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Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 347/2025 del 03-04-2025

... invalida al 100% sin dal 3.5.2023, nonché portatrice di handicap grave e bisognevole di indennità di accompagnamento sin dal mese di gennaio 2025, con revisione a un anno. 5. Le spese di lite, comprese quelle della prima fase, tenuto conto dell'esito dell'intero giudizio ed in particolare, dell'accoglimento della domanda relativa all'invalidità totale ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/04/2025 sin dalla data di revisione e delle altre prestazioni da data successiva, vanno integralmente compensate; per le medesime ragioni, tenuto conto anche della dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. versata in atti, le spese delle consulenze tecniche di entrambe le fasi vanno poste a carico di parte resistente e liquidate con separati decreti di pari data. P.Q.M. Il Tribunale di ### in persona della dott.ssa ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 392/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: - dichiara ### invalida al 100% dal 3.5.2023 e portatrice di handicap grave, nonché bisognevole di indennità di accompagnamento dal mese di gennaio 2025 con revisione a un anno; - compensa (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 392/2024 TRIBUNALE DI CALTAGIRONE ### Il Giudice del lavoro, dott.ssa ### visto il decreto di sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; viste le note depositate dalle parti nel termine assegnato; ritenuta la causa matura per la decisione, ### la seguente sentenza. 
Si comunichi. 
Caltagirone, 03/04/2025 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/04/2025
N. R.G. 392/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### nella causa instaurata TRA ### rappresentata e difesa dall'Avv.  ### RICORRENTE E ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### RESISTENTE all'udienza del 03/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. 
Ragioni di fatto e di diritto 1. In via preliminare si dà atto che l'udienza del 3.4.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e le parti, con le note depositate nel termine assegnato, hanno insistito nelle proprie richieste.  2. Sempre in via preliminare, va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che il ricorso in opposizione è stato depositato entro i trenta giorni decorrenti dal deposito della dichiarazione di dissenso.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/04/2025 3. 3. Ciò premesso, deve evidenziarsi che, di recente, la Suprema Corte ha precisato che “…non è di regola ammesso che si chiuda il processo con l'accertamento solo di alcuni elementi della fattispecie costitutiva di un dato diritto, rimettendosi ad altro giudizio l'accertamento degli altri fatti costitutivi. Ciò a meno che, come è nel caso di cui all'art. 445-bis, u.c., la pronuncia sia, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018). E ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extra sanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extra sanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo.” - Cass. Civ.  9876/2019. 
Ne consegue che inammissibile è in questo giudizio di opposizione, limitato alla sola discussione sulla invalidità, l'accertamento dei requisiti extra sanitari necessari per il riconoscimento della prestazione richiesta e, dunque, anche la domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente a percepirla.  4. Nel merito, si osserva quanto segue.  4.1. ### con il ricorso introduttivo della fase di ### ha chiesto accertarsi la permanenza dell'invalidità al 100% come già riconosciuta il ### e la sussistenza della condizione di handicap con connotazioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, nonché il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 3.5.2023, data della visita di revisione, stante che la ### medica di ### all'esito della predetta visita, l'ha riconosciuta invalida all'80%.  ### nominato in sede di ### dott. ### nella relazione scritta depositata in atti ha concluso affermando che la ricorrente: “### base dell'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo giudiziario, dell'anamnesi raccolta, ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/04/2025 della visita effettuata è possibile affermare che la ###ra ### è affetta da: ### mentale medio ### 1006 Valore: 61 - 70% ### d'innesto ### :1204 Valore: 61 - 70% ### totale in età fertile ### 6603 Valore: 25 % ### complessiva = 100% ### e Salomonico… Per le infermità riscontrate e non concordando con il giudizio della ### si riconosce la ricorrente invalida civile al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento e portatrice di ### L.  104/92 art.3 comma 1. Decorrenza dal 03/05/2023 data della visita della ### Revisione al Dicembre 2024 in quanto con adeguata terapia farmacologica la prognosi potrebbe evolvere in melius”.  4.2. In sede ###opposizione parte ricorrente ha contestato le conclusioni del ### ritenendole errate nella valutazione della gravità dello stato di salute della ricorrente che, sebbene in grado di deambulare, non è affatto capace di provvedere a se stessa e occuparsi autonomamente delle comuni mansioni, come dimostrano le certificazioni mediche in atti e, da ultimo, la circostanza che le condizioni si sono ulteriormente aggravate tanto che è stato depositato ricorso per l'interdizione della stessa.  5. Disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il consulente nominato nell'ambito del presente giudizio di opposizione, dott. ### ha ritenuto che: “1) ### di anni 43, è possibile formulare la seguente diagnosi: “### d'innesto in soggetto con ### di ### con disturbi del comportamento". 2) Trattasi di infermità in grado di configurare una condizione di inabilità lavorativa pari all'100%.di cui alla legge n.118 del 1971 con decorrenza dal 03/05/2023 data della visita della ### mentre va riconosciuto il diritto dell'indennità di accompagnamento dal momento del presente accertamento peritale(Gennaio 2025) con diritto di revisione ad anni uno, atteso che la periziata attraverso la somministrazione continua della terapia farmacologica potrebbe ristabilire una discreta compliance tale da determinare una possibile se pur limitata capacità di autodeterminazione. 3)Così come si può affermare, tenuto conto delle condizioni patologiche riscontrate che ricorrono allo stato le condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dall'art.3, co.3 legge 104 del 1992, con diritto di revisione ad anni uno”.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/04/2025
In particolare, il CTU rappresentava che: “La ricorrente è seguita dal ### di ### per ritardo mentale medio e psicosi d'innesto in terapia con antipsicotici, neurolettici e benzodiazepine. Nel 2018 diagnosi di adenocarcinoma endometriale trattato chirurgicamente (istero annessiectomia bilaterale) seguito da trattamento radioterapico. Gozzo tiroideo. Condizioni generali discrete, vigile, poco collaborante, deambulazione autonoma, al colloquio si evidenzia ideazione delirante a carattere persecutorio, con gravi turbe del comportamento… sufficiente la cura nell'abbigliamento e nella persona, espressione perplessa, atteggiamento stereotipato, il comportamento motorio di tipo statico, la mimica è di tipo ipoespressiva, il rapporto con la realtà è finalistico, lo stato di coscienza confusa, l'eloquio è stentato, il grado di attenzione risulta labile. La capacità critica di giudizio, di realtà e di verità risulta deficitaria. Lo stato di coscienza di malattia assente. Il contenuto del pensiero risulta caratterizzato da contenuti persecutori. e sintomi deliranti... Alla luce della documentazione sanitaria prodotta e dell'esame clinico rilevato durante l'accertamento peritale consente di affermare che la ### presenta una costellazione di sintomi ideo-affettivi, comportamentali che sono l'espressione di una compromissione disfunzionale psichica persistente. ### in atto non dispone di una sufficiente consapevolezza di riconoscere lo stato di malattia. Il succitato quadro morboso, a carattere piuttosto permanente che riguarda lo stato psichico della periziata valutato ai sensi della legge 118/71 e tenuto conto delle vigenti tabelle di invalidità di cui al D.M 05.02. 1992, …”. 
Ciò premesso, la relazione del ### sulla quale le parti non hanno sollevato alcuna contestazione appare motivata, descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure; pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. I, ### 5277del 10.03.2006; Cass. Sez. I, ### 23413 del 10.11.2011). ### base delle superiori conclusioni, la ricorrente deve essere riconosciuta invalida al 100% sin dal 3.5.2023, nonché portatrice di handicap grave e bisognevole di indennità di accompagnamento sin dal mese di gennaio 2025, con revisione a un anno.  5. Le spese di lite, comprese quelle della prima fase, tenuto conto dell'esito dell'intero giudizio ed in particolare, dell'accoglimento della domanda relativa all'invalidità totale ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/04/2025 sin dalla data di revisione e delle altre prestazioni da data successiva, vanno integralmente compensate; per le medesime ragioni, tenuto conto anche della dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. versata in atti, le spese delle consulenze tecniche di entrambe le fasi vanno poste a carico di parte resistente e liquidate con separati decreti di pari data.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in persona della dott.ssa ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 392/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: - dichiara ### invalida al 100% dal 3.5.2023 e portatrice di handicap grave, nonché bisognevole di indennità di accompagnamento dal mese di gennaio 2025 con revisione a un anno; - compensa integralmente le spese di lite; - pone a carico dell'### le spese delle consulenze tecniche espletate nelle due fasi del giudizio, liquidate con separati decreti di pari data. 
Si comunichi.  ### 3 aprile 2025 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/04/2025

