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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 908/2024 del 01-07-2024

... 449/2018) vi era stato poi riunito, per identità di causa petendi (stesso rapporto negoziale di affidamento in conto corrente) e di petitum (stesso credito) il giudizio R.G. 4710/2018 (opposizione avverso il D.I. n. 1060/2018) era pervenuto ad una conclusione incompleta, lasciando in piedi due distinti decreti ingiuntivi; ha poi denunciato, con riferimento specifico al giudizio n.r.g. 2454/2018: 2) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato la palese nullità della commissione di massimo scoperto; 3) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi; 4) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata la natura usuraria degli interessi, emergendo la stessa dall'estratto conto (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### di L'### La Corte d'Appello di L'### composta dai Magistrati Dott. ### rel. est. 
Dott. #### ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1007/2022 R.G.C., passata in decisione all'udienza di P.C. celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 05.03.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), con decorrenza dall'08.03.2024, scaduti il giorno 27.05.2024, vertente TRA AUTOTRASPORTI D'### di ### D'### in persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliat ###/D, presso e nello studio dell'avv.  ### che lo rappresenta e difende in forza di procura in cale all'atto di appello. 
APPELLANTE E ### S.p.A. (già ### S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria ### S.P.A. (già denominata ### S.p.A.) in persona del ### di ### dott.ssa ### munita dei necessari poteri (in forza di atto a rogito del notaio ### di ### in data ### rep. n. 44415 e racc. n. 16818, registrato a ### il giorno 8.08..2022 al ###) rappresenta e difesa, in forza di procura del 4.11.2022 per atto a rogito notaio ### di ### rep. n. 44582 e racc. n. 16957, registrato a ### il giorno 8.11.2022 al nr. ###, dall'avv. ### con domicilio eletto in L'#### n. 11, presso e nello studio dell'avv. ### APPELLATA ### S.P.A. (già do### S.p.A) in persona del procuratore speciale avv. ### (a tanto abilitato in forza di procura speciale conferita il ### per atto del dott.  #### in ### rep. 77770, racc. 29100, registrata il ### in ### al n. 2766-Serie 1/T), rappresentata e difesa dall'avv. ### del ### di ### con domicilio digitale ###. 
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 974/2022 del Tribunale di Pescara pubblicata il ### - Contratti Bancari. 
Conclusioni delle parti: Per l'appellante: “Voglia l'###ma Corte di Appello di L'### respinta ogni contraria istanza, in totale riforma della impugnata sentenza n. 974/22 del Tribunale di Pescara, accogliere le conclusioni formulate dall'appellante nei propri scritti nel giudizio di primo grado, qui ribadite, e quindi ### contrariis rejectis: in accoglimento della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio n.r.g.  2454/2018; In via principale: - dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 449/2018 del 19.03.2018 emanato dal Tribunale di Pescara; - dichiarare -previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla banca ricorrente, quindi, da ### S.p.A., successore a titolo particolare nel corso del giudizio, nonché delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di commissione di massimo scoperto e, previo accertamento dell'usurarietà del rapporto, di quelle concernenti l'applicazione degli interessi ultralegali al di là del tasso usura, il tutto per l'intera durata del rapporto di conto corrente e di apertura di creditoche la banca ricorrente, quindi, ### S.p.A., senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi non dovuti; - accertare e dichiarare che la ditta opponente non è debitrice di alcuna somma nei confronti della banca ricorrente, quindi, di ### S.p.A. 
In via subordinata: - epurato il credito preteso dalla banca ricorrente, quindi, da ### S.p.A., da importi illegittimamente addebitati, ridurre l'importo del decreto ingiuntivo n. 449/2018 del 19.03.2018. 
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.  in accoglimento della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio n.r.g.  4710/2018; In via principale: - dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo 1060/2018 del 10.07.2018 emanato dal Tribunale di Pescara; - dichiarare -previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla banca ricorrente, nonché delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di commissione di massimo scoperto e, previo accertamento dell'usurarietà del rapporto, di quelle concernenti l'applicazione degli interessi ultralegali al di là del tasso usura, il tutto per l'intera durata del rapporto di conto corrente e di apertura di creditoche la banca ricorrente senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi non dovuti; - accertare e dichiarare che la ditta opponente non è debitrice di alcuna somma nei confronti della banca ricorrente; - condannare la banca ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ditta ### D'### di ### D'### in persona dell'omonimo titolare, la somma che riterrà di determinare equitativamente ex art. 96, comma 3 c.p.c.; In via subordinata: - epurato il credito preteso dalla banca ricorrente, da importi illegittimamente addebitati, ridurre l'importo del decreto ingiuntivo n. 1060/2018 del 10.07.2018, e per l'effetto - condannare la banca ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ditta ### D'### di ### D'### in persona dell'omonimo titolare, la somma che riterrà di determinare equitativamente ex art. 96, comma 3, c.p.c. 
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario. 
Si ripropongono con pieno effetto devoluto domande, difese e richieste istruttorie svolte in primo grado.” Per l'appellata ### S.p.A.  “Piaccia all'###ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: - Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; - Accertare e dichiarare ex art. 329 c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza in tutte le parti che non risultano specificamente impugnate dall'appellante; Nel merito, in via principale: - Respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata; In via subordinata: - Nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca per qualsiasi ragione del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento in favore di ### S.p.A. dell'importo di € 21.964,26 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. 
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”. 
Per l'appellata ### S.P.A. (già do### S.p.A.) “### l'###ma Corte di appello adita, disattesa ogni diversa difesa, domanda ed eccezione, - ### e dichiarata, per le ragioni innanzi esposte, la carenza di legittimazione passiva, sostanziale e processuale, di do### S.p.A. quale soggetto erroneamente citato nel giudizio, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o comunque l'infondatezza nei confronti del predetto ### del gravame spiegato dalla ### D'### di D'### avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 974/2022 del 16-24 giugno 2022 e delle sottostanti domande e, per l'effetto, - ### l'immediata estromissione dal presente giudizio di ### S.p.A.; - Condannare l'appellante a risarcire a ### S.p.A. del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. riformato, ferma la condanna alla refusione delle spese ed onorari di giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA al 4% ed IVA al 22% come per legge, nei confronti di ogni altra parte che si opponesse all'estromissione”.  RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### 1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 2454/2018 (al quale era stato poi riunito il giudizio n. 4718/2018) -promosso dall'impresa individuale ### di D'### con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 449/2018 (con il quale era stato ingiunto alla opponente ed ai fideiussori (che non avevano proposto opposizione) il pagamento dell'importo di € 21.964,26, oltre interessi e spese) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la ### S.p.A.  per mezzo della mandataria ### spa chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nel quale si era in seguito costituita ex art. 111 c.p.c. la ### S.p.A. in qualità di cessionaria del credito oggetto di decreto ingiuntivoil Tribunale di Pescara così provvedeva: “- respinge l'opposizione. Conferma il decreto ingiuntivo opposto. 
