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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA ### Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al ruolo al N. 961/2023 R.G., promossa DA ### (c.f. ###), con il patrocinio degli avv. #### e ### elettivamente domiciliato in #### PADOVA, presso il difensore avv. ### - attore - CONTRO ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio degli avv. ### EMANUEL e ### elettivamente domiciliata in ###.
FERMI 14 ASOLO, presso lo studio dell'avv. ### - convenuto - OGGETTO: Vendita di cose mobili - Appello avverso la sentenza n.1491/22 del Giudice di ### di ### contrariis rejectis, in parziale riforma della appellata sentenza n.1491/2022 del Giudice di ### di ### qui impugnata (### 1 app.), accogliere le seguenti domande: ### 1. Disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione (ove sopravvenuta) della sentenza impugnata come da istanza in calce ex art. 283 c.p.c.; ###, ###. 7 C.P.C. ###.: 1. Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita 19.10.2019 stipulato tra il sig. ### e la ### Cars3 s.r.l. e conseguentemente 2. condannare la ### Cars3 s.r.l., in persona del l.r.p.t., alla restituzione in favore dell'esponente attore sig. ### della somma di € 2.600,00, oltre interessi legali a far data dal versamento delle predette somme e sino all'avvenuta restituzione; 3. condannare la ### Cars3 s.r.l., in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni patiti dal #### nella misura di € 2.400,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia e in ogni caso entro i limiti di competenza per valore del Giudice di ### e cioè in misura pari alla differenza tra questo ed il valore determinato dalla domanda sub 2. ###: 1. Per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione e della conseguente riforma della Sentenza 1491/2022 del Giudice di ### di ### disporsi la restituzione delle eventuali somme depositate a titolo di cauzione all'appellante sig. ### ex art. 283 co. 1 c.p.c.; 2. Spese di lite inclusi compenso professionale e spese di giustizia interamente rifuse, sia per il primo che per il secondo grado, con distrazione a favore dei difensori ex art. 93 c.p.c., e con condanna della convenuta in primo grado ### 3 s.r.l. al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 c.p.c. ###: Si rinnovano le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 320 c.p.c. a prova diretta e contraria e si insiste per il rigetto di quelle avversarie per i motivi già esposti in atti.
Pertanto: Si chiede la prova per testi sui seguenti capitoli di prova 1. Vero che ### s.n.c. nel luglio 2022 ha ricevuto da Cars3 s.r.l. documentazione relativa alla vettura di provenienza tedesca ### telaio n. ZLA###484? 2. Vero che l'autovettura di provenienza tedesca ### telaio n. ZLA###484 dal mese di luglio 2022 e sino al 10 ottobre 2022 risultava non immatricolata in ### 3. Vero che dal mese di luglio 2022 e sino al 10 ottobre 2022 ### s.n.c. è stata impossibilitata a procedere all'immatricolazione in ### del veicolo di provenienza tedesca ### telaio n. ZLA###484 per assenza della relativa scheda tecnica e per il perdurante “blocco” del telaio presso la competente ### delle ### a causa della mancata produzione di idonea documentazione di acquisto intracomunitario da parte della società Cars3, come da email ###, 12.9.22 e 10.10.22 (sub doc.6) che si rammostrano al teste? Si indica quale teste il sig. ### titolare di ### s.n.c., con sede a ####, via ### 57 In ipotesi di contestazione della conformità dei messaggi vocali sub doc. 11 come ivi riportata (provenienza, data e contenuto) e come prodotta su supporto informatico, si dichiara sin d'ora la messa a disposizione del cellulare del sig. ### al fine di espletare opportuna CTU tecnica”. ### Per tutti i motivi di cui in atti e previo accertamento degli stessi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, ### Rigettarsi integralmente le domande di parte attrice-appellante siccome infondate, in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata. ### alcuna inversione dell'onere della prova: - Si dà atto che il fascicolo di parte è stato trasmesso direttamente dalla ### del Giudice di ### di ### al Tribunale di ### giusta ### 1093/2022 che si produce (### e risulta, quindi, già acquisito agli atti precisandosi che non è stata consentita la sua acquisizione. Si produce, quindi, in ogni caso e per quanto occorrer possa, copia del fascicolo di parte di primo grado. - Ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. ### e per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che a fine 2019 inizio 2020 l'ufficio immatricolazione veicoli ha rallentato le pratiche di immatricolazione in ### dei veicoli di provenienza estera a causa della pandemia ###19; 2) vero che a causa del rallentamento di cui al capitolo di prova sub 1) ### 3 S.r.l. si è trovata impossibilitata ad immatricolare il veicolo “### Phedra” per cui è causa in favore del sig. ### 3) vero che i sigg. #### e ### per ### 3 S.r.l. hanno comunicato al sig. ### il rallentamento della pratica di immatricolazione del veicolo “### Phedra” per cui è causa in ragione della pandemia ###19; 4) vero che a giugno 2020 i sigg. #### e ### hanno comunicato al sig. ### che la pratica di immatricolazione del veicolo “### Phedra” per cui è causa era in fase di elaborazione; 5) vero che tra giugno e luglio 2020 