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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 10161/2025 del 04-06-2025

... richiesta di conoscere i dati dell'intestazione dell'auto danneggiante, ma UCI forniva soltanto il nominativo della società assicuratrice estera nonché la società corrispondente sul territorio italiano ovvero la soc. ### A ciò si aggiunga che dall'estratto cronologico depositato il ###, si evince che il sinistro de quo si è verificato in data ### ed il presente procedimento veniva iscritto al ruolo in data ###,dal documento depositato si evince che la prima immatricolazione del veicolo veniva effettuata in data ###, mentre l'iscrizione presso il competente ### veniva effettuato in data ###; In data ### veniva registrata una scrittura privata a nome del sig. ### ad oggi locatario del veicolo investitore, ove tuttavia non viene fatta alcuna menzione della società locatrice, per cui il suddetto è divenuto locatario in data successiva al sinistro ed all'iscrizione al ruolo del presente giudizio; • Dal documento depositato non si evince l'intestatario del veicolo prima dell'iscrizione presso il competente ### avvenuta in data ###, né tanto meno è possibile visionare il nome della società locataria; ### essendo l'estratto cronologico l'unico documento ufficiale attestante la proprietà (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11971 / 2022 #### (CF ###) - rappresentato e difeso dall'#### contro ### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato #### nonche' ### (CF 1904460225) domiciliata per legge presso l'### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato ####: come da verbale di causa e comparse depositate.  RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data ### all'### ed alla ### ha convenuto in giudizio la ### e l'### in persona del legale rappresentante p.t., affinché, ritenuta la responsabilità dei convenuti nella causazione dell'incidente stradale verificatosi in Napoli in via ### Il giorno 23.07.2021 alle ore 23,00 circa, fossero condannati i convenuti in solido al risarcimento dei danni. 
Più in particolare, quanto ai presupposti di fatto e di diritto dedotti a sostegno della domanda, l'istante ha esposto: -di essere proprietario dell'auto ### tg. ### -che l'auto di proprietà dell'istante veniva urtata e danneggiata da un'auto con targa estera ###; - che l'autovettura ### tg. ### ferma e regolarmente parcheggiata lungo il margine della strada veniva urtata e danneggiata al fianco posteriore da un auto con targa estera n. ### che inspiegabilmente, a causa di una errata manovra del conducente, sbandava urtando la predetta autovettura nonché altre auto in sosta danneggiandole -che la collisione era avvenuta in via ### Il giorno 23.07.2021 alle ore 23,00 circa; -che i danni ammontavano ad euro 863,60 oltre svalutazione monetaria, interessi legali dal sinistro al saldo.  -che veniva inoltrata all' ### quale ufficio preposto a gestire i danni provocati dalla circolazione dei veicoli esteri in ### a mezzo pec del 9.08.2021 richiesta risarcimento danni da r.c.a, con richiesta di conoscere i dati dell'intestazione dell'auto danneggiante, ma UCI forniva soltanto il nominativo della società assicuratrice estera nonché la società corrispondente sul territorio italiano ovvero la soc. ### l.r.p.t. alla quale veniva trasmesso, (in ottemperanza del D.lgs.7 settembre 2005, n.209 Codice delle ass.ni Private e ### Att. 18 luglio 2006 n.254 , che restava inevasa, nonche' giusta pec del 9.11.2021) invito ai sensi degli artt 2 ss ### legge 132\2014 convertito in legge 10 novembre 2014 n.162 G.U. n.261 del 10.11.2014 s.o.n. 84 a procedere a negoziazione assistita, rimasta senza esito. 
Istauratosi il contraddittorio si è costituito la ### che eccepiva difetto di legittimazione passiva nonché l'### che in via preliminare eccepiva l' omessa citazione in giudizio del responsabile civile nonché l'assenza di prova della legittimazione passiva, nel merito, eccepiva l'assoluta infondatezza della domanda sia in punto di an che di quantum chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge. 
Ammesse ed assunte le prove dedotte, sulle conclusioni di cui all'epigrafe e previa discussione, la causa è stata assegnata a sentenza Preliminarmente risulta infondata l'eccezione della ### circa la carenza di prova della legittimazione passiva. Invero con ordinanza n. 29221 del 20 ottobre 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che, sulla questione della legittimazione passiva della mandataria italiana di una impresa assicuratrice straniera, la giurisprudenza ha già affermato che: «il "mandatario per la liquidazione del sinistri" di cui all'art. 152, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, è un mandatario con rappresentanza "ex lege" dell'assicuratore del responsabile, sicché - nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza - può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui» ( 10124/ 2015); «[…] il riconoscimento della legittimazione del mandatario è compatibile col diritto dell'### perché l'art. 4, comma 4, della direttiva n. 2000/26/CE del 16 maggio 2000 - pur non imponendo agli ### membri di prevedere che il mandatario designato possa essere convenuto dinanzi al giudice nazionale in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta (### sentenza del 15 dicembre 2016, causa n. C-558/15) - deve essere interpretato conformemente agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e, cioè, al rafforzamento della tutela della vittima di sinistri stradali avvenuti al di fuori dello Stato di residenza» (Cass. n. 29352/2019). 
La Suprema Corte ritiene tali precedenti pienamente condivisibili ma con alcune precisazioni in relazione alla specifica questione qui dedotta, ossia alla possibilità di convenire in giudizio anche il mandatario quando si agisca contro l'impresa assicuratrice straniera. 
La disciplina concernente il “risarcimento del danno derivato da sinistri avvenuti all'estero” (contenuta negli artt. 151-155 Cod. Ass.), prevede la figura del “mandatario per la liquidazione dei sinistri” (art. 152) come soggetto che, operando nel territorio di residenza dei danneggiati e rivolgendosi ad essi nella loro lingua, “acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa”; la norma mira evidentemente ad agevolare il danneggiato, consentendogli di rapportarsi (con maggiore facilità) ad un soggetto avente sede in ### La Suprema Corte ha concluso affermando che la legittimazione processuale passiva della mandataria è eventuale, ossia condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell'assicuratore straniero, cosa avvenuta nel giudizio de quo. 
Risulta altresì infondata circa l'eccezione della nullità della domanda per violazione del litisconsorzio necessario previsto dal comb. disp. degli artt. 102 c.p.c., 140 co. IV e 144 co. ###.lgs. 209/2005 - omessa citazione in giudizio del responsabile civile. Invero l'UCI agisce come domicilio legale per l'assicurato e l'assicuratore di veicoli stranieri coinvolti in incidenti in ### secondo l'articolo 126 del ### delle ###; di sinistri stradali che si sono verificati sul territorio italiano, e che sono stati cagionati da veicoli immatricolati in uno Stato estero l'art. 126, comma 2, lett. b) del Cod. Ass., come già l'art. 6, comma 8, lett. b) della L. n. 990/1969, prevede che l'### assuma, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione. Dispone, infatti, il comma 8, lett. “b” dell'art. 6 della Legge che l'UCI assume “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in ### dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore”. Nel caso de quo l'istante inoltrava all' ### a mezzo pec del 9.08.2021 richiesta di risarcimento danni da r.c.a, con richiesta di conoscere i dati dell'intestazione dell'auto danneggiante, ma UCI forniva soltanto il nominativo della società assicuratrice estera nonché la società corrispondente sul territorio italiano ovvero la soc. ### A ciò si aggiunga che dall'estratto cronologico depositato il ###, si evince che il sinistro de quo si è verificato in data ### ed il presente procedimento veniva iscritto al ruolo in data ###,dal documento depositato si evince che la prima immatricolazione del veicolo veniva effettuata in data ###, mentre l'iscrizione presso il competente ### veniva effettuato in data ###; In data ### veniva registrata una scrittura privata a nome del sig. ### ad oggi locatario del veicolo investitore, ove tuttavia non viene fatta alcuna menzione della società locatrice, per cui il suddetto è divenuto locatario in data successiva al sinistro ed all'iscrizione al ruolo del presente giudizio; • Dal documento depositato non si evince l'intestatario del veicolo prima dell'iscrizione presso il competente ### avvenuta in data ###, né tanto meno è possibile visionare il nome della società locataria; ### essendo l'estratto cronologico l'unico documento ufficiale attestante la proprietà del veicolo e stante l'impossibilità per l'attore di conoscere il responsabile civile al momento del sinistro verificatosi in data ###, informazione in possesso esclusivamente della convenuta ### che nonostante i diversi solleciti, non ha fornito alcuna indicazione al riguardo. 
Nel merito la domanda, è fondata in ordine all'an debeatur atteso che dalle univoche e concordi dichiarazione dei testi escusso, è rimasta provata la responsabilità del convenuto, nella causazione della collisione. Infatti il teste ricorda che nei tempi e di luoghi dedotti nell'atto di citazione “…l'auto ### di colore blu di proprietà di mio fratello era parcheggiata regolarmente all'interno dell'area apposita delimitata dalle strisce blu, lungo il marciapiedi, incolonnata ad altre auto. Ad in certo punto sopraggiungeva un'auto di piccola cilindrata di colore scuro che, sbandando, urtava varie auto tra cui anche l'### di mio fratello colpendola nel paraurti parafando posteriore sinistro con il proprio lato anteriore destro. ### l'urto l'auto di mio fratello, avendo subito una spinta nel lato posteriore sinistro, ruotava leggermente su sé stessa e veniva quindi spostata, per effetto dell'urto stesso. ### causa dell'urto l'auto di mio fratello riportava danni nel proprio lato posteriore sinistro in corrispondenza del paraurti e parafango. … ### l'incidente il conducente dell'auto piccola nera si fermò senza scendere dall'auto ma dopo pochi istanti ripartì allontanandosi. ### fortuna in detto frangente riuscii ad annotare il numero di targa che era una targa straniera. Riportai il numero di targa a mio fratello affinchè chiedesse il risarcimento dei danni subiti. ….A nulla vale l'eccezione sollevata dal convenuto, che disconosce il sinistro così come riportato nell'atto introduttivo del giudizio ed avvalorata dalla esaustiente deposizione dei testi di parte attrice, poiché tale contestazione non è stata supportata da validi ed attendibili elementi di prova. 
Orbene tenuto conto del quadro complessivo delle risultanze istruttorie, la responsabilità nella causazione del sinistro de quo non può non attribuirsi al convenuto. 
Per effetto di quanto sopra , resta a parere del giudicante superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., tenuto conto che il convenuto ebbe a tenere nella circostanza un comportamento di guida poco diligente ed imprudente. 
Circa la quantificazione dei danni, tenuto pertanto conto dei danni effettivamente subiti dal veicolo, del tempo necessario per le riparazioni e del costo delle parti effettivamente da sostituire perché non riparabili, del tipo di veicolo, del tempo della sua immatricolazione e del suo stato di usura, appare congruo e conforme a giustizia quantificare il danno in euro 800,00 oltre interessi legali dal fatto al completo soddisfo. 
Le spese di giudizio vanno parimenti poste a carico della convenuta soccombente e liquidate come in dispositivo.  PER QUESTI MOTIVI Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: - stante la responsabilità del veicolo tg ### condanna l'### in persona del legale rappresentante p.t., e la ### in solido tra loro a pagare, in favore di #### la somma di euro 800,00 oltre interessi legali dal giorno della collisione al completo soddisfo; -condanna altresì i convenuti in solido alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate, secondo i parametri del DM 147/22, in complessivi euro 820,00, di cui euro 120,00 per spese ed euro 700,00 per competenze professionali, oltre spese generali forfettarie come per legge, I.V.A. e C.P.A,.  con attribuzione al procuratore antistatario. 
Così deciso in Napoli il ### 

Il Giudice
di ###sa


causa n. 11971/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Russiello

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Giudice di Pace di Marano di Napoli, Sentenza n. 1079/2025 del 08-05-2025

