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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies cpc nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 3628/2020 con OGGETTO: ### di cose immobili promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### ATTORE/I contro (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. #### del processo 1. ha evocato in giudizio la l'arch. e il perito , esponendo: a) che il ### ha acquistato un appartamento dalla ; ##### P. ### 2 b) che l'appartamento, negli anni successivi all'acquisto, “presentava significative problematiche afferenti l'isolamento termico e l'efficienza dell'impianto di riscaldamento” e cioè: 1) la caldaia a condensazione avrebbe dovuto essere alimentata a metano, ma invece funzionava a ### 2) i pannelli solari non erano mai stati allacciati; 3) la relazione prevista dalla legge 10/1991, redatta dal perito “non prevedeva la quota di produzione energia mediante fonti rinnovabili”; 4) i consumi effettivi rilevati erano “fortemente superiori a quelli che si potevano attendere da un immobile collocato in classe energetica “A”; c) che la non aveva ancora recuperato il rudere “ex Fornace”, la cui area era occupata da gru e torre.
La aveva acquisito un parere tecnico redatto dall'ing. che evidenziava le seguenti problematiche: a) i valori di trasmittanza sono superiori ai limiti imposti dal dpr 59/2009; b) vi sono ponti termici che abbassano le prestazioni energetiche dell'edificio; c) nessun radiatore è dotato di valvole termostatiche; d) la caldaia non è collegata alla centralina climatica che regola la temperatura di andata in funzione della temperatura esterna; e) la caldaia aveva una potenza di 34,31 Kw, mentre nell'ACE era indicata una potenza superiore (65 Kw); f) non era stato redatto l'AQE (attestato di qualificazione energetica).
Tanto premesso, l'attrice assumeva la sussistenza in capo ai convenuti della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, in subordine, l'azione prevista dall'art. 1490 c.c., in considerazione: a) dei deficit progettuali contenuti nella relazione del perito ; b) delle problematiche attinenti “la fase esecutiva dell'immobile e dell'impiantistica”. ### ha quindi sostenuto il diritto di ottenere: a) il rimborso di € 8.000,00, pari all'esborso necessario per dotarsi di un impianto termico singolo; b) il pagamento di € 20.000,00, pari al minor valore dell'immobile; c) il pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno, pari ai disagi patiti per effetto dei vizi lamentati, atteso che “a partire dall'inizio dell'anno 2020, l'appartamento …. è rimasto, per effetto del non funzionamento dell'impianto termico centralizzato, privo di riscaldamento e di acqua calda sanitaria”. ### 3 ### ha poi chiesto la condanna della al risarcimento del danno patito per il mancato recupero della vecchia fornace, che versa tuttora in stato di forte degrado; ha quindi concluso chiedendo, per questa causale, la condanna al pagamento di € 36.000,00. 2. Con comparsa di costituzione depositata il ###, si sono costituiti la e l'arch. deducendo: a) che l'impianto termico centralizzato consiste in una caldaia “il cui funzionamento a piena efficienza energetica si realizza soltanto alla condizione che tutti o la maggior parte degli impianti fossero operativi e funzionanti”; b) che l'impianto ha ricevuto “scarsissima cura e manutenzione …. a causa di una persistente e risalente morosità di alcuni condomini”; c) che le spese risultanti dalla documentazione prodotta dall'attrice riguardano interventi di manutenzione ordinaria; d) che i pannelli sono installati regolarmente; e) che il regolamento del Comune di ### all'epoca della realizzazione degli appartamenti imponeva l'impianto termico centralizzato; successivamente, modificato il regolamento, i proprietari degli appartamenti hanno deciso a maggioranza di sostituire l'impianto; f) che l'impianto centralizzato è stato mantenuto, perchè regolarmente funzionante, nei blocchi C e D, “dove tutti i condomini pagano regolarmente”; g) che la relazione dell'ing. si riferisce a palazzina (lato ovest) diversa da quella in cui è inserito l'appartamento della attrice (lato est).
Sulla base delle predette argomentazioni, i convenuti hanno dedotto che alla fattispecie in esame si doveva applicare l'art. 1667 c.c., con conseguente prescrizione del diritto oggetto dell'azione esercitata.
I convenuti hanno poi contestato analiticamente le conclusioni della relazione dell'ing.