il sig. ### ha sporto denuncia-querela verso ### 3 S.r.l. per il reato di truffa per aver incassato il corrispettivo di compravendita della “### Phedra” per cui è causa senza aver consegnato il veicolo stesso; 6) vero che all'esito della denuncia-querela di cui al capitolo di prova sub 5), a luglio 2020 i ### di ### nella persona del ### hanno eseguito un accesso presso il deposito auto di ### S.r.l. concesso in uso oneroso a ### 3 S.r.l. sito in Caselle di #### - via ### 3/1; 7) vero che nelle circostanze di cui al capitolo di prova sub 6) i ### di ### nella persona del ### hanno rinvenuto il veicolo “### Phedra” per cui è causa; 8) vero che nelle circostanze di cui al capitolo di prova sub 6) i ### di ### nella persona del ### hanno contattato telefonicamente il sig. ### riferendo al medesimo che il veicolo era presente; 9) vero che nelle circostanze di cui al capitolo di prova sub 6) i ### di ### nella persona del ### hanno ritirato l'originale del libretto di circolazione del veicolo “### Phedra” per cui è causa trasmettendolo alla ### di ### 10) vero che la denuncia-querela sporta dal sig. ### di cui al capitolo di prova sub 5) è stata archiviata; 11) vero che ### 3 S.r.l. ha incaricato l'### snc di ####, nella persona del sig. ### per evadere gli adempimenti necessari ai fini dell'immatricolazione del veicolo “### Phedra” per cui è causa in favore del sig. ### 12) vero che il pagamento della scheda tecnica chiesto dal sig. ### dell'### snc di #### di cui alla e-mail del 12/9/2022 sub doc. 7, necessaria ai fini dell'immatricolazione del veicolo “### Phedra” per cui è causa in favore del sig. ### è a carico del sig. ### (si rammostri al teste il sub doc. 7 di parte convenuta); 13) vero che il sig. ### ha omesso il pagamento della scheda tecnica di cui al capitolo di prova sub 12) in favore dell'### snc di ####; 14) vero che da luglio 2020 i sigg. ### e ### hanno contattato telefonicamente il sig. ### per sottoscrivere il modulo necessario all'immatricolazione del veicolo “### Phedra” per cui è causa in suo favore; 15) vero che da luglio 2020 il sig. ### mai ha risposto ai contatti telefonici di cui al capitolo di prova sub 14); 16) vero che per sbloccare il telaio del veicolo “### Phedra” per cui è causa presso l'### delle ### è necessaria la sottoscrizione da parte del sig. ### dei moduli per l'immatricolazione in proprio favore del veicolo stesso; 17) vero che il sig. ### ha omesso di sottoscrivere i moduli di cui al capitolo di prova sub 16); 18) vero che da giugno 2020 il veicolo “### Phedra” per cui è causa è stato depositato presso il deposito di ### S.r.l. concesso in uso oneroso a ### 3 S.r.l. sito in Caselle di #### - via ### 3/1 - e, poi, presso il deposito di ### S.r.l. concesso in uso oneroso a ### 3 S.r.l. sito in Castagnole di #### - via ### 9 - ove si trova tuttora.
Si indicano a testimoni i seguenti signori: - ### residente in ### di #### - via ### 45; - ### residente in ### di #### - via ### 45; - ### residente in ### di #### - via ### 45; - J'### residente in ### di #### - via ### 45; - ### della ### dei ### di #### - via ### 4. - ### presso ### snc in #### - ###, via ### 57. - Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla ### di ### l'esibizione in giudizio del fascicolo relativo al procedimento promosso dal sig. ### verso ### 3 S.r.l. di cui alla denuncia-querela in atti. - Assumersi ex art. 213 c.p.c. informazioni presso la ### di ### relativamente al procedimento promosso dal sig. ### verso ### 3 S.r.l. di cui alla denuncia-querela in atti.
In caso di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati si chiede l'abilitazione a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ### alla s.r.l. Cars3, l'attore, ### adiva il Giudice di ### di ### esponendo: che con contratto in data ### egli aveva acquistato da Cars3 S.r.l. il veicolo usato, di provenienza tedesca, ### telaio n. ZLA###484 al prezzo di €.2.600,00, comprensivo del costo di immatricolazione del veicolo e di alcune riparazioni da eseguire a cura della venditrice; che egli aveva corrisposto l'intero prezzo, pagando un acconto di €.1.300,00 contestualmente alla stipula e il saldo con bonifico del 10.8.20; che, trascorsi oltre sei mesi dall'acquisto, la Cars3 aveva garantito l'imminente immatricolazione e consegna del veicolo e in seguito si era offerta di restituire il prezzo versato ma non aveva poi provveduto nei termini promessi, né alla consegna del veicolo, né alla restituzione del prezzo di €.2.600,00, di volta in volta adducendo svariati pretesti; che, tramite legale, egli aveva intimato in data ### a Cars3 di consegnare l'autovettura, riparata e immatricolata, come da contratto di vendita, entro e non oltre 15 giorni, pena la risoluzione del contratto ma la diffida era rimasta priva di riscontro; che egli aveva avviato la procedura di mediazione n.275/2021 presso l'OMF dell'Ordine degli Avvocati di ### alla quale Cars3 non aveva aderito; ciò premesso l'attore chiedeva che fosse accertata l'avvenuta risoluzione del contratto e che Cars3 fosse condannata alla restituzione del prezzo di vendita già corrisposto, di €.2.600,00, oltre interessi legali a far data dal versamento delle somme e sino all'avvenuta restituzione, nonché al risarcimento dei danni patiti in ragione della mancata consegna, da quantificarsi nella somma di €.2.400,00 o nella diversa ritenuta di giustizia.