... una vettura di colore scuro modello Bmw con targa estera che la tamponava in pieno spingendola in mezzo alla strada ossia il corso ### Adr: in quel frangente da sinistra rispetto alla ### stava transitando una ### di colore nero condotta da un uomo che procedeva a moderata velocità direzione ### Adr: vidi che la ### veniva proiettata in avanti finendo con per urtare con l'anteriore i due sportelli lato destro della ### Adr: mi avvicinai prontamente e constatai che la ### aveva in effetti riportato vistose ammaccature alla parte destra della carrozzeria. Anche le altre auto coinvolte riportarono danneggiamenti. Adr: rimasi sul posto almeno mezz'ora aiutando il conducente della ### e della ### a rilevare targa e assicurazione straniera della ### Adr: non intervennero autorità e non mi risultano feriti. Adr: riconosco la vettura di parte attrice nelle foto esibitemi nonché i danni riportati nell'occasione. Adr: preciso che il quel tratto del corso ### a ### la strada è a doppio senso. ADR: null'altro ricordo”. Accertata dunque la responsabilità del conducente della vettura di proprietà del convenuto deve condannarsi l'UCI unico legittimato a provvedere alla liquidazione ed al (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 7181 / 2020 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI ### SENTENZA Il Giudice di ### di ###, Dott. ### nella causa civile R.G. n. 7181 / 2020 vertente tra ### (CF ###) - rapp.ta e difesa dall' Avv. ### PONTICELLI -
RICORRENTE contro ###.C.AR.L. (CF ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### -RESISTENTE nonché ### -RESISTENTE CONTUMACE nonché ### -RESISTENTE CONTUMACE - ha pronunciato la seguente ###: ### da verbali ed atti di causa ### In limine si premette che la sentenza che segue sarà redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, ### 18.06.09 n. 69, entrata in vigore in data ### che, novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante esposizione delle ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### Con atto di citazione ritualmente notificato ### quale proprietaria del veicolo ### FN 680 EL, conveniva in giudizio ### e la ### rispettivamente quale proprietaria ed ente assicuratore del veicolo ####, di nazionalità bulgara, nonché l'### legittimato ex lege, allo scopo di sentir condannare esso ### al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data ### in Villaricca ### al C.so ### Assumeva l'istante che la responsabilità dell'evento era da ascrivere alla esclusiva responsabilità del conducente la #### di nazionalità che, nell'immettersi su C.so ### provenendo da una traversa laterale, tamponava la ### tg. ### che lo precedeva ferma all'incrocio, spingendolo in avanti contro la ### tg. ### che proveniva dalla sinistra rispetto alla ### Deduceva, infine, che nonostante rituale richiesta risarcitoria avanzata a mezzo lettera raccomandata A.R l'Uci non aveva provveduto al risarcimento dei danni. Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto Uci che impugnava estensivamente la domanda chiedendone il rigetto. All'udienza del 07.05.2025, assunta prova testimoniale articolata da parte attrice, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, la causa veniva assegnata in decisione. 
IN DIRITTO: In limine litis va dichiarata la contumacia di ### e della ### ritualmente evocate in giudizio e non costituitesi. 
In limine litis va dichiarata la procedibilità della domanda avendo l'attore assolto nei confronti della Uci all'onere prescritto dall'art.22 della L.990/69 e successive modifiche (D.Lgs 209/05) come risulta dalla raccomandata esibita nella produzione di parte attrice, ed essendo trascorso tra la detta richiesta e l'atto introduttivo del presente giudizio il tempo di novanta giorni. Nessun dubbio circa la legittimazione delle parti. In particolare, risulta provata la legittimazione attiva, avendo l'attore prodotto certificato cronologico relativo al veicolo di sua proprietà, mentre la legittimazione passiva di ### risulta dalla copia del certificato di immatricolazione anch'essa versata in atti. Sussiste nella fattispecie la legittimazione passiva dell'Uci ai sensi dell'art. 126, comma 2, lett. b) del Cod. Ass., come già l'art. 6, comma 8, lett. b) della L. n. 990/1969, che prevede che l'### assuma, nei casi di sua accertata legittimazione passiva, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione, nel caso di specie della #### Dispone, infatti, il comma 8, lett. “b” dell'art. 6 della ### che l'UCI assume “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in ### dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore”. 
Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Relativamente all'accertamento di responsabilità dell'evento lesivo con riferimento alla dinamica come narrata dall'attore, si rende necessaria una premessa. ### ha prodotto copia conforme della sentenza n. 1447/2024 resa dal GdP di ### di Napoli in data ### e pubblicata il ### e che, dall'esame complessivo degli atti, si presume irrevocabile. (Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 20 aprile 2015). ### sia di merito che di legittimità ha più volte espresso il principio secondo il quale il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, purché si tratti di una affermazione obbiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento.  ### riflessa del giudicato, come affermazione oggettiva di verità, si esplica tuttavia soltanto nei confronti dei terzi che sono titolari di rapporti dipendenti da quelli formanti oggetto del giudicato stesso o, comunque, di un diritto subordinato nella sua possibilità di soddisfacimento alla situazione definitiva accertata nel processo. (Cass. civ., sez. I, 17/07/2003, n.11172). Ciò posto, con la sentenza in parola resa nel giudizio rg. 27464/2018 promosso da ### e ### quali comproprietari della ### tg. ### contro UCI, il Giudice, pronunciandosi sulla richiesta di risarcimento del danno avanzata dai ### per i danni subiti in conseguenza del medesimo incidente ha accolto la domanda e accertata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo ####. Stante dunque l'incontrovertibilità della sentenza non più soggetta ai mezzi di impugnazione ordinaria ed anche di quelli straordinari quali l'opposizione di terzo, essa ha valore vincolante tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 del c.c.) e del terzo, ### essendo la domanda da lui formulata in rapporto di dipendenza con quello formante oggetto del giudicato stesso e, comunque, titolare di un diritto subordinato nella sua possibilità di soddisfacimento alla situazione definitiva accertata in quel processo. Tenuto conto che l'azione prima proposta è stata definita con una decisione di merito passata in cosa giudicata, trova applicazione nella fattispecie il principio del ne bis in idem che preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto non solo tra le stesse parti, ma anche nei confronti dei terzi che, pur non avendo partecipato a quel giudizio, abbiano fatto valer con un successivo giudizio diritti soggettivi la cui esistenza dipende da quel primo giudizio (c.d. effetti riflessi). ### del merito, quanto alla fondatezza dei fatti dedotti, sarò quindi limitato all'accertamento dei danni ed alla quantificazione dei danni subiti dall'istante. A tale scopo le risultanze istruttorie hanno offerto un determinante aiuto ### sottolinearsi, infatti, che la testimonianza resa da ### teste di parte attrice, indifferente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, tenuto conto della posizione del teste rispetto all'incidente del contesto in cui si trovava, della coerenza e verosimiglianza della descrizione precisa dell'evento, consente di poter ritenere che il teste abbia avuto diretta percezione dell'evento stesso ed è tale, al tempo stesso, da illuminare totalmente in ordine alla dinamica dell'incidente secondo la prospettazione offerta dall'attore avendo così riferito: ### ho già testimoniato per lo stesso sinistro lo scorso anno nonché in precedenza, diversi anni prima, per altri accadimenti, sempre innanzi al Giudice di ### di ### di Napoli. Adr: era il mese di maggio del 2018 ore 17.00 circa quando mi trovavo a piedi al ### all'altezza della ### Ero sul marciapiede già da qualche minuto. Adr: innanzi a me vidi che da una traversa laterale era in procinto di immettersi sul ### una ### grigia condotta da un uomo. Era ferma poiché vi è lo stop. Da tergo rispetto alla ### giunse una vettura di colore scuro modello Bmw con targa estera che la tamponava in pieno spingendola in mezzo alla strada ossia il corso ### Adr: in quel frangente da sinistra rispetto alla ### stava transitando una ### di colore nero condotta da un uomo che procedeva a moderata velocità direzione ### Adr: vidi che la ### veniva proiettata in avanti finendo con per urtare con l'anteriore i due sportelli lato destro della ### Adr: mi avvicinai prontamente e constatai che la ### aveva in effetti riportato vistose ammaccature alla parte destra della carrozzeria. Anche le altre auto coinvolte riportarono danneggiamenti. Adr: rimasi sul posto almeno mezz'ora aiutando il conducente della ### e della ### a rilevare targa e assicurazione straniera della ### Adr: non intervennero autorità e non mi risultano feriti. Adr: riconosco la vettura di parte attrice nelle foto esibitemi nonché i danni riportati nell'occasione. Adr: preciso che il quel tratto del corso ### a ### la strada è a doppio senso. ADR: null'altro ricordo”.   Accertata dunque la responsabilità del conducente della vettura di proprietà del convenuto deve condannarsi l'UCI unico legittimato a provvedere alla liquidazione ed al risarcimento del danno agli aventi diritto in caso di azione diretta per il risarcimento del danno subito ad opera di un veicolo straniero circolante in ### con certificato internazionale di assicurazione (carta verde), e non anche l'assicuratore straniero che, ai sensi della l. 990/69, non può sotto alcun profilo qualificarsi come assicuratore e pertanto non può essere considerato come soggetto passivo dell'azione diretta. (Trib. Napoli, 15/02/1982). Tale danno appare inferiore rispetto a quello richiesto con l'atto introduttivo in relazione al quale vi è solo un preventivo e non anche una ricevuta fiscale che documenti un esborso. La somma richiesta di ### 4.087,19 quale costo per il ripristino del veicolo appare, infatti, eccessiva tenuto conto delle risultanze processuali in relazione ai danni subiti. In particolare, non si giustifica si giustifica la richiesta di mano d'opera così come formulata e che appare eccessiva. Tenuto pertanto conto dei danni effettivamente subiti dal veicolo, del tempo necessario per le riparazioni, del tipo di veicolo, del tempo della sua immatricolazione e del suo stato di usura, tenuto infine conto di dati di comune e notoria esperienza, appare congruo e conforme a giustizia quantificare il danno in complessivi €.  3.200,00. Sulla somma complessivamente così quantificata, liquidata all'attualità, devono aggiungersi gli interessi da computarsi sulla detta somma svalutata con riferimento al momento dell'incidente e rivalutata annualmente. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono complessivamente liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n.1 convertito con L. 24.03.2012 n. 27 nonchè ex D.M.  140/2012 così come modificato dal D.M. N. 55/14 in G.U. n. 77 del 02.04.2014 tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte nelle singole fasi del giudizio P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### di Napoli, nella persona dell'Avv. ### definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da ### così provvede: 1) Accoglie la domanda e per l'effetto, condanna l'U.C.I - ### soc. cons. a r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore di ### della somma di ### 3.200,00 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.  2) Condanna l'U.C.I - ### soc. cons. a r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore della ### delle spese di giudizio che liquida in complessive ### 1.750,00 di cui ### 175,00 per spese ed ### 284,00 per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa come per legge con attribuzione all'Avv.  ### che ha dichiarato di averne fatto anticipo. Sentenza esecutiva ex lege.  Così deciso in ### il ### Il Giudice di ####

