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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 7373/2025 del 08-12-2025

... della coppia, rese in sede istruttoria ed apparse ictu oculi di chiara collocazione temporale”. Ne discenderebbe che “dalla suddetta data di deposito del ricorso per divorzio (cfr. all. 01) alla notifica dell'atto di precetto di pagamento al sig. ### avvenuta il ### (cfr. all.ti opponente in primo grado) - ed, ovviamente, per il futuro - nulla sia più dovuto, a qualsivoglia titolo, alla odierna appellata”. 2.b) la violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell'art. 167 co. 1 c.p.c. La sentenza di primo grado sarebbe ulteriormente meritevole di riforma poiché “la tesi dell'opponente medesimo non è mai stata contestata - ripetesi, quantomeno in ordine alla inammissibilità della pretesa creditoria della sig.ra D'### dal Gennaio 2016 in poi - da controparte”, ossia con riguardo al mantenimento dovuto per i due figli maggiorenni. Tanto è vero che la D'### nel giudizio divorzile non proponeva reclamo ex art. 708, comma 4°, c.p.c. avverso il provvedimento presidenziale del 7.7.2016 né ricorso ex art. 709, comma 4° c.p.c. avverso l'ordinanza del Giudice istruttore depositata in data ###, provvedimenti questi ultimi in cui il diritto al mantenimento sarebbe stato negato (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### così composta: ### est.  riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 517 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 26.6.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante ###'### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###0, presso lo studio dell'Avv.  ### che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata ### appello alla sentenza del Tribunale di ### n. 22676/2019 - opposizione a precetto.  ### da rispettivi atti introduttivi ### 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli in data ###, con il quale la moglie D'### gli aveva intimato il pagamento di euro 49.138,39 a titolo di assegni di mantenimento non versati. Tale importo trovava titolo nell'accordo di separazione intercorso tra i due ex coniugi, omologato dal Tribunale di ### in data ###, munito di formula esecutiva in data ###, nonché nel provvedimento del Tribunale di ### emesso in data 7 luglio 2016 nel giudizio di divorzio di cui al R.G.  n. 1193/2016, munito della formula esecutiva in data ###, atti questi ultimi entrambi notificati insieme al precetto.  ### contestava, a tal riguardo: l'intervenuta estinzione dei crediti maturati tra il 2001 ed il giugno 2012, illegittimamente rivendicati dalla D'### nonostante il decorso del termine quinquennale di prescrizione; di aver già adempiuto agli obblighi assunti in sede di separazione, avendo la D'### preteso somme in gran parte percepite; la sopraggiunta caducazione dei presupposti su cui l'assegno di mantenimento si fondava, tenuto conto dello stato di difficoltà economica in cui versava il ### all'epoca dell'opposizione e, per altro verso, dell'autonomia economica acquisita dai due figli della coppia - originariamente beneficiari dell'assegno di mantenimento insieme alla ex moglie - i quali ultimi non vivevano più nella casa familiare. 
Concludeva chiedendo: in via cautelare, di sospendere l'efficacia esecutiva di entrambi i titoli indicati nell'atto di precetto opposto; in via preliminare, di dichiarare la prescrizione del credito rivendicato, con riguardo agli anni dal 2001 al 2012; nel merito, di dichiarare l'illegittimità, l'inammissibilità, l'infondatezza della pretesa creditoria; di condannare la D'### ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ### CPA e spese generali, da distrarsi in favore del difensore antistatario. 
Si costituiva in giudizio D'### contestando integralmente la ricostruzione dei fatti proposta dall'opponente e nello specifico affermava: l'intervenuta cessazione della materia del contendere per perenzione del precetto non eseguito; il diritto dell'opposta a riscuotere l'intero importo intimato al ### essendo il decorso della prescrizione tra coniugi sospeso ai sensi dell'art. 2941, co. 1, n. 1, c.c. sino al passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio; la mancata soddisfazione dell'onere probatorio gravante sull'opponente, essendo rimasto privo di riscontro l'adempimento - soltanto asserito ma indimostratoda parte del ### degli obblighi di mantenimento; in ogni caso, la validità del precetto quanto meno per la minore somma di euro 35.157,12; l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 96 c.p.c. in materia di lite temeraria, non essendo stata dimostrata l'esistenza di alcun danno prodotto dal comportamento processuale dell'opposta né il dolo o colpa grave di quest'ultima; infine, l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesto ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Concludeva chiedendo: di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere; di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli; di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando la validità del precetto; in subordine, di dichiarare la validità dell'opposto precetto nella minor misura di € 35.157,12; di rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. 
Con vittoria di spese, anche forfettarie, e compenso di causa, oltre C.P.A.  ed I.V.A. come per legge. 
All'udienza del 13.2.2018, il Giudice, valutati i motivi di opposizione relativi solo al quantum debeatur-, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Formulava alle parti una proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 17.4.2018, ove concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.7.2018, con ordinanza depositata in data ###, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 9.4.2019, la causa veniva trattenuta in decisione concedendo i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dal 1.5.2019. 
Il Tribunale di ### con la sentenza n. 22676/2019, disattesa e assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, dichiarava l'efficacia del precetto opposto per la minore somma residua di euro 35.428,24 (comprensiva dei compensi dell'atto di precetto), oltre interessi legali; condannava l'opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in euro 4.600,00 per compensi, oltre spese generali, oneri previdenziali e fiscali come per legge.  2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, ### contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava: 2.a) la violazione e/o falsa e/o errata applicazione del combinato disposto degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. La sentenza del Tribunale avrebbe erroneamente determinato la pretesa creditoria della D'### limitandosi ad escludere dal quantum debeatur soltanto i crediti prescritti antecedenti a giugno 2012. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto negare anche il diritto dell'odierna appellata alla riscossione degli assegni di mantenimento a beneficio dei due figli maturati tra gennaio 2016 - ossia a partire dall'introduzione del procedimento divorzile - ed il 23 giugno 2017 - data della notifica dell'atto di precetto. Tali crediti, difatti, sarebbero stati revocati retroattivamente nel procedimento volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (R.G. n. 1193/2016), instaurato tra le parti nelle more del presente giudizio, in forza dell'ordinanza emessa dal Tribunale di ### depositata in data ###, con cui il Giudice istruttore avrebbe ritenuto entrambi i figli economicamente indipendenti, sulla “scorta di dichiarazioni dei figli della coppia, rese in sede istruttoria ed apparse ictu oculi di chiara collocazione temporale”. Ne discenderebbe che “dalla suddetta data di deposito del ricorso per divorzio (cfr. all. 01) alla notifica dell'atto di precetto di pagamento al sig. ### avvenuta il ### (cfr. all.ti opponente in primo grado) - ed, ovviamente, per il futuro - nulla sia più dovuto, a qualsivoglia titolo, alla odierna appellata”.  2.b) la violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell'art. 167 co. 1 c.p.c. 
La sentenza di primo grado sarebbe ulteriormente meritevole di riforma poiché “la tesi dell'opponente medesimo non è mai stata contestata - ripetesi, quantomeno in ordine alla inammissibilità della pretesa creditoria della sig.ra D'### dal Gennaio 2016 in poi - da controparte”, ossia con riguardo al mantenimento dovuto per i due figli maggiorenni. Tanto è vero che la D'### nel giudizio divorzile non proponeva reclamo ex art. 708, comma 4°, c.p.c. avverso il provvedimento presidenziale del 7.7.2016 né ricorso ex art. 709, comma 4° c.p.c. avverso l'ordinanza del Giudice istruttore depositata in data ###, provvedimenti questi ultimi in cui il diritto al mantenimento sarebbe stato negato dall'autorità giudiziaria, prima parzialmente e poi integralmente.  2.c) la violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. Parimenti meritevole di censura sarebbe l'operato del Giudice di primo grado con riguardo alle spese di lite. ### a precetto, alla luce di quanto argomentato dall'opponente, avrebbe dovuto trovare più ampio accoglimento, escludendo dalla pretesa della D'### non soltanto i crediti prescritti, ma anche “quello richiesto ex adverso in quanto, asseritamente, maturato dal Gennaio 2016 al Giugno 2017” poiché divenuto inesigibile a seguito dei provvedimenti del ### e del Giudice istruttore citati in precedenza e non impugnati; di conseguenza, la pretesa creditoria oggetto di precetto sarebbe ampiamente infondata - e non in misura minima, come sostenuto dal Tribunale - con conseguente riflesso sulle spese di giudizio. Non adeguatamente valorizzata, inoltre, sarebbe stata la circostanza che l'odierna appellata avrebbe rivendicato un credito in gran parte già prescritto. Il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tali elementi in sentenza al fine di assicurare una adeguata quantificazione ed imputazione delle spese ed una accorta valutazione della condotta tenuta da parte opposta in applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. 
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata: di dichiarare l'illegittimità, inammissibilità, infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta - nella misura di euro 9.495,86 - e, comunque, l'inefficacia dell'atto di precetto opposto; di condannare parte appellata ai sensi dell'art.  96 c.p.c.; in ogni caso, di condannare parte appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese, compensi e spese generali del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.  3. Si costituiva in giudizio D'### ribadendo: l'assoluta irrilevanza ai fini del presente giudizio degli esiti del separato procedimento divorzile pendente tra le parti; la necessità, ai fini di una revoca retroattiva dell'assegno di mantenimento, di una indicazione espressa da parte del Giudice, nel caso di specie mancante, in conformità con gli approdi della giurisprudenza di legittimità; di aver contestato integralmente sin dai primi atti difensivi le eccezioni sollevate da controparte, senza quindi alcuna ammissione implicita, non potendo a tal fine rilevare neanche la mancata impugnazione di provvedimenti giurisdizionali emessi in autonomi procedimenti; la corretta determinazione delle spese, tenuto conto della incidenza minima prodotta dal parziale accoglimento dell'opposizione sulla pretesa creditoria spettante all'odierna appellata, essendo stati esclusi i soli crediti prescritti, e della eventualità che la mancata eccezione di parte avrebbe potuto in astratto consentire all'opposta di trarre beneficio dalla domanda, stante la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione, così rendendo concreto - e non pretestuoso - il suo interesse all'intimazione di pagamento dell'importo ormai prescritto. Concludeva chiedendo, in via preliminare, l'accoglimento delle richieste istruttorie non ammesse in primo grado e di dichiarare l'inammissibilità e, comunque, di rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale. Con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e onere di legge.  4. All'udienza del 15.10.2020, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 26.6.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Preliminarmente va rigettata la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello. Nel caso di specie, il gravame presenta gli elementi richiesti dagli artt. 342 c.p.c., da intendersi - secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte (v. ex multis sentenza 2681/2022) - nel senso che l'impugnazione deve contenere la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice.  6. Con riguardo al merito, l'appello è parzialmente fondato. 
