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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 922/2025 del 28-07-2025

... anni, se si tiene conto che il ricorso per occupazione illegittima dell'immobile ex art. 447 bis c.p.c. è stato notificato in data ###). Ciò sulla scorta di un duplice rilievo: a) in primo luogo, è il medesimo appellato che ammette sin dal principio che allorché acquistò il cespite con atto notarile del 19.10.2020, lo stesso risultava essere, da un tempo non precisato, nella disponibilità materiale del ### al quale venne poi chiesto in restituzione con raccomandata del successivo 12.01.2021, ove l'### riconosce che il locale magazzino era “in suo uso e possesso”, tanto da invitarlo “a provvedere alla consegna delle chiavi”; b) in secondo luogo, tutte le deposizioni rese dai testimoni escussi nel precedente grado di giudizio confermano integralmente - al contrario di quanto immotivatamente ritenuto in sentenza dal primo giudice, che ne ha fatto una lettura parziale e superficiale - gli assunti dell'appellante. Ed invero, i testi ###### e ### hanno concordemente riferito che: - nel mese di settembre del 2000 il ### acquistava (pur senza procedere a formalizzare l'accordo) l'immobile da ### e ### (cfr. in particolare testimonianza della ### il: 18/08/2025 n.2821/2025 importo (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###'### composta dai ### magistrati: dott. ### S. ### dott.ssa ### dott. ### relatore SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1043/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 28.5.2025 e vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### del foro di ### ed elettivamente domiciliat ####### alla ### S. ### 4, giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello ### E ### rappresentato e difeso dall'avv. ### nel cui studio sito in ### degli #### alla ### n. 8 è elettivamente domiciliato giusta procura da intendersi unita alla comparsa di risposta in appello ### OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di ### n. 1154/2023 pubblicata il ##### Registrato il: 18/08/2025 n.2821/2025 importo 1,10 << … voglia l'###ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 1154 del 05.09.2023 emessa dal Tribunale di ### e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: 1. accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà dell'immobile sito in ### alla ### n. 4, distinto nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 25, particella 250 sub. 1, ### n. 4, p.T categoria C/2, classe 4, consistenza mq 23, superficie catastale totale mq 30, rendita euro 73,65 meglio in epigrafe qualificata, è di proprietà esclusiva, per maturata usucapione, del sig. ### (###), residente in ### alla ### 1, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detto immobile in modo continuato, pacifico e non ininterrotto da oltre 20 anni.  2. conseguentemente ordinare alla ### dei ### di provvedere alle necessarie trascrizioni, volturazioni e ogni attività necessaria in favore del sig. ### nato a ### il ### e residente ###vittoria di spese del doppio grado di giudizio.>> ### << … rigettare l'appello promosso da ### confermando la sentenza del Tribunale di ### per le causali di cui in narrativa; 3) con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.>> RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di ### in accoglimento della domanda proposta da ### ha condannato ### a rilasciare in favore dell'attore il locale sito in ### alla ### n. 4 (distinto nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 25, particella 250 sub. 1, ### n. 4, p.T categoria C/2, classe 4, consistenza mq 23, superficie catastale totale mq 30, rendita euro 73,65) nonché a pagare in favore dello stesso attore l'indennità di occupazione di € 100,00 mensili oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per il periodo dal 19.10.2020 fino all'effettivo rilascio. Il Tribunale ha altresì respinto la domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto ### che è stato, infine, condannato al pagamento delle spese di lite.  1.1. In sintesi, la motivazione della decisione è incentrata sulla ritenuta occupazione senza titolo dell'immobile da parte del convenuto e sulla valutazione che non fosse stata raggiunta la prova del possesso ad usucapionem dedotto dal medesimo il quale doveva ritenersi un comodatario precario.  2. Avverso tale decisione ha proposto appello l'attore sulla base di un unico, per quanto molto articolato, motivo. 
Registrato il: 18/08/2025 n.2821/2025 importo 1,10 2.1. Il giudice di prime cure ha erroneamente valutato il compendio istruttorio. In particolare, dalla testimonianza di ### si evince che il bene è stato venduto due volte, una prima in favore del convenuto odierno appellante, pur senza che fosse perfezionata la trascrizione, ed una seconda volta in favore dell'attore odierno appellato. Inoltre, il possesso dell'appellante sin dall'anno 2000, cioè dall'acquisto del bene, è comprovato dalle dichiarazioni dei testimoni ### (il quale riferiva della sua utilizzazione sin dall'anno 2000 da parte dell'appellante che aveva il possesso delle chiavi), ### (il quale riferiva di avere prestato all'appellante suo cognato - che già nel 1996 utilizzava il locale magazzino per cui è causa - il denaro necessario all'acquisto, pari a £ 18.000.000), ### (che confermava l'acquisto dell'immobile da parte dell'appellante nel settembre 2000, aggiungendo di aver visto l'appellante utilizzare il bene immobile almeno da settembre 2000, di averlo visto riporre attrezzi da lavoro e prodotti per l'edilizia e aprire con le chiavi) e ### (cognata dell'appellante, la quale confermava le medesime predette circostanze). 
Dunque, il Tribunale, violando gli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c., ha errato nel ritenere che l'appellante non avesse pienamente provato tanto l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sulla cosa (corpus possessionis) quanto l'intenzione di comportarsi come tale (animus possidendi) la cui mancanza doveva, comunque, essere dimostrata dall'appellato.  3. Con deposito di comparsa di risposta si è costituito ### resistendo agli avversi assunti.  4. Con ordinanza del 28.2.2024, depositata il ###, è stata accolta l'inibitoria proposta ex artt. 283 e 351 c.p.c. dall'appellante per sussistenza del fumus ed è stata, pertanto, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza appellata. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 28.5.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.  5. Il motivo di appello è fondato.  5.1 In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare che, in materia di usucapione, al fine di provare un possesso utile ad usucapire non basta affermare di avere posseduto il bene per oltre vent'anni, espressione talmente generica che lascia invariati i termini essenziali della fattispecie ( 21873/2018). Difatti, colui che pretende di avere acquistato il bene per usucapione deve dare dimostrazione di quando e come abbia cominciato a possedere, fornendo la prova del tempo di questo possesso continuato e indisturbato e della qualità uti dominus di questo potere di fatto esercitato sul bene. In particolare, secondo le disposizioni codicistiche, il possesso deve essere continuato (art. 1158 c.c.), non violento o clandestino (art. 1163 c.c.) e ininterrotto (art. 1167 c.c.). In sostanza, in relazione ### il: 18/08/2025 n.2821/2025 importo 1,10 al potere di fatto esercitato sul bene, egli deve fornire una prova certa e rigorosa che non può lasciare spazio a perplessità sulla concludenza e sufficienza delle circostanze asserite a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. In altri termini, il possesso deve essere non equivoco, ingenerandosi altrimenti in terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione dell'interessato. 
Come noto, chi invoca l'usucapione deve provare sia l'elemento oggettivo del corpus (ossia di aver esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà), sia l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. 
Quanto al primo profilo, per ritenere integrato l'elemento materiale necessario ai fini dell'usucapione, occorre che parte attrice deduca in giudizio fatti, comportamenti ed attività materiali tali da integrare l'esercizio fattuale del godimento del bene avente ampiezza corrispondente al contenuto che caratterizza il diritto di piena ed esclusiva proprietà. Più specificamente, l'attività che deve essere posta in essere ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà deve essere tale da escludere dal godimento del bene qualsivoglia altro soggetto diverso dal possessore ad usucapionem, ivi compresi - ove esistenti - gli intestatari catastali dell'immobile da usucapire. Il possesso, dunque, con particolare riferimento all'elemento materiale dello stesso, non è un qualsiasi potere sulla cosa, generico e non meglio definito, ma è uno specifico potere sulla res, qualificato da caratteri ben precisi: il compimento da parte del soggetto di una attività sulla cosa e la corrispondenza di tale attività con lo specifico contenuto della proprietà o di altro diritto reale (che nel singolo caso si invoca). La qualificazione normativa del possesso, nei termini di attività da esercitarsi come sopra, comporta che deve ritenersi escluso l'elemento materiale nel caso in cui risultino dedotti o provati in giudizio meri atti, compiuti dal soggetto sulla cosa, discontinui nel tempo e limitati nella loro estensione e nella loro incidenza sul godimento della cosa stessa. Sotto questo profilo e conclusivamente, il soggetto che proponga domanda di usucapione della proprietà di una cosa, ha l'onere di allegare specificamente e di provare rigorosamente di aver compiuto, per il tempo richiesto dalla legge, un'attività, oltreché continuativa in termini cronologici, avente anche i caratteri tali da escludere totalmente il godimento e la disposizione della cosa stessa da parte di altri soggetti (in primis, gli intestatari catastali) e da rivelare un godimento non limitato a singole e specifiche attività corrispondenti a singole e specifiche facoltà relative, in alcuni casi, al contenuto di diritti reali minori di godimento.  ### il: 18/08/2025 n.2821/2025 importo 1,10 Quanto invece all'animus possidendi, va detto che con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario della cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino il soggetto richiedente l'acquisto a titolo originario, come l'effettivo titolare (Cass. 9671/2014). ### di questo elemento psicologico si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria. 
