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Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 693/2025 del 21-08-2025

... altro tipo che comporti una specifica disciplina circa immissioni del genere. Non è, pertanto, terzo, ne' colui che abbia eseguito l'opera in base a contratto concluso col proprietario dell'immobile - salva l'ipotesi che tale contratto venga in seguito meno per invalidità, risoluzione e simili - ne' colui che già si trovi ad essere parte di un rapporto col proprietario dell'immobile nello ambito del quale rapporto la legge ponga una specifica disciplina delle addizioni e migliorie, ne' colui che esegua materialmente la opera in adempimento di un contratto con persona diversa dal proprietario dell'immobile, in quanto in siffatta ipotesi l'esecutore materiale entra con la cosa medesima in rapporto in via esclusivamente secondaria a seguito e per effetto di un incarico conferitogli a qualsiasi titolo dall'autore e che si limita ad eseguire l'altrui” (v. Cass. 970/1983). Ebbene, nella specie, la ### s.r.l. non ha costruito il capannone in base ad un contratto concluso con la ### s.r.l., non era parte di un rapporto con il proprietario della res nell'ambito del quale la legge disponeva una specifica disciplina delle migliorie e non era un mero esecutore altrui dell'opera materiale; di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 946 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 19.3.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente ### “### S.R.L.” (C.F./P.I. ###), in persona del ### p.t., elettivamente domiciliato in ####, via F. Nicotera n. 18, presso lo studio dell'avv.  ### M. ### che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; #### S.R.L. S.R.L (C.F./P.I. ###), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; ###: azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e seguenti L.F.).  CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.  ### atto di citazione ritualmente notificato la ### del ### s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la ### s.r.l. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### l'Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione ed istanza ed in accoglimento delle domande attoree così provvedere: 1) in via principale: - accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della ### attrice e, per l'effetto, revocare ex art. 67, comma 1, n. 1) L.F., del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, l'atto di transazione stipulato tra ### s.r.l. e ### s.r.l. in data ### avente data certa mediante apposizione di timbro postale recante la data del 23.11.2012; 2) in via subordinata: - accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della ### attrice e, per l'effetto, revocare ex art. 67, comma 1, n. 2) del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, la compensazione delle reciproche posizioni debitorie e creditorie intervenuta tra ### s.r.l. e ### s.r.l. con atto stipulato in data ### avente data certa mediante apposizione di timbro postale recante la data del 23.11.2012; 3) in via ancor più subordinata: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di transazione stipulato tra ### s.r.l. e ### s.r.l. in data ###, avente data certa mediante apposizione di timbro postale recante la data del 23.11.2012, per mancanza degli elementi essenziali per la sua validità; 4) in ogni caso e in via principale: - accertare e dichiarare che la ### del fallimento ### s.r.l. ha diritto all'indennità per miglioramenti apportati al fondo a seguito della costruzione da parte della società fallita del capannone individuato al ### del Comune di ### foglio 53, p.lla 475, sub 4, categoria D/7, rendita catastale euro 8.326,00, su terreno dell'odierna convenuta nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo e, per l'effetto, condannare ### s.r.l. al pagamento in favore della ### attrice della somma di euro 338.000,00 o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio o che l'adito Tribunale riterrà di giustizia oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della restituzione dell'immobile fino all'effettivo soddisfo; - condannare, altresì, la società convenuta alla refusione, in favore della ### fallimentare, delle spese e compensi professionali di causa oltre accessori di legge”. 
In punto di fatto la difesa della ### attrice deduceva: che, con contratto del 14.2.1992, la società ### s.p.a. aveva concesso in locazione alla ### s.r.l. (società controllata al 100% dalla ### s.p.a.), una porzione del complesso industriale di cui era proprietaria in ####, comprendente un'area estesa circa mq 12.000,00 e un capannone per 5.200,00 mq; che, in considerazione della necessità della consociata ### s.r.l. (anch'essa società controllata al 100% da ### s.p.a.) di procedere urgentemente alla installazione di una linea di produzione nella stessa area industriale e in attesa che ### s.r.l. perfezionasse la progettazione e la costruzione di un nuovo fabbricato in area adiacente, la ### s.r.l. aveva concesso in uso con diritto di superficie una porzione di terreno e di fabbricato per un totale di mq 8.800,00 di terreno e di circa mq 3.600,00 di capannone, in forza del contratto di locazione anzidetto e di scrittura privata del 25.2.1993 controfirmata per accettazione dalla controllante ### s.p.a. e dalla consociata ### s.r.l.; che, con successivo contratto del maggio 1993, la locataria ### s.r.l., concedeva in sublocazione alla ### s.r.l. un'area della superficie di mq 7.830,00 (facente parte della più vasta area locata da ### s.p.a.), nonché un capannone industriale di mq 2.600,00 insistente su tale area; che, con atto pubblico del 29.10.1993 per ### (rep. n. 20087), la ### s.p.a. aveva venduto alla controllata ### s.r.l. un complesso industriale corrispondente anche ai beni concessi in sublocazione alla ### s.r.l.; che, su tale area, la ### s.r.l. aveva consentito alla consociata ### s.r.l. di costruire un capannone industriale esteso circa mq. 1.048,00 in adiacenza a quello già locato, previa concessione di un diritto di superficie in favore di ### s.r.l. e la previsione di una remunerazione annua pari al canone di sublocazione su cui insisteva il costruendo edificio, giusta scrittura privata del 18.2.1994; che l'immobile identificato al ### del Comune di ### foglio 53, part. 475, sub 4, categoria ###, rendita catastale euro 8.326,00, era edificato dalla ### s.r.l. in virtù di concessione edilizia rilasciata dal Comune di ### n. 2757 del 22.6.1994, con il successivo rilascio del certificato di collaudo statico e di rispondenza; che, con atto per ### stipulato il ###, rep. n. 56763, racc. n. 12535, la ### s.r.l. in liquidazione, aveva venduto alla ### s.r.l. la piena proprietà del complesso immobiliare ricomprendente i fabbricati di cui sopra; che, in tale contratto, non era stata fatta menzione del diritto di superficie concesso in favore di ### s.r.l., ma la società acquirente aveva dichiarato di essere edotta “della utilizzazione da parte della ### s.r.l., in forza di precedenti contratti, di alcuni locali ad aree del compendio immobiliare compravenduto alla società acquirente ben noti” e “di essere consapevole e di accettare la situazione di fatto consistente nel possesso materiale di alcuni beni immobili da parte della ### s.r.l.. Detta situazione di fatto deriva dalla cessazione del contratto di affitto degli immobili stessi intervenuta in data ###”; che le parti, inoltre, avevano dichiarato che il prezzo della compravendita era stato convenuto in euro 800.000,00 tenuto conto “delle problematiche, degli oneri e della situazione di fatto esistente, relative alla condivisione delle aree e dei servizi attualmente usufruiti in comune con la società ### s.r.l., valore stimato complessivamente in euro 300,000,00”; che, con contratto del 2.2.2011, registrato il ###, la ### s.r.l. aveva concesso in locazione alla ### s.r.l. un complesso immobiliare comprendente, oltre ai due capannoni suddescritti, anche un'area esterna al capannone di mq 1.000,00 e un locale di mq 150 circa per un canone mensile di euro 2.500,00 oltre IVA per i primi due anni, e di euro 3.500,00 oltre IVA per gli anni successivi; che, con scrittura privata del 18.4.2012, sulla premessa che “### s.r.l., di fatto, non utilizza più tutte le aree e la superficie oggetto della locazione originaria, per cui per lo svolgimento della propria attività, considerato il grave periodo di crisi aziendale e la mancata produzione, ha la necessità di avere la disponibilità di un solo capannone”, le parti avevano convenuto che a modifica ed integrazione del precedente contratto di locazione del 2.2.2011, l'### s.r.l. concedeva in locazione per un canone mensile ridotto di euro 600,00 il solo capannone esteso mq 2.600,00 a ### s.r.l., che accettava, e restituiva al locatore le altre unità immobiliari (tra cui anche il capannone di mq 1.048,00 costruito da ### s.r.l.); che, con successiva scrittura privata del 25.9.2012, le parti avevano risolto consensualmente il suddetto contratto di locazione e la società ### s.r.l. si era obbligata a restituire l'immobile concesso in locazione entro la data del 30.9.2012; che, in tale atto, al punto n. 8) era stato stabilito che “il credito che la ### s.r.l.  vanta nei confronti della ### s.r.l. alla data del 24.9.2012, viene utilizzato in compensazione sulla cessione del capannone costruito dalla ### s.r.l. sul terreno di proprietà della ### s.r.l., riportato in ### alla sezione S. ### foglio 53, part. 475, sub 4, scheda 1”, mentre al successivo punto n. 9) della predetta scrittura privata era pattuito che la ### s.r.l. “si obbliga sin d'ora a favorire il trasferimento del suddetto capannone alla ### s.r.l. nelle forme previste dalla legge vigente, e ritenute fiscalmente meno onerose per entrambe, entro la data del 15.10.2012”; che, con atto di transazione del 30.10.2012, era stato dato atto in premessa: che la ### s.r.l. aveva concesso alla ### s.r.l. il diritto di superficie per la realizzazione di un capannone con semplice lettera del 18.4.1994; che la ### s.r.l. aveva costruito nel 1994 un nuovo capannone di mq. 1.048,00 circa a seguito di regolare concessione edilizia; che l'atto con cui era stato concesso il diritto di superficie, di durata di trenta anni, non era mai stato registrato; che la presenza della ### s.r.l. all'interno del complesso industriale acquistato dalla ### s.r.l. era stata regolarizzata successivamente tra le parti con contratto di locazione del 2.2.2011 e successive modifiche del 18.4.2012; che, per effetto di tali contratti e servizi utilizzati, la ### s.r.l. si era resa debitrice nei confronti della ### s.r.l., alla data del 1.10.2012, della somma di euro 142.000,00; che la ### s.r.l. intendeva estinguere il suo debito verso la ### s.r.l. rinunciando espressamente al proprio diritto di superficie e permutando il capannone costruito nel 1994; che, al suddetto capannone, la ### s.r.l. aveva attribuito un valore di euro 142.000,00; che, sulla base di tali premesse, nell'atto di transazione del 30.10.2012, le parti avevano convenuto e stipulato quanto segue: “la ### rinuncia, anticipatamente ed espressamente, al diritto di superficie e trasferisce alla ### s.r.l., che accetta a transazione e saldo di ogni diritto e pretesa comunque dipendente dai rapporti di cui in premessa, il capannone dalla stessa costruito nel 1994, a cui si attribuisce un valore di euro 142.000,00. Con la rinuncia espressa al diritto di superficie ed il trasferimento del capannone a transazione e saldo, si estingue il credito di euro 142.000,00 vantato dalla ### s.r.l., la quale si dichiara soddisfatta e ritiene di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e rapporti di cui sopra nei confronti di ### s.r.l.”; che, con sentenza n. 17/2013 del 25.6.2013, il Tribunale di ### aveva dichiarato il fallimento della ### s.r.l.; che la transazione tra le parti era stata sottoscritta nel periodo sospetto con sproporzione tra le prestazioni ed era, pertanto, revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n.1 L.F.; che, comunque, nel caso in cui tale atto fosse configurabile quale una compensazione volontaria esso era revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 L.F.; che la transazione del 30.10.2012, in ogni caso, era nulla per mancanza degli elementi essenziali; che spettavano alla ### del ### attrice i miglioramenti arrecati al fondo sotto forma di aumento di valore per la costruzione su di esso di un capannone industriale. 
Sulla scorta di tali deduzioni la ### attrice concludeva come sopra riportato e trascritto. 
Radicatosi il contraddittorio resisteva in giudizio con apposita comparsa di risposta la ### s.r.l. la quale, relativamente alla domanda di indennità per miglioramenti ex artt. 936 e 1150 avanzata dalla controparte, eccepiva in via preliminare: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il concedente il diritto di superficie a favore della ### s.r.l. era stata la ### s.r.l.; 2) la prescrizione estintiva del diritto in quanto il capannone costruito dalla ### s.r.l. era stato realizzato nel lontano 1994; 3) la compensazione dell'eventuale credito vantato dal ### con quello certo e liquido della società convenuta ammontante ad euro 142.000,00 derivato dall'inadempimento della ### s.r.l. in bonis alle obbligazioni contrattuali esistenti tra le parti. Nel merito, la società convenuta adduceva la carenza dei requisiti per la richiesta di revocatoria fallimentare e l'assenza di conoscenza dello stato di insolvenza da parte sua nonché la sussistenza di tutti gli elementi di validità della transazione conclusa tra le parti concludendo, pertanto, nel modo che segue: “### all'Illustrissimo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare e pregiudiziale: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta ### s.r.l. rispetto alla condanna alla corresponsione di indennità per miglioramenti ex artt. 936 e 1150 c.c. e/o comunque indennità per i miglioramenti apportati al fondo a seguito dell'asserita costruzione da parte della società fallita del capannone individuato al ### del Comune di ### foglio 53, part. 475, sub 4, categoria ###, rendita catastale euro 8.326,00, su terreno dell'odierna convenuta nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo, con adozione di ogni provvedimento conseguenziale; - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione preliminare e nella denegata ipotesi di accoglimento di domanda di revocazione della transazione e comunque in ogni caso, dichiarare l'intervenuta prescrizione del reclamato diritto alla corresponsione della indennità per migliorie; in via principale, senza rinuncia alle superiori eccezioni: - respingere e rigettare le domande avanzate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate; in via subordinata e salvo il gravame di ogni altro diritto e/o azione: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della spiegata eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva in capo alla ### s.r.l., nonché nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda azionata da controparte e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ed in ogni caso fatto salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione, si avanza eccezione di compensazione tra quanto la convenuta venisse condannata a pagare nei confronti del ### a titolo di indennità per miglioramenti ex artt. 936 e 1150 c.c. (e/o comunque di indennità per i miglioramenti apportati al fondo a seguito dell'asserita costruzione) ed il credito certo, liquido ed esigibile di euro 142.000,00 vantato dalla stessa ### s.r.l. per i servizi prestati ed i canoni scaduti e non corrisposti dalla società fallita, tutti meglio specificati nelle fatture elencate in allegato all'atto di transazione del 30.10.2012 (credito non contestato dal ###. 
Vinte le spese”.
Alla prima udienza di trattazione del 21.11.2016 la ### attrice, a seguito delle difese della società convenuta, chiedeva di chiamare in causa ex art. 269 c.p.c. la ### s.r.l.  in liquidazione; il Tribunale con ordinanza del 23.2.2017 autorizzava la citazione del terzo domandata dall'attrice. 
All'udienza del 18.9.2017 la ### del ### s.r.l. rappresentava di non avere potuto notificare la chiamata in causa alla terza chiamata in quanto la ### s.r.l.  in liquidazione era stata cancellata dal registro delle imprese. 
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la controversia veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso una CTU volta ad effettuare la stima dei beni immobili oggetto di causa e ad accertare l'eventuale aumento di valore del fondo in questione con quantificazione dell'indennità dovuta per i miglioramenti (con elaborato peritale redatto dall'ing.  ### depositato via telematica il ###). 
La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.3.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, nella odierna sede è chiamato a pronunciare sulle seguenti domande di parte attrice: 1) domanda principale finalizzata ad accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della ### attrice e la revoca ex art. 67, comma 1, n. 1) L.F. della transazione del 30.10.2012 tra ### s.r.l. e ### s.r.l.; 2) domanda subordinata volta ad accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del ### attore e, per l'effetto, la revoca ex art. 67, comma 1, n. 2) L.F., della compensazione volontaria delle reciproche posizioni debitorie e creditorie intervenuta tra ### s.r.l. e ### s.r.l. con atto stipulato in data ###; 3) domanda ulteriormente subordinata finalizzata ad accertare e dichiarare la nullità dell'atto di transazione inter partes per la mancanza degli elementi essenziali; 4) domanda volta ad accertare e dichiarare il diritto della ### del ### s.r.l. all'indennità per i miglioramenti apportati al fondo di proprietà della convenuta a seguito della costruzione da parte della società fallita del capannone meglio descritto in citazione, nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo con la conseguente condanna della ### s.r.l. al pagamento in favore della ### attrice della somma di euro 338.000,00 o di quella maggiore o minore somma accertata nel corso del giudizio oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della restituzione dell'immobile fino all'effettivo soddisfo. 
Nel costituirsi in giudizio la società convenuta ha contestato tutte le richieste della ### attrice affermando l'insussistenza dei presupposti di legge per il loro accoglimento. Con particolare riguardo alla domanda per indennità dei miglioramenti della controparte, la ### s.r.l. ha eccepito: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva considerato che il concedente il diritto di superficie a favore della ### s.r.l. era stata la ### s.r.l. che era, quindi, l'unico soggetto giuridico nei cui confronti far valere la pretesa della parte attrice; 2) la prescrizione del diritto; 3) la compensazione dell'eventuale credito vantato dal ### con quello certo e liquido della società convenuta derivante dall'inadempimento della ### s.r.l. in bonis alle obbligazioni negoziali esistenti tra le parti (canoni di locazione e utilizzo di altri servizi).
Tanto sinteticamente ricostruito circa il thema decidendum ed il conseguente thema probandum, vanno evidenziati, perché in grado di semplificare i successivi articolati passaggi motivazionali, gli eventi principali relativi ai complessi rapporti giuridici tra le varie parti coinvolte nella controversia in oggetto dovendosi sottolineare in particolare: a) che la società ### s.p.a., con contratto del 14.2.1992, aveva concesso in locazione alla ### s.r.l., una porzione del complesso industriale di cui era proprietaria in ####, comprendente un'area estesa circa mq 12.000,00 e un capannone per 5.200,00 mq ; b) che la ### s.r.l., con lettera del 18.2.1994, aveva concesso alla ### s.r.l. il diritto di superficie per la realizzazione di un capannone (v. doc. 5 fascicolo di parte attrice); c) che la ### s.r.l. aveva costruito nel 1994 un nuovo capannone di circa mq. 1.048,00 a seguito di regolare concessione edilizia (cfr. doc.  5 fascicolo di parte attrice); d) che l'atto con cui era stato concesso il diritto di superficie, di durata di trenta anni, non era mai stato registrato e pertanto non era opponibile ai terzi; e) che la ### s.r.l. in liquidazione, con atto pubblico stipulato il ###, aveva ceduto alla ### s.r.l., la piena proprietà del complesso immobiliare ricomprendente i fabbricati di cui sopra (cfr. doc. 9 fascicolo di parte attrice); f) che tra la ### s.r.l. e la ### s.r.l. era stato concluso un contratto di locazione in data ### (con successive modifiche del 18.4.2012) al fine di consentire la presenza della ### s.r.l. all'interno del complesso industriale acquistato dalla ### s.r.l. (v. doc.ti 10-12 fascicolo di parte attrice); g) che la ### s.r.l. si era resa debitrice nei confronti della ### s.r.l., alla data del 1.10.2012, della somma di euro 142.000,00 per effetto dei contratti tra le parti e per i servizi utilizzati dalla società in bonis; h) che, con atto di transazione del 30.10.2012, la ### s.r.l. intendeva estinguere il suo debito verso la ### s.r.l. rinunciando espressamente al proprio diritto di superficie e permutando il capannone costruito nel 1994, mentre da parte sua, la società convenuta rinunciava al suo credito nei riguardi della ### s.r.l. (v. doc. 13 fascicolo di parte attrice). 
Dunque, con scrittura privata del 18.2.1994, la ### s.r.l. ha concesso alla ### s.r.l. in bonis il diritto di superficie per la costruzione di un capannone industriale sul fondo sublocato alla consociata per una retribuzione annua pari al canone di locazione del terreno ove insisteva il fabbricato in costruzione. 
Tale atto, perfettamente valido ed efficace tra le parti contraenti in quanto redatto per iscritto nella forma minima della scrittura privata, non era stato però trascritto sicchè era inopponibile a tutti i terzi, quindi anche, nella specie, alla ### s.r.l. che aveva acquistato dalla ### s.r.l. - con atto pubblico del 21.1.2010 tempestivamente trascritto - il terreno ove insisteva il capannone costruito nel 1994 dalla ### s.r.l., determinando ciò l'acquisto automatico della costruzione da parte del nuovo titolare del fondo per effetto dell'accessione. 
E' noto, infatti, che sia il diritto di servitù sia il diritto di superficie esigono la forma scritta per la loro costituzione (art. 1350 n. 2 e 3 c.c.). Inoltre, i contratti che costituiscono diritti di servitù o diritti di superficie devono essere trascritti perché il relativo diritto sia opponibile agli aventi causa delle parti (art. 2643 n. 2 e n. 4 c.c.). Ciò significa che in mancanza di trascrizione il diritto non sarà opponibile all'avente causa del titolare del fondo servente e del concedente. 
La giurisprudenza, però, ritiene, in tema di servitù volontariamente costituita, che questa possa essere opposta all'avente causa del titolare originario del fondo servente non solo in caso di trascrizione ma anche, pur se la trascrizione non c'è stata, se la servitù sia stata espressamente menzionata nell'atto di trasferimento del fondo stesso (Cass. 17634/2013, Cass. 9457/2011). A tal fine, tuttavia, non sono sufficienti mere formule di stile (che spesso si trovano negli atti notarili) ma
è necessario che la servitù venga descritta (Cass. 5158/2003, Cass. 17634/2013), cioè che sia richiamata chiaramente. 
La regola per cui è ritenuta sufficiente la menzione del diritto nel contratto di trasferimento è espressamente affermata nelle pronunce sopra appena richiamate solo per le servitù; tuttavia, data la comune natura di diritto reale e la comune regola della forma scritta e della necessità di trascrizione, sembra ragionevole possa essere estesa anche al diritto reale di superficie. 
Ebbene, nel caso di specie, nel contratto di compravendita tra la ### s.r.l. e la ### s.r.l. non vi è stata alcuna menzione (come peraltro riconosciuto da tutte le parti in causa) della costituzione del diritto di superficie; di conseguenza, come detto, l'esistenza del diritto di superficie della ### s.r.l. non era opponibile alla società convenuta e nei confronti di quest'ultima l'atto costitutivo del diritto reale era totalmente inefficace e non produttivo di effetti. 
Effettuata nei termini appena illustrati la ricostruzione delle domande attoree e dei passaggi fondamentali relativi ai complessi rapporti giuridici tra le parti coinvolte nelle operazioni economiche e giuridiche susseguitesi nel corso del tempo, passando più propriamente al merito della res litigiosa, deve osservarsi che, nell'atto di citazione, sono state formulate delle domande in via subordinata tra loro e non in via alternativa. 
La differenza tra la formulazione delle domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una “species iuris” piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta (v. ex multis Cassazione civile, sez. III, 19/10/2016, n. 21083). 
Nel caso di specie, pertanto, si procederà ad esaminare le domande di parte attrice secondo il loro ordine iniziale, partendo quindi dalla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma 1, n. 1 L.F.. 
Tale domanda ha ad oggetto un atto di transazione e merita integrale accoglimento. 
Al riguardo giova rammentare che la transazione consiste nella composizione di una controversia attraverso l'accordo delle parti su un regolamento del loro rapporto mediante reciproche concessioni (art. 1965 c.c.) ed essa può avere per effetto l'estinzione del rapporto preesistente e la creazione di un nuovo rapporto (transazione novativa) o escludere tale effetto (transazione semplice o conservativa). 
La transazione presuppone l'attitudine ad incidere su un conflitto giuridico (res dubia) che, laddove non ancora sorto, allude ad una lite stragiudiziale che può sfociare nella contesa processuale. Si fa, in altri termini, riferimento a un dissenso attuale suscettibile di indurre le parti del rapporto controverso ad azionare le relative pretese in giudizio. 
Elemento caratterizzante il tipo contrattuale è la sussistenza di reciproche concessioni, per effetto delle quali si realizza la funzione giuridica di tale figura negoziale. 
Per tali ragioni, la transazione si configura come negozio dispositivo, sicché idoneo a incidere solo in ordine a situazioni giuridiche soggettive rimesse alla libera disponibilità dei contraenti (art. 1966 c.c.). 
La definizione della lite si realizza “aliquid dando, aliquid retinendo”. Trattasi, dunque, di un contratto a prestazioni corrispettive dal quale scaturiscono obblighi e diritti reciproci, di modo che la prestazione di una parte, legata alla prestazione dell'altra, convergono nella sintesi di interessi che forma il sinallagma.
La transazione ha altresì natura di contratto commutativo, sebbene simile carattere presenti aspetti peculiari, tali da non consentire alcun sindacato sull'equilibrio delle prestazioni, come si evince dal divieto di impugnazione per causa di lesione ai sensi dell'art. 1970 c.c.. 
Dal punto di vista funzionale, la volontà di definire la “res dubia” e le reciproche concessioni integrano lo schema causale del negozio transattivo, di tal chè l'accordo negoziale deve contenere un regolamento di interessi volto a mediare tra le iniziali prospettazioni delle parti, con reciproche attribuzioni o riduzione delle rispettive pretese. 
Di converso, dovrà ritenersi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nullo e invalido il negozio qualora preveda solo la totale rinuncia di una parte senza alcuna corrispondente concessione da parte dell'altra (si veda, ex multis, Cass. Sez. II, 25 ottobre 2013, n. 24169; Cons. 
Stato, Sez. V, 22 giugno 2018, n. 3888). 
Parimenti invalido per mancanza di causa è l'accordo transattivo in assenza della lite (stragiudiziale o giudiziale), poiché mancherebbe la ragione ed il termine di riferimento delle reciproche concessioni, risultando così compromessa la funzione del negozio. 
Fatte le superiori premesse teoriche sulla transazione, si rileva come la domanda di revocatoria fallimentare, nel caso di specie, sia astrattamente ammissibile in quanto la transazione non è impugnabile - ai sensi dell'art. 1970 c.c. - dalle parti, mentre i creditori e, dopo il fallimento, il curatore fallimentare possono agire in revocatoria avverso tale atto (cfr. Tribunale Modena, 19/03/2018, n.477). 
Orbene, ai sensi dell'art, 67, comma 1, L.F. “sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso”. 
Venendo in rilievo la tematica della revocatoria fallimentare giova preliminarmente inquadrare detto tema. 
Partendo dall'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., questa si compone di quattro elementi: un atto del debitore di disposizione patrimoniale, oneroso o gratuito; che tale atto arrechi un pregiudizio al creditore; la “malafede” del debitore; se l'atto è oneroso, anche la “malafede” del terzo accipiens. 
La revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. prevede, invece, delle presunzioni che permettono una più agevole ricostruzione del patrimonio da sottoporre ad esecuzione concorsuale. 
Il primo requisito, di carattere oggettivo, resta invariato, dovendo il ### provare l'avvenuto compimento dell'atto di disposizione patrimoniale. 
Sul secondo requisito, di carattere oggettivo, intervengono invece due presunzioni. A tenore della prima, gli atti posti in essere dall'imprenditore in un certo periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento (c.d. retrodatazione dell'insolvenza, calibrata sulla base delle diverse tipologie negoziali variamente idonee ad incidere sul patrimonio del debitore successivamente fallito) si presumono (iuris tantum) compiuti in stato di insolvenza, sicché sarà il terzo accipiens a dover provare in concreto che il debitore non era insolvente. Su tale prima presunzione si innesta la seconda, a tenore della quale tutti gli atti posti in essere in stato di insolvenza (anche se il fallimento non è stato ancora dichiarato) si presumono (iuris et de iure) pregiudizievoli per i creditori perché idonei ad alterare quanto meno la par condicio creditorum (Cass., n. 23430/2012). ### è quindi dispensato dall'onere di provare l'eventus damni. ### fallimentare è altresì dispensato dall'onere di provare il terzo requisito, di carattere soggettivo, dal momento che la “malafede” del debitore è presunta (iuris et de iure). 
Ai sensi del quarto elemento, di carattere soggettivo, bisogna verificare se lo stato di insolvenza del debitore fosse noto al terzo (scientia decoctionis). Orbene, per alcuni atti di carattere anomalo (art.  67 co. 1 L.F.) e quindi particolarmente sintomatici dello stato di insolvenza, è posta anche una presunzione (iuris tantum) di conoscenza di tale stato in capo al terzo. 
La prova contraria non è soltanto quella di carattere negativo, con cui il convenuto tenta di dimostrare l'inesistenza di sintomi dello stato di insolvenza (come l'assenza di protesti o di procedure esecutive immobiliari), ma anche quella di carattere positivo, con cui il convenuto tenta di dimostrare che sussistevano circostanze tali da far ritenere che l'imprenditore successivamente fallito si trovasse in una situazione di normale esercizio dell'impresa (v. Cass., n. 8224/2011). 
E proprio in tema di atti anomali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la possibilità di revocatoria del negozio di transazione per sproporzione ex art. 67 co. 1 n. 1 L.F.: in tal caso, il giudice non dovrà limitarsi a valutare solo le prestazioni dedotte in transazione, né le prestazioni originariamente pattuite tra le parti, ma dovrà valutare le reciproche concessioni in base ad un giudizio prognostico sulla fondatezza delle reciproche pretese (Cass., n. 26124/2013). Ciò in quanto la sola valutazione delle prestazioni dedotte in transazione non ne coglierebbe appieno la sua ratio, che sta nel rapporto tra “l'aliquid datum” e “l'aliquid retentum” (qualcosa si è dato, qualcosa si è conservato). Così come non può prendere in considerazione le pretese originarie come dedotte dalle parti, dovendo piuttosto stimare il valore delle pretese originarie sulla base del grado di incertezza che le caratterizza. Ed è sulla base di questi parametri che il giudice deve trarre l'entità della concessione che ciascuna parte ha compiuto nei riguardi dell'altra, per poi raffrontarle e verificarne l'eventuale sproporzione. 
Dunque, al fine di accertare la sproporzione tra due prestazioni contrapposte occorre verificare l'eventuale disequilibrio sostanziale delle attribuzioni patrimoniali tra il fallito ed il contraente e dunque esaminare il rapporto tra l'insieme di quanto dato e/o promesso dal soggetto poi fallito e quanto, nel complesso, ricevuto quale controprestazione (v. Cass. Civ., ###- I, Ordinanza 12700 del 13/05/2019, che in motivazione afferma che “la citata norma fa espresso richiamo, infatti, al rapporto tra l'insieme di quanto dato e/o promesso dal soggetto di poi fallito, nel complesso, ricevuto in cambio («gli atti ... in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso»). ### quanto si inscrive coerentemente, del resto, nella logica della figura di revocatoria relativa agli atti sproporzionati: che si focalizza proprio sul disequilibrio sostanziale delle attribuzioni patrimoniali (compiute o promesse) che risultano discendere dall'operazione intercorsa tra il soggetto poi fallito e il contraente in bonis”). 
In tema di sproporzione tra le prestazioni, la giurisprudenza di legittimità ha opinato quanto segue: - Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26124 del 21/11/2013 (Rv. 628921 - 01): “In tema di revocatoria fallimentare promossa per sproporzione tra le prestazioni ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1, legge fall. ed avente ad oggetto una transazione, il giudice non deve avere riguardo né soltanto alle prestazioni dedotte nell'atto di transazione, né soltanto alle pretese originarie come declinate dalla parte, ma deve tenere conto complessivamente delle reciproche concessioni. A tal fine, tuttavia, non occorre effettuare un accertamento incidentale in termini di fondatezza o infondatezza delle pretese originarie, ma è necessario stabilire il valore di queste, tenendo conto, con un giudizio prognostico, sia delle probabilità di un positivo accertamento in sede giudiziaria, sia di tutte le altre circostanze (quali la solvibilità del debitore ed il tempo necessario per l'attuazione del diritto in via giudiziale) che incidono sulla valutazione economica della originaria pretesa nel momento in cui la parte transigente vi ha rinunziato”; - Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13881 del 06/07/2015 (Rv. 635829 - 01): “In tema di revocatoria fallimentare, la valutazione sulla "notevole sproporzione" tra le prestazioni eseguite e le obbligazioni assunte dal fallito e ciò che a lui è stato dato o promesso, necessaria per la dichiarazione di inefficacia del negozio ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1), L.F. (nella versione anteriore alla modifica di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile "ratione temporis"), deve essere effettuata "ex ante", ossia al momento della conclusione del contratto, dovendosi prescindere da una misura fissa o parametro da cui desumere il depauperamento patrimoniale del debitore (analoga alla lesione "ultra dimidium" propria della rescissione), poiché è sufficiente, per la sua configurabilità, che tale depauperamento sia consistente. Il relativo giudizio costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.”; - Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21279 del 13/09/2017 (Rv. 646762 - 01): “In tema di revocatoria fallimentare promossa per sproporzione tra le prestazioni ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, L.F. ed avente ad oggetto una transazione, il giudice non deve avere riguardo né soltanto alle prestazioni dedotte nell'atto di transazione, né soltanto alle pretese originarie come declinate dalla parte, ma deve tenere conto complessivamente delle reciproche concessioni. A tal fine, tuttavia, non occorre effettuare un accertamento incidentale in termini di fondatezza o infondatezza delle pretese originarie, ma è necessario stabilire il valore di queste, tenendo conto, con un giudizio prognostico, sia delle probabilità di un positivo accertamento in sede giudiziaria, sia di tutte le altre circostanze (quali la solvibilità del debitore ed il tempo necessario per l'attuazione del diritto in via giudiziale) che incidono sulla valutazione economica della originaria pretesa nel momento in cui la parte transigente vi ha rinunziato”; - Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8635 del 09/04/2018 (Rv. 649141 - 01): “In tema di revocatoria fallimentare, promossa per far valere l'affermata sproporzione tra le reciproche prestazioni rinunciate nell'ambito di una transazione intercorsa tra le parti, l'onere della prova incombe sulla parte che ha proposto l'azione revocatoria, ed ha per oggetto anche il valore della rinuncia operata da controparte, senza che possa distinguersi tra elementi dedotti dalla parte attrice ed elementi dedotti dalla convenuta, le cui allegazioni sul punto non possono considerarsi oggetto di un'eccezione in senso stretto, avendo invece natura di mere contestazioni o difese. 
A conclusione di quanto appena illustrato può affermarsi, quindi, che il contratto di transazione è soggetto alla revocatoria fallimentare; infatti, la sua natura non aleatoria ma commutativa fa sì che ciascun contraente subisca un sacrificio patrimoniale determinato, onde procurarsi un vantaggio corrispondente e rende possibile al giudice valutare, ex art. 67, n. 1, L.F., se la prestazione assunta dal fallito sorpassi notevolmente la controprestazione. La valutazione del giudice va effettuata con riferimento alle sole prestazioni dedotte in contratto e non anche con riferimento alle reciproche concessioni, ossia alle pretese originarie dei contraenti, poiché le valutazioni delle parti circa la situazione preesistente restano assorbite nel regolamento contrattuale, vale a dire nelle reciproche attribuzioni patrimoniali (cfr. Cass., 20/03/1976, n.1016 e 27/06/2001, n. 8808). 
Tornando al caso di specie, tenuto conto di tutti gli elementi emersi durante il giudizio, non può che giungersi alla conclusione che le obbligazioni assunte dalla ### s.r.l. con la transazione intervenuta il ### (e dunque nel termine di un anno prima del fallimento dichiarato in data ###) sopravanzano di oltre un quarto quelle assunte dalla ### s.r.l.. 
Infatti, il diritto di superficie della ### s.r.l., in quanto non trascritto, non era opponibile alla ### s.r.l. ed era inefficace nei suoi riguardi; purtuttavia, la ### s.r.l. vantava ugualmente un diritto per i miglioramenti apportati al fondo divenuto di proprietà della società convenuta a seguito della costruzione del capannone industriale di circa 1.048,00 quantificato dalla CTU svolta in corso di causa in euro 356.160,03 per aumento di valore del terreno (v. pag. 11 CTU ing. ### in atti). 
Quindi, mentre la ### s.r.l. ha rinunciato a pretendere il pagamento della somma di euro 142.000,00 rimasta impagata e dovuta in forza dei contratti in essere tra le parti e dei servizi di cui aveva usufruito la società poi fallita, la ### s.r.l., invece, ha rinunciato ad ogni azione per i miglioramenti relativi alla costruzione del capannone sul fondo acquistato dalla convenuta quantificabili nell'importo ben maggiore di euro 356.160,03 ridotto in modo ingiustificato e sproporzionato ad euro 142.000,00 (anche tenuto presente che il prezzo pagato dalla ### s.r.l.  per l'acquisto del fondo era stato già ridotto di euro 300.000,00 per le “problematiche e gli oneri” derivanti dalla situazione di possesso da parte di ### s.r.l. di una parte del compendio immobiliare acquistato dalla convenuta), nonostante non sussistessero nemmeno dubbi sulla solvibilità della ### s.r.l.. 
Al fine di verificare la sproporzione tra le prestazioni nessun rilievo assume la circostanza dedotta dalla convenuta secondo cui il valore del capannone costruito dalla ### s.r.l. fosse stato determinato in sede di transazione facendo la media tra le perizie effettuate autonomamente dalle parti coinvolte nell'accordo considerato che tali valutazioni erano state compiute sempre dagli interessati e non rimesse piuttosto ad un soggetto terzo rispetto ai contraenti. 
Pertanto, non si può che giungere alla conclusione che tra le contrapposte concessioni vi sia una proporzione ben superiore rispetto al quarto previsto dalla norma in esame: infatti, a fronte del significativo sacrificio patrimoniale subito dalla fallita non è dato rinvenire alcun vantaggio corrispondente considerato il pieno riconoscimento della intera pretesa della controparte che non aveva subito alcun significativo sacrificio patrimoniale. 
Conseguentemente, in accoglimento della domanda principale proposta da parte attrice ex art 67, primo comma, n. 1 L.F. l'atto di transazione del 30.12.2012 deve essere dichiarato inefficace nei confronti del fallimento, non avendo la convenuta, come era suo preciso onere fare, provato che non conosceva lo stato di insolvenza della ### s.r.l. al momento della conclusione della transazione. 
Nella previsione dell'art. 67 comma 1 L.F., infatti, vi è una vera e propria inversione dell'onere della prova in forza del quale il convenuto in revocatoria deve fornire la prova positiva che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, esistevano specifiche e concrete circostanze tali da far ritenere, ad una persona di media diligenza, che l'imprenditore si trovava in una situazione di ordinario esercizio dell'impresa (cfr. per il merito Tribunale di Patti, Sentenza n. 612/2024 del 20- 05-2024). 
In pratica, per gli atti di cui all'art. 67, comma 1, n. 1, L.F., la “scientia fraudis” del terzo - da intendersi come consapevolezza dello stato di insolvenza - è presunta per legge in ragione del carattere anomalo dell'atto, con la conseguenza che grava sul terzo l'onere di dimostrare la propria “inscientia decoctionis”, ossia che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore (Cass. civ., 17286/2014). Tale prova non è stata fornita dalla ### s.r.l..
Pertanto, ricorrono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda principale avanzata dalla parte attrice: 1) l'atto è stato compiuto nel c.d. “periodo sospetto”, vale a dire, nel caso in esame, nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento (art. 67, comma 1, n. 1, L.F.) (v. doc. 14 fascicolo di parte attrice); 2) la parte attrice ha fornito la prova della sproporzione fra le reciproche prestazioni rinunciate nell'ambito della transazione intercorsa tra le parti (Cass. civ., n. 8635/2018); 3) con l'accordo transattivo per cui è causa si è determinata una lesione della “par condicio creditorum” in quanto, con riferimento al carattere pregiudizievole per i creditori, secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, in caso di fallimento, l'”eventus damni”, identificato nel puro e semplice fatto della lesione della “par condicio creditorum”, è oggetto di presunzione legale assoluta (Cass. civ., sez. un., n. 7028/2006 e Cass. civ., 17044/2016). 
A seguito di quanto sopra, la domanda ex art. 67, comma 1, n.1 L.F. avanzata in via principale dalla ### attrice deve essere accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi, nei confronti del ### la inefficacia della transazione intervenuta e stipulata in data ### tra la società fallita ancora in bonis e la odierna convenuta.  ### della domanda principale determina l'assorbimento di quelle proposte in via subordinata in virtù del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (### Cass. 11547/13). 
Resta da esaminare la domanda della ### attrice di accertamento del credito per i miglioramenti recati al fondo a seguito della costruzione del capannone di cui si è detto e di conseguente condanna della società convenuta al conseguente pagamento. 
Tale domanda è fondata nei termini che si dirà e deve essere qualificata dal Tribunale quale domanda svolta ai sensi dell'art. 936 c.c. anziché ex art. 1050 c.c.. 