Condanna la parte opponente al rimborso delle spese processuali di parte opposta che si quantificano in euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre Iva e cap.  1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che all'udienza del 5.02.2019 la parte opponente aveva dedotto l'avvenuta notifica da parte di ### di un ulteriore decreto ingiuntivo, per il medesimo credito, ugualmente opposto dalla ### D'### sicché all'udienza del 9.04.2019 era stata disposta la riunione dei due giudizi. 
Aggiungeva che a sostegno dell'opposizione l'opponente aveva dedotto: 1) la nullità della procura; 2) la nullità della clausola di massimo scoperto (che nel primo affidamento del 19.04.2007 era dell'1%; nel contratto di apertura di credito dell'1.07.2008 era dello 0,50%, mentre con contratto del 10.02.2010, di conferma della linea di credito già concessa, non veniva indicata alcuna percentuale); 3) nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi; 4) presunta violazione degli articoli 644 c.p. e 1815 c.c.; assenza di prova circa la sussistenza del credito.  1.2. Ciò detto, disattesa in primo luogo l'eccezione di nullità della procura in atti (al riguardo osservava che la procura era leggibile), rilevava come il contratto stipulato nel 2010 richiamasse espressamente quello già sottoscritto in data ###, sicché tutte le relative clausole dovevano ritenersi incorporate.  1.3. Rilevava ancora che l'attore non aveva provato in modo preciso e puntuale l'applicazione di interessi usurari, eventualmente attraverso una perizia di parte.  1.4. Dava infine atto che era stato prodotto l'estratto conto ai sensi dell'art. 50 tub per cui l'eccezione di mancata prova del credito si rivelava priva di fondamento.  2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione l'originaria ditta opponente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di plurimi motivi di gravame con i quali ha in primo luogo in via generale denunciato: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui, il primo giudice, dimenticando che al giudizio R.G. 2454/2018 (opposizione avverso il D.I. n. 449/2018) vi era stato poi riunito, per identità di causa petendi (stesso rapporto negoziale di affidamento in conto corrente) e di petitum (stesso credito) il giudizio R.G. 4710/2018 (opposizione avverso il D.I. n. 1060/2018) era pervenuto ad una conclusione incompleta, lasciando in piedi due distinti decreti ingiuntivi; ha poi denunciato, con riferimento specifico al giudizio n.r.g. 2454/2018: 2) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato la palese nullità della commissione di massimo scoperto; 3) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi; 4) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata la natura usuraria degli interessi, emergendo la stessa dall'estratto conto scalare relativo al trimestre gennaio/marzo 2014; 5) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'estratto conto ex art. 50 TUB idoneo a provare il credito chiesto con la domanda monitoria; ha infine denunciato, con riferimento specifico al giudizio n.r.g. 4710/2018 (in relazione al quale ha richiamato anche i motivi già formulati in relazione al giudizio n.r.g.  2454/2018): 6) ### della sentenza nella parte in cui il primo giudice, dimenticando che il giudizio di primo grado riguardava due cause riunite, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria avanzata nei confronti di ### S.p.A.  3. Nel presente grado di giudizio si sono costituite le parti appellate, le quali hanno resistito al gravame chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.  4. A seguito della sostituzione dell'udienza di p.c. del 5.03.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta, in tal modo precisando le conclusioni. 
All'esito della camera di consiglio da remoto, svolta in data ###, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data di comunicazione dell'ordinanza alle parti (comunicazione intervenuta in data ###).  5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata ### S.p.A. ex art. 348 bis c.p.c. (dovendo al riguardo rilevarsi che il gravame contiene argomentazioni difensive ed introduce questioni giuridiche che non denotano in alcun modo “la non ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione”), tanto che l'appello ha positivamente superato la fase del filtro - rileva in primo luogo che infondata si rivela l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte dell'appellata ### S.p.A. (già ### S.p.A.) e di conseguente improcedibilità inammissibilità dell'appello proposto nei suoi confronti.  5.1. A sostegno dell'eccezione la predetta espone che entrambi i decreti ingiuntivi poi separatamente opposti dalla ditta ### D'### in primo grado sono stati richiesti dalla ### S.p.A. e per essa dalla ### S.p.A. 
Aggiunge che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 449/2018 (giudizio 2454/2018) si è costituita per resistere all'opposizione la ### S.p.A. quale mandataria di ### S.p.A. e che in seguito, all'esito della cessione del credito azionato in via monitoria, è intervenuta nel giudizio ex art. 111 c.p.c. la cessionaria ### Spiega, quanto al successivo decreto ingiuntivo (n. 1060/2018) richiesto dalla ### S.p.A.  e per essa dalla ### S.p.A., che la ### S.p.A. evidentemente preso atto dell'errore non si era costituita nel relativo giudizio di opposizione, mentre la ### non si è opposta alla riunione. 
Rileva che nel presente grado l'appellante ha citato la ### S.p.A. in proprio, non invece nella veste di mandataria della ### S.p.A., e denuncia la propria carenza di legittimazione passiva per difetto di titolarità del rapporto controverso, con conseguente inammissibilità dell'appello e delle domande proposte con lo stesso. 
Spiega che l'appellante avrebbe dovuto rivolgere l'appello e le domande nei confronti della titolare del credito portato dal decreto ingiuntivo (ossia la ### S.p.A.), in quanto la domanda monitoria era stata proposta da ### (ora ### S.p.A.) nella qualità di procuratrice di ### S.p.A., quindi nell'esercizio di un diritto di titolarità della predetta e non per far valere un proprio credito. 
Aggiunge che anche l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta nei confronti di ### S.p.A. (ora ### S.p.A.) quale procuratrice di ### S.p.A. sicché la ### S.p.A. in proprio deve ritenersi estranea al giudizio ed alle statuizioni assunte con la sentenza di primo grado.  5.2. Rileva la Corte come dall'esame del contenuto dell'atto di appello -dove si fa reiteratamente riferimento alla titolarità del credito azionato in sede ###capo ad ### S.p.A. (prima che lo stesso venisse ceduto a ### S.p.A.) ed alla posizione di mandataria di ### S.p.A. assunta da ### S.p.A., sia in sede di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo sia in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, e dove si chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atto di appello nei confronti della “banca ricorrente” (quindi della ricorrente in monitorio ### S.p.A. quale mandataria di ### S.p.A.)- risulti evidente che l'appellante ha inteso citare nel presente procedimento di appello la ### S.p.A. nella veste processuale già assunta nel precedente grado di giudizio (quindi quale mandataria di ### S.p.A.) mentre l'omessa specificazione, nella parte relativa alla vocatio in ius, che la citazione di ### S.p.A. doveva riferirsi alla sua qualità di mandataria di ### S.p.A., costituisce mero errore materiale che non impedisce la corretta individuazione del soggetto evocato nel giudizio di appello. 
