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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO ### Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai n.ri 5022/2020 e 259/2021 R.G., aventi ad oggetto “### a decreto ingiuntivo” e vertenti ### “### S.P.A.” (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ###, in virtù di procura in atti, E ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'### il quale dichiara di agire d'intesa con l'Avv. ### in virtù di procura in atti, ### CONTRO ### già SOCIETÀ ### S.P.A., (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura in atti, ###' ### S.P.A, (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura in atti, E ### S.P.A., (C.F. ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti, #### DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la ### “### S.P.A.” (d'ora in poi ### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1289/2020 del 01.12.2020 emesso dal Tribunale di Avellino con il quale è stato ingiunto alla ### ed al DOTT. ### di pagare alla #### - #### oggi ### S.P.A., la somma di € 70.533,44 oltre interessi e spese del monitorio.
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 244/2018 emessa in data ### con la quale il Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da #### ha condannato, in solido tra loro, il Dott. #### il Dott. ### e la ### al pagamento della somma di € 86.278,30 oltre interessi e rivalutazione e spese processuali. Inoltre, in accoglimento della domanda di garanzia proposta dai convenuti, ha condannato la ### S.P.A. a tenere indenne la ### da ogni pagamento eseguito in conseguenza della condanna, entro il limite di € 36.278,30 oltre interessi legali. Parimenti, ha condannato la #### COOP. a tenere indenne il Dott. ### GUSEPPE da ogni pagamento eseguito in conseguenza della condanna entro il limite di € 86.278,30.
In ragione di tale pronuncia, invocando il vincolo di solidarietà, con atto di precetto del 17.02.2020, ### ha intimato al Dott. ### il pagamento di tutte le somme liquidate in sentenza pari a complessivi € 96.791,44, oltre spese e competenze del precetto. Stante la pronuncia di manleva disposta dal Tribunale di Avellino, la #### COOP. si è vista costretta ad ottemperare all'intimazione notificata al proprio assicurato, Dott. #### ha dunque provveduto a pagare la somma complessiva di € 107.351,04 così divisi: € 93.956,94 per saldo sorta capitale, interessi e rimborso ### € 8.045,60 a titolo di spese legali; € 5.348,50 per imposta di registro. Vi è da aggiungere che #### era già riuscita ad ottenere € 3.095,76 promuovendo una procedura esecutiva presso terzi ai danni del Dott. ### Successivamente al pagamento la #### COOP. ha intrapreso azione di regresso solidale nei confronti dei coobbligati chiedendo al Tribunale di Avellino di ingiungere alla ### il pagamento della somma di € 35.783,68 ed al Dott. ### la somma di € 34.751,76 (somma ottenuta decurtando la quota di € 1.031,92 facente carico alla #### COOP. e già riscossa con procedura esecutiva). ### ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per vizio di ultrapetizione, nonché l'erroneità dello stesso per violazione dell'art 1299 c.c. ### l'opponente, il Tribunale avrebbe errato nell'ingiungere la complessiva somma di € 70.533,44 atteso che il ricorrente aveva giustamente chiesto, anche in applicazione dell'art 1299 c.c., di ingiungere distintamente, nella misura di 1/3 degli esborsi sostenuti, € 35.783,68, oltre interessi e spese legali, alla #### ed € 34.751,76, oltre interessi e spese legali, al Dott. ### Il medesimo opponente, ha poi chiesto, in via preliminare di essere autorizzato alla chiamata in causa della ### S.P.A., anche alla luce della manleva statuita con la sentenza n. 244/2018 del Tribunale di Avellino.
Con comparsa del 15.04.2021 si è costituita in giudizio la ##### S.P.A., già ### di ### e oggi ### S.P.A, chiedendo il rigetto della domanda ed insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione.
Successivamente alla prima udienza, a scioglimento della riserva, il Giudice istruttore, ha autorizzato la chiamata in causa della ### S.P.A. e rinviato all'udienza al 14.02.2022.
Con comparsa depositata il ### si è costituita in giudizio la #### S.P.A. eccependo l'inammissibilità della chiamata in garanzia, la nullità del decreto ingiuntivo e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda di manleva.