Vale ricordare che il principio dell'accessione stabilisce che tutto quello che si trova sul suolo è del proprietario del suolo. Alcune volte, però, delle opere (o miglioramenti) sul suolo vengono realizzate da soggetti non proprietari, in queste ipotesi, il proprietario del suolo (o il soggetto che ha realizzato l'opera) può chiedere la rimozione dell'opera oppure può decidere di mantenere l'opera pagando l'aumento del valore del fondo.  ###. 936 c.c. regola la realizzazione dell'opere o miglioramenti su suolo altrui eseguite da terzi, in questa ipotesi il proprietario del suolo ha diritto di conservare le opere (pagando il miglioramento del fondo) oppure ha diritto di farle eliminare rispristinando lo stato quo ante. La rimozione non può essere richiesta decorsi 6 mesi dall'incorporazione e la decadenza dall'esercizio dello ius tollendi non è rilevabile d'ufficio. 
Diversa è l'ipotesi prevista dall'art. 1050 c.c. il quale prevede che se il possessore del fondo è in buona fede ha diritto ad avere il rimborso delle spese straordinarie, ha diritto all'indennità per i miglioramenti, e per le addizioni effettuate dal possessore in buona fede si applica l'art. 936 c.c.. 
Gli artt. 936 e 1150 c.c., quindi, tendono entrambi al medesimo obiettivo, cioè la rifusione del valore delle migliorie. 
La differenza tra l'art. 936 c.c. e 1050 c.c., tuttavia, è evidente se si nota che il soggetto che esegue l'opera ex art. 936 c.c. è un qualsiasi terzo senza nessun rapporto con il fondo (terzo è chiunque abbia eseguito le opere), mentre per l'art. 1050 c.c. il soggetto che esegue l'opera è il possessore qualificato (in buona fede). Quindi, l'art. 1150 c.c. presuppone la qualità di possessore (ad esempio non è possessore il titolare di un contratto preliminare di vendita). 
Inoltre, mentre la scelta sul da farsi (ripristino o conservazione dei miglioramenti) per l'art. 936 è lasciata al proprietario del fondo, nell'art.1050 c.c. il proprietario del fondo deve solo pagare i miglioramenti. 
Legittimato passivo dell'azione intentata dal terzo, che ha costruito nel fondo altrui con materiali propri, ai fini della indennità di cui all'art 936 c.c., è il soggetto che rivesta la duplice qualità di proprietario del fondo e di beneficiario delle opere realizzate al momento dell'inizio della controversia (art. 111 c.p.c.). 
La Suprema Corte ha chiarito che una volta proposta la domanda di corresponsione di una somma a titolo di miglioramenti, l'inquadramento della stessa nella fattispecie di cui all'art. 1150 c.c. o in quella di cui all'art. 936 c.c. è solo un problema di qualificazione giuridica, attività che il giudice di merito non solo può, ma deve compiere (Cass. civ. sez. III, del 26 giugno 2018, n. 16804). 
Come poc'anzi anticipato, il Tribunale ritiene che la domanda attorea sia riconducibile nell'alveo applicativo dell'art. 936 c.c. e non piuttosto nell'ambito dell'art. 1150 c.c. posto che essendo inopponibile il diritto di superficie vantato dalla ### s.r.l. alla ### s.r.l. (perché il relativo atto costitutivo da parte della ### s.r.l. non era stato tempestivamente trascritto), la società fallita è da considerarsi a tutti gli effetti un soggetto terzo al momento in cui è avvenuta l'incorporazione in quanto l'opera realizzata non è avvenuta in esecuzione di un rapporto contrattuale che legava la ### s.r.l. al proprietario del fondo ma sulla base di un rapporto non opponibile a quest'ultimo e quindi non avente alcuna efficacia o effetto tra le parti del presente giudizio. 
I giudici di legittimità, del resto, hanno sancito che “per l'applicabilità degli artt. 936 e 937 cod.  è necessario che autore delle opere eseguite su suolo altrui sia un terzo, dovendo considerarsi tale colui che non è vincolato al proprietario dell'immobile da alcun rapporto negoziale ovvero da alcun rapporto di altro tipo che comporti una specifica disciplina circa immissioni del genere. Non è, pertanto, terzo, ne' colui che abbia eseguito l'opera in base a contratto concluso col proprietario dell'immobile - salva l'ipotesi che tale contratto venga in seguito meno per invalidità, risoluzione e simili - ne' colui che già si trovi ad essere parte di un rapporto col proprietario dell'immobile nello ambito del quale rapporto la legge ponga una specifica disciplina delle addizioni e migliorie, ne' colui che esegua materialmente la opera in adempimento di un contratto con persona diversa dal proprietario dell'immobile, in quanto in siffatta ipotesi l'esecutore materiale entra con la cosa medesima in rapporto in via esclusivamente secondaria a seguito e per effetto di un incarico conferitogli a qualsiasi titolo dall'autore e che si limita ad eseguire l'altrui” (v. Cass. 970/1983). 
Ebbene, nella specie, la ### s.r.l. non ha costruito il capannone in base ad un contratto concluso con la ### s.r.l., non era parte di un rapporto con il proprietario della res nell'ambito del quale la legge disponeva una specifica disciplina delle migliorie e non era un mero esecutore altrui dell'opera materiale; di conseguenza la società in bonis era da considerarsi un terzo ai sensi dell'art. 936 c.c.. 
Oltretutto va ricordato che, con un principio di diritto certamente trasponibile alla fattispecie che qui occupa per identità di ratio, la Cassazione ha chiarito che ”il diritto di credito ai miglioramenti ex art. 936 c.c. sorge anche nell'ipotesi in cui il terzo abbia avuto la disponibilità del fondo e la concessione di eseguire le opere dal proprietario del fondo in base ad un titolo nullo” ( 904/2019; Cass. 1949/1962). 
Trovano pertanto applicazione i princìpi in materia di acquisto per accessione della proprietà delle opere fatte sopra o sotto il suolo da un terzo con materiali propri (art. 936 c.c.), in forza dei quali l'opera appartiene al proprietario del fondo su cui essa è stata realizzata, con effetto automatico e a decorrere dal momento in cui sia avvenuta l'incorporazione (Cass. 904/2019; Cass. 11742/2013; Cass. 5116/1986). 
In altre parole, una volta realizzata la costruzione, il superficiario ne acquista la proprietà a titolo originario. Purtuttavia, allorquando il suo acquisto del diritto di superficie è travolto (per nullità del titolo costitutivo del diritto di superficie oppure perché lo stesso non è stato trascritto, ed un terzo ha acquistato la piena proprietà del suolo e trascritto tempestivamente, esattamente come nel caso di specie), il superficiario perde il diritto di mantenere la costruzione sul suolo altrui, e riprende ad operare il principio dell'accessione (essendo scopo ed effetto naturale della concessione del diritto di superficie quello di impedire il verificarsi dell'effetto dell'accessione a favore del dominus soli). 
Pertanto, nel caso in disamina, il diritto all'indennità della ### fallimentare non trova il suo fondamento nel diritto di superficie (che non era stato trascritto e, pertanto, era inefficace e inopponibile nei confronti della convenuta), ma nell'avere realizzato, la ### s.r.l., come soggetto terzo, un capannone che per effetto dell'accessione è divenuto di titolarità del proprietario del suolo, non rilevando in alcun modo la successiva regolamentazione negoziale e contrattuale dei rapporti tra le due parti in causa che è intervenuta ad incorporazione già avvenuta e successivamente all'accessione. 
Ebbene, l'obbligo di indennizzare il terzo, che abbia eseguito sul fondo altrui opere con materiali propri, secondo la previsione dell'art. 936 comma 2 c.c., viene a gravare, sul proprietario al momento dell'accessione (Cassazione civile sez. I, 07/09/1984, n. 4780). 
Nel caso di specie, l'accessione si è verificata nel momento stesso in cui la ### s.r.l. ha acquistato dalla ### s.r.l. il terreno sul quale era collocato il capannone realizzato dalla ### s.r.l.; infatti, con la compravendita del fondo (unitamente a tutte le opere sullo stesso presenti) il diritto di superficie costituito a favore della società ancora in bonis doveva considerarsi esaurito quale diritto reale, mentre il capannone, per effetto dell'automatica operatività dell'accessione, era divenuto immediatamente di proprietà del nuovo proprietario del suolo. 
Se ne inferisce che l'unico soggetto legittimato passivo al pagamento dell'indennità in questione è la società convenuta dovendosi respingere, per tutte le motivazioni innanzi esposte, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla ### s.r.l..  ###, vale richiamare anche il tralatizio insegnamento della Cassazione secondo il quale “l'obbligo di indennizzare il terzo, che abbia eseguito sul fondo altrui opere con materiali propri, secondo la previsione dell'art. 936 comma 2 c.c., viene a gravare, anziché sul proprietario al momento dell'accessione, sul successivo acquirente del bene medesimo, qualora il primo abbia trasferito l'immobile al secondo senza includere nel prezzo le suddette opere, atteso che, in tale situazione, è detto acquirente che riceve un arricchimento in relazione al depauperamento dell'esecutore, secondo un nesso di causalità necessaria, anche se indiretta” (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/09/1984, n. 4780). 
Nondimeno non potrebbe mai sostenersi l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 936 c.c., sull'assunto che i lavori non sono stati eseguiti dalla ### s.r.l. bensì da altre imprese a cui fu affidata la esecuzione dei lavori. Ed invero l'indennizzo che il proprietario del suolo deve corrispondere al terzo che ha eseguito costruzioni sul suolo con propri materiali è dovuto a colui per iniziativa e a spese del quale l'opera è stata realizzata e non già a chi l'ha materialmente eseguita per incarico di altri (Cassazione civile n. 977/1973). 
Ciò detto, va respinta anche l'ulteriore eccezione preliminare di prescrizione della società convenuta. ### la ### s.r.l., infatti, il capannone era stato completato nel 1994 e quindi alla data di introduzione del presente giudizio il diritto ai miglioramenti della ### attrice era irrimediabilmente prescritto per decorso del termine decennale.  ### non persuade e non può meritare condivisione alcuna. 
Invero, “in tema di accessione, quando le opere sono state fatte da un terzo con materiali propri, il diritto al relativo indennizzo sorge in corrispondenza della preclusione dello ius tollendi ed è da tale momento che comincia a decorrere anche il termine di prescrizione per l'esercizio di tale diritto, ossia trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione oppure dall'incorporazione stessa, se fatta dal terzo in buona fede o a scienza del proprietario” (Cassazione civile , sez. II , 12/11/2024 , n. 29134). 
Nella fattispecie che qui occupa, l'accessione si è verificata automaticamente a seguito dell'acquisto del terreno in cui era ubicato il capannone costruito dalla società dichiarata fallita da parte della ### s.r.l. avvenuto con il rogito del 21.1.2010, sicchè appare evidente che il relativo termine di prescrizione decennale non poteva ancora essere decorso al momento della introduzione del presente giudizio perché è dalla predetta data che deve essere fatto partire il termine di sei mesi per l'esercizio dello ius tollendi (ammettendo che la società convenuta abbia avuto conoscenza dell'incorporazione dall'acquisto) e poi, dopo la sua maturazione, di quello di prescrizione decennale, mentre la domanda della parte attrice è stata introdotta con citazione notificata il ###. 
Peraltro, anche a voler considerare per mera ipotesi la domanda attorea di miglioramenti come proposta ai sensi dell'art. 1150 c.c. e non ex art. 936 c.c., il termine prescrizionale non sarebbe maturato alla data di introduzione del presente giudizio considerato che il dies a quo della prescrizione, ai sensi del citato art. 1150 c.c., non decorre dalla realizzazione dell'opera ma da quando essa è stata consegnata (Cass. n. 2876/1991) consegna che nella specie è avvenuta a seguito della scrittura privata del 18.4.2012 (v. doc. 11 fascicolo di parte attrice). 
Qualificata nei termini appena detti la domanda di miglioramenti attorea e superate nel modo poc'anzi illustrato anche le eccezioni preliminari di parte convenuta, ritiene il Tribunale che nel caso di specie sussistono certamente tutti i presupposti per l'accertamento del credito per miglioramenti. 
Infatti, la ### s.r.l. ha realizzato le opere sul suolo oggi di proprietà della convenuta; tali opere costituiscono senza dubbio un miglioramento per cui ai sensi dell'art. 936 c.c., alla ### attrice, spetta un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal terreno acquistato, quantificato dal CTU ing. ### in euro 356.160,033. 
Invero dalla realizzazione del capannone la ### s.r.l. ha ricevuto sicuramente un incremento del suo patrimonio (cfr. Cass. 4623/2001). ### la disciplina dettata dall'art. 936 cod. civ., l'utilità dell'opera realizzata su suolo altrui influisce sulla determinazione della misura dell'indennità spettante all'autore dell'opera, dovuta nella minor somma tra il valore dei materiali ed il prezzo della mano d'opera o l'aumento di valore recato al fondo; ne consegue che il proprietario del terreno è tenuto ad indennizzare il terzo solo se ed in quanto dalla realizzata incorporazione sia effettivamente derivato un incremento del suo patrimonio (v. cit. Cass. 4623/2001).
Peraltro, il capannone costruito dalla ### s.r.l. era regolare dal punto di vista urbanistico ed edilizio essendo stato edificato in virtù di concessione edilizia rilasciata dal Comune di ### (cfr. Cass. 1237/2016: “In tema di accessione, ove l'esecuzione delle opere con materiali propri su suolo altrui configuri illecito penale, il terzo non ha diritto all'indennizzo ex art. 936 cod.  civ., salvo che il manufatto sia oggetto di regolarizzazione urbanistica mediante concessione in sanatoria, giacché questa restituisce l'immobile ad uno stato di conformità al diritto, escludendo la sua futura demolizione”). 
Al riguardo, del resto, deve essere evidenziato che l'aumento di valore del fondo divenuto di proprietà della ### s.r.l. è stato accertato in modo inequivoco dalla condivisibile perizia tecnica d'ufficio disposta in corso di causa.  ### incaricato dal Tribunale, infatti, con conclusioni dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed ispirati a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico ma altresì conformi ai principi scientifici e specialistici che presiedono la materia in esame, ha osservato, dopo avere descritto gli immobili oggetto di accertamento peritale, il valore reale e di mercato del terreno oggetto di causa e del capannone ivi realizzato, quanto qui di seguito riportato: “La stima di un immobile non può prescindere dall'analisi delle condizioni strutturali e congiunturali del mercato. La stessa operazione di raccolta delle informazioni, non è neutrale rispetto all'esito della stima. Diventa, quindi, indispensabile possedere le conoscenze necessarie, sia relative alle variabili endogene, sia a quelle esogene, che sono in grado di condizionare il processo di formazione dei valori. A sua volta, l'analisi dei mercati immobiliari non può ignorare il concetto di segmentazione, soprattutto se si considera il fatto che questa, dal punto di vista estimativo, è parte della valutazione stessa, perché trova riscontro nel principio comparativo. Se si considerano le caratteristiche che contraddistinguono i beni immobili, è facile intuire come non sia possibile fare riferimento a un mercato immobiliare unico, occorre piuttosto prendere in considerazione sottomercati omogenei, ossia segmenti, la cui determinazione è fortemente legata all'obiettivo della valutazione. Ai fini dell'analisi economico-estimativa, il processo di segmentazione individua i sottoinsiemi di mercato, nei quali gli immobili presentano un alto grado di sostituibilità, e sono sufficientemente comparabili. Tra i parametri che vengono solitamente utilizzati per definire i segmenti di mercato, possiamo riconoscere: la localizzazione urbana; la destinazione d'uso; l'epoca di costruzione; la tipologia immobiliare; la tipologia edilizia; la dimensione; i caratteri della domanda e dell'offerta; la forma di mercato; il livello di prezzo stesso, rappresentato dal valore di compravendita o dal canone d'affitto. Dal punto di vista operativo, la delimitazione dei segmenti di mercato è un'operazione abbastanza complessa, che può essere implementata utilizzando due procedimenti. Da un lato, un procedimento deduttivo, che segue un approccio dal generale al particolare, dall'altro un procedimento induttivo, ovvero dal particolare al generale, in cui si aggregano unità immobiliari simili, soprattutto in base alla localizzazione. Il primo, necessita della rilevazione di un campione di dati immobiliari sufficientemente numeroso, mentre il secondo si applica partendo da un'unità immobiliare, della quale sono noti i parametri sopra indicati, identificando le altre unità immobiliari simili dello stesso fabbricato. La stima del valore di mercato di un immobile, secondo un approccio “market oriented”, si fonda sul principio per cui il valore di un immobile dipende fondamentalmente dal valore dei beni simili. Le condizioni di applicabilità del ### sono legate alla collocazione dell'immobile valutato all'interno del mercato, e la sua applicabilità, consiste nel confrontare il bene oggetto di stima con i beni simili. Quindi in base al numero di caratteristiche, opportunamente misurate, si potranno distinguere due procedimenti di stima: uno di tipo mono-parametrico, che basa il suo confronto su un solo parametro, e uno pluri-parametrico, che basa il confronto su più parametri differenziati rispetto a più caratteristiche. Inoltre, a seconda del numero di informazioni disponibili e riferite a beni simili rispetto a quello oggetto di stima, si potrà operare ricorrendo a modelli deterministici, quando si è in presenza di un numero molto scarso di informazioni, o a modelli probabilistici quando si è in presenza di un numero rilevante di prezzi effettivi di mercato. In questo caso, dopo avere effettuato una ricerca di mercato dei comparabili, presso numerose fonti sia pubbliche che private, visto il mercato refrattario, effettuavo un'ispezione ipocatastale presso l'### delle ### servendomi della collaborazione del collega ### valutatore certificato. Dalla ricerca, constatavamo la scarsa rilevanza di comparabili, in particolare ne trovavamo uno solo simile a quello oggetto di stima, e pertanto decidevo di utilizzare come metodo di stima, il “coast approach”. Esso è un procedimento di stima mirato a determinare il valore di un immobile attraverso la somma del valore del suolo e del costo di ricostruzione dell'edificio, eventualmente deprezzato. E' detto anche metodo del costo di riproduzione (o ricostruzione) deprezzato. La stima del costo di ricostruzione deprezzato, è richiesta nella stima di edifici, impianti equipaggiamenti, attrezzature e macchine destinate a finalità strumentali, per i quali si può fare astrazione dei rapporti di complementarietà con il terreno. ### del coast approach è altresì suggerito, nella stima di immobili speciali di aziende agricole e industriali, immobili secondari e accessori di immobili complessi. Si tratta in sostanza di immobili e impianti che di rado sono venduti separatamente, dal resto del complesso immobiliare o produttivo di cui sono parte, che presentano un mercato limitato e spesso mostrano forma e dimensioni specifici per l'uso cui sono destinati. Esso si fonda sul principio, che nella maggior parte dei casi un investitore non sarà disposto a pagare per un immobile, una somma superiore al valore del terreno sul quale lì immobile è costruito e al costo di costruzione dell'edificio, al netto di un eventuale deprezzamento. Questo principio, stabilisce che una persona prudente non pagherebbe per un bene o servizio più del costo che sosterrebbe per l'acquisto di un bene o servizio sostitutivo e ugualmente soddisfacente. Il costo dell'alternativa migliore, sia essa l'originale o una sostituta, tende a stabilire il valore di mercato. In effetti l'acquirente potenziale, opta tra l'acquisto di un immobile esistente, e la costruzione di un edificio con le stesse caratteristiche su un terreno simile, tenendo conto del grado di deprezzamento del bene esistente. Le condizioni di applicazione del procedimento di stime riguardano: la stima del valore di mercato del terreno edificato; la stima del costo di ricostruzione a nuovo dell'edificio; la stima del deprezzamento. La stima del valore del terreno può essere eseguita con criterio comparativo di mercato, i costi con procedimento comparativo riguardo ad opere o interventi simili, oppure analitico (computo metrico estimativo)” (v. pagg. 7 e 8 CTU in atti). 
Quanto alla stima del terreno e al costo di ricostruzione il CTU ha accertato che “nel procedimento a costo di ricostruzione deprezzato, per terreno edificato, si intende il suolo occupato dal sovrastante edificio, ed il suo valore è stimato per differenza tra il valore del terreno edificabile ed i costi di trasformazione derivanti dalla demolizione. Nel nostro caso in esame, il prezzo del terreno edificabile si stima, facendo riferimento al prezzo medio delle aree edificabili, ricadenti nella zona del terreno oggetto di stima, considerate come stretto sostituto. Indicando con “Pe” ed “Ee” rispettivamente il prezzo medio e l'indice di fabbricabilità dei terreni edificabili di confronto, e con “Eo” l'indice di fabbricabilità del subject, si imposta la seguente proporzione lineare: Po : Eo = Pe : Ee da cui Po = ### Il prezzo di mercato del terreno dell'immobile oggetto di stima, è pari a 12,00 euro/mq + ### ossia 15,00 euro/mq. La sua consistenza è pari a 1041,6 mq, pertanto il valore del terreno edificabile è pari: 15,00 x 1041,6 = 15.624,00 euro. Inoltre, considerando il terreno su cui è stata edificata la tettoia, di mq 138,00, il cui valore è: 15,00 x 138,00 = 2.070,00 euro: il valore totale del terreno è: 15.624,00 + 2.070,00 = 17.694,00 euro… Il costo di ricostruzione di un'opera esistente già prodotta nel passato, rappresenta la somma delle spese che, alla data della stima, un'impresa edile dovrebbe sostenere per realizzare un'eguale o un'equivalente opera, attraverso un ipotetico processo edilizio, riferito a un dato di mercato dei mezzi produttivi e a un dato ciclo realizzativo. Il suddetto costo si distingue in: - costo di ricostruzione propriamente detto, ovvero il costo di ricostruzione di un esatto duplicato dell'opera, stimato a prezzi correnti, impiegando stessi materiali, tecnologie e standard costruttivi dell'epoca di realizzazione. - Costo di rimpiazzo, ovvero costo di ricostruzione stimato a prezzi correnti di un manufatto avente utilità e funzione equivalenti a quelle esistente, realizzato impiegando materiali, tecnologie, standard costruttivi e schema esecutivo correnti. Il costo di ricostruzione a nuovo dell'edificio comprende, sia costi di costruzione diretti e indiretti, sia gli oneri finanziari sul capitale a debito per costi diretti e indiretti che l'utile del promotore. Esso può essere stimato, sia con procedimento empirico che analitico. Nel primo procedimento, la stima viene effettuata per comparazione con tipologie edilizie simili a quella in valutazione, nel secondo si effettua il computo metrico estimativo del costo di costruzione. Per i fabbricati strumentali, industriali e commerciali, l'U.E.C propone una formula che calcola il deprezzamento percentuale D%, in modo che all'inizio per t = 0 il deprezzamento percentuale è nullo, e alla fine per t = n il deprezzamento percentuale è del 100 % D% = (t/n 100 + 20)/140 - 2,86 altrimenti la stima del deprezzamento può essere svolta con procedimento analitico. 
Nel caso in esame, come si può vedere nei seguenti prospetti, il deprezzamento è calcolato con l'applicazione della formula proposta dall'U.E.C. per la struttura, e con la funzione lineare per gli impianti. Il calcolo del costo di costruzione a nuovo, è stato effettuato facendo riferimento all'applicativo web, messo a disposizione dal ### in concerto con ### secondo i parametri giudiziali del DM 140/2012” (v. pagg. 9-11 CTU in atti). 
Infine, il CTU ha quantificato l'eventuale aumento di valore del terreno oggetto di causa in conseguenza della realizzazione sullo stesso del capannone e ha determinato l'indennità dovuta per tale costruzione alla parte attrice asseverando che “l'indennità è l'aumento del valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti. Essa è data dalla differenza tra il valore di mercato con i miglioramenti e il valore di mercato senza i miglioramenti del fondo. In questo caso, è data dalla differenza tra il valore del costo di ricostruzione deprezzato del capannone e il valore del terreno ovvero (come evidenziato nel prospetto del costo di ricostruzione): ### = 373.854,033 - 17.694,00 = 356.160,033 euro” (v. pag. 11 CTU in atti). 
Dalle attendibili e puntuali risultanze della perizia in atti, quindi, è emerso che l'indennità per l'aumento di valore dei suoli spettante alla parte attrice all'epoca degli accertamenti peritali era pari ad euro 356.160,033. 
Quanto alle osservazioni critiche delle parti (soprattutto di quella convenuta), il CTU ing. ### ha risposto in maniera esaustiva e condivisibile anche ai rilievi critici sollevati dalle parti potendosi per ragioni di brevità richiamare per relationem il contenuto delle sue risposte alle richieste di chiarimenti dei disputanti. 
Infatti, “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate”(cfr. Cass. Civ., Sez. II, 31 agosto 2018 n. 21504. In senso del tutto conforme v.  Civ., Sez. VI, 14 febbraio 2019, n. 4352, rv. 653010-01; Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2018, 15147, rv. 649560-01; Cass. Civ., Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7402; Cass. Civ., Sez. I, 3 giugno 2016, n. 11482, rv. 639844. Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2018, n. ###; Cass. Civ., Sez. II, 29 dicembre 2017, n. ###; Cass. Civ., Sez. II 16 dicembre 2016, n. 26059; Cass. Civ., Sez. II, 22 marzo 2016, n. 5600; Cass. Civ., Sez. III, 30 novembre 2015, n. 24340; Cass. Civ., Sez. Lav., 25 ottobre 2013, n. 24182; Cass. Civ., Sez. I, 6 maggio 2010, n. 11009; Cass. Civ., Sez. Lav., 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2003, 6970). Pertanto, può ritenersi che il giudice del merito, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione “con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (###ormai pressoché pacifica possibilità di motivare per relationem attraverso il semplice richiamo alle conclusioni peritali, si v., ad es., Corte App. Catania, ### II, 14 giugno 2019; Cass. Civ., Sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28647, rv. 628930; Cass. Civ., Sez. Lav., 23 aprile 2013, n. 9778; Cass. Civ., Sez. V, 11 maggio 2012, 7364 (rv. 622900)). 
Di conseguenza, può dirsi sedimentato il principio di diritto in forza del quale, affinché la sentenza possa considerarsi adeguatamente motivata, non sarà quindi necessario che il giudice prenda in esame anche le diverse conclusioni offerte dai consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, dovranno considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio. Del resto, le critiche dei consulenti tecnici di parte che tendano al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in mere argomentazioni difensive il cui mancato esame non può mai integrare né il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. né la violazione di legge exart. 360 n. 3 c.p.c. (Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2009, n. 15904; Cass. Civ., Sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123; Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2007, 8355; Cass. Civ., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080).  ### nessuna nullità della CTU si ravvisa nel caso di specie. 
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che il potere di attingere a dati estranei al processo viene legittimamente esercitato dal CTU "in tutti i casi in cui al consulente sia necessario, per portare a termine l'indagine richiesta, acquisire documenti in genere pubblici non prodotti dalle parti e che tuttavia siano necessari per portare a termine l'indagine e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette (vedi Cass. n. 2921/2015). 
Dunque, in termini generali, il consulente tecnico d'ufficio può acquisire dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali delle parti, dovendo comunque sempre indicare la fonte di acquisizione di questi dati per consentire alle parti stesse di verificarne l'esatto e pertinente prelievo (vedi in tal senso la già citata sentenza della Cassazione n. 2921/2015). 
Nel caso di specie, la parte convenuta non ha indicato in modo preciso e puntuale quali sarebbero stati i documenti allegati alla CTU acquisiti in violazione del principio del contraddittorio. 
Ad ogni buon conto, qualora anche il perito abbia acquisito aliunde documenti e atti pubblici presso gli enti competenti questi hanno avuto semplicemente una funzione di riscontro e di verifica rispetto alle allegazioni cartolari delle parti. Si è trattato, comunque, di documentazione che è stata certamente sottoposta all'esame della parte convenuta la quale ha potuto interloquire sul suo contenuto essendo stato così garantito il contraddittorio nell'espletamento delle indagini tecniche.
Vi è poi che la CTU è corretta anche nella parte in cui non ha preso in considerazione le presunte migliorie che sarebbero state apportate dalla ### s.r.l. al capannone costruito dalla ### s.r.l. considerato che, né nella comparsa di risposta né nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la parte convenuta ha mai allegato di avere concretamente realizzato delle opere sul capannone oggetto di causa non avendo contestato che lo stesso sia stato interamente costruito dalla ### s.r.l. nel 1994. Nondimeno non è stata prodotta alcuna documentazione dalla quale il Tribunale avrebbe potuto dedurre la realizzazione di alcune opere da parte della ### s.r.l. sul capannone in questione. 
Di conseguenza, tutti i rilievi critici sollevati dalla difesa della ### s.r.l. alla perizia d'ufficio sono privi di fondamento potendosi utilizzare, quindi, le risultanze del lavoro peritale che hanno determinato l'indennità per l'aumento di valore dei suoli spettante alla parte attrice in euro 356.160,033. 
Va accolta, tuttavia, l'eccezione di compensazione parziale avanzata dalla società convenuta. 
La Cassazione, infatti, ha ribadito l'ammissibilità della compensazione fallimentare anche in sede giudiziale (Cass., Sez. 2, 7 dicembre 2021, n. ###), secondo quel condivisibile orientamento in base al quale “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” (cfr. ex multis Cass. 18.12.2017 n. ###; in senso analogo, Cass. 28.9.2016 19218). 
Al riguardo, con estrema chiarezza è stato stabilito dalla Suprema Corte che “la disposizione contenuta nell'art. 56 della legge fall. rappresenta una deroga al concorso, a favore dei soggetti che si trovino ad essere al contempo creditori e debitori del fallito, non rilevando il momento in cui l'effetto compensativo si produce e ferma restando l'esigenza dell'anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte. Le stesse esigenze poste a base della citata norma giustificano l'ammissibilità anche della compensazione giudiziale nel fallimento, per la cui operatività è necessario che i requisiti dell'art. 1243 cod. civ. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia, quando la compensazione viene eccepita” ( 27.04.2010 n. 10025); a ciò si aggiunga che “la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallimento divenga liquido e esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla dichiarazione di fallimento” (così Cass. 27.10.2015 n. 21784). 
Accertata l'ammissibilità dell'eccezione di compensazione di parte convenuta nel presente giudizio vanno richiamati i principi affermati dalle ### della Cassazione, con la nota sentenza 15 novembre 2016 n.23225.  ### della Cassazione, infatti, attraverso la surrichiamata pronuncia, hanno delimitato l'ambito di operatività della compensazione legale e di quella giudiziale.  ### un consolidato principio, la compensazione legale richiede, per poter trovare applicazione, che il titolo del credito sia incontrovertibile, ossia non più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione, non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeatur). Perciò accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di "liquidità" processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell'an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso). Ne deriva che la compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e per avere efficacia estintiva "satisfattoria" deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, ossia determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili (requisiti desumibili dai rispettivi titoli costitutivi: Cass. 22 ottobre 2014, 22324; Cass. 11 gennaio 2006, n. 260). 
La compensazione legale si distingue da quella giudiziale, perché per la ricorrenza della prima i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la seconda il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché reputato di "pronta e facile liquidazione" (Cass. civ. Sez. ### 15-11-2016, 23225). 
Quindi, se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. 
Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale (Cass. civ. Sez. ### 15-11-2016, 23225). 
Difatti, la compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 04/12/2018, n. ### (rv. 651827-01)). In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art.  337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c. (Cass. civ. Sez. ### 15-11-2016, n. 23225). 
Facendo applicazione dei ridetti principi, può affermarsi che la locuzione contenuta nel secondo comma dell'art. 1243 c.c. ai sensi della quale "se il debito opposto in compensazione....è di facile e pronta liquidazione" deve interpretarsi, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel senso che solo un pronto e facile accertamento del controcredito può giustificare il ritardo sulla decisione del credito principale certo, liquido ed esigibile, onde dichiarare estinti entrambi i rispettivi crediti per compensazione. 
La compensazione giudiziale, prevista dall'art. 1243, secondo comma, c.c., è invero ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio. La verifica della sussistenza del requisito della liquidità, risolvendosi in una valutazione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità (### 21923/2009). 
È pertanto possibile affermare che la compensazione giudiziale è ammessa solo se il giudice riconosca la facile e pronta liquidità del credito, in senso lato e con riferimento anche all'”an debeatur”. 
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha ripetutamente affermato che in presenza di una contestazione, “prima facie” non pretestuosa ed infondata, dell'esistenza del credito che la controparte intende portare in compensazione, e per l'accertamento del quale si renda necessaria l'istruzione della causa, la compensazione è inammissibile. 
Se il giudice adito per il pagamento del credito principale può procedere alla quantificazione dell'importo del credito opposto in compensazione con una semplice attività di calcolo, o di determinazione degli interessi, allora può procedere alla pronuncia di compensazione, o sospendere la condanna al pagamento del credito principale, sussistendo in questo caso la "pronta liquidazione" richiesta dalla norma; al contrario se vi è contestazione circa l'an dell'obbligazione, da cui scaturisce il debito opposto ed eccepito in compensazione, non può invocarsi l'applicazione del sopra richiamato art. 1243 c.c.. 
Va sottolineato, comunque, che la ### recentemente, ha affermato che “ai sensi dell'art.  1243, comma 2, c.c., la compensazione giudiziale può operare anche in presenza di contestazione del controcredito, purché la contestazione venga sollevata nello stesso giudizio introdotto dal creditore opposto ed il giudice ne accerti l'esistenza” (### civile, sez. II, 30/07/2024, 21383).  ### tali premesse di carattere sistematico deve riconoscersi che non vi sono ragioni ostative alla compensazione in questa sede dei rispettivi crediti delle parti. 
Infatti, è stata data la prova sull'esistenza del controcredito eccepito (contratti inter partes, indicazione delle fatture in allegato alla transazione del 30.10.2012), il quale, non essendo stato contestato dalla ### attrice è da ritenersi assolutamente determinato sia sotto il profilo dell'an sia del quantum. Il controcredito della ### s.r.l., quindi, è certo, quantomeno di pronta e facile liquidazione ed è sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento della ### s.r.l., oltre a essere reciproco e accertato dal giudice dinanzi al quale l'eccezione è stata fatta valere.  ### di compensazione della società convenuta, pertanto, può trovare accoglimento. 
Occorre ricordare, però, che il credito vantato dalla ### s.r.l. è un debito di valuta, mentre quello della ### fallimentare è un debito di valore (“Il pagamento dell'indennità ex art. 936 c.c., infatti, costituisce debito di valore; la somma dovuta va rivalutata tenuto conto della svalutazione monetaria intervenuta fino al momento della decisione della causa” v. Cass. ###/2024; Cass. n. 6380/1988) e, pertanto, l'estinzione parziale per compensazione può operare esclusivamente dalla data della presente decisione. 
Va rammentato, quindi, che “il credito risarcitorio per inadempimento contrattuale si trasforma in credito pecuniario per effetto e dal momento della quantificazione giudiziale. Ne consegue che la sua estinzione per compensazione, in ragione di coesistenza con credito pecuniario del danneggiante verso il danneggiato, può verificarsi, ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., esclusivamente alla data di detta liquidazione giudiziale e con riferimento alla somma da essa risultante, rimanendo preclusa ogni possibilità di far retroagire in compensazione medesima a data anteriore” (Cass. nn.  1114/1995, 22035/2004).
Inoltre, “nel caso di coesistenza di debiti reciproci aventi natura diversa, per essere uno di valore, in quanto a titolo di risarcimento danni, e l'altro di valuta, nella determinazione, ai fini della compensazione, dell'ammontare del primo, non può non tenersi conto - dovendo i danni da risarcire essere determinati con riferimento ai valori monetari del tempo della decisione finale della causa - della incidenza della svalutazione monetaria, il cui calcolo, con la conseguente sua aggiunta all'entità dei danni determinata con riferimento ai valori della moneta al tempo dell'evento dannoso, costituisce una semplice modalità della liquidazione” (Cass. n. 21802/2006). 
Onde, per il calcolo dei rapporti di dare-avere tra le parti, occorre calcolare sulla somma di euro 142.000,00 vantata dalla ### s.r.l., che è obbligazione di valuta, gli interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 comma 4, c.c. (come peraltro concordato dalle parti nel contratto di locazione, tenuto presente, in ogni caso, che con la sentenza n. 5803 del 2019 la ### ha affermato espressamente che la nozione di transazione commerciale, di ispirazione comunitaria, in assenza di limitazioni dev'essere intesa in senso lato, ricomprendente tutte le prestazioni di servizio, tra cui anche la locazione) a partire dal 31.10.2016 (giorno del deposito della comparsa di risposta nella quale è stata sollevata l'eccezione di compensazione e con la quale la società convenuta ha chiesto, dunque, l'accertamento del proprio controcredito) e fino alla data odierna. 
Il “dies a quo” per la decorrenza degli interessi moratori è da identificarsi nel giorno della proposizione della domanda giudiziale poiché, in mancanza di termine per l'adempimento, non potendosi applicare l'art. 1219 n. 3) c.c., occorre far riferimento al momento in cui il creditore ha richiesto il pagamento, da identificarsi, per il caso in esame, nel giorno della proposizione della eccezione di compensazione. 
Alla luce di ciò, l'importo dovuto per gli interessi moratori al tasso sopraindicato, maturati dal giorno della eccezione riconvenzionale del 31.10.2016 sino ad oggi, ammonta ad euro 100.303,16 (calcolato sulla sorta capitale per complessivi euro 142.000,00) per complessivi euro 242.303,16. 
Quanto all'indennità per i miglioramenti dovuti per l'aumento di valore del fondo spettanti alla ### attrice va ribadito che essa deve quantificarsi in complessivi euro 356.160,033; trattandosi, come detto, di un debito di valore (cfr. Cass. n. 6973/2017 e Cass. 26125/2015), il detto importo deve essere rivalutato fino alla sua liquidazione odierna; questo Tribunale determina in euro 425.255,08 l'indennizzo dovuto, già liquidato in moneta attuale comprensivo di rivalutazione, in considerazione del mutato potere di acquisto della moneta dalla data della consulenza di ufficio, quando cioè veniva determinato l'importo. 
Spettano poi alla parte attrice gli interessi legali da calcolarsi sulla somma di euro 425.255,08 devalutata alla data della domanda (euro 348.855,68), e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ### sino alla data della presente pronuncia, per un importo complessivo di euro 471.474,58.  ### del corrispettivo dovuto alla ### s.r.l. (pari ad euro 242.303,16, comprensivo di interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284 comma 4, c.c.) e dell'indennità per miglioramenti spettanti alla ### attrice (pari ad euro 471.474,58, comprensivo di interessi sulla somma via via rivalutata) possono ora essere tra loro compensati. Ne consegue, quindi, che, all'esito della compensazione parziale, la ### s.r.l. deve essere condannata al pagamento in favore della ### attrice dell'importo di euro 229.171,42, oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla pubblicazione e fino al soddisfo. 
In conclusione, va accolta la domanda principale svolta dalla ### attrice con conseguente revoca e dichiarazione di inefficacia ex art. 67, comma 1, n. 1 L.F., nei confronti del fallimento, del contratto di transazione stipulato in data ### tra la ### s.r.l. in bonis e la convenuta; la ### s.r.l., inoltre, deve essere condannata, a corrispondere al ### della ### s.r.l., già effettuata la compensazione tra i rispettivi crediti, la somma di euro 229.171,42, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, a titolo di miglioramenti e di aumento di valore del fondo. 
La novità assoluta di alcune delle questioni giuridiche e fattuali sottoposte al vaglio del Tribunale unitamente all'accoglimento dell'eccezione di compensazione spiegata dalla parte convenuta, rendono equa una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti anche ai sensi del novellato art. 92 c.p.c.. Nessun importo deve essere riconosciuto alla parte attrice a titolo di rimborso delle spese del CTP in quanto superflue, trattandosi di elaborato tecnico di parte che non è stato posto in alcun modo a fondamento della presente decisione laddove era assolutamente prevedibile per la ### attrice, in ragione delle domande formulate, la nomina in corso di causa di un perito d'ufficio. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. 16990/2017; Cass. n. 1626 del 1965; conf. n. 625 del 1972)” in quanto “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto” (v. Cass. civ. n. 26729/2024), ciò a meno che “il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). 
Invece, le spese della CTU svolta in corso di causa, come liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta per il principio di causalità.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: - revoca e dichiara inefficace, nei confronti della ### del ### della ### s.r.l. il contratto di transazione del 30.10.2012 tra la ### s.r.l. in bonis e la ### s.r.l.; - condanna la ### s.r.l. a corrispondere alla ### del ### della ### s.r.l., per i titoli di cui in motivazione, già operata la compensazione tra le parti dei reciproci crediti e debiti di cui alla parte motiva, la somma di euro 229.171,42, oltre interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo definitivo; - compensa interamente tra le parti in causa le spese di lite; - pone definitivamente a carico della ### s.r.l. le spese della CTU espletata in corso di causa come liquidate con separato decreto detratte tutte le somme eventualmente già corrisposte a titolo di acconto; - dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, ### in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo eventualmente citato nel provvedimento.  ### 30 luglio 2025. 
Il Giudice dott.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ###