Tale conclusione risulta trovare conforto anche nel fatto, evidenziato dalla difesa di parte appellante, che l'atto di appello alla ### S.p.A. è stato notificato presso il domicilio eletto dai propri difensori nel precedente grado giudizio (ove era costituita quale mandataria di ### S.p.A.).  6. Ciò detto si rileva che l'appello è meritevole di accoglimento nei termini che saranno di seguito precisati.  7. Giova innanzi tutto rilevare la palese fondatezza del primo motivo di gravame.  7.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo giudice -pur avendo nel corpo motivazionale della sentenza dato atto che in relazione allo stesso rapporto ed al medesimo credito (di cui a seguito di cessione era divenuta titolare la ### erano stati emessi, a richiesta della ### S.p.A. quale mandataria di ### S.p.A., due decreti ingiuntivi: il decreto ingiuntivo n. 449/2018 (del 19.03.2018, oggetto di opposizione da parte della ditta D'### nell'ambito del giudizio n. 2454/2018 R.G.C.) ed il successivo decreto ingiuntivo 1060/2018 (del 10.07.2018, oggetto di opposizione da parte della ditta D'### nell'ambito del giudizio n. 4710/2018)- ha poi, pur a seguito della riunione, adottato una sentenza che ha lasciato in piedi entrambi i decreti ingiuntivi.  7.2. Al riguardo è sufficiente il rilievo che, a fronte della ritenuta (da parte del primo giudice) infondatezza delle ragioni delle opposizioni (decisione questa oggetto di autonome censure nei successivi motivi di gravame nn. 2, 3, 4 e 5), il Tribunale non avrebbe comunque potuto consentire che persistessero per il medesimo credito due diversi decreti ingiuntivi, quindi due titoli esecutivi.  8. Passando all'esame degli ulteriori motivi di gravame, relativi ad entrambi i decreti ingiuntivi oggetto delle opposizioni poi riunite in primo grado (si ribadisce che si tratta di decreti ingiuntivi sostanzialmente sovrapponibili, relativi al medesimo credito basato sul medesimo rapporto), si rileva che non meritevole di accoglimento si rivela il secondo motivo di gravame.  8.1. Con tale motivo l'appellante si duole dell'erroneità della pronuncia del primo giudice in punto di esclusione della nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto. 
Ribadisce che: nel primo affidamento del 19.04.2007 la commissione di massimo scoperto è indicata nella misura dell'1%; nel contratto di apertura di credito del giorno 1.07.2008 (che portava l'affidamento ad € 15.000,00) la commissione di massimo scoperto è indicata nella misura dello 0,50%; mentre nel contratto del 10.02.2010 (di conferma della linea di credito già concessa di € 15.000,00) essa è solo menzionata senza alcuna indicazione della sua percentuale (con conseguente nullità della clausola per indeterminatezza della stessa). 
Rileva invero che per la validità della clausola è necessaria l'indicazione della percentuale, delle modalità e periodicità del calcolo. 
Ribadisce inoltre la tesi della nullità della commissione di massimo scoperto per nullità della causa.  8.2. La Corte rileva che sia nel contratto di apertura di credito del 19.04.2007 che in quello dell'1.07.2008 risulta indicata sia la percentuale (rispettivamente dell'1% e dello 0.5%) sia il metodo di calcolo (una sola volta sul massimo utilizzo del credito concesso) sia la periodicità (nel trimestre in cui la commissione viene liquidata). 
Quanto al contratto del 10.02.2010 il primo giudice ha espressamente affermato doversi ritenere richiamata ed applicabile la clausola del precedente contratto del giorno 1.07.2008 sulla base di motivazione che non è stata attinta da alcuna specifica e qualificata censura, sicché relativamente al contratto del 10.02.2010 il motivo relativo alla indeterminatezza della clausola riguardante la commissione di massimo scoperto si rivela inammissibile.  8.3. Infondato appare inoltre il reiterato rilievo relativo alla nullità della commissione di massimo scoperto per nullità della causa. 
Al riguardo è sufficiente rilevare che è stata reiteratamente riconosciuta in giurisprudenza la legittimità sotto il profilo causale della pattuizione della commissione di massimo scoperto (vedi per una rassegna della dottrina e della giurisprudenza sul punto Cass. 12965/2016). 
Da ultimo la Suprema Corte a ### (sentenza n. 16303/2018) ha ribadito la nozione e funzione della commissione di massimo scoperto secondo la definizione fornita dalla ### d'### nelle ### per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura.  9. Fondata appare invece la doglianza formulata con il terzo motivo di gravame.  9.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto legittima la clausola anatocistica sulla base della previsione della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. 
Argomenta che l'art. 6 della delibera ### recita “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. 
Spiega: - che nel contratto di conto corrente del 17.11.2006 n. 9838/11, poi rinumerato in 400381839 (alle cui condizioni economiche si richiamano i contratti di apercredito del 10.04.2007 e del 1.07.2008) risulta indicato il tasso annuale creditore nella misura dello 0.01% ed il tasso creditore effettivo nella misura dello 0,01% laddove il tasso annuo debitore nominale ed effettivo sono, rispettivamente, indicati al 14,5% e 15,3076%; - che allo stesso modo nel contratto di apercredito del 19.04.2007 il tasso d'interesse annuo creditore nominale è dello 0,01% ed il tasso di interesse annuo debitore nominale è del 10,913%; che nel contratto del 1.07.2008 il tasso di interesse annuo creditore è dello 0,01% ed il tasso di interesse debitore annuo debitore nominale è dell'11,441%; che nel contratto del 10.02.2020 nelle condizioni economiche si legge che il tasso di interesse annuo debitore annuo è dell'11,60% pari al 12,11% effettivi. 
Deduce di conseguenza la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale, atteso che, vertendosi in materia di capitalizzazione infrannuale, sarebbe stata necessaria l'indicazione del valore di tasso rapportato su base annua tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.  9.2. Rileva il Collegio che l'eccezione relativa alla nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi è fondata. 
Va invero richiamato l'orientamento interpretativo reiteratamente espresso dalla Suprema Corte (Cass. 4321/2022 e Cass. 18664/2023) secondo cui la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera ### 9.02.2000, di un tasso creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (la Corte ha spiegato che “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè l'indicazione di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazionee non soddisfa, per altro verso, quanto esige il citato art. 6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”). 
Nella specie, se per un verso nel contratto di conto corrente del 17.11.2006 il TAN ed il TAE relativi agli interessi creditori coincidono, per altro verso, nei contratti del 19.04.2007 e del 1.07.2008 viene indicato il solo interesse annuo debitore e creditore senza considerare quello effettivo che tenga conto degli effetti della capitalizzazione, mentre nel contratto del 10.02.2010 sono indicati i tassi annui nominali ed effettivi debitori senza alcuna menzione di quelli creditori. 
Ciò comporta la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi per violazione dell'art.  3 delibera ### e dell'art. 6 stessa delibera che subordina all'indicazione del tasso effettivo la pattuizione dell'anatocismo.  10. Non meritevole di accoglimento si rivela la censura articolata con il quarto motivo di gravame.  10.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo giudice ha erroneamente ritenuto non provata la natura usuraria degli interessi applicati in corso di rapporto. 
Al riguardo sostiene che già con riferimento all'estratto conto del 31.03.2014 dal quale risulta un tasso del 15.,40% sarebbe stato agevole rilevare la natura usuraria del tasso reale applicato a tale data, corrispondente al 16,839% superiore al tasso soglia usura del 16,58%.  10.2. Al riguardo rileva la Corte che in materia di contratti bancari, ove sia dedotta la pattuizione di un tasso usurario, il deducente è gravato da un onere di allegazione specifica dei fatti posti alla base delle sue prospettazioni, in particolare di allegazione dei modi, dei tempi e della misura del superamento del c.d. tasso soglia (che deve essere indicato in relazione a ciascun periodo). 
Va anche osservato che, poiché rileva la sola usura genetica, non anche quella sopravvenuta (secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. n. 24675/2017 attraverso l'enunciazione di principi riferibili non solo ai contratti di mutuo, come rilevato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14220 del 2019, che ne ha fatto applicazione in riferimento ad un contratto di conto corrente bancario), l'appellante avrebbe dovuto allegare con riferimento ai singoli accordi contrattuali intercorsi nel tempo i tassi soglia vigenti al momento della pattuizione e denunciare in modo specifico l'eventuale superamento del tasso usurario mediante indicazione del TEG e degli altri elementi atti a consentire al giudicante la verifica della fondatezza dei rilievi.  10.3. Né del resto al risultato di escludere la natura sopravvenuta dell'usura relativa ai tassi applicati in corso di rapporto e di ricondurla alla figura dell'usura genetica si potrebbe pervenire sulla base del generico rilievo dell'esercizio dello jus variandi ex art. 118 TUB, essendo in tale caso onere del deducente indicare:- le singole e specifiche modifiche nei vari periodi di interesse, in relazione ad ogni singolo rapporto, in punto di tassi debitori, commissioni di massimo scoperto ed altre condizioni rilevanti ai fini della verifica dell'usura; - lo specifico contenuto delle variazioni di volta in volta intervenute (con indicazione dei tassi di interesse, delle commissioni di massimo scoperto e delle altre condizioni economiche di volta in volta risultanti dalla variazione); - il risultato complessivo delle variazioni, anche separatamente apportate, nei vari periodi, al tasso degli interessi passivi, alle commissioni di massimo scoperto ed alle spese diverse da tasse e imposte; - l'efficacia temporale di ogni singola modifica.  11. Fondato e dirimente (ai fini dell'accoglimento del gravame e della revoca dei decreti ingiuntivi oggetto di opposizione in primo grado) si rivela il quinto motivo di appello.  11.1 Con tale motivo l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto fornita la prova del credito azionato dalla ### sulla base dell'estratto di saldaconto ex art. 50 TUB. 
