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Tribunale di Venezia, Sentenza n. 6277/2025 del 22-12-2025

... precisamente al Tribunale in cui hanno sede ###materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in provincia di ### da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla ### n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. ###. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in ### fino al richiedente. Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. Preliminarmente deve darsi conto che l'avo nel caso di specie è nato prima dell'annessione del ### al ### D'### ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA #### n. r.g. 13851/2023 tra ######## JOÃO #### JOSÉ ########### RICORRENTI e ###'INTERNO RESISTENTE nonché con ### 22.12.2025 alle ore 11.30, innanzi al dott. ### in videoconferenza, è comparso l'avv.  ### in sostituzione dell'avv. ### Nessuno è presente per il Ministero resistente. 
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al Ministero resistente e della mancata costituzione, ne dichiara la contumacia. 
Il procuratore si riporta al ricorso. 
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. 
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. 
Il Giudice dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 13851/2023 promossa da: #### 006.544.259-81, nata a ### il ###, residente in ### de novembro, 1758, Apt 401 - ###### 078.825.109-04, nata a ### il ###, residente in rua ### dos ### 688 - ### - ###### 044.988.179-23, nato a ### il ###, residente in ### 1937, apt 82, #### da solo e in qualità di titolare dell'autorità parentale sui minori #### 160.180.489-06, nato a ### il ### e #### 166.213.139-93, nato a ### il ###; #### 427.788.329-04, nata a ### il ###, residente in rua 7 de ### 1927 - #### JOÃO #### 099.082.849-24, nato a ### il ###, residente in rua ### dos ### 688 - ##### JOSÉ #### 028.598.469-13, nato a ### il ###, residente in ### de novembro, 1758, Apt 401 - ###### 955.770.099-87, nato a ### il ###, residente in ### 2665, apt 1101 - ### - #### da solo e in qualità di esercente la patria potestà sui minori #### 120.467.069-27, nato a ### il ### e #### 123.884.579-71, nato a ### il ###; #### 083.959.629-40, nato a ### il ###, residente in ### de ### 1758, apt 401 - ### - ###### 334.861.159-87, nata a ### il ###, residente a Rua 7 de ### 1836, apt 42 - ### - ###### 034.490.299-40, nato a ### il ###, residente in ### 298, apt 602-A - #### da solo e in qualità di titolare della potestà genitoriale sul minore #### 046.574.019-71, nata a #### il ###; #### 044.806.169-42, nata a ### il ###, residente in ### de ### 35 - ####/SP, ### rappresentati e difesi dall'avv. ### contro Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, contumace nonché con ### punto: diritti di cittadinanza ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di ### (ovvero ### ovvero ### ovvero ### cittadino italiano, nato a ### (### - ### in data ###, cittadino italiano emigrato in ### e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.  ### resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. 
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso. 
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la ### n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “###articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. 
Il comma n. 37 della cit. ### prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. 
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal ### di ### al ### di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede ###materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in provincia di ### da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. 
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla ### n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. ###. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in ### fino al richiedente. 
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. 
Preliminarmente deve darsi conto che l'avo nel caso di specie è nato prima dell'annessione del ### al ### D'### ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello ### e le norme sulla cittadinanza di cui al ### I del ### del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907 in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'### furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del ### d'### - nel caso del ### il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, si deve ritenere che ### abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del ### al ### d'### Risulta inoltre che il signor ### non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. 
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della ### Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della ### In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. 
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il ### senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione. 
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione. 
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano jure sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 
Quanto alla ricorrente ### la stessa ha acquistato la cittadinanza italiana iure matrimonii poiché coniugata con il signor ### in data ###. ### della cittadinanza è avvenuto automaticamente poiché il matrimonio è anteriore al 27 aprile 1983, data di entrata in vigore della ### 123/1983, in base all'articolo 10 della legge 13 giugno 1912 n. 555, allora vigente. 
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti. 
La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicchè è giustificata la compensazione delle spese.  P.Q.M.  Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, -accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis - e iure matrimonii a riguardo della signora ### - per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano ### Ordina al ministero dell'### e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
Compensa le spese. 
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. 
Venezia, 22.12.2025.   

