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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Arezzo SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 647/2025 promossa da: ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in #### n. 18, ### contro ### 2018-2 S.R.L., e per essa la mandataria do### S.p.A., rappresentata e difesa dal ### Avv. ### elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in #### il ### n. 46, ### parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio ### 2018- 2 S.r.l., e per essa la mandataria do### S.p.A., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo 1029/2024, emesso in data ### dal Tribunale di Arezzo, con il quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 196.905,16, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, in forza dell'esposizione debitoria maturata in relazione al contratto di mutuo stipulato in data ###, Rep. n. 16148 - Raccolta n. 5304 (doc. 2 opponente) e al contratto di mutuo ipotecario stipulato il ###, Rep. n. 18881 - Raccolta n. 7433 (doc. 11 opponente), entrambi garantiti da ipoteca volontaria, rispettivamente iscritta il ### al n. 95 Reg. Part. e l'08.02.2012 al n. 57 Reg. Part., sui beni immobili in piena ed esclusiva proprietà per la quota di 1/1 del #### siti nel
Comune di ### di ####, ### n. 21, censiti al ### di tale Comune, al ### 20, part. 184 sub. 11 graffata con part. 184 sub. 13 ### e al ### 20, part. 184 sub. 12 ###.
Quali motivi di opposizione, parte opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di ### essendo l'ingiunto un consumatore ed essendo residente nel circondario del Tribunale di ### Sempre in via preliminare parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per violazione della clausola n. 13 del contratto di mutuo del 26.01.2012 per mancato espletamento del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 presso il ### - ### per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ### o previo accordo delle parti davanti ad un altro organismo di mediazione. Ha allegato, altresì, la carenza di legittimazione attiva di ### 2018-2 S.r.l., mancando la prova della titolarità del credito in capo alla stessa. Nel merito, parte opponente ha dedotto che il credito azionato risulta incerto e non liquido né esigibile, rilevando che la documentazione prodotta in fase monitoria non è idonea a fornire adeguata prova del credito oggetto del d.i.
Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale di Arezzo adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi sopra esposti così provvedere: In via pregiudiziale e/o preliminare: - accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale, atteso che il Giudice naturale e territorialmente competente è da individuarsi in quello di residenza del debitore e/o in alternativa del consumatore, signor ### indicato nel Tribunale di ### per le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior forma il decreto ingiuntivo n. 1029/2024 (n. 2464/2024 R.G.) reso in data ### dal Tribunale di Arezzo; - ove richiesta, rigettare l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, perché l'obbligazione non è certa, liquida ed esigibile; Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare: - dichiarare irrito e nullo e, in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 1029/2024 (n. 2464/2024 R.G.) reso in data ### dal Tribunale di Arezzo, stante improcedibilità dell'azione avversaria per non avere esperito il tentativo di mediazione avanti all'arbitrato bancario finanziario o ad un organismo di mediazione diverso, come previsto dall'art. 13 del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto il 26 gennaio 2012 (cfr. doc. 03); - ove richiesta, rigettare l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, perché l'obbligazione non è certa, liquida ed esigibile; Nel merito in via principale: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Arezzo dovesse ritenersi competente a conoscere i fatti per cui è causa, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare -con qualsiasi statuizione ritenuta opportunail decreto ingiuntivo opposto n. 1029/2024 (n. 2464/2024 R.G.) reso in data ###, con ogni consequenziale pronuncia di revoca anche in relazione agli importi liquidati nel decreto ingiuntivo opposto a titolo di spese e di interessi, per tutte le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
In ogni caso: con vittoria di spese diritti onorari e compensi professionali del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio ### 2018-2 S.r.l., e per essa la mandataria do### S.p.A., confermando di esser divenuta l'attuale titolare del credito e che è stata fornita prova della propria legittimazione attiva; in particolare, ha rappresentato che in data ### ha concluso n. 73 contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla ### il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. della ###, ### seconda, ### delle ### n. 144 del 13 dicembre 2018 (doc. 3 opposta e doc. 2 monitorio), acquistando pro soluto da varie ### tra cui ### di ### cooperativa (poi divenuta ### - ### - ### a seguito di fusione del 21.12.2019 tra la ### e la ###, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione e vantati verso debitori classificati a sofferenza, tra i quali è compreso anche quello oggetto del presente giudizio. ### convenuta ha riconosciuto come fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, alla quale ha aderito, eccependo, però, che tale adesione comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di pronunciarsi sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa a seguito della riassunzione. In ogni caso, ha contestato integralmente quanto dedotto ex adverso sull'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, ed ha confermato che la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria è idonea a fornire adeguata prova scritta del credito oggetto del d.i. ### convenuta ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'###mo Giudice adito, contrariis rejectis, In via preliminare ed in tesi: stante l'adesione dell'odierna comparente all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di ### formulata dall'opponente, disporre con ordinanza, ex art. 38, 2 comma, c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo con termine per la riassunzione del procedimento dinanzi al competente Tribunale di ### per le decisioni sul merito e con espressa revoca del decreto ingiuntivo opposto senza provvedimenti sulle spese di lite.
