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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1548/2024 del 09-09-2024

... per evidente violazione del principio del ne bis in idem, stante la pendenza di una procedura esecutiva a proprio danno promossa per la medesima causale da ### Anche in questo caso la ### S.P.A. si è regolarmente costituita evidenziando l'assoluta infondatezza dell'opposizione atteso che, ### dopo aver ricevuto l'intera somma dall'assicurazione, aveva formalmente rinunciato al pignoramento presso terzi. La stessa opposta ha rappresentato che vi era già in corso un giudizio di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo promosso dalla ### e pertanto ha chiesto la riunione dei giudizi. ### ha aderito alla richiesta di riunione e, alla luce delle difese di controparte, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione l'### S.P.A. Stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva delle opposizioni proposte, con provvedimento del 14.02.2022, è stata disposta la riunione tra i due procedimenti ed il fascicolo recante r.g. n. 259/2021 è stato riunito al r.g. n. 5022/2020. Alla medesima udienza il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1289/2020 limitatamente alla somma di € 35.783,88 ed ha concesso (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO ### Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai n.ri 5022/2020 e 259/2021 R.G., aventi ad oggetto “### a decreto ingiuntivo” e vertenti ### “### S.P.A.” (C.F.  ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ###, in virtù di procura in atti, E ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'### il quale dichiara di agire d'intesa con l'Avv.  ### in virtù di procura in atti, ### CONTRO ### già SOCIETÀ ### S.P.A., (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura in atti, ###' ### S.P.A, (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura in atti, E ### S.P.A., (C.F. ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti, #### DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la ### “### S.P.A.” (d'ora in poi ### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1289/2020 del 01.12.2020 emesso dal Tribunale di Avellino con il quale è stato ingiunto alla ### ed al DOTT. ### di pagare alla #### - #### oggi ### S.P.A., la somma di € 70.533,44 oltre interessi e spese del monitorio. 
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 244/2018 emessa in data ### con la quale il Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da #### ha condannato, in solido tra loro, il Dott. #### il Dott. ### e la ### al pagamento della somma di € 86.278,30 oltre interessi e rivalutazione e spese processuali. Inoltre, in accoglimento della domanda di garanzia proposta dai convenuti, ha condannato la ### S.P.A. a tenere indenne la ### da ogni pagamento eseguito in conseguenza della condanna, entro il limite di € 36.278,30 oltre interessi legali. Parimenti, ha condannato la #### COOP. a tenere indenne il Dott. ### GUSEPPE da ogni pagamento eseguito in conseguenza della condanna entro il limite di € 86.278,30. 
In ragione di tale pronuncia, invocando il vincolo di solidarietà, con atto di precetto del 17.02.2020, ### ha intimato al Dott. ### il pagamento di tutte le somme liquidate in sentenza pari a complessivi € 96.791,44, oltre spese e competenze del precetto. Stante la pronuncia di manleva disposta dal Tribunale di Avellino, la #### COOP. si è vista costretta ad ottemperare all'intimazione notificata al proprio assicurato, Dott. #### ha dunque provveduto a pagare la somma complessiva di € 107.351,04 così divisi: € 93.956,94 per saldo sorta capitale, interessi e rimborso ### € 8.045,60 a titolo di spese legali; € 5.348,50 per imposta di registro. Vi è da aggiungere che #### era già riuscita ad ottenere € 3.095,76 promuovendo una procedura esecutiva presso terzi ai danni del Dott. ### Successivamente al pagamento la #### COOP. ha intrapreso azione di regresso solidale nei confronti dei coobbligati chiedendo al Tribunale di Avellino di ingiungere alla ### il pagamento della somma di € 35.783,68 ed al Dott. ### la somma di € 34.751,76 (somma ottenuta decurtando la quota di € 1.031,92 facente carico alla #### COOP. e già riscossa con procedura esecutiva).  ### ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per vizio di ultrapetizione, nonché l'erroneità dello stesso per violazione dell'art 1299 c.c. ### l'opponente, il Tribunale avrebbe errato nell'ingiungere la complessiva somma di € 70.533,44 atteso che il ricorrente aveva giustamente chiesto, anche in applicazione dell'art 1299 c.c., di ingiungere distintamente, nella misura di 1/3 degli esborsi sostenuti, € 35.783,68, oltre interessi e spese legali, alla #### ed € 34.751,76, oltre interessi e spese legali, al Dott. ### Il medesimo opponente, ha poi chiesto, in via preliminare di essere autorizzato alla chiamata in causa della ### S.P.A., anche alla luce della manleva statuita con la sentenza n. 244/2018 del Tribunale di Avellino. 
Con comparsa del 15.04.2021 si è costituita in giudizio la ##### S.P.A., già ### di ### e oggi ### S.P.A, chiedendo il rigetto della domanda ed insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione. 
Successivamente alla prima udienza, a scioglimento della riserva, il Giudice istruttore, ha autorizzato la chiamata in causa della ### S.P.A. e rinviato all'udienza al 14.02.2022. 
Con comparsa depositata il ### si è costituita in giudizio la #### S.P.A. eccependo l'inammissibilità della chiamata in garanzia, la nullità del decreto ingiuntivo e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda di manleva. 
Contemporaneamente, nel processo n. 259/2021 iscritto a ruolo il ###, anche il Dott.  ### coobbligato insieme alla ### ha proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 1289/200 del 01.12.2020 eccependo l'illegittimità del ricorso per evidente violazione del principio del ne bis in idem, stante la pendenza di una procedura esecutiva a proprio danno promossa per la medesima causale da ### Anche in questo caso la ### S.P.A. si è regolarmente costituita evidenziando l'assoluta infondatezza dell'opposizione atteso che, ### dopo aver ricevuto l'intera somma dall'assicurazione, aveva formalmente rinunciato al pignoramento presso terzi. La stessa opposta ha rappresentato che vi era già in corso un giudizio di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo promosso dalla ### e pertanto ha chiesto la riunione dei giudizi.  ### ha aderito alla richiesta di riunione e, alla luce delle difese di controparte, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione l'### S.P.A. 
Stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva delle opposizioni proposte, con provvedimento del 14.02.2022, è stata disposta la riunione tra i due procedimenti ed il fascicolo recante r.g. n. 259/2021 è stato riunito al r.g. n. 5022/2020. Alla medesima udienza il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1289/2020 limitatamente alla somma di € 35.783,88 ed ha concesso i termini ex art 183, comma 6, c.p.c. 
All'udienza del 04.07.2022 il Dott. ### è stato autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione. 
L'### S.P.A., puntualmente costituitasi, ha eccepito in rito la decadenza dal diritto di chiamata in causa del terzo e nel merito ha sollevato eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo ex art 2952 c.c. e l'inoperatività della polizza. 
Stante la natura puramente documentale della controversia, non essendo stata avanzata alcuna richiesta istruttoria dalle parti in causa, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 09.05.2024 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.  1. In merito all'opposizione proposta dalla ### “### PLATANI”.  ### preliminare di nullità ed erroneità del decreto ingiuntivo per violazione degli art.  112 c.p.c. e 1299 c.c. è fondata.  ###. 112 c.p.c. impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa statuendo così il c.d. principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La violazione di tale principio determina l'ultrapetizione, nel caso in cui il giudice integri o ampli gli effetti giuridici della domanda rispetto a quanto richiesto dalle parti, oppure l'extrapetizione, qualora il giudice sostituisca altri effetti rispetto a quelli connessi alla domanda proposta. 
Nel caso di specie nel ricorso per decreto ingiuntivo la ### S.P.A. aveva chiesto al Tribunale di ingiungere ai due condebitori, nella misura di 1/3 degli esborsi sostenuti, rispettivamente € 35.783,68 alla ### ed € 34.751,76. Di contro il Tribunale ha ingiunto a << ### e ### di ### “### dei Platani” s.p.a.  di pagare entro 40 gg. dalla notifica del presente atto al ricorrente la somma di € 70535,44 oltre interessi (…)>>, senza alcuna statuizione pro quota. È evidente che tale pronuncia non trova corrispondenza con quanto richiesto dal ricorrente. <<Il giudice al quale sia stata richiesta la condanna di più convenuti, pro quota, al pagamento di una obbligazione solidale non può, per le combinate norme di diritto sostanziale e processuale dettate rispettivamente dall'art. 1311 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., pronunciare condanna dei convenuti medesimi in solido e per l'intero.>> (Cass. sent. n. 4018/1996). 
Tra l'altro, il decreto ingiuntivo così come formulato mal si concilia con quanto statuito dall'art.  1299 c.c.. In tema di azione di regresso, il legislatore prevede che <<il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi>>, pertanto il Tribunale avrebbe dovuto specificare la singola quota ingiunta ai due diversi condebitori, così come correttamente richiesto dal ricorrente. <<In materia di obbligazione solidale, ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell'altro a condizione che l'importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei confronti del quale l'azione viene esercitata>> (Cass. sent. n. 18406/2009). La stessa Cassazione ha precisato che << nei rapporti interni tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell'obbligazione, e, pertanto, nel caso di parziale pagamento del debito solidale al condebitore solvente spetta l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori ove la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni e nei limiti di tale eccedenza.>> (Cass. ord. n. 3404/2018). 