La ha poi contestato di aver assunto alcuna obbligazione in ordine all'area ex fornace. e l'arch. h anno quindi concluso chiedendo il rigetto delle domande. 3. Con comparsa di costituzione depositata il ###, il perito dro si è costituito deducendo: a) l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, perchè egli ha redatto la sua relazione il ###; b) che egli si è limitato a redigere la relazione prevista dalla legge 10/1991 e non si è occupato della progettazione degli impianti; ### 4 c) che il fatto che la caldaia funzioni a gas GPL e non a metano “non ha inficiato in alcun modo i calcoli per l'isolamento dell'immobile talchè il risultato finale è conforme a quanto indicato nella relazione”; d) che nella relazione egli aveva correttamente valutato la questione dei ponti termici “con il sistema di riproporzionamento ammesso all'epoca e indicato nella relazione”.
Il convenuto ha concluso chiedendo il rigetto della domanda. 4. La causa è stata istruita con produzione di documenti e con la nomina del consulente tecnico d'ufficio.
Con ordinanza del 02.07.2021 il Giudice ha disposto che il CTU verificasse l'esistenza dei vizi denunciati e di determinarne le conseguenze dannose.
Depositata la relazione, considerato che il CTU aveva specificato di aver limitato la sua attività al solo impianto termico, e di non aver invece valutato la adeguatezza delle opere edili, con ordinanza del 14.01.2022 il Giudice ha disposto che il CTU procedesse “all'accertamento specifico della relazione energetica di progetto e delle eventuali carenze progettuali o costruttive dell'intervento edilizio in riferimento alla prestazione energetica”, quantificando altresì “ove sussista grave difetto ….. la misura dell'eventuale diminuzione di valore dell'immobile”. 5. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 27.06.24, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte: - in data ###, da parte attrice; - in data ###, da parte delle convenute e - in data ###, da parte del convenuto 6. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281-sexies e 189 cpc.
Motivi della decisione 7. Consulenza tecnica ### relazione depositata il ###, il CTU ing. ha riferito quanto segue. 1. ### relazione energetica di progetto non sono state considerate le dispersioni dei lastrici solari e del pavimento del piano terra; 2. ### relazione energetica non sono stati considerati i ponti termici; 3. Il generatore di calore dimensionato nel progetto era sottodimensionato (carenza colmata dall'installazione di un generatore di potenza maggiore); 4. Mancato montaggio delle valvole termostatiche; 5. Il consumo dell'edificio è superiore al triplo di quelli teorici; ### 5 6. Malfunzionamenti dell'impianto imputabili, probabilmente, a depositi di calcare (non dimostrabile); 7. Mancata manutenzione periodica dell'impianto e, segnatamente, manca condizionamento e filtraggio dell'acqua, che ha portato a interventi manutentori che si sono rivelati risolutivi, come dimostrato dalle tubazioni prive di incrostazioni. 8. La spesa energetica della sig.ra per l'anno 2019 è superiore al teorico del 44 %. ### ha verificato l'esistenza di carenze progettuali, e segnatamente la “sottostima delle dispersioni termiche”. Ad esse il costruttore ha tentato di supplire “modificando la caldaia ma l'intervento non è stato sufficiente, per mancata quantificazione delle deficienze”. ### ha quindi concluso procedendo ad una ripartizione di ciascuna delle tre concause dell'elevato consumo energetico, nei termini di seguito indicati: 1. Carenze progettuali 14 %; 2. Mancato montaggio delle valvole termostatiche 2%; 3. Cattiva gestione dell'impianto 84 %..
Come già rammentato al § 4, considerato che il CTU aveva specificato di aver limitato la sua attività al solo impianto termico, e di non aver invece valutato la adeguatezza delle opere edili, con ordinanza del 14.01.2022 il Giudice ha disposto che il CTU procedesse “all'accertamento specifico della relazione energetica di progetto e delle eventuali carenze progettuali o costruttive dell'intervento edilizio in riferimento alla prestazione energetica”, quantificando altresì “ove sussista grave difetto ….. la misura dell'eventuale diminuzione di valore dell'immobile”. ### ha quindi depositato la relazione integrativa il ###, da cui emerge quanto segue.
Il progettista ha “eseguito dei calcoli incompleti che hanno portato a sottostimare il fabbisogno energetico dell'immobile fino al 26,6% del reale”.