Evidenzia che in realtà tale estratto conto riguarda il solo periodo 24.09.2015/20.10.2017 ed è stato contestato dall'opponente in tutti i suoi elementi. 
Adduce che dall'esame di tale documento non si comprende come, anche alla luce dei vizi eccepiti, l'### sia potuto arrivare a conteggiare un saldo finale di € 21.946,89, oltre interessi maturati pari ad € 17,37. 
Rileva che le sole risultanze dell'estratto ex art. 50 TUB, relativo ad un periodo limitato, ben oltre la chiusura del rapporto, comunicata con lettera di recesso A/R del 12.12.2013, in assenza di tutti gli estratti conto a partire dal 17.11.2006 al 20.10.2017 non è idoneo a ritenere provata la sussistenza del credito. 
Aggiunge che neanche possono essere prese in considerazione le produzioni tardivamente effettuate dalla banca in primo grado solo in allegato alla terza memoria ex art. 186 VI comma c.p.c. quando ha provveduto a depositare (peraltro in maniera non completa, mancando gli estratti conto ed estratti conto scalari relativi agli al 2007, nonché al 1°, 2° e 3° trimestre 2008 ed a parte del 2° trimestre, nonché al 3° e 4 trimestre 2014) gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente oggetto di causa.  11.2. Giova preliminarmente dare atto che i rapporti in relazione ai quali la banca ha agito in sede monitoria risultano regolati in conto corrente sicché la stessa ha azionato la pretesa creditoria rinveniente dal saldo del conto corrente n. 400381839 (in precedenza numerato 9838/11), assumendo la veste di attrice sostanziale, mentre l'appellante, che non ha fatto valere alcuna pretesa restitutoria, ha eccepito plurime nullità al fine di paralizzare la pretesa creditoria della ### 11.3. Ciò detto di rammenta che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi: Cass. 23.313/2018; Cass. 15148/2018; Cass. 13.258/2017; nonché, da ultimo, Cass. 23852/2020), la banca, qualora assuma in giudizio la posizione sostanziale di attrice, è tenuta a fornire il materiale probatorio necessario all'accertamento del credito vantato, sicché ove la ### agisca per il pagamento del saldo e non riesca a dissolvere, neanche attraverso mezzi di prova diversi dagli estratti conto, l'incertezza quanto al fatto che, con riferimento al periodo non documentato, il correntista abbia maturato per effetto dello storno di importi non dovuti (nella specie interessi anatocistici) un credito di imprecisato ammontare, tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare avere tra le parti per il periodo successivo, la domanda deve essere respinta. 
Invero, nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali o la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre.  11.4. Nella specie, a fronte delle eccezioni di nullità (accolte in questa sede con riferimento alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi) e dell'avvenuta produzione da parte della banca del solo estratto di saldaconto certificato ex art. 50 TUB (che riporta limitatissime registrazioni relative al periodo compreso dal 24.09.2015 (che riporta un saldo a debito della correntista di € 21.641,83) al 20.10.2017 (che registra un saldo finale a debito della correntista di € 21.946,89 “oltre a interessi maturati al 20.10.2017 per Euro 17,37”), peraltro successivo al recesso operato dalla banca nell'anno 2013, la pretesa creditoria non può ritenersi provata.  11.5. Né possono essere presi in considerazione gli estratti conto prodotti in corso dalla banca, dovendo la relativa produzione (avente evidentemente natura di prova diretta rispetto alla pretesa creditoria azionata dalla banca) essere considerata tardiva in quanto avvenuta in allegato alla memoria di cui al terzo termine previsto dall'art. 183 VI comma c.p.c.  11.6. Per quanto sopra detto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento delle opposizioni proposte in primo grado, i decreti ingiuntivi n. 449/2018 e n. 1060/2018 del Tribunale di Pescara debbono essere revocati.  12. Va invece rigettato il sesto motivo di gravame.  12.1. Con tale motivo l'appellante si duole l'omessa pronuncia di condanna della banca ricorrente (quindi di ### S.p.A. rappresentata dalla mandataria ### S.p.A.,) del danno per responsabilità aggravata connessa alla notifica di ulteriore decreto ingiuntivo per lo stesso credito ed in relazione al medesimo rapporto, notifica peraltro effettuata quando ormai il credito era stato ceduto a ### S.p.A., il tutto con evidente abuso dei mezzi processuali.  12.2. Al riguardo si rileva che, tenuto conto della condotta successivamente posta in essere dalle parti opposte nell'ambito del giudizio di opposizione al secondo decreto ingiuntivo, costituente replica del primo (resesi evidentemente conto dell'errore, la parte ricorrente in monitorio non si costituiva, mentre la parte intervenuta aderiva subito alla richiesta di riunione), debba escludersi che nella specie ricorra l'ipotesi di malafede o colpa grave o che risulti in qualche modo provato il danno (ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute per avviare una seconda procedura di opposizione a decreto ingiuntivo, delle quali si terrà conto in sede di liquidazione delle spese del primo grado), o che vi sia stato consapevole o volontario abuso dei mezzi processuali.  13. Venendo al regolamento delle spese processuali va in primo luogo rilevata la palese infondatezza del rilievo dell'appellata ### S.p.A. (e per essa #### S.p.A.) secondo cui in difetto di specifica impugnazione sarebbe passata in giudicato la statuizione di primo grado relativa alle spese di lite. 
Invero la riforma della sentenza di primo grado travolge automaticamente (ed a prescindere dall'impugnazione specifica del relativo capo) la statuizione relativa alle spese di lite.  ### di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. 
Nella specie, tenuto conto della integrale soccombenza dell'appellata ### S.P.A. (rappresentata dalla mandataria ### S.p.A.) e della prevalente soccombenza dell'appellata ### S.p.A. (rappresentata dalla mandataria ### S.P.A.), le stesse debbano essere condannate al pagamento in favore dell'avv. ### (procuratore dell'appellante - dichiaratosi antistarario) delle spese del primo e del secondo grado, liquidate, quanto al primo grado, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento e con riconoscimento di duplice importo per le voci relative allo studio ed alla fase introduttiva (venendo in considerazione due giudizi di opposizione poi riuniti) e di unico importo per la fase istruttoria e per la fase decisoria, quanto al secondo grado con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) In riforma dell'impugnata sentenza ### le opposizioni proposte dall'odierna appellante avverso i decreti ingiuntivi n. 449/2018 e n. 1060/2018 emessi dal Tribunale di Pescara e per l'effetto ### i predetti decreti ingiuntivi; 2) CONDANNA le appellate ### S.P.A. (rappresentata dalla mandataria ### S.p.A.) e ### S.p.A. (rappresentata dalla mandataria ### S.P.A.), in solido tra loro al pagamento, in favore dell'avv.  ### -procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatariodelle spese del primo e del secondo grado di giudizio che liquida: - quanto al primo grado in complessivi € 7.023,00, di cui € 250,00 per esborsi ed € 6.773,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge; quanto al secondo grado in complessivi € 4.321,50, di cui € 355,50 per esborsi ed € 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge. 
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 6.06.2024 ### est.  (dott.ssa ### 

