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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### istr. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1173/2023 promossa in grado d'appello DA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliata in ###. ### 48, ### presso lo studio degli avv.ti ### e ### che la rappresentano e difendono come da delega in atti, ##### SASSARI (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ### 134, ### presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da delega in atti, ### CONCLUSIONI ### voglia l'Ill.ma Corte di Appello di ### riformare integralmente l'ordinanza n. 2779/2023 del Tribunale di ### pubblicata e comunicata alle parti il giorno 28/03/2023 nel procedimento RG 25015/2022, e mai notificata e, conseguentemente: 1) accertare la natura illegittima e ingiustamente discriminatoria ### del provvedimento di sospensione dall'albo della Dr.ssa ### adottato dall'Ordine dei ### e degli ### della ### di ### in data 27 aprile 2022, ### della lesione dei diritti della ricorrente e ### del danno derivatone; 2) condannare l'Ordine dei ### e degli ### della ### di ### al risarcimento dei seguenti importi, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo: a. di € 27.000, ovvero quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia dal ### per il danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo; b. di € 40.000, ovvero quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia dal ### a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo; 3) con vittoria di spese ed onorari di giustizia. ### E #### l'ill.mo Giudice adito, per i motivi rappresentati in espositiva, voglia: - contrariis reiectis; - in via preliminare: dichiarare l'irricevibilità dell'appello per violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, avuto riguardo a quanto indicato nelle pagine da 19 a 48 dell'avverso atto - in via principale e nel merito: rigettare l'atto d'appello in quanto infondato in fatto e in diritto; - in ogni caso, con vittoria di spese. #### ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e contestuale ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti dell'### dei ### e degli ### della ### di ### Con il ricorso proposto ex art. 702-bis c.p.c., la ricorrente ha chiesto: − in via pregiudiziale: ritenere rilevanti e non manifestamente infondate le questioni prospettate in merito all'incostituzionalità dell'art. 4 D.L. 44/2021, in ogni sua parte, e per l'effetto sollevare l'incidente di costituzionalità; − ancora, in via pregiudiziale, ritenere rilevanti e non manifestamente infondate le questioni prospettate in merito alla contrarietà dell'art. 4 D.L. 44/2021 con le citate norme di diritto europeo, disapplicandolo direttamente, ovvero effettuando rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia; − nel merito, previo accertamento della natura ingiustamente discriminatoria del provvedimento di sospensione dell'### della lesione dei diritti della ricorrente e del danno derivatone: 1) accertare il diritto della ricorrente al libero esercizio della propria professione; 2) annullare o, comunque, disapplicare il provvedimento di sospensione dall'### della ricorrente; 3) ordinare a parte resistente di provvedere alla cancellazione della sospensione della ricorrente dall'### − in via subordinata, previo accertamento della natura discriminatoria del provvedimento di sospensione dall'### di accertare il diritto allo svolgimento della professione ovvero annullare o comunque, disapplicare il provvedimento di sospensione limitatamente alla mancata previsione della possibilità di svolgere l'attività professionale osservando le misure atte a scongiurare il contagio; − in ogni caso, di condannare l'### dei medici convenuto al risarcimento dei danni subiti.
A supporto delle proprie domande ha, in sintesi, allegato: − di essere medico cardiologo libero-professionista, che svolge la professione in collaborazione presso il ### (### di ### il quale opera nella città metropolitana in diversi poliambulatori; − di avere scelto di non sottoporsi alla vaccinazione contro il virus da ### 19 dopo aver condotto studi medico-scientifici e verifiche empiriche, dai quali è emerso che esiste un mezzo diverso e migliore per tutelare dei sanitari che frequentano i luoghi di lavoro; − che, in ragione del difetto di vaccinazione, l'### di ### sulla base dell'art. del DL 44/2021 convertito nella legge n. 76/2021, ha, erroneamente, emesso il provvedimento di sospensione annotato all'### dopo poco più di tre mesi dalla guarigione della ricorrente dal dal ###19 (docc. 78, 79, 80 del ricorrente); − l'illegittimità del provvedimento di sospensione poiché emanato in osservanza dell'art. 4 del DL 44/2021, quale norma contraria alla ### e al diritto dell'### europea; − l'illegittimità del provvedimento di sospensione poiché emanato in violazione dell'art. 4 co. 5 del DL 44/2021, per avere l'### resistente omesso la valutazione del certificato di immunizzazione con validità al 21 gennaio 2023; − di essere vittima di discriminazione in ragione delle proprie convinzioni personali vista la natura discriminatoria del provvedimento di sospensione il quale determina una disparità di trattamento tra i sanitari vaccinati e quelli non vaccinati e, dunque, discrimina questi ultimi in ragione delle proprie personali convinzioni in ordine all'inefficacia del vaccino, nonché una disparità di trattamento tra i soggetti non vaccinati che non sono sanitari i quali possono svolgere la loro vita di relazione e i soggetti non vaccinati che sono sanitari, ai quali è precluso lo svolgimento della propria professione; − l'inesistenza di fondate giustificazioni soggettive ed oggettive a supporto della discriminazione selettiva conseguente all'obbligo vaccinale, poiché svariati studi scientifici e dati epidemiologici dimostrano che la vaccinazione è idonea a pregiudicare la salute del singolo, non è dotata di efficacia immunizzatrice e, peraltro, non è necessaria ai fini della tutela della salute pubblica e, dunque, non può costituire requisito per l'esercizio della professione sanitaria o comunque integrare l'ipotesi di cui all'art. 2 lett. i) della ### 2000/78, recepita con il D.lgs. 216/2003, nonché dal D.lgs. 81/2008; in particolare, il test in vitro, nonché la sottoposizione a test con i citati tamponi antigenici o molecolari risultano mezzi preventivi più efficaci della vaccinazione per la tutela della salute pubblica; a fronte di tali rilievi grava su controparte l'onere di provare che la vaccinazione non costituisca un requisito essenziale e determinante per l'esercizio della professione; − l'illegittimità della sanzione irrogata poiché sproporzionata anche in ragione del fatto che lo svolgimento della professione della dott.ssa ### può essere svolto a distanza e, dunque, senza contatto diretto e ravvicinato con i pazienti; − di aver subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale a causa del provvedimento in questione.
