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n. 1550 / 2023 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Cuneo - ### - in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 1550 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 assegnata in decisione all'udienza del 21 maggio 2025 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente TRA ### & C. S.N.C. (C.F. e P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., e ### (C.F.: ###), entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti; - ### - E ### S.P.A. (C. F.: ### e P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti; - ### - Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 443/2023 del 12 aprile 2023.
Conclusioni: all'udienza del 21 maggio 2025 il difensore della società opposto, unico comparso, concludeva come da relativo verbale, riportandosi al contenuto della comparsa di costituzione e risposta. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. • Svolgimento del processo. 1. Con decreto ingiuntivo n. 443/2023 - emesso in data 12 aprile 2023, pubblicato in pari data e regolarmente notificato agli opponenti in data 26 aprile 2023 - il Tribunale di Cuneo ingiungeva alla società ### di ### & C. s.n.c. (d'ora in avanti, per brevità, ### e a ### e ### il pagamento, in solido tra loro, in favore di ### s.p.a. della somma di euro 7.483,37, quale credito derivante da contratto di locazione finanziaria di autoveicolo ### A 180 D ### targato ### sottoscritto inter partes in data 20 gennaio 2020, oltre ad interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento di ingiunzione. 2. Avverso tale decreto, la società ### e ### proponevano opposizione - con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 5 giugno 2023 - lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere ex adverso in sede ###fatto quanto in diritto. 2.1. Parte opponente - convenuta in senso sostanziale - nello specifico eccepiva, in primo luogo, la carenza di prova della pretesa creditoria avanzata con ricorso monitorio, nonché la non corretta applicazione del c.d. patto di deduzione, avendo la banca detratto dal credito vantato un importo diverso da quanto ottenuto dalla vendita del bene, e, infine, l'illegittimità della operata rivalutazione sulle somme vantate. 2.2. Sulla base di tali eccezioni, gli opponenti concludevano, pertanto, affinché l'adito Tribunale volesse: “in via principale ritenuto illegittimo e privo di ogni e qualsiasi efficacia il decreto ingiuntivo opposto in quanto irrito, inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto, e il preteso credito comunque insussistente e in ogni caso inesigibile, revocare il decreto ingiuntivo stesso con ogni conseguenza di legge; in via subordinata in deprecata ipotesi di accoglimento della domanda di pagamento proposta dalla opposta nei confronti della opponente di limitare la condanna alla somma ritenuta di giustizia; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali 12,5 % (art. 15 T.C.D.M. n. 585/94), nonché CPA e IVA nella misura di legge”. 3. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio ### s.p.a. - attrice in senso sostanziale - la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto. Nello specifico, parte opposta, in punto di fatto, deduceva: a) che, con contratto n. 13041775-001-STD del 20 gennaio 2020, ### S.p.A. aveva concesso in locazione finanziaria alla società ### di ### s.n.c. il veicolo ### A 180 D ### targato ### b) che, stante l'inadempimento della società utilizzatrice al pagamento di n. 4 canoni della locazione finanziaria, con missiva del 3 marzo 2022, la società concedente aveva comunicato ad ### l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti della clausola n. 17, invitando altresì l'utilizzatrice a restituire il bene concesso in locazione finanziaria nei modi e termini contrattualmente pattuiti; c) che, in data 31 marzo 2022, ai fini del godimento del beneficio fiscale del recupero dell'### la società concedente aveva provveduto a stornare le fatture maturate ed insolute, come previsto dall'art. 26, comma 9, del D.P.R. n. 633/72; d) che, tuttavia, l'utilizzatrice non aveva provveduto a restituire il bene locatole e, pertanto, in data 17 maggio 2022, la società concedente