causa n. 1007/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ciofani Carla

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 2048/2024 del 27-06-2024

... della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione. La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalla parte ricorrente, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che euro unitario. 2.3. Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato - in riforma della sentenza n. 7799/2016 del ### per il ##### (con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. ### del 23 settembre 2015 e della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. “### Docenti”) - ha affermato che un sistema di formazione “a doppia (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FOGGIA ### in persona della dott.ssa ### in funzione di Giudice del ### ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 27/06/2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA Nelle cause riunite iscritte ai nn. 11158/23, 11240/23 e 11498/23 e Ruolo Affari Contenziosi lavoro TRA #### e ### rappr. e dif.  dall'Avv. #### E Ministero dell'### e del #### per la ### - ### V ### di ### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex art.  417 bis c.p.c dalla dr.ssa ### OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (### 1, comma 121, legge 13.7.2015 n. 107) CONCLUSIONI: come in atti.  RAGIONI DI FATTO E ### 1. Con ricorso depositato in data #### - premesso di aver prestato servizio in qualità di docente con incarichi a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche ed in particolare, sulla base dei contratti prodotti, per l'anno scolastico 2019-2020, dal 19.09.2019 al 30.06.2020 e, per l'a.s. 2020-2021, dal 30.09.2020 al 30.6.2021, per l'a.s. 2021-2022, dal 4.9.2021 al 30.6.2022, - ha adito l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver prestato mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo e lamentando di non aver fruito della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “### Docenti”) prevista dall'art.  1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015, chiedendo, pertanto, la condanna del Ministero al riconoscimento del predetto beneficio 1.1. Con ricorso depositato in data #### - premesso di aver prestato servizio in qualità di docente con incarichi a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche ed in particolare, sulla base dei contratti prodotti, per l'anno scolastico 2021-2022, dal 04.09.2021 al 30.06.2022 e, per l'a.s. 2022-2023, dal 12.09.2022 al 30.6.2023, - ha adito l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver prestato mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo e lamentando di non aver fruito della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “### Docenti”) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015, chiedendo, pertanto, la condanna del Ministero al riconoscimento del predetto beneficio.  1.2. Con ricorso depositato in data ###, ### - premesso di aver prestato servizio in qualità di docente con incarichi a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche dal 15.10.2019 al 30.6.2020, dal 24.9.2020 al 30.6.2021, dal 4.9.2021 al 31.8.2022, dal 7.9.2022 al 31.8.2023 - ha adito l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver prestato mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo e lamentando di non aver fruito della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “### Docenti”) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015. 
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, la predetta parte ha, pertanto, chiesto - previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con i principi di rango sovranazionale - l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la ### elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del Ministero all'assegnazione della suddetta ### 1.3. Il Ministero dell'### e del ### ritualmente costituitosi, ha contestato le domande, chiedendone il rigetto.  1.4. Le cause sono state riunite per evidenti elementi di connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva e, in assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di cui in epigrafe - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta come in atti.  2. I ricorsi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.  2.1. Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori. 
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”. 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.  ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo. 
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo - all'art. 3 - che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.  2.2. Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il ### abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione. 
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalla parte ricorrente, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che euro unitario.  2.3. Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato - in riforma della sentenza n. 7799/2016 del ### per il ##### (con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M.  ### del 23 settembre 2015 e della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. “### Docenti”) - ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt.  3, 35 e 97 Cost., “sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. 
In questa direzione - soggiunge il Consiglio di Stato - “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. 
Del resto, “la ### del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”. 
Accedendo, quindi, ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, L. n. 107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.  2.4. Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella euro unitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'### a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 2.6.1999. 
La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “### Docenti” rientra tra le “condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'### quadro innanzi citato. 
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. 
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”. 
La Corte ha, quindi, puntualizzato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'### quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”: “40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- ### una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine… 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. 
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. ### del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”. 
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della ### elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.  2.5. Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal ### di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.  2.6. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi quanto segue. 
Per la ricorrente ### (rgl 11498/23) si tratta di incarichi in supplenza con durata fino al 30 giugno e annuale, ai sensi dell'art. 4, primo e secondo comma della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla “### Docente”. 
Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, è in atti il contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31.8.2024 (affoliato al fascicolo di parte), comprovante la perdurante attualità del servizio al momento della presente pronuncia. 
Per i ricorrenti ### (rgl 11158/23) e ### (rgl 11240/23), si tratta di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche inquadrabili nel secondo comma dell'art. 4 L, 124/1999. 
Entrambi sono interni al sistema, risultando la ### inserita nelle graduatorie per le supplenze ed il ### destinatario di contratto di supplenza sino al 30.6.2024 (v. contratto affoliato al fascicolo di parte). 
Di alcun ausilio si presentano le deduzioni del Ministero in ordine alla durata delle supplenze ovvero della decorrenza degli incarichi ad anno scolastico iniziato, risultando prevalente lo svolgimento di attività di docenza per la quasi totalità degli anni scolastici, tale da rendere sussistente l'esigenza formativa garantita dalla normativa di interesse.  2.7. Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, deve dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico in questa sede ###conseguente condanna del Ministero all'attribuzione in favore della ricorrente della c.d. ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (4 annualità pari ad euro 2.000,00 per la ricorrente ### 3 annualità per la ricorrente ### pari ad € 1.500,00 e 2 annualità per il ricorrente ### pari ad € 1.000,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., dovendosi evidenziare la non corretta funzionalità per tutti i documenti rilevanti ai fini del decidere del collegamento ipertestuale.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti RGL 11158/23, 11240/23 e 11498/23, e, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) dichiara il diritto di #### e ### e a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” per ciascuno degli anni scolastici indicati nei ricorsi riuniti; b) condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore di ciascuna delle parti ricorrenti della “### Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (4 annualità pari ad euro 2.000,00 per la ricorrente ### 3 annualità per la ricorrente ### pari ad € 1.500,00 e 2 annualità per il ricorrente ### pari ad € 1.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; c) condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore delle ricorrenti, che liquida in euro 2280,00 per compenso professionale, oltre CU se versato, ### CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  ### all'esito dell'udienza del 27.6.2024 IL GL Dott.ssa ### n. 11158/2023

causa n. 11158/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Sgarro Monica

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3289/2024 del 20-06-2024

... il ### pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "### (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - ### LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa ### ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2154/2023 R.G. vertente TRA ### nata a #### il ###, rappresentata e difesa dall'avv.to ### presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti Ricorrente E MINISTERO DEL### E ### - M.I.M., in persona del ### p.t.   Resistente contumace ### E ### Con ricorso depositato in data ###, la ricorrente in epigrafe - premesso di aver stipulato con il Ministero resistente contratto a tempo determinato per l'a.s. 2021/2022 - ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al bonus economico denominato “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” dell'importo pari ad € 500 annui, previsto dall'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale. 
Nello specifico, ha contestato le disposizioni del ### 23 settembre 2015, confermate dalla nota dirigenziale del Ministero prot. n. MIUR.AOODGRUF.### del 15 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 ottobre 2015 e dal ### 28 novembre 2016, col quale sono stati disciplinati i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo della ### nella parte in cui ne prevede l'attribuzione soltanto al solo personale di ruolo, e tanto per contrasto con il principio di non discriminazione tra lavori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul ### a tempo determinato. 
Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione. 
Il Ministero dell'### e del ### seppur regolarmente citato in giudizio, è rimasto contumace. 
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 18.06.2024, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il ### vi provvede con sentenza. 
In via preliminare, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.  ### la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore. Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro-organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri ( Ord. 28873 dell'1.12.2017). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024
Venendo al merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, anche alla luce delle osservazioni svolte di recente dalla Corte di Cassazione con sent. n. 29961 del 27.10.2023. 
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d.  carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al ### 28.11.2016 che ha sostituito il precedente ### 23.9.2015. 
In base alle disposizioni in esame, infatti, il M.I.U.R. riconosce, con cadenza annuale, un buono elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 ### cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 ### cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co.  3 e 4 ### cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 ### cit.). 
A tal proposito, inoltre, occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata, atteso che i crediti elettronici possono essere accreditati sulla relativa app per un massimo di due anni (art. 6 co. 6 e art12 co. 2 ### cit.) e che il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente utilizzato entro il termine dell'anno scolastico successivo. 
In altre parole, il credito elettronico in esame è caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca: 1. una limitazione funzionale in quanto le somme in esame possono essere utilizzate solo per l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal ### cit. 
La ratio di tale vincolo di destinazione è rappresentata dalla funzionalizzazione di tali bonus solo ed esclusivamente per la formazione del docente medesimo.  2. una limitazione temporale, di tipo biennale. La ratio di tale vincolo è duplice in quanto esso è volto, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro lato, a favorire la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale del docente. La durata biennale del beneficio, infatti, induce il docente ad acquistare quei beni e servizi utili alla sua crescita professionale, a cadenza annuale o comunque non oltre a quella biennale, garantendo, in tale modo, una formazione periodica, sempre aggiornata e costante nel tempo. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024
In tale contesto normativo si è inserita la Corte di Giustizia (sent. 18.5.2022, causa C- 450/2021), la quale ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
Per tali ragioni, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce l'usufruibilità della carta elettronica del docente anche dal personale assunto con contratto a tempo determinato. 
Tali considerazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St.  1842/2022) . 
A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge, da ultimo, l'intervento della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. 
La Corte, con sentenza n. 29961 del 2023, attraverso un chiaro e approfondito iter argomentativo, ha fissato i seguenti principi di diritto: 1. “### di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4. ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della ### docente al personale docente non di ruolo; b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica; c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento; d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni. 
La Suprema Corte, infatti, conferma come la carta docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“### scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” - par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel ### 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12). 
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra: 1) la misura (“annua e per anno scolastico” - cfr. par 5.3 e 7 e segg); 2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la ### alla didattica “annua””); 3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra ### e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” - par. 12.4; cfr. anche par. 16); 4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la ### deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” - par. 19).  ### parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti: a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” - par. 7.6); b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16); c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18); d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par.  20.1) Il trattamento discriminatorio, dunque, viene rimosso, come precisato dalla Suprema Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l.  107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8). 
Deve essere, quindi, riconosciuto il diritto dell'insegnante precario a fruire di tale beneficio ma con le medesime modalità ed alle stesse condizioni di cui al ### 28.11.2016 con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato (par. 12 e 12.2). 
Quanto alla fruizione della ### per le annualità pregresse, ritiene il Tribunale di dover mutare l'orientamento in precedenza espresso sul punto, alla luce delle osservazioni della Suprema Corte, la quale ha chiarito: “16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 ###), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. […] 17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla ### quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il ### pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "### (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. 
Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per l'a.s. 2021/2022 dal 07.09.2021 al 31.08.2022 ( contratti allegati al ricorso). 
Ha provato, inoltre, la sussistenza del requisito della permanenza nel sistema scolastico per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024 (cfr. iscrizione alle GPS allegata alle note). 
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con accertamento del diritto e condanna del Ministero all'assegnazione della carta docente per gli a.s. di cui al ricorso secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016, ossia tramite emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell'intervento della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione nelle more del presente giudizio e del conseguente mutamento giurisprudenziale nel Tribunale adito.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il M.I.U.R. all'assegnazione della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” in favore della ricorrente per l'a.s.  2021/2022, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; b) Compensa le spese di lite. 
Si comunichi. 
Aversa, 19.06.2024 Il Giudice del ###ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024