Chiarito ciò, entrando nel merito della controversia occorre rilevare che la ### pur contestando formalmente il decreto ingiuntivo, non ha mai negato di essere debitrice dell'importo di € 35.783,68 nei confronti della ### S.P.A., tant'è che è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente a detta somma. 
Del resto, è pacifico e non contestato che la ### S.P.A. ha risarcito per intero il danno riconosciuto a ### dalla sentenza n. 244/2018 e che la società assicuratrice può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti degli altri condebitori. 
Sussiste dunque l'obbligo della ### di corrispondere alla ### S.P.A. la somma di € 35.783,68. Resta da statuire se quest'ultima debba essere tenuta indenne dalla propria compagnia di assicurazione, ### S.P.A., terza chiamata in causa. 
Sul punto occorre richiamare il punto 6 del dispositivo della sentenza n. 244/2018 << 6) condanna ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne la ### di ### predetta da ogni pagamento eseguito in conseguenza della condanna in favore di ### entro il limite di € 36.278,30, oltre interessi legali dal 20.5.2015 e fino all'effettivo adempimento; >>. La sentenza sul punto è chiara e non lascia spazio ad interpretazione. Nelle motivazioni della sentenza, a pagina 15, si legge << La somma dovuta dalla ### s.p.a., pertanto, in ragione della garanzia assicurativa prestata alla ### di ### “### dei Platani” s.p.a., va limitata ad € 36.278,30 (€86.278,30-€50.000,00), oltre interessi legali dalla domanda (avvenuta con la notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa in data ###) e fino all'effettivo adempimento>>.  ### S.P.A. è tenuta a manlevare la propria assicurata da qualsiasi pagamento eseguito in esecuzione della sentenza di condanna nei limiti di € 36.278,30 oltre interessi legali.  2. In merito all'opposizione proposta dal Dott. ##### è infondata per le ragioni di seguito specificate. 
Preliminarmente occorre accogliere l'eccezione di decadenza sollevata dalla ### S.P.A., terza chiamata in causa.  ### non ha formalizzato la richiesta di autorizzazione di chiamata in causa del terzo né al momento della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo né alla prima udienza tenutasi il ###. Il difensore dell'opponente ha formalizzato la richiesta di autorizzazione soltanto con note di trattazione scritta del 22.12.2021, in occasione della seconda udienza di comparizione del 28.12.2021. ###. 269, 3° comma, c.p.c. stabilisce che, ove l'attore abbia interesse a chiamare in causa un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, ha l'onere, espressamente sanzionato a pena di decadenza, di chiederne l'autorizzazione al giudice nella prima udienza di trattazione. Nell'ipotesi, invece, in cui il convenuto sollevi le contestazioni che fanno sorgere per l'attore l'interesse alla chiamata in causa del terzo in un momento successivo, si deve ritenere che l'attore possa di conseguenza proporre la richiesta di autorizzazione oltre la prima udienza, senza incorrere in decadenze. Nel caso di specie il convenuto ha spiegato tutte le sue difese, contestazioni e richiesta nella comparsa di costituzione e risposta senza null'altro aggiungere successivamente alla celebrazione della prima udienza. Pertanto, nel rispetto dei termini di decadenza, l'opponente avrebbe dovuto formalizzare istanza di autorizzazione alla chiamata in causa subito dopo la costituzione della convenuta, ovvero alla prima udienza di comparizione.  <<### a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme.>> (Cass. sent. n. 22113/2015).  ### decadenza è assorbente rispetto ad ogni altra questione relativa al rapporto tra il Dott. ### e la ### S.P.A. 
Venendo al merito dell'opposizione, ad avviso del Dott. ### il decreto ingiuntivo sarebbe nullo poiché il ricorso sarebbe stato presentato in pendenza di una procedura esecutiva attivata a danni dell'opponente.  ### infatti, in esecuzione della sentenza di condanna n. 244/2018, aveva intrapreso una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi (r.g. n. 705/2019) al fine di ottenere il pignoramento dei crediti vantati dal Dott. ### nei confronti del terzo ### In seguito all'assegnazione delle somme, la creditrice ### ha riscosso la somma di € 3.095,76. 
Nelle more, ### ha intimato atto di precetto anche nei confronti del condebitore solidale Dott. ### e, a seguito di tale intimazione, come già ricostruito in fatto, la ### S.P.A. ha provveduto a saldare quanto dovuto, manlevando il proprio assistito. 
Una volta riscossa la somma, ### per il tramite del proprio legale, ha comunicato con pec del 20.04.2020, al terzo pignorato ### formale rinuncia al pignoramento presso terzi, invitando la ### a non trattenere più alcuna somma sui compensi corrisposti mensilmente al dipendente Dott. ### (all. 14 produzione parte opposta) rappresentando che << in data ### la società di ### (quale assicuratrice del Dott. ### ha erogato in favore della sig.ra ### le somme dovute in base alla sentenza n. 244 del 2018, emessa dal Tribunale di Avellino, al netto delle somme già corrisposte per effetto del pignoramento presso terzi, ai danni del Vs. dipendente Dott. ### (pari ad € 3.095,76); e che - in data ###- la stessa ### ha corrisposto anche le somme dovute a titolo di spese legali, distratte in mio favore>>. 
Riassumendo, nel luglio del 2019 il Tribunale ha emesso ordinanza di assegnazione delle somme pignorate; nel marzo del 2020 è stato completamente soddisfatto il credito #### ad aprile del 2020 ### ha comunicato di rinunciare alla procedura esecutiva e il ### la ### S.P.A.  ha iscritto a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo, al fine di esercitare il diritto di rivalsa. 
Dunque, diversamene da quanto lamentato dall'opponente, all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta il ###, la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi era già venuta meno da diversi mesi per espressa rinuncia della creditrice intervenuta il ###.  ### nulla ha eccepito né provato in ordine ad eventuali ulteriori somme versate/trattenute, al di fuori degli € 3.095,76 dichiarati dall'opposta.  3. In ordine alle spese del giudizio ### distinguere le posizioni dei due opponenti, anche in ragione della richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. avanzata dall'opposta nei confronti del Dott. #### Per quanto attiene la ### le spese del giudizio seguono il criterio generale della soccombenza. Tuttavia, sebbene il decreto ingiuntivo sia nullo per le ragioni sopra esposte sussiste, comunque, il diritto dell'opposta a rivalersi pro quota nei confronti dei condebitori. In ragione di ciò esistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite. 
Per quanto attiene ### e la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c., l'art. 96 presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio. In particolare, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di merito ha disposto la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., quando la condotta processuale del soccombente sia stata tenuta al fine di dilazionare ingiustificatamente gli effetti del titolo esecutivo (cfr., ex multis, ### Monza, 2 marzo 2020, n. 487: <<in tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate; a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna ai sensi del co. 3 può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza che il danno debba essere provato>> nonché ### Udine, 22 agosto 2018, n. 1039 <<nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la temerarietà dell'opposizione, consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale (avvenuta con un certo successo), impone la condanna d'ufficio dell'attrice opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., liquidata equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa>>). 
Ai fini della quantificazione del danno opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa.  <<In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia>> ( Cass. sent. 26435/2020). 
Nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, l'opposizione appare del tutto infondata.  ### motivo di opposizione è stato prontamente smentito dall'opponente, né l'opposto si è prodigato per sostenere le proprie ragioni; non sfugge a questo giudicante il disinteresse mostrato dall'opponente nel corso del giudizio che, tra l'altro, non ha depositato né le memorie ex art 183, comma 6 , c.p.c. né la comparsa conclusionale e la memoria di replica.  P.Q.M.  ### di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: 1) Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 1289 del 01.12.2020 emesso dal ### di Avellino; 2) ### la ### S.P.A. al pagamento in favore della ### S.P.A. della somma di € 35.783,68 oltre interessi legali; 3) ### la ### S.P.A. a tenere indenne la #### S.P.A. dal pagamento della somma di € 35.783,68 oltre interessi legali; 4) ### il Dott. ### al pagamento in favore della ### S.P.A. della somma di € 34.751,76 oltre interessi legali; 5) Compensa le spese di lite tra la #### S.P.A. e la ### S.P.A.; 6) ### al pagamento delle spese di lite in favore della ### S.P.A liquidate in € 7.052,00 oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa se dovute, nonché al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata ### S.P.A. liquidate in € 7.052,00 oltre oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa se dovute; 7) condanna ### al pagamento in favore della ### S.P.A. della somma di euro 7.052,00 per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. 
Avellino 06/09/2024 ### 