aveva depositato presso il ### dei ### di ### atto di denuncia-querela e contestuale istanza di sequestro; e) che, in seguito alla messa a disposizione del veicolo precedentemente locato, ### s.p.a. aveva provveduto, in data 29 luglio 2022, a depositare atto di rimessione di querela presso la ### di ### per il tramite del ### dei ### di ### e, successivamente, aveva inviato all'utilizzatrice missiva - regolarmente recapitata in data 25 ottobre 2022 - con la quale le era stato indicato il debito residuo in virtù dell'avvenuta cessione in favore di soggetto terzo del veicolo, con riconoscimento dell'imponibile del prezzo di vendita; f) che, all'esito della vicenda contrattuale intercorsa tra le parti, l'utilizzatrice era risultata in mora nel pagamento delle seguenti scadenze (con applicazione della c.d. “moratoria Covid”): - Fattura scadenza del 20 agosto 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 settembre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 ottobre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 novembre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 dicembre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 gennaio 2021 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); per un totale di euro 1.691,66; g) che l'utilizzatrice era altresì in debito dell'importo residuo di euro 5.791,71 determinato ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto, a mente del quale l'utilizzatore è tenuto, all'atto della risoluzione contrattuale, a pagare l'importo corrispondente alla somma di tutti i canoni maturati sino alla data di risoluzione, nonché di tutte le altre somme dovute a qualsiasi titolo alla concedente (ivi comprese somme anticipate e spese sostenute per conto dell'utilizzatore), l'importo pari alla somma dei canoni che sarebbero maturati dalla data della risoluzione sino alla data di scadenza del contratto, ed il prezzo dell'opzione d'acquisto, il tutto attualizzato in base al tasso indicato in contratto, dedotto l'eventuale importo ricavato dalla vendita del bene, che, nel caso di specie era avvenuta, determinando l'accredito in favore della società utilizzatrice dell'importo di euro 13.137,36. 3.1. Tanto premesso, parte opposta, in via preliminare, evidenziava la mancata contestazione da parte degli opponenti in ordine alla circostanza che la società utilizzatrice ### si fosse resa inadempiente al pagamento dei canoni di leasing e del risarcimento del danno azionato ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto. Contestava, inoltre, la fondatezza dell'eccezione di carenza di prova della pretesa creditoria, osservando al riguardo che erano stati prodotti con ricorso per concessione del decreto ingiuntivo sia il contratto che i documenti contabili (fatture, estratto conto e piano di ammortamento) comprovanti il credito vantato da ### s.p.a.-. Rilevava, peraltro, la corretta applicazione dell'art. 17 del contratto, avendo la concedente provveduto ad inviare missiva in data 3 marzo 2022 al fine di manifestare la propria intenzione di risolvere il contratto a seguito dell'inadempimento dei canoni di locazione a far tempo dal mese di novembre 2021 al mese di febbraio 2022 e, successivamente, a stornare in favore dell'utilizzatrice l'importo ricavato dalla vendita del bene; al riguardo rappresentava che l'importo riconosciuto all'utilizzatrice a seguito della vendita del bene (euro 13.136,36) era risultato pienamente conforme al parametro contrattualmente pattuito (### blu del mese di restituzione), dedotti i danni all'autoveicolo e le spese connesse alla sua alienazione. Contestava, infine, la genericità dell'eccezione sollevata da controparte di avere applicato una illegittima rivalutazione delle somme dovute ed interessi di tipo usurario. 3.2. Parte opposta concludeva, dunque, chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione proposta ex adverso con conseguente conferma del provvedimento monitorio; in linea gradata, accertato l'inadempimento imputabile agli opponenti, la condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento in proprio favore della somma di euro 7.483,37, o di altra somma accertata all'esito del giudizio, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo.