Si è costituito l'### dei ### e ### della ### di ### chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Giudice adito e, in via principale e nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con ordinanza del 27.3.2023 il Tribunale di ### ha 1. dichiarato il difetto di interesse ad agire riguardo alla domanda di accertamento del diritto di ### a svolgere la professione sanitaria; 2. rigettato le restanti domande formulate da ### nei confronti dell'### dei ### e degli ### della ### di ### 3. condannato ### al pagamento, in favore dell'### dei ### e degli ### della ### di ### delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.122,00 per compensi oltre spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a come per legge in relazione alla fase di merito e in euro 4.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario, iva e cpa per la fase cautelare. ### motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato: − l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dall'### dei ### e degli ### della ### di ### è infondata; − con DL 162/2022 del 31 ottobre 2022, convertito con modificazioni dalla L. 199/2022, il legislatore ha modificato l'art. 4 del DL 144/2021 prescrivendo che, successivamente alla data del 1° novembre 2022, la vaccinazione dell'infezione da ###2 cessa di costituire requisito essenziale per l'esercizio della professione sanitaria. Pertanto, vi è sopravvenuta carenza di interesse ad agire della ricorrente rispetto alla domanda di accertamento del proprio diritto al libero esercizio della professione sanitaria; − in via pregiudiziale, la ricorrente ha chiesto di sottoporre alla Corte costituzionale la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del DL 22/2021 in riferimento all'art. 32 Cost., nella parte in cui prescrive l'obbligo di sottoposizione ad un trattamento sanitario obbligatorio inidoneo a preservare lo stato di salute dei consociati, nonché pregiudizievole per la salute dell'obbligato. Tuttavia, tale questione è stata già sottoposta alla ### che con sentenza 14 del 2023, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del DL n. 44 del 2021 come convertito, nella parte in cui prevede, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento dello stesso, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie. Essendo, dunque, stata definita dalla Corte costituzionale nei termini che precedono la questione di legittimità costituzionale quivi sottoposta dalla ricorrente, non sussistono, nella specie, i presupposti per attivare il giudizio incidentale di costituzionalità dell'art. 4 del DL 162/2022; − la ricorrente ha dedotto la contrarietà dell'art. 4 in epigrafe al diritto dell'### europea e, segnatamente, alla ### UE 2018/958, nella parte in cui, nel precludere ai sanitari non vaccinati contro il ###19 lo svolgimento della propria attività lavorativa, pone delle restrizioni all'esercizio di una professione regolamentata non proporzionate rispetto allo scopo di tutela della salute collettiva (pag. 49 e 50 del ricorso). In particolare, la ricorrente ha evidenziato che, in luogo dell'obbligo vaccinale, sarebbe stato maggiormente proporzionato allo scopo, l'obbligo di sottoposizione a tamponi orofaringei ovvero l'effettuazione di test in vitro. Tuttavia, tale argomentazione è priva di pregio poiché la non sproporzionatezza della misura in questione rispetto allo scopo di proteggere quanti entrano in contatto con i sanitari e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività è già stata condivisibilmente affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 14/2023. La conclusione a cui è giunta la Corte costituzionale in tema di proporzionalità della conseguenza della mancata sottopozione all'obbligo vaccinale da parte dei sanitari non è scalfita dalla circostanza che, nella specie, la Dr.ssa ### fosse in grado di svolgere la propria professione senza recarsi sul luogo di lavoro (pag. 60 del ricorso). Va, infatti, osservato che il giudizio sulla proporzionalità della misura va condotto in astratto e non può tenere in considerazione le peculiarità del caso concreto. Peraltro, l'ampiezza della misura, considerato che solo alcuni sanitari sono in grado di svolgere la propria professione da remoto, appare idonea a soddisfare l'obiettivo preso di mira dal legislatore e non appare così sproporzionata da giustificare un giudizio di contrarietà al diritto dell'### europea. Pertanto, non vi sono ragioni per ritenere che l'art. 4 del DL 162/2022, nella parte in cui prevede la sospensione dall'esercizio della professione dei sanitari non vaccinati contro il virus da ###19 si ponga in contrasto con l'art. 1 della Dir. 2018/958 il quale prescrive che: “Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti”; − la ricorrente ha dedotto altresì l'illegittimità perché l'### nell'emanare il provvedimento di sospensione, ha omesso di valutare il certificato di guarigione idoneo a consentirle lo svolgimento della professione. Alla luce dei dedotti motivi di illegittimità, la ricorrente domanda l'annullamento ovvero la disapplicazione del provvedimento di sospensione. Il giudice ordinario è, tuttavia, titolare di un potere generale di disapplicazione dell'atto amministrativo e di un potere di annullamento dell'atto amministrativo soltanto nei casi previsti dalla legge. Quanto ai cd. limiti interni della giurisdizione, l'art. 4 della legge abolitiva del contenzioso, 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, prevede che: “quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i ### si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio”. ### amministrativo “non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei ### in quanto riguarda il caso deciso”. ###. 5 della stessa legge prevede che “in questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”. Da tali disposizioni emerge che il giudice ordinario, nell'ambito delle controversie sottoposte alla sua giurisdizione, è titolare del potere di disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo quando quest'ultimo non costituisce l'oggetto diretto della lesione e, dunque, del petitum, ma viene in rilievo soltanto in via incidentale. Il terreno di elezione di tale forma di disapplicazione è quello relativo alle controversie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in cui, ai fini della loro risoluzione, può assumere valenza pregiudiziale il giudizio di validità di un atto amministrativo.