causa n. 5022/2020 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Daniela, Pellecchia Sossio

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1194/2025 del 17-01-2025

... l'inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem, stante l'esistenza di altra pronuncia giudiziale relativa alla stessa causa 3 di 11 petendi (sentenza n. 10/1993), con la quale il ### di ### distaccata di ### in a ccogliment o di specifica domanda proposta dal ### loro dante causa, av eva dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore del predetto, della servitù di passaggio pedonale e carraio sull'area oggetto di causa; nel merito, i conv enuti proponevano domanda ric onvenzionale, per sentire confermare e/o dichiarare l'avvenuto acquisto, per usucapione, della servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del largario oggetto di causa (ed in favore dei loro fondi), con la condanna dell'attrice alla rimozione di ogni ostacolo che potesse ostacolare l'esercizio della loro servitù, nonché al pagamento d i una somma di d enaro pe r ogni violazione o inosservanza successiva. 1.1. I l Tribunale ad ìto, con sentenza n. 646/20 19, dopo aver respinto la domanda riconvenzi onale pr oposta dai convenuti , accoglieva la domanda avanzata da ### eppina ### e da ### dichiarava l'inesistenza del diritto di transito di ### e ### pe sul largario e , per l'effetto, ordinava ai (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19755/2023 R.G. proposto da: #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###), che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro ### elettivamente domiciliata in CASSINO, ###. 19, pre sso lo studio dell'avvocato ### (###), che la rappresenta e difende; - controricorrente - e nei confronti di ###### E ### in qualità di eredi di ### elettivamente domiciliati in ### VIA 2 di 11 ###. 268-A, presso lo studio dell'avvocato #### (###), che li rappresenta e difende; - resistenti - nonché nei confronti di ### A, i n qualit à di erede di #### - intimata - avverso la SENTENZA della CORTE D'### n. 1953/2023 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal #### 1. ### conveniva dinanzi al Tribunale di ### e ### assumendo di essere comproprietaria, unitamente a ### interveniente volontaria in giudizio, di una corte (il «largario»), riportata in ### al ### 13, particella 250, posta a servizio di alcuni immobili, sempre di loro esclusiva proprietà.  ### chiedeva, in via principale, che fosse dichiarato che sul largario oggetto di causa non esisteva alcun diritto di passaggio dei convenuti; in via subordinata, che fosse dichiarata l'inesistenza di un diritto di passaggio carr abile a favo re di questi ultimi; il tutto con conseguente ordine ai convenuti di cessare ogni turbativa al pacifico godimento della proprietà dell'attrice, e con condanna dei medesimi al risarcimento dei danni, da quantificarsi, ex art. 1226 cod. civ., i n misura non superiore a €. 25.000,00, oltre alla rifusione delle spese processuali. 
Costituitisi in giudizio, ### e ### pe ### o eccepivano, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem, stante l'esistenza di altra pronuncia giudiziale relativa alla stessa causa 3 di 11 petendi (sentenza n. 10/1993), con la quale il ### di ### distaccata di ### in a ccogliment o di specifica domanda proposta dal ### loro dante causa, av eva dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore del predetto, della servitù di passaggio pedonale e carraio sull'area oggetto di causa; nel merito, i conv enuti proponevano domanda ric onvenzionale, per sentire confermare e/o dichiarare l'avvenuto acquisto, per usucapione, della servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del largario oggetto di causa (ed in favore dei loro fondi), con la condanna dell'attrice alla rimozione di ogni ostacolo che potesse ostacolare l'esercizio della loro servitù, nonché al pagamento d i una somma di d enaro pe r ogni violazione o inosservanza successiva.  1.1. I l Tribunale ad ìto, con sentenza n. 646/20 19, dopo aver respinto la domanda riconvenzi onale pr oposta dai convenuti , accoglieva la domanda avanzata da ### eppina ### e da ### dichiarava l'inesistenza del diritto di transito di ### e ### pe sul largario e , per l'effetto, ordinava ai convenuti di cessare ogni turbativa al suo pacifico godimento da parte delle attrici.  2. G ino e ### proponevano appello avverso t ale pronuncia innanzi alla Corte d'### di ### che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, con sentenza n. 1953/2023, rigettava l'originaria domanda di negatoria servitutis proposta da ### e ### ta ### dic hiarava l'avvenuto acquisto per usucapione, d a parte de i predetti, dell a sola servit ù di passaggio pedonale a carico del largario, ed in favore dei fondi di proprietà ### e ### 4 di 11 3. Av verso la suddetta pronunc ia prop ongono ricorso per cassazione ### e ### acco, affidandolo a cinque motivi e illustrandolo con memoria.  ### depositando controricorso illustrato da memoria.  4. Con atto di rinnovazione della notifica ex art. 360 cod. proc. civ., ### e ### notificavano il ricorso in cassazione agli eredi di ### (deceduta il ###), che lo ricevevano in data ### e depositavano atto di costituzione. 
Dalle memorie d epositate dalle parti emerg e che, a séguito del decesso di ### i suoi eredi come indicati in epigrafe vendevano a ### e ### il fabbricato di proprietà della dante causa, con i proporzionali diritti sulla corte comune censita al foglio 13, mappale 250 della superficie catastale, oggetto del presente giudizio.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve disattend ersi l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla controricorrente in memoria (p. 2), riscontrandosi la cor retta integrità del contraddi torio, atteso che la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi - come quella che ci occupa - in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. 3, Sentenza n. 17445 del 28/06/2019, Rv. 654407 - 01).  1.2. Tanto precisato, per quanto riportato in parte narrativa, nelle memorie depositate in prossimità dell'adunanza le parti davano atto dell'acquisto dei ricorrenti della pro prietà della q uota indivisa di ### pari al 50% della corte oggetto di causa. 5 di 11 Il trasferimento della predetta quota sull'immobile oggetto di causa dagli eredi della controrico rrente ### alla parte ricorrente, ### e ### pe ### o, determina la cessazione della materia del contender e, con conseguent e estinzione del rapporto processuale limitatamente alle suddette parti in causa, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate nell'art. 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc.  Il giudizio prosegue in sede di legittimità nei confronti di ### e ### parte ricor rente, e ### a ### controricorrente titolare della restante quota, pari al 50%, sulla corte comune censita al foglio 13, mappale 250 della superficie catastale, oggetto del presente giudizio.  2. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 324 cod. proc. civ., in relazione all'art.  360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla dichiarazione di avvenuto acquisto per usucapione , d a parte dei sigg.ri ### e ### della sola servitù di passaggio pedonale, ma non anche di quella con il carretto. Lamentano i ricorrenti che, sebbene la Corte distrettuale avesse correttamente affermato che la sentenza 10/1993 del ### di #### Dist. di ### era ormai passata in giudicato, con il conseguente avvenuto acquisto del diritto di passaggio sul largario, tuttavia, nel decidere, aveva violato le norme e i princìpi di diritto vigenti in tema di giudicato e di sua interpretazione, indicando nel dispositivo della sentenza la sola servitù di passaggio pedonale, sebbene il giud icato comprendesse anche l a servitù di passaggio con il carretto. In realtà, nella citata sentenza n. 10/1993 il giudice avrebbe stabilito il diritto di passaggio «sia a piedi che con il carretto» sul largario oggetto di causa, e che di questo diritto sarebbero oggi titolari, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., i ricorrenti, aventi causa 6 di 11 dell'originario titolare della servitù. In tal modo, la decisione impugnata costituirebbe un'ingiustificata violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10/1993, avente l'effetto di limitare l'estens ione e l'ampiezza del contenuto della servitù di passaggio sul largario oggetto di giudizio.  3. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 324 cod. proc. civ., in relazione all'art.  360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento all'esclusione della servitù di passaggio con mezzi meccanici, essendosi ritenuto che la corte in questione fu resa praticabile a tali mezzi soltanto per mera tolleranza delle relative p roprietarie, nonostante la presenza di un giudicato circa l'inesistenza di fatti impeditivi della servitù di passaggio. 
Tale ragionam ento, a giud izio dei ricorrenti, si risol verebbe nella formazione di due giudicati confliggenti: la sentenza n. 10/1993 aveva, infatti, escluso, con efficacia di giudicato, la sussistenza di qualunque fatto impedit ivo del diritto di servitù di passag gio del sig. ### compresa la tolleranza delle proprietarie.  4. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi sollevano il problema della limitazione del giudicato esterno già esistente, operata dalla sentenza in epigrafe. 
Essi sono entrambi fondati per le ragioni che seguono.  4.1. Nella motivazione della sentenza n. 10/1993 del ### di ### passata in giudicato e facente stato tra le parti, riportata in ricorso in omaggio al principio di autosufficienza, si legge: «### invece accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata da #### i testimoni hanno infatti confermato che il convenuto ha sempre transitato sul largario sia a piedi che con il carretto».  ### menzione in motivazione del transito con mezzi di trasporto, oltre che a pie di, solleva la questione preliminare della 7 di 11 prospettata equivalenza tra transito con carretto e transito con mezzi meccanici dettata «dalla naturale innovaz ione ed evoluzione tecnologica» (così in ricorso, p. 12 righi 17-19). 
In una risalente pronuncia, questa Corte ha avuto già occasione di precisare che «### l'utilizzazi one di mezzi meccanici (trattori e automezzi) costituisce, in conseguenza dei mutamenti tecnologici della agricoltura, nonché dei rapporti di lavoro ed in genere del modo di vita dei lavoratori, una necessità per la coltivazione dei fondi agricoli, il proprietario di un fondo destinato all'agr icoltura a c ui v antaggio sussista un diritto di servitù di passaggio a piedi o con animali da soma per un altro fo ndo, ha diritto a norma d ell'art. 1051 co d.  all'ampliamento del passaggio necessario per il transito di quei mezzi a t razione meccanica» (Cass. Sez. 2, Se ntenza n. 2287 de l 27/02/1995, Rv. 490774 - 01). 
Alla luce d el riportato principio, il Collegio condivide l'interpretazione della nozione di veicolo, come riferita al passaggio carrabile, che includa sia il mezzo a trazione meccanica, sia il carretto trainato da animali, da cont rapporre al passaggio pedonale, a prescindere dalle modal ità di movimentazione del mezzo, evidentemente correlate al tempo, al luogo e alle necessità di utilizzo.  4.2. Da tanto deriva che il «carretto» menzionato in motivazione, nella sentenza d el ### richiamata dai ricor renti, passata in giudicato, lascia senz'altro intendere che la servitù di passaggio a suo tempo riconosciuta nel giudizio petitorio includesse anche il passaggio con veicoli, come sopra definiti. 
Né a tale conclusione osta il fatto che in dispositivo il ### di ### - ### Dist. di ### abbia omesso di inserire anche il riferimento al passaggio con carretto nella statuizione riguardante la costituzione di servitù di passaggio : in pro posito, questa Corte ha 8 di 11 costantemente affermato che: «###'interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dis positivi ed argomentativi d i diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione» (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21165 del 07/08/2019, Rv.  654996 - 01; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12752 del 23/05/2018, Rv.  648511 - 01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24162 del 13/10/2017, Rv.  645789 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24952 del 10/12/2015, Rv.  637900 - 01). 
Nel caso che ci occupa, la sentenza del ### di ### - ### Dist. di ### accoglieva la domanda riconvenzionale degli odierni ricorrenti che chiede vano il passaggio anche carrabile sul largar io, facendo espresso riferimento in motivazione al transito con «carretto»: sì che l'espressione utilizzata in dispositivo «### ha diritto di passaggio sulla corte di cui in catasto di ### al foglio 13 part.  250» dev e essere letta come sineddoche, i ndicando con la parte («diritto di passaggio») il tutto, ossia la costituzione di una servitù inclusiva del passaggio carrabile, oltre che pedonale.  4.3. La sentenza merita, dunque, di essere cassata.  5. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento all'omessa pronuncia sull'eccezione di interversione della detenzione in posses so, proposta con l'at to di appello. I ricorrenti censurano la pronuncia nella parte in cui la Corte territoriale non ha esaminato e non si è pronunciata sull'eccezione di merito relativa all'interversione della detenzione in possesso, proposta 9 di 11 dai sigg.ri ### e ### nell'atto di appello, secondo la quale se anche il passaggio di ### con mezzi meccanici sul largario fosse avvenuto all'inizio, nel 1979, per mera tolleranza delle sigg.re ### e ### successivamente lo stesso ### prima, e gli odierni esponenti nella loro qualità di eredi e aventi causa, poi, dalla metà degli anni '80, avevano posto in essere attività in opposizione alle medesime, comprovanti la loro volontà di esercitare il passaggio pedonale e carrabile sul largario, idonee, quanto meno, a mutare l 'iniz iale detenzione i n possesso, ai sensi dell'ar t.  1141, comma 2, cod. civ., per un periodo sufficiente alla maturazione dell'usucapione ventennale anche della servitù di passaggio carrabile.  6. Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1141, comma 2, cod. civ. e dell'art. 1163 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. ci v., c on riferiment o alla mancata considerazione del mutamento della detenzione in possesso della servitù di passaggio carrabile da parte dei sigg.ri #### e ### o ### A g iudizio dei ricorrenti, la Corte d'### non avrebbe considerato che le circost anze valutate in motivazione non sono idonee a far ritenere mancante il requisito del possesso pacifico ma denotano, al contrario, il compimento di atti di interversione della detenzione in possess o, ai sensi dell'ar t. 1141 comma 2, cod. civ. da parte dei sigg.ri ### , utili all'acqu isto mediante usucapione della servitù di passaggio con mezzi meccanici. 
In particolare, i ricorrenti si riferiscono al passaggio continuato con mezzi meccanici, anche dopo il termine dei lavori di ristrutturazione della stalla; alla proposizione della domanda riconvenzionale avverso la causa petitoria iniziata da ### nel 1984; al rifiuto opposto da ### al ripristino del muro di confine al termine dei lavori; nonché alla situazione di conflitto da sempre esistente tra le 10 di 11 parti espressa ne lle molteplici cause posse ssorie susseguit esi negli anni. Più precisamente, con riferimento alle vicende possessorie volute dagli odierni ri correnti, osserva il ri corso che esse costituiscono la dimostrazione che i sigg.ri ### nel cont inuare a transit are con mezzi meccanici sul «largario», hanno posto in essere un comportamento in opposizione alle sigg.re ### e ### che denotava la loro volontà di possedere la servitù di passaggio con mezzi meccanici in nome proprio, idonea a determinare l'interversione dell'iniziale detenzione in possesso utile per l'acquisto mediante usucapione ventennale della servitù stessa, atteso che l'interversione del possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore.  7. Avendo il Collegio accolto i primi due motivi del ricorso, i restanti restano assorbiti.  8. I n definit iva, il ### egio dichiara cessata la mate ria del contendere limitatamente ai rapporti tra parte ricorrente, i resistenti e l'intimata, eredi di ### Con riferimento al giudizio intercorrente tra parte ricorrente e ### cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte d'### di ### in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.  P.Q.M.  ### e ### di Cassazio ne dichiara la cessazione d ella materia del contendere tra i ricorrenti #### e i resistenti ####### no nché nei confronti dell'intimata ### 11 di 11 con riferimento al rapporto tra i ricorrenti #### e la controricorrente ### accoglie i primi due motivi del ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia il giudizio alla Corte d'### di ### in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera d i consiglio della Sec onda 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Amato Cristina