Riassumendo, ai fini dell'usucapione, quindi, è necessaria l'esternazione del dominio (pieno ed esclusivo, Cass. 5500/1996; 7690/1993) sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui, che va dunque a coesistere col mancato esercizio del diritto da parte del titolare del bene medesimo (Cass. 5697/1996; 4807/992) e che consiste anche nel precludere ai terzi la fruizione dello stesso (Cass. 18528/2023).  5.2 Ebbene, nel caso di specie deve riconoscersi che l'originario convenuto, odierno appellante, ha correttamente provveduto ad assolvere l'onere probatorio su di sé incombente, comprovando tutti gli elementi costitutivi del diritto oggi vantato.  5.3 Più in particolare, quanto al corpus possessionis, deve dirsi del tutto incontestato che il ### abbia esercitato un potere di fatto sulla cosa, esclusivo, pubblico, pacifico, continuato ed ininterrotto, ad immagine di proprietà, protrattosi sin dal 2000 (e, dunque, per più di venti anni, se si tiene conto che il ricorso per occupazione illegittima dell'immobile ex art. 447 bis c.p.c. è stato notificato in data ###). 
Ciò sulla scorta di un duplice rilievo: a) in primo luogo, è il medesimo appellato che ammette sin dal principio che allorché acquistò il cespite con atto notarile del 19.10.2020, lo stesso risultava essere, da un tempo non precisato, nella disponibilità materiale del ### al quale venne poi chiesto in restituzione con raccomandata del successivo 12.01.2021, ove l'### riconosce che il locale magazzino era “in suo uso e possesso”, tanto da invitarlo “a provvedere alla consegna delle chiavi”; b) in secondo luogo, tutte le deposizioni rese dai testimoni escussi nel precedente grado di giudizio confermano integralmente - al contrario di quanto immotivatamente ritenuto in sentenza dal primo giudice, che ne ha fatto una lettura parziale e superficiale - gli assunti dell'appellante. 
Ed invero, i testi ###### e ### hanno concordemente riferito che: - nel mese di settembre del 2000 il ### acquistava (pur senza procedere a formalizzare l'accordo) l'immobile da ### e ### (cfr. in particolare testimonianza della ### il: 18/08/2025 n.2821/2025 importo 1,10 ### “### Ciò posso dire in quanto ### era mio padre e anche perché ### pagò metà a mia zia e metà a me”) al prezzo di £ 18 milioni (cfr. in particolare testimonianza di ### sorella della moglie del ### e di suo marito ### che gli prestarono dei soldi per concludere l'acquisto); - almeno dal mese di settembre 2000 il bene per cui è causa veniva adibito a magazzino ed era in uso esclusivo al ### (### indifferente e vicino di casa: “### che facemmo i lavori in autunno e lo stesso usufruiva di detto magazzino per rimettere tutti i materiali che erano necessari per eseguire la ristrutturazione”, mentre ### riferisce che “Nel 1996 ha aggiustato la mia casa e già utilizzava questo magazzino”); - il ### ne ha sempre usufruito per riporvi attrezzi e materiali connessi alla sua attività di muratore ed ha continuato a farlo nel corso degli anni (### “### Lo stesso ci ha sistemato della roba. Lo vedo spesso recarsi sul posto […] So che tale locale gli serviva proprio per questo motivo”; ### “### Io posso dirlo, in quanto siamo tutti vicini e lo vedo giornalmente”); - sin dal settembre 2000 il ### era in possesso delle chiavi (### “le chiavi le aveva lui e anche io qualche volta le ho avute dal ### per prendere qualche attrezzo in prestito”; ### “posso dire anche già da tempo prima”). 
Da tali elementi, chiari, inequivoci e concordi, emerge dunque che l'appellante è stato in grado di dimostrare sia il dies a quo dal quale ha cominciato a possedere l'immobile per cui è causa, sia in cosa consistesse il possesso - tangibile ed esclusivo - della res, sia, infine, che nel caso di specie non si trattava di una semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi avrebbe potuto opporsi. 
E la concordanza e linearità delle testimonianze rese non può ritenersi inficiata dal rapporto di affinità (e non di parentela, come invocato dall'### che intercorre tra l'appellante e alcuni testimoni (in particolare, ### sorella della moglie dell'appellante, e suo marito ###, atteso che detto legame non incide in alcun modo sull'attendibilità della deposizione resa, mentre deve ritenersi significativo ed eloquente che è stata la stessa teste ### (figlia della parte venditrice dell'immobile per cui è causa) a confermare quanto esposto dal ### vale a dire l'acquisto precedente dell'appellante dal di lei padre ### il pagamento del prezzo e, da ultimo, l'utilizzo del bene fin dal settembre 2000, conformemente peraltro alla dichiarazione a sua firma versata in atti e dalla stessa confermata in sede di escussione testimoniale (cfr. doc. 1 fascicolo appellante). 
Da ultimo, val la pena rilevare che quanto da quest'ultima dichiarato in sede di escussione testimoniale, in esito ad una domanda posta a chiarimento, in ordine all'epoca della vendita, in contrasto con le risultanze dell'atto notarile (“Io l'ho venduto con mia zia, ma non nel 2020”), può ### il: 18/08/2025 n.2821/2025 importo 1,10 dirsi verosimilmente dovuto ad un difetto di memoria rispetto ad un fatto risalente nel tempo, ma nulla toglie al resto della deposizione circa la precedente risalente vendita all'appellante e, soprattutto, al fatto che costui possede ###prima della seconda vendita, come del resto ammesso dallo stesso ### e riferito da tutti gli altri testimoni.  5.4 Precisato quanto sopra in ordine alla sussistenza del corpus possessionis, va ora esaminato l'animus possidendi. 
Come innanzi riferito, la ricorrenza di detto elemento si presume ai sensi dell'art. 1141, comma 1, c.c. per cui era onere dell'appellato - su cui grava la prova contraria - dimostrare che il ### avesse iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa come mera detenzione. 
Detta prova, tuttavia, non è mai stata fornita, di talché non può in alcun modo essere condiviso quanto statuito sul punto dal giudice di prime cure, il cui convincimento è a ben vedere fondato su presupposti del tutto fallaci, ovvero le sole dichiarazioni rese dall'### in sede di interpello (“Lo stesso titolare dell'immobile mi riferì che lo aveva concesso in comodato gratuito al ### per rimettere varie cose”) che, in quanto a lui favorevoli, sono prive di valenza probatoria (cfr.  29472/2023), e la sussistenza di un rapporto di comodato, in realtà mai neppure allegato dall'appellato stesso, che ha fatto sempre e solo riferimento ad una occupazione sine titulo dell'immobile.  5.5 Alla luce di quanto sopra deve dunque darsi atto dell'avvenuto acquisto della res per cui è causa per maturata usucapione, avendo il ### dato prova dell'esercizio del possesso continuato ed ininterrotto, esclusivo e indisturbato a far data quantomeno dal settembre del 2000, senza alcuna contestazione da parte di chicchessia.  6. In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata vanno respinte le domande proposte dall'attore appellato e, invece, va accolta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto appellante.  7. ### dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo un criterio unitario e globale in base dell'esito complessivo della lite (v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014).  7.1 Le spese seguono la soccombenza - e, quindi, vanno poste a carico dell'appellato - e sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m.  147/2022, scaglione tariffario conforme al valore della domanda, valori medi per tutte le fasi.  8. Deve disporsi la trascrizione della presente sentenza ai sensi degli artt. 2643, 2651 c.c. e 6 del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347.  P.Q.M.  ### il: 18/08/2025 n.2821/2025 importo 1,10 la Corte di Appello di L'### definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, in riforma della sentenza appellata così decide: 1) dichiara che l'appellante ### ha acquistato per intervenuta usucapione ordinaria la proprietà dell'immobile sito in #### alla ### n. 4, distinto in ### di tale Comune al foglio 25, particella 250 sub 1; 2) rigetta le domande dell'appellato ### 3) condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del primo grado del giudizio (liquidate in € 5.077,00, oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compenso) e del presente grado di giudizio (liquidate in € 5.809,00 oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compenso).  4) ordina la trascrizione del capo 1) della presente sentenza a cura del competente ### dei registri immobiliari. 
Così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025.   ### estensore (dott. #### (dott. ### S. Filocamo) ### il: 18/08/2025 n.2821/2025 importo 1,10

causa n. 1043/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Bartoli Marco, Filocamo Francesco Salvatore