causa n. 946/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Regasto Salvatore

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Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 164/2025 del 24-03-2025

... prossima al fabbricato…”. - Circa le lamentate “…immissioni di gas di scarico nell'immobile della sig.ra ### Gelinda…” con richiesta di condanna alla cessazione delle la teste escussa, ### ha precisato in sede di audizione che le citate immissioni si verificherebbero allorquando gli attori procedono al ricovero della propria autovettura nel vano garage. Sebbene tali immissioni sembrerebbero limitate all'intervallo di tempo necessario alla discesa e risalita dal veicolo per l'apertura del garage, quindi per un tempo limitato, gli attori dovranno procedere allo spegnimento ed al riavvio della vettura evitando la permanenza a motore acceso sotto le abitazioni di terzi. 12. Le domande di risarcimento dei danni avanzate sia da parte attrice sia da parte convenuta, vengono rigettate perché rimaste entrambe improvate. 13. La soccombenza di parte convenuta regola le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 in ragione del valore dichiarato dall'attrice (scaglione di valore fino a € 5.200,00) e secondo lo scaglione medio di riferimento. P.Q.M. ### di ### definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 405/2010 promossa da: ### (nato a ### - CT - il ### ed ivi residente ###codice fiscale ###) ### (nata a ### - CT - il ### ed ivi residente in ### codice fiscale ###) ### (nata a ### - CT - il ### ed ivi residente in via L. Boito 3/A codice fiscale ###) tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico attori contro ### (nata a ### - CT - il ### ed ivi residente ###/E codice fiscale ###) ### (nato a ### - CT - il ### ed ivi residente ###/E codice fiscale ###) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico convenuti e nei confronti di ### (nata a ### - CT - il ### ed ivi residente ###codice fiscale ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico terzo chiamato ### All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024 le parti hanno concluso come da verbale in atti.  ### ▪ Con atto di citazione regolarmente notificato i germani #### e ### convenivano in giudizio i coniugi ### e ### chiedendo di “… ordinare alla sig.ra ### di ripristinare lo stato dei luoghi adibendo il garage a locale deposito e non locale artigianale come autorizzato dal Comune di ### ordinare alla sig.ra ### al sig. ### di chiudere il cancello ed il cancelletto che conducono all'interno del cortile; ordinare alla sig.ra ### al sig.  ### di rimuovere la pensilina, le telecamere , lo specchio, i cartelli pubblicitari insegna e quant'altro dagli stessi apposto all'interno della corte comune senza alcuna autorizzazione da parte dei sigg.ri ### condannare i sigg.ri ### e ### al risarcimento di tutti i danni che ammontano ad euro 5.000,00 o quella somma maggiore e/o minore che il Giudice riterrà di giustizia in favore dei sigg.ri #### e ### Nunzia…”. 
Deducevano gli attori di essere proprietari dell'immobile sito in ### ubicato all'angolo tra la via ### e la ### costituito da tre piccoli appartamenti (meglio descritti in catasto terreni foglio 108 partt. nn. 118 -119) con annessa corte comune (in catasto terreni foglio 108 part. n. 117), loro pervenuto per successione testamentaria dei genitori ### e ### (giusta dichiarazione di successione ereditaria n. 58 vol.  727/2001).   Detto immobile è costituito da tre appartamenti, dislocati su tre piani, e precisamente: - uno posto al primo piano con ingresso dal cortile sulla via ### n. 3/A con relativo garage al piano terra cui si accede dal cortile su via ### n. 3/C e via ### n. 4 (in proprietà a ###; - l'altro posto al secondo piano con accesso dallo stesso cortile, civico n. 3/A, e ripostiglio al piano terra al civico 3/B (in proprietà a ###; - l'ultimo posto al terzo piano con accesso dal cortile comune civico 3/A e ripostiglio al piano terra con ingresso da via ### n. 2 (in proprietà a ###.  ### in proprietà degli odierni attori fa parte di un unico edificio era costituito da tre corpi di fabbrica ricadenti in catasto foglio 108 sulle particelle nn. 118 -119 - 120, con affaccio sulla particella n. 117, costituente la corte esclusiva. 
I dante causa degli odierni attori avevano acquistato solamente due dei tre fabbricati (precisamente le particelle 118 e 119) che si affacciavano sulla corte sulla quale vantavano diritto di comproprietà e di attingimento dell'acqua potabile dal pozzo comune. 
Chiarivano, infine, che nel tempo il fabbricato è stato oggetto di interventi edilizi e di variazioni catastali, da cui è scaturita la fusione delle particelle n. 118 e n. 119 nell'unica particella n. 119. 
Evidenziavano, inoltre, gli attori che le relazioni con i proprietari degli immobili adiacenti (in catasto foglio 108 particelle 120 e 122), sigg.ri ### erano stati sempre sereni, ma a seguito del subentro nella particella n. 122 dei coniugi ### i rapporti con questi ultimi iniziarono ad incrinarsi, poiché gli stessi sin da subito iniziarono a rivendicare l'esclusivo diritto di proprietà sulla corte (diritto di comproprietà, come detto, riconosciuto solamente alle partt. 118 -119 -120). 
Per contrastare tale pretesa gli attori si erano visti costretti ad adire le vie legali promuovendo giudizio di manutenzione nel possesso (R.G. 142/2009) conclusosi con ordinanza di accoglimento del ricorso e condanna dei resistenti ### e ### alla cessazione delle molestie e turbative nel possesso. Avverso detta ordinanza i coniugi ### - ### proponevano reclamo (R.G. 1141/2009), rigettato dal Tribunale di ### con provvedimento reso in data ### e condanna dei reclamanti alle spese del giudizio. 
Ciò nonostante ed in forza della concessione comunale che aveva autorizzato il cambio di destinazione d'uso dell'immobile di proprietà dei convenuti, da “locale deposito” a “locale artigianale - ufficio / vendita”, i coniugi ### - ### consentivano ad estranei l'ingresso nel cortile, anche con i propri autoveicoli; allocavano all'interno della corte, senza alcuna autorizzazione, cartelli pubblicitari / insegna dell'intrapresa attività commerciale, nonché uno specchio, rivolto verso il cancello ed una telecamera, così violando la privacy degli odierni attori. 
Per tali motivi gli stessi attori chiedevano, quindi, il ripristino della situazione quo ante e l'eliminazione della pensilina, dei cartelli pubblicitari, dello specchio e della telecamera arbitrariamente collocati dai coniugi ### - ### nonché la condanna dei convenuti al pagamento in favore degli attori della somma di € 5.000,00.  ▪ Si costituivano in giudizio i coniugi ### - ### i quali contestavano le richieste dei germani ### deducendo che nel corso degli anni gli attori avevano eseguito diverse opere abusive tali da aver modificato l'originaria planimetria dei luoghi. 
Precisavano altresì i convenuti di aver acquistato da ### con atto del ### del 30.09.2004 l'immobile contraddistinto in catasto al foglio di mappa 108 particelle 122 sub 5 e 122 sub 11 (ex sub 2). 
Già in precedenza ### (padre di ### aveva costituito in dote alla figlia, con il consenso del marito, la particella 122 sub 5 ###, acquistata con atto del 6.04.1965 da ### il quale dichiarava “… di trasferire al compratore ### tutti i diritti attivi nascenti dagli atti precedenti e regolarmente costituiti…” . 
In ragione di tale dichiarazione i convenuti deducevano che ### avesse trasferito al dante causa di ### anche la comproprietà pari ad 1/3 indiviso della particella 117 ###, diritto che sarebbe pervenuto agli odierni convenuti in forza dell'atto di acquisto sopradetto. 
Conseguentemente i coniugi ### - ### denunciavano il comportamento degli attori che di fatto impediva il pacifico godimento della corte comune, anche dopo la conclusione del procedimento di manutenzione del possesso alle cui disposizioni i convenuti ribadivano di attenersi scrupolosamente. 
Precisavano, inoltre, i convenuti di aver ottenuto dagli organi competenti il cambio di destinazione d'uso dell'immobile di loro proprietà sito al piano terra, ove allo stato viene svolta l'attività commerciale e detta autorizzazione “…non arreca alcun pregiudizio agli attori atteso che i clienti che si recano all'interno della attività commerciale a piedi sono equiparabili alle persone che si recano a far visita agli attori ovvero agli stessi convenuti, né l'attività esercitata arreca pregiudizio alcuno i quali rimangono sempre nella piena disponibilità della corte comune nei limiti di quanto loro consentito…”. Da ciò i convenuti dedurrebbero di vantare il diritto di allocare l'insegna pubblicitaria, la telecamera (che inquadrerebbe solamente lo spazio antistante il locale vendita), nonché lo specchio collocato in prossimità dell'angolo della corte che sarebbe necessario per garantire la sicurezza all'interno del cortile per le auto in transito. 
In via riconvenzionale i convenuti deducevano che gli attori nel 1967 avevano realizzato a livello del terzo piano del loro immobile una sopraelevazione abusiva tale da minare la stabilità l'immobile; avevano anche edificato al terzo piano un vano caldaia senza alcuna autorizzazione così aumentando il volume tecnico dell'immobile; collocato un pluviale che scarica l'acqua proveniente dal tetto e dalla terrazza a confine con l'immobile di proprietà dei convenuti; avevano arbitrariamente ed abusivamente trasformato l'apertura del vano terrano trasformandolo in garage; avevano realizzato due aperture abusive nel locale terrano della particella 118 lato ovest e sud, così creando sulla corte comune una scivola ed un gradino fonte di pregiudizio per l'incolumità dei pedoni; occupavano spazi comune della corte con piante e vasi pregiudicando l'uso comune; infine, a causa di un sovraccarico strutturale, si era verificata una crepa sulla parte ovest della particella 118. 
Chiedevano quindi, in via riconvenzionale, il ripristino alla situazione quo ante, nonché, il diritto di godimento, di accesso e di comproprietà sulla particella 117, atteso che sostengono, in quanto proprietari della particella 122/A, di essere divenuti “… per destinazione dei luoghi, per volontà dell'originario proprietario e giusta gli atti …. gli unici legittimati a godere ed esercitare il diritto di comproprietà e di possesso pari ad 1/3 sulla particella 117, diritto che nel tempo hanno comunque usucapito non potendo più esercitare di fatto tale diritto i proprietari delle particelle 120 e ### .,,” che nel tempo hanno comunque usucapito non potendo più esercitare di fatto tale diritto i proprietari delle particelle 120 e 122/B.  ▪ Alla udienza del 23.09.2010 venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e con successivo provvedimento dell'11.04.2011 il precedente Decidente ammetteva le prove orali richieste da entrambe le parti, con le necessarie limitazioni specificate in detta ordinanza.  ▪ Alla successiva udienza del 21.03.2013 venivano escussi i testi di parte convenuta (### e ### e di parte attrice (### e ###.  ▪ In data ### gli odierni convenuti proponevano in corso di causa un procedimento di danno temuto ex art. 669 quater c.pc (R.G. 405-1/2010) con il quale i coniugi ### - ### eccepivano la mancanza di stabilità dell'immobile di proprietà dei germani ### a causa dei lavori di ristrutturazione e sopraelevazione eseguiti in assenza di idonea concessione ed autorizzazione del ### di ### nonché l'imminente pericolo di crollo del muro divisorio posto sulla terrazza privata di ### ed il lastrico solare di ### (proprietaria della particella 120 foglio 108). 
I germani ### si costituivano nel suddetto procedimento deducendo l'infondatezza delle domande dei coniugi ### - ### precisando che per tutte le opere di ristrutturazione eseguite dopo il 1967 vi fossero le necessarie concessioni edilizie del ### di ### ( 22583/22584 del 25.10.1993), mentre per quelle precedenti non vi era necessità di alcuna autorizzazione, poiché l'edificio, “… allora ubicato in zona agricola ed il quadro normativo, prevedeva, all'epoca, l'edilizia libera (in assenza di autorizzazione)...”. In ogni caso, l'immobile non presentava alcun pericolo di crollo o danno grave. Per quanto concerne il muro divisorio tra la terrazza di ### e ### gli stessi resistenti rappresentavano che il manufatto in questione non costituisse elemento strutturale, dell'edificio, fungendo semplicemente da delimitazione delle due proprietà e che in ogni caso la lamentata microlesione “… non è per niente pericolosa…”, essendo peraltro la stessa da ricondurre all'inserimento di un mattone sporgente da parte di ignoti sul quale risulta collocato dal lato ### un tirante che trattiene le tubazioni idriche. Concludevano i ### chiedendo “ … rigettare in toto la denuncia di danno temuto in corso di causa in quanto infondata in fatto ed in diritto. ### la sig.ra ### e il sig. ### al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. …” .  ▪ Con ordinanza resa in data ### nel corso del procedimento cautelare, il precedente Decidente disponeva l'integrazione del contradittorio nei confronti di ### regolarmente eseguita da parte ricorrente.  ▪ Infine, con provvedimento relativo ad entrambi i procedimenti (cautelare e di merito) emesso in data ###, il Decidente procedeva alla nomina di consulente tecnico d'ufficio, nella persona dell'ing. ###, alla quale conferiva il seguente mandato: “… esaminare tutta la documentazione prodotta, gli atti di parte e i verbali di causa nel giudizio principale n. 405/2010 R.G. e nel subprocedimento n. 405-1/2010 R.G.. 
Eseguire ogni opportuno accertamento anche mediante saggi e rilievi; accertare, preliminarmente, in maniera puntuale la situazione dei luoghi e delle cose nonché la proprietà (esclusiva o comune) degli immobili per cui è causa e della corte richiamata in atti e la natura, proprietà e funzione del muro descritto come divisorio nel ricorso introduttivo del giudizio n. 405-1/2010 in relazione a quanto denunciato dalle parti ed, in particolare, accertare: - Se le modifiche agli immobili e costruzioni per cui è causa effettuati dal ### così come denunciato dai ### e ### negli atti di parte dei suddetti due procedimenti siano (o meno) conformi alle prescrizioni urbanistiche e catastali o, in ogni caso, se gli eventuali profili di abusivismo denunciati in atto siano sanati; - Se le suddette modifiche incidano negativamente sulla stabilità dell'immobile di ### e ### - Se la lesione nella porzione apicale del muro e le suddette modifiche integrino una situazione di pericolo di grave danno e prossimo a carico dell'immobile dei ### e ### - Nel caso in cui i suddetti inconvenienti integrino una situazione di pericolo di danno grave e prossimo, quali rimedi di carattere urgente e provvisorio possano adottarsi al fine di ovviare agli stessi; - Le opere necessarie al fine di ripristinare lo stato dei luoghi nonché il loro ammontare economico; - ###à delle suddette modifiche (inclusa quella relativa all'apertura del vano terrano della particella 119 da porta pedonale a garage) l'eventuale incidenza delle stesse sulla destinazione d'uso delle parti comuni dell'edificio ###, l'eventuale incidenza delle stesse sulla destinazione d'uso delle parti comuni (nel senso dell'alterazione della suddetta destinazione), l'idoneità delle stesse a recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell'edifico condominiale o a rendere l'edificio inservibile all'uso o al godimento degli altri condomini; - ### o meno di un pluviale che scarica l'acqua raccolta dal tetto e dalla terrazza a confine con l'immobile di ### e ### così come descritto nelle conclusioni della memoria di costituzione e risposta dei convenuti nel giudizio n. 405/2010 R.G.; - La direzione in cui è orientata la telecamera descritta nell'atto di citazione nel procedimento n. 405/2010 R.G. e l'oggetto ritratto dallo specchio meglio sopra descritto; in particolare se i predetti strumenti ritraggono parti comuni (o meno) dell'edificio condominiale”.  ▪ Il nominato CTU procedeva ad effettuare diversi sopralluoghi, depositando in data ### una prima relazione relativa al procedimento cautelare dalla quale era emerso che il fabbricato “… di ### è stato oggetto nel 1993 di interventi di ristrutturazione con inserimento di una scala in cemento armato, realizzazione di cordoli, etc. detto intervento è stato realizzato sulla scorta di un < ### di ### statico in ### 2> presentato al ### di ### pos. 47949, e dallo stesso autorizzato ai sensi della L 64/74 artt. 17 e 18 in data 25 ottobre 1993 prot. 22583/22584… (pag.9)” e “… nel suo complesso, in condizioni ordinarie, non sia in precarie condizioni di staticità, ad eccezione della parte terminale del muro divisorio prospiciente il cortile, per il quale i germani ### certamente proprietari per metà, nelle more dell'accertamento della proprietà dell'altra metà, hanno dato la disponibilità alla riparazione…”. ### si era dichiarata disponibile a partecipare nella misura del 50% alle spese di ripristino del muro divisorio e, quindi, i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte sotto la vigilanza del nominato ### avvalendosi della ditta ### e completati il ###.  ▪ In data ### il CTU depositava la relazione conclusiva ed i coniugi ### - ### insistevano nella richiesta di sospensione del procedimento R.G. 405/2010 attesa la pendenza di diversi procedimenti penali in atto; il Decidente rigettava tale richiesta e rinviava per la precisazione delle conclusioni.  ▪ Infine all'udienza del 20.06.2018 le parti precisavano le conclusioni ed il procedimento veniva trattenuto per la decisione.  ▪ Con successiva ordinanza del 04.01.2019 il Decidente disponeva la rimessione del procedimento sul ruolo, così stabilendo: “…rilevata l'imprescindibilità di acquisire una completa certificazione della ### dei ### ovvero atto notarile equipollente relativamente agli immobili oggetto di causa, in particolare alla corte interna richiamata in atti ed alle particelle censite al ### del Comune di ### al foglio n. 108, partt. nn. 117,118, 119, 120, 122; ritenuta la necessità di tale acquisizione documentale, a cura delle parti, avendo ad oggetto la presente controversia principalmente questioni attinenti al godimento (esclusivo o comune) della corte interna richiamata in atti; rilevato altresì che parte attrice, unitamente alla comparsa conclusionale del 5.10.2018, ha depositato il provvedimento del Comune di ### del 13.9.2018 con il quale è stata revocata in autotutela - in ragione dell'ordinanza di sospensione del ### n. 308/2018 del 23.5.2018 - la nota del 10.8.2018 con cui era stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale degli immobili di proprietà degli attori oggetto della presente causa; rilevata altresì la necessità di invitare parte attrice a chiarire e documentare l'esito del sopraindicato procedimento amministrativo, incidendo lo stesso sulla legittimazione attiva degli attori; rilevata, peraltro, la necessità di disporre il richiamo del CTU al fine di fornire chiarimenti in ordine ai seguenti profili: 1) inglobamento di parte della particella n. 117 in una strada pubblica (p. 13); 2) eventuale sanatoria dei profili di abusivismo denunciati dalle parti; 3) eventuale incidenza delle modifiche effettuate sulle parti comuni dell'edificio ovvero sulla destinazione d'uso delle parti comuni; 4) in ordine alla telecamera: - chiarire il posizionamento della telecamera oggetto di causa, indicando se la stessa si trovi su una parte comune del condominio ovvero su una parte di proprietà esclusiva dei convenuti; - chiarire se la telecamera in questione è inamovibile ovvero se ha un angolo visuale mobile, con conseguente possibilità della stessa di ruotare ed eventualmente indirizzare l'obiettivo verso le aree comuni dell'edificio; - descriverne le potenzialità, l'obiettivo e funzionalità di detta telecamera, al fine di verificare se essa sia dotata, tra l'altro, di una funzione di autotracciamento (la quale consente di attivare la registrazione non appena un soggetto entri nel campo di visione e di seguirlo automaticamente); - precisare se la telecamera di videosorveglianza per cui è giudizio è diretta a focalizzare esclusivamente aree di proprietà dei convenuti ovvero anche parti condominiali: in quest'ultimo caso indicare specificamente quali; considerata, quindi, la necessità di rimettere la causa sul ruolo per i diversi profili sopraevidenziati; rilevata altresì l'opportunità di disporre la comparizione personale delle parti, al fine di sottoporre loro una soluzione conciliativa della lite, anche ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c volta alla celere definizione della causa; considerato altresì che ogni comportamento delle parti e dei difensori meramente dilatorio e defatigatorio verrà valutato dal Tribunale, non soltanto ai sensi degli artt. 88 e 116 c.p.c., ma anche a norma degli artt. 91 ss. c.p.c.; P.Q.M.  - rimette la causa sul ruolo per le ragioni di cui in motivazione; - invita le parti a depositare idonea certificazione ipocatastale rilasciata dalla ### dei ### ovvero atto notarile equipollente relativa agli immobili distinti alle particelle censite al ### del Comune di ### al foglio n. 108, partt. nn. 117,118, 119, 120, 122 entro il 20 febbraio 2019; - invita parte attrice a rendere i chiarimenti di cui sopra; - dispone il richiamo del CTU per rendere i chiarimenti di cui in parte motiva ….”.; ▪ In ottemperanza al suindicato provvedimento, parte attrice depositava in data ### la certificazione notarile e qualche giorno dopo una integrazione inviata dal ### ▪ All'udienza del 28.03.2019 il procedimento veniva trattato per la prima volta da questo ### e la causa veniva ulteriormente rinviata in attesa del deposito delle integrazioni del ### sì come disposto con la citata ordinanza del 04.01.2019; ▪ In data ### l'ing. Palazzo depositava l'integrazione alla ### ma il procedimento veniva più volte rinviato a causa dell'emergenza ###.  ▪ Nelle more, parte convenuta depositava in modalità cartacea copia della sentenza 1113/2019 del 14.05.2019 resa dal TAR di ### (R.G. ###/2017) con la quale era stata respinto il ricorso presentato da ### avverso l'### n. 14 del 31.08.2017 e ### n. 17194 del 27.03.2018. 
Era infatti accaduto che, a seguito di un esposto presentato in data ### da ### il Comune di ### avesse aperto un procedimento amministrativo per l'annullamento della concessione edilizia relativa al terzo piano dell'immobile di proprietà dei ### Detto procedimento amministrativo si concludeva con la citata ### n. 17194/2018 che aveva disposto l'acquisizione della proprietà ### al patrimonio comunale.   Nel frattempo la suindicata sentenza 1113/2019 del TAR di ### diveniva esecutiva per mancata impugnazione. I germani ### però, in data ### presentavano istanza onde ottenere il rilascio del permesso di costruire per la demolizione di una porzione del terzo piano e ripristino dell'immobile (prot. ###).  ### n. 97 del 31.01.2023 (emessa a seguito del parere favorevole del 22.08.2019 dell'### e ### e del nulla osta del ### di ### e previo impegno del 02.11.2022 dei germani ### ad estinguere il pagamento delle somme dovute) il Comune di ### accoglieva la suddetta istanza dei ### disponendo la revoca del provvedimento di acquisizione dell'immobile di proprietà degli odierni attori. Avverso la suddetta ### 97/2023, ### ancora una volta proponeva ricorso (R.G. 504/2023) che il ### rigettava con sentenza n. 1341/2024 (depositata nel fascicolo telematico del presente procedimento il ###). 
Con memoria depositata in data ### si costituiva il nuovo procuratore dei coniugi ### - ### il quale insisteva in tutte le deduzioni ed eccezioni articolate dal precedente procuratore e chiedeva il rigetto delle domande attoree.  ▪ Infine, all'udienza del 27.11.2024 svoltasi con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisano le conclusioni e, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., il procedimento veniva trattenuto in decisione. 
La domanda dell'attrice è fondata e, quindi, deve essere accolta per i motivi qui di seguito indicati.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va inizialmente precisato che la documentazione depositata dai convenuti ### - ### unitamente alla memoria conclusionale non viene ammessa, atteso che le comparse conclusionali hanno solo la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte, non potendo contenere domande o eccezioni nuove che comportino l'ampliamento del “thema decidendum”, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione (Cass. Civile, Sez. I, 05.04.2024 n. 9066; Cass. ###. I, 23.06.2022 n. 20232; Cass. ###. III, 14.03.2006 n. 5478). Infatti, l'art.  190 secondo comma c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore ed il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, vuole assicurare che non sia alterato l'ambito obiettivo della controversia, sì come precisato in fase istruttoria.  2. Per quanto riguarda la questione relativa alla mancanza di legittimazione attiva degli attori, la questione appare superata a seguito della definitiva pronuncia del TAR di ### n. 1341/2024 da cui deriva la conferma della ### 97/2023 con cui il Comune di ### ha fra l'altro revocato l'acquisizione dell'immobile degli attori.  3. In merito alla mancanza di legittimazione passiva dei coniugi ### - ### eccepita dagli attori all'udienza del 20.11.2023 e reiterata nelle repliche depositate il ###, si richiama l'art. 111, 1° comma c.p.c., a mente del quale “… se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie…”. 
Come chiarito dalla Giurisprudenza, la domanda giudiziale conserva i suoi effetti sostanziali nonostante le modificazioni eventualmente intervenute nella titolarità del diritto controverso ( ###. III, 17.06.1980 n. 3842), poiché il suo eventuale trasferimento nel corso del processo non spiega alcun effetto sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie ( Civile 24.04.2012 n. 6471). ### del diritto traferito in corso di causa, pur potendo spiegare intervento volontario o essere chiamato in giudizio, non acquista la qualità di litisconsorte necessario, sicchè risulta validamente pronunciata l'eventuale sentenza che, nei suoi confronti, non abbia disposto l'integrazione del contradittorio (Cass. Civile 11.10.2006 n. 21773), così esplicando la sua efficacia di titolo esecutivo pur se non ha partecipato al giudizio (Cass. Civile 22.03.2007 6945).  4. Sempre in via preliminare ed al fine di una migliore intelligenza della vicenda a mani, è ora opportuno svolgere un breve excursus sui principali passaggi che nel tempo hanno interessato le diverse particelle costituenti oggetto del presente contenzioso. 
In proposito: Con atto registrato al n° 216 del 19.08.1896 dinanzi al ### i sigg.ri #### e ### avevano acquistato da ### vedova ### un fondo rustico ha 02.98.78 con annessa casa rurale sito in ### C.da ### o ### Successivamente, dinanzi al medesimo ### con atto n. 401/3362 stipulato il ### i suindicati acquirenti procedevano alla divisione del suddetto fondo rustico attraverso l'assegnazione a ciascuno di essi di una quota di eguale superficie, oltre ad una porzione pari ad 1/3 ciascuno della corte comune alle diverse porzioni.  ### tra i condividenti prevedeva altresì di “... [non] turbare in modo qualsiasi il godimento e passeggio per la via comune e per lo spiazzo suddetto. Sarà a spese comuni dei condividenti la manutenzione della via e spiazzo comune. Ad interesse dei tre condividenti e per loro godimento, sarà escavato entro questo anno un pozzo ….”.   Con il medesimo atto di divisione, i comproprietari ai punti a) - b) - c) (pagg. 6 e 7) avevano altresì convenuto che: “...Fanno parte integrale alla presente divisione i seguenti patti e condizioni, da osservarsi scrupolosamente dai comparenti ###ri #### e ### per loro ed aventi causa, cioè: …… c) per comune godimento degli aventi diritto, onde passeggiare e accedere alla casa propria senza molestia degli altri condividenti, si dovrà lasciare uno spazio della larghezza di metri sei in giro, cioè, attorno i muri di ponente, di mezzogiorno e di tramontana, esclusa la parte di levante dell'attuale casa rurale nella totale superficie di metri quadrati duecentoventidue…” . A quest'ultimo proposito, rileva considerare sin d'ora che, diversamente da quanto indicato ### ing. Palazzo, nella propria relazione finale del 15.10.20215, la suddetta superficie di mq 222 è da riferire alla casa rurale e non già alla lunghezza della corte comune. 
A seguito dell'intervenuto accatastamento, le originarie porzioni attribuite ai singoli condividenti assumevano le seguenti numerazioni: - quota attribuita a ### identificata in catasto al foglio 108, part. 118, sub. 1 - 2 - 3; - quota attribuita a ### identificata in catasto al foglio108, part. 119; - quota attribuita a ### identificata in catasto al foglio 108, part. 120; - corte comune ai condividendi (in misura pari ad 1/3 cadauno) in catasto al foglio 108, part.  117. 
Relativamente a ciascuna particella è ora preferibile articolare quanto segue: 4.1 PARTICELLA 117 foglio 108 > corte comune alle particelle 118 -119 -120 Come si evince dall'atto di acquisto del 19.08.1896 e dal successivo atto di divisione, la particella 117, al foglio 108, risulta comune alle tre porzioni originarie del fondo (in proprietà, come detto, rispettivamente a #### e ###.   In tal senso depone già l'estratto del registro catastale allegato da parte attrice da cui risulta, appunto, la pertinenza della suddetta particella 117, quale corte comune, alle particelle n. 118 sub 1; n. 118 sub 2; n. 119 sub 1; n. 119 sub 2; n. 120 sub 1; n. 120 sub 2.   Tale situazione trova altresì conferma sia attraverso la planimetria generale datata 12.12.1992 a firma del geom. ### allegata al progetto di ristrutturazione dell'immobile di ### (depositata da parte convenuta); sia nella richiesta di autorizzazione, ex art. 36 del DPR 380/2001, presentata in data ### da ### cui è allegata la “tavola n. 1”, descrittiva dello stato dei luoghi ante 1953, da cui risulta la conformazione ad “U” della particella 117 che abbraccia le particelle 118, 119 e 120; sia, infine, mediante la visura dell'### del ### del 24.03.2010, anch'essa depositata da parte convenuta.   Dalla citata documentazione, non risultano riferimenti ad un eventuale diritto di comproprietà e/o pertinenza sulla particella 117, foglio 108, in favore di particelle diverse da quelle sopra indicate. Inoltre, risulta dagli atti che la corte di cui si discute (part. 117), inizialmente con forma a “U”, ha subito certa riduzione, fino ad assumere una forma ad “L”, sia a causa di un esproprio effettuato sul lato nord per la realizzazione dell'attuale ### sia per l'occupazione di detta particella, in epoca antecedentemente al 1965, da parte di ### che nell'edificare l'immobile insistente sulla particella 122/A (contigua alla particella 120 in proprietà allo stesso) sconfinava sulla particella 117, occupandola per circa 27 metri e con ciò sottraendola all'uso ed alla comproprietà comune tra le particella nn. 118, 119 e 120.   Attualmente, la particella n. 117 copre una superficie di mq 151.68, in comproprietà tra la particella n. 119, per mq 119,52 (### e la particella 120 per mq. 32.16 (###.  4.2 PARTICELLE 118 e 119 foglio 108 (fusione della part. 118 nella part. 119 oggi in proprietà ### in catasto foglio108 particella n.119 sub 5 e 8 ### in catasto foglio 108 particella n.119 sub 6 ### in catasto foglio 108 particella n.119 sub 7 La particella 118 inizialmente assegnata a ### è stata dapprima trasferita (giusta atto in ### del 21.1.1964 Rep. 11757/9418) ai coniugi ### e ### e da questi ultimi a ### e ### (atto del 29.08.1967 Rep.  17374/14206). In ultimo, con atto di ### del 22.09.1989 prot. ###/9441 trasferita a ### e ### dante causa degli odierni attori. 