Contemporaneamente, nel processo n. 259/2021 iscritto a ruolo il ###, anche il Dott. ### coobbligato insieme alla ### ha proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 1289/200 del 01.12.2020 eccependo l'illegittimità del ricorso per evidente violazione del principio del ne bis in idem, stante la pendenza di una procedura esecutiva a proprio danno promossa per la medesima causale da ### Anche in questo caso la ### S.P.A. si è regolarmente costituita evidenziando l'assoluta infondatezza dell'opposizione atteso che, ### dopo aver ricevuto l'intera somma dall'assicurazione, aveva formalmente rinunciato al pignoramento presso terzi. La stessa opposta ha rappresentato che vi era già in corso un giudizio di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo promosso dalla ### e pertanto ha chiesto la riunione dei giudizi. ### ha aderito alla richiesta di riunione e, alla luce delle difese di controparte, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione l'### S.P.A.
Stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva delle opposizioni proposte, con provvedimento del 14.02.2022, è stata disposta la riunione tra i due procedimenti ed il fascicolo recante r.g. n. 259/2021 è stato riunito al r.g. n. 5022/2020. Alla medesima udienza il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1289/2020 limitatamente alla somma di € 35.783,88 ed ha concesso i termini ex art 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 04.07.2022 il Dott. ### è stato autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione.
L'### S.P.A., puntualmente costituitasi, ha eccepito in rito la decadenza dal diritto di chiamata in causa del terzo e nel merito ha sollevato eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo ex art 2952 c.c. e l'inoperatività della polizza.
Stante la natura puramente documentale della controversia, non essendo stata avanzata alcuna richiesta istruttoria dalle parti in causa, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 09.05.2024 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge. 1. In merito all'opposizione proposta dalla ### “### PLATANI”. ### preliminare di nullità ed erroneità del decreto ingiuntivo per violazione degli art. 112 c.p.c. e 1299 c.c. è fondata. ###. 112 c.p.c. impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa statuendo così il c.d. principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La violazione di tale principio determina l'ultrapetizione, nel caso in cui il giudice integri o ampli gli effetti giuridici della domanda rispetto a quanto richiesto dalle parti, oppure l'extrapetizione, qualora il giudice sostituisca altri effetti rispetto a quelli connessi alla domanda proposta.
Nel caso di specie nel ricorso per decreto ingiuntivo la ### S.P.A. aveva chiesto al Tribunale di ingiungere ai due condebitori, nella misura di 1/3 degli esborsi sostenuti, rispettivamente € 35.783,68 alla ### ed € 34.751,76. Di contro il Tribunale ha ingiunto a << ### e ### di ### “### dei Platani” s.p.a. di pagare entro 40 gg. dalla notifica del presente atto al ricorrente la somma di € 70535,44 oltre interessi (…)>>, senza alcuna statuizione pro quota. È evidente che tale pronuncia non trova corrispondenza con quanto richiesto dal ricorrente. <<Il giudice al quale sia stata richiesta la condanna di più convenuti, pro quota, al pagamento di una obbligazione solidale non può, per le combinate norme di diritto sostanziale e processuale dettate rispettivamente dall'art. 1311 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., pronunciare condanna dei convenuti medesimi in solido e per l'intero.>> (Cass. sent. n. 4018/1996).
Tra l'altro, il decreto ingiuntivo così come formulato mal si concilia con quanto statuito dall'art. 1299 c.c.. In tema di azione di regresso, il legislatore prevede che <<il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi>>, pertanto il Tribunale avrebbe dovuto specificare la singola quota ingiunta ai due diversi condebitori, così come correttamente richiesto dal ricorrente. <<In materia di obbligazione solidale, ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell'altro a condizione che l'importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei confronti del quale l'azione viene esercitata>> (Cass. sent. n. 18406/2009). La stessa Cassazione ha precisato che << nei rapporti interni tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell'obbligazione, e, pertanto, nel caso di parziale pagamento del debito solidale al condebitore solvente spetta l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori ove la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni e nei limiti di tale eccedenza.>> (Cass. ord. n. 3404/2018).
Chiarito ciò, entrando nel merito della controversia occorre rilevare che la ### pur contestando formalmente il decreto ingiuntivo, non ha mai negato di essere debitrice dell'importo di € 35.783,68 nei confronti della ### S.P.A., tant'è che è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente a detta somma.