M

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 3050/2025 del 15-05-2025

... dell'illecito e delle sanzioni, alla violazione del ne bis in idem, alla retroattività della lex mitior, alla proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto nonché alla rilevanza di una sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria (Corte cost., sentenze n. 169 del 2023; n. 149 del 2022; n. 185 e n. 68 del 2021, n. 134, n. 112 e n. 63 del 2019; 121 del 2018)”. In particolare, “il principio di retroattività della lex mitior in materia penale, applicabile anche alle sanzioni amministrative richiamandosi alla giurisprudenza della Corte EDU, trova fondamento, nell'ordinamento costituzionale, sia direttamente, giacché riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (che impone di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto la modifica mitigatrice), sia per effetto dell'azione degli artt. 49 CDFUE e 7 ### in forza degli artt. 11 e 117, primo comma, ###” (Cass. cit.). r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 Una volta che la sanzione sia ricondotta a quella di carattere (leggi tutto)...

testo integrale

r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### composta dai seguenti ### - dott. ### - PRESIDENTE - dott. ### -### - dott. ### -### all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 15/05/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4958 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA - ###/### (###), in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono come da procura in atti; ### - ##### (###), rappresentata e difesa ex lege dall'###; ###: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. n. 2074/2021. r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 ### l'appellante: “### accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni di cui al primo grado di giudizio, e pertanto: ### PRINCIPALE, dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'ordinanza-ingiunzione di pagamento prot. n. 2018/###/### del valore di € 200.000,00; ###, stante la natura dell'inadempimento e del soggetto inadempiente, ridurre tale sanzione al minimo (e, segnatamente, a € 12.000,00, prendendo come riferimento l'art. 1, cc. 16 e 23, della l. n. 3/2019), il tutto anche in considerazione: dell'applicazione dei cc. 16 e 23 dell'art. 1 della l.  3/2019, che, intervenendo su disposizioni che disciplinano sanzioni amministrative punitive, hanno tacitamente abrogato l'art. 5, c. 11-bis, del d.l. n. 244/2016 e l'art.  9, c. 4, della l. n. 96/2012; nonché della violazione dell'art. 3 Cost. da parte del combinato disposto dell'art. 5, c. 11-bis, del d.l. n. 244/2016 e dell'art. 9, c. 4, della l. n. 96/2012 (eventualmente accertata previa sospensione del presente giudizio, rinvio della questione di costituzionalità al Giudice delle leggi e dichiarazione d'illegittimità da parte di quest'ultimo), che ha irragionevolmente obbligato il partito politico “### a trasmettere il rendiconto 2016 prima dei rendiconti 2013, 2014 e 2015 e, in ogni caso, prima della comunicazione degli esiti del controllo di regolarità e di correttezza di questi ultimi; nonché della violazione artt. 3, 27 e 49 Cost. da parte dell'art. 9, c. 4, della l. n. 96/2012 (eventualmente accertata previa sospensione del presente giudizio, rinvio della questione di costituzionalità al Giudice delle leggi e dichiarazione d'illegittimità da parte di quest'ultimo), che, nel prevedere una sanzione unica, dall'applicazione automatica, non graduabile e non proporzionale di € 200.000,00, si mostra come assolutamente non adeguata rispetto all'inadempimento commesso (mero ritardo nella trasmissione del rendiconto 2016, determinata da una normativa palesemente irragionevole e comunque perfettamente sanata dalla regolarità e dalla correttezza del rendiconto trasmesso) e al soggetto inadempiente (formazione partitica di piccole dimensioni). Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore dei procuratori antistatari”. 
Per l'appellata: “###ecc.ma Corte d'Appello adita, omnia contrariis reiectis: - in rito, dichiarare inammissibile il primo motivo di gravame; -nel merito: accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto di quanto formulato e richiesto con il presente appello e respingere, per tutti i motivi suesposti, ogni domanda proposta perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza gravata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. 
FATTO E DIRITTO Il ricorrente “### Futuro” ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 2074/2021, di rigetto dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione prot. n. 2018/###/CRP emessa il ### -e r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 notificata il ###- dalla ### di garanzia (degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici) con irrogazione della sanzione di euro 200.000,00. 
La violazione riguarda l'obbligo di cui all'art. 9, IV comma legge n. 96/2012, stante la mancata trasmissione del rendiconto per l'esercizio 2016 -con i relativi allegatientro il termine legale del 15/6/2017: il partito/movimento politico, odierno appellante, ha provveduto a tale adempimento soltanto il ###, successivamente alla contestazione dell'illecito. 
Le doglianze del ricorrente investono la ritenuta irrilevanza, nella sentenza di primo grado, della legislazione sopravvenuta: l'art. 5, comma 11 bis DL 244/2016 ha prorogato il termine di presentazione del rendiconto (e degli allegati) al 31/12/2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, mentre l'art. 1 comma 16 legge n. 3/2019 ha in seguito stabilito che la documentazione va inoltrata “annualmente” e, quindi, entro il 31 dicembre di ogni anno; l'art. 1, comma 23 della legge medesima, inoltre, ha stabilito la sanzione pecuniaria, in ipotesi di violazione dell'obbligo di trasmissione, nella misura “da euro 12.000 a euro 120.000”.  ### si duole (con il primo ed il secondo motivo) del mancato annullamento dell'ordinanza ingiunzione, nonostante la trasmissione della documentazione entro il 31 dicembre 2017 e, quindi, entro il termine che deve ritenersi applicabile per effetto del principio di retroattività della legge più favorevole o dell'illegittimità costituzionale della disciplina vigente, indebitamente esclusi dal giudice di primo grado. ### il ricorrente, infatti, il termine del 31 dicembre risulta in via generale stabilito dalla norma sopravvenuta, di cui alla legge n. 3/2019: in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte CEDU sulle sanzioni cd punitive (di cui ai cd “### criteria”), tale “prescrizione” deve comunque ritenersi applicabile, poiché “più mite” di quella precedente; per altro verso, è costituzionalmente illegittimo il “combinato disposto dell'art. 5, c. 11 bis del d.l. n. 244/2016 e dell'art. 9, c. 4, della l. n. 96/2012”, poiché introduttivo (in violazione dell'art. 3 Cost.) dell'irragionevole ed illogica “sfasatura temporale” nella trasmissione dei rendiconti: quelli relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015 entro il r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 31/12/2017, mentre quello del 2016 entro la data antecedente del 15/6/2017 (cioè entro un termine che è “anticipato” e “ridotto” rispetto agli esercizi precedenti, oltre che anteriore alla verifica di regolarità di questi ultimi). 
Infine, l'appellante lamenta (con il terzo motivo) l'erroneità della sentenza, rispetto all' “applicabilità automatica, non graduabile e non proporzionale della sanzione” di euro 200.000,00 stabilita dall'art. 9, IV comma legge n. 96/2012, che colpisce, indistintamente, condotte connotate da natura e gravità diverse fra di loro (mancata, incompleta o tardiva trasmissione della documentazione), senza neppure considerare la qualità dei trasgressori (siano essi formazioni politiche recenti o consolidate, oppure di ridotte o grandi dimensioni); la norma applicata è quindi “incostituzionale” (per violazione degli artt. 3, 27 e 49 Cost.), con conseguente invalidità dell'ordinanza ingiunzione o, quanto meno, riduzione della sanzione irrogata. 
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha eccepito in rito l'inammissibilità del ### motivo di appello per violazione del divieto di nova; nel merito, ha resistito al gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 
Previa declaratoria di inammissibilità dell'istanza di sospensione, la causa è stata discussa all'odierna udienza dalle parti, che hanno concluso come in epigrafe. 
Tanto premesso -escluso che possa configurare la novità della domanda l'omessa indicazione, nel ricorso introduttivo, degli estremi della legge sopravvenutaosserva la Corte quanto segue.  ### il giudice di primo grado “l'art. 5, comma 11 bis, del d.l. n. 244 del 2016 non si applica alla fattispecie all'esame, avendo prorogato il termine di cui al già richiamato art 9, comma 4, della legge n. 96 del 2012, soltanto per gli esercizi 2013, 2014 e 2015. Non dovendo farsi applicazione nel presente giudizio della suddetta norma (art. 5, comma 2 bis, del d.l. n. 244 del 2016) la prospettata questione di costituzionalità è manifestamente inammissibile in quanto non rilevante (art. 23 della legge n. 87 del 1953; Corte cost. n. 206 del 2020). Per la stessa ragione si palesa inammissibile la richiesta di lettura costituzionalmente orientata, r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 siccome diretta nei confronti di una norma destinata a non trovare ingresso nel giudizio, palesandosi comunque priva di ogni fondamento costituzionale la lettura proposta dal ricorrente, in termini inaccettabilmente additivi, in un ambito caratterizzato da ampia discrezionalità legislativa, in quanto attinente alla previsione di una sanatoria rispetto a violazioni pregresse”. 
Tale pronuncia appare immune da censure nell'escludere la rilevanza -e la non manifesta infondatezzadella questione di legittimità costituzionale, in relazione al “combinato disposto” delle disposizioni richiamate dal ricorrente. 
Quest'ultimo, secondo quanto è incontroverso, era tenuto, a seguito degli esiti delle elezioni del 2014 per il rinnovo del consiglio regionale in ### (e, specificamente, dell'elezione di un suo candidato), alla presentazione del rendiconto e dei relativi allegati: la norma nella specie applicabile, dunque, è soltanto quella di cui all'art. 9, IV comma della legge n. 96/2012 che all'epoca fissava, in via ordinaria (e salva “l'eventuale proroga”), la scadenza del 16 giugno per la trasmissione della documentazione.  ### canto, la disciplina sopravvenuta, quale espressione della discrezionalità del legislatore, risulta del tutto irrilevante rispetto all'osservanza di tale termine ed alla conseguente consumazione dell'illecito. 
Infatti, per un verso, l'art. 5, comma 11 bis del d.l. n. 244/2016 è meramente introduttivo della “sanatoria” rispetto agli esercizi precedenti al 2016, in quanto consente la presentazione del rendiconto nonostante la scadenza che era (all'epoca) già maturata; per altro verso, l'art. 1, comma 16 legge 3/2019 -individuando, in via generale, il diverso termine di presentazione (del 31 dicembre)- è entrato in vigore in data ###, con conseguente applicazione alle sole annualità successive e senza alcuna incidenza sulla scadenza già maturata al 15/6/2017. 
Sotto altro profilo, lo slittamento del termine ordinario, realizzato dall'art. 1, comma 16 legge 3/2019, non appare di per sé idoneo alla qualificazione di quest'ultima come “più mite”, ai fini della sua applicazione e, quindi, dell'esclusione dell'illecito (in ragione della trasmissione del rendiconto in data r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 20/9/2017): resta del tutto immutata la condotta tipica, di inottemperanza all'obbligo di trasmissione della documentazione entro la scadenza di legge. 
Non di meno, è immediatamente riconoscibile come “più favorevole” il trattamento sanzionatorio introdotto dall'art. 1, comma 23 legge n. 3/2019: la pena edittale fra euro 12.000,00 ed euro 120.000,00 è inferiore (anche nel massimo) a quella precedente e (diversamente da quest'ultima, che è stabilita nella misura fissa di euro 200.000,00) è suscettibile di graduazione in base alle circostanze del caso concreto. 
Tale sanzione, secondo la valutazione del giudice di primo grado che è condivisa dalla resistente, “non è applicabile al caso in esame in quanto ad esso successiva (art. 1 della legge n. 689 del 1981)” mentre la “tesi dell'istante, secondo la quale la sanzione avrebbe natura penale, alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte EDU, e sarebbe pertanto applicabile in quanto più favorevole, è priva di qualsiasi fondamento”; infatti, “i criteri elaborati dalla Corte EDU per qualificare una sanzione come pena, ai sensi dell'art. 7 della CEDU, non pongono in discussione la discrezionalità dei legislatori nazionali di ricorrere a strumenti sanzionatori reputati più adeguati (Corte cost., sent. n. 49 del 2015)” e “nel caso in esame, deve confermarsi la natura amministrativa della sanzione pecuniaria irrogata, siccome qualificata in tali espressi termini sia dall'art. 9, comma 4, della legge n. 96 del 2012, che dall'art. 1, comma 23, della legge n. 3 del 2019, ed anche dal provvedimento impugnato, e la cui applicazione non è condizionata all'esercizio dell'azione penale”. 
In proposito, va però considerato che: 1) è ormai acquisito il principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale (v. C. Cost. n. 63/2019 e 68/2021), secondo cui anche rispetto alle sanzioni amministrative, laddove queste ultime siano “punitive”, va applicata la legge successiva, se è più favorevole; 2) d'altro canto, secondo i cd criteri ### -elaborati dalla giurisprudenza ### e riportati anche da quella costituzionale, a) non è sufficiente la qualificazione della sanzione come “amministrativa” ai fini dell'esclusione della sua natura “punitiva”; b) tale carattere, per contro, è configurabile in ragione, fra l'altro (ed in via alternativa), del grado di r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 severità della sanzione e della sua funzione general preventiva, senza alcuna finalità risarcitoria di danni patrimoniali o anche semplicemente ripristinatoria dello status quo. 
Nella specie, non pare dubitabile che la funzione di deterrenza e di punizione del trasgressore, in difetto di qualsivoglia profilo risarcitorio o ripristinatorio, sia quella perseguita dalla sanzione di cui all'art. 9, IV comma della legge n. 96/2012, tanto più a fronte della misura elevata e fissa stabilita dalla norma. 
In tale contesto -tanto più in quanto connotato dall'assenza di norme transitorie che escludano espressamente la retroattività della disciplina più favorevoledevono trovare diretta applicazione “le garanzie che la ### e l'ordinamento internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi compresa quella della retroattività della lex mitior” (cfr. Cass. n. 20949/2024). 
Infatti, “la giurisprudenza costituzionale afferma ormai costantemente che il processo di assimilazione delle sanzioni amministrative punitive alle sanzioni penali, quanto a garanzie costituzionali, porta all'estensione ad esse di larga parte dello statuto sostanziale delle sanzioni penali, basato sull'art. 25 Cost., con riferimento alla determinatezza dell'illecito e delle sanzioni, alla violazione del ne bis in idem, alla retroattività della lex mitior, alla proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto nonché alla rilevanza di una sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria (Corte cost., sentenze n. 169 del 2023; n. 149 del 2022; n. 185 e n. 68 del 2021, n. 134, n. 112 e n. 63 del 2019; 121 del 2018)”. In particolare, “il principio di retroattività della lex mitior in materia penale, applicabile anche alle sanzioni amministrative richiamandosi alla giurisprudenza della Corte EDU, trova fondamento, nell'ordinamento costituzionale, sia direttamente, giacché riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (che impone di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto la modifica mitigatrice), sia per effetto dell'azione degli artt. 49 CDFUE e 7 ### in forza degli artt. 11 e 117, primo comma, ###” (Cass. cit.). r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 Una volta che la sanzione sia ricondotta a quella di carattere punitivo, come tale assimilabile a quella penale, deve dunque escludersi che essa sia soggetta al regime proprio di quelle amministrative che è tuttora governato dal principio di cui all'art. 1 della legge n. 689/1981 (posto a fondamento della decisione impugnata): per contro, va applicata la norma successiva e più favorevole, risultante dal mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento. 
Per altro verso, diversamente da quanto dedotto dalla resistente, non rileva che la notifica dell'ordinanza ingiunzione sia antecedente all'entrata in vigore della legge più favorevole, poiché il rapporto controverso non può dirsi ancora esaurito, se non altro, sul piano giurisdizionale. 
Pur dovendosi ribadire che la presentazione del rendiconto (del 2016) oltre il termine all'epoca stabilito (del 15/6/2017) integra l'illecito sanzionato, non vi è ragione, dunque, per escludere l'applicazione del trattamento più favorevole, introdotto (successivamente all'ordinanza ingiunzione) dall'art. 1, comma 23 legge n. 3/2019. 
Nella determinazione della sanzione, non di meno, si deve pur sempre tener conto del fatto, in assenza di altri parametri, che la presentazione del rendiconto è avvenuta soltanto dopo la notifica della contestazione della violazione: appare quindi in concreto congrua l'applicazione della misura (senz'altro più mite ma comunque) prossima a quella massima, pari ad euro 100.000,00. 
Per quanto premesso, in riforma della sentenza impugnata si provvede come da dispositivo, restando assorbita la questione di legittimità costituzionale della “sanzione rigida” di cui alla disposizione previgente. 
Stante l'esito complessivo del giudizio -e comunque la peculiarità della materia trattata, in assenza di precedenti giurisprudenziali specificile spese possono essere integralmente compensate. r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 PQM La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello di ### ogni altra conclusione disattesa, così provvede: - in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 2074/2021, ridetermina la sanzione di cui all'ordinanza-ingiunzione prot. n. 2018/###/CRP del 7/12/2018 nella misura di euro 100.000,00; - compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio. 
Così deciso in ### il ##### dott. ### dott.

