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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17394/2022 del 30-05-2022

... della domanda risarcitoria. Come del pari si palesa l'illegittimità della previsione in rapporto ad altri procedimenti sanzionatori per i quali l'opposizione è invece riservata dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. E' pur vero che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2012 ha dichiarato incostituzionale l'art. 4 comma 1 n. 19 all. 4 del d.lgs. n. 104/2010, che disponeva l'abrogazione dei commi da 4 ad 8 dell'art. 195, in punto di giurisdizione della Corte di appello quanto alle sanzioni irrogate dalla ### ma successivamente l'art. 3 del d.lgs. n. 160/2012 ha soppresso il citato n. 19, dovendosi quindi ritenere che a seguito di tale soppressione sia restata immutata la portata della disposizione generale in tema di giurisdizione 8 esclusiva del GA ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, con la conseguente attrazione a tale giurisdizione anche delle sanzioni amministrative oggetto di causa. Sussiste quindi, ad avviso del ricorrente, il difetto di giurisdizione del GO sostenendosi, in subordine, l'illegittimità costituzionale delle norme di cui in rubrica, ove interpretate nel senso della attribuzione della giurisdizione a detto giudice. Il (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2018 R.G. proposto da ### rappresentato e difeso dagli avvocati ##### e ### giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'ultimo difensore; - ricorrente - contro ### E ### - CONSOB, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati #### e ### con domicilio eletto in ####.B. Martini n. 3; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 55/2018, cfL depositata in data ###.  7.5 23 i 24 1„.-1 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2021 dal ### Osserva in fatto e in diritto ### che: - con delibera n. 19934/2017, la ### ha applicato a ### componente del Consiglio di ### della ### popolare di ### (da ora ###, in carica dal 01.01.2014 al 28.02.2015, la sanzione pecuniaria di euro 100.000,00, oltre a quella accessoria della perdita per la durata di due mesi dei requisiti di idoneità previsti dal t.u.f. per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e l'incapacità, per il medesimo periodo, ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentari o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo, per violazione dell'art. 94 t.u.f., per avere la banca realizzato una campagna sollecitatoria volta ad offrire ai clienti, in contropartita diretta, i titoli azionari presenti nel ### da intendere quale ipotesi di offerta al pubblico di prodotti finanziari ex art. 1 comma 1 lett. t) t.u.f., senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo. In particolare, veniva rilevato che dall'attività ispettiva emergeva la vendita di azioni del detto ### nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 28 febbraio 2015 in maniera sistematica, ed in regime di contropartita diretta, ai clienti della stessa banca, e ciò tramite una serie di iniziative volte ad incentivare tale acquisto, indirizzate ad una pluralità di persone non individuabili ex ante, coinvolgendo sia coloro che erano già soci sia coloro che ancora non lo erano, il tutto applicando condizioni di prezzo uniformi.  ### ha proposto opposizione avverso siffatta delibera, con ricorso depositato in data ###, cui ha resistito la ### chiedendone la reiezione.  2 La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 55 del 3 maggio 2018 ha rigettato l'opposizione condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite. 
Disattese le questioni preliminari relative alla carenza di motivazione, alla pretesa decadenza dal potere sanzionatorio per il decorso del termine di cui all'art. 195 co. 1 t.u.f. e per il superamento del termine ragionevole di definizione del procedimento sanzionatorio, la sentenza ribadiva la legittimità dell'applicazione del principio tempus regit actum nel caso di specie, esclusa la retroattività alla legge più favorevole, non trattandosi di sanzioni di natura penale. 
Ancora, reputava infondata la deduzione circa la genericità e contraddittorietà dell'atto di contestazione ed escludeva la violazione del contraddittorio quanto all'accesso alle prove raccolte dalla ### nella fase ispettiva, nonché in ordine alle modalità di formazione delle prove impiegate nel procedimento sanzionatorio, escludendo altresì la violazione del principio di imparzialità e separazione della funzione istruttoria e decisoria. 
Quindi, riassunte le vicende del gruppo ### di ### con il richiamo all'intervento della BCE che aveva proceduto ad un attento riesame dei requisiti patrimoniali dei vari istituti di credito, così da evitare squilibri nell'applicazione degli obblighi di ricapitalizzazione, ricordava come fossero stati resi oltre modo stringenti i presupposti per l'acquisto di azioni proprie, stabilendo una soglia massima per l'utilizzo del ### in conformità della disciplina codicistica (artt. 2357 e 2357 ter c.c.) e di quella comunitaria (### UE n. 575/2013). 
Dalle verifiche svolte in sede ispettiva risultava confermato che la ### al fine di sostenere l'acquisto del proprio titolo azionario, in vista del comprehensive assessment della ### e tenuto conto delle imminenti operazioni di aumento del capitale, tra il 2014 ed il 2015 aveva in maniera continuativa sollecitato ad un'ampia platea di clienti l'acquisto delle azioni proprie sul mercato secondario, con c 3 condizioni di prezzo uniformi, facendo però figurare le operazioni come esecutive di ordini impartiti su iniziativa degli stessi clienti. 
Era da condividere la valutazione della ### che aveva ritenuto che si trattasse in realtà di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, e ciò in vista dell'obiettivo di evitare il superamento del vincolo alla normativa prudenziale quanto alla consistenza del ####, quale componente del CdA aveva condiviso ed avallato l'offerta compiuta con tali modalità, autorizzando anche sistematiche operazioni di vendita in contropartita diretta con i clienti. 
La sentenza, dopo avere ampiamente illustrato gli elementi probatori emersi in sede ispettiva e ribadito che gli stessi davano contezza dell'elemento oggettivo dell'illecito contestato, evidenziava che non sussistevano dubbi circa la qualificazione della vicenda in termini di offerta al pubblico, trattandosi di iniziativa che proveniva dall'emittente, e che non rispondeva ad un'esigenza di dare esecuzione ad ordini provenienti dalla clientela. 
Non rilevava altresì che l'attività fosse stata comunicata senza avvalersi di mezzi di comunicazione di massa, ma mediante l'informativa realizzata nei confronti dei vari clienti della banca, a tal fine appositamente contattati (e senza che rilevasse la non uniforme modalità di comunicazione).  ###à era stata condotta in maniera continuativa, sistematica e pianificata dalla rete commerciale, secondo specifiche direttive ed obiettivi fissati dai vertici aziendali, dando vita ad una campagna definita convenzionalmente come "svuotafondo". 
La stessa era funzionale anche all'esigenza di consentire il soddisfacimento delle richieste di disinvestinnento della clientela, che sollecitava la vendita delle azioni della banca, assicurando così che il fondo azioni proprie fosse contemporaneamente svuotato con la collocazione delle azioni presso la clientela.  % 4 Emergeva altresì che il prezzo delle azioni era risultato nella sostanza uniforme e standardizzato, senza la possibilità di procedere ad una trattiva individuale, e senza che rilevasse a tal fine che la sua determinazione fosse opera, in ordine cronologico, prima di una delibera assembleare (dal 1 gennaio 2014 al 7 maggio 2014) e poi dell'assemblea dei soci, essendo ai fini sanzionatori rilevante che il prezzo stesso fosse predeterminato all'atto della formulazione dell'offerta ai clienti. 
Inoltre non incideva sulla vicenda la circostanza che il periodo dell'offerta non fosse stato predeterminato, essendo la durata della medesima determinabile per relazione in vista dell'attuazione della campagna c.d. svuotafondo. 
Né poteva ragionevolmente pretendersi, in considerazione delle stesse modalità di comportamento della rete commerciale, che di tale offerta fosse fatta una formalizzazione ufficiale. 
Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, la Corte d'Appello, rilevava che erano note agli operatori del settore le implicazioni poste dall'entrata in vigore del ### UE 575/2013 e dal ### delegato UE n. 241/2014, in forza della ### IV, che imponevano il rispetto dei ratios patrimoniali imposti. 
Ancora risultava nota al CdA l'enorme quantità di richieste di cessioni di azioni della BPV da parte dei soci, e ciò per i numerosi reclami presentati a causa dei lunghi tempi per l'evasione delle richieste. 
Era quindi nota la situazione di sbilanciamento delle operazioni sul ### che aveva indotto i vertici aziendali a promuovere la detta campagna svuotafondo. 
Ciò indusse anche ad una gestione opportunistica del cd. blocking period, essendosi rimossi i limiti alle operazioni sulle azioni in forza di decisioni ampiamente discrezionali della banca, con una serie di deroghe non predeterminate in maniera oggettiva. 
Il blocco venne nella sostanza eluso quanto alla alienazione delle azioni ricadenti nel ### e ciò anche al fine di far acquisire al 5 maggior numero di clienti la qualità di soci, onde poter poi essere coinvolti nelle successive operazioni di aumento del capitale. 
Il ricorrente aveva avuto modo di partecipare a numerose sedute del ### e pertanto non poteva non avvedersi dei plurimi segnali di allarme che gli imponevano di attlivarsi, anche in considerazione del fatto che dal 7.10.2011 al 12.2.2015 nell'ambito del CdA non furono conferite deleghe. 
Anche gli amministratori non esecutivi avevano quindi il dovere di agire informati e le criticità bene potevano essere intercettate in ragione dell'elevato volume delle vendite di azioni proprie, essendo l'anomalia iscritta in un quadro significativamente inciso dal mutamento normativo e dall'esigenza di rispettare i parametri di solidità imposti dalla normativa comunitaria. 
Andava quindi affermata la responsabilità del ricorrente, anche sul piano soggettivo, in virtù della norma di cui all'art. 3 della legge 689/1981, e ciò perché questi aveva acquisto consapevolezza della necessità della banca di alienare in breve tempo le azioni detenute nel detto fondo tramite un'attività rientrante nella nozione di offerta al pubblico, ma senza premurarsi di assicurare anche la pubblicazione del doveroso prospetto informativo. 
Infine, alcuna rilevanza poteva assegnarsi alla circostanza (peraltro non provata) che l'ideazione ed attuazione della campagna fossero ascrivibili ai vertici aziendali ed ai collaboratori della rete commerciale, senza che mai fosse stata evidenziata la presenza di criticità, e ciò in quanto tale condotta non rendeva inevitabile l'omissione dell'agire incombente sul ricorrente. 
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ### sulla base di sedici complessivi motivi, raggruppati e titolati fra: motivi di diritto (2.1 e 2.2), motivi per vizi formali (premessa, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6), motivi per vizi sostanziali: l'elemento soggettivo (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6) e motivi per vizi sostanziali: l'elemento oggettivo (5 e 6).  ### ha resistito con controricorso.  6 , In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie illustrative, accompagnate per il ricorrente anche da richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.c. 
Atteso che: - preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale allegata alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. da parte ricorrente, di cui va ritenuta l'inutilizzabilità ai fini della decisione, in particolare della richiesta di archiviazione dell'08.04.2011 depositata dalla ### della Repubblica presso il Tribunale Penale di ### in ordine alla posizione del ### trattandosi di documenti che esulano dal novero dei documenti di cui all'art. 372 c.p.c. in quanto non attinenti all'ammissibilità del ricorso o del controricorso. 
Occorre qui ribadire che la richiesta di archiviazione della ### della Repubblica quanto alla posizione del ricorrente in ordine alle fattispecie penali per le quali era indagato, in concorso con altri, in ragione delle rispettive qualità, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per la responsabilità di avere avallato la prassi aziendale volta ad effettuare operazioni con finanziamenti strutturati per l'acquisto di azioni dell'istituto - diversamente da quanto adombra lo stesso ### - non comporta il venir meno dell'elemento costitutivo della medesima fattispecie per essere la stessa condotta, di omessa vigilanza, oggetto di contestazione nel presente giudizio a titolo di illecito amministrativo, per effetto del principio dell'efficacia riflessa del giudicato, sussistendo un regime di assoluta autonomia tra procedimento penale e procedimento sanzionatorio amministrativo, sicché risulta esclusa la possibilità stessa di far valere nel procedimento amministrativo l'efficacia della pronuncia adottata in sede penale. Senza dire che, nel caso di specie, non ricorre neanche una situazione di opponibilità a ### della pronuncia 7 adottata in sede ###considerazione del fatto che ### non risulta essere stata parte di quel procedimento; - passando al merito, con il primo motivo il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del GO per incongrua lettura del dato normativo attributivo della potestas iudicandi e comunque in subordine l'incostituzionalità dell'art. 195 commi 4-8 t.u.f., nella parte in cui attribuisce al GO la giurisdizione sulle opposizioni alle sanzioni amministrative con violazione del principio del giusto processo di cui agli artt. 111 e 113 Cost., nonché dell'art. 47 par. 1 della ### dei diritti fondamentali (### e dell'art. 6 CEDU. 
Sostiene il ricorrente che sin dall'atto di opposizione era stato sottolineato come il procedimento di opposizione di cui all'art. 195, nel porre limiti all'introduzione di eventuali ulteriori domande, anche di carattere risarcitorio, non garantisce la piena ed effettiva tutela prevista dalle norme costituzionali e da quelle di carattere internazionale. 
Infatti, la limitazione dell'oggetto della cognizione alla sola contestazione della legittimità dell'atto sanzionatorio preclude la cumulabilità anche della domanda risarcitoria. 
Come del pari si palesa l'illegittimità della previsione in rapporto ad altri procedimenti sanzionatori per i quali l'opposizione è invece riservata dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
E' pur vero che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2012 ha dichiarato incostituzionale l'art. 4 comma 1 n. 19 all. 4 del d.lgs.  n. 104/2010, che disponeva l'abrogazione dei commi da 4 ad 8 dell'art. 195, in punto di giurisdizione della Corte di appello quanto alle sanzioni irrogate dalla ### ma successivamente l'art. 3 del d.lgs. n. 160/2012 ha soppresso il citato n. 19, dovendosi quindi ritenere che a seguito di tale soppressione sia restata immutata la portata della disposizione generale in tema di giurisdizione 8 esclusiva del GA ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, con la conseguente attrazione a tale giurisdizione anche delle sanzioni amministrative oggetto di causa. 
Sussiste quindi, ad avviso del ricorrente, il difetto di giurisdizione del GO sostenendosi, in subordine, l'illegittimità costituzionale delle norme di cui in rubrica, ove interpretate nel senso della attribuzione della giurisdizione a detto giudice. 
Il motivo è manifestamente infondato. 
Deve ricordarsi che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dinanzi alla Corte di appello non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio (Cass. n. 13150 del 2020). 
In primo luogo, rileva il Collegio che secondo la propria giurisprudenza (Cass. n. 16714 del 2003) nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, avuto riguardo al suo oggetto limitato all'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale (poteri istruttori ufficiosi, inappellabilità delle decisioni etc.) non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato dalla legge, quale una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall'opponente (conf. Cass. n. 12190 del 1999), dovendosi quindi ritenere che la peculiare natura del giudizio preluda la cumulabilità nello stesso giudizio della richiesta di tutela di pretese di carattere diverso, che sono tuttavia suscettibili di essere autonomamente fatte valere in un separato giudizio. 
Il pur riscontrabile sacrifico al principio di economia processuale trova in tal caso una giustificazione nella peculiare natura del giudizio di opposizione (nella specie devoluto alla cognizione in unico grado di merito della Corte di appello), sicchè è proprio 9 l'esigenza di tutela del principio del doppio grado di merito (sebbene non costituzionalizzato) per le diverse pretese scaturenti dal giudizio di opposizione che impone, in assenza di una pari previsione derogatoria da parte del legislatore, la non cumulabilità di altre diverse domande nel medesimo giudizio di opposizione. 
Si tratta in ogni caso di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e che non determina una violazione irreparabile del diritto di difesa, stante appunto la possibilità di poter autonomamente proporre domanda per la tutela delle situazioni connesse alla vicenda sanzionatoria. 
Si è peraltro da tempo evidenziato che l'impossibilità di celebrare un unico giudizio per più pretese scaturenti dalla medesima vicenda è mera tecnica processuale che non limita - in realtà - il diritto di azione, né quello di difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere comunque fatta valere nella competente, pur se distinta, sede ###pienezza di contraddittorio e di difesa, non configurandosi neppure una lesione del principio di ragionevole durata del processo (Corte cost. n. 251 del 2003; Cass. n. 124 del 2005). 
Quanto invece al diverso profilo relativo alla giurisdizione del GO, ritiene il Collegio che si palesi erronea la lettura del ricorrente circa gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità degli art. 133 comma 1 lett. I), 135 comma 1 lett. c) e 134 comma 1 lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Attuazione dell'art. 44 I. 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del GA con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del ### - sede ###materia di sanzioni irrogate dalla ### nazionale per le società e la borsa (###, e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, ritenendo che tali norme violano l'art. 76 Cost. in quanto, trattandosi di una delegazione di mero 10 ..  riassetto normativo, i principi debbono essere interpretati in senso e restrittivo. 
La motivazione della pronuncia del Giudice delle leggi sottolinea che la Corte di cassazione aveva sempre precisato che la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni avverso le sanzioni inflitte dalla ### spettava all'autorità giudiziaria ordinaria, e che anche tali sanzioni, non diversamente da quelle pecuniarie, debbono essere applicate sulla base della gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva e quindi sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalità amministrativa (Cass., Sez. Un., 22 luglio 2004 n. 13703; nello stesso senso Cass. 11 febbraio 2003 n. 1992; Cass. 11 luglio 2001 n. 9383). Ad analoghe conclusioni era peraltro pervenuto anche il Consiglio di Stato che aveva riconosciuto la propria giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto sanzioni inflitte dalla ### ma solo a seguito della previsione di cui all'art. 133 (materia di giurisdizione esclusiva), comma 1, lettera I), del d.lgs. n. 104 del 2010, che prevedeva testualmente che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori, ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati (...) dalla ### nazionale per la società e la borsa» (Consiglio di Stato, sezione VI, 19 luglio 2011 10287). 
In precedenza, però lo stesso Consiglio di Stato aveva aderito all'impostazione della Cassazione, secondo cui deve attribuirsi al giudice ordinario la giurisdizione sulle sanzioni inflitte dalla ### (Consiglio di Stato, sezione VI, 6 novembre 2007 n. 6474; cfr. in precedenza, Consiglio di Stato, sezione VI, 19 marzo 2002 4148). 
Il carattere innovativo della previsione normativa del 2010 è stato ritenuto fondante ai fini del riscontro dell'eccesso di delega ed è stato quindi precisato che a seguito della declaratoria di illegittimità 11 costituzionale tornano ad avere applicazione le disposizioni previgenti.  ### è quindi quello del ripristino, con efficacia ex tunc, della giurisdizione del GO e senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla previsione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 160/2012, che invece funge da conferma degli effetti della sentenza della Corte costituzionale. 
In tal senso depone anche la giurisprudenza della Corte costituzionale che con la sentenza n. 94 del 2014, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli art. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c) e 135, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il ### - sede di ### anche le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla ### d'### Nel ribadirsi che in tal modo il legislatore delegato era intervenuto in modo innovativo sul riparto di giurisdizione, senza tenere in debita considerazione i principi e i criteri enunciati dalla delega per il riordino normativo del processo amministrativo e del riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e amministrativi contenuta nell'art.  44 della I. n. 69 del 2009, il quale richiedeva, tra l'altro, di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, incidendo profondamente sul precedente assetto, illegittimamente discostandosi dalla consolidata giurisprudenza delle ### civili della Corte di cassazione circa la spettanza alla giurisdizione ordinaria delle controversie "de quibus", nel dare atto che l'art. 4, comma 1, numero 19), dell'### 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 era stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza 162 del 2012, nella parte in cui si riferiva alle sanzioni ### ha ricordato che tale norma era stata poi integralmente soppressa, dal 12 legislatore delegato, con il decreto legislativo "correttivo" 14 settembre 2012, n. 160 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), con effetti però solo pro futuro. Ha quindi tratto la conseguenza che fosse necessario rimuovere il vizio di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'### 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abrogava gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 58 del 1998, là dove attribuiscono alla Corte di appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla ### d'### E' evidente quindi che già la Corte costituzionale abbia offerto un'autorevole interpretazione della norma invocata da parte ricorrente, pervenendo alla conclusione della sua inidoneità ad incidere sul riparto di giurisdizione secondo le regole anteriori all'intervento illegittimo del 2010, mirando solo a ripristinare tale regola, ma per il futuro, essendosi quindi reso necessario l'intervento del giudice delle leggi, quanto alle sanzioni ### d'### per il periodo di vigenza dell'art. 4 co. 1 n. 19 dell'ali. 4 del d.lgs. n. 104/2010. 
Va infine ricordato come la soluzione a favore della giurisdizione del GO sia stata di recente ribadita da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Cass., Sez. Un., n. 4362 del 2021), laddove ha affermato che le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrativi irrogate dalla ### d'### ex artt.  145 d.lgs. n. 385/1993 per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività bancaria sono devote alla giurisdizione del giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento finale, per i quali sussiste la concreta e diretta giustificativa della potenza sanzionatoria esercitata nel caso concreto e incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del 13 conferimento, con una motivazione che, sebbene espressamente riferita alle sanzioni della ### d'### si presta adeguatamente a sorreggere identica conclusione anche per le sanzioni ### (per le sanzioni ### e nel medesimo senso si veda anche Cass., Un., n. 25476 del 2021). 
Le superiori considerazioni, che hanno trovato anche il conforto del giudice delle leggi, rendono altresì contezza della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate da parte ricorrente. 
Come si è detto, infatti, la giurisdizione sul potere sanzionatorio della pubblica amministrazione appartiene di regola alla cognizione del giudice ordinario posto che il giudizio verte non sull'atto ma sul rapporto. In altri termini oggetto del giudizio non è la legittimità del provvedimento amministrativo visto nell'ottica dei vizi propri della giurisdizione amministrativa di legittimità, quanto piuttosto l'accertamento circa la sussistenza dell'illecito sotto il profilo oggettivo, condotta attiva od omissiva, e sotto il profilo soggettivo, colpa o dolo. 
La situazione giuridica soggettiva di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi o in modi non stabiliti dalla legge, infatti, ha comunque consistenza di diritto "perfetto" (Cass., Un., 4 febbraio 2005 n. 2205).  ### parte, è questa la ragione per la quale, da sempre, si è affermato che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio (ex plurimis Cass. 13150 del 2020). 
Ne consegue che la materia sanzionatoria può essere sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo, come eccezione alla regola generale, solo in presenza di un'apposita disposizione di legge, costituendo i provvedimenti sanzionatori la reazione a 14 comportamenti del privato assunti come illegittimi, in relazione ai quali non si pone la difficoltà - alla base della previsione di giurisdizione esclusiva - di distinguere gli aspetti concernenti diritti soggettivi da quelli riguardanti interessi legittimi, poiché, come si è detto, la situazione giuridica di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e nei modi non stabiliti dalla legge, ha consistenza di diritto soggettivo perfetto (Cass., Sez. Un., 2 luglio 2008 n. 18040). 
Una questione di costituzionalità sotto questo profilo, pertanto, può al più porsi in senso inverso, sulla legittimità dell'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle suddette controversie. 
In proposito la Corte Costituzionale ha chiarito che l'art. 103 Cost., nel prevedere la giurisdizione esclusiva "in particolari materie indicate dalla legge", legittima tale giurisdizione solo in riferimento esclusivo alle materie prescelte dal legislatore ed all'esercizio, ancorché in via indiretta o mediata, di un potere pubblico (v. sent. 
Corte costituzionale n. 204 del 2004, n. 191 del 2006 e n. 94 del 2014). Da ciò discende la necessità ai fini della compatibilità costituzionale delle norme di legge devolutive di controversie alla detta giurisdizione, che vi siano coinvolte situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse; che il legislatore assegni al giudice amministrativo la cognizione non di "blocchi di materie", ma di materie determinate; e che l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali, sia mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio (Corte costituzionale n. 35 del 2010). 
La Corte costituzionale, in applicazione di tali principi, ha ritenuto inammissibile in più occasioni una pronuncia additiva, come quella 15 invocata nel caso in esame. Si è detto, infatti, che l'introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva può essere effettuata solo da una legge — come prescrive l'art. 103, primo comma, ###, e nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla sentenza n. 204 del 2004, pertanto risulta inammissibile il petitum posto dal giudice rimettente, che si risolve nella richiesta di introdurre, con una sentenza additiva, un nuovo caso, che può invece essere frutto di una scelta legislativa non costituzionalmente obbligata" (Corte costituzionale n. 259 del 2009). 
Anche nel caso in esame, la questione di costituzionalità posta dal ricorrente è dichiaratamente volta ad ottenere una pronuncia additiva, che estenda le ipotesi di giurisdizione esclusiva, sino a riconnprendervi la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti sanzionatori della ### (e di conseguenza della ### d'###. Sicché, come evidenziato dal giudice delle leggi, una tale richiesta non tiene conto della previsione di cui all'art. 103 ###, laddove stabilisce che sia la legge ad indicare le "particolari materie" nelle quali è attribuita agli organi di giustizia amministrativa la giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi. 
In altri termini la riserva legislativa in ordine alla delimitazione della giurisdizione esclusiva determina l'inammissibilità di una sentenza di tipo additivo, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nell'ambito di un ventaglio di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta; - con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art.  360 n. 4 c.p.c., la violazione del contraddittorio perpetrata nel giudizio avanti alla Corte lagunare, con violazione del diritto di difesa per illegittima compressione del contraddittorio anche ai sensi dell'art. 24, comma 2 e 111 ### dell'art. 6 CEDU e dell'art.  16 47, par. 1 della ### dei diritti fondamentali UE. Espone il ricorrente di avere il ### depositato, nel corso della prima udienza, istanza di rinvio per la necessità di espletamento di una compiuta difesa in ragione della copiosa documentazione prodotta dalla ### per essere obiettivamente inadeguato il termine di 10 giorni prima dell'udienza calendarizzata ex art. 195, comma 6 t.u.f.  per la disamina di una memoria di oltre novanta facciate, corredata dal deposito di 364 documenti, rinvio che veniva negato dal giudice e nonostante la non opposizione della medesima ### sul rilievo che era stata disposta l'acquisizione delle 'note d'udienza' e dei documenti ad essa allegati proprio per soddisfare l'esigenza difensiva prospettata dalla parte ricorrente. Ad avviso del ricorrente il diniego di un termine per la replica sostanzierebbe una palese lesione del diritto di difesa garantito sia dalla nostra ### fondamentale sia dal diritto UE. La tutela del contraddittorio avrebbe dovuto implicare che alla parte, a cui sia stato contrapposto un nuovo atto, fosse data la possibilità di controdedurre, avvalendosi di mezzo - lo scritto - che non poteva certo essere ricondotto alle note d'udienza. 
Il motivo è privo di pregio. 
Il procedimento di cui all'art. 195 TUF, già nella formulazione anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 72/2015, pur traendo linfa da due distinti modelli normativi (l'opposizione a sanzioni amministrative prevista in generale dalla L. n. 689 del 1981 ed il rito camerale disciplinato dagli art. 737 ss. c.p.c.), si caratterizzava in termini di modello procedimentale autonomo (Cass., Sez. Un., 20930 del 2009), i cui caratteri di specialità dovevano, di volta in volta, essere ricostruiti dall'interprete. Tale originalità del modello procedimentale delineato dall'art. 195 TUF va a maggior ragione confermata all'esito della novella introdotta dal D.Igs. 72/2015, diretto ad assicurare, nel rispetto dei principi desumibili dalla sentenza ### del 4 marzo 2014, celerità ed efficienza del procedimento, pur nel rispetto della pubblicità dell'udienza. Il rito di 17 opposizione a sanzioni costituisce, del resto, materia rientrante nella esclusiva discrezionalità del legislatore, il quale è libero di effettuare una scelta delle diverse soluzioni procedimentali adottabili nei procedimenti amministrativi, pur riferibili allo schema delineato dalla I. n. 689/1981, onde deve ritenersi precluso alla Corte ogni qualsivoglia intervento additivo (Corte cost. 4 giugno 2003 n. 185). 
Né può lamentarsi che tale disciplina implichi una compressione del diritto di difesa dell'opponente, posto che la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza della Corte territoriale, prevista dell'art.  195 comma 6 del ### garantisce il sindacato di legittimità sull'osservanza delle regole processuali. 
In definitiva il motivo di ricorso è del tutto infondato risolvendosi in una mera petizione di principio, giacché non offre alcuna specificazione in ordine al pregiudizio che concretamente sarebbe derivato alla parte dallo svolgimento del processo pur sempre in udienza pubblica e nel rispetto dei termini stabiliti dalla medesima norma. 
Come ripetutamente affermato da questa Corte, l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla parte, non potendo esaurirsi in un mero interesse astrat-to ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (tra le tante, Cass. n. 15353 del 2010; Cass. n. 13373 del 2008; Cass. n. 11844 del 2006). 
Nel caso di specie il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio abbia subito in concreto da una decisione adottata dalla Corte d'Appello all'esito di una trattazione svoltasi in pubblica udienza (e non in sede camerale), cioè secondo un rito notoriamente caratterizzato da maggiori garanzie per l'interessato; - con il terzo motivo il ricorrente - esposta una premessa sulla natura dei procedimenti sanzionatori ### nel quadro dei principi regolatori domestici ed europei dell'azione amministrativa punitiva 18 - denuncia la violazione dell'art. 3 della legge n. 689/1981 nella parte in cui la Corte d'Appello ha negato la violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità dell'atto applicativo della sanzione, insite nel fatto che l'accertamento risulta nella sostanza motivato per relationem, (avendo recepito per intero e senza approfondimenti, le proposte dell'###, omettendo di considerare che le previsioni della legge generale sul procedimento amministrativo non possono trovare applicazione nell'ambito dei procedimenti sanzionatori. 
Si deduce che la sentenza impugnata ha disatteso l'analogo motivo di opposizione, osservando che le deduzioni svolte dal ricorrente erano state esaminate dall'autorità di vigilanza ed erano state respinte, sicché la doglianza investiva non già l'omessa loro disamina, quanto la decisione di disattenderle. 
Inoltre, ha aggiunto che la giurisprudenza amministrativa non prevede che dall'esame delle memorie e dei documenti debba discendere un'analitica confutazione, essendo a tal fine sufficiente una motivazione che renda in maniera sostanziale percepibile la ragione del mancato recepimento delle deduzioni del privato. 
Nel motivo si sostiene invece che il provvedimento sanzionatorio debba essere autosufficiente sul piano della motivazione, senza poter far ricorso ad interazioni esterne. 
Il principio di cui alla legge n. 241/1990 in punto di motivazione per relationem non appare estensibile ai procedimenti sanzionatori, con la conseguenza che, avuto riguardo alla delibera impugnata, il rinvio operato dalla ### agli atti dell'ufficio proponente non può supplire alla carenza motivazionale. 
Il motivo è evidentemente privo di fondamento, avendo la sentenza impugnata deciso in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte che ha a più riprese ribadito che l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una r\O motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. 16316/2020; Cass. n. 8649/2006). 
Infatti, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede ###comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. (Cass. n. 12503 del 2018; Cass. n. 17779 del 2014; Cass., Sez. Un., n. 1786 del 2010); - con il quarto motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 195 comma 1 t.u.f. nella parte in cui la sentenza impugnata ha operato una valutazione della complessità dell'accertamento avulsa dal caso concreto, contrariamente alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità; omesso esame di fatto decisivo, in ogni caso, nella parte in cui la Corte di appello ha giustificato la protrazione dei tempo dell'accertamento in ragione di una pretesa connessione tra le violazioni omettendo di esaminare i contenuti oggettivi delle stesse per verificare in concreto la sussistenza della presunta complessità dell'accertamento. 
Si deduce che era stata eccepita la nullità del provvedimento in quanto emesso dopo il termine di 180 giorni dall'avvenuto accertamento, quanto meno in relazione alle singole contestazioni.  20 La sentenza ha disatteso tale censura con una motivazione contraria ai principi espressi dal giudice di legittimità, avendo omesso di compiere la verifica in fatto in merito alla coerenza temporale dell'iniziativa amministrativa, riscontrando in particolare se le acquisizioni documentali successive alla data del 17.09.2015 fossero effettivamente essenziali ai fini dell'accertamento. 
La sentenza, venendo meno a tale dovere, ha per l'effetto ritenuto giustificato il protrarsi dell'istruttoria sulla base di documenti che non potevano che essere assolutamente irrilevanti, come confermato dal fatto che solo il giorno seguente alla loro ricezione (avvenuta il ###), era depositata una corposa relazione ispettiva. Inoltre, ad avviso del ricorrente, risulta sussistente anche il vizio di omesso esame di fatto decisivo, essendosi affermata la necessità di valutare la connessioni delle condotte, a fronte della propria deduzione secondo cui in realtà si trattava di violazioni conseguenza di condotte naturalisticamente separate. 
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha rigettato la tesi del ricorrente rilevando che "### materia delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va (..) individuata nel giorno in cui la ### d'### o la ### in composizione collegiale dopo l'esaurimento dell'attività istruttoria, siamo in grado di adottare le decisioni di loro competenza. La pura "costatazione" dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con raccertannento"; nell'attività di regolazione e supervisione delle attività private vi sono ambiti, come appunto quello dell'intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell'immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio. Ciò, tuttavia, non esclude che a tali valutazioni si debba procedere in un tempo ragionevole e che in sede di opposizione il giudice, ove l'interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del 21 provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto - e quindi dovuto - esserlo" (cfr. Cass. 30 ottobre 2017 n. 25730, in motivazione). 
Ha aggiunto che la valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all'autorità competente e che il giudice non può sostituirsi dunque all'organo addetto al controllo nel valutare l'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine per riscontrare la sussistenza dell'illecito, ma può e deve apprezzare, in base alle deduzioni dell'amministrazione ed all'esame degli atti relativi all'accertamento, se sia stato osservato il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla completa conoscenza dell'illecito, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità comunque che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo. 
Nel caso in esame, alle acquisizioni documentali effettuate dagli ispettori nelle date del 30.4.2015, 8.5.2015, 30.6.2015, 24.7.2015 e 17.9.2015 (allegati B, C, D, E, F alla relazione ispettiva) hanno fatto seguito le ulteriori acquisizioni del 20.10.2016 (all. G, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 1510 al n. 1886), del 20.1.2016 (all. H, che attesta l'acquisizione dei documenti dal 1887 al n. 2741) e del 24.2.2016 (all. I, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 2742 al n. 2801). 