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 13851/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Zeminian

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13189/2024 del 14-05-2024

... condivide (tra le altre Cass. 6747/2021), in materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla ### europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa ### recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso. E' noto che, secondo il disposto dell'art. 30, co. 1-bis, cit., deve qualificarsi fittizio il matrimonio celebrato al solo scopo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato e, alla luce delle difficoltà riscontrate dagli ### membri nell'individuare i casi di matrimoni fittizi e nello svolgere le relative indagini, la ### ha elaborato delle ### contenenti una serie di criteri indicativi in forza dei quali è (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15305/2023 R.G. proposto da: S.L. E. rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###) e dall'avvocato ### (###) per procura allegata al ricorso -ricorrente contro ###'INTERNO e ### domiciliati in ###, presso l'### (ADS###) che li rappresenta e difende ex lege -resistente
Firma to Da: ### D ### 1 Ser ial#: 4b32c fc1442da dc -Firma to Da: ### disposto d'ufficio ### registro generale 15305/2023 ro sezionale 718/2024 avverso la SENTENZA della CORTE ### di ### di raccolta generale 13189/.2024 1377/2023 depositata il ###; ### pubblicazione 14,05,2024 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal #### 1. Con ordinanza 08/01/2022 il Tribunale di ### rigettava il ricorso di S.L. L. cittadina brasiliana, avente ad oggetto il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari.  2. Con sentenza n. 1377/2023 del 02/05/2023 la Corte d'Appello di ### ha rigettato l'appello promosso da S.L.  2 di 7 Firma to Da: ### D ### 1 Ser ial#: 4b32c fc1442da dc -Firma to Da: ####.
P.A. NG ### Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a omissis D.L. 
S.L. avverso la citata ordinanza, ritenendo fittizio il con il matrimonio contratto dall'appellante in data cittadino italiano 3. Avverso la predetta sentenza la ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi nei confronti del Ministero dell'### e della ### di ### che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione alla discussione orale.  4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente denuncia, con il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., la violazione eio falsa applicazione degli artt.  115 e 116 cod. proc. civ., stante il mancato riconoscimento dell'effettività della convivenza matrimoniale fra la ricorrente ed il marito. Si duole dell'erronea valutazione delle prove deducendo che il provvedimento impugnato si fonda, da un lato, su elementi di fatto che risultano incontrovertibilmente insussistenti, e che, dall'altro, difetta di assoluta motivazione in ordine alle prove ### disposto d'ufficio ### registro generale 16305f2023 ### sezionale 718,2024 _### ii9 fornite. In particolare, ad avviso della ricorrente la Corte di ccolta cwerale 13189,2024 i merito ala pubblicazione 14,05,2024 erroneamente non ha attribuito rilevanza all'intervenuta sentenza del G.I.P. anconitano (assoluzione dal reato di sfruttamento della prostituzione), mentre altrettanto erroneamente i giudici di merito avevano attribuito rilievo alla circostanza che in due accessi presso l'immobile di appartenenza dei coniugi l'odierna ricorrente non fosse stata rinvenuta, ritenendo poco credibile la giustificazione data dal marito relativa ali' assenza della coniuge e rimarcando il fatto che nell'appartamento fossero presenti in numero limitato indumenti femminili. Rileva la ricorrente che le risultanze delle deposizioni dei testi B. D.G. C. erano state valutate erroneamente e non erano generiche ed evidenzia di avere contribuito al menage familiare svolgendo saltuariamente attività di domestica e di babysitter.  2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 143 cod. proc. civ.. ed art. 30, comma 1, lett. b), D. 
Lgs. n. 286/1998, stante l'erronea qualificazione della convivenza quale unico requisito dell'effettività dell'a ffectio coniugalis". Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale, travisando completamente il dato letterale della norma, ha fondato integralmente il proprio erroneo convincimento sul presupposto che la convivenza sia il requisito imprescindibile per provare la esistenza in concreto dell'affectio coniugalis. Ribadisce il dato inconfutabile dell'intervenuto matrimonio e deduce di aver dimostrato la stabile convivenza con il coniuge sia sul piano documentale che su un piano di riscontro testimoniale. Rimarca che aveva scelto con il marito "di vivere in maniera consona alla loro indole il rapporto matrimoniale" e che tale scelta è un cardine costituzionale insuscettibile di essere violato da pregiudizi o valutazione giuridica, pur essendo "fuor di dubbio che possano da alcuno esservi riserve di natura etica e morale, ma in alcun modo ### to Da: ### D ### 1 Ser ial#: 4b32c fc1442da dc -### to Da: ####.
P.A. NG ### Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a 0992 ### disposto d'ufficio ### registro generale 15305/2023 Pumer? sezionale 718/2024 tali prospettive possono giungere a scalfire diritto cost tuzvona e e ### do raccolta generale 13189/.2024 personalissimo dei coniugi di scegliere quello che loro ritengonacla on e 14/05/2024 maniera migliore di vivere il loro rapporto matrimoniale" (pag.13 ricorso).  3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.  3.1. ### l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide (tra le altre Cass. 6747/2021), in materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla ### europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa ### recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso. E' noto che, secondo il disposto dell'art. 30, co. 1-bis, cit., deve qualificarsi fittizio il matrimonio celebrato al solo scopo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato e, alla luce delle difficoltà riscontrate dagli ### membri nell'individuare i casi di matrimoni fittizi e nello svolgere le relative indagini, la ### ha elaborato delle ### contenenti una serie di criteri indicativi in forza dei quali è possibile escludere un abuso dei dritti comunitari. Essi tengono conto della circostanza che il cittadino straniero non avrebbe avuto difficoltà ad ottenere da solo il diritto di soggiorno, del fatto che la coppia stava insieme da molto tempo, aveva un domicilio comune, aveva assunto o meno un importante impegno giuridico-finanziario (per esempio un'ipoteca per l'acquisto di una 4 di 7 ### to Da: ### D ### 1 Ser ial#: 4b32c fc1442da dc -### to Da: ####.