causa n. 392/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Boero Benedetta

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Tribunale di Livorno, Sentenza n. 812/2024 del 28-06-2024

... l'art. 1669 c.c. è applicabile anche “quando il grave difetto riguardi la ristrutturazione edilizia, e in generale agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che rovinino o presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene”; 6) cedimento di una camera di manovra provocato da forti precipitazioni atmosferiche, con conseguente tranciamento della condotta idrica collegata alla camera di manovra (Cass. 2284/2014); 7) fuoriuscita di acque meteoriche dalle tubazioni della linea elettrica e fuoriuscita di liquami dalla fognatura (Cass. 1026/2013); 8) vizi relativi a progettazione, fornitura e posa di un ascensore per esterni presso un albergo. La Corte di appello di Torino aveva ritenuto che tali vizi non fossero riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 1669 c.c., perché l'albergo era stato “perfettamente adoperato secondo la sua normale destinazione”; la Corte torinese aveva evidenziato che l'ascensore serviva ad aiutare i portatori di handicap e costituire motivo di attrazione per l'albergo, offrendo una vista panoramica. La Corte di Cassazione (con sent. Cass. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies cpc nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 3628/2020 con OGGETTO: ### di cose immobili promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.  ### ATTORE/I contro (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. #### del processo 1. ha evocato in giudizio la l'arch.  e il perito , esponendo: a) che il ### ha acquistato un appartamento dalla ; ##### P. ### 2 b) che l'appartamento, negli anni successivi all'acquisto, “presentava significative problematiche afferenti l'isolamento termico e l'efficienza dell'impianto di riscaldamento” e cioè: 1) la caldaia a condensazione avrebbe dovuto essere alimentata a metano, ma invece funzionava a ### 2) i pannelli solari non erano mai stati allacciati; 3) la relazione prevista dalla legge 10/1991, redatta dal perito “non prevedeva la quota di produzione energia mediante fonti rinnovabili”; 4) i consumi effettivi rilevati erano “fortemente superiori a quelli che si potevano attendere da un immobile collocato in classe energetica “A”; c) che la non aveva ancora recuperato il rudere “ex Fornace”, la cui area era occupata da gru e torre. 
La aveva acquisito un parere tecnico redatto dall'ing. che evidenziava le seguenti problematiche: a) i valori di trasmittanza sono superiori ai limiti imposti dal dpr 59/2009; b) vi sono ponti termici che abbassano le prestazioni energetiche dell'edificio; c) nessun radiatore è dotato di valvole termostatiche; d) la caldaia non è collegata alla centralina climatica che regola la temperatura di andata in funzione della temperatura esterna; e) la caldaia aveva una potenza di 34,31 Kw, mentre nell'ACE era indicata una potenza superiore (65 Kw); f) non era stato redatto l'AQE (attestato di qualificazione energetica). 
Tanto premesso, l'attrice assumeva la sussistenza in capo ai convenuti della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, in subordine, l'azione prevista dall'art. 1490 c.c., in considerazione: a) dei deficit progettuali contenuti nella relazione del perito ; b) delle problematiche attinenti “la fase esecutiva dell'immobile e dell'impiantistica”.  ### ha quindi sostenuto il diritto di ottenere: a) il rimborso di € 8.000,00, pari all'esborso necessario per dotarsi di un impianto termico singolo; b) il pagamento di € 20.000,00, pari al minor valore dell'immobile; c) il pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno, pari ai disagi patiti per effetto dei vizi lamentati, atteso che “a partire dall'inizio dell'anno 2020, l'appartamento …. è rimasto, per effetto del non funzionamento dell'impianto termico centralizzato, privo di riscaldamento e di acqua calda sanitaria”. ### 3 ### ha poi chiesto la condanna della al risarcimento del danno patito per il mancato recupero della vecchia fornace, che versa tuttora in stato di forte degrado; ha quindi concluso chiedendo, per questa causale, la condanna al pagamento di € 36.000,00.  2. Con comparsa di costituzione depositata il ###, si sono costituiti la e l'arch. deducendo: a) che l'impianto termico centralizzato consiste in una caldaia “il cui funzionamento a piena efficienza energetica si realizza soltanto alla condizione che tutti o la maggior parte degli impianti fossero operativi e funzionanti”; b) che l'impianto ha ricevuto “scarsissima cura e manutenzione …. a causa di una persistente e risalente morosità di alcuni condomini”; c) che le spese risultanti dalla documentazione prodotta dall'attrice riguardano interventi di manutenzione ordinaria; d) che i pannelli sono installati regolarmente; e) che il regolamento del Comune di ### all'epoca della realizzazione degli appartamenti imponeva l'impianto termico centralizzato; successivamente, modificato il regolamento, i proprietari degli appartamenti hanno deciso a maggioranza di sostituire l'impianto; f) che l'impianto centralizzato è stato mantenuto, perchè regolarmente funzionante, nei blocchi C e D, “dove tutti i condomini pagano regolarmente”; g) che la relazione dell'ing. si riferisce a palazzina (lato ovest) diversa da quella in cui è inserito l'appartamento della attrice (lato est). 
Sulla base delle predette argomentazioni, i convenuti hanno dedotto che alla fattispecie in esame si doveva applicare l'art. 1667 c.c., con conseguente prescrizione del diritto oggetto dell'azione esercitata. 
I convenuti hanno poi contestato analiticamente le conclusioni della relazione dell'ing. 
La ha poi contestato di aver assunto alcuna obbligazione in ordine all'area ex fornace.   e l'arch. h anno quindi concluso chiedendo il rigetto delle domande.  3. Con comparsa di costituzione depositata il ###, il perito dro si è costituito deducendo: a) l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, perchè egli ha redatto la sua relazione il ###; b) che egli si è limitato a redigere la relazione prevista dalla legge 10/1991 e non si è occupato della progettazione degli impianti; ### 4 c) che il fatto che la caldaia funzioni a gas GPL e non a metano “non ha inficiato in alcun modo i calcoli per l'isolamento dell'immobile talchè il risultato finale è conforme a quanto indicato nella relazione”; d) che nella relazione egli aveva correttamente valutato la questione dei ponti termici “con il sistema di riproporzionamento ammesso all'epoca e indicato nella relazione”. 
Il convenuto ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.  4. La causa è stata istruita con produzione di documenti e con la nomina del consulente tecnico d'ufficio. 