La relazione ispettiva era stata depositata il ###, per cui la contestazione contenuta nell'atto notificato al ricorrente in data ### risultava tempestiva (e ciò tenuto conto che, anche a voler prendere in esame il termine di partenza del 17.09.2015, la spedizione della contestazione era avvenuta in data ###, appena 17 giorni dopo il decorrere del termine di 180 giorni, occorrendo tenere conto della necessità di assicurare alla ### un congruo spatium deliberandi).  22 Ritiene la Corte che la decisione impugnata sia incensurabile e che il motivo debba essere rigettato. 
Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte che ha ribadito che, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della ### va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Cass. n. 21171 del 2019), competendo (cfr. Cass. 27405 del 2019) al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. 
Infatti, (cfr. Cass. n. 8687 del 2016) solo l'assoluta carenza di motivazione in merito a tale verifica permette al giudice di legittimità di sindacare l'operato del giudice di merito, occorrendo però ribadire che (Cass. n. 21171/2019 cit.) la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate, dovendo la valutazione della superfluità degli atti di indagine essere svolta con giudizio "ex ante", restando irrilevante la loro inutilità "ex post" (conf. Cass. 9254 del 2018).  23 La censura sollevata, pur a fronte della formale deduzione di una violazione di legge, attinge però direttamente una valutazione di merito riservata alla Corte di appello, e soprattutto risulta ancorata ad un giudizio di superfluità delle ulteriori acquisizioni documentali secondo una valutazione ex post che, come detto, non è applicabile in merito alla verifica circa la necessità o meno di ulteriori attività istruttorie nella fase procedimentale. 
La sentenza gravata ha ritenuto oggettivamente giustificata la successiva acquisizione documentale, evidenziando oltre alla connessione delle violazioni da contestare (unico profilo sul quale specificamente si appunta la critica del ricorrente, e che appare confortato, quanto alla correttezza del giudizio della Corte distrettuale, dall'obiettivo intersecarsi dei profili fattuali relativi alle violazioni contestate), anche che, pur volendo aderire alla tesi del ricorrente, secondo cui l'esaurimento dell'attività ispettiva andava fatto risalire alla data del 17.09.2015, il termine previsto dalla legge era da intendersi rispettato, atteso che la contestazione era stata inviata appena 13 giorni dopo la scadenza dei 180 giorni, sul presupposto che tale ulteriore lasso temporale fosse necessario ad assicurare una attività di valutazione circa le emergenze probatorie risultanti dall'attività ispettiva. 
Trattasi di considerazioni che danno contezza del giudizio effettivamente compiuto circa la non superfluità, e sulla base della valutazione ex ante imposta in questo caso, degli approfondimenti istruttori, i quali hanno spostato in avanti il termine in cui può ritenersi maturato il dies a quo per la contestazione. 
Inoltre sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente indica come fatto di cui sarebbe stata omessa la disamina l'insussistenza di una connessione interna tra i vari illeciti contestati, ma risulta evidente che in tal modo individui come fatto quello che è invece la risultanza di un giudizio, il che denota l'inammissibilità della censura in parte qua; 24 - con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.  19, comma 3 legge n. 689/1981, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione al'art.360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello ha negato la decadenza del potere punitivo per superamento del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio opinando l'inconferenza della norma rispetto all'ambito delle sanzioni amministrative. Ad avviso del ricorrente, un qualificato indice positivo indica in sei mesi il periodo massimo entro cui dovrebbe concludersi l'iniziativa repressiva e la Corte distrettuale è giunta a ritenere il rispetto di siffatto termine di durata del procedimento sulla base di ipotesi di sospensione del termine non contemplate dalla norma di rango primario, oltre ad essere state ritenute cause di sospensione circostanze occorse allorchè il termine semestrale era già irreversibilmente decorso. 
Inoltre la Corte di merito ha erroneamente escluso la rigorosa applicazione del termine di sei mesi contemplato dall'art. 19, comma 3 I. 689/1981 per non essere equiparabile il procedimento amministrativo sanzionatorio a quello penale, senza considerare che comunque è norma speciale concepita appositamente per il procedimento amministrativo sanzionatorio, come quello ### Con la conseguenza che essendo pacificamente stato superato nel caso di specie il termine semestrale, vi sarebbe la decadenza della ### dall'esercizio del potere sanzionatorio. 
Il motivo è manifestamente infondato. 
Come già chiarito con riferimento al terzo mezzo, in giurisprudenza è consolidato il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della ### va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto 25 anche con riferimento al contenuto ed alle date delle operazioni (Cass. 3 maggio 2016 n. 8687). La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all'acquisizione informativa, e in particolare la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono, poi, elementi rimessi al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede ###limitatamente al vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nei ridotti limiti in cui il relativo scrutinio è oggi ammesso: cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.). 
Precisamente, in relazione al sindacato sulla tempistica degli atti di indagine, questa Corte ha affermato: ### che il giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio; ### che la valutazione della superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve rilevare l'evidente superfluità, per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità delle violazioni, senza omettere di considerare anche la possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare), essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili (Cass. 30 ottobre 2017 25730; Cass. 16 aprile 2018 n. 9261). 
Orbene, la Corte territoriale, facendo puntuale applicazione dei suesposti principi, ha dato ampiamente conto (cfr. sentenza impugnata, come già riportata con riferimento al terzo motivo) delle ragioni che l'hanno portata a ritenere tempestiva la contestazione - avvenuta il 1 aprile 2016 - della violazione in questione al ### individuando il dies a quo, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 195, comma 1, del ### in 26 quello (17 settembre 2015) in cui è terminata l'ispezione, questa essendo la data in cui è avvenuto l'accertamento dei fatti, considerati nel loro complesso. 
A tale riguardo, la Corte di ### ha evidenziato come nel caso in esame, alle acquisizioni dei documenti effettuate dagli ispettori dal 30.03.2014 al 17.09.2015 (allegati B, C, D, E ed F della relazione ispettiva), hanno fatto seguito quelle del 20.10.2015 (allegato ###, del 20.01.2016 (allegato H) e del 24.02.2016 (allegato I) relative ai documenti dal 1501 al n. 2801, cosicchè non era sostenibile che già all'esito dell'acquisizione di documenti effettuata il ### il corredo probatorio fosse esaustivo (v. pag. 9 della sentenza gravata). 
Né coglie nel segno la difesa della parte ricorrente, là dove invoca il termine dell'art. 19, comma 3 legge n. 689 del 1981: si tratta di termine che attiene specificamente al tempo massimo di efficacia della misura ablatoria del sequestro amministrativo e, dunque, norma specialissima che non può essere applicata a fattispecie diversa da quella contemplata; - con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 72 del 2015, come interpretato alla luce dell'art. 7 ### dell'art. 49, par. 1 e 52, par. 5 della ### dei diritti fondamentali UE, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto non fondata la già prospettata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 d.lgs. n. 72/2015 e dell'ivi contenuta previsione che esclude la retroattività della disciplina più favorevole a ### illeciti compiuti anteriormente alla sua entrata in vigore. 
Si evidenza che il ricorrente aveva sottolineato come a seguito della novella del 2015 fosse tendenzialmente esclusa la punibilità in via amministrativa delle persone fisiche, essendo la società il soggetto passivo della pretesa punitiva (fatte salve alcune specifiche ipotesi derogatore).  27 Si assume che in tal modo sarebbe intervenuta una norma più favorevole che, in virtù del principio della lex mitior avrebbe dovuto trovare immediata applicazione. 
Stante il carattere afflittivo, e quindi sostanzialmente penale delle sanzioni oggetto di causa, la norma de qua dovrebbe quindi trovare immediata applicazione, essendo quindi illegittima la diversa soluzione del giudice di merito che ha richiamato i precedenti che negano l'immediata applicazione del principio invocato alle sanzioni di carattere amministrativo. 
In primo luogo, in relazione alla censura in esame, e interessando la questione anche la risoluzione di alcuni dei profili implicati anche dai successivi motivi di ricorso, deve affermarsi che, diversamente da quanto rimarcato dal ricorrente nella premessa all'esposizione dei vizi formali di cui sarebbe affetta la decisione gravata, deve escludersi per le sanzioni oggetto di causa la loro natura sostanzialmente penale. 
Risulta, invero, incensurabile la conclusione del giudice di merito che ha ritenuto che (cfr. Cass. n. 20689 del 2018) le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla ### diverse da quelle di cui all'art. 187 ter TUF non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle appunto irrogate dalla ### per manipolazione del mercato, sicchè esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 ### agli effetti, in particolare, della violazione del "ne bis in idem" tra sanzione penale ed amministrativa comminata sui medesimi fatti. 
Trattasi di principio già affermato in precedenza (cfr. Cass. n. 8855 del 2017; Cass. n. 1621 del 2018) e che risulta confermato anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito che (cfr. Cass. n. 4 del 2019; Cass. n. 5 del 2019; Cass. n. ### del 2019) con riferimento alle stesse, non si pone un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 28 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né di applicabilità del successivo art. 7 della medesima ### Da tale premessa, questa Corte (Cass. n. 1621 del 2018) ha poi tratto l'ulteriore corollario che in tema di sanzioni amministrative il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689; ne consegue che non assume alcuna rilevanza il termine di trecentosessanta giorni per la conclusione del procedimento di cui all'art. 4 del regolamento ### 2 agosto 2000, n. 12697 attesa l'inidoneità di un regolamento interno emesso nell'erroneo convincimento di dover regolare i tempi del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 a modificare le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981 (Cass. n. 4873 del /2007; Cass. n. 22199 del 2010 in motivazione; Cass. n. 4329 del 2008 in motivazione). 
Il motivo è, dunque, infondato alla luce delle superiori considerazioni quanto al carattere delle sanzioni oggetto di causa, per le quali deve escludersi che possano ritenersi sostanzialmente penali. 
E' destinata in tal caso a prevalere la volontà espressa dal legislatore che ha chiaramente statuito all'art. 6 del citato d.lgs.  72 che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla ### e dalla ### d'### secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla ### e dalla ### d'### continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.  29 Va quindi confermato l'orientamento già espresso in passato secondo cui le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 non si applicano alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla ### e dalla ### d'### poiché in tal senso dispone l'art. 6 del d.lgs. n. 72 cit., né trova applicazione alle sanzioni amministrative, in assenza di una specifica disposizione amministrativa, il principio del c.d. "favor rei", di matrice penalistica. Tale interpretazione non viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 (### ed altri c/o ### - secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate sui medesimi fatti violerebbe il principio del "ne bis in idem" - atteso che tali principi non possono indurre a ritenere che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 ### (Cass. n. 13433 del 2016; Cass. n. 26131 del 2015). 
Sebbene i criteri ### - alla cui stregua va accertata l'eventuale natura penale della sanzione - siano alternativi e non cumulativi (### § 94) e che, ai fini dell'applicazione del criterio della gravità della sanzione, deve aversi riguardo alla misura della sanzione di cui è a priori passibile la persona interessata e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta (### § 98) - va tuttavia considerato che la valutazione sull'afflittività economica di una sanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce. 
Da tale prospettiva, specie sul terreno delle violazioni consumate nell'ambito del settore bancario e finanziario (che contempla sanzioni penali finanche detentive, nonché sanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi di mercato, possono 30 ascendere a molti milioni di euro) una sanzione pecuniaria compresa tra il minimo edittale di euro 2.500 ed il massimo edittale di euro 250.000, non corredata da sanzioni accessorie né da confisca, non può ritenersi connotata da una afflittività così spinta da trasmodare dall'ambito amministrativo a quello penale. 
La natura non penale della sanzione irrogata esclude che la disciplina processuale sia in contrasto con le garanzie fissate dall'art. 6 ### Più di recente questa Corte ha ribadito tale soluzione (cfr. Cass. 16323 del 2019, in motivazione), che ha disatteso analoga censura proprio in relazione a sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 190 t.u.f. 
E' stato sottolineato che i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui all'art. 1 della legge 24.11.1981, n. 689, in tema di sanzioni amministrative, comportano infatti l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ah origine", senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, cod. pen., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (Cass. n. 29411 del 2011). E' stata altresì ritenuta irrilevante un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 ###, aggiungendosi che le conclusioni risultavano confortate anche dalla giurisprudenza della ### la quale con la pronuncia n. 193 del 20.7.2016 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, ###, 6 e 7 ### nella parte in cui — nel definire il principio di legalità che 31 consente di irrogare sanzioni amministrative solo in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati — non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. In tal senso la ### ha osservato che la giurisprudenza della ### europea dei diritti dell'uomo, che ha enucleato il principio di retroattività della legge penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale. ### intervento additivo risulta travalicare l'obbligo convenzionale e disattende la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione come convenzionalmente penale. Nel quadro delle garanzie apprestato dalla ### come interpretate dalla ### di ### non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli ### aderenti, del principio di retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Né sussiste un analogo vincolo costituzionale poiché rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore. Il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni, come quelle tributarie e valutarie, trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non può trasformarsi da eccezione a regola, coerentemente con il principio generale di irretroattività della legge e con il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali (artt. 11 e 14 delle preleggi). Le considerazioni in questione hanno poi portato ad affermare che, proprio in ragione dell'esclusione della natura penale delle sanzioni in esame, non si profila nemmeno un ipotetico vizio di eccesso di 32 delega (tenuto conto che la legge in questione affidava al legislatore delegato una valutazione autonoma in merito all'opportunità di estendere il principio del favor rei a seguito della novella), né appariva configurabile la dedotta violazione degli artt.  117 e 3 ###, dovendosi quindi disattendere la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale, da ritenere peraltro manifestamente infondata proprio alla luce della motivazione del precedente della ### sopra indicato (in senso conforme Cass. n. 17209 del 2020, nonché Cass. n. 16517 del 2020, quanto alle sanzioni irrogate dalla ### d'###. 
Né infine può deporre in senso contrario l'intervento della ### di cui alla sentenza n. 63/2019, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, in relazione agli artt. 3 e 117 comma 1 della ### quest'ultimo per rinvio all'art. 7 della ### nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli apportate dal terzo comma dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, avendo chiaramente ribadito che la regola di derivazione penale deve ritenersi applicabile anche agli illeciti amministrativi aventi natura e funzione punitiva, salvo che vi sia la necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti tali da resistere al « vaglio positivo di ragionevolezza », al cui metro debbono essere valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius. 
La dedotta esclusione del carattere sostanziale penale delle sanzioni oggetto di causa esclude quindi la possibilità di invocare a favore della tesi del ricorrente l'arresto del giudice delle leggi; - con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 6 ### dell'art. 47 Carda dei diritti fondamentali UE, dell'art. 15 legge n. 689/1981, dell'art. 195, comma 7 t.u.f., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., per avere la ### negato la pur patente 33 violazione del contraddittorio sia nelle limitazioni imposte all'accesso agli atti da parte di ### sia nell'acquisizione della prova tanto in fase amministrativa quanto in sede di revisione giurisdizionale. 
Lamenta che sia stata disattesa la censura con la quale si doleva di non aver potuto avere accesso alla documentazione raccolta dalla PA procedente, avendo avuto visione di soli 360 documenti, a fronte di ben 2800 acquisiti. Aggiunge, inoltre, che la prova era stata assunta senza la sua partecipazione.  ### di appello, poi, avrebbe immotivatamente respinto le doglianze, ponendosi in contrasto con le norme di cui in rubrica, trascurando che la messa a disposizione dell'intero materiale documentale avrebbe permesso il reperimento di argomenti difensivi o di elementi di prova utili. Il rigetto è poi nella sostanza immotivato. Prosegue che anche il procedimento amministrativo sanzionatorio deve assicurare le stesse garanzie del processo, sicché si imponeva la reiterazione delle prove e dell'acquisizione delle informazioni nel contraddittorio con il sanzionato.  ### d'Appello ha evidenziato nel rigettare la richiesta di accesso che era pacifica la circostanza che i documenti di cui, in maniera generica e indistinta, il ricorrente denunciava la mancata ostensione non costituiscono il corredo delle prove costituite posto a fondamento degli addebiti a lui mossi dalla ### cosicché neppure astrattamente la loro messa a disposizione appariva funzionale a garantire all'opponente l'esercizio del diritto di difesa, posto che la incolpazione si fonda su profili giuridico fattuali indubbiamente portati a conoscenza del ricorrente. E', invero, proprio la irrilevanza (ai fini dell'incolpazione) della documentazione non allegata alla relazione ispettiva, in quanto estranea all'illecito amministrativo, a giustificarne la mancata ostensione, sol che si consideri come, relativamente alla pertinenza della medesima, richiesta ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, la ### costituzionale abbia indicato nella sentenza n. 460 del 2000 34 un criterio di "rilevanza" legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, ha precisato che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della ### "posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 I. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni" (cfr. ### cost. n. 460/2000 cit. in motivazione). 
Inoltre, ha aggiunto che i documenti di cui il ricorrente denunciava la mancata ostensione furono oggetto di acquisizione da parte della ### in diverse date, come è comprovato dai processi verbali allegati alla relazione ispettiva, nei quali è indicato l'oggetto specifico di ciascuno dei 2.801 documenti acquisiti dalla ### In relazione ad essi il ricorrente non ha formulato ulteriori istanze di accesso, posto che la sua richiesta di ostensione fu limitata agli ulteriori atti utilizzati ai fini della contestazione. 
La censura non può trovare ingresso. 
In primo luogo, il motivo si palesa inammissibile in quanto risulta del tutto generica l'allegazione circa la lesione del principio del contraddittorio, avendo questa ### ribadito che per validamente allegare la violazione del contraddittorio occorre allegare e dimostrare una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa (Cass., Sez. Un., n. 20935 del 2009). 
Trattasi di una ricaduta del principio secondo cui (Cass. n. 8046 del 2019) le garanzie del contraddittorio previste per il procedimento 35 sanzionatorio davanti alla ### prima delle modifiche introdotte dalla delibera n. 29158 del 29 maggio 2015 della medesima ### sono da ricondurre al livello proprio del contraddittorio procedimentale, di solito di tipo verticale, svolgendosi esso tra l'amministrazione e l'interessato su un piano non di eguaglianza, ma in funzione collaborativa, partecipativa e non difensiva, non già di quello di matrice processuale, di tipo orizzontale, che riguarda due parti in posizione paritaria rispetto ad un decidente terzo e imparziale (nella specie, la S.C., dissentendo dall'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1596 del 2015, ha ritenuto che le menzionate garanzie fossero soddisfatte dalla previa contestazione dell'addebito e dalla valutazione, prima dell'adozione della sanzione, delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, non essendo necessarie né la trasmissione a quest'ultimo delle conclusioni dell'### sanzioni amministrative della ### né la sua personale audizione) (conf. Cass. n. 20689 del 2018). 
Infatti, è opinione consolidata quella secondo, cui, soprattutto in caso di sanzioni non penali dal punto di vista sostanziale, il procedimento sanzionatorio della ### d'### ai sensi dell'art.  195 TUF, non viola l'art. 6, par. 1, della ### europea dei diritti dell'uomo, perché questo esige solo che, ove il procedimento amministrativo sanzionatorio non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l'incolpato possa sottoporre la questione della fondatezza dell'"accusa penale" a un organo indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente di fare tramite l'opposizione alla corte d'appello (Cass. n. 25141 del 2015, che richiama anche ### europea dei diritti dell'uomo, 4 marzo 2014, ### e altri c. ### Cass. n. 9371 del 2020; Cass. n. 16517 del 2020, per la quale è esclusa la diretta applicabilità, in tale ambito, dei precetti costituzionali degli artt. 24 e 111 ###, invocabili solo con riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al 36 quale l'incolpato può impugnare il provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio. 
La doglianza appare priva di fondamento quanto alla violazione che si assume verificatasi nella fase procedimentale, mentre quanto all'analogo diniego ricevuto in sede giurisdizionale, come detto, la censura risulta del tutto generica ed inammissibile, in quanto priva dell'indicazione dei documenti (il cui oggetto specifico era evincibile dai processi verbali allegati alla relazione ispettiva) la cui mancata ostensione avrebbe pregiudicato il diritto di difesa, e non si confronta con il tenore della motivazione del giudice di appello che ha sottolineato come al ricorrente fossero stati messi a disposizione proprio quei documenti su cui si fondava l'impianto accusatorio della delibera impugnata. 
In modo pertinente la pronuncia ha richiamato i principi espressi dalla ### costituzionale (sentenza n. 460/2000), evidenziando la necessaria sussistenza - a tal fine - di un criterio di "rilevanza" legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il giudice delle leggi ha posto in rilievo che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della ### "posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 I. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni" (cfr. ### cost. n. 460/2000 in motivazione).  37 In via di fatto poi, i documenti di cui trattasi erano stati acquisiti in date diverse (come era emerso dai verbali allegati alla relazione ispettiva, nei quali è indicato l'oggetto specifico di ciascuno dei 2.801 documenti acquisiti dalla ### e riguardo ad essi non risultava introdotto alcuna domanda di accesso, limitata - invece - agli ulteriori atti utilizzati ai fini della contestazione. 
In presenza di un giudizio di irrilevanza della richiesta di esibizione, la censura appare - anche nel merito - destituita di fondamento. 
A tal fine rileva poi proprio quanto ribadito dalla ### nella sentenza del 30/6/2011 C. 25041/07, richiamata dalla difesa del ricorrente, che ha escluso la violazione delle norme della ### osservando (cfr. punto 61) che il richiedente non aveva indicato quali elementi non fossero stati versati nel fascicolo e che avrebbero potuto contribuire alla sua difesa, il che escludeva che (cfr. punto 63) che fosse stata validamente allegata l'offesa al contradditorio ed alla giustizia della procedura. 
Risulta poi del tutto inconferente rispetto alla fattispecie il richiamo alla previsione di cui all'art. 15 della legge n. 689/1981, essendosi nel caso in esame al cospetto di prove documentali, per le quali non è dato invocare la diversa previsione dettata in materia di accertamenti su campioni. 
Quanto infine alle censure che investono la valutazione negativa delle richieste istruttorie in sede giurisdizionale, va ribadito che, in tema di garanzia del giusto processo, non può predicarsi, tanto alla stregua delle norme di rango costituzionale, quanto ai sensi dell'art. 6 ### un obbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione di qualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da una valutazione di rilevanza dei fatti da provare, atteso che, da un lato, l'art. 6 cit., pur garantendo il diritto ad un processo equo, non contiene alcuna disposizione riguardante il regime di ammissibilità delle prove o sul modo in cui esse dovrebbero essere valutate, trattandosi di questioni rimesse alla regolamentazione della legislazione nazionale, dall'altro, la 38 necessità, da parte del giudice, di scrutinare la rilevanza ed ammissibilità dei singoli mezzi proposti dalla parte si coniuga ed è coerente con i principi della ragionevole durata del processo, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue ai fini della pronuncia (Cass. n. 16517 del 2020, dettata proprio in tema di procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative).  ### ricostruzione delle vicende operata in sentenza, con la puntuale indicazione delle fonti di prova utilizzate, rende altresì contezza del giudizio, quanto meno implicito, di superfluità delle richieste istruttorie avanzate dal ricorrente in sede ###l'ottavo motivo il ricorrente denuncia l'art. 244 c.p.c. e dell'art. 195, comma 7 t.u.f., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha omesso l'audizione del ricorrente che ne aveva espresso richiesta. Ad avviso di ### la ### distrettuale avrebbe violato il suo diritto di difesa per non avere proceduto all'audizione del ricorrente benchè egli ne avesse fatto richiesta, perché non indicate le circostanze sulle quale avrebbe voluto essere sentito. Tutto ciò nonostante l'art. 195, comma 7 t.u.f. sia stato riformato dopo la sentenza ### attribuendo un vero e proprio diritto autonomo al ricorrente, esercitabile e incomprimibile dal giudice. 
La censura è immeritevole di accoglimento. 
Come questa ### ha già affermato (v. in termini, Cass. n. 4642 del 2018), nel procedimento sanzionatorio di cui all'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, applicabile ratione temporis al caso in esame, il diritto di difesa dell'incolpato era garantito dalla previsione di un congruo termine (trenta giorni) per il deposito di difese scritte, mentre la sua audizione personale non costituiva un incombente imprescindibile, come risulta dal confronto con l'art.  196 dello stesso T.U.F., riguardante i promotori finanziari ( 1065/2014) e dall'omologa norma dell'art. 145 comma 6 TUB.  39 ### personale della parte costituiva dunque una mera facoltà, onde non appare configurabile alcuna violazione di legge in conseguenza del mancato esercizio di tale facoltà. 
Inoltre il ricorrente non ha evidenziato la facoltà difensiva che sarebbe stata in concreto compromessa o pregiudicata dalla lamentata mancata audizione; - con il nono motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, come interpretato alla luce dell'art. 6 ### nonché dell'art. 7, comma 10 d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., per essere stato disatteso il principio di presunzione di innocenza. 
Lamenta il ### che la ### d'Appello, anche per le ipotesi di sanzioni sostanzialmente penali, abbia escluso che all'illecito amministrativo possano essere applicati tutti i presidi che la ### appronta per le misure anche formalmente penali tra cui la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 ### Ad avviso del ricorrente trattasi di conclusione erronea e che non si confronta con il dettato dell'art. 7 co. 10 del D. Lgs. n. 150/2011, che esclude ogni agevolazione probatoria per la PA nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa. La sentenza impugnata, nel ritenere che la colpa si presuma una volta fornita la prova del fatto nella sua oggettività, ha erroneamente applicato l'art. 3 citato. 
Inoltre, deduce che non può presumersi la colpa dalla semplice difformità della condotta in assenza di prescrizioni di carattere specifico. 
La verifica dell'adeguatezza dei sistemi di controllo impone l'individuazione del patrimonio informativo disponibile e quindi l'esistenza di elementi percepibili anche a chi è tenuto al suo aggiornamento e sufficientemente univoci, poiché solo in tal caso è dato ravvisare una colpa omissiva. 
Il decimo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per avere la ### d'Appello deciso sulla base della c.d.  40 presunzione di colpevolezza ritraibile dall'art. 3 della legge 689/1981, omettendo di valorizzare il limite all'operare della stessa, quale individuato nella giurisprudenza di ### connesso alla circostanza - pacifica in casu - dell'occultamento della propria condotta illecita da parte di un gruppo di dirigenti al livello della ### e ciò pur in presenza di fatti accertati ed incontroversi in tal senso risultanti dallo stesso atto di accertamento. 
Rileva, altresì, che il limite alla colpa anche presunta è costituito dall'inesigibilità della condotta, la quale nella fattispecie deva ravviarsi per l'anomalia delle condotte tenute dall'alta dirigenza della società, che si connotavano come tendenzialmente occulte, ed essendo emerse solo dall'attività ispettiva che aveva avuto acceso a dati di norma non conoscibili dal ricorrente. 
I motivi che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione argomentativa, sono infondati. 
Come sottolineato anche in controricorso, il mezzo di censura parte anche in questo caso dalla non condivisibile premessa della natura sostanziale penale delle sanzioni oggetto di causa, al fine di invocare le garanzie predisposte dalla ### e dalle fonti sovranazionali per le sanzioni penali. 
La sentenza impugnata ha, altresì, sottolineato che la banca era munita, sino alla data del 13.02.2015, di un comitato esecutivo di cui l'opponente era componente, essendo stata reintrodotta solo successivamente la figura del consigliere delegato. 
In precedenza non furono conferite deleghe, così che all'intero CdA competeva il ruolo di organo di supervisione strategica e di organo di gestione. 
Avuto riguardo quindi ai doveri imposti dalla regolamentazione della ### e della ### d'### era quindi tutto il CdA chiamato a dare attuazione alle norme volte ad assicurare il corretto espletamento dei servizi di investimento.  41 Ne derivava che il d.lgs. n. 58/1998 ha individuato una serie di fattispecie a carattere ordinatorio destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate su mere condotte doverose, essendo quindi il giudizio di colpevolezza, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, ancorato a parametri estranei al dato puramente piscologico, dovendosi solo verificare la suitas della condotta, incombendo sul trasgressore l'onere di provare di avere agito in assenza di colpevolezza. 
Quanto all'esimente della buona fede la stessa può essere invocata solo quando la condotta sia inevitabile e ciò per effetto di un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, ovvero allorché emerga che l'autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, senza che nessun rimprovero possa essergli mosso. 
La precondizione per il corretto svolgimento dei servizi di investimento è l'adozione di idonee procedure e di una altrettanto idonea organizzazione, cautele che sebbene rimesse alla scelta discrezionale dell'intermediario, devono in ogni caso assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della tutela del risparmio, nel rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza. 
Il livello di diligenza in concreto esigibile dal ricorrente, anche in ragione degli elevati, peculiari requisiti richiesti dalla legge per l'assunzione della carica dall'art. 13 t.u.f. non poteva non far sorgere dubbi sulla colpevole violazione del dovere di informarsi, anche con l'interlocuzione con le strutture interne dell'intermediario, non potendosi quindi fare affidamento sulle sole rassicuranti comunicazioni offerte dai report delle strutture interne. 
Ciò trovava conferma anche in alcune dichiarazioni dei consiglieri (in particolare di quella di ### che confermava come la prassi dei finanziamenti era nel senso di legare gli stessi al possesso della qualifica di socio da parte della clientela beneficiaria del finanziamento.  42 Inoltre era stata la ### già nel 2014 a sollecitare una verifica dei legami tra i componenti del CdA ed i sindaci con soggetti beneficiari di finanziamenti, richiesta che doveva indubbiamente far sorgere dei seri interrogativi in un consigliere che avesse improntato la propria condotta a regole di diligenza (analoghe conclusioni scaturivano anche per effetto della nota della ### del 16/5/2014 che sollecitava la banca a porre attenzione al tema dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni derivanti dagli aumenti di capitale del 2014). 
Così sinteticamente riassunte le motivazioni della ### d'Appello, le censure del ricorrente si palesano, come detto, prive di fondamento.  ### ha anche di recente ribadito che (Cass. n. 24081 del 2019) l'art. 3 della I. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa (nella specie, la S.C. ha applicato il sopraindicato principio in relazione al provvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, dalla ### nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta ad essi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore). 
Infatti, sia pure con riferimento a sanzioni amministrative irrogate dalla ### d'### (Cass. n. 9546 del 2018), si è precisato che il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante sicché, integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul 43 trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della I. n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. 
Ne consegue che (Cass. n. 1529 del 2018) sebbene l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a carico dell'### la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, nel caso dell'illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della "suità" della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento (conf. Cass., Un., n. 20930 del 2009). Così intesa la "presunzione di colpa" non si pone in contrasto con gli artt. 6 ### e 27 ### E ciò anche nel caso in cui la sanzione abbia natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva. 
Non è quindi necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. n. 11777 del 2020). 
La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione dei principi in tema di interpretazione dell'art. 3 citato palesandosi anche infondate le critiche che investono la asserita genericità dell'affermazione di responsabilità quanto alla verifica dell'adeguatezza della struttura organizzativa dell'impresa. 
In tal senso rileva la considerazione che le norme in tema di intermediazione finanziaria, nel prevedere, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza, tra l'altro, delle "disposizioni generali o particolari impartite dalla ### o dalla ### d'###, non costituiscono norme punitive "in bianco", né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché, atteso il particolare 44 tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, ma realizzano solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, 689 (Cass. n. 18683 del 2014).  ### specie, la sentenza impugnata, tenuto conto delle indicazioni fornite in sede regolamentare dall'autorità di vigilanza, ha riscontrato le evidenti violazioni procedurali e comportamentali poste in essere dall'intermediario, non senza sottolineare che la stessa gravità delle violazioni non sarebbe potuta sfuggire ad un operatore che avesse improntato la propria condotta ai principi di diligenza e correttezza, secondo le possibilità correlate alla qualifica professionale richiesta dalla legge per ricoprire un determinato incarico, palesandosi quindi come colpevole, nel senso sopra indicato, l'inerzia del ricorrente, pur in presenza di un disegno fraudolento dell'alta dirigenza, del quale sarebbe stato in ogni caso possibile avvedersi ove fosse stato adottato un comportamento proattivo. 
Giova a tal fine ricordare che la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei component, nella specie del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sugli stessi, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare ### a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla ### 45 d'### ed alla ### (Cass. n. 1602 del 2021; cnf. Cass. n. 6037 del 2016). 
Con specifico riferimento agli amministratori è stato conformemente affermato che l'obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'### di vigilanza (Cass. n. 19556 del 2020). Inoltre è stato precisato che il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione 46 concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. n. 24851 del 2019; conf. Cass. n. 5606 del 2019). 
Proprio le peculiarità del settore bancario hanno quindi indotto ad affermare il principio per cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla ### d'### anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l'autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. 22848 del 2015). 
Ne deriva che, avuto riguardo al caso in esame, a prescindere dalla qualità di consigliere esecutivo o meno, tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, devono svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della 47 società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente (Cass. n. 2620 del 2021). 
Tali considerazioni permettono altresì di escludere la fondatezza dell'altro motivo di ricorso in esame, emergendo come appunto, la sola attuazione dei doveri comportamentali connessi alla carica di amministratore avrebbe permesso di rilevare le anomalie poi riscontrate in sede ispettiva, senza potersi individuare nella condotta, sia pure illecita dell'alta dirigenza, l'idoneità a rendere inesigibile la condotta addebitata al ricorrente, come espressamente ribadito in sentenza (il che denota come, pur a voler sorvolare circa il fatto che la deduzione non riguarda un fatto ma piuttosto un giudizio, vi è stata in ogni caso un'espressa disamina da parte del giudice di merito); - con l'undicesimo motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la ### di appello ritenuto comunque irrilevante l'attività dolosa dell'alta dirigenza della ### e l'effettivo funzionamento dei controlli interni, onde escludere la colpa in capo al ricorrente.  ### lamenta che in realtà che la ### di appello abbia affrontato il tema dell'incidenza sull'elemento soggettivo delle condotte dolose ascritte al ### generale e al ### direttore generale, senza però farne discendere le ovvie conseguenza in assenza di rilievi di azioni anomale da parte delle strutture interne di controllo della ### (audit e compliance), a fronte di un sistema di controllo interno adeguato, circostanze tutte di cui la ### distrettuale non ha fatto alcuna menzione. 
Inoltre, la sentenza non ha tenuto conto del fatto che la ### aveva comunque adottato un sistema organizzativo conforme alle 48 prescrizioni dell'art. 15 del ### congiunto ### d'### Il motivo è inammissibile in quanto sollecita un'indebita rivalutazione del merito da parte del giudice di legittimità. 