P.A. NG ### Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a 0992 ### disposto d'ufficio ### registro generale 16305f2023 ### sezionale 718,2024 Numer di r9ccolta ge casa), nonché della durata del matrimonio. ### q issionerale 13189,2024 e a ilata pubblicazione 1005/2024 anche redatto un ### contente i c.d. indizi di abuso che fanno ragionevolmente presumere la natura fittizia del matrimonio, quali l'entrata o il soggiorno irregolare del cittadino straniero nello Stato membro, la mancanza di incontro personale dei coniugi prima della celebrazione, la corresponsione di una somma di denaro od altra utilità e la mancata convivenza dopo il matrimonio.  3.2. ### il quadro normativo e giurisprudenziale così sinteticamente richiamato, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la Corte di merito, con motivazione adeguata, ha ritenuto pienamente integrata la prova del carattere fittizio del matrimonio, in applicazione dei criteri indicativi di matrice europea, essendo molteplici gli elementi in tal senso. 
In particolare, i giudici di merito, attenendosi ai suesposti principi, hanno valorizzato i seguenti indici: a) la ricorrente era entrata illegalmente in ### nel omissis e non aveva allegato che avrebbe avuto diritto al permesso di soggiorno per altri motivi; b) il matrimonio era avvenuto a orni ssis ma non era stato allegato nulla circa l'epoca di conoscenza del marito e di instaurazione del legame sentimentale, né era stato compiutamente indicato nei giudizi di merito come la ricorrente e il coniuge si mantenessero economicamente, invero risultando che la ricorrente, secondo quanto dalla stessa dichiarato nel 2018 alla ### di ### saltuariamente faceva la prostituta e che il marito non aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi; c) la casa di abitazione indicata dalla ricorrente alla ### (via ### non era quella invece successivamente indicata dai testi; d) non solo gli agenti di ### non avevano rinvenuto la ricorrente in due accessi, ma anche la portinaia dello stabile aveva dichiarato di non averla mai vista e neppure di sapere che il D.L. fosse sposato; e) la ricorrente non aveva allegato alcun elemento utile a descrivere come fossero strutturati i rapporti di frequentazione con 5 di 7 ### to Da: ### D ### 1 Ser ial#: 4b32c fc1442da dc -### to Da: ####.
P.A. NG ### Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a 0992 ### disposto d'ufficio ### registro generale 16305f2023 ### sezionale 718,2024 Il marito e come fosse condotto il menage coniugligrero diracciwnaerle 13189/2024 n###p ulio### 1005,2024 contributo di apporto di ciascuno. La Corte d'appello ha affermato che "La ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, nulla ha dedotto e provato in merito all'autenticità del vincolo coniugate, limitandosi ad affermare fa sussistenza della convivenza con il marito, circostanza questa che, come già evidenziato, non costituisce requisito necessario e comunque sufficiente ai fini del rilascio e della conservazione del titolo di soggiorno, essendo invece imprescindibile la sussistenza di quell'affectio coniugalls che caratterizza le unioni autentiche. In proposito, la ricorrente non ha offerto alcuna allegazione e prova in ordine all'organizzazione della vita familiare ed alla condivisione di spazi domestici, di interessi e luoghi comuni e di progetti di vita comune; nessun elemento e nessuna documentazione, neppure fotografica, di momenti di vita insieme al coniuge prima e dopo il matrimonio. Quanto alla convivenza, occorre osservare come la ricorrente in sede di sommarie informazioni rese in data ### agli agenti della ### della ### di ### abbia dichiarato di abitare a ### in via ### n. 25, contrariamente a quanto riferito dai testi escussi nel presente giudizio". 
A fronte di detto chiaro e lineare percorso motivazionale, che certamente attinge il "minimo costituzionale", le censure, per un verso, sotto l'apparente denuncia di vizi di violazione di legge e motivazionali, sollecitano in realtà impropriamente una rivalutazione delle risultanze probatorie e dei fatti e, per altro verso, neppure si confrontano puntualmente con le argomentazioni svolte dalla Corte di merito, niente affatto incentrate solo sull'elemento della convivenza, così risolvendosi in una critica astratta e non pertinente al decisum. 
Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante l'irrituale costituzione delle parti intimate. 
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve 6 di 7 ### to Da: ### D ### 1 Ser ial#: 4b32c fc1442da dc -### to Da: ####.
P.A. NG ### Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a 0992 ### disposto d'ufficio ### registro generale 16305f2023 ### sezionale 718,2024 presupposti processu i pe i ### li### pelale 13189,2024 ata pubblicazione 1005/2024 versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 
Ai sensi dellrart.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. 
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52. 
Cosi deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile, il 14 febbraio 2024.  darsi atto della sussistenza dei Da: ####.
P.A. NG ### Ser ial#: 27e 7b49e 80139e ###88a 0992 