causa n. 4958/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Bonofiglio, Gianluca Mauro Pellegrini

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Giudice di Pace di Gaeta, Sentenza n. 804/2025 del 09-12-2025

... sanzionatorio (in tal senso Cass. 12/08/00 n.10796; idem Cass. 03/08/00 n. 10202; Cass. 27/08/03 n. 12544; Cass. sez. I 28/01/04 n.24060). Pertanto, al fine di verificare la legittimità dell'atto impugnato, si deve tenere conto soltanto delle motivazioni esposte con l'atto introduttivo. Alla luce di tale criterio deve essere rilevato che per i motivi esposti dal ricorrente il verbale presenta vizi. Infatti, merita accoglimento la eccepita mancanza di omologazione. Invero nel verbale risulta scritto “approvazione 129 del 07.04.2021” e dalla documentazione depositata dall'opposto si rileva che in atti non è stata allegata la certificazione che attesta l'omologazione dell'apparecchio utilizzato dalla polizia municipale. La Cassazione precisa e distingue: omologazione e autorizzazione degli strumenti di rilevazione elettronica delle infrazioni al ### in quanto non sono equipollenti. ### n. 10505 del 18 aprile 2024 la Suprema Corte ha distinto i due atti, entrambi indispensabili per l'utilizzo degli autovelox su strada. La Suprema Corte con sentenza recente ha confermato che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 1119 / 2025 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1119/2025 del R.G. promossa da: Parte istante: ### rappresentato e difeso dall'Avv. ####: Comune di ### rappresentato e difeso dal funzionario ### Oggetto: opposizione avverso verbale di infrazione all'art. 146 C.d.S. n° SR 1256 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 23 luglio 2025 il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione all'art. 146, co. 3° C.d.S., n° SR 1256, elevato dalla ### di ### con il quale veniva contestata la violazione al proprietario della vettura tg. ### perché il giorno 04.04.25 in ### località SR 213 Flacca, viale ### d'### intersezione via ### aveva proseguito la marcia nonostante il divieto impostogli dalla luce rossa del semaforo. 
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'accertamento, assumendo, tra l'altro la mancata omologazione dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento dell'infrazione. 
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. ### Comune di ### si costituiva con deposito di comparsa e documentazione relativa all'accertamento. 
All'udienza del 05 dicembre 2025 la causa veniva decisa sulla base degli atti depositati, con lettura del dispositivo.  ### merita accoglimento. 
Va innanzitutto precisato che la decisione viene adottata in conformità all'indirizzo della Suprema Corte, secondo cui nel procedimento di opposizione a sanzioni amministrative ex artt. 22 e segg. L.689/81, l'oggetto del giudizio è delimitato per l'opponente dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e per l'### dal divieto di dedurre motivi o circostanze a sostegno di detta pretesa diverse da quelle enunciate con il provvedimento sanzionatorio (in tal senso Cass. 12/08/00 n.10796; idem Cass. 03/08/00 n. 10202; Cass. 27/08/03 n. 12544; Cass. sez. I 28/01/04 n.24060). 
Pertanto, al fine di verificare la legittimità dell'atto impugnato, si deve tenere conto soltanto delle motivazioni esposte con l'atto introduttivo. 
Alla luce di tale criterio deve essere rilevato che per i motivi esposti dal ricorrente il verbale presenta vizi. 
Infatti, merita accoglimento la eccepita mancanza di omologazione. 
Invero nel verbale risulta scritto “approvazione 129 del 07.04.2021” e dalla documentazione depositata dall'opposto si rileva che in atti non è stata allegata la certificazione che attesta l'omologazione dell'apparecchio utilizzato dalla polizia municipale. 
La Cassazione precisa e distingue: omologazione e autorizzazione degli strumenti di rilevazione elettronica delle infrazioni al ### in quanto non sono equipollenti.  ### n. 10505 del 18 aprile 2024 la Suprema Corte ha distinto i due atti, entrambi indispensabili per l'utilizzo degli autovelox su strada. 
La Suprema Corte con sentenza recente ha confermato che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato, ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (Cass. Civ., Sez. II, 14 maggio 2025, n. 12924). 
Per i dispositivi di controllo della velocità (autovelox, telelaser, tutor, altri), l'art. 45 c. 6 del D. Lgs 285/1992 CdS non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione, al contrario, esso distingue nettamente i due termini. 
Inoltre su tale distinzione anche l'art. 142. c. 6 del D. Lgs 285/1992 CdS precisa: “l'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate (solo omologate / ndr).” La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.10505 del 19 aprile 2024 ha specificato che “omologazione o approvazione” sono procedure diverse e con sentenza n. 3335/2024 ha rilevato l'obbligo della P.A. di fornire, in caso di contestazione, prova del corretto funzionamento dell'autovelox solo mediante certificazioni di omologazione e conformità non diversamente desumibili. 
Infine, con l'ordinanza n. 26521 del 1° ottobre 2025 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi delle conseguenze derivanti dalla mancata omologazione degli apparecchi ### che siano stati oggetto della sola approvazione da parte del Ministero. 
La stessa Cassazione, con la sentenza n. 11574 dell'11 maggio 2017, si è espressa relativamente alla distinzione tra approvazione ed omologazione dell'attrezzatura impiegata per l'accertamento della violazione dell'art. 146 C.d.S. ed all'eventuale insufficienza della prima. 
La Suprema Corte ha chiarito che, per le violazioni dell'### 146, comma 3 (passaggio con semaforo rosso), i dispositivi utilizzati sono idonei a funzionare in automatico solamente “ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni”, principio che è stato rafforzato con l'ordinanza n. 10505 del 19 aprile 2024, la quale, pur riferendosi agli autovelox, ha nuovamente ribadito la netta differenza tra approvazione e omologazione, chiarendo che è solo l'omologazione a garantire l'affidabilità della rilevazione: un principio che può ritenersi applicabile anche a ### e T-### Dagli atti depositati dal Comune, come già detto, non risulta il certificato di omologazione. 
Per tutti i motivi addotti il verbale di contestazione va ritenuto illegittimo e va annullato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate con distrazione come da dispositivo, in base ai valori minimi del DM 147/22 con esclusione della fase istruttoria, stante l'assenza di tale attività, e tenuto anche conto della circostanza che non sono state trattate particolari questioni giuridiche.  PQM Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando così provvede: 1) accoglie il ricorso; 2)annulla il provvedimento impugnato; 3) condanna il Comune di ### al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario, nella complessiva somma di € 182,00 di cui € 43,00 per spese ed € 139,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.  ### 05.12.2025 