Una volta richiamati i principi espressi in occasione della disamina del precedente motivo, quanto in particolare all'estensione dei doveri incombenti sui componenti del ### e ribadito che ( Cass. n. ### del 2017), come già condivisibilmente statuito da Cass., Sez. Un., n. 20933 del 2009, tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i componenti del consiglio di amministrazione di una società (ovvero l'amministratore delegato unico), chiamati a rispondere per la violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di investimento posti a tutela degli investitori e del buon funzionamento del mercato, non possono sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito siano state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto che abbia agito per conto della società, gravando a loro carico un dovere di vigilanza sul regolare andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto (prova che, nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto non fornita dal ricorrente), la doglianza mira ad ottenere una rivalutazione della condotta illecita dell'alta dirigenza della società, condotta che la sentenza, con accertamento in fatto, ha escluso che fosse idonea a determinare l'inesigibilità dell'obbligo di agire informati gravante su ogni amministratore, anche non esecutivo, così come imposto dall'art. 2381 c.c., e ciò anche in merito al rispetto delle procedure ed in relazione alle condotte dei dipendenti della banca, attesa la obiettiva percepibilità delle anomalie riscontrate, che non potevano giustificare l'inerzia del ricorrente.  49 Nè deve trascurarsi, alla luce della nozione di fatto di cui si denuncia l'omessa disamina, quale configurato nell'interpretazione del n. 5 dell'art. 360 comma 1 c.p.c., come scaturente dalla novella del 2012, che anche in questo caso si lamenta la mancata condivisione di un giudizio della parte, e precisamente dell'apprezzamento in merito all'incidenza causale della condotta dei vertici aziendali sulla esigibilità della diversa condotta omissive del ricorrente, avendo comunque la sentenza tenuto conto del fatto costituito dall'attività di occultamento posta in essere dalla direzione generale (ma reputata in concreto non avere carattere tale da rendere inesigibile il compito incombente sul ricorrente). 
Infine, va nuovamente sottolineato che la sentenza ha in concreto, ed avvalendosi del potere di accertamento dei fatti rimesso al giudice di merito, escluso che vi fosse traccia della dolosa macchinazione dell'alta dirigenza e dei componenti della rete commerciale; - con il dodicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2392 co. 1 c.c. nonché dell'art. 53 co. 1 TUB e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate dalla ### d'### con le circolari nn. 285 del 17.12.2013 e 263 del 27.12.2006 nel testo applicabile all'epoca dei fatti, per avere la sentenza impugnata ritenuto di poter formulare un giudizio di imputazione di responsabilità al ricorrente, pretermettendo la considerazione di quali sono - a norma di legge e di regolamento - le effettive facoltà di controllo del CdA e dei suoi componenti sulla struttura aziendale di una ### Viene dedotto che è stata affermata la responsabilità del ricorrente nella sua veste di componente del ### essendo venuto meno al dovere di agire informato ovvero di informarsi, trascurando la rigida compartimentazione delle attribuzioni all'interno delle aziende bancarie.  50 La decisione ha erroneamente individuato le conseguenze da trarsi dall'assenza di un amministratore delegato, trascurando che però anche in tale situazione solo il Presidente ha la facoltà di accedere alla documentazione aziendale. 
Peraltro, non può scattare alcun obbligo di attivarsi in presenza di informazioni complete, coerenti e ritenute affidabili, provenienti dagli organi di controllo interno. 
Inoltre, dal solo incarico ricoperto si è tratta una presunzione di competenza "enciclopedica" che avrebbe investito il ricorrente di una acutissima capacità di avvedersi delle anomalie riscontrate. 
Peraltro, sono proprio le prescrizioni regolamentari adottate dalla ### d'### che confermano come gli amministratori privi di delega non possano essere onerati del controllo sull'attività comportamentale delle strutture, essendo la trasmissione delle informazioni sempre veicolata dal Presidente del ### Il motivo è manifestamente infondato alla luce del richiamato orientamento di questa ### secondo cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla ### d'### anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l'autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. 22848 del 2015; Cass. n. 18846 2018, non massimata; Cass. 2737 del 2013; Cass. n. 17799 del 2014).  51 Né può condividersi l'interpretazione delle circolari della ### d'### richiamate in motivo, così come operata dal ricorrente in quanto idonee ad escludere la responsabilità anche degli amministratori non esecutivi.  ## disparte la riferibilità delle violazioni oggetto di causa all'attività di prestazioni di servizi di investimento, per i quali si rivela maggiormente appropriato il richiamo alle previsioni di cui al ### congiunto ### d'### del 29/10/2007, non può ritenersi che le previsioni di cui alla circolare n. 285/2013 della ### d'### abbiano travolto gli assetti ed i rapporti societari quali dettati da norme di rango primario, quale in primo luogo l'art.  2381 c.c. In tal senso rileva il fatto che si tratta, per quelle regolamentari, di disposizioni volte a rafforzare proprio l'assetto delineato dal codice civile, con la individuazione di regole più specifiche per il settore bancario, e nel rispetto delle fonti di derivazione comunitaria (in particolare la direttiva 2013/36/### IV), ma sempre in vista di un armonico coordinamento tra la disciplina societaria di carattere generale e quella settoriale bancaria, ed il tutto in correlazione con il ### 575/2013, con il quale va a comporre il quadro normativo di disciplina delle attività bancarie, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. 
Le previsioni della circolare, sebbene richiamino l'esigenza di una chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi, aggiungendo che l'articolazione della struttura interna deve comunque assicurare l'efficacia dei controlli e l'adeguatezza dei flussi informativi, tuttavia non possono essere intese come un'autorizzazione alla preventiva deresponsabilizzazione dei componenti del ### Pur ad ammettere che la circolare della ### d'### abbia, in vista del buon funzionamento delle imprese bancarie suggerito delle strutture rigide e chiaramente individuatrici delle competenze e delle funzioni, non può però avallare la conclusione per cui non 52 sarebbe esigibile da parte degli amministratori non esecutivi la verifica di ogni singolo atto di impresa, dovendosi, quanto agli indici di allarme, confidare sulle rassicurazioni offerte dagli uffici interni deputati al controllo sulla correttezza dell'agire delle singole articolazioni societarie. 
Va invece ribadito, come già fatto in occasione della disamina dei precedenti motivi che le previsioni codicistiche, ed in particolare l'art. 2381 co. 3 c.c., suggeriscono che, proprio sulla base delle previsioni della circolare della ### d'### sia il CdA a dover esaminare i piani strategici, le norme regolamentari di settore sull'organo con funzione di supervisione strategica, debba deliberare sugli indirizzi di carattere strategico e verificarne nel continuo l'attuazione, e ciò alla luce del fatto che in base alla circolare esso " definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, e verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze". 
Ed è sempre la ### (part. I, titolo IV, capitolo I, sezione ### §2, lett. b) ad imporre all'organo con funzione di supervisione strategica di dover approvare "l'assetto organizzativo e di governo societario della banca", nonché i sistemi contabili e di rendicontazione e di assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte. 
Ne risulta quindi la centralità nella governance delle imprese bancarie del ruolo degli amministratori non esecutivi, essendo "compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. ### e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e r\V prudente gestione della banca" (circolare n. 285, parte I, titolo IV, cap. I, sez. IV, §.1). 
Anche a voler dar credito alla tesi del ricorrente secondo cui lo stesso fosse privo di deleghe, ciò non lo esimeva dall'adempiere all'obbligo di tenersi adeguatamente informato, non potendo a tal fine invocare la settorialità delle proprie competenze, una volta che l'accettazione dell'incarico di amministratore non esecutivo imponeva il rispetto di tutti gli oneri ed obblighi connessi alla carica, in linea con quanto a livello di normativa primaria detta l'art. 2381 co. 6 ### è la stessa ### della ### d'### che, a prescindere dall'insorgenza di segnali di allarme, impone agli amministratori non esecutivi di dover acquisire informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, avvalendosi sia degli eventuali comitati interni sia in via diretta del management, delle revisione interna e delle altre funzioni di controllo (### 285/13, parte I, titolo IV, cap. 1, sez. IV, §.2.2). 
Ne deriva che, anche alla luce del quadro normativo invocato da parte ricorrente, deve darsi continuità al principio secondo cui, in tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente. (Cass. n. 2620 del 2021; Cass. 24851 del 2019), non potendo a tal fine assumersi come causa 54 esimente l'assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno (Cass. n. 5606 del 2019, relativa a sanzioni irrogate al presidente del consiglio di amministrazione di una società finanziaria, privo di deleghe e membro, altresì, del comitato investimenti che si occupava della gestione strategica, per l'inadeguatezza dello scambio di informazioni tra i due organi, per l'assenza di un effettivo monitoraggio dell'esito delle operazioni approvate e di un controllo sulla liquidità dei fondi di investimento). 
A tale principio si è quindi adeguata la sentenza gravata, il che implica il rigetto del motivo in esame; - con il tredicesimo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha fondato l'accertamento della negligenza del ricorrente quanto al 'dovere di agire informato' su una pretesa anomalia del numero delle transazioni, del tutto esclusa dalle acquisizioni in atti. 
Assume il ricorrente che la sentenza ha valorizzato l'enorme numero delle richieste di vendita delle azioni provenienti dai clienti, sostenendo che questo fosse un segnale di allarme idoneo a fondare la responsabilità. Soprattutto si è ravvisata, sempre come elemento sintomatico dell'operazione di collocamento dei titoli, avvenuta senza il rispetto delle regole imposte, la circostanza che vi fosse una campagna di vendita massiccia e priva di precedenti, affermazione questa però smentita dai dati numerici relativi ad altre annualità, che rivelano come il numero della turnazioni fosse rimasto pressoché invariato, se non inferiore per il periodo interessato dalla contestazione. 
Inoltre, quanto alle deroghe al cd. blocking period, la sentenza non ha tenuto conto che le deroghe riguardano non solo le vendita ma anche gli acquisti delle azioni. 
Il motivo è inammissibile.  55 In primo luogo, richiamando la nozione di fatto decisivo idoneo a fondare in caso di omesso esame il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c., è evidente che quello denunziato non sia un fatto ma un giudizio espresso dalla ### d'Appello, sulla scorta dei dati numerico rilevati in sede ispettiva. Ma ancor più depone per l'inammissibilità la circostanza che l'andamento delle operazioni nel corso degli anni è stato oggetto sdì specifica e puntuale valutazione in sentenza, essendosi sottolineato al fine di ricavare la ricorrenza di un segnale di allarme, la collocazione delle operazioni in un determinato quadro circostanziale profondamente inciso dalle novità normative, e che poneva come priorità la vendita delle azioni del fondo, onde rispettare i parametri imposti in sede comunitaria. Trattasi di valutazioni adeguatamente motivate e che escludono che le circostanze riferite in ricorso, anche ove riguardate come fatti, non siano state esaminate dal giudice di merito; - con il quattordicesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 191 t.u.f., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha confermato la sanzione applicata al ricorrente a titolo di colpa, là dove la fattispecie prevede la sanzionabilità solo a titolo di dolo. 
Il ricorrente assume che tanto nel proprio atto di opposizione e poi nelle note di udienza e ciò nonostante la ### di merito ha escluso di dover affrontare un'esegesi dell'illecito di abusiva sollecitazione dell'art. 191, comma 1 t.u.f., impiegando una espediente verbale nel senso che l'elemento soggettivo è presunto dalla negligenza per avrebbe colposamente agevolato o reso possibile la realizzazione della sollecitazione abusiva. 
Il motivo è privo di pregio. 
Se infatti, in linea generale, è stato affermato che, in virtù della modifica dell'art. 2392 c.c. avvenuta a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (c.d.  56 non operativi) non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi in virtù della conoscenza - o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. - di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (in questi termini Cass. n. 17441 del 2016), va tuttavia considerato, per contro, che, nell'ordinamento sezionale del credito, il dovere di agire informati si connota con caratteristiche di particolare incisività, perché si inscrive in una sfera di responsabilità dell'amministratore che non è soltanto quella, di natura contrattuale, di cui il medesimo è gravato nei confronti dei soci della società ma è anche quella, di natura pubblicistica, di cui il medesimo è gravato nei confronti dell'### di vigilanza. ### infatti, non ha mancato di sottolineare che, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e le disposizioni attuative dettate con le ### di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi (cfr. Cass. 22848 del 2015). 
Nelle sentenze nn. 2737 del 2013, 5606 del 2019 e 24851 del 2019 si è poi ulteriormente precisato che, in tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società 57 bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art.  2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. 
Ed invero (fermo il principio, in materia di sanzioni amministrative, di tipicità e di riserva di legge fissato dall'art. 1 della legge 689/1981) la portata precettiva del 2° co. dell'art. 191 t.u.f., nella formulazione applicabile ratione temporis, si specifica anche in conformità al disposto del 2° co. dell'art. 2392 c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie - e dunque pur le funzioni sottese alla prefigurazione normativa di cui al vigente 2° co. dell'art. 191 cit., "chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7 (...)" - e dei consiglieri esecutivi e dei consiglieri non esecutivi di società per azioni altresì "in chiave omissiva" alla stregua dell'inciso "in ogni caso gli amministratori (...) sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto 58 quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose". 
In tal guisa appieno si legittima la contestazione di "omessa vigilanza", in toto si accredita l'affermazione della corte distrettuale secondo cui "l'eventuale responsabilità dell'amministratore non delegato (...) discende pur sempre dal peculiare compito istituzionale attribuito al medesimo in seno all'organismo societario" (così decreto impugnato, pag. 8) e per nulla si giustifica la prospettazione del ricorrente secondo cui "deve (...) escludersi che gli amministratori non esecutivi possano essere ritenuti responsabili per la violazione di altri soggetti (...) delle condizioni di svolgimento delle attività indicate dagli artt. 94 e 113 T.U.F." (Cass. n. 27365 del 2018); - con il quindicesimo motivo il ricorrente denuncia, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, la violazione degli artt. 94 e 191 t.u.f. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha confermato la sanzione ritenendo sussistente un fenomeno sollecitatorio in presenza di condizioni di acquisto non standardizzate, così incongruamente riconducendo nell'ambito dell'art. 94 t.u.f. quella che al più potrebbe essere qualificata solo come prestazione di servizi di investimento.  ### deduce che la vendita delle azioni è stata il frutto di trattative individuali con la clientela, senza che fosse possibile ravvisare una standardizzazione dell'offerta.  ### d'Appello ha trascurato i molteplici elementi che invece escludevano il carattere uniforme e standardizzato della vendita. 
Il motivo è inammissibile in quanto anche in questo caso attinge un accertamento di merito riservato alla ### d'appello ed operato dalla stessa con motivazione connotata da logicità e coerenza. 
Ed, invero, ribadito con la precedente giurisprudenza di questa ### (Cass. n. 4642 del 2018) che le azioni di banche di credito cooperativo ovvero delle banche popolari sono però qualificabili 59 come prodotti finanziari, poiché rappresentano una forma di investimento di natura finanziaria di cui all'art. 1 comma 1, lett. u) t.u.f., non vi è sostanziale differenza nella nozione di offerta al pubblico individuata dal giudice di merito rispetto a quella propugnata dal ricorrente, differendo le due posizioni unicamente in ragione del convincimento del secondo che nella specie ne mancherebbero i presupposti fattuali, costituiti dalla offerta in incertam personam ed in base a condizioni predeterminate ed uniformi.  ### del ricorrente secondo cui si tratterebbe a ben vedere di ordini impartiti dal cliente ed in ogni caso frutto di trattative individuali risulta smentita dalla sentenza impugnata che, sulla base della ricostruzione in fatto, non censurabile in questa sede, ha invece ritenuto che, pur con diverse modalità comunicative, fosse stata rivolta una determinata offerta di vendita delle azioni alla clientela, massivamente contattata dalla rete commerciale, clientela alla quale era offerto un titolo secondo un prezzo predeterminato e uniforme. 
Ne deriva che la censura è inammissibile perché anche in questo caso attinge una valutazione di merito riservata alla ### d'Appello; - con il sedicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui la ### d'Appello ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della ### nonostante quest'ultima si sia difesa con funzionari interni e non con avvocati del libero foro, senza peraltro incorrere in alcuna spesa (al di là dello stipendio già garantito ai medesimi funzionari) per la difesa in giudizio. 
Rileva che la giurisprudenza di questa ### ha reiteratamente affermato che ove la PA si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario appositamente delegato, ove la stessa e risulti vittoriosa, vanno riconosciute le sole spese vive debitamente 60 documentate, non potendo trovare riconoscimento la richiesta di pagamento dei diritti e degli onorari (cfr. Cass. n. 17674 del 2004; Cass. n. 12232 del 2003). 
Poiché la ### è stata difesa da propri dipendenti non potevano esserle liquidate le spese in base ai parametri previsti per le spese di lite. 
Il motivo è evidentemente destituito di fondamento. 
Il principio richiamato in motivo si attaglia alla ipotesi in cui il funzionario che assista la PA non rivesta nella specie la qualità di avvocato, in quanto non iscritto, come invece i difensori di parte controricorrente, all'elenco speciale in passato disciplinato dall'art.  3 co. 4 lett. B del RD n. 1578/1933, ed oggi dall'art. 15 lett. C) della legge n. 247/2012. 
Pur dovendosi ribadire le peculiarità della disciplina approntata per tale categoria di professionisti (si veda Cass., Sez. Un., n. 19547 del 2010, secondo cui l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede, quale presupposto imprescindibile, la "esclusività" dell'espletamento, da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso, essendo l'esclusività negata qualora accanto a compiti riconducibili alla attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente svolgano mansioni amministrative o, comunque di natura diversa; conf. Cass., Un., n. 3733 del 2002), risulta tuttavia evidente, in ragione dell'iscrizione all'albo circondariale, sebbene in un elenco speciale, che si tratta di soggetti legittimamente esercenti la professione forense, la cui assistenza impone a favore della parte vittoriosa che si sia avvalsa delle loro prestazioni, che la liquidazione avvenga sulla base delle tariffe forensi vigenti. 
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, come da dispositivo.  61 • Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ### in data 30 novembre 2021. 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Falaschi Milena

M
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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1547/2025 del 06-11-2025

... con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro Il Giudice del ### Dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4586 del ### degli ### dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 23.10.2025 e vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### e ### giusta procura in atti; RICORRENTE E MINISTERO DEL###, rappresentato e difeso dall'avv. #### giusta procura in atti; RESISTENTE Oggetto: bonus carta docenti ### in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il ###, ### conveniva in giudizio il Ministero dell'### e del ### premettendo di essere docente supplente in diversi istituti scolastici, da ultimo presso l'### scolastico ### di ### e di aver prestato attività in favore del Ministero convenuto quale docente precaria negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con supplenze di lungo periodo.
Lamentava che la P.A., nel dare attuazione all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, costitutivo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd.  ### del docente, di importo pari ad € 500 annui), aveva chiaramente escluso i precari dal vantaggio, riservato solo ai docenti a tempo indeterminato, negando tale diritto a soggetti che vantavano plurimi contratti a tempo determinato presso lo stesso Ministero nello svolgimento delle medesime funzioni ed attività funzionali attribuite al corpo docente (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie, partecipazione alle riunioni del collegio docenti, ai consigli di classe, svolgimento degli scrutini). 
Posta la giurisdizione dell'### nonché la competenza del Tribunale adito in funzione del giudice del lavoro, richiamata l'applicabilità del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 ###, della ### n. 1990/70, eccepita la violazione dell'art. 4 ### per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria con riferimento agli art.282 d.lgs.  297/94, art.28 CCNL 1994/97, art.63 e 64 CCNL 2006/09, parte ricorrente chiedeva il riconoscimento del proprio diritto agli emolumenti accessori richiesti, con relativa condanna dell'### Si è costituito in giudizio il Ministero dell'### il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 
La causa giungeva alla decisione all'udienza del 23.10.2025, trattata con modalità cartolari, tenuto conto delle note di trattazione delle parti.  ***  2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. 
Infatti, l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  ### del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “1. 
I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.  ### del 28 novembre 2016 prevede sub art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 euro annui. 2. ### è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3. ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4.  ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”. 
La Corte di giustizia dell'### europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”; La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo deterinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.  3. Orbene, al fine di escludere la comparabilità tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo l'amministrazione convenuta evidenzia che, mentre per i primi viene sancito un vero e proprio obbligo di formazione, i secondi avrebbero unicamente un diritto alla formazione e non un obbligo che giustificherebbe, dunque, il diverso trattamento previsto con riferimento alla ### docente. 
A tale riguardo, invero, si evidenzia che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. 
Anche con riferimento alle esigenze formative la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica. 
In particolare, l'art. 282 d.lgs. 297/1994 sancisce che “l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”.  ###. 28 CCNL comparto scuola 4.8.1995 stabilisce che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto. 2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'### nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”. ###. 63 CCNL 27.11.2007 prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.” ###. 64 CCNL 27.11.2007 aggiunge che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
I testi normativi riportati non distinguono in alcun modo tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio.  ### canto, dovendo l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo è indubbio che l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti. 
Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 CCNL 27.11.2007 nella parte citata dall'amministrazione laddove si afferma che “Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. 
Anche in tal caso, infatti, la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio e connessa alle competenze richieste dal “ruolo” inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore. 
Allo stesso modo non è dirimente il disposto dell'art. 1 comma 124 della ### 107/2015, a tenore del quale “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, in quanto a fronte di identiche mansioni di docenza e dei medesimi doveri di formazione individuati dalla normativa sopra richiamata, considerare obbligatorio per il dipendente e per la stessa amministrazione formare unicamente i docenti di ruolo determina una discriminazione dei docenti a tempo determinato che lede il principio sancito a livello europeo dall'art. 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla ### nella pronuncia sopra indicata. 
La giurisprudenza, a tale riguardo, ha avuto modo di chiarire che le ragioni oggettive che possono giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato ricorrono, ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva ( 24373/2015). 
La Corte di ### ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C- 456/09, ###; né nel fatto che il datore di lavoro sia una ### né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent.  13.9.2007, C-307/05, ###; né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11). 
Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato come sostenuto dall'amministrazione unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica.  4. E' irrilevante, al fine della corresponsione del bonus in questione, la circostanza che l'impegno orario richiesto sia stato inferiore a limite minimo del 50% del part time previsto per i docenti di ruolo. 
Ed infatti, a fronte di una supplenza - come quella nel caso di specie - che si è protratta per oltre 180 giorni fino alla fine delle attività didattiche, e che dunque viene parificata all'intero anno scolastico ai sensi dell'art. 11 comma 14 del D. lgs. 124/1999, si ritiene che le esigenze di formazione del docente a tempo determinato siano state le medesime dei docenti di ruolo o dei docenti con un numero di ore di insegnamento maggiore, dovendo l'amministrazione curare anche in tale caso un'adeguata qualità dell'insegnamento fornito agli utenti. 
Si ricorda al riguardo quanto affermato dalla pronuncia del Consiglio di Stato 1842/2022, che annullando il ### 23.9.2015 ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.  ### canto, negare il beneficio per i lavoratori con impegno orario inferiore al 50% integrerebbe una violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori part time, i quali hanno diritto al medesimo trattamento economico dei lavoratori a tempo pieno, sebbene parametrato al minor numero di ore svolte (si veda sul punto l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, direttiva 97/81/CE, nonché art. 4 d.lgs. 61/2000). Nel caso di specie, va rilevato che per i lavoratori part time al 50% non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio in parola, sicché anche per impegni orari inferiori alcuna decurtazione può giustificarsi. Al riguardo, si osserva che il docente cui viene assegnato un impegno orario ridotto per l'intero anno scolastico o periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, medesimi essendo il ruolo, la responsabilità e la funzione, seppure svolta per un numero di ore inferiore. 
Peraltro, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi. Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali - quelli interessati da supplenze di breve periodo - il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere (così in ### Milano, 5 aprile 2023, n. 1208).  5. Non rileva, poi, nella presente controversia la circostanza che la carta docente, essendo un beneficio che può essere corrisposto solo in forma specifica quale oggetto di domanda di adempimento, non sia più fruibile alla cessazione dal servizio, ossia nel momento in cui l'esigenza formativa cessa, in quanto strettamente connessa con la funzione didattica assegnata. Peraltro, è stato provato che il ricorrente risulta assunta con contratto a tempo indeterminato dal 10.09.2025, sicché permane l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa. 
Allo stesso modo, non rileva la circostanza che la ricorrente non abbia né allegato, né provato iniziative formative cui abbiano partecipato negli anni scolastici indicati in ricorso, poiché la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale.  6. Riscontrato, pertanto, in astratto il diritto della ricorrente a fruire della ### docenti, occorre osservare che correttamente l'amministrazione convenuta evidenzia che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo. Ciò esclude innanzitutto che sia possibile l'attribuzione di una somma di denaro con conseguente condanna dell'amministrazione alla erogazione di essa, in quanto l'interessata può unicamente pretendere il rilascio della ### docenti con versamento su di essa delle somme spettanti al fine di poterne fruire limitatamente ai beni previsti dal relativo regolamento. Ed infatti, l'utilizzo della ### docenti permette un adeguato controllo delle modalità di utilizzo delle somme attribuite al fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste e di garantire un puntuale rendiconto. 
Sotto altro profilo, va ricordato che l'art. 6 comma 7 del ### 28.11.2016 sancisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto. 
Gli importi riconosciuti dalla carta docente non possono, peraltro, essere maggiorati degli interessi né della rivalutazione monetaria in quanto, ex art. 2 ### del 28 novembre 2016, l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. 
Ne deriva per l'effetto che la domanda debba trovare accoglimento, ed accertato il diritto della ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 all'importo di ### 1.500,00, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione impresso dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L.  107 cit.). 
In ragione di quanto specificato prima, detto importo non può essere maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.  7. Tenuto conto della novità della questione giuridica esaminata, della sua serialità, e della circostanza che l'amministrazione resistente si è comunque attenuta alla disciplina vigente, si stima equo condannare tale amministrazione a rifondere al procuratore di parte ricorrente ### la metà delle spese processuali, con compensazione della residua metà.  P.Q.M.  ### di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: - condanna il Ministero a costituire in favore della ricorrente #### , con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del ### 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co.  121, ### 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi € 1.500,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della ### stessa; - condanna parte resistente alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 750,00, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore del difensore antistatario. 
Così deciso in ### il ###, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c.

causa n. 4586/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Puleio Elvira

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1043/2026 del 19-01-2026

... presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27871; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2022, n. 21767; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, n. 9845; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. ###; Cass., Sez. Trib., 12 luglio 2025, n. 19193; Cass., Sez. Trib., 22 settembre 2025, n. 25790), gravando sul contr ibuente l'onere di provarne la non imputabilità » ( Cass. n. 29293 del 2025 in motivazione; Cass. n. 21290 del 2018; Cass. 4283 del 2010). 3.7. In ogni caso, poi, con riferimento al secondo profilo la giurisprudenza della Corte, anche n ell'ipote si in cui la sottoscrizione e la qual ifica del funzionario delegato, sono stabilite a pena di nullità dell'atto impositivo, ha negato ogni incidenz a sulla validità dell'atto impositivo alle questioni di illegittimità costituzionale relative alla fonte del suo rapporto di lavoro con l'ente e alla sua assunzione in mancanza di concorso pubblico ( Cass. 5177 del 2020). 3.8. La senten za impugnato ha fatt o corretta applicazione dei principi richiamati laddove ha rigettato il motivo di appello re lativo al difetto di attribuzioni del funzionario che ha sottoscritto (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6858/2024 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente contro ### in persona del Di rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato presso i cui uffici a ### via dei ### n.12 è elettivamente domiciliata; -controricorrente contro ### e ####; -intimati avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### n. 5013 del 2023 depositata il 06 settembre 2023 non notificata. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 dal #### 1. La controversia trae origine dall'impugnazione proposta da ### avverso l'intimazione di pagamento n. ###410323000, emessa dall'### delle ### e notificata il ###, relativa a diverse cartelle di pagamento e atti impositivi, tra cui, in particolare le cartelle di pagamento relative all'ICI dovuta per le annualità dal 2001 al 2008.  2. ### d i ### o, dop o aver esteso il contraddittorio agli en ti impositori, ### delle ### e ### di ### a ### aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente per ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento in ragione della “acompetenza o difetto di attribuzioni” del funzionario che l'aveva emessa, della mancanza o irritualità della notificazione degli atti prodromici all'intim azione e dell 'intervenuta prescrizione o decadenza.  3. Avverso la sentenza della CTP il contribuente aveva proposto appello, respinto dalla CGT di II grado della ### che aveva ritenuto infondate tutte le sue difese.  4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della CGT di II grado, affidandosi a tre motivi, la ### delle ### si è difesa depositando il controricorso mentre l'### delle ### e il ### di ### a ### sono rimasti intimati.  5. Successivam ente, il ###, il ricorre nte ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell' art. 378 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c. in combinato 3 disposto con l'art. 32 d. Lgs. n. 546 del 1992 e con gli articoli 2934 e 2948, n. 4 c.c., per l'errore in cui sare bbe incor sa la CGT di II grado nella ricognizione della prova documentale e nella non corretta ricognizione del contenuto oggettivo della prova documentale oltre che nell'affermazione di irretrattabilità della pretesa tributaria anche sotto il profilo della prescrizione già maturata all'epoca della notificazione delle cartelle. 
Il ricorre nte ha soste nuto, in particolare, che la senten za impug nata avrebbe erroneamente disatteso la sua eccezione di prescrizione dei crediti relativi all'ICI delle ann ualità d al 2001 al 2008, avendo riconosciuto l'intervenuta interruzione per effetto delle intimazioni di pagamento del 12.05.2010, del 3.04.2015 e del 23.08.2018, senza, tuttavia, avvedersi che nell'atto di appello aveva denunziato, la mancanza nel fascicolo dell'### delle ### e ### del docum ento relativo alla notificazione dell'intimazione di pagamento del 12.4.2010 ed il fatto che l'intimazione del 3.4.2015 era riferita solo all'### e non poteva aver interrotto il termine di prescrizione quinquennale dell'### Con lo stesso motivo il ricorrente ha dedotto l'erroneità della pronuncia della CGT di II grado nella parte in cui ha ritenuto che la mancata impugnazione dell'atto prodromico all'intimaz ione di paga mento e la consegu ente irretrattabilità del credito precludano al contribuente la possibilità di far valere la prescrizion e eventual mente maturata in epoca preceden te alla notificazione della cartella non opposta, in violazione dei principi dettati in materia dalla pronun cia della Corte a sezioni unite n. 23397 del 2016, secondo cui la definitività dell'atto non modifica il termine di prescrizione del tributo.  1.2. Il motivo è solo parzialmente fondato.  1.3. La doglianza contiene più censure riconducibili a vizi diversi tra quelli previsti dall'art. 360 comma 1 c. p.c. come d educibili nel giudizio di legittimità, tuttavia, si comprende chiaramente che il ricorrente inte nde lamentare nella sentenza impugnata: 4 ### il travisam ento d ella prova documentazione, in relazione all'art . 360 comma 1 n. 5 c.p.c., con riguardo all'inesistenza nel fascicolo di ### delle ### e ### dell'atto interruttivo della prescrizione e all'aver tratto informazioni inesistenti ai fini dell'interruzione della prescrizione dal documento relativo all'intimazione di pagamento del 3.4.2015; ### la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 comma 1 3 c.p.c., delle norme sulla prescrizione di cui agli articoli 2934 e 2948 n. 4 c.c. laddove ha sostenuto l'erroneità dell'affermazione da parte della CGT di II grado in ordine all' irretrattabilità del credito tributario, anche sotto il profilo della già maturata prescrizione, in mancanza di impugnazione del relativo atto impositivo o della relativa cartella.  1.4. Sotto il primo profilo, relativo al travisamento della prova documentale, la Corte a sezioni unite ha chiarito che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di ver ifica logica della rico nducibi lità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395 n. 4 c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360 nn. 4 e 5 c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale». ( ###. U. n. 5792 del 2024) Ne deriva che la doglianza avverso la sentenza impugnata relativa al fatto di aver posto a fondamento della decisione un documento inesistente, e cioè l'atto di intimazione del 12.5.2010, deve essere ricondotta ad un errore di percezione revocatorio censurabile, ai sensi dell'art. 395 comm a 1 n. 4 c.p.c., come una svista del giudice. Invece, la doglianza relativa al fatto di aver tratto da un d ocumento u n'informazione prob atoria inesistente o impossibile logicamente da dedurre, e cioè aver tratto dal documento del 5 3.4.2015 relativo all'intimazione di pagamento dell'### l'intimazione di pagamento relativa al credito per l'### configura un vizio da far valere con ricorso per cassaz ione come vi olazione dell'art. 115 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 n. 5, c.p.c., trattandosi di fatto sostanziale.  1.5. Nel caso di specie il ricorrente non aveva mai dedotto nella fase del giudizio di merito l'inesistenza del documento relativo all'atto di intimazione del 12.5. 2010, tanto è vero che nell'atto di appello, alla pag. 9, si era limitato a sostenere che non era stata seguita da altri atti interruttivi per ben otto anni senza fare alcun cenno all'irreperibilità del documento nel fascicolo dell'### delle ### e ### mentre aveva puntualmente evidenziato nell'atto di appello, alla pag. 10, l'erronea valutazione del documento del 3.4.2015, contenente solo l'intimazione di pagamento del debito ### 1.6. Il motivo è , dunq ue, inammissibile con riferiment o alla dedu zione dell'inesistenza del documento relativo al l'intimazione di paga mento del 12.5.2010 perché il contribuente, con il ricorso per cassazione, ha fatto valere un errore revocatorio, ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. che non aveva mai denunciato prima nel corso del giudizio di merito.  1.7. È, invece, fondato con riferimento alla deduzione de ll'erronea valutazione del conten uto del d ocumento relativo all'intimazione di pagamento del 3.4.2015 che effettivamente si riferisce solo all'### (v. all.  4 al ricorso a pag. 7) e che è stato, però, valutato dalla CGT di II grado come atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito per l'### 1.8. Il motivo sotto il secondo profilo, relativo alla lamentata violazione di norme di diritto, è infondato.  ### di II grado, confermando sul punto la decisione del giudice di primo grado, ha affermato che “### in questo grado di giudizio è stata prodotta la docu mentazione attestante la notifica degli atti pro dromici dell'intimazione di pagamento impugnata con la conseguenz a che la mancata impugnazi one delle cartelle di pagamento e degli altri atti 6 prodromici ha reso irretrattabili i crediti fiscali in essi riportati.” Con ciò si è atte nuta alla giurisprudenza della Corte secondo cu i la definitività derivante dalla mancata impugnazione dell'atto impositivo o della cartella relativa al credito tribu tario ogg etto dell'atto di in timazione impugnat o, cristallizza la pretesa tribut aria e pre clude al contribuente di far valere anche la prescrizione anteriormente maturata.  1.9. Afferma, in particolare, la Corte che « In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fi scale maturato precedente mente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.» (Cass. n. ### del 29/11/2021) e che « […] l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs.  n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.» (Cass. n. 6436 del 11/03/2025; Cass. 20476 del 2025). Inconferente rispetto alla fattispecie oggetto di causa è, invece, il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza della Corte relativa alla diversa q uestione del re gime della prescrizione applicabile alla pretesa tributaria racchiusa in un atto di accertamento divenuto definitivo in relazione alla previsione dell'art. 2953 1.10. Il motivo deve, quindi, essere accolto limitatamente al vizio dedotto, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., con riferimento all'erronea valutazione del conten uto del d ocumento relativo all'intimazione di pagamento del 3.4.2015 e rigettato sotto tutti gli altri profili.  2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 11 comma 2 del d. lgs. n. 546 7 del 1992 e dell'art. 1 comma 8 del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, in combinato disposto con l'art.  4-novies del d.l. n. 34 del 2019 e con l'art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611 del 1933, per avere la CGT di II grado erroneam ente d isatteso la sua eccezione di nul lità insa nabile della costituzione nel giudizio di merit o dell'### tramite un avvocato del libero foro, formulata con le memorie illustrative in secondo grado evidenziando l'inapplicabilità al processo tributario, retto dalla previsione dell'art. 11 comma 2 d. lgs. 546 del 1992, dei principi enunciati dalla Corte a sezioni unite con la sentenza n. ### del 2019 solo per il processo civile ordinario.  2.1. Il motivo è infondato.  2.2. La giurisprudenza della Corte ha, infatti, da tempo riconosciuto la legittimità della difesa in giudizio dell'amministrazione finanziaria, mediante avvocati del libero foro, anche nei procedimenti avanti alle commissioni tributarie o alle corti di giustizia tributaria di merito. 
