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Corte di Cassazione
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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 3836/2025 del 09-12-2025

... assenza di approvazione del bilancio. Con riguardo alla illegittima convocazione dell'assemblea, evidenziava che la stessa riportava l'intestazione dell'ufficio professionale dell'amministratore “### - ### Carmela”, ma la stessa era stata sottoscritta dall'### pro tempore, ### ed il timbro apposto riportava il solo nominativo dell'amministratore ed il relativo numero di iscrizione all'albo associativo dell'A.N.A.MM.I. Evidenzia che, fin dalla costituzione del condominio (come si evince dal verbale assembleare del 13/12/1997), ### si era qualificato proprietario e quale proprietario aveva partecipato a numerose assemblee, così come risultava dalla dichiarazione relativa all'anagrafica condominiale, essendo onere del condomino comunicare eventuali variazioni del registro anagrafico condominiale all'amministratore. Anche i pagamenti erano stati effettuati da ### sia il vaglia postale di € 4.793,00, che veniva consegnato a all'amministratore da ### come si evince dalla ricevuta quietanzata del 6/12/2014, sia il successivo versamento di € 500,00 avvenuto con vaglia postale circolare e consegnato all'amministratore il ### da ### come si evince dalla ricevuta quietanzata. Solo nel 2017, a (leggi tutto)...

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causa n. 5878/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Esposito Lucia

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Tribunale di Tivoli, Sentenza n. 590/2026 del 12-05-2026

... chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima trascrizione in data 30 maggio 2014 della domanda giudiziale di revocatoria a margine dell'atto di vendita tra la ### S.r.l. e il Sig. ### (dante causa dell'odierno convenuto) sull'immobile trasferito da quest'ultimo al #### con atto registrato prima della trascrizione della domanda di revocatoria. I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda attorea, assumendo che il #### si fosse consapevolmente prestato ad una compravendita simulata in pregiudizio dei creditori (odierni convenuti). Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente. In punto di fatto, giova evidenziare che con sentenza n. 76 del 18.01.2017 del Tribunale di Tivoli (prodotta dai convenuti) veniva accolta la domanda revocatoria proposta dagli attuali convenuti in qualità (leggi tutto)...

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causa n. 2494/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giulia Costantino

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 210/2026 del 05-02-2026

... nella parte in cui l'impresa deduce una sospensione illegittima per mancata nomina del ### ai sensi dell'art. 90, comma 4, D.Lgs. 81/2008, l'obbligo sorge solo in presenza di più imprese. Fino alla richiesta di subappalto, ### era unico esecutore e poteva operare, fondata, invece, limitatamente alle opere strutturali (vasche ### - ### e gruppo di pressurizzazione), consegnate senza che fossero state preventivamente rilasciate le autorizzazioni sismiche, circostanza che ha costituito un impedimento oggettivo non imputabile all'impresa. Ne consegue che solo per tali lavorazioni è configurabile un ritardo imputabile alla ### suscettibile di valutazione economica. Le riserve n. 11 e 12 sono infondate in quanto le sospensioni sono riconducibili a varianti legittime ex art. 132, comma 1, D.Lgs. 163/2006, di cui l'impresa era previamente a conoscenza (comunicazione D.L. del 30/12/2016). Non ricorrono i presupposti di sospensione illegittima né di anomalo andamento. Infondata la riserva n. 13 atteso che pur essendo corretto in astratto il principio secondo cui gli oneri della sicurezza devono essere correlati alle lavorazioni effettivamente eseguite, l'impresa non ha fornito alcuna (leggi tutto)...

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causa n. 5332/2018 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Daniela, Maila Casale

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Tribunale di Venezia, Sentenza n. 10973/2026 del 08-06-2026

... anche dopo l'entrata in vigore della ### a causa dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della ### attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato. Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova ### la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 01.01.1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti. E' provata, (leggi tutto)...

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causa n. 7262/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Di Tullio Antonella

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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 383/2026 del 31-03-2026

... l'acquisto degli infissi e sull'eccezione relativa all'illegittima detraibilità dei costi di ripristino dell'intonachino di € 9.745,76, asseritamente mai oggetto di formale contestazione né di domanda risarcitoria. Ha, quindi, dedotto che il lodo non ha quantificato correttamente il saldo dell'appaltatore che, sulla base dei ricalcoli forniti dalla ### ammonterebbe ad € 55.157,26 (somma senza detrarre il tonachino) o quantomeno ad € 44.436,92 (somma detratta dei costi dell'intonachino ma comprensiva della spesa degli infissi). 2.4 Nullità del lodo arbitrale ex art. 829 comma 1, n. 5, 11 e 12, c.p.c. per mancanza di motivazione, contraddizione fra punti dello stesso capo, c.d. divieto di terza via, e per non avere il lodo pronunciato su alcune domande ed eccezioni della parte odierna appellante. Al riguardo, l'appellante ha eccepito la nullità del lodo per mancanza di motivazione, per non avere il Collegio argomentato le ragioni e spiegato l'iter logico seguito in ordine alla qualificazione dell'inadempimento dell'appaltatore come “non di scarsa importanza”. Ha, poi, eccepito l'omessa pronuncia su eccezioni ritenute rilevanti; nello specifico, ha dedotto che il lodo non si sarebbe (leggi tutto)...

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causa n. 329/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Barbara Del Bono, Mariangela Fuina

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