Il Giudice
di ### dott.ssa ###


causa n. 1119/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Sabrina Scappaticcio

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 7170/2025 del 01-12-2025

... ### eccepiva anzitutto l'esistenza di un ne bis in idem, rispetto a quello iscritto avanti la Corte di ### al numero di r.g. 4456/2020 Giudice Relatore dott. ### con prossima udienza fissata per la precisazione delle conclusioni al 31.1.2024. ### testè indicata era spiegata avverso la sentenza 9404/2020 emessa nel giudizio r.g. 53646/2015 del Tribunale Civile di ### conclusosi con sentenza di rigetto che si allegava (doc.1) della XIII, dott.ssa ### avente i medesimi soggetti ed il medesimo petitum. Nel merito sottolineava la infondatezza di tutti i motivi di gravame. ***** -### è inammissibile perché non si confronta con gli elementi essenziali che sorreggono la motivazione della sentenza impugnata. Va premesso che non è però applicabile la preclusione di inammissibilità del gravame per la sussistenza di un “ne bis in idem” in relazione alla decisione di altro gravame avverso la decisione n.9404/2020 del Tribunale di ### (querela di falso in relazione alla stessa autenticità del medesimo mandato professionale rilasciato da ### in favore di ###, con la allegata sentenza 5343/24 della C.d.A. r.g. n. 8 di ### in quanto questa ultima decisione, allegata, non risulta passata (leggi tutto)...