Come noto, la Corte a sezioni unite ha affermato il prin cipio gen erale secondo cui « Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'### delle ### impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla ### intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv.  in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad 8 assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispeci e alle ipotesi previste dalla ### tra l'### e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità d i questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'### a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità » ( Cass. Sez. U. ### del 2019).  2.3. Gli stessi principi valgono anche con riferimento al patrocinio innanzi alle ### di giustizia tributaria di merito come chiarito dalla giurisprudenza della Corte che, ricostruito il complesso quadro normativo anche attraverso l'esame delle norme di interpretazione autentica, ha concluso riconoscendo all'amministrazione finanziaria la facoltà di avvalersi, alle stesse condizioni, per la difesa innanzi alle commissioni tributarie o alle corti di giustizia tributaria del patrocinio degli avvocati del libero foro. 
Afferma, in particolare, la Corte in materia di difesa in giudizio dell'### delle ### e ### che « ### alla difesa in giudizio, il comma 8 dell'articolo 1 del d.l. n.193/2016, conv. dalla legge n.225/2016, dispone: "### è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentan za e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale d eliberati ai sensi del comma 5 d el presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli 9 riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per i l patroci nio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546". Deve, inoltre, rilevarsi che la norma di interpretazione autentica dell'articolo 4-nonies, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla ### 28 giugno 2019, n. 58, prevede che "il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'### delle entrate ### per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, int ende non avvalersi dell'Avvocatura dell o Stato nei giudizi a quest'ul tima riservat i su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad ass umere il patrocinio". Tale ultimo articolo, quindi, chiarisce, con validità ex tun c, che la delibera motivat a è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle. Il legislatore ha voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luog o fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. ###. 43, comma 4, del r.d. n. 1611/1933 - con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza - opera dunque solo nel caso in cui A.d.E.R., nonost ante la speci fica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi. In sostanza, non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimento dell'avvocatura erariale e che quello di avvocati del libero foro sia un'eccezione, perché il tenore testuale della norma - a differenza di quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e che oltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sulle norme di rango primario - esclude con 10 chiarezza sia l'organicità che la stessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per la chiara alternatività (con l'utilizzo dell'avverbio "altresì") tra le due facoltà radicate in capo all'A.d.E.R. Pertanto, il richiamo, operato dall'art. 1, comma 8, all'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui l'### dell'### delle entrate e dell'### delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulla difesa tecnica (nella dicotomia "pubblica-del libero foro") dettate dalla prima parte dello stesso comma 8. Detta soluzione inte rpretativa pare conforme al ### collo d'intesa del 22.6.2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e ### proprio in forza del disposto dell'art. 1, comma 8, cit., secondo cui, in subiecta materia, «3.4.2 ### sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio ### avvocati, nelle controversie relative a: - liti innanzi al Giudice di ### (compresa la fase di appe llo); - liti innanz i alle ### L avoro di Tribunale e Corte d'Appello; - liti innanzi alle ### ( Cass. n. ### del 2019 in motivazione; Cass. n. 24967 del 2022; Cass. n. 28199 del 2024; Cass. n. 10661 del 2025).  2.4. In sint esi, dunque, non sussisto no ostacoli normativi alla facoltà dell'### delle ### e ### di costituirsi nel giudizio di merito tributario con avvocati del libero foro né speciali oneri di documentazione del potere di rappresentanza e assistenza, dal momento che la ### stipulata con l' Avvocatura dello Stato non riserva il patrocinio dell'### delle ### e ### all'Avvocatura dello Stato ma prevede espressamente la facoltà dell'ente di stare in giu dizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati d el libero foro per le controversie innanzi alle ### tributarie. 11 2.5. ### di II grado si è uniformata ai principi enunciati dalla Corte in materia anche richiamandoli espressamente in motivazione e non sussiste, pertanto, il vizio di violazione di norma di diritto lamentato dal ricorrente con riferimento alla costituzione dell'### delle ### e ### con avvocato del libero foro nel giudizio di merito che, correttamente, è stata ritenuta rituale senza alcun onere di documentare le fonti del potere di rappresentanza e assistenza diverse dalla procura alle liti.  3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 97 comma 4 Cost. censurando la sentenza della CGT di II grado della ### ia n ella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per l' “acompetenza” o il difetto di attribuzione ai sensi dell' art. 21-septies legge 241 del 1990, in capo al soggetto , Dr. Pi ergiorgio ### che, qualificandosi come “responsabile del procedimento di emissione e notifica”, aveva provveduto ad emetterla e notificarla. Contestualmente alla censura il ricorrente ha prospettato la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 97 comma 4 Cost., dell'art. 1 comma 9 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016, relativo al trasferimento del personale delle società del gruppo ### all'### delle ### e ###” ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente” senza espletamento di concorso pubblico.  3.1. Il motivo è infondato.  3.2. ### al personale trasmig rato dalle società d el gruppo ### s.p.a. all' ### delle ### e Ris cossione del potere di sottoscrivere gli atti di riscossione si desume dalla previsione dell'art. 1 comma 9 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla ### n. 225 del 2016 secondo cui “ ### conto de lla s pecificità delle funzioni prop rie della riscossione fi scale e delle compet enze t ecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla 12 data di cui al comma 1 il personale delle società del ### con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in serviz io alla data di ent rata in vigo re del presente de creto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricogn izione delle competenze possedu te, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile.” 3.3. La norma, contestualmente all'estinzione delle società del gruppo ### s.p.a. ed al trasferimento senza soluzione di cont inuità dei rapporti giuridici e delle funzioni di riscossione all'### delle ### e ### ha previsto anche il trasferimento in blocco dei rapporti con il personale, regolati da contratto di diritto privato, stabilendo l'automatica ricognizione delle competenze necessarie ai fini dell'at tribuzione delle funzioni all'interno de ll'ente a sa lvaguardia delle esigenze d i continuità dell'attività di riscossione.  3.4. Il soggetto che ha sottoscritto l'intimazione di pagamento nella sua veste di dipe ndente trasferito da ### all'### delle ### e ### è stato, quindi, investito del relativo potere in forza della norma richiamata senza che rilevi, in alcun modo, ai fini della validità dell'atto di riscossione la sua qualifica o la fonte concorsuale o meno del suo rapporto di lavoro con l'ente.  3.5. La giuris prudenza della Corte ha, infatti, ripetu tamente affermato l'irrilevanza ai fini de lla validità d ell'atto della riscossion e dell'esistenza stessa della sottoscrizione del funzionario e della sua qualifica purché sia chiara la provenienza dell'atto dall'ente e, comunque, l'irrilevanza ai fini della validità, anche degli atti impositivi, delle questioni relative alla fonte del loro rapporto di lavoro con l'amministrazione finanziaria. 13 3.6. Sotto il primo profilo la giurisprudenza di legittimità ha efficacemente chiarito che, in forza della espressa previsione dell'art. 42 comma 1 e 3 d.P.R. n. 600 del 1 973- secondo cui gli accertam enti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono, a pena di nullità, sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato-, « […] soltanto l'avviso di accertam ento è nullo se non reca la sottoscrizione de l capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, in caso di conte stazione de l contribuente, incombe all'amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere, ma, atteso il principio della tassatività delle nullità, in mancanza di una disposizione espressa, tale sanzione non trova applicazione per la cartella di pagamento, il diniego di condono, l'avviso di mora [eq uiparato all'intimazione di pagame nto] e l'attribuzione di rendita, per cui opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27871; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2022, n. 21767; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, n. 9845; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. ###; Cass., Sez. Trib., 12 luglio 2025, n. 19193; Cass., Sez. Trib., 22 settembre 2025, n. 25790), gravando sul contr ibuente l'onere di provarne la non imputabilità » ( Cass. n. 29293 del 2025 in motivazione; Cass. n. 21290 del 2018; Cass. 4283 del 2010).  3.7. In ogni caso, poi, con riferimento al secondo profilo la giurisprudenza della Corte, anche n ell'ipote si in cui la sottoscrizione e la qual ifica del funzionario delegato, sono stabilite a pena di nullità dell'atto impositivo, ha negato ogni incidenz a sulla validità dell'atto impositivo alle questioni di illegittimità costituzionale relative alla fonte del suo rapporto di lavoro con l'ente e alla sua assunzione in mancanza di concorso pubblico ( Cass. 5177 del 2020).  3.8. La senten za impugnato ha fatt o corretta applicazione dei principi richiamati laddove ha rigettato il motivo di appello re lativo al difetto di attribuzioni del funzionario che ha sottoscritto l'intimazione di pagamento 14 richiamando la previsione dell'art. 1 comma 9 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla ### n. 225 del 2016 mentre la questione di illegittimità della norma proposta dal ricorrente è inammissibile in quanto irrilevante ai fini della de cisione sulla sua doma nda di annullamento dell'at to di intimazione impugnato.  4. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto nei soli limiti delineati al punto 1.10, essendo inammissibile e infondato quanto al resto, il secondo ed il terzo motivo devono essere rigettati perché infondati e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla CGT di II grado della ### che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  In parzia le accoglimento de l primo motivo di ricorso, inammissibili o rigettati gli alt ri, cassa la sente nza impugnata con rinvio alla Co rte di giustizia di secondo grado della ### in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio del 10/12/2025.  ### 

Giudice/firmatari: Crucitti Roberta, Marconi Daniela

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17393/2022 del 30-05-2022

... della domanda risarcitoria. Come del pari si palesa l'illegittimità della previsione in rapporto ad altri procedimenti sanzionatori per i quali l'opposizione è invece riservata dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. E' pur vero che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2012 ha dichiarato incostituzionale l'art. 4 comma 1 n. 19 all. 4 del d.lgs. n. 104/2010, che disponeva l'abrogazione dei commi da 4 ad 8 dell'art. 195, in punto di giurisdizione della Corte di appello quanto alle sanzioni irrogate dalla ### ma successivamente l'art. 3 del d.lgs. n. 160/2012 ha soppresso il citato n. 19, dovendosi quindi ritenere che a seguito di tale soppressione sia restata immutata la portata della disposizione generale in tema di giurisdizione esclusiva del GA ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, con la conseguente attrazione a tale giurisdizione anche delle sanzioni amministrative oggetto di causa. Sussiste quindi, ad avviso del ricorrente, il difetto di giurisdizione del GO sostenendosi, in subordine, l'illegittimità costituzionale delle norme di cui in rubrica, ove interpretate nel senso della attribuzione della giurisdizione a detto giudice. Il (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2018 R.G. proposto da ### rappresentato e difeso dagli avvocati ##### e ### giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'ultimo difensore; - ricorrente - contro ### E ### - CONSOB, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati #### e ### con domicilio eletto in ####.B. Martini 3; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 37/2018, depositata in data ###.  2, o 2 " Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2021 dal ### Osserva in fatto e in diritto ### che: - con delibera n. 19935/2017, la ### ha applicato a ### co-mponente del Consiglio di ### della ### popolare di ### (da ora ###, in carica dal 04.5.2002 al 26.04.2014, la sanzione pecuniaria di euro 95.000,00, sulla base delle contestazioni per violazione delle norme di seguito indicate: a) art. 21, Comma primo, lettera d), ### art. 15 del Regolamento congiunto ### d'### artt. 39 e 40 ### n. 16190/2007, in relazione in relazione alla valutazione di adeguatezza delle operazioni (periodo 1.4.2011- 22.4.2015):.«Sono state ravvisate carenze nelle procedure per la valutazione dell'adeguatezza, con specifico riferimento, da un lato, alle modalità di profilatura della clientela e, dall'altro, alla mancanza di misure volte a prevenire condotte elusive della verifica in ### Per l'effetto, è stata riscontrata una profilatura degli investitori sbilanciata verso i profili di rischio più alti ed, in occasione dell'AUC 2014, una diffusa riproposizione in regime di appropriatezza di ordini già sottoposti a valutazione di adeguatezza e risultati in-adeguati (c.d. "strumentale imputazione degli ordini all'iniziativa cliente"). Tali condotte si sono realizzate in un contesto operativo caratterizzato da un'azione commerciale strutturata e pervasiva, i cui obiettivi sono stati individuati esclusivamente sulla base di egigenze di patrimonializzazione della ### ed in potenziale spregio dei bisogni di investimento della clientela pur da servire. Le pressioni si sono sostanziate, fra l'altro, nella raccolta di manifestazioni di interesse prima della pubblicazione del prospetto informativo -e nell'impiego dei finanziamenti quale leva per indurre alla sottoscrizione delle azioni soggetti che versavano in una situazione di dipendenza economica dalla ###» (v. pag. 3 dell'atto di accertamento); 2) art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. in relazione all'attività di finanziamento della clientela finalizzata all'acquisto di azioni della ### (periodo 1.1.2012-22.4.2015): «In assenza delle cautele dei presidi di correttezza e trasparenza, sono state riscontrate irregolarità comportamentali nei finanziamenti concessi dalla ### alla propria clientela esclusivamente finalizzati all'acquisto delle azioni di propria emissione. Le specifiche modalità operative emerse in proposito, che hanno condotto ad una grave alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela, sono risultate funzionali alle mere esigenze di capitalizzazione della ###» (v. pag. 3 dell'atto di accertamento); 3) art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15 Regolamento congiunto ### d'### nonché art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. e art. 49, commi 1 e 3, ### in relazione alla gestione degli ordini dei clienti (periodo 1.4.2011- 22.4.2015): «Sono state riscontrate carenze nelle procedure relative alla gestione degli ordini aventi ad oggetto le azioni della ### che, consentendo alle strutture preposte ampi margini di discrezionalità nella trattazione delle disposizioni vivono in vendita della clientela retail, non hanno assicurato una trattazione oggettiva e rispettosa del principio di priorità temporale (cd.  "procedure per il rispetto della priorità degli ordini")» (v. pag. 3-4 dell'atto di accertamento); 4) art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15, comma 1, ### congiunto ### d'### nonché degli artt.  19 e 21 del citato ### congiunto, in relazione alle procedure di pricing delle azioni della ### (periodo 1.4.2011- 22.4.2015): «Sono state riscontrate carenze nelle procedure definite dalla ### per ### l'attività di governo e controllo sulla metodologia impiegata dall'esperto indipendente ai fini della valutazione del valore dell'azione BPV per gli anni 2013 2014 e ### 3 la formulazione della proposta di prezzo delle azioni ###assemblea dei ### (c.d. "procedure per il pricing dell'azione")» (v. pag. 4 dell'atto di accertamento). 
Al ricorrente è stata applicata una sanzione complessiva di euro 95.000, pari alla sanzione di euro 60.000 per la violazione n. 2, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 10.000 per la violazione n. 1, di euro 10.000 per la violazione n. 3 e di euro 15.000 per la violazione n. 4.  ### ha proposto opposizione avverso siffatta delibera, con ricorso depositato in data ###, cui ha resistito la ### chiedendone la reiezione. 
La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 37 del 20 aprile 2018 ha rigettato l'opposizione condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite. 
Disattese le questioni preliminari relative alla pretesa decadenza dal potere sanzionatorio per il decorso del termine di cui all'art. 195 comma 1 t.u.f. e per il superamento del termine ragionevole di definizione del procedimento sanzionatorio, la sentenza ribadiva la competenza della ### ad irrogare le sanzioni di cui alla delibera opposta, trattandosi di violazioni rientranti nelle attribuzioni di tale autorità e non della ### d'### Ancora, reputava corretta l'applicazione dell'art. 190 t.u.f. nella versione anteriore alla modifica disposta dall'art. 5, comma 4, lett.  c) d.lgs. n. 72 del 2015, trattandosi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla ### e dalla ### d'### in tal senso deponeva l'art. 6 del citato d.lgs. n. 72/2015, che non presentava i profili di incostituzionalità denunciati dal ricorrente, alla luce della sentenza n. 193 del 2016 della Corte costituzionale. 
Escludeva, altresì, l'omessa applicazione dell'art. 8-bis legge n. 689 del 1981 quanto alla indimostrata "unitarietà del progetto" dei 43 esponenti aziendali destinatari della sanzione, per essere state la gran parte delle violazioni addebitate a titolo di colpa, ovvero la 4 violazione del contraddittorio per limitazione all'accesso alle prove raccolte dalla ### in sede ###provato dal ricorrente di averne fatto inutilmente richiesta alla ### nonché in ordine alle modalità di formazione delle prove impiegate nel procedimento sanzionatorio, escludendo altresì la violazione del principio di imparzialità e separazione della funzione istruttoria e decisoria. 
Quindi, riassunte le vicende del gruppo ### di ### con il richiamo ai vari aumenti di capitale deliberati nel 2014, riteneva sussistenti tutte le violazioni oggetto di contestazione, alla luce del complesso materiale istruttorio raccolto dalla ### nella fase ispettiva. 
In particolare, la sentenza ha posto in rilievo che la banca non si era dotata di una procedura di gestione degli ordini di vendita delle azioni ### predefinita, coerente e integrata nei sistemi operativi dell'intermediario. Nel periodo di raccolta delle manifestazioni di interesse ad investire in azioni ### era stato utilizzato lo strumento c.d. Urne deposit a condizioni di tasso vantaggioso (c.d.  inizitiava ###, con monitoraggio costante delle scadenze dei prestiti obbligazionari ### nonché l'utilizzo strumentale alla raccolta di adesioni all'offerta di azioni ### con prodotti bancari 'civetta'. 
In una prima fase, la rete commerciale era solita registrare gli ordini dei clienti su un supporto cartaceo senza annotare l'orario in cui erano pervenuti e senza rilasciare copia dell'ordinativo alla clientela, rendendo impossibile verificare che le disposizioni fossero evase in modo corretto e in ordine di presentazione. 
In una seconda fase, la rete commerciale provvedeva ad inviare gli ordini all'### "### (###, che annotava gli ordini in un apposito file excel (c.d. "registro ordini") ed effettuava la selezione delle richieste, predisponendo le c.d. liste di cessione di azioni ### da sottoporre al preventivo vaglio del ### per la successiva presentazione al ### 5 i v ### delle informazioni riportate nel file era manuale, giorno per giorno e con modifiche effettuate in sovrascrittura, senza prevedere alcuna forma di archiviazione periodica, in modo da rendere possibile un agevole controllo ex post del corretto caricamento dei dati e delle eventuali modifiche apportate, consentendo a qualunque addetto dell'U.O.GOS di operare sul file.  ### di procedure adeguate aveva reso possibile l'assunzione di decisioni connotate da eccessiva discrezionalità, dando prevalenza agli interessi dell'istituto di credito. 
All'evidenza si trattava di iniziative tutte incompatibili con un'autonoma decisione dell'investitore di esercitare i diritti di opzione e di prelazione, in quanto univocamente dirette a orientare la clientela verso l'adesione all'offerta di aumento di capitale, addirittura prima ancora che il prospetto informativo fosse approvato. Aggiungeva, inoltre, che analoghe iniziative la ### le aveva attuate anche con riferimento alla parte di ### 2014 destinata al pubblico indistinto. 
Analoghe condotte opportunistiche risultavano essere state poste in essere dalla ### anche nel corso della c.d. campagna ### a partire dalla fine del 2013 e nel corso del 2014. 
La pronuncia ha, poi, dato atto che, con delibera del 22.03.2011, la ### ha affidato il compito di procedere alla stima del valore delle azioni ### al prof. ### senza alcuna comparazione con altri candidati ed in totale carenza di procedure interne per la selezione dell'esperto. Era emersa la vistosa lacunosità della disciplina interna del processo di definizione del valore delle azioni e dei ruoli, le attività e le responsabilità dei soggetti coinvolti. 
I soli documenti ufficiali relativi ai criteri di valutazione del prezzo delle azioni erano costituiti dalla relazione del perito e dalla documentazione riguardante il contenuto delle stime elaborate annualmente. 
La relazione conteneva la c.d. "architettura metodologica", ossia l'impianto tecnico generale sulla scorta del quale l'esperto eseguiva 6 le valutazioni al 31.12.2010 e un decalogo di "requisiti del processo valutativo annuale, approvati dal CDA in data ###. 
Detta delibera, recependo le indicazioni del perito, prevedeva tre indici di valutazione delle azioni (### approach, ### approach, ###cost approach) che avrebbero dovuto esprimere valori non divergenti, con la raccomandazione di non far prevalere uno solo di essi a scapito degli altri. I controlli interni erano limitati alla verifica di corrispondenza fra i dati inviati all'esperto e quelli utilizzati a fini valutativi. 
Dagli accertamenti svolti in sede ispettiva era emerso che, a partire dalla valutazione effettuata nel 2011, i valori restituiti dai tre approcci tecnici adottati avevano cominciato a differenziarsi in maniera significativa e che il CDA - nel 2014 e nel 2015- aveva determinato il prezzo da proporre all'assemblea, dando prevalenza ad uno dei tre criteri indicati dall'esperto (### approach). 
A fronte della indubbia complessità tecnica della relazione di stima, l'esiguo lasso temporale che intercorreva tra la consegna del documento e dei suoi allegati e la deliberazione del CDA aveva impedito ogni controllo o approfondimento dei risultati esposti nella perizia, sempre approvati con delibere adottate all'unanimità.  ### la Corte territoriale, l'addebito mosso al ricorrente non riguardava affatto la decisione della ### di affidare a un esperto indipendente l'incarico di predisporre perizie sul valore delle azioni e tanto meno le specifiche valutazioni del prezzo operate dal prof.  ### quanto la vera e propria deregulation che, nel periodo preso a riferimento, aveva caratterizzato ciascuna delle fasi in cui si era articolato il procedimento di pricing, fissato sulla base di una prassi di difficile ricostruzione ex post. 
Quanto all'elemento soggettivo delle violazioni, la pronuncia ha anzitutto dato atto che la Corte costituzionale, con la sentenza 109 del 2017, aveva ribadito la riconducibilità al principio di legalità formale di tutte le misure a carattere punitivo-afflittivo, pur avendo parimenti escluso che all'illecito amministrativo potessero essere 7 applicati i presidi che la ### italiana assicura alle sanzioni ### penali. 
Da punto di vista fattuale, inoltre, ha rilevato che sino al 12.02.2015 all'interno del CDA non erano state ripartite deleghe operative, così che tutti i consiglieri erano onerati di verificare che la società fosse munita di un governo efficace dei rischi, esercitando una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi. 
Né poteva invocarsi la buona fede sottolineando la pretesa esistenza di un disegno da parte dei vertici societari volto ad occultare le numerose irregolarità operative poi riscontrate in sede ispettiva, ciò avuto riguardo al livello di diligenza richiesto ai componenti del ### designati sulla base di elevati e specifici requisiti previsti dall'art. 13 t.u.f. 
Sussisteva nella specie la violazione del dovere di informarsi, anche tramite interlocuzione con le strutture interne della società, onde poter poi richiamare l'attenzione dell'organo amministrativo circa il rispetto delle regole che governano la corretta esecuzione dei servizi di investimento. 
Le mere rassicurazioni offerte dalle strutture interne non esimevano quindi dal dovere di un approfondimento. 
Ciò valeva in particolare per le violazioni procedurali di cui agli illeciti nn. 1, 3 e 4 nonché per quelle comportamentali di cui agli illeciti nn. 1 e 3. Quanto alla violazione di cui al n. 2, la sentenza osservava che il CdA aveva approvato le richieste di acquisto/cessione di azioni della ### sicché era in grado di potersi avvedere delle analisi sottostanti siffatte richieste, onde rilevare il legame che era stato instaurato tra i finanziamenti e gli acquisti delle azioni. 
Inoltre già nel 2014 la ### aveva sollecitato la ### a porre particolare attenzione al tema dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie, il che avrebbe dovuto allertare anche 8 l'opponente al fine di adempiere ai propri doveri di componente del ### La Corte di merito ha - infine - ritenuto superflue le richieste istruttorie formulate dal ricorrente quanto alla prova testimoniale, poiché vertenti su circostanze già accertate in giudizio, e ha giudicato congrua la sanzione complessiva comminata per le contestazioni mosse al ricorrente. 
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ### sulla base di venti complessivi motivi, raggruppati e titolati fra: motivi di diritto (2.1 e 2.2), motivi per vizi formali (premessa, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. 3.7 e 3.8), motivi per vizi sostanziali: l'elemento soggettivo (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6) e motivi per vizi sostanziali: l'elemento oggettivo (5.1, 5.2, 5.3 e 6).  ### ha resistito con controricorso. 
In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memoria illustrativa. 
Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del GO per incongrua lettura del dato normativo attributivo della potestas iudicandi e comunque in subordine l'incostituzionalità dell'art. 195 commi 4-8 t.u.f., nella parte in cui attribuisce al GO la giurisdizione sulle opposizioni alle sanzioni amministrative con violazione del principio del giusto processo di cui agli artt. 111 e 113 Cost., nonché dell'art. 47 par. 1 della ### dei diritti fondamentali (### e dell'art. 6 CEDU. 
Sostiene il ricorrente che sin dall'atto di opposizione era stato sottolineato come il procedimento di opposizione di cui all'art. 195, nel porre limiti all'introduzione di eventuali ulteriori domande, anche di carattere risarcitorio, non garantisce la piena ed effettiva tutela prevista dalle norme costituzionali e da quelle di carattere internazionale.  9 Infatti, la limitazione dell'oggetto della cognizione alla sola contestazione della legittimità dell'atto sanzionatorio preclude la cumulabilità anche della domanda risarcitoria. 
Come del pari si palesa l'illegittimità della previsione in rapporto ad altri procedimenti sanzionatori per i quali l'opposizione è invece riservata dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
E' pur vero che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2012 ha dichiarato incostituzionale l'art. 4 comma 1 n. 19 all. 4 del d.lgs.  n. 104/2010, che disponeva l'abrogazione dei commi da 4 ad 8 dell'art. 195, in punto di giurisdizione della Corte di appello quanto alle sanzioni irrogate dalla ### ma successivamente l'art. 3 del d.lgs. n. 160/2012 ha soppresso il citato n. 19, dovendosi quindi ritenere che a seguito di tale soppressione sia restata immutata la portata della disposizione generale in tema di giurisdizione esclusiva del GA ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, con la conseguente attrazione a tale giurisdizione anche delle sanzioni amministrative oggetto di causa. 
Sussiste quindi, ad avviso del ricorrente, il difetto di giurisdizione del GO sostenendosi, in subordine, l'illegittimità costituzionale delle norme di cui in rubrica, ove interpretate nel senso della attribuzione della giurisdizione a detto giudice. 
Il motivo è manifestamente infondato. 
Deve ricordarsi che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dinanzi alla Corte di appello non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio (Cass. 13150/2020). 
In primo luogo, rileva il Collegio che secondo la propria giurisprudenza (Cass. n. 16714/2003) nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, avuto riguardo al suo oggetto limitato all'accertamento della pretesa punitiva fatta valere 10 dall'amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale (poteri istruttori ufficiosi, inappellabilità delle decisioni etc.) non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato dalla legge, quale una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall'opponente (conf. Cass. n. 12190/1999), dovendosi quindi ritenere che la peculiare natura del giudizio preluda la cumulabilità nello stesso giudizio della richiesta di tutela di pretese di carattere diverso, che sono tuttavia suscettibili di essere autonomamente fatte valere in un separato giudizio. 
Il pur riscontrabile sacrifico al principio di economia processuale trova in tal caso una giustificazione nella peculiare natura del giudizio di opposizione (nella specie devoluto alla cognizione in unico grado di merito della Corte di appello), sicchè è proprio l'esigenza di tutela del principio del doppio grado di merito (sebbene non costituzionalizzato) per le diverse pretese scaturenti dal giudizio di opposizione che impone, in assenza di una pari previsione derogatoria da parte del legislatore, la non cumulabilità di altre diverse domande nel medesimo giudizio di opposizione. 
Si tratta in ogni caso di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e che non determina una violazione irreparabile del diritto di difesa, stante appunto la possibilità di poter autonomamente proporre domanda per la tutela delle situazioni connesse alla vicenda sanzionatoria. 
Si è peraltro da tempo evidenziato che l'impossibilità di celebrare un unico giudizio per più pretese scaturenti dalla medesima vicenda è mera tecnica processuale che non limita - in realtà - il diritto di azione, né quello di difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere comunque fatta valere nella competente, pur se distinta, sede ###pienezza di contraddittorio e di difesa, non configurandosi neppure una lesione del principio di ragionevole durata del processo (Corte cost.  251/2003; Cass. 124/2005).  11 Quanto invece al diverso profilo relativo alla giurisdizione del GO, ritiene il Collegio che si palesi erronea la lettura del ricorrente circa gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2012, che ha dichiarato l'illegittimità degli art. 133 comma 1 lett. I), 135 comma 1 lett. c) e 134 comma 1 lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Attuazione dell'art. 44 I. 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del ga con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del ### - sede ###materia di sanzioni irrogate dalla ### nazionale per le società e la borsa (###, e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, ritenendo che tali norme violano l'art. 76 Cost. in quanto, trattandosi di una delegazione di mero riassetto normativo, i principi debbono essere interpretati in senso restrittivo. 
La motivazione della pronuncia del Giudice delle leggi sottolinea che la Corte di cassazione aveva sempre precisato che la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni avverso le sanzioni inflitte dalla ### spettava all'autorità giudiziaria ordinaria, e che anche tali sanzioni, non diversamente da quelle pecuniarie, debbono essere applicate sulla base della gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva e quindi sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalità amministrativa (Cass., Sez. Un., 22 luglio 2004 n. 13703; nello stesso senso Cass. 11 febbraio 2003 n. 1992; Cass. 11 luglio 2001 n. 9383). Ad analoghe conclusioni era peraltro pervenuto anche il Consiglio di Stato che aveva riconosciuto la propria giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto sanzioni inflitte dalla ### ma solo a seguito della previsione di cui all'art. 133 (materia di giurisdizione esclusiva), comma 1, lettera I), del d.lgs. n. 104 del 2010, che prevedeva testualmente che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie 12 aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori, ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati (...) dalla ### nazionale per la società e la borsa» (Consiglio di Stato, sezione VI, 19 luglio 2011, n. 10287). 
In precedenza, però lo stesso Consiglio di Stato aveva aderito all'impostazione della Cassazione, secondo cui deve attribuirsi al giudice ordinario la giurisdizione sulle sanzioni inflitte dalla ### (Consiglio di Stato, sezione VI, 6 novembre 2007 n. 6474; cfr. in precedenza, Consiglio di Stato, sezione VI, 19 marzo 2002 4148). 
Il carattere innovativo della previsione normativa del 2010 è stato ritenuto fondante ai fini del riscontro dell'eccesso di delega ed è stato quindi precisato che a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale tornano ad avere applicazione le disposizioni previgenti.  ### è quindi quello del ripristino, e con efficacia ex tunc della giurisdizione del GO, e senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla previsione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 160/2012, che invece funge da conferma degli effetti della sentenza della Corte costituzionale. 
In tal senso depone anche la giurisprudenza della Corte costituzionale che con la sentenza n. 94/2014, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli art. 133, comma 1, lett. I), 134, comma 1, lett. c) e 135, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il ### - sede di ### anche le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla ### d'### Nel ribadirsi che in tal modo il legislatore delegato era intervenuto in modo innovativo sul riparto di giurisdizione, senza tenere in 13 debita considerazione i principi e i criteri enunciati dalla delega per il riordino normativo del processo amministrativo e del riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e amministrativi contenuta nell'art.  44 della I. n. 69 del 2009, il quale richiedeva, tra l'altro, di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, incidendo profondamente sul precedente assetto, illegittimamente discostandosi dalla consolidata giurisprudenza delle ### civili della Corte di cassazione circa la spettanza alla giurisdizione ordinaria delle controversie "de quibus", nel dare atto che l'art. 4, comma 1, numero 19), dell'### 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 era stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza 162 del 2012, nella parte in cui si riferiva alle sanzioni ### ha ricordato che tale norma era stata poi integralmente soppressa, dal legislatore delegato, con il decreto legislativo "correttivo" 14 settembre 2012, n. 160 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), con effetti però solo pro futuro. Ha quindi tratto la conseguenza che fosse necessario rimuovere il vizio di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'### 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abrogava gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 58 del 1998, là dove attribuiscono alla Corte di appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla ### d'### E' evidente quindi che già la Corte costituzionale abbia offerto un'autorevole interpretazione della norma invocata da parte ricorrente, pervenendo alla conclusione della sua inidoneità ad incidere sul riparto di giurisdizione secondo le regole anteriori all'intervento illegittimo del 2010, mirando solo a ripristinare tale regola, ma per il futuro, essendosi quindi reso necessario l'intervento del giudice delle leggi, quanto alle sanzioni ### 14 d'### per il periodo di vigenza dell'art. 4 co. 1 n. 19 dell'ali. 4 del d.lgs. n. 104/2010. 