Per sopperire a questa carenza progettuale, il costruttore ha installato un generatore di calore di maggiore potenza.
Non ha, però, effettuato interventi finalizzati a ridurre il fabbisogno energetico del fabbricato.
Inoltre, il costruttore “ha pure omesso di installare le valvole termostatiche previste in progetto”.
In conclusione, il costruttore ha realizzato “un'opera in classe energetica F invece di A, con un fabbisogno energetico pari al 421% del dichiarato”. ### 6 ### “non corrisponde al progetto autorizzato e all'ACE allegato al contratto d'acquisto”. ### ha quantificato in € 9.099,17 il danno subito dall'attrice, precisando di non aver considerato quelle imputabili a “carenze nella gestione dell'impianto” perchè “i soggetti coinvolti non sono tra gli attori”. 8. Non configurabilità dei presupposti dell'azione disciplinata dall'art. 1669 c.c.: Il Giudice ritiene che la fattispecie in esame non possa essere inclusa nell'ambito applicativo dell'art. 1669 La norma testè citata disciplina una speciale azione di responsabilità extracontrattuale, c.d. “edilizia”. Essa conferisce non solo al committente, ma anche ai suoi aventi causa, una speciale tutela nei confronti dell'appaltatore. ### prevista dall'art. 1669 c.c. si differenzia dall'azione generale di responsabilità aquilina (disciplinata dall'art. 2043 c.c.) per i seguenti elementi costitutivi: a) riguarda solo immobili; b) è preposta a garantire interessi di carattere generale e inderogabili (“finalità di ordine pubblico atte alla conservazione e alla funzionalità degli edifici, destinati per loro natura a lunga durata, a tutela della incolumità personale e della sicurezza dei cittadini” (Cass ###/2023; 18032/2010; 3040/1999); c) prevede una presunzione di colpa dell'appaltatore e quindi, di fatto, una inversione dell'onere della prova.
Ciò premesso, va evidenziato che l'art. 1669 c.c. entra in gioco quando l'immobile versa in una delle seguenti, alternative, situazioni di fatto: ⁃ rovina ⁃ evidente pericolo di rovina ⁃ gravi difetti.
E' indubbio che quanto prospettato in atto di citazione, e dall'attrice addebitato ai convenuti, non può in alcun modo comportare nè la rovina dell'edificio nè il pericolo che la rovina si verifichi. Infatti, si ha rovina di edificio quando l'immobile cessa di esistere in tutto o in parte, per disintegrazione degli elementi che ne compongono le strutture necessarie alla stabilità ( 261/1970).
Nel caso di specie, ciò che lamenta l'attrice attiene invece all'impianto di riscaldamento, che in nessun modo può comportare il crollo dell'appartamento a cui servizio esso è posto.
Rimane quindi da verificare se le lagnanze dell'attrice possono configurare i “gravi difetti” che l'art. 1669 c.c. consente di porre a sostegno dell'azione “edilizia”.
Per rispondere a questo quesito, va rammentato che, secondo un unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 20877/2020; 456/1999; Cass. 8811/2003; Cass. 1748/2005; Cass. 2238/2012), i “gravi difetti”: ⁃ possono riguardare non soltanto le deficienze costruttive vere e proprie (che consistono nell'utilizzo di materiali inidonei e/o non a regola d'arte); ⁃ ma anche elementi secondari ed accessori che ne consentono l'impiego duraturo a servizio dell'immobile (come l'impermeabilizzazione, i rivestimenti, gli infissi, la pavimentazione, gli impianti, le condutture di adduzione idrica) e, in generale, anche “semplici manufatti incorporati stabilmente nella costruzione” (Cass. 4384/79).
Quando il vizio riguarda un elemento secondario o accessorio (come, nel caso di specie, l'impianto di riscaldamento), è però necessario che esso consista in una alterazione “che, in modo apprezzabile, riduca il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” ( 24230/2018).
E' quindi necessario che il difetto incida negativamente sul godimento dell'immobile.
Non è, però, necessario che il vizio sia “totalmente impeditivo dell'uso dell'immobile” (Cass. 3752/2007).
Sulla base del principio di diritto su riportato, enucleato dall'esame delle più significative pronunce della Corte di Cassazione, prima di verificare se il caso di specie rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 1669 c.c., giova esporre una breve rassegna delle fattispecie concrete portate all'attenzione della giurisprudenza.