causa n. 7181/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanna Iodice

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9577/2024 del 09-04-2024

... dell'utilizzatore per aver accettat o la consegna di un'autovettura di pro venienza estera, priva dei do cumenti necessari per l'im matricolazione in Italia”. Lamenta che la corte territoriale ha correttamente enunciato i principi in ordine agli obbligh i incombenti sul concedente e sull'utilizzatore nel rapporto con il venditore del bene concesso in leasing, ma ne ha fatto mal governo nel caso di specie, per cui è erroneamente pervenuta ad escludere la respon sabilità per inadempimento in capo alla società di leasing, la qu ale ha effettuato il pagamento integrale del prez zo sebbene fosse a conoscenza che l'auto mobile ogge tto di leasing fosse priva dei documenti necessari alla immatricolazione in ### 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “### degli artt. 112 e 115 c.p.c. in ordine all'omessa pronuncia della Corte sulla domanda dell'appellato, volta ad ottenere la riduzione del credito della società di leasing dell'importo dalla stessa percepito 4 di 7 a seguito della vendita dell'automobile, ed in ogni caso in ordine alla omessa valutazione del fatto pac ifico ed incontestato che l'automobile era stata venduta al prezzo di euro 5.081,97”. Lamenta che la corte d'appello (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17780/2020 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato presso l'avvocato ### (###), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.   -ricorrente contro ### -intimato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 195/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024 dal Consigliere dr.ssa ### 2 di 7 ### 1. Scaramuzz a ### propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 195/2020 del 14 febbraio 2020, con cui la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza de l 4 maggio 2016 del Tribunale di B rescia, lo condannava a pagare a ### L easing s. p.a. le somme dovu te a titolo di canoni in soluti e risarc imento del danno, rigettando la sua prosp ettazione di non aver potuto utilizzare la auto vettura ##### pé, auto di provenienza est era, dal mese di febbraio 2009, in quanto -scaduto il certificato d i circolazione provvisorio tedescola società venditrice non aveva consegnato i documenti per la immatricolazione definitiva, per cui l'auto non poteva circolare in #### s.p.a. resta intimata.  2. La t rattazione del ricorso è stata fissata in adunanz a camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc.  Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “### esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc.  civ.) relativamen te al verbale di consegna dell'autovettura, in ordine all'omessa valutazione delle circostanze di fatto in cui è avvenuta la consegna del bene all'utilizzatore, ed in particolare: a) alla conoscenza da parte d ella concedente d ell'assenza d ei documenti necessari per l'immatricolazione in ### e b) all'omessa valutazio ne del contenuto del verbale in termini di apposizione di una riserva alla consegn a da parte dell'utilizzatore”. 
Lamenta che la corte terr itoriale nell'impu tare l'esclu siva 3 di 7 responsabilità circa l'inutilizzabilità del bene concesso in leasing ad esso utilizzatore ### per aver ricevuto in consegna l'autovettura in assenza dei d ocument i necessari per l'immatricolazione in ### senza opporre riserve, ha omesso di esaminare le circostanze di fatto in cui è avvenuta la consegna del bene, inequivocabilmente emergenti dal verbale di consegna del 7 maggio 2008, oggetto di ampia discussione tra le parti.  2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “### o falsa appli cazione dei principi elaborati d alla consolidata giurisprudenza in materia di contratto di locazione finanzia ria (art. 360, comma primo, n. 3, cod. p roc. civ.), in ordine ag li obblighi incombenti sulla società concedente e sull'utilizzatore rispetto al rapporto con il venditore del bene concesso in leasing, nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 1375, 1477 e 1463 cod. civ. (art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.) in ordine alla riten uta responsab ilità esclusiva dell'utilizzatore per aver accettat o la consegna di un'autovettura di pro venienza estera, priva dei do cumenti necessari per l'im matricolazione in Italia”. 
Lamenta che la corte territoriale ha correttamente enunciato i principi in ordine agli obbligh i incombenti sul concedente e sull'utilizzatore nel rapporto con il venditore del bene concesso in leasing, ma ne ha fatto mal governo nel caso di specie, per cui è erroneamente pervenuta ad escludere la respon sabilità per inadempimento in capo alla società di leasing, la qu ale ha effettuato il pagamento integrale del prez zo sebbene fosse a conoscenza che l'auto mobile ogge tto di leasing fosse priva dei documenti necessari alla immatricolazione in ### 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “### degli artt. 112 e 115 c.p.c. in ordine all'omessa pronuncia della Corte sulla domanda dell'appellato, volta ad ottenere la riduzione del credito della società di leasing dell'importo dalla stessa percepito 4 di 7 a seguito della vendita dell'automobile, ed in ogni caso in ordine alla omessa valutazione del fatto pac ifico ed incontestato che l'automobile era stata venduta al prezzo di euro 5.081,97”. 
Lamenta che la corte d'appello ha omesso di considerare che l'autovettura era stata ritirata e rivenduta dalla società di leasing, che aveva p acificamente ricon osciuto tale circostanza, ed ha pertanto omesso di decurtare dal credito riconosciuto in capo ad ### il ricavato della suddetta vendita.  4. I primi due motivi sono da esaminare congiuntamente e sono fond ati, dovendosi rit enere che la corte bresciana abbia erroneamente applicato i principi desumibili dai precedenti di legittimità che pure ha, in parte, astrattamente richiamato. 
Questa Corte ha già avuto modo di affermare: “In tema di leasing finanz iario, fattispecie che realizza una figura d i collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura, il concedente che paghi al fornitore il prezzo del bene pur essendo a conoscenza del mancato adempimento, da parte di quest'ultimo, dell'obbligo di consegna, non pu ò pretendere dall'utilizzatore il rimborso della somma versata atte so che, costituendo l'inadempimento del fornitore una causa di sopravvenuta impossib ilità di adempiere ai sensi dell'art. 146 3 cod. civ., il pagamento e ffettuat o risulta privo di causa e non giustificabile in rapporto all'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede” (Cass., 23/05/2019, n. 13960; Cass., Un., 05/10/2015, n. 19785). 
Per altro verso, se l'utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbal e di consegna, pure a fronte di un a consegna incompleta da parte d el fornitore (invece di rif iutare la prestazione e far constatare il rifiut o n el relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, ma non g li può essere allora consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata 5 di 7 completa nè di fondare su ci ò il d iritto di sospendere il pagamento dei canoni (così Cass., 23/05/2 012, n. 8101, Cass., Sez. Un., 05/10/2015 , n. 19785; v. an che Cass., 29/04/2004, n. 8218, che evidenzia che “utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornito re, un inte resse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione), di talché, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa dirett amente all'utilizzatore, ed il contratto di leasing prevede, a sua volta, che l'ut ilizzato re la riceva, il concedente che rest a obbligato al pagament o del prezzo, nell'adempiere, deve far in modo di salvaguardare l'int eresse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, mentre questi è, dal suo canto, gravato, nei conf ronti del concedent e, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sa crificato pe r altro verso l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, seco ndo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l'esatto adempiment o da parte del fornitore. Ne consegue che non può essere , a tale stregu a, convenzionalmente pre visto il trasferimento sull'utilizzatore del rischio della mancata consegna della cosa da parte del fornitore, ne' della consegna di una cosa con vi zi che la re ndano diversa da quell a pattuita per la mancanza dei requisiti necessari all'uso; e che il rischio del modo in cui la consegna della cosa è compiuta dal fornitore al cliente va posto a carico e perciò anch e e ventual mente ripartito tra il concedente e l'utilizzatore, se ambedue abbiano concorso a dare causa al d anno ch e ne è risultato, in app licazione della regola dettata dall'art. 1227 cod. civ., per cui ment re il debitore (nel caso il concedente, rispetto alla obbligazione ass unta di concedere in uso la cosa verso un canone) risponde del mancato o dife ttoso adempimento se questo è dipeso da causa a lui 6 di 7 imputabile, il creditore (nel caso, l'utilizzatore) non ha diritto a che gli sia risarcito il danno che ha concorso a cagionare”.  4.1. Orbene, nel caso di specie l'impugnata sentenza ha rilevato: -che l'utilizzatore ### odierno ricorrente, ha ricevuto la consegna d ell'auto che aveva un certificato di circola zione provvisoria; -che il vendito re nel ver bale di consegna si obblig ava ad effettuare a proprie spese e nei termini previsti dalle norme in vigore le operazioni di trascrizione e di immatricolazione dei beni soggetti a tali vincoli e di obbligarsi a consegnare alla ### finanziari s.p.a. i documenti attestanti la proprietà. 
Tuttavia, nel sussumere tali circo stanze di fatto rispetto ai principi di diritto, la corte territoriale ha stigmatizzato, come non improntato a diligenza, il contegno dell'utilizzatore “che proceda a consegnarsi una autovettura di provenienza estera priva dei documenti necessari per l'immatricolazione definitiva in ### ia, senza peraltro apporre riserva alcuna nel verbale di consegna del bene” (v. p.10), senza tuttavia considerare l'obbligo espressamente assunto dal venditore di pro vvedere alla immatricolazione, alla luce del quale, evident emente, l'utilizzatore non ha ritenuto di rifiutare la consegna del mezzo né di apporre una riserva nel verbale di consegna. 
La corte ha, anzi, escluso ogni rilievo a tale dichiarazione di impegno da parte del venditore, limitandosi ad affermare -sulla scorta di un precedente (Cass., 21993/2019) che non risulta in termini rispetto al caso di specieche essa “non p uò ritenersi idonea” (v. p. 11 sentenza), ed in ultima a nalisi omettendo di considerare il suindicato orientamento di questa Corte in ordine alle recip roche e differenti responsabilit à tra concedente ed utilizzatore, nel rapporto con il venditore/fornitore del bene oggetto di locazione finanziaria. 7 di 7 5. In concl usione, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, e dichiarato assorbito il terzo, che presuppone il riconoscimento del credito della società di leasing, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, pe r nuovo esame, in app licazione dei suindicati principi.  6. Il g iudice d el rinvio provvederà anche sulle spese de l giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte acc oglie il primo ed il secondo m otivo, dichiara assorbito il terzo.  ### la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composi zione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Tassone Stefania

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Giudice di Pace di Marano di Napoli, Sentenza n. 2681/2024 del 12-06-2024