Questa Corte ritiene meritevole di accoglimento la censura sub 2a). 
A tal riguardo, va valorizzata la circostanza, già riferita nello svolgimento del processo, rappresentata dalla ordinanza del Tribunale di ### depositata in data ### nel giudizio divorzile di cui al R.G. 1193/2016, di revoca dell'assegno di mantenimento imposto al ### per il sostentamento della propria prole, dando così seguito al provvedimento ### del 7.7.2016 che aveva già ridotto l'importo per l'autonomia reddituale acquisita dai figli. Nello specifico, il Giudice istruttore nel provvedimento suindicato riconosceva che il secondogenito (###, pur coabitando ancora con la madre D'### aveva raggiunto all'epoca dei fatti la propria indipendenza economica, mentre il figlio maggiore (### disponeva di entrate sufficienti al proprio mantenimento già dall'agosto 2016, periodo quest'ultimo rientrante nell'ampio arco temporale in ordine al quale la D'### aveva chiesto il pagamento dell'assegno all'ex marito. 
In punto di diritto, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la modifica con effetti ex tunc dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi è generalmente soggetta alla regola della ripetibilità ex art. 2033 c.c. La non spettanza ab origine degli importi richiesti a titolo di mantenimento determina l'insorgenza, a beneficio dell'obbligato, del diritto alla ripetizione di quanto versato indebitamente; ciò a condizione che il credito non presenti natura strettamente alimentare (Cass. civ., S.U. n. ### del 2022; Cass. ordinan. n. 477 del 2023; Cass. civ n. 3659 del 2020; Cass. civ. n. 21675 del 2012). In tal senso, ove “venga escluso in radice e «ab origine» (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno «stato di bisogno» del soggetto richiedente (inteso, nell'accezione più propria dell'assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati), ovvero si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità)” (Cass. civ., S.U. n. ### del 2022). 
Nel caso in esame, dall'insussistenza originaria dei presupposti del mantenimento - così come accertato con l'ordinanza del 8.8.2018 - consegue il diritto dell'obbligato a non erogare l'importo oggetto di precetto, con conseguente declaratoria di parziale inefficacia del precetto limitatamente a quanto preteso in forza di credito ab origine inesistente.  ###, opinare diversamente, costringendo il ### al pagamento nonostante l'insussistenza degli elementi costitutivi del diritto all'assegno, costringerebbe quest'ultimo, per far valere l'inesistenza del credito, ad agire in ripetizione in un autonomo giudizio, con inutile dispendio di risorse ed energie processuali e con i rischi connessi alla perdita della disponibilità materiale della somma. 
La circostanza per cui la revoca del contributo (seppure per un periodo molto breve rispetto a quello interessato dal decreto ingiuntivo) trova il proprio titolo in provvedimenti interinali e, comunque, non definitivi, non scalfisce la validità di tali conclusioni. È infatti opportuno ricordare che l'ultrattività di tali provvedimenti è espressamente sancita dall'art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di rito civile, secondo il quale le ordinanze in questione conservano la propria efficacia anche dopo l'estinzione del processo; ciò sino a quando non vengano sostituiti “con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi”. Vi è di più. Nell'ambito del procedimento di separazione o divorzio, l'ordinanza con cui il ### del Tribunale o il Giudice istruttore adotta ex art. 708 c.p.c. provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del coniuge e dei figli costituisce di per sé titolo esecutivo. 
Per l'insieme di tali ragioni è possibile concludere che le ordinanze in esame, pur di regola rebus sic stantibus, danno luogo ad una regolamentazione potenzialmente stabile e duratura dei rapporti tra i membri della famiglia, fondandosi su di un accertamento a cognizione piena. 
Ne discende che l'ordinanza emessa dal Giudice istruttore in data ### nel separato giudizio di divorzio configura titolo idoneo ad agire in executivis e, di conseguenza, titolo sufficiente per incidere parzialmente, limitatamente al periodo interessato (da agosto 2016), su quanto preteso nel presente giudizio dalla D'### in forza del precetto notificato in data ###, limitandone parzialmente l'efficacia. 
A tal fine, non è necessario attendere l'irrevocabilità del provvedimento, in quanto le statuizioni a contenuto economico nei procedimenti di separazione e divorzili vengono modificate già dalla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva; ciò per effetto dell'art. 4 della l.  898/1970, come novellata dalla l. n. 74/1987, disposizione quest'ultima in vigore ancor prima della riforma dell'art. 282 c.p.c. Da tale quadro normativo consegue l'immediata efficacia di tali provvedimenti, nonostante la loro inidoneità strutturale a divenire giudicato. 
Questa Corte, inoltre, non ritiene di dar seguito all'asserita natura alimentare del credito invocata dalla D'### assunto da cui discenderebbe, alla luce di quanto ricordato in precedenza, l'irripetibilità dell'assegno e quindi l'impossibilità di incidere sull'efficacia del precetto de quo. Difatti, il credito in esame risulta a beneficio di soggetto divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente e, con riguardo al primogenito, non più convivente con la D'### Tali circostanze escludono trattarsi di credito alimentare stante essendo venuta meno, in concreto, la componente assistenziale del mantenimento, dimostrando, piuttosto, l'avvenuto superamento delle esigenze di protezione della prole, non più parte debole del nucleo familiare, con sopraggiunto venir meno delle ragioni solidaristiche che giustificavano l'obbligo del ### con riguardo al figlio maggiore, a partire dall'agosto 2016.
Nello stesso senso, la Cass. civ., sez. I, n. 3659/2020 secondo cui “in caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime postconiugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa”; in tal senso “l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio”. Tali principi espressi con riguardo al diritto alla ripetizione delle somme già versate, come ricordato in precedenza, sono perfettamente applicabili anche al caso di specie ove la lite ha ad oggetto somme pretese ma non riscosse, allo scopo di limitare parzialmente l'efficacia del precetto in sede di opposizione. 
Questa Corte, dunque, alla luce del quadro giurisprudenziale richiamato, ritiene di condividere la prospettazione dell'appellante limitatamente alla quota di assegno destinata al mantenimento del figlio ### rispetto al quale è stato accertato - nell'ordinanza dell'8.8.2018 - l'insussistenza retroattiva dei presupposti per l'erogazione a partire dall'agosto 2016, ossia dal momento in cui il Giudice istruttore ha riconosciuto l'avvenuta indipendenza economica del beneficiario. Più puntualmente, avendo il provvedimento presidenziale del 7.7.2016 destinato l'assegno esclusivamente ai due figli della coppia - con esclusione della D'### - ed essendone stato, altresì, rideterminato l'importo in complessivi euro 500,00 mensili è possibile imputare al mantenimento del singolo figlio la somma di euro 250,00, ossia la percentuale pari al 50% del contributo suindicato. Tale importo deve esser rapportato all'arco temporale in cui il figlio maggiore è stato ritenuto indipendente a livello economico, ossia a partire quanto meno dall'agosto 2016 sino al giugno 2017, momento quest'ultimo in cui è avvenuta la notifica del precetto de quo - ossia per un totale di 11 mesi. Ne discende, in questa sede, la parziale inefficacia del precetto opposto per l'importo totale di euro 2.750,00, cifra risultante dalla mera moltiplicazione aritmetica della quota di assegno destinata al singolo figlio (euro 500/2=euro 250) per il numero di mensilità non spettanti a causa dell'accertata autonomia finanziaria del beneficiario (11 mesi), considerato l'arco temporale nel quale ### avrebbe dovuto versare l'assegno oggetto della richiesta di decreto ingiuntivo della D'### Diversamente, non coglie nel segno il motivo di gravame sub 2b). Questa Corte ritiene, infatti, che l'odierna appellata ha sufficientemente assolto il proprio onere di contestazione in tutti gli scritti difensivi e per l'intero iter processuale in corso di svolgimento. 
Il motivo 2c) è assorbito, stante la modifica effettuata dalla Corte in punto di regolamentazione delle spese, per il parziale accoglimento del gravame.  7. Valutato unitariamente l'esito del giudizio, le spese processuali sono compensate per un terzo e per i residui due terzi poste a carico del ### Ciò in quanto il ### risulta non aver versato, per oltre 10 anni, in modo completo l'assegno di mantenimento, trovando così riscontro il diritto di credito azionato in sede monitoria dalla D'### a tal riguardo va precisato che, pur trattandosi di somme in parte prescritte, rimane fermo il dato per il quale ### tenuto a versare il mantenimento per i figli in virtù di provvedimento giudiziale, non ottemperava a tale obbligo per molti anni e per una somma complessiva ingente (oltre 50mila euro); né risulta dimostrato il suo stato di necessità, tale da impedirgli di soddisfare le esigenze assistenziali degli stretti congiunti. Per altro verso, pur accogliendo l'eccezione di prescrizione per una parte dei crediti azionati e, in sede di appello, quella relativa al venir meno dell'obbligo di mantenimento per un figlio a partire dall'agosto 2016, il ### risulta soccombente per un importo significativo in quanto la somma dovuta, detratto l'importo di euro 2.750,00 per l'accoglimento del motivo di appello 2.a), è di complessivi euro 32.678,24, comprensiva dei compensi dell'atto di precetto, oltre interessi legali (ovvero euro 35.428,24, sottratto l'importo di euro 2.750,00). 
Pertanto, compensate le spese per un terzo, ### va condannato al pagamento a favore della ex moglie: per il giudizio di primo grado, della somma di euro 3000,00 oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge; per quello di appello (esclusa la fase istruttoria) all'importo di euro 2900,00, oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge oltre accessori di legge.  8. Va rigettata la richiesta condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi riscontrare nel comportamento tenuto dalla D'### indici da cui desumere un contegno illecito assunto con dolo o colpa grave; né ricorrono nel caso di specie i requisiti di legge per l'esercizio del potere officioso giudiziale di cui al comma 3° del suindicato articolo.  PQM.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie parzialmente l'appello proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 22676/2019 nei confronti di D'### e, per l'effetto, dichiara l'efficacia del precetto opposto notificato in data 23 giugno 2017 per la minor somma di euro 32.678,24 comprensiva dei compensi dell'atto di precetto (anzichè quella di euro 35.428,24), oltre interessi legali.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado e di quello di appello per un terzo, mentre per i residui due terzi le pone a carico di ### condannato al pagamento a D'### per il giudizio innanzi al Tribunale, della somma di euro 3000,00 oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge e, per quello di appello, al pagamento di euro 2900,00, oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio tenuta il #### est.  ### provvedimento è stato redatto con il contributo del MOT dott. ###