causa n. 2154/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Pacelli

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Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 902/2024 del 12-06-2024

... sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima”, mentre il comma 124, al primo periodo, stabilisce che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. In attuazione del suddetto comma 122, è stato poi emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, (rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), il quale all'art. 2 dispone che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO ### giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa ### in funzione di Giudice del ### in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2024, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2933/2023 promossa da ### C.F. ###, rappresentata e difesa dall'avv. stabilito ### e dall'avv. ### giusta procura in atti, -ricorrente contro MINISTERO DEL### E ### in persona del ### pro tempore, e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, -contumace
Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto e in diritto Con ricorso depositato l'1.12.2023, l'odierna ricorrente chiede dichiararsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e, per l'effetto, condannarsi il Ministero dell'### e del ### al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a 1.000,00 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, tramite la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 ### elettronica del docente. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. 
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'### e del ### e l'### per la ### dei quali va pertanto dichiarata la contumacia. 
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza.  ________________________ Va premesso che l'odierna ricorrente ha dedotto di essere stata impiegata dal Ministero convenuto in attività di docenza mediante la stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, lamentando, in particolare, di non aver usufruito della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e di aver così subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo, pur avendo svolto il medesimo servizio. 
Tanto premesso, giova evidenziare che l'art. 1 della Legge n. 107/2015 prevede al comma 121 che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
A seguire, il comma 122 dispone che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima”, mentre il comma 124, al primo periodo, stabilisce che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. 
In attuazione del suddetto comma 122, è stato poi emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, (rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), il quale all'art. 2 dispone che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile (…). 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“. 
Ciò detto, giova evidenziare che il Consiglio di Stato (cfr. ### 16 marzo 2022, 1842), nel riformare la sentenza del ### che aveva ritenuto legittima l'esclusione, da parte del Ministero dell'### dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico (…) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”; segnatamente, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento, l'interpretazione dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015 deve “tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”. 
Ad analoghe conclusioni è giunta la Corte di Giustizia (cfr. CGUE, ordinanza 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21), secondo la quale la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente - che viene “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. 
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza” - rientra tra le “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro collegato alla direttiva 1999/70/CE, devono essere assicurate agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
In particolare, ad avviso della superiore giurisprudenza, non è dato riscontrare - per quanto qui di interesse - alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della ### elettronica agli insegnanti titolari di supplenze, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. 
Ancora, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961) - dopo aver affermato che “### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero” - ha statuito che ai suddetti docenti “ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. 
Alla luce di tali considerazioni, va quindi riconosciuto il diritto di parte ricorrente - in quanto tuttora in servizio all'interno del sistema scolastico - alla fruizione del beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'attività svolta, sulla scorta di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, conseguentemente, va disposta la condanna del Ministero convenuto al pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo pari a 1.000,00 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, tramite la ### elettronica del docente. 
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto. 
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.  P.Q.M.  Il Giudice del ### definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a 1.000,00 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, tramite la ### elettronica del docente; condanna altresì il Ministero dell'### e del ### al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 600,00 euro per compensi, oltre ### CPA e spese forfettarie al 15% e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. 
Così deciso in ### il 12 giugno 2024 Il Giudice del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024

causa n. 2933/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Di Cataldo Alessandra