... ricordato che la ### di colore nero recava una targa estera. La combinazione dei descritti elementi documentali ed orali, consente, infatti, di ritenere integrato il presupposto richiesto dall'art. 126 D. Lgs. 209/05 per l'ammissibilità dell'azione diretta nei confronti dell'U.C.I. Al riguardo, è noto che la responsabilità dell'UCI per i sinistri accaduti in ### in cui sia coinvolto un veicolo con targa estera è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti - indicati dagli artt. 125 e 126 D. Lgs. 209/05 - da individuarsi riassuntivamente nell'immatricolazione del veicolo in uno dei ### dello ### per i quali vige una presunzione di assolvimento dell'obbligo assicurativo (l'elenco è oggi contenuto nell'art. 5 del DM 86/2008 e comprende anche la ###, oltre che nell'ipotesi di veicolo coperto da valido certificato internazionale di assicurazione (c.d. carta verde) ed in quella residuale della c.d. “polizza frontiera”. 2.2 Le circostanze di tempo e di luogo e la versione dell'incidente prospettate dalla parte attrice sono state confermate dal teste escusso, il quale ha riferito che verso le ore 15.00 di un pomeriggio della prima decade di agosto 2020, a bordo della sua (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il GIUDICE di ### di ### di NAPOLI nella persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6516/21 ###. ### risarcimento danni TRA ### nato a Napoli il 30 settembre 1976 (C.F.: ###), residente ####### alla ### da ### n. 7 E ### nato a Napoli il 24 ottobre 1971 (C.F.: ###), residente ####### alla ### n. 17 entrambi elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura a margine dell'atto di citazione ### E ### domiciliato ex lege presso l'U.C.I. - ###, con sede ### CONVENUTO/### società ### domiciliata ex lege presso l'U.C.I. - ###, con sede ### CONVENUTA/###' U.C.I. - ### società consortile a r.l., in persona del rappresentante, dott.ssa ### - giusta procura speciale autenticata dal ### di #### n. 408293, Racc. n. 29867 - rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. ### con cui è elettivamente domiciliat ####### alla ### n. 42 c/o Avv.  ### CONCLUSIONI ### concludevano come da verbale di udienza del 5 aprile 2024 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di ### e della società ### regolarmente citati presso il loro domiciliat ###costituitisi in giudizio.  1.1 Occorre premettere che, conformemente al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.  c.p.c., viene omesso lo svolgimento del processo.   Non sembra inutile, tuttavia, ricordare che a conoscenza degli attori e dell'U.C.I. sono i fatti e le vicende rilevanti della causa, instaurata da ### e #### con atto di citazione notificato il 14 aprile 2021, al fine di ottenere il risarcimento dei danni ### alla parte posteriore e ### a quella anteriore riportati dalla ### tg. ### di proprietà del primo e dalla ### tg. ### di proprietà del secondo, in conseguenza dell'incidente occorso alle ore 15.00 circa del 10 agosto 2020, lungo l'### all'altezza dell'uscita #### allorché la ### tg. ### di nazionalità estera e di proprietà di ### non mantenendo la dovuta distanza di sicurezza, tamponava la ### e la sospingeva contro l'### poi finita contro il guard-rail.   ###.C.I. eccepisce, in rito, la nullità dell'atto di citazione, l'improponibilità della domanda e l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento del procedimento stragiudiziale di negoziazione assistita. E contesta, nel merito, la fondatezza della pretesa in ordine sia all'an, sia al quantum debeatur, evidenziando la plurisinistrosità emergente dalla banca dati ### a carico in particolare di ### (coinvolto in 13 sinistri); e l'antieconomicità delle riparazioni, rispettivamente stimate dal tecnico ### all'uopo incaricato, per la ### in € 2.722,91#, a fronte di un valore commerciale di € 1.300,00# e per l'### in € 2.629,40# a fronte di un valore commerciale di € 1.000,00#.  1.2. In via pregiudiziale, sono da considerarsi soddisfatte le condizioni di proponibilità e di procedibilità della domanda, risultando agli atti le ricevute di consegna, all'U.C.I., delle PEC aventi ad oggetto la richiesta preventiva di risarcimento e l'invito ad aderire alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita in date (13 agosto 2020 e 13 settembre 2021), nel rispetto dell'art. 145 D.Lgs. 209/05 e del combinato disposto degli artt. 2 e 3 D.L. 132/2014.   Con specifico riguardo all'eccezione di improponibilità, occorre rilevare che, sotto il profilo del contenuto, alcun rimprovero può muoversi alla parte attrice, che alla luce della lettera in atti risulta avere puntualmente indicato gli elementi contenutistici rigidamente prescritti in dettaglio dall'art. 148 D. Lgs. 209/2005.   Ma a prescindere dalla maggiore o minore completezza della richiesta risarcitoria rispetto a tali elementi, dall'esame della lettera emerge, in maniera chiara ed inequivocabile, l'intenzione degli istanti di consentire che il proprio veicolo fosse sottoposto ad ispezione finalizzata all'accertamento ed alla valutazione dei danni e di mettere quanto meno l'ente assicuratore nelle condizioni di richiedere le integrazioni ritenute necessarie al fine di formulare una congrua offerta risarcitoria, così come impone, in caso di richiesta incompleta, il 5° comma della citata disposizione di legge, senza che peraltro l'ente convenuto risulti essersi utilmente attivato in tal senso nel termine di trenta giorni ivi previsto (non essendovi prova che abbia comunicato alla parte istante la richiesta di integrazione della costituzione in mora, così come l'invito a perizia, peraltro prontamente effettuata dal P.A. ###.   Con la conseguenza che non può certo imputarsi alla parte attrice l'instaurazione del giudizio.  1.3 Da rigettare è anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, da ritenere al contrario completo dei requisiti richiesti dall'art. 318 c.p.c. ed in particolare, oltre che di una sufficiente formulazione del petitum, con richiesta di risarcimento danni e relativa quantificazione, anche di una sintetica, ma adeguata esplicitazione della causa petendi, con l'esposizione dei fatti sui quali esso si fonda, così da rendere ben possibile l'instaurazione del contraddittorio (cfr.  civ., sez. I, 11 luglio 2003, n. 10909; Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2002, n. 8074).  2. Nel merito, la domanda appare fondata e può, pertanto, trovare accoglimento entro i limiti di seguito indicati.  2.1 Invero, la titolarità dell'azione in capo alle attori risulta provata documentalmente, sulla scorta in particolare delle copie della carta di circolazione e del certificato di proprietà della ### e dell'### nonché dei documenti di immatricolazione e di assicurazione della ### E trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste ### (escusso all'udienza del 25 marzo 2022), il quale ha ricordato che la ### di colore nero recava una targa estera.   La combinazione dei descritti elementi documentali ed orali, consente, infatti, di ritenere integrato il presupposto richiesto dall'art. 126 D. Lgs. 209/05 per l'ammissibilità dell'azione diretta nei confronti dell'U.C.I.   Al riguardo, è noto che la responsabilità dell'UCI per i sinistri accaduti in ### in cui sia coinvolto un veicolo con targa estera è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti - indicati dagli artt. 125 e 126 D. Lgs. 209/05 - da individuarsi riassuntivamente nell'immatricolazione del veicolo in uno dei ### dello ### per i quali vige una presunzione di assolvimento dell'obbligo assicurativo (l'elenco è oggi contenuto nell'art. 5 del DM 86/2008 e comprende anche la ###, oltre che nell'ipotesi di veicolo coperto da valido certificato internazionale di assicurazione (c.d. carta verde) ed in quella residuale della c.d. “polizza frontiera”.  2.2 Le circostanze di tempo e di luogo e la versione dell'incidente prospettate dalla parte attrice sono state confermate dal teste escusso, il quale ha riferito che verso le ore 15.00 di un pomeriggio della prima decade di agosto 2020, a bordo della sua autovettura stava percorrendo l'### all'altezza dell'uscita ### quando ad una distanza di 4-5 metri aveva modo di assistere ad un incidente multiplo fra una ### di colore nero, un'altra ### di color scuro ed un'### di colore grigio: in particolare, la ### di colore nero con la parte anteriore tamponava da tergo quella posteriore dell'altra ### di colore scuro, sospingendola in avanti fino a farla urtare con la parte anteriore quella posteriore dell'### a sua volta finita con la parte anteriore sinistra contro il guard-rail.   Il medesimo ha poi ricordato che, in conseguenza della duplice collisione, la ### alla parte posteriore (in particolare, al paraurti ed al cofano) ed a quella anteriore (fra gli altri, al paraurti, al cofano ed ai fari) e l'### alla parte posteriore (precisamente, al paraurti ed al cofano) ed a quella anteriore (segnatamente al paraurti anteriore, al cofano ed al faro sinistro), oltre allo scoppio degli air-bag di entrambe le vetture, riportavano i danni da lui riconosciuti nelle foto mostrategli.   Il predetto - della cui attendibilità estrinseca non vi è motivo di dubitare, attesa la sua indifferenza rispetto all'esito della lite - è da valutare, comunque, senz'altro credibile in ragione della linearità, della univocità e della coerenza delle dichiarazioni rese. Né - in mancanza di più precise e documentate evidenze di segno opposto - possono rilevare in contrario elementi estrinseci al giudizio e meramente suggestivi, quale la segnalazione nella banca dati ### del coinvolgimento a vario titolo dell'attore e del suo veicolo in più sinistri, circostanza che può in ipotesi integrare i parametri di significatività fissati dal medesimo ### ovvero rilevare in altri ambiti.  2.2.1 Alla stregua degli elementi acquisiti, non può porsi seriamente in contestazione la sussistenza del nesso di causalità. Tanto emerge anche dalla C.T.U. redatta dal P.A., dott.  ### il quale, pur non potendosi esprimere in ordine alla compatibilità dei danni tra i veicoli coinvolti nell'incidente per mancanza di elementi all'uopo utili (considerata l'indisponibilità dei veicoli stessi all'atto dello svolgimento delle operazioni peritali), ne ha riconosciuto la coerenza all'esito del rilievo delle quote altimetriche effettuato sulla scorta di schede tecniche ritraenti le sagome dei veicoli similari (cfr. C.T.U., pagg. 5 e 6).   Le considerazioni e le conclusioni del C.T.U. sono da ritenere ampiamente condivisibili, in quanto, oltre che adeguatamente motivate sotto il profilo logico e tecnico, appaiono basate sull'attento studio della documentazione in atti e degli elementi processuali, sull'accertamento analitico e la corretta valutazione dei danni, e sulle accurate verifiche compiute, apparendo esse il frutto dell'osservazione di dati di fatto e dell'impiego e dell'applicazione di criteri e di regole di natura tecnico-scientifica. E vengono tenute ferme anche a fronte dei rilievi critici mossi nelle note controdeduttive redatte dal P.A. ### per conto della parte convenuta (ed allegate alla C.T.U.), cui il consulente di ufficio, ribadendo le proprie valutazioni, replica con puntuali e convincenti argomentazioni, atte a chiarire il fondamento del giudizio in ordine alla sussistenza del nesso eziologico in conformità con il criterio della ragionevole probabilità in merito vigente nel processo civile, noto come quello del più probabile che non, secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28986).  2.2.2 Piuttosto, alla luce delle indicate risultanze istruttorie, è rimasto accertato che tutte e tre le vetture coinvolte nell'incidente multiplo erano in movimento, il che impedisce di accertare l'esclusiva responsabilità a carico della conducente la ### e non consente di ritenere superata la presunzione iuris tantum di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2° c.c., che deve, dunque, trovare applicazione.   Invero, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il principio di diritto secondo cui, in caso di tamponamento a catena, è addebitato all'ultimo veicolo della colonna la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti vale solo nei casi di tamponamento di veicoli fermi incolonnati. Nel caso di veicoli in movimento, invece, trova applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi e, quindi, con esclusione del primo e dell'ultimo veicolo della colonna, il comma 2 dell'articolo 2054 del c.c., con conseguente presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponati e tamponanti, fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e ancorché uno solo dei conducenti e/o l'autoveicolo da questi condotto abbia riportato danni. Nessuna presunzione legale può essere tratta dalla disposizione dell'articolo 2054 del c.c. per sostenere una responsabilità esclusiva o almeno concorrente del conducente l'ultimo veicolo tamponante per i danni conseguenti al tamponamento dell'auto che precedeva il penultimo veicolo e che da tale veicolo, e non dall'ultimo veicolo, è stato perciò tamponato (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 luglio 2008, n. 18234; Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4021).  3. In relazione alla quantificazione dei danni riportati in conseguenza del sinistro dalla ### di proprietà di ### tenuto conto della deposizione resa dal teste, il quale ha riconosciuto i danni nelle foto mostrategli; della natura e della consistenza di tali danni, localizzati, in conseguenza della duplice collisione, sia alla parte posteriore, sia a quella anteriore, così come riferito dal teste e come può desumersi dalle foto in atti; nonché, alla luce delle nozioni di comune esperienza, dei prezzi praticati sul mercato, oltre che della tipologia di veicolo, di immatricolazione risalente al 9 dicembre 2008 (cfr. il certificato di proprietà); ed infine, della precisa e dettagliata individuazione dei danni riportati in conseguenza del sinistro dalla vettura danneggiata, previa descrizione delle caratteristiche tecniche della stessa, compiuta nella relazione di consulenza dal C.T.U., va osservato che la spesa occorrente per la riparazione può ritenersi senza dubbio antieconomica in ragione del valore commerciale del veicolo, stimabile in non più di € 4.200,00# (secondo quanto segnalato dal consulente di ufficio sulla scorta di una media dei listini pubblicati sui principali siti specializzati del settore).   Di conseguenza, tenuto conto, alla luce dei dati di comune esperienza, del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (10 agosto 2020), nonché della somma occorrente per la demolizione dello stesso e per la ricerca e l'immatricolazione di un veicolo sostitutivo avente caratteristiche similari, può liquidarsi la somma di € 2.100,00#, già ridotta al 50%, in ragione del concorso di colpa, rispetto all'importo congruamente stimato dal C.T.U. in € 4.200,00# al netto del valore del relitto.  3.1 Mentre quanto ai danni subiti dall'### di proprietà di ### sempre tenuto conto dei medesimi elementi sopra presi in considerazione (deposizione testimoniale; foto in atti; natura e consistenza dei danni, localizzati per effetto della duplice collisione sia al lato posteriore, sia a quello anteriore sinistro, come riferito dal teste e come emerge dalle foto; prezzi praticati sul mercato; tipologia di veicolo, di immatricolazione risalente al giorno 11 novembre 2008, come emerge dalle copie del certificato di proprietà e della carta di circolazione; stima congrua e corretta dei danni operata dal consulente di ufficio; antieconomicità della riparazione in ragione del valore commerciale del veicolo, stimabile in non più di € 4.200,00# (secondo quanto segnalato dal consulente di ufficio sulla scorta di una media dei listini pubblicati sui principali siti specializzati del settore), può liquidarsi la somma di € 4.200,00#.  3.1 Ciascuna delle indicate somme - che, vertendosi in tema di risarcimento danni e trattandosi, quindi, di debito di valore, scontano di conseguenza la necessità di un adeguamento, dalla data del sinistro all'attualità, alla svalutazione monetaria medio tempore intervenuta - sono già espresse in valori attuali e vanno ulteriormente maggiorate degli interessi al 3% annuo a titolo di liquidazione equitativa del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta, interessi calcolati sulla sorta capitale, ossia inizialmente sull'importo corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione” (calcolata con il consueto criterio, cioè secondo gli indici ### dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e di impiegati) alla data del sinistro (10 agosto 2020), di ognuna delle somme sopra liquidate all'attualità, e quindi, anno per anno, ed a partire dalla medesima data del sinistro e fino alla pubblicazione della presente decisione, sulla somma progressivamente rivalutata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n.1712).   Va ancora precisato che ex art. 1282 c.c. sulle somme così determinate decorreranno, ovviamente, gli interessi legali a partire dalla pubblicazione della presente decisione.   Pertanto, l'U.C.I. - ### va condannato, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, delle seguenti somme, maggiorate degli interessi come sopra indicati: - € 2.100,00# in favore di ### a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla ### tg. ### di sua proprietà; - ed € 4.200,00# in favore di ### a titolo di risarcimento dei danni riportati dalla ### tg. ### di sua proprietà.  4. In virtù del principio della soccombenza, l'UCI - sempre in persona del legale rappresentante pro tempore - va, inoltre, condannato al pagamento delle spese (ivi comprese quelle di C.T.U. limitate all'acconto di € 300,00# disposto in sede di conferimento dell'incarico all'udienza del giorno 1° aprile 2022, non potendosi liquidare il saldo, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per decadenza della parte interessata, che non risulta avere presentato la relativa istanza) sostenute dalla parte attrice, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori medi dei parametri stabiliti nella tabella allegata al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dei criteri nello stesso ### indicati, ed in particolare di quelli precisati all'art.  4: caratteristiche e pregio dell'attività prestata (che ha richiesto l'escussione di un teste e l'espletamento della ###; importanza, natura, difficoltà (tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza) e valore degli affari, compresi fra € 1.100,01# ed € 5.200,00 #; condizioni soggettive dei clienti; risultati conseguiti; numero e complessità delle questioni trattate; maggiorazione fino al 30% per l'assistenza di più soggetti con la stessa posizione processuale.  P.Q.M.   Il Giudice di ### di ### di Napoli, in persona del dott. ### definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe nella contumacia di #### e della società ### così provvede: a) dichiara la esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro a carico del conducente la ### tg. ### di proprietà di ### b) per l'effetto, condanna l'U.C.I. - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento: b.1) in favore di ### della somma di € 2.100,00# e b.2) in favore di ### della somma di € 4.200,00#, oltre per ognuno di essi interessi compensativi al tasso del 3% annuo da computarsi inizialmente sull'importo corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione” (calcolata con il consueto criterio, cioè secondo gli indici ### dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e di impiegati) alla data del sinistro (10 agosto 2020), di ciascuna delle somme sopra liquidate all'attualità, e quindi, anno per anno, ed a partire dalla medesima data del sinistro e fino alla pubblicazione della presente decisione, sulla somma progressivamente rivalutata; c) pone definitivamente a carico dell'UCI le spese di C.T.U., limitate all'acconto di € 300,00# disposto in sede di conferimento dell'incarico all'udienza del giorno 1° aprile 2022; d) lo condanna, inoltre, al pagamento, in favore della parte attrice e con attribuzione all'avv.  ### dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura di € 300,00# per spese ed € 1.650,00# per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. (laddove documentata e non detraibile) e C.P.A. come per legge. 
Così deciso in ### di Napoli il 3 giugno 2024 