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 17873/2025 del 31-10-2025

... pagamento, che il ricorrente ha ritenuto ingiusta e illegittima, proponendo ricorso al Giudice di ### ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 689/1981 e del D.Lgs. 150/2011. Nel ricorso, l'Avv. ### difensore del #### ha sostenuto che l'ingiunzione debba essere annullata per una serie di motivi. In primo luogo, ha evidenziato che il pagamento tempestivo in misura ridotta estingue l'obbligazione sanzionatoria, impedendo all'amministrazione di pretendere ulteriori somme. Tale principio è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui il pagamento effettuato nei termini di legge rende illegittima qualsiasi successiva ingiunzione. Inoltre, l'atto impugnato difetta di adeguata motivazione, in violazione dell'art. 3 della Legge 241/1990, poiché si limita a richiamare genericamente il numero del verbale senza allegarlo, né esplicitare i presupposti di fatto e di diritto della pretesa. Ciò determina una lesione del diritto di difesa del cittadino. Analoga violazione è stata riscontrata rispetto all'art. 7 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che impone l'obbligo di allegare gli atti richiamati nella motivazione, pena la nullità dell'atto stesso. (leggi tutto)...

testo integrale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA Il Giudice di ### di Napoli. nella persona del Giudice di ### Dott. ### ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. ###\2025 del ###, TRA ### c.f.: ### rappresentato e difeso dall'### c.f. ###, e con lo stesso elettivamente domiciliat ###### la ####, alla via ### dei ### n. 83, ricorrente, #### S.R.L., P.IVA e C.F. ###, di seguito indicata anche come «### - rappresentata e difesa dall'avv. ### (#####, resistente, ##### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ####, alla via ### n. 7, c.ap. ###, c.f. e p.iva: ###, resistente, contumace NONCHÉ ### Comune di ####, ### fiscale ###, in persona del sindaco p.t. - resistente, contumace Avente il seguente oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ###3, intimandolo al pagamento della somma di €250,60; Si precisa che la sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, ovvero ai sensi del secondo comma dell'art. 132 cpc, così come modificato dall'art. 45 comma 17 L.  18/07/2009 n. 69. #### La società ### S.r.l., per conto del Comune di ### ha notificato al #### l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. ###3, con la quale gli è stato intimato di versare la somma di €250,60 a titolo di sanzione amministrativa per una presunta violazione del ### della ### accertata con verbale contravvenzionale n. NA ###3383. ###. ### ha inteso impugnare la suddetta ingiunzione sostenendo e documentando che aveva già provveduto al pagamento della multa in misura ridotta entro il termine di legge, effettuando il versamento il 30 maggio 2023, ossia il giorno successivo alla notifica del verbale, in piena conformità con quanto previsto dall'art. 202 del ### della ### e dall'art. 16 della Legge 689/1981. Nonostante ciò, la società concessionaria emetteva l'ingiunzione di pagamento, che il ricorrente ha ritenuto ingiusta e illegittima, proponendo ricorso al Giudice di ### ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 689/1981 e del D.Lgs. 150/2011. 
Nel ricorso, l'Avv. ### difensore del #### ha sostenuto che l'ingiunzione debba essere annullata per una serie di motivi. In primo luogo, ha evidenziato che il pagamento tempestivo in misura ridotta estingue l'obbligazione sanzionatoria, impedendo all'amministrazione di pretendere ulteriori somme. Tale principio è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui il pagamento effettuato nei termini di legge rende illegittima qualsiasi successiva ingiunzione. Inoltre, l'atto impugnato difetta di adeguata motivazione, in violazione dell'art. 3 della Legge 241/1990, poiché si limita a richiamare genericamente il numero del verbale senza allegarlo, né esplicitare i presupposti di fatto e di diritto della pretesa. Ciò determina una lesione del diritto di difesa del cittadino. Analoga violazione è stata riscontrata rispetto all'art. 7 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che impone l'obbligo di allegare gli atti richiamati nella motivazione, pena la nullità dell'atto stesso. Ulteriore profilo di illegittimità è rappresentato dalla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 4516/2012), secondo cui ogni atto di riscossione deve contenere le aliquote applicate e il metodo di computo. Infine, è stata rilevata la non applicabilità della maggiorazione del 10% semestrale ex art. 27 L. 689/1981 alle sanzioni stradali, poiché la disciplina speciale dell'art.  203 del ### della ### prevede esclusivamente l'iscrizione a ruolo della somma massima, senza ulteriori aumenti.  ### S.r.l. ###, in risposta al ricorso presentato dal contribuente, ha esposto le proprie difese articolandole in due punti principali. Anzitutto, la società spiega di essersi immediatamente attivata, una volta ricevuto il ricorso, per verificare la fondatezza delle contestazioni. A seguito delle verifiche effettuate, la NOV ha richiesto e ottenuto dall'ente impositore il cosiddetto discarico, vale a dire l'annullamento della posizione oggetto di contestazione. Di conseguenza, la società ritiene che la controversia sia venuta meno, potendosi dichiarare cessata la materia del contendere. In secondo luogo, la NOV affronta la questione delle spese di lite, precisando che la propria attività si basa sulle liste di carico trasmesse dal Comune. Se tali elenchi contengono errori — come nel caso di verbali già pagati, annullati o oggetto di ricorso non ancora registrato — la società non può esserne ritenuta responsabile, poiché non dispone delle informazioni necessarie per verificarne la correttezza. Inoltre, sottolinea di essersi tempestivamente attivata anche nell'interesse del contribuente, a dimostrazione della propria buona fede e diligenza. 
Alla luce di ciò, la ### S.r.l. chiede che il giudice dichiari cessata la materia del contendere e disponga la compensazione delle spese di giudizio, ritenendo ingiustificato addossarle alla società.  MOTIVI DELLA DECISIONE La legittimazione attiva e passiva, così come l'interesse ad agire, si ricavano dall'ordinanzaingiunzione impugnata, notificata al #### da parte della società ### S.r.l., per conto del Comune di ### in relazione a presunte violazioni del ### della ### La competenza per materia e per territorio di questo ### risulta perfettamente incardinata ai sensi degli artt. 22 e 23 della ### n. 689/1981 e del D.Lgs. n. 150/2011. Dall'esame della documentazione prodotta in atti emerge che il ricorrente ha regolarmente effettuato il pagamento del verbale contravvenzionale prodromico all'ingiunzione di pagamento, entro il termine previsto per il pagamento in misura ridotta, come consentito dall'art. 202 del ### della ### e dall'art.  16 della ### n. 689/1981. In particolare, il verbale di accertamento risulta notificato al #### in data ###, e il pagamento è stato eseguito in data ###, ossia il giorno successivo alla notifica, nel pieno rispetto del termine di cinque giorni previsto per l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. Pertanto, il tempestivo pagamento in misura ridotta ha determinato l'estinzione del debito e, conseguentemente, l'illegittimità della successiva ingiunzione di pagamento, non potendo l'### o il concessionario procedere alla riscossione di ulteriori somme una volta che la sanzione sia stata regolarmente corrisposta nei termini di legge. 
Sul punto, la costante giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, n. 3701/2007; Cass. Civ., Sez. VI, n. 24017/2011) ha ribadito che il pagamento tempestivo della sanzione nella misura ridotta estingue il rapporto sanzionatorio, impedendo all'### di procedere a successive pretese economiche.  ### S.r.l. ###, costituendosi in giudizio, ha rappresentato di aver richiesto e ottenuto dall'ente impositore il provvedimento di sgravio/discarico relativo al documento ###3, a seguito dell'avvenuto pagamento del verbale contravvenzionale su cui si fondava l'ingiunzione impugnata, depositato nel presente giudizio.
Dalla documentazione agli atti, tuttavia, emerge che tale discarico è stato disposto solo successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio, avvenuta il 23 ottobre 2025. Ne consegue che nessuna somma è più dovuta dal ricorrente nei confronti dell'ente impositore, avendo quest'ultimo proceduto all'annullamento dell'atto contestato. Il giudice, pertanto, accoglie la richiesta della parte resistente, unica costituita, in merito alla cessazione della materia del contendere, poiché il provvedimento di annullamento risulta effettivamente emanato e documentato. 
Tuttavia, il giudice non ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese, come richiesto dalle convenute, rilevando che il provvedimento di discarico è intervenuto solo dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso. 
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite vengono dunque poste a carico delle parti resistenti, in solido, e liquidate secondo quanto indicato nel dispositivo, in applicazione del principio di causalità, secondo il quale chi ha dato causa al giudizio deve sopportarne le conseguenze economiche.  P.Q.M.  Il Giudice di ### definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal #### rappresentato e difeso dall'Avv. ### così provvede: 1. dichiara cessata la materia del contendere; 2. condanna le parti resistenti, Comune di #### S.r.l. e ### S.p.A., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 346,00, oltre #### spese accessorie e spese fisse se sostenute e documentabili, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, Avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Così deciso, in ### in data 31\10\2025 