Al contempo, ### a titolo personale aveva acquistato da ### e ### (aventi causa di ### una seconda quota dell'originario fondo ovvero, più esattamente, la porzione poi identificata come particella n. 119, foglio 108 del ### che, come anche segnalato dagli attori, a seguito di interventi edilizi e variazioni catastali ha assorbito in sè la particella 118, assumendo l'unica numerazione di part. 119. 
Pertanto, gli odierni attori, per successione del padre e della madre, risultano unici proprietari della particella 119 foglio 108, oltre a detenere la comproprietà pari a 2/3 della particella indivisa n. 117 foglio 108 (di cui 1/3 relativo alla quota afferente la particella n. 118, ex ### ed 1/3 della quota particella n. 119, ex ###.  4.3 PARTICELLA 120 foglio 108 oggi in proprietà ### in catasto foglio 108 particella n. 120 sub 2 (quota ½) ### in catasto foglio 108 particella n. 120 sub 2 (quota ¼); ### catasto foglio 108 particella n. 120 sub 2 (quota ¼); Come sopra detto, la porzione originariamente assegnata a ### a seguito dell'accatastamento è stata identificata con la numerazione 120.   Va precisato che a seguito del decesso dell'originario assegnatario, il figlio, ### ha trasferito l'immobile a ### il quale, successivamente, con atto in ### V.  ### n. 13/93 rep. N. 111032, Racc. del 06.04.1965, ha venduto la proprietà a ### (26.04.1920) che acquistava “in proprio ed in nome e per conto e vece dei figli minori” ### (10.9.1950) e ### (25.05.1946).   Più precisamente, in forza di detto atto: 4.3 - a) ### (terza vendita dell'atto notarile citato) ha acquistato in nome e per conto del figlio ### “… una sezione della casa posta in ### località ### composta da un vano al pianterreno e da due vani a primo piano, confinante con la sezione che verrà acquistata da ### con casa di ### e con terreno che verrà acquistato da ### e con la strada. [….] in catasto terreni alla pagina 12143 […..] ### fu ### foglio 108 particella 120/A superficie centiare 55 senza reddito.   Successivamente, con atto del 28.01.2013 (Rep. 128559/23403) ### donava alle figlie ### e ### in pari quota a ciascuna, il suindicato immobile, foglio 108, particella 120 sub 2. Pertanto, le germane ### e ### risultano essere proprietarie ciascuna della quota pari al 25% dell'immobile in catasto al fg.108, part. 120 sub 2).   4. 3 - b): ### con lo stesso atto notarile (quarta vendita) acquistava per il figlio ### “ … una sezione della casa posta in ### località ### composta da un vano a pianterreno e da due vani a primo piano confinante con la sezione venduta a ### con casa di ### con terreno che verrà acquistato da ### e con la strada in catasto alla pagina terreni 12143 sotto la ditta [….] foglio 108 particella 120/B superficie centiare 55 senza reddito…”.   Tale porzione di immobile a causa di errore nella trascrizione del cognome, “### “ anziché “Cucuzza”, non è stato portato in successione di ### ed ancora oggi risulta intestato allo stesso.   Per quanto detto e per quanto meglio esposto in seno alla relazione notarile in atti si evince che la particella 120, foglio 108, risulta oggi intestata a ### (quota 1/2) ed alla germane ### e ### (eredi di ### per la quota di 1/4 per ciascuna.  4.4 PARTICELLA 122 foglio 108 > i relativi subalterni risultano oggi in proprietà ### in catasto foglio 108 particella n. 122 sub 2 (ex sub 11) in catasto foglio 108 particella n. 122 sub 5 ### in catasto foglio 108 particella n.122 sub 4 (intera proprietà) in catasto foglio 108 particella n. 122 sub 9 (quota ½) in catasto foglio 108 particella n. 122 sub 12 (quota ½) ### in catasto foglio 108 particella n.122 sub 7(intera proprietà); in catasto foglio 108 particella n. 122 sub 9 (quota ½) ### in catasto foglio 108 particella n.122 sub 10 (intera proprietà) ### catasto foglio 108 Particella n.122 sub 6(intera proprietà) La particella in questione non era ricompresa nel fondo rustico acquistato da ##### da ### vedova ### con atto del 19.8.1986, né risulta essere stata oggetto di divisione tra gli stessi. La stessa particella, dunque, non vanta “afferenze” o collegamenti di sorta rispetto all'area del fondo (identificata dalla particella 117) che costituisce corte comune alle diverse particelle 118, 119 e 120.   Lo stacco di terreno identificato in catasto terreni al foglio 108 part. 122 era stato acquistato da ### per sé (padre di #### e ### con la quinta vendita contenuta nell'atto notarile n. 13/93, rep. N. 111032, Racc. del 06.04.1965, ove rimane descritto l'acquisto di “… un distacco di terreno edificabile posto in ### località ### esteso are una e centiare centocinquantotto pari a metri quadrati centocinquantotto confinate con la strada da due lati con la casa sopradescritta di ### e ### e con terreno dei coniugi D'### e #### alla pagina 12143 [….] ### fu ### foglio 108 particella 122/ A - B superficie are 1,58 reddito dominicale lire 4,74 reddito agrario 4,74 reddito agrario 1,18.   In seguito i coniugi ### e ### con atto in ### del 15.12.1967, Rep. 54458, Racc. 26584, hanno costituito in dote in favore della figlia ### unitamente al di lei marito ### “…2°) un piccolo appartamento composto da tre vani al primo piano con area sovrastante libera della casa in ### n. 14 quale appartamento confina con la detta via, con terra del rag. D'### e moglie e casa a che resta del donante; in catasto non ancora rivelata ma da ascriversi e volturarsi come da planimetria che verranno allegate alla domanda di voltura. Il suolo su cui sorge l'edificio risulta nel catasto terreni alla pagina 12143, foglio 108, particella 122/A e pervenne al donante con atto ### del 6 aprile 1965 reg.to al n. 1845…”. A quest'ultimo proposito, dalla relativa, allegata, relazione notarile si evince che quanto oggetto di donazione insiste sulla particella che a seguito del frazionamento è stata rinominata in catasto quale part. 122 sub 5.   A seguito del decesso di ### (28.08.1997) la proprietà della part. 122 (o meglio dei beni su di essa insistenti) è stata trasferita ai figli per successione ereditaria, e più esattamente a: - ### fg. 108, part. 122 sub 11 (oggi sub 2), - la stessa già deteneva la sub. 5 della part. 122 giusta atto di costituzione della dote del 1967; - ### fg. 108, part. 122 sub 3 (oggi 12), sub 6, sub 10; - ### fg. 108, part. 122 sub 4, sub 7, sub 9.  4.5 In data ### decedeva ### I beni dello stesso, fra cui la particella ed i subalterni sopra individuati, per effetto della relativa successione sono transitati alla moglie, ### ed alle figlie, #### ed ### Queste ultime, con successivi notarili trasferiscono: - a ### il sub 6, part. 122 (atto di ### F. Ferrara del 08.08.2005) - attuale proprietario; - a ### il sub 10, part. 122 (atto di ### F. Ferrara del 18.01.2008) - attuale proprietaria; - a ### il sub 3 (oggi sub 12), part. 122 (con atto in ### F. Ferrara del 14.09.2005). A seguito del decesso di quest'ultima la proprietà della part. 122, subalterno 3 (oggi sub 12), passava per successione ai figli ### e ### (a ciascuno per la quota di 4/12) ed ai nipoti ##### e ### (ciascuno in quota di 1/12). Detti eredi con atto del 06.07.2016 Rep. 49854/19159 trasferivano la part.  122 sub 12 a ### attuale proprietaria.  5. Dall'esame delle dinamiche (ovvero i diversi passaggi di proprietà e le variazioni catastali) che hanno riguardato sia le particelle costituenti il fondo in origine acquistato da #### e ### sia la diversa particella 122, contigua alla 120, con il doveroso supporto delle risultanze peritali, si ricava che i convenuti ### non hanno mai goduto - al pari dei risalenti dante causa - di diritti di sorta, comproprietà, comunione o di altra natura, sulla particella 117 (corte comune alle particelle nn. 118, 119 e 120), considerato che l'immobile da loro acquistato da ### e ### (con atto del 30.09.2004 in ### 1740 Raccolta 416) risulta insistere esclusivamente sulla particella 122 foglio 108 sub. 5 e sub 2.  6. E' documentalmente accertato, infatti, che, con il suindicato l'atto di vendita, ### ebbe ad acquistare l'immobile sito in ### n. 3 costituito da “… intero fabbricato composto da un garage al piano terra …. e da un appartamento composto da tre vani oltre accessori …. al piano primo… e tre vani oltre accessori … al piano secondo … ### descritto risulta censito al ### del Comune di ### al foglio 108, particella 122, subalterno 5, via A. ### n. 5 piano 1 -2 …… (l'appartamento); e subalterno 2, ### A. ### n. 4 piano T,…. (il garage)” e null'altro.   ### parte, la circostanza che la comproprietà sulla particella 117 fosse circoscritta alle sole particelle nn. 118-119-120 si evince, fra l'altro: - sia dal documento “all. 3” (Visura registro catasto) della perizia di parte attrice, geom. ### dove, con riferimento al foglio 108 del catasto, la particella 117 è indicata come “… Corte comune ai N. 118 sub 1, 118 sub 2, 119 sub 1, 119 sub 2, 120 sub 1, 120 sub 2…”; - sia dalla richiesta di autorizzazione, ex art. 36 D.P.R. 380/2001, presentata da ### al Comune di ### in data ### (n. 8208), cui risultano uniti i documenti denominati “### n. 1” - ove è rappresentata la situazione planimetrica del foglio 108 prima del 1953 - e “### n. 2”, descrittiva delle singole proprietà; - sia, infine, dalla visura per immobile datata 24.03.2010, in atti.  7. Rimane a questo punto da evidenziare come a seguito della fusione delle particelle n. 118 e 119 nell'unica part. 119, le quote di proprietà della particella n. 117 sono redistribuite nella misura di 2/3 in favore della particella n. 119 e nella misura di 1/3 a favore della particella n. 120. (V.  relazione ### pag. 15). Dalla stessa relazione peritale si ottiene che ### - proprietario della part. 122/A - B, ancor prima della costituzione in dote alla figlia ### nel procedere all'ampliamento dell'immobile ricadente sulla particella 122 (contigua alla part 120) aveva occupato una quota dell'area comune, ovvero della part. 117 “accessoria” alla citata part.  120, nella misura stimata in 27,60 mq (pag. 15 CTU) così sottraendo ai proprietari della particella 120 la possibilità di accedere direttamente alla corte comune. In conseguenza di tale occupazione alla particella n. 120 è residuata una quota della comproprietà della particella n. 117, inferiore ad 1/3 e pari a mq 32.16 (cfr. relazione peritale pag. 15).   In relazione a tali ultimi rilievi, questo ### non può condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU ing. ### nella relazione depositata in data ### (indicata come numero 3), laddove, sempre a pag. 15, precisa che “… i diritti della originaria part. 120 vennero trasferiti alla part. 122 in virtù dell'atto (06/04/1965) ...”. Ciò in quanto, con tale atto di compravendita ### in nome e per conto dei figli ### e ### ebbe ad acquistare, con la terza e la quarta vendita, la particella n. 120 (½ ciascuno); mentre con la quinta vendita del medesimo atto acquistava per sé la particella n. 122/ A - B, senza effettuare alcun trasferimento tra le particelle in questione.   Per quanto dedotto, l'odierna convenuta avendo proceduto all'acquisto della sola particella n. 122 sub. 5 e sub 2, non può a sua volta vantare alcun diritto di comproprietà e godimento sulla corte (part. 117), oggi in esclusiva comproprietà dei germani ### (in percentuale del 78,80%) e delle sorelle ### e ### (in quota del 21,20%).  8. Da ciò consegue che potrà riconoscersi ai coniugi ### il solo diritto di passaggio pedonale sulla corte 117, attraverso l'ingresso di ### n. 5 ### per accedere al proprio immobile, con esclusione dei terzi, clienti dell'attività commerciale, i quali potranno utilizzare l'accesso al locale dalla via ### In assenza del diritto di comproprietà sulla particella 117 in capo ai convenuti ed a seguito del cambio di destinazione d'uso del garage in locale artigianale, gli stessi hanno altresì perduto - allo stato - il diritto di transitarvi con autovetture e veicoli in genere ed il diritto di posteggio sulla corte.   A tal proposito, questo Decidente ritiene infondato l'assunto, dei convenuti, secondo cui ### con l'atto di vendita del 06.04.1965 avrebbe trasferito a ### “… la comproprietà di un terzo indiviso spettante della particella 117 al solo ### e quindi in favore delle particelle 122/a e 122/B..”. Dette particelle (o, meglio, i beni su di esse insistenti), come detto, non hanno mai beneficiato di diritti di comproprietà sulla particella n. 117, tal chè con la vendita della particella n. 122 sub 5 e sub 2, alcun diritto di comunione sulla part. 117 risulta trasferito agli odierni convenuti.   ### canto, i convenuti, né nella propria comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, né nella memoria conclusionale, hanno mai avanzato alcuna richiesta per il riconoscimento di un eventuale diritto di occupazione/passaggio/posteggio sulla corte, limitando la propria attività difensiva al riconoscimento dei diversi profili di abusivismo che sarebbero stati perpetrati dagli attori.   Con riguardo ai profili sin qui considerati, la domanda principale degli attori trova accoglimento.  9. Per ciò che concerne le richieste attoree relative alla rimozione della telecamera, della pensilina, dello specchio e del cartello pubblicitario collocati dai convenuti, risulta che tali “strumenti” siano stati collocati dai convenuti sulla corte comune - dove, come visto, gli stessi non vantano diritto di comproprietà - senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dei ### In ogni caso, occorre svolgere alcune distinzioni tra strutture, apparati ed oggetti, in ragione del diverso potenziale lesivo dei diritti lamentato dagli attori.   In termini generali, l'installazione di una telecamera di videosorveglianza è lecita qualora risulti proporzionata a quanto necessario per la tutela dell'incolumità fisica e personale e familiare, purchè non violi il diritto di riservatezza dei terzi (####. I, 30.10.2017). Pertanto, l'occhio della telecamera non deve essere puntato sulle parti comuni (ad esempio cortili, parcheggio, scale, pianerottolo, ecc…) o in prossimità delle altre proprietà private, ma dovrà essere indirizzato verso la porta dell'interessato.   Al riguardo la Suprema Corte (sent. 23.04.2024 n. 10925) ha ribadito il principio secondo il quale il singolo condomino non può installare telecamere private per inquadrare parti comuni, poiché l'attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del c.d. principio di “minimizzazione” dei dati, sia riguardo alla scelta delle modalità di ripresa, sia in riferimento alla dislocazione ed alla gestione delle varie fasi del trattamento; i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Non sussiste, neanche alcun pregiudizio alla tutela della privacy se la telecamera è installata quale mero deterrente per scongiurare intrusioni (Cass. Civile sez. II, 03.01.2013 n.7).   Nel caso di specie risulta che sia la videocamera che la pensilina siano collocate sul muro perimetrale dell'immobile di proprietà dei convenuti e che per tale ragione non sussiste obbligo di rimozione se e fin tanto che, con particolare riguardo alla telecamera, essa rimanga orientata esclusivamente verso l'abitazione dei convenuti.   Per quanto riguarda, invece, lo specchio direzionale, atto a controllare il traffico veicolare, ed il cartello pubblicitario ubicato sul muro di cinta, occorrerà che i convenuti provvedano alla loro rimozione essendo stati installati dagli stessi su area della corte comune senza alcuna preventiva autorizzazione degli attori e su area della particella n.,117 in comproprietà tra i ### (in maggior percentuale) ed i ### sulla quale i convenuti non vantano alcun diritto di proprietà.   Per tale motivo lo specchio ed il cartello pubblicitario devono essere rimossi.  10. Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti unitamente alla memoria di costituzione e risposta, la stessa ha avuto riguardo a: “…2. trasformazione ed abusiva apertura del vano terrano della particella 119 da pedonale e a garage; 3. realizzazione di due aperture abusive nel locale terrano della particella 118 lato ovest e sud così creando sulla corte comune una scivola ed un gradino fonte di pregiudizio per l'incolumità dei pedoni; 4. collocazione di un pluviale che scarica l'acqua proveniente dal tetto e dalla terrazza a confine con l'immobile di proprietà dei convenuti; 5. gli attori posteggiano parcheggio, da parte degli attori, delle autovetture in modo da ostacolare le autovetture dei convenuti, consentendo l'accesso anche ad autovetture estranee al loro nucleo familiare; con richiesta di condanna conseguentemente condannarli a posteggiare non più di due autovetture in modo da non danneggiare i convenuti ed a non consentire l'accesso a estranei al loro nucleo familiare; 6. Gli attori producono immissioni di gas di scarico, da parte degli attori, nell'immobile della sig.ra ### con richiesta di condanna e conseguentemente condannarli a non produrre le dette immissioni di gas; 7. occupazione stabile, da parte degli attori, Gli attori occupano stabilmente parte della corte oggetto di causa con piante e vasi pregiudicando il diritto di godimento spettante ai convenuti nonché annaffiano le stesse utilizzando prodotti nocivi alla salute, provocando scolo delle acque; 8. richiesta di opportuni provvedimenti a carico degli attori in ordine al riconoscimento crepa manifestatasi nella parete lato ovest (particella 118) che sarebbe stata è stata causata dal sovraccarico strutturale causato dagli stessi e che la stessa rappresenta un pericolo per i convenuti e conseguentemente condannare gli attori ad adottare gli opportuni provvedimenti; 9. richiesta di ### un regolamento della comunione al fine di regolamentare l'uso della corte comune; 10. condannare i sigg.ri #### e ### al risarcimento del danno in favore dei signori ### e ### nella misura di euro 5.000,00 ovvero…”.  11. Nell'esaminare le domande elencate, è opportuno ricordare che gli stessi convenuti in corso di causa hanno proposto ricorso per danno temuto (R.G. 405-1/2010) in cui sostanzialmente denunciavano l'esecuzione da parte dei ### di “… variazioni apportate all'assetto plano - volumetrico del fabbricato, costruito prima del 1896, abbiano interessato parti strutturali contermini e che possono avere influito, comunque sull'assetto strutturale e modificato l'equilibrio statico dell'intero complesso originario, trattandosi di costruzioni realizzate in aderenza ed in appoggio tra di loro… vi è stato un aumento di carico maggiore rispetto ai carichi gravanti sulla struttura prima degli interventi indicati, nonché un indebolimento della struttura portante determinata dalla modifica e realizzazione delle opere poste a piano terra…”. Tali opere, che sarebbero state eseguite sull'immobile di proprietà degli attori senza le necessarie autorizzazioni, avrebbero influito anche sulla stabilità degli edifici adiacenti.   Per ovvie ragioni di economia processuale, le denunce di cui al suddetto ricorso “riunite” alla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti hanno formato oggetto di unico mandato conferito al ### ing. Palazzo, in data ###, le cui conclusioni sono riportate nella relazione peritali depositate in data ### e 18.12.2014, nonchè nell'elaborato finale del 15.102015.   Alle conclusioni complessivamente considerate ha fatto seguito l'integrazione peritale, giusta mandato del 08.01.2019, depositata il ###, con riferimento alle questioni concernenti l'inglobamento della particella 117 nella strada pubblica; i profili di abusivismo denunciati dai convenuti, nonché l'installazione della telecamera e dello specchio posizionati da ### - ### sull'area comune. 
In esito alle risultanze peritali, si accerta: - con riguardo alla denunciata esecuzione di opere abusive (di cui ai nn. 3 e 8 della domanda riconvenzionale) che avrebbero comportato “…precarie condizioni di staticità dello stabile dei germani Montemagno…” , da cui il segnalato pericolo per la stabilità dell'immobile dei convenuti, ulteriormente articolato nel ricorso per danno temuto in corso di causa (R.G. 405-1/2010), le conclusioni peritali del CTU nel procedimento cautelare hanno escluso la sussistenza di situazioni di pericolo, verificando come il “… fabbricato nel suo complesso…. non sia in precarie condizioni di staticità…”; anche nella relazione depositata il ### “…non si presenta in condizioni precarie di stabilità….”; il medesimo edificio “… contrariamente a quanto affermato dai convenuti non è realizzato in aderenza ed in appoggio a quello dei convenuti…”; i fabbricati ### - ### non sono attigui e sono strutturalmente indipendenti. Pertanto, le eventuali modifiche effettuate dagli attori non incidono sulle parti comuni.  - Chiarito ciò, lo stesso CTU ha invece poi accertato l'esigenza di eseguire interventi di manutenzione sulla “…parte terminale del muro divisorio prospiciente sul cortile interno, per la quale i germani ### certamente proprietari per metà….” Per l'eventuale realizzazione degli interventi i ### “…hanno dato disponibilità alla riparazione…”. Gli interventi necessari sono stati eseguiti con spese a carico degli attori e della terza chiamata, ### sotto la direzione del ### - ###. Palazzo, anche nella relazione finale depositata il ###, ha confermato che l'immobile in proprietà degli attori “… non si presenta in condizioni precarie di stabilità…. e che il medesimo edificio “… contrariamente a quanto affermato dai convenuti non è realizzato in aderenza ed in appoggio a quello dei convenuti…”.  - Per quanto riguarda i diversi profili “di abusivismo denunciati dai convenuti” ai competenti organismi, il CTU ha accertato che gli attori avevano avviato il procedimento per la regolarizzazione delle opere ritenute abusive conclusosi positivamente con la ### n. 97 del 31.01.2023 con la quale il Comune di ### ha disposto la revoca del provvedimento di acquisizione dell'immobile di proprietà degli odierni attori. Sul punto, è anche intervenuta la successiva sentenza del TAR di ### n. 1341/2024 che ha rigettato il gravame proposto ancora una volta da ### avverso il superiore provvedimento comunale. Allo stato, risulta presentato da ### un ulteriore esposto in data ### (per ulteriori presunte irregolarità edilizie urbanistiche in danno di ### e ###, la cui documentazione è stata prodotta in atti con la memoria conclusionale, che comunque rimane allo stato privo di rilievo in questa fase del giudizio, essendo peraltro in itinere la fase amministrativa. Inoltre, il CTU ha ribadito che i fabbricati ### - ### non so attigui e sono strutturalmente indipendenti e, pertanto, le eventuali modifiche effettuate dagli attori non incidono sulle parti comuni.  - Per quanto attiene alla “trasformazione ed abusiva apertura del vano terrano della particella 119 da pedonale e a garage” (punto 2 della domanda riconvenzionale) lo stesso CTU ha confermato che tale modifica non ha particolare rilievo, sia perché non si conosce con certezza l'epoca della sua realizzazione (sicuramente successiva al 1965, ma antecedente al 1992), sia perché i convenuti hanno acquistato l'immobile nel 2004 allorquando il vano terrano era già stato modificato; in ogni caso il CTU ha specificato che l'apertura del suddetto vano non ha comportato alcuna conseguenza sulla destinazione d'uso della corte.  - Relativamente al pluviale, di cui al punto 4) della domanda riconvenzionale, i convenuti hanno sostenuto che lo stesso era stato posto al confine dell'immobile di ### “… arrecando gravi pregiudizi, concretizzando in tal modo una servitù mai autorizzata…”.   ### ha invece accertato che il pluviale “… che raccoglie le acque provenienti dal tetto e dalla terrazza ### … non si trova a confine con l'immobile #### ma nella zona centrale del prospetto ### sulla corte… l'acqua raccolta viene riversata nel cortile comune e da questo smaltita nella strada pubblica attraverso dei fori nel muretto di recinzione …essendo il cortile pavimentato, solo minima parte dell'acqua viene assorbita nella zona prossima a causa delle buche … minime infiltrazioni che interessano il fabbricato ### ingenerando umidità da risalita ma che, allo stato attuale, non hanno alcuna refluenza sulla sua stabilità...”.  - In merito ai punti nn. 5 e 7 di cui alla domanda riconvenzionale concernenti il passaggio di autovetture ed il relativo parcheggio e precisamente il posteggio di “… autovetture in modo da ostacolare le autovetture dei convenuti, consentendo l'accesso anche ad autovetture estranee al loro nucleo familiare e conseguentemente condannarli a posteggiare non più di due autovetture in modo da non danneggiare i convenuti ed a non consentire l'accesso a estranei al loro nucleo familiare…” e “… gli attori occupano stabilmente parte della corte con piante e vasi pregiudicando il diritto di godimento spettante ai convenuti nonché annaffiano le stesse utilizzando prodotti nocivi alla salute, provocando scolo delle acque…” le relative istanze non possono trovare accoglimento data l'assenza di diritti di comproprietà o di altra natura da parte dei convenuti sull'area interessata, fatta eccezione per il passaggio pedonale degli stessi.  - Per quanto riguarda lo scolo dell'acqua utilizzata per l'annaffiatura delle piante, l'ing. Palazzo, affrontando la questione del pluviale, ha avuto modo di chiarire come l'acqua che vi si riversa (essendo pavimentato) viene “…smaltita nella strada pubblica attraverso dei fori nel muretto di recinzione … solo minima parte dell'acqua viene assorbita nella zona prossima al fabbricato…”.  - Circa le lamentate “…immissioni di gas di scarico nell'immobile della sig.ra ### Gelinda…” con richiesta di condanna alla cessazione delle la teste escussa, ### ha precisato in sede di audizione che le citate immissioni si verificherebbero allorquando gli attori procedono al ricovero della propria autovettura nel vano garage. Sebbene tali immissioni sembrerebbero limitate all'intervallo di tempo necessario alla discesa e risalita dal veicolo per l'apertura del garage, quindi per un tempo limitato, gli attori dovranno procedere allo spegnimento ed al riavvio della vettura evitando la permanenza a motore acceso sotto le abitazioni di terzi.  12. Le domande di risarcimento dei danni avanzate sia da parte attrice sia da parte convenuta, vengono rigettate perché rimaste entrambe improvate.  13. La soccombenza di parte convenuta regola le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M.  147/2022 in ragione del valore dichiarato dall'attrice (scaglione di valore fino a € 5.200,00) e secondo lo scaglione medio di riferimento.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone: - accerta e dichiara che i convenuti ### e ### non sono comproprietari della particella di cui al foglio 108 part. 117, per non avere ricevuto il relativo diritto da parte dei loro dante causa, ### e ### e per l'effetto; - accerta e dichiara il solo diritto di passaggio pedonale dei convenuti ### e ### ed i propri aventi causa, allo stato da ### n. 5, necessario ai fini dell'accesso all'abitazione degli stessi; - accerta e dichiara che i convenuti ### e ### non potranno accedere con veicoli di sorta dal passo carrabile di ### n. 5; - accerta e dichiara il divieto per i convenuti ### e ### di posteggiare i propri veicoli o motoveicoli all'interno della corte, meglio identificata in catasto foglio 108 part. 117; - accerta e dichiara che l'accesso all'attività commerciale dei convenuti ### e ### dovrà esercitarsi esclusivamente dall'accesso di ### con divieto di accesso da ### A. ### n. 5; - accerta e dichiara che i convenuti ### e ### dovranno provvedere all'immediata rimozione del cartello pubblicitario e dello specchio parabolico abusivamente collocato all'interno della corte comune; - rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti ### e ### per tutti i motivi indicati in parte motiva; - rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dai germani ### nei confronti dei convenuti ### e ### perché improvata; - rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dai convenuti ### e ### nei confronti degli attori germani ### perché improvata; - condanna la parte convenuta ### e ### in solido tra loro, rimborsare a ### le spese di lite, che si liquidano, per il procedimento di merito, in € 78,00 per spese ed in € 2.552,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese forfettarie, nonché in € 1.770,00 per compensi oltre ### CPA e rimborso forfetario 15%;, relativamente al procedimento di danno cautelare; - condanna ### e ### in solido tra loro, a rifondere a parte attrice ### e ### le spese processuali che vengono liquidate nella complessiva somma di € 1.658,00 per compensi professionali relativi al presente procedimento (somma già ridotta della metà a norma dell'art. 130 del D.P.R. 30.05.2002 115 stante l'ammissione di parte ricorrente al beneficio del ### a ### dello Stato), ed € 1.150,50 per il procedimento di danno temuto, importi entrambi già ridotti della metà a norma dell'art. 130 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 stante l'ammissione delle attrici al beneficio del ### a ### dello Stato, oltre 15% dei compensi per spese forfettarie, oltre CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'### - compensa tra gli attori ed i convenuti e ### le spese di lite, come da specifica richiesta di quest'ultima; - pone definitivamente a carico dei convenuti ### e ### le spese di CTU già liquidate come da decreto del 05.01.2019; Così deciso in ### il #### dott.ssa ### 