In particolare, il presupposto dei “gravi difetti” che ha inciso negativamente sul godimento dell'immobile, pregiudicandone la normale utilizzazione, è stato ravvisato nelle seguenti ipotesi: 1) muro di contenimento oggetto di errata progettazione e che poi, in effetti, è crollato (Cass. 23470/2023); 2) cedimento del muro di contenimento condominiale; il ### di ### con sentenza del 20.09.2022 ha esaminato un caso riguardante “spostamenti in testa al muro di sostegno di circa 2,5 mm. all'anno e che aumentano in maniera costante”, con conseguente “pericolo di dissesti”; 3) difetti di funzionamento degli impianti di riscaldamento e raffreddamento e fuoriuscita di acque dai sanitari (percolamento di acque dalla rete fognante e loro fuoriuscita dai sanitari dei bagni): con sentenza 20877/2020 la Corte di Cassazione ha ritenuto che tali difetti rientrassero nel1'art. 1669 cc perché “tali da comportare una diminuzione del valore dell'immobile e la riduzione del relativo godimento”; 4) mancato conseguimento dell'abitabilità, presenza di fessurazioni nei muri esterni, conseguenti problemi di statica, assenza di impianto fognario a norma di legge (Cass. 24230/2018); 5) esteso quadro fessurativo esterno ed interno delle pareti del fabbricato; la fattispecie ha consentito alle ### della Corte di Cassazione (Cass. SU 7756/2017) di affermare il principio per cui l'art. 1669 c.c. è applicabile anche “quando il grave difetto riguardi la ristrutturazione edilizia, e in generale agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che rovinino o presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene”; 6) cedimento di una camera di manovra provocato da forti precipitazioni atmosferiche, con conseguente tranciamento della condotta idrica collegata alla camera di manovra (Cass. 2284/2014); 7) fuoriuscita di acque meteoriche dalle tubazioni della linea elettrica e fuoriuscita di liquami dalla fognatura (Cass. 1026/2013); 8) vizi relativi a progettazione, fornitura e posa di un ascensore per esterni presso un albergo. La Corte di appello di Torino aveva ritenuto che tali vizi non fossero riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 1669 c.c., perché l'albergo era stato “perfettamente adoperato secondo la sua normale destinazione”; la Corte torinese aveva evidenziato che l'ascensore serviva ad aiutare i portatori di handicap e costituire motivo di attrazione per l'albergo, offrendo una vista panoramica. La Corte di Cassazione (con sent. Cass. 20307/2011) ha riformato la sentenza di merito, rilevando che “caratteristica di un albergo è attirare clientela ed offrire al maggior numero di clienti la massima funzionalità del bene. Un costoso accessorio di lusso, quale era l'ascensore panoramico diviene fattore intrinseco al bene, che lo qualifica quanto alla comodità e gradevolezza”; 9) immobile costruito con materiali scadenti e in maniera difettosa, crepe nei muri di compagno e nelle tramezzature interne, infissi dissestati, guasti dell'impianto idrico, allagamento dell'appartamento (Cass. 3752/2007). In particolare: il deterioramento della tubazione idrica era dovuto al fatto che le tubazioni non erano state isolate dalla calce; le lesioni ai muri di tamponamento e alle tramezzature interne erano addebitabili a carenze nella progettazione delle strutture portanti, in quanto non dimensionate e non verificate per i carichi di esercizio; 10) distacco totale delle mattonelle nel pavimento (Cass. 8140/2004): La Corte di appello aveva ritenuto non applicabile l'art. 1669 c.c. perché non influiva sulla funzionalità globale dell'edificio.
La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ribadito che i gravi difetti sono “vizi che, senza influire sulla stabilità dell'opera, pregiudichino o menomino in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima”; 11) difettosa impermeabilizzazione del lastrico solare, riconducibile all'utilizzo di materiali inidonei, e che ha provocato infiltrazioni ( 11740/2003); 12) infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano superiore: con sentenza nr. 456/1999, la Corte di Cassazione ha rilevato che “le copiose infiltrazioni d'acqua, conseguenti alla ossidazione delle condutture di adduzioni per l'inidoneità del materiale impiegato, hanno inciso negativamente sul godimento”; 13) fuoriuscita di gas liquido dall'impianto centralizzato di riscaldamento a causa della corrosione della tubazione interrata (Cass. 5002/1994); 14) mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento a termosifone centralizzato, che aveva cessato di funzionare per la rottura della rete di distribuzione dell'acqua calda ai radiatori; con sentenza n. 7924/1992, la Suprema Corte ha evidenziato che “l'inefficienza dell'impianto centralizzato di riscaldamento, che rende l'immobile privo di tale servizio e quindi pressoché inutilizzabile - specie tenuto conto dell'uso cui è destinato - per molti mesi all'anno.”.