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 7574/2024 del 26-06-2024

... sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima” (art. 1 cit., comma 122); - è, inoltre, stabilito che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice ### ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 26.6.2024, la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 21025/2023 r.g.l., vertente TRA D'### con l'avv. stabilito ### e con l'avv.  #### RICORRENTE E MINISTERO DEL### E ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, in giudizio tramite proprio funzionario RESISTENTE OGGETTO: personale educativo-### elettronica per l'aggiornamento e la formazione ### E ### Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il ###, ### D'### ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui “tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” per un importo complessivo di € 1.500,00, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori come per legge. 
La ricorrente, premesso di aver lavorato e di lavorare tutt'ora per il Ministero dell'### e del ### in qualità di docente con contratti di lavoro a tempo determinato, ha dedotto di essere stata esclusa, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, dalla possibilità di fruire della “### elettronica del docente” ovverosia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui come previsto dall'art. 1, comma 121, L.  107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. 
Ciò premesso e premesso di aver svolto attività di docente nei periodi meglio specificati in ricorso, considerato quanto segue: - l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”; - il legislatore ha, quindi, demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, il compito di definire i “criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta…, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima” (art. 1 cit., comma 122); - è, inoltre, stabilito che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria” (art. 1 cit., comma 124); - il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR per il ### che aveva ritenuto legittima l'esclusione dei docenti con contratti a tempo determinato dal beneficio della “### del docente”, ha ritenuto che il sistema adottato dal Ministero dell'### e del ### determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, quella dei docenti di ruolo, “la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” e che un sistema siffatto collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia sotto il profilo della discriminazione in danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente, e non solo quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti; - dunque, il Consiglio di Stato ha ritenuto possibile un'interpretazione della normativa primaria in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla ### - si deve tener conto anche, come osserva il massimo organo di giustizia amministrativa, della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal ### di categoria e, più esattamente, delle regole dettate dagli artt. 63 e 64 di tale contratto collettivo che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così al comma 1 dell'art. 63 cit.) e non v'è dubbio che, fra questi strumenti, sia compresa la ### del docente; si sottolinea come possa per tal via colmarsi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, L.  107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo; - sulla questione è intervenuta anche la Corte di Giustizia U.E. (###, con ordinanza del 18 maggio 2022, sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Vercelli, la quale ha affermato la incompatibilità dell'art. 1, comma 121, L.  107/2015 con l'ordinamento comunitario e, segnatamente, con la clausola 4, punto 1, e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - #### e ### - e recepito dalla ### 99/70/CE) in ragione della discriminazione che esso introduce in danno dei docenti a tempo determinato, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. 
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Ministero dell'### e del ### si è costituito in giudizio facendo rilevare, in primo luogo, il difetto di legittimazione della ricorrente “ad agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dall'abuso dei contratti a termine” e, nel merito, l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi: - la parte avversa è “stabilizzata” da diversi anni e “l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato assorbe ogni altra pretesa risarcitoria ed esclude la legittimità di azioni volte a conseguire ulteriori risarcimenti”; - il legislatore, con l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 ha inteso istituire, per i soli docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, uno strumento per l'autoaggiornamento e l'autoformazione, “che va ad aggiungersi ai normali canali attraverso i quali i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato e quelli con contratto di lavoro a tempo indeterminato partecipano alle attività di formazione e aggiornamento stabilite dalle singole istituzioni scolastiche o dalle loro reti”; - è evidente dalla ratio legis che si è ritenuto “idoneo all'autoaggiornamento e all'autoformazione il solo personale docente con una radicata esperienza professionale, cioè il personale di ruolo” senza escludere in alcun modo l'attività di “eteroaggiornamento ed eteroformazione organizzata dalle istituzioni scolastiche in forma singola o in forma associata (reti di scuole) e rivolta a tutto il personale docente”; - nella fattispecie, il diverso trattamento tra personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato rientra tra le “ragioni oggettive” e le “motivazioni oggettive” che, alla luce della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE del Consiglio dell'### consentono trattamenti differenziati non discriminatori; si sottolinea come una differente interpretazione dell'assetto normativo condurrebbe ad incerte applicazioni legate alla durata minima che il rapporto di lavoro dovrebbe avere per consentire l'accesso al beneficio. 
All'udienza del 3.4.2024, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativamente agli anni scolastici “nei quali… è stata destinataria di supplenze brevi” limitando la domanda all'a.s. 2022/2023. 
Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.  *** 
La ricorrente, premesso di essere docente scolastica e di aver lavorato con contratti a tempo determinato anche negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, rivendica il diritto di ottenere, per tali anni, l'importo della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione” introdotta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015. 
La parte ha, poi, ridotto l'originaria domanda all'a.s. 2022/2023, come si è visto. 
La difesa del Ministero dell'### e del ### è incentrata, in parte, sull'abusiva reiterazione dei contratti a termine, tema che però esula dall'oggetto della domanda. 
Figura prodotto, per quanto d'interesse, il contratto lavoro a tempo determinato in qualità di “docente supplente annuale…”, “con decorrenza dal 10/10/2022 e cessazione al 30/06/2023”, per n. 24 ore settimanali di lezione (deposito del 24.6.2024). 
La produzione è stata integrata con il contratto di lavoro a tempo determinato “in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche…”, “con decorrenza dal 26/09/2023 e cessazione al 30/06/2024”, per n. 24 ore settimanali di lezione (deposito del 13.11.2023).  1. Rileva, nella fattispecie, l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Si rimanda all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, in particolare, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della ### e dell'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili (comma 122). 
Stabilisce, poi, il comma 124 che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. 
È stato adottato, in attuazione di quanto disposto dal comma 122, il D.P.C.M. del 23.9.2015 avente ad oggetto le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che, all'art. 2, comma 1, così identifica la platea dei destinatari della ### “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile”. 
Si legge, poi, a seguire: “2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche.  3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato… 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1… 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.” (produzione di parte ricorrente del 19.2.2024).  2. Ciò premesso sul piano normativo, sulla questione sottoposta all'esame del Tribunale è intervenuta la Corte di Giustizia U.E. (###, con ordinanza del 18 maggio 2022, sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Vercelli vertente sulla interpretazione della clausola 4, punto 1, e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - #### e ### - e recepito dalla ### 99/70/CE) nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione. 
La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra un docente precario e il Ministero dell'istruzione italiano in merito al diritto del docente di beneficiare di un'indennità di euro 500 all'anno, la quale assume la forma di una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di diversi beni e servizi, concessa al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali. 
La Corte ha preso le mosse dall'analisi delle principali fonti normative interne all'ordinamento italiano e, segnatamente: - l'art. 282 del D.Lgs. 297/1994 (### del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), che configura l'aggiornamento culturale del personale “ispettivo, direttivo e docente” come un “diritto-dovere fondamentale” definendolo come “adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; - l'art. 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 4 agosto 1995 ai sensi del quale “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto”; - l'art. 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 27 novembre 2007 che, al comma 1, prevede che “… L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…” (il testo della disposizione è riportato in gran parte delle pronunce giurisprudenziali sul tema); - quindi, l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 (### del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), che istituisce la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prima ricordato; - il comma 124 dello stesso art. 1, anch'esso prima ricordato; - l'art. 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M. del 23.9.2015 come già sopraccitato. 
Ora, è noto che la clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato sancisca il principio di non discriminazione. 
Essa recita: “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.  2. … 3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli ### membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.  4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. 
La clausola 6 così recita: “2. ### misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”. 
La Corte di Giustizia U.E., con la pronuncia sopra richiamata, sulla premessa che l'indennità prevista dall'art. 1, comma 121, della L.  107/2015 debba essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (punti 35-38) ed escludendo che la “mera natura temporanea” dei rapporti possa costituire una “ragione oggettiva” (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro ed il principio di non discriminazione ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. 
Su taluni degli aspetti maggiormente controversi della normativa, ha fatto chiarezza Cass. 29961/2023 pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363bis c.p.c.. 
Si segnalano, perché rilevanti ai nostri fini, i passaggi inerenti: - al “diritto-dovere formativo” proclamato e ribadito dalle norme prima citate e che riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa; - alla stretta connessione della ### con il piano formativo ed al nesso con la didattica che si desume dalla taratura dell'importo di 500 euro in una misura annua e per “anno scolastico” (“euro 500 annui per ciascun anno scolastico”); se ne trae conferma anche dalla recente disposizione di cui all'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 103/2023, con la quale il beneficio è stato esteso “per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” (comma 1); significativo, da questo punto di vista, è il fatto che la ### venga associata dalla stessa norma istitutiva ad “iniziative coerenti” con il ### triennale dell'offerta formativa (c.d. PTOF), predisposto da ogni istituzione scolastica e che “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia” (si vedano gli artt. 1, co.  14, L. 107/2015, 3 d.P.R. 275/1999 e 2, co. 3, d.P.R. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative; lo strumento si coordina, poi, con i tempi della programmazione dell'attività didattica, di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti (si vedano l'art. 128 D.Lgs. 297/1994 e l'art. 16 del d.P.R. 275/1999). 