Con ordinanza del 02.07.2021 il Giudice ha disposto che il CTU verificasse l'esistenza dei vizi denunciati e di determinarne le conseguenze dannose. 
Depositata la relazione, considerato che il CTU aveva specificato di aver limitato la sua attività al solo impianto termico, e di non aver invece valutato la adeguatezza delle opere edili, con ordinanza del 14.01.2022 il Giudice ha disposto che il CTU procedesse “all'accertamento specifico della relazione energetica di progetto e delle eventuali carenze progettuali o costruttive dell'intervento edilizio in riferimento alla prestazione energetica”, quantificando altresì “ove sussista grave difetto ….. la misura dell'eventuale diminuzione di valore dell'immobile”.  5. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 27.06.24, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte: - in data ###, da parte attrice; - in data ###, da parte delle convenute e - in data ###, da parte del convenuto 6. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281-sexies e 189 cpc. 
Motivi della decisione 7. Consulenza tecnica ### relazione depositata il ###, il CTU ing. ha riferito quanto segue.  1. ### relazione energetica di progetto non sono state considerate le dispersioni dei lastrici solari e del pavimento del piano terra; 2. ### relazione energetica non sono stati considerati i ponti termici; 3. Il generatore di calore dimensionato nel progetto era sottodimensionato (carenza colmata dall'installazione di un generatore di potenza maggiore); 4. Mancato montaggio delle valvole termostatiche; 5. Il consumo dell'edificio è superiore al triplo di quelli teorici; ### 5 6. Malfunzionamenti dell'impianto imputabili, probabilmente, a depositi di calcare (non dimostrabile); 7. Mancata manutenzione periodica dell'impianto e, segnatamente, manca condizionamento e filtraggio dell'acqua, che ha portato a interventi manutentori che si sono rivelati risolutivi, come dimostrato dalle tubazioni prive di incrostazioni.  8. La spesa energetica della sig.ra per l'anno 2019 è superiore al teorico del 44 %.  ### ha verificato l'esistenza di carenze progettuali, e segnatamente la “sottostima delle dispersioni termiche”. Ad esse il costruttore ha tentato di supplire “modificando la caldaia ma l'intervento non è stato sufficiente, per mancata quantificazione delle deficienze”.  ### ha quindi concluso procedendo ad una ripartizione di ciascuna delle tre concause dell'elevato consumo energetico, nei termini di seguito indicati: 1. Carenze progettuali 14 %; 2. Mancato montaggio delle valvole termostatiche 2%; 3. Cattiva gestione dell'impianto 84 %.. 
Come già rammentato al § 4, considerato che il CTU aveva specificato di aver limitato la sua attività al solo impianto termico, e di non aver invece valutato la adeguatezza delle opere edili, con ordinanza del 14.01.2022 il Giudice ha disposto che il CTU procedesse “all'accertamento specifico della relazione energetica di progetto e delle eventuali carenze progettuali o costruttive dell'intervento edilizio in riferimento alla prestazione energetica”, quantificando altresì “ove sussista grave difetto ….. la misura dell'eventuale diminuzione di valore dell'immobile”.  ### ha quindi depositato la relazione integrativa il ###, da cui emerge quanto segue. 
Il progettista ha “eseguito dei calcoli incompleti che hanno portato a sottostimare il fabbisogno energetico dell'immobile fino al 26,6% del reale”. 
Per sopperire a questa carenza progettuale, il costruttore ha installato un generatore di calore di maggiore potenza. 
Non ha, però, effettuato interventi finalizzati a ridurre il fabbisogno energetico del fabbricato. 
Inoltre, il costruttore “ha pure omesso di installare le valvole termostatiche previste in progetto”. 
In conclusione, il costruttore ha realizzato “un'opera in classe energetica F invece di A, con un fabbisogno energetico pari al 421% del dichiarato”. ### 6 ### “non corrisponde al progetto autorizzato e all'ACE allegato al contratto d'acquisto”.  ### ha quantificato in € 9.099,17 il danno subito dall'attrice, precisando di non aver considerato quelle imputabili a “carenze nella gestione dell'impianto” perchè “i soggetti coinvolti non sono tra gli attori”.  8. Non configurabilità dei presupposti dell'azione disciplinata dall'art.  1669 c.c.: Il Giudice ritiene che la fattispecie in esame non possa essere inclusa nell'ambito applicativo dell'art. 1669 La norma testè citata disciplina una speciale azione di responsabilità extracontrattuale, c.d. “edilizia”. Essa conferisce non solo al committente, ma anche ai suoi aventi causa, una speciale tutela nei confronti dell'appaltatore.  ### prevista dall'art. 1669 c.c. si differenzia dall'azione generale di responsabilità aquilina (disciplinata dall'art. 2043 c.c.) per i seguenti elementi costitutivi: a) riguarda solo immobili; b) è preposta a garantire interessi di carattere generale e inderogabili (“finalità di ordine pubblico atte alla conservazione e alla funzionalità degli edifici, destinati per loro natura a lunga durata, a tutela della incolumità personale e della sicurezza dei cittadini” (Cass ###/2023; 18032/2010; 3040/1999); c) prevede una presunzione di colpa dell'appaltatore e quindi, di fatto, una inversione dell'onere della prova. 
Ciò premesso, va evidenziato che l'art. 1669 c.c. entra in gioco quando l'immobile versa in una delle seguenti, alternative, situazioni di fatto: ⁃ rovina ⁃ evidente pericolo di rovina ⁃ gravi difetti. 
E' indubbio che quanto prospettato in atto di citazione, e dall'attrice addebitato ai convenuti, non può in alcun modo comportare nè la rovina dell'edificio nè il pericolo che la rovina si verifichi. Infatti, si ha rovina di edificio quando l'immobile cessa di esistere in tutto o in parte, per disintegrazione degli elementi che ne compongono le strutture necessarie alla stabilità ( 261/1970). 
Nel caso di specie, ciò che lamenta l'attrice attiene invece all'impianto di riscaldamento, che in nessun modo può comportare il crollo dell'appartamento a cui servizio esso è posto. 
Rimane quindi da verificare se le lagnanze dell'attrice possono configurare i “gravi difetti” che l'art. 1669 c.c. consente di porre a sostegno dell'azione “edilizia”. 
Per rispondere a questo quesito, va rammentato che, secondo un unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 20877/2020; 456/1999; Cass. 8811/2003; Cass. 1748/2005; Cass. 2238/2012), i “gravi difetti”: ⁃ possono riguardare non soltanto le deficienze costruttive vere e proprie (che consistono nell'utilizzo di materiali inidonei e/o non a regola d'arte); ⁃ ma anche elementi secondari ed accessori che ne consentono l'impiego duraturo a servizio dell'immobile (come l'impermeabilizzazione, i rivestimenti, gli infissi, la pavimentazione, gli impianti, le condutture di adduzione idrica) e, in generale, anche “semplici manufatti incorporati stabilmente nella costruzione” (Cass. 4384/79). 