causa n. 405/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Cinzia Cattoretti

M
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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 621/2023 del 23-02-2023

... costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e pubbliche degli enti locali. Si afferma (art. 1, secondo periodo, della legge n, 62 del 2000) che «### individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita». Le scuole paritarie costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione, secondo un modello pluralistico integrato. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, tra cui: personale docente fornito del titolo di abilitazione; contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore. 10.4. Questa Corte, con la sentenza n. 4080 del 2018, ha affermato, in tema di scuole private riconosciute, che, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 6, della legge n. 62 del 2000 e degli artt. 3 e 6 della legge n. 86 del 1942, l'a- bilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento; ne consegue che il mancato possesso del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Roma 4^ sezione lavoro riunita in camera di consiglio composta dai signori ### Dott. ###. ###ssa ### rel. 
Il giorno 14.2.2023 ha pronunciato la seguente ### nella causa in grado di appello iscritta al n. 1520/2021 ###, vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### nonché domiciliata presso lo studio del medesimo sito in #### n. 19, giusta procura in atti ####, in persona del ### p.t.  ###: Appello avverso sentenza Tribunale di ### nr. 7807/2020 del 20.11.2020 Conclusioni: come da rispettivi atti.  ### ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato ### conveniva in giudizio il Ministero dell'### dell'### e della ### (in seguito solo ### deducendo di: - essere docente di ruolo per l'insegnamento di educazione fisica nelle scuole di istruzione secondaria II grado (classe di concorso ###) con decorrenza giuridica dal 1.9.2014 e con decorrenza economica dal 1.9.2015; - aver svolto l'attività lavorativa in qualità di docente supplente dagli aa.ss.  1986/1987 sino al 1988/1989 e per l'a.s. 1994/1995 presso scuole legalmente riconosciute site in ### (precisamente l'### di ### scuola paritaria); - essere stata assunta con contratti a tempo determinato presso scuole statali di ### della durata annuale o infra-annuale dagli aa.ss. 1998/1999 sino al 2014/2015, anno dell'immissione in ruolo.  ### lamentava l'illegittimità dei suddetti contratti di lavoro a termine, in quanto privi dell'indicazione delle ragioni che ne avrebbero giustificato l'apposizione ex d. lgs. n. 368/2001 e, per l'effetto, affermava il proprio diritto all'intero riconoscimento giuridico, economico e previdenziale dei periodi di precariato presso la scuola statale e presso la scuola legalmente riconosciuta con condanna nei confronti dell'amministrazione resistente in termini di pagamento delle differenze retributive dovute (cd. scatti di anzianità), nonché il proprio diritto all'integrale riconoscimento giuridico ed economico del servizio pre-ruolo attraverso la ricostruzione di carriera, quale misura effettiva per evitare discriminazioni tra lavoratori assunti a tempo determinato e quelli assunti a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 4 dell'### del 18 marzo 1999 allegato alla ### 1999/70/CE così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria. 
Concludeva, pertanto, chiedendo: “In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente, l'utilizzo abusivo compiuto dall'amministrazione resistente come meglio spiegato in premessa; in via principale accertare e dichiarare il riconoscimento giuridico, economico e previdenziale - scatti di anzianità - dell'intero periodo di precariato svolto presso la scuola statale; in via principale accertare e dichiarare il riconoscimento giuridico, economico e previdenziale del servizio svolto presso la scuola legalmente riconosciuta; e per l'effetto condannare l'amministrazione resistente alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici, economici, previdenziali, pensionistici, con il riconoscimento dell'intero servizio di precariato presso la scuola statale di cui sopra con conseguente adeguamento dell'attuale trattamento stipendiale. E per l'effetto condannare l'amministrazione resistente alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici, economici, previdenziali, pensionistici, con il riconoscimento del servizio svolto presso la scuola legalmente riconosciuta. E per l'effetto condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle eventuali differenze retributive per il riconoscimento degli scatti d'anzianità di quanto sopra”. 
Si costituiva tempestivamente in giudizio il ### che contestava, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in favore del Ministero dell'### e ### e della ### neria Territoriale dello Stato; eccepiva la prescrizione dei crediti oggetto di causa e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. 
Il Tribunale di ### respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del ### rigettava integralmente il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite, ritenendo che: - dovesse essere esclusa dal computo dell'anzianità di servizio pre-ruolo quello reso presso le scuole paritarie (cit. Cass. n. ###/2019); - dovesse disapplicarsi l'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 nella parte in cui, in sede di ricostruzione di carriera, calcola ai fini del computo del servizio pre-ruolo per intero solo i primi 4 anni e per i due terzi l'eventuale periodo eccedente e, contestualmente, non dovesse applicarsi il principio dell'equivalenza, nel senso che non potevano considerarsi come anni interi quelli prestati per un periodo uguale a 180 giorni ovvero dal febbraio alla fine dell'a.s.: prosegue il Tribunale “orbene, tenendo conto di tali due principi, che tra loro appaiono compensarsi, si evince che il decreto di ricostruzione nel collocare alla data del 1.9.2015 la ricorrente nella prima posizione stipendiale, di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente ad anni 0, non ha operato alcuna discriminazione rispetto al docente assunto ab initio a tempo indeterminato, per il quale, nello stesso modo, a fronte di alcuni periodi di servizio che qui non sono stati valutati perché inferiori alla durata minima prevista dall'ordinamento vigente, sarebbe avvenuto anche per il docente ab origine assunto a tempo indeterminato (in specie per gli anni dal 1984/1985 all'a.s. 1994/1995 e precisamente per i periodi corrispondenti in totale a 23 mesi più 180 giorni) e ciò anche in assenza di un conteggio in atti e di ogni allegazione specifica sul punto contenuta nel ricorso”. 
Proponeva gravame la ### reiterando le domande già versate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e formulando i seguenti motivi: 1) erronea ricostruzione della fattispecie in merito al servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie; 2) erronea valutazione dei documenti per il riconoscimento del servizio pre-ruolo statale. 
Restava contumace nel grado il ### All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### merita parziale accoglimento entro i limiti che seguono. 
Va premesso che il ### rimanendo contumace nel grado, non ha riproposto l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata in primo grado, che deve intendersi, pertanto, rinunciata ex art 346 c.p.c. 
La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, affermato: “Il principio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell' appellato rimasto contumace in sede ###coerenza con il carattere devolutivo dell' appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull' appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole” (Cass. 28454 del 19/12/2013).  1.Nel merito, il primo motivo è infondato e va rigettato. 
Va premesso in diritto che la Suprema Corte di Cassazione, in merito al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria, si è espressa recentemente e in più occasioni nel senso che “Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali.” (Cass. n. ###/2019; conf. 
Cass. N. ###/2019). 
Specificamente nella motivazione dell'arresto n. ###/2019 cit. si legge “10. ### (art.  33, terzo comma, ###) sancisce il diritto dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Essa (art. 33, secondo comma, ###, affida inoltre alla legge ordinaria il compito di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, assicurando ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. 10.1. Prima della legge 10 marzo 2000, 62, nell'ordinamento vi erano, accanto alle scuole statali, due tipologie di scuole private: quelle che non rilasciavano titoli di studio avente valore legale e quelle - parificate, pareggiate, legalmente riconosciute - che avevano tale legittimazione. 10.2. Occorre ricordare, in particolare, che il d.lgs. n. 297 del 1994, nell'ambito dell'istruzione non statale, per l'istruzione secondaria, disciplinava oltre il riconoscimento legale, il pareggiamento. Per la concessione del pareggiamento, occorreva, tra l'altro che le cattedre fossero occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che fosse risultato vincitore, o avesse conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente., ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118. ###. 485 del d.lgs.  n. 297 del 1994, al comma 1, stabiliva che: "Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo". 10.3. Con la legge n. 62 del 2000, il legislatore ha sancito che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della ### tuzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e pubbliche degli enti locali. Si afferma (art.  1, secondo periodo, della legge n, 62 del 2000) che «### individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita». Le scuole paritarie costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione, secondo un modello pluralistico integrato. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, tra cui: personale docente fornito del titolo di abilitazione; contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore. 10.4. Questa Corte, con la sentenza n. 4080 del 2018, ha affermato, in tema di scuole private riconosciute, che, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 6, della legge n. 62 del 2000 e degli artt. 3 e 6 della legge n. 86 del 1942, l'a- bilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento; ne consegue che il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale, secondo standard stabiliti dalla legge; a queste condizioni la scuola paritaria è abilitata al rilascio dei titoli di studio (Corte cost., n. 220 del 2007, n. 242 del 2014). 11. Successivamente, il decreto-legge n 255 de 2001, conv. dalla legge n. 333 del 2001, nel dettare "### urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002", ha stabilito che nell'integrazione delle graduatorie permanenti, i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. 12. Interveniva, quindi, l'art. 1-bis del di. n. 250 del 2005, convertito dalla legge n. 27 del 2006, che sanciva come le scuole non statali di cui alla parte II, titolo ### capi I, II e III, del testo unico di cui al d lgs. n. 297 del 1994, sono ricondotte alle due tipologie di scuole, scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e scuole non paritarie. 13. ### disciplina delle scuole paritarie si inserisce in una più ampia evoluzione del sistema scolastico. Nel tempo, l'attuazione dell'art. 33 ###, ha visto, infatti, il legislatore modificare progressivamente un assetto organizzativo caratterizzato dal governo centrale della scuola, pervenendo, tra l'altro, ad una pluralità di centri di riferimento in ragione dell'affermazione dell'autonomia scolastica, e dell'integrazione tra scuola pubblica e scuola paritaria privata. 13.1. La Corte costituzionale ha avuto un ruolo significativo in materia, basti pensare alla pronuncia n. 42 del 2003 che ha dichiarato inammissibile la richiesta referendaria intervenuta su diverse diposizioni della legge n. 62 del 2000. Il Giudice delle Leggi, nel ritenere inammissibile la richiesta di referendum ha affermato che «Le scuole paritarie, che, per effetto di una pronuncia popolare, si vorrebbero escludere dal sistema nazionale di istruzione, ne costituirebbero invece parte integrante alla stregua della disciplina più dettagliata che non è toccata dal quesito referendario. Ove si conformino ai prescritti standard qualitativi, esse non potrebbero infatti non concorrere, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di quello che la stessa legge definisce "obiettivo prioritario della Repubblica", vale a dire "l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita"». (...) «il principio della esclusione dal sistema scolastico nazionale che si pretende di introdurre in via referendaria rende attiva una connotazione discriminatoria a carico delle scuole private, pur a fronte di una disciplina dettagliata che realizza un sostanziale regime di parità» (citata sentenza n. 42 del 2003).  13.2. La Corte costituzionale ha altresì affermato ( sentenza n. 33 del 2005) che «la legge n. 62 del 2000, nel prevedere l'istituzione delle scuole paritarie, quali componenti del sistema nazionale di istruzione, ha altresì dettato un principio, valido per tutte le scuole inserite in detto sistema di istruzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie, da essa disciplinate». 14. Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria. Come già affermato dalle ### (Cass., S.L., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi. 15. Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con le scuole paritarie, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 ### 15.1. Sul punto è significativa la statuizione contenuta in Cass. n. 11595 del 6 giugno 2016, che ha affermato: «Va altresì rammentato che il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica ### strazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato» (...) «### canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato». 16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge - come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 - la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa. Né è applicabile l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate. 17. Argomenti a sostegno della tesi delle ricorrenti non possono trarsi neppure dalla disciplina dell'art. 2, comma 2, della legge n. 333 del 2001 e dall'art. 2 del decreto-legge 370 del 1970, come convertito dall'articolo unico della legge n. 576 del 1970. La prima disposizione, infatti consente di valutare il servizio preruolo, ma sempre nell'ambito della procedura che disciplina la costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato. La seconda disposizione (si v., in particolare il comma 2), riprodotta dall'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 (si v., Cass., n. 1035 del 2014) prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari statali, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato, tra l'altro, nelle scuole materne statali o comunali, e dunque regola una fattispecie che esula da quella in esame (scuole secondarie paritarie). Peraltro, un'interpretazione più ampia della norma (Corte cost., sentenza 228 del 1986, Cass., n. 1035 del 2014), richiederebbe un'omogeneità (si v. anche Cass. n. 16623 del 2012, relativa all'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970), nella specie di status giuridico dei docenti, in mancanza della quale «una differenza di trattamento appare giustificata sul piano obiettivo e funzionale relativamente al complessivo sistema scolastico unitariamente considerato» (Cass. n. 16623 del 2012).” ### con recentissima pronuncia n. 180/2021, ha ritenuto poi la legittimità costituzionale dell'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nella parte in cui, in base all'interpretazione giurisprudenziale assunta come diritto vivente (cfr. Cass. n. ###/2019; conf. 
Cass. N. ###/2019), esclude il riconoscimento del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie, istituite ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 . 
Ne consegue che la motivazione espressa sul punto dal Tribunale è conforme a diritto e va condivisa.  2.Il secondo motivo è fondato e va accolto.  ### si duole del fatto che “Non si comprende l' analisi effettuata al caso concreto e il conteggio dallo stesso (ndr Tribunale) effettuato per concludere nella non discriminazione operata dall' amministrazione nei confronti della ###ra ### Infatti il ### si limita a dichiarare che è corretta l' attribuzione della prima posizione stipendiale corrispondente ad anni 0 “a fronte di alcuni periodi di servizio che qui non sono stati valutati perché inferiori alla durata minima prevista dall' ordinamento vigente sarebbe avvenuto anche per il docente assunto ab origine a tempo indeterminato ( in specie, per gli anni dal 1984/1985 all' a.s. 1994/1995 e precisamente per i periodi corrispondenti in totale a 23 mesi più 180 giorni)”. Non appare in alcun modo indicata la comparazione effettuata dallo stesso (calcolo dell' effettivo servizio prestato del pre ruolo) con il calcolo in applicazione dell' art.  485 effettuato nella ricostruzione di carriera”. 
La doglianza coglie nel segno. 
Va premesso che la ### ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato ai fini della ricostruzione della carriera, sostenendo di avere diritto al riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo prestato, essendo le limitazioni previste dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 illegittime per contrasto con il principio di non discriminazione tra personale di ruolo e personale assunto con contratto di lavoro a termine sancito dalla clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. 
Ebbene, l'art. 485 del D.Lgs 16.04.1994, n. 297 stabilisce che “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. (…) Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o negli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”. A sua volta, l'art. 489 del decreto stabilisce che “ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”. Infine, l'art. 11 CO. 14 L. 03.05.1999, n. 124 stabilisce che “il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. 
Ciò posto, le questioni sottoposte all'attenzione del Collegio sono state compiutamente ed esaustivamente affrontate e risolte dalla ### della ### con sentenza 28.11.2019, n. ###, secondo la quale “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs.  297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l.  n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ‘ab origine' a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ‘ab origine' a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489 e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (nello stesso senso, cfr. Cass. Lav., 12.02.2020, n. 3474).  ### ricostruita compiutamente l'evoluzione della disciplina legislativa della materia, afferma che “nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché, se da un lato la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali”. 
Inoltre, “l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio”. 
Ad avviso della ### “la norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento (…) basato sulla regola del cosiddetto ‘doppio canale' che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche (…) la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica”. 
Tuttavia, “le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che i docenti ‘stabilizzati' (…) si sono trovati per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'### qui si discute”. 
Ciò posto, secondo la ### “l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'### quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la ### di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (…)”. 
A questo punto la ### rappresenta che “come ha rimarcato la stessa ### di Giustizia nelle pronunce più recenti (### di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 ###; 11.4.2019, causa C-29/18, ### 21.11.2018, causa C-619/17, ### 5.6.2018, causa C-677/16, ###, la clausola 4 dell'### è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa ### ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ### nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019). 
Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (### 15.4.2008, causa C-268/06, ### 13.9.2007, causa C- 307/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( ### cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (### di ### 9.7.2015, in causa C- 177/14, ### punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit., punto 55; negli stessi termini ### di ### 5.6.2018, in causa C-677/16, ### punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani ### di ### 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, ### 7.3.2013, causa C-393/11, ###; e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (### di ### 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C- 305/11, ### e negli stessi termini ### di ### 4.9.2014 in causa C- 152/14 ###”. 
Ad avviso della ### “i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C- 466/17, Motter, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la ### di ### ha statuito che la clausola 4 dell'### in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. 
Infatti, “a detta conclusione la ### è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal ###, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere «un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» ( punto 51). 
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». 
Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il Ministero ricorrente nel corso della discussione orale, le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 ###, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'### ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla ### di ### dallo ###- liano per giustificare la disparità di trattamento. 
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo (…) la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. 
Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai ### succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile (…) con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (…) ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”. 
Sulla base di tali considerazioni la ### giunge, perciò, alla conclusione di “escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive (…)”. 
Quanto all'esigenza di evitare discriminazioni alla rovescia (cioè di evitare di riservare al personale immesso in ruolo dopo un periodo di precariato un trattamento più favorevole di quello riservato al personale assunto sin dall'inizio con contratto a tempo indeterminato), afferma la ### che “l'argomento (…) non può essere ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perché la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto”, atteso che “la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio”, ragion per cui “non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro”. Pertanto, “perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 (…) deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile”, cioè il docente assunto sin dall'inizio con contratto a tempo indeterminato “per svolgere la medesima funzione (…)”. In sostanza, ad avviso della ### “un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs.  297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs.  297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato”. Pertanto, “nel calcolo dell'anzianità occorre (…) tener conto del solo servizio effettivo prestato (…) con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi (…). Qualora all'esito del calcolo (…) il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs.  297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'### (…) Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile”.  ### ritiene pienamente condivisibili le argomentazioni esposte dalla ### nella sua fondamentale funzione nomofilattica. 
Ciò posto, nella fattispecie in esame non è dato comprendere con quali criteri sia stata condotta la verifica “in concreto” effettuata dal Tribunale, che sembra, invero, tautologica laddove il giudice di prime cure conclude per l'esclusione della discriminazione della docente assunta con contratti di lavoro a tempo determinato rispetto a quello assunto ab origine con contratto di lavoro a tempo indeterminato siccome anche a quest'ultimo sarebbe stata, comunque, attribuita la prima fascia stipendiale. Infatti è ovvio che solo la prima vanti la prestazione di attività di servizio pre-ruolo e il pregiudizio lamentato dalla stessa risiede proprio nel fatto che la norma di cui all'art. 485 cit.  prevede che in sede di ricostruzione della carriera il servizio pre-ruolo svolto dal docente già precario non sia valutato interamente, ma solo i primi 4 anni e per i due terzi l'eventuale periodo eccedente, salvo il riallineamento (ovvero il recupero del terzo residuo ai fini economici) al raggiungimento di una certa soglia di anni di servizio variabile a seconda del grado d'insegnamento. 
In tale contesto, poiché la normativa vigente prescrive che in sede di ricostruzione della carriera operino alcune fictiones iuris (es. sono valutati come anni interi quelli prestati per un periodo uguale a 180 giorni ovvero dal febbraio alla fine dell'anno scolastico), il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad un raffronto in concreto tra il calcolo dell' effettivo servizio prestato pre-ruolo con quello in applicazione dell' art. 485 cit. effettuato in sede di ricostruzione della carriera, ma non l'ha fatto. 
Pertanto per verificare se, in concreto, il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli artt. 45 e 489 del D.Lgs. n. 297/1994 fosse stato meno favorevole del trattamento riservato ad un docente assunto sin dall'inizio con contratto a tempo indeterminato, con ordinanza del 8.11.2022 la ### ha invitato l'appellante “a produrre un prospetto nel quale [fosse] riportata l'anzianità” spettante per il servizio reso durante il periodo di precariato in base ai criteri stabiliti dagli artt.  485 e 489 cit. e l'anzianità che la stessa avrebbe maturato qualora fosse stata assunta sin dall'inizio con contratto a tempo indeterminato, “tenuto conto dei soli periodi lavorati e con esclusione degli intervalli non lavorati”, nonché “ad elaborare un conteggio dei corrispondenti trattamenti retributivi”.  ### ha depositato un duplice prospetto, con e senza computo del periodo di lavoro preruolo prestato presso le scuole partitarie. 
Per quanto sopra va considerato il conteggio senza computo del periodo pre-ruolo presso le scuole partitarie: da esso risulta comunque il miglior trattamento che l'appellante avrebbe goduto se fosse stata assunta fin dall'inizio a tempo indeterminato. 
Infatti dal conteggio prodotto è emerso che, nel caso di specie, il regime previsto dagli artt. 485 e 489 D.Lgs. n. 297/1994 è meno favorevole del regime previsto per il personale assunto sin dall'inizio con contratto a tempo indeterminato, in quanto per il periodo post-ruolo la sua applicazione comporta l'erogazione di un trattamento retributivo complessivo inferiore a quello spettante pari € 26.603,70, stante il ritardo (giugno 2019 anziché settembre 2014) che consegue a tale sistema nell'acquisizione del passaggio alla terza fascia stipendiale: tale somma è dunque dovuta a titolo di differenze retributive per il periodo post-ruolo, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo. 
Ne consegue che la motivazione espressa dal Tribunale sul punto non è conforme a diritto ed alle risultanze processuali e va riformata.  3. Infine nel grado l'appellante reitera la domanda di riconoscimento degli scatti di anzianità maturati nel periodo pre-ruolo, su cui il Tribunale non si è espresso. 
Tale domanda è fondata nei termini che seguono. 
Ora, la domanda dell'appellante si fonda sulla piena equiparabilità del personale non di ruolo a quello di ruolo e sull'esistenza di una violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE. 
Osserva la ### che ricorrono i presupposti per l'applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento retributivo tra lavoratori di cui all'art. 4 dell'### attuato con direttiva 1999/70/CE. 
Infatti, la modalità di selezione del personale non incide sulla qualità del lavoro prestato, sicché nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento. 
In proposito, la giurisprudenza della ### ha chiarito la portata generale della direttiva 1999/70/CE, del principio della parità di trattamento, del divieto di discriminazione, nel senso che: “1) La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (sent. 13 settembre.2007 in causa C-307/05 ### cfr. anche sent. 22 dicembre 2010 in cause riunite C-444/09 ### e C-456/09 ###). 
Del resto, tale interpretazione stabilita in via pregiudiziale dalla ### costituisce applicazione concreta del principio generale di non discriminazione scolpito dall'art. 21 della ### dei ### In ordine alla quantificazione delle conseguenti differenze retributive spettanti, prospettata dall'appellante in via principale come diritto a percepire gli scatti biennali di stipendio a norma dell'art. 53 L. 312/1980, osserva la ### quanto segue. 
La legge n. 312/1980, per il personale della scuola immesso stabilmente in ruolo riconosceva una progressione economica legata all'anzianità di servizio, stabilendo che “Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.”.  ###. 53 disciplinava il trattamento economico del personale non di ruolo, docente e non docente, richiamando al comma 1 “lo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica” ed aggiungendo, al comma 3, che “Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del ### agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.” Una diversa progressione veniva stabilita per i docenti di religione. 
Già il tenore testuale della norma, che esclude espressamente le supplenze, rende evidente la inapplicabilità della stessa al personale della scuola assunto a tempo determinato, a prescindere dalla durata della supplenza, come chiarito da ### 146/2013, che ha evidenziato che, al momento della contrattualizzazione del rapporto con il personale della amministrazione scolastica, l'art. 53 della legge 312/1980 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti. 
Del resto, dall'esame dei successivi ### succedutisi nel tempo, il richiamo dell'art. 53 L.  312/1980 è limitato ai soli insegnanti di religione, mentre per tutto il personale, sia esso a tempo determinato o indeterminato, non sono contenuti riferimenti agli scatti biennali di anzianità, ma allo stipendio tabellare, comprensivo “della retribuzione individuale di anzianità”; inoltre, a partire dal ### 1998/2001, la struttura della retribuzione del personale a tempo indeterminato è stata modificata con la previsione, contenuta nell'art. 16, di un sistema di progressione professionale per posizioni stipendiali, attribuite sulla base del servizio prestato e secondo la seguente sequenza: 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre), con esclusione di ogni richiamo non solo agli scatti biennali (venuti già meno con la prima tornata contrattuale), ma anche alla retribuzione individuale di anzianità. 
In sintesi dall'esame della normativa di legge e di contratto si possono trarre le seguenti conclusioni: a) il sistema retributivo previsto per il personale di ruolo della scuola dalla L. 312/1980, fondato su classi stipendiali progressive e su maggiorazioni biennali del 2,50%, è stato integralmente sostituito dalla nuova disciplina contrattuale che prevede posizioni stipendiali per fasce di anzianità; b) i supplenti del personale docente e non docente della scuola hanno sempre ricevuto, anche antecedentemente alla contrattualizzazione, un trattamento economico pari a quello previsto per la posizione iniziale del personale a tempo indeterminato (di ruolo e non di ruolo) senza riconoscimento alcuno dell'anzianità, non applicandosi agli stessi l'art. 53 L. 312/1980; c) la normativa di cui alla L. 312/1980 non è stata disapplicata dalla contrattazione collettiva limitatamente ai docenti di religione, che continuano a percepire gli scatti di anzianità, nei limiti previsti dal sesto comma di tale norma. 
Per le ragioni anti-discriminatorie sopra espresse, è dunque fondata la domanda dell'appellante diretta al riconoscimento del diritto a percepire gli incrementi stipendiali riconosciuti al personale a tempo indeterminato di cui ai ### del comparto ### via via vigenti. 
Per quanto concerne il quantum dev'essere recepito il conteggio prodotto dall'appellante nel grado il ### relativo alle differenze retributive dovute per il periodo pre-ruolo, che evidenzia il ritardo nel passaggio alla seconda fascia stipendiale (settembre 2010 anziché marzo 1994), e secondo il quale è dovuta a suo favore la somma di € 29.490,31 a titolo di differenze retributive tra quanto spettante per effetto dell'equiparazione del trattamento economico della stessa a quello del personale di ruolo e quanto percepito, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.  3. In conclusione la sentenza impugnata dev'essere parzialmente riformata e il ### va condannato alla corresponsione a favore di ### della somma complessiva lorda di € 56.094,01 per i titoli di cui sopra, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.  4.La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione in ragione di metà delle spese di lite del doppio grado di giudizio sostenute dall'appellante, che restano per la restante metà a carico dell'appellato rimasto prevalentemente soccombente.  p.q.m.   -in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, -condanna il ### in persona del ### p.t., alla corresponsione a favore di ### peggi ### della somma lorda di € 56.094,01 per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo; -condanna l'appellato alla refusione della metà delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidata in € 3.800,00 per ciascun grado di giudizio, e compensa la restante metà, con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.  ### 14.2.2023 ###ssa #### n. 1520/2021