Il Giudice
di ### (Dott. ### RG n. 6516/2021


causa n. 6516/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Iannuzzi Vincenzo

M
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Tribunale di Padova, Sentenza n. 45/2024 del 10-01-2024

... dovuta in parte alla circostanza che il bene era di immatricolazione estera e in parte alle conseguenze della nota pandemia da ### essendo invece fatto notorio che l'immatricolazione in ### di veicolo usato di provenienza UE (nella fattispecie ###, purché in regola con i documenti di acquisto, era procedura che l'ufficio ### avrebbe potuto eseguire in tempi brevi; che tale ultima circostanza era confermata anche dalla comunicazione dell'agenzia di pratiche auto, “Gamma”, che aveva segnalato che una volta caricata telematicamente la documentazione necessaria, la ### avrebbe impiegato circa 30 giorni per evadere la pratica di importazione e pertanto, se l'importatrice del veicolo, Cars3, si fosse tempestivamente attivata dopo la stipula del contratto di vendita del 19.10.19, la pratica avrebbe potuto essere evasa ben prima della pandemia Covid19; che comunque, anche in seguito all'avvento della pandemia, le pratiche di immatricolazione erano proseguite con relativa regolarità e del resto l'agenzia di pratiche auto “Gamma” aveva comunicato che nessuna pratica di immatricolazione era mai stata avviata da Cars3 e che il telaio risultava ancora “bloccato” presso l'### delle ### non (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA ### Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al ruolo al N. 961/2023 R.G., promossa DA ### (c.f. ###), con il patrocinio degli avv.  #### e ### elettivamente domiciliato in #### PADOVA, presso il difensore avv.  ### - attore - CONTRO ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio degli avv. ### EMANUEL e ### elettivamente domiciliata in ###. 
FERMI 14 ASOLO, presso lo studio dell'avv. ### - convenuto - OGGETTO: Vendita di cose mobili - Appello avverso la sentenza n.1491/22 del Giudice di ### di ### contrariis rejectis, in parziale riforma della appellata sentenza n.1491/2022 del Giudice di ### di ### qui impugnata (### 1 app.), accogliere le seguenti domande: ### 1. Disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione (ove sopravvenuta) della sentenza impugnata come da istanza in calce ex art. 283 c.p.c.; ###, ###. 7 C.P.C. ###.: 1. Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita 19.10.2019 stipulato tra il sig.  ### e la ### Cars3 s.r.l. e conseguentemente 2. condannare la ### Cars3 s.r.l., in persona del l.r.p.t., alla restituzione in favore dell'esponente attore sig. ### della somma di € 2.600,00, oltre interessi legali a far data dal versamento delle predette somme e sino all'avvenuta restituzione; 3. condannare la ### Cars3 s.r.l., in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni patiti dal #### nella misura di € 2.400,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia e in ogni caso entro i limiti di competenza per valore del Giudice di ### e cioè in misura pari alla differenza tra questo ed il valore determinato dalla domanda sub 2.  ###: 1. Per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione e della conseguente riforma della Sentenza 1491/2022 del Giudice di ### di ### disporsi la restituzione delle eventuali somme depositate a titolo di cauzione all'appellante sig. ### ex art. 283 co. 1 c.p.c.; 2. Spese di lite inclusi compenso professionale e spese di giustizia interamente rifuse, sia per il primo che per il secondo grado, con distrazione a favore dei difensori ex art. 93 c.p.c., e con condanna della convenuta in primo grado ### 3 s.r.l. al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art.  96 co. 3 c.p.c.  ###: Si rinnovano le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 320 c.p.c. a prova diretta e contraria e si insiste per il rigetto di quelle avversarie per i motivi già esposti in atti. 
Pertanto: Si chiede la prova per testi sui seguenti capitoli di prova 1. Vero che ### s.n.c. nel luglio 2022 ha ricevuto da Cars3 s.r.l. documentazione relativa alla vettura di provenienza tedesca ### telaio n. ZLA###484? 2. Vero che l'autovettura di provenienza tedesca ### telaio n. ZLA###484 dal mese di luglio 2022 e sino al 10 ottobre 2022 risultava non immatricolata in ### 3. Vero che dal mese di luglio 2022 e sino al 10 ottobre 2022 ### s.n.c. è stata impossibilitata a procedere all'immatricolazione in ### del veicolo di provenienza tedesca ### telaio n. ZLA###484 per assenza della relativa scheda tecnica e per il perdurante “blocco” del telaio presso la competente ### delle ### a causa della mancata produzione di idonea documentazione di acquisto intracomunitario da parte della società Cars3, come da email ###, 12.9.22 e 10.10.22 (sub doc.6) che si rammostrano al teste? Si indica quale teste il sig. ### titolare di ### s.n.c., con sede a ####, via ### 57 In ipotesi di contestazione della conformità dei messaggi vocali sub doc. 11 come ivi riportata (provenienza, data e contenuto) e come prodotta su supporto informatico, si dichiara sin d'ora la messa a disposizione del cellulare del sig. ### al fine di espletare opportuna CTU tecnica”.  ### Per tutti i motivi di cui in atti e previo accertamento degli stessi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, ### Rigettarsi integralmente le domande di parte attrice-appellante siccome infondate, in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata.  ### alcuna inversione dell'onere della prova: - Si dà atto che il fascicolo di parte è stato trasmesso direttamente dalla ### del Giudice di ### di ### al Tribunale di ### giusta ### 1093/2022 che si produce (### e risulta, quindi, già acquisito agli atti precisandosi che non è stata consentita la sua acquisizione. Si produce, quindi, in ogni caso e per quanto occorrer possa, copia del fascicolo di parte di primo grado.  - Ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. ### e per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che a fine 2019 inizio 2020 l'ufficio immatricolazione veicoli ha rallentato le pratiche di immatricolazione in ### dei veicoli di provenienza estera a causa della pandemia ###19; 2) vero che a causa del rallentamento di cui al capitolo di prova sub 1) ### 3 S.r.l. si è trovata impossibilitata ad immatricolare il veicolo “### Phedra” per cui è causa in favore del sig. ### 3) vero che i sigg. #### e ### per ### 3 S.r.l. hanno comunicato al sig. ### il rallentamento della pratica di immatricolazione del veicolo “### Phedra” per cui è causa in ragione della pandemia ###19; 4) vero che a giugno 2020 i sigg. #### e ### hanno comunicato al sig. ### che la pratica di immatricolazione del veicolo “### Phedra” per cui è causa era in fase di elaborazione; 5) vero che tra giugno e luglio 2020 il sig. ### ha sporto denuncia-querela verso ### 3 S.r.l. per il reato di truffa per aver incassato il corrispettivo di compravendita della “### Phedra” per cui è causa senza aver consegnato il veicolo stesso; 6) vero che all'esito della denuncia-querela di cui al capitolo di prova sub 5), a luglio 2020 i ### di ### nella persona del ### hanno eseguito un accesso presso il deposito auto di ### S.r.l. concesso in uso oneroso a ### 3 S.r.l. sito in Caselle di #### - via ### 3/1; 7) vero che nelle circostanze di cui al capitolo di prova sub 6) i ### di ### nella persona del ### hanno rinvenuto il veicolo “### Phedra” per cui è causa; 8) vero che nelle circostanze di cui al capitolo di prova sub 6) i ### di ### nella persona del ### hanno contattato telefonicamente il sig. ### riferendo al medesimo che il veicolo era presente; 9) vero che nelle circostanze di cui al capitolo di prova sub 6) i ### di ### nella persona del ### hanno ritirato l'originale del libretto di circolazione del veicolo “### Phedra” per cui è causa trasmettendolo alla ### di ### 10) vero che la denuncia-querela sporta dal sig. ### di cui al capitolo di prova sub 5) è stata archiviata; 11) vero che ### 3 S.r.l. ha incaricato l'### snc di ####, nella persona del sig. ### per evadere gli adempimenti necessari ai fini dell'immatricolazione del veicolo “### Phedra” per cui è causa in favore del sig. ### 12) vero che il pagamento della scheda tecnica chiesto dal sig. ### dell'### snc di #### di cui alla e-mail del 12/9/2022 sub doc. 7, necessaria ai fini dell'immatricolazione del veicolo “### Phedra” per cui è causa in favore del sig. ### è a carico del sig. ### (si rammostri al teste il sub doc. 7 di parte convenuta); 13) vero che il sig. ### ha omesso il pagamento della scheda tecnica di cui al capitolo di prova sub 12) in favore dell'### snc di ####; 14) vero che da luglio 2020 i sigg. ### e ### hanno contattato telefonicamente il sig. ### per sottoscrivere il modulo necessario all'immatricolazione del veicolo “### Phedra” per cui è causa in suo favore; 15) vero che da luglio 2020 il sig. ### mai ha risposto ai contatti telefonici di cui al capitolo di prova sub 14); 16) vero che per sbloccare il telaio del veicolo “### Phedra” per cui è causa presso l'### delle ### è necessaria la sottoscrizione da parte del sig. ### dei moduli per l'immatricolazione in proprio favore del veicolo stesso; 17) vero che il sig. ### ha omesso di sottoscrivere i moduli di cui al capitolo di prova sub 16); 18) vero che da giugno 2020 il veicolo “### Phedra” per cui è causa è stato depositato presso il deposito di ### S.r.l. concesso in uso oneroso a ### 3 S.r.l. sito in Caselle di #### - via ### 3/1 - e, poi, presso il deposito di ### S.r.l. concesso in uso oneroso a ### 3 S.r.l. sito in Castagnole di #### - via ### 9 - ove si trova tuttora. 
Si indicano a testimoni i seguenti signori: - ### residente in ### di #### - via ### 45; - ### residente in ### di #### - via ### 45; - ### residente in ### di #### - via ### 45; - J'### residente in ### di #### - via ### 45; - ### della ### dei ### di #### - via ### 4.  - ### presso ### snc in #### - ###, via ### 57.  - Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla ### di ### l'esibizione in giudizio del fascicolo relativo al procedimento promosso dal sig. ### verso ### 3 S.r.l. di cui alla denuncia-querela in atti.  - Assumersi ex art. 213 c.p.c. informazioni presso la ### di ### relativamente al procedimento promosso dal sig. ### verso ### 3 S.r.l. di cui alla denuncia-querela in atti. 
In caso di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati si chiede l'abilitazione a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ### alla s.r.l. Cars3, l'attore, ### adiva il Giudice di ### di ### esponendo: che con contratto in data ### egli aveva acquistato da Cars3 S.r.l. il veicolo usato, di provenienza tedesca, ### telaio n. ZLA###484 al prezzo di €.2.600,00, comprensivo del costo di immatricolazione del veicolo e di alcune riparazioni da eseguire a cura della venditrice; che egli aveva corrisposto l'intero prezzo, pagando un acconto di €.1.300,00 contestualmente alla stipula e il saldo con bonifico del 10.8.20; che, trascorsi oltre sei mesi dall'acquisto, la Cars3 aveva garantito l'imminente immatricolazione e consegna del veicolo e in seguito si era offerta di restituire il prezzo versato ma non aveva poi provveduto nei termini promessi, né alla consegna del veicolo, né alla restituzione del prezzo di €.2.600,00, di volta in volta adducendo svariati pretesti; che, tramite legale, egli aveva intimato in data ### a Cars3 di consegnare l'autovettura, riparata e immatricolata, come da contratto di vendita, entro e non oltre 15 giorni, pena la risoluzione del contratto ma la diffida era rimasta priva di riscontro; che egli aveva avviato la procedura di mediazione n.275/2021 presso l'OMF dell'Ordine degli Avvocati di ### alla quale Cars3 non aveva aderito; ciò premesso l'attore chiedeva che fosse accertata l'avvenuta risoluzione del contratto e che Cars3 fosse condannata alla restituzione del prezzo di vendita già corrisposto, di €.2.600,00, oltre interessi legali a far data dal versamento delle somme e sino all'avvenuta restituzione, nonché al risarcimento dei danni patiti in ragione della mancata consegna, da quantificarsi nella somma di €.2.400,00 o nella diversa ritenuta di giustizia. 
