di lavori da parte sua sin dal 2016, sono qui del tutto recessivi, perché essi, per l'appunto, potrebbero valere a escludere la participatio fraudis, non anche la scientia damni. 
Si può, cioè, anche concedere all'### di non avere consapevolmente aiutato il suocero a ostacolare i suoi creditori dismettendo il patrimonio immobiliare, ma non per questo ### sarebbe meno consapevole della oggettiva diminuzione patrimoniale che conseguiva dalle compravendite del 29.1.2015. 
Ne segue l'irrilevanza delle istanze istruttorie, peraltro solo genericamente reiterate, in ogni caso vertenti sui lavori e sul mutuo.  9.3 Deve impartirsi non tanto l'ordine di trascrizione della sentenza, ma l'ordine di annotazione della sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c.- 10. All'accoglimento delle domande revocatorie consegue la condanna di ### e ### delle spese dei due gradi di merito in favore delle banche appellanti. 
A tal fine, per il primo grado, nel quale CRF e ### di ### hanno agito unitariamente, si deve liquidare una sola somma; mentre per l'appello, la liquidazione va distinta; fermo restando che le società intervenute in secondo grado ex art. 111 c.p.c. si considerano, a questi specifici fini, come un solo soggetto assieme alle rispettive danti causa. 
Si applica, per il resto, il D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, parametri medi, ove non diversamente stabilito. 
Il valore di causa è pari ai crediti in difesa dei quali le azioni revocatorie sono state proposte: per il primo grado le domande si sommano fra sé, mentre per il secondo grado a ciascun rapporto si applica il relativo valore. 
Pertanto: 1^ grado (nei limiti della nota spese 8.4.2021): € 2.430,00 fase 1, € 1.550,00 fase 2, € 5.400,00 fase 3 ed € 4.050,00 fase 4, in tutto € 13.430,00, oltre accessori di legge e spese vive per € 518,00.  2^ grado (### e ### come da nota spese 20.5.2025), valore oltre 260mila euro): € 4.389,00 fase 1, € 2.552,00 fase 2 ed € 7.298,00 fase 4, in tutto € 14.239,00, oltre accessori e spese vive per € 1.848,00. 2^ grado (### e ### senza nota spese), valore di causa oltre 52mila euro: € 2.977,00 fase 1, € 2.552,00 fase 2 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto € 9.991,00, oltre accessori e spese vive per € 1.241,00. 
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.  11. Le domande restitutorie avanzate da entrambe le appellanti - in ciò uniche legittimate, non essendovi evidenza che il relativo credito sia stato ceduto, né che esso faccia parte di quelli che di per sé seguono il credito ceduto - vanno accolte come di seguito.  11.1 ### deve restituire sia a ### sia a ### di ### le somme che quelle banche hanno documentato d'avergli corrisposto in forza della sentenza di primo grado e, dunque, (-) a ### € 5.683,00, con gli interessi legali dal pagamento (27.5.2021) al saldo; (-) a ### di ### € 5.683,00, con gli interessi legali dal pagamento (14.5.2021) al saldo.  11.2 Le analoghe domande di ### e di ### di ### dirette nei confronti dell'Avv. ### il quale, in quanto anticipatario, è il soggetto che ha riscosso in proprio le somme, devono del pari essere accolte. 