Quando il vizio riguarda un elemento secondario o accessorio (come, nel caso di specie, l'impianto di riscaldamento), è però necessario che esso consista in una alterazione “che, in modo apprezzabile, riduca il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” ( 24230/2018). 
E' quindi necessario che il difetto incida negativamente sul godimento dell'immobile. 
Non è, però, necessario che il vizio sia “totalmente impeditivo dell'uso dell'immobile” (Cass. 3752/2007). 
Sulla base del principio di diritto su riportato, enucleato dall'esame delle più significative pronunce della Corte di Cassazione, prima di verificare se il caso di specie rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 1669 c.c., giova esporre una breve rassegna delle fattispecie concrete portate all'attenzione della giurisprudenza. 
In particolare, il presupposto dei “gravi difetti” che ha inciso negativamente sul godimento dell'immobile, pregiudicandone la normale utilizzazione, è stato ravvisato nelle seguenti ipotesi: 1) muro di contenimento oggetto di errata progettazione e che poi, in effetti, è crollato (Cass. 23470/2023); 2) cedimento del muro di contenimento condominiale; il ### di ### con sentenza del 20.09.2022 ha esaminato un caso riguardante “spostamenti in testa al muro di sostegno di circa 2,5 mm. all'anno e che aumentano in maniera costante”, con conseguente “pericolo di dissesti”; 3) difetti di funzionamento degli impianti di riscaldamento e raffreddamento e fuoriuscita di acque dai sanitari (percolamento di acque dalla rete fognante e loro fuoriuscita dai sanitari dei bagni): con sentenza 20877/2020 la Corte di Cassazione ha ritenuto che tali difetti rientrassero nel1'art.  1669 cc perché “tali da comportare una diminuzione del valore dell'immobile e la riduzione del relativo godimento”; 4) mancato conseguimento dell'abitabilità, presenza di fessurazioni nei muri esterni, conseguenti problemi di statica, assenza di impianto fognario a norma di legge (Cass. 24230/2018); 5) esteso quadro fessurativo esterno ed interno delle pareti del fabbricato; la fattispecie ha consentito alle ### della Corte di Cassazione (Cass. SU 7756/2017) di affermare il principio per cui l'art. 1669 c.c. è applicabile anche “quando il grave difetto riguardi la ristrutturazione edilizia, e in generale agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che rovinino o presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene”; 6) cedimento di una camera di manovra provocato da forti precipitazioni atmosferiche, con conseguente tranciamento della condotta idrica collegata alla camera di manovra (Cass. 2284/2014); 7) fuoriuscita di acque meteoriche dalle tubazioni della linea elettrica e fuoriuscita di liquami dalla fognatura (Cass. 1026/2013); 8) vizi relativi a progettazione, fornitura e posa di un ascensore per esterni presso un albergo. La Corte di appello di Torino aveva ritenuto che tali vizi non fossero riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 1669 c.c., perché l'albergo era stato “perfettamente adoperato secondo la sua normale destinazione”; la Corte torinese aveva evidenziato che l'ascensore serviva ad aiutare i portatori di handicap e costituire motivo di attrazione per l'albergo, offrendo una vista panoramica. La Corte di Cassazione (con sent. Cass. 20307/2011) ha riformato la sentenza di merito, rilevando che “caratteristica di un albergo è attirare clientela ed offrire al maggior numero di clienti la massima funzionalità del bene. Un costoso accessorio di lusso, quale era l'ascensore panoramico diviene fattore intrinseco al bene, che lo qualifica quanto alla comodità e gradevolezza”; 9) immobile costruito con materiali scadenti e in maniera difettosa, crepe nei muri di compagno e nelle tramezzature interne, infissi dissestati, guasti dell'impianto idrico, allagamento dell'appartamento (Cass. 3752/2007). In particolare: il deterioramento della tubazione idrica era dovuto al fatto che le tubazioni non erano state isolate dalla calce; le lesioni ai muri di tamponamento e alle tramezzature interne erano addebitabili a carenze nella progettazione delle strutture portanti, in quanto non dimensionate e non verificate per i carichi di esercizio; 10) distacco totale delle mattonelle nel pavimento (Cass. 8140/2004): La Corte di appello aveva ritenuto non applicabile l'art. 1669 c.c. perché non influiva sulla funzionalità globale dell'edificio. 
La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ribadito che i gravi difetti sono “vizi che, senza influire sulla stabilità dell'opera, pregiudichino o menomino in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima”; 11) difettosa impermeabilizzazione del lastrico solare, riconducibile all'utilizzo di materiali inidonei, e che ha provocato infiltrazioni ( 11740/2003); 12) infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano superiore: con sentenza nr.  456/1999, la Corte di Cassazione ha rilevato che “le copiose infiltrazioni d'acqua, conseguenti alla ossidazione delle condutture di adduzioni per l'inidoneità del materiale impiegato, hanno inciso negativamente sul godimento”; 13) fuoriuscita di gas liquido dall'impianto centralizzato di riscaldamento a causa della corrosione della tubazione interrata (Cass. 5002/1994); 14) mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento a termosifone centralizzato, che aveva cessato di funzionare per la rottura della rete di distribuzione dell'acqua calda ai radiatori; con sentenza n. 7924/1992, la Suprema Corte ha evidenziato che “l'inefficienza dell'impianto centralizzato di riscaldamento, che rende l'immobile privo di tale servizio e quindi pressoché inutilizzabile - specie tenuto conto dell'uso cui è destinato - per molti mesi all'anno.”. 
Come risulta evidente dalla rassegna giurisprudenziale che precede, i gravi difetti che legittimano il ricorso all'azione extracontrattuale prevista dall'art.  1669 c.c. devono incidere negativamente e significativamente sulla fruibilità dell'edificio, compromettendone la naturale destinazione. La norma si propone infatti di dare tutela ad un numero indefinito di interessati per “finalità di ordine pubblico atte alla conservazione e alla funzionalità degli edifici”, perchè gli edifici sono “destinati per loro natura a lunga durata, a tutela della incolumità personale e della sicurezza dei cittadini” (cfr. le già citate sentenze Cass ###/2023; 18032/2010; 3040/1999). 
Qualsiasi difformità rispetto alle previsioni contrattuali o alle regole dell'arte, se non pregiudica il normale godimento, non rimane priva di tutela. Il danneggiato può, infatti, fare ricorso all'ordinaria azione contrattuale. 
La correttezza di questa conclusione è confermata da due fattispecie sottoposte all'attenzione della giurisprudenza, nelle quali, è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 1669 Nel primo caso, si trattava della rottura di un manicotto esterno di adduzione dell'acqua potabile che aveva procurato un abnorme consumo idrico. 
La Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che questo difetto non consentisse la configurabilità dell'azione ex art, 1669 c.c., affermando: “non consta esservi stato alcun riflesso negativo sul godimento dell'immobile, il quale ha regolarmente goduto della fruizione dell'acqua potabile, stante che il guasto consistito, in una lesione di un giunto esterno del tubo d'adduzione, sebbene ebbe a procurare dispersione idrica, senza tuttavia causare danni all'immobile (non vengono segnalati fenomeni d'infiltrazioni), allo stesso tempo, non impedì, e neppure limitò, l'afflusso d'acqua per i servizi idrici dell'immobile”. 
In una seconda fattispecie, relativa ad un impianto di condizionamento, la ### te di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice del merito, che aveva ritenuto non applicabile l'art. 1669 c.c., perchè i difetti lamentati non avevano pregiudicato il godimento dell'impianto, atteso che essi non incidevano sulla capacità dell'impianto di refrigerare e riscaldare, sia pur a capacità ridotta e con maggiore dispendio energetico (Cass. ###/2021). 
Le due fattispecie da ultimo riportate sono in tutto sovrapponibili a quella oggetto dell'odierna causa. 
Anche l'impianto di riscaldamento realizzato nell'edificio in cui è ubicato l'appartamento della sig.ra , infatti, ha sempre funzionato. Gli errori di progettazione e di esecuzione dell'impianto non hanno mai interdetto l'uso dell'appartamento da parte dell'attrice. Hanno comportato un eccessivo consumo energetico, con conseguente diritto al risarcimento del danno, con una ordinaria azione di natura contrattuale. Ma, non avendo impedito la fruizione dell'immobile, non è consentito il ricorso alla speciale azione c.d. “edilizia”, di natura extracontrattuale, che è finalizzata a tutelare interessi di carattere ge### 11 nerale e inderogabili per perseguire “finalità di ordine pubblico atte alla conservazione e alla funzionalità degli edifici”. 
Pertanto, si deve concludere che nel caso in esame l'art. 1669 c.c. non è applicabile.  9. Applicabilità dell'azione disciplinata dall'art. 1495 Assodato che l'art. 1669 c.c. non è applicabile, ne consegue che l'attrice ha a sua disposizione l'azione contrattuale disciplinata dall'art. 1495 La sig.ra ha formulato una specifica domanda, subordinata, con cui ha chiesto di “accertare e dichiarare la responsabilità della “ per i vizi presentati dall'immobile venduto alla attrice”. 
A pag. 14 dell'atto di citazione, l'attrice ha chiesto di accertare che i difetti esposti nell'atto introduttivo, se non sono qualificati “gravi” ai sensi dell'art.  1669 c.c, siano qualificati alla stregua di “vizi” che, a norma degli artt. 1490 e ss. cod. civ., consentono di ottenere la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno. 
Ciò premesso, dalla relazione del CTU emerge con chiarezza che gli errori progettuali hanno comportato la realizzazione, da parte del costruttore, di “un'opera in classe energetica F invece di A, con un fabbisogno energetico pari al 421% del dichiarato”.  ### ha poi specificato che l'edificio “non corrisponde al progetto autorizzato e all'ACE allegato al contratto d'acquisto”. 
Pertanto, considerato che l'edificio è stato realizzato in maniera difforme rispetto al progetto e all'attestato di certificazione energetica, cioè a documenti che formano parte integrante del contratto di compravendita perchè individuano le caratteristiche principali dell'edificio, è indubbio che l'acquirente abbia diritto alla tutela prevista a favore dell'acquirente (riduzione del prezzo e risarcimento del danno). 
Tuttavia, tutti i convenuti hanno eccepito la prescrizione del diritto. 
Come è noto, l'art. 1495 c.c. dispone che l'esperimento dell'azione sia effettuato: a) nel rispetto di uno stringente termine di decadenza: 8 giorni dalla scoperta; b) prima del decorso del termine di prescrizione e, cioè, entro un anno dalla consegna. ### 12 Dall'art. 3 del rogito notaio del 28.09.2012, si desume che l'acquirente è stata immessa nel possesso “da oggi”, quindi contestualmente alla sottoscrizione dell'atto. 
Dai documenti prodotti dall'attrice, si desume che il primo atto avente effetto interruttivo del termine di prescrizione consiste nella “proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita”, ricevuta da l'11 dicembre 2019 (cfr. doc. nr. 8 fasc. att.). 
E' quindi evidente che a questa data l'azione contrattuale si era abbondantemente prescritta (il termine di un anno era maturato il 28 settembre 2013).  10. Risarcimento del danno per mancata esecuzione dei lavori di recupero previsti nel progetto ### ha chiesto, inoltre, la condanna della al risarcimento del danno, per non aver realizzato il progetto di recupero del quartiere in cui è sito l'appartamento da lei acquistato e, in particolare, il recupero della “vecchia fornace, che versa tuttora in stato di forte degrado, su area delimitata a cantiere, con presenza di grande gru a torre”. ### ha sostenuto che la si era impegnata a realizzare un centro ### e una sala polifunzionale. 
La domanda va respinta. 
Come ha esattamente evidenziato la convenuta , nè nel preliminare nè nel definitivo la società ha assunto alcun obbligo circa il recupero del quartiere. 
In particolare, la ha evidenziato che con variante al piano urbanistico dell'8 aprile 2019, il Comune di ### ha deliberato di convertire la ex fornace in una ### Invece, le strutture ricettiva sono state “spostate in altra area, limitrofa ed adiacente a quella dove sono gli immobili fra i quali quello dell'odierna attrice”. 
Al fatto che al preliminare siano state allegate “le tavole illustrative dei lavori di recupero e riconversione dell'edificio ex fornace” non ha alcuna valenza negoziale. Al contrario, va evidenziato che la si è espressamente riservata “il diritto di apportare al progetto tutte le modifiche che si rendessero necessarie per migliorare l'utilizzazione dell'immobile stesso” Pertanto, non essendoci alcun obbligo contrattualmente assunto, la non è tenuta a realizzare l'intervento di recupero e, conseguentemente, la domanda risarcitoria proposta dalla deve essere respinta. ### 13 11. ### soccombenza consegue l'obbligo di di rifondere alle controparti le spese processuali, liquidate come in dispositivo.  PQM Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede: a) respinge le domande; b) condanna a rifondere alla e all'arch.   in solido, le spese processuali, liquidate in: - € 9.900,00 per compenso; - rimborso forfetario del 15%; - cpa e iva nelle misure di legge; - spese successive occorrende.  c) condanna a rifondere al perito le spese processuali, liquidate in: - € 7.000,00 per compenso; - rimborso forfetario del 15%; - cpa e iva nelle misure di legge; - spese successive occorrende. 
Livorno, 27.06.2024 