Il tutto con vittoria delle spese di lite. 4. Pertanto, all'udienza del 24 gennaio 2024 di prima comparizione e trattazione, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; all'esito del deposito della sola seconda memoria istruttoria da parte della società opposta, ritenuta l'inammissibilità delle istanze di prova orale da quest'ultima articolate e considerata, pertanto, la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 maggio 2025 ove era, dunque, riservata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica. • Ammissibilità. 5. In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata da ### di ### s.n.c. e ### stante il rispetto del termine di 40 giorni tra la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (26 aprile 2023) e la notifica della citazione in opposizione avvenuta in data 5 giugno 2023, nonché la sua procedibilità stante la successiva iscrizione a ruolo della causa entro 10 giorni (14 giugno 2023). • Merito. 6. In assenza di questioni preliminari e venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, l'opposizione è risultata infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno. 6.1. Ed invero, va in primo luogo precisato che, se, per un verso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenza del 22.4.2003 n. 6421 secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore - ma configurano altrettante eccezioni”), per altro verso, tale principio non può prescindere dal riparto degli oneri probatori in materia di adempimento di una obbligazione. ### l'insegnamento della Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, infatti, grava sul creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento della prestazione la prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo quest'ultimo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; è il debitore convenuto, viceversa, gravato dell'onere di provare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tali criteri - in tema di riparto dell'onere della prova - devono, altresì, essere coordinati con i principi regolatori del processo civile, tra i quali assume particolare rilievo - ai fini del caso di che ivi ne occupa - il principio di non contestazione sancito dalla norma di cui all'art. 115 c.p.c.; è noto, infatti, che la legge di riforma del processo civile del 2009 ha sostituito integralmente l'art. 115 c.p.c., autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni oltre che - come già accadeva in precedenza - le prove proposte dalle parti o dal ###, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne deriva che la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova. 6.2. Pertanto, fatte queste premesse sul piano metodologico, deve ritenersi assolto da parte di ### s.p.a. l'onere probatorio su di essa gravante relativo ai fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio, avendo la medesima depositato in atti, sin dalla fase monitoria, copia del contratto di leasing n. 13041775-001-STD del 20 gennaio 2020 ( doc. n. 1 allegato alla produzione di parte ricorrente in sede monitoria), nonché copia delle fatture e degli estratti conto relative alla posizione debitoria della società opponente (cfr. doc. nn. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 allegati alla produzione di parte opposta). Tale documentazione non è stata oggetto di specifica contestazione né di disconoscimento da parte degli odierni opponenti, né questi ultimi hanno espressamente contestato il mancato pagamento delle rate pattuite come allegato dalla parte opposta ed il quantum debitorio. ###, tutte le somme riportate nella fattura azionata in sede monitoria risultano calcolate in base alla puntuale indicazione contenuta nelle clausole contrattuali. Il credito, allora, non può che essere ritenuto integralmente provato anche nel suo ammontare. 6.3. ###, al contempo, non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia fatta valere ex adverso, non contestando, per un verso, il proprio inadempimento al pagamento dei canoni della locazione finanziaria e, per altro verso, concentrando le proprie doglianze esclusivamente in relazione alla eccepita illegittimità della clausola risolutiva espressa invocata dalla società opposta e alla non congruità delle somme ricavate dalla vendita del veicolo e delle spese sostenute. 6.4. Ebbene, l'art. 17 delle condizioni generali di contratto prevede espressamente una clausola risolutiva espressa, indicando, tra gli inadempimenti ritenuti rilevanti e significativi dalle parti ai fini dell'applicazione degli effetti della clausola risolutiva espressa, tra gli altri, il mancato pagamento di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, ovvero di un importo equivalente alle scadenze stabilite e prevedendo, altresì, l'operazione matematica da effettuare per la determinazione delle somme dovute in caso di inadempimento contrattuale (cfr. contratto di leasing prodotto dall'opposta, doc. n. 1); giova, vieppiù, evidenziare come parte opponente abbia del tutto omesso di disconoscere la sottoscrizione apposta in calce al menzionato contratto di leasing mediante la quale il medesimo aveva dichiarato di accettare integralmente le condizioni ivi espressamente richiamate.