Senza dubbio l'Avv. ### in quanto accipiens, è la giusta parte passiva delle domande di ripetizione dell'indebito e senza dubbio le domande potevano essere dirette contro di lui già in questa sede d'appello (cfr Cass. sez. 6^-3 civ. ord. 24.2.2022 n. 6225 rv 664078-01), senza che fosse necessaria la sua evocazione personale in giudizio (Cass. sez. 6^-3 ord. 25.10.2017 24247 rv 646824-01).  ###. ### dovrà dunque restituire a ### la somma di € 6.035,30, con interessi legali dal 26.5.2021 al saldo; e a ### di ### la somma di € 5.838,32, con gli interessi legali dal 12.5.2021 al saldo.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: 1. accoglie l'appello principale e quello incidentale proposti avverso la sentenza 424/2021 emessa dal Tribunale di ### e pubblicata il ### e, in sua totale riforma: 1.1 dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di ### S.R.L., quale cessionaria del credito di ### S.P.A., nonché nei confronti di ### 2021 S.R.L., quale cessionaria del credito di ### E #### S.C., il contratto di compravendita stipulato il ### per atto pubblico rogato dal ### (### 20458, Raccolta 13723), con il quale #### ha trasferito a ### la piena proprietà dell'immobile sito in #### n.41, così descritto e catastalmente censito: - “appartamento di civile abitazione al piano terzo, con ingresso di fronte a destra per chi, salendo le scale, raggiunge il corrispettivo pianerottolo, composto da: ingressodisimpegno, altro disimpegno, cucina, soggiorno, tre camere, bagno, rispostiglio e due terrazze; integrato da: locale cantina al piano seminterrato; locale garage al piano seminterrato, avente accesso da via Po. Racchiuso, il tutto, tra i seguenti confini: ### parti comuni, ### Rappresentato, il tutto, al ### del Comune di ### in ### A, foglio 126, particella 1031, subalterni: - 29, via ### n. 41, piani ###-3, zona censuaria 2, categ. A/3, classe 5, vani 6,5, rendita euro 537,12, così come risulta dalla denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni, presentata alla ### delle ### - ### di ### in data 18 novembre 2014 ed ivi protocollata al n. ###; - 37, via Po, piano ###, zona censuaria 2, categ. C/6, classe 4, mq. 10, rendita euro 28,92”.  1.2 ordina al ### dei ###, con suo esonero da responsabilità, di annotare, ai sensi dell'art. 2655 c.c., la presente sentenza a margine dell'atto revocato; 1.3 condanna ### e ### in solido, a rimborsare a #### S.P.A. e a ### E ### S.C. le spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi € 13.948,00, di cui € 518,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 2. condanna ### e ### in solido, a rimborsare a #### S.P.A. e a ### S.R.L. le spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 16.087,00, di cui € 1.848,00 per esborsi ed € 14.239,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 3. condanna ### e ### in solido, a rimborsare a #### E ### S.C. e ### 2021 S.R.L. le spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 11.232,00, di cui € 1.241,00 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 4. condanna ### a pagare a ### S.P.A., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 5.683,00, oltre agli interessi legali dal 27.5.23021 al saldo; 5. condanna ### a pagare a ### E #### S.C., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 5.683,00, oltre agli interessi legali dal 14.5.23021 al saldo; 6. condanna l'Avv. ### a pagare a ### S.P.A., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 6.035,30, oltre agli interessi legali dal 26.5.2021 al saldo; 7. condanna l'Avv. ### a pagare a ### E #### S.C., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 5.838,32, oltre agli interessi legali dal 12.5.2021 al saldo.  ### camera di consiglio del 24 novembre 2026.  ### est.  ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1037/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Carlo Breggia

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Tribunale di Como, Sentenza n. 51/2026 del 27-01-2026

... coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore; ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (da ultimo, 30.5.2025, n. 14465). Le condotte del marito, oggetto di denuncia in data ###, risultano pienamente provate mediante gli atti delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale N. 6023/2023 RGNR a carico del marito e conclusosi con sentenza di applicazione pena su richiesta N. 756/2024 per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie ed in particolare: la denuncia querela del 15.10.2023 sporta dalla moglie, il verbale di arresto del 15.10.2023 (ove risulta lo stato di agitazione in cui è stata trovata la donna ed un (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3618/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO - ### - Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. ### dott.ssa ### rel. est.  dott.ssa ### D'### onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA ### nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da ### (C.F. ###), nata in ### il ###, rappresentata e difesa dall'avv.  ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore RICORRENTE CONTRO ### (C.F. ###), nato in ### il ### RESISTENTE CONTUMACE Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'### del ###, in persona del ### - ### della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento. 
OGGETTO: ### CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE rassegnate all'udienza del 1.12.2025, a seguito di discussione orale Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri scritti introduttivi e chiede che la causa sia rimessa al Collegio per la decisione, riportandosi alle conclusioni in atti, chiedendo anche l'integrale attribuzione dell'assegno unico alla madre, con effetto retroattivo.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Processo Con ricorso depositato in data ###, ### ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito, ### sposato in ### in data ### (atto non trascritto in ###. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affidamento esclusivo a sé dei figli all'epoca ancora minorenni della coppia, ### (nato il ###) e Adam (nato il ###), con collocamento presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 300 per ciascun figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie ed un contributo al proprio mantenimento di € 200 mensili. 