Giudice/firmatari: Acierno Maria, Parise Clotilde

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 2310/2025 del 03-11-2025

... DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, ####'UNIONE EUROPEA Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3560 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA ### (C.F. ###) nato a ### (###, il ### e residente a ### (### e ### nata a ### (###, il ### ed ivi residente, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###) del ### di ### e con questi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### in virtù di procura alle liti ; - RICORRENTI - ### dell'### (C.F. ###), in persona del ### in carica, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### presso i cui ### alla via G. ### 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. ###, C.F. ADS ###; - RESISTENTE - Con l'intervento necessario del ### presso il Tribunale di ### Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione loro statusex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, ####'UNIONE EUROPEA Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3560 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA ### (C.F. ###) nato a ### (###, il ### e residente a ### (### e ### nata a ### (###, il ### ed ivi residente, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###) del ### di ### e con questi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### in virtù di procura alle liti ; - RICORRENTI - ### dell'### (C.F. ###), in persona del ### in carica, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### presso i cui ### alla via G. ### 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. ###, C.F. ADS ###; - RESISTENTE - Con l'intervento necessario del ### presso il Tribunale di ### Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione loro statusex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il Ministero dell'### chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano ### nato in ### a ####, il ### ed emigrato in ### il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti. 
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che ### in data ### a ### (### sposava ### dall'unione coniugale nasceva il ###, a ### (#### la quale in data ### a ### (### sposava ### ed assumeva il nome di ### dal matrimonio in data ### a ### (### nasceva ### il quale in data ### a ### in ### sposava ### la quale assumeva il nome di ### dal matrimonio nascevano il ### a ### (#### e il ### a ### (#####.M. apponeva il visto e nulla osservava. 
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 3 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. 
All'esito, il giudice ha riservato la decisione.   **** 
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle ### Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate. 
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. 
Nel caso di specie, l'avo dell'odierna ricorrente era originario di ####, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero della ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'### europea. 
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. 
Nella fattispecie, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in ### La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di ### unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. 
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (###.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. 
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della ### costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della ### Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'### presso il ### di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari ### italiani in ### per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in ### per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del #### che si sta consolidando nei ### ritiene che i tempi di risposta dei ### siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).  ###, la parte ricorrente ha dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del ### di ### territorialmente competente per la rispettiva residenza, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. 
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale. 
La complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'### europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo ### di cittadini italiani di : ### nato a ### (###, il ###; ### nata a ### (###, il ###. 
B) Ordina al Ministero dell'### e, per esso all'### di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. 
Così deciso in ### il ###. 
Il Giudice dott.ssa