Peraltro, deve osservarsi come la pattuizione di cui all'art. 17 non avrebbe necessitato di una sottoscrizione specifica in quanto non vessatoria e riproduttiva, in ogni caso, degli ordinari criteri risarcitori in caso di risoluzione del contratto, ovvero danno emergente e lucro cessante.
Inoltre, occorre rilevare che dalle emergenze documentali risulta che, con missiva del 3 marzo 2022, la società opposta, ### s.p.a., ha esercitato la facoltà - prevista in contratto dal richiamato art. 17 - di risolvere il contratto di diritto atteso il mancato pagamento di n. 4 canoni, corrispondenti a quelli previsti per i mesi da novembre 2021 a febbraio 2022 (cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione di parte opposta), senza alcuna contestazione da parte della società utilizzatrice.
Alla luce delle suesposte argomentazioni appare, pertanto, del tutto legittimo l'esercizio del diritto di risolvere il contratto da parte della società opposta che correttamente, in forza delle pattuizioni negoziali, ha domandato il risarcimento dei danni previsti dall'art. 17, comma 5 del contratto a mente del quale l'utilizzatore è tenuto, all'atto della risoluzione contrattuale, a pagare l'importo corrispondente alla somma di tutti i canoni residui e del prezzo di acquisto, il tutto attualizzato in base al tasso indicato in contratto e diminuito dell'importo incassato dalla eventuale vendita del veicolo, che, nel caso di specie, è avvenuta con successivo accredito all'utilizzatrice l'importo di euro 13.137,36 (cfr. doc. n. 12 allegato alla produzione di parte opposta).
Appare di tutta evidenza, dall'esame del contenuto contrattuale, che mediante la sottoscrizione di tale clausola le parti abbiano previsto un meccanismo che non determina alcuno squilibrio in danno dell'utilizzatore, al quale è, infatti, riconosciuto il valore del veicolo.
Peraltro, la legittimità di tale previsione e del meccanismo di quantificazione del danno in essa contenuto è confermata dalla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.
In particolare, è stato condivisibilmente affermato che “nel caso in cui siano adottate clausole chiamate in gergo “scaduto + scadere - bene” - le quali prevedono, in caso di risoluzione, il pagamento di tutti i canoni maturati nonché di quelli maturandi sino al naturale termine del rapporto, riscatto compreso, ma anche il diritto dell'utilizzatore inadempiente a ottenere quanto la concedente percepirà dalla rivendita o reimpiego in leasing del bene - non vi è alcun ingiusto arricchimento per la concedente, perché una volta detratto il valore del bene, l'acquisizione di tutte le rate del leasing, scadute e a scadere, di fatto configura solamente la restituzione del capitale oggetto di finanziamento, degli interessi convenuti, delle spese e degli utili dell'operazione finanziaria… la concedente in altre parole non consegue in tal modo più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere in caso di regolare adempimento dell'utilizzatore” ( ex multis Corte di Cassazione, ### III - 17/01/2014 - n. 888). La clausola di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto, pertanto, nel disciplinare le ipotesi di risoluzione del contratto e le conseguenze relative all'inadempimento dell'utilizzatore determinando l'ammontare del danno nella misura pari all'importo dei canoni ancora dovuti fino alla scadenza della locazione e al prezzo di opzione di acquisto dovuto dall'utilizzatore stesso alla scadenza, dedotto l'importo realizzato dalla concedente con la vendita del bene - stabilito nell'80% del valore ### blu rilevato nel mese in cui è avvenuta la restituzione del veicolo, dedotto il costo degli eventuali danni (ndr. subiti dal bene) e spese sostenute dal concedente - è idonea a garantire il corretto equilibrio dell'assetto di interessi anche nella fase patologica del contratto.