Cars3 s.r.l., costituendosi, contrastava la pretesa, deducendo: che la prativa di immatricolazione del veicolo compravenduto, oggetto di importazione dalla ### aveva subito rallentamenti a causa della pandemia da Covid19, sopraggiunta poco dopo la vendita, circostanza di cui essa aveva tenuto informato il compratore che tuttavia, inopinatamente, aveva presentato denunciaquerela per truffa; che i ### incaricati degli accertamenti avevano verificato che l'auto e i relativi documenti erano nella disponibilità di essa convenuta, che aveva manifestato la disponibilità a consegnare il bene al compratore, per cui la denuncia era stata archiviata; che l'azione civile era pertanto infondata e temeraria; che il giudice adito era incompetente per valore a conoscere della controversia, avente ad oggetto il pagamento di una somma eccedente €.5.000,00, non avendo valore la clausola di contenimento della domanda nei limiti della competenza del giudice, in quanto riferita alla sola somma dovuta a titolo di risarcimento del danno; che la pretesa era comunque infondata, atteso che era insussistente il proprio, preteso inadempimento, essendo addebitabile a forza maggiore il ritardo nella pratica di immatricolazione ed avendo il ### con l'iniziativa penale, negato ogni collaborazione, con ciò impedendo l'adempimento; che erano insussistenti i pretesi danni indicati dall'attore e, al contrario, essa convenuta aveva subito un pregiudizio economico, rappresentato dall'indebita occupazione dell'area nella quale aveva dovuto custodire il veicolo, con un onere mensile di €.100,00, e quindi all'attualità pari ad €.2.600,00, oltre al danno all'immagine determinato dall'infondata querela, da quantificare in €.500,00 e al danno patrimoniale per spese di difesa nel procedimento avviato a seguito della querela, pari ad €.1.459,12; ciò premesso la convenuta chiedeva, in via preliminare, la pronuncia di incompetenza e, nel merito, il rigetto della domanda e in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento della complessiva somma di €.4.559,12, per i titoli sopra precisati, oltre interessi.
All'esito di istruttoria documentale il Giudice di ### con sentenza pubblicata il ###, rigettava la domanda dell'attore e dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Il Giudice di ### preliminarmente, affermava l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per valore e l'inammissibilità delle domande riconvenzionali, per decadenza della convenuta, che si era costituita successivamente alla prima udienza, non avendo rilievo l'eventuale intesa delle parti circa il rinvio di tale udienza con riferimento a termini processuali inderogabili, come tali non rimessi alla disponibilità delle parti. Nel merito il primo giudice osservava che il contratto non prevedeva un termine per la consegna della vettura e che, considerata la natura della prestazione, il termine avrebbe dovuto essere fissato dal giudice, ai sensi dell'art.1183 c.c., con la conseguenza che, non essendo previsto un termine per la prestazione, non avrebbe potuto configurarsi l'inadempimento legittimante la risoluzione di diritto; rilevava inoltre che non era allegata e provata l'esistenza di un termine essenziale, decorso il quale il compratore non avesse più interesse alla consegna e che la convenuta aveva comunque documentato di aver offerto la consegna dell'auto, che era nella sua disponibilità, consegna che non aveva potuto effettuare per la mancata collaborazione dell'attore; rilevava infine che, nella specie, la dilatazione dei tempi di consegna era stata provocata, in parte dall'immatricolazione estera del veicolo e in parte dalle conseguenze della pandemia da ### per cui, in definitiva, non era configurabile alcun inadempimento della convenuta.
Con citazione notificata in data ### alla s.r.l. Cars3, il ### proponeva appello avverso la sentenza, allegando tre motivi di censura, il primo riferito al termine di adempimento di Cars3 s.r.l. (errata ricostruzione del fatto - violazione di legge artt.1183, 1454, 1987-1988, 2730 c.c., art.61 d.lgs n.206/2005 e ss.mm.ii., artt.115-116 c.p.c.), il secondo riferito alla pretesa offerta di adempimento da parte di Cars3, (errata ricostruzione del fatto - omesso/insufficiente/scorretto esame del materiale probatorio - violazione di legge artt.115 e 116 c.p.c.) ed il terzo riferito all'inadempimento di Cars3 (violazione di legge ex artt.115 e 116 c.p.c.).
Con riferimento al primo motivo l'appellante deduceva: 1)che la sentenza era erronea, in quanto il primo giudice, d'ufficio e senza allegazione da parte della convenuta, aveva ritenuto di applicare l'art.1183, I comma, secondo periodo, c.c., ravvisando la non immediata esigibilità della prestazione e l'inderogabile necessità della previa fissazione giudiziale di un termine per poter accertare l'inadempimento contrattuale, laddove invece, essendo esso appellante un consumatore, era applicabile la speciale disciplina consumeristica, che all'art.61 del Codice del ### prevede che “1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. 2. ### di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore. 3. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze.
Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni”; che il primo giudice, d'ufficio, avrebbe dovuto ritenere tale disposizione integrativa del contratto in punto termine di adempimento, ravvisare l'inosservanza dei termini ivi previsti e considerare validamente intimata la diffida ad adempiere, con effetto risolutivo del contratto; 2)che la sentenza era comunque erronea, anche in ipotesi di applicazione della disciplina codicistica, per aver il primo giudice erroneamente escluso che fosse applicabile nella fattispecie il primo comma, I parte dell'art.1183 c.c., relativo all'immediata esigibilità della prestazione, essendo incontestato che l'auto si trovava già nei locali della venditrice al momento della vendita e che pertanto la Cars3 ben avrebbe potuto attivarsi immediatamente per la consegna, avviando la pratica di immatricolazione ed eseguendo nel contempo le piccole riparazioni pattuite (sostituzione del braccetto tergitore, rimontaggio dei sedili posteriori, provvisoriamente rimossi ecc.), oneri che erano ambedue contrattualmente a suo carico, provvedendo quindi alla consegna del veicolo; 3)che la sentenza era erronea anche in ipotesi di applicazione della disciplina del primo comma, II parte dell'art.1183 c.c., relativo all'ipotesi della mancata fissazione di un termine, considerato che la disposizione è costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza di un termine non impone sempre alla parte adempiente di far ricorso al giudice per la fissazione di esso, prima di intimare l'adempimento, ex art.1454 c.c., essendo sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale e all'interesse delle parti, il decorso di un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto per potersi ritenere superato in concreto ogni limite di normale tolleranza, e dunque il giudice avrebbe dovuto verificare se il tempo decorso dalla stipula fosse tale da poter ritenere superato ogni limite di normale tolleranza e quindi da configurare l'inadempimento; 4)che il primo giudice aveva erroneamente escluso di poter considerare verificato l'effetto risolutivo conseguente la diffida ad adempiere, dovendo invece accertare a posteriori la congruità del termine assegnato e l'inadempimento contrattuale, e nella specie era pacifico e comunque documentato che ancora a luglio 2022 la Cars3 non aveva avviato alcuna pratica di immatricolazione del veicolo, né tale pratica poteva dirsi condizionata dalla pandemia, insorta quattro mesi dopo la vendita e non impeditiva dell'immatricolazione, richiedente non più di 30 giorni, sicchè i due anni e mezzo intercorsi tra la compravendita e l'instaurazione del procedimento, avrebbero dovuto imporre al primo giudice di considerare accertato l'inadempimento contrattuale; 5)che il primo giudice aveva omesso di considerare che l'inadempimento della convenuta era stato confessato dal di lei legale rappresentante, ### amministratore unico dal 20.8.20 al 15.12.20, il quale aveva riconosciuto il grave ritardo e promesso la consegna del veicolo in ripetute scadenze, mai rispettate, promettendo anche la restituzione del prezzo pagato in caso di inosservanza delle suddette scadenze, il che avrebbe dovuto condurre il giudice ad affermare il grave inadempimento di Cars3, per il superamento di ogni limite di normale tolleranza in relazione ai tempi di adempimento contrattuale.
Con riferimento al secondo motivo l'appellante deduceva: che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che vi fosse la prova dell'esistenza di un'offerta di adempimento da parte della convenuta e che la consegna del veicolo non fosse avvenuta per l'assenza di atteggiamento collaborativo di esso attore, poiché il documento richiamato quale prova di tale circostanza, rappresentato da due email scritte dal procuratore di Cars3 in corso di causa, era inidoneo a tal fine ed il suo contenuto era smentito da altro documento, da esso prodotto e proveniente dalla terza agenzia di pratiche automobilistiche, “Gamma”, che attestava che la pratica di immatricolazione era bloccata per la mancata consegna da parte della convenuta di documentazione che poteva essere solo in suo possesso e non già per inerzia di esso acquirente e comunque esso attore aveva offerto sul punto ulteriore prova, testimoniale e per accertamento tecnico sulle comunicazioni del proprio apparecchio telefonico, né la convenuta aveva provato il proprio adempimento con riferimento all'esecuzione delle riparazioni a suo carico.
Con riferimento al terzo motivo l'appellante deduceva: che essendo erroneo l'accertamento del primo giudice circa la non esigibilità della controprestazione di Cars3 e la sussistenza di un'offerta di tempestivo ed esatto adempimento da parte della convenuta, non raccolta da esso attore, andavano invece ribadite, la prova del grave inadempimento di Cars3 e l'erroneità dell'affermazione del primo giudice, secondo cui la dilazione dei tempi di consegna della vettura era dovuta in parte alla circostanza che il bene era di immatricolazione estera e in parte alle conseguenze della nota pandemia da ### essendo invece fatto notorio che l'immatricolazione in ### di veicolo usato di provenienza UE (nella fattispecie ###, purché in regola con i documenti di acquisto, era procedura che l'ufficio ### avrebbe potuto eseguire in tempi brevi; che tale ultima circostanza era confermata anche dalla comunicazione dell'agenzia di pratiche auto, “Gamma”, che aveva segnalato che una volta caricata telematicamente la documentazione necessaria, la ### avrebbe impiegato circa 30 giorni per evadere la pratica di importazione e pertanto, se l'importatrice del veicolo, Cars3, si fosse tempestivamente attivata dopo la stipula del contratto di vendita del 19.10.19, la pratica avrebbe potuto essere evasa ben prima della pandemia Covid19; che comunque, anche in seguito all'avvento della pandemia, le pratiche di immatricolazione erano proseguite con relativa regolarità e del resto l'agenzia di pratiche auto “Gamma” aveva comunicato che nessuna pratica di immatricolazione era mai stata avviata da Cars3 e che il telaio risultava ancora “bloccato” presso l'### delle ### non essendo mai stata presentata dalla società importatrice, Cars3, che era la sola abilitata a presentarla, idonea documentazione di acquisto del veicolo dalla ### circostanza completamente ignorata dal primo giudice.