Va infine ricordato come la soluzione a favore della giurisdizione del GO sia stata di recente ribadita da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Cass., Sez. Un., n. 4362 del 2021), laddove ha affermato che le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrativi irrogate dalla ### d'### ex artt.  145 d.lgs. n. 385/1993 per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività bancaria sono devote alla giurisdizione del giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento finale, per i quali sussiste la concreta e diretta giustificativa della potenza sanzionatoria esercitata nel caso concreto e incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del conferimento, con una motivazione che, sebbene espressamente riferita alle sanzioni della ### d'### si presta adeguatamente a sorreggere identica conclusione anche per le sanzioni ### (per le sanzioni ### e nel medesimo senso si veda anche Cass., Un., n. 25476 del 2021). 
Le superiori considerazioni, che hanno trovato anche il conforto del giudice delle leggi, rendono altresì contezza della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate da parte ricorrente. 
Come si è detto, infatti, la giurisdizione sul potere sanzionatorio della pubblica amministrazione appartiene di regola alla cognizione del giudice ordinario posto che il giudizio verte non sull'atto ma sul rapporto. In altri termini oggetto del giudizio non è la legittimità del provvedimento amministrativo visto nell'ottica dei vizi propri della giurisdizione amministrativa di legittimità, quanto piuttosto l'accertamento circa la sussistenza dell'illecito sotto il profilo oggettivo, condotta attiva od omissiva, e sotto il profilo soggettivo, colpa o dolo.  15 La situazione giuridica soggettiva di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi o in modi non stabiliti dalla legge, infatti, ha comunque consistenza di diritto "perfetto" (Cass., Un., 4 febbraio 2005 n. 2205).  ### parte, è questa la ragione per la quale, da sempre, si è affermato che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio (ex plurimis 13150/2020). 
Ne consegue che la materia sanzionatoria può essere sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo, come eccezione alla regola generale, solo in presenza di un'apposita disposizione di legge, costituendo i provvedimenti sanzionatori la reazione a comportamenti del privato assunti come illegittimi, in relazione ai quali non si pone la difficoltà - alla base della previsione di giurisdizione esclusiva - di distinguere gli aspetti concernenti diritti soggettivi da quelli riguardanti interessi legittimi, poiché, come si è detto, la situazione giuridica di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e nei modi non stabiliti dalla legge, ha consistenza di diritto soggettivo perfetto (Cass., Sez. Un., 2 luglio 2008 n. 18040). 
Una questione di costituzionalità sotto questo profilo, pertanto, può al più porsi in senso inverso, sulla legittimità dell'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle suddette controversie. 
In proposito la Corte Costituzionale ha chiarito che l'art. 103 Cost., nel prevedere la giurisdizione esclusiva "in particolari materie indicate dalla legge", legittima tale giurisdizione solo in riferimento esclusivo alle materie prescelte dal legislatore ed all'esercizio, ancorché in via indiretta o mediata, di un potere pubblico (Corte costituzionale sentenze n. 191 del 2006, n. 204 del 2004, n. 94 del 16 2014). Da ciò discende la necessità ai fini della compatibilità costituzionale delle norme di legge devolutive di controversie alla detta giurisdizione, che vi siano coinvolte situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse; che il legislatore assegni al giudice amministrativo la cognizione non di "blocchi di materie", ma di materie determinate; e che l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali, sia mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio (Corte costituzionale sentenza n. 35 del 2010). 
La Corte costituzionale, in applicazione di tali principi, ha ritenuto inammissibile in più occasioni una pronuncia additiva, come quella invocata nel caso in esame. Si è detto, infatti, che l'introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva può essere effettuata solo da una legge — come prescrive l'art. 103, primo comma, ###, e nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla sentenza n. 204 del 2004, pertanto risulta inammissibile il petitum posto dal giudice rimettente, che si risolve nella richiesta di introdurre, con una sentenza additiva, un nuovo caso, che può invece essere frutto di una scelta legislativa non costituzionalmente obbligata" (Corte costituzionale sentenza n. 259 del 2009). 
Anche nel caso in esame, la questione di costituzionalità posta dal ricorrente è dichiaratamente volta ad ottenere una pronuncia additiva, che estenda le ipotesi di giurisdizione esclusiva, sino a ricomprendervi la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti sanzionatori della ### (e di conseguenza della ### d'###. Sicché, come evidenziato dal giudice delle leggi, una tale richiesta non tiene conto della previsione di cui all'art. 103 ###, laddove stabilisce che sia la legge ad indicare le "particolari 17 materie" nelle quali è attribuita agli organi di giustizia amministrativa la giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi. 
In altri termini la riserva legislativa in ordine alla delimitazione della giurisdizione esclusiva determina l'inammissibilità di una sentenza di tipo additivo, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nell'ambito di un ventaglio di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta; - con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art.  360 n. 4 c.p.c., la violazione del contraddittorio perpetrata nel giudizio avanti alla Corte lagunare, con violazione del diritto di difesa per illegittima compressione del contraddittorio anche ai sensi dell'art. 24, comma 2 e 111 ### dell'art. 6 CEDU e dell'art.  47, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali UE. Espone il ricorrente di avere depositato nella settimana antecedente alla prima udienza istanza di rinvio per la necessità di espletamento di una compiuta difesa in ragione della copiosa documentazione prodotta dalla ### per essere obiettivamente inadeguato il termine di 10 giorni prima dell'udienza calendarizzata ex art. 195, comma 6 t.u.f. per la disamina di una memoria di oltre novanta facciate, corredata dal deposito di 364 documenti, rinvio che veniva negato dal giudice e nonostante la non opposizione della medesima ### sul rilievo che era stata disposta l'acquisizione delle 'note d'udienza' e dei documenti ad essa allegati proprio per soddisfare l'esigenza difensiva prospettata dalla parte ricorrente. Ad avviso del ricorrente il diniego di un termine per la replica sostanzierebbe una palese lesione del diritto di difesa garantito sia dalla nostra ### fondamentale sia dal diritto UE. La tutela del contraddittorio avrebbe dovuto implicare che alla parte, a cui sia stato contrapposto un nuovo atto, fosse data la possibilità di 18 controdedurre, avvalendosi di mezzo - lo scritto - che non poteva certo essere ricondotto alle note d'udienza. 
Il motivo è privo di pregio. 
In primo luogo difetta evidentemente di specificità, nella parte in cui genericamente si duole di una lesione del diritto al contraddittorio, senza però esplicare quali specifiche prerogative difensive siano state compromesse dalla mancata concessione del rinvio dell'udienza, non avendo in questa sede individuato quali argomenti o deduzioni non siano stati tempestivamente sottoposti all'attenzione del giudice di merito e che non fossero già stati sviluppati nelle note difensive di udienza, che sebbene non previste dalla legge, sono state nondimeno ritenute ammissibili dalla Corte d'Appello. 
Inoltre, non va trascurato che la costituzione della ### è avvenuta nel rispetto del termine predeterminato dal legislatore per la costituzione, che nella valutazione del legislatore è stato reputato idoneo ad assicurare un adeguato esercizio del diritto di difesa in capo all'opponente. 
Infatti, va ribadito che dalla disposizione di cui all'art. 127 c.p.c. - che riguarda i poteri discrezionali del giudice nella direzione dell'udienza - non deriva l'obbligo del giudice stesso di accogliere una richiesta di rinvio congiuntamente formulata da entrambe le parti (Cass. n. 2008 del 2001; Cass. n. 285 del 1986). 
Il rispetto dei termini dettati dalla legge per lo svolgimento delle attività difensive delle parti dà poi contezza dell'ininfluenza ai fini della censura in esame (che lamenta la mancata concessione di un differimento di udienza al di fuori delle ipotesi tassativamente dettate dalla legge), del richiamo in memoria alla questione rimessa alla ### circa le conseguenze scaturenti dalla decisione della controversia prima della decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (questione poi decisa con la recente sentenza n. ### del 25 novembre 2021), che disciplina fattispecie affatto diversa, giacchè nel caso di specie la decisione è stata adottata 19 dalla Corte d'Appello all'esito di una trattazione svoltasi in pubblica udienza (e non in sede camerale), cioè secondo un rito notoriamente caratterizzato da maggiori garanzie per l'interessato; - con il terzo motivo il ricorrente — esposta una premessa sulla natura dei procedimenti sanzionatori ### nel quadro dei principi regolatori domestici ed europei dell'azione amministrativa puntiva - denuncia la falsa applicazione dell'art. 195 comma 1 t.u.f. nella parte in cui la sentenza impugnata ha operato una valutazione della complessità dell'accertamento avulsa dal caso concreto, contrariamente alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità; omesso esame di fatto decisivo, in ogni caso, nella parte in cui la Corte di appello ha giustificato la protrazione dei tempo dell'accertamento in ragione di una pretesa connessione tra le violazioni omettendo di esaminare i contenuti oggettivi delle stesse per verificare in concreto la sussistenza della presunta complessità dell'accertamento. 
Si deduce che era stata eccepita la nullità del provvedimento in quanto emesso dopo il termine di 180 giorni dall'avvenuto accertamento, quanto meno in relazione alle singole contestazioni. 
La sentenza ha disatteso tale censura con una motivazione contraria ai principi espressi dal giudice di legittimità, avendo omesso di compiere la verifica in fatto in merito alla coerenza temporale dell'iniziativa amministrativa, riscontrando in particolare se le acquisizioni documentali successive alla data del 17.09.2015 fossero effettivamente essenziali ai fini dell'accertamento. 
La sentenza, venendo meno a tale dovere, ha per l'effetto ritenuto giustificato il protrarsi dell'istruttoria sulla base di documenti che non potevano che essere assolutamente irrilevanti, come confermato dal fatto che solo il giorno seguente alla loro ricezione (avvenuta il ###), era depositata una corposa relazione ispettiva. Inoltre, ad avviso del ricorrente, risulta sussistente anche il vizio di omesso esame di fatto decisivo, essendosi affermata la 20 necessità di valutare la connessioni delle condotte, a fronte della propria deduzione secondo cui in realtà si trattava di violazioni conseguenza di condotte naturalisticamente separate. 
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha rigettato la tesi del ricorrente rilevando che "### materia delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va (..) individuata nel giorno in cui la ### d'### o la ### in composizione collegiale dopo l'esaurimento dell'attività istruttoria, siamo in grado di adottare le decisioni di loro competenza. La pura "costatazione" dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'"accertamento"; nell'attività di regolazione e supervisione delle attività private vi sono ambiti, come appunto quello dell'intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell'immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio. Ciò, tuttavia, non esclude che a tali valutazioni si debba procedere in un tempo ragionevole e che in sede di opposizione il giudice, ove l'interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto - e quindi dovuto - esserlo" (cfr. Cass. 30 ottobre 2017 n. 25730, in motivazione). 
Ha aggiunto che la valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all'autorità competente e che il giudice non può sostituirsi dunque all'organo addetto al controllo nel valutare l'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine per riscontrare la sussistenza dell'illecito, ma può e deve apprezzare, in base alle deduzioni dell'amministrazione ed all'esame degli atti relativi all'accertamento, se sia stato osservato il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla completa conoscenza 21 dell'illecito, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità comunque che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo. 
Nel caso in esame, alle acquisizioni documentali effettuate dagli ispettori nelle date del 30.4.2015, 8.5.2015, 30.6.2015, 24.7.2015 e 17.9.2015 (allegati B, C, D, E, F alla relazione ispettiva) hanno fatto seguito le ulteriori acquisizioni del 20.10.2016 (ali. G, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 1510 al n. 1886), del 20.1.2016 (all. H, che attesta l'acquisizione dei documenti dal 1887 al n. 2741) e del 24.2.2016 (all. I, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 2742 al n. 2801). 
La relazione ispettiva era stata depositata il ###, per cui la contestazione contenuta nell'atto notificato al ricorrente in data ### risultava tempestiva (e ciò tenuto conto che, anche a voler prendere in esame il termine di partenza del 17.09.2015, la spedizione della contestazione era avvenuta in data ###, appena 13 giorni dopo il decorrere del termine di 180 giorni, occorrendo tenere conto della necessità di assicurare alla ### un congruo spatium deliberandi). 
Ritiene la Corte che la decisione impugnata sia incensurabile e che il motivo debba essere rigettato. 
Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte che ha ribadito che, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della ### va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Cass. n. 21117 del 2019), competendo (cfr. Cass. 22 27405 del 2019) al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. 
Infatti, (cfr. Cass. n. 8687 del 2016) solo l'assoluta carenza di motivazione in merito a tale verifica permette al giudice di legittimità di sindacare l'operato del giudice di merito, occorrendo però ribadire che (Cass. n. 21171/2019 cit.) la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate, dovendo la valutazione della superfluità degli atti di indagine essere svolta con giudizio "ex ante", restando irrilevante la loro inutilità "ex post" (conf. Cass. 9254/2018). 
La censura sollevata, pur a fronte della formale deduzione di una violazione di legge, attinge però direttamente una valutazione di merito riservata alla Corte di appello, e soprattutto risulta ancorata ad un giudizio di superfluità delle ulteriori acquisizioni documentali secondo una valutazione ex post che, come detto, non è applicabile in merito alla verifica circa la necessità o meno di ulteriori attività istruttorie nella fase procedimentale. 
La sentenza gravata ha ritenuto oggettivamente giustificata la successiva acquisizione documentale, evidenziando oltre alla connessione delle violazioni da contestare (unico profilo sul quale specificamente si appunta la critica del ricorrente, e che appare confortato, quanto alla correttezza del giudizio della Corte distrettuale, dall'obiettivo intersecarsi dei profili fattuali relativi alle violazioni contestate), anche che, pur volendo aderire alla tesi del 23 ricorrente, secondo cui l'esaurimento dell'attività ispettiva andava fatto risalire alla data del 17.09.2015, il termine previsto dalla legge era da intendersi rispettato, atteso che la contestazione era stata inviata appena 13 giorni dopo la scadenza dei 180 giorni, sul presupposto che tale ulteriore lasso temporale fosse necessario ad assicurare una attività di valutazione circa le emergenze probatorie risultanti dall'attività ispettiva. 
Trattasi di considerazioni che danno contezza del giudizio effettivamente compiuto circa la non superfluità, e sulla base della valutazione ex ante imposta in questo caso, degli approfondimenti istruttori, i quali hanno spostato in avanti il termine in cui può ritenersi maturato il dies a quo per la contestazione. 
Inoltre sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente indica come fatto di cui sarebbe stata omessa la disamina l'insussistenza di una connessione interna tra i vari illeciti contestati, ma risulta evidente che in tal modo individui come fatto quello che è invece la risultanza di un giudizio, il che denota l'inammissibilità della censura in parte qua; - con il quarto motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto di non ricondurre la decorrenza del termine di decadenza dal potere punitivo al previo accertamento a base del procedimento ### n. 19022/2014, definito con delibera 19295 del 30.07.2015, omettendo di considerare l'identità delle disposizioni normative di cui si era contestata la violazione, l'identità delle carenze e lacune procedurali addebitate circa la valutazione di adeguatezza e la profilatura dei clienti, l'identità spazio-temporale delle violazioni organizzative censurata, e limitandosi invece a valorizzare la diversità dei titoli oggetto del collocamento nell'ambito del quale si sarebbero verificate le carenze e lacune procedurali de quibus.  24 Ad avviso del ricorrente la determinazione richiamata concludeva un procedimento, avviato con contestazione del 07.08.2014, in cui veniva accertata la violazione dell'art. 21, comma 1, lett. d) t.u.f.  e dell'art. 15 Reg. congiunto ### d'### e ### del 2007, oltre che dell'art. 21, comma 1 lett. a) t.u.f. e degli artt. 39-40 del ### del 29.10.2007 con riferimento al periodo ricompreso fra il ### ed il ###, senza tenere conto che le odierne contestazioni attengono al periodo 2011 - 2014 e dunque ad epoca sovrapponibile a quella già esaminata, non potendo il Collegio lagunare limitarsi a rilevare che si tratterebbe di un diverso prodotto finanziario, essendo ovvia la rilevanza delle carenze procedurali, indipendentemente dal prodotto finanziario inadeguato che i difetti individuati consentono di vendere ad un cliente. In altri termini, la Corte distrettuale sarebbe incorsa nel divieto di ne bis in idem anche alla luce dell'art. 6 CEDU. 
La sentenza ha disatteso l'eccezione evidenziando che la diversa delibera invocata aveva avuto ad oggetto l'attività di collocamento del titolo obbligazionario "### & ### 28/03/2019 EUR, tenuta dal periodo dal 18/2/2013 al 29/3/2013, così che, stante la diversità degli illeciti amministrativi, non poteva mutuarsi dal primo procedimento sanzionatorio la data di decorrenza del termine per il procedimento oggetto di causa. 
Il motivo è inammissibile.  ## disparte il difetto di specificità del motivo nella parte in cui omette di richiamare i passaggi di cui alla precedente delibera che attesterebbero invece la sostanziale identità delle condotte contestate, la censura non evidenzia, alla luce di quanto in precedenza esposto, l'esistenza di un fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l'esame, ma individua un giudizio, circa la rilevanza giuridica dei fatti oggetto dei due diversi procedimenti, dolendosi della mancata condivisione da parte del giudice di merito. 
E' quindi evidente che non ricorrono gli elementi per la denuncia del vizio di cui in rubrica e ciò sia perché, come detto, non si 25 individua il fatto storico di cui sarebbe stata omessa la disamina, sia perché in ogni caso, anche a voler assumere che si tratti di un fatto, lo stesso è stato in ogni caso esaminato, di modo che in tale prospettiva la censura si denota come evidentemente volta a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti, esito questo precluso in sede di legittimità. 
Infatti quanto alla deduzione del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 comma 1 c.p.c., l'interpretazione di questa Corte ha chiarito come l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).  ### pertanto, un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. Un., 5745 del 2015; Cass. 5 marzo 2014 n. 5133; Cass. 4 aprile 2014 n. 7983; Cass. 8 ottobre 2014 n. 21152; Cass. 8 settembre 2016 n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017 n. 29883). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017 n. 14802; Cass. 8 ottobre 2014 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e 26 circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21 ottobre 2015 n. 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della "domanda" in sede di gravame, e la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell'art.  112 c.p.c., il che rende ravvisabile la fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. e quindi impone un univoco riferimento del ricorrente alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. 22 gennaio 2018 n. 1539; Cass. 8 ottobre 2014 n. 21257; Cass. 29 settembre 2017 n. 22799; Cass. 16 marzo 2017 n. 6835). 
Tanto premesso, il Collegio rileva che il principio del ne bis in idem non opera qualora vengano in rilievo più condotte illecite ricomprese in diverse norme sanzionatorie applicate dalla ### secondo plurime operazioni. 
Ed è quanto avvenuto nella specie, giacché il provvedimento sanzionatorio emesso dalla medesima ### n. 19295/2015 ha avuto ad oggetto - come riconosciuto dallo stesso ricorrente - comportamenti posti in essere dal dott. ### sempre per l'inadempimento dell'obbligo di organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra patrimoni gestiti ma relativamente ad operazioni commerciali differenti rispetto a quelle oggetto di contestazione del presente giudizio, e specificamente l'attività di collocamento del titolo obbligazionario ### & ### 28.03.2019 Eur, con la conseguenza che queste sì sono condotte, su un piano naturalistico, diverse ed autonome; - con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.  19, comma 3 legge n. 689/1981, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte 27 di appello ha negato la decadenza del potere punitivo per superamento del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio opinando l'inconferenza della norma rispetto all'ambito delle sanzioni amministrative. Ad avviso del ricorrente, un qualificato indice positivo indica in sei mesi il periodo massimo entro cui dovrebbe concludersi l'iniziativa repressiva e la Corte distrettuale è giunta a ritenere il rispetto di siffatto termine di durata del procedimento sulla base di ipotesi di sospensione del termine non contemplate dalla norma di rango primario, oltre ad essere state ritenute cause di sospensione circostanze occorse allorchè il termine semestrale era già irreversibilmente decorso. 
Inoltre la Corte di merito ha erroneamente escluso la rigorosa applicazione del termine di sei mesi contemplato dall'art. 19, comma 3 I. 689/1981 per non essere equiparabile il procedimento amministrativo sanzionatorio a quello penale, senza considerare che comunque è norma speciale concepita appositamente per il procedimento amministrativo sanzionatorio, come quello ### Con la conseguenza che essendo pacificamente stato superato nel caso di specie il termine semestrale, vi sarebbe la decadenza della ### dall'esercizio del potere sanzionatorio. 
Il motivo è manifestamente infondato. 
Come già chiarito con riferimento al terzo mezzo, in giurisprudenza è consolidato il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della ### va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto ed alle date delle operazioni (Cass. 3 maggio 2016 n. 8687). La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la 28 contestazione rispetto all'acquisizione informativa, e in particolare la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono, poi, elementi rimessi al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede ###limitatamente al vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nei ridotti limiti in cui il relativo scrutinio è oggi ammesso: cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.). 
Precisamente, in relazione al sindacato sulla tempistica degli atti di indagine, questa Corte ha affermato: ### che il giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio; ### che la valutazione della superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve rilevare l'evidente superfluità, per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità delle violazioni, senza omettere di considerare anche la possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare), essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili (Cass. 30 ottobre 2017 25730; Cass. 16 aprile 2018 n. 9261). 
Orbene, la Corte territoriale, facendo puntuale applicazione dei suesposti principi, ha dato ampiamente conto (cfr. sentenza impugnata, come già riportata con riferimento al terzo motivo) delle ragioni che l'hanno portata a ritenere tempestiva la contestazione - avvenuta il 29 marzo 2016 - delle violazioni in questione a ### individuando il dies a quo, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 195, comma 1, del ### in quello (17 settembre 2015) in cui è terminata l'ispezione, questa essendo la data in cui è avvenuto l'accertamento dei fatti, 29 considerati nel loro complesso, con riferimento a tutte e cinque le violazioni. 
A tale riguardo, la Corte di ### ha evidenziato come nel caso in esame, in data ###, la ### aveva acquisito i documenti dal n. 2742 al n. 2801, ossia 59 files contenenti, inter alia, l'organigramma della ### dell'esercizio 2016, pareri legali sulle modifiche delle posizioni finanziate e le relative note del Consiglio di amministrazione di ### nonché i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dei comitati interni relativi all'ultimo trimestre dell'esercizio 2015, cosicchè non era sostenibile che già all'esito dell'acquisizione di documenti effettuata il ### il corredo probatorio fosse esaustivo (v. pagg. 8 e 9 della sentenza gravata). Inoltre ha chiarito che la relazione ispettiva era stata depositata il ###, con la conseguenza di essere tempestiva la contestazione notificata il ###. 
Né coglie nel segno la difesa della parte ricorrente, là dove invoca il termine dell'art. 19, comma 3 legge n. 689 del 1981: si tratta di termine che attiene specificamente al tempo massimo di efficacia della misura ablatoria del sequestro amministrativo e, dunque, norma specialissima che non può essere applicata a fattispecie diversa da quella contemplata. 
Infine non appare utile alla tesi del ricorrente il richiamo a ### n. 151/2021 che, pur ritenendo necessario un intervento del legislatore quanto alla predeterminazione dei termini per il procedimento sanzionatorio, ha confermato che, a legislazione immutata, non sia dato affermare una decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria per la ragione addotta; - con il sesto (per mero errore materiale indicato come settimo) motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, comma 2-3, 6 comma 2-ter e 19, comma 4 t.u.f., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la corte di appello ha omesso di rilevare la nullità del potere punitivo da parte 30 di ### stante la riserva di tale potere a ### d'### per quanto concerne la prima, la terza e la quarta contestazione e per corrispondente irrogazione di sanzioni. Ad avviso del ricorrente il conferimento di un potere normativo congiunto (art. 6, comma 2- bis t.u.f.) troverebbe la sua unica ragione in un'esigenza di massimo coordinamento tra autorità aventi funzioni assolutamente distinte e complementari. Con la conseguenza che - ferma la distinzione di attribuzioni - sarebbero assolutamente nulli sia i capi del provvedimento che applicano le sanzioni relative alle violazioni qui contestate, sia quello che dispone la pubblicazione sul bollettino della delibera puntiva. Aggiunge il ricorrente che quanto alla violazione n. 4 va ribadita l'incompetenza assoluta della ### stante l'assenza di una disposizione primaria che la abiliti a porre in essere precetti di natura regolamentare od atti precettivi non normativi, impositivi di un obbligo conformativo inteso quale dovere di apprestare c.d. processi di procedure tesi alla definizione del c.d. fair value dell'azione. 
Il motivo è infondato. 
Il modello di vigilanza delineato dal D.Lgs. n. 58 del 1998 prevede una ripartizione di competenza fra le due autorità secondo un criterio funzionale. 
Per l'art. 5 «1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.  2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la ### d'### è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.  31 3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la ### è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.  4. ### d'### e la ### esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3.  5. ### d'### e la ### operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.  5-bis. ### d'### e la ### al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto: a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3; b) lo scambio di informazionì, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.  5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis è reso pubblico dalla ### d'### e dalla ### con le modalità da esse stabilite.» Il successivo art. 6 definisce, inoltre, le competenze a vigilare dei due organi avendo i due procedimenti sanzionatori, attivati rispettivamente da ### d'### e da ### sulla base dell'unica verifica ispettiva eseguita sulla S.I.M. dal primo organismo, ad oggetto condotte diverse afferenti a diversi illeciti: il primo procedimento, infatti, si riferisce alle carenze organizzative e del sistema dei controlli interni alla S.I.M. ed è evidentemente funzionale al rispetto di standard unitari di corretta gestione degli operatori finanziari attivi sul mercato; il secondo invece, affidato a r 32 ### riguarda i profili di inadempimento, da parte della S.I.M.  e dei suoi operatori, degli obblighi di adottare procedure idonee a garantire l'efficiente, corretto e trasparente svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria e delle attività di investimento, in funzione di protezione tanto del cliente, ritenuto soggetto debole nell'ambito del rapporto intersoggettivo corrente tra questi e l'operatore finanziario, quanto della corretta gestione dei servizi sul mercato finanziario. 
Nel caso di specie, la ### d'appello, dopo aver ricordato la disciplina di cui agli artt. 5 e 6, che prevedono un sistema di controllo duale, ha rilevato che, nell'ambito di distribuzione delle competenze tra la ### e la ### d'### l'attività di vigilanza era da ricondurre alle carenze dei controlli di linea relative alle verifiche concernenti la correttezza delle operazioni di investimento poste in essere dagli operatori di front-office, relative alle procedure aziendali, come tale specificamente disciplinata. In altri termini, ha ritenuto che nella specie l'attività di vigilanza fosse stata in concreto esercitata per verificare la corretta prestazione del servizio di investimento, l'adeguatezza delle operazioni disposte per conto della clientela e il rispetto delle regole in tema di conflitto di interessi. 
Sulla base di ciò ha correttamente concluso nel senso che le contestazioni mosse riguardassero fatti e comportamenti incidenti sulla trasparenza e correttezza dell'operato della banca, atteso che le violazioni accertate inerivano al momento organizzativo come in concreto attualizzato nelle scelte di procedure fondate su disposizioni interne finalizzate a disciplinare l'ordinata e corretta prestazione dei servizi, rientrando, perciò, pienamente nell'ambito di competenza della ### Le stesse considerazioni la ### distrettuale le ha svolte anche con riferimento alla violazione n. 4 circa la carenza del processo di pricing da ricomprendere tra i presidi di correttezza, la cui competenza compete alla ### ai sensi dell'art. 5, comma 3, 33 t.u.f., salvo quanto meglio si dirà con riferimento al mezzo che segue; - con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione del principio di imparzialità del processo di revisione delle determinazioni afflittive, con conseguente contrarietà della sentenza all'art. 6 CEDU ed all'art. 47 ### dei diritti fondamentali UE, vizio rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. Ad avviso di ### la circostanza che la ### distrettuale abbia fatto riferimento alla ###9019104 del 02.03.2009, in materia di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, della medesima ### per fondare la pretesa punitiva, farebbe escludere la sussistenza di quella condizione di parità di armi che deve essere garantita da un giudicante imparziale, il quale per essere tale non deve operare discriminazioni, ma trattare le parti con equidistanza. 
Il motivo è inammissibile prima che infondato. 
Va premesso che nell'ambito delle manifestazioni del potere normativo della ### si collocano le comunicazioni, che solitamente definiscono indirizzi interpretativi ed elaborano moniti di contenuto complessivo, c.d. "comunicazioni" di soft law, che si caratterizzano, da una parte, per una quasi-normatività, essendo generali ed astratte, dall'altra per una bassa attitudine normativa, non vincolando neanche la ### in merito alla proposizione o alla comminazione di sanzioni amministrative. Va segnalato, tuttavia, che non tutte le "comunicazioni" della ### sono atti interpretativi o di moral suasion, essendo utilizzato tale modello di deliberazione anche per atti deliberatamente vincolanti. Queste ultime costituiscono espressione di un potere che però non è preventivamente procedimentalizzato, bensì si caratterizza per un'intrinseca asistematicità. Le comunicazioni, ancora, sono deliberate generalmente dal collegio, e non dagli uffici, come d'altra parte accade per i regolamenti; gli orientamenti e le 34 massime della ### inoltre, sono pubblicati nel bollettino mensile e, nel caso in cui siano particolarmente rilevanti, anche nella newsletter e nel sito della ### dove opportunamente costituiscono, assieme alla voce "normazione", una species nel genus della "regolamentazione". 
La generalità e l'astrattezza incidono considerevolmente sugli effetti prodotti dalle comunicazioni. Tali atti, infatti, non vincolano gli operatori, per quanto di fatto riescano ad orientarne efficacemente i comportamenti, e questo ne preclude il controllo giurisprudenziale. 
Da tutto ciò il ricorrente vorrebbe trarre la conclusione della parzialità del giudice gravato per avere posto a base della contestazione n. 4 non già un atto di normazione primaria, bensì un atto di parte non vincolante, come la comunicazione ###9019104 del 02.03.2009. 
Siffatto sillogismo dialogico però non si confronta con la ratio decidendi che ha ravvisato la contestazione nella violazione degli artt. 21, comma 1, lett. d) t.u.f. e 15, comma 1 del ### congiunto, dai quali discende il dovere dell'intermediario/emittente di dotarsi di una procedura di pricing dei propri prodotti massimamente oggettiva ed esaustiva, "fermo restando il valore meramente interpretativo della ###9019104 del 02.03.2009" (cfr pag. 98 della decisione gravata). Dunque nessuna volontà di conferire ad atto non vincolante la capacità di individuare gli elementi costitutivi della pretesa punitiva de qua. 
Peraltro laddove la censura si sostanzia nell'affermazione secondo cui l'adesione ad una interpretazione delle norme offerta da una delle parti in causa implicherebbe necessariamente il venir meno della posizione di terzietà ed imparzialità del giudice, trattasi di affermazione che in tal modo renderebbe invalida ogni decisione adottata dal giudice sol perché, nell'esercizio del potere assegnatogli dalla legge, ritenga fisiologicamente di condividere le tesi di una delle parti; 35 - con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 72 del 2015, come interpretato alla luce dell'art. 7 CEDU, dell'art. 49, par. 1 e 52, par. 5 della ### dei diritti fondamentali UE, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha ritenuto non fondata la già prospettata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 d.lgs. n. 72/2015 e dell'ivi contenuta previsione che esclude la retroattività della disciplina più favorevole a ### illeciti compiuti anteriormente alla sua entrata in vigore. 
Si evidenza che il ricorrente aveva sottolineato come a seguito della novella del 2015 fosse tendenzialmente esclusa la punibilità in via amministrativa delle persone fisiche, essendo la società il soggetto passivo della pretesa punitiva (fatte salve alcune specifiche ipotesi derogatore). 
Si assume che in tal modo sarebbe intervenuta una norma più favorevole che, in virtù del principio della lex mitior avrebbe dovuto trovare immediata applicazione. 
Stante il carattere afflittivo, e quindi sostanzialmente penale delle sanzioni oggetto di causa, la norma de qua dovrebbe quindi trovare immediata applicazione, essendo quindi illegittima la diversa soluzione del giudice di merito che ha richiamato i precedenti che negano l'immediata applicazione del principio invocato alle sanzioni di carattere amministrativo. 
In primo luogo, in relazione alla censura in esame, e interessando la questione anche la risoluzione di alcuni dei profili implicati anche dai successivi motivi di ricorso, deve affermarsi che, diversamente da quanto rimarcato dal ricorrente nella premessa all'esposizione dei vizi formali di cui sarebbe affetta la decisione gravata, deve escludersi per le sanzioni oggetto di causa la loro natura sostanzialmente penale. 
Risulta, invero, incensurabile la conclusione del giudice di merito che ha ritenuto che (cfr. Cass. n. 20689 del 2018) le sanzioni ### amministrative pecuniarie irrogate dalla ### diverse da quelle di cui all'art. 187 ter TUF non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle appunto irrogate dalla ### per manipolazione del mercato, sicchè esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU, agli effetti, in particolare, della violazione del "ne bis in idem" tra sanzione penale ed amministrativa comminata sui medesimi fatti. 
Trattasi di principio già affermato in precedenza (cfr. Cass. n. 8855 del 2017; Cass. n. 1621 del 2018) e che risulta confermato anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito che (cfr. Cass. n. 4 del 2019; Cass. n. 5 del 2019; Cass. n. ### del 2019) con riferimento alle stesse, non si pone un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né di applicabilità del successivo art. 7 della medesima ### Da tale premessa, Cass. n. 1621/2018 ha poi tratto l'ulteriore corollario che in tema di sanzioni amministrative il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689; ne consegue che non assume alcuna rilevanza il termine di trecentosessanta giorni per la conclusione del procedimento di cui all'art. 4 del regolamento ### 2 agosto 2000, n. 12697 attesa l'inidoneità di un regolamento interno emesso nell'erroneo convincimento di dover regolare i tempi del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 a modificare le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981 (Cass. n. 4873 del 2007; Cass. n. 22199 del 2010 in motivazione; Cass. n. 4329 del 2008 in motivazione). 
Il motivo è, dunque, infondato alla luce delle superiori considerazioni quanto al carattere delle sanzioni oggetto di causa, j›),/ per le quali deve escludersi che possano ritenersi sostanzialmente penali. 