Sulla scorta di tali premesse, la Corte di Cassazione ha ritenuto, invero, che il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del Giudice ordinario non sussiste nel caso in cui la contestazione “investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, che si assume non essere conforme a legge” (Cass. civ., sez. un., 27 febbraio 2017, n. 4881). E, ancora, recentemente, le ### della Corte di Cassazione hanno evidenziato che quando il petitum sostanziale, vale a dire, il bene della vita l'oggetto della domanda rivolta al Giudice, è quello di ottenere l'annullamento di un atto illegittimo e immediatamente lesivo, il giudice ordinario non è titolare di alcun potere, dovendo essere tale domanda rivolta innanzi al Giudice amministrativo. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'atto amministrativo non è prospettato quale fonte diretta della lesione, in capo al giudice ordinario residua il potere di disapplicazione incidentale e quello di assumere i pronunciamenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell'esercizio della potestà amministrativa e, dunque, entro i fisiologici limiti ordinamentali della disapplicazione incidentale ai fini della tutela dei diritti soggettivi controversi". (Cass. civ. sez. un. n. 4079/2023, Cass. Sez. Un., n. 3670/2011).
Facendo applicazione di tali principi, nella prospettazione del ricorrente, il provvedimento di sospensione rappresenta fonte diretta della lesione vantata. In altre parole, il petitum sostanziale oggetto della domanda quivi proposta va ravvisato nella caducazione del provvedimento di sospensione asseritamente viziato per i motivi esposti nel ricorso introduttivo. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che l'A.G.O. non risulta né titolare del potere di annullare, né di disapplicare l'atto amministrativo di sospensione del provvedimento di sospensione emanato dall'### convenuto.
A ciò si aggiunga che la ricorrente, ha chiesto l'annullamento ovvero la disapplicazione del provvedimento di sospensione dall'ordine, previo accertamento della natura discriminatoria dello stesso.
Nel formulare tale domanda, la ricorrente ha indebitamente sovrapposto il profilo della illegittimità del provvedimento di sospensione con quello della sua natura discriminatoria. Non si vede, infatti, come la natura discriminatoria di un atto possa atteggiarsi a mero vizio di legittimità del provvedimento amministrativo o, per contro, come possa desumersi la natura discriminatoria di un provvedimento dalla mera circostanza che esso sia affetto da vizi di illegittimità.
Peraltro, all'accertamento della natura discriminatoria di un atto consegue la dichiarazione di inefficacia dello stesso e non una dichiarazione di invalidità, come sembrerebbe adombrare la ricorrente nel proprio ricorso introduttivo.
Le domande volte a far valere la disapplicazione o l'annullamento del provvedimento di sospensione dell'### resistente oggetto della presente controversia risultano, pertanto, infondate; − quanto prospettato dalla ricorrente, non riveste né i crismi di una discriminazione diretta, né quelli di una discriminazione indiretta. La ricorrente, infatti, non ha allegato elementi di fatto dai quali risulti che l'### resistente, nell'adozione del provvedimento di sospensione le ha riservato un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ad un'altra persona nella sua medesima situazione ovvero in una situazione analoga. Né ha allegato che, l'### avendo adottato nei suoi confronti il provvedimento di sospensione, l'abbia, di fatto, posta in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altri soggetti, in difetto di oggettiva giustificazione.
Va preliminarmente rilevato, che il tema della natura discriminatoria del provvedimento di sospensione in quanto adottato nei confronti della ricorrente prima che nei confronti di altri sanitari non vaccinati non risulta sufficientemente approfondito e circostanziato negli atti processuali, né in alcun modo documentato.
In ogni caso, non si vede come tale anticipazione temporale nell'adozione del provvedimento possa ritenersi condotta discriminatoria fondata sulle personali convinzioni della ricorrente in merito all'inefficacia del vaccino. Ciò anche considerando che è verosimile ritenere che gli ulteriori sanitari destinatari del provvedimento di sospensione, avendo omesso di sottoporsi al vaccino, condividano sostanzialmente le opinioni personali della ###ra ### sul trattamento sanitario in questione.
Peraltro, non risulta che l'### convenuto, facendo applicazione della legge, abbia riservato alla ###ra ### in qualità di sanitaria non vaccinata, un trattamento deteriore rispetto a quello riservato a colleghi parimenti non vaccinati in ragione delle proprie opinioni personali.
L'### convenuto, infatti, nell'emanare il provvedimento di sospensione si è limitato ad applicare una disposizione di legge (l'art. 4 del D.L. 44/2021) che ha prescritto un generalizzato e indiscriminato obbligo di vaccinazione in capo ai sanitari pena la sospensione dallo svolgimento dell'esercizio della professione medica.
Ciò posto, nel sostenere la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'### la ricorrente lamenta un differente trattamento tra situazioni tra loro dissimili e non analoghe. Alla luce dell'attuale quadro normativo, invece, il giudizio sulla discriminazione e, dunque, sull'illegittimo trattamento differenziato in ragione di convinzioni personali, non può essere esperito ponendo in comparazione situazioni tra loro diverse ed incommensurabili proprio perché la legge impone che il giudizio venga esperito raffrontando situazioni uguali o situazioni analoghe.
Tale operazione di confronto non è sostenibile anche a mente del fatto che la tutela antidiscriminatoria trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 3 Cost., in base al quale il principio di uguaglianza si viola trattando in maniera ingiustificatamente diversa situazioni uguali o analoghe e, potenzialmente, anche trattando in maniera eguale situazioni tra loro diverse.
Ora, anche a voler ritenere che le situazioni che la ricorrente vorrebbe mettere a confronto siano comparabili e, dunque, anche volendo sostenere che sia configurabile un trattamento differenziato rilevante ai sensi della normativa antidiscriminatoria, esso sarebbe comunque oggettivamente giustificato da una finalità legittima.
Si osserva, infatti, che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nel ricorso introduttivo (pag. 9), l'introduzione dell'obbligo vaccinale in capo ai sanitari a pena di sospensione temporanea dalla professione costituisce un mezzo volto a realizzare legittime finalità di tutela della salute collettiva, proporzionato allo scopo.
Tale conclusione si impone alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 14/2023 che ha giudicato conforme a ### e, dunque, proporzionata e non irragionevole la scelta legislativa consacrata nell'art. 4 del D.L. 44/2021.