Cars3 s.r.l., costituendosi, contrastava la pretesa, deducendo: che la prativa di immatricolazione del veicolo compravenduto, oggetto di importazione dalla ### aveva subito rallentamenti a causa della pandemia da Covid19, sopraggiunta poco dopo la vendita, circostanza di cui essa aveva tenuto informato il compratore che tuttavia, inopinatamente, aveva presentato denunciaquerela per truffa; che i ### incaricati degli accertamenti avevano verificato che l'auto e i relativi documenti erano nella disponibilità di essa convenuta, che aveva manifestato la disponibilità a consegnare il bene al compratore, per cui la denuncia era stata archiviata; che l'azione civile era pertanto infondata e temeraria; che il giudice adito era incompetente per valore a conoscere della controversia, avente ad oggetto il pagamento di una somma eccedente €.5.000,00, non avendo valore la clausola di contenimento della domanda nei limiti della competenza del giudice, in quanto riferita alla sola somma dovuta a titolo di risarcimento del danno; che la pretesa era comunque infondata, atteso che era insussistente il proprio, preteso inadempimento, essendo addebitabile a forza maggiore il ritardo nella pratica di immatricolazione ed avendo il ### con l'iniziativa penale, negato ogni collaborazione, con ciò impedendo l'adempimento; che erano insussistenti i pretesi danni indicati dall'attore e, al contrario, essa convenuta aveva subito un pregiudizio economico, rappresentato dall'indebita occupazione dell'area nella quale aveva dovuto custodire il veicolo, con un onere mensile di €.100,00, e quindi all'attualità pari ad €.2.600,00, oltre al danno all'immagine determinato dall'infondata querela, da quantificare in €.500,00 e al danno patrimoniale per spese di difesa nel procedimento avviato a seguito della querela, pari ad €.1.459,12; ciò premesso la convenuta chiedeva, in via preliminare, la pronuncia di incompetenza e, nel merito, il rigetto della domanda e in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento della complessiva somma di €.4.559,12, per i titoli sopra precisati, oltre interessi. 
All'esito di istruttoria documentale il Giudice di ### con sentenza pubblicata il ###, rigettava la domanda dell'attore e dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta. 
Il Giudice di ### preliminarmente, affermava l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per valore e l'inammissibilità delle domande riconvenzionali, per decadenza della convenuta, che si era costituita successivamente alla prima udienza, non avendo rilievo l'eventuale intesa delle parti circa il rinvio di tale udienza con riferimento a termini processuali inderogabili, come tali non rimessi alla disponibilità delle parti. Nel merito il primo giudice osservava che il contratto non prevedeva un termine per la consegna della vettura e che, considerata la natura della prestazione, il termine avrebbe dovuto essere fissato dal giudice, ai sensi dell'art.1183 c.c., con la conseguenza che, non essendo previsto un termine per la prestazione, non avrebbe potuto configurarsi l'inadempimento legittimante la risoluzione di diritto; rilevava inoltre che non era allegata e provata l'esistenza di un termine essenziale, decorso il quale il compratore non avesse più interesse alla consegna e che la convenuta aveva comunque documentato di aver offerto la consegna dell'auto, che era nella sua disponibilità, consegna che non aveva potuto effettuare per la mancata collaborazione dell'attore; rilevava infine che, nella specie, la dilatazione dei tempi di consegna era stata provocata, in parte dall'immatricolazione estera del veicolo e in parte dalle conseguenze della pandemia da ### per cui, in definitiva, non era configurabile alcun inadempimento della convenuta. 
Con citazione notificata in data ### alla s.r.l. Cars3, il ### proponeva appello avverso la sentenza, allegando tre motivi di censura, il primo riferito al termine di adempimento di Cars3 s.r.l. (errata ricostruzione del fatto - violazione di legge artt.1183, 1454, 1987-1988, 2730 c.c., art.61 d.lgs n.206/2005 e ss.mm.ii., artt.115-116 c.p.c.), il secondo riferito alla pretesa offerta di adempimento da parte di Cars3, (errata ricostruzione del fatto - omesso/insufficiente/scorretto esame del materiale probatorio - violazione di legge artt.115 e 116 c.p.c.) ed il terzo riferito all'inadempimento di Cars3 (violazione di legge ex artt.115 e 116 c.p.c.). 
Con riferimento al primo motivo l'appellante deduceva: 1)che la sentenza era erronea, in quanto il primo giudice, d'ufficio e senza allegazione da parte della convenuta, aveva ritenuto di applicare l'art.1183, I comma, secondo periodo, c.c., ravvisando la non immediata esigibilità della prestazione e l'inderogabile necessità della previa fissazione giudiziale di un termine per poter accertare l'inadempimento contrattuale, laddove invece, essendo esso appellante un consumatore, era applicabile la speciale disciplina consumeristica, che all'art.61 del Codice del ### prevede che “1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. 2. ### di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore. 3. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. 
Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni”; che il primo giudice, d'ufficio, avrebbe dovuto ritenere tale disposizione integrativa del contratto in punto termine di adempimento, ravvisare l'inosservanza dei termini ivi previsti e considerare validamente intimata la diffida ad adempiere, con effetto risolutivo del contratto; 2)che la sentenza era comunque erronea, anche in ipotesi di applicazione della disciplina codicistica, per aver il primo giudice erroneamente escluso che fosse applicabile nella fattispecie il primo comma, I parte dell'art.1183 c.c., relativo all'immediata esigibilità della prestazione, essendo incontestato che l'auto si trovava già nei locali della venditrice al momento della vendita e che pertanto la Cars3 ben avrebbe potuto attivarsi immediatamente per la consegna, avviando la pratica di immatricolazione ed eseguendo nel contempo le piccole riparazioni pattuite (sostituzione del braccetto tergitore, rimontaggio dei sedili posteriori, provvisoriamente rimossi ecc.), oneri che erano ambedue contrattualmente a suo carico, provvedendo quindi alla consegna del veicolo; 3)che la sentenza era erronea anche in ipotesi di applicazione della disciplina del primo comma, II parte dell'art.1183 c.c., relativo all'ipotesi della mancata fissazione di un termine, considerato che la disposizione è costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza di un termine non impone sempre alla parte adempiente di far ricorso al giudice per la fissazione di esso, prima di intimare l'adempimento, ex art.1454 c.c., essendo sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale e all'interesse delle parti, il decorso di un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto per potersi ritenere superato in concreto ogni limite di normale tolleranza, e dunque il giudice avrebbe dovuto verificare se il tempo decorso dalla stipula fosse tale da poter ritenere superato ogni limite di normale tolleranza e quindi da configurare l'inadempimento; 4)che il primo giudice aveva erroneamente escluso di poter considerare verificato l'effetto risolutivo conseguente la diffida ad adempiere, dovendo invece accertare a posteriori la congruità del termine assegnato e l'inadempimento contrattuale, e nella specie era pacifico e comunque documentato che ancora a luglio 2022 la Cars3 non aveva avviato alcuna pratica di immatricolazione del veicolo, né tale pratica poteva dirsi condizionata dalla pandemia, insorta quattro mesi dopo la vendita e non impeditiva dell'immatricolazione, richiedente non più di 30 giorni, sicchè i due anni e mezzo intercorsi tra la compravendita e l'instaurazione del procedimento, avrebbero dovuto imporre al primo giudice di considerare accertato l'inadempimento contrattuale; 5)che il primo giudice aveva omesso di considerare che l'inadempimento della convenuta era stato confessato dal di lei legale rappresentante, ### amministratore unico dal 20.8.20 al 15.12.20, il quale aveva riconosciuto il grave ritardo e promesso la consegna del veicolo in ripetute scadenze, mai rispettate, promettendo anche la restituzione del prezzo pagato in caso di inosservanza delle suddette scadenze, il che avrebbe dovuto condurre il giudice ad affermare il grave inadempimento di Cars3, per il superamento di ogni limite di normale tolleranza in relazione ai tempi di adempimento contrattuale. 
Con riferimento al secondo motivo l'appellante deduceva: che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che vi fosse la prova dell'esistenza di un'offerta di adempimento da parte della convenuta e che la consegna del veicolo non fosse avvenuta per l'assenza di atteggiamento collaborativo di esso attore, poiché il documento richiamato quale prova di tale circostanza, rappresentato da due email scritte dal procuratore di Cars3 in corso di causa, era inidoneo a tal fine ed il suo contenuto era smentito da altro documento, da esso prodotto e proveniente dalla terza agenzia di pratiche automobilistiche, “Gamma”, che attestava che la pratica di immatricolazione era bloccata per la mancata consegna da parte della convenuta di documentazione che poteva essere solo in suo possesso e non già per inerzia di esso acquirente e comunque esso attore aveva offerto sul punto ulteriore prova, testimoniale e per accertamento tecnico sulle comunicazioni del proprio apparecchio telefonico, né la convenuta aveva provato il proprio adempimento con riferimento all'esecuzione delle riparazioni a suo carico. 