causa n. 517/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Mangano Franca, Garufi Caterina

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13109/2024 del 13-05-2024

... fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerga ictu oculi e in maniera incontrovertibile, come nell' ipotesi in cui il Collegio non abbia preso contezza della integrale trascrizione dell' atto risultante dal ricorso o della sua effettiva allegazione»; 3. va dichiarata, in conclusione, l' inammissibilità del ricorso; 3.1. le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; P.Q.M. la ### d ichiara inam missibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti; Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7098/2016 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in #### 12, presso l'### che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente contro #### e ### elettivamente domiciliati in ### 54, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -controricorrenti 2 di 7 avverso SENTENZA della ### n. 15314/2015 depositata il ###; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal #### 1. la ### del ### sez. staccata di ### con la sentenza n. 166/39/09, depositata in data 2 marzo 2009 e non notificata, respingeva l'appello dell'### confermando la decisione n. 59/03/06 della ### di ### che aveva accolto il ricorso proposto da ### avverso la cartel la esattoriale n. ###57; cartell a con cu i l'### delle ### aveva chiesto il pagamento dell'imposta di registro in relazione alla vendita di un terreno in #### fatta in vita dalla madre ### con rogito in data 18 settembre 1991; 1.1. la C.T.R. rigettava l'eccezione sollevata dall'### secondo cui il ricorso del contribuente avrebbe do vuto essere dichiarato inammissibile perché la cartella non sarebbe stata impugnata per vizi propri, osservando, in senso contrario, che il riferimento alla sentenza passata in autorità di giudicato n. 492/02/97 contenuto nell'impugnata cartella doveva ritenersi «non conferente» perché la detta sentenza riguardava il valore del terreno ai fini ### con la conseguente «erronea indicazione dell'atto presupposto»; 2. contro la sentenza della C.T.R. l'Uffi cio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistevano #### e ### quali eredi di ### frattanto deceduto, ricorso rigettato da quest a ### con sentenza n .  15314/2015; 2.1. con il primo motiv o l'U fficio aveva censurato la sent enza denunciando in rubrica insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nella sostanza lamentando che la C.T.R. 3 di 7 avesse ritenuto “apoditticamente” che in merito "all'indicazione della sentenza n. 492 an dava rilevato ch e tale sentenza rigu ardava il valore del terreno ai fini ### mentre secondo l'### la C.T.R. 
«avrebbe invece dovuto spiegare l'iter logico attraverso il quale era giunta a ritenere che la prima sentenza resa inter partes, sentenza della C.T.P. n. 492/02/97, passata in giudicato, avesse riguardato l'accertamento di valore ai soli fini ### 2.2. con il secondo motivo l'### aveva denunciato la nullità della sentenza per violazione d egli artt. 11 2 e 115 cod. proc. ci v. in relazione all'art. 360, primo comma n. 4 cod. proc. civ., deducendo che la C.T.R., laddove aveva affermato che «mentre per quanto riguardava l'imposta di registro, dovuta dalla parte acquirente, nulla era dovuto essendo stato ritenuto congruo il valore in secondo grado e tale sentenza è passata in giudicato», aveva operato un'indebita «estensione alla controparte, erede della venditr ice del fondo in tassazione, del favorevole giudicato o ttenuto dai coobb ligati acquirenti all'esito di un diverso giudizio proposto av verso l'accertamento di valore». ### l'### difatti, il contribuente «non aveva riproposto (né peraltro aveva mai proposto nel giudizio di primo grado) alcuna eccezione avente ad oggetto l'opposizione ex art. 130 6 cod.civ. del giudicat o ottenuto d ai coobbligati . Un più favorevole giudicato che, continuava l'### la C.T.R. in mancanza di apposite domanda ed allegazione aveva anche attinto da scienza propria, in patente violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.»; 3. in ordine al primo motivo la ### con la richiamata sentenza, osservava testualmente che: «la mancanza di trascrizione della motivazione d ella sentenza n. 492/02/ 07 non permett e a questa ### la preliminare verifica del contenuto della stessa e, in particolare, se la statuizione corrisp onde a quanto asserito dall'### Trattasi invero di un difetto di autosufficienza che non permette alla ### alcun eser cizio nomofila ttico, perché il fatto 4 di 7 indicato dall'### non è riscontrabile e quindi non accertabile la sua decisività ….»; 3.1. in relazione al secondo motivo di ricorso, precisava che lo stesso non coglieva la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, che non era stata affatto quella di estendere il più favorevole giudicato ottenuto dagli acquirenti, bensì quella di affermare l'inesistenza nei confronti del contribuente di un prodromico avviso di accertamento che avesse determinato il valore dell'imponibile ai fini dell'imposta di registro; la quale imposta di registro, secondo i giudici di appello, sarebbe stata invece accertata nei confronti dei compratori, che peraltro l'avrebbero anche pagata per intero, sicché nulla era più dovuto dagli eredi della venditrice; 4. contro de tta sentenza h a proposto ricorso per re vocazione, affidato ad un unico motivo, l'### delle ### 5. #### e ### di ### quali eredi di ### hanno resistito con contro ricorso, depositando successiva memoria; ### 1. con il pro post o ricorso p arte ricorrente deduce errore di fat to rilevante ex art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., consistito nella circostanza ch e la ### aveva er roneamente presupposto che il contenuto della sentenza n. 492/02/97, non fosse stato riportato nel ricorso per cassazione mentre tale contenuto, per come desumibile dagli atti, era invece stato riportato; 2. il ricorso è da rite nere inammissi bile pe r le ragioni appresso specificate; 2.1. invero l'ammissibilit à dell'istanza di revocazione di una pronuncia di questa ### presuppone un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e, dunque, un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso (o accertato) in base agli atti e ai 5 di 7 documenti di causa (ex multis, Cass. sez. V, 11 gennaio 2018, 442). ### revocatorio postula il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l'una desumibile dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, e non concerne un fatto che sia stat o discusso dalle parti e quindi tratt ato nella pronuncia del giudice. Il discrimine tra l'errore revocatorio e l'errore di dirit to risiede nel carattere merame nte percettivo d el primo e nell'assenza di quell'attiv ità di valu tazione che rappresen ta, per contro, l'indefettibile tratto distintivo del secondo (Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. ###). Ne consegue che l'errore revocatorio «non può riguardare la violazione o falsa ap plicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi» (Cass., sez. VI-1, 26 gennaio 2022, n. 2236, punto 3); 2.2. posto che l' ufficio lamenta un asserito “errore” in ordine al ritenuto difetto di auto sufficienza del ricorso in ragione dell a circostanza che la ### non avrebbe considerato che il contenuto della sentenza n. 492/02/97, “per come desumibile dagli atti” era stato riportato, appare evidente che la lamentata errata valutazione di cui alla motiva zione della sentenza impugnata, quanto al contenuto degli atti di parte, si risolverebbe a tutto concedere in un errore di giudizio, ch e non può essere dedotto come vizio revocatorio; ciò sulla scorta del condivisibile orientamento secondo cui non può essere mot ivo di revocazione l'errata valutazione espressa in ordine alla cosiddetta autosufficienza del ricorso, perché in tal caso l'errore che si prospe tta non è di fatto be nsì, eventualmente, di diritto in quanto st rettamen te collegato 6 di 7 all'interpretazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., nella parte in cui prescrive che nel ricorso sia contenuta la «specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda» (cfr. Cass. n. 20635/2017, n. 29750/2022 n. 14950/2022); 2.3 dal tenore sostanziale della motiva zione posta a base della pronuncia di cui si chiede la revocazione, si evince come la ### abbia ritenuto che la motivazione della sentenza Com missione ### non fosse stata trascritta nella sua integrità e completezza; requisiti, q uesti ultimi, funzionalmente dalla ### ‘valutati' in rapporto all'idoneità (inidon eità) dello stralcio a consentire, con i caratteri di immediatezza e concentrazione propri del giudizio di legittimità, la riso luzione de l punto controverso, costituito dalla riferibilità della pronuncia all'### ovvero all'imposta di registro; 2.4. la d oglianza come prospettata non può, dun que , trovare ingresso in questa sede, deputata a porre rimedio ai soli errori di fatto. Con riferimento al caso in e same appaiono pertinenti le considerazioni che questa Co rte ha svolto, ne l dichiarare inammissibile un ricorso per revocazione che «non denuncia [...] un preteso errore di fatto che abbia determinato l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, ma censura l'interpretazione di quest'ultimo [...] e la declinazione che ne ha fatto l'impugnata ordinanza di legittimità nell'applicarlo al caso di specie, in particolare per aver ritenut o indispensa bile, a pena d'inammissibilità, anche la "trascrizione", nei motivi del ricorso per cassazione, del "contenuto della perizia di parte", senza mettere in dubbio che tale tr ascrizione non sia effettivament e avvenuta» (Cass., sez. V, 3 maggio 2022, n. 13989, punto 5.1.); 2.5. il motivo, in ultima analisi, dev'essere dichiarato inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto: «È inammissibile il ricorso per revocaz ione che, dietro la asserita allegazione di un 7 di 7 errore di fatto rilevabile all' evidenza e in maniera incontrovertibile alla luce de lle risultanze di causa (nella specie , l'erronea supposizione della mancata riprod uzione del contenuto di una sentenza), censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, primo comma, e 395, n. 4, cod. proc. civ., l'in terpretazione che il provvedime nto impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del princip io di autosufficienza del rico rso per cassazione, ch e è corollario del principio di specificità sancito dall'art. 366, pri mo comma, n. 6, del codice di rito, dovendo si, viceversa, ritenere ammissibile il rimedio ex art. 391-bis cod. proc. civ. nella diversa ipotesi in cui l'errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerga ictu oculi e in maniera incontrovertibile, come nell' ipotesi in cui il Collegio non abbia preso contezza della integrale trascrizione dell' atto risultante dal ricorso o della sua effettiva allegazione»; 3. va dichiarata, in conclusione, l' inammissibilità del ricorso; 3.1. le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; P.Q.M.  la ### d ichiara inam missibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti; Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 

Giudice/firmatari: Stalla Giacomo Maria, Di Pisa Fabio

M
1

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 7170/2025 del 01-12-2025

... inammissibile poiché le domande dell'appellante sono ictu oculi infondate in fatto e diritto, e conseguentemente confermare la sentenza appellata; condannare il medesimo per lite temeraria con applicazione degli artt. 88 e 96 comma III c.p.c. Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario sia del primo che del secondo grado”, ### E ### La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata, emessa all'esito del giudizio 55230/15 rgac Tribunale di ### « […] Con atto di citazione spedito il #### conveniva in giudizio ### e ### per sentir dichiarare la falsità della firma della ### apposta nel mandato a margine dell'atto di precetto datato 12.3.2015, a lui notificato, ed avente ad oggetto "non frapporre ostacoli al trasloco”, ed autenticata dall'avv. ### di ### . Nel costituirsi, dapprima congiuntamente, ### e ### eccepivano l'inammissibilità della domanda perché la medesima era già stata proposta in via incidentale nel giudizio di opposizione a precetto pendente con R.G.C. 19344/2015, nonché in via principale nel giudizio con R.G.C. n. 53646-15. Comunicata la (leggi tutto)...