All'udienza del 31.3.2025, -RILEVATO che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza non si è regolarmente perfezionata nei confronti del resistente in quanto trattasi di notifica ex art 140 c.p.c. (per compiuta giacenza) presso la casa coniugale, ove lo stesso pacificamente non vive e risulta peraltro essere stato sottoposto, in data ###, alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale, con divieto di avvicinamento e comunicazione nei confronti della moglie; ### in ogni caso, che prima di procedere alla notifica nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. (con certificato di residenza aggiornato) occorre effettuare adeguate ricerche che, al di là delle risultanze anagrafiche, comprendano ad esempio il tentativo di notifica presso il datore di lavoro indicato dalla ricorrente in udienza (### srl) o gli stretti congiunti del destinatario; ### opportuno, nell'esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui il ### del conflitto familiare dispone, acquisire sin d'ora un quadro aggiornato sulla situazione economica del resistente che, secondo quanto riferito dalla moglie, sarebbe a conoscenza del procedimento e non contribuisce in alcun modo al mantenimento dei figli ed anche allo scopo di individuare con certezza il datore di lavoro presso il quale effettuare la notifica;- con provvedimento a verbale, il ### delegato ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza e del verbale e ha assegnato termine a parte resistente per la costituzione in giudizio, ha fissato udienza di comparizione in data ###, preceduta dal deposito di documentazione economica aggiornata e ha ordinato a ### per l'##### delle ### la produzione in giudizio di documentazione attinente la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di ### All'udienza di comparizione del 1.12.2025 -sentita la sola ricorrente, attesa la mancata costituzione del resistente, nonostante la regolarità della notifica, con conseguente dichiarazione di contumaciail ### delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha ammesso il difensore alla discussione orale e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle relazioni trasmesse dai ### nell'ambito del precedente procedimento di separazione, instaurato dalla moglie nel 2022 e conclusosi con la riconciliazione dei coniugi. 
Il materiale probatorio Il Tribunale osserva preliminarmente ce il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente. 
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni della madre e le risultanze acquisite anche attraverso le relazioni dei ### trasmesse nell'ambito del precedente procedimento di separazione, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse dell'unico figlio ancora minore della coppia, ### (nato il ###), che diventerà maggiorenne a breve. 
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto del minore in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto delle risultanze in atti, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4 c.p.c., in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il ### ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327). 
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed esibita per ordine del ### delegato. 
La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.  ### e ### hanno contratto matrimonio in ### in data ### (atto non trascritto in ###. Dalla loro unione, sono nati i figli ### (nato il ###), ### (nato il ###) e ### (nato il ###). 
La comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è però ormai venuta meno da tempo, come risulta dalle allegazioni della ricorrente, confermate anche in udienza di comparizione. In particolare, la ferma volontà di separarsi manifestata dalla moglie, il procedimento penale a carico del marito conclusosi con sentenza di applicazione pena su richiesta N. 756/2024 per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie, il protrarsi della separazione di fatto tra i coniugi sono elementi tutti idonei a rivelare l'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e di una loro riconciliazione. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. 
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, per pronunciare la separazione, il ### deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. 30.1.2013 n. 2183). 
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti. 
La domanda di addebito Con riferimento alla domanda di addebito della responsabilità della separazione formulata dalla moglie nei confronti del marito per violazione dei doveri coniugali e, in specie, per condotte violente, con aggressioni fisiche e minacce anche di morte, tenute dal marito nei confronti della moglie negli ultimi 6-7 anni della convivenza coniugale, anche in stato di ebbrezza (cfr. denuncia querela del 15.10.2023), vanno svolte le seguenti considerazioni. 
Occorre premettere che, secondo costante giurisprudenza, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore; ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (da ultimo, 30.5.2025, n. 14465). 
Le condotte del marito, oggetto di denuncia in data ###, risultano pienamente provate mediante gli atti delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale N. 6023/2023 RGNR a carico del marito e conclusosi con sentenza di applicazione pena su richiesta N. 756/2024 per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie ed in particolare: la denuncia querela del 15.10.2023 sporta dalla moglie, il verbale di arresto del 15.10.2023 (ove risulta lo stato di agitazione in cui è stata trovata la donna ed un arrossamento delle guance, verosimilmente attribuibile ai colpi ricevuti dall'aggressore), il referto medico del 15.10.2023 con prognosi di giorni 3, la richiesta del PM di convalida dell'arresto del 16.10.2023 e l'ordinanza del GIP di convalida dell'arreso e applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con prescrizione di non avvicinarsi alla moglie e divieto di ogni forma di comunicazione, con qualunque mezzo ed anche per interposta persona (fondata anche sulle precedenti denunce del 6.6.2021 e del 15.5.2022 e sul referto medico del 5.6.2021 con prognosi di giorni 10), emessa in data ### e revocata in data ###.  ### civile, infatti, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda (Cass. 24164/11), elementi di prova che sono stati sopra richiamati. 