Il Giudice
di ### Dott.


causa n. 30744/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Gianluca Restagno

M

Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 665/2025 del 02-12-2025

... dell'eccezione sollevata da controparte di avere applicato una illegittima rivalutazione delle somme dovute ed interessi di tipo usurario. 3.2. Parte opposta concludeva, dunque, chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione proposta ex adverso con conseguente conferma del provvedimento monitorio; in linea gradata, accertato l'inadempimento imputabile agli opponenti, la condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento in proprio favore della somma di euro 7.483,37, o di altra somma accertata all'esito del giudizio, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo. Il tutto con vittoria delle spese di lite. 4. Pertanto, all'udienza del 24 gennaio 2024 di prima comparizione e trattazione, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; all'esito del deposito della sola seconda memoria istruttoria da parte della società opposta, ritenuta l'inammissibilità delle istanze di (leggi tutto)...

testo integrale

n. 1550 / 2023 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Cuneo - ### - in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 1550 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 assegnata in decisione all'udienza del 21 maggio 2025 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente TRA ### & C. S.N.C. (C.F. e P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., e ### (C.F.: ###), entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti; - ### - E ### S.P.A. (C. F.: ### e P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti; - ### - Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 443/2023 del 12 aprile 2023.
Conclusioni: all'udienza del 21 maggio 2025 il difensore della società opposto, unico comparso, concludeva come da relativo verbale, riportandosi al contenuto della comparsa di costituzione e risposta.  RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.  • Svolgimento del processo.  1. Con decreto ingiuntivo n. 443/2023 - emesso in data 12 aprile 2023, pubblicato in pari data e regolarmente notificato agli opponenti in data 26 aprile 2023 - il Tribunale di Cuneo ingiungeva alla società ### di ### & C. s.n.c. (d'ora in avanti, per brevità, ### e a ### e ### il pagamento, in solido tra loro, in favore di ### s.p.a.  della somma di euro 7.483,37, quale credito derivante da contratto di locazione finanziaria di autoveicolo ### A 180 D ### targato ### sottoscritto inter partes in data 20 gennaio 2020, oltre ad interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento di ingiunzione.  2. Avverso tale decreto, la società ### e ### proponevano opposizione - con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 5 giugno 2023 - lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere ex adverso in sede ###fatto quanto in diritto.  2.1. Parte opponente - convenuta in senso sostanziale - nello specifico eccepiva, in primo luogo, la carenza di prova della pretesa creditoria avanzata con ricorso monitorio, nonché la non corretta applicazione del c.d. patto di deduzione, avendo la banca detratto dal credito vantato un importo diverso da quanto ottenuto dalla vendita del bene, e, infine, l'illegittimità della operata rivalutazione sulle somme vantate.  2.2. Sulla base di tali eccezioni, gli opponenti concludevano, pertanto, affinché l'adito Tribunale volesse: “in via principale ritenuto illegittimo e privo di ogni e qualsiasi efficacia il decreto ingiuntivo opposto in quanto irrito, inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto, e il preteso credito comunque insussistente e in ogni caso inesigibile, revocare il decreto ingiuntivo stesso con ogni conseguenza di legge; in via subordinata in deprecata ipotesi di accoglimento della domanda di pagamento proposta dalla opposta nei confronti della opponente di limitare la condanna alla somma ritenuta di giustizia; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali 12,5 % (art. 15 T.C.D.M. n. 585/94), nonché CPA e IVA nella misura di legge”.  3. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio ### s.p.a. - attrice in senso sostanziale - la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto. Nello specifico, parte opposta, in punto di fatto, deduceva: a) che, con contratto n. 13041775-001-STD del 20 gennaio 2020, ### S.p.A.  aveva concesso in locazione finanziaria alla società ### di ### s.n.c. il veicolo ### A 180 D ### targato ### b) che, stante l'inadempimento della società utilizzatrice al pagamento di n. 4 canoni della locazione finanziaria, con missiva del 3 marzo 2022, la società concedente aveva comunicato ad ### l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti della clausola n. 17, invitando altresì l'utilizzatrice a restituire il bene concesso in locazione finanziaria nei modi e termini contrattualmente pattuiti; c) che, in data 31 marzo 2022, ai fini del godimento del beneficio fiscale del recupero dell'### la società concedente aveva provveduto a stornare le fatture maturate ed insolute, come previsto dall'art. 26, comma 9, del D.P.R. n. 633/72; d) che, tuttavia, l'utilizzatrice non aveva provveduto a restituire il bene locatole e, pertanto, in data 17 maggio 2022, la società concedente aveva depositato presso il ### dei ### di ### atto di denuncia-querela e contestuale istanza di sequestro; e) che, in seguito alla messa a disposizione del veicolo precedentemente locato, ### s.p.a. aveva provveduto, in data 29 luglio 2022, a depositare atto di rimessione di querela presso la ### di ### per il tramite del ### dei ### di ### e, successivamente, aveva inviato all'utilizzatrice missiva - regolarmente recapitata in data 25 ottobre 2022 - con la quale le era stato indicato il debito residuo in virtù dell'avvenuta cessione in favore di soggetto terzo del veicolo, con riconoscimento dell'imponibile del prezzo di vendita; f) che, all'esito della vicenda contrattuale intercorsa tra le parti, l'utilizzatrice era risultata in mora nel pagamento delle seguenti scadenze (con applicazione della c.d.  “moratoria Covid”): - Fattura scadenza del 20 agosto 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 settembre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 ottobre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 novembre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 dicembre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 gennaio 2021 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); per un totale di euro 1.691,66; g) che l'utilizzatrice era altresì in debito dell'importo residuo di euro 5.791,71 determinato ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto, a mente del quale l'utilizzatore è tenuto, all'atto della risoluzione contrattuale, a pagare l'importo corrispondente alla somma di tutti i canoni maturati sino alla data di risoluzione, nonché di tutte le altre somme dovute a qualsiasi titolo alla concedente (ivi comprese somme anticipate e spese sostenute per conto dell'utilizzatore), l'importo pari alla somma dei canoni che sarebbero maturati dalla data della risoluzione sino alla data di scadenza del contratto, ed il prezzo dell'opzione d'acquisto, il tutto attualizzato in base al tasso indicato in contratto, dedotto l'eventuale importo ricavato dalla vendita del bene, che, nel caso di specie era avvenuta, determinando l'accredito in favore della società utilizzatrice dell'importo di euro 13.137,36.  3.1. Tanto premesso, parte opposta, in via preliminare, evidenziava la mancata contestazione da parte degli opponenti in ordine alla circostanza che la società utilizzatrice ### si fosse resa inadempiente al pagamento dei canoni di leasing e del risarcimento del danno azionato ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto. Contestava, inoltre, la fondatezza dell'eccezione di carenza di prova della pretesa creditoria, osservando al riguardo che erano stati prodotti con ricorso per concessione del decreto ingiuntivo sia il contratto che i documenti contabili (fatture, estratto conto e piano di ammortamento) comprovanti il credito vantato da ### s.p.a.-. Rilevava, peraltro, la corretta applicazione dell'art. 17 del contratto, avendo la concedente provveduto ad inviare missiva in data 3 marzo 2022 al fine di manifestare la propria intenzione di risolvere il contratto a seguito dell'inadempimento dei canoni di locazione a far tempo dal mese di novembre 2021 al mese di febbraio 2022 e, successivamente, a stornare in favore dell'utilizzatrice l'importo ricavato dalla vendita del bene; al riguardo rappresentava che l'importo riconosciuto all'utilizzatrice a seguito della vendita del bene (euro 13.136,36) era risultato pienamente conforme al parametro contrattualmente pattuito (### blu del mese di restituzione), dedotti i danni all'autoveicolo e le spese connesse alla sua alienazione. Contestava, infine, la genericità dell'eccezione sollevata da controparte di avere applicato una illegittima rivalutazione delle somme dovute ed interessi di tipo usurario.  3.2. Parte opposta concludeva, dunque, chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione proposta ex adverso con conseguente conferma del provvedimento monitorio; in linea gradata, accertato l'inadempimento imputabile agli opponenti, la condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento in proprio favore della somma di euro 7.483,37, o di altra somma accertata all'esito del giudizio, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo. 