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r.g. n. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### così composta: Dott. ##### rel.  riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7191 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 01/10/2025, vertente TRA ### (c.f. ###), difeso in proprio, ### E ### (c.f. ###), domiciliata in ### 46 - ### presso lo studio dell'avv.  ### (c.f. ###), che la rappresenta e difende con procura in atti, E ### (c.f. ###), contumace.  ### (c.f.  ###), interventore ### appello avverso la sentenza n. 17201/2021 emessa dal Tribunale di ### in data ###. 
Conclusioni dell'appellante: “in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ‘inaudita altera parte', accogliere l'appello e annullare e/o riformare la sentenza gravata, per i motivi sovraesposti e, per l'effetto: accogliere la querela di falso e condannare le convenute al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c., r.g. n. 2 nonchè al risarcimento del danno all'immagine personale e professionale, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado“, ### delle appellate: la ### “in limine litis ex art. 348 bis c.p.c dichiarare l'appello formulato dall'avv. ### inammissibile poiché le domande dell'appellante sono ictu oculi infondate in fatto e diritto, e conseguentemente confermare la sentenza appellata; condannare il medesimo per lite temeraria con applicazione degli artt. 88 e 96 comma III c.p.c. Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario sia del primo che del secondo grado”, ### E ### La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata, emessa all'esito del giudizio 55230/15 rgac Tribunale di ### « […] Con atto di citazione spedito il #### conveniva in giudizio ### e ### per sentir dichiarare la falsità della firma della ### apposta nel mandato a margine dell'atto di precetto datato 12.3.2015, a lui notificato, ed avente ad oggetto "non frapporre ostacoli al trasloco”, ed autenticata dall'avv.  ### di ### . 
Nel costituirsi, dapprima congiuntamente, ### e ### eccepivano l'inammissibilità della domanda perché la medesima era già stata proposta in via incidentale nel giudizio di opposizione a precetto pendente con R.G.C. 19344/2015, nonché in via principale nel giudizio con R.G.C. n. 53646-15. 
Comunicata la pendenza del giudizio all'ufficio del P.M., la causa veniva istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza in forma scritta del 18.4.2021, previa concessione dei termini di cui all'art.  190 c.p.c. 
In comparsa conclusionale le parti convenute chiedevano il rigetto della domanda poiché il presente giudizio costituisce il bis in idem di quello iscritto al numero di r.g. 53646/2015 conclusosi con sentenza di rigetto n.9404-20 depositata il ###”. 
All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: ### che liquida in € 7.254,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta, da attribuirsi nella misura di € 3.627,00 oltre accessori di legge r.g. n. 3 all'avv. ### e nella misura di € 3.627,00 oltre accessori di legge all'avv. #### che liquida in € 7.254,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta“. 
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « […] l'atto di precetto - al cui margine è stata apposta la procura della cui sottoscrizione si discuteè già stato oggetto del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. conclusosi con la sentenza n. 15382-16. 
Nel corso del processo la ### ha sanato l'asserito vizio della procura e della sottoscrizione mediante la propria costituzione in giudizio, come, peraltro, espressamente statuito dal G.I. con la sentenza n. 15382- 16, confermata integralmente in sede di gravame dalla sentenza n.6282 emessa dalla Corte d'Appello di ### il ###.  ### attuale della falsità della sottoscrizione apposta dalla signora ### in calce alla procura apposta a margine dell'atto di precetto opposto è, quindi, irrilevante poiché l'eventuale nullità della procura sarebbe già stata comunque sanata e l'atto di precetto stesso è già stato oggetto del vaglio giudiziale che il ### ha previsto specificamente circa la sua efficacia all'art. 615 c.p.c. 
La declaratoria di inammissibilità della domanda per le ragioni precedentemente esposte determina l'assorbimento delle ulteriori domande avanzate da ### nei confronti delle convenute».  ### ha proposto appello.  ### ha resistito al gravame.  ### è rimasta contumace nel presente grado.  ### è stata evocata per intervenire nel giudizio di gravame.  ### è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 01/10/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### contiene vari motivi: I) il primo è rubricato: «INCOMPETENZA DEL GIUDICE MONOCRATICO”. 
Preliminarmente si sottolineava che la causa è stata attribuita e il giudizio si è svolto dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### Solo la sentenza era stata emessa dal Collegio costituitosi per l'occasione e non già ad origine così come si r.g. n. 4 sarebbe dovuto fare. Ne discenderebbe la manifesta illegittimità e nullità della sentenza che è stata adottata sulla base delle valutazioni fatte dal Giudice monocratico». 
II) il secondo è rubricato: «#### 112 C.P.C. ##### E #####”. 
In primis, si sottolineava a tal fine che alcuna eccezione di improponibilità della querela di falso per difetto di interesse ad agire era stata mai tempestivamente sollevata dalle controparti, con conseguente violazione del principio della domanda e del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. 
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto delibare sulle domande su cui verteva il merito e non poteva legittimamente delibare ‘ultra petita' su assunte inammissibilità e/o improcedibilità. 
In secundis, che “il giudizio di querela di falso si connota, tuttavia, quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica”; laddove la querela di falso sia proposta in via principale, come nel caso in esame, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 c.p.c. per il caso di querela incidentale, dopo aver prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso si stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non ha rilievo l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta (Cass. 03.06.2011 n. 12130)”. » III) il terzo è rubricato: «#### 82 C.P.C.##### CONTROVERSIA”. 
Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di considerare che per consolidata giurisprudenza non è prevista alcuna sanabilità di mandato INESISTENTE. Infatti il precetto ### necessariamente precedere - a pena di inammissibilità della medesima - l'azione esecutiva e se il precetto è privo delle firme sia della parte sia del procuratore (così come dichiarato e, confessato dalle stesse parti ed accertato in sede ###atto inesistente, non sanabile che inficia irrimediabilmente l'intera azione esecutiva. Nella fattispecie, in esame, infatti la ### ha r.g. n. 5 dichiarato in sede di interrogatorio che la firma apposta sul mandato non è sua.  ###. ### ha affermato che la firma sul precetto non è sua ed ha proposto ben due querele di falso dichiarate inammissibili dal Giudice dott.ssa #### grafologica ha accertato che la firma della ### sul mandato è apocrifa al di là di ogni ragionevole dubbio». 
IV) il quarto è rubricato: «#### 112 C.P.C.  ###### E #####”. 
Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di delibare sulla domanda di risarcimento dei danni conseguente all'illecita utilizzazione di documento falso ed alla falsa firma della ### apposta sul mandato ‘ad litem' conferito ed autenticato dall'avv. ### che configura una domanda di responsabilità extra-contrattuale ex art. 2043 con conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi dall'odierno appellante. 
La predetta domanda è assolutamente compatibile con la proposta querela di falso e non richiede necessariamente l'introduzione di un giudizio autonomo». 
V. il quinto “#### 112 C.P.C. ###### E #####”. 
Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di delibare sulla relativa domanda e di disporre la trasmissione degli atti al competente Consiglio di ### per i gravi illeciti disciplinari posti in essere dall'avv. ### sia sotto il profilo dell'uso di firma falsa della cliente sia sotto il profilo del conflitto di interessi, in violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. 
VI. il sesto “#### 112 C.P.C. ###### E #####”. 
Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di delibare sulla relativa domanda dell'appellante in violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. e di disporre la trasmissione degli atti alla competente ### della Repubblica per i gravissimi illeciti penali posti in essere dalle convenute e integranti varie fattispecie di reato tra cui la truffa in atti giudiziari, la sostituzione di persona, il falso in atti giudiziari, la falsa r.g. n. 6 autentica della firma e l'utilizzazione di documento falso in atti giudiziari. 
VII. il settimo “### E #####” Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di considerare la sussistenza della prova regina rappresentata dalla confessione della convenuta de ### - che vistasi scoperta ed alla luce delle ineludibili risultanze della CTU e duplicando comportamenti contraddittori tenuti anche nel corso del giudizio definitosi dinanzi al Tribunale di Brindisi con la sentenza del 22.06.2020 di condanna della ### a sei anni di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici (all.ta) - ammette tardivamente e solo in sede di p.c. , dopo aver disertato per ben due volte le udienze (09.01.2018 e 20.02.2018) in cui ne era stato disposto l'interrogatorio formale, afferma esplicitamente che la propria firma a margine dell'atto di precetto ed oggetto di autentica da parte dell'avv. ### è falsa. 
Ad ulteriore conferma della falsità della firma della de ### sussistono poi ben tre CTU che sono quanto mai lapidarie sul punto affermando senza tema di smentita e senza alcuna contestazione né da parte della de ### né da parte dell'avv. ### l'apocrificità della firma della de ### VIII. l'ottavo “### E #### Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando ravvisa il difetto di legittimazione passiva dell'avv. ### trascurando la circostanza che l'avv. ### è “soggetto che intende avvalersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda rappresentata nella specie dalla domanda di condanna alle spese di giudizio essendosi dichiarata antistataria” e non potendolo essere in presenza di un'accertamento della falsità della procura conferitale dalla ### che ne costituisce il titolo. 
Anche sotto tale ulteriore profilo va valutata la sussistenza dell'interesse ad agire sia dell'avv. ### sia dell'avv. ### IX. il nono: #### 91 CPC. CONDANNA ALLE SPESE DI GIUDIZIO Il Giudice di prime cure rigettava la domanda di condanna alle spese di giudizio nonostante il comportamento contrario ai canoni di lealtà tenuto dalle convenute appellate e nonostante fosse stata accertata sia mediante perizia grafologica sia per stessa ammissione delle convenute la fondatezza della querela di falso e la conclamata apocrificità delle firme oggetto di querela di falso. 
X. il decimo: ### di falso sul mandato di ### de ### il Giudice di prime cure allorquando ometteva di delibare r.g. n. 7 sulla querela di falso. 
Si insisteva per l'accoglimento della spiegata querela di falso anche in ragione dei mezzi istruttori già chiesti e già espletati in primo grado tutti univocamente orientati nel senso della manifesta falsità della firma apposta da ### de ### sulla procura alle liti asseritamente conferita all'avv.  ### di ### XI. l'undicesimo: ### condanna alle spese In cui si rileva e si lamenta che non solo viene dichiarata inammissibile la più che ammissibile domanda di querela di falso esperita in via principale, non solo vengono rigettate le domande accessorie ma si provvede addirittura a condannare l'attore alla refusione delle spese di lite quantificate in una cifra abnorme pari ad oltre 15.000 euro oltre accessori di legge per aver proposto una querela di falso contro un documento dichiaratamente e unanimemente falso, utilizzato illecitamente in ambito giudiziario senza alcuna conseguenza per gli autori. Si chiede l'annullamento della predetta statuizione che non trova comunque neanche riscontro applicando i parametri forensi per una causa priva di istruttoria e di valore infimo. 
XII. il dodicesimo: ### delibazione sulle domande ex art. 96 e 88 c.p.c. per lite temeraria e per abuso del processo.  ### il Giudice di prime cure allorquando ometteva di delibare sulle domande ex art. 96 e 88 c.p.c. avanzate dall'attore, ponendo in essere la violazione dell'art. 112 c.p.c.  ### costituita ### eccepiva anzitutto l'esistenza di un ne bis in idem, rispetto a quello iscritto avanti la Corte di ### al numero di r.g. 4456/2020 Giudice Relatore dott. ### con prossima udienza fissata per la precisazione delle conclusioni al 31.1.2024.  ### testè indicata era spiegata avverso la sentenza 9404/2020 emessa nel giudizio r.g. 53646/2015 del Tribunale Civile di ### conclusosi con sentenza di rigetto che si allegava (doc.1) della XIII, dott.ssa ### avente i medesimi soggetti ed il medesimo petitum. 
Nel merito sottolineava la infondatezza di tutti i motivi di gravame.  *****  -### è inammissibile perché non si confronta con gli elementi essenziali che sorreggono la motivazione della sentenza impugnata. 
Va premesso che non è però applicabile la preclusione di inammissibilità del gravame per la sussistenza di un “ne bis in idem” in relazione alla decisione di altro gravame avverso la decisione n.9404/2020 del Tribunale di ### (querela di falso in relazione alla stessa autenticità del medesimo mandato professionale rilasciato da ### in favore di ###, con la allegata sentenza 5343/24 della C.d.A. r.g. n. 8 di ### in quanto questa ultima decisione, allegata, non risulta passata in cosa giudicata. 
Nel merito.  -1) ###. ### incompetenza del Giudice Monocratico La sentenza risulta emessa dal Tribunale in composizione collegiale, mentre la fase istruttoria del giudizio può essere espletata, come avvenuto, dal componente del Collegio, delegato e relatore.  2) ###. Il Tribunale non ha compiuto alcun vaglio della “rilevanza” del documento bensì, d'ufficio, com'è possibile e doveroso, dell'interesse ad agire dell'attore, presupposto processuale di merito di ogni domanda giudiziale. 
Né nell'atto di citazione in primo grado, né nella memoria ex art. 183 cpc l'odierno appellante aveva, del resto, illustrato il suo interesse in quel senso né aveva allegato alcunchè al riguardo, incorrendo il motivo anche nel divieto dell'art. 345 cpc.  3) ###. Sul punto, il Giudice di prime cure ha ben motivato la sentenza di rigetto, dal momento che specifica come la sanatoria mediante costituzione dall'avv. ### con apposita procura alle liti sottoscritta dalla de ### priva l'avv. ### destinatario dell'atto (di precetto in questione) e attore nel giudizio di opposizione, di un interesse concreto ed attuale all'accertamento di tale falsità. 
Parte appellante sembra non comprendere come nel giudizio di esecuzione, come affermato dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la nullità della procura alle liti all'atto di precetto (non trattasi di inesistenza), può essere sanata successivamente, cosi come è avvenuto nel giudizio esecutivo, con deposito di nuova procura al difensore. 
Avuto riguardo al lungo discorso che impegna l'impugnante nel delineare la natura della procura alle liti, deve rimarcarsi che il primo giudice ha ampiamente argomentato circa la natura sostanziale e non processuale della procura apposta al precetto, motivazione in alcun modo attinta con l'appello.  -La non sanabilità di una procura inesistente è difesa che l'interessato doveva poi proporre in seno al giudizio esecutivo ove la ratifica era avvenuta, e non sorregge la domanda di querela di falso proposta in via principale, condividendosi le motivazioni del Tribunale alle pagg. 7/8 della sentenza.  4). ###: ###à di ogni diversa domanda nel giudizio di querela di falso è stata parimenti motivata dal Tribunale con specifici richiami giurisprudenziali ai quali l'appellante contrappone la contraria asserzione senza argomentarla in alcun modo, ragione che rende di per sé inammissibile il motivo, in relazione a tutte le domande dichiarate improponibili e/o inammissibili. r.g. n. 9 Non sono, infine, “domande” sulle quali il giudice debba pronunciarsi quelle di trasmettere segnalazioni disciplinari o penali secondo le convinzioni della parte che di tali iniziative deve assumere la personale responsabilità 5)-6) ### V e VI. ### da un lato, non aveva in primo grado in alcun modo allegato l'uso del documento in sede penale, ove peraltro la relativa falsità è accertabile in via autonoma e non certo con querela di falso (art. 537 c.p.p.), ed infatti è emerso come tale falsità sia stata oggetto di altro procedimento in tale sede svoltosi presso il Tribunale di Brindisi, di cui alla decisione allegata dallo stesso appellante del 22 giugno 2020.  7) -10) ###X: ### assorbiti da quanto sopra notato tutti i motivi concernenti le richieste istruttorie e la valutazione dei mezzi di prova acquisiti nel giudizio di primo grado, nonché le statuizioni accessorie che avrebbero potuto conseguire in caso di accoglimento nel merito della domanda.  11)-12) ### e ### Le spese infine, su cui il Tribunale così statuiva: condanna ### al pagamento delle spese di lite a favore di ### che liquida in € 7.254,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta, da attribuirsi nella misura di € 3.627,00 oltre accessori di legge all'avv. ### e nella misura di € 3.627,00 oltre accessori di legge all'avv. #### che liquida in € 7.254,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta“.   Le stesse sono state regolate dal Tribunale in base alla soccombenza (senza applicare gli artt.96 e 98 c.p.c. come pure sarebbe stato possibile, alla luce della pedissequa ed inutile reiterazione della domanda in questione, per la terza volta, oltre alla sede penale, nei confronti delle due odierne appellate) e la quantificazione non presta il fianco ai rilievi dell'appellante, non superando l'importo liquidato i valori massimi del DM 55/14 per un giudizio di valore indeterminabile. 
Ne discende l'inammissibilità del gravame fondato su motivi comunque singolarmente da considerarsi privi di fondamento, e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, secondo la regola della soccombenza, liquidate come nel dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche (valore indeterminabile, bassa r.g. n. 10 complessità). 
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.  ### la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: a) dichiara inammissibile l'appello; b) condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata costituita, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.300,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di ### c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte di ### di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. 
Così deciso in ### il giorno 28/11/2025.  il ### il ### dott. ###