Tale assunto, peraltro, prescinde da considerazioni di ordine scientifico in merito all'efficacia dei vaccini contro il ###19; queste, infatti, si sottraggono al sindacato e alla competenza di questa ### giudiziaria.
Sulla scia di tale ragionamento, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 14/2023 (par. 8.2), nell'affrontare il tema della coerenza della scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale rispetto alle conoscenze scientifiche disponibili, ha affermato che: “tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico. E la scelta tra le possibili opzioni, che inevitabilmente racchiudono una intensità diversa e quindi un diverso grado di limitazione dei diritti, è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita da una diversa scelta di questa Corte” e che, in ogni caso: “le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da ###2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al ###2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021)”.
A tali profili, già di per sé sufficienti a far ritenere che, nella specie, la ricorrente non sia stata vittima di una discriminazione né diretta né indiretta, va aggiunto che, analogamente a quanto avvenuto in fase cautelare, nel presente giudizio di merito, la ricorrente ha omesso di approfondire la ragione a fondamento dell'asserita discriminazione; segnatamente, la correlazione intercorrente tra la scelta di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria contro il ###19 e le sue personali opinioni in ordine all'inefficacia del vaccino.
Per contro, dai documenti processuali risulta che la ricorrente abbia prenotato il vaccino e non risulta che si fosse opposta in passato ad altri trattamenti vaccinali (del resto nelle risposte ai pazienti oggetto di allegata produzione la ###ra ### si lamenta della mancata osservanza del termine “di tolleranza” legato al rilascio del green pass ma non a proprie convinzioni personali in ordine alla inefficacia del vaccino).
Avverso tale ordinanza ha proposto appello ### formulando i seguenti motivi di appello: 1. ###'ART. 4 CO. 1 D.L. 44/2021 - ### CERTIFICATO DI GUARIGIONE DELLA RICORRENTE ### ha dedotto che le ### della Corte di Cassazione (ord. n. 28429 del 29 settembre 2022), unico soggetto legittimato a dirimere le controversie in tema di riparto di giurisdizione, in punto di giurisdizione nelle controversie relative all'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte degli ### professionali hanno affermato: “La giurisdizione spetta, invece, al giudice ordinario, in quanto, alla luce del petitum sostanziale della promossa azione giudiziaria, la situazione di diritto soggettivo rivendicata dall' U. - ossia di continuare ad esercitare la professione sanitaria di fisioterapista, nonostante l'inadempimento all'obbligo vaccinale - non è intermediata dal potere amministrativo, ma soffre di limiti e condizioni previste esaustivamente dalla legge; e, del resto, immediatamente e direttamente contro le stesse disposizioni della fonte di rango primario, impositiva di detto obbligo, l'istante rivolge le proprie doglianze di "inefficacia" e di "illegittimità". 5.1. Trova, dunque, evidenza - come anche posto in risalto nelle conclusioni scritte del ### - la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione eserciti un'attività vincolata, dovendo verificare soltanto se sussistano i presupposti predeterminati dalla legge per l'adozione di una determinata misura, e non esercitando, pertanto, alcun potere autoritativo correlato all'esercizio di poteri di natura discrezionale (tra le altre, Cass., S.U., 25 settembre 2017, 22254; Cass., S.U., 11 maggio 2018, n. 11576; Cass., S.U., 28 maggio 2020, n. 10089; Cass., S.U., 14 marzo 2022, n. 8188). […]” Pertanto, secondo l'appellante, il primo ### aveva certamente il potere di sindacare l'illegittima sospensione della ricorrente, posta in essere in violazione di una normativa che privava l'### di qualsivoglia discrezionalità operativa.
Ciò premesso, l'appellante ha dedotto che il provvedimento di sospensione è da ritenersi illegittimo per le ragioni che seguono: • l'art. 4 co. 1 D.L. 44/2021 (nella sua versione vigente al momento dei fatti) disponeva che “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da ###2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.” • due erano le ### ministeriali emanate in relazione alla somministrazione della vaccinazione in soggetti con pregressa infezione da ###2: 1. la Circolare 8284 del 3 marzo 2021, la quale disponeva che “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-### 2/###19 nei soggetti con pregressa infezione da ###2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”; 2. la Circolare n. ### del 21 luglio 2021, rubricata “### indicazioni sulla ### dei soggetti che hanno avuto un'infezione da ###2”, la quale prescriveva che “### seguito alla circolare prot. n° ###- 03/03/2021-### visto il parere del ### tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del ### del ### della ### n. 751 del 2021, acquisito con prot. n°###-21/07/2021-### è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-###2/###19 nei soggetti con pregressa infezione da ###2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”. • al caso di specie è applicabile unicamente la ### ministeriale del luglio 2021, in forza: • del principio temporale (lex posterius derogat priori); • della pacifica interpretazione letterale della suddetta ### (che rappresenta un espresso “aggiornamento” alla precedente circolare di marzo 2021); • applicando tale ### ministeriale, quindi, per i lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale guariti dal ###2 la vaccinazione doveva ritenersi: • consigliata entro i sei mesi dalla guarigione; • imposta entro l'anno dalla stessa; • l'unica possibile interpretazione letterale è quella per cui, fino a che non sia decorso un anno dalla guarigione, non è possibile ritenere che il lavoratore sia sottoposto all'obbligo. Nel nostro ordinamento è, infatti, del tutto pacifico il principio per cui un obbligo diviene tale solamente alla sua scadenza e non prima.