testo integrale

r.g. n. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### così composta: Dott. ##### rel.  riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7191 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 01/10/2025, vertente TRA ### (c.f. ###), difeso in proprio, ### E ### (c.f. ###), domiciliata in ### 46 - ### presso lo studio dell'avv.  ### (c.f. ###), che la rappresenta e difende con procura in atti, E ### (c.f. ###), contumace.  ### (c.f.  ###), interventore ### appello avverso la sentenza n. 17201/2021 emessa dal Tribunale di ### in data ###. 
Conclusioni dell'appellante: “in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ‘inaudita altera parte', accogliere l'appello e annullare e/o riformare la sentenza gravata, per i motivi sovraesposti e, per l'effetto: accogliere la querela di falso e condannare le convenute al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c., r.g. n. 2 nonchè al risarcimento del danno all'immagine personale e professionale, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado“, ### delle appellate: la ### “in limine litis ex art. 348 bis c.p.c dichiarare l'appello formulato dall'avv. ### inammissibile poiché le domande dell'appellante sono ictu oculi infondate in fatto e diritto, e conseguentemente confermare la sentenza appellata; condannare il medesimo per lite temeraria con applicazione degli artt. 88 e 96 comma III c.p.c. Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario sia del primo che del secondo grado”, ### E ### La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata, emessa all'esito del giudizio 55230/15 rgac Tribunale di ### « […] Con atto di citazione spedito il #### conveniva in giudizio ### e ### per sentir dichiarare la falsità della firma della ### apposta nel mandato a margine dell'atto di precetto datato 12.3.2015, a lui notificato, ed avente ad oggetto "non frapporre ostacoli al trasloco”, ed autenticata dall'avv.  ### di ### . 
Nel costituirsi, dapprima congiuntamente, ### e ### eccepivano l'inammissibilità della domanda perché la medesima era già stata proposta in via incidentale nel giudizio di opposizione a precetto pendente con R.G.C. 19344/2015, nonché in via principale nel giudizio con R.G.C. n. 53646-15. 
Comunicata la pendenza del giudizio all'ufficio del P.M., la causa veniva istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza in forma scritta del 18.4.2021, previa concessione dei termini di cui all'art.  190 c.p.c. 
In comparsa conclusionale le parti convenute chiedevano il rigetto della domanda poiché il presente giudizio costituisce il bis in idem di quello iscritto al numero di r.g. 53646/2015 conclusosi con sentenza di rigetto n.9404-20 depositata il ###”. 
All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: ### che liquida in € 7.254,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta, da attribuirsi nella misura di € 3.627,00 oltre accessori di legge r.g. n. 3 all'avv. ### e nella misura di € 3.627,00 oltre accessori di legge all'avv. #### che liquida in € 7.254,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta“. 
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « […] l'atto di precetto - al cui margine è stata apposta la procura della cui sottoscrizione si discuteè già stato oggetto del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. conclusosi con la sentenza n. 15382-16. 
Nel corso del processo la ### ha sanato l'asserito vizio della procura e della sottoscrizione mediante la propria costituzione in giudizio, come, peraltro, espressamente statuito dal G.I. con la sentenza n. 15382- 16, confermata integralmente in sede di gravame dalla sentenza n.6282 emessa dalla Corte d'Appello di ### il ###.  ### attuale della falsità della sottoscrizione apposta dalla signora ### in calce alla procura apposta a margine dell'atto di precetto opposto è, quindi, irrilevante poiché l'eventuale nullità della procura sarebbe già stata comunque sanata e l'atto di precetto stesso è già stato oggetto del vaglio giudiziale che il ### ha previsto specificamente circa la sua efficacia all'art. 615 c.p.c. 
La declaratoria di inammissibilità della domanda per le ragioni precedentemente esposte determina l'assorbimento delle ulteriori domande avanzate da ### nei confronti delle convenute».  ### ha proposto appello.  ### ha resistito al gravame.  ### è rimasta contumace nel presente grado.  ### è stata evocata per intervenire nel giudizio di gravame.  ### è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 01/10/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### contiene vari motivi: I) il primo è rubricato: «INCOMPETENZA DEL GIUDICE MONOCRATICO”. 
Preliminarmente si sottolineava che la causa è stata attribuita e il giudizio si è svolto dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### Solo la sentenza era stata emessa dal Collegio costituitosi per l'occasione e non già ad origine così come si r.g. n. 4 sarebbe dovuto fare. Ne discenderebbe la manifesta illegittimità e nullità della sentenza che è stata adottata sulla base delle valutazioni fatte dal Giudice monocratico». 
II) il secondo è rubricato: «#### 112 C.P.C. ##### E #####”. 
In primis, si sottolineava a tal fine che alcuna eccezione di improponibilità della querela di falso per difetto di interesse ad agire era stata mai tempestivamente sollevata dalle controparti, con conseguente violazione del principio della domanda e del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. 
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto delibare sulle domande su cui verteva il merito e non poteva legittimamente delibare ‘ultra petita' su assunte inammissibilità e/o improcedibilità. 
In secundis, che “il giudizio di querela di falso si connota, tuttavia, quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica”; laddove la querela di falso sia proposta in via principale, come nel caso in esame, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 c.p.c. per il caso di querela incidentale, dopo aver prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso si stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non ha rilievo l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta (Cass. 03.06.2011 n. 12130)”. » III) il terzo è rubricato: «#### 82 C.P.C.##### CONTROVERSIA”. 
Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di considerare che per consolidata giurisprudenza non è prevista alcuna sanabilità di mandato INESISTENTE. Infatti il precetto ### necessariamente precedere - a pena di inammissibilità della medesima - l'azione esecutiva e se il precetto è privo delle firme sia della parte sia del procuratore (così come dichiarato e, confessato dalle stesse parti ed accertato in sede ###atto inesistente, non sanabile che inficia irrimediabilmente l'intera azione esecutiva. Nella fattispecie, in esame, infatti la ### ha r.g. n. 5 dichiarato in sede di interrogatorio che la firma apposta sul mandato non è sua.  ###. ### ha affermato che la firma sul precetto non è sua ed ha proposto ben due querele di falso dichiarate inammissibili dal Giudice dott.ssa #### grafologica ha accertato che la firma della ### sul mandato è apocrifa al di là di ogni ragionevole dubbio». 
IV) il quarto è rubricato: «#### 112 C.P.C.  ###### E #####”. 
Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di delibare sulla domanda di risarcimento dei danni conseguente all'illecita utilizzazione di documento falso ed alla falsa firma della ### apposta sul mandato ‘ad litem' conferito ed autenticato dall'avv. ### che configura una domanda di responsabilità extra-contrattuale ex art. 2043 con conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi dall'odierno appellante. 
La predetta domanda è assolutamente compatibile con la proposta querela di falso e non richiede necessariamente l'introduzione di un giudizio autonomo». 
V. il quinto “#### 112 C.P.C. ###### E #####”. 
Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di delibare sulla relativa domanda e di disporre la trasmissione degli atti al competente Consiglio di ### per i gravi illeciti disciplinari posti in essere dall'avv. ### sia sotto il profilo dell'uso di firma falsa della cliente sia sotto il profilo del conflitto di interessi, in violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. 
VI. il sesto “#### 112 C.P.C. ###### E #####”. 
Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di delibare sulla relativa domanda dell'appellante in violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. e di disporre la trasmissione degli atti alla competente ### della Repubblica per i gravissimi illeciti penali posti in essere dalle convenute e integranti varie fattispecie di reato tra cui la truffa in atti giudiziari, la sostituzione di persona, il falso in atti giudiziari, la falsa r.g. n. 6 autentica della firma e l'utilizzazione di documento falso in atti giudiziari. 
VII. il settimo “### E #####” Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di considerare la sussistenza della prova regina rappresentata dalla confessione della convenuta de ### - che vistasi scoperta ed alla luce delle ineludibili risultanze della CTU e duplicando comportamenti contraddittori tenuti anche nel corso del giudizio definitosi dinanzi al Tribunale di Brindisi con la sentenza del 22.06.2020 di condanna della ### a sei anni di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici (all.ta) - ammette tardivamente e solo in sede di p.c. , dopo aver disertato per ben due volte le udienze (09.01.2018 e 20.02.2018) in cui ne era stato disposto l'interrogatorio formale, afferma esplicitamente che la propria firma a margine dell'atto di precetto ed oggetto di autentica da parte dell'avv. ### è falsa. 