causa n. 7191/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Enrico Colognesi, Diego Rosario Antonio Pinto

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17699/2025 del 30-06-2025

... ritenendo irrilevante la relativa mancanza. Ne consegue, ictu oculi, la n ullità de lla sentenza impugnata p er violazione della in ius vocati o e del principio de l contraddittorio quanto al rapporto tra l'appe llante e gli intervenuti /appellat i: la domanda di questi ultim i nei confro nti del ### non è stata proposta in primo grado, per cu i non p oteva entrar e nella cognizione del giudice nel secondo. Alla fondatezz a nei suindicati termini d el 4° motivo consegue, rigettati i primi tre motivi, la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo app licaz ione del suindicato disatteso principio. Il giud ice del rinvio provvederà an che in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta i primi t re motivi. ### in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anch e per le sp ese del giudizio d i cassazione, alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione. Così deciso in ### il 29 aprile 2025 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5762/2023 R.G. proposto da: ### domiciliato presso l'avvocato #### (####), che lo rappresenta e dif end e -ricorrente contro FINO 1 ### S.R.L., domiciliata presso l'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende -controricorrente nonchè contro 2 di 11 FINO 2 ### S.R.L., domiciliata presso l'avvocato ### (###), che la rappresenta e difende -controricorrente nonchè contro ### S.R.L . e ### -intimate avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 1892/2022 depositata il 28 dicembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2025 dal ### Rilevato che: Per quan to qui interessa, ### 2 ### S .r.l., quale cessionaria d ell'originale creditrice ### S.p.A., mediante la mandataria ### S.p.A., divenuta poi ### S.p.A., conveniva davanti al Tribunale di Fogg ia ### ed ### perché fosse dic hiarato inefficace nei suo i confronti, ai sensi dell'articolo 2901 c.c., il contratto di compravendita stipulato il 20 febbraio 2014 con cui ### aveva ceduto immobili alla sorella ### adducendo l'attrice di essere titolare di crediti nei confronti dell'alienante. 
Si costit uiva resistendo #### restava contumace. 
Il Tribunale, con sentenza del 1 agosto 2019, accoglieva l'azione pauliana. ### tale giud izio erano intervenute Fin o 1 ### S.r.l., median te la medesima mandataria , e ### S.r.l., entrambe asserendo di essere creditrici di ### e proponendo intervento adesivo autonom o; nella sentenza, il 3 di 11 Tribunale dichiarava inefficace il contratto di compravendita anche nei confronti delle intervenute.  ### proponeva appello, cui resistevano le controparti, ad eccezione di ### che restava contumace. 
La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 28 dicembre 2022, dichiarava nulla la sentenza di primo grado quanto all'accoglimento della domanda delle parti intervenute, accog liendola poi “nel merito”, e confermava per il resto la sentenza appellata.  ### ha presentato ricorso, illustrato anche con memoria, da cui si sono difese con rispettivo controricorso ### 2 e ### 1 mediante ### Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza d'appello per omessa dichiaraz ione del difett o di notifica della citazione di primo grado, e quindi per avere violato e/o falsamente applicato gli articoli 137 ss. c.p.c., in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c.  1.1 La notific a della ci tazione del primo grado nei confro nti del ricorrente non si sarebbe p erfezionata, perché sareb be avvenut a “presso il vecchio indirizzo di residenza” del ricorrente stesso. La notifica era stata intrapresa per via postale, ex articoli 149 c.p.c. e l. 890 /1982, e sarebbe stata nulla perché il ricorr ente “aveva trasferito, da circa un mese, la propria residenza” presso un nuovo indirizzo come risultante dal certif icato storico di residenza rilasciato il 25 novembre 2019, prodotto in appello unitamente alla dichiarazione di querela di falso. 
Il ricorrente ricostruisce al riguardo questa sequenza: il 3 febbraio 2018 aveva trasferito la sua residenza nel Comune di ### da viale ### n . 23 a via ### ria n.132; il 21 febbraio il difensore della mandataria di F ino 2 aveva consegnato l'atto di citazione del primo grado per la notifica postale agli ### del Tribunale di Foggia; il 24 febbraio l'atto veniva spedito dall'ufficiale 4 di 11 giudiziario a mezzo d i raccomandata con avviso di ricevimento all'attuale ricorrente in viale ### n. 23; il 1 marzo il postino, recatosi all'indirizzo sud detto, non consegnava il plico pe r temporanea assenza del destina tario, rilasciando avviso di giacenza; il plico po stale riman eva depositato per il ritiro presso l'ufficio postale di ### per dieci giorni di giacenza - come risultante dal timbro con sottoscriz ione del 12 marzo 2018 - e ritornava poi al mittente ai sensi dell'articolo 8 l. 890/1982.  1.2 Invoca il ricorre nte Cass. 27368/ 2021 per cui, quando la notifica di un atto vi ene “esegu ita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici”, tale notifica è nulla soltanto se il destin atario prova di essersi trasferito altrove e il notificante conosceva, o avrebbe potuto conoscere con l'ordinaria diligenza, il nuovo indirizzo, prevalendo in tal caso sulla residenza anagrafica la effett iva reside nza ai sensi dell'articolo 139 c.p.c.  (vengono richiamate pure Cass. ###/2017 e Cass. 3590/2015). 
Peraltro, nella vicenda in esame la residenza anagrafica del ricorrente avrebbe coinciso “con la sua residenza reale”, per cui sarebbe stato “onere della difesa della parte attrice dimostrare che realmente, al momento della not ifica…, ### a risiedesse effettivamente ancora” in viale ### prova che non sarebbe stata fornita. 
Non rileverebb e, poi, il rigetto da parte del g iudice d'appello dell'istanza di querela di falso, poiché “la relata di notificazione fa fede fino alla querela d i falso soltanto … p er le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute da ll'agente postale”, non includendo “il contenuto intrinseco delle attestazioni” da lui riportate nella relata di notifica, che creerebbe soltanto una presunzione semplice superabile dal destinatario della notifica con prova contraria (Cass. 7113/2001); e nel caso de quo il post ino sulla cartolina av rebbe solo annotat o che il ### “era temporaneamente assente”, emettendo così una dichiarazione non 5 di 11 coperta da pub blica fede che il ricorrente avrebbe sup erato depositando il certificato di residenza st orico, att estante che egli risiedeva in via ### n. 132 dal 13 febbraio 2018. Pertanto, la notificazione sarebbe stata nulla (si richiamano Cass. 24834/2017, Cass. 4529/2019 e Cass. 25737/2008).  2. Con il secondo motiv o si de nuncia, ex articolo 360 , primo comma, n.4 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 101 e 156 c.p.c. 
Si sostiene che per la nullità della notifica non si sarebbe instaurato un regolare rapporto processuale; nonostante c iò, il giudice d'appello, invece di accertare la nullità del primo giudizio e della sentenza del Tribunale, “ha delibato la causa nel merito”, avverso l'insegnamento del giudice di legittimità (si invocano, tra le altre, Cass. 19358/2007 e Cass. 8608/2006).  3. Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza d'appello per violazione e/o falsa app licazione dell'articolo 3 54 c.p.c., per cui, ricorrendo fattispecie di nullità della notifica della citazione di primo grado, il giudice di secondo grado ha l'obbligo di disporre il rinvio della causa al primo giudice. 
La corte territoriale, dichiarata valida la notifica della citazione di primo grado effettuata da ### 2 a mezzo di ### ha dichiarato invece nulli gli atti di intervento durante il primo giudizio perché non notificati al ### non applicando l'articolo 354 c.p.c.  4. I motivi, che possono congiuntament e esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.  4.1 La Corte d'app ello, a fronte d ella censura mossa in sede di gravame dall'odierno ricorrente ed allora appellante in ordine alla regolarità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo g rado, affe rma che correttament e è stata in tale sede dichiarata la sua contumacia in quanto ( pagina 8 della sentenza ): “La notifica dell'atto di citazione … avvenne a mezzo del servizio 6 di 11 postale presso l'indirizzo del ### … al viale ### n. 23.  ### di ricevimento … attesta che l'atto giudiziario non fu consegnato per temporanea assenza del destinatario e mancanza di persone incaricate al ritiro, e che venne immesso l'avviso nella cassetta postale corrispondente dello stabile in indirizzo, con conseguente deposito del plico presso l'ufficio”. 