Il tutto con vittoria delle spese di lite.  4. Pertanto, all'udienza del 24 gennaio 2024 di prima comparizione e trattazione, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; all'esito del deposito della sola seconda memoria istruttoria da parte della società opposta, ritenuta l'inammissibilità delle istanze di prova orale da quest'ultima articolate e considerata, pertanto, la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 maggio 2025 ove era, dunque, riservata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.  • Ammissibilità. 5. In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata da ### di ### s.n.c. e ### stante il rispetto del termine di 40 giorni tra la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (26 aprile 2023) e la notifica della citazione in opposizione avvenuta in data 5 giugno 2023, nonché la sua procedibilità stante la successiva iscrizione a ruolo della causa entro 10 giorni (14 giugno 2023).  • Merito.  6. In assenza di questioni preliminari e venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, l'opposizione è risultata infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno.  6.1. Ed invero, va in primo luogo precisato che, se, per un verso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenza del 22.4.2003 n. 6421 secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore - ma configurano altrettante eccezioni”), per altro verso, tale principio non può prescindere dal riparto degli oneri probatori in materia di adempimento di una obbligazione.  ### l'insegnamento della Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, infatti, grava sul creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento della prestazione la prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo quest'ultimo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; è il debitore convenuto, viceversa, gravato dell'onere di provare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tali criteri - in tema di riparto dell'onere della prova - devono, altresì, essere coordinati con i principi regolatori del processo civile, tra i quali assume particolare rilievo - ai fini del caso di che ivi ne occupa - il principio di non contestazione sancito dalla norma di cui all'art. 115 c.p.c.; è noto, infatti, che la legge di riforma del processo civile del 2009 ha sostituito integralmente l'art. 115 c.p.c., autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni oltre che - come già accadeva in precedenza - le prove proposte dalle parti o dal ###, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne deriva che la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.  6.2. Pertanto, fatte queste premesse sul piano metodologico, deve ritenersi assolto da parte di ### s.p.a. l'onere probatorio su di essa gravante relativo ai fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio, avendo la medesima depositato in atti, sin dalla fase monitoria, copia del contratto di leasing n. 13041775-001-STD del 20 gennaio 2020 ( doc. n. 1 allegato alla produzione di parte ricorrente in sede monitoria), nonché copia delle fatture e degli estratti conto relative alla posizione debitoria della società opponente (cfr. doc.  nn. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 allegati alla produzione di parte opposta). Tale documentazione non è stata oggetto di specifica contestazione né di disconoscimento da parte degli odierni opponenti, né questi ultimi hanno espressamente contestato il mancato pagamento delle rate pattuite come allegato dalla parte opposta ed il quantum debitorio. ###, tutte le somme riportate nella fattura azionata in sede monitoria risultano calcolate in base alla puntuale indicazione contenuta nelle clausole contrattuali. Il credito, allora, non può che essere ritenuto integralmente provato anche nel suo ammontare.  6.3. ###, al contempo, non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia fatta valere ex adverso, non contestando, per un verso, il proprio inadempimento al pagamento dei canoni della locazione finanziaria e, per altro verso, concentrando le proprie doglianze esclusivamente in relazione alla eccepita illegittimità della clausola risolutiva espressa invocata dalla società opposta e alla non congruità delle somme ricavate dalla vendita del veicolo e delle spese sostenute.  6.4. Ebbene, l'art. 17 delle condizioni generali di contratto prevede espressamente una clausola risolutiva espressa, indicando, tra gli inadempimenti ritenuti rilevanti e significativi dalle parti ai fini dell'applicazione degli effetti della clausola risolutiva espressa, tra gli altri, il mancato pagamento di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, ovvero di un importo equivalente alle scadenze stabilite e prevedendo, altresì, l'operazione matematica da effettuare per la determinazione delle somme dovute in caso di inadempimento contrattuale (cfr. contratto di leasing prodotto dall'opposta, doc. n. 1); giova, vieppiù, evidenziare come parte opponente abbia del tutto omesso di disconoscere la sottoscrizione apposta in calce al menzionato contratto di leasing mediante la quale il medesimo aveva dichiarato di accettare integralmente le condizioni ivi espressamente richiamate. 
Peraltro, deve osservarsi come la pattuizione di cui all'art. 17 non avrebbe necessitato di una sottoscrizione specifica in quanto non vessatoria e riproduttiva, in ogni caso, degli ordinari criteri risarcitori in caso di risoluzione del contratto, ovvero danno emergente e lucro cessante. 
Inoltre, occorre rilevare che dalle emergenze documentali risulta che, con missiva del 3 marzo 2022, la società opposta, ### s.p.a., ha esercitato la facoltà - prevista in contratto dal richiamato art. 17 - di risolvere il contratto di diritto atteso il mancato pagamento di n. 4 canoni, corrispondenti a quelli previsti per i mesi da novembre 2021 a febbraio 2022 (cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione di parte opposta), senza alcuna contestazione da parte della società utilizzatrice. 
Alla luce delle suesposte argomentazioni appare, pertanto, del tutto legittimo l'esercizio del diritto di risolvere il contratto da parte della società opposta che correttamente, in forza delle pattuizioni negoziali, ha domandato il risarcimento dei danni previsti dall'art. 17, comma 5 del contratto a mente del quale l'utilizzatore è tenuto, all'atto della risoluzione contrattuale, a pagare l'importo corrispondente alla somma di tutti i canoni residui e del prezzo di acquisto, il tutto attualizzato in base al tasso indicato in contratto e diminuito dell'importo incassato dalla eventuale vendita del veicolo, che, nel caso di specie, è avvenuta con successivo accredito all'utilizzatrice l'importo di euro 13.137,36 (cfr. doc. n. 12 allegato alla produzione di parte opposta). 
Appare di tutta evidenza, dall'esame del contenuto contrattuale, che mediante la sottoscrizione di tale clausola le parti abbiano previsto un meccanismo che non determina alcuno squilibrio in danno dell'utilizzatore, al quale è, infatti, riconosciuto il valore del veicolo. 
Peraltro, la legittimità di tale previsione e del meccanismo di quantificazione del danno in essa contenuto è confermata dalla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.
In particolare, è stato condivisibilmente affermato che “nel caso in cui siano adottate clausole chiamate in gergo “scaduto + scadere - bene” - le quali prevedono, in caso di risoluzione, il pagamento di tutti i canoni maturati nonché di quelli maturandi sino al naturale termine del rapporto, riscatto compreso, ma anche il diritto dell'utilizzatore inadempiente a ottenere quanto la concedente percepirà dalla rivendita o reimpiego in leasing del bene - non vi è alcun ingiusto arricchimento per la concedente, perché una volta detratto il valore del bene, l'acquisizione di tutte le rate del leasing, scadute e a scadere, di fatto configura solamente la restituzione del capitale oggetto di finanziamento, degli interessi convenuti, delle spese e degli utili dell'operazione finanziaria… la concedente in altre parole non consegue in tal modo più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere in caso di regolare adempimento dell'utilizzatore” ( ex multis Corte di Cassazione, ### III - 17/01/2014 - n. 888). La clausola di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto, pertanto, nel disciplinare le ipotesi di risoluzione del contratto e le conseguenze relative all'inadempimento dell'utilizzatore determinando l'ammontare del danno nella misura pari all'importo dei canoni ancora dovuti fino alla scadenza della locazione e al prezzo di opzione di acquisto dovuto dall'utilizzatore stesso alla scadenza, dedotto l'importo realizzato dalla concedente con la vendita del bene - stabilito nell'80% del valore ### blu rilevato nel mese in cui è avvenuta la restituzione del veicolo, dedotto il costo degli eventuali danni (ndr. subiti dal bene) e spese sostenute dal concedente - è idonea a garantire il corretto equilibrio dell'assetto di interessi anche nella fase patologica del contratto. 