Con riferimento al terzo motivo l'appellante deduceva: che essendo erroneo l'accertamento del primo giudice circa la non esigibilità della controprestazione di Cars3 e la sussistenza di un'offerta di tempestivo ed esatto adempimento da parte della convenuta, non raccolta da esso attore, andavano invece ribadite, la prova del grave inadempimento di Cars3 e l'erroneità dell'affermazione del primo giudice, secondo cui la dilazione dei tempi di consegna della vettura era dovuta in parte alla circostanza che il bene era di immatricolazione estera e in parte alle conseguenze della nota pandemia da ### essendo invece fatto notorio che l'immatricolazione in ### di veicolo usato di provenienza UE (nella fattispecie ###, purché in regola con i documenti di acquisto, era procedura che l'ufficio ### avrebbe potuto eseguire in tempi brevi; che tale ultima circostanza era confermata anche dalla comunicazione dell'agenzia di pratiche auto, “Gamma”, che aveva segnalato che una volta caricata telematicamente la documentazione necessaria, la ### avrebbe impiegato circa 30 giorni per evadere la pratica di importazione e pertanto, se l'importatrice del veicolo, Cars3, si fosse tempestivamente attivata dopo la stipula del contratto di vendita del 19.10.19, la pratica avrebbe potuto essere evasa ben prima della pandemia Covid19; che comunque, anche in seguito all'avvento della pandemia, le pratiche di immatricolazione erano proseguite con relativa regolarità e del resto l'agenzia di pratiche auto “Gamma” aveva comunicato che nessuna pratica di immatricolazione era mai stata avviata da Cars3 e che il telaio risultava ancora “bloccato” presso l'### delle ### non essendo mai stata presentata dalla società importatrice, Cars3, che era la sola abilitata a presentarla, idonea documentazione di acquisto del veicolo dalla ### circostanza completamente ignorata dal primo giudice. 
Ciò premesso l'appellante concludeva come in epigrafe. 
La Cars3 si costituiva, contrastando l'impugnazione ed in particolare deducendo: che l'appello era inammissibile, in quanto fondato in via principale sulla normativa speciale del ### del consumo, che prevede l'accertamento di circostanze di fatto e di diritto che non erano state oggetto del necessario contraddittorio in primo grado e che non avrebbero potuto essere dedotte, per la prima volta, in grado di appello per contrastare la corretta pronuncia del primo giudice che, a fronte della domanda di risoluzione ex art.1454 c.c., aveva attentamente vagliato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie ed escluso l'esistenza del termine per l'adempimento, non potendo il giudice integrare il contratto alla luce della disciplina consumeristica, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, in quanto la prevalenza delle norme consumeristiche su quelle del codice civile comportava che l'invocazione dell'una escludeva l'applicabilità dell'altra e nella specie il ### aveva invocato il disposto dell'art.1454 c.c. in primo grado e non avrebbe potuto invocare in appello il disposto dell'art.61 del ### del consumo; che il contratto concluso dalle parti prevedeva l'espletamento delle formalità necessarie all'immatricolazione e l'esecuzione di alcuni lavori e pertanto l'obbligazione di consegna del mezzo non avrebbe potuto essere immediatamente adempiuta ed era pertanto infondato il richiamo dell'appellante all'applicazione del disposto dell'art.1183, comma I, I parte c.c., potendo il ### esigere immediatamente solo l'avvio della pratica di immatricolazione e la realizzazione dei lavori, attività che essa aveva immediatamente avviato, con condotta ineccepibile, essendo la pratica di immatricolazione interrotta dalla denuncia-querela del ### e dall'omissione da parte dello stesso del pagamento richiesto dall'agenzia di pratiche; che il primo giudice aveva correttamente interpretato e ritenuto applicabile alla fattispecie il secondo capoverso dell'art.1183, I comma c.c., atteso che la diversa interpretazione sostenuta dall'appellante presupponeva la totale inerzia della parte onerata, nella specie insussistente, posto che essa era pronta per la consegna del veicolo, che non era stata possibile perché il ### non aveva pagato le prestazioni professionali dell'agenzia di pratiche auto e non si era recato presso la stessa agenzia per la sottoscrizione dei moduli necessari all'immatricolazione in proprio favore; che era infondato l'assunto che il proprio inadempimento risultasse dalle dichiarazioni di ### poiché lo stesso non rivestiva alcun ruolo di rappresentanza di Cars3 ed essa aveva espressamente disconosciuto tali dichiarazioni, già all'udienza del 25/10/2022 e che comunque l'inadempimento era insussistente; che l'inadempimento, rilevante ex art.1454 c.c., avrebbe dovuto essere grave, in ragione dell'interesse delle parti, ex art.1455 c.c. ed imputabile ad essa, mentre la documentazione in atti dimostrava che per consentire la materiale consegna del veicolo era necessario che il suo telaio venisse sbloccato dall'### delle ### che fosse acquisita la scheda tecnica e che fossero sottoscritti i moduli per l'immatricolazione da parte del ### e quindi vi erano incombenti che non erano di competenza esclusiva di essa appellata e che l'attore non aveva provato fossero di competenza di essa convenuta, il che escludeva il proprio inadempimento; che la risoluzione del contratto quale conseguenza della diffida ad adempiere, ex art.1454 c.c., richiedeva il vaglio circa la gravità dell'atto non compiuto nel termine ex art.1454 c.c. e nella specie non vi era alcun inadempimento ad essa imputabile e quanto lamentato non era comunque fatto grave, ex artt.1454-1455 c.c., poiché essa non era riuscita a consegnare il veicolo a causa dell'avvento della pandemia da Covid19, del ritiro dei documenti da parte della ### in conseguenza dell'infondatissima denuncia-querela sporta dal ### del mancato pagamento delle competenze dell'agenzia di pratiche auto da parte dell'attore e della mancata sottoscrizione da parte del medesimo dei moduli necessari all'immatricolazione; che era poi necessario il venir meno dell'interesse del ### all'esatto adempimento, laddove nella specie il fatto che vi fossero state trattative anche in corso di causa, per perfezionare l'immatricolazione, era indice dell'irrilevanza del proprio, eventuale inadempimento, comunque non qualificabile come grave, in quanto l'auto era pacificamente esistente e l'iter funzionale all'intestazione del veicolo avrebbe potuto essere ripreso; che l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento ad essa imputabile escludeva l'esistenza di un danno risarcibile, comunque non provato non essendo acquisiti, né elementi dimostrativi di oneri di spesa per trasporto di mezzi pubblici e per erogazione di corrispettivo di trasporto alla figlia, né documentazione attestante l'asserito stress e disagio emotivo patito o la perdita del denaro o l'impossibilità di recuperarlo; ciò premesso l'appellata concludeva come in epigrafe. 
Con decreto in data ###, confermato con ordinanza in data ###, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 15.6.2023. 
Osserva il Tribunale che l'appello è parzialmente fondato e la sentenza del primo giudice va pertanto riformata nel capo di rigetto della domanda svolta in via principale da ### Va rilevato che i fatti di causa risultano accertati sulla base dei documenti in atti e non è pertanto necessaria l'assunzione di prove orali, già esclusa dal primo giudice. 
Invero risulta che con contratto in data ### la Cars3 ha venduto a ### il veicolo con targa tedesca ### avente telaio ZLA ###484, al prezzo di €.2.600,00 “compreso imm. + lavoretti da sistemare” (doc.2 attore). 
Il contenuto del contratto è inequivoco, nel senso che la venditrice trasferiva la proprietà del veicolo, obbligandosi al contempo ad effettuarne l'immatricolazione in ### avendo l'auto targa tedesca, nonché ad eseguire alcuni lavoretti prima della consegna. 
Il contratto non prevede espressamente un termine per la consegna del veicolo ma sulla base delle allegazioni delle parti, sul punto concordi, tale consegna avrebbe dovuto essere effettuata non appena l'auto fosse stata immatricolata e riparata, tanto che la Cars3, costituendosi, nel giudizio di primo grado, non ha negato che la prestazione di consegna del veicolo, completo di immatricolazione in ### e delle riparazioni convenute, fosse esigibile dal compratore e da essa dovuta, ma ha sostenuto che vi era stata una dilazione nella consegna per il rallentamento della pratica di immatricolazione in ### dovuto alla pandemia da Covid19, oltre che per la denuncia penale di controparte, cui era conseguito il prelievo dei documenti del veicolo da parte dei ### nel giugno 2020. 
Appare dunque erronea la sentenza, laddove il primo giudice, d'ufficio, ha ritenuto che l'obbligazione di consegna del veicolo non fosse scaduta al momento della diffida ad adempiere, intimata dal compratore in data ### (doc.4 attore), motivando tale affermazione con il fatto che il contratto non prevedeva un termine per la consegna e che il termine avrebbe dovuto essere preventivamente fissato dal giudice. 
Sotto un primo profilo è corretto l'assunto dell'appellante, secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto considerare che il contratto era regolato dalla disciplina del ### del consumo e che pertanto un termine era previsto per legge, ai sensi dell'art.61 del D. Lgs.206/05, che prevede il termine di 30 giorni dalla conclusione del contratto per la consegna di beni mobili. E' invece infondato l'assunto dell'appellata, secondo cui tale disciplina non sarebbe applicabile, in quanto l'attore aveva fatto riferimento a quella codicistica, invocando il disposto dell'art.1454 c.c., poiché compete al giudice la qualificazione giuridica della fattispecie. Va peraltro sottolineato che la disciplina di cui all'art.1454 c.c. è del tutto sovrapponibile a quella dell'art.61 del ### del consumo che, laddove vi sia un ritardo ingiustificato nella consegna, consente al compratore di assegnare un congruo termine (termine “supplementare appropriato alle circostanze”) al venditore per adempiere, pena la risoluzione del contratto. 
Va poi escluso che il motivo di impugnazione sia inammissibile, per essere state sollevate questioni di fatto e di diritto non oggetto di controversia in primo grado, poiché l'attore si è limitato a censurare la disciplina applicata dal primo giudice con riferimento al termine di esecuzione del contratto e cioè ad un elemento esaminato e deciso d'ufficio dallo stesso giudice soltanto in sentenza, come tale censurabile necessariamente soltanto con l'atto d'appello. Infatti la questione dell'applicabilità della disciplina consumeristica o ordinaria, riguarda la qualificazione giuridica della fattispecie, che sul piano fattuale è pacifica, atteso che fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado il ### ha fatto riferimento alla compravendita di un'auto per le sue esigenze personali, e dunque alla sua veste di consumatore, tanto da sottolineare che per l'indisponibilità dell'auto egli aveva dovuto far ricorso ai mezzi pubblici o al prestito dell'auto della figlia, non avendo rilievo ai fini della qualificazione della fattispecie che l'attore non avesse fatto esplicito riferimento al termine “consumatore”, che costituisce una qualificazione del soggetto del contratto. 
Sotto altro profilo è corretto l'assunto dell'appellante, secondo cui, anche applicando la disciplina codicistica, il primo giudice avrebbe dovuto considerare esigibile la prestazione al momento della diffida ad adempiere, ex art.1454 c.c., atteso che la consegna, anche se non immediata, per la necessità di preventiva immatricolazione del veicolo con targa estera e di esecuzione di alcune riparazioni, come previsto in contratto, avrebbe dovuto logicamente essere effettuata nel termine strettamente necessario all'immatricolazione e alle riparazioni indicate e dunque, al più, nel termine di qualche mese, come del resto tacitamente riconosciuto dalla convenuta la quale, come si è detto, nel corso del giudizio, ha invocato una pretesa causa di forza maggiore (### e successiva denuncia penale del ###, che le avrebbe impedito la consegna prima della data di intimazione della diffida ad adempiere e non ha negato che il termine dell'esecuzione della consegna fosse decorso. 