Osserva altre sì la corte d'app ello ( sempre a p agina 8 della sentenza ) che l'ufficiale postale aveva riscontrato che nello stabile di viale ### n. 23 “residuava il nome” del ricorrente, e vi era “una cassett a postale corrispond ente”, perve nendo quindi a concludere: “La c ircostanza ch e il ### avrebbe trasfe rito la propria residenza anagrafica non vale ad inficiare la validità del processo notificato rio, a meno che l'appellante non avesse dimostrato che il credit ore procedente no n fosse comun que a conoscenza del nuovo indirizzo”.  4.2 Il giudice d'appello, quindi, non nega che che quando è stata effettuata la not ifica dell'atto introdutt ivo del giudizio di primo grado in viale ### n . 23 il ### a avesse la propria residenza anagrafica in via ### n.132, id est non stima priva di valore la certifica zione dal M afrolla prodotta congiuntamente all'istanza di querela di falso (al riguardo si veda il ricorso a pagina 9); esclude però che la divergenza della residenza anagrafica con il luogo ove è stata effett uata la notifica dell'atto de quo valga ad incidere negativamente in ordine alla validità della notifica stessa, affermando che essa sarebbe rimasta inficiata solamente laddove il destinatario -diversamente che nella specieavesse provato che il notificante era “aggiornato” sulla residenza anagrafica quale luogo attuale ove notificare (nel passo riportato della sentenza vi è un lapsus calami -oggetto della prova del destinatario sarebbe che il notificante “non fosse comunque a conoscenza del nuovo indirizzo”-, ma ciò non ne impedisce la comprensione, essendo un errore materiale del tutto evidente). 7 di 11 4.3 Il nucleo della questione dedotta con i tre motivi in esame si evince ove si con sideri il principio affermato da questa Corte secondo cui ai fini della notificazione rileva soltanto il luogo dove il destinatario dimora di fatto in modo abituale, avendo le risultanze anagrafiche valore meramente presuntivo ed essendo quindi superabili, in quanto tali, fornendo la prova contraria, desumibile da qual siasi fonte di convincimento, affidata naturalmente all'apprezzamento del giudice (ex multis Cass. 10170/2016; ord. 23521/2019; Cass. 14338/2013; Cass. 15938/2008). 
Così configurando la fattispecie probatoria, tuttavia , si rischia di gravare di prova negativ a il destinatario della notifica quando controparte la effett ua in luo go diverso da quello indicat o come residenza dalla certificazione anagraf ica: il destinatario stesso, infatti, qualora intend a eccepire la nullità de lla notifica ricevuta, dovrà dimostrare di non avere residenza/dimora di fatto nel luogo dove è stata compiuta la notifica per ricondurre la valid ità della notifica alla residenza anagrafica, ovvero per provare che la notifica effettuatagli in luogo diverso è nulla. 
In tal senso si è mossa Cass. 4 799/20 17, att ribuendo al destinatario l'onere di “provare la mancanza di collegamento” con il luogo ove è stata compiuta la notifica “non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo”, salva querela di falso sull'attestazione di “temporanea assenza”. 
Sulla stessa linea, in un caso in cui la notifica era stata espletata in luogo diverso dalla residenza, Cass. 10170/2016 - in conformità a Cass. 159 38/2008, Cass. 11562/2003 e Cass. 5713/2002 - ha affermato che, “ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della perso na destinataria de lla notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e pote ndo essere superate, in quanto t ali, da 8 di 11 una prova cont raria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento de l giudice di merito”, nel caso in esame, in sostanza, gravando il destinatario dell'onere probatorio della sua residenza di fatto come coinciden te alla residenza anagrafica per disatten dere elementi rite nuti idone i a superare il dato anagrafico.  4.4 È evident e ch e una siffatta svalutazione della cert ificazione anagrafica proviene da un orientamento improntato a un favor nei confronti del notific ante e quindi li mita la tutela informativa che l'istituto della notifica è d iretto a garantire al destinatario. E ciò nonostante che l'acquisizione della certificazione anagrafica non è difficoltosa, e che, in termini di logica, nel caso in cui detta certificazione non corrisponda al luogo ove effettivamente risiede il destinatario dovrebbe essere que st'ultimo a patirne le conseguenze: ragion per cui la certificazione anagrafica dovrebbe valere soprattutto a favore del notificante. 
Lo strumento anagrafico, invero, se non si depriva di effetti - come, in ultima analisi, fa la giurisprudenza sopra richiamata - costituisce un mezzo di tutela entrambe le parti , notif icante e notificato, in quanto fornisce dati predeterminati per compiere la notifica, i quali possono ben e ssere superati ma all a luce logica-giuridica delle rispettive posizioni: chi intende notificare, in linea generale, deve compiere la notific a nel lu ogo risultante in termini anagrafici; il destinatario della notifica, se tale luogo non cor risponde alla sua residenza/dimora, avrà l'onere di dimostrarlo provando che la sua residenza/dimora è altrove. Non è accettabile una interpretazione “inversa” che, cap ovolgendo questo pregevole schema logicogiuridico prende le mosse da una pre sunz ione di non corrispondenza al vero della residenza anagrafica. 
Se è vero, allora, ch e la residenza an agrafica non può e ssere automaticamente privata di effetti, suscitando un onere probatorio in capo al residente anagrafico per dimostrare quel che già risulta 9 di 11 appunto all'anagrafe, occorre tuttavia precisare che l'assunzione di residenza anagrafica deve essere frutto di un'attivazione positiva e completa da parte di chi scegl ie in tal mod o la sua nuova residenza: il che significa che, qualora vi sia trasferimento dalla precedente residenza anagrafica, c hi tale residenza cambia in applicazione del canone di buona fede o corr ettezza non può lasciare a tempo indeterminato elementi idonei a creare l'apparenza di persist ente re sidenza in quel determinato luogo e che non vi sia stato alcun t rasferimento, d ovendo invece l'interessato tempestivamente attivarsi per eliminare ogni elemento in tal senso deponente.  4.5 Orbene, corretta in tale senso la motivazione della senten za impugnata, i tre motivi non possono trovare accoglimento, giacché in un'e poca assai prossima al cambio di residenza anag rafica ut supra visto (non era passato neanche un mese quando il postino si recò in viale ### n. 23) risulta -come evidenziato dal giudice d'appelloche il ### aveva lascia to l'indicazione del proprio nominativo sulla “cassetta pos tale corrispondente dello stabile in indirizzo”, e che nello stabile altresì “residuava il nome” del ### (sentenza impugnata, pagina 8). 
In un simile quad ro di apparente manten imento da parte del ### di un collegamento con il luogo ove fino a meno di un mese prima aveva la residenza anagrafica, la notifica in tale luogo compiuta non si appalesa viziata, come ha riconosciuto il giudice d'appello, avendo essa sostanzialmente raggiunto del tutto il proprio scopo.  5. Con il quarto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., inesistenza degli atti di in tervento in primo grado per violazione degli articoli 24 e 111 Cost., nullità di procedimento e sentenza per violazione e/falsa applicazione degli articoli 137 ss. e 292 c.p.c. 10 di 11 5.1 Il giudi ce d'appell o ha dichiarato nulli gli atti di intervento perché non notificati all'attuale ricorrente, ma ha altresì dichiarato che ciò non integra un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice: non essendovi nulli tà assoluta, le rela tive domande potevano essere decise, e il giudice d'appello lo ha fatto, giungendo a qualificarle fondate. 
Vi sarebbe pertanto violazione degli articoli 137 ss. e 292 c.p.c., giacché gli atti di intervento avrebbero dovuto essere considerati inesistenti; di qui la violazione anche del principio di integrità del contraddittorio ai sensi degli articoli 111 e 24 Cost.  5.2 Le conclusion i raggiunte dal giudice d'appello si appal esano invero erronee e irredimibilmente contradditto rie là do ve, da un lato, afferma non essere stato instaurato il contraddittorio per non essere stati notificati all'allora contumace ### gli atti di intervento di ### 1 ### S.r.l. e ### S.r.l., con conseguente declaratoria di nullità; per altro verso, afferma che la mancata notifica è nell a specie irrilevante s icché, non avendo l'appellante chiesto di essere rimesso in t ermini, ha comunq ue esaminato le domande, ravvisandole fondate e accogliendole. 
Dunque, secondo il giudice d'appello in sostanza, il contraddittorio, e quindi la facoltà di esercizio del diritto di difesa, non ha incidenza nell'accertamento di una domanda presentata nei confro nti del soggetto verso il quale non è stata effettuata alcuna in ius vocatio. 
È sufficiente constatare che questa in ius vocatio è mancata, per passare a decidere nel merito. 
È più che evidente l'errore in cui è incorso il giudice d'appello: a suo avviso, qu el che ha cont estato il ### è insufficiente a generare alcuna conseguenza, pur essendo fondato.  ### la corte terr itoriale, in e ffetti, il ### era comunque entrato in rapporto processuale con gli intervenuti, pur non avendogli i medesimi notificato le loro domande; e l'unica conseguenza della denuncia di ciò compiuta con l'appello si sarebbe 11 di 11 concretizzata, in ultima analisi, nel potere chiedere la remissione in termini, ma l'appellante non l'aveva chiesta. 
La corte territoriale ha invero errato nel procedere a giudicare come se il con traddittorio fosse stato ritualmente istituito, e comunque ritenendo irrilevante la relativa mancanza. 
Ne consegue, ictu oculi, la n ullità de lla sentenza impugnata p er violazione della in ius vocati o e del principio de l contraddittorio quanto al rapporto tra l'appe llante e gli intervenuti /appellat i: la domanda di questi ultim i nei confro nti del ### non è stata proposta in primo grado, per cu i non p oteva entrar e nella cognizione del giudice nel secondo. 
Alla fondatezz a nei suindicati termini d el 4° motivo consegue, rigettati i primi tre motivi, la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo app licaz ione del suindicato disatteso principio. 
Il giud ice del rinvio provvederà an che in ordine alle spese del giudizio di cassazione.   P.Q.M.  La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta i primi t re motivi. ### in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anch e per le sp ese del giudizio d i cassazione, alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione. 
Così deciso in ### il 29 aprile 2025  