La somma ingiunta a titolo di risarcimento, pertanto, risulta pienamente legittima ed agevolmente determinabile in virtù proprio della disciplina pattizia contenuta nell'art. 17 delle condizioni generali di contratto, in cui è espressamente indicato che in caso di risoluzione previsti dalla medesima disposizione ai commi 1 e 2 (tra i quali è ricompreso quello afferente alla vicenda che ci vede impegnati), l'### sarà tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento somma pari a quanto previsto per l'esercizio dell'opzione di acquisto. 
Ed invero, il risarcimento del danno del concedente ben può essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., che non riveste ex se il carattere della vessatorietà. 
Piuttosto, in tema di leasing, applicando analogicamente l'art. 1526, comma 2 c.c. si afferma che, laddove tale clausola risulti manifestamente eccessiva, è consentito al giudice procedere, anche d'ufficio, alla riduzione equitativa, così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale (cfr. Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128). 
Nel caso di specie, avendo parte opposta finanche garantito l'accredito in favore dell'### dell'importo realizzato dalla vendita del bene restituito, la somma richiesta a titolo risarcitorio risulta pienamente conforme al generale obbligo di buona fede nell'esecuzione dei contratti (artt. 1175 e 1375 c.c.), talché non si ritengono sussistenti i presupposti neppure per la riduzione equitativa.  ###, infatti, non ha fatto altro che recuperare un importo pari a quello che ragionevolmente si attendeva di ottenere quale guadagno, nella prospettiva di una fisiologica esecuzione del contratto, scongiurando al contempo un ingiustificato arricchimento ai danni dell'### Ed invero, dalle risultanze documentali è emerso che gli importi riconosciuti alla società utilizzatrice per la vendita dei veicoli oggetto di leasing sono risultati essere superiori al parametro pattuito nel rispettivo contratto, ovvero “all'80% del valore ### blu rilevato nel mese in cui è avvenuta la restituzione del veicolo, dedotto il costo degli eventuali danni (ndr.  subiti dal bene) e spese sostenute dal concedente”. Orbene, con riferimento al contratto 13041775-001-### oggetto del presente giudizio, è stata riconosciuta all'utilizzatrice la somma di euro 13.137,36 (cfr. doc. n. 12 allegato alla produzione di parte opposta), importo che - alla luce della perizia di parte prodotta e non specificatamente contestata dalla società opponente - risulta essere superiore all'80% del valore (contrattualmente pattuito) ### blu del mese di restituzione, che, dedotti i danni patiti dal bene e le spese sostenute dalla società esponente in relazione alla vendita stessa, ### S.p.A. avrebbe dovuto riconoscere all'utilizzatore; infatti, applicando il parametro contrattuale per la stima del veicolo ### A 180 D ### il relativo valore di realizzo è risultato essere ammontante ad euro 13.137,36 (risultante dalla valutazione “base” ### relativa ad un veicolo con un chilometraggio medio di km 60.000, pari ad euro 19.200,00 - Iva inclusa - dedotto il valore della svalutazione chilometrica, calcolata nell'1% ogni 3.000 km in eccesso (anziché 1,5% come invece previsto dalla pubblicazione ### blu), nonché l'importo di euro 1.616,00 a titolo di danni, così come concordato rispetto a quelli risultanti dall'elaborato peritale prodotto) che, percentualizzato in applicazione delle pattuizioni contrattuali (80%), avrebbe dovuto garantire in favore dell'utilizzatore una somma pari ad euro 14.098,36, importo che, al netto dell'iva e delle spese di trasporto e perizia, è pari esattamente a quello effettivamente corrisposto in favore della società opponente, che conseguentemente dall'applicazione delle previsioni contrattuali non ha sicuramente tratto alcun detrimento. 
Ne consegue, dunque, evidente che le doglianze afferenti ad una presunta erronea applicazione della clausola di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto imputabile alla società opposta debbano ritenersi del tutto destituite di fondamento. Nondimeno, parte opponente ha inteso produrre alcuna documentazione a dimostrazione dei propri assunti, con conseguente infondatezza degli stessi.  6.5. Le ulteriori doglianze degli opponenti si sono incentrate, poi, sulla illegittima applicazione di interessi ad un tasso superiore alla soglia dell'usura. Tale ulteriore motivo di opposizione risulta, di tutta evidenza, infondato, attesa l'estrema genericità delle censure mosse, non avendo la società opponente neppure allegato nello specifico le ragioni della contestazione limitandosi ad assumere - senza offrirsi di fornire qualsivoglia supporto probatorio alla propria laconica attività deduttiva - che “### italiano sanziona anche solo la semplice promessa di interessi usurai, e non solo la sua concreta applicazione. Nel contratto di leasing e nelle fatture allegate al ricorso tale regola non appare rispettata essendo state richieste somme diverse in momenti successivi dalla stessa banca che oggi chiede il pagamento” (cfr. atto di opposizione, pag. 9). 
In particolare, in punto di usura, benché debba tenersi conto dell'impostazione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di assenza dell'onere di deposito da parte del soggetto che contesta la violazione delle norme sull'usura (cfr. al riguardo Cass. Civ.  8883/20 secondo cui “Le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile; tale attività, al contrario, è preclusa in sede di legittimità, ove è inammissibile l'ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi e non può trovare spazio, con riferimento ai menzionati decreti, il principio "iura novit curia", trattandosi di atti amministrativi”), deve anche rilevarsi come l'onere di contestazione dell'eccipiente sia rigoroso non potendosi ritenere che debba essere il Giudice - cui spetta certo il rilievo d'ufficio - a dover esaminare sua sponte i contratti ed a “cercare” in concreto i profili di nullità. 
Invero, come da ultimo, ribadito dalla Suprema Corte di legittimità a ### con sentenza n. 19597/2020 del 18 settembre 2020 "### probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". 
Nel caso di specie l'opponente non ha allegato né il tasso soglia di periodo cui confrontare il TEG del contratto oggetto di contestazione, né l'ammontare del conseguente sforamento, né, pervero, le modalità di applicazione di tali dati al cd. tasso di mora, così vendendo a rendere priva di consistenza la sua censura. 
La doglianza, dunque, va ritenuta infondata oltre che inammissibile. 
Peraltro, occorre rilevare come l'assenza di una specifica contestazione in tal senso, evidentemente, osta a qualsiasi positiva disamina della doglianza in questa sede, anche tenuto conto che, la genericità della prospettazione offerta a sostegno è tale da risultare inidonea ad attivare un serio percorso valutativo, di guisa che sarebbe risultato finanche inammissibile disporre una C.T.U. contabile, la quale avrebbe semplicemente comportato un'elusione dell'onere probatorio incombente sulla parte per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l'accertamento peritale supplire all'insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un'indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative.  6.6. In definitiva, nel caso di specie, la società opposta (attrice in senso sostanziale) ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale (d'altronde non contestato) e la rispondenza delle somme ingiunte alle previsioni contrattuali, allegando l'inadempimento di controparte, legittimante l'operatività della pattuita clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 17 CGC. 
Diversamente, l'opponente non ha fornito prova circa la sussistenza di un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto della proposta opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto; occorre, altresì, precisare che alcuna statuizione deve essere presa in punto di esecutorietà, tenuto conto che lo stesso è stato dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c.-.  • Spese del giudizio.  7. Quanto alla regolazione delle spese di lite, le stesse seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, determinato in base al valore della domanda e tenuto conto dell'attività concretamente svolta (e, dunque, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale attesa l'assoluta assenza di attività istruttoria).  P.Q.M.  Il Tribunale di Cuneo, ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 443/2023 (R.G.  623/2023) nei confronti di ### di ### & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., e di ### già dichiarato esecutivo; b) condanna gli opponenti ### di ### & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., e ### in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opposta ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e ### se dovute, come per legge. 
Così deciso in ### il 2 dicembre 2025.   Il Giudice dott.ssa