Il Giudice di primo grado avrebbe, pertanto, dovuto riconoscere l'illegittimità del provvedimento di sospensione della ricorrente, in quanto efficace dal 27 aprile 2022, ossia a distanza di poco più di tre mesi dalla guarigione, avvenuta il 21 gennaio 2022. ###, ha chiesto, infine, che, ove ritenuto necessario dal ### venga disposto con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione della seguente questione di diritto: “se l'art. 4 co. 1 D.L. 44/2021, ove disponeva che “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da ###2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita […] nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute” debba interpretarsi nel senso che non era possibile ritenere inadempienti rispetto all'obbligo vaccinale i soggetti guariti dal virus ###2, prima dello scadere dei termini entro i quali effettuare la vaccinazione previsti nelle ### del Ministero della Salute”. 2. ILLEGITTIMITÀ DELL'#### E #### l'appellante, negli atti e nei documenti di causa è provato, mediante richiamo a documenti emessi da fonti ufficiali, che a fronte del fatto notorio della scarsa efficacia dei vaccini a contenere la diffusione del contagio, i test in vitro, se posti in essere correttamente e nel rispetto delle linee guida dell'OMS e dell'### svolgono una funzione preventiva molto più efficace della vaccinazione nell'impedire il diffondersi del contagio e nello scongiurare l'insorgenza della malattia non solo grave, ma anche lieve. La diagnostica tempestiva ogni 48 ore determina l'esito che sia intercettata la malattia prima che essa insorga. Il test rileva, infatti, la possibile presenza del virus, prima che si manifestino sintomi della malattia e, quindi, consente di impedire il suo stesso insorgere esistendo cure efficaci nella fase di asintomaticità.
Ciò premesso, l'appellante ha chiesto di accertare che: 1) la vaccinazione, imposta dall'art. 4 D.L. 44/2021 quale misura unica di contenimento del contagio nell'esercizio della professione medica, non rappresentava un mezzo tecnicamente idoneo a tal fine; 2) conseguentemente, lo svolgimento dell'attività professionale della Dottoressa anche in assenza di vaccinazione contro la malattia ###19, non avrebbe determinato un innalzamento del rischio di contagio sul luogo di lavoro; 3) sussiste uno strumento alternativo assolutamente efficace, meno invasivo e del tutto privo di rischi, rappresentato dall'obbligo di esibizione di test negativo al ###2 al momento dell'ingresso nei locali ove si svolge l'attività professionale. ### ha illustrato la tesi secondo cui i tamponi sono un mezzo alterativo e più efficace della vaccinazione al fine di evitare il rischio di contagio, deducendo poi la non correttezza e condivisibilità delle pronunce della Corte Costituzionale (chiedendo, altresì, l'audizione del ### della Corte Costituzionale e del giudice relatore per “rendere contezza delle loro affermazioni”). ### ha dedotto, poi, che il test di proporzionalità imposto dalla normativa europea è stato sicuramente violato in ragione dell'accertata inidoneità della vaccinazione a conseguire il fine della normativa speciale. In luogo della misura della vaccinazione sarebbe, infatti, stato sufficiente e necessario imporre - secondo l'appellante - a tutti i professionisti sanitari di svolgere regolari tamponi prima di entrare in contatto con i pazienti. A tal fine ha richiamato la giurisprudenza europea secondo cui in applicazione del principio di proporzionalità, “qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva” (ex multis, Corte giust., sent. 11.03.1987, in cause riun. 279, 280, 285, 286/84, ####C:1987:119, punto 34). 3. ###'### “### CONFERMATO” A ##### ha impugna la sentenza “nella parte in cui omette qualsivoglia considerazione relativamente alle difese svolte al paragrafo 9 del ricorso introduttivo (titolato “### di fondamento delle giustificazioni addotte nel provvedimento impugnato e delle deroghe previste dalla ### 2000/78 e dal D.Lgs n. 216/2003”), nel quale si sindacava l'inattendibilità dei dati medicostatistici posti a fondamento della normativa emergenziale e, conseguentemente, l'illegittimità di quest'ultima”.
Al riguardo, ha evidenziato che la ### nella sua recentissima sentenza n. 15/2023, ha espressamente affermato che la legittimità dell'obbligo vaccinale discende proprio dai dati epidemiologici forniti dalle “autorità preposte”, fra le quali l'ISS (vedasi i paragrafi 10.3.1-10.3.4 della pronuncia).
In punto di fatto, ha chiesto di accertare “che i dati statistici dei “casi” di ###2 e di ###19, rilasciati dall'ISS a conforto dell'asserita efficacia vaccinale sotto tutti i profili prospettati (minori ricoveri dei vaccinati negli ospedali, nelle terapie intensive, minori decessi, prevenzione dal rischio malattia ###19) sono inutilizzabili, perché sprovvisti di qualsivoglia pregio medico-scientifico.
Essi devono ritenersi dei veri e propri falsi assoluti in quanto sono la risultante da un lato del disallineamento dalle linee guida medico-scientifiche dettate dagli organismi internazionali, e dall'altro dell'utilizzo alterato degli strumenti della diagnostica PCR”. ### l'appellante, è falsa, in fatto, l'asserita “ragionevolezza” delle norme sugli obblighi vaccinali, in quanto asseritamente supportata da dati epidemiologici acquisiti a ministero di autorità sanitarie pubbliche-istituzionali. È, invece, vera la circostanza esattamente opposta: le norme che hanno sancito l'obbligo vaccinale selettivo che ha determinato il provvedimento di sospensione dal lavoro della parte ricorrente sono state approvate sulla base di test in vitro effettuati, esclusivamente, da laboratori privati in assenza di verifica e controllo della loro effettiva correttezza metodologica di svolgimento e veridicità di esiti, da parte di alcuna autorità sanitaria pubblica istituzionale.
Le leggi sull'obbligo vaccinale e le sentenze che hanno ritenuto costituzionali quelle leggi, si fondano, quindi, secondo l'appellante, su un abnorme travisamento dei fatti, avendo le stesse scambiato per attività pubbliche istituzionali quelle svolte, senza alcun controllo da parte di qualsivoglia autorità pubblica sanitaria nazionale, da soggetti privati che hanno agito, peraltro, in un incontrastato continuo conflitto di interessi. ### ha contestato la correttezza e l'attendibilità dei test svolti dai laboratori privati.
Quindi, secondo l'appellante, la conseguente inidoneità dei dati scientifici sull'andamento dell'epidemia in ### non consente di valutare correttamente il rapporto rischi-benefici dei vaccini.
La previsione della perdita del diritto al lavoro per l'omessa vaccinazione non può essere, pertanto, supportata da alcuna verifica di proporzionalità, mancando in radice i dati sulla diffusione del virus in ### e sulla sua effettiva efficacia causale in relazione ai decessi ascritti alla malattia ###19.