Per tutti i motivi esposti, la domanda di addebito della separazione al marito deve essere accolta. 
La responsabilità genitoriale ### all'affidamento del figlio minore ### (nato il ###), il Tribunale ritiene non sussistano, allo stato, le condizioni per mantenere l'affido condiviso ad entrambi i genitori, che presuppone un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima, nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana, né per disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, chiesto da quest'ultima, in considerazione delle fragilità della donna che ha più volte denunciato il marito, rimettendo successivamente le querele (cfr. verbale di arresto e denunce in atti), senza riuscire a tutelare né sé stessa né i figli, per un lungo periodo. 
A fronte della complessa situazione familiare emersa -caratterizzata da condotte violente del marito nei confronti della moglie, riconducibili anche ad un abuso di sostanze alcoliche, protrattesi per lungo tempo, sino all'arresto, nel settembre 2023, l'interruzione, da allora, dei rapporti tra i coniugi, nonché dal coinvolgimento del figlio minore ### in fatti di rilevanza penale ed anche del figlio maggiorenne ### che ha scontato periodi detentivi (cfr. relazione dei ### del 31.3.2023 e verbale udienza del 1.12.2025 e atti del procedimento penale N. 6023/2023 RGNR in atti)- l'affidamento del minore all'Ente e la limitazione della responsabilità genitoriale risultano necessari per assicurare le decisioni nell'interesse del figlio, mediare le posizioni dei due genitori e sostenere ### nel rapporto relazionale con entrambi. 
Deve essere mantenuto il collocamento del minore presso la madre, con la quale ha sempre vissuto e che risulta essere figura di prevalente riferimento, prevedendo una libera frequentazione padre-figlio, in considerazione dell'età di ### e di quanto avviene da tempo (cfr. verbale udienza del 1.12.2025). 
L'### proseguirà nell'attività di attento monitoraggio sul nucleo familiare, segnalando immediatamente a questa A.G. eventuali situazioni di pregiudizio per il minore, che rendano necessari ulteriori provvedimenti a sua tutela.  ### della casa coniugale ### poi disporsi l'assegnazione della casa coniugale -condotta in locazionealla madre, che ivi è rimasta a vivere con i figli, così da garantire loro la conservazione dell'habitat in cui sono cresciuti, secondo quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 12.10.2018, n. 25604; Cass. 7.2.2018, n. 3015; Cass. 18.9.2013, n. 21334; Cass. 4.7.2011, 14553). 
Il contributo al mantenimento dei figli Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto dei figli ### ed ### deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013). 
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007). 
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012). 
Ciò premesso, ### ha dichiarato di essere rimasta a vivere, a seguito dell'arresto del marito, con tutti e tre i miei figli nella casa coniugale (in locazione con canone di € 500 mensili): ### lavora come rapper con reddito non conosco il suo reddito, potrebbero essere 1.500 al mese mediamente, paga lui la locazione e le utenze e anche la spesa, ### studia alla scuola professionale, gli mancano 2 anni per finire, ### fa la scuola professionale e gli mancano 3 anni. Mio marito ha sempre lavorato come operaio con stipendio di € 1.600-1.700, credo. Io ho iniziato a lavorare nel 2016, con lavoretti in nero per cui prenderò circa € 600-700. Fino a un anno fa, ho lavorato per qualche anno con contratto, prendendo circa € 700 mensili. ### unico lo prendiamo io e mio marito al 50%, a me arrivano € 100. Non ho altri ingressi. 
Non ho finanziamenti o mutui. Mio marito ha lasciato tanti debiti con ### perché lui ha fatto tanti incidenti ma le macchine erano a me intestate…sarà un debito di oltre 35 mila euro, per cui pago € 700 mensili che in realtà paga ### (cfr. verbale udienza del 1.12.2025). Dalla documentazione economica depositata, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su 12 mensilità di circa € 765 nel 2022 (CU 2023) e di circa € 740 nel 2023 (CU 2024). Fino a maggio 2025, ha percepito la ### Dalle indagini svolte, ### risulta lavorare, dal 2005, presso ### S.R.L., come dipendente (cfr. estratto conto previdenziale di aprile 2025) e, secondo quanto comunicato da ### percepisce l'assegno unico per i figli. Inoltre, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su 12 mensilità di circa € 2.363 nel 2023 (CU 2024) e di circa € 1.910 nel 2022 (mod. 730/2023). 
Alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto della rispettiva situazione lavorativa, personale ed economica delle parti come sopra illustrata, valutate tutte le esigenze del figlio minore ### e del figlio maggiorenne, ancora studente, ### in considerazione dell'età e dell'assenza di oneri di mantenimento diretto in capo al padre, tenuto conto di quanto di seguito disposto in relazione al percepimento dell'assegno unico, il Collegio reputa congruo ed equo, porre a carico di ### un contributo indiretto al mantenimento dei figli nella misura di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno come da ### in uso presso il Tribunale di Como. Le statuizioni assunte in via definitiva devono farsi decorrere dalla mensilità di dicembre 2024, giacché il ricorso è stato depositato il ### ed è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno delle parti. 
Come ulteriore quota di mantenimento, l'assegno unico ed universale per il figlio dovrà essere interamente percepito dalla madre, genitore collocatario del minore (Cass. 22.2.2025, n. 4672). 
La domanda di mantenimento per sé avanzata dalla moglie Al riguardo va preliminarmente osservato che il riconoscimento, in sede di separazione, dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. ha la finalità precipua di garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza al coniuge che non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione, in presenza di una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. 
Trattasi, però, di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato (Cass. 11.7.2013 n. 17199). 
Tanto premesso, considerato che il ménage familiare risulta essere stato sostanzialmente alimentato dalla redditualità del marito, il Collegio ritiene di porre a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 300 (somma peraltro “lorda” per l'avente diritto e importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali), proporzionata alle condizioni economiche delle parti come emerse e soprariportate. 
Spese al definitivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, così decide: 1. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi ### e ### sposati in ### in data ### (atto non trascritto in ###.  2. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., la separazione addebitabile al marito, #### 3. AFFIDA ex art. 333 c.c. il figlio minore ### (nato il ###) all'EnteComune di ### (in relazione al luogo di attuale residenza del minore), con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, che verranno assunte dall'###, sentiti i genitori e con oneri al 50% a carico degli stessi; 4. DISPONE che l'### mantenga il minore collocato presso la madre, anche ai fini anagrafici; 5. DISPONE, attesa l'età del figlio, che le frequentazioni padre-figlio avvengano secondo accordi diretti; 6. DISPONE che i ### dell'###-Comune di ### in collaborazione anche con i ### dell'### ciascuno per quanto di rispettiva competenza, mantengano un'attenta presa in carico del minore e del nucleo familiare, provvedendo a: - monitorare la serenità delle frequentazioni padre-figlio; - avviare e proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo (anche domiciliari) e/o di supporto psicoterapeutico ritenuti necessari o anche solo opportuni per il minore, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore stesso; - acquisito il consenso delle parti, avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità, mirati all'implemento delle capacità genitoriali e/o percorsi di sostegno psicologico individuale, per elaborare eventuali nuclei problematici, con presa in carico di ### presso il ### competente con periodici controlli, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori; - svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, trasmettendo una relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare entro il ### e segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore che richiedano un intervento del Tribunale; 7. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei ### incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei ### potranno essere assunti provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi; 8. ASSEGNA la casa coniugale sita ### via ### 16 a ### 9. PONE a carico di ### con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli ### e ### mediante versamento a ### in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 400 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ### prima rivalutazione dicembre 2025), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal ### in uso presso il Tribunale di Como, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal ### d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal ### spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal ### ovvero previsti dal ### ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (###; e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola; spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti; d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in ### e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei; d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari; f) viaggi studio in ### e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori; g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. 
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.  10. DISPONE che l'assegno unico per i figli venga interamente percepito dalla signora ### genitore collocatario; 11. PONE a carico di ### con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, ### mediante il versamento a quest'ultima, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 300 (importo annualmente rivalutabile secondo indici ### prima rivalutazione dicembre 2025); 12. RIMETTE la causa sul ruolo del ### delegato, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio; 13. ### al definitivo. 
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1). 
MANDA alla ### perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'### di ### del Comune di ### (Comune di residenza delle parti), per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 
MANDA alla ### per la comunicazione ai ### dell'Ente affidatario-Comune di ### Così deciso in ### nella camera di consiglio in data ###.  ####ssa #### n. 3618/2024

causa n. 3618/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Abate Agostino, Martina Roberta Manenti

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