E' in particolare pacifico che la procedura di immatricolazione avrebbe richiesto, ordinariamente, circa 30 giorni (cfr. comunicazione dell'agenzia “Gamma” sub doc.6 attore) e dunque eventuali disguidi non avrebbero potuto prolungarla più di qualche settimana, mentre le riparazioni avrebbero richiesto verosimilmente non più di qualche giorno di lavoro. 
Va altresì dato atto del fatto, ulteriormente sostenuto dall'appellante, che anche qualora nessun termine fosse stato pattuito, neppure tacitamente, il primo giudice non avrebbe potuto escludere l'inadempimento grave, per la mancata, preventiva fissazione giudiziale del termine, ex art.1183 c.c. ma avrebbe dovuto valutare se la condotta della venditrice dovesse considerarsi inadempiente. Invero la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “in assenza di pattuito termine d'adempimento, la prestazione è immediatamente esigibile e per esigerla non sono indispensabili, nè la diffida ad adempiere, nè il ricorso al giudice, ex art.1183 c.c., comma 2, poichè ben potrà il giudice, chiamato a dirimere la controversia insorta tra le parti in conseguenza dell'inadempimento, apprezzare ex post la congruità del tempo scorso tra la pattuizione e la pretesa d'adempimento” con una valutazione “da effettuare alla luce del criterio direttivo ex art.1183 c.c., comma 2, ossia il tempo scorso deve esser oggettivamente congruo rispetto ai parametri fattuali indicati nella citata norma applicati nello specifico rapporto pattizio” poiché “ciò che ha esclusivo rilievo, è la congruità del tempo scorso tra la pattuizione senza apposizione di termine concordato e la pretesa d'adempimento, situazione apprezzabile ex post dal Giudice del contenzioso, poichè lo scorrere di detto adeguato lasso temporale configura, ex se, situazione d'inadempimento” (cfr. Cass.23/8/2019, n.21647 e nello stesso senso Cass.11/9/2010, n.19414). 
In altre parole, in ipotesi di mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita “può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza” ( Cass.8/7/2020, n.14243). 
Nel caso concreto il ### si è lamentato dell'inadempimento della venditrice, sia pure nell'impropria forma della denuncia-querela, già nel giugno 2020, dopo che erano decorsi oltre sette mesi dalla conclusione del contratto e dal pagamento dell'acconto, pari a metà del prezzo, senza che la venditrice consegnasse il bene o si dichiarasse pronta alla consegna. 
Successivamente, il ### (doc.3 attore), il ### ha pagato l'altra metà del prezzo, adempiendo integralmente la propria obbligazione e dimostrando di avere ancora interesse alla prestazione della controparte, alla quale, di fatto, ha concesso ulteriore tempo per adempiere e cioè per provvedere all'immatricolazione e alla consegna. Ciò nonostante, la venditrice è rimasta inerte fino al 28 aprile 2021, e cioè per oltre sei mesi e quindi per un lasso di tempo superiore ad ogni limite di normale tolleranza, nei termini sopra descritti, inducendo il ### a far intimare dal proprio legale la diffida ad adempiere, rimasta anch'essa senza esito (doc.4 attore). 
In tale contesto probatorio appare chiaro, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che la venditrice ha potuto disporre di un tempo più che congruo per procedere all'immatricolazione del veicolo e per effettuarne la consegna al ### sia dopo la stipula del contratto ed il pagamento di un acconto, sia dopo che lo stesso ### aveva saldato il prezzo; appare altresì chiaro che l'attore ha adempiuto diligentemente la sua obbligazione e nulla più avrebbe potuto e dovuto fare per mettere la venditrice in condizione di adempiere. 
Dunque risulta del tutto infondato l'assunto della convenuta che l'inadempimento sia stato determinato da causa ad essa non imputabile e consistita nella forza maggiore, rappresentata dalla pandemia, o nel fatto del creditore, per aver il ### presentato la denuncia-querela e per avere poi omesso di pagare il compenso all'agenzia di pratiche auto. Quanto al primo profilo, va sottolineato che la pandemia, iniziata oltre quattro mesi dopo la conclusione del contratto, non risulta aver impedito lo svolgimento della pratica di immatricolazione, che l'agenzia “Gamma” avrebbe potuto svolgere e che non ha svolto per l'assenza di un documento (sblocco del telaio presso l'### delle ### da parte dell'importatore), che soltanto la Cars3 avrebbe potuto consegnarle (doc.6). ### parte la chiusura di molte attività nella prima fase della pandemia da Covid19, nella primavera 2020, era comunque stata superata allorchè il ### nell'agosto 2020 aveva saldato il prezzo, evidentemente confidando sulla consegna in breve tempo del veicolo. 
Quanto alla “collaborazione” del ### nella consegna, va sottolineato, da un lato, che non risulta che la sua denuncia-querela avesse reso indisponibile la documentazione necessaria all'immatricolazione, che la Cars3 avrebbe dovuto acquisire presso l'### delle ### dall'altro, che è infondato l'assunto che fosse onere del ### pagare il compenso all'agenzia “Gamma” per la pratica di immatricolazione, considerato che il contratto precisa chiaramente che l'immatricolazione e dunque i relativi costi, erano compresi nel prezzo di vendita (“Cars3 SRL……. vende al sottoscritto acquirente ### ………. per il quietanzato prezzo di ### 2600/00, compreso imm. + lavoretti da sistemare…”) ed erano pertanto a carico della venditrice. 
In particolare va escluso che il doc.7 di parte convenuta, consistente in corrispondenza via email fra l'avvocato della convenuta e l'agenzia “Gamma”, attesti tale inadempimento, ed in particolare la necessità della sottoscrizione di documenti da parte del ### essendo vero, al contrario, che la necessità di tale sottoscrizione è affermata dal legale della convenuta nella mail del 10.10.2022, ore 11,41 ma è smentita dall'agenzia “Gamma” nella mail di risposta nella stessa data, alle ore 12,07 (doc.6 attore) nella quale si afferma che per il perfezionamento della pratica è necessario lo sblocco da parte dell'### delle ### da effettuare “anche in assenza di un acquirente” e dunque necessariamente a carico della venditriceimportatrice del veicolo e cioè della convenuta. 
In conclusione erroneamente il primo giudice ha affermato che l'inadempimento della venditrice era insussistente o comunque incolpevole, atteso che la mancata consegna dell'auto immatricolata non era addebitabile ad alcuna causa di forza maggiore né a fatto del compratore ma soltanto alla negligenza della venditrice, che ha omesso di compiere presso l'### delle ### l'attività necessaria a sbloccare il veicolo da essa importato e a renderlo immatricolabile in ### Si tratta di inadempimento certamente grave, avuto riguardo all'interesse del compratore, che aveva acquistato un bene che, in assenza di immatricolazione, sarebbe stato completamente inutilizzabile secondo la propria normale destinazione, e tale dunque da legittimare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.1454 c.c.. 
La sentenza va riformata e in accoglimento della domanda dell'attore va dichiarato che il contratto di compravendita è risolto di diritto, per inadempimento grave della s.r.l. Cars3, per effetto della diffida ad adempiere in data ###. In proposito va altresì precisato che la circostanza che l'attore, in corso di causa, abbia aderito a trattative volte a dirimere amichevolmente la controversia non vale certamente ad escludere il suo interesse all'accertamento della risoluzione del contratto, peraltro operante di diritto, restando irrilevante la circostanza che il medesimo attore, in via transattiva, possa aver preso in considerazione l'ipotesi di acquistare comunque il veicolo, ancora nella materiale disponibilità della convenuta. 
La convenuta va pertanto condannata alla restituzione della somma di €.2.600,00, ricevuta in esecuzione del contratto, con gli interessi al tasso legale dal 19.10.2019, quanto ad €. 1.300,00, e dal 10.8.2020, quanto ad €.1.300,00, fino al saldo. 
Non è provata la sussistenza di un danno patrimoniale in capo all'attore, nè è provato e risarcibile il danno non patrimoniale e la relativa domanda va pertanto rigettata e la sentenza va sul punto confermata. 
In merito va osservato che il ### ha allegato che il danno patrimoniale è consistito nei costi di trasporto pubblico e nella necessità di richiedere in uso l'auto della figlia ma si tratta di un pregiudizio economico che non è dettagliato e provato e che non appare in concreto presumibile, considerato che l'onere del trasporto pubblico e per l'impiego dell'auto prestatagli dalla figlia, è rimasto verosimilmente compensato dai costi di gestione e di carburante che il ### avrebbe sostenuto per l'auto di proprietà, qualora gli fosse stata consegnata. 
Quanto al danno non patrimoniale, va rilevato che lo stesso è stato enunciato come consistente nello stress e nel disagio emotivo correlati al timore di aver perduto il denaro versato, situazione che, attesa anche l'entità del credito, non appare in via presuntiva idonea ad arrecare un danno a diritti fondamentali della persona ma solo un disagio o fastidio, non limitativo della dignità e libertà dell'attore. 
Va infine escluso che il danno possa essa ravvisato in re ipsa, come sostenuto negli atti conclusivi dall'attore, e che vi siano i presupposti per la liquidazione dello stesso ex art.96, comma 3 c.p.c., attesa l'infondatezza della domanda ed il suo rigetto. 
In considerazione del complessivo esito della controversia vi sono i presupposti per la condanna della convenuta alla rifusione all'attore di 3/4 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, mentre per la restante frazione le spese, liquidate come da dispositivo, vanno compensate. 
Le spese vanno distratte in favore dei procuratori dell'attore, come da istanza dei medesimi.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.1491/22 del Giudice di ### di ### accerta e dichiara che il contratto di compravendita in data ###, fra ### e Cars3 s.r.l. è risolto di diritto per inadempimento grave della s.r.l. Cars3, per effetto della diffida ad adempiere in data ###; condanna la s.r.l. Cars3 a restituire a ### la somma di €.2.600,00, con gli interessi al tasso legale dal 19.10.2019, quanto ad €. 1.300,00, e dal 10.8.2020, quanto ad €.1.300,00, fino al saldo; condanna la s.r.l. Cars3 a rifondere a ### ¾ delle spese del I grado di giudizio, che liquida per l'intero in €.236,00 per la fase di studio, €.252,00 per la fase introduttiva, €.352,00 per la fase istruttoria ed €.425,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali e ad €.125,00 per spese vive ed oltre IVA e ### con distrazione in favore dei procuratori e compensa la restante frazione di spese; conferma nel resto l'impugnata sentenza; condanna la s.r.l. Cars3 a rifondere a ### ¾ delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per l'intero in €.425,00 per la fase di studio, €.425,00 per la fase introduttiva ed €.851,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali e ad €.174,00 per spese vive ed oltre IVA e ### con distrazione in favore dei procuratori e compensa la restante frazione di spese.  ### 9/1/2024 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 961/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Sacchetto Federica

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