Il Giudice
dott. ####


causa n. 3628/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Massimo Orlando

M
7

Tribunale di Vallo della Lucania, Sentenza n. 616/2025 del 02-12-2025

... da integrare i presupposti per: riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3° della L. 104/1992; indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; e, per l'effetto, riconoscere entrambe le ### di liquidazione ctu n. cronol. 5023/2025 del 02/12/2025 provvidenze richiesta di cui ai punti a) e b) ut sopra riportati con decorrenza dalla data della domanda, ovvero da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l'### in data ###, la quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta la CTU (dott. ###, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali. 2.1 Quanto alle risultanze dell'elaborato depositato in data ###, e relativo all'odierno giudizio, il c.t.u. ha riferito che, in ragione dell'esame della nuova documentazione ed in seguito ad una nuova visita la stessa “è affetta da grave deficit deambulatorio (possibile per brevi tratti con supervisione doppio appoggio e con necessità (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA ### Il Giudice dott. ### all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1462/2024 R.G. ### avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente TRA ### (###), rappresentato e difeso dall'Avv.to ### giusta procura in atti Ricorrente E I.N.P.S. (###), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to ###, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. #### in ####/Racc, nn° ###/7313; Resistente FATTO E ### 1.1 Con ricorso depositato il ###, ### dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ( 582/2024 R.G.), chiedeva al giudicante “accertare che lo stato patologico della sig.ra ### è tale da integrare i presupposti per: riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3° della L. 104/1992; indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; e, per l'effetto, riconoscere entrambe le ### di liquidazione ctu n. cronol. 5023/2025 del 02/12/2025 provvidenze richiesta di cui ai punti a) e b) ut sopra riportati con decorrenza dalla data della domanda, ovvero da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa. Il tutto con vittoria di spese e competenze. 
Instaurato il contradditorio, si costituiva l'### in data ###, la quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. 
Disposta la CTU (dott. ###, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.  2.1 Quanto alle risultanze dell'elaborato depositato in data ###, e relativo all'odierno giudizio, il c.t.u. ha riferito che, in ragione dell'esame della nuova documentazione ed in seguito ad una nuova visita la stessa “è affetta da grave deficit deambulatorio (possibile per brevi tratti con supervisione doppio appoggio e con necessità di carrozzina di transito) in diffusa spondilodiscoartrosi osteoporotica del rachide con stenosi del canale vertebrale, coxartrosi bilaterale e ginocchia varoartrosiche con assottigliamento delle rime femoro/tibiali medialmente e con subanchilosi. Carcinoma della cupola vescicale e neoplasia delle alte vie urinarie a sinistra in attuale follow up. Cardiopatia sclero-ipertensiva. Adenoma surrenalico sinistro. Broncopneumopatia cronica ostruttiva. Malattia venosa cronica agli arti inferiori (III stadio ###. Obesità di II classe (BMI =36,13). Vasculopatia cerebrale cronica con segni di declino cognitivo. Arteriopatia carotidea. Cisti renali bilaterali, specie a destra. Incontinenza urinaria. Ipoacusia. Epatosteatosi”. Pertanto, esso CTU ha aggiunto che, per effetto delle predette infermità, la perizianda è da considerare totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. È, altresì, portatrice di handicap grave con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della ### 104/1992. 
Sussiste, pertanto, diritto ai benefici richiesti (indennità di accompagnamento ed articolo 3, comma 3, della ### 05/02/1992 n°104) a decorrere dal 24/06/2024. 
Orbene, la domanda merita accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dal dott.  ### le cui conclusioni in questa sede ###quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità di accompagnamento ed i benefici previsti dall'articolo 3, comma 3, della ### 05/02/1992 n° 104). 
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal ### dei requisiti sanitari invocati dall'istante.  ### di liquidazione ctu n. cronol. 5023/2025 del 02/12/2025 3.1. Le spese di lite, relativamente ad entrambe le fasi, vanno compensate, in ragione del raggiungimento successivo delle condizioni sanitarie. 
Le spese relative alla ### espletata tanto nella presente fase quanto in quella di accertamento tecnico preventivo, vanno poste a carico dell'### (in quanto parte sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Vallo della ### in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che ### [nata a ####, il ###] si trova, a decorrere dal Giugno 2024, nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'articolo 3, comma 3, della ### 05/02/1992 n° 104; 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambe le fasi; 3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase di ATP a carico dell'### spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.ssa ### D'### 4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell'### spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore della dott.ssa ### Vallo della ### così deciso il ### Il giudice Dott. ### di liquidazione ctu n. cronol. 5023/2025 del 02/12/2025