causa n. 3560/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Graziella Costantino

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1

Tribunale di Arezzo, Sentenza n. 575/2025 del 23-09-2025

... presso il Comune di ### di ####, in ### n. 21, per immigrazione dal Comune di ####. Nel presente giudizio parte opposta ha confermato che nel ricorso per decreto ingiuntivo ha individuato quale foro territorialmente componetene quello c.d. generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c., indicandolo nel Tribunale di Arezzo, ritenendo che il debitore fosse residente in ####, nucleo abitativo ### n. 12 - ### (cfr. pagg. 8 e 10 del ricorso per ingiunzione). ### opponente ha rilevato e documentato che, invece, alla data del deposito ed iscrizione a ruolo del procedimento monitorio (R.G. n. 2464/2024 Tribunale di Arezzo) avvenuta il ### (v. doc. 04 opponente), la stessa risultava già residente in ### di #### all'indirizzo sopra richiamato. Si osserva, inoltre, che anche la notifica all'odierno opponente del decreto ingiuntivo n. 1029/2024 si è perfezionata all'indirizzo della nuova residenza, ossia in ### di ####, ### n. 21 (cfr. doc. 1 opponente), dunque, appare evidente che l'opposta fosse a conoscenza dell'avvenuto cambio di residenza di controparte. Peraltro, risulta non contestata specificamente (e nemmeno genericamente) ex art. 115 c.p.c. la qualità di consumatore rivestita (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Arezzo SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 647/2025 promossa da: ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in #### n. 18, ### contro ### 2018-2 S.R.L., e per essa la mandataria do### S.p.A., rappresentata e difesa dal ### Avv. ### elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in #### il ### n. 46, ### parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2025. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio ### 2018- 2 S.r.l., e per essa la mandataria do### S.p.A., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo 1029/2024, emesso in data ### dal Tribunale di Arezzo, con il quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 196.905,16, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, in forza dell'esposizione debitoria maturata in relazione al contratto di mutuo stipulato in data ###, Rep.  n. 16148 - Raccolta n. 5304 (doc. 2 opponente) e al contratto di mutuo ipotecario stipulato il ###, Rep. n. 18881 - Raccolta n. 7433 (doc. 11 opponente), entrambi garantiti da ipoteca volontaria, rispettivamente iscritta il ### al n. 95 Reg. Part. e l'08.02.2012 al n. 57 Reg. Part., sui beni immobili in piena ed esclusiva proprietà per la quota di 1/1 del #### siti nel
Comune di ### di ####, ### n. 21, censiti al ### di tale Comune, al ### 20, part. 184 sub. 11 graffata con part. 184 sub. 13 ### e al ### 20, part. 184 sub. 12 ###. 
Quali motivi di opposizione, parte opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di ### essendo l'ingiunto un consumatore ed essendo residente nel circondario del Tribunale di ### Sempre in via preliminare parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per violazione della clausola n. 13 del contratto di mutuo del 26.01.2012 per mancato espletamento del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 presso il ### - ### per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ### o previo accordo delle parti davanti ad un altro organismo di mediazione. Ha allegato, altresì, la carenza di legittimazione attiva di ### 2018-2 S.r.l., mancando la prova della titolarità del credito in capo alla stessa. Nel merito, parte opponente ha dedotto che il credito azionato risulta incerto e non liquido né esigibile, rilevando che la documentazione prodotta in fase monitoria non è idonea a fornire adeguata prova del credito oggetto del d.i. 
Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale di Arezzo adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi sopra esposti così provvedere: In via pregiudiziale e/o preliminare: - accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale, atteso che il Giudice naturale e territorialmente competente è da individuarsi in quello di residenza del debitore e/o in alternativa del consumatore, signor ### indicato nel Tribunale di ### per le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior forma il decreto ingiuntivo n. 1029/2024 (n. 2464/2024 R.G.) reso in data ### dal Tribunale di Arezzo; - ove richiesta, rigettare l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, perché