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Graziosi Chiara

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Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 1207/2025 del 08-11-2025

... dubbio di superficie modesta e del tutto compatibile, ictu oculi, con l'area trapezoidale campita in verde marino (detto chiaro in sentenza) nella planimetria prodotta sub 30 dall'appellante in primo grado. Si può quindi individuare un'area di cortile di certa esistenza, di sicura piccola dimensione e di probabile coincidenza con la menzionata sezione non numerata di mappale, sicuramente appartenente al ### e si tratta di area molto ridotta rispetto all'intera corte, anche se la stessa, nella sua consistenza attuale, non parrebbe misurare effettivamente oltre 600 mq. Non è necessario qui pervenire alla certa identificazione di tale area. Per quanto rileva di fini della presente causa non risulta evizione, perché l'attribuzione al condominio ha fatto salva quell'area e si deve interpretare il rogito nel senso che fosse proprio quello il cortile trasferito, risultando evidente che non fosse l'intera corte. Se dovesse intervenire ulteriore conflitto in ordine a quella piccola area e la stessa risultasse di proprietà di terzi, ed alla correlativa dichiarazione di proprietà non ostasse il giudicato parziale calato sulla sentenza qui limitatamente impugnata, vi potrebbe essere, in futuro, una (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA ### sezione civile In persona dei signori Dott. ### ssa #### estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 252/2024, promossa da: #### elettivamente domiciliat ###SANREMO presso l'### che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti, ### contro ### G. ###. MASSA amente domiciliato in ### 67 VENTIMIGLIA presso l'Avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ### avverso la sentenza n° 61/2024 del Tribunale di Imperia nelle cause civili riunite nn. 7/2019 e 151/2019 r.g., pubblicata il 29 gennaio 2024 e notificata in data 30 gennaio 2024.  causa nella quale, per l'udienza del 17 giugno 2025, sostituita da trattazione scritta, sono state anticipatamente assunte le conclusioni di cui a verbale che si richiamano di seguito: N. 252/2024 R.C. 
Oggetto: ### : rigetto ### parte appellante.  “Piaccia all'###ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in riforma dell'appellata sentenza, previo eventuale incarico al CTU di stimare il valore di mercato del cortile, indicandone le coerenze alla data dell'atto ### e in oggi, condannare parte appellata al risarcimento del danno in senso lato subito dall'appellante per la patita evizione, nella misura liquidanda anche in via equitativa, comprensivo dei costi sopportati per spese di giudizio tutte. Vinte le spese e i compensi anche del primo grado e condanna dell'appellata alla restituzione degli importi versati in base alla decisione impugnata.” Sanremo, 9 aprile 2025. 
Per parte appellata. 
Piaccia all'###ma Corte ###, contrariis reiectis, 1) in via preliminare dichiarare la nullità della citazione per la mancanza degli avvisi di cui all'art 163 n7 cpc ex art 164 c I cpc; 2) in via principale respingere l'appello proposto dal dott. ### contro l'impugnata sentenza in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi suesposti, con conferma della sentenza di primo grado n°61/2024 del 29-01-2024 resa dal Tribunale di Imperia. Con vittoria delle spese ed onorari del presente procedimento.
FATTO E DIRITTO 1) Oggetto della controversia. 
La causa concerne l'assetto proprietario della corte (di seguito anche cortile) del condominio di ### corrispondente al civ. 16 di Via della ### sito nel centro cittadino.  ###. ### è proprietario di un appartamento a piano terra, con accesso diretto sul cortile. Egli sostiene la natura pertinenziale al proprio appartamento del bene suddetto, mentre i condomini-attori ne rivendicano la natura ### - per il caso condominialecontestando gli atti appropriazione del convenuto, posti in essere progressivamente tra il 2012 ed il 2024 mediante apposizione di catene e lucchetti ai cancelli di accesso (dall'esterno) all'area in questione. 
Molti altri condomini, poi rimasti contumaci, sono stati convenuti, nella sede di primo grado, per consentire la valida statuizione dominicale, in contesto litisconsortile necessario. 
Il convenuto, che ove il suo diritto, non fosse stato riconoscibile per il titolo, ha anche “eccepito” l'usucapione ventennale ed abbreviata, comunque, per il caso di successo dell'avversaria rivendicazione, ha chiamato in garanzia la sua dante causa (la ### G. Borea e Z ### - di seguito anche solo “Fondazione” -) perché prestasse garanzia avverso il rischio di evizione.  2) Il giudizio di primo grado ### La controversia sulla questione puntualizzata sopra è stata radicata con la citazione del 31.12.18 la quale conteneva altresì la accessoria domanda di risarcimento del danno per l'occupazione temporanea del bene. Lo sviluppo della stessa, quanto ad integrazione del contraddittorio e chiamata di terzo non dà luogo a problemi in rito, potendosi fare pertanto rinvio agli atti. Si è già fatto cenno alla integrazione del contraddittorio ed alla chiamata della potenziale garante del convenuto. ### della causa è fondata sulle produzioni documentali e sull'accertamento dello stato dai luoghi, realizzato a mezzo di CTU percipiente.  3) La sentenza impugnata La decisione di primo grado, oggetto di impugnazione, perviene al totale accoglimento della rivendicazione condominiale, senza riconoscimento dell'invocata garanzia per evizione. 
La sentenza muoveesattamente - dalla constatazione dello stato dei luoghi descritto. 
Da esso constata la doppia accessibilità dell'area dalla strada pubblica, con due cancelli su diverse vie ed il suo contenimento tra il mappare 1044 rappresentativo dell'edifico condominiale, mappale al quale l'area è unita per richiamo sulle mappe catastali ###, ed altro mappale rappresentativo di altro edificio. 
Da quanto sopra una prima evidenza di destinazione all'uso comune (ex art. 1117 comma 1) visto che i cancelli concedono largo accesso potenziale ad utenti esterni (addirittura doppio) oltre che, ovviamente, al complesso dei condomini. Ancora appare strutturalmente piuttosto evidente la funzione del cavedio inteso a dar luce ed aria a molti vani del condominio. 
Del resto punto centrale e di partenza della motivazione è la indicazione, data dallo stesso comma 1 dell'art. 1117 del CC, che indica il cortile quale parte "presuntivamente comune" dell'edificio, salvo il contrario titolo. 
Sempre nel contesto della mera ricostruzione dello stato dei luoghi la CTU dà atto che due appartamenti, tra i quali quello del convenuto (e solo quei due) essendo siti al piano terra, hanno anche accesso diretto sulla corte mediante porta finestra. 
La sentenza dà anche atto di come il perito avesse rilevato che “### porzione a confine con il fabbricato mapp. 1044 era presente un marciapiede in battuto di cemento largo circa 1.00 mt.”. 
Discende da quanto sopra l'orientamento successivo della motivazione ad indentificare ed analizzare il titolo in forza del quale il convenuto/appellante pretende di vincere la presunzione di condominialità. ### di cessione dalla fondazione terza chiamata al convenuto/appellante risulta la compravendita di cui al rogito del 29.1.99 del notaio ### in ### Esso in effetti menziona, in uno con le parti dell'immobile per certo acquistato, il "cortile" confinante con Via della ### Naturalmente i principi che reggono l'accertamento del diritto di proprietà, impongono di superare il titolo traslativo (che non varrebbe certo a trasferire a non domino), ma di risalire al titolo di acquisto originario, o ad un titolo astrattamente idoneo, seguito dal prescritto tempo di possesso continuato, ove la rivendica presupponga l'accertamento dell'usucapione. Nel caso rileverebbe l'atto costitutivo della “sottrazione” del bene alla sua “naturale condominialità”. 
Supportato dalla CTU il giudice di prime cure individua tale atto nel primo atto di frazionamento dell'edificio (atto di divisione del 30.6.80). Il relativo rogito, che appare al GU del primo grado l'unico idoneo al superamento della presunzione di condominaialità del cortile, menziona tale bene, ma non lo ascrive ad alcuno degli appartamenti che "crea", quali autonomi oggetti di diritto, e ne conferma quindi la comunanza. Il bene è menzionato come "cortile condominiale". 
Superata ogni ricostruzione intesa ad escludere la proprietà comune ordinariamente e concretamente ipotizzabile per il bene, in forza di un titolo, la sentenza esamina la tematica dell'eventuale acquisto per usucapione. 
In proposito procede ante omnia, alla ricostruzione delle posizioni giuridiche del convenuto rispetto al bene principale in questione, appartamento, al cui possesso potrebbe aver acceduto quello del cortile. Risulta in proposito che, prima del 29 gennaio del 1999 il convenuto fu unicamente conduttore dell'appartamento per concessione dell'usufruttuario e che, successivamente, pur avendo in quella data acquisito la nuda proprietà dalla fondazione, restò nella posizione anche di conduttore per qualche anno fino alla morte dell'usufruttario. 
Essendo la citazione della rivendicazione del 2018, ed escluso che per i periodi di detenzione locationis causa dell'appartamento vi potesse essere possesso della corte, il giudice esclude radicalmente l'ipotesi di un possesso ventennale, su base di mero computo temporale, e con esso l'usucapione ordinario. 
È esclusa anche l'ipotesi di accessione al possesso dell'usufruttuario posto che dallo stesso non si pone mai come dante causa del convenuto (con possibile unificazione del possesso), essendo piuttosto in tale posizione la ### la quale tuttavia non risulta aver posseduto il bene. Da ultimo è respinta anche l'ipotesi dell'acquisto per usucapione abbreviata di buona fede (art. 1159 cc ). Osserva in proposito il primo giudice che l'atto di divisione era il titolo di diretta provenienza alla dante causa ed il suo semplice controllo avrebbe immediatamente evidenziato il difetto di titolarità della stessa, non potendosi in tal caso parlare di buona fede per colpevole omissione di controlli. 
Escluso ogni titolo contrario il giudice perviene alla piena ricognizione della condominialità del bene, della fondatezza della rivendica e della illegittimità degli atti di spoglio, non negati, ed anzi constatati dal ### La sentenza contiene ulteriore e rilevante accertamento che conforta, e completa, il quadro suddetto. Consta dalla ricognizione dello stato dei luoghi un'area (indicata in sentenza come sopraelevata di poco rispetto al piano del cortile), ed immediatamente prospicente l'appartamento del convenuto. Si tratta di particella disegnata su mappa catastale ma non autonomamente menzionata e risultante dalla planimetria prodotta dallo stesso convenuto (sub suo documento 30) ove essa è colorata con un verde diverso dal resto del cortile. A quell'area, distinta e non menzionata dalla divisione la sentenza pare ascrivere la natura di area privata, ed a quella riferisce la menzione del successivo rogito.  ### suddetto chiude il quadro decisorio contrario alle tesi del convenuto, posto che, riferisce il rogito traslativo a quell'area, da ritenersi esclusa dall'accoglimento della rivendicazione. Con l'osservazione suddetta la garanzia viene ristretta a bene effettivamente trasferito, e nell'indiscusso possesso del convenuto. 