causa n. 1462/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Scarpati Angelo

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Tribunale di Vasto, Sentenza n. 208/2025 del 27-11-2025

... sua incidenza su di un soggetto con in situazione di handicap grave, come, peraltro, riconosciuto già in sede di ####à delle suddette censure, fondate su basi scientifiche, non consente di inficiare di inammissibilità per genericità il ricorso in opposizione ad ATP di che trattasi. Proprio per tali ragioni, è stato disposto il rinnovo della consulenza tecnica. Ciò posto, le risultanze istruttorie del procedimento, in particolare la rinnovata consulenza tecnica espletata nel presente giudizio, consentono di ritenere integralmente fondate le ragioni addotte da parte ricorrente. Sul punto, deve richiamarsi quanto accertato proprio dal nominato ### la cui relazione conclusiva, basata sulla rivalutazione di tutta la documentazione prodotta nella procedura di ATP e nel presente giudizio, sulla ananmnesi, colloquio ed esame diretto-obiettivo del periziato, ha rilevato quanto segue: “… ### visita pz. allettato, minima mobilità spontanea ### con ###-2 scala MRC (### scala di valutazione della forza), meglio gli ### con F 2-3 scala ### vigile, orientato nello spazio noto, disorientato nel tempo, in grado di riferire solo la data di nascita; ### 9-10/10; rallentamento ideomotorio marcato; (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VASTO Il Giudice del ### Dott. ### dato atto della trattazione della presente controversia in data ###, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.  327/2025 TRA ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. B. Carlucci (C.F.: ###) Ricorrente CONTRO INPS -### della ### (C.F.: ###/ P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. R. ### (C.F.: ###) e C. Grappone (C.F.: ###) Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal CTU in sede di ATP previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato opposizione, chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento) con la decorrenza dalla domanda amministrativa. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con distrazione. 
Si è costituito in giudizio l'### eccependo, in via preliminare e in rito, la tardività della dichiarazione di dissenso e del deposito del ricorso di merito, nonché l'inammissibilità del ricorso, e, nel merito, il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. 
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione. 
In via pregiudiziale e in rito, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata da parte resistente, atteso che l'atto di dissenso risulta ritualmente depositato, mentre il ricorso risulta ritualmente depositato entro il termine di giorni 30 dalla formulazione del dissenso, in coerenza con quanto stabilito dall'art.  445-bis, commi 4 e 6, c.p.c. 
Del pari, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di contestazione. 
A tal riguardo, deve premettersi che, stante il disposto dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., dopo l'espletamento della CTU nella fase di ### la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Sul punto, deve preliminarmente richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere di specifica contestazione previsto dalla legge non attiene alla dichiarazione di dissenso, che può anche essere generica, bensì al ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, nel senso che la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445-bis, comma 4, c.p.c., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., poiché, in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma, è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione (ex multis n. 1233272015). Cionondimeno, con particolare riferimento alla specificità dei motivi di contestazione da indicare in ricorso - requisito, questo, prescritto a pena di inammissibilità - la giurisprudenza è costante nell'affermare che, nelle controversie inerenti a invalidità a fini di prestazioni previdenziali, è necessario, per superare il vaglio di ammissibilità, che nel ricorso si deducano “vizi logico - formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” e che, invece, risulta inammissibile il ricorso in cui “siano effettuate critiche osservazioni su aspetti già presi in esame dal consulente tecnico officiato nel giudizio di merito” (ex multis, Cass. n. 18901/2017). 
Difatti, il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione, di talché non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta; i motivi di contestazione devono, quindi, tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente della fase di ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione, in difetto dei quali il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (Cass. n. 2797/2003; Cass. n. 17318/2004; Cass. n. 5792/2018). 
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha provveduto a contestare le risultanze diagnostiche dell'elaborato peritale in modo analitico, specificando gli errori diagnostici e le devianze dalle nozioni scientifiche in rilievo in cui sarebbe incorso il perito, con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti medico-sanitari ai fini della prestazione invocata: infatti, il ricorrente ha censurato le risultanze peritali nella parte in cui avrebbero omesso di valutare la natura ingravescente della patologia neurologica di cui è affetto il periziato, nonché la sua incidenza su di un soggetto con in situazione di handicap grave, come, peraltro, riconosciuto già in sede di ####à delle suddette censure, fondate su basi scientifiche, non consente di inficiare di inammissibilità per genericità il ricorso in opposizione ad ATP di che trattasi. Proprio per tali ragioni, è stato disposto il rinnovo della consulenza tecnica. 
Ciò posto, le risultanze istruttorie del procedimento, in particolare la rinnovata consulenza tecnica espletata nel presente giudizio, consentono di ritenere integralmente fondate le ragioni addotte da parte ricorrente. 
Sul punto, deve richiamarsi quanto accertato proprio dal nominato ### la cui relazione conclusiva, basata sulla rivalutazione di tutta la documentazione prodotta nella procedura di ATP e nel presente giudizio, sulla ananmnesi, colloquio ed esame diretto-obiettivo del periziato, ha rilevato quanto segue: “… ### visita pz. allettato, minima mobilità spontanea ### con ###-2 scala MRC (### scala di valutazione della forza), meglio gli ### con F 2-3 scala ### vigile, orientato nello spazio noto, disorientato nel tempo, in grado di riferire solo la data di nascita; ### 9-10/10; rallentamento ideomotorio marcato; decubito sacrale in trattamento (fa uso di materassino antidecubito); stazione eretta e deambulazione impossibili (### 0/4; ### 0/5); necessità di aiuto in tutte le ADL e ### (ADL 0/6; ### 0/8). Assente capacità di giudizio, assente ### La visita peritale ha mostrato un pz. completamente dipendente in relazione alle sue condizioni clinico-fisiche e cognitive severamente compromesse. ### certificazione in atti si nota chiaramente il progressivo peggioramento della performance cognitiva, già deficitaria nel maggio 2022, con ### pari ad 11, fino a raggiunge l'apice nel 2023 con un ### pari a 6 a testimonianza di una severa compromissione del quadro cognitivo. Nel tempo anche l'aspetto motorio ha subìto un graduale aggravamento fino ad arrivare all'allettamento. La condizione di sufficiente motilità generale, evidenziata dalla commissione alla visita del 23.1.2024, non giustifica il mancato riconoscimento dell'### di ### perché già a quell'epoca, come testimoniato ampiamente dalla certificazione presente in atti, il ricorrente presentava un quadro cognitivo severamente compromesso con diritto a beneficiare di tale riconoscimento…”. 
Conclusivamente, l'espletata ### alla quale si ritiene di aderire, in quanto svolta con scrupolo professionale e secondo un iter logico-scientifico congruamente motivato, tenuto conto di tutte le risultanze probatorie e documentali agli atti, nonché dell'esame anamnetico e diretto-obiettivo del periziando, sulla base di un criterio di probabilità logico-scientifica fondato sull'evoluzione naturale delle patologie riscontrate, ha sconfessato le risultanze peritali in sede di ### ritenendo la sussistenza dei requisiti sanitari oggetto di causa, decorrenti sin dalla proposizione dalla domanda amministrativa. 
In ragione di tanto, è fondata la domanda del ricorrente volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti la chiesta prestazione di indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa. 
Di contro, deve ritenersi inammissibile il ricorso nella parte in cui parte ricorrente domanda la condanna di parte resistente alla corresponsione della prestazione assistenziale richiesta. 
Sul punto va precisato che - in linea con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis Cass. n. 6084/2014; Cass. n. 4783/2019; Cass. n. 9876/2019) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale. La Suprema Corte, infatti, ha precisato, con la sentenza n. 6985/2014, che “la fase contenziosa si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”. 
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario e della sua decorrenza, in ragione del thema decidendum - mentre va dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, ex multis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).  ### luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, il ricorso va accolto, nei termini che seguono. 
Deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda amministrativa; deve dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto. 
Quanto alla regolamentazione delle spese di entrambe le fasi del giudizio (ATP e giudizio di opposizione), l'accoglimento del ricorso integra una ipotesi di soccombenza totale, tale da giustificare l'accollo integrale delle stesse a carico di parte resistente. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento di istruzione preventiva per la fase di ATP e procedimento in materia di previdenza per il presente giudizio di opposizione), al valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 per la fase di ATP e da € 5.201,00 ad € 26.000,00 per il presente giudizio di opposizione) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata (studio, introduttiva ed istruttoria per la fase di ### studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il presente giudizio di opposizione). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. 
Le spese di CTU della fase di ATP e del presente giudizio, già liquidate come da separati decreti, devono essere definitivamente ed integralmente poste a carico dell'### Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. 
Tali sono i motivi della presente decisione.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda amministrativa; - dichiara inammissibile il ricorso nel resto; - condanna l'### al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio di opposizione, che liquida complessivamente in € 4.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; - pone le spese delle CTU espletate nella fase di ATP e nel presente giudizio di opposizione, già liquidate come da separati decreti, definitivamente a carico dell'### Vasto, 27.11.2025 Il Giudice Dott. 