l'obbligazione non è certa, liquida ed esigibile; Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare: - dichiarare irrito e nullo e, in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 1029/2024 (n. 2464/2024 R.G.) reso in data ### dal Tribunale di Arezzo, stante improcedibilità dell'azione avversaria per non avere esperito il tentativo di mediazione avanti all'arbitrato bancario finanziario o ad un organismo di mediazione diverso, come previsto dall'art. 13 del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto il 26 gennaio 2012 (cfr. doc. 03); - ove richiesta, rigettare l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, perché l'obbligazione non è certa, liquida ed esigibile; Nel merito in via principale: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Arezzo dovesse ritenersi competente a conoscere i fatti per cui è causa, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare -con qualsiasi statuizione ritenuta opportunail decreto ingiuntivo opposto n. 1029/2024 (n. 2464/2024 R.G.) reso in data ###, con ogni consequenziale pronuncia di revoca anche in relazione agli importi liquidati nel decreto ingiuntivo opposto a titolo di spese e di interessi, per tutte le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. 
In ogni caso: con vittoria di spese diritti onorari e compensi professionali del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. 
Si è costituita in giudizio ### 2018-2 S.r.l., e per essa la mandataria do### S.p.A., confermando di esser divenuta l'attuale titolare del credito e che è stata fornita prova della propria legittimazione attiva; in particolare, ha rappresentato che in data ### ha concluso n. 73 contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla ### il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. della ###, ### seconda, ### delle ### n. 144 del 13 dicembre 2018 (doc. 3 opposta e doc. 2 monitorio), acquistando pro soluto da varie ### tra cui ### di ### cooperativa (poi divenuta ### - ### - ### a seguito di fusione del 21.12.2019 tra la ### e la ###, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione e vantati verso debitori classificati a sofferenza, tra i quali è compreso anche quello oggetto del presente giudizio.  ### convenuta ha riconosciuto come fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, alla quale ha aderito, eccependo, però, che tale adesione comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di pronunciarsi sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa a seguito della riassunzione. In ogni caso, ha contestato integralmente quanto dedotto ex adverso sull'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, ed ha confermato che la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria è idonea a fornire adeguata prova scritta del credito oggetto del d.i.  ### convenuta ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'###mo Giudice adito, contrariis rejectis, In via preliminare ed in tesi: stante l'adesione dell'odierna comparente all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di ### formulata dall'opponente, disporre con ordinanza, ex art. 38, 2 comma, c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo con termine per la riassunzione del procedimento dinanzi al competente Tribunale di ### per le decisioni sul merito e con espressa revoca del decreto ingiuntivo opposto senza provvedimenti sulle spese di lite. 
Sempre in via preliminare, in ipotesi: stante l'adesione dell'odierna comparente all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di ### formulata dall'opponente, qualora il giudice adito intenda disporre con sentenza in ordine alla eccezione di incompetenza territoriale non applicando l'art. 38, comma 2, c.p.c., disciplinare le spese di lite mediante la compensazione integrale delle stesse, ricorrendone i presupposti ontologici e normativi; Nel merito: ove il Tribunale adito ritenga la propria competenza - o comunque dinanzi ad altro organo giurisdizionale competente -, rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata dal #### in quanto infondata in fatto ed in diritto. 
In ogni caso, ### la carenza di legittimazione passiva dell'odierna esponente in forza degli accordi contrattuali intercorsi tra la stessa e la cedente e di cui in premessa (ove espressamente si prevede che in alcun modo sulla stessa potranno gravare gli effetti di eventuali provvedimenti di condanna alla restituzione e/o al risarcimento dei danni e ciò in forza del contratto di cessione) nonché in forza di quanto disposto dalla citata legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazioni, come nell'odierna comparsa ampiamente argomentato. 