E' destinata in tal caso a prevalere la volontà espressa dal legislatore che ha chiaramente statuito all'art. 6 del citato d.lgs.  72 che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla ### e dalla ### d'### secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla ### e dalla ### d'### continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
Va quindi confermato l'orientamento già espresso in passato secondo cui le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 non si applicano alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla ### e dalla ### d'### poiché in tal senso dispone l'art. 6 del d.lgs. n. 72 cit., né trova applicazione alle sanzioni amministrative, in assenza di una specifica disposizione amministrativa, il principio c.d. del "favor rei", di matrice penalistica. Tale interpretazione non viola i principi convenzionali enunciati dalla ### nella sentenza 4 marzo 2014 (### ed altri c/o ### - secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate sui medesimi fatti violerebbe il principio del "ne bis in idem" - atteso che tali principi non possono indurre a ritenere che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 ### (Cass. n. 13433 del 2016; Cass. n. 26131 del 2015).  38 Sebbene i criteri ### - alla cui stregua va accertata l'eventuale natura penale della sanzione - siano alternativi e non cumulativi (### § 94) e che, ai fini dell'applicazione del criterio della gravità della sanzione, deve aversi riguardo alla misura della sanzione di cui è a priori passibile la persona interessata e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta (### § 98) - va tuttavia considerato che la valutazione sull'afflittività economica di una sanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce. 
Da tale prospettiva, specie sul terreno delle violazioni consumate nell'ambito del settore bancario e finanziario (che contempla sanzioni penali finanche detentive, nonché sanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi di mercato, possono ascendere a molti milioni di euro) una sanzione pecuniaria compresa tra il minimo edittale di euro 2.500 ed il massimo edittale di euro 250.000, non corredata da sanzioni accessorie né da confisca, non può ritenersi connotata da una afflittività così spinta da trasmodare dall'ambito amministrativo a quello penale. 
La natura non penale della sanzione irrogata esclude che la disciplina processuale sia in contrasto con le garanzie fissate dall'art. 6 CEDU. 
Più di recente questa ### ha ribadito tale soluzione (cfr. Cass. 16323 del 2019, in motivazione), che ha disatteso analoga censura proprio in relazione a sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 190 t.u.f. 
E' stato sottolineato che i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui all'art. 1 della legge 24.11.1981, n. 689, in tema di sanzioni amministrative, comportano infatti l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ah origine", senza che possano trovare 39 applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3 c.p., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (Cass. n. 29411 del 2011). E' stata altresì ritenuta irrilevante un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 ###, aggiungendosi che le conclusioni risultavano confortate anche dalla giurisprudenza della ### la quale con la pronuncia n. 193 del 20.7.2016 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, ###, 6 e 7 CEDU, nella parte in cui — nel definire il principio di legalità che consente di irrogare sanzioni amministrative solo in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati — non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. In tal senso la ### ha osservato che la giurisprudenza della ### europea dei diritti dell'uomo, che ha enucleato il principio di retroattività della legge penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale. ### intervento additivo risulta travalicare l'obbligo convenzionale e disattende la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione come convenzionalmente penale. Nel quadro delle garanzie apprestato dalla ### come interpretate dalla ### di ### non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli ### aderenti, del principio di 40 retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Né sussiste un analogo vincolo costituzionale poiché rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore. Il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni, come quelle tributarie e valutarie, trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non può trasformarsi da eccezione a regola, coerentemente con il principio generale di irretroattività della legge e con il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali (artt. 11 e 14 delle preleggi). Le considerazioni in questione hanno poi portato ad affermare che, proprio in ragione dell'esclusione della natura penale delle sanzioni in esame, non si profila nemmeno un ipotetico vizio di eccesso di delega (tenuto conto che la legge in questione affidava al legislatore delegato una valutazione autonoma in merito all'opportunità di estendere il principio del favor rei a seguito della novella), né appariva configurabile la dedotta violazione degli artt.  117 e 3 ###, dovendosi quindi disattendere la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale, da ritenere peraltro manifestamente infondata proprio alla luce della motivazione del precedente della ### sopra indicato (in senso conforme Cass. n. 17209 del 2020, nonché Cass. n. 16517 del 2020, quanto alle sanzioni irrogate dalla ### d'###. 
Né infine può deporre in senso contrario l'intervento della ### di cui alla sentenza n. 63/2019, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, in relazione agli artt. 3 e 117 comma 1 della ### quest'ultimo per rinvio all'art. 7 della ### nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli apportate dal terzo comma dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 41 avendo chiaramente ribadito che la regola di derivazione penale deve ritenersi applicabile anche agli illeciti amministrativi aventi natura e funzione punitiva, salvo che vi sia la necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti tali da resistere al « vaglio positivo di ragionevolezza », al cui metro debbono essere valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius. 
La dedotta esclusione del carattere sostanziale penale delle sanzioni oggetto di causa esclude quindi la possibilità di invocare a favore della tesi del ricorrente l'arresto del giudice delle leggi; - con il nono motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 6 ### dell'art. 47 ### dei diritti fondamentali UE, dell'art. 15 legge n. 689/1981, dell'art. 195, comma 7 t.u.f., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., per avere la ### negato la pur patente violazione del contraddittorio sia nelle limitazioni imposte all'accesso agli atti da parte di ### sia nell'acquisizione della prova tanto in fase amministrativa quanto in sede di revisione giurisdizionale. 
Lamenta che sia stata disattesa la censura con la quale si doleva di non aver potuto avere accesso alla documentazione raccolta dalla PA procedente, avendo avuto visione di soli 360 documenti, a fronte di ben 2800 acquisiti. Aggiunge, inoltre, che la prova era stata assunta senza la sua partecipazione.  ### di appello, poi, avrebbe immotivatamente respinto le doglianze, ponendosi in contrasto con le norme di cui in rubrica, trascurando che la messa a disposizione dell'intero materiale documentale avrebbe permesso il reperimento di argomenti difensivi o di elementi di prova utili. Il rigetto è poi nella sostanza immotivato. Prosegue che anche il procedimento amministrativo sanzionatorio deve assicurare le stesse garanzie del processo, sicché si imponeva la reiterazione delle prove e dell'acquisizione delle informazioni nel contraddittorio con il sanzionato.  42 ### d'Appello ha evidenziato nel rigettare la richiesta di accesso che era pacifica la circostanza che i documenti di cui, in maniera generica e indistinta, il ricorrente denunciava la mancata ostensione non costituiscono il corredo delle prove costituite posto a fondamento degli addebiti a lui mossi dalla ### cosicché neppure astrattamente la loro messa a disposizione appariva funzionale a garantire all'opponente l'esercizio del diritto di difesa, posto che la incolpazione si fonda su profili giuridico fattuali indubbiamente portati a conoscenza del ricorrente. E', invero, proprio la irrilevanza (ai fini dell'incolpazione) della documentazione non allegata alla relazione ispettiva, in quanto estranea all'illecito amministrativo, a giustificarne la mancata ostensione, sol che si consideri come, relativamente alla pertinenza della medesima, richiesta ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, la ### costituzionale abbia indicato nella sentenza n. 460 del 2000 un criterio di "rilevanza" legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, ha precisato che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della ### "posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 I. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni" (cfr. ### cost. n. 460/2000 in motivazione). 
Inoltre, ha aggiunto che i documenti di cui il ricorrente denunciava la mancata ostensione furono oggetto di acquisizione da parte della 43 ### in diverse date, come è comprovato dai processi verbali allegati alla relazione ispettiva, nei quali è indicato l'oggetto specifico di ciascuno dei 2.801 documenti acquisiti dalla ### In relazione ad essi il ricorrente non ha formulato ulteriori istanze di accesso, posto che la sua richiesta di ostensione fu limitata agli ulteriori atti utilizzati ai fini della contestazione. 
La censura non può trovare ingresso. 
In primo luogo, il motivo si palesa inammissibile in quanto risulta del tutto generica l'allegazione circa la lesione del principio del contraddittorio, avendo questa ### ribadito che per validamente allegare la violazione del contraddittorio occorre allegare e dimostrare una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa (Cass., Sez. Un., n. 20935 del 2009). 
Trattasi di una ricaduta del principio secondo cui (Cass, 8046/2019) le garanzie del contraddittorio previste per il procedimento sanzionatorio davanti alla ### prima delle modifiche introdotte dalla delibera n. 29158 del 29 maggio 2015 della medesima ### sono da ricondurre al livello proprio del contraddittorio procedimentale, di solito di tipo verticale, svolgendosi esso tra l'amministrazione e l'interessato su un piano non di eguaglianza, ma in funzione collaborativa, partecipativa e non difensiva, non già di quello di matrice processuale, di tipo orizzontale, che riguarda due parti in posizione paritaria rispetto ad un decidente terzo e imparziale (nella specie, la S.C., dissentendo dall'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato con la sentenza 1596 del 2015, ha ritenuto che le menzionate garanzie fossero soddisfatte dalla previa contestazione dell'addebito e dalla valutazione, prima dell'adozione della sanzione, delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, non essendo necessarie né la trasmissione a quest'ultimo delle conclusioni dell'### sanzioni amministrative della ### né la sua personale audizione) (conf. 
Cass. n. 20689 del 2018).  44 Infatti, è opinione consolidata quella secondo, cui, soprattutto in caso di sanzioni non penali dal punto di vista sostanziale, il procedimento sanzionatorio della ### d'### ai sensi dell'art.  195 TUF, non viola l'art. 6, par. 1, della ### europea dei diritti dell'uomo, perché questo esige solo che, ove il procedimento amministrativo sanzionatorio non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l'incolpato possa sottoporre la questione della fondatezza dell'"accusa penale" a un organo indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente di fare tramite l'opposizione alla corte d'appello (Cass. n. 25141 del 2015, che richiama anche ### europea dei diritti dell'uomo, 4 marzo 2014, ### e altri c. ### Cass. n. 9371 del 2020; Cass. n. 16517 del 2020, per la quale è esclusa la diretta applicabilità, in tale ambito, dei precetti costituzionali degli artt. 24 e 111 ###, invocabili solo con riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al quale l'incolpato può impugnare il provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio. 
La doglianza appare priva di fondamento quanto alla violazione che si assume verificatasi nella fase procedimentale, mentre quanto all'analogo diniego ricevuto in sede giurisdizionale, come detto, la censura risulta del tutto generica ed inammissibile, in quanto priva dell'indicazione dei documenti (il cui oggetto specifico era evincibile dai processi verbali allegati alla relazione ispettiva) la cui mancata ostensione avrebbe pregiudicato il diritto di difesa, e non si confronta con il tenore della motivazione del giudice di appello che ha sottolineato come al ricorrente fossero stati messi a disposizione proprio quei documenti su cui si fondava l'impianto accusatorio della delibera impugnata. 
In modo pertinente la pronuncia ha richiamato i principi espressi dalla ### costituzionale (sentenza n. 460/2000), evidenziando la necessaria sussistenza - a tal fine - di un criterio di "rilevanza" legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata 45 valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il giudice delle leggi ha posto in rilievo che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della ### "posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 I. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni" (cfr. ### cost. n. 460/2000 cit. in motivazione). 
In via di fatto poi, i documenti di cui trattasi erano stati acquisiti in date diverse (come era emerso dai verbali allegati alla relazione ispettiva, nei quali è indicato l'oggetto specifico di ciascuno dei 2.801 documenti acquisiti dalla ### e riguardo ad essi non risultava introdotto alcuna domanda di accesso, limitata - invece - agli ulteriori atti utilizzati ai fini della contestazione. 
In presenza di un giudizio di irrilevanza della richiesta di esibizione, la censura appare - anche nel merito - destituita di fondamento. 
A tal fine rileva poi proprio quanto ribadito dalla ### nella sentenza del 30/6/2011 C. 25041/07, richiamata dalla difesa del ricorrente, che ha escluso la violazione delle norme della ### osservando (cfr. punto 61) che il richiedente non aveva indicato quali elementi non fossero stati versati nel fascicolo e che avrebbero potuto contribuire alla sua difesa, il che escludeva che (cfr. punto 63) che fosse stata validamente allegata l'offesa al contradditorio ed alla giustizia della procedura. 
Risulta poi del tutto inconferente rispetto alla fattispecie il richiamo alla previsione di cui all'art. 15 della legge n. 689/1981, essendosi 46 nel caso in esame al cospetto di prove documentali, per le quali non è dato invocare la diversa previsione dettata in materia di accertamenti su campioni. 
Quanto infine alle censure che investono la valutazione negativa delle richieste istruttorie in sede giurisdizionale, va ribadito che, in tema di garanzia del giusto processo, non può predicarsi, tanto alla stregua delle norme di rango costituzionale, quanto ai sensi dell'art. 6 ### un obbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione di qualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da una valutazione di rilevanza dei fatti da provare, atteso che, da un lato, l'art. 6 cit., pur garantendo il diritto ad un processo equo, non contiene alcuna disposizione riguardante il regime di ammissibilità delle prove o sul modo in cui esse dovrebbero essere valutate, trattandosi di questioni rimesse alla regolamentazione della legislazione nazionale, dall'altro, la necessità, da parte del giudice, di scrutinare la rilevanza ed ammissibilità dei singoli mezzi proposti dalla parte si coniuga ed è coerente con i principi della ragionevole durata del processo, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue ai fini della pronuncia (Cass. n. 16517 del 2020, dettata proprio in tema di procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative).  ### ricostruzione delle vicende operata in sentenza, con la puntuale indicazione delle fonti di prova utilizzate, rende altresì contezza del giudizio, quanto meno implicito, di superfluità delle richieste istruttorie avanzate dal ricorrente in sede ###il decimo motivo il ricorrente denuncia l'art. 244 c.p.c. e dell'art. 195, comma 7 t.u.f., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha omesso l'audizione del ricorrente che ne aveva espresso richiesta. Ad avviso di ### la ### distrettuale avrebbe violato il suo diritto di difesa per non avere proceduto all'audizione del ricorrente benchè egli ne avesse 47 fatto richiesta, perché non indicate le circostanze sulle quale avrebbe voluto essere sentito. Tutto ciò nonostante l'art. 195, comma 7 t.u.f. sia stato riformato dopo la sentenza ### attribuendo un vero e proprio diritto autonomo al ricorrente, esercitabile e incomprimibile dal giudice. 
La censura è immeritevole di accoglimento. 
La censura, infatti, si fonda sulla pretesa di qualificare le sanzioni oggetto di causa quali penali in senso sostanziale, presupposto che appunto legittimerebbe l'efficacia modificativa della sentenza ### sulla precedente interpretazione della norma. 
Ma le superiori considerazioni in merito alla natura esclusivamente amministrativa delle sanzioni irrogate rendono evidente come venga in tal modo attinta in radice la fondatezza della censura. 
Occorre quindi dare continuità all'insegnamento di questa ### secondo cui (Cass. n. 1065 del 2014) nel procedimento sanzionatorio di cui all'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il diritto di difesa dell'incolpato è garantito dalla previsione di un congruo termine per il deposito di difese scritte, mentre la sua audizione personale non è un incombente imprescindibile, come risulta dal confronto con l'art. 196 dello stesso T.U.F., riguardante i promotori finanziari. 
Infatti, la previsione di cui all'art. 195 co. 7, prevede che all'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta, senza che però la formulazione lasci intendere l'esistenza di un diritto soggettivo all'audizione, trattandosi anche in tal caso, purché vi sia la richiesta dell'interessato, di un mezzo istruttorio rimesso alla valutazione di necessarietà del Giudice, occorrendo in ogni caso ancorare l'ammissione delle prove alla valutazione di rilevanza ed ammissibilità dei singoli mezzi proposti dalla parte (così Cass. 16517 del 2020); 48 - con l'undicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, come interpretato alla luce dell'art. 6 ### nonché dell'art. 7, comma 10 d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., per essere stato disatteso il principio di presunzione di innocenza.  ### che la ### d'Appello, anche per le ipotesi di sanzioni sostanzialmente penali, abbia escluso che all'illecito amministrativo possano essere applicati tutti i presidi che la ### appronta per le misure anche formalmente penali tra cui la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 ### Ad avviso del ricorrente trattasi di conclusione erronea e che non si confronta con il dettato dell'art. 7 co. 10 del D. Lgs. n. 150/2011, che esclude ogni agevolazione probatoria per la PA nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa. La sentenza impugnata, nel ritenere che la colpa si presuma una volta fornita la prova del fatto nella sua oggettività, ha erroneamente applicato l'art. 3 citato. 
Inoltre, deduce che non può presumersi la colpa dalla semplice difformità della condotta in assenza di prescrizioni di carattere specifico. 
La verifica dell'adeguatezza dei sistemi di controllo impone l'individuazione del patrimonio informativo disponibile e quindi l'esistenza di elementi percepibili anche a chi è tenuto al suo aggiornamento e sufficientemente univoci, poiché solo in tal caso è dato ravvisare una colpa omissiva. 
Il dodicesimo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per avere la ### d'Appello deciso sulla base della c.d.  presunzione di colpevolezza ritraibile dall'art. 3 della legge 689/1981, omettendo di valorizzare il limite all'operare della stessa, quale individuato nella giurisprudenza di ### connesso alla circostanza - pacifica in casu - dell'occultamento della propria condotta illecita da parte di un gruppo di dirigenti al livello della ### e ciò pur in 49 presenza di fatti accertati ed incontroversi in tal senso risultanti dallo stesso atto di accertamento. 
Rileva, altresì, che il limite alla colpa anche presunta è costituito dall'inesigibilità della condotta, la quale nella fattispecie deva ravviarsi per l'anomalia delle condotte tenute dall'alta dirigenza della società, che si connotavano come tendenzialmente occulte, ed essendo emerse solo dall'attività ispettiva che aveva avuto acceso a dati di norma non conoscibili dal ricorrente. 
I motivi che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione argomentativa, sono infondati. 
Come sottolineato anche in controricorso, il mezzo di censura parte anche in questo caso dalla non condivisibile premessa della natura sostanziale penale delle sanzioni oggetto di causa, al fine di invocare le garanzie predisposte dalla ### e dalle fonti sovranazionali per le sanzioni penali. 
La sentenza impugnata ha, altresì, sottolineato che la banca era munita, sino alla data del 13.02.2015, di un comitato esecutivo di cui l'opponente era componente, essendo stata reintrodotta solo successivamente la figura del consigliere delegato. 
In precedenza non furono conferite deleghe, così che all'intero CdA competeva il ruolo di organo di supervisione strategica e di organo di gestione. 
Avuto riguardo quindi ai doveri imposti dalla regolamentazione della ### e della ### d'### era quindi tutto il CdA chiamato a dare attuazione alle norme volte ad assicurare il corretto espletamento dei servizi di investimento. 
Ne derivava che il d.lgs. n. 58/1998 ha individuato una serie di fattispecie a carattere ordinatorio destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate su mere condotte doverose, essendo quindi il giudizio di colpevolezza, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, ancorato a parametri estranei al dato puramente piscologico, dovendosi solo verificare la suitas della 50 condotta, incombendo sul trasgressore l'onere di provare di avere agito in assenza di colpevolezza. 
Quanto all'esimente della buona fede la stessa può essere invocata solo quando la condotta sia inevitabile e ciò per effetto di un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, ovvero allorché emerga che l'autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, senza che nessun rimprovero possa essergli mosso. 
Quindi ha proceduto ad esaminare le violazioni di carattere procedurale di cui ai nn. 1, 3 e 4, evidenziando che alcuna rilevanza poteva avere la condotta dolosa della alta dirigenza della banca, in quanto anche la dimostrazione di un disegno doloso, volto ad occultare le numerose irregolarità operative riscontrate poteva supplire alla colpevole inerzia mostrata dai componenti nel CdA per far fronte alle pur rilevabili lacune ed irregolarità. 
Lo stesso era a dirsi quanto alle violazioni comportamentali di cui ai nn. 1 e 3 che apparivano strettamente connesse con le violazioni procedurali riscontrate, dovendosi escludere ogni incolpevolezza nel convincimento circa la liceità della campagna di finanziamento finalizzata all'acquisto delle azioni, alla opportunistica gestione della profilatura della clientela ed alla irregolare gestione degli ordini di rivendita delle azioni impartiti dai clienti. 
La precondizione per il corretto svolgimento dei servizi di investimento è l'adozione di idonee procedure e di una altrettanto idonea organizzazione, cautele che sebbene rimesse alla scelta discrezionale dell'intermediario, devono in ogni caso assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della tutela del risparmio, nel rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza. 
Il livello di diligenza in concreto esigibile dal ricorrente, anche in ragione degli elevati, peculiari requisiti richiesti dalla legge per l'assunzione della carica dall'art. 13 t.u.f. non poteva non far sorgere dubbi sulla colpevole violazione del dovere di informarsi, 51 anche con l'interlocuzione con le strutture interne dell'intermediario, non potendosi quindi fare affidamento sulle sole rassicuranti comunicazioni offerte dai report delle strutture interne. 
Quanto alla violazione n. 2 è stato rilevato che una volta incluse le azioni della banca nel perimetro della disciplina delle prestazioni di investimento, era evidente la vistosa carenza dei presidi procedurali, così come del pari macroscopica era la modalità di registrazione delle richieste dei clienti di procedere alla vendita delle azioni, non avendo mai la banca in concreto dati attuazione alle regole di policy approvate dallo stesso CdA nel 2013. 
Anche tale omissione sarebbe stata immediatamente percepibile ove il ricorrente non fosse rimasto colpevolmente inerte. 
Quanto alla violazione n. 4, la sentenza ha sottolineato come fossero del tutto assenti i flussi di informazione tra il CdA e l'esperto indipendente chiamato a fissare il pricing delle azioni della banca, essendo anche tale carenza immediatamente percepibile. 
Le violazioni comportamentali di cui agli illeciti nn. 1 e 3 sono stati poi ritenuti diretta conseguenza delle violazioni procedurali, il tutto in un contesto temporale nel quale i componenti del CdA erano perfettamente consapevoli della pressante necessità di procedere al collocamento, con modalità anche illecite, delle azioni proprie presso la clientela. 
Quanto invece alla violazione n. 2, la connessione tra le richieste di finanziamento e gli acquisti delle azioni era perfettamente percepibile dal CdA che oltre ad approvare le richieste di acquisto e cessione delle azioni, poteva deliberare direttamente le pratiche di fido, avendo quindi cognizione delle correlazioni tra le due operazioni. 
Ciò trovava conferma anche in alcune dichiarazioni dei consiglieri (in particolare di quella di ### che confermava come la prassi dei finanziamenti era nel senso di legare gli stessi al possesso della qualifica di socio da parte della clientela beneficiaria del finanziamento.  52 Inoltre era stata la ### già nel 2014 a sollecitare una verifica dei legami tra i componenti del CdA ed i sindaci con soggetti beneficiari di finanziamenti, richiesta che doveva indubbiamente far sorgere dei seri interrogativi in un consigliere che avesse improntato la propria condotta a regole di diligenza (analoghe conclusioni scaturivano anche per effetto della nota della ### del 16/5/2014 che sollecitava la banca a porre attenzione al tema dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni derivanti dagli aumenti di capitale del 2014). 
Così sinteticamente riassunte le motivazioni della ### d'Appello, le censure del ricorrente si palesano, come detto, prive di fondamento.  ### ha anche di recente ribadito che (Cass. n. 24081 del 2019) l'art. 3 della I. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa (### specie, la S.C. ha applicato il sopraindicato principio in relazione al provvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, dalla ### nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta ad essi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore). 
Infatti, sia pure con riferimento a sanzioni amministrative irrogate dalla ### d'### (Cass. n. 9546 del 2018), si è precisato che il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante sicché, integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul 53 trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della I. n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. 
Ne consegue che (Cass. n. 1529 del 2018) sebbene l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a carico dell'### la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, nel caso dell'illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della "suità" della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento (conf. Cass., Un., n. 20930 del 2009). Così intesa la "presunzione di colpa" non si pone in contrasto con gli artt. 6 ### e 27 ### E ciò anche nel caso in cui la sanzione abbia natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva. 
Non è quindi necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. n. 11777 del 2020). 
La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione dei principi in tema di interpretazione dell'art. 3 citato palesandosi anche infondate le critiche che investono la asserita genericità dell'affermazione di responsabilità quanto alla verifica dell'adeguatezza della struttura organizzativa dell'impresa. 
In tal senso rileva la considerazione che le norme in tema di intermediazione finanziaria, nel prevedere, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza, tra l'altro, delle "disposizioni generali o particolari impartite dalla ### o dalla ### d'###, non costituiscono norme punitive "in bianco", né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché, atteso il particolare 54 tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, ma realizzano solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, 689 (Cass. n. 18683 del 2014).  ### specie, la sentenza impugnata, tenuto conto delle indicazioni fornite in sede regolamentare dall'autorità di vigilanza, ha riscontrato le evidenti violazioni procedurali e comportamentali poste in essere dall'intermediario, non senza sottolineare che la stessa gravità delle violazioni non sarebbe potuta sfuggire ad un operatore che avesse improntato la propria condotta ai principi di diligenza e correttezza, secondo le possibilità correlate alla qualifica professionale richiesta dalla legge per ricoprire un determinato incarico, palesandosi quindi come colpevole, nel senso sopra indicato, l'inerzia del ricorrente, pur in presenza di un disegno fraudolento dell'alta dirigenza, del quale sarebbe stato in ogni caso possibile avvedersi ove fosse stato adottato un comportamento proattivo. 
Giova a tal fine ricordare che la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei component, nella specie del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sugli stessi, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare ### a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla ### 55 d'### ed alla ### (Cass. n. 1602 del 2021; conf. Cass. 6037 del 2016). 
Con specifico riferimento agli amministratori è stato conformemente affermato che l'obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'### di vigilanza (Cass. n. 19556 del 2020). Inoltre è stato precisato che il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione 56 concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. n. 24851 del 2019; conf. Cass. n. 5606 del 2019). 
Proprio le peculiarità del settore bancario hanno quindi indotto ad affermare il principio per cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla ### d'### anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l'autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. 22848 del 2015). 
Ne deriva che, avuto riguardo al caso in esame, a prescindere dalla qualità di consigliere esecutivo o meno, tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, devono svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della 57 società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente (Cass. n. 2620 del 2021). 
Tali considerazioni permettono altresì di escludere la fondatezza dell'altro motivo di ricorso in esame, emergendo come appunto, la sola attuazione dei doveri comportamentali connessi alla carica di amministratore avrebbe permesso di rilevare le anomalie poi riscontrate in sede ispettiva, senza potersi individuare nella condotta, sia pure illecita dell'alta dirigenza, l'idoneità a rendere inesigibile la condotta addebitata al ricorrente, come espressamente ribadito in sentenza (il che denota come, pur a voler sorvolare circa il fatto che la deduzione non riguarda un fatto ma piuttosto un giudizio, vi è stata in ogni caso un'espressa disamina da parte del giudice di merito); - con il tredicesimo motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la ### di appello ritenuto comunque irrilevante l'attività dolosa dell'alta dirigenza della ### ad escludere la colpa in capo al ricorrente con riguardo alla violazione di carattere procedurale contestata sub. 1.  ### che in realtà la stessa relazione ispettiva aveva evidenziato come il sistema dei controlli era risultato adeguato, avendo percepito le condotte scorrette da parte dei componenti della rete, ma che tale scoperta non venne messa a conoscenza del ### in quanto il dirigente della struttura ispettiva interna preferì metterne al corrente il solo ### che dolosamente tacque al CdA l'informazione ricevuta. 
Inoltre, la sentenza non ha tenuto conto del fatto che la ### aveva comunque adottato un sistema organizzativo conforme alle 58 prescrizioni dell'art. 15 del ### congiunto ### d'### Il motivo è inammissibile in quanto sollecita un'indebita rivalutazione del merito da parte del giudice di legittimità. 
Una volta richiamati i principi espressi in occasione della disamina del precedente motivo, quanto in particolare all'estensione dei doveri incombenti sui componenti del ### e ribadito che ( Cass. n. ### del 2017), come già condivisibilmente statuito da Cass., Sez. Un., n. 20933 del 2009, tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i componenti del consiglio di amministrazione di una società (ovvero l'amministratore delegato unico), chiamati a rispondere per la violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di investimento posti a tutela degli investitori e del buon funzionamento del mercato, non possono sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito siano state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto che abbia agito per conto della società, gravando a loro carico un dovere di vigilanza sul regolare andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto (prova che, nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto non fornita dal ricorrente), la doglianza mira ad ottenere una rivalutazione della condotta illecita dell'alta dirigenza della società, condotta che la sentenza, con accertamento in fatto, ha escluso che fosse idonea a determinare l'inesigibilità dell'obbligo di agire informati gravante su ogni amministratore, anche non esecutivo, così come imposto dall'art. 2381 c.c., e ciò anche in merito al rispetto delle procedure ed in relazione alle condotte dei dipendenti della banca, attesa la obiettiva percepibilità delle anomalie riscontrate, che non potevano giustificare l'inerzia del ricorrente.  59 Né deve trascurarsi, alla luce della nozione di fatto di cui si denuncia l'omessa disamina, quale configurato nell'interpretazione del n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c., come scaturente dalla novella del 2012, che anche in questo caso si lamenta la mancata condivisione di un giudizio della parte, e precisamente dell'apprezzamento in merito all'incidenza causale della condotta dei vertici aziendali sulla esigibilità della diversa condotta omissive del ricorrente, avendo comunque la sentenza tenuto conto del fatto costituito dall'attività di occultamento posta in essere dalla direzione generale (ma reputata in concreto non avere carattere tale da rendere inesigibile il compito incombente sul ricorrente); - con il quattordicesimo motivo il ricorrente la violazione degli art.  2727 e 2729 c.c. per avere la sentenza contravvenuto al divieto del praesumptum de praesumpto là dove - con riferimento alle violazioni comportamentali n. 1 e 3 - ha ritenuto di presumere l'elemento soggettivo della colpa del ricorrente (già in sé presunta) sulla base di un'ulteriore presunzione ("è verosimile") che la condotta dolosa dell'alta dirigenza della ### sia stata agevolata dalle violazioni procedurali, e che ciò rientrasse nella sfera di rappresentabilità dei ### di amministrazione. 
Deduce il ricorrente che dalla presunzione di colpa la sentenza trae un'ulteriore presunzione per innestarvi il riscontro dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente anche per ciò che attiene alle violazioni comportamentali di cui agli illeciti nn. 1 e 2. 
La sentenza ha ritenuto che pur essendo il ricorrente ignaro della condotta dolosa del ### dirigenziale, la avrebbe agevolata omettendo di fare quanto dallo stesso doveva attendersi, dovendo invece raffigurarsi la ineluttablità degli accadimenti verificatisi, alla luce del complessivo quadro fattuale posto a sua disposizione. 
Si sostiene in ricorso, in senso contrario, che il materiale probatorio evidenziava come le modalità operative con le quali avveniva il finanziamento alla clientela era attuativa di indicazioni fornite dal 60 direttore generale e che ciò era emerso solo dall'esame delle caselle di posta elettronica dei soggetti coinvolti, in seguito all'attività ispettiva della ### Il motivo è inammissibile in quanto, oltre a non confrontarsi con l'effettivo contenuto della sentenza impugnata, sollecita nella sostanza anche in tal caso una complessiva rivalutazione del materiale istruttorio, al fine di pervenire ad un esito più soddisfacente rispetto a quello cui è pervenuto il giudice di merito. 
Va quindi richiamato il principio affermato dalle ### (Cass., Sez. Un., n. 20930 del 2009), secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'opposizione prevista dall'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 dà luogo, non diversamente da quella di cui agli art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, 689, ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'### la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, ben potendo tale prova essere offerta anche mediante presunzioni semplici, che, nel caso di illecito omissivo, pongono a carico dell'intimato l'onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta, per rilevare che non ricorre la dedotta violazione della regola del divieto della praesumptio de praesumpto. 
La sentenza impugnata, avvalendosi della complessa attività ispettiva della ### ha riscontrato l'oggettiva ricorrenza delle condotte illecite contestate, delle quali ha attribuito la paternità nella forma omissiva al ricorrente, in ragione della carica societaria rivestita, che lo impegnava, in presenza di significativi indici di anomalia procedurale e comportamentale, ad attivarsi, senza potersi accontentare delle rassicurazioni offerte da altri organi societari, anche avvalendosi di documenti in possesso della società, di cui avrebbe dovuto chiedere visione.  61 ### serbata dal ricorrente è stata ritenuta contraria ai doveri impostigli dalla funzione, escludendosi che l'attività dolosa della dirigenza potesse assurgere al rango di causa di inesigibilità della condotta invece doverosa.  ### d'appello ha a monte ritenuto che le violazioni procedurali fossero di tale rilevanza, ed immediatamente percepibili da parte di un componente del ### in ragione dei requisiti professionali imposti dalla legge, aggiungendo che sebbene tali violazioni avessero potuto favorire un disegno illecito di alcuni dirigenti, anche la condotta volta ad occultare le irregolarità commesse, non avrebbe potuto elidere il dovere di agire informato incombente sul ricorrente; - con il quindicesimo motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha pretermesso circostanze dirimenti ai fini dell'esclusione della colpa con riferimento alle violazioni 'comportamentali' n. 2 e n. 5. 
La sentenza ha ritenuto che fosse facilmente rilevabile la prassi degli illeciti finanziamenti correlati alle operazioni di acquisto delle azioni della banca, trascurando che ciò presupponeva il possesso delle liste delle cessioni o d'acquisto e di quelle dei soggetti che richiedevano affidamenti alla banca, liste però rimaste occultate al ricorrente. 
Si soggiunge che però l'operazione di incrocio non sarebbe stata in ogni caso agevole perché molte operazioni avvenivano in liste che non passavano per il ### e che dall'incrocio emergerebbe un solo nominativo che avrebbe potuto ingenerare l'allarme. 
Andava poi considerato che la nozione di acquisto correlato a finanziamenti è frutto di una personale lettura offerta dalla funzione ### della banca mettendo in rapporto operazioni anche dissociate nel tempo, non senza considerare che l'elevato numero di vendite di titoli presenti nel fondo azioni proprie appariva coerente con 62 l'eccesso di richiesta con cui si era chiuso l'aumento di capitale del 2014. 
Anche di tali motivo deve predicarsi l'inammissibilità in quanto volto a sollecitare un complessivo riesame delle emergenze probatorie, onde pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti, attività questa però riservata al giudice di merito.  ### d'Appello, con apprezzamento adeguatamente motivato ha in primo luogo esaminato i fatti oggetto della censura, pervenendo però all'affermazione della responsabilità del ricorrente sulla base della valorizzazione di altri elementi circostanziali che invece deponevano per l'obiettiva rilevabilità delle anomalie procedurali e comportamentali. 