causa n. 327/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Aureliano Deluca

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Tribunale di Potenza, Sentenza n. 766/2025 del 30-09-2025

... parte ricorrente al conseguimento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 a far data dal giugno 2023, come riconosciuto nella precedente fase, 3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. In relazione alla fase di ### in applicazione di quanto statuito nel verbale del 03 novembre 2022, sottoscritto dal Presidente della ### civile e dai ### della sottosezione dell'intestato Tribunale, l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., va condannato alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 764,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario. P.Q.M. Il Giudice del ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### , con ricorso depositato il ###, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso; b) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, con decorrenza dal a far data dal 29.06.2023; c) in (leggi tutto)...

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile - Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa ### ha pronunciato, all'udienza del 30 settembre 2025, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1033/2024 R.G. e vertente fra ### nata ad ### il ###, C.F. ###, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### C.F. ### e ### C.F. ###b e domiciliata presso il di loro studio sito in ### alla ### 33, giusta procura in atti; RICORRENTE e I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.  ### giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio R.Fantini, in #### , come in atti; RESISTENTE OGGETTO: indennità di accompagnamento. 
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato il ### e ritualmente notificato la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, prestazione denegata durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale, viceversa, le veniva riconosciuto il domandato stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, a far data dal 29.06.2023. 
Con memoria depositata il ### si è costituito l'istituto il quale, nell'eccepire l'insussistenza del requisito sanitario, ha domandato il rigetto del ricorso. 
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 30 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.  2. La domanda non merita accoglimento. 
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.  ### della precedente fase, dott. ### chiamato a rendere chiarimenti, a seguito di nuova visita, ha confermato le conclusioni cui era giunto nella precedente fase, escludendo che le infermità di cui la ricorrente è affetta siano tali da legittimare il riconoscimento del beneficio richiesto. 
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con la documentazione sopravvenuta in atti. 
Il ricorso è, quindi, infondato, non sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 e successive modifiche. 
Deve riconoscersi, viceversa, il diritto di parte ricorrente al conseguimento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 a far data dal giugno 2023, come riconosciuto nella precedente fase, 3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. 
In relazione alla fase di ### in applicazione di quanto statuito nel verbale del 03 novembre 2022, sottoscritto dal Presidente della ### civile e dai ### della sottosezione dell'intestato Tribunale, l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., va condannato alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 764,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.  P.Q.M.  Il Giudice del ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### , con ricorso depositato il ###, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso; b) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, con decorrenza dal a far data dal 29.06.2023; c) in relazione al presente giudizio dichiara irripetibili le spese di lite; d) in relazione alla fase di ### condanna l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 764,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario ### 30.09.2025 

Il Giudice
del ###ssa


causa n. 1933/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Valestra Giuseppina

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