Ciò premesso l'appellante concludeva come in epigrafe.
La Cars3 si costituiva, contrastando l'impugnazione ed in particolare deducendo: che l'appello era inammissibile, in quanto fondato in via principale sulla normativa speciale del ### del consumo, che prevede l'accertamento di circostanze di fatto e di diritto che non erano state oggetto del necessario contraddittorio in primo grado e che non avrebbero potuto essere dedotte, per la prima volta, in grado di appello per contrastare la corretta pronuncia del primo giudice che, a fronte della domanda di risoluzione ex art.1454 c.c., aveva attentamente vagliato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie ed escluso l'esistenza del termine per l'adempimento, non potendo il giudice integrare il contratto alla luce della disciplina consumeristica, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, in quanto la prevalenza delle norme consumeristiche su quelle del codice civile comportava che l'invocazione dell'una escludeva l'applicabilità dell'altra e nella specie il ### aveva invocato il disposto dell'art.1454 c.c. in primo grado e non avrebbe potuto invocare in appello il disposto dell'art.61 del ### del consumo; che il contratto concluso dalle parti prevedeva l'espletamento delle formalità necessarie all'immatricolazione e l'esecuzione di alcuni lavori e pertanto l'obbligazione di consegna del mezzo non avrebbe potuto essere immediatamente adempiuta ed era pertanto infondato il richiamo dell'appellante all'applicazione del disposto dell'art.1183, comma I, I parte c.c., potendo il ### esigere immediatamente solo l'avvio della pratica di immatricolazione e la realizzazione dei lavori, attività che essa aveva immediatamente avviato, con condotta ineccepibile, essendo la pratica di immatricolazione interrotta dalla denuncia-querela del ### e dall'omissione da parte dello stesso del pagamento richiesto dall'agenzia di pratiche; che il primo giudice aveva correttamente interpretato e ritenuto applicabile alla fattispecie il secondo capoverso dell'art.1183, I comma c.c., atteso che la diversa interpretazione sostenuta dall'appellante presupponeva la totale inerzia della parte onerata, nella specie insussistente, posto che essa era pronta per la consegna del veicolo, che non era stata possibile perché il ### non aveva pagato le prestazioni professionali dell'agenzia di pratiche auto e non si era recato presso la stessa agenzia per la sottoscrizione dei moduli necessari all'immatricolazione in proprio favore; che era infondato l'assunto che il proprio inadempimento risultasse dalle dichiarazioni di ### poiché lo stesso non rivestiva alcun ruolo di rappresentanza di Cars3 ed essa aveva espressamente disconosciuto tali dichiarazioni, già all'udienza del 25/10/2022 e che comunque l'inadempimento era insussistente; che l'inadempimento, rilevante ex art.1454 c.c., avrebbe dovuto essere grave, in ragione dell'interesse delle parti, ex art.1455 c.c. ed imputabile ad essa, mentre la documentazione in atti dimostrava che per consentire la materiale consegna del veicolo era necessario che il suo telaio venisse sbloccato dall'### delle ### che fosse acquisita la scheda tecnica e che fossero sottoscritti i moduli per l'immatricolazione da parte del ### e quindi vi erano incombenti che non erano di competenza esclusiva di essa appellata e che l'attore non aveva provato fossero di competenza di essa convenuta, il che escludeva il proprio inadempimento; che la risoluzione del contratto quale conseguenza della diffida ad adempiere, ex art.1454 c.c., richiedeva il vaglio circa la gravità dell'atto non compiuto nel termine ex art.1454 c.c. e nella specie non vi era alcun inadempimento ad essa imputabile e quanto lamentato non era comunque fatto grave, ex artt.1454-1455 c.c., poiché essa non era riuscita a consegnare il veicolo a causa dell'avvento della pandemia da Covid19, del ritiro dei documenti da parte della ### in conseguenza dell'infondatissima denuncia-querela sporta dal ### del mancato pagamento delle competenze dell'agenzia di pratiche auto da parte dell'attore e della mancata sottoscrizione da parte del medesimo dei moduli necessari all'immatricolazione; che era poi necessario il venir meno dell'interesse del ### all'esatto adempimento, laddove nella specie il fatto che vi fossero state trattative anche in corso di causa, per perfezionare l'immatricolazione, era indice dell'irrilevanza del proprio, eventuale inadempimento, comunque non qualificabile come grave, in quanto l'auto era pacificamente esistente e l'iter funzionale all'intestazione del veicolo avrebbe potuto essere ripreso; che l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento ad essa imputabile escludeva l'esistenza di un danno risarcibile, comunque non provato non essendo acquisiti, né elementi dimostrativi di oneri di spesa per trasporto di mezzi pubblici e per erogazione di corrispettivo di trasporto alla figlia, né documentazione attestante l'asserito stress e disagio emotivo patito o la perdita del denaro o l'impossibilità di recuperarlo; ciò premesso l'appellata concludeva come in epigrafe.
Con decreto in data ###, confermato con ordinanza in data ###, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 15.6.2023.