causa n. 1520/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Parolari Isabella, Panariello Francescopaolo

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 602/2025 del 01-04-2025

... sig.ra ### la cessazione immediata delle predette immissioni, inibendo la stesa dei panni dalla finestre e la rimozione dello stenditoio ivi allocato 7) - in subordine salvo gravame, ordinare .al sig. ### e alla sig.ra ### di contenere le predette immissioni nei limiti della norma tollerabilità 8) comunque ### e dichiarare che il sig. ### e la sig.ra ### consapevolmente, colposamente e negligentemente hanno continuato, dopo la diffida formale inviata dall'attore, l'immissione descritta in danno dell'attore, ed all'effetto 9) - ### il sig. ### e la sig.ra ### al risarcimento del danno patito dall'attore ### come descritto in citazione e nei successivi scritti difensivi, da liquidarsi nella misura di € 1.000,00 salvo il più o meno che sarà accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla presente domanda all'effettivo saldo. 10) respingere le domande riconvenzionali (sulla presunta ed asserita servitù di passo, sul preteso ripristino della facciata con chiusura delle finestre, rimozione delle bombole del gas e del diritto allo stenditoio) ex adverso avanzate perché tutte infondate in fatto ed in diritto e non provate 11) in (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei #### relatore ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 585/2021 promossa da: ### (cf: ###) e ### (cf: ###), con il patrocinio dell'Avv. #### nei confronti di ### (cf: ###), con il patrocinio dell'Avv. ##### avverso la sentenza n. 797/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il ###.  ### data 28.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “Voglia l'###mo Giudice di adito, ogni contraria istanza, eccezione, difesa e ragione avversaria disattesa e reietta, in totale riforma della impugnata sentenza n.797/2020 pubblicata il ### (doc.1) e pedissequa ordinanza di correzione del 16.02.2021, di cui al procedimento n.R.G.25106/2007 Tribunale civile di ### sentenza notificata unitamente alla ordinanza di correzione in data ###, accogliere il presente appello rigettando tutte le domande proposte dal ### con l'atto di riassunzione di cui ai numeri 1-2-3- 4-5-6- 7-8-9-10-11-12 che ha instaurato il procedimento di primo grado n.r.g.25106/2007 perchè improcedibili, inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate per i motivi tutti esattamente indicati in narrativa del presente atto di impugnazione ed all'effetto riformare anche il capo delle spese di lite e - accertare e dichiarare che sono di proprietà dei sig.ri ### e ### la porzione di corte su cui insiste la scala esterna e la porzione di terreno adiacente che comprende la particella 500 del foglio 7 e la porzione compresa tra la stessa e la scalinata pubblica di ### accertandone esattamente i confini con la particella di proprietà dell'attore censita al n.499; -accertare e dichiarare altresì che la servitù di passo pedonale di cui è titolare il ### si estende dal cancello che affaccia su ### sino all'ingresso dell'appartamento ### correndo esclusivamente sulla striscia di terreno preordinata al camminamento, così come indicato nella planimetria allegata all'atto di comparsa di costituzione del primo grado degli appellanti; - ordinare al ### di ripristinare la facciata laterale dell'edificio mediante la chiusura delle luci aperte con affaccio sulla porzione di corte di proprietà dei convenuti su cui insiste la scala esterna e di sgomberare detto terreno dall'allocazione della bombola di gas; accertare e dichiarare che i ###ri ### e ### stante l'intervenuta usucapione ventennale, sono titolari della servitù avente ad oggetto il diritto di stendere il bucato sullo stenditoio collocato tra le due luci soprastanti l'ingresso dell'appartamento ### Con condanna del ### alla restituzione di tutte le somme versate dagli appellanti a causa della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva quali le spese di lite e di registrazione e l'importo di €.1.000,00= a titolo di risarcimento del danno versati in favore del ### oltre alla condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.”. 
Per la parte appellata: “Voglia l'###ma Corte di ###, ogni contraria eccezione, deduzione, difesa, ragione, pretesa e domanda avversaria disattesa e reietta, per i motivi tutti di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, alla citazione introduttiva ed ai successivi scritti difensivi, confermare totalmente la sentenza civile n.797/2020 pubblicata il ### e pedissequa ordinanza di correzione del 16.02.2021, rese nel procedimento RAC 25106/2007 del Tribunale Civile di ### ed all'effetto dichiarare inammissibili ed improcedibili, nonché infonda-te in fatto ed in diritto tutte le domande formulate dai signori ### e ### e, quindi, respingere totalmente l'appello avversario perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e non provato. 
Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfetario CNA ed IVA del Grado”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE * 1. Il Tribunale di ### con sentenza n. 797/2020 pubblicata il ### (emendata da errore materiale il ###), ha così deciso: Il Giudice, sulla domanda di cui all'atto di citazione depositato da ### nei confronti di ### e ### così provvede: -Accoglie in toto la richiesta di parte attrice; Respinge le domande riconvenzionali inoltrate dai convenuti; -Dichiara la proprietà esclusiva di ### della part. 499 e della porzione della part. ex 324; -Dichiara in favore di ### l'avvenuta usucapione ex art. 1158 c.c. del diritto di proprietà della porzione della part. 500 già intestata ai convenuti e censita al ### di ### al foglio 7; -Ordina ai convenuti di cessare le immissioni moleste ¢ condanna i convenuti al pagamento di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno nei confronti di ### -Ordina al ### dei ### di ### di trascrivere la presente sentenza effettuando le necessarie volture con esonero di ogni responsabilità; - Condanna, altresì, parte convenuta a pagare le spese di giudizio, che liquida in ### 7.254,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge ai sensi del DM 37 del 8-3-2018.  1.1 ### con atto di riassunzione notificato il ###, aveva riassunto dinanzi al Tribunale di ### (sd di ### la causa a suo tempo introdotta, con citazione notificata il ###, contro ### e ### dinanzi al Giudice di ### di ### che aveva declinato la competenza con sentenza n. 7/2007 del 2.1.2007.  1.1.a ### aveva esposto di essere proprietario dell'appartamento sito in ### località ### n. 6, che faceva parte di un edificio nel quale c'era l'appartamento avente accesso da ### 8, di proprietà di ### e #### dei convenuti era situato al piano superiore rispetto al suo. Le due proprietà derivavano dalla divisione dell'immobile, costruito nel 1840 dalla famiglia ### e in origine in capo a unico proprietario.
Esisteva una vecchia scala esterna per accedere al piano superiore; ma essa, dopo il frazionamento dell'unica proprietà in due compendi autonomi, non aveva più alcuna funzione (perché l'appartamento dei convenuti aveva il suo accesso dal civico 8), né era utilizzato. 
Pertanto, alla base della scala era stato apposto un cancello: «[…] ### l'accesso del sig. ### si effettua da via ### 6 ed è dotato di recinzione chiusa a mezzo cancello con serratura, mentre l'entrata dei sig.ri ### è collocato su di un piano rialzato al quale si accede mediante una scalinata comunale [realizzata nell'immediato dopoguerra] di via ### 8 prospiciente all'abitazione […]» (atto citato, pag. 2). 
Tale situazione era quella esistente al momento della divisione dell'unica proprietà. 
Chi aveva acquistato e posseduto prima dell'attore l'odierno suo appartamento, aveva usato il cancellino per accedere alle due finestre che si affacciavano sulla zona dei convenuti per recuperare panni caduti, per fare manutenzione e per accedere al contatore e rubinetto generale dell'acqua e alla bombola del gas. 
Erano di recente insorte contestazioni fra i vicini, perché mancavano i termini di demarcazione fra le due proprietà, un tempo in capo a unico proprietario. 
I convenuti avevano tolto il cancello e si rifiutavano di apporre termini; inoltre, dalle due finestre delle camere da letto, i convenuti stendevano panni bagnati, che colavano sulla proprietà dell'attore.  1.1.b ### aveva proseguito dando atto che i convenuti si erano costituiti e avevano proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'esatta estensione e i corrispondenti confini precisi, nonché per far accertare diritti reali a proprio favore. 
Ne seguiva la necessità di sollevare eccezioni e di svolgere ulteriori domande.  1.1.c ### aveva dunque rassegnato le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la proprietà esclusiva del sig. ### della particella 499 e della porzione non censita all'urbano attuale, già porzione di ex 324 ###( doc. 1 e 2 ns fasc. ), come rappresentata nell'allegata planimetria e nei documenti prodotti con la citazione, rigettando la domanda di rivendica avversaria perché destituita di fondamento in fatto ed in diritto e non provata 2) accertare e dichiarare avvenuta ex articolo 1158 e ss c.c. in favore del sig ### l'usucapione del diritto di proprietà della porzione di particella 500 formalmente intestata a ### e ### censita al catasto del Comune di ### al N.C.E.U al foglio 7, porzione che dal cancello (cardine visibile ) di divisione delle proprietà dei comparenti, posto alla base della scala esterna arriva fino al cancello su via ### n. 6, in virtù del possesso esercitato - uti domini - per oltre vent'anni, in modo pubblico pacifico e non interrotto dall'attore ### unito ai suoi danti causa, come rappresentato nell'allegata piantina; 3) Ordinare alla ### dei registri ### ed al ### dell'U.T.E. di ### di trascrivere l'emananda sentenza e di effettuare le necessarie volture, con esonero di ogni loro responsabilità 4) accertare e dichiarare che il sig. ### e la sig.ra ### sono tenuti a stabilire, a spese comuni fra le parti in causa, i termini fra le rispettive proprietà, quella dell'istante e la loro, come sopra indicate, e l'una all'altra contigue, mediante riapposizione del cancellino di divisione delle due proprietà come era in origine, come indicato dal segno costituito dal cardine dell'originario cancellino.  5) - accertare e dichiarare che gli atti posti in essere dal sig. ### e dalla sig.ra ### consistenti nella stesa dei panni bagnati dalle loro finestre poste sopra l'ingresso ### e con il gocciolio da essi proveniente e ricadente nella corte esclusiva del sig. ### e sulla sua porta, costituiscono una vera e propria immissione molesta ex articolo 844 c.c., ed all'effetto 6) - ordinare .al sig. ### e alla sig.ra ### la cessazione immediata delle predette immissioni, inibendo la stesa dei panni dalla finestre e la rimozione dello stenditoio ivi allocato 7) - in subordine salvo gravame, ordinare .al sig. ### e alla sig.ra ### di contenere le predette immissioni nei limiti della norma tollerabilità 8) comunque ### e dichiarare che il sig. ### e la sig.ra ### consapevolmente, colposamente e negligentemente hanno continuato, dopo la diffida formale inviata dall'attore, l'immissione descritta in danno dell'attore, ed all'effetto 9) - ### il sig. ### e la sig.ra ### al risarcimento del danno patito dall'attore ### come descritto in citazione e nei successivi scritti difensivi, da liquidarsi nella misura di € 1.000,00 salvo il più o meno che sarà accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla presente domanda all'effettivo saldo.  10) respingere le domande riconvenzionali (sulla presunta ed asserita servitù di passo, sul preteso ripristino della facciata con chiusura delle finestre, rimozione delle bombole del gas e del diritto allo stenditoio) ex adverso avanzate perché tutte infondate in fatto ed in diritto e non provate 11) in subordine accertare e dichiarare l'usucapione ex articolo 900, 901 e 1031 e ss del diritto del sig. ### a mantenere le due finestre con affaccio sulla scala esterna di proprietà dei convenuti, e della servitù connessa alle bombole del gas, avendone esercitato - uti domini - per oltre vent'anni, in modo pubblico pacifico e non interrotto dall'attore ### unito ai suoi danti causa il possesso 12) conseguentemente ordinare alla ### dei registri ### ed al ### dell'U.T.E. di ### di trascrivere l'emananda sentenza e di effettuare le necessarie volture, con esonero di ogni loro responsabilità 1.2 ### e ### si erano costituiti, avevano resistito a ogni pretesa avversaria e avevano svolto domande riconvenzionali, come già dinanzi al ### Per quanto interessi, essi avevano spiegato che l'edificio, costruito nel 1847 da ### era stato da questa venduto a #### aveva frazionato l'unica proprietà nel 1853, tenendo per sé il piano terra (oggi di ### e alienando il primo piano (oggi di ### a #### aveva venduto a ### che, nel 1897, aveva venduto a ### bisnonno di ### questi, nel 1916, con atto rogato dal ### di ### aveva venduto al proprio figlio ### che lo aveva lasciato in eredità alla figlia ### che, con contratto del ### del 1995, lo aveva ceduto ai convenuti. 
La domanda di usucapione era inammissibile, perché generica; e comunque infondata. 
Ogni pretesa avversaria sulla p.lla 500 era destituita di fondamento: su quell'area la controparte vantava solo una servitù di passo pedonale per raggiungere la sua corte (p.lla 499) ed entrare nel fabbricato. 
Era semmai controparte che aveva aperto finestre che davano direttamente sulla proprietà ### e che dovevano essere chiuse; e manteneva, senza diritto, una bombola del gas sulla loro scala.  1.3 Il Tribunale, dopo c.t.u. del Geom. ### (dep. 19.9.2013) e assunzione di plurime prove orali ha deciso la causa recependo, in sostanza, tutte le tesi di parte attrice, sul presupposto, genericamente illustrato, che le prove raccolte ne rivevano il fondamento.  2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ### e #### (di seguito anche appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, ### (di seguito anche appellato), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello: 2.1 Il primo motivo censura l'accoglimento delle domande nn. 2 e 3 della controparte (supra, § 1.1.c), ossia, in sostanza, quella di usucapione della proprietà “della porzione di particella 500 formalmente intestata a ### e ### censita al catasto del Comune di ### al N.C.E.U. al foglio 7, porzione che dal cancello (cardine visibile) di divisione delle proprietà dei comparenti, posto alla base della scala esterna arriva fino al cancello su via ### n.6”.  ### gli appellanti, nell'ordine: 2.1.a Il Tribunale avrebbe dovuto accogliere prima di tutto l'eccezione di inammissibilità della domanda per sua indeterminatezza, eccezione sollevata in prime cure e non esaminata. 
Essa era fondata sul rilievo che: 2.1.a.i non era stato depositato un progetto di frazionamento, in difetto del quale la domanda non era trascrivibile; 2.1.a.ii il c.t.u. ### aveva accertato che la particella 500 aveva forma di trapezio rettangolo, stretto e lungo, adiacente e perpendicolare alla particella 499 (corte esclusiva ###, descrizione che non corrispondeva a quella oggetto di domanda, «[…] la cui forma non è quella esistente al ### ma comprende l'area che arriva sino al cancello su via ### posta tra la particella 500 e la via ### che è area non censita e pubblica, come ha accertato il CTU (planimetria pag. 26 dove la resede non censita è colorata in giallo quale area pubblica) […]» (appello, pag. 13); 2.1.a.iii la domanda ricomprendeva l'area non censita pubblica. 2.1.b In subordine e nel merito, la domanda di usucapione difettava del requisito temporale, posto che ### al momento di introdurre il giudizio (27.2.2007), possedeva solo dalla data del suo acquisto, avvenuto il ### (rogito ###. 
I suoi danti causa avevano acquistato nel dicembre 1990, come era emerso anche in sede di c.t.u. e dalla visure dei ###, così che, anche applicando l'art. 1146 co. 2^ c.c., mancava il ventennio, a tal fine dovendosi precisare che l'accessione non opera se non nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso (è invocata Cass. 6382/1999); a tacere che sarebbe poi mancato, sempre ai fini dell'accessione nel possesso, anche il titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, posto che il rogito ### aveva per oggetto il solo appartamento e la corte (censiti al foglio 7, particelle 327 sub 1 l'appartamento; e 499 la corte), non anche l'area pretesa.  2.1.c Il Tribunale aveva valorizzato del tutto erroneamente due sentenze pregresse.  2.1.c.i La sentenza n. 1119/2016 del Tribunale di ### era stata emessa a conclusione del giudizio (di merito) possessorio inerente lo spoglio subito con riferimento all'entrata dal cancellino e all'accesso alla bombola del gas e, dunque, non riguardavano la p.lla 500; fermo restando che non rileva in petitorio il risultato della causa possessoria.  2.1.c.ii La sentenza penale n.1775/2016 del'11.10.2016, che aveva assolto ### dal reato di ragion fattasi con riferimento al medesimo spoglio inerente il cancellino non aveva effetto ex art. 652 c.p.p. e, comunque, non forniva elementi utili.  2.1.d Infine, la sentenza era sbagliata, perché aveva travisato i risultati di c.t.u. e aveva apprezzato malamente le prove per testi.  2.2 Il secondo motivo critica l'accoglimento della domanda n. 1 dell'elenco delle domande rassegnate da ### la quale, in sostanza, mirava a far accertare il confine fra i due fondi includendo nella sua sfera la porzione non censita all'urbano attuale, già porzione di ex 324 sezione N (cfr. doc. 1 e 2 ns.fasc.), come rappresentata nell'allegata planimetria e nei documenti prodotti con la citazione. 
In realtà, lo stesso c.t.u., malamente invocato dalla controparte (e dal giudice) aveva accertato che il titolo di proprietà ### comprendeva esclusivamente l'abitazione al piano terra con annessa corte di circa mq.25, il tutto confinante con suddetta via, proprietà ### o aventi causa, proprietà ### o aventi causa, salvo altri … censita al ### del Comune di ### alla partita 1003406, foglio 7, particella 327 e 499 sub.1.  2.3 Il terzo motivo investe l'accertamento del diritto, acquisito per usucapione, del diritto di ### di mantenere due finestre affacciate sulla proprietà ### e di mantenere la bombola del gas sul fondo degli appellanti. 
Sul punto, si assume che il tribunale abbia erroneamente valutato le prove, specialmente quelle orali.  2.4 Il quarto motivo riguarda l'accoglimento della domanda avversaria di apposizione dei termini, mediante riapposizione del cancellino di divisione delle due proprietà come era in origine, come indicato dal segno costituito dal cardine dell'originario cancellino.  2.5 Il quinto motivo grava invece l'accertamento di condotte lesive a loro carico, quali lo stillicidio di panni gocciolanti e lo sciorinamento di tovaglie, quest'ultimo frutto di ultrapetizione; nonché la collegata pronuncia risarcitoria a pagare la somma di mille euro.  2.6 Il sesto motivo ripropone le domande riconvenzionali, che sono state rigettate, a dire degli appellanti, senza neppure una adeguata motivazione. 
Queste le quattro domande riproposte: 2.6.a - accertare e dichiarare che sono di proprietà dei sig.ri ### e ### la porzione di corte su cui insiste la scala esterna e la porzione di terreno adiacente che comprende la particella 500 del foglio 7 e la porzione compresa tra la stessa e la scalinata pubblica di ### accertandone esattamente i confini con la particella di proprietà dell'attore censita al n.499; 2.6.b -accertare e dichiarare altresì che la servitù di passo pedonale di cui è titolare il #### si estende dal cancello che affaccia su ### sino all'ingresso dell'appartamento ### correndo esclusivamente sulla striscia di terreno preordinata al camminamento, così come indicato nella planimetria allegata all'atto di comparsa di costituzione del primo grado degli appellanti; 2.6.c - ordinare al ### di ripristinare la facciata laterale dell'edificio mediante la chiusura delle luci aperte con affaccio sulla porzione di corte di proprietà dei convenuti su cui insiste la scala esterna e di sgomberare detto terreno dall'allocazione della bombola di gas; 2.6.d accertare e dichiarare che i ###ri ### e ### stante l'intervenuta usucapione ventennale, sono titolari della servitù avente ad oggetto il diritto di stendere il bucato sullo stenditoio collocato tra le due luci soprastanti l'ingresso dell'appartamento ### Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte ### richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.  3. Radicatosi il contraddittorio, ### nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.  ### ha sostenuto la motivazione del Tribunale, mostrando che le prove erano state ben apprezzate dal primo giudice; e ha comunque riproposto ogni propria richiesta ed eccezione. 
Ha concluso come in epigrafe.  4. Con ordinanza del 13.3.2023 la Corte ha disposto mediazione delegata, esperita senza successo. 
La causa è stata trattenuta in decisione in data ###, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  ***  ### è in buona parte fondato e, in corrispondente misura, va accolto.  5. Il primo motivo è, per quanto di ragione, fondato.
Esso attiene alla proprietà di quella porzione della particella n. 500, che il Tribunale ha dichiarato essere di ### per usucapione; la quale, nell'atto introduttivo del giudizio, era stata così individuata (supra, § 1.1.c): porzione di particella 500 formalmente intestata a ### e ### censita al catasto del Comune di ### al N.C.E.U al foglio 7, porzione che dal cancello (cardine visibile ) di divisione delle proprietà dei comparenti, posto alla base della scala esterna arriva fino al cancello su via ### n. 6 5.1 È opportuno dapprima effettuare una ricognizione dello stato dei luoghi, come risulta dalla c.t.u. del Geom. ### depositata il ###, meritevole di piena condivisione, anche in assenza di specifiche censure.  5.1.a Il consulente così ha descritto i luoghi controversi: «[…] resede di forma trapezioidale adiacente il lato est del corpo di fabbrica (particella 500), delimitata sul perimetro esterno dalla via ### sul lato nord, da una scalinata pubblica sul lato est [n.d.r.: quella che, alla sua sommità, accede direttamente al civico 8 degli appellati]. 
La stessa è accessibile da una ulteriore resede, il cui cancello di ingresso (metallico e pedonale) è ubicato nel punto di contatto dei due percorsi pubblici [n.d.r.: il cancellino conteso], ed ha un andamento a salire delimitato da un muro in pietra locale sul versante della via ### su cui sovramonta una recinzione costituita da rete metallica sorretta da paletti, lo stesso tipo di recinzione che la delimita anche a ridosso della scala comunale. 
Una volta entrati si percorre un vialetto lastricato delimitato su entrambi i fianchi da un cordonato in pietra, a dividere due aiuole che ospitano piante di medio fusto, piante cespugliate di ornamento e piante di fiori, per poi giungere in una zona anch'essa lastricata, da cui si accede, sul fronte, ad un'area piastrellata piana al servizio della proprietà del piano terreno, sulla sinistra, percorrendo qualche metro delimitato sul lato contenimento del terreno vegetale prospiciente la scala pubblica, ad una seconda scala esclusiva in muratura, che conduce al piano soprastante [n.d.r.: la scala privata esterna agli edifici che pure sta al centro della controversia]. 
Questa seconda scala raggiunge un pianerottolo, che permette l'accesso all'appartamento al piano primo, pianerottolo che a sua volta gode di comunicazione diretta con l'adiacente scalinata comunale.
All'ingresso a valle del vialetto che conduce alla scala esclusiva, in prossimità dell'inizio del muro di contenimento posto sul lato est, al piede dello stesso è presente un elemento metallico di vecchia data che ha costituito il sostegno di un ganghero, corredo di un cancellino pedonale (vedi anche prove testimoniali in tal senso) […]» (rel., pagg. 3-5).  5.1.b Alla relazione è allegato l'estratto catastale all'attualità, ove in verde è indicata la particella 500 a forma di trapezio rettangolo molto sottile e lungo; mentre la parte in giallo è un'area che, pur recintata e occupata dal resede, insiste su area pubblica. 
La p.lla 327 rappresenta, in sostanza, gli edifici; mentre della p.lla 499 si tratterà in relazione a successivo motivo.  ### è quella che costeggia l'area gialla, l'altezza ### del trapezio della p.lla 500 e la p.lla 499. 
Dalla medesima prospettiva (che è quella che si ha ponendosi fuori della proprietà, da nord), i luoghi sono ben rappresentati dalla seguente fotografia in atti, che si intercala per estratto: Si vede bene la scala pubblica esterna, che sale e che, alla sommità, si raccorda con la scala interna che permette l'accesso al primo piano. 
Così pure si vede in primo piano, sulla destra, il cancellino di accesso al resede della p.lla 500; e subito a sinistra (per chi guarda), l'estremità semicircolare della area pubblica (in giallo), inglobata nella proprietà privata.  5.2 ### di inammissibilità della domanda per indeterminatezza è manifestamente infondata. 
Al di là di talune difficoltà in fase di descrizione - per superare le quali si è qui voluto intercalare il particolare della mappa catastale e della foto - era ed è perfettamente chiaro, non fosse altro perché le parti già avevano in corso una lite, cosa ### pretendeva: la determinatezza, ai fini di validità della domanda giudiziale, si misura sull'idoneità a permettere alla controparte una difesa di merito, che, nel caso presente, è stata quanto mai ampia, come si constata dalla lettura dei suoi scritti difensivi. 
Né avrebbe rilievo - non almeno sotto questo profilo - l'inclusione nella domanda di una zona (quella in giallo) che, pur occupata, ricade su suolo pubblico: non per questo non si capisce quale sia l'oggetto della domanda.  5.3 La domanda di usucapione è però infondata e l'appello va accolto.  5.3.a Innanzitutto, la domanda è ovviamente da respingere per quanto attiene alla area della p.lla 500 (in giallo) ricadente su suolo pubblico. 
Si tratta di una porzione di suolo chiaramente sottratta alla pubblica ### (e allo slargo ove insiste la scalinata pubblica), che - in difetto di prova del contrario, che incombeva sull'attore ### - si presume assoggettata al regime giuridico del demanio (artt.  824 e 822 co. 2^ c.c.), come tale non suscettibile di possesso (se non ai limiti fini dell'art. 1145 c.c., irrilevanti nella presente causa petitoria), né, come ovvio, di essere usucapita. 
Su questo si tornerà in seguito in relazione a ulteriori motivi (infra, § 6.3).  5.3.b Costituisce dato pacifico in primo grado che la proprietà immobiliare sorse in capo a unico proprietario, che lo fece costruire alla metà del 1800 (###, come narrato dallo stesso ### nell'introdurre la causa; mentre la scalinata pubblica fu realizzata, per come è ora, nei primi anni '80 del secolo scorso (atto in riassunzione ### pag. 7: «[…] ### ha correttamente affermato che dal momento in cui vi è stata la scala comunale, cioè dal 1982 almeno […]»). 
Nel costituirsi, ### e ### precisarono, senza contestazione, che: (-) la prima proprietaria (### aveva ceduto il bene, risalente al 1847, a ### e che era stato questo a dividere l'immobile nel 1853, alienando a terzi il solo primo piano (oggi degli appellanti), ma mantenendo per sé il primo piano (oggi dell'appellato); (-) nel 1984 ### conduttore dell'appartamento (oggi degli appellanti) realizzò un'apertura che dalla scalinata pubblica immetteva in quella privata, sì da fruire di un secondo ingresso: «[…] in tal modo la madre, quando proveniva dalla alta del quartiere, non era costretta a scendere attraverso la scalinata pubblica e risalire da quella privata per raggiungere l'appartamento […]» (ivi, pagg. 10-11). 5.3.c La tesi dell'attore ### è che la scala privata esterna ha perduto ogni sua funzione di collegamento con l'appartamento al primo piano, essendo stata realizzata una viabilità esterna pubblica (la scala pubblica); e che comunque, quanto meno dal 1984, essa non è più stata usata da ### e ### (rectius, dai danti causa); mentre è stata fatta propria da ### Questa tesi è intrinsecamente fragile.  5.3.c.i La realizzazione della scalinata pubblica può anche avere offerto una alternativa di accesso all'appartamento sovrastante a quello di ### (peraltro non prima del 1984, epoca in cui il conduttore ### aprì il varco fra le due scale); ma ciò, di per sé, non riflette alcuna conseguenza sulla funzione e sull'utilizzo della scala privata (interna alla proprietà, ma) esterna all'edificio. 
Un appartamento, infatti, può ben essere dotato di due autonomi ingressi e la realizzazione di un secondo non è certo indice della rinuncia o della dismissione del primo, tanto più in un caso, come il presente, in cui è stata allegata con precisione (passo trascritto in precedenza) la maggiore comodità che si intendeva conseguire, ossia quella di potere accedere subito in casa se si provenisse dalla parte alta della zona; altrimenti dovendosi scendere la scala pubblica, entrare nella proprietà privata e risalire la scala privata, sostanzialmente parallela a quella pubblica.  ### realizzato all'incirca alla metà degli anni ‘80, che si avvale della scala pubblica, dunque, rispondeva solo a soddisfare quell'esigenza, dando maggiore comodità; ma non poteva certo servire a sostituire l'accesso dalla scala privata, che, fra l'altro, restava il più comodo per chi provenisse, all'opposto, dalla zona bassa di quell'area.  5.3.c.ii Fra la divisione dell'edificio, avvenuta nel 1853, e la realizzazione della scala pubblica negli anni '80 del secolo scorso, è intercorso più di un secolo. 
Sino ad allora l'accesso dalla via pubblica non poteva che avvenire dalla scala privata (interna all'immobile, ma) esterna all'edificio.  5.3.d È vero che il c.t.u. ha avanzato l'ipotesi (perché dati certi non è riuscito a rinvenirne, per quanto accurata sia stata la sua disamina, che sconta però la mancanza di elementi sufficienti sulla situazione in epoche più remote) che la scala privata esterna all'edificio sboccasse non già verso il cancellino controverso, bensì direttamente all'esterno, quantunque, come ovvio, non alla sommità della scala pubblica ove fu poi praticato il varco dal ### (rel., pag. 11: «[…] ### dalla rappresentazione cartografica storica, quella in cui le resedi triangolari precedentemente descritte non sono comunicanti fra di loro, si potrebbe dedurre che l'accesso all'appartamento al piano primo avvenisse solo dallo spazio pubblico, giacché la scala esterna privata, oggi presente sulla resede est, sarebbe sfociata comunque sull'area pubblica e non sulla resede privata posta sul lato sud. […]»). 
Ed è vero che questa ipotesi è, in sostanza, il fondamento sul quale ha sempre poggiato la tesi di ### laddove: (-) ha propugnato la tesi che «[…] i due appartamenti per ragioni di collocazione storica e urbanistica risultano già divisi e serviti da due accessi completamente diversi, quello ### a valle in ### 6 e quello ### a monte ### 8 quasi al culmine della scala comunale […]»; e che, proprio per questo, era stato apposto un cancello alla base della scala privata di cui ancora si vedono le tracce (atto introduttivo, pag. 8); riferimento quest'ultimo che è stato riscontrato dal c.t.u., laddove ha trovato un elemento metallico di vecchia data che ha costituito il sostegno di un ganghero, corredo di un cancellino pedonale (vds passo della relazione già trascritto); (-) ha aggiunto, nelle note scritte a verbale del 19.6.2007: «[…] I convenuti stessi ammettono i 2 appartamenti sono stati di un unico proprietario per 6 anni. Era una prassi molto abituale all'epoca avere una scala esterna. Ricordiamoci che siamo nel secolo scorso [n.d.r.: in realtà, alla data dell'udienza, in quello ancora precedente] quando in casa non c'erano neppure i gabinetti!!!!! ### le scale […]» (pag. 3).  5.3.d.i ### l'elaborato del c.t.u. sul punto, oltre a scontare il limite, per l'appunto, d'essere una mera ipotesi, che egli fa più che altro per giustificare la sostanziale forte discrasia che esiste nelle rappresentazioni catastali nel corso del lunghissimo lasso di tempo considerato, è irrilevante ai fini della domanda di usucapione di ### perché la prova del possesso esclusivo dell'area contesa, che incombeva sull'attore ### prescinde da quanti e quali siano stati gli ingressi dell'appartamento oggi di ### Molto spesso la difesa appellata ragiona come se fosse dirimente l'esistenza di una possibilità fisica, per il fondo avversario, di sbocco alla pubblica via, alternativo a quello dal cancellino conteso; come, cioè, se tale eventuale situazione implicasse automaticamente che quell'accesso è stato usato solamente in favore del fondo oggi suo; il che senz'altro non è, perché si possono avere senz'altro - e usare - due accessi. 5.3.d.ii Il cancello alla base delle scale, poi, è senz'altro esistito, perché anche i convenuti di primo grado ne diedero atto nel costituirsi, deducendo che esso, peraltro apposto negli anni '70 del secolo scorso, serviva a maggior protezione del fondo (rispetto al possibile accesso di animali), senza impedire al proprietario del piano terra di esercitare il passo per accedere al suo appartamento; e aggiungendo che essi (i danti causa) lo tolsero nei primi anni '90 lasciando il cardine che, come è agevole dedurre, il c.t.u. ha poi riscontrato (comparsa di costituzione in prime cure, pagg. 12-13).  ### l'esistenza di questo cancello non riflette alcun elemento significativo ai fini della causa, perché la sua esistenza o la sua rimozione non dimostrano il possesso esclusivo dell'### o dei suoi danti causa.  5.3.e Al contrario, merita d'essere sul punto valorizzata la deposizione resa da ### all'udienza del 2.3.2010, sostanzialmente ignorata dal Tribunale; contro la quale la difesa ### non ha pressoché svolto obiezioni. 
Egli, dopo aver confermato di avere vissuto nell'appartamento al primo piano per sette o otto anni sino al 1993, ha dichiarato: «[…] ricordo che accedevamo all'appartamento di sopra attraverso le scale interne e le raggiungevamo passando dall'apertura dove ora esiste il cancello controverso che venne apposto qualche tempo prima che noi lasciassimo l'appartamento […] È vero io con mio fratello abbiamo aperto il varco alla scala comunale per consentire a mia madre un più comodo accesso […] Non so dei signori ### io entravo da entrambe le parti […] ricordo che il cancello per cui oggi è controversia aveva una serratura ma non veniva chiuso a chiave; Sul cap. 5: Ricordo che per raggiungere l'immobile sovrastante da me locato aprivo il cancello controverso che trovavo non chiuso a chiave. Adr: Ricordo che il signor ### [n.d.r.: dante causa di ### mi vedeva passare alcune volte dal cancello controverso […]». 
Questo teste è pressoché l'unico che possa considerarsi - fra i numerosi escussi, per lo più congiunti delle parti o a loro, comunque, vicini - indifferente e meritevole di fede privilegiata sul piano soggettivo; così come indiscutibile è la sua maggiore attendibilità oggettiva, avendo vissuto nell'immobile oggi degli appellanti per circa 7-8 anni e proprio in un periodo importante, ossia quello in cui fu realizzato (proprio da lui e dal fratello) il varco alla sommità della scala pubblica. 
Egli assevera che nel corso degli anni che vanno circa dal 1985/86 al 1993 all'appartamento del primo piano si accedeva senz'altro dalla scala privata (interna alla proprietà, ma) esterna all'edificio; e che il varco d'accesso alla scala pubblica fu realizzato solo per avere un secondo accesso, senza mai rinunciare o dismettere il primo. 
Pertanto, che possa esservi stato in un qualche momento passato, successivo al frazionamento dell'unica proprietà (metà dell'800), un accesso all'appartamento del primo piano ancora diverso, ossia che avveniva per la scala privata esterna all'edificio, ma senza giungere sino in fondo e passare dal cancellino, bensì sboccando prima sulla pubblica via, è, addirittura, irrilevante, ai fini della domanda di usucapione di ### perché sicuramente questa situazione non esisteva più quando fu realizzata la scala esterna pubblica a metà degli anni '80 del secolo scorso. 
In quell'epoca, come risulta non da un'ipotesi volta a dare un senso a rappresentazione catastali dissonanti nel corso di un secolo, ma dalle dichiarazioni di chi, senza avere vicinanza alle parti, ha abitato nell'appartamento al primo piano, esistevano due sole vie d'accesso: quella che, entrando dal cancellino controverso, portava alla scala privata esterna all'edificio e quella che, grazie al varco aperto da ### immetteva direttamente sulla scala pubblica. 