Il fatto che in altri ### sia stata riscontrata un'epidemia di ###2 non può, inoltre, determinare la necessità logicità e la proporzionalità della privazione di diritti fondamentali al lavoro e al sostentamento di un lavoratore italiano anche se si verte in un contesto di asserita propagazione di un virus.
Risulta, dunque, provato, secondo l'appellante, che il ### abbia esercitato, in maniera abnormemente irragionevole, la sua prerogativa discrezionale di imporre l'obbligo vaccinale selettivo alla parte ricorrente, avendo, da un lato, affermato di porre a fondamento delle normative dati epidemiologici provenienti da autorità pubbliche istituzionali, quando, al contrario, si è fatto condizionare da dati epidemiologici generati da laboratori privati travisando, pertanto, il requisito formale essenziale per il corretto dispiegamento della sua volontà di tutela della salute pubblica e, dall'altro, utilizzato quale fondamento di merito delle normative, dati falsi di diffusione del virus ###2 e della malattia ###19, generati dai laboratori privati in conflitto di interessi rispetto alle effettive necessità di tutela della salute pubblica ed in violazione delle linee guida dettate dagli organismi sanitari internazionali. ### ha precisato che il petitum sostanziale della presente controversia è da rinvenirsi, pertanto, non nella contestazione del diritto dello Stato italiano a varare una legge che imponga l'obbligo vaccinale, ma nell'accertamento che quella legge che ha cancellato, temporaneamente, il diritto al lavoro ed altri diritti fondamentali delle parti ricorrenti, sia stata approvata fondandosi sul travisamento e la falsificazione dei fatti che ne costituivano il dichiarato presupposto di necessità, ragionevolezza e proporzionalità. ### ha precisato che non vi è alcuna preclusione ostativa all'esame delle domande formulate a seguito delle pronunce della Corte costituzionale e che contesta tali pronunce in quanto viziate da abnormi errori di fatto e da determinanti travisamenti dei medesimi. Le argomentazioni di fatto della Corte - a parere dell'appellante - sono pienamente sindacabili perché non sono sorrette da alcuna presunzione di veridicità. La valutazione dei fatti di causa rientra nel pieno ed esclusivo potere di verifica e di accertamento riservato al giudice del merito che deve effettuarla nel rispetto degli art. 115 e 116 cpc.
Da tali considerazioni discenderebbe secondo l'appellante la necessaria declaratoria di inadempimento contrattuale del ### Inoltre, ha aggiunto la ### che la Corte costituzionale ha espressamente affermato, nelle sentenze nn. 14-15, di non avere trattato alcun profilo di eventuale contraddizione tra normative europee e la legge interna sull'obbligo vaccinale, perché tema non sollevato dai giudici remittenti. Le sentenze al paragrafo 10.1. affermano, infatti: “### innanzitutto, precisare che tra questi parametri non possono essere considerati quelli desumibili dal regolamento UE n. 953/2021 e dal principio di proporzionalità, di cui all'art. 52, paragrafo 3, ### Difetta, invero, ogni riferimento, tanto nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, quanto nella sua motivazione, all'art. 117, primo comma, ###, eventualmente invocato insieme all'art. 11 ###, che costituiscono il tramite attraverso il quale è possibile dedurre, in un giudizio di legittimità costituzionale, la violazione, da parte di una disposizione di legge nazionale, della normativa europea (ordinanza n. 215 del 2022).” ### l'appellante, la controparte è direttamente responsabile dei danni subiti essendo l'autorità che ha emanato il provvedimento di sospensione e di azzeramento degli emolumenti e che è venuta meno, unilateralmente, ai suoi obblighi contrattuali di garantire la prestazione lavoro e di corrispondere gli emolumenti. Essa non può addurre quale esimente di responsabilità la circostanza di essere stata obbligata da una legge ad assumere il provvedimento impugnato. Avrebbe, infatti, potuto esercitare una diversa valutazione della norma ed operare, discrezionalmente, una scelta difforme rispetto a quella effettuata: vale a dire non applicare la norma illegittima lesiva del diritto al lavoro. Una simile presa di posizione sarebbe stata sanzionata con una mera ammenda, tra l'altro di importo risibile. Il soggetto che ha emesso il provvedimento di sospensione ha, pertanto, attuato la scelta di campo di violare norme poste a tutela di diritti fondamentali e, pertanto, deve assumersi, secondo l'appellante, il carico delle conseguenze che ne derivano. La sua responsabilità discende dalla violazione diretta delle corrette norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti. 4. SUSSISTENZA DI UNA DISCRIMINAZIONE VIETATA AI DANNI DELLA RICORRENTE ### l'appellante la condotta della controparte è oggettivamente discriminatoria, in quanto ha fatto sì che alla Dr.ssa ### - la quale in ragione delle proprie convinzioni personali non ha ritenuto di sottoporsi alla vaccinazione - venisse applicato un termine di differimento dell'obbligo vaccinale palesemente difforme rispetto a quello previsto dal dettato normativo. 5. #### la prospettazione dell'appellante, la Dr.ssa ### svolge la libera professione di cardiologa. A causa della sospensione ha dovuto interrompere la propria attività lavorativa in quanto, diversamente, avrebbe addirittura rischiato l'avvio di un procedimento penale a proprio carico per il reato di esercizio abusivo della professione. ### ha precisato che, come si evince dall'ultima parcella della dottoressa, prima della forzata sospensione, la stessa guadagnava circa € 5.000 lordi mensili, a seconda del numero delle prestazioni svolte e delle specificità dei singoli casi affrontati.
Questo ammontare medio è confortato dalle ultime dichiarazioni dei redditi, che attestano un reddito mensile pari a circa € 4.500 (doc. 84). Quindi è del tutto logico e prudente ritenere - secondo l'appellante - che la Dr.ssa ### se avesse continuato a lavorare nei mesi di sospensione, avrebbe certamente guadagnato tra gli € 4.000 e i 5.000 mensili. L'### dei ### responsabile dell'ingiusta discriminazione, è dunque tenuto a risacire una somma di pari ammontare medio lordo, a titolo di lucro cessante, dalla data di sospensione della Dr.ssa ### (27 aprile 2022) fino alla scadenza della sospensione dall'albo (1° novembre 2022). La somma totale richiesta a titolo di danno patrimoniale per mancati introiti professionali è, quindi, pari a € 27.000 (€ 4.500 x 6 mesi).