La somma ingiunta a titolo di risarcimento, pertanto, risulta pienamente legittima ed agevolmente determinabile in virtù proprio della disciplina pattizia contenuta nell'art. 17 delle condizioni generali di contratto, in cui è espressamente indicato che in caso di risoluzione previsti dalla medesima disposizione ai commi 1 e 2 (tra i quali è ricompreso quello afferente alla vicenda che ci vede impegnati), l'### sarà tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento somma pari a quanto previsto per l'esercizio dell'opzione di acquisto.
Ed invero, il risarcimento del danno del concedente ben può essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., che non riveste ex se il carattere della vessatorietà.
Piuttosto, in tema di leasing, applicando analogicamente l'art. 1526, comma 2 c.c. si afferma che, laddove tale clausola risulti manifestamente eccessiva, è consentito al giudice procedere, anche d'ufficio, alla riduzione equitativa, così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale (cfr. Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128).
Nel caso di specie, avendo parte opposta finanche garantito l'accredito in favore dell'### dell'importo realizzato dalla vendita del bene restituito, la somma richiesta a titolo risarcitorio risulta pienamente conforme al generale obbligo di buona fede nell'esecuzione dei contratti (artt. 1175 e 1375 c.c.), talché non si ritengono sussistenti i presupposti neppure per la riduzione equitativa. ###, infatti, non ha fatto altro che recuperare un importo pari a quello che ragionevolmente si attendeva di ottenere quale guadagno, nella prospettiva di una fisiologica esecuzione del contratto, scongiurando al contempo un ingiustificato arricchimento ai danni dell'### Ed invero, dalle risultanze documentali è emerso che gli importi riconosciuti alla società utilizzatrice per la vendita dei veicoli oggetto di leasing sono risultati essere superiori al parametro pattuito nel rispettivo contratto, ovvero “all'80% del valore ### blu rilevato nel mese in cui è avvenuta la restituzione del veicolo, dedotto il costo degli eventuali danni (ndr. subiti dal bene) e spese sostenute dal concedente”. Orbene, con riferimento al contratto 13041775-001-### oggetto del presente giudizio, è stata riconosciuta all'utilizzatrice la somma di euro 13.137,36 (cfr. doc. n. 12 allegato alla produzione di parte opposta), importo che - alla luce della perizia di parte prodotta e non specificatamente contestata dalla società opponente - risulta essere superiore all'80% del valore (contrattualmente pattuito) ### blu del mese di restituzione, che, dedotti i danni patiti dal bene e le spese sostenute dalla società esponente in relazione alla vendita stessa, ### S.p.A. avrebbe dovuto riconoscere all'utilizzatore; infatti, applicando il parametro contrattuale per la stima del veicolo ### A 180 D ### il relativo valore di realizzo è risultato essere ammontante ad euro 13.137,36 (risultante dalla valutazione “base” ### relativa ad un veicolo con un chilometraggio medio di km 60.000, pari ad euro 19.200,00 - Iva inclusa - dedotto il valore della svalutazione chilometrica, calcolata nell'1% ogni 3.000 km in eccesso (anziché 1,5% come invece previsto dalla pubblicazione ### blu), nonché l'importo di euro 1.616,00 a titolo di danni, così come concordato rispetto a quelli risultanti dall'elaborato peritale prodotto) che, percentualizzato in applicazione delle pattuizioni contrattuali (80%), avrebbe dovuto garantire in favore dell'utilizzatore una somma pari ad euro 14.098,36, importo che, al netto dell'iva e delle spese di trasporto e perizia, è pari esattamente a quello effettivamente corrisposto in favore della società opponente, che conseguentemente dall'applicazione delle previsioni contrattuali non ha sicuramente tratto alcun detrimento.