Osserva il Tribunale che l'appello è parzialmente fondato e la sentenza del primo giudice va pertanto riformata nel capo di rigetto della domanda svolta in via principale da ### Va rilevato che i fatti di causa risultano accertati sulla base dei documenti in atti e non è pertanto necessaria l'assunzione di prove orali, già esclusa dal primo giudice.
Invero risulta che con contratto in data ### la Cars3 ha venduto a ### il veicolo con targa tedesca ### avente telaio ZLA ###484, al prezzo di €.2.600,00 “compreso imm. + lavoretti da sistemare” (doc.2 attore).
Il contenuto del contratto è inequivoco, nel senso che la venditrice trasferiva la proprietà del veicolo, obbligandosi al contempo ad effettuarne l'immatricolazione in ### avendo l'auto targa tedesca, nonché ad eseguire alcuni lavoretti prima della consegna.
Il contratto non prevede espressamente un termine per la consegna del veicolo ma sulla base delle allegazioni delle parti, sul punto concordi, tale consegna avrebbe dovuto essere effettuata non appena l'auto fosse stata immatricolata e riparata, tanto che la Cars3, costituendosi, nel giudizio di primo grado, non ha negato che la prestazione di consegna del veicolo, completo di immatricolazione in ### e delle riparazioni convenute, fosse esigibile dal compratore e da essa dovuta, ma ha sostenuto che vi era stata una dilazione nella consegna per il rallentamento della pratica di immatricolazione in ### dovuto alla pandemia da Covid19, oltre che per la denuncia penale di controparte, cui era conseguito il prelievo dei documenti del veicolo da parte dei ### nel giugno 2020.
Appare dunque erronea la sentenza, laddove il primo giudice, d'ufficio, ha ritenuto che l'obbligazione di consegna del veicolo non fosse scaduta al momento della diffida ad adempiere, intimata dal compratore in data ### (doc.4 attore), motivando tale affermazione con il fatto che il contratto non prevedeva un termine per la consegna e che il termine avrebbe dovuto essere preventivamente fissato dal giudice.
Sotto un primo profilo è corretto l'assunto dell'appellante, secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto considerare che il contratto era regolato dalla disciplina del ### del consumo e che pertanto un termine era previsto per legge, ai sensi dell'art.61 del D. Lgs.206/05, che prevede il termine di 30 giorni dalla conclusione del contratto per la consegna di beni mobili. E' invece infondato l'assunto dell'appellata, secondo cui tale disciplina non sarebbe applicabile, in quanto l'attore aveva fatto riferimento a quella codicistica, invocando il disposto dell'art.1454 c.c., poiché compete al giudice la qualificazione giuridica della fattispecie. Va peraltro sottolineato che la disciplina di cui all'art.1454 c.c. è del tutto sovrapponibile a quella dell'art.61 del ### del consumo che, laddove vi sia un ritardo ingiustificato nella consegna, consente al compratore di assegnare un congruo termine (termine “supplementare appropriato alle circostanze”) al venditore per adempiere, pena la risoluzione del contratto.
Va poi escluso che il motivo di impugnazione sia inammissibile, per essere state sollevate questioni di fatto e di diritto non oggetto di controversia in primo grado, poiché l'attore si è limitato a censurare la disciplina applicata dal primo giudice con riferimento al termine di esecuzione del contratto e cioè ad un elemento esaminato e deciso d'ufficio dallo stesso giudice soltanto in sentenza, come tale censurabile necessariamente soltanto con l'atto d'appello. Infatti la questione dell'applicabilità della disciplina consumeristica o ordinaria, riguarda la qualificazione giuridica della fattispecie, che sul piano fattuale è pacifica, atteso che fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado il ### ha fatto riferimento alla compravendita di un'auto per le sue esigenze personali, e dunque alla sua veste di consumatore, tanto da sottolineare che per l'indisponibilità dell'auto egli aveva dovuto far ricorso ai mezzi pubblici o al prestito dell'auto della figlia, non avendo rilievo ai fini della qualificazione della fattispecie che l'attore non avesse fatto esplicito riferimento al termine “consumatore”, che costituisce una qualificazione del soggetto del contratto.
Sotto altro profilo è corretto l'assunto dell'appellante, secondo cui, anche applicando la disciplina codicistica, il primo giudice avrebbe dovuto considerare esigibile la prestazione al momento della diffida ad adempiere, ex art.1454 c.c., atteso che la consegna, anche se non immediata, per la necessità di preventiva immatricolazione del veicolo con targa estera e di esecuzione di alcune riparazioni, come previsto in contratto, avrebbe dovuto logicamente essere effettuata nel termine strettamente necessario all'immatricolazione e alle riparazioni indicate e dunque, al più, nel termine di qualche mese, come del resto tacitamente riconosciuto dalla convenuta la quale, come si è detto, nel corso del giudizio, ha invocato una pretesa causa di forza maggiore (### e successiva denuncia penale del ###, che le avrebbe impedito la consegna prima della data di intimazione della diffida ad adempiere e non ha negato che il termine dell'esecuzione della consegna fosse decorso.
E' in particolare pacifico che la procedura di immatricolazione avrebbe richiesto, ordinariamente, circa 30 giorni (cfr. comunicazione dell'agenzia “Gamma” sub doc.6 attore) e dunque eventuali disguidi non avrebbero potuto prolungarla più di qualche settimana, mentre le riparazioni avrebbero richiesto verosimilmente non più di qualche giorno di lavoro.