Come risulta evidente dalla rassegna giurisprudenziale che precede, i gravi difetti che legittimano il ricorso all'azione extracontrattuale prevista dall'art. 1669 c.c. devono incidere negativamente e significativamente sulla fruibilità dell'edificio, compromettendone la naturale destinazione. La norma si propone infatti di dare tutela ad un numero indefinito di interessati per “finalità di ordine pubblico atte alla conservazione e alla funzionalità degli edifici”, perchè gli edifici sono “destinati per loro natura a lunga durata, a tutela della incolumità personale e della sicurezza dei cittadini” (cfr. le già citate sentenze Cass ###/2023; 18032/2010; 3040/1999).
Qualsiasi difformità rispetto alle previsioni contrattuali o alle regole dell'arte, se non pregiudica il normale godimento, non rimane priva di tutela. Il danneggiato può, infatti, fare ricorso all'ordinaria azione contrattuale.
La correttezza di questa conclusione è confermata da due fattispecie sottoposte all'attenzione della giurisprudenza, nelle quali, è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 1669 Nel primo caso, si trattava della rottura di un manicotto esterno di adduzione dell'acqua potabile che aveva procurato un abnorme consumo idrico.
La Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che questo difetto non consentisse la configurabilità dell'azione ex art, 1669 c.c., affermando: “non consta esservi stato alcun riflesso negativo sul godimento dell'immobile, il quale ha regolarmente goduto della fruizione dell'acqua potabile, stante che il guasto consistito, in una lesione di un giunto esterno del tubo d'adduzione, sebbene ebbe a procurare dispersione idrica, senza tuttavia causare danni all'immobile (non vengono segnalati fenomeni d'infiltrazioni), allo stesso tempo, non impedì, e neppure limitò, l'afflusso d'acqua per i servizi idrici dell'immobile”.
In una seconda fattispecie, relativa ad un impianto di condizionamento, la ### te di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice del merito, che aveva ritenuto non applicabile l'art. 1669 c.c., perchè i difetti lamentati non avevano pregiudicato il godimento dell'impianto, atteso che essi non incidevano sulla capacità dell'impianto di refrigerare e riscaldare, sia pur a capacità ridotta e con maggiore dispendio energetico (Cass. ###/2021).
Le due fattispecie da ultimo riportate sono in tutto sovrapponibili a quella oggetto dell'odierna causa.
Anche l'impianto di riscaldamento realizzato nell'edificio in cui è ubicato l'appartamento della sig.ra , infatti, ha sempre funzionato. Gli errori di progettazione e di esecuzione dell'impianto non hanno mai interdetto l'uso dell'appartamento da parte dell'attrice. Hanno comportato un eccessivo consumo energetico, con conseguente diritto al risarcimento del danno, con una ordinaria azione di natura contrattuale. Ma, non avendo impedito la fruizione dell'immobile, non è consentito il ricorso alla speciale azione c.d. “edilizia”, di natura extracontrattuale, che è finalizzata a tutelare interessi di carattere ge### 11 nerale e inderogabili per perseguire “finalità di ordine pubblico atte alla conservazione e alla funzionalità degli edifici”.
Pertanto, si deve concludere che nel caso in esame l'art. 1669 c.c. non è applicabile. 9. Applicabilità dell'azione disciplinata dall'art. 1495 Assodato che l'art. 1669 c.c. non è applicabile, ne consegue che l'attrice ha a sua disposizione l'azione contrattuale disciplinata dall'art. 1495 La sig.ra ha formulato una specifica domanda, subordinata, con cui ha chiesto di “accertare e dichiarare la responsabilità della “ per i vizi presentati dall'immobile venduto alla attrice”.