La censura si risolve nell'intento di svalutare gli elementi invece posti a supporto della decisione impugnata, sulla pretesa, insuscettibile di trovare seguito in sede di legittimità, di attribuire maggiore pregnanza ad altri elementi probatori, che non hanno però fatto breccia nella ricostruzione operata dalla ### d'Appello; - con il sedicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2392 comma 1 c.c. nonché dell'art. 53 comma 1 TUB e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate dalla ### d'### con le circolari nn. 285 del 17.12.2013 e 263 del 27.12.2006 nel testo applicabile all'epoca dei fatti, per avere la sentenza impugnata ritenuto di poter formulare un giudizio di imputazione di responsabilità al ricorrente, pretermettendo la considerazione di quali sono - a norma di legge e di regolamento - le effettive facoltà di controllo del CdA e dei suoi componenti sulla struttura aziendale di una ### Deduce il ricorrente che è stata affermata la sua responsabilità nella veste di componente del ### essendo venuto meno al dovere di agire informato ovvero di informarsi, trascurando la rigida compartimentazione delle attribuzioni all'interno delle aziende bancarie.  63 La decisione avrebbe erroneamente individuato le conseguenze da trarsi dall'assenza di un amministratore delegato, trascurando che però anche in tale situazione solo il Presidente ha la facoltà di accedere alla documentazione aziendale. 
Peraltro non potrebbe scattare alcun obbligo di attivarsi in presenza di informazioni complete, coerenti e ritenute affidabili, provenienti dagli organi di controllo interno. 
Inoltre, dal solo incarico ricoperto si è tratta una presunzione di competenza "enciclopedica" che avrebbe investito il ricorrente di una acutissima capacità di avvedersi elle anomalie riscontrate. 
Peraltro, sono proprio le prescrizioni regolamentari adottate dalla ### d'### che confermano come gli amministratori privi di delega non possano essere onerati del controllo sull'attività comportamentale delle strutture, essendo la trasmissione delle informazioni sempre veicolata dal Presidente del ### Il motivo è manifestamente infondato alla luce del richiamato orientamento di questa ### secondo cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla ### d'### anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l'autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. 22848 del 2015; Cass. n. 18846 del 2018, non massimata; n. 2737 del 2013; Cass. n. 17799 del 2014).  64 s Né può condividersi l'interpretazione delle circolari della ### d'### richiamate in motivo, così come operata dal ricorrente in quanto idonee ad escludere la responsabilità anche degli amministratori non esecutivi.  ## disparte la riferibilità delle violazioni oggetto di causa all'attività di prestazioni di servizi di investimento, per i quali si rivela maggiormente appropriato il richiamo alle previsioni di cui al ### congiunto ### d'### del 29/10/2007, non può ritenersi che le previsioni di cui alla circolare n. 285/2013 della ### d'### abbiano travolto gli assetti ed i rapporti societari quali dettati da norme di rango primario, quale in primo luogo l'art.  2381 c.c. In tal senso rileva il fatto che si tratta, per quelle regolamentari, di disposizioni volte a rafforzare proprio l'assetto delineato dal codice civile, con la individuazione di regole più specifiche per il settore bancario, e nel rispetto delle fonti di derivazione comunitaria (in particolare la direttiva 2013/36/### IV), ma sempre in vista di un armonico coordinamento tra la disciplina societaria di carattere generale e quella settoriale bancaria, ed il tutto in correlazione con il ### 575/2013, con il quale va a comporre il quadro normativo di disciplina delle attività bancarie, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. 
Le previsioni della circolare, sebbene richiamino l'esigenza di una chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi, aggiungendo che l'articolazione della struttura interna deve comunque assicurare l'efficacia dei controlli e l'adeguatezza dei flussi informativi, tuttavia non possono essere intese come un'autorizzazione alla preventiva deresponsabilizzazione dei componenti del ### Pur ad ammettere che la circolare della ### d'### abbia, in vista del buon funzionamento delle imprese bancarie suggerito delle strutture rigide e chiaramente individuatrici delle competenze e delle funzioni, non può però avallare la conclusione per cui non 65 sarebbe esigibile da parte degli amministratori non esecutivi la verifica di ogni singolo atto di impresa, dovendosi, quanto agli indici di allarme, confidare sulle rassicurazioni offerte dagli uffici interni deputati al controllo sulla correttezza dell'agire delle singole articolazioni societarie. 
Va invece ribadito, come già fatto in occasione della disamina dei precedenti motivi che le previsioni codicistiche, ed in particolare l'art. 2381 comma 3 c.c., suggeriscono che, proprio sulla base delle previsioni della circolare della ### d'### sia il CdA a dover esaminare i piani strategici, le norme regolamentari di settore sull'organo con funzione di supervisione strategica, debba deliberare sugli indirizzi di carattere strategico e verificarne nel continuo l'attuazione, e ciò alla luce del fatto che in base alla circolare esso " definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, e verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze". 
Ed è sempre la ### (part. I, titolo IV, capitolo I, sezione ### §2, lett. b) ad imporre all'organo con funzione di supervisione strategica di dover approvare "l'assetto organizzativo e di governo societario della banca", nonché i sistemi contabili e di rendicontazione e di assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte. 
Ne risulta quindi la centralità nella governance delle imprese bancarie del ruolo degli amministratori non esecutivi, essendo "compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. ### e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e 66 prudente gestione della banca" (circolare n. 285, parte I, titolo IV, cap. I, sez. IV, §.1). 
Anche a voler dar credito alla tesi del ricorrente secondo cui lo stesso fosse privo di deleghe, ciò non lo esimeva dall'adempiere all'obbligo di tenersi adeguatamente informato, non potendo a tal fine invocare la settorialità delle proprie competenze, una volta che l'accettazione dell'incarico di amministratore non esecutivo imponeva il rispetto di tutti gli oneri ed obblighi connessi alla carica, in linea con quanto a livello di normativa primaria detta l'art. 2381 co. 6 ### è la stessa ### della ### d'### che, a prescindere dall'insorgenza di segnali di allarme, impone agli amministratori non esecutivi di dover acquisire informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, avvalendosi sia degli eventuali comitati interni sia in via diretta del management, delle revisione interna e delle altre funzioni di controllo (### 285/13, parte I, titolo IV, cap. 1, sez. IV, §.2.2). 
Ne deriva che, anche alla luce del quadro normativo invocato da parte ricorrente, deve darsi continuità al principio secondo cui, in tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente (Cass. n. 2620 del 2021; Cass. 24851 del 2019), non potendo a tal fine assumersi come causa 67 esimente l'assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno (Cass. n. 5606 del 2019, relativa a sanzioni irrogate al presidente del consiglio di amministrazione di una società finanziaria, privo di deleghe e membro, altresì, del comitato investimenti che si occupava della gestione strategica, per l'inadeguatezza dello scambio di informazioni tra i due organi, per l'assenza di un effettivo monitoraggio dell'esito delle operazioni approvate e di un controllo sulla liquidità dei fondi di investimento). 
A tale principio si è quindi adeguata la sentenza gravata, il che implica il rigetto del motivo in esame; - con il diciassettesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 15 del ### congiunto ### d'### nonché dell'art. 21, comma 1 lett. a) del t.u.f., degli artt. 39 e 40 del ### e dell'art. 2381, comma 1 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la ### di appello confermato la sanzione irrogata per la violazione degli obblighi facenti capo ad altri soggetti della struttura aziendale e per essere stato così disatteso il principio di presunzione di innocenza per quanto riguarda la valutazione di adeguatezza delle operazioni con riferimento alla prima sanzione. 
In sintesi, il ricorrente lamenta che si stata contestata l'applicabilità della prima sanzione sul presupposto che la stessa fosse ascrivibile a condotte tenute da appartenenti alla rete commerciale non impedite dal sistema organizzativo della banca. Di converso, non poteva attribuirsi ad un amministratore privo di delega la responsabilità per il fatto che la rete commerciale disattendeva le prescrizioni in ordine all'astensione alla sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni di ### Le violazioni sono da addebitare agli autori materiali delle condotte illecite e non può imputarsi al ricorrente una responsabilità per fatti che non poteva ragionevolmente conoscere.  68 La segretezza delle operazioni poste in essere dalla rete commerciale su impulso dell'alta dirigenza non consentiva quindi di inferire una responsabilità anche del ricorrente. 
Il motivo, anche in questo caso parte dal presupposto, smentito in sentenza e non adeguatamente contestato con il motivo di ricorso secondo cui, in mancanza di deleghe, tutti i componenti del CdA fossero investiti del dovere di assicurare l'adozione dei presidi procedurali imposti per legge. 
Inoltre, si risolve in una inammissibile censura di merito, in quanto, valorizzando delle circostanze di fatto, però considerate dal giudice di merito e ritenute però irrilevanti, pretende di escludere la propria responsabilità sul presupposto che la condotta dolosa altrui avrebbe escluso l'esigibilità del dovere di agire informato, la cui violazione gli è stata imputata. 
La sentenza ha però evidenziato come a monte sussistesse l'evidente carenza di presidi in merito alla corretta prestazione del servizio di investimento, e che le violazioni di cui al n. 1 sono proprio conseguenza delle regole procedurali, che ha obiettivamente agevolato la proliferazione delle condotte contra legem emerse in sede ispettiva. 
La scorretta profilazione della clientela, che ha permesso poi la collocazione di titoli con fattori di rischio non corrispondenti all'effettiva tipologia dell'acquirente o del sottoscrittore, è appunto conseguenza di una violazione che i giudici di merito, con accertamento in fatto, hanno attribuito anche al ricorrente per non avere verificato la puntuale adozione delle regole procedurali che avrebbero impedito anche le successive violazioni comportamentali; - con il diciottesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 21, comma 1 lett. d) t.u.f. e dell'art. 15 del ### congiunto ### d'### del 29.10.2007, nonché dell'art.  21, comma 1 lett. a) del t.u.f. e dell'art. 49, commi 1-3 del 69 ### n. 16190 del 29.10.2007, e dell'art. 1, comma 1 legge n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., là dove la ### di merito postula la violazione degli obblighi di correttezza e di trasparenza o di procedure adeguate con riferimento al riacquisto di azioni proprie, erroneamente inquadrando queste operazioni tra i 'servizi d'investimento', con riferimento alla terza sanzione. 
Precisa il ricorrente di avere dedotto in sede ###potesse esigersi che la banca fosse tenuta a rispettare l'ordine di presentazione per il riacquisto delle proprie azioni. La sentenza ha disatteso la deduzione ritenendo che la prassi seguita dalla banca fosse in violazione delle prescrizioni normative e regolamentari, in quanto gli ordini non recavano l'orario al fine di stabilire una oggettiva regola di priorità, non erano sottoposti al comitato soci secondo una lista frutto di un database suscettibile di modifica da parte di ogni soggetto impiegato nell'apposita unità operativa. 
La deroga al criterio cronologico, peraltro nemmeno del tutto garantito, in ragione dell'assenza dell'indicazione dell'orario, risultava poi frequente, in ragione dello specifico bisogno del cliente o della situazione dell'ordinante, senza che però le situazioni legittimanti fossero consacrate in una specifica disciplina formale, lasciando in tal modo un'eccessiva ed ingiustificata discrezionalità all'emittente. 
Inoltre, è stata sottolineata la carenza delle scelte in merito al periodo di sospensione degli acquisti (cd. blocking period), in quanto non accompagnate da precisi criteri oggettivi e predefiniti, tali da consentire un'ordinata trattazione delle richieste e di individuare le effettive ipotesi di deroga al criterio dell'ordine di presentazione. 
Tale conclusione sarebbe però inficiata da un duplice errore di diritto, e ciò perchè l'attività di riacquisto delle azioni non può essere fatta rientrare in una forma di servizio di investimento ai 70 sensi dell'art. 1 co. 5 del t.u.f., essendo estranea alla funzione di facilitare la circolazione di prodotti finanziari. 
Inoltre, l'ordine deve essere eseguito, mentre nella specie, in forza di apposita previsione statutaria, la banca avrebbe anche potuto esimersi dal riacquistare l'azione. 
Una volta esclusa la ricorrenza di un servizio di investimento, ne deriva l'erronea applicazione della sanzione, stante l'inapplicabilità a tale attività di un sistema rigidamente predeterminato per la gestione delle richieste di riacquisto. 
Il motivo è infondato. 
La sentenza impugnata ha accertato in fatto che la banca riteneva che l'attività di compravendita di azioni proprie (mercato secondario) in contropartita diretta con la clientela, costituisse attività di negoziazione in conto proprio, rientrante quindi nella previsione di cui all'art. 1 comma 5 lett. a) t.u.f. 
La riconducibilità delle azioni alla nozione di valori mobiliari quale evincibile dal disposto dell'art. 1 comma 1 bis lett. a) t.u.f. (si veda in questo senso anche Cass. n. 8590/2018), e ciò anche per le azioni delle banche popolari, consente di ricondurre la vendita delle stesse azioni in contropartita diretta con la clientela nella nozione di negoziazione in conto proprio che l'art. 1 comma 5 bis lett. a) del t.u.f. fa rientrare tra i servizi ed attività di investimento (in tal senso si veda Cass. n. 11876 del 2016, secondo cui la negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. n. 58 del 1998, essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente; conf. Cass. 28432 del 2011). 
Deve quindi reputarsi incensurabile la riconduzione dell'attività di esecuzione degli ordini di rivendita delle azioni proprie impartiti dai clienti alla banca nel novero dei servizi di investimento, senza che ( 71 possa rilevare in senso contrario il margine di discrezionalità che la banca si sia riservata per dare esecuzione a siffatti ordini (imponendosi peraltro l'obbligo di munirsi di procedure di recepimento degli ordini improntate a criteri di trasparenza, proprio in ragione dell'esigenza di giustificare nei conforti della clientela le modalità con le quali si era data esecuzione agli ordini, nell'ipotesi in cui la banca avesse acceduto alla richiesta di riacquisto), dal che ne consegue che appare incontestabile l'applicazione delle norme primarie e regolamentari, la cui violazione ha giustificato l'adozione della delibera sanzionatoria; - con il diciannovesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 21, comma 1 lett. d) del t.u.f. e dell'art. 15 del ### d'### del 29.10.2007, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha postulato la necessaria esistenza di una procedura strutturata per il pricing dell'azione ### desumendosi tale necessità da una 'indicazione' ### riferita a prodotti d'investimento (### obbligazioni strutturate, etc..) del tutto diversi con riferimento alla quarta sanzione. 
Riferisce il ricorrente di avere dedotto con l'opposizione che era stata contestata la necessità di una preventiva regolamentazione del processo di selezione e definizione del sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione, ma la censura è stata disattesa, assumendosi che, pur in assenza di una norma positiva che preveda la proceduralizzazione della selezione degli esperti chiamati alla stima dello strumento finanziario, erano l'art. 21 comma1 lett. d) t.u.f. e l'art. 15 del regolamento congiunto ad imporre una procedura di pricing massimamente oggettiva ed esaustiva. 
Nel motivo si contesta tale affermazione sul rilievo che la determinazione del sovrapprezzo è un'operazione interna che esula dalla prestazione di servizi di investimento. Inoltre, si è desunta l'esistenza di un'obbligazione comportamentale, la cui violazione ha 72 determinato l'applicazione della sanzione, da una mera comunicazione della ### che non può fondare la creazione di un illecito in assenza di una prescrizione normativa. 
Anche tale motivo va disatteso. 
La qualificazione delle azioni come prodotti finanziari illiquidi e la circostanza della loro collocazione presso la clientela della banca esclude che la determinazione del prezzo fosse un'operazione avente mera valenza interna ma induce ad affermare la sua chiara correlazione alla prestazione di servizi di investimento, con la necessità quindi di determinare il fair value del titolo con una procedura il più possibile oggettiva, precisa ed esaustiva.  ### degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo dello strumento finanziario e ciò discende dalla normazione primaria, essendo incensurabile l'assunto della ### d'Appello che ha attribuito alla ### della ###9019104 del 2.3.2009, nella parte in cui ribadisce che la deteminazione del fair value sulla base di strumenti basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato proporzionate alla complessità del prodotto, valga anche per i prodotti di propria emissione ovvero per gli intermediari che operano in contropartita diretta con la clientela, valenza meramente interpretativa e non anche innovativa o creativa di una regola non già esistente, come invece assume parte ricorrente.  ### della procedura di pricing, con le caratteristiche richieste in sentenza, deriva dallo stesso t.u.f. e dal ricordato regolamento congiunto ### d'### - con il ventesimo ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui la ### di appello ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della ### nonostante quest'ultima si sia difesa con 73 funzionari interni e non con avvocati del libero foro, senza peraltro incorrere in alcuna spesa (al di là dello stipendio già garantito ai medesimi funzionari) per la difesa in giudizio. 
Si rileva che la giurisprudenza di questa ### ha reiteratamente affermato che ove la PA si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario appositamente delegato, ove la stessa e risulti vittoriosa, vanno riconosciute le sole spese vive debitamente documentate, non potendo trovare riconoscimento la richiesta di pagamento dei diritti e degli onorari (cfr. Cass. n. 17674/2004; Cass. n. 12232/2003). 
Poiché la ### è stata difesa da propri dipendenti non potevano esserle liquidate le spese in base ai parametri previsti per le spese di lite. 
Il motivo è evidentemente destituito di fondamento. 
Il principio richiamato in motivo si attaglia alla ipotesi in cui il funzionario che assista la PA non rivesta nella specie la qualità di avvocato, in quanto non iscritto, come invece i difensori di parte controricorrente, all'elenco speciale in passato disciplinato dall'art.  3 co. 4 lett. B del RD n. 1578/1933, ed oggi dall'art. 15 lett. C) della legge n. 247/2012. 
Pur dovendosi ribadire le peculiarità della disciplina approntata per tale categoria di professionisti (si veda Cass., Sez. Un., n. 19547 del 2010, secondo cui l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede, quale presupposto imprescindibile, la "esclusività" dell'espletamento, da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso, essendo l'esclusività negata qualora accanto a compiti riconducibili alla attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente svolgano mansioni amministrative o, comunque di natura diversa; conf. Cass., Un., n. 3733 del 2002), risulta tuttavia evidente, in ragione dell'iscrizione all'albo circondariale, sebbene in un elenco speciale, 74 che si tratta di soggetti legittimamente esercenti la professione forense, la cui assistenza impone a favore della parte vittoriosa che si sia avvalsa delle loro prestazioni, che la liquidazione avvenga sulla base delle tariffe forensi vigenti. 
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, come da dispositivo. 
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ### in data 30 novembre 2021. 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Falaschi Milena

M
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 15518/2025 del 10-06-2025

... tito dall'addizionale” (ex ### con la conseguente illegittimità dell e stesse perché calcolate “in misura sicuramente superiore al costo del servizio rifiuti”. Trattasi di contestazione inammissibile nella parte in cui, nella sua genericità, involge profili fatt uali (la verifica della percentuale di scostamento tra costo e gettito) non esigibili nella sede che occupa e, comunque, inidonea a giustificare la dichiarazione d'illegittimità del regolam ento applicato, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria. Occorre rilevare, in generale, che il criterio legale di commisurazione delle tariffe della ### alla capacità di produzione di rifiuti (effettiva o potenziale), qual emergente dal dettato normativo nazionale, ha trovato riscontro anche nella giurisprudenza unionale che, come già rilevato da questa Co rte (v. Cass., 1 5/03/2019, n. 7 437; Cass ., 04/04/2018, n. 8308), ha statuito che: - risultando «spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun "detentore"», (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6968/2020 R.G. proposto da: ### s.r.l., elettivamente domiciliata in #### 30, presso lo studio dell'avvocato ####'ESCOBAR (###), rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro #### - ###T ### S.p.A. - ### nonché ### -intimati 2 di 33 avverso la SENTENZA della ### CAMPANIA 6214/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione d ella causa svolta nella pu bblica udienza del 22/01/2025 dal ### Sentito l'Avv. ### MULÈ, in sostituzione dell'Avv. ### per parte ricorrente, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 
Sentito il P.G. il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.   ### 1. ###, con la sentenza n. 6214/22/2019, depositata in data 11 luglio 2019 e non notificata, rigettava l'appello proposto dalla società ### s.r.l. confermando la sentenza di primo grado che aveva disatteso l 'impugnazione avanzata della s ocietà contribuente avverso l'avviso di accertamento, relativo a ### per le annualità 2010, 2011 e 2012, notificatole dal R.T.I. ### delle entrate-### (già ### servizi di riscossione S.p.A.), ### S.p.A. e ### s.r.l.  2. I giudici d'appello disattendevano, in primo luogo, la censura volta alla disapplicazione del regolamento comunale ### e delle rela tive delibere tariffarie sul pr esupposto che non sussistevano i profili di illegittimità dedotti. Osservavano, poi, in ordine all'eccezione di difetto legittimazione attiva del R.T.I., che la mancata iscrizione all'apposito albo dei soggett i abilitati alla gestione d ell'attività di accertamento e di riscossione del suddetto raggruppamento temporaneo di imprese non rilevava posto che questo non poteva considerarsi un ente distinto dalle imprese partecipanti al raggruppamento sicchè solo per queste ultime poteva, semmai, porsi una questione iscrizione all'albo e precisavano, altresì, che a nulla rilev ava che una delle imprese facenti parte del raggruppamento che aveva stipulato la convenzione (la ### s.r.l.) non era iscritta nell'apposito albo di cui al D.M. 289/2000, atteso che risultava incontroverso che a lla stessa erano stati affidati compiti e servizi meramente compl ementari, essendo, suffic iente al fine di scrutinare legittimità degli att i impugnati che l'attività principal e di 3 di 33 accertamento e riscossione fosse stata svolt a da una delle imprese iscritte, come risultato nella specie. Rilevavano, ancora, che appariva infondato il rilievo concerne nte l'ass erito difetto di legitti mazione processuale del R.T.I. conseguente alla presunt a ill egittimità del subingresso di ### delle entrate-### nei rapporti giuridici instaurati dalla soppressa ### riscossione S.p.A. disposto dal d.l. n. 193/2016 con decorrenza 1 luglio 2017 in quanto la previsione, per legge, di un'ipotesi di scioglimento senza liquidazione di una società privata, in deroga alle previsioni codicistiche in materia, non poteva ritenersi, di per sé, illegittima in assenza di un contrasto con norme di rango costituzion ale. Assumevano, poi, che risultava corretta l'argomentazione contenuta nella sentenza di primo grado in ordine alla legittimità della sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile della gestione Dott. ### legittimato alla firma in quanto legale rappresentante della ### S.p.A., società non solo in possesso del requisito soggettivo dell'iscrizione all'### dei concessionari ma anche deputata a svolgere le attività principali della R.T.I. fra cui rientravano gli accertamenti nonché soggetto ritualmente delegato in virtù di procura notarile da parte di ### società capofila, poi sostituita ### delle entrate-### e che, infine, erano da ritenere infondate le ulteriori censure relative all'il legittimità dell'atto impos itivo per difetto di contraddittorio preventivo e per difetto di motivazione.  3. Contro detta sentenza propone ricorso per Cassazione, sulla base di otto motivi, la ### s.r.l.  4. ###. T.I. Agen zia delle entrate-### (già ### servizi di riscossione S.p.A.), ### S.p.A. e ### s.r.l. nonché l' ### delle entrate ### -destinataria di apposita notifica del ricorso per cassazionesono rimasti intimati.  5. ### ha depositato conclusioni scritte, chiedendo accogliersi il ricorso in ragione della fondatezza del primo motivo.   RAGIONI DELLA DECISIONE 4 di 33 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione degli artt. 11, comma 5-quater, d.l. n. 195/20 09 nonché degli artt. 5 2 e 53 d.lgs. n. 4 46/1997 assumendo che i giudici di merito avevano erroneamente disatteso l'eccezione di illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di legittimazione attiva del R.T.I. non conside rando che tale raggruppamento non era ric ompreso fra i soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, acc ertamento e riscossione indicati dall'art. 11, comma 5-quater, d.l. n. 195/2009 e, pertanto, fra i soggetti di cui agli artt. 52 e 53, d.lgs. n. 446/1997 elencati nel D.M.  289/2000. Rileva, ancora, che sulla scorta del contratto di appalto in questione la concessione del servizio di gestione dell'attività di accertamento e riscossione era unitaria senza alcuna distinzione fra attività primarie e second arie, con la conseguenza ch e appa riva dirimente, nel senso prospettato, la circostanza che, in ogni caso, non risultava iscritta dell'appos ito albo una delle società del R.T .I., la ### s.r.l.  1.1. Tal motiv o è da riten ere privo di fondamen to per le ragio ni appresso specificate. 
Va prem esso che, ratione temporis, rileva, il d.lgs. 15 dicemb re 1997, n. 446 che disponeva nei seguenti termini: - «…….. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: ……..  b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'### europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; ……………» [art. 52, comma 5, lett. b), n. 1]; 5 di 33 - «Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre e ntrate dell e province e dei comuni» (art. 53, comma 1; v., altresì, il d.m. 11 settembre 2000, n. 289 recante il relativo regolamento).  1.2. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che: - la disciplina del ### di ### portata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3 7 (v. poi, neg li stessi sostanziali termini, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 48) distingue due tipi di raggruppamento, quello orizzontale (quando, per i servizi e le forn itu re tutte le imprese riunite esegu ono la medesima prestazione) e quello verticale (quando, invece, per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie), essendo, inoltre, consentito anche il raggruppamento c.d. m isto, c he è un raggruppamento verticale in cui l'esecuzione delle singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale; - «come ribadi to anche dalla giurisprude nza amministrativa ( Cons. St. nn. 435/2005, 2294/2002, 2580/2002), in via generale, in caso di partecip azione alla gara - indetta per l'aggiudicaz ione di appalto di servizi - di impre se riunite in raggruppam ento temporaneo, come nel caso di specie, o ccorre dis tinguere nettamente fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo (afferenti in via immediata alla qualità del prodotto o servizio che vanno accertati mediante sommatoria di quelli posseduti dalle singole imprese), dai requisiti di carattere sogget tivo (che d evono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata), t anto che p uò verificarsi l'ipotesi di un concorrente che, sebbene fornito di tutti i requisiti di qualificazione, non sia in grado di offrire uno specifico servizio per la cui erogazione avrebbe, in astratto, tutti i titoli in termini di capacità organizzativa, di controllo e di serietà imprenditoriale»; 6 di 33 - «secondo un principio di fondo del si stema, tali certificazioni costituiscono, infatti, un requisito tecnico di carattere soggettivo e devono essere p ossedute da ciascun a delle imprese associate a meno che non risu lti che esse sian o incontestabilment e riferite unicamente ad una parte delle prestaz ioni eseguibil i da alcune soltanto delle impr ese associate (cfr. Cons. St. nn. 1459/2004 , 2569/2002)»; - «più volte, pertanto, è stato affermato che sul piano sostanziale la certificazione di qualità, diretta a garantire che un'impresa è in grado di svolgere la sua attività almeno secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili ( cfr., ex plu rimis, ### St., nn. 46 68/2006, 2756/2005, 2569/2002, 5517/2001)»; - «il consolidato orientamento del Giudice amministrativo è stato peraltro costantemente condiviso e ribadito, per parte sua, anche dall'### per la ### sui ### ad esempio nel parere precontenzioso n. 254 del 10.12.2008, laddove la medesima ### ha chiarito come nei raggruppament i "il requisito soggettivo" in parola debba essere "posseduto" da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili» (così Cass., 30 novembre 2022, n. ### cui adde Cass., 6 dice mbre 2024, ###; Cass., 8 giugno 2023, n. 16261).  1.3. Precisato, poi , che la nozione di concessione di u n pubblico servizio, come rilevato dalle ### della Corte (Cass. Sez. U., 20 aprile 20 17, n. 99 65), ha fondamento nel diritto dell '### e si correla (come gli stessi dati normativi di fattispecie rendono evidente) ad «u n contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo» [così il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, comma 12; v. 7 di 33 altresì, negli stessi sostanziali termini, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, lett. vv), ove si rimarca la «a ssunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi», ed ora il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, all. 1, art. 2, lett. c)], va, pure, chiarito che nella sp ecie, secondo quanto desumibile d alle complessive emergenze processuali si verte in ipotesi di una concessione di pubblico servizio e non di appalto.  1.4. Orbene muo vendo da tali premesse, relativ amente alla contestata mancata iscrizione de l R.T.I. occorre chiarire che l'### temporanea di imprese (ATI o secondo altra denominazione, ### tem poraneo di imprese) - introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 20 della ### 8 luglio 1977, n. 584 (Norme di adeguame nto delle procedu re di aggiudicazione degli appalti di la vori pubblici alle dirett ive della ### economica europea) successivamente abrogato dall'art.  256 d. lgs n. 163 del 2006 recante il "### dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornit ure in attuazione d elle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" nel quale è confluita la disciplina dei raggruppamenti temporanei di imprese)- si colloca com e istitu to giuridico nell'ambito gen erale della contrattualistica pubblica e rappresenta una formula negoziale ch e consente un sistem a di aggregazione, tra operatori econom ici, caratte rizzato da occasionalità, temporaneità e limitatezza, finalizzato alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici. In concreto, quindi, la costituzione di una ATI mira a realizzare una forma di cooperazione tra le imprese che possono integrare capacità economico-finanziarie e tecnico organizzative in vist a dell' aggiudicazione o della esecuzione di un'opera. Lo strumento giuridico per la realizz azione di tal e obiettivo è costituito da un accordo negoziale in base al quale più parti effettuano il conferimento di un mandato collettivo irrevocabile ad un soggetto terzo, prescelto come capogruppo, che dovrà agire in nome dei mandanti per effettuare 8 di 33 un'offerta congiunta. La conno tazione in termini di mera aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, implica quindi che la costituzione dell'ATI non dia luogo ad un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono. A riguardo la dottrina maggioritaria ha precisato che ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune, ma, nell'ambito della propria parte dei lavori, agisce autonomamente e intratt iene direttamente i propri rapporti con terz i (banche, fornitori, personale ecc.…) di fronte ai quali risponde singolarmente senza impegnare la responsabilità delle altre imprese costituenti la riunione. Il vincolo giuridico che nasce dall' ### temporanea di imprese si esprime, infatti, nella responsabilità solidale dell'ATI e delle imprese associate nei confronti dei terzi per gli atti o fatti di gestione riferibili a ciascuna impresa. ( art. 13 , comma 2, ### 104 del 1994, abrogato dal d. lgs n. 163 del 2006). Il rapporto di mandato non determina, di per sé, la nascita di un'organizzazione o associazione degli operator i economici riuniti, ognun o dei quali conserva la propria autonomia. 
Questa Corte (vedi Cass. n. ###/2018) ha avuto modo di precisare che «il raggruppamento temporaneo è volto alla collaborazione delle imprese raggruppate p er ottenere l'aggiudicazione d i un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica; e, a tale scopo, è previsto il conferimento di un mandato collettivo speciale gratuito, a norma dell'art. 37, 14° co., del d.lgs. n. 163/06, secondo cui «Ai fini della costituzione d el raggruppamento temporaneo , gli operator i economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario». Si tratta quindi di un'aggregazione tempo ranea e occa sionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale. Il mandato collettivo, per di più con 9 di 33 rappresentanza, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l'amm inistrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (in termini, da ultimo, Cass. 26 febbraio 2016, n. 3808). Il proprium dell'istituto sta appunto nella possib ilità di asso ciarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità de ll'affare. La costituzione dell'a.t.i. è affidata a un contratto associativo (così n. 15129/15) volto a realizzare un'aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, il che di per sé esclude la formazione di un'e ntità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono (in te rmini, Cass. 9 dicembre 2015, n. 24883)…».  1.5. Deve ritenersi, p ertanto, che non era necessaria alcuna iscrizione del R.T.I., come condivisibilmente affermato dalla C.T.R., in ragione d ella na tura giuridica dello st esso: la connotazione in termini di mera aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione implica che la costituzione del R.T.I. non dia luogo ad un'entità giuridica nuova che non costituisce un ente autonomo ed ha una durata limitata nel tempo. 
Va, poi, rimarcato che nulla esclud eva, nella fattisp ecie, che l'affidamento dei servizi in questione avvenisse dietro distinzione tra attività principali e attività secondarie (di cd. supporto) e che, per queste ultime, non risultasse necessaria l'iscrizione all'### 1.6. Deve, pervero, rilevarsi che la superfluità dell'iscrizione all'albo ministeriale di imprese associat e per l'esclusi vo svolgimento d i attività secondarie o accessorie rispetto alle attività di accertamento e riscossione dei tributi trova positivo riscontro nella disciplina del diritto unionale. 
Difatti, in base alle direttive n. 2014/23/UE del ### e del ### del 26 febbraio 2014 (sull'aggiudicazione dei contratti 10 di 33 di concessione) e n. 20 14/24/ UE del ### to ### e del ### del 26 febbraio 2014 (sugli appalti pubblici), di cui il c.d.  “codice dei contratti pubbl ici” cost ituisce attuazione nel diritto interno, quelle forme di partecipazione aggregata, caratterizzate dal «raggruppamento» di p ersone fi siche, persone giuridiche o enti pubblici, «compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un'opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi», che il diritto unionale riconduce alla soggettività di un unico «operatore economico» ex artt. 5, n. 2, della citata direttiva 2014/23/UE e 2, par. 1, n. 10, della citata direttiva n. 2014/24/UE, non escludono affatto, quand'anche sia effettivamente riscontrabile una permanente alterità soggettiva tra gli enti a vario titolo coinvolti nell'affidamento e nell'esecuzione del servizio pubblico, la possibilità che un soggetto faccia valere i requisiti, in materia tanto di capacità economica e finanziaria, quanto di capacità tecniche e professionali (requisiti di selezione di cui agli artt. 36, par. 1, 2 e 3, della citata direttiva 2014/23/UE e 58, par. 1, lett. a), b) e c), della citata direttiva n. 2014/24/UE), propri di altro soggetto, con il quale si correli appunto nell'ambito di un affidamento unitario e coordinato. 
Così, l'art. 38 della citata direttiva 2014/23/UE (con riguardo alla “### e valutazione qualitativa dei candidati”) stabilisce che, «ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può aff idarsi alle capacit à di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro» (par. 2); e che «###e un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporr à delle risorse necessarie per l'in tera durata de lla concessione, per esemp io mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti», fermo restando che «l'amministrazione aggiudicatrice o l' ente aggiudicatore può richiedere che l'operatore economico e i soggetti 11 di 33 in questi one siano responsabili in solido de ll'esecuzione del contratto» (par. 2). 