causa n. 1550/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Martello Chiara

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 469/2026 del 15-01-2026

... assorbiti. La iscrizione a ruolo, pertanto, è da considerarsi illegittima e va annullata, così come la intimazione. La presente decisione definitiva nel merito travolge la richiesta di sospensiva della esecutività del provvedimento, rendendo affatto superflua ogni decisione separata in merito. 2) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della attività effettivamente espletata e degli esborsi, allo stato, eseguiti. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### contro il ### di ### avverso la intimazione emessa da ### n° ###6 , con ricorso depositato il dì 27/3/2025, così provvede: A. annulla la intimazione e l'iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative. B. condanna i resistenti al pagamento delle spese che si liquidano in euro 43,00 per esborsi ed euro 130,00 per esborsi, con distrazione. Così deciso in ### il dì 13/1/2026 Il giudice (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 13373 / 2025
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Giudice di ### di NAPOLI, Dott. ### , nella causa civile
R.G. n.13373 / 2025 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -OPPONENTEcontro ### S.R.L. (CF ###) ### null (CF ###) -OPPOSTAha pronunciato ### - Opposizione a sanzione amministrativa CONCLUSIONI - Come da scritti difensivi. ### ricorso depositato il ### parte ricorrente proponeva opposizione avverso la intimazione emessa da ### n° ###6, notificata in data ###, relativa a ingiunzione n° ###270054989, inerente a verbali di contravvenzione al c.d.s., elevati dalla ### di ### chiedendone l'annullamento, previa sospensiva. Sosteneva tra l'altro parte ricorrente di non aver ricevuto precedentemente alcun atto.
Fissata la udienza di comparizione e discussione, effettuate ritualmente le notifiche previste, i resistenti non si costituivano. All'udienza fissata, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice decideva dando lettura del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) La opposizione è ammissibile e fondata e va accolta.
Preliminarmente va rilevato che la eventuale mancata comparizione del ricorrente determina la pronunzia di convalida del provvedimento impugnato, a meno che, come sancito dalla Giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la illegittimità del provvedimento stesso appaia evidente dalla documentazione in atti; va rilevato, inoltre che nel caso di opposizione a sanzione amministrativa, il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale e del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione contestata (cfr. Cass. 24030/2005 e 4588/2001).
Va poi affermata, a prescindere dai motivi di opposizione, la sussistenza della legittimazione passiva della concessionaria, che è parte principale del processo esecutivo, emettendo essa la ingiunzione ed essendo la titolare della azione esecutiva (cfr. Cass. 21398/2004: “In tema di opposizione a cartella esattorialefinalizzata alla riscossione di proventi di sanzioni amministrative pecuniarie relativead infrazioni in materia di circolazione stradale, il ### quale soggetto irrogatoredella sanzione, che prepara il ruolo ed è il destinatario del provento della sanzionestessa, è legittimato passivo nei confronti dell'opposizione e litisconsorte necessariodell'esattore.”).
I resistenti hanno omesso il deposito degli atti relativi alle contestate violazioni, cosicché il Giudice non ha potuto esercitare il doveroso controllo sulla legittimità del processo sanzionatorio. In particolare è fondata, decisiva e assorbente la eccezione di decadenza sollevata dall'opponente: alcun verbale correttamente e tempestivamente è stato prodotto, per cui il titolo esecutivo è da considerarsi inesistente (cfr. Cass. 59/2003: “In tema di sanzioni amministrative per violazionedelle norme sulla circolazione stradale il difetto di notifica del verbale di accertamentodella contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta lacaducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto abase dalla sua emissione.”).
N on risulta prodotta dall'esattore, inoltre, la ingiunzione, sicché nessun controllo può essere esercitato sul suo contenuto; la necessità della produzione della cartella, in caso di contestazione del destinatario in merito alla relativa ricezione, è principio ormai consolidato in giurisprudenza, confermato da Cass. n° 18252/2013 (ord.). La ingiunzione, pertanto, va considerata inesistente.
Altri motivi assorbiti.
La iscrizione a ruolo, pertanto, è da considerarsi illegittima e va annullata, così come la intimazione.
La presente decisione definitiva nel merito travolge la richiesta di sospensiva della esecutività del provvedimento, rendendo affatto superflua ogni decisione separata in merito. 2) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della attività effettivamente espletata e degli esborsi, allo stato, eseguiti. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### contro il ### di ### avverso la intimazione emessa da ### n° ###6 , con ricorso depositato il dì 27/3/2025, così provvede:
A. annulla la intimazione e l'iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative.
B. condanna i resistenti al pagamento delle spese che si liquidano in euro 43,00 per esborsi ed euro 130,00 per esborsi, con distrazione.
Così deciso in ### il dì 13/1/2026
Il giudice

causa n. 13373/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Costantino Martinelli