Sempre in via preliminare, in ipotesi: stante l'adesione dell'odierna comparente all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di ### formulata dall'opponente, qualora il giudice adito intenda disporre con sentenza in ordine alla eccezione di incompetenza territoriale non applicando l'art. 38, comma 2, c.p.c., disciplinare le spese di lite mediante la compensazione integrale delle stesse, ricorrendone i presupposti ontologici e normativi; Nel merito: ove il Tribunale adito ritenga la propria competenza - o comunque dinanzi ad altro organo giurisdizionale competente -, rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata dal #### in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso, ### la carenza di legittimazione passiva dell'odierna esponente in forza degli accordi contrattuali intercorsi tra la stessa e la cedente e di cui in premessa (ove espressamente si prevede che in alcun modo sulla stessa potranno gravare gli effetti di eventuali provvedimenti di condanna alla restituzione e/o al risarcimento dei danni e ciò in forza del contratto di cessione) nonché in forza di quanto disposto dalla citata legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazioni, come nell'odierna comparsa ampiamente argomentato.
Con riserva di integrazione documentale in via istruttoria.” Attesa l'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, con decreto del 09.07.2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito dell'udienza cartolare del 18.9.2025, è stata trattenuta in decisione per essere definita con la presente sentenza ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
La questione preliminare relativa alla competenza per territorio del Giudice adito nel monitorio non è controversa fra le parti: la convenuta opposta ha infatti aderito all'eccezione formulata tempestivamente dall'opponente.
Dalla documentazione agli atti (cfr. certificato storico residenza - doc. 5 opponente) risulta, infatti, in termini inequivoci che ### a far data dal 18.09.2024 risulta iscritto all'anagrafe della popolazione residente presso il Comune di ### di ####, in ### n. 21, per immigrazione dal Comune di ####.
Nel presente giudizio parte opposta ha confermato che nel ricorso per decreto ingiuntivo ha individuato quale foro territorialmente componetene quello c.d. generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c., indicandolo nel Tribunale di Arezzo, ritenendo che il debitore fosse residente in ####, nucleo abitativo ### n. 12 - ### (cfr. pagg. 8 e 10 del ricorso per ingiunzione). ### opponente ha rilevato e documentato che, invece, alla data del deposito ed iscrizione a ruolo del procedimento monitorio (R.G. n. 2464/2024 Tribunale di Arezzo) avvenuta il ### (v. doc. 04 opponente), la stessa risultava già residente in ### di #### all'indirizzo sopra richiamato. Si osserva, inoltre, che anche la notifica all'odierno opponente del decreto ingiuntivo n. 1029/2024 si è perfezionata all'indirizzo della nuova residenza, ossia in ### di ####, ### n. 21 (cfr. doc. 1 opponente), dunque, appare evidente che l'opposta fosse a conoscenza dell'avvenuto cambio di residenza di controparte.
Peraltro, risulta non contestata specificamente (e nemmeno genericamente) ex art. 115 c.p.c. la qualità di consumatore rivestita dall'odierno opponente espressamente dedotta nell'atto di citazione in opposizione; pertanto, il luogo di residenza anagrafica dell'odierno opponente costituisce foro inderogabile.
Va dunque dichiarata l'incompetenza a fronte della violazione del foro inderogabile di residenza e/o domicilio del consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. 206/2005, il cui radicamento è collocato al di fuori dell'ambito di competenza territoriale di questo ### Deve quindi procedersi alla revoca del d.i. opposto essendo competente territorialmente il Tribunale di ### La necessità di procedere a siffatta revoca, peraltro, determina la forma del presente provvedimento, emesso quale sentenza e non quale ordinanza, in quanto “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009” (così Cass. 15579 del 10.06.2019).
Trattandosi di competenza per territorio inderogabile, pur avendo parte opposta aderito all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, occorre pronunciarsi anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, non potendo darsi applicazione al secondo comma dell'art. 38 c.p.c. ( 15699/2024; Cass. 17187/2019).
Tale norma, infatti, opera nei soli casi di competenza territoriale derogabile, mentre nel caso di specie viene in rilievo un'ipotesi di competenza inderogabile (foro del consumatore).
In base al principio di causalità, l'opposta, in quanto autore della condotta che ha dato causa alla presente opposizione, avendo individuato erroneamente il giudice del monitorio, va condannata alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 52.001,00 - 260.000 parametri medi decurtati del 50 % in riferimento alle sole fasi di studio e introduttiva). Si provvede altresì alla distrazione in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede: - dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Arezzo ad emettere il decreto ingiuntivo essendo competente il Tribunale di ### - dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1029/2024 emesso dal Tribunale di Arezzo e conseguentemente revoca tale decreto; - fissa il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di ### - condanna parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 406,50 per spese ed € 2.090,00 per onorari oltre rimborso spese iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario.
Arezzo, 23.09.2025
causa n. 647/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Rossi Marina