Cade pertanto il presupposto dell'evizione. 
Da ultimo la sentenza, questa volta in accoglimento delle difese del convenuto, nega che l'occupazione riconosciuta abbia prodotto danni “provati in giudizio”, oltre alla astratta lesione del possesso, il quale è oggetto di tutela giuridica, ma non comporta sempre una utilità economicamente apprezzabile. 
Il dispositivo menziona l'assetto proprietario ritenuto ed il rigetto della domanda risarcitoria. Nondimeno fa carico delle spese di lite (per la causa originaria e per quella derivante dalla chiamata) solo ed unicamente al convenuto “prevalentemente soccombente”.  4) #### in decisione è limitato all'esito dell'azione intesa ad attivare la garanzia per evizione. Coerentemente lo stesso è proposto solo avverso il relativo capo della sentenza (che rigetta da domanda formulata con la chiamata della ### terza) e notifica solo alla terza chiamata medesima. 
Se ne deduce il passaggio in giudicato delle altre disposizioni di sentenza, tra le quali l'accoglimento solo parziale della rivendicazione.  ### è in sostanza articolato su un unico motivo in fatto. 
Il giudice di prime cure, del cui decisum è pienamente accettata la dichiarazione della condominialità della maggior parte del cortile per cui è causa (dato fondato come visto sull'atto costitutivo delle singole unità immobiliari e sulla presunzione di legge), avrebbe tuttavia errato nell'interpretare l'inequivoco contenuto del rogito di acquisto, in forza del quale la ### chiamata avrebbe in effetti trasferito all'attore l'intero cortile. Il trasferimento dell'intero bene, che tuttavia era condominiale, avrebbe consentito l'evizione da parte del condominio, con inabilitazione definitiva del potenziale effetto traslativo dell'atto (in relazione al suo intero oggetto) e conseguente responsabilità dell'alienante. 
Il rogito del 29.1.99, infatti, risulta contenere una descrizione dell'unità trasferita come “comprensiva di un cortile”, senz'altre specificazioni, cortile che non poteva che essere la corte nel suo complesso, area che le parti indicano di oltre 600 mq, poi risultata condominiale. ### contesta che il trasferimento indicato nel rogito potesse riferirsi alla modesta porzione di Corte di forma trapezoidale ed indicata nella mappa da lui stesso prodotta (sub 30) e colorata in verde-acqua (e non in verde brillante) come il resto della corte, dal quale risulta separata da sottile linea nera. Il motivo essenziale di tale contestazione è che, su quell' area, ha accesso diretto non il suo immobile, ma quello indicato col n.5 nello stesso documento 30, ovvero l'appartamento di proprietà della ### ra Montrasi, e già della locale ### al momento del rogito di acquisto del ### del 1999. 
Insistendo per l'accoglimento della domanda di evizione, il convenuto appellante chiede conforme modifica del regolamento delle spese di lite. Lo stesso riparto, tuttavia non è contestato per altre ed autonome ragioni.  ### appellata, costituendosi, illustra ulteriormente le ragioni che a suo giudizio escludono che essa avesse mai deliberato ultra vires il trasferimento, l'intera Corte all'appellante o promesso tale trasferimento obbligandosi allo stesso. 
Nel far quanto sopra, tuttavia, fornisce un'interpretazione divergente dalla sentenza del contenuto del rogito, facendo coincidere la quota di cortile trasferita con altro bene ancora, ovvero col marciapiedi corrente lungo tutto il perimetro della Corte condominiale.  5) Motivi del grado La tesi dell'appellante è infondata. 
Il rogito del 1999 appare succinto, largamente standardizzato nelle espressioni, e dotato di largheggianti richiami alla conoscenza delle parti dei luoghi e dei beni su cui le parti agiscono, del loro stato e dei titoli di loro provenienza. 
Oltre alla sussistenza di un contesto non pienamente idoneo a validare il senso di una singola parola occorre considerare che: nel testo dell'atto una sola parola, ovvero la parola “cortile” (indicato come componente della unità trasferita) alluderebbe al potenziale trasferimento di una corte molto più ampia dell'appartamento stesso (in termini multipli anche se dalle planimetrie la misura indicata di mq 644 parrebbe eccessiva) senza che tuttavia tale bene, non rapportabile tipologicamente all'appartamento, sia indicato con propri estremi catastali; nessuna mappa prodotta rappresenta unitariamente cortile ed appartamento; non vi è alcuna disciplina dell'accesso di almeno un'altra unità immobiliare che pacificamente ha fattualmente una via aperta alla corte, e che, nella logica del trasferimento integrale, avrebbe accesso alla proprietà esclusiva del convenuto; soprattutto il rogito richiama l'atto di divisione il quale, invece, come già detto, non attribuisce la corte in questione all'unità poi acquistata del convenuto, anzi la indica come limite alle proprietà individuali. 
È quindi legittima la ricerca operata dal giudice di prime cure di un diverso oggetto del trasferimento, il quale accordi l'uso dell'espressione cortile con un oggetto minore che non ponga i problemi di coerenza dell'atto stesso e che consenta di ottenere almeno una “non contraddizione” tra l'uso dell'espressione detta ed i richiami contenuti nello stesso atto. 
Prima ancora di approvare l'oggetto del disposto del giudice di prime cure sul punto, ovvero di condividere l'individuazione della reale proprietà esclusiva trasferita al convenuto/appellante, occorre evidenziale che tale punto della sentenza, esposto quale limite dell'azione di rivendicazione dei condomini non è impugnato da nessuno. 
Ove si ritenga che la sentenza attribuisca tale bene in proprietà esclusiva al #### accogliendo parzialmente la sua tesi, e respingendo la rivendicazione condominiale, peraltro in contraddittorio con tutti i possibili “aspiranti” alla proprietà del bene, compresa la ### si potrebbe parlare di “evizione parziale” solo se il rogito, comunque produttivo di tale limitato effetto, avesse invece chiaramente disposto per l'intera corte; inoltre non vi sarebbe spazio “logico giuridico” per individuare un altro e diverso bene parzialmente trasferito al ### come sostenuto dalla fondazione. 
Ove invece si ritenga che l'area sia stata individuata solo come “non comune” senza pronuncia neppure implicita sulla sua reale proprietà, vi sarebbe spazio per l'eventuale individuazione di un oggetto ancor diverso dell'espressione “cortile” indicata nel rogito del 29.1.99, ed inoltre, ove invece fosse confermato che il rogito si riferiva all'area campita in verde acqua (sulla planimetria sub 30), residuerebbe l'ipotesi di una diversa e futura evizione, ove in effetti l'area stessa fosse rivendicata con successo dalla ### la quale, in questa sede la ha tuttavia indicata come comune, mentre è proprio il #### che sembra ritenerla di sua proprietà. 
Detto quanto sopra si è già cennato al fatto che il rogito del 99 non ha caratteristiche sufficientemente coerenti per ritenere che esso, col riferimento ad una componente del venduto costituente cortile si riferisca a tutta la grande corte condominiale. 
Per escludere definitivamente il presupposto essenziale dell'azione di evizione, ovvero l'esistenza di un trasferimento negoziale senza esito reale, è poi utile individuare qualcos'altro “effettivamente trasferito” e capace di giustificare il cenno al cortile. 
Soccorrono sul punto le tabelle condominiali di riparto spese le quali forniscono nel caso un valido criterio interpretativo del rogito, essendo peraltro adottate nel 2000, ovvero poco dopo la stipula dello stesso. (doc. 14 del convenuto/appellante). 
In esse, in effetti si individua tra le proprietà attoree un “cortile”, inoltre la proprietà ### è l'unica sita al piano terreno ad avere la detta componente. Nondimeno le tabelle indicano, nella seconda colonna, la cubatura dei locali rapportandone la superficie all'altezza. Ad esempio, per la proprietà ### per il piccolo WC, evidentemente della superficie di mq 3 è indicata una cubatura di mc 9. Considerata la superficie di circa 45 metri quadrati dell'intera proprietà del convenuto è evidente il moltiplicatore in altezza di circa metri 3 per ogni vano. Per il “cortile” è indicata una cubatura di poco più di mc 46, ottenuta, all'evidenza applicando, con criterio assai discutibile, l'altezza standard anche ad una superficie senza tetto. Infatti, l'indice valutativo di qualità relativo all'altezza dei vani, è pari per il cortile e per tutti i vani interni. La superficie di tale quota di cortile, pacificamente ritenuta nella prassi condominiale di proprietà del ### risulta quindi di circa 12 mq. Si tratta senza dubbio di superficie modesta e del tutto compatibile, ictu oculi, con l'area trapezoidale campita in verde marino (detto chiaro in sentenza) nella planimetria prodotta sub 30 dall'appellante in primo grado.
Si può quindi individuare un'area di cortile di certa esistenza, di sicura piccola dimensione e di probabile coincidenza con la menzionata sezione non numerata di mappale, sicuramente appartenente al ### e si tratta di area molto ridotta rispetto all'intera corte, anche se la stessa, nella sua consistenza attuale, non parrebbe misurare effettivamente oltre 600 mq. 
Non è necessario qui pervenire alla certa identificazione di tale area. Per quanto rileva di fini della presente causa non risulta evizione, perché l'attribuzione al condominio ha fatto salva quell'area e si deve interpretare il rogito nel senso che fosse proprio quello il cortile trasferito, risultando evidente che non fosse l'intera corte. 
Se dovesse intervenire ulteriore conflitto in ordine a quella piccola area e la stessa risultasse di proprietà di terzi, ed alla correlativa dichiarazione di proprietà non ostasse il giudicato parziale calato sulla sentenza qui limitatamente impugnata, vi potrebbe essere, in futuro, una evizione, di più modesta consistenza, che, allo stato, non si ritiene attuale.  6) ### sentenza di primo grado va interamente confermata. 
Il riparto spese relativamente alla sola questione della evizione è stato contestato unitamente al merito. 
In proposito si deve osservare che la particolare incertezza in fatto della controversia è dovuta al tenore ambigui del rogito del gennaio 99, che è atto di ambo le parti. 
Appare quindi opportuno, ricorrendo ipotesi analoga alla incertezza in diritto della controversia provvedere alla compensazione delle spese sul punto, per ambo i gradi di giudizio. 
Si esclude tuttavia a parziale limitazione della disposta compensazione, che essa abbia effetto relativamente alle spese di ### considerato l'onere speciale apportato in tale sede ###fatto della parte convenuta soccombente. P.Q.M.: La Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visto l'art 352 del c.p.c.: CONFERMA nel merito la sentenza impugnata; COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti attuali del primo e nel secondo grado.  deciso in ### il 22 luglio 2025 #####

causa n. 252/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gibelli Paolo, Bruno Marcello

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