E allora è condivisibile, pur secondo il ragionamento parzialmente diverso qui sviluppato, che, come sostengono gli appellanti, ### a tacer d'altro, non può vantare alcun ventennio per l'usucapione della piena proprietà: sino almeno al 1993, infatti, ### (rectius, il suo dante causa ### non poteva avere certo il possesso esclusivo dell'area di cui si discute, dal momento che essa era liberamente utilizzata e posseduta dalla proprietà del primo piano (mediante l'esercizio del potere di fatto posto in essere dal conduttore ###; e, quand'anche acriticamente gli si attribuisse un possesso esclusivo a far data dal 1993, è ovvio che nel 2006 - quando la causa è iniziata dinanzi al GdP (ma anche nel 2007, quanto, per effetto di translatio iudicii è approdata al Tribunale) - il termine d'usucapione non era compiuto, il che assorbe ogni altra considerazione o argomento.  5.3.f Le due sentenze menzionate dal Tribunale non possono costituire elementi a suffragio della domanda di usucapione.  5.3.f.i La sentenza civile del Tribunale di ### n. 1119/2016 pubblicata il ### ha posto termine al giudizio possessorio che ### e ### avevano avviato nel 2006, lamentando, per quanto qui interessi, d'essere stati spogliati dal possesso dell'ingresso mediante la scala privata (interna all'immobile, ma) esterna all'edificio.
In quella sede, essi avevano sostenuto che ### aveva cambiato la serratura del cancellino che immette nella proprietà privata (raffigurato nella foto sopra intercalata), così che essi, non potendo più entrare di lì, neppure potevano usare la scala privata: si tratta, come ben si comprende, della scaturigine della controversia (intesa in senso lato), che ha lì sfogato il profilo possessorio; e che qui verte invece su quello, ben diverso, petitorio. 
Il Tribunale ha rigettato la domanda possessoria, peraltro per la ragione che non era configurabile l'animus spoliandi (sent., pag. 3: ### al momento dello spoglio, non poteva conoscere l'altrui possesso). 
A parte ciò, è ben noto che i provvedimenti e le prove del giudizio possessorio non sono utili in quello petitorio, tenuto conto delle differenze che, a dispetto della unitarietà della vicenda storica, sussistono fra i due profili (Cass. sez. 2^ civ. 15.6.2012 n. 9881 rv 622764; Cass. sez. 2^ civ. 20.3.1999 n. 2607 rv 524361; Cass. sez. 2^ civ. 13.6.1994 n. 5732 rv 487044). 
Il Tribunale, che ha pretermesso questo principio, è giunto quindi a conclusioni fuorviate.  5.3.f.ii La sentenza penale del Tribunale di ### n. 1775/2016 dell'11.10/2016/5.1.2017 è del pari di scarsa utilità. 
La sostituzione della serratura del cancellino ha costituito oggetto di una imputazione ex art. 392 c.p. in danno di ### giunta in esito a querela presentata il ### da ### costituitosi parte civile.  ### è stato assolto, ai sensi dell'art. 530 co. 2^ c.p.p., con la formula “perché il fatto non sussiste”. 
Quantunque la contestazione degli appellanti sia monca, perché si limita ad affrontare il profilo formale dell'art. 652 c.p.p., senza tenere conto che, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., la sentenza potrebbe comunque fare stato in giudizi civili diversi da quello per il risarcimento del danno, è assorbente notare che: (-) in questo giudizio, il diritto di proprietà dedotto, in quanto usucapito, da ### non dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale: il tema dello spossessamento di ### e ### (che era integrato dall'asserito spoglio violento attuato sostituendo le chiavi del cancellino, fatto valutato sia in ambito civile nel giudizio possessorio, sia in quello penale con la verifica dell'imputazione di ragion fattasi) non fonda - se anche ritenuto legittimo - la tesi della usucapione, al quale è sostanzialmente estranea; (-) peraltro, la motivazione del giudice penale è nel senso che è provata la sostituzione della serratura da parte di ### nell'estate del 2006, che prima di allora non v'erano liti fra i due vicini, essendosi ### limitato a proporre domanda di regolamento di confini; e che, in definitiva, al momento della sostituzione non esisteva ancora una controversia suscettibile d'essere considerata ai sensi dell'art. 392 c.p.; (-) infine, sul piano probatorio, la assoluzione è stata pronunciata ai sensi dell'art. 530 co. 2^ c.p.c.- In definitiva, la sentenza penale non solo non fa stato in questo giudizio, ma neppure offre elementi utili per la lite; salvo confermare che la scaturigine della lite - intesa quale vicenda storica - risale all'estate del 2006, quando ### ha cambiato la serratura al cancellino esterno.  5.3.g È appena il caso di aggiungere, per completezza, che la domanda non potrebbe essere accolta neppure sotto il profilo dell'usucapione della comproprietà pro indiviso.  ### è evidente che l'uso che ### o i suoi danti causa hanno fatto dell'area qui contesa è corrispondente al diritto di servitù di passo pedonale che il loro fondo necessariamente gode sulla p.lla 500 per poter accedere alla loro casa (su questo, infra, § 6.4). 
Un atto di interversione ex art. 1164 c.c. non è noto; se non quello, del tutto irrilevante ai presenti fini (in difetto del ventennio), che ha portato all'introduzione del giudizio possessorio già menzionato e, più in generale, al presente contenzioso.  6. Il secondo motivo, che censura l'accoglimento della domanda di ### per l'accertamento della proprietà esclusiva della p.lla 499 e della porzione non censita, va esaminato assieme al quarto motivo, che concerne l'obbligo di apposizione dei termini e di accertamento del confine, nonché a parte del sesto motivo, ossia quella in cui si ripropone la domanda riconvenzionale intesa ad “accertare e dichiarare che sono di proprietà dei convenuti la porzione di corte su cui insiste la scala esterna e la porzione di terreno che comprende la particella 500 del foglio 7 e la porzione compresa tra la stessa e la scalinata pubblica di ### accertandone esattamente i confini con la particella di proprietà dell'attore censita al n.499”, nonché quella di “accertare e dichiarare altresì che la servitù di passo pedonale di cui è titolare il ### si estende dal cancello che affaccia su ### sino all'ingresso dell'appartamento ### correndo esclusivamente sulla striscia di terreno preordinata al camminamento, così come indicato nella planimetria allegata all'atto di comparsa di costituzione del primo grado degli appellanti;” (appello, § 13 di pag. 38).  ### il tema complessivo del decidere, è, in sostanza e al di là delle formule utilizzate, come deve essere regolato il confine fra le due proprietà.  6.1 Vi sono innanzitutto i rispettivi titoli di proprietà.  6.1.a ### ha acquistato da ### e ### con contratto del 19.7.2000 (rogito ###, nel quale l'oggetto dell'alienazione è individuato come «[…] casa di abitazione posta al piano terra, composta da due camere e accessori con annessa corte di circa mq. 25, il tutto confinante con suddetta via, proprietà ### o aventi causa, proprietà ### o aventi causa, salvo altri. Detta porzione immobiliare risulta censita al N.C.E.U. del Comune di ### alla partita 1003406 foglio 7, particelle 327 e 499 graffate, sub. 1 […]».  6.1.b ### e ### hanno acquistato da ### con contratto del 9.11.1995 (rogito ### «[…] un appartamento posto al piano primo, composto di quattro pani catastali, con annessa terrazza esclusiva della superficie di mq. 48, il tutto confinante con: ### per due lati scalinata comunale, proprietà ### s.s.a.; distinto nel ### alla ### 6505, foglio 7, particella 327, subalterno 2 e foglio 7, particella 500 (la terrazza).” […]».  6.1.c Nessuno dei due titoli contiene ulteriori e migliori indicazioni sul confine.  6.2 Si deve poi anche in questo caso fare riferimento alla c.t.u. sui punti sotto specificati: 6.2.a ###. ### ha innanzitutto accertato che la p.lla 324 già F. N del Comune di ### che individuava l'immobile in origine, è oggi rappresentata: 6.2.a.i dalla p.lla 327 sub 1, che è la proprietà ### «[…] appartamento di civile abitazione composto da cucina, cameretta, ### igienico € vano buio, corredato da resede esclusiva posto al piano terreno (o rialzato), occupante l'intero piano, catastalmente individuato al foglio 7 del medesimo Comune, particella 327, subalterno 1, classe 4°, categoria A/4, vani 2,5, rendita €. 161,93, di proprietà del signor ### […]» (ivi, pag. 12); 6.2.a.ii dalla p.lla 327 sub 2, che è la proprietà ### «[…] appartamento di civile abitazione composto da cucina, soggiorno, servizio igienico e due stanze (camera e ampio ripostiglio finestrato), posto al piano primo e di cui occupa l'intero sviluppo, corredato da resede esclusiva (quella ove è stata realizzata la scala già ampiamente citata nella parte che precede), catastalmente individuato al foglio 7 del medesimo Comune, particella 327, subalterno 2, categoria A/4, classe 4, sani 4, rendita €.  258,23, di proprietà dei signori ### e ### […]» ###.  6.2.b Con riferimento alla particella 500, il c.t.u. ha accertato (pagg.11-12): la particella 500 del foglio 7 del Comune di ### è una striscia di terreno cartograficamente larga mt. 1,20/1,30 e lunga mt. 12,00 circa, avente forma trapezoidale, adiacente la parete est dell'edificio condominiale, che si diparte con il lato minore dalla via ### si sviluppa nella sua lunghezza racchiusa in un primo tratto fra la particella 499 per poi continuare in aderenza alla parete del corpo di fabbrica, mentre sul lato opposto è delimitata dall'area pubblica (anche se inizialmente tale area è assorbita dalla resede triangolare recintata di cui abbiamo trattato in precedenza), terminando con il lato obliquo sulla sommità dell'edificio a confine con la particella 501.  6.2.c Con riferimento, infine, alla p.lla 499, ha accertato (pag. 13): Trattasi di una resede avente forma rettangolare, delimitata a est dalla particella 500, a nord dalla via ### a ovest dalla particella 502 (proprietà di terzi), a sud dal corpo di fabbrica condominiale di proprietà dei contendenti. 
La stessa è lastricata ed ha un andamento piano, sorretta come è da un muro a retta a ridosso della via ### su cui sopramonta una recinzione metallica ancorata su paletti ugualmente metallici.  6.3 Occorre, prima di procedere oltre, premettere, riprendendo un tema già accennato (supra, § 5.3.a), che non può come ovvio essere oggetto di cognizione del giudice civile quell'area che, pur risultando inglobata nella proprietà privata dei contendenti, ricade su suolo pubblico.  ###. ### è stato molto chiaro nel rilevare che v'è un'area occupata dai privati che ricade su suolo pubblico (quella in giallo nella planimetria intercalata per estratto al precedente § 5.1.b); e gli stessi appellanti, nel formulare il primo motivo, hanno confermato la circostanza, facendola valere quale ragione ostativa all'usucapione da parte di ### (appello, pag. 13). 
Si tratta di un'area che confina con il trapezio della p.lla 500 nella parte in cui dà sulla via pubblica; e che, per quanto consti, vede l'istallazione del cancello che è stato oggetto immediato del giudizio possessorio. 
In particolare, se si prendono in esame le planimetrie catastali allegate alla memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. depositata dalla difesa ### il ###, si ha questa rappresentazione: La particella 500 (e gli appellanti espressamente lo sostengono, concordando con la corretta rilevazione del c.t.u.) è solo quella verde, avente forma di trapezio rettangolo sottile e largo. 
La recinzione metallica (in viola), però, ingloba una non insignificante porzione di suolo pubblico (quella in giallo nella diversa mappa allegata alla c.t.u.) ove è raffigurato graficamente il nespolo, la aiuola di sud est e proprio il cancellino di cui s'è discusso. 
Non compete al giudice civile di questa causa esprimersi sull'occupazione privata di un'area che, come si è già osservato, deve considerarsi assoggettata al regime del demanio; ma è ancor più ovvio che qualsiasi domanda si dovesse considerare avere come oggetto quella porzione è, a prescindere da ciò che in concreto su quell'area si trovi, inammissibile e, come tale, non conoscibile dalla Corte; la cui decisione non può che limitarsi a determinare le rispettive proprietà private. 
È ovvio che colpisce come uno degli elementi più pregnanti della causa, ossia il cancellino che è stato al centro della lite sin dalla fase possessoria, è un manufatto abusivamente costruito su area pubblica; e ancor più colpisce che i litiganti, in una simile situazione, anziché affrettarsi ad accordarsi fra sé, abbiano coltivato il presente contenzioso tanto a lungo.  6.4 Venendo dunque al merito stretto, osserva il collegio che l'accertamento compiuto scrutinando il primo motivo nega che ### abbia usucapito quella porzione di particella 500 che era oggetto della sua domanda.
La particella 500, d'altra parte, figura come oggetto del titolo d'acquisto ### e non figura nel titolo d'acquisto di ### cui compete invece la p.lla 499. 
Non v'è conflitto fra titoli, ma solo tra fondi. 
Poiché, allora, è già emerso che dal cancellino controverso si accede a entrambi gli appartamenti, segue che la divisione, mancando qualsiasi altro elemento, va operata in base al criterio residuale della mappa catastale ###. 
Va da sé che l'appartamento ### gode di una servitù di passo pedonale sulla porzione di p.lla 500 che confina con la 499: essa è riconosciuta nella sua esistenza dalla parte appellante (accertare e dichiarare altresì che la servitù di passo pedonale di cui è titolare il ### si estende dal cancello che affaccia su ### sino all'ingresso dell'appartamento ### correndo esclusivamente sulla striscia di terreno preordinata al camminamento, così come indicato nella planimetria allegata all'atto di comparsa di costituzione del primo grado degli appellanti); e, comunque, discende con la massima chiarezza dall'essere quel passaggio indispensabile ad accedere alla proprietà ### La servitù deve in origine considerarsi creata per destinazione del padre di famiglia, perché quando, con il primo frazionamento della proprietà unica, l'immobile fu suddiviso in due porzioni, l'esistenza di un solo ingresso in comune postulava che il fondo comprendente l'accesso (ossia quello oggi di ### desse passo all'altro, altrimenti intercluso. 
Ed è ben vero che non si è stati in grado di risalire alla esatta situazione di fatto esistente nel 1853, ossia all'epoca del frazionamento; ma non vi sono elementi che sovvertano la presunzione che, al di là del tempo passato e delle alienazioni via via succedutesi, questa situazione sia restata quella che era in origine, come, del resto, testimonia l'uso promiscuo del cancello, testimoniato da ### già prima della realizzazione del varco a monte sulla scala pubblica. 
Le domande riconvenzionali degli appellanti, in sostanza neppure esaminate (se non in forma del tutto apparente) dal Tribunale, sono dunque fondate, beninteso solo in parte, dovendosi chiaramente escludere qualsiasi riferimento al cancello e all'area pubblica abusivamente occupata.  6.5 In definitiva, in riforma della sentenza in parte qua, rigettate le corrispondenti domande di ### si deve dichiarare che il confine fra le due proprietà corre lungo quello catastale attuale fra la p.lla 499 e la p.lla 500, ferme restando: 6.5.a la servitù di passo pedonale in favore del fondo ### e a carico della p.lla 500 di ### sulla sola porzione che confina direttamente con la p.lla 499.  6.5.b l'esclusione dalla proprietà dei contendenti dell'area pubblica indebitamente occupata. 
Dovranno le parti a spese comuni apporre i termini in modo conforme.  7. Il terzo motivo (che impugna l'accoglimento della domanda n. 11 della parte attrice in prime cure: supra, § 1.1.c) va esaminato, per connessione, con parte del sesto motivo, ossia quella in cui si reitera la domanda riconvenzionale intesa a condannare ### a “ripristinare la facciata laterale dell'edificio mediante la chiusura delle luci aperte con affaccio sulla porzione di corte di proprietà dei convenuti su cui insiste la scala esterna e di sgomberare detto terreno dall'allocazione della bombola di gas” 7.1 Sono controversi: 7.1.a il diritto di ### di mantenere due finestre aperte sulla scala esterna all'edificio; 7.1.b il diritto di ### di mantenere la bombola del gas.  7.2 Gli appellanti si dolgono che il Tribunale, sulla scorta della testimonianza di ### abbia reputato che le finestre attuali e l'ubicazione della bombola persistano da prima del 1987; trascurando sia l'intrinseca inattendibilità oggettiva della teste (ella ha dichiarato di avere frequentato il luoghi quale compagna di ### dante causa di ### ma ### risulta avere acquistato nel 1990); sia i testi (#### e ### che hanno riferito, al contrario, che negli anni '90 esisteva solo una piccola apertura di circa cm 20x25 e che la bombola veniva appoggiata solo nel periodo estivo; restando fissa solo dopo il 2006. 
Replica l'appellato che la teste ### è attendibile: «[…] ### alla data del 18.10.2006 (comparsa di costituzione e risposta dei signori ### e ### dinanzi al Giudice di ### di ### i venti anni richiesti dalla norma per la maturazione dell'acquisto a titolo originario ex articolo 1158 c.c. in favore dell'attore ### erano ampiamente maturati […]» (comparsa di costituzione, pag. 36). Del resto, prosegue l'appellato, le due finestre sono quelle a corredo del bagno e della cucina, senza le quali mai l'appartamento ### avrebbe potuto ricevere l'abitabilità. Inoltre, le finestre sono aperte su un muro comune alle due proprietà e, in tal caso, è configurabile l'acquisto (per usucapione) della servitù di luce. Analogamente è a dirsi della bombola del gas.  7.3 Va preferita, innanzitutto quanto alle finestre, la tesi degli appellanti; posto che la difesa dell'appellato, pur corretta nei passaggi in diritto, sconta il limite di poggiare - per la ricostruzione dei fatti ai quali quel diritto si dovrebbe applicare - su un compendio probatorio assolutamente recessivo rispetto a quello della controparte.  7.3.a A dispetto dell'affermazione, che si legge nella comparsa di costituzione ### (pag. 36, sottolineatura di chi scrive), secondo la quale «[…] La signora ### teste molto attendibile, come si è già dedotto, ne ha pieno ricordo. […]», invano si cerca, sia in quell'atto, sia negli altri scritti difensivi, una qualche deduzione specifica sulla sua attendibilità. 
Al contrario, il ragionamento critico degli appellanti è lineare e difficilmente contestabile: la ### escussa all'udienza del 2.3.2010, ha dichiarato di conoscere i luoghi in quanto era stata la compagna di ### dante causa di ### «[…] e per tale ragione ho frequentato la abitazione oggi ### dal 1987 al 1999 […]». ### nel contratto col quale ### ha acquistato da ### e ### (rogito ### del 19.7.2000) si dà atto che l'immobile «[…] è pervenuto alla parte venditrice per acquisto a rogito ### di ### in data 13 dicembre 1990 […]» (menzionato anche dal c.t.u.: rel., pag. 8), il che non può che significare, in difetto di elementi diversi e ulteriori, che il ricordo della ### è senz'altro sfocato ed erroneo nel datare l'inizio della sua frequentazione dei luoghi, che non può che risalire a non prima del 1990 e non al 1987. 
Peraltro, l'affermazione della difesa appellata, già trascritta, secondo la quale la deposizione della ### attesterebbe che alla data del 18.10.2006 (comparsa di costituzione e risposta dei signori ### e ### dinanzi al Giudice di ### di ### i venti anni richiesti dalla norma per la maturazione dell'acquisto a titolo originario ex articolo 1158 c.c. in favore dell'attore ### erano ampiamente maturati è manifestamente inesatta, perché, a prescindere dalla precedente notazione, il ricordo della ### quand'anche acriticamente recepito, è datato, nel migliore dei casi per ### al 1.1.1987 e da allora al 18.10.2006 sono decorsi meno di venti anni.  7.3.b Altri testi hanno riferito un quadro ben diverso. 
Il già menzionato teste ### ha dichiarato: «[…] ### dire che quando io sono arrivato [n.d.r.: 2005/2006] vi era una sola apertura di circa 20x25 circa, l'altra credo sia stata realizzata dal sig. ### […]», ossia nel corso degli anni successivi al suo acquisto del 1990. 
La teste ### (ud. 14.11.2008), a sua volta, ha confermato il capitolo di prova orale n. 45 della difesa convenuta e, dunque, che sino al 1989/90 la scala esterna non subiva le odierne aperture.  7.3.c Il tema dell'agibilità, dedotto dalla parte appellata, è senz'altro un elemento a favore della tesi dell'appellato, ma si sostanzia in un mero indizio, che resta isolato e viene travolto dalle deposizioni appena citate.  ### il ragionamento si risolve nell'affermazione che, siccome v'era la agibilità, le due finestre dovrebbero essere esistite (da quando almeno la proprietà fu frazionata); e, dunque, si fonda sulla presunzione di regolarità dell'agire della P.A. nel rilascio dei certificati di agibilità e della sollecitudine dei notai nel rogare gli atti. 
Tale presunzione, però, è, innanzitutto, mal utilizzata dalla parte, perché il tema non è se, almeno venti anni prima del 18.10.2006 vi sia stata una qualche apertura nel muro, ma se vi fossero le finestre che ci sono ora. Il teste ### ha ricordato una apertura di cm 20x25, la quale era una luce che, verosimilmente, poteva essere più che sufficiente per l'agibilità. 
In secondo, dirimente, luogo, la presunzione opposta da ### cede senz'altro dinanzi al ricordo preciso di due testimoni, la cui attendibilità soggettiva e oggettiva è indiscutibile, perché, richiamato quanto già osservato sul ### (supra, § 5.3.e), si deve ricordare che la ### ha abitato in quei luoghi sino al 1974 e ha continuato a frequentarli sino all'epoca della deposizione per ragioni familiari («[…] ### i luoghi di causa perché vi ho abitato fino al 1974 e poi ancora oggi li frequento per assistere mia madre […]»); né sono emersi rapporti privilegiati con una delle parti.  7.3.d Le finestre attuali, dunque, risalgono a non prima del 1990 e, rispetto a esse, nessun diritto di mantenerle può avere usucapito ### in difetto del ventennio necessario. 
Ne segue che egli dovrà chiuderne una e riportare l'altra alle dimensioni di cm 20x25 che aveva.  7.4 Ad analoga soluzione deve pervenirsi per la bombola del gas.  ###, anche sul punto, contrappone alla teste ### la cui deposizione è svalutata per i motivi già esaminati, quella della ### e di ### (sorella dell'appellante ###, le quali avrebbero dato atto che la bombola, risalente a non prima del 1990, veniva inoltre solo appoggiata sulla scala nel periodo estivo. 
La bombola era oggetto del capitolo n. 24 (che verteva, fra l'altro, sul posizionamento in estate della bombola dal 1990 al 2005) e 28 articolato dai convenuti (questa la prima parte, che qui interessa: ###autunno 2006 la bombola del gas, già posizionata durante l'estate, è rimasta fissa e non è stata più rimossa? ….): i due capitoli sono stati confermato dalla ### mentre la sorella di ### ha dichiarato: «[…] Io ho visto solo la bombola del gas fino al 2006 […]». 
Solo la teste ### dunque, colloca la bombola sulla scala «[…] fin dal 1987 […]»; né l'appellato, nel costituirsi nel grado (pagg. 39/42), ha fatto riferimento ad altre fonti di prova sul punto, dilungandosi semmai su principî di diritto che sono senz'altro condivisibili, ma che, per l'appunto, presupporrebbero che la bombola sia stata dove si trova per venti anni prima del 18.10.2006. 
Si deve dunque ribadire, a fortiori, il ragionamento già fatto per le finestre, con la conseguenza che la bombola, per quanto consti in causa, non si trovava sulla scala prima del 1990, con la conseguenza che nessun diritto di mantenerla lì può vantare ### 8. Il quinto motivo, avente a oggetto lo stillicidio (e che è inteso a ottenere il rigetto delle accolte domande nn. 5, 6 e 9 dell'### supra, § 1.1.c), va esaminato assieme all'ultima parte del sesto motivo, laddove è riproposta la quarta domanda riconvenzionale (“accertare e dichiarare che i convenuti, stante l'intervenuta usucapione ventennale, sono titolari della servitù avente ad oggetto il diritto di stendere il bucato sullo stenditoio collocato tra le due luci soprastanti l'ingresso dell'appartamento Agnello”). 
Le doglianze sono solo in minima parte fondate.  8.1 Va premesso che il Tribunale, come notato dagli appellanti, non ha emesso alcun ordine di rimozione dello stenditoio collocato tra le due luci soprastanti l'ingresso dell'appartamento ### da dove, a detta dell'originario attore, si avrebbe il dannoso e indebito stillicidio dei panni tesi. 
È ben vero che il dispositivo della sentenza si apre con un perentorio “### in toto la richiesta di parte attrice”, ma non può attribuirsi a tale formula un valore specifico, non fosse altro perché non esisteva affatto una sola richiesta di parte attrice, ma più di dieci.
La motivazione, sul punto, è solo questa: «[…] ### sempre in base alle prove testimoniali sono state accertate le immissioni moleste da parte di ### e ### e, pertanto, tali comportamenti devono cessare e si ordina ai convenuti di non devono stendere il bucato gocciolante e non scuotere la tovaglia facendo cadere le briciole sulla corte sottostante. […]». 
Il contenuto del concreto comando giudiziale, dunque, va desunto dalle singole pronunce che seguono nel dispositivo, che, sul punto d'interesse, si limita all'inibitoria e alla condanna risarcitoria: -### ai convenuti di cessare le immissioni moleste e condanna i convenuti al pagamento di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno nei confronti di ### oltre che al rigetto di tutte le domande riconvenzionali, compresa quella qui reiterata. 
Per l'inibitoria, infine, è corretto, integrando il dispositivo con la motivazione, considerare vietato, oltre allo stillicidio dei panni, anche lo sciorinamento della tovaglia.  8.2 Merita senz'altro accoglimento l'appello dove sostiene che il divieto di sciorinare la tovaglia non era stato chiesto e che, dunque, la sentenza è sul punto nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c.- ### obietta: «[…] ### tende ad ammettere la possibilità che il Giudice possa pronunciarsi interpretando la domanda, o pronunciarsi su domande non espressamente proposte dalle parti, ma in un certo senso supposte dalle domande proposte, quale è il caso di specie. Nessun vizio ex art. 112 c.p.c. è ravvisabile nella sentenza impugnata, che, quindi, è esente da vizi e va confermata. […]» (comparsa di costituzione, pag. 43). 
Si dissente: lo stendere i panni gocciolanti o lo sciorinare la tovaglia sono due comportamenti ben distinti e autonomi, nessuno dei quali suppone l'altro.  ### essendo pacifico che la domanda verteva solo sui panni bagnati, il Tribunale non poteva pronunciarsi.  8.3 In difetto di appello incidentale, poi, la res controversa è data, in primo luogo, dal mero accertamento delle condotte abusive di stenditura di panni gocciolanti. 
È sul punto vero che, come deducono gli appellanti, la sola fonte che ha fatto riferimento a un gocciolamento è stata la moglie di ### (teste ### ud. 2.3.2010), mentre i capitoli di parte convenuta nn. 42 (Vero che i convenuti hanno sempre teso il bucato strizzato e ripiegato?) e 44 (### che mai avete visto o sentito il sig. ### protestare per il bucato steso sullo stenditoio soprastante l'ingresso del di lui appartamento fino al 2005?) sono stati confermati da ### e #### la valutazione dei testimoni deve essere sul punto diversa da quella che si è fatta in relazione ad altri temi di causa già scrutinati e ciò in ragione della sostanziale diversità dell'oggetto della prova. 
Qui non si sta discutendo di uno stato dei luoghi (esistenza o meno delle finestre attuali, ecc.) o, comunque, di condotte umane in relazione allo stato dei luoghi (utilizzo promiscuo o meno del cancellino, ecc.), ossia di fatti connotati da permanenza (stato dei luoghi) o abitualità (tipo di passaggio consentito dallo stato dei luoghi); bensì di comportamenti umani che, quand'anche più o meno ripetuti (e quindi anche se non meramente occasionali), rileverebbero se e solo se connotati da un elemento transeunte (i.e., lo sgocciolamento, non la stenditura in sé). 
Se si ha presente questo inquadramento, non si può che concludere che anche la deposizione di un congiunto (la moglie di ### peraltro, la teste ### citata in contrapposizione è la sorella di ### ha un suo valore probatorio e non può essere per ciò solo sminuita; e che, soprattutto, una deposizione in negativo, quali sono quelle offerte dai testi degli appellanti (perché nessuno, come è ovvio, ha potuto confermare di avere visto tutte le volte in cui i panni sono stati stesi), non smentiscono automaticamente i fatti riferiti dalla ### È insomma ovvio che fatti come quelli in contestazione, tanto più in un contesto di rapporti di vicinato ormai deteriorati, possono ben essere stati apprezzati dalla diretta interessata (moglie della parte) anziché da persone comunque esterne alla casa; e non sono smentiti per il solo fatto che la sorella di ### o un'estranea non li abbiano visti. 
Né vale l'argomento presuntivo, pure usato dagli appellanti, ossia che i panni vengono centrifugati dalla lavatrice: e ciò perché, al contempo, la centrifuga opera se chi fa la lavatrice ne attiva l'opzione e in una situazione di reciproca ostilità come quella in esame non può certo presumersi che ciò sia sempre stato fatto.  8.4 ###, pertanto, va rigettato e va confermata l'inibitoria di stendere panni gocciolanti.  8.5 La condanna risarcitoria, invece, va mantenuta solo per metà. 8.5.a Il Tribunale, infatti, ha liquidato equitativamente mille euro indistintamente riferiti allo sgocciolamento dei panni e allo sciorinamento della tovaglia. 
Ne segue che, così come è stata indebita ex art. 112 c.p.c. la inibitoria sullo scuotere la tovaglia, altrettanto lo è stato il risarcimento correlato, che, in difetto di elementi sufficienti per operare una differenziazione, si presume di metà.  8.5.b Per il resto, però, la condanna va mantenuta, pur se nella inferiore somma di 500 euro.  ### l'unica doglianza che è stata mossa attiene alla pretesa inesistenza di atti lesivi, così che, confermata la loro esistenza, la pronuncia va tenuta ferma.  8.6 Gli appellanti chiedono che, per gli stessi motivi in sostanza addotti a sostegno del quarto motivo, sia accolta la loro quarta domanda riconvenzionale, reiterata con l'ultima parte del sesto motivo, intesa al riconoscimento della usucapione della servitù avente ad oggetto il diritto di stendere il bucato sullo stenditoio collocato tra le due luci soprastanti l'ingresso dell'appartamento ### Il motivo va complessivamente disatteso.  8.6.a Non v'è interesse all'accertamento di una servitù di tendere i panni in sé, perché nessuno l'ha contestata e, del resto, il Tribunale ha già escluso, senza gravame, qualsiasi ordine di rimozione dello stenditoio; sempre ammesso, beninteso, che una simile servitù sia configurabile, tema del quale si omette l'approfondimento.  8.6.b Se, invece, si volesse chiedere la servitù di stillicidio, ossia di poter stendere panni che sgocciolano sulla proprietà altrui, si deve osservare che - a parte la intrinseca contraddizione interna, visto che ### e ### negano di stendere panni gocciolanti - non v'è prova, a tacere, del ventennio utile.  9. ### motivo è assorbito dalla necessità di nuova regolazione delle spese processuali imposta dall'accoglimento in parte qua dei motivi di merito.  9.1 Sussiste soccombenza reciproca. 
È prevalente, alla luce dell'esito finale, la posizione degli appellanti, perché essi ottengono ragione sui punti più qualificanti della vertenza e, dunque, sui temi che hanno avuto maggior incidenza causale sulla lite. ### parte, alla presente causa si applica ratione temporis l'art. 92 co. 2^ c.p.c. come risultante dalla modifica introdotta dalla L. 263/2005 (Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti). 
È addirittura evidente che una controversia mantenuta per così tanto tempo pur in presenza di plurime e ampie possibilità di trovare un punto di convergenza (e anche profili di opportunità: supra, § 6.3) rivela in entrambe le parti un eccesso di puntigliosità, che ha inibito persino la pacificazione sulle questioni meno importanti e che ha alimentato uno stati di tensione che sarebbe onere civile cercare di evitare. Se, allora, si tiene anche conto di una oggettiva incertezza - almeno in origine - nel ricostruire i reciproci rapporti (e ciò per l'estrema lontananza nel tempo della divisione dell'immobile, che ha creato difficoltà allo stesso c.t.u.), non si può che concludere che deve operarsi una compensazione parziale e che essa non può essere parametrata (quasi matematicamente) solo sulla prevalenza in termini di domande accolte o respinte, ma deve congruamente tener conto del quadro emerso.  ### così soppesata la reciproca soccombenza ai fini dell'esercizio del potere dell'art.  92 co. 2^ c.p.c., il collegio ritiene congruo compensare fra le parti i tre quarti delle spese processuali, ponendo il residuo quarto a carico di ### lasciando i costi di c.t.u. a metà fra i contendenti.  9.2 La liquidazione degli interi, sui quali calcolare le frazioni dovute, si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 25 bis e 12, parametri medi, valore di causa indeterminabile basso.  ### 1^ grado: € 1.701,00 fase 1, € 1.204,00 fase 2, € 1.806,00 fase 3 ed € 2.905,00 fase 4, in tutto € 7.616,00, oltre accessori di legge; 2^ grado: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 3.045,00 fase 3 ed € 3.470,00 fase 4, € 536,00 fase dell'attivazione ed € 1.071,00 fase della negoziazione, in tutto € 11.598,00, oltre accessori di legge e rimborso spese vive per € 804,00.  9.3 Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.  9.4 La domanda di restituzione di somme versate in forza della sentenza di primo grado non può essere presa in esame in questa sede, perché essa presupponeva il completo accoglimento dell'appello; potranno le parti provvedere fra sé a eseguir ei dovuti conteggi; ovvero agire in separata sede.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: 1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da ### e #### nei confronti di ### avverso la sentenza n. 797/2020 emessa dal Tribunale di ### e pubblicata il ###, in sua corrispondente parziale riforma e con conferma nel resto: 1.a) dichiara inammissibile qualsiasi domanda delle parti relativa a quella porzione di resede che, pur inglobata di fatto nella proprietà privata, ricade - come accertato dal c.t.u. 
Geom. ### che l'ha raffigurata in giallo nell'estratto del foglio di mappa 7 allegato alla relazione depositata il ### - sul suolo pubblico; 1.b) rigetta la domanda di usucapione avanzata da ### contro ### e ### relativamente alla porzione di particella 500 che dal cancello (cardine visibile) di divisione delle proprietà dei comparenti, posto alla base della scala esterna arriva fino al cancello su via ### n. 6; 1.c) dichiara che il confine fra la particella n. 500 degli appellanti e la particella 499 dell'appellato corre sul confine catastale attuale fra le stesse, con servitù di passo a piedi gravante sulla particella n. 500 e a favore della particella n. 499, da esercitare su quella sola parte di particella n. 500 che confina con la particella n. 499, autorizzando ciascuna delle parti, a spese comuni, ad apporre i relativi termini; 1.d) rigetta la domanda proposta da ### contro #### e ### per l'accertamento dell'usucapione del diritto a mantenere le due finestre con affaccio sulla scala esterna di proprietà dei convenuti, e della servitù connessa alle bombole del gas e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di ### e ### contro ### condanna ### a rimuovere la bombola e a ripristinare le due finestre, chiudendone una e riportando l'altra alle dimensioni di cm 20x25; 1.e) annulla ex art. 112 c.p.c. la impugnata sentenza limitatamente alla inibitoria pronunciata contro ### e ### di condotte di sciorinamento della tovaglia e, per l'effetto, riduce la loro condanna risarcitoria alla somma di € 500,00; 1.f) condanna ### a rimborsare ad ### e ### un quarto delle spese processuali di primo grado e compensa i residui tre quarti, liquidano l'intero, sul quale calcolare il quarto dovuto, in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 1.g) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, le spese di c.t.u. già liquidate; 2. condanna ### a rimborsare ad ### e #### un quarto delle spese processuali del presente grado e compensa i residui tre quarti, liquidano l'intero, sul quale calcolare il quarto dovuto, in complessivi € 12.402,00, di cui € 804,00 per esborsi ed € 11.598,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 3. ordina la trascrizione della presente sentenza a cura del ### dei ### territorialmente competente, con esonero da responsabilità al riguardo. 
Firenze, camera di consiglio del 26 marzo 2025.  ### est.  ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 585/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Carlo Breggia