Va altresì dato atto del fatto, ulteriormente sostenuto dall'appellante, che anche qualora nessun termine fosse stato pattuito, neppure tacitamente, il primo giudice non avrebbe potuto escludere l'inadempimento grave, per la mancata, preventiva fissazione giudiziale del termine, ex art.1183 c.c. ma avrebbe dovuto valutare se la condotta della venditrice dovesse considerarsi inadempiente. Invero la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “in assenza di pattuito termine d'adempimento, la prestazione è immediatamente esigibile e per esigerla non sono indispensabili, nè la diffida ad adempiere, nè il ricorso al giudice, ex art.1183 c.c., comma 2, poichè ben potrà il giudice, chiamato a dirimere la controversia insorta tra le parti in conseguenza dell'inadempimento, apprezzare ex post la congruità del tempo scorso tra la pattuizione e la pretesa d'adempimento” con una valutazione “da effettuare alla luce del criterio direttivo ex art.1183 c.c., comma 2, ossia il tempo scorso deve esser oggettivamente congruo rispetto ai parametri fattuali indicati nella citata norma applicati nello specifico rapporto pattizio” poiché “ciò che ha esclusivo rilievo, è la congruità del tempo scorso tra la pattuizione senza apposizione di termine concordato e la pretesa d'adempimento, situazione apprezzabile ex post dal Giudice del contenzioso, poichè lo scorrere di detto adeguato lasso temporale configura, ex se, situazione d'inadempimento” (cfr. Cass.23/8/2019, n.21647 e nello stesso senso Cass.11/9/2010, n.19414).
In altre parole, in ipotesi di mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita “può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza” ( Cass.8/7/2020, n.14243).
Nel caso concreto il ### si è lamentato dell'inadempimento della venditrice, sia pure nell'impropria forma della denuncia-querela, già nel giugno 2020, dopo che erano decorsi oltre sette mesi dalla conclusione del contratto e dal pagamento dell'acconto, pari a metà del prezzo, senza che la venditrice consegnasse il bene o si dichiarasse pronta alla consegna.
Successivamente, il ### (doc.3 attore), il ### ha pagato l'altra metà del prezzo, adempiendo integralmente la propria obbligazione e dimostrando di avere ancora interesse alla prestazione della controparte, alla quale, di fatto, ha concesso ulteriore tempo per adempiere e cioè per provvedere all'immatricolazione e alla consegna. Ciò nonostante, la venditrice è rimasta inerte fino al 28 aprile 2021, e cioè per oltre sei mesi e quindi per un lasso di tempo superiore ad ogni limite di normale tolleranza, nei termini sopra descritti, inducendo il ### a far intimare dal proprio legale la diffida ad adempiere, rimasta anch'essa senza esito (doc.4 attore).
In tale contesto probatorio appare chiaro, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che la venditrice ha potuto disporre di un tempo più che congruo per procedere all'immatricolazione del veicolo e per effettuarne la consegna al ### sia dopo la stipula del contratto ed il pagamento di un acconto, sia dopo che lo stesso ### aveva saldato il prezzo; appare altresì chiaro che l'attore ha adempiuto diligentemente la sua obbligazione e nulla più avrebbe potuto e dovuto fare per mettere la venditrice in condizione di adempiere.
Dunque risulta del tutto infondato l'assunto della convenuta che l'inadempimento sia stato determinato da causa ad essa non imputabile e consistita nella forza maggiore, rappresentata dalla pandemia, o nel fatto del creditore, per aver il ### presentato la denuncia-querela e per avere poi omesso di pagare il compenso all'agenzia di pratiche auto. Quanto al primo profilo, va sottolineato che la pandemia, iniziata oltre quattro mesi dopo la conclusione del contratto, non risulta aver impedito lo svolgimento della pratica di immatricolazione, che l'agenzia “Gamma” avrebbe potuto svolgere e che non ha svolto per l'assenza di un documento (sblocco del telaio presso l'### delle ### da parte dell'importatore), che soltanto la Cars3 avrebbe potuto consegnarle (doc.6). ### parte la chiusura di molte attività nella prima fase della pandemia da Covid19, nella primavera 2020, era comunque stata superata allorchè il ### nell'agosto 2020 aveva saldato il prezzo, evidentemente confidando sulla consegna in breve tempo del veicolo.
Quanto alla “collaborazione” del ### nella consegna, va sottolineato, da un lato, che non risulta che la sua denuncia-querela avesse reso indisponibile la documentazione necessaria all'immatricolazione, che la Cars3 avrebbe dovuto acquisire presso l'### delle ### dall'altro, che è infondato l'assunto che fosse onere del ### pagare il compenso all'agenzia “Gamma” per la pratica di immatricolazione, considerato che il contratto precisa chiaramente che l'immatricolazione e dunque i relativi costi, erano compresi nel prezzo di vendita (“Cars3 SRL……. vende al sottoscritto acquirente ### ………. per il quietanzato prezzo di ### 2600/00, compreso imm. + lavoretti da sistemare…”) ed erano pertanto a carico della venditrice.