Con riserva di integrazione documentale in via istruttoria.” Attesa l'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, con decreto del 09.07.2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito dell'udienza cartolare del 18.9.2025, è stata trattenuta in decisione per essere definita con la presente sentenza ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. 
La questione preliminare relativa alla competenza per territorio del Giudice adito nel monitorio non è controversa fra le parti: la convenuta opposta ha infatti aderito all'eccezione formulata tempestivamente dall'opponente. 
Dalla documentazione agli atti (cfr. certificato storico residenza - doc. 5 opponente) risulta, infatti, in termini inequivoci che ### a far data dal 18.09.2024 risulta iscritto all'anagrafe della popolazione residente presso il Comune di ### di ####, in ### n. 21, per immigrazione dal Comune di ####. 
Nel presente giudizio parte opposta ha confermato che nel ricorso per decreto ingiuntivo ha individuato quale foro territorialmente componetene quello c.d. generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c., indicandolo nel Tribunale di Arezzo, ritenendo che il debitore fosse residente in ####, nucleo abitativo ### n. 12 - ### (cfr. pagg. 8 e 10 del ricorso per ingiunzione). ### opponente ha rilevato e documentato che, invece, alla data del deposito ed iscrizione a ruolo del procedimento monitorio (R.G. n. 2464/2024 Tribunale di Arezzo) avvenuta il ### (v. doc. 04 opponente), la stessa risultava già residente in ### di #### all'indirizzo sopra richiamato. Si osserva, inoltre, che anche la notifica all'odierno opponente del decreto ingiuntivo n. 1029/2024 si è perfezionata all'indirizzo della nuova residenza, ossia in ### di ####, ### n. 21 (cfr. doc. 1 opponente), dunque, appare evidente che l'opposta fosse a conoscenza dell'avvenuto cambio di residenza di controparte. 
Peraltro, risulta non contestata specificamente (e nemmeno genericamente) ex art. 115 c.p.c. la qualità di consumatore rivestita dall'odierno opponente espressamente dedotta nell'atto di citazione in opposizione; pertanto, il luogo di residenza anagrafica dell'odierno opponente costituisce foro inderogabile. 
Va dunque dichiarata l'incompetenza a fronte della violazione del foro inderogabile di residenza e/o domicilio del consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. 206/2005, il cui radicamento è collocato al di fuori dell'ambito di competenza territoriale di questo ### Deve quindi procedersi alla revoca del d.i. opposto essendo competente territorialmente il Tribunale di ### La necessità di procedere a siffatta revoca, peraltro, determina la forma del presente provvedimento, emesso quale sentenza e non quale ordinanza, in quanto “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009” (così Cass. 15579 del 10.06.2019). 
Trattandosi di competenza per territorio inderogabile, pur avendo parte opposta aderito all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, occorre pronunciarsi anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, non potendo darsi applicazione al secondo comma dell'art. 38 c.p.c. ( 15699/2024; Cass. 17187/2019). 
Tale norma, infatti, opera nei soli casi di competenza territoriale derogabile, mentre nel caso di specie viene in rilievo un'ipotesi di competenza inderogabile (foro del consumatore). 
In base al principio di causalità, l'opposta, in quanto autore della condotta che ha dato causa alla presente opposizione, avendo individuato erroneamente il giudice del monitorio, va condannata alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 52.001,00 - 260.000 parametri medi decurtati del 50 % in riferimento alle sole fasi di studio e introduttiva). Si provvede altresì alla distrazione in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede: - dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Arezzo ad emettere il decreto ingiuntivo essendo competente il Tribunale di ### - dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1029/2024 emesso dal Tribunale di Arezzo e conseguentemente revoca tale decreto; - fissa il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di ### - condanna parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 406,50 per spese ed € 2.090,00 per onorari oltre rimborso spese iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Arezzo, 23.09.2025