Del resto, è pacifico e non contestato che la ### S.P.A. ha risarcito per intero il danno riconosciuto a ### dalla sentenza n. 244/2018 e che la società assicuratrice può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti degli altri condebitori.
Sussiste dunque l'obbligo della ### di corrispondere alla ### S.P.A. la somma di € 35.783,68. Resta da statuire se quest'ultima debba essere tenuta indenne dalla propria compagnia di assicurazione, ### S.P.A., terza chiamata in causa.
Sul punto occorre richiamare il punto 6 del dispositivo della sentenza n. 244/2018 << 6) condanna ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne la ### di ### predetta da ogni pagamento eseguito in conseguenza della condanna in favore di ### entro il limite di € 36.278,30, oltre interessi legali dal 20.5.2015 e fino all'effettivo adempimento; >>. La sentenza sul punto è chiara e non lascia spazio ad interpretazione. Nelle motivazioni della sentenza, a pagina 15, si legge << La somma dovuta dalla ### s.p.a., pertanto, in ragione della garanzia assicurativa prestata alla ### di ### “### dei Platani” s.p.a., va limitata ad € 36.278,30 (€86.278,30-€50.000,00), oltre interessi legali dalla domanda (avvenuta con la notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa in data ###) e fino all'effettivo adempimento>>. ### S.P.A. è tenuta a manlevare la propria assicurata da qualsiasi pagamento eseguito in esecuzione della sentenza di condanna nei limiti di € 36.278,30 oltre interessi legali. 2. In merito all'opposizione proposta dal Dott. ##### è infondata per le ragioni di seguito specificate.
Preliminarmente occorre accogliere l'eccezione di decadenza sollevata dalla ### S.P.A., terza chiamata in causa. ### non ha formalizzato la richiesta di autorizzazione di chiamata in causa del terzo né al momento della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo né alla prima udienza tenutasi il ###. Il difensore dell'opponente ha formalizzato la richiesta di autorizzazione soltanto con note di trattazione scritta del 22.12.2021, in occasione della seconda udienza di comparizione del 28.12.2021. ###. 269, 3° comma, c.p.c. stabilisce che, ove l'attore abbia interesse a chiamare in causa un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, ha l'onere, espressamente sanzionato a pena di decadenza, di chiederne l'autorizzazione al giudice nella prima udienza di trattazione. Nell'ipotesi, invece, in cui il convenuto sollevi le contestazioni che fanno sorgere per l'attore l'interesse alla chiamata in causa del terzo in un momento successivo, si deve ritenere che l'attore possa di conseguenza proporre la richiesta di autorizzazione oltre la prima udienza, senza incorrere in decadenze. Nel caso di specie il convenuto ha spiegato tutte le sue difese, contestazioni e richiesta nella comparsa di costituzione e risposta senza null'altro aggiungere successivamente alla celebrazione della prima udienza. Pertanto, nel rispetto dei termini di decadenza, l'opponente avrebbe dovuto formalizzare istanza di autorizzazione alla chiamata in causa subito dopo la costituzione della convenuta, ovvero alla prima udienza di comparizione. <<### a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme.>> (Cass. sent. n. 22113/2015). ### decadenza è assorbente rispetto ad ogni altra questione relativa al rapporto tra il Dott. ### e la ### S.P.A.
Venendo al merito dell'opposizione, ad avviso del Dott. ### il decreto ingiuntivo sarebbe nullo poiché il ricorso sarebbe stato presentato in pendenza di una procedura esecutiva attivata a danni dell'opponente. ### infatti, in esecuzione della sentenza di condanna n. 244/2018, aveva intrapreso una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi (r.g. n. 705/2019) al fine di ottenere il pignoramento dei crediti vantati dal Dott. ### nei confronti del terzo ### In seguito all'assegnazione delle somme, la creditrice ### ha riscosso la somma di € 3.095,76.
Nelle more, ### ha intimato atto di precetto anche nei confronti del condebitore solidale Dott. ### e, a seguito di tale intimazione, come già ricostruito in fatto, la ### S.P.A. ha provveduto a saldare quanto dovuto, manlevando il proprio assistito.