In particolare va escluso che il doc.7 di parte convenuta, consistente in corrispondenza via email fra l'avvocato della convenuta e l'agenzia “Gamma”, attesti tale inadempimento, ed in particolare la necessità della sottoscrizione di documenti da parte del ### essendo vero, al contrario, che la necessità di tale sottoscrizione è affermata dal legale della convenuta nella mail del 10.10.2022, ore 11,41 ma è smentita dall'agenzia “Gamma” nella mail di risposta nella stessa data, alle ore 12,07 (doc.6 attore) nella quale si afferma che per il perfezionamento della pratica è necessario lo sblocco da parte dell'### delle ### da effettuare “anche in assenza di un acquirente” e dunque necessariamente a carico della venditriceimportatrice del veicolo e cioè della convenuta.
In conclusione erroneamente il primo giudice ha affermato che l'inadempimento della venditrice era insussistente o comunque incolpevole, atteso che la mancata consegna dell'auto immatricolata non era addebitabile ad alcuna causa di forza maggiore né a fatto del compratore ma soltanto alla negligenza della venditrice, che ha omesso di compiere presso l'### delle ### l'attività necessaria a sbloccare il veicolo da essa importato e a renderlo immatricolabile in ### Si tratta di inadempimento certamente grave, avuto riguardo all'interesse del compratore, che aveva acquistato un bene che, in assenza di immatricolazione, sarebbe stato completamente inutilizzabile secondo la propria normale destinazione, e tale dunque da legittimare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.1454 c.c..
La sentenza va riformata e in accoglimento della domanda dell'attore va dichiarato che il contratto di compravendita è risolto di diritto, per inadempimento grave della s.r.l. Cars3, per effetto della diffida ad adempiere in data ###. In proposito va altresì precisato che la circostanza che l'attore, in corso di causa, abbia aderito a trattative volte a dirimere amichevolmente la controversia non vale certamente ad escludere il suo interesse all'accertamento della risoluzione del contratto, peraltro operante di diritto, restando irrilevante la circostanza che il medesimo attore, in via transattiva, possa aver preso in considerazione l'ipotesi di acquistare comunque il veicolo, ancora nella materiale disponibilità della convenuta.
La convenuta va pertanto condannata alla restituzione della somma di €.2.600,00, ricevuta in esecuzione del contratto, con gli interessi al tasso legale dal 19.10.2019, quanto ad €. 1.300,00, e dal 10.8.2020, quanto ad €.1.300,00, fino al saldo.
Non è provata la sussistenza di un danno patrimoniale in capo all'attore, nè è provato e risarcibile il danno non patrimoniale e la relativa domanda va pertanto rigettata e la sentenza va sul punto confermata.
In merito va osservato che il ### ha allegato che il danno patrimoniale è consistito nei costi di trasporto pubblico e nella necessità di richiedere in uso l'auto della figlia ma si tratta di un pregiudizio economico che non è dettagliato e provato e che non appare in concreto presumibile, considerato che l'onere del trasporto pubblico e per l'impiego dell'auto prestatagli dalla figlia, è rimasto verosimilmente compensato dai costi di gestione e di carburante che il ### avrebbe sostenuto per l'auto di proprietà, qualora gli fosse stata consegnata.
Quanto al danno non patrimoniale, va rilevato che lo stesso è stato enunciato come consistente nello stress e nel disagio emotivo correlati al timore di aver perduto il denaro versato, situazione che, attesa anche l'entità del credito, non appare in via presuntiva idonea ad arrecare un danno a diritti fondamentali della persona ma solo un disagio o fastidio, non limitativo della dignità e libertà dell'attore.
Va infine escluso che il danno possa essa ravvisato in re ipsa, come sostenuto negli atti conclusivi dall'attore, e che vi siano i presupposti per la liquidazione dello stesso ex art.96, comma 3 c.p.c., attesa l'infondatezza della domanda ed il suo rigetto.
In considerazione del complessivo esito della controversia vi sono i presupposti per la condanna della convenuta alla rifusione all'attore di 3/4 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, mentre per la restante frazione le spese, liquidate come da dispositivo, vanno compensate.
Le spese vanno distratte in favore dei procuratori dell'attore, come da istanza dei medesimi. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.1491/22 del Giudice di ### di ### accerta e dichiara che il contratto di compravendita in data ###, fra ### e Cars3 s.r.l. è risolto di diritto per inadempimento grave della s.r.l. Cars3, per effetto della diffida ad adempiere in data ###; condanna la s.r.l. Cars3 a restituire a ### la somma di €.2.600,00, con gli interessi al tasso legale dal 19.10.2019, quanto ad €. 1.300,00, e dal 10.8.2020, quanto ad €.1.300,00, fino al saldo; condanna la s.r.l. Cars3 a rifondere a ### ¾ delle spese del I grado di giudizio, che liquida per l'intero in €.236,00 per la fase di studio, €.252,00 per la fase introduttiva, €.352,00 per la fase istruttoria ed €.425,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali e ad €.125,00 per spese vive ed oltre IVA e ### con distrazione in favore dei procuratori e compensa la restante frazione di spese; conferma nel resto l'impugnata sentenza; condanna la s.r.l. Cars3 a rifondere a ### ¾ delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per l'intero in €.425,00 per la fase di studio, €.425,00 per la fase introduttiva ed €.851,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali e ad €.174,00 per spese vive ed oltre IVA e ### con distrazione in favore dei procuratori e compensa la restante frazione di spese. ### 9/1/2024 Il Giudice
Dott. ###
causa n. 961/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Sacchetto Federica