E tanto in linea con il predicato del precedente art. 26, che, con particolare riguardo ai « raggruppamenti di operatori economici, comprese le asso ciazioni te mporanee», dispon e che: «Ove necessario, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono precisare nei documenti di gara le modalit à con cui gli operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali di cui all'articolo 38, purché ciò sia giustificato da motivazioni obiettive e proporzionate. ### membri possono stab ilire le condizi oni generali relative all'ottemperanza a tali m odalità da parte degli operatori economici. Eventua li condizioni per l'esecuzione di una concessione da parte di tali gruppi di operatori economici diverse da quelle imposte a singoli partecipanti sono giustificate da motivazioni obiettive e proporzionate» (par. 2). 
Analogamente, l'art. 63 della citata direttiva n. 2014/24/UE (con riguardo all'“### sulle capacità di altri soggetti”) prevede che «(…) un op eratore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a p rescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi»; e che «se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di al tri soggetti, dimostra all'am ministrazion e aggiudicatrice che disporrà dei mezz i necessari, ad e sempio mediante presentazione dell'impegno assunto da detti soggetti a tal fine», fermo restando che «se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quan to riguarda i criteri relativi alla capacità economica e fi nanziaria, l'ammin istrazion e aggiudicatrice può esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili de ll'esecuzione del contratto» (par. 1); inoltre, che: «le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente 12 di 33 stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui al l'articolo 19, paragrafo 2, da u n partecipante al raggruppamento» (par. 2). Queste disposizioni sono state interpretate in senso ampio dalla giurisprudenza unionale, cioè nel senso che l'art. 63, par. 1, della citata direttiva n. 2014/24/UE «conferisce a qualsiasi o perator e economico il diritto di fare affidamento, per un determinato appalto , sulle cap acità di a ltri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, al f ine di soddisfare le varie categorie d i criteri d i selezione elencati all'articolo 58, paragrafo 1, di detta direttiva e riportati nei paragrafi da 2 a 4 di tale articolo» (Corte Giust., 26 gennaio 2023, causa C-403/21, ### vs. Judeţul Timiş, par. 72 - in senso analogo: Corte Giust., 10 ottobre 2013, ### 2 ### et ### vs. Provincia di ### causa C-94/12, par. 29 e 33; Corte Giust., 7 settembre 2021, causa C-927/19, «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras» ### par.  150), e che il combinato disposto degli artt. 38, par. 1 e 2, e 26, par.  2, della citata direttiva 2014/23/UE «deve essere interpretato nel senso che un'amministrazione aggiudicatrice non può, senza violare il principio di proporzionalità garantito dall'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, esigere che ciascuno dei membri di un'associazione temporanea di im prese sia iscritt o, in uno Stato membro, nel registro commerciale o nell'albo professionale ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri» (Corte Giust., 10 novembre 2022, causa C- 486/21, Sharengo najem in zakup vozil d.o.o. vs. Mestna občina ### par. 104). 
In particolare , si è osservato (Corte Giust., 10 novemb re 2022, causa C-486/21, cit.), con riguardo all'art. 38 della citata direttiva 2014/23/UE, che «la disp osizione in parola non può essere interpretata nel senso che impone a un operatore economico di fare unicamente ricorso al contributo di soggetti che possiedono ciascuno 13 di 33 l'abilitazione all'esercizio della medesima attività professionale. 
Infatti, per ipotesi, un operatore economico che fa affidamento sulle capacità di altri soggetti cerca vuoi di potenziare capacità di cui già dispone ma, eventualmente, in quantità o qualità insufficienti, vuoi di dotarsi di capacità o di com petenze d i cui non dispone. ( …) Sarebbe pertanto sproporz ionato, in particolare in quest'ultima ipotesi, esigere che tutti i membri di un'associazione temporanea di imprese siano abilitati all'esercizio dell'attività professionale oggetto della concessione. Infatt i, il principio di p roporzionalità, che è segnatamente garantito dall'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/23 e che costituisce un principio generale del diritto dell'### impone che le norme stabilite dagli ### membri o dall e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di detta direttiva non vadano oltre quanto è necessario per raggiu ngere gli ob iettivi previsti da q uest'ultima » (par. 100-101), a meno che non ricorrano «motivazioni obiettive e proporzionate» (par. 102). 
In definitiva, la disciplina unionale consente che il raggruppamento temporaneo, come unico «operatore economico», ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione, possa beneficiare delle capacità riferibili alle singole imprese associate e che ciascuna delle imprese associate possa usufruire delle capacità riferibili alle altre nell'ambito unitario del raggrup pamento temporaneo nei rapporti esterni con l'amministrazione aggiudicatrice. 
In tal modo, si re alizza un fenomeno di reciproca e vicendevole “osmosi” tra le singole imprese associate, da un lato, e tra queste e il raggruppamento temporaneo nel suo complesso, dall'altro lato, in modo che le capacità dell'una siano paritariamente condivise con le altre e siano cu mulativam ente imputate al raggruppamento temporaneo nella relazione corrente con l'amministrazione aggiudicatrice, fermi restando i poteri di verifica e di adeguamento 14 di 33 che sono riservati a quest'ultima dall'art. 63 della citata direttiva 2014/24/UE. 
Né tale peculiarità è esclusa dall'istituzione di «elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti» o dalla previsione di una «certificazione da parte di organismi di certificazione conformi alle norme europee in materia di certificazione di cui all'allegato ### (art. 64, par. 1), essendo stato contemplato dalla citata direttiva n. 2014/24/UE l'“adeguamento” delle «condizioni di iscrizione negli elenchi ufficiali» e di «quelle di rilascio di certificat i da parte deg li organismi di certificazione» «all'articolo 63 per le domande di iscrizione presentate da operatori economici facenti parte di un raggruppamento e che dispongono di mezzi forniti loro dalle altre società del raggruppamento» (art. 64, par. 2), obbligando «detti operatori (...) in tal caso [a] dimostrare all'autorità che istituisce l'el enco ufficial e che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all'elenco ufficiale e che tali società continuera nno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dal certificato di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione». 
Per cui, ciò che rileva in tale contesto è il legame associativo, con reciproca vincolatività, tra le imprese munite e le imprese sprovviste del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività qualificata, che viene in tal modo a concentrarsi - ai soli fin i della partecipazione alla procedura selettiva - in capo al raggruppamento temporaneo nella veste di unic o «operatore economico» «che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un'opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi».  1.8. Va, allora, ribadito il principio di d iritto, pienamente condivisibile, secondo il quale, in tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni ad un ### di ### il requisito soggettivo 15 di 33 dell'iscrizione nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle ### ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 e del d.m.  289 del 2000, è richiesto solo per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; ne consegue che, quando il servizio è affidato ad un ### di ### di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva è necessaria solo per le socie tà del raggruppam ento che sv olgono le attività principali concernenti l'accertamento e la riscossione dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche per quelle che svolgono attività secondarie, di mero supporto e non in rapporto di fungibilità con la prestazione principale ma solo in funzione servente, il cui accertamento è riservato al giudice del merito (vedi Cass. ###/2024). 
Non può, dunque, rilevare - contrariamente a quanto paventato da parte ricorrente - la mancata iscrizione all'apposito ### di ### s.r.l. posto ch e la stessa svolgeva quell e attività pro dromiche o, comunque, di ausilio alla riscossione che non comportano la delega al privato delle potestà pubblicistiche e neppure la riscossione diretta delle somme da parte dello stesso (come riscontrato dalla ###, per la stessa, quindi, non occorreva alcuna iscrizione atteso che gli altri operatori risultano avere i requisiti di legge. 
Peraltro laddove la soc ietà contribuente assume che il ### di imprese è risultato aggiudicatario dell'appalto “il cui oggetto ### è la concessione del servizio di gestione ordinaria e straordinaria e accertamento di riscossione della ### senza al cuna dist inzione tra at tività principali attività secondarie ovvero la gest ione dell'accertam ento e la riscossione della tassa per cui sarebbe stata richiesta l'iscrizione all'albo da un lato le attività secondarie”, in realtà formula delle censure in punto di fatto in relazione all'accertamento di merito compiuto dai giudici della ### i qu ali hanno osservat o ch e alla ### spettav ano i compiti e servizi meramente complementari. Sotto altro profilo la 16 di 33 censura appare non autosufficiente in quanto sarebbe stato onere della società ricorren te richiamare t estualmente il contenuto d el contratto de quo al fine di comprovare che tutte le società erano chiamate a svolgevano analog he funzioni ed avevano analoghi compiti.  1.9. Il motivo va, in conclusione, rigettato.  2. Con il secondo motivo la società contribuente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., viola zione e fal sa applicazione dell'art. 3, commi 19, 20 e 21 d.lgs. 163/2006 nonché dell'art. 48 d.lgs. 50/2016 per avere la CTR omesso di rilevare il difetto di legitt imazione ad agire del R.T.I. a partire dal 1 luglio 2017 a seguito dello scioglimento , senza liquidaz ione, delle società del gruppo ### S.p.A. cui era subentrata ### zia delle entrate### atteso che in ragione di detto scioglimento si sarebbe dovuto considerare estinto e risolto il contratto di affidamento della gara pubblica del 2011 in quanto era venuta a mancare la società capofila.  2.1. Anche tale motivo è privo di fondamento. 
Va premesso che il d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, riguardante ### è intervenuto ad operare un completo riassetto organizzativo della riscossione nazionale. In quest'ottica, tale decreto ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2017: lo scioglimento delle società del ### (ad esclusione della società ### ia ### S.p.A.), cancellate d 'ufficio dal registro delle imprese ed est inte, senza esperire alcuna procedura di liquidazione (art. 1, comma 1); l'attribuzione delle funzioni relative alla riscossione nazionale, ex art. 3, comma 1, del d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005 all'### delle entrate e l'eserci zio delle stesse da parte del n uovo ente pubblico economico denominato “### delle entrate-Riscossione”, strumentale dell'### delle entrate medesima - che ne monitora costantemente l'attività secondo principi di trasparenza e pubblicità 17 di 33 - e sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del ### dell'economia e delle finanze. 
L'### delle entrate - ### è subentrata, quindi, a titolo universale, nell'ambito di un fenomeno successorio riguardante enti pubblici, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del ### sciolte, assumendo la qualifica di ### della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e svolgendo anche le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle provin ce e dell e società da essi partecipate. 
Devono essere richiamati, in proposito, i principi fissati da Cass. U n. 15911/2021 la quale ha statuito che in tema di riscossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di ### delle ### alle società del gruppo ### prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il t rasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum". 
Come chiarito in seno a detta pronunzia (v. §.7.2.: «la specifica disciplina del subentro ex lege del nuovo ente pubblico economico, espressamente qualificata dal citato comma 3 dell'art. 1 del d.l.  193/2016 «a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali», alle cessate società del gruppo ### con l'assunzione, da parte del nuovo ente, della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60 2, descriva###, pur nel quadro dell a riconduzione della fattispecie e stintiva delle società del gruppo ### ad una successione i n unive rsum ius, piutto sto il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzi one di continuità, del 18 di 33 munus publicum riferito all'attività della riscossione, essenziale per il soddisfacimento delle esigenze della collettività, nell'ambito di un assetto organizzativo ritenuto più razionale, volto al perseguimento dei principi di efficienza e di efficaci a, oltre che d'imp arzialità, nell'ottica di una leale collaborazione con il contribuente, cui deve essere ispirata, se condo l'art. 97 Cost., l'az ione della pu bblica amministrazione. Successione nel munus che la giurisp rudenza amministrativa descrive come fenomeno di natura pubblicistica, che si concreti zza nel passaggio di att ribuzioni tra am ministrazioni pubbliche, con trasferimento sia della t ito larità delle strutture burocratiche, sia dei rapporti attivi e passivi pe ndenti, contraddistinta da una stretta linea di continuità tra l'ente che si estingue e l'ente che subentra….. ».  ### della società contribu ente per cui, u na volta verificatosi lo scioglimento di ### di ### S.p.A.  ed il subentro di ### si sarebbe dovuto considerare estinto e risolto il contratt o di affidamento sia per il venir meno di ### talia (in violazione del principio d i immodificab ilità del R.T.I) sia p erché sarebbe “venuta a mancare” la società capofila, contrasta con i citati principi fissati dalle SS .UU. essendosi verific ata una “mera successione fra enti pubblici” e dovendosi considerare che l'### delle entrate-### è sube ntrata, a titolo universale, senza soluzione di continuità alcuna, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del ### (vedi, in senso conforme, la richiamata pronunzia Cass. ###/2024). 
Appare, in sintesi, e vidente che la continuità sostanziale nell'esercizio ininterrotto della medesima attività di riscossione, già svolta dalla estinta società del gruppo ### da parte del nuovo ente pubblico economico, ### delle ### - ### non ha comportato, nella peculiarit à della fattispecie sopra descritta, nessuna violazione del principio di immodificabilità del citato R.T.I., laddove una interpretazione di segno diverso per un verso non tiene 19 di 33 conto specificità della disciplina esaminata e per altro verso contrasta con i princip i di efficienza e di e fficacia ch e devono contraddistinguere l'azione amministrativa ex art. 97 Cost., principi alla luce dei quali vanno esaminate le disposizioni in questione.  3. Con il terzo motivo viene dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art.  112 c.p.c. stante l'omessa pron uncia del giudice di appe llo sulla questione relativa al difetto di valida procura in favore degli avvocati del libero f oro ### e ### io, costituitisi in rappresentanza del R.T.I., in difetto di prova delle fon ti di rappresentanza ed assistenza in alternativa al patrocinio in favore dell'Avvocatura dello Stato, questione rilevabile anche d'ufficio.  3.1. Va premesso che, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzional izzato nell'art. 111, secondo comma, ###, nonché di un a lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'ome ssa pronuncia su un m otivo di gravame (come verificatosi nel caso in esame), la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017; conforme Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9693 d el 19/04/2018): nel caso in esame, premesso che non occorre procedere ad alcuna ulteriore indagine in fatto deve rilevarsi, in diritto, che la censura è priva di fondamento. 
Deve, infatti, ritenersi rituale la costituzione nel giudizio di appello del R.T.I. con avvocati del libero foro alla luce dei principi fissati da S.U. sentenza n. ###/2019 e come confermato da questa Corte, proprio con riferimento alla costituzione in giudizio del medesimo 20 di 33 R.T.I., con le ordinanze nn. ###/ 202 4, ###/2022 e 11659/2021. 
Inoltre, si ribadisce che, nel caso di specie, il R.T.I. è soggetto ad una regolamentazione giuridica differente rispetto a quella di norma applicabile per l'### delle ### - ### quale agente di riscossione ed, infatti, esso è affidatario dell'attività di accertamento della ### da parte della ### di Napoli denominata ### alla quale era stata demandata, con legge regionale, tale attività per gli anni 2 010-2012, operando, in questo caso, come ### per gli accertamenti della provincia di Napoli ai sensi dell'art. 53, d. lgs. 446/1997 e non come “### della Riscossione”.  4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione degli artt. 71 e 74, d.lgs. n. 507/73 in ragione del rigetto della eccezione di nullità dell'atto impositivo per difetto di una valida sottoscrizione da parte di un soggetto validamente designato per la gestione del tributo de quo, non potendo rilevare la mera sottoscrizione del Dott. Carrese, legale rappresentante della sola ### S.p.A., che peraltro non era la capo-fila. 
Orbene l'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 157 del 1995, nella parte in cui disp one che le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario di un appalto di lavori pubblic i conferiscono "mandato sp eciale con rappresentanza ad una di e sse, design ata quale capogruppo", e procura "al rappresentante legale dell'impresa capogruppo", non impedisce a quest'ultimo di n ominare un procuratore per farsi rappresentare in determinati affari del raggruppamento, né di sceglierlo tra i partecipanti al raggruppamento stesso, derivando il potere gestorio dell'impresa mandataria e quello rappresentativo del suo legale rappresentante non direttamente dalla legge ma dalla designazione, libera e volontaria, delle imprese raggruppate che, pur obbligate a nominare una capogruppo ed a conferire procura al legale rappresentant e della stessa, sono libere di scegl iere quale 21 di 33 debba essere designata come mandataria e, in caso di capogruppo con p luralità di legali rappresentanti, a quali di essi conferire la procura. 
Questa Corte ha avuto modo di rilevare che le disposizioni secondo le q uali le imprese in Rag grup pamento ### oraneo de vono conferire, con un unico atto , m andato colletti vo speciale con rappresentanza all'impresa mandataria, con conferimento di procura al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario - così che al mand atario «spe tta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli att i di qualsiasi natura di penden ti dall'appalto, anche dopo il collaudo , o atto equivalente , fino alla estinzione di ogni rapporto» (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 37, commi 14, 15 e 16) - sono finalizzate ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici ma non si estend ono anch e nei confronti dei terzi estranei a qu el rapporto, atteso ch e la presenza di tal e mandato co llettivo non determina un centro auton omo di imp utazione giuridica (art. 37, comma 17, cit.; v. Cass., 2 ottobre 2024, n. 25925, cit.; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29737; Cass., 20 maggio 2010, n. 12422; v., altresì, ### di Stato, V, 5 aprile 2019, n. 2243; ### di Stato, Ad. plen., 13 giugno 2012, n. 22). 
E, in p articolare, si è rimarcato che tanto il pot ere gest orio dell'impresa mandataria quanto il potere rappresentativo del legale rappresentate della stessa non derivano direttamente dalla legge, ma dalla designazione dell'im presa mandataria liberamente e volontariamente effettuata dalle im prese raggruppate, così che - non operando, in ambito negoziale di diritto privato, il principio delegatus delegare non pote st - non sussistono ragioni per restringere l'operatività degli ordinari principi della rappresentanza negoziale con riferimento al rilascio di procure da parte del legale 22 di 33 rappresentante dell'impresa mandataria (Cass., 27 aprile 2016, 8407). 
L' avviso di accertamen to de quo è stato sottoscritto in d ata 16 novembre 2016, valid amente, da un soggetto quale responsabile della gestione il D ott. Carrese legale rapp resentate d i una delle società affidatarie del servizio (la ### ia S.p.A.) delegato tramite apposita procura notarile dalla società capofila ### - come rico nosciuto dalla stessa ricorrente - a n ulla rilevando le vicende successive, vale a dire che nelle more (e precisamente con decorrenza 1 luglio 2017) ### è stata soppressa.  5. Con il quin to mot ivo si deduce, ai sensi dell'ar t. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione dell'art. 69, d.lgs. 507/93 n onché dell'art. 7 legge 212/2000 no n avend o i giudici di mer ito considerato che, nella specie, era palese il difetto di motivazione dell'atto impugnato che non r isultava neanche motivato per relationem con rinvio ad atti conosciuti da parte co ntribuente e tenuto conto che la CTR aveva finito pe r ritenere leg ittima un a integrazione della motivazione postuma. 
Va ribadit o che l'obbligo mo tivazionale d ell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare e fficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta, e sigendo il requisito motivazionale, olt re alla puntu alizzazione degli estremi soggettivi ed oggetti vi della posizione creditoria dedo tta, l'indicazione d ei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impu gnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (v., ex multis, Cass., 21 aprile 2023, n. 11449; Cass. 21 aprile 2023, 11443; nello stesso senso, Cass., 26 luglio 2 023, n. 22702 , che 23 di 33 richiama Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 29 ottobre 2021, n. ###; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass. 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass. 15 novembre 2004, n. 21571/2004) ### issione regionale si è uniformata a tali princ ipi, considerando indicati nell'avviso la natura tutti gli elementi sufficienti per la determinazione della pretesa. 
Si tratta di censura che costituisce mera riproposizione dell'eccezione di nullità del provvedimento impositivo motivatamente disattesa dai giudici di appello e , peraltro , la parte non mette la Corte nella condizione di ripercorrere il contenuto dell'avviso di accertamento impugnato nei suoi tratti contenutistici essenziali. La censura è da ritenere, sotto tale profilo, inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. Va dato seguito, invero, al principio di diritto secondo il qual e «in base al principio di auto sufficienza d el ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragi oni giurid iche che lo giustif icano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumo no erro neamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo» (cfr. Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 12 febbraio 2015, n. 2928; 4 aprile 2015 n. 8312) Tale condizione di ammissibilità del mezzo non è stata concretizzata dalla ricorrente nella sua formulazione non essendo stata affatto riportata per e stratto nei punti rile vanti la motivazione dell'atto impositivo impugnato. 24 di 33 La ricorrente fa, peraltro, riferimento ad una integrazione postuma della motivazione sulla scorta di un documento prodotto nel corso del giudizio dall'ente impositore ma giova replicare che, anche sotto tale profilo, il ricorso generico e non è autosufficiente.  6. Con il sesto motivo la società contribuente rileva, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 73 e 69 d.lgs. 507/73, dell' art. 7 legge 212/2000 nonché dell'art. 2697 c.c. avendo i giudici di appello erroneamente rigettato le e ccezioni di nullità dell'a tto imposi tivo per violazione delle disposizioni di cui all'art. 73 d.lgs. 507/19 93 in forza delle quali l'ente impositore avrebbe dovuto ri chiedere l'esibizione delle planimetrie e di ogni altra utile documentazione, non tenendo conto che i funzionari del R.T.I. avevano effettuato un accesso senza alcun preavviso e non valutand o gli oneri probato ri a carico dell'ente impositore che avrebbe dovuto com provare le modali tà di determinazione e misurazione della superficie tassabile. Evidenzia che, nella specie, risultava palese la violazione del contraddittorio non avendo il Comune neanche ric hiesto i dati catastali la cui indicazione era stata omessa nell'atto impositivo da ritenere carente di motivazione, per come dedotto e ribadito con il precedente motivo di ricorso.  6.1. Tali censure non colgono nel segno. 
In ordine alla paventata n ullità per vio lazione dell'art. 73 d.lgs.  507/1993 questa Corte ha condivisibilmente affermato che ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltim ento dei rifiut i solidi urbani, la prima fase della procedura di accertamento, disciplinata dall'art. 73, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, è caratterizzata dal dialogo fra comune e contribuente, per il consolidamento (mediante controllo in base a documenti, planimetrie, risposte a questionari, ecc.) dei dati contenuti nella denuncia presentata, ovvero acquisiti dall'ufficio tramite rilevazione diretta delle superfici. Pertanto, nel corso di q uesta fase interlocutoria e collaborativ a, i dip endenti 25 di 33 comunali o il perso nale op erante a conv enzione accedono all'immobile del contribuente col consenso e spresso o tacito ### del medesimo, con la conseguenza che essi non hanno bisogno di autorizzazione specifica da parte del sindaco, e l'eventuale preavviso corrisponde a ragioni di mera opportunità o cort esia, sicché la sua mancanza non determina l'invalidità della procedura tipizzata dal consenso dell'interessato. (vedi Cass., 7 agosto 2019, n. 21062; Cass., 25 febbraio 2010 n. 4568; Cass, 9 giugno 2009, 13230/2009). 
Le cause di nullità dell'atto possono, del resto, essere solo quelle irregolarità così sanzionate dalla legge o, in difetto di una specifica comminatoria, quelle gravemente lesive di specifici diritti o garanzie nei confronti del contribuente da impedire qualsivoglia effetto da parte dell 'atto cui sottostanno, nella speci e esclusa dal Giudice regionale, in termin i che vanno qui condivisi, po sto che l'attività amministrativa di accertamento in tema di tributi non è retta dal principio del contraddittorio (cfr. Cass. n. 21062/2019 cit.). Difatti, secondo la costante gi urisprudenz a di questa Corte, l'ob bligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i c.d.  “tributi armonizzati”, me ntre per i c.d. “trib uti non armonizzati” occorre una specifica previsione normativa (tra le tante: Cass., Un., 24823/2 015, Cass. nn. 11283, 11284, 11285 e 11 286 del 2016; Cass. nn. 6757 e 6758 del 2017 ; Cass., Sez. nn. 21616 e 21618 del 2020; Cass. 27382/2020; Cass., Sez. 40482/2021; nn. 41041, 41106, 41110, 41116 e 41119/2021; n. 366/2022; 16481/2022,). Per i tributi ("non armonizzati", come l'### l'### le imposte di registro, ipotecaria e catastale, i tributi locali), l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste p er gli accertamenti c.d. “a tavolino”, per cui non si pone la qu estione di un'eventual e inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Quindi, in via generale, solo nell'ipotesi 26 di 33 di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all' esercizio dell'attività, è già stata operata dal legislatore una valutazione ex ante in merito al rispet to del contraddittorio, att raverso la comminatoria di nullità dell'atto impositivo nel caso di violazione del termine dilatorio di sessanta giorni per consentire al contribuente l'interlocuzione con l'amministrazione fin anziaria con d ecorrenza dalla conclusione delle operazioni di controllo. L a Corte costituzionale, pur rilevando che «[…] la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, fin qui limitato a specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all'evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprude nziale», ha, no ndimeno, o sservato che «[…] dalla pluralità dei moduli procedimentali legislativamente previsti e dal loro ambito applicativo, emerge con evidenza la varietà e la frammentarietà delle norme che disciplinano l'istituto e la difficoltà di assumere una di esse a modello generale […]» (così ###, 21 marzo 2 023, n. 47), precisando, quindi, che: «Il principio enunciato dall'art. 12, comma 7, st atuto contribuente - la partecipazione procedimentale del contribuente - ancorché esprima via generale tramite una sentenza di questa ### comunque la soluzione propost a dal rimettente potrebbe creare disfunz ioni nel sistema tributario, imponendo un'unica tipologia partecipativa per tutti gli accertamenti, anche “a tavolino”», per poi desumerne che: «Di fronte alla molte plicità di s trutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, sp etta al legislatore, nel rispett o dei principi costituzionali evidenziati, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in p articolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti» (###, 21 marzo 2023, n. 47). Nella specie, quindi, esulandosi dal campo dei c.d.  “tributi armonizzati” ed essendo stato l'accertame nto svolto “a 27 di 33 tavolino”, in assenza di una spe cifica pre visione dell a discipli na nazionale e regionale, non può affermarsi l'esistenza di un obbligo di contraddittorio preventivo, la cui mancanza possa invalidare l'atto impositivo (cfr. su tali principi, tra le tante, Cass., 3 maggio 2023, n. 11518). 
Gli ulteriori profili (del motivo di ricorso) concernenti la violazione dell'art. 2697 c.c. e la erronea valutazione del materiale istruttorio sono da ritenere inammissibili in quanto non vi è stata, all'evidenza, alcuna violazione dei crit eri di riparto d egli oneri prob atori (occorrendo ribadire che in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avre bbe dovuto gravare secondo le re gole di scomposizione delle fattisp ecie basate sulla diff erenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, vedi da ultimo, Cass., 15 ottobre, 2024 26739) e tenuto conto che non sono sindacabili in questa sede le valutazioni dei mezzi di prova di competenza esclusiva del giudice del merito. 
Riguardano, poi, il puro merito della vicenda i profili concernenti le ulteriori “rilevazioni” asseritamente svolte e gli errori nel computo delle superfici tassabili.  7. Con il settimo motivo la contribuente lamenta, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n.3 , c.p. c., violazione e falsa per violazion e applicazione degli artt. 238, comma 11 e 264, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152/2006, art. 14, comma 7, d.l. n.201/2011, nonché 42, comma 2, lett. f) e 48, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 per avere la ### omesso di accogliere la richiesta di disapplicazione del ### e delle relative delibere tariffarie in ragione della assenza di una proroga legale del regime ### per gli anni 2010, 2011 e 2012 e della mancata corrispondenza fra le tariffe ed i costi di gestione del servizio rifiuti. 28 di 33 7.1. La parte, in primo lu ogo (e d in sin tesi) a ssume che relativamente agli anni 2010/2011/2012 il prelievo tributario della ### non aveva fondamento normativo in quanto il suo regime transitorio (di proroga) doveva ritenersi cessato.  7.2. Tale rilievo non coglie nel segno. La ricognizione normativa della fattispecie è stata varie volte riepilogata da questa ### ed è stato chiarito che il regime transitorio previsto dall'art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (e dal d.P.R. attuativo n. 158 del 1999, art. 11, cit.), onde evitare ogni soluzione di continuità « nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta» del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 [v. art. 264, comma 1, lett. i)], è stato mantenuto in vigore sino all'adozione (col d.l. 6 dicembre 2011, 201, art. 14, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214) di un nuovo tributo comunale (sui rifiuti e sui servizi, cd. TARES) secondo la cui disciplina ### a decorrere dal 1° gennaio 2013 «sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza» (art.  14, comma 46; v. peraltro, altresì, il d.l. n. 102 del 2013, art. 5, comma 4- quater, conv. in l. n. 124 del 2013). In particolare, la ### ha precisato che: - il regime fiscale della ### prevista dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è stato sostituit o dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale, introdotta dall'art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 cd. decreto Ronchi), a sua volta sostituita dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale, di cui all'art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, cd. codice dell'ambiente); - l'art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006, 152, che ha istituito la nuova “tariffa” sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. 5 febbraio 199 7, n. 22, ha poi previsto, al comma 1, che: «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recita che. 
«Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al 29 di 33 compimento degli adempiment i per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discip line reg olamentari vigent i»; - poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai ### nei rispettivi territori sia la ### che la TIA 1, prevista dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale, per effetto dell'art. 1, commi 183 e 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della ### - l'art. 5, comma 2-quater, d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha, infine, disposto che, «Ove il re golamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal ### dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i ### che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (### possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentaridunque, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, è stata prevista la facoltà per gli enti locali di adottare delibere di passaggio dalla ### alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011 (per tale ricostruzione vedi ex multis tra le t ante: Cass. n. 11035/2 019; Cass. n. 17032/20 21). ###. 14, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha, poi, disposto che: «Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possi bilità p er i ### di adottare la tariffa in tegrata ambientale». Da dette disposizioni poteva, allora, conseguire (al più) il divieto di passare dall'una all'altra forma di imposizione - e, con questo, una preclusione alla modifica dei regolamenti di ### e TIA 1, - ma non anche l'abrogazione delle discipline istitutive di dette forme di prelievo in difetto della ### realizzazione della TIA 2 (istituita col d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) (Cass., Sez. n. 17271/ 30 di ###; Cass n. ###/2 018 ; Cass. n. 86 50/2019; Cass., ###/2019; Cass. nn. ###, ###, ###, ### e ### del 2019; Cass., n. 7849 /2020; Cass. n. ###/20 21; 19110/2022,) (così Cass. n. 14670/2023 e, nello stesso senso, tra le tante Cass. Sez. n. 21423/2023 e Cass. n. 22694/2023).  7.3. Parte ricorrente ha, pure, eccepito che l'ente impositore non avrebbe tenuto conto, nello stabilire le tariffe da applicare, della necessaria corrispond enza con il costo totale del servizio di smaltimento e che le stesse “erano state determinate al netto e non al lordo dell'intero get tito dall'addizionale” (ex ### con la conseguente illegittimità dell e stesse perché calcolate “in misura sicuramente superiore al costo del servizio rifiuti”. 
Trattasi di contestazione inammissibile nella parte in cui, nella sua genericità, involge profili fatt uali (la verifica della percentuale di scostamento tra costo e gettito) non esigibili nella sede che occupa e, comunque, inidonea a giustificare la dichiarazione d'illegittimità del regolam ento applicato, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria. 
Occorre rilevare, in generale, che il criterio legale di commisurazione delle tariffe della ### alla capacità di produzione di rifiuti (effettiva o potenziale), qual emergente dal dettato normativo nazionale, ha trovato riscontro anche nella giurisprudenza unionale che, come già rilevato da questa Co rte (v. Cass., 1 5/03/2019, n. 7 437; Cass ., 04/04/2018, n. 8308), ha statuito che: - risultando «spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun "detentore"», «ricorrere a criteri basati, da un lato, sulla capacità produttiva dei «detentori», calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano nonché della loro destinazione e/o, dall'altro, sulla natura dei rifiuti prodotti, può consentire di calcolare i costi dello smaltimento di tali 31 di 33 rifiuti e ripartirli tra i vari «detentori», in quanto questi due criteri sono in grado di influenzare direttamente l'importo di detti costi»; - «Sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa ca lcolata in base ad una stima del volume dei rifiu ti generato e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata, allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12»; - «il principio «chi inquina paga» non osta a che gli ### membri adattino, in funzione di categorie di utenti determinati secondo la loro rispetti va capacità a produrre rifiuti urbani, il contributo di ciascuna di dette cat egorie al costo complessivo necessario al finanziamento del sistema di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani.»; - (### di ### 16 luglio 2009, ### srl e a., causa ###/08). 
La giurisp rudenza di questa ### ha, anche, affermato che la disapplicazione può conseguire solo alla d imostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) e che la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (i ncidentale) d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico amministrativo, insindacabile in sede ###4/2014, v. altresì, sez. 5, de l 27/02/2020; Cass. dell'11.01.2022, n. 533/2022).  8. Con l'ottavo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c., violazione e falsa violazione applicazione del combinato disposto degli articoli 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, 167, 416, 88 e 115 c.p.c. nonché 111 C ost. osservando che i giudici di appello non avevano considerato che il R. T.I. non aveva in alcun mod o 32 di 33 contestato le prove offerte d alla contribuente circa gli e rrori di calcolo in ordine all'effettiva superficie tassabile. 
Con riferiment o al principio di non contestaz ione, la ste ssa giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel processo tributario (nel quale pure è certamente applicabile, come già riconosciuto da Cass. n. 1540/2007) esso non elide l'operatività dell'altro principio - operante sul piano dell'all egazione e collegato alla specialità del contenzioso tributario - secondo cui la mancata presa di posizione dell'### sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in linea di subordine non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali mot ivi sostanziano , né dete rmina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera do manda del cont ribuente consente all'### impositore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni dif ensive alla domanda avversaria (Cass. n. 7127/201 9; Cass. n. 1 2287/2018; Cass. ###/2018). Peraltro, nel caso in esame, la richiesta di rigetto della impugnazione originaria - nel giudizio di primo grado - nonché del gravame proposto con l'atto di appello equivale a contestazione delle allegazioni difensive della contribuente. 
Sotto altro profilo il m otivo si appalesa inammissibile in qu anto carente sotto il profi lo dell'autosuff icienza posto che ai fini de l rispetto di tale principio, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede ###cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo ne ll'att o la trascrizione dei relativi passaggi argomentati vi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in mod o da consentire alla ### di valutare la su ssistenza de i presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass., 29 maggio 2024, n. 15058). 33 di 33 9. Sulla scorta delle suddette argomentazioni il ricorso va respinto.  9.1. Nulla va disposto in ordine alle spese in ragione della mancata costituzione del R.T.I nonché di ### P.Q.M.  ### rigetta il ricorso; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.  115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico d ella parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella cam era di cons iglio della ### 

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Di Pisa Fabio

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