Una volta riscossa la somma, ### per il tramite del proprio legale, ha comunicato con pec del 20.04.2020, al terzo pignorato ### formale rinuncia al pignoramento presso terzi, invitando la ### a non trattenere più alcuna somma sui compensi corrisposti mensilmente al dipendente Dott. ### (all. 14 produzione parte opposta) rappresentando che << in data ### la società di ### (quale assicuratrice del Dott. ### ha erogato in favore della sig.ra ### le somme dovute in base alla sentenza n. 244 del 2018, emessa dal Tribunale di Avellino, al netto delle somme già corrisposte per effetto del pignoramento presso terzi, ai danni del Vs. dipendente Dott. ### (pari ad € 3.095,76); e che - in data ###- la stessa ### ha corrisposto anche le somme dovute a titolo di spese legali, distratte in mio favore>>.
Riassumendo, nel luglio del 2019 il Tribunale ha emesso ordinanza di assegnazione delle somme pignorate; nel marzo del 2020 è stato completamente soddisfatto il credito #### ad aprile del 2020 ### ha comunicato di rinunciare alla procedura esecutiva e il ### la ### S.P.A. ha iscritto a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo, al fine di esercitare il diritto di rivalsa.
Dunque, diversamene da quanto lamentato dall'opponente, all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta il ###, la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi era già venuta meno da diversi mesi per espressa rinuncia della creditrice intervenuta il ###. ### nulla ha eccepito né provato in ordine ad eventuali ulteriori somme versate/trattenute, al di fuori degli € 3.095,76 dichiarati dall'opposta. 3. In ordine alle spese del giudizio ### distinguere le posizioni dei due opponenti, anche in ragione della richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. avanzata dall'opposta nei confronti del Dott. #### Per quanto attiene la ### le spese del giudizio seguono il criterio generale della soccombenza. Tuttavia, sebbene il decreto ingiuntivo sia nullo per le ragioni sopra esposte sussiste, comunque, il diritto dell'opposta a rivalersi pro quota nei confronti dei condebitori. In ragione di ciò esistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
Per quanto attiene ### e la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c., l'art. 96 presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio. In particolare, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di merito ha disposto la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., quando la condotta processuale del soccombente sia stata tenuta al fine di dilazionare ingiustificatamente gli effetti del titolo esecutivo (cfr., ex multis, ### Monza, 2 marzo 2020, n. 487: <<in tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate; a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna ai sensi del co. 3 può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza che il danno debba essere provato>> nonché ### Udine, 22 agosto 2018, n. 1039 <<nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la temerarietà dell'opposizione, consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale (avvenuta con un certo successo), impone la condanna d'ufficio dell'attrice opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., liquidata equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa>>).
Ai fini della quantificazione del danno opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa. <<In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia>> ( Cass. sent. 26435/2020).
Nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, l'opposizione appare del tutto infondata. ### motivo di opposizione è stato prontamente smentito dall'opponente, né l'opposto si è prodigato per sostenere le proprie ragioni; non sfugge a questo giudicante il disinteresse mostrato dall'opponente nel corso del giudizio che, tra l'altro, non ha depositato né le memorie ex art 183, comma 6 , c.p.c. né la comparsa conclusionale e la memoria di replica. P.Q.M. ### di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: 1) Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 1289 del 01.12.2020 emesso dal ### di Avellino; 2) ### la ### S.P.A. al pagamento in favore della ### S.P.A. della somma di € 35.783,68 oltre interessi legali; 3) ### la ### S.P.A. a tenere indenne la #### S.P.A. dal pagamento della somma di € 35.783,68 oltre interessi legali; 4) ### il Dott. ### al pagamento in favore della ### S.P.A. della somma di € 34.751,76 oltre interessi legali; 5) Compensa le spese di lite tra la #### S.P.A. e la ### S.P.A.; 6) ### al pagamento delle spese di lite in favore della ### S.P.A liquidate in € 7.052,00 oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa se dovute, nonché al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata ### S.P.A. liquidate in € 7.052,00 oltre oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa se dovute; 7) condanna ### al pagamento in favore della ### S.P.A. della somma di euro 7.052,00 per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Avellino 06/09/2024 ###
causa n. 5022/2020 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Daniela, Pellecchia Sossio