Ne consegue, dunque, evidente che le doglianze afferenti ad una presunta erronea applicazione della clausola di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto imputabile alla società opposta debbano ritenersi del tutto destituite di fondamento. Nondimeno, parte opponente ha inteso produrre alcuna documentazione a dimostrazione dei propri assunti, con conseguente infondatezza degli stessi. 6.5. Le ulteriori doglianze degli opponenti si sono incentrate, poi, sulla illegittima applicazione di interessi ad un tasso superiore alla soglia dell'usura. Tale ulteriore motivo di opposizione risulta, di tutta evidenza, infondato, attesa l'estrema genericità delle censure mosse, non avendo la società opponente neppure allegato nello specifico le ragioni della contestazione limitandosi ad assumere - senza offrirsi di fornire qualsivoglia supporto probatorio alla propria laconica attività deduttiva - che “### italiano sanziona anche solo la semplice promessa di interessi usurai, e non solo la sua concreta applicazione. Nel contratto di leasing e nelle fatture allegate al ricorso tale regola non appare rispettata essendo state richieste somme diverse in momenti successivi dalla stessa banca che oggi chiede il pagamento” (cfr. atto di opposizione, pag. 9).
In particolare, in punto di usura, benché debba tenersi conto dell'impostazione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di assenza dell'onere di deposito da parte del soggetto che contesta la violazione delle norme sull'usura (cfr. al riguardo Cass. Civ. 8883/20 secondo cui “Le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile; tale attività, al contrario, è preclusa in sede di legittimità, ove è inammissibile l'ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi e non può trovare spazio, con riferimento ai menzionati decreti, il principio "iura novit curia", trattandosi di atti amministrativi”), deve anche rilevarsi come l'onere di contestazione dell'eccipiente sia rigoroso non potendosi ritenere che debba essere il Giudice - cui spetta certo il rilievo d'ufficio - a dover esaminare sua sponte i contratti ed a “cercare” in concreto i profili di nullità.
Invero, come da ultimo, ribadito dalla Suprema Corte di legittimità a ### con sentenza n. 19597/2020 del 18 settembre 2020 "### probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
Nel caso di specie l'opponente non ha allegato né il tasso soglia di periodo cui confrontare il TEG del contratto oggetto di contestazione, né l'ammontare del conseguente sforamento, né, pervero, le modalità di applicazione di tali dati al cd. tasso di mora, così vendendo a rendere priva di consistenza la sua censura.
La doglianza, dunque, va ritenuta infondata oltre che inammissibile.
Peraltro, occorre rilevare come l'assenza di una specifica contestazione in tal senso, evidentemente, osta a qualsiasi positiva disamina della doglianza in questa sede, anche tenuto conto che, la genericità della prospettazione offerta a sostegno è tale da risultare inidonea ad attivare un serio percorso valutativo, di guisa che sarebbe risultato finanche inammissibile disporre una C.T.U. contabile, la quale avrebbe semplicemente comportato un'elusione dell'onere probatorio incombente sulla parte per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l'accertamento peritale supplire all'insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un'indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative. 6.6. In definitiva, nel caso di specie, la società opposta (attrice in senso sostanziale) ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale (d'altronde non contestato) e la rispondenza delle somme ingiunte alle previsioni contrattuali, allegando l'inadempimento di controparte, legittimante l'operatività della pattuita clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 17 CGC.
Diversamente, l'opponente non ha fornito prova circa la sussistenza di un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto della proposta opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto; occorre, altresì, precisare che alcuna statuizione deve essere presa in punto di esecutorietà, tenuto conto che lo stesso è stato dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c.-. • Spese del giudizio. 7. Quanto alla regolazione delle spese di lite, le stesse seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, determinato in base al valore della domanda e tenuto conto dell'attività concretamente svolta (e, dunque, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale attesa l'assoluta assenza di attività istruttoria). P.Q.M. Il Tribunale di Cuneo, ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 443/2023 (R.G. 623/2023) nei confronti di ### di ### & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., e di ### già dichiarato esecutivo; b) condanna gli opponenti ### di ### & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., e ### in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opposta ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e ### se dovute, come per legge.
Così deciso in ### il 2 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa
causa n. 1550/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Martello Chiara