causa n. 647/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Rossi Marina

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7840/2023 del 17-03-2023

... cautelare, il Giudice istruttore della ### in materia di immigrazione, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissato la prima comparizione delle parti per l'udienza del 24.02.2022. 2. Il ricorrente richiedeva dunque appuntamento per il rilascio del permesso soggiorno temporaneo di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 142/2015, ai fini della regolare sua circolazione in ### in quanto destinatario di provvedimento di sospensione che ne impediva l'espulsione. Con comunicazione pervenuta a mezzo pec in data ###, la Questura di ### non assecondava la richiesta, trattandosi di un ricorso contro il rifiuto del ### e non essendo previsto nessun rilascio di permesso provvisorio. 3. Il ricorrente avanzava pertanto ricorso d'urgenza, ex art. 700 c.p.c. dinanzi alla ### in ### del Tribunale di Catanzaro, già competente per il ricorso av verso il rigett o di r innovo della protezione speciale, ancora in itinere e sospeso in via cautelare. ### ribunale, con provvedimento qui impugnato, rig ettava la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., ritenendo che la tutela cautelare fosse stata già accordata al ricorrente tramite la sospensione dell'efficacia del (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 4062-2022 r.g. proposto da: ### nato in ### il ### , C.F.: ###, elettivamente domiciliato in ####, alla via ### n. 60, presso lo studio dell'avv. ### (CF: ###) del foro di ### dal quale e rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro Ministero dell'### - intimato - avverso ordinanza - di cui al verbale di prima udienza del 17/12/2021, cron. 2998/2021, relativo alla causa di cui al n. 4078 R.G.A.C. 2021 - emessa dal Tribunale di Catanzaro; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2023 dal Consigliere dott. #### 1.In data ###, il ricorrente avanzava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, culminato in un parere negativo della ### con consequenziale provvedimento di rigetto. 
Il r icorrente ha, dunque, im pugnato il diniego d i rinnovo di permesso, iscrivendo giudizio presso il Tribunale di Catanzaro, recante R.G. 2260/2021. 
Con provvedimento cautelare, il Giudice istruttore della ### in materia di immigrazione, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissato la prima comparizione delle parti per l'udienza del 24.02.2022.  2. Il ricorrente richiedeva dunque appuntamento per il rilascio del permesso soggiorno temporaneo di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 142/2015, ai fini della regolare sua circolazione in ### in quanto destinatario di provvedimento di sospensione che ne impediva l'espulsione. Con comunicazione pervenuta a mezzo pec in data ###, la Questura di ### non assecondava la richiesta, trattandosi di un ricorso contro il rifiuto del ### e non essendo previsto nessun rilascio di permesso provvisorio.  3. Il ricorrente avanzava pertanto ricorso d'urgenza, ex art. 700 c.p.c. dinanzi alla ### in ### del Tribunale di Catanzaro, già competente per il ricorso av verso il rigett o di r innovo della protezione speciale, ancora in itinere e sospeso in via cautelare.  ### ribunale, con provvedimento qui impugnato, rig ettava la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., ritenendo che la tutela cautelare fosse stata già accordata al ricorrente tramite la sospensione dell'efficacia del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo.  2. ###, pubb licata il ###, è stata imp ugnata da #### con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.  ### dell'### intimato, non ha svolto difese.  ### 1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3, violazione e falsa applicazione degli art. 4, 5 e 22 del d.lgs. 142/2015, con violazione dell'art. 35 bis del d.lgs. 25/08 e degli art. 5, 19 ter d.lgs. 150/2011. 
Prima di esaminare il motivo di r icorso, occorre in limin e dichiarare l'inammissibilità dello stesso, trattandosi quello impugn ato di un provvedimento cautelare non ricorribile per cassazione. 
Sul p unto la giurisprudenz a di q uesta Corte ha chiarito che, nel sistem a processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all'ar t. 2, com ma 3, lett. e bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005, (così com e nel precedente) contro i provvedimenti urgent i anticipator i d egli effetti della sentenza di merito non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto tali provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 6039 del 28/02/2019; ### 1, Sentenza n. 23410 del 04/11/2009). Si tratta, infatti, di un provvedimento interinale, ontologicamente inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni soggettiv e di natura sostanziale, anche quand o sia dedotta l'abnormità dello stesso a causa di statuizioni eccedenti la funzione cautelare (Cass. n. 9077 del 2002; n. 441 del 2003). 
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell'amministrazione intimata. 
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.  23535 del 2019).  P.Q.M.  dichiara inammissibile il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo 4 a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###  

causa n. 2260/2021 R.G. - Giudice/firmatari: De Chiara Carlo, Amatore Roberto

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