A pag. 14 dell'atto di citazione, l'attrice ha chiesto di accertare che i difetti esposti nell'atto introduttivo, se non sono qualificati “gravi” ai sensi dell'art. 1669 c.c, siano qualificati alla stregua di “vizi” che, a norma degli artt. 1490 e ss. cod. civ., consentono di ottenere la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.
Ciò premesso, dalla relazione del CTU emerge con chiarezza che gli errori progettuali hanno comportato la realizzazione, da parte del costruttore, di “un'opera in classe energetica F invece di A, con un fabbisogno energetico pari al 421% del dichiarato”. ### ha poi specificato che l'edificio “non corrisponde al progetto autorizzato e all'ACE allegato al contratto d'acquisto”.
Pertanto, considerato che l'edificio è stato realizzato in maniera difforme rispetto al progetto e all'attestato di certificazione energetica, cioè a documenti che formano parte integrante del contratto di compravendita perchè individuano le caratteristiche principali dell'edificio, è indubbio che l'acquirente abbia diritto alla tutela prevista a favore dell'acquirente (riduzione del prezzo e risarcimento del danno).
Tuttavia, tutti i convenuti hanno eccepito la prescrizione del diritto.
Come è noto, l'art. 1495 c.c. dispone che l'esperimento dell'azione sia effettuato: a) nel rispetto di uno stringente termine di decadenza: 8 giorni dalla scoperta; b) prima del decorso del termine di prescrizione e, cioè, entro un anno dalla consegna. ### 12 Dall'art. 3 del rogito notaio del 28.09.2012, si desume che l'acquirente è stata immessa nel possesso “da oggi”, quindi contestualmente alla sottoscrizione dell'atto.
Dai documenti prodotti dall'attrice, si desume che il primo atto avente effetto interruttivo del termine di prescrizione consiste nella “proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita”, ricevuta da l'11 dicembre 2019 (cfr. doc. nr. 8 fasc. att.).
E' quindi evidente che a questa data l'azione contrattuale si era abbondantemente prescritta (il termine di un anno era maturato il 28 settembre 2013). 10. Risarcimento del danno per mancata esecuzione dei lavori di recupero previsti nel progetto ### ha chiesto, inoltre, la condanna della al risarcimento del danno, per non aver realizzato il progetto di recupero del quartiere in cui è sito l'appartamento da lei acquistato e, in particolare, il recupero della “vecchia fornace, che versa tuttora in stato di forte degrado, su area delimitata a cantiere, con presenza di grande gru a torre”. ### ha sostenuto che la si era impegnata a realizzare un centro ### e una sala polifunzionale.
La domanda va respinta.
Come ha esattamente evidenziato la convenuta , nè nel preliminare nè nel definitivo la società ha assunto alcun obbligo circa il recupero del quartiere.
In particolare, la ha evidenziato che con variante al piano urbanistico dell'8 aprile 2019, il Comune di ### ha deliberato di convertire la ex fornace in una ### Invece, le strutture ricettiva sono state “spostate in altra area, limitrofa ed adiacente a quella dove sono gli immobili fra i quali quello dell'odierna attrice”.
Al fatto che al preliminare siano state allegate “le tavole illustrative dei lavori di recupero e riconversione dell'edificio ex fornace” non ha alcuna valenza negoziale. Al contrario, va evidenziato che la si è espressamente riservata “il diritto di apportare al progetto tutte le modifiche che si rendessero necessarie per migliorare l'utilizzazione dell'immobile stesso” Pertanto, non essendoci alcun obbligo contrattualmente assunto, la non è tenuta a realizzare l'intervento di recupero e, conseguentemente, la domanda risarcitoria proposta dalla deve essere respinta. ### 13 11. ### soccombenza consegue l'obbligo di di rifondere alle controparti le spese processuali, liquidate come in dispositivo. PQM Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede: a) respinge le domande; b) condanna a rifondere alla e all'arch. in solido, le spese processuali, liquidate in: - € 9.900,00 per compenso; - rimborso forfetario del 15%; - cpa e iva nelle misure di legge; - spese successive occorrende. c) condanna a rifondere al perito le spese processuali, liquidate in: - € 7.000,00 per compenso; - rimborso forfetario del 15%; - cpa e iva nelle misure di legge; - spese successive occorrende.
Livorno, 27.06.2024 Il Giudice
dott. ####
causa n. 3628/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Massimo Orlando