Ciò puntualizzato e sottolineato che la ### non esaurisce il novero dei possibili interventi formativi, si è affermato che essa spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche. Si tratta, rispettivamente, delle supplenze annuali cc.dd. su “organico di diritto”, riguardanti posti disponibili e vacanti entro la data del 31 dicembre, con scadenza al termine dell'anno scolastico, e delle supplenze cc.dd. su “organico di fatto”, con scadenza al 30 giugno, cioè “fino al termine delle attività didattiche”, in cui il presupposto non è la vacanza del posto ma la sua effettiva disponibilità. In entrambi i casi, disciplinati dall'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, la relazione tra supplenze e didattica annua è chiaramente enunciata. 
Per tali docenti, da ogni punto di vista comparabili, va rimossa ogni diversità di trattamento, quindi disapplicato l'art. 1, comma 121, L.  107/2015 per contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### La Corte, poi, mentre ha tralasciato il tema delle supplenze temporanee essenzialmente perché estraneo al giudizio a quo, si è soffermata sulla struttura dell'obbligazione. 
In sintesi, si è posto l'accento sull'acquisto di beni o servizi da parte del docente e sul pagamento effettuato dal “Ministero o da chi per lui”; attraverso un complesso meccanismo, l'operazione è diretta a rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito. 
Non è revocabile in dubbio la natura dell'obbligazione, di obbligazione pecuniaria e di pagamento.  ### operazione è, però, “condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri” cosicché, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 (ma anche dell'art. 2 del precedente D.P.C.M. 23.9.2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che la ### non sia più fruibile sicché “si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente”. Di qui il necessario collegamento della ### “con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”. 
In base ai principi generali in tema di obbligazioni - prosegue il giudice apicale -, il diritto all'adempimento in forma specifica sussiste finché la prestazione sia possibile salvo che venga meno l'interesse cui essa è funzionale; sarà attribuito allora al docente lo stesso importo da impiegare negli stessi termini e per le stesse finalità.  ###à dell'adempimento o il venir meno dell'interesse tramutano, invece, il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno. 
Sussiste l'interesse all'ottenimento anche successivo degli importi di cui si discorre - si deve presumere - “nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo” e dell'interesse datoriale.  ### parte, se il diritto all'accredito delle somme sorge in concomitanza con l'attività scolastica, se ne consente la fruizione anche dilazionata, entro l'anno scolastico successivo (ex art. 6, comma 6, del D.P.C.M. 28.11.2016, “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”). 
Ora, per i docenti precari, l'effetto estintivo del diritto che, per i docenti di ruolo, è correlato dalle norme alla “cessazione dal servizio”, si determina non con la ultimazione della supplenza ma con la fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. 
Se, quindi, il docente precario che, in un determinato anno scolastico, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie, ad esaurimento, provinciali o di istituto, per le supplenze, riceva o meno in concreto un incarico di supplenza, si giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento. 
In caso contrario, egli potrà richiedere il risarcimento del danno. 
È appena il caso, poi, di sottolineare come l'esercizio del diritto de quo non possa essere paralizzato dall'omessa presentazione, a suo tempo, di una formale domanda al Ministero che, come si è visto, nega proprio in radice il diritto. Del pari, alcuna decadenza può opporsi per il decorso del biennio dal momento in cui il diritto è sorto. 
Sul danno risarcibile, è chiaro che l'onere di allegarlo incombe sull'interessato il quale potrebbe far valere, a titolo esemplificativo, oltre a spese di formazione sostenute in autonomia, la possibile perdita di chances formative e una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità. 
La prova potrà esser fornita anche a mezzo di presunzioni e la liquidazione potrà avvenire in via equitativa “tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”.  3. Esaminato il caso di specie, non è seriamente revocabile in dubbio il fatto che la ricorrente svolgesse nell'anno scolastico di cui si discute compiti sovrapponibili a quelli dei colleghi di ruolo comparabili, che disponesse delle medesime competenze professionali e che fosse soggetta, allo stesso titolo di detti colleghi, all'obbligo di formazione continua. 
Chiarito ciò, il principio di non discriminazione richiede che “situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato” (punto 39 dell'ordinanza della Corte di Giustizia U.E. del 18 maggio 2022). 
Così illustrati i termini della questione, è evidente che, a fronte di una perfetta comparabilità delle situazioni, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, risalta una ingiustificata differenza di trattamento essendo i docenti a termine esclusi dal “vantaggio finanziario” di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015. 
In effetti, secondo l'indirizzo costante della propria giurisprudenza (vd. i rimandi contenuti nell'ordinanza della Corte), la mera temporaneità dell'incarico di docenza non rientra fra le “ragioni oggettive” che possono giustificare una disparità di trattamento; tali ragioni possono esser, viceversa, rintracciate nella “particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato” e nelle “caratteristiche inerenti alle medesime” o, eventualmente, nel “perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. 
In ogni caso, la differenza di trattamento in questione non potrebbe essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato com'è dimostrato dal fatto che l'indennità de qua viene erogata anche ai docenti in prova, i quali conseguono la stabilità solo dopo il superamento di un periodo di prova (fra i destinatari della carta rientrano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23.9.2015, anche i “docenti che sono in periodo di formazione e prova”). 
Cons. Stato, ### sentenza n. 1842/2022, pronunciandosi su fattispecie identica, ha definito il sistema di formazione delineato dalla normativa interna come un sistema “a doppia trazione”, “quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” ma un tale sistema “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. 
Dunque, nella misura in cui l'amministrazione scolastica si serve, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, non di ruolo, non può legittimamente sottrarsi al dovere di assicurarne la formazione, anche con l'obiettivo di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 
Non può, allora, l'amministrazione far mancare a tale personale gli strumenti per sostenerne la formazione, inclusa la carta.  ### dell'esclusione di tale personale risulta ancor più evidente se si considera che la carta è erogata ai docenti “a tempo parziale” il cui impegno didattico può, in ipotesi, essere più ridotto, e finanche ai docenti che “sono in periodo di formazione e prova” i quali potrebbero non superare il periodo di prova e non conseguire la stabilità del rapporto. 
Il Consiglio di Stato ha, con motivazione convincente, ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, L. cit., tale da garantirne la conformità alla ### Non si può, cioè, ritenere che la L. 107/2015, sopravvenuta, prevalga sulla disciplina incompatibile dettata dal preesistente ### di categoria. 
In effetti, i rapporti ### tra legge e contratto collettivo non sono regolati dal criterio “lex posterior derogat priori” ma dal criterio della riserva di competenza, nel caso specifico, dalla riserva della materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva (riconducibile all'art. 2, comma 3, D.Lgs. 165/2001 che pone in risalto in modo inequivocabile il ruolo cruciale della contrattazione collettiva nella disciplina dei rapporti di pubblico impiego privatizzato, entro i limiti fissati dalla legge statale). 
Pertanto, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al D.Lgs. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia alla contrattazione collettiva di categoria per riservarla in via esclusiva alla legge ###, deve farsi riferimento, per la individuazione dei destinatari della carta del docente, alle disposizioni dettate dagli artt. 63 e 64 del ### relativo al personale del ### per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 del 29.11.2007. Tali disposizioni impongono all'### l'obbligo di “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” a tutto il personale docente, senza distinzioni di sorta tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato (comma 1 dell'art. 63); la norma consente di colmare, in via interpretativa, la lacuna contenuta nell'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non sussistendo alcun dubbio sull'inclusione fra quegli “strumenti” della carta del docente. 
Per tale ragione, il Consiglio di Stato ha annullato gli atti in quella sede impugnati (il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R.  15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. ### del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.. 
Tutto ciò puntualizzato, valorizzati e ritenuti nell'ipotesi esaminata: - il contratto di lavoro stipulato, per una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2022/2023; - la circostanza che la docente non sia fuoriuscita dal sistema scolastico come comprovato dalla supplenza temporanea conferitale nell'anno scolastico in corso di svolgimento, di cui s'è detto, la domanda proposta così come ridotta, volta all'accertamento e alla declaratoria del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui “tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” per un importo complessivo di € 500,00, relativamente all'anno scolastico 2022/2023, oltre accessori ex art. 22, comma 36 L. 724/1994, può essere accolta con la condanna dell'### ad erogare alla docente la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 con accredito dell'importo di € 500,00 per gli anni scolastici indicati.  *** 
Per i motivi esposti, la domanda come ridotta deve essere accolta e, previa disapplicazione del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del d.P.C.M.  del 28.11.2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - #### e ### - e recepito dalla ### 99/70/CE), accertato il diritto della parte ricorrente, va condannato il Ministero dell'### e del ### ad erogare alla docente la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 con accredito dell'importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 oltre accessori ex art. 22, comma 36 L. 724/1994. 
Le spese di lite, liquidate in complessivi € 300,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.  147/2022, con distrazione, sono poste a carico del Ministero resistente.  P.Q.M.  Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: - accoglie la domanda come ridotta e, previa disapplicazione del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del d.P.C.M. del 28.11.2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - #### e ### - e recepito dalla ### 99/70/CE), accertato il diritto della parte ricorrente, condanna il Ministero dell'### e del ### ad erogare alla docente la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 con accredito dell'importo di € 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023, oltre accessori ex art. 22, comma 36 L. 724/1994; - condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 300,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione. 
Così deciso in ### il ### 

IL GIUDICE
### n. 21025/2023


causa n. 21025/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Tizzano Antonio

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