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 601/2024 del 29-05-2024

... ove non sia stata dedotta (come in questo caso) l'illegittima reiterazione dei contratti a termine e quindi l'abuso dell'istituto. Infine, per l'a.s. 2018/19 relativo alla docente ### che ha concluso i propri Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 incarichi all'11.6.2019, va evidenziato che nel ricorso non è stato richiesto alcunchè per tale annualità. In conclusione, il Ministero dell'### e del ### va condannato, non al pagamento diretto della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico (riconosciuto in motivazione), bensì ad erogare ai ricorrenti la prestazione oggetto di riconoscimento, come in motivazione, previa emissione (ora per allora) della ### ed accredito della somma di € 500,00 per gli a.s. indicati in motivazione. Va in ogni caso precisato che a mente dell'art. 6, comma 6, d.p.c.m. 28.11.2016 “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, di conseguenza, dal momento della erogazione, ora per allora, della carta docente, la parte ricorrente avrà sostanzialmente un biennio scolastico per usufruirne nei (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI BERGAMO Sez. monocratica del lavoro ###. 429 C.P.C.  ### 29 maggio 2024 avanti al Giudice, dott.ssa ### all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 401/24 R.G. promossa da ########## (Avv.ti D. Barboni e A. Nardone) ### dell'### e del ### (dott.sse M. Albanese e G. Tabone) Repubblica Italiana Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art.  127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente SENTENZA nel nome del popolo italiano Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso; PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso; ### ricorso regolarmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'### e del ### per sentir accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2023/24 quanto alla ### dal 2018/19 al 2023/24 quanto alla ### dal 2021/22 al 2023/24 quanto alla ### dal 2022/23 al 2023/24 quanto alla ### dal 2020/21 al 2023/24 quanto al ### 2020/21 e 2023/24 quanto alla ### 2018/19 e dal 2021/22 al 2023/24 quanto a ### e dal 2021/22 al 2023/24 quanto a ### I ricorrenti, nel dare atto di aver lavorato per il Ministero dell'### con contratti a tempo determinato negli a.s. 2021/22 e 2023/24 quanto alla ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 ### dal 2018/19 al 2023/24 quanto alla ### dal 2021/22 al 2023/24 quanto alla ### dal 2022/23 al 2023/24 quanto alla ### dal 2020/21 al 2023/24 quanto al ### 2020/21 e 2023/24 quanto alla ### 2018/19 e dal 2021/22 al 2023/24 quanto a ### e dal 2021/22 al 2023/24 quanto a ### riferivano di non aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'acquisto di bene e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. 
I ricorrenti lamentavano quindi la violazione del principio di non discriminazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia emessa nella causa C 450/21, secondo cui doveva ritenersi incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che precludeva ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500,00 euro annui di cui alla carta elettronica del docente. Rassegnavano le sopra precisate conclusioni. 
Si costituiva regolarmente in giudizio il Ministero dell'### resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 ### negava il carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la “carta elettronica del docente” non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientrante tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.  ### riteneva inoltre sussistente la ragione oggettiva di cui alla clausola n. 4, poiché solo per il personale docente di ruolo è prevista, in via aggiuntiva, la formazione «obbligatoria, permanente e strutturale» e non solo triennale.  ###, nell'eccepire la prescrizione quinquennale e nell'escludere la discriminazione, rispetto all'a.s.  2022/23 con riferimento alla docente ### concludeva per il rigetto del ricorso. 
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.  MOTIVI DELLA DECISIONE Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati. 
La carta elettronica del docente, negata dal Ministero ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l.  107/15 secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. 
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 l. 107/15, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 che, nell'individuare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2), chiarendo all'art. 3 che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». 
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della ### elettronica si è pronunciato il Consiglio di Stato, ### con sentenza n. 1842/2022, in cui, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, è stato ritenuto che la scelta ministeriale forgi “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” (v. C.d.S., sez. VII, sent.  1842/22). 
Si tratta di un sistema che “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 lesione del principio di buon andamento della P.A.” (v. C.d.S., sez. VII, sent.  1842/22). 
Ciò determina un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” (v. C.d.S., VII, sent. 1842/22). 
Tale obiettivo viene frustrato da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A.  si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 dell'insegnamento fornito agli studenti” (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22). 
Sulla scorta di tali considerazioni il Consiglio di Stato ha concluso sostenendo che “il dirittodovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, per cui Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (v. C.d.S., sez. VII, sent.  1842/22).  ### di Stato ha quindi ritenuto superabile il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss. l. 107/15, evidenziando che, nella mancanza di una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria (v. C.d.S., VII, sent. 1842/22). 
In particolare, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del ### di riferimento “pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.  107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo” (v. C.d.S., sez. VII, sent.  1842/22). 
Sulla materia si è pronunciata anche la Corte di Giustizia, ritenendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, mediante la c.d. carta elettronica del docente (così, C.G.E., causa C 450/21). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024
Ciò in quanto, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché viene “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero” (così, C.G.E., causa C 450/21). 
Infine, la Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. E si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, dovendosi invece escludere che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché ciò pregiudicherebbe “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (così, C.G.E., causa C 450/21). 
Di conseguenza, in applicazione di tali principi, la ### del docente va ricondotta alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dovendosi ricordare come la formazione e l'aggiornamento professionale siano aspetti essenziale ed imprescindibile della funzione docente, tanto che sia resa da personale di ruolo quanto da personale assunto attraverso contratti a tempo determinato. 
In definitiva, l'art. 1 l. 107/2015 (ed i D.P.C.M. applicativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, nelle more della decisione della ### annullati dal Consiglio di Stato) va disapplicato nella Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 parte in cui non riconosce la usufruibilità della “### del docente” anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato ed in tal senso si è di recente espressa anche la Suprema Corte (così, Cass. 29961/23). 
Una volta accertato il diritto, si tratta quindi di vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero. 
Va innanzi tutto ricordato che trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4, trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico. 
Infatti, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015, rubricato “### della carta” dispone quanto segue: “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2.  ### di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. 
Dalla lettura della norma risulta evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo e la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### per l'anno scolastico successivo (ed in ogni caso, ogni anno scolastico la ### viene ricaricata dell'importo di € 500,00). 
Ciò significa che l'importo in questione viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.  ###. 2935 c.c. stabilisce che “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri o meno anche un termine di decadenza. 
In proposito, la Suprema Corte ha infatti chiarito che “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 attribuzione della carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (così, Cass. civ. 29961/23). 
Tenuto conto delle annualità richieste e della notifica del ricorso (avvenuta in data ###) il problema della prescrizione si pone solo con riferimento all'a.s. 2018/19 richiesto dalle docenti ### e ### In nessuno dei due casi è stata allegata la ricevuta di ricevimento delle diffide (del 6.11.2023, quanto alla ### e del 7.11.2023, quanto a ###, per cui, considerato che i contratti hanno avuto decorrenza dal 18.9.2018, quanto alla ### e dal 28.9.2018, quanto a ### per entrambe si è maturata la prescrizione del diritto con riferimento all'a.s. 2018/19. 
Una precisazione va fatta per l'anno scolastico 2022/23 con riferimento alla docente ### poiché rispetto ad esso la normativa non esclude dal beneficio i docenti con contratto di supplenza annuale Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 sul posto vacante e disponibile (art. 15 d.l. 69/23), prevedendo che in tal caso la carta sarebbe stata attribuita per via amministrativa. 
Di conseguenza, rispetto a tale annualità, non essendovi stata lesione del principio di non discriminazione, fatto valere in questa sede ###deve far altro che presentare la richiesta della carta docente in via amministrativa, che è cosa diversa rispetto alla diffida stragiudiziale. 
Infatti, da una semplice consultazione del sito internet del Ministero dell'### si evince che per ottenere la carta docente è necessario registrarsi, ottenere le proprie credenziali e creare il “borsellino elettronico” ove vengono accreditati gli importi della cd. carta docente, ove spettanti, adempimento che evidentemente non è stato effettuato, pertanto il pagamento del beneficio avverrà all'esito dell'espletamento della procedura amministrativa. 
Va invece escluso l'a.s. 2021/22 con riferimento alla docente ### che nell'anno scolastico in questione non è stato destinatario di un unico incarico a tempo determinato, ma di una pluralità di incarichi che sono arrivati sino Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 all'8.6.2022 e di recente la Suprema Corte, con la pronuncia n. 29961/23, ha chiarito che il beneficio in questione spetta solo a coloro che hanno ricevuto incarichi annuali (dunque sino al 31/08) ovvero sino al termine delle attività didattiche (dunque sino al 30/06). 
In proposito, la Suprema Corte ha precisato che “in sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d.  lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica” (così, in motivazione, Cass. Civ. 29961/23).  ### la citata pronuncia il riferimento va all'art. 4, commi 1 e 2, della l.  124/1999 e mentre il primo comma contiene un richiamo esplicito all'”annualità” Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, anche il secondo comma enuclea una relazione tra supplenze e didattica annua (v. in motivazione, Cass. Civ. 29961/23). 
Fatta questa premessa la Suprema Corte ha specificato che solo “rispetto a queste tipologie di incarico (…), si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo” (v. in motivazione, Cass. Civ. 29961/23). 
Del resto, la Suprema Corte ha già affermato che i mezzi di formazione sono vari e non si riducono alla sola carta docente che è un supporto in più pensato per coloro che devono organizzare la didattica annua. 
Pertanto, correttamente la valutazione sulla spettanza di tale beneficio va effettuata ex ante e non ex post attraverso una unificazione delle supplenze brevi, soprattutto ove non sia stata dedotta (come in questo caso) l'illegittima reiterazione dei contratti a termine e quindi l'abuso dell'istituto. 
Infine, per l'a.s. 2018/19 relativo alla docente ### che ha concluso i propri Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 incarichi all'11.6.2019, va evidenziato che nel ricorso non è stato richiesto alcunchè per tale annualità. 
In conclusione, il Ministero dell'### e del ### va condannato, non al pagamento diretto della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico (riconosciuto in motivazione), bensì ad erogare ai ricorrenti la prestazione oggetto di riconoscimento, come in motivazione, previa emissione (ora per allora) della ### ed accredito della somma di € 500,00 per gli a.s. indicati in motivazione. 
Va in ogni caso precisato che a mente dell'art. 6, comma 6, d.p.c.m. 28.11.2016 “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, di conseguenza, dal momento della erogazione, ora per allora, della carta docente, la parte ricorrente avrà sostanzialmente un biennio scolastico per usufruirne nei limiti di cui all'art. 1, comma 121, l.  107/15. 
In relazione a quest'ultimo aspetto, è poi evidente che il Ministero avrà facoltà di eseguire controlli a campione per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 verificare che l'utilizzo della carta docente abbia riguardato solo gli acquisti ammessi dall'art. 1, comma 121, l. 107/15. 
Va pure precisato che l'importo in questione non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. 
In ordine alle spese processuali, può disporsi la compensazione del 50% delle stesse, tenuto conto della serialità della questione, del parziale accoglimento di alcune delle domande e del fatto che il deposito del ricorso è molto ravvicinato all'invio delle diffide, in modo tale da non attribuire al Ministero, considerata anche la mole del contenzioso a livello nazionale, un tempo congruo per valutare una possibile definizione in via stragiudiziale. 
La liquidazione per l'intero delle spese viene effettuata in dispositivo, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte d'Appello di Brescia con la sentenza n. 69/24, per cui muovendosi dal compenso base di € 1.200,00 si procede all'aumento di € 200,00 per ogni ulteriore ricorrente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 P.Q.M.  Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 401/24 R.G.: 1) dichiara il diritto di ########## al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015, per gli anni scolastici indicati in motivazione e per l'effetto condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, a mettere a disposizione dei medesimi la carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, previo espletamento, da parte della docente ### della necessaria procedura in via amministrativa rispetto all'a.s. 2022/23; 2) condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, alla refusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2.600,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024 distrazione in favore dei difensori antistatari, dichiarando compensato l'ulteriore 50%. 
Bergamo, 29 maggio 2024 Il Giudice del ###.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/05/2024

causa n. 401/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Bertoncini Monica, Inzucchi Giuseppina

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