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 1248/2025 del 16-04-2025

... idonee ai fabbisogni cittadini. Invece, nel caso di immissioni meteoriche non previste, come lamentato da parte attrice, la disponibilità di maggiore portata, stimata pari a 60% (pari a 0,06-0,013=0,047 m3 /s), prima della saturazione del tubo e la conseguente variazione del regime di scorrimento da pelo libero” a “pressione”, potrebbe convogliare le acque meteoriche di un'area scolante, senza far esondare l'impianto, di poco più di circa 13400/0,7 = 19000 m2, confrontabile a circa 1/5 dell'abitato di ### (dati rilevati da ###, il tutto calcolato con una pioggia critica di massimo 2mm/h, e coeff. di raccolta (captazione meteorica) medio di zone densamente urbanizzate pari a 0,7.”. Quindi, il CTU ha anche evidenziato che i sistemi di sicurezza delle opere terminali, in caso di eventi meteorici che possano intasare e precludere il regolare funzionamento della rete di fogna “nera”, sono ubicati in prossimità delle opere terminali, in quanto il loro compito è preservare l'efficienza del sistema di depurazione e non la gestione degli eccessi di portata causati da immissioni improprie nella rete (acque meteoriche), mentre le esondazioni interesserebbero, come di fatto succede i (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 16 aprile 2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8628/2022 R.G., avente ad oggetto ”### Danni” e vertente tra ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### - ### - ###, in persona del ### p.t., contumace, - Convenuto - Fatto e ### atto di citazione del 10.11.2022, ritualmente notificato, ### evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, il Comune di ####, in persona del ### p.t., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il Comune di ### è esclusivo responsabile delle esondazioni di liquami che interessano i terreni dell'attrice; 2) Di conseguenza, condannare l'### convenuta, all'esecuzioni di tutti i lavori utili all'adeguamento della condotta fognaria al fine di eliminare la saturazione e conseguente esondazione della condotta in prossimità dell'azienda dell'attrice; 3) Alternativamente, condannare la convenuta al risarcimento del danno ex art.  2058, 2° comma, cc nella somma ritenuta di giustizia dal ### Giudice e secondo il suo prudente apprezzamento; 4) ### il Comune di ### al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 22.785,68 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, sia sotto il profilo del lucro cessante, che sotto il profilo del danno emergente oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo, oppure di quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa; 5) ### in ogni caso, l'ente convenuto al pagamento di spese e compensi del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistario.”.   ###, in qualità di titolare dell'azienda agricola “### Rosa”, esponeva di condurre in affitto i terreni in località ### agro di ### e censiti in catasto al foglio 30 part.lle 15,16,19,20,242,266,271,328,335,347,576 e 578, parte dei quali destinati ad attività ricettiva e parte in coltivazioni connesse all'esercizio di tale attività sin dal 01.02.2020, come da contratto di locazione in atti (cfr. doc. in atti). In tale predio esiste una rete fognaria pubblica con posizionamento dei tombini sulla strada di servizio al depuratore che attraversa la proprietà ### Deduceva l'attrice che, da tempo, tale azienda era, ed è tutt'ora, interessata da continui sversamenti di liquame provenienti dai tombini delle rete fognaria circostante e dal tombino di collegamento posto a ridosso della stessa tenuta agricola; in particolare, ad ogni precipitazione atmosferica, a prescindere dall'intensità, la proprietà della ### subisce una grave esondazione di liquami i quali rendono impraticabile ed incoltivabile una buona porzione di terreno. 
Tale situazione non è mai stata modificata nonostante le varie sollecitazioni e diffide agli enti competenti sin dal marzo 2020 con segnalazioni verbali e con pec (cfr. pec del 16.11.2020, pec del 6.1.21, pec del 30.8.21 in atti) ed in ultimo, con diffida del 13.9.21 a firma del procuratore dell'attrice (cfr. doc. in atti). 
Pertanto, non avendo mai avuto riscontro e persistendo la situazione di sversamento dei liquidi, l'odierna attrice si vedeva costretta a promuovere accertamento tecnico preventivo innanzi al Giudice di ### di ### al fine di procedere, in contraddittorio con le parti, alla esatta verifica della funzionalità delle opere fognarie eseguite, con ogni ulteriore indagine utile per evitare la perpetuazione dei danni a suo carico.
Il fascicolo veniva iscritto al n. 1038/2021 R. G. G.d.P. di ### nel quale si costituiva sia il Comune di ### che l'###; veniva nominato CTU l'ing. Traldi, il quale, previo giuramento, procedeva all'espletamento dell'incarico ricevuto, a completamento del quale, depositava l'elaborato peritale (cfr. elab. in atti). 
All'udienza del 13.04.2023 veniva dichiarata la contumacia del Comune di ### e veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento per ### La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio. 
Quindi, all'udienza odierna, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.. 
§§§§§§§§§§§ La domanda attorea può essere accolta nei seguenti termini.   Appare opportuno, in primis, richiamare le risultanze delle indagini peritali eseguite, sia in sede ###questa sede, dal ##### pienamente condivise da questo giudice, in quanto ritenute idonee allo scopo per cui è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio.   Il consulente d'ufficio, all'esito delle espletate indagini, ha accertato quanto segue: “I luoghi oggetto del contendere, allo stato attuale, sono attraversati sia dalla condotta principale di convogliamento delle acque reflue comunali verso il sistema di depurazione AQP e sia da un ramo di supporto alla raccolta delle acque reflue di ### che si innesta sulla condotta principale a monte della tenuta ### Inoltre, sulla predetta condotta principale è posizionato anche il punto di allaccio sifonato dello scarico delle acque reflue dell'utenza “### Rosa”.   La condotta principale attraversa il sito del vecchio depuratore comunale, non più attivo, per poi indirizzarsi verso il recapito finale di ### Pertanto, la presenza sul territorio comunale di due tipologie di impianti di smaltimento delle acque, esclude completamente che l'impianto contestato sia stato realizzato per la raccolta e lo smaltimento di acque reflue urbane (rete fognante per acque grigie), ma il suo utilizzo è solo ed esclusivamente, per la raccolta ed il successivo trattamento di acque reflue domestiche o ad esse assimilate.   Pertanto, il sistema di captazione, trasporto e trattamento di acque di origine meteorica, è da considerarsi, come in effetti lo è, incompatibile con l'attuale rete di fognatura “nera”, sia per prestazioni idrauliche, ma, soprattutto, per opere di trattamento e smaltimento dei reflui.   In tutte e due le tipologie di raccolta delle acque, comunque, il dimensionamento delle condotte, per lo smaltimento delle portate idrauliche, è effettuato con le formule proprie dello scorrimento “a pelo libero” e, quindi diventa prevalente la “pendenza della tubazione ed il suo grado di riempimento.   In sede di sopralluogo del 20/01/2022, in assenza di precipitazioni meteoriche, lo scorrimento delle acque reflue era regolare ed il grado di riempimento della condotta non era superiore al 50%.   La portata massima di acque reflue, calcolata sulla base del 80% della dotazione idrica giornaliera (150l/gg*ab) degli abitanti equivalenti (circa 5700), risulta pari a circa 0,013 m3 /s, con grado di riempimento al 35% (vedere formula di calcolo allegata), quindi le prestazioni idrauliche della condotta principale sono più che idonee ai fabbisogni cittadini.   Invece, nel caso di immissioni meteoriche non previste, come lamentato da parte attrice, la disponibilità di maggiore portata, stimata pari a 60% (pari a 0,06-0,013=0,047 m3 /s), prima della saturazione del tubo e la conseguente variazione del regime di scorrimento da pelo libero” a “pressione”, potrebbe convogliare le acque meteoriche di un'area scolante, senza far esondare l'impianto, di poco più di circa 13400/0,7 = 19000 m2, confrontabile a circa 1/5 dell'abitato di ### (dati rilevati da ###, il tutto calcolato con una pioggia critica di massimo 2mm/h, e coeff. di raccolta (captazione meteorica) medio di zone densamente urbanizzate pari a 0,7.”.   Quindi, il CTU ha anche evidenziato che i sistemi di sicurezza delle opere terminali, in caso di eventi meteorici che possano intasare e precludere il regolare funzionamento della rete di fogna “nera”, sono ubicati in prossimità delle opere terminali, in quanto il loro compito è preservare l'efficienza del sistema di depurazione e non la gestione degli eccessi di portata causati da immissioni improprie nella rete (acque meteoriche), mentre le esondazioni interesserebbero, come di fatto succede i tratti terminali con minore capacità di deflusso.   In ordine ai “###”, il CTU ha osservato quanto segue.   “In data ### è stato possibile verificare che esiste una correlazione diretta tra la saturazione e conseguente esondazione della condotta, ed eventi meteorici locali nell'area di compluvio (### area comunale di ###, anche di non elevata intensità (2-5 mm pioggia/24h).   ###, inoltre, ha rilevato che: dal pozzetto di inizio ispezione (102), corrispondente all'inizio dell'attraversamento della proprietà della tenuta ### al primo pozzetto successivamente ispezionabile (107), in cui confluisce la derivazione proveniente solo da ### (### 2), la pendenza di scorrimento è risultata pari a circa 7mm/m, quindi in linea con il progetto di modifica di AQP (circa 5,9 mm/m). Dal pozzetto successivo (108) sino a quello vicino (109), invece, la conduttura trovasi in una leggera contropendenza (- 2,4mm/m). Il tratto successivo (109-113) trovasi in corretta pendenza, ma non costante, passando da 14mm/m a 6mm/m in corrispondenza dell'allaccio dello scarico domestico della tenuta ### per poi trovarsi nuovamente in leggera contropendenza (-2mm/m), in corrispondenza del pozzetto ubicato di fronte all'ingresso del vecchio depuratore (114), successivamente la canalizzazione, seppur con una minima pendenza (1,2 mm/m) si immette nella condotta a valle del vecchio depuratore con pendenze più consone allo smaltimento delle acque reflue.   Detta variazione delle “livellette”, non inficia il corretto funzionamento della fogna nera, anche se basse velocità (<0,5 m/s) comportano sedimentazione all'interno della condotta con decadimento del coeff. di scorrimento e della sezione utile e innalzamento del livello di ristagno delle acque reflue nei pozzetti interessati da contropendenza, ma, anche con una minima immissione di acque meteoriche, il sistema di smaltimento verrebbe saturato, comportando il traboccamento dei reflui dai pozzetti più bassi, sia per quota assoluta, ma anche per profondità relativa rispetto al filo superiore della condotta, che altri non sono che quelli più prossimi all'allaccio dell'utenza domestica della tenuta ### nonché il traboccamento dal sifone di collegamento al predetto allaccio.   Pertanto, una maggiore attenzione negli interventi di pulizia delle condotte e un ripristino del corretto scorrimento della condotta sono da ritenersi necessari, ma non risolutivi.   Inoltre, in considerazione del fatto che il punto di allaccio dello scarico della ### si trova nel punto di minore portata del canale e di minima altezza del pelo libero della condotta, lo spostamento del medesimo nelle parte alta della proprietà, con allaccio al primo pozzetto utile del tratto proveniente da ### permetterebbe di diminuire, ma non eliminare, il numero delle esondazioni, limitando la fuoriuscita dai soli pozzetti di ispezione della condotta e non dal sifone dell'allaccio allo scarico domestico.   Di interventi risolutivi, invece, si può parlare solo nelle condizioni di seguito indicate: 1) ### monitoraggio degli scarichi in fogna nera di superfici impermeabilizzate scolanti e la loro eliminazione. 2) Nel caso, la portata sia tale da essere assimilabile al carico inquinante non superiore a 2000 A.E. (###), creazione di una condotta di troppo pieno, che dal pozzetto della fogna nera, subito a monte della proprietà ### convogli le acque “reflue urbane in esubero”, in quanto non si può parlare di sole acque di origine meteorica, verso un sistema di trattamento che permetta di poterle immettere nella rete di acque meteoriche, le cui opere terminali, peraltro, si trovano nelle immediate vicinanze del luogo oggetto del contendere, da realizzarsi conformemente al R.R. 26/2011 e con diametro della condotta non inferiore a ∅500mm.   Tutti gli interventi manutentivi e gli aggiustamenti delle anomalie riscontrate, pur consentendo un migliore scorrimento delle acque, anche se “grigie”, porterebbe ad una riduzione delle esondazioni per eventi di minore entità, quindi la loro frequenza, ma non la loro completa eliminazione.   In conclusione, sempre con riferimento ai possibili interventi risolutivi, l'#### ha osservato che “il sistema di captazione e stoccaggio delle acque di lavaggio, sarà costituito da una tubazione di troppo pieno, del diametro di 500mm, innestata nel pozzetto n°107 con il filo inferiore ubicato con un franco di circa 300mm dal piano di scorrimento abituale delle acque reflue ordinarie, che immetterà, con flusso a pelo libero (pendenza circa pari al 0,2 % e grado di riempimento pari al 40-50%) nella vasca di accumulo da circa 1300 m3. Nella predetta vasca, dotata di troppo pieno, sarà installato un gruppo di elettropompe per liquami, che, con una portata non superiore a 0.014 m3 /s ed una prevalenza di 1,2-1,5 Bar (p.d.c. 0,031 m/m, percorso 300m, sollevamento 3m) a mezzo di tubo in pressione del diametro di 100 mm, provvederà a reimmettere, gradualmente, le acque stoccate, nella rete di fognatura nera, all'altezza del pozzetto n° 116 (pozzetto subito a valle del vecchio depuratore).   Inoltre, ha ritenuto tecnicamente corretto, efficace, nonché fattibile in tempi brevi, il ristabilire le corrette quote di scorrimento della tubazione tra il pozzetto 109 e quello 114, mantenendo una pendenza compatibile con quella del tratto iniziale (pozzetto 102), quindi pari al 0,7% circa.”.   Orbene, alla luce di tutto quanto innanzi, a parere della scrivente, può ritenersi pienamente provata la responsabilità del Comune di ### in relazione a quanto lamentato dall'odierna attrice con l'atto introduttivo del giudizio; invero, il ### sia in sede di ### che nell'ambito del presente giudizio, ha accertato che il sistema di captazione, trasporto e trattamento di acque di origine meteorica, è da considerarsi, come in effetti lo è, incompatibile con l'attuale rete di fognatura “nera”, nonché che esiste una correlazione diretta tra la saturazione e conseguente esondazione della condotta, ed eventi meteorici locali nell'area di compluvio (### area comunale di ###, anche di non elevata intensità (2-5 mm pioggia/24h).   In materia è principio ormai consolidato quello secondo cui “Indipendentemente da chi li abbia in concreto realizzati, gli impianti fognari diventano di proprietà dell'ente pubblico comunale una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali; come tale, il comune custode risponde ex art. 2051 c.c. dei danni casualmente ad essi collegati, salvo la prova del caso fortuito, come stabilito dalla predetta disposizione. ### proprietario della rete fognaria è infatti tenuto all'esercizio del controllo del sistema di raccolta e di deflusso delle acque reflue, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi.” (Tribunale Perugia sez. II, 18/10/2021, n.1369).   Pertanto, nella fattispecie in esame, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il Comune di ### deve essere ritenuto responsabile di quanto denunciato dall'attrice con la presente azione giudiziale, in quanto ove il comune avesse assolto agli obblighi sullo stesso gravanti come custode, l'evento dannoso non si sarebbe verificato o quanto meno avrebbe assunto consistenza ampiamente inferiore.   Invero, nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. è il custode che deve, per andare esente da responsabilità, dare la prova liberatoria del fortuito. Cioè, è il custode che deve dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta dalle circostanze concrete. In altre parole, il custode deve dare la prova di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in custodia, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche norme, nonché del dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica. In pratica nella responsabilità presunta del custode, vi è un'inversione dell'onere della prova che agevola il danneggiato, mentre sul danneggiante grava anche il rischio del fatto ignoto. Al custode, presunto responsabile, è concesso altresì di dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, che è cosa ben diversa dalla prova liberatoria per andar esente da responsabilità.   Deve, altresì, precisarsi che “l'ente pubblico è responsabile anche se la manutenzione e la gestione della rete fognaria è affidata a società esterne. La decisione dell'ente comunale di avvalersi di società private per l'espletamento di tali attività ha rilevanza solo nei rapporti interni tra l'appaltatore del servizio e l'ente pubblico. Quest'ultimo deve, infatti, continuare ad esercitare sull'opera l'opportuna vigilanza e i necessari controlli, salvo l'ipotesi in cui in cui non vi sia stato un totale trasferimento a terzi del potere di fatto sulla cosa” (sul tema, Tribunale di Milano, sent. 1 dicembre 2016, n. 13293; Tribunale di Palermo, 20 giugno 2014 n. 3423).   Dal canto suo, l'Ente convenuto, in questa sede ###costituirsi, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che i fatti denunciati dall'attrice sono stati determinati da cause estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione della rete fognaria, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.  Pertanto, ritenuta la fondatezza nell'an della domanda attorea, il Comune di ### deve essere condannato all'esecuzione di tutte le opere necessarie alla eliminazione della fonte di danno denunciato dall'attrice, secondo le indicazioni tecniche fornite dal ##### In ordine al quantum della domanda attorea, la scrivente rileva che, in questa sede ###sussistono idonei elementi probatori per addivenire ad un'esatta quantificazione dei danni subiti dall'attrice, non potendosi ritenere, in tal senso, sufficienti le sole riproduzioni foto/video acquisite agli atti, né, tantomeno, le dichiarazioni rese dai due testimoni escussi (### e ###; pertanto, appare opportuno procedere ad una liquidazione equitativa del danno subito dall'attrice, quantificandolo, ex art. 1226 c.c., in complessivi € 2.500,00, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.   All'attrice devono essere rifuse le spese legali e quelle di CTU relative alla fase dell'### liquidate in complessivi € 2.855,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, di cui € 847,60 per spese legali ed € 2.006,08 per spese di CTU (cfr. fatture in atti).   Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone: 1. Accoglie la domanda attorea; 2. Per l'effetto, condanna il Comune di ####, in persona del ### p.t., all'esecuzione di tutte le opere necessarie alla eliminazione della fonte di danno denunciato dall'attrice, secondo le indicazioni tecniche fornite dal ##### 3. Condanna, altresì, l'Ente convenuto, al risarcimento dei danni subiti da ### liquidati in complessivi € 5.355,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come specificato in parte motiva; 4. Condanna, infine, il Comune di ### in persona del ### p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in complessive € 3.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti, nonché delle spese di CTU eventualmente anticipate; 5. Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege. 
Lecce, 16 aprile 2025 

Il Giudice
Onorario Dr.ssa


causa n. 8628/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Elena Di Noi

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