Ad ulteriore conferma della falsità della firma della de ### sussistono poi ben tre CTU che sono quanto mai lapidarie sul punto affermando senza tema di smentita e senza alcuna contestazione né da parte della de ### né da parte dell'avv. ### l'apocrificità della firma della de ### VIII. l'ottavo “### E #### Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando ravvisa il difetto di legittimazione passiva dell'avv. ### trascurando la circostanza che l'avv. ### è “soggetto che intende avvalersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda rappresentata nella specie dalla domanda di condanna alle spese di giudizio essendosi dichiarata antistataria” e non potendolo essere in presenza di un'accertamento della falsità della procura conferitale dalla ### che ne costituisce il titolo. 
Anche sotto tale ulteriore profilo va valutata la sussistenza dell'interesse ad agire sia dell'avv. ### sia dell'avv. ### IX. il nono: #### 91 CPC. CONDANNA ALLE SPESE DI GIUDIZIO Il Giudice di prime cure rigettava la domanda di condanna alle spese di giudizio nonostante il comportamento contrario ai canoni di lealtà tenuto dalle convenute appellate e nonostante fosse stata accertata sia mediante perizia grafologica sia per stessa ammissione delle convenute la fondatezza della querela di falso e la conclamata apocrificità delle firme oggetto di querela di falso. 
X. il decimo: ### di falso sul mandato di ### de ### il Giudice di prime cure allorquando ometteva di delibare r.g. n. 7 sulla querela di falso. 
Si insisteva per l'accoglimento della spiegata querela di falso anche in ragione dei mezzi istruttori già chiesti e già espletati in primo grado tutti univocamente orientati nel senso della manifesta falsità della firma apposta da ### de ### sulla procura alle liti asseritamente conferita all'avv.  ### di ### XI. l'undicesimo: ### condanna alle spese In cui si rileva e si lamenta che non solo viene dichiarata inammissibile la più che ammissibile domanda di querela di falso esperita in via principale, non solo vengono rigettate le domande accessorie ma si provvede addirittura a condannare l'attore alla refusione delle spese di lite quantificate in una cifra abnorme pari ad oltre 15.000 euro oltre accessori di legge per aver proposto una querela di falso contro un documento dichiaratamente e unanimemente falso, utilizzato illecitamente in ambito giudiziario senza alcuna conseguenza per gli autori. Si chiede l'annullamento della predetta statuizione che non trova comunque neanche riscontro applicando i parametri forensi per una causa priva di istruttoria e di valore infimo. 
XII. il dodicesimo: ### delibazione sulle domande ex art. 96 e 88 c.p.c. per lite temeraria e per abuso del processo.  ### il Giudice di prime cure allorquando ometteva di delibare sulle domande ex art. 96 e 88 c.p.c. avanzate dall'attore, ponendo in essere la violazione dell'art. 112 c.p.c.  ### costituita ### eccepiva anzitutto l'esistenza di un ne bis in idem, rispetto a quello iscritto avanti la Corte di ### al numero di r.g. 4456/2020 Giudice Relatore dott. ### con prossima udienza fissata per la precisazione delle conclusioni al 31.1.2024.  ### testè indicata era spiegata avverso la sentenza 9404/2020 emessa nel giudizio r.g. 53646/2015 del Tribunale Civile di ### conclusosi con sentenza di rigetto che si allegava (doc.1) della XIII, dott.ssa ### avente i medesimi soggetti ed il medesimo petitum. 
Nel merito sottolineava la infondatezza di tutti i motivi di gravame.  *****  -### è inammissibile perché non si confronta con gli elementi essenziali che sorreggono la motivazione della sentenza impugnata. 
Va premesso che non è però applicabile la preclusione di inammissibilità del gravame per la sussistenza di un “ne bis in idem” in relazione alla decisione di altro gravame avverso la decisione n.9404/2020 del Tribunale di ### (querela di falso in relazione alla stessa autenticità del medesimo mandato professionale rilasciato da ### in favore di ###, con la allegata sentenza 5343/24 della C.d.A. r.g. n. 8 di ### in quanto questa ultima decisione, allegata, non risulta passata in cosa giudicata. 
Nel merito.  -1) ###. ### incompetenza del Giudice Monocratico La sentenza risulta emessa dal Tribunale in composizione collegiale, mentre la fase istruttoria del giudizio può essere espletata, come avvenuto, dal componente del Collegio, delegato e relatore.  2) ###. Il Tribunale non ha compiuto alcun vaglio della “rilevanza” del documento bensì, d'ufficio, com'è possibile e doveroso, dell'interesse ad agire dell'attore, presupposto processuale di merito di ogni domanda giudiziale. 
Né nell'atto di citazione in primo grado, né nella memoria ex art. 183 cpc l'odierno appellante aveva, del resto, illustrato il suo interesse in quel senso né aveva allegato alcunchè al riguardo, incorrendo il motivo anche nel divieto dell'art. 345 cpc.  3) ###. Sul punto, il Giudice di prime cure ha ben motivato la sentenza di rigetto, dal momento che specifica come la sanatoria mediante costituzione dall'avv. ### con apposita procura alle liti sottoscritta dalla de ### priva l'avv. ### destinatario dell'atto (di precetto in questione) e attore nel giudizio di opposizione, di un interesse concreto ed attuale all'accertamento di tale falsità. 
Parte appellante sembra non comprendere come nel giudizio di esecuzione, come affermato dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la nullità della procura alle liti all'atto di precetto (non trattasi di inesistenza), può essere sanata successivamente, cosi come è avvenuto nel giudizio esecutivo, con deposito di nuova procura al difensore. 
Avuto riguardo al lungo discorso che impegna l'impugnante nel delineare la natura della procura alle liti, deve rimarcarsi che il primo giudice ha ampiamente argomentato circa la natura sostanziale e non processuale della procura apposta al precetto, motivazione in alcun modo attinta con l'appello.  -La non sanabilità di una procura inesistente è difesa che l'interessato doveva poi proporre in seno al giudizio esecutivo ove la ratifica era avvenuta, e non sorregge la domanda di querela di falso proposta in via principale, condividendosi le motivazioni del Tribunale alle pagg. 7/8 della sentenza.  4). ###: ###à di ogni diversa domanda nel giudizio di querela di falso è stata parimenti motivata dal Tribunale con specifici richiami giurisprudenziali ai quali l'appellante contrappone la contraria asserzione senza argomentarla in alcun modo, ragione che rende di per sé inammissibile il motivo, in relazione a tutte le domande dichiarate improponibili e/o inammissibili. r.g. n. 9 Non sono, infine, “domande” sulle quali il giudice debba pronunciarsi quelle di trasmettere segnalazioni disciplinari o penali secondo le convinzioni della parte che di tali iniziative deve assumere la personale responsabilità 5)-6) ### V e VI. ### da un lato, non aveva in primo grado in alcun modo allegato l'uso del documento in sede penale, ove peraltro la relativa falsità è accertabile in via autonoma e non certo con querela di falso (art. 537 c.p.p.), ed infatti è emerso come tale falsità sia stata oggetto di altro procedimento in tale sede svoltosi presso il Tribunale di Brindisi, di cui alla decisione allegata dallo stesso appellante del 22 giugno 2020.  7) -10) ###X: ### assorbiti da quanto sopra notato tutti i motivi concernenti le richieste istruttorie e la valutazione dei mezzi di prova acquisiti nel giudizio di primo grado, nonché le statuizioni accessorie che avrebbero potuto conseguire in caso di accoglimento nel merito della domanda.  11)-12) ### e ### Le spese infine, su cui il Tribunale così statuiva: condanna ### al pagamento delle spese di lite a favore di ### che liquida in € 7.254,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta, da attribuirsi nella misura di € 3.627,00 oltre accessori di legge all'avv. ### e nella misura di € 3.627,00 oltre accessori di legge all'avv. #### che liquida in € 7.254,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta“.   Le stesse sono state regolate dal Tribunale in base alla soccombenza (senza applicare gli artt.96 e 98 c.p.c. come pure sarebbe stato possibile, alla luce della pedissequa ed inutile reiterazione della domanda in questione, per la terza volta, oltre alla sede penale, nei confronti delle due odierne appellate) e la quantificazione non presta il fianco ai rilievi dell'appellante, non superando l'importo liquidato i valori massimi del DM 55/14 per un giudizio di valore indeterminabile. 
Ne discende l'inammissibilità del gravame fondato su motivi comunque singolarmente da considerarsi privi di fondamento, e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, secondo la regola della soccombenza, liquidate come nel dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche (valore indeterminabile, bassa r.g. n. 10 complessità). 
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.  ### la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: a) dichiara inammissibile l'appello; b) condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata costituita, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.300,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di ### c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte di ### di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. 
Così deciso in ### il giorno 28/11/2025.  il ### il ### dott. ###

causa n. 7191/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Enrico Colognesi, Diego Rosario Antonio Pinto

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