Inoltre, l'appellante ha dedotto la dott.ssa ### ha subito danni non patrimoniali in quanto è stata trattata come pericolosa untrice, soggetto da emarginare con ogni mezzo possibile fino ad evitargli la possibilità di lavorare ed impedendole di procurarsi addirittura i mezzi di sostentamento.
Il quantum di riferimento è quello contemplato dalle tabelle del Tribunale di ### in materia di consenso estorto al trattamento sanitario. Sussiste, infatti, secondo l'appellante, un chiaro parallelismo fra la situazione di chi è stato sottoposto a un trattamento sanitario contro la propria volontà e quella di chi, non volendo sottoporsi a detto trattamento, subisce un comportamento discriminatorio in forza della propria scelta, lesivo di plurimi diritti fondamentali. Il risarcimento dovuto ammonta, pertanto, ad avviso dell'appellante, sulla base del scaglione “### all'autodeterminazione di eccezionale entità: liquidazione oltre € 20.000,00” delle ### a € 40.000,00.
Si è costituito il ### dell'### dei ### della ### di ### il quale ha chiesto il rigetto dell'appello. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Corte che l'appello proposto da ### sia infondato e che, pertanto, vada rigettato.
Con il primo motivo d'appello la dott.ssa ### ha, dapprima, censurato l'ordinanza appellata nella parte in cui ha ritenuto l'insussistenza in capo al giudice ordinario del potere di disapplicare il provvedimento amministrativo contestato dalla ricorrente e, poi, dedotto l'illegittimità del predetto provvedimento di sospensione adottato dalla controparte per violazione dell'art. 4 co. 1 d.l. 44/2021.
Ritiene la Corte che tale motivo sia infondato per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, occorre osservare che, come correttamente osservato da entrambe le parti, l'art. 4 co. 1 D.L. 44/2021 prevedeva, per la prevenzione dell'infezione da ###2 , l'obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della ### Pertanto, il Ministero della ### con ### n. 8284 del 3 marzo 2021 ha disposto: “Visto il parere espresso dal ### permanente sull'infezione da ###2 del ### di ### trasmesso alla ### della ### del Ministero della ### con nota protocollo n° 477-03/03/2021- ### conforme a quello espresso in data ###, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-###2/###19 nei soggetti con pregressa infezione da ###2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa.” Successivamente, il medesimo Ministero con circolare n. ### del 21 luglio 2021 ha statuito: “### seguito alla circolare prot n° ###-03/03/2021-### visto il parere del ### tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del Ca. del Dipartimento della ### n. 751 del 2021, acquisito con prot. n°###-21/07/2021-### si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-###2/###19 nei soggetti con pregressa infezione da ###2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”.
Infine, con nota del 24 marzo 2022 il Ministero della ### richiamando entrambe le suindicate circolari e al fine di chiarire i termini di decorrenza dell'obbligo di somministrazione dell'unica dose per i professionisti con pregressa infezione da ###2, ha precisato: “Da quanto precede, discende che il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate. Ciò alla luce di quanto prescritto dal menzionato articolo 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, che, come si è visto, rimanda alle indicazioni e ai termini stabiliti con circolare del Ministero della salute”.
Ebbene, nel caso di specie la guarigione dell'appellante - secondo la sua stessa prospettazione - è avvenuta il 21 gennaio 2022 e il provvedimento di sospensione della stessa dall'esercizio della professione sanitaria è stato adottato il 27 aprile 2022.
Ciò posto, appare evidente che tale provvedimento è da ritenersi legittimo, in quanto adottato a seguito del decorso del termine di 90 giorni dalla guarigione dell'odierna appellante, la quale, a seguito del decorso del predetto termine, è stata correttamente ritenuta inadempiente sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della ### Peraltro, giova precisare, ad abundatiam, che anche l'eventuale adesione alla prospettazione (non condivisa da questa Corte) dell'appellante, non condurrebbe ad una diversa soluzione della controversia.
Invero, l'eventuale declaratoria di illegittimità del provvedimento di sospensione non consentirebbe comunque di accogliere la domanda di annullamento o disapplicazione dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante, atteso che - come affermato dal giudice di prime cure - a seguito della modifica dell'art. 4 del DL 144/2021, a decorrere dalla data del 1° novembre 2022, la vaccinazione dell'infezione da ###2 ha cessato di costituire requisito essenziale per l'esercizio della professione sanitaria.
Dalla predetta eventuale declaratoria di illegittimità del provvedimento di sospensione non potrebbe, poi, conseguire neppure l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'odierna appellante nei confronti dell'### dei ### e degli ### della ### di ### per carenza dell'elemento soggettivo. E', infatti, evidente come non sia ravvisabile in capo all'### dei ### né il dolo né la colpa, avendo lo stesso agito sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della ### e di un'interpretazione delle stesse ritenuta, peraltro, corretta da diversi giudici di merito (v. sentenze richiamate dalla parte appellata nella propria comparsa di costituzione, pp. 12-17).
Parimenti infondati risultano il secondo e terzo motivo d'appello.
Invero, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del DL 22/2021 “è stata già sottoposta e definita dalla ### La Corte costituzionale, infatti, con sentenza n. 14 del 2023, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 32 ###, dell'art. 4, commi 1 e 2, del DL n. 44 del 2021 come convertito, nella parte in cui prevede, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento dello stesso, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie. In particolare, la Corte ha evidenziato che: “(…) l'art. 32 ### postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l'interesse della collettività (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990) (…) ###ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal ### (sentenza n. 75 del 1992) (…) questa Corte è sempre partita dalla consapevolezza che esiste un rischio di evento avverso anche grave con riferimento ai vaccini e, ancor prima, a tutti i trattamenti sanitari (sentenze n. 268 del 2017, n. 118 del 1996 e n. 307 del 1990). E ha, pertanto, sostenuto che, fino a quando lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche non consentirà la totale eliminazione di tale rischio, la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitare in maniera non irragionevole (sentenza 118 del 1996). (…) Ciò che la Corte può e deve verificare, pertanto, è, innanzitutto, se la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da ###2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, anche alla luce della situazione pandemica esistente, sia suffragata e coerente, o meno, rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento (sentenza n. 5 del 2018), quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore. (…) 11.- Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da ###2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al ###2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021).
Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio. 12.- Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006. E infatti, l'obbligo vaccinale per tali soggetti consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività (sentenza n. 268 del 2017)»”.
Inoltre, con la sentenza n. 15/2023, la ### si è espressa in ordine alla ragionevolezza della previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e socio-sanitarie, dell'obbligo vaccinale anziché di sottoposizione ai test diagnostici. ### la ### “le disposizioni qui censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività. ### dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie […] ha costituito, in tale prospettiva, attuazione dell'art. 32 ###, inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da ###2 in danno delle categorie più fragili.
E si è trattato di decisione idonea allo scopo che il legislatore si era prefisso, in quanto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari ha consentito di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017)”.
Ciò posto, alla luce delle citate sentenze della ### non suscettibili di essere messe in discussione dalle deduzioni svolte dall'appellante, la questione di legittimità costituzionale svolta dalla dottoressa ### è da ritenersi infondata.
Parimenti non condivisibili risultano, ad avviso di questa ### le deduzioni svolte dall'appellante in ordine all'asserita contrarietà al diritto europeo della normativa in materia di obbligo vaccinale.
Ritiene, infatti, il collegio che, anche alla luce delle considerazioni svolte dalla ### nelle sentenze citate, tale obbligo risulti conforme al principio di ragionevolezza e proporzionalità, trattandosi di soluzione necessaria, idonea e adeguata a garantire il corretto bilanciamento degli interessi coinvolti.
Inoltre, giova precisare che la ### dei ### dell'### con sentenza del 29 agosto 2024 (Ruolo 24622/22) ha rigettato il ricorso proposto da diciannove cittadini sammarinesi, sei cittadini italiani e un cittadino moldavo contro le decisioni delle autorità di ### di sospendere gli operatori sanitari che avevano rifiutato di vaccinarsi contro il ###19. ### ha ritenuto: − che le misure adottate fossero proporzionate e giustificate, considerato il legittimo l'obiettivo di proteggere la salute pubblica durante una pandemia globale; − che gli ### hanno un'ampia discrezionalità in materia di politica sanitaria, soprattutto in situazioni eccezionali come una pandemia; − che, pertanto, le conseguenze del rifiuto di vaccinarsi erano legittime e previste dalla legge; − che le misure adottate, infatti, miravano a ridurre il rischio di contagio e a proteggere i diritti e le libertà degli altri, il che le rendeva "necessarie in una società democratica"; − che non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 8, poiché le misure imposte erano temporanee e non avevano influito in modo significativo sulla dignità o sul benessere emotivo dei ricorrenti; − che erano infondate le accuse di discriminazione, affermando che il diverso trattamento riservato ai lavoratori non vaccinati era giustificato dall'obiettivo di proteggere la salute pubblica.
Peraltro, occorre osservare, ad abundatiam, che anche in questo caso l'eventuale adesione alla prospettazione (non condivisa da questa ### dell'appellante, non condurrebbe ad una diversa soluzione della controversia.
Invero, l'eventuale accertamento della contrarietà alla ### e al diritto europeo dell'obbligo vaccinale in questione non consentirebbe comunque di annullare/disapplicare il provvedimento di sospensione dell'appellante dall'esercizio della professione sanitaria per sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante, atteso che - come affermato dal giudice di prime cure e già in precedenza precisato - a seguito della modifica dell'art. 4 del DL 144/2021, a decorrere dalla data del 1° novembre 2022, la vaccinazione dell'infezione da ###2 ha cessato di costituire requisito essenziale per l'esercizio della professione sanitaria.
Dal predetto eventuale accertamento della contrarietà alla ### e al diritto europeo dell'obbligo vaccinale in questione non potrebbe, poi, conseguire neppure in questo caso l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'odierna appellante nei confronti dell'### dei ### e degli ### della ### di ### per carenza dell'elemento soggettivo. E', infatti, evidente che non è ravvisabile una responsabilità a titolo di colpa o dolo dell'odierna parte appellata, che si è limitata a dare applicazione alle norme di legge vigenti, rispetto alle quali non aveva alcuna discrezionalità, come peraltro è stato affermato dalla stessa appellante e dalle ### della ### di Cassazione nell'ordinanza richiamata dalla medesima parte.
Infondato è, infine, il quarto motivo d'appello.
Come correttamente, affermato dal giudice di prime cure e dalla citata sentenza della ### dei ### dell'### non è ravvisabile nel caso di specie alcuna discriminazione dell'odierna appellante intesa come disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni analoghe e il diverso trattamento riservato agli operatori sanitari non vaccinati era giustificato dall'obiettivo di proteggere la salute pubblica. ### proposto da ### deve, quindi, essere rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
Le spese del grado, regolamentate secondo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'appellante ### sulla base dei parametri medi previsti per la cause di valore indeterminabile di complessità media dal D.M. 147/2022, avuto riguardo alle questioni di diritto affrontate e all'impegno difensivo profuso, al netto della fase istruttoria, in quanto non espletata nel presente giudizio.
Sussistono, infine, per l'appellante, i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/02. P.Q.M. la ### d'Appello di ### ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) rigetta l'appello formulato da ### e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza del 27.3.2023 del Tribunale di ### 2) condanna ### al pagamento, in favore dell'### dei ### della ### di ### delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 8.470,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge; 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in ### nella camera di consiglio dell'11 settembre 2024.
Il consigliere est. ###
causa n. 1173/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Raineri Carla Romana, Pittoni Patrizia, Rizzi Emanuela